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Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Decreto di protezione di Motto Grande Documento per il deposito durante la pubblicazione della revisione del Piano regolatore Sezione dello sviluppo territoriale Ufficio della natura e del paesaggio

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Repubblica e Cantone Ticino

Consiglio di Stato

Decreto di protezione

di Motto Grande Documento per il deposito durante la pubblicazione della revisione del Piano regolatore

Sezione dello sviluppo territoriale Ufficio della natura e del paesaggio

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Procedura

Adozione del Consiglio di Stato e entrata in vigore (art. 14 LCN)

ris. n. del

Pubblicazione (art. 15 LCN)

dal al

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Indice generale

I Scheda esplicativa

II Norme di attuazione

III Rappresentazioni cartografiche

Limite dell’area protetta

Piano delle zone di protezione

IV Allegati

Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale

Scheda dell’inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale

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I

Scheda esplicativa

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE I – SCHEDA ESPLICATIVA

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I - SCHEDA ESPLICATIVA

1. Dati generali

Nome area protetta:

Motto Grande

Categoria area protetta:

Riserva naturale

Numero area protetta:

110

Oggetti inventariati:

- Sito di riproduzione d’anfibi d’importanza nazionale “Cava Motto Grande” (oggetto TI 335)

- Sito di riproduzione d’anfibi d’importanza locale “Ronché” (ogget-to TI 368)

Comune:

Camorino

Mappali interessati: 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 931, 1411 e 1570 RFD Camorino

Coordinate: Altitudine:

721'300 / 113’420 330 m.s.m

Estensione: Zona nucleo: 4,78 ha Zona cuscinetto: 0,59 ha

Basi legali: LPN: Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio OPN: Ordinanza federale sulla protezione della natura e del pae-

saggio OSRA: Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione di

anfibi di importanza nazionale LCN: Legge cantonale sulla protezione della natura RLCN: Regolamento della Legge cantonale sulla protezione della

natura

Vista dello stagno principale della riserva

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE I – SCHEDA ESPLICATIVA

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2. I siti di riproduzione degli anfibi

Gli anfibi sono il gruppo di animali maggiormente esposto al pericolo d'estinzione in Svizzera: il 70 per cento delle specie indigene figura infatti sulla relativa Lista rossa. La riproduzione di tutte le specie di anfibi presenti in Svizzera, ad eccezione della Salamandra nera, dipende dalla presenza di corpi idrici. Allo scopo di proteggere le specie anfibie minacciate in Svizzera, la Confederazione ha allestito l’Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi, entrato in vigore nel 2001. L’inventario designa i principali siti di riproduzione a livello nazionale e la relativa Ordinanza incarica i Cantoni di provve-dere alla loro protezione e manutenzione. Allo stesso scopo il Cantone ha provveduto ad allestire gli Inventari per i siti d’importanza cantonale e locale. Oasi di sussistenza e al tempo stesso fulcri di diffusione, gli oggetti iscritti negli inventari mirano a favorire e a conservare a lungo termine le popolazioni di anfibi, in particolare i loro ambienti di ri-produzione. I siti comprendono corpi d'acqua e zone umide di diverso tipo: pozze, stagni e laghetti, prati umidi o complessi idrici più estesi ubicati all'interno di paludi o zone golenali. Questi ambienti, divenuti sempre più rari, sono d'importanza vitale, non solo per gli anfibi, ma anche per numerose altre specie animali e vegetali rare e minacciate. Il Decreto di protezione è lo strumento che per-mette d’istituire formalmente la protezione dei siti di riproduzione di anfibi.

3. La riserva naturale di Motto Grande

Il comparto di Motto Grande è stato oggetto fino all’inizio degli anni ottanta di lavori per l’estrazione di materiale inerte utilizzato per la costruzione dell’autostrada. Al termine dell’estrazione sul piano-ro risultante della cava si era formato uno specchio d’acqua stagnante colonizzato con successo dalle popolazioni di anfibi presenti. Lo stesso, ritenuto degno di protezione è stato inserito nell’Inventario federale dei siti di riproduzione d’anfibi d’importanza nazionale (oggetto TI 335). Su mandato del Comune di Camorino, nel 1987, la cava è stata trasformata in un parco per lo svago. L’area è caratterizzata dalla presenza di ambienti diversificati quali specchi d’acqua, pozze, acque correnti, boschi umidi, prati umidi alimentati da acqua piovana e da risorgive. La fascia di terreni attigua agli ambienti palustri è composta in prevalenza da bosco misto di latifo-glie e dalla superficie prativa destinata allo svago.

4. Contenuti faunistici e floristici

Relativamente agli anfibi i dati sono aggiornati secondo lo stato della banca dati KARCH/CSCF. Per le altre specie faunistiche e floristiche si tratta di informazioni puntuali tratte dalla bibliografia e da informazioni raccolte da parte di operatori attivi sul terreno.

4.1 Anfibi

Specie LR SPR PR SME Rospo comune (Bufo bufo) VU 4

Rana agile (Rana dalmatina) EN SPR 3

Rana rossa (Rana temporaria) LC

Rana dei fossi (Pelophylax lessonae) NE

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) VU 4

LR= Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera (SCHMIDT B., ZUMBACH S., 2005); EN = minacciato, VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato, LC = non minacciato, NE = non valutato; SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (UPN & MCSN 2003). PR = gradi di priorità nazionale: 1 molto elevata, 2 elevata, 3 media, 4 esigua (UFAM, 2011). SME = Specie Smeraldo in base alla risoluzione 6 della Convenzione di Berna.

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE I – SCHEDA ESPLICATIVA

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4.2 Altre specie faunistiche e floristiche osservate

Nell’area è stata accertata la presenza di cinque specie di rettili, il Ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il Saettone (Zamenis longissimus) la Natrice dal collare (Na-trix natrix), la Natrice tassellata (Natrix tessellata) e la Testuggine d’acqua (Emys orbicularis). Si ritiene che la presenza della Testuggine d’acqua sia dovuta a rilasci di individui tenuti in cattività. Presso lo stagno troviamo anche diverse specie di libellule tra le quali l’Aeshna cyanea, l’Ischnura elegans, l’Orthetrum cancellatum. Lo stagno è luogo di caccia per diverse specie di pipistrelli; il Serotino comune (Eptesicus serotinus), il Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii), il Pipistrel-lo albolimbato (Pipistrellus kuhlii) e il Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus). Per quanto riguarda la flora sono presenti alcune specie tipiche degli ambienti umidi; la Carice Palustre (Carex acuta), il Giunco comune (Juncus effusus), la Cannuccia di Palude (Phragmites australis), la Lisca Maggiore (Typha latifolia) e il Gaggiolo di palude (Iris pseudacorus), il Limnantenio (Nymphoides peltata).

5. Problemi attuali e potenziali

5.1 Specie alloctone invasive (Neobiota)

Lo stagno di Motto Grande è toccato dalla problematica legata all’immissione di neobiota. Il feno-meno è causato prevalentemente da persone che si liberano dei loro animali domestici gettandoli nello stagno. Lo stagno principale è ora popolato da carassi dorati (Carassius auratus) e tartaru-ghe americane (Trachemys sp.), specie alloctone che arrecano seri danni alle popolazioni di anfibi presenti. Nel comparto non si segnalano invece presenze di specie neofite invasive problematiche.

5.2 Pressione del pubblico

L’area limitrofa allo stagno principale è attrezzata per lo svago, molto ambita e ben frequentata. Al momento non si segnalano grossi conflitti tra le attività svolte e il biotopo.

6. Provvedimenti di protezione

6.1 Controllo proliferazione specie alloctone invasive (Neobiota)

Per le specie neobiota sarà necessario un controllo costante e un contenimento regolare degli in-dividui.

6.2 Pressione del pubblico

Andranno evitate attività e manifestazioni di massa moleste.

Bellinzona, 26 gennaio 2017

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II

Norme di attuazione

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE II - NORME DI ATTUAZIONE

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II - NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1  NORME GENERALI ..................................................................................... 2 

Art. 1  Base legale ........................................................................................................... 2 

Art. 2  Competenze ......................................................................................................... 2 

Art. 3  Scopo.................................................................................................................... 2 

Art. 4  Componenti del Decreto di protezione .................................................................. 2 

CAPITOLO 2  PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE ........................................................... 3 

Art. 5  L'area protetta ....................................................................................................... 3 

Art. 6  La zona nucleo (ZP1) ........................................................................................... 3 

Art. 7  La zona cuscinetto (ZP2) ...................................................................................... 4 

Art. 8  Interventi di gestione corrente ............................................................................... 4 

Art. 9  Contratti di gestione .............................................................................................. 4 

Art. 10  Sorveglianza e monitoraggi .................................................................................. 4 

Art. 11  Finanziamento e indennizzi .................................................................................. 4 

CAPITOLO 3  NORME FINALI ............................................................................................ 5 

Art. 12  Autorizzazioni ....................................................................................................... 5 

Art. 13  Deroghe ................................................................................................................ 5 

Art. 14  Contravvenzioni .................................................................................................... 5 

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE II - NORME DI ATTUAZIONE

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CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale 1 Il Decreto di protezione di Motto Grande (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla pro-

tezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)1, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 ed al Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013.

2 L'area protetta di Motto Grande è una Riserva naturale ai sensi dell'art. 12 LCN.

Art. 2 Competenze 1 Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP,

in particolare dell'applicazione delle presenti norme. 2 All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione

del DP, esso svolge inoltre le competenze nel seguito dettagliate.

Art. 3 Scopo 1 Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del comparto di

Motto Grande (oggetto n. TI 335 dell’Inventario dei siti di riproduzione d’anfibi d’importanza na-zionale e oggetto n. TI 368 dell’Inventario dei siti di riproduzione d’anfibi d’importanza locale), per assicurare a lungo termine la sua funzione di sito di riproduzione degli anfibi.

2 In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare un regime idrico idoneo al complesso palustre dal profilo quantitativo e qualitativo; - garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti negli specchi d’acqua

(stagno, pozze, corsi d’acqua, fossi) e nei loro dintorni; - mantenere e nel limite del possibile aumentare la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti - garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al

biotopo; - promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del comparto e le utilizzazioni presenti

nelle immediate vicinanze (attività ricreative e di svago); - favorire le specie vegetali e animali autoctone con controllo delle specie esotiche; - informare la popolazione sul valore del biotopo.

3 Il DP è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi

d'importanza nazionale del 15 giugno 2001 (OSRA)2 .

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione 1 Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

a. Norme d'attuazione; b. Piano delle zone di protezione;

2 Il DP si compone dei seguenti documenti informativi

c. Scheda esplicativa;

1 BU 10/2002 2 RS 451.34

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE II - NORME DI ATTUAZIONE

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CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

L'area protetta di Motto Grande è composta dalle seguenti zone di protezione:

a. La zona nucleo (ZP1); b. La zona cuscinetto (ZP2);

Art. 6 La zona nucleo (ZP1) 1 Include tutti gli specchi d'acqua, nonché gli ambienti naturali che servono, anche solo potenzial-

mente, alla riproduzione degli anfibi o quali spazi vitali terrestri. 2 I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti.

Nella zona nucleo devono essere favorite e incrementate le popolazioni di flora e fauna indigene, in particolare degli anfibi e conservati gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza. De-vono inoltre essere conservati il regime idrico e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione, deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

3 Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità del sito, in particolare:

a. l’accesso veicolare se non per motivi di gestione o tutela naturalistica; b. le costruzioni, le installazioni, i depositi, anche temporanei, le modifiche della morfologia del

terreno e ogni tipo di intervento, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazio-ne del comparto e al mantenimento della sicurezza idraulica dei corsi d’acqua;

c. l’alterazione del regime idrico, in particolare i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, la cap-tazione d'acqua, l'immissione di acque di scarico e l’interruzione dei collegamenti ecologici;

d. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell’Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)3 dell’ Ordinanza federale sui biocidi, (Obioc)4 e dell’ Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)5;

e. il condurre i cani che non siano al guinzaglio; f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o pae-

saggistico se non per necessità di conservazione del biotopo; g. la gestione forestale intensiva; h. l’introduzione di organismi viventi estranei all’ambiente; i. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale e fungina se non per

necessità di conservazione, di studio o se non riconducibile ad interventi di lotta alle specie in-vasive;

j. l’uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animale selvatiche ad eccezio-ne di quanto previsto dalla regolamentazione sulla caccia e sulla pesca e delle necessità di conservazione, di studio o di lotta alle specie invasive;

k. il danneggiamento, la distruzione, l’asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici se non riconducibile ad interventi di lotta alle specie invasive;

3 RS 813.11 4 RS 813.12 5 RS 916.161

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE II - NORME DI ATTUAZIONE

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Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2) 1 Comprende la superficie prativa utilizzata quale aree di svago e parco giochi. Ha lo scopo di

promuovere a lungo termine la funzionalità ecologica della riserva e di garantire alla fauna i col-legamenti ecologici necessari con le aree circostanti che offrono loro possibilità di svernamento.

2 Nuove installazioni, costruzioni, ad eccezione di modesti manufatti giustificati per le attività di svago e non contrari agli obiettivi di protezione, strade nonché grosse modifiche della morfologia del terreno sono vietate.

3 Eventi e manifestazioni svolte all’interno della ZP2 dovranno essere sostenibili dal punto di vista ecologico e autorizzati d’intesa con l’Ufficio della natura e del paesaggio.

4 Il regime idrico locale va conservato a beneficio della zona nucleo. 5 L'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi

dell’Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim), dell’Ordinanza federale sui biocidi, (Obioc) e dell’Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) è vietato.

6 Le piantagioni non devono comporsi di specie vegetali esotiche o non adatte all’ambiente.

Art. 8 Interventi di gestione corrente 1 Gli interventi di gestione corrente all’interno della ZP1 sono di regola pianificati e realizzati

dall'Ufficio della natura e del paesaggio. 2 Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione corrente pos-

sono essere realizzati anche dai proprietari o dai gestori. 3 Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Can-

tone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 9 Contratti di gestione

L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e/o i proprietari.

Art. 10 Sorveglianza e monitoraggi 1 Il Comune di Camorino, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura colla-

borano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta. 2 L'Ufficio della natura e del paesaggio promuove il monitoraggio dell'area protetta allo scopo di

seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 11 Finanziamento e indennizzi 1 La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione, dalla gestione

e dalla sorveglianza dell'area protetta. 2 La partecipazione del Comune di Camorino o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi

locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

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DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE II - NORME DI ATTUAZIONE

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CAPITOLO 3 NORME FINALI

Art. 12 Autorizzazioni

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2, va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 13 Deroghe 1 Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente

legati all'ubicazione e ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. 2 Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 14 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.

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III

Rappresentazioni cartografiche

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722'000

DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE

Dipartimento del territorioUfficio della natura e del paesaggio

Bellinzona26 gennaio 2017

Limite dell'area protetta

±

Base cartografica: Carta nazionale 1:25'000

III - RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE

1:10'000(foglio formato A4)Scala:

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7580

Camorino

Motto Ronchee

CampelloPeltrere

Cortisella

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RoncheePiumenta

S. Martino

Scerina

Corticella

Motto Rondee

Camorino

Buco della Sgusola

Ai Ronchi

Ronchee di Sopra

Scarsetti

Cugnò dal Gris

535

546 543

953555

553

554

549

552

1004

547

556

530

545

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929

354539

550

1570

1226

10071223

551

928

930

1006

518

542

527

1411

1410

1568

951

541

5162016

437

2039

515

1225

548

482

521

499

500

1482

927

501

520

924

932

1434

525

2027

1359

1227

528

1610

461

526

1216

2106

493491

926

514

441

1569

504

2014

914

1590513

925

5232017

524

2107 1954

1587

16001384

440

1955

466

1888

952

421

2026

1947

478

1950

511

420

923

519

1433453

2025

1617

1908475

232 1716

951

433

410

512

931

540

503

458

485

529

483

1946

456

1972

1948

1949

1971

1951

1952

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471

484

481

505

1721

438

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1414

1911

497

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1808

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2024429

451

507

463455

1808

2199

442

508479

538

1589

DECRETO DI PROTEZIONE DI MOTTO GRANDE

Dipartimento del territorioUfficio della natura e del paesaggio

Bellinzona26 gennaio 2017

±

III - RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE

Zona nucleoZona cuscinetto

Piano delle zone di protezione

0 50 10025metri

1:2'000(foglio formato A3)Scala:

Base cartografica: Misurazione ufficialeRiprodotto con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998

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IV

Allegati

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1

Ordinanzasulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi diimportanza nazionale

(Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

del 15 giugno 2001 (Stato 2 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale 1 L’Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2.2 L’allegato 1 comprende gli oggetti fissi e l’allegato 2 gli oggetti mobili.

Art. 2 Oggetti fissi

Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d’acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l’attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B.

Art. 3 Oggetti mobili 1 Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d’argilla nonché cave di pietra, con specchi d’acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati. 2 Qualora lo spostamento degli specchi d’acqua idonei alla riproduzione non fosse più possibile, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale se l’oggetto mobile:

a. debba essere sostituito con un nuovo oggetto mobile equivalente;

b. debba essere designato come oggetto fisso, o

c. debba essere escluso dall’Inventario. 3 Nella sua richiesta giusta il capoverso 2, il DATEC tiene conto delle condizioni locali e collabora strettamente con i Cantoni interessati, i quali, dal canto loro, sentono gli interessati ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.

RU 2001 2273 1 RS 451

451.34

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Protezione della natura e del paesaggio

2

451.34

Art. 4 Descrizione degli oggetti 1 Gli oggetti sono descritti in una pubblicazione speciale. Quale allegato 3, essa è parte integrante della presente ordinanza. 2 La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale, UFAFP) e presso i Cantoni.2 I Cantoni designano i servizi competenti.

Art. 5 Delimitazione degli oggetti 1 I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari. 2 Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d’acqua idonei alla riprodu-zione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso. 3 Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l’autorità cantonale prende una decisione d’accertamento sull’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all’accerta-mento.

Art. 6 Scopo della protezione 1 Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d’anfibi minacciate. 2 Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promo-zione:

a. dell’oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi;

b. delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell’oggetto;

c. dell’oggetto quale elemento all’interno di un sistema di biotopi. 3 Se la conservazione o la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità giusta le indicazioni dell’allegato 3.

Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione 1 Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, pari-menti d’importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati.

2 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all’art. 18a LPN (RU 2003 249).

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Siti di riproduzione degli anfibi

3

451.34

2 È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di:

a. lavori di manutenzione necessari alla protezione dalle piene, in particolare nel perimetro di zone di deposito di ghiaia e di bacini di ritenuta delle piene;

b. utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti;

c. misure giusta la legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque;

d. misure giusta l’ordinanza del 26 agosto 19984 sui siti contaminati;

e. protezione di superfici per l’avvicendamento delle colture. 3 È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabi-lito negli accordi o in una disposizione giusta l’articolo 5 capoverso 2.

Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione 1 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di ma-nutenzione sono oggetto degli accordi giusta l’articolo 5 capoverso 2. 2 I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l’utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza.

Art. 9 Scadenza

Le misure di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all’articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall’inserimento degli oggetti nell’allegato 1 o 2.

Art. 10 Protezione preventiva

Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s’impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate.

Art. 11 Riparazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all’oggetto siano ripa-rati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l’occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l’articolo 5 capoverso 2.

3 RS 814.204 RS 814.6805 RS 700

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Protezione della natura e del paesaggio

4

451.34

Art. 12 Obblighi della Confederazione 1 Nell’ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione, nonché i suoi istituti e le sue aziende, sono tenuti a conservare intatti gli oggetti fissi e fun-zionali gli oggetti mobili.2 Essi adottano le misure previste agli articoli 8, 10 e 11, nei settori in cui sono competenti in virtù della legislazione speciale.

Art. 13 Resoconto

Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l’articolo 5 capover- si 1 e 2 e l’articolo 8, i Cantoni devono presentare all’Ufficio federale, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 14 Prestazioni della Confederazione 1 L’Ufficio federale consiglia e sostiene i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.2 Le indennità della Confederazione per le misure previste agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 17 e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 19916 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

Art. 15 Raccomandazioni dell’UFAFP

L’UFAFP, dopo aver sentito le cerchie interessate, rilascia raccomandazioni in merito alla protezione e alla manutenzione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 16 Disposizione transitoria 1 Sino alla decisione su un loro inserimento nell’allegato 1 o 2, la protezione degli oggetti elencati nell’allegato 4 si basa sull’articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN7,nonché sull’articolo 10 della presente ordinanza. 2 Tali oggetti sono descritti nella documentazione relativa alla procedura di consul-tazione del 21 giugno 19948. Detta documentazione può essere consultata presso i servizi indicati all’articolo 4 capoverso 2.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

6 RS 451.17 RS 451.18 Non pubblicata nella RU.

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Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung

Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale

Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionaleInventari federal dals territoris da frega d'amfibis d'impurtanza naziunala

ObjektObjetOggettoObject

TI 335

Gemeinde(n), Kanton(e)Commune(s), canton(s)Commune(i), cantone(i)Vischnanca(s), chantun(s)

LokalitätLocalitéLocalitàLocalitad

Cava Motto Grande

Amphibienbestände / Peuplement en amphibiens / Popolazione di anfibi / Effectivs d'amfibis

KoordinatenCoordonnéesCoordinateCoordinatas

721'300 / 113'420

Mittlere HöhenlageAltitude moyenneAltitudine mediaAutezza media

330 m

Fläche Bereich ASurface secteur AEstensione settore ASurfatscha sectur A

2.8 ha

Fläche Bereich BSurface secteur BEstensione settore BSurfatscha sectur B

W eitere BundesinventareAutres inventaires fédérauxAltri inventari federaliAuters inventaris federals

Hinweise / Indications / Indicazioni / Indicaziuns

Population / population / popolazione / populaziun : 1 = klein oder nicht bekannt / petite ou non connue / piccola o di dimensione sconosciuta / pitschna u nunconuschenta

2 = mittel / moyenne / media / mesauna 3 = gross / grande / grande / gronda 4 = sehr gross / très grande / molto grande / fitg gronda

Camorino

Bufo bufo 1

Rana esculenta 3

Rana dalmatina 1

Rana temporaria 4

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