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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA MODULARIO INTERNO - 5 MOD. 5 G. 557/PAS/12982D(22) Roma, 29 agosto 2005 OGGETTO : Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO-BOLZANO AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI e, per conoscenza: AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ROMA AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ROMA AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA ALL' ENTE NAZIONALE DELL' AVIAZIONE CIVILE ROMA Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie. Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati

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MODULARIOINTERNO - 5

MOD. 5 G.

557/PAS/12982D(22) Roma, 29 agosto 2005

OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrastodel terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativiprevisti dagli artt. 7, 8, e 9.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO-BOLZANO

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ROMA

AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA

AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZAROMA

ALL' ENTE NAZIONALE DELL' AVIAZIONE CIVILE ROMA

Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 peril contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumentitipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne piùmirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.

Le misure all'uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo,straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano unapproccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati

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reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamareparticolarmente l'attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.

Art. 7 - Disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telecomunicazioni.

- Disciplina della licenza.

L'articolo 7 del D.L. n. 144 stabilisce che, a decorrere dal 17 agosto 2005 e fino al31 dicembre 2007, "chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato diqualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei sociapparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne lalicenza al questore".

Con tutta evidenza l'articolo in questione non si applica ai servizi postali né aiservizi di telecomunicazione offerti all'utenza attraverso gli strumenti commerciali propri e,comunque, diversi dalle fattispecie specificamente indicate dallo stesso articolo. Esso, inoltre,espressamente esclude l'assoggettamento a licenza della mera "installazione di telefonipubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale", sicché la tassativitàdell'esclusione implica che la licenza occorre per l'offerta al pubblico - in esercizicommerciali aperti al pubblico o in circoli privati - di ogni altro servizio ditelecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati in fac-simile (fax), che utilizzi(come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto corrente di cui si dirà appresso)tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).

Il comma 3 dello stesso articolo precisa che la licenza in parola, come non incidesulle attribuzioni del Ministero delle Comunicazioni in materia di servizi ditelecomunicazioni, che rimane disciplinata dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cosìneppure incide sulle attribuzioni degli Enti locali in materia di attività commerciali, sicchéessa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenzastatuale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per ipubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle leggi di P.S. e dall'art. 19del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alladichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, checostituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ividisciplinate.

Alla licenza di cui trattasi si applicano, per espressa indicazione dell'art. 7 del D.L.n. 144 in argomento, le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. concernenti:

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a) le autorizzazioni di polizia (Titolo I - Capo III), fra cui, particolarmente, quelle degliartt. 9 (prescrizioni), 10 e 11 (condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca);

b) i controlli e le sanzioni (Titolo I - Capo IV), e, particolarmente, l'art. 16 (controlli) el'art. 17 (sanzioni penali);

c) la disciplina generale dei pubblici esercizi (Titolo III - Capo II), fra cui,particolarmente, quelle degli artt. 92 (ulteriori condizioni di rilascio), 93 (conduzionetramite rappresentanza) e 100 (sospensione della licenza per motivi di pubblicasicurezza);

e quelle corrispondenti del regolamento di esecuzione (fra cui gli artt. 152 e 153).

In conseguenza di quanto sopra, la domanda da inoltrare alla Questura, con lemodalità indicate nella circolare ministeriale 11001/114/1 (2) Gab. del 16 agosto scorso,redatta in conformità al modello in all. 1, sarà corredata di copia della dichiarazione giàinoltrata al Ministero delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 259, e di copia della documentazione di trasmissione. Per installazioni che nondovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25, la domanda sarà acquisitacon riserva di verifica presso il Ministero competente.

Analoghe modalità dovranno osservarsi per la regolarizzazione degli esercizi giàoperanti, per i quali il comma 2 dell'art. 7 consente di richiedere la licenza entro il 26settembre 2005.

Si chiarisce che, fatti salvi gli esercizi già in funzione, la data di inizio delleattività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio dellalicenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessantagiorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n.241/1990).

Ciò implica che entro lo stesso termine le Questure dovranno svolgere gliaccertamenti di rito, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, dandone comunicazionealla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, anche ai fini di un eventualeapprofondimento informativo nelle sedi più appropr iate, e, se trattasi di stranieri, allaDirezione Centrale della Polizia Criminale, al fine di un eventuale approfondimento attraversoi canali di scambio informativo con gli organi di polizia esteri.

Di converso, nel caso in cui la domanda sia presentata per il tramite di unCommissariato di pubblica sicurezza o di un Comando territoriale dei Carabinieri, i predettiUffici, verificata la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettererapidamente il carteggio alla Questura, corredato delle informazioni di competenza esegnalando le eventuali controindicazioni ai fini della sicurezza.

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Nel rammentare che il diniego della licenza è suscettibile di ricorso gerarchico alPrefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si richiama l'attenzione sull'esigenzache gli elementi addotti nella motivazione non arrechino pregiudizio alla riservatezza delleinformazioni e degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

Ove le controindicazioni dovessero emergere successivamente e, comunque, inogni altro caso in cui si verifichino successivamente le condizioni negative di cui all'art. 11 eall'art. 92 del TULPS, si provvederà in via di autotutela, anche a mente dell' art. 21 -quinquiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, informando anche il Ministero delle Comunicazioni per iprovvedimenti di competenza.

- Decreto interministeriale 16 agosto 2005.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le attività disciplinate dall'art. 7 sonospecificamente sottoposte alle disposizioni tecniche del decreto del Ministro dell'Interno diconcerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e letecnologie, adottato il 16 agosto 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17agosto, il cui testo è rinvenibile anche sul sito web di questo Ministero ( www.interno.it); esseineriscono principalmente:

- all'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi telefonici otelematici offerti;

- alle misure che debbono essere adottate al fine di impedire l'accesso ai predetti serviziin assenza della previa identificazione;

- al monitoraggio degli accessi ed alla conservazione dei dati fino al 31 dicembre 2007,a disposizione degli organi giudiziari e di polizia, come specificato nel medesimodecreto.

Si rinvia, pertanto, al decreto medesimo, sottolineando che l'osservanza degliobblighi ivi prescritti prescinde dal regime autorizzatorio delle at tività esercitate e va quindiassicurata anche da parte di coloro che già svolgono le attività in argomento,indipendentemente dagli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7. In particolare, gliobblighi di identificazione e registrazione devono essere assolti anche dagli esercenti attivitàricettive, laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle retitelefoniche e telematiche, anche se gratuiti, ma ciò non esclude che l'identificazione avvengacontestualmente a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S..

- Disciplina dei controlli.

Anche relativamente agli esercizi ed ai circoli interessati all'applicazione dell'art.7 del D.L. n. 144 i controlli vanno effettuati ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico delle leggi dipubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; va tuttavia sottolineato

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che l'accesso ai dati di registrazione e di monitoraggio specificamente indicati dal decretointerministeriale del 16 agosto è riservato, per espresse disposizioni dello stesso decreto (art.1, comma 1, lettera e), e comma 2) e dell'art. 7 (comma 5) del D.L. n. 144, agli organigiudiziari o di polizia giudiziaria, secondo le norme del codice di procedura penale, nonché alpersonale della Polizia postale e delle comuni cazioni specificamente designato, il quale potràaccedere ai dati del traffico telematico solo previa autorizzazione della competente autoritàgiudiziaria, secondo le norme vigenti.

Per completezza si aggiunge che l'esercizio delle attività qui in argomento inassenza di licenza, o in violazione degli obblighi ad esse inerenti, rientra fra le fattispeciepreviste e punite dall'art. 17 del Testo Unico delle leggi di P.S., appositamente richiamato, frale disposizioni del Capo IV del Titolo I dello stesso T.U., dal comma 3 dell'art. 7 qui incommento.

Conseguentemente, la polizia giudiziaria adotterà le misure previste dal codice diprocedura penale per l'interruzione delle attività costituenti reato.

Art. 8 - Integrazione della disciplina amministrativa in materia di esplosivi.

- Inquadramento normativo.

Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 144 si è inteso integrare e aggiornare ladisciplina vigente in materia di esplosivi prevedendo:

a) con i commi 1 e 2, la possibilità, rimessa ad un apposito decreto ministeriale, piùavanti illustrato, di circoscrivere la circolazione e l'impiego di alcuni tipi di detonatorio di esplosivi che possono meglio prestarsi all'occultamento o ad impieghi criminosi edi incrementare la sicurezza, contro il rischio di indebita sottrazione, delle attivitàconcernenti, particolarmente, il trasporto, il posizionamento e lo sparo degli esplosivi;

b) con i commi 3 e 4, l'integrazione dell'art. 163, comma 2, lett. e) del decreto legislativon. 112 del 1998 e, conseguentemente, della disciplina recata nell'art. 27 del D.P.R. n.302 del 1956, concernente il mestiere di "fochino";

c) con il comma 5, l'integrazione della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con un art. 2-bisvolto a sanzionare penalmente "chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni dilegge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni, in qualsiasi forma, ancheanonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, diarmi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolosee di altri congegni micidiali".

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Su quest'ultima disposizione, specifiche indicazioni, anche di carattereinterpretativo ed applicativo, sono contenute nella circolare ministeriale n. 11001/114/1 (2)Gab. del 16 agosto scorso, sicché alle stesse si fa integrale rinvio.

Per quanto concerne gli altri interventi recati dall'articolo 8 qui in esame, siprecisa quanto segue.

- Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di esplosivi.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto scorso, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del successivo 17 agosto, il cui testo è rinvenibile anche nel sito web diquesto Ministero ( www.interno.it ), sono state disposte speciali misure di sicurezza per lacommercializzazione, il trasporto e l'impiego degli esplosivi.

In particolare:

1. l'art. 1 prescrive il temporaneo divieto - dal 1° settembre c.a. (data di entrata invigore del decreto) al 31 dicembre 2007 - delle attività concernenti i detonatori adaccensione elettrica a bassa e media intensità ed i prodotti bi-(o pluri-)componenti perla realizzazione estemporanea di esplosivi, commercializzati in confezioni portatili,fatte salve quelle inerenti ai soli impieghi operativi, addestrativi e di studio per leesigenze delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato. Conseguentemente,eventuali autorizzazioni o licenze adottate anteriormente devono essere revocate osospese, fatti salvi gli effetti prodotti e quelli immediatamente conseguenti (es.deposito di materiali già prodotti o importati), e fatte salve le autorizzazioni inerenti amateriali destinati, sulla base dei contratti in corso, alle esigenze delle FF.AA. o dipolizia.

Giova precisare che per detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità siintendono quelli così definiti nel decreto del Ministro dell'industria, commercio edartigianato del 21 aprile 1979, agli artt. 1 e 5, (per i quali, cioè, l'impulso diaccensione è compreso fra 0,8 e 1000 mWs/Ohm), finora ammessi nel mercatonazionale degli esplosivi per uso civile. Per prodotti bi-(o pluri-)componenti per larealizzazione estemporanea di esplosivi si intendono quei prodotti, di per sé inerti o, almassimo, infiammabili, commercializzati nelle dosi opportune in due o piùcontenitori, i quali, all'atto della miscelazione o a breve distanza di tempo produconosostanze esplosive; si tratta di prodotti, è opportuno ricordare, finora non autorizzati enon ammessi nel mercato nazionale degli esplosivi per usi civili, indipendentementedalle caratteristiche di confezionamento.

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Per i detonatori sopra indicati è previsto un periodo breve di smaltimento delle scorte,fino al 31 ottobre p.v., per le sole attività di cava, estrattive o di ingegneria civile.Sicché, trascorso tale periodo, le quantità residue dovranno essere distrutte (con lemodalità che saranno a suo tempo precisate), senza diritto a rimborso o indennizzo,oppure versate, nei quindici giorni successivi, nel più vicino deposito delle FF.AA. odi polizia, ovvero in depositi appositamente autorizzati dal prefetto, con oneri dicustodia a carico degli interessati, fatta eccezione per i quantitativi destinati, sulla basedei contratti in corso, agli approvvigionamenti finalizzati alle attività consentite per leesigenze delle predette FF.AA. o di polizia.

A proposito di quanto sopra, si sottolinea l'opportunità che il rilascio, a domanda degliinteressati che siano già titolari di una licenza di deposito di materiali esplodenti di 2^e 3^ categoria, della speciale autorizzazione prefettizia per la custodia dei detonatoriresidui, propri o di terzi, sia subordinato ad una puntuale verifica dell'adeguatezzadelle misure di sicurezza e di vigilanza del deposito, rapportate ai quantitativi massimiper i quali la custodia stessa è autorizzata, ed alla disponibilità di idonei locali per ildeposito dei detonatori, separati da quelli destinati ad accogliere gli altri esplosivi,oltre che dei requisiti di affidabilità del titolare della licenza.

L'autorizzazione sarà comunque subordinata alla predisposizione di uno specialeregistro delle operazioni di deposito in custodia, con la specifica prescrizione diannotarvi, per ciascuna conse gna, qualità e quantità dei materiali, ditta interessata,data della presa in carico, estremi identificativi della persona che procede allaconsegna e di quella che procede all'accettazione e relative sottoscrizioni e sommeeventualmente versate come anticipo di quelle dovute per la custodia.L'autorizzazione dovrà, inoltre, contenere id onee prescrizioni per la sigillatura disicurezza dei contenitori e per le misure anti-asporto degli stessi.

In relazione a quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti sono pregati di assicurare la massimadiffusione delle prescrizioni del menzionato decreto e di quelle qui riportate, e dipredisporre, anche d'intesa con le Autorità militari e con gli organi di poliziacompetenti, l'elenco dei depositi abilitati, da porre a disposizione delle ditteinteressate.

Si precisa che, esaurita la fase transitoria, le attività relative ai detonatori elettrici abassa e media intensità e agli altri prodotti riservati all'impiego delle FF.AA. e Corpiarmati dello Stato saranno consentite, per il periodo di vigenza delle limitazioni, soloagli operatori muniti di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi diP.S..

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Si richiama, infine, l'attenzione sul comma 2 dell'art. 1 del D.M., il quale prescriveche sui predetti detonatori, importati, prodotti e commercializzati per le finalitàconsentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri,idonei ad assicurarne la tracciabilità. Premesso che il riferimento va fatto alleindicazioni di carattere generale già fornite con la circolare 557/PAS. 12664 -XV.H.MASS. (53) del 5 maggio 2005 (in G.U. n. 144 del 23 giugno 2005), gliinteressati potranno presentare documentata istanza di approvazione a questoMinistero.

Per completezza, si aggiunge che rimangono destinati al mercato civile i detonatorielettrici ad alta (o altissima) intensità, aventi un impulso di accensione superiore a1000 mWs/Ohm e, comunque, quelli per i quali la corrente di non accensione siacalcolata fino a 4 Ampere.

Per pronto riferimento si riporta, di seguito, una tabella di confronto tra le più comunimodalità di classificazione dei detonatori elettrici che corrispondono, normalmente,alle indicazioni rinvenibili sulle confezioni degli stessi.

Tipo Denominazionescandinava

Altre denominazioniinternazionali

Decr. Min. ind.,comm., artig.

21/4/1979

Corrente dinon accensione

in Ampére

bassaintensità Gruppo 1 A / S / NT/Ia/BI > 0,8 mWs/Ohm 0,25

Gruppo 1a U/ F 0,45mediaintensità Gruppo 2 VA/IIa

> 8 mWs/Ohm1,2

alta intensità Gruppo 3 HU / P / XS > 1000 mWs/Ohm 4,0

N.B. Secondo lo Standard Europeo (prEN 13763-1) in via di adozione, i detonatorisaranno distinti in quattro "Classi", nelle quali, oltre a quelle sopra citate, èricompresa anche la categoria dei detonatori ad altissima intens ità (impulso diaccensione >2500 mWs/OHM).

Si ricorda inoltre che, a mente di quanto previsto dalla citata Circolare del Ministrodell'Interno n. 5557/PAS.12664-XV.H.MASS(53), del 5 maggio 2005, e dal sopraricordato Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, sulleconfezioni dei detonatori (come, peraltro, su quelle di tutti gli altri esplosivi) immessinel territorio dello Stato devono essere riportati, in lingua italiana (o in versionebilingue, ove previsto), gli elementi essenziali atti alla completa identificazione deimedesimi.

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2. L'art. 2 del D.M. prescrive più stringenti misure di sicurezza e controllo sull'impiegodegli esplosivi di 2^ e 3^ categoria per uso civile, prevedendo che il posizionamento elo sparo devono svolgersi alla presenza della Forza pubblica, ove disponibile e previoversamento delle somme dovute per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, inmancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal Questore, chepuò disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardieparticolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.

E' essenziale, in tale contesto, la prescrizione, da parte del Questore o del funzionariodi P.S. delegato, della dettagliata documentazione, in apposito verbale recantel'indicazione di luogo, data e ora, di tutte le operazioni di prelievo dei detonatori edegli esplosivi dal mezzo di trasporto, indicandone la quantità di posizionamento deglistessi nei luoghi d'impiego, delle operazioni preliminari al brillamento, con la verificadei collegamenti delle cariche agli esploditori, del brillamento stesso (con indicazionedegli scoppi percepiti) e di quelle successive, compresa la verifica delle quantità nonesplose, nonché dell'identità, debitamente verificata, delle persone operanti ecomunque presenti, fra le quali, necessariamente, la persona autorizzata all'acquistodell'esplosivo e responsabile della sua manipolazione.

Premesso che la presenza della forza pubblica alle operazioni in parola costituisce laregola, sicché le SS.LL. adotteranno ogni opportuna iniziativa per assicurarne iservizi, anche mediante calendari di disponibilità concordati con le ditte interessate,ove nondimeno essa non sia disponibile, le operazioni potranno essere svolte purchèsia assicurata compiuta documentazione delle stesse mediante:a) dichiarazione del responsabile dell'impiego dell'esplosivo, comprensiva di tutti gli

elementi oggetto di verbalizzazione sopra detti, sottoscritta da tutte le personepresenti nelle diverse fasi di lavoro;

b) tracciato della centralina di monitoraggio sismico-acustico per la misura dellevibrazioni e delle onde di sovrappressione aerea.

In relazione alla conformazione dei luoghi, al quantitativo degli esplosivi da impiegaree ad altre circostanze che possono incidere sulla controllabilità delle operazioni,ovvero in relazione alle esigenze locali di ordine e sicurezza pubblica, il Questoreprescriverà che i servizi di controllo siano integrati, a cura e spese della dittainteressata, con la vigilanza di una o più guardie particolari giurate appositamenteistruite, le quali, sulla base di coerenti e precise disposizioni di servizio impartite dalQuestore o funzionario di P.S. delegato e rese edotte delle conse guenti responsabilità,documenteranno le operazioni mediante dettagliato verbale recante tutte le indicazionisopra dette ed accurata ripresa audiovisiva.

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In ogni caso, il verbale, ovvero la dichiarazione sottoscritta ed il supporto recante iltracciato della centralina di monitoraggio, nonché quello recante la registrazioneaudiovisiva, se prescritta, sarà consegnato senza ritardo alla Questura, che disporrà lenecessarie verifiche.

3. Gli artt. 3 e 4 del D.M. disciplinano le attività di trasporto degli esplosivi destinati agliimpieghi civili, integrando a tal fine le disposizioni dell'art. 106 del regolamento diesecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S. e le istruzioni applicative già impartiteda questo Dipartimento.

Al riguardo si precisa che la norma non si applica ai trasporti di materiale pirotecnicofinito (compresi i semilavorati finiti destinati all'industria pirotecnica o agli usitecnici, quali "air-bag", "attuatori", ecc.), per i quali continuano ad applicarsi ledisposizioni vigenti (cfr. D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2settembre 2003, in G.U. n. 160 del 10 ottobre 2003).

Si attira, inoltre, l'attenzione sul fatto che la facoltà di cui al secondo comma delpredetto art. 106, di autorizzare trasporti "senza vincolo di scorta", è stata circoscritta,fino alla data del 31 dicembre 2007, a casi assolutamente eccezionali e per quantitativiminimi, la cui determinazione è stata rimessa a questo Dipartimento.

A tal fine, si ritiene che l'eccezionalità possa essere riconosciuta nel caso in cuirisultino indisponibili, anche in relazione all'urgenza dei lavori da compiere con l'usodi esplosivi, guardie giurate in grado di assicurare la scorta con le misure di sicurezzaprescritte, o agenti della forza pubblica. In tal caso i Sigg.ri Prefetti potrannoautorizzare trasporti "senza vincolo di scorta" nel limite quantitativo che si ritiene dideterminare in non più di due Kg. di esplosivo e non più di dieci detonatori.

In conseguenza di quanto sopra, i Sigg.ri Prefetti provvederanno a revocare leautorizzazioni eventualmente in corso per quantitativi maggiori; atteso, inoltre, che ledisposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno in argomento richiedonoapparecchiature ed oneri organizzativi aggiuntivi rispetto a quelli vigenti,assegneranno congrui termini, comunque non superiori a trenta giorni lavorativi, pergli adeguamenti tecnici necessari, durante i quali potranno autorizzare i trasportiurgenti.

4. L'art. 5, infine, integra il sistema di identificazione delle persone e di registrazione deifatti riguardanti gli esplosivi, prescrivendo, accanto all'obbligo, per i titolari dellefabbriche e dei depositi e per gli utilizzatori, di assumere tutte le misure idonee adimpedire l'accesso e la permanenza degli estranei in dette aree, quello di annotare lecomplete generalità dei propri dipendenti e di identificare compiutamente tutti coloro

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che per ragione dell'incarico loro affidato o per altri giustificati motivi sianoautorizzati ad accedere nelle medesime aree.

Il decreto precisa che la registrazione va effettuata nel registro di cui all'art. 55 delT.U.L.P.S. o in altro registro debitamente vidimato e che ogni variazione vacomunicata senza ritardo al Questore. Restano ferme, ovviamente, le facoltà dicontrollo, compreso l'accesso al registro, degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Si attira l'attenzione sul comma 1 dell'art. 5 del D.M. il quale richiede - relativamentealle attività di acquisto e movimentazione (importazione , esportazione, transito etrasporto) degli esplosivi - l'annotazione nella licenza, o in apposita "estensione" dellastessa, debitamente vidimata, dei dati identificativi e del codice fiscale del titolare e dicoloro che sono incaricati dell'effettivo maneggio o uso degli esplosivi stessi.

Conseguentemente i Sigg.ri Prefetti predisporranno un piano di ritiro e aggiornamentodelle licenze in corso, da esaurire in tempi ristretti e comunque non oltre il 31dicembre p.v..

Su quanto sopra saranno assicurati costanti e accurati controlli, aggiornando quelligià eventualmente disposti o avviati in attuazione delle direttive impartite con circolare n.557/PAS. 9722.10.100 (7) 28 del 19 luglio 2005.

- Nulla osta allo svolgimento dell'attività di fochino.

Come detto, l'art. 8 del D.L. n. 144 ha integrato anche l'art. 163, comma 1, lettera e)del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, prevedendo che il rilascio della licenza per l'esercizio delmestiere di fochino sia subordinato non solo al previo accertamento della capacità tecnicadell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, comeprevisto dall'articolo 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, ma anche al previo "nulla osta" delQuestore della provincia in cui l'interessato risiede. La norma precisa pure che il "nulla osta""può essere negato o revocato quan do ricorrono le circostanze di carattere personale previsteper il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.".

Va, quindi, fatto riferimento agli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di P.S. edall'art. 9 della legge n. 110 del 1975. A mente di quest'ultima disposizione, è opportuno cheil Questore richieda sempre la certificazione sanitaria di cui all'art. 35 del predetto TULPS.

Al fine di ottimizzare l'azione amministrativa è inoltre opportuno che il nulla ostavenga richiesto (Modello in all. 2) dagli interessati prima dell'inizio dei corsi formativifinalizzati al conseguimento delle occorrenti capacità tecniche e, comunque, almeno in

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concomitanza con la domanda per sostenere l'accertamento della richiesta capacità tecnica, alfine di consentirne il rilascio (o il diniego) anteriormente all'espletamento delle proveprescritte. Del rilascio (o diniego) sarà data comunicazione alla Commissione tecnicaprovinciale, per il tramite della Prefettura - UTG competente, ed al Comune presso il qualel'interessato avrà dichiarato di voler richiedere la prescritta licenza.

Si fa presente che il nulla osta e l'attestato di capacità tecnica dovranno essereallegati alla domanda di licenza.

- Eventuale diniego o revoca del "nulla osta".

Avverso il diniego del "nulla osta", in quanto atto di per sé suscettibile di incideresulla posizione giuridica dell'interessato, sono ammessi il ricorso gerarchico al Prefetto o ilricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso di revocadel "nulla osta", invece, il provvedimento questorile non sembra suscettibile di autonomaimpugnazione, ma il ricorso va, eventualmente, presentato avverso il ritiro del titoloautorizzatorio, con i rimedi ad esso propri (ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorsostraordinario al Capo dello Stato).

Il D.L. n. 144, infatti, nel prevedere la revoca del "nulla osta" per il venir meno dellecondizioni di affidabilità personale previste dalla legge, prescrive di darne comunicazione alComune competente per l'immediato ritiro della licenza.

In assenza di una precisa indicazione di legge o di regolamento che disciplini ilnecessario circuito informativo fra il Comune competente al rilascio della licenza e al suoritiro e la Questura competente alla verifica dei re quisiti di affidabilità dell'interessato, iQuestori vorranno apporre al "nulla osta" una specifica prescrizione a carico degli interessati,recante l'onere di trasmettere alla Questura, contestualmente e per conoscenza, copia delladomanda per il rilascio della licenza e di comunicare successivamente ogni eventuale ulteriorevariazione (nel caso di trasferimento della residenza in altra provincia la comunicazione vafatta anche alla Questura competente per territorio).

L'art. 8 del D.L. n. 144 non disciplina espressamente quali siano gli effetti sullelicenze già rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decretolegge), tuttavia, l'efficacia retroattiva della norma appare difficilmente contestabile quando visia stata una misura di prevenzione o una misura interdittiva antimafia (cfr. art. 13 legge n.1423/1956 e artt. 8 e 10 legge n. 575/1965) e negli altri casi di revoca obbligatoria dellelicenze concernenti armi ed esplosivi.

Pertanto, con riserva di ulteriori approfondimenti, finalizzati anche allaproposizione degli interventi normativi correttivi eventualmente necessari, i Sigg.ri Prefetti

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sono pregati di sensibilizzare i Comuni delle rispettive province affinché siano comunicate alQuestore della provincia di residenza degli interessati gli estremi delle licenze per l'eserciziodell'attività di fochino rilasciate anteriormente al 28 luglio 2005 e di disporre analogacomunicazione dei propri uffici per quelle rilasciate anteriormente alla data di entrata invigore del D.Lgs n. 112 del 1998.

I Questori procederanno, quindi, alla verifica della permanenza dei requisiti diaffidabilità richiesti per il rilascio del nulla osta, previa comunicazione agli interessatidell'avvio del procedimento con le modalità previste dalla legge n. 241/1990, informandoquesto Dipartimento del relativo esito.

Art. 9 - Disciplina delle attività di volo.

- Inquadramento normativo - Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia dinulla osta al volo.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 144 indicato in premessa ha integrato la disciplinaamministrativa delle attività di volo attribuendo, con il comma 1, al Ministro dell'Interno lapotestà di disporre, con proprio decreto, per ragioni di sicurezza, che il rilascio di titoliabilitativi civili per l'attività di volo comunque denominati e l'ammissione alle relative attivitàdi addestramento pratico, siano subordinati, per un periodo di tempo determinato, al nulla ostapreventivo del Questore volto a verificare che non sussistano, nei confronti degli interessati,controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezzadello Stato.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto ministeriale del 15 agosto2005 pubblicato sulla G.U. del 17 agosto successivo, rinvenibile anche nel sito web di questoMinistero (www.interno.it), che ha subordinato al predetto "nulla osta" preventivo, fino al 31dicembre 2006, "l'ammissione alle attività di addestramento pratico relative al rilascio deititoli abilitativi civili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18novembre 1988, n. 566, ad esclusione di quelli attinenti al volo commerciale", nonché il"rilascio degli attestati per il volo da diporto o sportivo, di cui all'articolo 12 del decreto delPresidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404".

In conseguenza del "combinato disposto" dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge144/2005 e dell'art. 1, comma 1, del D.M. 15 agosto 2005:

- l'obbligo di munirsi del nulla osta del Questore per effettuare attività di volo, giàprevisto per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo da diporto o sportivodi cui all'art. 12 del D.P.R. n. 404/1988, viene esteso a tutti i titoli abilitativi civili in

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materia di accesso al volo, comunque denominati, fatta esclusione per quelli attinential volo commerciale (di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 2), 3), e 6) del D.P.R. n.566 del 1988);

- il rilascio di tali nulla osta, che finora nel caso sopra descritto doveva conseguirsiprima dell'acquisizione dell'attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, vieneanticipato alla fase di ammissione all'attività di addestramento pratico anche nel casodi licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.

Ne consegue che tutte le scuole di pilotaggio e di addestramento al volo nonpotranno far svolgere esercitazioni pratiche di volo ad allievi che non siano muniti del nullaosta del Questore.

- Rilascio del "nulla osta".

Il "nulla osta" va richiesto dall'interessato, anche attraverso un incaricato dellascuola di volo cui lo stesso è iscritto o intende iscriversi, munito di specifica delega, alQuestore della provincia in cui l'interessato risiede, preferibilmente prima dell'iscrizione alcorso di volo o contestualmente ad essa e deve essere conseguito, comunque, prima dell'iniziodelle esercitazioni pratiche di volo (Modello in all. 3).

L'accertamento dell'Autorità di pubblica sicurezza circa l'insussistenza dicontroindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Statoavrà riguardo ai requisiti ed alle condizioni di cui all'art. 43 del T.U.L.P.S., espressamenterichiamato, a tal fine, dal decreto ministeriale 15 agosto 2005 e dovrà essere effettuato sullabase di un attento esame di ogni elemento di valutazione utile ai fini della formulazione di ungiudizio di affidabilità nei confronti dell'interessato.

Per quanto concerne l'iter procedurale finalizzato all'accertamento dei descrittirequisiti soggettivi, si richiamano le indicazioni già dette a proposito della licenza ex art. 7 delD.L. n. 144/2005, nonché quelle di cui alla circolare n. 557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002,concernente i "nulla osta" per il volo da diporto o sportivo e le licenze o abilitazioniaeronautiche, richiamando l'attenzione sulla necessità di esperire la procedura più ampia,indicata nella predetta circolare, nel caso di stranieri, anche comunitari, o di cittadininaturalizzati.

Per quanto concerne i termini del procedimento, si precisa che, in assenza diulteriori indicazioni di legge o di regolamento, trova applicazione il termine di 90 giorniprevisto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificato.

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Per il volo da diporto o sportivo si richiama l'attenzione sul comma 3 dell'art. 1 delD.M. indicato in premessa, volto ad evitare una duplicazione in tempi ravvicinati dell'azioneamministrativa, in base al quale "il nulla osta di cui al comma 1 (quello, cioè, richiesto per leesercitazioni pratiche di volo) vale anche ai fini di cui all'articolo 12, comma 4, del richiamatodecreto n. 404 del 1988 (ai fini, cioè, del rilascio dell'attestato dell'idoneità al volo da diportoo sportivo), qualora il relativo attestato sia conseguito nei 12 mesi successivi.".

Nel rammentare che il diniego del nulla osta è suscettibile di ricorso gerarchico alPrefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si richiama anche qui l'attenzione sulnecessario contemperamento delle esigenze motivazionali con quelle di riservatezza delleinformazioni e degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

- Controlli ed eventuali provvedimenti successivi.

Resta inteso che, qualora l'esito degli accertamenti non fosse favorevole, dovràessere preclusa la possibilità di svolgere la predetta attività nel territorio nazionale. In ognicaso, non saranno rilasciati i "nulla osta" per il conseguimento dell'attestato di idoneità al voloda diporto o sportivo di cui al D.P.R. n. 404 del 1988 e delle licenze, attestati o abilitazioniaeronautiche di cui al D.P.R. n. 566 del 1988.

Nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio i Prefetti disporranno cheperiodici controlli siano svolti anche presso le scuole di volo, gli aero-club e le aviosuperfici,disponendo, se necessario, specifici divieti e prescrizioni, anche ai sensi e per gli effetti di cuiall'articolo 650 del codice penale.

Con riferimento infine all'ipotesi in cui, successivamente al rilascio del nulla osta,siano venute meno in capo al richiedente le condizioni che ne hanno legittimato l'adozione, iQuestori, procedendo alla revoca del nulla osta, dovranno segnalare tale circostanza agli enticompetenti (Aero Club d'Italia o Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) al fine dell'adozionedei conseguenti provvedimenti di ritiro del titolo di abilitazione al volo.

° ° °

Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web delMinistero dell'Interno e della Polizia di Stato ( www.interno.it ; e www.poliziadistato.it ), leSS.LL. sono pregate di voler informare di quanto sopra le categorie e gli organi interessati,sollecitandone la collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle nuove norme e divoler disporre il monitoraggio delle diverse fasi applicative, delle iniziative assunte e deiprovvedimenti adottati segnalando eventuali emergenze di rilievo.

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Si unisce a tal fine il modello informativo in all. 4 , rappresentando che, in adesionealla ricordata ministeriale n. 11001/114/1(2) Gab. del 16 agosto scorso, la prima rilevazioneandrà effettuata alla data del 30 settembre p.v., con invio dei dati non oltre i primi giorni diottobre, onde consentire il tempestivo riferimento al Sig. Ministro.

IL CAPO DELLA POLIZIADIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(De Gennaro)