Documento di Valutazione dei Rischi · 5 A tali fini, uno dei principali obblighi è quello della...

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1 Documento di Valutazione dei Rischi D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 D. LGS 20 AGOSTO 2009 N. 106 Prospetto della Scuola dell’Infanzia Kinderworld Il presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 D. Lgs. 81/2008) è stato elaborato dal LEGALE RAPPRESENTANTE Michele Cucuzzella in collaborazione con: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Michele Cucuzzella __________________________ (firma) Il Legale Rappresentante: (Michele Cucuzzella) __________________________ (firma) Data: ___________________________

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Documento di Valutazione dei Rischi D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81

D. LGS 20 AGOSTO 2009 N. 106

Prospetto della Scuola dell’Infanzia Kinderworld

Il presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 17 D. Lgs. 81/2008) è stato elaborato dal LEGALE RAPPRESENTANTE Michele Cucuzzella

in collaborazione con: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Michele Cucuzzella

__________________________ (firma) Il Legale Rappresentante: (Michele Cucuzzella)

__________________________ (firma)

Data: ___________________________

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INDICE A – GENERALITA’ A.1 - Premessa A.2 - Scopo del lavoro B – METODOLOGIA B.1 - Fattori di rischio B.2 - Riferimenti alle normative tecniche B.3 - Criteri utilizzati B.3.1 - Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) B.3.2 - Quantificazione dei rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) B.3.3 - Definizione delle priorità degli interventi necessari B.3.4 Individuazione, programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione/protezione necessarie. B.4 - Obiettivi specifici perseguiti C – COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE D – PROFESSIONALITA’ E RISORSE IMPIEGATE E – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE F - Aggiornamenti programmati F.1 - Aggiornamenti del documento F.2 - Criteri di revisione G- LISTE DI CONTROLLO (Check-list)

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A – GENERALITA’

Planimetria della scuola dell’infanzia Kinderworld

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Ruoli e funzioni del personale della scuola dell’infanzia Kinderworld

nell’ambito della sicurezza con relativo organigramma Datore di lavoro: Michele Cucuzzella

R.S.P.P. : Michele Cucuzzella

Addetti al S.P.P.: Michele Cucuzzella

Addetti alla gestione dell’emergenza medica e di primo soccorso: Michele Cucuzzella

Addetti alla gestione dell’emergenza antincendio e prevenzione: Michele Cucuzzella

R.L.S. : Vitale Ninfa

A.1 - Premessa

Oggetto del presente studio è l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli alunni, dei

lavoratori e dell’utenza tutta relativamente alle attività lavorative della Scuola dell’Infanzia Kinderworld,

gestita dall’Associazione Culturale “Small World”, e ubicata a Cinisi (PA) in Corso Umberto I n. 366, cod. fis.

97245010828, p.iva 06297000827.

Il presente documento rappresenta l’adempimento all’obbligo, di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/2008,

gravante sul datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare e disporre la destinazione di

risorse umane, economiche ed organizzative necessarie per l’applicazione delle misure generali di sicurezza

previste dalla legge – di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sulla osservanza degli adempimenti da

essa prescritti (Artt.28-29-30 D. Lgs. 81/2008).

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A tali fini, uno dei principali obblighi è quello della elaborazione del “documento sulla valutazione dei rischi”

basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e

sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza

dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l’uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di

lavoro medesimo con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione previa

consultazione del R.L.S. L’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro (Dirigente scolastico) ad

effettuare

• La valutazione (non delegabile) di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento

previsto dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008, avente data certa, che prevede: - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano adottati

i criteri adottati per la valutazione stessa;

- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuale adottate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a

seguito della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008;

- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che

vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per

la sicurezza o di quello territoriale;

- L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

• La designazione (non delegabile) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La

valutazione dei rischi, effettuata con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione (R.S.P.P.) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(R.L.S.), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici

impiegati, e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare: - tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-collegato (accordo europeo dell’9 ottobre 2004), e quelli riguardanti

le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nonché quelli connessi alle

differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ed il documento relativo devono essere rielaborati: • in occasione di modifiche del processo produttivo;

• in occasione di modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;

• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;

• a seguito di infortuni significativi;

• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

Il documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lettera a), deve essere custodito presso l’unità

produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro, in virtù dell’art. 18 del D. Lgs. N. 81/2008, deve:

• nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

• tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla

sicurezza, nell’affidare i compiti agli stessi.

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• Dornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

• Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate

istruzioni e specifico addestramento accedano alle sone che li espongono ad un rischio grave e

specifico;

• Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

• Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di

lavoro o la zona pericolosa;

• Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (articoli 36 e 37 del D. Lgs. N.

81/2008);

• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e della sicurezza,

dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui prsiste un

pericolo grave e immediato;

• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi

e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché

consenntire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;

• elaborare il documento di valutazione dei rischi in caso di affidamento di lavori a imprese

appaltatrici o lavoratori autonomi all’inteno della propria scuola (art. 25, comma 3, D. Lgs. N.

81/2008) e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne

tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente

la perdurante assenza di rischio;

• comunicare all’INAIL o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai finistatistici e

informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno

un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul

lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulla designazione del reponsabile e

degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso,

all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente, in merito all’organizzaizone della

formazione (art. 37, D. Lgs. 81/2008);

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché, per il caso di pericolo grave e immediato, (art.43, D. Lgs. 81/2008). Tali misure

devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità

produttiva, e al numero delle persone presenti;

• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e

l’indicazione del datore di lavoro;

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• nelle unità produttive con più di un lavoratore, convocare almeno una volta all’anno, direttamente

o tramite il servizio di prevenzione e protezione, la riunione periodica (art. 3, D. Lgs. 81/2008) a cui

partecipano: - il datore di lavoro o un suo rappresntante;

- il resposabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

- il medico competente ove nominato;

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica

della prevenzione e della protezione;

• Comunicare annualmente all’INAIL i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in

merito a: - la natura dei rischi;

- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati sugli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;

- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti

sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori devono, in

relazione alla loro mansione ed attività: a) contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed

individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),

nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di

pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la

sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente (se previsto).

A.2 - Scopo del lavoro

Lo scopo del presente documento è quello di ottemperare al disposto dell’art. 17 e dell’art. 28, D. Lgs.

81/2008, che impone l’obbligo di predisporre un documento contenente: - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione indivuali adottati, a seguito

della valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto sopra citato.

- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del R.L.S.

- L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta

capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione;

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- Le eventuali documentazioni di supporto.

Il documento pertanto passa in rassegna tutte le aree del sito in esame e tutte le principali attività svolte

allo scopo di individuare, nell’ambito delle conoscenze possedute e delle informazioni raccolte, tutti i rischi

a cui possono essere esposti i lavoratori nello svolgimento delle loro funzioni e dei conseguenti danni che i

lavoratori stessi possono riportare.

B – METODOLOGIA

B.1 - Fattori di RISCHIO

La classificazione e definizione dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie: · Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: (rischi di tipo cosiddetto trasversale)

Organizzazione del lavoro

Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lavoro difficili · Rischi per la salute dovuti a: (rischi di natura igienico ambientale)

Agenti chimici Agenti fisici Agenti biologici · Rischi per la sicurezza dovuti a : (rischi di natura infortunistica)

Strutture Macchine Impianti elettrici Sostanze pericolose Incendio - Esplosioni La metodologia seguita nell’analisi dei fattori di rischio ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti. L’analisi è stata effettuata utilizzando elenchi già esistenti adattati alle realtà scolastiche, elencando i fattori di rischio di competenza degli Istituti scolastici. I fattori di rischio sopra riportati sono contenuti, nell’elenco seguente, in un ordinamento di tipologie organizzative e di lavoro più utile alle procedure di valutazione dei rischi. Ciascuno dei punti dell’elenco sarà oggetto di una lista di controllo (check-list) che farà da guida alle persone incaricate della valutazione.

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ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Aspetti organizzativi e gestionali

1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 4. INFORMAZIONE - FORMAZIONE 5. PARTECIPAZIONE 6. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 8. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI (LAVORATRICI MADRI) 10. LAVORI IN APPALTO Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

11. IMPIANTO ELETTRICO 12. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA 13. RISCHIO CHIMICO 14. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI) 15. MICROCLIMA 16. ILLUMINAZIONE 17. ARREDI 18. ATTREZZATURE Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici

19. AULE 20. UFFICI (DIREZIONE) 21. REFETTORIO 22. ATTIVITA’ MOTORIE 23. SERVIZI IGIENICI 24. BARRIERE ARCHITETTONICHE

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B.2 - Riferimenti alle normative tecniche

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B.3 - Criteri utilizzati

Nel seguito si descrivono i criteri adottati per la Valutazione dei rischi attraverso una descrizione dei passi da compiere per identificare i mezzi più opportuni per eliminare i rischi, ovvero per controllarli. La valutazione dei rischi deve essere effettuata in collaborazione con il Responsabile del S.P.P., con il Medico Competente se previsto, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a: 1. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte 2. identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) 3. identificare i lavoratori esposti 4. quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) 5. definire le priorità degli interventi necessari 6. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie. B.3.1 - Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo)

Tale fase viene eseguita attraverso una breve ma dettagliata descrizione di tutte le attività che vengono svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro. La valutazione deve riguardare i rischi che risultino ragionevolmente prevedibili. E’ opportuno fare una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e i rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. L’identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa valutazione: il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e altre figure che possono essere utilmente consultate nel merito. Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all’esistenza di fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l’attività lavorativa. Si avrà cura di controllare l’influenza che su tale identificazione può esercitare la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un pericolo sulla base dell’abitudine al rischio o dell’eccessiva fiducia concessa alle impressioni sensoriali. B.3.2 - Quantificazione dei rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti)

La valutazione dei rischi non potrà prescindere da una modalità partecipativa dei lavoratori nella raccolta delle informazioni necessarie. A questo proposito si fa presente come l’uso di check list; se pur di utilità al RSPP, non può essere considerato come l’unico mezzo per la valutazione. La check list infatti:

- può rivelarsi a volte eccessivamente dettagliata, altre generica a seconda del tipo di lavorazione o attrezzatura utilizzata.

- non sostituisce la conoscenza e le informazioni pregiate di cui dispongono i lavoratori direttamente interessati sulle specifiche situazioni di rischio.

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso:

R = P x D

La definizione della scala di Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:

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Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l’evento provocherebbe, secondo una interessante prassi interpretativa in uso nei paesi anglosassoni. La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno:

L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione. N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sè tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive. Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R = P x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

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In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a destra, con tutta la serie disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

B.3.3 - Definizione delle priorità degli interventi necessari.

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo sopra riportato il Datore di Lavoro avrà semplificato il compito di stabilire un ordine di priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun rischio. Si nota come tale scala di priorità sia fondamentale in situazioni complesse per poter organizzare la programmazione delle misure necessarie. Il metodo utilizzato è un valido aiuto per cercare di rendere il più oggettivo possibile il giudizio sui vari rischi presenti, in quanto scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici. All’inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di gravità del danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con coloro che di fatto eseguono le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature. L’ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico.

B.3.4 Individuazione, programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione/protezione

necessarie.

L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione rispetterà quanto indicato all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati:

- evitare i rischi - utilizzare al minimo gli agenti nocivi - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che lo è meno - combattere i rischi alla fonte - applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali - limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio - adeguarsi al progresso tecnico - cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione - integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative

Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva messa in opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nelle operazioni svolte o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese (istituire un registro delle verifiche con relative procedure). B.4 - Obiettivi specifici perseguiti

Nel seguito si richiamano le principali leggi e normative riferite ai vari fattori di rischio elencati; le indicazioni in esse contenute costituiscono altrettanti obiettivi per il miglioramento della Salute e Sicurezza dei lavoratori e degli studenti. Aspetti organizzativi e gestionali

1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

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L’assegnazione dei compiti lavorativi è fatta rispettando i profili professionali d’assunzione, coinvolgendo gli interessati e garantendo l’aggiornamento sull’introduzione di nuove macchine, attrezzature e procedure di lavoro. Tutto il personale è a conoscenza dell’organigramma (ruoli e funzioni). E’ prevista la consultazione periodica del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori e dei Lavoratori mediante incontri organizzativi. 2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’

Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze professionali. È stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rosalia Patrizia Miranda. Deve essere nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dovrà ricevere apposita formazione. La squadra antincendio ed emergenza è comporta da Michele Cucuzzella e Rosalia Patrizia Miranda. Michele Cucuzzella dovrà frequentare il corso previsto, mentre Rosalia Patrizia Miranda lo ha già frequentato. La squadra pronto soccorso è composta da Michele Cucuzzella e Rosalia Patrizia Miranda. Michele Cucuzzella dovrà frequentare il corso previsto, mentre Rosalia Patrizia Miranda lo ha già frequentato. 3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

E’ redatto il Documento di Valutazione dei rischi, ed è stato dichiarato il programma di prevenzione con gli obiettivi da raggiungere, i mezzi necessari, le priorità degli interventi necessari, i tempi di realizzazione e momenti di verifica. 4. INFORMAZIONE - FORMAZIONE

Tutti i lavoratori riceveranno una informazione e formazione sufficiente ed adeguata specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. (art. 36,37 D.Lgs. 81/2008). Verrà al più presto definito un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di prevenzione dei rischi. 5. PARTECIPAZIONE

Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi sono stati chiamati a contribuire. Il Dirigente Scolastico svolge con frequenza almeno annuale la riunione periodica di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 35 D.Lgs. 81/2008). Esiste una collaborazione attiva fra Datore di lavoro, Medico competente (se nominato), Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, proprietario dell’edificio. 6. NORME E PROCEDURE DI LAVORO

Durante le operazioni di pulizia sono ridotti al minimo i rischi derivanti da manipolazione manuale di oggetti (ferite da taglio, schiacciamenti), scivolamenti, cadute dall’alto, esposizione e contatto ad agenti chimici (detergenti, sanificanti, disinfettanti) per tutto il personale addetto. Particolare attenzione è rivolta alla tutela delle lavoratrici madri. 7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI sono conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92, sono adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori, sono in numero sufficiente e in dotazione personale. E’ controllata periodicamente la loro funzionalità ed efficienza e all’occorrenza vengono sostituiti. All’atto della loro scelta sono stati coinvolti i lavoratori interessati. I DPI individuati sono: maestri: guanti in lattice monouso per la pulizia dei bimbi addetti pulizie: guanti monouso e guanti in gomma

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8. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

Esiste un Piano di Emergenza che comprende un Piano antincendio ed un Piano di evacuazione, il cui contenuto è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai lavoratori e periodicamente simulato (almeno due volte nel corso dell’anno scolastico). La popolazione scolastica verrà informata e formata sulle modalità di autoprotezione, di evacuazione, di comportamenti da tenere in caso di emergenza. Esistono procedure di Pronto Soccorso. 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI

Solo nel caso sussistano particolari rischi per i quali è prevista una sorveglianza sanitaria preventiva o periodica, i lavoratori sono sottoposti a specifico protocollo sanitario dal Medico Competente nominato. La relazione sanitaria e i dati relativi ai singoli lavoratori sono conservati secondo le modalità previste dalla legge. 10. LAVORI IN APPALTO

Se sono affidati lavori in appalto da parte della scuola, il Committente fornisce agli appaltatori, e viceversa, informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui operano, e le procedure a cui dovranno attenersi, alla presenza di eventuali impianti ed attrezzature pericolose (art. 26 D.Lgs. 81/2008). 11. IMPIANTO ELETTRICO L'impianto elettrico interno ai locali è conforme alla normativa, e possiede la Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (ai sensi del DM 37/2008) rilasciata in data 05/02/2013. L'impianto elettrico è regolarmente sottoposto a manutenzione. Non esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione, normalmente accessibili e nei locali sono previste prese e spine conformi alle Norme CEI. E’ presente l’illuminazione di emergenza. L’impianto di messa a terra, realizzato a febbraio 2013, verrà regolarmente controllato ogni 2 anni; Sul quadro elettrico è apposto il cartello: QUADRO ELETTRICO GENERALE.

12. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA

Le strutture, gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di emergenza, in generale, sono conformi a quanto indicato nell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008, Allegato IV e nel DM 26.8.92 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica - G.U. n. 218 del 16.9.92). In particolare, sono presenti n.2 estintori, uno vicino la porta d’ingresso della scuola, e l’altro accanto alla porta antipanico dal lato opposto della struttura. Le porte sono facilmente apribili e permettono una fuga immediata in caso di emergenza. In caso di emergenza, le vie di fuga percorribili, che danno accesso immediato alla strada, sono due. La scuola possiede le chiavi di entrambi i cancelli che danno accesso alla strada, e tali cancelli rimangono aperti durante tutto il periodo di apertura della struttura scolastica. E’ presente la segnaletica indicante le vie di fuga e il punto di raccolta. 13. RUMORE E COMFORT ACUSTICO

Verrà al più presto redatta dal rappresentante legale l’autcertificazione di Valutazione del rumore e verrà rispettata la periodicità prevista dalla valutazione (art. 181 del D.Lgs. 81/2008). Vi sono delle aule in cui vi è un moderato riverbero. Non vi sono sorgenti rumorose comunemente ritenute dannose o particolarmente fastidiose. 14. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI)

L'organizzazione del lavoro permette a tutto il personale di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti. Se esistono carichi (attrezzi, cose) gravosi da sollevare, anche occasionalmente, di peso superiore a 30 kg per gli uomini, 20 kg per donne ed adolescenti maschi, 15 kg per adolescenti femmine è

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stata adottata ogni misura tecnica, organizzativa, procedurale, controllo sanitario, informazione e formazione che possa eliminare o anche solo ridurre i rischi per la salute. Se si movimentano pesi compresi tra 3-30 kg.(maschi) e 3-20 kg. (femmine), in modo non occasionale (>1 sollevamento/ora) si sono calcolati gli indici di sollevamento, secondo metodi validati, (NIOSH, INRS, ecc.) oltre all’adozione delle misure di cui sopra. (artt. Da 167 a 171 del D.Lgs. 81/2008). 15. MICROCLIMA

Condizionamento

I lavoratori non sono esposti a correnti d'aria fastidiose e non ci sono lamentele per carenze di ricambi d’aria. E’ prevista, in alternanza con il condizionamento, la regolare apertura delle finestre, tale da non costituire rischio di correnti d’aria ai bambini e ai lavoratori. Esiste un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata che comprende le operazioni di pulizia periodica (eliminazione della sporcizia, sostituzione dei filtri, raccolta della condensa). I filtri esauriti ed il materiale recuperato vengono conferiti a soggetto autorizzato al trasporto ed allo smaltimento degli stessi. Riscaldamento

Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento funzionante e opportunamente regolato. La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici, in condizioni invernali ed estive non dà luogo a lamentele. La temperatura dei locali di riposo e dei servizi igienici è confortevole. Le correnti di aria fredda e calda che investono le persone sono opportunamente controllate. Le chiusure esterne sono tali da impedire qualsiasi infiltrazione di acqua /di pioggia. 16. ILLUMINAZIONE

Tutti i locali hanno un livello di illuminazione adeguato e nei luoghi di lavoro è realizzato uno stretto rapporto di integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale; la luce naturale è sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Il corridoio ha un buon livello di illuminazione. I luoghi di lavoro sono dotati di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Il funzionamento delle luci di emergenza viene verificato con regolarità. 17. ARREDI

L'arredamento in generale è presente di forma e dimensione adeguati all’età degli studenti I tavoli e le sedie degli studenti rispettano le disposizioni di legge e le norme di buona tecnica (UNI), rettangolari e di dimensioni adatte, combinabili tra loro per consentire attività di gruppo variamente articolate. Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi arrotondati e spaziose. (D.M. 18.12.1975) 18. ATTREZZATURE

Scala

La scala si utilizza solo in modo occasionale e viene usata correttamente (per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo). Nessun lavoratore si trova sulla scala quando se ne effettua lo spostamento. E’ provvista di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti. Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici

19. AULE

Le aule per le attività didattiche hanno caratteristiche tecniche dimensionali conformi alla normativa. L'altezza netta delle aule non è inferiore a 3m. Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale. Le aule per le attività didattiche non sono ubicate in locali interrati o seminterrati La disposizione dei banchi e degli arredi all'interno delle aule non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. La pavimentazione è realizzata in piastrelle in ceramica, facilmente lavabile. La pavimentazione è parzialmente ricoperta con mattonelle antiurto ad incastro dello spessore di 1,5cm. Le porte sono dimensionate in modo conforme a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008. All'interno dell'aula non vengono depositate attrezzature che possono creare condizioni di pericolo o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti. All'interno degli armadi eventualmente

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presenti non vengono conservati materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi natura non attinente all'attività didattica. Le aule sono dotate di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie per la normale sua fruizione (impinto elettrico, climatizzazione, illuminazione). L'impianto elettrico ha un numero sufficiente di punti luce, prese, interruttori da rendere agevole l'utilizzo di attrezzature elettriche. 20. UFFICI (DIREZIONE)

La direzione si trova in una piccola aula la cui porta dà direttamente sul cortile retrostante, dal quale, a sua volta, si accede subito alla vida di fuga, in caso di necessità. 21. REFETTORIO

Non presente presso la scuola dell’infanzia Kinderworld. 22. ATTIVITA’ MOTORIE

Nell’aula autorizzata per 17 bambini vi è una zona dedicata alle attività di psicomotricità. Altre attività motorie sono effettuate nel cortile. 23. SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono dotati di tre WC per gli alunni. Uno dei WC si trova in un box con porta a soffietto sollevata rispetto al pavimento di altezza 2,10m, mentre gli altri due sono separati da una partetina divisoria in laminato. Questi ultimi sono utilizzati uno dai maschi e uno dalle femmine, e sono dei “vasi infanzia” di dimensione standard, mentre quello nel box è un W.C. di altezza normale, che possono utilizzare i bambini più grandi. Nel box vi è anche un maniglia che possono utilizzare i bambini disabili. I servizi igienici per i bambini sono formiti anche di due lavabi di altezza adeguata per i bambini della fascia d’età della scuola dell’infanzia, due dosasapone, e un asciugatore elettrico. Il locale che contiene i WC è illuminato e aerato direttamente. I muri sono piastrellati bianchi, facilmente lavabili. E’ presente un locale igienico per disabili in carrozzina, anch’esso ben illuminato e areato direttamente. Il W.C. e il lavabo sono di forma e dimensioni standard per disabili, vi sono tre maniglie per consentire ai disabili di sorreggersi, un campanello da utilizzare in caso di emergenza, e una barra, a fianco del W.C., per consentire di agganciare la sedia a rotelle. Nel locale è presente anche un dosasapone e un asciugatore elettrico. I muri sono piastrellati bianchi, facilmente lavabili. 24. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Caratteristiche esterne e interne.

Il marciapiede dal quale si accede alla scuola è mantenuto libero da ostacoli (auto, moto, biciclette in sosta, sacchi spazzatura, ecc.), e nelle immediate vicinanze della scuola sono previste aree di sosta regolamentari ed opportunamente segnalate per veicoli per disabili. All'interno dell'edificio scolastico non vi sono barriere architettoniche, e tutte le porte hanno un’ampiezza minima di 90cm. L’unico dislivello presente nella struttura, tra la porta antipanico di accesso al cortile retrostante, è stato superato da uno scivolo in cemento che consente l’agevole accesso al cortile dei disabili in carrozzella. Non vi sono porte realizzate con materiali trasparenti.

C – COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE Nell’individuazione e valutazione dei fattori di rischio, nell’individuazione delle misure preventive e protettive e nell’elaborazione delle procedure di sicurezza, nella stesura dei programmi di informazione e formazione, una parte importante viene svolta dal Responsabile del SPP, e ci si servirà inoltre anche dei collaboratori del R.S.P.P. per rivedere e/o ampliare la documentazione. Nella effettuazione della Valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni dei lavoratori coinvolti. In sede di riunione dei Docenti, da svolgersi il prima possibile, verrà formalizzato il programma dell’attività di informazione-formazione relativa ai rischi specifici di mansione, di nuova mansione e di eventuale cambio mansione.

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D – PROFESSIONALITA’ E RISORSE IMPIEGATE La Valutazione dei rischi della Scuola è stata svolta mediante:

- analisi delle fonti informative e della documentazione di sicurezza esistente - identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti - sopralluoghi con compilazione delle liste di controllo (check list) - eventuali richieste di approfondimenti da parte di esperti/consulenti esterni

La Valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure preventive e protettive e la

programmazione sono state effettuate dalle seguenti figure professionali:

Nome e Cognome Qualifica professionale

Michele Cucuzzella Direttore e rappresentante legale della scuola

Rosalia Patrizia Miranda Vice-presidente dell’Associazione Culturale “Small World” e R.S.P.P.

La compilazione delle liste di controllo è avvenuta con la collaborazione dei lavoratori della scuola

coinvolti nelle aree oggetto d’esame.

E – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE Conformemente alla Metodologia di cui al Punto B, è stata effettuata la Valutazione dei Rischi e sono state applicate e compilate le liste di controllo per l’intero edificio scolastico (Paragrafo G). La compilazione delle liste di controllo ha consentito di individuare e quantificare i rischi, di definire gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro con un programma di attuazione basato su priorità ben definite. Tali priorità di intervento, definite in base alla metodologia di cui al paragrafo B3, verranno rispettate seguendo un programma di attuazione che associ scadenze più ravvicinate a quelle misure aventi rischio maggiore, secondo il seguente criterio e i seguenti tempi:

Pertanto viene stabilito un programma d’attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro; tali interventi sono stati individuati durante la Valutazione dei rischi. Gli interventi verranno attuati in un ordine decrescente di livello di rischio e quindi di priorità. I tempi indicati per la realizzazione sono commisurati all’entità dei rischi e alla complessità della verifica. Il dettaglio dei tempi di attuazione previsti per i singoli interventi è rilevabile direttamente nell’apposita colonna delle schede della Check List. La realizzazione del programma d’attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro definito, con le priorità stabilite, sarà oggetto di verifiche periodiche.

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Le verifiche dell’efficienza delle misure attuate e di realizzazione di quelle programmate saranno svolte con cadenza almeno annuale, in occasione della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L’organizzazione delle suddette verifiche sarà curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà avvalersi, se necessario, di supporti professionali specifici esterni.

F - Aggiornamenti programmati

F.1 - Aggiornamenti del documento

F.2 - Criteri di revisione

I Punti del presente documento, in particolare i Punti A ed E, sono singolarmente passibili di revisione secondo i criteri temporali prescritti dal D.Lgs. 81/2008. In linea generale le revisioni sono richieste:

- in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori (Art. 29 comma 3);

- all’atto della scelta di nuove attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, in relazione alla natura della attività;

- in ogni caso ogni tre anni qualora siano presenti agenti cancerogeni o biologici (art. 236 comma 5 e art. 271 comma 3).

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G- LISTE DI CONTROLLO (Check-list) Legenda: NP = non pertinente

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La check-list seguente, sempre riguardante l’ambito dell’informazione-formazione, si riferisce per lo più ad azioni non ancora intraprese, ma sicuramente da realizzare nell’immediato futuro. In particolare, i punti 4.04.02, 0.04.03, 4.04.04, 4.04.05, 4.05, 4.07 e 4.08, si riferiscono ad azioni da intraprendere.

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO AI SENSI DEL DM 10/03/98

Questa Valutazione dei rischi d’incendio deve consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro. Questi provvedimenti comprendono: · la prevenzione dei rischi; · l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; · la formazione dei lavoratori; · le misure tecnico organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Si definisce: pericolo d’incendio la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; rischio di incendio la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio alle persone presenti; valutazione dei rischi di incendio il procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo d’incendio.

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