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La prescrizione medica La prescrizione medica Dipartimento per l’Assistenza Farmaceutica ASL di Reggio Emilia Dr.ssa Elisa Iori 1 -7 aprile 2011

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La prescrizione medicaLa prescrizione medica

Dipartimento per l’Assistenza Farmaceutica ASL di Reggio Emilia

Dr.ssa Elisa Iori

1 - 7 aprile 2011

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Prescrizione medicaPrescrizione medica

Ogni ricetta medica

rilasciata da un professionista

autorizzato a prescrivere

medicinali.

Art.1( punto u), DLvo 219/06

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espressione tecnica dell’intervento del medico, limita

l’accesso dell’utilizzatore ai medicamenti.

Una ricetta per essere valida deve riportare la firma del

medico, che deve essere identificabile, e la data di

prescrizione.

LA RICETTALA RICETTA

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I I CRITERICRITERI UTILIZZATI UTILIZZATI

PER STABILIRE PER STABILIRE

IL REGIME LEGALE DI DISPENSAZIONE IL REGIME LEGALE DI DISPENSAZIONE

SONO:SONO:

� Caratteristiche del principio attivo

� Indicazione terapeutica

� Dosaggio

� Via di somministrazione

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Per i medicinali allestiti in farmacia rimane in vigore il TULS

La fornitura dei medicinali è disciplinata

dal DLvo 24 aprile 2006, n. 219

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Nel caso di medicinali dispensati in Nel caso di medicinali dispensati in SSN, SSN,

la ricetta viene considerata comela ricetta viene considerata come……

�� AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE SCRITTA SCRITTA

DEL MEDICO DEL MEDICO

A RICEVERE IL A RICEVERE IL MEDICINALEMEDICINALE

�� DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

DELLDELL’’ AVVENUTA AVVENUTA

PRESTAZIONEPRESTAZIONE

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Nel caso di medicinali allestiti Nel caso di medicinali allestiti in farmacia, in farmacia,

la ricetta viene considerata comela ricetta viene considerata come……

�� AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE SCRITTA SCRITTA

DEL MEDICO DEL MEDICO

A RICEVERE IL A RICEVERE IL MEDICINALEMEDICINALE

�� CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE

DI DI

EFFICACIA EFFICACIA

E SICUREZZAE SICUREZZA

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CLASSIFICAZIONE DI MEDICINALI

I medicinali sono classificati in:a) medicinali non soggettia prescrizione medicab) medicinali soggetti aprescrizione medicac) medicinali soggetti aprescrizione medica da rinnovare volta

per voltad) medicinali soggetti aprescrizione medica specialee) medicinali soggetti aprescrizione medica limitativa,

comprendenti:– Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o

specialisti– Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero (non vendibili

al pubblico)– Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista (non vendibili al

pubblico)

Art. 87, D. L. vo 219/06

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RICETTA RIPETIBILERICETTA RIPETIBILE

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I medicinali sono soggetti a prescrizione medica I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:quando:

� possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;

� sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in condizioni anormali di utilizzazione, con conseguenti rischi per la salute;

� contengono sostanze o preparazioni di sostanze, di cui non sono stati ancora sufficientemente approfonditi l’attività o gli effetti secondari;

� sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, salvo le eccezioni stabilite dal Min. San.

Art. 88, D.L.vo 219/06

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FONTE PRIMARIA TABELLA 4

� Il Ministero della Salute ogni cinque anni rivede e

pubblica la FU. A questa è allegato l’elenco dei

prodotti che il farmacista non può vendere se non in

seguito a presentazione di ricetta medica, anche

quando detti prodotti fanno parte di medicamenti

composti o di specialità medicinali.

(art. 124, TULS, 27 luglio 1934, n. 1265)

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TABELLA 4“ Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di

ricetta medica”

�Razionalizzazione delle categorie terapeutiche;

� Inserimento dei medicinali veterinari prescritti ad animali da compagnia (ad eccezione di quelli che richiedono RNR);

� Inserimento delsiero antiofidico(prima dispensabile senza ricetta).

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NOTE ALLA TABELLA 4

� I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti

in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta

limitativa possono essere allestiti solo dietro

presentazione di ricetta redatta dalla specialista o da un

centro ospedaliero(art. 93, D.Lvo 219/06)

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NON RICHIEDONO RICETTA MEDICA …

Tutti i prodotti per uso parenteralesono soggetti a ricetta medica tranne:

� naloxone

� acqua sterile per preparazioni iniettabili

� soluzione fisiologica

(Tabella 4 FU XI ed.)

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TABELLA 4

� E’ confermata la possibilità di dispensare su semplice

richiesta verbale preparazioni di barbiturici o di ipnotici non

barbiturici, se in associazione con altri principi attivi

analgesico-antipiretici, ad azione antalgica e contenenti una

quantità di barbiturico per dose unitaria tale da aver

giustificato la loro esenzione dall’obbligo di ricetta in sede

di AIC (prima si faceva riferimento alle dosi abituali

minime e massime) (ABOLITO CON LEGGE 49/06)

� Per preparazioni galeniche magistrali la realizzazione

avverrà sempre su prescrizione del medicoe mai su

richiesta verbale del cliente.

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RICETTA RIPETIBILERICETTA RIPETIBILE

� Nessun formalismo� deve riportare data e firma del medico� il medico deve essere identificabile (con timbro no

codice regionalesolo c. fiscale dal 1° luglio 2009)� il medico può modificare per iscritto la validità nel

tempo e il numero delle spedizioni, in senso estensivo o limitativo, da apporsi in calce alla ricetta

� se il medico modifica la validità nel tempo, il paziente ha sempre diritto a DIECI confezioni o TRE nel caso di medicinali stupefacenti

La ricetta resta in ogni caso di proprietà del paziente e deve essere a questi restituita, anche se non piùspedibile.

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RICETTA RIPETIBILERICETTA RIPETIBILE

� Validità : 6 mesisalvo diversa indicazione del medico per i medicinali di origine industriale, 6 mesiper i medicinali allestiti in farmacia, 30 giorni per i medicinali contenenti stupefacenti (Tabella II, sez. E)

� Limite di prescrizione: non più di10 spedizioni, salvo diversa indicazione del medico per i medicinali di origine industriale, 10 spedizioniper i medicinali allestiti in farmacia.Nel caso di medicinali contenenti stupefacenti la ripetibilità è limitata a 3 spedizioni. Se viene indicato un numero di confezioni superiore all’unitàsi esclude la ripetibilità.

� Il farmacista appone data, prezzo e timbroall’atto dellaspedizione.

Modifiche introdotte dal DM 7 agosto 2006

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RICETTA RIPETIBILE

I medicinali usati nella disfunzione dell’erezione sono passati dalla tabella 5, regime di dispensazione

ricetta non ripetibilealla TABELLA 4 , regime di dispensazione RICETTA RIPETIBILE .

È stato abolito il limite di dispensazione dei medicinali contenenti sildenafil che imponeva un max di due

confezioni e comunque non più di 16 unità posologiche.

I Supplemento alla FU XI ed., in vigore dal 19.10.2005

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RICETTA RIPETIBILERICETTA RIPETIBILE

Il medico prescrittore NON è sanzionato

né amministrativamente

né penalmente

SANZIONI APPLICABILI AL MEDICO

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La ricetta medica di una preparazione La ricetta medica di una preparazione magistrale deve riportaremagistrale deve riportare

� Nome e cognome del paziente, il quale diventa obbligatorio quando il preparato include sostanze soggette a scarico (DPR 309/90).

� Posologiaè necessaria e diventa obbligatoria quando il preparato include sostanze potenzialmente tossiche e si richiede l’assunzione di responsabilità se sono presenti dosaggi pro dose o pro diesuperiori a quelli riportati in Tabella 8 di F.U. E’ necessaria, anche poiché il farmacista ètenuto a riportarla in etichetta (art.37, TULS) .

� Composizione quali-quantitativacompleta almeno di tutti i principi attivi.

� Forma farmaceutica richiesta.

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La ricetta medica di una preparazione La ricetta medica di una preparazione magistrale deve riportaremagistrale deve riportare

� Data,� Firma e timbro del medico.

� Validità:6 mesi salvo diversa indicazione del medico,

30 giorni per i medicinali contenenti stupefacenti(Tabella II, sez. E)

� Limite di prescrizione:� non più di 10 spedizioni, salvo diversa indicazione del

medico.Nel caso di medicinali contenenti stupefacenti la ripetibilità è limitata a 3 spedizioni.

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RICETTA NON RICETTA NON RIPETIBILERIPETIBILE

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� Validità : 30 giorni dalla data di compilazione per i preparati di origine industriale (art. 89, c. 3, D.Lvo 219/06 modif. L.8.2.2001 n.12) e 30 giorni per i preparati magistrali ( agg del 2.3.2010), 30 giorni per i medicinali contenenti stupefacenti.

� Limite di prescrizione: nessun limite (salvo casi specifici es: nimesulide 1 pezzo/ricetta); quantità dispensabile in una sola volta salvo casi di consegna frazionata.

� Per i medicinali contenentisostanze velenose,le dosi e la posologia devono essere scritte in lettere e, all’atto della consegna deve essere trascritto nome, cognome dell’acquirente, in calce alla ricetta.

RICETTA NON RIPETIBILERICETTA NON RIPETIBILE

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Deve riportare:

� codice fiscale del paziente(le sole iniziali nei casi che esigono riservatezza),

� la data

� la firma del medico

La ricetta priva di personalizzazione ovvero priva della datae della firma del medico non ha validità e non può essere spedita.

RICETTA NON RIPETIBILERICETTA NON RIPETIBILE

DLvo 219/06

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Deve riportare:

� codice fiscale del paziente(le sole iniziali nei casi che esigono riservatezza), la data e la firma del medico

La ricetta priva di personalizzazione ovvero priva della datae della firma del medico non ha validità e non può essere spedita.

RICETTA NON RIPETIBILERICETTA NON RIPETIBILE

con nota del 11.7.2006, il Ministeroha precisato che il codice fiscale

è obbligatorio solo quando l’interessato non vuole far comparire il

proprio nome e cognomeDLvo 219/06

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RICETTA NON RIPETIBILERICETTA NON RIPETIBILE

La ricetta non ripetibile è obbligatoria per tutti quei

medicamenti con rischi potenziali di tossicità acuta

e cronica, o di assuefazione e tolleranza, con

conseguente possibilità di abuso da parte del paziente,

o che comunque possono comportare rischi

particolarmente elevati per la salute.

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TABELLA 5

�Vengono recepite le disposizioni relative agli

anoressizzanti

�Viene disciplinata anche la dispensazione dei

medicinali veterinari

�Inserite le preparazioni contenenti tramadolo

Non è più incluso tra le sostanze stupefacenti e ora èstato anche aggiornata

la tabella nella F.U. XII ed 2008

decreto 19/06/2006

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DEFINIZIONE DI DOPINGDEFINIZIONE DI DOPING(Legge 376/00)(Legge 376/00)

La somministrazione o l’assunzione

di farmaci o di sostanze

biologicamente o farmacologicamente attive e

l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche, non

giustificate da condizioni patologiche, idonee a

modificare le condizioni psicofisiche o biologiche

dell’organismo al fine di alterare le prestazioni

agonistiche degli atleti.

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)(L. 376/00)

MEDICOSOMMINISTRAZIONE

E ADOZIONE

ATLETAASSUNZIONE E SOTTOPOSIZIONE

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING

(L. 376/00)(L. 376/00)LE PREPARAZIONI ALLESTITE IN FARMACIA

CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO E’ CONSIDERATO DOPING RICHIEDONO

Ricetta non ripetibile (RNR)ad eccezione delle preparazioni per uso topico contenenti p.a. delle classi “Diuretici e agenti mascheranti” e “Stimolanti”,

che richiedonoricetta ripetibile (RR) .

come modificato da art.3, c.6, DM 19.5.2005

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING

(L. 376/00)(L. 376/00)LE PREPARAZIONI ALLESTITE IN FARMACIA

CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO E’ CONSIDERATO DOPING RICHIEDONO

Le preparazioni per uso topico contenenti sostanze appartenenti alla classe dei “corticosteroidi” non sono considerate dopanti.A fine anno non bisogna inviare i dati delle quantità utilizzate.Il farmacista deve basarsi sulle Tabelle della FU per individuare la ricetta utile alla dispensazione

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING

(L. 376/00)(L. 376/00)LE PREPARAZIONI ALLESTITE IN FARMACIA

CONTENENTI SOSTANZE IL CUI IMPIEGO E’ CONSIDERATO DOPING RICHIEDONO

L’alcool etilico per uso topico non è considerato doping. Qualora la preparazione per altra via di somministrazione preveda l’alcool come unica sostanza vietata per doping, deve essere riportata la frase prevista. I dati relativi alle quantità utilizzate non vanno in ogni caso inviati al Ministero.

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)(L. 376/00)

SANZIONI PENALIChi procura ad altri

Chi somministra

Chi assume

Chi favorisce l’uso di sostanze dopanti

Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da € 2582.28 a € 51645.69

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)(L. 376/00)

AGGRAVANTI DI PENA� Se dal fatto deriva un danno per la salute,

� se il fatto è commesso nei confronti di un

� minorenne,

� se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna segue

l’interdizione della professione.

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)(L. 376/00)

La lista delle sostanze e le pratiche mediche vietate per dopingsi divide in 5

http://www.salute.gov.it/antiDoping/paginaInternaMenu.jsp?id=134&menu=strumentieservizi

� classi vietate� principi attivi appartenenti alle classi vietate� specialità medicinali contenenti principi attivi vietati� elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e delle

relative specialità medicinali � pratiche e metodi vietate.

DM 13 aprile 2005 ora D.M. 24 gennaio 2007

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LOTTA CONTRO IL DOPINGLOTTA CONTRO IL DOPING(L. 376/00)(L. 376/00)

CRITERI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE LISTE:

� garantire la certezza della conoscenza delle sostanze e la tutela di coloro che praticano sport

� le sostanze vietate sono state individuate sulla base delle caratteristiche chimico farmacologiche e sul criterio delle categorie terapeutiche omogenee (prontuario farmaceutico)

� ogni principio attivo indicato come sostanza vietata comprende i relativi sali, esteri, complessi e sinonimi

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Medicinali contenenti Medicinali contenenti sostanze dopantisostanze dopanti

I titolari di AIC sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno all’AIFA, i dati riferiti all’anno precedente relativi, per

ogni singola confezione, alle quantitàprodotte, importate, distribuite e vendute.

art.1, c.2, DM 19.5.2005

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Medicinali contenenti Medicinali contenenti sostanze dopantisostanze dopanti

L’etichettatura dell’imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nell’allegato al DM 24.9.2003.

art.1, c.3, DM 19.5.2005

N.d.r. Pittogramma di forma circolare riportante un simbolo di divieto di colore rosso con all’interno la dicitura DOPING.

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Medicinali contenenti Medicinali contenenti sostanze dopantisostanze dopanti

Il foglietto illustrativo deve riportare al paragrafo “Avvertenze speciali” la frase:

“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e

può determinare comunque

positività ai test anti-doping”.

art.1, c.3, DM 19.5.2005

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RICETTA RICETTA LIMITATIVALIMITATIVA

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RICETTA LIMITATIVAE’ una ricetta ripetibile o non ripetibile ecomprende quei medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o taluni medici:

1. medicinali vendibili al pubblico, utilizzati nel trattamento, anche domiciliare, di malattie che devono essere diagnosticate in ambiente ospedaliero o in particolari strutture che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o la cui diagnosi, ed eventualmente il controllo in corso di trattamento, siano riservati allo specialista;

2. medicinali, non vendibili al pubblico, il cui impiego èconsentito solo in ambiente ospedaliero o per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, o per modalità di somministrazione o per motivi di tutela della salute pubblica;

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3. medicinali, non vendibili al pubblico, che per le loro caratteristiche farmacologiche e modalitàdi impiego sono

destinati a essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. Solo se la somministrazione

del prodotto non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali, il medicinale può essere utilizzato presso il

domicilio del paziente.

Art.7,8,9 e 10 D.Lvo 539/92

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IsotetrinoinaIsotetrinoinaDeterminazione AIFA febbraio 2009 : modifica di prescrizione isoDeterminazione AIFA febbraio 2009 : modifica di prescrizione isotretinoina per tretinoina per

uso sistemicouso sistemico

• È stato modificato il regime di fornitura :da RNRL a RNR dal 23 marzo 2009 RNR

• Non viene modificato il programma di prevenzione del rischio teratogeno

• Viene anche introdotto l’obbligo di compilazione, per le sole pazienti di sesso femminile del modulo AIFA

• La 1° presc. e con essa la 1° compilaz. del modulo, resta riservata allo specialista dermatologo che , se dipendente o convenzionato con struttura pubblica può essere SSN.

• In caso contrario la prescrizione sarà su ricettario Bianco intestato

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IsotretinoinaIsotretinoina

• Le prescrizioni successive alla prima, nonché i previsti aggiornamenti del modulo con i risultati dei test di gravidanza, possono essere effettuati anche dal MMG.

• Ogni prescrizione deve essere contestuale alla relativa compilazione del modulo

• Anche per i pazienti di sesso maschile, la prima prescrizione deve essere effettuata dal dermatologo

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IsotretinoinaIsotretinoina

� Modalità di prescrizione ( SSN, no SSN)• Dosaggio del farmaco,• Posologia in mg/die e durata della terapia (max. 30gg)• Data di effettuazione del test di gravidanza• ( data di certificazione )• Data di emissione• La ricetta ha validità 7 gg dalla data di emissione ( che se diversa da

quella di certificazione il farmacista considera i 7 gg da quella meno recente

Per i pz. di sesso maschileil programma di gestione del rischio vale per le parti applicabili:

� Validità 7 gg dalla data di emissione� Terapia per max 30gg� Consenso informato firmato e conservato dal medico ( in oarticolare il pz.

deve essere informato di non poter donare il proprio sangue e di non dover dare il farmaco a nessuno . Il pz. Deve restituire le capsule non utilizzate al farmacista per la distruzione

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RICETTA RICETTA MINISTERIALEMINISTERIALE

A RICALCOA RICALCO

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RMR (a ricalco in triplice copia ora in

duplice con DM 4.4.2003)

utilizzata per la prescrizione di farmaci

di cui all’allegato III-bis per la terapia del dolore, e per terapie non superiori a

30 giorni.

RMS

(ricetta ministeriale speciale)

utilizzata per la prescrizione di medicinali stupefacenti per tutti

gli altri usi, e per terapie non superiori ad 8 giorni, ridotti a 3

per prescrizioni ad uso veterinario.

RICETTA MINISTERIALERICETTA MINISTERIALE

……PRIMAPRIMA……

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ALLEGATO III bis della TABELLA 7 F.U. ALLEGATO III bis della TABELLA 7 F.U. (legge 12/01)(legge 12/01)

I farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate, limitatamente alla terapia del dolore

� BUPRENORFINA� CODEINA

� DIIDROCODEINA� FENTANYL

� IDROCODONE� IDROMORFONE

� METADONE� MORFINA

� OSSICODONE� OSSIMORFONE

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RICETTA MINISTERIALERICETTA MINISTERIALE

……OGGIOGGI……

LEGGE 21.2.2006, N. 49LEGGE 21.2.2006, N. 49

RMS RMR (utilizzata SOLOSOLO per la

prescrizione di farmaci

di cui all’allegato III-bis)

UTILIZZATA UTILIZZATA SIA PER FARMACI ALLEGATO IIISIA PER FARMACI ALLEGATO III --BISBIS SIA PER SIA PER SOSTANZE STUPEFACENTI INSERITE NELLASOSTANZE STUPEFACENTI INSERITE NELLA

TABELLA II, SEZ. ATABELLA II, SEZ. A

RMRRMR

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E LA VECCHIA RMS?E LA VECCHIA RMS?

Il ricettario a madre-figlia di tipo unico (RMS)

NONNON

è più utilizzabile

I POSSESSORI dei ricettari devono consegnarli ai rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al

Ministero della salute per la relativa distruzione

DM 10.3.2006DM 10.3.2006

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RICETTA MINISTERIALE A RICALCORICETTA MINISTERIALE A RICALCO(legge 49/06 e DM 10.3.2006)(legge 49/06 e DM 10.3.2006)

AMBITO D’APPLICAZIONE - sostanze e preparazioni dell’allegato III bis

- tutte quelle comprese nella Tabella, II, sez. A

COMPILAZIONE - in duplice copia a ricalco per i medicinali non dispensati in SSN

- in triplice copia per i medicinali dispensati in SSN:

1) AL FARMACISTA ORIGINALE3) ALL’ASSISTITO COPIA CON DICITURA

“Copia assistito/prescrittore”2) SSN

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RMRRMR (legge 49/06) e (legge 49/06) e DM 10.3.2006DM 10.3.2006Come modificato da L. 38/2010Come modificato da L. 38/2010

> LIMITE QUALITATIVO:Fino a 2 medicinali diversi tra loro o

1 stesso medicinale con 2 dosaggi differenti

> LIMITE QUANTITATIVOCura non superiore ai 30 giorni

> VALIDITA’30 giorni dalla data TEMPORALE di

rilascio

>LIMITE QUALITATIVO:

1 medicinale

> LIMITE QUANTITATIVOCura non superiore ai 30 giorni

> VALIDITA’

30 giorni dalla data TEMPORALE di rilascio

SOSTANZE E PREPARAZIONISOSTANZE E PREPARAZIONIDELLDELL’’ALLEGATO III BISALLEGATO III BIS

SOSTANZE CONTENUTESOSTANZE CONTENUTENELLA TABELLA II, SEZ. ANELLA TABELLA II, SEZ. A

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FORMALISMI DI COMPILAZIONE DELLE RMFORMALISMI DI COMPILAZIONE DELLE RM

DM 24 maggio 2001

� data e firma� mezzo indelebile� nome, cognome e residenza

del paziente� dose, modi e tempi di

somministrazione in tutte lettere

� domicilio professionale, numero telefonico del medico chirurgo

� timbro personale del medico

DM 4 aprile 2003DM 4 aprile 2003

e legge 49/06e legge 49/06�� data e firmadata e firma

�� mezzo indelebilemezzo indelebile

�� nome e cognome del pazientenome e cognome del paziente

�� dose, modi e tempi di dose, modi e tempi di somministrazione somministrazione in numeroin numero

�� domicilio professionale, numero domicilio professionale, numero telefonico professionale del telefonico professionale del medico chirurgomedico chirurgo

�� timbro personale del medicotimbro personale del medico

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RICETTA MINISTERIALERICETTA MINISTERIALEDM 10.3.2006DM 10.3.2006

� in triplice copia autocopiante

� confezionate in blocchetti da trenta

� numerate progressivamente

� stampa a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato

� e Zecca dello Stato

� distribuzione a carico della ASL,

� che le conservano in locali appositi

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NORME DNORME D’’USO DELLE RMUSO DELLE RMLegge 49/2006Legge 49/2006

� la ricetta èfirmata dal medico chirurgo o dal medico veterinario in

originale sulla prima paginae in copia sulle altre

� la copia della ricetta va rilasciata all’assistito (o al proprietario

dell’animale ammalato) che la deve conservare

� il veterinario riporta nello spazio riservato ai bollini la dizione “uso

veterinario”e, nello spazio riservato al paziente, la specie, la razza

e il sesso dell’animale curato.

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Il medico NON può

prescrivere, una terapia > 30 giorni.

La posologia indicata deve determinare un’assunzione dei

medicinali da completarsi entro 30 giorni

L.38/2010

- Il farmacista può dispensare la confezione che , secondo

terapia viene aperta il 30° giorno e va oltre 30 gg

- Il farmacista può ridurre il numero di confezioni totali della

ricetta se superiori alla terapia di 30 gg

- In entrambi i casi deve informare il medico della correzione

riportata e dichiararlo in ricetta

DM 10.3.2006DM 10.3.2006

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ADEGUAMENTO ALLA TERAPIAADEGUAMENTO ALLA TERAPIA

Il medico

può rilasciare una nuova prescrizione,

anche se la precedente non è stata completata

in base alla posologia prevista,

solo

quando ritiene di dover provvedere

ad un adeguamento della terapia.

DM 10.3.2006DM 10.3.2006

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....con l....con l’’entrata in vigore della L. entrata in vigore della L. 38/2010 del ( 3 aprile 2010 )38/2010 del ( 3 aprile 2010 )

� Secondo la posologia prescritta è stato consentito al farmacista di consegnare , quando il medico prescrive un n° di confezioni superiori a 30 gg di terapia, quella confezione che viene iniziata prima del 30° giorno e che continua oltre fino al suo esaurimento.

� E’ consentito ancora al farmacista di autoridurre il n° di conf. eccedenti facendo una dichiarazione in ricetta e avvertendo telefonicamente il medico prescrittore di tale variazione .

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OBBLIGHI DEL FARMACISTA (RMR)OBBLIGHI DEL FARMACISTA (RMR)

� dispensare i farmaci e le preparazioni dell’allegato III bis e della Tabella II sez. A solo su presentazione di prescrizione medica (RMR) e nella quantità e nella forma prescritta (LEGGE 12/01 modificata DM 4.4.2003)

� verificare che la ricetta sia formalmente corretta� applicare sulla ricetta la data di spedizione (DPR 309/90)� identificare l’acquirente, che non può avere un’etàinferiore

ai diciotto anni e infermità mentale (DPR 309/90)� trascrivere nello spazio apposito gli estremi di un

documento d’identità valido dell’acquirente munito di fotografia e rilasciato da un’autorità statale, regionale o locale (DPR 309/90) ( non deve più identificare)

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IL RICETTARIO IL RICETTARIO ÈÈ PERSONALEPERSONALE

Un medico chirurgo o un medico veterinario che sostituisce un titolare di ambulatorio,

NON PUÒ UTILIZZARE il ricettario del titolare.Il medico chirurgo o un medico veterinario sostituto deve:

• dotarsi del ricettario personale e utilizzarlo qualora se ne presenti la necessità c/ o le UFD dell’ASL.

• segnare l’indirizzo dell’ambulatorio del titolare nell’apposito spazio della ricetta destinato all’indicazione dell’indirizzo professionale + telefonoAi fini del rimborso da parte del SSN, la ricetta emessa dal medico sostituto necessita dell’apposizione del codice fiscale del medico.