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DOCENTI NEO ASSUNTI

A.S. 2015/2016

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Adriana Vicari

PERCHÉ PARLIAMO DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI?

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LE TAPPE DEL PROCESSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA

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della Disabilità e della Salute” OMS 2001

ICF “Classificazione Internazionale del Funzionamento,

della Disabilità e della Salute” OMS 2001

.

Da una prospettiva bio-medica Impairment

(menomazione)

Disability/Deficit

Disabilità

Handicap

Svantaggio

Approccio BIO-PSICO-SOCIALE

NON valuta la patologia

il grado di salutedella persona suoi funzionamenti in positivo,

ossia ciò che una persona sa fare a livello personale e nella relazione con l’ambiente

i suoi funzionamenti problematici e le

condizioni di contesto che li influenzano

VALUTA

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LO STATO DI SALUTE DI UNA PERSONA DIPENDE DA …

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COMPONENTI DELL’ICFCOMPONENTI DELL’ICF

.

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all’inclusione di tutti coloro che presentano bisogni educativi differenti e speciali

(equità)

Perché passare dall’integrazione

all’inclusione?

per realizzare l’uguaglianza sostanziale

dall’integrazione beneficio degli alunni con disabilità “handicap” certificato

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INCLUSIONE INTEGRAZIONE?

INCLUSIONE INTEGRAZIONE?

INCLUSIONE INTEGRAZIONE?⊂⊂⊂⊂

Integrazione Inclusione

È una situazione E’ un processo

Guarda al singolo

Guarda a tutti gli alunni

(indistintamente/differentemente) e

a tutte le loro potenzialità

Interviene prima sul

soggetto e poi sul contesto

Interviene prima sul contesto, poi sul

soggetto

Incrementa una risposta

specialistica

Trasforma la risposta specialistica in

ordinaria

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DOCUMENTI MIUR

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012«Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione

territoriale per l’inclusione scolastica.

Circolare Ministeriale applicativa n. 8 del 6 marzo 2013«Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione

territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.»

Circolare Ministeriale 27 giugno 2013«Piano Annuale per l’inclusività»

Circolare Ministeriale 22 novembre 2013«Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S. 2013/2014.

Chiarimenti »

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Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012

Circolare Ministeriale applicativa n. 8/2013

FINALITÀ

Rilanciare sulla qualità dell’inclusione scolastica esociale individuando strumenti, modelli organizzativie procedure secondo un approccio di tipoprocessuale, attento a tutte le fasi dell’offertaformativa scolastica.

Ampliare la sfera di tutela e d’intervento a favore diquegli alunni che per cause diverse e per periodi anchetemporanei, presentano difficoltà tali da condizionarnenegativamente il percorso di sviluppo e diapprendimento, esponendoli al rischio di fallimento.

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Come rispondere alle sfide

di questo scenario?

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COSA INTENDIAMO PER BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE?

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"Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, inambito educativo e/o istruzionale, causata da un funzionamento,nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF, problematico per ilsoggetto in termini di danno, ostacolo al suobenessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale,indipendente dall’eziologia (bio-strutturale, familiare, ambientale-culturale, ecc.) e che necessita di educazione specialeindividualizzata." (D. Ianes, Bisogni Educativi Speciali e inclusione,Erickson, Trento 2005)

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I BES SONO UNA TERZA CATEGORIA DI STUDENTI?

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CHI SONO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI?

«Sono tutti quegli alunni che evidenziano una difficoltànell’apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto allaquale è richiesto un intervento didattico mirato, individualizzato epersonalizzato, nel momento in cui le normali misure e attenzionididattiche inclusive non si dimostrano sufficienti a garantire unpercorso educativo efficace»

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, puòmanifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali ènecessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

D.M. 27.12.12

ICF

CHI INDIVIDUA GLI ALUNNI CON DSA?

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art. 1, dopo aver chiarito che i DSA si manifestano in presenza di

capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit

sensoriali, definisce le diverse forme di disturbo

specifico di apprendimento.

Legge 170/2010

Legge n. 170 del 2010Nuove norme in materia di disturbi specifici

di apprendimento in ambito scolastico

Dislessia, disgrafia, disortografia discalculia

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Legge 170/2010Art. 3

Il completamento dell’iter diagnostico deve avvenire, di norma, non oltre il31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun cicloscolastico.

È effettuata nell’ambito dei trattamenti specialisticigià assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oda specialisti e strutture accreditate

La diagnosi

L’Accordo Stato Regioni del 2012 su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazionediagnostica dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)” all’art. 1 comma 4 prevedeche nel caso in cui i servizi pubblici e accreditati del SSN non siano in grado digarantire il rilascio della diagnosi in tempi utili per l’attivazione delle misuredidattiche e quando, comunque, l’iter diagnostico superi i 6 mesi, le Regionipossono accreditare anche da strutture private ai fini dell’applicazione dell’art. 3comma 1 della Legge n.170 del 2010 (diagnosi DSA).

Alunni con DSA

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Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti condisturbi specifici di apprendimento, diramate con il DM 12 luglio 2011e attuative della norma, precisano che, “queste differentiproblematiche non vengono o possono non venir certificate ai sensidella legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alleprovvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e traqueste, all’insegnante per il sostegno”

Schematizzano i passaggi principali del percorso di individuazione ediagnosi che coinvolge in modo sinergico la scuola, la famiglia e iservizi

DM 5669/2011 eLinee Guida DSA

104/92 NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO

CHI FA CHE COSA … passi previsti dalla legge 170/2010

DM 5669/2011 e Linee Guida DSA

Legge 170/2010Art. 3

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CHI INDIVIDUA GLI ALUNNI CON BES rientranti nell’area dello svantaggio?

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La scuola individua, non certifica.

“Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativispeciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessarial’adozione di particolari strategie didattiche”

L’individuazione deve essere fondata.

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (CM n.8-2013).

C.M. n.8/2013

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Leggere i Bisogni Educativi Speciali in un’ottica di salute globale, in

modo olistico e da diverse prospettive

Comprendere gli ambiti di difficoltà e gli ambiti di risorsa …

A interrogarci su quanto l’ambiente scolastico costituisca una

barriera o faciliti l’attività di apprendimento e di

partecipazione sociale.

L’ICFè lo strumento per eccellenza

PEI E PDP

Documenti di programmazione o

meri adempimenti burocratici?

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È nello stesso tempo, “un percorsoindividualizzato e personalizzato peralunni e studenti con bisogni educativispeciali” e “uno strumento di lavoro initinere per gli insegnanti ed ha lafunzione di documentare alle famiglie lestrategie di intervento programmate(…) gli strumenti compensativi e dellemisure dispensative”(Direttiva 27 dicembre 2012)

C.M. 8 del 6.3.13

D.M. 27.12.12

Rintracciamo alcune definizioni di PDP nelle disposizioni ministeriali …

“Strumento privilegiato è il percorsoindividualizzato e personalizzato,redatto in un Piano DidatticoPersonalizzato (PDP), che ha lo scopo didefinire, monitorare e documentare,secondo un’elaborazione collegiale,corresponsabile e partecipata, lestrategie di intervento più idonee e icriteri di valutazione degliapprendimenti”.(C.M. n.8 del 6 marzo 2013)

IL PDP

Alcune precisazioni …

La decisione dei casi che necessitano di un intervento

personalizzato di cura educativa speciale spetta ai Consigli di

classe (secondaria) -team (primaria) ...

“E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei teamdocenti individuare –eventualmente anche sulla base di criterigenerali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per iquali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati epersonalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, lacui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico diriferimento” (Nota n. 2563-2013).

PDP alunni con altri BES

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Alcune precisazioni …

Inoltre …

In presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosiche però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità odi DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere seformulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato,avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. (Notan.2563-2013).

Quali sono i compiti del Cdc/team docenti?

1) Verificare il bisogno di un intervento didattico fortementepersonalizzato:� esaminare la documentazione clinica (dei servizi pubblici o dei centri

autorizzati) presentata dalla famiglia;� esaminare qualsiasi altro documento (ad esempio relazione dello

psicologo, servizi sociali, lettere di segnalazione di disagio provenienti dachiunque purché verificata…);

� prendere in considerazione ogni situazione che necessita di un possibileintervento di tipo pedagogico-didattico e che, pur in assenza didocumentazione clinica o diagnosi, motiva l’assunzione delle stesse.

2. Deliberare l’adozione da parte dei docenti di strategie didattichepersonalizzate (soprattutto per favorire lo sviluppo di abilità), di modalitàdi insegnamento inclusive e di misure dispensative ed inoltre stabilire l’usodi strumenti compensativi da parte degli studenti.

3. Elaborare collegialmente e corresponsabilmente il PDP, puntando nonsulla quantità di dispense e di compensazioni, ma sulla loro effettivapertinenza ed efficacia nel processo di apprendimento

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PEI alunni disabili PDP alunni DSA PDP alunni con altri BES

La famiglia collaboraalla redazione dei PEI (DPR 24/2/94)

ll PDP viene redatto inraccordo con la famiglia (Linee Guida DSA 2011)

Il PDP è il risultato dello sforzo congiuntoscuola-famiglia (CM n. 8 del 6/3/13)

CHE RUOLO HA LA FAMIGLIA?

La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BESdebba essere al centro dell’attenzione e dello sforzocongiunto della scuola e della famiglia.

CM 8/2013È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzatoe personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Specialisia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuoleprimarie, da tutti i componenti del team docenti - dandoluogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da undocente da questi specificamente delegato), dai docenti edalla famiglia.

Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili perfinalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP

apposita autorizzazione da parte della famiglia.

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STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE

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La legge 170-2010 dopo aver richiamato le istituzioni scolastiche all’uso di una didattica individualizzata e personalizzata,

indica come ulteriore metodologia l’introduzione di:

strumenti compensativicompresi i mezzi di

apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche

misure dispensative

Legge 170/2010Art. 5

DM 12.07.11 eLinee Guida DSA

sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta

nell’abilità deficitaria

consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni

che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

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Legge 170/2010

Legge n. 170 del 2010Nuove norme in materia di disturbi specifici

di apprendimento in ambito scolastico

La Legge riconosce i DSA e regola le disposizioni volte a garantirea tali studenti il diritto all’istruzione.

Gli alunni con diagnosi di DSA

provvedimenti dispensativi ecompensativi

flessibilità didattica

specifiche modalità diverifica/valutazione degliapprendimenti adeguatealle loro necessitàformative.

didattica individualizzata e personalizzata

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Forme di verifica e di valutazione per gli studenti con DSA

DM 5669/2011 Art. 6

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con

gli interventi pedagogico-didattici previsti nel PDP

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative checonsentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrareeffettivamente il livello di apprendimento raggiunto,mediante l’applicazione di misure che determinino lecondizioni ottimali per l’espletamento della prestazione davalutare - relativamente ai tempi di effettuazione e allemodalità di strutturazione delle prove - riservando particolareattenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, aprescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

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Esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione

DM 5669/2011 Art. 6

È possibile riservare ai candidati:- tempi più lunghi di quelli ordinari;- l’utilizzazione di idonei strumenti

compensativi

Le Commissioni adottano criteri valutativiattenti soprattutto ai contenuti piuttostoche alla forma, sia nelle prove scritte,anche con riferimento alle prove nazionaliINVALSI previste per gli esami di Stato, sia infase di colloquio.

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DM 5669/2011 Art. 6

� Attuare ogni strategia didattica perconsentire ad alunni e studenti con DSAl’apprendimento delle lingue straniere.

� Valorizzare le modalità attraverso cui ildiscente può esprimere meglio le suecompetenze;

� privilegiare l’espressione orale;

� Uso di strumenti compensativi e misuredispensative più opportune;

� Progettazione e valutazione delle provescritte di lingua straniera secondomodalità compatibili con le difficoltàconnesse ai DSA.

Lingue straniere

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- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicitarichiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dallafamiglia o dall’allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa informa temporanea o permanente.

Dispensare dalle prestazioni scritte in lingua straniera

Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in linguastraniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato del primoe del secondo ciclo, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni diseguito elencate:

DM 5669/2011 Art. 6

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I candidati con DSA che superano l’esame diStato conseguono il titolo valido per l’iscrizionealla scuola secondaria di secondo grado ovveroall’università.

Le Commissioni, sulla base della documentazionefornita dai consigli di classe, stabiliscono modalitàe contenuti delle prove orali sostitutive delleprove scritte in lingua straniera.

Esami di Stato primo e secondo ciclo

DM 5669/2011 Art. 6

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non vienefatta menzione delle modalità di svolgimento e delladifferenziazione delle prove

DPR 122/2009 art. 10

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Esonero dall’insegnamento delle lingue straniere

Solo in casi di particolari gravità del disturbo diapprendimento, anche in comorbilità con altri disturbio patologie, risultanti dal certificato diagnostico,l’alunno o lo studente possono, su richiesta dellefamiglie e conseguente approvazione del consiglio diclasse, essere esonerati dall’insegnamento delle linguestraniere e seguire un percorso didattico differenziato.

DM 5669/2011 Art. 6

In sede di Esami di Stato possono sostenere prove differenziate, coerenti con ilpercorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 delD.P.R. n.323/1998.

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21.05.2001, n. 90, per i voti riportati nelloscrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso didatticodifferenziato nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albodell’istituto.

OM 11/2015 art. 2 c. 6

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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

«Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES),formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite allaCommissione d’esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni disostenere adeguatamente l’esame.La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 edalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note,esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazionele specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni EducativiSpeciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano DidatticoPersonalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme divalutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati epersonalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissioned’esame i Piani Didattici Personalizzati».

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcunamisura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale,mentre è possibile concedere strumenti compensativi, inanalogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.

Nota MIURn. 3587 del 3 giugno 2014

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OM 252/2016

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.

«Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmenteindividuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo dal Cdcutili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenereadeguatamente l’esame di Stato».La Commissione d’esame esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe,tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative aicandidati con Bisogni Educativi Speciali (BES).A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il PianoDidattico Personalizzato.

In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede diesame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia aquanto previsto per alunni e studenti con DSA.