Diritto del lavoro LA PARASUBORDINAZIONE tra co.co.co e lavoro a progetto.

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Diritto del lavoro

LA PARASUBORDINAZION

E tra co.co.co

e lavoro a progetto

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Eterodeterminazion

edella

prestazione

Lavoro subordinato 2094 c.c.

Autodeterminazio

nedella

prestazione

Lavoroautonomo 2222 c.c

La zona grigia:“Tra il lavoro pienamente

subordinato e il lavoro totalmente autonomo, fra chi lavora seguendo istruzioni per ogni mossa che fa, e

chi lavora decidendo da solo tutti i passaggi, si incontra una infi-

nità di stati diversi (A. Accornero)

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Percorso di riforma I

La graduazione delle tutele

all’interno della subordinazione

Percorso di riforma II

La graduazione delle tutele

nella zona grigiatra autonomia e subordinazione

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La frammentazione tipologica del lavoro subordinato (rinvio)

La graduazione delle tutele

all’interno della subordinazione

La riforma della parasubordinazione

La graduazione delle tutele

nella zona grigiatra autonomia e subordinazione

Le concretizzazioni nella “Legge Biagi”

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Le collaborazio

ni coordinate e

continuative nell’art. 409 del codiceproc.civile

LA “PARASUBORDINAZIONE

”Le

collaborazioni a

progetto o a programma

negli artt 61-69

del decreto 276/2003

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I. Chi sono i lavoratori para-subordinati

II. Come si identificano dal punto di vista della fattispecie

III.Quali sono gli effetti della parasubordinazione

Tre percorsi

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(I) Chi sono i lavoratori parasubordinati

Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Autotrasportatori Medici convenzionati ma anche lavoratori pienamente “dipendenti” anche se formalmente autonomi come…

Consulenti aziendali Agenti di commercio Giornalisti free lance Autotrasportatori Medici convenzionati ma anche lavoratori pienamente “dipendenti” anche se formalmente autonomi come…

Lavoratori licenziati “riassunti” Lavoratori con contratti temporanei non rinnovati Un caso esemplare: Gli operatori dei call-centre

Lavoratori licenziati “riassunti” Lavoratori con contratti temporanei non rinnovati Un caso esemplare: Gli operatori dei call-centre

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Altri dati

90% dei collaboratori lavora in regime di monocommittenza

80% dei collaboratori lavora presso la sede del committente

33,5% lavora con lo stesso datore da due o tre anni il 32% da più di quattro anni

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Professioni di tipo intellettuale, in particolare nell’area delle scienze sociali e gestionali e nella formazione e ricerca Ricercatori e consulenti di vario tipo Traduttori Giornalisti

Professioni di tipo tecnico, in particolare nell’area dell’amministrazione, dell’informatica e nei servizi tecnici informatici e di laboratorio Webmaster addetti stampa Fotoreporter e PubblicitariTipologie di lavoro meno professionalizzate, tendenzialmente

a carattere esecutivo, per cui verosimilmente il ricorso al contratto parasubordinato è più discutibile

operatori di call center impiegati di ufficio, in particolare addetti a funzioni di segreteria

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Dati e citazioni tratte da:

• Cosa ne è stato dei lavoratori parasubordinati: dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto (Ricerca IRES, luglio 2005)

• Il lavoro parasubordinato a rischio di precarietà in Italia (Ricerca IRES, ottobre 2006)

• P. Di Nicola – I. Mingo, I lavoratori attivi iscritti alla gestione separata INPS. Consistenza e caratteristiche, ottobre 2006)

Disponibili sul sito IRESwww.ires.it

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Il lavoro parasubordinato può riguardare:

“il consulente informatico pagato assai bene, che cambia spesso committente perché il suo delicato compito si esaurisce presto...”

I flessibili “per

scelta”

“...ma anche l’incaricata alle vendite pagata assai male, che cambia spesso committente perché le campagne promozionali durano poco”

I flessibili “per

necessità”

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Il lavoro autonomo “di nuova generazione”

• Il lavoro “autonomo dipendiente” (ES)• Dependent self-employed workers (UK)• Dependence imparfaite (FR)• Dependency within independence (OIL)

La disciplina del lavoro autonomo prescritta dal codice civile rispecchia una concezione

del lavoro autonomo nella sua versione “povera” (artigianale) o “nobile (le

professioni intellettuali), inadeguata a cogliere le esigenze di regolazione e di

tutela che si determinano nelle situazioni di dipendenza economica

(A. Perulli)

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(II) Come si identificano dal punto di vista della

fattispecie“rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata,

prevalentemente personale, anche se non a carattere

subordinato”(Art.409 c.p.c.)

Identificati nel linguaggio mediatico con

il noto acronimo “co.co.co”

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La continuatività Fattore che tende a soddisfare un interesse durevole del committente

E’ in linea di massima riconducibile alle nozioni di “contratto ad esecuzione continuata o periodica” (o “di durata”)

Ma è riferibile anche a prestazioni “uniche” che si ripetono nel tempo(Es.:collaborazione di un avvocato nei confronti di un ente che si protrae sulla base di successive convenzioni)

Sono escluse le prestazioni meramente occasionali

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La coordinazione

Inerenza funzionale alla attività del committente

Secondo la giurisprudenza è compatibile con la parasubordinazione anche una limitata ingerenza del committente

Labile confine con

l’etero-determinazio

ne che configura un rapporto di

lavoro subordinato

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La natura “prevalentemente personale” dell’opera

• Elemento generalmente considerato decisivo ai fini della qualificazione

• Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore rispetto ad altri collaboratori si cui si avvale e ad eventuali strutture di tipo materiale, all’organizzazione e ai capitali– Dove c’è impresa (2082 c.c.)

non può esserci parasubordinazione

Ciò non vuol dire che qualsiasi

utilizzo di macchinari,

anche complessi e costosi escluda

la parasubordinazio

ne, se si dimostra la

“personalità” della

prestazione, cioè il riferimento alla

competenza tecnica del

professionista

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Un esempio giurisprudenzialePer l'esistenza dei rapporti contemplati dall'art. 409

cpc devono sussistere i seguenti tre requisiti: 1.la continuità, che ricorre quando la prestazione

non sia occasionale ma perduri nel tempo e che importa un impegno costante del prestatore a favore

del committente; 2.la coordinazione, intesa come connessione

funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del

prestatore; 3.la personalità, che si ha in caso di prevalenza del

lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di

natura materiale

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Cass. n. 7785/1997…Pertanto, la tenuta della contabilità

aziendale svolta in modo coordinato con l'attività esercitata dall'imprenditore,

nell'ambito di un rapporto che è proseguito per un congruo periodo di

tempo, dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'art. 409 cpc, restando

irrilevante che il prestatore di lavoro svolgesse anche l'attività di agente di

una società di assicurazione

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La parasubordinazione come “via di fuga” dalla subordinazione:la presa d’atto del legislatore

“Le forme atipiche di lavoro sono aumentate soprattutto negli anni

novanta e hanno rappresentato un modo con cui la realtà ha

individuato nelle pieghe della legge le strade per superare rigidità e

insufficienze delle regole del lavoro.Relazione di accompagnamento al decreto

276/03

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“Le misure contenute nel presente

provvedimento superano la farisaica accettazione

delle pratiche elusivee riconducono

le attuali co.co.co…”

o al lavoro

subordinato

o al lavoro“a

progetto”

LA RIFORMA

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Art. 61 d. lgs. 276/03

“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

prevalentemente personale e senza

vincolo di subordinazione,

di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile devono essere

riconducibili a uno o più progetti specifici o

programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal

committente

e gestiti autonomamente dal collaboratore in

funzione del risultato, nel rispetto del

coordinamento con la organizzazione del

committente e indipendentemente dal tempo impiegato per

l'esecuzione della attività lavorativa”

progetti

autonomamente

risultato

indipendentemente daltempo

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Un nuovi tipo di contratto?Un’importante notazione

sistematica“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

prevalentemente personale e senza

vincolo di subordinazione,

di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile…

di cui all'articolo 409

Non “contratto di

lavoro a progetto”

ma “collaborazioni coordinate e continuative

nella modalità c.d. a

progetto”

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I rapporti tra art. 409 c.p.c e art. 61 D. lgs. 276

L’interpretazione del Ministero del lavoro nella circolare 1/2004 del 14.1.2004

“L’art. 61 non sostituisce e/o modifica l’art. 409 c.p.c. bensì

individua, ai fini dell’applicazione del decreto, le modalità di svolgimento della

prestazione di lavoro del collaboratore”

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Due conseguenze che derivano dalla costruzione della nuova

fattispecie come il risultato della somma co.co.co. + progettoA. Come si definisce meglio l’elemento qualificatore della

fattispecie, vale a dire “il progetto”?

B. Che fine fanno le collaborazioni coordinate e continuative

SENZA progetto?

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(A) IL PROGETTO

“Il progetto consiste in un'attività produttiva ben

identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato

risultato finale”(Circolare ministeriale 1/2004)

?

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“Costruire la linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Roma è sicuramente un progetto, che dura dieci anni e che coinvolge migliaia di persone. Ma anche realizzare il sito web di una piccola azienda è a suo modo un progetto. Ci si può chiedere se i due o tremila lavoratori addetti per un decennio alla linea TAV e l’informatico potranno pretendere tutti lo stesso tipo di contratto”

L. Gallino, La Repubblica, 25.10.2004

QUALE ATTIVITA’

LAVORATIVA PUO’ DIRSI

NON CONNESSA

AD UN PROGETTO?

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Alcuni esempi di “fantasia progettuale” (da un forum di

consulenti del lavoro)• Un progetto potrebbe essere ad esempio la

modifica di organizzazione di archiviazione della documentazione dello studio, o ancora...

• lo sviluppo di determinati programmi excel per l'utilizzo statistico di alcuni dati retributivi e/o contabili o ancora...

• Oppure lo studio di un determinato contratto che non è mai stato seguito dallo studio al fine di incrementare l'attività...

• Insomma, un progetto che stia davvero in piedi, deve essere circostanziato, ben chiaro e non si deve poter confondere con il normale assetto organizzativo dello studio

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…Un portiere d’albergo

• organizzare e supervisionare le procedure dei servizi offerti dallo sportello clienti;

• coordinare la raccolta dei documenti degli utenti del servizio;

• organizzare il servizio informazioni;

Un esempio non fantasioso di “progetto”

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Una prima applicazione giurisprudenziale

(Trib. Torino 5/4/2005)

IL PROGETTO: Attività finalizzate alla commercializzazione di contratti di telefonia

LE PRESTAZIONI RICHIESTE AI COLLABORATORI:• Preparazione e gestione di stand all’interno dei supermercati per la promozione dei servizi telefonici.• Il “promoter” è tenuto a svolgere interviste (sondaggi) per un numero stimato di contatti non inferiore a 690 per mese• Tre volte ai giorno, i dati relativi ai presenti, al numero di contratti conclusi da ciascuno e alle ore di presenza degli stessi vengono raccolti e inviati alla sede aziendale

Contratti di lavoro a progetto stipulati con una società concessionaria esclusiva dei prodotti TELE2 per l’Italia

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“Tutti i commentatori, pur divergendo su singoli aspetti, hanno concordato che il collaboratore debba rapportarsi ad una

organizzazione aziendale, nel cui ciclo produttivo andrà ad inserirsi. E’ certo, tuttavia, che deve essere

distinguibile l’organizzazione aziendale dall’attività del collaboratore che ad essa si rapporta di tal che,

eliminando la collaborazione, deve residuare un’organizzazione aziendale.

Il caso di specie rappresenta un’ipotesi limite in quanto solo 6 sono i dipendenti a libro matricola, addetti a mansioni

amministrative, a fronte di un’attività - indicata nell’oggetto sociale di “commercializzazione di prodotti multimediali, con particolare riferimento al settore telefonico” - interamente demandata ai collaboratori a progetto. Ne risulta che i

collaboratori a progetto si trovano a collaborare non con una struttura aziendale, bensì con una struttura

interamente composta di altri collaboratori a progetto”

L’interpretazione della nozione di progetto da parte del giudice torinese

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La necessaria “specificità” del progetto

“Anche accogliendo la più ampia tesi interpretativa, che ritiene che questo tipo contrattuale non sia riservato ad attività di

carattere altamente specialistico, non si può ignorare che il progetto deve avere una sua

specificità.

Anche a non intendere la specificità quale “individualizzazione” del progetto sul singolo

collaboratore non si può accettare l’estremo opposto, di una

standardizzazione di centinaia di contratti a progetto in tutto e per tutto

a) identici tra loro,

b) ed identici altresì all’oggetto sociale”

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Una interpretazione meno “rigorosa” di progetto

Trib. Ravenna 21 novembre 2005Nel caso di specie il progetto aveva «l’obiettivo

di realizzare un ufficio commerciale pienamente efficiente […] con gestione

esemplare del cliente a partire dall’ordine in arrivo, alla partenza della merce, al buon

andamento della spedizione». Non v’è dubbio che l’attività assegnata alla ricorrente

configurava una precisa attività, delimitata funzionalmente e temporalmente, cui ineriva

un chiaro risultato finale

Non si capirebbe perché il miglioramento dell’organizzazione di un ufficio non possa

costituire un obiettivo da conseguire attraverso un contratto a progetto;

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(B) LE CO.CO.CO. SENZA PROGETTO

a) Quelle che possono continuare ad esserlo: le esclusioni dalla nuova normativa

b) Quelle che non possono più esserlo: le conseguenze sanzionatorie della mancanza del progetto

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(a) Le esclusioni dalla nuova disciplina (art. 61)

L’art. 409 c.p. continua a disciplinare le collaborazioni nelle seguenti ipotesi:

Professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi

Collaboratori pensionati Prestazioni occasionali (< 30 gg.

e 5000 euro nell’anno con lo stesso committente)

Committente P.A. Agenti e rappresentanti di

commercio

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(b) Le conseguenze sanzionatorie (l’art. 69)

“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro

sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto” (art.

69.1)– Si colpisce al di la del

voluto (le co.co.co. genuine)

– I problemi di costituzionalità

Può sussistere una presunzione

assoluta di subordinazione?

Nemmeno il legislatore ha la disponibilità del tipo contrattuale

(Corte cost. n. 115/1994)

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L’interpretazione “riduzionista” della Circolare

Le collaborazioni senza progetto

non sono subordinate; si presumono tali

fino a prova contraria

IL PROGETTO NON SERVE A NULLA?

(se non c’è, si può comunque provare

l’autonomia)

(se c’è, si puòcomunque provarela subordinazione)

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“Priva di plausibilità è la tesi sostenuta dalla difesa attorea secondo cui in realtà la

ricorrente era stata assunta per svolgere una mera “attività impiegatizia nell’ambito

di un ufficio”. “Tutti i testimoni hanno riferito che la ricorrente era la persona “che doveva

individuare i problemi e dare le soluzioni per risolverli” (che è in sintesi la migliore definizione che vale a caratterizzare sotto il profilo

dell’autonomia la sostanza di un rapporto di collaborazione)”

Rimane comunque – malgrado la astratta idoneità del progetto inserito nel contratto, la possibilità di provare la subordinazione

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I testimoni hanno affermato che non è vero che la ricorrente abbia svolto la sua attività sotto la direzione gerarchica della signora Mentana

(ad es. test. Biagi «Non è vero, io non ho mai sentito la signora Mentana impartire

direttive. Vedevo invece che si ritrovavano nell’ufficio della titolare per parlare»).

La ricorrente «interloquiva con la signora Mentana ma non veniva diretta da questa».

Inoltre la stessa ricorrente si gestiva il tempo di lavoro e “non era legata agli orari di

lavoro”; “non aveva il badge per segnare l’orario di lavoro come gli altri dipendenti”

(test. Rubboli)

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La “circolare Damiano” del 2006

sul lavoro a progetto nei Call centre

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“L’utilizzo legittimo delle collaborazioni a progetto nei

call center dipende dal presupposto che “le prestazioni siano genuinamente autonome

perché effettivamente riconducibili alla realizzazione di un programma o progetto o

fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione del

risultato”

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Ne consegue…Che “un progetto può essere individuato anche nell’ambito

delle attività operative telefoniche offerte dai call center purché in

ogni caso idoneo a configurare un risultato,

determinato nei suoi contenuti qualificanti,

l’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire con

possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro”

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Quando il progetto è “genuino” e quando no

E’ GENUINO NEL CASO DELLE “CAMPAGNE

TELEFONICHE” OUTBOUND:

“il collaboratore deve rendersi attivo al fine di contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”

NON È GENUINO NEL CASO DELLE CAMPAGNE TELEFONICHE IN BOUND

Nelle attività in bound l'operatore non gestisce,

come nel caso dell'out bound, la propria attività,

né può in alcun modo pianificarla giacché la

stessa consiste prevalentemente nel

rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a

mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie

energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.

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L’autonomia della prestazione (nel caso di attività

“outbound”)Il collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all'interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:

a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la

prestazione giornaliera;c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione

giornaliera.

Ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificata e la

presenza non può mai essere imposta

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Trib. Livorno, 8/1/2007

Aspetto essenziale del contratto di lavoro a progetto nel settore dei call-center è che il

progetto contenga un risultato che il collaboratore deve raggiungere con modalità

autonome con possibilità di autodeterminare il proprio ritmo di lavoro (circolare ministeriale

n. 17 del 2006): autodeterminazione che mentre non può essere attuata nell’attività in-

bound, può attuarsi nell’attività out-bound qualora il progetto abbia ad oggetto campagne

determinate e precise

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(III) Gli effetti della fattispecie sul piano delle

tuteleSi individuano, nell’ambito dei

lavoratori autonomi, alcune tipologie che si

presumono caratterizzate da una

situazione di debolezza socio-

economica simile a quella dei lavoratori

subordinati

Tale da giustificar

e una parziale

estensione delle tutele

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Quali tutele?

La norma che definisce la parasubordinazione è inserita nel codice di procedura civile

Viene estesa in primo luogo la tutela processuale

Competenza del giudice del lavoro Tentativo obbligatorio di conciliazione Possibilità di ottenere un’ordinanza in

corso di causa che vale come titolo esecutivo delle somme non contestate

Invalidità di rinunzie e transazioni

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Alcune tappe del consolidamento normativo del

lavoro parasubordinatoL’assoggettamento ai

contributi INPS delle prestazioni continuative e coordinate– L’estensione delle

tutele previdenziali (su base strettamente contributiva)

La Finanziaria 2007

(770). Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota

contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione

separata di cui all’articolo 2.8

l.335/1995 che non risultino assicurati presso altre forme

obbligatorie, è stabilita in misura pari al 23 per

cento

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ALTRE TUTELE• Assegno in caso di parto (finanziaria 1997)• Assistenza sanitaria in caso di degenza

ospedaliera (finanziaria 1999)• L’assicurazione antinfortunistica (D. lgs. 38/2000)

Finanziaria 2007788. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a

progetto e categorie assimilate, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni

Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito

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Le tutela dei co.co.co. (con e senza progetto)

• Una tutela che si colloca fondamentalmente sul piano

• Processuale• Previdenziale• Antinfortunistico E le tutele

propriamentelavoristiche che

agiscono sul piano delrapporto di lavoro?

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Le tutele dei co.co.co. (a progetto)

Art. 63 - CorrispettivoIl compenso corrisposto

ai collaboratori a progetto deve essere

proporzionato alla quantità e qualità del

lavoro eseguito, e deve tenere conto dei

compensi normalmente corrisposti per

analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel

luogo di esecuzione del rapporto

I compensi corrisposti ai lavoratori a progetto

devono essere proporzionati alla

quantità e qualità del lavoro eseguito e devono

tenere conto dei compensi normalmente corrisposti

per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti

collettivi nazionali (Finanziaria 2007)

?Il legislatore distratto

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Gravidanza, malattia, infortunio

Art. 66.Altri diritti del collaboratore a

progettoLa gravidanza, la malattia e l'infortunio del

collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione

del corrispettivo.

Il committente può, tuttavia, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, quando essa sia determinata,

ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile

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Sospensione del rapporto…e poi?

Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di

malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (Art.

66.2). In caso di gravidanza, la durata

del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni,

salva più favorevole disposizione del contratto individuale (Art.

66.3).

Il trattamen

to più favorevole

della gravidanza rispetto

alla malattia

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Il “licenziamento” del co.pro.pro.

Art. 67 - Estinzione

del contratto

1. I contratti di lavoro di cui al presente

capo si risolvono al momento

della realizzazione del progetto

Se il progetto viene compiuto prima della scadenza del termine?

E se al momento della scadenza indicata il

progetto non è ancora stato realizzato?

“indipendentemente dal termine apposto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto

deve intendersi risolto” (Circolare 1/2004)

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• 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa

• ovvero secondo le

diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale

o inadempimento di notevole importanza

ex art. 1455 c.c.?

disciplina “convenzionale”

del recesso