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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

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IINNDDIICCEE

PREMESSA PAG . 4

1 . ORAR IO D I LAVORO PAG . 7

2 . A S SENZE PER MALATT IA PAG . 9

3 . PER IODO D I R I POSO PAG . 1 2

4 . CONGEDO MATR IMONIALE PAG . 1 3

5 . PERMES S I RETR I BUI T I PER PART ICOLAR I MOTIV I PERSONALI

O FAMI L IAR I PAG . 1 2

6 . A S SENZE PER DONAZ IONE SANGUE PAG . 1 4

7 . A S SENZE PER MATERN ITÀ E ADOZ IONI PAG . 1 4

8 . PERMESS I STUD IO PAG . 1 6

9 . A S SENZA PER E SAM I E CONCORS I PAG . 2 0

1 0 . A S SENZE PER COMPAR IZ IONE INNANZI ALL ’AUTOR ITÀ G I UD IZ IAR IA PAG . 2 0

1 1 SOSPENS IONE PER MOT IV I D I STUD IO PAG . 2 1

1 2 COMPATI B I L I TÀ ECONOMICA DELL ’A S SEGNO D I UT I L I ZZO I N ATT IV I TÀ SOCIALMENTE UT I L I PAG . 2 2

1 3 . SOSPENS IONE PER MOT IV I D I LAVORO PAG . 2 3

1 4 . A S SENZE PER PARTEC IPAZ ION I AD ATT IV ITÀ D I PROTEZIONE C I V I LE PER CONTO DELLA C .R . I . O D I A S SOC IAZ ION I D I VOLONTAR IATO R I CONOSC IUT I DAL D I PART IMENTO D I PROTEZIONE C I V I LE PAG . 2 5

1 5 PERMES S I BREV I PER MOTIV I PERSONAL I PAG . 2 7

1 6 . SOSPENS IONE PER MOT IV I PERSONAL I PAG . 2 7

1 7 . SOSPENS IONE PER GRAV I E DOCUMENTATI MOT IV I PERSONAL I O FAM IL IAR I PAG . 2 7

1 8 . TETTO MAS S IMO ALLA SOSPENS IONE DALLE ATT IV I TÀ SOCIALMENTE UT I L I . NORMA D I CHIUSURA PAG . 2 9

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19 . INFORTUNIO O MALATT IA PROFES S IONALE PAG . 2 9

2 0 . PERMES S I P ER PARTEC I PAZ IONE AD A S SEMBLEE S INDACALI PAG . 3 0

2 1 . PERMES S I P ER CAR ICHE S INDACALI PAG . 3 0

2 2 . SC IOPERO PAG . 30

2 3 . A S SENZE PER L ' E S PLETAMENTO D I FUNZION I PUBBL ICHE ELETT IVE O EQUIPARATE O D I COMPONENTE D I SEGG IO

ELETTORALE O D I RAPPRESENTANTE D I L I S TA PAG . 3 1

24. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N°104 PAG . 3 3

2 5 . PERMES S I A I LAVORATOR I IN PART ICOLAR I COND IZ IONI P S ICO - F I S I CHE P AG . 35

26 . P ERMES SO AD ORE PER MALATTIA PAG . 36 2 7 . LAVORATORI SOTTOPOST I A PROVVED IMENTI RESTR I TT IV I

DELLA L I BERTÀ PERSONALE PAG . 3 7

2 8 . DOVER I DEL LAVORATORE PAG . 3 8

2 9 . R I TARD I , A S SENZE DAL LUOGO D I LAVORO , A S SENZE INGIUST I F ICATE , MANCATA O S SERVANZA DE I DOVER I : PROCED IMENTI D I SC I P L INAR I PAG . 3 8

3 0 . SANZIONI D I SC I P L INAR I PAG . 3 9

3 1 . ADEMP IMENTI DE I RESPONSAB I L I DEGLI UF F IC I PAG . 4 4

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PPRREEMMEESSSSAA

Lo svolgimento di att ività socialmente ut i l i non comporta l ’ instaurarsi di un rapporto

di lavoro subordinato con l ’Amministrazione Comunale.

I lavoratori socia lmente uti l i impegnati presso l ’Amministrazione Comunale possono

essere uti l izzati nelle t ipologie di attivi tà di seguito riportate, i l cui elenco è stato

approvato ai sensi dell ’art.3, comma 2, del D. Lgs. n.81/2000 e dell ’art.5, comma 5,

della L.R. n.24/2000 con deliberazione commissariale n.72 del 23/04/2001:

� Attività amministrativa

� Attività psicologica

� Attività tecnica

� Attività informatica

� Attività ausi l iaria

� Attività special istica

� Attività manutentoria

� Attività special istico - manutentoria

� Attività di recupero beni cultural i

� Attività di riattamento dei beni confiscati al la mafia

� Attività socio - assistenziale

� Attività socio - educativa

� Attività para - scolast ica

� Attività di refezione

� Attività di animazione

� Attività di trasporto

� Attività turistica

� Attività di vigi lanza beni patr imonial i

� Altre attivi tà istituzionali del Comune di Palermo

� Tutte le att ività previste dai progett i originari (es. Pubblica Istruzione – Turismo – Cimiteri) .

Tali t ipologie di attiv ità ricomprendono tra l ’a l tro anche attivi tà esplicabil i

a l l ’esterno ed att ività specia l istiche:

Attività esplicabili all’esterno (elencate a mero titolo esemplificativo)

Attività di col legamento tra Uffici o comunque da espletare a l l 'esterno in luoghi in

cui vengono svolti sia pure temporaneamente taluni compiti ist ituzionali dal l 'Ufficio

presso cui i l lavoratore è uti l izzato al fine di faci l i tare lo svolgimento dell 'a ttività

socia lmente uti le ;

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Censimento e ri levazione dati ;

Attiv ità di trasporto ( ad esempio in qualità di autisti assegnati presso i l Settore

Cantiere Municipale - anche qualora eccezionalmente distaccat i presso al tri Settori

per la medesima att iv ità di trasporto - ) ;

Attiv ità di trasporto salme, nell ’ambito dei servizi cimiterial i ;

Sopralluoghi esterni per ri levazioni relative a rischi idrologic i (Ufficio di Protezione

Civile);

Attiv ità di supporto esterno ai dipendenti aventi qualif iche tecniche (Settore

Tecnico);

Puliz ia ordinaria delle caditoie;

Revisione della toponomastica stradale, consistente tra l ’a l tro nell ’applicazione della

numerazione civica ove mancante (attivi tà rientranti nelle competenze del Settore

Toponomastica – Ufficio Stat istica e Censimenti) ;

Puliz ia e scerbatura del verde pubblico, nonché delle aree eventualmente assegnate al

Comune ( es. Fondo Micciulla) a seguito di confisca comminata per reati di mafia,

rientrante nelle competenze del Settore Parchi – Verde e Arredo Urbano.

Attività specialistiche

Sommozzatore (personale L.S.U. “ex SAILEM”, assegnato presso i l Comando dei VV.

UU. – Nucleo sommozzatori) ;

Attiv ità special istica svolta da L.S.U. aventi la quali fica di VV. FF. e sommozzatori ,

impegnati per attività esterne a supporto dei tecnici del l ’Uffic io Protezione Civile e

del Serviz io Edil iz ia Pericolante;

Attiv ità special istica svolta da L.S.U. avente la quali fica di elettricisti , fontanieri ,

falegnami, ebanisti , imbianchini, collocatori di carta da parat i , idraulici , muratori ,

piastrel l isti , fabbri , verniciatori di mobil i , tappezzieri , lavoratori dell ’a l luminio;

Attiv ità special istica svolta da L.S.U. assegnati presso i l Settore Parchi – Verde e

Arredo Urbano, abil i tati a condurre trattori , pale meccaniche, pale gommate, carri

attrezzi , cestel l i elevatori , autocompattatori ;

Attiv ità di riattamento beni confiscat i al la mafia (es. lavoratori distaccat i presso

“Fondo Micciulla”).

Ciascun lavoratore socialmente uti le può essere impegnato nelle attivi tà enucleate

purché vi sia corrispondenza tra la qual ifica posseduta al momento dell ’avviamento in

lavori socia lmente uti l i ed i requisi t i professional i richiesti per lo svolgimento

dell ’attiv ità socialmente uti le cui viene dest inato.

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Per i lavoratori g ià inseri t i nel P.I.P di Tipo “A” e transi tati in forza della L.R. n.2

del 31/03/2001 in lavoro socialmente uti l i , si terrà conto della quali fica posseduta

al la data del 31/03/2001 (data in cui i lavoratori sono stati ascrit t i ex lege nel bacino

regionale dei L.S.U.) .

Qualora per lo svolgimento di un’attività socialmente uti le contenuta

nell ’elenco siano necessarie peculiari abilitazioni, o patentini, o iscrizioni in

appositi registri (ad es. portiere custode), la verifica dei requisiti è di esclusiva

competenza dei Responsabili degli Uffici Comunali, delle Aziende e delle

Istituzioni ove i lavoratori vengono util izzati .

Le attiv ità socialmente ut i l i devono svolgersi , sia al l ’ interno dei locali dei vari Settori

dell ’Amministrazione Comunale , delle Aziende Special i e delle Istituzioni, sia

al l ’esterno dei suddetti locali (attiv ità esterna di supporto ai servizi isti tuzional i

esterni degli Uffici) sempre nel più rigido rispetto della normativa posta a tutela

della sicurezza nei luoghi di lavoro, sotto la diretta vigilanza e responsabilità

dei Responsabili Comunali al l’uopo incaricati con provvedimento dei Dirigenti

Coordinatori delle Aree Dipartimentali, sentiti i Dirigenti Coordinatori dei

Settori ed i Dirigenti dei Servizi interessati dalle varie attività socialmente

utili .

È esclusa la possibil ità di attribuire ai L.S.U. alcun tipo di responsabilità

relativa a procedimenti (o sub – procedimenti) amministrativi, nonché alcuna

posizione di coordinamento di altri L.S.U., eccezion fatta per l ’attribuzione

dello status di incaricato del trattamento dei dati personali, anche sensibil i,

status attribuito dal Responsabile del trattamento per le operazioni materiali

connesse allo svolgimento delle attività socialmente utili , ai sensi e per gli

effetti della normativa posta a tutela della privacy.

I L.S.U., pur mantenendo nell ’ambito dell’organizzazione una posizione

formalmente estranea all ’apparato organizzativo strettamente inteso – in

carenza di un rapporto di lavoro e dunque di un rapporto di servizio con

l’Amministrazione comunale -, risultano, tuttavia, a tutti gli effetti inseriti

all’ interno delle UU.OO., svolgendo compiti di supporto all ’attività

amministrativa, tecnica, contabile, etc., etc., espletata in via principale dai

dipendenti comunali. L’esigenza di risalire, da un punto di vista organizzativo,

al lavoratore socialmente uti le, che ha partecipato e contribuito

all’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente attraverso le proprie

prestazioni lavorative, rivesta oggi una duplice finalità: da un lato contribuisce

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a dare giusto riconoscimento all ’operato di tali soggetti al l ’interno del contesto

organizzativo di riferimento, dall’altro risponde all’interesse

dell ’Amministrazione Comunale di utilizzare tali lavoratori in maniera

funzionale al le proprie esigenze. Si ritiene opportuno per le esigenze di una

moderna pubblica amministrazione sempre più improntata al la cultura del

risultato e non del mero adempimento, che i lavoratori socialmente util i

rendano possibile la riconoscibilità del loro operato apponendo la propria sigla

identificativa sugli atti amministrativi o tecnici al la cui produzione hanno

partecipato, attraverso la loro attività di supporto prestata all ’interno delle

UU.OO., sia pur con le modalità e con le l imitazioni direttamente riconducibil i

al quadro normativo di riferimento.

Non si considerano ri levanti ai fini del precedente capoverso tutte le mere operazioni

material i che non comportino l ' instaurazione di un rapporto di servizio e dunque una

qualsivoglia forma di immedesimazione organica tra i l lavoratore socialmente uti le e

l 'Amministrazione Comunale .

11 .. OORRAARRIIOO DDII LLAAVVOORROO

Il lavoratore deve essere impiegato per un orario sett imanale di 20 ore, con un

minimo di 4 ore giornaliere ed un massimo di 8 ore giornaliere , cui s i aggiungono le

eventuali ore di integrazione autorizzate dall ’Amministrazione Comunale.

Qualora l ’orario di servizio di un lavoratore superi le 6 ore di attiv ità dovrà

essere osservato un intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti .

Il l imite minimo di 4 ore giornaliere viene derogato nel caso in cui l ’orario di

servizio settimanale s ia articolato su 6 giorni.

Il Dirigente di ciascun Ufficio, nell 'ambito della propria autonomia organizzativa,

può articolare l 'orario settimanale nel la maniera che ri t iene più r ispondente al le

esigenze funzionali della struttura cui è preposto, consentendo la flessibil ità sia in

entrata che in usci ta f ino ad un massimo di 60 minuti .

Sarà cura degli Uffic i , una volta determinato l ’orario di serviz io dei lavoratori ,

modificarlo solo in presenza di particolari ed eccezionali esigenze di servizio e/o del

lavoratore, sempre che siano trascorsi almeno tre mesi dall ’ult ima modif ica.

Solo per sopravvenute esigenze di servizio, i l lavoratore può effettuare ore A.S.U.

in eccedenza, previa autorizzazione del Responsabi le.

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Nel caso in cui si siano effettuate ore A.S.U. in eccedenza, i l lavoratore potrà

godere entro i l mese successivo di un pari numero di ore di riposo e in alcun caso

non potranno essere considerate anticipazione di ore di integrazione.

Determinata l 'articolazione dell 'orario di servizio, ove l ' impegno ricada in un

giorno festivo infrasettimanale, i l lavoratore ha dirit to al l 'astensione dalle attivi tà

socia lmente uti l i ed al l 'erogazione del sussidio, ma non compete l 'eventuale

trattamento integrativo che deve essere corrisposto esc lusivamente per le giornate di

effettiva presenza.

Per straordinarie esigenze, connesse al l ’att ività socialmente uti le , i l lavoratore è

tenuto a prestare la propria attivi tà lavorativa nei giorni fer ial i eventualmente f ino

al le ore 22, nonché nei giorni festiv i sempre fino al le ore 22 qualora ciò sia

preventivamente stabil ito dal dirigente nel l 'art icolazione dell 'orario di lavoro, fermo

restando quanto disposto a l comma precedente e a quello seguente.

Per particolari esigenze (connesse alla professionalizzazione dei lavoratori

socialmente uti li in vista di procedure di stabilizzazione in itinere) che

comportino l 'uti lizzo degli stessi oltre le ore 22,00, gli Uffici dovranno chiedere

la deroga all’Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate,

che provvederà a concederla entro otto giorni dalla richiesta e comunque per

un periodo non superiore a tre mesi eventualmente prorogabile; ciò nel rispetto

delle normative di sicurezza sul lavoro da parte degli Uffici e dei Soggetti

utilizzatori.

Nell 'arco del mese i l lavoratore può essere impegnato per una sola domenica e

per non più di otto ore (comprese eventuali ore di integrazione nella misura massima

di quattro), e previo obbligatorio preavviso di almeno tre g iorni. Le ore effettuate

(eccezion fatta per quelle retribuite a t itolo di integrazione) danno dir itto ad un pari

numero di ore di r iposo compensativo da fruire anche in unica soluzione entro e non

oltre i l mese successivo; i l lavoratore può essere uti l izzato nei giorni festivi

infrasettimanali con le stesse modali tà del la domenica.

Il ri fiuto del lavoratore a prestare att ività lavorat iva nel g iorno di domenica o

festivo infrasettimanale, deve essere segnalato al l ’Uffic io Attività Socialmente Util i e

Risorse non Contrattual izzate e comporterà l 'attivazione di un procedimento

disc iplinare .

L’integrazione salariale non effettuata nel mese, può essere recuperata entro

quello successivo con le modal ità f issate dal Responsabile dell ’Ufficio di

appartenenza, dopo che i l lavoratore socia lmente uti le abbia svolto l ’ integrazione di

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quel mese : esempio le ore di integrazione non effettuate nel mese di febbraio,

possono essere recuperate nel mese di marzo, dopo che sono state effettuate le ore di

integrazione previste per i l mese di marzo. Nel caso di lunghi periodi di assenza dal

lavoro per malatt ia , infortunio e maternità si può recuperare solo l ’ integrazione

dell ’u lt imo mese.

22 .. AASSSSEENNZZEE PPEERR MMAALLAATTTTIIAA

Le assenze per malattia , purché documentate, non comportano la sospensione

dell 'assegno. I l lavoratore , in analogia a quanto previsto per i l personale comunale

dal C.C.N.L. per i dipendenti degli EE.LL., ha diri tto ad assentarsi per motivi di

salute per un periodo di 90 giorni nell 'arco di dodici mesi.

Nel computo dei giorni di assenza per malattia vanno considerati anche i g iorni

festiv i o non lavorat ivi (qual i i l sabato e la domenica), nonché i g iorni in cui i l

lavoratore – in base a l proprio orario di servizio – non presti la propria attiv ità.

Quanto sopra , come è ovvio, si appl ica nel caso in cui i l lavoratore assente per

malattia non rientri in servizio i l primo giorno lavorativo successivo a quello fest ivo

(o non lavorativo) o i l primo giorno lavorat ivo successivo ad un giorno in cui egl i

non ha prestato la propria attiv ità in quanto non previsto dall ’orario di serviz io.

Superato i l suddetto periodo, nel caso di malattia protratta nel tempo e

adeguatamente certif icata, i l lavoratore può astenersi dal lavoro per un ulteriore

periodo di 30 giorni, sempre nell ’ambito del l ’anno solare, ma non ha diri tto

al l 'assegno, né al l 'eventuale recupero dell ' integrazione.

Il superamento dei 90 giorni di malattia retr ibuita deve essere comunicato

dall ’Ufficio ove i l lavoratore presta servizio al l ’ Ufficio Att ivi tà Socialmente Util i e

Risorse non Contrattualizzate .

In ogni caso, per patologie gravi, sono esclusi da l computo dei giorni di assenza

per malattia i giorni di r icovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza

dovuti esclusivamente a terapie salvavita ed altre assimilabi l i , quali l 'emodia l isi , la

chemioterapia, i l trattamento riabil i tat ivo per i soggetti affetti da A.I.D.S. ,

debitamente cert if icati dal la competente A.S.L. o struttura convenzionata. In tal i

giornate i l dipendente ha diri tto in ogni caso al l 'assegno.

Le ore d' integrazione salariale, relative a l l ’ul t imo mese di assenza per malattia

possono essere recuperate entro i l mese successivo, secondo quanto previsto

dall ’u lt imo capoverso del punto 1 e le modalità fissate dal Responsabi le del l ’Uffic io

di appartenenza.

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Qualora un lavoratore, che abbia superato i l monte giorni di malattia (pari a 90

giorni nell ’arco dell ’anno solare) ed abbia fruito anche di ulter iori 30 giorni di

malattia “senza assegno”, continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di

continuità, lo stesso, al fine della permanenza negli elenchi delle attività

socialmente uti li , dovrà presentare istanza di “sospensione per malattia” , al legando

idonea documentazione r i lasciata dalla competente A.S.L., da cui risulti che trattasi

di malattia grave tale da comportare un’inabil i tà temporanea a recarsi presso i l luogo

di prestazione dell ’att ività socialmente ut i le .

L’istanza di “sospensione per malattia” deve essere presentata al l ’Uffic io ove i l

lavoratore presta servizio, che la trasmetterà al l ’Ufficio Attività Socialmente Util i e

Risorse non Contrattual izzate per la relat iva autorizzazione, unitamente al la

documentazione prodotta dal lavoratore .

Ovviamente, i l lavoratore , cui venga autorizzata la sospensione, non percepirà

l ’assegno di uti l izzo f ino al la data del suo r ientro in serviz io.

Il lavoratore a l la fine del periodo di sospensione r ientrerà in servizio c/o

l ’Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempest iva comunicazione

al l ’Uffic io Attiv ità Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate e al l ’Ufficio

Provinciale del Lavoro.

Nel caso in cui i l periodo di “sospensione per malattia” si protragga (senza

soluzione di continuità) ol tre la f ine dell ’anno solare in cui lo stesso ha avuto inizio,

i l lavoratore fino al suo rientro in serviz io sarà sempre considerato in “sospensione

per malattia” e non percepirà quindi l ’assegno di uti l izzo.

Al rientro in servizio del lavoratore, l ’Ufficio è onerato di determinare i l numero

di giorni di malatt ia retribuita e non retr ibuita ed i l numero dei giorni di r iposo di cui

lo stesso può fruire dalla data del rientro fino al termine dell ’anno solare in corso.

Tali periodi devono essere ca lcolati tenendo conto del periodo lavorativo

intercorrente tra la data del r ientro in servizio e la fine dell ’anno solare.

In mancanza di idonea documentazione ri lasciata dal l ’A.S.L. i l lavoratore che

superi i periodi di malattia retribuita e non retribuita sarà considerato assente

ingiustif icato e passibile di esclusione dalle att ività socialmente uti l i .

L'assenza per malattia deve essere comunicata al l 'Ufficio di appartenenza

tempestivamente e comunque al l ' inizio dell 'orario di lavoro del giorno in cui si

verifica, salvo comprovato impedimento. L'eventuale prosecuzione dell 'assenza dovrà

essere comunicata tra le ore 08,00 e le ore 09,00 antimeridiane.

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Nel caso di mancata comunicazione l 'assenza viene considerata "assenza

ingiustif icata" ed i l lavoratore può incorrere in sanzioni disc iplinari .

Qualora si verifichi un superamento monte giorni malattia , e non sia pervenuta

alcuna richiesta di sospensione per malattia o una documentazione da parte

dell ’A.S.L. che attesti una terapia sa lvavita , l ’Ufficio ove i l lavoratore presta serviz io

è tenuto a comunicare tempestivamente l ’assenza ingiusti ficata dello stesso.

Il lavoratore è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento i l cert ificato medico di giust ificazione dell ’assenza entro i due giorni

successivi a l l ' in izio della malattia o a l l 'eventuale prosecuzione della stessa. Qualora

tale termine r icada in un giorno fest ivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo

successivo.

I certi ficati di malattia devono essere custoditi presso l ’Ufficio in cui i l

lavoratore presta servizio. L’Ufficio di appartenenza può disporre i l control lo della

malattia attraverso la competente A.S.L. .

Qualora i l lavoratore risulti assente al la visita di controllo senza giustif icato

motivo, l ’Ufficio ove lo stesso svolge l ’attivi tà invierà al l ’Ufficio ASU richiesta di

avvio di procedimento disciplinare al legando originale o copia conforme della

comunicazione del referto del medico f iscale. L’Ufficio ASU definite le procedure

amministrative connesse al procedimento discipl inare, procederà ad irrogare la

sanzione ed al la decurtazione dell ’ASU per i giorni decorrenti dal primo giorno di

malattia e per un massimo di dieci g iorni.

In assenza di idonea giusti ficazione, r ichiesta al lavoratore, rispetto al la

comunicazione degli Uffici sanitari della A.S.L., l ’assenza per malattia sarà

considerata assenza ingiusti ficata . L’applicazione della sanzione è esc lusa

espl icitamente dalla legge per i periodi di ricovero ospedaliero nonché per i periodi

già accertati da precedente visi ta di controllo. Per l ’eventuale successivo periodo di

assenza, e cioè a decorrere dal l ’11° giorno dall ’ inizio della malattia , potrà essere

operata l ’u lteriore trattenuta del trattamento economico nella misura del 50%,

esclusivamente nel caso in cui i l lavoratore si sia sottratto a successiva visita .

Al fine di una corretta applicazione dei ci tati principi , si evidenzia che l ’assenza

per malattia è sottratta al la sanzione della decadenza dal trattamento economico

solo in presenza delle concomitanti condizioni: giustificabilità della mancata

presenza alla visita di controllo ; e successivo accertamento sanitar io in ordine

al l ’ inabil i tà temporanea al lavoro. Il lavoratore quindi avrà cura di sottoporsi

tempestivamente a visi ta presso gli Uffici sanitari della A.S.L..

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I l lavoratore che durante l 'assenza dimori in luogo diverso da quello di

residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l ' indirizzo dove può

essere reperito.

Il lavoratore assente per malattia , pure in presenza di espressa autorizzazione del

medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicil io comunicato, in

ciascun giorno, anche se domenicale o fest ivo, dalle ore 8,00 al le ore 13,00 e dal le

ore 14,00 al le ore 20,00

Qualora i l lavoratore debba al lontanarsi durante le fasce di reperibil ità

dall ' indirizzo comunicato, per vis ite mediche o accertamenti special ist ici , è tenuto a

darne preventiva comunicazione al l 'Uffic io di appartenenza.

In caso di assenza per accertamenti sanitari e/o visite specia l istiche effettuate

sia in strutture private che presso le ASL che erogano le prestazioni, e comunque

durante l ’orario di lavoro, i l certif icato dello special ista dovrà sempre e comunque

essere accompagnato da quel lo del medico curante.

33 .. PPEERRIIOODDOO DDII RR IIPPOOSSOO

Le attività di lavori socia lmente ut i l i devono essere organizzate in modo che i l

lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo durante i l quale viene

corrisposto l 'assegno.

Il periodo di riposo spettante al lavoratore è determinato in base al l ’ impegno

complessivo settimanale previsto per ciascuna originaria tipologia progettuale ed al la

distribuzione del lo stesso nell ’arco della settimana.

Periodo di r iposo spettante per tipologia di att ività socialmente uti l i :

Attiv ità Socia lmente Util i “ex SAILEM - SEDA”

Impegno lavorativo per settimana N° giorni di riposo

5 28

6 32

Attività Socia lmente Util i “Palermo Lavoro”

Impegno lavorativo per settimana N° giorni di riposo

5 28

4 22

3 17

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- 13 -

Qualora, nel corso dell ’anno solare, venga modificato l ’orario di servizio del

lavoratore nei termini previsti al paragrafo 1), si deve r ideterminare i l numero dei

giorni di riposo spettanti a l lo stesso.

Il lavoratore può usufruire del periodo di riposo, o frazione di esso, solo dopo

averlo maturato e previa autorizzazione scri tta del Responsabile dell 'Ufficio ove

presta servizio. In via eccezionale, la fruizione di un giorno di riposo può essere

autorizzata te lefonicamente.

Le ore d' integrazione salar iale, relative al periodo in cui i l lavoratore usufruisce

del periodo di riposo, possono essere recuperate entro i l mese successivo secondo

quanto previsto dal l ’ult imo capoverso del punto 1 e le modal ità fissate dal

Responsabile dell ’Ufficio di appartenenza.

Il periodo di riposo è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente

documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a

ricovero ospedaliero anche di un solo giorno.

44 .. CCOONNGGEEDDOO MMAATTRRIIMMOONNIIAALLEE

Il lavoratore, in occasione del matrimonio, ha diri tto ad un periodo di permesso

retribuito di quindici giorni di calendario, con decorrenza dal giorno del matrimonio.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al l 'Ufficio di appartenenza la data del

matrimonio.

Per tale periodo al lavoratore compete l ’assegno.

Le ore di integrazione salariale, relative a tale periodo, possono essere recuperate

sempre entro i l mese successivo, secondo quanto previsto dal l ’ult imo capoverso del

punto 1 e le modalità fissate dal Responsabile del l ’Uffic io di appartenenza.

55 .. PPEERRMMEESSSSII RREETTRRIIBBUUIITTII PPEERR PPAARRTTIICCOOLLAARRII MMOOTTIIVVII PPEERRSSOONNAALLII OO

FFAAMMIILLIIAARRII

Al lavoratore possono essere concessi permessi retribuit i nella misura di tre

giorni complessivi (12 ore A.S.U.) per anno solare per part icolari motivi personali

o familiari debitamente documentati , compresa la nascita dei fig l i

.

Inoltre, i l lavoratore in caso di decesso del coniuge, di parenti entro i l secondo

grado o affini entro i l primo grado, o di a ltre persone conviventi r isultanti tal i dal lo

stato di famigl ia (vedi tabella in calce pag.46), può usufruire di un permesso

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- 14 -

retribuito di tre giorni consecutivi per evento, da fruirsi entro sette giorni dal la data

del decesso, opportunamente documentato al l 'Ufficio di appartenenza. .

Le relative ore di integrazione salaria le possono essere recuperate entro i l mese

successivo, secondo quanto previsto dall ’ult imo capoverso del punto 1 e le modali tà

fissate dal Responsabile del l ’Uffic io di appartenenza

66 .. AASSSSEENNZZEE PPEERR DDOONNAAZZIIOONNEE SSAANNGGUUEE

Il lavoratore ha diri tto ad assentarsi dal le attiv ità i l g iorno in cui effettua la

donazione del sangue.

Lo stesso deve produrre a l l 'Ufficio di appartenenza i l cert ificato attestante

l 'avvenuta donazione. Per tale giorno al lavoratore compete l 'assegno. Le ore di

integrazione possono essere recuperate entro i l mese successivo secondo quanto

previsto dall ’ult imo capoverso del punto 1 e le modali tà fissate dal Responsabile

dell ’Ufficio di appartenenza.

77 .. AASSSSEENNZZEE PPEERR MMAATTEERRNNIITTÀÀ EE AADDOOZZIIOONNII

Alle lavoratr ici è riconosciuto i l periodo di astensione obbl igatoria per maternità

previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, durante i l quale viene loro corrisposta

un' indennità pari al l '80% dell ' importo dell 'assegno.

Le lavoratr ici interessate possono beneficiare del la f lessibil ità della maternità (un

mese prima e quattro dopo i l parto) così come disposto dal D. Lgs. 26 marzo 2001,

n.151, sempre che non abbiano usufruito dell ' interdizione anticipata o che la stessa

sia cessata nel le prime fasi della gestazione.

Detta flessibil i tà può essere richiesta dall ' interessata al Dirigente dell 'Uffic io ove

presta serviz io tramite i l modulo a l legato al la c ircolare n.17 del 21/08/2003

dell ’Ufficio Attivi tà Socialmente Uti l i e Risorse non Contrattualizzate.

Al periodo di astensione obbl igatoria per maternità è equiparato a tutti gl i effetti

i l periodo di interdizione; le lavoratric i interessate possono usufruire di detto

beneficio recandosi al l 'Ufficio Provinciale del Lavoro munite di apposita

certi ficazione medica ri lasciata dal proprio ginecologo.

La lavoratrice deve presentare al l 'Ufficio presso i l quale presta servizio la relativa

documentazione.

Sarà cura del l 'Ufficio trasmettere la documentazione a l l ’Uffic io Att ivi tà

Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate la data dalla quale la lavoratrice

trovasi in astensione obbl igatoria .

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- 15 -

Qualora i l parto avvenga prima della data presunta, i giorni di astensione

obbl igatoria non goduti prima del parto, vengono aggiunti al periodo di astensione

obbl igatoria di cui la lavoratrice godrà dopo i l parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla nasci ta i l certi ficato di

nasci ta del bambino, avvalendosi dell ’autocerti ficazione.

Durante i l periodo di astensione obbl igatoria e/o interdizione anticipata dal

lavoro, continuano a maturare i giorni di r iposo e di malattia .

Non è riconosciuta, ai sensi della circolare n.100/98 del Ministero del Lavoro,

l ’astensione facoltativa.

La lavoratrice madre (o in alternativa i l padre), qualora sia impegnata a tempo

pieno (cioè per 36 ore settimanali ) può fruire dei permessi per “al lattamento”. Tal i

permessi , pari a 2 ore giornaliere, sono autorizzati dal l ’Ufficio di appartenenza. I l

padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri , ol tre che nell ’ ipotesi g ià

prevista dalle norme vigenti , anche in a l tri casi di oggettiva impossibil i tà da parte

della madre casal inga di dedicarsi al la cura del neonato, purchè impegnata in al tre

attiv ità (ad esempio accertamenti sanitari , partec ipazione a pubblici concorsi , cure

mediche ed altre simil i ) . Il padre lavoratore dipendente può fruire dei r iposi

giornalieri , nei l imiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell ’orario giornaliero

di lavoro, entro i l primo anno di vita del bambino o entro i l primo anno di ingresso

in famiglia del minore adottato o affidato.

Le lavoratr ici madri che fruiscono dei permessi per al la ttamento sono tenute ad

effettuare entro i l mese di ri ferimento tutte le ore di integrazione relative ai giorni in

cui è effettivamente presente . Qualora la stessa non ottemperi e non abbia recuperato

le ore di integrazione non recuperate, l ’Ufficio di appartenenza procederà al la

proporzionale riduzione dei permessi .

Le ore di integrazione relative al l 'ult imo mese di assenza per maternità possono

essere recuperate dalla lavoratr ice entro i l mese successivo al la data del suo rientro in

servizio, secondo quanto previsto dall ’ult imo capoverso del punto 1 e le modal ità

fissate dal Responsabile del l ’Uffic io di appartenenza.

Alle lavoratr ici impegnate per sole 20 ore settimanali , i permessi per a l lattamento

possono essere riconosciuti nella misura di un’ora per ciascuna giornata in cui le

stesse prestano la propria attività in base al l ’orario di servizio predisposto

dall ’Ufficio di appartenenza, a prescindere dal numero di ore lavorative giornal iere .

Nel caso di parto plurimo i l permesso è raddoppiato.

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- 16 -

Alle lavoratrici socialmente uti l i non è applicabile l ' ist i tuto del congedo parentale

così come previsto dall 'art.65 del D. Lgs. n.151/2001 e sancito dal parere della

Presidenza del Consigl io dei Ministri - i l Capo di Gabinetto del Ministero per le Pari

Opportunità reso con nota n.1101/2002/Gab./rb del 12/11/2002.

****************************

1. I l congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo

massimo di c inque mesi, anche al le lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, i l congedo deve essere fruito durante i primi cinque

mesi successivi al l ’effettivo ingresso del minore nel la famigl ia della lavoratr ice.

3. In caso di adozione internazionale , i l congedo può essere fruito prima

dell ’ ingresso del minore in Ital ia , durante i l periodo di permanenza al l ’estero

richiesto per l ’ incontro con i l minore e gl i adempimenti re lativi a l la procedura

adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito

entro i cinque mesi successivi al l ’ ingresso del minore in Ita l ia .

4. La lavoratrice che, per i l periodo di permanenza a l l ’estero di cui al comma 3, non

richieda o richieda solo in parte i l congedo di maternità, può fruire di un congedo

non retr ibuito, senza diri tto ad indennità.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l ’ incarico di curare la procedura di adozione

certi fica la durata del periodo di permanenza al l ’estero della lavoratrice .

6. Nel caso di aff idamento di minore, i l congedo può essere fruito entro cinque mesi

dall ’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

88 .. PPEERRMMEESSSSII SSTTUUDDIIOO

1. Ai lavoratori socialmente ut i l i sono concessi permessi retribuiti nel la misura

massima di 100 ore individuali per ciascun anno solare. Il l imite massimo del

3% dei lavoratori in servizio cui può essere riconosciuto i l permesso di cui al la

presente Discipl ina è da intendersi con arrotondamento al l ’unità superiore.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione (da intendersi

come frequenza) a corsi destinati al conseguimento di t itol i di studio

universitari , post-universitari , di scuole di istruzione primaria, secondaria, e di

quali ficazione professionale, statal i , pareggiate o legalmente riconosciute, o

comunque abil i tate al ri lascio di t itolo di studio legal i o attestat i professionali

riconosciuti dall ’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

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- 17 -

3. Qualora i l numero delle r ichieste superi i l l imite massimo del 3% di cui al

comma 1, per concessione dei permessi si rispetta i l seguente ordine di

priorità:

a) Lavoratori che frequentino l ’ul timo anno del corso di studi e se studenti

Universitari o post-universitari , abbiano superato gl i esami previsti dai

programmi re lativ i agl i anni precedenti ;

b) Lavoratori che frequentino per la prima volta gl i anni di corso

precedenti l ’ult imo e successivamente quel l i che nel l ’ordine frequentino,

sempre per la prima volta, g l i anni ancora precedenti , esclusi i l primo,

fermo restando, per gl i studenti universi tari e post-universitar i , la

condizione di cui a l la lettera a);

c) Lavoratori ammessi a frequentare le att ività didattiche, che non si

trovino nella condizione di cui al le lettere a) e b);

4. Nell ’ambito di ciascun fattispecie di cui al comma 3, la precedenza è accordata

a i lavoratori che frequentino corsi di studio della scuola inferiore, della

scuola media superiore, universi tar i o post universitari .

5. Qualora a seguito dell ’applicazione dei criteri nei comma 3 e 4 sussista ancora

pari tà di condizioni, sono ammessi al beneficio i lavoratori che non abbiano

mai usufruito dei permessi relativi al dirit to al lo studio per lo stesso corso e,

in caso di ulter iore parità , secondo l ’ordine decrescente di età.

6. Qualora vi siano ancora disponibil ità nell ’ambito del 3% sono ammessi al

beneficio:

a) i lavoratori iscri tt i presso l ’Universi tà ubicata in cit tà diversa da questo

Comune;

b) i lavoratori iscri tt i a corsi di studi post-universi tar i ;

c) i lavoratori che studiano per i l conseguimento della seconda laurea.

7. Gli studenti iscri tt i a corsi di studi post-universi tar i e quell i che studiano per i l

conseguimento della seconda laurea nonché i lavoratori di cui al comma 3.

8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti , i lavoratori

interessati debbono presentare prima dell ’ inizio dei corsi , i l cert if icato

d’iscrizione e al termine degli stessi l ’attestato di partec ipazione e quello degli

esami sostenuti anche se con esi to negativo. In mancanza delle predette

certi ficazioni , i permessi g ià uti l izzati dovranno essere recuperati . I lavoratori

dovranno debitamente documentare la partecipazione a l le lez ioni e produrre la

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certi ficazione degli esami sostenuti inerenti le materie previste dal piano studi

relat ivi a l l ’anno si frequenza.

9. Ai lavoratori a cui verranno concessi i permessi per motivi di studio di 100 ore

è riservata la facoltà di uti l izzare n.12 ore , nel l ’ambito delle 100, per la

preparazione di esami o per i l disbrigo di pratiche di segreteria relat ive al

corso frequentato.

10 . Il personale interessato a i corsi di studio ha dirit to a turni di lavoro che

agevolino la frequenza a i corsi e la preparazione agli esami.

11 . La domanda per la concessione dei permessi deve essere presentata presso

L’Uffic io A.S.U. improrogabilmente entro i l 30 novembre di ogni anno a valere

dal 1 gennaio dell ’anno successivo.

Di tale richiesta l ’Ufficio A.S.U. darà comunicazione al l ’Ufficio di

appartenenza del lavoratore.

12. Le eventual i domande presentate successivamente potranno essere prese in

considerazione solo se non è stata raggiunta la percentuale del 3%.

13. Gli iscri tt i a l primo anno di corso universitario, a l la domanda dovranno

al legare i l certi ficato di iscrizione e i l piano di studio con l ’ indicazione degl i

esami previsti per i l primo anno. Nel caso in cui si frequentino corsi di scuola

superiore di secondo grado oltre al certi ficato di iscrizione gli iscri tt i

dovranno presentare i l relativo calendario delle lez ioni.

14. Gli iscri tt i ad anni di corso successivo al primo dovranno a l legare oltre al

certi ficato di frequenza ed al certificato degli esami sostenuti i l piano di studio

dell ’anno a cui sono iscrit t i . E’ consentita la presentazione del certi ficato degli

esami sostenuti entro la sessione ri ferita al l ’anno del corso frequentato, anche

se la data dell ’esame è collocata nell ’anno successivo a quel lo di uti l izzo dei

permessi .

15. Per i l personale che frequenti corsi di studio (universi tar i , para-universi tari

ecc.) per i quali non è richiesto l ’obbligo di frequenza, la concessione dei

permessi retribuit i è subordinata al la presentazione di una attestazione

ri lasciata dalla struttura da cui si evince che le ore concesse sono state

uti l izzate per la frequenza dei corsi , unitamente al la documentazione attestante

gl i esami sostenuti anche se con esito negativo.

16. Nel caso di scuola secondaria i l permesso è legato al la frequenza dell ’anno di

corso dimostrato da apposito cert if icato r i lasciato dalla scuola.

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17. Qualora le certi ficazioni sopra specificate risultino irregolari o non vengano

presentate affatto, i permessi eventualmente fruiti dovranno essere recuperat i

a seguito delle segnalazioni che l ’Ufficio A.S.U. farà al l ’Ufficio ove i l

lavoratore socialmente uti le presta la sua attiv ità.

18. Sulla base delle domande presentate verrà formulata una graduatoria

definitiva, aggiornata annualmente , che verrà affissa presso l ’Ufficio A.S.U.

19. La formulazione di tale graduatoria non sarà necessaria se i lavoratori

richiedenti non superino i l l imite del 3% mentre, nel caso contrario sarà basata

sui cr iteri stabi l it i dal comma 1 e nel caso questi non siano ancora sufficienti ,

si darà la precedenza a chi non ha mai usufruito dei permessi per motivi di

studio.

20. La documentazione presentata dai richiedenti verrà vagliata dall ’Ufficio A.S.U.

sul la base dei criteri di preferenza stabil it i dal presente regolamento.

Successivamente verrà sti lata una graduatoria provvisoria entro 20 giorni dal la

scadenza del termine per la presentazione delle domande per permessi studio.

Tale graduatoria provvisoria sarà conoscibile mediante aff issione presso

l ’Ufficio A.S.U. che informerà tutti i Settori ed Uffici per darne ampia

diffusione; i lavoratori interessati avranno 10 giorni di tempo dalla data di

affissione per presentare osservazioni o memorie documentate al fine di

comprovare una loro eventuale diversa posizione in graduatoria.

21. I permessi di 100 ore annue sono usufruibil i in corrispondenza dell ’anno

scolastico/accademico per i l quale sono stati concessi , e vanno riconosciuti

con esclusivo riferimento al l ’anno solare.

22. Le ore di permesso in misura di 100/anno vengono concesse per ogni anno

previsto dal corso di studi frequentato.

23. Nella durata complessiva dei permessi (100 ore) è compreso anche i l tempo

necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi ;

24. La durata del permesso deve essere tale da assicurare i l corretto espletamento

del servizio, per cui sia nel caso in cui i l permesso assorba l ’ intera giornata,

sia nel caso in cui ne assorba solo una parte, deve essere debitamente

programmata con i l proprio Dirigente.

25. Sempre a garanzia del corretto espletamento del servizio, si stabil isce di

predisporre col proprio responsabile un calendario dei permessi relativ i al

diri tto al lo studio con cadenza mensile.

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26. Le richieste di permesso inoltrate, prescindendo dal la programmazione di cui

al comma 2, potranno anche non essere concesse nel caso di indifferibil i

esigenze di servizio.

27. Le ore di permesso studio disponibi l i , ma non uti l izzate nel l ’anno solare di

competenza, non sono cumulabil i a quelle concedibil i per l ’anno successivo.

28. Il lavoratore, al quale è stata concessa la possibil ità di usufruire di permessi

retribuit i per studio potrà, nel corso dell ’anno, rinunciare al l ’ut i l izzo dei

permessi medesimi e, qualora parzialmente fruit i , dovranno essere recuperati .

Il lavoratore è tenuto a fare pervenire a l l ’Ufficio A.S.U. apposita

comunicazione scrit ta di rinuncia .

99 .. AASSSSEENNZZAA PPEERR EESSAAMMII EE CCOONNCCOORRSSII

Il lavoratore può usufruire, nel corso dell ’anno solare di 6 giorni di assenza per

sostenere esami atti tudinali o necessari al conseguimento di t i tol i di studio,

recuperando le ore A.S.U. entro i l mese successivo.

Il lavoratore può, al tresì , usufruire, nel corso dell ’anno solare, di 6 giorni per

partec ipare a concorsi senza recupero del le ore A.S:U.

Le assenze giust ificate di cui sopra sono l imitate a i giorni di svolgimento delle

prove.

Il lavoratore è tenuto a produrre al l ’Uffic io di appartenenza, al rientro in

servizio, l ’a ttestazione da cui risulti che ha sostenuto la prova, con facoltà di

avvalersi dell ’ i sti tuto dell ’autocert ificazione.

In caso contrario, sarà considerato assente ingiusti ficato.

Le ore di integrazione non effettuate per le assenze in argomento potranno essere

recuperate entro i l mese successivo, secondo quanto previsto dall ’ul t imo capoverso

del punto 1 e le modalità fissate dal Responsabile dell ’Ufficio di appartenenza. .

1100 .. AASSSSEENNZZEE PPEERR CCOOMMPPAARRIIZZIIOONNEE IINNNNAANNZZII AALLLL ’’AAUUTTOORRIITTÀÀ

GG IIUUDDIIZZIIAARRIIAA

Il lavoratore socialmente ut i le invitato dall 'Autorità Giudiziar ia può usufruire di

un giorno di assenza retribuita (4 ore A.S.U.) solo nel caso in cui è chiamato a

rendere testimonianza a favore del l ’Amministrazione in analogia a quanto previsto

per i l personale comunale.

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Dette assenze saranno giusti ficate da attestazione ri lasciata dalla predetta

Autori tà che i l lavoratore dovrà consegnare presso l 'Uffic io ove presta servizio, le

ore di integrazione possono essere recuperate entro i l mese successivo secondo

quanto previsto dal l ’ult imo capoverso del punto 1 e le modal ità fissate dal

Responsabile dell ’Ufficio di appartenenza .

1111 .. SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE PPEERR MMOOTTIIVVII DDII SSTTUUDDIIOO

Il lavoratore, per motivi di studio e/o per la preparazione di esami debitamente

documentati , può chiedere un periodo di sospensione dal l ’att ivi tà lavorativa e

dall ’assegno per la frequenza di corsi fina lizzati al conseguimento di t itol i di studio,

corsi universitari e post – universitari , scuole di istruzione primaria, secondaria e di

quali ficazione professionale, statal i o legalmente r iconosciuti . La durata complessiva

di ta le periodo, ferma restando la discrezionali tà del l ’Amministrazione in ordine al la

concessione della sospensione, non può superare i dodici mesi (anche non

continuativi) nell’arco delle attività socialmente util i.

Il lavoratore durante i l periodo di sospensione non ha dirit to al l ’assegno e non

può successivamente recuperare né le “ore A.S.U.”, né le relative “ore di

integrazione”.

L’istanza, corredata della documentazione comprovante la sussistenza dei motivi

per cui la sospensione viene richiesta (con facoltà di avvalersi dell ’ i stituto

dell ’autocert ificazione) deve essere inoltrata al l ’Uffic io di appartenenza, che la

trasmetterà per l ’autorizzazione a l l ’Ufficio Att ivi tà Socia lmente Util i e Risorse non

Contrattualizzate, munita del proprio nulla - osta.

Il lavoratore che si avvalga dell ’ i stituto dell ’autocertif icazione deve a l legare

al l ’ i stanza apposita dichiarazione sostitutiva redatta secondo lo schema di seguito

riportato, recante in calce la sottoscrizione non autenticata e la copia fotostatica di

un documento di identità in corso di val idi tà:

“Il sottoscritto ______________, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 26 della L. n. 15/68 e richiamate dall ’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per

le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi , nonché

della sanzione della decadenza dagli elenchi delle attività S.U.

obbligatoriamente applicabile nei suoi confronti da parte di codesta

Amministrazione, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, che i l

periodo di sospensione per motivi di studio è richiesto in quanto

___________________”

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Le istanze pervenute al l ’Ufficio Attività Socialmente Uti l i e Risorse non

Contrattualizzate, prive o del nulla - osta dell ’Uffic io e della documentazione

comprovante i motivi per cui è richiesta dal lavoratore la sospensione, saranno

resti tui te al l ’Uffic io che le ha trasmesse.

Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima di avere ricevuto dall ’Ufficio

Attiv ità Socia lmente Util i e Risorse non Contrattualizzate la comunicazione che i l

periodo di sospensione è stato autorizzato.

In caso contrario, sarà considerato assente ingiusti ficato.

Sarà cura dell ’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate

effettuare i controll i sulla veridic ità delle dichiarazioni sostitutive, procedendo - in

caso di accertata mendacità – a l la revoca dell ’assegnazione del lavoratore ed al le

dovute segnalazioni di reato a l le autori tà competenti .

L’Uffic io di appartenenza è onerato di ridurre proporzionalmente i periodi di

malattia e di riposo spettanti al lavoratore , nonché di comunicare al l ’Ufficio Attiv ità

Socialmente Util i e Risorse non Contrattual izzate ed al l ’Uffic io Provinciale del

Lavoro l ’effett ivo r ientro in servizio dello stesso.

Pertanto, nel caso di un lavoratore che abbia dirit to nell ’arco di dodic i mesi a 28

giorni di riposo e a 90 giorni di malattia e che sia stato autorizzato a fruire di un

periodo di sospensione di 4 mesi , si dovrà ridurre i l periodo di riposo a 19 giorni

(28:12x8) ed i l periodo di malattia a 60 giorni (90:12x8).

Il lavoratore a l la fine del periodo di sospensione r ientrerà in servizio c/o

l ’Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempest iva comunicazione

al l ’Uffic io Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattual izzate.

1122 .. CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÀÀ EECCOONNOOMMIICCAA DDEELLLL ’’AASSSSEEGGNNOO DDII UUTTIILLIIZZZZOO IINN

AATTTTIIVVIITTÀÀ SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

L’assegno per i lavori socialmente ut i l i è cumulabi le con i redditi re lativi ad

attiv ità di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e

coordinata, iniziate successivamente al l ’ immissione in serviz io. Per att ivi tà di lavoro

occasionale si intendono quelle svolte per i l periodo massimo previsto per i l

mantenimento dell ’ i scrizione nella prima c lasse delle l iste di col locamento e nei l imiti

di €. 3.718,49 lorde percepite nell ’arco temporale di svolgimento del le att ivi tà

socia lmente uti l i .

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 23 -

L’assegno è al tresì cumulabile con i reddit i da lavoro dipendente a tempo

determinato parziale, iniziato successivamente al l ’ immissione in servizio, nei l imit i di

€. 309,87 lorde mensi l i .

Si precisa, inoltre, che nei predetti importi non viene considerato l ’ importo

integrat ivo salaria le mensile.

1133 .. SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE PPEERR MMOOTTIIVVII DDII LLAAVVOORROO

L’assegno per lavori socia lmente uti l i non è compatibile con lo svolgimento di

attiv ità di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato che comporta

“ipso iure” la decadenza dallo status di L.S.U., né con lo svolgimento di attiv ità di

lavoro subordinato a tempo determinato con contratto a termine a tempo pieno.

In quest’ultimo caso, è facoltà dell ’Amministrazione Comunale , compatibilmente

con le esigenze delle attiv ità socialmente uti l i , concedere al lavoratore un periodo di

sospensione dal l ’uti l izzazione in lavori socialmente uti l i .

Tale sospensione può essere concessa con gli stessi termini e modalità e

sempre che sussistano le condizioni di compatibilità economica di cui al l'art.8,

comma 4) del D. Lgs. N.468/97, anche con riferimento ai contratti di

collaborazione continuata e coordinata. In tale ultima ipotesi l' istanza di

sospensione ha natura facoltativa anche per i l lavoratore, ove quest’ultimo sia

nelle condizioni di assicurare la presenza giornaliera alle attività socialmente

utili , senza in alcun modo pregiudicare l'effettivo svolgimento di queste

ultime.

Tale periodo di sospensione non può superare complessivamente (come

previsto dal D. Lgs. n.81/2000) i 12 mesi, anche consecutivi, nel periodo

intercorrente tra il 22/04/2000 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n.81/2000) e

la data di "stabilizzazione" (o comunque di fuoriuscita dal precariato) del

lavoratore.

Il lavoratore durante i l periodo di sospensione non ha dirit to al l ’assegno e non

può successivamente recuperare né le ore “A.S.U.”, né le ore “di integrazione”.

Per l ’autorizzazione della sospensione per motivi di lavoro, i l lavoratore deve

presentare al l ’Uffic io di appartenenza, con congruo anticipo, apposita istanza, al la

quale deve essere al legata – a pena di improcedibi l ità della stessa – la

documentazione comprovante l ’a tt ivi tà che si andrà a svolgere , con facoltà di

avvalersi dell ’ i sti tuto dell ’autocert ificazione.

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 24 -

In ta l caso al l ’ i stanza deve essere al legata apposita dichiarazione sost itutiva

redatta secondo lo schema di seguito riportato, recante in calce la sottoscrizione non

autenticata e la copia fotostatica di un documento di identità in corso di val idità:

“Il sottoscritto ______________, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 26 della L. n. 15/68 e richiamate dall ’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per

le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi , nonché

della sanzione della decadenza dagli elenchi delle attività S.U.

obbligatoriamente applicabile nei suoi confronti da parte di codesta

Amministrazione, dichiara, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000, che i l

periodo di sospensione per motivi di lavoro è richiesto in quanto

___________________”

Nella dichiarazione sost itutiva deve essere indicato i l datore di lavoro e

l’indirizzo dello stesso , per i successivi control l i da effettuarsi a cura dell ’Ufficio

Attiv ità Socia lmente Util i e Risorse non Contrattual izzate.

Sarà cura del l ’Ufficio di appartenenza trasmettere l ’ istanza per l ’autorizzazione

al l ’Uffic io Attivi tà Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate , munita del

relat ivo nul la – osta.

Le istanze pervenute al l’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non

Contrattualizzate prive del nulla – osta dell’Ufficio o della documentazione

comprovante i motivi per cui i l lavoratore ha richiesto la sospensione saranno

restituite al l’Ufficio che le ha trasmesse.

Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima di avere ricevuto

dall’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate la

comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato.

In caso contrario sarà considerato assente ingiustificato.

Sarà cura dell ’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate

effettuate le dovute comunicazioni al l ’Ufficio Provincia le del Lavoro, nonché

verificare successivamente i l contenuto delle dichiarazioni sostitutive , procedendo –

in caso di accertata mendacità – al la revoca dell ’assegnazione del lavoratore ed al le

dovute segnalazioni di reato a l le autori tà competenti .

L’Uffic io di appartenenza è onerato di ridurre proporzionalmente i periodi di

malattia e di riposo spettanti al lavoratore , nonché di comunicare al l ’Ufficio Attiv ità

Socialmente Uti l i e risorse non Contrattual izzate ed al l ’Uffic io Provinciale del

Lavoro l ’effett ivo r ientro in servizio dello stesso.

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 25 -

Pertanto, nel caso di un lavoratore che abbia dirit to nell ’arco di dodic i mesi a 28

giorni di riposo e a 90 giorni di malattia e che sia stato autorizzato a fruire di un

periodo di sospensione di 4 mesi , si dovrà ridurre i l periodo a 19 giorni (28 : 12 x 8)

ed i l periodo di malattia a 60 giorni (90 : 12 x 8).

Si precisa che nei casi eccezionali (quali ad es. supplenze scolast iche) in cui i l

lavoratore non possa presentare con congruo anticipo l ’ i stanza di sospensione,

l ’Ufficio di appartenenza potrà trasmettere la pratica a mezzo fax raccordandosi

telefonicamente con l ’Ufficio Att ivi tà Socialmente Uti l i e Risorse non

Contrattualizzate per la relativa autorizzazione.

Il lavoratore a l la fine del periodo di sospensione r ientrerà in servizio c/o

l ’Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempest iva comunicazione

al l ’Uffic io Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattual izzate.

1144 .. AASSSSEENNZZEE PPEERR PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNII AADD AATTTTIIVVIITTÀÀ DDII PPRROOTTEEZZIIOONNEE

CC IIVVIILLEE PPEERR CCOONNTTOO DDEELLLLAA CC..RR..II .. OO DDII AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII DDII

VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO RR IICCOONNOOSSCCIIUUTTEE DDAALL DD IIPPAARRTTIIMMEENNTTOO DDII PPRROOTTEEZZIIOONNEE

CC IIVVIILLEE

Al lavoratore che aderisce ad associazioni di volontariato riconosciute dal

Dipartimento Protezione Civile possono essere concessi :

1. Assenze retr ibuite (assegno A.S.U.) nel la misura di trenta giorni , anche

continuativi , e fino ad un massimo di novanta giorni nell ’arco di un anno per

la partecipazione ad operazioni di soccorso in caso di emergenza nazionale;

2. In caso di emergenza internazionale le assenze di cui al punto1) possono

essere elevate f ino a sessanta giorni per un tota le di 180 giorni in anno;

3. Assenze retribuite (esclusivamente assegno A.S.U. e A.N.F.) per la

partec ipazione ad att ività di pianificazione e simulazione fino ad un periodo

non superiore a dieci giorni continuat ivi e fino ad un massimo di trenta giorni

nell ’anno.

La richiesta al l ’Uffic io Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate

final izzata a l la sospensione dalle attività socia lmente uti l i dovrà essere presentata

dagli interessati o dalle associazioni cui gl i stessi aderiscono per consentire la

partec ipazione ad attività addestrat ive o di simulazione di emergenza.

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 26 -

In caso di comprovata emergenza la documentazione suddetta può essere

presentata successivamente.

La richiesta dovrà essere avanzata, almeno quindici g iorni prima dello

svolgimento del l ’attiv ità, oltre che dal sottoscri tto anche dall 'associazione, dall 'ente o

organo statale preposta a rimborsare al Comune di Palermo gli oneri conseguenti al la

mancata uti l izzazione del lavoratore socialmente uti le (oneri assegno A.S.U. o

A.N.F.) ant icipate dal Comune di Palermo.

Le assenze di cui ai punti 1) e 2) saranno rimborsate previa istanza presentata

dall ’Ufficio Attivi tà Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate al

Dipartimento della Protezione Civile tramite la Prefettura competente, specificando

la qual ifica professionale, la retribuzione giornal iera per le giornate in cui si è

assentato dal serviz io, l ’evento cui si ri ferisce i l r imborso e le modalità di

accreditamento. Dette disposiz ioni si applicano anche in att ività svolte al l ’estero

preventivamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile.

Qualora i l lavoratore socialmente uti le , per le attività di volontariato svolte

percepisca una indennità, questa deve considerarsi compatibile con l ’assegno A.S.U.

fino al la concorrenza dell ’ importo delle spese sostenute e debitamente documentate

per viaggio e soggiorno.

Per la parte eccedente, valgono i l imiti previsti dal punto 12 del la Disciplina .

Nell ’ambito del le disposizioni previste dal la Legge 11 agosto 1991, n.266, nonché

dal regolamento approvato con D.P.R. del 21 settembre 1994, n.613 per consentire la

partec ipazione al le attivi tà di protezione c ivi le, g l i Uffici ove i lavoratori interessat i

prestano servizio possono disporre idonea articolazione degli orari di lavoro,

dandone comunicazione al l ’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non

Contrattualizzate.

I lavoratori richiamati in servizio attivo (di volontariato) da parte della C.R.I .

possono usufruire di un periodo di sospensione dalle attivi tà socia lmente uti l i in

relazione a quanto indicato nel precetto della C.R.I. .

Durante detto periodo i l lavoratore socialmente uti le ha diri tto al l ’A.S.U. dal

secondo giorno e fino al secondo mese di precetto.

Dal primo giorno del terzo mese e fino al la fine del precetto medesimo i l

lavoratore socialmente uti le sarà a carico della C.R.I. e del Ministero del la Difesa.

La r ichiesta con al legato i l precetto dovrà essere sottoscrit ta dal rappresentante

provincia le della C.R.I.

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 27 -

1155 .. PPEERRMMEESSSSII BBRREEVVII PPEERR MMOOTTIIVVII PPEERRSSOONNAALLII

Il lavoratore, per motivi personali , può usufruire di permessi di durata non

superiore a l la metà dell ’orario di lavoro giornaliero (ore A.S.U.) previa

autorizzazione del Responsabi le del l ’Uffic io.

Tali permessi non possono superare le 36 ore annue complessive.

Il lavoratore può recuperare le ore non lavorate entro i l mese successivo, secondo

quanto previsto dal l ’ult imo capoverso del punto 1 e le modal ità fissate dal

Responsabile dell ’Ufficio di appartenenza; qualora i l lavoratore non recuperi le ore

entro i l mese successivo le stesse non saranno considerate ai f ini della

quantif icazione del l ’assegno a.s.u . .

1166 .. SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE PPEERR MMOOTTIIVVII PPEERRSSOONNAALLII

Il lavoratore può chiedere la sospensione per motivi personali entro i l l imite di

20 ore nell ’arco dell ’anno solare . .

La sospensione per motivi personali viene concessa con r iduzione proporzionale

dell ’assegno di uti l izzo e le ore di sospensione concesse non possono essere

recuperate .

L’autorizzazione della sospensione per motivi personali è di esclusiva

competenza dell’Ufficio ove il lavoratore presta servizio.

Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima che la sospensione sia stata

autorizzata.

In caso contrario, sarà considerato assente ingiusti ficato.

Le assenze dei lavoratori dovute a motivi personali una volta autorizzate, devono

essere comunicate al l ’ Ufficio Att ività Socialmente Util i e Risorse non

Contrattualizzate ed al l ’Uffic io Provinciale del Lavoro.

1177 .. SSOO SS PP EE NN SS II OO NN EE PP EE RR GGRR AA VV II EE DDOO CC UU MM EE NN TT AA TT II MMOO TT II VV II PPEE RR SS OO NN AA LL II OO

FFAA MM II LL II AA RR II

E’ facoltà dell ’Amministrazione Comunale , compatibi lmente con le esigenze delle

attiv ità socialmente uti l i , concedere al lavoratore un periodo di sospensione

dall ’uti l izzazione in lavori socia lmente uti l i in presenza di gravi e documentati motivi

personali o familiar i .

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 28 -

Tale periodo di sospensione non può superare complessivamente i 12 mesi,

anche non continuativi, sino alla data di “stabilizzazione” (o comunque di

fuoriuscita dal precariato) del lavoratore.

Il lavoratore durante i l periodo di sospensione non ha dirit to al l ’assegno e non

può successivamente recuperare né le ore “A.S.U.”, né le ore “di integrazione”.

Per l ’autorizzazione della sospensione per gravi motivi personali o famil iar i , i l

lavoratore deve presentare a l l ’Ufficio di appartenenza, con congruo anticipo,

apposita istanza, al la quale deve essere a l legata – a pena di improcedibil ità della

stessa – la documentazione comprovante fatt i oggettivamente e analiticamente

documentabili accertati attraverso documentazioni e certificazioni provenienti

da Enti e/o organismi pubblici o a questi ultimi assimilati ai sensi di legge.

Sarà cura del l ’Ufficio di appartenenza trasmettere l ’ i stanza per l ’autorizzazione

al l ’Uffic io Attivi tà Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate , munita del

relat ivo nul la – osta.

Le istanze pervenute all’ Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non

Contrattualizzate prive del nulla – osta dell’Ufficio o della documentazione

comprovante i motivi per cui i l lavoratore ha richiesto la sospensione saranno

restituite al l’Ufficio che le ha trasmesse.

Il lavoratore non può assentarsi dal servizio prima di avere ricevuto

dall’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate la

comunicazione che il periodo di sospensione è stato autorizzato fatt i salvi i casi

di estrema urgenza, relativamente ai quali i l lavoratore potrà essere autorizzato

provvisoriamente dall ’Uffic io di appartenenza. In ta le ul tima ipotesi , l ’Ufficio

trasmetterà, senza indugio la documentazione al l ’Uffic io Attivi tà Socialmente Util i e

Risorse non Contrattualizzate che provvederà al ri lascio dell ’autorizzazione definitiva

entro 48 ore dalla trasmissione della documentazione e del l ’ i stanza.

Sarà considerato assente ingiustificato il lavoratore che si assenti prima del

ri lascio dell’autorizzazione, anche provvisoria, o che comunque in tale ultima

ipotesi non versi in situazione che abbia le caratteristiche dell’estrema

urgenza.

Sarà cura dell ’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate

effettuare le dovute comunicazioni al l ’Ufficio Provinciale del Lavoro.

L’Uffic io di appartenenza è onerato di ridurre proporzionalmente i periodi di

riposo spettanti al lavoratore, nonché di comunicare al l ’Ufficio Attivi tà Socialmente

Util i e Risorse non Contrattual izzate l ’effettivo rientro in serviz io del lo stesso.

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 29 -

Il lavoratore a l la fine del periodo di sospensione r ientrerà in servizio c/o

l ’Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempest iva comunicazione

al l ’Uffic io Att ivi tà Socialmente Uti l i e Risorse non Contrattualizzate ed a l l ’Ufficio

Provinciale del Lavoro..

1188 .. TTEE TT TT OO MMAA SS SS II MM OO AA LL LL AA SSOO SS PP EE NN SS II OO NN EE DD AA LL LL EE AATT TT II VV II TT ÀÀ

SSOO CC II AA LL MM EE NN TT EE UUTT II LL II .. NNOO RR MM AA DD II CCHH II UU SS UU RR AA ..

In ogni caso la sommatoria dei periodi di sospensione fruiti dal lavoratore, non

soggett i a recupero (per motivi di studio, di lavoro o gravi motivi personali o

famil iar i) , nonché dei periodi di assenza giust if icata soggett i a recupero

(relativamente ai qual i i l lavoratore non abbia colmato le ore di assenza nei permessi

e con le modal ità previsti dalla vigente Discipl ina di uti l izzo) non può eccedere i

dodici mesi nell ’arco dello svolgimento delle attività socia lmente ut i l i dal loro

avviamento sino al la effettiva e definitiva fuoriuscita dalle stesse .

1199 .. IINN FF OO RR TT UU NN II OO OO MMAA LL AA TT TT II AA PPRR OO FF EE SS SS II OO NN AA LL EE

Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore è

corrisposto l 'assegno ASU, a copertura tota le del l ’ indennità, dall ’Ufficio Attiv ità

Socialmente Util i .

Sarà cura del l 'Uffic io ove i l lavoratore presta serviz io inoltrare entro le 24 ore

successive al l ’evento la denuncia al competente Commissariato di P.S. ed entro le 48

ore successive al l ’evento la denuncia al l ’I.N.A.I.L., annotare l ’ infortunio

sul l ’apposito registro, qualora l 'assenza del lavoratore per infortunio si protragga

oltre i l terzo giorno, specificando - ove conosciuta - la data del previsto rientro in

servizio del lavoratore.

Qualora la data del previsto rientro del lavoratore non sia conosciuta, l 'Ufficio

darà successivamente comunicazione dell 'avvenuto rientro.

Parimenti dovrà essere comunicata l 'eventuale proroga della prognosi.

Dopo aver effettuato i superiori adempimenti , copia della prat ica dovrà essere

trasmessa al l ’Ufficio Attiv ità Socia lmente Util i e Risorse non Contrattual izzate.

Le ore di integrazione, relative al periodo in cui i l lavoratore è assente per

infortunio o malatt ia professionale, possono essere recuperate entro i l mese

successivo, secondo quanto previsto dall ’ult imo capoverso del punto 1 e le modali tà

fissate dal Responsabile del l ’Uffic io di appartenenza.

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 30 -

2200 .. PPEERRMMEESSSSII PPEERR PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE AADD AASSSSEEMMBBLLEEEE SS IINNDDAACCAALLII

Il lavoratore può partecipare al le assemblee delle organizzazioni sindacali fino ad

un massimo di dieci ore nell 'arco dell 'anno, mantenendo la corresponsione

dell 'assegno.

Il lavoratore dovrà produrre ogni volta al l 'Ufficio di appartenenza l 'attestato di

partec ipazione al le suddette assemblee, con facoltà di avvalersi dell ’ isti tuto

dell ’autocert ificazione.

2211 .. PPEE RR MM EE SS SS II PP EE RR CCAA RR II CC HH EE SS II NN DD AA CC AA LL II

Il lavoratore che rivesta cariche sindacali , sempre che l ’organizzazione sindacale

abbia preventivamente comunicato al l ’Ufficio Attiv ità Socia lmente Util i e Risorse

non Contrattual izzate e al l ’Ufficio ove i l lavoratore presta servizio, che lo stesso è

delegato sindacale, ha dirit to a permessi retribuit i nel la misura di 8 ore mensil i .

Il lavoratore che intenda fruire di tal i permessi deve darne comunicazione scri tta

al l ’Uffic io di appartenenza, di regola 24 ore prima, tramite l ’organizzazione

sindacale.

I delegati sindacali hanno a ltresì dir it to a permessi non retribuiti nella misura di 8

giorni nell ’arco dell ’anno, purché ne diano comunicazione scrit ta al l ’Ufficio di

appartenenza, di regola tre giorni prima, tramite l ’organizzazione sindacale.

Le unità rappresentative del le Organizzazioni Sindacali dovranno essere

individuate nel rispetto dei l imiti previsti dal la Legge 300/70.

2222 .. SSCC II OO PP EE RR OO

I lavoratori hanno dirit to di astenersi da ll ’attività lavorat iva nel caso di sciopero

regolarmente indetto dalle organizzazioni s indacali .

Qualora nel la comunicazione di indizione dello sciopero sia indicato solo i l

giorno nel quale lo sc iopero sarà effettuato e non è specificato i l numero delle ore, i l

lavoratore che aderisca al lo sciopero deve assentarsi per l ’ intera giornata e non può

decidere di aderire al lo sciopero solo parzialmente per alcune ore.

Il lavoratore che aderisce al lo sciopero deve darne tempestiva comunicazione

al l ’Uffic io di appartenenza al l ’ inizio dell ’orario di lavoro (altrimenti sarà considerato

assente ingiusti ficato) e non ha dirit to a l l ’assegno di uti l izzo re lativo al la g iornata di

sciopero, né può successivamente recuperare le ore di integrazione sa lar iale ove

previste, relative a l giorno dello sc iopero.

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

- 31 -

Gli Uffici sono onerati di comunicare, all’Ufficio Attività Socialmente Util i

e Risorse non Contrattualizzate, entro i due giorni successivi allo sciopero, i

nominativi e la data di nascita dei lavoratori che hanno partecipato allo

sciopero.

Qualora un lavoratore dopo aver comunicato di aderire al lo sciopero, s i presenti

a metà giornata sul posto di lavoro, sarà i l responsabi le dell ’Ufficio a decidere se

consentirg l i di lavorare. In tal caso i l lavoratore non sarà considerato in sciopero ed

è tenuto pertanto a recuperare le ore non effettuate.

L’attivi tà socialmente uti le non può in alcun modo considerarsi compatibi le con i l

c .d. “sciopero bianco”, né con a ltre particolari forme di sciopero quali “sciopero a

scacchiera, a s inghiozzo e al la rovescio” che, come noto, non sono previste né

disc iplinate in alcun regolamento da parte delle organizzazioni sindacal i più

rappresentative, né da alcuna norma.

2233 .. AASSSSEENNZZEE PPEERR LL’’EESSPPLLEETTAAMMEENNTTOO DDII FFUUNNZZIIOONNII PPUUBBBBLLIICCHHEE EELLEETTTTIIVVEE

OO EEQQUUIIPPAARRAATTEE OO DDII CCOOMMPPOONNEENNTTEE DDII SSEEGGGGIIOO EELLEETTTTOORRAALLEE OO DDII

RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE DDII LL IISSTTAA

In armonia con quanto previsto dall 'art.119 del testo unico n.361 del 1957, come

sost ituito dall 'art.11 della legge 21 marzo 1990 n.53 (nell ' interpretazione autentica

fornita dal l 'art.1 della legge 20 gennaio 1992 n.69) a i lavoratori socia lmente uti l i che

partec ipino a l le operazioni di voto presso i seggi elettoral i (quali componenti dei

seggi medesimi o rappresentanti di l i sta) spettano le seguenti giornate:

a) lavoratori il cui impegno nelle attività socialmente uti li s ia previsto dal

lunedì al venerdì: devono essere riconosciute al lavoratore due giornate di

riposo compensativo (annotandole come ta l i nel l 'apposita colonna del modello

di certi ficazione, precisando nelle note la natura delle assenze); una sola

giornata, se i l lavoratore non partecipi al le operazioni elettora l i sin dal g iorno

di sabato. Il r iposo dovrà essere fruito entro i l mese successivo d' intesa con i l

Dirigente dell 'Ufficio di appartenenza, avendo cura, quest 'ult imo, di inserire la

relat iva annotazione dell 'assenza nell 'apposita colonna del modello di

certi ficazione, precisando nelle note la natura dell 'assenza medesima.

b) Lavoratori i l cui impegno nelle attività socialmente utili presso gli Uffici

Comunali sia previsto anche nella giornata di sabato (e cioè dal lunedì al

sabato con esclusine della domenica): la giornata lavorativa di sabato non

prestata presso l 'Amministrazione Comunale deve considerarsi quale assenza

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DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDII UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII LLAAVVOORRAATTOORRII SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE UUTTIILLII

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giustificata retr ibuita (eccezion fatta per le eventuali ore di integrazione

salariale), annotandola come tale nell 'apposita colonna del modello di

certi ficazione, precisando nelle note la natura del l 'assenza. Per l 'attivi tà

prestata al seggio nella giornata di domenica al lavoratore deve essere

riconosciuta una giornata di r iposo compensativo da fruire entro i l mese

successivo, d' intesa con i l Dirigente del l 'Uffic io di appartenenza, avendo cura,

quest 'ultimo, di inserire la relativa annotazione dell 'assenza nell 'apposita

colonna del modello di certi ficazione, precisando nel le note la natura

dell 'assenza medesima.

c) Lavoratori i l cui impegno nelle attività socialmente utili presso gli Uffici

Comunali sia previsto anche nella giornata di domenica (e cioè dal lunedì

alla domenica con esclusione del sabato): la g iornata lavorat iva di domenica

non prestata presso l 'Amministrazione Comunale deve considerarsi quale

assenza giusti ficata retribuita (eccezion fatta per le eventual i ore di

integrazione sa laria le), annotandola come tale nell 'apposita colonna del

model lo di certi ficazione, precisando nelle note la natura dell 'assenza.per

l 'attività prestata a l seggio nel la giornata di sabato al lavoratore deve essere

riconosciuta una giornata di r iposo compensativo da fruire entro i l mese

successivo, d' intesa con i l Dirigente del l 'Uffic io di appartenenza, avendo cura,

gl i Uffici , di inserire la relativa annotazione dell 'assenza nel l 'apposita colonna

del modello di certi ficazione, precisando nelle note la natura dell 'assenza

medesima.

d) Lavoratori il cui impegno nelle attività socialmente util i ricada sia nella

giornata di sabato che nella giornata di domenica: le g iornate lavorat ive di

sabato e di domenica non prestate presso l 'Amministrazione Comunale devono

considerarsi quali assenze giust ificate retribuite (eccezion fatta per le eventuali

ore di integrazione salariale), annotandole come tal i nell 'apposita colonna del

model lo di cert ificazione, precisando nel le note la natura delle assenze.

e) Effettuazione delle operazioni di spoglio nella giornata di lunedì: in tale

ipotesi (che può verif icarsi sia nel caso in cui le operazioni di spoglio abbiano

inizio nella giornata di domenica, protraendosi ol tre la mezzanotte, che, nel

caso in cui le operazioni medesime abbiano inizio nella giornata di lunedì) la

giornata di lunedì sarà considerata quale assenza giusti ficata retribuita (sempre

eccezion fatta per le eventuali ore di integrazione salariale e sempre

annotandole come tale nell 'apposita colonna del modello di certi ficazione,

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precisando nelle note la natura dell 'assenza), con la sola eccezione di quegli

Uffici in cui l 'articolazione dell 'orario di lavoro di alcuni L.S.U. preveda che

questi ultimi non prest ino la propria att ività nel la giornata di lunedì. In tale

ultima ipotesi al lavoratore dovrà essere comunque r iconosciuta una giornata

di riposo compensativo da fruire entro i l mese successivo, di intesa con i l

Dirigente dell 'Uffici di appartenenza, avendo cura, quest 'ult imo, di inserire la

relat iva annotazione dell 'assenza nell 'apposita colonna del modello di

certi ficazione, precisando nelle note la natura dell 'assenza medesima.

Il lavoratore dovrà consegnare al l 'Ufficio di appartenenza apposita certi ficazione

con la quale si attest i la partecipazione al le operazioni elettoral i , eventualmente

avvalendosi, con le modali tà e le conseguenze previste dal la legge, del l ' i st i tuto

dell 'autocerti ficazione.

Le ore di integrazione possono essere recuperate entro i l mese successivo,

secondo quanto previsto dall ’ul t imo capoverso del punto 1 e le modali tà fissate dal

Responsabile dell ’Ufficio di appartenenza.

2244 .. BBEENNEEFFIICCII PPRREEVVIISSTTII DDAALLLLAA LLEEGGGGEE 55 FFEEBBBBRRAAIIOO 11999922 ,, NN°°110044

EE SSUUCCCCEESSSSIIVVEE MMOODDIIFFIICCHHEE EEDD IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNII

( Legge 8 marzo 2000, n° 53 e Decreto Legis la t ivo 26 marzo 2001, n° 151)

La legge 104/92 ha dettato disposizioni in materia di dirit t i , integrazione sociale ed

assistenza delle persone handicappate, al lo scopo di agevolare, in coerenza con i

principi di cui al l ’art. 3 del la Costituzione, la loro partec ipazione al la vita del la

collettivi tà ed i l loro inserimento nel mondo del lavoro.

Gli accertamenti re lat ivi al la minorazione, al le difficoltà, al le necessità del l ’ intervento

assistenziale permanente e al la capacità complessiva individuale residua, di cui al l ’art.

3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104 “Legge-quadro per l ’assi stenza, l ’ integraz ione socia l e

e i d i r i t t i de l l e persone handicappate” , sono effettuat i dal le unità sanitarie locali mediante

le commissioni mediche.

E’ valevole, pertanto, la sola certificazione rilasciata da tale organo competente

(art. 4 comma I° della legge 104/92), che attesti esplici tamente la sussistenza di

handicap gravi ai sensi dell’articolo 3, comma III° della legge in esame .

Si specifica che in base al la Legge 27 dicembre 2002, n° 289, art. 94, per i portatori

di “Sindrome di Down” è va l ida anche la certi ficazione ri lasciata dal medico di base

con al legata copia del “cariotipo”.

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SOGGETTI DESTINATARI

(visto l ’art. 33, commi I°, III°, V°,VI°, VII°)

I benefici, di cui all ’art. 33 della legge 104/92, sono previsti a favore :

- dei genitori, anche adottivi, di soggetti portatori di handicap grave;

- dei dipendenti, che assistono parenti o affini entro il terzo grado, affetti

da handicap grave;

- degli affidatari di persone con handicap grave;

- dei lavoratori portatori di handicap grave.

Il lavoratore genitore anche adottivo di minore di tre anni con handicap grave ,

purché impegnato a tempo pieno, ( lavoratori ex “art. 23 LL. RR. 85/95 e 24/96” –

ed ex “SAILEM – SEDA”) può chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito, a

condizione che i l bambino non sia r icoverato a tempo pieno presso istituto

specia l izzato (art. 33, comma II° ).

Il lavoratore impegnato per sole 20 ore settimanali ( lavoratori ex “Palermo

Lavoro”), avrà riconosciuto permessi giornalier i retribuiti , nel la misura di un’ora per

ciascuna giornata lavorat iva, a prescindere dal numero di ore lavorative giornal iere .

Si significa, altresì, che per ogni singolo disabile grave assistito, i benefici

della Legge di cui trattasi, possono essere concessi ad un solo lavoratore.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino , i l genitore

anche adottivo, di minore con handicap grave, nonché coloro che siano affidatari o

assistano persone con handicap grave (parente o affine entro i l terzo grado - vedi

tabella in calce pag. 45) hanno diri tto ogni mese a tre giorni di permesso

retribuiti , fruibil i anche in maniera continuativa a condizione che la persona assist ita

in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma III° ).

FRUIZIONE

- La richiesta per fruire dei benefici previsti dall’art. 33 della legge in

esame nonché la relativa documentazione, devono essere presentate dal

lavoratore presso l ’Ufficio ove presta servizio, util izzando la modulistica

già predisposta (vedi modulistica sul sito web del Comune di Palermo sul

link dei Lavoratori Socialmente Utili), che provvederà a concedere la

relativa autorizzazione dandone comunicazione in forma riservata al

Ufficio Attività Socialmente Utili e Risorse non Contrattualizzate;

- Il lavoratore che usufruisce di uno dei benefici sopra descri tt i , può recuperare

le ore di integrazione entro i l mese successivo secondo quanto previsto

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dall ’u ltimo capoverso del punto 1 e le modali tà fissate dal Responsabile

dell ’Ufficio di appartenenza.

- Il lavoratore che usufruisce di uno dei benefici sopra descri tt i ha diri tto di

scegliere, ove è possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicil io e

non può essere trasferito senza i l suo consenso ad altra sede (art. 33, comma

V°, modificato dal l ’art. 19 del la legge 53/00);

- Il lavoratore può usufruire dei benefici di cui sopra anche nel caso in cui

l ’assistito non è con esso convivente (art. 33, comma V°, modificato dall ’art.

19 del la legge 53/00);

- Qualora sussista la condizione per la quale i l lavoratore assista più persone

handicappate gravi , può essere riconosciuta al lo stesso, dietro sua esplicita

richiesta , la possibi l ità di cumulare più permessi , sempre, però, nel l imite

massimo di tre g iorni per ogni familiare, parente o affine entro i l terzo grado

(parere n° 785 emesso dal Consigl io di Stato i l 14/06/95);

- Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisca dei

benefici previsti per la propria condizione e che sia, contemporaneamente,

famil iare di persona handicappata grave, possono essere riconosciuti , dietro

sua esplicita richiesta , ol tre ai giorni di permesso mensile per se stesso,

ulteriori giorni di permesso sempre, però, nel l imite massimo di tre giorni per

ogni familiare, parente o affine entro i l terzo grado (parere n° 785 emesso dal

Consigl io di Stato i l 14/06/95);

- Il lavoratore che fruisce dei giorni di permesso di cui sopra , dovrà goderne

entro i l mese; non sono previsti recuperi o accumuli .

2255 .. PPEERRMMEESSSSII AAII LLAAVVOORRAATTOORRII IINN PPAARRTTIICCOOLLAARRII CCOONNDDIIZZIIOONNII PPSS IICCOO --

FF IISS IICCHHEE

Allo scopo di favorire la riabil i tazione ed i l recupero dei lavoratori nei confronti

dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica o da strutture

associative convenzionate previste dalle leggi regional i vigenti , la condizione di

persona soggetta ad effett i di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave

debil i tazione psicofis ica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico

di recupero o di r iabil i tazione predisposto dalle strutture medesime, sono concessi

permessi g iornalieri di due ore nel l imite massimo di 90 giorni nell ’arco dell ’anno

solare.

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Superato questo periodo i l lavoratore potrà usufruire della sospensione secondo

le modali tà sotto elencate.

I lavoratori per i qual i sia accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendono

accedere ai programmi terapeutic i c/o strutture pubbliche o di a ltre strutture

terapeutico r iabil itat ive e Socio – Assistenzial i che non consentono loro di prestare

l ’att ivi tà lavorat iva, a l fine della permanenza negli elenchi delle attiv ità socia lmente

uti l i , devono presentare istanza di sospensione, a l legando idonea documentazione, da

cui risulti tra l ’a l tro la durata del programma.

La richiesta di sospensione deve essere presentata al l ’Ufficio ove i l lavoratore

presta seviz io, che la trasmetterà al l ’Ufficio Attività Socialmente Util i e Risorse non

Contrattualizzate per la relativa autorizzazione.

Ovviamente, i l lavoratore , cui venga autorizzata la sospensione, non percepirà

l ’assegno di uti l izzo f ino al la data del suo r ientro in serviz io.

In mancanza di idonea documentazione, i l lavoratore sarà considerato assente

ingiustif icato e passibile del le sanzioni previste per tale infrazione.

Il lavoratore al la fine del periodo di sospensione rientrerà in servizio presso

l ’Ufficio di assegnazione che provvederà a darne tempest iva comunicazione

al l ’Uffic io Att ivi tà Socialmente Uti l i e Risorse non Contrattualizzate ed a l l ’Ufficio

Provinciale del Lavoro.

Qualora dalle certi ficazioni inviate dai vari Uffic i o Settori dell ’Amministrazione

Comunale dovesse evidenziarsi l ’assenza ingiust ificata di un lavoratore, assenza non

comunicata tempestivamente, l ’Ufficio Attiv ità Socialmente Util i e Risorse non

Contrattualizzate può autonomamente avviare i l relat ivo procedimento disciplinare

inviandone comunicazione a l l ’Ufficio ove i l lavoratore presta servizio.

2266 .. PPEERRMMEESSSSOO AADD OORREE PPEERR MMAALLAATTTTIIAA

Ai lavoratori che si assentano al fine di sottoporsi a visi te mediche, prestazioni

specia l istiche ed accertamenti diagnostici , che non possono essere effettuati al di

fuori dell ’orario di servizio, si applica la normativa contrattuale dei dipendenti

comunali , con le seguenti modali tà:

- qualora tal i assenze risultino inferiori o pari a l la metà dell ’orario di lavoro

giornaliero, è riconosciuta al lavoratore la possibil ità di fruire, a richiesta, di un

permesso a recupero, subordinatamente al la presentazione di certi ficazione r i lasciata

dalla struttura sanitar ia erogatrice della prestazione;

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- qualora tal i assenze risultino superiori al la metà dell ’orario giornaliero, i l

dipendente non può riprendere servizio e l ’ intera giornata va computata al t itolo di

“assenza per malattia”. In tal caso i l dipendente, a giusti ficazione del l ’assenza, deve

presentare , ol tre a l la certi ficazione ri lasciata dalla struttura o dallo special ista che ha

erogato la prestazione con indicazione della fascia oraria (A.M. - P.M.) . in cui la

prestazione viene effettuata, anche la re lativa richiesta medica (del medico curante)

che attesti la prescriz ione dell ’accertamento stesso, in quanto collegate ad uno stato

patologico.

2277 .. LLAA VV OO RR AA TT OO RR II SSOO TT TT OO PP OO SS TT II AA PP RR OO VV VV EE DD II MM EE NN TT II RR EE SS TT RR II TT TT II VV II DD EE LL LL AA

LL II BB EE RR TT AA ’’ PP EE RR SS OO NN AA LL EE

I lavoratori sottoposti a provvedimenti restri tt ivi della l ibertà personale sono

sospesi dall ’a ttività lavorativa e dalla retr ibuzione e hanno diri tto a rimanere inserit i

negli elenchi delle attiv ità socialmente uti l i f ino a quando non intervenga una

sentenza definitiva.

I lavoratori rimessi in l ibertà, ma rinviati a giudizio, possono essere r iammessi in

servizio a meno che sussista un evidente contrasto tra l ’ interesse del lavoratore ad

essere r iammesso al le att ivi tà socialmente uti l i e quello dell ’Amministrazione ad

uti l izzarlo con riferimento al la part icolare gravità del reato commesso. In ogni caso,

qualora i l rinvio a giudizio sia disposto per un reato commesso contro la Pubblica

Amministrazione, i l lavoratore deve essere obbligatoriamente trasferi to ad Uffic io

diverso da quel lo dove sono avvenuti i fatt i contestati .

Nel caso di condanna definitiva:

Se i l reato è stato commesso in data antecedente l ’ immissione in servizio in

attiv ità socialmente uti l i , i l lavoratore sarà riammesso in servizio;

Se i l reato è stato commesso durante l ’uti l izzazione in att ivi tà socialmente ut i l i , è

facoltà dell ’Amministrazione Comunale la riammissione del lavoratore sempre che

non sussista un evidente contrasto tra l ’ interesse del lavoratore ad essere r iammesso

al le att ivi tà socialmente uti l i e quello dell ’Amministrazione ad ut i l izzarlo con

riferimento al la particolare gravità del reato commesso, e sempre che la pena infl it ta

per s ingolo reato non sia superiore ai due anni di rec lusione. Nel caso di condanna

definitiva del lavoratore ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per singolo

reato, l ’Uffic io Attivi tà Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate provvederà

al la cancellazione del lavoratore dagli elenchi del le attiv ità socialmente ut i l i .

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Tutti i provvedimenti di sospensione e riammissione dei lavoratori sottopost i a

provvedimenti restri tt iv i della l ibertà personale sono di esclusiva competenza

dell ’Ufficio Attivi tà Socialmente Uti l i e Risorse non Contrattualizzate.

2288 .. DDOO VV EE RR II DD EE LL LLAA VV OO RR AA TT OO RR EE

Il lavoratore ha i l dovere di conformare ed adeguare i l proprio comportamento in

modo da garantire i l buon andamento e l ’effic ienza dell ’a ttività socialmente uti le cui

è stato dest inato.

Pertanto, è tenuto ad un contegno adeguato al l ’utenza propria dell ’Ufficio cui è

assegnato, nonché a rispettare l ’orario di lavoro e le indicazioni imparti te dai

responsabil i , comprese le disposizioni di natura formale (fi rma dei registri di

presenza, dei permessi , comunicazioni per assenze o malattia e quant’al tro). I l

lavoratore è altresì tenuto a mantenere la massima r iservatezza sugl i atti d’ufficio di

cui venga a conoscenza.

Il lavoratore trasferi to è tenuto a prendere servizio presso l ’Ufficio al quale è

stato assegnato i l g iorno successivo a quello di notifica del provvedimento; i l

dirigente non può trattenere in servizio presso i l proprio Ufficio i l lavoratore cui s ia

stato notificato un provvedimento di trasferimento e, qualora ciò avvenga, sarà

ritenuto responsabile della mancata ottemperanza del lavoratore al trasferimento. Nel

caso in cui i l lavoratore non ottemperi è passibile di contestazione da parte

dell ’Ufficio Attivi tà Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate a seguito di

comunicazione dagli Uffici di destinazione.

Tra i doveri del lavoratore vi è anche quello di comunicare al l ’Uffic io Attivi tà

Socialmente Util i e Risorse non Contrattual izzate e al l ’Ufficio di appartenenza

eventuali variazioni di domicil io.

2299 ..RR II TT AA RR DD II ,, AASS SS EE NN ZZ EE DD AA LL LLUU OO GGOO DD II LLAA VV OO RR OO ,, AASS SS EE NN ZZ EE

IINN GGII UU SS TT II FF II CC AA TT EE ,, MMAA NN CC AA TT AA OOSS SS EE RR VV AA NN ZZ AA DD EE II DDOO VV EE RR II ::

PPRR OO CC EE DD II MM EE NN TT II DD II SS CC II PP LL II NN AA RR II

Il lavoratore, essendo tenuto al rispetto dell ’orario di servizio, deve comunicare

telefonicamente al l ’Ufficio ove presta servizio eventuali r i tardi dovuti a motivi

eccezionali o di forza maggiore. I ri tardi devono essere recuperati entro i l mese

successivo a quello in cui si verif icano e comunque secondo le modalità previste dal

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Dirigente Responsabile dell ’Ufficio o Settore ove i l lavoratore socialmente uti le

presta servizio.

In caso contrario i l Dirigente dell ’Area/Settore/Ufficio dovrà richiedere

al l ’Uffic io Attivi tà Socialmente Util i l ’avvio del procedimento discipl inare per i l

mancato rispetto dell ’orario di servizio. .

Il procedimento disciplinare viene avviato anche nei confronti del lavoratore che

si assenti ingiusti ficatamente dal servizio anche per un solo giorno, nonché nei

confronti del lavoratore che non venga trovato sul luogo di lavoro al momento di

eventuali control l i effettuati dal l ’Amministrazione. L’avvio del procedimento

disc iplinare , anche nel caso di inosservanza da parte del lavoratore dei propri doveri ,

è di esclusiva competenza dell ’Ufficio Attiv ità Socia lmente Util i e Risorse non

Contrattualizzate.

Pertanto, le assenze non giust ificate, nonché i l verificarsi di situazioni non

confacenti a i doveri del lavoratore , devono essere tempestivamente comunicate

al l ’Uffic io Attività Socialmente Util i e Risorse non Contrattual izzate.

Nel caso in cui vi sia un procedimento disciplinare in corso i l lavoratore

socia lmente uti le oggetto di contestazione non può essere trasferito, fatti salvi i casi

di assoluta incompatibi l ità tal i da determinare l 'urgenza del la r iassegnazione del

lavoratore in uff icio diverso da quello in cui i fatti oggetto di contestazione hanno

avuto luogo.

Il trasferimento del lavoratore sottoposto a procedimento discipl inare deve essere

motivato sul punto della compatibil ità ambienta le.

Qualora dal le certi f icazioni inviate mensi lmente dai vari Uffici o Settori

dell 'Amministrazione Comunale dovesse evidenziarsi l 'assenza ingiust ificata di un

lavoratore, non comunicata tempestivamente, l ’Ufficio Attiv ità Socialmente Uti l i e

Risorse non Contrattualizzate può autonomamente avviare i l relativo procedimento

disc iplinare inviandone comunicazione al l 'Ufficio ove i l lavoratore presta servizio.

3300 .. SSAA NN ZZ II OO NN II DD II SS CC II PP LL II NN AA RR II

Le sanzioni disciplinari che possono essere i rrogate a seconda del la gravità

dell ’ infrazione commessa sono: i l rimprovero verbale, i l rimprovero scrit to, multa di

importo non superiore a quattro ore di retribuzione, sospensione dell ’assegno e dal

lavoro fino ad un massimo di sei mesi , cancellaz ione dagl i elenchi delle attività

socia lmente uti l i .

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A. Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale o scrit to si appl icano di norma

per:

I. Inosservanza delle disposizioni di servizio;

II . Frequente inosservanza dell ’orario di entrata;

III. Allontanamento dal luogo di lavoro senza previa formale autorizzazione del

Responsabile ;

IV. Uso, per ragioni che non siano connesse al lo svolgimento delle attiv ità

socia lmente uti l i , dei locali , mobil i , macchinari , attrezzi , strumenti e automezzi

di proprietà dell ’Amministrazione ovvero la mancata cura e/o custodia degl i

stessi , ove affidati ;

V. L’introduzione di persone estranee al l ’Amministrazione in locali non aperti al

pubblico, senza preventiva autorizzazione;

VI. Mancata comunicazione del cambio di residenza e, qualora non coincidente,

della dimora temporanea;

VII. Inosservanza del le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza

in ambiente di lavoro;

VIII. Violazione delle norme in materia di privacy;

IX. Mancata o non tempestiva comunicazione del motivo del l ’assenza al l ’ inizio

dell ’orario di lavoro del giorno in cui la stessa si verifica, anche nel caso di

eventuale prosecuzione dell ’assenza, salvo comprovato impedimento;

X. Inosservanza dell ’obbligo di recapitare la certi ficazione medica entro i due

giorni successivi al l ’ inizio o al l ’eventuale prosecuzione dell ’assenza per motivi di

salute, salvo comprovato impedimento;

XI. Mancata comunicazione preventiva del l ’a l lontanamento dal domicil io dichiarato,

durante i giorni di assenza per malattia , anche se domenicali o festivi , nella

fasc ia oraria dalle ore 10.00 al le ore 12.00 e dalle ore 17.00 al le ore 19.00, tranne

che per gravi ed urgenti motivi da documentare ;

XII. Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi in quel l i elencati , ma di

analoga entità, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo

al l ’Amministrazione, agli utenti o ai terzi .

B. La sanzione disciplinare della multa da 1 a 4 ore di retr ibuzione si applica di

norma per:

I. Inosservanza delle procedure previste per la ri levazione delle presenze;

II . Negligenza nel l ’esecuzione dei compit i assegnati , ovvero mancato svolgimento

degli stessi secondo le disposizioni ricevute;

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III. Comportamenti non consoni ai doveri d’Ufficio, causati da stati di a lterazione

psichica imputabile al dipendente;

IV. Arbitrario svolgimento, durante le ore lavorative, di occupazioni per interessi

privati estranei ai compiti connessi al le attiv ità socialmente ut i l i e al l ’ interesse

della Pubblica Amministrazione;

V. Condotta non conforme ai principi di correttezza verso i dipendenti comunali

preposti al le attivi tà socia lmente uti l i o gl i altri lavoratori o nei confronti degli

utenti o terzi ;

VI. Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi in quel l i precedenti , di

analoga entità, da cui sia derivato disservizio nello svolgimento delle att ivi tà

socia lmente uti l i ovvero danno o pericolo al l ’Amministrazione, agli utenti o ai

terzi ;

VII. Recidiva nelle mancanze previste nel comma 4, che abbiano comportato,

nell ’u lt imo biennio, l ’applicazione del rimprovero scri tto;

VIII. Rifiuto di assoggettarsi a vis ite personali disposte a tutela del patrimonio

dell ’Amministrazione, nel rispetto di quanto analogicamente previsto dallo

Statuto dei lavoratori in materia di v isite personal i di control lo sul lavoratore.

C. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione del la

retribuzione fino a un massimo di 10 gg. graduando l ’enti tà della sanzione si

applica di norma per:

I. Recidiva nelle mancanze previste al sub B), che abbiano comportato

l ’appl icazione del massimo della multa;

II . Particolare gravità nelle mancanze previste al sub B);

III. Assenza ingiustif icata dal serviz io f ino a 10 giorni consecutivi lavorativi o

arbitrario abbandono dello stesso; in tal i ipotesi , l ’enti tà della sanzione è

determinata in relaz ione al la durata del l ’assenza o dell ’abbandono delle attivi tà

socia lmente ut i l i , a l disserviz io determinatosi , al la gravità della violazione dei

doveri del lavoratore, agl i eventuali danni causati al l ’Amministrazione, agl i

utenti o ai terzi ;

IV. Ingiusti ficato ri tardo a trasferirsi nella sede assegnata con disposizione di

servizio i l giorno successivo a quello di notif ica del provvedimento;

V. Timbratura del cartel l ino di presenza al posto di a ltro lavoratore ovvero

manomissione di documenti di presenza;

VI. Rifiuto ingiusti ficato di eseguire i compiti formalmente assegnati ;

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VII. Svolgimento di attivi tà che ritardino i l recupero psico – fisico durante lo stato

di malatt ia o di infortunio;

VIII. Testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o ri fiuto della

stessa;

IX. Comportamenti minacciosi , gravemente ingiuriosi , calunniosi o diffamatori nei

confronti di altri lavoratori , degli utenti o di terzi ;

X. Svolgimento di al tre attività lavorat ive, durante l ’orario di servizio, estranee

al l ’ interesse della Pubblica Amministrazione;

XI. Alterchi con r icorso al la violenza fisica negli ambienti di lavoro, anche con

utenti o terzi ;

XII. Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell ’Amministrazione, salvo che siano

espressione della l ibertà di pensiero, ai sensi della l ibertà d’opinione sancita

dallo Statuto dei lavoratori ;

XIII. Atti , comportamenti o molestie , anche di carattere sessuale, lesivi della dignità

della persona;

XIV. Violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente in

quell i precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno

al l ’Amministrazione, agli utenti o a terz i .

D. La sanzione disciplinare del la sospensione e dalla retribuzione è prevista con

riduzione del 50% della stessa e degli assegni familiari - ove spettanti –

dall ’undicesimo giorno fino ad un massimo di mesi sei e si applica di norma

per:

I. Recidiva nelle mancanze previste al sub B), che abbiano comportato

l ’appl icazione del massimo della sospensione dal servizio e dal la retribuzione;

II . Particolare gravità nelle mancanze previste al sub B);

III. Assenza ingiust ificata superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi o arbitrario

abbandono del lo stesso secondo la gravità previste al sub C):

IV. Recidiva nelle mancanze previste al sub C), che abbiano comportato

l 'applicazione del massimo della sospensione e della retribuzione.

E. La sanzione discipl inare del la cancellazione dagli elenchi delle attiv ità

socia lmente uti l i , oltre che nei casi previst i dal l ’art.9 del D.Lgs. n.81/2000 si

applica per:

I. Recidiva nello svolgimento di altre attivi tà lavorative durante l ’orario di

servizio;

II . Rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;

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III. Assenza ingiusti ficata ed arbitraria dalle attivi tà socialmente uti l i per un periodo

superiore a dieci giorni f ino ad un massimo di novanta giorni consecutivi

lavorativi ;

IV. Assenza ingiustif icata non superiore a diec i giorni consecutivi lavorativi ripetuta

per la seconda volta ;

V. Condanna passata in giudicato per un delitto commesso dopo l ’ immissione in

attiv ità socialmente uti le e per i l quale sia stata infl it ta una pena superiore a due

anni di reclusione;

VI. Violazione dei doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente in

quell i precedenti , di gravità tale da non consentire la prosecuzione del l ’uti l izzo

in attiv ità socialmente uti le ;

VII. Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente in

quell i precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno

al l ’Amministrazione, agli utenti o a terz i ;

VIII. Recidiva, negli ambienti di lavoro, di v ie di fatto contro dipendenti comunali o

altr i lavoratori o terz i , anche per motivi non attinenti al servizio;

IX. Accertamento che l ’ inserimento in att iv ità socialmente uti l i fu conseguito

mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ;

X. Contraffazione o mendace dichiarazione su documentazione presentata

al l ’Amministrazione Comunale;

La recidiva nella inosservanza al le prescrizioni previste ai sub A), B) e C), già

sanzionate nel biennio di r iferimento comporta una sanzione di maggiore gravità.

Inoltre, si applica la sanzione disciplinare della cancellazione degli elenchi delle

attiv ità socialmente uti l i nel caso di :

I. Recidiva plurima, almeno tre volte al l ’anno, per le mancanze previste al sub C),

anche se di natura diversa.

II . Recidiva nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l ’applicazione della

sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Avverso la sanzione disc iplinare applicata , i l lavoratore può presentare r icorso

entro 30 giorni dalla notifica al Dirigente dell ’Ufficio Attività Socialmente Util i e

Risorse non Contrattualizzate .

Al lavoratore responsabile di più mancanze compiute con unica azione od

omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con unico

procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le

suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

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Al lavoratore responsabi le di più infrazioni, aventi la stessa natura, accertate

con procedimenti disciplinari diversi riunificat i , è applicabile la sanzione disciplinare

di maggiore enti tà tenuto conto del la recidiva.

L’Uffic io Att ività Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate non può

adottare alcun provvedimento disciplinare senza previa contestazione scri tta

dell ’addebito a l lavoratore , da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20

giorni da quando ta le Ufficio è venuto a conoscenza del fatto.

Il lavoratore, entro 15 giorni di calendario dalla notifica della contestazione, può

presentare giustif icazione scrit ta.

Il procedimento disc iplinare deve concludersi con l ’appl icazione della sanzione o

con l ’archiviazione entro 120 giorni di calendario dalla data della contestazione

d’addebito. Qualora non sia portato a termine entro tale data, i l procedimento si

est ingue.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni discipl inari decorsi due

anni dalla loro applicazione.

Nel caso di lavoratori condannati con sentenza penale definitiva, i l procedimento

disc iplinare deve essere avviato, o in caso di intervenuta sospensione proseguito,

entro i l termine di 90 giorni da quando l ’Amministrazione viene a conoscenza della

sentenza e concluso entro 180 giorni dall ’ inizio o dal proseguimento dello stesso.

3311 .. AADD EE MM PP II MM EE NN TT II DD EE II RREE SS PP OO NN SS AA BB II LL II DD EE GGLL II UUFF FF II CC II

I Responsabi l i degli Uffici ove prestano serviz io i lavoratori socialmente uti l i

sono tenuti a :

I. Util izzare i lavoratori socialmente uti l i solo nell ’ambito di strutture Comunali

o delle Aziende Special i e/o Partecipate;

II . Predisporre l ’orario di lavoro di ciascun lavoratore, tenendo conto oltre che

delle esigenze dell ’Ufficio anche di quelle del lavoratore, soprattutto nel caso

in cui lo stesso frequenti corsi di studio o di formazione, o svolga

periodicamente attivi tà compatibi l i con i l suo impegno in lavori socialmente

uti l i ;

III. Vigilare sulla tenuta dei fogli di presenza, che devono contenere le fi rme in

entrata e in usci ta, l ’orario di ingresso e di uscita, i l tota le delle ore effettuate,

nonché i l t imbro dell ’Ufficio e la sigla del Responsabile stesso;

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IV. Custodire i certi ficat i medici in originale prodotti dai lavoratori , le domande di

indennità di maternità e le istanze di interdizione nel rispetto della normativa

di cui al la L. 196/2003 e sue modif iche e integrazioni;

V. Control lare che siano rispettati da ciascun lavoratore i l monte giorni delle

assenze per malattia , i l periodo di riposo spettantegli , ecc. , nonché che

vengano recuperate entro i l mese successivo le ore eventualmente lavorate in

meno;

VI. Fissare la modali tà di recupero delle ore “A.S.U.” non effettuate dai lavoratori

nei mesi di r iferimento, che devono essere recuperate entro i l mese successivo.

Tale recupero deve essere effettuato priori tar iamente rispetto al le ore di

integrazione del mese in corso.

VII. Comunicare tempestivamente al l ’Ufficio Attiv ità Socia lmente Util i e Risorse

non Contrattualizzate la mancata presentazione sul posto di lavoro del

lavoratore socialmente uti le .

VIII. Fissare le modali tà di recupero delle ore di integrazione non effettuate dai

lavoratori nel mese di ri fer imento, curando che sia in ogni caso garanti ta

l ’ integra le effettuazione delle ore A.S.U. e di integrazione relat ive al mese in

corso di svolgimento.

Pertanto, qualora le ore da progetto e quelle di integrazione relative al mese in

corso non vengano completate , le ore effettuate nello stesso mese a ti tolo di

“recupero ore di integrazione” saranno conteggiate come ore da progetto o di

integrazione re lative al mese in corso fino al completamento del le stesse. In ta l

caso i l lavoratore non avrà più alcuna possibi l ità di recuperare le predette ore

di integrazione non effettuate;

IX. Trasmettere le certi f icazioni mensil i delle presenze, che devono pervenire

al l ’Uffic io Att ivi tà Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate

tassativamente entro i l giorno 5 del mese successivo a quello di ri fer imento.

Qualora le cert if icazioni pervengano oltre tale data o non siano correttamente

compilate, la l iquidazione dell ’ importo integrativo ai lavoratori cui tal i

certi ficazioni si ri fer iscono sarà effettuata con ritardo di un mese;

X. Effettuare le comunicazioni nei casi previst i dal la discipl ina di ut i l izzo, avendo

cura di indicare oltre ai nominativi dei lavoratori la data di nascita ed i l

progetto di appartenenza;

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XI. Rilasciare ai lavoratori gl i attestati di servizio, fatta eccezione per g l i attestati

afferenti al la storia lavorativa presso i l Comune di Palermo, che devono essere

richiesti a l l ’Ufficio Attiv ità Socialmente Util i e Risorse non Contrattualizzate ;

XII. Non assegnare a L.S.U. funzioni di coordinamento delle attivi tà progettual i o

di gestione amministrativa (predisposiz ione orario di servizio, certif icazione

delle presenze) degl i altr i lavoratori socia lmente uti l i , in quanto non può essere

loro attribuita alcuna responsabil i tà relativa a procedimenti (o sub –

procedimenti ) amministrativ i , né funzioni di coordinamento, dovendosi

l imitare esclusivamente al compimento delle operazioni amministrative

connesse al l ’espletamento delle attivi tà socialmente uti l i ;

XIII. Non autorizzare i lavoratori a svolgere attività fuori dal territorio comunale, in

quanto agl i stessi non può essere riconosciuto i l trattamento di missione;

XIV. Comunicare tempestivamente al l ’Ufficio Attiv ità Socia lmente Util i e Risorse

non Contrattualizzate la mancata presentazione sul nuovo posto di lavoro del

lavoratore socialmente uti le , a seguito di riassegnazione o di trasferimento.

Il Settore Pubblica Istruzione, i l Settore Serviz i Demografici e i l Serviz io G.I.S.

svolgeranno funzione di coordinamento rispettivamente dei lavoratori in servizio

presso le Istituzioni Scolastiche e presso le Postazioni Anagrafiche e presso le

palestre, struttura equestre etc. . . Fa eccezione l ’ invio del le certi ficazioni delle

presenze che sarà effettuato mensilmente dal le Isti tuzioni Scolastiche e dalle

Postazioni Anagrafiche.

**********************

All 'aggiornamento dell 'a l legata disciplina, al l 'adeguamento del la stessa a norma

di legge o di regolamento o contrattuali o ri forme, nonché ad ogni al tra modifica e/o

integrazione di natura tecnica organizzativa, provvederà , quale atto di natura

gest ionale, direttamente l ’Ufficio competente in materia di A.S.U., fermo restando le

competenze della Giunta Comunale per tutte le modifiche che presuppongono un

interesse strategico - programmatico dell 'Amministrazione in materia

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GRADI DI PARENTELA

AI SENSI DEL CODICE CIVILE (TITOLO V° - ARTT. 74, 75, 76)

GRADI DI AFFINITÀ

AI SENSI DEL CODICE CIVILE (TITOLO V° - ART. 78)

Bisnonni linea retta

di 3° grado

Bisnipoti linea retta

di 3° grado

Nonni linea retta

di 2° grado

Genitori linea retta

di 1° grado

LAVORATORE SOCIALMENTE

UTILE

Figli linea retta

di 1° grado

Nipoti Linea retta

di 2° grado

zii paterni e materni linea collaterale

di 3° grado

fratelli e sorelle linea collaterale

di 2° grado

nipoti (figli di fratelli) linea collaterale

di 3° grado

1° GRADO I suoceri, con i generi e le nuore.

Il patrigno e la matrigna con i figliastri

2° GRADO I cognati

(va notato che il coniuge del cognato non è affine. Cioè non sono affini i cognati

e le cognate del coniuge; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle.)

3° GRADO I coniugi degli zii, i coniugi dei nipoti

LAVORATORE SOCIALMENTE

UTILE