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Pagina di 6 1 26 News ALL’INTERNO Aggregazioni stagione invernale Circolari Ferie non godute. Sentenza. Trasferimento per soppressione reparto. Giurisprudenza. Certificazione Unica 2019 Distribuito ai sensi dell’art. 3 bis della legge 16 luglio 2012 nr. 103 Rielaborazione Certificazione Unica (C.U.) 2019 — Redditi 2018. La Direzione Centrale per le Risorse Umane, a seguito di alcune segnalazioni, ha riscontrato che taluni dipendenti interessati da operazioni di modifica dei dati reddituali relativi al 2018 effettuate sulla piattaforma NoiPA dai rispettivi Uffici Amministrativo Contabili, non sono stati portati a conoscenza della presenza di una rielaborazione delle C.U. Gli specifichi Uffici periferici coinvolti, sono stati pertanto invitati ad assicurare al Servizio T.E.P. e Spese Varie l’avvenuta comunicazione al personale interessato della presenza di una rielaborazione della C.U. indicando il numero dei dipendenti che, dopo apposita verifica, accertino una discordanza tra quanto riportato nelle ultime Certificazioni e quanto dichiarato nel modello 730 o modello Redditi PF 2019. Detta Direzione Centrale ha inoltre evidenziato che, in caso di difformità tra quanto dichiarato e l’ultima C.U. emessa, i dipendenti potranno utilizzare tale nuova Certificazione, rielaborata da NoiPA a seguito delle variazioni dei dati fiscali (relativi all’anno d’imposta 2018) effettuate, ai fini della rettifica della dichiarazione dei redditi SEGUE A PAGINA 2 DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95. RUOLI DEL PERSONALE. INTERVENTI CORRETTIVI. riunione del 3 settembre Il 3 settembre p.v. alle ore 10,00 alla presenza del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Alessandra Guidi, si terrà il confronto sul documento che, alla fine di settembre potrebbe portare dei miglioramenti al riordino. La U.I.L. Sicurezza porterà al tavolo le legittime recriminazioni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, ribadendo ciò che è stato già rappresentato nelle precedenti riunioni. Nello specifico si chiederà nuovamente di: allineare e prevedere per gli emanati/emanandi concorsi da vice sovrintendente tecnico una decorrenza giuridica “coerente” con le vacanze createsi dall'anno 2007. Introdurre gli stessi numeri dei profili degli ispettori tecnici anche per il ruolo agenti assistenti e sovrintendenti tecnici. Rivisitare l'ordinamento di tutto il personale sanitario non medico (infermieri, etc) della Polizia di Stato facendo confluire tali colleghi nell'ambito dei ruoli professionali dei sanitari, quindi in seno al d.p.r. 338 del 1982, in considerazione di inquadrare i laureati triennali nelle professioni sanitarie. Aumentare sensibilmente la pianta organica gli ispettori tecnici di almeno 600 unità che consentirebbe a tutti i restanti sovrintendenti capo più anziani e soprattutto a quelli Coordinatori, rimasti fuori dei due precitati concorsi, di transitare nel ruolo ispettori; ciò riequilibrerebbe la distribuzione degli emanandi concorsi da Vice Ispettore Tecnico, rivolti quasi esclusivamente a sanare l'unico settore sanitario. Prevedere un concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico per gli Ispettori Capo tecnici, così come puntualmente previsto per il ruolo ordinario, con le plurime analogie di criticità del 7° e 8° corso ispettore. Ciò si rende necessario, in quanto antecedentemente al riordino, tale personale non ha potuto usufruire del concorso previsto per diventare Periti Tecnici Superiori (articolo 31 bis. Punto B), riservato annualmente agli ispettori capo, perché l'Amministrazione ha bloccato ogni forma concorsuale in merito. Paradossalmente attuale revisione dei ruoli ha ulteriormente penalizzato detti dipendenti, poiché alla data odierna 02 settembre 2019

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26News

ALL’INTERNO

Aggregazioni stagione invernaleCircolariFerie non godute. Sentenza.Tr a s f e r i m e n t o p e r soppressione reparto. Giurisprudenza.

Certificazione Unica 2019

Distribuito ai sensi dell’art. 3 bis della legge 16 luglio 2012 nr. 103

Rielaborazione Certificazione Unica (C.U.) 2019 — Redditi 2018.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, a seguito di alcune segnalazioni, ha riscontrato che taluni dipendenti interessati da operazioni di modifica dei dati reddituali relativi al 2018 effettuate sulla piattaforma NoiPA dai rispettivi Uffici Amministrativo Contabili, non sono stati portati a conoscenza della presenza di una rielaborazione delle C.U.

Gli specifichi Uffici periferici coinvolti, sono stati pertanto invitati ad assicurare al Servizio T.E.P. e Spese Var ie l ’avvenuta comunicazione al personale interessato della presenza di una rielaborazione della C.U. indicando il numero dei dipendenti che, dopo apposita verifica, accertino una discordanza tra quanto riportato nelle ultime Certificazioni e quanto dichiarato nel modello 730 o modello Redditi PF 2019.

Detta Direzione Centrale ha inoltre evidenziato che, in caso di difformità tra quanto dichiarato e l’ultima C.U. emessa, i dipendenti potranno utilizzare tale nuova Certificazione, rielaborata da NoiPA a seguito delle variazioni dei dati fiscali (relativi all’anno d’imposta 2018) effettuate, ai fini della rettifica della dichiarazione dei redditi SEGUE A PAGINA 2

DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95. RUOLI DEL PERSONALE. INTERVENTI CORRETTIVI. riunione del 3 settembre

Il 3 settembre p.v. alle ore 10,00 alla presenza del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Alessandra Guidi, si terrà il confronto sul documento che, alla fine di settembre potrebbe portare dei miglioramenti al riordino. La U.I.L. Sicurezza porterà al tavolo le legittime recriminazioni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, ribadendo ciò che è stato già rappresentato nelle precedenti riunioni. Nello specifico si chiederà nuovamente di:

• allineare e prevedere per gli emanati/emanandi concorsi da vice sovrintendente tecnico una decorrenza giuridica “coerente” con le vacanze createsi dall'anno 2007.

• Introdurre gli stessi numeri dei profili degli ispettori tecnici anche per il ruolo agenti assistenti e sovrintendenti tecnici.

• Rivisitare l'ordinamento di tutto il personale sanitario non medico (infermieri, etc) della Polizia di Stato facendo confluire tali colleghi nell'ambito dei ruoli professionali dei sanitari, quindi in seno al d.p.r. 338 del 1982, in considerazione di inquadrare i laureati triennali nelle professioni sanitarie.

• Aumentare sensibilmente la pianta organica gli ispettori tecnici di almeno 600 unità che consentirebbe a tutti i restanti sovrintendenti capo più anziani e soprattutto a quelli Coordinatori, rimasti fuori dei due precitati concorsi, di transitare nel ruolo ispettori; ciò riequilibrerebbe la distribuzione degli emanandi concorsi da Vice Ispettore Tecnico, rivolti quasi esclusivamente a sanare l'unico settore sanitario.

• Prevedere un concorso straordinario per l'accesso alla qualifica di Sostituto Direttore Tecnico per gli Ispettori Capo tecnici, così come puntualmente previsto per il ruolo ordinario, con le plurime analogie di criticità del 7° e 8° corso ispettore. Ciò si rende necessario, in quanto antecedentemente al riordino, tale personale non ha potuto usufruire del concorso previsto per diventare Periti Tecnici Superiori (articolo 31 bis. Punto B), riservato annualmente agli ispettori capo, perché l'Amministrazione ha bloccato ogni forma concorsuale in merito. Paradossalmente attuale revisione dei ruoli ha ulteriormente penalizzato detti dipendenti, poiché alla data odierna

02 settembre 2019

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UIL SICUREZZA 26 02.09.2019 News

debbono permanere nelle qualifiche nove anni anziché otto, come precedentemente disciplinato.

• Recuperare quindi i circa 106 posti lasciati da questi Ispettore Capo Tecnici aggiungendoli a questi 600 posti proposti dalla uil sicurezza da mettere a concorso, per aumentare la pianta organica gli ispettori tecnici e gli eventuali posti devoluti dal dimezzato plafond dei Sostituti Direttori Tecnici attualmente 36 su 300 previsti, dando anche la possibilità di valorizzare le lauree specialistiche o equipollenti, riservando un'aliquota di essi a dipendenti tecnici possessori di tali lauree, a nulla rilevando il grande appartenenza iniziale.

• Istituire nel ruolo dei Funzionari, il Funzionario Tecnico Amministrativo, in quanto uno dei profili degli ispettori tecnici , quello logistico amministrativo, non ha il profilo superiore di riferimento rispetto agli altri soprattutto diversamente dalle altre Forze di Polizia e Forze Armate. Inoltre tale profilo non andrebbe in contrasto con le mansioni di funzionari civili del Ministero dell’Interno basti vedere che nell’Arma dei Carabinieri o Aeronautica militare le competenze sono di fatto disgiunte e funzionano perfettamente e quindi tale scelta rispetterebbe anche quel principio di equiordinazione con gli altri corpi civili e militari interessati dalla revisione dei ruoli.

• Eliminare la denominazione R.E. ed una “norma temporale” in modo che siano salvaguardati i 1180 attuali Vice Commissari e Commissari, esclusivamente nella fase transitoria, sia in materia di organico, sia in materia di procedure semplificate ed accelerate di professione alla qualifica apicale di Commissario Capo.

S e r v i z i d i s i c u r e z z a e soccorso in montagna

Aggregazioni stagione invernale 2019-2020

In occasione della prossima stagione invernale, nelle località a maggiore vocazione turistica, verranno messi in atto dalla Polizia di Stato specifici servizi di sicurezza e soccorso in montagna, nell’obiettivo di fornire una risposta alla domanda di sicurezza nel particolare contesto dei comprensori sciistici.

Il piano nazionale per la stagione invernale 2019/2020 prevede l’impiego di complessivi 193 operatori, come la precedente stagione invernale, ripartiti nelle località montane di cui all’elenco allegato,

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del   18 settembre 2019 e dovranno indicare, a pena di esclusione,   un numero minimo di tre ed un massimo di cinque località montane ove espletare il servizio, in ordine di preferenza.

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AGGIORNAMENTI

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UIL SICUREZZA 26 02.09.2019

News

Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma p r e fi s s a t a d i u n a n n o o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

20/08/2019.   È stato pubblicato sul sito PoliziadiStato.it il decreto relativo al diario della prova scritta  del concorso per titoli ed esame, per l’assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – del 3   giugno 2019, che si terrà presso la FIERA DI ROMA, sita in Via E. G. Eiffel (traversa Via Portuense), ingresso EST - Roma.

20/08/2019.   È stato pubblicato sul sito PoliziadiStato.it, come previsto dall'art. 10, comma 2, del bando di concorso, la banca dati dei 6000 quesiti oggetto della prova scritta d'esame. Eventuali segnalazioni inerenti alla banca dati potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata   [email protected].

21/08/2019. è stata pubblicata sul sito PoliziadiStato.it copia   del   verbale n.1, relativo alle modalità di svolgimento della prova scritta, redatto  dalla Commissione Esaminatrice del concorso

28/08/2019.   È stata pubblicata sul sito PoliziadiStato.it   copia   del verbale n.10   relativo ai criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati, r eda t to   da l l a Commiss ione Esaminatrice del concorso.

Distintivo dello sport

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2019 è stato pubblicato il Decreto 31 luglio 2019 recante Disposizioni per la concessione del Distintivo dello sport.

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UIL SICUREZZA News 26 02.09.2019

RIMBORSO RETTE ASILO NIDO ANNO 2019:

PUBBLICATA LA CIRCOLARE DEFINITIVA

È stata pubblicata la circolare ministeriale relativa ai criteri, le modalità, nonché gli adempimenti necessari per richiedere il rimborso delle rette degli asili nido.

Sono ammesse a rimborso le rette pagate per la frequenza di strutture educative, sostanzialmente assimilabili alla fattispecie degli asili nido propriamente detti, quali i “baby sitting”, i “punti gioco” ed i “baby parking”, purché sempre riferite al periodo suindicato.

Il diritto al rimborso viene mantenuto anche nel caso di utilizzo di asili nido convenzionati.

Il rimborso delle rette viene assicurato fino al termine dell’anno scolastico durante il quale il bambino compie il terzo anno di età.

Si rappresenta che il rimborso delle rette degli asili nido avviene in misura percentuale, risultante dal rapporto tra lo stanziamento di Bilancio stabilito per l’esercizio finanziario 2019 per tale rimborso e l’ammontare complessivo del fabbisogno effettivo comunicato da tutte le Prefetture per l’anno 2019.

Per i minori, portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992) il rimborso delle rette avverrà per intero per tutta la durata della frequenza dell’asilo nido.

Il diritto al rimborso cessa nel momento in cui i bimbi, portatori di handicap grave, inizieranno a frequentare la scuola materna.

Commissario Capo Tecnico Approvazione della

graduatoria di fine corso

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che il decreto concernente l’approvazione della graduatoria di fine corso ed accesso al tirocinio operativo, con la qualifica di commissario capo tecnico, dei commissari tecnici della Polizia di Stato che hanno frequentato il 12°corso di formazione, é stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno —Supplemento Straordinario n. 1/41 del 30 agosto 2019.

Il documento in questione è consultabile sul portale della Polizia di Stato “Doppia Vela”.

Ferie non godute: limiti al pagamento

La Cassazione, con ordinanza nr. 20091/2018 ha stabilito che la  monetizzazione  delle   ferie non godute  non è una procedura automatica.

Per incassare le ferie non godute è necessario produrre documenti che dichiarino l’esistenza di circostanze specifiche che hanno portato alla necessità di rinunciare ai giorni di vacanza, definite “esigenze di servizio” o altre motivazioni inderogabili. Il mero fatto del mancato godimento delle   ferie   non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

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UIL SICUREZZA News 26 02.09.2019

Trasferimento a seguito di soppressione di Reparti e indennità di trasferimento: punto di situazione 2019

Con la sentenza n.2383/2019 del 12.04.2019, il Consiglio di Stato ha chiarito come va inteso ed applicato anche per il personale delle Forze di Polizia, oltre che per il personale delle Forze Armate, il comma 1-bis dell’art.1 della legge 29.03.2001, n.86. 

  Con successive pronunce, la giurisprudenza è venuta via via chiarendo, che il diritto del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ottenere l’indennità di trasferimento, come ora disciplinata dall’art.1 della legge n.86/2001, è subordinato al ricorrere dei seguenti quattro presupposti:

il trasferimento deve essere avvenuto d’autorità, a seguito di soppressione o dislocazione del reparto di servizio o di sue articolazioni;

la nuova sede di servizio deve essere distante almeno 10 km dalla vecchia sede di servizio;

il comune sede della nuova sede di servizio deve essere diverso da quello in cui era ubicata la vecchia sede di servizio;

il comune sede della nuova sede di servizio non deve essere limitrofo, e cioè confinante, rispetto a quello sede della vecchia sede di servizio.

  In ordine al primo presupposto richiesto – e cioè, il trasferimento disposto d’autorità – , l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, confermando quello che era ormai il pressoché univoco indirizzo maturato nella giurisprudenza amministrativa, ha definitivamente precisato, con la decisione n.1 del 29.01.2016, che:

“il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualifica… necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse”;

è ininfluente che il personale interessato sia stato invitato a presentare istanza di trasferimento.

  Per quanto concerne il secondo presupposto – e cioè, la distanza di almeno 10 km tra vecchia e nuova sede di servizio (per sede di servizio intendendosi “il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l’ufficio o l’impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio”) –, la giurisprudenza ha confermato che anche la

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26 02.09.2019 UIL SICUREZZA News

disciplina dell’indennità di trasferimento di cui alla legge n.86/2001 – come già quella di cui all’abrogata legge 10.03.1987, n.100 (per la quale v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28.04.1999, n.7) – “richiama, in modo esplicito, il trattamento economico di missione, il quale è tuttora subordinato, indiscutibilmente, al requisito della distanza minima di dieci chilometri (v. art.1 legge 26.07.1978, n.417, n.d.r.). Il rinvio non riguarda solo il criterio di quantificazione dell’indennità, ma anche uno dei presupposti sostanziali del trattamento economico stabilito per il trasferimento di ufficio. … sul piano della ragionevolezza, sarebbe difficile giustificare la diversità dei presupposti necessari per attribuire il trattamento di missione e l’indennità di trasferimento, richiedendo solo nel primo caso il requisito della distanza chilometrica minima. La norma del 2001, poi, non può essere letta in modo autonomo e separato dal contesto complessivo della disciplina generale riguardante la materia del trasferimento di ufficio dei dipendenti delle amministrazioni statali. In tale quadro, … la norma generale che richiede la distanza minima di dieci chilometri, quale elemento imprescindibile per la corresponsione di trattamenti economici di missione o di trasferimento, risulta ancora in vigore …” (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 14.12.2011, n.23).

  Relativamente al terzo presupposto, non considerato dalla previgente legge n.100/1987 – e cioè, la diversità tra il comune di provenienza e quello di destinazione –, la giurisprudenza ha precisato che il comma 1 della legge n.86/2001 “intende solo chiarire che l’indennità non spetta

qualora il trasferimento, ancorché in sede situata a distanza superiore ai dieci chilometri, avvenga nell’ambito dello stesso comune” (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.23/2011 cit.).

  Con riguardo, infine, al quarto ed ultimo presupposto, introdotto dalla novella di cui alla legge n.228/2012 – e cioè, il trasferimento a sede di servizio non limitrofa, anche se distante oltre 10 km –, il Consiglio di Stato ha respinto, negli scorsi mesi, la tesi che “il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis va inteso in senso letterale, nel senso cioè di circoscrizione territoriale di competenza (Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un’altra”, ed ha ripetutamente ed univocamente affermato, invece, che “il comma 1 bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1: perciò se la nuova sede è posta in Comune non confinante (cioè non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l’indennità spetta, purché le due case comunali distino più di dieci chilometri; invece se la nuova sede è ubicata in Comune confinante (limitrofo) l’indennità non spetta anche se la distanza tra i Comuni eccede i 10 km” (v.,  ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 17.07.2018, n.4354).

  Alla luce degli univoci ed inequivocabili chiarimenti offerti dalle ultime pronunce giurisdizionali si può ritenere, allo stato, definitivamente chiarito l’ambito di applicazione dell’art.1 della legge n.86/2001, come attualmente vigente.