DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti...

14
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso. Art. 3. (Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale). 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «fino a 6.000 euro chi» sono inserite le seguenti: «, con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità». Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Transcript of DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti...

Page 1: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione

degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28

gennaio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della

sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di eliminazione di tutte le

forme di discriminazione razziale).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fino a 6.000 euro chi» sono inserite le seguenti: «, con qualsiasi mezzo,

anche informatico o telematico,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o

pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o

giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità».

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Page 2: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 3: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 4: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 5: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 6: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 7: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 8: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 9: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 10: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 11: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 12: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 13: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o
Page 14: DISEGNO DI LEGGE · anche informatico o telematico,»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o