Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO · 2 Diritto ed economia dell'impresa News Giugno | 2016 –...

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Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO Giugno 2016 News G. Giappichelli Editore – Torino

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Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

Giugno 2016

News

G. Giappichelli Editore – Torino

Variazioni sui temi di Diritto del lavoro Fasciolo 1|2016

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News Giugno 2016

Comitato di Direzione

Luciano M. Quattrocchio (Direttore) – Monica Cugno (Vice-Direttore) – Maurizio Cavanna (Segretario) – Diana Fahey (Consulente linguistico)

Comitato Scientifico

Guido Bonfante (Presidente) – Giacomo Büchi (Vice-Presidente) – Giuseppe Vanz (Segreta-rio) – Sergio Foà – Aldo Frignani – Patrizia Grosso – Bruno Inzitari – Fiorella Lunardon – Gio-vanni Ossola – Alessandra Rossi

Comitato di Redazione

Carlo Majorino (Presidente) – Francesco Cappello (Vice-Presidente) – Maria Maccarrone (Se-gretario) – Fabrizio Bava – Cecilia Casalegno – Margherita Corrado – Anna Cugno – Alain Deval-le – Paolo Fabris – Elena Gentile – Francesco Gerino – Guido Giovando – Mario Grandinetti – Valeria Miraglia – Bianca Maria Omegna – Elena Piccatti – Anna Maria Porporato – Michele Ricciardo Calderaro – Maurizio Riverditi – Fabrizia Santini – Alessandro Terzuolo – Andrea Tru-cano – Gabriele Varrasi – Barbara Veronese – Alessandro Vicini Ronchetti

Collaboratori di Redazione

Alessandro Avataneo – Fabrizio Bava – Valentina Bellando – Francesco Cappello – Cecilia Casalegno – Giovanni Castellani – Maurizio Cavanna – Margherita Corrado – Chiara Crovini – Anna Cugno – Monica Cugno – Alain Devalle – Paolo Fabris – Elena Gentile – Francesco Gerino

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– Guido Giovando – Mario Grandinetti – Melchior E. Gromis Di Trana – Maria Maccarrone – Carlo Majorino – Cinzia Manassero – Valeria Miraglia – Roberta Monchiero – Luisa Nadile – Bianca Maria Omegna – Alessandro Pastore – Elena Piccatti – Anna Maria Porporato – G. Qua-ranta – Michele Ricciardo Calderaro – Maurizio Riverditi – Fabrizia Santini – Alessandro Terzuo-lo – B. Tessa – Andrea Trucano – Gabriele Varrasi – Barbara Veronese – Alessandro Vicini Tron-chetti

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News Giugno 2016

1. News diritto civile e commerciale (A. Avataneo – M. Cavanna – C. Manassero)

2. News diritto delle procedure concorsuali (L. Nadile – B.M. Omegna – A. Pastore)

3. News diritto degli intermediari finanziari (V. Bellando – R. Monchiero – G. Quaranta – L.M. Quattrocchio)

4. News diritto del lavoro (G. Castellani – F. Gerino – V. Miraglia – F. Santini)

5. News diritto amministrativo (E. Gentile – A.M. Porporato – M. Ricciardo Calderaro)

6. News diritto tributario (A. Franco – M. Grandinetti – A. Terzuolo – B. Tessa – A. Vicini Ronchetti)

7. News diritto penale (M. Riverditi – E. Piccatti – A. Trucano)

8. News diritto internazionale e comunitario (P. Fabris – G. Varrasi – B. Veronese)

9. News economia aziendale (F. Bava – C. Crovini – a. Devalle – G. Giovando – M. Gromis di Trana)

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1. NEWS DIRITTO CIVILE E

COMMERCIALE (A. Avataneo – M. Cavanna – C. Manassero)

La trasformazione di società

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 maggio 2016, n. 10332, ha affermato che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge – sem-pre connotato di personalità giuridica – non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella contemporanea creazione di uno nuovo in luogo del precedente, bensì configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, che compor-ta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria. La stessa Corte ha, inoltre, stabilito che l’interpretazione di una clausola statutaria è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità, solo per illogicità o difetto di motiva-zione o violazione dei canoni ermeneutici previsti dal Codice Civile per l’interpretazione dei contratti.

Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. la società affianca sempre i soci

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 maggio 2016, n. 10936, ha affermato che, in caso di azione di responsabilità promossa dal socio di una s.r.l. nei riguardi di tutti gli amministratori o dell’amministratore unico, il socio proponente deve conveni-re in giudizio anche la società e richiedere, per quest’ultima, la nomina di un curatore speciale; nell’eventualità di mancato adempimento delle suddette formalità, si potreb-be configurare la nullità dell’intero procedimento per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. La legittimazione straordinaria del socio, nell’interesse della società, è riconducibile alla nozione di so-stituzione processuale ex art. 81 c.p.c.: ne consegue la necessaria compartecipazione

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della società al giudizio quale titolare del credito risarcitorio. La circostanza che il le-gislatore, nella riforma del diritto societario, non abbia fatto esplicito riferimento alla chiamata in giudizio della società stessa non deve condurre all’esclusione della stessa quale litisconsorte necessario. La Suprema Corte affronta, inoltre, il tema del conflitto di interesse, anche soltanto potenziale: la società, infatti, potrebbe trovarsi ad essere rappresentata da coloro contro i quali si è esperita azione di responsabilità nell’interesse della società medesima; per ovviare a tale situazione, deve essere nomi-nato – ai sensi dell’art. 78, comma 2 c.p.c. – un curatore speciale.

Pubblicati i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha appro-vato i “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti locali”. Tale documento, trasmesso preventivamente al Ministero dell’Interno, alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei Conti, individua i nuovi standard di riferimento per lo svolgimento delle attività del revisore negli Enti locali. Detti principi si pongo-no in una prospettiva di continuità con quelli precedentemente in vigore, dei quali rappresentano l’evoluzione e l’integrazione, alla luce del mutato quadro normativo. Gli standard affrontano le tematiche più rilevanti della disciplina del sistema di con-trollo interno affidato all’organo di revisione, tracciando il comportamento professio-nale da adottare per svolgere diligentemente le funzioni di vigilanza, controllo e col-laborazione previste dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, nonché dalle principali norme di finanza pubblica in materia. Tali standard intendono fornire ai professionisti – oltre ai riferimenti normativi e giurisprudenziali più rilevanti sul tema – un utile strumento operativo, volto ad orientare la loro attività, nonché indica-zioni tecnico-operative utili per svolgere i propri incarichi in modo sistematico e pun-tale. Oltre a costituire un supporto per le funzioni svolte dal revisore, i principi forni-scono un orientamento da ritenersi vincolante nei casi di dubbia interpretazione. Nell’elaborazione dei principi, articolati in quindici parti, è stato adottato un approc-cio di tipo modulare che, attraverso il monitoraggio dell’evoluzione normativa e delle prassi operative, ne consentirà il costante aggiornamento e il progressivo completa-mento, anche con riferimento all’emersione di aree e tematiche nuove, pertinenti allo svolgimento delle funzioni affidate all’organo di revisione.

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In caso di fallimento di s.r.l., l’azione di responsabilità contro gli ammini-stratori e i sindaci può essere proseguita solo dal curatore fallimentare

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 maggio 2016, n. 11264, ha affermato che, in caso di fallimento di una società a responsabilità limitata, l’azione di respon-sabilità sociale contro gli amministratori e sindaci promossa dai soci in sostituzione processuale della società – ex art. 2476, comma 3 c.c. – può essere proseguita esclusi-vamente dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), l.f. Nel qual caso, se il curatore decide di non dare corso all’azione medesima, essa deve esse-re considerata improcedibile.

Pubblicata la nuova Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico per la compilazione della modulistica del Registro delle Imprese e del REA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare del 6 maggio 2016, n. 3689/C, ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale tramite il Registro delle Imprese ed il Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 otto-bre 2013, come modificato, in ultimo, con Decreti Ministeriali del 22 giugno 2015 e dell’11 aprile 2016. Trascorsi anni dall’ultimo rilascio delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla presentazione delle domande di iscrizione e di deposito e delle denunce, da presentare rispettivamente al Registro del-le Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, è risultato necessario procede-re, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ad un adeguamento delle stesse, che prendesse atto di alcune modifiche intervenute nel quadro normativo. Sono quindi state sostituite le precedenti istruzioni, che risalivano alla Circolare del 27 febbraio 2014, n. 3668/C. Tra le principali novità introdotte si evidenziano: i) alternanza scuo-la-lavoro (art. 1, commi da 41 a 43, della l. 107/2015); ii) società benefit (art. 1, comma 376 ss, della l. 208/2015); iii) PMI innovative (art. 4 del d.l. 3/2015). Il do-cumento in oggetto, inoltre, risulta di notevole importanza, in quanto fornisce utili in-dicazioni operative relativamente agli adempimenti pubblicitari nei casi di morte, re-cesso ed esclusione di socio di società di persone e soluzioni operative ai dubbi che spesso si incontrano nell’individuazione dell’ufficio competente per la presentazione delle istanze, a seguito del processo di accorpamento che sta interessando il sistema delle camere di commercio a livello nazionale.

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Competenze dell’arbitrato limitate alle materie che non afferiscono alla violazione di norme relative alla tutela della società o di interessi generali dei terzi e dei soci

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 14 marzo 2016, ha affermato che le socie-tà, all’interno dei propri statuti, possiedono la facoltà di fissare la competenza arbitra-le per tutte le controversie societarie, eccezion fatta per quelle che afferiscono alla violazione di norme relative alla tutela della società stessa o di interessi generali dei terzi e dei soci. Nel caso de quo, un socio di una società cooperativa veniva privato del proprio diritto di voto in seguito alla modifica del regolamento deliberata dall’assemblea. In seguito a ciò, la parte offesa si rivolgeva al Giudice per ottenere pronuncia di invalidità, ma la cooperativa contestava l’incompetenza del Tribunale sul-la base della clausola compromissoria contenuta nello statuto. Il Tribunale di Roma ri-corda preliminarmente quanto evidenziato dal Giudice di Legittimità con Sentenza n. 3772/2005, nella quale viene affermato che le controversie non rientranti nella compe-tenza arbitrale devono trattare «interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazio-ne determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte». Le modifiche del regolamento – secondo il Tribunale di Roma – afferiscono soltanto agli interessi dei soci, in quanto le stesse riguardano esclusivamente il funzionamento dell’ente e non soggetti estranei alla compagine sociale, così come l’omissione del dirit-to di voto di uno dei soci coinvolge diritti individuali certamente disponibili.

Cancellazione di società

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 19 aprile 2016, ha affermato che la cancel-lazione della società dal Registro delle imprese ha efficacia estintiva, ma la disciplina non sottrae del tutto l’iscrizione della cancellazione al regime generale ex art. 2189 c.c. e a quello, conseguente, della cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c.; di conse-guenza, deve continuarsi a ritenere esistente il potere del Conservatore, ex art. 2189 comma 2 c.c., di verifica “delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” e, conseguentemente, la competenza del Giudice del Registro, ex art. 2191 c.c., ad ordi-nare la cancellazione della iscrizione “avvenuta senza che esistano le condizioni ri-chieste dalla legge”. I Giudici aditi ricordano poi l’imprescindibilità della fase liqui-datoria prevista dal Codice Civile e affermano che, se il bilancio finale di liquidazione riporta contemporaneamente poste debitorie e creditorie oppure beni mobili e immo-bili non liquidati, non si tratta di un documento che attesta la conclusione dell’iter di liquidazione e, pertanto, può essere oggetto di verifica da parte dell’ufficio del Regi-stro delle Imprese e del Giudice del Registro.

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Documento sull’arbitrato ad opera del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, in un Do-cumento pubblicato nel maggio 2016, analizza l’arbitrato, strumento deflattivo del contenzioso civile e commerciale, offrendo una ricognizione della relativa disciplina ed evidenziando i principi generali regolatori del predetto istituto. Il documento si sofferma in particolare sui seguenti profili: i presupposti del giudizio arbitrale, l’arbitrato irrituale, gli arbitri, il procedimento e la decisione, le impugnazioni del lo-do, l’arbitrato internazionale, alcune forme speciali di arbitrato e la fiscalità dell’arbitrato.

Esclusione del socio e onere della prova

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con l’Ordinanza cautelare del 10 marzo 2016, ha stabilito alcuni punti cardine relativa-mente all’esclusione del socio e all’onere della prova in caso di inadempimento delle obbligazioni societarie da parte del socio stesso. La fattispecie in esame vedeva il so-cio accomandante di una s.a.s. chiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per ottenere l’esclusione dell’unico socio accomandatario, a causa di inadem-pimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 2286 c.c.. Il Giudice adito, tuttavia, rigettava la domanda cautelare. Il socio accomandante proponeva allora re-clamo, avverso il provvedimento cautelare di rigetto, al Collegio del medesimo Tri-bunale. Il Collegio ha accolto il reclamo, anche se solo parzialmente, applicando il principio in base al quale – in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere del-la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Più precisamente, il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dal momento che il ricorrente aveva allegato gravi ina-dempimenti dell’accomandatario non costituitosi in giudizio, e ha ritenuto sussistente anche in periculum in mora, perché la persistenza del resistente nel ruolo di acco-mandatario avrebbe potuto determinare la permanenza di una situazione di grave di-sordine contabile e fiscale. Ha quindi assunto un provvedimento cautelare d’urgenza di esclusione del socio accomandatario dalla s.a.s., mentre non sono state concesse le misure cautelari accessorie.

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Bozze OIC 14, 21, 20 in consultazione

L’Organismo Italiano di Contabilità, con la pubblicazione – in Bozza per la Con-sultazione, fino al 15 luglio 2016 – dei principi contabili OIC 14 “Disponibilità liqui-de”, OIC 21 “Partecipazioni” e OIC 20 “Titoli di debito”, ha – tra l’altro – reso più chiari i criteri di classificazione dei crediti verso la società che gestisce la tesoreria accentrata, nonché dei rapporti tra le società del gruppo. In particolare, per ciò che ri-guarda le disponibilità liquide, il nuovo principio sottolinea che i depositi bancari e postali devono essere considerati come disponibilità presso il sistema bancario e l’amministrazione postale incassabili a pronti, escludendo così i depositi incassabili a breve termine. Il versamento fatto dalle società partecipanti alla gestione accentrata – cd “cash pooling” – viene considerato un credito verso la società amministratrice. Pertanto tale importo confluisce nelle “Attività finanziarie che non costituiscono im-mobilizzazioni”, in particolare nella voce “Attività finanziarie per la gestione accen-trata della tesoreria”; i suddetti crediti sono iscritti nell’attivo circolante solo se: i) le condizioni sono le stesse di quelle di un deposito bancario; ii) il rischio di perdita del-la controparte è molto basso. Nel caso in cui le due condizioni citate non siano rispet-tate, tali crediti devono essere iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. Per quanto riguarda, invece, i titoli di debito, la loro iscrizione tra le immobilizzazioni dipende dalla volontà della società e dall’effettiva capacità della stessa di detenere i titoli per un periodo di tempo lungo. Quanto alle immobilizzazioni rappresentate da titoli, esse devono essere rilevate in bilancio al costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2426 c.c.. Quest’ultimo criterio può non essere applicato, a patto che non vi siano effetti rilevan-ti rispetto al valore determinato secondo le classiche regole di costo, ovvero in due casi: i) per i titoli detenuti in maniera durevole, se i costi accessori e ogni altra diffe-renza tra il valore iniziale e quello di scadenza risultano di lieve entità; ii) per i titoli iscritti nel capitale circolante, se detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai dodici mesi.

Configurabilità dello scopo lucrativo nelle società consortili

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 giugno 2016, n. 12190, nell’esaminare una questione strettamente tributaria ha avuto modo di affermare che lo scopo mutualistico caratterizzante la società consortile non impedisce lo svolgi-mento, da parte della stessa società, di un’attività commerciale con scopo di lucro. Nel caso di esercizio di attività commerciale, la legittimità del “ribaltamento” dei co-sti e dei ricavi dal consorzio alle società consorziate, riflesso contabile e tributario di tale mutualità, dipende dalle concrete modalità di acquisizione e gestione delle com-

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messe da parte del consorzio e dai rapporti intercorsi con le consorziate. Ove però il consorzio acquisisca direttamente una commessa e proceda autonomamente all’adempimento della stessa, tale “ribaltamento” dei costi va escluso, perché quella svolta è attività intrinsecamente commerciale lucrativa. Il ribaltamento dei costi è, in-vece, ammesso nel caso in cui il consorzio – seppur avvalendosi di proprie strutture – svolga servizi complementari e connessi al fine mutualistico che si traduce nell’utilizzo del servizio consortile.

E’ fallibile la s.r.l. socia di una società di fatto

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 giugno 2016, n. 12120, si è pronun-ciata in ordine all’estensione del fallimento alle società di capitali (nella specie s.r.l.) socie illimitatamente responsabili di una società di fatto. La fattispecie in esame ve-deva la Corte d’Appello di Firenze revocare il fallimento verso la società di persone irregolare, ritenuta esistente dal giudice di prime cure tra una s.r.l. – già dichiarata fal-lita – ed una persona fisica, quali soci illimitatamente responsabili della medesima società. Il curatore del fallimento della s.r.l. impugnava la Sentenza innanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per la violazione degli artt. 147 l.f. e 2361 c.c.. I Giudici di legittimità hanno accolto la doglianza ribadendo che – come recentemente affermato dalla Sentenza n. 1095 del 2016 – l’interrogativo circa la fallibilità di una società di capitali, che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente, deve trovare ri-sposta positiva anche allorquando la partecipazione sia stata assunta in mancanza di previa deliberazione assembleare e successiva indicazione nella nota integrativa. La Suprema Corte ha affermato che il fallimento può coinvolgere società di capitali che partecipano, come soci illimitatamente responsabili, ad una società di fatto insolvente, anche quando tali società non sono in stato di insolvenza, e precisamente: l’accertata esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da s.r.l., il fallimento in estensione di queste ultime costi-tuisce una conseguenza ex lege prevista dall’art. 147 l.f., senza necessità della loro specifica insolvenza. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della senten-za, con rinvio ai giudici di merito che – arrestatisi alla preliminare questione dell’inammissibilità della società di fatto tra una s.r.l. e una persona fisica – dovranno accertare nel giudizio di rinvio se sussista l’affectio societatis (con la persona fisica) e se la società di fatto esprima una sua autonoma insolvenza, eventualmente tramite elementi indizianti.

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L’amministratore che non ne richiede il pagamento, perde il compenso

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 4 maggio 2016, ha statuito che l’amministratore di Società non ha diritto a ricevere il compenso, se svolge l’incarico senza chiedere il pagamento di quanto gli è dovuto. Nel caso de quo, un amministra-tore unico di società a responsabilità limitata – revocato dal suo incarico con delibera assembleare – promuoveva azione giudiziale volta a riconoscere il diritto a percepire il compenso per la sua carica e il risarcimento del danno dovuto alla revoca senza giusta causa. La Società chiedeva il rigetto della domanda attorea, evidenziando che l’amministratore non aveva mai chiesto un emolumento. Il Tribunale di Roma – rile-vando che l’assemblea non aveva mai deliberato un emolumento per l’organo ammi-nistrativo e l’amministratore, dal canto suo, non aveva mai chiesto una delibera per l’attribuzione del compenso – ha ritenuto che l’amministratore «abbia manifestato un comportamento concludente, ponendo in essere, di fatto, una rinunzia tacita all’asse-gnazione di compensi per l’attività svolta» in favore della società. Per quanto concer-ne il riconoscimento dei danni correlati alla revoca dell’amministratore senza giusta causa, il Tribunale di Roma ha sottolineato come «il danno patito dall’amministratore revocato senza giusta causa coincide con i compensi che lo stesso avrebbe percepito» se avesse mantenuto la funzione. Il Tribunale, preso atto che l’amministratore aveva «tacitamente accettato di svolgere il proprio incarico gratuitamente», ha stabilito che all’amministratore non risulta dovuto, da parte della Società convenuta, nessun risar-cimento per la revoca senza giusta causa.

Revoca dell’amministratore delegato per giusta causa

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 aprile 2016, n. 7587, ha affermato che l’amministratore delegato di una società di capitali ha diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui venga revocato senza “giusta causa” dal consiglio di ammini-strazione. La fattispecie in esame vedeva l’ex amministratore delegato di una società proporre ricorso, al fine di ottenere – da parte della società medesima – il risarcimen-to del danno derivatogli dalla revoca, senza una giusta causa, della delega da parte del consiglio di amministratore. La domanda veniva accolta dal Giudice di primo grado e successivamente respinta dalla Corte d’Appello. In particolare, secondo i giudici di seconde cure, l’art. 2383, comma 3, c.c., sarebbe applicabile alla sola revoca degli amministratori da parte dell’assemblea. Di conseguenza, la Corte d’Appello, abbrac-ciando il ragionamento già espresso da altre pronunce di merito, affermava che la de-lega sarebbe, invece, sempre liberamente revocabile da parte del consiglio di ammini-strazione, ai sensi dell’art. 2381 c.c. senza che il delegato possa invocare il principio,

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dettato per tutti gli amministratori, dall’art. 2383, comma 3, c.c., per cui la revoca da parte dell’assemblea deve essere assistita da giusta causa, pena il risarcimento del danno. Infatti, secondo i giudici di secondo grado, il rapporto fiduciario che unisce l’amministratore con poteri delegati al consiglio di amministrazione legittimerebbe la decisione, da parte di quest’ultimo, di revocare, in ogni momento e per qualsiasi mo-tivo, l’autorizzazione all’esercizio dei poteri stessi. La Corte di Cassazione ha, invece, rovesciato le conclusioni e il ragionamento della Corte d’Appello e delle altre deci-sioni di merito, ritenendo non condivisibile la rilevata diversità tra l’ipotesi di revoca dell’amministratore da parte dell’assemblea e quella di revoca, da parte del consiglio di amministrazione, delle deleghe affidate ai propri delegati, soprattutto in considera-zione del fatto che l’attività amministrativa prestata è comunque soggetta a termine e suscettibile di valutazioni e considerazioni sulla professionalità del soggetto. Invero, il principio stabilito dall’art. 2383, comma 3, c.c., è quello dell’esistenza non di un potere illimitato dell’assemblea, ma «di una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata, ovviamente, non già in vista del conseguimento degli interessi e degli obiet-tivi societari ma solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed econo-mica dell’amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ra-gione dell’atto di revoca, vedono sacrificate, in una misura più o meno ampia, la pro-pria posizione». La Suprema Corte ha concluso stabilendo che la medesima “ratio” è rinvenibile anche alla base della revoca da parte del consiglio di amministrazione; pertanto, in assenza di una specifica disciplina, si giustifica il ricorso per analogia an-che in tale ipotesi, alla regola, di cui all’art. 2383, comma 3, c.c., della risarcibilità del danno in assenza di una giusta causa.

Punibilità per falso in bilancio in caso di mancata esposizione di attività

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 maggio 2016, n. 20256, ha affermato che il reato di false comunicazioni sociali – alla luce della recente riforma entrata in vigore con la Legge n. 69/2015 – risulta configurabile seppur in assenza di danno ai soci. Secondo la Suprema Corte, la novella sul punto ha ampliato l’ambito di operati-vità dell’incriminazione delle false comunicazioni sociali, per effetto dell’elimina-zione dell’evento e delle soglie previste dal precedente testo dell’art. 2622 c.c., man-tenendo invece identico il profilo della condotta tipica (con esito opposto, dunque, ri-spetto a quello delineato dal d.lgs. n. 61 del 2002, che aveva invece ristretto gli oriz-zonti applicativi della fattispecie dell’originario testo legislativo). Al contempo, pro-prio perché la nuova fattispecie ha un ambito di applicazione più vasto di quella pre-vigente, non pare esservi dubbio che fra le due versioni del medesimo reato sussista

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un evidente rapporto di continuità normativa. Tale conclusione, secondo la Corte di Cassazione, non è posta in discussione a seguito della eliminazione dello specifico ri-ferimento alle “valutazioni”, contenuto nel testo previgente.

Assonime e la nuova società benefit

Assonime, con Circolare del 20 giugno 2016, n. 19, ha illustrato la disciplina – in-trodotta dalla legge di Stabilità 2016 – relativa alle “società benefit”, ovvero società che uniscono allo scopo di lucro l’obiettivo di migliorare il contesto ambientale e so-ciale nel quale operano. Secondo Assonime si tratta di una novità positiva che colloca l’Italia in una posizione di avanguardia nel dibattito europeo sull’integrazione di fina-lità sociali nel modello di business delle imprese. Assonime definisce, infatti, il nuovo istituto come «uno strumento che apre nuove opportunità alle imprese e le rende nel contempo veicolo di innovazione e progresso sostenibile». La nuova disciplina co-niuga la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo. La società benefit non è un nuovo tipo societario, ma può assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal Codice Civile. All’interno di questo quadro normativo la duplice finalità del profitto e del beneficio comune si declina nell’oggetto sociale, nella governance dell’impresa e nell’enforcement. Le finalità di beneficio comune perseguite dalla so-cietà saranno indicate nella clausola statutaria dell’oggetto sociale e la società sarà gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Tale disciplina si affianca e integra quella già prevista dal Legislatore per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi ag-giuntivi. La Legge si preoccupa, poi, di individuare gli specifici obblighi in cui incor-rono gli amministratori della società benefit e le relative responsabilità. La società be-nefit deve essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destina-tari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto. Nulla viene detto, in-vece, su eventuali forme di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società. Il Legislatore delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit, pre-vedendo un’autovalutazione della società sull’impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti e attribuendo all’Autorità Garante della Concorren-za e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune.

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Riforma della disciplina degli enti non profit

La Legge 6 giugno 2016, n. 106 contiene la “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Una delle novità riguarda il titolo II del libro primo del Codice Civile, rubricato “Del-le persone giuridiche” diviso in tre capi. In tale sezione sono contenute le disposizioni relative agli enti non profit: quest’ultimi sono suddivisi tra soggetti con personalità giuridica e soggetti privi della stessa. Nel primo caso vi è perfetta autonomia patri-moniale e delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’ente con il proprio patrimo-nio, mentre nel secondo caso vige il principio dell’autonomia patrimoniale imperfetta. La distinzione citata verrà mantenuta dalla riforma, ma verrà modificato il riconosci-mento, oggi affidato alle Prefetture o alle Regioni, passando dal sistema “concesso-rio” al sistema “normativo”. Ciò dovrebbe avvicinare il sistema a quello previsto in ambito societario, nel quale i compiti di controllo della legalità formale e sostanziale, nonché l’iscrizione al Registro delle Imprese, ricadono sul professionista che redige l’atto costitutivo. E’, inoltre, previsto un sistema di norme per gli enti non profit simi-lare a quelle per le società di persone e società di capitali. In particolare, è stabilita l’introduzione di regole in grado di garantire il rispetto degli associati per quanto con-cerne il diritto di informazione e di impugnazione degli atti deliberativi. Relativamen-te alla responsabilità degli amministratori, essa rimarrà differenziata negli enti ricono-sciuti e non, ma nella definizione della stessa assumerà importanza il rapporto tra il patrimonio dell’ente e il suo indebitamento. In ultimo, verranno introdotte specifiche disposizioni dirette ad assoggettare la trasformazione diretta e la fusione tra associa-zioni e fondazioni alle norme previste in materia societaria.

Sequestro preventivo dei beni sia per la società che per gli amministratori

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 giugno 2016, n. 24885, ha affermato che è lecito – nel caso in cui sia contestata l’associazione per delinquere – il sequestro preventivo “per equivalente” dei beni sia della Società – a carico della quale vi sia un’indagine per responsabilità amministrativa –, sia degli amministratori sospettati di aver commesso un reato a vantaggio della stessa. Nel caso de quo, un amministratore impugnava quanto deciso dal Tribunale del Riesame, il quale confermava il provve-dimento di sequestro preventivo non solo dei beni della società – indagata di illecito amministrativo – ma anche del patrimonio dello stesso amministratore. Questi conte-stava il fatto che, dall’ammontare del profitto, doveva essere sottratto il valore dei be-ni già sequestrati alla società. La Suprema Corte – confermando quanto deciso dal Giudice di merito – evidenzia come nella fase cautelare sia configurabile la concor-

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renza del sequestro preventivo sia sui beni della società sia su quelli dei soggetti che hanno commesso il reato a vantaggio dell’ente, nel limite del valore del profitto rea-lizzato. Nella specie, la Suprema Corte ha – tra l’altro – ritenuto ammissibile la con-correnza dei due vincoli cautelari, poiché il ricorrente non aveva dimostrato che alla società erano stati sequestrati beni per un importo che, sommato a quello operato all’autore del reato, sarebbe stato superiore al profitto sequestrabile.

Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 giugno 2016, n. 11781, ha affermato che – ai fini della legittima corresponsione di compensi agli amministratori nelle so-cietà di capitali – è sempre necessaria la specifica delibera assembleare, non essendo sufficiente la delibera che approva il bilancio d’esercizio. La fattispecie in esame ve-deva una s.r.l. impugnare l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di vari tributi e all’indeducibilità dei costi sostenuti dalla società per compensi agli am-ministratori, dal momento che questi non risultavano approvati con apposita delibera assembleare. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo detti costi im-plicitamente determinati e confermati nell’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la decisione impugnata, sul riflesso che la circostanza che l’importo dei compensi degli amministratori fosse ri-masto invariato per diversi anni rispetto a quelli previsti da precedenti delibere as-sembleari rendeva legittimo l’operato della società, essendo sufficiente, ai fini della prova del costo, la documentazione dell’erogazione, risultando invece la previsione della previa delibera assembleare di origine civilistica e non fiscale. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentandosi della violazione dell’art.109 T.U.I.R., nonché degli artt. 2364 e 2389 c.c.. La Suprema Corte ha con-fermato che – qualora la determinazione della misura del compenso degli amministra-tori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., non sia stabilita nell’atto costitutivo – è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attese: a) la natura impe-rativa e inderogabile della previsione normativa; b) la distinta previsione della delibe-ra di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364, nn. 1 e 3, c.c.); c) la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); d) il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della socie-tà (art. 2393, comma 2, c.c.).

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Esclusione del socio nella s.a.s.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, con Ordinan-za dell’8 aprile 2016, ha preso posizione su taluni aspetti – legittimazione passiva, funzione, rapporti con il giudizio di merito di opposizione alla delibera – del proce-dimento cautelare avente ad oggetto l’istanza di sospensione, con provvedimento d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.), dell’efficacia della delibera di esclusione del socio di s.a.s.. La fattispecie in esame vedeva, infatti, due soci di s.a.s. deliberare l’esclusione del socio accomandante. Il socio escluso proponeva opposizione, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia di tale delibera, ex art. 700 c.p.c.. Il ricorso relativo al pro-cedimento cautelare e il decreto di fissazione dell’udienza venivano notificati solo al-la s.a.s., nella persona del liquidatore. Uno solo dei due soci che aveva deliberato l’esclusione, intervenendo di propria iniziativa, aderiva all’istanza di sospensione cautelare. I Giudici milanesi aditi – ritenendo che l’opposizione era stata tempestiva e che sussistevano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora – ha accolto la do-manda cautelare e disposto la sospensione dell’esecuzione della delibera di esclusio-ne.

Profili di responsabilità dell’accomandatario dopo l’estinzione delle società

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 giugno 2016, n. 11683, ha affermato che – in caso di estinzione di una società di persone – si configura un fenomeno suc-cessorio, per cui tutti i rapporti obbligatori a carico dell’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono limitatamente a quanto ricevuto dalla li-quidazione o illimitatamente in base al regime giuridico cui erano assoggettati pen-dente societate. Nel caso de quo, l’Agenzia delle Entrate ricorreva contro la Commis-sione Tributaria Regionale di Potenza che aveva considerato non lecito l’accertamento fatto nei confronti dei soci di una società in accomandita semplice successivamente alla cancellazione di quest’ultima dal Registro delle Imprese. La Su-prema Corte – accogliendo il ricorso – osserva, oltre a quanto (già) detto in preceden-za, che: i) la Commissione Tributaria Regionale non ha considerato la responsabilità del socio accomandatario della società estinta, nei confronti della società medesima nel periodo precedente alla notifica dell’avviso di accertamento; ii) il socio accoman-datario è responsabile per le obbligazioni sociali ai sensi dell’art. 2313, comma 1, c.c.; iii) è errata l’interpretazione della Commissione Tributaria Regionale secondo la quale è l’Agenzia delle Entrate a dover provare che il socio accomandatario ha riscos-so somme dalla liquidazione della società.

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Legge “Dopo di noi”

La Legge 22 giugno 2016, n. 112, (cd. Legge “Dopo di noi”), ha introdotto “Di-sposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Il provvedimento ha come finalità quella di tutelare le perso-ne disabili, prive di sostegno familiare, mediante la concessione di agevolazioni fisca-li e l’estensione di esenzioni dall’imposta di successione e donazione a specifici ne-gozi giuridici – tra cui il trust, i vincoli di destinazione o i fondi speciali – istituiti in favore di soggetti affetti da disabilità grave. Inoltre, per il trasferimento dei beni e di-ritti in trust, istituiti a favore di persone con disabilità gravi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono applicate in misura fissa.

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2. NEWS DIRITTO DELLE PROCEDURE

CONCORSUALI (L. Nadile – B.M. Omegna – A. Pastore)

Bancarotta semplice documentale

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 gennaio 2016, n. 20695, depositata il 18 maggio 2016, ha chiarito che – anche se le mancate registrazioni contabili sono ri-conducibili a mera negligenza o ignoranza delle disposizioni di legge e sono relative ad un periodo di tempo limitato – si configura il reato di bancarotta semplice docu-mentale in capo all’amministratore. La Suprema Corte ricorda – inoltre – che l’obbligo di tenere le scritture contabili sussiste anche quando l’attività sia cessata, pur in costanza di pignoramento dell’azienda, in quanto l’amministratore ha sempre la facoltà di richiedere l’accesso ai locali pignorati per estrarre i documenti necessari. Occorre – comunque – valutare, caso per caso, oltre all’entità delle somme non regi-strate nelle scritture contabili, le dimensioni dell’impresa, il movimento degli affari, l’ammontare dell’attivo e del passivo e l’incidenza rispetto al danno derivato alla massa dei creditori della condotta illecita (mancata registrazione di dati contabili) dell’organo amministrativo.

Fallimento e scioglimento dal contratto preliminare pendente

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 maggio 2016, n. 12462, depositata il 16 giugno 2016, ha ribadito alcuni importanti principi riguardo allo scioglimento dei contratti preliminari in pendenza di procedure fallimentari. In primo luogo, la Supre-ma Corte ha ricordato che l’esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta fra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare pendente può anche essere ta-cito, poiché non sussiste alcuna ragione logico-giuridica per differenziare il potere di scioglimento del curatore a seconda che la procedura concorsuale riguardi il promet-tente venditore o il promissario acquirente di un immobile. Inoltre, ha confermato

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che, qualora sussistano più coacquirenti (nel caso in esame uno di essi era stato di-chiarato fallito), non è ammissibile lo scioglimento del preliminare limitatamente ad uno di essi, senza pregiudizio per gli altri e – richiamando la precedente Sentenza n. 9458 del 2004 – ha ricordato che il bene in comunione oggetto del preliminare deve considerarsi come un unicum inscindibile.

Crediti dei professionisti e riconoscimento della prededuzione

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 maggio 2016, n. 12119, depositata il 13 giugno 2016, ha chiarito che ai crediti professionali relativi a prestazioni mirate al risanamento dell’impresa può essere riconosciuta la prededuzione, previa valutazione di alcuni aspetti fondamentali. In particolare deve sussistere un nesso di funzionalità fra l’attività professionale resa e il buon esito della procedura. Inoltre, al fine di valu-tare l’effettiva utilità per i creditori, occorre tenere conto del soddisfacimento dei cre-ditori – pur nei limiti di quanto consentito dalle circostanze –, da riscontrarsi, non sul-la base di astratte prospettazioni, ma ex post, con accertamento in concreto del bene-ficio per i creditori e dell’utilità in concreto derivata.

Opposizione allo stato passivo e astensione obbligatoria del collegio che ha dichiarato il fallimento

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 novembre 2015, n. 2399, depositata l’8 febbraio 2016, ha chiarito che non può invocarsi la nullità della sentenza, nel giu-dizio di opposizione allo stato passivo, emessa dallo stesso collegio che ha dichiarato il fallimento. La Suprema Corte precisa altresì che il giudice ha l’obbligo di astenersi ai sensi dell’art. 51, n. 4, c.p.c., ma che la mancata astensione non comporta nullità della decisione, poiché la parte ha l’onere di presentare tempestivamente istanza di ricusazione ex art. 52 c.p.c., potendo avere conoscenza della composizione del colle-gio giudicante; se non esercita il potere di ricusazione non ha (altri) strumenti proces-suali per far valere il difetto di capacità del giudice. La Sentenza in esame, inoltre, sottolinea che il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento pro-cede anche successivamente alla chiusura dello stesso, in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno.

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Poteri decisionali del liquidatore in tema di proposta e condizioni del con-cordato

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 maggio 2016, n. 12273, depositata il 14 giugno 2016, ha precisato che la presentazione del liquidatore di una proposta di concordato preventivo per conto della società in liquidazione è ammissibile solo se sussiste un’espressa autorizzazione in tal senso dell’assemblea. La fattispecie esami-nata verteva sull’opposizione avverso la mancata ammissione in via privilegiata allo stato passivo fallimentare proposta da un professionista che aveva assistito il liquida-tore nella presentazione della proposta concordataria. La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto in Cassazione dal professionista, ha chiarito che in materia di con-cordato preventivo il potere dei liquidatori deve essere specificamente attribuito dall’assemblea e non può estendersi automaticamente la previsione di cui all’art. 152 l.f., poiché riguardante i soli amministratori.

Rilevanza delle condotte fraudolente ai fini dell’omologazione

La Corte d’Appello di Bari, con Decreto del 12 maggio 2016, ha precisato che l’accertamento di atti di occultamento e di frode, nonché la dissimulazione di parte dell’attivo da parte del debitore, non solo determina la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 l.f., ma comporta anche il rigetto della domanda di omologazione. La Suprema Corte precisa che è compito del Tribunale verificare la permanenza delle condizioni di ammissibilità della procedura già accertate nella fase iniziale, e quindi l’assenza di atti o fatti di frode precedenti al deposito della domanda di concordato, nonché l’assenza di atti fraudolenti compiuti successivamente, fino al momento dell’omologazione. Il Tribunale, quindi, deve accertare che il consenso e il giudizio dei creditori non siano stati sviati da condotte fraudolente.

Prelazione speciale ed onere di specificazione del bene

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 giugno 2016, n. 11656, ha precisato che il creditore che propone domanda di ammissione al passivo per il riconoscimento di un privilegio speciale, che ometta però di indicare il bene sul quale è esercitata la prelazione, deve essere ammesso in via chirografaria. La Sentenza in esame, richia-mando il principio già formulato con precedente sentenza n. 7287 del 2013, ha ricor-dato il contenuto testuale dell’art. 93, comma 3 e comma 4, l.f., e ha accolto il ricorso proposto dal curatore di una s.r.l. presentato avverso la decisione con cui era stata ri-

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conosciuta la natura privilegiata ad un credito tributario, nonostante la domanda di ammissione al passivo dell’ente riscossore non indicasse specificamente il bene og-getto della prelazione.

Cessione del credito ammesso al passivo

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 giugno 2016, n. 11659, ha accolto il ricorso proposto da una società avverso la decisione della Corte d’Appello di Catan-zaro, nella quale veniva affermato che, in caso di cessione di un credito ammesso al passivo di un fallimento, il cessionario fosse tenuto a depositare domanda tardiva di ammissione al passivo. La Suprema Corte ribadisce il principio già affermato nelle precedenti sentenze n. 15660 del 2011 e n. 15097 del 2007, ovvero che il cessionario non è tenuto a presentare ulteriore domanda di ammissione al passivo, ma deve limi-tarsi a seguire la procedura prevista dall’art. 115 l.f. e il curatore deve – di conse-guenza – provvedere alla formale rettifica dello stato passivo, modificando il soggetto titolare del credito.

Opponibilità al fallimento della domanda di revoca della vendita di un immobile

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 giugno 2016, n. 12362, ha precisato che – in caso di azione promossa da un creditore per ottenere la revoca dell’atto di trasferimento di un immobile del debitore ad un soggetto poi fallito – la relativa sen-tenza che accoglie la richiesta è opponibile al fallimento. La Suprema Corte ricorda che trovano applicazione l’art. 2652, n. 5, c.c. e l’art. 45 l.f.: quindi, la domanda di revoca deve essere trascritta e sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, qualora il trasferimento si sia perfezionato con trascrizione anteriore alla trascrizione della domanda di revoca; inoltre, per l’opponibilità al fallimento, la domanda di revoca de-ve essere stata trascritta anteriormente al deposito della sentenza dichiarativa di falli-mento.

Conversione in legge del “decreto banche”

Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, è stato convertito nella l. 30 giugno 2016, n. 119. Il provvedimento legislativo prevede modifiche alle procedure di esecuzione forzata e alla legge fallimentare, interventi a favore di banche in liquidazione e norme di carat-

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tere finanziario riguardanti, fra l’altro, le imposte differite attive. Le riforme relative alle procedure di esecuzione individuale e concorsuale sono riconducibili a misure di sostegno alle imprese e di accelerazione nel recupero dei crediti da parte delle ban-che: tra queste, in particolare, il pegno non possessorio e il cd. “patto marciano”. In particolare, con il pegno non possessorio si consente all’imprenditore di ottenere un finanziamento, costituendo il pegno su beni destinati all’esercizio dell’impresa; in ca-so di inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento, la banca può appro-priarsi del bene costituito in pegno, così come può decidere di venderlo o concederlo in locazione o riscuoterne i crediti, secondo quanto previsto nel contratto stipulato con il cliente. La legge di conversione, rispetto al decreto legge, ha ampliato l’oggetto della garanzia, estendendolo – oltre che ai beni mobili – anche ai beni immateriali e ai crediti non solo destinati all’esercizio dell’impresa ma anche derivanti da questa. Il patto marciano consiste invece nella possibilità, per l’imprenditore che stipula un mu-tuo con una banca o altro soggetto a ciò autorizzato, di garantire il proprio debito con un contratto accessorio, avente per oggetto un immobile di proprietà dell’impren-ditore o di terzi, che, in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo, si trasferisce alla banca. Sono, inoltre, previste importanti novità per velocizzare la pro-cedura esecutiva individuale e i fallimenti, attraverso l’istituzione di un registro elet-tronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare e l’istituzione di un elenco dei professionisti delegati alla vendita, con fissazione di obblighi formativi. Con particolare riguardo alla procedura esecutiva immobiliare, si prevede che possa-no essere svolti al massimo tre esperimenti di vendita all’asta, dopo di che il «giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo»; inoltre, viene introdotta la possibilità di riparto parziale delle somme non contestate.

Cessione di credito a scopo di garanzia

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 maggio 2016, n. 12461, ha ribadito che – in caso di cessione di credito a scopo di garanzia e di inadempimento dell’obbligato – il terzo (debitore ceduto) è a tutti gli effetti coobbligato del cedente. Inoltre, la sentenza in esame afferma che la cessione di credito e quindi di trasferi-mento del diritto all’incasso su conto anticipi finanziato dalla banca può integrare sia gli estremi di una cessione pro solvendo, sia avere natura solutoria e di garanzia.

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Improcedibilità dell’esecuzione e sostituzione di diritto del curatore al creditore procedente

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 dicembre 2015, n. 25802, depositata il 22 dicembre 2015, ha chiarito che – in seguito alla sentenza dichiarativa di fallimento – il curatore subentra di pieno diritto nella posizione del creditore procedente, nelle procedure esecutive – mobiliari e immobiliari – pendenti. Ne consegue che, ove il cu-ratore abbia deciso di proseguire con la liquidazione dei beni, la dichiarazione di im-procedibilità del giudice dell’esecuzione non fa venire meno gli effetti sostanziali del pignoramento, salvo che lo stesso sia divenuto inefficace. La sentenza in esame, inol-tre, afferma che l’ente riscossore ha diritto ad insinuarsi al passivo anche per le spese di riscossione previste da disposizioni speciali, le quali però non hanno la natura pri-vilegiata del tributo, ma devono essere ammesse al passivo in via chirografaria.

Proposta di preconcordato e diritto di difesa del debitore

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 maggio 2016, n. 12957, depositata in data 22 giugno 2016, ha affermato che – prima della dichiarazione di ammissibilità della domanda di preconcordato – il debitore deve essere convocato e sentito. La Sen-tenza in esame precisa che il Tribunale deve effettuare una verifica (formale) sulla re-golarità del ricorso e di legittimità della procedura, svolgendo una valutazione che non può prescindere dalla convocazione del debitore. Nel caso in esame, il debitore aveva allegato l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f. unitamente alla situazione patrimoniale e non come documento separato; il tribunale, senza con-sentire al debitore di chiarire la circostanza, aveva dichiarato inammissibile la propo-sta. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal fallimento avverso la deci-sione in appello con la quale era stata censurata la dichiarazione di inammissibilità della domanda di preconcordato – ed era stata dichiarato il fallimento – per la lesione subìta dal debitore, che non era stato convocato e sentito e non aveva potuto esercita-re il legittimo diritto di difesa.

Trasferimento della sede presso altro Stato membro e competenza dei giu-dici italiani per la dichiarazione di fallimento

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Ordinanza del 24 maggio 2016, re-lativa alla causa C-353/15, ha chiarito che il trasferimento della sede legale in un altro Stato membro non fa venire meno la competenza dei giudici italiani per la dichiara-

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zione di fallimento, purché venga accertata la circostanza che il centro degli interessi principali della società sia rimasto in Italia, sulla base di elementi oggettivi e ricono-scibili da terzi. I giudici della Corte Europea hanno precisato che, nonostante si debba presumere che il centro degli interessi principali di una società sia nel luogo ove è la sede legale, è ammissibile la prova contraria, che fa venire meno tale presunzione; a tale fine, occorre considerare il luogo di esercizio dell’attività e quello in cui sono de-tenuti i beni, nonché l’esistenza di eventuali contratti di gestione finanziaria, in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la sede legale.

Disciplina dell’esercizio provvisorio d’impresa nel fallimento

Il CNDCEC, in data 16 giugno 2016, ha pubblicato un documento dal titolo: “L’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento (art. 104 l.f.)”. Nel Documento viene affermato che l’esercizio provvisorio rappresenta una valida alternativa al con-cordato preventivo, poiché consente la conservazione della capacità produttiva e la tutela dell’attività d’impresa; esso, inoltre, attraverso la continuazione dell’attività d’impresa e la massimizzazione del realizzo, tutela i creditori. L’esercizio provvisorio può essere disposto dal Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, ma anche dal giudice delegato in pendenza di fallimento, previa istanza del curatore. La previ-sione dell’esercizio provvisorio nella sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l’acquisizione, in capo al tribunale, di un’idonea base informativa in merito alle carat-teristiche dimensionali, organizzative ed operative dell’impresa, alle criticità e ai pun-ti di forza della stessa, oltre alla verifica delle prospettive in termini di business e competitività, nell’ambito del mercato in cui essa opera. Tale istituto può esser utiliz-zato anche per singoli rami d’azienda e comporta una sostituzione del curatore all’imprenditore fallito, con assunzione di diritti ed obblighi. Il Documento richiama anche la possibilità di utilizzare una forma mista di esercizio provvisorio, ovvero la gestione dell’impresa in capo al curatore, con esternalizzazione di alcune fasi produt-tive a soggetti esterni.

Modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento all’imprenditore senza PEC

La Corte Costituzionale, con Sentenza del 18 maggio 2016, n. 146, depositata il 16 giugno 2016, ha chiarito che – accertata l’impossibilità della notifica ex art. 15 l.f. – il tribunale è esonerato dal compimento di ulteriori formalità in caso di irreperibilità dell’amministratore. Il ricorso per la dichiarazione di fallimento e la fissazione

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dell’udienza devono essere notificati a mezzo PEC, all’indirizzo pubblicato presso il registro delle imprese o risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elet-tronica certificata. Solo nel caso in cui risulti impossibile o non vada a buon fine, la notifica (a cura del ricorrente) deve essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede della società, quale risultante dal registro delle imprese, e – in difetto – con deposito presso la casa comunale della sede medesima. La Corte Costituzionale sottolinea che non sussiste violazione del diritto di difesa, poiché l’imprenditore è te-nuto a mantenere l’indirizzo PEC attivo durante la vita della società, potendo even-tualmente produrre le sue difese in sede di reclamo.

Opposizione allo stato passivo di una liquidazione coatta amministrativa

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 maggio 2016, n. 10932, depositata il 26 maggio 2016, ha negato il carattere giurisdizionale della verifica del passivo nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, in quanto non sussiste una for-male statuizione da parte del giudice. Il deposito dello stato passivo in cancelleria rende conoscibile a terzi – per l’appunto – lo stato passivo, che nella liquidazione coatta amministrativa è atto unilaterale del commissario liquidatore. La Suprema Cor-te, richiamando la recente sentenza n. 2917/2016, ha – quindi – ribadito la natura amministrativa del procedimento di accertamento del passivo nella liquidazione coat-ta amministrativa e la possibilità, in sede di opposizione, di integrare o modificare la precedente domanda presentata al commissario. Inoltre, in seguito alla pronuncia del giudice sul giudizio di opposizione avverso lo stato passivo, sono ammissibili nuove domande con causa petendi diversa.

Concordato preventivo e scissione

La Corte d’Appello di Firenze, con Decreto dell’8 marzo 2016, ha affermato che non è ammissibile il piano concordatario che preveda una scissione, consentendo alla società (scissa) in crisi di continuare l’attività libera da debiti, che verrebbero pagati dalla società risultante dalla scissione attraverso la liquidazione del patrimonio ad es-sa trasferito. La Corte d’Appello ha accolto, pertanto, il reclamo proposto avverso il decreto di omologazione e ha chiarito che la suddetta proposta difetta del requisito della fattibilità giuridica, poiché l’esdebitazione della scissa è contraria alle disposi-zioni imperative di cui all’art. 2506-quater c.c., che afferma la responsabilità solidale per i debiti delle società partecipanti alla scissione. Si rammenta che il problema del coordinamento tra la disciplina delle operazioni straordinarie di diritto comune e di

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diritto concorsuale è stato affrontato dalla Commissione Rordorf, nell’ambito della riforma organica delle procedure concorsuali.

Concordato preventivo e soglia minima per i creditori chirografari

Il Tribunale di Milano, con Sentenza 7 aprile 2016, ha rigettato una proposta di concordato preventivo qualificata come liquidatoria, nella quale era previsto l’accollo da parte dei soci della società, che nello stesso tempo erano creditori della società stessa, del debito della società medesima verso loro stessi, che eventualmente non sa-rebbe stato soddisfatto monetariamente in seno alla procedura. Nel caso di specie, i soci creditori, che avrebbero rinunciato anche alla natura privilegiata del credito, rap-presentavano la maggioranza rispetto al totale. Il Tribunale ha chiarito che la percen-tuale di cui all’art. 160 l.f. integra un contenuto necessario e indisponibile della pro-posta e non è consentita la soddisfazione dei creditori chirografari in modo differente dal pagamento in denaro.

Il credito dei lavoratori dipendenti nei confronti dell’appaltatore fallito

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 novembre 2015, n. 515, depositata in data 14 gennaio 2016, pronunciandosi in tema di contratto d’appalto, ha precisato che l’apertura della procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore non determina l’improcedibilità dell’azione ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente, già in precedenza esperita da parte dei dipendenti dell’appaltatore. In particolare, tale azione risponde, in prima battuta, all’esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retri-butivi al rischio dell’insolvenza del debitore e, in secondo luogo, consente di incidere direttamente sul patrimonio del committente e, solo indirettamente, sul credito del debitore fallito.

Accertamento del credito vantato verso l’impresa in liquidazione coatta amministrativa

La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 aprile 2016, n. 10081, depositata il 17 maggio 2016, ha precisato che – in tema di accertamento di un credito vantato nei confronti di un’impresa in liquidazione coatta amministrativa – l’interesse sussiste anche qualora l’attivo si riveli insufficiente a soddisfare il credito. Tale previsione, infatti, si basa sulla disciplina dettata dall’art. 89 del d.lgs. n. 385/1993, il quale non

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prevede – ai fini dell’ammissibilità della domanda – il concreto soddisfacimento del credito in sede di riparto. Tale interpretazione conferma l’orientamento giurispruden-ziale, che si basa altresì sulla disciplina prevista dall’art. 101 l.f. (relativamente alle domande di insinuazione tardive depositate dai creditori), la quale pone solo un ter-mine di carattere cronologico, correlato ad uno specifico stadio della procedura con-corsuale.

Termine per il ricorso avverso la sentenza che rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 aprile 2016, n. 10525, depositata il 20 maggio 2016, ha respinto il ricorso proposto avverso una sentenza di rigetto di un re-clamo ex art. 18 l.f., chiarendo che il termine per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., avanti alla Corte di Cassazione, decorre dalla comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della Cancelleria a mezzo posta elettronica certificata. In par-ticolare, la Suprema Corte ha chiarito che la norma speciale (fallimentare) – art. 18, comma 14, l.f. – che prevede la decorrenza del termine di 30 giorni proprio dalla noti-fica a mezzo PEC da parte della cancelleria – prevale sulle disposizioni di carattere generale, di cui al combinato disposto degli artt. 133, 325 e 326 c.p.c. e si basa sulla disciplina dettata dall’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.

L’intervenuto fallimento priva i soci della legittimazione attiva contro gli amministratori

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 maggio 2016, n. 11264, depositata il 31 maggio 2016, ha confermato il principio secondo il quale – in tema di azione di responsabilità sociale ex art. 2476, comma 3, c.c., promossa dai soci verso gli ammi-nistratori e i sindaci di s.r.l. – l’unico soggetto legittimato a proseguire tale azione è il curatore fallimentare, in caso di successivo intervenuto fallimento, secondo la disci-plina dettata dall’art. 146, comma 2, l.f.. Pertanto, nell’ipotesi in cui il curatore non abbia manifestato l’intenzione di proseguire tale azione di responsabilità, nel corso dell’appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il giudice deve dichia-rare l’improcedibilità della causa, in conseguenza del sopravvenuto difetto di legitti-mazione attiva dei soci.

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Natura del giudizio di opposizione allo stato passivo

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 dicembre 2015, n. 11392, depositata in data 1° giugno 2016, ha precisato che – pur essendo il giudizio di opposizione allo stato passivo riconducibile al genus dei rimedi impugnatori – lo stesso deve essere qualificato quale giudizio di merito a cognizione piena, non equiparabile al giudizio d’appello, con la conseguente inapplicabilità delle regole previste in materia di impu-gnazione di cui agli artt. 323 ss. c.p.c.. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il giudizio di opposizione allo stato passivo non è retto dal principio devolutivo (che presiede invece la struttura del giudizio in appello) e che – in base alla disciplina dell’art. 99, comma 8, l.f. – è consentito l’intervento di qualunque interessato, seppur nei termini stabiliti per la costituzione delle parti resistenti, secondo le modalità per le stesse previste.

La dissimulazione o sottrazione dell’attivo

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 gennaio 2016, n. 11395, depositata in data 1° giugno 2016, ha affermato che il presupposto dell’annullamento della proce-dura di concordato preventivo – disciplinato dall’art. 138 l.f., richiamato dall’art. 186, comma 5, l.f. – è l’accertata sottrazione o dissimulazione di una parte dell’attivo, con la precisazione che deve trattarsi di una parte non marginale, bensì rilevante e tale da influenzare il voto espresso da parte dei creditori nell’erroneo convincimento della sua insussistenza. La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che a nulla rileva che l’attività sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura concordataria.

La valutazione dei documenti da parte del giudice per la verifica della da-ta certa e dell’erogazione delle somme con riferimento a crediti di natura bancaria

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 aprile 2016, n. 11657, depositata in data 7 giugno 2016, ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso avverso la contrad-dittoria decisione di merito in ordine alla prova della data certa e all’esclusione di un credito di titolarità di una banca, nei confronti di un fallimento. In particolare, il giu-dice di merito aveva ritenuto che la data certa di un contratto di finanziamento banca-rio potesse desumersi dal timbro postale apposto sulla terza pagina della fotocopia del documento, ma nel contempo aveva sollevato dubbi sul fatto che il foglio medesimo

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formasse corpo unico con la scrittura. Inoltre, la Suprema Corte ha censurato il fatto che il Tribunale – nel verificare l’avvenuta erogazione del finanziamento e delle anti-cipazioni su crediti – avesse omesso di esaminare buona parte dei documenti prodotti dalla banca, potendosi infatti desumere, la citata prova, dalle ricevute bancarie e dagli estratti conto allegati agli atti.

L’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nei trasfe-rimenti immobiliari, effettuati nell’ambito di vendite giudiziarie

La Camera dei Deputati, con la Risposta n. 5-08888 del 14 giugno 2016, in ordine al tema dell’applicabilità – in misura fissa – dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali nei trasferimenti immobiliari relativi alle vendite giudiziarie, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, ha precisato che l’agevolazione di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazio-ni, nella l. 8 aprile 2016, n. 49, si applica a condizione che si formalizzi l’impegno a vendere l’immobile entro due anni dall’acquisto, e che tale impegno venga poi rispet-tato. E’ stato altresì precisato che – in assenza di specifiche disposizioni normative che limitino l’applicazione dell’agevolazione – deve ritenersi che la decadenza della stessa, fruita in sede di acquisto, non operi qualora l’immobile trasferito nell’ambito della procedura giudiziaria sia stato oggetto di interventi di demolizione, trasforma-zione o divisione prima della rivendita, da effettuarsi entro il biennio dall’acquisto. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il trattamento agevolativo pre-visto ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve essere riconosciuto anche nel caso in cui il trasferimento avvenga a favore di un soggetto che svolga atti-vità di impresa agricola.

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3. NEWS DIRITTO DEGLI

INTERMEDIARI FINANZIARI (V. Bellando – R. Monchiero – G. Quaranta –

L.M. Quattrocchio)

Specifiche sulle modifiche al Regolamento di Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., con Avviso del 27 maggio 2016, n. 10746, ha fornito alcune specifiche in merito alla modifica del Regolamento e delle Istruzioni che erano state deliberate nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 e recepi-te dalla Delibera Consob del 4 maggio 2016, n. 19600. Più nel dettaglio, le questioni che sono state approfondite dalla società di gestione di Borsa Italiana riguardano il requisito di operatore specialista all’interno del segmento STAR, il calcolo del flot-tante in caso di passaggio da un sistema multilaterale di negoziazione ad un mercato regolamentato, le soglie di partecipazioni ritenute rilevanti ai sensi del recepimento della direttiva Transparecy (2013/50/UE), le fine tunings, nonché alcuni riferimenti al T.U.F..

Le modifiche al regolamento UE n. 596/2014

La Commissione Europea, in data 10 giugno 2016, ha pubblicato il regolamento delegato (UE) 2016/908 datato 26 febbraio 2016, che integra e modifica il regolamen-to dell’Unione Europea n. 596 del 2014, definendo quali debbano essere le «norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimen-to, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione». Congiunta-mente al nuovo regolamento delegato (UE) n. 909 del 2016 (pubblicato, sempre, in data 10 giugno 2016), il regolamento in oggetto si inserisce nell’insieme di interventi volti ad implementare, adeguare e migliorare le disposizioni del precedente regola-mento 2014/596/UE.

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Un nuovo regolamento a supporto delle notifiche

La Commissione Europea, in data 10 giugno 2016, ha pubblicato – sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – il regolamento delegato (UE) 2016/909 del 1° marzo 2016, che integra il precedente regolamento 2014/596/UE relativo alle norme ed alle tecniche di regolamentazione che riguardano la compilazione, la pubblicazione, la te-nuta e il contenuto delle notifiche che devono essere trasmesse alle autorità.

Novità sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo

La Commissione Europea, il 10 giugno 2016, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-le dell’Unione Europea il regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 del 9 giugno 2016. Tale regolamento si pone l’obiettivo di definire le norme tecniche con le quali dare attuazione – in termini sia di forma sia di contenuto – della descrizione degli ac-cordi di sostegno finanziario di gruppo, come sancito dalla direttiva (UE) n. 59 del 2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo che individuava «un quadro di risana-mento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento».

Brexit: la dichiarazione delle alte cariche dell’Unione Europea

Il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, congiuntamente al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, al Presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea Mark Rutte e al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junc-ker, in data 24 giugno 2016, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito all’esito del referendum sulla Brexit, che ha visto vincere i promotori del leave, ossia i sosteni-tori dell’uscita dall’UE: «Nell’ambito di un processo libero e democratico il popolo britannico ha espresso il desiderio di lasciare l’Unione europea. Pur rammaricandoci di questa decisione, la rispettiamo». Inoltre i quattro esponenti dell’UE hanno aggiun-to che «l’articolo 50 del trattato sull’Unione europea stabilisce la procedura da segui-re nel caso in cui uno Stato membro decida di lasciare l’Unione Europea». In ogni ca-so, l’auspicio di tutti è che, in futuro, «il Regno Unito possa rappresentare un partner stretto dell’Unione europea».

Modifiche ed integrazioni alla regolamentazione dei rischi

La Commissione Europea, in data 1° giugno 2016, ha pubblicato il regolamento

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delegato dell’Unione Europea n. 861 del 18 febbraio 2016, all’interno del quale sono contenute alcune rettifiche sia al precedente regolamento delegato, n. 528/2014, che – a sua volta – integrava il regolamento 2014/575//UE, sia al regolamento delegato (UE) n. 604/2014 che completava la direttiva 2013/36/UE. Nella sostanza, sono state introdotte «norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato» e «norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identifica-re le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente».

Fisco: scambio automatico di informazioni potenziato

Il Consiglio Europeo, in data 3 maggio 2016, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-le dell’Unione Europea la Direttiva (UE) n. 881 del 25 maggio 2016, volta ad intro-durre modifiche alla precedente direttiva 2011/16/UE, in merito allo scambio automa-tico di informazioni all’interno del settore fiscale. In tal senso viene, quindi, potenzia-ta la possibilità di accedere a dati che possono e dovrebbero contrastare l’evasione fi-scale.

Regolamentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti

Il Consiglio Europeo, il 17 giugno 2016, ha pubblicato il regolamento delegato n. 958 del 9 marzo 2016 dell’Unione Europea in tema di “regolamentazione sulle dispo-sizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di in-vestimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di in-vestimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflit-ti di interesse”.

Il segreto bancario cade anche a Monaco

L’Unione Europea e il Principato di Montecarlo, in data 22 febbraio 2016, hanno siglato un accordo volto a contrastare le frodi e l’evasione fiscale. In base all’accordo, il Principato e l’UE potranno scambiarsi automaticamente le informazioni sui conti correnti dei rispettivi cittadini, a partire dal 1° gennaio 2018 e per le informazioni raccolte a partire da gennaio 2017. L’auspicio è di riuscire a identificare correttamen-te e in modo univoco i contribuenti interessati, di far rispettare la propria normativa

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fiscale anche in situazioni transfrontaliere e di poter valutare la probabilità di un’ipotetica evasione fiscale, al fine di ridurre l’insorgere di numerose, dispendiose e (dal primo gennaio 2018) “superflue” indagini.

La Commissione Europea valuta come contrastare il riciclaggio ed il fi-nanziamento al terrorismo su Internet

La Commissione Europea, in data 26 maggio 2016, si è espressa – con 542 voti favorevoli, 51 contrari e 11 astensioni – a favore di una proposta del Parlamento (Rif. 20160524IPR28821) volta all’istituzione di «una task force per regolamentare le va-lute virtuali come i Bitcoin e scongiurare che il loro utilizzo agevoli il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo». A tal proposito, il relatore, von Weizsäc-ker, ha affermato: «Per evitare di frenare l’innovazione, privilegiamo un monitorag-gio precauzionale a una regolamentazione preventiva».

L’ABE pubblica l’ultima bozza RTS

L’Autorità Bancaria Europea (ABE), in data 13 giugno 2016, ha pubblicato la bozza definitiva riguardante gli RTS, ossia i Regulatory Technical Standards. La pro-posta è quella di armonizzare «l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati».

L’EFRAG sulle modifiche allo IAS 12

L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), in data 8 giugno 2016, ha inviato all’Unione Europea le proprie osservazioni in merito alle modifiche allo IAS 12, relativamente al riconoscimento delle imposte differite per le perdite non realizzate. In estrema sintesi, l’EFRAG ha confermato che tutti gli emendamenti ri-spettano i criteri IAS.

L’EFRAG sulla Disclosure Initiative

L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), in data 6 giugno 2016, ha inviato il proprio parare sull’omologazione della cd. Disclosure Initiative, ossia sulle modifiche allo IAS 7. Gli emendamenti, la cui efficacia decorrerà dal 1°

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gennaio 2017, riguardano la diffusione di informazioni per le modifiche ai propri de-biti, intervenute a causa di attività finanziarie. L’EFRAG si è espresso a favore di tutti gli emendamenti, che sono in linea con i criteri IAS.

Azione di regresso

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 marzo 2016, n. 6255, ha affermato che l’azione di regresso esercitabile ex art. 195, comma 9, d.lgs. 58/1998, ha natura di obbligazione accessoria di legge; pertanto, è da intendersi inderogabile, data la natura degli interessi alla trasparenza del mercato finanziario e alla tutela del risparmio a co-pertura costituzionale. La Suprema Corte ha infine precisato che la delibera per mez-zo della quale le società e gli enti che operano nel mercato finanziario rinunciano all’azione di regresso è nulla per violazione dell’art. 1418 c.c..

Contratti derivati: ipotesi di nullità

Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 18 maggio 2016, n. 6225, si è pronuncia-to in tema di validità dei contratti derivati e del rapporto tra causa negoziale e finalità concreta del contratto. Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato che – nel caso di specie – era indubbio lo scopo perseguito dalla società con la stipula dei contratti IRS, in quanto il fine era quello di tutelarsi dal rischio finanziario connesso all’aumento dei tassi. Sulla scorta di tale assunzione, il Tribunale ha deciso di accogliere la do-manda di parte attrice volta alla restituzione dei flussi finanziari pagati in esecuzione dei contratti, in quanto sprovvisti della causa in concreto individuata come il fine pra-tico perseguito dalle parti.

Contenzioso relativo alla prestazione di servizi

La Corte di Cassazione, con sentenza 1° giugno 2016, n. 11401, si è pronunciata in tema di contenzioso relativo alla prestazione dei servizi di investimento, affermando che la disciplina dell’offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 30 T.U.F., è applicabile so-lamente ai singoli ordini di investimento. Alla luce di tale pronuncia, l’operatività di tale disciplina è da intendersi esclusa per la conclusione del contratto relativo alla prestazione dei servizi resi dall’intermediario finanziario.

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IVASS: provvedimento disciplinante le informazioni quantitative periodi-che

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con Provvedimento del 10 maggio 2016, n. 21, ha regolamentato le informazioni quantitative periodiche – da trasmettere all’IVASS – aventi lo scopo di garantire la stabilità finanziaria, la vigilanza macro-prudenziale e i relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, nel rispetto degli articoli 190 e 191 del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, che rappresenta il codice volto a disciplinare le assicurazioni private in conseguenza dell’implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti di informativa e di disclosure.

Obblighi informativi

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 giugno 2016, n. 11466, ha affermato che gli obblighi informativi che l’intermediario è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 28, comma 2, Regolamento Consob n. 11522/1998 sono distinti e si pongono a monte ri-spetto a quelli inerenti alla valutazione di inadeguatezza dell’operazione. La Suprema Corte ha sottolineato che la mancanza di rating costituisce un elemento che, se ade-guatamente comunicato e valorizzato, potrebbe avere la funzione di campanello di al-larme per l’investitore, potendo far sorgere il dubbio in ordine alla rischiosità dell’investimento. La scelta degli investimenti è – infatti – condizionata dalla raccolta e dalla valutazione di informazioni, quali – ad esempio – il rendimento e l’ipotetica sussistenza di una situazione di carenza di informazioni relative alle caratteristiche del titolo e il rating del prodotto finanziario.

Esclusione della C.M.S. dalla formula di calcolo del T.E.G..

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 maggio 2016, n. 12965, ha affermato che la commissione di massimo scoperto deve essere esclusa dalla formula di calcolo del T.E.G. per il periodo antecedente al 1° gennaio 2010. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che la commissione di massimo scoperto, applicata sino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008, deve essere esclusa dal calcolo del T.E.G. fino al ter-mine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, in quanto i decreti ministeriali per mezzo dei quali è stato rilevato il T.E.G.M. – dal 1997 al dicembre del 2009 – non ne hanno tenuto conto nella determinazione del tasso soglia usurario. Alla luce di tale pro-nuncia, per i rapporti bancari antecedenti il 1° gennaio 2010, non occorre considerare la C.M.S. ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario.

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Nullità del patto di garanzia dell’assegno postdatato

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 maggio 2016, n. 10710, ha stabilito che il patto tra creditore e debitore, con cui quest’ultimo consegna al primo un asse-gno postdatato a garanzia di un futuro pagamento, è nullo nella sostanza e non solo con riferimento alla postdatazione. La Suprema Corte ha infatti sancito che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato – utilizzato a scopo di garanzia – è contrario alle norme imperative contenute nel r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti. Da ciò consegue che, in relazione a tale assegno, deve ritenersi radicalmente nullo il patto di garanzia e valida la promessa di pagamento.

Prescrizione del conto corrente e interessi usurari

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 2 maggio 2016, n. 15157, ha affermato che – in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto prescrizione e distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista – la banca è tenuta ad assolvere l’onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto. Nel caso de quo, l’eccezione di prescrizione avanzata dalla banca è risultata infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall’estinzione del rapporto. Il Giudice ha inoltre sancito che, se gli interessi ultralegali non sono validamente pattui-ti, si applica il tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B. senza alcun tipo di capitalizzazione.

Stime finanziarie e turbativa di mercato

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 maggio 2016, n. 9644, ha affermato che la diffusione di opinioni tecniche – anche basate su modelli matematico-finanziari approssimativi – non integra la fattispecie sanzionatoria di manipolazione del mercato ex art. 187-ter, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998, in quanto le suddette opinioni rappre-sentano un esercizio intangibile della libera manifestazione del pensiero e, in quanto tale, non può essere compressa per la sua sola eventuale incidenza sul mercato. Nel caso de quo, la Suprema Corte ha pertanto annullato la sanzione inflitta dalla Consob per turbativa di mercato al presidente di un’Associazione a difesa dei consumatori, per le dichiarazioni espresse sulla contabilizzazione delle perdite subite dai clienti di un istituto di credito, in conseguenza dell’acquisto di strumenti finanziari derivati. A tal proposito, i Giudici di legittimità hanno ribadito che il mark to market esprime una

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proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato, il cui giudizio rappresenta l’espressione personale di una valutazione derivante dal metodo di calcolo utilizzato.

Segnalazione di inadeguatezza dell’operazione finanziaria

La Suprema Corte, con sentenza 6 giugno 2016, n. 11578, ha stabilito che la sotto-scrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione, è idonea ad assolvere l’obbligo gra-vante sull’intermediario ex art. 29, comma 3, del regolamento Consob 11522/1998. Tuttavia, in caso di contestazione del cliente circa l’omissione di specifiche informa-zioni, grava sulla banca l’onere di provare di aver specificamente reso tali informa-zioni. La Suprema Corte ha inoltre affermato che tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.

Diritto di recesso dell’investitore

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 giugno 2016, n. 15226, ha stabilito che il diritto di recesso accordato all’investitore ex art. 30, comma 6, T.U.F., e la pre-visione di nullità dei contratti in cui tale diritto non sia previsto, si applica non soltan-to nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento o gestione di portafogli individuali, presta-to dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumen-ti, ma anche quando tale vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servi-zio d’investimento diverso. Tuttavia, la suddetta disciplina del recesso riguarda i singoli rapporti negoziali – e, cioè, il caso in cui l’investitore si trovi a sottoscrivere uno stru-mento finanziario offertogli dall’intermediario fuori sede – e non la stipulazione del contratto quadro, che non implica di per sé l’acquisto di strumenti finanziari.

Mutuo fondiario

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 giugno 2016, n. 11638, ha stabilito che il rapporto di mutuo fondiario, a far data dall’entrata in vigore del T.U.B., risulta inte-ramente assoggettato alla disciplina da esso dettata. Pertanto, dall’entrata in vigore del d.lgs. 385/93 non è più giustificabile, per i rapporti di mutuo fondiario, un regime di capitalizzazione degli interessi in deroga a quanto dettato dall’art. 1283 c.c.. Il T.U.B. ha, infatti, provveduto all’abrogazione della precedente disciplina specifica-

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mente dettata per questo tipo di rapporto, secondo cui «il mancato pagamento di una rata implicava l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intero suo ammonta-re». Deve, dunque, ritenersi applicabile anche ai rapporti di mutuo fondiario il regime civilistico vigente in punto maturazione di interessi su interessi scaduti ed impagati.

La falsificazione evidente dell’assegno non trasferibile non determina re-sponsabilità per la banca

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 giugno 2016, n. 12806, ha affrontato la questione relativa alla responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice in caso di pagamento di un assegno non trasferibile effettuato a un soggetto diverso dal prenditore originario, in seguito alla falsificazione dell’assegno negoziato. A tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che l’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dalla banca girataria per l’incasso risponde del pagamento – non costitui-sce deroga ai principi generali circa l’identificazione del presentatore dei titoli a legit-timazione nominale. Pertanto, in base al principio generale di cui all’art. 1992, com-ma 2, c.c., è da considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legit-timo prenditore a seguito di diligente identificazione. Nel caso de quo, i Giudici di le-gittimità hanno rilevato che la falsificazione non poteva essere agevolmente rilevata.

Pluralità di obblighi in capo agli intermediari finanziari

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 maggio 2016, n. 9892, ha stabilito che – in tema di intermediazione finanziaria – la pluralità di obblighi posti in capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, e 28, comma 2 e 29, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, conver-gono verso il fine unitario di segnalare all’investitore, in relazione alla sua propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Nello specifico, la pluralità degli obblighi gravanti sugli interme-diari finanziari sono riconducibili a diligenza, correttezza e trasparenza, informazione, nonché evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione finanziaria.

Nullità del contratto quadro e negoziazione fuori sede

La Corte di Appello di Venezia, con Sentenza del 15 giugno 2016, n. 1377, è in-

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tervenuta in merito alla nullità del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, per assenza della firma della banca, nonché in tema di offerta fuori sede degli strumenti finanziari. Sulla prima questione, l’investitore non aveva mai conte-stato carenze informative o documentali, così risultando inapplicabile l’invalidità in esame. In merito alle offerte fuori sede, la pronuncia ha posto al centro del ragiona-mento la ratio della tutela del risparmiatore, ravvisata nella necessità di una adeguata riflessione, e nel contempo volendosi accordare la tutela dell’effetto sorpresa derivan-te dalla negoziazione fuori sede.

Segnalazione alla Centrale Rischi

Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 31 maggio 2016, n. 11189, ha disposto la cancellazione di una segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d’Italia, in quanto eseguita senza una preliminare valutazione – da parte dell’intermediario – della com-plessiva situazione finanziaria del cliente. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la segnalazione alla Centrale Rischi non possa scaturire dal mero ritardo nel pa-gamento di un debito o dal volontario inadempimento. Tale principio trova riscontro, secondo il Tribunale di Roma, nella funzione propria della segnalazione alla Centrale Rischi, che è quella di consentire che ogni Banca sia in grado di conoscere la situa-zione complessiva degli affidamenti e degli utilizzi di un soggetto presso il sistema bancario, così da poter fare una valutazione in merito alla solvibilità e alla affidabilità dello stesso in ambito creditizio. Gli intermediari, che hanno l’obbligo di segnalare le posizioni in sofferenza dei clienti nonché tutti gli affidamenti che abbiano superato la soglia di un certo limite, sono responsabili in via esclusiva della correttezza delle se-gnalazioni inviate alla Centrale Rischi. Applicando questi principi al caso concreto, il Giudice di merito ha disposto la cancellazione della segnalazione in quanto illegitti-ma, non avendo l’intermediario dato atto della contestazione del credito posto a fon-damento della segnalazione, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese legali.

Onere di ricerca documentale in capo al factor

Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 20 maggio 2016, n. 15243, ha stabilito che al factor non basta reclamare la violazione da parte del cedente degli obblighi di collaborazione, per evitare il pagamento delle somme dovute per l’anticipazione dei crediti ceduti. Infatti, il factor, svolgendo professionalmente attività di acquisto di crediti non ancora esigibili, è chiamato a preoccuparsi della riscossione, anticipando-

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ne al cedente in tutto o in parte l’importo o, come nel caso de quo, acquistando pro soluto. Il factor è inoltre tenuto ad acquisire autonomamente i dati necessari per valu-tare il grado di solvibilità dei crediti ceduti e ha sempre la facoltà, nella fase precon-trattuale, di chiedere al cedente le scritture contabili relative ai rapporti pregressi, per indagare sull’affidabilità economica della clientela del cedente. A tal proposito, il Giudice di merito ha stabilito che l’onere di ricerca documentale non può essere tra-sferito sul fornitore; in caso di rifiuto del fornitore a consegnare a controparte copia dei documenti contabili richiesti, nulla vieta al factor di scegliere di non concludere il contratto.

Regolamento IVASS

In data 28 giugno 2016, è entrato in vigore il regolamento “concernente la vigilan-za sul gruppo di cui al Titolo XV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché il recepimento delle linee guida emanate da EIOPA sulla metodo-logia della valutazione dell’equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi della direttiva Solvency II”. Il relativo provvedimento 1° giugno 2016 dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-ciale 27 giugno 2016, n. 148. Il regolamento de quo regolamenta l’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, nonché la vigilanza sul gruppo e la tenuta dell’albo delle società capogruppo.

Provvedimento IVASS

In data 27 giugno 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimen-to 6 giugno 2016 dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Tale provvedimento regolamenta le politiche connesse alla gestione degli investimenti, il ruolo degli orga-ni aziendali, le disposizioni in materia di finanziamenti concessi nei confronti di sog-getti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, del sistema dei controlli in-terni e gestione dei rischi sugli investimenti e delle disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati.

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4. NEWS DIRITTO DEL LAVORO

(G. Castellani – F. Gerino – V. Miraglia – F. Santini)

Corte di giustizia, sentenza 16 giugno 2016, Causa C- 159/15

Gli articoli 2, paragrafo 1, 2, paragrafo 2, lettera a), e 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devo-no essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che escluda la rilevanza dei periodi di apprendistato e di lavoro svolti da un dipendente pubblico anteriormente al compimento del diciottesimo anno di età ai fini della maturazione del diritto alla pensione e del calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia, laddo-ve detta normativa sia volta a garantire la fissazione, in seno a un regime pensionisti-co dei dipendenti pubblici, di requisiti di età uniformi per poter accedere al regime medesimo nonché per poter avere titolo alle prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito del regime medesimo.

L’incentivo per l’assunzione di tirocinanti in Garanzia Giovani - Circola-re INPS 24 maggio 2016, n. 89

Con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016 l’INPS illustra la disciplina relativa all’incentivo all’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un ti-rocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani fornen-done le indicazioni operative, la cumulabilità dell’incentivo con gli altri aiuti di stato, il coordinamento con altri incentivi, indicando inoltre, gli adempimenti dei datori di lavoro relativamente al procedimento di ammissione all’incentivo ed alla sua fruizione.

I chiarimenti ministeriali sugli impianti audiovisivi - Nota Min. Lav. 1° giugno 2016, n. 1241

Il Ministero del lavoro, nella nota n. 1241 del 1° giugno 2016, ha fornito chiari-

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menti in merito agli accertamenti ispettivi e alle sanzioni per i datori di lavoro che, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione da parte della Direzione territoriale competente, abbiano installato impianti audiovisivi di sorveglianza sui luoghi di lavo-ro. In particolare il Ministero del lavoro ha effettuato una prima riflessione sui conte-nuti del comma 1 dell'art. 4 della legge n. 300/1970, riscritto nella sua interezza dall'art. 23 del decreto legislativo n. 153/2015 precisando che la violazione della pre-visione dell’art. 4 non è esclusa dalla circostanza che le apparecchiature siano solo in-stallate ma non ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i la-voratori possono trovarsi solo saltuariamente. Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autoriz-zazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi. Per elimi-nare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vi-gilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione del-la competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti ogget-tivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere «il contravventore a pagare in sede ammi-nistrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa» (art. 21 d.lgs. n. 758/1994).

Il primo correttivo al Jobs Act in materia di lavoro accessorio. Comunica-to Stampa Consiglio dei Ministri 10 giugno 2016

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali Poletti, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizio-ni integrative e correttive dei decreti legislativi. Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher): - tracciabilità dei voucher. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro acces-sorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro ac-cessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, me-diante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a

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comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavo-ro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in rela-zione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; - esclusione del settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

Il primo correttivo al Jobs Act in materia di contratti di solidarietà. Co-municato Stampa Consiglio dei Ministri 10 giugno 2016

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali Poletti, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizio-ni integrative e correttive dei decreti legislativi. Le modifiche apportate riguardano l’espressa previsione della possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensi-vi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi. La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pa-ri al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo.

Il primo correttivo al Jobs Act in materia di lavoro dei disabili. Comunica-to Stampa Consiglio dei Ministri 10 giugno 2016

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali Poletti, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizio-ni integrative e correttive dei decreti legislativi. Le modifiche apportate riguardano la disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità: a) si precisa che la compu-tabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, an-

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che se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che ab-biano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento; b) si le-ga l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertu-ra della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge; c) si chiarisce che per le violazioni relative al-la mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti.

Pubblico Impiego e art. 18 St. Lav. - Cass., Sez. Lav., 9 giugno 2016, n. 11868

Il licenziamento dei dipendenti della Pubblica amministrazione non è disciplinato dalla legge Fornero, ma dalle norme contenute nell’articolo 18 dello Statuto dei lavo-ratori: «Ai rapporti di lavoro disciplinati dal d.lgs 30.3.2001 n. 165, art. 2, non si ap-plicano le modifiche apportate dalla legge 28.6.2012 n. 92 all’art.18 della legge 20.5.1970 n. 300, per cui la tutela del dipendente pubblico in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all’entrata in vigore della richiamata legge n. 92 del 2012 resta quella prevista dall’art. 18 della legge n.300 del 1970 nel testo ante-cedente alla riforma».

Sull’onere di allegazione in tema di repechage: Cass., sez. lav., 22 marzo 2016, n. 5592

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repechage” del dipendente licen-ziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i suddetti oneri.

Le esenzioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori privati (Circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95)

L’Inps fornisce gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa re-

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lativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. In particola-re, la circolare contiene le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri di cui trattasi.

Incentivi per assunzione di disabili. Circolare INPS 13 giugno 2016, n. 99

Possono usufruire delle agevolazioni contributive tutti i datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici. Gli incentivi sono erogati anche per i datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di legge, procedono all’assunzione di persone con disabilità con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo può essere fruito per l’assunzione delle seguenti categorie (D.lgs 151/2016, art. 10): lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o mi-norazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni); lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavora-tiva compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta catego-ria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guer-ra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni); lavoratori con disa-bilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa supe-riore al 45%. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le tra-sformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale effettuate dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica l’incentivo può essere riconosciuto (per tutta la durata del contratto) anche per le as-sunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.

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5. NEWS DIRITTO AMMINISTRATIVO

(E. Gentile – A.M. Porporato – M. Ricciardo Calderaro)

Giudicato e ricorso per ottemperanza

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 22 giugno 2016, n. 2769, è intervenuto in materia di esecuzione del giudicato stabilendo che con il ricorso per ottemperanza può essere lamentata non solo la totale inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, e, cioè, la mancanza di qualsivoglia attività esecutiva, ma anche la sua attuazione inesatta, incompleta o elusiva, per mezzo, cioè, dell’adozione di atti che violano o eludono il comando contenuto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Ciò posto, si è affermata la regola secondo cui il provvedimento sopravvenuto ed emanato in dichiarata esecuzione del giudicato deve essere impugnato, nel termine di decadenza, con il ricorso ordinario, che attivi, cioè, un nuovo giudizio di cognizione, quando se ne deduce l’illegittimità per la violazione di regole di azione estranee al decisum della sentenza da eseguire, mentre l’atto asseritamente emesso in violazione o in esecuzione del giudicato deve essere impugnato con il ricorso per ottemperanza nel termine di prescrizione dell’actio iudicati, in quanto nullo ai sensi degli artt. 21-septies, legge n. 241 del 1990 e 114, co. 4, lett. b), del c.p.a. (Cons. St., Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078), salve le regole sulla conversione del rito, in presenza dei rela-tivi presupposti (così già Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2).

Impugnazione del permesso di costruire e tempestività del ricorso

Il T.A.R. Toscana, Sez. III, con la sentenza 21 giugno 2016, n. 1049, ha stabilito che è tempestivo un ricorso con il quale è stato impugnato in sede giurisdizionale, e quindi dinnanzi al giudice amministrativo, un permesso di costruire per la realizza-zione di un intervento di ristrutturazione conservativa di un immobile, che sia stato proposto prima che parte ricorrente abbia, effettivamente, assunto piena conoscenza delle differenze tra il nuovo manufatto e quello precedente e, in particolare, prima che i lavori abbiano raggiunto uno stadio e una consistenza tali da rendere evidenti come le suddette differenze fossero suscettibili di alterare radicalmente le caratteristiche del

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manufatto. Ed infatti, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del permesso di costruire, ove se ne contesti il contenuto specifico, la conoscenza dello stesso da parte del proprietario limitrofo può intendersi acquisita quando le opere ab-biano raggiunto uno stadio ed una consistenza tali da renderne chiara l’illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del confinante.

Conferimento di incarichi dirigenziali e riparto di giurisdizione

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 21 giugno 2016, n. 2728, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo al contrario quella del giudice ordinario relativamente ad una controversia concernente un decreto del Presidente della Regione avente ad oggetto la nomina del Direttore generale di un Ente regionale (nella specie, quella dell’Ente Foreste della Regione Sardegna), disposta sulla base di un elenco “di soggetti idonei ed adeguati alle funzioni connesse all’attribuzione dell’incarico senza valutazione comparativa e graduatoria tra i partecipanti”. In tal caso, afferma il Consiglio di Stato, il decreto di nomina rientra nel genus degli atti di natura strettamente organizzativa, preordinati alla costituzione del rapporto d’impiego di livello dirigenziale, disciplinati dal diritto privato ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed esorbita dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Gare d’appalto e ricorso cumulativo

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 13 giugno 2016, n. 2543, ha stabilito che, qualora siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedu-ra selettiva originata da un unico bando, l’ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione del-la commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi ed una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle mede-sime ragioni fondanti la pretesa demolitoria, che, a sua, volta ne legittima la trattazio-ne congiunta. Difatti, l’azione impugnatoria, per come disciplinata dall’art. 40 c.p.a., esige la puntuale indicazione nel ricorso, oltre che della causa petendi (ovvero, i mo-tivi del gravame) anche del petitum e, cioè, la domanda di annullamento dell’atto im-pugnato (che dev’essere puntualmente identificato ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. b).

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Nuovo rinvio per il processo amministrativo telematico

È stata disposta una nuova proroga per l’entrata in vigore del processo amministra-tivo telematico. Ed infatti, il Governo, con d.l. 30 giugno 2016, n. 117, ha prorogato al primo gennaio 2017 l’entrata in vigore delle modalità telematiche per il processo amministrativo, che, antecedentemente al decreto legge in questione, avrebbero dovu-to trovare attuazione dal primo luglio 2016.

Il ricorso cumulativo avverso aggiudicazioni di distinti lotti.

Il Consiglio di Stato, V Sezione, con la sentenza 13 giugno 2016, n. 2543, ha pre-cisato che nel caso in cui vengano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l’ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all’indicazione nell’atto di impugnazione di censure che facciano riferimento a fasi procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e che siano, di conseguenza, idonee a caducare le pertinenti aggiudicazioni.

Il diritto di accesso ai verbali ispettivi e tutela della riservatezza dei lavora-tori

Il Consiglio di Stato, III Sezione, con la sentenza 10 giugno 2016, n. 2500, si è espresso in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori chiarendo che la disposi-zione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 757/1994 posto a tutela della ri-servatezza dei lavoratori non preclude in via assoluta l’accesso ai verbali ispettivi, ma limita il diritto di accesso ai documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva quando la loro divulgazione possa dar luogo ad azioni discrimi-natorie o indebite pressioni ai danni dei lavoratori o di terzi; la sottrazione all’accesso dei verbali ispettivi deve essere subordinata, conclude il Consiglio di Stato, alla sussi-stenza di un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori o per i terzi, il quale deve fondarsi su elementi di fatto concreti.

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Le modalità di presentazione delle domande di partecipazioni ai concorsi a pubblici impieghi

Il T.A.R. Bari, (Puglia), III Sezione, con la sentenza 9 giugno 2016, n. 752, con ri-guardo alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ad un concor-so per l’accesso ad un impiego pubblico, rammenta che ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 487 del 1994, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, le domande di ammis-sione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate di-rettamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per i concorsi unici e all’amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mez-zo. La norma prevede, dunque, due modalità alternative di presentazione della do-manda di partecipazione, entrambe in forma “cartacea” ed equivalenti; rispetto a tali modalità, precisa il T.A.R. Bari, ciascuna amministrazione può aggiungere una moda-lità di presentazione in via telematica della domanda, secondo quanto stabilito dall’art. 65 d.lg n. 82 del 2005 e dall’art. 4 DPR n. 68 del 2005.

Concessione demaniale marittima e discrezionalità amministrativa

Il T.A.R. Genova, (Liguria), I Sezione, con la sentenza 8 giugno 2016, n. 583, ha precisato che il subingresso nella concessione demaniale marittima accede al titolo in essere e determina la novazione soggettiva del rapporto concessorio, cioè la sostitu-zione di un soggetto nell’ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni e scadenze. Il T.A.R. Genova, tuttavia, sottolinea che non può escludersi che anche l’autorizzazione al subingresso nella concessione possa essere caratterizza-ta da margini di discrezionalità, in quanto, seppure il codice e il regolamento nulla di-spongano al riguardo, la finalità di proficua utilizzazione del bene può implicare l’esigenza di valutare l’idoneità tecnica ed economica dell’acquirente o dell’aggiudicatario.

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6. NEWS DIRITTO TRIBUTARIO

(A. Franco – M. Grandinetti – A. Terzuolo – B. Tessa – A. Vicini Ronchetti)

Dichiarazione integrativa a favore

La dichiarazione rettificativa della precedente, che conduce a un risultato favore-vole al contribuente, può essere presentata solo entro il termine di scadenza della di-chiarazione dell’anno successivo. Resta salva la possibilità di richiedere il rimborso entro i 48 mesi dal pagamento e, in ogni caso, di dimostrare, in sede con-tenziosa, l’infondatezza della pretesa impositiva documentando eventuali errori commessi. A chiarire la procedura da seguire per la correzione di errori contenuti nel-la dichiarazione presentata, sono le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016. Il chiarimento arriva a seguito di differenti ap-procci interpretativi da parte della Suprema Corte. Secondo una primo e maggioritario orientamento più garantista, la scadenza prevista dal comma 8 bis, DPR n. 322/1998 (presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo) rileve-rebbe soltanto per compensare il credito risultante dalla rettifica. Resterebbe, infatti, impregiudicata, senza limiti temporali, la possibilità di rettificare errori che assogget-terebbero il contribuente a un’imposizione più gravosa rispetto alla sua effettiva ca-pacità contributiva (in violazione all’articolo 53 della Costituzione). Il secondo orien-tamento ritiene invece che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente possa essere presentata esclusivamente entro il termine di presentazione di quella dell’esercizio successivo. Secondo le Sezioni Unite la possibilità di emendare la di-chiarazione in favore va esercitata non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, eventualmente compen-sando il credito risultante. Resta la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate entro il termine di 48 mesi dalla data del pagamento, indipendentemente dalla disciplina sulla dichiarazione integrativa.

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Deducibilità emolumenti amministratori

Per la deducibilità degli emolumenti in favore degli amministratori non è suffi-ciente che gli stessi siano stati imputati in bilancio, essendo necessario che gli stessi siano stati anche previamente deliberati dall’assemblea dei soci, o che il loro ammon-tare risulti dallo statuto sociale. Secondo la Corte di Cassazione qualora la determina-zione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389 c.c., comma 1, non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di ap-provazione del bilancio», per cui «l’approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori».

Legge di Stabilità 2016: la disciplina agevolativa per i beni d’impresa

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 26/E del 1 giugno 2016 ha fornito i primi chiarimenti in relazione al regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per con-sentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e per procedere all’esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patri-monio dell’impresa da parte degli imprenditori individuali mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, se risultano verificate le condizioni oggettive e soggettive previste dalla norma si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8 per cento sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’imposta sostitutiva è del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre pe-riodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione o cessione. Non sono previste, inoltre, specifiche disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate saranno assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie dettate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

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7. NEWS DI DIRITTO PENALE

(M. Riverditi – E. Piccatti – A. Trucano)

Depositate le motivazioni della sentenza n. 102/2016 della Corte Costitu-zionale sul divieto di bis in idem tra sanzioni penali ed amministrative (aven-ti natura penale)

Sono state depositate le motivazioni per le quali la Corte Costituzionale, all’udienza dell’8 marzo 2016, ha concluso per l’inammissibilità delle due questioni proposte dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. V, ord. 10 novembre 2014 e Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 6 novembre 2014). Come si ricorderà, le ordinanze di rimessione ipotizzavano analoghi profili di violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui all’imputato sia già stata comminata, per il medesimo fatto nell’ambito di un pro-cedimento amministrativo, una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione CEDU e dei relativi protocolli. La Corte Costituzionale osserva che un ipotetico accoglimento delle questioni non sarebbe valso a impedire la violazione del diritto convenzionale, posto che il processo penale instaurato nei con-fronti dell’imputato si sarebbe comunque dovuto celebrare e concludere. Inoltre, la soluzione derivante da un ipotetico accoglimento non avrebbe fornito alcun rimedio strutturale contro la prospettiva di un doppio procedimento per lo stesso fatto, che po-trebbe essere assicurato solo da un intervento legislativo di riforma dell’attuale siste-ma sanzionatorio dell’aggiotaggio. I primi commenti alla pronuncia hanno evidenzia-to come la Consulta abbia probabilmente “deciso di non decidere” data, da un lato, l’ormai imminente esercizio della delega conferita con la l. n. 114/2015 per la riforma della disciplina in materia di abusi di mercato, e, dall’altro, l’altrettanto imminente pronuncia della Corte di Giustizia europea, sul problema della compatibilità con il di-ritto al ne bis idem dell’attuale sistema di doppio binario in materia di illeciti tributari, e segnatamente in materia di evasioni dell’IVA.

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Insufficiente il mero sospetto per ravvisare il fumus del delitto di banca-rotta

La Corte di Cassazione (Quinta Sezione penale), con Sentenza del 12 aprile 2016 (dep. 6 maggio 2016), n. 18997, pronunciandosi in materia cautelare, ha affermato che per avvalorare il sospetto di una distrazione/dissipazione dell’azienda non è suffi-ciente fare riferimento alla differenza, per quanto notevole, tra il prezzo della cessione ed il presunto valore di mercato essendo, invece, imprescindibile l’effettuazione di ulteriori verifiche e di precisi accertamenti idonei a suffragare tale ipotesi d’accusa.

Le Sezioni Unite, pronunciando sulle false comunicazioni sociali, allar-gano la decisione alla bancarotta

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 22474/16 depositata il 27 maggio 2016, ha affermato che l’elemento psicologico della bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico, perciò non è necessaria, per l’integrazione del reato, né la consapevolezza del dissesto dell’impresa, né lo scopo di recare giudizio ai creditori. Ha altresì chiarito che i fatti di distrazione assumono rilievo ancorché commessi quando l’impresa ancora era in bonis.

Le Sezioni Unite sul falso valutativo

Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali crite-ri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

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8. NEWS DI DIRITTO INTERNAZIONALE E

COMUNITARIO (P. Fabris – G. Varrasi – B. Veronese)

European Commission injects €6.7 billion into transport infrastructure to boost jobs and growth

On 17 June 2016, the European Commission firmly delivered on President Junck-er’s top priority of creating jobs and boosting growth in the European Union, by un-veiling a list of 195 transport projects that will receive €6.7 billion of funding under the Connecting Europe Facility (CEF). This investment is expected to unlock addi-tional public and private co-financing for a combined amount of €9.6 billion. The se-lected projects will notably contribute to the digitalisation and decarbonisation of transport, in line with the broader political agenda of this Commission. The Member States eligible for the Cohesion Fund received almost 85% of the funding, which will help bridge the infrastructure disparities across the EU. Selected projects are primari-ly located on the core trans-European transport network (TEN-T). Among the benefi-ciaries are flagship initiatives such as the rehabilitation of the Brasov Sighisoara rail section in Romania, the railway connection Aveiro Vilar Formoso in Portugal, the development of standard gauge railway line in the Rail Baltic corridor, the implemen-tation of the SESAR Deployment Programme and the modernisation of railway line E30 (Zabrze – Katowice – Krakow section) in Poland. Launched in November 2015, the second CEF calls for proposal generated 406 eligible project proposals. With €12.49 billion of requested EU funding, the calls were widely oversubscribed. This allowed the Commission to select the projects with the highest European added value, while guaranteeing a balanced distribution geographically and between the transport modes. €5.6 billion has been earmarked for Member States eligible for the Cohesion Fund. The contribution to other Commission priority actions, such as the Energy Un-ion or the Digital Single Market, was also evaluated during the selection process. The EU’s financial contribution is made in the form of grants, the co-financing rate of which is between 20% and 50% of the eligible costs of a given project, depending on its type. As regards projects submitted under the Cohesion call, the maximum co-funding rates can go up to 85% of the eligible costs.

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Multi-venue trading increases liquidity in EU equity markets despite du-plicate orders

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has issued an economic report on order duplication and liquidity measurement in EU equity markets. Order duplication means that traders replicate the same order on multiple trading venues at the same time. The report, which takes into account high-frequency trading (HFT), finds that overall multi-venue trading has increased the liquidity in EU equity mar-kets. But the report also shows that 20% of orders across European venues are dupli-cated and 24% of duplicated trades are immediately cancelled if unmatched. ESMA found that order duplication and immediate cancellation is used by traders to ensure execution across multiple trading venues. This strategy is commonly used for market makers’ activities and by institutional investors seeking liquidity and it contributes positively to liquidity. However, for measuring liquidity the ESMA report found that duplicated orders and immediate cancellation lead to the overestimation of available liquidity in fragmented markets. This means that a certain percentage of the liquidity visible in order books is ultimately not available to the markets.

The European Banking Authority publishes its consumer trends report 2016

On June 2016, the European Banking Authority (EBA) published its fifth annual Consumer Trends Report, which provides an overview of the trends observed in 2016, the issues that will or could have an impact on consumers and other market par-ticipants and the areas where the EBA may take any action, if needed. The report co-vers all the products that fall under the EBA’s consumer protection mandate, such as mortgages, personal loans, deposits, payment accounts, payment services and elec-tronic money. For the 2016 Consumer Trends Report, the EBA used a wide range of different information sources and eight different consumer trends and related issues have emerged as relevant. Some of these were already highlighted in last year’s re-port, namely: household indebtedness, with a focus on lending and related practices, household borrowing and arrears handling, and creditworthiness assessment; banking fees and costs, looking at fees and charges on payment accounts, and their compara-bility, and at selected costs related to loans; selling practices related to the banking products, with issues related to cross-selling and sales incentives; innovations in payments; alternative financial services providers; and finally innovative uses of con-sumer data. The two new trends identified in this year’s edition refer to foreign cur-rency loans, especially mortgages; and to virtual currencies. The EBA has already

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started to address some of these trends, and will use the findings of the report as input when developing and publishing its work programme for 2017 later in the year. In the final chapter, the report summarises how the EBA addressed the issues identified in last year’s report. The measures taken include three sets of final Guidelines on cre-ditworthiness assessments, on arrears and foreclosure, and on product oversight and governance, draft Guidelines on remuneration policies and practices for sales staff, as well as a Discussion Paper on the innovative uses of consumer data.

UK economy is suffering significantly after Brexit vote with EU set for disintegration

Britain will suffer significantly following Thursday’s – 23 June – Brexit vote. The financial consequences of the UK’s decision to leave the EU would be comparable only to the financial crisis of 2007-2008. In the hours following the announcement of the referendum result, the FTSE 100 saw a £120bn wiped off its value, and the value of the pound fell to its lowest since 1985. British economy and people stand to suffer significantly in the short to medium term. Financial markets worldwide are likely to remain in turmoil as the long, complicated process of political and economic divorce from the EU is negotiated. It is reasonable to fear that the European Union itself would likely “disintegrate” following the UK’s exit, as other member states begin to call for their own referendums. This catastrophic scenario seems to have materialised, making the disintegration of the EU practically irreversible. Tensions among member states have reached a breaking point, not only over refugees, but also as a result of exceptional strains between creditor and debtor countries within the euro-zone. Weakened leaders in France and Germany are now squarely focused on domes-tic problems while in Italy, a 10% fall in the stock market following the Brexit vote clearly signals the country’s vulnerability to a full-blown banking crisis. The UK it-self, also “may not survive”, as Scotland is expected to hold another public vote in an at-tempt to gain its independence. Meanwhile, calls for the unification of Northern Ireland with the Republic of Ireland have already surfaced. With the EU accounting for half of Britain’s trade turnover, the impact on exporters could be devastating. And, with financial institutions relocating their operations and staff to Eurozone hubs in the coming years, the City of London (and London’s housing market) will not be spared the pain.

The Eurozone is able to contain the turmoil in global financial markets

The euro area financial system was able to absorb the strong turmoil around the

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turn of the year according to the latest Financial Stability Review of the European Central Bank. Notwithstanding this resilience, looking ahead the Review sees the risk of further financial stress, possibly triggered by vulnerabilities stemming from emerg-ing markets and low commodity prices. Global financial market tensions also extend-ed to euro area banks. ECB monetary policy measures announced in March, coupled with better macroeconomic data, subsequently helped to restore market confidence. Euro area financial institutions have made steady progress in strengthening their bal-ance sheets and building up their resilience to adverse shocks in recent years. Despite this progress, both cyclical and structural challenges remain. Cyclical challenges re-late to the subdued economic recovery, while structural challenges relate to high op-erating costs and a large stock of non-performing loans. Risks extend also to the real economy. In particular, concerns remain about euro area sovereign debt sustainability despite relatively benign financial market conditions. In particular, political risks have increased considerably in almost all euro area countries in recent years. There are also risks that stem from outside the traditional banking sector. Over the past few years as-sets managed by investment funds have expanded rapidly. Parts of the investment fund sector perform significant liquidity transformation and are also highly intercon-nected with other parts of the financial system. The Review also reports that invest-ment funds have gradually increased their exposure to the riskier segments of the fi-nancial markets. Higher stress in parts of the investment fund sector has the potential to spread rapidly to other financial sectors owing to high interconnectedness. The Re-view also contains three special features. The first special feature presents the general case for setting macroprudential margins and haircuts on derivatives and securities financing transactions. The second examines systemic implications of the bail-in tool under the Bank Recovery and Resolution Directive. The third reviews recent trends in business model characteristics and discusses how they affect bank stability and per-formance.

Korea sees benefits of IFRS adoption: an analysis after five years

The adoption of IFRS Standards had a positive impact on international financing for Korean firms, according to research conducted by the Korean Accounting Institute and released by the Korea Accounting Standards Board. Since Korea adopted IFRS Standards in 2011, foreign investors have enlarged their Korean investment portfolios to include smaller firms, due to the increased and improved access to financial infor-mation. The research also shows that although accounting-related costs have in-creased for local firms and companies, the local preparers and users of financial statements have identified positive effects from IFRS adoption, including: - higher

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use of accounting information in decision-making, higher prioritisation of accounting and greater allocation of resources to accounting; - lower risk perceptions among for-eign banks in their credit and lending decisions to Korean firms; - fewer incidences of the ‘Korea Discount’; and greater attraction of foreign capital.

The EBA publishes final draft technical standards on specialised lending exposures

Specialised lending is a type of exposure towards an entity specifically created to finance or operate physical assets, where the primary source of income and repay-ment of the obligation lies directly with the assets being financed. These final drafts define four classes of specialised lending: project finance, real estate, object finance, and commodities finance and for each of these four classes, a set of assessment crite-ria is specified by means of a list of factors that institutions shall take into account. These factors are further detailed in sub-factors and some of those in sub-factor com-ponents. Institutions shall apply the approach set out in these draft RTS to combine the assignments of the factors to the categories in order to determine the final catego-ry and the risk weight to be attributed to the specialised lending exposure. This ap-proach requires institutions to calculate the weighted average of the assignments of the factors to the categories, where institutions should determine the weight they as-sign to each factor, under certain strict conditions. The approach followed in these RTS is in line with the current Basel framework, which uses the so-called ‘superviso-ry slotting criteria’ approach under which specialised lending exposures are classified into categories depending on the underlying credit risk. These RTS have also taken into account the recent Basel proposals on constraints on the use of internal model approaches.

World must act faster to harness potential of the digital economy

Governments must act faster to help people and firms to make greater use of the Internet and remove regulatory barriers to digital innovation or else risk missing out on the potentially huge economic and social benefits of the digital economy, the OECD told ministers and high-level officials from almost 40 countries today. The digital transformation crossed a critical threshold in 2013 as high-speed Internet reached 80% of people in advanced economies and smartphone shipments overtook conventional mobile phones. This has unleashed an era of ubiquitous mobile compu-ting that has accelerated e-banking, e-commerce and digital platforms for services

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like ride-sharing or home rental to the point where it is urgent that we act collectively to assess how to best exploit these opportunities. Four billion people still have no In-ternet access, and the United Nations has made it a global goal to connect them by 2020. Too few businesses are adopting advanced digital technologies like supply chain management tools that can boost efficiency and innovation. For example, less than 30 percent of small and medium-sized enterprises (SMEs) in OECD countries use cloud computing. Prices of access to digital infrastructure and data and concerns over security risks and privacy rights are factors discouraging investment. While 27 of the OECD’s 34 member countries have a national digital strategy, there has not been enough consultation across borders in drawing them up. More coordination could help resolve difficult issues such as security, privacy and regulatory barriers to peer-platform businesses or services like telemedicine. The level of Internet openness will also affect the digital economy’s potential. According to the Global Commission on Internet Governance (GCIG) “One Internet” report, presented at the Ministerial, an open and accessible Internet should generate several trillions of dollars a year in eco-nomic benefits. A fragmented Internet on the other hand would weigh on investment, trade and GDP, as well as on the right to free expression and access to knowledge.

Chancery Approves Sale of Deadlocked Company Proposed by Custodian

Why This Case is Noteworthy: The Court of Chancery approved, with certain mod-ifications, the recommendation of an appointed custodian for the proposed sale of a company as a going-concern in light of the company’s two directors being dead-locked. In Re TransPerfect Global, Inc., C. A. No. 9700-CB (Del. Ch. June 21, 2016). Background: On August 13, 2015, the Court appointed a custodian, in light of a dead-lock, to oversee a judicially ordered sale of TransPerfect Global, Inc. (“TPG”). That 104-page memorandum opinion was highlighted on these pages. Although there are three stockholders in TPG, they are deadlocked because two of the stockholders, Phil-ip R. Shawe (“Shawe”) and his mother, Shirley Shawe (“Ms. Shawe” and collectively “the Shawes”), own 49% and 1% respectively, and the other 50% is owned by Eliza-beth Elting (“Elting”).

Chancery Imposes Attorneys’ Fees for Bad Faith Litigation

In James v. National Financial, LLC, C.A. No. 8931-VCL (Del. Ch. June 3, 2016), the Court of Chancery held that the defendant and its counsel are jointly and severally liable for costs and attorneys’ fees of more than $331,000 as a result of bad faith liti-

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gation tactics. The Court held in an opinion dated March 16, 2016, that a cash-advance loan was invalid due to its draconian terms and awarded costs and fees. This latest opinion determined the amount of fees and costs for which National and its counsel were jointly and severally liable.

Chancery Explains that Special Litigation Committee Must Only Include Board Members

The Court of Chancery opinion in Obeid v. Hogan, C.A. No. 11900-VCL (Del. Ch. June 10, 2016), will be cited often as a reference guide for fundamental principles of Delaware corporate law including the following: (1) even in derivative litigation when a stockholder has survived a motion to dismiss under Rule 23.1, for example, in which demand futility is an issue, pursuant to DGCL Section 141, the board still re-tains authority over the “litigation assets” of the corporation, and if truly independent board members exist, or can be appointed, to create a special litigation committee (SLC), it is still possible for the SLC, under certain circumstances, to seek to have the litigation dismissed; (2) if an LLC Operating Agreement adopts a form of manage-ment and governance that mirrors the corporate form, one should expect the court to use the cases and reasoning that apply in the corporate context; (3) even though most readers will be familiar with the cliché that LLCs are creatures of contract, the Court of Chancery underscores the truism that it may still apply equitable principles to LLC disputes; (4) a bedrock principle that always applies to corporate actions is that they will be “twice-tested,” based not only on compliance with the law, such as a statute, but also based on equitable principles.

U.S. Department of Labor Issues Updated Sex Discrimination Guidelines for Federal Contractors

On June 14, 2016, the Department of Labor’s Office of Federal Contract Compli-ance Programs (OFCCP), which enforces anti-discrimination laws covering federal government contractors and subcontractors, issued a final rule (Rule) that significant-ly updates the agency’s existing guidelines on sex discrimination. According to the OFCCP, the Rule seeks to align the guidelines – which had not been updated since they were first promulgated in 1970 – «with current law and legal principles and ad-dress their application to contemporary workplace practices and issues».

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ICC begins publishing arbitrator information in drive for improved trans-parency

For the first time in its 93-year history, the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) has begun publishing information pertain-ing to the composition of ICC tribunals; a major step forward for transparency in ICC Arbitration. The move to publish such information was unanimously adopted at the Bureau of the Court at a session in December 2015. Information subject to publica-tion includes the names of the arbitrators and their nationality, if the appointment was made by the Court or by the parties, whether each arbitrator is the president, a sole arbitrator or party-appointed arbitrator. «The decision to make information available was taken as a direct response to increasing demand for transparency in international arbitration», said Court President Alexis Mourre. I have no doubt that it will also serve to demonstrate the high quality of ICC tribunals while promoting regional, gen-erational and gender diversity in the appointment of arbitrators.” In keeping with the new development, information will be published once a tribunal is constituted and updated should there be changes to the tribunal’s composition without divulging rea-sons for the change. The information will apply to all cases registered as of 1 January 2016.

SEC Proposes to Overhaul Its Disclosure; Requirements for Mining Companies

The U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) proposed in June 2016 to replace completely its disclosure requirements for SEC-registered companies engaged in mining activities. The proposal, issued on June 16, responds to repeated calls over the years for the SEC to improve its mining disclosure requirements and harmonize them with international standards. The SEC’s proposal has two major themes. First, the proposal would introduce disclosure requirements aligned with the international standards developed under the aegis of the Committee for Mineral Re-serves International Reporting Standards (which uses the acronym CRIRSCO). This should bring the United States closer to other major jurisdictions, including Canada and Australia, where disclosure requirements already conform, to varying degrees, to CRIRSCO standards. It would replace an outdated disclosure regime under the SEC’s Industry Guide 7, which was last updated in 1982 and has become an outlier in a global industry. While the proposed rules are largely based on CRIRSCO standards, they go beyond those standards in some respects, which could prove significant. Sec-ond, the SEC’s proposal would codify mining disclosure requirements in SEC rules.

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Today the SEC requirements are governed by policies and practices of the Commis-sion’s staff, including Guide 7 and an extensive body of informal and uncollected guidance, and market participants have criticized the resulting lack of clarity and con-sistency. However, disclosures that are governed by specific SEC rules could entail a higher level of liability risk and administrative scrutiny.

The US Supreme Court Relaxes Standard For Enhanced Damages In Pa-tent Infringement Suits

In June 2016, the Supreme Court rejected the Federal Circuit’s multi-part test for enhanced damages in patent infringement suits, and adopted in its place a far more relaxed standard that is expected to increase the availability of enhanced damages in patent litigation. The Court’s ruling mirrors a pair of 2014 decisions in which it re-jected a similar Federal Circuit framework for awarding attorneys’ fees in patent suits. Since its inception, the Patent Act has given courts discretion to award en-hanced damages in infringement suits. After struggling for decades to delineate the appropriate standards for such an award, the Federal Circuit Court of Appeals issued its “en banc” decision, establishing a multi-part test with “objective” and “subjective” components: first, the plaintiff must demonstrate that the infringer was “objectively reckless” which a defendant could defeat by raising a «substantial question as to the validity or noninfringement of the patent» even if the defendant did not know of the “substantial question” at the time of the infringement; and, second, the plaintiff must establish the infringer’s “subjective” intent – i.e., that the infringer knew the reckless-ness of its actions at the time.

WTO - Dispute settlement

Items proposed for consideration at the next meeting of the Dispute Settlement Body. The WTO Secretariat has circulated a meeting notice and list of items proposed for the next meeting, on 4 July 2016, of the Dispute Settlement Body, which consists of all WTO members and oversees legal disputes among them. The meeting notice is circulated in the form of a document officially called an “airgram”.

Afghanistan to become 164th WTO member on 29 July 2016

Afghanistan has notified the WTO that its Parliament has ratified its Protocol of

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Accession, clearing the final hurdle for its WTO membership. According to WTO rules, Afghanistan will become the 164th member of the Organization on 29 July, 30 days after its instrument of acceptance was deposited at the WTO. Afghanistan’s am-bassador, Dr Suraya Dalil, deposited the instrument of acceptance of the country’s Protocol of Accession with Director-General Roberto Azevêdo. The country’s acces-sion Protocol was ratified by Afghanistan’s parliament on 18 June. Afghanistan ap-plied for WTO membership in 2004, with members of the accession working party concluding the negotiations on 11 November 2015. WTO members officially ap-proved Afghanistan’s accession during a special ceremony at the Nairobi Ministerial Conference on 17 December 2015. Afghanistan’s First Deputy Chief Executive Mo-hammad Khan Rahmani co-signed the Protocol of Accession with DG Azevêdo. Af-ghanistan is the 36th government and the ninth least-developed country (LDC) to join the WTO following accession negotiations since the WTO was established in 1995. Liberia, also an LDC, will meanwhile become the 163rd WTO member on 14 July. LDCs represent a fifth of the WTO membership.

In food and beverage sector the prefix “Mac” or “Mc” is an exclusive of McDonald’s

On 5 July 2016, in the case T-518/13, the General Court of the European Union stated that the repute of McDonald’s trade marks makes it possible to prevent the reg-istration, for foods or beverages, of trade marks combining the prefix ‘Mac’ or ‘Mc’ with the name of a foodstuff or beverage. In the specific case in examination, the con-trast was between the EU trade mark Maccoffee for foodstuffs and beverages of the company Future Enterprises of Singapore and the earlier EU trade mark McDonald’s held for fast food restaurant services and which included the word elements ‘Mc’ or ‘Mac’ as prefixes (namely: McFish, McToast, McMuffin, McRib, McFlurry, McChicken, McNuggets, McMuffin, McFeast, Big Mac, PitaMac and McDonald’s). The General Court noted that the trade mark Maccoffee and the McDonald’s protect-ed trade marks have a certain degree of phonetic and conceptual similarity, resulting from their respective initial part, namely the ‘Mac’ and ‘Mc’ elements. More specifi-cally, the element ‘Mac’ in Maccoffee is perceived as identical or equivalent to the initial element of the McDonald’s trade marks. Furthermore, the structure of the Mac-coffee trade mark is very similar to that of the Mc family of trade marks, which com-bines the prefix ‘Mc’ with the name of a foodstuff. In addition, the General Court considered that, despite the difference of the goods and services covered by the trade marks at issue, there is nevertheless a certain similarity owing to the close links exist-ing between them. Furthermore, the foodstuffs and restaurant services at issue are di-

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rected at the same consumers. Lastly, the General Court confirmed that the use of Maccoffee without due cause takes unfair advantage of the repute of McDonald’s trade marks, indeed, it is highly probable that Maccoffee could benefit from power of attraction, reputation and prestige, and exploits, without paying any financial com-pensation, the marketing efforts made by McDonald’s in order to create and maintain its commercial image.

The application of the ne bis in idem principle in the Schengen area

On 29 June 2016, in the case C-486/14 the Court of Justice of the European Union stated that fresh proceedings may be brought against a suspect in a Schengen State where previous criminal proceedings in another Schengen State were terminated without a detailed investigation. By virtue of the principle of the “ne bis in idem”, as it applies in the Schengen area, a person cannot be tried or punished twice in criminal proceedings for the same offence. On request of the Higher Regional Court of Ham-burg, the Court of Justice observed that the aim of the ne bis in idem principle is to ensure that a person, once he has been found guilty or been acquitted by a final judg-ment in a Schengen State, may travel within the Schengen area without fear of being prosecuted in another Schengen State for the same acts, but that principle is not in-tended to protect a suspect from having to submit to investigations that may be under-taken successively, in respect of the same acts, in several Schengen States. The Court thus held that a decision of the public prosecutor terminating criminal proceedings and finally closing the investigation procedure against a person (without any penalties having been imposed) cannot be classified as a final decision for the purposes of the application of the ne bis in idem principle, when it is clear from the statement of rea-sons for that decision that the procedure was closed without a detailed investigation having been carried out. The fact that neither the victim nor a potential witness was interviewed is an indication that no detailed investigation was undertaken.

The unlawfulness of the clause relating to non-competition between Por-tugal Telecom and Telefónica in connection with Telefónica’s acquisition of the Brazilian mobile operator Vivo

On 28 June 2016, in the joined cases T-208/13 and T/2016/13 v/European Com-mission, the General Court of the European Union confirmed the unlawfulness of the clause relating to non-competition between Portugal Telecom and Telefónica in con-nection with Telefónica’s acquisition of the Brazilian mobile operator Vivo, as previ-

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ously stated by the Commission. The Court took the view that the Commission was not obliged, as the parties asserted, to undertake a detailed analysis of the structure of the markets concerned and of potential competition between companies on those markets in order to conclude that the clause constituted a restriction of competition by object. At the same time, in order to calculate the amount of the fines, the Court stat-ed that the Commission will have to determine once again the value of the compa-nies’ sales linked directly or indirectly to the infringement. The Commission will therefore have to make a fresh finding with regard to determination of the amount of the fines.

The obligation to draw up cross-border invoices exclusively in a particu-lar language infringes EU law

On 21 June 2016, in the case C-15/15, the Court of Justice of the European Union decided about the dispute concerning the validity of unpaid invoices with specific ref-erence to the language used in those documents. In this specific case, the question was if an invoice is valid or null and void on the ground that all the standard details and general conditions in the invoices concerned were worded in Italian and not in Dutch, as requested by the invoice recipient. In the present case, the Court stated that when a national legislation deprives the traders concerned of the possibility of choos-ing freely a language they are both able to understand for the drawing up of their in-voices and in imposing on them a language which does not necessarily correspond to the one they agreed to use in their contractual relations, it is likely to increase the risk of disputes and non-payment of invoices; furthermore, the imposition of a specific language is a restriction on the free movement of goods within the EU, unless the leg-islation of a Member State would not only require the use of the official language of that Member State for the drawing up of invoices relating to cross-border transac-tions, but which also, in addition, would permit the drawing up of an authentic ver-sion of such invoices in a language known to the parties concerned; only with this possibility it would be less prejudicial to the freedom of movement of goods than the legislation in question, while being appropriate for securing the same objectives.

The lending of electronic books is comparable to the lending of traditional books

On 16 June 2016, in case C-174/15 in the opinion stated by the Advocate General the principle that the lending of electronic books is comparable to the lending of tradi-

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tional books is also applicable to the case consisting in making available to the public, for a limited period of time, of electronic books by public libraries. The opinion under consideration states that the EU legislature did not contemplate the inclusion of the lending of electronic books within the directive’s concept of ‘lending’ (contained in the Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 De-cember 2006 on rental and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property) because the technology relating to commercially vi-able electronic books was at that time only in its infancy. For this reason, the decision suggests that a ‘dynamic’ or ‘evolving’ interpretation of the directive should be ap-plied, arguing, inter alia, that the lending of electronic books is the modern equivalent of the lending of printed books. According to the Advocate General, such an interpre-tation alone will be capable of ensuring the effectiveness of the legislation in question in a sector experiencing rapid technological and economic development. In the final part of the opinion, the Advocate General also points out that the main purpose of copyright is to protect the interests of authors and, for this reason, it follows that the general regime of the lending right which provides in particular for fair remuneration for authors under the public lending exception is applicable.

EU: automatic exchange of information with Monaco from 2018

With the green light for the agreement with the Principality of Monaco, banking secrecy falls definitively. The European Parliament has given the green light to the exchange of tax information with the Principality of Monaco, approving an agreement that will promote financial transparency and give a hard time to Union citizens who hide money from the tax Authorities in the Monegasque bank accounts. Already by 2018, the EU member states and the Principality will automatically exchange infor-mation related to accounts held in their territories by their residents, from the data collected from 1 January 2017. It is a major step forward in the fight against fraud and international tax evasion, which greatly improves the agreement of 2004 which guaranteed the application, by Monaco, of measures equivalent to those contained in the EU Directive on the taxation of savings income.

EU: with anti-evasion resolution multinationals in the viewfinder

The European Parliament approved the document that takes into account a Com-mission proposal to make life difficult for multinational companies that evade taxes. The European Parliament has approved a Commission proposal for an EU anti-tax

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evasion directive including more stringent limits on deductions for interest payments and stricter rules on foreign income, with a minimum rate of tax of 15 %. This is a di-rective that reflects the OECD action plan to limit the erosion of the tax base and the displacement of the profits, according to the recommendations made by the European Parliament in the last months of 2015, and that comes as a result of some scandals (like Lux leaks and Panama Papers) that caused a strong public outrage. The resolu-tion provides that taxes must be paid in the place where the profits are made. Among other innovations in the pipeline, there are also increasing transparency for trust funds and foundations, common rules on the tax benefits of the patent box systems (the fa-cilities provided for income derived from intellectual property) and a blacklist of Eu-ropean tax havens, with sanctions against jurisdictions that decide not to cooperate.

Google mistake against a known Neapolitan pizza restaurant

The Mountain View giant will be sued for serious reputational and financial dam-age caused to a known Neapolitan pizzeria on the search engine where it resulted fi-nally closed. The pizza restaurant showed as being closed and only after numerous complaints from managers the incorrect information was rectified.. Google will now have to defend itself from the charge of serious reputational damage as well as patri-monial that would amount to – according to the restaurateur claims – one million eu-ro.

The condition requiring a right to reside in the U.K. can be justified by a legitimate objective such as the need to protect the finances of the host Member State

On 14 June 2016, the Court of Justice of the European Union with the judgment in the case C-308/14 affirmed that UK can require recipients of child benefit and child tax credit to have the right to reside in the UK. This is because although that condi-tion is considered to amount to indirect indiscrimination, it is justified by the need to protect the finances of the host Member State. In this context, the Court stated that there is nothing to prevent the grant of social benefits to EU citizens who are not eco-nomically active being made subject to the requirement that those citizens fulfil the conditions for possessing a right to reside lawfully in the host Member State.

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9. NEWS DI ECONOMIA AZIENDALE

(F. Bava – C. Crovini – a. Devalle – G. Giovando – M. Gromis di Trana)

Documento di ricerca 199 di Assirevi: la conferma annuale dell’indi-pendenza al comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Nel mese di maggio 2016, Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n.199, che intende definire le linee guida di comportamento ai fini della conferma annuale dell’indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 39/2010, in accordo con l’art. 17, comma 9, lett. a) del presente decreto. Il documento si riferisce quindi alle disposizioni per la revisione le-gale dei bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP). Inoltre il Documento di ricerca n. 199 contiene anche le linee guida per le Associate per il coordinamento, in riferi-mento alla revisione legale delle società quotate, tra le richieste contenute nel para-grafo 17 dell’ISA Italia 260 (Comunicazioni ai responsabili delle attività di gover-nance) e quelle di cui all’art. 17 co. 9 del D.Lgs. 39/2010.

Il Nuovo OIC 14 - Disponibilità liquide

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 14 (Disponibilità liquide) per te-nere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal d.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La principale modifica apportata al principio con-tabile OIC 14 ha riguardato la classificazione dei crediti verso la società che ammini-stra la tesoreria di gruppo per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). Gli accordi di tesoreria accentrata possono assumere diver-se forme contrattuali che determinano rapporti creditori tra le parti caratterizzati da diversi gradi di liquidità che devono essere tenuti in considerazione ai fini della clas-sificazione in bilancio. Quando tali accordi presentano condizioni contrattuali equiva-lenti a quelle di un deposito bancario e il rischio di controparte è insignificante, si è presenza di contratti assimilabili ad un conto corrente bancario. In queste circostanze, i crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo possono essere classifi-

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cati tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. Ciò consente di rappresentare diversamente contratti di tesoreria accentrata che sono simili ad un conto corrente bancario da quelli che, non avendo tali caratteristiche, sono iscritti nell’attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria.

Il Nuovo OIC 20 - Titoli di debito

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 20 (Titoli di debito) per tenere conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. Nella nuova versione dell’OIC 20: i) è recepita l’introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito, che ha comportato l’eliminazione delle precedenti disposizioni sulla contabilizzazione degli interessi, premi, scarti di sottoscrizione e negoziazione; ii) so-no stati eliminati i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.lgs. 139/2015; iii) è stato eliminato il riferimento alle azioni proprie; iv) è stata introdotta all’interno del principio la distinzione in ter-mini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione suc-cessiva e informativa tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma ab-breviata e bilanci delle micro-imprese. Per quanto riguarda le altre modifiche apporta-te al principio, fatte salve quelle che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applica-re il nuovo principio contabile prospetticamente.

Nuovo OIC 21 in bozza

OIC 21 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e va-lutazione delle partecipazioni e delle azioni proprie, nonché le informazioni da pre-sentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è attualmente in consul-tazione sul sito dell’Organismo Italiano di Contabilità. Tra le principali novità si se-gnala il trattamento contabile delle azioni proprie, eliminate dall’attivo e da destinarsi a specifica riserva, ma anche la modifica della struttura dei prospetti di stato patrimo-niale e conto economico per l’inserimento di specifiche nuove voci quali le c.d. im-prese sorelle, cioè società sottoposte al controllo di una controllante. Dalla bozza in consultazione è stata poi eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei di-videndi già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio.

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Prelazione agraria

La Fondazione dei Dottori commercialisti ha pubblicato nel mese di giugno 2016 un interessante documento sul particolare tema della prelazione in ambito agrario. La prelazione agraria, in origine introdotta dalla legge 590/65, disciplina la posizione di precedenza o priorità nell’acquisizione di un terreno agricolo. Nel concetto di prela-zione agraria si riassumono due tipologie di diritti di prelazione: la prelazione ricono-sciuta all’affittuario del fondo offerto in vendita e la prelazione del proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita. Ciò che accomuna le due tipologie di prelazione è la figura soggettiva del Coltivatore Diretto, ossia quei soggetti che diret-tamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi all’allevamento e al governo del bestiame sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame. La prelazione agraria infatti non può essere applicata all’imprenditore agricole professionale.

L’IRAP dei professionisti

Il sistema giudiziario italiano non è in grado di fornire indicazioni del tutto univo-che in materia, in quanto l’enorme quantità di contenzioso (specie in materia tributa-ria) richiede l’intervento di un gran numero di magistrati ed è fondamentale che all’interno di questa vastità di sentenze non si manifestino discrepanze, e difficoltà, ancor più marcate nel settore tributario ove i giudici di merito potrebbero essere in difficoltà. La tendenza verso un “ammorbidimento” dell’IRAP è stata, in assenza di interventi legislativi, vagliata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 9451/2016, 7371/2016, 7291/2016, tutte deliberate nella camera di con-siglio del 6 ottobre 2015.