DOMANI ME NE VADO Il Manuale Dei Documenti All'estero

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    A Greta 

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    Sommario

    A.I.R.EAutocertificazione

    Carta D'Identità

    Codice Fiscale

    Certificati

    CittadinanzaDecesso ed esistenza in vita

    Matrimonio

    Nascita figli

    Passaporto

    Patente di guidaTessera Elettorale

    Tessera Sanitaria

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    omani me ne vado, mi trasferisco all’estero, per sempre o solo per un po’.

    Mi trasferisco perché ho ricevuto una proposta di lavoro, o perché voglio aprireun’attività, o per godermi la pensione in un altro Paese. Oppure ho solo vogliadi scoprire cosa mi riserva un’avventura oltreconne, o magari seguo l’amoreche mi porta lontano, o forse voglio provare a realizzare un sogno.

    Qualunque sia il motivo che ti spinge, l’idea, l’affermare “domani me ne vado”, oltre a rappre-

    sentare l’inizio di un’emozione forte, non deve farti perdere di vista alcune incombenze, ondeevitare di sentirti disorientato una volta arrivato in un nuovo Paese.

    Si, perché sarà bello scoprire una nuova cultura, guardare cose mai viste, immergersi inabitudini diverse, confrontarsi con una nuova lingua.

    Ma quando tutto questo diventerà esperienza nota, la cosa più rassicurante sarà saperti muoverenel migliore dei modi.

    È incredibile quanto può essere affascinante trasferirsi all'estero, godersi nuove opportunità, met-tersi alla prova. Ti auguro di riuscire a realizzare il meglio di ciò che immaginavi prima di partire.

    Già, perchè al di là di tutto, si parte per realizzare se stessi!

    Sono sicura che quando ci riuscirai la tua immagine allo specchio sarà diversa. Eppure, anche perrealizzare un sogno bisogna tenere d'occhio la realtà.

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    Questo semplice vademecum è un piccolo manuale di istruzioni che ti sarà utile per ricordare emettere in agenda le cose pratiche da non dimenticare. Certo, non tutto, ma quando trasferisci latua residenza all’estero, la prima cosa da chiarire, sono i dubbi che ti assalgono.

    In particolare: quali sono i diritti e gli adempimenti derivanti dal tuo nuovo status anagraco?Quali sono le paure, le incertezze, i dubbi legati all’essere un italiano residente all’estero?Cosa è utile sapere in merito a carta d’identità, passaporto, patente di guida, trattamento previden-ziale e assistenza sanitaria?

    Sono questioni che sembrano banali, che viene voglia di relegare nella lontana biblioteca della burocrazia, eppure ci riguardano da vicino, e diventano prioritarie quando ne abbiamo necessità.

    È per questa ragione che potrai conservare questa guida e consultarne i contenuti al bisogno. Im-maginala solo come uno strumento pratico, un taccuino su cui ho appuntato per te le note impor-tanti.

    Prima cosa: un utile strumento da tenere d’occhio è questo link:

    www.servizidemograci.interno.it

    Cliccando su AIRE e poi su Documenti, troverai gli eventuali aggiornamenti a quanto esposto.Ma capiamo bene e in modo schematico cosa è importante annotare e come procedere!

    Partiamo dall’inizio, ossia dal momento in cui ti trasferisci in un altro Paese.

    Ti garantisco che approfondendo l'argomento scoprirai molte cose che neanche immaginavi esono sempre stata convinta che conoscere rende tutto più semplice.

    Dopo 12 mesi di permanenza all’estero, e se intendi prolungare il periodo della tua residenza ol-treconne, ti troverai davanti ad una scadenza. La prima lettera che incontrerai in agenda è la A di A.I.R.E, e senza dubbio diventerà inpoco tempo una sigla conosciuta, o probabilmente già lo è.

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    ovresti già sapere di cosa sto parlando, e se non è così, sappi che a questo ar-gomento ho dedicato un approfondito post.

    Lo trovi qui: http://madreinitaly.info/cose-laire-e-perche-iscriversi/

    È utile però ribadire pochi e chiari concetti:

    • L’A.I.R.E è l’anagrafe degli italiani residenti all’estero e hai l’obbligo di iscriverti se ti

    stabilisci in un altro Paese per un periodo superiore ai 12 mesi.

    • I Comuni (quindi anche il Comune italiano presso cui risiedevi prima di spostare la tua resi-denza all’estero), tengono l’anagrafe sia dei cittadini residenti in Italia, sia di quelli residentiall’estero.

    • Ciascun Comune italiano ha la propria A.I.R.E, oltre a quella nazionale, che contiene i dati tra-smessi da tutte le anagra comunali.

    • L’iscrizione all’A.I.R.E ti permette di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certicati/do-cumenti, nonché di esercitare il diritto di voto anche dall’estero.

    Ma voglio chiarirti un dubbio: dopo aver effettuato l’iscrizione all’A.I.R.E, quando ti trasferisciall’estero, nel caso in cui tu decidessi di tornare in Italia, ti basterà ripristinare la tua residenzaitaliana.

    Infatti, una cosa che preoccupa molti italiani nel momento in cui si iscrivono all’A.I.R.E è:

    A.I.R.E

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    “E se poi decido di tornare in Italia?” 

    La risposta, in linguaggio burocratico, si chiama...

    RIMPATRIO!

    Può essere rassicurante sapere quanto segue.

    Attento! 

    Cosa accade quando sei stanco di vivere all’estero, o hai necessità di trasferirti di nuovo in Italia?

    In realtà è molto più semplice di quanto sembra, o almeno, in questo caso la burocrazia è abba-stanza chiara: nel caso in cui tu volessi tornare a vivere in Italia, per ciò che riguarda la re-sidenza e i diritti ad essa legati, nel momento del tuo rientro verso i conni nazionali, ti ba-sterà trasferire di nuovo la tua residenza nel Comune italiano presso cui deciderai di vivere.

    Detta così è davvero molto semplice, e nel caso di rientro in Italia sembra davvero molto più com- plicato dover affrontare un trasloco!

    Chiaro.

    Ma come si fa? Come procedere? Capiamolo subito.

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    Come prima cosa dovrai recarti presso l’Ufcio anagrafe del Comune italiano in cui vuoi risiede-re.

    Arrivato lì dovrai dire al funzionario che vuoi stabilire la tua residenza in quel Comune e presen-tare l’apposita dichiarazione di residenza in Italia, indicando il nuovo indirizzo presso il qualeassumerai la residenza italiana.

    A quel punto verrai cancellato dall’A.I.R.E presso cui eri iscritto e verrai iscritto nell’anagrafe delComune in cui ti sei trasferito.

    Ti ho fatto queste due precisazioni, che riguardano l’A.I.R.E e RIMPATRIO perché ho volutochiarire che rappresentano un’opportunità, non un vincolo vitalizio, il che invece spesso spaventa.

    Detto questo però non tutti sono obbligati ad iscriversi all’A.I.R.E., e se hai letto il post che ti hoconsigliato, ormai ti sarà chiaro!

    Ma ora, torniamo al momento della tua permanenza all’estero.

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    arliamo dall’Autocerticazione, ed ora ne capirai il perché.

    Ti prego di ricordarlo, potrà esserti utile:

    agli iscritti A.I.R.E, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relati-ve alle autocerticazioni sostitutive di certicati anagraci.

    Ma che vuol dire?

    Vuol dire che se sei iscritto A.I.R.E puoi autocerticare alcune informazioni facilmente verica- bili perché sono presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche.

    Ma attento a quanto autocertichi, perché in caso di false dichiarazioni si incorre in sanzio-ni amministrative e penali.

    L’autocerticazione ti permette, dove possibile, di snellire molti passaggi burocratici e talvolta tisalva da estenuanti le per richiedere certicati!

    Ti è mai capitato di pensare: "ma perché devo perdere mezza giornata solo per farmi stampare uncerticato? perché devo fare tre ore di la per una cosa che richiede solo cinque minuti?

    Bene, se hai fatto ricorrentemente questi pensieri, sarai felice di saperne di più.

    L’autocerticazione è una dichiarazione che metti per iscritto e sottoscrivi nel tuo interesse su

    AUTOCERTIFICAZIONE

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    stati, fatti e qualità personali e che puoi utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

     Nei rapporti con privati l’utilizzo dell’autocerticazione dipende dalla scelta del privato stesso acui ti rivolgi.

    Per chiarezza, il riferimento normativo è l’art.15 della legge 12 Novembre 2011 n. 183, maanche art.18 L.241/1990 e art. 43 DPR 445/2000.

    Quando scrivi un’autocerticazione, o dichiarazione sostitutiva, puoi farlo in presenza del dipen-dente addetto, oppure puoi presentarla o inviarla già sottoscritta, purché vi sia allegata una copiadel tuo documento d’identità.

    Bene, ma cosa può essere comprovato con la dichiarazione sostitutiva di certicazione?

    Può essere utile per comprovare o sostituire molti certicati e sono sicura che ti sarà utile

    l'elenco che segue:

    • Data e luogo di nascita.• Residenza.

    • Cittadinanza.• Godimento dei diritti civili e politici.• Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero.• Stato di famiglia.• Esistenza in vita.•  Nascita del glio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente.• Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni.• Appartenenza a ordini professionali.• Titolo di studio, esami sostenuti.

    • Qualica professionale posseduta.• Situazione reddituale o economica.• Assolvimento di specici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto.• Possesso e numero del codice scale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio

    dell’anagrafe tributaria.• Stato di disoccupazione.• Qualità di pensionato e categoria di pensione.• Qualità di studente.• Qualità di legale rappresentante di persone siche o giuridiche.

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    • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali.• Adempimento degli obblighi militari.• Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguar-

    dano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti ammini-strativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

    • Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.• Qualità di vivenza a carico.• Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.• Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di

    concordato.

    Inne, ricorda sempre che nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità

    delle autocerticazioni, sono tenute ad effettuare i controlli necessari.

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    mmagino il giorno in cui può assalirti un dubbio, e che a questo dubbio diventi urgen-te dare una risposta.

    In genere il tipo di dubbi a cui mi riferisco sono sempre prossimi a scadenze burocra-tiche in agenda.

    Solitamente capita di chiedersi ad esempio: "Ma l'IMU va pagato entro domani?" 

     Nell'80% dei casi in cui viene posta questa domanda. la risposta è: "SI, va pagato entro domani!" 

    Siamo abituati a ricordarci delle scadenze sempre nell'ultimo giorno utile e questo ci rende la vita più frenetica, ingarbugliata e complicata. Invece potrebbe essere tutto più organizzato, quindi ora

    CARTAD’IDENTITÀ

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    vai a controllare la scadenza di cui ti parlo:

    È la scadenza della carta d’identità.

    La situazione è questa: vivi all’estero, sei iscritto all’A.I.R.E e una mattina ti accorgi che ti stascadendo la carta d’identità, importantissima perché rappresenta il tuo documento di identità, equando sei all’estero sembra ancora più importante…

    Cosa accade? Come comportarti? Il primo passo è capire bene di cosa parliamo!

    La carta d’identità è un documento che riporta i tuoi dati identicativi, nonché gli estremi

    del tuo relativo atto di nascita. Contiene la tua fotograa, l’indicazione della tua cittadinan-za e ulteriori dati su professione e stato civile.

    Se leggi quello che c’è scritto puoi notare che è rilasciata dal Sindaco alle persone che hanno inquel comune la loro residenza o dimora.

    La carta d’identità ha una durata di:

    • tre anni per i minori di anni tre;

    • cinque anni per i minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni;

    • dieci anni per i maggiorenni.

    Inoltre, la carta d’identità può essere rilasciata in forma cartacea o in forma elettronica (CIE).

    Ora, partiamo dall’inizio…

    Cosa è necessario per richiedere la carta d'identità?

    Per il rilascio della carta d’identità cartacea, devi preparare e presentare:

    • Tre foto-tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con viso e testa scoperti;

    • La vecchia C.I. o un documento di identità valido o anche scaduto italiano o straniero o, in al-

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    ternativa, la presenza di due testimoni muniti di documento valido.

    Fin qui sembra chiaro e semplice. Tra poco vedremo come e a chi presentare la richiesta di rinno-vo della carta d’identità, ma prima è necessario approfondire qualche altra annotazione.

    In primis:

    la carta d’identità è un titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europeae in quei Paesi con i quali vigono, comunque, accordi internazionali.

    Attento: non tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea hanno provveduto ad emanare lanecessaria normativa di attuazione di adesione al Trattato di Schengen e quindi è consigliabile perquesti Paesi munirsi del passaporto.

    Un capitolo a parte invece riguarda i minori.Sono costretta a citarti la normativa, che è chiara e utile conoscere.

    Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha modicato la precedente normativa in materia

    di rilascio del documento di identità, eliminando il limite di età dei 15 anni.

    Quindi, è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche per i minori da 0 a 14 anni.

    Ti ricordo anche che tutti i minori italiani che viaggiano, devono essere muniti di un proprio

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    documento di viaggio individuale (carta d’identità valida per l’espatrio, passaporto o altrodocumento di viaggio equipollente) e non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori.

    Arriviamo però anche ad un’altra circolare. È quella n. 15 del 26 maggio 2011 del Ministerodegli Interni.

    Questa circolare entra nel merito di alcuni dettagli e chiarisce che:

    al ne del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dientrambi i genitori o di chi ne fa le veci (espresso direttamente allo sportello all’atto della richie-sta).

    Dunque, il minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (muniti di propriodocumento di identità) o, in alternativa, può essere accompagnato da un solo genitore,  pur-ché questi esibisca allo sportello la dichiarazione di assenso all’espatrio dell’altro genitore, corre-data dalla fotocopia della carta d’identità del medesimo.

    Inoltre, la carta di identità del minore deve riportare la rma del titolare che abbia già compiuto12 anni.

    Ma va specicato che per il minore di 14 anni, l’uso della carta d’identità ai ni dell’espatrio pre-vede comunque che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o chevenga menzionato (su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione,convalidata dalla questura o dalle autorità consolari) il nome della persona, dell’ente o della com-

     pagnia di trasporto a cui il minore è afdato.

    Per chiudere l’argomento carta d’identità, arriviamo al dunque, alla nota che potrai appuntare inagenda in prossimità della scadenza della tua carta d’identità:

    ai cittadini italiani residenti all’estero nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera, Norvegia,Malta, San Marino e Città del Vaticano, la carta d’identità può essere rilasciata sia dall’Ufcioconsolare che dal Comune di iscrizione A.I.R.E, ma a quanto risulta, attualmente, gli Ufci con-solari rilasciano e rinnovano esclusivamente la carta d’identità cartacea.

    Il rilascio dunque può essere richiesto:

    • Dai cittadini italiani regolarmente iscritti all’A.I.R.E.

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    • Che si trovino nelle condizioni soggettive per poter avere un documento valido per l’espatrio(assenza di carichi pendenti, assenso dei genitori, ecc.)

    • Che non siano in possesso di un’altra carta d’identità.

    Ora torniamo alla situazione pratica: immaginiamo che tu sia all’estero, in un Paese dell’UnioneEuropea. Tra qualche giorno scade la tua carta d’identità. Decidi di recarti presso la sede del Con-solato Italiano per richiedere il rinnovo. Arrivi in Consolato. Presenti la richiesta.

    A questo punto il Consolato verica la tua iscrizione in A.I.R.E centrale.

    Poi chiede al Comune italiano di iscrizione A.I.R.E il necessario nulla osta al rilascio/rinnovodella carta d’identità cartacea.

    Una volta fatto questo, il Comune, vericata l’esattezza dei dati contenuti nella richiesta, con particolare riferimento ai dati anagraci, rilascia il nulla osta entro tre giorni lavorativi dall’arrivodella richiesta.

    Quando la tua carta d’identità sarà pronta, il ritiro dovrà essere effettuato sempre di persona per-

    ché, prima del rilascio, si dovrà procedere all’identicazione del titolare.

    Visto che questa pratica richiede dei tempi siologici e burocratici, una buona notizia è che il rin-novo della carta d’identità può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.

    Inoltre, ecco una cosa importante da sapere: 

    ricorda che la carta d’identità viene rilasciata o rinnovata con validità no alla data corrisponden-te al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe

    altrimenti prevista per il documento stesso.

    Questo signica che…

    Facciamo un esempio: il tuo compleanno, quindi la tua data di nascita è il 25 Settembre. La cartad’identità è stata emessa il 10/02/2012. Quindi non avrà validità solamente dieci anni, quindi noal 10/02/2022, bensì dieci anni più il tempo che resta per arrivare alla data di nascita del titolare,cioè il 25 settembre 2022.

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    Torniamo alla carta d’identità e chiariamo un’ultima cosa…

    Il rinnovo della Carta d’identità, se si è iscritti all’A.I.R.E, si può richiedere presso:

    • Il Consolato italiano di riferimento;

    • Il Comune di iscrizione A.I.R.E, muniti della carta di identità o di passaporto italiano in corsodi validità o di passaporto estero in corso di validità più attestazione consolare di possesso dellacittadinanza italiana.

    E se sei totalmente sprovvisto di documento di identicazione?

    Puoi utilizzare il cartellino di una vecchia carta, in possesso del Comune o della questura, oin ultima alternativa richiedere l'identicazione a mezzo delle forze di polizia.

    Se invece devi rifare la carta d’identità in seguito a furto o smarrimento, allora dovrai presentareanche la denuncia in originale fatta presso le Forze dell’ordine (Carabinieri o Polizia).

    C’è poi il caso in cui devi rifare la carta d'identità in seguito a deterioramento.

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    In questa circostanza dovrei portare con te e presentare quello che resta della tua carta d’identitàrovinata o altrimenti la denuncia in originale di erronea distruzione della stessa, resa davanti alleforze dell’ordine (Carabinieri o Polizia).

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    d ora cambiamo argomento, perché un’altra delle cose che si potrà presentare allatua attenzione è il Codice Fiscale.

    Anche in questo caso è importante capire prima di cosa stiamo parlando.

    Partiamo da qui:

    il codice scale rappresenta uno strumento di identicazione. Questo vale sia nei rapporti

    con gli enti che con le amministrazioni pubbliche. È importante sapere che per essere validodeve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe Tributaria gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

    Quando risiedi all’estero e hai la necessità del codice scale ne puoi chiedere l’attribuzione pres-so il Consolato italiano nel paese in cui risiedi. Il codice scale ti viene attribuito dal Consolatoattraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria.

    Oltre all’attribuzione del codice scale, il Consolato può anche rilasciare il certicato cartaceo diattribuzione del codice scale.

    Inoltre può:

    • Richiedere per il cittadino il duplicato del tesserino plasticato del codice scale;

    • Aggiornare i dati registrati in Anagrafe Tributaria in caso di variazione di residenza all’esteroo di decesso.

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    CODICE FISCALE

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    elle pagine precedenti abbiamo parlato di autocerticazione, ed ormai ti è chia-ro come possa aiutarti a snellire la necessità di molti certicati, ma delle volte èindispensabile invece richiederli, quindi è bene sapere come e a chi presentarequesta domanda.

    Capiamolo insieme.

    Innanzitutto devi sapere che in quanto cittadino italiano, iscritto all’A.I.R.E, puoi richiedere le

    certicazioni anagrache al Comune italiano di iscrizione A.I.R.E (ricordi? abbiamo detto cheogni Comune ha la sua A.I.R.E), oppure direttamente all’Ufcio consolare competente.

    Per richiedere i certicati puoi presentarti di persona, altrimenti puoi richiederli tramite posta/fax,o tramite delega.

    Per le richieste dovrai compilare l’apposito modulo. I moduli di richiesta possono essere ritirati presso gli Ufci consolari oppure scaricati direttamente dal sito internet del Consolato.

    Ricorda che il rilascio dei certicati riguardanti la residenza e lo stato di famiglia è di com-petenza esclusiva dell’Ufciale di anagrafe del Comune di iscrizione A.I.R.E.

    Invece, il Capo Ufcio consolare di I categoria rilascia i certicati di cittadinanza italiana e i cer -ticati di esistenza in vita.

    Chiarito questo, passiamo ad un’altra nota importante.

    CERTIFICATI

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    E’ questa:

    I certicati sono validi per sei mesi dalla data di rilascio, ad eccezione dei certicati e delle di-chiarazioni sostitutive che attestano fatti personali non modicabili, quali la nascita, la morte, ecc. A questo proposito puoi andare a rivedere la voce AUTOCERTIFICAZIONE, di cui abbiamo già

     parlato!

    Però, quando la validità è di solo sei mesi, puoi anche prolungare la validità dei certicati se sot -toscrivi una dichiarazione che attesta che non si siano vericate, nel frattempo, modiche.

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    d ora arriviamo ad una questione che crea spesso dubbi, e che riguarda la CITTA-DINANZA.

    Sembrerà banale ribadirlo, ma in caso di dubbi è importante non tralasciare unacertezza:

    quando ti trasferisci all’estero e richiedi l’iscrizione all’A.I.R.E, non perdi la cittadinanzaitaliana!

    Infatti, anche se vivi all’estero, sarai cittadino italiano…e questo con pro e contro. Lo si deducesemplicemente perché quando ti iscrivi all’A.I.R.E, il tuo nuovo status anagraco sarà “cittadinoitaliano residente all’estero”.

    Quindi ribadisco: iscriversi all’A.I.R.E e risiedere all’estero non comporta la perdita della cittadi-nanza italiana!!!

    E’ il principio stesso di cittadinanza che te ne spiega il senso.

    Capiamone un po’ di più, e partiamo dal principio di cittadinanza. Senti un po’ cosa prevede…

    La cittadinanza italiana è basata anzitutto sul principio “jure sanguinis” (diritto di sangue).

    Cosa vuol dire? Signica che un glio nato da padre italiano o da madre italiana (di sangue ita-liano) è italiano.

    CITTADINANZA

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    Oppure la cittadinanza è regolata dal principio “jus soli”.

    In questo caso vuol dire che si è cittadino italiano per nascita sul territorio italiano, qualora i geni-tori siano ignoti o non possano trasmettere la propria cittadinanza al glio secondo la legge delloStato di provenienza.

     Non entro nel merito di ciò che riguarda l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte deglistranieri, visto che in questa sede parliamo solo di italiani residenti all’estero.

    Piuttosto però voglio approfondire un altro aspetto legato alla cittadinanza, ed è il fatto che lalegge italiana consente al cittadino anche il possesso di più cittadinanze. Ed ora vediamo perché.

    Anzitutto devi sapere, per completezza di informazione, che il riferimento normativo fa capo principalmente alla Legge 91/1992. La legge ammette espressamente la possibilità di conservarela cittadinanza italiana pur avendo anche una cittadinanza straniera.

    Tuttavia, se risiedi o stabilisci la tua residenza all’estero, puoi anche decidere di rinunciare allacittadinanza italiana.

    Proviamo però ad entrare nel dettaglio dell’argomento, ed andiamo per gradi.

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    Allora, in particolare:

    • Puoi mantenere la cittadinanza italiana anche se emigri all’estero e acquisti la cittadinan-za dello Stato in cui risiedi e che ti consente di inserirti nel sistema di quel Paese usufruendodei trattamenti riservati ai cittadini;

    • Non puoi avere la doppia (o plurima cittadinanza) se ci sono norme internazionali o statali stra-niere che lo vietano.

    Invece, puoi rinunciare alla tua cittadinanza italiana purché tu ti sia trasferito all’estero, siamaggiorenne, e sia titolare di un’altra cittadinanza. 

    Oltre a questo, ci sono poi due ipotesi in cui avviene la perdita automatica della cittadinanza ita-liana.

    E i due casi sono questi:

    • La mancata ottemperanza all’intimazione del Governo Italiano di lasciare un impiego pubblicoo una carica pubblica che il cittadino italiano abbia accettato da uno Stato o Ente pubblico este-

    ro o da un Ente internazionale, cui non partecipi l’Italia, o la mancata ottemperanza all’invitodi abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno stato estero.

    • L’assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero,o l’acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si ve-ricano durante la condizione di guerra con esso.

    Dunque, ricapitolando, la legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanzaitaliana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera, ovvero dopo averla acquistata o

    riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all’estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanzaitaliana (L. 91/1992, art. 11).

    La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italianiemigrati all’estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per

     potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamen-to favorevole riservato ai cittadini.

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    Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme inter-nazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino.

    Ora però torniamo alla questione iniziale: la certicazione di cittadinanza, per gli iscritti A.I.R.E, può essere rilasciata all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente.

    Il Sindaco dell’ultimo comune di residenza in Italia e di iscrizione A.I.R.E, potrà rilasciare il cer-ticato che darà conto della cittadinanza italiana prima dell’avvenuto trasferimento di residenzaall’estero e di iscrizione all’A.I.R.E mentre, per il periodo successivo, la competenza al rilasciosarà dell’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente.

    Per gli iscritti A.I.R.E che non sono mai stati in Italia (nati e residenti all’estero) l’organo com- petente al rilascio della certicazione di cittadinanza sarà esclusivamente l’Autorità diplomati-co-consolare competente territorialmente.

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    ertamente non è un argomento piacevole, ma è bene essere informati anche suquesto e capire cosa è previsto in caso di decesso. Il decesso di un cittadino italia-no, quando avviene all’estero, deve essere registrato in Italia.

    E’ necessario dunque presentare alcuni documenti.

    Quelli richiesti sono:

    • Copia dell’atto di morte redatto dall’Ufcio competente dello Stato estero;

    • Documentazione relativa alla cittadinanza del defunto.

    Sempre per chiarezza, sappi che il riferimento normativo e quello dell’art. 20 del D.P.R. 3 novem- bre 2000, n. 396 (certicazione sostitutiva).

    L’Autorità diplomatico-consolare che non è in grado di ottenere dalle Autorità locali copiadegli atti di stato civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilascia-

    re, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, dopo aver effettuato gli accertamentidel caso, una certicazione sostitutiva della documentazione che non si è potuta acquisire,

    che verrà trascritta presso il comune italiano competente.

    Per gli iscritti all’A.I.R.E, e per tutti gli italiani anche non iscritti A.I.R.E, il certicato di esistenzain vita è rilasciato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, in materia di funzioni e

     poteri consolari, dall’Ufcio consolare, previa opportuna verica.

    DECESSO EDESISTENZA IN VITA

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    d ora un argomento che riguarda i tantissimi italiani residenti all’estero che voglio-no coronare un loro desiderio: il matrimonio!

    Ci hai mai pensato? Se si, questo capitolo ti sarà molto utile! Se no,…beh, mai diremai!

    Andiamo a vedere cosa accade dunque se risiedi all’estero e vuoi sposarti.

    Se intendi sposarti all’estero puoi farlo davanti all’Autorità diplomatico-consolare italiana,oppure dinanzi alle Autorità locali, secondo le leggi del luogo.

    Dunque hai due alternative tra le quali scegliere, ed è giusto capirne le differenze.

     Nel primo caso: ti dovrai rivolgere all’Ufcio consolare in cui la celebrazione deve avere luogo.Questo, sia per le pubblicazioni di matrimonio, sia per la successiva celebrazione. Ricorda che larichiesta della celebrazione del matrimonio deve essere inoltrata alla Rappresentanza con debitoanticipo.

    Anche in questo caso ti cito una normativa: ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 200 del 1967, lacelebrazione del matrimonio può essere riutata quando vi si oppongano le leggi locali o quandole parti non risiedano nella stessa circoscrizione.

    Se invece, dopo aver presentato la domanda, la Rappresentanza accetta di effettuare la celebra-zione, la richiesta di pubblicazioni va inoltrata al comune di residenza, fornendo i documenti che

    MATRIMONIO

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    il comune richiede.

    Il Comune, una volta eseguite le pubblicazioni, delega il Consolato alla celebrazione del matri-monio.

    Nel secondo caso: la procedura matrimoniale è sottoposta alla normativa dello Stato in cuiintendi sposarti, anche sotto il prolo delle eventuali pubblicazioni prescritte.

    Ma al di là di questo, una copia dell’atto di matrimonio va poi inviata al Consolato italiano di ri-ferimento.

    In questo modo il Consolato potrà trasmetterla, in regola con le normative sulla traduzione e lega-lizzazione, al Comune italiano competente per la trascrizione nei registri dello Stato Civile.

    Onde evitare ogni genere di problema successivo, ricorda che è importante controllare l’esattezzadei nomi, cognomi, luoghi e date di nascita e di celebrazione riportati negli atti originali.

    Infatti, nel caso ci siano errori, dovrai poi richiedere le opportune correzioni a chi ha redatto l’atto.

    Torniamo per un attimo al primo caso, quello in cui vuoi che il matrimonio venga celebrato da-vanti all’Autorità diplomatica o consolare italiana. E’ opportuno avere alcuni accorgimenti, tra cuiquello di vericare che le leggi del Paese estero concordino con questa opportunità.

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    Poi, se sei residente all’estero e iscritto all’Aire, sappi che la richiesta dovrà essere inoltrata allaRappresentanza nella circoscrizione di residenza.

    Inne, la Rappresentanza, una volta effettuati i necessari controlli, procede alle pubblicazioni presso la Sede consolare e successivamente alla celebrazione del matrimonio.

    Se vuoi invece che il matrimonio venga celebrato in una diversa Rappresentanza consolare italia-na, e sempre che questa Rappresentanza acconsenta, allora dovrai presentare la richiesta di pub-

     blicazioni alla Sede estera di residenza e poi questa, una volta effettuate le pubblicazioni, delegal’altra Sede a celebrare il matrimonio.

    Per chiudere, non mi resta che augurarti di realizzare il tuo sogno!

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    ar nascere i propri gli all’estero può essere una necessità, una casualità, o una

    scelta.

    In realtà, se sei italiano residente all’estero, o anche se vivi all’estero ma non seiiscritto A.I.R.E, devi sapere che per tuo glio, cambieranno alcune cose, a secondache sia nato in Italia oppure sia nato nel Paese in cui vi siete trasferiti.

    Andiamo per gradi e capiamo come funzionano le cose.

    I gli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore di cittadinanza italiana, anche se

    nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.

    E’ vero, però devi ricordarti che la loro nascita deve essere registrata in Italia.

    Mettiamo caso e valutiamo però l’ipotesi che tu abbia perso la tua cittadinanza italiana.

    Cosa accade?

    Anche in questo caso, nel momento in cui riacquisti la cittadinanza italiana ( puoi vedere il ca- pitolo Cittadinanza), la trasmetti ai tuoi gli ancora minorenni e conviventi al momento in cuiridiventi cittadino italiano.

    Inne, per la registrazione in Italia della nascita di tuo glio, dovrai far pervenire all’Ufcio con-solare competente i seguenti documenti:

    NASCITA FIGLI

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    • Copia dell’atto di nascita redatto dall’Ufcio competente dello Stato estero. In questo casol’atto di nascita deve essere tradotto in italiano e legalizzato, oppure c’è la possibilità che lacopia dell’atto sia sostituita da un certicato redatto in forma semplicata, ma è sempre oppor -tuno informarsi preventivamente presso l’Ufcio consolare;

    • Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori.

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    arto da una domanda che può sembrare una provocazione: cos’è il passaporto?

     Non è una provocazione, ma un invito che hai già trovato parlando di altri docu-menti. L’invito è quello di comprendere di cosa stiamo parlando per capire comefare in caso di problemi, o a chi rivolgersi nel caso di dubbi.

    Sembra semplice, ed infatti sappiamo tutti che il passaporto è un documento di viaggio concaratteristiche standard, che consente di riconoscere la cittadinanza, l’identità e le effettive

    possibilità di movimento del titolare.

    Sappiamo anche che è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello Italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

    OK, però poi dobbiamo entrare nei dettagli, e lo faccio di seguito.

    Iniziamo!

    Dal 20 maggio 2010 è in vigore un modello unicato di passaporto elettronico costituito da

    un libretto a 48 pagine, che è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informa-zioni relative ai dati anagraci, la foto e le impronte digitali del titolare.

    Inoltre, se guardi alla pagina 2 del libretto, vedrai che c’è la rma digitalizzata del titolare, nelcaso del tuo passaporto quindi vedrai la tua rma.

    PASSAPORTO

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    Il passaporto ha validità di 10 anni dalla data del rilascio e non è rinnovabile alla scadenza.

    La domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufcio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.

    Facciamo dunque una distinzione nel caso in cui dobbiamo farne richiesta quando ci troviamo inItalia, oppure all’estero.

    In Italia la domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti ufci del luogo di resi -denza, di domicilio o di dimora sul territorio nazionale:

    • L’ Ufcio Passaporti della Questura;

    • L’Ufcio Passaporti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza;

    • La stazione dei Carabinieri.

    È possibile prenotare on line il luogo, la data e l’ora per presentare la domanda, evitando così lun-ghe attese negli ufci di polizia consultando il sito www.passaportonline.poliziadistato.it.

    Nota Bene: le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli ufci della Polizia

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    di Stato (questure e commissariati) anche in tempi differiti rispetto alla presentazione delladomanda.

    Alla domanda è necessario allegare:

    • Un documento di riconoscimento valido;

    • 2 foto formato tessera identiche e recenti (ricorda che la foto sul passaporto deve essere scattatasenza indossare occhiali da sole, mentre per quelli da vista è possibile tenerli indossati solo sele lenti sono chiare e lasciano vedere gli occhi. Per i non vedenti, possono essere prodotte foto-grae per il passaporto anche con gli specici occhiali scuri);

    • 1 contrassegno telematico (marca da bollo) per passaporto.

    • Versamento per il passaporto ordinario mediante bollettino su conto corrente postale.

    All’estero il passaporto è un documento sia di viaggio che d'identità e riconoscimento, quindi ilsuo rilascio/rinnovo viene effettuato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.

    Per richiedere il passaporto occorre contattare l’Ufcio Passaporti del Consolato. Le proce-dure adottate dalle singole sedi possono, infatti, variare a seconda delle particolari situazio-

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    ni in loco.

    È comunque sempre necessario:

    • Presentare il formulario di Richiesta del Passaporto, compilato e rmato dall’interessato;

    • Esibire un documento di riconoscimento valido con foto;

    • Portare 2 fotograe recenti (uguali, frontali, a colori formato 35x40 mm);

    • Esibire un giusticativo dell’effettivo domicilio nella Circoscrizione consolare;

    • Provvedere al pagamento del costo del libretto e, ove richiesto, della tassa governativa per l’u-tilizzo del passaporto;

    • Atto di assenso o autorizzazione del giudice tutelare qualora si trovi in una delle condizioni chelo prevedono (in alcuni casi previsti dell’art. 3 Legge n. 1185/1967).

    Il rilascio o il rinnovo del passaporto può essere richiesto anche presso un Ufcio consolare

    in cui non si è residenti ma, in tal caso, l’Ufcio consolare richiederà apposita “delega” alConsolato competente. Detto questo però, è necessario fare ulteriori speciche.

    Vediamole: 

    1. Passaporto ordinario valido solo per paesi UE

    È possibile richiedere il rilascio di un passaporto ordinario con la validità territoriale limitata aisoli Paesi UE.

    In questo caso il passaporto, che avrà comunque validità di 10 anni dal rilascio, potrà essere utiliz-zato per viaggiare solo in quei Paesi e se successivamente si voglia viaggiare anche in altri Paesinon dell’Unione Europea, basterà farsi estendere la validità territoriale del passaporto.

    2. Passaporto ordinario per i minori

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    Dal 26 giugno 2012, per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani devono esseremuniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati nericonoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio).

    Anche i minori pertanto dovranno essere in possesso di un proprio passaporto individuale inquanto non è più valida l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore.

    Per i minori, a cui viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto ordinario con microchip, lanormativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite sia le impronte

    che la rma digitalizzata.

    Il minore può viaggiare:

    • Con un passaporto individuale, in qualsiasi Paese estero;

    • Con la carta d’identità valida per l’espatrio, ma solo nel caso in cui sia riconosciuta valida dalloStato estero di destinazione;

    • Fino al giorno precedente il compimento del 15° anno di età, con un certicato o estratto dinascita e cittadinanza vidimato dal Questore (cosiddetto lasciapassare), ma solo qualora taledocumento sia riconosciuto valido dallo Stato estero di destinazione.

    Per richiedere il passaporto per il glio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (co-niugati, conviventi, separati o divorziati).

    In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.

    È poi sempre necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotograe oppure chele stesse fotograe siano già legalizzate da un pubblico ufciale.

    Per agevolare i controlli di frontiera nelle fasi di espatrio del minore e del suo accompagna-tore ed evitare eventuali disagi, è prevista la possibilità di inserire, a richiesta degli inte-ressati, sia sul passaporto del minore (a pagina 5, del passaporto) che sulla carta d’identitàdello stesso (esattamente, nell’ultima facciata del documento in formato cartaceo) il nomeed il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci.

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    Per il rilascio all’estero del passaporto a favore di un minore occorre presentarsi all’Ufcio Pas -saporti dell’Ufcio consolare competente con la seguente documentazione:

    • Apposita richiesta disponibile presso l’Ufcio (o scaricabile dai siti Internet dei Consolati Ita -liani) rmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell’altro genitore.L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzandol’apposito modulo disponibile presso l’Ufcio Passaporti o redigendo una autocerticazione.All’atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità. In casomanchi l’assenso di uno o entrambi i genitori è prevista l’autorizzazione del giudice tutelare

    competente.• Due foto (uguali, frontali, a colori).

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    Una soluzione c'è! È quella del passaporto temporaneo.

    Ma poniamo il caso che tuo glio, minore, sia nato all’estero.

    In questo caso, per il rilascio del passaporto individuale, dovrai presentare il suo atto di na-scita al Consolato competente per area geograca per la sua trascrizione in Italia.

    Per le caratteristiche formali dell’atto di nascita, che sono diversi da Paese a Paese, fai unaverica direttamente sul sito dell’ufcio consolare.

    Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori, la normativa prevede che siai passaporti che le carte d’identità per i minori abbiano diverse tipologie di validità, rapportateall’età dello stesso minore, al ne di garantire l’aggiornamento della fotograa e l’identicazionedel minore ai controlli di frontiera.

    Ecco l'elenco di validità e durata dei passaporti per fasce d'età:

    • Minore da 0 a 3 anni: validità triennale del documento;

    • Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale del documento;

    • Per i maggiori di 18 anni la validità è decennale.

    3. Duplicato del passaporto

    Se il tuo passaporto è stato smarrito, rubato o se le pagine sono esaurite o deteriorate, puoi richie-derne uno nuovo che avrà una validità di dieci anni. Se presenti la domanda a seguito di smarri-mento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia.

    Se richiedi il nuovo passaporto per deterioramento o per esaurimento delle relative pagine o perscadenza di validità, è necessario consegnare il vecchio passaporto, che ti verrà poi restituito de-

     bitamente annullato.

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    4. Passaporto temporaneo 

    Abbiamo detto che l'attuale passaporto è caratterizzato dal rilevamento delle impronte digitali.Ma cosa accade nel caso in cui sia impossibile rilevarle?

    Infatti, nel caso in cui sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte digitali, viene rila-sciato un passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta(pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.

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    e ti sei chiesto almeno una volta in quali paesi esteri fosse valida la tua patente,questo capitolo è dedicato a te!

    La prima cosa da capire è: ti stai recando in un Paese dell’Unione Europea?

    Se la risposta è SI, sono felice di dirti che in questo caso puoi guidare con lapatente che ti è stata rilasciata in Italia, e sempre ovviamente che sia in corso di validità.

    Per ogni dubbio sui singoli Paesi, ti segnalo che puoi trovare le informazioni di dettaglio sulsito Viaggiare Sicuri, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce “Viabilità”.

    Se invece ti stai recando in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere ilPermesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale).

    Prima di richiederlo però ti consiglio sempre di vericare le informazioni circa il tipo di patenteinternazionale accettata nello Stato extracomunitario in cui ci hai intenzione di andare.Nello spe-cico, verica che il Paese di tuo interesse aderisce alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre

    1949 o alla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968.

    Cosa vuol dire?

    Facciamo chiarezza!

    La patente internazionale rilasciata ai sensi della Convenzione di Vienna ha validità triennale equella rilasciata per la Convenzione di Ginevra ha validità annuale. Ci sono Nazioni, quali, ad

    PATENTEDI GUIDA

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    esempio, gli Stati Uniti o il Giappone, che riconoscono validità soltanto al Permesso internazio-nale conforme alla Convenzione di Ginevra, avendo sottoscritto solo detta Convenzione.

    Dove richiedere la Patente internazionale? Puoi farlo presso le agenzie specializzate o unUfcio della motorizzazione civile. Trovi l'elenco di questi ufci sul sito del Ministero delle

    Infrastrutture e dei Trasporti www.trasporti.gov.it.

    Attento: se risiedi in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, per un periodo di almeno seimesi, puoi rinnovare la patente di guida rivolgendoti alle Autorità diplomatico-consolari italianee al rientro in Italia dovrai far confermare la sua patente. Se ti trasferisci in un altro Stato dell’U-nione Europea, puoi rivolgerti alle Autorità locali competenti per le patenti di guida, per vericarese conservare la patente italiana, se farla registrare, e richiederne la conversione.

    Inne, se ti trasferisci in uno Stato extracomunitario, verica se il Paese in cui ti rechi ha stipula-to con l’Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti; in questo caso puoi richiedere laconversione della tua patente italiana.

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    cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le con-sultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscrittinelle liste elettorali tenute dai comuni italiani.

    Domanda 1: come funziona in caso di elezioni Comunali, Provinciali e Regionali?

    In questo caso, i residenti all’estero, per esercitare il proprio diritto al voto, devono rientrare in Ita-lia e recarsi nel comune di iscrizione Aire, presentandosi al seggio elettorale muniti di documento

    d’identità e tessera elettorale.

    Domanda 2: e in caso di elezioni del Parlamento Europeo?

    Se risiedi in un paese dell’Unione Europea ricevi dal Ministero dell’Interno un apposito certi -cato elettorale per votare nei seggi presenti nel Paese in cui risiedi. In alternativa, puoi votare inItalia presso il seggio elettorale nel comune di iscrizione AIRE.

    Se invece risiedi in un Paese extra Unione Europea, in questo caso riceverai una cartolina per ilrientro in Italia, al ne di esercitare il tuo diritto di voto.

    Domanda 3: cosa accade per le elezioni del Parlamento Italiano e per i Referendum?

    In questa circostanza i cittadini residenti all’estero, possono esprimere il proprio voto per corri-spondenza presso la propria abitazione di residenza all’estero.

    L’elettore riceverà un plico dal Consolato contenente le schede elettorali ed una busta af-

    TESSERAELETTORALE

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    francata, per la successiva spedizione al proprio Consolato delle schede votate dall’elettorestesso.

    Chi, in occasione di elezioni politiche, voglia rinunciare al voto per posta, volendo quindi rien-trare in Italia per votare per i candidati presentatisi nella circoscrizione del comune di iscrizioneAIRE, deve, entro il 31 dicembre dell’anno precedente alle elezioni, dare comunicazione scrittaal competente Consolato, dichiarando di voler optare per il voto in Italia.

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    assistenza sanitaria ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero,iscritti AIRE, si distingue in diverse fattispecie, alle quali lo Stato italiano ricono-sce diversa forma di assistenza sanitaria.

    A questo argomento ho dedicato un post approfondito che trovi qui

    Specichiamo però alcune distinzioni fondamentali.

    Un caso è quello dei cittadini italiani iscritti AIRE che siano lavoratori in distacco all’esteroe pensionati italiani.

    Se rientri in questa casistica, va fatta una ulteriore distinzione tra:

    Coloro che risiedono nell’Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein,nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni.

    In questi casi si può usufruire della copertura sanitaria italiana, alle stesse condizioni dei cittadini

    dello Stato estero in cui si risiede. Basta richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il model-lo S1, o analogo modello convenzionale, che dovrà essere presentato direttamente all’istituzionecompetente all’estero per ottenere i livelli i assistenza dei cittadini del paese di residenza.

    Coloro che risiedono in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione conl’Italia.

    Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza. Prima

    TESSERASANITARIA

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    della partenza basta farsi rilasciare dalla ASL di ultima iscrizione l’attestato di diritto, dietro presentazione della documentazione di lavoro all’estero. Quindi il lavoratore dovrà anticipare le

    spese per le cure sanitarie e poi chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l’Ufcio consolareall’estero.

    In caso di rientro temporaneo in Italia del lavoratore in distacco, devi sapere che l’art. 12,comma 2, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618 prevede che sia assicurata in caso di rientro temporaneol’assistenza sanitaria da parte della ASL di ultima dimora, ma è necessario possedere:

    • Un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice scale;• Documentazione comprovante il contratto di lavoro di diritto italiano all’estero.

    Per i cittadini italiani iscritti AIRE, nota bene quanto segue:

    Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero che non sono lavoratori di dirit-to italiano distaccati all’estero, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero.

    In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE limitatamente alle gure dei: tito-lari di pensione erogata da Enti previdenziali italiani o a coloro che abbiano lo status di emigrante

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    (nati in Italia) hanno diritto all’erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sa-nitario Nazionale. Tale assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un

     periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propriacopertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Non possono esse-re erogate cure programmate.

    Infine, i cittadini italiani AIRE assicurati di Paesi UE, SEE e Svizzera, in caso di rientro tempora-neo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantiscetutte le cure necessarie in forma diretta in Italia.

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    Spesso, vivendo all'estero, si è colti da una strana sensazione.

    È come se all'improvviso iniziassi a vivere in un mondo che è più grande di come lo immaginavie di come lo hai vissuto no a quel giorno.

    Ti accorgi di quanto tu stia vivendo in un mondo senza conni e tutto ti sembra possibile.

    Anche se vivi in Italia può accadere di percepire la stessa identica cosa, e lo considero un enorme

    vantaggio.

    Abbiamo parlato n qui di documenti più che di emozioni, eppure, dietro un passaporto, una va-ligia, una carta d'identità, c'è sempre una persona che vive di aspettative, sogni, speranze ed ognigenere di sensazioni.

    Qualcuno un giorno mi ha detto: "Ovunque tu andrai, ci sarà sempre qualcosa di Italiano dentrodi te".

    Mi auguro che ciascuno di Voi abbia trovato in questo piccolo manuale qualcosa che ha reso piùsemplice qualcos'altro e mi auguro soprattutto che tutti coloro partiti dall'Italia per realizzare sestessi, riescano a godersi i propri successi.

    Inne, una nota doverosa: nel corso del tempo, spesso, le normative subiscono variazioni

    che rendono, quanto esposto in questo manuale, non più attuale. Sarà nostra premura infor-marvi con opportuni aggiornamenti successivi alla data di questa pubblicazione.

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    Un sentito ringraziamento va al Dott. Andrea Antognoni,esperto A.N.U.S.C.A. che con dedizione e passione ha re-visionato il manuale.

    RINGRAZIAMENTI

    Il manuale è prodotto da Madre in Italy ed è distribuitosu www.madreinitaly.info