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DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E LE IMPRESE MULTINAZIONALI 27 GIUGNO 2000 I GOVERNI DEI PAESI MEMBRI 1 CONSIDERANDO: - che gli investimenti internazionali sono di primaria importanza nell'economia mondiale ed hanno considerevolmente contribuito allo sviluppo dei loro Paesi; - che le imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nel processo degli investimenti; - che la cooperazione internazionale può migliorare il clima degli investimenti esteri, favorire il contributo positivo che le imprese multinazionali possono dare al progresso economico, so- ciale ed ambientale e consentire di minimizzare e di risolvere le difficoltà che possono deri- vare dalle loro operazioni; - che i vantaggi della cooperazione internazionale possono essere accresciuti affrontando le questioni concernenti gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali con una strut- tura equilibrata degli strumenti interdipendenti; DICHIARANO: Linee guida destinate alle imprese multinazio- nali I. Che raccomandano congiuntamente alle imprese multinazionali, ope- ranti nel o a partire dal territorio dei loro Paesi, di rispettare le Linee gui- da, come disposto nell'Allegato I 2 , tenendo conto delle considerazioni e delle precisazioni riportate nell'introduzione e che ne sono parte inte- grante; 1 Al 27 giugno 2000, i Governi che hanno sottoscritto le Linee guida sono tutti i Paesi Membri dell'OCSE, con l'Argentina, il Brasile e il Cile. La Comunità europea, per gli argomenti di sua competenza, è stata in- vitata ad associarsi alla sezione sul Trattamento nazionale. 2 Il testo delle Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali è riportato nella Parte I del presente docu- mento.

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DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E LE IMPRESE MULTINAZIONALI

27 GIUGNO 2000

I GOVERNI DEI PAESI MEMBRI1 CONSIDERANDO:

- che gli investimenti internazionali sono di primaria importanza nell'economia mondiale ed hanno considerevolmente contribuito allo sviluppo dei loro Paesi;

- che le imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nel processo degli investimenti; - che la cooperazione internazionale può migliorare il clima degli investimenti esteri, favorire il

contributo positivo che le imprese multinazionali possono dare al progresso economico, so-ciale ed ambientale e consentire di minimizzare e di risolvere le difficoltà che possono deri-vare dalle loro operazioni;

- che i vantaggi della cooperazione internazionale possono essere accresciuti affrontando le

questioni concernenti gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali con una strut-tura equilibrata degli strumenti interdipendenti;

DICHIARANO:

Linee guida destinate alle imprese multinazio-nali

I. Che raccomandano congiuntamente alle imprese multinazionali, ope-ranti nel o a partire dal territorio dei loro Paesi, di rispettare le Linee gui-da, come disposto nell'Allegato I2, tenendo conto delle considerazioni e delle precisazioni riportate nell'introduzione e che ne sono parte inte-grante;

1 Al 27 giugno 2000, i Governi che hanno sottoscritto le Linee guida sono tutti i Paesi Membri dell'OCSE,

con l'Argentina, il Brasile e il Cile. La Comunità europea, per gli argomenti di sua competenza, è stata in-vitata ad associarsi alla sezione sul Trattamento nazionale.

2 Il testo delle Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali è riportato nella Parte I del presente docu-mento.

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Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’ArtigianatoD. G. Sviluppo produttivo e competitività

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Trattamento nazionale II.1. Che i Governi membri, tenuto conto della necessità di mantenere l’ordine pubblico, di proteggere gli interessi essenziali della loro sicurez-za e di assolvere i loro impegni relativi alla pace ed alla sicurezza inter-nazionale, dovrebbero accordare alle imprese operanti sul proprio terri-torio e che appartengono a, o sono controllate direttamente o indiretta-mente da cittadini di un Governo di un altro Paese membro (chiamate qui di seguito "imprese sotto controllo estero"), un regime che risulti dal-le loro leggi, regolamentazioni e pratiche amministrative (chiamato qui di seguito "trattamento nazionale") il quale, in linea con il diritto internazio-nale, non sarà meno favorevole di quello applicato nelle medesime cir-costanze alle imprese nazionali;

2. Che i Governi dei Paesi membri prenderanno in considerazione la pos-sibilità di applicare il "trattamento nazionale" a Paesi diversi dai Governi dei Paesi membri;

3. Che i Governi dei Pesi membri si adopereranno affinché le suddivisioni territoriali applichino il "trattamento nazionale ";

4. Che la dichiarazione non concerne il diritto di ogni Governo dei Paesi membri di disciplinare l'ammissione degli investimenti esteri o le condi-zioni di stabilimento delle imprese estere.

Obblighi contraddittori III. Che essi coopereranno per evitare o attenuare l'applicazione alle impre-se multinazionali di obblighi contraddittori e che terranno conto delle considerazioni generali e delle modalità pratiche, come disposto nell'al-legato 23.

Incentivi ed ostacoli al-l'investimento interna-zionale

IV.1. Che essi riconoscono la necessità di rafforzare la loro cooperazione nel campo degli investimenti diretti internazionali;

2. Che essi riconoscono altresì la necessità di tenere in debito conto gli in-teressi dei Governi dei Pesi membri che sarebbero colpiti dalle leggi, regolamentazioni e pratiche amministrative (chiamate qui di seguito "mi-sure") specificatamente rivolte agli investimenti diretti internazionali e che costituiscono incentivi o ostacoli a tali investimenti;

3. Che i Governi dei Paesi membri si adopereranno per rendere più tra-sparenti possibili tali misure affinché la loro importanza e la loro finalità siano facilmente determinabili e le relative informazioni siano facilmente ottenibili;

Procedure di consulta-zione

V. Che sono pronti a consultarsi sulle suddette questioni, conformemente alle Decisioni del Consiglio in materia;

Riesame VI. Che rivedranno periodicamente le suddette questioni per migliorare l'efficacia della cooperazione economica interna-zionale fra Governi dei Paesi membri, sulle questioni relati-ve agli investimenti internazionali e alle imprese multinazio-

3 . Il testo delle considerazioni generali e approcci pratici, relativo agli obblighi contraddittori imposti alle im-

prese multinazionali è disponibile sul seguente sito Web dell’OCSE: http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/conflict.htm

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nali.

PARTE I

LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Introduzione

1. Le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (le Linee guida) sono raccomandazioni rivolte dai Governi alle imprese multinazionali. Esse enunciano principi e norme volontari per il comportamento responsabile delle imprese nell’adempimento delle leggi applicabili. Le Linee guida mirano ad assicurare che le ope-razioni di queste imprese siano in armonia con le politiche dei governi, per rafforzare la fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui esercitano le loro attività, per contribui-re a migliorare il clima degli investimenti esteri e ad aumentare il contributo delle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Le Linee guida fanno parte della Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, altre parti della quale si riferiscono al trattamento nazionale, ai requisiti contraddittori imposti alle impre-se ed agli incentivi e disincentivi internazionali agli investimenti.

2. Le attività internazionali delle imprese hanno subito profondi cambiamenti strut-turali. Le Linee guida si sono evolute per tenere conto di questi cambiamenti. Con l'e-mergere di attività basate sui servizi e sulle conoscenze, le imprese di servizi e le impre-se tecnologiche sono entrate nel mercato internazionale. Le grandi imprese rappresen-tano ancora una forte percentuale degli investimenti internazionali e le grandi fusioni in-ternazionali si moltiplicano. Allo stesso tempo, le piccole e medie imprese investono di più all'estero e svolgono ora un ruolo non trascurabile sulla scena internazionale. Le im-prese multinazionali, come i loro omologhi nazionali, si sono evolute e utilizzano oggi una più vasta gamma di modalità industriali e commerciali e di forme organizzative. Le alleanze strategiche e i rapporti più stretti con i fornitori e gli appaltatori tendono ad affie-volire i confini dell'impresa.

3. La rapida evoluzione nella struttura delle imprese multinazionali si è, inoltre, ri-flessa sulle loro attività nel mondo in via di sviluppo, dove gli investimenti diretti esteri crescono rapidamente. Nei Paesi in via di sviluppo le imprese multinazionali hanno di-versificato le loro attività, una volta limitate alla produzione primaria e alle industrie e-strattive, ed avviano attività di fabbricazione e di montaggio, di valorizzazione del merca-to interno ed attività nel settore dei servizi.

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4. Mediante gli scambi e gli investimenti internazionali, le attività delle imprese mul-tinazionali hanno rafforzato e sviluppato i legami tra le economie dei Paesi dell'OCSE e fra tali economie ed il resto del mondo. Tali attività offrono sostanziali benefici sia ai Pa-esi d’origine sia ai Paesi di accoglienza. Questi benefici si accrescono quando le imprese multinazionali forniscono i prodotti e i servizi che i consumatori desiderano comprare a prezzi competitivi e quando assicurano una debita redditività ai fornitori di capitali. Le lo-ro attività di investimento e di commercio contribuiscono all'uso efficiente dei capitali, del-la tecnologia e delle risorse umane e naturali, facilitano il trasferimento di tecnologia fra le regioni, il mondo e lo sviluppo di tecnologie adeguate alle circostanze locali. Grazie al-la formazione istituzionalizzata ed alla formazione continua, le imprese contribuiscono, inoltre, a promuovere lo sviluppo del capitale umano nel Paese ospite.

5. La natura, l'entità e la rapidità dei cambiamenti economici rappresentano nuove sfide strategiche per le imprese e per i loro operatori. Le imprese multinazionali hanno l'occasione di applicare pratiche esemplari nel campo dello sviluppo sostenibile, mirate ad assicurare la coerenza fra obiettivi sociali, economici ed ambientali. La capacità delle imprese multinazionali di promuovere lo sviluppo sostenibile è notevolmente aumentata da quando il commercio e gli investimenti si svolgono in mercati aperti, competitivi ed adeguatamente regolamentati.

6. Numerose imprese multinazionali hanno dimostrato che il rispetto di elevati stan-dard regolamentari di comportamento può migliorare la crescita. Nel mondo odierno, la concorrenza è intensa e le imprese multinazionali si trovano confrontate a molteplici norme legali, sociali e regolamentari. In questo contesto, alcune imprese possono essere tentate di trascurare talune norme e taluni principi di comportamento, tentando così di ot-tenere un eccessivo vantaggio competitivo. Tali pratiche, seguite da poche imprese, po-trebbero incidere negativamente sulla reputazione di molte e destare preoccupazioni nell’opinione pubblica.

7. Molte imprese hanno risposto a tali preoccupazioni dell’opinione pubblica svilup-pando meccanismi e procedure interne di orientamento e di gestione che sostengono i loro impegni civici di buone pratiche e di buona gestione dell’azienda e dei propri dipen-denti. Alcune di loro si sono rivolte a servizi di consulenza, di verifica e di certificazione, contribuendo alla crescita delle perizie in questo settore. Questi sforzi, inoltre, hanno promosso il dialogo sociale sulle regole di buon comportamento negli affari. Le Linee guida chiariscono le aspettative comuni dei Governi che le sottoscrivono sul comporta-mento delle imprese e costituiscono un punto di riferimento per le imprese stesse. Di conseguenza, le Linee guida integrano e rafforzano le iniziative private volte a definire e ad attuare regole di comportamento responsabile.

8. I Governi cooperano tra loro e con altri attori per rafforzare la struttura interna-zionale giuridica e regolamentare nella quale operano le imprese. Il periodo del dopo-guerra ha visto lo sviluppo di questa struttura, cominciando dall'approvazione della Di-chiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel 1948. Recenti strumenti includono la Di-chiarazione dell’OIL sui Principi e diritti fondamentali al lavoro, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Action 21 e la Dichiarazione di Copenaghen sullo sviluppo sociale.

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9. L'OCSE, inoltre, ha contribuito a questo quadro d’intervento a livello internaziona-le. I più recenti sviluppi includono: l'approvazione della Convenzione contro la corruzio-ne di funzionari stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, i Principi sul gover-no societario dell'OCSE, le Linee guida dell'OCSE per la tutela dei consumatori nel con-testo del commercio elettronico nonché i lavori in corso sui Principi applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinati alle imprese multinazionali ed alle Amministrazioni fiscali.

10. Lo scopo comune dei Governi dei Paesi membri con le Linee guida è di stimola-re il contributo positivo che le imprese multinazionali possono apportare al progresso e-conomico, ambientale e sociale, e di minimizzare le difficoltà che possono essere deter-minate dalle loro diverse operazioni. Per conseguire un tale obiettivo, i Governi lavorano in associazione con numerose imprese, sindacati ed altre organizzazioni non governati-ve che, con i propri mezzi, operano per il raggiungimento degli stessi obiettivi. I Governi possono contribuirvi impostando strutture interne efficaci che includano una politica ma-croeconomica stabile, un trattamento non discriminatorio delle imprese, una regolamen-tazione adeguata, un controllo prudenziale mirato, una giustizia ed un'applicazione delle leggi imparziale nonché una Pubblica Amministrazione efficace ed integra. I Governi possono anche contribuirvi applicando e promuovendo l’adozione di norme e politiche propizie ad uno sviluppo sostenibile ed attuando riforme per assicurare l’efficienza e l’efficacia delle attività del settore pubblico. I Governi che hanno sottoscritto le Linee gui-da si sono impegnati a un continuo miglioramento delle loro politiche interne e interna-zionali per accrescere il benessere ed il tenore di vita di tutti.

I. Concetti e principi

1. Le Linee guida sono raccomandazioni che i Governi, congiuntamente, rivolgono alle imprese multinazionali. Esse enunciano principi e norme di buona pratica conformi alle leggi applicabili. Il rispetto delle Linee guida da parte delle imprese è volontario e non è obbligatorio.

2. Con la globalizzazione delle attività delle imprese multinazionali, la cooperazione internazionale in questo campo dovrebbe estendersi a tutti i Paesi. I Governi che hanno sottoscritto le Linee guida consigliano alle imprese che operano nei loro territori di osser-vare le Linee guida ovunque esse svolgano le loro attività, tenendo conto delle particolari circostanze di ogni Paese ospite.

3. Una definizione precisa delle imprese multinazionali non è richiesta per gli scopi delle Linee guida. Trattasi solitamente di imprese o di altre entità insediate in più Paesi e collegate in modo tale da coordinare il loro funzionamento in vari modi. Mentre una o più di queste entità può essere in grado di esercitare una significativa influenza sulle attività delle altre, il loro grado di autonomia nell’ambito all'impresa può variare notevolmente da un'impresa multinazionale all’altra. Il loro capitale può essere privato, pubblico o misto. Le Linee guida sono rivolte a tutte le entità che compongono l’impresa multinazionale (società madre e/o entità locali). Secondo la distribuzione reale delle responsabilità fra

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loro esistente, si presume che le varie entità cooperino e si prestino assistenza per facili-tare il rispetto delle Linee guida.

4. Le Linee guida non sono volte ad introdurre differenze di trattamento fra le im-prese multinazionali e le altre imprese; esse riflettono le buone pratiche raccomandabili per tutti. Di conseguenza, le imprese multinazionali e nazionali devono avere lo stesso comportamento in tutti i casi nei quali le Linee guida siano ad entrambe applicabili.

5. I Governi intendono incoraggiare il più ampio rispetto possibile delle Linee guida. Pur riconoscendo che le piccole e medie imprese non possono avere mezzi equiparabili a quelli delle grandi imprese, i Governi che hanno sottoscritto le Linee guida consigliano tuttavia che l’osservanza delle Linee guida sia la più larga possibile.

6. I Governi che hanno sottoscritto le Linee guida non dovrebbero utilizzarle a sco-po protezionistico né in modo pregiudizievole al vantaggio comparativo di un Paese in cui investono le imprese multinazionali.

7. I Governi hanno il diritto di regolamentare le condizioni di funzionamento delle imprese multinazionali all'interno delle loro giurisdizioni, conformemente al diritto interna-zionale. Le entità di un'impresa multinazionale insediate in diversi Paesi sono sottoposte alle leggi applicabili in questi Paesi. In caso di obblighi contraddittori imposti da un Pae-se che ha sottoscritto le Linee guida, i Governi interessati dovranno cooperare in buona fede per risolvere i problemi che ne possono derivare.

8. I Governi che hanno sottoscritto le Linee guida le hanno stabilite con l’impegno di assumere la loro responsabilità di trattare equamente le imprese e conformemente al diritto internazionale e ai loro obblighi contrattuali.

9. E’ consigliato il ricorso ad adeguati meccanismi internazionali di composizione delle vertenze, compreso l’arbitrato, al fine di facilitare la risoluzione dei problemi giuridici che possono intervenire fra le imprese e i Governi dei Paesi ospiti.

10. I Governi che hanno sottoscritto le Linee guida hanno convenuto di promuoverne e di incoraggiarne l’uso. Essi istituiranno Punti di Contatto Nazionali che avranno il com-pito di promuovere le Linee guida e di instaurare un foro di discussione su tutti gli argo-menti concernenti le Linee guida. Inoltre, essi parteciperanno ad adeguate procedure di consultazione e di revisione per trattare le questioni relative all'interpretazione delle Li-nee guida in un mondo in evoluzione.

II. Principi generali Le imprese dovrebbero tenere pienamente conto delle politiche vigenti nei Paesi in cui svolgono

le loro attività e prendere in considerazione i punti di vista di altri attori. In proposito, le imprese dovrebbe-ro: • contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile;

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• rispettare i diritti dell'uomo nei confronti delle persone coinvolte a causa delle loro at-tività, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali del governo del Pae-se ospite;

• incoraggiare l’istituzione di capacità locali tramite una stretta cooperazione con la comunità locale,

compresa l’imprenditoria locale, sviluppando nello stesso tempo le attività dell'impresa nei mercati in-terni e esteri, compatibilmente con l'esigenza di una sana pratica commerciale.

• incoraggiare la formazione di capitale umano, in particolare creando opportunità di occupazione e faci-

litando la formazione dei dipendenti. • astenersi dal ricercare o dall’accettare esenzioni non contemplate nelle norme legali o regolamentari

relative all’ambiente, alla salute, alla sicurezza, al lavoro, alla fiscalità, agli incentivi finanziari o ad altre questioni;

• sostenere e fare osservare i principi di buon governo societario e sviluppare ed applicare buone prati-

che di controllo societario; • elaborare ed applicare pratiche di autodisciplina e sistemi di amministrazione efficaci che promuovano

un rapporto di riservatezza e di fiducia reciproca fra le imprese e la società in cui operano; • fare in modo che con una diffusione adeguata, che includa programmi di formazione, i loro dipendenti

siano consapevoli delle politiche aziendali e vi si conformino; • rinunciare ad azioni discriminatorie o disciplinari contro dipendenti che abbiano trasmesso in buona

fede rapporti autentici all’Amministrazione o, se del caso, a servizi pubblici competenti, su pratiche contrarie alla legge, alle Linee guida od alle politiche dell'impresa;

• incoraggiare, per quanto possibile, i loro partners commerciali, compresi i loro fornitori e subappaltato-

ri, ad applicare i principi di comportamento societario compatibili con le Linee guida; • rinunciare a qualsiasi indebita ingerenza nelle attività politiche locali.

III. Pubblicazione di informazioni

1. Le imprese dovrebbero accertarsi che siano regolarmente e debitamente comu-nicate informazioni affidabili e pertinenti sulla loro attività, la loro struttura e la loro situa-zione finanziaria. Queste informazioni dovrebbero essere fornite per l'impresa nell'insie-me e, se del caso, per ogni settore di attività od area geografica. Le politiche di diffusio-ne dell’informazione da parte delle imprese dovrebbero essere adeguate alla natura, all’entità ed all’ubicazione dell'impresa, tenuto conto dei costi, della riservatezza delle at-tività e di altre considerazioni legate alla concorrenza.

2. Le imprese dovrebbero applicare norme di qualità elevata per la pubblicazione d’informazioni, per la contabilità e per la verifica contabile. Le imprese, inoltre, sono invi-tate ad applicare norme di alta qualità per le informazioni non finanziarie ivi comprese, se del caso, quelle ambientali e sociali. Dovrebbero essere altresì indicate le norme o le po-litiche sulle quali sono basate la raccolta e la pubblicazione delle informazioni finanziarie e non finanziarie.

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3. Le imprese dovrebbero diffondere le informazioni di base relative al loro nome, alla loro ubicazione e alla loro struttura, al nome, all'indirizzo ed al recapito telefonico del-la società madre e delle principali filiali, alla loro quota di partecipazione, diretta e indiret-ta in queste filiali, comprese le partecipazioni incrociate.

4. Le imprese dovrebbero anche divulgare informazioni su:

a - i risultati finanziari e il conto d’esercizio dell'impresa; b - gli obbiettivi dell'impresa; c - i principali azionisti e i diritti di voto; d - i membri del Consiglio di amministrazione ed i principali dirigenti, nonché le loro retribuzioni; e - i fattori di rischio importanti prevedibili; f - le questioni importanti relative ai dipendenti e ad altre parti interessate alla vita dell’impresa; g - le strutture e le politiche di governo societario.

5. Le imprese sono invitate a comunicare informazioni supplementari che potrebbe-ro includere:

a - dichiarazioni destinate al pubblico che espongano principi o regole di comportamento, comprese le informazioni sulle politiche sociali, etiche ed ambientali dell’impresa ed altri codici di comportamento sottoscritti dall'im-presa. Inoltre, possono essere comunicati la data di adozione di tali dichiara-zioni, i Paesi e le entità cui tali dichiarazioni si applicano ed i risultati ottenuti rispetto a queste dichiarazioni; b - informazioni sui sistemi di gestione dei rischi e di attuazione delle leggi e sull’osservanza delle dichiarazioni o dei codici di comportamento; c - informazioni sui rapporti con i dipendenti e con altre parti interessate alla vita aziendale.

IV. Occupazione e relazioni industriali Nel quadro delle normative e dei regolamenti applicabili e delle pratiche vigenti in materia di oc-

cupazione e di rapporti di lavoro, le imprese dovrebbero: 1. a - rispettare il diritto dei loro dipendenti di essere rappresentati dai sindacati e da altre legit-

time organizzazioni di dipendenti ed impegnarsi, sia individualmente, sia tramite associazio-ni di datori di lavoro, nell’attuazione di negoziati costruttivi con tali rappresentanti per rag-giungere accordi sulle condizioni d’impiego;

b - contribuire all'effettiva abolizione del lavoro minorile; c - contribuire all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio;

d - non compiere azioni discriminatorie contro i loro dipendenti in materia di occupazione o di professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, cittadinanza od e-strazione sociale, a meno che le prassi di selezione concernenti le caratteristiche dei dipen-denti siano esclusivamente adoperate nel quadro di una politica definita dai poteri pubblici per promuovere in modo specifico una maggiore uguaglianza delle opportunità in materia di occupazione o per rispondere a specifici requisiti di un posto di lavoro.

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2. a - fornire ai rappresentanti dei dipendenti i mezzi necessari per facilitare lo sviluppo di effi-caci contrattazioni collettive;

b - fornire ai rappresentanti dei dipendenti le informazioni che sono necessarie per trattative costruttive sulle condizioni dell’occupazione;

c - promuovere la consultazione e la cooperazione fra datori di lavoro e di-pendenti ed i loro rappresentanti su argomenti di reciproco interesse.

3. fornire ai dipendenti ed ai loro rappresentanti informazioni che consentono loro di farsi un'opi-

nione esatta e corretta delle attività e dei risultati dell’entità o, se del caso, dell’impresa nella sua globalità.

4. a – osservare, in materia di occupazione e di relazioni di lavoro, norme che siano favorevoli

quanto quelle osservate dai datori di lavoro paragonabili nel Paese ospite; b - prendere le misure necessarie per assicurare la salute e la sicurezza nell’ambiente lavo-

rativo.

5. nelle loro attività, e nei limiti del possibile, assumere personale locale ed assicurarne la for-mazione per migliorare i livelli di qualificazione, in collaborazione con i rappresentanti dei di-pendenti e, se del caso, con le competenti Autorità governative.

6. qualora ritenessero di apportare possibili cambiamenti al loro funzionamento, che potrebbero avere rilevanti effetti sui mezzi di sussistenza dei loro dipendenti, specie nel caso di chiusura di un'entità che comporterebbe licenziamenti collettivi, le imprese dovrebbero avvertire, in tempi ragionevoli, i rappresentanti dei loro dipendenti e, se del caso, le Autorità nazionali competenti e cooperare con tali rappresentanti ed Autorità per attenuare il più possibile gli effetti sfavorevo-li. Alla luce delle specifiche circostanze dei singoli casi, sarebbe auspicabile che la direzione informasse gli interessati prima di prendere una decisione finale. Anche altri mezzi possono essere impiegati per instaurare una cooperazione costruttiva volta ad attenuare gli effetti di tali decisioni.

7. nel contesto delle trattative svolte in buona fede con i rappresentanti dei dipendenti sulle con-dizioni dell’occupazione, o se i dipendenti esercitano il loro diritto di organizzarsi, non minacciare di trasferire fuori del territorio del Paese in causa, tutta o parte di un'unità produttiva, né di trasfe-rire dipendenti provenienti da entità dell’impresa ubicate in altri Paesi per influenzare slealmente quelle trattative od ostacolare l'esercizio del diritto di organizzazione.

8. permettere ai rappresentanti autorizzati dei loro dipendenti di negoziare sulle questioni relative alle contrattazioni collettive od ai rapporti tra lavoratori e datori di lavoro ed au-torizzare le parti ad avviare consultazioni su temi d’interesse comune con i rappresentanti degli imprenditori autorizzati a prendere decisioni su questi argomenti.

V. Ambiente Nel quadro delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche amministrative vigenti nei Paesi in cui o-

perano e, nel considerare gli accordi, i principi, gli obbiettivi e le relative norme internazionali, le imprese dovrebbero tenere in debito conto la necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, dovrebbero svolgere le loro attività in modo da contribuire al più ampio obbiettivo di uno sviluppo sostenibile. In particolare, le imprese dovrebbero:

1. Istituire ed applicare un sistema di gestione ambientale adeguato all'impresa, che includa:

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a - la raccolta e la valutazione aggiornata delle informazioni relative ai poten-ziali effetti delle loro attività sull’ambiente, la salute e la sicurezza; b - la definizione di obbiettivi quantificabili e, se del caso, specifici, per il mi-glioramento delle prestazioni ambientali e per un riesame periodico della per-tinenza di tali obbiettivi; c - il monitoraggio ed il controllo regolare dei progressi compiuti nell'adem-pimento degli obbiettivi generali e specifici in materia ambientale, di salute e di sicurezza.

2. Riguardo alle preoccupazioni legate al costo, alla riservatezza delle attività ed alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale:

a - fornire al pubblico ed ai dipendenti informazioni sufficienti e aggiornate sugli effetti potenziali delle loro attività sull’ambiente, la salute e la sicurezza, che possono includere un bilancio dei progressi compiuti per migliorare i ri-sultati ambientali; b - comunicare e consultarsi nei tempi richiesti con gli enti direttamente inte-ressati dalle politiche ambientali, di salute e di sicurezza dell'impresa e dalla loro attuazione.

3. Valutare e considerare, al momento di decidere, gli effetti prevedibili sull’ambiente, la salute e la sicurezza dei processi, dei beni e dei servizi dell'impresa sull’insieme del loro ciclo di vita. Quando le attivi-tà proposte rischiano di avere effetti significativi sull’ambiente, la salute o la sicurezza e quando dipendono dalla decisione di un'Autorità competente, le imprese dovrebbero predisporre un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale.

4. Tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche dei rischi, quando esistono minacce di seri danni per l'ambiente, tenuto anche conto della salute e della sicurezza umana, non invocare la mancanza di certezza scientifica assoluta come motivo per rinviare l’adozione di misure, efficaci rispetto ai costi, de-stinate ad impedire od a minimizzare tali danni.

5. Predisporre piani di emergenza per evitare, attenuare e controllare danni gravi per l’ambiente, la salute che possano derivare da tali attività, compresi gli incidenti e le situazioni di emergenza, e allestire meccanismi d’allarme per la segnalazione immediata alle Autorità competenti.

6. Cercare costantemente di migliorare le prestazioni ambientali delle imprese, con-sigliando, se del caso, attività quali:

a - l’adozione di tecnologie e di procedure di utilizzazione in tutti reparti del-l'impresa che riflettano le norme di prestazioni ambientali raggiunte dalla componente più efficiente dell’impresa; b - lo sviluppo e la fornitura di prodotti o di servizi che non abbiano un impat-to ambientale eccessivo, il cui utilizzo a questi fini sia privo di pericoli, che siano efficienti nel loro consumo di energia e di risorse naturali e che possa-no essere riutilizzati, riciclati o smaltiti in assoluta sicurezza; c – la sensibilizzazione degli utenti sulle conseguenze ambientali dell’uso di prodotti e dei servizi dell'impresa; d – la ricerca sui mezzi per migliorare le prestazioni ambientali dell'impresa a media od a lunga scadenza.

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7. Fornire ai dipendenti istruzione e formazione adeguate sui temi relativi alla salute ed alla sicurezza ambientale, compresa la manipolazione di materie pericolose e la pre-venzione degli incidenti ambientali, così come per gli aspetti più generici della gestione ambientale, quali le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relazioni pubbli-che e le tecnologie ambientali.

8. Contribuire alla formazione di una politica ambientale pubblica ben concepita ed economicamente efficiente, ad esempio, tramite partenariati od iniziative in grado di au-mentare la consapevolezza e la protezione ambientale.

VI. Lotta alla corruzione Le imprese non dovrebbero, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, concedere o sollecitare doni

od altri indebiti vantaggi per ottenere o conservare un mercato od un altro indebito vantaggio. Del pari, non si dovrebbe sollecitarle od aspettarsi da parte loro un pagamento illecito od altri indebiti vantaggi. In particolare, le imprese:

1. Non dovrebbero né offrire né accettare richieste di versare a pubblici ufficiali o dipendenti dei loro partners commerciali una quota di un pagamento contrattuale. Non dovrebbero usare subappalti, ordini d'acqui-sto od accordi di consulenza come canali di pagamento a pubblici ufficiali, dipendenti dei loro partners commer-ciali od ai loro parenti od associati commerciali.

2. Dovrebbero accertarsi che la retribuzione dei mandatari sia adeguata ed esclusivamente connessa a servizi leciti. Se del caso, esse dovrebbero stabilire una lista dei mandatari impiegati nelle transazioni con gli organismi pubblici e con le imprese statali e metterla a disposizione delle Autorità competenti.

3. Dovrebbero accrescere la trasparenza delle loro attività nella lotta alla corruzione e all'estorsione. Le misure potrebbero includere impegni pubblici contro la corruzione e l'estorsione e la divulgazione dei sistemi di gestione adottati dall’impresa per adempiere ai propri impegni. L'impresa dovrebbe promuovere altresì l'apertura ed il dialogo con il pubblico in modo da incoraggiare un presa di coscienza ed una cooperazione per la lotta alla corruzione e all'estorsione.

4. Dovrebbero sensibilizzare i dipendenti sulle misure adottate dall’impresa per lottare contro la corruzione e l’estorsione e promuovere l’osservanza di tali misure da parte dei dipendenti, assicurando un’adeguata diffusione delle stesse ed instaurando programmi di formazione e procedure disciplinari.

5. Dovrebbero adottare sistemi di controllo della gestione, che scoraggino la corruzione e l’estorsione, e pratiche di contabilità finanziaria e fiscale e di accertamento che evitino l'istituzione di una contabilità "extra bilancio" o di una contabilità occulta o la creazione di documenti che non registrino correttamente ed onestamen-te le transazioni cui si riferiscono.

6. Non dovrebbero versare alcun contributo illecito ai candidati ad incarichi pubblici od a partiti politici o ad altre organizzazioni politiche. I contributi dovrebbero integralmente conformarsi ai requisiti pubblici di pubblicazione d’informazioni e dovrebbero essere segnalati ai responsabili dell’impresa.

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VII. Interessi del consumatore

Nelle loro relazioni con i consumatori le imprese dovrebbero conformarsi a prati-che eque nello svolgimento delle attività commerciali, di vendita e di pubblicità e dovreb-bero prendere tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza e la qualità dei beni o dei servizi che forniscono. In particolare, dovrebbero:

1. Accertarsi che i beni o i servizi forniti rispettino tutte le norme accettate o legalmente richieste in mate-

ria di salute e sicurezza del consumatore, compresa le etichette di avvertenza relative alla salute ed al-la sicurezza ed alle informazioni sul prodotto.

2. Fornire informazioni esatte e chiare e precise, a seconda dei beni o dei servizi, sulla la loro composi-

zione, sicurezza di utilizzo, manutenzione, stoccaggio e smaltimento, in modo tale da permettere ai consumatori di prendere decisioni in piena cognizione di causa.

3. Predisporre procedure trasparenti ed efficaci che tengano conto dei reclami dei consumatori e contri-

buiscano ad una risoluzione giusta e rapida dei litigi con i consumatori, senza eccessive spese o for-malità.

4. Astenersi da qualsiasi affermazione, omissione o pratica ingannevole fuorviante, fraudolente o sleale.

5. Rispettare il diritto del consumatore alla privacy ed assicurarne la protezione dei dati personali. 6. Cooperare completamente ed in modo trasparente con le Autorità pubbliche alla prevenzione o alla

rimozione di rischi seri per la salute e per la sicurezza pubblica che derivino dal consumo o dall'uso dei loro prodotti.

VIII. Scienza e tecnologia

Le imprese dovrebbero:

1. Fare in modo che le loro attività siano compatibili con le politiche e i programmi scientifici e tecnologici dei Paesi in cui operano e, se del caso, contribuire allo sviluppo delle capacità d’innovazione su scala locale e nazionale.

2. Nello svolgimento delle loro attività economiche, adottare, là dove possibile, pratiche che consentano il

trasferimento e la rapida diffusione delle tecnologie e del know-how, tenendo debitamente conto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Svolgere, se del caso, attività di sviluppo scientifico e tecnologico nei Paesi ospiti, per rispondere ai

bisogni del mercato locale, nonché assumere personale locale nelle attività scientifiche e tecnologiche e incoraggiarne la formazione, tenuto conto dei bisogni in loco.

4. Nell'assegnare le licenze per l'uso dei diritti di proprietà intellettuale o nel trasferire con altri mezzi le

tecnologie, farlo sulla base di condizioni e modalità ragionevoli e in modo da contribuire alle prospetti-ve di sviluppo di lunga durata del Paese ospite.

5. Qualora gli obiettivi commerciali lo consentano, sviluppare localmente legami con le Università ed i

Centri di ricerca pubblici e partecipare a progetti di ricerca in cooperazione con le imprese o le asso-ciazioni professionali locali.

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IX. Concorrenza

Le imprese dovrebbero, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, svol-gere le loro attività in un modo competitivo. In particolare, le imprese :

1. Non dovrebbero concludere od eseguire accordi anticoncorrenziali fra competitori, volti a: a - imporre prezzi; b - fare offerte collusive; c- fissare restrizioni o limiti di produzione; o d - ripartire o suddividere i mercati, assegnando clienti, fornitori, aree geografiche o rami di attività.

2. Dovrebbero svolgere tutte le loro operazioni secondo le regole applicabili della concorrenza, consi-derando l'applicabilità delle regolamentazioni della concorrenza dei Paesi la cui economia potrebbe essere danneggiata dalle loro pratiche anticoncorrenziali. 3. Dovrebbero cooperare con le Autorità della concorrenza di tali Paesi, e tra le altre cose, secondo le leggi applicabili e conformemente alle misure di sicurezza adeguate e fornire risposte le più rapide e le più esaurienti possibili alle richieste di informazioni. 4. Dovrebbero promuovere presso i loro dipendenti la consapevolezza dell'importanza dell’osservanza di tutte le normative e politiche applicabili della concorrenza.

X. Fiscalità

È importante che le imprese contribuiscano alle finanze pubbliche dei Paesi o-spiti, versando puntualmente le imposte da loro dovute.

In particolare, le imprese dovrebbero conformarsi alle leggi ed alle regolamenta-zioni fiscali di tutti i Paesi in cui operano e dovrebbero compiere ogni possibile sforzo per agire in conformità con la lettera e con lo spirito di tali leggi e regolamentazioni. Ciò comporta, in particolare, la comunicazione alle Autorità competenti delle informazioni ne-cessarie per il corretto accertamento delle imposte applicabili alle loro attività e di con-formarsi ai principi della libera concorrenza nelle loro pratiche di prezzi di trasferimento.

Parte II

PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

Decisione del Consiglio dell'OCSE

Giugno 2000

IL CONSIGLIO;

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Vista la Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-nomico, del 14 dicembre 1960;

Vista la Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali (la "Dichiarazione") con la quale i Governi dei Paesi che hanno sottoscritto le Linee guida destinate alle imprese multinazionali che operano sul o dal loro territorio (“Linee guida”) raccomandano congiuntamente a tali imprese di rispettare tali Linee gui-da;

Riconoscendo che, con la diffusione delle operazioni delle imprese multinazionali attraverso il mondo, la cooperazione internazionale in materia di questioni concernenti la Dichiarazione dovrebbe essere estesa a tutti i Paesi;

Visto il mandato del Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali, in particolare per quanto riguarda le competenze del Comitato circa la Di-chiarazione [C(84)171(Final), ricondotto nel C/M(95)21];

Considerando il rapporto sul primo riesame della Dichiarazione del 1976 [C(79)102(Final)], il rapporto sul secondo riesame del 1991 della Dichiarazione [C/MIN(84)5(Final)] e il rapporto sul riesame del 2000 delle Linee guida [C(2000)96];

Vista la Decisione del Consiglio del giugno 1984 [C(84)90], emendata nel giugno del 1991 [C/MIN(91)7/ANN1];

Considerando che è auspicabile rafforzare le procedure che consentirebbero consultazioni sulle questioni contemplate dalle Linee guida e promuovere un'efficace ap-plicazione di tali principi;

Su proposta del Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multi-nazionali,

DECIDE:

Di abrogare la seconda Decisione revisionata del Consiglio del giugno 1984 [C(84)90], modificata nel giugno 1991 [C/MIN(91)7/ANN1] e di sostituirla con la seguente Decisione :

I. I Punti di contatto nazionali

1. I Paesi che hanno sottoscritto le Linee guida designeranno i Punti di contatto na-zionali incaricati di svolgere attività di promozione, di rispondere alle richieste d'in-formazione e di avviare discussioni con le parti interessate su tutte le questioni contemplate dalle Linee guida, al fine di contribuire alla soluzione dei problemi che possono sorgere su questo argomento, tenendo debitamente presenti le Li-nee guida di procedura riportate in allegato. Gli ambienti imprenditoriali, le orga-nizzazioni sindacali e le altre parti interessate saranno informati dell'istituzione di tali strumenti.

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2. I Punti di contatto nazionali dei vari Paesi coopereranno, se necessario, per ogni questione di loro competenza contemplata dalle Linee guida. Secondo una proce-dura di carattere generale, conversazioni dovranno essere avviate a livello nazio-nale prima di stabilire contatti con altri Punti di contatto nazionali.

3. I Punti di contatto nazionali si riuniranno ogni anno per condividere le loro espe-rienze e per fare un rapporto al Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali.

II. Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali

1. Il Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali (il "CI-ME" o il "Comitato") procederà periodicamente, o su richiesta di un Paese che ha sottoscritto le Linee guida, a scambi di punti di vista sulle questioni contemplate dalle Linee guida e sull'esperienza acquisita dalla loro applicazione.

2. Il Comitato inviterà periodicamente il Comitato consultivo economico e industriale presso l'OCSE (BIAC) e la Commissione sindacale consultiva presso l'OCSE (TUAC), ("gli organi consultivi"), nonché altre organizzazioni non governative a fa-re conoscere i loro punti di vista sulle questioni contemplate dalle Linee guida. I-noltre, su loro richiesta, scambi di punti di vista su tali questioni potranno essere organizzati con gli organi consultivi.

3. Il Comitato potrà decidere di organizzare scambi di punti di vista sulle questioni contemplate dalle Linee guida con rappresentanti di Paesi non firmatari.

4. Il Comitato è incaricato di chiarire le Linee guida. Le delucidazioni saranno fornite secondo le necessità. Un'impresa, qualora lo desideri, avrà la possibilità di espri-mere i propri punti di vista, sia verbalmente, sia per iscritto, sulle questioni con-template dalle Linee guida che riguardano i suoi interessi. Il Comitato non trarrà conclusioni dal comportamento di determinate imprese.

5. Il Comitato organizzerà scambi di punti di vista sulle attività svolte dai Punti di contatto nazionali allo scopo di migliorare l'efficacia delle Linee guida.

6. Nell'assicurare il buon funzionamento delle Linee guida, in conformità con le sue competenze, il Comitato dovrà tenere debitamente conto delle Linea guida di pro-cedura riportate in allegato.

7. Il Comitato riferirà periodicamente al Consiglio sulle questioni contemplate dalle Linee guida. Nei suoi rapporti, il Comitato terrà conto dei rapporti dei Punti di con-tatto nazionali, dei punti di vista espressi dagli organi consultivi e, se del caso, dei punti di vista di altre organizzazioni non governative e dei Paesi che non hanno sottoscritto le Linee guida.

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III. Riesame della Decisione

La presente Decisione sarà riesaminata periodicamente. Il Comitato presenterà proposte a tale scopo.

Linee guida di procedura

I. Punti di contatto nazionali

I Punti di contatto nazionali (PCN) hanno per missione di contribuire ad un'effica-ce attuazione delle Linee guida. I PCN funzioneranno in conformità con gli essenziali cri-teri di visibilità, accessibilità, trasparenza e responsabilità, allo scopo di raggiungere l'o-biettivo di equivalenza funzionale.

A. Modalità istituzionali

In conformità con l'obbiettivo di equivalenza funzionale, i Paesi che hanno sotto-scritto le Linee guida hanno la più ampia libertà di organizzazione dei PCN, cercando il sostegno attivo delle parti sociali, ambienti imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, nonché delle altre parti interessate, tra le quali le organizzazioni non governative.

Di conseguenza, il PCN:

1. Può essere sia un alto funzionario sia un servizio dell'Amministrazione che faccia capo ad un alto funzionario. Il PCN può anche essere un organo di cooperazione che riunisce i rappresentanti di altri organismi pubblici. Anche i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle altre parti in-teressate possono partecipare a tale organo.

2. Stabilirà e manterrà relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle altre parti interessate in grado di contribuire al buon funzionamento delle Linee guida.

B. Informazione e promozione

I Punti di contatto nazionali:

1. Faranno conoscere le Linee guida e le diffonderanno nelle lingue nazionali in modo adeguato, compresa l'informazione in rete. Se del caso, dovranno essere informati sulle Linee guida i potenziali investitori che desiderano investire nel Paese od all'estero.

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2. Condurranno azioni di sensibilizzazione sulle Linee guida, cooperando, se del caso, con gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, altre organiz-zazioni non governative e il pubblico interessato.

3. Risponderanno alle richieste d'informazioni sulle Linee guida formulate da:

a - altri Punti di contatto nazionali;

b - ambienti imprenditoriali, organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e dal pubblico;

c - Governi di Paesi che non hanno sottoscritto le Linee guida.

C. Attuazione in circostanze specifiche

Il PCN contribuirà alla risoluzione di questioni che derivano dall'attuazione delle Linee guida in specifiche circostanze. Esso offrirà la possibilità di esaminare tali questio-ni e aiuterà gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le altre parti interes-sate a risolvere efficacemente e tempestivamente tali questioni,e in conformità con le leggi applicabili. Per tale assistenza, il Punto di contatto nazionale:

1. farà una prima valutazione sulla pertinenza delle questioni emerse per determi-nare se meritano di essere approfondite e risponderà alla parte o alle parti che le hanno fatte sorgere. (attivate)

2. offrirà i suoi buoni uffici per aiutare le parti implicate a risolverle, qualora le que-stioni poste giustifichino un esame approfondito. A tale fine, il PCN consulterà le parti interessate e, secondo i casi:

a - solleciterà il parere delle Autorità competenti e/o dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizza-zioni non governative e di esperti;

b - consulterà il Punto di contatto nazionale dell'altro Paese interessato o degli altri Paesi interessati;

c - solleciterà il parere del CIME, nel caso di dubbi sull'interpretazione delle Linee guida nella fattispecie (relativamente al caso concreto in esame);

d - proporrà e, con l'accordo delle parti interessate, faciliterà l'accesso a mezzi consensuali ed a procedure non contenziose, quali la conciliazione o la mediazione, al fine di risolvere tali questioni.

3. Se le parti interessate non trovano un'intesa sulle questioni emerse, pubblicherà un comunicato ed eventualmente raccomandazioni concernenti l'attuazione delle Linee guida.

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4. a - Al fine di facilitare la risoluzione delle questioni insorte, prenderà le appro-priate misure per proteggere i dati sensibili delle imprese ed altre informa-zioni. Nel corso delle procedure di cui al paragrafo 2, sarà mantenuto il ca-rattere confidenziale dei lavori. Al termine di tali procedure, se le parti inte-ressate non hanno raggiunto un accordo su una risoluzione delle questioni emerse, saranno libere di esprimersi e di discutere di tali questioni. Tutta-via, le informazioni ed i pareri, presentati da una delle parti interessate du-rante i lavori, rimarranno confidenziali a meno che questa parte non accetti che siano divulgati.

b - Dopo consultazione delle parti interessate, renderà pubblici i risultati della procedura, sempre che non ritenga che il carattere confidenziale sia più propizio a favorire un'efficace applicazione delle Linee guida.

5. Riguardo a questioni che potrebbero emergere nei Paesi che non hanno sotto-scritto le Linee guida, prenderà misure per migliorare la comprensione di tali questioni, e, se necessario e nella misura del possibile, seguirà la presente pro-cedura.

D. Elaborazione dei rapporti

1. Ogni Punto di contatto farà ogni anno un rapporto al Comitato.

2. Il rapporto dovrà contenere informazioni sulla natura ed il risultato delle attività svolte dal Punto di contatto nazionale, comprese le attività di attuazione in specifiche cir-costanze.

II. Il Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali

1. Il Comitato adempirà le proprie competenze in modo efficace e tempestivo.

2. Il Comitato studierà le richieste di assistenza dei PCN nel quadro delle loro attivi-tà, specie in caso di dubbi sull'interpretazione delle Linee guida in particolari circo-stanze.

3. Il Comitato :

a - Studierà i rapporti dei PCN;

b - Esaminerà le richieste documentate di un Paese che ha sottoscritto le Li-nee guida o di un organo consultivo sulla questione di accertare se un PCN esercita o no le sue competenze per quanto riguarda la risoluzione delle questioni emerse in circostanze specifiche;

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c - Prevederà di fornire chiarificazioni nei casi in cui un Paese che ha sotto-scritto le Linee guida od un organo consultivo formulino una richiesta do-cumentata concernente la pertinenza dell'interpretazione delle Linee guida data da un PCN in specifiche circostanze;

d - Se necessario, formulerà raccomandazioni per migliorare il funzionamento dei PCN e l'efficace attuazione delle Linee guida.

4. Il Comitato potrà sollecitare ed esaminare il parere di esperti su tutte le questioni contemplate dalle Linee guida. A tale fine, il Comitato prenderà decisioni sulle procedure da seguire.

Parte III

Commenti

COMMENTO SULLE LINEE GUIDA DELL'OCSE DESTINATE ALLE IM-PRESE MULTINAZIONALI

Commento sui principi generali

1. Il capitolo delle Linee guida dedicato ai principi generali riporta precise raccomandazioni destina-te alle imprese. La sua importanza deriva dal fatto che fissa gli orientamenti generali, i principi fondamen-tali comuni e le raccomandazioni specifiche dei capitoli che seguono.

2. Il primo obbligo fatto alle imprese è quello di conformarsi all’ordinamento giuridico interno. Le Li-nee guida non si sostituiscono alle leggi ed ai regolamenti locali né devono essere considerate come supe-riori a tali leggi e regolamenti. Esse rappresentano principi e norme aggiuntivi di comportamento senza ca-rattere di obbligatorietà sull’attività internazionali di tali imprese. Mentre le Linee guida vanno al di là della legge, in numerosi casi esse non dovrebbero -- e ciò non è la loro finalità -- mettere le imprese nella situa-zione di affrontare obblighi contraddittori.

3. Le imprese sono invitate a cooperare con i poteri pubblici per l'elaborazione e l'attuazione di poli-tiche e regolamentazioni. La presa in considerazione dei punti di vista degli altri attori della società, infatti, può arricchire tale processo; si tratta per l’appunto delle comunità locali e degli ambienti imprenditoriali. Ma si riconosce, altresì, il principio che i poteri pubblici devono mostrare trasparenza nei loro rapporti con le imprese e consultarle su questi argomenti. Le imprese devono essere considerate come partners dei pote-ri pubblici per l'elaborazione e l'attuazione dei dispositivi volontari e regolamentari (di cui le Linee guida co-stituiscono un elemento) connessi alle politiche che le riguardano.

4. Non può esservi contraddizione tra le attività delle imprese multinazionali e lo sviluppo sostenibi-le. È appunto tale complementarità che le Linee guida intendono favorire. Di fatto, i legami tra i progressi economici, sociali ed ambientali sono fondamentali per raggiungere una politica di sviluppo sostenibile4. 4 Una delle definizioni più largamente condivise sullo sviluppo sostenibile è stata data nel 1987 dalla Com-

missione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (Commissione "Brundtland" ), secondo la quale si tratta di uno "sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni fu-ture di rispondere ai loro”.

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Nello stesso ordine di idee, anche se spetta in primo luogo ai Governi promuovere e fare rispettare i diritti dell'uomo, le imprese giocano un ruolo effettivo quando il loro comportamento s’intreccia con i diritti del-l'uomo; le imprese multinazionali sono quindi incoraggiate a rispettare tali diritti, non soltanto nei rapporti con i loro dipendenti, ma anche nei confronti delle altre persone coinvolte dalle loro attività, conformemen-te agli obblighi ed agli impegni internazionali dei Governi dei Paesi ospiti. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché gli altri obblighi in materia di diritti dell'uomo del Governo interessato sono di parti-colare importanza a tale riguardo.

5. Inoltre, le Linee guida riconoscono e incoraggiano il contributo che possono apportare le imprese multinazionali alla creazione di capacità locali, quale risultato delle loro attività a livello locale. Parimenti, la Raccomandazione relativa alla formazione del capitale umano punta decisamente verso l'avvenire, con il riconoscimento esplicito del contributo allo sviluppo umano individuale che le imprese multinazionali pos-sono offrire ai loro dipendenti. Tale Raccomandazione non si applica soltanto nella fase dell'assunzione; essa congloba ugualmente la formazione e le altre azioni di sviluppo del capitale umano. La formazione del capitale umano copre ugualmente la nozione di non discriminazione a livello dell'assunzione, della promozione, della formazione lungo tutto l'arco della vita e delle altre formule di formazione continua.

6. I Governi raccomandano che, in linea generale, le imprese evitino di cercare esenzioni che non siano contemplate nella normativa legislativa o regolamentare in settori quali l'ambiente, il lavoro, la sanità, la sicurezza, la fiscalità e gli incentivi finanziari, senza peraltro incidere sul diritto delle imprese di cercare di ottenere modifiche a tali normative. L'espressione "o accettare " ribadisce, peraltro, il ruolo dello Stato nel concedere tali esenzioni. Tali disposizioni vengono tradizionalmente rivolte ai Governi, ma esse riguar-dano anche direttamente le imprese multinazionali. Tuttavia, occorre ricordare che, in alcuni casi, partico-lari esenzioni di ordine legale od altre misure possono essere conformi a tali leggi per legittimi motivi di in-teresse pubblico. I capitoli sull'ambiente e sulla concorrenza ne sono degli esempi.

7. Il paragrafo dedicato al ruolo delle imprese multinazionali nel settore del governo societario consente di dare un impulso ai principi di governo societario dell’OCSE. Il mi-glioramento del quadro giuridico, regolamentare e istituzionale è di competenza dei pote-ri pubblici, ma anche le imprese hanno interesse a una buona amministrazione..

8. Una rete sempre più fitta di strumenti e di misure di autocontrollo che non abbia-no carattere legislativo o regolamentare, tratta dei vari aspetti del comportamento delle imprese e delle relazioni tra le imprese e la collettività. Le imprese riconoscono che le lo-ro attività incidono spesso sul contesto sociale e ambientale. Un esempio è fornito dal-l'attuazione di pratiche di autocontrollo e di sistemi gestionali da parte delle imprese che intendono realizzare tali obiettivi. Pertanto, lo sviluppo di tali pratiche contribuisce a frut-tuose relazioni tra imprese e le società dove esse operano.

9. Poiché ci si attende che le imprese che attuino efficaci pratiche di autocontrollo, ci si attende an-che una sensibilizzazione dei loro dipendenti sulle misure da attuare. Sono anche raccomandati meccani-smi di protezione dei dipendenti che, in buona fede, "diano l'allarme", anche per tutelare gli stessi dipen-denti che, in assenza di un provvedimento di risarcimento tempestivo od in presenza di un rischio ragione-vole di un provvedimento negativo per il loro posto di lavoro, segnalino alle Autorità pubbliche competenti pratiche contrarie alla legge. Tale protezione riguarda, in particolare le misure di lotta alla corruzione e ambientali, ma è applicabile anche alle altre raccomandazioni delle Linee guida.

10. Nell'incoraggiare, nella misura del possibile, principi conformi di responsabilità dell'impresa nei riguardi dei partners commerciali, si confermano le norme e principi contenuti nelle Linee guida, ricono-scendo la loro importanza nei confronti di fornitori, contraenti, subappaltatori, titolari di licenze ed altre enti-tà con le quali collaborano le imprese multinazionali. È stata riconosciuta l’esistenza di limiti pratici alla ca-pacità delle imprese di influenzare il comportamento dei loro partners commerciali. Tali limiti dipendono dalle caratteristiche del settore, dell'impresa e dei prodotti e, in particolare, del numero dei fornitori o degli altri partners commerciali, della struttura e della complessità della trafila produttiva e della posizione del-l'impresa nei confronti dei suoi fornitori o degli altri partners commerciali. L’influenza che le imprese posso-

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no esercitare sui loro fornitori o partners commerciali è abitualmente limitata alla categoria di prodotti o servizi che si procurano e non si estende all’insieme delle attività dei fornitori o partners commerciali. Ne risulta che l'influenza potenziale sui partners commerciali della trafila produttiva è maggiore in alcuni casi che in altri. Il principale oggetto della presente raccomandazione riguarda le relazioni commerciali già sta-bilite o dirette e non l’insieme dei contratti o delle transazioni particolari o puntuali basate unicamente su operazioni concluse in tutta indipendenza o da cliente a cliente. Qualora non fosse possibile esercitare u-n'influenza diretta sui partners commerciali, l'obiettivo potrebbe essere perseguito tramite la diffusione di dichiarazioni di politica generale dell'impresa o con l’adesione a federazioni professionali per incoraggiare i partners commerciali ad applicare principi di comportamento delle imprese conformi alle Linee guida.

11. Infine, occorre notare che le misure di autocontrollo ed altre misure simili, comprese le Linee gui-da, non devono limitare in modo illecito la concorrenza né devono essere considerate come sostitutive di una normativa o di una regolamentazione pubblica efficace. E’ chiaro che le imprese multinazionali devono evitare ogni effetto distorsivo degli scambi e degli investimenti che potrebbe risultare dai codici o da prati-che di autocontrollo che dovessero mettere a punto. Commento sulla pubblicazione delle informazioni 12. L'obiettivo del presente capitolo è quello di facilitare una migliore comprensione delle attività delle imprese multinazionali. Un'informazione chiara ed esauriente sulle im-prese è necessaria per un gran numero di utenti, dagli azionisti e la comunità finanziaria fino ai dipendenti, alle comunità locali, ai gruppi con interessi specifici, ai poteri pubblici e alla società nel suo insieme. Per migliorare la conoscenza delle imprese e della loro inte-razione con la società e l'ambiente, è necessario che le imprese operino in condizioni di visibilità che rispondano alle domande d'informazione di un pubblico sempre più esigen-te. Le informazioni menzionate nel capitolo possono integrare quelle che comportano l'obbligo di pubblicazione secondo la normativa nazionale dei Paesi dove l’impresa svol-ge le sue attività. 13. In questo capitolo si raccomanda la pubblicazione di informazioni in due settori. La prima serie di raccomandazioni riprende gli elementi citati nei Principi di governo societario dell’OCSE. Questi principi preconizzano la rapida diffusione di informazioni precise su tutti i punti importanti concernenti l'impresa, in particolare la situazione finanziaria, i risultati, l'azionariato e il sistema di governo societario. Ci si attende, altresì, che le imprese pubblichino informazioni sufficienti relative al trattamento economico dei membri degli organi societari e dei principali dirigenti (in modo individuale o globale), affinché gli investitori possa-no correttamente valutare i costi e i vantaggi dei piani remunerativi e il ruolo che svolgono nei risultati del-l'impresa dispositivi incentivanti quale la retribuzione di stock options. I principi di governo societario con-tengono delle note esplicative che danno indicazioni supplementari sulle informazioni richieste e le racco-mandazioni contenute nelle Linee guida devono essere interpretate conformemente a tali note. I principi di governo societario riguardano prevalentemente le società di listino. Nella misura in cui sono applicabili, es-si dovrebbero anche costituire uno strumento utile per migliorare il governo societario degli altri tipi di so-cietà, ad esempio, di quelle che sono a partecipazione pubblica o che non fanno ricorso pubblico al ri-sparmio.

14. Le Linee guida incoraggiano anche una seconda categoria di pratiche di pubblicazione o di co-municazione relative ai settori nei quali le norme d’informazione sono ancora in fase di messa a punto (ad esempio, dati sociali, informazioni ambientali e sui rischi). Numerose imprese forniscono informazioni che vanno al di là dei soli risultati finanziari e considerano che la diffusione di tali informazioni sia un mezzo va-lido per manifestare il loro impegno verso comportamenti socialmente accettabili. In alcuni casi, questo se-condo tipo di pubblicazione di informazione, o di comunicazione, con il pubblico e le altre parti direttamente interessate alle attività dell'impresa, può applicarsi a entità più estese di quelle coperte dalla contabilità fi-nanziaria dell'impresa. Esso può anche comportare, ad esempio, informazioni sulle attività di subappaltato-ri e di fornitori o di partners che operano nell’ambito di consociate.

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15. Molte imprese hanno adottato misure volte ad aiutarle a conformarsi alla legge e ad alcune nor-me di comportamento nonché a migliorare la trasparenza delle loro attività. Un numero crescente di impre-se ha adottato codici volontari di comportamento, in essi traducendo la volontà di rispettare alcuni valori etici in settori quali l'ambiente, la normativa sul lavoro o sulla tutela dei consumatori. Attualmente, esse e-laborano specifici sistemi di gestione per l'attuazione di tali impegni (sistemi di informazione, procedure operative e dispositivi formativi). Le imprese cooperano con le ONG e le organizzazioni intergovernative per mettere a punto norme di pubblicazione di informazioni tramite le quali potranno meglio rendere conto dell'influenza delle loro attività nei settori che riguardano lo sviluppo sostenibile (nel quadro, ad esempio, della “Global Reporting Initiative”).

16. I Principi di governo societario dell’OCSE sostengono la messa a punto di norme sofisticate ac-cettate a livello internazionale in materia di contabilità, di informazione finanziaria e non finanziaria e di ac-certamento dei conti, così da facilitare la comparazione delle informazioni fra Paesi. Le verifiche contabili realizzate da un revisore indipendente permettono di avere un parere esterno e obbiettivo sull'elaborazione e la presentazione dei rendiconti finanziari. La trasparenza e l'efficacia della diffusione delle informazioni a carattere non finanziario possono essere rafforzate da una revisione indipendente. Cominciano ormai ad essere definite tecniche diverse di verifica indipendente delle informazioni non finanziarie.

17. Le imprese sono invitate a consentire un più facile accesso e ad un costo migliore alle informa-zioni pubblicate e, quindi, a prospettare a tali fini l'utilizzo di tecnologie dell'informazione. Le informazioni diramate agli utenti sul mercato del Paese d'origine dovrebbero essere anche accessibili a tutti gli utenti interessati. Le imprese possono decidere misure speciali per diffondere tali informazioni nell'ambito delle comunità che non hanno accesso alla documentazione cartacea (ad esempio, le comunità povere diretta-mente coinvolte nelle attività dell'impresa). Commento sull'occupazione e sulle relazioni professionali 18. È necessario che le esigenze in materia di diffusione dell'informazione non im-pongano alle imprese un eccessivo onere amministrativo o costi eccessivi. Non viene chiesto alle imprese di pubblicare informazioni che possano compromettere la loro situa-zione concorrenziale, a meno che tali informazioni non siano indispensabili per informare pienamente l'investitore ed evitare di fuorviarlo. 19. Il capitolo inizia con una premessa che fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti "applicabili", per tenere conto dal fatto che le imprese multinazionali, pur operando sul territorio di alcuni Paesi, possono essere vincolate in materia di occupazione e di relazioni professionali da disposizioni nazionali, infranazio-nali e sovranazionali. L’espressione "pratiche vigenti in materia di occupazione e di relazioni di lavoro" è sufficientemente ampia da consentire varie interpretazioni che tengano conto delle diverse situazioni na-zionali, ad esempio, per quanto riguarda le varie possibilità di negoziato previste per i dipendenti secondo le leggi nazionali.

20. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è l'organo competente per fissare e trattare del-le norme internazionali del lavoro e per promuovere i diritti fondamentali del lavoro così come sono ricono-sciuti nella Dichiarazione dell’OIL del 1998 sui Principi e diritti fondamentali al lavoro. Le Linee guida, come strumento non vincolante, hanno un ruolo da svolgere per promuovere l'osservanza di tali norme e principi da parte delle imprese multinazionali. Le Linee guida riflettono le disposizioni pertinenti della Dichiarazione di 1998 nonché della Dichiarazione tripartita di principi dell’OIL, del 1977, sulle imprese multinazionali e la politica sociale. La Dichiarazione tripartita fissa i principi in materia di occupazione, formazione, condizioni di lavoro e relazioni professionali, mentre le Linee guida coprono i principali aspetti del comportamento del-le imprese. Le Linee guida dell’OCSE e la Dichiarazione tripartita dell’OIL si riferiscono al comportamento atteso dalle imprese e sono volte ad operare in parallelo e non in contrapposizione. La Dichiarazione tri-partita dell’OIL, che risulta più approfondita, può quindi essere utile per la buona comprensione delle Linee guida. Tuttavia, le procedure di monitoraggio della Dichiarazione tripartita e delle Linee guida sono istitu-zionalmente separate.

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21. Il primo paragrafo del presente capitolo fa riferimento ai quattro principi e diritti fondamentali al lavoro enunciati nella Dichiarazione dell’OIL del 1998, vale a dire la liber-tà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l'abolizione effettiva del lavoro minorile, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio e l’assenza di di-scriminazioni in materia di occupazione e di attività professionale. Tali principi e diritti so-no stati sviluppati sotto forma di specifici diritti e obblighi nelle convenzioni dell’OIL rico-nosciute come fondamentali.

22. Il capitolo raccomanda che le imprese multinazionali contribuiscano all'effettiva abolizione del la-voro minorile ai sensi della Dichiarazione dell’OIL del 1998 e della Convenzione 182 dell’OIL sulle peggiori forme del lavoro minorile. Due strumenti meno recenti dell’OIL nelle settore del lavoro minorile sono costi-tuiti dalla Convenzione 138 e dalla Raccomandazione 186 (adottate nel 1973), che riguardano l'età minima per la prima occupazione. Le imprese multinazionali possono svolgere un ruolo positivo nel contribuire ad affrontare le cause fondamentali della povertà in generale, e del lavoro minorile in particolare, con le loro pratiche di gestione della manodopera, i posti di lavoro di alta qualità e ben retribuiti che esse creano e il loro contributo alla crescita economica,. È importante riconoscere e favorire il ruolo che le imprese multi-nazionali possono svolgere, contribuendo alla ricerca di una soluzione durevole al problema del lavoro mi-norile. A questo proposito, un'attenzione particolare deve essere portata al miglioramento del livello di e-ducazione dei bambini nei Paesi ospiti.

23. Il capitolo raccomanda, inoltre, che le imprese contribuiscano all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato od obbligatorio, un altro principio ripreso dalla Dichiarazione dell'OIL del 1998. Il riferimento a tale diritto fondamentale del lavoro è basato sulle Convenzioni dell'OIL 29 (1930) e 105 (1957). La Con-venzione 29 chiede ai Governi di "sopprimere e non usare alcuna forma di lavoro forzato o obbligatorio nei tempi più brevi" e la Convenzione 105 chiede loro di "eliminare e non usare alcuna forma di lavoro forzato o obbligatorio" in alcuni casi specifici (ad esempio, come modo di coercizione politica o come misura disci-plinare del lavoro) e di "approntare misure efficaci per l'eliminazione immediata e completa del lavoro for-zato o obbligatorio". Nel contempo, l’OIL resta la sede competente per quanto riguarda la delicata questio-ne del lavoro carcerario, specie quando si tratti del lavoro di detenuti presso persone private, imprese o associazioni (o la loro messa a disposizione).

24. Il principio di non discriminazione in materia di occupazione e di attività professionale si applica ai termini e alle condizioni di assunzione, licenziamento, remunerazione, formazione e pensione. L’elenco riprende le forme vietate di discriminazione, elencate nella Convenzione 111 dell’OIL, del 1958, conside-rando contrarie a tale Convenzione tutte le distinzioni, esclusioni o preferenze per tali motivi. Il testo delle Linee guida mostra chiaramente che l'elenco non è esauriente. Secondo le disposizioni del paragrafo 1d), le imprese devono promuovere le stesse opportunità per gli uomini e le donne, con particolare insistenza sull’uguaglianza dei criteri per la selezione, la remunerazione e la promozione, e sull’equa applicazione di tali criteri; esse devono anche impedire le discriminazioni od il licenziamento per causa di matrimonio, gravidanza, maternità o paternità.

25. Il riferimento a forme consultive di partecipazione dei dipendenti di cui al paragrafo 2 delle Linee guida proviene dalla Raccomandazione 94 dell'OIL, del 1952, che riguarda la consultazione e la collabora-zione tra datori di lavoro e lavoratori a livello d'impresa. Essa è ugualmente conforme alla disposizione del-la Dichiarazione di principi tripartita dell’OIL, del 1977, sulle imprese multinazionali e la politica sociale. Si-mili dispositivi di consultazione non dovrebbero sostituire il diritto dei dipendenti di negoziare le loro condi-zioni di lavoro. Una Raccomandazione sulle disposizioni consultive connesse alle condizioni di lavoro è, inoltre, riportata nel paragrafo 8.

26. Nel paragrafo 3 si chiede alle imprese di fornire ai dipendenti quelle informazioni che consentano loro di farsi un'idea esatta e corretta dei loro risultati. Tali informazioni riguardano: le strutture dell'impresa, la sua situazione e le prospettive economiche e fi-nanziarie, l’andamento dell'occupazione, i cambiamenti importanti attesi nelle loro attivi-tà, tenuto conto delle legittime necessità di riservatezza. L'elemento della riservatezza

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significa che le informazioni possono non essere fornite su alcuni punti od essere fornite soltanto con alcune misure di sicurezza.

27. Nel paragrafo 4, le norme sull’occupazione e le relazioni professionali riguardano il trattamento economico ed il tempo lavorativo. Il riferimento alla sicurezza ed all’igiene dell'ambiente di lavoro implica che le imprese multinazionali debbano applicare le regolamentazioni e le norme professionali vigenti per ridurre il rischio di incidenti e di malattie professionali durante il lavoro o connessi al lavoro. Si tratta d’incoraggiare le imprese a lavorare per migliorare il livello dei risultati in materia di sicurezza e di igiene dell'ambiente lavorativo in tutte le sue componenti, anche se ciò non è formalmente richiesto dalle regola-mentazioni vigenti nei Paesi dove esse operano. Si tratta anche d’incoraggiare le imprese a rispettare la possibilità, per i dipendenti, di ritirarsi da una situazione di lavoro qualora esistano motivi ragionevoli di pensare che questa presenti un pericolo imminente e grave per la salute o la sicurezza. I problemi di salu-te e di sicurezza, considerata la loro importanza e le complementarità con altre raccomandazioni, sono ugualmente trattati in altre disposizioni delle Linee guida, soprattutto per quanto concerne la protezione dei consumatori e l'ambiente.

28. In virtù della raccomandazione di cui al paragrafo 5, si consiglia alle imprese multinazionali di as-sumere in loco un'adeguata quota della loro manodopera (compreso il personale di gestione) e di assicu-rarle una formazione. Le disposizioni di questo paragrafo relative alla formazione e al livello di qualifica in-tegrano il testo del paragrafo 4 del capitolo sui principi generali, che tratta della promozione e della forma-zione del capitale umano. Il riferimento al personale locale integra il testo che consiglia la creazione di ca-pacità locali al paragrafo 3 del capitolo sui principi generali.

29. Il paragrafo 6 raccomanda alle imprese di avvertire, in tempi ragionevoli, i rappresentanti dei di-pendenti e delle Autorità pubbliche competenti, qualora prospettino modifiche nelle loro attività che abbia-no effetti importanti per i mezzi di sussistenza dei loro dipendenti, specie nel caso di chiusura di un'entità con successivi licenziamenti collettivi. Come indicato nel paragrafo, lo scopo è quello di assicurare la pos-sibilità di una cooperazione per mitigare gli effetti di tali cambiamenti. Si tratta di un principio importante che ha ampi riflessi sulle regolamentazioni e sulle pratiche relative alle relazioni di lavoro nei Paesi firmata-ri delle Linee guida, anche se le soluzioni adottate per facilitare la possibilità di una cooperazione costrutti-va non sono identiche nell’insieme dei Paesi considerati. Come viene anche indicato nel paragrafo, tenuto conto delle particolari circostanze dei singoli casi, occorrerebbe che la direzione fosse in grado di avvertire gli interessati prima della adozione di una decisione finale. Di fatto, un preavviso prima della decisione fi-nale è previsto nelle regolamentazioni e nelle pratiche relative ai rapporti di lavoro di un certo numero di Paesi firmatari delle Linee guida. Tuttavia, non è l'unico modo per facilitare la possibilità di una coopera-zione costruttiva volta a mitigare gli effetti di questo tipo di decisione, e le leggi e pratiche di altri Paesi membri contemplano altri mezzi per fissare, in particolare, un periodo durante il quale le consultazioni de-vono svolgersi prima di applicare una tale decisione. Commento sull'ambiente 30. Il capitolo sull'ambiente riflette largamente i principi e gli obbiettivi enunciati nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nell’Azione 21 (nell'ambito della Dichiarazione di Rio) e nella Convenzione (di Aarhus) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Esso riflette, inoltre, le norme di cui a strumenti quali l’ISO sui sistemi di ge-stione ambientale. 31. Una sana gestione dell'ambiente è un elemento essenziale dello sviluppo so-stenibile ed è considerata sempre di più come una responsabilità ed un'opportunità per le imprese. Le imprese multinazionali hanno un ruolo da svolgere su questi due piani. Converrebbe quindi che i dirigenti di tali imprese dedichino l'attenzione necessaria ai problemi ambientali nelle loro strategie. Il miglioramento dei risultati ambientali richiede

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un impegno volto ad un approccio sistematico e ad un miglioramento continuo del siste-ma. Un sistema di gestione ambientale offre il quadro interno necessario per controllare l'impatto ambientale di un'impresa e per integrare le considerazioni ambientali nelle atti-vità dell'impresa. L'instaurazione di un tale sistema dovrebbe contribuire a rassicurare gli azionisti, i dipendenti e la comunità sulla volontà dell'impresa di preservare l'ambiente dall'impatto delle sue attività.

32. Oltre al miglioramento dei risultati ambientali, l'instaurazione di un sistema di ge-stione ambientale può presentare vantaggi economici per le imprese grazie a costi ridotti di sfruttamento e di assicurazione; economie di energia e di risorse; oneri meno elevati di conformità e di responsabilità, un accesso più facile al capitale, una maggiore soddisfa-zione dei clienti e migliori relazioni con la comunità e con il pubblico.

33. Nell'ambito delle Linee guida, un «sistema di gestione ambientale adeguato» deve essere interpretato nel senso più ampio possibile, includendo le attività che mirano a controllare l'impatto diretto ed indiretto a lungo termine sull'ambiente, la lotta contro l’inquinamento e la gestione delle risorse.

34. Nella maggior parte delle imprese, un sistema di controllo interno è necessa-rio alla gestione delle sue attività. Le componenti ambientali di tale sistema possono comprendere obbiettivi di miglioramento dei risultati nonché regolari controlli sui progres-si compiuti nella realizzazione di tali obbiettivi.

35. Le informazioni sulle attività dell'impresa e sul loro impatto ambientale contribui-scono a instaurare un clima di fiducia con il pubblico. Ciò è particolarmente efficace quando le informazioni sono fornite in modo trasparente e sono incoraggiate le consulta-zioni attive con le parti interessate quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, i contraenti, le comunità locali e il pubblico in generale, allo scopo di promuovere un'atmosfera di fiducia e di comprensione a lungo termine sulle questioni ambientali di comune interesse.

36. L'attività normale dell'impresa può implicare una valutazione ex ante dell'impatto ambientale potenziale delle sue operazioni. Le imprese procedono, spesso, ad appro-priate valutazioni d'impatto ambientale, anche nel caso in cui non esiste un obbligo di legge. Le valutazioni ambientali effettuate dalle imprese possono includere la determina-zione, con un'ampia ottica e prospettiva, dell'impatto potenziale delle loro attività; pren-dendo in considerazione gli effetti pertinenti ed esaminando altre possibilità o misure di attenuazione per evitare effetti negativi e per portarvi rimedio. Inoltre, le Linee guida ri-conoscono che le imprese multinazionali hanno alcune responsabilità in altre fasi del ci-clo di vita del prodotto.

37. Un certo numero di strumenti adottati dai Paesi firmatari delle Linee guida e, in particolare, il principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, si riferi-scono al "principio di precauzione". Nessuno di questi strumenti si riferisce in modo spe-cifico alle imprese, sebbene il contributo delle imprese sia implicito nella totalità di tali strumenti.

38. La premessa di base delle Linee guida è che le imprese devono adottare misure il prima possibile e in modo tale da evitare, ad esempio, gravi od irreversibili danni al-

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l'ambiente collegati alle loro attività. Tuttavia, il fatto che le Linee guida si rivolgano alle imprese significa che nessuno strumento tra gli attuali è totalmente adeguato per espri-mere tale raccomandazione. Di conseguenza, le Linee guida prendono spunto dagli strumenti esistenti ma non li riflettono totalmente.

39. Le Linee guida non sono destinate a reinterpretare gli strumenti attuali né a crea-re nuovi impegni o precedenti per i Governi; esse si prefiggono esclusivamente di rac-comandare come un approccio di precauzione dovrebbe essere attuato a livello delle imprese. Tale processo, essendo solo in una fase iniziale, la sua applicazione necessita di una certa flessibilità, secondo la specificità del contesto nel quale si interviene. Si ri-conosce, altresì, che spetta ai Governi di definire, in questo ambito, il quadro di base e che ad essi spetta di consultare periodicamente le parti interessate sul miglior modo di progredire.

40. Inoltre, le Linee guida incoraggiano le imprese a fare sforzi per migliorare il livello dei risultati ambientali di tutte le loro componenti, anche se i Paesi in cui esercitano le lo-ro attività non lo richiedono espressamente nella pratica.

41. Le imprese multinazionali hanno spesso la possibilità di accedere a tecnologie e procedure operative che, se fossero utilizzate, potrebbero contribuire a migliorare glo-balmente i risultati ambientali. Non bisogna dimenticare che le imprese multinazionali, essendo spesso considerate all'avanguardia nel loro settore, possono generare un effet-to di emulazione sulle altre imprese. Fare in modo che l'ambiente dei Paesi nei quali le imprese multinazionali operano tragga beneficio anche delle tecnologie disponibili è un modo importante per sostenere le attività d'investimento internazionale su di un piano più generale.

42. Le imprese hanno un importante ruolo da svolgere nella formazione e nell'edu-cazione dei loro dipendenti in materia ambientale. Esse sono incoraggiate ad assumere questa responsabilità nel modo più esteso possibile, in particolare nei settori che interes-sano direttamente la salute e la sicurezza umane. Commento sulla corruzione 43. La corruzione non é soltanto pregiudizievole alle istituzioni democratiche e al buon governo dell'impresa, ma danneggia, altresì, gli sforzi espletati per ridurre la pover-tà. In particolare, le distorsioni di fondi dovuti alla corruzione annientano l'azione dei cit-tadini per migliorare il loro benessere economico, sociale e ambientale. Le imprese han-no un importante ruolo da svolgere nella lotta contro le pratiche corruttrici. 44. Sono stati compiuti molti progressi per migliorare l'azione dei poteri pubblici e per una maggiore sensibilizzazione delle imprese sui problemi di gestione posti dalla corru-zione. La Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali esteri nel-le transazioni commerciali internazionali (la Convenzione) è stata firmata da 34 Paesi ed è entrata in vigore il 15 febbraio 1999. La Convenzione, nonché la Raccomandazione modificata del 1997 sulla lotta alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali

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e la Raccomandazione, del 1996, sulla deducibilità fiscale dei proventi illeciti versati a pubblici ufficiali esteri, sono gli strumenti essenziali che consentono ai membri del Grup-po anti-corruzione di cooperare nella lotta contro i versamenti di commissioni destinate a ottenere od a conservare un mercato internazionale. I tre strumenti di cui sopra si riferi-scono alle operazioni di corruzione dalla parte dell'offerta. Essi hanno come scopo di e-liminare "l'offerta" di proventi illeciti a pubblici ufficiali stranieri, ogni Paese essendo com-petente per le attività delle proprie imprese e per gli atti commessi sul proprio territorio5. Un dispositivo di monitoraggio è stato instaurato per assicurare un'applicazione e un'at-tuazione efficaci e coerenti della Convenzione. 45. Sotto il profilo della "richiesta" di proventi illeciti; le pratiche di buona gestione sono importanti quando contribuiscano ad evitare alle imprese sollecitazioni di proventi illeciti. I Governi dovrebbero, inoltre, offrire la loro assistenza alle imprese che subiscono tali sollecitazioni.

46. Un altro elemento importante, a tale riguardo, è il recente aggiornamento fatto dalla Camera di Commercio Internazionale del suo Rapporto sull'estorsione e la corru-zione nelle transazioni commerciali internazionali. Il rapporto contiene raccomandazioni destinate ai Governi ed alle organizzazioni internazionali per combattere l'estorsione e la corruzione nonché un codice di comportamento su tali questioni destinato alle imprese.

47. La trasparenza nel settore pubblico e privato è fondamentale per la lotta contro la corruzione e l'estorsione. Le imprese, le organizzazioni non governative, i Governi e le organizzazioni intergovernative cooperano per rafforzare l'azione contro la corruzione e migliorare la trasparenza e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai problemi della corruzione. L’adozione di adeguate prassi di governo societario costituisce un aspetto complementare dell'instaurazione di una cultura dell'etica nell'impresa.

Commento sugli interessi dei consumatori

48. Un breve riferimento agli "interessi dei consumatori" è stato introdotto nelle Linee guida nel 1984, per prendere atto della dimensione sempre più internazionale delle poli-tiche di tutela per i consumatori e delle conseguenze che possono avere su tali politiche l'espansione degli scambi internazionali, il condizionamento dei prodotti, le tecniche di commercializzazione e di vendita nonché le questioni di sicurezza dei prodotti. Da allora, 5. Ai sensi della Convenzione, un «provento illecito» è definito come «il fatto … di offrire, promettere o con-

cedere un indebito vantaggio pecuniario o altro, direttamente o mediante intermediari, ad un pubblico uf-ficiale straniero, a suo vantaggio od a vantaggio di terzi, per fare in modo che agisca o si astenga da agire nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali, in vista di ottenere o mantenere un mercato o un altro indebito vantaggio nel commercio internazionale". I Commenti della Convenzione (paragrafo 9) precisano che i "piccoli pagamenti", detti "facilitazioni", non costituiscono dei pagamenti "in vista di ottenere o di mante-nere un mercato o altro indebito vantaggio" ai termini del paragrafo 1 e, di conseguenza, essi non costitui-scono un'infrazione ai sensi di tale disposizione.. Tali pagamenti, che sono fatti, in alcuni Paesi, per incita-re i pubblici ufficiali ad eseguire le loro funzioni, in particolare quando si tratta di rilasciare un'autorizza-zione o un permesso, sono generalmente illeciti nel Paese straniero interessato. Gli altri Paesi possono e dovrebbero affrontare questo fenomeno corrosivo con misure quali il sostegno del programma di buona gestione degli affari pubblici..…”.

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lo sviluppo del commercio elettronico e la crescente globalizzazione dei mercati hanno considerevolmente ampliato il campo d'azione delle imprese multinazionali e facilitato l'accesso dei consumatori ai loro beni e servizi. Dato che le questioni in materia di con-sumo assumono una crescente importanza, molte imprese, nei loro sistemi di gestione e nei loro codici di comportamento, fanno riferimento agli interessi e alla tutela dei consu-matori.

49. Alla luce di tali sviluppi e al fine di contribuire a migliorare la sicurezza e la salute dei consumatori, un capitolo su gli interessi dei consumatori è stato aggiunto alle Linee guida in occasione dell'attuale riesame. La formulazione di tale capitolo s'ispira ai lavori del Comitato sulle politiche dei consumatori dell'OCSE e riprende elementi di vari codici di comportamento adottati dalle imprese, individualmente od a livello internazionale (in particolare nel quadro della CCI), nonché delle Linee guida delle Nazioni Unite per la tu-tela dei consumatori e delle Linee guida dell'OCSE per la tutela dei consumatori nel con-testo del commercio elettronico.

50. Le pratiche delle imprese sono sottoposte ad un insieme di provvedimenti legi-slativi e regolamentari che tutelano i consumatori. Il quadro attuale si prefigge il duplice obiettivo di proteggere il consumatore e di promuovere la crescita economica e pone sempre più l'accento sull'utilizzazione di meccanismi d'autoregolazione. Come già indica-to, un gran numero di codici di comportamento, destinati alle imprese, nazionali o inter-nazionali, tratta i vari aspetti della tutela dei consumatori e accresce l'impegno delle im-prese a contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza e ad agire in modo da susci-tare la fiducia del consumatore nel mercato. Per instaurare tale fiducia, favorendo la par-tecipazione dei consumatori e la crescita dei mercati, è essenziale che tali pratiche ga-rantiscano ai consumatori una tutela che sia efficace e trasparente.

51. Al paragrafo 3 di tale capitolo, mettendo in luce i modi alternativi di risoluzione delle controversie, si è voluto proporre una soluzione che, in numerosi casi, sembra es-sere più semplice di un'azione giudiziaria, che rischia di essere costosa, complessa e molto lunga per tutte le parti. Si ritiene particolarmente importante risolvere, in modo e-quo e rapido, i litigi relativi al consumo od all'uso di un determinato prodotto che comporti gravi rischi o danni per la salute pubblica, senza eccessivi costi e formalità per i consu-matori.

52. Per il paragrafo 5, le imprese potrebbero utilmente riferirsi alle Linee guida del-l'OCSE per la protezione della vita privata ed i flussi transfrontalieri di dati a carattere personale. Commento sulla scienza e sulla tecnologia 53. In un'economia globalizzata e fondata sulle conoscenze, dove le frontiere nazio-nali sono sempre meno importanti, la possibilità di accedere alle tecnologie e al know-how e di utilizzarle è essenziale per migliorare i risultati delle imprese, anche per quelle di piccola dimensione od a vocazione nazionale. Tale accesso è, altresì, importante per concretare gli effetti macroeconomici del progresso tecnologico, in particolare la crescita

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della produttività e la creazione di posti di lavoro, nel contesto dello sviluppo sostenibile. Le imprese multinazionali sono il principale vettore dei trasferimenti internazionali di tec-nologie. Esse contribuiscono alla capacità nazionale d'innovazione del loro Paese ospite, producendo, diffondendo e facilitando l'utilizzazione delle nuove tecnologie anche nelle imprese e nelle istituzioni nazionali. Le attività di R&S delle imprese multinazionali, quando sono collegate adeguatamente al sistema nazionale d'innovazione, possono contribuire ad accrescere il progresso economico e sociale del Paese di accoglienza. Peraltro, l'instaurazione di un sistema d'innovazione dinamico nel Paese ospite aumenta le opportunità commerciali delle imprese multinazionali. 54. Tale capitolo ha, quindi, lo scopo di incoraggiare le imprese multinazionali, te-nendo conto delle preoccupazioni relative ai limiti di fattibilità economica ed alla competi-tività o ad altre considerazioni, la diffusione, nei Paesi in cui operano, dei risultati delle attività di R&S che svolgono, contribuendo così alla capacità d'innovazione del loro Pae-se ospite. A tale riguardo, le imprese possono favorire la diffusione delle tecnologie commercializzando prodotti che integrano le nuove tecnologie, concedendo licenze per le innovazioni di processo, assumendo e formando personale specializzato in campo scientifico e tecnologico e sviluppando un rapporto di cooperazione nelle operazioni di R&S. Al momento della vendita o della concessione di tecnologie, le modalità negoziate dovrebbero essere ragionevoli, ma sarebbe anche auspicabile che le imprese multina-zionali considerassero l’impatto a lungo termine delle tecnologie sullo sviluppo, l'ambien-te ed altri settori nei Paesi di origine e di accoglienza. Nell'esercizio delle loro attività, le imprese multinazionali possono dotare le loro filiali internazionali e i relativi subappaltato-ri di capacità d'innovazione e migliorare tali capacità. Inoltre, le imprese multinazionali possono attirare l'attenzione sull'importanza delle infrastrutture scientifiche e tecnologi-che locali, sia materiali sia istituzionali. A tale riguardo, le imprese multinazionali possono utilmente contribuire alla predisposizione di quadri di azione, propizi allo sviluppo di si-stemi d'innovazione dinamici, da parte del Paese ospite.

Commento sulla concorrenza

55. Questo capitolo delle Linee guida è destinato a sottolineare l'importanza della normativa e della politica della concorrenza sul funzionamento adeguato dei mercati na-zionali e internazionali, ricordando quanto il rispetto del diritto e della politica della con-correnza da parte delle imprese nazionali e multinazionali sia essenziale per sensibiliz-zare tutte le imprese alla molteplicità, alla portata ed al rigore delle regolamentazioni del-la concorrenza oltre che al livello di cooperazione tra le Autorità della concorrenza. Per "normativa sulla concorrenza" s'intendono le regolamentazioni "antitrust" e "antimonopo-lio" che vietano le azioni collettive o individuali volte a: a) abusare di un potere di mercato o di dominio, b) acquisire un potere di mercato o di dominio che non è giustificato dall'ef-ficienza, o c) attuare accordi anticoncorrenziali.

56. In via generale, la normativa e la politica della concorrenza vietano: a) le intese ingiustificabili, b) gli altri accordi ritenuti anticoncorrenziali, c) le pratiche che sfruttano o rafforzano una posizione dominante del mercato o un potere del mercato, d) le fusioni od acquisizioni anticoncorrenziali. Ai sensi della Raccomandazione del 1988 del Consiglio

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dell'OCSE, concernente un'azione efficace contro le intese ingiustificabili [C(98)35/Final], gli accordi anticoncorrenziali di cui alla sezione (a) costituiscono intese ingiustificabili, ma la raccomandazione tiene conto delle differenze esistenti nelle regolamentazioni dei Pa-esi membri, in particolare le differenze nelle disposizioni che esonerano o autorizzano at-tività che sarebbero vietate in altre circostanze. Le Linee guida non devono essere inter-pretate nel senso che le imprese non devono invocare tali disposizioni. Le categorie di cui alla sezione b) e c) hanno carattere più generale perché gli effetti che gli altri tipi di accordo o di pratiche unilaterali hanno sulla concorrenza sono più equivoci e che il con-senso è meno ampio su ciò che deve essere considerato o non considerato come anti-concorrenziale.

57. La politica della concorrenza tende a contribuire al benessere sociale e alla cre-scita economica, instaurando e preservando condizioni di mercato nelle quali la natura, la qualità e il prezzo dei beni e dei servizi siano determinati da meccanismi di mercato, sempre che le Autorità non giudichino necessario realizzare altri obbiettivi. Essendo be-nefico per i consumatori e l'insieme di un'economia, un tale ambiente concorrenziale ri-compensa nello stesso tempo le imprese che rispondono efficacemente alla domanda dei consumatori; a tale riguardo, le imprese dovrebbero fornire informazioni ed esprimere il loro parere quando i poteri pubblici prevedono leggi e politiche che potrebbero limitare la loro efficienza o portare, in qualche modo, pregiudizio alla concorrenza sui mercati.

58. Le imprese devono essere consapevoli del fatto che i Paesi che adottano una regolamentazione della concorrenza sono sempre più numerosi e che sempre più spes-so la regolamentazione vieta attività anticoncorrenziali, intervenendo all'estero nel caso in cui tali attività siano pregiudizievoli per i consumatori nazionali. Inoltre, sotto l'effetto della crescita del commercio e degli investimenti transfrontalieri, una pratica anticoncor-renziale in un Paese rischia di avere effetti pregiudizievoli anche in altri Paesi. Di conse-guenza, una pratica anticoncorrenziale, unilaterale o concertata, lecita o suscettibile di esserlo laddove si manifesta, rischia sempre più di non esserlo in un altro Paese. Occor-re, quindi, che le imprese tengano conto della regolamentazione del Paese in cui opera-no e di quella di tutti i Paesi in cui le loro attività potrebbero produrre degli effetti.

59. Infine, le imprese devono essere consapevoli del fatto che le Autorità della con-correnza cooperano sempre più strettamente tra di loro nella lotta alle pratiche anticon-correnziali e nelle relative inchieste. A tale riguardo, è possibile richiamarsi, sul piano generale, alla Raccomandazione del Consiglio, sulla cooperazione tra i Paesi membri nel campo delle pratiche anticoncorrenziali che colpiscono gli scambi internazionali [C(95)130/Final] ed al rapporto del Comitato dell'OCSE sulla normativa e sulla politica della concorrenza [DAFFE/CLP(99)19], intitolato "Making International Markets More Ef-ficient Through "Positive Comity" in Competition Law Enforcement". Quando le Autorità della concorrenza appartenenti a diverse giurisdizioni nazionali esaminano la stessa pra-tica, il fatto che le imprese facilitino la cooperazione tra queste Autorità contribuisce a una presa di decisione coerente e razionale, riducendo nello stesso tempo i costi per i poteri pubblici e le imprese.

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Commento sulla fiscalità

60. Un comportamento responsabile nel campo fiscale significa che le imprese do-vrebbero rispettare le leggi e i regolamenti fiscali dei Paesi nei quali esercitano le proprie attività, cooperare con le Autorità e comunicare loro alcuni tipi di informazione. Tuttavia, tale impegno di comunicare informazioni comporta alcuni limiti. In particolare, le Linee guida definiscono un legame tra le informazioni che devono essere fornite e la loro perti-nenza per l'applicazione delle regolamentazioni fiscali interessate. Si prende così in con-siderazione la necessità di equilibrio tra l'onere che rappresenta per le imprese il rispetto delle regolamentazioni fiscali applicabili e la necessità, per le Autorità fiscali, di disporre di informazioni complete, attuali ed esatte per applicare le loro regolamentazioni fiscali.

61. Un membro di un gruppo multinazionale insediato in un Paese può avere una re-lazioni economiche strette con altri membri dello stesso gruppo, insediati in altri Paesi. Questi legami possono avere incidenza sugli obblighi fiscali di ciascuna delle parti. Di conseguenza, le Autorità fiscali possono avere bisogno di informazioni provenienti dall'e-stero per pronunciarsi su tali legami e determinare l'imposta dovuta dal membro del gruppo multinazionale sul loro territorio. Anche in questo caso, le informazioni che devo-no essere fornite si limitano a ciò che è in rapporto alla valutazione prevista di tali legami economici per determinare correttamente l'imposta dovuta dal membro del gruppo multi-nazionale. Le imprese multinazionali dovrebbero cooperare per la comunicazione di tali informazioni.

62. Un altro argomento importante dal punto di vista del comportamento responsabi-le delle imprese nel campo della fiscalità è quello dei prezzi di trasferimento. La spetta-colare espansione degli scambi mondiali e degli investimenti diretti transfrontalieri (e il ruolo di primo piano che svolgono le imprese multinazionali in tali scambi ed investimen-ti) significa che i prezzi di trasferimento tendono, oggi, a essere un fattore essenziale de-terminante degli obblighi fiscali dei membri di un gruppo multinazionale. Il testo sottolinea che, spesso, è difficile per le multinazionali e per le Amministrazioni fiscali decidere se i prezzi di trasferimento sono conformi ai principi di piena concorrenza.

63. Il Comitato degli affari fiscali dell'OCSE svolge un lavoro di continua messa a punto delle raccomandazioni volte a garantire la conformità di tali prezzi di trasferimento ai principi di piena concorrenza. I suoi lavori hanno dato luogo alla pubblicazione, nel 1995, delle Direttive dell'OCSE applicabili in materia di prezzi di trasferimento, destinate alle imprese multinazionali ed alle Amministrazioni fiscali che, a loro volta, hanno dato luogo alla Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate (i membri di un gruppo multinazionale rispondono al-la definizione di imprese associate).

64. Le Direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento concernono l'applicazione dei principi di piena concorrenza per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle im-prese associate. Esse sono destinate ad aiutare le Amministrazioni fiscali (dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi non membri) e le imprese multinazionali, indicando solu-zioni vicendevolmente soddisfacenti per i problemi che possono porre tali prezzi, così da ridurre le controversie tra le Amministrazioni fiscali e anche tra tali Amministrazioni e le

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imprese multinazionali, ed evitare, in questo modo, costosi processi. Le imprese multina-zionali sono invitate a conformarsi alle Direttive in materia di prezzi di trasferimento, mo-dificate e integrate, affinché i loro prezzi di trasferimento rispettino i principi di piena con-correnza.

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COMMENTO SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE

1. La Decisione del Consiglio rappresenta l'impegno dei Paesi che hanno sottoscritto le Linee guida di partecipare all'attuazione delle raccomandazioni ivi contenute. Alcune linee guida di procedura per i Punti di contatto nazionali e per il CIME sono allegate alla Decisione del Consiglio. 2. Per quanto concerne i PCN, la Decisione del Consiglio sottolinea le responsabilità fondamentali dei Paesi che hanno sottoscritto le Linee guida, riepilogate qui di seguito:

• costituzione dei PCN (che terranno debitamente conto delle Linee guida di procedura allegate alla Decisione) ed informazione delle parti interessate sull’esistenza degli strumenti di cui alle Linee guida;

• cooperazione tra i PCN dei vari Paesi, se necessario; • riunione annuale dei PCN e rapporto al CIME.

3. La Decisione del Consiglio definisce altresì le responsabilità del CIME per quanto concerne le Linee guida:

• organizzare scambi di punti di vista sulle questioni che si riferiscono alle Li-nee guida;

• fornire chiarificazioni, se necessario; • organizzare scambi di punti di vista sulle attività dei PCN; • riferire al Consiglio dell'OCSE sulle Linee guida.

4. Il CIME è l'organo dell'OCSE incaricato di controllare il funzionamento delle Linee guida. Tale responsabilità non si riferisce solo alle Linee guida ma anche a tutti gli ele-menti della Dichiarazione (strumenti relativi al trattamento nazionale, agli incentivi ed ai disincentivi agli investimenti internazionali nonché agli obblighi contraddittori). Nel quadro della Dichiarazione il CIME vigila a che sia rispettata la buona comprensione di ogni e-lemento e che tutti gli elementi si integrino e operino tra loro in armonia. 5. Per quanto riguarda l’impatto crescente delle Linee guida nei Paesi non membri dell'OCSE, la Decisione prevede consultazioni con i Paesi non firmatari per le questioni contemplate dalle Linee guida. Tale disposizione permette al CIME di organizzare riu-nioni periodiche con gruppi di Paesi interessati a tali questioni e, all'occorrenza, di avvia-re contatti con singoli Paesi. Tali riunioni e contatti potrebbero vertere sull’esperienza acquisita nel funzionamento globale delle Linee guida o su specifiche questioni. Indica-zioni concernenti l'interazione del CIME e dei PCN con i Paesi che non hanno sottoscrit-to le Linee guida figurano nelle Linee guida di procedura allegate alla Decisione.

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I. Linee guida di procedura per i PCN 6. I Punti di contatto nazionali hanno un ruolo importante da svolgere per migliora-re il profilo e l'efficacia delle Linee guida. Certamente spetta alle imprese di rispettare le Linee guida nel loro comportamento quotidiano, ma i Governi possono contribuire a mi-gliorare l'efficacia delle procedure di attuazione. A tale fine, i Governi ritengono che siano necessarie pratiche migliori sulle modalità di azione ed in merito alle attività dei PCN, anche mediante riunioni annuali ed una supervisione da parte del CIME.

7. Molte funzioni delle Linee guida di procedura della Decisione non sono nuove, ma riflettono l'espe-rienza acquisita e le raccomandazioni formulate nel corso del tempo (ad esempio, il rapporto di riesame del 1984, C/MIN(84)5(Final). Nel rendere le Linee guida più esplicite, è stato reso più trasparente il funzio-namento prospettato dei meccanismi di attuazione. Ormai, tutte le funzioni sono definite in quattro punti nelle Linee guida di procedura relative ai PCN: modalità istituzionali, informazione e promozione, attuazio-ne in circostanze specifiche ed elaborazione dei rapporti.

8. I quattro punti sono preceduti da un paragrafo introduttivo che definisce la principale finalità dei PCN ed i criteri essenziali per promuovere il concetto di "equivalenza funzionale". Nella misura in cui i Go-verni hanno la possibilità di organizzare con una certa flessibilità i loro PCN, questi dovrebbero funzionare in modo visibile, accessibile, trasparente e responsabile. Tali criteri dovranno guidare i PCN nell'esercizio delle loro funzioni e saranno, inoltre, utili al CIME quando discuterà del modo in cui i PCN adempiono alla loro missione.

Criteri essenziali di equivalenza funzionale in materia di attività dei PCN Visibilità. Conformemente alla Decisione, i Governi dei Paesi membri s'impegnano a designare i Punti di contatto nazionali e ad informare gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate, comprese le ONG, sulla disponibilità dei mezzi associati ai PCN per l'attua-zione delle Linee guida. I Governi devono pubblicare informazioni sul proprio Punto di contatto e svolgere un ruolo attivo nella promozione delle Linee guida, e, quindi, organizzare seminari e riunio-ni che vertano su tale strumento. Le riunioni potrebbero essere organizzate in cooperazione con le imprese, i sindacati, le ONG e le altre parti interessate, ma non necessariamente, in ogni occasione, con tutti i gruppi di cui sopra.

Accessibilità. Un accesso facile ai PCN è importante per l’efficacia del loro funzionamento. Ciò si-gnifica che le imprese, i sindacati, le ONG e il pubblico in generale possano accedervi facilmente. A tale riguardo, possono essere utili le comunicazioni elettroniche. I PCN dovranno rispondere, tem-pestivamente e con efficacia, ad ogni legittima richiesta d’informazioni ed occuparsi delle questioni specifiche che sono state evidenziate dalle parti interessate.

Trasparenza. La trasparenza costituisce un importante criterio poiché concorre alla responsabilità del PCN ed alla fiducia del pubblico. Di conseguenza, la maggior parte delle attività dei PCN do-vranno essere trasparenti. Ciononostante, quando, in particolari circostanze, il PCN offrirà i suoi "buoni uffici" per l'attuazione delle Linee guida, dovrà prendere misure adeguate per garantire la ri-servatezza dei lavori nell'interesse della sua efficacia. Il criterio della trasparenza sarà applicato per i risultati, a meno che non sia necessario mantenere la riservatezza per consentire un'efficace attua-zione delle Linee guida.

Responsabilità. Un contributo più attivo dei PCN ad una migliore diffusione delle Linee guida, e la loro capacità di facilitare la risoluzione di questioni delicate tra le imprese e le società in cui operano, attirerà, inoltre, l'attenzione dell’opinione pubblica sulle loro attività. Sul piano nazionale i Parlamenti potrebbero avere un ruolo da svolgere. I rapporti e le riunioni annuali dei PCN forniranno un'occa-sione per condividere l'esperienza acquisita e per incoraggiare l'adozione di "pratiche esemplari" da

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parte dei PCN. Il CIME organizzerà scambi di punti di vista per condividere l'esperienza acquisita e valutare l'efficacia delle attività dei PCN.

Modalità istituzionali

9. La composizione dei PCN dovrebbe essere tale da offrire una base efficace per affrontare la va-sta gamma degli argomenti contemplati dalle Linee guida. Varie forme di organizzazione (ad esempio, rappresentanti di un Ministero, un gruppo interministeriale od un gruppo composto da rappresentanti di or-gani non governativi) sono possibili. Sarebbe forse utile affidare la direzione del PCN a un alto funzionario. Il dirigente del PCN dovrebbe essere in grado di suscitare la fiducia delle parti sociali e di promuovere le Linee guida presso il pubblico. A prescindere dalla loro composizione, i PCN dovrebbero instaurare e svi-luppare relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle altre parti interessate.

Informazione e promozione 10. Le funzioni dei PCN connesse all'informazione e alla promozione sono fondamentali per migliora-re il profilo delle Linee guida. Tali funzioni contribuiscono anche a mettere l’accento sulle responsabilità "attive" dei PCN.

11. I PCN devono migliorare la divulgazione delle Linee guida e diffonderle nelle lingue nazionali con mezzi adeguati. L'informazione su rete può essere un mezzo efficace rispetto ai costi, anche se l'accesso universale a questo tipo d'informazione non può essere garantito. Le versioni in lingua inglese e francese saranno messe a disposizione mediante l’OCSE e si raccomanda di creare nessi con il sito Web delle Li-nee guida dell’OCSE. All'occorrenza, i PCN forniranno informazioni sulle Linee guida agli investitori poten-ziali intenzionati ad investire nel Paese o all'estero. Un'altra disposizione prevede che, nell'ambito delle proprie azioni di promozione delle Linee guida, i PCN cooperino con un ampio ventaglio di organizzazioni e di soggetti tra i quali, a seconda delle circostanze, gli ambienti economici, le organizzazioni sindacali, al-tre organizzazioni non governative e chiunque sia interessato. 12. Un'altra attività di base dei PCN consiste nel rispondere alle legittime domande d’informazioni. Tre gruppi sono più particolarmente interessati:

i - gli altri Punti di contatto nazionali (la decisione prevede una disposizione ad hoc);

ii - gli ambienti economici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni non go-vernative e il pubblico;

iii - i Governi dei Paesi che non hanno sottoscritto le Linee guida.

Attuazione in circostanze specifiche

11. Il PCN dovrà aiutare a risolvere eventuali questioni sull'attuazione delle Linee guida nei casi spe-cifici. In generale, le questioni sono trattate dal PCN del Paese in cui la questione è emersa. Nei Paesi membri dell’OCSE tali questioni saranno, in primo luogo. discusse a livello nazionale e, se del caso, sa-ranno affrontate a livello bilaterale. Questa sezione delle Linee guida di procedura definisce le direttive per i PCN al fine di aiutarli a gestire tali situazioni. Il PCN può anche prendere altre misure destinate a un’attuazione efficace delle Linee guida.

12. Nel procedere ad una valutazione preliminare sull'opportunità di esaminare la questione in modo più approfondito, il PCN dovrà determinare se la questione è stata sollevata in "buona fede" e se è perti-nente rispetto alle Linee guida. In tale contesto, il PCN dovrà considerare:

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• l'identità della parte interessata e il relativo interesse alla materia;

• la pertinenza della questione e degli elementi di supporto;

• la pertinenza delle norme e procedure applicabili;

• il modo in cui questioni simili sono o sono state trattate in sede nazionale od internaziona-le;

• l'interesse che presenta l'esame della questione rispetto agli obbiettivi ed ad una efficace attuazione delle Linee guida.

15. Al termine di questa valutazione iniziale il PCN dovrà rispondere alla parte od alle parti che hanno fatto sorgere la questione. Se il PCN decide che la questione non merita ulteriore approfondimento, dovrà motivare la sua decisione.

16. Là dove le questioni poste giustifichino un più approfondito esame, il PCN esaminerà la questio-ne con le parti in causa e proporrà i suoi "buoni uffici" per tentare di contribuire, in via informale, alla solu-zione. Se del caso, i PCN seguiranno la procedura prevista nei paragrafi da 2a) a 2d). Essi potranno ri-chiedere il parere delle competenti Autorità nonché dei rappresentanti degli ambienti economici, delle or-ganizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti. Consultazioni con i PCN di altri Paesi o richieste di assistenza, se riferite all'interpretazione delle Linee guida, possono anche contribuire a risolvere le questioni.

17. Nell'ambito della loro offerta di buoni uffici, e qualora le questioni lo esigano, i PCN offriranno o fa-ciliteranno l'accesso a procedure consensuali, non contenziose, quali la conciliazione o la mediazione, per aiutare la soluzione delle questioni. Come avviene nei casi di pratiche per le quali esiste un accordo per una conciliazione od una mediazione, queste procedure non saranno utilizzate senza l'accordo delle parti interessate.

18. Se le parti in causa non riescono a raggiungere un accordo sulle questioni sollevate, il PCN pub-blicherà una Dichiarazione e formulerà, se del caso, raccomandazioni per l'attuazione delle Linee guida. Tale procedura stabilisce chiaramente che il PCN dovrà pubblicare un comunicato, anche se non ritiene necessaria una specifica raccomandazione.

19. La trasparenza è riconosciuta come un principio generale di comportamento per i PCN nei loro rapporti con il pubblico (cfr. paragrafo 8 sui "criteri essenziali"). Tuttavia, il paragrafo C4 ammette l'esisten-za di circostanze particolari dove la riservatezza è importante. Il PCN adotterà misure adeguate per pro-teggere le informazioni sensibili delle imprese. Del pari, altre informazioni, quali l'identità dei soggetti impli-cati nella procedura, dovranno restare confidenziali, nell'interesse di una migliore efficacia delle Linee gui-da. È chiaro che i fatti e gli argomenti presentati dalle parti sono inclusi nel concetto di "lavori". Tuttavia, è necessario raggiungere un equilibrio fra la trasparenza e la riservatezza in modo tale che le procedure del-le Linee guida suscitino fiducia e per promuovere una loro efficace attuazione. Di conseguenza, anche se il paragrafo C4 indica che i lavori associati all'attuazione saranno, di regola, confidenziali, il loro risultato sarà normalmente trasparente.

20. Come indicato nell'articolo 2 del capitolo su "concetti e principi", si consiglia alle imprese di rispet-tare le Linee guida ovunque esse esercitino le loro attività, tenendo conto della situazione peculiare dei singoli Paesi di accoglienza.

• Se questioni connesse alle Linee guida dovessero insorgere in Paesi che non hanno sotto-scritto le Linee guida, i PCN dovranno adottare misure per sviluppare una migliore compren-sione di tali questioni. Se talvolta può risultare impossibile l'accesso ad alcune informazioni o riunire tutte le parti in causa, il PCN può essere, tuttavia, in grado di procedere alle inchieste. Fra le possibili misure esiste la possibilità di entrare in contatto con la dirigenza dell'impresa del Paese ospite ed, eventualmente, con le competenti Autorità del Paese che non ha sotto-scritto le Linee guida. .

• I conflitti con le leggi, i regolamenti e le politiche dei Paesi ospiti possono rendere l'esecuzione effettiva delle Linee guida, nelle singole fattispecie, più difficile che nei Paesi membri dell’OCSE. Come indicato nel commento del capitolo sui principi generali, se le Linee guida

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vanno in molti casi oltre il campo applicativo delle normative, esse non hanno né devono avere per scopo di mettere l’impresa nella situazione di dover affrontare obblighi contraddittori.

• Le parti in causa devono essere avvisate dei limiti inerenti all'attuazione delle Linee guida nei Paesi che non le hanno sottoscritte.

• Le questioni relative all'attuazione delle Linee guida nei Paesi non firmatari potranno anche essere esaminate durante le riunioni annuali dei PCN, al fine di contribuire ad accrescere l'e-sperienza nella soluzione delle questioni sollevate in questi Paesi.

Elaborazione dei rapporti

21. L'elaborazione dei rapporti sarà una responsabilità importante dei PCN che permetterà di costitui-re una base di conoscenze e di acquisire le capacità di migliorare l'efficacia delle Linee guida. Nei loro rapporti sulle attività di attuazione in circostanze specifiche, i PCN dovranno conformarsi ai principi di tra-sparenza e di riservatezza contemplati nel paragrafo C4.

II . Linee guida per il CIME

22. Le Linee guida di procedura allegate alla Decisione del Consiglio comportano, altresì, linee guida per il Comitato nell'esercizio delle sue competenze, quali:

• adempiere in modo efficace e tempestivo alle proprie funzioni;

• esaminare le richieste di assistenza dei PCN;

• organizzare scambi di punti di vista sulle attività dei PCN;

• offrire la possibilità di chiedere il parere degli esperti.

23. Il carattere non vincolante delle Linee guida vieta al Comitato di agire come un orga-no giudiziario o quasi giudiziario. Le conclusioni ed i comunicati formulati dai PCN (diver-se dalle interpretazioni delle Linee guida) non dovrebbero più essere messi in questione con il rinvio al CIME. E stata mantenuta nella stessa Decisione la disposizione che pre-vede che il Comitato debba astenersi dal trarre conclusioni sul comportamento di deter-minate imprese.

24. Il CIME studierà le richieste di assistenza dei PCN, anche nei casi nei quali sussista-no dubbi sull'interpretazione delle Linee guida in particolari circostanze. Questo paragra-fo riflette il paragrafo C2c) delle Linee guida di procedura, allegate alla Decisione del Consiglio concernente i PCN, in virtù del quale essi sono invitati a chiedere il parere del CIME in caso di dubbio sull'interpretazione delle Linee guida.

25. Nel quadro delle discussioni sulle attività dei PCN, il CIME non dovrà svolgere un e-same annuale per ogni PCN, ma potrà formulare raccomandazioni, se del caso, per mi-gliorarne il funzionamento, nell'ottica di un'efficace attuazione delle Linee guida.

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26. Il CIME esaminerà anche i motivi di lamentela da parte di un Paese che ha sottoscrit-to le Linee guida, o di un organo consultivo, nell'ipotesi in cui si rimproverasse a un PCN di non adempiere ai propri obblighi procedurali di attuazione delle Linee guida secondo i termini della Decisione, o di non agire nei casi concreti in modo coerente rispetto alle procedure previste. Tale disposizione integra quelle di cui alle Linee guida di procedura in materia di rapporti d’attività al CIME.

27. Chiarire il significato delle Linee guida, sul piano multilaterale, resterà una re-sponsabilità primaria del CIME, per garantire unità d’interpretazione delle Linee guida da un Paese all'altro. Il CIME esaminerà anche richieste motivate d'interpretazione presen-tate da un Paese che abbia sottoscritto le Linee guida, o da un organo consultivo, sulla correttezza di un'interpretazione delle Linee guida da parte di un PCN. Ciò non sarà ne-cessario di frequente, probabilmente, ma consentirà un'interpretazione coerente delle Li-nee guida.

28. Infine, il CIME può decidere di chiedere il parere di esperti per trattare questioni più generali (ad esempio, il lavoro minorile, i diritti dell'uomo) e di produrre rapporti su tali questioni o su questioni individuali o per migliorare l'efficacia delle procedure. A tale sco-po, il CIME potrebbe chiedere l'intervento di esperti dell'OCSE, di altri organismi interna-zionali, di organi consultivi, di ONG, di ambienti universitari e così via. Resta inteso che questi esperti non costituiranno un gruppo speciale incaricato di risolvere questioni spe-cifiche.