Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno...

47
CLUB PREVIDENZA 12 maggio 2015 JOBS ACT: NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 22 Il decreto legislativo n. 22/2015 attua la delega conferita al Governo dall'articolo 1, commi 1 e 2 Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (cd. Jobs Act) ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi e rimodulando l'Assicurazione sociale per l'impiego (AspI). La legge 183/2014 ha conferito al Governo una delega ampia, che mira ad incidere profondamente sull’intero sistema del lavoro, coinvolgendo tutti gli aspetti relativi all’accesso al mercato del lavoro, alla regolamentazione della disciplina del rapporto di lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive. Tra i temi oggetto di riforma, in particolare, è stata prevista anche una nuova disciplina degli strumenti di tutela in caso di disoccupazione involontaria. Il legislatore delegante ha voluto assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori; razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale; favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali; semplificare le procedure amministrative e ridurre gli oneri non salariali del lavoro. La lettera b) del comma 2 della Legge n. 183/2014 stabilisce i seguenti criteri che devono essere osservati nell'attuazione della delega: rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino a suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con

Transcript of Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno...

Page 1: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

CLUB PREVIDENZA 12 maggio 2015

JOBS ACT: NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 22 Il decreto legislativo n. 22/2015 attua la delega conferita al Governo dall'articolo 1, commi 1 e 2 Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (cd. Jobs Act) ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi e rimodulando l'Assicurazione sociale per l'impiego (AspI). La legge 183/2014 ha conferito al Governo una delega ampia, che mira ad incidere profondamente sull’intero sistema del lavoro, coinvolgendo tutti gli aspetti relativi all’accesso al mercato del lavoro, alla regolamentazione della disciplina del rapporto di lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive. Tra i temi oggetto di riforma, in particolare, è stata prevista anche una nuova disciplina degli strumenti di tutela in caso di disoccupazione involontaria. Il legislatore delegante ha voluto assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori; razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale; favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali; semplificare le procedure amministrative e ridurre gli oneri non salariali del lavoro. La lettera b) del comma 2 della Legge n. 183/2014 stabilisce i seguenti criteri che devono essere osservati nell'attuazione della delega:

• rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

• incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; • universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino a suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

• introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; • eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente

priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con

Page 2: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

• eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

Il D. Lgs. n. 22/2015 in tal senso • unifica i trattamenti di Aspi e MiniAspi in un'unica indennità (NASpI) (art. 1-14); • introduce in via sperimentale l'indennità di disoccupazione (DIS COLL) a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 15); • riconosce a coloro che hanno fruito per intero nel 2015 della NASpI e si trovano in stato di bisogno l'assegno di disoccupazione – ASDI (art. 16); • affida al Fondo per le politiche attive del lavoro il finanziamento di azioni per favorire la ricollocazione di coloro che, in stato di disoccupazione, necessitano di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro (art. 17)

La legge delega interviene, in una logica di sostanziale continuità, sul sistema di ammortizzatori sociali da poco ridisegnato dalla legge n. 92/2012, che, in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone, aveva introdotto l’ASPI (a regime dal 1° gennaio 2016) ed aveva previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e degli ammortizzatori in deroga (al 31 dicembre 2016). La normativa del 2012, inoltre, rendeva stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la previsione di una misura di sostegno per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, già introdotta in via sperimentale nel 2008. Il legislatore del 2014, sia pure in sostanziale continuità con quello del 2012, ha inteso rafforzare il collegamento dello strumento alla storia retributiva e contributiva del lavoratore ed universalizzare tendenzialmente la tutela offerta dalla NASpI, confermando il venir meno degli altri strumenti di sostegno al reddito per la perdita dell’occupazione. Il D. Lgs. n. 22/2015 ha inteso rafforzare (art. 7 commi 1, 2 e 3) il legame tra la spettanza del sostegno individuale al reddito per le ipotesi di disoccupazione involontaria e la partecipazione ad iniziative di “attivazione lavorativa” e a percorsi di riqualificazione professionale. Si tratta di interventi che saranno proposti ai lavoratori in stato di disoccupazione dai “servizi competenti” ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. g) del D. Lgs. n. 181/2000 ossia dai Centri provinciali per l'impiego e dagli altri organismi autorizzati od accreditati. Il quadro normativo si arricchirà nei prossimi mesi, sia con l'emanazione di specifiche disposizioni sanzionatorie per le ipotesi di inadempienza all’obbligo del soggetto beneficiario, sia con l'adozione di ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Page 3: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

In particolare la decretazione riformatrice prevede la prossima introduzione del “contratto di ricollocazione” assente dalla regolamentazione dell'ASpI finanziato da uno specifico stanziamento inserito nel Fondo per le politiche attive del lavoro. L'art. 17 del D. Lgs. 22/2015 rinvia per le modalità attuative di questo particolare istituto a prossime disposizioni regionali che potranno introdurre un “servizio di assistenza intensiva per la ricerca del lavoro” previa “definizione del profilo personale di occupabilità ai sensi di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge 183/2014.” E' evidentemente un sistema dotale impostato con le modalità già proprie del Programma Garanzia Giovani di cui al D. M. 1709/2014 poi declinato nelle specifiche normative regionali in quanto prevede similmente il riconoscimento di voucher proporzionati al profilo di occupabilità individuale, spendibili presso soggetti accreditati. La procedura sarà poi connotata, ai sensi del comma 4 lett. C) dell'art. 17 dall'introduzione “del diritto - dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato” in quanto si presuppone ai sensi del 4 comma, lettera b), “il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte”. La mancata partecipazione o il rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro comporteranno la decadenza dalla dote individuale. NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI) Messaggio INPS n. 2971 del 30.04.2015 Interpello Ministero lavoro n. 13 del 24.04.2015 INPS con il messaggio n 2971 del 30 aprile u.s. preannuncia la pubblicazione della circolare con le indicazioni operative di dettaglio sulla presentazione della domanda per l’indennità NASpI. Il messaggio citato fornisce solo alcune indicazione di massima sui canali per la presentazione della domanda. Decorrenza (art. 1) La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego ha sostituito, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° maggio 2015, i trattamenti già riconosciuti ai lavoratori dipendenti ovvero ASpI e Mini ASpI, i quali pertanto opereranno solo sino alle cessazioni intervenute alla fine di aprile 2015.

Page 4: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Agli eventi occorsi sino a tale data si applicherà l’ASPI nella disciplina della legge n. 92/2012, che riguardava gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. La disciplina NASpI trova applicazione con riferimento ai contratti di lavoro interrotti dal 30 aprile 2015 (ossia, ultimo giorno giuridico del rapporto). Destinatari (art. 2) Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e s.m., nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. La nozione di Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 è la seguente: 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)). Sono invece destinatari della NASpI i dipendenti degli enti pubblici economici che, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Destinatari della prestazione saranno pertanto i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, e i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. La legge Fornero, nel prevedere un ambito applicativo analogo, chiariva che nel concetto di lavoratori dipendenti rientravano anche gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. Deve ritenersi che il venir meno della precisazione sia dovuto alla sua superfluità, visto che il rapporto degli apprendisti e dei soci lavoratori dipendenti è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Page 5: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Requisiti (art. 3) L’art. 3 del DLgs 22/2015 stabilisce i requisiti per il diritto di accesso alla prestazione previdenziale NASpI. Nel particolare essi, da verificarsi in maniera congiunta, sono:

1. Essere in stato di disoccupazione art 1 c. 2 lett c) dlgs n. 181 del 2000; 2. 13 settimane di anzianità contributiva da ricercarsi nei 4 anni precedenti

l’inizio del periodo di disoccupazione; 3. 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,

nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Relativamente al riferimento normativo contenuto al punto 1), va precisato che l'articolo 1, c. 2, lett c) D. Lgs n. 181/2000 definisce "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi”. Tale riferimento deve essere interpretato però senza tener conto della durata della disoccupazione ma, già come avvenne in riferimento all’ASpI e alla mini AspI secondo le previsioni dell’art. 2 c. 4 L. 92/2012, esclusivamente con riferimento allo status di disoccupato ovvero alla condizione di colui il quale sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa (sul punto si veda anche quanto già espresso dall’Inps con sua circolare n. 142/2012). In riferimento poi al requisito di cui al punto 3) preme evidenziare come la locuzione “lavoro effettivo” consenta di far raggiungere le 30 giornate anche attraverso la sommatoria di più rapporti di lavoro diversi, sul punto già l’INPS si era espressa, anche se in relazione ad altra norma, con messaggio n. 25301/07 e n. 1024/00. Per tale requisito lavorativo, che si aggiunge al requisito contributivo delle 13 settimane negli ultimi quattro anni, non viene previsto il rispetto del minimale contributivo per cui è sufficiente la durata della prestazione lavorativa, senza rilevanza alcuna per la retribuzione percepita. Il Ministero del Lavoro con un comunicato stampa del 20 marzo 2015 ha chiarito che per la nuova prestazione saranno considerati neutri i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Page 6: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri. Si ritiene, altresì, che rappresentano precondizione per l’accesso alla prestazione le dimissioni qualora avvengano: 1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio); 2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate: • dal mancato pagamento della retribuzione; • dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; • dal c.d. mobbing; • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile; • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non sarà ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta: • per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; • nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 L. n. 604/66. Negli altri casi di risoluzione del rapporto di lavoro le prassi aziendali possono essere orientate alla formalizzazione del licenziamento individuale contestualmente alla ratifica di specifiche transazioni/conciliazioni finalizzate a prevenire eventuali impugnazioni a fronte della corresponsione di un'agevolazione all'esodo. Si tratta di approcci compatibili anche con l'erogazione della NASpI non risultando alcuna diversa indicazione nelle disposizioni del D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015. A differenza della normativa sull'ASpI, in cui il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il dettato dell'art. 3 D. Lgs. n. 22/2015 è stato specificato l'ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione.

Page 7: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Conseguentemente, con l'interpello n. 13/2015 è stato richiesto al Ministero del Lavoro se la nuova indennità di disoccupazione possa essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori licenziati per motivi disciplinari e se sia possibile ricomprendere, tra le ipotesi per le quali viene concessa la NASpI, anche i casi di accettazione da parte del lavoratore licenziato dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. “conciliazione agevolata” ex art. 6, D. Lgs. n. 23/2015. Il Ministero precisa che appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI. Il Ministero, con interpello n. 29/2013 sulla concessione dell’ASpI, aveva già chiarito che “non sembra potersi escludere che l’indennità di cui al comma 1 e il contributo di cui al comma 31 dell’art. 2, L. n. 92/2012 siano corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare. La nota ministeriale sottolinea che il licenziamento disciplinare non può essere inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, in ragione del fatto che la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica; infatti, “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale” (v. Cass. n. 4382/1984) non trascurando, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento stesso che nelle opportune sedi giudiziare potrebbe essere ritenuto illegittimo. In relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), si ritiene altresì possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta de qua il trattamento indennitario della NASpI. La norma citata stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. L’accettazione dell'offerta di conciliazione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso.

Page 8: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

La fattispecie, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, costituisce sempre un'ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro. Tutto considerato, le condizioni di accesso alla nuova prestazione NASpI risultano meno restrittive rispetto al precedente combinato AspI-miniASpI. Non sono infatti più richieste le due annualità di anzianità assicurativa e soprattutto le 13 settimane di accredito contributivo vengono ricercate nelle ultime quattro annualità e non negli ultimi 12 mesi come previsto per l’accesso alla miniASpI. Tutele a confronto ASpI MiniAspi NASpI

Requisiti Almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione. Almeno un anno di contribuzione DS nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Almeno 30 giornate di lavoro o equivalenti nei 12 mesi che precedono l'evento disoccupazione.

Dal punto di vista dell’accesso alla prestazione la NASPI rappresenta, dunque, un sicuro miglioramento per i lavoratori dipendenti e accresce l'universalità dello schema. Ciò è confermato dalla simulazione diretta a stabilire la quota di lavoratori dipendenti privati, occupati in un dato momento, che non sarebbero coperti dalle diverse indennità di disoccupazione qualora venissero licenziati. Infatti, il 10,6% dei lavoratori non soddisferebbe i requisiti dell'ASPI e il 5,1% non avrebbe diritto neppure alla Mini-ASPI, mentre soltanto il 3,4% del nostro campione non riceverebbe la NASPI in caso di licenziamento.

Page 9: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Calcolo e misura (art. 4) Per la NASpI valgono i medesimi criteri di calcolo validi per le indennità ASpI e mini-ASpI, con le sole modifiche dell'ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile dagli ultimi due agli ultimi quattro anni e dell'elevamento del limite massimo di importo a 1.300 euro mensili (rivalutabile annualmente). Per l’anno 2015, la retribuzione di riferimento indicata dalla legge per la NASpI (€ 1.195) è sostanzialmente uguale a quella prevista per ASPI e MiniAspi (€ 1.195,37 - v. circ. INPS n.19/2015), cambia il limite massimo dell’importo: per ASPI e Miniaspi è pari, per il 2015, ad € 1.167,91, mentre per la NASpI è di € 1.300. Per la determinazione del valore della prestazione occorre preliminarmente individuare la retribuzione mensile alla base del calcolo. Tale base di calcolo è data dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive (in sostanza l’imponibile evidenziato in Uni-emens) diviso per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33.

Page 10: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Nel caso in cui la retribuzione mensile di cui sopra sia non superiore al valore di 1.195 euro (valore riferito al 2015) si perviene al valore dell’indennità mensile applicando il valore percentuale del 75 % alla retribuzione mensile predetta. Nel caso contrario dovrà essere sommato al 75% del valore di 1.195 euro il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile di cui sopra e 1.195€, fermo restando che non potrà essere erogata una indennità di importo superiore a 1.300€ (valore riferito al 2015 annualmente rivalutato). Nel caso in cui l’indennità sia da erogare per periodi inferiori al mese, l’importo da erogare dovrà essere diviso per 30 giorni e moltiplicato per il numero di giornate di effettiva sospensione.

Esempio di calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni

Lavoratore di qualsiasi età che negli ultimi 4 anni ha lavorato ininterrottamente, licenziato il 1 luglio 2015. 1) Il quadriennio di riferimento per l’individuazione della retribuzione sulla quale calcolare la prestazione va dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2015 (48 mesi antecedenti la data di licenziamento). 2) Determinazione della retribuzione media mensile. Si supponga che nel quadriennio di riferimento, l’imponibile previdenziale del lavoratore abbia la seguente distribuzione: · Anno 2015 dal 1.1.2015 al 30.6.2015 € 17.000. · Anno 2014 € 33.500. · Anno 2013 € 33.000. · Anno 2012 € 32.500. · Anno 2011 dal 1.7.2011 al 31.12.2011 € 16.000. Il montante retributivo dei quattro anni precedenti il licenziamento è pari a € 132.000. 3) Dividendo il montante retributivo del quadriennio per il numero delle settimane di contribuzione (208 = 52 settimane annue moltiplicato 4 anni), si ricava la retribuzione media settimanale per ogni settimana di contribuzione: € 132.000 diviso 208 = € 634,62 4) Per ragguagliare a mese la retribuzione media settimanale si moltiplica per il coefficiente 4,33 che, in un anno, rappresenta il numero medio di settimane di ciascun mese (52 diviso 12 = 4,33). Si ottiene quindi una retribuzione media mensile sulla quale calcolare la NASpI pari a: € 634,62 moltiplicato 4,33 = € 2.747,88 medie mensili. 5) La retribuzione sulla quale calcolare la NASpI corrisponde a € 2.747,88.

Page 11: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Misura della NASpI

A) Retribuzione media mensile € 2.747,88B) Prima fascia per applicazione dell’aliquota del 75% € 1.195,00C) Differenza di retribuzione tra Retribuzione media mensile (punto A) e 1^ fascia (punto B) € 1.552,88D) Importo corrispondente al 75% della 1^ fascia (punto B) € 896,25E) Importo corrispondente al 25% differenza tra retribuzione media e 1^ fascia (punto C) € 388,22NASPI calcolata (somma tra punto D e punto E) € 1.284,47

L’importo di 1.284,47 € sarà il valore lordo dell’indennità in quanto inferiore al massimale di 1.300 €.

Percentuale di copertura della prestazione rispetto alla retribuzione

La struttura della NASpI prevede una copertura decrescente rispetto al reddito del lavoratore, andando dal 75% di copertura per i lavoratori con retribuzione media mensile fino a € 1.195 (solitamente si tratta di lavoratori con qualifica operaia) al 43,33% della retribuzione media per i lavoratori con qualifica impiegatizia e i quadri con retribuzioni più elevate. Il tetto mensile di trattamento NASpI si raggiunge con una retribuzione media mensile di € 2.810.

Retribuzione € 1.195 € 1.500 € 2.000 € 2.500 € 2.810 € 3.000 1^ fascia ASPI per applicazione 75% € 1.195 € 1.195 € 1.195 € 1.195 € 1.195 € 1.195 Differenza di retribuzione € - € 305 € 805 € 1.305 € 1.615 € 1.805 75% della 1^ fascia € 896,25 € 896,25 € 896,25 € 896,25 € 896,25 € 896,25 25% diff. tra retribuzione e 1^ fascia € - € 76,25 € 201,25 € 326,25 € 403,75 € 451,25 NASPI calcolata € 896,25 € 972,50 € 1.097,50 € 1.222,50 € 1.300,00 € 1.300,00 % copertura NASpI rispetto a retribuzione 75,00% 64,83% 54,88% 48,90% 46,26% 43,33%

Le modalità di determinazione della misura della prestazione sono le stesse di quelle precedentemente previste dall’art. 2 commi 6-9 della legge 92 del 2012. Ciò che è stato innovato rispetto al passato è il periodo di ricerca delle retribuzione imponibile, l’importo del massimale e il sistema delle penalizzazioni (il periodo di ricerca delle retribuzioni non più biennale ma quadriennale è una innovazione trascurabile). In particolare la retribuzione imponibile deve essere ricercata nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto e non nei due anni precedenti come previsto per l’ASpI. Tale aspetto può risultare importante ai fini della misura della prestazione, segnatamente nell’ambito della differenza tra NASpI e ASpI, quando nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto si assiste a una progressione retributiva crescente. A titolo esemplificativo supponiamo la seguente progressione retributiva annua nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto ipotizzata al 31 dicembre 2015:

Page 12: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Si osserva in questo caso che il valore mensile dell’indennità NASpI è pari a 1.084 euro, mentre il valore mensile dell’indennità ASpI supererebbe il massimale e quindi è pari al valore del massimale ovvero 1.169 euro. Riguardo al massimale la normativa NASpI ha recato un notevole incremento. Si è passati infatti da un valore di 1.169 euro al valore di 1.300 euro.Anche per il legislatore del 2015, l'indennità NASpI si riduce progressivamente. La riduzione è nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Esempio di riduzione mensile del trattamento

Mensilità Importo mensile in

pagamento

Misura percentuale rispetto al trattamento iniziale

(Riduzione del 3% sul mese precedente, a partire dal 1° giorno del 4° mese di

trattamento) Mese 1 € 1.284,47 100,00% Mese 2 € 1.284,47 100,00% Mese 3 € 1.284,47 100,00% Mese 4 € 1.245,94 97,00% Mese 5 € 1.208,56 94,09% Mese 6 € 1.172,30 91,27% Mese 7 € 1.137,13 88,53% Mese 8 € 1.103,02 85,87% Mese 9 € 1.069,93 83,30% Mese 10 € 1.037,83 80,80% Mese 11 € 1.006,70 78,37% Mese 12 € 976,49 76,02% Mese 13 € 947,20 73,74% Mese 14 € 918,78 71,53% Mese 15 € 891,22 69,38% Mese 16 € 864,48 67,30% Mese 17 € 838,55 65,28% Mese 18 € 813,39 63,33% Mese 19 € 788,99 61,43% Mese 20 € 765,32 59,58% Mese 21 € 742,36 57,80% Mese 22 € 720,09 56,06% Mese 23 € 698,49 54,38% Mese 24 € 677,53 52,75%

Page 13: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Come è evidente, il legislatore per stimolare il lavoratore alla ricerca di un nuovo lavoro ha previsto una riduzione mensile del trattamento che porta a percepire alla fine dei 24 mesi massimo erogabili (fino al 2016), un importo di poco superiore alla metà di quello iniziale. Le penalizzazioni sono state rese maggiormente proporzionali al numero delle mensilità di godimento della prestazione, con significativi scostamenti dal precedente impianto dove trovavano applicazione solo dopo la sesta e la dodicesima mensilità di fruizione, in entrambi i casi nella misura fissa del 15 %. Il nuovo sistema delle penalizzazioni, rispondente all’esigenza di incentivare comportamenti attivi nel periodo di disoccupazione, fa in modo che l'indennità NASpI rispetto alla precedente subisce una inferiore decurtazione in presenza di ridotte mensilità di fruizione, e una più gravosa decurtazione in presenza di elevate mensilità di fruizione. Ad esempio dal settimo mese di fruizione l’indennità ASpI/miniASpI avrebbe subito una decurtazione del 15%, l’indennità NASpI subisce una decurtazione del 12%. Ma già dal nono mese di fruizione l’indennità NASpI subisce una decurtazione del 18% mentre la decurtazione dell'ASpI/miniASpI rimane fissa al 15%. Si fa seguire una tabella esplicativa:

Ovviamente per scopi di semplificazione non è stato considerato negli esempi di cui sopra l’elemento composto e non semplice del calcolo della penalizzazione che dovrebbe rendere la stessa maggiormente gravosa in riferimento alla NASpI. Alla NASpI non si applica infatti il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della Legge n. 41 del 28.02.1986 (come già previsto per i trattamenti ASpI e miniASpI). Non è pertanto soggetta alla trattenuta in misura pari all'aliquota posta a carico degli apprendisti. La NASPI è apparentemente più generosa dei precedenti sussidi anche per quanto riguarda l'entità delle prestazioni. L'importo di ASPI e Mini-ASPI era pari al 75% della retribuzione media dei mesi lavorati negli ultimi due anni, fino a un massimale (1.195,35 Euro nel 2015), e al 25% della quota di retribuzione eccedente il massimale, fino a un importo massimo della prestazione fissato pari a 1.167,91 Euro al mese nel 2015.

Page 14: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

L'importo teorico della NASPI è invece superiore, dato che l'importo massimo della prestazione è stato portato a 1.300 Euro al mese (la base di calcolo è ora la retribuzione media del quadriennio precedente il licenziamento, anziché del biennio). Tuttavia, mentre l'ASPI rimaneva di importo costante fino al sesto mese di erogazione, per poi diminuire del 15% (e di un altro 15% dal tredicesimo mese per gli over 54), nel Jobs Act si è stabilito che, a partire dal quarto mese di erogazione, l'importo della NASPI si riduca ogni mese del 3%. Nulla assicura, dunque, che in termini di prestazioni complessivamente ricevute la NASPI sia più generosa dell'ASPI. E' stato analizzato quanto riceverebbero, qualora la disoccupazione durasse esattamente 6 mesi, i lavoratori presi a campione ed è stata calcolata la differenza fra l'importo complessivo che si sarebbe ricevuto nei 6 mesi nello scenario pre e post Jobs Act. Nonostante l'incremento della prestazione massima, che avvantaggerebbe i lavoratori a salario medio-alto qualora questi dovessero cadere in disoccupazione, le norme sul decalage della prestazione comportano che per oltre metà del campione (54,2%) l'ammontare complessivo di NASPI che si riceverebbe nei 6 mesi di disoccupazione si rivelerebbe inferiore a quello che sarebbe stato pagato in base alle vecchie norme.

Page 15: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Durata (art. 5)

ASpI PERIODO TRANSITORIO 2013-2015

Anno di cessazione rapporto di lavoro

Età anagrafica

Inferiore a 50 anni Pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni

Pari o superiore a 55 anni

2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi

2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi

2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi

2016 12 mesi 12 mesi 18 mesi

La massima durata della NASPI, fino al 31 dicembre 2016, potrà arrivare a 24 mesi (con un temporaneo miglioramento del periodo massimo di trattamento ASpI, previsto a regime dal 2016, per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, in 18 mesi). La durata del trattamento sarà pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi la durata massima della prestazione sarà pari a 2 anni indipendentemente dal requisito anagrafico che caratterizzava l’ASpI. Dal 1° gennaio 2017, quando, tra l'altro, sarà definitivamente abrogata l'indennità di mobilità, si otterrà un riallineamento al periodo massimo di 18 mesi (78 settimane) che, tuttavia, potrà essere beneficiato anche dai lavoratori con età anagrafica inferiore a cinquantacinque anni, a cui, nel regime ASpI, sarebbero spettati 12 mesi di sostegno al ricorrere del presupposto contributivo. L’introduzione di una perfetta relazione (almeno fino al 2016) tra accredito contributivo e durata della prestazione (prima riscontrabile solo nella mini AspI) determina rispetto al passato un sistema più premiante e al tempo stesso più penalizzante a seconda della consistenza contributiva delle ultime quattro annualità. Infatti i soggetti che nelle ultime due annualità ovvero nelle ultime quattro annualità vantino un accredito contributivo superiore alle 24 mensilità dovrebbero avere tendenzialmente un beneficio in termini di durata della prestazione con l'entrata in vigore della NASpI. Invece i soggetti che nelle ultime due annualità ovvero nelle ultime quattro annualità vantino un accredito contributivo inferiore alle 24 mensilità avrebbero diritto a una indennità NASpI di durata inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata sulla base delle norme dell’ AspI.

Page 16: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Si consideri una durata tendenziale dell’indennità ASpI di 12 mesi, stante la variabilità della stessa relativamente all’età anagrafica del percettore e all’anno in cui si colloca l’evento disoccupazione involontaria. Di contro, nessuna differenza, in termini di durata della prestazione, è riscontrabile tra l’indennità mini ASpI e la nuova indennità NASpI. Pertanto i soggetti che in base al precedente impianto avrebbero avuto diritto alla miniASpi e non all’ASpI riceveranno la prestazione di sostegno al reddito per la medesima durata. A titolo esemplificativo si supponga un soggetto di età anagrafica pari a 53 anni che subisce la cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2015 e che nei quattro anni precedenti la cessazione abbia un accredito contributivo pieno di 208 settimane. Nel caso supposto l’indennità ASpI sarebbe stata erogata per un massimo di 12 mensilità mentre l’indennità NASpI viene erogata per un massimo di 24 mensilità. Differentemente, se l’accredito contributivo nelle ultime quattro annualità fosse stato di 14 mensilità allora la durata massima dell’ASpI (supponendo la sussistenza dei 12 mesi nel biennio precedente) sarebbe stata di 12 mensilità mentre la durata massima della NASpI sarebbe di 7mensilità. Se invece il soggetto in discorso presenta un requisito contributivo di 26 settimane (ovvero rientrava nel campo di applicazione della miniASpI e non in quello dell’ ASpI) la durata massima sia della miniASpI sia della NASpI sarebbe di 3 mensilità. Tutela a confronto

ASpI Mini ASpI NASpI

Durata Dipende dall'età dell'assicurato. A regime avrebbe dovuto essere di 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni; 18 mesi (nei limiti di contribuzione negli ultimi due anni) per quelli di età superiore.

Numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento.

50% dei periodi contributivi accreditati nei 4 anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con un massimo quindi di 24 mesi (dal 1.1.2017 la durata massima è limitata a 18 mesi).

Naspi e lavoratori stagionali

Page 17: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Tra le categorie penalizzate dai nuovi requisiti per usufruire della NASpI vi sono i lavoratori stagionali del settore del turismo (circa 300.000 in tutta Italia) che hanno richiesto specifici chiarimenti, in vista dell’emanazione della circolare INPS che dovrà illustrare i criteri di applicazione del nuovo sussidio.

I lavoratori stagionali del turismo lavorano dai 4 ai 6 mesi all’anno, e fino ad ora erano percettori dell'assegno di disoccupazione per i restanti 6/8 mesi.

Il Decreto Legislativo n. 22/2015 prevede (art. 5), infatti, che: "Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.”

La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni che precedono la disoccupazione, tuttavia, in tale calcolo non si tiene conto dei periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione.

Pertanto, il periodo contributivo già utilizzato per ottenere il sussidio non può essere riutilizzato. Le esperienze lavorative precedenti, dopo la prima richiesta di sussidio, vengono annullate.

Nel caso dei lavoratori stagionali ciò implica (assumendo come esempio il caso di un lavoratore che risulta occupato per soli 6 mesi in un anno) che, con la NASpI, saranno considerati utili ai fini del calcolo per la durata del sussidio i soli 6 mesi lavorati nel 2015 e non anche quelli precedentemente lavorati nel 2014 che, nella maggior parte dei casi sono già stati utilizzati, lo scorso anno, per accedere al sussidio della ASpI o MiniASpI.

In tal modo per i lavoratori stagionali si prevede una sensibile riduzione del sussidio di disoccupazione che diventerà pari alla metà dei soli mesi lavorati nel 2015 e, quindi, durerà per soli 3 mesi.

Trattasi di una situazione penalizzante per chi, invece, sino all'anno scorso maturava il diritto all'ASpI ordinaria, che poteva durare anche un anno e dunque coprire il dipendente stagionale per il semestre successivo, prima dell'inizio di un nuovo periodo di lavoro estivo.

Al di là della diversa base di calcolo dei requisiti (il biennio per l'ASPI, l'anno per la Mini-ASPI, il quadriennio per la NASPI), la possibilità che le nuove norme, apparentemente più generose, comportino una riduzione della durata potenziale dei sussidi è confermata dalle simulazioni. Da esse emerge che il periodo massimo potenziale di erogazione del sussidio si ridurrebbe per il 3,8% dei dipendenti privati e, soprattutto, che le nuove norme penalizzerebbero in misura relativamente maggiore i dipendenti a termine, caratterizzati, spesso, da carriere molto frammentate con frequenti entrate e uscite dalla disoccupazione. Il 10,3% dei dipendenti a termine, infatti, a causa della sottrazione dei periodi di sussidio già ricevuto, riceverebbero come NASPI un sussidio potenziale di

Page 18: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

durata inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto in base alla precedente normativa.

Domanda e decorrenza della prestazione (art. 6) Restano confermate, per la NASpI, le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza del trattamento già vigenti per le indennità ASpI e mini-ASpI. L’indennità decorre:

• dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;

• dal giorno successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui sia presentata successivamente all’ottavo giorno;

• dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità nel caso in cui non sia presentata all’Inps ma al CPI e sia successiva alla data di presentazione della domanda.

Più precisamente, riguardo al termine, che è stabilito sempre a pena di decadenza, di presentazione della domanda, si opera una lieve riformulazione,

Page 19: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

ponendosi un termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro che è sostanzialmente analogo al termine oggi vigente di due mesi ed otto giorni (v. circolare Inps, n. 142/2012). La domanda può essere presentata unicamente seguendo il canale telematico. Il messaggio INPS n. 2971 del 30 aprile 2015 prevede che a partire dal 1° maggio 2015, sarà possibile utilizzare i consueti canali telematici per l’inoltro della domanda:

� via web, attraverso il sito www.INPS.it (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);

� tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); � tramite Contact Center Integrato INPS INAIL (chiamando da rete

fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

La disciplina di dettaglio della indennità NASpI sarà regolata con apposita circolare INPS in corso di pubblicazione. A titolo esemplificativo, si ipotizza una cessazione del rapporto in data 1° maggio 2015 e una domanda NASpI presentata il giorno 3 maggio 2015. L’indennità avrà decorrenza 9 maggio 2015, ovvero dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto. Diversamente se la cessazione del rapporto avviene il 1° maggio 2015 ma la domanda viene presentata il 10 maggio 2015 allora l’indennità avrà decorrenza 11 maggio 2015, in quanto è spirato il termine degli 8 giorni. Condizionalità (art. 7)

Vengono confermati, per la NASpI, i principi già vigenti ed espressamente richiamati dalla Legge n. 92/2012, che subordinano l'attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale, proposte dai servizi competenti nonché alle politiche attive comprese quelle che saranno identificate dal decreto legislativo delegato di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183. L'art. 1 comma 3 della L. n. 183/2014: “Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per

Page 20: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonchè dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.” Inoltre, si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/2015 (7 giugno 2015) la determinazione delle condizioni e modalità per l'attuazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 7 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1. La NASpI non potrà essere riconosciuta, al di là dei casi di perdita dello status di disoccupazione, qualora il soggetto non partecipi alle iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego e in tutti quei casi che saranno disciplinati successivamente con l'apposito decreto ministeriale. Incentivo all'auto imprenditorialità (art. 8) Rimanendo sempre nell’ambito del diritto alla prestazione, l’art. 8 del D. Lgs. 22/2015 rende strutturali le misure inerenti all’anticipo dell’indennità in un’unica soluzione al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o per associarsi in cooperativa, cosa che nel precedente impianto normativo (cfr. art. 2 comma 19 L. 92/2012, DM. 73380/2013) era prevista in via sperimentale fino al 2015. Rimane ferma l’insussistenza del diritto all’accredito della contribuzione figurativa e all’assegno per il nucleo familiare cosi come viene riprodotta la previsione della restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipo in caso di rioccupazione in lavoro subordinato durante il periodo in cui sarebbe stata corrisposta l’indennità “salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. I recenti indirizzi amministrativi resi noti dall’INPS con circolare n. 62/2015 in materia di anticipo AspI e miniASpI sono da ritenersi applicabili anche all’anticipo NASpI. La circolare n. 62/2015 ha precisato che non ha alcuna incidenza sulla titolarità del diritto a ricevere l’anticipo o a trattenere quanto già percepito a

Page 21: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

titolo di anticipo il superamento del limite di reddito, in via presuntiva o effettiva, utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, consistente nel lavoro autonomo a 4.800 euro su base annua. Infatti, la possibilità di ricevere l’anticipo della prestazione in un’unica soluzione trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di finanziare attività di lavoro autonomo o di impresa. Sarebbe stato del tutto illogico ritenere non dovuto o ancor di più indebito l’anticipo da riconoscere o già riconosciuto qualora l’attività finanziata produca un reddito superiore, in via presuntiva o effettiva, al limite di 4.800 euro su base annua. Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato o autonomo (artt. 9-10) Vengono sostanzialmente confermati i principi generali vigenti relativi ai trattamenti ASpI, relativamente all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato. Una novità riguarda la previsione della possibilità che una quota dell'indennità NASpI sia compatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione IRPEF. Viene, inoltre, previsto il diritto ad una quota dell'indennità NASpI nel caso di cessazione di uno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui sia titolare il soggetto. Per quanto riguarda la compatibilità con un rapporto di lavoro autonomo, vengono sostanzialmente confermate, con alcune modifiche relative all'autodichiarazione, le norme già vigenti, per i trattamenti ASpI e mini-ASpI, relative all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, ipotesi che viene estesa alla fattispecie di attività di impresa individuale. Ai fini della compatibilità e cumulabilità, non rileva la natura del rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) quanto la durata dello stesso e il reddito annuo percepito dal lavoratore. Vengono di seguito esposte le fattispecie contemplate e i relativi effetti:

1)1)1)1) rapporto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi con reddito annuo superiore a 8.145 euro: decadenza dal diritto alla prestazione;

2)2)2)2) rapporto di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi, con reddito annuo superiore a 8.145 euro: sospensione d'ufficio della prestazione per tutta la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 6 mesi e rilevanza

Page 22: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

della contribuzione ai fini dei requisiti e della durata di una eventuale nuova prestazione;

3)3)3)3) rapporto di lavoro subordinato, anche superiore a 6 mesi, con reddito annuo inferiore a 8.145 euro: mantenimento della prestazione dietro apposita comunicazione all'INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, del reddito annuo previsto (pena la decadenza); l’indennità NASpI subirà una riduzione pari all’80% del reddito previsionale comunicato all’INPS.

4) titolarità di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e

cessazione di uno dei due rapporti per cause rientranti tra quelle che danno diritto alla NASpI: è previsto il diritto di percepire la NASpI a condizione che il reddito annuo, preventivamente comunicato all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione pena la decadenza, non superi il limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. L’indennità NASpI subirà una riduzione pari all’80% del reddito previsionale comunicato all’INPS. La contribuzione versata in forza dell’attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accredito contributivo.

5) attività di lavoro autonomo con reddito non inferiore a 4.800 euro:

decadenza della prestazione; 6) attività di lavoro autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro: cumulabilità

della prestazione con il reddito da lavoro autonomo e relativa riduzione dell'indennità NASpI pari all' 80% del reddito previsionale da comunicarsi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, pena la decadenza del diritto all'indennità NASpI. Al momento della dichiarazione dei redditi viene operato il ricalcolo d’ufficio della riduzione di cui sopra. In questo caso la contribuzione previdenziale versata in forza dell'attività di lavoro autonomo non darà luogo ad alcun accredito contributivo. Decadenza (art. 11) Restano sostanzialmente confermate le disposizioni in materia di decadenza dal trattamento già vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI. Più in particolare, la decadenza si verifica nelle seguenti ipotesi:

a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle

comunicazioni previste dalla legge; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa

individuale senza provvedere alla comunicazione prevista dalla legge;

Page 23: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Inoltre, la decadenza dal trattamento, come detto, si verifica quando il lavoratore violi le regole relative alle iniziative lavorative e ai percorsi di riqualificazione che saranno previste dal decreto di cui all'art. 7 comma 3. L’art. 11, pertanto, ricomprende, oltre alle ipotesi già esposte, altre due cause quali il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, a meno che in quest’ultimo caso non si opti per l’indennità NASpI. E’ da segnalare che l’onere della comunicazione del reddito annuo previsionale non va nella direzione della semplificazione, quantomeno nel caso del lavoro subordinato, in quanto la comunicazione obbligatoria di attivazione della prestazione lavorativa (c.d. UNILAV) è efficace nei confronti di tutti gli enti cui è indirizzato e contiene anche i dati utili alla determinazione del reddito conseguibile.

Contribuzione figurativa (art. 12) In conformità ad una specifico principio della legge delega, il decreto legislativo introduce un limite alla misura della contribuzione figurativa (inerente al periodo di godimento della NASpI): per il computo della contribuzione (rapportata, in linea di principio, alla base retributiva di calcolo della NASpI), si applica un limite (per la medesima base retributiva) pari a 1,4 volte la misura massima mensile (per l'anno in corso) della NASpI. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata. La Circolare INPS n. 180/2014 in merito alla valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini–ASpI ha precisato che, come precisato al punto 2.1 della circolare INPS n. 35/2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, occorre il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.

L’art. 22, comma 1, lett. b), della L. n. 153/1969 prevede che possano accedere alla pensione di anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro…”, con esclusione,

Page 24: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. Pertanto, la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità. Significative novità sono state introdotte riguardo alle modalità di determinazione della contribuzione figurativa conseguente al perfezionamento del diritto di accesso all’indennità NASpI. La base imponibile utile alla determinazione della contribuzione figurativa è da determinarsi, parimenti al calcolo dell’indennità, attraverso la somma delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, comprensive di tutti gli elementi continuativi e non continuativi, percepite negli ultimi quattro anni, diviso per il numero delle settimane accreditate nel medesimo arco temporale e moltiplicato per 4,33. Ai fini della contribuzione figurativa, viene previsto un massimale individuato nel valore di 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso ossia 1.820 euro (1.300 x 1,4). Le quote di retribuzioni eccedenti tale importo non danno diritto a contribuzione figurativa, penalizzando così i lavoratori con salario medio-alto che dovessero cadere in disoccupazione. È stato inoltre previsto che, in riferimento al sistema di calcolo retributivo della pensione, le retribuzioni figurative determinate sulla base del massimale di cui sopra non devono essere prese in considerazione qualora la retribuzione media pensionabile ottenuta con il computo di tali retribuzioni risulti di un importo inferiore alla retribuzione media pensionabile determinata tramite la mancata considerazione delle medesime retribuzioni. Tale norma nasce dall’esigenza di limitare gli effetti che l’imposizione di un massimale alla contribuzione figurativa e conseguentemente alla retribuzione figurativa avrebbe potuto produrre sulla misura della pensione allorquando il periodo di disoccupazione avesse trovato collocazione nel periodo di ricerca delle retribuzioni utili alla determinazione della retribuzione media pensionabile ovvero si fosse collocato in prossimità della decorrenza della pensione. Il sistema di calcolo retributivo si applica:

− alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ovvero

− alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995 dai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Page 25: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi: � l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti; � la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno; � l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi; Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. La neutralizzazione opera esclusivamente nell’ambito della determinazione della retribuzione media pensionabile senza produrre alcun effetto nel sistema di calcolo contributivo. Pertanto la contribuzione figurativa accreditata in ragione di retribuzioni figurative neutralizzate assumerà piena valenza nel montante. Anche se non espressamente previsto, risulta pacifico che la neutralizzazione non opera ai fini del diritto di accesso alla pensione. La neutralizzazione di cui sopra è sufficiente a evitare pregiudizi alla misura della pensione limitatamente alla sua quota retributiva.

Page 26: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

L'imposizione di un massimale alla contribuzione figurativa può determinare effetti significativi sulla quota di pensione contributiva, che come è noto sulla base dell’art. 24 comma 2 del DL 201/2011 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1/1/2012. Gli effetti sono ovviamente proporzionali al valore della retribuzione precedente il periodo di disoccupazione in quanto tale retribuzione con la precedente normativa (AspI) avrebbe interamente formato base imponibile per l’accredito della contribuzione figurativa che a sua volta sarebbe stata valorizzata nel montante contributivo. La circolare INPS n. 142 del 18.12.2012 al paragrafo 6 indica il valore della contribuzione figurativa riferita ai periodi di fruizione dell'ASpI. Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. A supporto di quanto sostenuto si fa seguire la seguente tabella, dove è stata ipotizzata una fruizione complessiva della prestazione di disoccupazione per una durata di 12mesi.

Quando la retribuzione figurativa è inferiore al massimale, fissato nel valore di 1.820 euro, l’importo della pensione non subisce penalizzazioni. Quando invece la retribuzione figurativa supera il massimale di cui sopra, la penalizzazione della pensione aumenta all’aumentare della retribuzione. Per un importo della retribuzione figurativa pari a 2.000 euro la penalizzazione su base annua della pensione è pari a 41,26 euro se il diritto di accesso viene maturato dopo un anno dalla fruizione dell’indennità NASpI/ASpI a 44,66 euro se viene maturato dopo cinque anni. Stante un importo della retribuzione di 4.500 euro invece la penalizzazione annua diventa 614,27 euro se manca un anno per il diritto di accesso alla pensione 664,90 euro se mancano cinque anni.

Page 27: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

La rilevanza della riduzione è confermata dalle simulazioni su quanto avrebbero accumulato a fini previdenziali i lavoratori del campione AD-SILC, costruito a partire dagli archivi amministrativi dell'INPS, in caso di disoccupazione di 6 mesi di durata nel vecchio e nel nuovo scenario normativo. Infatti, con il nuovo sistema l'83,6% del campione accumulerebbe nei 6 mesi una contribuzione figurativa inferiore a quella a cui avrebbe avuto diritto in precedenza (riduzione montante contributivo).

Sulla base di queste simulazioni si può affermare che se si tiene conto di tutte le circostanze rilevanti, e non solo dell’ampliamento della platea di potenziali beneficiari, la NASPI non consentirà quel miglioramento generalizzato di cui si parla. Saranno tali quei lavoratori, e non sono pochi, che, in caso di licenziamento, sarebbero tutelati per un periodo più breve, riceverebbero prestazioni di minore entità e si vedrebbero riconosciute contribuzioni figurative più contenute. Inoltre, come si è visto a proposito della durata delle prestazioni cui avrebbe diritto una discreta quota di dipendenti a termine, a essere maggiormente penalizzati potrebbero essere proprio i lavoratori più esposti al rischio di incorrere in frequenti periodi di non lavoro.

Page 28: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Effetti della NASpI sulla quantificazione delle agevolazioni all'esodo E’ interessante verificare gli effetti che il D.Lgs. n. 22/2014 potrebbe avere sui criteri di quantificazione delle agevolazioni all'esodo che le imprese erogano ai lavoratori licenziati individualmente, nell'ambito delle conciliazioni tradizionalmente finalizzate a prevenire l'impugnazione del licenziamento, qualora fosse prevista l'integrazione, a carico azienda, delle nuove indennità INPS per la disoccupazione. La forte limitazione apposta dal D.Lgs. n. 23/2015, anch'esso emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 e introduttivo del “contratto di lavoro a tutele crescenti”, alla reintegrazione nel posto di lavoro da parte del lavoratore licenziato determinerà - rispetto agli assunti o trasformati dopo il 7 marzo 2015 – una minore alea per il datore di lavoro recedente. In caso di interruzione del rapporto con costoro, infatti, non troverà quasi più applicazione l'obbligo di reintegra e di versamento della contribuzione previdenziale piena a carico del datore di lavoro per il periodo intercorso dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione. In particolare, è verosimile che, per le ragioni di cui sopra, datore di lavoro e lavoratore licenziato dovranno considerare maggiormente rispetto al passato, quale agevolazione finalizzata ad evitare l'avvio o la prosecuzione di un contenzioso giudiziario, l'attivazione di un sistema di sostegno al reddito a carico azienda integrativo dei trattamenti di legge. Anche la procedura di “offerta di conciliazione” che l'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 prevede per ridurre il rischio di contenzioso giudiziario in caso di risoluzioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti individuali non sembra ostare a tale dinamica. Il ricorso a formule di sostegno al reddito integrative della NASpI potrebbe essere opportuno in quanto mentre la procedura dettata dall'art. 6 è finalizzata alla sola “rinuncia all'impugnazione del licenziamento” la transazione consente di precludere, adottando una formula di rinuncia più ampia, anche eventuali vertenze riguardanti altri aspetti del rapporto di lavoro: differenze di inquadramento, prestazioni eccedenti l'orario normale, risarcimenti rivendicabili a vario titolo ecc. Le negoziazioni individuali, se finalizzate alla definizione di un sistema integrativo di sostegno al reddito, potrebbero superare alcune rigidità del modello NASpI che penalizzano alcune categorie di lavoratori. Infatti, come già esposto: - la NASpI a fronte di requisiti soggettivi piuttosto agevoli per la

Page 29: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

maturazione del diritto al trattamento presenta una durata del sostegno al reddito fortemente variabile a prescindere dall'età anagrafica, dal gravame familiare o da altre condizioni del percettore e può risultare fortemente penalizzante in caso di brevi anzianità contributive (art. 3, comma 1 e 5, D.Lgs. n. 22/2015); - la NASpI si valorizza in proporzione inversa al livello di reddito fruito dal lavoratore prima dell'interruzione del rapporto; Sono ipotizzabili due diverse soluzioni per la quantificazione dell’incentivo, altrimenti ancorato alla mera considerazione del possibile costo del contenzioso individuale. La prima opzione, più tradizionale, consiste nell’erogazione al lavoratore, il cui rapporto verrà risolto, di un importo economico una tantum integrativo del trattamento assicurativo di disoccupazione e delle spettanze di fine rapporto. A seguito dell’entrata in vigore della NASpI, la quantificazione dell’importo potrebbe essere commisurata a un valore economico che consenta di fatto la prosecuzione della durata del sostegno offerto dall’INPS e/o l’integrazione del relativo trattamento per avvicinare maggiormente il reddito effettivamente percepito dal lavoratore in stato di disoccupazione a quello precedente la risoluzione del rapporto. Seguendo questa impostazione si potrebbe così quantificare l’agevolazione:

a) la contribuzione volontaria necessaria al lavoratore per il riscatto pensionistico dei periodi ulteriori a quelli già coperti dal trattamento NASpI a carico INPS;

b) l'importo necessario per l’integrazione della quota del 3% sottratta dal quarto mese di fruizione;

c) una quota integrativa mensile eccedente il limite di importo e il limite di durata applicati alla NASpI.

Una formula in tal senso potrebbe quindi risultare così impostabile:

Il secondo approccio di carattere innovativo, ferma l’applicazione del trattamento fiscale e contributivo agevolato, seguirebbe i criteri ispiratori dell’intervento riformatore. Il valore economico a carico azienda andrebbe modulato in riferimento a tre aspetti:

a) valorizzazione dell’anzianità lavorativa maturata, similmente al rilievo dato alla contribuzione e anzianità pregressa dalla normativa in esame;

b) correlazione al diritto-dovere di ricerca di nuova occupazione con obbligo quindi sia di partecipazione agli interventi di

Page 30: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

riqualificazione di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 22, sia di accettazione di offerte di lavoro aventi i requisiti di cui all’art. 17, comma 2, del D. Lgs. 22 ossia ritenute congrue ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 181/2000 e pervenute in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro previsto dai successivi decreti che renderanno operativo il contratto di ricollocazione;

c) riduzione progressiva dell’importo in funzione del permanere dello stato di disoccupazione, similmente alla contrazione percentuale caratterizzante la NASpI a decorrere dal 4° mese di erogazione.

Vi sono due aspetti del D.Lgs. 22/2015 che non sono completamente definiti:

a) l’art. 15 prevede l’istituzione con successiva decretazione anche di un assegno di disoccupazione (ASDI), spettante ai fruitori della NASpI i quali risultino “privi di occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno” dopo avere goduto di tale indennità per l’intera sua durata. Non è tuttavia attualmente previsto che tale intervento, sperimentalmente introdotto per il solo anno 2015, assuma carattere strutturale.

b) l'art. 17 prevede il contratto di ricollocazione la cui regolamentazione e sistema sanzionatorio sono temporaneamente inapplicabili in assenza delle disposizioni applicative, di prossima emanazione;

Il criterio alternativo di verifica dell'impegno individuale del lavoratore disoccupato per la ricerca di nuova collocazione lavorativa al quale correlare le disponibilità aziendali potrebbe fondarsi semplicemente sulla sola NASpI e considerare, come condizione per il riconoscimento dell’agevolazione economica integrativa, la sussistenza del seguente triplice requisito: 1) accettazione di offerte di percorsi di riqualificazione professionale comunque presentate al lavoratore da soggetti autorizzati od accreditati; 2) mancato rifiuto di offerte di lavoro che abbiano i requisiti di cui all’art. 4, comma 41, lett. b) della Legge n. 92/2012 (riguardante genericamente tutti i percettori di forme di sostegno al reddito) ossia “lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità di cui ha diritto”; 3) permanenza dello stato di disoccupazione (art. 3 c. 1 lettera a) D. Lgs. n. 22/2015). Si può ipotizzare un’agevolazione all’esodo erogata in quote mensili subordinatamente alla certificazione del permanere dello stato di disoccupazione del lavoratore nonché all’assenza di evidenze di rifiuto di offerte di percorsi di riqualificazione e di offerte di lavoro per i quali il datore di lavoro recedente si sia attivato. All’atto della ratifica della conciliazione individuale comportante il riconoscimento di un’agevolazione all’esodo come sopra quantificata e condizionata, il datore di lavoro provvederebbe quindi ad interessare agenzie

Page 31: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

per il lavoro autorizzate o accreditate per la predisposizione di offerte formative o lavorative, assumendone all’occorrenza l’onere economico, al fine di rendere efficace il sistema decadenziale sopra esposto. Il lavoratore si impegnerebbe invece a certificare periodicamente il permanere del proprio stato di disoccupazione. La doppia decretazione legislativa del 4 marzo 2015 riferita alla NASpI ed al contratto a tutele crescenti potrebbe produrre alcuni effetti anche in merito alle modalità di quantificazione delle agevolazioni all’esodo dedotte nelle transazioni individuali che formalizzano il consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto od alla rinuncia all’attivazione o prosecuzione di contenziosi conseguenti all’irrogazione del licenziamento. Rinvio (art. 14) Con una tipica norma di chiusura, si fa salva l’applicazione delle norme relative alla disciplina dell’ASPI “in quanto compatibili”. Trattandosi di disposizioni che non sostituiscono l’intera normativa in tema di ASPI, era necessario, secondo i principi della buona legislazione (L. n. 69/2009, art. 3), indicare espressamente le disposizioni abrogate. Gli oneri contributivi previsti per il finanziamento di ASpI e mini AspI rimangono identici anche per le nuove prestazioni previste dallo schema di decreto legislativo presentato dal Governo compreso il c.d. ticket una tantum di licenziamento. Il provvedimento in esame, infatti, non apporta alcuna modifica alla misura della contribuzione attualmente a carico delle imprese per i trattamenti di sostegno alla disoccupazione. Ne discende pertanto che continuano ad essere previste, a carico del datore di lavoro del settore industriale, tre tipologie di contributo, ed in particolare:

1. quello ordinario, dovuto in misura pari all'1,61% (di cui lo 0,30% può essere destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua) da applicarsi sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori subordinati (e quindi anche degli apprendisti);

2. quello addizionale, pari all'1,40%, previsto con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a tempo determinato, somministrazioni a tempo determinato ecc.), con esclusione dei lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti e di quelli assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali;

3. quello straordinario (c.d. ticket di licenziamento), pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuto dal datore di lavoro in tutti i

Page 32: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

Parimenti, si ritiene che possa trovare applicazione, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato il soggetto percettore di NASpI, il beneficio economico pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (Art. 7 c.5 D.L. n. 76/2013). Occorre altresì rilevare che, non essendo espressamente previsto dal testo del decreto in commento, occorrerà valutare se potrà essere restituito al datore di lavoro, che stabilizza a tempo indeterminato un contratto a tempo determinato, il contributo addizionale pari all’1,40% così come previsto dall’art. 2 c. 30 L. n. 92/2012. Va da sé però che, in caso di stabilizzazioni intervenute nel corso del 2015, la restituzione parrebbe non poter aver luogo in quanto cedevole rispetto all’esonero contributivo previsto dall’art. 1 c. 118 L. n. 190/2014 c.d. Legge di Stabilità 2015. NASpI e mobilità

Con il 2015 è partito il count down che porterà, il 1° gennaio 2017, all’abolizione dell’istituto della mobilità ordinaria.

La mobilità ordinaria erogata dall’INPS, è stata modificata con l’entrata in vigore della Legge n. 92/2012, prevedendo un alternativo sistema di sostegno ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro: l’indennità ASpI e della mini ASpI.

Per tutto il periodo transitorio, quindi fino a tutto il 2016, la durata della mobilità non potrà superare l’anzianità di servizio del lavoratore in azienda mentre rimarranno invariati i requisiti oggettivi e soggettivi per i beneficiari.

Per i soggetti che andranno nelle liste di mobilità nel corso del 2015 residenti nelle aree del centro nord la fruizione del trattamento sarà di 12 mesi per gli under 40 (qui resta invariata) di 18 mesi ( prima erano 24) se i lavoratori hanno una età compresa tra i 40 ed i 49, e di 24 (invece che 36) per gli over 50. Nel Mezzogiorno, ferme restando le fasce di età, l’indennità resta a 12 mesi per la prima categoria ma cala a 24 per la seconda (prima erano 36) ed a 36 per la terza (prima erano 48).

Page 33: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

L’ASpI e oggi la NASpI hanno una durata inferiore a quella prevista ante 2015 per la mobilità degli over 50.

Le domande di mobilità presentate negli anni 2012 e 2013 sono cresciute passando da 156.487 domande nel 2012 a 217.597 nel 2013. Domande presentate negli anni 2011/2013 per le varie tipologie

Mobilità Aspi Mini Aspi Naspi

Campo di applicazione

Industria con più di quindici dipendenti, commercio con più di 50 dipendenti, alcuni altri settori individuati dalla normativa per analogia.

Tutti i settori, escluso quello agricolo. Settore pubblico solo per lavoratori a tempo determinato. Prevista anche una particolare indennità a favore dei lavoratori parasubordinati con contratti di mono committenza.

Tutti i settori, escluso quello agricolo. Settore pubblico solo per lavoratori a tempo determinato.

Tutti i settori, escluso quello agricolo. Settore pubblico solo per lavoratori a tempo determinato. Estensione, con regole particolari, ai lavoratori con contratto Parasubordinato

Page 34: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Mobilità Aspi Mini Aspi Naspi

Requisiti soggettivi

Disoccupati licenziati collettivamente - anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 effettivamente lavorati

Disoccupati licenziati individ. o coll. (senza diritto alla mobilità), ovvero dimessi per giusta causa o con risoluzione conciliativa consensuale. - 2 anni di anzianità assicurativa e 1 anno di contribuzione nel biennio precedente.

Disoccupati licenziati individ. o coll., ovvero dimessi per giusta causa o con risoluzione conciliativa consensuale - almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

Disoccupati licenziati indiv. o coll., o dimessi per giusta causa o con risoluzione conciliativa consensuale. - nei quattro anni precedenti 13 settimane di contribuzione + 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti

Mobilità Aspi Mini Aspi Naspi

Durata Riduzione progressiva dei periodi dal 2015 fino a raggiungere i requisiti ASPI (L. n. 92/2012). Nel 2015: 12 mesi; 18 mesi lavoratori con più di 40 anni; 24 mesi lavoratori con più di 50 anni. L’indennità non può in ogni caso avere una durata superiore all’anzianità aziendale.

A regime (2016): 12 mesi; 18 mesi lavoratori con più di 55 anni. Nel 2015: 10 mesi, under 50 12 mesi lavoratori con più di 50 anni; 16 mesi lavoratori con più di 55 anni.

Metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

Numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni. Quindi: massimo di 104 settimane che, dal 2017, si ridurranno a 78

Page 35: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Mobilità Aspi Mini Aspi Naspi

Valore indennità

Equivalente alla CIGS: 80% dell’ultima retribuzione con due massimali che, nel 2015, sono pari a: retribuzione mensile fino a 2.102,24 €, massimale di 971,71 € (lordi); retribuzione mensile oltre 2.102,24 €, 1.167,91 € (lordi).

75% dell’ultima retribuzione fino ad una retribuzione massima, nel 2015, di 1.195,37 €. Le quote di retribuzione oltre tale soglia vengono considerate al 25% fino ad totale massimo di 1.167,91 €.

75% dell’ultima retribuzione fino ad una retribuzione massima, nel 2015, di 1.195,37 €. Le quote di retribuzione oltre tale soglia vengono considerate al 25% fino ad totale massimo di 1.167,91 €.

75% di importo rapportato a retribuzione imponibile ultimi 4 anni ÷ per sett. di contribuzione X 4,33. Retribuzione = o < nel 2015 al 1195 €, ind. = 75 % della retribuzione. Retribuzione > 1195 €, ind. = 75 % di 1165 € increm. 25 % del differ. tra retrib. e 1165 €. Indennità max. pari, nel 2015, a 1300 €.

Mobilità Aspi Mini Aspi Naspi

Riduzioni Decurtazione del 20% dal secondo anno.

Decurtazione 15% dal settimo mese e ulteriore 15% dal tredicesimo.

Nessuna decurtazione.

Riduzione del 3% al mese dal quarto mese.

Contribuzione figurativa

Tutti i periodi sono utili ai fini della pensione e il valore di riferimento è quello dell’ultima retribuzione piena.

Tutti i periodi sono utili ai fini della pensione e il valore di riferimento è la media delle retribuzioni ai fini previdenziali degli ultimi due anni

Analoga all’ASPI

2015: tutti i periodi utili a pensione e valore di riferimento è media retribuzioni ai fini previdenziali ultimi 4 anni. Max 1,4 volte importo max NASPI. Periodo ricorso NASPI non considerato per calcolo valore pensione se determina riduzione retrib. media pensionabile.

Una considerazione riguarda i riflessi che la riduzione della durata della mobilità avrà sugli incentivi alla ricollocazione di questi lavoratori.

Nel caso di assunzioni a tempo determinato non cambierà nulla, l’unica agevolazione sarà uno sgravio contributivo del 10% per 12 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato invece, alla contribuzione ridotta per 18 mesi si accompagna il 50% dell’indennità di mobilità non ancora

Page 36: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

corrisposta al lavoratore, quindi se il periodo di fruizione è ridotto (e lo sarà in modo importante per gli over 40) ridotti saranno anche i vantaggi fiscali.

L’agevolazione prevista nella legge n. 190/2014 è un nuovo incentivo che non si sostituisce agli altri, ciò vuol dire che fino al 31 dicembre 2016 ci sarà una convivenza fra i diversi incentivi previsti da altre norme pertanto il datore di lavoro, nell’ambito del contratto a “tutele crescenti”, potrà decidere liberamente di usufruire dei diciotto mesi di contribuzione pari al 10% oltre al 50% dell’indennità di mobilità non ancora percepita dall’interessato oppure vedersi riconoscere l’agevolazione di 8.060 euro all’anno per tre anni oltre al 50% dell’indennità di mobilità non ancora percepita dall’interessato.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (cd DIS-COLL) (art. 15) Circolare n. 83 del 27.04.2015

Dal 1° maggio è entrata in vigore la DIS-COLL, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L’istituto, sostitutivo dell’indennità una-tantum, ha il grande pregio di avvicinare la disoccupazione conseguente alla cessazione di un rapporto di collaborazione alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente. Con circolare n. 83/2015, l’Inps ha diramato le proprie istruzioni operative al fine di supportare sin da subito gli utenti finali nella presentazione delle istanze.

La prestazione denominata DIS-COLL si sostituisce a quella prevista dall’art. 2 cc. 51-56 L.92/2012 per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2015 (salvi i diritti maturati in relazione ad eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013) e fino al 31 dicembre 2015. Destinatari e decorrenza La DIS-COLL è una prestazione periodica mensile (e non una tantum, come prevista nella legge Fornero) rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, con esclusione degli amministratori e dei sindaci. La DIS-COLL riguarda gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015. Dunque, mentre la legge Fornero – dopo un periodo sperimentale - aveva istituzionalizzato la misura a decorrere dal 2013, sia pur nei limiti delle disponibilità finanziarie, il legislatore del 2015 pone fine a questa esperienza, limitando la misura al 2015, “in attesa degli interventi di semplificazione,

Page 37: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014”. In realtà, come sembra emergere dalla bozza di decreto per il riordino delle forme contrattuali, nel testo presentato nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio, la riconduzione al lavoro subordinato riguarderà solamente le ipotesi di collaborazione “non genuina”, ossia quelle che si concretino in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Requisiti Gli aventi diritto alla DIS-COLL devono essere in possesso di alcuni requisiti:

a) al momento della domanda di prestazione, devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;

b) debbono poter far valere almeno tre mesi di contribuzione(si ritiene mesi accreditati nella Gestione Separata) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; es. cessazione al 30 giugno 2015 il periodo di riferimento è quello che va dal 1/1/2014 al 30/06/2015;

c) debbono poter far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. Per l’anno 2015 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 223/1990 è pari a 15.548,00. Pertanto, il compenso minimo mensile deve essere pari ad € 1.295,66 (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 398,02, importo pari all’applicazione dell’aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

Riguardo ai requisiti di accesso, il nuovo istituto oltre ad essere svincolato dall’elemento reddituale (prima l’indennità non era riconosciuta per redditi dell’anno precedente superiori a 20.220 euro) non è sottoposto alla monocommittenza, richiesta nella sostituita indennità in riferimento all’anno precedente la presentazione della domanda (cfr. art. 2 comma 51 lett. a. L. 92/2012). Altresì non sono più richiesti i due mesi di disoccupazione nell’anno precedente la presentazione della domanda. Senza dubbio il nuovo sistema dei requisiti rende meno restrittivo rispetto al passato l’accesso alla prestazione

Page 38: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Misura La misura dell’indennità viene determinata sulla base del reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati in base ai rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Su questa base, analogamente a quanto avviene per la NASpI, si individua l’ammontare dell’indennità, che è pari al 75% dello stesso reddito (nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato) ovvero, se il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo (con un importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato). Come per la NASpI, è prevista una riduzione progressiva mensile del 3% a decorrere dal quarto mese di fruizione. Diversamente dalla NASpI, invece, per questa misura di sostegno non è prevista alcuna contribuzione figurativa. Le modalità di determinazione dell’importo della prestazione seguono logiche completamente diverse dalla sostituita “indennità una tantum” di cui all’art. 2 commi 51-56 L. 92/2012. Infatti il valore dell’ ”indennità una tantum” era dato dal 7% del minimale di reddito ai fini contributivi previsto per gli artigiani e i commercianti di cui all’art. 1 comma 3 della legge 233/1990 (per l’anno 2014 pari a 15.516 euro) moltiplicato per il minor numero da ricercarsi tra le mensilità accreditate e quelle non coperte da contribuzione dell’anno precedente. Pertanto, stante l’accredito minimo a regime (dal 1° gennaio 2016) di quattro mensilità ai fini del diritto di accesso alla prestazione, il valore dell’indennità si poneva in una relazione tendenzialmente negativa rispetto al reddito percepito nell’anno precedente. In buona sostanza la prestazione rispondeva più a logiche assistenziali che previdenziali. Il nuovo impianto, invece , conduce la prestazione in commento nella direzione dell’equità introducendo meccanismi premianti in relazione alle dinamiche reddituali e contributive. A titolo esemplificativo, ipotizziamo un collaboratore che nel 2014 (l’anno precedente) abbia conseguito un compenso imponibile di 5.172 euro e il conseguente accredito in Gestione Separata di 4 mensilità ovvero l’accredito

Page 39: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

minimo a regime (fino al 2015 ne erano richieste 3) , previsto per l’accesso all’indennità una tantum (per la DIS-COLL ne sono richieste 3). L’importo dell’ indennità una tantum sarebbe stato di 4.344 euro ( 15.516*7%*4) da corrispondersi in quattro rate mensili da 1.000 euro e una rata di 344 euro. A parità di condizioni e trascurando la contribuzione accreditata nell’anno in cui si verifica l’evento, con la DIS-COLL l’importo dell’indennità mensile assumerebbe il valore dato dalla somma di 896,25 (1.195*75%)+ 24,50 ( (5.172/4 - 1.195)*25%) ossia di 920 euro. L’indennità sarà erogata per due mensilità con un importo complessivo di 1.840 euro. Ipotizziamo un secondo caso con compenso imponibile nel 2014 di 14.223 euro e il conseguente accredito di 11 mensilità. L’indennità una tantum avrebbe assunto il valore di 1.086 euro. L’indennità DIS-COLL assumerebbe il valore mensile di 920 euro da corrispondersi per cinque mensilità con un valore complessivo di 4.517 euro ( al netto delle penalizzazioni). È evidente che nella precedente impostazione l’elemento premiante ai fini della misura della prestazione era lo stato di bisogno, l’attuale schema invece, in completa e apprezzabile controtendenza, operando, seppur entro specifici limiti, un nesso di corrispettività tra misura complessiva della prestazione e contribuzione versata, riporta la prestazione di tutela dell’evento disoccupazione in un ambito più propriamente previdenziale che assistenziale. Durata Nella logica del collegamento con la storia contributiva del lavoratore, anche per la DIS-COLL è prevista una durata pari al numero di mensilità pari alla metà dei mesi di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell'anno solare precedente quello dell'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso. Non vengono computati nel calcolo per definire la durata della prestazione i periodi già considerati per l'erogazione di altre prestazioni di disoccupazione. La durata massima dell'indennità è 6 mesi. Svolgimento di lavoro subordinato, autonomo o di attività d’impresa Come per la NASpI, viene regolata la compatibilità tra il godimento dell’indennità in questione e lo svolgimento di lavoro subordinato (con decadenza o sospensione del trattamento a seconda della durata superiore o inferiore a 5 giorni) ed autonomo (compatibile a condizione che il nuovo reddito sia inferiore al limite utile per mantenere lo stato di disoccupazione, attualmente pari a 4.800 euro netti annui). Qualora il reddito da lavoro autonomo dichiarato sia inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione

Page 40: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. L’art. 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - come modificato dall’art. 8, comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 - ha previsto che “Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere ..… rese… nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”; la medesima previsione normativa non è stata, ad oggi, rinnovata per l’anno 2015. Pertanto, in attesa del completamento della riforma legislativa in materia di riordino della disciplina delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, per il beneficiario della indennità DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, la prestazione - analogamente a quanto previsto al precedente paragrafo 2.7.b in caso di svolgimento di lavoro autonomo - sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito derivante dalla predetta attività. Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione Per ciò che attiene alla procedura, i soggetti richiedenti dovranno presentare, con modalità telematiche, apposita istanza all’Inps entro 68 giorni, a pena di decadenza, dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata

Page 41: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL. Fino alla data del 11 maggio 2015 entro la quale saranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la domanda di DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. all’interno della Sezione “Moduli” e poi sezione “Prestazioni a sostegno del reddito” o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione “ Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”. Fino alla data del 11 maggio 2015 non sarà possibile la presentazione della domanda attraverso il canale del Contact Center. Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Page 42: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015. Pertanto le eventuali domande di detti soggetti - intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 - presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL. La relativa prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro. Rapporto con la disciplina previgente Poiché la disciplina introdotta dal decreto legislativo è innovativa rispetto alla prestazione una tantum prevista dalla legge Fornero, viene esclusa ogni ipotesi di sovrapposizione delle due misure e vengono comunque espressamente fatti salvi i diritti maturati (nel vigore della legge n. 92/2012, articolo 2, commi da 51 a 56) in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013, dal momento che la prestazione una tantum della legge Fornero riconosceva il trattamento per la disoccupazione avvenuta nell'anno precedente. ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) - Art. 16 La legge delega n. 183/2014 ha previsto l’introduzione (eventuale) di una prestazione, dopo la fruizione dell'ASpI (più correttamente, della NASpI), in ipotesi priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti. Il legislatore delegato ha dunque introdotto, in via sperimentale, questa misura per il 2015, la cui gestione è posta in capo all’Inps. L’Assegno di disoccupazione, in vigore sperimentalmente dal 1° maggio e per il solo anno 2015 salvo eventuali ulteriori rifinanziamenti, è dunque destinato ai soggetti che abbiano già fruito interamente della NASpI, siano ancora alla ricerca di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, valutata in termini di ISEE, secondo i parametri che successivamente saranno individuati da apposito decreto interministeriale. Ad esempio, un soggetto che abbia un requisito contributivo negli ultimi quattro anni di 156 settimane può fruire dell’indennità NASpI per un massimo di 78 settimane ossia per 1 anno e 6 mesi.

Page 43: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Percepita l’indennità NASpI per la durata massima di cui sopra, avrà diritto all’indennità ASDI qualora sia ancora disoccupato e versi in una situazione economica di bisogno (da declinarsi con apposito decreto ministeriale). Durante il primo anno (indicazione che fa presagire una successiva prosecuzione dell’intervento anche per il 2016), essendo le risorse predefinite ed essendo quindi impedita l’erogazione qualora il Fondo destinato alla prestazione si esaurisca, gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori con età vicina al pensionamento ma senza averne maturato i requisiti. Dovrà essere meglio definito il concetto di vicinanza alla pensione. Le regole applicative sono demandate al decreto interministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo cosi come l’attivazione dell’intera misura di sostegno rimane subordinata all’emanazione del medesimo decreto. Destinatari e finanziamento Si tratta dei lavoratori disoccupati che hanno fruito dell’intera durata della NASpI entro il 31 dicembre 2015 e che si trovino in condizione economica di bisogno. La dote finanziaria limitata (erogata da un apposito Fondo finanziato dallo Stato in misura pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016) e la natura sperimentale hanno imposto l’indicazione di una priorità di soggetti da tutelare (lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in via gradata, lavoratori in età prossima al pensionamento). Requisiti Oltre ai requisiti che consentono di individuare anche la platea dei destinatari, le condizioni e le modalità per l’accesso alle prestazioni saranno regolate da un decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2015 (7 giugno 2015). Misura e durata La prestazione mensile, di durata massima pari a sei mesi, è pari al 75% dell’importo dell’ultima indennità di disoccupazione NASpI percepita e non può superare comunque la misura dell’assegno sociale (448,52 euro per 13 mensilità). L’ammontare dell’assegno è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto interministeriale. Condizioni Rilevante è poi l’ulteriore condizione richiesta per conseguire il sostegno economico ovvero la specifica adesione a un progetto personalizzato, redatto dai componenti dei servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione ed accettazione di adeguate proposte di

Page 44: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

lavoro. La partecipazione alle inziative di attivazione è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Decreto Ministero Lavoro

Con il decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in

applicazione dell'ISEE, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;

b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori;

c) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;

d) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, per il tramite del Casellario dell'assistenza;

e) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; f) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno

strumento di pagamento elettronico. Finanziamento Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (Art. 17)

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 22/2015 dà attuazione a due specifiche deleghe della Legge n. 183/2014:

(art. 1, comma 2, lett. c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali ………..(omissis)… con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione;

Page 45: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

(art. 1, comma 4, lett. p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo.

Pare evidente il disegno del Governo di “compensare” l’introduzione delle “Tutele crescenti” con differenti ammortizzatori sociali per i lavoratori ma soprattutto con lo strumento del contratto di ricollocazione che dovrebbe facilitare il reimpiego del lavoratore disoccupato.

La delega prevede la conclusione di accordi per la ricollocazione, che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico del lavoratore e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo.

Destinatari

Sono tutti i lavoratori disoccupati, ossia i soggetti privi di lavoro, che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Oggetto

Il contratto - stipulato tra il disoccupato ed i servizi pubblici e privati accreditati – ha ad oggetto una servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro (secondo i contenuti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 17), a fronte della quale il lavoratore si impegna ad effettuare la procedura di definizione del “percorso personale di occupabilità” (per la definizione del quale la norma rinvia ad un ulteriore decreto attuativo, da emanarsi sempre a norma dell’art. 1, comma 4, lett. p), di cui lo stesso D.lgs 22/2015 costituisce parziale attuazione).

Una volta definito il profilo personale di occupabilità, al lavoratore viene riconosciuto un voucher o “dote individuale di ricollocazione”, di importo proporzionato al profilo di occupabilità.

Questa dote viene “spesa” presso i soggetti “accreditati” (pubblici e privati) e comporterà la sottoscrizione (tra lavoratore e agenzia) del contratto di ricollocazione.

Page 46: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

A seguito di tale sottoscrizione il lavoratore avrà diritto a un’assistenza specifica nella ricerca di nuova occupazione e alla realizzazione – sempre da parte dell’Agenzia – di iniziative di addestramento e formazione.

Il contratto di ricollocazione prevede infatti:

a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

L’Agenzia avrà diritto a riscuotere il voucher solo a seguito del raggiungimento del risultato.

Finanziamento

La dote viene finanziata per il solo anno 2015 con una somma (32 mln di €) derivante dal contributo del 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuto dai datori di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (art. 2, comma 31, L. n. 92/2012).

Poiché le risorse riguardano, come detto, il solo anno 2015, l’eventuale rifinanziamento per gli anni successivi potrà essere garantito attraverso l’attuazione della legge delega n. 183/2014.

Nulla è detto della misura della dote. Si ritiene che la definizione sia rimessa al decreto legislativo attuativo del medesimo art. 1, comma 4 che dovrà definire anche il profilo personale di occupabilità.

Decadenza

Page 47: Dispensa Torazza Club 12 maggio 2015 - Confindustria€¦ · previsto il progressivo venir meno della mobilità (al 31 dicembre 2016), della disoccupazione (al 31 dicembre 2015) e

Analogamente a quanto previsto in via generale per gli ammortizzatori sociali in ordine al principio di condizionalità, anche in questo caso il lavoratore perde il diritto alla dote se non partecipa alle iniziative proposte o predisposte dal soggetto accreditato, se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro ovvero se perde lo stato di disoccupazione.

Attuazione e finanziamento regionale La norma (art. 17, comma 1) prevede la “possibilità” che le Regioni diano attuazione e finanzino il contratto di ricollocazione, nel rispetto dei principi introdotti dal decreto legislativo in commento. La previsione sembra estendere (soprattutto, nel tempo) la possibilità per le Regioni di regolare e finanziare il contratto, dal momento che la norma di legge limita il finanziamento del Fondo al solo anno 2015. Disciplina transitoria Il D. Lgs. n. 22/2015, entrato in vigore il 7 marzo 2015 (giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015), non reca una disciplina transitoria espressa. L’art. 1 prevede che la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Deve, quindi, ritenersi che gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 30 aprile 2015 seguano la disciplina dell’ASPI. Non si chiarisce se i periodi di contribuzione nel quadriennio precedente e di effettivo lavoro nell’anno precedente la disoccupazione siano validi per la NASpI anche se hanno costituito in qualche modo presupposto per la fruizione dell’ASPI/Miniaspi. Anche per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’art. 15 fa riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015. Per l’assegno di disoccupazione, la norma, all’art. 16, fa riferimento al presupposto che un lavoratore abbia fruito interamente della NASpI entro il 31 dicembre 2015 e si trovi in situazione di particolare bisogno. Questi, a decorrere dal 1° maggio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, potrà fruire, ricorrendone le altre condizioni, dell'Assegno di disoccupazione (ASDI). La norma non chiarisce se la previsione riguardi anche i fruitori dell’ASPI/Miniaspi che terminino la possibilità di ricorso a quella prestazione entro il 2015 e si trovino nelle stesse condizioni di bisogno.