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Diritto commerciale I SCOPO DI LUCRO PROFESSIONI INTELLETTUALI

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Diritto commerciale I

SCOPO DI LUCRO

PROFESSIONI INTELLETTUALI

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L’imprenditore

• Lo scopo di lucro di lucro è un requisito essenziale della fattispecie impresa?

• I liberi professionisti sono imprenditori?

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L’imprenditore

SCOPO DI LUCRO

Metodo economico ex art. 2082 c.c.

R = C

Normalmente le imprese sono caratterizzate dallo scopo di realizzare un lucro (oggettivo) da ripartire in capo ai titolari dell’attività (lucro soggettivo). Quindi, se

R > C

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L’imprenditore

• Si realizza il profitto che, per la scienza economica, è:

- la giustificazione del rischio

- la remunerazione dell’attività direzionale dell’imprenditore

Il lucro è requisito «naturale» dell’impresa, tuttavia…

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L’imprenditore

• Il cd lucro soggettivo non è requisito essenziale alla fattispecie impresa: attiene al movente psicologico dell’imprenditore

• Il cd lucro oggettivo, requisito riferibile all’attività, non è richiesto dalla lettera della norma dell’art. 2082 c.c.

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Il “lucro” è, invece, espressamente richiesto dall’art. 2247 c.c. (Contratto di società)

Art. 2247 : Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economico allo scopo di

dividerne gli utili

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La nozione di impresa ex art. 2082 c.c. è nozione unitaria, ovvero comprensiva:

- dell’impresa pubblica (art. 2093 c.c.)

- delle società cooperative (art. 2511 c.c.)

- dell’impresa sociale (d.lgs. 3 luglio 2017. n. 112)

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L’imprenditore

1) L’impresa pubblica non è necessariamente, né di regola, preordinata alla realizzazione di un profitto. Ai sensi dell’art. 3, legge n. 1589/1956 (legge istitutiva delle partecipazioni statali), era espressamente tenuta ad operare secondo criteri di «economicità»

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2) Le società cooperative si caratterizzano per la realizzazione di un vantaggio patrimoniale.

Nella Relazione al codice civile, n. 1025, è disposto che l’impresa mutualistica opera per «fornire beni, o servizi, od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato»

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L’imprenditore

3) Le società, i consorzi, le associazioni e le fondazioni che operano, in presenza di determinati requisiti, nel settore non profit, si qualificano come «imprese sociali» e svolgono attività di utilità sociale in assenza di uno scopo egoistico

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• Conclusione:

Requisito (minimo) essenziale dell’attività di impresa: R = C

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L’imprenditore

PROFESSIONI INTELLETTUALI E ATTIVITA’ DI IMPRESA

Esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dalla legge: le professioni intellettuali

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L’imprenditore

• I liberi professionisti (oltre che gli artisti e gli inventori) diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa (art. 2238 c.c.)

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L’imprenditore

• Motivazioni del favor legis dell’esenzione dei professionisti dalla disciplina dell’impresa e dallo statuto dell’impresa commerciale:

- Nell’attività intellettuale mancherebbero sempre e comunque l’uno o l’altro dei requisiti di cui all’art. 2082 c.c.

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L’imprenditore

• La considerazione «sociale» delle professioni intellettuali (professioni più antiche sottratte alla «infamia» del fallimento)

• Le opere e i servizi intellettuali non sarebbero beni o servizi in senso tecnico giuridico (…)

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• (…) Da un punto di vista giuridico la prestazione dell’esercente professione intellettuale non è un servizio e ciò perché attività squisitamente intellettuale (il farmacista è imprenditore perché oggetto prevalente della sua attività è la vendita di medicinali «messi in commercio già preparati e confezionati»: T.U delle leggi sanitarie)

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L’imprenditore

- Particolare regolamentazione dell’accesso alla professione e del suo esercizio; albi professionali; potere disciplinare degli ordini di appartenenza; divieto di esercizio per i non iscritti (regole extracodicistiche dettate anche a tutela dei terzi)

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L’imprenditore

• Privilegio di classe?

• E si vedano:

• - art. 2233, comma 2, c.c., secondo cui il compenso del professionista deve essere adeguato ”all’importanza dell’opera e al decoro della professione”

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L’imprenditore

• e

• -art. 2225, in tema di lavoro autonomo non intellettuale, per il quale il corrispettivo non liquidato convenzionalmente o a stregua degli usi deve commisurarsi “al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”

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L’imprenditore

• I professionisti intellettuali sono creatori di ricchezza come gli imprenditori

• In ambito comunitario le professioni intellettuali vengono assoggettati alle regole del mercato e della concorrenza (in Italia segnali che rispondono a questa tendenza: interventi di liberalizzazione e abolizione delle tariffe professionali; è stato abolito il divieto di pubblicità informativa)

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L’imprenditore

• La legge n. 266/97 ha abolito il divieto di costituzione delle società tra professionisti sancito con una legge razziale del 1938 (l. n. 1815).

È possibile, quindi, costituire:

- Società tra avvocati (d.lgs. n. 96/2001)

- Società tra professionisti (l. n. 183/2011)

(rinvio)

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L’imprenditore

• Esigenza di regolamentare in maniera uniforme nell’area comunitaria i servizi professionali:

• La Corte di Giustizia ha elaborato una nozione di impresa (comunitaria) che viene definita, ai fini dell’applicazione delle regole della concorrenza e del mercato

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L’imprenditore

• come qualsiasi entità che eserciti un’attività economica a prescindere dal suo stato giuridico, dalla sua organizzazione e dalle sue modalità di finanziamento

• L’attività del libero professionista rientra a pieno titolo nella nozione di impresa comunitaria