DIRITTO DELLA CONCORRENZA E SPORT: TROPPI CARTELLINI ROSSI? Master di diritto dello sport –...

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DIRITTO DELLA CONCORRENZA E SPORT: TROPPI CARTELLINI ROSSI? Master di diritto dello sport – Università di Trento a.a. 2005-2006 Docente: Simonetta Vezzoso

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DIRITTO DELLA CONCORRENZA E SPORT: TROPPI CARTELLINI ROSSI?

Master di diritto dello sport – Università di Trento a.a. 2005-2006Docente: Simonetta Vezzoso

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I PRINCIPI DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA

- evoluzione del diritto della concorrenza- le fattispecie:-- accordi orizzontali -- accordi verticali-- abusi della posizione dominante-- controllo delle operazioni di concentrazione

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• SPORT E POLITICA DELLA CONCORRENZANELL‘UNIONE EUROPEA

• CASI PIÙ RILEVANTI:- FEDERAZIONI SPORTIVE-- INTESE ORIZZONTALI -- ABUSI DELLA POSIZIONE DOMINANTE- VENDITA ED ACQUISTO DI DIRITTI MEDIATICI

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REGOLE DI CONCORRENZASEZIONE PRIMAREGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESEArticolo 811.   Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:a)  fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;b)  limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;c)  ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;d)  applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;e)  subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.2.   Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

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3.   Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:-  a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,-  a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,e-  a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando dia)  imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;b)  dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

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Articolo 82È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:a)  nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;b)  nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;c)  nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;d)  nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

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Art. 4. Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione. 3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

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Art. 3. Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

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CONSUMATORI / UTILIZZATORI

A B C

effetti restrittivi della concorrenza?

effetti benefici ?

INTESE ORIZZONTALI

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QUADRO DI ANALISI

fondato su criterieconomici

potere di mercato delle parti

altri fattori relativialla struttura delmercato

natura dell‘accordo

benefici economici

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Valutazione in base all‘art.81, par.1

agli accordi di cooperazioneorizzontale che abbiano per oggetto o pereffetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza

VIETATI

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LINEE DIRETTRICI

art. 81.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempre

accordi che non virientrano quasi mai

per la naturadell‘accordo

ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi

art. 81.3 ? beneficieconomici ?

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accordi che rientrano quasisempre nel campo di applicazione dell‘art. 81, par.1

ripartire i mercati o la clientela

perché interferiscono direttamentecon i risultati del processo concorrenziale

fissare i prezzilimitare la produzione

--consumatori paganoprezzi più elevati oppure--non ottengono lequalità volute

riduce la sceltadi cui i consumatori

dispongono

CONSEGUENZA

prezzi piùelevati

riduzionedella produzione

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art. 81.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempre

accordi che non virientrano quasi mai

per la naturadell‘accordo

ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi

art. 81.3 ? beneficieconomici ?

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ANALISI DEGLI EFFETTIDEGLI ACCORDI

posizione delle parti nei mercatiinteressati dalla cooperazione

I

IIgrado di concentrazionedel mercato

III altri fattori

stabilità delle quote di mercato nel tempo

barriere all‘ingresso

probabilità di altri ingressi

potere di contrattazione degliacquirenti/fornitori

natura dei prodotti

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art. 81.1 ?accordi che vi rientranoquasi sempre

accordi che non virientrano quasi mai

per la naturadell‘accordo

ALTRI: necessario un esamedegli effetti degli accordi

art. 81.3 ?

beneficieconomici ?

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Valutazione in base all‘art.81, par.3

migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il

progresso tecnico o economico

„beneficieconomici“

„congrua parte dell‘utileriservata ai consumatori“

„carattere indispensabile delle restrizioni“

„ non eliminazionedella concorrenza per una parte sostanziale dei prodottidi cui trattasi“

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VENDITORE

COMPRATORE

CONSUMATORI

COMPRATORECOMPRATORE

x x

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effetto di escluderealtri fornitori o

acquirenti dal mercato permezzo della creazione di

barriere all‘accesso

riduzione della concorrenza fra marche

all‘interno del punto vendita

riduzione della concorrenza fra marche per mezzo

della agevolazione dellacollusione fra fornitori

riduzione della concorrenza all‘interno della marca fra

distributori della stessa marca

creazione di ostacoli allaintegrazione dei mercati

EFFETTI NEGATIVI EFFETTI POSITIVI

permettere la realizzazione dilivelli di investimenti e di vendite

ottimali

aprire od accedere a nuovi mercati

soluzione al problema dellarinuncia all‘

investimento a causa del rischio che la controparte

si comporti in modo opportunistico

soluzione del problema delparassitismo di certificazione

soluzione del problemadella rinuncia all‘investimento

in caso di trasferimento consistente di know-how

ALTRE...

BILANCIAMENTO

(3)

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F1

A1 A3A2

F2

effetto di escluderealtri fornitori o

acquirenti dal mercato permezzo della creazione di

barriere all‘accesso

(1) gli effetti negativi delle intese verticali

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F1

I FD

creazione di ostacoli allaintegrazione dei mercati

A1 A2A3

es., distribuzione esclusivacon divieto di vendita passiva

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BILANCIAMENTO

restrizioni verticalimesse in atto da impresa

che detiene potere dimercato presumibilmente

dannose

più grave la restrizioneinterbrand che intrabrand

più ampi gli investimenti realizzati,più giustificabile la restrizione

le restrizioni verticali collegate alla penetrazione di nuovi mercati non

limitano in via di massima la concorrenza

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SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATONON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME

PREVALENTE IL MIGLIORAMENTODELLA DISTRIBUZIONE

esenzione per categoria

SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI VENGA RISERVATA UNA CONGRUAPARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA

30% D se accordo di acquisto esclusivo

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l‘impresa che non detiene potere dimercato può aumentare gli utili solo

ottimizzando i processi di fabbricazionee distribuzione

#se l‘impresa detiene potere di mercato

si deve verificare se essa, tramite le inteseverticali, non intenda accrescere gli utili a

spese dei concorrenti diretti, aumentando iloro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti

e in ultima analisi dei consumatori, appropriandosi di una parte del loro margine

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Articolo 4L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;

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b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali,l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto delcontratto, eccettuate le seguenti:— la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivoo alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questoattribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizionenon limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,— la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte diun acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,— la restrizione delle vendite a distributori non autorizzatida parte dei membri di un sistema di distribuzioneselettiva,— la restrizione della facoltà dell'acquirente di venderecomponenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clientiche userebbero tali componenti per fabbricare benisimili a quelli prodotti dal fornitore;

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ABUSO DELLAPOSIZIONE

DOMINANTE

particolare RESPONSABILITA’ dell’impresa in posizione dom.

„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenzao ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per

il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,il grado di concorrenza è già ridotto“

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abuso da ESCLUSIONE

EFFETTI EFFETTI ANTICONCORRENZIAANTICONCORRENZIA

LILI

abuso da SFRUTTAMENTO

nei confronti di concorrentiattuali o potenziali nei confronti dei soggetti

dipendenti

TIPOLOGIA (parziale)TIPOLOGIA (parziale)

prezzo eccessivo

prezzo e altrecondizioni

discriminatorieabuso di un diritto diproprietà intellettuale

pratiche difidelizzazione

prezzo predatorio

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DETERMINAZIONE DELMERCATO RILEVANTE

identificazione e definizione deiconfini della concorrenza fra imprese

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„ lo scopo principale della definizione delmercato consiste nell‘identificare in modo sistematico le costrizioni concorrenziali cui

sono soggette le imprese coinvolte“

Comunicazione della Commissione sulladefinizione del mercato rilevante (1997)

„.. identificare quei concorrenti attuali delleimprese coinvolte capaci di esercitare una

costrizione sul loro comportamento e di impedireche esse si comportino in modo indipendente da

una effettiva pressione concorrenziale“

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2 PROFILI

SOSTANZIALE(del prodotto)

GEOGRAFICO

MERCATO RILEVANTE

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„un mercato rilevante del prodotto comprendetutti quei prodotti e/o servizi che sono consideratiinterscambiabili o sostituibili dal consumatore, invirtù di loro caratteristiche, del loro prezzo e dell‘usoche se ne intende fare“

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„ si postula un ipotetico aumento del prezzo,piccolo (5%-10%) e non transitorio, e si valutano le

probabili reazioni dei consumatori“

la concorrenza da parte di altre imprese è in gradodi imporre dei vincoli sufficienti alle politiche di prezzo

del prodotto operate dalle imprese coinvoltenel breve periodo ?

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MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE

„ricomprende l‘area in cui le imprese coinvoltesono impegnate nella offerta e domanda di benie servizi, in cui le condizioni della concorrenzasono sufficientemente omogenee e che può essere distinta da aree limitrofe in virtù dellecondizioni concorrenziali significativamente

differenti“

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EVOLUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO:

- MODERNIZZAZIONE

-APPLICAZIONE DECENTRALIZZATA

- APPLICAZIONE DIRETTA ART. 81.3

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UNIONE EUROPEA E SPORT

T.I. CE

-ART. 3 (no)- NORME SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE-ART.149 ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALEE GIOVENTÙ- SANITÀ PUBBLICA

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Articolo III-282 della Costituzione (non ratificata)1.   L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

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SPORT

più di un semplice business?

eliminazione dei concorrentinon conveniente

più incertezza?

winner-take-all (il mercato)

prodotto: partita o campionato (lega)?

finanziamento MMMMG

meno solidarietà?

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• BOSMAN

• ATTIVITÀ SPORTIVA COME ATTIVITÀ ECONOMICA ?

•ORGANIZZAZIONI SPORTIVE CONSIDERATE IMPRESE?

•REGOLE E PRATICHE DA CONSIDERARE ACCORDI`?

•SINGOLI ATLETI COME IMPRESE`?

• PREGIUDIZIO AL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI?

•ORGANIZZAZIONI SPORTIVE IN POSIZIONE DI DOMINIO?

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CdG

sport solo in quanto attività economica

norme in materiadi concorrenza

ma anche importanzasociale dello sport

“..che le norme che prevedono il pagamento di indennità nel caso di trasferimenti di giocatori professionisti tra club (clausole di trasferimento) o che limitano il numero di giocatori professionisti provenienti da altri Stati membri che detti club possono schierare durante le partite (norme sulla composizione delle squadre dei club), o ancora che fissano, senza ragioni obiettive riguardanti unicamente lo sport o motivate da differenze di situazione tra i giocatori, termini di scadenza per i trasferimenti diversi per i giocatori provenienti da altri Stati membri (clausole sui termini di scadenza per i trasferimenti) ricadono nel campo di applicazione di queste disposizioni del Trattato”

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“Per contro, i divieti che queste disposizioni del Trattato sanciscono non riguardano le regole puramente sportive, cioè quelle regole che riguardano le questioni che interessano esclusivamente lo sport e che, come tali, sono estranee all’attività economica (sentenza Walrave, punto 8). Infatti, tali regolamenti, attinenti al carattere ed al contesto specifico degli incontri sportivi, sono inerenti all’organizzazione ed al corretto svolgimento della competizione sportiva e non possono essere considerati costitutivi di una restrizione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla libera prestazione dei servizi. In tale contesto si è giudicato che costituiscono regole puramente sportive, e quindi estranee per natura all’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, quelle relative alla composizione delle squadre nazionali (sentenze Walrave, punto 8, e Donà, punto 14), o ancora le regole relative alla selezione da parte delle federazioni sportive di quelli tra i loro affiliati che possono partecipare a competizioni internazionali di alto livello (sentenza Deliège, punto 64). Fanno ugualmente parte di queste norme le «regole del gioco» in senso stretto, quali ad esempio le regole che fissano la durata delle partite o il numero di giocatori in campo, dato che lo sport può esistere e funzionare soltanto nell’ambito di regole determinate. Questa restrizione della sfera di applicazione delle dette norme del Trattato deve tuttavia restare entro i limiti del suo oggetto specifico (sentenze Walrave, punto 9; Donà, punto 15; Bosman, punti 76 e 127; Deliège, punto 43, e Lehtonen, punto 34)”

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“Occorre osservare che la Corte, nelle sentenze summenzionate, non si è trovata a dover decidere sulla subordinazione delle regole sportive in causa alle norme del Trattato relative alla concorrenza.Tuttavia, i principi desunti dalla giurisprudenza, in materia di applicazione ai regolamenti sportivi delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, sono ugualmente validi per quanto riguarda le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. Infatti, la circostanza che un regolamento puramente sportivo sia estraneo all’attività economica, con la conseguenza che, secondo la Corte, esso non ricade nell’ambito di applicazione degli artt. 39 CE e 49 CE, significa, parimenti, che esso è estraneo ai rapporti economici che interessano la concorrenza, con la conseguenza che esso non ricade nemmeno nell’ambito di applicazione degli artt. 81 CE ed 82 CE. Per contro, una normativa che, sebbene adottata nell’ambito dello sport, non sia puramente sportiva, ma riguardi l’aspetto economico che l’attività sportiva può rivestire, ricade nel campo di applicazione delle disposizioni tanto degli artt. 39 CE e 49 CE che degli artt. 81 CE ed 82 CE e può, eventualmente, recare pregiudizio alle libertà garantite da tali disposizioni”.

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“Occorre sottolineare… che l’attività sportiva è nella sua essenza stessa un’attività gratuita, non economica, e questo anche quando l’atleta la pratichi in un contesto professionale… il divieto del doping e i regolamenti antidoping riguardano esclusivamente, anche quando l’attività sportiva è compiuta da un professionista, una dimensione non economica della detta attività che ne costituisce l’essenza stessa”

criticabile!

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DOPO Bosman

gentlemen‘s agreement Commissione FIFA/UEFA

- compensazioni per club formatore-contributi di solidarietà se contratto è ancora in corso-periodi di trasferimento per stagione

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FIA: Federation Internationale d’automobile (art.82)

regole del 1999: eccessive restrizioni su promoters, titolari dei circuiti, case automobilistiche e piloti, rapporti con le emittenti- non possono essere utilizzate per proibire nuove gare se non per ragioni di sicuro corretto o ordinata condotta dello sport automobilistico-oltre il suo ruolo di regolatore

simile, UK:British horseracing Board and the jockey Club

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tentativo di European Super League.

leghe nazionali e squadre individuali non possono organizzare eventi sportivi europei senza accordo uefa

restrizione della concorrenza sul mercato dell’organizzazione e offerta di competizioni fra club a livello europeo ?

UEFA abusato della sua posizione dominante?

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LICENZE/tesseramento

- non discriminatoria; oggettiva; proporzionale; sussidiaria, vuole dire che non vi sono altri modi di raggiungre l’obiettivo; trasparente

una barriera all’ingresso necessaria?

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-- regole oggettive e trasparenti, obbligo di assicurazione obbligatoria non eccessivo-- remunerazione degli agenti: non fissazione di prezzo

regole per agenti dei calciatori: Laurent Piau (CdG)

- FIFA: regole abusive?

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“…sembrano emergere alcune anomalie nel funzionamento del settore del calcio professionistico, le quali sarebbero, almeno in parte, favorite da previsioni normative e regolamentari di settore relative alle diverse tipologie di operatori. Tra queste rilevano, ad esempio, alcune norme contenute nel "Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori", quali, tra le altre, l'obbligo, a carico dell'agente, di utilizzare, per la conclusione dei contratti, esclusivamente i moduli predisposti annualmente dalla Commissione Agenti (istituita presso la FIGC), i quali fissano compensi percentuali minimi e massimi per le diverse prestazioni, nonché il meccanismo di penali, in caso di revoca unilaterale da parte di un calciatore. Le limitazioni concorrenziali che possono derivare da dette disposizioni regolamentari devono essere valutate secondo i criteri di necessarietà e proporzionalità con riferimento all'obiettivo, sopra richiamato, dell'equilibrato svolgimento delle attività concernenti il calcio professionistico.”

IC27 - SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICOProvvedimento n. 14156 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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4. Con specifico riferimento ai comportamenti dei diversi operatori del settore, sirileva la presenza, nel mercato dei servizi di intermediazione inerenti le prestazioni sportive di calciatori professionisti, di imprese in posizione di particolare preminenza, anche in ragione dei rapporti con soggetti, privati e istituzionali, attivi a vario titolo nel medesimo settore. Detta situazione potrebbe comportare un affievolimento del gioco della concorrenza nel settore interessato, con conseguenti distorsioni sia sulla libertà di circolazione dei calciatori, sia sul più ampio funzionamento dei campionati di calcio professionistici.5. Le previsioni normative di settore e il ruolo di determinati operatori appaiono idonei ad individuare un sistema in grado di alterare, in modo anche significativo, le dinamiche concorrenziali del settore, sia con riferimento al trasferimento dei calciatori sia al più ampio contesto relativo all'andamento delle competizioni calcistiche

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“In considerazione di tali elementi, ed in ragione della rilevanza economica e della complessità del sistema sportivo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un'indagine conoscitiva di natura generale nel settore del calcio professionistico, con particolare riferimento alle previsioni normative e regolamentari di settore, all'individuazione dei mercati rilevanti, alla rilevanza concorrenziale dei comportamenti tenuti dagli operatori attivi nel settore del calcio professionistico.”

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disponibilità dei giocatori per partite nazionali

illegalità dell’art. 36 del regolamento FIFA (Belgio)e anche caso COMCO (Svizzera)

nuova Bosman?

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Qualche link per ulteriori informazioni:-http://europa.eu.int/comm/sport/sport-and/comp/competition_en.html- http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_264.pdf-http://www.europarl.eu.int/comparl/imco/studies/0905_study_sport_en.pdf