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DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO per il periodo 2015-2016 PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE APPROVATE SUL CATALOGO SICUREZZA 2013-2016 COSTITUITO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.P. n. 1174-51274/2012 e s.m.i. Testo aggiornato con le modifiche approvate con D.D. n. 167-31877 del 2/11/2015

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DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO per il periodo 2015-2016

PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE APPROVATE SUL

CATALOGO SICUREZZA 2013-2016

COSTITUITO AI SENSI DEL BANDO

APPROVATO CON D.G.P. n. 1174-51274/2012 e s.m.i.

Testo aggiornato con le modifiche approvate con D.D. n. 167-31877 del 2/11/2015

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I N D I C E

PREMESSA 2

Cap. 1 MODALITÀ OPERATIVE 2

Cap. 2 TIPOLOGIA DI VOUCHER E RELATIVE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 2

a) Imprese (e enti assimilati) e liberi professionisti iscritti ai relativi albi/ordini 3

b) Organismi Paritetici 4

c) Pubbliche Amministrazioni 5

d) Coordinamento provinciale della Protezione Civile 6

d) Centri per l’Impiego 7

Cap. 3 REQUISITI DESTINATARI 7

Cap. 4 SEDI CORSO E DIVIETO DI DELEGA 8

Cap. 5 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI 9

Cap. 6 PATTO FORMATIVO 10

Cap. 7 QUOTA PRIVATA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELLA FORMAZIONE 10

Cap. 8 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ (RESPONSABILE DEL CORSO) 11

Cap. 9 AVVIO CORSO - CALENDARIO 11

Cap. 10 REGISTRO PRESENZE 12

Cap. 11 TERMINI 13

Cap. 12 ATTESTATI 13

Cap. 13 DOMANDA DI RIMBORSO – EROGAZIONE DELLE SOMME 14

Cap. 14 MONITORAGGIO E CONTROLLO: MODALITA’, ESITI E CONSEGUENZE 16

Allegato A – ATTO DI ADESIONE I

Allegato B - MODELLO DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE VOUCHER III

Allegato C - MODELLO AGGIUNTIVO PER ORGANISMO PARITETICO/ASS. DATORIALE/ORG. SINDACALE IV

Allegato D - PATTO FORMATIVO V

Allegato E - ELENCO FIRME PER RICEVUTA PATTO FORMATIVO VIII

Allegato F - ELENCO FIRME PER RICEVUTA ATTESTATO IX

Allegato G - DOMANDA PER IL RIMBORSO VOUCHER CON DICHIARAZIONE ORE ALLIEVI X

Allegato H - FAC-SIMILE NOTA DI DEBITO XIII

Allegato I - VERBALE DI VERIFICA FINALE AI FINI DEL RIMBORSO DEI VOUCHER XIV

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PREMESSA

Le attività riferite ai corsi di formazione previsti nei Piani Formativi di Sicurezza proposti dagli operatori e approvati nell’ambito del Catalogo Sicurezza 2013-2016 devono essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e della Città metropolitana, nonchè nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato di cui al Reg. UE n. 651/2014. L’Agenzia Formativa deve disporre di strutture operative e organizzative, di attrezzature e capacità professionali adeguate alla realizzazione degli interventi formativi approvati e rispondere della loro idoneità e sicurezza secondo le normative vigenti. La Città metropolitana di Torino effettua controlli anche sullo stato di realizzazione delle attività e sull’idoneità dei locali e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività formative. Pur essendo riferite a un diverso atto di indirizzo regionale, le attività approvate sul Catalogo Sicurezza sono gestite, dal punto di vista tecnico-informatico, con gli strumenti e le modalità della direttiva formazione continua individuale. Si tratta in ogni caso, dal punto di vista sostanziale e amministrativo, di due attività diverse con due separati cataloghi che non possono in nessun caso mescolarsi in quanto hanno destinatari, regole e obiettivi non coincidenti. Sul sistema informatico FPGFIN di gestione delle attività a voucher, l’anno di gestione delle attività autorizzate sul Catalogo Sicurezza 2013-2016 è il 2013.

1) MODALITÀ OPERATIVE

I corsi possono essere attivati, utilizzando la procedura informatizzata dedicata alle attività di formazione continua individuale citata in premessa, previa conferma dell’attribuzione dei voucher da parte del Servizio Formazione Professionale – Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati, secondo le modalità indicate dalle presenti disposizioni, in conformità con quanto previsto dal Bando per la presentazione delle proposte dei Piani Formativi di Sicurezza e l’attribuzione di voucher di partecipazione ai corsi del Catalogo Sicurezza, approvato con D.G.P. n. 1174-51274/2012, integrato con D.G.P. n. 164-6256 del 14/03/2014 e, da ultimo, aggiornato con Decreto del Consigliere Delegato n. 260-14905 del 29/07/2015 (di seguito Bando Sicurezza). Il rapporto della Città metropolitana con gli Enti di Formazione per la realizzazione delle attività inserite in catalogo è regolato da apposito atto di adesione, secondo il modello allegato, atto che deve pervenire Servizio Amministrazione e Controllo dell’Area Istruzione e Formazione Professionale in data antecedente all’avvio della prima edizione corsuale*. I R.T. che non abbiano già allegato alla proposta corsi a catalogo una copia conforme dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo devono produrla insieme con l’atto di adesione.

2) TIPOLOGIA DI VOUCHER E RELATIVE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Le modalità per la presentazione delle richieste di assegnazione voucher sono specificate nel paragrafo 6a “Presentazione delle domande da parte dei committenti” del Bando Sicurezza.

* Le agenzie formative che abbiano già prodotto l’atto di adesione in data antecedente all’aggiornamento 2015, NON devono, per proseguire l’attività nel periodo 2015-2016, sottoscrivere un nuovo atto di adesione successivo al provvedimento di approvazione del catalogo rinnovato.

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I voucher sul Catalogo Sicurezza sono identificabili in ogni caso come voucher di formazione continua a iniziativa aziendale e sono destinati a quattro categorie di richiedenti (committenti) a cui si aggiungono, per le persone inoccupate/disoccupate, i Centri per l’Impiego della Città metropolitana di Torino : a) Imprese (e enti assimilati) e liberi professionisti iscritti ai relativi albi/ordini (a eccezione delle imprese del settore agricolo che, poichè destinatarie di un apposito

provvedimento regionale, non possono ottenere voucher sul Catalogo approvato ai sensi del

Bando Sicurezza della Città metropolitana di Torino)

Le imprese e in generale i datori di lavoro a esse assimilabili, come definiti al par. 1e del Bando Sicurezza, e i lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), presentano, alla Città metropolitana di Torino – Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati, apposita istanza di assegnazione voucher per la partecipazione di propri addetti (o per la propria partecipazione in caso di lavoratori autonomi) ad attività formative inserite nel Catalogo Sicurezza, fino a un valore massimo pro capite che, per ciascun lavoratore e sommato a eventuali altri voucher aziendali sul Catalogo dell’Offerta Formativa (FCI), non può essere superiore a € 3.000,00

Dal punto di vista operativo si procede come segue: • per la compilazione della domanda di assegnazione voucher, l’azienda deve essere

richiamata sul sistema informatico di gestione dei voucher attraverso il proprio codice anagrafico regionale che dovrà essere inserito sulla scheda di associazione al corso del lavoratore;

• il soggetto attuatore titolare del corso inserisce sull’applicativo informatico di gestione tutti i dati relativi ai lavoratori indicati dall’impresa (un nominativo alla volta), indicando nella scheda di associazione al corso l’opzione Tipologia voucher “aziendale” e i dati richiesti;

• nella scelta del corso occorre selezionare nel Tipo corso la voce “corsi sicurezza” (la procedura permette una “stampa bozza” per visionare i dati e la richiesta);

• inseriti tutti gli allievi si procede con la stampa della “richiesta voucher”; • il legale rappresentante dell’impresa controlla la correttezza dei dati imputati attraverso

il sistema informatico, completa la richiesta, appone la marca da bollo e la firma (autenticata a norma di legge allegando un documento d’identità in corso di validità);

• alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia del codice fiscale e di un documento di identità dei lavoratori per i quali si richiede

la partecipazione al corso attraverso il voucher; - dichiarazione relativa alla cd. clausola Deggendorf del legale rappresentante dell’impresa

(rif. par. 6b del Bando Sicurezza) secondo il modello fac-simile disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino;

- dichiarazione che l’impresa non è in difficoltà ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, art. 2 punto 18, secondo il modello fac-simile disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino;

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- eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare che il lavoratore destinatario del voucher rientra tra i soggetti svantaggiati descritti al par. 1g del Bando.

Per ogni attività formativa il voucher aziendale a catalogo può coprire una quota, variabile a seconda della dimensione dell’impresa e delle caratteristiche del lavoratore destinatario, comunque non superiore al 70% del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo. Le quote di cofinanziamento privato (rif. par. 1g1 del Bando Sicurezza e successivo capitolo 7 delle presenti disposizioni) a carico dell’impresa/professionista sono dettagliate come segue: 30% per le micro e le piccole imprese; 40% per le medie imprese; 50% per le grandi imprese.

La quota di cofinanziamento privato a carico delle imprese di dimensione media e grande può ridursi rispettivamente al 30% e al 40% se destinatario del voucher è un lavoratore appartenente alle categorie svantaggiate descritte al par. 1g1 del Bando Sicurezza. I criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali sono fissati nell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014, posto in allegato “A” al Bando Sicurezza, come aggiornato con decreto n. 260-14905/2015. Dopo la conclusione dell’attività formativa il soggetto erogatore della formazione può ottenere dalla Città metropolitana di Torino il rimborso dell’importo corrispondente al valore dei voucher di partecipazione assegnati, attraverso la richiesta del datore di lavoro, ai lavoratori che abbiano preso parte all’attività medesima per almeno il 90% delle ore-corso o eventuali maggiori frazioni ove previste da specifiche disposizioni; la parte dei costi eccedente il voucher di partecipazione, non coperta dal valore dello stesso, è posta a carico del datore di lavoro e costituisce la propria quota di compartecipazione alle spese di formazione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 del 17/06/2014 (art. 31). b) Organismi Paritetici/Associazioni dei datori di lavoro/Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Gli organismi paritetici, come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008, possono richiedere l’assegnazione di voucher sul Catalogo Sicurezza a favore dei lavoratori di primo ingresso (nei casi previsti dal CCNL di riferimento), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali), degli addetti agli sportelli informativi amianto e dei titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese, nè ad albi/ordini professionali. Le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono richiedere l’assegnazione di voucher sul Catalogo Sicurezza esclusivamente per la formazione/aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali. Tali interventi non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato e pertanto, in questi casi, il voucher di partecipazione assicura la copertura dell’intero costo del corso a catalogo. Dal punto di vista operativo si procede come segue:

• per la compilazione della domanda di assegnazione voucher, l’organismo paritetico, l’associazione dei datori di lavoro o l’organizzazione sindacale dei lavoratori deve essere richiamata sul sistema informatico di gestione dei voucher attraverso il proprio codice

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anagrafico regionale che dovrà essere inserito sulla scheda di associazione al corso del lavoratore;

• il soggetto attuatore titolare del corso inserisce sull’applicativo informatico di gestione tutti i dati relativi ai lavoratori indicati dall’organismo paritetico, dall’associazione dei datori di lavoro o dall’organizzazione sindacale dei lavoratori (un nominativo alla volta), indicando nella scheda di associazione al corso l’opzione Tipologia voucher “aziendale” e i dati richiesti;

• nella scelta del corso occorre selezionare nel Tipo corso la voce “corsi sicurezza” (la procedura permette una “stampa bozza” per visionare i dati e la richiesta);

• inseriti tutti gli allievi si procede con la stampa della “richiesta voucher”; • il legale rappresentante dell’organismo paritetico, dell’associazione dei datori di lavoro o

dell’organizzazione sindacale controlla la correttezza dei dati imputati attraverso il sistema informatico, completa la richiesta, appone la marca da bollo e la firma (autenticata a norma di legge allegando un documento d’identità in corso di validità);

• alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia del codice fiscale e di un documento di identità dei lavoratori per i quali si

richiede la partecipazione al corso attraverso il voucher; - allegato C; - copia dell’atto costitutivo dell’organismo paritetico, dell’associazione dei datori di lavoro

o dell’organizzazione sindacale dei lavoratori (da produrre solamente con la prima richiesta voucher, qualora non già agli atti della Città metropolitana di Torino).

c) Pubbliche Amministrazioni (a eccezione di Regione, Città metropolitana e scuole pubbliche, che non possono ottenere

voucher sul Catalogo approvato ai sensi del Bando Sicurezza)

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere voucher soltanto per i corsi previsti all’interno di Piani Formativi di Sicurezza promossi o sostenuti dalla Regione Piemonte – Direzione I.F.P.L. Di tale possibilità si dà evidenza sul Catalogo Sicurezza pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Torino. Le attività di formazione destinate ai lavoratori della P.A. (inclusi gli addetti agli sportelli informativi amianto) non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato e pertanto, in questi casi, il voucher di partecipazione assicura la copertura dell’intero costo del corso a catalogo. Dal punto di vista operativo si procede come segue:

• per la compilazione della domanda di assegnazione voucher, la Pubblica Amministrazione richiedente deve essere richiamata sul sistema informatico di gestione dei voucher attraverso il proprio codice anagrafico regionale che dovrà essere inserito sulla scheda di associazione al corso del lavoratore;

• il soggetto attuatore titolare del corso inserisce sull’applicativo informatico di gestione tutti i dati relativi ai lavoratori indicati dall’ente pubblico interessato (un nominativo alla volta), selezionando nella scheda di associazione al corso l’opzione Tipologia voucher “aziendale” e i dati richiesti;

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• nella scelta del corso occorre selezionare nel Tipo corso la voce “corsi sicurezza” (la procedura permette una “stampa bozza” per visionare i dati e la richiesta);

• inseriti tutti gli allievi si procede con la stampa della “richiesta voucher”; • il legale rappresentante della P.A. controlla la correttezza dei dati imputati attraverso il

sistema informatico, completa la richiesta, appone la marca da bollo e la firma (autenticata a norma di legge allegando un documento d’identità in corso di validità);

• alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: - copia del codice fiscale e di un documento di identità dei lavoratori per i quali si richiede la partecipazione al corso attraverso il voucher.

d) Coordinamento provinciale della Protezione Civile, per le associazioni e i gruppi di

volontariato della Protezione Civile Per le associazioni e i gruppi di volontariato della Protezione Civile interessati alla partecipazione dei propri volontari e capi squadra agli interventi a catalogo a essi specificatamente destinati, la richiesta del voucher di partecipazione avviene attraverso il Coordinamento provinciale della Protezione Civile che organizza l’iscrizione dei volontari e dei capi squadra di tutte le predette organizzazioni, comprese quelle non aderenti al Coordinamento. Tali interventi non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato e pertanto, in questi casi, il voucher di partecipazione assicura la copertura dell’intero costo del corso a catalogo. Dal punto di vista operativo si procede come segue:

• per la compilazione della domanda di assegnazione voucher, il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile deve essere richiamato sul sistema informatico di gestione dei voucher attraverso il proprio codice anagrafico regionale che dovrà essere inserito sulla scheda di associazione al corso del volontario/capo squadra destinatario dell’intervento formativo;

• il soggetto attuatore titolare del corso inserisce sull’applicativo informatico di gestione tutti i dati relativi ai volontari/capi squadra indicati dal Coordinamento (un nominativo alla volta), indicando nella scheda di associazione al corso l’opzione Tipologia voucher “aziendale” e i dati richiesti;

• nella scelta del corso occorre selezionare nel Tipo corso la voce “corsi sicurezza”; nel ruolo aziendale degli allievi e nella tipologia contrattuale deve essere imputata la voce “volontario della protezione civile” (la procedura permette una “stampa bozza” per visionare i dati e la richiesta); è necessario inoltre indicare nel campo “note” l’associazione o il gruppo comunale a cui appartiene il volontario;

• inseriti tutti gli allievi si procede con la stampa della “richiesta voucher”; • il legale rappresentante del Coordinamento controlla la correttezza dei dati imputati

attraverso il sistema informatico, completa la richiesta, appone la marca da bollo e la firma (autenticata a norma di legge allegando un documento d’identità in corso di validità);

• alla domanda deve essere allegata inoltre la copia del codice fiscale e di un documento di identità di tutti i volontari per i quali si richiede la partecipazione al corso attraverso il voucher.

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e) Centri per l’impiego della Città metropolitana di Torino Per i lavoratori inoccupati/disoccupati individuati dai Centri per l’impiego della Città metropolitana di Torino e inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale, è direttamente il Centro per l’impiego presso il quale il lavoratore è iscritto e con il quale ha già attivato un percorso di collocazione/ricollocazione a predisporre, d’intesa con la persona interessata, la richiesta di attribuzione voucher. Le attività di formazione destinate ai lavoratori inoccupati/disoccupati non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato e pertanto, in questi casi, il voucher di partecipazione assicura la copertura dell’intero costo del corso a catalogo. Dal punto di vista operativo si procede come segue:

• il Centro per l’Impiego presso il quale è iscritto il lavoratore interessato inserisce direttamente sull’applicativo informatico SILP la richiesta di assegnazione voucher per la partecipazione a uno o più corsi approvati sul Catalogo Sicurezza (tra quelli espressamente destinati alle persone disoccupate/inoccupate), rilascia all’interessato copia del patto di servizio (o altro documento equivalente) nel quale sono indicati tutti gli estremi identificativi del corso e lo invita a contattare nel più breve tempo possibile l’ente di formazione titolare dell’intervento formativo;

• l’applicativo di gestione FPGFIN importa direttamente i dati caricati dal C.p.I. su SILP e li rende disponibili all’agenzia formativa titolare del corso e all’Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati, responsabile dell’istruttoria e dell’assegnazione dei voucher;

• l’agenzia formativa compila il modello allegato B alle presenti disposizioni indicando nella colonna “azienda/ente di appartenenza” il C.p.I che ha richiesto il voucher e lo consegna all’Ufficio citato al capoverso precedente senza necessità di allegare alcuna documentazione.

3) REQUISITI DEI DESTINATARI

Possono essere destinatari degli interventi formativi sul Catalogo Sicurezza (ciascuno per i corsi specificatamente dedicati) esclusivamente i lavoratori con le caratteristiche indicate al par. 1f del Bando, i.e. le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al precedente paragrafo 2 appartenenti alle seguenti categorie:

− lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni; − lavoratori stranieri; − lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o

attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento; − datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori art. 2083 CC, lavoratori autonomi

(professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini;

− rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali; − addetti agli “sportelli informativi amianto”; − volontari e capi squadra della Protezione Civile.

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Sono altresì destinatari degli interventi formativi di cui al presente Bando le persone inoccupate/disoccupate individuate dai Servizi per l’impiego della Città metropolitana di Torino e inserite in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale, in particolare attraverso un tirocinio. Nella definizione di inoccupati/disoccupati rientrano le persone così identificate dal D.lgs. n. 181/2000 e s.m.i.

Deve essere conservata dall’Agenzia formativa tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari di voucher, che dovrà essere esibita in occasione delle verifiche in loco su richiesta dei funzionari della Città metropolitana. Per requisiti si intende in particolare la posizione lavorativa (documentata, ad esempio, tramite cedolini-paga) nonchè eventuali specifici requisiti previsti dalle normative di settore. Per ciascun lavoratore, e sommati a eventuali altri voucher aziendali sul Catalogo dell’Offerta Formativa (FCI), non possono essere attribuiti voucher per un valore complessivo superiore a € 3.000,00.

4) SEDI CORSO E DIVIETO DI DELEGA

I corsi devono essere svolti nelle sedi indicate dal Soggetto Attuatore nel Catalogo Sicurezza. Possono inoltre essere svolti presso altre sedi (ad es. sedi delle imprese assegnatarie di voucher) a condizione che si tratti di sedi identificate nell’anagrafe regionale come sedi occasionali dell’unità operativa responsabile, autorizzate, in fase di attivazione delle singole edizioni corsuali, dall’Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati tramite l’inserimento nell’apposita procedura informatica di gestione voucher. L’agenzia formativa deve comunque garantire, per ogni sede di svolgimento delle attività – quindi anche per quelle occasionali – il rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n. 81/2008. In particolare, dovrà essere esibita, in caso di richiesta dei funzionari addetti al controllo, la seguente documentazione:

• documento di valutazione dei rischi ovvero autocertificazione del rappresentante legale; • nomina Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ovvero copia dell’attestato di frequenza al corso per R.S.P.P. da parte del datore di lavoro; • nomina del medico del lavoro, ove previsto; • comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro dei nominativi dei responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove previsto.

Si ricorda, altresì, che l’organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo Sicurezza non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall’Agenzia Formativa / R.T. che ne è titolare, fatta salva la possibile attivazione di specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Anche nelle sedi occasionali deve essere garantita la presenza di personale di riferimento dell’agenzia formativa e comunque assicurata la reperibilità del responsabile del corso. La realizzazione dei corsi in sedi diverse da quelle autorizzate nonché il mancato rispetto del suddetto divieto di delega, comporta il mancato rimborso all’ente di formazione dell’importo del voucher e la sospensione per un mese – o, nei casi più gravi la revoca – dell’autorizzazione all’inserimento a catalogo di tutti i corsi riferiti alla sede accreditata responsabile.

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5) PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

L’Agenzia Formativa compila il Modello di richiesta assegnazione voucher (allegato B), vi allega le richieste dei committenti e fa pervenire il tutto all’Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati. Quest’ultimo controlla l’ammissibilità delle domande e provvede ad assegnare i voucher. Le domande ammissibili sono finanziate secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte del Servizio Formazione Professionale, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso e sino a esaurimento delle risorse. Si specifica che l’Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati effettua l’istruttoria delle domande partendo da quelle relative a classi complete (intese per tali quelle in cui non saranno effettuati ulteriori inserimenti).

Per tutti i corsi, a eccezione di quello di “Sensibilizzazione alla gestione di situazioni di rischio per volontari della Protezione Civile”, il numero massimo di allievi per corso (tra beneficiari di voucher e non) non può superare le 16 unità. Si precisa che, in ogni caso, il numero massimo di allievi è quello comunicato da ogni agenzia formativa all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al Catalogo Sicurezza. Eventuali inserimenti e/o sostituzioni di lavoratori potranno avvenire unicamente prima dell’avvio di ciascun corso e comunque non oltre il numero massimo di allievi indicato nella scheda corso (la procedura informatizzata è predisposta in modo da non ammettere numeri superiori). Raggiunto il numero di otto iscritti, l’agenzia formativa è obbligata ad attivare il corso (alla data prevista) anche nel caso in cui non vi sia un aumento di iscritti; naturalmente l’agenzia ha la facoltà di avviare l'intervento formativo anche con un solo partecipante o comunque con un numero di allievi inferiore a otto. È ammesso l’inserimento in aula (fino alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili inserito in Catalogo e comunque non oltre le 16 unità) anche di allievi non beneficiari di voucher (anche privi dei requisiti), a condizione che sia documentato il pagamento da parte loro dell’intero costo del corso a catalogo. Tale condizione può essere derogata, con apposita autorizzazione, per i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Per i corsi destinati ai volontari della Protezione Civile invece, stante il numero massimo inderogabile di 16 beneficiari di voucher per ciascuna edizione corsuale, è possibile, a fronte di un accordo tra l’agenzia titolare dell’intervento e il Coordinamento della Protezione Civile, e previa specifica comunicazione al Servizio Formazione Professionale della Città metropolitana di Torino (da allegare alla richiesta di assegnazione voucher) inserire in aula fino a un massimo di 30 allievi. Gli allievi non beneficiari di voucher (in sovrannumero rispetto ai massimo 16 beneficiari di voucher) parteciperanno gratuitamente all’intervento formativo e la loro presenza al corso non produrrà nessun effetto ai fini economici; dal punto di vista didattico invece gli allievi in sovrannumero saranno regolarmente indicati nel registro (e classificati sullo stesso come allievi non beneficiari di voucher), dovranno firmare regolarmente sul registro, in corrispondenza del proprio nome, la presenza alle lezioni frequentate e riceveranno l’attestato di frequenza con profitto previsto.

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6) PATTO FORMATIVO, PIANIFICAZIONE DIDATTICA E MATERIALE DIDATTICO

A seguito della concessione del voucher da parte della Città metropolitana, l’agenzia formativa titolare del corso a catalogo deve consegnare a ogni allievo il Patto Formativo (nuovo Allegato D), sul quale deve essere segnata la data di partenza del corso. Il Patto deve essere controfirmato dal direttore del centro e dal destinatario del voucher. All’interno del Patto Formativo deve inoltre essere ben specificato il materiale didattico (titolo del libro, numero e argomenti delle dispense...) e la pianificazione didattica comprensiva di calendario delle lezioni e argomenti per ogni lezione (vedi nuovo Allegato D). Su apposito modulo (Allegato E) devono essere riportate le firme degli allievi per ricevuta. I Patti formativi e il verbale di consegna agli allievi devono essere conservati dall’Agenzia formativa e resi disponibili in caso di controllo in loco da parte degli Uffici della Città metropolitana.

7) QUOTA PRIVATA DI COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELLA FORMAZIONE

Per la formazione richiesta dalle imprese e dai liberi professionisti di cui al precedente paragrafo 2a occorre dare evidenza del cofinanziamento privato a carico del datore di lavoro (a proprio carico nel caso del libero professionista in formazione). La quota di compartecipazione a carico del datore di lavoro deve essere pagata dal committente all’agenzia soltanto a seguito dell’assegnazione del voucher da parte della Città metropolitana e prima dell’inizio del corso. Le copie della documentazione attestante il pagamento – da effettuarsi esclusivamente mediante versamento/bonifico bancario o versamento/bonifico su conto corrente postale o tramite POS – devono essere conservate dall’agenzia titolare del corso, esibite in occasione delle verifiche in loco (insieme a quelle dei non beneficiari di voucher) e quindi allegate al registro trasmesso alla Città metropolitana successivamente alla chiusura del corso (come descritto nel successivo capitolo 13). È assolutamente vietato agli enti di formazione ricevere la quota di cofinanziamento privato in contanti, assegni o con altre modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate. L’irregolarità, imputabile all’agenzia formativa, riferita alle succitate disposizioni in merito al pagamento della quota di cofinanziamento privato determina il mancato rimborso del voucher da parte della Città metropolitana e, nei casi più gravi, anche la sospensione/revoca dell’autorizzazione all’inserimento a catalogo di tutti i corsi della sede accreditata responsabile dell’inadempimento. Si ricorda che il datore di lavoro, che richieda e ottenga uno o più voucher formativi per la partecipazione di propri addetti ad attività formative a catalogo, deve assicurare la propria compartecipazione ai costi della formazione (costo del corso indicato sul Catalogo Sicurezza) nell’ammontare previsto, a seconda della propria dimensione, dal Reg. UE n. 651/2014. Per le specifiche sulle quote di cofinanziamento privato si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2a. L’agenzia formativa non può addebitare al committente ulteriori costi per la realizzazione degli interventi formativi (ad esempio materiale didattico, uscite). Nel caso in cui la Città metropolitana, previo accertamento di gravi irregolarità, disponga la sospensione dell’attività formativa, e/o nei casi di accertata violazione del Patto Formativo limitatamente a uno o più dei partecipanti, l’agenzia deve restituire al committente l’intera quota da lui versata.

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In caso di frequenza inferiore al 90% delle ore corsuali (o frazioni superiori qualora previste da specifiche disposizioni di settore) da parte dell’allievo, la Città metropolitana non si fa carico del pagamento della quota di costo pubblico del corso (voucher).

8) ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ (RESPONSABILE DEL CORSO)

E’ obbligatorio prima dell’inizio dell’attività formativa nominare un responsabile del corso che deve essere reperibile durante l’attività formativa. Il suo nominativo deve essere riportato sul registro presenze-allievi del corso. L’incarico deve essere formalizzato per scritto specificando i compiti, le responsabilità, l’impegno orario e il nome degli eventuali sostituti. Il responsabile del corso avrà il compito di: - coordinare l’attività didattica, curando il rispetto del programma approvato; - pianificare le lezioni secondo il calendario comunicato agli Uffici della Città metropolitana; - segnalare le variazioni; - conservare tutta la documentazione didattica del corso; - accompagnare i funzionari preposti ai controlli in itinere nei locali di erogazione dell’attività

formativa; - documentare l’attività didattica svolta, controllando che sul registro siano descritti gli argomenti

trattati nelle lezioni; - conservare e rendere disponibile ai controlli tutta la documentazione relativa ai requisiti dei

partecipanti, la copia del progetto formativo, le lettere d’incarico e i curricula dei docenti, nonché il materiale didattico utilizzato (in particolar modo, quello inserito nel patto formativo) e il verbale di avvenuta consegna agli allievi.

Il curriculum vitae, in modalità europea, di tutti i docenti impiegati per qualsiasi attività formativa deve essere depositato presso la segreteria dell’agenzia e reso disponibile nel caso di accertamenti da parte degli uffici competenti. Si precisa che la possibilità, consentita al responsabile del corso, di nominare uno o più sostituti va riferita esclusivamente agli adempimenti relativi alla compilazione del registro presenze-allievi. Tale nomina quindi non comporta assolutamente delega delle altre funzioni ovvero obblighi previsti in capo al responsabile del corso. Si ricorda inoltre che è consentito al responsabile del corso, per lo stesso intervento formativo, svolgere attività di docenza. Si precisa che, anche nel caso di assenza del responsabile del corso, il funzionario della Città metropolitana, al momento del controllo in itinere, deve essere immediatamente accompagnato, da qualsiasi referente dell’Operatore o chi per esso, nei luoghi di erogazione dell’intervento formativo e deve essergli consegnato il registro presenze-allievi del corso. Anomali, eccessivi e ingiustificati ritardi nei suddetti adempimenti potranno comportare, per l’Operatore, un esito negativo della verifica.

9) AVVIO CORSO – CALENDARIO

Una volta riscontrata in procedura l’assegnazione del voucher, l’Agenzia procede ad abbinare i lavoratori in questione all’edizione del corso, compila il calendario dell’edizione, imputa

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la data esatta di partenza nel dettaglio della procedura informatica e, entro il giorno della prima lezione, appone la spunta di avvio. Si segnala che la mancata apposizione della spunta di avvio, pregiudicando la regolarità delle comunicazioni con la Città metropolitana di Torino, è considerata grave mancanza da parte dell’operatore accreditato e può determinarne, se ripetuta, la sospensione/revoca dal Catalogo Sicurezza. Nei confronti delle agenzie formative che – dopo l’assegnazione dei voucher – non attiveranno l’intervento formativo relativo (anche con un numero di iscritti inferiore a otto), creando quindi disagio ai beneficiari di voucher e alla Città metropolitana di Torino, si provvederà con l’avvio del procedimento per la sospensione/revoca dal Catalogo. Le lezioni svolte oltre il termine fissato al successivo capitolo 11 non possono essere riconosciute per il raggiungimento delle ore di frequenza minima prevista per gli allievi ai fini del rimborso dei voucher all’agenzia titolare del corso. Si precisa che il numero massimo di ore riconoscibili per lo svolgimento di attività formativa, in qualunque modalità, è di otto ore al giorno e di quaranta ore settimanali, con una pausa giornaliera obbligatoria pari a trenta minuti ogni sei ore consecutive di lezione, nonché con un giorno settimanale di riposo. Le variazioni riguardanti il calendario e la sede di svolgimento di una o più lezioni (per uscite didattiche) devono essere comunicate direttamente ed esclusivamente tramite la procedura informatizzata (Sistema Piemonte – formazione individuale – edizioni – calendario – variazioni calendario), entro il giorno precedente o, al massimo, entro l’inizio dell’orario della lezione interessata. Soltanto nel caso in cui la procedura informatizzata non sia immediatamente disponibile o in caso di accertato e documentato non corretto funzionamento, l’Operatore è tenuto a comunicare le variazioni mediante una tempestiva comunicazione scritta (via fax, a mezzo raccomandata o consegnata a mani) al Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività della Città metropolitana di Torino. Si precisa che i recuperi delle lezioni che si intendono effettuare, per uno o più allievi, all’interno della medesima edizione corsuale sono consentiti previa semplice apposita comunicazione nella procedura informatica (in ogni caso senza variazione del monte-ore corso). I recuperi che si intendono effettuare, per alcuni allievi, in altra edizione corsuale rispetto a quella frequentata dovranno invece essere previamente autorizzati dal citato Servizio Monitoraggio.

10) REGISTRO PRESENZE

La stampa dei Registri Presenze Allievi è a carico dell’agenzia formativa, che deve scaricare l’apposito modello al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/monitoraggio/sicurezza. Il registro deve essere rilegato a caldo e comunque in modo da impedire qualsiasi potenziale dispersione delle pagine che lo compongono. Alle pagine (f) e (g) devono essere indicati tutti gli allievi del corso, beneficiari e non del voucher, con evidenza, nella colonna “annotazioni”, solo di quelli non beneficiari di voucher. Si precisa, peraltro, che tutti gli adempimenti concernenti la compilazione del registro (in particolare, la firma attestante la presenza a lezione) sono estesi anche agli allievi partecipanti non beneficiari di voucher. In fase di rendicontazione delle ore di

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frequenza per il rimborso dei voucher devono essere conteggiati unicamente gli allievi beneficiari (Allegato G). Ogni registro deve essere previamente vidimato dalla Città metropolitana di Torino - Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività, secondo le modalità indicate all’indirizzo http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/monitoraggio/vidimazione. Importante per l’individuazione del corso è la compilazione della copertina del registro; in particolare, alle voci:

− Anno Catalogo (2013-16) − Codice corso: gruppo operatore + codice operatore + n° componente + n° progressivo

catalogo/anno + n° edizione (es. B9-1-8/2013-35). La pagina relativa alle presenze del giorno deve essere compilata seguendo le disposizioni previste all’inizio del registro. A piè di pagina devono essere periodicamente riportati la firma del responsabile del corso, il totale delle ore della giornata e il totale delle ore corso fino a quel giorno effettuate. La sezione riguardante le presenze giornaliere deve essere riprodotta in numero di pagine sufficienti a coprire tutto il periodo del corso e numerate progressivamente. Nella sezione relativa alle variazioni, l’agenzia formativa deve riportare tempestivamente le stesse in ordine cronologico. A ogni modo, tutte le prescrizioni sulla corretta tenuta del registro e sul rispetto di tutti gli adempimenti connessi – istruzioni cogenti che qui si richiamano e che sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali del presente documento – sono comunque riportate all’interno del modello obbligatorio di cui sopra scaricabile dal sito internet della Città metropolitana di Torino (pagg. a e b).

11) TERMINI

Il Catalogo Sicurezza è valido fino al 31 dicembre 2016. Le richieste di attribuzione voucher dovranno pervenire al Servizio Formazione Professionale - Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati entro il 31 ottobre 2016. Potrà essere disposta l’eventuale chiusura anticipata (comunicata a tutti gli interessati attraverso il sito internet della Città metropolitana di Torino) in caso di esaurimento delle risorse disponibili. La conclusione delle attività a valere sul catalogo Sicurezza è fissata al 31 dicembre 2016.

12) ATTESTATI

Tutti i corsi approvati sul Catalogo Sicurezza hanno in esito una certificazione di frequenza con profitto e pertanto prevedono la verifica finale del profitto che deve essere svolta con le modalità esplicitate in fase di progettazione del percorso, utilizzando la PCV standard laddove presente. Lo svolgimento della verifica finale deve essere debitamente annotato a registro. Tale annotazione deve essere effettuata anche nel caso di svolgimento della stessa, per alcuni allievi, in data diversa (recupero verifica). Agli allievi che frequentano almeno il 90% del monte ore corso (o le maggiori frazioni eventualmente previste per specifiche tipologie corsuali) e superano la prova finale prevista (allievi cd. meritevoli) deve essere consegnato l’attestato di frequenza con profitto.

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I modelli degli Attestati di Formazione Professionale, approvati dalla Regione Piemonte, sono scaricabili esclusivamente sul portale Sistema Piemonte all’interno del servizio Gestione Certificazioni e Attestazioni, da parte dei soggetti autorizzati.

13) DOMANDA DI RIMBORSO - EROGAZIONE DELLE SOMME

Alla fine di ogni corso, l’agenzia provvede a effettuarne la chiusura sulla procedura informatica (tramite segno di spunta nell’apposita casella), controllando che il corso su Sistema Piemonte passi quindi da “stato avanzamento 30 – ATTIVITÀ INIZIATA” a “stato avanzamento 40 – STATO FINALE”. Possono essere rimborsati soltanto i voucher assegnati ad allievi che abbiano frequentato almeno il 90% del monte-ore corso (o il 100% per i corsi per i quali non sono ammesse assenze). Si precisa che le ore di frequenza richieste per il rimborso del voucher in caso di frazioni di ore sono arrotondate per eccesso, come da tabella seguente:

numero ore corso numero ore minimo per il rimborso voucher (90%) 4 4 8 8 9 9 10 9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 18 24 22 32 29 (ma 30 per i corsi RLS in cui siano previste, sulla base dei contratti di lavoro, 4 ore di

“affiancamento sul posto di lavoro” - cd. “stage” nella descrizione del percorso sulla vetrina regionale - di cui almeno 28 di aula e 4 di “stage”)

36 33 64 58

Al fine di mettere gli Uffici della Città metropolitana nelle condizioni di effettuare la verifica dei dati utili per la predisposizione dei documenti contabili, le Agenzie Formative dovranno far pervenire al Servizio Monitoraggio e Controlli delle Attività Formative la documentazione relativa alle attività concluse nelle date pubblicizzate sul sito internet della Città metropolitana di Torino, nella pagina dedicata al Catalogo Sicurezza. Tali sportelli di presentazione delle domande di rimborso dei voucher sicurezza di norma coincidono con quelli previsti per le attività di formazione continua individuale. Si precisa tuttavia che la domanda di rimborso delle attività realizzate sul Catalogo Sicurezza 2013-2016 è indipendente e separata dalla domanda di rimborso riferita alle attività realizzate nell’ambito del Catalogo dell’Offerta Formativa FCI.

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Documentazione da presentare per il rimborso dei voucher per ogni sportello di consegna: • domanda di rimborso con dichiarazione/i ore allievi (Allegato G). Trattandosi di un unico

allegato, le dichiarazioni ore allievi devono accompagnare la domanda di rimborso (e non essere inserite nei singoli registri);

• registro/i di rilevazione delle presenze allievi; • documento di ricevuta di ritiro del patto formativo (Allegato E); • documento di ricevuta di ritiro dell’attestato di frequenza con profitto (Allegato F); • copie della documentazione attestante il versamento – tramite versamento/bonifico

bancario o versamento/bonifico su conto corrente postale o tramite POS – della quota di compartecipazione ai costi della formazione effettuato dall’impresa/libero professionista;

• Scheda riepilogativa corsi da inviare via e-mail. Si precisa che la nuova scheda riepilogativa di tutti i corsi consegnati (il cui modello è disponibile sul sito internet della Città metropolitana di Torino) deve essere compilata informaticamente a cura dell’operatore e inviata via mail al Servizio Monitoraggio e controlli delle Attività tramite e-mail ordinaria (non pec) all’indirizzo [email protected] in concomitanza alla presentazione della documentazione cartacea. Si precisa, da un lato, che l’eventuale ritardo – significativo o non giustificabile – da parte dell’Agenzia formativa nella presentazione della predetta documentazione comporterà il differimento dei relativi controlli al successivo sportello di consegna, dall’altro lato, che non potrà comunque essere presa in considerazione, per l’avvio dei controlli, fino alla scadenza dello sportello di riferimento la documentazione eventualmente presentata con largo anticipo rispetto alla data ultima fissata. Eventuali modifiche al calendario degli sportelli di consegna saranno tempestivamente rese note alle Agenzie formative mediante appositi avvisi sul sito internet della Città metropolitana di Torino (sezione Formazione). Al termine della verifica, da parte degli Uffici competenti viene rilasciato un verbale di verifica (anticipato tramite e-mail) indicante, negli allegati, gli importi riconosciuti, a cui l’Agenzia deve attenersi per produrre il documento contabile con cui chiedere il rimborso dei voucher maturati. Il documento contabile relativo "ai voucher maturati" deve essere intestato a "Città metropolitana di Torino, Servizio Formazione Professionale – Via Maria Vittoria, 12 – 10123 TORINO - Partita I.V.A. 01907990012" e deve recare: - indicazioni relative al Bando di riferimento; - riferimenti utili a individuare la natura del pagamento; - codice IBAN dell'istituto bancario a cui effettuare il pagamento; - indicazione relativa al fuori campo IVA e relativo riferimento normativo. Al documento contabile deve essere apposta la marca da bollo di € 2,00, se dovuta ai sensi della normativa in vigore. Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Gestione amministrativa” nelle pagine del sito internet della Città metropolitana di Torino dedicate alla Formazione Professionale.

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14) MONITORAGGIO E CONTROLLO: MODALITÀ’, ESITI E CONSEGUENZE

Sono previsti opportuni momenti di verifica in itinere e/o ex post, anche mediante campionamento, sia presso la sede di svolgimento del corso che presso gli Uffici della Città metropolitana, sulla corretta gestione e attuazione (sotto il profilo amministrativo, contabile e fisico-tecnico) degli interventi di formazione continua individuale, al fine di rilevarne eventuali irregolarità ovvero criticità.

I controlli effettuati in itinere e in loco sortiscono appositi verbali che vengono rilasciati all’agenzia formativa. Il controllo verte sul rispetto di tutte le condizioni stabilite dal Bando per la costituzione del Catalogo corsi Sicurezza e dalle presenti disposizioni; si ricorda in particolare quanto già precisato ai capitoli 3) e 4) con riferimento alle sedi, al divieto di delega e alla composizione delle classi.

Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrassero marginali criticità ovvero irregolarità nella conduzione delle azioni (che, in caso di verifica in itinere in loco, determinano un verbale con giudizio positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra ottanta e cento), l’agenzia formativa potrà essere destinataria di raccomandazioni al fine di eliminare le anomalie rilevate, comunque senza alcuna conseguenza pregiudizievole per la medesima. Nelle ipotesi in cui venissero riscontrate rilevanti criticità ovvero irregolarità (che, in caso di verifica in itinere, determinano un verbale con giudizio parzialmente positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra sessanta e settantanove), l’agenzia formativa oggetto di verifica verrà richiamata, con formale diffida, al pieno rispetto dei propri obblighi assunti con la Città metropolitana di Torino, previsti dal Bando e dalle presenti disposizioni.

Nei casi in cui si rilevino, a seguito di verifiche in itinere e/o ex post, situazioni di persistente inadempimento (ad es., nei controlli in itinere, due verbali di monitoraggio con giudizio parzialmente positivo o, in caso di verifiche ex post in ufficio, due verbali con diffida), nei casi di considerevoli criticità/irregolarità (in caso di verifica in itinere, giudizio negativo, con punteggio finale del verbale compreso tra zero e cinquantanove), la Città metropolitana procede all’esclusione temporanea (per 30 giorni) dell’ente di formazione oggetto di verifica dal vigente Catalogo, nonché, nei casi più gravi, alla sospensione delle attività in corso e/o all’avvio del procedimento per la revoca della relativa autorizzazione e/o alla revoca dei voucher considerati non rimborsabili, fatte salve comunque le eventuali sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge. Si precisa che la revoca dal Catalogo viene disposta anche qualora l’agenzia formativa subisca due sospensioni dal Catalogo stesso. Inoltre, nei casi di accertato mancato possesso, da parte degli allievi beneficiari, dei requisiti per la fruizione della quota di finanziamento pubblico, nonché, più in generale, nell’ipotesi di gravissime irregolarità (ad esempio, l’ingiustificata interruzione / sospensione protratta del corso) ovvero comportamenti fraudolenti (a mero titolo esemplificativo, alterazione del registro presenze allievi) rilevati anche nel corso delle verifiche in

itinere di cui sopra, la Città metropolitana può disporre in qualunque momento, oltre alla sospensione ovvero all’annullamento dell’attività formativa, se necessario, e alla revoca dell’Agenzia formativa dal Catalogo, il ritiro dei voucher già assegnati. Qualora le relative responsabilità fossero esclusivamente ascrivibili all’Agenzia formativa, quest’ultima non potrà

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rivalersi, in caso di revoca del contributo pubblico, nei confronti dei lavoratori/datori di lavoro assegnatari dei voucher.

Nell’ipotesi in cui, nei controlli in itinere in loco, si attribuisca una valutazione non positiva in merito a uno o più riscontri sarà concesso, se possibile in merito alla tipologia di criticità accertata, un lasso di tempo per consentire all’Agenzia formativa di conformarsi agli standard richiesti (sulla base delle indicazioni espressamente formalizzate nel verbale dai funzionari della Città metropolitana o successivamente comunicate). Trascorso tale termine, qualora non vi sia stato il dovuto adeguamento alle prescrizioni impartite, verranno assegnate sul punto le valutazioni conseguenti, nonché eventualmente adottati i provvedimenti del caso. L’intero iter relativo alle prescrizioni impartite dai funzionari della Città metropolitana (valutazione finale inclusa degli item interessati) dovrà essere espressamente rintracciabile dalle apposite note inserite a verbale, nonché da attinente corrispondenza intrattenuta con l’Agenzia formativa. Gli esiti negativi dei controlli, rinvenibili dai verbali di cui sopra rilasciati all’agenzia formativa, vengono comunicati, in caso di ragguardevoli criticità, alla Regione Piemonte per quanto di propria competenza, in particolare ai fini del sistema dell’accreditamento. Si ribadisce che le agenzie formative e i beneficiari dei voucher rimangono comunque soggetti alle sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge. In caso di comportamenti fraudolenti saranno debitamente informate le Autorità competenti. Si evidenzia, inoltre, che non saranno riconosciute come validamente apposte ai fini del riconoscimento del voucher assegnato le firme degli allievi sul registro, nello spazio dedicato alle presenze giornaliere, sensibilmente difformi o in alcun modo riconducibili alla sottoscrizione apposta nella parte iniziale del registro riservata ai dati anagrafici. Sono fatte ovviamente salve, in caso di sottoscrizioni false, le segnalazioni del caso alle competenti Autorità giudiziarie. La Città metropolitana si riserva, inoltre, la facoltà, ai fini della predisposizione di eventuali prossimi cataloghi per i corsi Sicurezza, nonché dei cataloghi dell’Offerta Formativa FCI, di prevedere effetti pregiudizievoli per le agenzie formative oggetto di sospensione e revoca dal vigente Catalogo. Peraltro, più in generale, gli esiti dei controlli comunque svolti sui corsi del Catalogo corsi Sicurezza avranno effetto, sotto il profilo valutativo, ai fini dell’inserimento degli Operatori nei prossimi Cataloghi dei corsi FCI e Sicurezza. In aggiunta ai controlli di conformità richiamati al presente capitolo, la Città metropolitana di Torino effettua, anche a campione, in itinere e/o ex post, verifiche finalizzate alla rilevazione e al monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti dei corsi.

Si precisa da ultimo che, per quanto attiene ai controlli in ufficio ex-post, gli accertamenti sulla documentazione presentata agli Uffici della Città metropolitana dalle Agenzie formative inserite nel Catalogo corsi Sicurezza per il rimborso dei voucher assegnati ai destinatari partecipanti (domanda di rimborso), concernono i seguenti aspetti:

• Verifica sulla corretta compilazione del registro presenze-allievi;

• Verifica del rispetto del calendario comunicato (variazioni incluse) e degli adempimenti relativi

all’avvio attività;

• Verifica sulla tenuta del corso presso la sede inserita a Catalogo o successivamente autorizzata;

• Verifica del mantenimento dell’accreditamento regionale, senza provvedimenti, per tutta la durata

del corso;

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• Verifica del rispetto del numero massimo di partecipanti per tipologia di corso;

• Verifica sull’adeguatezza del verbale che comprova la consegna dei patti formativi ai partecipanti al

corso;

• Verifica sull’adeguatezza del verbale di consegna ai partecipanti degli attestati di frequenza con

profitto;

• Verifica sull’adeguatezza della dichiarazione dell’Operatore relativamente alle ore di presenza al

corso per ciascun partecipante;

• Verifica sull’eventuale precedente svolgimento di verifiche in itinere sull’attuazione delle attività ed

esito delle stesse relativamente alla revoca dei voucher assegnati;

• Accertamento del numero di voucher ammissibili al rimborso e degli eventuali voucher ritirati (con

relativo nominativo degli assegnatari), per il calcolo dell’importo economico complessivo

riconoscibile;

• Verifica del versamento della quota di compartecipazione privata e delle modalità di pagamento.

Gli esiti, sia parziali che complessivi, dei controlli sui predetti aspetti svolti, anche a campione, presso gli Uffici della Città metropolitana dai funzionari incaricati vengono riportati sull’apposito verbale di controllo, allegato alla lett. I del presente documento e consultabile altresì sul sito internet della Città metropolitana di Torino all’indirizzo http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/formazione/monitoraggio/sicurezza. Al termine del controllo vengono restituiti all’Operatore i rispettivi registri presentati con la documentazione utile ai fini del rimborso dei voucher, nonché consegnato il verbale di verifica (un suo referente attesta la riconsegna con apposizione di data e firma per ricevuta). L’Operatore può presentare agli Uffici della Città metropolitana note/controdeduzioni scritte in merito alle risultanze del verbale di controllo entro il termine di 15 giorni dalla consegna dello stesso. In caso di accertate irregolarità/criticità occasionali e/o di lieve entità, all’Operatore verranno comunicate, all’interno del verbale di controllo, le “prescrizioni” da seguire ossia i comportamenti da non ripetere in futuro, mentre nell’ipotesi di irregolarità/criticità diffuse e/o di rilevante entità o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite, l’Operatore verrà diffidato dal ripetere le condotte censurate. Si ricorda che il ricevimento di due diffide comporta la sospensione temporanea dell’Operatore dal vigente Catalogo. In ogni caso, si richiamano i contenuti, relativi ai controlli e alle possibili conseguenze già sopra descritti. Tra l’altro, anche in assenza di vere e proprie criticità rilevate, è comunque possibile impartire all’Operatore suggerimenti finalizzati a conseguire miglioramenti rispetto agli aspetti attuativi degli interventi formativi. Pur avendo la finalità di presentare agli Operatori un quadro il più possibile esaustivo delle irregolarità accertabili e dei conseguenti pregiudizi per Operatori e destinatari dei voucher, si precisa che, fatta in ogni caso salva la discrezionalità amministrativa e tecnica in capo a dirigenti e funzionari incaricati dei controlli e dei successivi provvedimenti, tale elencazione assume comunque, sotto il profilo giuridico-amministrativo sia sostanziale che formale, natura esemplificativa. Si ricorda, peraltro, che in caso di accertamento di gravi irregolarità (a mero titolo esemplificativo, mancato possesso dei requisiti da parte dei destinatari dei voucher, manomissione o alterazione colposa e/o dolosa del registro, altri comportamenti fraudolenti da parte di Operatori

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e destinatari dei voucher) riscontrate durante i controlli in ufficio ex-post potranno comunque essere adottati dal Dirigente competente i provvedimenti di sospensione e/o revoca dal Catalogo degli Operatori coinvolti (eventualmente, con revoca dei voucher assegnati e/o sospensione dell’attività formativa e/o segnalazione a Regione Piemonte ai fini dell’accreditamento e/o all’Autorità Giudiziaria) nonché, nei casi più gravi e diffusi, di tutte le sedi operative dell’Agenzia formativa interessata. Ciò premesso, di seguito vengono riportate, in modo riassuntivo e schematico, le irregolarità/criticità accertabili durante tali controlli, con le possibili conseguenze pregiudizievoli per l’Operatore e/o per i destinatari dei voucher.

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Irregolarità Conseguenze

Mancanza elementi richiesti nella compilazione dei registri. Presenza di correzioni apposte non correttamente, bianchettature, cancellature, utilizzo di matita o biro cancellabile. Firme degli allievi sulle pagine di presenza a lezione del registro sensibilmente difformi da quelle riportate nella parte dedicata ai dati anagrafici. Il calendario del corso comunicato in procedura è stato disatteso ovvero le variazioni non sono state comunicate entro i termini previsti. Non è stata effettuata tempestivamente la comunicazione di avvio-corso (spunta avvio). Lezioni del corso sono state effettuate presso una sede non autorizzata. Assenza delle firme per ricevuta attestanti l’avvenuta consegna dell’attestato ai partecipanti che ne hanno titolo. Non risulta a registro lo svolgimento, nella fase conclusiva del corso della verifica finale. Completezza dati inseriti nella domanda di rimborso. I partecipanti che hanno ricevuto l’attestato risultano assenti nella lezione di svolgimento della verifica finale. Mancato rispetto del numero di partecipanti massimo consentito. Difformità ore svolte dagli allievi rispetto a quelle dichiarate a fine corso, anche non incidenti sul riconoscimento voucher. Mancato versamento, nel giusto importo, della quota di compartecipazione privata (ove prevista). Inserimento di allievi durante il corso oltre il termine consentito. Mancato rispetto delle modalità di versamento della quota privata.

Prescrizione, in caso di irregolarità occasionali/saltuarie e/o lievi;

Diffida, in caso di irregolarità ripetute/diffuse e/o rilevanti.

Inoltre:

riduzione del monte ore presenze degli allievi che appongono firme non riconoscibili e nei casi di difformità tra le ore dichiarate come svolte e quelle effettivamente riconoscibili; nel caso di numerosi scostamenti tra il calendario comunicato e quanto effettivamente svolto, a seconda della rilevanza dell’inadempienza accertata, potrà essere disposto il mancato rimborso dei voucher assegnati e/o la sospensione temporanea dal Catalogo della sede operativa interessata; in caso di utilizzo diffuso sul registro di matita o biro cancellabile potrà essere disposta la sospensione/revoca dal Catalogo, con possibile decurtazione dei vocuher assegnati; non riconoscimento del voucher in caso di mancato versamento della quota privata; la mancata richiesta agli Uffici della Città metropolitana da parte del soggetto attuatore della possibilità di continuare l’attività in pendenza del provvedimento di sospensione in materia di accreditamento regionale o in caso di sede occasionale tardivamente anagrafata, comporta un provvedimento di prescrizione; invece, la mancata richiesta dell’autorizzazione a concludere l’attività a fronte del provvedimento di decadenza o revoca dell’accreditamento o in caso di sede occasionale non anagrafata comporta un provvedimento di diffida.

Page 22: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO...Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza 2013-2016 Pagina 2 di 21 PREMESSA Le attività riferite ai corsi di formazione previsti nei Piani Formativi

Città Metropolitana di Torino Area Istruzione e Formazione Professionale

Disposizioni di dettaglio Catalogo Sicurezza 2013-2016 Pagina 21 di 21

ELENCO ALLEGATI: Allegato A: Atto di adesione Allegato B: Modello richiesta assegnazione voucher Allegato C: Modello aggiuntivo per organismo paritetico/ass. datoriale/org. sindacale lavoratori Allegato D: Patto formativo (le due pagine sono da stampare fronte retro) Allegato E: Elenco firme per ricevuta Patto formativo Allegato F: Elenco firme per ricevuta Attestato Allegato G: Domanda per il rimborso voucher con dichiarazione ore allievi Allegato H : Fac-simile nota di debito Allegato I : Verbale di verifica ai fini del rimborso voucher Si veda inoltre, sul sito internet della Città metropolitana di Torino, la Scheda riepilogativa corsi (da inviare via e-mail)