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7/27/2019 Di Maria Roberto - Provenzano Carmelo, Reti di impresa innovative, appalti pubblici e competitivit internazionale
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Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea
dellUniversit Kore di Enna
www.koreuropa.eu
RETI DI IMPRESA INNOVATIVE, APPALTIPUBBLICI E COMPETITIVIT INTERNAZIONALE
Roberto Di MariaProfessore Associato di D ir i tto costi tuzionalenellUniversit Kore di Enna
Carmelo ProvenzanoAssistant Professor di Economia applicatanellUniversit Kore diEnna
ABSTRACT. Il presente articolo spiega come di fronte alla crisi economica e finanziaria
mondiale, la rete di impresa, pu costituire una forma organizzativa di successo in gradodare slancio alleconomia nazionale ed europea. Le reti dimpresa innovative si fondano
sulla fiducia reciproca fra i partner. Esse vengono create nel tempo e favoriscono la
circolazione dellinformazione, la diffusione della conoscenza e la generazione
dellinnovazione. La fiducia, inoltre, riduce lincertezza e i costi di transazione e limita i
comportamenti opportunistici da parte di agenti free-rider. Tuttavia, il successo di tali forme
organizzative dipende non solo da tali processi ma anche dallinterplay tra le imprese e le
istituzioni politiche e dalle loro interazioni con il sistema formativo di ricerca. Con la legge
33/2009 il legislatore italiano ha disciplinato il contratto di rete come uno strumento
attraverso il quale due o pi imprese possono esercitare in comune una o pi attivit
economiche allo scopo di accrescere la reciproca capacit innovativa e la competitivit sul
mercato. Tale contratto, affiancandosi ai tradizionali strumenti di promozione della
collaborazione tra imprese, ha permesso di superare la logica dei cd. distretti territoriali, e
senza incidere sullautonomia delle singole imprese pu permettere a questultime di
effettuare una cooperazione pi snella e flessibile. Inoltre, la legge 11 novembre 2011, n. 180
disciplina la partecipazione delle reti di impresa nellambito delle procedure per
laggiudicazione di contratti pubblici. Cos facendo si cercato di abbattere alcune barriere
allentrata che impedivano laccesso agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie
imprese. Il presente articolo, inoltre effettua delle considerazionisullefficacia dellintervento
pubblico a favore delle reti di impresa e sottolinea limportanza di diversi fattori tra i quali le
diversit territoriali e le esigenze di innovazione, flessibilit e di efficienza imposte dalla
competitivit internazionale.KEY WORDS: reti di impresa; innovazione; fiducia; competitivit internazionale; appalti
pubblici.
Il presente contributo frutto del lavoro congiunto dei due Autori; tuttavia, in particolare, a Roberto Di Maria sideve la redazione del par. 2, mentre a Carmelo Provenzano quella dei par. 1, e 3. Nel par. 4 sono invececontenute le riflessioni conclusive, ricavate dalla comune riflessione dei Coautori.
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1. Introduzione.Di fronte alla crisi economica e finanziaria mondiale i paesi membri dellEuropa e, in
particolare, lItalia devono superare le debolezze strutturali del loro modello di
specializzazione produttivo. I fattori cruciali che hanno caratterizzato il secondo miracolo
italiano degli anni Ottanta come il radicamento territoriale, i legami familiari, il know how e la
creativit delle imprese italiane, sembrano non pi in grado di garantire la competitivit
internazionale.
In questo scenario, la rete di impresa, pu costituire una forma organizzativa di successoin grado dare slancio alleconomia nazionale. Essa, per la prima volta nel 2008, stata
regolamentata come un nuovo istituto giuridico diretto a promuovere una forma organizzativa
snella e flessibile in grado di supportare forme di collaborazioni anche distanti e rafforzare
lintegrazione della filiera.
Le reti dimpresa innovative si fondano sulla fiducia reciproca fra i partner. Esse
vengono create nel tempo e favoriscono la circolazione dellinformazione, la diffusione della
conoscenza e la generazione dellinnovazione. La fiducia, inoltre, riduce lincertezza e i costi
di transazione e limita i comportamenti opportunistici da parte di agenti free-rider1. Tuttavia,
il successo di tali forme organizzative dipende non solo da tali processi ma anche
dallinterplay tra le imprese e le istituzioni politiche e dalle loro interazioni con il sistema
formativo di ricerca2.
1A partire dagli anni Ottanta, la letteratura economica ha analizzato la natura e il ruolo delle reti dimprese. Cfr.GRANDORI,SODA, Inter-firm networks: Antecedents, mechanisms and forms, in Organization Studies, 1995,16, pp. 183-214; MENRD, The economics of hybrid organizations, in Journal of Institutional and Theoretical
Economics,2004, 160, pp. 345-376.Lo scopo delle reti dimpresa quello di minimizzare i costi di transazione,in un ambiente caratterizzato da incertezza, informazione incomplete e comportamenti opportunistici. Cfr.WILLIAMSON, Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications: A study in the economics of internalorganization, New York, 1975. I costi di transazione sono legati alla ricerca della controparte, , alla valutazionedella qualit delloggetto o del servizio proposto dalla controparte, alla contrattazione dei termini dello scambio,
alla determinazione dei termini del contratto, alla acquisizione di informazioni, alla condivisione di economieesterne. Cfr. KRANTON, Reciprocal exchange: A self-sustaining system, in American Economic Review, 86, pp.830-851. KALI, 1999 Endogenous business networks,inJournal of Law, Economics & Organizations, 15,1996,
pp. 615-636. Se da un lato, la rete ottiene i benefici dellintegrazione senza sostenere i costi della gerarchia,dallaltro lato, pu generare effetti negativi sui soggetti interni ed esterni alla rete, favorendo comportamenti
collusivi causano sia inefficienza statica che dinamicadellallocazione delle risorse.2 ETZKOWITZ, The triple helix: University-industry-government innovation in action, London, 2008.
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La formazione di queste forme organizzative innovative, inoltre, pu crearsi
spontaneamente o essere favorita da interventi pubblici specifici. Oltre ai benefici di carattere
fiscale, sul fronte della politica industriale interessante osservare come di recente diversi
bandi di finanziamento e procedure di gara per laggiudicazione di appalti pubblici
promuovono lo sviluppo di logiche di rete.
Nella seconda sezione, verr messo in evidenza, come di fronte alla difficile crisi
internazionale che stiamo attraversando, con la legge 33/2009 il legislatore ha disciplinato il
contratto di rete come uno strumento attraverso il quale due o pi imprese possono
esercitare in comune una o pi attivit economiche allo scopo di accrescere la reciproca
capacit innovativa e la competitivit sul mercato. Tale contratto, affiancandosi ai tradizionali
strumenti di promozione della collaborazione tra imprese, ha permesso di superare la logica
dei cd. distretti territoriali, e senza incidere sullautonomia delle singole imprese pu
permettere a questultime di effettuare una cooperazione pi snella e flessibile. Inoltre, la
legge 11 novembre 2011, n. 180 disciplina la partecipazione delle reti di impresa nellambito
delle procedure per laggiudicazione di contratti pubblici. Cos facendo si cercato di
abbattere alcune barriere allentrata che impedivano laccesso agli appalti pubblici dellemicro, piccole e medie imprese. Sulla base dei benefici che questo strumento pu produrre in
termini di competitivit del sistema imprenditoriale, lAutorit per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici ha avviato una procedura di consultazione ed ha effettuato la segnalazione n. 2 del 27
settembre 2012, dalla quale sono emersi sia le potenzialit applicative della fattispecie
nellambito della contrattualistica pubblica, sia delle criticit da risolvere e delle modifiche da
effettuare. Successivamente, il d.l. 18.ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disciplinato alcuni aspetti del Codice dei Contratti(d.lgs.12 aprile 2006, n. 263). Inoltre, il 23 aprile 2013, la medesima Autorit ha
ulteriormente emesso la determinazione n. 3 su partecipazione delle reti di impresa alle
procedure di gara per laggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Nella terza sezione, verr messo in evidenza come la singola impresa di piccole e medie
dimensioni non in grado da sola di essere competitiva nel processo di globalizzazione ma
deve sfruttare sia la capacit collettiva di unarea territoriale di mettere in moto le energie e le
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risorse localmente disponibili e di attrarre forze produttive, risparmi e consumi dallesterno;
che i benefici dei differenziali dei costi di produzione (in particolare del costo del lavoro) e
leconomie cognitive di scopo derivanti dalladesione ad una rete di imprese transnazionali.
Il concetto di territorio non si esaurisce nel luogo fisico che ospita e contribuisce a
creare la rete di legami tra imprese, bens si estende allinsieme di valori culturali, sociali e
alle relazioni fiduciarie che caratterizzano i suoi attori economici, sociali e istituzionali.
Inoltre, le reti non vanno vincolate e relegate al territorio (anchesso definito come rete) ma
vanno interpretate come network che favoriscono libridazione delle conoscenze e delle
competenze locali e globali. Infine, verr sottolineato come per comprendere levoluzione
della rete cos concepita occorre effettuare delle considerazioni sul mercato del lavoro
italiano, sulle sue rigidit e sugli effetti delle offshoring. Laccezione che noi adottiamo di
rete di impresa, non solo tiene conto degli aspetti legali, fiscali e di mercato ma si riferisce
anche a relazioni non di mercato, non necessariamente gerarchiche bens centrate sul concetto
di fiducia e di cooperazione oltre che di competizione tra i nodi e che collegano gli attori tra
loro.
Infine, nellultima sezione verranno effettuate delle conclusioni sullefficacia
dellintervento pubblico a favore delle reti di impresa. Verr messo in evidenza che,
nonostante la crescita interaziendale mediante le reti sia una possibile strategia volta a
superare il sottodimensionamento del nostro tessuto produttivo, essa per essere efficace deve
tenere conto di diversi fattori tra i quali le diversit territoriali e le esigenze di innovazione,
flessibilit e di efficienza imposte dalla competitivit internazionale.
2.
Reti di impresa e procedure di gara per laggiudicazione di appalti pubblici
Lordinamento giuridico italiano, attraverso il relativo contratto, ha disciplinatoanche
se in ritardo rispetto agli altri ordinamenti3la rete come soggetto giuridicamente rilevante,
3Lart. 6 bis, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 ha individuato la forma giuridica delle reti di imprese, attraverso undecreto di Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dellEconomia e delle Finanze, della
forma giuridica delle c.d. reti di imprese. Questa normativa (dallart.1, co. 366 e ss., l. 23 dicembre 2005, n.
266) ha esteso i benefici destinati ai distretti industriali alle reti. Il summenzionato art. 6 bis stato poi abrogatodallart. 1, co. 2, l. 23 luglio 2009, n. 99; contestualmente, sono state effettuate modifiche a tale disciplina del
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al quale sono collegate alcune agevolazioni fiscali nonch destinati alcuni bandi di
finanziamento4.
In particolare, lart. 3, co. 4 ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5prima rivisto dallart. 42,
co. 2 bis, d.l. 78/2010 e poi integrato dallart. 45, co. 1, d.l. 83/2012 afferma che con il
contratto di rete pi imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacit innovativa e la propria competitivit sul mercato e a tal
fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in
ambiti predeterminati attinenti allesercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
ancora ad esercitare in comune una o pi attivit rientranti nelloggetto della propria
impresa5. Dalla lettura del testo emerge come il concetto di rete supera quello dei distretti: la
forma della rete un mezzo di cooperazione pi flessibile che possiede sia elementi di
stabilit, tipici delle forme societarie e consortili, che le caratteristiche di flessibilit proprie
dei contratti riconducibili alla figura dellajoint venture.
Attraverso il contratto di rete, dunque, gli imprenditori migliorano la propria capacit
innovativa ed incrementano la propria competitivit e, per raggiungere questo scopo, si
contratto di rete, estendendo lambito di applicazione dalle s.p.a. alle altre forme di organizzazione dellattivit
aziendale.4I richiamati vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, sono definiti dallart. 42, d.l. 31 maggio 2010, n. 78,come modificato in sede di conversione.5 Cfr., sul punto, CAFAGGI, IAMICELI (a cura di), Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa.
Riflessioni da una ricerca sul campo, Bologna, 2007; CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Primeriflessioni, in Contratti, 2011, 5, 504; ID., Il nuovo contratto di rete: Learning by doing, in Contratti, 2010,12, 1143; MACARIO,Relational contracts e Allgemeiner Teil: il problema e il sistema, in NAVARRETTA (a curadi), Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore, 2008, 123 ss.; VETTORI, Contratto direte e sviluppo dellimpresa, in Obbl. e contr., 2009, 390 ss; GRANIERI, Il contratto di rete: una soluzione incerca di problema?, in Contratti, 2009, 10, 934; MESSINEO, Contratto plurilaterale e contratto associativo, in
Enc. Dir., X, Milano, 1962, p. 146. Lart. 3, co. 4 tere ss., del citato d.l. n. 5/2009 individua espressamente nellafigura dellimprenditore il soggetto attivo della rete; non chiaro se tale indicazione si riferisce esclusivamente
allostatus di imprenditore definito dallart. 2082 c.c. o, invece, se si estende a qualsiasi operatore economico(i.e. i liberi professionisti). Uninterpretazione pi restrittiva attribuisce lo status di imprenditore soltanto aisoggetti iscritti presso il Registro delle imprese; questultima sarebbe coerente con il co. 4 quater, art. 3, cheimpone liscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui iscritto ciascun
partecipante. Gli effetti del contratto decorrono dal momento in cui stata effettuata lultima delle iscrizioniprescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
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obbliganosulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti
predeterminati6.
La pubblicit del contratto di rete avviene per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese che aderiscono alla
rete; il contratto viene trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese mediante il
modello standard7. Il contratto di rete un contratto plurilaterale, aperto e di durata8.
I suddetti elementi caratteristici sono il risultato dellintervento del legislatore con lart
42, d.l. n. 78/2010, che ha superato lambiguit della disciplina passata che stabiliva sia reti
bilaterali che plurilaterali: la frase con il contratto di rete due o pi imprese stata
6 Le collaborazioni tra imprese possono essere ricondotte alla fattispecie del contratto di rete solo se presentanogli elementi indicati nel comma 4 ter, del citato art. 3 (lett. a, b, c, b, f) d.l. n. 5/2009; tra questi assumono
particolare importanza: lindicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacitcompetitiva dei partecipanti, nonch le modalit concordate tra gli stessi per misurare lavanzamento verso taliobiettivi; la definizione di un programma di rete che contenga lenunciazione dei diritti e degli obblighi assuntida ciascun partecipante, unitamente alle modalit di realizzazione dello scopo comune.7 Il contratto di rete deve indicare i seguenti dati: il nome, la ditta, la regione o la denominazione sociale di ogni
partecipante; lindicazione dello scopo comune, degli obiettivi strategici e le modalit attraverso le quali si
vogliono raggiungere; la definizione di un programma di rete; i criteri di valutazione dei conferimenti nel caso diistituzione di un fondo comune patrimoniale; la durata del contratto; le modalit di adesione al contratto, le causee le condizioni di recesso; i poteri di gestione e rappresentanza conferiti ad un organo comune, nel caso esso sianominato; le regole relative allassunzione delle decisioni e alle modifiche del programma medesimo. Lart. 3,
co 4 quater, d.l. n. 5/2009 ha inizialmente disciplinato lobbligo di iscrizione del contratto di rete nel registrodelle imprese contraenti. Lart. 42, co. 2 ter, d.l. n. 78/2010 , stabilisce che il contratto di rete devessere iscritto
nella sezione del registro delle imprese presso cui iscritto ciascun partecipante, con decorrenza degli effetti.Dallesecuzione dellultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittorioriginari, decorrono gli effetti del contratto. Lart. 45, co. 2, d.l. n. 83/2012 afferma che le modifiche del contratto di rete devono essere depositate e iscritte presso la propria sezione del registro delle imprese e che nelcaso sia prevista listituzione di un fondo patrimoniale comune, il contratto di rete pu essere iscritto nella
sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione fissata la propria sede, acquisendo cosisoggettivit giuridica. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14/4/2011, ritiene che il regime di
pubblicit del contratto di rete sia prescritto a fini di efficacia del contratto sia tra le parti, sia verso i terzi,compresa lAmministrazione finanziaria.8 Il contratto di rete ha una struttura aperta, ed quindi suscettibile di adesione da parte di altri imprenditorisuccessivamente alla data di stipulazione del medesimo con cui si costituita la rete. La legge lascia ampialibert ai contraenti nellindicare le modalit attraverso le quali si prevede lallargamento soggettivo degli
aderenti alla rete. Nel caso in cui i successivi adempimenti non venga no stabiliti inizialmente, uneventualerichiesta di adesione successiva pu essere accolta soltanto con il consenso negoziale di tutti gli aderenti allarete; in particolare, la proposta contrattuale di adesione deve inviarsi al soggetto preposto allattu azione delcontratto se identificato o a tutti gli aderenti alla rete (che sono chiamati ciascuno ad esprimere il proprioconsenso o dissenso per laccettazione della proposta) e ci per applicazione analogica di quanto previsto
dallart.1332 c.c.
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sostituita, infatti, dal riferimento a pi imprenditori, precisando, quindi, che le parti della
rete sono gli imprenditori e non le imprese9.
Il programma di rete essenziale per la validit del contratto: la carenza ne determina
la nullit; lart. 4 ter, l. 33/2009 stabilisce che devono essere espressamente indicate le
modalit di realizzazione dello scopo comune e lo statuto regolante i diritti e le obbligazioni
che gli imprenditori che aderiscono alla rete si impegnano a rispettare 10. Il contenuto del
programma di rete pu riguardare semplici linee guida o descrizioni pi specifiche delle
attivit, delle obbligazioni e dei diritti delle imprese aderenti alla rete stessa; c on lart. 42, d.l.
n. 78/2012 si disciplinata, poi, la facolt di istituire un fondo patrimoniale ed un organo
comune e successivamentecon lart. 45, co. 1, d.l. n. 83/2012, modificativo dellart. 3, co. 4
ter, d.l. n. 5/2009 si altres stabilito che tale organo potesse essere destinato a svolgere
attivit, anche commerciale, con i terzi in rappresentanza (o mandato) della rete. Il suddetto
organo, nelleseguire il mandato, non pu svolgere atti non finalizzati alla realizzazione del
programma11.
Il finanziamento delle reti pu dipendere dallapporto iniziale o successivo delle
imprese partecipanti, da contributi a fondo perduto di enti pubblici o da prestiti concessi daenti pubblici e istituti di credito. Con riferimento a questi ultimi, occorre peraltro specificare
se la rete dotata di autonomia patrimoniale.
9 Cfr. MARIOTTI, Detassazione degli utili destinati al fondo patrimoniale comune per incentivare le reti diimprese, in Corriere Tributario, n. 12/2011, p. 951 ss.; MIELE,RUSSO, Investimenti, agevolazione concessa atermine, inIl Sole 24 Ore, del 7 marzo 2011; MARAS, Contratti di rete e consorzi, inIl Corriere del merito, n.6/10; SCARPA, La responsabilit patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore diuna rete tra loro costituita, in Resp. civ., 2010, p. 406; ZANELLI, Reti di imprese: dalleconomia al diritto,dallistituzione al contratto, in Contr. e impr., 2010, p. 952 ss.; MALTONI, Il contratto di rete. Primeconsiderazioni alla luce della novella di cui alla l. 122/2010 , inNotariato, 2011, p. 65 ss. Lart. 5, co. 4 ter, d.l.n. 5/2009 stabilisce che gli imprenditori che vogliono aderire alla rete possono scambiare con altre imprese
partecipanti informazioni, prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica ed esercitare incomune una o pi attivit oggetto dellattivit di impresa esercitata da ciascun aderente.10 Il contratto di rete non indica in modo determinato le prestazioni di ciascun aderente ma definisce un progettoe un programma con adempimenti abbozzati inizialmente e determinabili successivamente, sulla base deirisultati intermedi ottenuti e di quelli finali da perseguire attraverso la collaborazione di tutte le imprese.11 Lorgano comune coordina le singole attivit e controlla che ciascun membro della rete effettui gliadempimenti previsti dal contratto di rete; esso stila anche eventuali regolamenti e protocolli che disciplinano ilcomportamento delle imprese partecipanti e pu anche occuparsi di controllare le nuove adesioni e gestire leeventuali richieste di recesso. Lorgano comune fornisce informazioni utili agli imprenditori aderenti ed assumeun ruolo importante nellagovernance della rete.
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Per effetto delle previsioni di cui alla l. 134/2012 riguardo le obbligazioni contratte
dallorgano comune i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo
patrimoniale; tali modifiche permettono dunque agli istituti di credito di valutare le reti come
soggetti giuridici dotati di autonomia patrimoniale: in particolare gli istituti di credito non
valutano soltanto le singole imprese, bens leconomicit, la sostenibilit ed il reale contributo
del progetto indicato nel contratto di rete12.
Inoltre, con riferimento al contratto di rete di impresa nellambito delle procedure di
gara per laggiudicazione di contratti pubblici, occorre sottolineare che nel rispetto della
normativa U.E. la l. 11 novembre 2011, n. 180 (cfr. Norme per la tutela della libert
dimpresa. Statuto delle imprese) ha previsto che la Pubblica Amministrazione e le Autorit
competenti devono semplificare laccesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e
medie imprese, privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di
impresa, nellambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici, purch ci
non causi un incremento degli oneri finanziar13.
Trattandosi di una forma strategica competitiva, in grado di far fronte alla grave
congiuntura economica, lAutorit per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha avviato delleconsultazioni in merito al testo Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle
procedure di gara per laggiudicazione di contratti pubblici ed ha effettuato una segnalazione
(n. 2 del 27 settembre 2012) in accoglimento della quale stato emanato il d.l. n. 179/2012
(cfr. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, c.d. Decreto Sviluppo bis)
convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, la quale rivede il Codice dei
Contratti, aprendo la strada del mercato degli appalti anche alle reti di impresa.
Al fine di permettere la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara perlaggiudicazione di contratti pubblici, occorreva per un intervento legislativo volto a
modificare gli articoli 34 e 37, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei Contratti): il
nuovo art. 34, co. 1, lett. e) bis, ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei
12Gli istituti di credito, valutano linvestimento del progetto attribuiscono un merito creditizio che migliora ilratingdelle singole imprese che partecipano alla rete. Tale miglioramento scaturisce dai benefici positivi che leimprese ricevono dalla partecipazione alla rete e che si concretizzano in una maggiore credibilit, coerenzafattibilit e sostenibilit del business plan della rete.13 Cfr. art. 13, co. 2, lett. b).
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contratti pubblici le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dellarticolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; la stessa norma afferma anche che si
applicano le disposizioni dellarticolo 37. In particolare lart. 34, cos modificato, include la
possibilit di inserire tra i soggetti a cui possono essere assegnati i contratti le imprese
aderenti ad una rete, ma non qualsiasi operatore economico14.
LAutorit di Vigilanza sui contratti pubblici ha specificato , inoltre, alcune indicazioni
pratiche per la partecipazione alle gare: essa ritiene opportuno che si chiariscano, attraverso
un atto a carattere generale, le modalit di partecipazione delle reti di impresa alle procedure
di gara15.
Queste modalit di partecipazione devono tener conto, in primis, che la finalit del
contratto di rete non quella di creare un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori ma di
effettuare una cooperazione organizzata tra diversi operatori economici, attraverso lo scambio
di informazioni e di prestazioni e mediante lesercizio in comune di una o pi attivit relative
alloggetto della propria impresa: i contraenti devono indicare espressamente nel programma
della rete lo scopo di partecipare congiuntamente alle procedure di gara; in secundis, talimodalit si differenziano sulla base sia dei diversi gradi di strutturazione della rete, sia degli
specifici oggetti previsti dalle gare16.
14Lart. 3, co. 4 tere ss. del citato d.l. n. 5/2009 stabilisce che i possibili sottoscrittori devono rivestire lo statusdi imprenditori definito dallart. 2082 c.c. Il contratto di rete, infatti viene iscritto nella sezione del registro delleimprese presso cui iscritto ciascun partecipante (art. 3, co. 4 quater). Tuttavia la natura e la finalit della reterichiede il superamento di questa limitazione e la scelta della nozione comunitaria di operatore economico.Questultima definizione permette altre entit economica in grado di offrire beni e servizi sul mercato, di aderirealla rete anche se non possiedono il sopracitato status giuridico di imprenditore.15Secondo lAutorit per la vigilanza sui contratti pubblici lelenco contenuto nellart. 34 non tassativo. A tal
proposito, il legislatore lascia allinterprete la scelta di identificare i limiti di compatibilit tra le ordinarie regolevalevoli per i raggruppamenti temporanei (RTI) e consorzi. Nello specifico il nuovo comma 15 bis, art. 37,stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cuiallarticolo 34, comma 1, lettera e-bis. La medesima Autorit ha proposto di effettuare su tale atto una secondaconsultazione di stazioni appaltanti e operatori di mercato al fine di identificare alcune criticit e individuaresoluzioni condivise.16 Queste differenziazioni assumono maggiore rilevanza se si considera il co. 4 ter, art. 3, d.l. n. 5/2009 che, nelregolare liscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, stabilisce chese prevista la formazione diun fondo comunela rete pu iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilita la sua sede e, con tale iscrizione, la rete acquista soggettivit giuridica (art. 3, co. 4 quater). Se larete vuole acquistare soggettivit giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura
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La flessibilit della rete, attenuta dallistituzione di un organo comune che conferisce
una maggiore stabilit del rapporto associativo: esso il rappresentante della rete e parte della
medesima; ad esso spetta il potere di presentare domande di partecipazione e le offerte, nelle
procedure di gara.
Affinch la rete sia qualificata a partecipare alle procedure di gara, occorre che tutte le
imprese aderenti alla rete possiedano i requisiti generali di cui allart. 38 del Codice dei
Contratti, e li attestino in conformit alla vigente normativa 17 . A seconda del grado di
strutturazione della rete, poi possibile distinguere tre fattispecie: la rete dotata di soggettivit
giuridica e organo di rappresentanza; la rete dotata di rappresentanza comune, ma senza
soggettivit giuridica; e infine la rete priva anche di organo di rappresentanza18.
Nel caso in cui la rete sia dotata sia di soggettivit giuridica sia di un organo comune
che agisce in rappresentanza della rete, le domande e le offerte nella partecipazione alle gare
vengono presentate da questultimo: esso stesso , infatti, parte della rete ed agisce in
rappresentanza della stessa, impegnando tutte le imprese della rete, salvo diversa indicazione
in sede di offerta19. In analogia con quanto disciplinato dallart. dallart. 37, co. 7, del Codice
con riferimento ai consorzi di cui allart. 34, co. 1, lett. b) previsto poi che lorganocomune debba specificare, in sede di offerta, quali imprese aderiscono alla rete e quali
partecipano alla gara; alle imprese indicate vietato partecipare in altre forme, diverse dalla
rete, alla medesima gara.
Nel programma della rete deve rientrare la partecipazione congiunta a procedure di gara
e tutte le imprese compreso lorgano comune devono possedere i requisiti di
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dellarticolo 25 del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.17Essendo la rete strutturalmente assimilata, dal Codice, al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) irequisiti speciali di qualificazione e di partecipazione sono individuati dallart. 37 del Codice e dagli artt. 92 e275 del Regolamento per gli appalti di lavori, servizi e forniture (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); dallart. 90, co.1, lett. g), del Codice e dallart. 261, co. 7, del Regolamento, con specifico riferimento ai servizi di ingegneria earchitettura.18 Occorre inoltre tenere conto delle diverse forme che pu assumere il contratto di rete: atto pubblico, scrittura
privata autenticata, o atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82(Codice della amministrazione digitale, CAD); questultima forma non ammessa nel caso di acquisto del lasoggettivit giuridica.19Affinch lorgano comune possa stipulare il contratto in nome e per conto dellaggregazione delle imprese,occorre che il contratto di rete debba specificare il conferimento del mandato e che siano presenti tutti i requisitistabiliti dallart. 37, a partecipare alle procedure di gara ed a stipulare i relativi contratti.
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qualificazione richiesti per partecipare alle gare20. Nel caso di rete dotata di organo comune
con potere di rappresentanza, ma priva di soggettivit giuridica, la volont di partecipare alla
gara dovr essere confermata dalle singole imprese retiste e deve essere confermata allatto
della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dellofferta; in questo caso la
forma del contratto di rete deve essere per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con
firma digitale autenticata.
In assenza dei requisiti di forma previsti sar obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata.
Nel caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o di reti
sprovviste di organo comune, si applicano le regole previste dal Codice per i c.d.
raggruppamenti di impresa; in particolare, devono essere rispettate le seguenti formalit:
sottoscrizione dellofferta o della domanda di partecipazione di tutte le imprese retiste
dellaggregazione che vogliono partecipare allappalto; sottoscrizione dellimpegno che, in
caso di aggiudicazione dellappalto, sar conferito attraverso un mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del
relativo contratto. Inoltre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazionealla gara.
Nel caso di rete invece priva di organo comune, attraverso il mandato collettivo speciale
sar possibile identificare la mandataria.
Come detto, le imprese retiste partecipano nella forma di RTI e sono disciplinate
dallart. 37 del Codice che, nel co. 16, stabilisce come al mandatario sia concessa l a
rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallappalto, anche
20Con riferimento ai lavori pubblici, la qualificazione in tale settore regolamentata dallart. 37, co. 3 e 13, delCodice, che stabiliscono una corrispondenza effettiva tra le quote di qualificazione da riferirsi allaggregazionedelle imprese retisteche partecipa allappalto, le quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori. Taliquote devono essere specificate nellofferta, a pena di esclusione, al fine di permettere alla stazione appaltante diverificarne i requisiti. Nel co. 11 sono stabilite ulteriori regole relative alla ripartizione tra mandataria emandanti; nel co. 6 sono considerati i raggruppamenti di tipo verticale; nel co. 11 sono disciplinate le opere dinotevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit tecnica; nel co. 4 stabilito che devono esserespecificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici retisti.
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dopo il collaudo o atto equivalente fino alla estinzione di ogni rapporto. Rimane
comunque la possibilit della stazione appaltante di far valere la responsabilit dei mandanti.
Con riferimento alla responsabilit solidale allinterno delle reti dimpresa nei confronti
della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori, occorre infine sottolineare che
tale responsabilitai sensi del co. 5, art. 37 del Codice riguarda soltanto i soggetti della
rete che partecipano alla gara, ma non anche i sottoscrittori del contratto di rete che non
abbiano partecipato alla specifica procedure di gara, tramite laggregazione. Se in ordine alle
problematiche relative alla esecuzione del contratto, emerge la necessit di assicurare la
stabilit del contratto di rete per un periodo necessario a garantire lesecuzione del contratto di
appalto, per quanto riguarda invece le modifiche soggettive, occorre precisare che leventuale
uscita di unimpresa dal contratto di rete non ha effetto ai fini dellappalto.
I casi di recesso non espressamente disciplinati sono ammissibili soltanto se i soggetti
rimanenti possiedano i requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dellappalto, e se
tale recesso non effettuato per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei
requisiti in capo al componente che recede; occorre precisare, tuttavia, che il recesso o
lestromissione dal contrato di rete non implica quella dal contratto con la stazione appaltante:limpresa dunque pu uscire dalla rete, ma non dallaggregazione/RTI che ha siglato il
contratto di appalto21.
3. Reti di Imprese Innovative e Competizione Internazionale
La natura della rete dimpresa quella di un accordo stabile e di lungo periodo che
permette alle imprese di condividere delle risorse materiali e immateriali, di migliorare ilfunzionamento delle attivit economiche e non economiche e di raggiungere uno scopo
comune. Come sopra affermato, lart. 42 della Legge 122/2010 regola lo scopo della rete.
Esso afferma che lo scopo deve essere quello di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacit innovativa e la propria competitivit sul mercato. Tale
scopo costituisce il fine ultimo della cooperazione tra le imprese, quindi la rete deve
21 I casi di modifiche soggettive ammissibili sono indicati nei co. 18 e 19 dellart. 37 del Codice.
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consentire alle imprese che vi aderiscono, di aumentare i propri ricavi, o di diminuire i propri
costi e di conseguenza di raggiungere profitti pi elevati. Anche se la legge non specifica le
modalit attraverso le quali vengono perseguiti tali obiettivi, esse devono essere individuate e
successivamente esplicitate nel contratto di rete dimpresa. Tale operazione costituisce un
elemento essenziale per linizio e lo svolgimento dellattivit della rete.
Laccordo si basa su un rapporto di fiducia tra gli aderenti alla rete che aiuta a far
diminuire in modo sostanziale i comportamenti opportunistici da parte di altri soggetti e
inoltre agevola la circolazione di risorse essenziali come quello della conoscenza.
Nella norma che disciplina la rete dimpresa non viene indicato un numero minimo
dimprese per formare la rete, tale numero dipende, infatti, dalloggetto della rete stessa.
Inoltre, non viene fissato alcun limite di natura territoriale o merceologica, per cui allaccordo
possono far parte agenti economici provenienti da diverse parti del territorio italiano (possono
aderire allaccordo ance filiali di societ estere) ed operanti in settori produttivi
completamente diversi.
Le reti di impresa22 , sulla base della terminologia dei grafi e della Social Network
Analysis, costituita da un insieme di attori e di relazioni di carattere reciproco o unilateraleche formano un intreccio di collegamenti diretti e indiretti tra gli attori stessi23. Allinterno
della rete si intessono tali collegamenti al fine di scambiare informazioni e know how (cd. reti
del sapere), di scambiare prestazioni e creare rapporti contrattuali stabili (cd. reti del fare) ; di
realizzare progetti di investimento comune di ricerca, di produzione e di commercializzazione
(cd. reti del fare insieme).
22Le imprese allinterno della rete sono caratterizzate da link diretti e indiretti. Si ha un link diretto quando, adesempio, due o pi imprese operano in un processo di R&S, condividendo il loro know-how pregresso, capitalee/o personale destinato allattivit specifica. Si ha un link indiretto, invece, quando unimpresa collegata
direttamente ad una o pi imprese e riesce a beneficiare dei rapporti di collaborazione che questa o quest ultimehanno con altre imprese. In particolare, se limpresa i collegata con limpresaj da un link diretto e limpresaj econnessa direttamente con limpresa k, allora limpresa i e limpresa k sono collegate indirettamente. A tal
proposito nel modello di JACKSON e WOLINSKY (1996) possibile determinareil valore in termini informativi eil beneficio derivante da ogni link diretto. Tuttavia, tale modello, non tenendo conto dei problemi dicoordinamento e di monitoraggio che possono derivare da comportamenti opportunistici, non aiuta a determinarela dimensione ottimale della rete. Cfr. JACKSON, WOLINSKY,A strategic model of social and economic networks,inJournal of Economic Theory, 1996, 71, pp 44-74.23 Jackson, Social and economic networks, Princeton, 2008.
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Mentre il fabbisogno finanziario limitato nelle reti del sapere e del fare richiedono,
esso, invece, pi rilevante nelle reti del fare insieme 24.
Allinterno delle reti di impresa innovative si possono diffondere economie di scala
esterne allimpresa ma interne al network. I costi fissi allinterno della rete non vengono
duplicati, i fattori produttivi e i brevetti vengono condivisi, nonch si ottengono numerosi
vantaggi derivanti dal coordinamento delle linee di ricerca. Tali vantaggi non riguardano solo
una maggiore capacit da parte dellimpresa di controllare il comportamento dei rivali, ma si
riferiscono soprattutto alla maggiore circolazione, allinterno del network di risorse materiali
e immateriali. Tale circolazione si basa non solo su contratti e norme scritte ma viene anche
effettuata sulla base di norme e valori condivisi dalle imprese partner.
Il vincolo di partecipazione al contratto di reti di impresa innovative, non
necessariamente dipende dal confronto del valore attuale dei profitti attesi che si ottengono
dallattivit di ricerca in collaborazione con quello dellattivit di ricerca svolta
singolarmente. Tale confronto, infatti, non sempre possibile, in quanto in presenza di
radicale incertezza non possibile effettuare unanalisi preventiva di efficienza. Assume
unimportanza cruciale dunque il ruolo della fiducia personale e istituzionale che con intensite livelli diversi si avvantaggiano della complementariet e/o sostituibilit delle conoscenze,
dei processi e dei prodotti e di altri benefici derivanti da una cooperazione stabile 25 creata
allinterno della rete. Assume, inoltre unimportanza notevole il ruolo dei contesti e del
territorio.
24Nelle reti del sapere, laspetto finanziario, poco rilevante, riguarda i costi vivi necessari alla costituzione eallattivit di scambio di informazioni tra associati. In questi casi i contributi da parte di enti pubblici, in parte o
in buona parte a fondo perduto, soddisfano il fabbisogno di finanziamento. Nelle reti del fare, il finanziamento di entit maggiore e viene affrontato prevalentemente dalle imprese che aderiscono alla rete. Esso vieneutilizzato prevalentemente per fare magazzino o pubblicit comune. Nelle reti del fare insieme, il finanziamentoassume una rilevanza notevole rispetto alle precedenti e diventa cruciale per la costituzione della rete. Talifinanziamenti infatti devono coprire investimenti in R&S, investimenti per fini produttivi comuni e investimenti
per fini distributivi comuni. In questa tipologia di rete il rischio di free-riderda parte delle imprese partecipantialla rete molto alto.25 Secondo, Jackson e Wolinsky, una rete definita stabile quando per ogni link che la sostituisce, nessun nodo
pu aumentare i suoipayoffs mediante la soppressione di un qualsiasi link diretto che lo vede partecipe e nessunacoppia di nodi pu migliorare in senso paretiano mediante la creazione di un link diretto che le unisca. Cfr.JACKSON,WOLINSKY, op. cit., p. 44-74.
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A tal proposito, negli ultimi anni, i contesti economici hanno subito un processo di
trasformazione e si sono sempre pi radicati sulla conoscenza e sullinnovazione, dove
ciascuna impresa costituisce il nodo di una rete di relazioni cooperative con altre imprese.
Giacomo Becattini sostiene, infatti, che bisogna studiare limpresa come ununit con
una precisa identit collettiva e afferma che lape [] interessa di meno, quello []
interessa lo sciame, cio sostiene che occorre porre maggiore attenzione sul sistema26. Il
territorio, attraverso un virtuoso processo di identificazione pu essere inteso come uno
spazio relazionale che con il suo DNA culturale e storico, con i suoi vantaggi comparati e con
la sua vocazione economica, costituisce una delle principali chiavi di lettura attraverso cui
vanno letti la complessit produttiva delle aree locali e i loro possibili futuri scenari socio-
economici. La dimensione territoriale un elemento denso di significati, intrecciato da una
fitta rete di relazioni con una propria dinamica interna. Lo sviluppo, si presenta, cos, come il
risultato di diversi agenti economici, privati e locali, competenti ed innovatori che possono
essere immaginati come sopra accennato come i nodi della rete di relazioni e di dotazioni
economiche, sociali e culturali.
Limpresa di piccole dimensioni, dunque, ha un forte radicamento territoriale, e insieme
ad altre imprese forma i cosiddetti distretti industriali27 che rappresentano una delle criticit
del modello italiano di sviluppo.
26Giacomo Becattini suggerisce di soffermare lattenzione sullimpresa come parte di un sistema e non solocome entit unitaria. Limpresa di piccole dimensioni ha causa di problemi strutturali e finanziari prese ntasingolarmente una scarsa propensione allinternazionalizzazione e allinnovazione. Essa se inserita nel circuito
della rete nazionale e internazionale pu meglio specializzarsi e sfruttare lefficiente divisione smithiana del
lavoro. Cfr. BECATTINI, Distretti industriali e Made in Italy. Le basi socio culturali del nostro sviluppoeconomico, Torino, 2001.27I distretti industriale sono aree produttive caratterizzate da unelevata concentrazione di imprese che hannocaratterizzato la competitivit del sistema produttivo italiano. Il distretto stato analizzato per la prima volta daAlfred Marshall che lo ha definito come unentit socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti
generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in area circoscritta, tra le quali vi collaborazione ma anche concorrenza. Successivamente, altri studi hanno messo in evidenza i vantaggiderivanti dalloperare in specifiche aree geografiche e dallo sfruttamento di relazioni radicate in un ambiente
socioculturale circoscritto. In tale contesto, le imprese di piccole dimensioni, superano i loro limiti e, attraverso ilsistema di relazioni generate allinterno del distretto, sviluppano le loro competenze e le loro conoscenze.
Giacomo Becattini, a tal proposito, definisce il distretto unentit socio-territoriale caratterizzata dallacompresenza attiva, in unarea territoriale naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunit di
persone e di una popolazione di imprese industriali. BECATTINI,Il distretto industriale, 2001, Torino.
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La rete dimpresa in questa accezione distrettuale28 ha avuto e pu ancora avere un forte
impatto sulla struttura produttiva italiana nonostante alcune problematiche evidenti della
stagnazione economica degli ultimi anni. Per assolvere a questa funzione essa deve
qualificarsi come rete innovativa di leccellenza dotata di una forte tradizione ed un solido
rapporto con il territorio ma anche aperta al processo dinternazionalizzazione. Essa, infatti,
sia attraverso relazioni orizzontali territoriali, che mediante relazioni verticali non
necessariamente riferite ad un territorio specifico pu favorire economie esterne alle imprese
e interne alla rete e pu promuovere un processo produttivo internazionale, tecnologicamente
avanzato ed efficiente29.
Le condizioni ambientali favorite dalla rete favoriscono dunque una diversificazione del
sistema internazionale ed una specializzazione della singola impresa locale. Le nostre imprese
italiane, sono chiamate a mantenere le loro posizioni nel mercato internazionale, da un lato
attraverso progressive riduzioni di costi medi unitari e dallaltro mediante la ricerca di nuovi
mercati. In passato esse sono state in grado di essere leader nella competizione internazionale
attraverso i nostri prodotti tipici. Tuttavia la forza del made in Italy si dispiegata
prevalentemente in un mercato a dimensione sostanzialmente data, cio un mercato europeoche oggi, per, risulta insufficiente e molto piccolo rispetto al resto del mondo.
Lintegrazione dei mercati ha favorito nuovi paesi emergenti che prima attraverso limitazione
e poi mediante lemulazione hanno condotto delle politiche commerciali molto aggressive. Le
nostre imprese, invece non solo non possono pi beneficiare della svalutazione monetaria che
ha caratterizzato gli anni del boom economico, ma sono soprattutto danneggiate dalle mancate
28 La legge n. 317 del 1991 ha disciplinato per la prima volta i distretti industriali come aree territorialicaratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese con particolare riferimento al rapporto tra la
presenza delle imprese e la popolazione residente, nonch alla specializzazione produttiva dellinsieme delle
imprese. Questa legge inoltre invitava le regioni ad individuare i distretti sulla base dei rigidi parametri definitidal decreto Guarino, 21 aprile 1993. In seguito, lart.3 della legge n.266 del 1997 stanziava 25 miliardi (di lire)
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per cofinanziare i programmi regionali di sviluppo dei servizi e dellICT
nei distretti. Infine la legge n.266 del 2005 stato introdotto un sistema di semplificazione amministrativi checonsentivano un miglioramento dellefficienza e di accesso al credito. Con questa norma, inoltre si previsto un
nuovo regime fiscale di promozione dei distretti.29Limpresa dello sciame rappresenta il territorio, perch contiene la cultura, rappresenta la sua tradizione ed influenzata dalla sua storia. C dunque una forte relazione tra limpresa e i luoghi fisici e sociali di riferimento.Ogni impresa intesa come ape dello sciame parte di un tutto ben strutturato, avendo dei ruoli e dei rapporti bencoordinati. Quando invece limpresa non appartiene ad uno sciame essa opera individualmente. Questo
prevalentemente il caso delle imprese del Mezzogiorno che privilegiano una configurazione di integrazioneverticale e non curano relazioni reciproche nel territorio di insediamento. Cfr. BECATTINI, cit.
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riforme strutturali nel mercato del lavoro. La scarsa produttivit e una non adeguata
innovazione organizzativa hanno generato uno stato dinerzia diffuso ed hanno causato la
perdita di posizioni delle nostre imprese nel nuovo scenario competitivo internazionale.
La globalizzazione, utilizzando una metafora darwiniana30, sembra costituire una sorta
di cambiamento ambientale che mette in pericolo la sopravvivenza delle imprese italiane
intese come specie a rischio di estinzione caratterizzate da una fragile struttura produttiva. In
questa nuova prospettiva dinamica occorre ripensare a come le nostre imprese devono
adattarsi al cambiamento. E necessario cio favorire una mutazione organizzativa in grado di
far fronte ai nuovi problemi di inefficienza dinamica.
La forma organizzativa della rete, come sopra accennato, sembra capace di offrire
soluzioni efficaci ed efficienti a molte delle criticit che caratterizzano soprattutto le micro e
piccole imprese31, spesso non in grado di superare individualmente le sfide imposte dalla
competizione internazionale. Lo strumento della rete permette ad imprese appartenenti a
territori ed aree diverse di realizzare progetti comuni orientati alla crescita del livello
tecnologico, alla generazionale dellinnovazione e allaccrescimento della competitivit. Esso
pu dar luogo ad un nuovo modello di capitalismo noto come Quarto Capitalismo costituito da imprese ambiziose di piccole e medie dimensioni che vogliono operare oltre i
confini nazionali e creare reti lunghe differenziandosi notevolmente dallimpresa classica
distrettuale ancora arroccata nel territorio di appartenenza32.
30Cfr. LI DONNI,PROVENZANO,Politica Industriale ed Evoluzione dei Settori Industriali: Alcune Implicazioni di
Evolutionary Economic. Storia e Politica, 2008, p.212-229. Cfr. LI DONNI, PROVENZANO, LevoluzioneDarwiniana e Linterplay Dinamico tra Routine Procedurali e Prosociali. Nuova Economia e Storia, 2012, n.1-2; p.17-44.31 Il regime fiscale, insieme a fattori di ordine culturale ed economico sembrano aver determinato in Italia una
bassa propensione alla crescita dimensionale da parte delle micro e piccole imprese. Esiste, infatti unapercezione diffusa tra gli imprenditori che allaumentare delle dimensioni, diminuiscono le opportunit dievasione.32 CHIARVESIO,MICELLI, mettono, a tal proposito, in evidenza una serie di vantaggi che contraddistingue questeimprese. Esse sono pi dinamiche rispetto a quelle tradizionali, sono mediamente pi grandi, appartengono ingenere ad un gruppo industriale ed ottengono in un terzo dei casi una posizione di leadership di mercato. Essesono innovative, investono sulla ricerca, sul design e sulla comunicazione. C HIARVESIO, MICELLI, Oltre ildistretto come sistema: le strategie delle imprese fra locale e globale, 2007.
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Questo processo di internazionalizzazione, che inizia a svilupparsi in Italia a partire
dagli anni Settanta33, stato affiancato, successivamente, dal processo di deregolamentazione
del mercato del lavoro che ha caratterizzato molti paesi europei. Il dibattito dottrinale e
politico si dunque concentrato sui costi della manodopera 34e sugli effetti delloffshoring
sulloccupazione e sulle dinamiche salariali. Dalla letteratura economica ed empirica35 emerge
come il maggior costo del lavoro in Italia rispetto al livello medio dei paesi europei ha causato
alla delocalizzazione internazionale delle imprese attraverso la forma organizzativa delle reti.
Si noti che leffetto per cui loffshoring diventa pi facile conseguente alla durata prefissata
dei contratti e al minore radicamento aziendale dei lavoratori temporanei36.
Linternazionalizzazione produttiva delle imprese si estende sia al trasferimento
allestero di attivit precedentemente realizzate nel territorio nazionale che alla sostituzione di
subfornitori nazionali con quelli esteri. Mentre negli anni Ottanta essa riguardava le grandi
imprese, a parte degli anni Novanta ha coinvolto anche le PMI sotto forma d i rete dimpresa
transnazionali37 . Questultime, mediante relazioni commerciali, accordi tecno-produttivi e
comuni investimenti diretti allestero hanno ottenuto vantaggi di produttivit, una maggiore
propensione allinnovazione e alla R&S e una forza lavoro pi qualificata38.
33 A partire dagli anni Settanta, la competizione internazionale ha spinto le imprese dei paesi industrializzati adelocalizzarsi e a far parte di reti di imprese transazionali che sfruttano differenziali di costo di produzione, dellavoro e beneficiano dellavvicinamento ai mercati di sbocco. Cfr. BARBANAVARETTI,VENABLES,Multinational
Firms in the World Economy, Princeton, 2004; trad. it., Le multinazionali nelleconomia mondiale, Bologna,2006.34 MANKIW,SWAGEL, The politics and economics of offshore outsoucing, in Journal of Monetary Economics,2006, 53, 5, p. 1027-1056.35 Il fenomeno della delocalizzazione internazionale favorisce sia un aumento della produttivit cfr. DAVERI,JONA-LASINIO, Off-shoring and productivity growth in the Italian manufacturing industries, in CESifo EconomicStudies, 2008, 54, 3, p. 414-450 che un incremento relativo della domanda di lavoro qualificato, cfr.ANTONIETTI, ANTIOLI, Production offshoring and skill composition of Italian manufacturing firms: Acounterfactual analysis, in OPENLOC Working Paper, 2009, n. 3.36 BERTON, RICHIARDI, SACCHI, Flex-insecurity. Perch in Italia la flessibilit diventa precariet, Bologna,2009.37 MARIOTTI, MUTINELLI, Italia multinazionale 2006. Le partecipazioni italiane allestero e estere in Italia,2008, Soveria Mannelli.38 BUGAMELLI, CIPOLLONE, INFANTE, Linternazionalizzazione delle imprese italiane negli anni Novanta, in
Rivista Italiana degli Economisti, 53, p. 349-386. CASTELLANI, ZANFEI, Multinational firms, innovation andproductivity, Cheltenham, 2006. BENFRATELLO, RAZZOLINI, Firms productivity and internationalizationchoices: Evidence for a large sample of Italian firms , inPISCITELLO,SANTANGELO (a cura di), Multinationalsand local competitiveness, Milano, 2008. FEDERICO, Outsourcing versus integration at home and abroad and
firm heterogeneity, inEmpirica, 37, 2010, 1, p. 47-63.
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4. Alcune conclusioni sullefficacia delle politiche dintervento pubblico a favoredelle reti dimpresa innovative
Il contratto di rete rappresenta un quid novi nel panorama delle modalit di
aggregazione di imprese permesse dal Codice dei contratti. La Commissione europea nel
201039, ha sottolineato che la particolarit del contratto di rete che le imprese partecipanti
mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico (), questa nuova figura giuridica
lascia alle imprese la libert di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi,
senza imporre alcuna forma di obbligo strutturato, come listituzione di un fondo o altre
forme di fusione. LaCommissione ha inoltre precisato che mentre altre figure giuridiche di
cooperazione strutturata, come le associazioni temporanee di imprese, raggruppano per un
certo periodo di tempo societ che intendono svolgere una determinata operazione, nella rete
di imprese, (), il contratto definisce un programma comune (come un programma
industriale) con il quale le societ partecipanti mirano ad accrescere, individualmente o
collettivamente, la propria capacit innovativa e la propria competitivit sul mercato. Il
contratto istituisce quindi la forma pi flessibile e generale di associazione tra imprese,
fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilit
delle relazioni contrattuali.
Inoltre, lUnione Europea, ha intrapreso una politica che mira allottenimento di una
maggiore trasparenza della regolamentazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e
contraente privato. Questapproccio sipone lobiettivo di garantire che lamministrazione non
operi favoritismi verso alcuno dei soggetti che partecipano alla selezione per laffidamento
allappalto 40 . Tale obiettivo sar raggiunto soltanto se aumenta la partecipazione delle
imprese estere alle gare nazionali, e solo se saranno abbattute le barriere allentrata delle
piccole e medie imprese. Le norme comunitarie tendono ad aprire il mercato a tutti gli
operatori economici a prescindere dalla dimensione.
39 Bruxelles, 26.01.2011 C(2010)8939; Aiuto di Stato N 343/2010ItaliaSostegno a favore della costituzionedi reti di imprese.40 Cfr. FIDONE, Unapplicazione di analisi economica del diritto: la procedura per la scelta del cessionario nec.d. project financing, in corso di pubblicazione negli atti della prima conferenza annuale del SIDE (ItalianSociety of Law and Economics),presso la facolt di Economia di Siena R.M.Goodwin, Siena 25-27.11.2005.
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La percentuale di appalti aggiudicati alle PMI dipende dallo Stato a cui si fa riferimento,
infatti sono molteplici le difficolt che le imprese devono superare allentrata nel mercato e
possono essere pi evidenti in alcuni Stati. Gli ostacoli possono essere per esempio: oneri
burocratici eccessivi, grande entit degli appalti, difficolt nel reperire le informazioni, scarsa
conoscenza delle procedure di appalto, problemi nel reperire partner allestero con cui
cooperare, pagamenti tardivi delle autorit aggiudicatrici. Dato che le difficolt incontrate
dalle PMI sono molto numerose, esiste un documento chiamato Codice di buone pratiche che
orienta le autorit aggiudicatrici riguardo le modalit di applicazione delle direttive
comunitarie e circa le norme nazionali che non ostacolano laccesso alle PMI. Solo pochi
Stati hanno stilato uno specifico programma in favore dellaccessibilit delle PMI agli appalti.
Ci sono per delle soluzioni per far diminuire le difficolt riscontrate dalle PMI: migliorare la
qualit delle informazioni fornite, superare le difficolt connesse allentit degli appalti,
fissare livelli di capacit e requisiti finanziari proporzionati, garantire che i pagamenti siano
effettuati puntualmente. Nelle pagine precedenti, emerso come con la legge 11 novembre
2011, n. 180, sia stata introdotta la partecipazione delle reti di impresa nellambito delle
procedure per laggiudicazione di contratti pubblici, nel tentativo di abbattere alcune barriere
allentrata che impedivano l'accesso agli appalti pubblici delle micro, piccole e medie
imprese41.
Con riferimento al mercato del lavoro, stato, anche, accennato che in Italia, esso
stato per molto tempo rigido e caratterizzato da costi elevati. LItalia, dunque, ha cercato di
seguire le raccomandazioni dell OCSE che indicavano di rendere pi facile il ricorso a
contratti di durata prefissata soprattutto per le piccole e medie imprese. Questo percorso
stato scandito da due leggi molto importanti: la legge 196/1997 (Pacchetto Treu) e il d.lgs.276/2003 (legge Biagi). Esso si tradotto in un processo di riforma, comune ad altri paesi
europei, di ampliamento delle forme contrattuali. Nonostante le resistenze del sindacato e di
altre parti sociali si avviata in Italia una strategia di riforma del mercato del lavoro.
Lobiettivo principale stato quello di incrementarne la flessibilit e la produttivit.
41Cfr. DI MARIA, PROVENZANO, Efficienza Competitivit ed Innovazione della Pubblica Amministrazione:
Alcune considerazioni Economico-Giuridiche sul modello Consip, in KorEuropa, 1, 137 159 (disponibileallindirizzohttp://www.unikore.it/index.php/roberto-di-maria-e-carmelo-provenzano#.Ua4NTtJU_rw).
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La politica italiana negli ultimi anni ha dunque cercato di favorire meccanismi pi
efficienti cercando, da un lato, di supportare il percorso di sviluppo dei distretti e, dallaltro
lato, di stimolare il nuovo modello organizzativo della filiera produttiva che si basa sul
sistema relazionale delle reti dimpresa.
La nuova forma aggregativa della rete permette di supportare la capacit competitiva
soprattutto nei mercati esteri, di raggiungere economie di scala di sistema tipiche delle media
e grande impresa, senza rinunciare ai vantaggi e alla flessibilit della piccola dimensione e di
incrementare la performance economica delle imprese che vi aderiscono.
Ma come questa politica devessere condotta per essere efficace? Queste ed altre
domande sono state sollevate dalla teoria economica che cerca di identificare le caratteristiche
necessarie per favorire le reti innovative ed i distretti tecnologici. Comprendere queste
condizioni ci permette di effettuare delle considerazioni anche sullefficacia delle politiche
attuate e di quelle potenziali da attuare.
Tra le diverse criticit opportuno, innanzitutto, sottolineare che in Italia non esistono
settori specializzati ed aree ad elevata intensit teconologica. Non esistono distretti
tecnologici (DT) italiani, o meglio, non esistono aree con un numero elevato di imprese chepresentano le caratteristiche qualitative e quantitative richieste per potersi definire DT.
Unattenzione molto importante va dedicata dalle politiche di intervento pubblico allaspetto
della promozione e della governance dei distretti tecnologici e delle reti di impresa
innovative. A tal proposito, lUnione Europea ha previsto aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (RSI), per il periodo 2007-2013, stimolando, in particolare, la ricerca
effettuata in forma collaborativa.
La politica della Nuova Programmazione in Italia non ha raggiunto gran parte degliobiettivi prefissati. In particolare il tentativo di promuovere i distretti industriali nel
Mezzogiorno dItalia, non ha sortito gli effetti desiderati. Lobiettivo di creare delle filiere
sotto forma di reti di imprese che non necessitano di un patrimonio relazionale peculiare dello
sciame delle imprese distrettuali, pu costituire unoccasione di svolta per leconomia del Sud
dItalia. La politica di promozione di reti innovative pu essere pi appropriata per il Sud,
perch conferisce alle imprese una dimensione pi flessibile e soprattutto non si fonda su
unastratta e messianica mobilitazione generalizzata dal basso dei sistemi locali. Essa cio ha i
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caratteri di una politica attiva e selettiva basata su logiche di pick up the winner.42 Tale
politica, inoltre, non si deve fondare su sporadici bandi della legge 488, ma deve basarsi sulla
creazione di nuclei operativi dedicati ad analisi di intervento con ampia capacit operativa.
Una condizione importante per condurre un intervento pubblico efficace ed efficiente quello
di individuare gli strumenti necessari per la misurazione dellimpatto della politica industriale
sia nel medio che nel lungo periodo.
Le venture capital che assumono una forma a rete costituiscono, a tal proposito, uno
strumento flessibile, autonomo e responsabile. Esse operano sul mercato con un ben definito
budget che va verificato nel medio e nel lungo periodo. Tra gli obiettivi che possono essere
raggiunti attraverso questo mezzo vi sono quelli di una maggiore integrazione produttiva e di
un aumento della solidit della struttura produttiva locale. In tal modo, molte delle cause di
dispersione che accompagnano gli investimenti produttivi nel mezzogiorno possono essere
maggiormente controllate e attenuate. Non solo, questo strumento in grado di saltare la
dimensione della localizzazione territoriale se accompagnato da una politica di filiera in grado
di aumentare la capacit di attrazione delle risorse finanziarie, materiali e immateriali. Il
Mezzogiorno, infatti impossibilitato a competere con le altre aree depresse dellUnione
Europea a causa della sua fiscalit generale penalizzante e degli aspetti ambientali e
strutturali svantaggiosi.
Occorre dunque dare maggior rilievo agli assets materiali legati alle grandi opere
infrastrutturali che agli assets immateriali collegati al capitale umano e alla capacit di
arricchimento delle funzioni produttive con attivit terziarie a elevato contenuto di
innovazione. Le relazioni e i mix di strategie delle reti devono permettere una mutazione
genetica del territorio da area follower e passiva ad una leader ed innovativa. Per far cioccorre una governance razionale delle diverse istituzioni intermedie che favoriscono lo
sviluppo locale, si pensi per esempio, ai centri di servizio, alle agenzie regionali di sviluppo,
alle agenzie per linnovazione ecc.
42 PURPURA, PROVENZANO, Lindustria Manifatturiera Siciliana tra Eccellenze e Ritardo di Sviluppo: Alcuneconsiderazioni per la Politica Industriale, in BUSETTA(a cura di), Sicilia 2015. Obiettivo Sviluppo: un traguardo
possibile, 2009, p. 342-366.
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Unanalisi condotta da Cresta43, sulla base del ruolo e dellefficacia degli strumenti
intermedi di questa governance, ha classificato le regioni italiane in cinque gruppi: regioni
modello, regioni in corsi, regioni instand by, regioni in ritardo e regioni borderline.
Da queste considerazioni, nasce la consapevolezza di allargare la filiera produttiva a
settori non industriali e di estendere la collaborazione a soggetti diversi dalle imprese come le
associazioni di categoria, consorzi, universit, fondazioni e istituzioni attive nel campo
dellinnovazione e della ricerca, etc.
Il nuovo scenario dello sviluppo devessere dunque caratterizzato da nuovi modelli
aggregativi prevalentemente di tipo funzionale e, in misura sempre minore, su quelle di tipo
territoriale. Se da un lato, infatti le politiche di sviluppo locale devono essere finalizzate a
migliorare le condizioni di contesto, dallaltro lato le nuove forme organizzative devono
svincolarsi dalle loro aree geografiche di riferimento per favorire il processo di innovazione e
di competitivit internazionale.
43 CRESTA, Il ruolo della governance nei distretti industriali. Unipotesi di ricerca e classificazione, Milano,2008.
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