diffida x santovito

3

Click here to load reader

Transcript of diffida x santovito

Page 1: diffida x santovito

Al SINDACO

Alla GIUNTA

Al SEGRETARIO

Al RESPONSABILE DEL PERSONALE

Del Comune di Rapino

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

A Sua Eccellenza PREFETTO DI CHIETI

Alla PROCURA REGIONALE PRESSO CORTE DEI CONTI PER L’ABRUZZO

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI

Oggetto: segnalazione gravi illegittimità al Comune di Rapino nel conferimento di incarico di Funzionario di

Area Direttiva dell’Ufficio Tecnico al di fuori della dotazione organica. Diffida ad adottare in autotutela

provvedimento di annullamento.

I sottoscritti Consiglieri al Comune di Rapino Rocco Micucci, Rita Rosano, Rocco Pasquale e Cellucci

Antonio, nell’esercizio del loro compito di indirizzo e controllo politico amministrativo, nonché di vigilanza di

una sana gestione dell’Ente, segnalano gravi illegittimità nelle procedure messe in atto dall’Amministrazione

Comunale per la stipula di un contratto di Area Direttiva al di fuori della dotazione organica, “che dovrà

comprendere anche la Responsabilità dell’Ufficio Tecnico”, per sole necessità fiduciarie, attraverso la

chiamata “intuitu personae”, in spregio alle professionalità interne disponibili.

Il Sindaco del Comune di Rapino in data 30.06.2010 con proprio decreto n.4 ha conferito l’incarico di

Funzionario di Area Direttiva nell’ambito tecnico con decorrenza 01.07.2010 e fino al 31.12.2010 all’Arch.

Mario Santovito, nominando il medesimo Responsabile dell’Ufficio Tecnico stabilendo il compenso in €

20.000,00 annui oltre inarcassa e iva. . Con il suddetto decreto di incarico il Sindaco ha confermato i

precedenti decreti e relativi contratti iniziati in data 03.10.2009.

Il suddetto decreto n.4 premette che il dipendente comunale Geom. Giuseppe Micucci, dal 15.5.2006

laureatosi in Gestione del Processo Edilizio Facoltà di Architettura di Roma classe 4 Scienza dell’architettura

e ingegneria edile, inquadrato nella categoria D, avrebbe rimesso all’Amministrazione comunale l’incarico di

Responsabile dell’Ufficio Tecnico affidatogli con decreto sindacale n.2 del 26.02.2009 e svolto

ininterrottamente da oltre 10 anni. Pertanto la Giunta ha deciso di avvalersi con delibera n. 73 del

01.10.2009 di una collaborazione professionale esterna fuori dalla pianta organica.

In verità il dipendente comunale non ha mai espresso rinuncia o indisponibilità, né ha perso i requisiti tecnico

professionali, per svolgere quella funzione direttiva. Egli ha solo correttamente, all’avvicendarsi di una

nuova amministrazione, rimesso il mandato a disposizione del nuovo sindaco affinchè decidesse, sempre

però nei termini di legge, l’organizzazione dell’Ufficio. La Giunta ha inteso invece attuare uno spoil-system

non legiferato nominando Funzionario di Area Direttiva e Responsabile anche dell’Ufficio Tecnico già dal

Page 2: diffida x santovito

03.10.2009 senza concorso o metodo comparativo, attraverso una chiamata intuitu personae, un

professionista esterno arrecando un danno erariale all’ente.

Le motivazioni alla base del decreto sono pretestuose, omissive, presentano vizio di motivazione e mancano

di ragioni giuridiche, eludendo l’obbligo di avvalersi di professionalità interne all’ente.

E’ ben noto alla Giunta che il dipendente geom. Micucci Giuseppe ha attivato in data 14.01.2010 il tentativo

obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 165/2001 per affermare il suo diritto a ricoprire

l'incarico di “Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune”. Detto tentativo di conciliazione conferma la

indubbia volontà del dipendente di non rinunciare all’incarico. Il tentativo è stato rigettato dalla Giunta

costringendo il dipendente geom. Micucci Giuseppe a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi

riconoscere il diritto a rivestire il ruolo di Dirigente espropriatogli ingiustificatamente e l’udienza si terrà in

data 6 aprile 2011. Appare evidente che Sindaco e Giunta, pur ben consapevoli della disponibilità di una

risorsa interna, hanno preferito continuare a rinnovare l’incarico al professionista esterno facendo sopportare

un inutile aggravio di spese all’ente.

Infatti, prima della riforma Brunetta, l’articolo 110, commi 1 e 2, del dlgs 267/2000, era chiaro nello stabilire

che gli incarichi a contratto si potessero attivare a condizione che la particolare e comprovata professionalità

non fosse rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione.

Che la volontà del legislatore sia quella di evitare l’abuso di collaborazioni esterne si ritrova coerentemente

nell’articolo 7 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, poi modificato dal D. L. n. 223 del 04/07/2006 (Decreto

Bersani) convertito nella L. n. 248 del 04/08/2006 al comma 6°, che consente incarichi esterni solo a

condizione della conclamata assenza di professionalità interne, anche laddove la collaborazione sia di

importo contenuto e limitata durata.

La riforma Brunetta ha abrogato la disciplina sui contratti ai dirigenti del Testo unico degli enti locali.

È la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo ad esprimere, per prima, un chiaro avviso sulle sorti

dell'articolo 110, commi 1 e 2, del dlgs 267/2000 a seguito della riforma dell'articolo 19, commi da 6 a 6-ter,

del dlgs 165/2001, da parte del dlgs 150/2009.

L'abolizione implicita consegue l'obbligo di applicare le sole regole contenute nell'articolo 19, commi 6-6-ter.

La Sezione Puglia osserva che la lettura costituzionalmente orientata della riforma alla disciplina della

dirigenza a contratto non può giustificare l'ulteriore vigenza dell'articolo 110, commi 1 e 2 del dlgs 267/2000,

come dimostrano le recenti ed ormai consolidate pronunce della Corte costituzionale (103/2007, 104/2007,

161/2008, 9/2010), tutte intese ad evidenziare la stretta correlazione tra la struttura del rapporto di lavoro

della dirigenza e l'effettività della distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo degli

organi di governo e quelli di gestione di competenza della dirigenza. La legge, dunque, deve creare un

assetto della dirigenza pubblica prevalentemente fondato su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al

quale si acceda per concorso pubblico, con conseguente restrizione degli spazi a contratti a tempo

determinato, soprattutto se basati su elementi di fiduciarietà, come nel caso del Comune di Rapino. Quindi

con espressa negazione della possibilità di avvalersi di una propria “dirigenza di fiducia”.

Né, ulteriore rilevante conclusione del parere 44/2010, vale ad escludere la piena applicabilità dell'articolo

19, comma 6, del dlgs 165/2001, nell'ordinamento locale «l'esistenza dell'autonomia regolamentare in

materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni riconosciuta agli enti locali dall'art. 117, 6° comma,

della Costituzione, in quanto la materia dell'accesso al pubblico impiego è oggetto di riserva di legge (art. 97,

comma 3, Cost.)». Il parere mette, finalmente, bene in evidenza la differenza che esiste tra la funzione di

organizzazione ed il reclutamento. Gli enti sono autonomi nello stabilire l'architettura organizzativa, ovvero

Page 3: diffida x santovito

quante strutture di vertice esistano, di quali servizi siano composte, con quali interrelazioni sono connesse e,

di conseguenza, quanti e quali siano le posizioni dirigenziali preposte. Ma, tutto ciò non ha nulla a che

vedere col sistema di reclutamento, non rimesso all'autonomia regolamentare, bensì disciplinato dalla

legge.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il

migliore e il più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono. È ammesso il

ricorso a incarichi e consulenze professionali esterne soltanto in presenza di specifiche condizioni quali la

straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e di personale idoneo, il

carattere limitato nel tempo e l'oggetto circoscritto dell'incarico o della consulenza. Questo importante

principio è stato confermato, ancora una volta, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della regione

Lazio, con la sentenza del 3 agosto 2010 n. 1598.

Alla luce di quanto sopra,

poiché il Comune di Rapino dispone di una professionalità qualificata e di comprovata esperienza nella

persona del dipendente Geom. Micucci Giuseppe;

poiché detto dipendente, per riaffermare la propria volontà e disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile

dell’Area Tecnica, sentendosi danneggiato professionalmente e moralmente ha posto in essere azioni legali

che potrebbero arrecare un ulteriore danno erariale all’Ente;

poiché il decreto ultimo è stato adottato dal Sindaco in data 30.06.2010 e con scadenza 31.12.2010;

poiché è necessario ristabilire la legalità nel conferimento degli incarichi ma soprattutto è interesse prioritario

evitare ulteriori danni all’Ente in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia;

i sottoscritti Consiglieri

diffidano

il Sindaco e la Giunta del Comune di Rapino ad adottare tempestivamente un provvedimento di

annullamento in autotutela del decreto sindacale n.4 del 30 giungo 2010 e del relativo contratto a tempo

determinato al di fuori della dotazione organica con l’Arch. Mario Santovito.

Rapino 22/09/2010

I Consiglieri Rocco Micucci

Via C.Iezzi 85 Rapino tel.348 6623340

Rita Rosano

Trav. Giardino 29 tel. 349 5518530

Pasquale Rocco

Via Vicenne, 190 Rapino

Cellucci Antonio

Via Traversa Isonzo, 17 Rapino