Doping nel ciclismo dott giovanni posabella

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Doping nel ciclismo Professionisti a confronto Dott. Giovanni Posabella Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport Medico esperto in omeopatia, omotossicologia e discipline integrate Master in Scienza dell’Alimentazione e dietetica applicata

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Doping nel ciclismoProfessionisti a confronto

Dott. Giovanni Posabella

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina dello Sport

Medico esperto in omeopatia, omotossicologia e

discipline integrate

Master in Scienza dell’Alimentazione e dietetica applicata

In un fascicoletto del 1931, promosso e

diffuso dalla Bayer, dal titolo

Sport e salute,

Raccolta delle voci sportive d’uso comune

compare la parola Duping, che

proverrebbe dall’inglese dupe (ingannare),

simile al francese duper, riferita alle

pratiche tese ad aumentare il rendimento di

un cavallo nelle corse.

DOPING

controversa l’origine del termine

In tempi

più recenti ricordiamo

il ciclista inglese

Arthur Linton che vinse

Parigi-Bordeaux

del 1896 morendo subito dopo

per uso eccessivo

di sostanze

eccitanti (etere-cocaina)

Nell’ottocento

Nel 1904 l’americano Thomas Hicks, dopo aver vinto la

maratona olimpica di Atene, venne colto da un grave malore

avendo usato solfato di stricnina durante la gara

Nel novecento

Tommy Simpson (Mont Ventoux, Tour de France)

Comitato Internazionale Olimpico • definizione di doping

•lista delle sostanze vietate

•controlli alle olimpiadi

1967

Già durante le più

grandi guerre

veniva fatto uso di

sostanze stimolanti

così da migliorare la

velocità di reazione

e vincere la paura

Caccia della LuftWaffe in volo nei cieli d’Inghilterra

Messerschmitt 109

Messerschmitt 110

anni ‘60-70: le grandi potenze

Per anni le grandi potenze

della terra hanno usato il

doping come arma di Stato

per superare i Paesi

avversari:

negli anni ‘60-70 DDR, URSS,

USA hanno costretto i propri

atleti a vincere a qualunque

costo

Si chiama DEXTROAMPHETAMINA

una delle sostanze capaci di cancellare la fatica

IRAQ – AFGANISTANNuove frontiere del Doping “militare”

Uso diffuso non solo tra i militari impegnati nelle missioni di terra ma anche tra i piloti, con lo scopo di migliorare lucidità e

prontezza di riflessi nelle manovre più rischiose.

Il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) in collaborazione con la World Anti Doping Agency (WADA) da allora prepara una lista di sostanze che DEVONO essere proibite agli atleti sia nel corso

degli allenamenti che prima, durante e dopo la garaQuesta lista è periodicamente approvata da tutte le Nazioni che hanno istituito leggi specifiche per promuovere la lotta al doping

Le nuove frontiere del dopingNon remota la possibilità di atleti

geneticamente manipolati

WHEREABOUTS DEGLI ATLETI INSERITI NELL’RTP

NAZIONALE

Note informative - 2016

(Quali informazioni, quando e come trasmetterle)Il quadro normativo di riferimento, cui integralmente si rimanda, è rappresentato dalle Norme Sportive Antidoping

(NSA) quale documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), e dei relativi Standard

Internazionali.

Le NSA sono composte da:

- Codice Sportivo Antidoping (CSA);

- Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (D-CI);

- Disciplinare per le Esenzioni ai Fini Terapeutici (D-EFT).Cos’è il Registered Testing Pool (RTP Nazionale)?

L’RTP Nazionale (pubblicato sul sito istituzionale), è il registro che contiene i nominativi degli atleti nazionali di

alto livello individuati in base agli specifici criteri definiti dal Comitato Controlli Antidoping (CCA) di NADO

Italia.

In questo gruppo, vengono di norma inseriti gli atleti che gareggiano ai massimi livelli dell’attività agonistica

nazionale ed internazionale della disciplina sportiva interessata.L’atleta ha infatti l’obbligo di fornire le informazioni sulla propria reperibilità quotidiana (c.d. Whereabouts).

Quali sono le informazioni da fornire?

Fermi restando i controlli in competizione a cui ogni atleta può essere sempre sottoposto, gli atleti inseriti

nell’RTP Nazionale devono rendersi, altresì, reperibili e pienamente disponibili ai fini dell’effettuazione di controlli

fuori competizione senza preavviso.

Un atleta inserito nell’RTP Nazionale è tenuto a comunicare trimestralmente i propri Whereabouts completi ed

accurati, comprese eventuali variazioni, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei controlli nel

corso del periodo stesso.

Le informazioni dovranno avere ad oggetto i seguenti dati per ogni giorno del trimestre di riferimento:

a) dati anagrafici;

b) luogo di residenza/domicilio completi cui inviare la eventuale corrispondenza destinata all’Atleta. Qualsiasi notifica

o altro documento spedito all’indirizzo sopra citato sarà considerato ricevuto dall’atleta trascorsi 5 giorni dalla sua

spedizione;

c) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l’Atleta pernotterà (ad esempio abitazione, alloggio temporaneo, hotel);d) nome ed indirizzo di ciascun luogo dove l’Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare

(per esempio la scuola) così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;

e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l’indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l’Atleta

ha programmato di partecipare;

f) consenso dell’atleta per la condivisione delle proprie informazioni con altre organizzazioni antidoping che hanno

l’autorità di effettuare test nei suoi confronti;

g) eventuali luoghi di permanenza temporanea;

h) dettagli di una eventuale disabilità dell’atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una

Sessione di prelievo del Campione.

Oltre i dati che precedono, l’Atleta è tenuto altresì ad indicare uno specifico arco di tempo di 60 minuti, tra le ore

05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo

indicato per essere sottoposto ai controlli. Tale luogo dovrà essere facilmente accessibile da parte del personale

incaricato del prelievo (ad esempio dovrà essere presente un numero civico o altro identificativo del luogo, il nome

dell’atleta dovrà essere sul citofono e/o comunicato a eventuali desk/portinerie di accesso allo stabile/hotel, ecc.)

L’indicazione dei 60 minuti non limita in alcun modo l’obbligo dell’Atleta a rendersi disponibile per i Controlli

sempre e ovunque.

Quando l’atleta è tenuto a fornire i propri Whereabouts?

Le informazioni dovranno essere comunicate in anticipo da parte dell’Atleta rispetto alla scadenza del trimestre,

ed in particolare ai sensi dell’art. 5 del D-CI:

- I trimestre (gennaio-febbraio-marzo): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 dicembre ;

- II trimestre (aprile-maggio-giugno): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 marzo;

- III trimestre (luglio-agosto-settembre): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 giugno;

- IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre): i Whereabouts devono essere trasmessi entro il giorno 20 settembre.

Qualsivoglia circostanza e/o cambiamento che incida sulle informazioni fornite comporterà l’obbligo dell’atleta di

procedere al tempestivo aggiornamento delle stesse non oltre l’inizio della fascia oraria indicata per quel giorno.Come devono essere trasmessi i Whereabouts a NADO Italia?

I Whereabouts possono essere comunicati esclusivamente attraverso la piattaforma informatica ADAMS,

collegandosi al sito https://adams.wada-ama.org/adams/.

Le credenziali d’accesso, o le istruzioni per recuperarle, verranno fornite all’atleta da NADO Italia insieme una

guida pratica in lingua italiana, per la creazione del proprio profilo e la compilazione dei calendari trimestrali.Per la guida completa in lingua inglese o francese è possibile collegarsi al seguente indirizzo:

http://adams-docs.wada-ama.org/pages/viewpage.action?pageId=1475339

7. Quali conseguenze comporta la mancata, ritardata o non corretta comunicazione dei Whereabouts o il mancato

controllo?

La mancata o ritardata comunicazione dei Whereabouts ovvero la loro inadeguatezza o incompletezza, senza

giustificato motivo, possono costituire la violazione della normativa antidoping per “mancata/non corretta

comunicazione” con le conseguenze di cui all’art. 8 del D-CI.

Se l’atleta, invece, non si rende reperibile nel luogo indicato durante l’intervallo di tempo giornaliero dei 60 minuti, tale

inadempienza potrà costituire un “mancato controllo” con le conseguenze di cui all’art. 10 del D-CI .

La combinazione di tre mancate/non corrette comunicazioni e/o mancati controlli in un arco temporale di 12 mesi a

decorrere dalla data della prima inadempienza, indipendentemente dalla/e Organizzazione/i Antidoping che le

ha/hanno accertate, costituisce una violazione della normativa antidoping ai sensi dell’art. 2.4 del CSA (fino a due

9. Comunicazioni con la NADO Italia: “Posta Elettronica Certificata” (PEC)

La PEC è un sistema di posta elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna dei

documenti informatici.

Al fine di facilitare e migliorare sempre di più le comunicazioni, NADO Italia predispone una casella PEC

per ogni atleta inserito nell’RTP Nazionale. La casella costituirà il canale ufficiale ed esclusivo di

comunicazione con NADO Italia.

Le credenziali per l’utilizzo della casella PEC saranno fornite da NADO Italia personalmente ad ogni

atleta.

Attraverso la PEC NADO Italia comunica agli atleti:

Inserimento / Uscita dall’RTP

Credenziali di accesso al sistema informatico ADAMS

Comunicazioni di servizio

Comunicazioni ufficiali

SOSTANZE NON APPROVATE

Qualsiasi sostanza farmacologica non compresa in

alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non

sia

stata oggetto di approvazione da parte di autorità

sanitarie governative di regolamentazione per l'uso

terapeutico umano (ad es. farmaci in fase di sviluppo

preclinico

o clinico o non più autorizzati, farmaci in fase di

sviluppo, nonché sostanze approvate soltanto ad uso

veterinario) è sempre proibita.

Legge 14 dicembre 2000 n.376Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

10 ARTICOLI

L’argomento risulta affrontato dal punto di vista

dei presupposti (Art.1: tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping. Art.2 classi di

sostanze dopanti)

applicativo e dei controlli (Art.3: Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per

la tutela della salute nelle attività sportive Art.4: laboratori per il controllo sanitario sull’attività

sportiva Art.5 Competenze delle Regioni)

organizzativo (Art.7: farmaci contenenti sostanze dopanti)

sanzionatorio (Art.9: disposizioni penali)

fiananziario (Art.10 : copertura finanziaria)

Art.1

1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve

essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla

Convenzione di Strasburgo (1989) (….) non può essere svolta con l’ausilio di tecniche ,

metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità

psicofisica degli atleti.

I PRESUPPOSTI

Duplice valenza del doping minaccia della salute della persona-atleta

contravvenzione all’etica dello sport

Richiamo alla Convenzione di Strasburgo : non risolve la dicotomia

Riconoscimento all’attività sportiva di pratica diretta alla promozione della salute

Definizione di doping come minaccia alla salute•

I DESTINATARI: L’ATLETA

Destinatari delle disposizioni: ci si aspetterebbe di dover concludereche le disposizioni approvate riguardino ogni cittadino che svolgaun’attività sportiva. Se tale fosse l’interpretazione, l’applicazione dellanorma da un lato dovrebbe essere erga omnes e dall’altrarisulterebbe problematica nel concreto.

Definizione di “atleta” coerente ed adeguata alla ratio delprovvedimento. Non è sufficiente una condizione “amministrativa”diiscrizione ad una federazione sportiva .

Richiamo alla Convenzione di Strasburgo (art.2): “chiunque parteciparegolarmente ad attività sportive organizzate” (abitualità eorganizzazione”). Se si accetta tale definizione rimangono esclusi isoggetti che praticano il body building

Richiamo alla definizione CIO inadeguata perché si riferisce solo alcampo agonistico in contrasto con la norma

Art.1

2 costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze

biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate

da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche

dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3 ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di

sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non

giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati

dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2

La definizione (commi 2 e 3 art.1)

Tipi di mezzi: “sostanze” “pratiche mediche”

Fini “alterare le prestazioni agonistiche” “modificare i risultati dei controlli”

Condizioni integranti il doping:

-assunzione attiva o somministrazione passiva di farmaci o disostanze (farmaco=preparato presente nel commercio e registrato cometale) (sostanza farmacologicamente attiva= principio attivo di cui ilfarmaco costituisce la forma più disponibile all’uso)

idoneità a modificare le condizioni psico fisiche e biologiche delsoggetto (elemento qualificante del doping e diretta conseguenza dellasua intrinseca potenzialità negativa sulla salute)

il tutto con il fine di alterare le prestazioni agonistiche (in assenzadell’intendimento alterativo prestazionale connesso con unacompetizione non esiste doping.

Condizioni che costituiscono doping

e

Al fine di alterare le prestazioni

agonistiche

Idonee a modificare le condizioni psico

fisiche o biologiche

La somministrazione o

l’assunzione

Di farmaci

Sost. Biol. Attive

Sost. Farmac.attive

Condizioni che costituiscono doping

e

Al fine di alterare le prestazioni

agonistiche

L’adozione o la sottoposizione

A pratiche mediche

Idonee a modificare le condizioni

psico fisiche o biologiche

Condizioni che costituiscono dopinge

Finalizzate e comunque

idonee a modificare i

risultati dei controlli

O l’adozione di

pratiche mediche

La somministrazione

di farmaci

Sost. Biol. Attive

Sost. Farmac.attive

.

La condizione di giustificazioneArt.1 comma 4

• In presenza di condizioni patologiche dell’atleta

documentate e certificate dal medico, all’atleta

stesso può essere prescritto specifico trattamento

purchè sia attuato secondo le modalità indicate

nel relativo e specifico decreto di registrazione

europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle

specifiche esigenze terapeutiche. In tal caso

l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle

autorità competenti la relativa documentazione e

può partecipare a competizioni sportive purchè

ciò non metta in pericolo la sua integrità

psicofisica

.

ragione di giustificazione

• L’ esigenza documentativa può essere

interpretata solo come presenza di una malattia e

non di una più limitata alterazione del benessere.

Solo la malattia, presente riconoscibile e

documentabile, costituisce la ragione di

giustificazione dell’uso di mezzi e/o sostanze

dopanti.

• Non basta che sia presente una ”condizione

patologica”, quindi una malattia, ma occorre che

essa sia “documentata” (che dia segno

laboristico-strumentale e clinico-obiettivo di sé) e

“certificata”

Le classi di sostanze dopantiArt. 2

1- I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacoloficamente attive e le pratiche mediche, il

cui impiego è considerato doping a norma dell’art.1, sono ripartiti anche nel rispetto delle disposizioni

della Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n.522, e delle indicazioni del CIO e degli

organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche medicheapprovate con decreto del Ministero della sanità d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta della

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’art.3

2- La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente

attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la

ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti

fisiologici

3 revisione periodica delle classi (non superiore a 6 mesi)

DECRETO 15 ottobre 2002

Approvazione della lista dei farmaci,

sostanze biologicamente o

farmacologicamente attive e delle

pratiche mediche, il cui impiego è

considerato doping, ai sensi della

legge 14 dicembre 2000, n.376

Art. 1

1. E’ approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all’allegato II, il cui impiego è

considerato vietato per doping a norma dell’art.1 della legge 14 dicembre 2000, n.376.

2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze, ancorchè non commercializzate nel

territorio nazionale o in via di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo (…) e dalle

indicazioni del CIO e, in particolare, sulla base dell’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione

europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989

3 . Approvazione dei criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di cui

all’allegato I

SEZIONE 1

STIMOLANTI

NARCOTICI

AGENTI ANABOLIZZANTI

DIURETICI

ORMONI PEPTIDICI

ANESTETICI LOCALI

ALCOOL

DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

GLUCOCORTICOSTEROIDI

BETABLOCCANTI

.

Farmaci contenenti sostanze dopantiArt. 7 L.376/2000

• 1 - I produttori (…) di farmaci appartenenti alle classi

farmacologiche vietate del CIO e di quelli ricompresi

nelle classi di cui all’art. 2 comma 1 sono tenuti a

trasmettere (…) i dati relativi alle quantità prodotte

(…..) vendute alle farmacie (…)

• 2- le confezioni (…) devono recare apposito

contrassegno (…)

.

Dimensione medico giuridica

• La prescrizione se unicamente diretta ad incrementare le prestazioni

non ha finalità terapeutiche ed è pertanto illecita (problematica della

responsabilità professionale medica)

• Il coinvolgimento del medico nella prescrizione o somministrazione al

fine di potenziare la prestazione è comportamento deontologicamente

e giuridicamente illecito

La complessità del fenomeno doping,

dalle mille sfaccettature, rende molto

complicata la lotta per eliminarlo.

Vi è però almeno una certezza:

non esiste alcuna prova scientifica che

il doping migliori

le prestazioni sportive mentre è

evidentissimo che il doping sia un

danno alla salute

CONCLUSIONI

Stile di vita corretto

Alimentazione completa ed equilibrata

Allenamento metodico

Recupero della fatica

Riposo adeguato

60-70% da aspetti genetici

30-40% dall’allenamento, preparazione

non oltre il 5% dalle sostanze farmacologiche

Se la capacità di

PERFORMANCE

Dipende:

Allora è meglio agire su questi fattori:

CONCLUSIONI

IL DOPING deve essere considerato come:

Modificazione pericolosa dell’organismo

Inciviltà sportiva

Diseducazione sportiva

Attività penalmente perseguibile

Grazie per l’attenzione [email protected]