Disegno di legge sulla riduzione della popolazione carceraria - svuotacarceri

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1921 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (LETTA) DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ALFANO) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CANCELLIERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLINTERNO (ALFANO) E CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (SACCOMANNI) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria Presentato il 23 dicembre 2013 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1921—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ALFANO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei

detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

Presentato il 23 dicembre 2013

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ONOREVOLI DEPUTATI ! – È di diffusaconsapevolezza la necessità di restituire aisoggetti reclusi la possibilità di un pienoesercizio dei diritti fondamentali e di af-frontare risolutivamente il fenomeno del-l’ormai endemico sovraffollamento carce-rario; in diverse occasioni, e specifica-mente con il messaggio alle Camere del 7ottobre 2013 (Doc. I, n. 1), il Presidentedella Repubblica ha sottolineato con forzal’indifferibilità di misure legislative capacidi porre rimedio alla grave e drammaticasituazione carceraria.

Numerose pronunce della Corte costi-tuzionale, da ultimo la sentenza del 9ottobre 2013, hanno parimenti evidenziatol’urgenza di efficaci interventi legislativi.

Ed ancora, la Corte europea dei dirittidell’uomo, con la cosiddetta « sentenzaTorreggiani », ha condannato il nostroPaese per le condizioni in cui sono co-stretti a vivere i detenuti, stabilendo iltermine ultimo del maggio 2014 per l’ado-zione di incisivi interventi riformatori.

In questo contesto, il Governo e ilParlamento hanno promosso una serie diiniziative legislative, alcune delle quali an-cora in corso (si pensi al disegno di leggeatto Senato n. 925), altre già definite,come il decreto-legge n. 78 del 2013, con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 94 del 2013.

Pur in presenza di positivi effetti giàdeterminati dall’ultimo di tali interventilegislativi, è necessario predisporre altremisure.

Le innovazioni introdotte – alcunedelle quali riprendono le proposte elabo-rate dalla Commissione di studio costituitacon decreto del Ministro della giustizia 2luglio 2013 e presieduta dal professorGlauco Giostra (cosiddetta « CommissioneGiostra ») – operano su distinti piani.

Su un primo, si interviene con l’obiet-tivo di diminuire le presenze in carcere,attraverso misure dirette ad incidere sia

sui flussi di ingresso in carcere che suquelli di uscita dal circuito penitenziario.

Su un secondo piano, si rafforzano glistrumenti di tutela dei diritti delle per-sone detenute o comunque sottoposte amisure di restrizione della libertà perso-nale, attraverso la previsione di un nuovoprocedimento giurisdizionale davanti almagistrato di sorveglianza ed attraversol’istituzione della figura del Garante na-zionale dei diritti delle persone detenuteo comunque private della libertà perso-nale.

Al fine di favorire l’effettività dell’in-tervento giudiziario d’urgenza, intera-mente devoluto alla cognizione della ma-gistratura di sorveglianza, si è infine rite-nuto necessario introdurre disposizioni di-rette a semplificare la trattazione dialcune materie attribuite a questo fonda-mentale comparto della giurisdizione pe-nale.

Deve essere evidenziato, come profiloessenziale di questa breve premessa illu-strativa, che l’estensione operativa delcomplesso delle misure premiali si collocanel solco già tracciato dall’attuale ordina-mento penitenziario e non comporta alcunautomatismo nell’applicazione di benefìci,comunque rimessa alla valutazione dellamagistratura di sorveglianza.

È pertanto escluso qualsiasi effetto ditipo clemenziale ed è bene rammentareche l’eventuale inosservanza delle prescri-zioni imposte con la concessione dellamisura extramuraria determina, a legi-slazione vigente – articolo 58-quater dellalegge 26 luglio 1975, n. 354 –, la revocadel beneficio e la preclusione per uncongruo periodo (da tre a cinque anni) diun’ulteriore concessione del beneficio.

Un ultimo intervento è dedicato allanormativa di previsione di benefìci e sgravifiscali in favore dei datori di lavoro cheimpieghino detenuti e internati, nella con-

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sapevolezza che si tratta di misure essen-ziali per garantire l’effettività del lavorocome momento significativo e qualificantedel percorso di rieducazione e di pro-gressivo reinserimento sociale. Vi è an-zitutto la necessità di interpretazione au-tentica delle disposizioni dell’articolo 3della legge 22 giugno 2000, n. 193, comeda ultimo modificate, per la parte ora diinteresse, dal decreto-legge 1o luglio 2013,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 94, onde chiarireche la misura massima dei crediti diimposta mensili si riferisce, per l’anno2013, all’intero anno. Si proroga poi ilperiodo necessario all’adozione del rego-lamento attuativo per l’anno 2013, al finedi scongiurare il pericolo che il ritardonegli adempimenti funzionali all’adozionedelle disposizioni regolamentari impedi-sca la concedibilità dei benefìci perl’anno 2013.

A) Misure dirette a contrastare il sovraffol-lamento in carcere.

1) Modifiche al testo unico delle leggi inmateria di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura eriabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 309 del 1990[articolo 2, comma 1, lettera a)].

1a) Modifiche all’articolo 73 del decreto delPresidente della Repubblica n. 309 del1990.

Per quanto attiene agli interventi tesia ridurre l’accesso al carcere, si rendeipotesi autonoma di reato, punita conuna pena più lieve (ovvero con la reclu-sione da uno a cinque anni e con lamulta da 3.000 a 26.000 euro), la fatti-specie circostanziale prevista dal comma5 dell’articolo 73 del decreto del Presi-dente della Repubblica n. 309 del 1990 eriferita alle condotte illecite in materia disostanze stupefacenti o psicotrope, inmodo da sottrarla al giudizio di compa-razione fra circostanze.

A fronte di ipotesi di allarme socialegeneralmente contenuto (quali, a titolo

esemplificativo, quelle riconducibili al co-siddetto « piccolo spaccio di strada », che,in base all’esperienza giudiziaria, nellamaggior parte dei casi è praticato daglistessi consumatori), si ritiene ragionevole econforme al principio di proporzionalitàdella pena, prevedere una fattispecie direato con una disciplina sanzionatoria au-tonoma rispetto alle ipotesi tipizzate neiprimi quattro commi dell’articolo 73 deltesto unico. In base alla disciplina vigente,infatti, la circostanza attenuante del fattodi lieve entità è oggetto di comparazione,ai sensi dell’articolo 69 del codice penale,con le eventuali circostanze aggravanti(quale, a titolo esemplificativo, la recidiva),con la conseguenza, in caso di ritenutaequivalenza tra di esse, di un eccesso dirisposta punitiva. Con la modifica propo-sta, invece, il giudizio di comparazioneavrà riguardo ad una nuova cornice edit-tale (da uno a cinque anni di reclusione eda 3.000 a 26.000 euro di multa) e pro-durrà, generalmente, una significativa ri-duzione delle pene che verranno in con-creto irrogate. Deve, peraltro, essere evi-denziato che la riformulazione normativanon impedirà l’arresto in flagranza e l’ap-plicazione di misure cautelari.

Sul piano della tecnica normativa sisottolinea come le modalità di tipizzazionedel fatto corrispondano a quelle usateall’articolo 74, comma 6, dello stesso testounico, la cui fattispecie, secondo le Sezioniunite della Corte di cassazione, configuraun’ipotesi delittuosa autonoma rispetto aquella ordinaria di cui al comma 1 dellostesso articolo (si veda la sentenzan. 34475 del 2011).

La modifica normativa potrà contri-buire a ridurre in maniera significativa ilnumero dei detenuti presenti nei nostriistituti penitenziari, considerato che, alladata del 26 luglio 2013, su 23.683 soggettiimputati, ben 8.486 erano ristretti perviolazione della legge sugli stupefacenti eche, su 40.024 detenuti condannati, ben14.970 stavano scontando pene inflitte perlo stesso tipo di reati.

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma vigente con quello ri-sultante dalla modifica.

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TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 73.

(Produzione, traffico e detenzione illecitidi sostanze stupefacenti o psicotrope).

ART. 73

(Produzione, traffico e detenzione illecitidi sostanze stupefacenti o psicotrope).

Omissis Omissis

5. Quando, per i mezzi, per la mo-dalità o le circostanze dell’azione ovveroper la qualità e quantità delle sostanze,i fatti previsti dal presente articolo sonodi lieve entità, si applicano le pene dellareclusione da uno a sei anni e dellamulta da euro 3.000 a euro 26.000.

5. Salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, chiunque commette uno deifatti previsti dal presente articolo che,per i mezzi, la modalità o le circostanzedell’azione ovvero per la qualità e quan-tità delle sostanze, è di lieve entità, èpunito con le pene della reclusione dauno a cinque anni e della multa da euro3.000 a euro 26.000.

Omissis Omissis

1b) Modifiche in tema di affidamento incasi particolari [articolo 2, comma 1,lettera b)].

Con riferimento ai condannati tossicodi-pendenti e alcoldipendenti, si propone dieliminare il divieto di reiterata concessionedella misura dell’affidamento cosiddetto« terapeutico » prevista dall’articolo 94,comma 5, del decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309; divietoche appare non appropriato in ragionedelle peculiarità della condizione di talisoggetti che, sulla base dei dati di espe-rienza, sono esposti al rischio di ricadutenell’abuso di sostanze e, conseguentemente,nel reato. Nei loro confronti, pertanto, ap-pare più opportuno non escludere del tutto

la possibilità di ulteriori accessi a misure direcupero extramurarie dalla forte valenzasul piano socio-sanitario, affidandone larealizzazione all’attenta valutazione delcaso concreto da parte del giudice.

La misura indicata potrà sortire ilpositivo effetto di ridurre la presenza didetenuti tossicodipendenti in carcere, at-teso che, secondo fonti ISTAT, gli ingressidi tale categoria di detenuti sono stati, nel2011, pari a 22.432, mentre i detenutitossicodipendenti presenti alla data del 31dicembre 2011 sono pari a 16.364, il 24,5per cento del totale.

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma vigente con quello ri-sultante dalla modifica.

TESTO VIGENTE TESTO RISULTANTE DALLA MODIFICA

ART. 94.

(Affidamento in prova in casi particolari).

ART. 94.

(Affidamento in prova in casi particolari).

Omissis Omissis

5. L’affidamento in prova al serviziosociale non può essere disposto, ai sensidel presente articolo, più di due volte.

Abrogato.

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2) Modifiche all’ordinamento penitenziario(legge 26 luglio 1975, n. 354) e misureindirette per il rafforzamento del con-trollo dei condannati ammessi agli ar-resti domiciliari.

2a) L’affidamento in prova cosiddetto « or-dinario » [articolo 3, comma 1, lettere c)e d)].

Accanto alla modifica dell’articolo 94 deldecreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309, in tema di affidamentoterapeutico, si eleva a quattro anni di deten-zione il limite di pena, anche residua, per laconcessione della misura dell’affidamento inprova cosiddetto « ordinario », in tutti i casiin cui il condannato acceda alla misura dopoche sia stato possibile valutare, positiva-mente, la condotta tenuta quantomeno nel-l’anno precedente alla decisione della magi-stratura di sorveglianza, indipendentementedal fatto che tale periodo sia decorso inespiazione di una pena detentiva, in misuracautelare ovvero in libertà.

Tale soluzione appare conforme allagiurisprudenza della Corte costituzionale

che, con la sentenza n. 569 del 1989,dichiarò l’illegittimità dell’articolo 47,comma 3, dell’ordinamento penitenziario,nella parte in cui esso non prevedeva che,anche indipendentemente dalla detenzioneper espiazione di pena o per custodiacautelare, il condannato potesse essereammesso all’affidamento in prova al ser-vizio sociale, qualora, in presenza dellealtre condizioni, avesse comunque serbatoun comportamento tale da consentire ilgiudizio di cui al precedente comma 2dello stesso articolo.

Al fine di incentivare il ricorso all’af-fidamento in prova cosiddetto « ordina-rio », si prevede inoltre l’attribuzione, almagistrato di sorveglianza, della potestà diapplicazione in via d’urgenza, analoga-mente a quanto oggi previsto per l’affida-mento cosiddetto « terapeutico », della se-milibertà e della detenzione domiciliare.Alla decisione provvisoria del magistratodovrà ovviamente fare seguito la decisionedefinitiva del tribunale di sorveglianza.

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma vigente con quello ri-sultante dalla modifica.

TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 47.

(Affidamento in prova al servizio sociale).

ART. 47.

(Affidamento in prova al servizio sociale).

1. Se la pena detentiva inflitta nonsupera tre anni, il condannato può es-sere affidato al servizio sociale fuoridell’istituto per un periodo uguale aquello della pena da scontare.

Identico.

2. Il provvedimento è adottato sullabase dei risultati della osservazionedella personalità, condotta collegial-mente per almeno un mese in istituto,nei casi in cui si può ritenere che ilprovvedimento stesso, anche attraversole prescrizioni di cui al comma 5, con-tribuisca alla rieducazione del reo eassicuri la prevenzione del pericolo cheegli commetta altri reati.

Identico.

3. L’affidamento in prova al serviziosociale può essere disposto senza pro-

Identico.

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cedere all’osservazione in istitutoquando il condannato, dopo la commis-sione del reato, ha serbato comporta-mento tale da consentire il giudizio dicui al comma 2.

3-bis. L’affidamento in prova può, al-tresì, essere concesso al condannato chedeve espiare una pena, anche residua,non superiore a quattro anni di deten-zione quando abbia serbato, quanto-meno nell’anno precedente alla presen-tazione della richiesta, trascorso inespiazione di pena, in esecuzione di unamisura cautelare ovvero in libertà, uncomportamento tale da consentire il giu-dizio di cui al comma 2.

4. Se l’istanza di affidamento in provaal servizio sociale è proposta dopo che haavuto inizio l’esecuzione della pena, ilmagistrato di sorveglianza competente inrelazione al luogo dell’esecuzione, cuil’istanza deve essere rivolta, può sospen-dere l’esecuzione della pena e ordinare laliberazione del condannato, quando sonoofferte concrete indicazioni in ordinealla sussistenza dei presupposti per l’am-missione all’affidamento in prova e algrave pregiudizio derivante dalla protra-zione dello stato di detenzione e non visia pericolo di fuga. La sospensione del-l’esecuzione della pena opera sino alladecisione del tribunale di sorveglianza,cui il magistrato di sorveglianza tra-smette immediatamente gli atti, e chedecide entro quarantacinque giorni. Sel’istanza non è accolta, riprende l’esecu-zione della pena, e non può essere accor-data altra sospensione, quale che sial’istanza successivamente proposta.

4. L’istanza di affidamento in prova alservizio sociale è proposta, dopo che haavuto inizio l’esecuzione della pena, altribunale di sorveglianza competente inrelazione al luogo dell’esecuzione.Quando sussiste un grave pregiudizio de-rivante dalla protrazione dello stato didetenzione, l’istanza può essere propostaal magistrato di sorveglianza competentein relazione al luogo di detenzione. Ilmagistrato di sorveglianza, quando sonoofferte concrete indicazioni in ordinealla sussistenza dei presupposti per l’am-missione all’affidamento in prova e algrave pregiudizio derivante dalla protra-zione dello stato di detenzione e non visia pericolo di fuga, dispone la libera-zione del condannato e l’applicazioneprovvisoria dell’affidamento in prova conordinanza. L’ordinanza conserva effica-cia fino alla decisione del tribunale disorveglianza, cui il magistrato trasmetteimmediatamente gli atti, che decide en-tro sessanta giorni.

Omissis Omissis

2b) Le modalità di controllo nell’esecuzionedegli arresti domiciliari e della deten-zione domiciliare [articolo 1, comma 1,lettera a), e articolo 3, comma 1, lettera h)].

Si interviene sull’articolo 275-bis delcodice di procedura penale e si introducel’articolo 58-quinquies dell’ordinamento

penitenziario, rendendosi più rigoroso ilcontrollo dei soggetti ammessi alla misuradegli arresti domiciliari e della detenzionedomiciliare. Le particolari procedure dicontrollo, tramite strumenti elettronici,dovranno essere disposte salvo che il giu-dice, in base ad una valutazione del casoconcreto, ne escluda la necessità.

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L’intervento normativo implica che si ab-bia una maggiore disponibilità di apparecchielettronici, il cui uso in alcuni casi potrà so-stituire le verifiche, necessariamente occa-sionali, ad opera dell’autorità di polizia.

Per questa ragione, legata a necessità ditipo organizzativo per incrementare ladisponibilità di tal tipo di apparecchiature,

si prevede che le disposizioni appena ri-chiamate entrino in vigore il giorno suc-cessivo alla pubblicazione nella GazzettaUfficiale della legge di conversione deldecreto.

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto delle norme vigenti con quello risul-tante dalla modifica.

TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 275-bis.

(Particolari modalità di controllo).

ART. 275-bis.

(Particolari modalità di controllo).

1. Nel disporre la misura degli ar-resti domiciliari anche in sostituzionedella custodia cautelare in carcere, ilgiudice, se lo ritiene necessario in rela-zione alla natura e al grado delle esi-genze cautelari da soddisfare nel casoconcreto, prescrive procedure di con-trollo mediante mezzi elettronici o altristrumenti tecnici, quando ne abbia ac-certato la disponibilità da parte dellapolizia giudiziaria.

1. Nel disporre la misura degli ar-resti domiciliari anche in sostituzionedella custodia cautelare in carcere, ilgiudice, salvo che le ritenga non neces-sarie in relazione alla natura e al gradodelle esigenze cautelari da soddisfarenel caso concreto, prescrive proceduredi controllo mediante mezzi elettronicio altri strumenti tecnici, quando neabbia accertato la disponibilità da partedella polizia giudiziaria.

Omissis Omissis

2c) La liberazione anticipata « speciale »(articolo 4).

Con riferimento alle misure destinate adincidere sui flussi in uscita dal circuito car-cerario, si aumenta da quarantacinque asettantacinque giorni la riduzione di penaconcedibile con il beneficio della libera-zione anticipata, previsto dall’articolo 54della legge 26 luglio 1975, n. 354, circoscri-vendo, tuttavia, l’efficacia temporale di taleintervento emergenziale ai due anni succes-sivi all’entrata in vigore del decreto.

Al fine di aumentare l’impatto deflat-tivo si è stabilito che il periodo valutabileai fini della maggiore riduzione decorradal 1o gennaio 2010.

Il periodo aggiuntivo di detrazione perquanti, a far data dal 1o gennaio 2010,abbiano già usufruito della liberazioneanticipata è computato con esclusione diogni automatismo, richiedendosi che, suc-cessivamente al semestre al quale si rife-

risce la detrazione già concessa, abbianocontinuato a dare prova di partecipazioneall’opera rieducativa.

Soltanto entro questi ristretti limiti tem-porali può dunque dirsi che sia venutameno l’autonomia di valutazione di ciascunsingolo semestre, che invece rimane integraper tutte le future applicazioni dell’istituto.

La concessione di tale speciale ridu-zione di pena comporta l’obbligo di unaccertamento e di una motivazione piùpregnante in riferimento ai condannati peri delitti di cui all’articolo 4-bis, in quantosi è ritenuto di operare un bilanciamentotra l’esigenza di diminuire il sovraffolla-mento negli istituti di pena e le esigenze disicurezza e tutela della collettività a frontedi delitti di elevato allarme sociale.

La misura adottata determinerà l’anti-cipazione delle rimessioni in libertà soloall’esito, come già detto, di una valutazionefavorevole da parte del magistrato di sor-veglianza e nel medio-lungo periodo potrà

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prevedibilmente portare ad una sensibileriduzione dell’attuale carico carcerario. Èragionevole prevedere che nell’immediato,sempre che vi sia una valutazione favore-vole dell’autorità competente, i detenutirimessi in libertà possano raggiungere ilnumero di circa 1.700.

Nell’arco complessivo di efficacia dellanorma che ha natura temporanea – giusti-ficata dalla esigenza di un intervento diriduzione ragionata della popolazione car-ceraria imposta dalle decisioni della Cortecostituzionale e della Corte europea dei di-ritti dell’uomo – la liberazione sarà attuataper scaglioni distanziati nel tempo.

Non è da trascurare che, sia pure in parte,la modifica si atteggia a rimedio compensa-tivo, secondo le indicazioni della Corte euro-pea di Strasburgo, della violazione dei diritti

dei detenuti in conseguenza della situazionedi sovraffollamento carcerario e, più in ge-nerale, del trattamento inumano e degra-dante che, per carenze strutturali, possonoessersi trovati a subire. Si tratta, pertanto, diuna misura, la cui adozione è indispensabileai fini dell’adeguamento alle indicazionidella già menzionata sentenza Torreggianic/Italia della Corte europea. Ed è questa laragione che ha indotto ad individuare il ter-mine di efficacia nel 1o gennaio 2010, data incui si è determinata la situazione di emer-genza detentiva.

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma relativa alla liberazioneanticipata ordinaria (articolo 54 dellalegge n. 354 del 1975) con quello relativoalla fattispecie di nuovo conio (articolo 4del decreto-legge).

TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 54.(Liberazione anticipata).

ART. 4.(Liberazione anticipata speciale).

1. Al condannato a pena detentivache ha dato prova di partecipazioneall’opera di rieducazione è concessa,quale riconoscimento di tale parteci-pazione, e ai fini del suo più efficacereinserimento nella società, una detra-zione di quarantacinque giorni perogni singolo semestre di pena scontata.A tal fine è valutato anche il periodotrascorso in stato di custodia cautelareo di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio ècomunicata all’ufficio del pubblico mi-nistero presso la corte d’appello o iltribunale che ha emesso il provvedi-mento di esecuzione o al pretore setale provvedimento è stato da luiemesso.

3. La condanna per delitto non col-poso commesso nel corso dell’esecu-zione successivamente alla concessionedel beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della mi-sura di pena che occorre avere espiatoper essere ammessi ai benefìci dei per-messi premio, della semilibertà e della

1. Per un periodo di due anni dalladata di entrata in vigore del presentedecreto, la detrazione di pena concessacon la liberazione anticipata previstadall’articolo 54 della legge 26 luglio1975, n. 354 è pari a settantacinquegiorni per ogni singolo semestre di penascontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal1o gennaio 2010, abbiano già usufruitodella liberazione anticipata, è ricono-sciuta per ogni singolo semestre la mag-giore detrazione di trenta giorni, sempreche nel corso dell’esecuzione successi-vamente alla concessione del beneficioabbiano continuato a dare prova di par-tecipazione all’opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal commaprecedente si applica anche ai semestridi pena in corso di espiazione alla datadel 1o gennaio 2010.

4. Ai condannati per taluno dei de-litti previsti dall’articolo 4-bis della legge26 luglio 1975, n. 354 la liberazioneanticipata può essere concessa nellamisura di settantacinque giorni, a

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liberazione condizionale, la parte dipena detratta ai sensi del comma 1 siconsidera come scontata. La presentedisposizione si applica anche ai condan-nati all’ergastolo.

norma dei commi precedenti, soltantonel caso in cui abbiano dato prova, nelperiodo di detenzione, di un concretorecupero sociale, desumibile da compor-tamenti rivelatori del positivo evolversidella personalità.

5. Le disposizioni di cui ai commiprecedenti non si applicano ai condan-nati ammessi all’affidamento in prova ealla detenzione domiciliare, relativa-mente ai periodi trascorsi, in tutto o inparte, in esecuzione di tali misure al-ternative.

3) Le novità in tema di esecuzione dellapena presso il domicilio di cui alla legge26 novembre 2010, n. 199 (articolo 5).

Allo scopo di deflazionare ulterior-mente la situazione carceraria, si è intesostabilizzare l’istituto dell’esecuzione dellapena presso il domicilio (introdotto con lalegge 26 novembre 2010, n. 199), il cuitermine di vigenza era stato fissato al 31dicembre 2013. Tale istituto in questi

ultimi anni ha sortito efficaci effetti sulpiano del contrasto al fenomeno del so-vraffollamento, consentendo, al 30 settem-bre 2013, la scarcerazione di 12.109 de-tenuti.

Nella tavola sottostante si raffronta, percomodità di lettura, il testo dell’articolo 1della legge 26 novembre 2010, n. 199,relativo all’istituto dell’esecuzione dellapena presso il domicilio, con quello rela-tivo alla nuova disposizione.

TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 1.

(Esecuzione presso il domicilio delle penedetentive non superiori a diciotto mesi).

ART. 1.

(Esecuzione presso il domicilio delle penedetentive non superiori a diciotto mesi).

1. Fino alla completa attuazione delpiano straordinario penitenziario non-ché in attesa della riforma della disci-plina delle misure alternative alla de-tenzione e, comunque, non oltre il 31dicembre 2013, la pena detentiva nonsuperiore a diciotto mesi, anche se co-stituente parte residua di maggior pena,è eseguita presso l’abitazione del con-dannato o altro luogo pubblico o privatodi cura, assistenza e accoglienza, diseguito denominato « domicilio ». Il ma-gistrato di sorveglianza provvede senzaritardo sulla richiesta se già disponedelle informazioni occorrenti.

1. La pena detentiva non superiore adiciotto mesi, anche se costituente parteresidua di maggior pena, è eseguitapresso l’abitazione del condannato oaltro luogo pubblico o privato di cura,assistenza e accoglienza, di seguito de-nominato « domicilio ». Il magistrato disorveglianza provvede senza ritardosulla richiesta se già dispone delle in-formazioni occorrenti.

Omissis Omissis

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4) Le modifiche al testo unico in materia diimmigrazione di cui al decreto legislativon. 286 del 1998, in tema di espulsione deidetenuti stranieri come sanzione alterna-tiva alla detenzione (articolo 6).

Si interviene sulla disciplina dellaespulsione, quale sanzione alternativa alladetenzione, applicabile ai detenuti citta-dini di Stati non appartenenti all’Unioneeuropea. Tale istituto, apparentementecostruito come misura alternativa, non nepresenta, in realtà, i caratteri tipici, es-sendo attivabile d’ufficio, senza consensodell’interessato e senza una valutazionedi merito da parte del giudice. Nondi-meno, essa costituisce uno strumentomolto utile di deflazione carceraria, ido-neo a produrre effetti positivi per glistranieri non appartenenti all’Unione eu-ropea, anche considerato il fatto checostoro, nella stragrande maggioranza deicasi, sono destinati al trattenimento neicentri di identificazione ed espulsione(CIE), finalizzato alla successiva espul-sione amministrativa, con un effetto diduplicazione degli interventi restrittividella libertà personale.

La modifica persegue l’obiettivo, attra-verso un ampliamento della platea deipotenziali destinatari della misura ed uncoordinamento più efficace degli organicoinvolti nell’iter procedurale, di accre-scere le possibilità di applicazione dell’isti-tuto, con significativi effetti sulla riduzionedel sovraffollamento degli istituti peniten-ziari. Secondo le statistiche elaborate dalMinistero della giustizia, infatti, al 30luglio 2013 erano presenti, nelle strutturepenitenziarie italiane, su 22.812 detenutistranieri circa 18.000 non appartenentiall’Unione europea, e come tali potenzial-mente espellibili in presenza delle condi-zioni di cui all’articolo 16, comma 5, deldecreto legislativo n. 286 del 1998.

In questa prospettiva, al fine di esten-dere l’ambito applicativo dell’istituto, simodifica la disposizione del comma 5 del-l’articolo 16, per risolvere la questione, con-troversa nella concreta pratica applicativa,

della possibilità di disporre l’espulsione,previo scioglimento del cumulo, nel caso incui il titolo esecutivo ricomprenda uno opiù reati ostativi. In tal caso, infatti, laprevalente giurisprudenza di legittimità ac-cede alla soluzione negativa, ponendo unasignificativa limitazione alla possibilità diricorrere allo strumento. Inoltre, si estendel’area applicativa della sanzione alternativaai delitti meno gravi previsti dal testo unicosull’immigrazione e ai delitti di cui agliarticoli 628, terzo comma, e 629, secondocomma, del codice penale.

In proposito si evidenzia che il numerodi detenuti stranieri espellibili con questaprocedura alla data del 30 luglio 2013 erapari a 5.018. Tale numero sarebbe aumen-tato di circa 1.300 persone con l’aperturaai reati di cui agli articoli 628, terzocomma, e 629, secondo comma, del codicepenale.

Le modifiche in tema di coordinamentodegli organi coinvolti nell’istruttoria delprocedimento di espulsione perseguono lafinalità di abbattimento dei relativi tempidi definizione. Si introducono meccanismiacceleratori delle procedure di identifica-zione del detenuto straniero per l’antici-pazione della pronuncia dell’autorità giu-diziaria. Le informazioni sulla identità esulla nazionalità del detenuto stranierosaranno inserite nella cartella personale diquest’ultimo prevista dall’articolo 26 deldecreto del Presidente della Repubblica 30giugno 2000, n. 230.

Peraltro su questa linea il Ministerodell’interno aveva già concordato con ilMinistero della giustizia un’azione ammi-nistrativa congiunta (che si sta già realiz-zando positivamente a Milano e Brescia),corrispondente a quanto si intende preve-dere per legge. La disposizione legislativarafforzerà l’azione dei due Ministeri neiconfronti dei consolati, per ottenere l’iden-tificazione degli stranieri in tempi piùrapidi atteso il vantaggio derivante dallosconto di pena previsto dalla norma eprodurrà il decremento del numero didetenuti.

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TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 16.(Espulsione a titolo di sanzione sostitu-

tiva o alternativa alla detenzione).

ART. 16.(Espulsione a titolo di sanzione sostitu-

tiva o alternativa alla detenzione).

Omissis Omissis

5. Nei confronti dello straniero, iden-tificato, detenuto, che si trova in talunadelle situazioni indicate nell’articolo 13,comma 2, che deve scontare una penadetentiva, anche residua, non superiorea due anni, è disposta l’espulsione. Essanon può essere disposta nei casi in cuila condanna riguarda uno o più delittiprevisti dall’articolo 407, comma 2, let-tera a), del codice di procedura penale,ovvero i delitti previsti dal presentetesto unico.

5. Nei confronti dello straniero iden-tificato, detenuto, che si trova in talunadelle situazioni indicate nell’articolo 13,comma 2, che deve scontare una penadetentiva, anche residua, non superiore adue anni, è disposta l’espulsione. Essanon può essere disposta nei casi di con-danna per i delitti previsti dal presentetesto unico, per i quali è stabilita la penadetentiva superiore nel massimo a dueanni, ovvero per uno o più delitti previstidall’articolo 407, comma 2, lettera a), delcodice di procedura penale, fatta ecce-zione per quelli consumati o tentati dicui agli articoli 628, terzo comma e 629,secondo comma, del codice penale. Incaso di concorso di reati o di unificazionedi pene concorrenti, l’espulsione è dispo-sta anche quando sia stata espiata laparte di pena relativa alla condanna perreati che non la consentono.

5-bis. Nei casi di cui al comma 5,all’atto dell’ingresso in carcere di uncittadino straniero, la direzione dell’isti-tuto penitenziario richiede al questoredel luogo le informazioni sulla identitàe nazionalità dello stesso. Nei medesimicasi, il questore avvia la procedura diidentificazione interessando le compe-tenti autorità diplomatiche e procedealla eventuale espulsione dei cittadinistranieri identificati. A tal fine, il Mini-stro della giustizia ed il Ministro del-l’interno adottano i necessari strumentidi coordinamento.

5-ter. Le informazioni sulla identità enazionalità del detenuto straniero sonoinserite nella cartella personale dellostesso prevista dall’articolo 26 del de-creto del Presidente della Repubblica 30giugno 2000, n. 230.

6. Competente a disporre l’espulsionedi cui al comma 5 è il magistrato disorveglianza, che decide con decreto mo-

6. Salvo che il questore comunichi chenon è stato possibile procedere all’identi-ficazione dello straniero, la direzione

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tivato, senza formalità, acquisite le infor-mazioni degli organi di polizia sull’iden-tità e sulla nazionalità dello straniero. Ildecreto di espulsione è comunicato allostraniero che, entro il termine di diecigiorni, può proporre opposizione dinanzial tribunale di sorveglianza. Il tribunaledecide nel termine di venti giorni.

dell’istituto penitenziario trasmette gliatti utili per l’adozione del provvedi-mento di espulsione al magistrato di sor-veglianza competente in relazione alluogo di detenzione del condannato. Ilmagistrato decide con decreto motivato,senza formalità. Il decreto è comunicatoal pubblico ministero, allo straniero e alsuo difensore, i quali, entro il termine didieci giorni, possono proporre opposi-zione dinanzi al tribunale di sorve-glianza. Se lo straniero non è assistito daun difensore di fiducia, il magistratoprovvede alla nomina di un difensored’ufficio. Il tribunale decide nel terminedi 20 giorni.

Omissis Omissis

B) Interventi in materia di tutela dei dirittidei detenuti.

Nel quadro di un ampio interventovolto ad introdurre efficaci strumenti ditutela dei diritti dei detenuti, si è ritenutoopportuno mantenere un primo livello digaranzia, non giurisdizionale, rappresen-tato dal diritto di reclamo riconosciuto aidetenuti e agli internati dall’articolo 35dell’ordinamento penitenziario e consi-stente nel diritto di avanzare doglianze, informa orale o scritta, a diverse autorità.

Come è noto, con la sentenza emessa indata 8 gennaio 2013 la Corte europea deidiritti dell’uomo, decidendo nella causapromossa da Torreggiani ed altri control’Italia, ha dichiarato che il nostro Paese,entro il termine di un anno dalla data didefinitività di tale sentenza, dovrà istituireun ricorso o un insieme di ricorsi interni,effettivi e idonei ad offrire una riparazioneadeguata e sufficiente in caso di sovraf-follamento carcerario, precisando, da unlato, che « (...) il reclamo rivolto al magi-strato di sorveglianza in virtù degli articoli35 e 69 della legge sull’ordinamento pe-nitenziario è un ricorso accessibile, manon effettivo nella pratica (...) » e, dall’al-tro, che devono essere creati « (...) senzaindugio un ricorso o una combinazione di

ricorsi che abbiano effetti preventivi ecompensativi e garantiscano realmenteuna riparazione effettiva (...) ».

Si riconosce così una tutela giurisdi-zionale, affidata al magistrato di sorve-glianza, nelle ipotesi previste dal novellatocomma 6 dell’articolo 69 (v. infra) e siintroduce il « nuovo » articolo 35-bis, ru-bricato « Reclamo giurisdizionale », signi-ficativamente collocato dopo la norma sulreclamo generico, in modo da sottolinearela progressività dei meccanismi di tutela ela loro riconducibilità ad un sistema in-tegrato e unitario.

Infine, quale strumento complementaredi tutela dei diritti, si prevede l’istituzionedel Garante nazionale dei detenuti, figurache intende rappresentare, da un lato, unsostegno di particolare prossimità alle esi-genze di protezione dei diritti delle per-sone private della libertà, complementarerispetto all’attività della magistratura disorveglianza, e, dall’altro lato, un mo-mento di interlocuzione e stimolo all’atti-vità dell’amministrazione.

1) La riformulazione dell’articolo 35 inmateria di reclamo cosiddetto « gene-rico » [articolo 3, comma 1, lettera a)].

Si opera una parziale riformulazionedell’articolo 35 dell’ordinamento peniten-

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ziario, procedendo, da un lato, ad unaintegrazione del novero dei destinataridei reclami con l’aggiunta di nuove figureinterne all’amministrazione (il provvedi-tore regionale) ed esterne (il Garantenazionale dei diritti dei detenuti ed igaranti locali comunque denominati) e,dall’altro, ad un adeguamento terminolo-gico con la sostituzione delle vecchie

figure del « direttore generale per gliistituti di prevenzione e di pena » e degli« ispettori » rispettivamente con il « capodel dipartimento dell’amministrazione pe-nitenziaria » e con il « direttore dell’uf-ficio ispettivo ».

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma vigente con quello ri-sultante dalla modifica.

TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 35.

(Diritto di reclamo).

ART. 35.

(Diritto di reclamo).

I detenuti e gli internati possonorivolgere istanze o reclami orali o scritti,anche in busta chiusa:

1) al direttore dell’istituto, nonchéagli ispettori, al direttore generale pergli istituti di prevenzione e di pena e alMinistro per la grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sani-tarie in visita all’istituto;

4) al presidente della Giunta re-gionale;

5) al Capo dello Stato.

I detenuti e gli internati possonorivolgere istanze o reclami orali o scritti,anche in busta chiusa:

1) al direttore dell’istituto, al prov-veditore regionale, al direttore dell’uffi-cio ispettivo, al capo del dipartimentodell’amministrazione penitenziaria e alMinistro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sani-tarie in visita all’istituto;

3) al garante nazionale e ai garantiregionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al presidente della giunta regio-nale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato.

2) Procedimento di reclamo giurisdizionale[articolo 3, comma 1, lettera b)].

Al comma 1 dell’articolo 35-bis dell’or-dinamento penitenziario, introdotto daldecreto-legge, si prevede che il reclamogiurisdizionale venga trattato secondo loschema procedimentale tipico previsto, peril procedimento di sorveglianza, dal com-binato disposto degli articoli 666 e 678 delcodice di procedura penale. Si ritienenecessario che l’amministrazione interes-sata al reclamo (si tratta, a seconda deicasi, della amministrazione penitenziaria odi quella regionale, ormai investita dicompetenza esclusiva in materia sanitaria)

venga avvisata della fissazione dellaudienza in camera di consiglio, così daessere messa in grado di comparire diret-tamente in udienza o, se non ritiene difarlo, di formulare le proprie deduzioniper iscritto (si ricorda che ai sensi del-l’articolo 666, comma 3, del codice diprocedura penale è, infatti, previsto iltermine di cinque giorni per il deposito dimemorie in cancelleria).

Al comma 2 si è mantenuto il terminedi dieci giorni per la impugnazione deiprovvedimenti disciplinari, come già sta-bilito dal combinato disposto degli articoli69, comma 6, e 14-ter.

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Al comma 3 si prevede che, quando ilreclamo sia stato proposto ai sensi dell’arti-colo 69, comma 6, lettera a), ed abbia cioèad oggetto un provvedimento di natura di-sciplinare, il magistrato di sorveglianza, incaso di accoglimento, disponga l’annulla-mento del provvedimento. Si è scelta la viadell’annullamento (anziché quella della di-sapplicazione), poiché l’impugnativa disci-plinare non può che avere effetto demolito-rio. Si tratta, infatti, di tutela giurisdizio-nale del giudice ordinario sugli atti dellapubblica amministrazione, che incidono sudiritti e per i quali sussiste riserva di legge(ex articolo 113 della Costituzione); l’inter-vento normativo è dunque pienamente inlinea con detta riserva.

Non si è poi ritenuto di prevedere ilpotere di modificare la sanzione, volendosievitare l’ingerenza nell’esercizio del poteredisciplinare: se il magistrato di sorve-glianza rileverà l’eccessività della sanzione,annullando quindi il provvedimento, l’am-ministrazione potrà provvedere ex novo,tenendo però conto delle ragioni dell’an-nullamento.

Qualora, invece, il reclamo sia statoproposto ai sensi della lettera b) del citatocomma 6 dell’articolo 69, si prevede che ilmagistrato ordini all’amministrazione in-teressata di porre rimedio alla accertatasussistenza del pregiudizio, purché sia an-cora attuale al momento della decisione.Si è scelto di specificare che il pregiudiziodeve sussistere sia al momento della pre-sentazione del reclamo che al momentodella decisione poiché si tratta di tutelapreventiva e immediata, che inerisce allanatura stessa della tutela affidata al ma-gistrato di sorveglianza (che è giudice « diprossimità »).

Al comma 4 si è deciso di non preve-dere una impugnazione nel merito, nonessendo prevista, in nessuna ipotesi, l’im-pugnazione nel merito, avanti al tribunaledi sorveglianza, di decisioni adottate dalmagistrato di sorveglianza nel contraddit-torio delle parti. Si è inoltre ritenutoopportuno specificare che il termine perricorrere per cassazione è di quindici

giorni e non quello, troppo breve, di diecigiorni previsto dall’articolo 71-ter dell’or-dinamento penitenziario.

Al fine di garantire l’effettività dellatutela giurisdizionale, al comma 5 sonostati previsti, da un lato, l’obbligo perl’amministrazione competente di dare ese-cuzione alle ordinanze adottate dal magi-strato di sorveglianza in sede di defini-zione del reclamo e, dall’altro, la possibi-lità per l’interessato di promuovere ilgiudizio di ottemperanza davanti allostesso magistrato di sorveglianza. Tale giu-dizio, costruito secondo il paradigma del-l’omologa procedura prevista dall’articolo112 del codice del processo amministrativodi cui al decreto legislativo n. 104 del2010, è stato devoluto al « giudice di pros-simità » in considerazione dell’evidente de-ficit di effettività della tutela che si sa-rebbe determinato qualora, secondo iprincìpi propri della giurisdizione ammi-nistrativa, si fosse inteso devolvere la com-petenza al tribunale amministrativo regio-nale. Diversamente da quanto stabilito nelgiudizio di ottemperanza disciplinato dalcodice del processo amministrativo si èritenuto di (pre)determinare, nel limite di100 euro, la somma di denaro dovutadall’amministrazione per ogni violazione oinosservanza successiva, ovvero per ogniritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Nel disporre l’ottemperanza il magi-strato di sorveglianza dovrà comunquetenere conto delle oggettive esigenze orga-nizzative dell’amministrazione obbligataall’adempimento, che dovranno essere evi-denziate in uno specifico programma di-retto alla migliore e più rapida esecuzione.

Per quanto poi attiene ai presuppostisostanziali, le norme di riferimento sonocostituite dalle lettere a) e b) del comma 6dell’articolo 69 della legge penitenziaria.

Quanto alla prima disposizione, si èritenuto di estendere anche ai profili dimerito la tutela giurisdizionale in materiadisciplinare solo nei casi delle sanzioni piùgravi, previste ai numeri 4) e 5) del comma1 dell’articolo 39 (si tratta dell’isolamentodurante la permanenza all’aria aperta per

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non più di dieci giorni e della esclusionedalle attività in comune per non più diquindici giorni).

Per quanto invece riguarda la lettera b),si è inteso circoscrivere la tutela giurisdi-zionale unicamente ai casi in cui il dete-nuto o internato intenda fare valere unalesione « attuale » e « grave », che conseguaalla « inosservanza da parte dell’ammini-strazione di disposizioni previste dallalegge penitenziaria e dal relativo regola-mento. Ciò al fine di consentire l’accessoad un meccanismo di tutela certamente« costoso » soltanto in relazione alle situa-zioni di pregiudizio realmente significative,consentendo alla magistratura di sorve-glianza di utilizzare il filtro della inam-missibilità in relazione a questioni nonmeritevoli di considerazione ovvero a ipo-tesi di lesione ormai risalenti nel tempo.

Si riporta di seguito il nuovo testodell’articolo 35-bis nonché il raffronto,nella successiva tabella, tra la vecchiaformulazione dell’articolo 69, comma 6, ela nuova disposizione.

« ART. 35-bis. – (Reclamo giurisdizio-nale). – 1. Il procedimento relativo alreclamo di cui all’articolo 69, comma 6, sisvolge ai sensi degli articoli 666 e 678 delcodice di procedura penale. Salvi i casi dimanifesta inammissibilità della richiesta anorma dell’articolo 666, comma 2, delcodice di procedura penale, il magistratodi sorveglianza fissa la data dell’udienza ene fa dare avviso anche all’amministra-zione interessata, che ha diritto di com-parire ovvero di trasmettere osservazioni erichieste.

2. Il reclamo di cui all’articolo 69,comma 6, lettera a), è proposto nel ter-mine di dieci giorni dalla comunicazionedel provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistratodi sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’ar-ticolo 69, comma 6, lettera a), disponel’annullamento del provvedimento di irro-gazione della sanzione disciplinare. Nelleipotesi di cui all’articolo 69, comma 6,lettera b), accertate la sussistenza e l’at-

tualità del pregiudizio, ordina all’ammini-strazione di porre rimedio.

4. Avverso la decisione del magistratodi sorveglianza è ammesso ricorso percassazione per violazione di legge, neltermine di quindici giorni dalla notifica-zione o comunicazione dell’avviso di de-posito.

5. In caso di mancata esecuzione delprovvedimento non più soggetto ad impu-gnazione, l’interessato o il suo difensoremunito di procura speciale possono richie-dere l’ottemperanza al magistrato di sor-veglianza che ha emesso il provvedimento.Si osservano le disposizioni di cui agliarticoli 666 e 678 del codice di procedurapenale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se ac-coglie la richiesta:

a) ordina l’ottemperanza, indicandomodalità e tempi di adempimento, tenutoconto del programma attuativo, predispo-sto dall’amministrazione al fine di dareesecuzione al provvedimento, sempre chedetto programma sia compatibile con ilsoddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti inviolazione o elusione del provvedimentorimasto ineseguito;

c) se non sussistono ragioni ostative,determina, su richiesta di parte, la sommadi denaro dovuta dall’amministrazione perogni violazione o inosservanza successiva,ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione delprovvedimento, entro il limite massimo di100 euro per ogni giorno. La statuizionecostituisce titolo esecutivo;

d) nomina, ove occorra, un commis-sario ad acta.

7. Il magistrato di sorveglianza conoscedi tutte le questioni relative all’esatta ot-temperanza, ivi comprese quelle inerentiagli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso insede di ottemperanza è sempre ammessoricorso per cassazione per violazione dilegge ».

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TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 69.

(Funzioni e provvedimenti del magistratodi sorveglianza).

ART. 69.

(Funzioni e provvedimenti del magistratodi sorveglianza).

Omissis Omissis

5. Approva, con decreto, il pro-gramma di trattamento di cui al terzocomma dell’articolo 13, ovvero, se rav-visa in esso elementi che costituisconoviolazione dei diritti del condannato odell’internato, lo restituisce, con osser-vazioni, al fine di una nuova formu-lazione. Approva, con decreto, il prov-vedimento di ammissione al lavoro al-l’esterno. Impartisce, inoltre, nel corsodel trattamento, disposizioni dirette adeliminare eventuali violazioni dei dirittidei condannati e degli internati.

5. Approva, con decreto, il pro-gramma di trattamento di cui al terzocomma dell’articolo 13, ovvero, se rav-visa in esso elementi che costituisconoviolazione dei diritti del condannato odell’internato, lo restituisce, con osser-vazioni, al fine di una nuova formu-lazione. Approva, con decreto, il prov-vedimento di ammissione al lavoro al-l’esterno. Impartisce, inoltre, disposi-zioni dirette ad eliminare eventualiviolazioni dei diritti dei condannati edegli internati.

6. Decide, con ordinanza impugna-bile soltanto per cassazione, secondo laprocedura di cui all’articolo 14-ter, suireclami dei detenuti e degli internaticoncernenti l’osservanza delle normeriguardanti:

a) [l’attribuzione della qualifica la-vorativa, la mercede e la remunerazionenonché lo svolgimento delle attività ditirocinio e di lavoro e le assicurazionisociali;] (Lettera dichiarata costituzio-nalmente illegittima dalla Corte cost.sent. 27 ottobre 2006 n.341)

b) le condizioni di esercizio delpotere disciplinare, la costituzione e lacompetenza dell’organo disciplinare, lacontestazione degli addebiti e la facoltàdi discolpa.

6. Provvede a norma dell’articolo35-bis sui reclami dei detenuti e degliinternati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del po-tere disciplinare, la costituzione e lacompetenza dell’organo disciplinare, lacontestazione degli addebiti e la facoltàdi discolpa; nei casi di cui all’articolo 39,comma 1, numeri 4 e 5, è valutato ancheil merito dei provvedimenti adottati;

b) l’inosservanza da parte dell’am-ministrazione di disposizioni previstedalla presente legge e dal relativo rego-lamento, dalla quale derivi al detenutoo all’internato un attuale e grave pre-giudizio all’esercizio dei diritti.

3) Istituzione del Garante nazionale deidiritti delle persone detenute o privatedella libertà personale (articolo 7).

L’istituzione del Garante nazionale deidiritti delle persone detenute o privatedella libertà personale costituisce uno deipunti qualificanti della proposta riforma-trice e si pone al termine di un lungo

dibattito politico-parlamentare che si èarticolato nel corso di diverse legislature.

La necessità di coniugare rapidità edeffettività dell’intervento con le ormaistrutturali esigenze di bilancio hanno sug-gerito di prevedere che la costituzionedell’organismo abbia luogo presso il Mi-nistero della giustizia, avvalendosi del per-sonale messo a disposizione dallo stesso

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Ministero, senza che peraltro dall’istitu-zione del Garante nazionale possa deri-vare alcun onere a carico dello Stato. Pertale motivo, i tre componenti (nominatidal Consiglio dei ministri) non hannodiritto ad indennità od emolumenti perl’attività prestata, fermo restando il dirittoal mero rimborso delle spese affrontatenello svolgimento delle attività d’ufficio. Lacomposizione della struttura amministra-tiva verrà determinata con successivo re-golamento del Ministro della giustizia, daadottare entro tre mesi dalla data dientrata in vigore del decreto.

Tra i compiti del Garante nazionale, ol-tre a quello di promuovere e favorire rap-porti di collaborazione con i garanti terri-toriali, vi è quello di vigilare affinché l’ese-cuzione della custodia dei detenuti, degliinternati, dei soggetti sottoposti a custodiacautelare in carcere o ad altre forme dilimitazione della libertà personale sia at-tuata in conformità alle norme e ai princìpistabiliti dalla Costituzione, dalle conven-zioni internazionali sui diritti umani ratifi-cate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dairegolamenti [lettera a)]; di visitare, senzanecessità di autorizzazione, gli istituti peni-tenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari ele strutture sanitarie destinate ad accoglierele persone sottoposte a misure di sicurezzadetentive, le comunità terapeutiche e di ac-coglienza o comunque le strutture pubbli-che e private dove si trovano persone sotto-poste a misure alternative o alla misuracautelare degli arresti domiciliari, gli isti-tuti penali per minori e le comunità diaccoglienza per minori sottoposti a provve-dimenti dell’autorità giudiziaria, nonché,previo avviso e senza che da ciò possa deri-vare danno per le attività investigative incorso, alle camere di sicurezza delle Forzedi Polizia, accedendo, senza restrizioni, aqualunque locale [lettera b)]; di prenderevisione, previo consenso anche verbaledell’interessato, degli atti riferibili allecondizioni di detenzione o privazionedella libertà delle persone [lettera c)] e dirichiedere all’amministrazione interessatale informazioni e i documenti necessari,

potendo ottenere dal magistrato di sor-veglianza l’emissione di un ordine diesibizione [lettera d)]; di verificare ilrispetto degli adempimenti previsti dallanormativa vigente in materia di CIE, confacoltà di accesso in detti luoghi [letterae)]; di formulare specifiche raccomanda-zioni all’amministrazione interessata, seaccerti violazioni delle norme dell’ordi-namento ovvero la fondatezza delleistanze e dei reclami proposti ai sensidell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975,n. 354; l’amministrazione interessata, ovenon accolga la richiesta, è tenuta a co-municare il proprio dissenso motivato neltermine di trenta giorni [lettera f)]; dipredisporre una relazione annuale desti-nata ai Presidenti del Senato della Re-pubblica e della Camera dei deputati,oltre che al Ministro dell’interno e alMinistro della giustizia [lettera g)].

4) Misure dirette alla semplificazione nellatrattazione di alcune materie di compe-tenza della magistratura di sorveglianza.

Al fine di bilanciare l’accresciuto impe-gno della magistratura di sorveglianza deri-vante dal considerevole impatto conse-guente alle misure previste con il presenteintervento, si interviene attraverso una seriedi disposizioni volte a semplificare il proce-dimento di trattazione di alcune materie.Tali modifiche rielaborano alcune propostegià avanzate dalla Commissione mista per lostudio dei problemi della magistratura disorveglianza, istituita su iniziativa del Mini-stero della giustizia e del Consiglio superioredella magistratura, e già in parte accoltedallo stesso Consiglio superiore con la « Ri-soluzione in ordine a soluzioni organizzativee diffusione di buone prassi in materia dimagistratura di sorveglianza » adottata il 24luglio 2013; e alle quali si intende dare ora« copertura » normativa.

4a) La modifica del procedimento di sorve-glianza [articolo 1, comma 1, lettera b)].

La modifica de qua interviene sullanorma generale che disciplina il procedi-mento di sorveglianza.

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Essa intende riservare il procedimentoordinario, caratterizzato dall’udienza ca-merale in contraddittorio, alle materie piùdirettamente afferenti ai diritti fondamen-tali, quali la libertà personale, ricorrendoalla più spedita procedura dell’articolo 667del codice di procedura penale per le mate-rie meno rilevanti o comunque caratteriz-zate dalla natura tendenzialmente docu-mentale dell’accertamento (come nel casodella conversione delle pene pecuniarie,

nonché dell’esecuzione della semideten-zione e della libertà controllata), ferma re-stando la possibilità di instaurare la proce-dura più garantita nel caso in cui taluno deisoggetti interessati (condannato, difensore,pubblico ministero) ne facciano richiestaattraverso l’opposizione allo stesso organoche ha deciso in prima battuta.

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma vigente con quello ri-sultante dalla modifica.

TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 678.

(Procedimento di sorveglianza).

ART. 678.

(Procedimento di sorveglianza).

1. Il tribunale di sorveglianza nelle ma-terie di sua competenza, e il magistrato disorveglianza nelle materie attinenti allarateizzazione e alla conversione dellepene pecuniarie, alla remissione del de-bito, ai ricoveri previsti dall’articolo 148del codice penale, alle misure di sicurezza,alla esecuzione della semidetenzione edella libertà controllata e alla dichiara-zione di abitualità o professionalità nelreato o di tendenza a delinquere, proce-dono, a richiesta del pubblico ministero,dell’interessato, del difensore o di ufficio,a norma dell’articolo 666. Tuttavia,quando vi è motivo di dubitare della iden-tità fisica di una persona, procedono anorma dell’articolo 667.

1. Salvo quanto stabilito dal suc-cessivo comma 1-bis, il tribunale disorveglianza nelle materie di sua com-petenza, e il magistrato di sorveglianza,nelle materie attinenti ai ricoveri pre-visti dall’articolo 148 del codice penale,alle misure di sicurezza e alla dichia-razione di abitualità o professionalitànel reato o di tendenza a delinquereprocedono, a richiesta del pubblicoministero, dell’interessato, del difensoreo di ufficio, a norma dell’articolo 666.Tuttavia, quando vi è motivo di dubi-tare dell’identità fisica di una persona,procedono a norma dell’articolo 667comma 4.

1-bis. Il magistrato di sorveglianza,nelle materie attinenti alla rateizzazione ealla conversione delle pene pecuniarie,alla remissione del debito e alla esecu-zione della semidetenzione e della libertàcontrollata, ed il tribunale di sorveglianza,nelle materie relative alle richieste di ria-bilitazione ed alla valutazione sull’esitodell’affidamento in prova al servizio so-ciale, anche in casi particolari, procedonoa norma dell’articolo 667 comma 4.

4b) La sopravvenienza di nuovi titoli ese-cutivi nei confronti del condannato sot-toposto ad una misura alternativa [ar-ticolo 3, comma 1, lettera g)].

Analogamente a quanto previsto conriferimento all’articolo 678, si introduce

una modifica sul procedimento relativoalla prosecuzione delle misure alternative,stabilendo che nei casi in cui sopravvengaun nuovo titolo detentivo il relativo prov-vedimento sia assunto dal magistrato disorveglianza, senza la necessità di un pro-nunciamento da parte del tribunale, che

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verrà eventualmente investito soltanto incaso di reclamo da parte di uno deisoggetti interessati (condannato, suo difen-sore, pubblico ministero).

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma vigente (articolo 51-bisdell’ordinamento penitenziario) con quellorisultante dalla modifica.

TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 51-bis.

(Sopravvenienza di nuovi titoli di priva-zione della libertà).

ART. 51-bis.

(Sopravvenienza di nuovi titoli di priva-zione della libertà).

1. Quando durante l’attuazione del-l’affidamento in prova al servizio socialeo della detenzione domiciliare o delladetenzione domiciliare speciale o delregime di semilibertà sopravviene untitolo di esecuzione di altra pena de-tentiva, il direttore dell’istituto peniten-ziario o il direttore del centro di ser-vizio sociale informa immediatamente ilmagistrato di sorveglianza. Se questi,tenuto conto del cumulo delle pene,rileva che permangono le condizioni dicui al comma 1 dell’articolo 47 o aicommi 1 e 1-bis dell’articolo 47-ter o aicommi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies oai primi tre commi dell’articolo 50,dispone con decreto la prosecuzioneprovvisoria della misura in corso; incaso contrario dispone la sospensionedella misura stessa. Il magistrato disorveglianza trasmette quindi gli atti altribunale di sorveglianza che deve de-cidere nel termine di venti giorni laprosecuzione o la cessazione della mi-sura.

1. Quando, durante l’attuazione del-l’affidamento in prova al servizio so-ciale o della detenzione domiciliare odella detenzione domiciliare speciale odel regime di semilibertà, sopravvieneun titolo di esecuzione di altra penadetentiva, il pubblico ministero informaimmediatamente il magistrato di sor-veglianza, formulando contestualmentele proprie richieste. Il magistrato disorveglianza, se rileva, tenuto conto delcumulo delle pene, che permangono lecondizioni di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 47 o ai commi 1 e 1-bis del-l’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2dell’articolo 47-quinquies o ai primi trecommi dell’articolo 50, dispone conordinanza la prosecuzione della misurain corso; in caso contrario ne disponela cessazione.

2. Avverso il provvedimento di cui alcomma 1 è ammesso reclamo ai sensidell’articolo 69-bis.

4c) La deroga delle prescrizioni in materiadi esecuzione delle misure alternative[articolo 3, comma 1, lettera e)].

Si interviene, infine, sulla disciplinadelle deroghe temporanee delle prescri-zioni applicate ai condannati sottopostiad una misura alternativa, che nell’espe-rienza giudiziaria costituisce uno degliambiti di maggiore impegno della magi-stratura di sorveglianza, gravata da con-tinue richieste, spesso per autorizzazionidi scarsissima rilevanza. Con la modifica

proposta, proprio in considerazione del-l’assenza di profili di complessità tecnicae della modesta incidenza sul percorsocomplessivo dell’esecuzione penale, si at-tribuisce la relativa competenza al diret-tore dell’ufficio di esecuzione penaleesterna, fatti comunque salvi gli obblighidi comunicazione al magistrato di sor-veglianza che procede.

Nella tavola sottostante si raffronta iltesto della norma vigente (articolo 47,comma 8, dell’ordinamento penitenziario)con quello risultante dalla modifica.

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TESTO VIGENTE TESTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE

ART. 47.

(Affidamento in prova al servizio sociale).

ART. 47.

(Affidamento in prova al servizio sociale).

Omissis Omissis

8. Nel corso dell’affidamento le pre-scrizioni possono essere modificate dalmagistrato di sorveglianza.

8. Nel corso dell’affidamento le pre-scrizioni possono essere modificate dalmagistrato di sorveglianza. Le deroghetemporanee alle prescrizioni sono auto-rizzate, su proposta del direttore del-l’ufficio di esecuzione penale esterna,dal magistrato di sorveglianza anche informa orale nei casi di urgenza.

5) Norma di interpretazione autentica eproroga del termine per l’adozione delregolamento attuativo, per l’anno 2013,delle disposizioni legislative in materiadi benefìci e sgravi fiscali in favore deidatori di lavoro che impieghino detenutied internati.

L’articolo 8 del decreto contiene anzi-tutto una disposizione di proroga del te-mine, in riferimento all’anno 2013, perl’adozione del regolamento di attuazionedella legge 22 giugno 2000, n. 193, comesuccessivamente modificata, e della legge 8novembre 1991, n. 381, come successiva-mente modificata, nelle parti in cui pre-vedono benefìci e sgravi fiscali in favoredei datori di lavoro che impieghino dete-nuti e internati, onde scongiurare il rischioche costoro, in ragione del ritardo nel-l’adozione del regolamento, si vedano pri-vati della possibilità di usufruire di dettibenefìci. Le norme sugli incentivi sono,

infatti, strategiche nel disegno di valoriz-zazione del lavoro per i detenuti e gliinternati, che è tappa essenziale del pro-gramma rieducativo e, più latamente, trat-tamentale, sì che deve evitarsi che restinoingiustamente mortificate le attese diquanti hanno concretamente contribuitoall’inveramento delle peculiari finalitàdella legislazione penitenziaria. Nellostesso senso si muove la norma di inter-pretazione autentica che, chiarendo chel’ammontare massimo mensile dei creditidi imposta concessi ai datori di lavoro hariguardo, per l’anno 2013, a tutti i mesi, enon solo a quelli successivi alla disposi-zione legislativa che ha novellato l’articolo3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (de-creto-legge 1o luglio 2013, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto2013, n. 94), evita che siano irragionevol-mente disattese le giuste aspettative deidatori di lavoro, e ciò per le prevalentiragioni poc’anzi esplicitate.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,e successive modificazioni).

Il presente decreto-legge reca nuove disposizioni in tema diordinamento penitenziario e misure urgenti in materia di sovraffol-lamento carcerario comprensive della introduzione della configura-zione del delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacentio psicotrope di lieve entità.

Si prevede altresì l’istituzione, presso il Ministero della giustizia,del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private dellalibertà nazionale.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni introdotte fannoriferimento alla necessità di affrontare il fenomeno dell’ormai ende-mico sovraffollamento carcerario, restituendo ai soggetti reclusi lapossibilità di un pieno esercizio dei diritti fondamentali, che costi-tuisce uno dei principali problemi del sistema giudiziario italiano.

Ciò, peraltro, trova giustificazione nelle pronunce della Cortecostituzionale che hanno richiamato la necessità di interventi legi-slativi efficaci nonché della Corte europea dei diritti dell’Uomo che hacondannato il nostro Paese, stabilendo il termine di maggio 2014 perl’adozione di incisivi interventi riformatori.

Nel dettaglio, la nuova disciplina introdotta riguarda:

ARTICOLO 1 – Modifiche al codice di procedura penale.

Le misure dovrebbero contribuire a ridurre in misura consistentei flussi in ingresso per la custodia cautelare in carcere, attraverso unapiù attenta valutazione del singolo caso per decidere lo strumento ela prescrizione più adeguata, anche con l’ausilio dei cosiddetti« braccialetti elettronici », previa verifica della disponibilità di taliapparati da parte della polizia giudiziaria, nel limite, quindi, delleattuali dotazioni.

In proposito, e al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, lanorma prevede l’utilizzo del braccialetto elettronico salvo che ilgiudice lo ritenga « non necessario » e solo se esso è nell’effettivadisponibilità delle Forze di polizia.

Si interviene inoltre sulla disciplina del procedimento di sorve-glianza riservando il procedimento ordinario alle materie afferenti aidiritti fondamentali, quali la libertà personale, ricorrendo alla piùspedita procedura dell’articolo 667 del codice di procedura penale nellematerie caratterizzate dalla natura documentale dell’accertamento.

ARTICOLO 2 – Modifiche alle disposizioni in materia di sostanzestupefacenti.

Le misure contribuiranno a ridurre, attraverso una riduzionedelle pene inflitte per reati di piccolo spaccio, il numero dei detenuti

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presenti nei nostri istituti penitenziari. Allo stato risultano ristretticirca 14.970 detenuti per tali tipologie di reato.

Si prevede altresì l’eliminazione del divieto di reiterata conces-sione delle misure dell’affidamento cosiddetto terapeutico in consi-derazione delle particolari caratteristiche di tale categorie di condan-nati che continueranno ad usufruire dello specifico trattamentoterapeutico al di fuori degli istituti di pena senza necessariamenteprocedere al ricovero presso case di cura, assistenza e accoglienza. Intale ultimo caso si provvederà nel limite dei posti resi disponibili dalServizio sanitario nazionale.

Allo stato risultano ristretti circa 16.364 soggetti tossicodipen-denti.

ARTICOLO 3 – Modifiche all’ordinamento penitenziario.

Le misure sono volte ad una maggiore tutela del diritto offerto aldetenuto e all’internato di proporre istanza di reclamo inerentel’applicazione del regime di sorveglianza particolare ed al connessoiter procedurale e giurisdizionale.

Prevedendo la possibilità di rivolgere le istanze di reclamo a piùsoggetti istituzionali, la norma non comporta la necessità di istituirenuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro giàampiamente diffusi sul territorio.

Le disposizioni sono altresì volte a favorire l’accesso all’affida-mento in prova al servizio sociale previsto dall’articolo 47 della leggen. 354 del 1975, il cui limite di pena, anche residua, viene ampliatoa quattro anni e sulla cui concessione in via provvisoria si pronunceràil magistrato di sorveglianza. Si prevede, altresì, per la sola misuraalternativa della detenzione domiciliare la possibilità di disporrel’impiego di dispositivi di controllo personale (cosiddetto braccialettoelettronico) ove disponibili, nel limite, quindi, delle attuali dotazioni.

In proposito, e al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, lanorma prevede espressamente l’utilizzo del braccialetto elettronicosolo se esso è nell’effettiva disponibilità delle Forze di polizia, nonpregiudicando quindi l’applicazione della misura della detenzionedomiciliare disposta dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza.

L’ampliamento dell’istituto dell’affidamento in prova ai servizisociali potrà essere adeguatamente fronteggiato con le risorse umanee strumentali del Ministero della giustizia, senza maggiori onerifinanziari a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4 – Modifiche alla disciplina della liberazione anticipataspeciale.

Le norme, di limitata efficacia temporale sia per chi ha già godutodel beneficio della liberazione anticipata che per coloro che devonoancora usufruirne, consentiranno di incrementare i flussi in uscita dalsistema penitenziario attraverso l’innalzamento da quarantacinque a

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settantacinque giorni della riduzione di pena concedibile con ilbeneficio della liberazione anticipata, per ogni semestre di penascontata a decorrere dal 1o gennaio 2010.

ARTICOLO 5 – Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive nonsuperiori a 18 mesi.

Le norme tendono a stabilizzare l’istituto dell’esecuzione dellapena presso il domicilio, introdotto con la legge n. 199 del 2010, il cuitermine di vigenza era stato fissato al 31 dicembre 2013. Tale misuraconsentirà una ulteriore deflazione della popolazione detenuta con-siderato che in applicazione della citata legge sono stati scarceraticirca 12.000 detenuti.

Si precisa al riguardo che il ricorso all’istituto dell’esecuzionedella pena presso il domicilio del condannato non determina ulteriorioneri a carico del bilancio dello Stato, considerando il carattereresiduale della esecuzione della pena presso luogo pubblico o privatodi cura, assistenza e accoglienza, limitando questa eventualità ai solicasi di posti disponibili presso le predette strutture.

ARTICOLO 6 – Modifiche al testo unico in materia di immigrazione.

Le misure introdotte perseguono l’obiettivo di ampliare la plateadei potenziali destinatari dell’istituto dell’espulsione per i detenuti nonappartenenti all’Unione europea rendendo nel contempo più fattiva lacollaborazione tra i Dicasteri della giustizia e dell’interno nelle piùceleri procedure connesse all’identificazione e all’espulsione dellostraniero.

L’intervento è teso peraltro ad evitare gli effetti di duplicazionedegli interventi restrittivi della libertà personale nei confronti deglistranieri extracomunitari anche in considerazione del fatto checostoro, nella stragrande maggioranza dei casi, sono in generedestinati al trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione(finalizzato alla successiva espulsione amministrativa).

Alla luce delle nuove procedure previste, sarebbero circa 5.000 idetenuti che potrebbero essere espulsi.

Si interviene, in particolare, sui casi previsti dal comma 5dell’articolo 16 del testo unico in materia di immigrazione di cui aldecreto legislativo n. 286 del 1998 in cui il soggetto è lo stranierodetenuto in carcere al quale il magistrato di sorveglianza comminal’espulsione, per il residuo di pena non superiore a due anni.

Per quello che riguarda il procedimento dell’espulsione, la nuovanorma prevede [lettera c)] che l’avvio dell’identificazione del detenutoe l’acquisizione dei documenti diplomatici necessari per il rinvio nelpaese d’origine dell’espellendo siano anticipate al momento del suoingresso in carcere in modo da evitare che tali operazioni avvengano,dopo la scarcerazione, nei centri di espulsione ed identificazione conaggravio dei costi di mantenimento.

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Pertanto la nuova norma non comporta nuovi oneri, anzi consenteil risparmio delle spese occorrenti per il mantenimento del detenutoespulso dal momento della scarcerazione al momento della materialeespulsione che, con il nuovo sistema, potrà essere avviata direttamenteall’uscita dello stabilimento penitenziario.

ARTICOLO 7 – Garante nazionale dei diritti delle persone detenute oprivate della libertà personale.

L’articolo prevede l’istituzione, presso il Ministero della giustizia,del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private dellalibertà personale, organo collegiale composto dal presidente e da duemembri nominati dal Consiglio dei ministri, con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, scelti tra persone non dipendenti dellepubbliche amministrazioni, che diano assicurazione circa indipen-denza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei dirittiumani.

La struttura di supporto alle attività del Garante sarà costituitadal personale dello stesso Ministero nell’ambito delle attuali dotazioniorganiche, in possesso di specifiche professionalità, e si avvarrà dellerisorse strumentali già in dotazione agli uffici dell’amministrazionecentrale.

Al riguardo si specifica che la struttura di supporto svolgeràattività prevalentemente amministrative con compiti di coordinamentoe di segreteria. Non si prevede l’istituzione di nuovi posti di funzionedi livello dirigenziale.

Compiti del Garante saranno quelli di favorire i rapporti dicollaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali,aventi ad oggetto l’esatto e ordinato svolgimento dell’esecuzione dellacustodia dei detenuti, degli internati nonché dei soggetti sottoposti adaltre forme di limitazione della libertà personale in attuazione deiprincìpi ispiratori della Carta costituzionale.

Per lo svolgimento dell’incarico, ai tre componenti del Garantenazionale, non verranno corrisposte indennità o emolumenti, fermorestando il diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l’esple-tamento del mandato, riferite in particolare alle trasferte sul territorionazionale.

Si prevede che ciascun componente effettuerà un massimo di 2trasferte mensili sul territorio nazionale, per un totale complessivoannuo di 60 trasferte (2 x 3 x 10 mesi), che potranno essere ampia-mente fronteggiate con gli ordinari stanziamenti di bilancio delMinistero della giustizia preordinati al rimborso delle spese permissioni all’interno, senza nuovi o maggiori oneri.

ARTICOLO 8 – Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativialle agevolazioni e agli sgravi per l’anno 2013 da riconoscersi aidatori di lavoro in favore di detenuti ed internati.

La norma prevede il differimento di sei mesi del termine perl’adozione dei decreti interministeriali recanti le misure delle agevo-

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lazioni fiscali e contributive in favore delle imprese e delle cooperativesociali che offrono occasioni lavorative ai detenuti.

Si prevede inoltre di estendere a tutto il 2013 l’ammontaremassimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell’articolo3 della legge 22 giugno 2000, n. 193.

La norma non determina profili di nuova onerosità a carico delbilancio dello Stato, in quanto le risorse necessarie alle agevolazionidi cui alla citata legge risultano già iscritte sul capitolo 1764 p.g. 04(per 20.648.112 euro) del Dipartimento dell’amministrazione peniten-ziaria per l’anno 2013.

Da un esame complessivo degli effetti recati dalle norme in esame,con particolare riferimento ai flussi nell’ambito del circuito peniten-ziario e dei centri di identificazione ed espulsione, appare evidente chel’effetto deflattivo che si verrà a creare determinerà, in primis, unconsistente miglioramento delle attuali condizioni detentive e disoggiorno e, in secondo luogo, un virtuoso contenimento delle speseper l’Amministrazione penitenziaria e per l’Amministrazione dell’in-terno, connesse al mantenimento e al vitto dei detenuti e altrattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione.

Alla luce di quanto sopra esposto, giova evidenziare come lemodifiche normative introdotte non sono suscettibili di determinarenuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosiespletare i relativi adempimenti, da parte delle amministrazioniinteressate, con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

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DISEGNO DI LEGGE___

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge23 dicembre 2013, n. 146, recante misureurgenti in tema di tutela dei diritti fon-damentali dei detenuti e di riduzione con-trollata della popolazione carceraria.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 300 del 23 dicembre 2013.

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenutie di riduzione controllata della popolazione carceraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misureper ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, inparticolare, sul versante della legislazione penale in materia dimodalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti lesostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, dellamisura sostitutiva dell’espulsione del condannato cittadino extraco-munitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive nonsuperiori a diciotto mesi;

Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure straordinarie etemporanee, complementari ai predetti interventi, in materia diliberazione anticipata;

Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti dellepersone detenute attraverso l’introduzione di un nuovo procedimentogiurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraversol’istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle personedetenute o comunque private della libertà personale;

Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nellatrattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistra-tura di sorveglianza;

Ritenuta la necessità di chiarire che l’ammontare massimo deicrediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore didetenuti ed internati è riferito, per l’anno 2013, a tutti i mesi;

Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l’adozionedel regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, esuccessive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381, esuccessive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, ancheper l’anno 2013, dei benefìci e degli sgravi concessi ai datori di lavoroin favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolareimportanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e tratta-mentale;

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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 17 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delVicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia,di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economiae delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole « selo ritiene necessario » sono sostituite dalle seguenti parole: « salvo chele ritenga non necessarie ».

b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunaledi sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato disorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall’articolo148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione diabitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquereprocedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, deldifensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando viè motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono anorma dell’articolo 667 comma 4. »;

c) all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguentecomma:

« 1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti allarateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissionedel debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertàcontrollata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative allerichieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamentoin prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono anorma dell’articolo 667 comma 4. ».

2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), èdifferita al giorno successivo a quello della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversionedel presente decreto.

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ARTICOLO 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione deirelativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di

sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:

« 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunquecommette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi,la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità equantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene dellareclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro26.000. »;

b) all’articolo 94, il comma 5 è abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifiche all’ordinamento penitenziario).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguentimodificazioni:

a) l’articolo 35 è così sostituito:

« ART. 35. (Diritto di reclamo). – I detenuti e gli internati possonorivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al direttoredell’ufficio ispettivo, al capo del dipartimento dell’amministrazionepenitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei dirittidei detenuti;

4) al presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato »;

b) dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:

« 35-bis. (Reclamo giurisdizionale). – 1. Il procedimento relativo alreclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifestainammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, delcodice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data

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dell’udienza e ne fa dare avviso anche all’amministrazione interessata,che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni erichieste.

2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) è propostonel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelleipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annulla-mento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare.Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertate lasussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione diporre rimedio.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammessoricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindicigiorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piùsoggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito diprocura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato disorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le dispo-sizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adem-pimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall’am-ministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre chedetto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione delprovvedimento rimasto ineseguito;

c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta diparte, la somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogniviolazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’ese-cuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro perogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questionirelative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli attidel commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza èsempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. »;

c) all’articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguentecomma:

« 3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso alcondannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiorea quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomenonell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso inespiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero inlibertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui alcomma 2. »;

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d) all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

« 4. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale èproposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, altribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’ese-cuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla pro-trazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta almagistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo didetenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concreteindicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissioneall’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dallaprotrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga,dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoriadell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva effi-cacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistratotrasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni. »;

e) all’articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo:« Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su pro-posta del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, dalmagistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza. »;

f) all’articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato;

g) l’articolo 51-bis è così sostituito:

« 51-bis. (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione dellalibertà). – 1. Quando, durante l’attuazione dell’affidamento in provaal servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzionedomiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene untitolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministeroinforma immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulandocontestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, serileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono lecondizioni di cui al comma 1 dell’articolo 47 o ai commi 1 e 1-bisdell’articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-quinquies o aiprimi tre commi dell’articolo 50, dispone con ordinanza la prose-cuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone lacessazione.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamoai sensi dell’articolo 69-bis. »;

h) dopo l’articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo:

« 58-quinquies. (Particolari modalità di controllo nell’esecuzionedella detenzione domiciliare). – 1. Nel disporre la detenzione domi-ciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivereprocedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altristrumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operativedegli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponi-bilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell’esecuzione dellamisura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cuiall’articolo 275-bis del codice di procedura penale. ».

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 1921

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i) all’articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, le parole « nel corso del trattamento » sonosoppresse;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenutie degli internati concernenti:

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costitu-zione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degliaddebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all’articolo 39, comma1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizionipreviste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla qualederivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizioall’esercizio dei diritti. ».

2. L’efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h),capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge diconversione del presente decreto.

ARTICOLO 4.

(Liberazione anticipata speciale).

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazioneanticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di penascontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, abbianogià usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ognisingolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre chenel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del bene-ficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera dirieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche aisemestri di pena in corso di espiazione alla data dell’1o gennaio 2010.

4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essereconcessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commiprecedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periododi detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da com-portamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano aicondannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione do-miciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, inesecuzione di tali misure alternative.

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 1921

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ARTICOLO 5.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentivenon superiori a diciotto mesi).

1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificatadall’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: « Fino allacompleta attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in at-tesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzionee, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, » sono soppresse.

ARTICOLO 6.

(Modifiche al testo unico in materia di immigrazione).

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguenteperiodo:

« Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delittiprevisti dal presente testo unico, per i quali è stabilita la pena detentivasuperiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previstidall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628,terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. »;

b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:« In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti,l’espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di penarelativa alla condanna per reati che non la consentono. »;

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

« 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all’atto dell’ingresso in carceredi un cittadino straniero, la direzione dell’istituto penitenziariorichiede al questore del luogo le informazioni sulla identità enazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia laprocedura di identificazione interessando le competenti autoritàdiplomatiche e procede all’eventuale espulsione dei cittadini stranieriidentificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministrodell’interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenutostraniero sono inserite nella cartella personale dello stesso previstadall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno2000, n. 230. »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

« 6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibileprocedere all’identificazione dello straniero, la direzione dell’istitutopenitenziario trasmette gli atti utili per l’adozione del provvedimentodi espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione alluogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto

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motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblicoministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il terminedi dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale disorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia,il magistrato provvede alla nomina di un difensore d’ufficio. Iltribunale decide nel termine di 20 giorni. ».

ARTICOLO 7.

(Garante nazionale dei diritti delle persone detenute oprivate della libertà personale).

1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garantenazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertàpersonale, di seguito denominato « Garante nazionale ».

2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presi-dente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni nonprorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubblicheamministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle di-scipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previadelibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente delConsiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono assumerecariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilitàin partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimis-sioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimentofisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all’ufficio, ovveronel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto noncolposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti perl’attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale dellestrutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro dellagiustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stessoMinistero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambitidi competenza del Garante. La struttura e la composizione dell’ufficiosono determinate con successivo regolamento del Ministro dellagiustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredel presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti dicollaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figureistituzionali comunque denominate, che hanno competenza nellestesse materie:

a) vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degliinternati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o adaltre forme di limitazione della libertà personale sia attuata inconformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalleconvenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalleleggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti peniten-ziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitariedestinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza

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detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque lestrutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte amisure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gliistituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minorisottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previoavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attivitàinvestigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia,accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunquefunzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato,degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata dellalibertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni didetenzione o di privazione della libertà;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle struttureindicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nelcaso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine ditrenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e puòrichiedere l’emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai dirittiprevisti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successivemodificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previstidall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizionealcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione inte-ressata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero lafondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’amministrazione interessata, in casodi diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta aiPresidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi alle agevo-lazioni e agli sgravi per l’anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro

in favore di detenuti ed internati).

1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorreredall’entrata in vigore del presente decreto, il termine per l’adozione,per l’anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, previsti dall’articolo 4 della legge 22giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall’articolo4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come succes-sivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione

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delle modalità e dell’entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali,concessi per l’anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decretodel Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 1,comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delleimprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessial lavoro all’esterno, e per l’individuazione della misura percentualedella riduzione delle aliquote complessive della contribuzione perl’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute allecooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dete-nuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o ai lavoratoriex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari

2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessia norma dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successivemodificazioni, deve intendersi esteso all’intero anno 2013.

ARTICOLO 9.

(Copertura finanziaria).

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si prov-vede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri acarico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013.

NAPOLITANO

LETTA, Presidente del Consigliodei ministri.

ALFANO, Vicepresidente delConsiglio dei ministri e Mi-nistro dell’interno.

CANCELLIERI, Ministro della giu-stizia.

SACCOMANNI, Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI.

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