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DIAGNOSI ENERGETICA:da obbligo a opportunità

Relatore: ing. Alessio Frigerio – Energy Saving

Vercelli - Borgomanero, 9 settembre 2015

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Il D.Lgs. 102/2014 recepisce la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Il 20 maggio 2015 sul sito del MiSE è stato pubblicato il documento che fornisce chiarimenti in materia di diagnosi energetiche delle imprese ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 102/2014.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini «diagnosi» e «audit» sono da considerarsi sinonimi.

DECRETO LEGISLATIVO n° 102/2014

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L’art. 8 stabilisce che i soggetti obbligati a svolgere la diagnosi energetica sono:

Ø Le GRANDI IMPRESE (comma 1)

Ø Le IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA (comma 3)

Sono escluse dall’obbligo le AMINISTRAZIONI PUBBLICHE

SOGGETTI OBBLIGATI

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Tutte le imprese non qualificabili come PMI ai sensi del DM 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all’obbligo di diagnosi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 102/2014

Le regole per individuare lo status di PMI, impresa autonoma, associata o collegata sono riassunte nella Guida alla nuova definizione di PMI pubblicata dalla Direzione Generale per le Imprese e per l’industria della Comunità Europea.

http://ec.europa.eu/growth/smes/

GRANDI IMPRESE

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E’ considerata grande impresa l’azienda con i seguenti requisiti:

ØN° dipendenti effettivi ≥ 250

Oppure:

ØFatturato annuo > 50 milioni di euro

e

ØBilancio annuo > 43 milioni di euro

GRANDI IMPRESE

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GRANDI IMPRESE

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Si distinguono imprese:

ØAutonome: senza partecipazioni o con partecipazioni inferiori al 25% del capitale o dei diritti di voto

ØAssociate: con partecipazioni comprese fra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto

Ø Collegate: una delle imprese ha partecipazioni, diritti, contratti o accordi tali da garantire la maggioranza dei diritti di voto o il controllo delle altre

N.B. Sono considerate comunque grandi imprese le società controllate da un organismo pubblico con oltre il 25%

GRANDI IMPRESE

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GRANDI IMPRESE

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Le imprese energivore soggette all’obbligo di diagnosi sono tutte le imprese a forte consumo di energia che beneficiano del c.d. BONUS ENERGIVORI (ossia iscritte nell’Elenco Energivori tenuto da Cassa Conguaglio Settore Elettrico).

Nota:

L’iscrizione all’Elenco Energivori è riservata alle aziende:

Ø Manifatturiere con siti in MT e AT

Ø Con consumo (elettrico) annuo superiore 2,4 GWh

Ø Con rapporto spesa elt/fatturato > 2%

IMPRESE ENERGIVORE

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OBBLIGO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI:

Le imprese energivore soggette all’obbligo di diagnosi devono effettuare prima della diagnosi successiva (cioè entro 4 anni dall’esecuzione della prima diagnosi) almeno uno degli interventi di efficientamento energetico individuati nella diagnosi stessa.

IMPRESE ENERGIVORE

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Le aziende soggette all’obbligo devono effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo (a decorrere dal 2015) se:

Ø Se sono state in possesso dei requisiti di GRANDE IMPRESA negli anni n-1 ed n-2

Ø Se hanno beneficiato del bonus energivori in riferimento ai consumi dell’anno n-2 (ossia se compaiono nell’Elenco Energivori pubblicato sul sito web di CCSE nell’anno n)

N.B. Ogni impresa è tenuta a verificare ogni anno il proprio status rispetto all’obbligo.

CRITERI TEMPORALI

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Gli audit eseguiti precedentemente al 2015 hanno validità pari a 4 anni a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere utilizzate ai fini dell’adempimento all’obbligo, purché conformi ai criteri minimi dell’Allegato 2.

Pertanto sono potenzialmente valide tutte le diagnosi effettuate in data successiva al 6 dicembre 2011, ma sarà comunque obbligatorio effettuare un nuovo audit alla scadenza dei 4 anni.

Esempio: se una diagnosi (valida) è stata eseguita il 15 gennaio 2013, dovrà esserne svolta una seconda, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017.

CRITERI TEMPORALI

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Per sito produttivo si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio.

Casi particolari:Ø Sistemi a rete (acquedotti, oleodotti, ecc.): possono essere

considerati come un unico sito virtuale

Ø Grandi imprese di trasporto: l’attività di trasporto viene considerata come unico sito virtuale, mentre i nodi di trasporto (stazioni, interporti, ecc.) come un sito produttivo

Ø Siti di natura temporanea (es. cantieri): sono considerati siti produttivi solo se la durata prevista supera i 4 anni

SITO PRODUTTIVO

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In base a quanto indicato al punto d) dell’Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 le diagnosi energetiche devono essere eseguite presso un numero di siti

«…proporzionato e sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.»

A prescindere dal numero di siti auditato l’impresa deve fornire ad ENEA la mappatura dei consumi di tutti i siti, indicando i siti sottoposti a diagnosi e motivando adeguatamente le valutazioni e le scelte effettuate.

IMPRESE MULTISITO

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Al di là della regola generale nei chiarimenti pubblicati dal MiSE sono state fornite alcune indicazioni generali per l’individuazione del numero minimo di siti da auditare:Ø sono da sottoporre a diagnosi tutti i siti che superano le soglie dell’art. 19 della legge 10/1991

sulla nomina dell’energy manager (10.000 tep per l’industria, 1.000 tep per gli altri settori);

Ø possono essere esclusi i siti con consumi sotto i 100 tep fino al raggiungimento del 20% dei consumi totali;

Ø deve essere sottoposta a diagnosi una percentuale decrescente di siti – divisi per tipologia omogenea di sito e processo – con consumi compresi fra la soglia della nomina dell’energy manager e i 100 tep, come da fasce indicate nelle figure seguenti, fino ad un massimo di 100 siti;

Ø per i siti sotto i 100 tep non esclusi dalle diagnosi si procede a un campionamento con percentuali del 3% (51-99 tep) e dell’1% (1-50 tep), sempre per tipologia omogenea di sito e processo;

Ø per i cluster si effettua un arrotondamento commerciale, salvo per numeri compresi fra 0 e 1;

Ø si può optare per sottoporre a diagnosi siti in fasce a consumi più elevati, fermo restando il numero totale calcolato secondo le presenti regole.

IMPRESE MULTISITO

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IMPRESE MULTISITO

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IMPRESE MULTISITO – ESEMPIO 1

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IMPRESE MULTISITO – ESEMPIO 2

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Attualmente le diagnosi energetiche devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, anche se non certificati sotto accreditamento.

A decorrere dal 19 luglio 2016 le diagnosi potranno essere condotte esclusivamente da soggetti in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da organismi accreditati da Accredia:Ø EGE ai sensi della norma UNI CEI 11339

Ø ESCo ai sensi della norma UNI CEI 11352

Ø AUDITOR ENERGETICI ai sensi della UNI CEI EN 16247-5

CHI PUO’ ESEGUIRE LA DIAGNOSI

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La diagnosi energetica deve essere condotta nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014.

Tale prescrizione risulta sicuramente rispettata se l’audit viene effettuato in modalità conforme ai criteri illustrati nella norma tecnica UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4.

I dati energetici dovrebbero essere acquisiti da appositi misuratori. Qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, per la prima diagnosi, il calcolo dei dati energetici di ciascuna area funzionale può essere ricavato in via induttiva e/o sulla base di misurazioni effettuate con strumentazione portatile.

REQUSITI DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE

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Le imprese obbligate alla diagnosi energetica – sia grandi che energivore – che hanno adottato un sistema di gestione certificato ISO 50001, ISO EN 14001 o EMAS comprendente una diagnosi conforme all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 non devono effettuare una nuova diagnosi, ma sono tenute a trasmettere all’ENEA il rapporto dell’audit condotto nell’ambito del sistema di gestione entro la scadenza prefissata.

IMPRESE CERTFICATE 50001, 14001, EMAS

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SITO ENEA DIAGNOSI ENERGETICHE

http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/documentazione

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Le imprese obbligate alla diagnosi energetica che non eseguono la diagnosi energetica entro i tempi previsti, ovvero presentano diagnosi non conformi al dettato normativo, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Ø Diagnosi non effettuata: da 4.000 a 40.000 euro

Ø Diagnosi non conforme: da 2.000 a 20.000 euro

N.B. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che dovrà essere inoltrata ad ENEA entro 6 mesi dalla data di irrogazione della sanzione.

SANZIONI