DM 14-01-2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - CERMET parte 1.pdf · –Norme Tecniche per...

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DM 14-01-2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni Ing. Rossella Ricciardelli Confartigianato Ravenna Lugo 19 aprile

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DM 14-01-2008

Nuove Norme Tecniche

per le Costruzioni

Ing. Rossella Ricciardelli

Confartigianato Ravenna – Lugo 19 aprile

Le origini della Società

CERMET è stato fondato nel 1985 per valorizzare l'immagine

dell'Azienda Italia, rafforzando la competitività delle Imprese

attraverso la messa in atto di servizi di:

– ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’

– RICERCA & SVILUPPO

2

3 sedi operative:

Bologna

Torino

Roma

3 uffici commerciali:

Puglia (Bari)

Umbria (Perugia)

Lombardia (Milano)

105 Dipendenti

Oltre 300 Ispettori sul territorio

Oltre 5000 aziende certificate SG

Oltre 2000 Codici di prodotti

certificati

Oltre 7000 Clienti

PERCHÉ SCEGLIERE CERMET COME PARTNER

Per la territorialità nazionale

Formazione

Laboratorio

•Prove e sperimentazioni

•Metrologia

Certificazione

di Sistema

Certificazione

di Prodotto(Volontaria e Marcatura CE)

CERMET offre all’AZIENDA

un insieme di servizi

completo ed integrato

PERCHÉ SCEGLIERE CERMET COME PARTNER

Per l’integrazione dei servizi

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Per la professionalità e l’indipendenza

PERCHÉ SCEGLIERE CERMET COME PARTNER

Per la professionalità e l’indipendenza

Formazione

Certificazione di Sistema

Metrologia

Certificazione di Prodotto

CERMET offre all’AZIENDA

un insieme di servizi

accreditati e riconosciuti a

livello europeo

Accreditamento SINCERT

Riconoscimento IATF

Accreditamento ECOLABEL-ECOAUDIT

Per Accreditamento SINAL

Per Accreditamento SIT

Prove e sperimentazioni

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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.cermet.it

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• Premesse

• Quadro normativo di riferimento

• Centri di trasformazione dei prodotti in acciaio per le costruzioni

– Definizione

• Requisiti specifici del sistema di gestione e di controllo della produzione per i Centri di trasformazione

• Domande e risposte

Argomenti trattati

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• L’Industria delle costruzioni è uno dei motori dello sviluppo economico

Premesse

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• Il confronto con le “forze della Natura” è talvolta causa di immani sciagure

Premesse

altocasertano.files.wordpress.comwww.poli.unime.it

9

• Sensibilità accresciuta verso alcuni fattori di “qualità” anche per il settore delle costruzioni:

– Identificazione

Qualificazione dei materiali e dei produttori

Controllo dei semilavorati

– Rintracciabilità

Catena dei passaggi (e delle responsabilità)

– Durabilità

Controllo di processo

Tecnologie

• Ciò ha portato ad anticipare di circa 1 anno (1 Luglio 2009) l’entrata in vigore della nuova edizione delle Norme Tecniche per le Costruzioni

Premesse

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• Normativa europea– Eurocodici

EC0, EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8, EC9 (reperibili sul sito www.uni.com e codificati come norme EN dal 1990 al 1999)

• Normativa italiana– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008

(G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 – Supplemento ordinario)

Reperibile sul sito www.cslp.it

Il quadro normativo attuale

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• Eurocodici– Criteri generali di progettazione strutturale (EN 1990)

– Azioni sulle strutture (EN 1991)

– Progettazione secondo le principali tipologie di materiale strutturale (EN 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, e 1999)

– Progettazione geotecnica (EN 1997)

– Progettazione antisismica (EN 1998)

• Ogni Eurocodice è provvisto di un documento di applicazione nazionale, che specifica valori locali per i parametri

Il quadro normativo attuale

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• La struttura degli Eurocodici

Il quadro normativo attuale

Documenti di applicazione nazionali

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• La normativa nazionale– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008

Unificazione delle norme relative al comportamento e resistenza dei materiali e delle strutture, e quelle relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse

Raccolta in un unico elaborato delle norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire la pubblica incolumità, per stabiliti livelli sicurezza

Obiettivo del documento: individuare i livelli di sicurezza e di prestazione per le costruzioni

Limiti: ridondanze di esposizione (es. rispetto a quanto già stabilito dalle norme di prodotto), nomenclatura non sempre coerente, approccio fortemente orientato alla garanzia qualità

Il quadro normativo attuale

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• La normativa nazionale

– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008Struttura in 12 capitoli

Il quadro normativo attuale

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• La normativa nazionale

– Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC)

Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008“Il Capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale”,

completa i contenuti tecnici della norma fornendo le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale, rese coerenti con le procedure consolidate del Servizio Tecnico Centrale e del Consiglio Superiore e le disposizioni comunitarie in materia”

(dal verbale di voto dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 7-4-2007)

Il quadro normativo attuale

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Centri di trasformazione

• Che cosa sono (§ 11.3.1.7)

– I Centri di trasformazione sono impianti esterni alla fabbrica e/o al cantiere, fissi o mobili, che ricevono dal produttore di acciaio elementi base in semilavorato (es. barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, ecc.), e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni

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Centri di trasformazione

• Che cosa sono (§ 11.3.2.6)

– Nell’ambito degli acciai per cemento armato, gli impianti esterni al produttore e/o al cantiere, fissi o mobili, che ricevono dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, ecc.), e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, ad esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera

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Centri di trasformazione

• Che cosa sono (§ 11.3.3.4)

– Nell’ambito degli acciai per cemento armato precompresso, gli impianti esterni alla fabbrica e/o al cantiere, fissi o mobili, che ricevono dal produttore di acciaio elementi base (fili, trecce, trefoli, barre, ecc.), e confezionano elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere per la messa in opera

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Centri di trasformazione

• Che cosa sono (§ 11.3.4.10)

– Nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica, i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie, e le officine per la produzione di bulloni e chiodi

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Centri di trasformazione

• Che cosa sono– In particolare, nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica:

I centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate sono tutti quegli impianti che ricevono dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e realizzano profilati formati a freddo, lamiere grecate e pannelli composti profilati, ivi compresi quelli saldati che però non siano sottoposti a successive modifiche o trattamenti termici (§ 11.3.4.11.2.1)

I centri di prelavorazione o di servizio sono quegli impianti che ricevono dai produttori di acciaio elementi base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione che realizzano strutture complesse nell’ambito delle costruzioni (§ 11.3.4.11.2.2)

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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)

– Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al

processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con

la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un

organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed

organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17021:2006 (garantisce la credibilità delle certificazioni)

– I centri di trasformazione sono identificati come “luogo di

lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di

controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia

meccaniche che geometriche, del materiale originario

– I controlli devono essere effettuati secondo specifiche disposizioni

per ciascuna tipologia di acciaio lavorato

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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)

– Deve essere nominato un Direttore Tecnico dello stabilimento, in possesso di adeguate caratteristiche di competenza ed esperienza, che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01

– Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura

– Il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto

– Il Direttore Tecnico registra i risultati delle prove di controllo (e ne valuta la congruenza) in apposito documento, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo (§ 11.3.2.10.3)

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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)

– I centri di trasformazione devono dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando:

organizzazione

procedimenti di lavorazione

massime dimensioni degli elementi base utilizzati

copia della certificazione del sistema di gestione della qualità

un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso

impegno ad utilizzare esclusivamente elementi di base qualificati all’origine

nota di incarico al Direttore Tecnico, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità

– Tali dichiarazioni devono essere confermate annualmente al Servizio Tecnico Centrale

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Requisiti per i centri di trasformazione

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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)

– Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati da opportuna documentazione comprovante tale status (§ 11.3.1.5):

Se prive di obbligo della Marcatura CE, le forniture devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale

Tale attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso

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Requisiti per i centri di trasformazione• Obblighi per un “Centro di trasformazione” (§ 11.3.1.7)

– Tutti i prodotti forniti in cantiere devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso

– Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione

b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata

– Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata

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Requisiti aggiuntivi• Organizzazione

– Il Centro di Trasformazione deve nominare un Direttore Tecnico, in possesso di un titolo di studio corrispondente a Laurea o Diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico iscritto all’Albo professionale con le seguenti responsabilità: Assicurare l’utilizzo solo di prodotti qualificati all’origine Definire le azioni per assicurare la conformità del prodotto ai

requisiti prescritti dalle Norme applicabili Definire le azioni da intraprendere in caso di non conformità del

prodotto Vigilare sulla corretta applicazione delle procedure finalizzate alla

conformità del prodotto Definire le modalità di esecuzione dei prelievi dei campioni in

produzione ai sensi delle Norme applicabili Firmare la richiesta di prove ai laboratori autorizzati Curare la registrazione dei risultati delle prove su apposito registro

(e la relativa valutazione di congruenza)

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Requisiti aggiuntivi• Gestione dei materiali in ingresso

– I materiali di partenza (barre, rotoli, semilavorati) devono essere qualificati all’origine, e accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5.

– Specifiche procedure documentate per gestire l’utilizzo di elementi base provenienti da produttori differenti, per garantire la rintracciabilità dei prodotti

– Ogni fornitura di approvvigionamento deve essere accompagnata da:1. Attestato di qualificazione del Produttore rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici2. Documento di Trasporto contenente i riferimenti alle quantità, al tipo di

acciaio, all’Attestato di cui sopra, alle colate e al destinatario3. Certificato di controllo 3.1 secondo UNI EN 10204 riportante per ognuna

delle colate di cui al documento di trasporto:– composizione chimica (analisi di colata)

– caratteristiche meccaniche

– dichiarazione di conformità dei prodotti alle prescrizioni dell’ordine

– negatività al controllo radiometrico

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Tipi di documento di controllo• Norma EN 10204:2004 - Prodotti metallici - Tipi di documenti di

controllo

Tipo di controllo

Tipo Designazione ContenutoValidato da

Non specifico

2.1Dichiarazione di conformità con l’ordine

Asserzione di conformità con l’ordine

Il fabbricante

2.2 Rapporto di prova

Asserzione di conformità con l’ordine, con l’indicazione dei risultati di ispezione non specifica

Specifico

3.1 Certificato di ispezione 3.1

Asserzione di conformità con l’ordine, con l’indicazione dei risultati di ispezione specifica

Rappresentante autorizzato del fabbricante, indipendente dal reparto produttivo

3.2 Certificato di ispezione 3.2

Rappresentante autorizzato del fabbricante, indipendente dal reparto produttivo ed inoltre, il Rappresentante autorizzato dall’acquirente o l’Ispettore designato dalle direttive ufficiali