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NORMATIVA SULLO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE NORMATIVA STATALE.........................................................2 D.L. 25 giugno 2008 n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Articolo 38 (Impresa in un giorno)......................................2 D.L. 31 gennaio 2007 n. 7: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico- professionale e la rottamazione di autoveicoli – Convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 - Articolo 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)...........................................................2 Dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno – G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376 – Articoli da 5 a 8.............................2 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - Modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi..........................2 NORMATIVA DELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA........................2 REGIONE CALABRIA........................................................2 L.R. 28 agosto 2000 n. 14: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria) – Articolo 31-bis........................................2 L.R. 12 agosto 2002 n. 34: Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali – Articoli 22, 23 e 33.............................2 L.R. 13 giugno 2008 n. 15: Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) – Articolo 22 (Sportello unico regionale per le attività produttive)........................................................... 2 Delib.G.R. 4 agosto 2008, n. 531: Approvazione linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)............................................ 2 REGIONE CAMPANIA........................................................2 Circ.Ass. 4 febbraio 2000, n. 1: Interpretazione dell'art. 5 del regolamento approvata con D.P.R. 20 ottobre 19998, n. 447.............2 1/246

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NORMATIVA SULLO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE

NORMATIVA STATALE...................................................................................................................................2D.L. 25 giugno 2008 n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. – Articolo 38 (Impresa in un giorno)............2D.L. 31 gennaio 2007 n. 7: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli – Convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 - Articolo 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)............................................................................................2Dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno – G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376 – Articoli da 5 a 8.................................................2D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - Modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.................................................................2

NORMATIVA DELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA.......................................................................2REGIONE CALABRIA...........................................................................................................................................2

L.R. 28 agosto 2000 n. 14: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria) – Articolo 31-bis........................................................2L.R. 12 agosto 2002 n. 34: Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali – Articoli 22, 23 e 33....2L.R. 13 giugno 2008 n. 15: Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) – Articolo 22 (Sportello unico regionale per le attività produttive)...............................2Delib.G.R. 4 agosto 2008, n. 531: Approvazione linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)...........................................................................................2

REGIONE CAMPANIA.........................................................................................................................................2Circ.Ass. 4 febbraio 2000, n. 1: Interpretazione dell'art. 5 del regolamento approvata con D.P.R. 20 ottobre 19998, n. 447....................................................................................................................................2Delib.G.R. 15 novembre 2001 n. 6130: Concorso nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dati Comuni per l'acquisizione e l'infrastrutturazione delle Aree PIP- Regolamento per la concessione dei contributi – Articolo 8 (Concessione dei contributi)............................................................2Delib.G.R. 12 luglio 2002, n. 3422: Art. 6 , comma 6, D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000. Sportello Unico per le Attività Produttive. Definizione criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice.......................................................................................................................................2Delib. n. 676 del 07 maggio 2004 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Indicazione Applicative del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000. Manuale del Responsabile di Sportello Unico della Regione Campania...2

Sportello unico per le attività produttive: Indicazioni applicative dei D.P.R. n. 447/98 e D.P.R. n. 440/2000...................................................................................................................................................2Circolare: D.P.R.20 ottobre 1998 n.447, come modificato dal D.P.R.7 dicembre 2000 n.440. Localizzazione di insediamenti produttivi. Chiarimenti e procedure.........................................................2

Delib.G.R. 19 maggio 2006 n. 661: Approvazione delle linee-guida per l'attuazione degli interventi a valere sulla Misura POR 4.3 – 2 (Iniziative)...............................................................................................................2L.R. 19-1-2007 n. 1: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007 – Articolo 28 (Snellimento delle procedure in materia di impianti produttivi)........................................................................................................................................2

REGIONE PUGLIA...............................................................................................................................................2

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L.R. 25 settembre 2000 n. 13: Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006 – Articolo 37 (Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori)..................................................2L.R. 11-12-2000 n. 24: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale – Articolo 9 (Sportello unico per le attività produttive).....................................................................................................................................................2L.R. 12 aprile 2001 n. 11: Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale – Articolo 10 (Presentazione del S.I.A.)........................................................................................................................................................2Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2226: Sportello unico per le attività produttive (articoli 2 e 5 del D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni). Indirizzi in materia urbanistica......................................2Delib.G.R. 27 novembre 2007, n. 2000: Linee guida per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. Sportello Unico per le Attività Produttive..2L.R. 7-5-2008 n. 6: Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Articolo 11 (Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche)......................................................................................................................................................2L.R. 21 maggio 2008 n. 8: Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico – Articolo 6 (Autorizzazioni per l'insediamento degli esercizi cinematografici)..................2L.R. 9 ottobre 2008 n. 25: Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt – Articolo 5 (Domanda di autorizzazione) e Articolo 7 (Procedimento di denuncia inizio lavori).......................................................................................2L.R. 19 dicembre 2008 n. 36: Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali – Articolo 6 (Funzioni della Regione)............................................................2Delib.G.R. 26-5-2009 n. 862: Programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico (L.R. 21 maggio 2008, n. 8, art. 5) – Articolo 3 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico)...................................2

REGIONE SICILIA................................................................................................................................................2Circ.Ass. 25-2-1999 n. 3: Banca dati Fons e Sicilimprese...............................................................................2Circ.Ass. 6 ottobre 1999, n. 4251: Sportello unico per le attività produttive - Protocollo d'intesa con i comuni per la definizione dei procedimenti autorizzativi di cui alla legge n. 1089/1939 ed alla legge n. 1497/1939 e s.s.............................................................................................................................................2L.R. 15-5-2000 n. 10:Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento. – Articoli 36 (Sportello unico) e 37 (Procedimento amministrativo)................................................................2Delib.G.R. 5 luglio 2000, n. 185: Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 37 - Sportello unico: "Criteri generali ed ambiti territoriali per l'individuazione delle aree destinate ad interventi produttivi..................2Dec.Ass. 27-2-2008: Linee di indirizzo e modalità procedurali attuative del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari – Articolo 2 (Adempimenti degli operatori del settore alimentare)....................................................................................................................................................2Dec.Ass. 9 agosto2007: Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera..............2L.R. 22 dicembre 2005 n. 19: Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie – Articolo 20 (Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio)......................................................................................................................2

RECENTE NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SUAP................................................2REGIONE TOSCANA............................................................................................................................................2L.R. 23 luglio 2009, n. 40: Legge di semplificazione e riordino normativo 2009................................................2REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.......................................................................................................................2

L.R. 12 febbraio 2001, n. 3: Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale - Modificata recentemente dalla LR n. 13 del 30 luglio 2009.............................................................................................2

REGIONE SARDEGNA.........................................................................................................................................2L.R. 5-3-2008 n. 3: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)............................................................................................................................................2Delib.G.R. 11-4-2008 n. 22/1: Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 - 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure

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amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi....................................................................2REGIONE LOMBARDIA.......................................................................................................................................2

L.R. 2 febbraio 2007, n. 1: Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia......2Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 8/4502: Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della L.R. n. 1/2007, art. 5....................................................................2Delib.G.R. 2 aprile 2008, n. 8/6919: Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 2° provvedimento...................................................................................................................2Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8547: Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti per l’avvio di attività economiche - 3° provvedimento..............................................................................................................................................2

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NORMATIVA STATALE

D.L. 25 giugno 2008 n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. – Articolo 38 (Impresa in un giorno)

Art. 38. Impresa in un giorno1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione.3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’articolo 9

del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il

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procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D.L. 31 gennaio 2007 n. 7: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli – Convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 - Articolo 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

Articolo 9. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina,

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di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dir. 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno – G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376 – Articoli da 5 a 8

CAPO II - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5 - Semplificazione delle procedure1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi , l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica , la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato.

Articolo 6 - Sportello unico1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.2. L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Articolo 7 - Diritto all'informazione1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

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b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il

destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari

possono ottenere assistenza pratica.2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente. 5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

Articolo 8 -Procedure per via elettronica1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 - Modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

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Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Principi organizzativi e procedimentali

Articolo 1. Ambito di applicazione1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 . 1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. 2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali. 3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

Articolo 2. Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.

Articolo 3. Sportello unico1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano

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sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area. 2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.

Capo II - Procedimento semplificato

Articolo 4. Procedimento mediante conferenza di servizi1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto. 1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni. 1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa. 2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. 2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. 3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare. 5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7. 6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , immediatamente

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l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4. 7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.

Articolo 5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo III - Procedimento mediante autocertificazione

Articolo 6. Princìpi organizzativi1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche. 2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia. 3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. 4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. 5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo. 6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

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7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati. 8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia. 9. SOPPRESSO 10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente. 11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato. 12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari. 13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura. 14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8. 15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

Articolo 7. Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto. 2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro: a) la prevenzione degli incendi; b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose; c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione; d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL; e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) le emissioni inquinanti in atmosfera; g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per

la salute e per l'ambiente; h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo; i) le industrie qualificate come insalubri; l) le misure di contenimento energetico. 3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati.

Articolo 8. Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro

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consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

Capo IV - Procedura di collaudo

Articolo 9. Modalità di esecuzione1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. 2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva. 3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. 4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto. 6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale. 7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Articolo 10. Spese1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite. 2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso. 3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2. 4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11. Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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NORMATIVA DELLE REGIONI DELL’OBIETTIVO CONVERGENZA

REGIONE CALABRIA

L.R. 28 agosto 2000 n. 14: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 e pluriennale 2000/2002 della Regione Calabria (Legge finanziaria) – Articolo 31-bis

B.U. Calabria 4 settembre 2000, n. 78, edizione straordinaria.

Art. 31-bis1. La Regione, anche in collaborazione con le Camere di commercio, le province, i comuni e le associazioni di categoria, assicura gli sportelli unici, per le attività produttive, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998, la messa a disposizione in modo coordinato e continuativo di tutte le informazioni disponibili necessarie, anche nella forma di moduli informativi e di modelli tipo per domande e richieste. 2. Per contribuire all'attività degli sportelli unici, la Regione, con la collaborazione degli stessi soggetti di cui al comma 1, promuove specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto. 3. Per favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati - anche in relazione agli strumenti della programmazione negoziata - la Regione promuove le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione, e favorisce la stipula di convenzioni, a titolo gratuito o con rimborso delle sole eventuali spese aggiuntive direttamente derivanti dalle convenzioni stesse, tra gli stessi comuni e le Camere di commercio. 4. Per promuovere l'avvio dello sportello unico, da gestire in forma associata, quale progetto pilota nell'ambito del patto territoriale della Locride, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 6131105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2000. 5. Agli oneri derivanti dal precedente comma 2 si provvede con le disponibilità previste dalla misura 3.10 del P.O.R. (Programma operativo regionale) 2000/2006 della Calabria.

L.R. 12 agosto 2002 n. 34: Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali – Articoli 22, 23 e 33B.U. Calabria 19 agosto 2002, n. 15, supplemento straordinario n. 1.

Art. 22Oggetto

1. Il prsente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'"artigianato", "agricoltura", "industria", "sportello unico", "ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "cooperazione", "fiere e mercati", "commercio", "turismo".

Art. 23Sportello unico per le attività produttive

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale. 2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni. 3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie; b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese. 4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997.

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5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese. 7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto. 8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni. 9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro àmbiti territoriali individuati come ottimali.

Art. 33Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti: a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998; b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio; c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese; d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32; e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23; f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese; g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili. 2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'àmbito delle linee di assetto territoriale di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1987, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

L.R. 13 giugno 2008 n. 15: Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) – Articolo 22 (Sportello unico regionale per le attività produttive)

B.U. Calabria 16 giugno 2008, n. 12, suppl. straord. 21 giugno 2008, n. 1.

Art. 22Sportello unico regionale per le attività produttive

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo, la Regione Calabria promuove l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata. Il SUAP e responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione ed alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.2. Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei SUAP comunali. Esso cura l'istruttoria e rappresenta la Regione nel procedimento unico regionale ed opera al fine di garantire un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.3. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale adotterà, entro 30 giorni dall'approvazione delle presente legge, le Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali.

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Delib.G.R. 4 agosto 2008, n. 531: Approvazione linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

B.U. Calabria 16 dicembre 2008, n. 24.

La Giunta regionale

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni.VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modificazioni, che agli articoli dal 23 al 27 prevede disposizioni che attengono all’istituzione degli sportelli unici per le imprese, e in particolare l’articolo 23, comma 2, che assegna alla Regione il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese.VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, che detta norme regolamentari per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione delle opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.VISTA la Legge 4 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999).VISTO l’art. 38 del decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112, che definisce i criteri per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.VISTO l’art. 22 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 che promuove l’attivazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dispone l’approvazione delle linee guida per gli sportelli unici.VISTA la Delib.G.R. 24 dicembre 2008, n. 881 con la quale si è preso atto del Programma Operativo FESR per l’attuazione della Politica regionale di Coesione 2007-2013.CONSIDERATO che, il suddetto POR Calabria FESR 2007-2003 – approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007 – all’Asse 7 individua apposite azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione ed all’operatività delle imprese mediante il potenziamento e il coordinamento a livello regionale e provinciale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).TENUTO conto che, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 15/2008, il Dipartimento Attività Produttive ha elaborato le linee guida per l’organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in seguito ad un processo di concertazione con gli Enti Locali a cui sono state chiamate a partecipare anche le parti Economico-Sociali.SU CONFORME proposta dell’Assessore alle Attività Produttive On. Francesco Sulla formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal Dirigente preposto al competente Dipartimento, relatore l’Ass. Maiolo.

A voti unanimi

Delibera

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:1. Di approvare le linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’Allegato A che è parte integrale e sostanziale del presente atto.2. Di dare atto che per l’attuazione degli interventi di cui al precedente articolo si utilizzeranno le risorse previste nella Linea d’Intervento 7.1.1.2 dell’Asse 7 del POR Calabria FESR 2007-2003 «Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese (SUAP).3. Di pubblicare sul BUR Calabria la presente deliberazione.

Allegato A

Linee Guida per l'organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Articolo 1Disposizioni generali.

Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione all'art. 30 del D.L. n. 112/2008 e all'art. 22 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Sportello Unico per le Attività Produttive) ed in coerenza con l’Asse VII - Linea di intervento 7.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013.

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Articolo 2Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida;• per Regione si intende la Regione Calabria;• per SURAP s'intende lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive si intende la struttura di coordinamento dei dipartimenti regionali interessati al procedimento;• per SUAP s'intende lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;• per Comuni gli enti in forma singola o associata che istituiscono i SUAP• per responsabile del servizio SUAP s'intende il dirigente responsabile della struttura presso la quale è istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive e a cui compete il rilascio del provvedimento finale.• per responsabile del procedimento Suap s'intende il responsabile dei procedimenti amministrativi relativi ai vari interventi in capo allo sportello unico.• per referente del Suap in altri uffici comunali si intende il dipendente individuato come responsabile delle fasi procedimentali di competenza di una Direzione ma ricomprese nello Sportello Unico per referente del Suap presso Amministrazioni terze si intende il dipendente da ciascuna individuato come responsabile dei procedimenti di loro competenza ricompresi nel Suap• per provvedimento unico s'intende il provvedimento conclusivo del procedimento che rappresenta, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto dall'interessato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;• per impianti produttivi gli insediamenti produttivi relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

Articolo 3Finalità

1. Con le presenti linee guida si intende:a) razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo della Regione affinché sia assicurato il rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sportelli unici per le attività produttive;b) promuovere l'attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) presso i Comuni, anche in forma associata.

Articolo 4Compiti della Regione

1. La Regione Calabria al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo precedente:a) costituisce il SURAP Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive inteso quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti regionali interessati al procedimento unico nonché di collegamento con i SUAP comunali singoli o associati;b) promuove la messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure informatiche;c) fornisce assistenza ai SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa vigente in materia;d) predispone ed aggiorna l'elenco dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le materie interessate;e) promuove l'adeguamento della modulistica unica e l'adozione di un modello unico di SUAP.2. Per il conseguimento delle suddette finalità sarà istituito il Tavolo di Coordinamento Regionale per gli Sportelli Unici al quale partecipano Regione, Province, Comuni e la rappresentanza regionale delle Camere di Commercio, delle associazioni di categoria nonché di tutte le amministrazioni esterne coinvolte nel procedimento autorizzatorio unico.3. Sulla base delle risorse finanziarie disponibili sul POR Calabria FESR 2007-2013 la Regione individua apposite azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione ed all'operatività delle imprese mediante il potenziamento e il coordinamento a livello regionale e provinciale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Articolo 5Attribuzioni

1. Il SUAP costituisce l'unico punto d'accesso per i! richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Spetta al responsabile della struttura SUAP, singola o associata, provvedere ad inoltrare al SURAP ed agli altri uffici competenti gli atti e i documenti del procedimento unico.3. In caso di mancata attivazione del SUAP i Comuni designano l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presentì disposizioni.

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Articolo 6Attribuzioni del responsabile del SUAP

1. Al responsabile del servizio SUAP compete il rilascio del provvedimento conclusivo unico.2. Inoltre, il responsabile del servizio SUAP, ai sensi della legge regionale n. 19/2002 nonché del Regolamento in materia di termini e di responsabile del procedimento amministrativo, individua, per le procedure relative ai vari interventi facenti capo allo sportello unico, il responsabile del procedimento.

Articolo 7Il procedimento unico

1. Lo sportello unico ha il compito di svolgere il procedimento amministrativo al fine di rilasciare il provvedimento finale necessario per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la riconversione di impianti produttivi coerentemente con il D.P.R. n. 447/1998 che individua e definisce due tipi di procedimento:a) il procedimento semplificato;b) il procedimento mediante autocertificazione.

Articolo 8Il procedimento semplificato

1. È obbligo avviare un procedimento semplificato:a) per gli impianti ei depositi di cui all'art. 27 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, cioè per:• gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;• gli impianti di produzione di materiale d'armamento;• i depositi costieri;• gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;• gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.b) per i progetti riguardanti gli impianti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, di seguito specificati:• impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante:• impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;c) per i progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000.d) per tutte le attività economiche che comportino "attività discrezionale" anche da parte di una sola Amministrazione (non autocertificabilità).2. Il procedimento semplificato ha inizio con la presentazione della domanda allo sportello unico, da parte dell'impresa, utilizzando i moduli unici predisposti dal SUAP.Il SUAP provvede a far attribuire il numero di protocollo al Protocollo Generale del Comune e ad attribuire un numero di pratica dell'Ufficio se non venga attribuito automaticamente dal sistema informatico di gestione dei procedimenti e di nominare un responsabile del procedimento.La presentazione della domanda, redatta secondo gli standard definiti, implica la sua ricevibilità. Sarà comunque cura dello sportello unico, prima di accogliere la pratica, effettuare una verifica preliminare al fine di accertare la completezza della documentazione di corredo per tutti gli Enti/Uffici coinvolti,Resta necessariamente salvo il potere-dovere di richiedere e di acquisire le integrazioni necessarie, nello svolgimento della successiva istruttoria di merito secondo i criteri e le modalità di cui al successivo comma.3. Lo sportello unico provvede a richiedere a ciascuna amministrazione competente i consensi, i pareri e in genere gli atti di loro competenza necessari nel procedimento unico, da produrre entro i termini previsti dalla legge. Le Amministrazioni competenti, entro il termine di trenta giorni, possono richiedere l'integrazione della documentazione allo sportello unico, poiché esso è l'unico interlocutore dell'impresa. In tal caso i termini fissati vengono sospesi per un periodo pari a quello richiesto per tale integrazione. Se nel termine fissato, l'integrazione non viene fornita, lo sportello unico può avviare il procedimento di rigetto della domanda.4. Nel caso di attività soggette a V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di una proroga non superiore a sessanta giorni.5. Ottenuti tutte le autorizzazioni e i consensi necessari, il procedimento unico si conclude con un atto finale espresso che, enunciate le eventuali prescrizioni e condizioni, autorizza l'impresa a realizzare il tipo di intervento oggetto della richiesta. Se invece, entro il termine di trenta giorni (120+60 in caso di V.I.A.), avviene che anche solo una delle Amministrazioni competenti per le varie autorizzazioni e per i vari consensi si pronunci negativamente, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 447/1998). Tale rigetto deve essere formulato dal responsabile del procedimento, e motivato. Al rigetto deve essere allegata la pronuncia negativa e il tutto deve essere trasmesso all'impresa richiedente.

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6. L'impresa ha la possibilità (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 447/1998) entro il termine di venti giorni dalla ricezione del rigetto di chiedere allo sportello unito di convocare una conferenza di servizi al fine di stabilire se la pronuncia negativa possa essere superata. Alla conferenza devono partecipare tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento, sia quelli che non si sono espressi, sia quelli che si sono espressi negativamente, sia le Amministrazioni che si sono espresse in termini positivi.7. La conferenza di servizi deve essere convocata anche nel caso in cui le Amministrazioni non si pronuncino in alcun modo nel termine di trenta giorni. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, nei confronti dei quali possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del progetto, con la facoltà di presentare osservazioni. La conferenza fissa il tempo necessario per pervenire alla conclusione dei propri lavori, nel rispetto comunque del comma 7, art. 4, D.P.R. n. 447/98.8. L'istruttoria deve concludersi con un verbale che tiene luogo degli atti delle singole Amministrazioni competenti del quale deve prendersi atto nel provvedimento finale del procedimento unico.

Articolo 9Il procedimento mediante autocertificazione

1. Il procedimento mediante autocertificazione può essere attivato con la presentazione di regolare istanza, allorquando:a) non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 8.b) si è in possesso delle autorizzazioni esplicite necessarie nelle materie che il D.P.R. n. 447/1998 qualifica come "non autocertificabili", vale a dire:- in tema di valutazione di impatto ambientale;- in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;- in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;- nelle ipotesi per le quali la normativa comunitaria europea prevede la necessità di un'apposita autorizzazione esplicitac) si è in possesso del permesso dì costruire, ove esso occorra;d) l'impresa disponga delle autocertificazioni, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, che attestino la conformità dei progetto alle norme vigenti nelle seguenti materie:- urbanistica;- della sicurezza degli impianti;- sanitaria;- ambientale.2. Nel caso in cui l'intervento comporti opere soggette a permesso di costruire, l'istanza anzidetta dovrà contenere anche la richiesta di rilascio del permesso medesimo.3. Al momento di ricezione della domanda, lo sportello unico deve:a) dare pubblicità alla domanda stessa mediante affissione all'albo pretorio del Comune sede della sportello unico.b) trasmettere (anche in via telematica) copia dell'istanza al SURAP e copia della stessa istanza e della documentazione allegata agli altri Comuni interessati e ai soggetti pubblici competenti per le varie verifiche da compiere nel caso specifico (art. 6,comma 1, D.P.R. n. 447/1998).4. Entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità, i soggetti portatori di interessi pubblici o privata individuali o collettivi, i comitati e le associazioni portatori di interessi diffusi, nei confronti dei quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, possono trasmettere allo sportello unico memorie e osservazioni, o chiedere di essere sentiti, oppure chiedere la convocazione di una riunione alla quale partecipi anche l'impresa.5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda lo sportello unico può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. La richiesta di integrazione sospende il temi in e che riprende a decorrere dal giorno del deposito dell'integrazione stessa.6. Nel compiere l'istruttoria lo sportello unico può constatare che occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali scelte dall'impresa oppure al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore.In tali casi, il responsabile del procedimento - può convocare l'impresa per un'audizione formale al fine di chiarire le soluzioni tecniche e progettuali e il rispetto delle normative o di far accettare all'impresa le modifiche del progetto, anche sotto il profilo della sua localizzazione, con particolare riferimento al precedente comma 2. Di tale audizione viene redatto un verbale conclusivo che conterrà un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Se l'accordo comporta la redazione di un nuovo progetto, o di modifiche al progetto iniziale, il termine è sospeso a far data dall'accordo stesso e riprende a decorrere dalla data di presentazione del progetto nuovo o modificato.7. Il termine per la conclusione dell'intero procedimento è fissato in trenta giorni. Tale termine decorre dall'avvio del procedimento e non tiene conto dell'eventuale sospensione dei termini a seguito di richiesta di integrazione documentale. In tale termine è compreso anche il rilascio del permesso di costruire. Ove il termine anzidetto decorra inutilmente, la realizzazione del progetto si intende in conformità alle autocertificazioni prodotte ed alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni esplicite previamente acquisite, relative alle materie non autocertificabili.

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8. In ogni caso, ove necessaria, deve essere comunque rilasciata la concessione edilizia, affinché la realizzazione del progetto possa essere avviata.9. Ciascuna amministrazione, per la parte di propria competenza, controlla il rispetto delle norme, dei piani e delle discipline. Nell'eventualità che lo sportello unico constati la falsità di una o più autocertificazioni è tenuto a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.

Articolo 10Conferenza dei servizi

1. La conferenza di servizi è quel modulo procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici.2. Il responsabile del procedimento può avviare l'istituto della conferenza dei servizi allorquando il progetto presentato sia stato rigettato poiché in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque sia necessaria una sua variazione.3. Nel caso in cui il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, per come regolamentata dalla norma, al fine di verificare la possibilità di richiedere una variante allo strumento urbanistico su cui si esprimerà definitivamente il Consiglio Comunale e per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.4. Il procedimento della conferenza si conclude entro trenta giorni con l'adozione del provvedimento finale che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, anche nei confronti degli assenti.5. La conferenza di servizi deve essere convocata anche nel caso previsto dal precedente art. 8 comma 7.

Articolo 11Conclusione dei lavori e collaudo

1. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell'impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Amministrazioni competenti.2. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle Amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all'interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l'adeguamento dell'impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità.3. La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all'impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell'attività d'impresa, il diritto dell'imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Articolo 12Disposizioni finali

1. I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico avvalendosi del sistema camerale.2. L'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività dì impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). Tali soggetti privati, nei casi di istruttoria con esito positivo, rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico.3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 si applicano coerentemente con i regolamenti nazionali emanati in attuazione del DL 112/2008.

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REGIONE CAMPANIA

Circ.Ass. 4 febbraio 2000, n. 1: Interpretazione dell'art. 5 del regolamento approvata con D.P.R. 20 ottobre 19998, n. 447

B.U. Campania 6 marzo 2000, n. 13.

Emanata dall'Assessore regionale all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Cultura Edilizia Pubblica Abitativa.

Al SIGNORI SINDACIDEI COMUNI DELLA CAMPANIAAl SIGNORI PRESIDENTIDELLE AMMINISTRAZIONIPROVINCIALIAl SIGNORI PRESIDENTIDELLE COMUNITÀ MONTANELORO SEDI

Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento approvato dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono state prospettate talune parti, perplessità sulla interpretazione dell'art. 5 del citato regolamento, con particolare riferimento alla questione dell'ente competente ad approvare la variante urbanistica prevista dal medesimo art. 5. Pertanto, quest'Assessorato, data l'importanza della materia, ha rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Osservatorio sulle Semplificazioni - i seguenti quesiti: a) se la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale sulla proposta di variante decisa dalla conferenza di servizi concluda la procedura di formazione della variante; b) se al procedimento, così come strutturato dall'art. 5, sia prevista, e con quale incidenza, la partecipazione della Regione e degli Enti delegati. Unitamente alla richiesta di parere, quest'Assessorato ha comunicato all'Osservatorio sulle Semplificazioni che, secondo il proprio, avviso, il procedimento di variante previsto dall'art. 5 in discorso si conclude con la pronuncia definitiva del Consiglio Comunale, con l'esclusione di ogni ulteriore intervento decisionale, e che, conseguentemente, la Regione e gli Enti delegati (Province e Comunità Montane), nonché il Comitato Tecnico Regionale, che nelle sue articolazioni organiche funge da organo consultivo della Regione e degli Enti delegati anzidetti, sono estromessi da ogni valutazione sostanziale e privi del potere di modifica della proposta variante. A seguito dei quesiti rivolti da quest'Assessorato, il Ministro della Funzione Pubblica ha espresso il parere che integralmente si trascrive per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. «in relazione alla richiesta di chiarimenti circa l'interpretazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, pervenuta all'Osservatorio sulle semplificazioni con fax del 9 dicembre u.s., acquisito il parere del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (ex L. n. 50/1999, art. 3) rappresento quanto segue: 1. ai sensi del comma 1 dell'art. 5 sopracitato, nei casi in cui il progetto presentato dall'interessato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientali, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il sindaco attiva la conferenza dei servizi con un atto motivato; 2. ai sensi dello stesso comma, deve essere dato pubblico avviso dell'indizione della conferenza, al fine di garantirne la più ampia conoscenza; 3. alla conferenza possono partecipare, ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 1, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale; 4. la conferenza è disciplinata dall'art. 14 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 17 della legge n. 127/1997. Ciò, da una parte, comporta, che le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi di altre amministrazioni pubbliche e dall'altra, che, nel caso in cui una amministrazione abbia espresso il proprio motivato dissenso, si possa operare secondo quanto previsto dal comma 3-bis. In tal caso l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale, o al Presidente della regione ed ai sindaci, negli altri casi; i destinatari della comunicazione, previa delibera del consiglio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;

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5. la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 5, del D.P.R. n. 447/1998, procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. In tal senso quindi, eventuali pareri del comitato tecnico regionale o delle sue sezioni provinciali integrate devono essere espressi e valutati in detta sede; 6. ai sensi, del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, qualora l'esito della conferenza comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge n. 1150/1942, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Tale comma è del tutto coerente con la previsione di cui all'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 112/1998 secondo cui la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza dei servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge n. 1150/1942. Credo, pertanto, si possa affermare che la deliberazione adottata dal consiglio comunale sulla proposta di variante decisa dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, conclude la procedura di formazione della variante e che non occorrono ulteriori interventi decisionali da parte della Regione. L'aggettivo "definitivamente" usato alla fine del comma 2, costituisce l'opzione normativa che intende escludere ulteriori interventi regionali. Peraltro, così come fatto presente dal Consiglio di Stato nel parere reso il 14 settembre 1998 sullo schema del regolamento di semplificazione in argomento, sul piano sostanziale, le attribuzioni della Regione sono pienamente fatte salve - ma vanno inserite - nel procedimento di cui all'art. 14, comma 3-bis della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 17 della legge n. 127/1997. A conferma di quanto sopra, richiamo la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi - in data 8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale 13 luglio 1999, n. 162 che reca in allegato l'accordo sancito tra Governo, Regioni ed altri Enti locali dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 281/1997, nella seduta del 1° luglio 1999 ed avente ad oggetto criteri applicativi della normativa sullo sportello unico delle attività produttive. In particolare, con riferimento alla questione oggetto della richiesta di parere, la lettera g) del testo dell'accordo stesso prevede che "relativamente alla variazione dello strumento urbanistico, di cui all'art. 5, comma 2, sulla pronuncia definitiva della conferenza dei servizi non è necessario acquisire l'autorizzazione della regione. Ciò è stato autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 14 settembre 1998 ... (omissis)..." ». Si precisa infine che la variante di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 deve essere approvata salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Le amministrazioni procedenti faranno pervenire le convocazioni con congruo anticipo, non inferiore a trenta giorni, rispetto alla data fissata per la Conferenza dei Servizi, e faranno altresì pervenire contestualmente gli atti ed elaborati di rito previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali pareri di competenza di organi collegiali debbono essere acquisiti preventivamente agli atti della Conferenza per le relative valutazioni.

Delib.G.R. 15 novembre 2001 n. 6130: Concorso nelle rate di ammortamento dei mutui ventennali contratti dati Comuni per l'acquisizione e l'infrastrutturazione delle Aree PIP- Regolamento per la concessione dei contributi – Articolo 8 (Concessione dei contributi)

B.U. Campania 14 gennaio 2002, n. 3.

Articolo 8Concessione dei contributi

Al fine dell'emissione del provvedimento formale di concessione, i comuni assegnatari dei contributi trasmetteranno, entro 180 giorni dall'avvenuta comunicazione del finanziamento pena la revoca dell'assegnazione medesima, al Settore Sviluppo e Promozione dell'Attività Industriale - Fonti Energetiche: - il progetto esecutivo cantierabile; - la Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Progetto medesimo; - l'atto di adesione di massima al mutuo dell'Ente mutuante prescelto; - la dichiarazione di inclusione del Progetto nel Piano triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; - la nomina del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive istituito ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. È fatto obbligo all'Ente destinatario di attenersi a quanto disposto dalla legge quadro in materia di Lavori Pubblici L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ed alle disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 51/1978,

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nonché dell'art. 6 della L.R. n. 19/1996, dandone tempestiva comunicazione al Settore Regionale competente; in caso di inadempienze si applicheranno le norme di cui all'art. 56 della L.R. n. 51/1978. Le annualità del contributo concesso saranno corrisposte, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento del mutuo, direttamente ed irrevocabilmente, per conto del Comune interessato, all'Ente mutuante.

Delib.G.R. 12 luglio 2002, n. 3422: Art. 6 , comma 6, D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000. Sportello Unico per le Attività Produttive. Definizione criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice.

B.U. Campania 9 settembre 2002, n. 42.

Omissis

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo a "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare il Capo IV del Titolo II relativo a "Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive"; Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 relativo a "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Rilevato che il comma 6, dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000 ha disposto che la Regione stabilisce i criteri per l'individuazione degli "impianti a struttura semplice" per i quali è previsto che nel corso del relativo procedimento mediante autocertificazione la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo sportello unico, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione, fatta salva la necessità dell'acquisizione della concessione edilizia; Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei suddetti criteri; Considerato che sono esclusi dal procedimento mediante autocertificazione: - i progetti riguardanti gli impianti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 112/1998, di seguito specificati: • impianti in cui si siano utilizzati materiali nucleari; • impianti di produzione di materiale di armamento; • depositi costieri; • impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali; • impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti; - i progetti riguardanti gli impianti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 447/1990 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, di seguito specificati: • progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale; • impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante; • impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento; - i progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi art. 5 del D.P.R. n. 447/1990 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000.

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati: Ai sensi del comma 6, art. 6 D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000 sono considerati impianti a struttura semplice tutti gli impianti che non rientrano nelle seguenti tipologie: - impianti in cui si siano utilizzati materiali nucleari; - impianti di produzione di materiale di armamento; - depositi costieri; - impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali; - impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti; - progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale; - impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;

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- impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento; - impianti interessati da progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici; - impianti interessati da progetti di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici archeologici e idrogeologici. I criteri stabiliti saranno valutati alla luce dell'esperienza maturata dagli Sportelli Unici. A tal fine, la Regione, attraverso l'Osservatorio regionale istituito con Delib.G.R. 15 novembre 2001, n. 6129 acquisirà analitici elementi conoscitivi riguardanti i tipi di progetti presentati alle strutture uniche, i tipi di impianti da essi interessati, la tipologia di imprese coinvolte, la durata media dei singoli subprocedimenti e l'elenco dei provvedimenti autocertificabili. Il presente provvedimento, è trasmesso al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.

Delib. n. 676 del 07 maggio 2004 - Sportello Unico per le Attività Produttive. Indicazione Applicative del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/2000. Manuale del Responsabile di Sportello Unico della Regione Campania

B.U. Campania del 22 giugno 2004

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, attuativo della legge n. 59/1997, che conferisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi;Considerato che lo stesso decreto, all’art. 24, stabilisce altresì che dette funzioni debbano essere esercitate affidando ad un’unica struttura l’intero procedimento e che tale struttura costituisce lo sportello unico per le attività produttive, al quale si rivolgono gli interessati per tutti gli adempimenti previsti dal procedimento unico;Visto l’articolo 23, comma 2, del suddetto decreto legislativo, che assegna alla Regione, nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria, il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, fornendo, in particolare, il necessario sostegno per la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, di tutte le informazioni utili ai soggetti interessati concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale;Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”), modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, che riforma le procedure di autorizzazione per gli impianti produttivi di beni e servizi;Considerato che l’attivazione degli sportelli unici, disciplinata dal D.P.R. n. 447/1998 modificato dal D.P.R. 440/2000, ha assunto una rilevanza strategica non solo nel contesto di attuazione del decentramento e della semplificazione amministrativa nell’ambito della riforma complessiva della Pubblica amministrazione, ma anche ai fini dello sviluppo dell’economia e dell’occupazione a livello locale;Ravvisata la necessità di fornire ai Comuni campani:− le Linee Guida per l’applicazione del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/2000 contenenti gli elementi interpretativi della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive con allegato il Manuale Regionale per i Responsabili di SUAP della Regione Campania contenente la raccolta aggiornata e sistematizzata degli endoprocedimenti coinvolti nell’iter autorizzatorio degli stessi S.U.;− la circolare esplicativa concernente le varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 5 del DPR 447/98;Ritenuto che i suddetti strumenti costituiscano, da un lato, un ulteriore passo avanti nel processo di riforma della P.A. sul versante dei rapporti con il sistema economico produttivo e, dall’altro, un utile supporto per un migliore funzionamento degli sportelli unici anche in termini di uniformità di istruttoria, pur nel rispetto delle specificità di ogni realtà comunale;Considerato che la Misura 6.2 del P.O.R. 2000-2006 ha come finalità quella di promuovere lo sviluppo della società dell’informazione in Campania, sostenendo la diffusione dell’information & comunication technology presso le pubbliche amministrazioni e presso il sistema produttivo;Propongono e la Giunta Regionale a voto unanime

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente trascritti, di:- approvare le indicazioni applicative dei D.P.R. n. 447/98 e n. 440/2000 con allegato Manuale Regionale per i Responsabili di SUAP della Regione Campania e la Circolare concernente le varianti urbanistiche ai sensi dell’art.5 del DPR 447/98 e

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s.m.i. avente ad oggetto”DPR 20 ottobre 1998 n.447, come modificato dal DPR 7 dicembre 2000 n. 440. Localizzazione di insediamenti produttivi. Chiarimenti e procedure”, allegati alla presente deliberazione e della quale ne costituiscono parte integrante;- inviare il presente atto deliberativo alle AGC Attività Settore Secondario, Gestione del Territorio, Ricerca Scientifica, Attività Settore Primario, Attività Settore Terziario ed Ecologia per quanto di competenza, al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione ed al Web-master per la divulgazione attraverso il sito della Regione.Il Segretario Il PresidenteBrancati Bassolino

Allegato

Sportello unico per le attività produttive: Indicazioni applicative dei D.P.R. n. 447/98 e D.P.R. n. 440/2000

1. IntroduzioneTra le misure di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assumono un rilievo strategico quelle che hanno consentito l'avvio degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), previsti agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto.La riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese, soprattutto piccole e medie, costituisce elemento determinante per consentire al sistema produttivo nazionale di affrontare la concorrenza del mercato europeo e mondiale.Le numerose semplificazioni introdotte dagli articoli 23 e seguenti del D. Lgs n. 112/1998 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, se correttamente applicate, possono dare un significativo contributo in questa direzione.Alle Regioni l’art. 23 del D. Lgs. n. 112/1998 attribuisce l’importante funzione di assistenza alle imprese, oltre alla funzione loro propria di stimolo e coordinamento delle amministrazioni e degli enti da esse vigilati. Le Regioni possono inoltre promuovere ed incentivare l'esercizio delle funzioni associate in materia.Analogamente le Province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, soprattutto quando le Regioni affidano ad esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.Le Camere di Commercio sono chiamate a collaborare con le Province nella promozione e nell’assistenza ai Comuni, mettendo a disposizione la loro esperienza in materia di reti informatiche e telematiche, stipulando con i Comuni, come espressamente previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 112/1998, convenzioni per la realizzazione dello sportello unico.In questo modo i Comuni non rimangono soli ad assolvere il difficile compito di riconversione organizzativa e culturale, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono dare luogo a politiche innovative di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni produttive e sostenere una nuova fase di sviluppo.Infatti, la costituzione dello Sportello Unico implica:• una diversa organizzazione delle strutture comunali;• il coordinamento, che si realizza in sostanza per la prima volta, tra amministrazioni pubbliche diverse;• la capacità di fornire servizi alle attività economiche.

2. Il quadro normativoIl D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha dato attuazione alla legge delega n. 59 del 1997, operando il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di gran parte delle funzioni e dei compiti amministrativi spettanti allo Stato.In particolare, gli articoli 23 e 24 conferiscono ai Comuni le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione ed ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.Tali competenze sono svolte da ogni Comune, anche in forma associata con altri Comuni ed Enti Locali, mediante un'unica struttura amministrativa responsabile dell'intero procedimento. Presso ogni struttura viene istituito uno Sportello Unico in grado di garantire l'accesso degli interessati a tutte le informazioni concernenti sia le procedure autorizzatorie gestite dalla struttura sia le attività di servizio ed assistenza alle imprese.Il D.P.R. n. 447/1998 ha disciplinato il nuovo procedimento amministrativo da attivare per la realizzazione di impianti produttivi e per la creazione di aree industriali ed ecologicamente attrezzate secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 112/1998.La disciplina così delineatasi intende perseguire tre obiettivi:• la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;• la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini;

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• la promozione attiva di un razionale sviluppo economico-locale.Nel novembre del 2000 è stata emanata la seconda legge di semplificazione annuale, la legge n. 340, che ha individuato e, in certi casi, già operato la semplificazione di alcuni istituti che incidono anche sull'applicazione del D.P.R. n. 447/1998, ad esempio quello della conferenza di servizi.Anche se il processo di riforma in atto, per la sua complessità, provoca, allo stato attuale un non perfetto allineamento delle normative esistenti, all'interno delle quali risulta difficile orientarsi, lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta l'occasione per realizzare una strategia di semplificazione, decentramento e sostegno all'economia.

3. L’ambito di applicazioneL’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 447/1998 stabilisce che il regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.Il D.P.R. n. 440/2000 introducendo il comma 1-bis all’articolo 1, ha definito in maniera esplicita i soggetti aventi titolo a ricorrere allo Sportello Unico. Il suddetto comma, infatti, prevede che tra gli impianti di cui al comma 1 “rientrano quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni”.Si sottolinea che l’elenco di cui al comma 1-bis è di tipo esemplificativo e non tassativo, di conseguenza lo Sportello ha competenza a gestire i procedimenti che riguardano gli impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi.Per quanto concerne le attività commerciali, l’art. 1, comma 1, afferma che “resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” mentre il comma 1-bis, dello stesso articolo, include espressamente dette attività nell’elenco ivi contenuto. Questa apparente contraddizione è da intendersi nel senso che per quanto riguarda le attività commerciali si applica la disciplina procedimentale contenuta nel D. Lgs. n. 114 del 1998, ma il procedimento di autorizzazione, laddove previsto, si avvia con la presentazione dell'istanza allo Sportello Unico.In merito alla competenza dello Sportello Unico ad occuparsi, oltre che delle autorizzazioni relative ad impianti e/o opere, anche delle autorizzazioni relative all'esercizio dell'attività che implicano la necessaria esistenza delle opere e degli impianti e dell'eventuale collaudo, ove ciò sia richiesto per la natura dell'impianto o in base a disposizioni normative, si osserva che tali autorizzazioni non possono essere rilasciate in via preventiva rispetto all'approvazione del progetto dell'impianto o delle opere.Tale interpretazione è peraltro sostenuta da disposizioni normative già contenute nel D.Lgs. n. 112/1998, in particolare, dall'articolo 23 che fa riferimento agli “impianti” e dall'art. 25 che fa riferimento “all'insediamento di attività produttive” nella cui accezione può essere ricompreso tutto ciò che riguarda un progetto relativo ad opere ed impianti.In definitiva, nel caso in cui l’autorizzazione attinente all’esercizio dell’attività produttiva è contestuale ad interventi che attengono agli impianti, è chiaro che in tali casi l’unicità del procedimento impone di ricomprendere anche gli atti di assenso, comunque denominati, relativi all’esercizio nell’ambito del procedimento unico attivato per l’intervento sugli impianti (es. emissioni in atmosfera, scarichi reflui, medie strutture di vendita, distributori di carburanti).Quando invece gli assensi, comunque denominati, inerenti all’esercizio siano il solo risultato dell’azione amministrativa, non sembra corretto sostenere che vi sia egualmente l’obbligo di applicare la disciplina in tema di sportello unico poiché in questo caso si aggraverebbe il procedimento. Questo anche in virtù della legge 7 agosto 1990, n. 241 che all’articolo 1, primo comma recita “l’attività amministrativa … è retta da criteri di economicità e di efficacia” mentre al secondo comma “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”.E’ bene, anche in applicazione del disposto di cui all’art. 2, comma 2, della legge 241/1990, che le Amministrazioni, anche al di fuori dello Sportello Unico:• definiscano tempi e modalità di comportamento riguardanti gli organi interni del Comune competenti in ordine alle autorizzazioni all’esercizio;• stipulino convenzioni con i soggetti pubblici esterni coinvolti nelle autorizzazioni predette, intese a rendere certi e contenuti i tempi relativi; nonché a prevedere il ricorso, ove occorra, a conferenze di servizi.

4. L'obbligatorietà dello Sportello UnicoDal 27 maggio 1999, termine individuato dall'art. 3, comma 4, del regolamento n. 447 del 1998, anche nei casi in cui non sia operativo lo sportello unico, devono essere applicate le procedure previste dal regolamento stesso (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8-7-1999 n. DAGL 1.3.1/43647).Per quanto concerne l’obbligatorietà dello Sportello Unico, il D.P.R. n. 440/2000 dispone all'articolo 4, comma 2-bis, che “ove sia già operante lo Sportello Unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a

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procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori già compiuti e dandone comunicazione al richiedente”.La ratio della norma, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento al D.P.R. n. 440/2000, è quella di superare le difficoltà istruttorie che nella prassi applicativa del D.P.R. n. 447/1998 si sono effettivamente riscontrate. In sostanza, il nuovo comma 2-bis, nel ribadire l'inutilizzabilità degli atti autorizzatori rilasciati da Amministrazioni diverse da quella responsabile del procedimento, è finalizzato a “salvare”, sulla base del principio generale dell'economicità dei mezzi giuridici, l'attività svolta dalle Amministrazioni su richiesta dell'impresa, recuperandola al procedimento unico presso lo Sportello.

5. La nozione di operatività dello Sportello UnicoIl comma 2-bis, introdotto all'articolo 4 dal D.P.R. n. 440/2000, prevede che “ove sia già operante lo Sportello Unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura”. A questo punto è importante dare una definizione di operatività dello Sportello.L'operatività non si può far coincidere con la semplice istituzione dello sportello; infatti, l'operatività richiede l'effettivo esercizio delle funzioni proprie della struttura, la individuazione del Responsabile, l'attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la predisposizione dell'archivio informatico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 447/1998.E’ necessario che il Comune presso cui la struttura è istituita individui la data da cui la struttura stessa sarà operativa e presterà il servizio, dandone preventiva comunicazione, anche ai fini di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 del D.P.R. n. 447/1998, alle altre Amministrazioni interessate e ai cittadini.Occorre ricordare che la realizzazione della struttura rappresenta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, un obbligo per i Comuni che doveva essere attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento governativo (27 maggio 1999), termine che si ritiene assimilabile a quello di operatività.

6. L’unicità della struttura e del procedimentoIl decreto legislativo n. 112/98:• all’art. 23 conferisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi individuati nei paragrafi precedenti;• all’art. 24, comma 1, precisa che ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali tali funzioni;• all’art. 25, comma 1, stabilisce che il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico;• all’art. 24, comma 1, precisa che un'unica struttura è responsabile dell'intero procedimento.

Conseguentemente:a) all’impresa deve essere fornito un unico interlocutore, capace di gestire l’intero procedimento;b) l’unicità del procedimento implica che gli atti istruttori, pareri tecnici, ecc. da svolgersi presso i vari soggetti della pubblica amministrazione assumono la connotazione di endoprocedimenti rispetto al procedimento unico;c) il procedimento unico coinvolge, da un lato, uffici diversi dello stesso Ente, dall’altro uffici di Enti diversi;d) la Pubblica Amministrazione, a seguito della domanda dell’impresa, deve esprimersi con un provvedimento amministrativo finale. Tale provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell’intervento richiesto (art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. n. 447/98);e) il responsabile del procedimento unico è titolare di tutti i poteri-doveri previsti dalla legge n. 241/90 (comunicazioni, inviti all’impresa e ai soggetti della Pubblica Amministrazione, acquisizione di documenti, convocazione della conferenza di servizi, ecc.).Per quanto concerne l'unicità del procedimento autorizzatorio si ricorda che il parere del 3 agosto 2000, espresso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul regolamento di modifica al D.P.R. n. 447/1998 rileva “l'importanza dell'unicità del procedimento autorizzatorio e la relativa titolarità del Comune, attraverso la struttura individuata come responsabile, ferma restando le responsabilità delle altre Amministrazioni interessate dal procedimento relativamente alle diverse fasi procedimentali in cui sono coinvolte”.Dello stesso tenore è la sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio 2002, n. 376 che chiarisce:“Quello che la legge configura è una sorta di “procedimento di procedimenti” , cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano “atti istruttori” al fine dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto (cfr. art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. n. 440 del 2000). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto “procedimento semplificato”, ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, “il procedimento si intende concluso”, salva la

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possibilità per l’interessato di chiedere la convocazione di “una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa” (art . 4, comma 2, del D.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall’art . 1 del d.P.R. n. 440 del 2000)”.

7. La struttura unica e lo Sportello UnicoLa struttura unica deve dotarsi di “sportello unico per le attività produttive” (art. 3, comma 1, D.P.R. 447/98).Lo Sportello è la componente della struttura unica rivolta verso l’esterno, verso gli operatori; esso costituisce il punto di accesso delle imprese alla struttura, il cosiddetto “front-office”.A tal fine, allo Sportello sono affidati i seguenti compiti:a) informativo-consulenziale:• di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, all’elenco delle domande di autorizzazione presentate e allo stato del loro iter procedimentale, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale (art. 23, comma 2, D. lgs. 112/1998 e art. 3, comma 2, D.P.R. 447/1998);• di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l’operatore si è rivolto allo sportello con l’indicazione degli adempimenti necessari;b) collegamento tra gli operatori e la struttura unica:• lo Sportello costituisce il punto di incontro tra impresa e struttura, è la sede ove si presenta la domanda, dove si ritirano atti e provvedimenti, dove si forniscono e si ottengono chiarimenti, si integrano documentazioni, si controlla lo svolgimento dell’iter procedimentale; si discutono le questioni attinenti al procedimento e all’iniziativa nel rispetto degli obblighi di trasparenza e in termini di reciproca leale collaborazione.L’istituzione degli Sportelli Unici comporta il coordinamento degli stessi con eventuali altri organismi che svolgono analoghe funzioni informative o di assistenza-consulenza, quali le C.C.I.A.A., le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali. Le competenze e le disponibilità di questi soggetti potrebbero essere coinvolte, con apposite convenzioni, in un'organica azione di supporto dello sportello unico. A tal proposito si ricorda la Circolare del 29 maggio 2001, n. 58/2001, emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che recita “… si rappresenta l'opportunità di porre in essere un'attività di supporto a quella dello sportello unico per le imprese che abbia ad oggetto tanto la diffusione di tutte le informazioni circa le norme di tutela del lavoratore eventualmente richieste dagli operatori dei diversi settori imprenditoriali, quanto lo svolgimento di una vera e propria attività di consulenza”.

Le funzioni di competenza della struttura unica possono essere esercitate:a) da un singolo Comune, in riferimento agli impianti produttivi localizzati o da localizzare nel territorio di quel Comune;b) in forma associata, “anche con altri Enti Locali” (art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 112/1998), con riguardo agli impianti produttivi localizzati o da localizzare nel territorio dei Comuni associati.Per quanto riguarda l’esercizio in forma associata possiamo considerare i seguenti casi:• Comunità Montana. L'art. 27 del D. Lgs. n. 267/2000, qualifica le Comunità Montane come "unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni …", e precisa che esse sono costituite, fra l’altro, "per l'esercizio associato delle funzioni comunali". L'art. 28, comma 1, dello stesso Testo Unico stabilisce che "l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni ... spetta alle comunità montane" là dove queste sono state costituite. Nel caso in cui i Comuni vogliano peraltro esercitare "singolarmente" (come recita l'art. 24 del D. Lgs. n. 112/1998) le funzioni in oggetto, non v'è dubbio sul fatto che è possibile e legittima anche tale scelta.• Convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/00). Le convenzioni vengono stipulate al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.• Consorzio (art. 31 del D. Lgs. 267/00). Gli Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.Unione di Comuni (art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000). Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.• Accordo di programma (art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000). Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

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Qualora i Comuni aderiscano a patti territoriali o abbiano sottoscritto contratti di area, la struttura unica può coincidere con il soggetto responsabile del patto o del contratto (art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 112/1998, richiamato dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000.)Da ultimo occorre citare che l'art. 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e l'art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevedono l'individuazione da parte delle Regioni dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni di minor dimensione demografica, nel cui àmbito "i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale".

8. Il responsabile della struttura e il responsabile del procedimentoL’art. 3, comma 1, del D.P.R. 447/98 prevede che i Comuni esercitino, anche in forma associata, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998, “assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento”; inoltre, la struttura unica deve dotarsi di uno “sportello unico per le attività produttive”. Il successivo comma 4 precisa che “i Comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento” e che “il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento”.La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi dell’8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647, che recepisce integralmente l’accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 1° luglio 1999, attribuisce al responsabile dello Sportello unico nei confronti di altre amministrazioni ed enti pubblici: poteri di impulso relativamente agli atti istruttori affidatigli che debbono confluire nel provvedimento finale adottato dal Comune; poteri di diffida e messa in mora per l'inadempimento o il ritardato adempimento; il potere di convocare la Conferenza di servizi.L'art. 3 del D.P.R. n. 447/1998 permette una corretta individuazione del responsabile del procedimento con particolare riferimento alla qualifica o categoria che detto soggetto deve rivestire.Per quanto concerne il “responsabile della struttura” l'art. 6, comma 11, del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, stabilisce che è individuato ai sensi degli articolo 107, comma 3 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. Le funzioni del Responsabile vengono espressamente ricondotte alle attribuzioni di spettanza dirigenziale, fermo restando che gli stessi compiti, nei Comuni privi di personale con tale qualifica, possono essere attribuiti ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco.Le due figure di “responsabile della struttura” e “responsabile del procedimento” non debbono per forza ritenersi coincidenti. Infatti, se da una parte, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4, i Comuni affidano l'intero procedimento ad un'unica struttura il cui funzionario preposto è responsabile dell'intero procedimento, dall’altra, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 241/1990, “il Dirigente di ciascuna Unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimentononché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale”.Ne consegue che la responsabilità di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello Unico non deve necessariamente far capo al responsabile della struttura, il quale può discrezionalmente individuare i responsabili dei singoli procedimenti in altri dipendenti addetti alla struttura. Inoltre, per i responsabili dei singoli procedimenti non vale la regola secondo cui è richiesta la qualifica dirigenziale; tale norma, infatti, vale solo per i responsabili di struttura nei Comuni dotati di personale con tale qualifica.In conclusione il responsabile della struttura unica, secondo la normativa in esame, individuato ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere:• un dirigente poiché in base all’art. 107, comma 3, lettera f), del T.U. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, ha il compito di rilasciare “i provvedimenti di autorizzazione, di concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, ecc.”;• il funzionario responsabile di un servizio o di un ufficio, con la relativa funzione attribuitagli dal Sindaco con provvedimento motivato, nei Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale (art. 109, comma 2, T.U. Enti Locali).

9. Rapporto con Uffici interni/Enti terziUno dei vincoli che maggiormente influisce sull'operatività degli Sportelli Unici è la capacità di coordinarsi con gli uffici interni e con gli altri Enti interessati al procedimento unico (ASL, VV.F, ISPESL, ARPA, Soprintendenza ecc.).Le principali criticità, emerse da varie indagini effettuate dalla Prefettura e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono:• l'interazione tra la normativa di riferimento;• il raccordo sulla tempistica dei procedimenti;• l'identificazione delle procedure e delle competenze;• una bassa informatizzazione del procedimento;• l'individuazione di un referente unico.Dal punto organizzativo, per un buon funzionamento della struttura unica occorre:

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a) che vengano definiti gli obblighi, a carico degli uffici comunali, relativi al rispetto dei tempi del procedimento unico, eventualmente tramite il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;b) che vengano predisposti accordi con i soggetti pubblici esterni al Comune (A.S.L., VV.F., I.S.P.E.L.S, ecc.) che garantiscano, tra l’altro, l'espletamento della procedura nei tempi dovuti;c) che venga omogeneizzata la modulistica, sia per agevolare comprensione e compilazione della stessa, sia per rendere assolutamente rapido ogni controllo formale, sia ancora per consentire l'impiego dei supporti informatici.Al riguardo, la legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 6, ha introdotto nel decreto legislativo n. 112/1998 l'articolo 27-bis (Misure organizzative per lo sportello unico per le imprese). La norma impone alle amministrazioni, agli enti, alle autorità in genere competenti a compiere atti destinati a confluire nel procedimento gestito dalla struttura unica, di adottare le misure organizzative necessarie per snellire le rispettive procedure ed attività, “al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento” sullo sportello unico.La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8-7-1999 n. DAGL 1.3.1/43647 chiarisce che al fine di regolare i rapporti tra il Comune (o i Comuni associati) e le altre amministrazioni coinvolte possono essere stipulate apposite convenzioni o accordi ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 112/1998, nonché ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.Negli accordi che regolano il rapporto di avvalimento dovrà essere in ogni caso previsto che ogni amministrazione deve individuare un responsabile dei rapporti con la struttura unica responsabile del procedimento:• che risponda al Comune degli adempimenti affidati alla stessa amministrazione e del rispetto dei tempi;• che garantisca il flusso delle informazioni attraverso l'indicazione dei responsabili dei singoli procedimenti;• che, in caso di inadempimento o ritardato adempimento da parte dei responsabili dei procedimenti, provveda all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti, anche su segnalazione della struttura.

10. Il procedimento unicoLa struttura unica ha il compito di svolgere il procedimento amministrativo al fine di rilasciare il provvedimento finale necessario per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la riconversione di impianti produttivi di beni e servizi.Il D.P.R. n. 447/1998 individua e definisce due tipi di procedimento:1) il procedimento semplificato (artt. 4 e 5);2) il procedimento mediante autocertificazione (art. 6, 7 e 8):La scelta tra i due procedimenti è di competenza dell'impresa. Inoltre, l’impresa può richiedere che la struttura si pronunci sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della stessa, dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura, per il parere di conformità, deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta (art. 3, comma 3, DPR n. 447/1998). Il responsabile unico del procedimento ha nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici “…il potere di convocare la conferenza dei servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'impresa, anche ai fini dei pareri preventivi da rendere ai sensi dell'art. 3, comma 3”. (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8-7-1999 n. DAGL 1.3.1/43647)

10.1 Il procedimento semplificatoIl procedimento semplificato è necessario:a) "per gli impianti e i depositi di cui all'art. 27 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", cioè per:• gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;• gli impianti di produzione di materiale d'armamento;• i depositi costieri;• gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;• gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.b) per i progetti riguardanti gli impianti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, di seguito specificati:• progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;• impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;• impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;c) per i progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000.Il procedimento semplificato ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura unica, da parte dell'impresa, da compilare eventualmente su moduli utilizzabili informaticamente.La ricezione della domanda comporta l’obbligo di protocollare la stessa e di nominare un responsabile del procedimento.Ai fini della decorrenza dei termini previsti dal D.P.R. n. 447/1998, occorre chiarire se questi ultimi decorrono dal momento in cui l'istanza perviene all'Ente locale, e quindi al protocollo dello stesso, oppure dal momento in cui l'istanza giunge alla struttura competente. Tali riferimenti temporali, infatti, non sempre coincidono, risultando anzi, in taluni casi, notevolmente diversi. Non vi è alcun dubbio che i termini dovranno decorrere dal momento in cui l'istanza perviene al

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Comune, a nulla rilevando le disfunzioni organizzative interne che non consentano alla struttura di venire a conoscenza in tempi rapidi dell'istanza e conseguentemente di attivarsi. Occorrerà, pertanto, che ciascun Comune valuti le misure organizzative più idonee a garantire il rispetto dei tempi procedimentali, ad esempio, tramite interventi di riorganizzazione e razionalizzazione interni all'Ente locale.La ricezione della domanda implica la sua ricevibilità. È dunque necessario che, prima di numerare la pratica e di avviare il procedimento, lo sportello effettui una verifica preliminare al fine di accertare l'esistenza delle condizioni di ricevibilità. La positiva conclusione della verifica di ricevibilità non costituisce in alcun modo riconoscimento della completezza della documentazione o dell'istanza stessa:resta necessariamente salvo il potere-dovere di richiedere e di acquisire le integrazioni necessarie, nello svolgimento della successiva istruttoria di merito.Anche se nel caso di procedimento semplificato, manca una disposizione analoga a quella dell'art. 6 commi 2 e 13 del D.P.R. n. 447/1998 che prescrivono l'inserimento immediato nell'archivio informatico e la pubblicizzazione della domanda, è ipotizzabile un'estensione analoga di tali obblighi, da adempiersi in applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 447/1998 e del principio enunciato all'art. 7 della legge n. 241/1990, con le forme di cui all'art. 8 comma 2 (contenuto obbligatorio minimo della comunicazione di avvio del procedimento) e le finalità di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 (partecipazione procedimentali dei soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale).La struttura unica provvede quindi a richiedere a ciascuna amministrazione competente i consensi, i pareri e in genere gli atti di loro competenza necessari nel procedimento unico, entro un termine che non può superare i novanta giorni dalla ricezione della documentazione (naturalmente, se è possibile provvedere in un tempo minore eventualmente recependolo in un accordo, non vi è ragione di impiegare l'intero termine di legge).Le Amministrazioni competenti hanno 30 giorni di tempo per richiedere l’integrazione della documentazione alla struttura unica, poiché essa è l’unico interlocutore dell’impresa. Ove una integrazione documentale necessaria non venisse fornita, non resterebbe all'Amministrazione competente che negare il consenso di sua competenza: la legge non lascia alternative, poiché la previsione di una sospensione del termine temporale è formulata dalla legge solo a proposito di documentazione rilevante ai fini della V.I.A. Comunque la giurisprudenza ha affermato che il termine per il compimento di un'istruttoria non può iniziare a decorrere se gli atti della pratica da istruire non sono completi, e dunque necessitano di integrazioni; che deve sempre ammettersi, quindi, che possano essere chieste integrazioni istruttorie necessarie, anche in assenza di una esplicita previsione di legge; che, in presenza di termini fissati per il compimento di un'istruttoria, ciò che è vietato è il fatto che i termini stessi vengano sospesi, interrotti o prorogati al di fuori di un'effettiva necessità istruttoria.Di conseguenza attribuire all'impresa un termine per produrre un'integrazione, e sospendere per un pari periodo il termine fissato dal Regolamento per il compimento del procedimento unico, sarebbe dunque operazione legittima, e necessaria.Se poi, nel termine fissato, l'integrazione non viene fornita, si creano i presupposti per la reiezione della domanda.Nel caso in cui la struttura unica raccoglie tutte le autorizzazioni e i consensi necessari, il procedimento unico si conclude con un atto finale espresso che, enunciate le eventuali prescrizioni e condizioni, autorizza l'impresa a realizzare il tipo di intervento oggetto della richiesta. Infatti, il D.P.R. n. 440/2000 recita che il provvedimento conclusivo del procedimento unico è “ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento”.Se invece, entro il termine di novanta giorni (120+60 in caso di V.I.A.), avviene che anche solo una delle Amministrazioni competenti per le varie autorizzazioni e per i vari consensi si pronunci negativamente, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 447/1998). Tale rigetto deve essere formulato dal responsabile del procedimento, e motivato. Al rigetto deve essere allegata la pronuncia negativa e il tutto deve essere trasmesso all'impresa richiedente entro tre giorni.L'impresa ha la possibilità (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 447/1998) entro il termine di venti giorni dalla ricezione del rigetto di chiedere alla struttura unica di convocare una conferenza di servizi al fine di stabilire se la pronuncia negativa possa essere superata.Alla conferenza devono partecipare tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento: sia quelli che non si sono espressi, sia quelli che si sono espressi negativamente, sia le Amministrazioni che si sono espresse in termini positivi. Infatti, è inevitabile la partecipazione alla conferenza di tutti i soggetti pubblici interessati, poiché il raggiungimento di un'intesa atta a definire nuove modalità progettuali idonee a superare la pronuncia negativa di un'Amministrazione può determinare la necessità d un'ulteriore considerazione del progetto modificato da parte delle altre Amministrazioni.Nel caso in cui le Amministrazioni non si pronuncino in alcun modo nel termine di 90 giorni il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 447/1998. A questa conferenza devono partecipare tutti i soggetti pubblici coinvolti (anche quelli che già si sono espressi positivamente), così come suddetto.Il responsabile del procedimento deve convocare la conferenza di servizi entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni di cui al comma 1.L'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 447/1998 impone di pubblicizzare la convocazione della conferenza affinché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del progetto, abbiano modo di

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presentare osservazioni, oltre che di partecipare alla conferenza stessa. Appare logico che tali soggetti possano essere assistiti da tecnici ed esperti, anche se tale facoltà è conferita nel caso della "riunione" di cui all'art. 6, comma 13, del D.P.R. n. 447/1998, nell'àmbito del procedimento mediante autocertificazione.I soggetti portatori di interessi sono ammessi alla conferenza ed alla facoltà di formulare osservazioni “che la conferenza è tenuta a valutare” (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 447/1998) poiché può derivare pregiudizio dalla realizzazione del progetto (art. 5, comma 1). E’ compito del responsabile del procedimento quello di selezionare il materiale da sottoporre alla conferenza e di dirigere e coordinare l'istruttoria del progetto.La conferenza fissa il tempo necessario per pervenire alla conclusione dei propri lavori, nel rispetto comunque del comma 7, art. 4, D.P.R. n. 447/1998 (cinque mesi dal deposito della domanda, che salgono a nove in caso di V.I.A.).L'istruttoria deve concludersi con un verbale conclusivo che tiene luogo degli atti delle singole Amministrazioni di settore.Siccome l'art. 11, comma 9, della legge n. 340/2000, non attribuisce valenza di atto “globale” di assenso al verbale della conferenza, bensì al “provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi”, il coordinamento di tale disposizione con il D.P.R. n. 447/1998 conduce dunque ad affermare la necessità del provvedimento finale, conclusivo del procedimento unico, anche nel caso in cui sia stata svolta la conferenza di servizi.

Di seguito si riporta l’iter relativo al procedimento semplificato:

◊ DomandaDa inoltrare alla Struttura e contenente la documentazione e la modulistica necessaria per richiedere ipareri, nulla osta ecc. alle amministrazioni interessate dal procedimento.

◊ Inserimento istanza nell’archivio informatico

◊ Pubblicazione Albo pretorio del Comune per 15 giorni

◊ Integrazione documentazione Per una sola volta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Sospensione del termine fino alla presentazione dell'integrazione richiesta. Attribuzione all'impresa di un termine per produrre un'integrazione che, se non viene rispettato, da luogo alla reiezione della domanda.

◊ Consensi, pareri, nulla ostaLa struttura unica provvede a richiedere a ciascuna amministrazione coinvolta nel procedimento a far pervenire i consensi, i pareri e in genere gli atti di loro competenza necessari nel procedimento unico, entro un termine che non può superare i novanta giorni dalla ricezione della documentazione (120 + 60 giorni nel caso di V.I.A.).

◊ Provvedimento finale

La struttura unica raccoglie tutte le autorizzazioni e i consensi necessari e rilascia il provvedimento finale. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto.

CASI DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZIa) Se, entro i termini di 90 giorni (o 120+60 giorni nel caso di V.I.A.), una delle Amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncianegativab) Decorsi inutilmente i 90 giorni (o 120+60 giorni), entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi.◊ Convocazione della Conferenza di Servizi◊ Inserimento dell’avviso di convocazione nell’archivio informatico◊ Affissione Albo Pretorio dell’avviso di convocazione◊ Pubblicità: giornali, radio ecc. (facoltativa a giudizio del responsabile della struttura)◊ Svolgimento della Conferenza di Servizi◊ Conclusione procedimentoProvvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi (verbale).

10.2. Il procedimento mediante autocertificazionePerché sia possibile utilizzare il procedimento mediante autocertificazione occorre che ricorrano le seguenti condizioni:

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a) il procedimento deve riguardare impianti diversi da quelli individuati dall'art. 27 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; e cioè gli:• impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;• impianti di produzione di materiale di armamento;• depositi costieri;• impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;• impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;b) che ci si procuri comunque le autorizzazioni esplicite necessarie nelle materie che il D.P.R. n. 447/1998 qualifica come “non autocertificabili”, vale a dire:• in tema di valutazione di impatto ambientale;• in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;• in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;• nelle ipotesi per le quali la normativa comunitaria europea prevede la necessità di un'apposita autorizzazione esplicita;c) che intervenga il rilascio della concessione edilizia, ove essa occorra;d) che l'impresa disponga delle autocertificazioni, che sono delle dichiarazioni (asseverazioni) redatte da professionisti, e sottoscritte anche dal legale rappresentante dell'impresa, che attestino la conformità del progetto alle norme vigenti nelle seguenti materie:1. urbanistica;2. delle sicurezza degli impianti;3. sanitaria;4. ambientale.Nel caso in cui l'intervento comporti opere soggette a concessione edilizia, l'istanza anzidetta dovrà contenere anche la richiesta di rilascio della concessione medesima.Nel caso in cui l'impresa si presenti allo sportello con progetti inidonei, lo sportello unico può suggerire di non attivare il procedimento, al fine di integrare il progetto onde evitare la richiesta formale di integrazione o addirittura la reiezione. Se l'impresa volesse comunque depositare l'istanza, il deposito non potrebbe essere rifiutato. Comunque, appare necessario ritenere (trasparenza e semplicità del procedimento) che la struttura unica debba subito rendere nota l'improcedibilità della domanda ove questa difetti di quanto occorre in termini tali da non poter essere rimediati attraverso alla richiesta di integrazioni di cui all'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 447/1998.Nel caso di ricezione della domanda, la struttura unica deve:1) immettere la domanda nell'archivio informatico (art. 6, comma 2);2) dare pubblicità alla domanda stessa: affissione all’albo pretorio del Comune sede della struttura unica e se diverso del Comune in cui l'intervento è localizzato, inserimento all'archivio informatico. In casi di particolare rilievo si può pubblicizzare la domanda anche in altri modi ad esempio sulla stampa, ecc.;3) trasmettere (anche in via telematica) copia dell'istanza alla Regione (Assessorato alle Attività Produttive) e copia della stessa istanza e della documentazione allegata:• agli altri Comuni interessati;• ai soggetti pubblici competenti per le varie verifiche da compiere nel caso specifico (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 447/1998);4) promuovere presso il Comune territorialmente competente il rilascio della concessione edilizia, se questa è necessaria.Entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità (art. 6, comma 13), i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, i comitati e le associazioni portatori di interessi diffusi, ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, possono trasmettere alla struttura unica memorie e osservazioni, o chiedere di essere sentiti oppure chiedere la convocazione di una riunione alla quale partecipi anche l'impresa (a tale riunione ciascun partecipante può essere assistito da tecnici ed esperti). Se la riunione viene convocata, il termine di sessanta giorni (quarantacinque giorni per impianti a struttura semplice) per la conclusione del procedimento resta sospeso per non più di venti giorni (art. 6. comma 14).Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine temporale di cui al comma 8 dell'art. 6. Il termine medesimo riprende a decorrere dal giorno del deposito dell'integrazione stessa.Nel compiere l'istruttoria la struttura unica può constatare che:a) occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali scelte dall'impresa;b) occorrono chiarimenti riguardanti il rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore;c) il progetto si rivela particolarmente complesso;d) si rendono necessarie modifiche al progetto per poter pervenire all'autorizzazione;e) il Comune propone una diversa localizzazione dell'impianto, nell'àmbito delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447/1998.

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In tali casi, la struttura - attraverso il responsabile del procedimento - può convocare l'impresa per un'audizione formale, della quale viene redatto apposito verbale (art. 6, comma 4). L'audizione deve coinvolgere le Amministrazioni di settore interessate, per quanto di rispettiva competenza.L'audizione può:• chiarire le soluzioni tecniche e progettuali e il rispetto delle normative;• far accettare all’impresa le modifiche del progetto, anche sotto il profilo della sua localizzazione.In tali ipotesi, il verbale conclusivo dell'audizione conterrà un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Se l'accordo comporta la redazione di un nuovo progetto, o di modifiche al progetto iniziale, il termine di cui al comma 8 dell'art. 6 è sospeso a far data dall'accordo stesso; esso riprende a decorrere con la presentazione del progetto nuovo o modificato.L'art. 6, comma 8, del Regolamento fissa il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento. Il termine decorre dal deposito della domanda o dal deposito dell'integrazione della stessa. In tale termine è ricompreso anche il rilascio della concessione edilizia.Entro il termine di sessanta giorni, la struttura unica deve dunque rilasciare o denegare (motivatamente) il provvedimento autorizzatorio finale, munito in allegato delle varie autorizzazioni.Ove il termine anzidetto decorra inutilmente, la realizzazione del progetto si intende autorizzata (art. 6, comma 10) in conformità:a) alle autocertificazioni prodotte;b) alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni esplicite previamente acquisite, relative alle materie non autocertificabili.Deve però essere comunque rilasciata (quando occorre) la concessione edilizia, perché la realizzazione del progetto possa essere avviata. In altri termini, il silenzio-assenso non investe anche l'aspetto edilizio. Ove basti la denuncia di inizio di attività (d.i.a.), è sufficiente la denuncia (o l comunicazione) stessa, e ciò vale in materia edilizia come negli altri casi in cui la legge ammette la comunicazione o la denuncia di inizio dell'attività.Successivamente la struttura e le altre Amministrazioni effettuano le verifiche di loro competenza. Le verifiche entrano nel merito, e cioè (art. 7, commi 1 e 2) con riferimento alla conformità delle autocertificazioni agli strumenti urbanistici ed in genere ai contenuti delle autocertificazioni stesse.Ciascuna amministrazione competente controlla il rispetto delle norme, dei piani e delle discipline sulle quali ha competenza.Nell'eventualità che la struttura unica constati la falsità di una o più autocertificazioni (esclusi gli errori e le omissioni materiali suscettibili di rimedio mediante correzione o integrazione):• prima dell'inizio dei lavori: la struttura unica trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e dà comunicazione del fatto all'impresa, segnalando che il procedimento è sospeso fino alla decisione (giudiziale) sui fatti segnalati;• dopo l'inizio dei lavori: al rapporto alla Procura e alla comunicazione all'impresa si affianca l'ordine di riduzione in pristino, immediato e privo di preventive diffide.

Di seguito si riporta l’iter relativo al procedimento mediante autocertificazione:

◊ DomandaDa inoltrare allo Sportello Unico contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, unitamente alle autocertificazioni attestanti conformità del progetto alle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

◊ Trasmissione alla Regione, ai Comuni interessati ed ai soggetti competenti per le verifiche Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri Comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

◊ Immissione della domanda nell’archivio informatico

◊ Pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni

◊ Portatori di interessiEntro venti giorni dalla avvenuta pubblicità i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono trasmettere alla Struttura, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi.La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine.

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◊ Concessione ediliziaOve è necessaria la concessione edilizia contestualmente la Struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della stessa

◊ Integrazione documentazionePer una sola volta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Sospensione termine fino alla presentazione dell'integrazione richiesta.

◊ Audizione in contraddittorioNel caso occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di autocertificazione. Il termine resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

◊ AutorizzazioneLa realizzazione del progetto si intende consentita se entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o della sua integrazione non viene comunicato motivato diniego (45 giorni nel caso di impianti a struttura semplice). Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.

◊ Comunicazione inizio lavori da parte dell’ImpresaLa realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

◊ ControlliA seguito della comunicazione di inizio lavori, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

10.2.1 Gli impianti a struttura sempliceL’art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 447/98 stabilisce che, ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati dagli Enti Locali titolari di Sportello unico secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura descritta al punto precedente. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.La Regione Campania con D.G.R. del 12 luglio 2002, n. 3422 (“Art. 6 , comma 6, D.P.R. n. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n. 440/2000. Sportello Unico per le Attività Produttive. Definizione criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice”) ha deliberato che sono considerati impianti a struttura semplice tutti gli impianti che non rientrano nelle seguenti tipologie:• impianti in cui si siano utilizzati materiali nucleari;• impianti di produzione di materiale di armamento;• depositi costieri;• impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;• impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;• progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;• impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;• impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;• impianti interessati da progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici;• impianti interessati da progetti di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici archeologici e idrogeologici.I criteri stabiliti saranno valutati alla luce dell'esperienza maturata dagli Sportelli Unici. A tal fine, la Regione, attraverso l'Osservatorio regionale istituito con D.G.R. del 15 novembre 2001, n. 6129 acquisirà analitici elementi conoscitivi

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riguardanti i tipi di progetti presentati alle strutture uniche, i tipi di impianti da essi interessati, la tipologia di imprese coinvolte, la durata media dei singoli subprocedimenti e l'elenco dei provvedimenti autocertificabili.

11. La conferenza di serviziAll'interno del procedimento unico seguito dalla struttura unica uno degli strumenti che essa adopera è la conferenza di servizi.La conferenza di servizi è quel modulo procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici.Gli articoli da 9 a 12 della L. 340/2000 hanno riscritto completamente la disciplina relativa alla conferenza di servizi, attraverso una nuova formulazione degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990.La scopo è quello di rendere più rapida la conclusione della conferenza di servizi assicurando comunque una decisione sul progetto presentato, e prospettando soluzioni alternative nel caso di pareri negativi.Il Regolamento prevede il ricorso alla conferenza in quattro casi. Essi sono i seguenti:1) Nel procedimento semplificato: quando una delle amministrazioni si pronuncia negativamente sulla domanda e l'interessato ne chiede la convocazione (art. 4, comma 2).2) Nel procedimento semplificato: quando non si ottiene il provvedimento entro i 90 giorni previsti (art. 4, comma 3).3) Quando il progetto contrasta con la pianificazione urbanistica e richiede la variante dello strumento urbanistico (con alcune limitazioni): il responsabile del procedimento convoca la conferenza il cui esito potrà poi costituire una proposta di variante da sottoporre al consiglio comunale (art. 5, commi 1 e 2); al riguardo, va però tenuta presente la sentenza 26 giugno 2001, n. 206, della Corte Costituzionale.4) Quando si tratta di individuare le aree da destinare ad insediamenti produttivi: tramite una conferenza di servizi le amministrazioni interessate costituiscono una intesa che sarà il presupposto per poi ottenere la variante urbanistica (art. 2, comma 1).Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.Alla conferenza di servizi possono partecipare i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo.Il procedimento della conferenza si conclude attraverso le seguenti fasi:a) al termine dei novanta giorni, l'amministrazione procedente (ossia, l'amministrazione deputata ad adottare il provvedimento finale) adotta, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, la determinazione conclusiva;b) qualora alcune delle amministrazioni partecipanti non si siano espresse in sede di conferenza (amministrazioni «silenti»), entro trenta giorni dalla determinazione conclusiva le medesime hanno la possibilità di rilasciare tardivamente il proprio parere (parere postumo). In caso di silenzio protratto oltre il termine di trenta giorni, si applica l'istituto del silenzio assenso.Detta ipotesi costituisce deroga al meccanismo descritto dall'art. 14-quater, comma 1 (dissenso espresso «in conferenza di servizi»).La disposizione prevede, altresì, la possibilità di impugnare, nel medesimo termine di trenta giorni, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi;c) adozione del provvedimento finale che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, anche nei confronti degli assenti.Le decisioni in seno alla conferenza vengono adottate secondo il principio della maggioranza e non dell'unanimità, (come previsto dalla originaria formulazione della legge n. 241 del 1990).All’applicazione di tale principio vi sono alcune fondamentali eccezioni:a) nel caso in cui tra le amministrazioni dissenzienti (in minoranza) vi siano alcuni soggetti portatori di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico e ambiente), la decisione non può essere adottata a maggioranza dalla Amministrazione procedente, la quale dovrà invece richiedere la determinazione sostitutiva all'organo collegiale di governo competente.La competenza dell'organo collegiale di governo si individua in base alla natura rivestita dall'Amministrazione procedente o di quella dissenziente: se una sola di queste due amministrazioni è statale, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.Pertanto, mentre nella ipotesi generale il dissenso di una amministrazione non portatrice di interessi sensibili viene «gestito» dall'amministrazione procedente secondo il criterio della maggioranza, nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'Amministrazione portatrice di interessi sensibili, ossia da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'Amministrazione procedente, senza naturalmente adottare una determinazione conclusiva del procedimento, rimette gli atti al Consiglio dei Ministri affinché questi provveda ad adottare la c.d. determinazione sostitutiva;

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b) nell'ipotesi in cui l'intervento sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e in caso di provvedimento negativo, la decisione è rimessa, anche in tale fattispecie, al Consiglio dei Ministri.c) nell’ipotesi di conferenza di servizi indetta per la formazione della variante urbanistica a seguito della presentazione di progetti in difformità agli strumenti urbanistici (art. 5 del D.P.R. 447/98) il consenso della Regione, espresso in sede di conferenza di servizi, diviene presupposto necessario affinché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale. Infatti, la Corte Costituzionale a seguito di un ricorso promosso dalla Regione Veneto, con la sentenza 26 giugno 2001 n. 206 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nella parte in cui tale norma prevede che “ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione”.La previsione normativa di esame presso il Consiglio dei Ministri del procedimento conclusosi con il dissenso di un'Amministrazione portatrice di un interesse sensibile, considerato che i meccanismi previsti in conferenza non hanno consentito di raggiungere un convincimento unanime sulle soluzioni proposte, è finalizzata ad un confronto tra gli interessi pubblici coinvolti, affinché l'organo di Governo possa effettuare una ponderazione diretta ad individuare l'interesse prevalente.Qualora il dissenso sia espresso da una Regione, il Presidente della Giunta Regionale interessata è invitato, per essere ascoltato, senza diritto di voto, a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri per l'adozione della deliberazione.

Il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri.L'Amministrazione procedente, nel rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri, deve trasmettere ogni documentazione utile all'adozione della decisione e, in particolare, il verbale conclusivo della conferenza di servizi dal quale deve risultare (Provv. 2-1-2003 “Norme in materia di conferenza di servizi. Linee guida operative per la remissione al Consiglio dei Ministri. (Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater)”):a) la regolarità della convocazione delle Amministrazioni interessate;b) le eventuali note precedenti o successive alla conferenza da parte delle Amministrazioni che non hanno partecipato;c) le modalità di svolgimento della discussione e le relative posizioni assunte in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni convocate, con particolare riguardo alle eventuali soluzioni alternative ivi prospettate e ai dissensi espressi e motivati, soprattutto nella materia degli interessi sensibili;d) le conclusioni adottate in seno alla conferenza di servizi che comportano la remissione della decisione al Consiglio dei Ministri;e) nei casi di interventi infrastrutturali e produttivi, la documentazione progettuale completa di relazione tecnica, dal cui esame possa emergere un confronto tra lo stato dei luoghi e quello che si verrebbe a creare a seguito del prospettato intervento;f) l'eventuale materiale fotografico.L'amministrazione procedente deve inviare la richiesta di adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo (via della Vite n. 13 - 00186 Roma).Il termine previsto per l'adozione della decisione decorre dalla data di ricezione della richiesta sopraindicata, completa dei relativi allegati.Il suddetto Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ricevuta la richiesta di remissione della decisione al Consiglio dei Ministri, verifica la completezza degli atti a corredo della richiesta per il successivo avvio dell'istruttoria e, ove necessario, provvede a richiedere la necessaria documentazione integrativa all'Amministrazione proponente.L'eventuale carenza della documentazione inviata a corredo della richiesta di remissione della decisione al Consiglio dei Ministri non consente l'avvio della relativa istruttoria da parte del Dipartimento a ciò preposto, in quanto la completezza della documentazione costituisce un presupposto indefettibile per la remissione degli atti al Consiglio dei Ministri e reca connessa la mancata decorrenza dei termini previsti entro i quali l'organo collegiale dovrebbe rendere la decisione.Come peraltro anticipato nelle premesse, quest'ultima precisazione appare necessaria, atteso che continuano a pervenire richieste di determinazione sostitutiva del tutto incomplete, sotto il profilo documentale, tali da impedire materialmente agli uffici della Presidenza del Consiglio di intraprendere ogni utile iniziativa di carattere istruttorio-procedimentale.Su segnalazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Presidente del Consiglio, in considerazione della complessità dell'istruttoria, può disporre una proroga del termine per l'adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.In ogni caso, il termine stabilito per l'adozione della deliberazione non può essere superiore a complessivi novanta (90) giorni.Il Presidente del Consiglio comunica all'Amministrazione procedente l'intervenuta proroga del termine per la deliberazione del Consiglio stesso, invitandola, nel contempo, a notificare il nuovo termine a tutte le Amministrazioni interessate nel procedimento.

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Nel corso dell'istruttoria, al fine della successiva sottoposizione della decisione al Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa gli uffici centrali delle Amministrazioni in merito alle posizioni assunte dai rispettivi uffici periferici nell'àmbito della conferenza di servizi.È facoltà della Presidenza del Consiglio -- in ragione della complessità istruttoria -- indire riunioni di coordinamento per acquisire i necessari elementi informativi e di valutazione da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il successivo esame della questione da parte del Consiglio dei Ministri.Una volta completati gli adempimenti istruttori, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone la relazione istruttoria da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri.La remissione della decisione al Consiglio dei Ministri avviene per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri.Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni ovvero entro novanta giorni in caso di avvenuta proroga dell'istruttoria, procede all'adozione della relativa deliberazione.La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri viene notificata, dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, all'Amministrazione proponente che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione alle Amministrazioni interessate con l'invito a conformarsi alla stessa.

12. Il collaudoLe strutture e gli impianti sono sottoposti al collaudo quando lo prevedono le norme vigenti. Il collaudo deve consentire l'immediata utilizzabilità dell'impianto ultimato e garantire al medesimo tempo una effettiva verifica preventiva della conformità al progetto approvato (o autocertificato nei casi dell’art. 6), dell'agibilità e dell'immediata operatività (ovvero della conformità alle ulteriori disposizioni applicabili). Non possono svolgere il ruolo di collaudatore il progettista, il direttore dei lavori, i soggetti collegati professionalmente o economicamente, in via diretta o indiretta, all'impresa che si è rivolta allo sportello unico (comma 1 art. 9).Il collaudo di cui al D.P.R. n. 447/1998 deve riguardare tutti gli adempimenti previsti dalla legge ed in particolare:• le strutture edilizie;• gli impianti produttivi;• le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.Al personale dipendente delle amministrazioni già competenti ad effettuare i controlli ai sensi della normativa vigente, spetta il ruolo di controllo, che si esplica:• presenziando alle operazioni di collaudo svolte dal professionista privato (su invito e sotto il coordinamento della Struttura unica comunale per le attività produttive);• effettuando (se possibile contestualmente, secondo un criterio di economia ed efficacia dell'attività dell'amministrazione) tutte le verifiche di competenza previste dalle disposizioni vigenti;• successivamente, nell’attività di monitoraggio e controllo ispettivo.L'esito negativo dei controlli pubblici incide, direttamente, sulla operatività e sulla stessa esistenza dell'impianto (che dovrà essere adeguato o eliminato, con sospensione cautelativa immediata dell'attività in caso di pericolo) e, solo indirettamente, sul certificato di collaudo, nonché sul titolare (per le responsabilità dovute alla realizzazione di un impianto difforme dall'autorizzazione e quindi non autorizzato e comunque non a norma) e sul professionista (che risponde civilmente, penalmente e inoltre disciplinarmente nei confronti del proprio ordine o albo).Il deposito del certificato di collaudo conclude, come detto, la fase di verifica preventiva per la messa in funzione dell'impianto già realizzato. Tale fase costituisce quindi un autonomo procedimento, avviato dalla richiesta di fissazione della data per lo svolgimento delle operazioni di collaudo da parte dell'interessato.Gli ulteriori atti autorizzatori da parte delle Amministrazioni competenti, variamente denominate (agibilità, nulla osta ecc.) per l'avvio dell'attività dell'impianto divengono successive, operando (qualora negative) quali condizioni risolutive della possibilità di attivazione temporanea a seguito del deposito del collaudo.L'elencazione, al comma 3 dell'art. 9, dei profili toccati dal collaudo appare innanzitutto diretta a garantire la possibilità per l'imprenditore di poter realmente avviare l'impianto in attesa che sopraggiungano gli atti autorizzatori relativi a ciascun dei profili indicati. Il collaudo costituisce quindi un atto unitario, eventualmente realizzato da una commissione di tecnici competenti per i diversi profili. Il collaudo deve accertare la conformità dell'impianto sotto tutti i profili finora sottoposti ad autorizzazioni preventive all'avvio di attività.Il comma 2 dell'art. 9 del Regolamento disciplina in modo più specifico il procedimento di collaudo:prevede che compete all'impresa chiedere la fissazione della data del collaudo; stabilisce una sorta di "potere sostitutivo" in capo all’imprenditore, in caso di inerzia della struttura unica (tale inerzia consente infatti all'impresa di far eseguire comunque il collaudo, a sua cura: ma ciò deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 9 Regolamento.Il collaudo non soddisfa e non sostituisce alcuno degli obblighi di vigilanza e di controllo previsti dalle leggi “di settore” sugli impianti funzionanti (commi 7 e 6 dell'art. 9 D.P.R. n. 447/1998.)

13. Le spese

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Il D.P.R. n. 440/2000 ha modificato completamente l’articolo 10 del D.P.R. n. 447/1998, assegnando alla struttura unica la riscossione delle spese e dei diritti, previsti da disposizioni di legge statali e regionali vigenti, e al conseguente versamento di tali diritti e spese alle Amministrazioni che abbiano svolto attività istruttoria nei tempi previsti dal Regolamento.Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.Il Comune, o i Comuni associati, possono prevedere, in relazione all’attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all’imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell’interessato precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.Le soluzioni che si possono adottare per la riscossione di tali spese e diritti sono le seguenti:• individuazione di un "Agente contabile" all'interno dello Sportello Unico, formalmente individuato e tenuto alla resa del conto al termine dell'esercizio. In questo modo l'incaricato può maneggiare denaro rendendo conto della propria gestione, divenendo anche soggetto, a seguito dell'approvazione del conto stesso, alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (articolo 93, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000). L'Agente contabile dovrà organizzare la propria attività sulla base di un regolamento improntato alla massima trasparenza della gestione, da adottare ad opera di ogni Ente sul modello di quello esistente per la gestione dell'economato. Nel caso in cui l'ufficio debba affrontare spese in misura superiore a quanto richiesto a titolo di acconto (si fa riferimento, in particolare, alle tariffe tempo/orario, non quantificabili in origine), si potrebbe prevedere il recupero a conguaglio dell'esatto importo o, per supplire ad eventuali carenze temporanee, si potrebbe ipotizzare di dotare l'Agente contabile di un'anticipazione all'inizio dell'esercizio, da restituire al 31/12 di ogni anno. Si ritiene opportuno che il ruolo di Agente contabile sia rivestito dal Responsabile di Sportello o da altro dipendente assegnato alla struttura, od eventualmente, nei Comuni di minori dimensioni, dall'economo.• fare entrare in bilancio, nel rispetto del principio dell'universalità sancito all'articolo 162 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, la contabilità relativa alla gestione dello Sportello Unico.

14. Gli aspetti urbanistici ed edilizi

14.1 Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (art. 2 D.P.R. n. 447/98).L’art. 2 del DPR n. 447/98 disciplina l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento degli impianti produttivi nel caso in cui piano regolatore risulti carente di aree destinate all’insediamento di attività produttive o perché si vogliono perimetrare nuove aree.In questi casi il Comune può procedere alla formazione di una variante per individuare le aree produttive secondo la normativa regionale vigente, nel rispetto della pianificazione regionale esistente, d’intesa con le amministrazioni eventualmente interessate.L’art. 2 del D.P.R. n. 447/98 dispone che tale variante sia approvata “in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a) della L. n. 47/85”.La vigente legge urbanistica regionale (L.R. 14/82) non dà puntuale applicazione a tale previsione normativa statale di conseguenza la variante seguirà una delle seguenti procedure:• l’iter previsto dalla legge regionale 20 marzo 1982 n. 14 (“Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della L.R. 1° settembre 1981, n. 65”) e successive modifiche ed integrazioni.• l’iter dell’Accordo di Programma, previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, così come riportato nella deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 25 ottobre 2002, n. 4854 (Direttive regionali in materia di Accordo di Programma - Approvazione testo).L’art. 2 prevede inoltre che la variante “sia subordinata alla preventiva intesa tra le altre amministrazioni eventualmente competenti. Intesa da assumere in conferenza dei servizi ...”.La conferenza di servizi prevista dall’art. 2 è obbligatoria nel caso in cui la normativa regionale preveda una preventiva intesa tra varie amministrazioni, in caso contrario rimane una facoltà per l’amministrazione comunale indire, con il valore e per gli effetti previsti dall’art. 14, comma 1, della L. n. 241/1990 (conferenza istruttoria facoltativa), una conferenza di servizi ove consideri opportuno esaminare contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti dalla variante. Si sottolinea, a titolo esemplificativo, l’opportunità di assumere in fase di istruttoria della variante per nuovi insediamenti produttivi il parere di amministrazioni o enti portatori di interessi pubblici quali l’ANAS, l’ENEL, i Consorzi di Bonifica, la Protezione Civile, la Soprintendenza ecc.Le varianti per gli insediamenti produttivi, per quanto attiene ai contenuti, dovranno conformarsi alle indicazioni della pianificazione di livello regionale, del vigente P.T.R.C., dei Piani d’Area e degli strumenti di pianificazione superiore esistenti.L’art. 2 ai commi 2 e 3 del D.P.R. n. 447/98 demanda al Consiglio comunale la facoltà di subordinare l’attuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi, in mancanza del quale la realizzazione degli interventi

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resta comunque subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

14.2 Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 5 D.P.R. n. 447/98).Qualora venga presentato un progetto per una nuova attività produttiva in contrasto con il Piano Regolatore, il responsabile del procedimento deve rigettare l’istanza (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 447/1998).L’art. 5, oltre al rigetto che costituisce l’ipotesi ordinaria, prevede anche l’ipotesi eccezionale, che consiste nell’avviare le procedure per la formazione di una variante urbanistica, conseguente all’approvazione del progetto, con decisione da assumere mediante l’indizione di una conferenza di servizi.Pertanto il ricorso a tale procedura è ammesso solo alle tassative condizioni previste dall’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447/1998, che sono le seguenti:1) il progetto presentato deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro;2) lo strumento urbanistico:A. deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata;B. oppure le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono risultare insufficienti in relazione al progetto presentato;3) della conferenza deve essere dato pubblico avviso in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto, deve poter intervenire alla conferenza dei servizi presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.La sussistenza di tali presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di tutte queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il responsabile del procedimento potrà “motivatamente” procedere all’avvio della procedura di formazione della variante urbanistica prevista dell’art. 5 del DPR n. 447/98.Il significato dell’espressione aree “insufficienti rispetto al progetto presentato” contenuta nel comma 2, dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998 si riferisce alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. attività che richiedono particolari infrastrutture; la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie, portuali ecc.).Appare evidente che per aree “disponibili”, dal punto di vista urbanistico, ci si debba riferire alla disponibilità effettiva; rientrano quindi in tale nozione anche le aree contenute in piani attuativi approvati e realizzati solo parzialmente.La procedura da adottare per la variante urbanistica prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/98 è la seguente:• il verbale di conclusione della conferenza dei servizi, comprensivo dell’indicazione delle amministrazioni dissenzienti e delle ragioni del motivato dissenso, costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica;• l’esito della conferenza di servizi deve essere pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi della L. n. 1150/42;• sulla proposta di adozione si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro 60 giorni;• l’atto con cui il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente sulla variante costituisce approvazione definitiva della medesima.

14.2.1 La conferenza di servizi di cui all’art. 5 D.P.R. n. 447/98.La conferenza di servizi prevista dall’art. 5, del D.P.R. n. 447/98 è la conferenza prevista per l’acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, disciplinata dall’art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990.Rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni l’art. 5 del D.P.R. n. 447/98 prevede un ulteriore adempimento procedimentale, consistente nell’obbligo di dare contestualmente pubblico avviso dell’indizione, al fine di consentire a qualunque soggetto l’opportunità di intervenire e presentare osservazioni.L’intervento in conferenza di servizi dei privati è consentito ai soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.In relazione alle modalità di partecipazione è ammissibile sia la partecipazione personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di osservazioni documentali.La presenza dei privati deve intendersi limitata ad un apporto collaborativo, senza diritto al voto in seno alla conferenza. Inoltre, la partecipazione dei privati non può incidere ai fini del conteggio della maggioranza di cui all’art. 14 ter della legge n. 241/1990, perché partecipano al voto le sole amministrazioni pubbliche.E’ invece pacifico che dal verbale della conferenza di servizi devono comunque risultare le proposte, opposizioni e osservazioni formulate dai privati.

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La partecipazione della Regione alla conferenza di servizi convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98 è necessaria in quanto la Regione è cotitolare del potere di gestione del territorio insieme all’amministrazione comunale.Il provvedimento regionale che nella procedura ordinaria si traduce nell’atto di approvazione, nella procedura semplificata di cui all’art. 5 del DPR n. 447/98, viene anticipato in sede di conferenza di servizi e di conseguenza, essendo assimilabile ad una “approvazione anticipata”, il parere della Regione concorre con gli atti comunali al perfezionamento della variante urbanistica.Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi impedisce l’ulteriore iter di approvazione della variante.Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 26 giugno 2001, pronunciata a seguito del ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nella parte in cui prevede che “ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione”.In particolare è stato affermato che “la previsione secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente dal Consiglio comunale, senza l’ulteriore approvazione regionale, equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della Regione, con conseguente lesione della competenza regionale in materia urbanistica”.Alla luce delle affermazioni della Corte Costituzionale, pertanto, il parere positivo della Regione espresso in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria perché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale.La Regione Campania con la L.R. del 20 marzo 1982, n. 14 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della L.R. 1° settembre 1981, n. 65) e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 23ha delegato alle Province e, per i Comuni classificati completamente montani, alle Comunità montane la funzione amministrativa relativa all'approvazione dei Piani Regolatori Generali e delle loro varianti, mentre all’art. 4-bis ha disposto che “sino all'approvazione del Piano di assetto territoriale della Regione Campania, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65, le funzioni amministrative relative all'approvazione dei Piani regolatori generali dei Comuni capoluoghi di Provincia sono esercitate dalla Giunta regionale previa istruttoria del Comitato tecnico regionale”.La Regione Campania in base al punto 5, dell’Allegato al Titolo II (Direttive – Parametri di pianificazione), della L.R. n. 14/82, si riserva, sui Piani Regolatori e sulle varianti approvate, il “controllo di conformità” potendo chiedere alla Provincia od alla Comunità montana l'adeguamento dello strumento urbanistico generale e delle varianti, in relazione:a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti;b) alla conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici intercomunali, nonché degli atti di pianificazione regionale e territoriale.Di conseguenza alla conferenza di servizi devono essere invitati a partecipare:• la Regione (Settore competente in materia urbanistica e gli altri Settori competenti per il rilascio di eventuali autorizzazioni e/o pareri ) per i comuni capoluogo di provincia;• la Regione (Settore competente in materia urbanistica e gli altri Settori competenti per il rilascio di eventuali autorizzazioni e/o pareri) e la Comunità montana per i comuni classificati completamente montani• la Regione (Settore competente in materia urbanistica e gli altri Settori competenti per il rilascio di eventuali autorizzazioni e/o pareri) e la provincia per i restanti comuni.Si rammenta infine che nella prima riunione della conferenza, le pubbliche amministrazioni devono stabilire il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione (art. 14 ter L. n. 241/90).Successivamente alla prima riunione possono esservi riunioni intermedie, a valenza istruttoria o per raggiungere l’intesa tra le amministrazioni.L’ultima riunione, da convocarsi nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, è quella in cui si definisce e si formalizza la determinazione della conferenza di servizi che costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.

15. Supporto informativo e informaticoUno specifico compito che la normativa demanda alla Regione è la predisposizione e il coordinamento della strumentazione informativa e informatica.Per realizzare l’informatizzazione dello Sportello unico, occorre definire previamente le procedure organizzative, i livelli di comunicazione e gli interventi tecnologici.L’architettura informatica dello Sportello unico e della struttura amministrativa dovrebbe disporre di:a) modulo per il trattamento del procedimento unico (iter pratiche):• archivio integrato e relazionale di tutti i dati afferenti l’impresa;

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• componenti software necessari per alimentare/controllare l’archivio;• componenti software per evidenziare, seguire e automatizzare i passi logici (in sequenza e in parallelo) del procedimento unico.b) per i livelli di comunicazione con altri Enti:• componenti software necessari per inoltrare ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione (e riceverne risposta) i documenti che concorrono al completamento ed al perfezionamento della “pratica”, nelle diverse forme tecniche (documenti cartacei, registrazioni magnetiche, documenti telematici);• monitoraggio e visibilità telematica sull’iter del procedimento.La Regione Campania, per incentivare e favorire, tra l’altro, lo sviluppo informatico e telematico dello sportello unico, ha predisposto la misura 6.2 del POR 2000-2006, che sarà attuata sulla base di quanto indicato nei “Criteri generali di attuazione” contenuti nella descrizione dell’Asse VI del POR, e che prevede interventi per:a) impiego dell’information and comunication technology presso le pubbliche amministrazioni, in particolare nell’offerta di servizi ai cittadini e al sistema produttivo;b) impiego dell’information & comunication technology presso il sistema produttivo regionale in modo tale da:- sensibilizzare il sistema delle imprese alle problematiche della società dell’informazione, anche mediante la realizzazione di progetti dimostrativi;- realizzare progetti strategici di cooperazione tra sistemi di imprese a livello regionale e interregionale;- realizzare progetti di integrazione per l’accesso diretto delle imprese ai servizi della Pubblica Amministrazione ecc.c) realizzare iniziative ed azioni sperimentali, in particolare promuovendo la collaborazione tra sistema produttivo e la P.A.; promuovere il sistema delle conoscenze nel settore.L'approccio che si prevede è quello di:• non mettere in discussione i sistemi informativi che operano presso i singoli Enti, ma che anzi venga valorizzato, tramite l'interazione con il sistema di servizi della Regione, il rilevante patrimonio informativo degli stessi;• realizzare una infrastruttura tecnologica (rete e piattaforme) in grado di rappresentare la più efficiente e meno costosa forma di collegamento tra le diverse realtà pubbliche sul territorio e di garantire a tutti i soggetti i principali servizi di base (posta elettronica, forum, teleconferenza, ecc.);• integrare i diversi sistemi informativi, realizzando servizi che, attraverso apposite interfacce e avvalendosi della infrastruttura tecnologica, mettano a disposizione flussi organizzati di informazioni e servizi comuni accessibili da ogni ente;• cogliere le opportunità di revisione dei sistemi informativi dei singoli enti per proporre soluzioni basate sulle piattaforme comuni, consentendo sinergie ed economie di scala e una immediata ricaduta sugli altri Enti attraverso l'inserimento nei servizi in rete.Un ulteriore ricaduta di queste iniziative deriva dalla possibilità di dare supporto nell'operatività dei piccoli Comuni assicurando loro pari opportunità con i grandi comuni ed economie di scala.Ai fini della gestione del procedimento unico il Regolamento prevede esplicitamente che la struttura unica sia dotata di un apposito archivio informatico. Tale previsione può essere sicuramente una spinta verso una più avanzata informatizzazione del processo gestionale e informativo.Ogni struttura dovrà dotarsi di una configurazione minima di hardware e software, che garantisca l’accoglimento e la gestione delle domande. In fase iniziale non è necessario che questa tecnologia sia integrata con il sistema informativo del Comune o con quello delle PP.AA esterne, anche se, a regime, va perseguito il collegamento on line, finalizzato alla trattazione esclusivamente informatica del procedimento.L’art. 3, comma 2, del Regolamento prevede che l’accesso alle informazioni possa avvenire “anche in via telematica”. A tale riguardo, quindi, due sono le possibilità di accesso per via telematica:anzitutto, la possibilità di mettere a disposizione di tutti un terminale, all’interno dello spazio della struttura che ospita lo Sportello unico, nello spazio di accesso del pubblico, contenente le varie informazioni; oppure l’inserimento di tutti i dati informativi all’interno del sito web del Comune, all’interno della rete Internet.Al fine di promuovere ed assicurare un'attuazione omogenea sul territorio regionale dell'archivio informatico degli Sportelli unici per le imprese, si riportano di seguito le informazioni minime che devono essere contenute in esso:• il numero di protocollo informatico della struttura dello Sportello unico;• la data di presentazione delle domanda;• gli elementi per l'individuazione dell'impresa richiedente quali ditta o denominazione (ad es. Mobili S.p.A.) e sede sintetica (ad es. Napoli)• la tipologia di insediamento: es. esercizio attività di cava, nuovo impianto autostradale di carburanti ecc.;• le autorizzazioni richieste e l'ente pubblico competente al loro rilascio nell'ambito del procedimento unico (ad es. concessione edilizia del Comune di ..... , autorizzazione del vincolo idrogeologico del Comune di ..... , ecc.);• gli altri elementi localizzativi, il luogo del previsto insediamento (ad es. Via ..... , civ. ..... o al Km. ..... );• la procedura applicata e cioè: procedura mediante autocertificazione o procedura mediante conferenze di servizi;• eventuali sospensioni del procedimento ed il relativo termine, il termine previsto per la conclusione del procedimento unico, ivi compresa la data di convocazione della conferenza di servizi, se prevista;

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• l'esito finale favorevole o negativo all'insediamento;• indicare, nei casi previsti dalla normativa, la data e l'esito del collaudo;• indicare la data e gli esiti dei controlli delle Amministrazioni competenti (ad es. controllo del Comune di ..... in data ..... con esito favorevole).

Circolare: D.P.R.20 ottobre 1998 n.447, come modificato dal D.P.R.7 dicembre 2000 n.440. Localizzazione di insediamenti produttivi. Chiarimenti e procedure.

Ai Signori Sindacidei Comuni della CampaniaAi Signori Presidentidelle Amministrazioni ProvincialiAi Signori Presidentidelle Comunità MontaneAi Responsabili degli Sportelli Unici singoli oassociati della Regione CampaniaAi Responsabili delle associazioni diimprenditori maggiormente rappresentativedella Regione CampaniaAi Direttori Generali delle Autorità di Bacinodella Regione CampaniaAi Direttori Generali delle AA.SS.LL.della Regione CampaniaLORO SEDI

Oggetto: D.P.R.20 ottobre 1998 n.447, come modificato dal D.P.R.7 dicembre 2000 n.440.Localizzazione di insediamenti produttivi. Chiarimenti e procedure.

PREMESSACom’è noto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, e prevede l’istituzione dello sportello unico.La disciplina è stata poi attuata con il D.P.R.20 ottobre 1998 n. 447, modificato con D.P.R.7 dicembre 2000 n.440, e segnatamente, per quanto attiene ai profili urbanistici, con gli articoli 2 e 5 i quali prevedono procedure abbreviate di variante urbanistica, l’uno, l’articolo 2, per il reperimento di aree da parte del Comune, l’altro, l’articolo 5, per il superamento del contrasto tra lo strumento urbanistico e l’impianto produttivo.Attualmente però la procedura abbreviata di variante prevista dall’articolo 2 del D.P.R.n.447/1998, che permetterebbe ai Comuni di individuare un modo accelerato e semplificato aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, non è percorribile poiché manca la legge regionale che ai sensi del citato articolo 2 dovrebbe disciplinarne lo svolgimento, sicché i Comuni che abbiano necessità di individuare negli strumenti urbanistici generali vigenti aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi devono farlo osservando la procedura ordinaria di variante disciplinata dalla legge regionale 20 marzo 1982 n.14 e successive modificazioni.E’ invece percorribile, già dall’entrata in vigore del D.P.R. n.447/1998, l’altra procedura speciale di variante prevista dall’articolo 5 del D.P.R. n.447/1998 e successive modificazioni, la quale permette di superare, nei casi ammessi, il contrasto urbanistico tra un singolo impianto produttivo e le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con la conferenza di servizi, la cui determinazione, se si registra un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico vigente, costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale.Per favorire l’applicazione dell’articolo 5 del D.P.R.n.447/1998, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 627 dell’8 febbraio 2000, emanò la circolare elaborata dall’Assessorato all’Urbanistica recante “Interpretazione dell’articolo 5 del regolamento approvato dal D.P.R.20 ottobre 1998 n.447”.Successivamente all’emanazione della predetta circolare sono sopravvenuti eventi giuridici rilevanti, incidenti sullo svolgimento della conferenza di servizi e sulla definizione della variante, quali:a) la sentenza della Corte Costituzionale n.206 del 26 giugno 2001, con la quale la Corte ha affermato che il parere positivo della Regione espresso in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria perché la variante possa essere legittimamente approvata dal consiglio comunale;b) l’entrata in vigore del D.P.R.7 dicembre 2000 n.440 che ha modificato l’articolo 5 del D.P.R. n.447/1998, trasferendo al responsabile del procedimento semplificato le competenze in precedenza assegnate al Sindaco;

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c) l’entrata in vigore della legge 24 novembre 2000 n.340, che ha riformulato gli articoli da 14 a 14 quater della legge 7 agosto 1990 n.241 recanti le regole generali sulla conferenza di servizi che hanno indotto la Regione ad elaborare la presente circolare, sostitutiva della precedente dell’8 febbraio 2000, al fine di fornire chiarimenti ed indicazioni in ordine ai presupposti di procedibilità, alla documentazione da allegare al progetto di impianto produttivo, nonché allo svolgimento delle procedure ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.447/1998.

VARIANTE PREVISTA DALL’ARTICOLO 5 DEL D.P.R. n.447/1998L’ipotesi di variante prevista dall’articolo 5 del D.P.R.n.447/1998, essendo eccezionale e di natura derogatoria alle procedure ordinarie, non ammette applicazioni analogiche ed estensive e richiede un’adeguata motivazione.Ne discende che il ricorso a tale variante è ammesso soltanto alle tassative condizioni stabilite dal comma 2 dell’articolo 5.Va inoltre sottolineato che mediante questo tipo speciale di variante possano essere introdotte nello strumento urbanistico generale vigente le variazioni che risultino necessarie per assicurare al progetto presentato la conformità urbanistica ma non possono, in nessun caso, essere variate e violate le prescrizioni di atti sovracomunali amministrativi (piani di bacino, piani paesaggistici, piani dei parchi, misure di salvaguardia delle perimetrazioni definitive dei parchi, delle aree a rischio idrogeologico, piani di settore A.S.I., commerciali etc.) e legislativi (leggi regionali 20 marzo 1982 n.14, 27 giugno 1987 n.35, 7 gennaio 2000 n.1, 28 novembre 2000 n.16, etc.).Tanto precisato, in merito alla specifica procedura di tale variante va osservato e chiarito quanto segue.L’articolo 5 prevede che quando l’impianto produttivo oggetto della domanda, presentata ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, contrasti con lo strumento urbanistico generale vigente ovvero ne richieda comunque la variazione, il responsabile del procedimento, qualora sussistano le condizioni tassative, previste dal comma 2 dell’articolo 5 e siano salvaguardate le eventuali prescrizioni degli atti sovracomunali suindicati, rigetta la domanda, dandone comunicazione all’istante e, quando sussistano tutte le altre condizioni previste dal medesimo art.5, può convocare la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modificazioni, sia per l’approvazione del progetto sia per la formulazione della proposta - adozione della variante urbanistica che elimini il contrasto tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico generale vigente.

CONDIZIONI O PRESUPPOSTI LEGITTIMANTI IL RICORSO ALLA PROCEDURA DI VARIANTELe condizioni tassative stabilite dall’articolo 5, comma 2, per l’avvio della procedura di variante sono le seguenti:a) il progetto presentato deve essere conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro;b) nello strumento urbanistico generale vigente mancano aree destinate all’insediamento di impianti produttivi;c) le aree destinate dallo strumento urbanistico generale vigente all’insediamento di impianti produttivi sono insufficienti in relazione al progetto presentato.La sussistenza di tali condizioni o presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di tutte le condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il responsabile del procedimento potrà motivatamente procedere all’avvio della procedura di formazione della variante urbanistica prevista dall’articolo 5 del D.P.R.n.447/1998.E’ opportuno anche precisare il significato dell’espressione “aree insufficienti rispetto al progetto presentato” contenuta nel comma 2 dell’articolo 5.Al riguardo quest’Assessorato, senza con ciò operare una forzatura ermeneutica, ritiene che detta espressione possa interpretarsi in senso urbanistico e non quantitativo, sicché essa è da intendersi riferita alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è inoltre insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo, come ad esempio, nel caso di attività produttive che richiedano particolari infrastrutture, ovvero la vicinanza di strutture ferroviarie o portuali.Si ritiene infine che l’insufficienza di aree, intesa in senso urbanistico, sussista anche nel caso di ampliamento di un impianto produttivo quando le aree contigue, sulle quali l’impianto produttivo esistente abbia la documentata necessità di estendersi, risultino avere una diversa destinazione urbanistica.Ed invero, se lo strumento urbanistico generale vigente non ha previsto la delocalizzazione di quell’impianto, la verifica della sussistenza o meno dell’insufficienza di aree va fatta con riferimento alle esigenze di funzionamento e di sviluppo di quel determinato impianto e non va estesa all’intero territorio comunale.Nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti considerazioni:a) l’estensione dell’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;b) deve essere garantito il rispetto degli standard urbanistici indicati dalla legge regionale 20 marzo 1982 n. 14 e dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;

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c) è da escludere la possibilità di applicare le procedure dell’articolo 5 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidano sul dimensionamento dello strumento urbanistico generale vigente sottraendole in tal modo a aree pubbliche o di interesse pubblico;d) è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all’intervento, mediante la convenzione di cui all’articolo 2, ultimo comma, del D.P.R.447/1998;e) rispetto dei requisiti richiesti dalle specifiche leggi di settore, in relazione alla tipologia di impianto produttivo.

INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZILa conferenza di servizi è indetta dal responsabile del procedimento mediante l’invio dell’atto di convocazione, e dei relativi allegati a tutte le amministrazioni competenti in ordine all’approvazione del progetto di impianto produttivo e alla formazione della variante. In particolare, per quanto concerne la formazione della proposta – adozione della variante, l’atto di convocazione e i relativi allegati, devono essere inviati alla Regione, all’Ente delegato competente, ove il Comune interessato non sia capoluogo di provincia, all’Azienda sanitaria locale competente, per il parere di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32.L’atto di convocazione inoltre deve essere reso pubblico mediante l’affissione di apposito avviso all’Albo pretorio e di manifesti nei luoghi pubblici, in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, cui possa derivare pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto produttivo, deve poter intervenire alla conferenza di servizi presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.La convocazione della conferenza, così come la pubblicità della stessa, deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data stabilita per il suo inizio. Tuttavia, poiché tale termine minimo, non consentirebbe l’esame della pratica, è opportuno che la convocazione (e la sua pubblicità) sia fatta trenta giorni prima della data stabilita per il suo inizio. Tale termine che, su richiesta di una delle amministrazioni convocate, può essere prorogato di dieci giorni, decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell’atto di convocazione e dei relativi allegati.L’atto di convocazione deve essere accompagnato oltre che dalla documentazione di cui ai paragrafi successivi, anche da una relazione del responsabile del procedimento contenente:a) l’attestazione della situazione di carenza e insufficienza delle aree produttive;b) la certificazione del rispetto delle eventuali prescrizioni di atti sovracomunali;c) le valutazioni di carattere urbanistico e i motivi di opportunità economici e sociali che inducono ad avviare la procedura di variante;d) attestazione ed eventuali pareri sulla conformità del progetto alle norme ambientali, igienicosanitarie e di sicurezza del lavoro.Riguardo alle valutazioni di carattere urbanistico di cui alla lettera c) va osservato che anche se la ratio dell’intero regolamento di cui al D.P.R.447/1998 - e dell’articolo 5 in modo particolarmente evidente – consiste nell’agevolare la realizzazione di impianti produttivi, tuttavia il ricorso alla procedura speciale non può essere fatto prescindendo dalle peculiari caratteristiche del territorio e dagli effetti sullo stesso che la modifica dello strumento urbanistico generale vigente è destinata a produrre. Pertanto, secondo questo Assessorato, solo quando vi sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l’interesse dell’impresa può avviarsi la procedura speciale di variante.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI PRIVATIIn ordine alle modalità di partecipazione dei privati alla conferenza di servizi va precisato quanto segue:i privati possono partecipare alla conferenza di servizi sia di persona sia presentando osservazioni documentali.Inoltre la loro partecipazione deve essere limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza.Conseguentemente la partecipazione dei privati non può incidere ai fini del conteggio della maggioranza di cui all’articolo 14 ter della legge 241/1990 perché partecipano al voto le sole amministrazioni pubbliche.Va sottolineato infine che dal verbale della conferenza di servizi devono comunque risultare le proposte opposizioni e osservazioni formulate dai privati.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONELa Regione partecipa alla conferenza di servizi mediante il rappresentante del Settore urbanistica o suo delegato, nonché mediante i rappresentanti di altri Settori competenti in ordine ad eventuali ulteriori provvedimenti di competenza regionale coinvolti nell’approvazione del progetto di impianto produttivo ovvero nella formazione della variante.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ATTO DI CONVOCAZIONEL’atto di convocazione della conferenza di servizi deve essere accompagnato, oltre che dalla relazione del responsabile del procedimento e dagli atti innanzi indicati, dalla seguente:

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a) un esemplare del progetto dell’impianto produttivo, conforme alle norme di cui al comma 2 dell’art.5 (D.P.R.447/98) al momento dell’istanza di autorizzazione, unitamente, ove necessario, all’eventuale schema della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione prevista dall’ultimo comma dell’articolo 2 del D.P.R.n.447/1998;b) pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ivi compresi i pareri dell’Autorità di bacino competente, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8, ove prescritto, e quello del C.T.R. competente, ai sensi dell’art.15 della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9;c) la relazione geologica;d) documentazione generale richiesta per le varianti urbanistiche, e cioè:1) relazione tecnica illustrativa;2) planimetria stralcio allo stato esistente relativa agli elementi da variare;3) planimetria della variante con indicazione degli standards pubblici, nella stessa scala della planimetria stralcio;4) norme di attuazione nelle quali, fra l’altro, ove necessario, sia prevista la convenzione di cui alla lettera a);5) lo studio geologico-geotecnico prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.127 dell’1 giugno 1988, nonché, in aggiunta ad esso, per i comuni sismici o ammessi a consolidamento dell’abitato, anche i risultati delle indagini geologiche -geognostiche e le carte prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9;6) stralcio della carta dell’uso agricolo relativa all’area interessata dall’impianto produttivo qualora detta area ricada in zona omogenea E di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, da cui risulti che i terreni agricoli compresi nell’area siano improduttivi; in mancanza della carta dell’uso agricolo è sufficiente la certificazionedell’uso agricolo in atto dei terreni resa da un agronomo;7) stralcio del piano della zonizzazione acustica concernente l’area interessata dall’impianto produttivo;8) eventuali stralci degli strumenti di pianificazione sovracomunale;9) stralcio dello strumento urbanistico vigente e, se presente, di quello in itinere,comprensivo delle relative N.T.A..

LA CONFERENZA DI SERVIZIAd eccezione della valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto produttivo, che, ove prescritta, deve essere espletata preventivamente alla conferenza di servizi, unitamente al parere sismico della sezione provinciale competente del Comitato Tecnico Regionale e a quello dell’Autorità di bacino, ogni altro nulla - osta, intesa, concerto e atto di assenso comunque denominato, relativi al progettodell’impianto produttivo ovvero alla variante urbanistica, sono espressi in seno alla conferenza di servizi.Nella prima riunione della conferenza di servizi, le pubbliche amministrazioni che vi partecipano devono stabilire il termine entro cui si può pervenire ad una decisione definitiva.Tale termine non può superare i novanta giorni.Successivamente alla prima riunione possono esservi riunioni intermedie a valenza istruttoria o per raggiungere l’intesa tra le amministrazioni.L’ultima riunione, da convocarsi nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, è quella in cui si definisce e si formalizza la determinazione della conferenza di servizi che costituisce proposta-adozione della variante.Ai sensi del comma 7 dell’articolo 14 ter della predetta legge n.241 del 1990, articolo questo aggiunto dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127 e poi sostituito dall’articolo 11 della cennata legge n.340/2000, si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato all’Amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione.Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame degli atti disponibili.Riassumendo, in base alla disciplina della conferenza di servizi stabilita dalla legge n.241/1990, come modificata da ultimo, dalla legge n.340/2000, ed integrata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.206 del 2001, la Regione che partecipa alla conferenza di servizi mediante il proprio rappresentante, o i propri rappresentanti:a) può esprimere il proprio assenso;b) può esprimere il proprio motivato dissenso, nel qual caso la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo e la proposta - adozione non nasce;c) se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all’accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art.14 quater comma 1, della legge n.241/1990) in questo caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le modificazioni espresse dalla Regione.La decisione della conferenza è espressa in un verbale. Al verbale devono essere allegati tutti gli atti che hanno concorso alla formazione della proposta adozione della variante.

PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA

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Il verbale della conferenza di servizi, che ha natura di proposta- adozione di variante, e i relativi allegati, devono essere pubblicati per trenta giorni consecutivi, con le modalità stabilite dal punto 3 del Titolo II dell’Allegato alla legge regionale 20 marzo 1982 n.14 per permettere a chiunque ne abbia interesse la presentazione di osservazioni, proposte e opposizioni entro sessanta giorni decorrenti da quello successivo al giorno dell’inizio del deposito degli atti.

APPROVAZIONE DELLA VARIANTENei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione di osservazioni, proposte ed opposizioni, il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni, si pronuncia definitivamente approvando o respingendo motivatamente la proposta di variante.

ENTRATA IN VIGORE DELLA VARIANTELa variante approvata dal consiglio comunale entra in vigore con la pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di deposito della variante approvata e col contemporaneo deposito nella segreteria comunale della delibera di approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto.

Delib.G.R. 19 maggio 2006 n. 661: Approvazione delle linee-guida per l'attuazione degli interventi a valere sulla Misura POR 4.3 – 2 (Iniziative)

B.U. Campania 12 giugno 2006, n. 26.

2. IniziativeLe tipologie di iniziative ammissibili oggetto delle presenti Linee-guida sono: a) animazione finalizzata alla promozione di iniziative imprenditoriali (incubatori); b) iniziative per la promozione della "Responsabilità Sociale" nelle PMI; c) attivazione/consolidamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive Distrettuale; d) programmi di Marketing Territoriale.

A. Animazione finalizzata alla promozione di iniziative imprenditoriali a.1 Obiettivi L'attività di animazione territoriale ha per obiettivo la creazione di incubatori di imprese e/o la promozione di piani e progetti di incubazione di imprese, intendendo per essi un insieme di attività finalizzate a favorire e sostenere nuove iniziative imprenditoriali, accompagnandole nella fase di sturt-up, e ad agevolare i processi di emersione delle imprese del territorio. La crescente diffusione che gli incubatori stanno avendo a livello europeo è da attribuire, soprattutto, ai vantaggi immateriali che offrono alle PMI. Differentemente dai tradizionali strumenti agevolativi essi consentono, al contempo, di monitorare la qualità degli investimenti delle imprese agevolate e di stimolare le imprese a scelte ed azioni orientate ad attività di squadra. In contesti caratterizzati da forme di micro-imprenditorialità, semisommerse o latenti, la promozione di interventi incentrati sulla "creazione di impresa" ovvero su attività di promozione, di accompagnamento alla redazione del business plan, di verifica di fattibilità e tutoraggio dell'intervento, rappresenta un impulso alla diffusione di una cultura di impresa. Scopo principale dell'attività di animazione è la creazione di impresa per sostenere processi di sviluppo economico locale e diffondere la cultura d'impresa, con l'obiettivo di: - creare nuove attività soprattutto giovanili e femminili; - promuovere idee imprenditoriali particolarmente innovative; - sostenere l'emersione e lo sviluppo delle imprese sommerse. Si rendono, pertanto, necessarie attività in grado di supportare gli aspiranti imprenditori nella progettazione dell'idea imprenditoriale e nell'analisi di fattibilità della stessa, aumentando le possibilità di sviluppo e il tasso di sopravvivenza delle nuove imprese, con conseguenti riflessi sullo sviluppo dell'economia locale e la creazione di posti di lavoro. Gli aspiranti imprenditori devono affrontare una serie di passi critici, quali l'identificazione del proprio mercato, la valutazione della convenienza economico-finanziaria del proprio investimento, la scelta della forma giuridica più idonea, l'individuazione delle forme di finanziamento; in più, devono districarsi nel labirinto delle procedure burocratiche. Tutte queste problematiche richiedono specifiche attività di supporto di tipo logistico e consulenziale.

a.2 Tipologia di attività Le operazioni finanziabili possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: - animazione territoriale: questa attività mira in una fase iniziale a diffondere la conoscenza del progetto di promozione imprenditoriale giovanile e femminile sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento dei principali interlocutori istituzionali e non dei soggetti potenzialmente interessati all'iniziativa;

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- orientamento e assistenza pre-avvio: questa fase prevede l'accompagnamento ai potenziali imprenditori per i problemi di natura organizzativa, burocratica e finanziaria, legati alle fasi di avvio dell'attività, con tutoraggio per la formulazione del progetto, successiva verifica dello stesso e avvio delle attività formative e consulenziali anche personalizzate necessarie a comprendere le problematiche legate alla costituzione di un'attività di impresa e ad avviare quindi la stesura del relativo piano di impresa; - definizione dei Business Plan: assistenza per formulazione di business plan; - tutoring per lo start-up: questa fase prevede la formazione dei neo-imprenditori nella fase iniziale dell'attività implementata; - monitoraggio della fase di crescita: rientrano in questa fase le attività di valutazioni periodiche dell'attività oltre che le consulenze economico-finanziarie. Le attività poste in essere con queste iniziative, dovranno raccordarsi con le attività dello SUAP, lì dove esistente e già operante sul territorio distrettuale o del sistema locale di sviluppo.

a.3 Spese ammissibili Per la realizzazione delle attività descritte al precedente punto c.2, sono ammissibili le seguenti voci di spesa relative a ciascuna attività: 1. animazione territoriale: - costi per consulenze specialistiche; - costi di organizzazione seminari, workshop, convegni sul territorio oggetto dell'intervento; 2. orientamento e assistenza pre-avvio: - costi per consulenze specialistiche, in particolare fiscali, legali, economico-finanziarie; 3. definizione di business plan: - costi per consulenze specialistiche; - costi per tutoraggio; 4. tutoring per lo start-up di impresa: - costi per tutoraggio e consulenze specialistiche; - costi di organizzazione di work shop sul territorio interessato dall'intervento; 5. monitoraggio della fase di crescita: - costi per consulenze specialistiche, in particolare economico-finanziarie. Non sono in ogni caso ammissibili spese concernenti le infrastrutture materiali come ad esempio immobili. Le spese per consulenze specialistiche non possono in alcun modo avere carattere continuativo. I costi ammissibili sono regolati dal "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con Delib.G.R. n. 1498/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

B. Iniziative per la promozione della responsabilità sociale nelle PMI b.1 Obiettivi Obiettivo dell'attività di promozione della responsabilità sociale nelle PMI è la valutazione della sensibilità delle PMI verso temi a valenza sociale non necessariamente normati dalle leggi vigenti; temi quali lo Sviluppo locale sostenibile, la qualità dei servizi, la migliore accessibilità, la qualità del territorio, la qualificazione delle professionalità, la diffusione di saperi e competenze, nuove opportunità e competitività qualitativa dei territori, inclusione sociale e nuovi flussi migratori etc., sono altrettante esigenze per vari attori istituzionali e sociali. Conciliare competitività dei sistemi economici locali, mantenimento di un welfare di base e qualità delle risorse territoriali, condizione di base per le altre, è una sfida multilaterale e multisettoriale su scala locale, che implica nuovi modelli nei processi decisionali maggiormente rappresentativi, sussidiarietà orizzontale, logica di partnerhip, co-responsabilità diffuse, coordinamento e integrazione delle politiche settoriali, ricerca e capacità progettuale diffusa. Il contesto dei distretti industriali locali è di fronte a nuovi cambiamenti dalle implicazioni non scontate, di fronte alla globalizzazione dei mercati, l'intensificarsi della concorrenza e l'evoluzione dei sistemi distributivi e cambi generazionali. Tra le possibili risposte di sistema, per conciliare le sfide della sostenibilità economica, sociale e ambientale, riguardanti sia le imprese che gli Enti di governo locale e la società civile locale, la Responsabilità Sociale d'Impresa può essere un possibile percorso di lavoro trasversale e fattore strategico per il futuro dei distretti industriali locali.

b.2 Tipologia di Attività Le tipologie di attività ammissibili per le iniziative volte a valutare la sensibilità delle PMI rispetto ai temi della Responsabilità sociale sono le seguenti: - seminari di promozione-divulgazione della Responsabilità sociale; - ricerca multidisciplinare finalizzata ad analizzare i seguenti aspetti: * l'attuale situazione della Responsabilità sociale nel comprensorio, con particolare attenzione allo scenario produttivo e organizzativo; * analisi costi-benefici derivanti dalla diffusione della Responsabilità sociale;

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* la valutazione dell'impatto, per le imprese, dell'adesione a sistemi di certificazione di qualità, etica ed ambientale. I Seminari, da svolgersi nei Comuni appartenenti al PIT interessato, saranno mirati all'animazione delle imprese per l'adesione al quadro di Responsabilità sociale promosso dalla Commissione Europea.

b.3 Spese Ammissibili Per la realizzazione delle attività volte alla promozione della Responsabilità Sociale nelle PMI, possono essere ammesse a finanziamento le seguenti spese: 1. costi di organizzazione di convegni, conferenze, seminari, work shop sul territorio interessato dall'intervento; 2. costi per studi e ricerca. Non sono in ogni caso ammissibili spese concernenti le infrastrutture materiali come ad esempio immobili. Le spese per consulenze specialistiche non possono in alcun modo avere carattere continuativo. I costi ammissibili sono regolati dal "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con Delib.G.R. n. 1498/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

C. Attivazione SUAP c.1 Obiettivi Nell'ambito delle attività a sostegno dei distretti industriali della Regione Campania, lo sviluppo di SUAP distrettuali è considerato un elemento propulsore di sviluppo delle aree interessate. Lo Sportello Unico quale vantaggio competitivo per un territorio, può, se ben strutturato e funzionante, rappresentare un'opportunità importante di contatto tra sistema produttivo e Pubblica Amministrazione, consentendo al primo di avvantaggiarsi di procedure più snelle con tempi più adeguati alle proprie esigenze ed alla seconda di gestire in modo univoco le procedure attivate con conseguente razionalizzazione di costi e tempi. In particolare il carattere distrettuale dello sportello previsto nei PIT specifici, rappresenta un essenziale elemento identitario del distretto stesso, in quanto rapporta la Pubblica Amministrazione e le sue strutture, finalizzate allo sviluppo produttivo, a quel particolare addensamento di filiere industriali che sono alla base della identificazione dei distretti stessi. Lo sportello, pertanto, dovrà essere concepito come sportello associato, con attribuzione ad un unico soggetto capofila della titolarità della funzione autorizzativi e certificativi, centro di rete in grado di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività della Pubblica Amministrazione. L'attività dello SUAP inoltre non può essere limitata al contesto autorizzativo/certificativo, ma va costruita per rappresentare uno strumento specifico e permanente di marketing (strettamente integrato con le altre azioni del Progetto Marketing Territoriale) facendo carico allo SUAP stesso l'ulteriore obiettivo di prospettare alle imprese le opportunità insediative in una visione spaziale estesa a tutta l'area dei Comuni facenti parte del Distretto/Sistema locale interessato attraverso la rete del sistema informativo territoriale e le opportunità finanziarie per la realizzazione dell'investimento attraverso la costruzione di rapporti e collegamenti telematici con centri internazionali, nazionali e locali che offrono informazioni e servizi su quelle opportunità. In questa ottica, se da un lato l'aspetto certificativo/autorizzativo inizialmente rappresenta la base dell'attività dello SUAP, in un momento successivo, quando l'attività dello SUAP opererà "a regime", sarà l'attività promozionale dello SUAP ad avere una notevole rilevanza richiedendo quindi che esso sia continuamente in grado di adeguarsi alle necessità degli utenti/clienti attuali e/o potenziali. La rete SUAP così concepita è un potente strumento di marketing territoriale in quanto agisce su una variabile determinante per la competitività di un sistema produttivo locale - che è la rete della P.A. locale - e contemporaneamente agisce sulla variabile informazione/promozione delle vocazioni e opportunità del territorio elevando complessivamente l'attrattività del sistema economico locale.

c.2 Tipologia di attività per l'attivazione dello SUAP In via preventiva rispetto all'avvio del progetto vanno definite le sue caratteristiche associate e quindi delle forme gestionali. Pertanto, nell'iter procedurale per la costituzione dello SUAP di distretto, i Comuni interessati devono decidere se lo sportello di distretto che si vuole costituire rappresenterà uno sportello unico associato, che gestisce tutte le funzioni SUAP a livello territoriale, così come definite nella Convenzione, oppure se quello che si intende costruire è un'associazione di sportelli unici con funzioni di SUAP che in parte rimangono in testa ai singoli Comuni ed in parte sono attribuite al soggetto capofila a cui, in ogni caso, restano intestate funzioni di coordinamento organizzativo e procedurale e quelle di marketing. Propedeutica alla creazione dello Sportello Unico distrettuale o intercomunale (nel caso di sistema locale a vocazione industriale) e quindi alla stipula della Convenzione, è l'esistenza di un atto formale di attribuzione di competenze dall'amministrazione comunale alla struttura dello sportello unico. Tale atto dovrà essere prodotto da ciascuno dei comuni del distretto/sistema locale. La Convenzione che successivamente va stipulata dovrà indicare in maniera dettagliata le responsabilità e gli impegni di ciascun comune. La convenzione deve inoltre riportare i seguenti contenuti minimi:

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- durata della struttura unica; - funzioni che la struttura deve espletare; - organizzazione della struttura; - responsabile della struttura e relative competenze; - referenti di ciascun comune; - dotazione tecnologica; - iter procedimentale delle pratiche; - rapporti finanziari, nei quali va indicata la contribuzione di ciascun comune alla gestione della struttura; vanno inoltre disciplinati tutti i rapporti economici che ne deriveranno. Le attività ammissibili al finanziamento per la costituzione di SUAP distrettuali sono le seguenti: - individuazione della forma di gestione; - progettazione dello Sportello Distrettuale; - progettazione e realizzazione del supporto informatico. La fase Progettazione dello Sportello deve partire dall'analisi del contesto economico e territoriale, dalla verifica delle strutture uniche comunali esistenti, dalla valutazione delle loro possibili integrazioni. Occorrerà quindi valutare la tipologia di operazioni maggiormente richieste. Successivamente, la progettazione dello sportello riguarderà l'organizzazione di tutta la fase di interfaccia con l'utente-imprenditore. In tal senso andranno definiti i servizi da offrire; gli standard di qualità ed il sistema di monitoraggio. A questa fase farà seguito l'organizzazione del circuito interistituzionale coinvolto nei processi certificativi/autorizzativi dello sportello in modo tale da definire in modo puntuale le responsabilità di ciascuno, le garanzie al rispetto degli accordi e la modalità di gestione di ritardi ed anomalie, del trasferimento delle informazioni e delle decisioni. L'ultimo passo nella progettazione dovrà riguardare la strutturazione degli uffici comunali che saranno interessati alle attività dello Sportello. Ciascun Comune ha l'obbligo di individuare le figure coinvolte nel procedimento e per ciascuno le relative responsabilità. La progettazione e realizzazione del supporto informatico devono prevedere la costruzione del software gestionale, del software informativo, della dotazione strumentale di hardware e implementazione di banca dati. Successivamente occorrerà connettere ad intranet tutte le PP.AA. coinvolte. Lì dove già esistente uno SUAP intercomunale, sarà nel potenziamento dello stesso che si potrà concentrare l'attività di progettazione, attraverso: - uno studio delle criticità riscontrate nell'attività pregressa e delle possibili attività da implementare per il loro superamento; - completamento ed integrazione della dotazione informatica.

c.3 Spese Ammissibili per l'attivazione/consolidamento dello SUAP Per la realizzazione dello SUAP sono ammissibili le seguenti voci di spesa relative a ciascuna delle attività sopra citate: 1. individuazione della forma di gestione: - costi per consulenza, tutoraggio, ricerca. La ricerca di figure professionalmente competenti può comportare la scelta di personale interno ovvero di personale esterno. 2. progettazione dello sportello: - studi finalizzati all'analisi del contesto, delle procedure amministrative esistenti nei singoli comuni, valutazioni delle eventuali strutture esistenti e già operanti; analisi dell'attività che il costituendo SUAP deve svolgere ed analisi delle procedure maggiormente richieste; - costi per consulenza, tutoraggio. In particolare, per il personale esterno, sono ammissibili le voci di spesa relative a prestazioni professionali strettamente necessarie alla implementazione dell'iter procedurale comune; - formazione degli addetti allo sportello. 3. progettazione e realizzazione del supporto informatico: - costi per consulenza specialistica; - acquisizione di attrezzature necessarie e funzionali alla piena realizzazione delle operazioni previste per questa fase; - infrastrutture tecnologiche informatiche. La formazione degli addetti allo sportello è ammissibile purché strettamente connessa all'intervento. Per i costi relativi al personale addetto alla formazione si rimanda a quanto previsto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore ed in particolare alla disciplina di cui alla Delib.G.R. 2 luglio 2004, n. 966, "Manuale di gestione FSE: procedure per la programmazione, gestione e attuazione del POR Campania 2000-2006". Le infrastrutture tecnologiche informatiche sono ammissibili solo se non già finanziate e/o finanziabili con le risorse della Misura POR 6.2. Non sono in ogni caso ammissibili spese concernenti le infrastrutture materiali come ad esempio immobili. Le spese per consulenze specialistiche non possono in alcun modo avere carattere continuativo. I costi ammissibili sono regolati dal "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con Delib.G.R. n. 1498/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

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D. Marketing territoriale d.1 Obiettivi Obiettivo generale del programma di marketing è di promuovere l'insediamento di nuove attività imprenditoriali sui territori interessati attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di iniziative. La competitività, in un mercato globale, con crescente mobilità internazionale delle persone e delle risorse finanziarie, oltre che dei prodotti, si misura anche in termini di capacità di attrarre attività ad elevato valore aggiunto e forte tasso di crescita, capaci di garantire, in prospettiva, livelli soddisfacenti di reddito e di occupazione. In questo contesto, al fine di sostenere la crescita dei distretti industriali/sistemi locali a vocazione industriale, interessati ad azioni di marketing territoriale, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: - il rafforzamento dell'identità di ciascun distretto/sistema locale; - la promozione dei valori e dell'immagine dei distretti a livello locale, nazionale e internazionale; - la promozione delle produzioni distrettuali e delle aziende che le realizzano; - la promozione dei distretti nei riguardi di potenziali investitori italiani ed esteri sensibilizzati ed interessati ad impiantare attività economiche nelle aree di riferimento. Il perseguimento di tali obiettivi deve avvenire attraverso la messa a sistema di un modello di progettazione e attuazione di politiche di marketing territoriale, e di monitoraggio dei risultati conseguiti. L'idea da perseguire è rivolta a sostenere l'identità del distretto/sistema locale presso le aziende in esso localizzate, attraverso un articolato programma di azioni di sensibilizzazione e animazione del territorio. In particolare si vuole far crescere presso le imprese del territorio la consapevolezza delle competenze distintive possedute da ciascun distretto/sistema locale, differenziando in un quadro unitario l'offerta delle singole aree. Obiettivo specifico è di attrarre nuovi investimenti sul territorio per mezzo di un mix di azioni di marketing territoriale rivolte ad investitori locali, nazionali e esteri. In tal senso è richiesta la definizione di una strategia di marketing volta a mettere in evidenza i vantaggi competitivi offerti dai diversi territori.

d.2 Tipologia di attività per la realizzazione di programmi di Marketing Territoriale Le attività finanziabili, sono riconducibili a due macro-tipologie specificate ai successivi punti b.2.i e b.2.ii. In maniera indicativa, al complesso delle azioni previste al punto b.2.i dovrà essere destinato il 50% del costo complessivo del progetto come indicato nella relativa scheda progetto approvata dal NVVIP, ovvero, nel caso di gara d'appalto, come risultante dal quadro economico aggiornato. Al complesso delle azioni previste al punto b.2.ii dovrà essere destinato il restante 50%.

d.2.i Progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione coordinata in grado di individuare e promuovere le specificità produttive di ciascun distretto Le attività da realizzare consistono nella ideazione, realizzazione e gestione di una campagna di promozione dei territori interessati, comprendente, in ordine prioritario: a. ideazione di un marchio unico relativo alle specializzazioni produttive, con logo e slogan identificativo. Tale marchio dovrà essere utilizzato per caratterizzare le azioni di comunicazione identificate ai punti successivi; b. progettazione e realizzazione di un portale dedicato al distretto/sistema locale nel quale dovrà essere prevista anche una specifica sezione dedicata alla offerta di siti produttivi possibilmente in forma coordinata con quello del/dei distretti omologhi per produzione ed in raccordo con le iniziative regionali di reti digitali di servizi e realizzazione di una attività costante di monitoraggio e di verifica dell'efficacia delle attività promozionali svolte con comunicazione periodica di dati certificati circa la diffusione dei diversi messaggi promozionali e delle campagne effettuate; c. progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione coordinata; d. campagne di comunicazione che investano i media, attuali e potenziali generatori della domanda, e comunque tali da perseguire il raggiungimento degli obiettivi di promozione dei distretti industriali coinvolti. Potrà essere prevista la realizzazione di materiale di base quali spots televisivi e radiofonici, redazionali, manifesti, pubblicazioni in genere materiale pubblicitario in forma tradizionale e d'innovazione tecnologica, con design grafico coordinato e coerente con quanto identificato al precedente punto (c) e quanto altro ritenuto strumentale alla piena realizzazione della strategia di promozione.

d.2.ii Promozione delle opportunità di investimenti produttivi nei distretti da offrire al mercato ed al sistema delle imprese e degli investitori a. Analisi del tessuto produttivo esistente per l'identificazione dei nodi mancanti alle filiere produttive e mappatura delle opportunità di investimento sul territorio che permette di visualizzare in modo puntuale le opportunità di investimento alle quali è collegata una banca dati aggiornata che fornisce informazioni sulla loro ubicazione e dati utili per valutarne le condizioni di attuazione; b. una piattaforma informatica che raccoglie e processa dati ed informazioni provenienti dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, dalle ASI, dalle Camere di Commercio, dagli Enti e Società gestitrici dei pubblici servizi a rete e che consente di individuare in maniera puntuale ed efficace la convenienza localizzativa delle aree sulla base di indicatori socio-economici

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prefissati (strumenti urbanistici, infrastrutture, servizi, morfologia del territorio, dati economici e demografici). Detta piattaforma dovrà comunque essere raccordata al portale di distretto di cui al precedente sub 3.2d); c. organizzazione di eventi promozionali e definizione di strumenti di comunicazione; d. accordi di cooperazione tra distretti produttivi regionali, nazionali, europei. d.3 Spese Ammissibili per la realizzazione di programmi di Marketing Territoriale Per la realizzazione delle attività di marketing possono essere ammesse a finanziamento le seguenti voci di spesa: a. costi per consulenza specialistica, tutoraggio, ricerca. La ricerca di figure professionalmente può essere rivolta sia a personale interno sia esterno. I costi per personale esterno/consulenti devono essere strettamente necessari all'implementazione del programma di marketing; b. hardware e software necessari alla realizzazione del portale e della piattaforma informatica; c. costi di organizzazione di eventi, convegni, seminari, work shop sul territorio regionale; d. comunicazione/promozione a mezzo media italiani ed esteri; e. realizzazione di strumenti editoriali e i supporti multimediali in più lingue; f. trasferte e missioni per il personale ed i consulenti. Per le trasferte deve essere dimostrato in maniera inconfutabile la loro necessità per la realizzazione del programma di marketing. Sono compresi in questa voce i costi relativi al trasporto ed alle altre spese sostenute nell'espletamento dell'incarico conferito; g. materiale di consumo e attrezzature direttamente finalizzate al programma. In particolare, acquisizione di attrezzature necessarie e funzionali alla piena realizzazione delle operazioni/progetti cofinanziati. Non sono in ogni caso ammissibili spese concernenti le infrastrutture materiali come ad esempio immobili. Le spese per consulenze specialistiche non possono in alcun modo avere carattere continuativo. I costi ammissibili sono regolati dal "Disciplinare Regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle Misure del POR Campania" approvato con Delib.G.R. n. 1498/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

L.R. 19-1-2007 n. 1: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007 – Articolo 28 (Snellimento delle procedure in materia di impianti produttivi)

B.U. Campania 22 gennaio 2007, n. 7.

Art. 28Snellimento delle procedure in materia di impianti produttivi

1. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei permessi a costruire sono esercitate dai comuni, nei limiti definiti dagli strumenti di pianificazione regionale.2. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui al comma 1, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è collocato lo sportello unico istituito ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.3. Allo sportello unico si applicano le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440.4. La Regione provvede all'aggiornamento periodico delle indicazioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 440/2000 e del Manuale regionale per i responsabili dello sportello unico per le attività produttive - SUAP -, attraverso l'attività dell'osservatorio regionale sui rapporti tra imprese e pubblica amministrazione e della sua struttura tecnica.5. Al fine di favorire la diffusione della cultura dell'aggregazione e della cooperazione tra imprese la Giunta regionale, nell'ambito del PASER, istituisce un fondo per l'aggregazione e la cooperazione tra le imprese volto a rafforzare i consorzi già esistenti e ad incentivare la costituzione di nuovi consorzi tra imprese.6. Sul fondo di cui al comma 5 si attivano strumenti per agevolare la gestione corrente attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto per un importo massimo di euro ventimila l'anno e per non più di tre anni.7. Ai finanziamenti di cui al comma 6 possono accedere i consorzi con sede nella Regione Campania che hanno le seguenti caratteristiche:a) consorzi-export mono-settoriali con un numero di consorziati compreso tra cinque e quindici;b) consorzi di tutela delle produzioni a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a denominazione di origine protetta riconosciuti dal ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;c) consorzi artigiani di valorizzazione e promozione delle produzioni artigianali tipiche iscritti nell'albo delle imprese artigiane presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.8. Alla spesa si provvede con lo stanziamento di euro seicentomila dall'UPB 2.83.243 del PASER.

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REGIONE PUGLIA

L.R. 25 settembre 2000 n. 13: Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006 – Articolo 37 (Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori)

B.U. Puglia 26 settembre 2000, n. 115 Suppl.

Art. 37Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori

1. La copertura finanziaria di almeno il 15 per cento del costo pubblico dell'investimento da parte dei soggetti attuatori costituisce criterio di priorità per l'ammissione a finanziamento.2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti attuatori devono allegare alla domanda di finanziamento atto amministrativo esecutivo che attesti l'impegno o la prenotazione di impegno della relativa spesa. 3. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 7 per cento per le Amministrazioni municipali che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) aver costituito, anche in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998; realizzando la struttura e avendo nominato il responsabile del procedimento; b) aver attivato e reso operativo l'Ambito territoriale ottimale di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13, attraverso l'istituzione dell'organismo rappresentante la forma di cooperazione prescelta, la determinazione della tariffa d'ambito e la predisposizione e approvazione da parte dello stesso organismo sia del piano finanziario sia del modello gestionale e organizzativo connesso; c) aver sottoscritto, nei casi in cui nei territori comunali ricadano aree protette regionali, i documenti di indirizzo a seguito della conclusione delle preconferenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19. 4. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 2 per cento nel caso in cui le Amministrazioni municipali soddisfino due delle condizioni di cui al comma 3.

L.R. 11-12-2000 n. 24: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale – Articolo 9 (Sportello unico per le attività produttive)

B.U. Puglia 15 dicembre 2000, n. 149 Suppl.

Art. 9Sportello unico per le attività produttive

1. I comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive previsto (dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998). 2. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. 3. Ai fini della piena efficacia dell'azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. 4. Lo sportello unico svolge, altresì, in attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, funzione di assistenza alle imprese che consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche per via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riguardo alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché nella raccolta e diffusione delle informazione concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo. 5. Ai fini della coordinata e uniforme realizzazione di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 4, per la realizzazione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare convenzioni o accordi, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le Camere di commercio. 6. La Giunta regionale può concedere contributi a comuni, singoli o associati, per l'istituzione dello sportello unico istituito in conformità del presente articolo, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.

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L.R. 12 aprile 2001 n. 11: Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale – Articolo 10 (Presentazione del S.I.A.)B.U. Puglia 12 aprile 2001, n. 57, suppl.

Art. 10Presentazione del S.I.A.

1. Il proponente di progetto assoggettato a procedura di V.I.A. ai sensi dell'articolo 4 ovvero per effetto della procedura di verifica di cui all'articolo 16 presenta all'autorità competente una domanda contenente il progetto definitivo e il S.I.A. predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. di cui all'articolo 9. 1-bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato alla presente legge rientri nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la procedura di valutazione ambientale può essere attivata direttamente dal competente sportello unico per le attività produttive, fermo restando in capo ai soggetti interessati gli oneri relativi alla procedura, così come definiti ai sensi dell'articolo 30. 2. La domanda elenca le amministrazioni interessate ed è corredata della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento. 3. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda si esprime in merito alla individuazione delle amministrazioni interessate, accerta la completezza del S.I.A., della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2 e può richiedere per una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a venti giorni. 4. Nei quindici giorni di cui al comma 3 è facoltà del proponente presentare integrazioni di propria iniziativa.

Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2226: Sportello unico per le attività produttive (articoli 2 e 5 del D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni). Indirizzi in materia urbanistica

B.U. Puglia 15 gennaio 2004, n. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Raffaele FITTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue: Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" va sicuramente annoverata la previsione di cui agli articoli 23 e 24 dello Sportello Unico per le attività produttive inteso come struttura unica, facente capo al Comune in forma singola o associata, responsabile del procedimento di autorizzazione all'insediamento delle attività produttive e deputata anche all'attività di assistenza e informazione alle imprese. In tale contesto si colloca il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Tali disposizioni hanno anche introdotto per l'insediamento di attività produttive in contrasto con lo strumento urbanistico delle procedure di formazione di varianti urbanistiche che derogano alle altre procedure ordinarie già previste dalla normativa regionale vigente. Durante i primi anni di applicazione della disciplina introdotta con il D.P.R. n. 447/1998, la mancanza di coordinamento tra la disciplina statale e la disciplina urbanistica regionale, si è ulteriormente aggravata a seguito della nuova disciplina della conferenza dei servizi (art. 9 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340) e delle modifiche apportate dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 al D.P.R. n. 447/1998. In tale contesto è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza 26 giugno 2001 n. 206, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nella parte in cui tale norma prevede che "ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione". Per effetto della pronuncia sono stati conseguentemente modificati i meccanismi di funzionamento della conferenza di servizi indetta per la formazione della variante urbanistica a seguito della presentazione di progetti in difformità agli

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strumenti urbanistici (art. 5 del D.P.R. n. 447/1998), in modo tale che il consenso della Regione, espresso in sede di conferenza di servizi, diviene, dopo la sentenza, presupposto necessario affinché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale. Stante la complessità della problematica ed al fine di uniformare l'azione amministrativa dei Comuni Pugliesi si sottopone alla Giunta regionale l'allegato schema di atto riguardante gli indirizzi in materia urbanistica" da seguire nell'ambito del procedimento di attuazione del D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Con detto schema in coerenza con la legislazione urbanistica regionale e statale si affrontano le tematiche più ricorrenti nell'attività istruttoria ed in particolare: - Ambito di applicazione; - Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (art. 2, D.P.R. n. 447/1998); - Insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 5, D.P.R. n. 447/1998); - Documentazione da predisporre; La fase istruttoria comunale; - Specificazioni In rapporto alla legislazione statale e regionale; - Specificazioni particolari; - La Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, D.P.R. n. 447/1998; - Indicazioni conclusive. Tutto ciò premesso, si sottopone alla Giunta regionale l'allegato schema di atto di indirizzo in materia urbanistica concernente il procedimento di attuazione del D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - della L.R. n. 7/1997.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione". Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

La Giunta

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Urbanistico; A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

Di approvare la relazione del Presidente; Di approvare l'atto di Indirizzo in materia urbanistica riguardante il procedimento di attuazione del D.P.R. n. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni, parte integrante del presente provvedimento, da diramarsi con nota a firma del Presidente della Giunta regionale; Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.

Delib.G.R. 27 novembre 2007, n. 2000: Linee guida per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. Sportello Unico per le Attività Produttive.

B.U. Puglia 9 gennaio 2008, n. 4.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue."Tra le misure di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assumono un rilievo strategico quelle che hanno consentito l'avvio degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), previsti agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto.Le numerose semplificazioni introdotte dagli articoli 23 e seguenti del D.Lgs n. 112/1998 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, se correttamente applicate, possono dare un significativo contributo alla riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese, soprattutto piccole e medie, derivanti dal carattere intricato delle procedure amministrative e dalla conseguente lungaggine dei tempi autorizzativi.La disciplina dello Sportello unico per le attività produttive, mediante la promozione dello "sportello" quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e cittadini e della "unicità" della struttura organizzativa e del procedimento cui questi ultimi devono rinvolgersi, persegue tre fondamentali obiettivi:

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- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;- la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini, anche attraverso gli strumenti dell'e-government;- la promozione attiva di un razionale sviluppo economico-locale.La realizzazione dello Sportello unico implica:- una diversa organizzazione della tecnostruttura comunale;- il coordinamento, che si realizza in sostanza per la prima volta, tra amministrazioni pubbliche diverse;- la capacità di fornire servizi di valore aggiunto alle attività economiche.Alle Regioni l'art. 23 del D.Lgs. 112/98 attribuisce, fra l'altro, la funzione di stimolo e coordinamento delle amministrazioni e degli enti da esse vigilati. Le Regioni possono inoltre promuovere ed incentivare l'esercizio delle funzioni associate in materia.Analogamente le Province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, soprattutto quando le Regioni affidano ad esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 112/98, compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.Le Camere di Commercio sono chiamate a collaborare con le Province nella promozione e nell'assistenza ai Comuni, mettendo a disposizione la loro esperienza in materia di reti informatiche e telematiche e di banche dati, stipulando con i Comuni o con le associazioni di Comuni, come espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 112/98, convenzioni per la realizzazione dello Sportello unico.In questo modo i Comuni non rimangono soli ad assolvere il difficile compito di riconversione organizzativa e culturale necessaria per conseguire gli obiettivi essenziali dello Sportello unico quale struttura che deve essere in grado di garantire l'accesso degli interessati a tutte le informazioni concernenti sia le procedure autorizzatorie gestite dalla struttura sia le attività di servizio ed assistenza alle imprese.Il procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs 112/98 e disciplinato dal D.P.R. 447/98 deve integrarsi con diverse norme in materia successivamente emanate. In particolare, nel 2005 sono state promulgate, a distanza ravvicinata, ben due leggi che hanno profondamente innovato il corpo della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, normativa che, in quanto tale, va sempre applicata come legge di principi anche ai procedimenti amministrativi disciplinati dal Regolamento.Dapprima la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha modificato, in particolare, la disciplina inerente: termini di conclusione del procedimento (art. 2); responsabile del procedimento (art. 6); comunicazione di avvio del procedimento (art. 8); conferenza di servizi (artt. 14 e sgg.); accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e sgg.); ambito di applicazione (art. 29). La stessa legge ha inoltre introdotto l'istituto della comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis), che diversi problemi applicativi ha creato agli operatori degli Sportelli unici, data la divergenza di procedura rispetto alle analoghe previsioni contenute nell'art. 4 del D.P.R. 447/98 (sul punto si rimanda al paragrafo 6.2.1 delle linee guida in materia di sportello unico ex DPR 447/98 e ss.mm.ed ii..Dopo pochi mesi è entrata in vigore la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Questa normativa ha innovato la disciplina di due fondamentali istituti di semplificazione, quali la dichiarazione di inizio attività (art. 19) e il silenzio assenso (art. 20).Nel medesimo periodo è stato emanato il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il cui art. 10, rubricato "Sportelli per le attività produttive", dispone che questi siano realizzati in modalità informatica, ed eroghino i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.Ancora, non può non citarsi, a proposito del quadro normativo nazionale, la legge 28 novembre 2005, n. 246 recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", che dopo diversi anni ha riportato il tema della semplificazione in materia di attività produttive al centro dell'agenda del legislatore nazionale.Infine, non si può non tener conto delle misure di semplificazione introdotte dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazione in legge 2 aprile 2007, n. 40.Come si evince dalla sommaria elencazione dei diversi provvedimenti legislativi, negli ultimi anni si assiste a una ripresa del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, da un lato, e dei rapporti tra questa e il tessuto imprenditoriale, dall'altro.Tale processo, pur nella sua complessità ed eterogeneità, che tra l'altro determina talvolta un non perfetto allineamento delle normative esistenti, vede nello Sportello unico per le attività produttive il principale strumento per realizzare una strategia di semplificazione, decentramento e sostegno all'economia.In tale contesto nazionale, la Regione Puglia sta portando avanti un disegno di progressivo riordino e semplificazione in numerose materie che hanno riflessi sulle attività produttive, secondo una fondamentale impostazione di base: coniugare le esigenze di semplificazione e sviluppo economico con l'altrettanto basilare esigenza di tutela dell'ambiente e del territorio.

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Le presenti linee-guida, affrontando in materia organica aspetti normativi, procedurali, organizzativi dell'istituto dello Sportello unico per le attività produttive nonché di coordinamento dell'azione degli enti pubblici in materia, intendono apportare un ulteriore contributo al citato disegno, attraverso la disamina del rapporto dei DPR 447/98 con la normativa nazionale e regionale inerente alle attività produttive e la risoluzione delle criticità sollevate dall'applicazione pratica, nella regione Puglia, da tale Regolamento. A tal fine, le linee-guida sono state elaborate con l'assistenza tecnica del Formez nell'ambito del Progetto sulla semplificazione amministrativa e normativa, e di concerto con gli assessorati allo Sviluppo economico e all'Ambiente, l'Anci e gli enti locali più attivi nell'attuazione dello sportello unico.Le linee-guida sostituiscono a tutti gli effetti di legge le precedenti linee di indirizzo, adottate con Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2226 (B.U.R. Puglia 15 gennaio 2004, n. 6), le quali, peraltro, si limitavano a fornire indirizzi in materia urbanistica. Merita rilevare che le linee-guida contengono indirizzi anche per l'attuazione della procedura semplificata introdotta con l'art. 36 della L.R. 19 luglio 2006 n. 22, relativa alle varianti destinate all'individuazione di aree produttive nel caso in cui lo strumento urbanistico generale ne risulti carente, mediante la quale la Regione ha inteso anche limitare un uso degenerativo delle norme sul SUAP legato all'eccessivo ricorso all'art. 5 del D.P.R, 447/98 che disciplina l'insediamento di singole attività produttive in contrasto con lo strumento urbanistico.Le Linee guida oggetto del presente provvedimento trattano i seguenti aspetti del SUAP:- quadro normativo, ambito di applicazione e definizione degli interventi- unicità della struttura e del procedimento- profili organizzativi- il procedimento unico finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'insediamento e l'attivazione di impianti produttivi e al controllo sulla messa in opera degli impianti realizzati- la procedura regionale semplificata per l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi- la procedura autorizzativa per l'insediamento di attività produttive in contrasto con lo strumento urbanisticoTutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti Locali interessati indirizzi per l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, Sportello Unico per le Attività Produttive, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione delle Linee guida secondo lo schema allegato al presente provvedimento.Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett. c) della L.R. n. 7/1997.Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 "Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale."L'Assessore, sulla scorta di quanto sopra esposto, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

La Giunta

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore;- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

Delibera

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;- Di approvare l'Atto di Indirizzo "Sportello unico per le attività produttive. Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni", parte integrante del presente provvedimento;- Di dare atto che le precedenti disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2226 cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione delle presenti Linee Guida sul B.U.R.P.- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Allegato

Atto di indirizzo "Sportello unico per le attività produttive. Linee-guida per l'applicazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni"

1. Introduzione 1.1 La cooperazione interistituzionale Tra le misure di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assumono un rilievo strategico quelle che hanno consentito l'avvio degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), previsti agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto.Le numerose semplificazioni introdotte dagli articoli 23 e seguenti del D.Lgs n. 112/1998 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (d'ora innanzi anche "Regolamento"), modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, se correttamente

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applicate, possono dare un significativo contributo alla riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese, soprattutto piccole e medie.Alle Regioni l'art. 23 del D.Lgs. n. 112/1998 attribuisce l'importante funzione di assistenza alle imprese, oltre alla funzione loro propria di stimolo e coordinamento delle amministrazioni e degli enti da esse vigilati. Le Regioni possono inoltre promuovere ed incentivare l'esercizio delle funzioni associate in materia.Analogamente le Province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, soprattutto quando le Regioni affidano ad esse, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e di assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.Le Camere di Commercio sono chiamate a collaborare con le Province nella promozione e nell'assistenza ai Comuni, mettendo a disposizione la loro esperienza in materia di reti informatiche e telematiche e di banche dati, stipulando con i Comuni o con le associazioni di Comuni, come espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998, convenzioni per la realizzazione dello Sportello unico.In questo modo i Comuni non rimangono soli ad assolvere il difficile compito di riconversione organizzativa e culturale, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono dare luogo a politiche innovative di valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità produttive e sostenere una nuova fase di sviluppo.Infatti, la realizzazione dello Sportello unico implica: una diversa organizzazione della tecnostruttura comunale;il coordinamento, che si realizza in sostanza per la prima volta, tra amministrazioni pubbliche diverse; la capacità di fornire servizi a valore aggiunto alle attività economiche.

1.2 Il quadro normativo e l'azione regionale Il D.Lgs. n. 112/1998 ha dato attuazione alla legge delega n. 59/97, operando il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di gran parte delle funzioni e dei compiti amministrativi spettanti allo Stato.In particolare, gli articoli 23 e 24 conferiscono ai Comuni o loro organismi associativi le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione ed ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.Tali competenze sono svolte da ogni Comune, anche in forma associata con altri Comuni ed enti locali, mediante un'unica struttura amministrativa responsabile dell'intero procedimento. Presso ogni struttura viene istituito uno Sportello unico in grado di garantire l'accesso degli interessati a tutte le informazioni concernenti sia le procedure autorizzazione gestite dalla struttura sia le attività di servizio ed assistenza alle imprese.Il D.P.R. n. 447/1998 ha disciplinato il procedimento amministrativo da attivare per la realizzazione di impianti produttivi e per la creazione di aree industriali ed ecologicamente attrezzate, secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 112/1998.La disciplina così delineatasi intende perseguire tre obiettivi:- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;- la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini, anche attraverso gli strumenti dell'e-government;- la promozione attiva di un razionale sviluppo economico-locale.Nel 2005 sono state emanate, a distanza ravvicinata, ben due leggi che hanno profondamente innovato il corpo della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, normativa che, in quanto tale, va sempre applicata come legge di principi anche ai procedimenti amministrativi disciplinati dal Regolamento. Dapprima la legge 11 febbraio 2005, n. 15 ha modificato, in particolare, la disciplina inerente: termini di conclusione del procedimento (art. 2); responsabile del procedimento (art. 6); comunicazione di avvio del procedimento (art. 8); conferenza di servizi (artt. 14 e sgg.); accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e sgg.); ambito di applicazione (art. 29).La stessa legge ha inoltre introdotto l'istituto della comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis), che diversi problemi applicativi ha creato agli operatori degli Sportelli unici, data la divergenza di procedura rispetto alle analoghe previsioni contenute nell'art. 4 del D.P.R. n. 447/1998 (sul punto si rimanda al paragrafo 6.2.1).Dopo pochi mesi è entrata in vigore la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Questa normativa ha innovato la disciplina di due fondamentali istituti di semplificazione, quali la dichiarazione di inizio attività (art. 19) e il silenzio assenso (art. 20).Nel medesimo periodo è stato emanato il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il cui art. 10, rubricato "Sportelli per le attività produttive", dispone che questi siano realizzati in modalità informatica, ed eroghino i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.Particolarmente interessante è anche il successivo art. 11, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico). Il Registro va alimentato, come stabilisce il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200, anche dai Comuni e dagli altri Enti Locali che prevedano adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attività di impresa.Ancora, non può non citarsi, a proposito del quadro normativo nazionale, la legge 28 novembre 2005, n. 246 recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", che dopo diversi anni ha riportato il tema della semplificazione in materia di attività produttive al centro dell'agenda del legislatore nazionale. L'art. 5, comma 1, della legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva

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statale vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese. Il comma 2, prevede, inoltre, che il Governo e le regioni stipulino intese e accordi per favorire l'armonizzazione della regolamentazione in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, di conseguire livelli minimi di semplificazione su tutto il territorio nazionale, ed in particolare adottare strumenti di:- semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi all'attività d'impresa, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;- delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa;- rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici.Infine, non si può non tener conto delle misure di semplificazione introdotte dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazione in legge 2 aprile 2007, n. 40.Come si evince dalla sommaria elencazione dei diversi provvedimenti legislativi, negli ultimi anni si assiste a una ripresa del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, da un lato, e dei rapporti tra questa e il tessuto imprenditoriale, dall'altro. Tale processo, pur nella sua complessità ed eterogeneità, che tra l'altro determina talvolta un non perfetto allineamento delle normative esistenti, vede nello Sportello unico per le attività produttive il principale strumento per realizzare una strategia di semplificazione, decentramento e sostegno all'economia.In tale contesto nazionale, la Regione Puglia sta portando avanti un disegno di progressivo riordino e semplificazione in numerose materie che hanno riflessi sulle attività produttive, quali ad esempio la procedura semplificata prevista con l'art. 36 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22, relativa alle varianti destinate all'individuazione di aree produttive nel caso in cui lo strumento urbanistico generale ne sia carente, gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale e intercomunale previsti dalla lett. b) del D.R.A.G. (Documento Regionale di Assetto Generale), il piano per le attività estrattive, il regolamento sull'inquinamento elettromagnetico, il piano energetico ambientale regionale, etc., secondo una fondamentale impostazione di base: coniugare le esigenze di semplificazione e sviluppo economico con l'altrettanto basilare esigenza di tutela dell'ambiente e del territorio.Le presenti linee-guida sull'istituto del SUAP intendono pertanto apportare un ulteriore contributo al citato disegno, attraverso la disamina e la risoluzione delle criticità sollevate dall'applicazione pratica, nella regione Puglia, del D.P.R. n. 447/1998, e dal rapporto di tale Regolamento con la normativa nazionale e regionale inerente le attività produttive.Il presente documento sostituisce a tutti gli effetti di legge le precedenti linee di indirizzo, adottate con Delib.G.R. 23 dicembre 2003, n. 2226 (B.U.R. Puglia 15 gennaio 2004, n. 6).

2. Ambito di applicazioneIn ordine alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 447/1998 e comma 1-bis (quest'ultimo introdotto con il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440), vanno effettuate due preliminari precisazioni: la prima riguardante la categoria di "beni e servizi" che ricadono nell'ambito di applicazione del citato Regolamento, la seconda relativa agli interventi consentiti.Per quanto riguarda l'individuazione dei "beni e servizi", il comma 1-bis ha provveduto a specificare l'effettivo ambito di applicazione della norma, conformemente a quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva già indicato con la circolare 8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647. Sono state infatti previste, a titolo meramente esemplificativo, anche le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.L'innovazione introdotta dal D.P.R. 440/2000, pertanto, non consiste in un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento, bensì in un'elencazione quale quella contenuta nel comma 1-bis, di tipo esemplificativo e non tassativo, e tuttavia rilevante in termini di previsione esplicita della competenza dello sportello a gestire i procedimenti che riguardano gli impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi comprese alcune attività rispetto alle quali erano sorti dubbi interpretativi, poi risolti attraverso l'esplicito richiamo nel modificato regolamento.Ne discende che il procedimento unificato, previsto dal novellato D.P.R. n. 447/1998, trova applicazione tutte le volte che sia necessario ottenere dalla pubblica amministrazione un provvedimento di autorizzazione con riferimento a un impianto idoneo a realizzare un'attività avente rilevanza economica.Per quanto concerne le attività commerciali, l'art. 1 comma 1 del Regolamento afferma che "resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" mentre il comma 1-bis, dello stesso articolo, include espressamente dette attività nell'elenco ivi contenuto. Questa apparente contraddizione è da intendersi nel senso che, per quanto riguarda le attività commerciali, si applica la disciplina procedimentale contenuta nel D.Lgs. n. 114/1998, ma il procedimento di autorizzazione, laddove previsto, si avvia con la presentazione dell'istanza allo Sportello unico, e il titolo finale autorizzatorio, sempre laddove previsto, viene rilasciato esclusivamente dal SUAP.Alla luce di ciò, spetta allo Sportello unico la ricezione delle domande di autorizzazione per le medie e le grandi strutture di distribuzione commerciale, di cui alla L.R. n. 11/2003, recante la "Nuova disciplina del commercio". Parimenti, deve essere il SUAP a rilasciare al richiedente il provvedimento autorizzativo unico, anche alla luce della necessità di

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correlazione tra titolo abilitativo edilizio e autorizzazione commerciale di cui all'art. 14 della medesima normativa regionale. L'unicità del procedimento amministrativo e dello stesso titolo autorizzatorio, infatti, è idonea a garantire l'esigenza che le attività commerciali siano avviate in piena conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica vigenti.La competenza in capo al SUAP dei procedimenti autorizzatori sopra menzionati permette altresì al Comune di assolvere agli impegnativi compiti ad esso attribuiti dall'art. 14 del Reg. 30 giugno 2004, n. 1, recante "Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita", con particolare riferimento alle valutazioni di conformità della domanda alle proprie normative urbanistiche e dell'esito delle procedure di verifica, da trasmettere entro 30 giorni alla Regione e alla competente Provincia.In merito alla competenza dello Sportello unico ad occuparsi, oltre che delle autorizzazioni relative ad impianti e/o opere, anche delle autorizzazioni relative all'esercizio dell'attività che implicano la necessaria esistenza delle opere e degli impianti e dell'eventuale collaudo, ove ciò sia richiesto per la natura dell'impianto o in base a disposizioni normative, va considerato che è il criterio della connessione tra il provvedimento e l'impianto, e non quello della natura dell'attività da svolgere (industriale, agricola, commerciale, etc.), a dover essere utilizzato al fine di stabilire, caso per caso, l'applicabilità della disciplina sullo Sportello unico: se il provvedimento richiesto riguarda la realizzazione di un impianto destinato a essere utilizzato per l'esercizio di una attività produttiva, trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. n. 447/1998. Viceversa, nel caso in cui il provvedimento richiesto non riguardi la realizzazione di un impianto ma altri aspetti relativi all'esercizio di un'attività produttiva, la disciplina sullo Sportello unico non trova applicazione.Più in generale, in merito alla competenza dello Sportello unico a occuparsi, oltre che delle autorizzazioni relative a impianti e/o opere, anche delle autorizzazioni relative all'esercizio dell'attività che implicano, si osserva che queste ultime non possono essere rilasciate in via preventiva rispetto all'approvazione del progetto dell'impianto o delle opere.Tale interpretazione è sostenuta da disposizioni normative già contenute nel D.Lgs. n. 112/1998, in particolare, dall'art. 23 che fa riferimento agli "impianti" e dall'art. 25 che fa riferimento "all'insediamento di attività produttive", nella cui accezione può essere ricompreso tutto ciò che riguarda un progetto relativo a opere e impianti.Da rilevare peraltro che, stante l'ampia autonomia organizzativa riconosciuta ai Comuni dal Regolamento, sarà compito degli sportelli unici garantire e assicurare l'unicità dell'azione amministrativa e fare confluire nel servizio dello Sportello unico, quanto meno a livello di informazioni, ricevimento domande e consegna atti, anche le autorizzazioni amministrative che, stando alla lettera del disposto normativo, rimarrebbero escluse dall'ambito di operatività del D.P.R. n. 447/1998.Nulla impedisce, pertanto, che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e in un'ottica di semplificazione delle procedure orientate alle esigenze delle imprese, decidano di gestire attraverso la struttura dello Sportello unico anche quelle procedure autorizzatorie che, pur non avendo come oggetto propriamente un impianto produttivo in senso stretto, afferiscono genericamente alla fase di start up imprenditoriale.

3. Definizione degli interventi (art. 1 comma 1 D.P.R. n. 447/1998)Prima di elencare le varie tipologie di interventi ammissibili, appare utile precisare l'aspetto riguardante la legittimazione ad attivare il procedimento unico.Si ritiene che occorra rifarsi alla disciplina prevista, da ultimo, dall'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001, che recita: "Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo". Il nodo da sciogliere, evidentemente, risiede nella verifica di quali siano gli altri titoli di legittimazione. In questa sede è possibile affermare, ad esempio, che un contratto preliminare di compravendita è pacificamente giudicato valido titolo per la presentazione di una domanda di permesso di costruire. Quanto all'opzione, se essa è intesa nel senso civilistico di cui all'art. 1331 del c.c., l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza prevalente propende per la sua configurabilità come titolo legittimante, purché sussistano i requisiti richiesti dall'art. 1331 c.c. e dalla citata giurisprudenza (cf. TAR Palermo, Sez. II, Sentenza n. 1904 dell'11/09/2006; Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 1440 del 20/03/2006).Per quanto attiene alla tipologia degli interventi consentiti, si precisa il significato dei termini:

Localizzazione Si intende l'individuazione delle aree destinate all'insediamento degli impianti produttivi di beni e servizi. Tale localizzazione di aree dovrà seguire preferenzialmente il procedimento previsto dall'art. 2 del Regolamento.

Realizzazione Si intende l'attività di costruzione di nuovi impianti con conforme zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto. Sono compresi in tale categoria gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione in quanto comportano di fatto la creazione di un nuovo insediamento. Tuttavia si segnala che, poiché si determina una significativa variazione sul territorio, è opportuno che tale intervento sia inserito in un contesto di programmazione generale e che le aree siano previamente individuate secondo la procedura prevista dall'art. 2 del Regolamento. Se non è stata adottata la variante prevista dall'art. 2, la domanda di realizzazione di un nuovo impianto può essere accolta solo se ne ricorrono tutti i presupposti, secondo la procedura prevista dall'art. 5 del Regolamento, con conseguente nuova zonizzazione.

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Ristrutturazione Si intendono le modifiche degli impianti che mantengono la medesima destinazione produttiva e sono ricomprese nell'ambito degli interventi come definiti specificatamente dalla vigente legislazione.

AmpliamentoSi intende l'aumento della precedente dimensione dell'attività in atto, sino al limite massimo del 100% dell'esistente superficie coperta e/o volume: si ritiene infatti che una quantità superiore configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione. Ciò che qualifica un determinato intervento come ampliamento è dato da elementi funzionali oltre che fisici. Pertanto, può considerarsi la realizzazione di nuovi manufatti fisicamente connessi alla struttura originaria e per i quali sussista un nesso funzionale tra l'attività a svolgersi nei nuovi manufatti e quella in corso.

Cessazione/Riattivazione La cessazione si riferisce ad attività produttive esistenti, la riattivazione si riferisce all'avvio della medesima attività prima esistente e ora dismessa.

Riconversione Si intende il mutamento del ciclo merceologico dell'attività produttiva. La fattispecie presuppone la preesistenza di un'attività e, pertanto, la riconversione non è un intervento cumulabile con la cessazione o la riattivazione.

Opere interne Si intendono le attività edilizie aventi ad oggetto lo stabile in cui è insediata una determinata attività produttiva, senza che tali opere configurino gli estremi della ristrutturazione.

Per quanto concerne i singoli interventi sopra descritti, si ritiene che siano tra loro cumulabili, ad eccezione degli interventi di cessazione/riattivazione e riconversione per la loro evidente alternatività (presupposto logico della riconversione è infatti la preesistenza di un'attività produttiva).

4. L'unicità della struttura e del procedimentoIl decreto legislativo n. 112/1998:- all'art. 23 conferisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi individuati nei paragrafi precedenti;- all'art. 24, comma 1, precisa che ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, tali funzioni;- all'art. 25 comma 1 stabilisce che il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico;- all'art. 24 comma 1 precisa che un'unica struttura è responsabile dell'intero procedimento.Conseguentemente:a) all'impresa deve essere fornito un unico interlocutore, capace di gestire l'intero procedimento;b) l'unicità del procedimento implica che gli atti istruttori, pareri tecnici, ecc. da svolgersi presso i vari soggetti della pubblica amministrazione assumono la connotazione di endoprocedimenti rispetto al procedimento unico, e che quelle che prima erano denominate licenze, autorizzazioni, permessi di costruire etc. diventano, nel contesto del procedimento unico, pareri a mero rilievo interno alla P.A.;c) il procedimento unico coinvolge, da un lato, uffici diversi dello stesso Ente, dall'altro uffici diversi;d) la Pubblica Amministrazione, a seguito della domanda dell'impresa, deve esprimersi con un unico provvedimento amministrativo finale. Tale provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto (art. 4 comma 1-bis del D.P.R. n. 447/1998);e) il responsabile del procedimento unico è titolare di tutti i poteri-doveri previsti dalla legge n. 241/1990 (comunicazioni, inviti all'impresa e ai soggetti della Pubblica Amministrazione, acquisizione di documenti, convocazione della conferenza di servizi, ecc.).Per quanto concerne l'unicità del procedimento autorizzatorio si ricorda che il parere del 3 agosto 2000, espresso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul regolamento di modifica al D.P.R. n. 447/1998 rileva "l'importanza dell'unicità del procedimento autorizzatorio e la relativa titolarità del Comune, attraverso la struttura individuata come responsabile, ferma restando le responsabilità delle altre Amministrazioni interessate dal procedimento relativamente alle diverse fasi procedimentali in cui sono coinvolte".Dello stesso tenore è la sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio 2002, n. 376 che chiarisce: "Quello che la legge configura è una sorta di "procedimento di procedimenti", cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti

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istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (cfr. art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 440 del 2000). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti: tanto è vero che, nel cosiddetto "procedimento semplificato", ove una delle amministrazioni chiamate a decidere si pronunci negativamente, "il procedimento si intende concluso", salva la possibilità per l'interessato di chiedere la convocazione di "una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa" (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 447 del 1998, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 440 del 2000)".

5. Profili organizzativi5.1 L'obbligatorietà e la concreta operatività dello Sportello unico Per quanto riguarda le modalità organizzative, l'adeguamento da parte del Comune alla normativa regolamentare sullo Sportello unico rende necessarie la ridefinizione procedurale interna ed esterna e la riorganizzazione di settori, servizi, uffici e unità operative.In merito alla ridefinizione delle procedure, occorre chiarire che il D.P.R. n. 447/1998 non prevede l'abrogazione di norme preesistenti e non sostituisce i singoli procedimenti autorizzativi, bensì individua un nuovo procedimento amministrativo unitario in aggiunta alle esistenti procedure autorizzative, al fine di integrarle e coordinarle, accelerandone l'iter istruttorio e di definizione, in attesa di nuovi specifici regolamenti di semplificazione atti a rivedere o sopprimere i singoli procedimenti ritenuti modificabili o superflui.In tal senso, lo sforzo chiesto ai Comuni consiste nell'analisi e codifica dei procedimenti esistenti e potenzialmente rilevanti per lo Sportello unico, nella raccolta della relativa modulistica, nella redazione di check-list della documentazione da produrre, nella puntuale ricognizione dei requisiti da dimostrare, degli adempimenti da osservare, degli Enti coinvolti in un dato processo autorizzativo con studio delle modalità codificate o di prassi di scambio informativo.A questa prima attività ricognitiva i Comuni sono tenuti a far seguire un'attività volta alla ridefinizione dei singoli procedimenti individuati, allo scopo di ridurne i tempi, coordinarne le singole fasi endoprocedimentali snellendo o eliminando i passaggi artificiosamente complicati e superflui, promuovere forme collaborative ed efficaci modalità di scambio informativo/operativo tra enti coinvolti (per esempio tramite la sottoscrizione delle convenzioni di cui al paragrafo 5.5, la promozione di tavoli di lavoro per la standardizzazione di procedimenti, ovvero per lo studio di procedimenti complessi, etc.).Per quanto concerne invece il profilo della riorganizzazione strutturale e delle risorse umane e strumentali disponibili, il Comune, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, è tenuto ad adottare alcune misure:a) realizzare un'unica struttura cui affidare l'intero procedimento;b) nominare un responsabile unico a capo della struttura, che è responsabile anche dell'intero procedimento, salva la possibilità di delega (vedi paragrafo 5.4);c) dotare la struttura di un archivio informatico contenente tutte le informazioni inerenti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 447/1998, al quale gli interessati potranno accedere gratuitamente anche per via telematica.Si tratta di misure organizzative minime da prevedere sia per adempiere formalmente all'obbligo di istituzione dello Sportello unico previsto dal D.P.R. n. 447/1998, sia per poterlo considerare concretamente operativo, ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis. Va comunque precisato che anche senza l'adozione di questi atti formali (nomina del responsabile, istituzione della struttura unica, predisposizione dell'archivio informatico), dal 27 maggio 1999 - termine ultimo per la costituzione degli sportelli unici - ogni imprenditore ha il diritto di recarsi presso il Comune e presentare un'unica istanza per l'avvio di uno dei procedimenti amministrativi individuati dal regolamento. In questo caso il Comune e le ulteriori amministrazioni coinvolte hanno comunque l'obbligo di rispondere, in senso positivo o negativo, entro i termini indicati dal Regolamento.Da ciò discende che l'effettivo successo della riforma dello Sportello unico non può essere correttamente ponderato e valutato in termini di Comuni che hanno istituito la relativa struttura e attivato il nuovo servizio. Il dato vero sul quale occorre riflettere è piuttosto quello del numero di imprenditori che hanno utilizzato il nuovo procedimento amministrativo, di quante imprese hanno ricevuto risposte soddisfacenti e di quante, invece, hanno dovuto "forzare" le amministrazioni locali perché le norme del D.P.R. n. 447/1998 fossero applicate.È evidente allora che il soddisfacimento dei bisogni delle imprese è connesso non tanto all'attivazione dello sportello, quanto alla sua effettiva operatività.Al riguardo si osserva, dunque, che il concetto di "operatività" di uno sportello richiede l'effettivo esercizio delle funzioni proprie della struttura, la previa individuazione del responsabile, l'attribuzione delle risorse e la predisposizione dell'archivio informatico di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 447/1998.Proprio per queste ragioni, e al fine di evitare incertezze in ordine al concetto di operatività, il Comune o l'associazione di Comuni, presso cui la struttura è istituita, deve individuare la data esatta a partire dalla quale la struttura stessa sarà operativa e presterà il servizio, dandone preventiva comunicazione, anche ai fini di cui al comma 2-bis dell'art. 4 del D.P.R. n. 447/1998, alle altre amministrazioni interessate e alla potenziale utenza.

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Occorre ricordare che la realizzazione della struttura dello Sportello unico rappresenta, ai sensi del comma 4 dell'art. 3, un obbligo per i Comuni che doveva essere attuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento governativo, data entro cui l'ente era tenuto non solo formalmente a istituire struttura e sportello, bensì a "realizzarli", cioè a renderli operativi. Peraltro, si è da subito rilevato che il predetto termine, in assenza di espresse sanzioni per la sua inosservanza, è da ritenersi "ordinatorio" pur se, trattandosi di un obbligo di legge, la prolungata inosservanza di esso, nonostante reiterata diffida a provvedere, potrebbe configurare una "grave e persistente violazione di legge" di cui all'art. 142 del T.U.E.L., atta a giustificare i provvedimenti sanzionatori sugli organi di cui alla medesima norma.Anche la giurisprudenza, in maniera concorde, sancisce l'obbligo per i Comuni di attivare il SUAP e soprattutto renderlo concretamente operativo, a nulla rilevando le inefficienze e i problemi interni dell'amministrazione (e pluribus, T.A.R. Salerno II sez., sul ricorso n. 3045 del 13/12/2001). In sostanza, come conferma anche la lettura della citata Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1999, ciò che è entrato in vigore il 27 maggio 1999, ancor prima dell'obbligo dei Comuni di istituire il SUAP, è il diritto degli imprenditori di chiedere al medesimo ente locale l'applicazione dei principi e delle procedure contenuti nel D.Lgs. n. 112/1998 e nel suo regolamento di attuazione, il D.P.R. n. 447/1998.Giova ricordare che la sentenza ricordata, così come le altre simili che si sono succedute nel tempo, ha sancito:- n. 4 del 9-1-2008- l'obbligo del Comune a provvedere sull'istanza dell'impresa, entro 30 giorni, con atto espresso e motivato;- il mandato al Presidente della Giunta Regionale, nel caso di ulteriore inerzia del Comune, a nominare, su domanda del ricorrente, un Commissario ad acta che provveda entro ulteriori 30 giorni in sostituzione dell'Amministrazione inerte, con spese a carico di quest'ultima;- la condanna al Comune intimato a rifondere, in favore del ricorrente, le spese di giudizio.Sempre in merito alla obbligatorietà, il D.P.R. n. 447/1998 dispone all'art. 4 comma 2-bis che "ove sia già operante lo Sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori già compiuti e dandone comunicazione al richiedente".La ratio della norma, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento al D.P.R. n. 440/2000 di riforma del D.P.R. n. 447/1998, è quella di superare le difficoltà istruttorie che nella prassi applicativa del Regolamento si sono effettivamente riscontrate.Come si evince dalla ratio della norma, il nuovo comma 2-bis, nel ribadire l'inutilizzabilità degli atti autorizzatori rilasciati da Amministrazioni diverse da quella responsabile del procedimento, è finalizzato a "salvare", sulla base del principio generale dell'economicità dei mezzi giuridici, l'attività svolta dalle Amministrazioni su richiesta dell'impresa, recuperandola al procedimento unico presso lo Sportello.Uno strumento che può senz'altro contribuire ad evitare il verificarsi di prassi contrastanti con il citato comma 2-bis è quello delle convenzioni tra Ente titolare del SUAP ed Amministrazioni terze, di cui al successivo paragrafo 5.5.

5.2 La struttura unica e lo Sportello unico La struttura unica deve dotarsi di "Sportello unico per le attività produttive" (art. 3 comma 1 D.P.R. n. 447/1998).Lo Sportello è la componente della struttura unica rivolta verso l'esterno, verso gli operatori; esso costituisce il punto di accesso delle imprese alla struttura, il cosiddetto "front-office". A tal fine, allo Sportello sono affidati i seguenti compiti:a) informativo-consulenziale di informazione in merito alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate e allo stato del loro iter procedimentale, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale (art. 23 comma 2 D.Lgs. n. 112/1998 e art. 3 comma 2 D.P.R. 447/98);di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l'operatore si è rivolto allo sportello con l'indicazione degli adempimenti necessari in sede di preistruttoria, eventualmente anche attraverso la verifica di conformità del progetto preliminare di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento (vedi amplius paragrafo 6.1);

b) collegamento tra gli uffici pubblici, l'impresa e la struttura unica Lo Sportello costituisce il punto di incontro tra impresa e struttura, è la sede dove si presenta la domanda, dove si ritirano atti e provvedimenti, dove si forniscono e si ottengono chiarimenti, si integrano documentazioni, si controlla, anche in via telematica, lo svolgimento dell'iter procedimentale; si discutono le questioni attinenti al procedimento e all'iniziativa nel rispetto degli obblighi di trasparenza e in termini di reciproca leale collaborazione.L'istituzione degli Sportelli Unici comporta il coordinamento degli stessi con eventuali altri organismi che svolgono analoghe funzioni informative o di assistenza-consulenza, quali le C.C.I.A.A., gli sportelli informagiovani, le associazioni di

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categoria, gli ordini e i collegi professionali. Le competenze e le disponibilità di questi soggetti potrebbero essere efficacemente coinvolte, con apposite convenzioni, in un'organica azione di supporto dello Sportello unico.A tal proposito si ricorda la Circ. 29 maggio 2001, n. 58/2001, emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che recita: "... si rappresenta l'opportunità di porre in essere un'attività di supporto a quella dello Sportello unico per le imprese che abbia ad oggetto tanto la diffusione di tutte le informazioni circa le norme di tutela del lavoratore eventualmente richieste dagli operatori dei diversi settori imprenditoriali, quanto lo svolgimento di una vera e propria attività di consulenza".

5.3 Modalità di gestione del SUAP Le funzioni di competenza della struttura unica possono essere esercitate:a) da un singolo Comune, in riferimento agli impianti produttivi localizzati o da localizzare nel territorio di quel Comune;b) in forma associata, "anche con altri Enti Locali" (art. 24 comma 1 D.Lgs. n. 112/1998; art. 3 comma 1D.P.R. n. 447/1998), con riguardo agli impianti produttivi localizzati o da localizzare nel territorio dei Comuni associati.I periodici monitoraggi delle modalità attuative degli sportelli unici scelte dai diversi Comuni hanno evidenziato come il modello organizzativo/gestionale in forma associata sia ricorrente in caso di Comuni di medie o piccole dimensioni, per i quali la costituzione dello sportello in forma singola sarebbe risultata troppo onerosa o scarsamente efficace, soprattutto in situazioni di complessità o particolarità geografico/ territoriale. Il Comune, qualora ritenga di non essere in grado di avviare per proprio conto la struttura oppure riconosca che, in base alle proprie caratteristiche territoriali, la realizzazione della struttura sarebbe scarsamente efficace, provvede ad associarsi con un altro ente.I vantaggi della gestione in forma associata sono in particolare rappresentati da una riduzione dei costi, una maggiore efficienza amministrativa e burocratica (data da una migliore gestione organizzativa del personale), da una partecipazione di tutti i Comuni coinvolti nei procedimenti decisionali relativi all'insediamento di attività produttive, da uno sviluppo dei servizi di assistenza alle imprese su area vasta, etc. Indubbiamente la scelta della forma di gestione associata dello Sportello unico costituisce un'opportunità soprattutto per quelle amministrazioni di medie e piccole dimensioni per le quali la realizzazione in forma singola della struttura di Sportello unico risulta troppo complessa e onerosa.Per quanto riguarda l'esercizio in forma associata possiamo considerare i seguenti casi:- Comunità Montana (art. 27 D.Lgs. n. 267/2000). La norma qualifica le Comunità Montane come "unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni ...." e precisa che esse sono costituite, fra l'altro, "per l'esercizio associato delle funzioni comunali". L'art. 28, comma 1, dello stesso Testo Unico stabilisce che "l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni ... spetta alle comunità montane" là dove queste sono state costituite.Nel caso in cui i Comuni vogliano peraltro esercitare singolarmente (come recita l'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998) le funzioni in oggetto, non v'è dubbio sul fatto che anche tale scelta è possibile e legittima.- Convenzione (art. 30 D.Lgs. n. 267/2000). Le convenzioni vengono stipulate al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; esse possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.Tale strumento altro non è che una particolare forma di "accordo" tra PP.AA. riconducibile agli accordi previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990, e presenta il vantaggio di un'estrema elasticità e flessibilità, anche perché non dà luogo alla creazione di un nuovo ente associativo dotato di autonoma personalità giuridica.- Consorzio (art. 31 D.Lgs. n. 267/2000). Gli Enti Locali possono costituire, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, un consorzio al quale possono partecipare gli Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.A differenza della mera associazione, il consorzio è un soggetto giuridico autonomo dotato di propria personalità e che, tramite i propri organi, esercita funzioni di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del soggetto che deve prestare il servizio o svolgere la funzione.I consorzi per servizi conoscono una nuova stagione con l'art. 2 del T.U.E.L. che, nel configurarli, li assoggetta integralmente e obbligatoriamente alle sue norme, riconducendoli quindi nell'alveo di una disciplina tipicamente pubblicistica.- Unione di Comuni (art. 32 D.Lgs. n. 267/2000). Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.Di rilevante importanza la possibilità che la normativa conferisce ai Comuni aderenti a strumenti di programmazione negoziata, quali patti territoriali e contratti d'area, di far coincidere la struttura unica con il soggetto responsabile del patto o del contratto (art. 24 comma 5 D.Lgs. n. 112/1998, richiamato dall'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 447/1998).

5.4 Il responsabile della struttura e il responsabile del procedimento L'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 447/1998 prevede che i Comuni esercitino, anche in forma associata, le funzioni ad essi attribuite dall'art. 23 D.Lgs. n. 112/1998 "assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento"; inoltre, la struttura unica deve dotarsi di uno "Sportello unico per le attività produttive". Il successivo comma 4 precisa che

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Page 65: Documenti | Focus tematicifocus.formez.it/sites/all/files/All_ 2 Normativa SUAP e... · Web view6. ai sensi, del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, qualora l'esito della

"i Comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento" e che "il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento".La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi dell'8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647, che recepisce integralmente l'accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 1° luglio 1999, attribuisce al responsabile dello Sportello unico nei confronti di altre amministrazioni ed enti pubblici:- poteri di impulso relativamente agli atti istruttori affidatigli che debbono confluire nel provvedimento finale adottato dal Comune;- poteri di diffida e messa in mora per l'inadempimento o il ritardato adempimento;- il potere di convocare la Conferenza di servizi.Ovviamente, i suddetti poteri di impulso e coordinamento spettano al responsabile SUAP, a fortiori, anche nei confronti dei dirigenti/responsabili dei servizi del proprio ente.Per quanto concerne il "responsabile della struttura" l'art. 6 comma 11 del D.P.R. n. 447/1998 stabilisce che egli è individuato ai sensi degli art. 107 comma 3 e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000. Le funzioni del Responsabile vengono in tal modo espressamente ricondotte alle attribuzioni di spettanza dirigenziale, fermo restando che gli stessi compiti, nei Comuni privi di personale con tale qualifica, possono essere attribuiti ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco. Le due figure di "responsabile della struttura" e "responsabile del procedimento" non debbono per forza ritenersi coincidenti. Infatti, se da una parte, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, il Comune affida l'intero procedimento a un'unica struttura il cui funzionario preposto è responsabile dell'intero procedimento, dall'altra, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 241/1990, "il Dirigente di ciascuna Unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale".Ne consegue che la responsabilità di tutti i procedimenti di competenza dello Sportello unico non deve necessariamente far capo al responsabile della struttura, il quale può discrezionalmente individuare, in via generale o volta per volta, i responsabili dei singoli procedimenti in altri dipendenti addetti alla struttura. Ovviamente, per i responsabili dei singoli procedimenti non vale la regola secondo cui è richiesta la qualifica dirigenziale.In conclusione, il responsabile della struttura unica secondo la normativa in esame deve essere "individuato"- nell'ambito del personale comunale - "ai sensi dell'art. 107, comma 3, e dell'art. 109 comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".Deve pertanto essere - in via principale - un dirigente. Al dirigente, invero, l'art. 107 comma 3 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce il compito di rilasciare "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, ecc.".In via subordinata, nei Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, responsabile della struttura unica può essere il funzionario responsabile di un servizio o di un ufficio (art. 109 comma 2 T.U.E.L.); in tal caso, però, la relativa funzione gli deve essere attribuita dal Sindaco con provvedimento motivato (ancora art. 109 comma 2 T.U.E.L.).Una corretta interpretazione del D.P.R. n. 447/1998, infine, può portare ad affermare che, nei casi in cui non vi siano figure equiparabili ai dirigenti o ai responsabili di uffici o servizi (es. SUAP allocato presso il soggetto responsabile del patto territoriale o del contratto d'area), ferme restando le competenze amministrative e gestorie in senso lato del responsabile del SUAP, spetta comunque alla figura individuata ai sensi degli artt. 107 comma 3 e 109 comma 2 del T.U.E.L. ordinare la riduzione in pristino a spese dell'impresa nonché effettuare gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 6 comma 11 del regolamento.

5.5 Rapporto con Uffici interni/Enti terzi Uno dei vincoli che maggiormente influisce sull'operatività degli Sportelli Unici è la capacità di coordinarsi con gli uffici interni e con gli altri Enti interessati al procedimento unico (ASL, Vigili del Fuoco, ISPESL, ARPA, Soprintendenza ecc.).Le principali criticità, emerse da varie indagini effettuate dalla Prefettura e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sono:- l'interazione tra la normativa di riferimento e la normativa sullo Sportello unico;- il raccordo sulla tempistica dei procedimenti;- l'identificazione delle procedure e delle competenze;- una bassa informatizzazione del procedimento;- l'individuazione di un referente unico.Dal punto organizzativo, per un buon funzionamento della struttura unica occorre:a) che vengano definiti gli obblighi, a carico degli uffici comunali, relativi al rispetto dei tempi del procedimento unico, eventualmente tramite il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui il regolamento interno sullo Sportello unico costituisce stralcio;b) che vengano predisposti accordi con i soggetti pubblici esterni al Comune (Regione, Provincia, A.S.L., VV.F., Consorzi A.S.I. etc.) che garantiscano, tra l'altro, l'espletamento della procedura nei tempi dovuti.c) che venga omogeneizzata la modulistica, sia per agevolare comprensione e compilazione della stessa, sia per rendere assolutamente rapido ogni controllo formale, sia ancora per consentire l'impiego dei supporti informatici.

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Al riguardo, si evidenza che l'art. 6 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ha introdotto nel D.Lgs. n. 112/1998 l'art. 27-bis (Misure organizzative per lo Sportello unico per le imprese). La norma impone alle amministrazioni, agli enti, alle autorità in genere competenti a compiere atti destinati a confluire nel procedimento gestito dalla struttura unica, di adottare le misure organizzative necessarie per snellire le rispettive procedure ed attività, "al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento" sullo Sportello unico.La citata Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1999 chiarisce che al fine di regolare i rapporti tra il Comune (o i Comuni associati) e le altre amministrazioni coinvolte possono essere stipulate apposite convenzioni o accordi ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112/1998, nonché ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.Per quanto sopra si ravvisa l'opportunità che le amministrazioni titolari di Sportello unico:- definiscano tempi e modalità di comportamento riguardanti gli organi interni del Comune competenti in ordine alle autorizzazioni alle attività produttive;- stipulino convenzioni con i soggetti pubblici esterni coinvolti nelle autorizzazioni predette, intese a disciplinare compiutamente i reciproci diritti e obblighi, a rendere certi e contenuti i tempi relativi nonchè a prevedere il ricorso, ove occorra, alle conferenze di servizi. Un importante valore aggiunto di questi strumenti può essere costituito dalle schede tecniche, da allegare allo schema di convenzione, nelle quali il Comune e l'Ente terzo descrivono analiticamente i singoli endoprocedimenti di competenza, con dettaglio di oneri, tempi, modulistica etc. A tal fine, la Regione Puglia si impegna a definire e approvare degli schemi-tipo di Convenzioni o Accordi, applicabili nell'intero territorio regionale. Con riferimento specifico ad Enti facenti capo in vario modo alla Regione, quest'ultima si impegna altresì a definire e approvare uno specifico atto di indirizzo in merito alla razionalizzazione dei processi interni ai suddetti Enti.Negli accordi o convenzioni di cui sopra dovrà inoltre essere in ogni caso previsto che ogni amministrazione deve individuare un responsabile dei rapporti con la struttura unica responsabile del procedimento:- che risponda al Comune degli adempimenti affidati alla stessa amministrazione e del rispetto dei tempi;- che garantisca il flusso delle informazioni attraverso l'indicazione dei responsabili dei singoli procedimenti;- che, in caso di inadempimento o ritardato adempimento da parte dei responsabili dei procedimenti, provveda all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti, anche su segnalazione della struttura.

5.6 I rapporti tra il SUAP e lo Sportello unico per l'edilizia (art. 5 D.P.R. n. 380/2001) Lo sportello unico per l'edilizia (SUE) viene attivato dallo sportello unico per attività produttive (SUAP) quando per la realizzazione, ampliamento, etc., di un impianto produttivo di beni e servizi si ha bisogno di un titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o dia) poiché in questo caso tale titolo è un endoprocedimento del procedimento unico previsto dal D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni. Infatti, l'art. 4, comma 1bis, del D.P.R. n. 447/1998, stabilisce che "Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto..." Tale concetto è stato successivamente chiarito dalla già menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 376, del 23 luglio 2002 (cfr. paragrafo 4).Occorre ricordare che nel caso di procedimento mediante autocertificazione il comma 8, dell'art. 6, stabilisce che "Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.Ove sia necessaria la concessione edilizia (permesso di costruire), il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia (permesso di costruire)."Data le incertezze applicative che ha determinato, all'interno di numerosi Enti locali, l'applicazione delle normative nazionali su SUAP e SUE, si ravvisa l'opportunità, in questa sede, di illustrare corretti profili di integrazione e sinergia tra le due strutture, beninteso nel rispetto della autonomia statutaria e regolamentare del singolo Ente.Va premesso che, soprattutto nei Comuni di minore dimensione demografica, e date le indubbie analogie di tipo organizzativo e procedimentale esistenti tra le due strutture, queste possono essere senz'altro allocate all'interno della medesima unità organizzativa, anche per ottimizzare l'uso delle risorse umane, finanziarie e tecniche.Ciò posto, alla luce della normativa introdotta dal D.P.R. n. 380/2001, cui ha fatto seguito l'istituzione dello Sportello unico per l'edilizia, il coordinamento dell'operato delle due strutture (Sportello unico per le attività produttive e Sportello unico per l'edilizia) avverrà in ottemperanza alla norma di cui all'art. 1 comma 3 del medesimo decreto, che fa salve le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 112/1998 ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.Resta pertanto delineata in capo allo Sportello unico per le attività produttive la specifica competenza in ordine a tutti i procedimenti in materia di impianti produttivi di beni e servizi riconducibili al D.P.R. n. 447/1998, che si pone quale norma attuativa delle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 112/1998.Lo Sportello unico per l'edilizia fornisce un titolo abilitativo per realizzare un intervento edilizio ed è mirato per i cittadini; lo Sportello unico per le attività produttive esplica la propria competenza sugli impianti di processo, ed è pertanto orientato alle imprese sia per il rilascio del titolo edilizio sia per il materiale avvio delle attività a seguito della procedura di collaudo di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 447/1998.In considerazione delle delineate competenze, laddove la trattazione dell'istanza inoltrata ai sensi del D.P.R. n. 447/1998 implichi l'acquisizione del permesso di costruire, lo Sportello unico per l'edilizia trasmetterà alla struttura esclusivamente

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gli esiti dell'istruttoria e quindi, in definitiva, un parere (favorevole, contrario o favorevole con prescrizioni) ai fini del rilascio del medesimo.Il parere di competenza del SUE verrà rilasciato ai soli fini edilizio-urbanistici, e pertanto avulso da ulteriori pareri istruttori (igienico-sanitari, di prevenzione incendi etc.), quale atto conclusivo dell'istruttoria tecnica endoprocedimentale richiesta dalla struttura cui si è rivolta l'impresa.Il menzionato parere urbanistico assume valenza esclusivamente endoprocedimentale, risultando produttivo di effetti giuridici subordinatamente alla adozione del provvedimento finale che ne recepirà il contenuto e che avrà luogo a cura del responsabile dello Sportello unico per le attività produttive.In caso di parere favorevole, il Responsabile del procedimento prenderà atto degli esiti dell'istruttoria tecnica e, unitamente ad altre analoghe comunicazioni da parte degli altri uffici pubblici coinvolti nel procedimento, richiamerà tali esiti in premessa all'atto conclusivo del procedimento. In tal caso non sarà necessario il rilascio del permesso di costruire, i cui effetti saranno direttamente riconducibili al provvedimento unico conclusivo che verrà pertanto adottato anche in ossequio ai criteri di competenza di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 380/2001.

6. Il procedimento unico6.1 Inquadramento generale Il D.P.R. n. 447/1998 definisce i percorsi istruttori e amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per l'insediamento e l'attivazione di impianti produttivi e al controllo sulla messa in opera degli impianti realizzati.Il regolamento sullo Sportello unico infatti, in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 20 della L. n. 59/1997 e dall'art. 25 del D.Lgs. n. 112/1998, individua e disciplina in modo chiaro due distinte fasi procedimentali, la prima diretta all'ottenimento dell'autorizzazione per l'insediamento e la successiva realizzazione degli impianti produttivi, la seconda concernente il collaudo degli impianti realizzati (quest'ultima propedeutica all'avvio dell'attività imprenditoriale).Relativamente alla prima fase preventiva e autorizzativa, il legislatore ha individuato due moduli procedimentali alternativi, atti a perseguire gli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento, da un lato, mediante l'impulso e il coordinamento delle attività istruttorie a opera della struttura unica, con facoltà di attivazione di una conferenza di servizi; dall'altro accordando all'imprenditore la possibilità di avvalersi estensivamente di autocertificazioni attestanti la conformità dell'impianto alle prescrizioni normative previste e di procedere, comunque, alla realizzazione dello stesso, decorsi i termini che la normativa assegna alla pubblica amministrazione per eseguire i necessari controlli e le verifiche preventive di idoneità e di completezza della domanda e della documentazione allegata.Normalmente è lo stesso interessato a scegliere quale modulo procedimentale attivare, fatti salvi i casi in cui il ricorso all'autocertificazione è precluso a priori (vedi paragrafo 6.2).Per quanto concerne la fase di controllo dell'impianto realizzato, risultano semplificate e accelerate le modalità di esecuzione del collaudo attraverso la responsabilizzazione dei professionisti, che su incarico dell'impresa asseverano la conformità delle opere eseguite al progetto approvato e alle normative di settore, garantendo comunque agli enti pubblici la possibilità di effettuare azioni di vigilanza e controllo.Pur prevedendo diverse tipologie di procedimento, il D.P.R. n. 447/1998 ne salvaguarda l'omogeneità attraverso l'introduzione di alcuni principi comuni:- principio di unicità: in base al quale le imprese devono disporre di un unico interlocutore per pratiche che coinvolgono uffici e amministrazioni diverse; il D.P.R. n. 440/2000 rafforza il principio dell'unicità, chiarendo espressamente che il procedimento è unico come è unico il conseguente provvedimento emanato dalla struttura dello sportello.Si sottolinea peraltro in questa sede che è ormai un dato acquisito, anche alla luce della novella apportata dal D.P.R. n. 440/2000 all'art. 4 comma 1 del Regolamento, il valore provvedimentale, e non già meramente ricognitivo, del titolo rilasciato dal responsabile SUAP.- principio del divieto di aggravamento: il raccordo tra le diverse normative e l'approccio interpretativo devono rispettare i principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, per cui in tutti i casi in cui l'avvio di un'attività o la realizzazione di un impianto produttivo sia già assoggettato a procedure maggiormente semplificate rispetto a quelle introdotte dal D.P.R. n. 447/1998 si applicano le procedure, i tempi e le modalità di maggiore semplificazione.Il Regolamento individua e definisce due tipi di procedimento:1) il procedimento semplificato (artt. 4 e 5);2) il procedimento mediante autocertificazione (artt. 6, 7 e 8).La scelta tra i due procedimenti è, salvo le eccezioni nelle materie di cui all'art. 1 comma 3, di competenza dell'impresa.Oltre alla funzione in senso lato "autorizzatoria", inoltre, il SUAP può svolgere anche, come accennato sopra, una funzione "consulenziale": l'impresa può richiedere cioè che la struttura si pronunci sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della stessa, dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura, per il parere di conformità, deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta (art. 3 comma 3 D.P.R. n. 447/1998), attivando eventualmente la procedura della conferenza di servizi.

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È importante rilevare che, nel caso in cui il SUAP convochi una conferenza ai sensi del citato art. 3 comma 3 del Regolamento, potranno applicarsi, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 14-bis della legge n. 241/1990, rubricato "Conferenza di servizi preliminare". L'impresa, pertanto, potrà avvalersi delle ulteriori norme di semplificazione ivi previste, tra cui:- la possibilità di chiedere direttamente la convocazione di una conferenza di servizi per "quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione [di una istanza o di un progetto definitivi], i necessari atti di consenso (comma 1);- la possibilità di presentare uno studio di fattibilità al posto del progetto preliminare (comma 1);- l'obbligo per la conferenza di pronunciarsi entro 30 giorni dalla data della richiesta di indizione da parte del privato (comma 1);- le indicazioni fornite in tale sede dalle pubbliche amministrazioni possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento (comma 4).

6.2 Il procedimento semplificato Il procedimento semplificato è necessario:a) per i procedimenti in cui è escluso il ricorso all'autocertificazione;b) per gli impianti e i depositi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 112/1998, cioè per:- gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;- gli impianti di produzione di materiale d'armamento;- depositi costieri;- gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;- gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti;c) per i progetti riguardanti gli impianti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 447/1998, di seguito specificati:- progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;- impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;- impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;d) per i progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi art. 5 del D.P.R. n. 447/1998.Il procedimento semplificato ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura unica, da parte dell'impresa, da compilare eventualmente su moduli utilizzabili informaticamente. La ricezione della domanda comporta l'obbligo di protocollare la stessa e di nominare un responsabile del procedimento.Ai fini della decorrenza dei termini previsti dal Regolamento, occorre chiarire se questi ultimi decorrono dal momento in cui l'istanza perviene all'Ente locale, e quindi al protocollo dello stesso, oppure dal momento in cui l'istanza giunge alla struttura competente. Tali riferimenti temporali, infatti, non sempre coincidono, risultando anzi, in taluni casi, notevolmente diversi.Non vi è alcun dubbio che i termini dovranno decorrere dal momento in cui l'istanza perviene al Comune, a nulla rilevando le disfunzioni organizzative interne che non consentano alla struttura di venire a conoscenza in tempi rapidi dell'istanza e conseguentemente di attivarsi. Occorrerà, pertanto, che ciascun Comune valuti le misure organizzative più idonee a garantire il rispetto dei tempi procedimentali, tramite la concreta applicazione del protocollo informatico e interventi di riorganizzazione e razionalizzazione interni all'Ente.La ricezione della domanda implica la sua ricevibilità. E dunque necessario che, prima di numerare la pratica e di avviare il procedimento, lo sportello effettui una verifica preliminare al fine di accertare l'esistenza delle condizioni di ricevibilità. La positiva conclusione della verifica di ricevibilità non costituisce in alcun modo riconoscimento della completezza della documentazione o dell'istanza stessa: resta necessariamente salvo il potere-dovere di richiedere e di acquisire le integrazioni necessarie, nello svolgimento della successiva istruttoria di merito.Anche se nel caso di procedimento semplificato manca una disposizione analoga a quella dell'art. 6 commi 2 e 13 del D.P.R. n. 447/1998, che prescrivono l'inserimento immediato nell'archivio informatico e la pubblicizzazione della domanda, è ipotizzabile un'estensione analogica di tali obblighi, da adempiersi in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 447/1998 e del principio enunciato all'art. 7 della legge n. 241/1990, con le forme di cui all'art. 8 comma 2 (contenuto obbligatorio minimo della comunicazione di avvio del procedimento) e le finalità di cui all'art. 9 della stessa legge (partecipazione procedimentale dei soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale).A tal proposito, la Regione si impegna ad adottare un software dedicato per la gestione del procedimento di cui al D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i., e ad allocarlo in uno specifico spazio all'interno del proprio sito web istituzionale. Tale software sarà fruibile gratuitamente per i Comuni, che avranno il compito di alimentarlo con l'inserimento delle rispettive pratiche secondo uno standard tecnologico previamente determinato. Tale software, anche tramite l'attività del coordinamento regionale di cui al successivo paragrafo 13, consentirà un ottimale gestione del procedimento unico, nonché il costante aggiornamento delle varie normative di settore e della modulistica, e un monitoraggio puntuale ed aggiornato dell'attuazione dei SUAP.La struttura unica provvede quindi a richiedere a ciascuna amministrazione competente i consensi, i pareri e in genere gli atti di loro competenza necessari nel procedimento unico, entro un termine che non può superare i novanta giorni dalla

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ricezione della documentazione. Naturalmente, se è possibile provvedere in un tempo minore eventualmente recependolo in un accordo, non vi è ragione di impiegare l'intero termine di legge. Parimenti, se una normativa di settore preveda un termine inferiore ai novanta giorni si applicherà il primo, per il menzionato principio del divieto di aggravio del procedimento.In merito alla richiesta di integrazioni documentali, il D.P.R. n. 447/1998 detta una specifica disciplina solo a proposito della procedura di valutazione di impatto ambientale. L'art. 4 comma 1-ter prevede che le amministrazioni competenti, in questi casi, hanno 30 giorni di tempo per richiedere l'integrazione della documentazione alla struttura unica. I termini riprenderanno a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.Si ritiene che un siffatto iter non possa non applicarsi, per analogia, anche ai procedimenti unici semplificati non soggetti alla V.I.A., ferma restando la possibilità per lo Sportello unico e i suoi interlocutori istituzionali (altri uffici comunali ed Enti terzi) di definire termini più brevi, in via regolamentare e/o convenzionale.Ove una integrazione documentale necessaria non venisse fornita, l'esigenza di conferire certezza alle situazioni giuridiche richiede che, previa eventuale diffida, il SUAP comunichi al richiedente il rigetto della domanda.Comunque la giurisprudenza ha affermato che il termine per il compimento di un'istruttoria non può iniziare a decorrere se gli atti della pratica da istruire non sono completi, e dunque necessitano di integrazioni; che deve sempre ammettersi, quindi, che possano essere chieste integrazioni istruttorie necessarie, anche in assenza di una esplicita previsione di legge; che, in presenza di termini fissati per il compimento di un'istruttoria, ciò che è vietato è il fatto che i termini stessi vengano sospesi, interrotti o prorogati al di fuori di un'effettiva necessità istruttoria.Di conseguenza attribuire all'impresa un termine per produrre un'integrazione, e sospendere per un pari periodo il termine fissato dal Regolamento per il compimento del procedimento unico, sarebbe dunque operazione legittima, e necessaria. Se poi, nel termine fissato, l'integrazione non viene fornita, si creano i presupposti per la reiezione della domanda.Nel caso in cui la struttura unica raccoglie tutte le autorizzazioni e i consensi necessari, il procedimento unico si conclude con un atto finale espresso che, enunciate le eventuali prescrizioni e condizioni, autorizza l'impresa a realizzare il tipo di intervento oggetto della richiesta. Infatti, il Regolamento, nel testo novellato dal D.P.R. n. 440/2000 recita che il provvedimento conclusivo del procedimento unico è "ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento".Se invece, entro il termine di novanta giorni (120+60 in caso di V.I.A.), avviene che anche solo una delle Amministrazioni competenti per le varie autorizzazioni e per i vari consensi si pronunci negativamente, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda (art. 4 comma 2 D.P.R. n. 447/1998). Tale rigetto deve essere formulato dal responsabile del procedimento, e motivato. Al rigetto deve essere allegata la pronuncia negativa e il tutto deve essere trasmesso all'impresa richiedente entro tre giorni.L'impresa ha la possibilità (art. 4 comma 2), entro il termine di venti giorni dalla ricezione del rigetto, di chiedere alla struttura unica di convocare una conferenza di servizi al fine di stabilire se la pronuncia negativa possa essere superata. Al fine di escludere il ricorso a tale strumento per quei progetti che appaiano manifestamente e radicalmente contrastanti con le vigenti norme poste a tutela di pubblici interessi, appare opportuno, pur nel silenzio della norma di legge, che il richiedente illustri sommariamente, già nella richiesta di convocazione della conferenza di servizi, i motivi che potrebbero condurre al superamento della pronuncia negativa. Pertanto, in caso di mancata indicazione di questi motivi, si ritiene che il responsabile SUAP ben potrebbe negare l'ammissibilità alla fase di conferenza di servizi.

6.2.1 L'istituto della conferenza di servizi L'art. 10-bis, introdotto come è noto nel corpo della legge n. 241/1990 dalla legge 15/2005, prevede che "il responsabile del procedimento [......] prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. [......] Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".Data la natura di lex specialis del Regolamento rispetto a una legge generale sul procedimento amministrativo quale la legge n. 241/1990, si ritiene che il modulo procedimentale da applicare in caso di pronunce negative all'interno di un procedimento unico sia quello della conferenza di servizi.L'istituto della conferenza, infatti, è stato pensato e voluto dal legislatore al fine di poter avere intorno ad uno stesso tavolo sia le PP.AA. coinvolte nella tutela di un dato interesse pubblico, sia lo stesso cittadino portatore di un interesse privato, interesse quest'ultimo che va valutato e ponderato in contraddittorio con i diversi interessi pubblici in gioco. Per far ciò la normativa sulla conferenza di servizi ha previsto un ben delineato iter procedurale, che permette in pieno tale confronto, con ampie possibilità dialettiche e di contraddittorio. È quindi all'interno della disciplina della conferenza che vanno risolte eventuali ipotesi di diniego da parte di un dato ente: in quest'ultima fattispecie, infatti, il privato avrà la possibilità di chiedere un lasso di tempo per controdedurre, o per apportare le modifiche progettuali necessarie.Alla conferenza devono partecipare tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento: sia quelli che non si sono espressi, sia quelli che si sono espressi negativamente, sia le Amministrazioni che si sono espresse in termini positivi. Infatti, è inevitabile la partecipazione alla conferenza di tutti i soggetti pubblici interessati, poiché il raggiungimento di un'intesa

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atta a definire nuove modalità progettuali idonee a superare la pronuncia negativa di un'Amministrazione può determinare la necessità di un'ulteriore considerazione del progetto modificato da parte delle altre Amministrazioni.Altra ipotesi di conferenza di servizi è prevista dal Regolamento nel caso in cui una o più Amministrazioni non si pronuncino in alcun modo nel termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione (beninteso non computandosi a tal fine i giorni di sospensione per richieste di integrazioni): il responsabile del procedimento in questi casi deve convocare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni, una conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 4. A questa conferenza devono partecipare tutti i soggetti pubblici coinvolti (anche quelli che già si sono espressi positivamente), così come detto sopra.L'art. 4 comma 4 impone di pubblicizzare la convocazione della conferenza affinché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dall'attuazione del progetto, abbiano modo di presentare osservazioni, oltre che di partecipare alla conferenza stessa. Appare logico che tali soggetti possano essere assistiti da tecnici ed esperti, anche se tale facoltà è conferita nel caso della "riunione" di cui all'art. 6 comma 13 del D.P.R. n. 447/1998, nell'ambito del procedimento mediante autocertificazione.Un'interpretazione sistematica del citato comma 4 porta senz'altro ad estenderne l'applicazione all'altra tipologia di conferenza di servizi disciplinata dall'art. 4, quella convocata a seguito di un parere negativo sul progetto. Anche quest'ultima, pertanto, soggiace ai medesimi adempimenti pubblicitari.Le modalità attraverso cui portare a conoscenza del pubblico la convocazione della conferenza potranno consistere nella affissione all'albo pretorio e nell'inserimento dell'avviso sul sito internet dell'ente, ed eventualmente anche nella pubblicazione su uno o più giornali o nell'affissione di manifesti.I soggetti portatori di interessi sono ammessi alla conferenza, con facoltà di formulare osservazioni "che la conferenza è tenuta a valutare" (art. 4 comma 4). È compito del responsabile del procedimento selezionare il materiale da sottoporre alla conferenza e dirigere e coordinare l'istruttoria del progetto, nonché verificare la legittimazione dei soggetti che chiedono di partecipare ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 4 e 6 comma 13 del Regolamento.La conferenza fissa il tempo necessario per pervenire alla conclusione dei propri lavori, nel rispetto comunque dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 447/1998 (cinque mesi dalla presentazione della domanda, che salgono a nove in caso di V.I.A.).L'istruttoria deve concludersi con un verbale conclusivo che tiene luogo degli atti delle singole Amministrazioni di settore.Siccome l'art. 14-ter comma 9 della legge n. 241/1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15/2005, non attribuisce valenza di atto "globale" di assenso al verbale della conferenza, bensì al provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, il coordinamento di tale disposizione con il D.P.R. n. 447/1998 conduce dunque ad affermare la necessità del provvedimento finale, conclusivo del procedimento unico, anche nel caso in cui sia stata svolta la conferenza di servizi.Quanto infine alla gestione dei dissensi espressi in sede di conferenza dei servizi, va specificato che l'attuale art. 14-quater della legge n. 241/1990, nel testo novellato dalla medesima legge n. 15/2005, ha diversamente disciplinato rispetto alla formulazione introdotta dalla legge n. 127/1997 e sostituita una prima volta dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.La nuova disciplina dell'art. 14-quater impone pertanto di considerare la residua applicabilità del Provvedimento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio coordinamento e monitoraggio, e pubblicato nella Gazz. Uff. n. 1 del 2 gennaio 2003, recante "Norme in materia di conferenza di servizi. Linee guida operative per la remissione al Consiglio dei Ministri".Il provvedimento citato si compone di tre parti distinte: nella prima si traccia un breve profilo sul significato dell'istituto della conferenza di servizi; nella seconda si individuano le fasi conclusive del procedimento; nella terza si illustrano le singole fasi attraverso le quali si articola il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri (in particolare, lo svolgimento dell'istruttoria presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri) fornendo, altresì, precise indicazioni in merito alla documentazione necessaria per delimitare l'istruttoria nei termini indicati dalla norma.Una interpretazione logica e sistematica delle due fonti, la legge n. 241/1990 e s.m.i. e il citato Provvedimento, porta alla conclusione che, delle ultime due parti di cui si compone quest'ultimo, solo la terza (illustrazione delle singole fasi del procedimento davanti al Consiglio dei Ministri) continua ad avere efficacia, mentre le cause di attivazione di tale procedimento risiedono nella nuova disciplina dettata dai commi da 3 a 3-quinquies dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990 e s.m.i.

6.3 Il procedimento mediante autocertificazioneIl procedimento mediante autocertificazione costituisce la vera e propria novità introdotta dalla normativa sullo Sportello unico. Mentre il procedimento mediante conferenza di servizi assume la veste di procedimento "ordinario", quello autocertificato risulta particolarmente innovativo, dal momento che il ricorso all'autocertificazione da parte del privato garantisce la speditezza e la semplificazione dell'attività amministrativa, che nella fattispecie consiste nella verifica della sussistenza di presupposti e requisiti di presentazione della domanda e nel controllo delle autocertificazioni ad essa allegate.La disciplina di questo istituto è contenuta nell'art. 6 del D.P.R. n. 447/1998, il quale prevede che, in conformità alle previsioni dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, il soggetto interessato ha la possibilità di presentare alla struttura

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unica una domanda, corredata da una serie di autocertificazioni nelle quali risulti attestata la conformità del progetto alle prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza degli impianti e di tutela sanitaria e ambientale. Tali attestazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, unitamente ai professionisti abilitati che le hanno redatte.Non tutte le materie possono però essere oggetto di autocertificazione. Il procedimento autocertificato non può infatti riguardare:- impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari;- impianti di produzione di materiale di armamento;- depositi costieri;- impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;- impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.Anche nel procedimento mediante autocertificazione occorre procurarsi esplicite autorizzazioni nelle seguenti materie:- valutazione di impatto ambientale;- controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;- prevenzione e riduzione dell'inquinamento.L'impresa, inoltre, dovrà produrre autocertificazioni, vale a dire dichiarazioni (asseverazioni) redatte da professionisti, e sottoscritte anche dal legale rappresentante dell'impresa, che attestino la conformità del progetto alle norme vigenti nelle seguenti materie:1. urbanistica;2. sicurezza degli impianti;3. sanitaria;4. ambientale.Nel caso in cui l'intervento comporti opere soggette a permesso di costruire, l'istanza anzidetta dovrà contenere anche la richiesta di rilascio del permesso medesimo.Ricevuta la domanda, la struttura unica deve:1) immettere la domanda nell'archivio informatico (art. 6 comma 2);2) dare pubblicità alla domanda stessa: affissione all'albo pretorio del Comune, pubblicazione sul sito internet comunale, inserimento nell'archivio informatico. In casi di particolare rilievo si può pubblicizzare la domanda anche in altri modi, ad esempio con inserzioni sulla stampa etc.;3) trasmettere (anche in via telematica) copia dell'istanza alla Regione (Assessorato alle Attività Produttive) e copia della stessa istanza e della documentazione allegata (art. 6 comma 1 D.P.R. n. 447/1998):- agli altri Comuni interessati;- ai soggetti pubblici competenti per le varie verifiche da compiere nel caso specifico (art. 6 comma 1 D.P.R. n. 447/1998);4) promuovere il rilascio del titolo abilitativo edilizio, se questo è necessario.Entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità (art. 6 comma 13), i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, i comitati e le associazioni portatori di interessi diffusi, ai quali possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, possono trasmettere alla struttura unica memorie e osservazioni, o chiedere di essere sentiti oppure chiedere la convocazione di una riunione alla quale partecipi anche l'impresa (a tale riunione ciascun partecipante può essere assistito da tecnici ed esperti). Se la riunione viene convocata, il termine di sessanta giorni (quarantacinque giorni per impianti a struttura semplice) per la conclusione del procedimento resta sospeso per non più di venti giorni (art. 6 comma 14).Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.La richiesta di integrazione sospende il decorso del termine temporale di cui al comma 8 dell'art. 6. Il termine medesimo riprende a decorrere dal giorno del deposito dell'integrazione stessa.Nel compiere l'istruttoria la struttura unica può constatare che:a) occorrono chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali scelte dall'impresa;b) occorrono chiarimenti riguardanti il rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore;c) il progetto si rivela particolarmente complesso;d) si rendono necessarie modifiche al progetto per poter pervenire all'autorizzazione;e) il Comune propone una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447/1998.In tali casi, la struttura - attraverso il responsabile del procedimento - può convocare l'impresa per un'audizione formale, della quale viene redatto apposito verbale (art. 6 comma 4). L'audizione deve coinvolgere le Amministrazioni di settore interessate, per quanto di rispettiva competenza.L'audizione può:- chiarire le soluzioni tecniche e progettuali e il rispetto delle normative;- far accettare all'impresa le modifiche del progetto, anche sotto il profilo della sua localizzazione.

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In tali ipotesi, il verbale conclusivo dell'audizione conterrà un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. Se l'accordo comporta la redazione di un nuovo progetto, o di modifiche al progetto iniziale, il termine di cui al comma 8 dell'art. 6 è sospeso a far data dall'accordo stesso; esso riprende a decorrere con la presentazione del progetto nuovo o modificato.L'art. 6 comma 8 del Regolamento fissa il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento. Il termine decorre dal deposito della domanda o dal deposito dell'integrazione della stessa. In tale termine è ricompreso anche il rilascio del titolo abilitativo edilizio.Entro il termine di sessanta giorni (o di quarantacinque nel caso di impianti a struttura semplice) la struttura unica deve dunque rilasciare o denegare (motivatamente) il provvedimento autorizzatorio finale, munito in allegato delle varie autorizzazioni.Ove il termine anzidetto decorra inutilmente, la realizzazione del progetto si intende autorizzata (art. 6 comma 10) in conformità:a) alle autocertificazioni prodotte:b) alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni esplicite previamente acquisite, relative alle materie non autocertificabili.In merito all'aspetto edilizio, ove l'intervento sia soggetto a denuncia di inizio di attività (D.I.A.), è sufficiente la denuncia stessa, e ciò vale in materia edilizia come negli altri casi in cui la legge ammette la comunicazione o la dichiarazione di inizio dell'attività (art. 19 legge n. 241/1990). In questo come in altri casi similari, peraltro, si applica il minor termine dei 30 giorni previsto dall'art. 23 del Testo Unico dell'edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.Successivamente, la struttura e le altre Amministrazioni effettuano le verifiche di loro competenza. Le verifiche entrano nel merito, e cioè (art. 7 commi 1 e 2) con riferimento alla conformità delle autocertificazioni agli strumenti urbanistici ed in genere ai contenuti delle autocertificazioni stesse.Ciascuna amministrazione competente controlla il rispetto delle norme, dei piani e delle discipline sulle quali ha competenza.Nell'eventualità che la struttura unica constati la falsità di una o più autocertificazioni (esclusi gli errori e le omissioni materiali suscettibili di rimedio mediante correzione o integrazione):- prima dell'inizio dei lavori: la struttura unica trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e dà comunicazione del fatto all'impresa, segnalando che il procedimento è sospeso fino alla decisione (giudiziale) sui fatti segnalati;- dopo l'inizio dei lavori: al rapporto alla Procura e alla comunicazione all'impresa si affianca l'ordine di riduzione in pristino, immediato e senza l'obbligo di preventive diffide.Dalla breve analisi effettuata, il procedimento mediante autocertificazione appare il più indicato per favorire la progressiva semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di insediamenti produttivi. Tale procedimento si propone di conseguire il suddetto risultato di progressiva semplificazione innanzitutto ampliando la gamma degli atti e dei certificati sostituibili con una dichiarazione dell'interessato.A tale previsione viene affiancata quella del silenzio-assenso, qualora l'amministrazione competente al controllo non comunichi, entro un termine stabilito, il proprio motivato dissenso, ovvero non convochi l'impresa per un'audizione in contraddittorio. Il sistema che si ottiene dal raccordo delle due previsioni normative su esposte è tale per cui l'imprenditore è messo in grado di esercitare la propria attività senza che intervenga alcun provvedimento di intermediazione da parte dell'amministrazione pubblica, se non nei casi tassativamente previsti dal Regolamento e in termini di controllo dei requisiti e dei presupposti per l'avvio del procedimento e di completezza della domanda e della documentazione a corredo.Il sistema descritto comporta comunque alcune criticità: in primo luogo non garantisce sufficientemente la stabilità dei rapporti giuridici, nel senso che se è vero che il nuovo procedimento offre maggiore rapidità e tempi certi di autorizzazione, lascia però esposto l'interessato ai successivi controlli dell'amministrazione, senza alcuna certezza circa la reale conformità dell'impianto, mettendo a rischio gli investimenti effettuati. Infatti, qualora siano riscontrate falsità delle autocertificazioni, non dovute a errori od omissioni suscettibili di correzioni e integrazioni, è espressamente prevista la riduzione in pristino, cioè l'ordine di demolizione dell'impianto a cura e spese dell'imprenditore.In secondo luogo, la complessità e la contraddittorietà delle vigenti prescrizioni tecniche, nonché gli oneri in capo ai professionisti che dovranno sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, le autocertificazioni, fanno sì che le imprese ricorrano a tale procedura solo nell'ipotesi di attivazione di impianti particolarmente semplici; non è infatti sempre agevole trovare professionisti disposti ad assumersi la responsabilità di attestare la conformità dei progetti in materie regolate allo stato attuale da normative stratificate e farraginose, anche alla luce delle rilevanti conseguenze disciplinari e penali connesse alla verifica di false asseverazioni.Infine, si segnala il contrasto che, ai sensi del D.P.R. n. 447/1998 e del Testo Unico sull'edilizia, appare sussistere in merito alla conformità igienico-sanitaria del progettato intervento: mentre l'art. 6 del Regolamento prevede la possibilità di produrre "autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia [.....] di tutela sanitaria", il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 circoscrive l'autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie ai soli casi "in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica i conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali".

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6.3.1 Impianti a struttura semplice L'art. 6 comma 6 del D.P.R. n. 447/1998 stabilisce che, ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati dagli Enti Locali titolari di Sportello unico secondo i criteri previamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura descritta al punto precedente. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio del permesso di costruire, ove necessario ai sensi della normativa vigente.La Regione si impegna, con specifico atto deliberativo, a dettare i criteri per la definizione di impianti a struttura semplice.

7. La procedura di collaudoLe strutture e gli impianti sono sottoposti al collaudo quando lo prevedono le norme vigenti. Il collaudo deve consentire l'immediata utilizzabilità dell'impianto ultimato, e garantire al medesimo tempo una effettiva verifica preventiva della conformità al progetto approvato (o autocertificato nei casi dell'art. 6 del Regolamento), dell'agibilità e dell'immediata operatività (ovvero della conformità alle ulteriori disposizioni applicabili). Non possono svolgere il ruolo di collaudatore il progettista, il direttore dei lavori, i soggetti collegati professionalmente o economicamente, in via diretta o indiretta, all'impresa che si è rivolta allo Sportello unico (art. 9 comma 1).Il collaudo di cui al D.P.R. n. 447/1998 deve riguardare tutti gli adempimenti previsti dalla legge, e in particolare:- le strutture edilizie;- gli impianti produttivi;- le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.Al personale dipendente delle amministrazioni già competenti ad effettuare i controlli ai sensi della normativa vigente, spetta il ruolo di controllo, che si esplica:- presenziando alle operazioni di collaudo svolte dal professionista privato (su invito e sotto il coordinamento della Struttura unica comunale per le attività produttive);- effettuando (se possibile contestualmente, secondo un criterio di economia ed efficacia dell'attività dell'amministrazione) tutte le verifiche di competenza previste dalle disposizioni vigenti;- successivamente, nell'attività di monitoraggio e controllo ispettivo.L'esito negativo dei controlli pubblici incide, direttamente, sulla operatività e sulla stessa esistenza dell'impianto (che dovrà essere adeguato o eliminato, con sospensione cautelativa immediata dell'attività in caso di pericolo) e, solo indirettamente, sul certificato di collaudo, nonché sul titolare (per le responsabilità dovute alla realizzazione di un impianto difforme dall'autorizzazione e quindi non autorizzato e comunque non a norma) e sul professionista (che risponde civilmente, penalmente e inoltre disciplinarmente nei confronti del proprio ordine o albo).Il deposito del certificato di collaudo conclude, come detto, la fase di verifica preventiva per la messa in funzione dell'impianto già realizzato. Tale fase costituisce quindi un autonomo procedimento, avviato dalla richiesta di fissazione della data per lo svolgimento delle operazioni di collaudo da parte dell'interessato.Gli ulteriori atti autorizzatori da parte delle Amministrazioni competenti, variamente denominate (agibilità, certificato di prevenzione incendi, nulla osta variamente denominati) per l'avvio dell'attività dell'impianto divengono successive, operando (qualora negative) quali condizioni risolutive della possibilità di attivazione temporanea a seguito del deposito del collaudo.L'elencazione, al comma 3 dell'art. 9, dei profili toccati dal collaudo appare innanzitutto diretta a garantire la possibilità per l'imprenditore di poter realmente avviare l'impianto in attesa che sopraggiungano gli atti autorizzatori relativi a ciascun dei profili indicati.Il collaudo costituisce quindi un atto unitario, eventualmente realizzato da una commissione di tecnici competenti per i diversi profili. Il collaudo deve accertare la conformità dell'impianto sotto tutti i profili finora sottoposti ad autorizzazioni preventive all'avvio di attività.Il certificato di collaudo viene rilasciato sotto la piena responsabilità del tecnico collaudatore che attesta la conformità dell'opera al progetto approvato, nonché l'agibilità ed il possibile utilizzo immediato dell'impianto; lo stesso sostituisce, fino al rilascio definitivo dei corrispondenti atti amministrativi, il certificato di agibilità, il nulla osta all'esercizio di nuova produzione e ogni altro atto amministrativo richiesto per la messa in funzione degli impianti (es. certificato prevenzione incendi, nulla osta sanitario, agibilità etc.).L'impresa provvede a chiedere alla struttura unica di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Qualora lo Sportello unico non lo facesse, è facoltà dell'impresa procedere autonomamente al collaudo, comunicandone l'esito: se il collaudo è positivo, l'impresa potrà iniziare immediatamente l'attività, ferma restando la possibilità per le amministrazioni competenti di effettuare controlli e verifiche, il cui esito dovrà non solo essere comunicato agli interessati, ma anche essere inserito negli archivi informatici del SUAP e della Regione. Se dalla verifica emerge la necessità di controlli cautelari o di riduzioni in pristino, le pubbliche

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amministrazioni che effettuano il controllo adottano, anche in via d'urgenza e tramite lo Sportello unico, i provvedimenti previsti dalla legge.Il collaudo non soddisfa e non sostituisce alcuno degli obblighi di vigilanza e di controllo previsti dalle leggi di settore sugli impianti funzionanti (art. 9 commi 6 e 7 D.P.R. n. 447/1998).

8. Le speseIl D.P.R. n. 440/2000 ha modificato completamente l'art. 10 del D.P.R. n. 447/1998, assegnando alla struttura unica la riscossione delle spese e dei diritti, previsti da disposizioni di legge statali e regionali vigenti, e al conseguente versamento di tali diritti e spese alle Amministrazioni che abbiano svolto attività istruttoria nei tempi previsti dal Regolamento.Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del 50% anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica.Il Comune, o i Comuni associati, possono prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del Consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.Dati i vincoli stringenti di quest'ultima norma, appare opportuno segnalare in questa sede, salva beninteso la totale autonomia regolamentare degli enti locali, alcune ipotesi di prestazioni dello Sportello unico "tariffabili" in ossequio al disposto di cui all'art. 10 comma 4:- tutte le ipotesi di convocazione della conferenza di servizi per l'esame di un progetto (artt. 4 e 5 del Regolamento);- il procedimento di verifica della conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica (art. 3 comma 3). Anche qui è eventualmente attivabile una conferenza di servizi;- in generale, ben potrebbe lo Sportello unico applicare un diritto di istruttoria pari all'importo della marca da bollo per ogni endoprocedimento autorizzatorio attivato: ai sensi della vigente normativa sull'imposta di bollo, infatti, la marca va apposta soltanto sulla domanda unica, mentre i passaggi tra il SUAP e i vari uffici pubblici coinvolti sono esenti dal bollo, in quanto, come detto, quelli che prima erano licenze, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati diventano, nel contesto del procedimento unico, pareri a mera rilevanza interna. Il risparmio per il richiedente sarà dato dall'importo delle Marche da bollo che non dovrà più apporre, se non sulla domanda unica (e in esito al procedimento sul titolo unico autorizzatorio). Tale minore spesa per il richiedente potrà pertanto legittimamente "commutarsi" in oneri per il pagamento di diritti di istruttoria.Le soluzioni che si possono adottare per la riscossione di tali spese e diritti sono le seguenti:- individuazione di un "Agente contabile" all'interno dello Sportello unico, formalmente individuato e tenuto alla resa del conto al termine dell'esercizio. In questo modo l'incaricato può maneggiare denaro rendendo conto della propria gestione, divenendo anche soggetto, a seguito dell'approvazione del conto stesso, alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (art. 93 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000).L'Agente contabile dovrà organizzare la propria attività sulla base di un regolamento improntato alla massima trasparenza della gestione, da adottare ad opera di ogni Ente sul modello di quello esistente per la gestione dell'economato;- nel caso in cui l'ufficio debba affrontare spese in misura superiore a quanto richiesto a titolo di acconto (si fa riferimento, in particolare, alle tariffe tempo/orario, non quantificabili in origine), si potrebbe prevedere il recupero a conguaglio dell'esatto importo o, per supplire ad eventuali carenze temporanee, si potrebbe ipotizzare di dotare l'Agente contabile di un'anticipazione all'inizio dell'esercizio, da restituire al 31/12 di ogni anno. Si ritiene opportuno che il ruolo di Agente contabile sia rivestito dal Responsabile di Sportello o da altro dipendente assegnato alla struttura, od eventualmente, nei Comuni di minori dimensioni, dall'economo;- fare entrare in bilancio, nel rispetto del principio dell'universalità sancito all'art. 162 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, la contabilità relativa alla gestione dello Sportello unico.

9. Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (art. 2 D.P.R. n. 447/1998)L'art. 2 del D.P.R. n. 447/1998 disciplina l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento degli impianti produttivi nel caso in cui lo strumento urbanistico generale risulti carente di aree destinate ad attività produttive, o si vogliano perimetrare nuove aree in sostituzione di quelle esistenti, perché queste ultime sono state ubicate dallo strumento urbanistico in siti non idonei dal punto di vista ambientale, paesaggistico o infrastrutturale. In questi casi il Comune può procedere alla formazione di una variante per individuare le aree produttive secondo la normativa regionale vigente, nel rispetto della pianificazione regionale esistente, d'intesa con le amministrazioni eventualmente interessate.È opportuno evidenziare che in Puglia l'adozione del SUAP ai fini della semplificazione dei procedimenti autorizzativi e del coordinamento endoprocedimentale appare ancora poco diffusa. Si è andato invece diffondendo, mediante l'eccessivo ricorso all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, un uso degenerativo delle norme sul SUAP, rivolto a superare, da un lato, limiti e rigidità dei piani in vigore, soprattutto legati alla loro vetustà, dall'altro, i tempi lunghi delle procedure ordinarie di approvazione regionale. Un'ipotesi eccezionale e di natura derogatoria alle procedure ordinarie si è andata pertanto trasformando, specie in alcuni Comuni, in modalità ordinaria di insediamento di nuove attività produttive. Si è così legittimata una prassi estemporanea di trasformazioni in variante ai piani, che peraltro rallenta un rinnovamento della

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strumentazione urbanistica assolutamente necessario al fine di adeguare quest'ultima ai mutati e sempre più dinamici quadri di riferimento economico e sociale. Peraltro, l'eccessivo ricorso all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 comporta che le decisioni di trasformazione del territorio più che essere dettate da valutazioni di opportunità localizzativa delle imprese siano condizionate dalla pressione diretta di chi detiene il possesso dei beni immobiliari a scapito di ogni altro insieme di bisogni, preferenze e interessi collettivi e individuali. In sintesi, si tratta di prassi che comportano localizzazioni irrazionali, danni ambientali, iniquità, e che sono connotati da ampia discrezionalità, e pertanto da esiti inevitabilmente incerti.Per queste ragioni la Regione Puglia, con l'art. 36 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22, recante "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006", ha previsto una procedura semplificata e caratterizzata da tempi certi di approvazione per le varianti destinate all'individuazione delle aree da destinare all'insediamento degli impianti produttivi nel caso in cui lo strumento urbanistico generale ne risulti carente.È pertanto evidente che si debba ricorrere a questo tipo di varianti urbanistiche, cosiddette "organiche", allorquando si ha esigenza di variare celermente gli strumenti urbanistici per rispondere a più istanze di natura economico-produttiva, mentre si deve ricorrere alle varianti "puntuali" sul progetto presentato dall'imprenditore, previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, allorquando si ha esigenza di soddisfare singole e circoscritte istanze. L'uso reiterato dell'art. 5, infatti, mette in discussione le scelte dello strumento urbanistico, affermando regole basate unicamente sulle esigenze di singole attività produttive e non sorrette da alcuna coerente logica di sviluppo armonioso del territorio. L'art. 5 introduce un procedimento speciale che non può essere utilizzato in via ordinaria ai fini della pianificazione urbanistica, ma solo in via eccezionale, per affrontare situazioni che i normali strumenti urbanistici non sono in grado di risolvere. In particolare, è inammissibile che Comuni dotati di strumenti urbanistici da anni privi di aree a destinate a determinate funzioni produttive, continuino a ricorrere all'art. 5 per rispondere alle esigenze degli operatori economici.In definitiva, un uso reiterato della variante puntuale ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 da parte delle Amministrazioni comunali costituirà di per sé sintomo di una applicazione non appropriata (e quindi illegittima) di tale previsione normativa.

9.1 La procedura regionale semplificata (art. 36 L.R. n. 22/2006) L'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 dispone che tale variante sia approvata "in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a) della L. 28 febbraio 1985, n. 47".Al riguardo, il citato art. 36 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22 assoggetta la procedura di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, finalizzate alla previsione di nuove aree produttive di cui al citato art. 2 del D.P.R. n. 447/1998, all'iter previsto dai commi da 4 a 14 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001.Si riassumono pertanto le fasi essenziali della procedura disposta da tale ultima normativa:- la Giunta comunale propone al Consiglio comunale l'adozione della Variante di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447/1998. Il Consiglio comunale adotta la Variante, e la stessa è depositata presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale e mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.- chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni all'approvanda Variante, anche ai sensi dell'art. 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito;- il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni di cui sopra e si determina in ordine alle stesse, adeguando la Variante alle osservazioni accolte. Si ricorda che sul punto la Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437, ha già chiarito che dopo la delibera consiliare che abbia accolto alcune osservazioni non è necessaria una nuova delibera che abbia la funzione di verificare il corretto recepimento delle medesime osservazioni negli elaborati cartografici del piano che saranno poi trasmessi a Regione e Provincia per il controllo di compatibilità. Per assicurare l'indispensabile trasparenza e la certezza delle relative determinazioni, si ribadisce tuttavia la necessità che la corrispondenza fra gli elaborati trasmessi alla Regione e le osservazioni accolte in Consiglio comunale sia certificata dal Dirigente Tecnico del comune Responsabile del relativo procedimento e dai progettisti incaricati;- la Variante così adottata viene inviata alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione e la Provincia effettuano il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 267/2000;- la Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione della Variante, decorso inutilmente il quale la Variante stessa si intende controllata con esito positivo;- qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità della Variante con gli strumenti di pianificazione sovracomunali di cui sopra, il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'art. 13 della L.R. n. 20/2001, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio della Variante, una Conferenza di servizi. La citata Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437 ha chiarito che, secondo la dizione letterale della norma, entro il termine indicato il Comune deve solo "promuovere" la Conferenza: quindi, nella nota di indizione della Conferenza, il Comune se ritiene, può indicare anche una data successiva alla scadenza dei centottanta giorni;

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- in sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di co-pianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo;- la Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento della Variante alle modifiche di cui al comma 9 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione. L'inutile decorso del termine comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia;- la determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale (silenzio-assenso);- il Consiglio comunale approva la Variante in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui all'art. 11 comma 11 della predetta L.R. n. 20/2001, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11 dello stesso articolo;- infine, la Variante acquista efficacia dal giorno successivo a quello in cui viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia la deliberazione finale del Consiglio comunale. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione della Variante mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

9.2 Le conferenze di "co-pianificazione" Tracciate le linee principali dell'iter di approvazione della Variante "organica" prevista dal D.P.R. n. n. 447/1998 secondo il combinato disposto dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 e dell'art. 36 della L.R. n. 22/2006, si sottolinea l'opportunità di attivare le c.d. "conferenze di co-pianificazione", già brevemente illustrate nel punto n. 3 della richiamata Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437. Tali conferenze, di carattere istruttorio, sebbene non espressamente previste dall'art. 11 della L.R. n. 20/2001, non sono certamente precluse dalla normativa regionale, essendo anzi conformi ai generali principi statuiti dalla legge n. 241/1990, che individuano nell'istituto della conferenza di servizi il modulo procedimentale preferenziale allorché diverse amministrazioni pubbliche debbano procedere ad un esame contestuale degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa.È bene precisare che trattasi di conferenze facoltative, che consentiranno di assumere reciproci impegni finalizzati soprattutto a conseguire una maggiore omogeneità di metodologie e un preliminare scambio di informazioni sui principi informatori e sulle scelte strategiche; da questo punto di vista esse, favorendo una proficua convergenza tra le determinazioni degli Enti Locali e gli indirizzi dell'Amministrazione regionale sin nella fase genetica della formazione dello strumento urbanistico, potranno pertanto facilitare il superamento del controllo di compatibilità della Variante da parte della Giunta Regionale e/o Provinciale.Si specifica inoltre, a integrazione di quanto indicato nel predetto punto n. 3 della Circ. n. 1/2005 allegata alla Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1437, che a tale tipologia di conferenza di servizi potrà efficacemente applicarsi per analogia il disposto dell'art. 14-bis commi 2 e 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i.: sulla Variante adottata, cioè, potranno essere acquisite le opportune indicazioni da parte delle Amministrazioni regionale e provinciale, nonché, si aggiunge, da parte degli altri Enti di tutela di interessi pubblici, quali l'ANAS, l'ENEL, i Consorzi di Bonifica, la Protezione Civile, le Soprintendenze, le Autorità Portuali, le Autorità di Bacino, l'ASL, i Vigili del Fuoco, etc., che andranno quindi opportunamente invitati a partecipare ai lavori della conferenza. Le indicazioni e i pareri espressi da questi Enti in conferenza potranno dunque essere motivatamente modificati o integrati solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento di variante.A rafforzare la necessità di una siffatta metodologia vi è la norma di cui all'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 447/1998, a mente della quale il provvedimento di adozione della Variante, "che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti".Nella predisposizione di una siffatta variante "organica" trova anche applicazione l'art. 5.03 del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/Paesaggio), approvato con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 secondo il quale i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09), non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del medesimo Piano. Pertanto, la variante dovrà essere formata nel rispetto del PUTT/Paesaggio e, se vigenti, dei suoi Sottopiani, e il controllo di compatibilità sarà effettuato anche rispetto al PUTT/Paesaggio e ai suoi eventuali Sottopiani.Infine, si deve osservare che, per i Comuni dotati di Piani Urbanistici Comunali conformi alla L.R. n. 20/2001, solo la variante alle previsioni strutturali richiede il controllo di compatibilità regionale e provinciale.L'art. 5 della L.R. 3 novembre 2004, n. 19 dispone che al fine di favorire e promuovere lo sviluppo socioeconomico attraverso la valorizzazione e il miglior utilizzo del patrimonio infrastrutturale mediante l'insediamento, l'ampliamento o

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la delocalizzazione di attività produttive ritenute di particolare rilevanza nei settori dell'industria e dei servizi e comunque tali da comportare un incremento occupazionale non inferiore a centocinquanta unità nel territorio regionale, il Presidente della Regione può promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, pubblici o privati, la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione di opere e interventi, anche in variante agli strumenti urbanistici, in aree limitrofe a infrastrutture per il trasporto ferroviario, aereo, marittimo e intermodale di rilevanza regionale.L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del Presidente della Regione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi assoggettati, ove occorra, alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché alle leggi regionali in materia espropriativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000. L'accordo di programma indica il termine d'inizio e di compimento dei lavori e delle eventuali espropriazioni e definisce le ricadute occupazionali dell'intervento.

10. Richiesta di insediamento di attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico (art. 5 D.P.R. n. 447/1998)10.1 Aspetti generali Qualora venga presentato un progetto per una nuova attività produttiva in contrasto con lo strumento urbanistico generale e/o attuativo, il responsabile del procedimento è tenuto a rigettare l'istanza (art. 5 comma 1 D.P.R. n. 447/1998).Tuttavia il medesimo art. 5 prevede che nei casi in cui il progetto, ancorché contrastante con gli strumenti urbanistici, sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, e con l'ulteriore pre-condizione che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.Facendo seguito a quanto già espresso nel paragrafo precedente circa l'assoluta eccezionalità del ricorso a tale tipologia di variante, va in questa sede sottolineato che occorre che il comune dichiari sempre in modo esplicito le ragioni dell'uso della procedura ex art. 5 e gli obiettivi generali che persegue con tale utilizzo, oltre che il rapporto tra variante e la strumentazione urbanistica ordinaria; dovrà anche indicare il numero delle precedenti procedure ex art. 5 attivate dal medesimo Comune e la loro localizzazione nell'ambito del territorio comunale.Giova anche ricordare che, attraverso la variante in questione, non possono mai essere modificate e violate le prescrizioni di atti sovracomunali, quali il D.R.A.G., il P.T.C.P., i piani di bacino, i piani paesaggistici, i piani dei parchi, i piani per le attività estrattive, i piani di settore A.S.I., i piani commerciali, etc.Il contrasto tra l'intervento progettato e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la percorribilità delle procedure di cui al D.P.R. n. 447/1998, va verificato anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati. Diversamente il procedimento avrebbe il potere, non statuito da alcuna norma, di evitare l'applicazione delle norme di salvaguardia, in palese contrasto con inderogabili norme di legge, e in definitiva anche con quanto indicato nella relazione di accompagnamento allo stesso D.P.R. n. 440/2000 di modifica del D.P.R. n. 447/1998, dove al punto j) si afferma che la conferenza di servizi può essere convocata anche in tutti i casi in cui il piano regolatore sia stato già adottato anche se non ancora approvato, con ciò sottintendendo chiaramente la necessità di una variante anche in caso di mera adozione di un nuovo strumento urbanistico.Questa ipotesi, avendo come detto carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle procedure ordinarie, non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo peraltro una adeguata motivazione.Il carattere straordinario della procedura di variante ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, che approva non piani ma progetti che comportano la variazione degli strumenti urbanistici, non solo si esplica in un suo limitato utilizzo, ma ha riflessi anche sulla natura e sugli effetti di detta variante rispetto alle varianti urbanistiche. La variante ex art. 5, infatti, non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico-edilizia di un'area (destinazione d'uso, indici, parametri, ecc.) e deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto di attività produttiva da cui deriva.Di conseguenza, sono da escludere interventi che interessino una vasta area e siano finalizzati all'insediamento di una pluralità di attività economiche, anche se essi sono proposti da un unico soggetto giuridico, (ad es. un consorzio di imprese per la realizzazione dei meri manufatti edilizi), in quanto siffatti interventi devono essere assoggettati alla procedura di variante "organica" prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 447/1998.Inoltre, non sembra opportuno che la variante ex art. 5, riferita a un singolo progetto difforme allo strumento urbanistico, comporti una modifica permanente della disciplina urbanistica dell'area interessata, anche qualora l'opera non si realizzi. È invece preferibile che essa produca soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto e che la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, comporti la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente.Per conseguire tale finalità, occorre che la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio comunale contenga idonee prescrizioni a tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento, come meglio specificato al paragrafo 10.7.

10.2 La problematica dell'ammissibilità dei progetti alla procedura di variante

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Il dettato dell'art. 5 comma 1 prevede dunque che, alle condizioni sopra illustrate, il responsabile del procedimento "può", motivatamente, convocare una conferenza di servizi.Con la doverosa premessa che le presenti linee-guida, in quanto contenute in una fonte di rango subprimario, non intendono porsi quali direttive vincolanti nei confronti degli Enti titolari delle funzioni di Sportello unico, si ritiene comunque opportuno suggerire alle suddette Amministrazioni di adottare, mediante lo strumento regolamentare o in altro modo, un criterio idoneo a supportare il responsabile del procedimento rispetto a una discrezionalità che, nella fattispecie, appare in limine tra la gestione amministrativa e l'indirizzo politico.A mero titolo di esempio, e senza pretesa di obbligatorietà né tassatività, si indicano, come ipotesi concretamente praticabile da parte delle Amministrazioni, il criterio di stabilire in via generale e preventiva una "griglia" di requisiti nei confronti di ogni proposta presentata al SUAP, aggiuntivi rispetto a quelli inderogabilmente posti dall'art. 5 comma 1, che i progetti presentati al SUAP devono rispettare per poter essere ammessi alla successiva procedura di conferenza di servizi. Tale griglia andrebbe contenuta in un atto dell'organo collegiale politico (Consiglio o Giunta), al fine di ritenere preventivamente verificata la conformità del progetto con l'indirizzo politico dell'Ente. Questo dato assume rilievo importante in quanto la determinazione positiva della conferenza di servizi, come si evidenzierà più avanti, costituisce solo "proposta" di variante, sulla quale dovrà comunque pronunciarsi, nei termini previsti, il Consiglio comunale.Il vantaggio dell'adozione di un modello come quello appena descritto risiede nella maggiore probabilità che, in esito a una procedura di variante che può essere anche lunga e complessa, il risultato dell'attività amministrativa del SUAP e della cooperazione istituzionale con gli altri Enti di tutela, tra cui la stessa Regione, non venga nullificato dalla mancata approvazione da parte del Consiglio comunale.Nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:- l'estensione dell'area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto;- deve essere garantito il rispetto degli standards urbanistici previsti dall'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;- deve essere verificato l'integrale rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;- è necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;- è necessario prevedere ogni altro intervento utile per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.- è da valutare attentamente la possibilità di applicare le procedure dell'art. 5 ai casi di progetti che occupino aree destinate a servizi che incidono sul dimensionamento del piano, sottraendole in tal modo ad aree pubbliche o di interesse pubblico.Come si accennava sopra, il ricorso a tale procedura è ammesso solo alle tassative condizioni previste dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, che sono le seguenti:1) il progetto presentato deve essere conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza del lavoro;2) lo strumento urbanistico:deve essere caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi con classificazione di zona idonea al tipo di richiesta presentata;in alternativa, le aree previste dal medesimo strumento urbanistico devono risultare insufficienti in relazione al progetto presentato;3) la indizione della conferenza deve essere oggetto di pubblico avviso in quanto ogni soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto, devono poter intervenire alla conferenza di servizi presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.La sussistenza dei presupposti di cui ai punti 1) e 2) deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi. Inoltre la sussistenza di tutte queste condizioni deve altresì risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il responsabile del procedimento potrà "motivatamente" procedere all'avvio della procedura di formazione della variante urbanistica prevista dell'art. 5 del Regolamento.In conclusione, il responsabile del procedimento verificherà, ai fini dell'ammissibilità del progetto alla procedura di variante, il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 447/1998 e dalle presenti Linee guida.

10.3 Il requisito della "insufficienza" delle aree È opportuno anche precisare il significato dell'espressione aree "insufficienti rispetto al progetto presentato" contenuta nel comma 1 dell'art. 5 del regolamento.Si ritiene che, con l'espressione anzidetta, il regolamento statale intenda riferirsi al caso in cui non sia possibile per un'impresa insediarsi in un determinato comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente.

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Vi è inoltre insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo, come ad esempio, nel caso di attività produttive che richiedano particolari infrastrutture, ovvero la vicinanza di strutture ferroviarie o portuali.Si ritiene infine che l'insufficienza di aree, intesa in senso urbanistico, sussista anche nel caso di ampliamento di un impianto produttivo quando le aree contigue, sulle quali l'impianto produttivo esistente abbia la documentata necessità di estendersi, risultino avere una diversa destinazione urbanistica. Ed invero, se lo strumento urbanistico generale vigente non ha previsto la delocalizzazione di quell'impianto, la verifica della sussistenza o meno dell'insufficienza di aree va fatta con riferimento alle esigenze di funzionamento e di sviluppo di quel determinato impianto e non va estesa all'intero territorio comunale.La verifica circa la sussistenza del requisito della insufficienza delle aree non è necessaria nei soli casi di interventi consistenti nell'ampliamento, nella cessazione/riattivazione o nella ristrutturazione dell'attività produttiva.Occorre anche precisare che nelle ipotesi di riconversione deve essere adottata una maggiore cautela se il cambio di attività produttiva comporta anche una radicale modifica rispetto alle attività produttive preesistenti nell'area, determinando cambiamenti che possono avere rilevanti ripercussioni sul contesto urbanistico e ambientale esistente.In tali casi si rende necessaria una attenta valutazione sull'impatto che tale attività può determinare sul territorio e sull'ambiente prima dell'indizione della conferenza di servizi per la formazione della variante urbanistica.In proposito si rinvia al paragrafo 11 sui rapporti tra la variante ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 447/1998 e la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui alla L.R. n. 11/2001.Per quanto esposto sopra si determina una nuova zonizzazione, oltre che nell'ipotesi in cui sia approvata una variante ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 447/1998, nella sola ipotesi di intervento consistente realizzazione di un nuovo impianto che determini una "zonizzazione" del territorio diversa dalla preesistente limitatamente all'area interessata. Mentre negli altri casi (ristrutturazione, ampliamento, cessazione/riattivazione, riconversione, opere interne) non si determina alcuna nuova zonizzazione, ma si ha variazione dello strumento urbanistico generale e/o attuativo nella misura minima necessaria a consentire l'attuazione dell'intervento medesimo.L'eventuale variante allo strumento urbanistico generale proposta non deve necessariamente riguardare un cambio di destinazione urbanistica dell'area oggetto di intervento, ma può anche riguardare una modifica delle procedure connesse alle Norme dello strumento urbanistico generale che ne disciplinano l'esecuzione o l'attuazione, purché l'intervento, in relazione alla sua localizzazione e conformazione, non costituisca pregiudizio per la pianificazione attuativa successiva.

10.4 Documentazione da predisporre La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del procedimento mediante l'invio dell'atto di convocazione, con i relativi allegati, a tutte le amministrazioni competenti in ordine all'approvazione del progetto di impianto produttivo e alla formazione della variante.Gli atti essenziali da allegare all'atto di convocazione della conferenza di servizi sono i seguenti:1) attestazione, da parte del Comune circa la sussistenza dei seguenti pre-requisiti: situazione di carenza e insufficienza delle aree produttive;rispetto delle prescrizioni di atti sovracomunali;valutazioni di carattere urbanistico e degli eventuali motivi di opportunità economici e sociali che inducono ad avviare la procedura di variante;avvenuto rilascio dei prescritti pareri sulla conformità del progetto alle norme ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro;2) elaborati grafici esplicativi dei contenuti della variante allo strumento urbanistico. In particolare:2.1) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente e/o adottato in scala conforme ai documenti di Piano con indicazione delle aree interessate;2.2) stralcio catastale (aggiornato) in scala di dettaglio (1:1.000) con indicazione delle aree interessate;2.3) cartografia aerofotogrammetrica (aggiornata se esistente) con indicazione:a) delle aree in proprietà o disponibili ad altro titolo indicato al paragrafo 3 interessate dalla varianteb) dello stato di fatto;c) di eventuali beni morfologici, naturalistici e storico culturali;d) delle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti;e) delle vigenti destinazioni urbanistiche;f) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi o completarsi;g) del perimetro delle aree interessate dalla nuova destinazione urbanistica con la specifica dei parametri urbanistici e delle relative norme attuative;2.4) elaborato di dettaglio (in scala non superiore a 1:500) con la dimostrazione delle superfici relative alla nuova destinazione urbanistica ed alle urbanizzazioni, nonché l'assetto di massima dei nuovi manufatti a realizzarsi;3) studi tipologici (con piante, prospetti e sezioni) dei manufatti da realizzare in scala non superiore a 1:100;

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4) eventuali ulteriori elaborati necessari alla dimostrazione che l'intervento proposto non inficia la trasformabilità del territorio contermine, secondo le previsioni urbanistiche vigenti e non contrastanti con interessi di terzi o l'esecuzione di opere di interesse pubblico, seppure di previsione;5) relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti argomenti:- inquadramento dell'intervento e sue caratteristiche;- documentazione catastale (estratto di mappa autentico di data non anteriore a tre mesi dalla data di richiesta) con i titoli di proprietà o disponibili ad altro titolo indicato al paragrafo 3 relativi alle particelle interessate alla variante (copie) e quanto altro necessario ad identificare chiaramente l'ambito di intervento ed il relativo regime;- descrizione dello stato dei luoghi, con riferimenti relativi alle preesistenze, alle urbanizzazioni presenti e, riferimenti ove necessario, ad una documentazione fotografica da allegarsi;- verifica del regime giuridico delle aree in relazione ai vincoli territoriali esistenti (paesaggistico ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, idrogeologico, storico-culturale ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, naturalistico, usi civici, ecc.) così come generalmente individuate nelle tavole tematiche del PUTT/P (atlanti regionali in formato A3) nonché all'inclusione o meno in aree S.I.C. e/o Z.P.S. di cui al D.M. 3 aprile 2000 così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;- l'assetto urbanistico previsto attraverso la definizione delle NTE che specificano gli indici ed i parametri necessari per gli interventi previsti ed ogni altra prescrizione di dettaglio ritenuta necessaria ad inquadrare le previste trasformazioni;- descrizione sommaria dell'intervento edilizio nelle sue componenti architettoniche ed ingegneristiche, nelle destinazioni d'uso prevedibili, nelle soluzioni di assetto, di decoro e di arredo degli spazi complementari;- lo studio geologico-geotecnico prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 1988;- le caratteristiche dell'intervento attuativo (in termini urbanistici e non edilizi) nel caso in cui le aree oggetto di variante ricadano in zona sismica, giusto quanto prescritto dall'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;- la descrizione delle opere previste di urbanizzazione primaria con indicazione sommaria dei costi di realizzazione in riferimento alle quantità calcolate rispetto alle preesistenze; descrizione delle opere di urbanizzazione secondaria relative alle aree individuate (come a cedersi) in riferimento alle ipotizzate destinazioni d'uso, alle modalità di attuazione ed eventualmente di gestione.Con riferimento alla eventualità che, durante le fasi istruttorie, venga richiesta documentazione integrativa o sostitutiva, così come pure nel caso in cui il proponente ritenga di dover integrare gli atti, risulta opportuno che gli stessi vengano trasmessi in toto, con nuova data e la motivazione dell'aggiornamento, in modo da avere in uno tutta la documentazione efficace (compresa quella che eventualmente non ha subito modificazioni) al fine della conclusione della istruttoria e delle fasi successive e poter considerare annullata tutta quella precedentemente prodotta.

10.5 La fase istruttoria comunale In coerenza con il dettato normativo, il controllo dei contenuti sostanziali e formali, nonchè dell'ammissibilità sotto il profilo urbanistico della proposta viene vagliata dal Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive, che deve avvalersi in proposito della propria struttura e delle strutture tecniche ed amministrative presenti nel Comune e negli Enti terzi.In tutti i casi compete al Responsabile SUAP l'attivazione delle verifiche in ordine:- alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva;- alla conformità della documentazione tecnica presentata;- alla congruità, in termini di verifica e di proposta, rispetto alle urbanizzazioni primarie ed alle cessioni per le urbanizzazioni secondarie;- al controllo dei presupposti (normativi, regolamentari, etc.) urbanistico/edilizi per il successivo rilascio dei permessi e/o autorizzazioni.Ove necessario, il Responsabile SUAP può richiedere ai proponenti l'integrazione della documentazione, affinché quanto successivamente oggetto di esame in sede di conferenza di servizi sia coerente con i contenuti evidenziati nel presente documento e si svolga nelle linee generali con la maggiore rapidità possibile.

10.6 La conferenza di servizi di cui all'art. 5 D.P.R. n. 447/1998 La nuova disciplina della conferenza di servizi, introdotta dalla L. 24 novembre 2000, n. 340 e ulteriormente modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, rende opportuno svolgere alcune precisazioni, anche perché, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 26 giugno 2001, debbono ora ritenersi modificati i meccanismi di funzionamento della conferenza di servizi indetta per la formazione della variante urbanistica a seguito della presentazione di progetti in difformità agli strumenti urbanistici.La conferenza di servizi prevista dal più volte citato art. 5 è la conferenza prevista per l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati, disciplinata dagli artt. 14 e sgg. della L. 7 agosto 1990, n. 241.Rispetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241/1990, l'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 prevede un ulteriore adempimento procedimentale, consistente nell'obbligo di dare contestualmente pubblico avviso dell'indizione, al fine di consentire a qualunque soggetto titolato l'opportunità di intervenire e presentare osservazioni.

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Si sottolinea in questa sede la possibilità, fornita dall'art. 14 comma 5-bis della legge n. 241/1990, di convocare e svolgere, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi avvalendosi degli strumenti informatici e telematici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.Inoltre va precisato che, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (es. nei casi in cui sia necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto produttivo, la conferenza si esprime solo dopo aver acquisito la valutazione medesima) e dallo stesso art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 (i pareri di conformità ambientale, sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro vanno acquisiti precedentemente all'indizione della conferenza dei servizi), ogni altro nulla - osta, intesa, concerto e atto di assenso comunque denominato, relativi al progetto dell'impianto produttivo ovvero alla variante urbanistica, sono espressi in seno alla conferenza di servizi.Peraltro spetta al responsabile SUAP convocare in conferenza anche gli Enti o uffici comunali che hanno espresso i pareri preventivi richiesti dall'art. 5, in quanto potrebbero nel corso della conferenza essere apportate al progetto delle modifiche significative, tali da richiedere l'espressione di un nuovo parere.In relazione alle modalità con le quali i singoli Enti devono esprimere il proprio dissenso, l'art. 14-quater della legge n. 241/1990 usa l'espressione "deve essere manifestato nella conferenza di servizi". Una interpretazione sistematica della normativa vigente porta a ritenere senz'altro che il dissenso deve essere espresso dal delegato che "fisicamente" partecipa alla conferenza dei servizi, per dar modo a tutti i partecipanti di instaurare un contraddittorio.La presenza di uno o più partecipanti alla conferenza di servizi potrà essere garantita anche attraverso l'uso di collegamenti telematici, definendo le modalità ritenute più adeguate alla singola fase di procedimento mediante preventivi accordi fra le amministrazioni coinvolte.Infine, allo scopo di assicurare un'ottimale gestione da parte della Regione delle numerosissime convocazioni in c.d.s. ai sensi del richiamato art. 5, si rappresenta l'opportunità per i Comuni procedenti di voler concordare preventivamente con la medesima Amministrazione regionale - Assessorato all'Urbanistica la data della prima riunione della conferenza. Una siffatta metodologia, infatti, consentirà alla Regione di ottimizzare la partecipazione dei propri rappresentanti alle conferenze in argomento, evitando così di dover richiedere, come prevede l'art. 14-ter comma 2 della legge n. 241/1990, l'effettuazione della riunione in una diversa data.a) la partecipazione dei privati L'intervento in conferenza di servizi dei privati è consentito ai soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.In relazione alle modalità di partecipazione è ammissibile sia la partecipazione personale del privato alla conferenza di servizi, sia la partecipazione mediante il deposito di osservazioni documentali.La presenza dei privati deve intendersi limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza. Conseguentemente la partecipazione dei privati non può incidere ai fini del conteggio della maggioranza di cui all'art. 14-ter della legge n. 241/1990, perché partecipano al voto le sole Pubbliche Amministrazioni.Si osserva infine che dal verbale della conferenza di servizi devono comunque risultare le proposte, opposizioni e osservazioni formulate dai privati.b) la partecipazione della Regione La partecipazione della Regione alla conferenza di servizi, convocata per avviare le procedure di formazione della variante urbanistica di cui all'art. 5 del Regolamento, è necessaria, in quanto la Regione è co-titolare del potere di gestione del territorio insieme all'amministrazione comunale. Giova sottolineare in tal senso che la formazione dello strumento urbanistico generale è un atto complesso costituito da un provvedimento comunale e da un provvedimento regionale.Il provvedimento regionale, che nella procedura ordinaria si traduce nell'atto di approvazione o di controllo di compatibilità (ex L.R. n. 20/2001), nella procedura semplificata di cui all'art. 5 del Regolamento viene anticipato in sede di conferenza di servizi, e di conseguenza il parere della Regione concorre con gli atti comunali alla perfezione della variante urbanistica.Alle conferenze di servizi indette per l'esame del progetto in variante allo strumento urbanistico generale vigente e/o adottato la presenza della Regione è garantita dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale o suo delegato il quale dovrà trasmettere al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore competente copia delle convocazioni delle conferenze di servizi richieste dai Comuni e dei verbali con i relativi esiti. Conformemente a quanto disposto dall'art. 14-ter comma 6 della legge n. 241/1990, il rappresentante regionale, così come tutti gli altri rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti ai lavori della conferenza, è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.Il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza di servizi impedisce l'ulteriore iter di approvazione della variante.Infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 206 del 26 giugno 2001, pronunciata a seguito del ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 nella parte in cui prevede che "ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico,

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la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione".In particolare è stato affermato che "la previsione secondo cui la proposta di variante può essere approvata definitivamente dal Consiglio Comunale, senza l'ulteriore approvazione regionale, equivale a consentire che lo strumento urbanistico sia modificato senza il consenso della Regione, con conseguente lesione della competenza regionale in materia urbanistica”.Alla luce delle chiare affermazioni della Corte Costituzionale, pertanto, il parere positivo della Regione espresso in sede di conferenza di servizi è condizione necessaria perché la variante possa essere legittimamente approvata dal Consiglio comunale.Conseguentemente, secondo la disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e sgg. della legge n. 241/1990 e s.m.i., ed integrata dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, la Regione che partecipa alla conferenza di servizi:A. può esprimere il proprio assenso;B. può esprimere il proprio motivato dissenso. In tale caso, la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo;C. se ne esistono i presupposti, può subordinare il proprio assenso all'accoglimento di specifiche modifiche progettuali (art. 14-quater comma 1 legge n. 241/1990). In questo caso la procedura può proseguire solo se sono recepite le indicazioni espresse dalla Regione.Si rammenta infine che, nella prima riunione della conferenza, le pubbliche amministrazioni devono stabilire il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione, comunque mai superiore a novanta giorni (art. 14-ter comma 3 legge n. 241/1990). Successivamente alla prima riunione possono esservi riunioni intermedie, a valenza istruttoria o per raggiungere l'intesa tra le Amministrazioni. L'ultima riunione, da convocarsi nel rispetto dei tempi di conclusione fissati, è quella in cui si definisce e si formalizza la determinazione della conferenza di servizi che costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il Consiglio Comunale.

10.7 La fase di approvazione della variante La procedura da adottare per la variante urbanistica prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 è la seguente:il verbale di conclusione positiva della conferenza di servizi costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica;il suddetto verbale, con i relativi allegati, deve essere pubblicato e oggetto di osservazioni, proposte e opposizioni formulate da chiunque vi abbia interesse ai sensi della L. n. 1150/1942;poiché il rinvio operato dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 alla legge n. 1150/1942 è limitato alla sola individuazione degli "aventi titolo" a presentare osservazioni, proposte e opposizioni e non si estende invece alle procedure e ai tempi di pubblicazione e approvazione della variante, e rilevato inoltre che sulla proposta di adozione si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro 60 giorni, devono essere così individuati l'iter e la tempistica per la pubblicazione della variante, la presentazione delle osservazioni e la definitiva approvazione comunale:- il verbale della conferenza di servizi viene depositato presso la Segreteria Comunale con contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune per venti giorni;- nel termine di ulteriori e continuativi venti giorni è possibile presentare osservazioni e/o opposizioni, come forma di partecipazione al procedimento. Tale possibilità deve essere pubblicizzata con manifesti affissi contestualmente al deposito del verbale presso la Segreteria Comunale. Diversamente, seguendo invece la procedura ordinaria, non potrebbe essere rispettato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 447/1998;- l'atto con cui il Consiglio comunale si pronuncia definitivamente, entro i successivi 20 giorni, sulla variante costituisce approvazione definitiva della medesima;- la variante approvata dal Consiglio comunale entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito della variante approvata, e col contemporaneo deposito nella segreteria comunale della delibera di approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto.La delibera consiliare di approvazione della variante viene infine pubblicata sul B.U. della Regione Puglia.Si sottolinea, in questa sede, l'opportunità che la delibera consiliare contenga specifiche clausole volte a tutelare l'interesse pubblico a che l'impresa richieda poi effettivamente, in tempi certi, i necessari permessi per la realizzazione di quanto assentito con la variante e l'Amministrazione comunale possa garantire, in caso di mancata realizzazione del progetto, il ritorno dell'area interessata alla destinazione urbanistica precedente.A tal fine occorre che la delibera consiliare di approvazione preveda un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancata inizio dei lavori entro i termini stabiliti dal Consiglio comunale. Tali clausole saranno poi incluse nelle convenzioni da sottoscriversi, ad esempio, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per l'erogazione di finanziamenti o benefici.In mancanza di tali clausole occorrerà una nuova variante per ripristinare la destinazione previgente o per modificare in qualsiasi altro modo l'assetto urbanistico assentito con le procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998. Ovviamente tale nuova variante non dovrà necessariamente essere approvata con le procedure di cui all'art. 5 stesso, ma potrà concretizzarsi in una qualsiasi delle tipologie di variante previste dalla vigente normativa.Alla fattispecie considerata si applicano comunque gli effetti decadenziali di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.

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Un altro punto controverso riguarda la diversa ipotesi in cui il manufatto realizzato non sia conforme al progetto approvato, ovvero la realizzazione della struttura sia rimasta incompleta:a) mancata ultimazione dell'impianto: la mancata ultimazione dei lavori nei termini comporta, nei casi previsti dal citato art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, la decadenza del titolo abilitativo edilizio per mancanza di un presupposto necessario, con le conseguenze sopra previste.La convenzione urbanistica stipulata contestualmente all'autorizzazione può opportunamente prevedere tutte le cautele e tutele richieste dal Comune, in caso di inadempimento degli oneri previsti dalla normativa urbanistica, e per la loro attivazione ci si comporterà non diversamente da ogni altra convenzione urbanistica.Sembra inoltre possibile legare la variante, in sede di pianificazione comunale del territorio, a una finalità produttiva di pubblico interesse, con la possibilità di procedere ad esproprio dell'area per affidare la realizzazione del progetto ad altri proponenti in caso di mancata ultimazione dell'impianto; in ogni caso i manufatti realizzati, vigente la variante e in conformità al progetto approvato, restano legittimi, qualunque cosa succeda dopo, e dovranno pertanto essere indennizzati in caso di esproprio.b) realizzazione di un impianto diverso: il richiedente non ha autorizzazione e titolo abilitativo edilizio salvo siano concesse varianti in corso d'opera; inoltre, non essendo stato realizzato l'impianto previsto, vale tutto quanto detto sub a) in caso di difformità totale (con la revoca della variante le opere difformi dal titolo in questo caso restano abusive) e sub b) in caso di difformità solo parziale.Infine, appare opportuno evidenziare un'ultima variabile, consistente nell'utilizzo difforme, in tutto o in parte, del manufatto rispetto al progetto di investimento presentato al SUAP. Nella prassi si possono considerare almeno tre diverse fattispecie:- la titolarità dell'impianto e dell'attività (ad esempio in caso di cessione del titolo autorizzatorio o del ramo d'azienda) e la sua effettiva messa in esercizio, una volta realizzato l'impianto, ovvero la sua eventuale riconversione produttiva, con relativi riflessi occupazionali, non sembra possano rilevare per l'Amministrazione pubblica, a meno che tali eventualità non siano state puntualmente previste e regolate in sede di delibera consiliare e/o di convenzione urbanistica, o che incidano sui requisiti necessari per il titolo autorizzatorio (es. se il nuovo titolare è privo dei requisiti morali prescritti) o se richiedano secondo le norme vigenti nuove autorizzazioni (es. se con la nuova attività cambia la disciplina di riferimento);- se sono state sottoscritte convenzioni diverse, ad esempio per l'uso di aree e servizi pubblici e per l'erogazione di finanziamenti o benefici (dove consentiti) e tali convenzioni impongano determinate attività e determinati livelli occupazionali, allora potranno essere attivate le sanzioni ivi previste (ad es. ritiro o restituzione dei finanziamenti, decadenza dall'assegnazione dell'area);- se infine il tutto si colloca in una procedura negoziata (contratto d'area, patto territoriale, etc.) valgono le relative regole, che possono legare la variante all'approvazione, realizzazione e messa in esercizio di un progetto di polo produttivo, ma si verte qui in una diversa disciplina.In conclusione, la migliore tutela per l'Amministrazione comunale sembra essere quella di verificare a fondo la conformità del progetto alle norme vigenti prima di avviare la procedura di variante, e di circoscrivere al massimo le nuove possibili utilizzazioni dell'area, imponendo un termine certo per la messa in funzione dell'impianto.

11. Specificazioni in rapporto alla legislazione regionale e stataleLo spirito del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 è chiaramente nel senso della comparazione ed equa ponderazione di due fondamentali principi, quello dello sviluppo socio-economico da un lato e quello della programmazione e della pianificazione comunale e sovracomunale dall'altro. In particolare si devono tenere in debito conto le limitazioni in termini di dimensionamento del comparto produttivo interessato imposte dalla L.R. 31 maggio 1980, n. 56 e i successivi criteri di formazione degli strumenti urbanistici di cui alla Delib.G.R. 13 novembre 1989, n. 6320 (esemplificativamente, vedasi insediamenti turistici nella fascia costiera).In relazione, invece, alle norme di tutela paesaggistica, gli eventuali interventi interessanti le fasce costiere e quelle di rispetto dei corpi idrici, delle lame, delle gravine, dei boschi e dei beni indicati nel PUTT/Paesaggio, devono uniformarsi e risultare compatibili con quanto in merito fissato dalle N.T.A dello stesso PUTT per il paesaggio, approvato dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748.Da notare che l'art. 5.02 del suddetto PUTT/Paesaggio include, tra le categorie di interventi esentati dalla autorizzazione paesaggistica:- al punto 1.08: i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art. 2.01) e/o vincolati ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004;- al punto 1.12: i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004.Il Comune rilascia la autorizzazione per gli interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso.

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Nel caso di interventi ricadenti in aree comprese nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) individuati con D.M. 3 aprile 2000 (G.U. n. 95 del 22.4.2000) così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, detti interventi vanno sottoposti, preventivamente all'indizione della Conferenza di Servizi, alle disposizioni dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. (D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) e della delibera di G.R. n. 304/2006.Analoga procedura va seguita nel caso di proposte relative ad interventi da sottoporre ai sensi della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 a verifica V.I.A. e/o a procedure di V.I.A.

12. Specificazioni particolariSono necessarie alcune specificazioni relative a casi particolari che potrebbero presentarsi, al fine di definire una omogeneità di orientamento nelle scelte da effettuare a cura dei proponenti e nelle conseguenti determinazioni da adottare a cura del Responsabile dello Sportello unico per le Attività Produttive.Un primo tema di particolare interesse riguarda la richiesta di interventi in aree tipizzate, nello strumento urbanistico vigente, come aree a servizi: premesso che la richiesta riguarda un mutamento di destinazione, evidentemente risulta necessario verificare se, ai sensi della vigente legislazione, il vincolo di destinazione risulta vigente o scaduto (trascorsi cinque anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale).Nel caso in cui il vincolo di destinazione urbanistica a servizi sia efficace (vigente), la proponibilità della variante è subordinata alla preventiva verifica del dimensionamento dello strumento urbanistico generale (a cura dell'U.T.C.) rispetto agli standards previsti per legge. Nell'ipotesi di vincolo di destinazione urbanistica scaduto, è possibile richiedere la variante previa verifica della "tenuta" dello strumento urbanistico generale vigente in rapporto agli standards previsti per legge.Tenuto conto del significato generale, in termini urbanistici, dei contenuti dell'art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 si ritiene necessario puntualizzare ulteriormente il contenuto progettuale e procedurale in relazione alle opere di urbanizzazione.Premesso che la legge impone la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a totale carico dei proponenti e che, come detto in precedenza, si ritiene opportuna anche la individuazione (e cessione gratuita) delle aree per le urbanizzazioni secondarie, giova in questa sede puntualizzare il meccanismo operativo connesso alla valutazione di tali opere, che deve essere specificato in sede preliminare di progetto, di relativo computo metrico estimativo (definito con l'applicazione dell'ultimo elenco prezzi edito dall'A.R.I.A.P.) e conseguentemente negli atti di rilascio del permesso di costruire.Si tratta quindi di verificare la consistenza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti in riferimento all'area interessata dalla proposta, esplicitando lo stato di efficienza e di sufficienza rispetto all'intervento previsto. Con riferimento a questo, vanno definite di massima le eventuali opere a realizzarsi (o a completarsi o a potenziarsi) e vanno valutati i relativi costi in apposita relazione finanziaria (come da art. 28 della L.R. 31 maggio 1980, n. 56 ).Si tenga conto che le opere interne all'intervento non sono da considerarsi direttamente opere di urbanizzazione e che pertanto il costo delle stesse risulta inessenziale al fine delle valutazioni in argomento.I costi di Urbanizzazione Primaria (UP) a realizzarsi verranno scomputati dalla relativa quota a corrispondersi al Comune in sede di rilascio di permesso di costruire secondo le aliquote relative alle tabelle per le UP: nel caso non vi siano costi relativi alle realizzazioni, in sede di rilascio di permesso, verranno corrisposte globalmente le aliquote previste dalle tabelle comunali.In tutti i casi ove le opere realizzate superino il valore di calcolo degli oneri di urbanizzazione, al proponente non sarà riconosciuto nessun rimborso, e lo stesso dovrà comunque corrispondere la sola quota relativa ai costi di costruzione (ove dovuta). Analogo discorso vale per le urbanizzazioni secondarie (US): le aree andranno reperite e cedute gratuitamente e, nel caso in cui le opere vengano assunte (in tutto o in parte) direttamente dal proponente, i relativi valori di costo saranno scomputati dal calcolo della relativa quota per il pagamento in sede di rilascio del permesso di costruire.Tali condizioni dovranno essere comunque definite preventivamente al rilascio della concessione.Per gli interventi di tipo turistico e per quelli di tipo alberghiero, al posto delle quantità di US di cui si è detto in precedenza (10% di Superficie territoriale), trattandosi di strutture a valenza terziaria e direzionale, dovranno essere reperite e cedute le quantità di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero mq 80 ogni mq 100 di superficie utile a realizzarsi, di cui almeno il 50% destinate a parcheggi in aggiunta a quelli di cui alla L. 24 marzo 1989, n. 122.Nel caso di ampliamento di strutture preesistenti, tali quantità dovranno essere parimenti garantite, almeno con riferimento alla parte in ampliamento, e tale disciplina dovrà essere esplicitata nella convenzione da allegarsi alla proposta.Un altro caso di particolare rilievo è costituito dai piccoli interventi ove non si ritenga significativa la cessione delle aree per le U.S. o, per comprovata mancanza di superfici, le stesse non possano essere reperite in contiguità. E data facoltà all'Amministrazione Comunale di valutare, ed eventualmente ricorrere, alla monetizzazione delle stesse solo per i piccoli interventi.

13 Coordinamenti

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13.1 Coordinamento regionale La Regione Puglia intende attivare un coordinamento regionale sullo Sportello unico per le attività produttive, i cui componenti saranno costituiti da rappresentanti dei coordinamenti provinciali di cui sotto.Le funzioni attribuite alla struttura di coordinamento regionale, che a tal uopo potrà avvalersi dei risultati operativi e delle proposte dei predetti coordinamenti provinciali, saranno le seguenti:- formulazione di proposte di semplificazione legislativa e amministrativa in materia di impianti produttivi;- formulazione di proposte di implementazioni tecnologiche e telematiche, al fine di dare attuazione ai dettami del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. n. 447/1998 e della legge n. 241/1990 (archivi e protocolli informatici, conferenze dei servizi telematiche, etc.);- valorizzazione delle migliori prassi ed esperienze sviluppatesi nell'ambito dei coordinamenti provinciali, con conseguente modellizzazione e riproposizione alle altre strutture di coordinamento provinciale.

13.2 Coordinamenti provinciali In seguito al processo di decentramento amministrativo avviatosi negli ultimi anni, il ruolo della Provincia ha avuto un rafforzamento di funzioni, comprendendo ora sia compiti di gestione e di amministrazione attiva (art. 19 TUEL), sia funzioni programmatone in ambito socio-economico e relativamente alle politiche territoriali (art. 20 TUEL).Per quanto qui interessa, il ruolo che le Province possono utilmente svolgere in tema di servizi alle imprese è richiamato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 112/1998, laddove si prevede che esse, quali enti intermedi, possono cooperare con la Regione nell'attività di coordinamento e miglioramento dei servizi e assistenza all'impresa con riferimento alla localizzazione e autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali (cfr. anche la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647).Se a ciò si aggiunge che l'ambito territoriale di competenza di diversi Enti terzi è proprio quello provinciale (oltre alle Province: i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, le Prefetture U.T.G., alcune Soprintendenze, etc.) appare chiara l'utilità di strutturare in ogni Provincia un nucleo di coordinamento a supporto della rete degli Sportelli unici.I membri dei coordinamenti territoriali saranno individuati dalla competente Amministrazione Provinciale con propria disposizione. Considerando l'esperienza delle analoghe strutture realizzatesi negli ultimi anni sul territorio nazionale, sarà opportuno che siano chiamati a farne parte, oltre ai rappresentanti delle stesse Province:- un panel di responsabili SUAP di Comuni particolarmente attivi nell'implementazione della struttura;- le associazioni degli EE.LL.;- i referenti degli Enti terzi coinvolti nel rilascio di pareri/atti di assenso all'interno del procedimento unico;- il partenariato socio-economico (Associazioni di categoria e dei consumatori, Ordini e Collegi professionali).Tra i compiti del tavolo di coordinamento potranno figurare:- funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine alle problematiche concernenti la gestione dei procedimenti dei SUAP;- la definizione di modulistica che potrà essere adottate uniformemente dai SUAP della provincia;- interventi tesi a favorire l'omogeneizzazione delle procedure autorizzatorie;- azioni di coordinamento per supportare i Comuni nelle fasi di avvio, sviluppo e gestione degli sportelli.Tali interventi ed azioni potranno attuarsi anche attraverso l'organizzazione e promozione, da parte della competente Provincia, di tavoli di lavoro con i referenti degli sportelli unici comunali e degli enti ed uffici esterni coinvolti nei procedimenti di autorizzazione, allo scopo di individuare, attraverso il confronto tra le diverse esigenze operative di strutture titolari di poteri di autorizzazione/controllo in materia di sportello unico per le attività produttive, modalità operative comuni ed il più possibile univoche su tutto il territorio.Questi tavoli potranno:- definire modulistica e schemi di regolamento omogenei su area vasta, non solo nella specifico del SUAP ma più in generale in tutti gli endoprocedimenti inerenti le attività produttive;- codificare i principali procedimenti autorizzativi in materia di attività produttive attraverso la definizione di check-list della documentazione e di flussi procedurali condivisi sia a livello sovracomunale che da parte degli enti esterni coinvolti;- concordare e promuovere efficaci modalità di scambio informativo tra sportello unico ed altri enti/uffici; enti/uffici;- contribuire a fornire ai Comuni un concreto supporto nelle fasi di avvio e gestione dei servizi di sportello unico, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali ed affiancando gli operatori comunali e degli enti esterni nella complessa e fondamentale attività di riorganizzazione degli uffici, ridefinizione delle procedure, individuazione di nuove prassi operative basate sullo scambio informativo diretto tra enti/uffici esterni e SUAP e sull'invio di richieste di pareri "in parallelo" anziché "in sequenza", con ciò introducendo significative modifiche ed intervenendo su modalità operative consolidate allo scopo di comprimere i tempi di conclusione del procedimento complessivo.

14. Indicazioni conclusiveCome già anticipato al paragrafo 1.2, la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive, mediante la promozione dello "sportello" quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e cittadini e della "unicità" della struttura organizzativa e del procedimento cui questi ultimi devono rinvolgersi, persegue tre fondamentali obiettivi:

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- la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative;- la trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini, anche attraverso gli strumenti dell'e-government;- la promozione attiva di un razionale sviluppo economico-locale.La messa in pratica di tali obiettivi può oggi avvalersi di una gamma ampia di strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni, degli operatori economici e dei professionisti. La elaborazione di queste Linee guida muove dalla consapevolezza che solo alcuni di questi strumenti, e in modo piuttosto limitato, sono stati sinora utilizzati in Puglia, a scapito non solo della trasparenza e della economicità dell'azione amministrativa ma soprattutto delle prospettive di sviluppo regionale.Se semplificare, nello spirito delle norme sullo Sportello unico, significa rimuovere gli ostacoli burocratici inutili quale condizione essenziale per una maggiore efficienza amministrativa e un migliore funzionamento del sistema democratico, i campi d'azione della semplificazione implicano una profonda innovazione dei comportamenti degli attori coinvolti. Tale innovazione richiede il cambiamento delle strutture organizzative, e può molto giovarsi delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ma essa deve soprattutto riguardare la cultura delle pubbliche amministrazioni, degli operatori economici e dei professionisti. Da parte della pubblica amministrazione, infatti, semplificare comporta la capacità di esprimere con chiarezza i propri obiettivi, di individuare le procedure utili al conseguimento degli stessi, di rimuovere qualsiasi parte non funzionale o addirittura inutile, e di fornire informazioni in modo intelligibile e trasparente. Da parte delle imprese e dei professionisti, la semplificazione richiede la capacità di produrre progetti corredati di tutta la documentazione necessaria e di assumersi la responsabilità di certificare la coerenza degli interventi proposti con il quadro normativo.Non può non evidenziarsi, a quest'ultimo proposito, che le semplificazioni procedimentali introdotte dalla normativa statale sul SUAP sono state interpretate in Puglia quale strumento atto a consentire localizzazioni di attività produttive a mezzo di 'puntuali' varianti ai Piani che prescindono sia dalla razionale organizzazione insediativa sia dalle peculiari caratteristiche del territorio. Queste Linee guida, pertanto, mirano anche a riportare lo strumento dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 ai caratteri di eccezionalità che gli sono propri. D'altra parte, la singola Amministrazione comunale, invece di ricorrere a molteplici conferenze di servizi di cui all'art. 5, potrà efficacemente espletare la procedura semplificata della variante c.d. "organica" di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447/1998 che, secondo la disciplina introdotta con L.R. 19 luglio 2006, n. 22, richiede la semplice verifica di compatibilità regionale e comporta tempi certi di applicazione.Inoltre, per garantire la partecipazione e migliorare l’efficienza e l’economicità delle proprie prestazioni, la regione sta sperimentando l’uso di collegamenti telematici per lo svolgimento delle Conferenze di Servizi previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 mediante specifici accordi con SUAP regionali, con l’obbiettivo di fare entrare la teleconferenza nella prassi ordinaria prima che la riforma dello sportello unico la renda obbligatoria.

L.R. 7-5-2008 n. 6: Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Articolo 11 (Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche)

Pubblicata nel B.U. Puglia 14 maggio 2008, n. 76 suppl.

Art. 11Procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza nuovi stabilimenti o modifiche

1. Chiunque intenda realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 334/1999, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nullaosta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto. A tal fine, il soggetto interessato fa pervenire alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.2. Per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dall'articolo 10 del d.lgs. 334/1999.3. Il Comitato tecnico regionale provvede all'istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità, eventualmente condizionato, ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene anche nell'ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante conferenza dei servizi di cui al d.p.r. 447/1998, fatto salvo quanto disposto dal Capo I, articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, ovvero dall'articolo 27 del d.lgs. 112/1998 e quanto disciplinato dalla presente legge relativamente al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti per gli impianti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 334/1999.

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5. Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nullaosta di fattibilità viene trasmesso all'autorità competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali) e del d.lgs. 112/1998; il nullaosta, in ogni caso, integra, non sostituisce, il parere del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.6. Il gestore, a seguito del rilascio del nullaosta di fattibilità, trasmette al Comitato tecnico regionale e all'Assessorato regionale all'ecologia il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, sul quale il Comitato tecnico regionale redige una relazione contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi e ispezioni necessari.7. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale del Vigili del fuoco territorialmente competente.8. Il provvedimento conclusivo contenente le valutazioni tecniche finali può essere approvato anche mediante conferenza di servizi. A tal fine, la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico regionale, provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i componenti del Comitato stesso e il gestore.9. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell'attività. Analogamente provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida a ottemperare entro un determinato termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i lavori prescritti.10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7 sono trasmessi al Comitato tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale dei Vigili del fuoco interessato nell'ambito della procedura di rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco) e della Circolare del Ministero dell'interno del 5 luglio 2000, n. 12 (Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).11. Il gestore invia alle autorità competenti il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in formato elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall'analisi di rischio effettuata.

L.R. 21 maggio 2008 n. 8: Disciplina in materia di autorizzazioni all'insediamento dell'esercizio cinematografico – Articolo 6 (Autorizzazioni per l'insediamento degli esercizi cinematografici)

B.U. Puglia 23 maggio 2008, n. 82.

Art. 6Autorizzazioni per l'insediamento degli esercizi cinematografici

1. Le domande di autorizzazione per la realizzazione o la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche ovvero alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, sono inoltrate al comune territorialmente competente, che ne trasmette, entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia autenticata al Nucleo per l'acquisizione del parere preventivo di conformità al programma triennale.2. Il comune territorialmente competente rilascia le autorizzazioni, previo parere preventivo favorevole del Nucleo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).3. L'autorizzazione di cui al comma 2 comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con le normative vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza, spettacolo, commercio, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.4. Non sono consentite varianti urbanistiche che prevedono la trasformazione di zone non destinate all'edificazione o all'urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate alla costruzione di multisale.

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5. Le sale cinematografiche situate entro il perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.6. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale è consentito, ove non sussistano le condizioni economiche per la prosecuzione delle attività, purché la destinazione prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinata al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità e agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative.8. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, completa della documentazione prevista dal programma, nonché la domanda di autorizzazione all'avvio dell'attività, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui lo sportello unico non sia stato attivato, all'ufficio comunale competente.9. Il comune esamina le domande di cui al comma 8 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1999, n. 59, e successive modificazioni.10. Il comune notifica all'Assessorato regionale competente le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse entro sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il relativo atto amministrativo.

L.R. 9 ottobre 2008 n. 25: Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt – Articolo 5 (Domanda di autorizzazione) e Articolo 7 (Procedimento di denuncia inizio lavori)

B.U. Puglia 16 ottobre 2008, n. 162, suppl.

Art. 5Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata all'amministrazione competente. Tale domanda può essere presentata, ove istituito, per il tramite dello sportello unico delle imprese.2. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più province, la domanda va presentata per l'istruttoria alla provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo il parere delle altre province interessate dall'opera.3. Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più regioni, si applica il comma 5 dell'articolo 1-sexies del d.l. 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. 290/2003.4. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente può darne attestazione nella domanda di autorizzazione.5. Il richiedente per linee e impianti elettrici di media tensione (MT) in conduttori nudi e in aereo, e per quelli di alta tensione (AT) nudi in aereo, in cavo aereo, in cavo interrato, non superiore a 150.000 V, è tenuto a trasmettere copia della domanda anche all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia per la formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) e sue modifiche e integrazioni. Per le linee e gli impianti MT, in conduttori nudi e in aereo di tensione inferiore a 30.000 V, in luogo del parere, il richiedente deve trasmettere all'ARPA e all'autorità che autorizza l'opera, autocertificazione tecnica che attesti che l'opera in progetto è conforme ai dettami di cui al d.p.c.m. 11723/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle normative del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e determine applicative dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di trasformazione MT/BT con tensione d'ingresso inferiore a 30.000 V.

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6. I pareri e i nulla-osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, il parere si intende espresso favorevolmente. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.7. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione. Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e presso i comuni interessati per il periodo di quindici giorni, nonché l'indicazione dell'ufficio dove devono essere presentate, entro trenta giorni dalla pubblicazione, le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati.8. Il richiedente non è tenuto a effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativi laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a cinquanta.

Art. 7Procedimento di denuncia inizio lavori

1. La denuncia di inizio lavori, a firma di un legale rappresentante dell'esercente, deve essere diretta all'amministrazione competente, eventualmente tramite lo sportello unico delle imprese ove istituito, corredata di una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, di una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e di una dichiarazione dell'esercente che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente e che non vi sono opposizioni alla realizzazione da parte delle amministrazioni coinvolte e da parte dei proprietari delle aree interessate.2. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di cui al comma 1, salvo motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte dell'amministrazione competente, l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera.

L.R. 19 dicembre 2008 n. 36: Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali – Articolo 6 (Funzioni della Regione)

B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200.

Art. 6Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative che, per la loro rilevanza, richiedono l'unitario esercizio oltre quelle che la legge espressamente le attribuisce.2. In particolare la Regione, al fine di realizzare l'unitario sviluppo del sistema delle autonomie locali, esercita l'attività di coordinamento, programmazione, indirizzo e controllo per le funzioni loro conferite.3. La Regione svolge, inoltre, le funzioni di collaborazione e concertazione con le autorità europee, nazionali e sovra-regionali per l'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, oltre alle funzioni di alta amministrazione.4. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare e amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.5. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, ove possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.6. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1 accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, enti locali e amministrazioni competenti.7. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza la sua azione al fine di:a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;b) attribuire, quando possibile, in capo a un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.8. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di

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commercio industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.9. La Regione favorisce e incentiva la realizzazione di sportelli unificati per categorie di utenti, con particolare riferimento ai settori delle attività produttive, del commercio con l'estero, dell'attività urbanistica ed edilizia e delle prestazioni sociali.

Delib.G.R. 26-5-2009 n. 862: Programma triennale 2009/2011 per l'esercizio cinematografico (L.R. 21 maggio 2008, n. 8, art. 5) – Articolo 3 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico)

B.U. Puglia 4 giugno 2009, n. 80.

3. Autorizzazione all'esercizio cinematografico3.1. Per autorizzazione s'intende l'atto conclusivo del procedimento disciplinato dal presente programma, rilasciata dal Comune territorialmente competente, previo parere preventivo favorevole del Nucleo.3.2. Gli interventi oggetto dell'autorizzazione sono i seguenti:a) realizzazione di nuovi impianti con conseguente zonizzazione dell'area relativa al nuovo impianto ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;b) trasformazione consistente nella modifica degli impianti o ambienti con o senza opere, al fine di rendere idonea la struttura allo svolgimento di spettacoli cinematografici;c) ristrutturazione consistente nell'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili già adibiti all'esercizio dell'attività cinematografica;d) ampliamento del numero di posti.3.3. L'autorizzazione comunale è prescritta nel caso in cui la capienza complessiva della sala cinematografica sia o divenga superiore ai cento posti.3.4. Non sono assoggettate alla suddetta autorizzazione le opere previste nei seguenti casi:a) la realizzazione o ripristino di monosale ed arene nei Comuni sprovvisti di cinema;b) gli interventi di trasformazione ovvero di ampliamento di strutture cinematografiche esistenti ed in attività, ubicate nei centri cittadini, che comportino l'aumento di posti nella misura massima del 20% di quelli già esistenti;c) i trasferimenti delle strutture cinematografiche nel caso in cui venga mantenuto lo stesso numero di posti.3.5. I soggetti titolari di tali interventi sono comunque tenuti a inviare comunicazione al Comune territorialmente competente nonché al Nucleo regionale di valutazione.3.6. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oggetto dell'autorizzazione comunale, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunque comunicate al Comune tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), laddove istituito, che ne trasmette copia al Nucleo tecnico regionale di valutazione.3.7. La comunicazione è effettuata:a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;b) entro un anno dalla morte del titolare;c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.3.8. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 8/2008, non sono consentite varianti urbanistiche che prevedono la trasformazione di zone non destinate all'edificazione o all'urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate alla costruzione di multisale.3.9. Le sale cinematografiche situate entro il perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria, ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.

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REGIONE SICILIA

Circ.Ass. 25-2-1999 n. 3: Banca dati Fons e Sicilimprese.G.U. Reg. sic. 20 marzo 1999, n. 13.

Questo Assessorato con protocollo d'intesa siglato con il Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, l'Università degli studi di Palermo ed il Consiglio nazionale delle ricerche, area di Palermo, ha promosso la costituzione della banca dati Fons relativa alle fonti normative siciliane consultabile gratuitamente dal 19 marzo 1998 su Internet (www.pa.cnr. it/fons). La banca dati Fons, diffondendo un complesso di informazioni relative al diritto vigente nella Regione siciliana nonché dati di carattere giuridico e sull'attività amministrativa regionale, si prefigge lo scopo di prestare un servizio ai cittadini, agli operatori del diritto ed alle imprese, realizzando "a costo zero" una sinergia tra istituzioni nell'interesse della collettività, ponendo a disposizione della comunità un complesso integrato di informazioni non sempre facilmente conoscibili e/o accessibili ed assicurando una migliore funzionalità all'azione amministrativa. In detto sito è, quindi, possibile rinvenire i testi coordinati della legislazione regionale in materia di enti locali; le sentenze ed i pareri del Consiglio di giustizia amministrativa; le più recenti sentenze emesse dal tribunale amministrativo regionale; quelle emesse dalla Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativa e contabile; le più importanti decisioni del CO.RE.CO. sezione centrale; i giudizi di legittimità costituzionale sollevati in via incidentale dalle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile; gli atti relativi al contenzioso Stato-Regione (impugnative alla Corte costituzionale delle leggi regionali da parte del Commissario dello Stato, atti di costituzione in giudizio della Regione, impugnative di leggi statali da parte della Regione, decisioni della Corte costituzionale e note di dottrina). Presso lo stesso sito sono consultabili, altresì, in tempo reale ed in forma integrale la parte I della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e gli estratti delle parti II e III, nonché i disegni di legge presentati all'Assemblea regionale siciliana e la raccolta completa degli statuti dei comuni e delle province dell'Isola. Nell'ambito dello stesso programma di diffusione di dati normativi di competenza regionale - ed in aderenza all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - è stato, altresì, realizzato lo sportello unico regionale per le attività produttive, denominato "Sicilimprese", anch'esso consultabile gratuitamente dal 19 ottobre 1998 su Internet (www.pa.cnr.it/sicilimprese). In detto sito sono contenuti, al fine di coordinare e migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, le informazioni strutturali relative all'attività produttiva sul territorio regionale ed alle agevolazioni contributive e fiscali in favore delle imprese e dell'occupazione previste dalla vigente legislazione regionale (schede descrittive dei finanziamenti, fac-simili delle istanze, elencazione degli uffici competenti e dei relativi responsabili, banche convenzionate, etc.). Per ottimizzare il servizio reso, che si propone di divulgare tutte le notizie relative all'attività produttiva in Sicilia, è necessario che i comuni mettano a disposizione la pertinente documentazione normativa e amministrativa di propria competenza. A tal fine i comuni dovranno, qualora dispongano di un proprio sito Internet, riversare sullo stesso i dati in questione secondo l'impostazione ed i criteri del sito di livello regionale. Qualora, viceversa, non dispongano di un proprio sito autonomamente gestito, potranno o prevedere forme associate di gestione del servizio con altri comuni o stipulare apposita convenzione con il C.N.R., area di Palermo. In tutte le ipotesi sopra cennate dovrà essere data comunicazione a questo Assessorato delle iniziative adottate e delle attività intraprese entro il termine di giorni 60 dalla ricezione della presente. Si rammenta che l'attivazione dello sportello unico comunale costituisce obbligo di legge ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 112/98.

Circ.Ass. 6 ottobre 1999, n. 4251: Sportello unico per le attività produttive - Protocollo d'intesa con i comuni per la definizione dei procedimenti autorizzativi di cui alla legge n. 1089/1939 ed alla legge n. 1497/1939 e s.s.

G.U. Reg. sic. 10 dicembre 1999, n. 57.

Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientaliSezione beni paesistici naturali, naturalistici e urbanistici

Questo Assessorato ha predisposto, su indicazione del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'allegato schema di protocollo d'intesa con i comuni per l'utilizzazione dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.L. n.

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127/1997, al fine di consentire una più agevole definizione dei procedimenti autorizzativi nei quali si estrinseca larga parte dell'attività di codesti Istituti e, in particolare, di rendere più celere l'emissione dei provvedimenti in argomento. La stipula dei protocolli tra questo Assessorato e le amministrazioni comunali, che avendo attivato lo "S.U.", ne facciano richiesta, consentirà in primo luogo ai cittadini una migliore cognizione della produzione documentale loro richiesta ai fini dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi desiderati e, come detto, arrecherà utili ausili all'attività istituzionale delle Soprintendenze. Queste ultime, alle quali si prevede di delegare la stipula, in ambito provinciale, con il contributo della prefettura, degli atti suddetti, vorranno intraprendere opportune intese operative con i comuni firmatari per assicurare agli stessi ogni possibile collaborazione. Soprattutto, vorranno porre in essere giuste iniziative per giungere a una più celere definizione dei procedimenti in questione, finalità per la quale questo Assessorato apporterà ogni possibile indicazione e indirizzo.

Allegato

Schema di protocollo d'intesa

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, il sindaco di

Visto

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per l'attivazione dello sportello unico (S.U.) per le attività produttive ed il successivo regolamento emanato conD.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;

Visto Il provvedimento sindacale con il quale è stata strutturata l'organizzazione tecnico-amministrativa dello sportello unico, e, in particolare;

Considerato Che il comune di , con il provvedimento su richiamato, ha già attivato presso la sede comunale lo sportello unico per le attività produttive;

Rilevata L'indifferibilità di addivenire ad un accordo sulle procedure per la ricezione e preliminare trattazione presso lo sportello unico delle istanze tendenti ad ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di competenza della Soprintendenza beni culturali ed ambientali:- adempimenti inerenti la notifica e la tutela dei beni architettonici e di interesse storico-artistico, nonché delle collezioni di importante interesse naturale e naturalistico;- nulla osta interventi in area di interesse pubblico paesistico;- rimozione barriere architettoniche: n.o. in aree di interesse pubblico paesistico;- autorizzazione impianti smaltimento rifiuti;- parere su ristrutturazioni edilizie abusive in aree di interesse pubblico e paesistico e in zona "A" dello strumento urbanistico;- parere su restauri e risanamenti conservativi abusivi in aree di interesse pubblico paesistico ed in zona "A" dello strumento urbanistico;- parere su concessioni edilizie da rilasciare in centro storico;- parere su sanatorie edilizie in aree di interesse pubblico paesistico;- n.o., a mezzi pubblicitari da utilizzare in area di interesse pubblico paesistico;

Convengono che L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali provvederà ad impartire al proprio competente ufficio periferico le direttive occorrenti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa, assicurando la necessaria azione di coordinamento.Il medesimo Assessore provvederà, altresì, a promuovere, anche per il tramite di detta struttura, apposite riunioni

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operative con la partecipazione di funzionari delle amministrazioni interessate, al fine di illustrare le procedure oggetto del presente protocollo, le relative modalità operative e la modulistica d'uso.La Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo:- fornirà al comune la massima assistenza ed azione di supporto, nonché i necessari strumenti conoscitivi sui propri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai provvedimenti sopra descritti;- adotterà le opportune misure ed interventi organizzativi affinché l'iter procedimentale attinente alle predette istanze sia completato nei tempi più brevi, avuto anche riguardo ai termini fissati dalla legge;- ridurrà i tempi per la trattazione dei provvedimenti di propria competenza, così come fissati dalle norme di settore ed illustrati negli allegati "diagrammi di flusso", attraverso: la velocizzazione dei passaggi interni, la individuazione di processi di semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi, nonché conferendo carattere di priorità alle pratiche inoltrate dallo sportello unico.In particolare la Soprintendenza, al fine di rendere le procedure autorizzative compatibili con i termini previsti dalD.P.R. n. 447/1998, tenderà, a ridurre:- da tre a due mesi i tempi massimi necessari per il rilascio di nulla osta ad interventi in area di interesse pubblico paesistico;- da 90 gg. a 60 gg. i tempi massimi necessari per il rilascio di nulla osta per opere di sostegno in aree di interesse pubblico paesistico;- da 90 gg. a 60 gg. i tempi massimi per il rilascio del proprio parere su concessioni edilizie da rilasciare in centro storico;- da 180 gg. a 120 gg. i tempi massimi per il rilascio del proprio parere su sanatorie edilizie in aree di interesse pubblico paesaggistico;- da 45 gg. a 30 gg. i tempi massimi per il rilascio del nulla osta a mezzi pubblicitari da realizzare in aree di interesse pubblico paesistico. Il comune di , per il tramite dello sportello unico, si impegna:- ad assicurare alle imprese, ai cittadini ed ai loro rappresentanti autorizzati, che intendano avviare attività produttive avvalendosi di tale servizio, le informazioni in ordine ai procedimenti sopra descritti, fornendo la relativa modulistica, che sarà all'uopo predisposta;- ad acquisire le relative istanze e la prescritta documentazione, rilasciando regolare ricevuta, e ad effettuare la verifica formale sulla loro completezza e regolarità;- a curare la trasmissione, nei tempi più brevi, dell'intero incartamento alla competente Soprintendenza, nelle more della attuazione di un eventuale collegamento telematico e tecnologico. Il soprintendente per i beni culturali ed ambientali individuerà con proprio provvedimento il responsabile dell'ufficio per i rapporti generali con lo sportello unico. Il responsabile dello sportello unico incaricato dal comune per i rapporti con l'Assessorato regionale dei beni culturali e del proprio ufficio periferico e quindi per l'esecuzione

della presente intesa è

fermi restando i poteri attribuiti a

Il presente protocollo potrà essere esteso ad altri atti e procedimenti di competenza del predetto Assessorato e del proprio ufficio periferico, previa intesa tra le parti stipulanti.

Palermo, lì Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana L'Assessore regionale per i beni culturali Il sindaco di

L.R. 15-5-2000 n. 10:Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento. – Articoli 36 (Sportello unico) e 37 (Procedimento amministrativo)

G.U. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23.

TITOLO V

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Istituzione dello sportello unico per le attività produttive

Art. 36Sportello unico.

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. 2. Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, le funzioni di cui al comma 1 assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire agli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali che devono essere fornite in modo coordinato. 3. I comuni per la realizzazione dello sportello unico o per lo svolgimento di atti istruttori del procedimento possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con i consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre amministrazioni pubbliche. Ove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti deve prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto. 4. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica in quanto compatibile la disciplina di cui al capo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 37Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico. Esso è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge. 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree. 3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti. 4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere. 5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. 6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.

Delib.G.R. 5 luglio 2000, n. 185: Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 37 - Sportello unico: "Criteri generali ed ambiti territoriali per l'individuazione delle aree destinate ad interventi produttivi.

G.U. Reg. sic. 6 ottobre 2000, n. 45 in allegato alla Circ.Ass. 17 agosto 2000, n. 4.

La Giunta regionale

Visto lo Statuto della Regione; Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; Visto il proprio regolamento interno; Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

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Visto l'art. 37 della predetta legge regionale n. 10/2000 che prevede che "la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e l'Assessore regionale per l'industria, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree"; Vista la nota n. 1238 del 20 giugno 2000, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente trasmette il documento contenente i criteri generali e gli ambiti territoriali per l'individuazione delle aree da destinare ad interventi produttivi (allegato A); Vista la nota n. 1157 del 27 giugno 2000, con la quale l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca "comunica che questo Assessorato è di avviso positivo alle proposte elaborate nel testo che si allega alla presente" (allegato B); Vista la nota n. 859 del 27 giugno 2000, con la quale l'Assessorato regionale dell'industria esprime parere favorevole alla proposta di concerto in argomento (allegato C); Ritenuto di approvare i criteri generali e gli ambiti territoriali di cui all'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Delibera

di approvare, ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 37, i criteri generali ed ambiti territoriali per l'individuazione delle aree destinate ad interventi produttivi in conformità alla proposta di cui alla nota n. 1238 del 20 giugno 2000 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, allegato A alla presente deliberazione.

Allegato A

Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sportello unico: art. 37 criteri generali ed ambiti territoriali per l'individuazione delle aree da destinare ad interventi produttivi

Premesse I criteri che seguono sottostanno a due princìpi costituzionali: il diritto al lavoro assicurato da un equilibrato sviluppo economico e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. In chiave aggiornata, ambedue i princìpi alla cui composizione occorre tendere assieme al principio d'uguaglianza, sono riconducibili a quelli dello "sviluppo sostenibile" assunti dalla Comunità europea. Il metodo di applicazione dei suddetti princìpi nel controllo e regolazione dei processi di trasformazione del territorio è dato dal sistema delle articolazioni della pianificazione territoriale urbanistica. Il quadro della pianificazione nella Regione sconta alcuni ritardi e tuttavia è un quadro in evoluzione: l'emanazione, nel 1996, delle linee guida per il piano territoriale paesistico regionale e l'avvio del PTP d'ambito; la redazione di molti piani regolatori generali; l'avvio, ed i primi risultati, della pianificazione territoriale provinciale e dei parchi e delle riserve; l'interconnessione sul territorio di patti territoriali, PRUSST ed altri strumenti di programmazione negoziata, insieme alle azioni previste dal programma operativo 2000-2006; l'avvio del Piano territoriale regionale. Nel suo insieme, il suddetto scenario costituisce quadro di coerenze e compatibilità cui deve riferirsi ogni nuova localizzazione d'iniziativa imprenditoriale.

Criteri di localizzazione A. I presenti criteri fanno riferimento allo stato attuale, in evoluzione, del quadro della pianificazione territoriale urbanistica e paesistica nella Regione siciliana e sono semestralmente suscettibili di nuove valutazioni e conseguenti modifiche da ratificare con delibera di Giunta regionale. B. I nuovi impianti di produzione di beni e servizi dovranno essere ubicati nelle aree ad essi destinate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Eventuali ubicazioni difformi dovranno essere giustificate da inesistenza o insufficienza di dette aree. C. Eventuali ubicazioni difformi potranno essere autorizzate previa adozione di progetto, di massima o esecutivo, in variante alle previsioni dello strumento urbanistico vigente nel comune territorialmente interessato. D. Le localizzazioni dovranno essere rapportate al quadro ambientale ed al sistema insediativo rappresentati, all'atto della nuova localizzazione: 1) dagli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica, paesistica (linee guida del PTPR - piano regolatore delle A.S.I. - Piano regolatore generale o programma di fabbricazione o piano urbanistico comprensoriale vigente - piano regolatore generale adottato); 2) dai documenti di analisi e conoscenza del territorio, di programmazione, propedeutici a strumenti urbanistici e territoriali in formazione (mosaico degli strumenti urbanistici comunali se redatto dalla Provincia regionale - Articolazioni territoriali dei patti territoriali e dei PRUSST - Direttive generali, schema di massima e studi geologico e agricolo forestale del P.R.G. in formazione).

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E. Sono in generale da escludere tutte le localizzazioni comprese entro le aree vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 e, in via cautelativa tutte le localizzazioni comprese entro una fascia di 150 metri dai seguenti elementi puntuali ed aree: - siti d'interesse comunitario e zone di protezione speciale derivanti dalla direttiva habitat (allegato); - elementi ed aree individuati dalle linee guida del PTPR (viabilità storica, centri e nuclei storici, aree d'interesse archeologico, cave storiche, tonnare e torri costiere); - elementi ed aree del patrimonio storico, culturale ed ambientale individuati dallo strumento urbanistico comunale vigente ed in itinere. F. Le aree dovranno essere facilmente urbanizzabili; in caso di assenza di reti primarie e tecnologiche, dovranno essere chiariti modalità, termini e risorse finanziarie necessari per gli allacciamenti; inoltre dovranno essere sufficientemente chiariti: 1) sistema di smaltimento e depurazione dei liquami e delle acque reflue; 2) sistema di approvvigionamento idrico in rapporto ai fabbisogni; 3) sistema di smaltimento dei rifiuti solidi civili e speciali; 4) eventuale sistema di abbattimento di emissioni in atmosfera. G. Il progetto dell'insediamento dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza e dovrà essere conforme alla normativa urbanistica in materia di dotazione di standards minimi in attrezzature e servizi. H. Previo parere della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, ove necessario, è autorizzabile la trasformazione d'uso di strutture agricole d'interesse ambientale (Bagli, Masserie, ecc.) finalizzata al loro riuso a fini turistici ricettivi. Al fine di non snaturare il rapporto strutturale tra manufatto edilizio ed area agricola di sua pertinenza, la trasformazione d'uso sarà subordinata alla sottoscrizione di atto d'obbligo che escluda l'alienazione di detta area per superfici aziendali fino a 10 Ha. e di un'estensione non inferiore a 10 Ha. per superfici aziendali superiori ai 10 Ha. Gli interventi ammessi sono quelli definiti dalle lettere a), b), c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/1978. Inoltre, compatibilmente con le esigenze di conservazione dell'identità architettonica dei manufatti e delle densità fondiarie ammesse in verde agricolo, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente e in ogni caso per non più di 300 metri cubi. In caso di previsione di incrementi di volume, il parere della competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali è sempre obbligatorio. I. Le varianti urbanistiche già adottate ai sensi dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 saranno valutate alla luce dei criteri sopradescritti.

Ambiti Allo stato del sistema insediativo e dell'apparato produttivo nella Regione, non è in atto possibile individuare ambiti territoriali diversi da quelli "in negativo" descritti nei criteri ed in parte rappresentati dalla cartografia allegata. L'avanzamento del processo d'insediamento produttivo e, parallelamente quello conoscitivo delle dinamiche territoriali, potranno in seguito consentire l'individuazione di ambiti territoriali "in positivo". La carta in scala 1:250.000 (allegato) costituente primo elaborato propedeutico nel PTPR, fornisce in negativo il quadro degli elementi del territorio regionale nell'ambito o attorno ai quali è vietato o sconsigliato operare trasformazioni.

Documentazione Le istanze di autorizzazione dovranno essere munite, oltre che degli atti amministrativi e pareri di cui alla circolare A.R.T.A. n. 2/98/D.R.U., anche dei seguenti elaborati: - progetto esecutivo o di massima dell'impianto; - stralcio dello strumento urbanistico comunale vigente; - stralcio dello strumento urbanistico eventualmente in formazione o in itinere; - dichiarazione dell'UTC riguardo all'inesistenza o insufficienza di aree destinate dallo strumento urbanistico vigente alla realizzazione del tipo d'impianto proposto; - descrizione e rappresentazione dei sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento e di allaccio alle reti primarie e tecnologiche, esistenti o in progetto. La documentazione sopra elencata costituisce requisito minimo. È inoltre opportuno che siano prodotti, e saranno eventualmente richiesti ad integrazione dell'istanza, tutti quegli elementi di inquadramento territoriale e urbanistico necessari per la valutazione della proposta di variante (carta dei vincoli, articolazione territoriale degli eventuali patti territoriali o PRUSST, studio geologico e agricolo-forestale del P.R.G. in itinere, ecc.)

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIREZIONE URBANISTICALegge regionale n. 10/2000:Localizzazione interventi produzione beni e servizi

Comune Località Ditta Compilate da

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Scheda n. 1: Elaborati

Tipo Scala SI/NO Inquadramento territoriale 1:50.000 Corografia 1:25.000 Stato di fatto 1:10.000 Stato di fatto 1:2.000 Stralcio strumento urbanistico vigente 1:10.000 Stralcio strumento urbanistico vigente 1:2.000 Schema di massima P.R.G. in adozione 1:10.000 P.R.G. adottato 1:10.000 Uso del suolo (studio agricolo forestale) Geologia (carta delle suscettività) Carta dei vincoli Infrastrutture e reti tecnologiche 1:10.000 Aree ed elementi di interesse culturale e ambientale 1:10.000 Programma triennale OO.PP. Progetto di massima intervento Progetto esecutivo intervento Scheda n. 2: Stato previsioni strumento urbanistico (zone terr. omogenee )

Tipologia Superficie totale Libera Ha. Occupata Ha. Urbanizzazioni Urbanizzazioni Ha. primarie secondarie (si/no/parz.) (si/no/parz.)

Industriale Artigianale Commerciale Mista Turistico ricettiva Scheda n. 3: Strumenti di programmazione negoziataTipo e denominazione (patto territoriale, PRUSST, ecc.) Comuni interessati Obiettivi Iniziative soggetti privati Iniziative soggetti pubblici Scheda n. 4: Localizzazione - informazioni generali area

Tipologia Industriale Artigianale Mista Commerciale Turistica Altrointervento

Caratteristiche Superficie Pendenza % Coltura Opere irrigue Pozzi Corsi acqua

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mq. (SI/NO)area (SI/NO) (SI/NO)

Distanza Stazione FF.SS. Casello autostradale Strada Provinciale/infrastr. Colleg. Distanza Colleg. Distanza statale comunale

Trasporto

Urbanizzazioni Fognatura Acquedotto L. elettrica L. comunicaz. Altroprimarie

P.A.R.F. Depuratore Altro

Condizioni (D.A. N. del) In funzione Esistente Inesistente R.S.U. Specialigenerali

smaltimento Scheda n. 5: Progetto - Informazioni generali

Parametri urbanistici edilizi

Superficie coperta

Rapporto copert.

Volume Indice fondiario Altezza massima

Aree per servizi pubblici

Approvvigio- Fabbisogno/Die Modalità di approvvigionamentonamento idrico

Smaltimento Quantità/Die Modalità di smaltimentoliquami

Smaltimento Quantità/Die Modalità di smaltimentoR.S.U.

Smaltimento Tipo/quant. Modalità di smaltimentorifiuti speciali

(eventuali)

Abbattimento Tipo/quant. Modalità di abbattimentoemissioni in atmosfera (eventuali)

Dec.Ass. 27-2-2008: Linee di indirizzo e modalità procedurali attuative del regolamento CE n. 852/2004, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari – Articolo 2 (Adempimenti degli operatori del settore alimentare)

G.U. Reg. sic. 21 marzo 2008, n. 13.

Art. 2Adempimenti degli operatori del settore alimentare

2.1. L'operatore del settore alimentare (OSA), che intende iniziare un'attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, inoltra dichiarazione di inizio attività (DIA), in quadruplice copia all'Azienda unità sanitaria locale - dipartimento di prevenzione medico/veterinario - e contestualmente in singola copia allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove insiste la sede produttiva dell'impresa alimentare o in cui è residente, in caso di trasporti. La DIA andrà redatta in conformità ai contenuti di cui al modello riportato nell'allegato 1.

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2.2. Nei comuni, ove non siano ancora stati attivati i SUAP, la comunicazione di inizio attività da parte dell'OSA dovrà essere presentata al sindaco del comune competente.2.3. Quale data di comunicazione della DIA, nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede la data di ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale e del SUAP o ufficio comunale; in caso di presentazione brevi manu, la data di assunzione al protocollo della struttura accettante. Si specifica che i 45 giorni decorreranno dalla data di presentazione della DIA all'Azienda unità sanitaria locale; ai fini della registrazione il titolare dell'impresa dovrà produrre copia dell'avvenuta ricezione della DIA al protocollo dello sportello unico del comune.2.4. Gli adempimenti dell'OSA attengono sia alla notifica della DIA semplice che della DIA differita, nel rispetto delle seguenti procedure:- nel caso di presentazione della DIA semplice, relativa alle attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 o ai sensi di altre normative, l'operatore può iniziare subito l'attività;- nel caso di presentazione della DIA differita relativa alle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62 o ai sensi di altre normative, ivi compreso il regolamento di esecuzione della legge n. 283/62 e le rivendite dei prodotti della pesca, decorso il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza che siano intervenuti specifici rilievi e/o interventi da parte dell'Azienda unità sanitaria locale o dal competente ufficio comunale, - per i quali entrambi gli uffici dovranno procedere a rispettive reciproche comunicazioni di conoscenza - l'operatore può iniziare l'attività.2.5. Sia la DIA semplice che differita dovrà essere corredata:Per l'Azienda unità sanitaria locale da - documentazione in quadruplice copia, così come previsto dall'allegato 1 del presente decreto;- attestazione di versamento a favore dell'Azienda unità sanitaria locale dei diritti sanitari relativi al provvedimento di registrazione, in analogia e corrispettivamente a quanto previsto per le "autorizzazioni e parere per l'apertura di attività" dall'attuale tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione, emanato con decreto dell'Assessorato regionale della sanità in data 4 giugno 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26, parte prima, del 18 giugno 2004);Per lo sportello unico del comune - documentazione in singola copia, così come previsto dall'allegato 1 del presente decreto;- attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nei casi ove prevista.2.6. L'OSA, in caso di variazioni in ordine al nome della ditta, ragione sociale, subingresso, sede legale, legale rappresentante e cessazione attività, è tenuto a dare immediata comunicazione secondo le modalità sopra previste, utilizzando l'allegato 2 del presente decreto e facendo riferimento al numero di registrazione assegnato ed, ove non assegnato, all'autorizzazione sanitaria preesistente.2.7. L'OSA, in caso di modifiche strutturali, di impianto e di attrezzature, è tenuto a dare immediata comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale e al SUAP utilizzando l'allegato 2 da compilare nella parte di riferimento, citando il numero di registrazione assegnato ed, ove non assegnato, gli estremi della preesistente autorizzazione sanitaria, allegando nuova relazione tecnica ed eventuale documentazione integrativa, nonché planimetria e attestazione di versamento di diritti sanitari.2.8. L'OSA, in caso di trasferimento della sede dell'attività o di modifica dei generi merceologici previsti dai codici ATECO inerente l'attività produttiva, dovrà dare immediata comunicazione, con le modalità sopra previste, utilizzando l'allegato 2 e allegando una nuova dichiarazione (DIA) e come tale, secondo le procedure sopra previste e con acclusa la documentazione, di cui all'allegato 1.

Dec.Ass. 9 agosto2007: Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.G.U. Reg. sic. 14 settembre 2007, n. 43.

Art. 2Definizioni.

1. Per la terminologia utilizzata nel presente decreto si fa riferimento alle definizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.2. Si richiamano di seguito gli acronimi utilizzati nel presente decreto:- A.I.A.: Autorizzazione integrata ambientale;- A.N.C.I.: Associazione nazionale comuni d'Italia;- A.P.I.: Associazione delle piccole e medie imprese;- A.R.P.A.: Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;- B.A.T.: Best available techniques (vedi M.T.D.);- C.D.: Compact disc (supporto informatico);

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- C.O.D.A.C.O.N.S.: Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori;- C.P.T.A.: Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;- C.O.T.: Carbonio organico totale;- C.O.V.: Composti organici volatili;- D.A.P.: Dipartimento Arpa provinciale;- G.P.L.: Gas di petrolio liquefatto;- I.B.A.: Important Bird Area;- I.R.S.E.A.: Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente;- I.V.A.: Imposta sul valore aggiunto;- M.T.D.: Migliori tecnologie disponibili (vedi B.A.T.);- U.O.: Unità odorimeriche od olfattometriche;- P.M.10: Particulate Matter (materiale particolato formato da particelle inferiori a 10 µm);- P.T.S.: Polveri totali sospese;- S.I.C.: Sito di importanza comunitaria;- S.O.V.: Sostanze organiche volatili;- S.U.A.P.: Sportello unico per le attività produttive;- U.O.: Unità odorimeriche od olfattometriche;- V.I.: Valutazione di incidenza- V.I.A.: Valutazione di impatto ambientale;- Z.P.S.: Zone di protezione speciale.

L.R. 22 dicembre 2005 n. 19: Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie – Articolo 20 (Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio)

G.U. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, suppl. ord. n. 30.

Art. 20Disposizioni relative alle attività produttive, alla cooperazione e al commercio.

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la seguente lettera: "p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in Palermo.". 2. Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2, capitolo 342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, in riferimento a quanto indicato dall'intesa del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana, relativa all'istituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di seguito indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo "Protocollo operativo per la costituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema delle imprese" stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle attività produttive, Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero (ICE), Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.), Istituto per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e l'Unione regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è autorizzato a finanziare le spese relative al "Piano di attività dello Sprint Sicilia", comprensive delle spese di funzionamento dello Sportello, delle spese relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo sviluppo delle attività e delle spese relative al personale assegnato inclusi i relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui al comma 1, viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello SPRINT Sicilia. 3. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti del titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell'ESA, dell'IRVV, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di organizzazione, del regolamento di contabilità e del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale, l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili; sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione, ove richiesto del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, deve disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento motivato, o, nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo esame.

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Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di trenta giorni, rimane sospeso se, prima della scadenza, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne sia stato disposto l'annullamento o l'approvazione. Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima della loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore generale dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in merito. Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere trasmesse entro dieci giorni, con allegata la relazione del direttore generale, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti del titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le composizioni dei collegi dei revisori dei conti dell'Istituto regionale della vite e del vino e dell'Ente di sviluppo agricolo, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei consorzi di bonifica, sono così modificate: un componente effettivo, presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; due componenti effettivi, designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di cui uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; due componenti supplenti designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I componenti dei collegi attualmente già costituiti decadono automaticamente con la nomina dei nuovi componenti nominati ai sensi del presente comma e comunque cessano dalle funzioni dal 15 gennaio 2006. 4. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole province. A partire dall'anno 2006 le province regionali che hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo di contributo, devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il programma di gestione del servizio per un periodo non eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle province regionali a titolo di contributo. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste eroga alle province regionali le somme loro assegnate a cadenza trimestrale e dietro presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. 5. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, dopo le parole "la lavorazione" aggiungere le seguenti "o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni affini, rilasciata ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e del D.M. 4 agosto 2000 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione". 6. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è così sostituita: "b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione.". 7. Al comma 5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la parola "due" è sostituita con la parola "quattro". 8. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate dell'importo utilizzato ex articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, per i seguenti fini istituzionali: a) ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252); b) spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali (capitolo 260); c) spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo 261); d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257); e) spese di manutenzione straordinaria di strade (capitolo 267); f) spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507). 9. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, è aggiunto il seguente comma: "7-bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o banche.". 10. Il Comitato di cui al D.P.Reg. 28 dicembre 2004, n. 353, costituisce l'interfaccia regionale dell'autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo la parola "sviluppo" aggiungere le parole

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"e di conseguire le finalità previste dal D.P.Reg. 28 dicembre 2004, n. 353 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19" (40). 11. La durata minima delle operazioni di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della passività. 12. I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi derivati ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e polpa pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale presenza di coloranti appartenenti alla famiglia chimica degli antociani e delle antocianine, ottenuti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, assumono le denominazioni commerciali sotto indicate: a) per il prodotto agrumicolo fresco - "vulcanina o vulcanico"; b) per il succo - "sanguinello". L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al presente comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a dettare direttive per le modalità di applicazione della presente disposizione. 13. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la parola "equina" è sostituita dalla parola "equida" e dopo la parola "suina" sono aggiunte le parole "avicola e cunicola". 14. Alla fine dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, dopo le parole "legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.", aggiungere il seguente periodo: "Per i macchinari e le attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è stato concesso l'aiuto è di almeno cinque anni dalla data di collaudo.". 15. Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'articolo 99 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto e loro pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 19. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, si applicano in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia. 20. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è inserito il seguente (41): «Art. 8-bis 1. Il comune deve rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di quelle commerciali.». 21. Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in recepimento della direttiva 2002/91/CE si applicano in Sicilia. Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su almeno il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio. Per gli impianti che sono dotati di generatori calore di età superiore a quindici anni le autorità competenti effettuano, con le stesse cadenze di cui al presente comma, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. Le operazioni di ispezione degli impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412, come modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. L'Ente competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle tariffe di ispezione. L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede con proprio decreto, a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle tariffe applicate su tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti che entro il 30 giugno 2006 non attuino le procedure di cui alla presente legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione del presente comma. 22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 23. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è sostituito dal seguente: «2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, inserite nel "Piano utilizzo" approvato dalla Giunta regionale.».

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24. Per gli interventi previsti dall'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147309). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 17 aprile 1999, n. 10. Rientrano, altresì, nella previsione dell'articolo 87 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, gli invasi "Gibbesi" e "Villarosa" trasferiti dal disciolto EMS ai consorzi di bonifica. 25. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad elevare la propria partecipazione azionaria di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale trasferimento delle quote degli altri soci, per una spesa massima di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 8.2.2.6.5. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone un piano di razionalizzazione dell'attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, anche mediante il riordino e la trasformazione degli enti di cui all'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come modificato dal comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, partecipati dalla Regione stessa e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. 26. Il dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102), quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 27. È soppresso il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. 28. Il dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, a trasferire alle autorità portuali, la somma complessiva di 200 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.1, capitolo 642845) per l'erogazione di contributi in favore delle imprese portuali finalizzati al rinnovamento delle strutture produttive e dei beni strumentali. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 29. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2006. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546403). 30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 32. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 36. All'articolo 51, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, le parole "del tasso ufficiale di sconto" sono sostituite dalle parole "dell'euribor a sei mesi," e dopo le parole "determinato alla data" sostituire le parole "di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo medesimo" con le seguenti "dell'effettiva riscossione da parte del destinatario dell'anticipazione". Dopo il terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo finale.". 37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 38. La Regione persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati incluso il settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e nel rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare. 39. L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i disciplinari di produzione, i sistemi di qualità in conformità al Regolamento (CE) n. 1783/2003 che introduce l'articolo 24 nel Regolamento (CE) n. 1257/1999, e ad adottare il relativo marchio certificativo. 40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 41. Nelle more della definizione delle esposizioni debitorie e dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in liquidazione ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati a sospendere i ruoli emessi, riferiti ai servizi resi negli anni antecedenti all'entrata in vigore della legge istitutiva dei nuovi enti di bonifica del 1995 ed a procedere al ritiro delle azioni giudiziarie, sino al 31 dicembre 2006. 42. Sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti di cui alla tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, nelle more dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di contribuenza relativi alle spese di funzionamento non coperte dal contributo regionale, mediante ripartizione calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i consorziati. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica sono obbligati ad effettuare l'emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio, relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare e avere. 43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

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45. A valere sul contributo a favore dell'Istituto di incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è destinata all'istituzione dell'anagrafe regionale degli equidi. 46. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, è sostituito dai seguenti: "2. È sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino al 1° gennaio 2006 relative a: a) finanziamenti agevolati concessi dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. 2-bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente al pagamento della rata a cui si riferiscono. 2-ter. Il pagamento delle rate oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente. 2-quater. I suddetti benefici si applicano anche in presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse. 2-quinquies. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB 8.2.2.7.1, capitolo 745611).". 47. Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della definizione" sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa". 48. Ai commi 5-bis dell'articolo 14 e 4-bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, così come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della definizione" sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa".

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RECENTE NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SUAP

REGIONE TOSCANA

L.R. 23 luglio 2009, n. 40: Legge di semplificazione e riordino normativo 2009B.U. Toscana 29 luglio 2009, n. 27, parte prima.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

Promulga la seguente legge:

PreamboloVisto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 54, commi 1 e 2 e l'articolo 68, comma 2, dello Statuto; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l'articolo 17;Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A");Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'articolo 38;Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);Vista la legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET");Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a);Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

Considerato quanto segue:Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

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2. L'articolo 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi):1. La Regione intende dare piena attuazione al dettato statutario e al principio di massima trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, già perseguiti anche attraverso altri interventi normativi, fra i quali in particolare quello di riordino del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);2. Il riconoscimento del diritto di accesso senza obbligo di motivazione costituisce ampliamento, da parte regionale, di una situazione qualificata dal legislatore nazionale come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mantenendo l'equilibrio con la tutela di interessi costituzionalmente protetti (quali ad esempio la riservatezza);3. La Regione persegue queste finalità con l'obiettivo di garantirle su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di amministrazione, ma nel rispetto dell'autonomia ordinamentale degli enti locali, cui è assegnato un ragionevole termine per l'adeguamento normativo e organizzativo;4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti locali hanno raggiunto un'intesa sulla graduale estensione a questi ultimi delle principali innovazioni in materia di accesso contenute nella legge e su tale estensione anche il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha reso parere favorevole.

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati;3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilità sociale;4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):1. La disciplina regionale della conferenza dei servizi, dettata dalla L.R. n. 76/1996, risulta non più in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto intervenuta a livello statale a partire dal 1993. Pertanto se ne rende necessaria una rivisitazione al fine di configurare l'istituto stesso quale luogo di concertazione tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, portatori di istanze proprie nell'ambito di uno o più procedimenti amministrativi;2. I principi e gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla presente legge sarebbero stati contraddetti da una normativa che prevedesse una pluralità di discipline sul territorio regionale. Pertanto si è ritenuto di applicare il disposto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto che consente, in presenza di specifiche esigenze unitarie, di demandare alla legge il compito di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento della funzioni conferite agli enti locali. La nuova disciplina della conferenza di servizi è stata oggetto di concertazione con gli enti locali e sulla stessa il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole;3. La nuova disciplina dell'istituto soddisfa esigenze di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo prevedendo la convocazione in via telematica della conferenza e termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della stessa. La pubblicità dei lavori delle conferenze convocate dalla Regione e la possibilità per il sistema degli enti locali di disporre di tale pubblicità nell'ambito dei procedimenti di propria competenza rispondono al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive "SUAP"):1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'articolo 38 del D.L. n. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. È quindi importante assicurare l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto

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dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all'articolo 82, comma 1, della L.R. n. 1/2005;6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):1. L'evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all'assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;2. Si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"):1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l'adozione di misure che ne rafforzino l'efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l'effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;2. L'attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l'esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):1. L'articolo 22, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l'articolo 79 della L.R. n. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 prevede l'autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell'articolo 82 della L.R. n. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell'articolo 82 della L.R. n. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;4. L'articolo 149 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l'articolo 83 della L.R. n. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;

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2. L'articolo 23 della L.R. n. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell'involucro edilizio;3. A questa prescrizione, con il D.Lgs. n. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell'articolo 23 della L.R. n. 39/2005;4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel D.Lgs. n. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura"):1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell'articolo 4 della L.R. n. 36/1999;2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell'azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l'adempimento di altri obblighi amministrativi;3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola"):1. È opportuno eliminare dall'elenco dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell'articolo 38 del D.L. n. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;2. È necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola uniforme sul territorio regionale.

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):1. È opportuno estendere l'omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell'ordinamento;

Si approva la presente legge

TITOLO IDisposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1Obiettivi e strumenti d'intervento.

1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

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a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;b) la riduzione dei tempi burocratici;c) l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.3. La Regione, d'intesa con gli enti locali, effettua un costante monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.4. La Regione convoca, almeno ogni due anni, gli stati generali della pubblica amministrazione toscana sui risultati dei monitoraggi di cui al comma 3 e per un confronto sulle strategie di semplificazione dell'azione amministrativa. Agli stati generali partecipano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Art. 2Programmazione delle strategie di semplificazione.

1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), sono contenute, in un'apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell'articolo 1 della presente legge.2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.

Art. 3Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione.

1. Possono essere effettuate anche in via telematica le comunicazioni ai seguenti soggetti:a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.2. Le istanze e le dichiarazioni ai soggetti di cui al comma 1 possono essere presentate anche in via telematica, con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.3. Al fine di semplificare i rapporti interni alla pubblica amministrazione e con cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato, i soggetti di cui al comma 1 attivano modalità di domiciliazione amministrativa telematica (DAT) avendo a riferimento l'infrastruttura, gli standard e le modalità operative previste nella legge regionale in materia di società dell'informazione.4. Fermo restando quanto stabilito dal D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato può comunicare il domicilio digitale presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1.5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l'archivio di cui all'articolo 4.

Art. 4Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali.

1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con proprio regolamento, istituisce l'archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.2. L'archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all'identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, aggiornano l'archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l'infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.

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4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l'accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull'infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

TITOLO IIInterventi di semplificazione di carattere generale

Capo I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

Sezione I - Accesso ai documenti amministrativi

Art. 5Diritto di accesso.

1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti e in ogni caso non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.4. L'accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.5. La Regione promuove la trasparenza dell'azione amministrativa favorendo, anche mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6Documenti conoscibili.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati da privati qualora:a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell'atto amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale;b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all'ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l'adozione di un atto amministrativo.3. L'accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

Art. 7Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:a) nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione;c) quando la ripetitività o l'entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell'azione amministrativa;d) quando l'istanza implica l'elaborazione di dati da parte dell'amministrazione.2. Nell'esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 mediante comunicazione ai controinteressati effettuata con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.3. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso.

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4. A tutela della riservatezza di soggetti terzi l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito nei modi previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 196/2003.6. Nei casi in cui l'accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell'attività amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.

Art. 8Istanza.

1. L'accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica.2. L'istanza contiene:a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l'individuazione;b) elementi idonei a dimostrare l'identità del richiedente.

Art. 9Procedura.

1. L'istanza di accesso è accolta mediante:a) esibizione del documento;b) estrazione di copie;c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.2. In caso di diniego, limitazione o differimento l'amministrazione risponde all'istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l'atto di cui all'articolo 10, comma 2.4. In caso di comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni. Decorsi inutilmente i termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 4 a 6 della L. n. 241/1990.5. L'invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2 al domicilio digitale dell'interessato.6. L'estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all'articolo 10.

Art. 10Provvedimenti organizzatori.

1. Con atto della competente struttura della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono disciplinati, nell'ambito della rispettiva competenza:a) gli uffici presso cui può essere esercitato il diritto d'accesso;b) gli orari d'accesso;c) le modalità di presentazione dell'istanza di accesso;d) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie.2. I soggetti diversi dalla Regione disciplinano quanto previsto al comma 1 e stabiliscono il termine per rispondere all'istanza di accesso, di norma non superiore a quindici giorni.3. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.

Sezione II - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento

Art. 11Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.

1. In attuazione dell'articolo 54, comma 2, dello Statuto regionale, la presente sezione definisce i compiti del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti di competenza della Giunta regionale.2. Presso ogni direzione generale della Giunta un dirigente, scelto dal direttore generale, svolge, in aggiunta alle funzioni ordinarie, i compiti di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione.3. Il responsabile della correttezza e della celerità, anche su istanza degli interessati o del Difensore civico, acquisisce gli opportuni dati conoscitivi circa il rispetto delle norme giuridiche e di buona amministrazione che presiedono allo svolgimento dell'azione amministrativa, e dei tempi di conclusione stabiliti, e propone le azioni opportune, nel rispetto dell'autonomia tecnica e amministrativa del dirigente competente.4. Il responsabile della correttezza e della celerità svolge altresì i compiti di cui all'articolo 17.

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5. I nominativi dei dirigenti che svolgono i compiti di responsabili della correttezza e celerità del procedimento sono comunicati all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP).6. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento può essere istituito presso il Consiglio regionale nell'ambito dell'autonomia organizzativa di tale organo, nonché presso gli enti e gli organismi dipendenti della Regione.

Sezione III - Riduzione dei tempi burocratici

Art. 12Certezza dei termini di conclusione del procedimento.

1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante una univoca manifestazione di volontà, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione con legge o regolamento regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali. Trascorsi i centottanta giorni, i termini non espressamente confermati o rideterminati ai sensi del presente articolo sono ridotti a trenta giorni.

Art. 13Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

Art. 14Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti.

1. I termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 15Ulteriore riduzione dei termini.

1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all'unità superiore a favore dei seguenti soggetti:a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;d) le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2.

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Art. 16Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti.

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all'interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell'articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

Art. 17Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana.

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo alla direzione generale competente per il procedimento o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, alla direzione generale del Consiglio.2. L'istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l'indicazione del procedimento stesso.3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell'interessato.4. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Sezione IV - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo

Art. 18Partecipazione telematica al procedimento amministrativo.

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale, stabilite con deliberazione della Giunta regionale.4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

Sezione V - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)

Art. 19Modifiche alla L.R. n. 9/1995.

1. Il titolo della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo".2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n. 9/1995 è inserita la seguente:"b-bis) la facoltà di inviare istanze e dichiarazioni anche in via telematica;".

Art. 20Abrogazione.

1. Il capo V del titolo I e i capi II, III e IV del titolo II della L.R. n. 9/1995 sono abrogati.

Capo II - Disciplina della conferenza di servizi

Art. 21

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Oggetto e finalità.1. Il presente capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione e dagli enti locali, anche nell'ambito dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), nonché la partecipazione della Regione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche.2. La Regione disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

Art. 22Ricorso alla conferenza di servizi.

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione amministrativa cui l'amministrazione procedente può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.2. La conferenza di servizi è sempre convocata quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.3. La conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, quando l'attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche.4. La conferenza può essere convocata per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso la convocazione della conferenza da parte dell'amministrazione che cura l'interesse prevalente può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 23Convocazione.

1. La conferenza è convocata in via telematica e la prima riunione si tiene entro quindici giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro trenta giorni.2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene l'esatta indicazione dell'argomento oggetto della riunione ed è fatta pervenire alle amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l'effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso, l'amministrazione procedente fissa una nuova data, comunque entro i cinque giorni successivi alla prima.3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell'amministrazione procedente.

Art. 24Svolgimento dei lavori.

1. I lavori delle conferenze promosse dalla Regione sono pubblici, salvo diversa e motivata decisione. Coloro che intendono assistere ai lavori delle conferenze ne danno comunicazione alla Regione, anche in via telematica, almeno quarantotto ore prima della riunione.2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, il soggetto proponente il progetto dedotto in conferenza.3. La pubblicità dei lavori delle conferenze promosse dagli enti locali può essere disposta dall'amministrazione procedente.4. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.5. La conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell'amministrazione procedente.6. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni.7. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, da fornire entro il termine stabilito dalla conferenza stessa. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.8. Nel caso di cui al comma 7, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.

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Art. 25Partecipazione alla conferenza.

1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza.2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l'amministrazione procedente dà notizia della convocazione.3. I soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 26Rappresentante della Regione nelle conferenze.

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione conclusiva di cui all'articolo 28, comma 1, sia di sua competenza;b) dall'assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, qualora la determinazione conclusiva sia competenza della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata:a) dal dirigente della struttura competente a emanare l'atto di assenso;b) dall'assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, qualora l'assenso debba essere espresso mediante deliberazione della Giunta regionale.3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, ovvero dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.4. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di dirigenti della struttura operativa regionale e di competenza degli organi di governo della Regione, essa è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta e previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza.

Art. 27Dissenso e assenso condizionato.

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.2. L'amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso condizionandolo all'accoglimento di specifiche prescrizioni.

Art. 28Conclusione dei lavori e determinazione finale.

1. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso decorso il termine di cui all'articolo 24, comma 6, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento.2. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assensi, la determinazione di cui al comma 1 è assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede ed è vincolante per tutte le strutture e le amministrazioni convocate. Sono fatte salve le ipotesi di dissenso espresso da una o più amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1.4. La determinazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o qualsiasi altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni convocate alla conferenza, anche se risultate assenti.

Art. 29Effetti del dissenso.

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1. In caso di motivato dissenso espresso da un ente locale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la determinazione conclusiva è rimessa, entro sette giorni dalla notizia del dissenso, dall'amministrazione procedente alla Giunta regionale, che delibera entro quindici giorni.2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il dissenso sia espresso da una struttura regionale, da una azienda sanitaria o da un ente o organismo dipendente dalla Regione nelle materie indicate nello stesso comma 1.3. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

Art. 30Conferenza di servizi in via telematica.

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi, nell'ambito degli interventi previsti nel programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2004.2. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento della conferenza in via telematica.

Art. 31Efficacia di disposizioni statali.

1. Alle conferenze promosse dalla Regione e dagli enti locali si applicano esclusivamente le seguenti disposizioni della L. n. 241/1990:a) articolo 14, commi 5 e 5-bis;b) articolo 14-bis;c) articolo 14-quater, commi da 3 a 3-quater;d) articolo 14-quinquies.

Art. 32Modifiche alla L.R. n. 76/1996.

1. Il titolo della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), è sostituito dal seguente: "Disciplina degli accordi di programma.".2. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 76/1996 sono soppresse le seguenti parole: "e le conferenze dei servizi".3. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. n. 76/1996 sono soppresse le seguenti parole: "e conferenze dei servizi".

Art. 33Abrogazioni.

1. Il titolo III, l'articolo 21 e il comma 2 dell'articolo 22 della L.R. n. 76/1996 sono abrogati.

Art. 34Norma transitoria.

1. Le conferenze di servizi già convocate alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse sulla base delle disposizioni del titolo III della L.R. n. 76/1996, abrogate dalla presente legge.

Capo III - Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)

Art. 35Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.

Art. 36Punto unico di accesso.

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1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.4. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 37Svolgimento del procedimento in via telematica.

1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell'ambito dei procedimenti di cui al capo II della L.R. n. 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

Art. 38Assistenza agli utenti dei SUAP.

1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l'associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.

Art. 39Sistema toscano dei servizi per le imprese.

1. Nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale di cui alla L.R. n. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:a) la rete regionale dei SUAP, di cui all'articolo 40;b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all'articolo 41;c) la banca dati regionale SUAP, di cui all'articolo 42;d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all'articolo 43;e) l'attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all'articolo 44.

Art. 40Rete regionale dei SUAP.

1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalla L.R. n. 1/2004.

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2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 41Sito istituzionale regionale per le imprese.

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005, contiene:a) la banca dati regionale di cui all'articolo 42;b) le banche dati dei SUAP della Toscana;c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all'articolo 5-sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);d) l'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;f) le informazioni relative alle attività formative.

Art. 42Banca dati regionale SUAP.

1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.3. Il SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4.

Art. 43Siti istituzionali dei SUAP.

1. Alla banca dati regionale di cui all'articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell'insediamento e dell'esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;b) assicurano l'informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.

Art. 44Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP.

1. La Regione realizza un'attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Art. 45Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l'elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.

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2. A lavori ultimati l'imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all'articolo 86 della L.R. n. 1/2005, le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 42.

Art. 46Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali.

1. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. n. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

Capo IV - Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche

Art. 47Subingresso e variazioni societarie.

1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all'autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:a) subingresso;b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;c) variazione del legale rappresentante;d) mutamento della denominazione sociale.2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.

Art. 48Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale.

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.

TITOLO IIIInterventi di semplificazione di carattere settoriale

Capo I - Fatturazione elettronica

Art. 49Fatturazione elettronica.

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del D.Lgs. n. 82/2005.2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.3. Il programma di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l'introduzione della fatturazione elettronica.4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.5. La Regione promuove l'applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall'articolo 1, comma 211, della

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legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2004.

Capo II - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria

Art. 50Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria.

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali:a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;g) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;h) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;j) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici;k) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;n) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

Capo III - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e

periodica e distribuzione di carburanti)

Art. 51Inserimento della sezione III-bis nel capo XIV del titolo II della L.R. n. 28/2005.

1. Dopo la sezione III del capo XIV del titolo II della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserita la seguente: "Sezione III-bis - Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche".

Art. 52Inserimento dell'articolo 105-bis nella L.R. n. 28/2005.

1. Dopo l'articolo 105 della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:«Art. 105-bisSequestro della merce e delle attrezzature.1. Il pubblico ufficiale di polizia amministrativa che accerta e contesta la violazione degli articoli 13, 14 e 31 procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia amministrativa può esigere l'apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.».

Art. 53Inserimento dell'articolo 105-ter nella L.R. n. 28/2005.

1. Dopo l'articolo 105-bis della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:«Art. 105-terForma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro.

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1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l'elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l'obbligo di indicarne il numero, salva l'ipotesi di cui all'articolo 105-quater, comma 5.2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:a) abbigliamento e accessori per l'abbigliamento;b) prodotti per la cura della persona;c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;e) occhiali, orologi e bigiotteria;f) supporti videomusicali;g) generi alimentari.».

Art. 54Inserimento dell'articolo 105-quater nella L.R. n. 28/2005.

1. Dopo l'articolo 105-ter della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:«Art. 105-quaterConservazione delle cose sequestrate.1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l'apposizione del sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.2. Il contenitore è dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:a) la data e il luogo del sequestro;b) l'incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;d) le generalità del trasgressore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 105-quinquies;e) la firma del trasgressore;f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.».

Art. 55Inserimento dell'articolo 105-quinquies nella L.R. n. 28/2005.

1. Dopo l'articolo 105-quater della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:«Art. 105-quinquiesMerce abbandonata dal trasgressore.1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all'articolo 105-ter.2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui all'articolo 105-quater, commi 1 e 2.3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione.4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica l'articolo 105-sexies, comma 2.».

Art. 56Inserimento dell'articolo 105-sexies nella L.R. n. 28/2005.

1. Dopo l'articolo 105-quinquies della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:«Art. 105-sexiesDevoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati.1. In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute in beneficenza o distrutte e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.».

Art. 57Inserimento dell'articolo 105-septies nella L.R. n. 28/2005.

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1. Dopo l'articolo 105-sexies della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:«Art. 105-septiesRinvio.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della L.R. n. 81/2000 e della L. n. 689/1981.».

Capo IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 58Modifiche all'articolo 79 della L.R. n. 1/2005.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è inserito il seguente:«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.».

Art. 59Modifiche all'articolo 82 della L.R. n. 1/2005.

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 82 della L.R. n. 1/2005 è sostituita dalla seguente:"a) al professionista abilitato qualora il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale oppure nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;".

Art. 60Modifiche all'articolo 83 della L.R. n. 1/2005.

1. I commi 12 e 13 dell'articolo 83 della L.R. n. 1/2005 sono sostituiti dai seguenti:«12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, comma 2-bis e dal presente comma, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d'opera al permesso di costruire o alla denuncia di inizio dell'attività non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all'articolo 52, comma 2 o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con quelli adottati né con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;d) nel caso in cui riguardino l'aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, ovvero abbiano ad oggetto gli interventi di cui all'articolo 149 del Codice medesimo.13. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 12 sussiste esclusivamente l'obbligo del deposito dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata. L'eventuale conguaglio del contributo di cui all'articolo 105, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 86 e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.».

Art. 61Modifiche all'articolo 88 della L.R. n. 1/2005.

1. Al comma 1 dell'articolo 88 della L.R. n. 1/2005, le parole "dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "dalla scadenza del termine di cui all'articolo 159, comma 1, del Codice medesimo".

Art. 62Modifiche all'articolo 205-bis della L.R. n. 1/2005.

1. Al comma 3 dell'articolo 205-bis della L.R. n. 1/2005, le parole "dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "dalla scadenza del termine di cui all'articolo 159, comma 1, del Codice medesimo".2. Il comma 4 dell'articolo 205-bis della L.R. n. 1/2005 è abrogato.

Capo V - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

Art. 63Modifiche all'articolo 23 della L.R. n. 39/2005.

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1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.2. Il comma 7 dell'articolo 23 della L.R. n. 39/2005 è sostituito dal seguente:«7. La Giunta regionale approva un regolamento che contiene le norme di recepimento della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), individua modalità e tempi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, definisce i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, le prescrizioni specifiche anche in materia di utilizzo di fonti rinnovabili, le modalità dell'attestazione di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 6, i soggetti abilitati alla certificazione dell'unità immobiliare in conformità alla legislazione nazionale vigente e i casi di esclusione dagli obblighi previsti nel regolamento medesimo.».3. Il comma 12 dell'articolo 23 della L.R. n. 39/2005 è sostituito dal seguente:«12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell'unità immobiliare, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità penale.».

Capo VI - Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)

Art. 64Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. n. 36/1999.

1. L'articolo 4 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura), è sostituito dal seguente:«Art. 4Utilizzazione dei prodotti fitosanitari.1. Al fine di consentire alle aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all'utilizzo in agricoltura, deve effettuarne la registrazione, entro trenta giorni dall'impiego, nel registro dei trattamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti "n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997") o in altri registri aziendali dei trattamenti, detenuti per l'adempimento di impegni comunitari o regionali purché completi delle informazioni previste dal registro di cui al D.P.R. n. 290/2001.2. Al fine del monitoraggio di cui al comma 1 le registrazioni restano a disposizione delle aziende USL presso i soggetti utilizzatori di cui al comma 1 così come previsto dal D.P.R. n. 290/2001 per la durata di cinque anni.».

Capo VII - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)

Art. 65Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 45/2007.

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola), è abrogata.2. Il comma 3 dell'articolo 11 della L.R. n. 45/2007 è sostituito dal seguente:"3. L'attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell'interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.".3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della L.R. n. 45/2007 è aggiunto il seguente:"3-bis. La Regione può stabilire l'attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell'azienda agricola.".

TITOLO IVDisposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla regione

Toscana

Capo I - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET")

Art. 66

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Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 6/2000.1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET"), sono sostituiti dai seguenti:"2. Il Direttore è individuato d'intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l'Unioncamere Toscana, l'ICE e l'ENIT, tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale pubblicato su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno almeno a carattere economico e finanziario, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.3. La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell'intesa di cui al comma 2. Ove l'intesa non si realizzi entro novanta giorni dall'avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia.".

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)

Art. 67Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 83/1995.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:"1. L'amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Azienda per entità di bilancio e complessità organizzativa.".

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Art. 68Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 28/2008.

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"L'amministratore è nominato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa.".2. Il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 28/2008 è sostituito dal seguente:"3. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato nel 50 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.".

Sezione IV - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

Art. 69Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, comma 1, si applicano in occasione dei primi rinnovi degli organi interessati successivi all'entrata in vigore della presente legge a seguito di scadenza naturale o per dimissioni o decadenza o altra causa prevista in legge.2. La disposizione di cui all'articolo 68, comma 2, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VSemplificazione del sistema normativo regionale

Capo I - Semplificazione del sistema normativo regionale

Art. 70

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Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell'allegato A, nonché le disposizione regolamentari elencate nell'allegato B alla presente legge.2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

TITOLO VIDisposizioni finali

Capo I - Disposizioni finali

Art. 71Adeguamento della normativa regionale.

1. La Regione Toscana, ove necessario, adegua la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 72Clausola valutativa.

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto dell'applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

Art. 73Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 - 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011.2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 - 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2009In diminuzioneUPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;In aumentoUPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2010In diminuzioneUPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;In aumentoUPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2011In diminuzioneUPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;In aumentoUPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 - 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza approvato con Delib.C.R. 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

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Allegato A: Elenco delle leggi regionali abrogate (Omissis)Allegato B: Elenco dei regolamenti regionali abrogati (Omissis)

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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 12 febbraio 2001, n. 3: Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale - Modificata recentemente dalla LR n. 13 del 30 luglio 2009

B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 2001, n. 7, suppl. straord. n. 2.

Capo I - Finalità, princìpi organizzativi e procedimentali

Art. 1Finalità.

1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.

Art. 2Principi e ambito di applicazione.

1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.

Art. 3Esclusioni.

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1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.2. È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti).

Art. 4Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi.

1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”).3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 5Portale dello sportello unico.

1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.5. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le categorie economiche.

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6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.

Art. 6Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.

1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico.4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.

Art. 7Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

Art. 8Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi.

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Capo II - Sportello unico per le attività produttive

Art. 9Istituzione e gestione dello sportello unico.

1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.

Art. 10Funzioni dello sportello unico.

1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi e di avvio e svolgimento di attività di servizi. 2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti: a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi;b) ABROGATA;

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c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale; e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta; f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi;h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

Capo III - Procedimento semplificato

Art. 11Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi.

1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22-ter della legge regionale n. 7/2000.3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.

Art. 12Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

Capo IV - Procedimento mediante autocertificazione

Art. 13Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso.

1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale n. 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.

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2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art. 14Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela

ambientale.1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:a) la prevenzione degli incendi;b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;f) le emissioni inquinanti in atmosfera;g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;i) le industrie qualificate come insalubri;j) le misure di contenimento energetico.

Capo V - Procedura di collaudo

Art. 15Chiusura dei lavori e collaudo.

1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti.1. Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva. 3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. 4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

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5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto. 6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico. 7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Art. 16Spese.

1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.

Capo VI - Semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale

Art. 17Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 43/1990.

1. (Sostituisce l'art. 10, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

Art. 18Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 43/1990.

1. (Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

Art. 19Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 43/1990.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 43/1990, le parole «Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale».

2. All'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 43/1990 le parole «15 giorni» sono sostituite dalle parole «10 giorni».

Art. 20Modifiche e integrazioni all'articolo 15 della legge regionale n. 43/1990.

1. All'articolo 15 della legge regionale n. 43/1990, al comma 1, le parole «e di esso è fatta menzione nel rapporto di cui all'articolo 18» sono abrogate.

2. (Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 15, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

Art. 21Modifica all'articolo 16 della legge regionale n. 43/1990.

1. (Sostituisce il comma 1 dell'art. 16, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

Art. 22Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 43/1990.

1. (Sostituisce la rubrica dell'art. 17, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

2. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 43/1990 le parole «il Comitato tecnico regionale (C.T.R.) » sono sostituite dalle parole «la Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22».

Art. 23Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 43/1990.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 43/1990 le parole «Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, successivamente alla trasmissione del rapporto di cui all'articolo 18» sono sostituite

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dalle parole «La Giunta regionale con propria deliberazione, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consultiva VIA.».

2. (Sostituisce il comma 2 dell'art. 19, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

Art. 24Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 43/1990.

1. (Sostituisce l'art. 22, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

Art. 25Integrazione all'articolo 28 della legge regionale n. 43/1990.

1. (Aggiunge il comma 2-bis all'art. 28, L.R. 7 settembre 1990, n. 43).

Capo VII - Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 26Modifiche alla legge regionale n. 46/1986.

1. (Aggiunge il capo V-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-septies, alla L.R. 31 ottobre 1986, n. 46).

Art. 27Norma di coordinamento.

1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32-ter, comma 4, della legge regionale n. 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso. 2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale n. 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 46/1986.

Capo VIII - Norme transitorie e finali

Art. 28Definizione degli impianti a struttura semplice.

ABROGATO.

Art. 29Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale n. 7/2000.

1. (Aggiunge il comma 2-bis all'art. 22, L.R. 20 marzo 2000, n. 7). 2. (Sostituisce il comma 3 dell'art. 22, L.R. 20 marzo 2000, n. 7). 3. (Aggiunge il comma 5-bis all'art. 22, L.R. 20 marzo 2000, n. 7). 4. (Sostituisce il comma 6 dell'art. 22, L.R. 20 marzo 2000, n. 7).

Art. 30Norma transitoria.

1. Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale n. 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.

Art. 31Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale n. 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IX - Semplificazione del corpo legislativo regionale

Art. 32Finalità.

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1. Con il seguente capo la Regione Friuli-Venezia Giulia realizza, mediante l'abrogazione espressa di disposizioni regionali, il fine di semplificare il sistema legislativo regionale.

Art. 33Abrogazione di disposizioni regionali.

1. Sono abrogate le disposizioni regionali indicate nell'allegato B.

Art. 34Conferma delle abrogazioni implicite.

1. È confermata l'abrogazione già disposta in maniera implicita delle disposizioni regionali indicate nell'allegato C.

Art. 35Disposizione finale.

1. Le disposizioni di cui agli allegati B e C continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa.

Capo X - Norme Finanziarie

Art. 36Norme finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base 52.3.1.1.664 e 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli l56 e 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) e d), fanno carico alle unità previsionali di base 1.3.1.1.12 e 1.3.1.2.13 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 50 e 55 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 3. Per le finalità previste dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 43/1990, come da ultimo modificata dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2510 «Spese relative alla valutazione di impatto ambientale», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 22 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 2444 (2.1.220.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale con la denominazione «Spese per attività promozionali, collaborazioni esterne e per la costituzione del Sistema informativo finalizzato alla VIA». 4. All'onere di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 24 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Allegato A): Definizione degli impianti a struttura semplice (Abrogato)Allegato B): Disposizioni legislative abrogate (Omissis)Allegato C): Conferma di abrogazioni implicite (Omissis

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REGIONE SARDEGNA

L.R. 5-3-2008 n. 3: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)

B.U. Sardegna 6 marzo 2008, n. 9, suppl. ord. n. 1.

Art. 1 - Disposizioni di carattere finanziario…

16. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo la Regione promuove l’attivazione presso i comuni anche in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

17. A tal fine sono da intendersi:a) per SUAP: lo Sportello unico per le attività produttive;b) per comuni: i comuni in forma singola o associata che istituiscono il SUAP;c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le

attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.

18. L’Ufficio regionale SUAP è l’interlocutore regionale nel procedimento unico. In particolare, l’ufficio:a) riceve dal SUAP ogni comunicazione destinata alla Regione e provvede ad inoltrare agli uffici regionali

competenti gli atti e i documenti del procedimento unico;b) invia ogni comunicazione della Regione destinata al SUAP;c) fornisce assistenza al SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia.

19. In caso di mancata attivazione del SUAP i comuni designano l’ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle presenti disposizioni.

20. Le richieste e le dichiarazioni di cui sopra e le dichiarazioni di inizio attività previste dall’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono presentate al SUAP del comune nel cui territorio è situato l’impianto produttivo. Le altre amministrazioni, compresa quella regionale, dichiarano l’irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAP. Quando è necessario provvedere all’integrazione della documentazione presentata e a qualsiasi comunicazione all’impresa, le amministrazioni formulano idonea richiesta al SUAP, che provvede entro sette giorni a contattare l’interessato. Sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che dispongono diversamente.

21. Il procedimento unico inizia con la presentazione al SUAP competente per territorio di una dichiarazione autocertificativa da parte dell’impresa che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell’intervento, corredata degli elaborati progettuali, da presentarsi, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico, e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile. La dichiarazione di conformità concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari e quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione ai procedimenti di competenza della Regione, la Giunta regionale individua i contenuti specifici della dichiarazione autocertificativa e approva il modulo unico per la presentazione della dichiarazione. La presentazione della dichiarazione determina, in base ai presupposti disciplinati dai commi successivi, rispettivamente:

a) l’immediato avvio dell’intervento;b) l’indizione di una conferenza di servizi prima dell’avvio dell’intervento.

22. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP rilascia una ricevuta che, unitamente alla documentazione prevista nel comma 20, costituisce, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, sia titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento dichiarato che titolo edilizio. La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:

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a) dal progettista dell’impianto o dell’intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;

b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali.

Entro il termine di sette giorni dalla presentazione della dichiarazione, il SUAP può richiedere l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell’impianto, il SUAP, d’ufficio, ovvero su richiesta dell’interessato, convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, sulle caratteristiche dell’impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La richiesta di integrazioni e la convocazione della riunione non comportano l’interruzione dell’attività avviata.

23. Il SUAP trasmette per via telematica, entro due giorni lavorativi, la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati. Ciascuna amministrazione conserva la documentazione relativa alle pratiche avviate presso il SUAP per la parte di propria competenza. Gli uffici regionali e gli enti terzi coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente dando priorità, se necessario, alle pratiche istruite all’interno dell’ufficio SUAP.

24. L’immediato avvio dell’intervento è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione per i profili attinenti:

a) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;b) agli impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-

artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);

c) alla verifica ambientale, alla valutazione d’impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica;d) alla tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione

espressa;e) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;f) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;g) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;h) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;i) agli impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;l) agli impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;m) agli impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie

insalubri di prima classe;n) agli impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge

regionale 20 giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici).

25. Nelle ipotesi previste dal comma 24, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell’imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l’intervento sia soggetto a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), i termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell’eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

26. I procedimenti amministrativi relativi all’esercizio e alla sicurezza degli impianti e all’agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa al SUAP, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica la disciplina del

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presente comma, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto nel presente comma.

27. Il procedimento unico si conclude con la comunicazione al SUAP, da parte dell’interessato, dell’ultimazione dei lavori. La comunicazione è effettuata con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. Quando la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un professionista o da un ente tecnico abilitato e trasmesso immediatamente al SUAP a cura dell’impresa. Il certificato positivo di collaudo consente l’immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

28. Anche dopo il rilascio del certificato di collaudo, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell’impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate al SUAP e all’interessato. I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l’adeguamento dell’impianto, nonché i tempi e le modalità. A seguito della verifica di conformità le amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all’ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica l’amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

29. La mancata effettuazione dei controlli entro un termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 27 determina, fatti salvi i casi di dolo imputabili all’impresa, nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità tali da impedire la prosecuzione dell’attività di impresa, il diritto dell’imprenditore interessato ad un indennizzo forfetario a carico dell’amministrazione responsabile del ritardo. L’indennizzo è corrisposto in misura fissa da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli uffici periferici dell’amministrazione statale e le altre amministrazioni coinvolte, in proporzione al ritardo accumulato e all’investimento effettuato dall’imprenditore. A tale spesa l’amministrazione interessata fa fronte nell’ambito delle disponibilità già iscritte in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del dirigente e dei funzionari responsabili a norma della legislazione vigente.

30. Sono esclusi dagli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi i progetti di impianti produttivi che, sebbene conformi alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrastano con lo strumento urbanistico, anche qualora lo stesso strumento non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o aree insufficienti o non utilizzabili.

31. Sono abrogati:a) l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati

all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio);b) l’articolo 18, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti

locali).

32. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituita dalla seguente:"a) alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nonché le funzioni relative alle attività economiche produttive di beni e servizi;".

Delib.G.R. 11-4-2008 n. 22/1: Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16 - 32 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi

B.U. Sardegna 30 aprile 2008, n. 15, suppl. straord. n. 11

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L’Assessore dell’Industria riferisce che con l’approvazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)" è radicalmente mutato il contesto procedurale per l’autorizzazione all’attività di impresa da parte della Pubblica Amministrazione.Un cambiamento reso possibile dall’intensa attività di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale svolta dal 2004, che ha consentito alla Regione di disporre di fondamentali strumenti di programmazione e pianificazione, quali ad esempio il Piano Paesistico Regionale, il Piano per l’Assetto Idrogeologico, il Piano Energetico, il Piano Forestale, il Piano di tutela delle Acque, il Piano Regionale dei rifiuti, i Piani di gestione delle aree SIC, il Piano Sanitario.Si è dunque creato un sistema di regole chiare e definite, che rappresentano una tutela del bene pubblico ma anche una garanzia di certezza per il contesto produttivo, che dalla Pubblica Amministrazione deve essere supportato per contribuire ad elevare la sua competitività.Il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, che - proprio nella consapevolezza che i processi di sviluppo di una regione passano attraverso il riconoscimento del valore delle attività imprenditoriali - gioca un ruolo cruciale, è spesso vissuto dalle imprese come un freno alla crescita.La rilevanza di questo problema si evidenzia anche nel confronto competitivo con i Paesi stranieri. In una concorrenza senza più protezioni istituzionali è necessario operare a parità di condizioni; le istituzioni devono quindi porsi l’obiettivo di allentare questa criticità affinché non si determini una irreparabile spaccatura tra mondo produttivo e Pubblica Amministrazione.La L.R. n. 3/2008 definisce infatti un rapporto nuovo tra Pubblica Amministrazione e impresa che prevede una forte responsabilizzazione di entrambe le parti, in un contesto di collaborazione e fiducia. Più precisamente, da una parte le Pubbliche Amministrazioni passano da un forte ruolo autorizzativo ad un ruolo di controllo, che verrà esercitato in maniera rigorosa e entro congrui limiti temporali, dall’altra le imprese sono incentivate e responsabilizzate in tutte le fasi del procedimento. La norma mette infatti a loro disposizione strumenti che permettono un importante recupero di competitività, posto che la dichiarazione autocertificativa consente l’avvio dell’attività economica dopo soli venti giorni, e il collaudo consente l’immediata messa in funzione degli impianti.L’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008, infatti, ridefinisce le fasi di avvio del procedimento unico da parte dell’imprenditore e la gestione delle medesime da parte della Pubblica Amministrazione in un’ottica di semplificazione, al fine di ridurre i tempi e introdurre procedure più snelle.Inoltre, la norma prevede che il SUAP diventi unico interlocutore dell’imprenditore in qualsiasi momento della vita dell’impresa, allargando in questo le competenze dello Sportello Unico e prevedendo l’irricevibilità delle istanze e delle dichiarazioni di competenza del SUAP presentate ad altre Amministrazioni.L’autocertificazione è individuata come il modello preferenziale per l’accesso ai servizi del SUAP, e costituisce - decorsi 20 giorni dalla data di presentazione - sia titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento che titolo edilizio. Dunque, dal momento che la presentazione della dichiarazione autocertificata dà titolo per l’avvio dell’attività, per l’imprenditore diventa indifferente il decorso dei termini del procedimento amministrativo necessari all’espletamento dei controlli da parte delle Amministrazioni interessate.L’immediato avvio dell’intervento è invece escluso qualora la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporti valutazioni discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione per i seguenti profili:- difesa nazionale e pubblica sicurezza;- impianti per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici,

archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI);- verifica ambientale, valutazione d’impatto ambientale o valutazione ambientale strategica;- tutela della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un’autorizzazione espressa;- casi per i quali la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;- impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;- depositi costieri e impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;- impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;- impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;- impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell’inquinamento;- impianti che sono soggetti alla disciplina della qualità dell’aria e che rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di

prima classe;- impianti soggetti ad autorizzazione per l’esercizio o la realizzazione di impianti elettrici ai sensi della legge regionale 20

giugno 1989, n. 43 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici).In tali casi il SUAP provvede alla convocazione di una Conferenza di Servizi che si svolge in seduta unica e i cui tempi di svolgimento sono ridotti rispetto a quanto previsto dalla L. 241/90 (ad esclusione di procedimenti VIA e VAS, i cui termini decorrono dall’esito favorevole delle procedure).La legge inoltre esclude dagli effetti delle disposizioni in questione i progetti che contrastano con lo strumento urbanistico.L’Assessore dell’Industria riferisce che è necessario che tutte le Amministrazioni Pubbliche che intervengono nel procedimento unico abbiano a disposizione una circolare applicativa che permetta loro di porre in essere i procedimenti

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amministrativi nei confronti dell’attività di impresa senza rallentamenti dovuti a dubbi interpretativi sull’applicazione della norma.Per questa motivazione l’Assessore riferisce che, a seguito dell’incontro organizzato il 21 febbraio u.s. con tutti i Comuni della Sardegna per illustrare le novità della norma, è stato costituito un gruppo di lavoro formato dal personale dell’Assessorato Industria - Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale, dal Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Cagliari, dal BIC Sardegna, da Sardegna IT e da alcuni SUAP, finalizzato alla predisposizione di una circolare sull’applicazione della norma e alla definizione della modulistica; di particolare rilievo è stato il contributo fornito dagli operatori SUAP - che sono tra i diretti destinatari delle novità introdotte dalla norma - sia attraverso l’imprescindibile apporto tecnico all’interno del gruppo di lavoro, sia tramite le osservazioni e le proposte formulate nel forum di discussione on line dedicato al SUAP.In relazione al contenuto della circolare applicativa, si precisa che è stato acquisito il parere favorevole del referente scientifico per le attività di consulenza ed assistenza tecnica per l’implementazione dell’operatività degli Sportelli Unici di cui alla Convenzione tra l’Assessorato dell’Industria - Servizio AA.GG. e Promozione dello Sviluppo Industriale e il Dipartimento di Diritto Pubblico e di Studi Sociali dell’Università di Cagliari in relazione all’applicabilità della norma di cui all’art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008 alle imprese che realizzano immobili destinati ad uso esclusivamente residenziale.Tra gli obiettivi raggiunti dal gruppo di lavoro vi è anche la definizione della modulistica unificata che consente agli imprenditori di poter presentare la pratica secondo un unico modello in tutti gli Sportelli dell’Isola nonché on line tramite il software di gestione della pratica messo gratuitamente a disposizione di SUAP da parte della Regione.La Giunta Regionale, udita la relazione dell’Assessore dell’Industria e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato,

Delibera

- di approvare la circolare applicativa per avviare l’operatività di quanto disposto dall’art. 1 commi 16-32 della L.R. n. 3/2008 allegata alla presente Deliberazione (Allegato 1);

- di approvare la Dichiarazione Unica Autocertificativa per l’Avvio delle Attività Produttive (DUAAP) allegata alla presente Deliberazione (Allegati 2 e 3).

La presente deliberazione, unitamente agli allegati, verrà pubblicata sul BURAS.

AllegatoCircolare applicativa L.R. n. 3/2008 art. 1 commi 16-32 - Sportello unico per le attività produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generaliIl procedimento di cui all’art. 1, comma 16-32 della L.R. n. 3/2008 si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.Nella definizione di "attività economiche produttive di beni e servizi" rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l’edilizia, compresa l’edilizia ad uso residenziale.Il procedimento di cui all’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008 si applica altresì a tutti gli interventi edilizi destinati funzionalmente ad esercizio dell’attività di impresa ed aventi ad oggetto impianti produttivi.Restano esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008 gli adempimenti relativi all’impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali.Con l’entrata in vigore dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008 cessano di essere applicati in Sardegna il D.Lgs. 112/1998 ed i D.P.R. attuativi 447/1998 e 440/2000 nelle parti incompatibili con le disposizioni della citata legge regionale.Tuttavia, tali atti normativi trovano ancora applicazione per quanto riguarda i seguenti aspetti:1. competenze generali in materia di individuazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi;2. caratteristiche generali del SUAP, possibilità di istituzione in forma associata, unicità del procedimento e della relativa

responsabilità, archivio informatico delle istanze, pareri sui progetti preliminari;3. facoltà di autocertificazione della conformità del progetto rispetto alle norme vigenti, per tutti gli ambiti materiali di

competenza legislativa statale;4. affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate;5. gestione degli oneri e delle spese istruttorie.

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Continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali o regionali che prevedono procedure maggiormente semplificate o termini più rapidi rispetto a quelli stabiliti dalla L.R. n. 3/2008. Le istanze, le DIA e le comunicazioni inerenti attività e impianti produttivi che trovano ancora applicazione devono, a pena di irricevibilità, essere presentate al SUAP competente per territorio o all’Ufficio designato ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 3/2008.

Articolo 2 - Procedimenti in corsoTutte le istanze presentate ai SUAP e tutti i procedimenti avviati dai SUAP prima della entrata in vigore della L.R. n. 3/2008 continuano, secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico, ad essere regolati dalla disciplina normativa precedente.

Articolo 3 - DerogheSono da considerarsi derogate le seguenti disposizioni:1. L.R. n. 23/1985 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" e s.m.i., comprese le modifiche di cui alla L.R. n. 5/2003, limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 16 e 17 della L.R. n. 3/2008:a. l’art. 11, comma 1, in quanto il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, è soggetto a

dichiarazione autocertificativa con i tempi e modi previsti dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008;b. l’art. 13, commi 1, 2 e 4, in quanto l’autorizzazione edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi

e modi previsti dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008;c. l’art. 14-bis, in quanto la D.I.A. per opere edilizie è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi

previsti dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008;d. l’art. 41, in quanto il certificato di agibilità è sostituito dalla dichiarazione del direttore dei lavori a norma dell’art. 1,

comma 27, della L.R. n. 3/2008.2. L.R. n. 49/1986 "Disciplina dell’attività di rivendita di giornali e riviste":a. l’art. 6, in quanto l’avvio dell’attività di vendita di giornali e riviste è subordinato alla presentazione della dichiarazione

autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell’intervento.

3. L.R. n. 20/1991 "Norme integrative per l’attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale", limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 16 e 17 della L.R. n. 3/2008:a. l’art. 4, in quanto la concessione edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti

dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008.4. L.R. n. 18/1998 "Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale":a. l’art. 8, commi 1, 4, 5 e 8, in quanto l’avvio dell’attività agrituristica è subordinato alla presentazione della

dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell’intervento.

5. L.R. n. 27/1998 "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21":a. l’art. 15, commi 1 e 2, in quanto l’avvio dell’attività delle strutture ricettive è subordinato alla presentazione della

dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell’intervento.

6. L.R. n. 28/1998 "Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l’articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348" limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 16 e 17, della L.R. n. 3/2008:a. l’art. 9, in quanto il provvedimento di competenza dell’Assessorato Regionale è sostituito dal parere espresso in sede

di conferenza di servizi di cui all’art. 1, comma 25 della L.R. n. 3/2008, fermo restando quanto specificato nel successivo articolo 9.

7. L.R. n. 5/2006 "Disciplina generale delle attività commerciali" e s.m.i.:a. l’art. 4, comma 3, dalle parole "L’apertura" alle parole "di cui all’articolo 8" perché l’apertura, la variazione del settore

merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita possono essere effettuati decorsi 20 giorni dalla presentazione della comunicazione al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento;

b. l’art. 4, comma 6, perché i tempi per lo svolgimento dell’istruttoria e per la convocazione della conferenza di servizi sono quelli previsti dall’art. 1, c. 25, della L.R. n. 3/2008;

c. l’art. 4, comma 7, perché il diniego della Regione deve pervenire entro il termine di 7 giorni per la convocazione della conferenza di servizi stabilito dall’art. 1, c. 25, della L.R. n. 3/2008;

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d. l’art. 15, commi 2, 4, 5, 6, perché le autorizzazioni ivi previste sono sostituite, decorsi 20 giorni, dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento;

e. l’art. 15, comma 3, perché l’autorizzazione ivi prevista è sostituita da una dichiarazione autocertificativa presentata al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento o dal procedimento in Conferenza di Servizi;

f. l’art. 15, comma 7, nella parte in cui prevede che l’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, perché è sostituita da una specifica indicazione sulla dichiarazione autocertificativa per i casi di immediato avvio dell’intervento;

g. l’art. 15, commi 9 e 10, perché i nulla osta ivi previsti sono acquisiti in sede di Conferenza di Servizi;h. l’art. 23, commi 1 e 3, perché l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di somministrazione sono

soggetti alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, contenente la attestazione della piena conformità con i criteri di programmazione comunale, al SUAP competente per territorio con i tempi e modi previsti dall’art. 1, cc. 16-32, della L.R. n. 3/2008 per i casi di immediato avvio dell’intervento;

i. l’art. 23, comma 5, perché all’atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa deve essere dichiarata la piena conformità dell’intervento rispetto a tutte le norme applicabili;

j. l’art. 26, comma 1, nella parte in cui prevede che l’attività di somministrazione temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui si svolge, perché essa è sostituita da una dichiarazione autocertificativa presentata al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento o dal procedimento in Conferenza di Servizi;

k. l’art. 31, comma 1, perché in caso di esercizio attivato con dichiarazione autocertificativa in luogo della revoca si procede ad ordinare la chiusura dell’esercizio.

Non trovano applicazione nella Regione Sardegna, limitatamente alle procedure rientranti nel campo di applicazione individuato dall’art. 1, commi 16 e 17, della L.R. n. 3/2008, le disposizioni normative statali che impongono procedure incompatibili con quelle previste dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008 e, in particolare:1. D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia":a. gli artt. 10, 13, 20 e 21, in quanto il permesso di costruire è sostituito dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi

e modi previsti dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008;b. gli artt. 22 e 23, in quanto la DIA edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti

dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008;c. gli artt. 24 e 25, in quanto il certificato di agibilità è sostituito dalla dichiarazione del direttore dei lavori a norma

dell’art. 1, comma 27 della L.R. n. 3/2008. Gli articoli citati trovano comunque applicazione limitatamente ai documenti ed alle attestazioni da allegare alla dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità, ai tempi per la presentazione della dichiarazione stessa ed alle relative sanzioni.

2. D.Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche":a. gli articoli 87 e 88, in quanto l’autorizzazione e la DIA ivi previste per l’installazione delle infrastrutture di

comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, nonché le connesse opere civili, sono sostituite dalla dichiarazione autocertificativa abilitante all’immediato avvio dell’intervento ai sensi dell’art. 1, commi 21-22 della L.R. n. 3/2008.

Articolo 4 - Il SUAPIl SUAP è interlocutore unico dell’imprenditore. La competenza del SUAP si estende a qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l’attività economica e produttiva o i locali e/o gli impianti che siano finalizzati all’attività produttiva stessa.I Comuni garantiscono nei propri bilanci adeguate risorse finanziarie per il reperimento del personale e delle attrezzature ritenuti necessari per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite al SUAP dalla L.R. n. 3/2008.Le istanze di qualsiasi natura presentate dall’impresa o per conto di essa ad Amministrazioni o uffici diversi dal SUAP competente per territorio sono irricevibili.Le richieste di qualsiasi natura rivolte all’impresa da parte delle Amministrazioni o degli uffici coinvolti nel procedimento amministrativo devono obbligatoriamente essere inoltrate dal SUAP competente per territorio.Il SUAP, limitatamente alle attività di cui al primo comma del presente articolo, gestisce anche le competenze relative all’intervento edilizio.

Articolo 5 - Procedimento presso il SUAPIl procedimento ha inizio con la presentazione da parte dell’imprenditore o di un suo incaricato al SUAP competente per territorio della dichiarazione autocertificativa corredata, nei casi previsti dalla normativa, della certificazione di cui alla L. 266/2002 (DURC).Tutti i documenti devono essere presentati, a pena di inammissibilità dell’istanza, anche digitalmente in una delle seguenti modalità:

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1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa dell’interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite pennarello indelebile. L’interessato dovrà allegare, in tal caso, una dichiarazione in cui attesta la perfetta corrispondenza e identità fra i documenti cartacei e i documenti contenuti nel supporto digitale;

2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata;3. inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP.I documenti digitali dovranno essere obbligatoriamente presentati in formato pdf, in scala conforme alla copia cartacea. Tutti gli elaborati grafici di progetto dovranno essere presentati in formato dwf ed eventualmente, in aggiunta, in formato dwg/dxf o compatibile.È ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti competenti per le verifiche istruttorie. Una copia cartacea dovrà essere vidimata dal SUAP e restituita all’interessato unitamente:1. alla ricevuta di presentazione della dichiarazione autocertificativa, per tutti i casi di avvio immediato dell’intervento;2. al provvedimento finale, nei casi di procedura mediante Conferenza di Servizi.Fermo restando l’obbligo tassativo di inoltro di ogni documento per il tramite del SUAP, non è prevista la vidimazione degli elaborati progettuali da parte degli uffici istruttori, valendo a tal fine a tutti gli effetti la sola vidimazione degli elaborati da parte del SUAP.Il SUAP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda correttamente compilata trasmette per via telematica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata.Il SUAP, d’ufficio o su richiesta delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, può entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione richiedere all’imprenditore opportune integrazioni.In nessun caso i termini stabiliti dalla L.R. n. 3/2008 possono essere ritardati a causa della inadeguata dotazione delle necessarie attrezzature informatiche da parte dei SUAP e delle Amministrazioni coinvolti nel procedimento unico. Fatto salvo il caso di indisponibilità di idonee reti telematiche nella località in cui sono ubicati gli uffici, la responsabilità per ogni eventuale ritardo derivante dal mancato utilizzo delle tecnologie per la trasmissione telematica dei documenti ricade interamente sull’Amministrazione inadempiente.

Articolo 6 - Firma digitaleLa dichiarazione di inizio attività produttiva potrà essere presentata al SUAP competente per via telematica tramite la procedure previste dalla normativa vigente in materia amministrazione digitale.

Articolo 7 - Interventi ediliziQuando la dichiarazione autocertificativa riguarda attività che comportano interventi edilizi, essa deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da tutti gli elaborati progettuali richiesti dai regolamenti edilizi, ivi compresi, quando necessari ai sensi della normativa vigente, i progetti degli impianti tecnologici da installare nell’edificio.Decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, la ricevuta rilasciata dal SUAP, unitamente agli elaborati progettuali vidimati ai sensi dell’art. 6, equivale a tutti gli effetti al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001.

Non è necessario presentare la dichiarazione autocertificativa nei casi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001.Unitamente alla dichiarazione autocertificativa, a pena di irricevibilità dell’istanza, l’interessato dovrà presentare:1. il calcolo degli oneri concessori previsti dalle vigenti norme, secondo la parametrazione in vigore nel Comune di

riferimento, redatto dal tecnico progettista;2. la ricevuta del versamento degli oneri stessi. Se il Comune ammette il pagamento rateale, dovrà essere allegata la

copia del versamento della prima rata, con un prospetto analitico della rateizzazione stessa, secondo gli schemi e le modalità previste dal regolamento edilizio, sottoscritta dal tecnico progettista e dal richiedente.

Sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008 le procedure di condono edilizio e di sanatoria.

Articolo 8 - Leggi speciali ed esclusioniAi sensi dell’art. 1, comma 20, della L.R. n. 3/2008, sono fatti salvi gli effetti delle leggi speciali che disciplinano diversamente le seguenti procedure:1. la verifica ambientale, la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di

incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale. In tali casi, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2008 viene convocata successivamente alla comunicazione dell’eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per verifica ambientale si intende la procedura di cui all’art. 5, comma 1, lettere m) e n) del D.Lgs. 4/2008;

2. i provvedimenti di competenza del MIBAC e delle Soprintendenze di cui al D.Lgs 42/2004, nonché i provvedimenti degli altri Enti statali. Nel caso in cui il progetto debba essere valutato dalla Commissione locale per il paesaggio, la

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stessa si esprime entro il termine massimo previsto dall’art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2008 per la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi. La determinazione conclusiva della Conferenza viene trasmessa tempestivamente alla competente Soprintendenza, per l’esercizio delle funzioni disciplinate dall’art. 146, commi 7 e seguenti, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Il provvedimento finale viene rilasciato entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere della Soprintendenza, ovvero dal decorso infruttuoso del termine concesso a tale Ente per la propria istruttoria. In caso di parere negativo della Soprintendenza, il SUAP procede alla riconvocazione della Conferenza di Servizi;

3. il riconoscimento ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 (attività che trattano prodotti di origine animale non precedentemente trasformati e il cui ambito di commercializzazione è riferito a terzi e non al consumatore finale), 183/2005 (imprese del settore mangimi), 141/2007 (stabilimenti produttori di addittivi e coccidiostatici), 1774/2002 (stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), 1/2005 (trasporto conto terzi animali vivi) e ai sensi del D.Lgs. 193/2006 (ingrosso e dettaglio farmaci veterinari); i suddetti procedimenti si svolgono secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008; l’Assessorato della Sanità avvia le procedure per il riconoscimento/registrazione non appena riceve la documentazione dal SUAP. In ogni caso, l’avvio delle attività soggette ai suddetti regolamenti è subordinato all’effettiva registrazione presso l’Assessorato della Sanità;

4. le autorizzazioni sanitarie di cui al D.M. 405/2000 (apertura delle stazioni di monta), al D.Lgs. 132/2005 (centri per gli scambi intracomunitari di sperma per la specie bovina), al D.P.R. 241/1994 (centri per la raccolta e gli scambi intracomunitari di embrioni della specie bovina), al D.P.R. 587/1993 (stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova); i suddetti procedimenti si svolgono secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008; l’Assessorato della Sanità - per quanto di sua competenza - avvia le procedure per il riconoscimento/registrazione non appena riceve la documentazione dal SUAP. In ogni caso, l’avvio delle attività soggette alle suddette normative è subordinato all’effettiva autorizzazione presso l’autorità competente;

5. l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private di cui all’art. 7 della L.R. n. 10/2006, nonché l’autorizzazione all’esercizio delle strutture a più elevata complessità (ad es. case di cura, strutture di riabilitazione, R.S.A) di cui all’art. 6 comma 2 punto b) della stessa Legge;

6. l’accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione privata di cui all’art. 41 della L.R. n. 23/2005;

7. le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cave e tutti i provvedimenti previsti dal Regio Decreto 1443/1927, dalla L.R. n. 15/1957 e dalla L.R. n. 30/1989, e s.m.i.;

8. l’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita di cui all’art. 4, commi 5 e seguenti, della L.R. n. 5/2006.

Sono altresì fatti salvi i seguenti procedimenti:1. la concessione di spazi pubblici. In tal caso, la dichiarazione autocertificativa potrà essere presentata solo

successivamente al rilascio di tale atto, per i casi di immediato avvio dell’intervento. Per i procedimenti in cui sia prevista la convocazione della Conferenza di Servizi, la concessione è rilasciata mediante parere dell’ufficio competente in tale sede.

2. l’autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui all’art. 7 del Regio Decreto 3267/1923 e all’art. 21 del Regio Decreto 1126/1926. In tal caso, la convocazione della Conferenza di Servizi avviene entro sette giorni dal termine del periodo di pubblicazione del progetto all’albo pretorio. Il Corpo Forestale si pronuncia in sede di conferenza di servizi. La pubblicazione del provvedimento finale integra la pubblicazione dell’autorizzazione prevista dall’art. 21 del Regio Decreto 1126/1926.

3. Il parere regionale di compatibilità di cui all’art. 5, comma 1 della L.R. n. 10/2006 può essere acquisito preventivamente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa al Comune, oppure in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25 della L.R. n. 3/2008;

4. Il parere regionale di compatibilità di cui all’art. 40, comma 2 della L.R. n. 23/2005 può essere acquisito preventivamente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa al Comune, oppure in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25 della L.R. n. 3/2008;

5. La classificazione delle strutture ricettive, ai sensi della L.R. n. 22/1984 e della L.R. n. 27/1998. In tali casi, la classificazione provvisoria è autocertificata dal tecnico abilitato e consente l’immediato avvio dell’attività, mentre il provvedimento definitivo è rilasciato, anche successivamente all’apertura, secondo il procedimento descritto dalle norme di settore;

6. L’autorizzazione ministeriale per gli impianti di lavorazione e deposito di olii minerali di cui al D.P.R. 420/1994 e s.m.i. In tali casi la procedura di cui all’art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2008 viene avviata a seguito del rilascio della concessione ministeriale;

7. L’autorizzazione al funzionamento del servizio educativo integrato a carattere sperimentale per l’infanzia a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ai sensi dell’art. 1, comma 630, della L. 296/2006.

Articolo 9 - Adempimenti previsti da norme comunitarie

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Restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008 gli adempimenti espressamente previsti dalla normativa comunitaria e che esulano dalla competenza legislativa regionale, limitatamente alle parti incompatibili con la stessa Legge Regionale.

Articolo 10 - Interventi soggetti alla procedura di cui all’art. 11, comma 1 lettera c) delle Norme Tecniche di attuazione del PPR

A decorrere dalla data di approvazione della presente circolare, la procedura delle Intese di cui all’art. 11, comma 1, lettera c) delle Norme Tecniche di attuazione del PPR aventi per oggetto progetti relativi ad attività economiche e produttive di beni e servizi, è disciplinata come segue:1. l’impresa presenta al SUAP competente per territorio la dichiarazione autocertificativa corredata della

documentazione prevista dall’allegato alla Delib.G.R. 20 marzo 2007, n. 11/17 punto 10, lettera B numeri 1 - 2 e dell’autocertificazione attestante il possesso dei titoli abilitativi che danno luogo all’attivazione dell’Intesa e meglio specificati al punto 10, lettera B numero 3 del predetto allegato.

2. Il rilascio del parere tecnico istruttorio di competenza della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica avviene in sede di Conferenza di Servizi, secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2008 e alla L. 241/90;

3. Nei casi in esame, il SUAP competente per territorio convoca la Conferenza di Servizi presso i locali dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Le istanze di attivazione di Intesa inoltrate all’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica precedentemente alla data di approvazione della presente circolare sono disciplinate secondo le procedure di cui all’allegato alla citata Delib.G.R. 20 marzo 2007, n. 11/17 punto 10, lettera C.

Articolo 11 - Immediato avvio dell’intervento: valutazioni non discrezionaliIn tutti i casi in cui il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività produttiva dipende esclusivamente dall’accertamento del possesso dei requisiti d’esercizio, le comunicazioni o le DIA consentono - decorsi 20 giorni dalla loro presentazione - l’immediato avvio dell’intervento. In tali casi non è di norma richiesta alcuna dichiarazione di conformità da parte del tecnico abilitato, salvo che tale dichiarazione di conformità sia espressamente richiesta per ulteriori profili connessi al procedimento unico.Quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali e l’esito della stessa dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o piani e programmi di tipo urbanistico-commerciale, la dichiarazione di conformità può essere redatta dal tecnico progettista, o da un altro tecnico dallo stesso designato, purché ricorrano le seguenti circostanze:1. il dichiarante sia un tecnico abilitato, iscritto al relativo ordine/collegio professionale, e l’intervento cui si riferisce la dichiarazione di conformità rientri interamente nel campo di competenza individuato dalla propria abilitazione professionale;2. il dichiarante sia munito di assicurazione per la responsabilità professionale. A tal fine, il professionista dovrà allegare la copia, controfirmata per accettazione da parte del committente, della polizza assicurativa stipulata e dichiarare l’importo stimato dell’opera.La dichiarazione di conformità può comporsi di più parti, anche sottoscritte da tecnici diversi aventi ciascuno una specifica competenza in relazione all’oggetto dell’asseverazione stessa, purché ognuno di essi possegga i requisiti indicati nel precedente comma e sempre che complessivamente venga attestata la piena conformità dell’intero intervento rispetto a tutte le norme applicabili.In ogni caso, l’assenza di discrezionalità nella valutazione della conformità dell’impianto produttivo deve essere espressamente attestata dal tecnico dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa.L’immediato avvio dell’intervento non è mai consentito:1. nei casi previsti dall’art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008;2. nei casi in cui le procedure siano disciplinate dalle leggi speciali di cui al precedente art. 9.Per le materie di competenza statale per le quali è ammessa l’autocertificazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., la dichiarazione autocertificativa di cui alla L.R. n. 3/2008 integra la documentazione prescritta dalla norma citata, e viene trasmessa dal SUAP agli enti competenti per le opportune verifiche.Limitatamente a detti profili, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.In tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest’ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l’avvio dell’attività produttiva, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa di inizio attività produttiva secondo le modalità previste dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008.

Articolo 12 - Immediato avvio dell’intervento: valutazioni discrezionaliNei casi in cui, viceversa, la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità, o le parti di essa riferibili al campo tecnico in cui è prevista la discrezionalità, devono essere redatte da un ente tecnico

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accreditato. Sono enti tecnici accreditati soggetti e gli organismi pubblici o privati la cui qualifica di Ente tecnico accreditato è stata riconosciuta dagli Enti firmatari degli Accordi Multilaterali di Mutuo riconoscimento (MLA), stipulati nell’ambito delle organizzazioni EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) ed ILAC (International Laboratori Accreditation Cooperation).Quando la dichiarazione di conformità di cui al comma precedente sia stata rilasciata dallo stesso Ente preposto al controllo, il SUAP procede comunque alla trasmissione al medesimo Ente dell’intero progetto, al fine di verificarne la corrispondenza con gli elaborati già approvati.Come previsto dall’art. 1, comma 22, della L.R. n. 3/2008 all’ultimo capoverso, in particolar modo quando la dichiarazione di conformità comporta valutazioni discrezionali, il SUAP, anche su richiesta delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e dell’interessato, può convocare una riunione per ricevere chiarimenti e delucidazioni rispetto alla dichiarazione autocertificata presentata dall’impresa. Tale riunione può concludersi con un accordo di diritto pubblico ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11 della L. 241/90 e s.m.i.

Articolo 13 - Immediato avvio dell’intervento. Ricevuta rilasciata dal SUAPAll’atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAP effettua un controllo formale sulla corrispondenza tra la documentazione consegnata e quella calendata nella dichiarazione autocertificativa e, in particolare, sull’effettiva presenza di tutte le attestazioni di conformità dichiarate. Quando il SUAP rileva tale corrispondenza, rilascia all’interessato la ricevuta ai sensi dell’art. 1, comma 22, della L.R. n. 3/2008. Essa è costituita da:1. una copia conforme della dichiarazione autocertificativa opportunamente vidimata, contenente l’elenco esaustivo di

tutti gli allegati;2. una copia conforme opportunamente vidimata di ogni documento ed elaborato di progetto allegato alla dichiarazione

stessa, da predisporsi a cura dell’interessato.Tale documentazione, nel suo complesso, costituisce il titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.In caso di sostituzione di uno o più elaborati o documenti, dovranno essere restituiti al SUAP i corrispondenti documenti già vidimati, a pena di irricevibilità dei nuovi allegati.

Articolo 14 - Procedimento mediante Conferenza di ServiziNei casi previsti dall’art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008, la dichiarazione di conformità dell’intervento deve comunque essere presentata, tranne che per gli aspetti indicati dallo stesso comma 24 e per i profili strettamente dipendenti dall’esito della valutazione rimessa alla Conferenza di Servizi.Il SUAP trasmette entro 2 giorni lavorativi per via telematica la dichiarazione debitamente compilata con i relativi allegati alle Amministrazioni competenti e provvede alla convocazione della Conferenza di Servizi, anche telematica ovvero per audioconferenza, entro 7 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell’imprenditore. La Conferenza di Servizi si svolge entro i successivi 15 giorni lavorativi.La Conferenza svolge i propri lavori in un’unica seduta. È tuttavia possibile che essa aggiorni i propri lavori qualora sia indispensabile acquisire integrazioni documentali, che non fosse stato possibile richiedere in precedenza, per la corretta valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’intervento richiesto dall’impresa. In questo caso, tutti i termini di cui al comma precedente ricominciano a decorrere dal momento della presentazione da parte dell’impresa delle integrazioni richieste in Conferenza.La Conferenza di Servizi segue le disposizioni generali previste dagli articoli 14 e seguenti della L. 241/90, nelle parti in cui essi non sono incompatibili con la L.R. n. 3/2008.Al termine dei lavori della Conferenza, il SUAP adotta direttamente il provvedimento finale conclusivo del procedimento, valutando le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.Il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza.In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, in assenza di richieste di differimento o di osservazioni presentate esclusivamente nei modi previsti dalla L. 241/90 entro la data di svolgimento della Conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla Conferenza.Non è necessario convocare la Conferenza di servizi nei casi che pur rientrando tra quelli indicati dall’art. 1, comma 24, della L.R. n. 3/2008, prevedono l’acquisizione dell’autorizzazione, nulla-osta o parere di una sola Amministrazione. In questi casi è sufficiente acquisire il predetto atto direttamente dalla Amministrazione competente negli stessi termini previsti per lo svolgimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25, della L.R. n. 3/2008.

Articolo 15 - Dichiarazione di agibilità

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Ai sensi dell’art. 1, comma 27, della L.R. n. 3/2008, il certificato di agibilità per tutti gli immobili funzionali all’esercizio di attività produttive è sostituito da una dichiarazione resa dal direttore dei lavori, entro il termine di quindici giorni dal termine dei lavori edilizi, con le modalità previste nel presente articolo.Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della L.R. n. 3/2008, il certificato di agibilità per i locali funzionali all’esercizio di attività produttive già esistenti al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 3/2008, è sostituito da una dichiarazione resa dal proprietario o avente causa con le modalità previste nel presente articolo.La dichiarazione dovrà comunque essere corredata da tutte le attestazioni e dalla documentazione prevista dal D.P.R. 380/2001 per il rilascio del certificato di agibilità, e segnatamente:1. copia della dichiarazione presentata, o da inoltrare a cura del SUAP, per la iscrizione in catasto, comprensiva delle planimetrie catastali. In alternativa, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal tecnico incaricato, nella quale si attesta l’avvenuta iscrizione al catasto dell’immobile, conformemente al progetto approvato ed alla sua reale configurazione, recante gli estremi necessari per il reperimento d’ufficio dei documenti ai sensi del D.P.R. 445/2000;2. dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall’interessato, di conformità dell’opera rispetto al progetto presentato;3. dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall’interessato, in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;4. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché all’articolo 1 della L. 10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del medesimo D.P.R. 380/2001;5. certificato di collaudo statico;6. certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62 del D.P.R. 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche;7. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;8. dichiarazione di conformità alle norme in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.La dichiarazione di agibilità è immediatamente efficace ed abilita all’utilizzo dell’immobile sin dalla data della sua presentazione presso il SUAP competente.

Articolo 16 - CollaudoLa procedura di collaudo di cui all’art. 1, comma 27, della L.R. n. 3/2008 trova applicazione ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in opera dell’impianto produttivo e l’esercizio dell’attività produttiva a collaudo e sostituisce le procedure all’uopo previste dalla norma settoriale.Il collaudo è svolto da un tecnico abilitato o da un ente tecnico accreditato, a seconda che vi siano o meno valutazioni discrezionali nella verifica di conformità dell’impianto alle norme vigenti.Il collaudo, anche ai fini della sua validità rispetto alle materie di competenza legislativa statale, è svolto secondo le modalità indicate dall’art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., e segnatamente:1. le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi

dal progettista dell’impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all’impresa, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l’agibilità e l’immediata operatività;

2. l’impresa comunica al SUAP la data del collaudo. Al collaudo possono partecipare i tecnici del SUAP, il quale a tal fine può avvalersi anche del personale dipendente da altre amministrazioni. In nessun caso l’assenza di una o più amministrazioni può condizionare lo svolgimento e l’esito della procedura di collaudo;

3. in caso di esito positivo del collaudo l’impresa può iniziare l’attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAP il certificato positivo di collaudo ai sensi dell’art. 1, comma 27, della L.R. n. 3/2008;

4. il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate successivamente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa dalle Amministrazioni competenti;

5. il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore;6. la Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le

risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell’eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d’urgenza, previsti dall’art. 1, comma 28, della L.R. n. 3/2008. L’effettuazione e l’esito dei controlli sono registrati anche presso l’archivio informatico della regione e della struttura comunale.

Articolo 17 - Verifiche e adempimenti conseguenti

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Le Amministrazioni e gli uffici competenti possono, in qualsiasi fase del procedimento, adottare i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 28 della L.R. n. 3/2008, nel rispetto delle modalità previste dalla L. 241/1990 e s.m.i.In tutte le fasi dei procedimenti di competenza del SUAP - ivi compresi i 20 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione autocertificativa che dà avvio al procedimento - le Amministrazioni competenti possono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall’interessato e dai suoi tecnici di fiducia e, eventualmente, adottare i provvedimenti di cui all’art. 1, comma 28, della L.R. n. 3/2008.L’interessato comunica prontamente al SUAP la ultimazione dei lavori corredata dal certificato del direttore dei lavori che attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità. Il SUAP trasmette senza indugio tale comunicazione alle Amministrazioni competenti in modo che possano eseguire le opportune verifiche.Il decorso del termine dei 60 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all’art. 1, comma 29, della L.R. n. 3/2008 non fa venir meno la possibilità di intervento, in caso di accertata carenza dei requisiti di legge e/o di dichiarazioni non veritiere da parte dell’interessato o del tecnico incaricato.Gli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici e dagli enti competenti devono essere trasmessi al SUAP.In caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici e le amministrazioni cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere autonomamente all’emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi che ritenessero necessari, trasmettendo al SUAP ogni atto inerente il procedimento stesso.I provvedimenti indicano, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie per l’adeguamento dell’impianto, nonché i tempi e le modalità per l’adeguamento stesso. Il SUAP trasmette ogni atto prescrittivo a tutti gli uffici ed enti coinvolti nel procedimento, al fine di verificare la conformità delle modifiche richieste rispetto alla legislazione vigente.In caso di accertata difformità per ragioni diverse da quelle indicate dall’art. 1, comma 28, della L.R. n. 3/2008, si procede previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di opportune osservazioni e memorie.Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o gli errori dovuti ad una diversa applicazione di norme non univocamente interpretate, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all’ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte.In tutti i casi in cui l’ufficio o l’Amministrazione competenti alla verifica abbiano dei dubbi interpretativi sulla dichiarazione di conformità dovuti a motivazioni o valutazioni discrezionali comunque non riconducibili in maniera oggettiva a norme espresse ed univocamente interpretabili, possono convocare l’interessato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.In ogni caso, la falsità della dichiarazione di conformità deve essere espressamente attestata dall’ufficio o dall’Amministrazione che ne rilevi la sussistenza. Ad esso spetterà effettuare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale notizia al SUAP competente.A seguito della segnalazione alla Procura della Repubblica il SUAP trasmette immediatamente la notizia agli uffici e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico. L’ufficio competente in materia edilizia, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.Con successiva Deliberazione, la Giunta Regionale individua l’importo dell’indennizzo dovuto all’imprenditore in tutti i casi in cui vengano imposte modifiche di qualsiasi natura al progetto, oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, fatti salvi i casi di dolo imputabili all’impresa.

Articolo 18 - Progetti non conformi allo strumento urbanisticoLe disposizioni di cui all’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008 non si applicano ai progetti di impianti produttivi contrastanti con le prescrizioni dello strumento urbanistico.Tali progetti dovranno seguire l’iter ordinario per ottenere la variazione o la deroga e poi l’imprenditore potrà presentare la dichiarazione autocertificativa ai sensi dell’art. 1, commi 16-32, della L.R. n. 3/2008.

Articolo 19 - Spese e dirittiL’entrata in vigore della L.R. n. 3/2008 non abroga la normativa statale e regionale che prevede il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’impresa alle amministrazioni competenti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati, sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa.Resta pertanto a carico dell’impresa interessata il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2008.

Articolo 20 - Ufficio regionale SUAPNelle more della costituzione dell’Ufficio regionale SUAP, di cui all’arti, comma 18, della L.R. n. 3/2008, l’ufficio competente a fornire l’assistenza ai SUAP in merito alla corretta attuazione della normativa regionale in materia di cui all’art. 1, comma 18, punto c), nonché a monitorare l’attuazione dell’art. 1, commi 16-32 della L.R. n. 3/2008 è il Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell’Assessorato Industria.

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Nelle more della costituzione dell’Ufficio regionale SUAP, gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 18 punti a) e b) verranno svolti direttamente dai singoli Assessorati regionali competenti per materia.

Modulistica (Omissis)

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REGIONE LOMBARDIA

L.R. 2 febbraio 2007, n. 1: Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della LombardiaB.U. Lombardia 5 febbraio 2007, n. 6, S.O. 6 febbraio 2007, n. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Obiettivi1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, con i seguenti obiettivi:a) SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) l’orientamento, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse professionali, nonché la diffusione delle conoscenze;2) l’impiego ottimale delle capacità e delle risorse professionali;3) la coesione sociale e la cultura imprenditoriale volta a bilanciare benefici e rischi d’impresa;

b) RICERCA ED INNOVAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene:1) i processi di ricerca, con una particolare attenzione al capitale umano, favorendo la crescita delle capacità

innovative nei settori dell’alta tecnologia ed in quelli tradizionali, con particolare attenzione alla sostenibilità dello sviluppo;

2) la ricerca applicata, l’innovazione tecnologica ed il trasferimento tecnologico anche attraverso la collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e merceologici;

3) lo sviluppo precompetitivo e l’innovazione organizzativa;4) la collaborazione con la costituenda Agenzia nazionale per l’innovazione favorendone la rapida implementazione e

operatività;c) IMPRENDITORIALITÀ, rispetto al quale promuove e sostiene:

1) la creazione di nuove imprese, contestualmente alla difesa, al consolidamento e all’innovazione del tessuto produttivo, nonché il rilancio della vocazione industriale;

2) lo sviluppo ed il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;3) l’aggregazione delle imprese e il rafforzamento delle reti di condivisione;

d) MERCATO E INTERNAZIONALIZZAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene:1) la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;2) l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l’attività di ricerca e sviluppo e

favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;3) la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori;4) la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali del sistema delle imprese della

Lombardia anche a livello internazionale;e) GESTIONE DELLE CRISI, rispetto al quale promuove e sostiene anche attraverso l’istituzione di apposito nucleo

operativo:1) il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore;2) il recupero dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia dell’occupazione;3) la riconversione produttiva ed occupazionale;

f) COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO, rispetto al quale promuove e sostiene:1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e logistiche, telematiche ed energetiche;2) lo sviluppo di parchi tecnologici e l’insediamento delle imprese;3) l’attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;

g) SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO, rispetto al quale promuove e sostiene:

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1) l’uso ottimale delle risorse ambientali e territoriali, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici;

2) lo sviluppo della responsabilità sociale e della funzione sociale delle imprese;h) GOVERNANCE DEL SISTEMA ECONOMICO, rispetto al quale assume:

1) il ruolo partenariale e concertativo del Patto per lo sviluppo dell’economia e del lavoro, della qualità e della coesione sociale e dei tavoli territoriali di confronto;

2) gli orientamenti comunitari di cui al Consiglio europeo di Lisbona 2000 e di Göteborg 2001, nonché il Programma Integrato per la Crescita e l’Occupazione (PICO) di rilancio della strategia di Lisbona;

3) l’esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione.

2. Nel perseguire gli obiettivi di competitività di cui al presente articolo, la Regione attribuisce specifica attenzione al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, e del lavoro nero e sommerso, al fine di contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare correttezza e rispetto delle regole nella competitività. Con tali finalità la Regione promuove l’estensione dell’applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché la vigilanza ed il monitoraggio sugli appalti pubblici.

Art. 2 - Strumenti1. Gli obiettivi di cui all’articolo 1 sono perseguiti con l’utilizzo delle seguenti tipologie di strumenti:a) POLITICHE E STRUMENTI FISCALI: consistono nella riduzione del carico fiscale di spettanza regionale gravante sulle

imprese, attuata in forma complementare o alternativa agli strumenti di cui al presente articolo. Nell’ambito della legge finanziaria è determinato il tetto complessivo di sgravio fiscale annuo ammissibile rispetto alle entrate regionali previste, nonché le tipologie di azioni cui tale strumento è applicabile;

b) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese, attraverso il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale;

c) AGEVOLAZIONI: consistono in incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e in ogni altra forma di intervento finanziario destinati a:1) sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali ed immateriali, la qualificazione dei servizi e gli

investimenti finanziari destinati alla riqualificazione del debito, alla patrimonializzazione ed allo sviluppo delle imprese;

2) promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione attraverso attività e programmi di trasferimento di conoscenze, sostenere l’acquisizione di nuove tecnologie e azioni di particolare rilevanza nel campo delle tecnologie volte all’ampliamento della base tecnologica dei prodotti, all’interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali, nonché a nuove prestazioni di prodotto e di processo;

3) sostenere l’acquisto o l’accesso a servizi, prestazioni e risorse professionali nel campo della ricerca, dell’innovazione, dell’organizzazione, dell’internazionalizzazione, della finanza d’impresa, della formazione e delle conoscenze;

4) sostenere la produzione di servizi e il miglioramento della qualità e del contenuto degli stessi;d) FINANZA INNOVATIVA: consiste nella costituzione e sviluppo di fondi di investimento in capitale di rischio, private

equity e quasi equity, da parte della Regione, attraverso Finlombarda s.p.a., destinati a sostenere iniziative imprenditoriali di peculiare rilevanza, specificamente orientate allo sviluppo d’impresa con conseguenze positive sul sistema imprenditoriale e sui livelli occupazionali con particolare attenzione all’inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati;

e) PROMOZIONE: consiste in iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, nonché in premi ed altre forme non finanziarie volte a riconoscere e far conoscere anche a livello internazionale le migliori pratiche e le realtà imprenditoriali di eccellenza nei diversi settori dell’economia lombarda anche in tema di tutela dell’ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) INFORMAZIONE: consiste nel rendere disponibile a tutte le imprese la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale.

Art. 3 - Attuazione1. La Giunta regionale, anche attraverso gli enti regionali e le società a partecipazione regionale, attua la presente legge perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 1 mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui all’articolo 2:a) stipulando specifici accordi con gli enti locali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.),

le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese; tali accordi devono essere definiti in coerenza con la programmazione degli enti locali, laddove esistente, per quanto riguarda la definizione e valorizzazione delle potenzialità e delle esigenze di sviluppo economico locale,

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privilegiare la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari delle azioni, favorire il concorso di risorse addizionali;

b) attuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d’intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia delle azioni secondo i seguenti criteri:1) effetti sulla competitività del destinatario e del sistema socio-economico;2) effetti occupazionali;3) altri effetti e parametri correlati alla specificità dell’azione.

c) aderendo alle proposte di programmi di sviluppo della competitività locale di cui al comma 5.2. Le indicazioni prioritarie per lo sviluppo delle azioni e gli indicatori atti a verificarne l’efficacia sono determinati dalla Giunta regionale, nell’ambito del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR) sulla base delle analisi sviluppate dalla relazione di cui al comma 4, sentito il tavolo del Patto per lo sviluppo e la competente commissione consiliare. Relativamente al primo anno di applicazione, qualora l’entrata in vigore della presente legge intervenga successivamente all’approvazione da parte della Giunta regionale del DPEFR, l’orientamento delle azioni è definito con deliberazione della Giunta regionale.3. La Regione è parte attiva sia sul piano progettuale che delle risorse nella partecipazione ai progetti di innovazione industriale indicati dalle politiche nazionali.4. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale sottopone annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente:a) l’analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo lombardo rispetto al contesto

nazionale e internazionale;b) la valutazione dell’impatto delle azioni regionali condotte, rispetto ad indicatori definiti in attuazione degli obiettivi di

cui all’articolo 1, e la pubblicizzazione dei risultati ottenuti specificando:1) le risorse finanziarie previste e utilizzate;2) gli strumenti d’intervento e le procedure adottate;3) il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;4) la valutazione di efficacia delle azioni e l’opportunità di correttivi.

5. Gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali e le aggregazioni di imprese, le C.C.I.A.A. ed il loro sistema regionale, le università e il sistema della ricerca, le fondazioni bancarie, nonché le parti sociali, con priorità alle iniziative collaborative, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività anche finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori lombardi confinanti con Province, Regioni e Stati che vantano sistemi di agevolazione alle imprese più favorevoli di quelli regionali e che presentino le seguenti caratteristiche:a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli;b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;c) addizionalità di risorse, anche private, attivabili;d) governabilità dei processi di sviluppo e di attuazione dei programmi.6. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 5 i soggetti attuatori possono avvalersi di agenzie di sviluppo. Le azioni a valenza finanziaria a beneficio delle imprese di cui alla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, previa notifica alla Commissione europea o comunicazione di applicazione del regolamento di esenzione nei casi e nei modi prescritti.7. Possono essere conferite agli enti locali:a) le funzioni amministrative relative alle azioni di cui al comma 1, lettera a), in presenza di addizionalità di risorse delle

province stesse, nonché di quelle di cui al comma 5 qualora coordinate dalle province;b) le funzioni amministrative relative all’attuazione delle iniziative di interesse provinciale finanziate da risorse

comunitarie destinate allo sviluppo economico locale;c) la mappatura analitica delle aree industriali dismesse di cui all’articolo 7, nonché il monitoraggio delle relative

iniziative di recupero.

Art. 4 - Distretti1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese in distretti, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all’innovazione, all’internazionalizzazione, all’organizzazione e alla logistica. Si intendono per distretti le aggregazioni di imprese secondo legami di affinità che possono avere carattere tematico-settoriale, territoriale o congiunto, ovvero altro specifico legame di correlazione. Ai distretti possono aderire liberamente le imprese industriali, artigianali, cooperative, della distribuzione, dei servizi, edili, turistiche, agricole e agroalimentari.2. La Giunta regionale definisce i requisiti per l’accreditamento dei distretti in coerenza con quanto disposto (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) tenendo conto:a) della rappresentatività del distretto a livello settoriale o territoriale;b) del numero delle imprese aderenti e del fatturato complessivo;c) della disponibilità di patrimonio scientifico e tecnologico condivisibile;

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d) dell’integrazione di risorse e funzioni tra le imprese aderenti.3. Nell’ambito delle competenze e delle azioni regionali per la competitività i distretti accreditati possono, in particolare:a) promuovere azioni e programmi destinati prioritariamente allo sviluppo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione

delle imprese aderenti, nonché di servizi di sviluppo aziendale, anche a carattere logistico, al sistema distrettuale, nonché alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai crediti ambientali, alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al risparmio energetico;

b) presentare, a nome del distretto ovvero delle imprese associate singole o aggregate, richieste di accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie gestite dalla Regione, nonché effettuare presso lo sportello unico, per conto delle imprese associate, gli adempimenti relativi ai procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti produttivi;

c) attuare gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie anche in forma reciprocamente compensativa tra le imprese associate e tra queste e le strutture operative distrettuali, in coerenza e secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di collocamento obbligatorio;

d) stipulare apposite convenzioni con banche, istituti di credito ed intermediari finanziari vigilati, volte alla prestazione di garanzie per il rimborso delle quote del contributo concesso alle imprese associate;

e) accedere, per conto delle imprese associate, alle informazioni contenute nelle banche dati aderenti al sistema informativo di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b);

f) promuovere lo sviluppo di azioni a carattere interregionale a sostegno di azioni di filiera sovraregionali nel campo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione;

g) promuovere iniziative per la riconversione produttiva ed occupazionale nei casi di crisi interne ed esterne al distretto, orientando e coordinando l’intervento delle imprese aderenti.

4. A sostegno dello sviluppo distrettuale la Regione promuove:a) la costituzione, anche attraverso Finlombarda s.p.a., di fondi di investimento in capitale di rischio ed altri specifici

strumenti finanziari, anche con l’apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese distrettuali;

b) le iniziative volte all’accertamento delle condizioni che consentono l’accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici;

c) lo sviluppo della responsabilità sociale d’impresa sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale da realizzarsi attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;

d) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a sviluppare la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, i loro diritti individuali, il contrasto alla discriminazione sui luoghi di lavoro, la stabilità dei rapporti di lavoro e l’emersione del lavoro irregolare.

5. La Regione promuove in via diretta o in sinergia con altri livelli istituzionali specifici accordi con grandi gruppi, reti di impresa, università al fine di costituire centri settoriali e agenzie funzionali allo sviluppo.

Art. 5 - Semplificazione dei rapporti1. I procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.2. In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.3. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all’articolo 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.4. Il procedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo), è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell’impresa alla competente commissione provinciale per l’artigianato, presso cui è istituito l’albo. Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l’iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.5. La Regione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, assicura:a) l’accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese; con la medesima modalità le imprese

ottengono supporto informativo;

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b) il raccordo e il coordinamento informatico delle banche dati pubbliche relative alle imprese compreso il registro delle imprese presso le C.C.I.A.A., allo scopo di costituire il sistema informativo integrato imprese della Regione con il compito di:1) razionalizzare e semplificare il collegamento informatico tra imprese e Pubblica Amministrazione;2) coordinare l’offerta e l’opportunità di servizi;3) garantire la piena e reciproca consultabilità fra banche dati pubbliche delle imprese, al fine di evitare duplicazioni

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e la necessità da parte delle imprese di presentare la medesima documentazione ad amministrazioni diverse;

4) costituire la banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l’efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo.

6. La Giunta regionale, per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata a stipulare, laddove necessario, intese e accordi con il Governo, anche al fine di armonizzare le rispettive leggi e regolamenti, e con la conferenza regionale delle autonomie istituita dall’articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).7. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.8. Le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 non si applicano ai procedimenti riguardanti le grandi strutture di vendita disciplinate dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»).9. La Giunta regionale realizza, d’intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, rilevazioni sui rapporti tra la Pubblica Amministrazione e le imprese.

Art. 6 - Semplificazione delle procedure1. Lo sportello unico di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi. Laddove non sia ancora attivo, le relative funzioni sono assolte dal competente ufficio comunale.2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo sportello unico. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, lo sportello unico può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.3. Qualora lo sportello unico chieda integrazioni nei termini di cui al comma 2, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all’istanza.4. Verificata la completezza della documentazione, lo sportello unico:a) adotta il provvedimento conclusivo entro dieci giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 2, ovvero dalla

presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;

b) convoca entro sette giorni dal decorso del termine di cui al comma 2, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 3, la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi, qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, di amministrazioni diverse da quella comunale. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

5. Qualora l’intervento sia soggetto a Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione Ambientale Strategica (VAS), i termini di cui al comma 4, lettera b) decorrono dalla comunicazione dell’esito favorevole delle relative procedure.6. Qualora i progetti presentati risultino in contrasto con il Piano di Governo del Territorio (PGT) ovvero il Piano Regolatore Generale (PRG), si applicano le procedure di cui all’articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio).7. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:a) accoglimento, che costituisce titolo per la realizzazione dell’intervento o per lo svolgimento dell’attività;b) accoglimento condizionato, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione

specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell’intervento o per lo svolgimento dell’attività alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;

c) rigetto, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili.

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8. Decorsi dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera a) ovvero dalla seduta della Conferenza di Servizi di cui al comma 4, lettera b) senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito. Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.9. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della L.R. n. 12/2005 e, in ogni caso, quelle afferenti la grande distribuzione organizzata di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e all'articolo 5 della L.R. 14/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).10. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale effettua verifiche sull’attuazione e sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 7 - Recupero delle aree industriali dismesse1. La dismissione di aree industriali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale. Si intendono per aree industriali dismesse, ai fini del presente articolo, le aree:a) che comprendano superficie coperta superiore a duemila metri quadrati;b) nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per

cento delle superfici coperte nelle aree di cui alla lettera a), si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni.2. Il recupero delle stesse costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora la dismissione comporti le condizioni di cui al comma 1, oltre a pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il degrado ambientale e urbanistico.3. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, invita la proprietà dell’area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, in coerenza con l’assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante l’area dismessa ed anche con il ricorso agli strumenti di cui all’articolo 11 della L.R. 12/2005, assegnando a tale riguardo un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi sei e non superiore a mesi diciotto. La proposta di riutilizzo deve tra l’altro indicare:a) le attività e funzioni che si intendono insediare;b) gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l’accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono

insediare;c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con specifico riferimento alla

eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;d) il cronoprogramma degli interventi previstie) il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto.4. In caso di mancata presentazione della proposta, o nel caso questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta al proprietario, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario è sempre e in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell’attuazione della proposta eventualmente accolta dall’amministrazione, previo riconoscimento al promotore della stessa di una indennità pari al cinque per cento del valore delle opere in progetto. L’approvazione della proposta da parte del consiglio comunale produce contestuale recepimento della stessa nel documento di piano del PGT. Tale proposta deve avere i contenuti di cui al comma 3 ed è attuata, in ragione della natura della proposta stessa, secondo le modalità di cui alla parte II, titolo VI, capo I, della L.R. n. 12/2005 (Programmi Integrati di Intervento - PII), ovvero dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Piano delle aree da destinare a Insediamenti Produttivi - PIP), secondo le modalità dell’articolo 12 della L.R. n. 12/2005.5. Resta comunque salvo il procedimento autorizzatorio delle grandi strutture di vendita così come previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalla L.R. n. 14/1999 e conseguenti provvedimenti, nel caso di iniziative a carattere commerciale di grande distribuzione.

Art. 8 - Norma finanziaria1. Alle spese previste dai precedenti articoli si provvede con le risorse annualmente stanziate alle relative UPB delle aree «Persona, Capitale umano e Patrimonio culturale», «Competitività» e «Ambiente, Territorio e Infrastrutture» dello stato di previsione delle spese del Bilancio 2007 e seguenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

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Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 8/4502: Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della L.R. n. 1/2007, art. 5

B.U. Lombardia 23 aprile 2007, n. 17

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», che:- all’art. 5, comma 1 prevede che «i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e

cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività.»;

- all’art. 5, comma 3 dispone che «La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all’articolo 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate»;

- all’art. 5, comma 4, prevede che «il procedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo), è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell’impresa alla competente commissione provinciale per l’artigianato, presso cui è istituito l’albo. Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e ne determina l’iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.»;

- all’art. 6 definisce una nuova procedura relativa ai procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi;

Ritenuto opportuno specificare che:- per attività economica deve intendersi una qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività

commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive ed in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, fermo restando che la disciplina di cui alle disposizioni richiamate non si applica ai procedimenti riguardanti le grandi strutture di vendita disciplinate dall’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14;

- le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive investono tutti i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche non solo relativi alla parte urbanistico-edilizia, ma anche afferenti alla parte amministrativa, e che l’atto finale del procedimento unico rilasciato dalla struttura unica potrà essere specificamente riferito alla costruzione e/o modificazione, intesa nel senso edilizio ed urbanistico, dell’edificio destinato ad ospitare un’attività produttiva, oppure alla fase dell’esercizio/modifica/ cessazione dell’attività produttiva intesa in senso amministrativo, ovvero ad entrambe in modo congiunto qualora ne ricorrano le condizioni;

Ritenuto in sede di prima attuazione delle richiamate disposizioni della L.R. 1/2007, di intervenire prioritariamente sulle procedure per le quali sia maggiore l’impatto in termini di riduzione dell’aggravio burocratico sulle imprese e del conseguente costo economico a carico del sistema produttivo regionale, definiti in ragione del numero di procedimenti/anno, della relativa durata e degli effetti della procedura sull’attività d’impresa;Ritenuto che in ordine al procedimento per il rilascio del Certificato di Agibilità, di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 ed all’art. 28 della L.R. n. 12/2005, sussistano sia i requisiti di cui all’art. 5, c. 1 della L.R. n. 1/2007, sia il riscontro delle indicazioni prioritarie di cui sopra;Considerato che con la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato» in coerenza con la L.R. 1/2007 sono stati tra l’altro aboliti autorizzazioni ed adempimenti superati dalla normativa comunitaria, e tra questi:- il nulla osta per l’esercizio di attività lavorativa e depositi (altrimenti conosciuto come Nulla Osta Inizio Attività) di cui

agli artt. 3.1.9 e 3.1.10 del Regolamento Locale di Igiene Tipo approvato con Delib.G.R. n. 4/45266 del 25 luglio 1989 che viene sostituito da dichiarazione di inizio attività produttiva;

- le autorizzazioni sanitarie in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, che la normativa individuava come di competenza della Regione e che questa aveva trasferito o delegato alla competenza delle Aziende Sanitarie Locali;

Preso atto delle stime condotte dagli uffici regionali competenti dalle quali risulta che sul territorio regionale ogni anno sono avviati circa 5.000 procedimenti per il rilascio di nulla osta, sono presentate circa 41.000 autorizzazioni sanitarie in materia di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari;

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Ritenuto di applicare la disciplina di cui all’art. 5, commi 1 e 3 della L.R. 1/2007 alle procedure di cui ai punti precedenti, con il conseguimento dei seguenti obiettivi:- riduzione dei tempi di inoperatività delle imprese imputabili a motivi burocratici;- recupero di produttività, in ragione del tempo recuperato all’attività d’impresa;- riduzione del carico di lavoro in capo agli sportelli unici per le attività produttive, ovvero ai corrispondenti uffici

comunali, con recupero di capacità operativa applicabile alla velocizzazione di altre attività ovvero ad attività di vigilanza e controllo;

- riduzione del carico di lavoro delle strutture delle ASL deputate alla istruttoria dei procedimenti sopracitati, con recupero di capacità operativa da indirizzare ad attività di vigilanza e controllo, impostate su nuovi criteri per la determinazione delle priorità degli interventi, ovvero all’interno di programmi definiti sulla base della gravità dei rischi nei diversi settori produttivi, uniti a indici di incidenza degli eventi infortunistici e di qualità dell’organizzazione della sicurezza rilevati nelle singole aziende;

Ritenuto, a fronte di quanto esposto ai punti precedenti, di dare prima attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della L.R. n. 1/2007 disponendo:- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 1/2007 la definizione di una modulistica unificata per la

dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all’art. 3 della L.R. n. 8/2007;- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, c. 1 della L.R. n. 1/2007, la sostituzione con dichiarazione resa sotto forma di

dichiarazione sostitutiva, del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici destinati ad ospitare attività economiche di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 ed all’art. 28 della L.R. n. 12/2005;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, c. 3 della L.R. n. 1/2007, l’uniformazione della modulistica occorrente alla presentazione di denunce di inizio attività di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 12/2005, per quanto riguarda le attività economiche;

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 1/2007 la definizione di una modulistica unificata per la notifica prevista dai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 8/2007;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, c. 2 della L.R. n. 1/2007, in caso le dichiarazioni sostitutive abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate da false attestazioni ovvero si abbia esecuzione difforme da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno ed alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione;Ritenuto altresì opportuno, al fine di evitare difficoltà applicative ed aggravio burocratico alle imprese ed alle amministrazioni interessate, prevedere che i procedimenti in corso alla data di efficacia del presente provvedimento relativamente alla certificazione di agibilità, possano essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva su iniziativa del richiedente, e che in caso di mancato ricorso alla dichiarazione sostitutiva si applichi la disciplina previgente;Visto l’art. 5 comma 7 della L.R. n. 1/2007, in forza del quale gli Enti Locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dall’articolo stesso;Considerato che contestualmente alla sostituzione dei procedimenti risulta necessario:- garantire il flusso informativo tra sportello unico comunale e ASL ed ARPA territorialmente competenti;- ridefinire il ruolo delle strutture delle ASL che si occupano della tutela della popolazione e dei lavoratori nei confronti

dei rischi da attività produttive, superando l’impostazione della verifica preventiva delle condizioni di esercizio di ciascuna attività al suo avvio e spostando l’attenzione sul controllo delle attività una volta avviate e sul monitoraggio nel tempo del mantenimento delle condizioni di salubrità e sicurezza per la popolazione e per i lavoratori;

- avviare le procedure per la programmazione tra ASL e ARPA di attività di vigilanza concordate e coordinate ed eventualmente congiunte, in un quadro di razionalizzazione delle risorse e di approccio unitario e complessivo alle problematiche di interesse comune;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a fornire alle ASL le opportune linee operative per attuare quanto sopra, anche relativamente alla promozione di una maggiore integrazione con le attività dell’ARPA in accordo con quest’ultima ed a supporto del ruolo dello Sportello Unico comunale quale unico interlocutore del cittadino utente nella fase di definizione del procedimento amministrativo;Dato atto dell’assenso espresso dalle Direzioni Generali competenti in materia di Ambiente, Sanità e Territorio, nonché da ARPA Lombardia, in ordine a quanto disposto con la presente deliberazione, come dato atto nel verbale relativo all’incontro dell’1 febbraio 2007;Dato atto che, ai sensi dell’art. 5, c. 4 della L.R. n. 1/2007, alla data di entrata in vigore della medesima legge il procedimento di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane disciplinato dalla L.R. n. 73/1989 è stato sostituito con comunicazione del legale rappresentante dell’impresa alla CPA (Commissione Provinciale Artigianato) competente;Dato atto che sono stati individuati, in accordo con il Sistema Camerale lombardo, i criteri per l’adozione, da parte delle C.C.I.A.A. e delle CPA, di modalità operative uniformi per l’applicazione delle norme di cui all’art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2007 relative all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;

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Ritenuto pertanto di incaricare il Direttore Generale competente in materia di Artigianato e Servizi di provvedere a fornire alle CPA le opportune linee guida operative per l’applicazione dei criteri di cui sopra anche relativamente alla promozione di un più efficace raccordo tra Registro delle imprese e Albo delle imprese artigiane;Preso atto della condivisione degli obiettivi di semplificazione della legge regionale n. 1/2007 espressa da ANCI Lombardia, nonché la disponibilità di questa a collaborare con Regione Lombardia per la prosecuzione e lo sviluppo del percorso di semplificazione avviato con il presente provvedimento, come formalizzato nella nota del 22 febbraio scorso;Preso atto altresì della condivisione di quanto oggetto del presente provvedimento da parte di:- Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Autonomie, nella seduta del 13 marzo 2007;- Tavolo di Segreteria del Patto per lo sviluppo, nella seduta del 5 marzo 2007;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5, comma 1 della L.R. n. 1/2007, la procedura per l’acquisizione del certificato di agibilità degli edifici destinati ad accogliere attività economiche, di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 ed all’art. 28 della L.R. n. 12/2005, è sostituita da dichiarazione resa a firma congiunta del proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero del Legale Rappresentante dell’impresa, e del Direttore dei Lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà. La dichiarazione di cui sopra, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l’amministrazione comunale nel cui territorio insiste l’edificio oggetto della dichiarazione, costituisce titolo per l’immediata agibilità dello stesso;2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, c. 3 della L.R. n. 1/2007, i procedimenti relativi alla Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 12/2005 sono avviati mediante presentazione di specifico modulo unificato allo sportello unico per le imprese comunale competente per territorio, o comunque all’ufficio dell’amministrazione comunale individuato come competente alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, che provvede ad inviarne copia all’ASL e all’ARPA per i successivi controlli di competenza. Tale modulo sostituisce ogni modulo omologo precedentemente in uso presso le amministrazioni comunali;3. La dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all’art. 3 della L.R. n. 8/2007 è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e assolve anche l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 48 del D.P.R. n. 303/56 e all’art. 216 del T.U.LL.SS. - R.D. n. 1265 del 1934 e, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l’amministrazione comunale nel cui territorio l’attività deve essere condotta, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività;4. La notifica prevista dall’art. 5 comma 2 della L.R. n. 8/2007 è resa mediante apposita modulistica approvata ai sensi del successivo punto 5, ad eccezione delle attività che ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 sono soggette a riconoscimento. La notifica citata, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di somministrazione, o nell’ambito della comunicazione di subingresso, o comunque nell’ambito di fatti modificativi dell’attività, deve pervenire alla competente ASL per il tramite dello Sportello Unico comunale o comunque dell’ufficio dell’amministrazione comunale individuato come competente alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, e con il medesimo l’ASL deve rapportarsi per ogni comunicazione all’utente inerente il procedimento unico;5. Gli schemi di dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1 e 3, il modulo unificato di cui al punto 2, lo schema di notifica di cui al punto 4 sono approvati con uno o più Decreti del Direttore Centrale Programmazione Integrata, sentiti i Direttori Generali competenti in materia di Sanità, Industria e Territorio, entro 25 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e resi disponibili per l’utilizzo e la compilazione all’interno del Sistema portali di Regione Lombardia. Dell’approvazione degli stessi è data comunicazione agli enti locali ed alle strutture operative di ASL ed ARPA;6. I procedimenti di cui al punto 1, in corso alla data di efficacia del presente provvedimento, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi di quanto disposto dalla presente deliberazione. In caso di mancato ricorso alla dichiarazione sostitutiva si applica la disciplina previgente;7. Alla Direzione Generale competente in materia di Industria, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione, e di concerto con le Direzioni Generali competenti in materia di Agricoltura, Artigianato, Commercio e Sanità e con le competenti Direzioni Centrali della Presidenza, viene affidato il coordinamento tematico per lo sviluppo della sezione del portale regionale dedicata alle imprese e la realizzazione, tramite lo stesso, di modalità di interlocuzione telematica con gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni finalizzate a consentire il monitoraggio dell’efficacia del processo di semplificazione avviato ed a definirne le opportunità e modalità di ulteriore sviluppo;8. Il provvedimento previsto dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. n. 8/2007 fornisce misure operative alle ASL sulle attività di vigilanza e di controllo da realizzare all’interno di programmi definiti sulla base della valutazione dei rischi nei diversi

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settori produttivi, uniti ad indici di incidenza degli eventi infortunistici e di qualità dell’organizzazione della sicurezza rilevati nelle singole aziende osservando le seguenti linee operative finalizzate a:a. orientare il ruolo delle strutture che presso le ASL si occupano della tutela della popolazione e dei lavoratori nei

confronti dei rischi da attività produttive al superamento dell’attuale centralità della verifica preventiva delle condizioni di esercizio di ciascuna attività, per focalizzare l’attenzione sull’effettivo svolgimento «in sicurezza» dell’attività lavorativa e sul monitoraggio, nel tempo, del mantenimento delle condizioni di salubrità e sicurezza per la popolazione e per i lavoratori;

b. realizzare l’integrazione operativa tra ASL e ARPA, definendo le procedure per la programmazione delle attività di vigilanza da effettuare in modo concordato e coordinato e quando possibile congiunto, in un quadro di razionalizzazione delle risorse e di approccio unitario alle problematiche di interesse comune;

9. Il Direttore Generale competente in materia di Artigianato e Servizi, in attuazione dei criteri seguenti, formula indicazioni alle CPA per l’adozione di modalità operative uniformi concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, L.R. 23 gennaio 2007 n. 1, dandone comunicazione alle C.C.I.A.A.:- Raccordo tra Registro Imprese e Albo Artigiani - Ai fini della semplificazione e normalizzazione degli adempimenti a

carico dei cittadini interessati l’iscrizione al Registro Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane può avvenire attraverso un unico adempimento, fatta salva la facoltà di procedere distintamente e in tempi diversificati alle iscrizioni in questione nei limiti disposti dalle norme in vigore;

- Unificazione della modulistica - Previsione di un modulo unico e semplificato per renderne agevole la compilazione;- Previsione di apposite istruzioni per la corretta compilazione della modulistica con la finalità di evitare comunicazioni

non valide o inefficaci ai fini dell’iscrizione all’Albo;- Funzioni delle CPA - Il superamento della funzione deliberativa in ordine all’iscrizione dovrà offrire alle CPA

l’opportunità di un più efficace esercizio della funzione di tenuta dell’Albo attraverso le attività di verifica e controllo;- Funzioni dei Comuni - Soppressa la c.d. istruttoria comunale nella fase di iscrizione all’Albo va garantito il necessario

flusso di informazioni tra CPA e Comuni ai fini del monitoraggio locale degli andamenti delle attività economiche anche in vista dell’eventuale successivo coinvolgimento nella fase di controllo;

10. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 7 della L.R. 1/2007, i Comuni adeguano i propri regolamenti, fermo restando che quanto disposto dalla presente deliberazione trova immediata applicazione e produce direttamente effetti dalla data prevista al successivo punto 11;11. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha efficacia per i soli punti 1 e 2 a decorrere dal 2 maggio 2007 e per i restanti punti a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Delib.G.R. 2 aprile 2008, n. 8/6919: Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 2° provvedimento

B.U. Lombardia 14 aprile 2008, n. 16

La Giunta regionale

Vista la L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”, in particolare i seguenti commi dell’art. 5:“1. I procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività . Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.”;“2. In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.”;“3. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all’art. 6 predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate”;“7. Gli Enti Locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.”;

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Richiamata la Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 8/4502 “Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali – Primo provvedimento di attuazione della L.R. n. 1/2007 - art. 5” che, oltre alla semplificazione dei procedimenti ivi individuati, ha altresì:* specificato l’ambito di riferimento per l’applicazione della disciplina;* individuato gli obiettivi perseguiti in attuazione della L.R. n. 1/2007;* regolato l’immediato avvio dell’attività a seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dell’interessato (DIAP);* stabilito criteri e modalità operativi e per il raccordo tra gli uffici e le strutture competenti sul territorio e per il flusso informativo; * disposto circa il coordinamento e il raccordo tematico dello sviluppo della sezione del portale regionale dedicata alle imprese;Vista la L.R. 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato” e richiamati i seguenti provvedimenti attuativi:* la Circ. 6 aprile 2007, n. 11 «Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l’applicazione della L.R. 2 aprile 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato”»;* la Delib.G.R. 30 maggio 2007, n. 8/4799 “L.R. n. 8/2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato” - Attuazione art. 6, comma 2”;Richiamato, altresì, il D.Dirett. 24 aprile 2007, n. 4221 che ha approvato gli schemi di dichiarazione e la modulistica unificata adottata per la semplificazione delle procedure relative alle attività economiche;Dato atto che per le attività tecniche e di supporto per l’attuazione della L.R. n. 1/2007 è stato costituito apposito gruppo di lavoro interdirezionale per la semplificazione presso la Direzione Generale Industria, Piccola e media impresa e cooperazione con Decr. 14 giugno 2007, n. 6429;Considerato che il suddetto Gruppo di lavoro semplificazione ha individuato ulteriori procedimenti amministrativi cui applicare la Dichiarazione di Inizio Attività produttiva (DIAP) e per i quali procedere altresì alla predisposizione di apposita e specifica modulistica da utilizzare;Preso atto che attualmente per i procedimenti amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), k), i) di cui al punto 1 del dispositivo della presente deliberazione, alla dichiarazione di inizio attività (DIA), già prevista da norme statali, consegue la possibilità di inizio dell’attività trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione della medesima DIA;Ritenuto, in base alle competenze regionali e alle disposizioni sopra richiamate e in attuazione dei principi di semplificazione, così come individuati dalla L.R. n. 1/2007 per la competitività del sistema delle imprese e del territorio della Lombardia:* che in ordine ai procedimenti di cui alla presente deliberazione sussistano gli elementi per l’applicazione delle forme di semplificazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2007;* di riconoscere efficacia immediata alla Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva da presentarsi ai sensi della L.R. n. 1/2007 e della L.R. n. 8/2007 e della Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 8/4502 con riferimento ai procedimenti di cui alla presente deliberazione;Ritenuto altresì, al fine di evitare difficoltà applicative ed aggravio burocratico alle imprese ed alle amministrazioni interessate, di disporre che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del presente provvedimento siano conclusi secondo la disciplina previgente;Dato atto dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro Semplificazione, costituito presso la Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e Cooperazione, in cui sono rappresentate le Direzioni Generali coinvolte ed ANCI Lombardia, in ordine a quanto disposto con la presente deliberazione;Considerato inoltre che si rende necessario approfondire maggiormente le problematiche relative all’estensione della DIAP ad altre attività commerciali ed imprenditoriali quali, ad esempio, l’attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari nell’ambito di manifestazioni temporanee di intrattenimento/pubblico spettacolo che pertanto non possono essere inserite nella presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 commi 1, 2, 3 e 7 della L.R. n. 1/2007, con riferimento ai seguenti procedimenti, la presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), ha efficacia immediata e ne sostituisce, a secondo dei casi, la dichiarazione, la comunicazione o l’atto autorizzativo:a. apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del

D.Lgs. n. 114/98 di un esercizio di vicinato;b. avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 114/98;c. avvio di attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’art. 17, D.Lgs. n.

114/98;

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d. avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 114/98;

e. avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/98;

f. apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dall’art. 8, comma 4, della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30;

g. apertura, modifica, dell’attività di Acconciatore ed Estetista - legge 17 agosto 2005, n. 174; legge 4 gennaio 1990, n. 1; legge 2 aprile 2007, n. 40 (art. 10);

h. apertura, modifica, della attività di esecuzione di Tatuaggi e Piercing – D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932 Direzione Generale Sanità “Linee Guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing”;

i. apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione di cui al d.l. del 4 luglio 2006 n. 223, art. 4, convertito in legge dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;

j. attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi, di cui all’art. 11, comma 1, della L.R. 23 giugno 1997, n. 24;k. apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio di cui al D.Lgs.

18 maggio 2001, n. 228, art. 4;2. qualora le attività sopra elencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP è allegata la specifica scheda per la notifica di cui al citato D.Dirett. 24 aprile 2007, n. 4221, ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004, ad eccezione del caso che l’attività svolta ai sensi dei medesimi regolamenti risulti soggetta a riconoscimento;3. nel caso siano previsti requisiti igienico-sanitari per i locali in cui le attività sopraelencate sono svolte, nonché requisiti di sicurezza per le attrezzature/macchinari utilizzati, la DIAP assolve anche l’obbligo di dichiarare il rispetto dei requisiti medesimi;4. tutte le Dichiarazioni di cui al punto 1, corredate dell’eventuale notifica di attività in campo alimentare ai fini della registrazione, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque nell’ambito di fatti modificativi dell’attività, sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale il quale provvederà ad inviarne copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all’utente inerente il procedimento unico oggetto di Dichiarazione;5. i procedimenti di cui ai precedenti punti, in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono condotti a compimento secondo le disposizioni previgenti;6. altre attività commerciali ed imprenditoriali quali, ad esempio, l’attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari nell’ambito di manifestazioni temporanee di intrattenimento/pubblico spettacolo saranno oggetto di successivi approfondimenti da parte del Gruppo di lavoro Semplificazione al fine di verificare la possibilità di inserimento in un successivo provvedimento;7. il Direttore Centrale Programmazione Integrata - sentiti i Direttori Generali competenti in materia - entro 30 gg dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione con proprio decreto dispone per l’attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, per l’applicazione della modulistica di cui al proprio precedente D.Dirett. 24 aprile 2007, n. 4221 ai procedimenti di cui al punto 1 e adotta l’eventuale adeguamento della stessa. La modulistica è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e resta disponibile per l’utilizzo e la compilazione all’indirizzo internet www.Regione.Lombardia.it;8. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8547: Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti per l’avvio di attività economiche - 3° provvedimento.

B.U. Lombardia 15 dicembre 2008, n. 51.La Giunta regionale

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» in particolare i seguenti commi dell’art. 5:«1. I procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.»;«2. in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle

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disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.»;«3. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all’art. 6, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.»;«7. Gli Enti Locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.»;Vista la legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e richiamati i seguenti provvedimenti attuativi:• la Circ. 6 aprile 2007, n. 11 «Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l’applicazione della L.R. 2 aprile

2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato”»;• la Delib.G.R. 30 maggio 2007, n. 8/4799 « L.R. n. 8/2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie.

Collegato – Attuazione art. 6 comma 2”»;• la Circ. 18 ottobre 2007, n. 32 «Indicazioni operative per la predisposizione e presentazione dei Piani integrati delle

attività di prevenzione e dei controlli ex Delib.G.R. n. 8/4799/2007»;Vista la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 «Disciplina regionale dell’agriturismo» e in particolare l’art. 5 che subordina l’esercizio dell’attività agrituristica alla presentazione della Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) al Comune ove ha sede l’immobile destinato all’attività, nonché il decreto della Direzione Generale Agricoltura del 17 giugno 2008, n. 6411 con il quale è stato approvato il modello DAA;Richiamata la Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 8/4502 «Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali – Primo provvedimento di attuazione della L.R. n. 1/2007 - art. 5» che, oltre alla semplificazione dei procedimenti ivi individuati, ha altresì:• specificato l’ambito di riferimento per l’applicazione della disciplina;• individuato gli obiettivi perseguiti in attuazione della L.R. n. 1/2007;• regolato l’immediato avvio dell’attività a seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte

dell’interessato, tra cui la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP);• stabilito criteri e modalità operativi e per il raccordo tra gli uffici e le strutture competenti sul territorio e per il flusso

informativo;• disposto circa il coordinamento e il raccordo tematico dello sviluppo della sezione del portale regionale dedicata alle

imprese;Richiamata la Delib.G.R. 2 aprile 2008, n. 8/6919 «Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche – 2° provvedimento»;Richiamati, altresì, il D.Dirett. 24 aprile 2007, n. 4221 e il D.Dirett. 16 luglio 2008 n. 7813 che hanno approvato la modulistica unificata da utilizzare per le procedure semplificate cui alle sopra citate deliberazioni;Dato atto che per le attività tecniche e di supporto per l’attuazione della L.R. n. 1/2007 è attivo un tavolo di lavoro per la semplificazione presso la Direzione Generale Presidenza, D.C. Programmazione Integrata, in relazione all’Obiettivo Straordinario Semplificazione;Preso atto che a seguito dell’attività di verifica posta in essere dal suddetto tavolo, risulta possibile applicare la disciplina di semplificazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2007 e la dichiarazione DIAP ai seguenti procedimenti:a) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte in occasione di riunioni straordinarie di persone

nell’ambito di manifestazioni temporanee di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2003, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, impianti ed attrezzature utilizzati;

b) attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, ai sensi del D.M. 9 maggio 1991 n. 185;

Dato atto che qualora per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto a), sia necessario acquisire preventivamente le licenze stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) – artt. 68 e 69 e 80 – il rilascio delle stesse deve essere indicato nella DIAP;Ritenuto, in base alle competenze regionali e alle disposizioni sopra richiamate e in attuazione dei principi di semplificazione, così come individuati dalla L.R. n. 1/2007 per la competitività del sistema delle imprese e del territorio della Lombardia:• che in ordine ai procedimenti di cui alla presente deliberazione sussistano gli elementi per l’applicazione delle forme di

semplificazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2007;• di riconoscere efficacia immediata alla Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva (DIAP) da presentarsi ai sensi della

legge regionale n. 1/2007 e della legge regionale n. 8/2007 e della Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 4502 con riferimento ai procedimenti di cui alla presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, in ragione delle stesse finalità di semplificazione, che per la modulistica in uso ai fini dichiarazione di avvio attività agrituristica (DAA) si debba procedere all’inserimento di tale modulistica nella DIAP, fermo restando le caratteristiche proprie della DAA come stabilite dalla citata L.R. n. 10/2007;

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Dato atto che la modulistica relativa alla DIAP comprende il modello «B» concernente la dichiarazione di subingresso, cessazione, sospensione, ripresa delle attività economiche e cambiamento di ragione sociale delle stesse alle quali si applica la disciplina DIAP in esame;Considerato, sempre in ottica di semplificazione, chiarire che il suddetto modello «B» deve essere utilizzato anche per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa;Ritenuto altresì, al fine di evitare difficoltà applicative ed aggravio burocratico alle imprese ed alle amministrazioni interessate, di disporre che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del presente provvedimento siano conclusi secondo la disciplina previgente;Dato atto dell’attività svolta dal tavolo di lavoro per la semplificazione attivato presso la Direzione Generale Presidenza, D.C. Programmazione Integrata, in relazione all’Obiettivo Straordinario Semplificazione, in cui sono rappresentate le Direzioni Generali coinvolte ed ANCI Lombardia, in ordine a quanto disposto con la presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 commi 1, 2, 3 e 7 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, che la presentazione di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) sostituisce le autorizzazioni e ha efficacia immediata con riferimento ai procedimenti amministrativi riguardanti:a) l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone

nell’ambito di manifestazioni temporanee di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2003;b) l’attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di

alta qualità, di cui al D.M. 9 maggio 1991 n. 185;2. di dare atto che, per le attività di cui al punto 1, resta fermo il rispetto dei seguenti requisiti:a) igienico-sanitari per i locali o le aree in cui le attività sono svolte;b) previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare;c) previsti per la sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.3. di disporre che:a) la DIAP di cui ai punto 1 assolve l’obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte della competente ASL, in

conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 in materia di sicurezza alimentare;b) laddove lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1a), sia subordinato al rilascio delle licenze stabilite

dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) – artt. 68 e 69 e 80 – tale rilascio deve essere indicato nella DIAP;

c) le dichiarazioni di cui al punto 1, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque nell’ambito di fatti modificativi dell’attività, sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale il quale provvede ad inviarne copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all’utente inerente il procedimento unico oggetto di dichiarazione;

d) i procedimenti amministrativi di cui al punto 1. in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono condotti a compimento secondo le disposizioni previgenti;

4. di disporre che il modello «B» di cui al D.Dirett. 16 luglio 2008, n. 7813 deve essere utilizzato anche per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa;5. il Direttore Centrale Programmazione Integrata - sentiti i Direttori Generali competenti in materia - adegua la modulistica di cui al D.Dirett. 16 luglio 2008, n. 7813 entro 30 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione con proprio decreto, procedendo nel contempo alla razionalizzazione del modello di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) agrituristica, approvata con D.Dirett. 17 giugno 2008, n. 6411 della Direzione Generale Agricoltura con il modello DIAP. L’applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto e della modulistica adeguata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La modulistica resta disponibile per l’utilizzo e la compilazione all’indirizzo internet.6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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