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Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750 Oggetto: Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione del cd. iper ammortamento) Alle imprese e ai professionisti interessati Agli enti di certificazione Premessa La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale. In particolare, si ricorda, il comma 11 del citato art. 1 della legge n. 232/2016, prevede che per l’applicazione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre “…una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Lo stesso comma 11 dispone, peraltro, che nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Si precisa che, in caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all’investimento complessivo e ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o

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Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Circolare 15 dicembre 2017, n. 547750

Oggetto: Indicazioni per l’adempimento documentale previsto dall’art. 1, comma 11, della legge 11

dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione del cd. iper ammortamento)

Alle imprese e ai professionisti interessati

Agli enti di certificazione

Premessa

La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell’art. 1 della legge 232 del 2016

(legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e

immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello

c.d. “Industria 4.0”, subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili

ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale.

In particolare, si ricorda, il comma 11 del citato art. 1 della legge n. 232/2016, prevede che

per l’applicazione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre “…una perizia

tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi

professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato,

attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui

all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale

di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Lo stesso comma 11 dispone, peraltro, che nel caso di beni aventi ciascuno un costo di

acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche

attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Si precisa che, in caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il

limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente

considerati, ma all’investimento complessivo e ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o

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le singole componenti) siano acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o

presso fornitori diversi. Al riguardo, appare opportuno ricordare che, secondo quanto già chiarito

nella circolare n. 4 dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico (cfr. paragrafo

11, punto 3), ai fini della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, per impianto o porzione di

impianto si deve intendere “un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni

macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente”.

Nell’ipotesi in cui l’investimento abbia a oggetto più beni di costo unitario non superiore al

suddetto limite dei 500.000 euro, non costituenti impianti o porzione di impianti nell’accezione

soprarichiamata, è comunque in facoltà dell’impresa richiedere, ancorché non obbligatorio, per

motivi prudenziali o per altri motivi, l’intervento del professionista (o dell’ente accreditato) per

ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla

disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità).

Si ricorda, infine, per completezza, che come già chiarito nella stessa circolare n. 4

dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico (paragrafo 6.3), la perizia giurata (o

l’attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità

di beni agevolabili.

L’avvenuta verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione degli stessi

al sistema aziendale, sia che risultino da perizia giurata o da attestato di conformità oppure, quando

possibile, da autocertificazione resa dal legale rappresentante, assume rilievo non solo sul piano

sostanziale per la costituzione del diritto al beneficio, ma anche agli effetti del suo meccanismo

applicativo; si ricorda, infatti, che la concreta fruizione del beneficio, sotto forma di maggiorazione

(virtuale) delle quote di ammortamento prevista dai richiamati commi 9 e 10 (rispettivamente: del

150 per cento per i beni materiali dell’allegato A e del 40 per cento per i beni immateriali

dell’allegato B), può iniziare a decorrere solo dal periodo d’imposta in cui viene soddisfatto (anche)

tale adempimento formale.

In questo senso, nella circolare dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo

economico n. 4 del 30 marzo 2017 (cfr. par. 6.3), è stato precisato che l’acquisizione della perizia

tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione

del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di

chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell’iper-

ammortamento.

Tuttavia, come chiarito dalla stessa circolare dell’Agenzia delle entrate-Ministero dello

sviluppo economico, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di

conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata

in funzione dei beni (vale a dire, a processo di ammortamento fiscale già iniziato), l’impresa

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beneficiaria ha comunque diritto al recupero (frazionato) della differenza tra super e iper

ammortamento in precedenza non dedotta (sul punto, si rinvia al par. 6.4.1 della citata circolare e

agli esempi numerici ivi svolti per chiarire il meccanismo di “ricalcolo” dell’iper-ammortamento).

Va inoltre ricordato che la citata circolare ha anche riconosciuto la possibilità “…di produrre

l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata

sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta

interconnessione”. Fermo restando, però, che la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni,

pur effettuata entro il termine di chiusura del periodo d’imposta della loro entrata in funzione, non

sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto al regime dell’iper ammortamento dallo stesso

periodo, anche se l’effettuazione della verifica dell’interconnessione avvenisse nei primi giorni del

successivo periodo d’imposta.

Tutto ciò premesso, in considerazione dell’approssimarsi della data del 31 dicembre 2017,

che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere

all’adempimento documentale previsto dalla disciplina per gli investimenti agevolabili effettuati nel

corso del 2017, si ritiene opportuno con la presente circolare fornire ulteriori indicazioni in ordine al

contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della

dichiarazione avente valore di autocertificazione.

Inoltre, al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato

predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di

analisi tecnica, che si allegano alla presente. Si precisa, peraltro, che l’adozione degli schemi

proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli

schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.

Natura e contenuto della perizia

In base al richiamato comma 11 dell’art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, la perizia

giurata o l’attestazione di conformità devono accertare “che il bene possiede caratteristiche

tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente

legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.

Si tratta, dunque, come si evince del resto anche dall’individuazione delle categorie di soggetti

abilitati a rilasciare la perizia o l’attestato di conformità, di un accertamento di natura strettamente

tecnica. Ciò vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa l’autocertificazione da parte

dell’impresa (beni di costo non superiore a 500.000 euro), essendo presumibile che a questi effetti

ci si avvalga comunque dell’operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa.

Tale ordine di considerazioni appare particolarmente importante ai fini in esame, poiché la

natura delle verifiche richieste dalla norma si riflette anche sul contenuto della perizia/attestazione

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o, più precisamente, sulla distinzione, nell’ambito del documento finale, tra i contenuti che

costituiscono propriamente il risultato dell’attività tecnica svolta dal professionista o dall’ente

incaricato e ai quali si ricollega l’assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti e gli altri

contenuti pur sempre concernenti gli investimenti agevolabili e ugualmente da indicare nella

perizia. Il riferimento, in particolare, è, ad esempio: alla determinazione del costo fiscale rilevante o

alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d’imposta agevolabile o,

ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, etc…). In relazione

a tali contenuti, il professionista o l’ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le

indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di

controllo) dell’impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei

successivi controlli degli uffici fiscali. In altri termini, la perizia giurata o l’attestazione di

conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i

presupposti per la spettanza dell’agevolazione. Inoltre, stante il chiaro dettato letterale del

richiamato comma 11, si precisa che tra le verifiche tecniche richieste al perito o all’ente di

certificazione non rientra quella concernente il requisito della “novità” dei beni oggetto

d’investimento: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l’applicabilità del

beneficio e la cui asserzione ricade sotto l’esclusiva e diretta responsabilità dell’impresa

beneficiaria.

Ciò chiarito, le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di

conformità dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi:

- Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B. A questi fini è opportuno

indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di

bene materiale cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III

di 4);

- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti

richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti cui

agli allegati A e B);

- Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data

dell’avvenuto riscontro della stessa;

- Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a

corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria

dell’agevolazione.

Come si è già ricordato, la perizia giurata o l’attestazione di conformità (o, nel caso, la

dichiarazione del legale rappresentante) devono essere acquisite dall’impresa entro la data di

chiusura del periodo d’imposta. Al riguardo, con specifico riferimento al caso in cui l’impresa

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decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, si rinvia alla risoluzione n. 152 dell’Agenzia delle

entrate pubblicata il 15 dicembre 2017 che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31

dicembre per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e

dell’interconnessione, consente al professionista di procedere al giuramento della perizia anche

successivamente.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Firpo

Siglato

Dirigente Divisione IV – Marco Calabrò

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive

modifiche

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Allegati alla circolare

Allegato 1 Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da

sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)

Allegato 2 Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre

2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell’allegato B annesso alla legge 11

dicembre 2016, n. 232

- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

- Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e

applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Allegato 3 Modello di relazione tecnica per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11

dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è

controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e

azionamenti)

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Allegato 1: Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Primo gruppo (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)

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Allegato 2: Modello di perizia per beni compresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità - Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della

sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a

investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

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ALLEGATO 3: Modello di analisi tecnica per beni compresi nell’Allegato A – primo gruppo

ID_Perizia: nnnnnnn Protocollo_AnTecBS: ZZZZZZZ Protocollo_AnTecEU: YYYYYYY

LOGO

AZIENDA

RAGIONE SOCIALE Indirizzo 1 Indirizzo 2

P.IVA 123456789012

Analisi tecnica a corredo della perizia giurata ex art. 1 comma 11 legge 232/2016

BENE MATERIALE

composto da

XXXXX XXXX

XXXXXX

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

*** *** *** Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati

o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

Perito giurato: NOME PERITO E NUM ISCR Data giuramento: gg/mm/aaaa Ente asseveratore: Tribunale di XXXXXXX

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Sommario

1 ANALISI TECNICA - REQUISITI .................................................................................................................................................... 3 1.1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – Allegato A ................................................................................................................................................................................................ 3

Requisiti obbligatori .................................................................................................................................................................................................................. 3 1.1.1 Requisiti ulteriori ....................................................................................................................................................................................................................... 4 1.1.2

2 ANALISI TECNICA BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE ............................................................................................................. 6 2.1 Breve descrizione delle macchine inserite nel ciclo produttivo .................................................................................................... 6 2.2 Classificazione del bene ............................................................................................................................................................. 6 2.3 Indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing) 6 2.4 Esame possesso dei Requisiti Obbligatori sopra elencati da parte del bene in esame. .............................................................. 7

RO1 Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) ........................................................................ 7 2.4.1 RO2 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program ............................................................... 8 2.4.2 RO3 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo ....................... 9 2.4.3 RO4 Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive ........................................................................................................................................................ 9 2.4.4 RO5 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro ............................................................................................................... 10 2.4.5

2.5 Esame possesso dei Requisiti Ulteriori sopra elencati da parte del bene in esame. ................................................................. 10 RU1 Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto ........................................................................................................................... 10 2.5.1 RU2 Monitoraggio continuo .................................................................................................................................................................................................... 11 2.5.2 RU3 Caratteristiche di integrazione ........................................................................................................................................................................................ 11 2.5.3

2.6 Control Check .......................................................................................................................................................................... 12 Check List 1 – Beni allegato A, strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti 2.6.1

(par. 11 Circ. AE 4/E) .............................................................................................................................................................................................................................. 12 Check List 2 - Beni allegato A – Requisiti obbligatori (par. 11.1 Circ. AE 4/E) ....................................................................................................................... 13 2.6.2 Check List 3 - Beni allegato A – Requisiti Ulteriori (par. 11.2 Circ. AE 4/E) ........................................................................................................................... 13 2.6.3

3 CONCLUSIONI ............................................................................................................................................................................ 14

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1 ANALISI TECNICA - REQUISITI 1.1 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o

gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – Allegato A

Requisiti obbligatori 1.1.1

Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

RO2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Alcune Caratteristiche Obbligatorie citate sono di esclusiva pertinenza della macchina e devono essere quindi garantite dall’OEM (in rosso); altre sono a carico oltre che dell’OEM anche dell’azienda beneficiaria END USER (in verde). La normativa ha introdotto la possibilità di eseguire la perizia in due fasi e tempi distinti.

Ciò è esplicitamente previsto dalla Circ. Agenzia delle entrate/Ministero dello sviluppo economico 4/E del 30/03/17 che al punto 6.3 pag.61 prevede quanto segue: “È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione.” Per meglio specificarne il senso applicativo, si riporta di seguito quanto specificato dalla citata circolare con riferimento alle singole caratteristiche obbligatorie: RO1 La caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC (es.: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di soluzione DCS – Distributed Control System). RO2 La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo punto R03. Ulteriori precisazioni:

la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;

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nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica;

per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

RO3 La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;

Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti);

RO4 La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la macchina/impianto deve essere dotata di una sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:

Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore;

Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo (illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi idi interazione, ecc.).

RO5 La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.

Requisiti ulteriori 1.1.2

Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve essere dotato inoltre di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderlo assimilabile o integrabile a sistemi cyberfisici:

RU_a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; RU_b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante

opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

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RU_c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Per meglio specificarne il senso applicativo, si richiama anche in questo caso quanto specificato dalla citata circolare N.4/E:

RU_a) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);

Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;

Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.

RU_b) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo. Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante); RU_c) Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

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2 ANALISI TECNICA BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 2.1 Breve descrizione delle macchine inserite nel ciclo produttivo

Descrivere brevemente il bene in oggetto, specificando la sua denominazione commerciale, il modello, il numero di matricola, la tipologia di configurazione (gruppi presenti, nome e estremi del fornitore, breve descrizione della funzione svolta dal bene strumentale). DATI INDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA Denominazione del costruttore: xxxxxxxxxxxxxxx Denominazione commerciale: xxxxxxxxxxxxxxx Tipologia di Macchina: xxxxxxxxxxxxxxx Configurazione: Macchina comprensiva di: xxxxxxxxxxxxxxx (es. nastro di trasporto in ingresso e in uscita, pesatrice, dispositivo hot melt, sistema a raggi x, marcatore, ecc.) Numero di matricola: xxxxxxxxxxxxxxx Anno di fabbricazione: aaaa

Principali funzionalità svolte dalla macchina, prendendo spunto dalle brochure e dalle schede tecniche. Allegare fotografie.

2.2 Classificazione del bene

Dimostrare in particolare l’inclusione in uno dei punti del primo gruppo definite nell’allegato A Esempio: La macchina XXXXXXXXXXXXXX soddisfa il criterio dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 in quanto rientra nella voce: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: - “Macchine per il confezionamento e l’imballaggio” in quanto (descrivere le motivazioni e/o rinviare a doc di supporto, quali brochure, ecc. e ove possibile elementi di contestualizzazione quali immagini che evidenzino i processi di lavorazione, illustrandone con fotografie la situazione ante e post lavorazione.)

2.3 Indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come

risultante dalle fatture o dai documenti di leasing)

Sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dall’impresa risulta che: Il valore complessivo dell’investimento è pari a € X.XXX.XXX,XX. Il valore del bene è pari a € X.XXX.XXX,XX, cfr. fattura n. … del ……… emessa da…………. (vedi Allegato n. …). (in alternativa: dal contratto di leasing ………..) Il costo dei suoi componenti e accessori è: X.XXX.XXX,XX, cfr. fattura n. … del gg/mm/aaaa emessa da…………. (vedi Allegato n. …). (in alternativa: dal contratto di leasing ………..) L’impresa ……….. dichiara inoltre che intende considerare quali componenti e accessori del bene i seguenti elementi Inserire elenco

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Si segnala che la risoluzione di Agenzia delle Entrate n. 152 del 15 dicembre 2017 ha stabilito in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell’iper ammortamento il limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A costituiscono “normale dotazione” del bene medesimo. Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati. Resta ferma la facoltà per l’impresa di applicare l’iper ammortamento su un costo eccedente il predetto limite del 5%, a condizione che sia in grado di dimostrare l’effettiva congruità della dotazione.

2.4 Esame possesso dei Requisiti Obbligatori

Si esaminano di seguito le caratteristiche della macchina al fine di accertare il rispetto dei Requisiti Obbligatori. Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali devono essere dotati delle seguenti caratteristiche:

Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program

Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte di XXXXXXXXXXX

RO1 Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 2.4.1Controller)

Descrivere come si realizza il controllo, le verifiche fatte a supporto, il materiale conseguente che si allega (immagini videate, ecc.) o a cui si rinvia (doc tecnica del fornitore, fascicolo tecnico di costruzione, ecc.). Esempio:

Identificazione del sistema di controllo (sigla del costruttore utilizzato nell’ordine di acquisto), per controllori la denominazione dell’unità di controllo;

Caratteristiche Funzionali del PLC o del CNC o di ALTRO;

(eventuali) Elementi di Controllo del PLC o del CNC o di ALTRO. Inserire poi eventualmente

Serial number del sistema

Configurazione: CPU, memoria, I/O, porte di comunicazione, ecc.

Configurazione dei sistemi DCS

Linguaggio di programmazione

Per controllori: denominazione dell’unità di controllo, consorzi che partecipano alla diffusione Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO1.

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RO2 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni 2.4.2e/o part program

Descrivere come si realizza l’interconnessione, le verifiche fatte a supporto, il materiale conseguente che si allega (immagini videate, ecc.) o a cui si rinvia (doc tecnica del fornitore, fascicolo tecnico di costruzione, ecc.). Questo vale sia: a) IN INGRESSO, invio da remoto di informazioni al PLC sulla ricettazione ancorché sulla

programmazione, ecc.; b) IN USCITA, invio in remoto informazioni sul funzionamento del macchinario o sistema (numero

pezzi prodotti, difettosità, ecc.). Esempio:

Descrizione dell’interconnessione: con ERP, MES, SCADA, PC di ufficio, ecc.;

Descrizione del protocollo di comunicazione: TCP/IP, http, FTP, ecc., specifiche della fornitura rilasciate dal produttore;

Indirizzi IP dei dispositivi;

Descrizione delle informazioni scambiate e, possibilmente, screenshot/fotografia delle videate/monitor;

(se disponibili) Schemi elettrici dell’interconnessione. Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO2. Il flusso dei prodotti e delle informazioni relativamente al bene XXXXXXXXXXX è il seguente: Inserire Schema a blocchi della macchina, evidenziando il flusso dei materiali con un colore e il flusso delle informazioni (istruzioni e/o part program, segnali di connessione remota, …) con altro colore.

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RO3 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura 2.4.3e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Descrivere come si realizza l’integrazione, le verifiche fatte a supporto, il materiale conseguente che si allega (immagini videate, ecc.) o a cui si rinvia (doc tecnica del fornitore, fascicolo tecnico di costruzione, ecc.). Descrivere come si realizza l’integrazione e inserire schermate di esempio. Esempio:

Descrizione e/o videate del sistema di scambio dati con il sistema logistico di fabbrica: ordini automatici, movimenti di magazzino. Se disponibile, tracciamento del lotto con report da gestionale.

Descrizione o videate del sistema di integrazione con la rete di fornitura: ordini automatici, date di consegna, aggiornamento dei programmi di produzione, ecc.;

Descrizione dell’integrazione M2M a monte e/o a valle con altre macchine;

(Se disponibili) Schemi elettrici e informativi per integrazione con macchine a monte e/o a valle.

Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO3.

RO4 Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive 2.4.4

Descrivere l’interfaccia uomo-macchina riportando le descrizioni opportune che evidenzino il rispetto delle seguenti condizioni. Esempio: La macchina è fornita di pannello di comando touch screen marca XXXXXXXXXX e modello XXXXXXXXXXXX, su cui sono riportati comandi e icone semplici e intuitive, utili alla programmazione e alla gestione dei parametri macchina, nonché al controllo della funzionalità della stessa. Il bene strumentale possiede un monitor di controllo con interfaccia HMI che permette all’utente operazioni semplici e intuitive che consentono una lettura facilitata delle informazioni nelle seguenti condizioni:

Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore;

Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo (illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi idi interazione, ecc.).

Il pannello di controllo consente, in sintesi, di gestire, tra le varie possibili, le seguenti funzionalità:

Memorizzazione di dati; funzioni di ricerca dati; presentazione dei dati in schermate successive strutturate per tipo di attività; funzionalità di “help”; ecc.

Presenza di icone rappresentative dello stato della macchina;

Presenza di icone rappresentative della schermata;

Evidenza degli allarmi emergenti e funzioni di diagnostica. Le immagini seguenti rappresentano alcune schermate dell’interfaccia operatore (inserire immagini schermate principali). [inserire immagini] Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO4.

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RO5 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 2.4.5

Inserire descrizione “minimale”. Esempio: La macchina è marcata CE ai sensi delle direttive di prodotto applicabili ed è accompagnata da:

Dichiarazione CE di conformità;

Manuale di istruzioni. Allegare foto targa CE apposta sulla macchina.

Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO5.

2.5 Esame possesso dei Requisiti Ulteriori

Si esaminano di seguito le caratteristiche della macchina al fine di accertare il rispetto dei Requisiti Ulteriori. Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali devono essere dotati di almeno due delle seguenti caratteristiche:

Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte di XXXXXXXXXXXXXX.

RU1 Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto 2.5.1

Descrivere come si realizza (solo 1, 2 o tutti e 3 tra Sistemi di telemanutenzione, Sistemi di telediagnosi e Controllo in remoto), le verifiche fatte a supporto, il materiale conseguente che si allega (immagini videate, ecc.) o a cui si rinvia (doc tecnica del fornitore, fascicolo tecnico di costruzione, ecc.). Esempio:

Descrizione del sistema di telediagnosi/telemanutenzione/telecontrollo adottato;

(Se disponibile) descrizione del processo interno all’azienda che consente ai fornitori un ingresso controllato ai beni di fabbrica;

(Ove disponibile) Report di telediagnosi/telemanutenzione/telecontrollo in alternativa foto delle videate del collegamento con fornitore o in remoto;

(Eventuale) copia del contratto di manutenzione o di acquisto della macchina, se prevede tale servizio.

Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU1 Il bene NON soddisfa il requisito ulteriore RU1

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RU2 Monitoraggio continuo 2.5.2

Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo

Descrivere i principali parametri critici di processo, come si realizza il monitoraggio, le conseguenze operative (arresto macchina, adattività, ecc.) verifiche fatte a supporto, il materiale conseguente che si allega (immagini videate, ecc.) o a cui si rinvia (doc tecnica del fornitore, fascicolo tecnico di costruzione, ecc.). Esempio:

Descrizione dei parametri di processo che vengono monitorati;

Descrizione dei principali sensori (indicare almeno costruttore, marca e modello), così come indicato dal fornitore;

Report di produzione ed eventuale grafico che identificano le tipologie di arresti macchina, a dimostrazione della adattività.

Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU2 Il bene NON soddisfa il requisito ulteriore RU2

RU3 Caratteristiche di integrazione 2.5.3

Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

Descrivere modalità di soddisfacimento requisito. Esempio:

Descrizione del modello, identificazione della licenza (se acquistato), livello di revisione;

Grafici/videate di funzionamento del modello.

Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU3 Il bene NON soddisfa il requisito ulteriore RU3

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2.6 Control Check

Check List 1 – Beni allegato A, strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 2.6.1computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (par. 11 Circ. AE 4/E)

A11_01. macchine utensili per asportazione. In tale contesto si fa riferimento a tutte le macchine atte alla trasformazione di pezzi, indipendentemente dal

materiale lavorato (metallo, compositi, marmo, polimeri, legno, ceramica, ecc.). Ne sono un esempio torni a CN, centri di lavoro, centri di rettifica, ecc.;

A11_02. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici. Sono comprese, per esempio, macchine per la lavorazione a ultrasuono (USM), a getto abrasivo (AJM), waterjet (WJM), chimiche (CHM), elettrochimiche (ECM), elettroerosione (EDM), taglio laser (LBM), con fascio di elettroni o di ioni (EBM), plasma (PAM), ecc.;

A11_03. macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto). Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, la voce nell’elenco è applicabile indipendentemente dal prodotto (o semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.) indotto sul prodotto o semilavorato. Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente. L’impianto gode del beneficio fiscale anche nel caso in cui i singoli componenti provengano da fornitori diversi;

A11_04. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali. Si intendono tutte quelle macchine che eseguono la deformazione

plastica operanti sia a freddo che a caldo. Ne sono un esempio presse, punzonatrici a CN, laminatoi, pannellatrici, trafilatrici, ecc.;

A11_05. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura. In questo caso possono essere compresi anche linee, celle e sistemi di

assemblaggio;

A11_06. macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Queste possono includere per esempio macchine adibite al packaging e all’imbottigliamento;

A11_07. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico). Sono inclusi i dispositivi che, in un’ottica di economia circolare, sono finalizzati al riutilizzo diretto, alla riparazione, al remanufacturing e al riciclo/riutilizzo delle materie prime. Sono

da ritenersi escluse le macchine finalizzate allo smaltimento in discarica e quelle finalizzate al recupero energetico;

A11_08. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

A11_09. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici. Ne sono un esempio: lappatrici, rettificatrici, macchine per trattamenti superficiali, termici e/o chimici, macchine per il coating, macchine per granigliatura, sabbiatura, pallinatura, vibrofinitura, verniciatura, funzionalizzazione mediante plasma, stampa su carta e tessuti, funzionalizzazione con plasma, smaltatura, decorazione della ceramica, ecc.;

A11_10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale. Ne sono un esempio le macchine per laser melting/sintering di polveri metalliche o polimeri, ecc.;

A11_11. macchine, anche motrici e operatrici (sono comprese, per esempio, macchine per l’agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole – portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo; sono, inoltre, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e dispositivi pick and place), AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, visori e sistemi di visione e meccatronici). Si precisa che l’espressione “macchine motrici” non include i veicoli ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 70/156/CEE;

A11_12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezionamento, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino.

A11_13. Infine, l’allegato A include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” anche i dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti. Per dispositivi, strumentazione e componentistica, si intendono anche package e componenti di impianto purché assicurino che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento rispettino, grazie all’ammodernamento, le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche (riportate di seguito). Inoltre, si specifica che, nel caso di revamping di un impianto consegnato prima del 2017, godono del beneficio fiscale i soli beni in oggetto (i dispositivi, la strumentazione e la componentistica compresi package e componenti di impianto) e non l’intero impianto ammodernato.

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Check List 2 - Beni allegato A – Requisiti obbligatori (par. 11.1 Circ. AE 4/E) 2.6.2

RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

RO2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre R01. macchine del ciclo produttivo;

RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Check List 3 - Beni allegato A – Requisiti Ulteriori (par. 11.2 Circ. AE 4/E) 2.6.3

RU1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

RU2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

RU3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello

svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

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3 CONCLUSIONI Per quanto indicato sopra, con la presente Analisi Tecnica si attesta che il bene XXXXXXXXXXXXXX

Rientra in una delle categorie definite nell’allegato A che identifica i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

Soddisfa le cinque caratteristiche obbligatorie indicate all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Soddisfa almeno due delle tre caratteristiche tecniche addizionali indicate all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Il bene pertanto soddisfa tutte le caratteristiche tecniche richieste affinché l’azienda XXXXXXXXXXX possa fruire della maggiorazione del 150 per cento prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016. . Fine del Documento ING. NOME COGNOME Nato a COMUNE (PV) il XX/XX/XXXX Residente in COMUNE (PV), INDIRIZZO E NUMERO CIVICO CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXX PARTITA IVA: XXXXXXXXXXX LIBERO PROFESSIONISTA Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di PROVINCIA (n. XXXXXX) Data: _____/_____/__________ Ing. NOME COGNOME Allegati: Inserire eventuali elementi di contestualizzazione se non già integrati nell’allegato tecnico, ma comunque fare riferimento nell’allegato tecnico alla loro presenza.

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ALLEGATO 2: Modello di perizia per beni compresi nell’Allegato A – II E III gruppo e Allegato B

ID_Perizia: nnnnnnn Protocollo_AnTecBS: ZZZZZZZ Protocollo_AnTecEU: YYYYYYY

LOGO

AZIENDA

RAGIONE SOCIALE Indirizzo 1 Indirizzo 2

P.IVA 123456789012

Perizia Tecnica Giurata ex art. 1, comma 11 della legge 232/2016

BENE XXXXXX

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia

e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

*** *** *** Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Perito giurato: NOME PERITO E NUM ISCR Data giuramento: gg/mm/aaaa Ente asseveratore: Tribunale di XXXXXXX

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ATTESTAZIONE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 3 di 8

1 ATTESTAZIONE Il sottoscritto Nome Cognome, Ingegnere iscritto all’Ordine degli ……… della Provincia di …… al n°…., residente in …………, C.F. ………., sulla base della consulenza ed analisi tecnica svolta le cui risultanze sono dettagliatamente esposte nella presente perizia,

VISTI

i contenuti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0

i contenuti della Circolare 4/E emanata dall’agenzia delle Entrate il 30/03/17

PREMESSO

che la società sopra menzionata dichiara:

di aver effettuato investimenti ammessi all’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2017, così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione;

che i costi di tali investimenti sono imputabili ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR al periodo d’imposta agevolabile, sono stati determinati secondo corretti criteri fiscali e contabili e sono stati correttamente iscritti in bilancio e nel libro cespiti;

che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa, così come precisato nelle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 30 marzo 2017;

ATTESTA

Che il bene il bene in valutazione: PRODUTTORE: xxxxxxxx MODELLO: yyyyyyyyy MATRICOLA: 12345678 DESCRIZIONE: ahfkjh ajdhf aihdfpi aipdfh piahf pia fpiahfpia hipfahdf hpa fhpa f Acquisito dall’azienda: AZIENDA ACQUIRENTE: RAGIONE SOCIALE SEDE: Indirizzo 1 Indirizzo 2 SITO DI MESSA IN FUNZIONE: Indirizzo 3 REPARTO: Produzione così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data GG/MM/AAAA (che si assume come data di validazione della configurazione, delle dotazioni e dello stato dell’arte del bene in esame) possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,

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ATTESTAZIONE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 4 di 8

convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0, e

RIENTRA tra quelli elencati nell’: ALLEGATO A

Gruppo II 9 voci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 4 voci 1 2 3 4 ALLEGATO B 20 voci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SODDISFA il requisito obbligatorio, di INTERCONNESSIONE SI NO

il bene è interconnesso perché scambia informazioni con sistemi interni ed esterni, attraverso un collegamento basato su:

specifiche documentate;

disponibili pubblicamente;

internazionalmente riconosciute;

Il bene è stato MESSO IN FUNZIONE il gg/mm/aaaa Il bene è stato INTERCONNESSO NEL 2017 2018 2019 2020 L’INTERCONNESSIONE è stata verificata in data GG/MM/AA. Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini dell’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di euro: x.xxx.xxx,xx

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ATTESTAZIONE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 5 di 8

ATTESTA INOLTRE

Di sottoscrivere la presente perizia confermando la veridicità, la correttezza e la certezza delle affermazioni, rilevazioni e più in generale dei contenuti in essa riportati.

Data: gg/mm/aaaa Luogo Giuramento In fede: Il perito giurato (Nome Cognome)

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DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ DEL PERITO ASSEVERANTE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 6 di 8

2 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ DEL PERITO ASSEVERANTE

Il sottoscritto Nome Cognome, Ingegnere iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di xxxxxxx al n° nnnn residente in indirizzo C.F. RSSMRA85T10A562S

VISTI

i contenuti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0

i contenuti della Circolare 4/E emanata dall’agenzia delle Entrate il 30/03/17

DICHIARA

la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.

Data: gg/mm/aaaa Luogo Giuramento In fede: Il perito asseverante (Nome Cognome)

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NDA – NOT-DISCLOSURE AGREEMENT

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 7 di 8

3 NDA – NOT-DISCLOSURE AGREEMENT ACCORDO DI RISERVATEZZA

Premesso che RAGIONE SOCIALE, detta in seguito Committente, qui rappresentata da LEGALE RAPPRESENTANTE, è proprietaria esclusiva di disegni, prototipi, esperienze tecniche, dati ed altre informazioni utili che il sottoscritto Perito Asseveratore ha dovuto acquisire per redigere la presente perizia tecnica, nel seguito il tutto essendo identificato come Informazioni Riservate. Tali Informazioni Riservate costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole per la Committente. LEGALE RAPPRESENTANTE ha necessità di rivelare dette Informazioni Riservate all’ingegnere NOME E COGNOME in seguito definito Consulente. Tali Informazioni Riservate vengono rivelate al solo scopo di permettere al Consulente di effettuare l’analisi tecnica indispensabile per la redazione della Perizia Tecnica Asseverata necessaria al godimento dei benefici conseguibili dalla Committente attraverso l’adozione dell’iperammortamento dei beni peritati in base alla L. 232/16. In considerazione di ciò si conviene e si stipula quanto segue:

Il Consulente comunque non utilizzerà, senza il consenso scritto del Committente, alcuna Informazione Riservata salvo che

per il succitato scopo, ovvero non divulgherà dette Informazioni Riservate a qualsiasi terza persona, ditta o ente.

Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o

altri, che avranno necessariamente accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o in parte di, dette Informazioni Riservate,

le tengano nella riservatezza più assoluta.

Il termine Informazioni Riservate, come utilizzato in questo accordo, comprenderà senza limitazioni tutti gli elementi compresi

nelle informazioni tecniche, dati, progetti, disegni, proposte, offerte ed altro materiale relativo alle dette apparecchiature

nonché nelle domande di brevetto e nei brevetti come finora, o in seguito, forniti o divulgati dal Committente al Consulente.

Le specifiche Informazioni Riservate divulgate al Consulente non possono essere considerate oggetto di eccezioni alla

normativa del presente atto, soltanto perché esse eventualmente inglobano informazioni generali di dominio pubblico.

Tutti i disegni, stampati, dati, materiali o altre informazioni fornite dal Committente al Consulente rimangono di proprietà del

Committente e saranno considerati in comodato al Consulente solo per il limitato scopo sopra specificato ed il Consulente

non può né potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare una qualsiasi parte di tali disegni, stampati, dati o altre informazioni

senza lo specifico consenso scritto del Committente.

Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere interpretata

come una concessione, al Consulente, di una licenza o di altro diritto relativo al materiale rivelato, ovvero a qualsiasi brevetto

qui concesso, o che verrà in seguito concesso, in relazione al detto materiale.

Il Committente si impegna a tenere il Consulente regolarmente e tempestivamente informato di tutti i risultati relativi a

conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche e tecnico-economiche.

Il presente accordo entra in vigore alla firma delle parti e termina dopo 10 (dieci) mesi salvo le clausole che sopravvivono ad

esso.

Al termine dell’accordo il Consulente deve restituire al Committente ogni o qualsivoglia materiale connesso al presente

accordo.

Come previsto dalla Circolare 4/E Agenzia delle entrate/Ministero dello sviluppo economico (pag. 59), a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.

Legge applicabile: legge italiana Foro competente: Tribunale di xxxxxx Fatto, letto accettato e sottoscritto In COMUNE Il gg/mm/aaaa Per il Committente Per il Consulente RAGIONE SOCIALE Nome Cognome Ingegnere LEGALE RAPPRESENTANTE

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VERBALE DI GIURAMENTO

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 8 di 8

4 VERBALE DI GIURAMENTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI XXXXXXXXX

L’anno 2017 addì xx del mese di ………, avanti al sottoscritto Cancelliere del sopraindicato Tribunale è

comparso:

Nome Cognome,

Ingegnere in xxxxxxx,

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di xxxxx al n° nnnn

nato a xxxxxx, il GG/MM/AAAA, e

residente in INDIRIZZO

C.F. RSSMRA85T10A562S

identificato con Carta di Identità,

rilasciata dal Comune di XXXXXX il GG/MM/AAAA

doc. n° XXXXXXX, scadenza GG/MM/AAAA

il quale chiede di prestare il giuramento dell’allegata perizia stragiudiziale.

Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il comparente al giuramento di rito che egli presta

ripetendo:

“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi

sono state affidate al solo scopo di far conoscere la verità”.

L.C.S. Nome Cognome Ingegnere in xxxxxx Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di xxxxx – n° nnnn

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ALLEGATO 1: Modello di perizia per beni compresi nell’Allegato A – PRIMO GRUPPO

ID_Perizia: nnnnnnn Protocollo_AnTecBS: ZZZZZZZ Protocollo_AnTecEU: YYYYYYY

LOGO

AZIENDA

RAGIONE SOCIALE Indirizzo 1 Indirizzo 2

P.IVA 123456789012

Perizia Tecnica Giurata ex art. 1, comma 11 della legge 232/2016

BENE MATERIALE

composto da

XXXXX XXXX

XXXXXX

Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

secondo il modello «Industria 4.0»

*** *** *** Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati

o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

Perito giurato: NOME PERITO E NUM ISCR Data giuramento: gg/mm/aaaa Ente asseveratore: Tribunale di XXXXXXX

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ATTESTAZIONE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 3 di 8

1 ATTESTAZIONE Il sottoscritto Nome Cognome, Ingegnere iscritto all’Ordine degli ……… della Provincia di …… al n°…., residente in …………, C.F. ………., sulla base dell’analisi tecnica svolta le cui risultanze sono dettagliatamente esposte nella presente perizia,

VISTI

i contenuti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”- Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0

i contenuti della Circolare 4/E emanata dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello sviluppo economico il 30 marzo 2017

PREMESSO

che la società sopra menzionata dichiara:

di aver effettuato investimenti ammessi all’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 232 del 2017, così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione;

che i costi di tali investimenti sono imputabili ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR al periodo d’imposta agevolabile, sono stati determinati secondo corretti criteri fiscali e contabili e sono stati correttamente iscritti in bilancio e nel libro cespiti;

che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa, così come precisato nelle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 del 30 marzo 2017;

ATTESTA

Che il bene in valutazione: PRODUTTORE: xxxxxxxx MODELLO: yyyyyyyyy MATRICOLA: 12345678 DESCRIZIONE: ahfkjh ajdhf aihdfpi aipdfh piahf pia fpiahfpia hipfahdf hpa fhpa f Acquisito dall’azienda: AZIENDA ACQUIRENTE: RAGIONE SOCIALE SEDE: Indirizzo 1 Indirizzo 2 SITO DI MESSA IN FUNZIONE: Indirizzo 3 REPARTO: Produzione così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data GG/MM/AAAA (che si assume come data di validazione della configurazione, delle dotazioni e dello stato dell’arte del bene in esame) possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl.

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ATTESTAZIONE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 4 di 8

Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0, e

RIENTRA tra quelli elencati dall’art. 1, e precisamente: ALLEGATO A

Gruppo I 12 voci+R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (Revamping)

SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI OBBLIGATORI O1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic

Controller) O2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o

part program O3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o

con altre macchine del ciclo produttivo O4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva O5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro SODDISFA I SEGUENTI REQUISITI ULTERIORI (almeno 2 di 3) U1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto U2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni

set di sensori e adattività alle derive di processo U3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Il bene è stato MESSO IN FUNZIONE il gg/mm/aaaa Il bene è stato INTERCONNESSO NEL 2017 2018 2019 2020 L’INTERCONNESSIONE è stata verificata in data GG/MM/AA. Preso atto che il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini dell’agevolazione, così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di euro: x.xxx.xxx,xx

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ATTESTAZIONE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 5 di 8

ATTESTA INOLTRE

Di sottoscrivere la presente perizia confermando la veridicità, la correttezza e la certezza delle affermazioni, rilevazioni e più in generale dei contenuti in essa riportati.

Data: gg/mm/aaaa Luogo Giuramento In fede: Il perito giurato (Nome Cognome)

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DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ DEL PERITO ASSEVERANTE

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 6 di 8

2 DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ DEL PERITO ASSEVERANTE

Il sottoscritto Nome Cognome, Ingegnere iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di xxxxxxx al n° nnnn residente in indirizzo C.F. RSSMRA85T10A562S

VISTI

i contenuti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – Industria 4.0

i contenuti della Circolare 4/E emanata dall’agenzia delle Entrate e dal Ministero dello sviluppo economico il 30/03/17

DICHIARA

la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.

Data: gg/mm/aaaa Luogo Giuramento In fede: Il perito asseverante (Nome Cognome)

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NDA – NOT-DISCLOSURE AGREEMENT

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 7 di 8

3 NDA – NOT-DISCLOSURE AGREEMENT ACCORDO DI RISERVATEZZA

Premesso che RAGIONE SOCIALE, detta in seguito Committente, qui rappresentata da LEGALE RAPPRESENTANTE, è proprietaria esclusiva di disegni, prototipi, esperienze tecniche, dati ed altre informazioni utili che il sottoscritto Perito Asseveratore ha dovuto acquisire per redigere la presente perizia tecnica, nel seguito il tutto essendo identificato come Informazioni Riservate. Tali Informazioni Riservate costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole per la Committente. LEGALE RAPPRESENTANTE ha necessità di rivelare dette Informazioni Riservate all’ingegnere NOME E COGNOME in seguito definito Consulente. Tali Informazioni Riservate vengono rivelate al solo scopo di permettere al Consulente di effettuare l’analisi tecnica indispensabile per la redazione della Perizia Tecnica Asseverata necessaria al godimento dei benefici conseguibili dalla Committente attraverso l’adozione dell’iperammortamento dei beni peritati in base alla L. 232/16. In considerazione di ciò si conviene e si stipula quanto segue:

Il Consulente comunque non utilizzerà, senza il consenso scritto del Committente, alcuna Informazione Riservata salvo che

per il succitato scopo, ovvero non divulgherà dette Informazioni Riservate a qualsiasi terza persona, ditta o ente.

Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o

altri, che avranno necessariamente accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o in parte di, dette Informazioni Riservate,

le tengano nella riservatezza più assoluta.

Il termine Informazioni Riservate, come utilizzato in questo accordo, comprenderà senza limitazioni tutti gli elementi compresi

nelle informazioni tecniche, dati, progetti, disegni, proposte, offerte ed altro materiale relativo alle dette apparecchiature

nonché nelle domande di brevetto e nei brevetti come finora, o in seguito, forniti o divulgati dal Committente al Consulente.

Le specifiche Informazioni Riservate divulgate al Consulente non possono essere considerate oggetto di eccezioni alla

normativa del presente atto, soltanto perché esse eventualmente inglobano informazioni generali di dominio pubblico.

Tutti i disegni, stampati, dati, materiali o altre informazioni fornite dal Committente al Consulente rimangono di proprietà del

Committente e saranno considerati in comodato al Consulente solo per il limitato scopo sopra specificato ed il Consulente

non può né potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare una qualsiasi parte di tali disegni, stampati, dati o altre informazioni

senza lo specifico consenso scritto del Committente.

Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere interpretata

come una concessione, al Consulente, di una licenza o di altro diritto relativo al materiale rivelato, ovvero a qualsiasi brevetto

qui concesso, o che verrà in seguito concesso, in relazione al detto materiale.

Il Committente si impegna a tenere il Consulente regolarmente e tempestivamente informato di tutti i risultati relativi a

conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche e tecnico-economiche.

Il presente accordo entra in vigore alla firma delle parti e termina dopo 10 (dieci) mesi salvo le clausole che sopravvivono ad

esso.

Al termine dell’accordo il Consulente deve restituire al Committente ogni o qualsivoglia materiale connesso al presente

accordo.

Come previsto dalla Circolare 4/E Agenzia delle entrate/Ministero dello sviluppo economico (pag. 59), a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.

Legge applicabile: legge italiana Foro competente: Tribunale di xxxxxx Fatto, letto accettato e sottoscritto In COMUNE Il gg/mm/aaaa Per il Committente Per il Consulente RAGIONE SOCIALE Nome Cognome Ingegnere LEGALE RAPPRESENTANTE

Page 36: DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA ... · DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Circolare 15 dicembre 2017,

VERBALE DI GIURAMENTO

RAGIONE SOCIALE- Perizia Tecnica Giurata ex art. 1 c. 9 e scc. L.232/2016 del gg/mm/aaaa pag. 8 di 8

4 VERBALE DI GIURAMENTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI XXXXXXXXX

L’anno 2017 addì xx del mese di ………, avanti al sottoscritto Cancelliere del sopraindicato Tribunale è

comparso:

Nome Cognome,

Ingegnere in xxxxxxx,

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di xxxxx al n° nnnn

nato a xxxxxx, il GG/MM/AAAA, e

residente in INDIRIZZO

C.F. RSSMRA85T10A562S

identificato con Carta di Identità,

rilasciata dal Comune di XXXXXX il GG/MM/AAAA

doc. n° XXXXXXX, scadenza GG/MM/AAAA

il quale chiede di prestare il giuramento dell’allegata perizia stragiudiziale.

Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il comparente al giuramento di rito che egli presta

ripetendo:

“Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi

sono state affidate al solo scopo di far conoscere la verità”.

L.C.S. Nome Cognome Ingegnere in xxxxxx Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di xxxxx – n° nnnn