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4^ GIORNATA 2014/15 LA SCISSIONE Sessione di approfondimento

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4^ GIORNATA

2014/15

LA SCISSIONE

Sessione di approfondimento

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INDICE

Contributi di approfondimento

6 L’ITER DA SEGUIRE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA a cura di Ennio Vial

22 I DOCUMENTI CONTABILI SECONDO L’OIC 4 E LE POSSIBILI OMISSIONI a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

32 ANALISI DI UN PROGETTO DI SCISSIONE: IMPOSTAZIONE E CONTENUTO a cura di Ennio Vial

55 LA SCISSIONE CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVOa cura di Paolo Meneghetti

60 LA SCISSIONE CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVO: UN ESEMPIO a cura di Ennio Vial

66 LA SCISSIONE CHE COINVOLGE CONTRATTI DI LEASINGa cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

74 IL RIPORTO DELLE PERDITE E DEGLI ONERI FINANZIARIa cura di Ennio Vial

82 LA GESTIONE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVEa cura di Ennio Vial

91 LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLA SCISSIONEa cura di Paolo Meneghetti

99 GLI UTILIZZI DELLA SCISSIONEa cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

Sulla Professional Library ulteriore approfondimento: • SCISSIONI NEUTRE E REALIZZATIVE E L’IMPOSIZIONE INDIRETTA

a cura di Ennio Vial

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Schemi operativi di sintesi

113 L’ITER DA SEGUIRE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA

118 I DOCUMENTI CONTABILI SECONDO L’OIC 4

122 ANALISI DI UN PROGETTO DI SCISSIONE

127 CONTRATTI DI LEASING

130 SCISSIONE CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVO

132 GLI ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE

141 GLI UTILIZZI DELLA SCISSIONE

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Contributi di aggiornamento

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L’ITER DA SEGUIRE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA

a cura di Ennio Vial

La scissione è un’operazione straordinaria complessa che prevede un iter civilistico composto, in estrema sintesi, da tre fasi: la predisposizione del progetto di scissione da parte degli amministratori, la delibera di scissione dell’assemblea dei soci che approva il progetto e l’atto finale di scissione. In alcune particolari ipotesi è necessaria una relazione di stima, redatta da un esperto, che attesti la congruità del rapporto di cambio.

1. Forme di scissione

L’art. 2506 del c.c. definisce la scissione come un’operazione societaria mediante la quale “una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”. In sostanza, la scissione consiste in uno smembramento del patrimonio aziendale a favore di una o più società già esistenti o neocostituite. L’operazione non comporta alcun depauperamento per i soci della società scissa che a seguito dell’operazione conserveranno o acquisiranno lo status di soci in una o più società risultanti dall’operazione. La partecipazione all’operazione di scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. L’assegnazione dell’intero patrimonio determina l’estinzione della società originaria (scissione totale) mentre l’assegnazione di una parte del patrimonio permette la sopravvivenza della stessa (scissione parziale). Gli operatori preferiscono, generalmente, la scissione parziale in quanto una parte dell’attività potrà continuare ad essere svolta dalla società scissa senza dover porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla costituzione di una nuova società (comunicazioni ai clienti e ai fornitori del cambio di partita IVA, eccetera). La scissione, inoltre, viene distinta sotto altro profilo in: • scissione proporzionale; • scissione non proporzionale. La scissione è proporzionale se i soci acquisiscono nella società beneficiaria le stesse quote detenute nella scissa. Si propone il seguente esempio.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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Tizio e Caio detengono il 50% di Alfa Srl. Alfa si scinde e nasce la società beneficiaria Beta Srl. La proporzionalità comporta che Tizio e Caio acquisiscano una quota nella società beneficiaria identica a quella detenuta nella società scissa Alfa. La società Beta avrà quindi come soci Tizio e Caio al 50%. La scissione è non proporzionale quando ai soci sono attribuite quote nella società scissa e/o beneficiaria diverse da quella detenute nella società scindenda. Tizio e Caio detengono il 50% di Alfa Srl. Alfa si scinde e nasce la società beneficiaria Beta Srl. La scissione è non proporzionale in quanto Tizio partecipa per il 60% in Alfa e per il 40% in Beta mentre Caio partecipa in Alfa per il 40% ed in Beta per il 60%. Vedremo nel proseguo come in questo caso sia generalmente richiesta una relazione di stima in quanto, alterandosi le quote di partecipazione, Tizio e Caio devono essere certi che il valore economico delle quote possedute dopo l’operazione equivalga a quelle detenute precedentemente. Un caso particolare è la scissione definita “asimmetrica” ossia quando Tizio rimane socio esclusivamente di Alfa Srl mentre Caio diventa il socio unico di Beta Srl. L’art. 2506 co.2 c.c. stabilisce che “è consentito che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa”. Sul punto si cita la massima dei Notai del Triveneto n. L.E.2. Si afferma come la norma, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre all’unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretata estensivamente. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultati da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti. Non è ovviamente consentita l’assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci. Tale eventualità è ovviamente lecita, ma deve essere posta in essere secondo uno schema negoziale tipico che enunci la causa del trasferimento di ricchezza: donazione, vendita, datio in solutum, eccetera. Definite tali premesse analizziamo l’iter civilistico dell’operazione oggetto di analisi. In sintesi, l’iter classico della scissione è il seguente: - redazione da parte dell’organo amministrativo del progetto di scissione; - deposito del progetto e degli ulteriori documenti richiesti dalla norma1 presso la sede sociale; - deposito del progetto e degli ulteriori documenti presso il registro delle imprese; - delibera di scissione da parte dei soci; - atto finale di scissione. 2. Il progetto di scissione

L’art. 2506 bis co. 1 del c.c. stabilisce che “l’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro”.

1 L’art. 2506 – ter richiama l’art. 2501 – septies relativo al deposito degli atti.

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Si ricorda come sia consentito un conguaglio in danaro purché non superiore al 10% per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. Pertanto, dal progetto di scissione devono in ogni caso risultare: • il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione; • l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione e di quella scissa, nei casi vi siano

modificazioni derivanti dalla scissione; • il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; • le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla scissione; • la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; • la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle

beneficiarie; • il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi

dalle azioni; • i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione

delle società partecipanti alla scissione; • l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie. In sostanza, il progetto di scissione è identico al progetto di fusione con la precisazione degli elementi patrimoniali che saranno trasferiti alla/e beneficiarie. La norma disciplina le ipotesi in cui non emerga chiaramente dal progetto se un elemento dell’attivo/passivo sia attribuito alla beneficiaria o debba rimanere nella scissa. L’art. 2506 bis co. 2 c.c. stabilisce che “se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”. È quindi necessario indicare chiaramente gli elementi dell’attivo che si intendono trasferire pena il rischio, in caso di scissione proporzionale, che gli stessi rimangano in capo alla scissa. L’indicazione potrà avvenire anche facendo riferimento alle poste contabili risultanti dalla situazione patrimoniale se allegata. Diversamente, “degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, [scissione totale] le società beneficiarie, nel secondo [scissione parziale] la società scissa e le società beneficiarie”. In tema di responsabilità solidale si ricorda come l’art. 2506 bis co. 3 c.c. limiti la tutela del ceto creditorio e preveda che “la responsabilità solidale sia limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”. Si evidenzia, inoltre, che qualora il progetto preveda un’attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto. In questa maniera la società può perseguire i propri obiettivi imprenditoriali senza sottostare ai ricatti delle minoranze che risultano comunque tutelate sotto un profilo economico. Dal progetto deve chiaramente emergere se la scissione è proporzionale o non proporzionale. Dalle indicazioni sinora fornite emerge come la predisposizione del progetto di scissione sia un adempimento posto a carico dell’organo amministrativo che non richiede il coinvolgimento di alcun professionista abilitato.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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In effetti, l’intervento del professionista è solo eventuale anche se opportuno per evitare di commettere errori spiacevoli in una operazione così invasiva sulla società quale è la scissione. Inoltre, pur non risultando obbligatorio, è opportuno anche un coinvolgimento del notaio, quanto meno in relazione agli statuti e ai patti sociali delle società coinvolte, in quanto i successivi atti dovranno recepire i contenuti del progetto. 3. La situazione patrimoniale

In base all’art. 2506-ter l’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve redigere la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501 quinquies c.c.. L’art. 2501-quater è la norma che impone all’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione di redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La norma consente inoltre di sostituire la situazione patrimoniale col bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede della società ovvero pubblicato sul sito internet della stessa. Nel caso di società quotata in mercati regolamentati la situazione patrimoniale può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione nel sito internet. Il principio contabile nazionale OIC 4 “Fusione e scissione” afferma che la situazione patrimoniale debba essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in quanto la legge parla di “osservanza delle norme sul bilancio di esercizio”. Nella prassi, tuttavia, gli operatori tendono a predisporre solamente lo stato patrimoniale indispensabile per la predisposizione dei conteggi chiedendo la dispensa dall’allegazione al progetto. Il tema sarà approfondito in un successivo intervento della dispensa. Si evidenzia come esistano alcune ipotesi di esonero dalla redazione della situazione patrimoniale. Si veda la seguente tabella.

Riferimento normativo

Descrizione

Art. 2506-ter co.3 c.c.

La situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Art. 2506-ter co.4 c.c.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

Si evidenzia come l’art. 2506-ter co.3 c.c. sia stato modificato dal D.Lgs. n.123/2012 (in vigore dal 18 agosto 2012) che ha esteso l’esonero anche alla situazione patrimoniale e alla relazione dell’organo amministrativo; nella precedente versione esclusivamente la relazione di stima ex art. 2501-sexies c.c. poteva non essere redatta se la scissione era proporzionale e a favore di una beneficiaria neocostituita.

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La situazione patrimoniale, se redatta, deve essere allegata al progetto di scissione e deve rimanere depositata presso la sede delle società partecipanti alla scissione nei 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione in modo che i soci possano prenderne visione e trarne copia gratuita. Il termine dei trenta giorni è posto nell’interesse dei soci per cui questi possono rinunciarvi. Questa ultima strada potrà essere seguita se l’operazione deve essere conclusa con una certa celerità. Inoltre, se predisposta, la situazione patrimoniale deve essere depositata insieme al progetto di scissione presso il registro delle imprese. Appena depositato il progetto potrà essere inoltrato un sollecito al Registro delle imprese per ottenere l’iscrizione e procedere alla delibera di scissione presso il notaio. 4. La relazione dell’organo amministrativo

L’organo amministrativo è tenuto a predisporre una relazione in cui illustrare e giustificare il progetto di scissione ed in particolare i criteri di attribuzione delle azioni o quote (art. 2501-quinquies richiamato dall’art. 2506-ter c.c.). Abbiamo visto in precedenza come le azioni o le quote possano essere attribuite in modo proporzionale o non proporzionale. La legge stabilisce che la relazione deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane nella società scissa. Tale precisazione è particolarmente importante in quanto dalla situazione patrimoniale emerge solamente il dato contabile ispirato ai principi del bilancio civilistico (primo tra tutti quello del costo storico) e non anche il valore effettivo del patrimonio trasferito o rimasto. Questa ultima indicazione interessa sicuramente i soci e i terzi che si relazionano con la società; inoltre, tale valore individua, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2506-quater c.c., il limite entro il quale ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti cui fanno carico. Per la determinazione di detto valore effettivo la norma non richiede la predisposizione di una relazione da parte di un soggetto terzo. Nelle ipotesi descritte al punto precedente, l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione della stessa. In tali situazioni, secondo l’OIC4, è necessario che il valore effettivo del patrimonio netto assegnato venga indicato nel progetto di scissione o in un suo allegato. 5. La relazione di stima ex art. 2501-sexies c.c. e la perizia da conferimento ex art. 2343 e

2465 c.c.

Alla scissione si applica l’articolo 2501 sexies c.c. relativo alla relazione di stima. La relazione esamina la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve indicare: • il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori

risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; • le eventuali difficoltà di valutazione. La norma esclude la necessità della relazione quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Infatti, in una simile ipotesi, è irrilevante per il socio in che misura il patrimonio viene trasferito alle società beneficiarie o rimane in capo alla scissa in quanto egli conserva le medesime quote in tutte le società partecipanti all’operazione.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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Ben diverso, invece, è il caso della scissione non proporzionale. In questo caso, infatti, avviene un’effettiva ripartizione del patrimonio tra i soci per cui è necessario valutare se le proprietà ante e post scissione hanno lo stesso valore. È possibile evitare la redazione della perizia di stima anche con il consenso unanime dei soci. In base al richiamato art. 2501 sexies l’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell’articolo 2409 bis, ossia da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Tuttavia, se la società risultante dalla scissione è una società per azioni o in accomandita per azioni, i periti sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Nel caso delle Srl la procedura è più semplice in quanto la nomina di un perito di parte permette: • di rendere l’operazione più spedita; • di contenere i costi. In ogni caso, la norma consente alle società partecipanti alla scissione di richiedere congiuntamente al tribunale la nomina di uno o più esperti comuni. Questa soluzione, peraltro onerosa, potrebbe essere forse percorsa nel caso in cui vi sia un particolare dissidio ed animosità tra i soci che intendono scindere la società comune. La norma precisa che ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti all’operazione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla scissione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. Agli esperti è altresì affidata, in ipotesi di scissione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell’articolo 2343 c.c.. I notai di Milano evidenziano ulteriori ipotesi nelle quali è possibile evitare la redazione della perizia non previste dalla norma. In particolare, la massima del Consiglio Notarile di Milano n.23 evidenzia come in analogia con quanto disposto dall’art. 2505 comma 1, c.c. in tema di fusione di società interamente possedute, la relazione degli esperti debba altresì ritenersi superflua allorché la scissione non possa in alcun modo comportare una variazione del valore delle partecipazioni possedute dai soci delle società partecipanti all’operazione. Tale evento si verifica nelle seguenti situazioni: • scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l’intero capitale della

scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa; • scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla

scissa; • scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l’intero capitale della

scissa, allorché le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;

• scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa ovvero allorché sia la scissa che la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti.

Non è chiaro se, in ipotesi di scissione non proporzionale, il consenso unanime dei soci permetta di derogare all’obbligo della relazione. La dottrina, nel silenzio della norma, ritiene la stessa derogabile con il consenso unanime dei soci.

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La relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c. e la perizia da conferimento ex art. 2343 e 2465 c.c. nella scissione

Come detto, in alcune particolari ipotesi di scissione è necessario predisporre una relazione di stima che attesti il valore dei patrimoni trasferiti. Sul tema è necessario distinguere la perizia ex art. 2501-sexies c.c. redatta dagli esperti per valutare la congruità del rapporto di cambio rispetto alla perizia da conferimento ex art. 2343 c.c. per le Spa e 2465 c.c. per le Srl. La prima evidenzia il valore economico del ramo trasferito e della società beneficiaria considerando anche l’avviamento, mentre la seconda attesta che il patrimonio trasferito è almeno pari al capitale sociale o all’aumento dello stesso che sarà posto in essere dalla beneficiaria. Si ipotizzi il seguente caso: Alfa Snc decide di porre in essere una scissione parziale proporzionale a favore di una Newco. Si desidera che la società neocostituita assuma la forma di società a responsabilità limitata. L’obiettivo è separare l’attività operativa dall’immobile che sarà successivamente riscattato da un contratto di leasing e proseguire il business operativo con una società a responsabilità limitata; la nuova forma giuridica è più consona alla luce dell’evoluzione del mercato. In tale fattispecie, è necessario predisporre una relazione di stima che attesti che il valore del patrimonio trasferito è almeno pari al capitale sociale della società beneficiaria (art. 2465 c.c.). La Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 25 conferma l’obbligo della relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti che per effetto della scissione aumentino il loro capitale. Il principio si desume dell’art. 2501-sexies co.7 c.c. in tema di fusione. Inoltre, il Tribunale di Torino (sentenza del 19 maggio 1995) ha ritenuto necessaria la relazione ex art. 2343 c.c. nel caso di scissione con costituzione di società con capitale sociale di valore superiore al valore contabile del patrimonio netto conferito. Anche nelle scissioni con patrimonio netto negativo, secondo i Notai di Milano, è necessario predisporre la perizia da conferimento. I notai del Triveneto (massima L.E.1) si sono espressi favorevolmente solo nel caso in cui la società beneficiaria sia già esistente. La questione è stata affrontata anche nella massima n. 72 del novembre 2005 del Consiglio notarile di Milano. In quell’occasione è stata ritenuta ammissibile la scissione negativa anche in ipotesi di beneficiaria neocostituita. È tuttavia richiesta una perizia di stima che dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c. volta a permettere alla beneficiaria di iscrivere un capitale sociale positivo. La diversa perizia ex art. 2501 sexies del c.c. dovrà essere predisposta in ipotesi di scissione non proporzionale; infatti, mentre è connaturato alla scissione non proporzionale il fatto che ciascun socio riceva, nella scissa ovvero nella società beneficiaria, una differente percentuale di partecipazione al capitale sociale rispetto a quella detenuta antecedentemente l’operazione stessa, ciò che non può variare è il valore complessivo delle partecipazioni assegnate con la conseguenza che a fronte di un determinato valore economico nella scissa ante scissione, ciascun socio dovrà ricevere delle partecipazioni nelle società interessate che abbiamo il medesimo valore economico. Assume quindi notevole importanza la determinazione del rapporto di cambio e la relazione degli esperti sulla congruità dello stesso, mediante il quale deve essere garantita, a ciascun socio, l’uguaglianza dei valori economici attribuiti. Un’ulteriore ipotesi nella quale è necessario definire il valore economico è la scissione a favore di una beneficiaria preesistente con socio diverso rispetto alla compagine sociale della scissa.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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Si ipotizzi il caso di una Srl che segue diversi business e si presenti l’occasione di collaborare con un soggetto terzo che consentirà di migliorare il processo produttivo e la qualità del bene realizzato. Si sceglie la strada della scissione parziale a favore della società già esistente gestita dal socio terzo; in questo caso, per definire le quote di partecipazione dei soci originari nella beneficiaria è necessario valutare sia il ramo di azienda trasferito, sia il valore complessivo della società beneficiaria. Così facendo si determinerà il rapporto di cambio a favore dei soci della scissa e dovrà essere redatta la relazione prevista dall’art. 2501-sexies del c.c.. Si evidenzia, infine, come l’art. 2506 - ter co.2 c.c. stabilisca che gli amministratori devono indicare nella relazione dell’organo amministrativo il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Il valore effettivo emerge anche quando si deve stabilire i limiti della responsabilità della scissa e della beneficiaria. In questi casi, come detto, per la determinazione dello stesso la norma non richiede la predisposizione di una relazione da parte di un soggetto terzo. 6. Il deposito del progetto di scissione presso la sede sociale e il registro delle imprese

Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell’articolo 2501-ter co. 3 e 4 c.c.. Si evidenzia come la possibilità di pubblicare il progetto sul sito internet sia stata concessa dal D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123, in vigore dal 18 agosto 2012. Inoltre, l’art. 2501 septies del c.c. richiamato dall’art. 2506-ter c.c. prevede che devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla scissione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la scissione sia decisa, sia il progetto di scissione sia i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti sia le situazioni patrimoniali delle stesse ove redatte a norma dell’articolo 2501-quater primo comma c.c.. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente e la società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa2. Tali documenti saranno poi depositati nel registro delle imprese insieme con il progetto di scissione. Un profilo di criticità sul tema è legato alla data di riferimento della situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c. ai fini del computo dei centoventi giorni (ovvero del termine di sei mesi ove si tratti del bilancio di esercizio). Va innanzitutto evidenziato come rilevi il deposito presso la sede sociale e non il deposito o l’iscrizione nel registro delle imprese. A ben vedere dalla legge non riusciamo a desumere quale dei due depositi debba risultare prodromico, né l’intervallo di tempo massimo tra i due. Inizialmente si riteneva che il deposito nel Registro delle Imprese non dovesse essere successivo rispetto al deposito presso la sede sociale per il semplice fatto che, mancando un puntuale termine per il primo adempimento, gli amministratori avrebbero potuto beneficiare di un tempo indefinito. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 10 gennaio 1995, ha sposato la tesi del preventivo deposito presso il Registro delle imprese.

2 Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 5, lett. d), D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 in vigore dal 18 agosto 2012.

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Infatti, si afferma che “nel computo del termine, le norme che assumono rilievo sono quelle prescrittive del deposito del progetto di fusione per l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la sede della società. È peraltro inequivocabile che occorra avere riguardo alla data del deposito del progetto di fusione presso la sede sociale, soprattutto in ragione dell’impossibilità di confondere l’esatta individuazione della cronologia degli adempimenti. Difatti la successione degli articoli, precedentemente richiamati, lascia supporre che il deposito del progetto presso la sede debba avvenire successivamente, oppure contemporaneamente al deposito dello stesso per l’iscrizione nel Registro delle Imprese”. Sulla stessa scia si colloca anche il Tribunale di Milano, 3 settembre 1990. La questione è stata poi ridisegnata dalla massima n. 11 del 24 luglio 2001 del Consiglio Notarile di Milano. Viene chiarito che nel caso in cui il deposito presso la sede delle società preceda quello presso il Registro delle imprese, gli amministratori “devono procedere a tale adempimento senza indugio”. In sostanza, viene dato spazio al chiaro dato normativo secondo cui il deposito entro i sei mesi dalla data di riferimento dell’ultimo bilancio riguarda non tanto il deposto presso il Registro delle imprese quanto piuttosto il deposito presso la sede sociale. Pertanto, se a fine giugno il progetto di scissione è stato oggetto di tale adempimento possiamo senz’altro depositare il progetto stesso nel Registro delle imprese ad esempio a metà-fine luglio. Rimane da cogliere cosa possa intendersi con l’espressione “senza indugio” ma è evidente che il deposito nel registro delle imprese 15-30 giorni dopo il deposito presso la sede sociale sia un termine accettabile. Del resto era stato evidenziato in dottrina come un’interpretazione particolarmente restrittiva della norma, se non addirittura contro il dato normativo, crei un inutile irrigidimento in queste operazioni caratterizzate da una certa complessità e delicatezza. 7. La delibera di scissione

La delibera di scissione viene redatta con atto notarile. Come già accennato, tra l’iscrizione del progetto nel Registro delle imprese e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. La rinuncia è possibile, trattandosi di un termine posto nell’interesse dei soci. Il codice civile non prevede un termine entro cui deve intervenire la delibera. La Massima L.A.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie afferma che il limite massimo fra il deposito per l’iscrizione del progetto di scissione e la delibera assembleare di approvazione dello stesso può stabilirsi in sei mesi. Inoltre, la massima n. L.A.1 consente, con il consenso unanime dei soci, di deliberare una fusione o una scissione anche prima dell’iscrizione del relativo progetto nel Registro delle imprese, purché detto progetto sia stato depositato. In detta ipotesi è però necessario allegare alla delibera il testo integrale del progetto al fine di evitare che il momento di conoscibilità della prima possa essere anteriore a quello di conoscibilità del secondo. È stata in precedenza illustrata l’opportunità di mostrare al notaio il progetto di scissione comprensivo degli statuti delle società coinvolte nell’operazione. Tale considerazione nasce dalla sostanziale immodificabilità del progetto depositato attraverso i successivi atti.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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L’art. 2502 c.c. richiamato dall’art. 2506-ter c.c. prevede al riguardo un temperamento laddove dispone che la decisione di scissione può apportare al progetto talune modifiche, a patto che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi. Un esempio potrebbe essere rappresentato da errori meramente formali come l’indicazione errata, in sede di progetto, del nome della beneficiaria da costituire. Ciò ovviamente a patto che tale cambiamento non incida in qualche modo sui diritti dei soci. Un ulteriore esempio potrebbe essere la presenza di refusi nel progetto o negli statuti eliminati in sede di delibera. Si evidenzia inoltre come l’art. 2501-quinquies richiamato dall’art. 2506-ter (come modificato dall’art. 1, co. 3, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 in vigore dal 18 agosto 2012) stabilisce che “l’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione”. La delibera di scissione consiste nell’approvazione del progetto da parte dell’assemblea dei soci ed è richiesta, nelle società di capitali, la maggioranza prevista per le modifiche dello statuto; pertanto, operano le maggioranze previste dall’art. 2365 e seguenti per le Spa, dall’art. 2460 per le Sapa e 2480 per le Srl. Nelle società di persone la delibera è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla scissione. Il recesso è previsto anche nel caso delle società di capitali. Per le Spa, l’art. 2437 c.c. prevede il recesso se l’operazione comporta la modifica dell’oggetto o del tipo societario. Diversamente, per le Srl, l’art. 2473 co.1 c.c. stabilisce che “in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito … alla sua fusione o scissione”. Come si vede la portata delle norme è ben diversa e quella della Srl si allinea con le disposizioni per le società di persone. Tale circostanza appare coerente con la natura della Srl che si caratterizza per la rilevanza del socio e dei rapporti tra gli stessi. Nel caso della Spa., invece, il socio che non acconsente alla fusione o scissione della società non può ottenere il recesso in quanto nella società prevale più il capitale che la figura personale del socio. La massima n. L.A.9 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha sostenuto che il diritto di recesso deve essere riconosciuto agli azionisti, nel caso delle fusioni o scissioni di Spa, se l’operazione è tale da importare un cambiamento significativo dell’attività della società, o la sua trasformazione, o un’altra ipotesi attributiva della facoltà di recedere. Alla luce di queste considerazioni emerge come la fusione o la scissione rientrino tra le ipotesi di recesso non in quanto tali, bensì in quanto prodromiche rispetto alle fattispecie espressamente previste dal Legislatore. Si noti, inoltre, come il fatto che la scissione possa essere attuata con la semplice maggioranza fa sì che l’operazione si configuri più come atto della società che un atto dei soci. La delibera di scissione deve essere depositata nel registro delle imprese unitamente: • alle relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti se redatte; • ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società comprensivi delle relazioni degli amministratori, del

collegio sindacale e con le eventuali relazioni di certificazione; • alle situazioni patrimoniali delle singole società se redatte.

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Il deposito deve essere effettuato entro 30 dalla delibera a cura del notaio che l’ha verbalizzata se sono presenti società di capitali. La massima n. L.A.3. del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie evidenzia come la disposizione prevista dall’art. 2502 bis c.c., in base alla quale i documenti indicati nell’art. 2501 septies c.c. devono essere depositati nel registro delle imprese unitamente alla delibera di fusione/scissione, essendo volta a garantire la possibilità per i terzi di verificare detti documenti presso il Registro delle imprese ove è iscritta la società, deve essere interpretata nel senso che i documenti già depositati in detto registro, anche se in fascicoli di diverse società, non devono essere ridepositati, dovendosi procedere al deposito dei soli documenti mai depositati. È comunque necessario che dal verbale risulti l’avvenuto deposito dei documenti che non si intende allegare alla richiesta di iscrizione della delibera di scissione. Ad esempio, non occorre ridepositare i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione se questi sono già stati regolarmente depositati presso un registro imprese, dovendosi procedere al deposito solo qualora si tratti di bilanci non depositati (come per le società di persone). Una situazione particolare si presenta nel caso in cui, dopo aver deliberato la scissione, i soci abbiano cambiato idea in ordine all’implementazione definitiva dell’operazione. In questo caso, a scanso di equivoci, è opportuno deliberare con atto notarile la revoca dell’operazione di scissione. 8. La presenza di obbligazioni semplici e convertibili

Il caso della società scissa titolare di obbligazioni è disciplinato dall’art. 2503 bis c.c. richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter c.c.. In particolare, è previsto che i possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla scissione possano fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la scissione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti. Se però si tratta di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di scissione nel Registro delle imprese, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso. In questo modo il debitore diventa socio oppure, ove già lo fosse, aumenta il capitale da questi sottoscritto. Se l’opzione non viene esercitata ai possessori di obbligazioni convertibili devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della scissione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2415 c.c.. Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha affrontato il problema dell’implementazione dell’operazione in caso di presenza di un prestito obbligazionario. Abbiamo visto come in base all’art. 2503-bis co. 2, c.c. se la Spa ha emesso obbligazioni convertibili, i possessori di tali titoli hanno il diritto di convertire le obbligazioni in azioni. Secondo gli Orientamenti del triveneto3, in questi casi la Spa deve indicare nell’avviso solamente la notizia della decisione della società di sottoporre alla propria assemblea un progetto di fusione o di scissione senza che sia necessario fornire ulteriori precisazioni in merito alle modalità della fusione o della scissione. Non è quindi necessario fornire le informazioni contenute nel progetto, nella relazione degli amministratori o nella situazione patrimoniale.

3 Massima L.A.10.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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Risulta, quindi, necessario prevedere già nel progetto di fusione o scissione, un aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile da parte della S.p.a. che subentrerà nella titolarità del prestito (incorporante o risultante dalla fusione ovvero beneficiaria preesistente o neocostituita nella scissione). 9. L’opposizione dei creditori

L’opposizione dei creditori è disciplinata dall’art. 2503 c.c. richiamato dall’art. 2506 ter c.c.. In particolare, è previsto che la scissione possa essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502 bis c.c. ossia dell’iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese. Il termine di 60 giorni non si applica se: • vi è il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione del progetto di

scissione nel Registro delle imprese o alla pubblicazione dello stesso nel sito internet; • vi è il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme

corrispondenti presso una banca; • la relazione di stima di cui all’articolo 2501 sexies c.c. viene redatta, per tutte le società

partecipanti alla scissione, da un’unica società di revisione e questa assevera, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501 sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla scissione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Sono a questo punto necessarie alcune precisazioni. Abbiamo visto che l’opposizione è possibile solamente in relazione ai crediti esistenti al momento dell’iscrizione del progetto nel Registro delle imprese e ciò in quanto il creditore successivo avrebbe potuto teoricamente essere a conoscenza dell’operazione. Tale circostanza è del tutto eventuale: difficilmente il fornitore fa una visura camerale prima di consegnare ogni partita di merce! Va tuttavia ricordato come in base all’ultimo comma dell’art. 2506-quater c.c. “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Pertanto, la scissione non fa venire meno la responsabilità anche delle società cui non è stato attribuito il debito. La norma prevede che la responsabilità è, in ogni caso, limitata al valore effettivo del patrimonio trasferito. Il creditore avrà solo il fastidio di aggredire due soggetti distinti qualora il debitore principale non abbia un patrimonio sufficiente. L’art. 2503 c.c. stabilisce che se non ricorre alcuna delle eccezioni appena illustrate, i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445 c.c. per cui il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure quando ritenga che la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione e ciò al fine di evitare un uso distorto dello strumento di tutela accordato dalla legge. Secondo la Cassazione4 l’opposizione va presentata al tribunale competente secondo la sede della società deliberante. Spirati i 60 giorni è possibile richiedere al tribunale un certificato di non opposizione e procedere all’atto di scissione.

4 Sentenza 5.3.1991, n. 2321.

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Si ricorda come l’art. 2505 – quater c.c. in tema di fusione consenta di dimezzare i termini (quindi 30 giorni) se all’operazione non partecipano società per azioni. In sostanza, per le Srl, il termine di 60 giorni potrebbe essere dimezzato ai 30 giorni. L’art. 2506-ter c.c. relativo alla scissione non richiama l’art. 2505-quater c.c.. La Massima n. L.A.8 dei Notai del Triveneto afferma che nel caso in cui ad una scissione non partecipano Spa, Sapa o società cooperative per azioni, i termini di cui agli artt. 2501-ter, co. 4, 2501 septies, co. 1, e 2503 co. 1, c.c. (direttamente applicati alla scissione per effetto del richiamo contenuto negli artt. 2506-bis, co. 5, e 2506-ter co. 5, c.c.) sono ridotti alla metà per effetto del disposto dell’art. 2505-quater c.c.. Detto ultimo articolo, infatti, pur non essendo espressamente richiamato in materia di scissione, deve necessariamente applicarsi alla stessa poiché non integra una disposizione autonoma ma una modalità di applicazione degli articoli richiamati. Purtroppo, alcuni notai della Lombardia non concordano con la massima sopra citata e richiedono comunque, in ipotesi di Srl, il decorso del termine di 60 giorni. Si evidenzia infine come i termini sopra indicati potrebbero essere allungati se l’operazione è posta in essere durante il periodo estivo ed in particolare quando è in essere la sospensione feriale dei termini. Secondo alcuni notai i termini di cui sopra sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre e ripartono a decorrere dal 16 settembre. 10. L’atto di scissione

L’atto di scissione è disciplinato dall’art. 2504 c.c. relativo alla fusione richiamato dall’art. 2506-ter c.c. in tema di scissione. La norma prevede espressamente che la scissione deve risultare da atto pubblico. L’atto di scissione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società risultanti dalla scissione, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla scissione. Il deposito viene generalmente fatto dal Notaio e deve avvenire anche per conto delle società che eventualmente nascessero a seguito dell’operazione. L’atto di scissione completa l’operazione iniziata con il deposito del progetto a cura degli amministratori. Nell’ipotesi di beneficiaria neocostituita, la società beneficiaria, se società di capitali, verrà ad esistenza con l’iscrizione nel Registro delle imprese; in ipotesi di beneficiaria preesistente l’atto sarà strutturato come un atto di conferimento con il relativo aumento di capitale sociale da parte della beneficiaria. 11. Gli effetti della scissione

Gli effetti della scissione sono disciplinati dall’art. 2506-quater del codice civile. La norma precisa da subito che la scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Ipotizzando quindi il caso in cui gli atti siano depositati presso un unico Registro delle imprese, l’operazione avrà effetto dall’iscrizione dell’atto di scissione predisposto dal notaio. I tempi variano a seconda della Camera di Commercio tuttavia il notaio od il professionista possono sollecitare l’iscrizione giustificando la necessità di ultimare l’operazione. Il secondo comma dell’art. 2506-quater c.c. prevede che qualunque società beneficiaria possa effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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Dopo l’ultima delle iscrizioni previste, la scissione non può più essere dichiarata invalida tuttavia il socio o il terzo che dovessero ritenersi danneggiati possono agire per ottenere il risarcimento del danno subito. Gli effetti della scissione possono essere anche posticipati, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. La posticipazione dell’effetto reale potrebbe ad esempio avvenire nel caso di scissione a favore di beneficiarie già esistenti. Gli effetti reali non possono mai essere retrodatati; gli effetti obbligatori possono essere retrodatati in alcune specifiche ipotesi. La retrodatazione degli effetti contabili e fiscali sarà esaminata in un successivo intervento della dispensa. 12. Le consultazioni sindacali

Un aspetto particolarmente delicato che non deve essere trascurato quando si implementa una operazione di scissione riguarda la procedura di consultazione sindacale. Come vedremo, i rappresentanti dei lavoratori dovranno solamente essere consultati, senza alcuna necessità di giungere ad un accordo. La mancata attivazione della procedura, tuttavia, può portare all’annullamento dell’operazione. La dottrina ritiene che, in assenza di una chiara indicazione, alla scissione possa trovare applicazione l’art. 2112 c.c. relativo ai trasferimenti di azienda. La norma stabilisce che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. È inoltre previsto che il cedente ed il cessionario siano obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La norma precisa espressamente che “ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda”. La scissione non è espressamente menzionata ma rientra ovviamente nello spirito della legge. La procedura di consultazione sindacale è contenuta nell’art. 47 della Legge n. 428/1990. È previsto che le società con più di 15 dipendenti diano comunicazione scritta dell’operazione alle rispettive rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto. La comunicazione deve contenere: • la data o la data proposta del trasferimento; • i motivi del trasferimento; • le conseguenze per i dipendenti e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione le rappresentanze sindacali possono chiedere un esame congiunto con l’azienda. L’esame congiunto deve attivarsi entro sette giorni dal ricevimento della richiesta e si esaurisce automaticamente se entro dieci giorni non si raggiunge alcun accordo. Il mancato rispetto della procedura può essere qualificato come condotta antisindacale e portare all’annullamento degli effetti dell’intera operazione. Si riporta, infine, una tabella che riassume l’iter civilistico della scissione.

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Timing Adempimento

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Richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso ai possessori di obbligazioni convertibili della possibilità di convertirle entro un mese dalla pubblicazione

2 Pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale

3 Almeno 90 giorni dopo Deposito progetto di scissione presso il Registro delle imprese

4 Iscrizione del progetto di scissione nel Registro delle imprese

5 Entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio o entro 120 giorni dalla data della situazione patrimoniale

Deposito presso ogni società di: progetto di scissione, situazione patrimoniale, bilanci degli ultimi tre esercizi con relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale, relazione degli amministratori, relazione degli esperti

6 Assemblea obbligazionisti

7 Assemblea speciale di particolari categorie di azionisti

8 Almeno 30 giorni dopo l’iscrizione del progetto salvo rinuncia dei soci

Delibera di scissione

9 Entro 30 giorni Deposito della delibera presso il Registro delle imprese per l’iscrizione

10 Iscrizione della delibera 11 Dopo 60 giorni o 30 giorni (se Srl) Atto di scissione

12 Entro 30 giorni Deposito dell’atto presso il Registro delle imprese per l’iscrizione

13 Iscrizione dell’atto 13. Conclusioni

Come detto, con l’operazione di scissione viene suddiviso il patrimonio aziendale e vengono assegnati elementi dell’attivo o del passivo alle società beneficiarie; le azioni o quote emesse dalle stesse a fronte del patrimonio ricevuto vengono assegnate ai soci. Le differenti modalità con le quali è possibile attuare l’operazione, derivanti dalle possibili combinazioni di scissioni totali o parziali, proporzionali o non proporzionali in società già esistenti ovvero di nuova costituzione, rendono l’operazione estremamente flessibile ed in grado di adattarsi alle molteplici esigenze delle imprese. L’iter civilistico dell’operazione è complesso e prevede la predisposizione del progetto di scissione da parte dell’organo amministrativo e la redazione di due atti notarili rispettando il decorso dei termini stabiliti dal legislatore. Le indagini finanziarie sono state interessate, recentemente, dall’importante sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2014, che ha finalmente fatto luce sull’atavico problema del prelevamento del professionista, escludendo che lo stesso possa essere posto a base dei compensi presuntivamente evasi. L’arma accertativa resta comunque oltremodo invasiva nel panorama delle tante disposizioni utilizzabili dal fisco, contenendo un’inversione dell’onere della prova davvero difficile da contrastare.

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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Peraltro, le contestazioni mosse esulano da ciò che attiene alla contabilità, potendo riguardare anche movimentazioni della sfera personale, nonché conti di terzi soggetti collegati a vario titolo al contribuente sottoposto a controllo. Chi scrive ritiene indispensabile un intervento normativo volto a regolamentare la traduzione in termini di accertamento dei rilievi effettuati, al momento lasciato alla libera (e purtroppo spesso fervida), interpretazione degli uffici periferici, con il rischio concreto di veder diventare l’onere probatorio “diabolico”. Forse già una minima dose di buon senso, magari sollecitata con un’adeguata interpretazione a livello centrale, potrebbe condurre ad un ridimensionamento della problematica, come timidamente accennato nella circolare n.25 del 2014, che invita gli Uffici a non perdere di vista il rispetto dei principi Costituzionali, in primis quello della giusta tassazione. Principio che peraltro dovrebbe essere esteso a qualsiasi tipologia di accertamento utilizzato dall’Ufficio competente. Fatto è che le esperienze professionali finora hanno condotto a risultati del tutto difformi, finanche distanti dai dettami della circolare n.32 del 2006, ossia il documento di prassi principale in materia, tanto che si è assistito anche ad accertamenti “per masse”, con mero confronto dei saldi attivi rispetto al fatturato, oppure ad interpretazioni di vario genere sulla tipologia di accertamento utilizzabile. È il caso pertanto di effettuare un adeguato punto della situazione, sottolineando gli aspetti di principale criticità.

In breve: 1. La scissione è proporzionale se i soci acquisiscono nella società beneficiaria le stesse quote

detenute nella scissa; se le quote di partecipazione variano si pone in essere una scissione non proporzionale.

2. L’organo amministrativo redige il progetto di scissione dal quale deve risulatare l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali trasferiti alla/e società beneficiarie.

3. In ipotesi di scissione parziale proporzionale l’organo amministrativo non deve predisporre la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo e la relazione di stima ex art. 2501-sexies c.c..

4. La relazione dell’organo amministrativo deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane nella società scissa.

5. La relazione di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c. deve essere redatta nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti.

6. La delibera e l’atto di scissione sono redatti con atto notarile. 7. La scissione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione della delibera di

scissione nel Registro delle imprese. E’ possibile evitare il decorso di 60 giorni (30 giorni in ipotesi di srl) se si soddisfano i requisiti richiesti dal legislatore nell’art. 2503 c.c..

8. La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. E’ possibile posticipare l’effeto reale della scissione.

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I DOCUMENTI CONTABILI SECONDO L’OIC 4 E LE POSSIBILI OMISSIONI

a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

I principali adempimenti contabili indicati dal principio contabile OIC 4 in ipotesi di scissione sono evidenziati nel presente elaborato. In particolari ipotesi di scissione emergono inoltre delle differenze definite avanzi/disavanzi da annullamento o concambio. Saranno proposti alcuni esempi per chiarire le modalità di calcolo delle differenze sopra citate.

1. Introduzione

L’organismo Italiano Contabilità ha emesso diversi principi contabili per illustrare le corrette modalità di evidenziazione e rilevazione delle principali poste di bilancio. Negli ultimi anni è stato avviato un processo di revisione della maggior parte dei principi per adeguarli agli standard internazionali e integrarli con questioni di interesse prima non esaminate. Il principio contabile OIC4 dedicato alla fusione e alla scissione non è stato revisionato e risale quindi al gennaio 2007. In questa sede analizziamo i documenti contabili caratteristici del procedimento di scissione. In particolare: 1. situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in

cui il progetto di scissione è depositato presso la sede della società sia per la scissa che per le beneficiarie preesistenti. In alternativa, la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di scissione nella la sede della società;

2. situazioni patrimoniali dei patrimoni trasferiti alle beneficiarie, sia in caso di scissione totale sia parziale, in relazione al valore effettivo degli stessi;

3. bilancio di chiusura della società scissa; 4. bilancio successivo alla scissione ossia bilancio di apertura; 5. primo bilancio d’esercizio successivo alla scissione. L’OIC 4 utilizza spesso il termine “bilancio” ma lo stesso viene a volte usato come sinonimo di situazione contabile o patrimoniale. Si veda la seguente tabella di sintesi.

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I documenti contabili secondo l’OIC 4 e le possibili omissioni

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Documento Note

1. Situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.

Secondo l’OIC 4 deve essere composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

2. Situazioni patrimoniali dei patrimoni trasferiti alle beneficiarie

Le situazioni patrimoniali devono evidenziare il valore effettivo (ossia il valore di mercato) dei patrimoni trasferiti

3. Bilancio di chiusura della società scissa

Se è possibile la retrodatazione degli effetti contabili non deve essere predisposto

4. Bilancio di apertura Il bilancio in questione va redatto sia dalle beneficiarie preesistenti sia dalle beneficiarie neocostituite alla data di efficacia reale della scissione

5. Primo bilancio d’esercizio successivo alla scissione

Il primo bilancio d’esercizio è il bilancio di ciascuna società beneficiaria e riguarda i risultati della gestione riferiti alla società o al ramo ad essa trasferita a seguito della scissione

2. Situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c.

Si discute in dottrina sulla natura della situazione patrimoniale richiesta dall’art. 2501-quater c.c.; secondo alcuni autori potrebbe essere rappresentata esclusivamente dallo stato patrimoniale ad una determinata data; la tesi è assolutamente condivisa dagli scriventi. Diversamente, l’OIC 4 ritiene che tale documento debba essere un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale composto da stato patrimoniale e conto economico. Sarebbe inoltre raccomandata la presentazione della nota integrativa, anche se potrà avere un contenuto più snello data la funzione cui assolve la situazione patrimoniale in questione. Sul tema, il Tribunale di Milano (1994) aveva sottolineato come “la situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501-ter [ora 2501-quater] c.c. deve essere redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio: occorre, quindi, che essa sia redatta secondo i criteri legali e sia costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”. Nella prassi gli operatori tendono a predisporre solamente lo stato patrimoniale necessario per implementare l’operazione di scissione. In realtà, si può osservare come: • la norma parli di situazione patrimoniale e non di bilancio; • il riferimento alle norme sul bilancio di esercizio possa limitarsi alle disposizioni in materia di stato

patrimoniale (iscrizione delle voci, criteri di valutazione, eccetera); • nella scissione vengono assegnati elementi dell’attivo e del passivo e non componenti reddituali

come i costi ed i ricavi, se non indirettamente attraverso l’attribuzione dell’utile di esercizio; • il mero rispetto degli schemi di stato patrimoniale previsti dal codice civile è inadeguata in quanto

è opportuno dare chiara evidenza delle voci che verranno attribuite alla società beneficiaria. Ad esempio, nel caso di attribuzione alla beneficiaria di un bene immobile, sarà opportuno distinguere il costo storico ed il fondo ammortamento relativo al cespite.

A scanso di equivoci potrà essere opportuno, qualora ci si limiti a predisporre lo stato patrimoniale, a segnalare che l’organo amministrativo è stato esonerato dal predisporre il conto economico e la nota integrativa. Per la sua redazione occorrerà considerare, relativamente alla data di riferimento, le operazioni in corso secondo la loro competenza economica operando le opportune integrazioni e rettifiche dei valori tramite la rilevazione, ad esempio, dei ratei/risconti attivi e passivi.

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Dette determinazioni possono essere effettuate, forse è più opportuno, in via extra-contabile ossia senza interessare i conti della contabilità generale la quale sarà modificata solo a seguito dell’atto finale di scissione. Diversa è l’ipotesi della retrodatazione contabile degli effetti della scissione che esamineremo nel proseguo. La situazione patrimoniale deve essere redatta sia per la società scissa che per le società beneficiarie preesistenti; non per quelle nuove che non sono state ancora costituite. La funzione di tale documento è informare i terzi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico della società ad una data più recente rispetto all’ultima conosciuta. Nelle ipotesi di seguito esposte è possibile omettere la situazione patrimoniale: - quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano

previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale; - con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di

voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione del documento in oggetto.

3. Situazioni patrimoniali dei patrimoni trasferiti

Il principio contabile OIC 4 prevede la predisposizione di una ulteriore situazione patrimoniale per definire il valore effettivo dei patrimoni trasferiti. Si ricorda come l’art. 2506-ter co.2 c.c. stabilisca che nella relazione degli amministratori deve essere indicato “il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane nella società scissa”. Inoltre, l’art. 2506 –quater c.c. stabilisce che ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. È quindi importante definire cosa si intende per “valore effettivo”. Secondo i principi contabili nazionali il valore effettivo è il valore di mercato ossia il valore delle attività e passività a valori correnti. Nelle ipotesi semplificate di scissione nelle quali non è prevista la presentazione di una relazione dell’organo amministrativo, è necessario che il valore effettivo del patrimonio netto assegnato, per le funzioni cui assolve, venga indicato nel progetto di scissione o in un suo allegato. 4. Bilanci e situazioni patrimoniali di chiusura della società scissa

Si premette come tale bilancio o situazione patrimoniale non sia richiesto dall’ordinamento civilistico ma è considerato necessario da buona parte della dottrina. Si evidenzia, inoltre, come il bilancio di chiusura sia influenzato dalla presenza o meno dalle clausole di retroattività degli effetti della scissione. Si deve innanzitutto distinguere fra effetti reali dell’operazione ed effetti obbligatori. Gli effetti reali consistono: a) nella scissione totale:

• nell’estinzione della società scissa; • nella successione di ciascuna beneficiaria in porzione al patrimonio della scissa ad essa

assegnata e nei rapporti giuridici ad essa connessi, a fronte della quale viene determinato un quantitativo di azioni o quote delle società beneficiarie che ne costituiscono il corrispettivo;

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I documenti contabili secondo l’OIC 4 e le possibili omissioni

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• nella “conversione” per i soci della scissa delle partecipazioni nella stessa detenute in partecipazioni in una o più beneficiarie.

b) nella scissione parziale, per i soci della scissa nell’assunzione delle partecipazioni nelle beneficiarie, in aggiunta a quelle vantate nei confronti della scissa stessa.

Gli effetti reali si realizzano dal momento in cui avviene l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Nella scissione con società beneficiarie preesistenti è possibile differire la data nella quale si verifica l’effetto reale, ma non anticiparla. Infatti, l’art. 2506-quater co.1 stabilisce che “la scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.” In sostanza, la retrodatazione degli effetti obbligatori riguarda la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili e la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della/e società beneficiarie. Anche la normativa fiscale richiama il codice civile. In particolare, l’art. 173 co.11 del Tuir stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell’art. 2506-quater del Codice Civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’art. 2501-ter numeri 5 e 6, dello stesso Codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo”. In sintesi, la retrodatazione ai fini fiscali è possibile esclusivamente in ipotesi di: - scissione totale; - coincidenza tra le chiusure dell’esercizio delle società coinvolte. E’ ovviamente ipotizzabile una retrodatazione contabile ma non fiscale; tuttavia, ai fini pratici, la retroattività contabile non accompagnata dalla retroattività fiscale, anche se in astratto può ritenersi ammessa, non consente di ottenere quei benefici per i quali si fa ricorso, nella generalità dei casi, all’anticipazione degli effetti contabili dell’operazione. Infatti, mediante la retrodatazione, è possibile evitare la redazione del un bilancio di chiusura della scissa relativo al periodo compreso fra la data cui vengono fatti retroagire gli effetti contabili e la data degli effetti reali e un’apposita dichiarazione dei redditi; inoltre, in tal modo è possibile ottenere la compensazione delle perdite della scissa con gli utili delle beneficiarie, e viceversa. Si è visto quindi come le ipotesi in cui è possibile la retrodatazione degli effetti siano alquanto limitate. Nella maggior parte dei casi, infatti, le scissioni sono parziali e a favore di beneficiarie neocostituite. La retrodatazione ai fini fiscali non è quindi possibile nelle seguenti ipotesi: 1. nella scissione parziale in quanto la scissa rimane in vita; 2. la retrodatazione non opera se non vi è coincidenza fra le data di chiusura dell’ultimo esercizio

della scissa e delle beneficiarie preesistenti; 3. è incerto se la retrodatazione possa operare in presenza di beneficiarie neocostituite che alla data

alla quale si fa risalire l’effetto non siano state ancora costituite. Si evidenzia infine come la data cui può farsi risalire l’effetto contabile e fiscale è quella di apertura dell’esercizio in cui si completa il procedimento di scissione. Sul tema della retroattività degli effetti fiscali si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.22/E/2009.

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Nel citato intervento di prassi l’operazione era una fusione per incorporazione di una società in nome collettivo soggetta all’IRPEF, in una società a responsabilità limitata, soggetta all’Ires. L’Amministrazione nega, in tale ipotesi, la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali; infatti, “in base ad un’interpretazione logico-sistematica, in ipotesi di fusione cui partecipino società di diverso tipo non potrà trovare applicazione la disposizione recata dal comma 9 del medesimo articolo 172 del Tuir, la quale consente, in sostanza, in caso di retrodatazione, una sorta di consolidamento tra i risultati teoricamente attribuibili alle diverse società partecipanti all’operazione, a condizione - tuttavia - che le stesse società siano soggette alla medesima imposta. Un’indiretta conferma a quanto appena sostenuto può essere rinvenuta nell’articolo 170 del Tuir, che regola la disciplina applicabile in ipotesi di trasformazione societaria, secondo cui - ai sensi del comma 2 - “in caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico””. Secondo l’OIC 4 se i patrimoni trasferiti alle beneficiarie sono costituiti da aziende funzionanti o da complessi aziendali relativi a distinti rami dell’impresa è necessario che venga tenuta, per la frazione dell’esercizio che precede la data di efficacia reale, una contabilità sezionale per ciascuna delle aziende o dei complessi aziendali trasferiti. Tale contabilità, che potrà essere tenuta nelle forme ritenute più opportune, porterà poi alla redazione di tanti bilanci o situazioni contabili di chiusura quante sono le società beneficiarie, preesistenti o neocostituite. Assenza di retroattività degli effetti contabili

In tale ipotesi, la gestione delle società partecipanti ad un’operazione di scissione continua ininterrottamente sino alla data di definitivo effetto della scissione, a nulla influendo i diversi atti procedurali compiuti prima di tale documento. È quindi necessario redigere, alla data di effetto della scissione, una situazione patrimoniale di chiusura da cui emerga l’esatta composizione patrimoniale ed il risultato della gestione nella frazione di esercizio. In ipotesi di scissione totale deve essere compilato un bilancio di chiusura composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa della società scissa. Lo stato patrimoniale fornirà i dati completi alla data di efficacia reale della scissione necessari per la compilazione del bilancio di apertura per ciascuna beneficiaria; esso, inoltre, fornirà l’articolazione delle voci del patrimonio netto che servirà per stabilire quali e quante riserve devono essere ricostituite presso ciascuna società beneficiaria. Diversamente, in ipotesi di scissione parziale poiché la società scissa continua a rimanere in vita con la residua parte di patrimonio non trasferito, alla data di effetto della scissione non procederà alla chiusura dei conti e alla rilevazione del reddito maturato nella frazione di esercizio ma redigerà il bilancio di esercizio alla sua normale scadenza statutaria. Ovviamente, effettuerà le scritture di chiusura dei conti relativi al trasferimento di parte del patrimonio alla società beneficiaria.

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I documenti contabili secondo l’OIC 4 e le possibili omissioni

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Retroattività degli effetti contabili

In presenza di retroattività contabile potrà attuarsi la compensazione fra gli utili e le perdite di ciascuna società beneficiaria e dell’azienda ad essa trasferita senza la necessità di dover redigere un apposito bilancio ed una dichiarazione dei redditi per il periodo “interinale”. L’OIC 4 evidenzia come il bilancio di chiusura possa essere rappresentato da una semplice situazione contabile alla data di efficacia reale della scissione. Le operazioni di gestione, essendo l’ipotesi applicabile solo per la scissione totale sono rilevate nella contabilità sezionale della scissa fino alla data di efficacia reale, per poi confluire nella contabilità ordinaria della beneficiaria. 5. Primo bilancio successivo alla scissione

Il bilancio di apertura è compilato da ciascuna società beneficiaria dopo l’operazione di scissione, totale o parziale, con riferimento alla data successiva a quella di effetto reale della scissione. Le attività e passività da iscrivere in tale bilancio sono solo ed esclusivamente quelle relative al patrimonio trasferito alla beneficiaria considerata. Il bilancio in questione va redatto sia che si tratti di beneficiarie preesistenti sia che si tratti di beneficiarie neocostituite alla data di efficacia reale della scissione. I saldi sono quelli che figurano nel bilancio di chiusura. Secondo l’OIC 4 deve essere redatta una “nota esplicativa” che illustra e chiarisce i criteri di valutazione delle attività e passività, le rettifiche ed eliminazioni di consolidamento e, soprattutto, il trattamento contabile degli avanzi e disavanzi di scissione. Se nelle scissioni con beneficiarie preesistenti il bilancio d’apertura ha solo una efficacia “interna”, nelle scissioni con beneficiarie neocostituite esso costituisce il valore del patrimonio iniziale della beneficiaria, nonché l’importo del suo capitale sociale e dovrà essere trascritto nel libro degli inventari. Ovviamente, per tale situazione non è richiesta l’approvazione assembleare. 6. Le differenze di scissione

Le differenze di scissione emergono quando l’operazione coinvolge beneficiarie preesistenti ed esistono rapporti di partecipazione tra le due società coinvolte. In particolare, le differenze di scissione sono: - differenze da concambio: nascono quando l’aumento del capitale sociale della beneficiaria è

superiore o inferiore al patrimonio netto ricevuto; - differenze da annullamento: emergono quando il valore di carico della partecipazione nella scissa

(annullata per effetto dell’operazione) e il patrimonio netto contabile ricevuto differiscono. Esaminiamole con maggior dettaglio. Differenze da concambio

Le differenze da concambio definite disavanzo o avanzo sono delle poste di pareggio contabile aventi generalmente natura di parti del netto. In particolare, nell’ipotesi in cui l’aumento del capitale sociale della beneficiaria sia superiore al patrimonio netto ricevuto emergerà un disavanzo da concambio; diversamente, se l’aumento di capitale sociale è inferiore al patrimonio netto ricevuto si avrà un avanzo da concambio. Come evidenziato nell’OIC 4 solo in particolari ipotesi il disavanzo da concambio assume un preciso significato economico e corrisponde a maggiori valori correnti delle attività e all’avviamento dell’azienda trasferita alla beneficiaria.

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Nella maggior parte dei casi si tratta di una differenza priva di un preciso significato economico e sarà qualificata come posta del netto di segno negativo. L’accertamento dell’origine e della natura del disavanzo da concambio presenta, nel caso della scissione, difficoltà maggiori di quelle che possono riscontrarsi nella fusione; tuttavia tale accertamento deve essere necessariamente eseguito. Ove esso si manifesti eccessivamente difficoltoso si ritiene che non possa farsi luogo all’attribuzione dello stesso agli elementi dell’attivo ed all’iscrizione dell’avviamento. Si propone il seguente esempio. La società beneficiaria preesistente B ha un capitale sociale di 400 e riserve per 200; il valore effettivo è 800. Il capitale sociale è formato da 200 azioni del valore nominale di 2. La parte del patrimonio che sarà trasferito alla beneficiaria è così formato:

Valori contabili Valori effettivi Immobili 500 1.600 Crediti 100 100 Debiti 100 100 Fondo amm. immobili 100 - Patrimonio netto 400 1.600

Si deve determinare l’aumento di capitale spettante ai soci della scissa ossia l’aumento di capitale che sarà posto in essere dalla società beneficiaria a seguito dell’apporto ricevuto; per fare ciò è necessario confrontare i valori economici del ramo trasferito e della società beneficiaria. Nell’esempio proposto il calcolo è il seguente: - valore economico post scissione: 800 + 1.600 = 2.400; - valore economico spettante ai soci della società beneficiaria preesistente: 800/2.400 = 33,33%; - valore economico spettante ai soci della società scissa = 1.600/2.400 = 66,66%. Il capitale sociale post scissione è calcolato rapportando il vecchio capitale sociale alla quota di competenza dei soci della società beneficiaria. In particolare: 400/(1 – 0,66) = 1.200. L’aumento di capitale a favore dei soci della scissa ammonta a 800. Saranno quindi emesse 400 azioni del valore nominale di 2 a favore dei soci della scissa. La differenza tra l’aumento di capitale sociale (800) e il patrimonio netto ricevuto (400) rappresenta un disavanzo da concambio che potrebbe essere attribuito come maggior valore dei beni immobili. Differenze da annullamento

Un’altra tipologia di differenza può emergere nel caso in cui la società beneficiaria detenga una partecipazione nel capitale sociale della scissa. Si tratta, invero, di una ipotesi non molto ricorrente nella prassi professionale. In questo caso in capo alla società beneficiaria verrebbero ad accumularsi due posizioni: - quella di società beneficiaria dell’apporto; - quella di socio della società scissa che dovrebbe ricevere le azioni o quote emesse dalla società

beneficiaria. A norma dell’art. 2504 - ter c.c. richiamato dall’art. 2506 –ter c.c., la società beneficiaria non può assegnare quote o azioni in sostituzione di quelle della scissa già possedute. Essa non potrà, a fronte dell’apporto ricevuto, aumentare il proprio capitale sociale per quella parte di azioni o quote che le spetterebbero nella sua veste di socio della scissa. Dovrà invece procedere all’annullamento della partecipazione detenuta.

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I documenti contabili secondo l’OIC 4 e le possibili omissioni

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La differenza tra il valore di carico della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile ricevuto, rappresenta il disavanzo o avanzo da annullamento. Si avrà un disavanzo da annullamento quando il valore di carico della partecipazione detenuta nella scissa è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto ricevuto; al contrario, si avrà un avanzo da annullamento quando il valore della partecipazione è inferiore al valore del patrimonio netto trasferito. In merito all’allocazione del disavanzo da annullamento l’OIC 4 precisa che lo stesso è eliminato, se possibile, imputandolo ai valori correnti delle attività e passività e, per l’eventuale residuo, ad avviamento con le modalità e le cautele indicate a proposito delle fusioni. Se, invece, corrisponde a perdite pregresse o ad un eccesso di costo non può dar luogo alle predette imputazioni. L’OIC 4 propone il seguente esempio. La società scissa è una società per azioni – Spa A. La società opera in due settori (ramo X e ramo Y). Si decide di porre in essere una scissione totale a favore di due società beneficiarie già esistenti. In particolare, alla società B sarà assegnato il ramo X mentre alla società C il ramo Y. La società B è unico socio della società scissa, mentre la società C non ha alcun legame di partecipazione con A. La partecipazione in A è iscritta nel bilancio di B al costo di acquisizione di euro 1,5 milioni. Si veda la seguente figura. I dati patrimoniali ed economici della società A sono i seguenti:

Descrizione Importo Capitale sociale 1.000.000 Riserve 400.000 Patrimonio netto contabile 1.400.000 Patrimonio a valori correnti 2.300.000 Valore economico (si inserisce anche l’avviamento)

3.000.000

Ramo X – valore contabile 800.000 Ramo X – valore economico 2.000.000 Ramo Y – valore contabile 600.000 Ramo Y – valore economico 1.000.000

La beneficiaria B, che riceve l’azienda X, deve annullare quella parte della partecipazione in A che corrisponde a tale frazione. L’importo della partecipazione da annullare deve essere proporzionale al valore economico dell’azienda rispetto al valore economico dell’intero patrimonio netto della scissa.

Società B

Ramo X Ramo y

Società C

100%

Società A

Valore contabile

totale: 1.400.000

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La dottrina ritiene che la ripartizione possa essere effettuata in rapporto ai valori contabili in luogo dei valori economici; si ritiene tuttavia che la ripartizione corretta sia quella realizzata sui valori economici. Nel caso in esame il ramo trasferito alla società B vale i 2/3 (2.000.000/3.000.000) dell’intero patrimonio. La società B dovrà quindi procedere ad annullare i 2/3 del valore contabile della partecipazione in A quindi 1.000.000 euro (2/3 di 1.500.000). Il restante importo di 500 mila euro è il valore della frazione di patrimonio della scissa trasferito alla beneficiaria C, ossia delle azioni che questa emetterà (con un apposito aumento del proprio capitale sociale) a fronte dell’azienda ricevuta; azioni che saranno assegnate alla Spa B, unico socio della scissa. La differenza tra il valore contabile della partecipazione annullata e il patrimonio netto ricevuto rappresenta il disavanzo da annullamento; in particolare, nel caso di specie ammonta a 1.000.000 – 800.000 = 200.000 euro. In merito all’allocazione del disavanzo da annullamento si vedano le considerazioni proposte in tema di fusione e sopra sintetizzate. 7. Primo bilancio di esercizio successivo alla scissione

L’OIC 4 evidenzia come il primo bilancio d’esercizio sia quello di ciascuna società beneficiaria e riguardi i risultati della gestione riferiti alla singola azienda ad essa trasferita a seguito della scissione. Ovviamente, non può esservi continuità o comparabilità col bilancio della scissa anche perché nell’ultimo bilancio della stessa anteriore alla conclusione dell’operazione, le attività e passività relative all’azienda considerata e che ora figurano nel bilancio della beneficiaria non erano presentate distintamente da tutte le altre, né indicate distintamente in nota integrativa. Inoltre, nel caso di beneficiaria neocostituita, nessuna informazione comparativa è esposta mentre nel caso di beneficiaria preesistente, la comparazione avverrà con il precedente bilancio d’esercizio. 8. Conclusioni

Il principio contabile OIC 4, in ipotesi di scissione, prevede la redazione di diversi documenti relativi alle fasi di evoluzione dell’operazione. In merito alla natura della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater del c.c. sono presenti tesi differenti; il principio contabile interpreta l’espressione “situazione patrimoniale” come sinonimo di bilancio civilistico completo, mentre parte della dottrina ritiene sia sufficiente redigere lo stato patrimoniale. Si deve poi predisporre il bilancio di chiusura alla data di effetto della scissione e quello di apertura delle società beneficiarie. Abbiamo evidenziato inoltre come, in particolari ipotesi di scissione, possano emergere delle differenze definite disavanzi/avanzi da concambio e/o annullamento.

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I documenti contabili secondo l’OIC 4 e le possibili omissioni

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In breve: 1. Il principio contabile OIC 4 prevede diversi documenti in relazione ad una operazione di

sicssione. 2. Un punto di criticità emerge laddove il principio contabile interpreta l’espressione “situazione

patrimoniale” come sinonimo di bilancio civilistico completo. 3. Le fusioni possono dar luogo a differenze da concambio e da annullamento. 4. Le differenze da concambio emergono quando l’incremento del capitale sociale della

beneficiaria sia diverso rispetto al patrimonio contabile ricevuto. 5. Non sempre il disavanzo ha un particolare significato economico. 6. Le differenze da annullamento emergono quando il valore annullato della partecipazione è

diverso dal patrimonio contabile ricevuto. 7. Le differenze da annullamento sono più tipiche della fusione: nella scissione sono più rare.

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ANALISI DI UN PROGETTO DI SCISSIONE: IMPOSTAZIONE E CONTENUTO

a cura di Ennio Vial

Nel presente intervento analizzeremo come impostare un’operazione di scissione partendo dalla situazione patrimoniale fino alla redazione del progetto di scissione. Si propongono due casi concreti affrontati professionalmente: uno spin – off immobiliare e la scissione di un ramo di azienda operativo.

1. Introduzione

Nel presente intervento analizziamo come si può, operativamente, affrontare un’operazione di scissione evidenziando via via i problemi operativi che si presentano e commentando due progetti di scissione. Proponiamo due casi: il classico spin-off immobiliare e la scissione di un ramo operativo. 2. Spin off immobiliare

Si consideri il caso, alquanto frequente nella pratica, di una società operativa che intende scorporare il proprio patrimonio immobiliare. Si ipotizzi che la situazione patrimoniale della società scindenda Alfa Srl sia quella di seguito esposta; si ricorda come la situazione patrimoniale – nelle ipotesi indicate dalla norma - possa essere omessa, ossia non allegata al progetto di scissione ma sarà sicuramente redatta poiché è un documento necessario per effettuare l’operazione. Ipotizziamo che la situazione patrimoniale sotto esposta sia redatta alla data del 31.12.2013.

ATTIVO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Descrizione Importo Descrizione Importo COSTI DI IMPIANTO 9.091,00 F/AMM COSTI IMPIANTO 9.091,00

LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. 6.835,92 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND 6.472,46

AVVIAMENTO 15.487,96 F/AMM AVVIAMENTO 15.487,96

ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. 43.505,43 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM 42.545,43

F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. 271.188,92 TERRENI - CAPANNONE 154.308,37 F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE 585,00

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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FABBR.IND.E COMM.CAPANNONE 955.519,46 F/AMM IMPIANTI GENERICI 21.975,91 COSTRUZIONI LEGGERE 1.300,00 F/AMM MACCHINARI 155.592,16 TERRENI - IMMOBILE 66.000,00 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 213.998,43 FABBR.IND.E COMM.-IMMOBILE 264.000,00 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE 30.269,84

IMPIANTI GENERICI 23.435,28 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF 11.604,85

MACCHINARI 311.483,21 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 12.120,02

ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 222.085,02 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE 20.925,45

ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) 30.269,84 F/AMM. AUTOVETTURE 3.326,71 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 16.385,20 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 15.319,45 TFR 48.511,47 AUTOCARRI/AUTOVETTURE 20.925,45 FIN. N.210400600300 191.128,57 AUTOVETTURE 3.326,71 FIN. 002-605-5020734 111.219,58 FIN. 002-620-502930 119.631,46 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 35.424,57 FIN. 002-605-502931 74.221,84

RIMANENZE 36.377,00 CARTA UNICREDITMASTERCARD 2120 2.649,32

CREDITI V/CLIENTI 319.623,03 CARTAORO AMERICAN EXPRESS 1004 483,89

EFFETTI ALL'INCASSO 19.931,96 FATTURE DA EMETTERE 25.977,57 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI 35.973,44 ACCONTI 4.176,23 ERARIO C/ACCONTI IRES 33.991,76 DEBITI V/FORNITORI 342.351,04 ERARIO C/ACCONTI IRAP 9.834,82 FATTURE DA RICEVERE 7.226,80 ERARIO C/RIT. SU INT.ATTIVI-impr 4,69 ERARIO C/RIT. INCENTIVO GSE 4% 1.544,29 DEBITI TRIBUTARI 31.497,86 ERARIO C/RITENUTE EBAV 4% 2,24 DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 10.886,61 CREDITI V/FORNITORI 1.461,34 ALTRI DEBITI 28.124,10 CREDITI VARI 1.111,47 RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.401,80 totale passivo 1.828.668,15 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 21.094,49 capitale sociale 15.000,00 DENARO E VALORI IN CASSA 11.385,81 riserva di rivalutazione 291.000,00 RATEI E RISCONTI ATTIVI 27.668,44 riserva legale 3.000,00 ERARIO C/IVA 1.934,00 riserva straordinaria 528.962,97 utile dell’esercizio 40.014,66 totale patrimonio netto 877.977,63 totale 2.706.645,78 totale a pareggio 2.706.645,78

Come si evince dalla situazione patrimoniale la società in esame, oltre a possedere impianti e attrezzature necessarie per svolgere l’attività produttiva, è altresì proprietaria di alcuni terreni e immobili che intende attribuire ad una società Beta Srl attraverso un’operazione di scissione (spin off immobiliare).

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A questo punto è necessario ripartire gli elementi dell’attivo e del passivo che rimangono in capo alla scissa o che vengono attribuiti alla beneficiaria. Sotto un profilo operativo sarà opportuno utilizzare un foglio elettronico con le seguenti colonne: • voci dell’attivo e del passivo della società scindenda (colonna 1); • valori contabili corrispondenti alle voci della prima colonna (colonna 2); • valori contabili che rimangono in capo alla società scissa (colonna 3); • valori contabili attribuiti alla beneficiaria (colonna 4). Si deve impostare il foglio elettronico in

modo tale che la colonna in esame sia la differenza tra colonna 2 e colonna 3. Nella successiva tabella sono indicate le poste che vengono trasferite alla società beneficiaria ossia i terreni, gli immobili e i fondi ammortamento, gli impianti fotovoltaici installati sopra gli immobili (voce impianti), i finanziamenti verso le banche per l’acquisto degli immobili e i debiti verso i fornitori. Si trasferiscono anche i debiti verso i fornitori per non ridurre eccessivamente il patrimonio della società operativa. Si può notare come la beneficiaria riceva il 52,61% del valore contabile dei beni esistenti nel patrimonio della società Alfa Srl. Le poste evidenziate sono gli elementi dell’attivo e del passivo che saranno attribuiti alla beneficiaria Beta. Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 ATTIVO SCINDENDA SCISSA BENEFICIARIA COSTI DI IMPIANTO 9.091,00 9.091,00 0,00 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. 6.835,92 6.835,92 0,00 AVVIAMENTO 15.487,96 15.487,96 0,00 ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. 43.505,43 43.505,43 0,00 TERRENI - CAPANNONE 154.308,37 0 154.308,37 FABBR.IND.E COMM.CAPANNONE 955.519,46 0 955.519,46 COSTRUZIONI LEGGERE 1.300,00 1.300,00 0,00 TERRENI - IMMOBILE 66.000,00 0 66.000,00 FABBR.IND.E COMM.-IMMOBILE 264.000,00 0 264.000,00 IMPIANTI GENERICI 23.435,28 23.435,28 MACCHINARI 311.483,21 64.178,01 247.305,20 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 222.085,02 222.085,02 0,00 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) 30.269,84 30.269,84 0,00 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 16.385,20 16.385,20 0,00 MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO 15.319,45 15.319,45 0,00 AUTOCARRI/AUTOVETTURE 20.925,45 20.925,45 0,00 AUTOVETTURE 3.326,71 3.326,71 0,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 35.424,57 35.424,57 0,00 RIMANENZE 36.377,00 36.377,00 0,00 CREDITI V/CLIENTI 319.623,03 319.623,03 0,00 EFFETTI ALL'INCASSO 19.931,96 19.931,96 0,00 FATTURE DA EMETTERE 25.977,57 25.977,57 0,00 ERARIO C/ACCONTI IRES 33.991,76 33.991,76 0,00 ERARIO C/ACCONTI IRAP 9.834,82 9.834,82 0,00 ERARIO C/RIT. SU INT.ATTIVI-impr 4,69 4,69 0,00

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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ERARIO C/RIT. INCENTIVO GSE 4% 1.544,29 1.544,29 0,00 ERARIO C/RITENUTE EBAV 4% 2,24 2,24 0,00 CREDITI V/FORNITORI 1.461,34 1.461,34 0,00 CREDITI VARI 1.111,47 1.111,47 0,00 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 21.094,49 21.094,49 0,00 DENARO E VALORI IN CASSA 11.385,81 11.385,81 0,00 RATEI E RISCONTI ATTIVI 27.668,44 27.668,44 0,00 ERARIO C/IVA 1.934,00 1.934,00 0,00 totale attivo 2.706.645,78 1.019.512,75 1.687.133,03 PASSIVO F/AMM COSTI IMPIANTO 9.091,00 9.091,00 0,00 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND 6.472,46 6.472,46 0,00 F/AMM AVVIAMENTO 15.487,96 15.487,96 0,00 F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM 42.545,43 42.545,43 0,00 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. 271.188,92 0 271.188,92 F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE 585,00 585,00 0,00 F/AMM IMPIANTI GENERICI 21.975,91 21.975,91 0,00 F/AMM MACCHINARI 155.592,16 47.396,13 108.196,03 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 213.998,43 213.998,43 0,00 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE 30.269,84 30.269,84 0,00 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF 11.604,85 11.604,85 0,00 F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF. 12.120,02 12.120,02 0,00 F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE 20.925,45 20.925,45 0,00 F/AMM. AUTOVETTURE 3.326,71 3.326,71 0,00 TFR 48.511,47 48.511,47 0,00 FIN. N.210400600300 191.128,57 0 191.128,57 FIN. 002-605-5020734 111.219,58 0 111.219,58 FIN. 002-620-502930 119.631,46 0,00 119.631,46 FIN. 002-605-502931 74.221,84 0,00 74.221,84 CARTA UNICREDITMASTERCARD 2120 2.649,32 2.649,32 0,00 CARTAORO AMERICAN EXPRESS 1004 483,89 483,89 0,00 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI 35.973,44 35.973,44 0,00 ACCONTI 4.176,23 4.176,23 0,00 DEBITI V/FORNITORI 342.351,04 0,00 342.351,04 FATTURE DA RICEVERE 7.226,80 0,00 7.226,80 DEBITI TRIBUTARI 31.497,86 31.497,86 0,00 DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 10.886,61 10.886,61 0,00 ALTRI DEBITI 28.124,10 28.124,10 0,00 RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.401,80 5.401,80 0,00 totale passivo 1.828.668,15 603.503,91 1.225.164,24 attivo meno passivo 877.977,63 416.008,84 461.968,79 percentuale di patrimonio che rimane nella scissa e attribuito alla beneficiaria 47,38% 52,61%

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Attribuire un determinato ammontare di attività al netto delle passività significa, ovviamente, attribuire anche un corrispondente ammontare di patrimonio netto. Il problema che a questo punto si pone è se le poste ideali del patrimonio netto debbano essere attribuite con un criterio di proporzionalità o, al contrario, secondo un criterio discrezionale. La dottrina ritiene che la società scissa goda della più ampia discrezionalità in ordine alla modalità di attribuzione delle varie voci del patrimonio netto. In tal senso si è espressa anche l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione ministeriale n. 317/E del 2 ottobre 2002. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha precisato che esiste piena libertà di scelta in ordine alle “voci ideali” del netto che la scissa può utilizzare per alimentare il patrimonio della società beneficiaria. Secondo l’Agenzia, infatti, nella scelta delle poste da trasferire non si ravvedono limitazioni né di natura civilistica, né di natura fiscale. Secondo un’ottica civilistica, infatti, l’articolo 2506-bis del c.c. fa riferimento esclusivamente alla destinazione degli elementi dell’attivo e del passivo e non anche alle voci ideali del patrimonio netto. I commi secondo e terzo, infatti, affrontano esclusivamente il problema dell’attribuzione alle beneficiarie degli elementi dell’attivo e del passivo. Il patrimonio netto della beneficiaria non è oggetto di trasferimento specifico risultando quest’ultimo come mera differenza tra le attività e le passività attribuite alla beneficiaria. L’Amministrazione finanziaria ritiene, inoltre, che vi sia piena libertà di scelta anche sotto il profilo fiscale. Il criterio di ripartizione proporzionale previsto dall’articolo 173 co. 4 del Tuir trova, infatti, esclusiva applicazione per le posizioni soggettive della società scissa non connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso. Tale impostazione trova una conferma, a contrariis, dallo stesso co. 9 dell’articolo 173 del Tuir che impone un obbligo di ricostruzione proporzionale nel patrimonio della beneficiaria, solo per i fondi in sospensione d’imposta e non per altre voci del netto. Inoltre, se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve devono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Una volta appurato che esiste la massima libertà nell’attribuire le poste del patrimonio netto, il consulente dovrà comunque tenere presente quanto segue: • bisogna rispettare i capitali sociali minimi della scissa e della beneficiaria (120.000 euro per le Spa

e 10.000 euro per le Srl); • la società scissa potrebbe essere tenuta a rispettare un capitale sociale minimo più elevato per

poter partecipare a gare od appalti; • la riduzione del capitale sociale della scissa è condizione sufficiente per dover allegare al progetto

di scissione anche lo statuto della stessa; di conseguenza, nella maggior parte dei casi si evita di modificare il capitale sociale e la riserva legale della scissa;

• bisogna tener conto delle conseguenze fiscali; • costituire il capitale sociale della beneficiaria con utili della scissa significa essere sicuramente

assoggettati a tassazione in caso di futura riduzione del capitale sociale della beneficiaria; • l’attribuzione dell’utile in corso di formazione, nel caso in cui la situazione patrimoniale non

coincida col bilancio di fine esercizio, è sicuramente possibile ma può creare complicazioni. Si veda la seguente tabella che riporta l’attribuzione delle poste del netto nell’esempio proposto.

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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POSTA DI PATRIMONIO NETTO SCINDENDA SCISSA BENEFICIARIA capitale sociale 15.000,00 15.000,00 0 riserva di rivalutazione 291.000,00 137.883,44 153.116,56 riserva legale 3.000,00 3.000,00 0,00 riserva straordinaria 528.962,97 220.110,74 308.852,23 utile dell'esercizio 40.014,66 40.014,66 totale Patrimonio netto 877.977,63 416.008,84 461.968,79

Nel caso in esame si è quindi deciso di attribuire alla beneficiaria parte delle riserve straordinarie (ossia riserve di utili) e una parte di una riserva di rivalutazione. Non si modifica il capitale sociale della scissa. Una particolare riserva del netto è la riserva di rivalutazione. Nelle ipotesi di spin-off immobiliare si deve prestare attenzione a tali riserve spesso collegate alla rivalutazione dell’immobile che si intende scindere. Sul punto l’Agenzia delle Entrate afferma che, fatta eccezione per i fondi in sospensione d’imposta, la società scissa può liberamente alimentare il patrimonio delle beneficiarie attingendo al proprio capitale sociale o anche alle riserve di utili o di capitale di cui dispone. Si deve quindi capire se la riserva di rivalutazione in oggetto è una riserva in sospensione di imposta. La riserva in esame deriva dalla rivalutazione del capannone posta in essere ai sensi del D.L. n.185/2008. Come noto, ai sensi dell’art. 15 del D.L. n.185/2008, nell’ipotesi in cui un soggetto d’imposta abbia deciso di rivalutare i propri immobili (anche) con effetti fiscali, la relativa posta patrimoniale a fronte dei maggiori valori iscritti è assoggettata, oltre che a precisi vincoli di natura civilistica, anche ad un regime di sospensione impositiva tale per cui la stessa, in caso di devoluzione ai soci, è assoggettata a tassazione ai fini IRES (o se del caso IRPEF) in capo all’impresa che la distribuisca. Queste rivalutazioni operate nei bilanci 2008 hanno efficacia fiscale soltanto a decorrere dal 2013 e comunque a condizione che i beni rivalutati non vengano ceduti prima del 2014, altrimenti l’efficacia della rivalutazione viene meno ab origine e, contestualmente, viene meno il diritto di mantenere il regime di sospensione di imposta correlato alla riserva di rivalutazione. Fino al 2014, il vincolo di sospensione di imposta correlato alle riserve di rivalutazione ex art. 15 del D.L. 185/2008 è dunque correlato non soltanto a vicende proprie della riserva (che non deve essere distribuita), ma anche a vicende proprie degli specifici elementi dell’attivo rivalutati (che non devono essere ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all’impresa). Per le riserve di rivalutazione caratterizzate da tali differimenti di efficacia degli effetti fiscali si ritiene corretto supporre che, in caso di successiva scissione della società che ha effettuato la rivalutazione: • se la scissione si perfeziona all’interno del periodo di “moratoria” (ossia, nel caso delle

rivalutazioni ex D.L. 185/2008, tra il 2009 e il 2013), la riserva di rivalutazione deve essere ripartita tra le beneficiarie (e anche la scissa, in caso di scissione parziale) secondo il criterio di imputazione specifica;

• se la scissione di perfeziona dopo la conclusione del periodo di “moratoria” (ossia, nel caso delle rivalutazioni ex D.L. 185/2008 a partire dal 2014), la riserva di rivalutazione deve essere ripartita tra le beneficiarie (e anche la scissa, in caso di scissione parziale) secondo il criterio di imputazione proporzionale.

Anche Assonime (circolare 30/2009) sembrerebbe condividere questa impostazione. Di conseguenza, la riserva di rivalutazione presente nella situazione patrimoniale di Alfa Srl deve essere ripartita in proporzione ai patrimoni rimasti e trasferiti. Nel caso in esame il 47,38% rimarrà nella scissa mentre il 52,61 % dovrà essere trasferito alla società beneficiaria.

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Si evidenzia infine come nella fattispecie oggetto di analisi potrebbe presentarsi l’ipotesi della scissione con patrimonio netto negativo. Il patrimonio netto contabile è negativo ad esempio perché il costo storico dell’immobile è particolarmente modesto e contestualmente si assegna alla beneficiaria anche un mutuo avente un valore nominale superiore. Si pensi inoltre al caso di un immobile non rivalutato iscritto in bilancio a seguito di un riscatto di un contratto di leasing. Il tema in esame sarà approfondito in un altro intervento della dispensa. Si riporta il progetto di scissione della società Alfa srl.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETÁ “ALFA S.R.L.”

TREVISO (TV), CAP 31100 VIA MANTOVANA n. 129

*** *** *** Il Signor: Tizio, Nato a … (..) il …, residente a Treviso (TV), Via …. n. 129, CAP 31100, Codice fiscale: ..., nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società “ALFA S.R.L.”, con sede a Treviso (TV), Via Mantovana n. 129, CAP 31100, Codice Fiscale n. 06016510230 e P. Iva 06016510230, iscritta al Registro Imprese di Treviso e al R.E.A. n. 223900

premesso che è stata prospettata la possibilità di una scissione parziale del patrimonio immobiliare della società “ALFA S.R.L.” nella società neocostituita “BETA S.R.L.”

presenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2506-bis del c.c. il seguente progetto di scissione parziale della menzionata società.

1. SOCIETÁ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE • Società scissa: “ALFA S.R.L.” con sede a Treviso (TV), Via Mantovana n. 129, CAP 31100, Codice

Fiscale n. 06016510230 e P. Iva 06016510230, iscritta al Registro Imprese di Treviso e al R.E.A. n. 223900, capitale sociale di Euro 15.000,00 interamente versato (quindicimila virgola zero zero);

• Società beneficiaria: “BETA S.R.L.”, con sede a Treviso (TV), Via Mantovana n. 129, CAP 31100, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Commento: Informazioni richieste dall’art. 2501-ter del c.c. richiamato dall’art. 2506-bis in ipotesi di scissione.

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO Ai sensi dell’art. 2506-ter co. 3 del c.c. la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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Commento: Nel caso in esame non vengono quindi predisposte né la situazione patrimoniale né la relazione dell’organo amministrativo né la relazione di stima da parte dell’esperto.

3. FINALITÁ DELLA PROPOSTA OPERAZIONE DI SCISSIONE PARZIALE Considerato che la società scissa è proprietaria di terreni e fabbricati industriali e civili, è stata ritenuta confacente la soluzione di scindere tutto il patrimonio immobiliare della società “ALFA S.R.L.” nella società neocostituita “BETA S.R.L.”, avente come scopo sociale lo svolgimento di una attività prevalentemente immobiliare. La porzione di patrimonio che sarà trasferito alla società “BETA S.R.L.” è quello rilevabile ai punti 10 e 11 del presente progetto. Commento: nonostante non sia richiesto dal legislatore, si evidenziano le finalità dell’operazione.

4. STATUTO DELLA SOCIETÁ SCISSA E DELLA SOCIETÁ BENEFICIARIA Lo statuto della società scissa non sarà modificato in occasione della scissione poiché non mutano né il socio, né la percentuale di partecipazione, né l’oggetto, né il capitale sociale della società. Si allega lo statuto della società beneficiaria (ALL.1). Commento: Informazioni richieste dall’art. 2501-ter del c.c. richiamato dall’art. 2506-bis in ipotesi di scissione.

5. FISSAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SCISSA E DELLA BENEFICIARIA A seguito dell’operazione di scissione la società scissa non modificherà il proprio capitale sociale che rimane confermato in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Il capitale sociale della Newco beneficiaria ammonterà a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Commento: nella prassi non viene quasi mai modificato il capitale sociale della scissa. Si attribuiscono alla beneficiaria le riserve del patrimonio netto e non viene “intaccato” il capitale sociale.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AL SOCIO DELLA SOCIETA' SCISSA DELLE QUOTE DELLA SOCIETÁ BENEFICIARIA

L’assegnazione delle quote della società beneficiaria al socio della società scissa, come il godimento di fatto e di diritto delle stesse, avrà luogo con effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria. La scissione è proporzionale in quanto la compagine sociale della scissa e della beneficiaria sono coincidenti e non si modificano le quote di partecipazione nel capitale sociale della scissa. La situazione è riassunta nella successiva tabella. Socio Codice fiscale Capitale sociale Quota di partecipazione

Scissa ante scissione “KAPPA TRUST”

90018110500 15.000 100%

Scissa post scissione “KAPPA TRUST”

90018110500 15.000 100%

Beneficiaria “KAPPA TRUST”

90018110500 10.000 100%

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In sostanza, il socio unico conserva immutata la quota di partecipazione nella società scissa e acquisisce, nella società beneficiaria neocostituita, la medesima quota di partecipazione che deteneva nella società scissa. Commento: nel caso in esame il socio della società scissa è un Trust. Alla delibera di scissione dovrà quindi partecipare il Trustee e, se nell’atto istitutivo è richiesto il consenso del Guardiano, anche il Guardiano. Se alla delibera di scissione non partecipa tutto l’organo amministrativo, i consiglieri non presenti devono dichiarare di essere informati e di non opporsi all’operazione.

7. RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÁ SCISSA E SUA RICOSTITUZIONE IN CAPO ALLA SOCIETÁ BENEFICIARIA

La società scissa ridurrà il proprio patrimonio netto in misura corrispondente al patrimonio netto che trasferirà alla società beneficiaria, quantificato nel successivo punto 11) in Euro 461.968,79 (quattrocentosessantunomilanovecentosessantotto virgola settantanove) attribuendo alla beneficiaria parte degli utili accantonati relativi ad anni precedenti e parte di una riserva di rivalutazione. Nel patrimonio netto della scissa è, infatti, presente una riserva in sospensione d’imposta legata alla rivalutazione del bene immobile sito a … (TV) che sarà di seguito meglio individuato. Tali riserve, per rispettare quanto stabilito dall’art. 173 co.9 del Tuir, sono ricostituite dalla società beneficiaria in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile ricevuta. Si precisa, infine, come una parte degli utili sarà vincolata come capitale sociale della società beneficiaria. Commento: le riserve in sospensione di imposta non legate a specifici elementi dell’attivo devono essere ripartite in base al patrimonio netto contabile ricevuto/rimasto. Nel caso in esame la rivalutazione del bene immobile è stata posta in essere con il D.L. n.185/2008 ed è trascorso il c.d. “periodo di moratoria”.

8. DATA DI EFFETTO DELLA SCISSIONE PARZIALE La scissione avrà effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’Ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Da tale data decorrono anche gli effetti stabiliti dall’art. 2501-ter n.5) e 6). Commento: nel caso in esame essendo la beneficiaria neocostituita e la scissione parziale non era possibile retrodatare gli effetti contabili e fiscali.

9. TRATTAMENTO RISERVATO AI SOCI E AGLI AMMINISTRATORI A nessuno dei soci e degli amministratori verrà riservato un trattamento particolare o privilegiato, né particolari vantaggi o benefici.

10. SINTESI DEGLI ELEMENTI ATTIVI, PASSIVI E DI NETTO DA TRASFERIRE ALLA BENEFICIARIA Ai sensi del primo comma dell’art. 2506-bis del c.c. alla società beneficiaria saranno trasferiti i seguenti beni posseduti a titolo di proprietà. Si tratta, in particolare: A) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE: 1) FABBRICATI E TERRENI

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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Alla beneficiaria è attribuito l’intero compendio immobiliare detenuto in proprietà dalla società scissa compreso il gazebo in costruzione e la tettoia siti a … . Non esistono alla data attuale immobili detenuti in forza di contratti di leasing. Nella seguente tabella è indicato il costo storico e il fondo ammortamento relativo ai fabbricati in oggetto e il costo storico dei terreni. TERRENI - IMMOBILE 66.000,00 TERRENI - CAPANNONE 154.308,37 FABBR.IND.E COMM.CAPANNONE 955.519,46 FABBR.IND.E COMM.-IMMOBILE 264.000,00 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. -271.188,92 VALORE NETTO CONTABILE FABBR.IND.E COMM. 948.330,54 Totale fabbricati e terreni 1.168.638,91

I dati catastali degli immobili e dei terreni, a titolo meramente indicativo, sono i seguenti: 1) Catasto Fabbricati, Comune di …. (TV), Sezione D Foglio 8:

- particella 1052 sub 4, Via …, cat. C/3, piano S1 -T; rendita catastale … euro; - particella 1052 sub 8, Via …, cat. C/7, piano T; rendita catastale … euro.

2) Catasto Fabbricati, Comune di Treviso (TV), Sezione D Foglio 6: - particella 84 sub 5, Via …, piano T, area urbana; - particella 84 sub 6, Via …, piano T, cat. A/10, rendita catastale Euro …; - particella 84 sub 7, Via …, piano: 1 -2, cat. A/10, rendita catastale Euro …;

3) Catasto dei Terreni, Treviso (TV), Foglio 24, particella 468, reddito dominicale Euro … reddito agrario …; 4) Catasto dei Terreni, Treviso (TV), Foglio 24, particella 84; 5) Catasto dei Terreni, … (TV), Foglio 31, particella 1052. Commento: non è necessario indicare i dati catastali degli immobili. Li abbiamo inseriti per maggior chiarezza e per una individuazione più puntuale del compendio immobiliare trasferito. 2) MACCHINARI Sono trasferiti alla società beneficiaria anche i seguenti macchinari relativi a due impianti fotovoltaici costruiti sugli immobili. In particolare: • Impianto fotovoltaico, Contratto 24.05.10, Potenza Nominale 72,45 KWP relativo all’immobile sito

in …. (TV); • Impianto fotovoltaico, Contratto 23.07.10, Potenza Nominale 6,60 KWP, relativo agli immobili siti

a … (TV). Nella seguente tabella è indicato il costo storico e il fondo ammortamento. MACCHINARI 247.305,20 F/AMM MACCHINARI -108.196,03 VALORE NETTO CONTABILE MACCHINARI 139.109,17 Totale 139.109,17

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Le immobilizzazione materiali nette sono, in sintesi, le seguenti: TERRENI - IMMOBILE 66.000,00 TERRENI - CAPANNONE 154.308,37 VALORE NETTO CONTABILE FABBR.IND.E COMM. 948.330,54 VALORE NETTO CONTABILE MACCHINARI 139.109,17 Totale immobilizzazioni materiali nette 1.307.748,08

B) FINANZIAMENTI VERSO BANCHE Sono trasferiti alla beneficiaria i seguenti finanziamenti verso le banche: FIN. N.210400600300 191.128,57 FIN. 002-605-5020734 111.219,58 FIN. 002-620-502930 119.631,46 FIN. 002-605-502931 74.221,84 Totale finanziamenti verso banche 496.201,45

In particolare: - Finanziamento n. 210400600300 presso la “…” per Euro 330.000, n.180 rate mensili a partire dal

01/11/2006, scadenza 31/10/2021 per l’acquisto degli uffici siti a …; - Finanziamento n° 002-502930 e Finanziamento n° 002-5020734 presso la banca “…” per Euro

350.000,00, n.120 rate con cadenza mensile a partire dal 10/02/2010, Scadenza 10/01/2020, per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico relativo all’immobile sito a …. (Tv);

- Finanziamento n° 002-502931 presso la banca “…”, per Euro 100.000,00, scadenza 28/02/2021, n. 120 rate mensili a partire dal 31/03/2011 per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico relativo all’immobile sito a … .

Commento: si indicano i riferimenti dei contratti di finanziamento per una individuazione più precisa degli stessi. C) DEBITI VERSO FORNITORI Saranno trasferiti alla società beneficiaria tutti i debiti verso fornitori presenti contabilmente alla data del 31 dicembre 2013, che corrispondono ad un importo pari a Euro 349.577,84. Tale importo è composto per Euro 342.351,04 dalla voce debiti verso fornitori e per Euro 7.226,80 da Fatture da ricevere. D) RISERVE Saranno trasferite riserve di utili e parte di una riserva di rivalutazione per un ammontare pari a Euro 461.968,79 (quattrocentosessantunomilanovecentosessantotto virgola settantanove). Si precisa come una parte delle riserve sarà vincolata come capitale sociale della società beneficiaria.

11. RIEPILOGO Riprendendo quanto già segnalato, gli elementi patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria, saranno i seguenti: ATTIVO TERRENI - CAPANNONE 154.308,37 FABBR.IND.E COMM. CAPANNONE 955.519,46 TERRENI - IMMOBILE 66.000,00

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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FABBR.IND.E COMM.-IMMOBILE 264.000,00 MACCHINARI 247.305,20

Totale 1.687.133,03

PASSIVO F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. 271.188,92 F/AMM MACCHINARI 108.196,03 FIN. N.210400600300 191.128,57 FIN. 002-605-5020734 111.219,58 FIN. 002-620-502930 119.631,46 FIN. 002-605-502931 74.221,84 DEBITI V/FORNITORI 342.351,04 FATTURE DA RICEVERE 7.226,80 Totale 1.225.164,24

Patrimonio trasferito alla beneficiaria 461.968,79

Le variazioni che dovessero intervenire nella consistenza del patrimonio netto tra la data della predisposizione del presente progetto e quella in cui avrà effetto la scissione, determineranno un corrispondente credito o debito della società beneficiaria, rispettivamente in caso di riduzione o aumento della consistenza del netto patrimoniale trasferito alla società beneficiaria stessa, nei confronti della società scissa, che sarà oggetto di successivo conguaglio. Treviso (TV), lì 30 giugno 2014 Il presidente del consiglio di amministrazione Tizio 3. La scissione di ramo di azienda operativo

Si ipotizzi il seguente caso: Alfa Srl decide di porre in essere una scissione parziale proporzionale a favore di una Newco. La società neocostituita assumerà la forma di società a responsabilità limitata. L’obiettivo è separare l’attività operativa dall’immobile che sarà successivamente riscattato da un contratto di leasing e proseguire il business operativo con una nuova società. Si utilizza la situazione patrimoniale al 31 marzo 2014 anche se non sarà allegata al progetto poiché, nella fattispecie in esame, è possibile beneficiare dell’esonero. La situazione patrimoniale di Alfa è la seguente:

ATTIVO PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Descrizione Importo Descrizione Importo

sito internet 1.255,56 fondo amm. programmi software 1.216,93

programmi software 1.560,00 fondo amm. impianti e macchinario 104.520,92

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impianti generici e specifici 77.604,94 fondo amm. attrezzature industriali e commerciali 464.668,34

attrezzature industriali e commerciali 673.230,73

fondo amm. altri beni materiali 228.103,40

altri beni materiali 227.796,24 fondo svalutazione crediti 15.879,00

depositi cauzionali 773,27 finanziamento infruttifero soci 822,84

fornitori c/anticipi 3.053,73 TFR operai 99.010,70 ricevute bancarie 114.435,85 finanziamento san paolo 33.573,31 crediti verso clienti 764.712,77 debiti verso fornitori 876.987,00 altri crediti verso clienti 150.340,00 debito Irap saldo 11.416,24

erario conto iva rimborso 257.602,00 debito verso erario imposta sostitutiva 46,54

erario c/acconti irap 20.709,81 debiti verso inps inail 9.078,00 erario conto iva 73.128,86 ritenute irpef dipendenti 2.611,38

crediti diversi 12.199,04 ritenute irpef lavoro autonomo 388,20

cassa 5.971,32 debiti vs associazioni sindacali 234,99

ratei attivi 530,97 debiti per stipendi 17.020,56 risconti attivi 38,58 ratei passivi 40.495,71 banca intesa san paolo 331.640,36 totale passivo 1.906.074,06 carta prepagata san paolo 1.109,58 capitale sociale 10.000,00 riserva legale 2.000,00 utili esercizi precedenti 550.356,00 utile in corso di formazione 249.263,55 totale patrimonio netto 811.619,55 totale attivo 2.717.693,61 totale a pareggio 2.717.693,61

Evidenziamo ora gli elementi patrimoniali dell’attivo e del passivo che saranno trasferiti alla società beneficiaria.

Descrizione SCINDENDA SCISSA BENEFICIARIA sito internet 1.255,56 1.255,56 programmi software 1.560,00 1.560,00 impianti generici e specifici 77.604,94 77.604,94 attrezzature industriali e commerciali 673.230,73 673.230,73 altri beni materiali 227.796,24 227.796,24 depositi cauzionali 773,27 773,27 fornitori c/anticipi 3.053,73 3.053,73 ricevute bancarie 114.435,85 114.435,85 - crediti verso clienti 764.712,77 764.712,77 altri crediti verso clienti 150.340,00 150.340,00 -

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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erario conto iva rimborso 257.602,00 257.602,00 - erario c/acconti Irap 20.709,81 20.709,81 - erario conto iva 73.128,86 73.128,86 - crediti diversi 12.199,04 12.199,04 - cassa 5.971,32 5.971,32 - ratei attivi 530,97 530,97 - risconti attivi 38,58 - 38,58 banca intesa san paolo 331.640,36 331.640,36 carta prepagata san paolo 1.109,58 1.109,58 totale attivo 2.717.693,61 634.917,85 2.082.775,76 fondo amm. programmi software 1.216,93 1.216,93 fondo amm. impianti e macchinario 104.520,92 104.520,92 fondo amm. attrezzature industriali e commerciali 464.668,34 464.668,34 fondo amm. altri beni materiali 228.103,40 228.103,40 fondo svalutazione crediti 15.879,00 15.879,00 finanziamento infruttifero soci 822,84 822,84 - TFR operai 99.010,70 99.010,70 finanziamento san paolo 33.573,31 33.573,31 debiti verso fornitori 876.987,00 876.987,00 debito Irap saldo 11.416,24 11.416,24 - debito verso erario imposta sostitutiva 46,54 46,54 debiti verso inps inail 9.078,00 9.078,00 ritenute irpef dipendenti 2.611,38 2.611,38 ritenute irpef lavoro autonomo 388,20 388,20 debiti vs associazioni sindacali 234,99 234,99 debiti per stipendi 17.020,56 17.020,56 ratei passivi 40.495,71 40.495,71 totale passivo 1.906.074,06 12.239,08 1.893.834,98 attivo meno passivo 811.619,55 622.678,77 188.940,78

L’attribuzione delle poste del patrimonio netto è stata così posta in essere:

riserva legale 2.000,00 2.000,00 - utili esercizi precedenti 550.356,00 361.415,22 188.940,78 capitale sociale 10.000,00 10.000,00 - utile in corso di formazione 249.263,55 249.263,55 - totale patrimonio netto 811.619,55 622.678,77 188.940,78

Come detto, essendoci libertà nell’attribuire tali poste, si è deciso di attribuire gli utili degli esercizi precedenti e non intaccare il capitale sociale della società scissa. Si riporta il testo integrale del progetto di scissione della società Gamma S.r.l.

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PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DELLA SOCIETÁ “GAMMA S.r.l.”

Verona (VR), CAP 37100 VIA BASSO ACQUAR N.3

*** *** *** Il Signore: Sempronio, nato a …, il … e residente a … (), Via …, codice fiscale: … in qualità di amministratore unico della società “GAMMA S.r.l.” con sede a Verona (VR), CAP 37100, BASSO ACQUAR N.3, Codice fiscale e Partiva iva 060456890, iscritta al Registro delle imprese di Verona, Numero REA VR – 230890

premesso che è stata prospettata la possibilità di una scissione parziale del patrimonio della società “GAMMA S.r.l.” nella società neocostituita “ZETA S.r.l.”

presenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2506-bis del c.c. il seguente progetto di scissione parziale della menzionata società.

1. SOCIETÁ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE - Società scissa: “GAMMA S.r.l.” con sede a Verona (VR), CAP 37100, Via BASSO ACQUAR N.3, Codice fiscale e Partiva iva 060456890, iscritta al Registro delle imprese di Verona, Numero REA VR – 230890, capitale sociale di Euro 10.000 interamente versato (diecimila virgola zero zero); - Società beneficiaria: “ZETA S.r.l.”, con sede a Verona (VR), CAP 37100, Via BASSO ACQUAR N.3, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

2. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO Ai sensi dell’art. 2506-ter co. 3 del c.c. la situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Commento: anche nel caso in esame non è stata predisposta la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti.

3. FINALITÁ DELLA PROPOSTA OPERAZIONE DI SCISSIONE PARZIALE Considerato che la società scissa ha in essere un contratto di leasing relativo ad un capannone industriale e che la stessa sta sviluppando nuovi business, è stata ritenuta confacente la soluzione di scindere il ramo di azienda relativo sostanzialmente all’attività di … nella società neocostituita “ZETA S.r.l.”, avente come oggetto sociale l’attività sopra individuata ossia … . L’obiettivo è separare l’attività operativa dall’immobile che sarà successivamente riscattato dal leasing e proseguire il business operativo con una nuova società. La società scissa diventerà prevalentemente una società immobiliare e seguirà un nuovo ramo di attività intrapreso da pochi mesi. La porzione di patrimonio che sarà trasferito alla società “ZETA S.R.L.” è quello rilevabile ai punti 11 e 12 del presente progetto.

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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4. STATUTO DELLA SOCIETÁ SCISSA E DELLA SOCIETÁ BENEFICIARIA Lo statuto della società scissa non sarà modificato in occasione della scissione poiché non si modificheranno né i soci, né la percentuale di partecipazione, né il capitale sociale della società. Si allega lo statuto della società beneficiaria (ALL. 1).

5. FISSAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SCISSA E DELLA BENEFICIARIA A seguito dell’operazione di scissione la società scissa non modificherà il proprio capitale sociale che rimane confermato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Il capitale sociale della Newco ammonterà a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

6. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI SOCI DELLA SOCIETÀ SCISSA DELLE QUOTE DELLA SOCIETÁ BENEFICIARIA

L’assegnazione delle quote della società beneficiaria ai soci della società scissa, come il godimento di fatto e di diritto delle stesse, avrà luogo con effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria. La scissione è proporzionale in quanto la compagine sociale della scissa e della beneficiaria sono coincidenti e non si modificano le quote di partecipazione nel capitale sociale della scissa. La situazione è riassunta nella successiva tabella.

Socio Codice fiscale

Capitale sociale

Quota di partecipazione

Quota di capitale sociale

Scissa ante scissione

Tizio …. 10.000,00

30% 3.000,00 Caio …. 20% 2.000,00 Sempronio …. 50% 5.000,00

Scissa post scissione

Tizio …. 10.000,00

30% 3.000,00 Caio …. 20% 2.000,00 Sempronio …. 50% 5.000,00

Beneficiaria Tizio ….

50.000,00 30% 15.000,00

Caio …. 20% 10.000 Sempronio …. 50% 25.000,00

I soci della costituenda società beneficiaria saranno gli stessi della società scissa e parteciperanno al capitale della società beneficiaria nella stessa proporzione in cui partecipano al capitale della società scissa. Non sono previsti conguagli in denaro.

7. ELEMENTI PATRIMONIALI TRASFERITI La società scissa ridurrà il proprio patrimonio netto in misura corrispondente al patrimonio netto che trasferirà alla società beneficiaria, quantificato nel successivo punto 11) in Euro 188.940,78 attribuendo alla beneficiaria gli utili degli esercizi precedenti. Si precisa, infine, come una parte degli utili (50.000 Euro) sarà vincolata come capitale sociale della società beneficiaria. Commento: anche nel caso in esame non viene ridotto il capitale sociale ma esclusivamente le riserve di utili di esercizi precedenti.

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8. DATA DI EFFETTO DELLA SCISSIONE PARZIALE La scissione avrà effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’Ufficio del Registro delle Imprese competente. Da tale data decorrono anche gli effetti stabiliti dall’art. 2501-ter n.5) e 6).

9. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI Non esistono soci o partecipazioni con diritti o trattamenti particolari; non viene in alcun modo violato il disposto dell'art. 2504-ter co. 2 del c.c.

10. VANTAGGI PARTICOLARI PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Nessun beneficio o vantaggio particolare è previsto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

11. ALTRE INFORMAZIONI La società scissa non si trova in stato di liquidazione né è sottoposta a procedure concorsuali. Commento: tale ulteriore precisazione, non richiesta dal legislatore, è stata inserita dal Notaio rogante per maggior chiarezza.

12. SINTESI DEGLI ELEMENTI ATTIVI, PASSIVI E DI NETTO DA TRASFERIRE ALLA BENEFICIARIA Ai sensi del primo comma dell’art. 2506-bis del c.c. alla società beneficiaria saranno trasferiti i seguenti beni posseduti a titolo di proprietà. Si tratta, in particolare: A) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: Le immobilizzazioni immateriali nette trasferite alla società beneficiaria sono quelle indicate nella successiva tabella e corrispondono ad un valore contabile netto di Euro 1.598,63. In particolare, saranno trasferite le seguenti immobilizzazioni immateriali: Descrizione Importo sito internet 1.255,56 programmi software 1.560,00 fondo amm. programmi software 1.216,93 valore netto contabile 1.598,63

B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE: Saranno trasferite alla società beneficiaria tutte le immobilizzazioni materiali di seguito indicate. In particolare: Immobilizzazioni materiali nette Importo impianti e macchinari 77.604,94 attrezzature industriali e commerciali 673.230,73 altri beni materiali 227.796,24 Totale attivo 978.631,91 fondo ammortamento impianti e macchinari 104.520,92 fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali 464.668,34

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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fondo ammortamento altri beni materiali 228.103,40 Totale fondi ammortamento 797.292,66 Valore netto contabile 181.339,25

Nella seguente tabella si individuano puntualmente tutti i cespiti che saranno trasferiti alla beneficiaria: Riferimento libri cespiti Descrizione cespite Costo storico 149 MOBILI 4.376,03 69 SUBARU NEW IMPREZA WRX STI EG 348XS 42.955,30 95 MOTOVEICOLI 3.305,32 106 AUTOVETTURA 23.705,37 …. ………………………….. ………… …. ………………………….. ………… Totale complessivo 978.631,91

Commento: Si individuano puntualmente tutte le immobilizzazioni materiali presenti nel libro cespiti. C) CREDITI VERSO CLIENTI I crediti verso clienti trasferiti alla società beneficiaria ammontano a Euro 748.833,77. In particolare, saranno trasferite le seguenti posizioni creditorie: Dettaglio crediti Importo cliente A 177,00 cliente B 4.054,57 cliente C 123,00 cliente D 615,30 cliente E 2.250,90 cliente F 168.271,04 cliente G 140,36 cliente H 2.184,85 cliente I 262.069,14 cliente L 37.442,07 cliente M 1.334,66 cliente N 907,18 cliente O 6.290,86 cliente P 1.621,27 cliente Q 1.260,82 cliente R 21.370,27 cliente S 1.318,63 cliente T 1.156,49 cliente U 678,22 cliente V 458,72 cliente Z 744,51 cliente AA 12.828,21

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cliente BB 4.000,00 cliente CC 1.287,00 cliente DD 1.212,08 cliente EE 270,54 cliente FF 1.991,97 cliente GG 2.446,06 cliente HH 100.030,59 cliente II 169,40 cliente LL 270,00 cliente MM 22.474,09 cliente NN 3.639,39 cliente OO 379,40 cliente PP 8.448,26 cliente QQ 24,40 cliente RR 6.801,55 cliente SS 439,04 cliente TT 41,14 cliente UU 1.623,22 cliente VV 4.828,27 cliente ZZ 32.069,45 cliente AAA 28.507,13 cliente BBB 353,93 cliente CCC 21,35 cliente DDD 1.359,85 cliente EEE 733,64 cliente FFF 1.393,59 cliente GGG 1.418,82 cliente HHH 1.208,79 cliente III 2.431,70 cliente LLL 247,24 cliente MMM 7.292,81 Totale 764.712,77 Fondo svalutazione crediti

15.879,00

Totale al netto del fondo 748.833,77 D) CREDITI DIVERSI Saranno trasferiti alla società beneficiaria crediti diversi per un ammontare pari a Euro 3.827,00. In particolare: Crediti diversi Importo depositi cauzionali 773,27 fornitori c/anticipi 3.053,73 Totale 3.827,00

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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E) DISPONIBILITÀ LIQUIDE Le disponibilità liquide che saranno trasferite alla società beneficiaria sono così rappresentate: Disponibilità liquide Importo Banca intesa san paolo 331.640,36 Carta prepagata san paolo 1.109,58 Totale 332.749,94

In particolare: - la giacenza del conto corrente n.1000/1576 aperto presso la Banca Intesa San Paolo, Filiale di … (VR); - la giacenza della carta aziendale prepagata relativa al conto corrente sopra individuato. F) RISCONTI ATTIVI Saranno trasferiti alla società beneficiaria risconti attivi per Euro 38,58 relativi al pagamento della garanzia per l’assistenza tecnica di un cespite che sarà anch’esso trasferito. G) DEBITI VERSO FORNITORI I debiti verso fornitori trasferiti alla società beneficiaria ammontano a Euro 876.987,00. Si veda la seguente tabella di dettaglio. Debiti verso fornitori Descrizione Importo fornitore A 3572,77 fornitore B 340.464,89 fornitore C 1.369,44 fornitore D 368,86 fornitore E 216,00 fornitore F 206,18 fornitore G 91,50 fornitore H 1.560,99 fornitore I 609,88 fornitore L 23.987,91 fornitore M 5.890,00 fornitore N 1.169,81 fornitore O 7.320,00 fornitore P 283,65 fornitore Q 55,00 fornitore R 353,88 fornitore S 32.849,69 fornitore T 23.830,00 fornitore U 48.431,74 fornitore V 555,10 fornitore Z 375,76 fornitore AA 917,98 fornitore BB 17.000,00 fornitore CC 32,76

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fornitore DD 6.629,00 fornitore EE 24,10 fornitore FF 5.678,11 fornitore GG 56.790,00 fornitore HH 55.798,00 fornitore II 50.789,00 fornitore LL 189.765,00 totale 876.987,00

H) DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO Sarà trasferito alla società beneficiaria il finanziamento con la banca Intesa San Paolo, n. 00/0073020751 con un debito residuo alla data del 31.3.2014 pari a Euro 33.573,31. I) DEBITI TRIBUTARI E VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I debiti tributari e previdenziali che saranno trasferiti alla società beneficiaria ammontano a Euro 12.359,11. I debiti in oggetto sono così costituiti: Debiti tributari Importo debito verso erario imposta sostitutiva 46,54 ritenute irpef dipendenti 2.611,38 ritenute irpef lavoro autonomo 388,20 Totale 3.046,12 Debiti verso enti previdenziali e assistenziali Importo debito verso Inps e inail 9.078,00 debiti vs associazioni sindacali 234,99 Totale 9.312,99 Totale complessivo 12.359,11 L) DEBITI VERSO DIPENDENTI E T.F.R. I debiti verso dipendenti trasferiti alla società beneficiaria ammontano a Euro 17.020,56. Il fondo T.F.R. che sarà trasferito alla beneficiaria ammonta a Euro 99.010,70. M) RATEI PASSIVI I ratei passivi trasferiti alla società beneficiaria ammontano a Euro 40.495,71 e si riferiscono ai ratei ferie dipendenti. N) RISERVE Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla società beneficiaria del complesso sopra specificato, il patrimonio netto della società scissa si ridurrà di un importo pari a Euro 188.940,78 mediante il prelievo di tale importo dalle riserve di utili. Si precisa come una parte degli utili (50.000 Euro) sarà vincolata come capitale sociale della società beneficiaria. Il patrimonio netto della società scissa e della società beneficiaria sarà quindi così costituito:

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Analisi di un progetto di scissione: impostazione e contenuto

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Società scissa Ante scissione Post scissione Patrimonio trasferito Capitale sociale 10.000,00 10.000,00 - Riserve legale 2.000,00 2.000,00 - utili esercizi precedenti 550.356,00 361.415,22 188.940,78 utile in corso di formazione 249.263,55 249.263,55 -

Società beneficiaria Capitale sociale 50.000,00 Riserve di utili 138.940,78 Patrimonio trasferito 188.940,78

Commento: nel presente progetto abbiamo evidenziato le modifiche al patrimonio netto della scissa per effetto dell’operazione di scissione ed il patrimonio che si crea nella società beneficiaria. 13. RIEPILOGO Riprendendo quanto già segnalato, gli elementi patrimoniali da trasferire alla società beneficiaria, saranno i seguenti: Descrizione Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali nette 1.598,63 immobilizzazioni materiali nette 181.339,25 crediti verso clienti 748.833,77 depositi cauzionali 773,27 fornitori c/anticipi 3.053,73 risconti attivi 38,58 banca intesa san paolo 331.640,36 carta prepagata san paolo 1.109,58 totale attivo 1.268.387,17 tfr operai 99.010,70 finanziamento san paolo 33.573,31 debiti verso fornitori 876.987,00 debito verso erario imposta sostitutiva 46,54 debiti verso inps inail 9.078,00 ritenute irpef dipendenti 2.611,38 ritenute irpef lav autonomo 388,20 debiti vs ass sindacali 234,99 debiti per stipendi 17.020,56 ratei passivi 40.495,71 totale passivo 1.079.446,39 patrimonio netto trasferito 188.940,78

Le variazioni che dovessero intervenire nella consistenza del patrimonio netto tra la data della predisposizione del presente progetto e quella in cui avrà effetto la scissione, determineranno un corrispondente credito o debito della società beneficiaria, rispettivamente in caso di riduzione o

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aumento della consistenza del netto patrimoniale trasferito alla società beneficiaria stessa, nei confronti della società scissa, che sarà oggetto di successivo conguaglio. Il delegato della società scissa provvederà comunque nell'atto di scissione all'esatta e completa individuazione dei cespiti trasferiti con facoltà di meglio precisare e, ove occorra, rettificare i dati indicati nel progetto e nei suoi allegati. Il presente progetto con i relativi allegati, nonché i bilanci della società scissa relativi agli ultimi tre esercizi vengono depositati in data odierna presso la sede sociale. Verona (VR), lì 28 luglio 2014 L’amministratore Unico Sempronio 4. Conclusioni

Per implementare un’operazione di scissione, come evidenziato nel presente elaborato, è necessario “partire” dalla situazione patrimoniale ed individuare (tramite un foglio elettronico di excel) gli elementi che saranno attribuiti alla beneficiaria e quelli che rimangono nella scissa. Particolare attenzione deve essere dedicata alle poste del netto. Definiti gli elementi che saranno trasferiti, si redige il progetto di scissione che descrive puntualmente gli elementi dell’attivo e del passivo attribuiti alla/e beneficiarie e le informazioni richieste dal legislatore nell’art. 2506-bis del c.c.

In breve: 1. È necessario impostare in un foglio elettronico la situazione patrimoniale in modo da

distinguere le poste che rimangono in capo alla scissa e quelle attribuite alle beneficiarie. 2. Vi è la massima libertà nell’attribuire le poste del patrimonio netto. 3. Le riserse in sospensione di imposta sono attribuite in proporzione al patrimonio netto

contabile trasferito/rimasto a meno che non siano collegate con specifici elementi dell’attivo.

4. E’ importante la clausola finale del progetto che gestisce le variazioni di valore. L’abuso del diritto sarà inciso dalla legge delega, senza però che ciò determini significative innovazioni rispetto all’interpretazione data a questo istituto dalla giurisprudenza.

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LA SCISSIONE CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVO

a cura di Paolo Meneghetti

La R.M. 16.1.2009, n.12/E ha affrontato il caso di una scissione con trasferimento alla società beneficiaria di un patrimonio contabile negativo ma avente tuttavia un valore economico positivo. L’Agenzia delle Entrate, pur non esprimendo un giudizio sulla legittimità civilistica dell’operazione, ha chiarito che la riserva che si crea in capo alla scissa ha natura di utili e che la beneficiaria rileverà un disavanzo da scissione. L’operazione è ritenuta ammissibile dai Notai del Triveneto e dal Consiglio Notarile di Milano.

1. Profili civilistici

Nelle scissioni e nei conferimenti di ramo d’azienda non è infrequente la questione inerente la possibilità di eseguire l’operazione in presenza di attività inferiori alle passività assumendo i valori contabili sia delle prime che delle seconde. Su questa vicenda si registra un intervento dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.12 del 16.1.09 ma anche sul fronte del diritto societario è significativo ricordare l’orientamento assunto dal Notariato del Triveneto che nel settembre del 2008 ha affrontato l’argomento producendo una massima codificata L.E 1. Gli esempi pratici e le motivazioni che inducono a queste operazioni sono innumerevoli. Il caso si può manifestare quando, ad esempio, la conferente è una società di persone nella quale sono stati eseguiti prelevamenti dei soci più elevati rispetto al patrimonio netto, generando quindi un “credito” (in realtà un deficit patrimoniale) verso i soci stessi che non si intende trasferire alla conferitaria, oppure l’ipotesi di una scissione nella quale la scissa voglia trattenere beni immobili, tuttavia trasferendo le passività ad essi connesse. L’ipotesi si può concretizzare sul piano civilistico facendo emergere in sede di scissione le plusvalenze latenti che pareggiano le maggiori passività ed anzi creano un valore positivo. Si propone il seguente esempio. Esempio n.1 La società Alfa Srl detiene un immobile iscritto al valore di € 400.000 più altre attività per € 100.000. Nel passivo risultano debiti per € 400.000, capitale sociale per € 100.000. Nell’eseguire la scissione viene trattenuto l’immobile nella società Alfa facendo emergere, contestualmente, un avviamento per € 350.000. Quindi il valore del ramo d’azienda conferito è pari a 450.000 meno 400.000 cioè € 50.000. La beneficiaria si costituisce con un capitale sociale di € 50.000. Eseguita la scissione, la scissa presenta

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nell’attivo patrimoniale l’immobile per € 400.000, capitale sociale per € 100.000 e una riserva da scissione per € 300.000. Vediamo anzitutto come affrontare la questione sul piano civilistico ricordando che la scissione, a norma dell’articolo 2506, comma 1 del C.C. si sostanzia nel trasferimento ad altra società di parte (o dell’intero) del suo patrimonio, assegnando ai soci le partecipazione emesse dalla società beneficiaria a fronte dell’apporto ricevuto. La norma civilistica, citando il trasferimento di parte del patrimonio, ipotizza quindi che il valore del trasferimento sia sempre positivo, ma con l’esempio sopra citato si rileva che non sempre, nella realtà, ciò accade. Allora occorre interrogarsi sulla legittimità di una scissione nella quale il patrimonio trasferito è negativo ed è questo proprio l’argomento di cui si interessa l’orientamento L.E 1) del Notariato del Triveneto. Il punto centrale della massima rilasciato dall’organo notarile è che la scissione negativa sia lecita ma ad una condizione e cioè che la negatività del patrimonio trasferito sia solo contabile, mentre sotto il profilo reale/economico i valori complessivamente trasferiti generino una somma algebrica positiva. Così recita la massima: “È ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.” Il caso citato nell’esempio di cui sopra è proprio questo: tramite l’emersione di plusvalenze latenti (nell’esempio l’avviamento) il patrimonio reale diventa positivo, anche da punto di vista contabile poiché la beneficiaria iscrive tali plusvalenze latenti compreso l’avviamento. È in base all’iscrizione dei plusvalori nell’attivo patrimoniale che si genera un saldo positivo, il quale a sua volta rappresenta l’entità dell’aumento di capitale della società beneficiaria. La questione però non è così semplice poiché nel proseguo la citata massima afferma che il trasferimento di un patrimonio negativo comporta che la beneficiaria sia preesistente la scissione e che essa detenga riserve sufficienti (almeno capitale sociale sufficiente) ad assorbire il patrimonio negativo. Pertanto, si analizza una ipotesi diversa da quella delineata nell’esempio poiché non si considera l’emersione contabile delle plusvalenze. Esse restano allo stato latente (ma è sempre necessario che esse siano realmente presenti ancorché non contabilmente certificate) e la società beneficiaria assorbendo patrimonio negativo deve ridurre le riserve o se esse non sono capienti, ridurre il capitale. Così recita la massima: “In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente attuarsi: a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito; b) mediante rilevazione della minusvalenza.” L’ipotesi analizzata dal Notariato del Triveneto, riprendendo l’esempio sopra delineato, è che se viene trasferito un patrimonio il cui saldo algebrico è negativo per 300.000, la beneficiaria lo accoglie riducendo riserve per pari importo o riducendo il capitale sociale in caso di riserve incapienti in tutto o in parte. È evidente che la mancata emersione contabile delle plusvalenze può dipendere dalla determinazione del rapporto di cambio, ma la domanda che ci si pone è come possa attuarsi la scissione se la

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La scissione con patrimonio netto negativo

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beneficiaria non assegna alcuna partecipazione ai soci della scissa, dato che essa non solo non aumenta il capitale bensì lo riduce. Peraltro, lo stesso Notariato ritiene che non sia ammissibile una scissione negativa se il patrimonio trasferito è realmente negativo, poiché ciò contrasterebbe con la definizione stessa di scissione. In questa direzione la massima afferma: “Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione o fusione “negativa” nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio. È inoltre da rilevare che una scissione o una fusione “realmente negativa”, anche laddove non sia necessario determinare un rapporto di cambio, risulterebbe priva di utilità per la società beneficiaria/incorporante e produrrebbe comunque un’alterazione del valore economico delle partecipazioni preesistenti, in ciò contrastando con la causa stessa di tali operazioni.” Quindi, la questione va ulteriormente considerata nei seguenti termini: • quando viene trasferito un patrimonio negativo, che dal punto di vista economico è invece

positivo, nel caso in cui non emergano contabilmente le plusvalenze che determino un saldo positivo, non si ha un effettivo aumento di capitale (le cui partecipazioni siano attribuite ai soci della scissa) ma ciò non impedisce la scissione poiché, pur in assenza di aumento di capitale e anzi in presenza di una sua riduzione, le partecipazioni della beneficiaria potrebbero essere rimodulate ed assegnate in parte ai soci della scissa;

• quando viene trasferito un patrimonio negativo che dal punto di vista economico è invece positivo, nel caso in cui emergano contabilmente le plusvalenze che determinano appunto un saldo positivo, si ha un effettivo aumento di capitale le cui partecipazioni sono attribuite ai soci della scissa. In sostanza, la scissione si presenta civilisticamente come qualunque altra scissione “positiva.”

2. Profili fiscali

L’operazione presenta anche significativi riflessi dal punto di vista fiscale. Proviamo ad immaginare un’operazione che presenta contenuti sostanziali simili a quella precedentemente esemplificata, con la differenza che le parti invece di pensare ad una scissione ipotizzano un conferimento d’azienda negativo. Uno dei punti in questione è come valutare la partecipazione dal punto di vista fiscale, atteso che sotto il profilo civilistico essa assume il valore del capitale sociale della conferitaria. Sulla questione è rilevante la disposizione dell’articolo 176 comma 1 del Tuir che afferma: “Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.” Ora se il valore dell’azienda conferita è negativo si può affermare che anche il valore della partecipazione sia negativo ovvero, come da taluni sostenuto, esso al massimo sia pari a zero? Chi scrive propende per assumere come costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione il valore negativo. Il motivo di tale conclusione può essere riassunto in due motivazioni: • in primo luogo il dato letterale succitato secondo il quale il costo della partecipazione non può

che essere ancorato al valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, e pertanto se tale valore è negativo anche il costo della partecipazione è negativo;

• in secondo luogo poiché diversamente opinando, cioè assumendo tale costo pari a zero, si avrebbe un salto d’imposta nel momento in cui la partecipazione fosse ceduta.

Poniamo che la partecipazione nell’esempio sopra citato venga ceduta per € 10.000.

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Se si assume il costo della partecipazione pari a zero si avrebbe una plusvalenza di € 10.000, mentre in realtà, se si fossero cedute attività per € 100.000 e passività per € 400.000 al valore di € 10.000 si sarebbe conseguita una plusvalenza di € 310.000. Per evitare il salto di imposta non resta che ipotizzare che anche la plusvalenza per cessione della partecipazione sia di € 310.000, il che comporta l’assunzione di un valore di costo negativo per € 300.000. Tornando alla scissione negativa, va segnalato che sull’operazione si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la Ris. n.12/E del 16.1.09 analizzando una scissione con trasferimento alla beneficiaria di un patrimonio netto negativo. L’istante aveva delineato la seguente situazione: una società che deteneva un certo complesso immobiliare intendeva scindere lo stesso a favore di una società beneficiaria trasferendo ad essa un certo ammontare di debiti superiori, per valore contabile, alla attività immobiliare. Nell’interpello si specifica che il valore effettivo del compendio immobiliare è più elevato al punto da pareggiare i debiti trasferiti. A seguito della scissione la beneficiaria imputa il disavanzo ad incremento del valore del compendio immobiliare e quindi fa emergere contabilmente le plusvalenze latenti. Per contro la società scissa, avendo trasferito più passività che attività, pareggia contabilmente tale situazione facendo emergere una riserva da scissione che ritiene irrilevante fiscalmente sia in capo alla società sia in capo ai soci laddove in futuro la stessa riserva sia loro attribuita. L’Agenzia non si è pronunciata sul valore fiscale della partecipazione in capo alla società dante causa, e quindi non è intervenuta sulla questione sopra esemplificata poiché, evidentemente, non si è di fronte ad un conferimento bensì ad una scissione. Resterebbe quindi da ragionare su quale valore fiscale debba essere assegnato alle partecipazioni ricevute dai soci poiché a voler applicare il principio classico sancito dall’Agenzia delle Entrate (valore della partecipazione proporzionale al patrimonio contabile trasferito) si dovrebbe pervenire ad un valore negativo, mentre il valore della partecipazione potrebbe essere proporzionale al patrimonio reale trasferito. Tuttavia, nella pronuncia dell’Agenzia sono presenti alcune considerazioni decisamente importanti: 1) l’operazione è lecita nella misura in cui le attività trasferite, per effetto della rivalutazione

civilistica, siano maggiori delle passività; 2) l’operazione non è elusiva se non viene trasferita la maggioranza delle partecipazioni; 3) la riserva che si forma in capo alla società dante causa è da considerarsi di utili, non derivando da

un apporto ma, sostanzialmente, da una rivalutazione volontaria. Qualche ulteriore considerazione su quest’ultimo punto che appare connotato dai maggiori problemi tecnici, ricordando che la società istante aveva sostenuto la tesi dell’irrilevanza della distribuzione della riserva anche per quanto attiene ai soci. La riserva che si è formata in capo alla scissa deriva, nella sostanza, dall’aver eseguito una rivalutazione di beni materiali, anche se la stessa rivalutazione contabilmente è presente nell’attivo patrimoniale della beneficiaria e non della scissa. Il riflesso contabile sulla scissa è rappresentato dal venir meno di passività da cui deriva una sorta di sopravvenienza attiva che pur non transitando per il conto economico genera un incremento del netto patrimoniale. Ma tale incremento non è generato da apporti, bensì dal venir meno di passività. La conseguenza di tale assunto è la qualificazione della riserva nella categoria di quelle di utili e non di capitale. Ulteriore conseguenza è che la distribuzione di una riserva di utili, non in sospensione d’imposta, genera dividendi tassabili in capo ai soci a prescindere dalla circostanza che la sua formazione abbia inciso o meno sulla fiscalità della società che quella stessa riserva ha iscritto.

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La scissione con patrimonio netto negativo

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La soluzione, che chi scrive ritiene condivisibile, può essere applicata anche ad altri casi in cui emerga una riserva senza che siano stati eseguiti degli apporti. Un caso è rappresentato dalla rivalutazione volontaria di beni ex articolo 2423, comma 4 del codice civile, in cui si forma una riserva nel netto per effetto di una maggiore posta dell’attivo patrimoniale. Analogie evidenti a questa fattispecie sono rinvenibili nella rivalutazione solo civilistica eseguita nell’esercizio 2008 sui fabbricati e sui terreni agricoli ex art 15, comma 16 e seguenti del D.L. 185/08. In tutti i casi, la riserva non deriva da apporto e quindi va considerata di utili, fermo restando che se la società che la iscrive è di persone non si avrà nemmeno questa rilevanza sui soci atteso che l’utile distribuito dalla società di persone non forma reddito da capitale in capo ai soci. Ancora una ipotesi simile è quella della trasformazione di società di persone in società di capitali, laddove quest’ultima recepisca le plusvalenze peritali formando una riserva che, ancora, va considerata di utili. 3. Conclusioni

I Notai del Triveneto ed il principio contabile OIC 4 ritengono ammissibile la scissione con patrimonio netto negativo se il valore economico trasferito è positivo e la società beneficiaria è preesistente. I Notai di Milano ritengono ammissibile l’operazione anche se la beneficiaria è neocostituita. Dal punto di vista fiscale, la scissione è un’operazione fiscalmente neutra. Secondo l’Amministrazione finanziaria la riserva che si forma in capo alla società scissa è una riserva di utili che, se distribuita, sarà tassata in capo ai soci.

In breve: 1. Secondo i Notai del Triveneto il trasferimento di un patrimonio negativo comporta che la

beneficiaria sia preesistente e essa detenga riserve sufficienti ad assorbire il patrimonio negativo.

2. La massima n.72 del Novembre 2005 del Consiglio Notarile di Milano ritiene ammissibile la scissione negativa anche in ipotesi di beneficiaria neocostituita.

3. La riserva che si forma in capo alla scissa è da considerarsi una riserva di utili non derivando da un apporto ma, sostanzialmente, da una rivalutazione volontaria.

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LA SCISSIONE CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVO: UN ESEMPIO

a cura di Ennio Vial

Nel presente intervento proponiamo un esempio di scissione con patrimonio netto negativo evidenziando le modalità di contabilizzazione in capo alla scissa e alla beneficiaria ed alcune osservazioni in merito ai profili fiscali. Si esamina, infine, un’interessante sentenza della Corte di Cassazione sull’ammissibilità civilistica dell’operazione oggetto di analisi.

1. Un esempio

La società Alfa Srl intende scindersi per operare uno spin off immobiliare. Tuttavia, il patrimonio netto contabile che si intende trasferire è negativo in quanto il costo storico dell’immobile è particolarmente modesto e contestualmente intendiamo trasferire anche un mutuo avente un valore nominale superiore. Come noto, può accadere che dalla situazione patrimoniale emerga l’attribuzione di un patrimonio contabile negativo, pur a fronte di un valore di mercato effettivo. Tale circostanza può accadere ad esempio quando vengono assegnati alla beneficiaria beni plusvalenti iscritti ad un costo storico particolarmente contenuto unitamente a elemento del passivo, come i debiti, che vengono valutati al valore nominale. Si pensi al caso di un immobile non rivalutato iscritto in bilancio a seguito di un riscatto di un contratto di leasing. Ipotizziamo la seguente situazione: la società Alfa Srl ha come soci Tizio e Caio rispettivamente al 60% e al 40%. La società assegna una parte del proprio patrimonio alla società beneficiaria Beta Srl che verrà costituita in sede di scissione. Si supponga che la situazione patrimoniale di Alfa prima della scissione sia quella rappresentata nella successiva tabella.

Situazione patrimoniale ALFA Srl

valore

contabile valore

corrente valore

contabile valore

corrente Beni immobili 20.000 50.000 Patrimonio netto 10.000 40.500 Azienda 20.000 20.500 Debiti 30.000 30.000 Totale 40.000 70.500 Totale 40.000 70.500

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La scissione con patrimonio netto negativo: un esempio

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La scissione determinerà l’assegnazione alla beneficiaria Beta del bene immobile e dei debiti rappresentati dal mutuo per l’acquisto dell’immobile. Come emerge chiaramente, nonostante il valore corrente dei beni trasferiti sia positivo, il patrimonio netto contabile risulta negativo in quanto il fabbricato è iscritto ad un valore corrente particolarmente basso. In sostanza, si trasferirebbe contabilmente alla beneficiaria un valore negativo di 10.000 euro a fronte, tuttavia, di un valore effettivo positivo di 20.000. La successiva tabella evidenzia il confronto tra valore contabile ed il valore corrente del patrimonio assegnato. Confronto tra valore contabile e valore corrente del patrimonio assegnato

valore contabile

valore corrente

Beni immobili 20.000 50.000 Debiti 30.000 30.000 Totale - 10.000 20.000

Evidenziamo ora l’attribuzione degli elementi patrimoniali alla beneficiaria.

Come evidenziato nel precedente intervento, la massima L.E.1 del Notariato del Triveneto pubblicata nel settembre 2008 ha ammesso la scissione mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi sempre che il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo. Tuttavia, in quell’occasione è stato sostenuto che la beneficiaria deve essere preesistente e che l’operazione deve alternativamente attuarsi: • mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del

capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito; • mediante rilevazione della minusvalenza. I notai del Triveneto, pertanto, si sono espressi favorevolmente solo nel caso in cui la beneficiaria sia già esistente e non appare quindi un soddisfacente supporto per il caso proposto. La questione trova tuttavia un valido inquadramento nella massima n. 72 del novembre 2005 del Consiglio notarile di Milano. In quell’occasione è stata ritenuta ammissibile la scissione negativa anche in ipotesi di beneficiaria neocostituita. È tuttavia richiesta una perizia di stima che dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 2343 c.c. e 2465 c.c. volta a permettere alla beneficiaria di iscrivere un capitale sociale positivo. Nel caso in esame, poiché la beneficiaria è una società a responsabilità limitata, è necessaria la redazione di una perizia di stima da parte di un esperto scelto dalle parti che attesti che il valore del patrimonio trasferito è almeno pari al capitale sociale della Newco. Ipotizzando che il capitale sociale ammonti a 10.000 euro il perito deve attestare che il valore degli immobili al netto delle passività sia almeno pari a tale importo.

scindenda scissa beneficiaria Beni immobili 20.000 - 20.000 Azienda 20.000 20.000 Attivo 40.000 20.000 20.000 Debiti 30.000 - 30.000 Passivo 30.000 - 30.000 Patrimonio netto 10.000 20.000 - 10.000

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Sul tema si cita anche il principio contabile OIC 4 relativo alla fusione e scissione. Si afferma l’ammissibilità dell’operazione a condizione che sia trasferito un valore economico positivo e che la beneficiaria sia preesistente. In tale ipotesi, in capo alla società beneficiaria Beta emergerà una differenza contabile configurabile quale disavanzo da concambio che può essere sostituito dai valori correnti delle attività assegnatele dalla società scissa, nei limiti dei valori attribuiti dall’esperto nella relazione di stima. La società scissa imputerà a riserva la differenza negativa tra attività e passività dei beni trasferiti. La situazione patrimoniale post-scissione è la seguente:

Stato patrimoniale Alfa post -scissione Azienda 20.000 Patrimonio netto 10.000

Riserva da scissione 10.000

Totale 20.000 Totale 20.000

Come evidenziato nel precedente intervento, tale riserva è qualificata fiscalmente come una riserva di utili tassata in capo ai soci in ipotesi di distribuzione. La situazione contabile della beneficiaria è la seguente:

Stato patrimoniale Beta Beni immobili 20.000 Capitale sociale 10.000 Disavanzo da concambio 20.000 Debiti 30.000 Totale 40.000 Totale 40.000

Il disavanzo può essere attribuito al maggior valore dei beni immobili poiché la perizia di stima attesta tale maggior valore.

Stato patrimoniale Beta Beni immobili 40.000 Capitale sociale 10.000 Debiti 30.000 Totale 40.000 Totale 40.000

Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se il maggior valore attribuito ai beni immobili rilevi anche fiscalmente. Sul punto sono necessarie alcune osservazioni. In primis, si deve evidenziare come l’allocazione del disavanzo sul valore dei cespiti rappresenti una sorta di “rivalutazione” degli elementi patrimoniali assegnati che si potrebbe porre in contrasto con quanto disposto dall’art. 2504-bis co. 4 del c.c. richiamato dall’art. 2506-ter in tema di scissione. Il citato articolo stabilisce che “nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima”. In realtà, è stato osservato che1 “… la rivalutazione vietata dal principio di continuità dei valori di cui all’art. 2504-bis co. 4 deve ritenersi esclusivamente quella effettuata in assenza di stima giurata e non 1 M. Magliulo, “La scissione delle società”, Milano 2012, pag. 344.

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La scissione con patrimonio netto negativo: un esempio

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quella accompagnata da tale stima. Se, infatti, la rivalutazione deve ritenersi vietata solo laddove non sussista la ragionevole certezza dell’effettività dei plusvalori, deve allora affermarsi che, ove tale certezza sussista nessun ulteriore limite alla stessa può desumersi dal sistema”. In merito al profilo fiscale, si evidenzia come il disavanzo possa essere imputato all’immobile ma non possa essere affrancato mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176 del Tuir richiamato dall’art. 173. La circolare 25 settembre 2008, n.57/E, infatti, ha chiarito che le nuove norme introdotte dalla Finanziaria 2008 prevedono una nuova disciplina delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) relative al trasferimento esclusivamente di complessi aziendali. Si ritiene che il trasferimento di un immobile e di un debito non configuri un’azienda. La beneficiaria continuerà ad ammortizzare sui valori fiscali della società scissa e si creerà un disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale. Ipotizziamo ora che la società beneficiaria sia preesistente e abbia la seguente situazione patrimoniale.

Stato patrimoniale Beta ante scissione Beni immobili 30.000 Capitale sociale 10.000 Riserve di utili 20.000 Totale 30.000 Totale 30.000

Nell’ipotesi in oggetto l’operazione potrebbe essere contabilizzata con due differenti modalità: 1) imputando la differenza tra l’attivo e il passivo come una posta del netto con segno negativo; 2) imputando la differenza come disavanzo da concambio come sopra illustrato. Ipotesi 1)

Stato patrimoniale Beta post scissione Debiti 30.000 Beni immobili 30.000 Capitale sociale 10.000

Beni immobili scissione 20.000

Riserve al netto della differenza di scissione 10.000

Totale 50.000 Totale 50.000

Si evidenzia come la riduzione delle riserve in capo alla società beneficiaria dovrebbe risultare “neutra” ai fini fiscali. Ipotesi 2)

Stato patrimoniale Beta post scissione Debiti 30.000 Beni immobili 30.000 Capitale sociale 10.000

Beni immobili scissione con

30.000 Riserve 20.000

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imputazione del disavanzo Totale 60.000 Totale 60.000

Si evidenzia come, a fronte di una medesima operazione cui può conseguire una differente rappresentazione contabile, dovrebbe aversi un identico trattamento tributario. Ci si potrebbe quindi chiedere se sia possibile, per la società beneficiaria che abbia iscritto una riserva “negativa” di patrimonio netto (anziché imputare nell’attivo il disavanzo), usufruire del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti previo pagamento di una imposta sostitutiva. In realtà, come detto, la rivalutazione fiscale è possibile esclusivamente se il patrimonio scisso configura un ramo di azienda e nelle ipotesi di spin off immobiliare tale requisito non è quasi mai soddisfatto. Ad ogni modo, ipotizzando che l’azienda sussista, l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n.124/E/2010 ha dato risposta negativa2. Si afferma, infatti, che la circostanza “che la riserva negativa di patrimonio netto iscritta dalla società incorporante rifletta, dal punto di vista sostanziale, i plusvalori latenti sulle immobilizzazioni ricevute per effetto della fusione, non configura un presupposto valido per poter beneficiare del regime in argomento; ciò in quanto, con riferimento alle immobilizzazioni, non si viene a generare alcun disallineamento tra valori civili iscritti in bilancio e corrispondenti valori fiscali. Tale soluzione interpretativa è, peraltro, coerente con la ratio della norma - quale emerge dalla relazione al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008 - volta, in conformità con altri interventi della legge finanziaria 2008, “alla eliminazione, mediante opzione, dei disallineamenti tra i valori contabili e quelli fiscali, nell’ottica del rafforzamento, sotto il profilo dell’identità dei valori, del c.d. principio di derivazione e della conseguente semplificazione degli adempimenti”. Diversamente, la tesi rappresentata dal contribuente comporta una soluzione contraria alla ratio sopra citata, traducendosi nella necessità di operare, in dichiarazione dei redditi, variazioni extracontabili in conseguenza dei disallineamenti che si verrebbero a generare in seguito all’affrancamento; effetto, quest’ultimo, che il legislatore medesimo ha inteso evitare”. 2. Una recente sentenza della Corte di Cassazione

La fattispecie in esame è stata analizzata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.26043 del 20 novembre 2013 che ha affermato che quando tanto il valore contabile del patrimonio scisso, quanto il suo valore “reale” sono negativi, l’operazione di scissione non è consentita poiché non potrebbe sussistere alcun valore di concambio e quindi nessuna attribuzione di partecipazioni ai soci della società scissa. Nel caso giunto al vaglio della Corte, la scissione di un patrimonio netto negativo era essere stata realizzata con il fine di creare un apparente stato di solvibilità della società scissa, trasferendo ad una società di nuova costituzione delle passività superiori alle attività. Tuttavia, nel caso di specie, il valore contabile del patrimonio netto scisso era negativo ma anche il suo valore economico. Secondo la Corte, una simile operazione finirebbe per sostanziarsi in un vero e proprio accollo mascherato di debiti da parte di una società – che potrebbe essere di nuova costituzione o anche già 2 G. Cristofori, D. Santoro, “Scissione di patrimoni netti contabili negativi. Profili civilistici, contabili e fiscali”, in Circolare Tributaria n. 10 del 2013.

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La scissione con patrimonio netto negativo: un esempio

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esistente – andando ben oltre quella che dovrebbe essere la causa giuridica della scissione, ovvero una modalità di proseguire i rapporti societari in una struttura organizzativa diversa in linea con le strategie aziendali della scissa. Secondo i giudici con una scissione contabilmente e “realmente” negativa si realizza uno scopo diverso da quello a cui la scissione dovrebbe essere preordinata, ovvero il mascheramento dello stato di decozione della società scissa la quale, infatti, beneficerebbe di una riduzione del proprio passivo senza peraltro consentire alla beneficiaria di potere attribuire alcunché ai soci, stante l’assenza di un concreto valore economico effettivo. Un’osservazione interessante riguarda gli effetti della scissione. Si afferma infatti che, dopo il decorso senza opposizione da parte dei creditori del termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di scissione e dopo l’iscrizione dell’ultimo atto della scissione nel registro delle imprese, l'invalidità della scissione non può più essere pronunciata (art. 2504 c.c. richiamato dall’art. 2506 ter c.c.). Ne consegue che, malgrado la ricorrenza di una non consentita ipotesi di scissione negativa, deve trovare piena applicazione il disposto dell’art. 2506 quater, comma 3, c.c. e la sussistenza dell’insolvenza della società scissa e della società beneficiaria deve essere valutata separatamente avendo riguardo agli elementi attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società, tenendo presenti i limiti di responsabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa. In sostanza, nonostante la non ammissibilità civilistica dell’operazione, poiché sono decorsi i termini previsti dalla norma per l’opposizione dei creditori ed è stato iscritto l’atto di scissione nel registro delle imprese, non può più essere pronunciata l’invalidità dell’operazione. 3. Conclusioni

Le scissioni con patrimonio netto negativo sono, nella maggior parte dei casi, spin off immobiliari nei quali vengono attribuiti debiti (mutui e/o finanziamenti) di importo contabile superiore al valore dei beni immobili trasferiti. I Notai del Triveneto e di Milano hanno confermato l’ammissibilità civilistica dell’operazione se il valore economico assegnato alla società beneficiaria è positivo. L’operazione in capo alla beneficiaria preesistente può essere contabilizzata con diverse modalità e possono crearsi dei disallineamenti tra i valori di bilancio e i valori fiscali.

In breve: 1. La scissione con patrimonio netto negativo si configura, generalmente, quando si separa il

compendio immobiliare. 2. È ammessa la scissione con patrimonio netto negativo se il valore economico asseganto alla

beneficiaria è positivo. 3. Secondo i Notai di Milano è ammissile l’operazione in esame anche se la beneficiaria è

neocostituita. 4. Secondo la Corte di Cassazione, decorsi i termini per l’opposizione dei creditori e iscritto

l’atto di scissione nel Registro delle imprese, non può più essere pronunciata l’invalidità dell’operazione.

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LA SCISSIONE CHE COINVOLGE CONTRATTI DI LEASING

a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

Lo scopo del presente elaborato è quello di analizzare alcuni aspetti problematici connessi ad un’operazione di scissione con costituzione di una società beneficiaria cui viene attribuito il compendio immobiliare della società scissa rappresentato da beni immobili detenuti in forza di contratti di leasing. In sostanza, si tratta di analizzare un’operazione di cosiddetto spin off immobiliare nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente nella prassi, che i beni immobili siano stati acquisiti in leasing e non in proprietà.

1. La neutralità fiscale del trasferimento di un contratto di leasing

La scissione è un’operazione fiscalmente neutra. Questo è il punto fermo da cui parte ogni nuova analisi. Infatti, come visto in un precedente intervento, il comma 1 dell’art. 173 del Tuir stabilisce espressamente che “la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”. Del resto, la stessa circolare n.320/E del 19 dicembre 1997 esplicativa del D.Lgs. n. 358/1997 relativo alle riorganizzazioni aziendali aveva avuto modo di precisare che “la finalità principale delle disposizioni che formano oggetto del decreto legislativo ... è la rimozione degli ostacoli di carattere tributario all’assunzione, da parte dei comparti produttivi nazionali, della struttura aziendale e giuridica più soddisfacente in relazione agli obiettivi imprenditoriali da conseguire”. Una ipotesi particolare è la scissione mediante assegnazione del contratto di leasing alla società beneficiaria. Sul tema in esame era intervenuto il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive. In particolare, il parere n. 16 del 20 ottobre 2003 aveva ad oggetto un caso di scissione parziale proporzionale, mediante la quale venivano scorporati da una società dei beni immobili, da assegnare con continuità di valori fiscali ad una nuova società, che avrebbe poi concesso gli stessi in locazione a prezzi di mercato alla società scindenda. Tra gli immobili trasferiti alla beneficiaria ve ne era uno detenuto in forza di un contratto di leasing. Il comitato ha dato un parere favorevole al contribuente ma non è questa la questione che ci interessa esaminare. Vogliamo concentrarci sui profili fiscali relativi al trasferimento di un contratto di leasing. Sul punto, un passo del parere precisa che “la cessione del contratto di leasing comporterà l’applicazione dell’art. 55 [ora art. 88], comma 5, del Tuir e quindi la tassazione della sopravvenienza attiva".

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La scissione che coinvolge contratti di leasing

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Il comma 5 dell’art. 88 del Tuir, infatti, prevede che “in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva”. Questo inciso destò notevole scalpore tra gli operatori. Successivamente, il comitato ha rivisto la sua tesi. Infatti, in un passo del parere n.27 del 27 ottobre 2004 precisa che “deve pertanto convenirsi che il programmato passaggio del contratto di leasing immobiliare per effetto della scissione dalla società scissa alla società beneficiaria ... non rientrerebbe nell’ambito della previsione dell’art. 88 comma 5, del Tuir in quanto fattispecie non assimilabile, anche per analogia, alla cessione di contratto di locazione finanziaria”. Quanto affermato è assolutamente condivisibile. Innanzitutto, l’art. 88 del Tuir prevede la tassazione in caso di “cessione” del contratto di leasing. La scissione, a ben vedere, non comporta una cessione dei beni o dei contratti bensì una assegnazione di elementi patrimoniali (art. 2506-bis del codice civile). Inoltre, può essere citata anche la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.19/E del 23 febbraio 2004 la quale, nello stabilire l’indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ad un terreno strumentale, proprio perché i terreni non sono ammortizzabili, ha sancito il condivisibile “principio di equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprio e l'acquisizione attraverso un contratto di locazione finanziaria”. Del resto, non si vede ragione alcuna per differenziare il trattamento fiscale dell’attribuzione alla società beneficiaria di un bene immobile a seconda che lo stesso sia detenuto in proprietà o in ragione di un contratto di leasing. 2. Un esempio di scissione proporzionale

Passiamo ora ad esaminare un semplice caso di scissione parziale proporzionale attraverso la quale la società Alfa Srl attribuisce ad una beneficiaria neocostituita Beta Srl il compendio immobiliare detenuto in forza di contratti di leasing. Si supponga che la società Alfa sia controllata da due persone fisiche al 50% ciascuna. Si veda la seguente figura che illustra la situazione ante e post scissione. Figura n.1

Alfa Srl operativa e immobiliare

50%50%

Beta Srl immobiliare

50%50%

Alfa Srl operativa

50%

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La situazione patrimoniale di riferimento di cui all’art. 2501-quater c.c. richiamato dall’art. 2506-ter c.c. è la seguente:

Situazione patrimoniale Alfa Srl ante scissione Immobilizzazione materiali 40.000 Fondi ammortamento 11.000 Immobilizzazioni immateriali 10.000 Debiti 30.000 Magazzino 15.000 Crediti 5.000 Liquidità 1.000 Patrimonio netto 40.000 Risconto maxi canone immobile 10.000 Totale 81.000 Totale 81.000

Alla società beneficiaria è attribuito esclusivamente il risconto relativo al maxicanone. La successiva tabella indica gli elementi del patrimonio rimasti in capo alla società scissa e quelli trasferiti alla beneficiaria.

Situazione patrimoniale Alfa Srl post scissione Immobilizzazione materiali 40.000 Fondi ammortamento 11.000 Immobilizzazioni immateriali 10.000 Debiti 30.000 Magazzino 15.000 Crediti 5.000 Liquidità 1.000 Patrimonio netto 30.000 - - Totale 71.000 Totale 71.000

Situazione patrimoniale Beta Srl Risconto maxi canone immobile 10.000 Capitale sociale 10.000 Totale 10.000 Totale 10.000

Alfa Srl attribuisce alla beneficiaria Beta Srl il 25% del proprio patrimonio contabile (10.000/40.000 = 25%). Come detto, l’elemento patrimoniale relativo al contratto di leasing che dovrà essere trasferito alla società beneficiaria, è rappresentato dal maxicanone iscritto all’attivo dello stato patrimoniale. È immediato rilevare come il valore contabile possa differire sensibilmente dal valore effettivo del patrimonio trasferito. Il contratto di leasing, infatti, può essere valorizzato come differenza tra il valore di mercato del bene ed il valore attuale dei canoni e del prezzo di riscatto ancora da pagare. Nel caso degli immobili, la differenza tra il valore economico del contratto e quello contabile, dato esclusivamente dal risconto attivo, si enfatizza sempre di più all’approssimarsi del riscatto del bene. Tale circostanza tuttavia non arreca pregiudizio ai creditori sociali in quanto l’art. 2506-quater ultimo comma del codice civile prevede espressamente che “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

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La scissione che coinvolge contratti di leasing

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Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il valore effettivo non necessariamente coincide con l'importo indicato nella relazione degli amministratori e che quindi non risulta preclusa per i creditori la dimostrazione, in un ordinario giudizio di cognizione, della reale maggior consistenza del patrimonio netto trasferito a ciascuna società. 3. Riscatto di un bene in leasing e scissione

Una situazione particolare emerge nel caso in cui tra la data della situazione patrimoniale e la data in cui ha effetto la scissione, la società scindenda riscatti il bene in leasing. Le variazioni che intervengono nella consistenza del patrimonio netto tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data in cui avrà effetto la scissione determineranno un corrispondente credito o debito della società beneficiaria, rispettivamente nel caso di riduzione o aumento della consistenza del netto patrimoniale trasferito alla società beneficiaria stessa, nei confronti della società scissa, che sarà oggetto di successivo conguaglio. Nel progetto di scissione viene attribuito alla beneficiaria il contratto di leasing ed il corrispondente dato contabile rappresentato dal risconto attivo alla data della situazione patrimoniale. Qualora, prima della data di effetto dell’operazione intervenga il riscatto dell’immobile, è legittimo ritenere che quest’ultimo rimanga in capo alla società scissa in quanto l’art. 2506-bis, comma 2, del codice civile stabilisce espressamente che “se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto ... se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”. Poiché nel progetto si trasferisce un contratto e non un bene di proprietà è legittimo sostenere che l’immobile riscattato rimarrà in capo alla società scissa che dovrà conguagliare in denaro l’importo del risconto risultante dalla situazione patrimoniale. Tale circostanza potrebbe tuttavia compromettere lo scopo ultimo della scissione che è quello ipotizzato di operare lo spin off immobiliare. Una possibile soluzione al problema potrebbe derivare dalle riflessioni operate da autorevole dottrina in merito alla possibilità di operare una scissione a contenuto alternativo. In sostanza, si tratterebbe di indicare nel progetto di scissione che la società scindenda si riserva di attribuire alla società beneficiaria alternativamente il bene A oppure il bene B. Nel nostro caso il progetto di scissione dovrebbe prevedere la possibilità di attribuire alla società beneficiaria alternativamente il contratto di leasing oppure l’immobile riscattato. La scissione a contenuto alternativo è ritenuta ammissibile dalla dottrina ma alle seguenti condizioni1: - il progetto deve indicare con chiarezza l’esistenza di tale facoltà; - il progetto deve precisare il momento in cui tale facoltà sarà esercitata. L’ammissibilità di tale procedura discende dal fatto che “in tal modo non viene pregiudicato alcun interesse meritevole di tutela né della società scindenda, né dei terzi”. Tale assunto appare indiscutibile nel caso in cui i beni siano di eguale valore, tuttavia l’Autore ritiene possibile la scissione a contenuto alternativo anche nel caso diverso in cui la scelta di uno o di un altro bene si rifletta sui valori di scissione. In questo ultimo caso, tuttavia, la scelta non potrà essere rinviata all’atto di scissione, ma dovrà essere operata al momento della delibera assembleare che approva il progetto, in modo che i soci possano valutare le conseguenze dell’operazione sulle proprie partecipazioni individuali.

1 G.B. Portale, “La scissione nel diritto societario italiano: casi e questioni”, in Rivista delle Società, anno 2000, pag. 499.

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Nel caso oggetto della nostra analisi si può ragionevolmente sostenere che il valore dell’immobile riscattato differisca da quello del contratto di leasing solamente per i canoni residui da pagare ed il prezzo di riscatto al momento in cui viene operato il confronto. Nella prassi operativa si tende ad evitare queste complicazioni riscattando anticipatamente l’immobile prima di avviare la scissione o di chiedere un differimento del riscatto stesso in modo da chiudere prima l’operazione. 4. Il trasferimento di un patrimonio contabile negativo in ipotesi di scissione non

proporzionale

Passiamo ora ad esaminare il caso della scissione non proporzionale. Riprendiamo l’esempio proposto nella figura n. 1 supponendo che i due soci intendano ripartirsi il patrimonio sociale attribuendo all’uno la struttura operativa e all’altro il compendio immobiliare. Abbiamo visto in precedenza come i contratti di leasing rappresentino il 25% del patrimonio contabile della società scindenda e che tale valore possa ben discostarsi da quello effettivo. Abbiamo già osservato come tale eventualità non rappresenti un problema per la scissione proporzionale atteso che i soci acquisiscono nella beneficiaria e conservano nella scissa le stesse quote di partecipazione detenute nella società originaria, e nemmeno per i creditori visto che la beneficiaria risponde in relazione al patrimonio effettivamente trasferito e non limitatamente a quello contabile. Nel caso della scissione non proporzionale, tuttavia, è necessario che i patrimoni effettivi delle due società siano esattamente correlati alle quote detenute dai soci nella società scindenda. Poiché, il patrimonio effettivo connesso ai contratti di leasing è di norma notevolmente superiore a quello contabile accade, nella prassi, che alla beneficiaria immobiliare vengano attribuite passività al fine di equilibrare il valore effettivo dei patrimoni della scissa e della beneficiaria alle quote detenute dai soci nella scindenda. Riprendiamo l’esempio proposto in precedenza e supponiamo che il patrimonio della società scindenda abbia i seguenti valori:

Valore contabile Valore di mercato Patrimonio operativo 30.000 (75%) 40.000 (33,33%) Patrimonio immobiliare 10.000 (25%) 80.000 (66,66%) Totale 40.000 120.000

Si nota immediatamente come il patrimonio immobiliare costituito dai contratti di leasing abbia un valore effettivo superiore al 50%. Per operare la scissione non proporzionale si renderà necessario attribuire alla beneficiaria passività per un valore nominale ed effettivo di 20.000. La situazione risultante sarà la seguente:

Valore contabile Valore di mercato Rettifica passività Patrimonio operativo 30.000 (75%) 40.000 (33,33%) + 20.000 Patrimonio immobiliare 10.000 (25%) 80.000 (66,66%) - 20.000 Totale 40.000 120.000

In questo modo il patrimonio effettivo attribuito alla beneficiaria risulterà equivalente a quello rimasto in capo alla scissa.

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La scissione che coinvolge contratti di leasing

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La situazione è raffigurata nelle successive tabelle.

Situazione patrimoniale Alfa Srl post scissione Immobilizzazione materiali 40.000 Fondi ammortamento 11.000 Immobilizzazioni immateriali 10.000 Debiti 10.000 Magazzino 15.000 Crediti 5.000 Liquidità 1.000 Patrimonio netto 30.000 - - Riserva da scissione 20.000 Totale 71.000 Totale 71.000

Situazione patrimoniale Beta Srl Risconto maxi canone immobile 10.000 Capitale sociale 10.000Disavanzo da concambio 20.000 Debiti 20.000 Totale 30.000 Totale 30.000

Come si può facilmente osservare, benché il valore effettivo dei beni trasferiti alla beneficiaria sia equivalente a quello dei beni rimasto in capo alla scissa, il patrimonio contabile della beneficiaria risulta di valore negativo. La dottrina si è chiesta se sia possibile una scissione, come quella del nostro esempio nella quale, a fronte di un apporto effettivo, corrisponde un valore contabile negativo o nullo. Sul punto si rimanda ad un ulteriore intervento della dispensa. Ad ogni modo, i Notai di Milano ritengono ammissibile la scissione con patrimonio netto negativo addirittura in presenza di una beneficiaria neo-costituita se una perizia di stima di un soggetto terzo attesta che il valore reale del patrimonio trasferito è un valore positivo. 5. Attribuzione di un contratto di lease back

Le considerazioni appena fatte valgono anche in caso di assegnazione di un contratto di lease back. Si ricorda come l’art. 16 D.Lgs. 28.12.2004 n.10 recante integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia, ha introdotto per la prima volta una regolamentazione legale del trattamento civilistico della plusvalenza connessa ad una operazione di lease back. La norma ha introdotto il quarto comma all’art. 2425 bis del codice civile in base al quale “le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. La plusvalenza verrà quindi rinviata agli esercizi successivi con la tecnica dei risconti. La rateazione civilistica della plusvalenza, tuttavia, non intacca la disciplina fiscale prevista dall’art. 86 del Tuir. L’art. 86 co. 4, infatti, stabilisce che “le plusvalenze realizzate … concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni … a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata”.

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Qualora l’imputazione civilistica del provento differisca da quella fiscale si renderà necessario valutare lo stanziamento delle imposte anticipate o differite. Sul tema è intervenuta più volte l’Agenzia delle Entrate ed in particolare con la C.M. n.38/E/2010 punto 1.5. L’Amministrazione finanziaria evidenzia come nel contratto di sale and lease back sussistano, ai fini fiscali, due distinte operazioni: la cessione del cespite e la locazione finanziaria del bene stesso. Ne consegue che, in relazione alla cessione del bene oggetto del contratto di sale and lease back, trova applicazione la disciplina fiscale ad essa ordinariamente riferibile. La cessione del bene alla società finanziaria, avendo ad oggetto un bene strumentale, può generare (in capo al cedente) una plusvalenza, imponibile ai sensi dell’articolo 86 del Tuir ovvero una minusvalenza, deducibile ai sensi dell’articolo 101. Sul piano civilistico - comma 4 all’articolo 2425-bis del c.c. - si evidenzia come le plusvalenze da lease back siano ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. In altri termini, in sede civilistica il contratto di sale and lease back è stato qualificato come un contratto complesso di durata da cui derivano corrispettivi periodici. La modifica dell’articolo 2425-bis del codice civile non è stata accompagnata da una corrispondente modifica in ambito fiscale e, pertanto, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Coerentemente, nell’ipotesi in cui dall’operazione di lease back emerga una minusvalenza a valore di mercato, nei limiti di quanto imputato a conto economico nell’esercizio di competenza, la stessa è deducibile nell’esercizio medesimo ai sensi degli articoli 101 e 109, comma 2, lettera a) del Tuir. In ipotesi di scissione e attribuzione di un contratto di lease back tra gli elementi patrimoniali afferenti lo stesso vi possono essere: - il risconto attivo del maxicanone; - il risconto passivo della plusvalenza da cessione dell’immobile; - cauzioni connesse alla locazione dell’immobile o ad utenze a questo riferite. L’art. 173 co. 4 del Tuir stabilisce che “dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”. Pertanto, se la plusvalenza viene fiscalmente rateizzata ai sensi dell’art. 86 co. 4 del Tuir le quote rinviate agli esercizi successivi verranno attribuite alla beneficiaria in proporzione al patrimonio netto trasferito. 6. Conclusioni

Nel presente lavoro sono state fatte alcune riflessioni in relazione ad uno spin off immobiliare con attribuzione alla società beneficiaria di beni immobili detenuti in forza di contratti di leasing. L’operazione in questione, che necessariamente deve risultare neutrale, può tuttavia presentare alcuni aspetti problematici nel caso in cui l’immobile venga riscattato dopo il progetto di scissione ma anteriormente al completamento dell’operazione, oppure - nell’ipotesi della scissione non proporzionale - quando il patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria sia di importo negativo.

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La scissione che coinvolge contratti di leasing

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In breve: 1. Il passaggio del contratto di leasing immobiliare per effetto della scissione dalla società scissa

alla società beneficiaria non è soggetto a tassazione ai sensi dell’art. 88 comma 5 del Tuir. 2. Un profilo di crititicità emerge nel caso in cui tra la data della situazione patrimoniale e la

data in cui ha effetto la scissione, la società scindenda riscatti il bene in leasing. 3. Nelle scissione in esame può verificarsi l’ipotesi del trasferimento di un patrimonio netto

contabile negativo. 4. In ipotesi di scissione e trasferimento di un contratto di lease back, se la plusvalenza viene

fiscalmente rateizzata ai sensi dell’art. 86 co. 4 del tuir le quote rinviate agli esercizi successivi verranno attribuite alla beneficiaria in proporzione al patrimonio netto trasferito.

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IL RIPORTO DELLE PERDITE E DEGLI ONERI FINANZIARI

a cura di Ennio Vial

Nel presente intervento analizzeremo il riporto delle perdite fiscali e dell’eccedenza di oneri finanziari non dedotti ai sensi dell’art. 96 del Tuir in ipotesi di scissione. La norma di riferimento è l’art. 172 del Tuir in tema di fusione, richiamata dall’art. 173, che deve essere tuttavia adattata all’operazione di scissione.

1. Lineamenti della disciplina del riporto delle perdite

Il regime del riporto delle perdite pregresse è disciplinato dal comma 10 dell’articolo 173 del Tuir il quale rinvia al comma 7 dell’articolo 172 in materia di fusioni. Dal dato letterale della norma si potrebbe ritenere che con la riforma fiscale del 2004 le limitazioni all’utilizzo delle perdite siano applicabili sia alla società scissa sia alla società beneficiaria. In sintesi: – l’attribuzione delle perdite della scissa a favore delle beneficiarie avviene in base alla regola

generale del comma 4 in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile ad esse trasferito in quanto le perdite sono senz’altro posizioni soggettive non connesse ad elementi dell’attivo o del passivo, nemmeno per insiemi;

– il riporto avviene solamente nei limiti di seguito indicati. In passato, si era soliti evidenziare come la quota delle perdite che rimangono in capo alla società scissa non dovrebbe subire le limitazioni della citata norma in quanto l’art. 172 non prevede specifiche disposizioni per il riporto delle perdite delle società incorporate o fuse alle quali viene equiparata la società scissa. Quindi, pur con qualche incertezza, si riteneva che le perdite rimaste in capo alla scissa non subissero limitazioni. Del resto, la normativa pare finalizzata esclusivamente a contrastare il commercio delle bare fiscali, commercio che ovviamente non avviene se le perdite non vengono trasferite ad altri soggetti. Questa impostazione sostenuta dalla migliore dottrina ha trovato puntuale conferma nella R.M. n.168/E/2009 e nella C.M. n.9/E/2010 dove è stato chiarito che le perdite della scissa sono riportabili senza limitazioni di sorta mentre per le beneficiarie si deve valutare se esse sono di nuova costituzione o preesistenti. Nel primo caso l’Agenzia evidenzia come non operino limitazioni di sorta mentre nel secondo caso, poiché la scissione si configura come una sorta di “fusione parziale”, la verifica deve essere operata in quanto è ragionevole il rischio di trasferire bare fiscali.

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Il riporto delle perdite e degli oneri finanziari

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2. Le perdite in capo alle beneficiarie

Nel vigore della vecchia disciplina prima della riforma fiscale del 2004 - ossia fino al 31 dicembre 2003 - la C.M. n.220/E/2000 aveva chiarito che le limitazioni al riporto delle perdite interessavano solo le perdite della scissa che venivano trasferite alla beneficiaria e non anche le perdite che la società beneficiaria aveva in capo. È immediato rilevare come la norma poteva prestarsi a facili comportamenti elusivi laddove la società beneficiaria fosse stata una bara fiscale già esistente alla quale viene attribuito un ramo d’azienda profittevole. L’Amministrazione finanziaria aveva tuttavia avuto modo di precisare che un eventuale utilizzo elusivo dell’operazione, avrebbe potuto essere sanzionato mediante l’applicazione della clausola generale di cui all’art.37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600. Con la riforma tributaria del 2004 le limitazioni sono state estese anche alle perdite pregresse accumulate dalle società beneficiarie. In tal modo il legislatore ha eliminato alla radice la possibilità di porre in essere le manovre elusive descritte in precedenza. Purtroppo, la riforma non ha costituito l’occasione per risolvere normativamente il problema delle limitazioni al riporto delle perdite in ipotesi di scissione totale o parziale con beneficiarie di nuova costituzione, fortunatamente gestito in modo ottimale dall’Amministrazione finanziaria con gli interventi di prassi evidenziati in precedenza. È, infatti, innegabile che tale operazione, vista in sé, ben difficilmente può costituire una manovra elusiva in quanto non si crea alcuna commistione con economie estranee, concretizzandosi la stessa in una mera suddivisione di un patrimonio aziendale. Dopo aver fatto alcune considerazioni in relazione all’applicabilità alle società coinvolte da un’operazione di scissione della disciplina del riporto delle perdite vediamo a questo punto in cosa consistono le limitazioni cui si è fatto cenno. Le perdite delle società che partecipano alla scissione, compresa la società beneficiaria, possono essere portate in diminuzione del reddito per la parte del loro ammontare che: – non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se

inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater del codice civile; – senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla

data cui si riferisce la situazione stessa1; – a patto che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio

precedente a quello in cui la scissione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;

– se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società beneficiaria, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell’atto di scissione.

In sostanza, le società non possono riportare un ammontare di perdite superiore al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale utilizzata per la scissione.

1Si tratta di una chiara disposizione antielusiva in quanto, i soci potrebbero capitalizzare la società scindenda per favorire il riporto delle perdite.

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La previsione secondo cui sono irrilevanti ai fini del computo del limite del patrimonio netto i conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale, come abbiamo visto, è posta al fine di evitare facili comportamenti elusivi. Inoltre, proprio al fine di evitare il commercio di bare fiscali, il legislatore ha subordinato il riporto alla condizione che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la scissione è stata deliberata, risulti: • un ammontare di ricavi; • un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi; superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. In sostanza, è richiesto il requisito della “vitalità” dell’impresa. Da ultimo, si prevede che nella particolare ipotesi in cui le quote della società in perdita fossero state possedute dalla beneficiaria, la deducibilità è ammessa limitatamente alla quota eccedente l’importo della svalutazione operata dalla società beneficiaria. Questa condizione risulta generalmente soddisfatta in quanto la deducibilità delle svalutazioni su partecipazioni è venuta meno dal 2004. Alla luce delle considerazioni fatte emerge quindi che le condizioni di vitalità delle società devono essere verificate, a seconda dei casi, sia in capo alla società scissa sia in capo alle società beneficiarie. Analogamente, anche il limite del patrimonio netto, deve essere verificato per tutte le società. Di conseguenza, le perdite fiscali della scissa attribuite alle beneficiarie devono essere confrontate con la quota del patrimonio netto della scissa trasferita alla beneficiaria medesima, mentre le perdite fiscali delle società beneficiarie preesistenti vanno raffrontate con l’intero patrimonio netto della stessa ante-scissione. 3. L’attribuzione delle perdite civilistiche

Spostiamoci per un attimo da un’analisi fiscale ad un aspetto puramente civilistico – contabile. Una questione interessante è la possibilità, per la scissa, di attribuire alla beneficiaria le perdite presenti nel patrimonio netto. Sul tema è intervenuto il Tribunale di Roma con il decreto n.1670 del 1999. Nel citato il decreto, il Tribunale ha omologato la delibera assembleare di una S.p.a. con la quale era stato approvato un progetto di scissione parziale della società mediante la costituzione di una Newco. Nel caso in esame era stato conferito un quinto del patrimonio della scindenda e quest’ultima, al momento della scissione, presentava perdite di capitale in misura non tale da rendere necessaria l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile. Di qui l’interrogativo se una società, costituita in sede di scissione, possa nascere con un patrimonio netto evidenziante una perdita di capitale. Il Tribunale di Roma ha optato per una soluzione positiva ritenendo che è ammissibile che una società per azioni, che presenti perdite di capitale, deliberi una scissione parziale costituendo un’altra società, cui sia attribuita tale perdita. I giudici precisano, infatti, che se il patrimonio della società scissa resta immutato, costituendo soltanto l’oggetto di una suddivisione in base ai criteri del nuovo schema organizzativo, non sembrano sussistere ostacoli al fatto che la nuova società sorga con un capitale sociale superiore al patrimonio netto. L’unico limite è costituito da quanto disposto dall’art. 2446 del codice civile. Peraltro, nell’ipotesi in cui le perdite della società scissa siano state trasferite proporzionalmente rispetto alla porzione di capitale anch’essa oggetto di trasferimento, la società beneficiaria non farà che riflettere la situazione in cui si trovava la società madre prima della scissione.

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Il riporto delle perdite e degli oneri finanziari

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E se, prima della scissione tale situazione non comportava l’adozione dei provvedimenti previsti nella norma da ultimo indicata, lo stesso è a dirsi successivamente alla scissione, essendosi mantenuta la differenza tra capitale e perdite al di sotto della soglia di un terzo. Tale soluzione, del resto, non appare in contrasto neanche con le esigenze di tutela dei creditori della società scissa, attesa la responsabilità solidale tra società madre e società figlia. In sostanza, l’attribuzione di perdite alla beneficiaria è consentita poiché l’operazione di scissione non determina un mutamento del patrimonio della scissa ma semplicemente una sua suddivisione in una o più società; di conseguenza, se le perdite non erano tali da far sorgere l’applicazione degli artt. 2446 e 2447 del codice civile e, le stesse sono attribuite proporzionalmente ai patrimoni trasferiti, la situazione pre e post-scissione non differisce ed è quindi consentita l’attribuzione in esame. 4. Un caso concreto

È utile illustrare la disciplina del riporto delle perdite sulla scorta di un esempio concreto. Ipotizziamo che nel corso del 2014 la società Beta si scinda a favore di Alfa, società già esistente. Alla luce delle indicazioni fornite in precedenza possiamo evidenziare come non sussistano limitazioni al riporto delle perdite da parte della società scissa fermo restando che in base all’art. 173, comma 4, le perdite che rimangono in capo ad essa sono determinate in proporzione al patrimonio contabile rimasto. Si veda il seguente schema.

Società scissa BETA Anno perdite fiscali

2013 2.000 2012 0 2011 3.000 2010 1.000 2009 3.000 Totale 9.000

Il primo conteggio da fare attiene alle perdite di spettanza delle due società. Il patrimonio contabile della società scissa ammonta a 5.000 di cui 3.000 viene trasferito alla beneficiaria mentre alla scissa rimane 2.000.

Ripartizione delle riserve in relazione al patrimonio

Patrimonio rimasto alla

scissa

Patrimonio attribuito alla beneficiaria

Totale 5.000 2.000 3.000 40% 60%

Perdite fiscali Rimaste Attribuite 2013 2.000 800 1.200 2012 - - - 2011 3.000 1.200 1.800 2010 1.000 400 600 2009 3.000 1.200 1.800 Totale 9.000 3.600 5.400

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Dalla tabella possiamo evincere che le perdite vengono ripartite in proporzione al patrimonio contabile rimasto o trasferito. Un ammontare di perdite fiscali pari a 3.600 rimangono in capo alla scissa e possono essere riportate in avanti senza limitazioni al di là di quelle previste nelle regole generali contenute nell’art. 84 del Tuir. Alla beneficiaria verranno attribuite perdite per un importo di 5.400 ma deve essere fatto il test dell’operatività e del limite del patrimonio attribuito. Innanzitutto si deve effettuare il test di operatività. Si supponga che la società Beta presenti la seguente situazione in relazione ai ricavi ed alle spese per il personale dipendente.

Anno Ricavi Spese lavoro dipendente

2013 20.000 3.500 2012 8.000 2.000 2011 7.000 1.000

Si deve verificare che i ricavi e le spese di lavoro dipendente del 2013 (anno precedente alla scissione) siano superiori al 40% della media del biennio precedente ossia del 2012 e 2011.

Ricavi

Lavoro dipendente

Anno 2013 20.000 3.500 Media biennio precedente 7.500 1.500 40% 3.000 600

Le condizioni sono soddisfatte in quanto, l’importo di 20.000 relativo ai ricavi è maggiore del valore medio pari a 3.000 e le spese per i dipendenti pari a 3.500 sono maggiori dell’importo medio di 600. La falcidia delle perdite emerge però dalla necessità di limitarle all’ammontare del patrimonio contabile trasferito. Nel nostro caso, pertanto, le perdite attribuite saranno pari a 3.000.

Patrimonio trasferito 3.000 Perdite assegnabili 5.400 Perdite attribuite 3.000

Sul punto, la norma di comportamento n.160/05 dell’AIDC ritiene che il contribuente possa scegliere le perdite riportabili. Generalmente, si preferiranno quelle relative ai primi 3 esercizi in quanto compensabili con l’intero reddito imponibile e non solo l’80% del suo ammontare. 5. Il riporto degli interessi deducibili

L’art. 172 co. 7 del Tuir nel disciplinare il regime del riporto delle perdite in ipotesi di fusione chiude stabilendo che “le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”.

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Il riporto delle perdite e degli oneri finanziari

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In sostanza, la norma ci garantisce il riporto in avanti non solo delle perdite ma anche delle eccedenze di oneri finanziari rispetto al 30% del margine operativo lordo che potranno essere dedotti negli esercizi successivi, ma impone per il riporto lo stesso limite previsto per le perdite. L’art. 173 comma 10 in materia di scissione fa riferimento all’art. 172 comma 6 ma solo in relazione alle perdite mentre è silente sull’eccedenza degli oneri finanziari. Dal dato normativo emergono due questioni di grande importanza: - il riporto delle eccedenze di oneri finanziari è possibile anche in caso di scissione? - ammesso di dare una risposta positiva al primo quesito, quid iuris nel caso in cui ci siano sia perdite

che oneri finanziari da riportare e il patrimonio assegnato alla beneficiaria sia particolarmente contenuto?

La questione è stata affrontata dal punto 2.8 della circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/04/2009 n.19/E. In relazione al primo aspetto la circolare precisa che per ragioni di ordine logico e sistematico si ritiene che la stessa norma debba trovare applicazione anche con riferimento alle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili eventualmente generatesi in capo alle società che partecipano alla scissione. In altri termini, il richiamo all’applicazione dell’articolo 172 comma 7 contenuto nel testo del comma 10 dell’articolo 173 deve intendersi riferito non solo alle perdite fiscali, ma anche agli interessi passivi indeducibili. Nessuna osservazione su questa tesi che appare pienamente condivisibile. In relazione al secondo aspetto viene chiarito che se la società partecipante alla fusione riceve in dote sia perdite fiscali pregresse riportabili che interessi anch’essi oggetto di riporto in avanti in quanto indeducibili nel periodo di competenza in conseguenza della disciplina di cui all’art. 96 del Tuir e che, se dedotti, avrebbero aumentato le perdite, la soglia del patrimonio netto è unica. Si supponga, ad esempio, un patrimonio netto di 1.000, perdite fiscali pregresse per 800 ed interessi passivi indeducibili per 600. In tale ipotesi, si ritiene che l’ammontare del patrimonio netto (1.000) debba essere confrontato con la somma di interessi passivi indeducibili e perdite fiscali pregresse (1400). La circolare chiarisce che nonostante perdite fiscali ed interessi passivi indeducibili costituiscano elementi differenti sotto il profilo contabile e fiscale, si ritiene che ai fini dell’applicazione della disposizione in esame il legislatore abbia inteso equipararli. L’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili, infatti, altro non farebbe che confluire nella perdita, diventandone parte ed incrementando l’ammontare della stessa. Di conseguenza, il legislatore ha considerato, nella fattispecie, gli interessi indeducibili come componenti incrementative delle perdite. Pertanto, così come a determinate condizioni le perdite della incorporata potranno ridurre il reddito dell’incorporante, allo stesso modo potranno essere utilizzati gli interessi passivi non dedotti dalla incorporata. Nell’esempio, quindi, ai sensi dell’articolo 172, comma 7, del Tuir, che regola la fusione, richiamato dall’art. 173, comma 10, per la scissione, interessi passivi indeducibili e perdite pregresse potranno essere utilizzate dalla società beneficiaria della scissione nel limite di 1.000, mentre l’eccedenza di 400 non è utilizzabile. È interessante il chiarimento secondo cui la società beneficiaria possa decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare l’eccedenza non utilizzabile di 400: se alle perdite, riportando quindi, interessi passivi per 600 e perdite per 400, ovvero agli interessi passivi, riportando perdite per 800 e interessi passivi per 200. La circolare giustificava tale libertà di scelta in relazione alla disciplina di maggior favore riservata agli interessi passivi indeducibili, che - a differenza delle perdite fiscali - sono utilizzabili senza limiti di

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tempo. In realtà, a partire dal 2011 anche le perdite sono riportabili senza limiti di tempo ma sono compensabili esclusivamente nei limiti dell’80% del reddito imponibile. Gli interessi indeducibili riportati in avanti possono abbattere il reddito imponibile degli esercizi successivi con i limiti previsti dall’articolo 96, ossia sommati agli interessi passivi di competenza del periodo (questi ultimi da assumere al netto degli interessi attivi maturati nello stesso periodo) ed entro la soglia massima del 30 per cento del ROL. La circolare ricorda che in caso di retrodatazione della fusione (e quindi anche della scissione), i suddetti limiti al riporto in avanti devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili che si sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione2. Infine, la circolare precisa che l’ultima limitazione al riporto delle perdite contenuta nel terzo periodo del comma 7 dell’art. 172 non opera in relazione all’eccedenza di oneri finanziari. La norma prevede, infatti, che “se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall’impresa che le ha ad essa cedute dopo l’esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione”. La ratio è quella di evitare che la perdita possa avere una duplice valenza in capo alla società incorporante, per effetto di svalutazioni delle partecipazioni già operate e per effetto del riporto in occasione della fusione delle medesime perdite che avevano comportato dette svalutazioni. Nel caso degli oneri finanziari non può verificarsi la duplicazione di effetti visto che, in vigenza della norma che consentiva la rilevanza fiscale della svalutazione delle partecipazioni, non era consentito il riporto in avanti di eventuali interessi passivi indeducibili. 6. Conclusioni

Le perdite fiscali e le eccedenze di oneri finanziari non dedotti rappresentano delle posizioni soggettive particolari per le quali il legislatore ha dettato regole specifiche. Infatti, pur richiamando la regola generale che prevede l’attribuzione in proporzione ai patrimoni contabili, prevede due limitazioni ulteriori costituite dall’ammontare del patrimonio netto e dal superamento del test di vitalità. La prassi dell’Agenzia3 è tuttavia univocamente orientata nel senso di non ritenere applicabili queste limitazioni al caso della scissione con beneficiaria neocostituita. In questo caso, infatti, è esclusa a monte la possibilità di qualsiasi commercio di bare fiscali.

2 Si ricorda, infatti, che per effetto dell’applicazione delle innovazioni apportate dall’articolo 35, comma 17, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) all’articolo 172 comma 7 del Tuir secondo cui in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione le limitazioni previste dal medesimo comma 7 “si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”. 3 R.M. n. 168/E/2009.

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Il riporto delle perdite e degli oneri finanziari

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In breve: 1. L’attribuzione delle perdite della scissa a favore delle beneficiarie avviene in proporzione alle

quote di patrimonio netto contabile ad esse trasferito. 2. Se la società beneficiaria della scissione è già esistente operano le limitazioni al riporto delle

perdite fiscali. 3. Le perdite fiscali che rimangono in capo alla scissa sono riportabili senza limitazioni di sorta.4. Le perdite sono riportabili se il test di vitalità ha avuto un esito positivo e se non superano il

patrimonio netto trasferito. 5. Le limitazioni previste per le perdite fiscali si applicano anche agli interessi indeducibili

oggetto di riporto in avanti di cui all’art. 96 del Tuir.

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LA GESTIONE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE

a cura di Ennio Vial

Abbiamo avuto modo di esaminare, in sede di analisi civilistica dell’istituto, come esistano delle regole precise in merito all’attribuzione degli elementi dell’attivo e del passivo della società scissa. Vi sono tuttavia delle posizioni soggettive di natura squisitamente fiscale per le quali il legislatore prevede, come regola generale, l’attribuzione in proporzione ai patrimoni contabili. Questo principio viene derogato se la posizione è legata a specifici elementi dell’attivo o del passivo, nel qual caso la stessa seguirà i predetti elementi.

1. Introduzione

Abbiamo avuto modo di esaminare in sede di analisi civilistica dell’istituto come esistano delle regole precise in merito all’attribuzione degli elementi dell’attivo e del passivo della società scissa. Più in particolare, la norma gestisce il caso in cui l’indicazione di tale ripartizione non avvenga in modo preciso. Se non è chiaro dove vada a finire un elemento dell’attivo questo rimane nella società scissa, se ancora esistente, oppure viene attribuito alle società beneficiarie in proporzione ai patrimoni contabili in ipotesi di scissione totale. Qualora l’incertezza riguardi invece un elemento del passivo, tutte le società interessate dall’operazione risponderanno in solido. Vi sono tuttavia delle posizioni soggettive di natura squisitamente fiscale per le quali il legislatore prevede, come regola generale, l’attribuzione in proporzione ai patrimoni contabili. Questo principio viene derogato se la posizione è legata a specifici elementi dell’attivo o del passivo, nel qual caso la stessa seguirà i predetti elementi. 2. Esempi di posizioni soggettive

Prima di approfondire le modalità di ripartizione delle posizioni soggettive, cerchiamo di individuarne talune fattispecie in modo da scendere più nel concreto. Ovviamente la norma non si sbilancia con elencazioni per cui l’elaborazione delle casistiche è stata sviluppata dagli interpreti. Sono considerate posizioni soggettive: • il diritto di fare concorrere in quote costanti alla formazione del reddito d’impresa imponibile di

due o più esercizi (fino al massimo di cinque), le plusvalenze dei beni relativi all’impresa (diversi da quelli da cui originano ricavi) posseduti per un periodo non inferiore a tre anni ex art.86 comma 4 del Tuir. Ci si potrebbe chiedere se una società beneficiaria di nuova costituzione possa risultare assegnataria di beni relativi all’impresa posseduti dalla società scissa da oltre tre anni e subentrare nel periodo di possesso. La risposta è positiva e la beneficiaria subentra nel periodo di possesso

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La gestione delle posizioni soggettive

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degli stessi maturati in capo alla scissa e potrà venderli anche prima dei tre anni dalla sua nascita rateizzando la relativa plusvalenza;

• il diritto di dedurre, in quote costanti, la residua parte delle spese di manutenzione sostenute in esercizi precedenti eccedente l’ammontare deducibile nell’esercizio di sostenimento ex art.102, co.6, del Tuir;

• (in passato) il diritto a dedurre per quinti la misura di un terzo delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi precedenti ai sensi dell'art. 108 del Tuir vigente fino al 31 dicembre 2007;

• il diritto di dedurre, all’atto della loro maturazione, i costi imputati nel bilancio della società scissa e da questa momentaneamente non dedotti per mancanza dei requisiti previsti dal Tuir (si pensi, a titolo esemplificativo, ai compensi dovuti agli amministratori e non ancora corrisposti alla data di effetto della scissione);

• l’obbligo di far concorrere alla formazione del reddito d’impresa imponibile i componenti positivi imputati nel bilancio della società scissa di esercizi precedenti, la cui tassazione è stata rinviata in forza di apposite disposizioni (per esempio, i dividendi societari di cui è stata deliberata la distribuzione ma non ancora distribuiti);

• l’obbligo di assoggettare a tassazione le riserve in sospensione d’imposta presenti nel bilancio della società scissa nel caso in cui si verifichino i presupposti per attribuire rilevanza fiscale al loro utilizzo;

• il mantenimento dei disallineamenti presenti, presso la società scissa, tra il valore contabile e il valore fiscale di alcune voci dell’attivo e del passivo patrimoniale;

• il mantenimento del costo fiscalmente riconosciuto delle poste di bilancio; • il criterio di valutazione delle rimanenze; • l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione del criterio di valutazione delle

rimanenze; • il diritto di computare in diminuzione del reddito complessivo le perdite maturate dalla società

scissa in periodi d’imposta precedenti, ex art.84 del Tuir; • il diritto di detrarre, dall’Ires dovuta, le ritenute d’acconto subite dalla società scissa; • (appartenente al passato) l’autorizzazione a valutare al costo le spese, forniture e servizi di durata

ultrannuale ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Tuir; • (ormai appartenente alla preistoria fiscale) i canestri A e B relativi alle riserve del netto. 3. La gestione delle posizioni soggettive

Il comma 4 dell’articolo 173 del Tuir prevede che le posizioni soggettive della scissa devono essere ripartite tra le partecipanti in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile a ciascuna trasferite o rimaste. Abbiamo visto, infatti, che la scissione societaria, consistendo nell’attribuzione di elementi dell’attivo e del passivo, determina come necessaria conseguenza l’attribuzione di un patrimonio netto. Orbene, la regola generale del comma 4 prevede che le posizioni soggettive debbano essere ripartite in proporzione ai patrimoni contabili. Una regola diversa, tuttavia, vale nel caso in cui tali posizioni siano connesse a singoli elementi o gruppi di elementi del patrimonio; nel qual caso seguono tali elementi. Le posizioni soggettive interessate dalla disciplina possono quindi essere classificate nel modo seguente: 1. posizioni soggettive non connesse a elementi del patrimonio scisso; 2. posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi a elementi del patrimonio scisso. Analizziamo separatamente le due ipotesi.

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1. Posizioni soggettive non connesse a elementi del patrimonio scisso

In questa categoria rientrano: • le plusvalenze rateizzate di cui all’articolo 86, comma 41; • le plusvalenze rateizzate sulla cessione di azioni proprie di cui all’articolo 82; • le indennità da risarcimento assicurativo rateizzate ai sensi dell’articolo 88, comma 2; • le spese di rappresentanza rateizzate ai sensi dell’articolo 108 comma 2 secondo la disciplina in

vigore fino al 31 dicembre 2007; • (appartenente al passato) la stratificazione, ai fini della maggiorazione di conguaglio, del capitale

sociale e delle riserve diverse dai fondi in sospensione di imposta; • le spese di manutenzione eccedenti il limite deducibile nell’esercizio ai sensi dell’articolo 102,

comma 6; • l’obbligo di comunicare all’Ufficio delle imposte il mutamento totale o parziale dei criteri di

valutazione ai sensi dell'articolo 110, comma 6; • l’autorizzazione a valutare al costo le spese, forniture e servizi di durata ultrannuale ai sensi

dell’articolo 93, comma 5; • il riporto delle perdite fiscali ai sensi dell’art. 84; • il diritto di riportare in avanti gli interessi passivi eccedenti il 30% del risultato operativo lordo ex

art. 96 del Tuir. Si propone il seguente esempio. Esempio n. 1 La società Alfa implementa una scissione proporzionale a favore della società Beta. La società Alfa sta riportando quote di plusvalenza rateizzata in cinque esercizi derivante dalla vendita di un ramo di azienda. L’ammontare della plusvalenza residua è di 20.000 Euro. Ai sensi dell’art. 173, co. 4, Tuir la stessa verrà ripartita in proporzione al patrimonio contabile netto e trasferito. Si ipotizzi che il patrimonio sia così ripartito.

Patrimonio netto contabile Scindenda Scissa Beneficiaria800.000 500.000 300.000

62,5% 37,5% La quota residua delle plusvalenze verrà ripartita con le medesime modalità per cui il risultato che ne consegue è il seguente:

Plusvalenza Scissa 62,5%

Beneficiaria 37,5%

20.000 12.500 7.500

1 È evidente che la plusvalenza rateizzata deriva dall’alienazione di un bene che è già stato alienato per cui la stessa non può dirsi connessa ad alcun elemento dell’attivo o del passivo.

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La gestione delle posizioni soggettive

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Nel caso in cui la scissione sia non proporzionale o asimmetrica le conclusioni non cambiano. In sostanza ai fini dell’attribuzione delle posizioni soggettive non rileva la modalità di attribuzione delle quote ai soci. 2. Posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi a elementi del patrimonio scisso

In questa casistica si possono annoverare, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie: • l’imponibilità, nell’esercizio in cui sono percepiti, dei dividendi deliberati dalla società partecipata,

ma non ancora pagati da questa (articolo 89, comma 2, Tuir): la connessione è con il relativo credito;

• la deducibilità nell’esercizio di pagamento dei compensi spettanti agli amministratori non pagati nell’esercizio di competenza (articolo 95, comma 5, Tuir): la connessione, in tale caso, è con i relativi debiti verso gli amministratori;

• la deducibilità nell’esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, delle imposte di cui all’articolo 99 del Tuir: la connessione è con il relativo debito;

• la deducibilità nell’esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria (articolo 99, comma 3, Tuir): la connessione è con il relativo debito;

• il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di ammortamento, anche anticipati (articoli 102, 103, 104 Tuir): la connessione è con il bene oggetto di ammortamento;

• la durata complessiva del periodo di ammortamento fiscale di cui all’articolo 102, comma 7, Tuir; • la natura di fondo tassato del fondo per rischi su crediti per la parte accantonata in eccedenza

rispetto ai limiti di cui all’articolo 106 del Tuir; • il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti ai sensi dell’articolo 110 del Tuir; • la natura, se a rimborso o a riporto, delle eccedenze d’imposta di cui all’articolo 80 del Tuir. 4. La gestione dei fondi

In merito all’accantonamento per rischi su crediti e in generale per i fondi rischi sono opportune alcune ulteriori osservazioni. Il comma 6 dell’art. 173 del Tuir stabilisce che "Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso". In sostanza, la ripartizione dei fondi dedotti segue gli elementi cui afferiscono. Ad esempio, approcciando il Fondo per il trattamento di fine rapporto e assumendo che, ai sensi dell’art.106, co.1, del Tuir, il fondo in questione sia stato costituito dalla società scissa mediante accantonamenti annuali interamente dedotti (si tratta, quindi, di un “fondo non tassato”), il valore fiscalmente riconosciuto del fondo non si ripartisce in misura proporzionale tra le società partecipanti alla scissione, ma è a queste imputato in maniera analitica in forza del comma 6 dell’art.173 ovverosia pro-quota alle società con le quali proseguono i singoli rapporti contrattuali cui si riferiscono i conti individuali del fondo. Del resto, una diversa soluzione non risponderebbe a criteri di ragionevolezza. Come è possibile ipotizzare che il fondo vada alla società che non ha in carico il dipendente che lo ha generato? A considerazioni diverse, tuttavia, si giunge in caso del fondo svalutazione crediti dedotto.

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In questo caso, infatti, la deduzione avviene mediante l’applicazione della percentuale dello 0,5% alla massa indistinta dei crediti. Tale circostanza non ci permette di giungere a conclusioni diverse rispetto al caso del TFR in quanto anche in questo caso dovremo orientarci verso una ripartizione della posta in proporzione alle poste del patrimonio che vengono trasferite o rimaste ossia la posta dei crediti commerciali. Non possiamo però sottacere il fatto che il fondo svalutazione è anche una posta contabile per la quale esiste una certa libertà nell’attribuzione nell’ambito dell’operazione di scissione. Mentre nessuno si sognerebbe di attribuire il fondo TFR alla beneficiaria immobiliare priva di dipendenti, è plausibile che si possa attribuire il fondo in modo differenziato rispetto ai crediti corrispondenti. La conseguenza immediata di questa impostazione è il verificarsi ragionevole di un fenomeno di disallineamento. Chiariamo meglio con un esempio.

Scindenda Scissa Beneficiaria Crediti commerciali 1.000.000 800.000 200.000 80,0% 20,0% Fondo svalutazione crediti 50.000 50.000 - 50.000 40.000 10.000

Come si evince dalla precedente tabella i crediti commerciali ammontano ad un milione di euro. L'80% rimane alla scissa ed il 20% viene assegnato alla beneficiaria. Diversamente, il fondo svalutazione crediti rimane alla scissa. Da un punto di vista fiscale, tuttavia, l’art. 173, comma 6 lo lega agli elementi cui è riferito, quindi ai crediti. La ripartizione fiscale dovrà essere analoga a quella dei crediti. Ciò poterà inevitabilmente a dei fenomeni di disallineamento. Quid iuris nel caso del fondo svalutazione crediti tassato? A nostro avviso la ripartizione deve avvenire secondo criteri analitici ossia essere legata ai crediti cui si riferisce. La questione non è di poco conto in quanto l’attribuzione di un fondo tassato comporterà l’attribuzione della possibilità di operare una variazione in diminuzione in sede di unico qualora emerga la certezza e determinabilità del costo a fronte del quale è stato approntato il fondo. 5. Ulteriori osservazioni

In molte operazioni di scissione la gestione delle posizioni soggettive non genera particolari profili di criticità. Se non ci sono perdite pregresse, né plusvalenze rateizzate di ammontare significativo, le posizioni soggettive si risolvono spesso in piccole briciole da ripartire secondo i criteri illustrati. Qualora la società scindenda abbia venduto un significativo ramo d’azienda realizzando una plusvalenza di ammontare importante, la questione assume un particolare rilievo. Poiché esiste una certa libertà da parte della società nella scelta delle poste da attribuire alla beneficiaria o da lasciare alla scissa, si potrebbe anche valutare di gestire l’ammontare del patrimonio netto contabile per dirottare queste componenti di reddito nella società che potrebbe generare delle perdite fiscali nell’immediato futuro o, a prescindere da un discorso di risparmio fiscale, alla società che dispone dei flussi di cassa adeguati per assolvere all’obbligo tributario senza particolari tensioni finanziarie.

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La gestione delle posizioni soggettive

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Esempio n.2 La società Alfa ha ceduto un importante ramo di azienda a terzi. Essa porterà avanti l’attività attraverso un ulteriore ramo rimasto. E’ inoltre intenzione della società Alfa separare il compendio immobiliare assegnandolo ad una società Beta neo-costituita che affitterà gli immobili così ricevuti alla società scissa. Può essere utile sbilanciare il patrimonio netto contabile a favore della beneficiaria per varie ragioni: - l’immobiliare di famiglia potrà in futuro distribuire più agevolmente dividendi ai soci; - la stessa avrà la liquidità necessaria attraverso la riscossione dei canoni di locazione per pagare

anche le imposte connesse alla plusvalenza pregressa; - si ottiene un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione più significativo in capo al socio. 6. Gli acconti

Alcune posizioni soggettive non vengono generalmente trasferite in proporzione ai patrimoni contabili ma seguono una disciplina specifica. Gli acconti ne costituiscono un esempio. Il comma 5 dell’art. 173 del Tuir stabilisce che “gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse”. In sostanza, in base al comma 5 dell’articolo 173 in caso di scissione parziale gli obblighi di versamento restano interamente in capo alla scissa. Si tratta di una soluzione di chiaro buon senso dettata da esigenze di semplificazione. La scissione proporzionale permette di ottimizzare la gestione degli acconti. Infatti, la società beneficiaria neo costituita non verserà acconti in quanto effettivamente appena nata e la società scissa può valutare se ridurli. Infatti, se attribuisco alla beneficiaria una ramo di azienda, il fatturato e quindi il reddito della scissa dovrebbe ragionevolmente ridursi con possibilità di rideterminare gli acconti. A conclusioni analoghe si giunge anche in ipotesi di spin off immobiliare in quanto, la scissa non avrà più tra i ricavi le locazioni degli immobili e magari si ritroverà tra i costi il canone di locazione adeguatamente fatturato dalla beneficiaria. La semplificazione non è però possibile se la scissa sparisce. È, infatti, previsto che in caso di scissione totale tali obblighi si trasferiscano alle società beneficiarie ripartendosi tra le stesse in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse. Sotto questo profilo si deve rilevare come a differenza del precedente comma 4 la norma non faccia riferimento al patrimonio netto contabile ma semplicemente al patrimonio netto. Riteniamo che tale differenza non sia degna di rilievo non essendoci alcuna ragione sostanziale per ritenere che il comma 5 faccia riferimento al patrimonio effettivo e non a quello contabile. In caso di scissione totale, gli acconti dovranno essere ripartiti in proporzione al patrimonio contabile. È immediato rilevare come in ipotesi di scissione perfezionata dopo i mesi di giungo e luglio, l’acconto risulterà versato dalla società scindenda che al momento era in vita. Tale versamento dovrà però essere attribuito proporzionalmente alle società beneficiarie. In relazione alle ritenute da versare si deve distinguere tra scissione totale o parziale con o senza retroattività degli effetti.

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7. Le perdite e le riserve in sospensione di imposta

Tra le posizioni soggettive si devono annoverare anche le perdite fiscali pregresse, l’eccedenza di oneri finanziari deducibili e le riserve in sospensione di imposta. Questi temi, in considerazione della loro importanza, verranno approfonditi in altri contributi della presente dispensa. 8. La scissione e l’Ace

È appena il caso di ricordare che l’Ace è stata introdotta dall’art. 1 del D.L. 6.12.2011, n.201, e consiste nel riconoscimento di una deduzione dal reddito d’impresa, ma non dalla base imponibile Irap, di un ammontare corrispondente al rendimento nozionale applicabile ad un importo diversamente determinato a seconda del soggetto interessato. Il rendimento nozionale è stato fissato nelle seguenti misure: • 3,00% per il triennio 2011 - 2013; • 4,00% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014; • 4,50% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015; • 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016. Per i soggetti IRES questo coefficiente deve essere applicato alla variazione in aumento netta del capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell’utile del medesimo periodo amministrativo, ovvero dal solo capitale sociale e dalle riserve, al netto di eventuali perdite. A differenza delle società di capitali, gli imprenditori individuali, le Snc e le Sas in contabilità ordinaria, per obbligo o facoltà, non devono considerare la variazione in aumento del capitale proprio, bensì molto più semplicemente il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, comprensivo di ogni riserva di utili, al netto di eventuali prelevamenti, a prescindere dalla circostanza che si tratti di vecchi utili e, quindi, già esistenti nel 2010 o di nuova formazione. In altri termini, possono rilevare anche le rivalutazioni effettuate in base a disposizioni speciali come l’art. 15, co. 16-23, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2, o l’art. 1, co. 140-146, L. 147/2013 poiché la base di partenza è il patrimonio netto contabile di chiusura dell’esercizio che può comprendere riserve di rivalutazione, riserve di utili da valutazioni in cambi formatesi negli esercizi precedenti che rilevano, quindi, integralmente. La norma è stata modificata di recente. L’art. 19, co. 1, lett. b), del D.L. 91 del 24 giugno 2014 ha, infatti, introdotto una interessante novità in materia di Ace. La deduzione Ace continua ad essere fruibile fino a concorrenza del reddito complessivo netto dichiarato ma l’eventuale eccedenza è riportabile nei successivi periodi d’imposta senza alcun limite temporale ad incremento dell’importo deducibile dal reddito d’impresa. La novità è rappresentata dalla possibilità, in luogo del riporto dell’eccedenza, di beneficiare di un credito d’imposta utilizzabile in diminuzione dell’Irap, in 5 quote annuali di pari ammontare, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, nel limite dell'Irap dovuta in ogni esercizio. Ovviamente il credito non matura gratuitamente ma solamente applicando a tale eccedenza la relativa aliquota Irpef o Ires a seconda del contribuente. Nella sostanza, i soggetti Ires devono applicare l’aliquota d’imposta del 27,5% all’eccedenza Ace per la quale rinunciano al riporto a nuovo. I contribuenti Irpef devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste distribuendo le eccedenze Ace secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta.

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La gestione delle posizioni soggettive

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L’applicazione dell’Ace alle operazioni straordinarie non è stata oggetto di un particolare intervento del decreto attuativo 14 marzo 2012 poiché, come si legge dalla Relazione Governativa al provvedimento, si è ritenuto che in queste fattispecie sono utilizzabili i principi generali che regolano l’agevolazione. In realtà, non sono pochi gli elementi delicati che si manifestano nella correlazione tra Ace e operazioni straordinarie. In questa sede esamineremo ovviamente le interrelazioni tra l’istituto e la scissione. La scissione societaria per sua natura comporta una divisione del patrimonio netto tra la società scissa e le società beneficiarie. Appare utile ricordare le indicazioni fornite ai fini della Dual Income Tax. Sul punto si ricordano anche il par. 15 della C.M. n.76/E/1998, mentre recentemente la dottrina (circ. Assonime n.17/2013, par. 3.2.2) ha esaminato più attentamente il problema. Scissioni omogenee

Approcciamo innanzitutto il caso delle scissioni omogenee, prendendo come esempio l’ipotesi della società di capitali che si scinde a favore di una nuova società di capitali. La prima problematica attiene alla ripartizione della base Ace già maturata dalla scissa. Il criterio suggerito dalla prassi è quello proporzionale, quindi in funzione della percentuale di patrimonio netto contabile trasferito, si avrà la ripartizione anche della base Ace. Analogo criterio vale anche per la ripartizione delle eventuali eccedenze pregresse di base Ace della scissa non utilizzate poiché superiori al reddito imponibile. Una ulteriore questione, che non trova tuttavia spazio nella C.M. n.76/E/1998 in quanto peculiare dell’Ace, attiene al trattamento delle riserve non disponibili che non hanno generato base Ace poiché costituite con utili non realizzati. Queste riserve non hanno ovviamente contribuito a formare l’incremento agevolabile ma tale situazione è solo provvisoria poiché nel momento in cui si verificasse il realizzo della posta che ha generato il vincolo sulla riserva, si avrebbe il concorso alla base Ace. Il caso potrebbe essere quello di una riserva da utile su cambi generata da un credito in valuta di dicembre iscritto in base al cambio di fine esercizio generando un utile vincolato nella riserva indisponibile. Ci si può chiedere se la ripartizione di tali riserve debba avvenire secondo la regola generale del comma 4 ossia in proporzione ai patrimoni contabili, oppure con il criterio analitico del comma 9. In effetti, il comma 9 del Tuir prevede il trasferimento con criterio analitico (e non proporzionale) di quelle riserve in sospensione d’imposta il cui vincolo dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa. Seguendo questo principio, la riserva dovrebbe seguire il credito e quindi essere attribuita interamente alla società che iscrive il credito nell’attivo patrimoniale. È evidente come questa impostazione permetterebbe di gestire più agevolmente i riflessi Ace che si verificassero a seguito del realizzo dell’utile su cambio conseguente all’incasso del credito in valuta. La citata circolare di Assonime propugna questa tesi come la più convincente. Un ulteriore da aspetto da evidenziare in merito alla scissione attiene al fatto che le modifiche di patrimonio netto conseguenti all’operazione, pur non producendo di per sé base ACE, tuttavia sono rilevanti per innalzare il tetto del vantaggio fiscale che, come è noto, è stato fissato nel patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio.

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Sotto questo profilo potrebbe essere utile anche una scissione con perizia da conferimento in modo da incrementare il patrimonio netto in capo alla beneficiaria. In questo modo aumenta la base agevolabile Ace. Scissioni eterogenee

Affrontiamo a questo punto il caso delle scissioni eterogenee ossia quando la beneficiaria di una scissa società di capitali è una società di persone. In questo caso la base ACE della beneficiaria diviene il patrimonio netto che essa presenta alla chiusura dell’esercizio in cui avviene la scissione. Potrebbe quindi accadere che un patrimonio che si è formato in capo alla scissa e che magari sempre in capo ad essa non generava alcuna base ACE, con la scissione regressiva diviene, per la quota trasferita, interamente agevolabile sulla beneficiaria. Meno semplice è il caso della scissione eterogenea dove la beneficiaria è una società di capitali mentre la scissa è una società di persone. In questo caso la base Ace della beneficiaria consiste solo nella quota di patrimonio incrementale rispetto allo stesso dato all’1.1.2011 trasferito dalla scissa, e non purtroppo l’intero patrimonio netto che pure in capo alla scissa dava origine all’agevolazione prima dell’avvenuta scissione. 9. Conclusioni

L’art. 173 del Tuir disciplina la ripartizione delle “c.d. posizioni soggettive” tra le società partecipanti alla scissione. Si tratta di una questione squisitamente fiscale ma che risente anche di impostazioni civilistiche. In linea generale, infatti, le posizione soggettive vengono attribuite in proporzione ai patrimoni contabili rimasti o trasferiti. Se la posizione soggettiva è invece legata ad una specifica posta, la suddetta seguirà la posta di riferimento.

In breve: 1. Le posizioni soggettive della scissa devono essere ripartite tra le società che partecipano alla

scissione in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste. 2. Nel caso in cui tali posizioni siano connesse a singoli elementi o gruppi di elementi del

patrimonio, le posizione seguono tali elementi. 3. La ripartizione dei fondi fiscali dedotti (ad esempio il fondo svalutazione crediti) segue gli

elementi cui afferiscono. 4. In caso di scissione parziale gli obblighi di versamento degli acconti restano interamente in

capo alla scissa. 5. Le modifiche di patrimonio netto conseguenti all’operazione di scissione, pur non

producendo di per sé base Ace, sono rilevanti per innalzare il tetto del vantaggio fiscale fissato nel patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio.

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LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLA SCISSIONE

a cura di Paolo Meneghetti

La disciplina fiscale delle riserve, nell’operazione societaria di scissione, è particolarmente articolata e certamente più complessa rispetto alle altre operazioni neutrali con cui normalmente la scissione è assimilata, cioè fusione e conferimento d’azienda. Rispetto alla fusione, la cui disciplina è specificamente applicabile in forza dell’articolo 173, comma 9, del Tuir, si aggiunge la particolarità della necessaria divisione delle riserve trasferite in relazione alla pluralità dei beneficiari ovvero alla circostanza che, nella migliore (nel senso di più semplice) delle ipotesi, la scissione parziale con unica beneficiaria, si deve considerare che esistono due soggetti che “si dividono” le riserve preesistenti. Inoltre, vi può essere la situazione della scissione tra società disomogenee che comporta l’obbligo di applicare anche la disciplina della trasformazione societaria, sempre con riferimento alle riserve, e tutto ciò disposto dall’articolo 173, comma 15, del Tuir.

1. La gestione delle riserve nella scissione

L’articolo 173, comma 9, del Tuir stabilisce il principio fondamentale della gestione delle riserve in sospensione d’imposta nella scissione, e cioè che a differenza della fusione, in cui si ha una concentrazione di patrimoni netti e quindi anche delle riserve preesistenti in capo ad un unico soggetto, nell’operazione oggetto di questo intervento i patrimoni netti si dividono o in capo ad una pluralità di beneficiarie, oppure in capo alla scissa ed alla beneficiaria nella scissione parziale. A causa di tale peculiarità della scissione la norma succitata afferma chiaramente che la ricostituzione delle riserve deve rispettare il principio che governa la scissione e cioè che gli elementi del bilancio, riserve comprese, vengono trasferiti in proporzione dell’entità del patrimonio netto trasferito, sicché, in prima battuta, si può dire che se alla beneficiaria di una scissione parziale viene trasferito il 30% del patrimonio netto anche il 30% delle riserve in sospensione d’imposta dovranno essere trasferite. È evidente che, sempre ragionando sulla scissione parziale, il trasferimento del 30% dell’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta fa sì che quelle che rimangono in capo alla società scissa diminuiscano al 70%. Questa è la regola di massima prevista dall’articolo 173, comma 9, primo periodo, del Tuir, regola che va completata con la successiva disposizione specifica: se lo status di sospensione d’imposta deriva da uno specifico elemento dell’attivo patrimoniale, la riserva in sospensione d’imposta deve accompagnare il bene trasferito. Il caso che può essere esemplificato, che pero dà luogo a conclusioni non univoche, è l’ipotesi della rivalutazione dell’immobile eseguita ex articolo 15 del D.L. n.185/08, operazione che genera un saldo attivo che si qualifica come riserva in sospensione d’imposta.

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Tale riserva va ricostituita da parte della società beneficiaria che si è vista attribuire il bene immobile rivalutato? Il legame necessario tra bene e riserve in sospensione d’imposta è stato peraltro analizzato dalla Ris. n.5 del 6.2.1998 che in modo chiaro afferma che la correlazione sussiste quando il regime di sospensione d’imposta è condizionato, anche, dalle vicende relative al bene in relazione al quale la riserva si è costituita. Quindi non si tratta di valutare meramente la circostanza che una riserva in sospensione d’imposta si sia costituita a fronte di un determinato acquisto o incremento di valore di un bene, ma di verniciare se l’eventuale cessione del bene determina conseguenze sullo status di sospensione della riserva. Nella citata risoluzione si è esaminato il caso di un contributo in conto impianti erogato a fronte dell’acquisto di determinati beni strumentali, il che aveva generato in base al previgente articolo 55 del Tuir, la creazione di una riserva in sospensione d’imposta. In sede di scissione i beni non sono stati trasferiti mentre la riserva in sospensione d’imposta è stata trasferita in proporzione ai patrimoni netti altrettanto trasferiti, comportamento contestato, in prima battuta dalla Guardia di Finanza che riteneva necessario mantenere in capo alla scissa l’intera riserva, giudicata correlata con il bene. Di diverso avviso si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate motivando la pronuncia con la argomentazione che lo status di sospensione d’imposta non viene influenzato in questo caso, dalla cessione del bene, per cui non esiste quella correlazione necessaria per attivare l’articolo 173 comma 9 del Tuir. Diversa, a parere di chi scrive, la situazione della rivalutazione monetaria e del conseguente saldo attivo. Vero è che la Circ. n.98/2000 (par. 1.5.9), affrontando il problema delle riserve da rivalutazione monetaria afferma che non esiste quel legame necessario tra bene e riserva che determina la necessità di trasferire il saldo attivo proprio alla società attributaria dell’immobile rivalutato, e ciò in quanto la cessione dell’immobile non determina inequivocabilmente l’imponibilità della riserva da saldo attivo poiché questa ipotesi si verifica solo se viene distribuita la riserva stessa. Detto ciò si ritiene che qualche maggiore approfondimento dovrebbe essere eseguito relativamente alle ultime norme di rivalutazione che sono state caratterizzate dal fatto che il maggior valore dell’immobile non era immediatamente riconosciuto e, conseguentemente, dall’esistenza di una norma che annulla l’effetto della rivalutazione se il bene rivalutato viene ceduto entro il periodo cosiddetto di sorveglianza (fino al 2013 per il D.L. 185/08 e fino al 2017 per la L. 147/13). Ma se il bene viene ceduto non si ha solo la conseguenza che non viene riconosciuto il maggior valore, ma anche che la riserva da saldo attivo perde lo status di sospensione d’imposta. Non si tratta, è vero, di una vicenda del bene che determina imponibilità sulla riserva, così come stabilito dalla Circ. n.98/2000, ma si avrà pur sempre una conseguenza fiscalmente rilevante. Se la riserva è stata trasferita a società diversa dalla beneficiaria del bene rivalutato come si potrà gestire la conseguenza poc’anzi citata: se la beneficiaria cede il bene rivalutato entro il periodo di sorveglianza dovrà comunicare questo evento alla beneficiaria attributaria della riserva affinché essa ne muti lo status da riserva in sospensione a riserva libera? In definitiva, chi scrive ritiene che la tesi delle Entrate debba essere letta nel seguente modo: se le vicende del bene influenzano a qualunque titolo la status della riserva, occorre applicare la citata disposizione del comma 9 e cioè mantenere il legame tra il bene e la riserva in capo alla medesima società avente causa della scissione.

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La gestione delle riserve nella scissione

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La riserva che si è formata in capo alla scissa deriva, nella sostanza, dall’aver eseguito una rivalutazione di beni materiali, anche se la stessa rivalutazione contabilmente è presente nell’attivo patrimoniale della beneficiaria e non della scissa. Il riflesso contabile sulla scissa è rappresentato dal venir meno di passività da cui deriva una sorta di sopravvenienza attiva che pur non transitando per il conto economico genera un incremento del netto patrimoniale. Ma tale incremento non è generato da apporti, bensì dal venir meno di passività. La conseguenza di tale assunto è la qualificazione della riserva nella categoria di quelle di utili e non di capitale. Ulteriore conseguenza è che la distribuzione di una riserva di utili, non in sospensione d’imposta, genera dividendi tassabili in capo ai soci a prescindere dalla circostanza che la sua formazione abbia inciso o meno sulla fiscalità della società che quella stessa riserva ha iscritto. La soluzione, che chi scrive ritiene condivisibile, può essere applicata anche ad altri casi in cui emerga una riserva senza che siano stati eseguiti degli apporti. Un caso è rappresentato dalla rivalutazione volontaria di beni ex articolo 2423, comma 4, del codice civile, in cui si forma una riserva nel netto per effetto di una maggiore posta dell’attivo patrimoniale. Analogie evidenti a questa fattispecie sono rinvenibili nella rivalutazione solo civilistica eseguita nell’esercizio 2008 sui fabbricati e sui terreni agricoli ex art 15, comma 16 e seguenti, del D.L. n.185/08. In tutti i casi, la riserva non deriva da apporto e quindi va considerata di utili, fermo restando che se la società che la iscrive è di persone non si avrà nemmeno questa rilevanza sui soci atteso che l’utile distribuito dalla società di persone non forma reddito da capitale in capo ai soci. Ancora una ipotesi simile è quella della trasformazione di società di persone in società di capitali, laddove quest’ultima recepisca le plusvalenze peritali formando una riserva che, ancora, va considerata di utili. 2. La ricostituzione delle riserve: il richiamo delle norme in materia di fusione

Un aspetto molto delicato nelle operazioni di scissione è la verifica se esiste o meno l’obbligo di ricostituire nel patrimonio netto dell’incorporante le riserve che esistevano nel netto della scissa. La questione ruota attorno ad un punto di discussione essenziale: con l’operazione di scissione (di fusione) si attua una cesura tra la posizione giuridica del soggetto scisso rispetto a quella del soggetto beneficiario, ovvero, al contrario, l’operazione si pone su un piano di neutralità fiscale che si traduce in necessaria continuità dei valori del netto patrimoniale della scissa da ricostituirsi in capo alla beneficiaria? La dottrina assolutamente prevalente assegna all’operazione di scissione la definizione di operazione che avviene in continuità dei valori per cui è lecito aspettarsi l’obbligo di ricostituzione nel patrimonio della beneficiaria delle poste del netto della scissa. La questione è delineata dall’articolo 173 comma 9 che richiama, a sua volta, l’applicazione dell’articolo 172, commi 5 e 6, del Tuir. Tale ultima norma individua un obbligo di ricostituzione, integrale o meno, a seconda della tipologia della riserva. Il contenuto della norma può essere così sintetizzato. Per le riserve in sospensione radicale (cioè quelle che sono imponibili qualunque sia l’evento che le fa venir meno) vi è sempre l’obbligo di ricostituzione, a prescindere dalla circostanza che l’operazione abbia generato avanzo o disavanzo. Per le riserve in sospensione moderata (cioè quelle che sono imponibili solo se distribuite ai soci) l’obbligo di ricostituzione è limitato al caso in cui dalla scissione sia emerso un avanzo o un aumento di capitale superiore al capitale delle società partecipanti; in pratica, distribuendo l’avanzo o riducendo il capitale s’intendono distribuite le riserve in sospensione.

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La parte di avanzo o di aumento di capitale sociale che residua, dopo la ricostituzione delle riserve di cui sopra, è da intendersi costituita proporzionalmente dalle stesse riserve, diverse da quelle in sospensione, che esistevano nella scissa. Nel procedere alla ricostituzione una prima problematica riguarda l’esistenza o meno di un obbligo di rispettare un certo ordine in questa operazione. In altri termini è necessario anzitutto ricostituire le riserve in sospensione radicale ed utilizzare per la ricostituzione immediatamente l’avanzo, prima ipotesi, ovvero, seconda ipotesi, la procedura è libera sicché si potrebbe, ad esempio, ricostituire le riserve in sospensione radicale utilizzando altre poste patrimoniali dell’incorporante? È chiaro che un utilizzo prioritario dell’avanzo per le riserve “radicali” significa preconfigurare l’ipotesi che le riserve “moderate” della scissa potrebbero non essere necessariamente ricostituite. Sembra indubbio che la soluzione da preferire è la prima poiché proprio la locuzione normativa “utilizzando prioritariamente l’eventuale avanzo di fusione” sta a significare che prima di altri utilizzi quest’ultimo dovrà essere asservito alla ricostituzione delle riserve “radicali” e, laddove ne residuasse un certo importo, asservito alla ricostituzione di quelle moderate. È evidente che alcune riserve potrebbero non essere ricostituite per incapienza dell’avanzo di fusione. Due ulteriori aspetti vanno considerati in materia di ricostituzione delle riserve nelle operazioni di fusione e conseguentemente, dato il rimando di cui all’articolo 173 comma 9 del Tuir, anche per la scissione. Essi sono schematicamente: 1. nelle fusioni (e nelle scissioni) in cui emerge un avanzo da annullamento o da concambio, ovvero

un aumento di capitale sociale, l’obbligo per l’incorporante (beneficiaria) di ricostituire proporzionalmente gli elementi del netto patrimoniale dell’incorporata (scissa) deve tener conto anche del capitale sociale di quest’ultima;

2. nella ricostituzione delle riserve dell’incorporata (scissa) nell’avanzo o nell’aumento di capitale sociale, non vanno considerati né l’ammontare del capitale sociale né quello delle riserve di capitali (dell’incorporata) fino a concorrenza del costo della partecipazione annullato per effetto della fusione.

Il primo chiarimento riguarda le poste del netto patrimoniale dell’incorporata/scissa (diverse dalle riserve in sospensione d’imposta) che vanno ricostituite proporzionalmente. La versione del Tuir precedente il correttivo Ires (D.Lgs. 247/2005) dell’articolo 172, comma 6, non citava il capitale sociale della scissa/incorporata, mentre la versione attuale post/correttivo lo indica. Con questa modifica, pertanto, si chiarisce che nel valutare l’incidenza proporzionale delle varie poste del netto patrimoniale dell’incorporata/scissa sul totale dello stesso netto patrimoniale va considerato anche il capitale sociale, sicché se vi fosse la seguente situazione: • capitale sociale 50; • riserva di cap. 30; • riserva di utili 20; • l’avanzo residuo dovrebbe intendersi formato all’80% da apporti ed al 20% da utili. È proprio a questo punto che interviene il secondo passaggio, ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 172 del Tuir, che elimina dal calcolo di incidenza percentuale di cui sopra, quella parte di capitale sociale e di riserve di capitale pari al costo della partecipazione annullata. In pratica nell’esempio di prima se vi fosse stato un costo della partecipazione pari a 60, e quindi un avanzo di 40, fino all’importo di 60 il capitale sociale (50) e la riserva di capitale (30) non devono essere considerati nell’avanzo.

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La gestione delle riserve nella scissione

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La conseguenza dovrebbe essere che il nuovo netto patrimoniale di computo sarà 20 (apporti) e 20 (riserve di utili) e, da qui, l’avanzo sarà da considerare formato per metà da apporti e per l’altra metà da riserve di utili. La logica è che il costo della partecipazione è riferito prima al capitale sociale e alle riserve di capitale della futura incorporata, poi alle riserve di utili. È chiaro che se nell’esempio sopra citato invece di una riserva di capitali per 30 vi fosse stata una riserva in sospensione per 20 e 10 di riserva di capitali, l’obbligo di ricostituzione primaria della riserva in sospensione avrebbe comportato che l’avanzo di 40, per 20 sarebbe stato composto dalla riserva in sospensione e per 20 da quella di utili, non ricostituendosi, così, alcuna riserva di capitale. Fatte le precisazioni precedenti, vediamo con un esempio come si deve agire nella ricostituzione delle riserve. Esempio n.1 Situazione ante scissione Scindenda A

Attivo 1.000 Passivo 600 Cap. soc. 100 Ris. Utili 200 Ris. Sos. Rad. 50 Ris. Sosp. Mod. 50

Viene trasferito alla beneficiaria B il 50% del patrimonio e B si costituisce con un capitale sociale pari a 200, cioè esattamente il valore contabile del 50% del patrimonio trasferito. Il capitale sociale di 200 fiscalmente va inteso come segue: Beneficiaria B

Attivo 500 Passivo 300 Cap. soc. 50 Ris. Utili 100 Ris. Sos. Rad. 25 Ris. Sosp. Mod. 25.

Esempio n.2 Viene trasferito alla beneficiaria B, preesistente, un patrimonio contabile di 200 (50% del patrimonio della scindenda), la beneficiaria genera un aumento di capitale pari a 300, posto che nel patrimonio trasferito dalla scindenda vi sono plusvalenze latenti. Beneficiaria B ante scissione

Attivo 800

Passivo 400 Cap. soc. 400

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Beneficiaria B post scissione

Attivo 800 (originario) 500 (trasferito) 100 Disavanzo da concambio

Passivo 400 (Originario) 300 (Trasferito) 300 Aumento di capitale formato da: -Riserva sospensione radicale 25 -Riserva Sospensione moderata 25 Per i restanti 250 occorre rispettare la proporzionalità del patrimonio netto della scindenda cioè 1/3 capitale sociale e 2/3 riserve di utile, quindi -Capitale sociale 83,34 -Riserve di utili 166,68

3. Le riserve nella scissione disomogenea

Con il D.Lgs. n.247/2005 si è corretto un errato riferimento che si rinveniva nell’articolo 173, comma 15, del Tuir concernente il regime delle riserve che sono trasferite da un soggetto ad un altro a seguito di un’operazione di scissione disomogenea. Quando la società scissa è soggetto Irpef e la beneficiaria è soggetto Ires (o viceversa) occorre disciplinare il regime fiscale delle riserve di utile attribuite alla società avente causa, e il vecchio testo del Tuir affermava, al riguardo, l’applicazione delle stesse regole contenute nei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 171 che si interessa di trasformazioni eterogenee da società ad ente non commerciale o viceversa. Il riferimento era sbagliato ed è stato corretto: il riferimento è ora all’articolo 170 commi 3, 4 e 5, cioè al regime delle riserve in caso di trasformazione omogenea progressiva o regressiva. Vediamo quale scenario si presenta per le riserve che vengono trasferite nei casi di scissione, dopo l’aggiustamento eseguito dal citato decreto legislativo. Da scissa soggetto Irpef a beneficiaria soggetto Ires

Denominiamo questa operazione scissione disomogenea (tra società di diversa tipologia) e progressiva (in quanto la beneficiaria è soggetto Ires). Le riserve di utili prodotte dalla scissa società di persone vengono attribuite in parte alla società di capitali beneficiaria. Si tratta di riserve già imputate fiscalmente ai soci in applicazione del principio di trasparenza, per cui deve escludersi un’ulteriore tassazione in caso di distribuzione. La norma da applicarsi, come chiarisce il correttivo, è il terzo comma dell’articolo 170 che sancisce la regola secondo cui, se le riserve di utili già tassate sono iscritte con apposita denominazione nella società avente causa (beneficiaria), la successiva distribuzione ai soci da parte di quest’ultima società non genera alcun reddito di capitale. Unica conseguenza è la diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, proprio come se la distribuzione fosse stata effettuata dalla scissa società di persone. A questo riguardo si ritiene che anche le riserve non imputate fiscalmente ai soci, poiché detassate per legge (es. riserve da cd. Tremonti-bis), se distribuite dalla beneficiaria società di capitale, debbano essere esentate da tassazione in base al principio di neutralità della scissione.

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La gestione delle riserve nella scissione

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Da scissa soggetto Ires a beneficiaria soggetto Irpef

Denominiamo questa operazione scissione disomogenea regressiva (in quanto la società beneficiaria è soggetto Irpef). Le riserve di utili prodotte dalla società scissa (di capitali) e parzialmente attribuite alla società beneficiaria (di persone) non devono “sfuggire” alla tassazione quale dividendo se distribuite dalla beneficiaria società di persone. Per evitare salti d’imposta l’articolo 170, comma 4 del Tuir, applicabile alla scissione in forza del decreto correttivo, stabilisce che le riserve in questione dovranno essere specificamente denominate nella società post-trasformazione (in questo caso beneficiaria) e si intenderanno distribuite o nel periodo d’imposta in cui avviene materialmente la distribuzione oppure in quello successivo alla scissione se non sono iscritte nel bilancio della beneficiaria. Ciò comporta che se la beneficiaria società di persone opta per la contabilità semplificata dette riserve si intendono distribuite ai soci. Le conseguenze per i soci

Il socio della beneficiaria società di persone, in caso di scissione disomogenea regressiva, può trovarsi in situazioni particolari a fronte della distribuzione di riserve di utili ereditate dalla scissa. Un primo caso è quello della scissione proporzionale con due soci persone fisiche che detengono, rispettivamente, una partecipazione del 90% (qualificata) e del 10% (non qualificata) del capitale sociale. A questi soci viene attribuita una identica partecipazione nella beneficiaria. Si ritiene che se la beneficiaria distribuisce riserve di utili prodotti dalla scissa, sia ragionevole applicare le stesse regole che sarebbero state applicate se la scissa avesse distribuito; pertanto, sembrerebbe logico ritenere che agli utili derivanti dalla partecipazione non qualificata si applicasse la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26 per cento. Il problema è che l’art. 27, comma 1, del d.P.R. n.600/72 non contempla le società di persone tra i sostituti d’imposta. Caso diverso è quello della scissione non proporzionale per effetto della quale il socio della beneficiaria vede aumentata la sua quota di partecipazione, ad esempio, dall’originario 15% al 30%. In tal caso si ritiene razionale assumere la nuova partecipazione detenuta per determinare se la partecipazione è qualificata o non qualificata. 4. Conclusioni

La scissione consente di separare il patrimonio aziendale mediante l’attribuzione di elementi dello stesso alle beneficiarie; ovviamente, oltre all’attribuzione di attività o passività vengono suddivise anche le poste del patrimonio netto. Nel presente intervento è stata analizzata l’attribuzione delle poste del patrimonio netto in ipotesi di scissione con particolare attenzione alle modalità di suddivisione delle riserve in sospensione d’imposta. Si è visto inoltre come esista un criterio proporzionale per definire la natura delle riserve in capo alla società beneficiaria.

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In breve: 1. Secondo l’art. 173 co. 9 del Tuir le riserve in sospensione di imposta vanno ricostituite in

proporzione ai patrimoni contabili rimasti o trasferiti. 2. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali

della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi.

3. Tale ultima circostanza si verifica nel periodo di monitoraggio delle riserve ex D.L. 185/2008.4. Le riserve in sospensione di imposta radicale vanno necessariamente ricostituite solo in

presenza di una avanzo o di un aumento del capitale sociale superiore al capitale delle società partecipanti.

5. Se le riserve sono in sospensione di imposta radicale l’obbligo di ricostituzione esiste sempre.6. Se le riserve sono in sospensione di imposta moderata, l’obbligo sussiste se emerge un

avanzo o un aumento di capitale sociale superiore al capitale delle società partecipanti. 7. La quota di avanzo che residua viene imputata a riserve di utili o di capitale secondo un

criterio di proporzionalità. 8. Nelle scissioni eterogenee progressive, le riserve maturate in vigenza della società di persone

non sono tassate in capo al socio quando distribuite ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto.

9. Nelle scissioni eterogenee regressive le riserve maturate in vigenza della società di capitali sono tassate come dividendi.

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GLI UTILIZZI DELLA SCISSIONE

a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

La scissione è un’operazione societaria che si presta a molteplici possibili utilizzi ma che deve essere attentamente valutata alla luce della disciplina antielusiva. In questo intervento ci preoccuperemo di illustrare i diversi utilizzi con una particolare attenzione a quelli leciti e a quelli che possono “incappare” nelle maglie di una contestazione fiscale.

1. Introduzione

In estrema sintesi possiamo segnalare che i principali utilizzi della scissione sono: - la securizzazione del compendio immobiliare; - la separazione dell’attività operativa destinata alla vendita a terzi; - il componimento di dissidi tra soci; - il ricambio generazionale. 2. La scissione per la protezione del compendio immobiliare

È banale rilevare come lo svolgimento di un’attività imprenditoriale comporti di per sé un rischio. L’imprenditore che opera in forma individuale, o attraverso una società di persone, mette a repentaglio tutto il patrimonio personale vista la illimitatezza della propria responsabilità. La prima forma di cautela è costituita dall’operare attraverso una società di capitali. In questo modo il rischio viene limitato al patrimonio conferito lasciando al sicuro il patrimonio personale del socio. In effetti, la trasformazione da una società di persone ad una società di capitali può costituire il primo passo di un processo di securizzazione. Al riguardo è bene sottolineare come in base all’art. 2500-quinquies del codice civile la trasformazione da società di persone a società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima dell’ultimazione della trasformazione se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Nulla di diverso da quello che ci saremmo aspettati. Molto interessante, tuttavia, è il comma 2 che prevede che il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ciò significa che, se in sede di trasformazione la società comunica l’evento ai propri creditori con mezzi idonei e questi non negano il consenso in modo espresso, i soci si sono liberati dalla responsabilità per le operazioni pregresse.

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In realtà, si deve rilevare come nella pratica, soprattutto in una fase iniziale, la trasformazione in una Srl possa costituire una soluzione che comporta aggravi di carattere amministrativo senza alcun evidente beneficio in quanto i creditori, soprattutto di matrice bancaria, tenderanno a chiedere garanzie personali dei soci per compensare la sopravvenuta limitazione della responsabilità. È comunque pensabile che una società in espansione possa iniziare pian piano a camminare con le proprie gambe senza l’intervento finanziario o di garanzia del socio. La scissione si configura come una diversa forma di securizzazione, che non si pone in alternativa rispetto alla trasformazione in società di capitali, e che si sostanzia nello spin off immobiliare. L’operazione può essere attuata sia da una società di persone che da una società di capitali. Può, infatti, accadere che la società detenga un patrimonio immobiliare di una certa importanza per cui i soci vogliono tutelarlo rispetto ai rischi dell’attività operativa. Le considerazioni in materia di securizzazione connesse ad un’operazione di scissione discendono dall’art. 2506 quater, co. 3, del codice civile secondo cui a seguito della scissione “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Ciò significa che in una prima fase la società beneficiaria immobiliare continua a rispondere dei debiti della scissa contratti prima dell’operazione. Tuttavia, col passare del tempo, la società immobiliare non risponderà delle nuove obbligazioni assunte dalla struttura operativa. Un eventuale fallimento a distanza di tempo della società operativa non comprometterà il patrimonio immobiliare assegnato in tempi non sospetti alla beneficiaria. Lo spin off immobiliare deve quindi essere posto in essere “in tempi non sospetti” in quanto, se implementato in un contesto di crisi: • i creditori potrebbero opporsi al progetto di scissione depositato presso il registro delle imprese; • in ogni caso, quand’anche l’operazione andasse a buon fine, la beneficiaria risponderebbe col suo

patrimonio dei debiti pregressi. Sul punto sono opportune alcune osservazioni. Innanzitutto, si deve rilevare come le società non rispondano nei limiti del patrimonio contabile, bensì in relazione al patrimonio effettivo ossia il patrimonio a valori correnti. Sul tema è intervenuto anche il Tribunale di Milano con l’Ordinanza del 22 luglio 2013 affermando che il parametro di riferimento non è il valore contabile del patrimonio trasferito (o rimasto) con la scissione bensì quello effettivo, ovvero il valore del patrimonio rettificato valutando le attività a valori correnti. È evidente, inoltre, che il valore indicato nella Relazione degli amministratori non può avere una forza limitativa in assoluto della responsabilità della società; infatti, si ritiene che il valore indicato nella Relazione dagli amministratori abbia una mera portata orientativa, tanto è vero che si tratta di un importo non soggetto ad alcuna certificazione, contro valutazione, revisione o stima di esperti. I creditori, una volta dimostrata la loro legittimazione e l’infruttuosa escussione del debitore principale, potranno quindi instaurare un giudizio ordinario per la dimostrazione dell’effettiva consistenza del patrimonio netto trasferito (o rimasto) in capo alla società di cui invocano la responsabilità. Ben potrà trattarsi, pertanto, di un valore superiore non solo a quello contabile, ma anche a quello indicato dagli amministratori nella loro Relazione che, infatti, è documento rivolto all’interesse dei soci e che, di conseguenza, non può limitare i diritti dei terzi. Quanto al momento in cui tale valore dovrebbe essere determinato, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, si preferisce individuarlo nella data di effetto della scissione.

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Gli utilizzi della scissione

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Un profilo di criticità dell'operazione riguarda la possibile configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo ed è disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. n.74/2000. In particolare, il citato articolo stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”. Generalmente il reato si configura con atti segregativi come il trust o il fondo patrimoniale ma in un caso noto in giurisprudenza ha interessato anche una operazione di scissione. La Sentenza della Corte di Cassazione 4.12.2012 n.46833 ha, infatti, affrontato il caso in cui vari soggetti, con il concorso di un funzionario pubblico, avevano costituito numerose società di capitali, tutte collegate (le società avevano quasi tutte la medesima sede legale, la stessa compagine sociale ed analogo oggetto sociale) succedutesi nella gestione di alcuni appalti. In pratica, la società madre dopo essersi aggiudicata vari appalti pubblici relativi alla gestione di discariche e/o alla raccolta di rifiuti solidi urbani ed aver gestito il servizio per un apprezzabile periodo di tempo durante il quale maturava ingenti debiti verso l’Erario, trasferiva ad altre società figlie solo le “componenti attive del patrimonio”. In sostanza, al fine di liberarsi dei debiti erariali la società “madre” di volta in volta trasferiva, tramite scissione o con una cessione di ramo d’azienda, le “componenti attive del patrimonio” e manteneva invece in “pancia” le sole componenti passive. Così facendo, la società madre “spogliata di ogni bene o credito, risultava carica soltanto di debiti” e non era più efficacemente “aggredibile dai creditori e dall’Erario”. Ad ogni passaggio, inoltre la società “madre” veniva posta “in liquidazione volontaria” oppure sottoposta “a concordato preventivo fallimentare”. Da ultimo sono opportune talune considerazioni sotto il profilo fiscale e previdenziale. Abbiamo già osservato nei capitoli precedenti come la scissione sia un’operazione fiscalmente neutra non comportando realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Gli immobili risultano quindi trasferiti alla società beneficiaria ma gli stessi continueranno di norma ad essere utilizzati dalla scissa. Potrebbe trattarsi, ad esempio, del capannone in cui la società operativa svolge la propria attività. Bisogna tuttavia che le due società stipulino un contratto di locazione immobiliare che determinerà un ricavo imponibile per l’immobiliare e un costo deducibile per la società operativa. L’effetto è in linea di massima neutro soprattutto se le società sono tassate per trasparenza in capo ai soci. La mancata previsione di un canone di locazione si sostanzia nell’effettuazione di una operazione gratuita che viene generalmente vista con sospetto da parte dei verificatori. Analogamente, è necessario stipulare un contratto tra le due società a fronte di ulteriori servizi erogati. Il caso tipico è quello della contabilità dell’immobiliare che potrebbe essere gestita dai dipendenti della società operativa. Sotto il profilo previdenziale, se i soci sono iscritti alla gestione Inps artigiani o commercianti l’operazione non comporta né aggravi né risparmi contributivi in quanto bisognerà computare i contributi anche sui redditi della immobiliare.

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Sotto il profilo dell’elusione fiscale si evidenzia come un’operazione di scissione, singolarmente considerata, non presenti profili di elusività in quanto si tratta di una operazione pienamente legittima e prevista dal codice civile. Generalmente, i profili di elusione emergono in ipotesi di scissione e successiva cessione delle quote della società operativa o immobiliare o nelle scissioni non proporzionali. La scissione proporzionale, nella maggior parte dei casi, non integra alcuna fattispecie elusiva. Un caso di scissione proporzionale considerata elusiva dall’Amministrazione finanziaria è esaminato nella risoluzione n. 256 del 2 ottobre 2009. L’istante è una società in nome collettivo avente ad oggetto la fabbricazione e il commercio, all’ingrosso e al minuto, di mobili e di altri articoli di arredamento. La società possiede inoltre uno stabilimento in cui si svolge l’attività produttiva; l’idea dei due soci è procedere ad una scissione totale proporzionale e suddividere l’attività operativa dal compendio immobiliare. Successivamente, cedere a terzi l’attività operativa. L’operazione è considerata elusiva dall’Agenzia. Infatti, l’operazione di scissione totale e proporzionale così come prospettata non è concepita in funzione dell’esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale, ma rappresenterebbe solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una società contenitore (una delle beneficiarie), destinata ad accogliere il ramo operativo dell’azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni. Si veda la seguente tabella di sintesi.

La finalità di securizzazione del compendio immobiliare Pregi Difetti

Implementando una scissione proporzionale si esclude a monte la perizia di stima

Rischio del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle

imposte Mancanza di aggravi fiscali Laboriosità costi e

dell’operazione Mancanza di aggravi

previdenziali

Assenza di profili elusivi 3. La scissione per la vendita delle quote della società operativa a terzi acquirenti

Come anticipato nel precedente paragrafo, la scissione può essere valutata anche come strumento per cedere l’azienda a terzi. In sostanza, viene implementata una scissione con realizzazione di uno spin off immobiliare per separare gli immobili e lasciare quindi una società operativa pronta per essere ceduta a terzi. Si veda la seguente figura.

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Gli utilizzi della scissione

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Figura n. 1 Situazione ante operazioni straordinarie Situazione post scissione parziale proporzionale Situazione finale post cessione società operativa In passato, un’operazione di questo tipo non era considerata un’operazione elusiva ma l’orientamento del Comitato consultivo è mutato nel tempo. Infatti, i pareri 50/2005, 51/2005 e 17/2006 hanno chiarito che se l’operazione di scissione si proietta nella prospettiva di un successivo ingresso post-scissione di nuovi soci, persone fisiche, è necessario tenere conto, anche a livello di intenzioni, delle future variazioni della partecipazione tanto con riferimento alla beneficiaria, quanto con riferimento alla scissa. Il Comitato ribadisce che si deve considerare come potenzialmente elusivo lo spin off preordinato esclusivamente alla futura acquisizione da parte di terzi delle partecipazioni di controllo nella società operativa, in quanto trattasi di operazione strumentale volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici (come, ad esempio, la cessione diretta dell’azienda, con esclusione della componente immobiliare), il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso. L’operazione proposta presenta i seguenti vantaggi: - la scissione è fiscalmente neutra; - la successiva cessione delle quote è tassata in modo modesto (ad esempio, in caso di

partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche le plusvalenze concorrono limitatamente al 49,72% della base imponibile);

- spesso la tassazione della plusvalenza viene annullata grazie alle rivalutazioni a pagamento delle quote che nel tempo si ripropongono;

- il corrispettivo viene incassato direttamente dai soci; - se la scissione è proporzionale non è richiesta alcuna perizia di stima. Per contro, deve essere rilevato il problema connesso alla disciplina antielusiva. Infatti, la cessione ravvicinata delle quote alla scissione è ora considerata elusiva. Se si volesse seguire questa strada è quindi necessario valutare le seguenti opportunità:

Alfa S.r.l. operativa e immobiliare

Soci

Alfa S.r.l. operativa

Soci

Beta S.r.l. immobiliare

Alfa S.r.l. operativa

Soci originari

Beta S.r.l. immobiliare

Terzo acquirente

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- evitare di cedere in tempi rapidi la maggioranza dei diritti di voto; - prevedere la donazione delle quote in luogo della cessione. Vedremo, infatti, come la donazione delle quote della società operativa non presenti, secondo l'Agenzia delle Entrate, alcun profilo elusivo. È appena il caso di rilevare come una simile scelta possa interessare un passaggio generazionale ma non una alienazione a terzi. Per quanto attiene alla prima soluzione si può osservare quanto segue: - la cessione frazionata in un tempo ragionevolmente lungo può rispondere agli interessi dei

familiari in quanto i figli potrebbero non avere la liquidità sufficiente per l’acquisto; - i genitori, pur desiderosi di attivare la procedura del ricambio generazionale, desiderano

conservare il comando dell’azienda il più a lungo possibile, anche per affiancare i successori nella gestione.

Non è possibile fornire indicazioni precise in merito al periodo di tempo che deve intercorrere tra la scissione ed il passaggio della maggioranza dei diritti di voto a seguito della cessione di quote. Il fattore temporale è sicuramente cruciale nella valutazione della potenzialità elusiva di tale operazione. Il Parere n.23 del 11.10.2004 ha chiarito “non è dato a questo Comitato, in ragione del suo ruolo e delle sue attribuzioni, configurare in termini astratti ed assoluti, nonché in relazione alle fattispecie legali in ordine alle quali il Comitato stesso è competente ad interloquire, i parametri - anche solo temporali - di una condotta, iuris et de iure, elusiva”. Il Comitato non ha quindi voluto sbilanciarsi, né del resto avrebbe potuto farlo, esprimendo giudizi in merito alla correlazione tra il decorso del tempo ed i profili di elusività. Gli operatori, pertanto, devono tenere ben presente che ogni fattispecie rappresenta un caso a sé che deve essere opportunamente analizzato in ragione delle sue peculiarità. 4. Il ripianamento dei dissidi tra soci

I litigi tra soci sono tutt’altro che infrequenti ma in alcuni casi questi portano ad una rottura insanabile con la conseguente necessità di pervenire ad una separazione delle attività di modo che ciascuno possa proseguire per la sua strada. La scissione rappresenta una possibile soluzione al problema ma è evidente che ci si deve orientare verso una scissione non proporzionale o addirittura asimmetrica. È inutile scindere una società in modo proporzionale: i soci litigheranno in due società anziché in una sola. Trovato lo strumento che risponde alle nostre esigenze, ci si deve chiedere se emergano profili connessi all’elusione fiscale. Al riguardo bisogna distinguere tra la scissione avente ad oggetto aziende e quella che interessa una società meramente immobiliare. 4.1 Dissidi aventi ad oggetto aziende

Molti luoghi comuni circondano il reddito di impresa e talora le false credenze coinvolgono anche i professionisti. Un’operazione vituperata è proprio la scissione non proporzionale ossia quella in cui vengono attribuiti ai soci quote delle società beneficiarie con carature diverse rispetto a quelle detenute nella società scissa. La forma per così dire “più spinta” è forse la scissione asimmetrica dove, ad esempio, a fronte di una partecipazione detenuta da due soci al 50% ciascuno, si realizzano due società dove gli stessi soci acquisiscono una partecipazione totalitaria in una singola società.

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Innanzitutto, va evidenziato come l’operazione sia stata pienamente sdoganata dall’Agenzia delle Entrate quando ha ad oggetto società con rami di azienda. Infatti, nella R.M. 22.3.2007 n.56 viene separata l’attività di riparazione di autovetture da quella di verniciatura in modo che ciascuno dei due soci possa operare in totale autonomia. La scissione non proporzionale è posta in essere a causa di profondi e insanabili dissidi tra i soci i quali intendono, di comune accordo, separare e proseguire in maniera autonoma le rispettive attività ognuno con propri clienti e con l’utilizzo di propri mezzi e distinte attrezzature. L’operazione non si qualifica come elusiva a condizione che non sia preordinata a creare contenitori destinati alla futura cessione. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ammette la scissione non proporzionale se interviene la divisione e poi ci si ferma. La considerazione non è di poco momento in quanto viene legittimata la soluzione proposta ogniqualvolta vengono separate delle aziende. La questione, tuttavia, si complica quando approcciamo una società meramente immobiliare. 4.2 Dissidi venti ad oggetto attività immobiliare

Abbiamo avuto modo di illustrare come la scissione sia un’operazione che presenta notevoli profili di interesse anche per lo scopo di ripianare i dissidi tra i soci. Quando la convivenza diventa difficile, l’implementazione di una scissione non proporzionale o asimmetrica è un valido strumento per evitare reciproche ingerenze: ciascuno proseguirà per la propria strada. Secondo l’Agenzia delle Entrate le criticità emergono quando il patrimonio della scindenda si risolve in un compendio immobiliare. In particolare, la R.M. 9.1.2006, n.5, ha affrontato il caso di una scissione non proporzionale di una società immobiliare finalizzata, sostanzialmente, a ripartire il patrimonio tra i soci con finalità di godimento. L’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto espresso dal Comitato Consultivo con il Parere 13.7.2005, n.18, ha giudicato l’operazione elusiva in quanto “le ragioni … appaiono … rinvenibili nella finalità di suddividere il patrimonio immobiliare della società scissa … in modo da consentire a ciascun socio di gestire singolarmente i diversi immobili e di destinarli a finalità personali”. Nel caso affrontato dalla R.M. n.5/E/2006 la società istante ha come oggetto sociale “l’acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e la gestione di immobili di proprietà sociale”. La società è controllata in modo paritario da tre fratelli di cui due sono soci accomandatari ed uno il socio accomandante. Per completezza si ricorda, anche se non pare una questione particolarmente rilevante, come sulle quote gravi un diritto di usufrutto generale e vitalizio a favore dei genitori. L’aspetto cruciale risiede nel fatto che la società possiede vari immobili dei quali una minima parte è data in locazione a terzi, mentre la maggior parte degli stessi è utilizzata direttamente sia dai soci che dagli usufruttuari. I soci hanno proposto un’operazione di scissione non proporzionale mediante la quale la società in essere conserva un immobile non divisibile, mentre nascerebbero tre società riconducibili ai tre fratelli e contenenti il compendio immobiliare di spettanza di ciascuno di essi. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’elusività dell’operazione in quanto lo scopo della prospettata scissione si risolve nella finalità di suddividere il patrimonio immobiliare in modo da consentire a ciascun socio di gestire singolarmente i diversi immobili e di destinarli a finalità personali. L’operazione risulterebbe quindi elusiva in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario in quanto si aggirerebbero le norme sulla assegnazione dei beni ai soci (art. 86, co. 1, lett. c), e co. 3 del Tuir).

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Le conclusioni si basano sui seguenti elementi: • l’unipersonalità delle società beneficiarie; • la ristretta base familiare della Sas; • la gestione degli immobili di tipo meramente locatizio; • il patrimonio della società scissa che sembra risultare ab inizio di comodo; • l’istanza non è né documentata, né motivata; • non sono evidenziate nuove strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione e, per le società

beneficiarie, forme imprenditoriali di gestione degli immobili trasferiti; • la mancata documentazione del dissidio tra i soci. Le tesi dell’Amministrazione sono certamente discutibili e, di fatto, superate dalla successiva evoluzione normativa in quanto la scissione non crea alcun salto di imposta e l’utilizzo di società con immobili goduti dai soci è efficacemente contrastato dalla disciplina delle società di comodo e da quella dei beni sociali utilizzati dai soci. Gli operatori devono tuttavia prestare la massima attenzione nel muoversi con eccessiva leggerezza su questi temi, in quanto si potrebbe “incappare” nelle maglie di una contestazione. L’implementazione di una operazione di questo tipo, pertanto, al di là di argomentazioni solide sotto il piano giuridico, deve essere attentamente ponderata anche alla luce degli orientamenti dell’Amministrazione; si raccomanda quindi di supportare l’operazione con idonea documentazione sulle diverse strategie imprenditoriali dei soci e sull’esistenza di effettivi litigi tra di loro. È inutile limitarsi a menzionare i soliti dissidi: è bene documentarli con corrispondenza, lettere dei professionisti coinvolti, verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione delle società. Può essere interessante inoltre riprendere i punti evidenziati dalla risoluzione per valutare se la nostra posizione risulta critica o meno. Non dovrebbero pertanto sussistere particolari problemi quando: • si evita l’unipersonalità delle società beneficiarie. Questo aspetto stempera sensibilmente il

carattere assegnatorio che risulta malvisto dal fisco; • evitare l’operazione in presenza di ristretta base familiare della società. La presenza di soci esterni

è ben accolta; • la gestione degli immobili non deve essere di tipo meramente locatizio. Deve esserci qualche

blanda attività imprenditoriale. Si potrebbe ad esempio pensare ad una attività agricola; • il patrimonio della società scissa non deve risultare ab inizio di comodo; • trovare delle valide ragioni di natura imprenditoriale all’operazione; • cercate di evidenziare nuove strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione e, per le società

beneficiarie, forme imprenditoriali di gestione degli immobili trasferiti; • documentare il dissidio tra i soci senza limitarsi a mere frasi di circostanza. Sul punto si segnala

l’opportunità di un copioso scambio di corrispondenza tra avvocati o professionisti in genere. In estrema sintesi possiamo affermare che la scissione asimmetrica di un compendio immobiliare presenta profili di criticità ma non è un’operazione tout court elusiva. Sul punto si invita a leggere anche i suggerimenti contenuti nei successivi due paragrafi che, pur descrivendo operazioni diverse, permettono di perseguire risultati analoghi a quelli realizzabili con una scissione asimmetrica. 4.3 La soluzione della Sas

È possibile “separare” i soci in disaccordo senza ricorrere ad una scissione asimmetrica ossia una scissione nella quale, con il consenso unanime dei soci, è possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie ma esclusivamente partecipazioni nella scissa.

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È quanto emerge dal parere 31.1.2005 n.1 del Comitato Consultivo per le norme antielusive dove si affronta appunto il caso di una separazione di soci senza ricorrere a successive cessioni di quote o ad una scissione non proporzionale. Nel caso di specie, infatti, ciascun socio diventa unico socio accomandatario (e quindi amministratore unico) di una società di persone proprietaria di una parte del compendio patrimoniale nella quale gli altri soci entrano come accomandanti. Il caso era il seguente: una società in accomandita semplice aveva come oggetto sociale “l’amministrazione e la conduzione di beni immobili, la ripartizione, la compravendita e la permuta di terreni e fabbricati agricoli civili”. Il compendio immobiliare era da sempre appartenuto alla stessa famiglia ed era intenzione di quest’ultima mantenere unitaria la proprietà; tuttavia, i soci erano in disaccordo circa le modalità di gestione del patrimonio, sia per quanto attiene gli investimenti da effettuare per la ristrutturazione delle singole unità, sia in relazione alle modalità di valorizzazione del complessivo patrimonio immobiliare. Preso atto che il dissidio comprometteva il buon funzionamento della società, i soci intendevano addivenire ad una scissione così caratterizzata: • scissione totale proporzionale in sei società neo costituite, dove i soci detengono le medesime

percentuali con le quali gli stessi concorrono al capitale della società scissa; • attribuzione alle società beneficiarie di beni immobili aventi valore sostanzialmente coincidente

fra loro; • le società beneficiarie vengono costituite con la forma di società in accomandita semplice e «ogni

rappresentante del nucleo familiare diverrebbe accomandatario, con ampi poteri di gestione (circa i lavori di ristrutturazione, manutenzione e disposizione), di una delle società derivate dall’operazione di scissione»;

• la scissione avviene in neutralità fiscale senza emersione di plusvalenze o minusvalenze; • le quote delle società beneficiarie non vengono cedute a terzi. Il Comitato ha espresso parere favorevole all’operazione precisando che la scissione societaria “è operazione di per se stessa non elusiva né, singolarmente presa, suscettibile di sottintendere finalità elusive”. Nel caso di specie, inoltre, l’operazione è sorretta anche dalle valide ragioni economiche che possono essere rinvenute “nel dichiarato intento di conseguire … un appianamento, tra i diversi rami della famiglia, delle attuali divergenze in ordine alle migliori decisioni da assumere per la gestione delle diverse quote del compendio immobiliare che soddisfano le esigenze dei medesimi rami della famiglia”. Ci si può chiedere quali potessero essere le strade alternative per conseguire il medesimo risultato. La stessa soluzione poteva essere raggiunta alternativamente attraverso: • una scissione non proporzionale che si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda

una assegnazione ai soci in misura non proporzionale senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro. Perché ricorra tale fattispecie è indispensabile che nessun socio sia escluso dall’assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa;

• una scissione proporzionale seguita dalle cessioni di quote. Tuttavia, la scissione non proporzionale avrebbe richiesto la perizia di stima ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c. richiamato dall’art. 2506 ter. Si ricorda, tuttavia, come la dottrina ritenga possibile, con il consenso unanime dei soci, di rinunciare alla redazione della perizia.

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Inoltre, la cessione di quote seguente alla scissione può astrattamente presentare profili di elusività in quanto sostituisce la tassazione di plusvalenze di beni di primo livello (immobili) con la tassazione (spesso meno onerosa) di plusvalenze su beni di secondo livello (partecipazioni). Nel caso di specie, quand’anche il componimento dei dissidi tra soci avesse permesso di non considerare elusiva l’operazione, le cessioni di partecipazioni avrebbero comunque potuto generare una plusvalenza tassabile in capo ai soci. Una riflessione, infine, va fatta per confrontare l’operazione con le Sas con la scissione asimmetrica del paragrafo precedente. È evidente che se implementiamo la scissione asimmetria ognuno va per la sua strada. Non solo viene risolto il problema decisionale, ma viene realizzata anche una separazione dei proventi dell’attività. Ciascuno ovviamente guadagnerà dall’attività svolta con la propria società. La soluzione delle Sas, invece, pur permettendo una separazione nella gestione, non permette la separazione degli utili. In sostanza, il prezzo della non elusività dell’operazione è rappresentato dal fatto che i soci continueranno a beneficiare degli utili derivanti dall’attività svolta dagli altri. Potremmo dire che rappresenta la soluzione confacente quando, pur mirando ad una separazione nella gestione, rimane la stima reciproca e l’interesse residuo al business comune per cui ciascuno parteciperà al risultato economico dell’altro. 5. La scissione e la disposizione di quote in trust

Abbiamo avuto modo di segnalare come la scissione possa costituire un valido strumento per il ricambio generazionale. Si potrebbe ad esempio valutare la scissione della società seguita dalla disposizione in trust delle quote societarie. Una questione di particolare interesse attiene all’eventuale profilo di elusività di una simile operazione. Ovviamente, è importante valutare se vi siano diverse considerazioni da fare a seconda che le partecipazioni disposte in trust siano relative alla società immobiliare o a quella operativa. Figura n. 2 Sul punto appare opportuno richiamare alcuni interventi di prassi che hanno affrontato il tema della donazione successiva alla scissione. Si badi: non stiamo sostenendo che il trust equivalga ad una donazione ma questo tipo di analisi presenta comunque profili di interesse. L’Agenzia delle Entrate nella R.M. 22.3.2007, n.58/E, afferma che la scissione seguita dalla successiva donazione, da parte dello stesso socio ai tre figli in parti uguali delle restanti quote di propria spettanza,

Alfa

soci soci

Alfa

1 - situazione iniziale

2 - scissione

Beta

3 - disposizione in trust

Alfa

TRUST

Beta

soci

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Gli utilizzi della scissione

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non integra alcuna fattispecie elusiva in quanto volta a favorire il ricambio generazionale nell’ottica di una continuità nella gestione dell’azienda di famiglia. Si precisa che la donazione ha ad oggetto le quote della società operativa. Si afferma, inoltre, che l’operazione prospettata dal contribuente è sostenuta da valide ragioni economiche in quanto, attraverso la separazione del ramo immobiliare, si consente alla società scissa di concentrarsi sull’attività caratteristica e, nel contempo, di razionalizzare secondo logiche imprenditoriali proprie del settore, la gestione del patrimonio immobiliare. L’operazione in esame non è quindi considerata elusiva. Sul tema, tuttavia, una più risalente R.M. 16.10.2002 n. 327/E ha chiarito che l’operazione è elusiva se si donano quote di società immobiliari nate dalla scissione. In realtà, l’operazione va analizzata più approfonditamente. Dalla lettura emerge come il socio della società scindenda fosse socio unico. Inoltre, l’Agenzia contesta che l’istante non adduce alcuna valida motivazione ed, anzi, pone l’accento sulla sussistenza di un mero interesse dell’unico socio di separare il patrimonio sociale. L’Agenzia delle Entrate evince, pertanto, l’assenza di una concreta motivazione economico gestionale volta, attraverso la divisione del patrimonio originario ed una modifica degli assetti societari, a consentire il mantenimento di stabili condizioni di vita aziendale per entrambi gli organismi derivanti dall’operazione. L’operazione di scissione in esame si sostanzia nella creazione di una mera società “contenitore” destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni. Infatti, l’istituto alternativo dell’estromissione dei beni immobili dall’esercizio di impresa con conseguente assegnazione degli stessi all’unico socio – che sarebbe successivamente libero di provvedere alla donazione a favore dei figli – genererebbe consistenti plusvalori, tassabili ipso facto. Alcune precisazioni sono dovute. Innanzitutto, dalla lettura emerge come l’unico intento del socio fosse quello di attribuire le partecipazioni ai familiari senza evidenziare alcuna attività imprenditoriale che, per essere gestita, necessitasse della configurazione societaria ipotizzata. Inoltre, si trattava del socio maggioritario per cui la scissione era nella sua “disponibilità”. A conclusioni diverse potremmo giungere se la scissione è per così dire subita dal socio di minoranza. L’art. 2506 ter del c.c., infatti, richiamando l’art. 2502 c.c. stabilisce che la scissione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente tale approvazione avviene, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto. Pertanto, il socio di minoranza potrebbe subire l’operazione essendo a lui concesso solo uno strumento di reazione: il diritto di recesso in ipotesi di scissione non proporzionale e in caso di Srl. L’art. 2506 bis stabilisce che qualora il progetto preveda un’attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto. Inoltre, l’art. 2473 del c.c. stabilisce che, in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito alla fusione o scissione della società. Ciò su cui vogliamo porre la nostra attenzione è il fatto che la scissione contestata nella risoluzione in esame, è una scissione controllata e gestita dal socio di maggioranza mentre in alcuni casi l’operazione è meramente subita; è stata imposta dai soci di maggioranza e il socio di minoranza non recede per evitare danni alla società. La nostra analisi, inoltre, potrebbe essere portata avanti sotto un diverso profilo.

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La similitudine trust – donazione non è pensabile in quanto l’atto di trust si caratterizza per l’assenza dell’animus donandi e l’effettivo arricchimento del beneficiario è solamente eventuale e si verifica quando i beni gli saranno assegnati e non in sede dispositiva. Peraltro, la debenza dell’imposta di donazione in sede dispositiva discende da un mero orientamento dell’Agenzia espresso dalla C.M. 48/E/2007 non approvato né dalla dottrina, né dal Notariato né, infine, dalla giurisprudenza di merito. La disposizione di partecipazioni immobiliari in trust generate a seguito di scissione non dovrebbe quindi suscitare alcun profilo di elusione fiscale. Infine, voglio fare alcune considerazioni in merito al trust auto dichiarato ossia al caso in cui il disponente coincida con la figura del trustee. Non approfondiamo in questa sede né i profili fiscali né i profili civilistici della fattispecie. Ci limitiamo ad osservare come dalla C.M. n.61/E/2010 possiamo desumere che l’Agenzia lo consideri fiscalmente irrilevante per cui l’imposizione ricade sul disponente, e come la giurisprudenza della Cassazione tenda a mortificarlo, probabilmente in reazione alle fattispecie concrete più che per motivi di fine diritto. La sentenza n.13276 del 30 marzo 2011, a titolo di esempio, ha rigettato il ricorso del disponente in cui si sosteneva l’illegittimità del sequestro dei beni in trust. La Corte, infatti, ha affermato che la disposizione dei beni in trust è avvenuta in frode ai creditori e che il disponente ha mantenuto la disponibilità degli stessi in quanto trustee del trust, incaricato della gestione senza alcun vincolo da parte dei beneficiari. Si afferma che il presupposto essenziale affinché si realizzi l’effetto segregativo e di protezione è la perdita del controllo dei beni disposti un trust. Se tale perdita è apparente, il trust è nullo e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio. Prescindendo da questi aspetti ci limitiamo ad osservare come l’utilizzo del trust auto dichiarato, evitando il passaggio di proprietà dal disponente al trustee, risolve a monte qualsiasi profilo di criticità, in ordine all’elusività della scissione, in quanto viene meno il passaggio di proprietà successivo alla scissione. 6. Conclusioni

Nel presente intervento abbiamo avuto modo di illustrare i principali utilizzi dell’operazione di scissione. A differenza di altre operazioni straordinarie, la scissione si presta ai più svariati utilizzi che vanno dalla securizzazione del patrimonio immobiliare al componimento di dissidi, passando per il ricambio generazionale. Non tutti gli utilizzi sono ritenuti leciti dall’Amministrazione finanziaria. È opportuno esaminare attentamente gli orientamenti di prassi per evitare di ricadere nella disciplina antielusiva.

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Gli utilizzi della scissione

111

In breve: 1. Mediante l’operazione di scissione è possibile securizzare una parte del patrimonio,

generalmente il compendio immobiliare, separandolo dall’attività operativa. 2. Un’operazione di scissione, singolarmente considerata, non presenti profili di elusività in

quanto si tratta di una operazione pienamente legittima e prevista dal codice civile. 3. Lo spin off immobiliare seguito dalla cessione delle quote di maggioranza della società

operativa potrebbe essere considerata un’operazione elusiva dall’Agenzia delle Entrate. 4. La scissione non proporzionale o asimmettrica consente di sanare il dissidio tra i soci. 5. La scissione non proporzionale di una società immobiliare finalizzata, sostanzialmente, a

ripartire il patrimonio tra i soci con finalità di godimento è considerata elusiva dall’Amministrazione finanziaria.

6. La scissione seguita dalla successiva donazione delle quote della società operativa ai figli non integra alcuna fattispecie elusiva.

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Schemi operativi di sintesi

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L’ITER DA SEGUIRE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA

FORME di SCISSIONE

Iter da seguire e perizia

i soci conservano le medesime quote che detenevanonella scissa e diventano proprietari di un’ulteriore (una opiù) società neocostituite o preesistenti.

si ha una diversa allocazione delle quote rispetto aquanto detenuto nella scissa.

Scissione parziale Scissione totale

Scissione proporzionale

Scissione non proporzionale

La scissa sopravvive La scissa muore

“è consentito che, per consenso unanime, ad alcuni soci nonvengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiariedella scissione, ma azioni o quote della società scissa”

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PROGETTO di SCISSIONE (contenuto)

Iter da seguire e perizia

Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla scissione.Atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione e di quella scissa, nei casi vi

siano modificazioni derivanti dalla scissione.Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro.

Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla scissione.Data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.

Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle beneficiarie.

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie.

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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Iter da seguire e perizia

Riferimento→data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione è depositato nella

sede della società

Bilancio ultimo eserciziose chiuso non oltre 6 mesidal giorno del deposito delprogetto di scissionepresso la sede della societàovvero pubblicato sul sitointernet della stessa

OIC 4: SP, CE, Nota integrativa

Art.2506-terco.3 c.c.

La situazione patrimoniale prevista dall’articolo 2501-quater e le relazioni previste dagliarticoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avvienemediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri diattribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Art.2506-terco.4 c.c.

Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari chedanno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo amministrativopuò essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

ESONERO

CONTENUTO

DATA

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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RELAZIONE Organo Amministrativo

Iter da seguire e perizia

Illustra e giustifica→progetto discissione ed in particolare icriteri di attribuzione delleazioni o quote (art. 2501-quinquies richiamato dall’art.2506-ter c.c.).

Parafrasi del progetto

Indicazione del valore effettivo

DEPOSITO progetto di SCISSIONE… depositati in copia nella sede delle società partecipanti

alla scissione … durante i 30 giorni che precedono la decisione … sia il progetto di scissione sia i bilanci degli

ultimi tre esercizi delle società partecipanti sia le situazioni patrimoniali

Sede sociale e non registro imprese

Importante per i soci e i

terzi

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Iter da seguire e perizia

Quando si applica ?

Scissione di società di persone a favore di società

di capitaliPer aumentare il patrimonio netto (es.: scissione con PN

negativo)

Perizia di stima ex art. 2343 e 2465

RELAZIONE ex art. 2501 sexies

Esamina la congruità delrapporto di cambio delleazioni o delle quote

Non richiesta per la scissioneproporzionale

Ragionevolmente derogabile perla scissione NON proporzionale

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DELIBERA di SCISSIONE

Iter da seguire e perizia

TRA PROGETTO E DELIBERA NON OLTRE 6 MESI (L.A.2)

art. 2502 c.c./art. 2506-ter c.c.: ladecisione di scissione può apportare alprogetto talune modifiche, a patto chenon incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

SOCIETA’ DI CAPITALI

MASSIME DEL TRIVENETO ANCHE SE PROGETTO NON

ISCRITTO (L.A.1)

PICCOLE CORREZIONI

SOCIETA’ DI PERSONE

Maggioranza per modifiche statuto

Maggioranza soci secondo partecipazioni agli utili.

ERRORIMERAMENTE

FORMALI

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OPPOSIZIONE CREDITORI

Iter da seguire e perizia

Termine 60 giorni

da iscrizione delibera nel R.I.

Consenso creditori

esoneroPagamento creditori o

deposito somme

Asseverazione società revisione nella perizia

Società diverse dalle SPA

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L’iter da seguire e la predisposizione della perizia di stima

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ATTO di SCISSIONE

Iter da seguire e perizia

deposito per iscrizione→dal notaio o dai soggetti cui compete l’amministrazione delle società risultanti dalla scissione, entro 30 giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta

la sede delle società partecipanti alla scissione

da ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione

nell’ufficio del R.I. in cui sono iscritte le società

beneficiarie

POSTICIPABILIsenza società neocostituite

RETRODATAZIONEno per effetti reali

ATTO PUBBICO

EFFETTI

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I DOCUMENTI CONTABILI SECONDO L’OIC 4

BILANCI della SCISSIONE

I documenti contabili

Documento Note1. Situazione patrimoniale ex

art. 2501-quater c.c.Secondo l’OIC 4 deve essere composto da statopatrimoniale, conto economico e nota integrativa.

2. Situazioni patrimoniali deipatrimoni trasferiti allebeneficiarie

Le situazioni patrimoniali devono evidenziare il valoreeffettivo (ossia il valore di mercato) dei patrimonitrasferiti

3. Bilancio di chiusura dellasocietà scissa

Se è possibile la retrodatazione degli effetti contabilinon deve essere predisposto

4. Bilancio di apertura Il bilancio in questione va redatto sia dalle beneficiariepreesistenti sia dalle beneficiarie neocostituite alla datadi efficacia reale della scissione

5. Primo bilancio d’eserciziosuccessivo alla scissione

Il primo bilancio d’esercizio è il bilancio di ciascunasocietà beneficiaria e riguarda i risultati della gestioneriferiti alla società o al ramo ad essa trasferita a seguitodella scissione

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I documenti contabili secondo l’OIC 4

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1. SITUAZIONE PATRIMONIALE

I documenti contabili

2. SITUAZIONE PATRIMONI TRASFERITI

Richiede anche CE e Nota Integrativa

OBIETTIVO: evidenziare valore

effe vo→ patrimonio trasferito

Necessarie scritture di rettifica (generalmente extracontabili)

Possibileesonero

Valore di mercato

In mancanza della situazione patrimoniale lo si indica nel

progetto di scissione

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3. BILANCI di CHIUSURA

I documenti contabili

4. BILANCIO SUCCESSIVO

Situazione contabile→ data di efficacia reale della

scissione

RIFERIMENTO: data successiva a quella degli effetti reali

Assenza retrodatazione effetti

contabili

Con retrodatazione effetti contabili

Scissione parziale

Scissione totaleBilancio scissa→ al momento

di efficacia reale

Bilancio ordinario

Scissione parziale

“NOTA ESPLICATIVA”: illustra e chiarisce→ criteri di valutazione delle attività e passività, rettifiche ed eliminazioni di consolidamento e trattamento contabile degli

avanzi e disavanzi di scissione

→ →

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DIFFERENZE DI SCISSIONE

I documenti contabili

Concambio Annullamento

Aumento cs beneficiaria>

PN ricevutoDisavanzo

Aumento cs beneficiaria<

PN ricevutoAvanzo

Valore di carico partecipazione>

PN ricevuto

Valore di carico partecipazione<

PN ricevuto

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DIFFERENZA da CONCAMBIO

I documenti contabili

Patrimoniotrasferito

Valori contabili

Valori effettivi

Immobili 500 1.600Crediti 100 100Debiti 100 100Fondo amm.immobili

100 -

Patrimonio netto 400 1.600

Beneficiaria ValoriCapitale 400Riserve 200Valore effettivo 800

Valore economico spettante ai soci della società beneficiaria

preesistente: 800/2.400 = 33,33%

Valore economico spettante ai soci della società scissa = 1.600/2.400 =

66,66

Aumento capitale sociale 800400/ (1 – 0,66) = 1.200.

Aumento C.S. meno patrimonio contabile ricevuto = 400 (disavanzo)

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I documenti contabili secondo l’OIC 4

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DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO

I documenti contabili

Descrizione ImportoCapitale sociale 1.000.000Riserve 400.000Patrimonio netto contabile 1.400.000Patrimonio a valori correnti 2.300.000Valore economico (si inserisceanche l’avviamento)

3.000.000

Ramo X – valore contabile 800.000Ramo X – valore economico 2.000.000Ramo Y – valore contabile 600.000Ramo Y – valore economico 1.000.000

Ramo X Ramo Y

Società B Società C

100%

Valore iscrizione partecipazionein B: 1,5 milioni

Valore relativo a Ramo X: 1milione

Disavanzo da annullamento:200m = 1.000m – 200m

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ANALISI DI UN PROGETTO DI SCISSIONE

SPIN OFF IMMOBILIARE

Analisi progetto

ATTIVO SCINDENDA SCISSA BENEFICIARIACOSTI DI IMPIANTO 9.091,00 9.091,00 0,00LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. 6.835,92 6.835,92 0,00AVVIAMENTO 15.487,96 15.487,96 0,00ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM. 43.505,43 43.505,43 0,00TERRENI - CAPANNONE 154.308,37 0 154.308,37FABBR.IND.E COMM.CAPANNONE 955.519,46 0 955.519,46COSTRUZIONI LEGGERE 1.300,00 1.300,00 0,00TERRENI - IMMOBILE 66.000,00 0 66.000,00FABBR.IND.E COMM.-IMMOBILE 264.000,00 0 264.000,00IMPIANTI GENERICI 23.435,28 23.435,28MACCHINARI 311.483,21 64.178,01 247.305,20ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI 222.085,02 222.085,02 0,00RATEI E RISCONTI ATTIVI 27.668,44 27.668,44 0,00ERARIO C/IVA 1.934,00 1.934,00 0,00totale attivo 2.706.645,78 1.019.512,75 1.687.133,03

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Analisi di un progetto di scissione

123

SPIN OFF IMMOBILIARE

Analisi progetto

PASSIVO Selezione di alcune voci

F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. 271.188,92 0 271.188,92F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE 585,00 585,00 0,00F/AMM IMPIANTI GENERICI 21.975,91 21.975,91 0,00F/AMM MACCHINARI 155.592,16 47.396,13 108.196,03F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI 213.998,43 213.998,43 0,00TFR 48.511,47 48.511,47 0,00FIN. N.210400600300 191.128,57 0 191.128,57FIN. 002-605-5020734 111.219,58 0 111.219,58RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.401,80 5.401,80 0,00

totale passivo 1.828.668,15 603.503,91 1.225.164,24attivo meno passivo 877.977,63 416.008,84 461.968,79percentuale di patrimonio che rimanente e attribuito 47,38% 52,61%

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GESTIONE P.N.

Analisi progetto

SCINDENDA SCISSA BENEFICIARIAcapitale sociale 15.000,00 15.000,00 0riserva di rivalutazione 291.000,00 137.883,44 153.116,56riserva legale 3.000,00 3.000,00 0,00riserva straordinaria 528.962,97 220.110,74 308.852,23utile dell'esercizio 40.014,66 40.014,66

totale Patrimonio netto 877.977,63 416.008,84 461.968,79

In proporzione al patrimonio netto

contabile

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MOTIVAZIONE

Analisi progetto

Società scissa proprietaria di terreni e fabbricatiindustriali e civili→ ritenuta confacente la soluzione discindere tutto il patrimonio immobiliare della società“ALFA S.R.L.” nella società neocostituita “BETA S.R.L.”,avente come scopo sociale lo svolgimento di unaattività prevalentemente immobiliare.

Porzione di patrimonio trasferito alla società “BETAS.R.L.”→ rilevabile ai punti n e n + 1 del presenteprogetto.

Motivazione standard

Rinvio a descrizione

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SINTESI ELEMENTI PATRIMONIALI

Analisi progetto

Ai sensi del primo comma dell’art. 2506-bis del c.c.alla società beneficiaria saranno trasferiti i seguentibeni posseduti a titolo di proprietà.Si tratta, in particolare:A) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE:1) FABBRICATI E TERRENIAlla beneficiaria è attribuito l’intero compendioimmobiliare detenuto in proprietà dalla società scissacompreso il gazebo in costruzione e la tettoia siti a ….Non esistono alla data attuale immobili detenuti inforza di contratti di leasing.

1

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Analisi di un progetto di scissione

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Analisi progetto

SINTESI ELEMENTI PATRIMONIALI

I dati catastali degli immobili e dei terreni, a titolo meramenteindicativo, sono i seguenti:1) Catasto Fabbricati, Comune di …. (TV), Sezione D Foglio 8:- par. 1052 sub 4, Via …, cat. C/3, piano S1 -T; rendita catastale … euro;- part. 1052 sub 8, Via …. , cat. C/7, piano T; rendita catastale … euro.

TERRENI - IMMOBILE 66.000,00TERRENI - CAPANNONE 154.308,37FABBR.IND.E COMM.CAPANNONE 955.519,46FABBR.IND.E COMM.-IMMOBILE 264.000,00F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. -271.188,92VALORE NETTO CONTABILE FABBR.IND.E COMM. 948.330,54Totale fabbricati e terreni 1.168.638,91

2

3

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CLAUSOLA del CONGUALGIO

Analisi progetto

Variazioni consistenza del patrimonio netto tra la data della predisposizione del presente progetto e quella in cui avrà effetto la scissione→ determineranno un corrispondente

credito o debito della società beneficiaria, rispettivamente in caso di riduzione o aumento consistenza del netto

patrimoniale trasferito alla società beneficiaria stessa, nei confronti della società scissa, che sarà oggetto di successivo

conguaglio.

Clausola di conguaglio

Definizione certa patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria

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126

RESPONSABILITA’

Analisi progetto

• 2506 quater c.c. u.c. > responsabilità solidale beneficiarie su debiti trasferiti e non soddisfatti dall’assegnataria;

• Nei limiti del patrimonio netto “effettivo” trasferito• Responsabilità debiti della scissa→ patrimonio trasferito o “rimasto”

Verso i creditori

1) Responsabilità diretta nei confronti dell’assegnatario della passività→ risponde con l’intero proprio patrimonio e con il proprio regime di responsabilità

MA

2) Responsabilità non assegnatario→ indire a e susseguente a quello dell’assegnatario ma si tende ad escludere il beneficium excussionis

2) Elementi passivo non des na → rispondono in solido tutte le società nel limite del patrimonio netto attribuito (valore effettivo ex art. 2506 bis comma 3 c.c.)

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127

CONTRATTI DI LEASING

SOPRAVVENIENZA

Contratti di leasing

Parere n. 16 del 20 ottobre 2003

SCISSIONE→ cessione contratto di leasing

Parere n. 27 del 27

ottobre 2004

SCISSIONE→ passaggio contratto di leasing

immobiliare da società scissa a società

beneficiaria

art. 88 c.5 Tuirtassazione

sopravvenienza attiva

NON applicazione art. 88c.5 Tuir

in quanto fattispecie non assimilabile,

anche per analogia, alla cessione di

contratto di locazione finanziaria

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128

CASI PARTICOLARI

Contratti di leasing

Contratto di leasing prossimo alla

scadenza

Riscatto anticipatamente il bene oppure rinvio il riscatto

Scissione con attribuzione di beni alternativi

Attribuzione di un contratto di lease

back

Plusvalenza civilis ca→ segue generalmente il cespite

Plusvalenza fiscale→ regole generali ex art. 173 c. 4

(attribuzione proporzionale ai patrimoni)

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La situazione di partenza

Contratti di leasing

Situazione patrimoniale Alfa S.r.l. ante scissioneImmobilizzazione materiali 40.000 Fondi ammortamento 11.000Immobilizzazioni immateriali 10.000 Debiti 30.000Magazzino 15.000Crediti 5.000Liquidità 1.000 Patrimonio netto 40.000Risconto maxi canone immobile 10.000

Totale 81.000 Totale 81.000

CASO PRATICO

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Contratti di leasing

129

CASO PRATICO

Contratti di leasing

Situazione patrimoniale Alfa S.r.l. post scissioneImmobilizzazione materiali 40.000 Fondi ammortamento 11.000Immobilizzazioni immateriali 10.000 Debiti 30.000Magazzino 15.000Crediti 5.000Liquidità 1.000 Patrimonio netto 30.000- -Totale 71.000 Totale 71.000

Situazione patrimoniale Beta S.r.l.Risconto maxi canone immobile 10.000 Capitale sociale 10.000Totale 10.000 Totale 10.000

E se il risconto fosse inferiore al capitale sociale?

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SCISSIONE CON PATRIMONIO NETTO NEGATIVO

ATTUABILITA’

Scissione con PN negativo

Massima LE.1 Notariato Triveneto

Possibile solo a favore di beneficiaria preesistente

Massima 72 Consiglio Notarile Milano

Sempre possibile con perizia da conferimento

Cassazione n. 26.043 del 20 novembre 2013

Il patrimonio attribuito deve essere positivo come valore

effettivo

Risoluzione n. 12 del 16 gennaio 2009 POSSIBILE

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Scissione con patrimonio netto negativo

131

CASO PRATICO

Scissione con PN negativo

Situazione patrimoniale ALFA S.r.l.valorecontabile

valorecorrente

valorecontabile

valorecorrente

Beni immobili 20.000 50.000 Patrimonio netto 10.000 40.500Azienda 20.000 20.500 Debiti 30.000 30.000

Totale 40.000 70.500 Totale 40.000 70.500

scindenda scissa beneficiariaBeni immobili 20.000 - 20.000Azienda 20.000 20.000Attivo 40.000 20.000 20.000Debiti 30.000 - 30.000Passivo 30.000 - 30.000Patrimonio netto 10.000 20.000 - 10.000

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CASO PRATICO

Scissione con PN negativo

Azienda 20.000 Patrimonio netto 10.000Riserva da scissione 10.000

Totale 20.000 Totale 20.000

Stato patrimoniale Alfa post -scissione

Stato patrimoniale BetaBeni immobili 20.000 Capitale sociale 10.000Disavanzo da concambio 20.000 Debiti 30.000

Totale 40.000 Totale 40.000

Riserva di utili(R.M. 12/E/2009)

Non affrancabile(C.M. 57/E/2008)

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132

GLI ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE

NEUTRALITA’ IMPOSTE DIRETTE

Scissioni neutre e realizzative

ART. 173

La scissione non dà luogo a plusvalenze o minusvalenze

TUTTAVIA

Conguaglio in denaro→ piccolo realizzo

Realizza va→ con beneficiaria società

semplice

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Gli aspetti fiscali della scissione

133

NEUTRALITA’ IMPOSTE INDIRETTE

Scissioni neutre e realizzative

Esclusione

Utilizzo pro rata provvisorio

Utilizzo plafond

Rettifica detrazione

Obblighi e diri → momento di effettuazione

IPOCATASTALI

REGISTRO200 EURO Se vi sono immobili

IVA

TRAS

FERI

MEN

TO A

ZIEN

DA

→ →

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POSIZIONI SOGGETTIVE

Posizioni soggettive

ART. 173 COMMA 4

Posizioni soggettive della scissa→ ripartite tra le partecipanti in proporzione alla quota di PN

contabile a ciascuna trasferito o rimasto

CONNESSE A SPECIFICI ELEMENTI?

Regole particolari per talune fattispecie:

NO

SI Posizioni soggettive della scissa→ seguono tali elementi

PERDITEACCONTI

ONERI FINANZIARIFONDI

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134

POSIZIONI SOGGETTIVE NON CONNESSE

Posizioni soggettive

Plusvalenze rateizzate di cui all’articolo 86, comma 4. Plusvalenze rateizzate sulla cessione di azioni proprie di cui all’articolo 82.

Indennità da risarcimento assicurativo rateizzate ai sensi dell’articolo 88, comma 2. Spese di rappresentanza rateizzate ai sensi dell’articolo 108 comma 2 secondo la disciplina in

vigore fino al 31 dicembre 2007 (appartenente al passato).Stratificazione, ai fini della maggiorazione di conguaglio, del capitale sociale e delle riserve

diverse dai fondi in sospensione di imposta (appartenente al passato). Spese di manutenzione eccedenti limite deducibile nell’esercizio ai sensi dell’articolo 102,

comma 7. Obbligo di comunicare all’Ufficio delle imposte il mutamento totale o parziale dei criteri di

valutazione ai sensi dell'articolo 110, comma 6. Autorizzazione a valutare al costo le spese, forniture e servizi di durata ultrannuale ai sensi

dell’articolo 93, comma 5 (appartenente al passato).Riporto delle perdite fiscali ai sensi dell’art. 84.

Riporto in avanti degli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL ex art. 96 del Tuir.

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POSIZIONI SOGGETTIVE CONNESSE

Posizioni soggettive

Imponibilità per cassa dei dividendi deliberati dalla società partecipata, ma non ancora pagati da questa (articolo 89, comma 2)→ connessione è con il relativo credito.

Deducibilità per cassa dei compensi spettanti agli amministratori non pagati nell’esercizio di competenza (articolo 95, comma 5)→ connessione è con i debiti verso gli amministratori.

Deducibilità per cassa delle imposte di cui all’art. 99→ connessione è con il relativo debito. Deducibilità per cassa dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria (articolo 99,

comma 3)→ connessione è con il relativo debito. Valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di ammortamento, anche anticipati (articoli 102, 103,

104)→ connessione è con bene oggetto di ammortamento. Durata complessiva dei contratti di leasing di cui all’articolo 102, comma 7.

Natura di fondo non tassato del fondo per rischi su crediti per la parte accantonata in eccedenza rispetto ai limiti di cui all’articolo 106.

Costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti ai sensi dell’articolo 110.Natura, se a rimborso o a riporto, delle eccedenze d’imposta di cui all’articolo 80.

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Gli aspetti fiscali della scissione

135

I FONDI

Posizioni soggettive

ART. 173 COMMA 6

Valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società scissa si

considera già dedotto da beneficiarie e da scissa→ per importi proporzionali alle quote di attribuzione degli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano

il valore stesso

Fondo tfr CRITERIO ANALITICO

Fondo svalutazione crediti tassato CRITERIO ANALITICO

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FONDO SVALUTAZ. CREDITI NON TASSATO

Posizioni soggettive

Fondo svalutazione crediti NON tassato SEGUE LA POSTA DEI CREDITI

scindenda scissa beneficiaria Crediti commerciali 1.000.000 800.000 200.000

80,0% 20,0%Fondo svalutazione crediti

50.000 50.000 -50.000 40.000 10.000

contabile

fiscale

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136

ACCONTI E RITENUTE

Posizioni soggettive

ART. 173 COMMA 5

gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui,

restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società

beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse

Scissione parziale OBBLIGO IN CAPO ALLA SCISSA CHE PUO’ GENERALMENTE RIDURRE GLI ACCONTI

Scissione totale OBBLIGO ATTRIBUITO ALLE BENEFICIARIE

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PERDITE

Posizioni soggettive

R.M. 168/E/2009 C.M. 9/E/2010

• perdite scissa→ riportabili senza limitazioni di sorta; mentre per

• beneficiarie→ si deve valutare se sono di nuova costituzione o preesistenti

Art. 173 co. 10

PN ultimo bilancio o sit. patr. senza conferimenti ultimi 24 mesi

Test vitalità

Limite svalutazione

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Gli aspetti fiscali della scissione

137

PERDITE – un esempio

Posizioni soggettive

Società scissa BETA Anno perdite fiscali

2013 2.000 2012 02011 3.000 2010 1.000 2009 3.000

Totale 9.000

Ripartizione delle riserve in relazione al patrimonio Patrimonio

rimasto alla scissa

Patrimonio attribuito alla beneficiaria

Totale 5.000 2.000 3.000 40% 60%

perdite fiscali2013 2.000 800 1.200 2012 - - -2011 3.000 1.200 1.800 2010 1.000 400 600 2009 3.000 1.200 1.800

Totale 9.000 3.600 5.400

Anno RicaviSpese lavoro dipendente

2013 20.000 3.500 2012 8.000 2.000 2011 7.000 1.000

Ricavi Lavoro

dipendente anno 2013 20.000 3.500

media biennio precedente 7.500 1.500 40% 3.000 600

Test vitalità

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ONERI FINANZIARI

Posizioni soggettive

C.M. n. 19 del 21.4.2009

Eccedenza di OF→ riportabile pur senza un puntuale riferimento

art. 173 Tuir

ESEMPIO

Libertà di scelta tra perdite e oneri finanziari

Patrimonio netto 1.000Perdite 800OF 600

Soluzione 1Perdite 400OF 600

Soluzione 2Perdite 800OF 200

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138

LE RISERVE

Posizioni soggettive

Art. 173 co. 9

Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della societàscissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quoteproporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve dellasocietà scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'impostadipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societàscissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisisconotali elementi.

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LE RISERVE

Posizioni soggettive

R.M. 6.2.1998 n. 5

C.M. 17.5.2000 n. 98 par. 1.5.9

Legame→ se vicende del bene influenzano riserva

Correlazione→ sussiste quando regime di

sospensione d’imposta è condizionato, anche, da

vicende relative al bene in relazione al quale la riserva si è costituita

Rivalutazione monetaria→ non esiste il legame

Rivalutazione ex D.L. 185/2008 ?

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Gli aspetti fiscali della scissione

139

LE RISERVE

Posizioni soggettive

Obbligo di ricostituzione

Solo con avanzo o aumento di capitale superiore al capitale

delle società partecipanti

Sospensione di imposta radicale

Sospensione di imposta moderata

sempre

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LE RISERVE Esempio n. 1

Posizioni soggettive

A ribuisco→ 50% del patrimonio a

beneficiaria con CS di 200

Natura del capitale sociale di Beneficiaria

Cap. soc. 50Ris. utili 100Ris. sosp. radicale 25Ris. sosp. moderata 25

Attivo 1.000 Passivo 600Capitale sociale 100Riserve utili 200Riserve in sosp. radicale 50Riserve in sosp. moderata 50

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LE RISERVE Esempio n. 2

Posizioni soggettive

Beneficiaria esistente ed aumenta il cs di 300

Attivo 800 Passivo 400Cap. soc. 400

Attivo 800 (originario)500 (trasferito)100 Disavanzo da concambio

Passivo400 (originario)300 (trasferito)300 aumento di capitale formato da:- Riserva sospensione radicale 25- Riserva Sospensione moderata 25- Proporzionalità del PN scindenda→ per i restanti 250→1/3 capitale sociale e 2/3 riserve di utile, quindi:Capitale sociale 83,34Riserve di utili 166,68

Beneficiaria ante Beneficiaria post

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141

GLI UTILIZZI DELLA SCISSIONE

SCISSIONE

Gli utilizzi della Scissione

UTILIZZI DELLA

SCISSIONE

separazione attività operativa destinata alla vendita a terzi

securizzazione compendio immobiliare

componimento di dissidi tra soci

ricambio generazionale

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142

SECURIZZAZIONE IMMOBILI

Gli utilizzi della Scissione

Scissione→ «ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno

carico»

art. 2506 quater co. 3 del codice

civile

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SEPARAZIONE ATTIVITA’ OPERATIVA

Gli utilizzi della Scissione

ALFABETA

ALFA BETA

Ceduta a terzi

Operativa Immobiliare

ATTENZIONE→ contestazione cessione ramo di azienda

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Gli utilizzi della scissione

143

DISSIDI TRA SOCI

Gli utilizzi della Scissione

R.M. 22.3.2007 n. 56/E

Scissione asimmetrica→

separare aziende

Scissione asimmetrica→

separare immobili

R.M. 9.1.2006 n. 5/E

SI

CRITICITA’

Parere 31.1.2005 n. 1/E

Scissione proporzionale→

sfrutta la SASSI

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RICAMBIO GENERAZIONALE

Gli utilizzi della Scissione

R.M. 22.3.2007,

n. 58/E

Scissione e donazione società

operativa

Scissione e donazione società

immobiliare

R.M. 16.10.2002

n. 327/E

SI

CRITICITA’

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