DISEGNO DI LEGGE · la parte relativa ai diritti e ai doveri dei cit-tadini, furono presentate,...

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N. 3153 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori DEL PENNINO, COMPAGNA, AMATO, ASTORE, BALDASSARRI, CARLONI, CHIAROMONTE, ESPOSITO, FASANO, FLERES, GRAMAZIO, GRANAIOLA, Mauro Maria MARINO, MAZZUCONI, MORRA, PALMIZIO, PETERLINI, PICHETTO FRATIN, PISANU, PISTORIO, SARO, SARRO, SBARBATI, TOTARO e VALDITARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2012 Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

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N. 3153

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DEL PENNINO, COMPAGNA, AMATO, ASTORE,BALDASSARRI, CARLONI, CHIAROMONTE, ESPOSITO, FASANO, FLERES,GRAMAZIO, GRANAIOLA, Mauro Maria MARINO, MAZZUCONI, MORRA,PALMIZIO, PETERLINI, PICHETTO FRATIN, PISANU, PISTORIO, SARO,SARRO, SBARBATI, TOTARO e VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2012

Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti,

i loro bilanci e le campagne elettorali

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – I problemi di unacorretta definizione del ruolo dei partiti poli-tici nel nostro ordinamento, delle garanzie dadare agli associati per quanto riguarda il ri-spetto della democrazia interna, della traspa-renza delle risorse finanziarie di cui i partitistessi dispongono, nascono da lontano, anchese non hanno trovato che parziali risposte daparte del legislatore.

Gia nel dibattito alla Costituente emersel’esigenza, per avviare il superamento diuna democrazia elitaria quale poteva esseredefinita quella dell’Italia prefascista e realiz-zare una democrazia basata sull’effettiva so-vranita popolare, di disciplinare la posizionegiuridica dei partiti nell’ordinamento costitu-zionale quale strumento per la partecipazionepolitica dei cittadini.

Alla I Sottocommissione, incaricata di ela-borare i princıpi generali della Costituzione ela parte relativa ai diritti e ai doveri dei cit-tadini, furono presentate, nella seduta del 19novembre 1946, due ipotesi di articolato re-lative ai partiti politici.

La prima, formulata dagli onorevoli Um-berto Merlin e Pietro Mancini, prevedeva:«I cittadini hanno diritto di organizzarsi inpartiti politici che si formino con metodo de-mocratico e rispettino la dignita e la persona-lita umana, secondo i principi di liberta eduguaglianza. Le norme per tale organizza-zione saranno dettate con legge particolare».

La seconda, avanzata dall’onorevole LelioBasso, constava di due articoli che recita-vano:

1) «Tutti i cittadini hanno diritto di or-ganizzarsi liberamente e democraticamentein partito politico, allo scopo di concorrerealla determinazione della politica del Paese».

2) «Ai partiti politici che nelle votazionipubbliche abbiano raccolto non meno di cin-

quecentomila voti, sono riconosciute, fino anuove votazioni, attribuzioni di carattere co-stituzionale a norma di questa Costituzione,delle leggi elettorali e sulla stampa e di altreleggi».

Si trattava – come appare del tutto evi-dente – di testi che avevano ben diversa pre-gnanza rispetto a quello che sarebbe poi di-ventato l’articolo 49 della Costituzione, poi-che affermavano in modo esplicito il princi-pio del riconoscimento giuridico dei partitipolitici e della attribuzione agli stessi dicompiti di carattere costituzionale.

Ma gli onorevoli Marchesi e Togliatti di-chiararono di non potere accettare l’articolonella formulazione degli onorevoli Merlin eMancini in quanto: «Ogni limitazione postaal principio della liberta costituisce un peri-colo e anche un governo con basi democrati-che potrebbe, servendosi dell’articolo inesame, mettere senz’altro il partito comunistafuori legge», mentre «... vertendo la discus-sione sull’argomento piu delicato dell’orga-nizzazione dello Stato democratico, non sideve formulare un articolo che possa fornirepretesto a misure anti-democratiche prestan-dosi ad interpretazioni diverse».

Essi dichiararono, invece, di accettare ilprimo articolo presentato dall’onorevoleBasso, integrato con una norma che proibissela riorganizzazione del partito fascista, e,dopo un ampio dibattito cui parteciparonogli onorevoli La Pira, Caristia, Dossetti, Ce-volotto, Tupini e Aldo Moro, si giunse a for-mulare per l’Assemblea il seguente testo:«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsiliberamente in partiti politici allo scopo diconcorrere democraticamente a determinarela politica del Paese.

E proibita la riorganizzazione, sotto qual-siasi forma, del partito fascista».

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Per quanto riguarda il secondo articoloproposto dall’onorevole Basso, esso vennediscusso nella seduta della I Sottocommis-sione del 20 novembre 1946 senza giungerea una definizione precisa, per la difficoltadi individuare le funzioni da assegnare aipartiti e a quali condizioni. Ci si limito adapprovare un ordine del giorno dell’onore-vole Dossetti che affermava: «La prima Sot-tocommissione ritiene necessario che la Co-stituzione affermi il principio del riconosci-mento giuridico dei partiti politici e dell’at-tribuzione ad essi di compiti costituzionali.Rinvia ad un esame comune con la secondaSottocommissione la determinazione dellecondizioni e delle modalita».

Le due Sottocommissioni non tennero pe-raltro alcuna riunione comune e all’Assem-blea fu presentato un testo dell’articolo 47,che rispondeva alla sola riformulazione delprimo articolo dell’onorevole Basso appro-vata nella seduta della Sottocommissionedel 19 novembre.

Ma il dibattito si riaprı in Assemblea.

In particolare, in sede di discussione gene-rale, nella seduta del 20 maggio 1947, l’ono-revole Sullo, rilevato che: «Ci sono coloroche ritengono che i partiti debbano essereconcepiti in forma adatta ad una democraziaorganica, con una personalita giuridicamentericonosciuta, se mai con funzioni di rilevanzacostituzionale, e d’altra parte ci sono coloro iquali vogliono conservare ai partiti soltantoil carattere di comitati di persone privatesenza nessuna rilevanza costituzionale e giu-ridica», aggiunse: «A me pare che l’articolo47, cosı come formulato, non faccia che cer-care di trovare, ma non trovi, una strada me-dia fra quello che e il misconoscimento effet-tivo dei partiti sul piano giuridico e quelloche puo essere il riconoscimento dei partitisul medesimo piano. Noi non sappiamoquello che potra accadere domani. Domanii partiti potranno avere funzioni molto piularghe, che potranno essere date dalla legge;...non dobbiamo lasciarci chiusa la porta perattribuire ad essi determinate funzioni che

possono anche non essere strettamente costi-tuzionali ma sono di un certo valore sulpiano sociale. Pertanto, ho presentato unemendamento in cui si dice che ai partiti ericonosciuta la personalita giuridica quandoconcorrono determinate condizioni».

E ricordo che: «Nel ’45 la Commissioneper la Costituzione in Francia aveva propostodelle condizioni che dovevano essersi verifi-cate nel caso che si dovesse concedere aipartiti una personalita giuridica. Erano quat-tro:

1) salvaguardare la loro pluralita;

2) garantire l’adesione alla dichiara-zione dei diritti;

3) assicurare il carattere democraticodell’ordinamento interno;

4) permettere il controllo delle spese edelle risorse.

Indubbiamente, il principio della pluralitae affermato gia costituzionalmente in questonostro articolo. Ma il secondo e il terzo prin-cipio, cioe quello della garanzia della ade-sione alle dichiarazioni dei diritti e del carat-tere democratico dell’ordinamento interno,sono indubbiamente princıpi necessari a veri-ficarsi perche un partito abbia un riconosci-mento giuridico. Per quel che riguarda ilcontrollo delle spese sarebbe in teoria da at-tuarsi, ma di fatto e molto lontana la possibi-lita pratica di realizzarlo, perche altrimentiapriremmo una via pericolosa all’ingerenzadel potere esecutivo, del potere legislativoo della magistratura nella vita interna delpartito, cosicche in uno Stato che adottasseun sindacato di tal genere si potrebbe nonpermettere affatto che i partiti possano vi-vere. Mentre in linea teorica il quarto puntodovrebbe essere il piu importante, di fatto eil meno attuabile. Ma il riconoscimento dellapersonalita giuridica dei partiti, quando sus-sista una struttura democratica interna e l’af-fermazione teorica e pratica che si vuol con-correre a determinare la politica del Paese at-traverso il metodo della liberta, puo essereun mezzo per dare effettivamente la possibi-

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lita di un riconoscimento giuridico di cui do-mani il legislatore si potra valere».

L’onorevole Mortati aveva presentato asua volta un emendamento che recitava:«Tutti i cittadini hanno diritto di raggrup-parsi liberamente in partiti ordinati in formademocratica, allo scopo di assicurare, con laorganica espressione delle varie correntidella pubblica opinione ed il concorso diesse alla determinazione della politica nazio-nale, il regolare funzionamento delle istitu-zioni rappresentative.

La legge puo stabilire che ai partiti in pos-sesso dei requisiti da essa fissati, ed accertatidalla Corte costituzionale, siano conferitipropri poteri in ordine alle elezioni o ad altrefunzioni di pubblico interesse.

Puo inoltre essere imposto, con norme dicarattere generale, che siano resi pubblici ibilanci dei partiti».

Ma pure in Assemblea questo tipo di im-postazione si scontro con l’opposizione delPCI. Affermo l’onorevole Giolitti in sede didiscussione generale: «A proposito di questoarticolo 47, noi crediamo che sarebbe prema-turo oggi andare oltre questa semplice for-mulazione del riconoscimento specifico deldiritto di associazione dei partiti politici, an-che per la considerazione che, nella ancorainstabile situazione politica nel nostro Paesee negli instabili rapporti di forza tra i partiti,noi pensiamo che una formulazione piuavanzata, come quella che si trova nell’e-mendamento dell’onorevole Mortati, possadeterminare uno svantaggio a danno dei par-titi di minoranza, fornendo l’occasione diabusi da parte dei partiti piu forti».

In sede di discussione degli emendamenti,l’onorevole Mortati aveva ritirato il suo, so-stituendolo con un altro, formulato d’accordocon l’onorevole Ruggero, che prevedeva:«Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi li-beramente in partiti che si uniformino al me-todo democratico nell’organizzazione internae nell’azione diretta alla determinazionedella politica nazionale».

Proprio per venire incontro alla «preoccu-pazione che mediante la richiesta di una or-ganizzazione interna democratica si possa li-mitare la liberta di formazione dei partiti, acagione dei necessari accertamenti che essaesige», Mortati sosteneva che: «Questi accer-tamenti non dovrebbero consistere in altroche nel deposito degli statuti e, per quanto ri-guarda il giudizio della conformita di questistatuti al metodo democratico, bisognera or-ganizzare delle garanzie tali da avere la sicu-rezza che si possa impedire la sopraffazioneda parte dei partiti dominanti a danno delleminoranze. Io avevo proposto l’interventodella Corte costituzionale. Si potrebbe anchepensare a organismi formati dalle rappresen-tanze degli stessi partiti esistenti in condi-zione di pariteticita».

Anche rispetto alla nuova formulazionenon vennero meno le opposizioni, per il ti-more che un riferimento all’ordinamento in-terno dei partiti consentisse alla maggioranzaparlamentare, attraverso il governo o la Cortecostituzionale, di intervenire arbitrariamentenella vita interna dei partiti di minoranza (in-terventi degli onorevoli Laconi e Codignola).

Lo stesso relatore Umberto Merlin, che inSottocommissione aveva presentato un arti-colo ben piu incisivo, come abbiamo primaricordato, dovette difendere il testo dellaCommissione, osservando che: «Per la primavolta in una carta statutaria entrano i partiticon una propria fisionomia, e quindi con lapossibilita domani che a questi partiti si affi-dino dei compiti costituzionali... la Commis-sione di fronte alla realta dei partiti ha cre-duto che convenga riconoscerla, possibil-mente disciplinarla e domani anche fissare icompiti costituzionali che a questi partiti sa-ranno concessi. Pero la Commissione non havoluto eccedere in questo suo riconosci-mento, non ha voluto andare al di la diquelle che possono essere per il momentole concessioni da fare, non ha voluto cioe en-trare a controllare la vita interna dei partiti...Bisognerebbe chiederne gli statuti, conoscerel’organizzazione, chiedere anche i bilanci dei

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partiti e conoscere i mezzi finanziari di cuiessi dispongono. Ora, e possibile tutto que-sto? Quale pericolo presentano tali possibi-lita, e poi chi eserciterebbe questo controllo?La questione e molto delicata, io esorto l’As-semblea, per il desiderio del meglio, a nonprovocare il peggio, sollevando ostilita cheindubbiamente una proposta di questo generesusciterebbe... Osservo che ognuno di questiarticoli esigera una legge particolare. Inquella sede potremo, eventualmente, discu-tere di tutto quello che sta a cuore dei colle-ghi su questo punto, ma oggi no».

E l’Assemblea voto l’articolo nel testoproposto dalla Commissione: «Tutti i citta-dini hanno diritto di riunirsi liberamente inpartiti per concorrere con metodo democra-tico a determinare la politica nazionale».

Testo che, sostituito il verbo «riunirsi» conquello «associarsi» da parte del comitato diredazione, divenne l’articolo 49 della Costi-tuzione.

* * *

Non vi e dubbio che sulle decisioni del-l’Assemblea costituente influı il clima poli-tico di quei mesi: la rottura intervenuta trai partiti che avevano dato vita al Comitatodi liberazione nazionale (CNL), l’uscita delPCI e del PSI dal governo, l’inizio dellaguerra fredda: tutti fattori che concorseroad alimentare la diffidenza della sinistra ri-spetto all’ipotesi di adottare norme che con-sentissero di attuare un controllo sulla vitadei partiti, paventato quale possibile stru-mento per mettere fuori legge il PCI, comeaveva esplicitamente affermato ConcettoMarchesi alla I Sottocommissione.

A cio si aggiunga il fatto che non erachiaro come avrebbero funzionato i nuoviistituti di garanzia costituzionale: non acaso Laconi, nella dichiarazione di voto sugliemendamenti, aveva giudicato inadeguata latutela della Corte costituzionale, considerataespressione della maggioranza, al pari delgoverno, e quindi possibile strumento per in-

debite intromissioni nella vita dei partiti di

minoranza.

E a dimostrazione che tali preoccupazioni

non fossero strumentali, ispirate cioe solo al-

l’esigenza di tutelare il sistema del «centrali-

smo democratico», su cui si fondava l’assetto

interno del PCI, ma rispondessero a un reale

timore di interventi repressivi possibili inquegli anni, i comunisti avrebbero in seguito

portato l’esempio della Repubblica federale

tedesca, ove l’introduzione nella legge fon-

damentale del 1949 della norma che affidava

alla Corte costituzionale federale la possibi-lita di dichiarare incostituzionali i partiti

«che per i loro fini e/o per il comportamento

dei loro aderenti mirino a intaccare o rove-

sciare il libero ordinamento democratico op-

pure a minacciare l’esistenza della Repub-

blica Federale Tedesca», consentı di porrefuori legge il partito comunista.

Senza voler entrare in una valutazione di

merito dei motivi che determinarono allora

gli atteggiamenti delle diverse forze politi-

che, che anzi abbiamo cercato di storicizzare,quello che appare certo e che la formula-

zione adottata dal Costituente si tradusse in

una norma di mero principio, priva di ogni

contenuto precettivo.

Se sul piano dottrinario si puo accederealla tesi sostenuta da Mario D’Antonio nel

volume Il partito politico di fronte allo Stato

di fronte a se stesso, secondo la quale «l’ar-

ticolo 49 e un fatto nuovo nella storia costi-

tuzionale ed e norma di fondamentale impor-tanza per la determinazione della posizione

giuridica dei partiti nel nostro Stato», epero indubbio che, sul terreno concreto,

senza un intervento del legislatore ordinario,

la previsione costituzionale non era in grado

di garantire la piena tutela del diritto dei cit-tadini a concorrere alla formazione delle

scelte dei partiti e quindi alla determinazione

della politica nazionale: ad assicurare loro,

cioe, il pieno status activae civitatis, per

usare la terminologia dello Jellinek e delladottrina giuspubblicistica tedesca.

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E il legislatore ordinario non solo non hadato sinora effettiva applicazione all’articolo49 della Costituzione, ma per molti anni nonsi e posto neppure il problema.

* * *

Bisognera aspettare il 1958 per avere ilprimo, e per molti anni unico, progetto dilegge relativo al riconoscimento della perso-nalita giuridica dei partiti, alla loro contabi-lita e ai loro rendiconti, nonche alla limita-zione delle spese elettorali dei candidati:quello presentato da Luigi Sturzo al Senato.

L’iniziativa di Don Sturzo nasceva dallanecessita di «moralizzare la vita pubblicae...di togliere la grave accusa diretta ai partitie ai candidati dell’uso indebito del denaroper la propaganda elettorale». Ma lucida-mente egli valutava che per ottenere gli«scopi di pubblica moralizzazione» fosse ne-cessario anzitutto «affrontare il problemagiuridico della figura e dell’attivita dei par-titi», da cui sarebbero derivati pubblicitadei bilanci e garanzie per la gestione demo-cratica dei fondi disponibili. Proprio per sot-tolineare tali aspetti, all’inizio della XI legi-slatura, il disegno di legge venne ripresentatodal senatore Compagna (atto Senato n. 642),riproponendo quasi per intero la relazionedello stesso Sturzo.

«Occorre – scriveva don Sturzo nella rela-zione che accompagnava il disegno di legge– che il partito, pur conservando la libertache deve avere il cittadino nella propria atti-vita politica, sia legalmente riconoscibile eposto in grado di assumere anche di frontealla legge le proprie responsabilita. A questoscopo viene fatto obbligo ai rappresentantidei partiti di depositare nella cancelleria deltribunale competente lo statuto e le succes-sive variazioni, firmate dal presidente e dalsegretario generale. Questo atto basta per po-ter attribuire al partito la personalita giuri-dica e in tale veste poter anche possederebeni stabili e mobili senza alcuna autorizza-zione preventiva.... Nel sottoporre gli asso-

ciati non uti singuli, ma come corpo morale

a determinati obblighi, la personalita giuri-

dica e i diritti che derivano vengono acquisiticon l’unico atto volontario, quello di darsi

uno statuto e di depositarlo in forma auten-

tica alla cancelleria del tribunale compe-

tente... Non ho previsto il caso che lo statuto

contenga disposizioni non consone al metododemocratico prescritto dalla Costituzione,

perche manca fin oggi una definizione che

possa giuridicamente fare stato per cio che

precisa il metodo democratico e quali pos-

sano essere gli effetti legali di una violazione

od omissione... Una volta stabilito l’obbligodel deposito dello statuto con l’effetto del-

l’acquisto della personalita giuridica, la di-

scussione sul metodo democratico dei partiti

prendera aspetto concreto in base ad una ela-

borazione teorica e pratica che non man-chera... Nella fase attuale, e meglio mettere

il problema da parte e lasciare che gli studi

in merito diano sufficienti indicazioni per

un susseguente atto legislativo».

Ma neanche l’estrema semplicita delleprocedure previste dal senatore Sturzo perconsentire il riconoscimento giuridico dei

partiti fu sufficiente a fugare le preoccupa-

zioni di quanti paventavano che si potesse

in tal modo offrire alla maggioranza la predi-

sposizione di strumenti di controllo sui par-titi di opposizione.

Di tali atteggiamenti si fecero interpreti i

piu prestigiosi esponenti del PCI e del

MSI: l’onorevole Togliatti e l’onorevole Al-

mirante. E il disegno di legge del senatoreSturzo non fece alcun passo avanti.

Altri progetti di legge, predisposti negli

anni ’60 dalla Commissione per i problemi

costituzionali del PRI e dal Club Turati,

che pure attribuivano ai partiti politici perso-nalita giuridica di diritto privato (il secondo

prevedeva anche il finanziamento pubblico

dei partiti), anche se hanno rappresentato

un importante contributo sul piano dell’ela-

borazione giuridica, nemmeno si affaccia-rono alle aule parlamentari.

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Il problema era marginalmente sentito inquegli anni, sia dalle forze politiche, sia dal-l’opinione pubblica.

La stessa critica alla partitocrazia che ve-niva sviluppata, con autorita non minoredella vis polemica, dal Maranini, pur antici-pando temi che, a partire dagli anni ’80,avrebbero trovato ampia diffusione in tutti isettori, veniva allora giudicata reazionaria ecome tale trovava scarsa udienza.

* * *

Il problema del ruolo dei partiti nel nostroordinamento venne affrontato, invece, agliinizi degli anni ’70 sotto un profilo del tuttodiverso: quello relativo all’opportunita di as-sicurare un finanziamento pubblico per con-sentire loro di assolvere ai compiti previstidall’articolo 49 della Costituzione.

Una proposta di legge costituzionale fupresentata nel corso della V legislatura, il21 maggio 1970, dagli onorevoli Greggi,Bima, Boldrin, Borra, Barbieri, Maggioni eSartor. Essa prevedeva il «finanziamentodei partiti e delle organizzazioni di catego-ria».

Nella relazione che accompagnava la pro-posta si legge:

«Il finanziamento pubblico dei partiti ap-pare ormai evidentissimamente una esigenzairrinunciabile, se si vogliono rinnovare e mo-ralizzare tutte le condizioni della vita pub-blica italiana.

Non e possibile insieme che vi siano ac-cuse di partitocrazia, che i partiti esercitinodi fatto importanti funzioni politiche anchea livello rappresentativo e parlamentare, enon sia in qualche modo assicurata la possi-bilita di finanziamento dei partiti stessi, incondizioni di autonomia.

Il finanziamento pubblico per legge e pre-visto per 10 anni in quanto si riconosce chela condizione normale di finanziamento deipartiti deve essere quella della libera e vo-lontaria sottoscrizione degli iscritti e dei sim-patizzanti: le proposte di legge vogliono sol-

tanto rendere piu rapido questo processo diresponsabilizzazione e di maturazione degli

elettori italiani, eliminando nello stessotempo ogni giustificazione e tentazione di

abusi al fine di assicurare l’azione e la vitastessa dei partiti».

La proposta di legge, in attuazione dell’ar-ticolo 18, primo comma, dell’articolo 39 e

dell’articolo 49 della Costituzione, preve-deva:

– all’articolo 2: «Per assicurare il finan-ziamento pubblico e palese dei partiti e per

permettere la costituzione ed il libero funzio-namento di organizzazioni di categoria, effi-cienti ed effettivamente autonome, ogni citta-

dino italiano elettore e tenuto al versamentodi una quota fissa annua di lire 1.000, ed

ogni cittadino italiano, che ha compiuto glistudi, e tenuto al versamento di una quota

pari allo 0,5 del suo reddito da attivita pro-duttiva, in favore della organizzazione pro-

fessionale che egli preferisce»;

– all’articolo 3, primo comma: «Per il

riparto delle quote di finanziamento dei par-titi si provvede sulla base delle circoscrizioni

elettorali per la Camera dei deputati, in pro-porzione ai voti ottenuti nelle ultime elezionipolitiche generali e con esclusione dei partiti

o delle liste che non abbiano raggiunto 1’1per cento dei votanti»;

– all’articolo 3, secondo comma: «Peril riparto dei versamenti destinati alle orga-

nizzazioni professionali di categoria si prov-vede sulla base dei risultati delle votazioni

che avranno luogo nella ultima domenica diaprile immediatamente precedente la festivita

del 1º maggio, su base provinciale, con ri-parto delle quote proporzionali ai voti otte-

nuti dalla singole liste delle varie categorie,e con esclusione delle liste che non abbianoraggiunto, sempre su base provinciale, al-

meno il 5 per cento dei votanti»;

– all’articolo 7: «La riscossione dellequote di cui alla presente legge avra luogocon i normali ruoli di ricchezza mobile sia

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per le quote di categoria professionale sia perla quota fissa annua di lire 1.000».

Ben piu organica era la proposta presen-tata dagli onorevoli Bertoldi, Salvatore e altri13 deputati socialisti, che introduceva un fi-nanziamento pubblico per i partiti, ma con-temporaneamente riconosceva la personalitagiuridica di diritto privato degli stessi e sta-biliva le modalita in base alle quali i partitidovevano organizzarsi per la riscossione deicontributi, nonche individuava i finanzia-menti e i contributi vietati.

Per sommi capi essa prevedeva, all’arti-colo 1, che i partiti politici, che abbiano par-tecipato alla elezione per la Camera dei de-putati, hanno diritto ad un contributo stataleannuo a condizione che siano rappresentatialla Camera stessa da un gruppo parlamen-tare composto da almeno cinque deputati. Ilcontributo dello Stato sara pari all’importoottenuto moltiplicando per mille il numerodegli elettori iscritti nelle liste elettorali perl’elezione alla Camera dei deputati e sara di-viso tra i partiti, per il 20 per cento in partiuguali, e per il restante 80 per cento in pro-porzione ai voti validi ottenuti da ciascunpartito nelle elezioni stesse.

L’articolo 5 stabiliva che: «I partiti che in-tendono ottenere i contributi previsti dallapresente legge devono indicare nel loro sta-tuto gli organi i cui titolari sono abilitati a ri-scuotere; a questi e conferita, inoltre, la rap-presentanza legale del partito.

All’atto dell’erogazione del contributo, alpartito e comunque riconosciuta la persona-lita giuridica di diritto privato».

L’articolo 13 vietava ai partiti e alle orga-nizzazioni di partito di «ricevere o comunqueaccettare finanziamenti o contributi sottoqualsiasi forma, diretta o indiretta:

a) da parte di enti pubblici statali, regio-nali, provinciali o locali;

b) da parte di enti economici statali oparastatali;

c) da parte di societa a partecipazionestatale. Nelle societa in cui la partecipazione

statale e di minoranza, i rappresentanti delcapitale pubblico sono tenuti ad opporsialla corresponsione ai partiti di sovvenzionio contributi sotto qualsiasi forma;

d) da parte di societa private se i finan-ziamenti o le contribuzioni non sono stati de-liberati dall’organo sociale competente e nonsono iscritti nel bilancio e non siano vietatidalle leggi vigenti;

e) da qualsiasi ramo della pubblica am-ministrazione statale, regionale e locale;

f) dai servizi segreti statali».

L’articolo 14 puniva le violazioni di dettidivieti con una multa fino a lire 10 milionie con la reclusione fino ad un anno.

A parte la diversa compiutezza e rilevanzadei due testi, sia la proposta Greggi chequella Bertoldi anticipavano un’esigenza:quella del finanziamento pubblico dei partitiche gia serpeggiava nel dibattito politico e sisarebbe riproposta con forza nel corso dellaVI legislatura.

A meta degli anni ’70, fu infatti evidentecome i costi dell’attivita politica continua-mente crescenti, che non venivano copertidalle ordinarie contribuzioni degli iscritti,avessero contribuito allo svilupparsi di un si-stema occulto di finanziamento dei partiti.

L’obiettivo di una moralizzazione dellavita pubblica, lo stesso che in una logica di-versa (in quella cioe del contenimento dellespese elettorali, della regolazione dei partitie della trasparenza dei loro bilanci) era statoalla base del disegno di legge del senatoreSturzo sedici anni prima, fu invocato pergiustificare l’intervento finanziario delloStato a favore dei partiti.

E, oltre al progetto di legge ripresentatodall’onorevole Bertoldi, fu depositata allaCamera, il 20 marzo 1974, la proposta deglionorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia, RealeOronzo: «Contributo dello Stato al finanzia-mento dei partiti politici» divenuta poi, conalcune marginali modifiche, la legge 2 mag-gio 1974, n. 195.

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In un punto sostanziale la proposta Piccolisi distingueva da quella Bertoldi: nel man-cato riconoscimento giuridico dei partiti.Per dirla con l’icastica forma usata da Giu-seppe Spagnolo nel suo studio su I reati diillegale finanziamento dei partiti politici,«da un regolamento dell’attivita dei partitisenza finanziamento pubblico (il progettoSturzo) si era passati, con il progetto Ber-toldi, ad un finanziamento con regolamenta-zione, per approdare infine, con il progettoPiccoli, ad un finanziamento senza regola-mentazione».

E in questa prospettiva venne egualmenteinvocato a giustificazione l’articolo 49 dellaCostituzione.

Nell’ampia relazione dell’onorevole Gal-loni, che illustrava il testo del progetto perl’aula di Montecitorio, si legge infatti:

«La proposta di legge Piccoli, tenuta pre-sente come testo base dalla Commissione,ha raccolto il vasto movimento di opinioneche ha dibattuto, in sede culturale e politica,il tema dell’attuazione dell’articolo 49 dellaCostituzione e, per conseguenza, quello delrilievo che ha il partito politico all’internodel nostro ordinamento, della sua natura giu-ridica, della sua funzione politico-costituzio-nale e dell’ammissibilita del suo finanzia-mento pubblico... L’articolo 49 della Costitu-zione ha riconosciuto la posizione e la fun-zione del partito quale strumento offerto aicittadini per realizzare fini politici e di inte-resse generale al grado piu elevato di dignitacostituzionale: l’esercizio della sovranita po-polare e, in concreto, la determinazione dellapolitica nazionale; ma nello stesso temponon ha subordinato l’esistenza dei partiti adalcun condizionamento o limite ideologicointerno, programmatico o strutturale e per-tanto non ha modificato il carattere del par-tito che e, e continua ad essere, al pari delleassociazioni previste dall’articolo 18, espres-sione di autonomia privata.

Questo vuol dire che il partito – ancorchedotato di una funzione pubblica – e previsto,

nel nostro sistema costituzionale, con lastruttura propria di un ordinamento giuridicoprivato. Il suo carattere istituzionale – se aquesti ci vogliamo riferire – e dotato diuna istituzionalita cosiddetta esterna; e cioe,come qualunque associazione, non ha altri li-miti che i limiti esterni che sono costituitidalla legge civile comune e dai divieti postidalla legge penale. L’unico limite specificoesterno posto al partito – oltre a quelli co-muni a tutte le associazioni private – equello previsto dalla XII disposizione transi-toria e finale della Costituzione che vieta lariorganizzazione, sotto qualsiasi forma, deldisciolto partito fascista».

Vale la pena di soffermarsi su questopunto della relazione Galloni, in quanto datale impostazione sono derivati, nella fasedel dibattito parlamentare, la reiezione di al-cuni fondamentali emendamenti e, in quelladi applicazione della legge, le distorsioni egli abusi successivamente emersi.

Da un lato l’onorevole Galloni sostenevache «il finanziamento pubblico dei partiti na-sce da una valutazione di opportunita circal’attuale capacita dei partiti a far fronte ailoro compiti istituzionali con mezzi di auto-finanziamento di cui essi dispongono. L’in-sufficienza delle fonti lecite di finanziamentocomporta per i partiti la necessita del ricorsoalle fonti illecite, ricorso che deve essere as-solutamente evitato se si vuole salvare l’inte-grita del sistema democratico, indipendente-mente dal fatto se i finanziamenti definiti il-leciti, isolatamente considerati, configurino omeno gli estremi dell’illecito penale o ammi-nistrativo...Il finanziamento illecito viola ilprincipio costituzionale contenuto nell’arti-colo 49 perche altera il libero concorso deicittadini a determinare la politica nazionale...Nella misura in cui i gruppi di pressionepubblica o privata, e non i soli cittadiniiscritti, divengono in qualche modo determi-nanti, o comunque concorrono a determinarele scelte dei partiti sulla politica nazionale, leistituzioni democratiche nel loro complesso

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vengono aggredite e scosse dalle fondamen-ta...L’intervento dello Stato a questo puntodiventa necessario ed urgente per la salvezzadi se stesso, delle istituzioni democratichenate dalla Resistenza, per la sopravvivenzadella prima Repubblica».

Dall’altro egli negava, in polemica con leposizioni sostenute dagli onorevoli Bozzi,Bandiera e Battaglia, che, una volta entratinell’ordine di idee di disciplinare il finanzia-mento dei partiti, ne derivasse la necessita diuna regolamentazione interna dei partiti exarticolo 49.

«Mi pare emerga in tutta evidenza, – af-fermava infatti Galloni – la ragione dellapretesa ambiguita o – a meglio dire – dellaambivalenza del partito, geloso da un latodella sua autonomia privata, fuori da ognicondizionamento di organi pubblici, e impe-gnato, dall’altro, a svolgere una funzionequant’altri mai pubblica, sino ad apparirequasi paradossalmente una struttura che sipropone di condizionare lo Stato e pretendedi non esserne in nessuna misura condizio-nata.

Per questo non sono mancati coloro i quali– a cominciare dallo stesso senatore Sturzo –hanno ritenuto che per sanare questa appa-rente incongruenza si dovesse disporre unadisciplina interna all’organizzazione del par-tito ed hanno ritenuto che questa disciplinadiscendesse dagli stessi princıpi costituzio-nali. Si e parlato cosı di una legge sulla regi-strazione dei partiti o di riconoscimento dellaloro personalita giuridica e si e sostenuto chela funzione costituzionale che essi sono chia-mati a svolgere giustifica il sacrificio, al-meno parziale, della loro autonomia.

Il relatore ritiene di non poter condividerequesta opinione.

La Costituzione, quando ha previsto cheuna libera struttura associativa potesse assu-mere personalita giuridica ed essere soggettaalla registrazione e al controllo pubblicodella sua organizzazione, lo ha detto espres-samente...

L’articolo 49 prevede, invece, un solo tipodi partito, quello non registrato ed avente li-bera natura associativa. Non puo il legisla-tore ordinario, senza violare la Costituzione,configurare un secondo tipo di partito, quelloregistrato o controllato, che dalla Costitu-zione non e previsto...».

«L’articolo 49 stabilisce, quindi, la com-pleta autonomia dei partiti rispetto allo Stato,fissa un principio non derogabile dal legisla-tore ordinario secondo cui la struttura e lavita interna del partito sono regolate solodalle sue norme e cioe dalla sua esclusivapotesta di darsi un ordinamento».

Proprio il rifiuto di affrontare il problemacomplessivo della posizione giuridica deipartiti avrebbe vincolato anche la soluzionedel problema dei controlli sulla gestione deicontributi statali e sui bilanci dei partiti.

Non era certo possibile evitarli, trattandosidi finanziamenti a carico del bilancio delloStato, ne cio sarebbe stato politicamente giu-stificabile, volendosi dare al provvedimentoproprio un significato di moralizzazione.

Affidarli alla Corte dei conti avrebbe,pero, comportato una violazione dell’autono-mia dei partiti. Fu scelta cosı la strada di in-serire il finanziamento dei partiti tra le spesedelle Camere, in modo che l’autonomia con-tabile del Parlamento rappresentasse un ri-paro rispetto a qualsiasi forma di accerta-mento sui bilanci dei partiti stessi.

Nel corso del dibattito, l’onorevole Bozzi,criticando il rapporto «triangolare» Presidentidelle Camere – gruppi – partiti, aveva sotto-lineato che il «controllo da parte del Presi-dente della Camera..tutto e meno che con-trollo....Il Presidente della Camera controllasoltanto la rispondenza del bilancio del par-tito allo schema di bilancio che e annesso aquesta proposta di legge – non so i revisoridei conti che cosa debbano fare – non puochiedere nessuna pezza d’appoggio, nonpuo chiedere niente a dimostrazione della ve-ridicita di quelle impostazioni di bilancio».

E in sede di replica lo stesso Galloni, di-fendendo la scelta fatta dalla Commissione,

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aveva dovuto ammettere che: «Non volendoe non potendo in questa sede dare una defi-nizione giuridica del partito politico, e possi-bile riconoscere, ai fini del finanziamento, ilpartito politico solo attraverso il suo collega-mento con gli organi parlamentari, e quindidi conseguenza con il Parlamento...Se si daquesta interpretazione diventa allora logicoil rapporto triangolare...».

L’atteggiamento del relatore non era ca-suale.

Esso rifletteva le preoccupazioni dei duemaggiori partiti di governo e di opposizione,la DC e il PCI (da cui non si discostava nep-pure il MSI), interessati a garantirsi il finan-ziamento pubblico, ma, per opposti motivi,contrari ad un troppo penetrante sistema dicontrolli sulla vita interna dei partiti.

Da un lato il PCI, sulla base delle vecchiepreoccupazioni gia espresse alla Costituente,temeva che da forme di controllo sui partiti,che avrebbero potuto discendere da unapiena attuazione dell’articolo 49, derivasseroingerenze, da parte di organi legati all’esecu-tivo, sulle forze di opposizione.

Dall’altro il gruppo dirigente democri-stiano paventava che forme di controllo in-terno imposte ai partiti potessero tradursi inuno strumento a favore delle correnti minori-tarie.

La conferma di quanto sopra affermato stanel voto con cui l’Assemblea di Montecitoriosi espresse su un emendamento degli onore-voli Carlo Donat Cattin e Guido Bodrato,che prevedeva che i contributi finanziari fos-sero ripartiti tra gli uffici centrali e gli organilocali del partito «sulla base di criteri stabi-liti dal partito stesso con apposito regola-mento, approvato nelle forme e nei modi sta-tutariamente previsti per le modificazionidello statuto del partito».

L’onorevole Donat Cattin, illustrandodetto emendamento, aveva ricordato che«L’articolo 49 configura i partiti come stru-mento di partecipazione politica dei cittadini(iscritti), in quanto attraverso i partiti essisono chiamati "a concorrere a determinare

la politica nazionale". La formazione dellavolonta politica del partito deve cioe, costitu-zionalmente, svilupparsi dal basso verso l’al-to...evitando l’alterazione delle scelte politi-che mediante strumenti di pressione... chedeformerebbero le normali modalita di for-mazione del consenso.

Nella misura in cui il finanziamento pub-blico dei partiti serve ad evitare (o ad atte-nuare) alterazioni del tipo or ora accennato...,la legge deve prevedere modalita di utilizzodei contributi finanziari pubblici tali da im-pedire che la formazione della volonta poli-tica del partito venga alterata mediante l’usodegli stessi finanziamenti pubblici. Questo siavrebbe qualora non si prevedesse nessunagaranzia circa la modalita di ripartizionedei contributi stessi tra gli organi locali delpartito, permettendo agli organi centrali...diutilizzarli per rafforzare e mantenere neltempo, intervenendo dall’alto, la prevalenzadi tali indirizzi».

La maggioranza dell’Assemblea, acco-gliendo la tesi del relatore Galloni, secondoil quale gli emendamenti cosı come formulatiavrebbero portato la legge ad entrare nelladisciplina interna dei singoli partiti, respinsel’emendamento Donat Cattin. Ma, ricono-scendo la validita teorica delle sue afferma-zioni, cerco di risolvere il problema appro-vando un altro emendamento della Commis-sione allo schema di bilancio dei partiti alle-gato alla proposta di legge, in cui si preve-deva che sotto la voce «spese», al punto 3,«contributi alle sedi e organizzazioni perife-riche», fosse aggiunto: «E in facolta dei par-titi, secondo i propri statuti e regolamenti in-terni, presentare in allegato la distribuzionedei contributi fra le sedi e le organizzazioniperiferiche».

Come si vede una formulazione del tuttoipotetica, destinata a restare, nella maggiorparte dei casi, lettera morta e che, anchequando attuata, non avrebbe garantito alcuneffettivo controllo.

In realta la soluzione adottata con la legge2 maggio 1974, n. 195, servı a garantire ai

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partiti un supporto economico rappresentatodal finanziamento pubblico, ma non risolseminimamente il problema del loro ruolo edella loro configurazione nel nostro ordina-mento.

* * *

A fronte della mancata regolamentazionegiuridica, l’inadeguatezza della normativadel 1974 apparve di tutta evidenza in occa-sione del referendum abrogativo della leggen. 195 del 1974, promosso nel 1978 dai radi-cali, allorche, seppure la maggioranza deivotanti si espresse in senso contrario, il 43per cento dei votanti si pronuncio per l’abro-gazione, a dimostrazione che nella coscienzapopolare le nuove norme non erano state per-cepite come segnale di una svolta effettivanel senso di una maggiore trasparenza dellavita pubblica.

In particolare l’insufficienza dei controlli,gia evidenziata nel corso della discussioneparlamentare, si era manifestata sin dai primianni di applicazione della legge.

Fu questo il motivo per cui, quando sorseil problema di rendere ricorrenti i contributiper le elezioni europee e regionali, che lalegge 8 agosto 1980, n. 422, aveva stabilitosolo per le consultazioni del 1979 e del1980, nonche di un adeguamento monetariodei contributi ordinari ai partiti, rimasti fermiai valori del 1974 a fronte di un tasso di in-flazione particolarmente elevato in queglianni, fu chiaro ai gruppi parlamentari checio non avrebbe potuto avvenire senza stabi-lire contestualmente maggiori controlli e ri-vedere le disposizioni vigenti, se non aprezzo di una accresciuta impopolarita.

Pertanto il Senato decise nella seduta del 6marzo 1980 di stralciare dalla legge finanzia-ria per il 1980 l’articolo 40, che prevedevaappunto l’aumento del contributo annualedello Stato per l’attivita e i compiti dei par-titi politici, per inserirlo in un provvedimentodi piu ampia portata.

Presentati successivamente i disegni dilegge dei senatori Maurizio Ferrara, Maffio-letti, Colajanni e Perna (PCI), Cipollini e al-tri (PSI), Stanzani Ghedini e Spadaccia (Par-tito radicale), Malagodi e Fassino (PLI), Si-gnori e altri (PSI), Crollalanza e altri(MSI), Bartolomei e altri (DC), Modica e al-tri (PCI), detti progetti furono affidati alla 1ªCommissione che elaboro due diversi disegnidi legge che vennero presentati all’Assem-blea di Palazzo Madama il 7 ottobre 1980e su cui si svolse una discussione congiunta:il primo era relativo alle «Modifiche ed inte-grazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195,sul contributo dello Stato al finanziamentodei partiti politici»; il secondo riguardaval’«Anagrafe patrimoniale degli eletti a cari-che pubbliche».

Malgrado, prima al Senato e poi alla Ca-mera, la discussione generale sui due progettisi sia svolta in forma congiunta, l’iter suc-cessivo dei due provvedimenti fu differen-ziato, tant’e che la legge relativa alle modifi-che alla legge n. 195 del 1974 fu promulgatail 18 novembre 1981, col n. 659; quella con-tenente «Disposizioni per la pubblicita dellasituazione patrimoniale di titolari di caricheelettive e di cariche direttive di alcuni enti»il 5 luglio 1982, col n. 441.

L’originario disegno di legge di modificadella legge n. 195 del 1974, proposto anome della 1ª Commissione dal senatore Bo-nifacio, a fronte della previsione di un au-mento annuo indicizzato al 75 per cento del-l’indice del costo della vita dei contributi perle spese per l’elezione della Camera e delSenato (articolo 1 della legge n. 195 del1974) e di quelli ordinari, dati quale con-corso per l’attivita dei partiti (articolo 3 dellastessa legge), nonche di uno stanziamentopermanente per le elezioni regionali e delParlamento europeo, ampliava la sfera dei di-vieti e dei vincoli relativi ai finanziamenti aidiversi soggetti politici, da parte di organidella pubblica amministrazione e dei privati,ma non affrontava peraltro il problema dellaregolamentazione giuridica dei partiti.

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Nella relazione che accompagnava il dise-gno di legge, il senatore Bonifacio affer-mava: «Varie disposizioni colmano le lacunedella legge del 1974 ed introducono nuovi,significativi obblighi... Ci si e preoccupati...di chiudere ogni varco all’elusione dei divietiche la precedente legge aveva posto e penal-mente sanzionati. Venivano la contemplati i"finanziamenti e i contributi" diretti ai par-titi, alle loro articolazioni politico-organizza-tive, ai Gruppi parlamentari. Nell’attualeproposta la cerchia dei destinatari diventaomnicomprensiva...

Un rigoroso sistema di pubblicita assiste ifinanziamenti e contributi leciti, a qualsiasisoggetto politico essi siano destinati. Ven-gono disciplinati i meccanismi, si fissa unasanzione penale (con la significativa ag-giunta della pena accessoria dell’interdizionetemporanea dai pubblici uffici), si istituisceil rilevante diritto di accesso dei cittadinialla relativa informazione».

Ma, nella stessa logica che aveva ispiratol’onorevole Galloni, Bonifacio sosteneva:«Il partito politico puo adempiere alla fun-zione sua propria solo se la legge rinunciaa scendere all’interno della sua vita. E ditutta evidenza, infatti, che interventi legisla-tivi di questo tipo concorrerebbero a "pubbli-cizzare" i partiti, a progressivamente ufficia-lizzarli, a distruggere, insomma, ogni lorocapacita di svolgere un ruolo che non costi-tuisca proiezione dello Stato verso la societa,ma, all’opposto, nella societa affondi le ra-dici sue proprie».

Nel corso della discussione generale, il se-natore Spadaccia gli obietto: «Quello checontestiamo e la contraddizione della vostraimpostazione...Ci possono essere due tipi diimpostazione della funzione dei partiti nel-l’ordinamento costituzionale. Uno e quellodi definire il partito come lo definisce la Co-stituzione: libera associazione per concorrerealla determinazione della volonta popolarecon metodo democratico. Allora questo tipodi partito, associazione libera, espressionedella societa civile, viene finanziato nei mo-

menti in cui incontra le istituzioni, nei mo-

menti in cui la sua funzione si esplica nel de-

terminare la volonta popolare. Sono i mo-menti elettorali...

L’altra concezione, ugualmente legittima,

era quella di dire che il partito e momento

della vita istituzionale dello Stato, e istitu-

zione. A quel punto ecco i controlli pubblicie l’ordinamento garantista; a quel punto en-

trano in gioco necessariamente il problema

dei diritti dell’iscritto al partito, il problema

della sua organizzazione, che non puo essere

affidata all’autonomia del partito, ma deveessere, se e istituzione dello Stato, regolata

dalla legge dello Stato, regolati e garantiti

dalla legge i meccanismi delle candidature,

la selezione delle candidature, in un partito

istituzione di uno Stato democratico che

non voglia ridursi a stato corporativo conuna classe dirigente che non si chiuda in se

stessa e si difenda corporativamente, ma

che vuole continuare ad essere espressione

delle esigenze della societa civile».

Nella replica Bonifacio aveva cercato dieludere la stringente obiezione di Spadaccia,

affermando: «Voi disegnate un’immagine di

partito politico che non e l’immagine del

partito politico degli anni ’80. Nella logica...

sottostante al vostro disegno di legge, c’e unpartito il cui modello appartiene all’epoca li-

berale democratica: il modello del partito

come comitato elettorale o di attivita parae-

lettorali, un comitato che si scioglie dopo il

momento elettorale! Ma i nostri tempi –

non potete negarlo – hanno conosciuto lagrande realta dei partiti di massa che sono

tutt’altra cosa, come tutt’altra cosa e quel

partito del quale parla l’articolo 49 della Co-

stituzione... Non c’e divergenza sul finanzia-

mento pubblico ai partiti, c’e divergenzasulla concezione del partito. La nostra e di-

versa dalla vostra».

Non volle accettare, il senatore Bonifacio,

il fatto che proprio la sua concezione del

partito strideva con il «finanziamento senzaregolamentazione».

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Al testo originario della Commissione nonfurono apportati sostanziali mutamenti dal-l’Aula del Senato. E alla Camera si proce-dette solo a una riformulazione, accorpandoi diversi articoli e abolendo l’indicizzazionedei contributi elettorali, per vincere l’ostru-zionismo radicale.

Anche la legge 18 novembre 1981, n. 659,muovendosi sostanzialmente sulla falsarigadella legge del 1974, non risolse quindi mi-nimamente i problemi che quella normativaaveva lasciato aperti, non avendo voluto af-frontare il problema della regolamentazionegiuridica dei partiti.

* * *

La riflessione complessiva sui problemiistituzionali del Paese svolta tra il 1983 e il1985 in seno alla Commissione Bozzi nontrascuro di soffermarsi sul ruolo dei partiti.

All’analisi di questo problema furono de-dicate apposite sedute (il 19, 24, 26 luglioe il 25 settembre 1984) sulla base di una co-municazione introduttiva dello stesso Presi-dente Bozzi.

Molte e interessanti furono le considera-zioni sviluppate nel corso della discussionegenerale, ma su di essere non ci sofferme-remo. Quello che merita ricordare sono leconclusioni cui pervenne la relazione dimaggioranza, che propose di riformularecome segue l’articolo 49 della Costituzione:

«Tutti i cittadini hanno diritto ad asso-ciarsi liberamente in partiti per concorrere,con strutture e metodi democratici, a deter-minare la politica nazionale.

La legge disciplina il finanziamento deipartiti, con riguardo alle loro organizzazionicentrali e periferiche, e prevede le forme ele procedure atte ad assicurare la trasparenzae il pubblico controllo del loro stato patrimo-niale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge detta altresı disposizioni dirette agarantire la partecipazione degli iscritti atutte le fasi di formazione della volonta poli-tica dei partiti, compresa la designazione dei

candidati alle elezioni, il rispetto delle normestatutarie, la tutela delle minoranze».

E noto che le conclusioni della Commis-sione Bozzi non si tradussero mai in concretiinterventi legislativi, ma ci e sembrato op-portuno richiamarle perche sono indicativedi un orientamento circa il riconoscimentogiuridico dei partiti nuovo, rispetto alle piurestrittive interpretazioni dell’articolo 49della Costituzione che avevano caratterizzatoil dibattito politico negli anni precedenti.

E in questa nuova logica si collocano an-che le proposte di legge per la riforma del fi-nanziamento pubblico e l’attuazione dell’arti-colo 49 della Costituzione presentate nelcorso della IX e della X legislatura.

Tra di esse ne ricorderemo solo due:quella dell’onorevole Spini (atto Camera n.1995, IX legislatura), perche ha costituito ilprimo tentativo organico di affrontare la ma-teria dopo il finanziamento pubblico, preve-dendo in particolare, con significativa inno-vazione, un’Autorita indipendente prepostaal controllo dell’osservanza delle disposi-zioni di legge concernenti i partiti; e quelladell’onorevole Galloni (atto Camera n.4976, X legislatura), sottoscritta da deputatidella DC, del PCI, del PLI, del PRI e delPSI, volta a una parziale applicazione del-l’articolo 49.

Nella relazione che illustrava questa se-conda proposta, rovesciando la tesi sostenutanel 1974 in occasione dell’approvazionedella legge sul finanziamento pubblico, l’o-norevole Galloni affermava: «I partiti nonpossono piu essere considerati associazioninon riconosciute, sottratte a qualsiasi tipodi norma».

E l’articolo unico del progetto di legge re-citava: «I verbali dei deliberati di qualsiasistruttura e organizzazione delle formazionipolitiche, rappresentate in almeno un consi-glio regionale o che, a qualsiasi titolo, usu-fruiscono di un contributo o finanziamentopubblico, acquistano valore di atti pubblicia tutti gli effetti quando sono richiesti dailoro statuti interni e coloro i quali li sotto-

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scrivono assumono nell’occasione le vesti dipubblici ufficiali».

Abbiamo voluto soffermarci sulla propostaGalloni perche essa ci e parsa sintomaticadell’evoluzione intervenuta, rispetto a diecianni prima, sul problema della regolazionedell’attivita dei partiti.

Lo stesso padre della legge del 1974 si erareso conto che l’esperienza del «finanzia-mento senza regolamentazione» si era rile-vata del tutto insufficiente al fine di garantiregli obiettivi perseguiti.

Le iniziative legislative che furono effetti-vamente discusse nel corso della X legisla-tura, peraltro, hanno riguardato non tanto ilproblema dell’attuazione dell’articolo 49,quanto quello della limitazione delle speseelettorali: un tema su cui gia nel dicembredel 1980 era stata presentata alla Camerauna proposta di legge da parte dell’onorevoleMammı e di altri parlamentari repubblicani.

Merita di soffermarsi un momento sullediverse proposte presentate alla Camera trail 1989 e il 1991, che furono unificate inun testo predisposto dal relatore onorevoleLabriola, perche questo ha rappresentatol’impianto base su cui si e poi innestata l’ini-ziativa legislativa tradottasi, nella legislaturasuccessiva, nella legge 10 dicembre 1993,n. 515.

L’articolato, approvato dalla I Commis-sione, prevedeva un tetto per le spese di cia-scun candidato alle elezioni per il Parla-mento, variabile secondo l’ampiezza dellecircoscrizioni e il tipo di sistema elettorale;il divieto di ogni forma di contribuzionedella quale non vi fosse documentazione epubblicita; la regolamentazione dell’uso dei«media» privati; limitazioni per la presenza,durante le campagne elettorali, di candidatie rappresentanti dei partiti o membri del Go-verno nelle trasmissioni radiotelevisive; laproibizione di svolgere propaganda elettoraleper il voto di preferenza a singoli candidati amezzo di manifesti, inserzioni pubblicitariesulla stampa, spot radio-televisivi; l’istitu-zione della figura del committente responsa-

bile, da indicare in qualsiasi pubblicazione dipropaganda elettorale.

In realta il testo unificato presentava nonpochi punti di debolezza: in particolare nonci si poteva accontentare di una legge chestabilisse vincoli e limiti solo a carico deisingoli candidati, trascurando il ruolo e l’at-tivita dei partiti in una campagna elettorale.

Ha scritto in proposito Giuseppe Troccoliin un saggio su Il finanziamento delle cam-

pagne elettorali apparso su «Quaderni costi-tuzionali», nell’agosto 1992: «Una mancataprevisione dei partiti come soggetti destina-tari dei limiti e degli obblighi previsti dalladisciplina della campagna elettorale avrebbeavuto serie conseguenze negative propriosul fronte di quelle garanzie di liberta e pa-rita delle opportunita che devono essere assi-curate a tutti i candidati. E evidente, infatti,che in una campagna elettorale nella qualea carico dei singoli candidati esistono una se-rie di vincoli e limitazioni, diventerebbe de-terminante l’appoggio economico e organiz-zativo, che le segreterie dei partiti, ove nonsottoposte a tali vincoli, potrebbero assicu-rare ai candidati graditi o, comunque, alloestablishment dei partiti stessi a danno deicosiddetti peones o degli uomini nuovi, in-troducendosi cosı, tra l’altro, un elemento ul-teriore di partitocrazia di cui veramente nonsembra che alcuno senta il bisogno!».

Proprio sul tema del mancato controllodelle spese dei partiti si sviluppo in aulal’opposizione dei deputati radicali e repub-blicani, che richiedevano norme ben piu inci-sive, e la legge non giunse in porto.

* * *

La consapevolezza della necessita di unapproccio piu ampio al problema del «di-ritto» dei partiti politici – anche a seguitodelle inchieste giudiziarie e dell’iniziativa re-ferendaria per la abrogazione delle disposi-zioni contenute nella legge n. 195 del 1993,relativa al finanziamento ordinario dei partiti

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– caratterizzarono i progetti presentati agliinizi della XI legislatura.

Essi furono esaminati dalla 1ª Commis-sione del Senato e unificati in un testo orga-nico, predisposto dal relatore senatore Co-vatta, che affrontava complessivamente iproblemi della regolamentazione dei partiti(tenuti, tra l’altro, a costituire, sul modellotedesco, una fondazione cui dovevano essereconferiti tutti i cespiti patrimoniali e le atti-vita economiche direttamente o indiretta-mente appartenenti al partito), del loro finan-ziamento, attraverso la destinazione volonta-ria di una quota pari all’8 per mille dell’IR-PEF alle fondazioni ed attraverso contributidello Stato per le elezioni, delle limitazionidelle spese elettorali, dei controlli, attraversol’istituzione della Autorita nazionale di revi-sione; ed abrogava la legge n. 195 del 1974e le sue successive modificazioni.

L’iniziativa del governo Amato, volta adintrodurre la nuova normativa per decretoalla vigilia del referendum, oltre a determi-nare le note reazioni che impedirono l’ema-nazione del decreto, blocco l’iter parlamen-tare del progetto Covatta, che pure avevaforti caratteristiche riformatrici.

Il tema venne successivamente ripresosotto il diverso profilo del finanziamentoelettorale dei partiti, essendo stato abrogatodal referendum del 1993 il finanziamento or-dinario, e di quello dei limiti di spesa dellecampagne elettorali.

In occasione dell’esame dei disegni dilegge riguardanti la riforma del sistema elet-torale per il Senato, a seguito della pronunciareferendaria, infatti, il relatore senatore Salvipropose alla 1ª Commissione del Senatonella seduta del 15 giugno 1993 un testoche affrontava, insieme alla riforma dellalegge elettorale per il Senato, la disciplinadella propaganda elettorale.

La normativa proposta per le campagneelettorali ricalcava in parte quella contenutanel progetto Labriola della precedente legi-slatura, in parte le disposizioni introdotte

per le elezioni amministrative dalla legge25 marzo 1993, n. 81.

La Commissione, concluso l’esame degliarticoli, manifesto un orientamento favore-vole all’ipotesi di stralcio in Aula della parterelativa alla disciplina della campagna eletto-rale, in modo da trasformarla in un disegnodi legge autonomo.

In coerenza con le indicazioni della Com-missione, l’Assemblea di Palazzo Madama,al termine della discussione generale, deciselo stralcio e il testo relativo alla «disciplinadelle campagne elettorali per l’elezione allaCamera dei deputati e al Senato della Repub-blica» ebbe un suo autonomo iter, dando vitaalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

La legge n. 515 del 1993, ovviando ad al-cune delle principali lacune contenute nel te-sto unificato che era stato discusso nel corsodella precedente legislatura, ha introdotto, ol-tre al tetto di spesa per i candidati, anche untetto per le spese elettorali dei partiti, preve-dendo che il consuntivo relativo alle speseper la campagna elettorale e alle relativefonti di finanziamento sia dai partiti tra-smesso ai Presidenti delle Camere per il suc-cessivo inoltro alla Corte dei conti, cui spettail controllo. Detto controllo, peraltro, e limi-tato alla verifica formale della conformitaalla legge delle spese sostenute e della rego-larita della documentazione prodotta.

Per i candidati, poi, e stato stabilito che ladichiarazione relativa alle spese elettoralivenga sottoposta ad un Collegio regionaledi garanzia istituito presso la corte di appelloo il tribunale competente.

Successivamente con la legge 23 febbraio1995, n. 43, analoghe disposizioni sono stateestese alle elezioni dei consigli delle regionia statuto ordinario.

Indubbiamente la legge n. 515 del 1993 harappresentato un salto di qualita rispetto alleprecedenti disposizioni in materia di campa-gne elettorali. Non a caso il presente disegnodi legge riprende in larga parte la normativadi tale legge per quanto riguarda le speseelettorali.

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Tuttavia anche la legge n. 515 del 1993 halasciato irrisolto il problema della configura-zione giuridica dei partiti politici nel nostroordinamento e conseguentemente dei con-trolli sui loro bilanci.

Anche la successiva legge 2 gennaio 1997,n. 2, che pure ha dettato norme piu precisedi quelle precedentemente vigenti in materiadi bilanci ordinari dei partiti, proprio per nonaver introdotto una regolamentazione giuri-dica, ha affidato la verifica dei bilanci adun collegio di revisori nominati dai Presi-denti delle due Camere, evitando ogni con-trollo da parte di organi «neutrali».

Per altro verso, le forme di finanziamentodei partiti introdotte dalla legge 10 dicembre1993, n. 515, dalla legge 2 gennaio 1997,n. 2, e in ultimo dalla legge 3 giugno 1999,n. 157, hanno oscillato fra soluzioni diversee contraddittorie.

Dapprima, il puro contributo per le speseelettorali previsto dalla legge n. 515 del1993, sull’ondata della pronuncia referenda-ria dello stesso anno.

Poi, la possibilita di destinare da parte deicontribuenti, in sede di dichiarazione dei red-diti, una quota pari al 4 per mille dell’IRPEFal finanziamento dei partiti rappresentati inParlamento, prevista dalla legge n. 2 del1997: disposizione peraltro mai attuata e so-stituita, in via transitoria, per il 1997; e il1998, da un’erogazione ai partiti a caricodel bilancio dello Stato «senza alcuna corri-spondenza con le dichiarazioni dei redditi...e con effetti perversi», come ha evidenziatoMassimo Teodori nel volume Soldi e Partiti.

Infine, un rimborso delle spese elettorali,attraverso la distribuzione di appositi fondi,istituiti per le elezioni per il Parlamento eu-ropeo, per quello nazionale e per i consigliregionali, e corrisposti in percentuale annuadurante i cinque anni di vita di una legisla-tura, deciso con la legge 3 giugno 1999,n. 157, che di fatto ha ripristinato il finanzia-mento ordinario dei partiti.

Anche la norma introdotta dalla legge n. 2del 1997, che consente detrazioni di imposta

per le erogazioni liberali effettuate sia dapersone fisiche sia da persone giuridiche infavore dei partiti politici, non ha modificatoil rapporto tra finanziamento statale e finan-ziamento volontario della politica.

A dimostrazione che, senza affrontare ilproblema della regolamentazione dell’istitu-zione «partito», diviene difficile anche indi-viduare una corretta soluzione del problemadel suo finanziamento e incentivare i citta-dini a sostenere i costi della politica.

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Abbiamo voluto ripercorrere il lungo iterdel dibattito svoltosi dalla Costituente adoggi sul ruolo dei partiti nel nostro ordina-mento e sul «costo della democrazia», nonper scolastica pedanteria, ma perche questoe il modo che ci e sembrato meglio eviden-ziare la necessita di un approccio comples-sivo al problema.

In un quadro politico del tutto diverso dal-l’attuale, quando il problema principale eraquello dell’invadenza dei partiti nella vitadelle istituzioni e della conseguente necessitadi porre un limite alla loro pervasivita, ilD’Antonio osservava che: «la crisi del si-stema dei partiti e la crisi dello Stato» eche, per superarla, «occorre portare il partitoal centro del quadro delle riforme, farne laprincipale preoccupazione degli artefici delrisanamento», togliendo il partito dalla con-dizione di associazione non riconosciuta.

Oggi, in un sistema politico profonda-mente modificato, quando il ruolo dei partitiappare piu marginale, qualcuno potrebbe ri-tenere che sia meno urgente affrontare que-sto tema.

Non e cosı. Vogliamo ricordare che lostesso D’Antonio, rapportando il problemadel ruolo dei partiti a quello della riformaelettorale, sottolineava: «Certamente sui par-titi si puo intervenire con azioni indirette,con la riforma delle leggi elettorali e conla revisione della forma di governo in sensomaggioritario o presidenziale; ma... se il par-

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tito e guasto in se stesso rimarra guasto an-che nel piu raffinato sistema maggioritario».

Inoltre, proprio la perdita di ruolo dei par-titi rischia di diventare fattore di crisi dellapolitica. Si pone quindi l’esigenza di resti-tuire un ruolo ai partiti come centro del di-battito, come occasione di recupero del con-fronto ideale, come sede per la riscopertadella politica.

Il partito deve essere la sede «istituzio-nale» in cui i cittadini si ritrovano per con-correre a determinare gli indirizzi e le sceltedella comunita. Ma per riportare i cittadinialla politica occorre offrire loro sedi di dibat-tito trasparente, garantite, in cui ognunopossa vedere valorizzato il proprio contri-buto.

E pensare a un’autoriforma dei partiti e aun recupero della militanza senza una regola-mentazione giuridica che assicuri l’effettivorispetto della democrazia interna, riduca ilpeso degli apparati e limiti le scelte di ver-tice, attraverso l’obbligo del ricorso alle ele-zioni primarie per la designazione dei candi-dati, e puramente illusorio. La normativa chequi proponiamo rappresenta il tentativo didare una risposta organica all’esigenza dicollocare il partito politico nel giusto ruolodel nostro ordinamento costituzionale, defi-nendone natura giuridica, regole di vita in-terna, procedure per la scelta dei candidati,trasparenza dei bilanci.

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Il disegno di legge e suddiviso in sei titoli.Il I, volto all’attuazione dell’articolo 49 dellaCostituzione, stabilisce le norme che devonoessere rispettate per consentire il riconosci-mento giuridico di un partito politico ed isti-tuisce la Commissione di garanzia degli sta-tuti e dei finanziamenti dei partiti politici. IlII regolamenta le elezioni primarie per lascelta dei candidati. Il III e relativo ai bi-lanci, alle forme di finanziamento e alle age-volazioni in favore dei partiti riconosciuti. IlIV disciplina il controllo delle spese per la

campagna elettorale. Il V definisce le san-zioni per le violazioni della presente norma-tiva. Il VI reca una delega al Governo perl’emanazione di un testo unico sui partiti po-litici, con particolare riferimento al loro fi-nanziamento, alla disciplina della propa-ganda elettorale e alla pubblicita della situa-zione patrimoniale dei titolari di cariche elet-tive, nonche l’abrogazione delle precedentidisposizioni e una norma di copertura finan-ziaria.

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Le disposizioni del titolo I rispondono al-l’esigenza di dare piena attuazione all’arti-colo 49 della Costituzione, togliendo il par-tito dalla sua attuale condizione di associa-zione non riconosciuta.

L’attribuzione ai partiti della personalitagiuridica e il presupposto per il riconosci-mento delle provvidenze previste dalla leggee di ulteriori ruoli nell’ordinamento giuri-dico. I requisiti per ottenere la personalitagiuridica sono modellati sull’esempio delprogetto predisposto nel 1945 in Franciadal professor Francois Goguel per l’Assem-blea Costituente, del progetto Sturzo del1958 e di quello della Commissione per iproblemi costituzionali del PRI, e consistonosemplicemente nella approvazione obbligato-ria di uno statuto del partito (articolo 1) chedefinisca: 1) obiettivi e numero, composi-zione, attribuzioni degli organi; 2) compe-tenze a decidere sull’ammissione e l’esclu-sione dei singoli membri del partito; 3) ga-ranzie a tutela delle minoranze interne.

Con il comma 2 si integra il dettato costi-tuzionale, secondo il quale i partiti devonoagire con metodo democratico, con l’affer-mazione che essi devono osservare i princıpifondamentali di rispetto dei diritti dell’uomoe delle liberta fondamentali, nonche delloStato di diritto, recependo la proposta delParlamento europeo in tema di regolamenta-zione dei partiti politici dell’Unione.

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Con le successive disposizioni del titolo I,si stabiliscono per legge: le procedure d’i-scrizione e di dimissioni dal partito, da effet-tuare con atto autenticato, e il depositopresso la cancelleria del tribunale degli elen-chi degli iscritti, da aggiornare ogni sei mesi,a cura del responsabile territoriale del partito(articolo 2); il voto limitato per le elezionidegli organi interni (articolo 3); le garanzieper le minoranze che devono essere stabilitedallo statuto (articolo 4); gli atti per i qualioccorre l’intervento di un notaio o di un can-celliere di tribunale (articolo 5); la pubblicitadelle riunioni degli organi del partito, dei li-bri sociali e degli elenchi degli iscritti, se-condo modalita previste dallo statuto (articoli6 e 7); le competenze, le procedure e le in-compatibilita per i collegi dei probiviri (arti-colo 8); la responsabilita, le competenze e leincompatibilita del segretario amministrativo(articolo 9); un rinvio allo statuto e al codicecivile per quanto riguarda la nomina e lefunzioni dei collegi dei revisori dei conti (ar-ticolo 10).

Alle disposizioni fissate negli articoli da 2a 10 devono uniformarsi gli statuti dei partitiper ottenere la registrazione.

La competenza per il giudizio di confor-mita e la conseguente registrazione degli sta-tuti dei partiti, da cui deriva il riconosci-mento della personalita giuridica e la possi-bilita di fruire delle provvidenze previstedal presente disegno di legge, e assegnataad una Commissione di garanzia (articolo11). Tale Commissione, modellata sull’esem-pio dell’Autorita garante della concorrenza edel mercato, e denominata «Commissione digaranzia degli statuti e dei finanziamenti deipartiti politici», e composta da sette membridesignati rispettivamente dal Presidente delSenato della Repubblica, dal Presidente dellaCamera dei deputati, dal Presidente dellaCorte di cassazione, dal Presidente del Con-siglio di Stato, dal Presidente della Corte deiconti, dal Presidente del Consiglio nazionaleforense e dal Presidente del Consiglio nazio-nale dei dottori commercialisti. Non possono

essere nominati membri della Commissionecoloro che ricoprono, o hanno ricoperto nelquinquennio precedente, la carica di parla-mentare europeo o nazionale, di consigliereregionale, provinciale, comunale o circoscri-zionale, o di componente delle rispettivegiunte (articolo 12).

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Le disposizioni contenute nel titolo II in-troducono nel nostro ordinamento l’istitutodelle elezioni primarie per la scelta dei can-didati, di partito o di coalizione, alle elezioniper il rinnovo del Parlamento nazionale edeuropeo e dei consigli regionali, provincialie comunali e dei candidati alle cariche dipresidente di regione e di provincia e di sin-daco.

Il tema delle elezioni primarie e stato piuvolte affrontato nel dibattito politico degli ul-timi anni ed e stato oggetto di diverse inizia-tive legislative nel corso di questa e dellapassata legislatura. Tali iniziative, non con-templando il riconoscimento giuridico deipartiti, prevedevano la possibilita di parteci-pare alle primarie per tutti i cittadini chene facessero richiesta.

Rispetto a queste proposte, il presente di-segno di legge si differenzia in quanto affidaagli statuti il compito di definire i soggetti ti-tolari di elettorato attivo. Di scegliere cioetra le primarie «chiuse» riservate ai soliiscritti al partito e primarie «aperte» cui pos-sono partecipare, oltre agli iscritti, quanti nefacciano richiesta.

Vale la pena in proposito di ricordare cheil primo articolato in materia di elezioni pri-marie, che fu predisposto dall’ufficio studidella Camera dei deputati agli inizi deglianni Ottanta, operava scelta piu drastica, pre-vedendo che solo gli iscritti al partito aves-sero diritto di voto e potessero presentarela loro candidatura alle primarie.

Per dare ragione di questa scelta la rela-zione dell’ufficio studi della Camera, che ac-compagnava il progetto di legge, sottolineava

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come fosse necessario «per utilizzare, anchein Italia, lo strumento delle primarie, supe-rare l’impostazione strettamente privatisticanell’ordinamento dei partiti, che pur difesada un ampio arco di giuristi negli anni cin-quanta, mostra, oggi, ampiamente la sua in-sufficienza. Sembra, infatti, che soltanto uncontrollo pubblico, sia pure limitato a certimomenti dell’attivita dei partiti, possa porreun freno all’attuale serrata lotta di oligarchieche e evidente nella vita dei partiti italiani,in momenti quali la designazione dei candi-dati e la formazione delle liste in occasionedelle elezioni politiche. La cerniera del rap-porto tra partito ed opinione pubblica edata infatti dalle rappresentanze esterne, poli-tiche e amministrative; in definitiva cioedalla formazione delle liste elettorali. La pas-sivita della grande maggioranza degli iscrittie un fattore di sclerosi dei partiti. Si sentequindi l’esigenza di legare piu stabilmentel’iscritto al partito. Il suo inserimento nel-l’ambito della struttura del partito postulache il cittadino-iscritto possa incidere sullaformazione della classe politica e sulla sceltadei candidati ai vari livelli e, innanzitutto, allivello nazionale. La formazione di unanuova classe politica sara conseguente al rin-novamento dei partiti. La scelta delle candi-dature potra, dunque, essere finalmente effet-tuata anche con la partecipazione effettivadei singoli iscritti».

La soluzione adottata dal presente disegnodi legge lascia agli statuti dei partiti sia l’in-troduzione delle primarie, sia la scelta fra«primarie aperte» e «primarie chiuse» e pre-cisa che gli statuti possono prevedere cheogni cittadino, aderente o no al partito, possaproporre la propria candidatura. Inoltre, sistabilisce che le primarie possano svolgersiper la designazione di candidati alle elezioniper le quali non sia previsto il voto di prefe-renza, dal momento che un sistema elettoralebasato sulle preferenze di per se sottrae lescelte alle oligarchie di partito.

Entrando nel merito delle norme contenutenel titolo II, va rilevato che esse seguono lo

schema del vecchio progetto predisposto dal-l’ufficio studi della Camera, ma sono suddi-vise in tre capi, per tenere conto del partico-lare regime da riservare alle scelte di coali-zione.

Nel capo I sono dettate le disposizioni ge-nerali; nel II si definiscono le procedure perla designazione dei candidati del singolo par-tito; nel III quelle per la designazione deicandidati di coalizione.

All’articolo 13 si prevede la data entro cuieffettuare le primarie: il sessantesimo giornoantecedente la prima data utile per il rinnovodei diversi organi; il quarantacinquesimo incaso di elezioni anticipate. In tale ultimaeventualita il decreto di convocazione dei co-mizi elettorali stabilisce la data delle elezionianteponendo un periodo di quarantacinquegiorni a quello previsto per gli adempimentirelativi alla presentazione delle liste e allosvolgimento della campagna elettorale. Al-l’articolo 14 si prevede inoltre l’applicabilitaalle elezioni primarie delle norme vigenti intema di elezioni e di reati elettorali.

Le disposizioni del capo II stabiliscono: ildiritto di elettorato attivo per gli iscritti alpartito e, ove lo preveda lo statuto, per i so-stenitori, e di elettorato passivo per tutti i cit-tadini (articolo 15); la nomina, da parte delladirezione centrale del partito e delle direzionidelle articolazioni territoriali competenti, ri-spettivamente della Commissione elettoralecentrale e di quelle territoriali, nonche la pre-disposizione, ad opera della direzione cen-trale, del regolamento per lo svolgimentodelle primarie (articolo 16); la competenzadelle commissioni elettorali territoriali perl’individuazione delle sedi di seggio eletto-rale presso cui gli elettori sono chiamati avotare, e per la verifica delle liste degliaventi diritto al voto (articolo 17); il depositopresso la cancelleria del tribunale delle rela-tive liste (articolo 18); la competenza deicollegi dei probiviri a pronunciarsi sui ricorsiavverso l’esclusione dalle liste degli elettori(articolo 19); le procedure per la presenta-zione delle candidature, per la loro verifica

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e per i ricorsi contro l’eventuale cassazionedelle stesse (articoli 20, 21 e 22). Si prevedepoi che i regolamenti determinino i criteriper lo svolgimento delle attivita preparatoriee le modalita per le operazioni di voto e sidefiniscono le procedure di voto, di scrutinioe di proclamazione dei designati. Si stabili-sce altresı che copia del verbale di proclama-zione dei candidati designati dalle elezioniprimarie debba essere depositata presso l’uf-ficio elettorale competente unitamente alladichiarazione di presentazione delle candida-ture (articoli 23, 24 e 25). La decisione suiricorsi avverso le operazioni di voto o la pro-clamazione dei designati spetta al collegiodei probiviri centrale (articolo 26).

Le disposizioni del capo III, relative allaselezione dei candidati di coalizione, con-templano due procedure alternative. In unaprima ipotesi, entro il settantesimo giornoprecedente la data delle elezioni primarie ipartiti della coalizione determinano i collegiuninominali, le cariche monocratiche e il nu-mero dei candidati nelle liste proporzionalicomuni, di spettanza di ciascun partito; perla scelta del relativo candidato si applicanole norme previste dal capo II con riferimentoal partito cui quella carica monocratica oquelle candidature sono state assegnate (arti-colo 27). In alternativa viene prevista unaprocedura di designazione dei candidati at-traverso primarie cui partecipino tutti gliiscritti e i sostenitori dei partiti facenti partedella coalizione (articolo 28).

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Il titolo III reca le disposizioni sui bilancidei partiti politici, sui controlli, sui finanzia-menti e le norme tributarie.

La trasparenza della gestione si basa sul-l’obbligo della tenuta delle scritture contabilinelle forme e nei modi previsti per gli im-prenditori commerciali. Tali rilevazioni con-tabili si devono poi esprimere in un bilancioannuale, da presentare entro la fine del mese

di maggio di ciascun anno alla Commissionedi garanzia (articolo 29).

Il bilancio, il cui contenuto e mutuatodalle norme in materia di societa per azioni,contiene anche un rendiconto, in quanto leentrate ed uscite dei partiti politici rivestonoparticolare rilevanza nella gestione deglistessi. Le strutture dello stato patrimoniale,del conto economico, della nota integrativae del rendiconto sono state definite inmodo tale da consentire una rappresentazionelargamente comprensibile del patrimonio edei movimenti economici e finanziari, in ge-nere, del partito politico. Il principio gene-rale della redazione del bilancio e quellodella rappresentazione veritiera e corretta,ed ove le norme applicate alla fattispecienon lo consentano, e prevista facolta di de-roga, in analogia con il terzo e il quartocomma dell’articolo 2423 del codice civile.E previsto che lo statuto di ciascun partitostabilisca la quota delle entrate ordinariemesse a disposizione delle articolazioni peri-feriche e di quelle destinate alle iniziativevolte ad accrescere la partecipazione delledonne alla politica (articolo 30).

Con l’articolo 31 si prevede la pubblica-zione, sia sul giornale di partito, ove esi-stente, sia su un quotidiano a diffusione na-zionale, del bilancio, a cura dei segretari am-ministrativi dei partiti.

Con l’articolo 32 vengono vietati contri-buti da parte di soggetti pubblici ai partiti,ai loro candidati, ai membri del Parlamentonazionale ed europeo, ai consiglieri regio-nali, provinciali, comunali e circoscrizionali.I divieti sono estesi anche ai gruppi parla-mentari, ferme restando le norme previstedai regolamenti interni delle Camere.

L’articolo 33 prevede la liberta di effet-tuare erogazioni in favore di partiti registrati.

Le erogazioni liberali delle societa deb-bono essere disposte dall’organo socialecompetente e regolarmente iscritte in bilan-cio, allegando anche i nomi dei beneficiari.Le erogazioni possono essere effettuate an-

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che a favore di candidati dei partiti registrati,limitatamente al periodo elettorale.

All’articolo 34 viene stabilito, in caso diun’erogazione liberale di denaro o di beni,forniture o servizi, per un importo o valoreche superi la cifra di 10.000 euro (che sararivalutata annualmente secondo gli indiciISTAT), l’obbligo di una dichiarazione daparte del soggetto che la riceve, da deposi-tare presso la Commissione di garanzia.

Con l’articolo 35 viene riconosciuto aipartiti politici registrati un rimborso per lespese elettorali pari a 0,50 euro per ognivoto ricevuto alle elezioni per il rinnovodella Camera dei deputati, del Parlamentoeuropeo e dei consigli regionali.

L’ammontare dei rimborsi per le speseelettorali riconosciuti dal presente disegnodi legge e nettamente inferiore a quelli previ-sti a carico del bilancio dello Stato dallalegge n. 157 del 1999, attualmente vigente,come viene evidenziato nella parte di questarelazione che illustra la norma di copertura.

Ci e parso infatti opportuno ridurre laquota del finanziamento pubblico e allargare,invece, l’importo e la sfera dei contributi vo-lontari detraibili, per incentivare le eroga-zioni liberali, favorendo il finanziamento vo-lontario della politica. A tal fine, agli articoli36 e 37, viene confermata la detrazione dal-l’imposta lorda di un importo pari al 19 percento per le erogazioni liberali in favore deipartiti registrati, ma si innalza il tetto mas-simo detraibile. Inoltre la possibilita di detra-zione viene estesa (sia pure per un importoinferiore) anche alle erogazioni effettuate afavore dei candidati in occasione delle ele-zioni.

All’articolo 38 e altresı prevista la possibi-lita per ciascun contribuente di destinare, al-l’atto della dichiarazione annuale dei redditidelle persone fisiche, una quota, pari al 5per mille dell’imposta sul reddito, al finan-ziamento di un partito politico registrato.Per garantire il carattere volontario di talecontribuzione e chiarito che ai singoli partitisara devoluto solo l’importo corrispondente

alle indicazioni preferenziali espresse daisingoli contribuenti.

L’articolo 39 prevede tutta una serie diagevolazioni, sia per i partiti sia per i lorocandidati, subordinate all’avvenuta registra-zione dello statuto da parte della Commis-sione di garanzia. Fra queste, l’accesso aimezzi di informazione, secondo quanto di-sposto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.Tra le norme proposte – alcune delle qualigia vigenti – va sottolineata, per la sua rile-vanza, quella che fissa al 4 per cento l’ali-quota IVA sull’acquisto dei beni e servizioccorrenti per lo svolgimento dell’attivitadei partiti o attinenti alle spese elettoralidei partiti registrati e dei loro candidati.

L’articolo 40 prevede un contributo per ilrimborso delle spese sostenute dai comitatipromotori dei referendum, a condizione cheentro novanta giorni dalla data di svolgi-mento del referendum sia depositato pressola Commissione di garanzia il rendicontodelle spese sostenute, redatto secondo unmodello dalla stessa predisposto.

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Nel titolo IV sono contenute le disposi-zioni relative alle spese per le campagneelettorali. Le norme ricalcano quelle previstedalla legge n. 515 del 1993, ma le estendonoalle campagne elettorali per il rinnovo delParlamento europeo e dei consigli provincialie comunali e dettano piu rigorose procedureper quanto riguarda la documentazione dellespese dei partiti.

All’articolo 41 sono fissati i tetti di spesaper la campagna elettorale di ciascun partito,che variano a seconda del tipo di consulta-zione elettorale.

Con l’articolo 42 viene stabilito che, siaper raccogliere i contributi sia per sostenerele spese del partito durante la campagna elet-torale, debbano essere aperti degli appositiconti correnti da parte del segretario ammini-strativo centrale e di quelli delle articolazioni

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territoriali, dal giorno successivo alla indi-zione dei comizi elettorali.

Si prescrive poi che il rendiconto comples-sivo relativo alla campagna elettorale delpartito, comprensivo di quelli delle articola-zioni periferiche, unitamente agli estratti deiconti correnti, sia depositato presso la Com-missione di garanzia per il relativo controllo.

All’articolo 43 vengono dettate le disposi-zioni relative ai tetti di spesa per la campa-gna elettorale dei candidati, che variano inrelazione al tipo di consultazione ma che ri-guardano tutte le scadenze elettorali, daquelle per il Parlamento europeo a quelleper i consigli circoscrizionali.

L’articolo 44, ricalcando le previsionidella legge n. 515 del 1993, vincola il candi-dato al rispetto di alcune procedure per laraccolta dei fondi e detta i limiti per le sin-gole contribuzioni. Sempre all’articolo 44 eprevisto l’obbligo di deposito del rendicontodella campagna elettorale presso la Commis-sione di garanzia e presso l’organo al qualeil candidato e stato eletto.

L’articolo 45 elenca come devono essereclassificate le spese che si riferiscono allacampagna elettorale, mentre l’articolo 46 ri-badisce che debba essere inviata da partedei comuni agli elettori la comunicazionesulle variazioni relative all’ambito territorialedei collegi (disposizione gia presente nellalegge n. 515 del 1993).

Agli articoli 47 e 48 viene previsto cheogni strumento di propaganda elettoraledebba riportare il nome del candidato o delsuo mandatario responsabile, ovvero ilnome del segretario amministrativo del par-tito committente. Nell’ultimo mese antece-dente la data delle elezioni, sono vietati ma-nifesti, inserzioni pubblicitarie e spot di pro-paganda personale, ad eccezione degli an-nunci di manifestazioni, tavole rotonde, di-battiti. Le spese sostenute dai partiti a favoredei singoli candidati devono essere compu-tate, ai fini dei limiti di spesa, tra le spesedel candidato o pro quota dei candidati cui

si riferiscono, al pari di quelle sostenute daterzi committenti responsabili.

Per garantire il rispetto degli spazi fissatiper le affissioni, ponendo fine al sistemadel «manifesto selvaggio», visto che gli at-tuali divieti non sono stati rispettati, si modi-fica, con l’articolo 49, la legge 4 aprile 1956,n. 212. Si prevede, cioe, che le affissionipossano essere effettuate solo per il tramitedelle amministrazioni comunali, che per ipartiti registrati e per i loro candidati le affis-sioni siano gratuite e che i segretari ammini-strativi siano, per l’ambito territoriale di lorocompetenza, responsabili delle affissioni deimanifesti del partito e dei suoi candidati edebbano versare una cauzione che non verrarestituita nel caso di affissione fuori dai ta-belloni o ad opera di soggetti diversi dal ser-vizio affissioni del comune. Per il rimborsoai comuni delle spese effettuate per le affis-sioni viene istituito un apposito fondo pressoil Ministero dell’interno.

L’articolo 50 regolamenta la propagandatelefonica tramite terzi.

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Il titolo V e dedicato ai poteri della Com-missione di garanzia e alle sanzioni che de-vono essere inflitte in caso di mancato ri-spetto della disciplina dettata nei precedentititoli del presente disegno di legge.

L’articolo 51 individua le competenze e ipoteri della Commissione di garanzia, mentregli articoli 52 e 53 definiscono le procedureattraverso le quali la Commissione di garan-zia contesta, al legale rappresentante e al se-gretario amministrativo del partito o ai can-didati, il mancato deposito del bilancio odel rendiconto, la violazione degli obblighifissati dalla legge e il superamento dei tettidi spesa per le campagne elettorali. E previ-sta la trasmissione degli atti alla procuradella Repubblica competente, qualora laCommissione di garanzia riscontri fatti pe-nalmente rilevanti.

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Le sanzioni che la Commissione di garan-zia infligge sono tutte di carattere pecuniario.

L’articolo 54, commi 1 e 2, colpisce conuna sanzione amministrativa pecuniaria siacolui che eroga sia colui che riceve contri-buti in violazione dell’articolo 32 (che vietai contributi da parte dei soggetti pubblici) edell’articolo 33 (che stabilisce le procedurenecessarie per il finanziamento da parte dellesocieta private). Alla sanzione pecuniaria siaggiunge la sanzione dell’interdizione dagliuffici direttivi delle persone giuridiche edelle imprese, per un periodo di tre anniper chi eroga i contributi, e della perdita del-l’elettorato passivo per lo stesso periodo, perchi li riceve. In caso di denuncia mancata onon veritiera di contributi consentiti dallalegge e invece prevista la sola sanzione pe-cuniaria (articolo 54, comma 3).

Le sanzioni previste per i partiti consi-stono nella perdita del diritto ai rimborsielettorali e di tutte le altre agevolazioni peril partito politico e per i suoi candidati (arti-colo 55).

In caso di violazione degli obblighi previ-sti per i candidati e stabilita una sanzioneamministrativa pecuniaria, cui consegue, neicasi piu gravi, l’ineleggibilita del candidatoe la decadenza dalla carica, se eletto (articolo56).

L’articolo 57 contempla una sanzione am-ministrativa pecuniaria per chi violi l’obbligodi riportare il nome del committente su unostrumento di propaganda elettorale o non ri-spetti le disposizioni sulla propaganda telefo-nica tramite terzi. L’articolo 58 apporta unamodifica alla legge n. 212 del 1956 in temadi affissioni, elevando sensibilmente l’am-montare della sanzione amministrativa pecu-niaria ivi prevista.

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Nel titolo VI, l’articolo 59 modifica lalegge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicitadella situazione patrimoniale dei titolari dicariche elettive, al fine di coordinare tali di-

sposizioni con le nuove norme istitutive dellaCommissione di garanzia.

L’articolo 60 contiene una delega al Go-verno per l’emanazione di un testo unicoche riunisca e coordini tutte le norme vigentisui partiti politici e sulla propaganda eletto-rale.

L’articolo 61 abroga quindi le norme incontrasto con il presente disegno di legge,o da esso assorbite.

L’articolo 62 reca la quantificazione deglioneri conseguenti all’attuazione delle misurecontenute nel disegno di legge e indica i re-lativi mezzi di copertura.

Tenuto conto dei prevedibili tempi dell’i-ter parlamentare di esame del disegno dilegge e della necessita che le disposizionidi carattere tributario abbiano efficacia conl’inizio dell’esercizio finanziario, e previstoche le norme esplichino la loro piena effica-cia a partire dal 1º gennaio 2013, salvo lanorma relativa alla Commissione di garanzia,di cui all’articolo 12, che ha efficacia a par-tire dal 1º ottobre 2012 (articolo 63).

La copertura finanziaria e quindi previstain riferimento agli esercizi 2012 (solo perla parte di spesa prevista per l’insediamentoe il funzionamento della Commissione di ga-ranzia), 2013 e 2014.

La copertura della spesa e stata calcolata acarico delle autorizzazioni di spesa previstedalla normativa vigente, della quale viene di-sposta l’abrogazione.

Nel merito, e opportuno sottolineare chel’approvazione del disegno di legge compor-tera una riduzione della spesa a carico del bi-lancio dello Stato, senza peraltro che ciocomprometta la situazione finanziaria deipartiti politici. La razionalizzazione del fi-nanziamento e delle misure di agevolazione,delle quali peraltro si prevede un significa-tivo ampliamento, unitamente ad una mi-gliore disciplina della propaganda elettorale,permetteranno, infatti, di compensare la ridu-zione delle erogazioni dirette di denaro pub-blico ai partiti politici.

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Passando all’analisi delle singole disposi-zioni che comportano spesa, per quanto ri-guarda l’articolo 12, che prevede l’istituzionedella Commissione di garanzia, il relativoonere puo essere stimato in 12 milioni dieuro per ogni anno. A detta stima si e perve-nuti sulla base della spesa sostenuta per l’im-pianto e il funzionamento dell’ufficio delGarante della privacy. Quindi, per il 2012si prevede la spesa per un solo trimestre(da ottobre a dicembre), pari a 3 milioni dieuro.

L’onere per i rimborsi delle spese eletto-rali sostenute dai partiti per le elezioni dellaCamera dei deputati, del Parlamento europeoe dei consigli regionali, previsti dall’articolo35, e stato quantificato, con una riduzione ri-spetto allo stanziamento attuale, in euro39.068.000 per il 2013 e in euro37.442.000 per il 2014.

Gli articoli 36 e 37 prevedono di elevaredagli attuali euro 100.000 a euro 120.000 ilimiti previsti per le erogazioni liberali aipartiti politici e di estendere tale beneficioanche ai loro candidati, prevedendo un limitemassimo di euro 10.000. Considerando leerogazioni a favore dei candidati corrispon-denti ad un decimo di quelle fatte a favoredei partiti, si e calcolato che detti articolicomportino una minore entrata per lo Stato,per ognuno degli anni 2013 e 2014, pari aeuro 3.760.000.

L’onere rappresentato dall’articolo 38, cheprevede la destinazione volontaria del 5 permille dell’IRPEF al partito politico presceltodal dichiarante, e stato quantificato in euro23.700.000 per ciascuno degli anni 2013 e2014. A tale cifra si e pervenuti ritenendoche il 3 per cento del gettito IRPEF possa ri-cadere fra quello destinato dai cittadini al fi-nanziamento dei partiti. Tale valutazione sca-turisce dalla considerazione che una cifra lie-vemente superiore al 3 per cento e stata de-stinata allo Stato nelle indicazioni espresse insede di dichiarazione dei redditi sulla basedella disposizione contenuta nell’articolo 47della legge 20 maggio 1985, n. 222. Comun-

que l’andamento del gettito dovra essere mo-nitorato anno per anno per eventuali corre-zioni legislative.

I commi 3 e 4 dell’articolo 39 riproduconoil contenuto dell’articolo 18 della legge 10dicembre 1993, n. 515, e pertanto al relativoonere si fa fronte a carico dell’autorizzazionedi spesa di cui al citato articolo 18.

Per quanto riguarda le esenzioni per leunita immobiliari dei partiti utilizzate esclu-sivamente come loro sedi (articolo 39,comma 6), il relativo onere si puo stimarein 500.000 euro per ciascuno degli esercizi2013 e 2014.

La previsione degli oneri per il referen-dum appare difficilmente quantificabile allostato, in quanto non e prevedibile se e quantireferendum saranno effettuati nei prossimianni. Tuttavia l’articolo 40 dispone la ridu-zione a 0,516 euro del contributo previstoper ciascuna delle firme raccolte dai Comi-tati promotori di referendum e fissa nellasomma di 1 milione di euro il tetto massimodel contributo; tetto che verrebbe applicatoanche in relazione alla raccolta di firme peri referendum previsti dall’articolo 138 dellaCostituzione.

Per quanto riguarda le affissioni si e previ-sto un onere per i comuni, che trova coper-tura nell’apposito fondo costituito presso ilMinistero dell’interno, per un ammontaremassimo di 2.000.000 di euro.

Per le agevolazioni contenute nei commi 1e 4 dell’articolo 5 della legge n. 157 del1999, confermate dal presente disegno dilegge, si provvede a carico delle relativeautorizzazioni di spesa di cui alla predettalegge n. 157 del 1999 e confermate nel pre-sente disegno di legge.

L’insieme degli oneri cosı quantificati ri-sulta nettamente inferiore all’autorizzazionedi spesa prevista dalla normativa vigente.Le economie sono evidenti. Al riguardo sie previsto che i conseguenti risparmi cheverranno realizzati siano destinati alla ridu-zione del debito pubblico.

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* * *

Onorevoli senatori, il disegno di legge cheproponiamo alla vostra attenzione e sicura-mente perfettibile e i proponenti stessi si au-gurano che nel corso del dibattito parlamen-tare vi siano apportati opportuni migliora-menti e utili correzioni.

Quello che riteniamo di dover sottolinearee che e giunto il tempo di definire la naturagiuridica dei partiti, introdurre l’istituto delleelezioni primarie, superare l’attuale sistemadi finanziamento pubblico per avviarci versoforme di finanziamento volontario della poli-tica. E cio perche, per dirlo con le parolepronunciate in Senato il 6 marzo 1980 daGiovanni Spadolini, «riteniamo che i partitidebbano essere difesi nella loro funzione es-

senziale di tramite dell’esercizio di quella so-

vranita popolare, secondo il criterio base

della Costituzione, che affida ai partiti com-

piti essenziali e insurrogabili e che impone

quindi ai partiti stessi di rimanere sempre

nella loro vita di ogni giorno degni della fi-

ducia che il Paese ha accordato loro».

Se a sessantaquattro anni dall’entrata in

vigore della Carta costituzionale il Parla-

mento sapra finalmente dare organica rispo-

sta al problema del ruolo dei partiti nel no-

stro ordinamento – quel problema che i Co-

stituenti affrontarono, ma non risolsero –

dara anche un essenziale contributo al supe-

ramento della confusa transizione italiana e

alla realizzazione di una compiuta democra-

zia dell’alternanza.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 27 –

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STA-TUTI DEI PARTITI E ALL’ISTITUZIONEDELLA COMMISSIONE DI GARANZIADEGLI STATUTI E DEI FINANZIAMENTI

DEI PARTITI POLITICI

Art. 1.

(Statuto)

1. E fatto obbligo ai partiti politici, neiquali i cittadini si associano per concorrerecon metodo democratico a determinare la po-litica nazionale, di dotarsi di uno statuto, ap-provato dal congresso o dall’assemblea gene-rale, che deve:

a) indicare gli obiettivi del partito poli-tico e il numero, la composizione e le attri-buzioni degli organi deliberativi, esecutivi edi controllo, nonche il soggetto fornito dellalegale rappresentanza;

b) individuare gli organi competenti adecidere sull’ammissione e sull’esclusionedei singoli membri, sia in prima istanza siain sede di impugnazione delle decisioni;

c) definire idonee forme di garanzia perla convocazione e il funzionamento degli or-gani centrali e periferici, nonche le forme diverbalizzazione delle loro riunioni.

2. Lo statuto e l’attivita del partito politicoosservano i princıpi fondamentali di liberta,di democrazia, di rispetto dei diritti del-l’uomo e delle liberta fondamentali, nonchedello Stato di diritto.

3. Gli statuti dei partiti politici si confor-mano, comunque, alle disposizioni di cuialla presente legge.

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Art. 2.

(Iscrizione)

1. Costituisce requisito obbligatorio perl’ammissione e la permanenza in un partitol’iscrizione nelle liste elettorali per la Ca-mera dei deputati.

2. La domanda di iscrizione e inoltrata al-l’articolazione territoriale del partito ove ilrichiedente ha la residenza o il domicilio,con atto sottoscritto e autenticato da un no-taio, ovvero da un cancelliere del tribunaleo dal segretario comunale competenti per ter-ritorio. Alla domanda e allegata appositaautocertificazione dalla quale risulti la noniscrizione ad altro partito. Si applicano le di-sposizioni del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445. Le dimissioni dal partito sonorassegnate con lettera sottoscritta con lestesse modalita della domanda di iscrizione.

3. A decorrere dal 31 gennaio successivoalla data di entrata in vigore della presentelegge, gli elenchi degli iscritti sono deposi-tati ogni anno, a cura del responsabile del-l’articolazione territoriale di partito compe-tente, presso la cancelleria del tribunale com-petente per territorio. Gli elenchi depositatisono aggiornati semestralmente a cura dellostesso responsabile territoriale.

4. L’accesso agli elenchi e consentito neilimiti e con le procedure di cui agli articoli22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Elezioni interne)

1. Lo statuto definisce le procedure divoto per le elezioni alle cariche interne dipartito. Le votazioni che importino valuta-zioni su persone avvengono comunque ascrutinio segreto.

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2. Lo statuto garantisce la rappresentanzadelle minoranze in tutti gli organi delibera-tivi e di controllo, mediante apposite disposi-zioni che prevedano il divieto di votare perpiu di due terzi dei rappresentanti da eleg-gere.

3. Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche per l’istituzione delle com-missioni elettorali e di qualsiasi altro organostraordinario o transitorio.

Art. 4.

(Altre garanzie per le minoranze)

1. Lo statuto fissa il termine dalla sca-denza del mandato degli organi elettivi in-terni del partito, decorso il quale l’assembleao il congresso, competenti a procedere al rin-novo degli organi scaduti, possono essereconvocati, rispettivamente, da una percen-tuale di iscritti o di organizzazioni di basedeterminata dallo statuto stesso.

2. Decorso il termine massimo previstodallo statuto per la durata di eventuali ge-stioni commissariali, e in ogni caso decorsoun anno dalla loro nomina, ogni potere deicommissari viene meno e gli organi prece-dentemente disciolti sono reintegrati con pie-nezza dei loro poteri, fermo restando il di-ritto di convocazione di cui al comma 1.

Art. 5.

(Pubblicita di atti congressuali)

1. Le deliberazioni del congresso o del-l’assemblea generale concernenti l’elezionedegli uffici del congresso o dell’assemblea,le conclusioni in ordine alla verifica dei po-teri, le modificazioni dello statuto, le even-tuali delegazioni di poteri propri del con-gresso ad altri organi, l’approvazione delrendiconto e della relazione che lo accompa-gna, nonche l’elezione degli organi centralidel partito previsti dallo statuto devono risul-

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tare da apposito verbale redatto da un notaioo da un cancelliere di tribunale.

2. Entro tre giorni dal termine delle opera-zioni congressuali o assembleari di cui alcomma 1, il verbale e trasmesso alla Com-missione di garanzia degli statuti e dei finan-ziamenti dei partiti politici, di cui all’articolo12. Tutti gli iscritti al partito possono pren-derne visione.

Art. 6.

(Pubblicita delle riunioni)

1. Le riunioni di tutti gli organi del partitosono annunciate con modalita stabilite dallostatuto, in modo da garantire a tutti gli aventidiritto la possibilita di parteciparvi. Lo sta-tuto prevede altresı le modalita per garantirel’eventuale pubblicita delle riunioni di cia-scun organo di partito.

2. Ove lo statuto non lo preveda obbligato-riamente, un decimo dei membri del con-gresso o dell’assemblea competenti per l’ele-zione degli organi di partito, o per la nominadei delegati, puo richiedere l’intervento di unnotaio, o provvedervi a propria cura e spesein caso di rifiuto o di inerzia. La medesimadisposizione si applica per le riunioni dellecommissioni elettorali cui sia demandatadallo statuto la competenza per losvolgimento delle elezioni primarie, di cuial titolo II.

Art. 7.

(Accesso agli atti e alle liste degli iscritti)

1. Tutti gli iscritti al partito, che ne fac-ciano richiesta, hanno diritto di prendere vi-sione dei verbali delle riunioni degli organicollegiali e degli elenchi degli iscritti, non-che di estrarne copia, secondo le modalitapreviste dallo statuto.

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Art. 8.

(Collegi dei probiviri)

1. Presso ogni organizzazione centrale eperiferica del partito e istituito un collegiodei probiviri eletto, ai sensi dell’articolo 3,dal congresso o dall’assemblea competentisecondo le disposizioni statutarie.

2. I collegi di cui al comma 1, su denunciao ricorso motivato di un iscritto o di un or-gano del partito investito di poteri delibera-tivi o esecutivi, hanno competenza esclusivain materia disciplinare e di interpretazione eapplicazione dello statuto. Non puo far partedei collegi l’iscritto al partito che rivestaqualsiasi carica interna.

3. Le pronunce dei collegi dei probivirisono emesse previo contraddittorio.

4. Avverso le pronunce dei collegi dei pro-biviri locali e sempre ammesso ricorso alcollegio dei probiviri centrale. Decorsi inutil-mente sei mesi dalla presentazione della de-nuncia o del ricorso al collegio locale, e datoricorso direttamente al collegio centrale chesi pronunzia, in tal caso, in prima ed unicaistanza.

5. Tutte le decisioni del collegio dei probi-viri centrale sono depositate presso la Com-missione di garanzia di cui all’articolo 12.

Art. 9.

(Segretario amministrativo)

1. Il segretario amministrativo centrale eresponsabile amministrativo e contabile delpartito ed e eletto dal congresso o dall’as-semblea generale a scrutinio segreto, sullabase di criteri di professionalita e secondomodalita definiti dallo statuto. Il segretarioamministrativo determina, entro il terminemassimo di due mesi prima della data delleelezioni, la spesa massima che puo essere so-stenuta a livello centrale e dalle diverse arti-colazioni territoriali, al fine di garantire il ri-

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spetto dei limiti di spesa previsti dall’arti-colo 41.

2. Con le medesime modalita di cui alcomma 1, le assemblee o i congressi dellediverse articolazioni territoriali eleggono unsegretario amministrativo, al quale compe-tono le responsabilita di cui al medesimocomma 1, primo periodo, nell’ambito dellarispettiva articolazione.

3. Per tutta la durata dell’incarico, i segre-tari amministrativi non possono far parte diassemblee parlamentari, regionali o di entilocali, essere membri del governo nazionaleo delle giunte regionali o degli enti locali,ne essere nominati in consigli di amministra-zione di enti pubblici economici, di societa aprevalente capitale pubblico o di aziende chegestiscono servizi pubblici degli enti locali.

Art. 10.

(Collegi dei revisori)

1. Lo statuto fissa le modalita per la no-mina dei collegi dei revisori dei conti del bi-lancio del partito e dei bilanci delle articola-zioni periferiche.

2. I collegi di cui al comma 1 sono com-posti da tre revisori iscritti, da almeno cinqueanni, nel registro di cui all’articolo 2, comma1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. I doveri del collegio sono quelli contem-plati dall’articolo 2403 del codice civile. Leresponsabilita dei revisori sono quelle previ-ste dall’articolo 2407 del codice civile.

Art. 11.

(Registrazione dello statuto e acquisizionedella personalita giuridica)

1. I partiti politici gia costituiti alla data dientrata in vigore della presente legge sonotenuti, entro tre mesi dalla predetta data, adepositare copia del proprio statuto, con sot-toscrizione del presidente o del segretario

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politico, legale rappresentante del partito, au-tenticata da un notaio o da un cancelliere deltribunale di Roma, presso la Commissione digaranzia degli statuti e dei finanziamenti deipartiti politici di cui all’articolo 12, ai finidella registrazione.

2. La Commissione di garanzia, qualoragiudichi lo statuto conforme alle disposizionidella presente legge, procede alla registra-zione. Qualora giudichi lo statuto non con-forme, la Commissione emette, previo con-traddittorio, decreto motivato nel qualesono indicate le parti dello statuto da sotto-porre a modifica. Entro i successivi seimesi, il congresso o l’assemblea generaledel partito adegua lo statuto alle indicazionidella Commissione.

3. Ogni modifica dello statuto deliberatadal competente organo del partito deve es-sere sottoposta alla Commissione di cui al-l’articolo 12, che la esamina con la proce-dura di cui al comma 2.

4. Dalla data di registrazione dello statutoil partito acquista personalita giuridica e puofruire delle provvidenze previste dalla pre-sente legge.

5. Indipendentemente dai termini di cui alcomma 1, le procedure indicate nel presentearticolo si applicano anche alle associazionidi cittadini che vogliano costituirsi in partitoe fruire delle provvidenze previste dalla pre-sente legge.

6. Nessuna modificazione dello statutopuo essere invocata in giudizio, tutte le volteche un procedimento giudiziario possa in-staurarsi a norma delle leggi vigenti, se none approvata dalla Commissione di cui all’ar-ticolo 12 ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

(Commissione di garanzia degli statuti

e dei finanziamenti dei partiti politici)

1. E istituita la Commissione di garanziadegli statuti e dei finanziamenti dei partiti

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politici, di seguito denominata «Commis-sione», competente per il giudizio di confor-mita e la registrazione degli statuti e per ilcontrollo dei bilanci dei partiti.

2. La Commissione ha sede in Roma edopera in piena autonomia e indipendenza digiudizio e di valutazione. E organo collegialecostituito da sette membri, scelti tra persona-lita non iscritte a partiti politici, dotate dispecifica e comprovata competenza ed espe-rienza in materie giuridiche o economiche edi indiscussa moralita ed indipendenza, desi-gnati rispettivamente dal Presidente del Se-nato della Repubblica, dal Presidente dellaCamera dei deputati, dal Presidente dellaCorte di cassazione, dal Presidente del Con-siglio di Stato, dal Presidente della Corte deiconti, dal Presidente del Consiglio nazionaleforense e dal Presidente del Consiglio nazio-nale dei dottori commercialisti e degli espe-riti contabili. I membri designati dai presi-denti degli organi giudiziari devono esserescelti tra magistrati aventi la qualifica al-meno di presidente di sezione; i membri de-signati dai presidenti degli ordini professio-nali devono essere scelti tra professionistiiscritti agli albi da almeno venti anni.

3. Non possono essere nominati compo-nenti della Commissione i parlamentari na-zionali ed europei, i consiglieri regionali,provinciali, comunali e circoscrizionali ed icomponenti delle rispettive giunte, nonchecoloro che abbiano ricoperto o siano staticandidati alle predette cariche nei cinqueanni precedenti.

4. La Commissione dura in carica setteanni. I componenti non sono confermabili enon possono candidarsi al Parlamento nazio-nale o europeo, ai consigli regionali, provin-ciali, comunali e circoscrizionali fino allascadenza del quinto anno successivo al ter-mine del loro incarico.

5. La Commissione elegge al suo internoun presidente.

6. La Commissione, con proprio regola-mento, adotta le disposizioni concernenti lapropria organizzazione e il proprio funziona-

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mento, quelle relative al trattamento econo-

mico e giuridico del personale e all’ordina-

mento delle carriere, nonche quelle dirette

a disciplinare la gestione delle spese, nei li-

miti previsti dalla presente legge.

7. La Commissione provvede all’autonoma

gestione delle spese per il suo funzionamento

nei limiti di un apposito fondo istituito a tale

scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto con

capitolo unico nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze. La gestione finanziaria si svolge in

base al bilancio di previsione approvato dalla

Commissione entro il 31 dicembre dell’anno

precedente a quello cui il bilancio si riferi-

sce. Il contenuto e la struttura del bilancio

di previsione, il quale deve comunque recare

l’indicazione delle spese previste entro i li-

miti delle risorse disponibili, sono stabiliti

dal regolamento di cui al comma 6, che di-

sciplina anche le modalita per le eventuali

variazioni. Il rendiconto della gestione finan-

ziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno

successivo a quello di riferimento, e soggetto

al controllo della Corte dei conti. Il bilancio

preventivo e il rendiconto della gestione fi-

nanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Uffi-

ciale.

8. Si applicano al personale della Commis-

sione le disposizioni di cui all’articolo 11,

commi da 1 a 4, della legge 10 ottobre

1990, n. 287. Al predetto personale e fatto

divieto di iscriversi a un partito politico.

9. La Commissione presenta alle Camere,

entro il 30 giugno di ogni anno successivo

alle elezioni per il rinnovo del Parlamento

nazionale, alle elezioni dei membri del Parla-

mento europeo spettanti all’Italia e alle ele-

zioni dei consigli delle regioni a statuto ordi-

nario, un rapporto sulla propria attivita, for-

mulando tutte le osservazioni e le proposte

di modifiche legislative ritenute necessarie.

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TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVEALLE ELEZIONI PRIMARIE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Elezioni primarie)

1. Gli statuti dei partiti possono prevedereche la designazione dei candidati per le cari-che di presidente di regione, presidente diprovincia, sindaco di comune con popola-zione superiore a 100.000 abitanti e di co-mune capoluogo di provincia, nonche, qua-lora le pertinenti disposizioni legislative inmateria di disciplina del procedimento eletto-rale non prevedano l’espressione del voto dipreferenza, la designazione dei candidati perle elezioni del Parlamento nazionale ed euro-peo, dei consigli regionali e provinciali e deiconsigli dei comuni con popolazione supe-riore a 100.000 abitanti e dei comuni capo-luogo di provincia, che il partito intende pre-sentare, sia autonomamente sia all’interno diuna coalizione, avvenga mediante elezioniprimarie dirette.

2. Qualora non prevedano elezioni prima-rie, gli statuti dei partiti stabiliscono esplicitegaranzie a tutela delle minoranze nella desi-gnazione dei candidati per le elezioni di cuial comma 1.

3. Le elezioni primarie, di cui al comma 1,hanno luogo entro il sessantesimo giorno an-tecedente la prima data utile per il rinnovodegli organi ivi indicati.

4. In caso di elezioni anticipate, il decretodi convocazione dei comizi elettorali stabili-sce la data delle elezioni anteponendo un pe-riodo di almeno quarantacinque giorni aquello previsto dalle norme vigenti per gli

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adempimenti relativi alla presentazione delleliste e allo svolgimento della campagna elet-torale, al fine di consentire l’espletamentodelle elezioni primarie, da svolgere entro ilquarantacinquesimo giorno antecedente ladata delle elezioni.

5. In caso di scioglimento anticipato dellaCamera dei deputati e del Senato della Re-pubblica, le date di scadenza e i termini pre-visti dal presente titolo sono ridotti dellameta.

Art. 14.

(Applicabilita delle norme vigenti)

1. Alle elezioni primarie si applicano tuttele norme vigenti in materia di elezioni e reatielettorali, in quanto compatibili.

Capo II

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATIDI PARTITO

Art. 15.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto di voto alle elezioni pri-marie tutti gli iscritti al partito che risultinodagli elenchi depositati presso la cancelleriadel tribunale ai sensi dell’articolo 2, comma3, e siano residenti nel territorio interessatoal procedimento elettorale.

2. Gli statuti possono prevedere il dirittodi voto per coloro che non sono iscritti ad al-cun partito politico e intendono parteciparealle elezioni primarie. In tale eventualita, lacommissione elettorale territorialmente com-petente ai sensi dell’articolo 16 provvedealla redazione di un’apposita lista dei soste-nitori, suddivisi per ambito territoriale. Evietato far parte di liste di sostenitori didue o piu partiti politici.

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3. Gli statuti possono altresı prevedere chealle elezioni primarie presentino la loro can-didatura anche cittadini non iscritti al partito.

Art. 16.

(Commissioni elettorali)

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioniprimarie, l’organo di direzione centrale diciascun partito nomina la commissione elet-torale centrale, garantendo la presenza dieventuali minoranze ai sensi dell’articolo 3,comma 2, e definisce il regolamento delleelezioni primarie entro il sessantesimo giornoantecedente la data fissata per le elezionimedesime.

2. Gli organi di direzione delle diverse ar-ticolazioni territoriali dei partiti provvedonocon i medesimi criteri e sulla base del rego-lamento di cui al comma 1 alla nomina dellecommissioni elettorali relative agli ambititerritoriali di loro competenza, entro il cin-quantaquattresimo giorno antecedente ladata delle elezioni primarie.

Art. 17.

(Regolamenti)

1. I regolamenti di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 16 stabiliscono i criteri per l’indivi-duazione delle sedi di seggio elettorale inbase al numero di iscritti al partito, al nu-mero di sostenitori e al tipo di elezioni, non-che per lo svolgimento ordinato e non discri-minatorio dell’accesso ai seggi e delle opera-zioni di voto.

2. La commissione elettorale territorial-mente competente verifica la regolarita delleliste degli iscritti e delle eventuali liste deisostenitori aventi diritto al voto, che devonoessere accompagnate dai certificati, rilasciatidal comune, comprovanti l’iscrizione nelleliste elettorali degli stessi soggetti.

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Art. 18.

(Deposito delle liste

degli aventi diritto al voto)

1. Le liste degli iscritti e dei sostenitoriaventi diritto al voto, distinte per sede di seg-gio elettorale, approvate dalla commissioneelettorale territorialmente competente, sonodepositate, entro il trentottesimo giorno ante-cedente la data delle elezioni primarie, dalpresidente della commissione elettorale disezione alla cancelleria del tribunale compe-tente per territorio presso la quale sono statidepositati gli elenchi degli iscritti di cui al-l’articolo 2, comma 3.

2. Entro due giorni dal ricevimento delleliste di cui al comma 1, al fine di garantireil rispetto del divieto di cui all’articolo 15,comma 2, la cancelleria del tribunale compe-tente per territorio provvede a verificarle eda eliminare i nominativi di coloro che risul-tino iscritti o sostenitori in piu partiti, dan-done comunicazione alle commissioni eletto-rali competenti.

Art. 19.

(Ricorso avverso la mancata iscrizione

nelle liste elettorali)

1. Avverso la mancata iscrizione nelle listeelettorali di sezione, o altre irregolarita, l’i-scritto puo, entro il quarto giorno successivoalla data di affissione delle liste, proporre ri-corso al collegio dei probiviri territorial-mente competente, previa comunicazionealla competente commissione elettorale delpartito.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ri-corso entro due giorni dalla sua presenta-zione.

3. Il provvedimento dei probiviri e comu-nicato alla competente commissione eletto-rale del partito ed al presidente della com-

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missione elettorale di sezione, responsabiledell’esecuzione.

Art. 20.

(Presentazione delle candidature)

1. Ogni cittadino che intenda proporre lapropria candidatura alle elezioni primariepresenta richiesta, dal trentaseiesimo al tren-tesimo giorno compreso, antecedenti la datafissata per dette elezioni, alla commissioneelettorale del partito competente, corredatadel certificato di nascita e del certificato diiscrizione nelle liste elettorali.

2. La richiesta di cui al comma 1 e sotto-scritta dal candidato e, per adesione, da unnumero di iscritti al partito definito dal rego-lamento di cui al comma 1 dell’articolo 16,con firme autenticate.

3. Nessuno puo presentare la propria can-didatura in piu partiti, ne sottoscrivere peradesione candidature per piu di un candidato.

Art. 21.

(Esclusione delle candidature)

1. La commissione elettorale del partitocompetente accerta la regolarita delle richie-ste di candidatura ed esclude quelle che nonpresentano i requisiti necessari.

2. L’eventuale esclusione e comunicata al-l’interessato entro il secondo giorno dallascadenza del termine di cui all’articolo 20,comma 1.

Art. 22.

(Ricorso avverso l’esclusione

della candidatura)

1. Avverso l’esclusione della candidatura,l’interessato, entro due giorni dalla comuni-cazione, puo proporre ricorso al collegiodei probiviri territorialmente competente,

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previa comunicazione alla commissione elet-torale del partito competente.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ri-corso entro i successivi quattro giorni, comu-nicando la decisione assunta alla commis-sione elettorale del partito competente, re-sponsabile della esecuzione.

Art. 23.

(Operazioni di voto)

1. Il voto e libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all’articolo 16,comma 1, determinano i criteri per la fissa-zione delle giornate di votazione e della du-rata dell’apertura delle urne, nonche per ga-rantire la segretezza del voto.

Art. 24.

(Chiusura delle operazioni di voto)

1. Chiuse le operazioni di voto si procedeallo spoglio immediato delle schede, alloscrutinio dei voti espressi e alla verbalizza-zione dei risultati.

Art. 25.

(Proclamazione dei candidati designati)

1. La commissione elettorale territorial-mente competente verifica la regolarita delleoperazioni elettorali svoltesi presso le sezionie proclama il soggetto designato alla candi-datura per le elezioni a cariche monocratichee per i collegi uninominali ovvero i candidatidesignati per le liste proporzionali, secondol’ordine dei voti riportati da ciascuno. Copiadel relativo verbale e depositata presso l’uf-ficio elettorale competente unitamente alladichiarazione di presentazione delle candida-ture per le cariche monocratiche e per i col-legi uninominali, ovvero per le liste propor-zionali.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 42 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Gli statuti determinano i criteri di pre-valenza, in caso di parita di voti.

3. I candidati designati per le liste propor-zionali sono inclusi nella lista di partito se-condo l’ordine stabilito dallo statuto.

Art. 26.

(Ricorso avverso la proclamazionedei candidati designati)

1. Avverso la proclamazione dei candidatidesignati o per irregolarita nello svolgimentodelle operazioni di scrutinio, gli interessati, oqualsiasi iscritto avente diritto al voto, pos-sono, entro due giorni dalla proclamazione,proporre ricorso al collegio dei probiviri cen-trale, che decide nei successivi due giorni,salva in ogni caso la competenza dell’auto-rita giudiziaria in ordine a fattispecie che in-tegrino ipotesi di reato.

Capo III

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATIDI COALIZIONE

Art. 27.

(Accordi di coalizione)

1. In caso di coalizioni fra partiti per lapresentazione di candidati comuni, gli organidi direzione centrale, ovvero gli organi di di-rezione territorialmente competenti, dei par-titi facenti parte della coalizione determinanole candidature alle cariche monocratiche oper i collegi uninominali, ovvero il numerodei candidati nelle liste proporzionali co-muni, di spettanza di ciascun partito dellacoalizione, entro il settantesimo giorno ante-cedente la data delle elezioni primarie.

2. I candidati di coalizione alle carichemonocratiche o nei collegi uninominali ov-vero nelle liste proporzionali comuni sono

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 43 –

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scelti dal partito cui spetta la designazionesulla base degli accordi di coalizione, se-condo le norme di cui al capo II.

Art. 28.

(Primarie di coalizione)

1. In alternativa alle procedure previstenell’articolo 27, gli statuti dei partiti possonoprevedere che la designazione dei candidatidi coalizione alle cariche monocratiche onei collegi uninominali o nelle liste propor-zionali comuni avvenga attraverso elezioniprimarie cui partecipano tutti gli iscritti aipartiti che formano la coalizione, nonche isostenitori, ove previsto dagli accordi di coa-lizione.

2. Alle elezioni di cui al comma 1 si ap-plicano le norme del capo II, in quanto com-patibili, integrate dalle norme statutarie deipartiti della coalizione e da disposizioni re-golamentari comuni decise dagli organi deipartiti della coalizione, competenti secondole rispettive previsioni statutarie.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI BILANCIE AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

Art. 29.

(Libri obbligatori e bilancio)

1. Il segretario amministrativo tiene il li-bro giornale e il libro degli inventari ai sensidegli articoli 2214 e seguenti del codice ci-vile.

2. Il bilancio del partito e certificato dauna societa autorizzata, a norma delle dispo-sizioni vigenti, alla revisione e certificazionedei bilanci, scelta mediante sorteggio effet-tuato a cura della Commissione.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 44 –

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3. Il bilancio del partito, corredato dellarelazione dei revisori, di cui all’articolo 10,e della certificazione di cui al comma 2del presente articolo, e presentato alla Com-missione a cura del segretario amministrativoentro il 30 maggio di ogni anno e riguardal’anno solare precedente.

Art. 30.

(Contenuto del bilancio)

1. Il bilancio annuale e composto dallostato patrimoniale, dal conto economico,dalla nota integrativa e dal rendiconto edeve essere predisposto per ogni anno solare.

2. Il bilancio e redatto con chiarezza e rap-presenta in modo veritiero e corretto la situa-zione patrimoniale e finanziaria del partitopolitico nonche l’avanzo o il disavanzo delperiodo quale risulta dall’applicazione deiprincıpi contabili nazionali.

3. Al bilancio devono essere allegati i bi-lanci delle imprese controllate ai sensi del-l’articolo 2359 del codice civile, anche peril tramite di societa fiduciarie o per interpo-sta persona e, relativamente alle societa con-trollate editrici di giornali, quotidiani o pe-riodici, o concessionarie per la radiodiffu-sione sonora o televisiva, anche ogni altradocumentazione eventualmente prescritta.

4. Lo stato patrimoniale e il conto econo-mico sono redatti secondo il modello di cuiall’allegato A della presente legge.

5. Il contenuto della nota integrativa, nelrispetto delle disposizioni di cui all’articolo2427 del codice civile, e redatto secondo ilmodello di cui all’allegato B della presentelegge.

6. Il rendiconto e formato da un conto en-trate/uscite ed e redatto secondo il modellodi cui all’allegato C della presente legge. Ilrendiconto contiene i rendiconti di tutte learticolazioni territoriali, suddivisi in articola-zioni regionali. Le articolazioni regionaliconservano i rendiconti parziali delle loro ar-

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ticolazioni territoriali, insieme alla relativadocumentazione, per la durata di tre anni.Le spese elettorali riferite a qualsiasi ele-zione devono essere classificate secondo letipologie di cui all’articolo 45, indicate sepa-ratamente e contrapposte alle entrate riferitealle spese elettorali; esse sono inoltre docu-mentate sulla base delle prescrizioni di cuiall’articolo 42.

7. Ove i modelli di cui agli allegati A, B eC non consentano una rappresentazione veri-tiera e corretta, essi sono integrati o disattesidandone ragione nella nota integrativa.

8. Le entrate non costituite da denaro maconsistenti nella messa a disposizione dibeni, forniture o servizi devono essere indi-cate ai costi normalmente da pagare in am-bito economico per prestazioni corrispon-denti.

9. Nel bilancio deve comunque essere in-dicato il numero degli iscritti soggetti a con-tribuzione alla fine dell’anno.

10. Lo statuto di ciascun partito stabiliscela quota delle entrate messe a disposizionedelle articolazioni periferiche e di quelle de-stinate alle iniziative volte ad accrescere lapartecipazione delle donne alla politica. I cri-teri relativi all’attribuzione e alla destina-zione di dette quote sono definiti con appo-sito regolamento approvato nelle forme enei modi previsti per le modifiche allo sta-tuto. Il regolamento e depositato presso laCommissione. Al fine di dare espressamenteconto dell’avvenuta assegnazione delle quotedi cui al presente comma, sono introdotte ap-posite voci nel modello di rendiconto di cuiall’allegato C.

Art. 31.

(Pubblicazione del bilancio)

1. I segretari amministrativi dei partitisono tenuti a pubblicare entro il 30 apriledi ogni anno sul giornale ufficiale del partito,ove esistente, nonche su un quotidiano a dif-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 46 –

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fusione nazionale, il bilancio, approvato dal-l’organo competente del partito e redatto se-condo i modelli di cui agli allegati A, B e C.Copia dei giornali sui quali e effettuata lapubblicazione e trasmessa alla Commissioneunitamente ai documenti di cui al comma 3dell’articolo 29.

Art. 32.

(Contributi vietati)

1. E fatto divieto ai partiti politici e alleloro articolazioni periferiche di ricevere fi-nanziamenti sotto qualsiasi forma, diretta oindiretta:

a) da parte dello Stato, delle regioni, de-gli enti locali o di altri enti pubblici;

b) da parte di societa il cui capitale epartecipato dallo Stato, dalle regioni, daglienti locali o da altri enti pubblici in misurasuperiore al 10 per cento;

c) dalle societa controllate dalle societadi cui alla lettera b), o a queste collegate;

d) da Stati esteri, nonche da organizza-zioni pubbliche internazionali o sovranazio-nali, salvi gli eventuali finanziamenti previstia carico del bilancio dell’Unione europea oconcessi ai partiti da fondazioni o associa-zioni dell’Unione europea in base alla nor-mativa vigente nello Stato in cui hanno sede.

2. I divieti previsti dal comma 1 si appli-cano anche ai membri del Parlamento nazio-nale ed europeo, ai presidenti di regione e diprovincia, ai sindaci, ai consiglieri regionali,provinciali, comunali e circoscrizionali, non-che ai candidati alle predette cariche.

3. I divieti di cui al comma 1 si applicanoaltresı ai gruppi parlamentari, salvi i contri-buti assegnati dal Presidente della Cameradei deputati e dal Presidente del Senato dellaRepubblica ai sensi, rispettivamente, delcomma 3 dell’articolo 15 del regolamentodella Camera e dell’articolo 16 del regola-mento del Senato.

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Art. 33.

(Disciplina delle erogazioni liberali)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 32,le erogazioni liberali a favore dei partiti po-litici, il cui statuto sia registrato ai sensi del-l’articolo 11, sono libere.

2. Le societa, non comprese fra quelle pre-viste all’articolo 32, possono effettuare ero-gazioni liberali in denaro o altre prestazioniin favore di partiti politici i cui statuti sianostati registrati ai sensi dell’articolo 11 purchetali erogazioni siano disposte dall’organo so-ciale dotato dei necessari poteri e regolar-mente iscritte nel bilancio della societa. Lesocieta devono allegare ai bilanci l’indica-zione nominativa dei beneficiari delle eroga-zioni.

3. Le erogazioni di cui ai commi 1 e 2possono essere effettuate anche a favoredelle articolazioni territoriali dei partiti, non-che a favore di candidati dei partiti al Parla-mento nazionale ed europeo, o alla carica dipresidente di regione o di provincia, di sin-daco, di consigliere regionale, provinciale,comunale e circoscrizionale, limitatamenteal periodo elettorale.

Art. 34.

(Obbligo di dichiarazione dei contributi)

1. Nel caso di erogazione di finanziamentio contributi sotto qualsiasi forma, compresala messa a disposizione di beni, forniture oservizi, a favore di partiti o di loro articola-zioni, di gruppi parlamentari, ovvero a fa-vore di membri del Parlamento nazionale oeuropeo, di presidenti di regione o di provin-cia, di sindaci, di consiglieri regionali, pro-vinciali, comunali o circoscrizionali, per unimporto complessivo superiore nell’anno a10.000 euro, rivalutato annualmente sullabase degli indici ISTAT dei prezzi all’in-grosso, il soggetto che ha ricevuto i contri-

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buti e tenuto a farne dichiarazione alla Com-missione, mediante lettera raccomandata conavviso di ricevimento.

2. L’obbligo di cui al comma 1 e adem-piuto entro tre mesi dalla percezione di unsingolo contributo o finanziamento di im-porto superiore a 10.000 euro. Nel caso dicontributi o finanziamenti erogati dallostesso soggetto, che soltanto nel loro am-montare complessivo annuo siano superiorial predetto importo, l’obbligo e adempiutoentro il mese di marzo dell’anno successivo.

Art. 35.

(Rimborso per le spese elettorali)

1. In occasione delle elezioni per il rin-novo della Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica, dei membri del Parlamentoeuropeo spettanti all’Italia e dei consigli re-gionali, e riconosciuto ai partiti politici regi-strati ai sensi della presente legge un rim-borso per le spese elettorali sostenute, paria 0,50 euro per ogni voto ricevuto.

2. I partiti politici e le coalizioni di partitiche intendono usufruire dei rimborsi devonofarne richiesta alla Commissione all’attodella trasmissione alla stessa dei rispettivi bi-lanci. La Commissione, verificata la regola-rita dei documenti contabili, trasmette la ri-chiesta al Ministero dell’economia e delle fi-nanze che provvede all’erogazione con pro-prio decreto.

Art. 36.

(Detrazione per le erogazioni liberali

delle persone fisiche)

1. All’articolo 15 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, il comma 1-bis e sostituito dal se-guente:

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 49 –

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«1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un im-

porto pari al 19 per cento per le erogazioni

liberali in denaro in favore di partiti politici

i cui statuti siano stati registrati, o di loro ar-

ticolazioni periferiche, per importi compresi

tra 50 euro e 120.000 euro. Eguale detra-

zione si effettua per le erogazioni in denaro

a favore dei candidati dei predetti partiti al

Parlamento nazionale o europeo, alla carica

di presidente di regione o di provincia, di

sindaco, di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale in occasione

delle relative elezioni, per importi compresi

tra 50 euro e 10.000 euro. Le erogazioni de-

vono risultare da movimentazioni bancarie o

postali, o da carte di credito».

Art. 37.

(Detrazione per le erogazioni liberali

delle persone giuridiche)

1. L’articolo 78 del testo unico delle im-

poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e sostituito dal seguente:

«Art. 78. – (Detrazione di imposta per

oneri). – 1. Dall’imposta lorda si detrae

fino a concorrenza del suo ammontare un

importo pari al 19 per cento dell’onere di

cui all’articolo 15, comma 1-bis, limitata-

mente alle societa e agli enti di cui all’arti-

colo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi da-

gli enti nei quali vi sia una partecipazione

pubblica nonche dalle societa ed enti che

controllano, direttamente o indirettamente,

tali soggetti, ovvero ne siano controllati o

siano controllati dalla stessa societa o ente

che controlla i soggetti medesimi».

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 3153– 50 –

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Art. 38.

(Destinazione del 5 per milledell’IRPEF ai partiti)

1. All’atto della dichiarazione annuale deiredditi delle persone fisiche, ciascun contri-buente puo richiedere che una quota pari al5 per mille della sua imposta sul redditosia destinata al finanziamento dei partiti po-litici registrati ai sensi della presente legge.

2. L’importo relativo alle richieste di cuial comma 1 e devoluto ai singoli partiti inmisura corrispondente alle indicazioni prefe-renziali formulate in apposito modulo alle-gato alla dichiarazione dei redditi.

3. I partiti politici registrati che intendonopartecipare alla ripartizione delle risorse dicui al comma 1 devono farne richiesta, sotto-scritta dal rappresentante legale o dal segre-tario amministrativo, entro il 31 ottobre diogni anno alla Commissione. La Commis-sione, verificata la regolarita della posizionedel partito, trasmette la richiesta al Ministerodell’economia e delle finanze che provvedealla predisposizione di apposito modulo aisensi del comma 2. In sede di prima applica-zione della presente legge la domanda e pre-sentata entro trenta giorni dalla data dellasua entrata in vigore.

4. L’erogazione delle somme di cui al pre-sente articolo e effettuata in un’unica solu-zione entro il 31 gennaio dell’anno succes-sivo al pagamento dell’imposta.

5. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, con pro-prio regolamento ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, stabilisce i criteri, i termini e le mo-dalita per l’applicazione del presente arti-colo, assicurando la tempestivita e l’econo-micita di gestione, la semplificazione degliadempimenti a carico dei contribuenti, la tu-tela della riservatezza delle indicazioni prefe-renziali.

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Art. 39.

(Disciplina fiscale dell’attivita dei partitiregistrati e agevolazioni)

1. I partiti politici registrati ai sensi dellapresente legge sono esenti dal pagamentodell’imposta sul reddito delle societa.

2. Le erogazioni liberali previste dagli ar-ticoli 33, 36 e 37 a favore di singoli candi-dati alle elezioni politiche, europee, regio-nali, provinciali, comunali e circoscrizionalinon concorrono alla formazione del redditodei percettori ai fini del calcolo dell’impostasul reddito delle persone fisiche.

3. Nei novanta giorni antecedenti la datadelle elezioni per il rinnovo della Cameradei deputati e del Senato della Repubblica,dei membri del Parlamento europeo spettantiall’Italia nonche, nei territori interessati, deipresidenti di regione e di provincia, dei con-sigli regionali e provinciali, dei sindaci e deiconsigli comunali e circoscrizionali, si ap-plica l’aliquota IVA del 4 per cento per ilmateriale tipografico, inclusi la carta e gli in-chiostri in esso impiegati, per l’acquisto dispazi di affissione, di comunicazione politicaradiotelevisiva, di spazi per messaggi politicied elettorali sui giornali quotidiani e perio-dici, per l’affitto dei locali e per gli allesti-menti e i servizi connessi a manifestazioni,commissionati dai partiti registrati ai sensidella presente legge nonche dai candidati,anche inclusi nelle liste di candidati, dei par-titi stessi.

4. Nel numero 18) della tabella A, parte II,allegata al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:«dai candidati o dalle liste degli stessi odai partiti o dai movimenti di opinione poli-tica» sono sostituite dalle seguenti: «dai par-titi politici i cui statuti siano stati registrati,dalle liste e dai candidati degli stessi».

5. Ciascun candidato dei partiti politici re-gistrati ai sensi della presente legge puo usu-fruire di una tariffa postale agevolata pari

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XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0,04 euro per l’invio di materiale elettoraleper un numero massimo di copie pari al to-tale degli iscritti nel collegio, circoscrizioneo comune nell’ambito del quale ha presen-tato la sua candidatura. L’agevolazione si ap-plica nei trenta giorni precedenti la data fis-sata per la consultazione elettorale.

6. Al comma 3 dell’articolo 36 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, e aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Non si considerano altresıproduttive di reddito le unita immobiliari diproprieta dei partiti i cui statuti siano stati re-gistrati, utilizzate esclusivamente come sededel partito o di sua articolazione».

7. Alle occupazioni temporanee di suolopubblico, di durata non superiore a trentagiorni, effettuate da partiti politici registratiper lo svolgimento della loro attivita, si ap-plicano le agevolazioni previste nei regola-menti comunali sulle entrate, ai sensi dell’ar-ticolo 63, comma 2, lettera e), del decreto le-gislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. I consigli comunali e provinciali, in ot-temperanza alle disposizioni del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali,di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, possono prevedere nei loro regola-menti le forme per l’utilizzazione non one-rosa di strutture comunali e provinciali ido-nee ad ospitare manifestazioni ed iniziativedei partiti politici registrati. I regolamenti co-munali e provinciali dettano altresı le dispo-sizioni generali per garantire ai partiti politiciregistrati le forme di accesso alle strutture dicui al presente comma nel rispetto dei prin-cıpi di trasparenza, di pluralismo e di ugua-glianza. Gli oneri per l’utilizzazione di talistrutture sono posti a carico dei bilanci deirispettivi enti.

9. Ai partiti politici registrati ai sensi dellapresente legge si applicano le agevolazionipreviste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 4 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

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b) articolo 148 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917;

c) articoli 16, 20 e 45 del decreto legi-slativo 15 novembre 1993, n. 507.

10. I soli partiti politici i cui statuti sonoregistrati ai sensi della presente legge pos-sono accedere ai mezzi di informazione epartecipare all’assegnazione degli spazi perla comunicazione politica, previsti dalleemittenti radiotelevisive ai sensi della legge22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 40.

(Contributi ai comitati promotoridi referendum)

1. In caso di richiesta di uno o piu referen-dum, effettuata ai sensi dell’articolo 75 dellaCostituzione e dichiarata ammissibile dallaCorte costituzionale, e attribuito ai comitatipromotori un rimborso pari alla somma risul-tante dalla moltiplicazione di 0,516 euro perogni firma valida fino a concorrenza della ci-fra minima necessaria per la validita della ri-chiesta ed entro il limite massimo pari com-plessivamente a 1 milione di euro, a condi-zione che la consultazione referendaria abbiaraggiunto il quorum di validita di partecipa-zione al voto. Analogo rimborso e attribuito,sempre nel limite massimo di 1 milione dieuro di cui al presente comma, ai comitatipromotori per le richieste di referendum ef-fettuate ai sensi dell’articolo 138 della Costi-tuzione.

2. Condizione per l’ottenimento del contri-buto di cui al comma 1 e la presentazione,da parte dei comitati promotori alla Commis-sione entro novanta giorni dalla data dellosvolgimento del referendum o dei referen-

dum, del rendiconto delle spese sostenute,compilato secondo il modello predispostodalla stessa Commissione.

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3. Il contributo di cui al comma 1 e ero-gato dopo l’approvazione da parte dellaCommissione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SPESEPER LE CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 41.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti)

1. Le spese complessive per la campagnaelettorale di ciascun partito o coalizione dipartiti che partecipa all’elezione per il rin-novo del Parlamento nazionale o europeo,dei consigli regionali, provinciali e comunali,escluse quelle di cui all’articolo 43, non pos-sono superare:

a) per l’elezione dei membri del Parla-mento europeo spettanti all’Italia, la cifra ri-sultante dalla moltiplicazione dell’importo di0,40 euro per il numero complessivo deglielettori delle circoscrizioni nelle quali il par-tito o la coalizione e presente con proprie li-ste;

b) per l’elezione del Parlamento nazio-nale, la cifra risultante dalla moltiplicazionedell’importo di 0,40 euro per il numero com-plessivo degli elettori delle circoscrizioni perla Camera dei deputati e per il Senato dellaRepubblica nelle quali il partito o la coali-zione e presente con proprie liste;

c) per l’elezione dei consigli regionali,la somma risultante dalla moltiplicazionedell’importo di 0,20 euro per il numero deglielettori iscritti nelle circoscrizioni provincialinelle quali il partito o la coalizione e pre-sente con proprie liste;

d) per l’elezione dei consigli provincialie comunali, la somma risultante dalla molti-plicazione dell’importo di 0,20 euro per ilnumero di elettori delle province e dei co-

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muni nei quali il partito o la coalizione epresente con proprie liste.

Art. 42.

(Pubblicita e controllo delle spese elettorali

dei partiti)

1. La dichiarazione di presentazione delleliste o dei gruppi di candidati per le elezioniper il rinnovo del Parlamento nazionale o eu-ropeo, dei consigli regionali, provinciali ecomunali deve contenere l’indicazione delnome del segretario amministrativo centralee dei segretari amministrativi delle articola-zioni territoriali del partito, responsabili dellespese relative alla propaganda elettorale e delloro finanziamento ai sensi della presentelegge. In caso di presentazione di liste o can-didati di coalizione, la dichiarazione di pre-sentazione delle liste o dei gruppi di candi-dati deve contenere l’indicazione dei nomidei segretari amministrativi di tutti i partitidella coalizione e contestuale dichiarazionedei segretari amministrativi centrali, o diquelli territorialmente competenti, che indi-chi la quota delle spese della coalizioneche, nei limiti di cui all’articolo 41, competead ogni singolo partito.

2. Dal giorno successivo alla indizione deicomizi elettorali, i segretari amministrativicentrali e i segretari amministrativi delle ar-ticolazioni territoriali dei partiti, responsabilidelle spese relative alla propaganda elettoralee del loro finanziamento, aprono rispettiva-mente un apposito conto corrente bancarioo postale, i cui estremi identificativi sono co-municati alla Commissione.

3. Tutti i contributi in denaro per la cam-pagna elettorale di una lista o di un gruppodi candidati devono essere versati sui conticorrenti di cui al comma 2. Tutte le spesein qualsiasi modo legate alla campagna elet-torale, di importo superiore a 258 euro, sonoeffettuate dal segretario amministrativo re-sponsabile utilizzando assegni tratti sul conto

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di cui al comma 2 o mediante carta di cre-dito addebitata sul medesimo conto. Sonoammesse forme di pagamento diverse persomme inferiori a 258 euro, entro un limitecomplessivo non superiore al 20 per centodel totale del bilancio della campagna eletto-rale.

4. Entro sessanta giorni dalla proclama-zione dei risultati delle elezioni, ciascun se-gretario amministrativo responsabile, per ar-ticolazione territoriale, delle spese relativealla propaganda elettorale e del loro finanzia-mento predispone il rendiconto della campa-gna elettorale con la relativa documenta-zione, classificato secondo le tipologie dispesa di cui all’articolo 45, e lo trasmetteal segretario amministrativo centrale, unita-mente all’estratto del conto corrente bancarioo di quello postale utilizzati. I rendiconti egli estratti conto predettti concorrono allaformazione del rendiconto generale chedeve essere depositato presso la Commis-sione, ai sensi degli articoli 29 e 30.

Art. 43.

(Limiti alle spese elettorali dei candidati)

1. Le spese per la campagna elettorale diciascun candidato non possono superare:

a) per i candidati al Senato della Repub-blica e per i candidati alla Camera dei depu-tati, l’importo risultante dalla somma dellacifra fissa di 51.645 euro e della cifra ulte-riore pari al prodotto di 0,1 euro per il nu-mero dei voti ottenuti;

b) per i candidati al Parlamento europeol’importo pari al prodotto di 0,01 euro per ilnumero dei voti ottenuti nella circoscrizione;

c) per i candidati alla carica di presi-dente di regione o di provincia, con popola-zione superiore a 500.000 abitanti, o di sin-daco di comuni con popolazione superiorea 500.000 abitanti, l’importo risultante dallasomma della cifra fissa di 25.823 euro e

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della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01euro per il numero dei voti ottenuti;

d) per i candidati alla carica di presi-dente di regione o di provincia, con popola-zione inferiore a 500.000 abitanti, o di sin-daco di comuni con popolazione compresafra i 15.001 e i 500.000 abitanti, l’importoderivante dalla somma della cifra fissa di10.329 euro e della cifra ulteriore pari al pro-dotto di 0,02 euro per il numero dei voti ot-tenuti;

e) per i candidati al consiglio regionale,l’importo derivante dalla somma della cifrafissa di 25.823 euro e della cifra ulteriorepari al prodotto di 0,01 euro per il numerodei voti ottenuti nella circoscrizione;

f) per i candidati al consiglio provin-ciale, l’importo derivante dalla somma dellacifra fissa di 5.165 euro e della cifra ulteriorepari al prodotto di 0,01 euro per il numerodei voti ottenuti nel collegio;

g) per i candidati al consiglio comunalenei comuni con popolazione superiore a100.000 abitanti, l’importo derivante dallasomma della cifra fissa di 2.583 euro e dellacifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 europer il numero dei voti ottenuti nel comune;

h) per i candidati al consiglio comunalenei comuni con popolazione compresa tra15.001 e 100.000 abitanti e per i candidatiai consigli circoscrizionali, l’importo deri-vante dalla somma della cifra fissa di 516euro e della cifra ulteriore pari al prodottodi 0,03 euro per il numero dei voti ottenuti;

i) per i capi lista delle liste presentatenei comuni con popolazione inferiore ai15.000 abitanti, la cifra fissa di 516 euro;per gli altri candidati al consiglio comunaledei comuni con popolazione inferiore ai15.000 abitanti, la cifra fissa di 258 euro.

2. Le spese per la propaganda elettoraledirettamente riferibili al candidato nei suoicollegi elettorali, ancorche sostenute dai par-titi o dalla coalizione di appartenenza, sonocomputate, ai fini dei limiti di spesa di cuial comma 1, tra le spese del singolo candi-

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dato, eventualmente pro quota qualora sianoriferibili a piu candidati.

Art. 44.

(Pubblicita e controlli delle spese elettorali

dei candidati)

1. Ogni candidato al Parlamento nazionaleo europeo, alla carica di presidente di re-gione o di provincia, di sindaco, di consi-gliere regionale, provinciale e comunale neicomuni con popolazione superiore ai100.000 abitanti o capoluogo di provincia,deve indicare, con atto autenticato da un no-taio o da un cancelliere, da depositare in-sieme alla dichiarazione di accettazione dellacandidatura, un mandatario responsabiledella campagna elettorale e del relativo fi-nanziamento.

2. Dal giorno successivo alla convoca-zione dei comizi elettorali, i candidati pos-sono raccogliere fondi per il finanziamentodella propria campagna elettorale esclusiva-mente tramite il mandatario elettorale di cuial comma 1. Nessun candidato puo designareper la raccolta dei fondi piu di un mandata-rio; nessun mandatario puo assumere l’inca-rico per piu di un candidato.

3. Il mandatario e tenuto a registrare tuttele operazioni relative alla campagna eletto-rale del candidato che lo ha designato, avva-lendosi a tal fine di un unico conto correntebancario o postale. Il personale degli ufficipostali e degli enti creditizi e tenuto a iden-tificare le complete generalita di coloro cheeffettuano versamenti sui conti correnti ban-cari o postali di cui al presente comma. Nel-l’intestazione del conto corrente e specificatoche il titolare agisce in veste di mandatarioelettorale di un candidato nominativamenteindicato. I contributi o i servizi erogati daogni singola persona fisica o giuridica nonpossono superare l’importo o il valore del15 per cento del limite di spesa consentitaai sensi del comma 1 dell’articolo 43.

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4. I candidati che risultano eletti al Parla-mento nazionale o europeo, alla carica dipresidente di regione, di consigliere regio-nale, di presidente di provincia o alla caricadi sindaco di comune con popolazione supe-riore ai 100.000 abitanti o capoluogo di pro-vincia, e i loro mandatari, sono tenuti a de-positare, entro novanta giorni dalla procla-mazione, il rendiconto relativo alle speseper la campagna elettorale e alle relativefonti di finanziamento presso la segreteriadell’organo al quale sono stati eletti e pressola Commissione, su apposito modulo predi-sposto dalla stessa, con la relativa documen-tazione. Nel rendiconto sono riportati analiti-camente, attraverso l’indicazione nominativa,i contributi e servizi provenienti dalle per-sone fisiche, se di importo o valore superiorea 10.000 euro, e tutti i contributi e servizi diqualsiasi importo o valore provenienti dasoggetti diversi; al rendiconto sono allegatigli estratti del conto corrente bancario o po-stale utilizzato. Il rendiconto e sottoscrittodal candidato e controfirmato dal mandatarioresponsabile, che ne certifica la veridicita.

5. Entro novanta giorni dalla proclama-zione degli eletti, copia del rendiconto edella documentazione di cui al comma 4 edepositata dai candidati non eletti alle cari-che di cui al medesimo comma, o dai loromandatari, presso la segreteria dell’organoper cui si sono candidati. Entro lo stesso ter-mine, copia del rendiconto e della documen-tazione suddetti sono depositati presso la se-greteria del relativo organo dai candidatieletti al consiglio provinciale e al consigliocomunale, nei comuni con popolazione supe-riore a 100.000 abitanti o capoluogo di pro-vincia. La Commissione puo sempre richie-dere la trasmissione dei rendiconti di cui alpresente comma.

6. I candidati ai consigli provinciali, i can-didati al consiglio comunale in comuni conpopolazione superiore ai 100.000 abitanti ocapoluogo di provincia e i candidati alla ca-rica di sindaco nei comuni non capoluogo diprovincia con popolazione compresa fra i

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15.001 e i 100.000 abitanti non sono tenuti anominare un mandatario responsabile dellacampagna elettorale e del relativo finanzia-mento, se contestualmente all’accettazionedella candidatura sottoscrivono una dichiara-zione, autenticata da un notaio o da un can-celliere del tribunale, con cui si impegnano aspendere una cifra non superiore a 2.583euro per la propria campagna elettorale.Detta dichiarazione deve essere allegata allapresentazione della candidatura. I suddetticandidati, se risultano eletti, sono tenuti a de-positare, entro novanta giorni dalla procla-mazione, tale dichiarazione unitamente alrendiconto relativo alle spese per la campa-gna elettorale e alle relative fonti di finanzia-mento presso la segreteria dell’organo alquale sono stati eletti, sull’apposito modulopredisposto dalla Commissione, ai sensi delcomma 4. La Commissione puo sempre ri-chiedere la trasmissione dei rendiconti dicui al presente comma.

7. I candidati al consiglio comunale in co-muni con popolazione inferiore ai 100.000abitanti e non capoluogo di provincia, i can-didati ai consigli circoscrizionali, e i capi li-sta candidati a sindaco nei comuni con popo-lazione inferiore ai 15.000 abitanti non sonotenuti a nominare un mandatario responsabiledella campagna elettorale e del relativo fi-nanziamento. I candidati al consiglio comu-nale in comuni non capoluogo di provinciacon popolazione compresa fra i 15.001 e i100.000 abitanti, i candidati ai consigli circo-scrizionali con popolazione superiore ai50.000 abitanti, nonche i capi lista candidatia sindaco nei comuni con popolazione infe-riore ai 15.000 abitanti, se eletti, devono de-positare, entro novanta giorni dalla procla-mazione, il rendiconto delle spese per lacampagna elettorale e delle relative fonti difinanziamento sull’apposito modulo predi-sposto dalla Commissione, ai sensi delcomma 4, presso la segreteria del comuneove si sono candidati. La Commissione puosempre richiedere la trasmissione dei rendi-conti di cui al presente comma.

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Art. 45.

(Tipologie delle spese elettorali)

1. Si intendono come spese per la campa-gna elettorale quelle relative:

a) alla produzione, all’acquisto o all’af-fitto di materiali e di mezzi per la propa-ganda, di qualsiasi genere o natura, purchedi uso circoscritto e di durata limitata allosvolgimento della campagna elettorale;

b) alla trasmissione, distribuzione, spe-dizione e diffusione dei materiali e dei mezzidi cui alla lettera a), compresa l’acquisizionedi spazi sugli organi di informazione, sulleradio e televisioni private, nei cinema e neiteatri;

c) all’organizzazione di manifestazionidi propaganda in luoghi pubblici o aperti alpubblico, anche di carattere sociale, culturalee sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccoltadei moduli per la sottoscrizione delle candi-dature, all’autenticazione delle firme e all’e-spletamento di ogni altra operazione richiestadalla legge per la presentazione delle listeelettorali, comprese le elezioni primarie;

e) alle spese telefoniche, di viaggio e disoggiorno sostenute durante la campagnaelettorale;

f) agli stipendi del personale e ai com-pensi per ogni prestazione di servizio, limita-tamente allo svolgimento della campagnaelettorale;

g) ai rimborsi spese dei collaboratorivolontari;

h) alle spese per l’affitto di locali persedi, limitatamente alla campagna elettorale.

2. Le spese di cui al comma 1, lettere e),

g) e h), nonche gli oneri passivi possono es-sere calcolati in misura forfetaria in percen-tuale fissa che non puo superare il 20 percento dell’ammontare complessivo delle altrespese ammissibili e documentate.

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3. Le disposizioni di cui all’articolo 95 deltesto unico delle leggi recanti norme per laelezione della Camera dei deputati, di cuial decreto del Presidente della Repubblica30 marzo 1957, n. 361, non si applicanonel caso di riunioni, anche a carattere convi-viale, connesse ad attivita di propagandaconsentite dalla legge o di seminari, conve-gni ed incontri di studio. Ai fini delle mede-sime disposizioni non sono da consideraredonativi gli oggetti pubblicitari di valore mo-desto e di uso corrente.

Art. 46.

(Comunicazioni agli elettori)

1. Qualora si sia proceduto alla revisionedei collegi elettorali, i comuni il cui territoriosia ricompreso in piu collegi provvedono adinviare a ciascun elettore una comunicazionein cui e specificato il collegio in cui l’elet-tore stesso esercitera il diritto di voto e disottoscrizione per la presentazione delle can-didature.

Art. 47.

(Forme di propaganda)

1. In ogni singolo strumento di propa-ganda elettorale deve essere riportato ilnome del segretario amministrativo responsa-bile della propaganda ovvero il nome del sin-golo candidato che lo ha commissionato, odel suo mandatario, nonche il nome di chilo ha prodotto, la data, il luogo e lo stabili-mento di produzione, e, ove si tratti di stam-pati, il numero delle copie tirate.

2. I soggetti responsabili delle emittenti te-levisive, gli editori dei giornali, i titolaridelle tipografie e tutti gli altri soggetti cheproducano materiali o cedano servizi utiliz-zabili in qualsiasi forma a scopo di propa-ganda elettorale, ivi comprese consulenzeed intermediazioni d’agenzia, sono tenuti ad

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accertare che i relativi ordini siano firmatidai segretari amministrativi di partito respon-sabili per la propaganda ovvero dai singolicandidati o loro mandatari, ai quali sono te-nuti ad emettere fattura.

3. Gli strumenti di propaganda elettoralerelativi a uno o piu candidati prodotti da as-sociazioni, sindacati o organizzazioni di cate-goria devono indicare il committente respon-sabile che ne sostiene le spese. Il soggettoche li produce deve acquisire l’autorizza-zione dei candidati cui si riferiscono o deiloro mandatari. I costi sostenuti per le formedi propaganda di cui al presente comma sonocomputati pro quota ai fini del calcolo dei li-miti di spesa definiti dall’articolo 43 e de-vono essere specificamente evidenziati nelrendiconto di cui all’articolo 44.

Art. 48.

(Divieti di propaganda)

1. Dal trentesimo giorno precedente ladata fissata per le elezioni, e vietato svolgerepropaganda elettorale per il voto in favore disingoli candidati, a mezzo di inserzioni pub-blicitarie su quotidiani o periodici, spot pub-blicitari e trasmissioni pubblicitarie radiotele-visive.

2. Non rientrano nel divieto di cui alcomma 1 i comunicati per l’annuncio di di-battiti, tavole rotonde, conferenze, discorsio interventi comunque denominati, anchecon l’indicazione dei candidati alle elezioni.

3. Le spese per inserzioni pubblicitarie suquotidiani o periodici e gli avvisi a paga-mento radiotelevisivi, che abbiano ad oggettol’annuncio di dibattiti, tavole rotonde, confe-renze, discorsi o interventi comunque deno-minati, da svolgere con la partecipazione dicandidati nella circoscrizione, nel collegio onel comune nei quali hanno presentato laloro candidatura, sono computati, ai fini deilimiti di spesa di cui all’articolo 43, tra lespese del singolo candidato o pro quota dei

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diversi candidati che intervengono alle mani-festazioni, salvo che siano inserite nel rendi-conto delle spese del partito, previsto dalcomma 4 dell’articolo 42, in quanto non di-rettamente riferibili al candidato.

Art. 49.

(Disciplina delle affissioni)

1. L’articolo 7 della legge 4 aprile 1956,n. 212, e sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. L’affissione di stampati, gior-nali murali e manifesti di propaganda neglispazi di cui all’articolo 1 avviene tramitel’ufficio affissioni del comune o il concessio-nario del servizio comunale.

2. Ciascun segretario amministrativo re-sponsabile della propaganda elettorale prov-vede a trasmettere i manifesti del partito edei suoi candidati che intende siano affissi,in numero massimo di otto per ogni spaziodi cui la rispettiva lista o gruppo di candidatidispone, ai comuni rientranti nell’ambito ter-ritoriale di sua competenza.

3. Per i partiti i cui statuti siano stati regi-strati e per i loro candidati, il costo del ser-vizio di affissione e posto a carico del bilan-cio comunale. Ciascun segretario ammini-strativo responsabile per la propaganda elet-torale, territorialmente competente, e tenutocomunque a versare al comune una cauzioneche viene restituita al termine della campa-gna elettorale, salvo quanto previsto dalcomma 4.

4. In caso di affissione di manifesti sui ta-belloni ovvero al di fuori degli stessi daparte di soggetti diversi da quelli di cui alcomma 1, il partito alla cui lista o ai cui can-didati si riferisce il manifesto perde il dirittoalla restituzione della cauzione».

2. L’importo della cauzione di cui alcomma 3 dell’articolo 7 della legge n. 212del 1956, come sostituito dal comma 1 delpresente articolo, per ogni singolo manifestoe fissato annualmente dalla Commissione.

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3. Per il rimborso ai comuni delle spesepreviste dall’articolo 7 della legge n. 212del 1956, come sostituito dal comma 1 delpresente articolo, e istituito presso il Mini-stero dell’interno un apposito fondo, reinte-grabile in occasione di ogni elezione gene-rale, per un ammontare non superiore a2.000.000 di euro.

Art. 50.

(Propaganda telefonica)

1. La propaganda elettorale telefonica tra-mite terzi puo essere svolta solo tra le ore8.30 e le ore 21.

2. Per propaganda elettorale telefonica siintende quella non effettuata personalmentedal candidato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDI-MENTO AVANTI LA COMMISSIONE DI

GARANZIA E ALLE SANZIONI

Art. 51.

(Poteri della Commissione di garanzia)

1. Fermi restando gli ulteriori compiti adessa attribuiti dalla presente legge, la Com-missione:

a) accerta la rispondenza degli statutidei partiti ai requisiti fissati dalla presentelegge e li registra;

b) verifica la regolarita dei bilanci deipartiti, nonche il pieno adempimento, daparte dei partiti stessi e dei candidati alle ele-zioni, di tutti gli obblighi previsti dallalegge;

c) dispone la pubblicazione dei bilancidei partiti di cui ha accertato la regolaritain apposito Supplemento speciale alla Gaz-

zetta Ufficiale;

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d) acquisisce ogni elemento necessario epertinente alle indagini di sua competenzapresso tutte le amministrazioni pubbliche eprivate e presso gli istituti bancari e finan-ziari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui alcomma 1 la Commissione puo avvalersidelle strutture e del personale del Corpodella guardia di finanza.

Art. 52.

(Controllo degli obblighi e dei bilanci

dei partiti)

1. La Commissione, ove il partito politiconon presenti il bilancio annuale e il rendi-conto delle spese elettorali entro i terminiprevisti, rispettivamente, dall’articolo 29 edall’articolo 42, previa diffida al segretarioamministrativo ad adempiere entro i succes-sivi quindici giorni, applica la sanzione am-ministrativa pecuniaria da 51.650 a 155.000euro.

2. In caso di inosservanza della diffida dicui al comma 1 o quando, sulla base di ra-gionevoli elementi, la Commissione ritengadi dover avviare a carico di un partito unaprocedura per l’accertamento di irregolaritadi bilancio o di violazione degli obblighi dilegge, i fatti soggetti a contestazione ven-gono notificati al legale rappresentante delpartito o al segretario amministrativo per iltramite del Corpo della guardia di finanza.

3. Il legale rappresentante del partito o ilsegretario amministrativo fornisce entrotrenta giorni ogni elemento ritenuto necessa-rio in dipendenza dei fatti contestati e puo ri-chiedere di essere sentito dalla Commissione,anche con l’assistenza di difensori e di con-sulenti tecnici.

4. Ogni atto istruttorio contenente acquisi-zione di documenti deve essere notificato allegale rappresentante del partito o al segreta-rio amministrativo o al difensore, se nomi-nato, che puo controdedurre e presentare altri

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documenti e memorie difensive entro trentagiorni.

5. Entro centoventi giorni dalla prima no-tifica al legale rappresentante o al segretarioamministrativo, la Commissione decide conprovvedimento motivato. Avverso il provve-dimento e ammesso ricorso al tribunale am-ministrativo regionale con sede in Roma.

6. La Commissione, qualora riscontri fattipenalmente rilevanti, trasmette gli atti allaprocura della Repubblica competente.

Art. 53.

(Controllo dei rendiconti dei candidati)

1. In caso di mancato deposito, da parte diun candidato risultato eletto, del rendicontodi cui al comma 4 dell’articolo 44 entro iltermine ivi previsto, la Commissione, previadiffida ad adempiere entro i successivi quin-dici giorni, applica la sanzione amministra-tiva pecuniaria da 25.825 euro a 103.300euro.

2. In caso di inosservanza della diffida dicui al comma 1 o qualora a seguito dell’e-same del rendiconto ritenga di dover avviarea carico di un candidato una procedura perl’accertamento di violazione degli obblighistabiliti dalla presente legge, la Commissionenotifica al candidato i fatti oggetto della con-testazione, tramite il Corpo della guardia difinanza. Si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 52, commi 3, 4 e 5.

3. Qualora i soggetti di cui all’articolo 44,commi 5, 6 e 7, non abbiano provveduto airelativi adempimenti entro il termine di no-vanta giorni ivi previsto, la segreteria dell’or-gano competente trasmette gli atti alla Com-missione, per l’avvio della procedura di cuial presente articolo.

4. La Commissione, qualora riscontri fattipenalmente rilevanti, trasmette gli atti allaprocura della Repubblica competente.

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Art. 54.

(Sanzioni per le contribuzioni illecite)

1. Chiunque eroga contributi ai partiti po-litici in violazione degli articoli 32 e 33 epunito con la sanzione amministrativa pecu-niaria da tre a nove volte l’ammontare delcontributo erogato e con l’interdizione dagliuffici direttivi delle persone giuridiche edelle imprese per un periodo di tre anni.

2. Il soggetto che riceve contributi in vio-lazione degli articoli 32 e 33 e punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da tre anove volte l’ammontare del contributo rice-vuto e con la perdita dell’elettorato passivoin qualsiasi consultazione elettorale per unperiodo di tre anni. Il medesimo soggetto,se eletto, decade dalla carica ricoperta.

3. In caso di violazione degli obblighi pre-visti dall’articolo 34, ovvero di dichiarazionedi somme o valori non veritiera, la Commis-sione applica la sanzione amministrativa pe-cuniaria del pagamento di una somma da duea sei volte l’ammontare non dichiarato.

Art. 55.

(Sanzioni per le violazioni degli obblighidei partiti)

1. Qualora accerti il mancato adempi-mento da parte di un partito politico degliobblighi di cui alla presente legge, relativa-mente alla presentazione di un bilancio ma-nifestamente inattendibile o contenente infor-mazioni false o fuorvianti tese ad alterare inmodo significativo i risultati esposti, alla vio-lazione delle disposizioni contenute negli ar-ticoli 32 e 33, alla violazione dei limiti dispesa di cui all’articolo 41, nonche alla vio-lazione delle procedure di cui all’articolo 42,la Commissione dispone la perdita del dirittoai rimborsi elettorali da corrispondere aisensi dell’articolo 35 nonche la soppressionedei benefıci previsti dagli articoli 36, 37, 39

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e 49, per il partito politico e i suoi candidati,per un periodo da uno a cinque anni.

2. In caso di accertamento delle violazionidi cui al comma 1 da parte di un partito po-litico, la Commissione ne da notizia alle Pre-sidenze delle Camere, che decidono sulla so-spensione dei contributi previsti per i gruppiparlamentari.

3. In caso di irregolarita formale del bilan-cio del partito, la Commissione sospende l’e-rogazione dei rimborsi elettorali di cui all’ar-ticolo 35, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 56.

(Sanzioni per le violazioni degli obblighidei candidati)

1. In caso di violazione dei limiti di spesastabiliti dall’articolo 43, delle procedure dicui all’articolo 44 o dei divieti di cui all’ar-ticolo 48, la Commissione applica al candi-dato la sanzione amministrativa pecuniariada 20.000 a 150.000 euro.

2. Il mancato deposito del rendiconto dicui all’articolo 44, comma 4, entro il termineindicato nella diffida della Commissione aisensi dell’articolo 53, comma 1, o l’accertatagrave violazione delle norme che discipli-nano la campagna elettorale, in forza dellaquale la Commissione ha erogato il massimodella sanzione amministrativa pecuniaria dicui al comma 1 del presente articolo, costi-tuiscono causa di ineleggibilita del candidatoe comportano la decadenza dalla carica delcandidato eletto.

3. Nel caso previsto dal comma 2, la Com-missione, qualora si tratti di membri del Par-lamento, ne da comunicazione al Presidentedella Camera di appartenenza del parlamen-tare, la quale pronuncia la decadenza inbase alle disposizioni del proprio regola-mento. Qualora si tratti di presidenti di re-gione, di consiglieri regionali, di presidentidi provincia o di sindaci di comuni con po-polazione superiore ai 100.000 abitanti o ca-

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poluogo di provincia, la Commissione ne dacomunicazione all’organo che ha provvedutoalla proclamazione o alla convalida dell’ele-zione, per il conseguente provvedimento direvoca.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3si applicano anche nei confronti dei soggettidi cui all’articolo 44, commi 5, 6 e 7, nelcaso in cui la Commissione accerti che ab-biano compiuto una delle violazioni di cuial presente articolo.

Art. 57.

(Sanzioni per le violazioni dei divieti dipropaganda)

1. Chiunque vıola le disposizioni di cui al-l’articolo 47 e punito con la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria del pagamento di unasomma pari al triplo del valore commercialedel bene prodotto.

2. Chiunque vıola le disposizioni di cui al-l’articolo 50 e punito con la sanzione ammi-nistrativa del pagamento di una somma da 50a 500 euro.

Art. 58.

(Sanzioni in materia di affissioni)

1. Il terzo comma dell’articolo 8 dellalegge 4 aprile 1956, n. 212, e sostituito dalseguente:

«Chiunque affigge stampati, giornali mu-rali o manifesti di propaganda elettorale, pre-visti dall’articolo 1, fuori dagli appositi spazie punito con la sanzione amministrativa da516 euro a 25.000 euro. Il committente re-sponsabile e tenuto in solido con l’esecutoremateriale al risarcimento delle spese per larimozione della propaganda abusiva».

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TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI ECOPERTURA FINANZIARIA

Art. 59.

(Modifiche alle disposizioni in materia di

pubblicita della situazione patrimoniale dititolari di cariche elettive)

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 e sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. le disposizioni della presentelegge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repub-blica, della Camera dei deputati e ai deputatiitaliani al Parlamento europeo;

2) al Presidente del Consiglio dei mi-nistri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai presidenti delle regioni;

4) ai consiglieri regionali;

5) ai presidenti di provincia;

6) ai consiglieri provinciali;

7) ai sindaci di comuni capoluogo diprovincia o con popolazione superiore ai100.000 abitanti;

8) ai consiglieri comunali di comunicapoluogo di provincia o con popolazionesuperiore ai 100.000 abitanti»;

b) all’articolo 2, primo comma:

1) l’alinea e sostituito dal seguente:

«Entro tre mesi dalla proclamazione, isoggetti di cui al comma 1, numeri 1), 3),4), 5) e 7), dell’articolo 1 sono tenuti a depo-sitare presso la Commissione di garanzia de-gli statuti e dei finanziamenti dei partiti poli-tici e presso la segreteria dell’organo in cuisono stati eletti:»;

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2) il numero 3) e sostituito dal se-guente:

«3) il rendiconto riguardante le speseper la campagna elettorale e le fonti di finan-ziamento, con la relativa documentazione»;

c) all’articolo 2, terzo comma, dopo leparole «l’ufficio di presidenza del Senatodella Repubblica» sono inserite le seguenti:«e la Commissione di garanzia degli statutie dei finanziamenti dei partiti politici»;

d) all’articolo 5, le parole «dagli ufficidi presidenza del Senato della Repubblica edella Camera dei deputati, d’intesa tra loro»sono sostituite dalle seguenti: «dalla Com-missione di garanzia degli statuti e dei finan-ziamenti dei partiti politici»;

e) l’articolo 7 e sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. In caso di mancato depositodelle dichiarazioni previste dall’articolo 2,primo comma, numeri 1) e 2), e dall’articolo3, la Commissione di garanzia degli statuti edei finanziamenti dei partiti politici diffidal’inadempiente a provvedere entro il terminedi quindici giorni.

2. In caso di inosservanza della diffida dicui al comma 1, la Commissione di garanziainforma il Presidente della Camera o delconsiglio di cui l’inadempiente fa parte, chene da notizia all’Assemblea o al consiglio»;

f) l’articolo 8 e sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Tutti i cittadini iscritti nelleliste elettorali per le elezioni della Cameradei deputati hanno diritto di conoscere i ren-diconti delle spese e delle relative fonti di fi-nanziamento, presentati dai partiti e dai can-didati alla Commissione di garanzia deglistatuti e dei finanziamenti dei partiti politici,secondo le modalita stabilite dalla Commis-sione stessa»;

g) l’articolo 9 e sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Le dichiarazioni dei soggettidi cui al comma 1, numeri 1), 3), 4), 5) e 7),dell’articolo 1, previste del numero 1) delprimo comma dell’articolo 2, nonche dagli

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articoli 3 e 4, sono riportate in apposito bol-lettino pubblicato a cura della Commissionedi garanzia degli statuti e dei finanziamentidei partiti politici.

2. Nello stesso bollettino di cui al comma1 sono riportate, per ciascun soggetto, le no-tizie risultanti dal quadro riepilogativo delladichiarazione dei redditi, depositata ai sensidell’articolo 2, primo comma, numero 2)»;

h) l’articolo 10 e sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Per i soggetti di cui alcomma 1, numero 2), dell’articolo 1 chenon appartengono a una delle due Camere,competente per l’applicazione delle prece-denti disposizioni e la Commissione di ga-ranzia degli statuti e dei finanziamenti deipartiti politici.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, i ter-mini stabiliti dal primo comma dell’articolo2 e dal primo comma dell’articolo 4 decor-rono rispettivamente dal momento dell’as-sunzione della carica e dal momento dellacessazione dalla stessa»;

i) l’articolo 11 e sostituito dal seguente:

«Art. 11. – 1. I soggetti di cui al comma 1,numeri 6) e 8), dell’articolo 1 sono tenuti,entro tre mesi dalla proclamazione, a deposi-tare la documentazione prevista dal primocomma, numeri 1), 2) e 3), dell’articolo 2presso la segreteria del consiglio in cuisono stati eletti. Si applicano ai predetti sog-getti gli articoli 3, 4 e 5. Nel caso di man-cato deposito entro il suddetto termine il pre-sidente del consiglio ne da notizia al consi-glio.

2. La pubblicazione della documentazioneprevista dal primo comma, numeri 1), 2) e3), dell’articolo 2, depositata dai soggetti dicui al comma 1, e effettuata su apposito bol-lettino a cura della presidenza dei rispettiviconsigli»;

l) all’articolo 13, dopo le parole: «am-ministrazione locale interessata» sono ag-giunte le seguenti: «, che debbono assicu-

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rarne la pubblicita tramite apposito bollet-tino»;

m) all’articolo 14, il secondo comma eabrogato.

Art. 60.

(Testo unico)

1. Il Governo e autorizzato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, untesto unico nel quale sono riunite e coordi-nate le disposizioni recate dalla presentelegge e dalle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 5luglio 1982, n. 441, e 22 febbraio 2000,n.28, nonche le altre disposizioni legislativevigenti in materia di:

a) riconoscimento giuridico dei partiti;

b) elezioni primarie;

c) finanziamenti, rimborsi e agevola-zioni a favore di partiti politici e di loro can-didati;

d) disciplina della propaganda eletto-rale;

e) pubblicita della situazione patrimo-niale di titolari di cariche elettive e di cari-che direttive di enti;

f) comunicazione politica e accesso aimezzi di informazione durante le campagneelettorali e referendarie;

g) controlli e sanzioni.

2. Lo schema del testo unico di cui alcomma 1, adottato con deliberazione delConsiglio dei ministri su proposta del Mini-stro dell’interno, e trasmesso alle Camereper l’espressione del parere delle competentiCommissioni parlamentari, da rendere entroquarantacinque giorni dalla data di trasmis-sione. Decorso il predetto termine, il testounico puo comunque essere emanato.

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Art. 61.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 sonoabrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 2 maggio 1974, n. 195;

b) legge 18 novembre 1981, n. 659;

c) legge 8 agosto 1985, n. 413;

d) articoli 29 e 30 della legge 25 marzo1993, n. 81;

e) legge 10 dicembre 1993, n. 515;

f) articoli 5 e 6 della legge 23 febbraio1995, n. 43;

g) legge 31 dicembre 1996, n. 672;

h) legge 2 gennaio 1997, n. 2, ad ecce-zione degli articoli 5 e 6;

i) legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ecce-zione dell’articolo 5, commi da 1 a 4;

l) legge 26 luglio 2002, n. 156.

Art. 62.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dellapresente legge, pari ad euro 3.000.000 perl’anno 2012, si provvede a carico delle ri-sorse rivenienti dalla soppressione dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

2. All’onere derivante dall’attuazione dellapresente legge per gli anni 2013 e 2014 siprovvede:

a) mediante utilizzo delle risorse rive-nienti dalla soppressione delle autorizzazionidi spesa di cui:

1) all’articolo 1, comma 5, dellalegge 3 giugno 1999, n. 157;

2) all’articolo 18 della legge 10 di-cembre 1993, n. 515;

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b) mediante riduzione delle autorizza-zioni di spesa di cui:

1) all’articolo 15 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) all’articolo 78 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) all’articolo 4 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633;

4) all’articolo 148 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917;

5) agli articoli 16, 20 e 45 del decretolegislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 le eco-nomie conseguenti all’applicazione delle di-sposizioni della presente legge, pari rispetti-vamente a euro 85.581.750, euro78.687.200 ed euro 70.714.000, sono desti-nate alla riduzione del debito pubblico.

Art. 63.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui alla presentelegge acquistano efficacia a decorrere dal1º gennaio 2013, ad eccezione delle disposi-zioni di cui all’articolo 12, che acquistanoefficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012.

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Allegato A

(articolo 30, comma 4)

MODELLOPER LA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

E DEL CONTO ECONOMICO

I. Stato patrimoniale

1. Attivita

Immobilizzazione immateriali nette:

– costi per attivita, di informazione e di comunicazione;

– costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

– terreni e fabbricati;

– impianti e attrezzature tecniche;

– macchine per ufficio;

– mobili e arredi;

– automezzi;

– altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e sva-lutazione, e con separata indicazione per i crediti degli importi esigibilioltre l’esercizio successivo):

– partecipazioni in imprese;

– crediti finanziari;

– altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, e cosı via).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione,per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):

– crediti per servizi resi a beni ceduti;

– crediti per contributi elettorali;

– crediti per contributi derivanti dalla destinazione dello 0,5 permille dell’IRPEF;

– crediti verso le imprese partecipate; crediti diversi.

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Attivita finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

– partecipazione (al netto dei relativi fondi rischi);

– altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, e cosı via).

Disponibilita liquida:

– depositi bancari e postali;

– denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.

2. Passivita

Patrimonio netto:

– avanzo patrimoniale;

– disavanzo patrimoniale;

– avanzo dell’esercizio;

– disavanzo dell’esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

– fondi previdenza integrativa e simili;

– altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esi-gibili oltre l’esercizio successivo):

– debiti verso banche;

– debiti verso altri finanziatori;

– debiti verso fornitori;

– debiti rappresentati da titoli di credito;

– debiti verso imprese partecipate;

– debiti tributari;

– debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

– altri debiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d’ordine:

– beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;

– contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autoritapubblica;

– fideiussione a/da terzi;

– avalli a/da terzi;

– fideiussione a/da imprese partecipate;

– avalli a/da imprese partecipate;

– garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

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II. Conto economico

A. Proventi gestione caratteristica.

Quote associative annuali.

Contributo annuale derivante dalla destinazione dello 0,5 per milledell’IRPEF.

Contributi dello Stato per rimborso spese elettorali.

Contributi provenienti dall’estero:

– da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;

– da altri soggetti esteri.

Altre contribuzioni:

– contribuzioni di persone fisiche;

– contribuzioni di persone giuridiche.

Proventi da attivita editoriali, manifestazioni, altre attivita.

Altre entrate consentite dalla legge.

Totale proventi gestione caratteristica.

B. Oneri della gestione caratteristica.

Per acquisti di beni (incluse rimanenze).

Per servizi.

Per godimento di beni di terzi.

Per il personale:

– stipendi;– oneri sociali;

– trattamento di fine rapporto;– trattamento di quiescenza e simili;

– altri costi.

Ammortamenti e svalutazioni.

Accantonamento per rischi.

Altri accantonamenti.

Oneri diversi di gestione.

Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

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C. Proventi e oneri finanziari.

Proventi da partecipazione.

Altri proventi finanziari.

Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D. Rettifiche di valore di attivita finanziarie.

Rivalutazioni:

– di partecipazioni;– di immobilizzazioni finanziarie;– di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Svalutazioni:

– di partecipazioni;– di immobilizzazioni finanziarie;– di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attivita finanziarie.

E. Proventi e oneri straordinari.

Proventi:

– plusvalenze da alienazioni;– varie.

Oneri:

– minusvalenze da alienazioni;– varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A+B+C+D).

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Allegato B

(articolo 30, comma 5)

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1. i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nellerettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’originein moneta avente corso legale nello Stato;

2. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascunavoce: le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisi-zioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’e-sercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le valutazioni effettuati nel-l’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esi-stenti alla chiusura dell’esercizio; la specificazione delle immobilizzazionipossedute fiduciariamente da terzi;

3. la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e«costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonche le ragionidella iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’at-tivo e del passivo, in particolare per fondi e per il trattamento di fine rap-porto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5. l’elenco delle partecipazioni possedute, direttamente o per tramitedi societa fiduciarie o per interposta persona, in imprese partecipate indi-cando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del pa-trimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota possedutae il valore attribuito in bilancio o in corrispondente credito;

6. distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei de-biti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da ga-ranzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle ga-ranzie;

7. la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e ri-sconti passivi» e della voce « altri fondi» dello stato patrimoniale, quandoil loro ammontare sia apprezzabile;

8. l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valoriiscritti nell’attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce;

9. gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sullacomposizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui cono-

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scenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dellaassociazione specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10. la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straor-dinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11. il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

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Allegato C

(articolo 30, comma 6)

MODELLO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO

A. Entrate

1) Quote degli iscritti ai sensi del relativo statuto.

2) Contributo annuale derivante dalla destinazione dello 0,5 per milledell’IRPEF.

3) Erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche. Per tali entratedeve essere allegata l’indicazione nominativa di tutte le persone giuridicheche hanno erogato i contributi e delle persone fisiche che hanno erogatocontributi superiori a 10.000 euro.

4) Entrate da capitale.

5) Entrate da manifestazioni, vendita di stampati e pubblicazioni e daaltre attivita del partito correlate a dette entrate.

6) Rimborsi delle spese elettorali di cui all’articolo 35.

7) Altre entrate consentite dalla legge.

B. Uscite

1) Uscite per il personale.

2) Uscite per l’attivita di gruppi e informazione all’interno del par-tito.

3) Uscite per pubblicazioni.

4) Uscite per manifestazioni.

5) Trasferimenti alle articolazioni periferiche.

6) Uscite per iniziative volte ad accrescere la partecipazione delledonne alla politica.

7) Interessi passivi.

8) Altre uscite.

————————

N.B. Le voci relative alle spese elettorali devono essere separatamente indicate perconsentire l’esame del rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 41.

E 5,00