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D.Lgs. n. 81/2008, art. 26: obblighi, soggetti e adempimenti per gestire la sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera Presentazione Mariarosaria Spagnuolo – Responsabile Area Ambiente e Sicurezza - Assolombarda Francesco Bacchini - Professore incaricato Diritto del Lavoro, Università di Milano Bicocca Milano, 15 dicembre 2008 Area Ambiente e Sicurezza ISO 9001 : 2000 Certificato n. 97039

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D.Lgs. n. 81/2008, art. 26: obblighi, soggetti e adempimenti per gestire

la sicurezza nei contratti d'appalto o d'opera

PresentazioneMariarosaria Spagnuolo – Responsabile Area Ambiente e Sicurezza - AssolombardaFrancesco Bacchini - Professore incaricato Diritto del Lavoro, Università di Milano Bicocca

Milano, 15 dicembre 2008

Area Ambiente e Sicurezza

ISO 9001 : 2000

Certificato n. 97039

D.Lgs. n. 626/947. Contratto di appalto o contratto d'opera.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima ([1]):a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivitàlavorativa oggetto dell'appalto;b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ([2]).3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ([1]).3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all’articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ([2]).[1] Modificato dalla Finanziaria 2006.[2] Modificato dalla Legge n. 123/07.

D.Lgs. n. 81/2008

Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche'nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(Segue)

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

(Segue)

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatorisono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 26APPALTO **

(SUBAPPALTO)CONTRATTO

D’OPERASOMMINISTRAZIONE

(di cose)

ART. 26ART. 26APPALTO **APPALTO **

(SUBAPPALTO)(SUBAPPALTO)CONTRATTO CONTRATTO

DD’’OPERAOPERASOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE

(di cose)(di cose)

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI

O MOBILI

Art. 1655 cod. civ.Art. 1656 cod. civ.Art. 2222 cod.civ.Art. 1559 cod. civ.

Art. 1655 cod. Art. 1655 cod. civciv..Art. 1656 cod. Art. 1656 cod. civciv..Art. 2222 Art. 2222 cod.civcod.civ..Art. 1559 cod. civ.Art. 1559 cod. civ.

Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008Luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008Luoghi in cui si effettuano Luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civilelavori edili o di ingegneria civile

DUVRIDUVRIDUVRI PSC (+POS)PSC (PSC (+POS+POS))

D.Lgs. n. 81/2008 – Campo di applicazione dell’art. 26 rispetto al Titolo IV

(*) Nota: ci possono essere zone “grigie” di sovrapposizione.

(**) Nota: Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 14 novembre 2007 <<nell’ambito della nozione di appalto non possono non rientrare anche le ipotesi di subappalto, così come quelle di “fornitura e posa in opera” di materiali, tutte accomunate dalla caratteristica dell’impiego necessario di manodopera>>

Definizioni - Il contratto di appalto

• In base alle disposizioni contenute nell’art. 1655 del codice civile, l’appalto è: «il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro».

I caratteri distintivi:

a. assunzione, da parte dell’appaltatore, dell’obbligo di compiere un’opera o un servizio;

b. organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell’opera o del servizio da parte dell’appaltatore;

c. gestione dell’opera o del servizio a rischio dell’appaltatore stesso;

d. previsione di un corrispettivo in danaro a carico del committente, verso il compimento dell’opera o del servizio dedotti in contratto.

Definizioni - Il contratto di subappalto

• Il subappalto, in base all’art. 1656 del codice civile, è il contratto mediante il quale l’appaltatore affida, a propria volta, ad un terzo l’incarico di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che originariamente aveva assunto di compiere nei confronti del committente. Tale “successione contrattuale” è possibile soltanto dietro autorizzazione del committente a tutela del suo interesse che potrebbe essere menomato dal trasferimento ad altro contraente dell’obbligazione oggetto del contratto originario.

Definizioni - Il contratto di somministrazione di cose (e di servizi)

• Il contratto di somministrazione è disciplinato dall’art. 1559 del codice civile, che dispone: «La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose».

• Oggetto del contratto sono le prestazioni di cose, determinate solo nel genere. Le cose fornite o erogate possono essere mobili o immobili, possono consistere altresìin energie.

• L’unica fattispecie in relazione alla quale viene direttamente richiamata la somministrazione èquella di cui al comma 5 dell’art. 26, relativa all’onere di indicazione dei costi riguardanti la sicurezza del lavoro; onere dal quale sono espressamente esclusi i contratti di somministrazione “interni” di beni e servizi essenziali quali la fornitura dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, dei servizi di telefonia.

Definizioni - Il contratto d’opera

• Il contratto d’opera è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile (nel Libro dedicato al lavoro autonomo), che stabilisce che vi è contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, delinea gli elementi attraverso i quali si realizza il rapporto di lavoro autonomo. Tali elementi sono:

• da un lato, l’obbligo del lavoratore autonomo di compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;

• dall’altro lato, l’obbligo del committente di pagare il corrispettivo.

La distinzione tra contratto d’appalto e contratto d’opera trova fondamento nella considerazione che, mentre l’art. 1655 c.c. qualifica il rapporto in funzione dell’organizzazione dei mezzi e dell’assunzione del rischio da parte dell’appaltatore, l’art. 2222 c.c. si basa sulla prevalente attivitàlavorativa del prestatore autonomo.

La verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice e del lavoratore autonomo

• La prima novità normativa riscontrabile nell’art. 26 è, dunque, rappresentata dalla predeterminazione delle modalità di effettuazione della verifica dell’idoneitàtecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da dedurre in contratto

• Attualmente, la verifica dell’idoneità tecnico professionale verrà espletata dal committente-datore di lavoro e documentata attraverso:

• l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA (nella formulazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 626/1994 si faceva generico riferimento alla semplice verifica dell’iscrizione)

• attraverso una autocertificazione

Tali requisiti dovranno essere specifici, non generici e riguardare il possesso degli elementi tecnico-organizzativi propri dei lavori da eseguire

Le informazioni sui rischi specifici

• Del tutto invariato rispetto alla disciplina pregressa risulta, invece, l’obbligo, previsto dal comma 1, lett. b), dell’art. 26, gravante sul datore di lavoro-committente di informare dettagliatamente le controparti in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori esterni e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La cooperazione e il coordinamento

• La seconda novità normativa è, invece, contenuta nel comma 2, laddove viene specificato che fra i datori di lavoro destinatari degli obblighi di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi negli appalti interni, che restano immutati, vengono ricompresi anche i subappaltatori.

La promozione della cooperazione e del coordinamento: il DUVRI

• Sostanzialmente invariata risulta la disciplina dell’obbligo di promozione vincolata della cooperazione e del coordinamento, da attuarsi mediante l’elaborazione e l’allegazione al contratto d’appalto o d’opera di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze.

• Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali èelaborato a valle del processo di coordinamento effettuato dal datore di lavoro committente insieme agli appaltatori e subappaltatori.

• In questo documento sono riportate le misure preventivamente individuate per governare le interferenze, le attività di cooperazione, le opere provvisionali di sicurezza individuatee costi relativi.

I costi della sicurezza.

• Delle modifiche apportate dall’art. 26 alla recente disciplina di tutela della sicurezza e della salute negli appalti interni, la più significativa ècertamente quella inserita al comma 5, nel quale si prevede la nullità del contratto d’appalto, di subappalto o di somministrazione, nel caso in cui non siano stati specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

(questioni aperte):

� Riferiti ad attività intereferenziali?(Cfr. Determinazione della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, n. 3)

� O altro? E allora: modalità (percentuale? in dettaglio? sulla base delle fatture? o cosa?)

� Soggetti coinvolti nell’elaborazione (interlocuzione con imprese

appaltatrici)

La responsabilità solidale del committente per i danni subiti dal lavoratore non coperti dall’assicurazione obbligatoria

• Tutt’altro che marginale è l’integrazione apportata dal legislatore delegato all’originaria formulazione del comma 3-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, introdotto dal comma 910 della legge finanziaria per il 2007:

• Le disposizioni sulla responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori terzi per i danni non coperti dall’assicurazione obbligatoria, non si applicano a quelli determinatisi in conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

La tessera di riconoscimento

• Di poco profilo è, infine, il comma 8 dell’articolo in esame, che riprende, il comma 1, dell’articolo 6, della L. 123/2007 sulla tessera di riconoscimento.

Gestione degli appalti – I soggetti coinvolti

1. Il richiedente, l’opera o il servizio da appaltare.• Gli uffici tecnici;• I servizi generali;• Le varie funzioni aziendali, produzione, manutenzione,ecc.

2. Il ricercatore delle imprese idonee ad effettuare i lavori o servizi richiesti.• Uffici acquisti;• Uffici tecnici;• I servizi generali

3. Le imprese in concorso d’offerta.

4. Il controllore della corretta applicazione del contratto (o meglio dell’andamento dei lavori o dei servizi appaltati).

Direttore dei lavori o incaricato del controllo.

5- Il coordinatore della messa a punto del DVR ( documento di valutazione dei rischi).Il coordinatore di cui al punto 4 che ha l’obbligo di avvalersi della collaborazione del richiedente e del RSPP.

6. L’estensore del contratto d’appalto.I soggetti di cui al punto 2.

Gestione degli appalti – I documenti operativi

A. Il documento descrittivo della natura dell’appalto corredato anche con le informazioni riferite ai pericoli presenti nell’area di lavoro dove dovrà o dovranno operare le imprese che potrebbero tradursi in rischi per le stesse.

B. La procedura con i relativi documenti dove è descritto il metodo per la ricerca delle imprese idonee e la loro scelta.

C. La richiesta d’offerta d’appalto alle imprese completa di tutte le indicazioni dei pericoli che, nell’area di lavoro dove dovranno operare le imprese, potrebbero rappresentare dei rischi.

D. L’offerta di ritorno delle imprese nella quale sono descritti i metodi organizzativi e operativi che le stesse intendono applicare per eseguire l’opera o il servizio commissionato con l’indicazione del costo e, soprattutto con l’elencazione dei rischi prevedibili durante lo svolgimento dell’attività ragione dell’appalto nonché la corrispondente tempistica.

E. Il DUVRI ricavato dal confronto tra le due offerte di cui ai punti A e D nel quale saranno descritti i provvedimenti e le opere provvisionali di sicurezza necessari per ridurre o eliminare i citati rischi interferenziali e i costi degli stessi. In questodocumento devono obbligatoriamente essere riportate preventivamente le descrizione delle azioni di cooperazione necessarie soprattutto per il superamento delle interferenze e il programma degli interventi di coordinamento.

F. Il verbale consegna lavori. In questo documento, da compilarsi prima dell’inizio dei lavori o dell’erogazione del servizio,” firmati per presa visione e accettazione dall’incaricato di seguire i lavori del committente e dal responsabile, in loco, dell’attività degli operatori dell’impresa appaltatrice”, sono riportati:

� Una sintesi dei lavori da eseguire; � L’elenco dettagliato dei rischi interferenziali e la descrizione dei

provvedimenti da approntare con la relativa tempistica;� I percorsi sicuri da percorrere per raggiungere l’area di lavoro

assegnata per l’appalto, la logistica sanitaria (servizi igienici e spogliatoi);

� Il piano d’emergenza per l’evacuazione dall’azienda in caso di pericolo;

� La regola per attivare un permesso di lavoro, di pertinenza della committenza, per mettere in sicurezza l’area ove si dovrà operare in caso di messa in servizio o fuori servizio di macchine, impianti, erogazione di fluidi, gas ecc.

� La descrizione delle attività di cooperazione previste con la tempistica d’applicazione;

� Il programma degli interventi di coordinamento.� Il permesso di lavoro. Questo documento, di gestione della

committenza, serve a garantire che nell’area di lavoro assegnata all’impresa non si possa mai attivare una situazione di pericolo dovuta all’improvviso azionamento di macchinari o erogazione di energia elettrica, gas e fluidi pericolosi, ecc.

G.Il verbale di collaudo e/o fine lavori.

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Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e delle imprese di somministrazione di cose in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera (art. 26, comma 1, lett. a)

Si effettua con le modalità stabilite da DM apposito. Fino all’emanazione del DM, acquisendo:

• Certificato di iscrizione alla CCIAA• Autocertificazione sul possesso dei requisiti di

organizzazione per l’esecuzione dell’opera richiesta• (Si veda, eventualmente, l’elenco dei requisiti di cui

all’Allegato XVII – Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008)

• Fornitura alle imprese appaltatrici, ai lavoratori autonomi e alle imprese di somministrazione di cose di informazioni (art. 26, comma 1, lett. b) su:

• Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui essi sono chiamati ad operare

• Misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività del datore di lavoro committente

• L’informazione da parte del datore di lavoro committente verterà sugli estratti del proprio documento di valutazione dei rischi, in relazione agli specifici lavori da affidare e sul piano di emergenza, evacuazione e lotta antincendio

• Promozione della cooperazione e del coordinamento con le imprese appaltatrici, i lavoratori autonomi e le imprese di somministrazione di cose

• Questo obbligo viene adempiuto elaborando un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Tale documento non si estende ai rischi specifici propri delle singole imprese appaltatrici (art. 26, comma 3)

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L’azione di cooperazione, prima dell’inizio e durante tutta l’esecuzione dei lavori, dovrà:

realizzare gli interventi provvisionali, le misure e gli accorgimenti necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi comuni precedentemente evidenziati o segnalati, e rendere sicura – in questo modo – l’area nella quale si effettueranno i lavori dedotti in appalto

• All’attività ed al relativo obbligo di cooperazione si aggiunge anche:

attività e relativo obbligo di coordinamento dei metodi di prevenzione eprotezione, con la principale finalità di eliminare i rischi prodotti dalla circostanza che più lavoratori di imprese diverse siano coinvolti nell’esecuzione di un’opera complessiva all’interno dell’azienda o unità produttiva del committente

• Coordinare significa: “collegare razionalmente le varie fasi dell’attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possano accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente”

• Ne consegue che l’azione di coordinamento si sostanzia nell’obbligo di pianificazione delle fasi di lavoro e, di conseguenza, di promozione ed armonizzazione degli interventi di protezione dai rischi relativi alle stesse fasi dell’esecuzione dell’opera o del servizio

• Tale attività consiste in una valutazione e pianificazione del lavoro e della tempistica delle fasi operative, con l’individuazione delle situazioni di interferenza e delle relative misure di sicurezza, al pari di quelle discendenti dall’obbligo di cooperazione contenute nel DUVRI

L’obbligo di cooperazione fra committente, appaltatore e subappaltatore è limitato all’attuazione delle misure di prevenzione previste dal DUVRI volte ad eliminare i pericoli che, per effetto della esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sui lavoratori sia del committente, sia dell’appaltatore, sia del subappaltatore

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