DGR 300_05 - Regione Basilicata

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7/23/2019 DGR 300_05 - Regione Basilicata http://slidepdf.com/reader/full/dgr-30005-regione-basilicata 1/20 CAPO I- OBIETTIVI E COMPITI  Articolo 1 - Definizioni e finalità 1. La presente direttiva intende regolamentare le procedure e gli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale. 2. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per: a) Soggetto attuatore: il soggetto responsabile della realizzazione di lavori pubblici cofinanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale. Si tratta degli organismi e delle imprese pubbliche o private, indicati dall’articolo 2, comma 2della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, individuati come beneficiari finali degli interventi realizzati sulle misure a carattere infrastrutturali del Complemento di programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006. Nel caso di interventi per i quali la normativa prevede l’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione delle gare di appalto, il soggetto attuatore funge da stazione appaltante. Per gli interventi nel settore forestale realizzati in amministrazione diretta, gli enti attuatori sono le Comunità Montane o le Province che esercitano le funzioni ad esse delegate con Legge regionale 10 novembre 1998 n. 42. Nell’ambito del PIT soggetto attuatore resta il singolo ente, mentre il Soggetto Responsabile – Amministrazione capofila del PIT esercita le funzioni di controllo sull’Ufficio Comune e sull’andamento complessivo del progetto integrato territoriale, ad esso delegate dalla Partnership Locale Istituzionale. b)  Interventi infrastrutturali: le opere di pubblica utilità realizzate dai soggetti attuatori di cui all’ art. 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 c)  Responsabile di misura: il Dirigente regionale incaricato di realizzare le azioni previste da ciascuna misura del P.O.R. Basilicata 2000-2006 nel rispetto delle condizioni in esso contenute e in quelle del relativo Complemento di programmazione. In particolare,  provvede all’adozione degli atti di impegno della spesa e di liquidazione; al monitoraggio degli interventi finanziati e alla implementazione dei dati e delle informazioni necessarie nel software di monitoraggio, nonché di quanto stabilito dall’art. 15 del regolamento approvato con D.G.R. n. 847/2003. Al responsabile di misura possono essere attribuiti specifici compiti stabiliti dagli appositi Piani regionali e Accordi di Programma all’interno dei quali trovano attuazione alcuni progetti infrastrutturali. d)  Project manager : il dirigente titolare dell’Unità di Coordinamento e Gestione dei Progetti Integrati territoriali (P.I.T.) al quale è attribuita la responsabilità della piena e corretta attivazione del P.I.T. e del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, al quale sono assegnati i compiti definiti nellaD.G.R. n. 1364/2001. e)  Responsabile del procedimento: è individuato dal soggetto attuatore nell’ambito del proprio organico, prima della fase di  predisposizione del progetto preliminare. E’ responsabile dell’attuazione dell’intervento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’opera ed ha la responsabilità di adempiere alle funzioni e ai compiti previsti dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 554/1999. 3.  Ai fini dell’applicazione del solo Capo VI della presente direttiva si intende per: a)  Entrate nette : valore attualizzato dei flussi pari alla differenza tra Ricavi e Costi operativi.  b)  Margine operativo lordo: entrate nette. c)  Entrate nette sostanziali o consistenti, ai sensi del Considerando (40) e dell’art. 29 del Regolamento (CE) n.1260/99: quelle entrate nette che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell’investimento: margine lordo di autofinanziamento superiore al 25%. d)  Entrate nette non consistenti  quelle che rappresentano meno del 25% del costo totale dell’investimento. e)  Ricavi: si tratta delle Tariffe, dei canoni, dei prezzi di vendita dei servizi relativi al servizio che deriva dalla realizzazione dell’infrastruttura. f) Costi operativi: Sono rappresentati dai costi di gestione (esclusi ammortamenti, costituzione di riserve e oneri finanziari) e dai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. g) “Investimento” o “progetto” : Si intende “una serie economicamente indivisibile di lavori aventi una funzione tecnica specifica e obiettivi chiaramente identificabili”. Rientrano in tale definizione gli investimenti in infrastrutture  singole e delimitate, ma anche quegli investimenti che si inseriscono in insiemi esistenti di infrastrutture strettamente interconnesse, le cui parti sono interdipendenti (come  per esempio le reti dell’acqua, le reti elettriche, le reti ferroviarie, le reti di telecomunicazioni, eccetera). Mentre gli investimenti in infrastrutture singole vanno valutati come investimenti a sé stanti, gli investimenti che si inseriscono in un insieme più ampio devono necessariamente essere valutati nel contesto dell'infrastruttura nel suo insieme, considerandone gli effetti economici sul complesso dell'infrastruttura, perché le entrate nette sono generate dall’insieme e non dal singolo investimento. h)  Margine lordo di autofinanziamento: entrate nette attualizzate / costo totale dell’investimento attualizzato x 100. i) Vita utile dell’infrastruttura. Generalmente la vita utile di un’infrastruttura è fra 20 e 30 anni dal completamento dell’opera; dipende dalla tipologia del progetto e sarebbe errato adottare uno standard comune per tutte le tipologie. In linea di principio, il termine della vita utile di un’opera è l’epoca in cui si prevede che l’opera debba essere ricostruita, o radicalmente ristrutturata, con lavori che vanno oltre la manutenzione straordinaria. In pratica, considerata la difficoltà di prevedere con precisione la vita utile effettiva delle opere più durature, la scarsa affidabilità di previsioni nel futuro lontano e la irrilevanza finanziaria dei flussi di cassa molto lontani nel tempo, si raccomanda di utilizzare durate di vita utile standard per tipologia di progetto. Nel caso di infrastrutture cedute in concessione, la vita utile del progetto non coincide necessariamente con la durata della concessione, che tende ad essere più breve.

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CAPO I- OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1 - Definizioni e finalità

1. La presente direttiva intende regolamentare le procedure e gli adempimenti connessi all’ammissione a finanziamento ed allarealizzazione di interventi infrastrutturali finanziati con risorse comunitarie gestite dall’Amministrazione regionale.

2. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

a) Soggetto attuatore: il soggetto responsabile della realizzazione di lavori pubblici cofinanziati con risorse comunitarie gestite

dall’Amministrazione regionale. Si tratta degli organismi e delle imprese pubbliche o private, indicati dall’articolo 2, comma2, della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, individuati come beneficiari finali degli interventirealizzati sulle misure a carattere infrastrutturali del Complemento di programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006. Nel caso diinterventi per i quali la normativa prevede l’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione delle gare diappalto, il soggetto attuatore funge da stazione appaltante. Per gli interventi nel settore forestale realizzati in amministrazione diretta, glienti attuatori sono le Comunità Montane o le Province che esercitano le funzioni ad esse delegate con Legge regionale 10 novembre1998 n. 42. Nell’ambito del PIT soggetto attuatore resta il singolo ente, mentre il Soggetto Responsabile – Amministrazione capofiladel PIT esercita le funzioni di controllo sull’Ufficio Comune e sull’andamento complessivo del progetto integrato territoriale, ad essodelegate dalla Partnership Locale Istituzionale.

b) Interventi infrastrutturali: le opere di pubblica utilità realizzate dai soggetti attuatori di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 11febbraio 1994 n. 109

c) Responsabile di misura: il Dirigente regionale incaricato di realizzare le azioni previste da ciascuna misura del P.O.R. Basilicata

2000-2006 nel rispetto delle condizioni in esso contenute e in quelle del relativo Complemento di programmazione. In particolare, provvede all’adozione degli atti di impegno della spesa e di liquidazione; al monitoraggio degli interventi finanziati e allaimplementazione dei dati e delle informazioni necessarie nel software di monitoraggio, nonché di quanto stabilito dall’art. 15 delregolamento approvato con D.G.R. n. 847/2003. Al responsabile di misura possono essere attribuiti specifici compiti stabiliti dagliappositi Piani regionali e Accordi di Programma all’interno dei quali trovano attuazione alcuni progetti infrastrutturali.

d) Project manager : il dirigente titolare dell’Unità di Coordinamento e Gestione dei Progetti Integrati territoriali (P.I.T.) al quale èattribuita la responsabilità della piena e corretta attivazione del P.I.T. e del raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, al quale sonoassegnati i compiti definiti nellaD.G.R. n. 1364/2001.

e) Responsabile del procedimento: è individuato dal soggetto attuatore nell’ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare. E’ responsabile dell’attuazione dell’intervento per le fasi di progettazione, affidamento edesecuzione dell’opera ed ha la responsabilità di adempiere alle funzioni e ai compiti previsti dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 554/1999.

3. Ai fini dell’applicazione del solo Capo VI della presente direttiva si intende per:a) Entrate nette: valore attualizzato dei flussi pari alla differenza tra Ricavi e Costi operativi.

b) Margine operativo lordo: entrate nette.

c) Entrate nette sostanziali o consistenti, ai sensi del Considerando (40) e dell’art. 29 del Regolamento (CE) n.1260/99: quelle entratenette che rappresentano almeno il 25% del costo totale dell’investimento: margine lordo di autofinanziamento superiore al 25%.

d) Entrate nette non consistenti quelle che rappresentano meno del 25% del costo totale dell’investimento.

e) Ricavi: si tratta delle Tariffe, dei canoni, dei prezzi di vendita dei servizi relativi al servizio che deriva dalla realizzazionedell’infrastruttura.

f) Costi operativi: Sono rappresentati dai costi di gestione (esclusi ammortamenti, costituzione di riserve e oneri finanziari) e dai costidi manutenzione ordinaria e straordinaria.

g) “Investimento” o “progetto”: Si intende “una serie economicamente indivisibile di lavori aventi una funzione tecnica specifica eobiettivi chiaramente identificabili”. Rientrano in tale definizione gli investimenti in infrastrutture singole e delimitate, ma anche quegliinvestimenti che si inseriscono in insiemi esistenti di infrastrutture strettamente interconnesse, le cui parti sono interdipendenti (come

per esempio le reti dell’acqua, le reti elettriche, le reti ferroviarie, le reti di telecomunicazioni, eccetera). Mentre gli investimenti ininfrastrutture singole vanno valutati come investimenti a sé stanti, gli investimenti che si inseriscono in un insieme più ampio devononecessariamente essere valutati nel contesto dell'infrastruttura nel suo insieme, considerandone gli effetti economici sul complessodell'infrastruttura, perché le entrate nette sono generate dall’insieme e non dal singolo investimento.

h) Margine lordo di autofinanziamento: entrate nette attualizzate / costo totale dell’investimento attualizzato x 100.

i) Vita utile dell’infrastruttura. Generalmente la vita utile di un’infrastruttura è fra 20 e 30 anni dal completamento dell’opera; dipendedalla tipologia del progetto e sarebbe errato adottare uno standard comune per tutte le tipologie. In linea di principio, il termine dellavita utile di un’opera è l’epoca in cui si prevede che l’opera debba essere ricostruita, o radicalmente ristrutturata, con lavori che vannooltre la manutenzione straordinaria. In pratica, considerata la difficoltà di prevedere con precisione la vita utile effettiva delle opere piùdurature, la scarsa affidabilità di previsioni nel futuro lontano e la irrilevanza finanziaria dei flussi di cassa molto lontani nel tempo, siraccomanda di utilizzare durate di vita utile standard per tipologia di progetto. Nel caso di infrastrutture cedute in concessione, la vitautile del progetto non coincide necessariamente con la durata della concessione, che tende ad essere più breve.

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j) Valore residuo: è il valore economico dell’opera alla fine della sua vita utile; non può essere, quindi, che un valore molto ridotto,con la possibile eccezione di quei casi in cui la vita utile effettiva del progetto è considerevolmente più lunga della vitautile standard considerata nell’analisi finanziaria. In questi casi, il valore residuo dell’investimento deve incorporare la stima del valoreattuale delle entrate nette che il progetto potrà continuare a generare negli anni successivi alla durata della vita utile standard utilizzatanei calcoli. Nella maggioranza dei casi, il valore residuo dell’opera si valuta come il minor costo che occorrerà sostenere quando sidovrà ricostruire l’opera alla fine della sua vita utile, in confronto a quanto costerebbe costruire l’opera partendo da zero.Alternativamente, per certe tipologie di progetti, si può considerare il valore di rottamazione del metallo utilizzato, al netto del costodello smantellamento.

k) Tasso di sconto o Tasso di attualizzazione: è il tasso che si suggerisce per attualizzare i flussi di entrate nette; rappresenta il “costodi opportunità” del capitale investito nell’opera, nell’ipotesi che fosse utilizzato diversamente, per esempio investendolo in titolifinanziari o in altre opere infrastrutturali. Il tasso di sconto deve anche riflettere il rischio imprenditoriale implicito nell’investimento. Iltasso di interesse dei finanziamenti ottenibili non è un indicatore significativo: il costo di opportunità del capitale deve essere, per definizione, superiore al tasso di interesse del finanziamento, altrimenti non si giustificherebbe il ricorso all’indebitamento. LaCommissione Europea (si rimanda alla “Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento” ed alla “nota diorientamento” CDRR/02/0040/00) propone di usare il tasso del 6% in termini reali per i progetti di infrastruttura pubblica, lasciando

però aperta la possibilità di utilizzare il tasso dell’8% per certi progetti ISPA, ossia per i progetti di investimento nei settori dei trasportie dell’ambiente realizzati dai Paesi in pre-adesione all’UE. Il tasso di sconto del 6% è da collegare alla valutazione della redditivitàstimata su valori a prezzi costanti. Si tratta pertanto di una misura del tasso di sconto in termini reali, cui corrisponderebbe un tasso disconto nominale (includendo le variazioni dei prezzi) di circa l’8 - 8,5%.

4. La presente direttiva si compone di sei capi. In particolare:

a) Nel Capo I sono elencati gli obiettivi e i compiti della direttiva.

b) Il Capo II definisce:- lo schema tipo di atto d’impegno che il Responsabile di misura deve adottare per l’ammissione afinanziamento degli interventi infrastrutturali da realizzare nell’ambito di programmi cofinanziati dai fondi strutturali; - il ruolo ed icompiti del Responsabile di misura;- gli obblighi e gli adempimenti in capo ai soggetti attuatori al fine di beneficiare di risorsecomunitarie.

c) Il Capo III disciplina il vincolo di destinazione d’uso e di alienazione delle opere realizzate dai soggetti attuatori e le modalità dieffettuare ispezioni e controlli ex post di primo livello per verificare il rispetto di tali vincoli.

d) Nel Capo IV viene definita un’elencazione dettagliata delle spese generali relative agli interventi infrastrutturali realizzati daisoggetti attuatori, i criteri di ammissibilità e di rendicontazione di tali spese alla Regione Basilicata.

e) Il Capo V disciplina i criteri e le modalità con le quali i soggetti attuatori devono essere autorizzati all’esecuzione di varianti eall’utilizzo di economie da ribassi d’asta nella realizzazione di interventi infrastrutturali da parte dei responsabili di misura.

f) Il Capo VI, in attuazione dell’art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n.1260/99 e del paragrafo 4.1 del QCS Italia Obiettivo 1relativi agli investimenti in infrastrutture generatori di entrate, disciplina le modalità di determinazione del margine lordo diautofinanziamento dell’investimento al fine di definire il tasso di partecipazione dei fondi strutturali e i ruoli ed i compiti del soggettoattuatore, del responsabile di misura, del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P) edell’Autorità di Gestione (AdG) del P.O.R. Basilicata 2000-2006.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Le disposizioni della presente direttiva sono stare redatte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente. In generale,si è fatto riferimento a:

- Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e successive modifiche;

- Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione del 28.07.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n°1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturalicome modificato dal Reg. (CE) n. 448 del 10.03.2004;

- Regolamento (CE) n. 438 della Commissione del 02.03.2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturalicome modificato dal Regolamento (CE) n. 2355 della Commissione del 27 dicembre 2002;

- Regolamento (CE) n. 1159 della Commissione del 30.05.2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Statimembri sugli interventi dei Fondi strutturali;

- Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per le Regioni Italiane dell’Obiettivo1 2000-2006 approvato con Decisione C (2000)2050 del 01.08.2000 e successive modifiche.

2. Il Capo III, sul vincolo di destinazione e di alienazione delle opere realizzate e sui relativi controlli, attua il disposto dell’articolo 30,

paragrafo 4, delRegolamento (CE) n. 1260/99 con riferimento alle disposizioni degli articoli 46, 47 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, ad alcuni orientamenti della Commissione Europea - in particolare la Comunicazione della Commissione Europea C (88) 1969 -della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità Europee.

3. Le disposizioni del Capo IV sono state redatte nel rispetto e secondo il dettato del Regolamento (CE) n. 448/2004; dell’art.18 della Legge 109/94 e dellaDeterminazione n. 43 del 25.09.2000 dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici.

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4. Le disposizioni del Capo V, sulle varianti ed i ribassi d’asta, sono state redatte nel rispetto della normativa nazionale vigente, in particolare di quanto stabilito dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni; dal D.P.R. 21 dicembre 1999,n. 554 – “Regolamento di attuazione dell’art. 3 della Legge 109/1994”; dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 – “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”; dagli Atti di regolazione e dalleDeterminazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in particolare laDeterminazione n. 1 dell’11/01/2001 ela Determinazione n. 30 del 9.06.2000.

5. La disciplina del Capo VI, relativa agli investimenti in infrastrutture generatori di entrate, è stata redatta con riferimento ai seguentiregolamenti e documenti:

- Considerando (40) e art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n.1260/99;

- Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) per le Regioni Italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006, par. 4.1, Tassi di partecipazione deiFondi strutturali;

- AUTORITÀ DI GESTIONE DEL QCS, “ Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti ininfrastrutture generatori di entrate”, MEF-DPS, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, Prot. 0021270/2003 del27.06.2003;

- COMMISSIONE EUROPEA – DG R EGIO, “ Linee Guida per l’analisi costi-benefici dei progetti di investimento”, a cura di M. Florio,versione 2002;

- “Studi di fattibilità delle opere pubbliche: Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di valutazione e verifica degliinvestimenti pubblici (NUVV)”. Versione aggiornata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nellaseduta del 12 giugno 2003;

- Nota di orientamento della Commissione per la valutazione dei grandi progetti di investimento, presentata in data 24 luglio 2002 alComitato di riconversione delle Regioni (CDRR/02/0040/00) dal titolo “Simplification, Transparency and Coherence in the Evaluationof Major Infrastructure Projects supported by the ERDF, the Cohesion Fund or ISPA”;

- Nota di orientamento della Commissione sugli investimenti generatori di entrate, presentata in data 24 luglio 2002 al Comitato diriconversione delle Regioni (CDRR/02/0042/00)

CAPO IIAMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Articolo 3 - Modalità di individuazione e selezione dei progetti di infrastrutture

1. Le modalità e le procedure di individuazione degli interventi infrastrutturali da ammettere a finanziamento sul P.O.R. Basilicata2000-2006 sono specificate nel relativo Complemento di programmazione, ove sono specificati i programmi, i piani regionali, gliaccordi di programma e i protocolli mediante i quali vengono selezionati i progetti e, in generale, trova attuazione la misura.

2. Sono altresì ammessi a finanziamento i progetti rivenienti da altre programmazioni ritenuti rendicontabili in basealla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1158 del 26 giugno 2002.

Articolo 4 - Atto d’impegno

1. L’approvazione di progetti preliminari per la realizzazione di interventi infrastrutturali - redatti nei modi stabiliti dagli articoli da 18a 24 del DPR 554/99- e la concessione del finanziamento, con apposito impegno sul bilancio regionale, sono disposti condeterminazione dirigenziale del responsabile di misura, redatta nel rispetto degli articoli 48 e seguenti della Legge Regionale n.34/2001 e conformemente agli schemi riportati negli Allegato I e Allegato II, nella quale sono definiti gli adempimenti e gli obblighidel soggetto attuatore elencati nell’articolo 5. Gli Allegati I e II devono essere opportunamente modificati nel caso in cui vengano

congiuntamente ammessi a finanziamento più interventi.

2. Per gli interventi infrastrutturali approvati all’interno di specifici accordi di programma, protocolli d’intesa o altri strumenti di programmazione negoziata, il Responsabile di Misura deve provvedere, con apposito atto, al pre-impegno o prenotazione di spesadell’intero ammontare delle risorse della misura che concorrono al finanziamento dei suddetti accordi.

3. Il Responsabile di Misura è tenuto a richiamare il pre-impegno di cui al comma 2 all’interno dell’atto di impegno di ciascunintervento finanziato ed a riportare i dati relativi al pre-impegno nelle apposite sezioni delle procedure di monitoraggio.

4. Il Responsabile di misura, al fine di ammettere a finanziamento il progetto preliminare, deve verificare la seguente documentazioneinoltrata dal soggetto attuatore:

a) il provvedimento amministrativo del soggetto attuatore, quale la delibera di Giunta o di Consiglio, con il quale è stato approvato il progetto preliminare;

b) la scheda di georeferenziazione dell’intervento, redatta sulla base delle indicazioni riportate nell’Allegato III;

c) la comunicazione concernente l’individuazione del Responsabile del procedimento ed i relativi recapiti, ai sensi dell’art.7 della Legge n. 109/94;

d) le dichiarazioni di impegno di cui all’articolo 6, comma 2, della presente direttiva riguardanti il rispetto del vincolo di destinazione

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d’uso e di alienazionedell’infrastruttura che intende realizzare;

e) una dichiarazione dell’Ente e/o la relativa documentazione attestante l’inserimento del progetto nel Programma Triennale delleOpere Pubbliche secondo il disposto della Legge 109/94 e, in particolare, dell’articolo 13 del D.P.R. 554/99;

f) una breve relazione descrittiva dell’intervento che si intende realizzare dalla quale emerga:

l’indicazione dei benefici derivanti dall’intervento;

l’indicazione dei modi in cui l’intervento contribuisca al conseguimento degli obiettivi della misura del P.O.R. Basilicata2000-2006 all’interno del quale è realizzato;

la conformità del progetto con quanto previsto nei piani o nei programmi mediante i quali si attua la misura.

g) l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi necessari per la realizzazione dell’intervento per la cuiadozione da parte degli organi competenti la progettazione preliminare non sia sufficiente.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto attuatore

1. Nella determinazione dirigenziale di cui al comma 1 dell’articolo 4 viene approvato il quadro economico del progetto preliminare,redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 18 e seguenti del D.P.R. 554/1999, e viene specificato:

- che il costo complessivo del progetto comprende e compensa il costo di ogni lavoro, dei servizi, delle forniture, delle spesegenerali, dell’IVA, della indennità di eventuali espropriazioni, di indennizzi, dei canoni, dei contributi e di ogni altra spesacomunque preordinata o conseguente e connessa alla realizzazione dell’opera stessa;

- che, rispetto al quadro economico approvato, sono a carico del soggetto attuatore ogni e qualsiasi onere economico aggiuntivoe/o richiesta risarcitoria che possa essere avanzata a qualunque titolo nei suoi confronti.

2. Nella determinazione dirigenziale viene indicata la somma occorrente per la realizzazione dei lavori, il relativo impegnosull’esercizio in corso e sul bilancio pluriennale, il numero del capitolo e l’unità previsionale di base.

3. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere al Responsabile di Misura, entro 15 giorni dalla data delladeliberazione (determinazione) di approvazione del progetto esecutivo, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione di conformità del progetto esecutivo rispetto al progetto preliminare;

b) la dichiarazione di conformità del progetto esecutivo rispetto alle schede di ammissibilità delle spese di cui al Regolamento(CE) n. 1685 del 28.07.2000 come modificato dal Reg. (CE) n. 448 del 10.03.2004;

c) il provvedimento amministrativo del soggetto attuatore, quale la delibera di Giunta o di Consiglio (determinazione del dirigenteo responsabile) , con la quale è stato approvato il progetto esecutivo al fine di:

verificare gli aspetti attinenti il quadro economico dell’investimento rispetto alle indicazioni del progetto preliminare;

verificare che siano state rispettate tutte le disposizioni di cui agli articoli 35-49 del D.P.R. 554/99.

d) i pareri resi sul progetto dagli organismi preposti, per accertare che le eventuali prescrizioni non abbiano portato ad un aumentodel costo del progetto esecutivo rispetto a quello preliminare;

e) la validazione del progetto esecutivo prevista dall’art. 47 del D.P.R. 554/99;

f) qualora, rispetto al quadro economico del progetto preliminare, il progetto esecutivo comporti un importo maggiore, il

responsabile di misura dovrà acquisire un atto formale del soggetto attuatore con il quale lo stesso si fa carico del costoaggiuntivo e nel quale siano espressamente indicate le fonti e le modalità di copertura finanziaria dell’importo eccedente ilfinanziamento regionale.

4. Il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere il provvedimento di indizione della gara di appalto al Responsabile di Misura entro 15giorni dalla data di approvazione di tale provvedimento.

5. Il soggetto attuatore deve procedere all’appalto dei lavori dopo aver accertato che non sussistano impedimenti di sortaall’esecuzione dell’opera così come risultante dal progetto esecutivo e, qualora emergano impedimenti giudiziari, civili, penali oamministrativi, il soggetto attuatore è tenuto a dare immediata comunicazione al responsabile di misura per le valutazioni dicompetenza in ordine alla fattibilità dell’opera.

6. Il soggetto attuatore deve procedere a trasmettere al Responsabile di Misura, pena la revoca del finanziamento, l’ attestazione diavvenuta aggiudicazionedei lavori entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della Regione Basilicata dell’atto di

impegno di cui all’articolo 4.

7. Il soggetto attuatore deve realizzare l’intervento in aderenza al progetto preliminare approvato e nel rispetto dei termini e delledisposizioni delle leggi comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

8. Il soggetto attuatore è tenuto a fornire tempestivamente al responsabile di misura ogni informazione in merito ad errori od omissioniche possono dar luogo a riduzione, decadenza o revoca del contributo.

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9. Il soggetto attuatore, pena la revoca del finanziamento, è obbligato alla conclusione lavori entro la data stabilita nel contrattod’appalto.

10. Il Soggetto attuatore è individuato quale responsabile dell’attuazione degli interventi e del rispetto dei vincoli temporali e finanziari per consentire la completa utilizzazione delle risorse comunitarie e qualora non rispetti i tempi previsti per la spesa delle risorseassegnate la Regione Basilicata potrebbe procedere alla revoca dell’intero finanziamento.

Nell’ambito del PIT la responsabilità dell’andamento e dell’attuazione del progetto integrato territoriale nel suo complesso è assuntadal Soggetto Responsabile - Amministrazione capofila, per effetto della delega delle funzioni di controllo da parte dei singoli entiassociati ed in conformità alla D.G.R. n. 1364/2001. Nella gestione “accentrata” il Soggetto Responsabile è altresì obbligato alrispetto dei tempi di erogazione della spesa, in quanto unico gestore finanziario delle risorse del PIT.

11. Nella determinazione dirigenziale deve essere riportato che la Regione Basilicata rimane estranea ad ogni rapporto nascente con iterzi in dipendenza della realizzazione dell’opera e che, pertanto, il soggetto attuatore è responsabile, senza rivalsa nei confrontidella Regione, di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza o per effetto dell’esecuzione degli interventi infrastrutturali edelle attività connesse e non potrà, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

12. La determinazione dirigenziale deve rimandare al rispetto delle disposizioni contenute nel capo V della presente direttiva in meritoalle modalità di utilizzo dei ribassi d’asta e di realizzazione delle varianti in corso d’opera.

13. Il soggetto attuatore deve provvedere al collaudo delle opere, qualora non ricorrano gli estremi per la redazione del certificato diregolare esecuzione, ai sensi della legislazione vigente in materia.

14. Gli oneri di collaudo gravano sul finanziamento concesso al soggetto attuatore.

15. Il soggetto attuatore ha l’obbligo di apporre sui documenti originali giustificativi delle spese un apposito timbro con dicitura atta aconsentire l’attribuzione in maniera univoca ed esclusiva della spesa al progetto cofinanziato dai fondi strutturali.

16. Il soggetto attuatore deve sottoporre a validazione tutte le spese connesse all’intervento infrastrutturale ammesso a finanziamento,deve approvare i relativi atti che, vistati dall’ufficio tecnico, devono essere trasmessi al Responsabile di misura.

17. Il soggetto attuatore è tenuto a prevedere una contabilità separata delle operazioni cofinanziate o, nel caso in cui la contabilitàrelativa a tali operazioni sia ricompresa nel sistema contabile in uso presso lo stesso, la possibilità di estrapolare tutti i dati contabilidelle operazioni cofinanziate in maniera chiara ed in qualsiasi momento.

Lo stesso è tenuto a fare nell’ambito del PIT il Soggetto Responsabile, quale unico interlocutore finanziario della Regione, per leoperazioni cofinanziate rientranti nel progetto integrato territoriale approvato.

18. Il soggetto attuatore si impegna, pena la revoca del finanziamento, a inserire ed aggiornare sulla procedura informatica “Catasto

progetti”, accessibile collegandosi alla RUPAR (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) all’indirizzointernet http://www.rete.basilicata.it (Area servizi di rete) le informazioni dei dati identificativi del progetto, nonché i dati utili almonitoraggio finanziario, fisico e procedurale, validate dal responsabile del procedimento. In particolare, il soggetto attuatore siimpegna ad aggiornare e ad inserire i dati nelle seguenti sezioni del “Catasto progetti”:

- FATTURA/DOCUMENTO CONTABILE (estremi delle fatture, delle determinazioni di liquidazione o di ogni altro documento contabileattestante la spesa);

- MANDATI (estremi dei mandati di pagamento, provvedendo ad associare i mandati ai rispettivi documenti di spesa);

- MONITORAGGIO FISICO (inserimento degli indicatori di monitoraggio fisico in fase preventiva o di realizzazione ed a conclusionedell’intervento);

- MONITORAGGIO PROCEDURALE (inserimento delle date previste ed effettive di ciascuno step procedurale del progetto);

- QUADRO ECONOMICO (a inizio e fine progetto);

- COLLAUDI (inserimento della data e degli estremi del certificato di collaudo);

- COORDINATE GEOGRAFICHE (inserimento delle coordinate geografiche del progetto secondo il Sistema di riferimento cartograficoUTM WGS 84Fuso 33 o Gauss Boaga, come indicato nell’Allegato III).

19. Nel caso di interventi attuati mediante PIT, il soggetto attuatore si impegna, pena la revoca del finanziamento, a inserire edaggiornare sulla procedura informatica “SIRPIT”, accessibile collegandosi a www.sirpitbasilicata.it , le informazioni dei datiidentificativi del progetto, nonché i dati utili al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. In particolare, il soggetto attuatore siimpegna ad inserire ed aggiornare le sezioni del “SIRPIT” per le singole fasi relative all’anticipazione, alla progettazione,all’appalto ed alla chiusura dei singoli progetti infrastrutturali utilizzando l’apposita “area riservata”.

20. Il soggetto attuatore si impegna a compilare, su supporto cartaceo o nelle sezioni del sistema di monitoraggio (“Catasto Progetti” oSIRPIT), le eventuali ulteriori schede di monitoraggio che si rendessero necessarie ai fini dell’attuazione del P.O.R. Basilicata2000-2006.

21. L’erogazione dell’importo stanziato a favore del soggetto attuatore deve avvenire secondo le modalità di seguito riportate:

a) un primo acconto nella percentuale del 15% a titolo anticipazione;

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b) ulteriori acconti, a titolo di rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza del 90% dell’importo assentito, sarannocorrisposti dalla Regione su richiesta del soggetto attuatore.

L’erogazione del secondo acconto, a titolo di rimborso di spese già sostenute (quali progettazione, pubblicità gara ed espropri), può avvenire solo dopo che l’ente attuatore abbia provveduto:

o alla trasmissione della documentazione giustificativa delle eventuali spese sostenute, in copia conforme all’originale,corredata dal contratto, dal verbale di consegna, dalla dichiarazione del direttore dei lavori dell’effettivo inizio dei lavori;

o all’inserimento dei dati di cui al punto precedente sulla procedura “Catasto progetti”, per gli interventi infrastrutturalirealizzati sul P.O.R., o sul “SIRPIT”, per i progetti realizzati mediante PIT.

L’erogazione degli acconti successivi può avvenire solo dopo che l’ente attuatore abbia provveduto:

- all’invio del S.A.L. (stato di avanzamento lavori) con relativo certificato di pagamento, in copia conforme, approvato dalsoggetto attuatore o di altra idonea documentazione contabile vistata dal direttore dei lavori ed approvata dal soggettoattuatore;

- inserimento ed aggiornamento dei dati sulla procedura “Catasto progetti” o sulla procedura “SIRPIT”.

c) il saldo, costituito dal residuo 10%, sarà corrisposto ad ultimazione dei lavori. La corresponsione del saldo è subordinata:

- all’approvazione ed all’invio degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione al Responsabile di misura;

- all’inserimento di tutti i dati di cui al comma 18 o 19 sulla procedura informatica “Catasto Progetti” o sulla procedura

“SIRPIT”, opportunamente validati dal responsabile di procedimento;

- all’invio della scheda di monitoraggio finanziario (Scheda “A” – Allegato IV), stampata dalla procedura “Catasto Progetti” o“SIRPIT”, completa in ogni sua parte e sottoscritta dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile dell’Ufficiofinanziario del soggetto attuatore.

22. Il soggetto attuatore è tenuto a corrispondere i pagamenti dovuti al/ai soggetto/i esecutore/i delle opere e/o al/ai fornitore/i nei tempistabiliti dal contratto indipendentemente dai tempi di erogazione degli acconti e del saldo da parte della Regione Basilicata.

Nella gestione “accentrata” del PIT tale obbligo è fissato in capo al Soggetto Responsabile – Amministrazione capofila.

23. Il rapporto tra la Regione Basilicata e il Soggetto attuatore si concluderà obbligatoriamente con l’ultimazione dell’inserimento deidati sull’apposita procedura informatica (“Catasto progetti”o “SIRPIT”) e la trasmissione della documentazione di cui al precedentecomma 21 lettera c), salvo che i competenti organismi di controllo regionali, nazionali e comunitari e/o l’autorità giudiziaria non

riscontrino frodi o irregolarità connesse al progetto finanziato.24. Il soggetto attuatore è tenuto a rispettare ed applicare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione

Europea relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali. In particolare,con riferimento ai punti 3.2.2.2, 6.1, 6.2 e 6.3 del succitato regolamento:

a) Nel caso si debbano realizzare interventi infrastrutturali il cui costo totale è superiore a 3 milioni di euro sarà necessario apporrecartelloni fissi in loco durante l’esecuzione dei lavori e, per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, bisognerà apporretarghe esplicative permanenti al termine dei lavori, secondo le specifiche riportate nell’Allegato V.

b) Nel caso si debbano realizzare opere infrastrutturali il cui costo totale è pari o inferiore a 3 milioni di euro, in considerazionedell’obbligo normativo nazionale di apposizione di cartellone informativo durante l’esecuzione dei lavori, è necessario che ilcartellone stesso contenga l’informazione del cofinanziamento comunitario in base alle specifiche riportate nell’Allegato V;

25. Il soggetto attuatore, a conclusione dei lavori, è tenuto a consegnare alla Regione Basilicata:a) una breve relazione descrittiva sull’opera realizzata:

- breve descrizione storica dell’opera (max 15 righe);

- breve descrizione dell’intervento (max 15 righe);

- indicazione dei benefici derivanti dall’intervento (max 15 righe)

- indicazione dei modi in cui l’intervento contribuisca al conseguimento degli obiettivi di misura (max 10 righe).

b) Fotografie dell’opera a corredo della relazione, almeno 10 immagini riguardanti:

- L’area oppure l’opera prima dell’intervento;

- L’area oppure l’opera durante l’esecuzione dell’intervento;

- L’area oppure l’opera dopo l’intervento;

- Particolari significativi.

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26. Il soggetto attuatore è tenuto a supportare ed agevolare le attività di controllo di tutti gli organismi nazionali e comunitari a talicompiti preposti, ivi compreso l’organismo incaricato di effettuare i controlli del 5% ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE)n. 438/2001.

27. Nella determinazione dirigenziale la Regione si riserva ogni e qualsiasi controllo al fine di assicurare la corretta esecuzione degliinterventi conformemente al principio di una sana gestione finanziaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 438 del 02.03.2001 dellaCommissione europea, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2355 della Commissione del 27 dicembre 2002;

28. Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in originale o in copia certificata conforme agli originali, tutti i documenti giustificativiconcernenti le spese e i controlli relativi all’intervento in questione per un periodo di tre anni dopo l’erogazione da parte dellaCommissione europea dell’accredito del saldo relativo al P.O.R. Basilicata 2000-2006 e, indicativamente, fino al 31 dicembre 2013e nei modi previsti nel Regolamento (CE) n. 438/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 2355 della Commissione del 27dicembre 2002.

29. L’atto di impegno – di cui all’Allegato I e II - potrebbe prevedere obblighi aggiuntivi o differenti per gli enti attuatori, rispetto aquelli riportati nei commi precedenti, specificatamente previsti dalla specifica disciplina di settore (normativa regionale, nazionale ecomunitaria in materia urbanistica, ambientale ecc.) o dai piani e accordi di programma all’interno dei quali gli interventi sonoammessi finanziamento.

30. In particolare, con riferimento agli interventi finanziati sulla Misura I.2 del P.O.R. Basilicata 2000-2006:

- si applicano solo le disposizioni della presente direttiva compatibili con la specifica tipologia e natura di tali interventi diforestazione e, pertanto, l’atto di impegno non deve contenere tutti i punti previsti dal Format di cui agli Allegati I e II;

- gli interventi devono essere attuati nel rispetto del Programma per la Salvaguardia e la Valorizzazione Ambientale e

Forestale approvato annualmente dalla Regione Basilicata, dal Piano annuale di Forestazione dei soggetti attuatori (Provincee Comunità Montane) e del relativo stralcio esecutivo;

- a differenza di quanto disposto dal comma 21, lettera a), dell’articolo 5, il responsabile di misura nell’atto di impegno, edeventualmente di contestuale liquidazione, può disporre il trasferimento al soggetto attuatore di un primo acconto, a titolo dianticipazione, e di acconti successivi, a titolo di rimborso delle spese sostenute, nei modi e per l’ammontare stabilitinel Programma per la Salvaguardia e la Valorizzazione Ambientale e Forestale.

CAPO IIIVINCOLO DI DESTINAZIONE E DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLE OPERE

Articolo 6 - Vincolo di destinazione e divieto di alienazione

1. Il soggetto attuatore, in linea con l’articolo 30, par. 4, del Reg. (CE) n. 1260/99, è obbligato a mantenere la destinazione d’usodell’infrastruttura realizzata e a non alienare o cedere l’infrastruttura, nonché i beni mobili acquistati al fine di realizzarla, per un

periodo di cinque anni decorrente dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento, salvo nel caso in cui nonsia stato stabilito un termine più elevato da specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali.

2. Il soggetto attuatore, entro 15 giorni dall’approvazione del progetto preliminare di cui all’articolo 4, comma 1, trasmette allaRegione Basilicata una dichiarazione di obbligo attestante l’impegno a rispettare il vincolo quinquennale di cui al precedentecomma 1 e, in caso di mancato rispetto del vincolo, l’impegno alla restituzione del contributo percepito.

3. Il soggetto attuatore è tenuto ad inviare annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno e per cinque anni decorrenti dal provvedimento di concessione del contributo, una “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” nei modi e ai sensi dell’articolo 47del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

4. Qualora il soggetto attuatore, prima della scadenza dei cinque anni, intenda mutare la destinazione d’uso dell’infrastrutturarealizzata, deve proporre motivata istanza al responsabile di misura, supportata da apposita relazione tecnico – descrittiva, nellaquale sia specificata la destinazione dell’opera/bene oggetto del contributo per il quale si intende cambiare la destinazione, in modoche il Responsabile di Misura possa svolgere l’attività di ricognizione che ritenga necessaria.

5. A fronte dell’istanza di cui al precedente comma, l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso può essere concessa condeterminazione dirigenziale del responsabile di misura e, comunque, con un provvedimento avente la stessa natura di quello diconcessione del finanziamento.

6. Il cambiamento della destinazione d’uso non potrà essere autorizzato in nessun caso qualora venga accertato che si sianoverificate congiuntamentealmeno una delle situazioni di cui al punto b) con la situazione di cui al punto a):

a) il cambiamento della natura della proprietà, ove si intende per cambio della natura, ad esempio, il cambio della funzione

economico-sociale per la quale era stata agevolata od uno sviamento dell'operazione dal suo obiettivo, come nel caso di uninfrastruttura o di una struttura di servizio realizzata da un ente pubblico e poi venduta a privati;

b) una delle seguenti situazioni:

- un’alterazione della natura dell’opera/intervento (funzione economico sociale) per perdita del requisito oggettivodell’operazione o soggettiva del beneficiario;

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- un’alterazione delle modalità di esecuzione dell’opera/intervento, quale un’esecuzione in modo difforme dal quadroeconomico del progetto o senza rispettare la normativa comunitaria in materia di appalti, ambiente ecc;

- una situazione che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico: è il caso di cessione del bene realizzatosenza riferimento al valore di mercato o senza considerare l’aiuto ricevuto nel prezzo di vendita.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto del contributo e connessi alla realizzazione dell’interventoinfrastrutturale divenuti obsoleti o comunque inidonei all’uso, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessanatura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile di misura afronte dell’istanza, supportata da apposita relazione tecnico - descrittiva, di cui al precedente comma 4.

8. Le “cause di forza maggiore” possono essere considerate esimenti dall’obbligo di rispettare il vincolo di destinazione di cui alcomma 1 e devono essere comunicate e rese note al responsabile di misura ai sensi del comma 4.

9. Qualora un soggetto attuatore invochi la forza maggiore quale causa del mancato rispetto del vincolo quinquennale di cui al comma1, in mancanza di una codifica dettagliata delle cause di forza maggiore, il Responsabile di Misura – in vista dell’autorizzazione dicui al comma 5 - può valutare la singola fattispecie anche alla luce dei criteri impiegati dalla giurisprudenza comunitaria.

10. La “causa di forza maggiore” - generalizzando la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione C(88) 1969 conriferimento al settore agricolo - «non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali,indipendenti dall’operatore ( leggasi soggetto attuatore ), e le cui conseguenze non avrebbero potute essere evitate se non a prezzo di

sacrifici, malgrado la migliore buona volontà. […] La circostanza anormale è quella che va considerata imprevedibile (esempi: fulmine, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili d’inverno ecc) […] e la circostanza indipendente dall’operatore( leggasi soggetto attuatore ) quella che si trova fuori dal suo controllo in senso lato (catastrofe o calamità naturale ecc.)».

11. In applicazione del principio di proporzionalità, in caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione quinquennale, il provvedimento autorizzatorio del responsabile di misura di cui al comma 5 può prevedere:

una restituzione parziale del finanziamento concesso, proporzionale al periodo di utilizzo del bene, stimata applicando icoefficienti di ammortamento annui previsti dalla legislazione contabile del soggetto attuatore (art. 229, comma 7, del Dlgs267/2000 per gli Enti Locali; Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 e s.m.i per le società ecc.);

e/o eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

12. Qualora nelle regolari attività di gestione e controllo venga accertato che non sia stato rispettato il vincolo di destinazione o che ladiversa destinazione d’uso non sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione Basilicata, il Responsabile di Misura predisponel’atto amministrativo di decadenza del contributo e di richiesta di rimborso sia della somma in conto capitale che degli interessimaturati a far data dal giorno della quietanza della somma erogata nei tempi stabiliti dal Responsabile di misura. Gli interessi legalisono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativa al periodo in cui il soggetto attuatore ha

beneficiato dell’intervento oggetto della richiesta di rimborso.

13. Le disposizioni del comma 12 possono applicarsi anche nel caso in cui, a seguito del sollecito da parte del responsabile di misura,l’ente attuatore non abbia provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 3.

14. Il Responsabile di Misura deve tenere e custodire una propria contabilità delle pratiche oggetto di recupero e provvede a notificarel’atto di cui al comma 12 e copia della relativa documentazione giustificativa:

- all’Autorità di Gestione in vista delle informazione alla Commissione con la Relazione ex art. 2 del Reg. CE 448/01;

- all’Autorità di Pagamento competente per Fondo la quale apre una posizione nel proprio registro dei recuperi e, dopo ilrecupero, procede alla rettifica finanziaria, alla restituzione alla Commissione dell’importo deducendolo dalla successivaDomanda di pagamento ed all’aggiornamento del registro dei recuperi;

- all’Autorità di Controllo al fine di provvedere all'aggiornamento delle informazione alla Commissione con le Relazionitrimestrali ex art. 3 del Reg. CE 1681/94 nonché, per una valutazione dell’eventuale carattere sistemico dell’evento odell’inefficienza dei controlli e per la valutazione dei fattori di rischio.

15. E’ fatto obbligo di introdurre nei provvedimenti regionali di ammissione a finanziamento di interventi infrastrutturali e nei relatividisciplinari:

- l’obbligo per gli enti attuatori di attenersi al rispetto del presente articolo 5, esplicitando in particolare l’obbligo di inoltrare ledichiarazioni periodiche di cui al comma 4;

- la clausola di revoca del beneficio in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente comma 1;

- le procedure di controllo previste a carico del Responsabile di Misura riportate nel successivo articolo 7.

Articolo 7 - Ispezioni e controlli del Responsabile di misura

1. La Regione Basilicata, in qualità di amministrazione concedente, si adopera per verificare il rispetto del vincolo di destinazione dicui al comma 1 dell’articolo 6 tramite i Responsabili di Misura.

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2. Il Responsabile di Misura deve instaurare un monitoraggio sistematico del rispetto del vincolo provvedendo ad effettuare ilriscontro del regolare invio delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorità di cui all’articolo 6, comma 3, da parte dei soggettiattuatori.

3. In assenza dell’invio delle dichiarazioni, previo sollecito, il Responsabile di Misura può provvedere ad effettuare le ispezioni e icontrolli in loco ritenuti opportuni.

4. Oltre al controllo tramite monitoraggio sistematico di cui al precedente comma 2, il Responsabile di Misura effettua il controllo sulrispetto del vincolo di destinazione mediante un sistema di ispezioni e controlli in loco effettuati “a campione”, nel corso dell’intero

periodo di permanenza del vincolo, su tutte le opere che siano state ammesse a finanziamento da più di due anni sul territorioregionale nell’ambito di ciascuna misura.

5. La dimensione del campione deve essere pari ad almeno il 10%, in termini di costo di realizzazione, delle opere realizzatenell’ambito della specifica misura del P.O.R. Basilicata 2000-2006.

6. Il responsabile di misura predispone il campione inserendovi:

- l’opera con il valore, in termini di costo di realizzazione, più elevato;

- l’opera con il valore, in termini di costo di realizzazione, più basso;

- e, sino alla concorrenza del 10% stabilita al comma 5, le opere che abbiano un valore uguale o prossimo alla media aritmetica ditutte le opere.

7. Nel caso di misure suddivise in più azioni, il numero di progetti di ciascuna azione inseriti nel campione deve essere tale da far in

modo che ciascuna azione, in termini di spesa, incida sul campione in misura corrispondente al suo peso finanziario all’interno dellamisura.

8. Nella determinazione del campione possono essere esclusi quegli interventi non considerati soggetti a vincolo di destinazione, ossiaquegli interventi che, per motivi oggettivamente attinenti alla loro natura e finalità, non presentano la necessità di verificare ilmantenimento del vincolo: ad esempio i progetti relativi all’ammodernamento dei sistemi irrigui, alla difesa del suolo, alla

protezione dei dissesti idrogeologici ecc.

9. Il responsabile di misura, dopo aver predisposto il campione nei modi stabiliti nei commi precedenti, comunica l’elenco degliinterventi in esso inclusi all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Controllo del P.O.R..

10. Le ispezioni ed i controlli devono essere disposti dal Responsabile di Misura, nell’ambito delle attività di controllo effettuate per laMisura, sino alla chiusura dell’attuazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 e non oltre il 31.12.2008. Successivamente sarannodisposti dal Dirigente dell’ufficio al quale saranno trasferite le competenze e la documentazione relative all’intervento

infrastrutturale oggetto del controllo o dell’ispezione.

11. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a redigere, a conclusione delle operazioni di controllo, un verbale d’ispezione odel controllo che dovrà essere acquisito nel fascicolo del singolo progetto oggetto di verifica. Ogni trimestre gli stessi soggetti sonotenuti a trasmettere un Rapporto nel quale rendono conto degli esiti dei controlli effettuati, dell’andamento dei controlli svolti edelle eventuali iniziative all’Autorità di Gestione del P.O.R., all’Autorità di Pagamento del Fondo, all’Autorità di Controllo, sinoalla chiusura dell’attuazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006, e non oltre il 31.12.2008, e successivamente al Dirigente generale delDipartimento di competenza.

12. Il Responsabile di Misura può disporre accertamenti su interventi non inseriti nel campione in casi particolari o dubbi, quali:mancato invio delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6 anche a seguito dei solleciti del Responsabile di Misura;documentazioni non coerenti o corrette; eccessivi ritardi non giustificati nell’attuazione dell’opera; interventi infrastrutturali oggettodi indagini giudiziarie; denunce e/o segnalazioni di mancato rispetto del vincolo di destinazione da parte di terzi, ecc.

CAPO IV

SPESE GENERALI- (*)

Articolo 8 - Definizione di spese generali 1. Le spese generali sono riferite ai seguenti elementi di costo:

a) studi di fattibilità tecnico - economico – finanziari;

b) studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 47/98.;

c) indagini geologiche e geognostiche;

d) progettazione;

e) direzione dei lavori;

f) misure e contabilità;

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g) collaudi di legge;

h) oneri tecnici di cui all’art. 18 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

i) piano di sicurezza;

j) oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 esuccessive modifiche e integrazioni;

k) oneri per permessi, concessioni, autorizzazione di legge;

l) redazione e pubblicazione del bando di gara e svolgimento delle procedure di aggiudicazione;

m) oneri per espropri;

n) oneri per consulenti relativi a parti specialistiche non oggetto di progettazione interna o esterna;

o) oneri per la redazione di varianti redatte esclusivamente ai sensi dell’art. 25 della Legge 109/94 e dell’art. 134 del D.P.R.554/99;

p) oneri per accatastamento e volture;

q) costi di carattere generale ed indiretto:

i. ammortamento di immobili e di apparecchiature ad utilizzo prevalentemente strumentale per la realizzazione delle opere;

ii. oneri per fitto;

iii. oneri per manutenzione, ad esclusione della manutenzione delle autovetture;

iv. oneri per spese telefoniche, ad esclusione delle spese per l’acquisto e la manutenzione di telefoni cellulari, delle schedeSIM e, in generale, del consumo telefonico effettuato da cellulari;

v. oneri per riscaldamento;

vi. oneri per elettricità;

vii. oneri per spese postali;

viii. acquisto materiale di cancelleria, quali il costo delle copie fotostatiche o eliografiche degli elaborati progettuali in quanto

verificabili, ad eccezione dei casi in cui il progetto sia stato redatto all’esterno;

ix. altre spese amministrative e di gestione ammissibili in base al Regolamento CE n. 448/2004.

(*) vedi modifiche intervenute con la DGR 1153/2006 ...................

Articolo 9 - Ammissibilità delle spese generali 1. Le spese generali elencate nell’articolo 8 sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi

all’esecuzione dell’operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo pro-rata all’operazione,secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (punto 1.8 della norma n. 1 Reg. (CE) 448/2004), anche in funzionedella durata del progetto.

2. Le spese generali sono ammissibili, indipendentemente dalla data di emissione del relativo mandato, a condizione che sianosostenute dagli enti attuatori nell’annualità oggetto di attuazione dell’intervento infrastrutturale e non in annualità precedenti.

3. I pagamenti effettuati dai soggetti attuatori (beneficiari finali) devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (punto 2 della norman°1 Reg. (CE) n. 448/2004).

4. L’IVA, applicata agli elementi di costo di cui all’articolo 3, è ammissibile solo se e nella misura in cui costituisce un costo per ilsoggetto attuatore, ossia solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore. Inoltre, l’IVA che sia comunquerecuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal soggetto attuatore (norman. 7, Reg. (CE) n. 448/2004).

5. Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 109/94 e successive modifiche[1], qualora il soggetto attuatore non faccia ricorso a tecnici e/o a

società esterne e si avvale dell’opera professionale di tecnici inseriti nel proprio organico, gli oneri relativi alla progettazione, allaredazione del piano di sicurezza, alla direzione lavori e al collaudo sono considerati ammissibili nel limite del 2% dell’importo

posto a base di gara dell’opera, nel caso in cui il soggetto attuatore sia un Ente locale, e nel limite dell’1,5% per le restantiamministrazioni.

La spesa relativa all’incentivo di cui all’articolo 18 della Legge n. 109/94 e successive modifiche deve intendersi al lordo di tutti gli

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oneri accessori connessi, compresa la quota di eventuali oneri a carico degli Enti stessi.

I soggetti destinatari dell’incentivo sono individuati nel rispetto dell’art. 18 della Legge 109/94 e della Determinazione n. 43 del25.09.2000 dell’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici.Ciascun soggetto attuatore ripartisce l’incentivo del 2% o dell’1,5% con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazionedecentrata ed assunti nei rispettivi regolamenti. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l’Amministrazione Regionale, si deve fareriferimento al “Regolamento attuativo del comma 1 dell’articolo 18 della Legge 104/94 e successive modificazioni e integrazioni“approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 4 maggio 2001, come integrata con D.G.R. 7 dicembre 2004 n. 2806 -“Direttive in materia di conferimento e remunerazione di incarichi al personale regionale”.

6. Ai sensi della norma 11, punto 4, del Reg. (CE) n. 448/2004, l’attività svolta dai dipendenti pubblici è ammissibile alcofinanziamento se si riferisce all’esecuzione di un’operazione a condizione che non rientri nelle responsabilità istituzionali della

pubblica autorità o nelle sue normali mansioni di gestione, sorveglianza e controllo.7. Ai sensi della norma 11, punto 2.2, del Reg. (CE) n. 448/2004, al fine della corretta rendicontazione, il periodo dell’impiego del

personale e la relativa remunerazione non può superare il termine finale per l’ammissibilità della spesa.8. I costi di carattere generale ed indiretto, di cui alla lettera q) dell’articolo 8, devono risultare dalla contabilità separata di cui

all’articolo 5, comma 17, e, in alternativa, possono essere calcolati come quota parte dei costi complessivi (comprovati dadocumentazione verificabile) e limitati, strettamente, alle sole attività inerenti l’attuazione del progetto (punto 1 della norma 1 Reg.(CE) n. 448/2004).

9. Per ciò che concerne l’ammissibilità delle spese relative ad interventi sulle superfici boscate in attuazione della L.R. 42/98 “Normein materia forestale”, le spese generali devono essere coerenti con i regolamenti comunitari, con le disposizioni previste neiProgrammi di Forestazione annuali redatti dalla Regione Basilicata e con le disposizioni del presente articolo, in particolare con ildisposto dei commi 2 e 7.

Articolo 10 - Limiti delle spese generali (*)

1. Fatte salve le varianti specificamente autorizzate dal responsabile di misura, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali è del 15% dell'importo complessivo del progetto preliminare ammesso a contributo con determinadirigenziale del responsabile di misura (DGR 806 del 1/4/2005) , salvo per gli interventi infrastrutturali cofinanziati con il FondoFEAOG all’interno della Misura IV.16 per le quali il P.O.R. Basilicata 2000-2006 stabilisca un limite massimo del 12% sull'importoammesso a finanziamento(DGR 806 del 1/4/2005). La spesa ammissibile sulla quale devono essere calcolate le suddettepercentuali deve tener conto anche di eventuali varianti in corso d'opera specificatamente autorizzate dal Responsabile diMisura. Le spese generali si intendono comprensive di iva se e nella misura in cui quest'ultima costituice un costo per ilsoggetto attuatore ((DGR 806 del 1/4/2005)

2. Nel caso di interventi previsti nei piani di forestazione annuale, il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spesegenerali¸ relativamente al periodo 2005 – 2007, è stabilito secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, della LeggeRegionale 27 gennaio 2005, n. 5 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della RegioneBasilicata – Legge Finanziaria 2005” che dispone: « Il contributo per le spese generali dovuto agli enti delegati per l’attuazione del

piano triennale regionale non può superare, nell’anno 2005, il valore assoluto dell’importo riconosciuto nell’anno 2004maggiorato del 2 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 la misura del contributo è incrementata, rispetto all’esercizio precedente, del tasso di inflazione programmato riportato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2005-2008 dello Stato, pariall’ 1,5 per cento per il 2006 ed all’1,4 per cento per il 2007 ».

3. Il limite massimo del contributo regionale concedibile per le spese generali degli interventi previsti nei piani di forestazione annualisostenute dai soggetti attuatori nel corso del 2004 e nelle annualità antecedenti al 2004 è pari all’8% del costo ammissibile degliinterventi, comprensivo d’IVA, se e nella misura in cui quest’ultima costituisce un costo per il beneficiario.

4. I costi di carattere generale e indiretto, di cui all’art. 8, comma 1 lettera q), non potranno eccedere il 30% dell’ammontarecomplessivo delle spese generali.

5. Eventuali spese eccedenti i predetti limiti sono a carico del soggetto attuatore dell’intervento.

(*) vedi modifiche intervenute con la DGR 1153/2006 .......................

CAPO VVARIANTI IN CORSO D’OPERA E RIBASSI D’ASTA

Articolo 11 - Criteri di ammissibilità delle varianti

1.

Il soggetto attuatore potrà disporre, mediante apposite perizie, tutte quelle variazioni in corso d’opera che si dovessero renderenecessarie per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale.

2. Le varianti possono essere attuate soltanto dopo che le stesse siano state autorizzate in via preliminare dal responsabile di misura,ossia prima che il soggetto attuatore provveda a far redigere ed approvare la perizia di variante.

3. Il responsabile di misura, ai fini di concedere l’autorizzazione, deve appurare che la variante abbia carattere accessorio rispetto

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all’opera progettata e contrattualmente stabilita e che non muti essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indettol’appalto.

4. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, le varianti potranno essere autorizzate dalResponsabile di Misura quando ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 554/1999 o per l’intervenuta possibilità di utilizzaremateriali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento dicosto, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o dirinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, quali i reperti storici e archeologici;

d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile, ossia nei casi in cui nel corso dell’opera si manifestanodifficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili non previste che rendono notevolmente più onerosa la

prestazione dell’appaltatore;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’operaovvero la sua utilizzazione.

5. Sono ammissibili le varianti in aumento o in diminuzione che, nell’esclusivo interesse del soggetto attuatore, siano finalizzate almiglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettiveesigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In tal caso, le varianti possono essere autorizzate dal responsabile di misura solo dopo che questi abbia verificato che l’importo inaumento relativo a tali varianti non superi il 5 per cento dell’importo originario del contratto e che tale importo trovi copertura nellasomma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

6. Si considerano errore o omissione di progettazione di cui al comma 4, lettera e), l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, lamancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisitifunzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione deglielaborati progettuali.

7. In caso di errori o omissioni di cui al comma precedente, qualora la variante ecceda il quinto dell’importo originario del contratto, ilresponsabile di misura potrà autorizzare la variante solo nel caso in cui il soggetto aggiudicatore (stazione appaltante) abbia

proceduto, o si obblighi a procedere, alla risoluzione del contratto e alla indizione di una nuova gara (come previsto dall’art. 25,quarto comma, della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni).

8. Non sono ammissibili le varianti che comportino risorse aggiuntive da parte dell’Amministrazione Regionale.

9. Per quelle varianti che determinano una riduzione di costo, il responsabile di misura procederà alla riduzione, dell’importocorrispondente al minor costo del progetto, del finanziamento regionale già rideterminato a seguito dell’eventuale ribasso d’asta.

10. Il soggetto attuatore non è tenuto a richiedere l’autorizzazione del responsabile di misura per la realizzazione di quegli interventiche, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della legge 109/94, non sono considerate varianti.

Si tratta degli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo nonsuperiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori dellecategorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

11. Il responsabile di misura non può autorizzare le varianti in corso d’opera qualora ravvisi che esse abbiano la sola finalità di

realizzare il completamento funzionale dell’opera con l’utilizzazione dei ribassi d’asta e non ricorra alcuno dei motivi di cui alcomma 4.

12. Il responsabile di misura deve vincolare l’erogazione del finanziamento della variante alla ultimazione dei lavori, al collaudo eall’entrata in funzione dell’opera, e all’adempimento di ogni procedimento amministrativo entro la data di ammissibilità della spesadel programma di finanziamento.

Articolo 12 - Istanza di autorizzazione delle varianti

1. Il soggetto attuatore che intende attuare una variante deve inviare al responsabile di misura apposita istanza corredata dai seguentidocumenti:

a) La relazione del direttore dei lavori, inviata alla stazione appaltante, nella quale sono illustrati i motivi della perizia di varianteed i pareri del responsabile di procedimento e del progettista in relazione alla perizia.

b) La relazione del responsabile del procedimento al quale è demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell’articolo 25, comma 1, della legge 109/94, consentono di disporre varianti in corso d’opera.

In tale relazione il responsabile di procedimento descrive la situazione di fatto, accerta la non imputabilità della variante alla

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stazione appaltante, motiva circa la non prevedibilità della variante al momento della redazione del progetto o della consegna deilavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.

Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblicaamministrazione o di altra autorità, nella relazione il responsabile del procedimento riferisce sui motivi alla stazione appaltante.

Nel caso previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge n. 109/94, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene o la verifica della prevedibilità o meno del rinvenimento.

c) La dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si dichiara la conformità della variante rispetto al

Complemento di programmazione del POR Basilicata 2000-2006 e l’ammissibilità delle spese ai sensi del Regolamento (CE) n.1685/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004.

2. L’istanza del soggetto attuatore deve contenere anche la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori precedentementestabilito, qualora si renda necessaria.

3. Qualora lo ritenga opportuno ed in caso di incompletezza nell’istanza di autorizzazione pervenuta, il responsabile di misura puòrichiedere al soggetto attuatore le integrazioni ed i chiarimenti necessari.

4. Il responsabile di misura deve esprimere la propria valutazione favorevole o contraria all’istanza pervenuta nel termine di 15 giornidalla data di arrivo dell’istanza inviando al soggetto attuatore una comunicazione con raccomandata a.r. con la quale si autorizza invia definitiva la variante o si rigetta l’istanza.

5. L’atto con il quale il responsabile di misura provvede ad autorizzare la variante deve essere di uguale valore giuridico di quello con

il quale è stato concesso il finanziamento.

6. Qualora il responsabile di misura abbia concesso l’autorizzazione preliminare a realizzare la variante, il soggetto attuatore è tenutoad inviargli una comunicazione corredata dai seguenti documenti:

a) Perizia di variante;

b) Provvedimento di approvazione della perizia di variante da parte del soggetto attuatore. Si tratta:

i. del provvedimento di approvazione dell’organo decisionale della stazione appaltante qualora la variante comporti lanecessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

ii. del provvedimento di approvazione del responsabile di procedimento in tutti gli altri casi.

c) Le relazioni di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1.7. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere inviata al responsabile di misura entro 10 giorni dall’approvazione della

perizia di variante da parte del soggetto attuatore.

8. Il responsabile di misura verifica, sulla base della documentazione di cui al comma 6, che la perizia di variante sia conforme allavariante autorizzata in via preliminare a seguito dell’istanza di cui al comma 1.

9. Il responsabile di misura, sulla base della comunicazione pervenuta, é tenuto a verificare che il soggetto attuatore abbia rispettato ilregime di autorizzazione relativo alle varianti stabilito dalle leggi vigenti, in particolare di quanto disposto dall’articolo 134del D.P.R. n. 554/1999 riguardo ai pareri e ai nulla osta a corredo delle perizie di variante.

Articolo 13 - Economie da fine lavori ed eccedenze di spesa

1.

Qualora, alla ultimazione dei lavori, dovesse risultare dalla certificazione finale di spesa una somma inferiore a quella ammessa afinanziamento, detto ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione finale di chiusura dei rapporticon la Regione Basilicata.

2. Ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all’importo oggetto del provvedimento di impegno, per qualsiasi motivo determinata,sarà a carico del soggetto attuatore, che provvederà alla copertura finanziaria con proprie risorse.

Articolo 14 - Criteri di autorizzazione all’impiego dei ribassi d’asta

1. Le eventuali somme, rappresentate dai ribassi d’asta o minore erogazione di oneri, riguardanti interventi finanziati, anche in parte, acarico del bilancio regionale possono essere utilizzate, su richiesta motivata del soggetto attuatore, per ulteriori oggettive esigenzeconnesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con provvedimento del responsabile di misura.

2. Il responsabile di misura autorizzerà l’impiego dei ribassi d’asta da parte dei soggetti attuatori nei casi consentiti dalla normativavigente in materia. In particolare, possono essere autorizzate le seguenti somme derivanti da ribassi d’asta:

a) I ribassi d’asta utilizzabili al fine del completamento dell’opera appaltata nel rispetto di quanto già disposto dall’articolo 11 e, in particolare, dal comma 11 dell’articolo 11.

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b) Nel caso di opere suddivise in più lotti funzionali, i ribassi d’asta verificatasi su un singolo lotto da utilizzare per ilfinanziamento di altri lotti facenti parte dell’opera stessa, fermo restando che le eventuali economie sui costi totali sono riversatealla Regione Basilicata come di seguito indicato al comma 3.

c) Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, le somme rivenienti da ribassi d’asta, comestabilito dall’art. 145, comma 2, del D.P.R. 554/1999, possono essere utilizzate per realizzare interventi per i quali non è statodisposto un accantonamento per lavori in economia.

d) I ribassi d’asta utilizzabili al fine del completamento dell’opera appaltata, nel caso in cui, a seguito di varianti, si procedamediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) della legge n. 109/94 e s.m.i., purché le varianti siano state

preventivamente autorizzate dal responsabile di misura.

3. In linea con le vigenti disposizioni di contabilità regionale (art. 47, comma 7, e art. 50, comma 1, della Legge Regionale n.34/2001), le somme rivenienti dai ribassi d’asta degli interventi infrastrutturali finanziati dall’Amministrazione regionale, giàcorrisposti ma non impiegati dai soggetti attuatori (stazioni appaltanti), dovranno essere restituite dalle stesse mediante versamentosul conto corrente bancario intestato alla Regione Basilicata presso la Tesoreria Regionale, con esplicita indicazione della causaledel versamento, del programma nell’ambito del quale è stato finanziato il progetto e l’indicazione del progetto medesimo.

Le somme saranno accertate ed incassate, a cura dei competenti uffici finanziari dell’Amministrazione regionale, sugli appositicapitoli istituti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale (titolo 3, U.P.B. 3.02.02) per la successiva riattribuzioneai corrispondenti capitoli di spesa, secondo il vincolo di destinazione.

Le economie derivanti dai ribassi d’asta o da riduzioni di costo del progetto, che non sono state erogate ai soggetti attuatori marisultano impegnate sul bilancio regionale, devono essere disimpegnate e successivamente riattribuite sulla competenza deicorrispondenti capitoli di spesa secondo le vigenti norme di contabilità dall’ufficio regionale competente in materia di bilancio.

Il disimpegno delle suddette somme deve avvenire al termine dell’aggiudicazione della gara di appalto delle opere da parte delsoggetto attuatore, dopo aver provveduto all’accantonamento di un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto.

Il Responsabile di Misura è tenuto a trasmettere all’ufficio regionale competente in materia di bilancio tutti gli atti con i qualidispone la restituzione delle somme da parte dei soggetti attuatori e quelli con i quali sono disposti i disimpegni sul bilancioregionale.

4. Nel caso in cui gli interventi infrastrutturali sono realizzati anche con l’apporto di risorse del soggetto attuatore, il Responsabile diMisura dispone, nei modi indicati al precedente comma 3, la restituzione delle economie derivanti da ribassi d’asta da parte deisoggetti attuatori o, qualora tali somme non siano state erogate, il disimpegno sul bilancio regionale in proporzione alle rispettivequote di partecipazione al programma delle spese.

5. Per poter utilizzare le somme rivenienti da ribassi d’asta, il soggetto attuatore deve inviare al responsabile di misura un’istanza nellaquale sia indicato l’ammontare dei ribassi d’asta e gli interventi cui sono destinati.

6. La suddetta istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

a) La dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si dichiara la conformità degli interventi da realizzarsi conribassi d’asta rispetto al Complemento di programmazione del POR Basilicata 2000-2006 e l’ammissibilità delle spese ai sensidel Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004.

b) La relazione del responsabile del procedimento nella quale viene illustrata la natura degli interventi da realizzare con i ribassid’asta specificando la tipologia di intervento che, ai sensi del precedente comma 2, può essere autorizzata dal Responsabile diMisura

7. Qualora i ribassi d’asta siano da utilizzare per realizzare delle varianti in corso d’opera, il soggetto attuatore è tenuto ad inoltrare

una sola istanza, nei modi previsti dall’articolo 15, ed il responsabile di misura dovrà provvedere ad autorizzare contestualmentel’attuazione di varianti e l’utilizzo dei ribassi d’asta.

8. Il responsabile di misura deve assicurarsi che i ribassi d’asta o le economie comunque realizzate nella esecuzione delle opere nonsiano destinati dal soggetto attuatore ad integrare il c.d. “Fondo per accordi bonari”, previsto dall’art. 12 del D.P.R. 554/99 per eventuale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 31 bis della Legge n. 109/94, e non siano utilizzate ad eventualiincentivi per l’accelerazione dei lavori.

Il responsabile di misura non dovrà autorizzare l’impiego in tal senso dei ribassi d’asta.

Articolo 15 - Modalità di trasmissione delle istanze

1. Le istanze di cui al comma 1 dell’articolo 12 e al comma 5 dell’articolo 14 devono essere trasmesse al responsabile di misura conraccomandata a.r. o consegnata a mano all’ufficio protocollo del Dipartimento presso il quale è ubicato.

2. L’istanza deve essere redatta e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto attuatore.

Articolo 16 - Revoca del finanziamento

1. Nel caso in cui venissero utilizzate economie da ribassi d’asta e/o realizzate varianti non preventivamente autorizzate dai

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responsabili di misura, questi dovrà sospendere i pagamenti a favore del soggetto attuatore e avviare la procedura di revoca delfinanziamento , il recupero delle somme indebitamente percepite dal soggetto attuatore anche operando l’istituto della compensazioneamministrativa ed il disimpegno delle somme residue sul bilancio regionale.

2. Il Responsabile di Misura deve trasmettere all’ufficio regionale competente in materia di bilancio copia dei provvedimenti di revocae richiesta di restituzione delle somme, dandone comunicazione all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Pagamento del Fondo chene tiene conto per la predisposizione e inoltro delle domande di pagamento, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.448/2001.

CAPO VI

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE GENERATORI DI ENTRATE (IGE)

Il presente capo della direttiva è stato redatto congiuntamente al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli InvestimentiPubblici

Articolo 17 - Ambito di applicazione

1. Gli interventi infrastrutturali che comportano entrate finanziarie nette derivanti dalla gestione delle opere realizzate (IGE) devonoessere ammessi a finanziamento nel rispetto del combinato disposto dell’art. 29, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1260/99 e del

paragrafo 4.1 del Q.C.S. Italia Obiettivo 1.

2. Gli interventi infrastrutturali, indipendentemente dalla dimensione finanziaria degli investimenti, qualora siano previste entrate finanziarie nette devono essere sottoposti alla verifica ed alle attestazioni del Responsabile di misura e dell’Autorità di Gestione delP.O.R. Basilicata 2000-2006, nei modi stabiliti nell’articolo 18, al fine di:

- verificare ed attestare l’eventuale presenza e consistenza di entrate finanziarie nette;

- definire il tasso di partecipazione dei fondi strutturali.

3. La presenza e consistenza di entrate finanziarie nette deve essere verificata principalmente riguardo ai progetti relativi ai seguentiambiti settoriali:

a) Trasporto e distribuzione di energia: gli interventi possono riguardare, ad esempio, la costruzione di gasdotti e/o di reti didistribuzione del gas combustibile in zone industriali o urbane; oppure, la costruzione di elettrodotti e relative stazioni ditrasformazione, di reti di distribuzione locale dell’energia elettrica (ad esempio di elettrificazione rurale).

b) Produzione di energia: gli interventi possono riguardare la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da qualsiasifonte, ma anche la prospezione e coltivazione di campi pozzi di gas naturale o di petrolio oppure interventi volti al risparmio di

energia e così via.

c) Strade e autostrade.

d) Ferrovie e metropolitane.

e) Porti, aeroporti e relative reti infrastrutturali.

f) Approvvigionamento, trasporto e distribuzione delle risorse idriche: rientrano in questo settore investimenti quasi sempre dinotevole impegno per opere destinate alla captazione, raccolta e conservazione della risorsa idrica (dighe, prese ad acquafluente, campi pozzi, etc), opere di grande trasporto (adduttori, grandi acquedotti, etc), serbatoi e reti destinate alla distribuzionelocale della risorsa idrica, impianti per il sollevamento dell’acqua oppure per la sua produzione (esempio dissalatori di acquamarina) e/o il suo trattamento.

g) Reti fognarie e depuratori: si tratta di interventi di “chiusura” del ciclo dell’acqua per motivi di carattere igienico-sanitario e,come tali, si possono riguardare come parte del servizio idrico integrato, ma si tratta anche di interventi di salvaguardiadell’ambiente ed in particolare della qualità dei corpi idrici ricettori degli scarichi.

h) Trattamento dei rifiuti e degli scarti: gli investimenti possono avere carattere prevalentemente produttivo (smaltimento rifiuti provenienti dall’industria e/o dai servizi) oppure essere destinati ai bisogni di smaltimento della popolazione civile (rifiutiurbani). Essi possono anche essere destinati a obiettivi di recupero di materie prime secondarie oppure di energia.

i) Infrastrutture di formazione: interventi finalizzati a migliorare l’omogeneità della distribuzione geografica dei servizi scolastici(questo è il caso di progetti in zone rurali, in zone isolate, etc) oppure possono essere volti all’eliminazione di discriminazioni diclasse sociale, di sesso, etc oppure ancora a migliorare le opportunità delle persone disabili e così via. Infine, in taluni casi i

progetti possono essere legati ad esigenze particolari di specializzazione di certe aree produttive e/o ad un miglioramento del posizionamento dei giovani nel mercato del lavoro.

j) Musei e parchi archeologici: gli investimenti che rientrano in questo settore hanno in generale obiettivi locali sia perché legatiallo sviluppo precipuo del settore turistico/culturale (ad esempio la creazione di un parco archeologico) sia perché volti alsoddisfacimento di più generali bisogni culturali e di svago della popolazione (ad esempio la costruzione o il restauro di unteatro).

k) Ospedali ed altre infrastrutture sanitarie.

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l) Foreste e parchi: interventi volti ad incrementare la produzione di legname o sughero per il mercato o per impieghi a finienergetici; interventi volti ad incrementare la produzione di prodotti non legnosi; interventi a carattere ambientale, comel’istituzione di parchi ed aree protette, azioni di protezione dall’erosione, di regimentazione delle acque, di tutela dell’ambiente(naturalistica, miglioramento del paesaggio, schermi visivi e contro il rumore, etc); interventi volti a favorire le attività turistico-ricreative.

m) Infrastrutture di telecomunicazione: la cablatura o l’infrastrutturazione locale con ponti radio allo scopo di estendere il servizioad aree non coperte; la cablatura di una città, area metropolitana, distretto industriale, etc per dotarla di reti di maggior potenza evelocità e tali da consentire lo sviluppo di nuovi servizi locali (ad esempio, le cosiddette reti a “larga banda”).

n) Zone industriali e parchi tecnologici: creazione delle infrastrutture di base per la costituzione di aree industriali o artigianali ocommerciali e di servizi; creazione delle infrastrutture di base per la rilocalizzazione pianificata di stabilimenti produttivi

provenienti da aree ad eccessivo inquinamento o congestionate; creazione di centri per l’erogazione di servizi reali alle impresedi una certa zona (contabilità, informazione finanziaria, marketing, formazione, qualità, organizzazione industriale, innovazionee/o trasferimento tecnologico, etc); creazione di centri per la promozione della nascita di nuove imprese ed il sostegno di quelleesistenti (parchi tecnologici, business innovation centres, etc).

4. Si rinvia all’articolo 1, comma 3, della presente Direttiva per la definizione dei seguenti termini menzionati nel presente Capo VI:«entrate nette», «margine operativo lordo», «entrate nette consistenti», «entrate nette non consistenti», «ricavi», «costi operativi»,«investimento o progetto», «margine lordo di autofinanziamento», «vita utile», «valore residuo», «tasso di sconto o tasso diattualizzazione».

Articolo 18 - Partecipazione agli IGE dei fondi strutturali e del soggetto attuatore

1. Nel caso di investimenti generatori di «entrate nette sostanziali», la partecipazione dei Fondi strutturali all’investimento, ai sensidella disposizione del par. 4.1 del QCS Italia Obiettivo 1, è soggetta ad un limite massimo del 35%.

2. Per la determinazione del tasso di cofinanziamento suddetto e del costo ammissibile dell’investimento si rinvia al “ Documento per la determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti in infrastrutture generatori di entrate” (Prot. n.21270/2003 del 27.06.2003) trasmesso dal Direttore Generale del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari delMEF-DPS.

3. Nel caso di investimenti generatori di «entrate nette sostanziali», per evitare che la partecipazione dei Fondi comunitari comporti unaumento dell’impegno nazionale di bilancio, il piano finanziario del progetto deve prevedere una partecipazione del soggettoattuatore almeno pari al margine lordo di autofinanziamento.

4. Nel caso di investimenti generatori di «entrate nette non sostanziali», le limitazioni ed i vincoli di cui ai commi precedenti non si

applicano.

Articolo 19 - Procedure di verifica e di attestazione

1. Qualora il Responsabile di Misura verifichi la presenza di entrate finanziarie nette sostanziali derivanti dalla gestione delle opererealizzate provvede:

- ad attestarne la presenza e la consistenza nell’atto di impegno;

- ad inoltrare copia dell’atto di impegno al Responsabile dell’Ufficio regionale competente in materia di Bilancio per le opportuneverifiche al fine del relativo accertamento delle somme;

- a imputare il tasso di cofinanziamento applicato all’intervento nella specifica sezione presente sulla procedura informatica“Catasto progetti” (interventi POR) o “SIRPIT” (interventi PIT) provvedendo a indicare – nell’apposita finestra della procedurainformatica - che si tratta di “Investimento generatore di entrate nette sostanziali”, anche al fine di consentire l’accesso a taliinformazioni all’Autorità di Pagamento competente per Fondo.

2. Qualora il Responsabile di misura non abbia gli elementi per appurare che si tratti o meno di un investimento generatore di entrate,entro 15 giorni dalla ricezione del progetto richiederà al soggetto attuatore il Piano finanziario, redatto con le modalità specificatenell’articolo 26 e nell’Allegato VI, al fine di valutare la consistenza delle eventuali entrate nette attualizzate.

3. Qualora le entrate nette riscontrate siano sostanziali, prima di ammettere a finanziamento il progetto, l’Autorità di Gestione delP.O.R. Basilicata 2000-2006, su richiesta del Responsabile di misura, verifica ed attesta che il tasso di partecipazione dei Fondicomunitari applicato sia inferiore ai livelli massimi definiti al comma 1 dell’articolo 18.

4. Se negli interventi infrastrutturali sono state previste dai soggetti attuatori quote di partecipazione dei Fondi più elevate e tali da

determinare tassi di partecipazione superiori ai limiti del 35%, i soggetti attuatori dovranno procedere necessariamente ad adeguare i piani finanziari dei progetti nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 18.

5. Per interventi il cui costo totale sia inferiore o pari a 4 Meuro:

a) Per stimare la consistenza delle entrate nette il Responsabile di Misura può richiedere il supporto tecnico del Nucleo diValutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Basilicata (NRVVIP), che predispone un’analisi del Piano

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finanziario entro 20 giorni dalla ricezione comunicandone l’esito al responsabile di misura;

b) il Responsabile di misura, entro 30 giorni dalla ricezione del Piano finanziario, comunica l’esito della valutazione, propria o del NRVVIP, all’Autorità di Gestione del P.O.R. Basilicata 2000-2006;

c) l’Autorità di Gestione, entro 7 giorni, definisce il tasso di cofinanziamento applicabile per l’intervento e lo comunica alResponsabile di Misura ai fini della predisposizione dell’atto di impegno.

6. Per interventi il cui costo totale sia superiore a 4 Meuro:

a) il Responsabile di Misura trasmette il Piano finanziario al NRVVIP entro 3 giorni dalla ricezione, per l’acquisizione di un

parere di verifica della consistenza delle entrate nette attualizzate;

b) il NRVVIP emette il parere contestualmente all’eventuale certificazione ai fini dell’accesso al Fondo Rotativo per la progettualità ex art. 70 Legge n. 289/02, entro 45 giorni dalla ricezione del piano finanziario;

c) Il Responsabile di Misura comunica l’esito della valutazione all’Autorità di Gestione entro 3 giorni dalla ricezione del parere del NRVVIP, mediante apposita comunicazione;

d) L’Autorità di Gestione, entro 7 giorni, definisce il tasso di cofinanziamento applicabile per l’intervento e lo comunica alResponsabile di Misura ai fini della predisposizione dell’atto di impegno.

7. Le procedure previste nei commi precedenti - nel rispetto dei ruoli del Responsabile di Misura, del NRVVIP e dell’Autorità diGestione sopra specificati – possono essere modificate o diversamente dettagliate da appositi Accordi di programma o altristrumenti di programmazione all’interno dei quali gli interventi infrastrutturali sono ammessi a finanziamento.

8. Per i progetti infrastrutturali di già selezionati ed ammessi a cofinanziamento che comportano entrate nette sostanziali, a seguitodelle opportune verifiche, si dovrà provvedere a ridurre la partecipazione comunitaria qualora essa superi il limite del 35% previstonell’articolo 18.

9. Per i progetti infrastrutturali di importo inferiore o uguale a 2,5 Meuro già selezionati ed ammessi a cofinanziamento, non si procedealla verifica del Piano finanziario ma il Responsabile di Misura si limita, facendo eventualmente riferimento alla procedure di cuiall’allegato VI.:

a) a verificare ed attestare la corrispondenza tra la quota di partecipazione del soggetto attuatore, indicata nei piani difinanziamento del progetto, ed il margine lordo di autofinanziamento;

b) e, nel caso di entrate nette sostanziali, a determinare il tasso di cofinanziamento di cui al comma 1 dell’articolo 18.

Articolo 20 - Modalità di calcolo delle entrate sostanziali nette

1. La presenza di entrate sostanziali nette deve essere determinata e calcolata dal soggetto attuatore mediante un’analisi finanziaria deiflussi di cassa inerenti il progetto comparando la situazione “senza” e “con” investimento.

2. L’analisi finanziaria deve essere articolata in tre parti:

a) stima della situazione finanziaria “senza intervento”;

b) stima della situazione finanziaria “con intervento”;

c) valutazione di sintesi dei risultati finanziari dell’intervento e calcolo degli indici finanziari.

3. L’analisi finanziaria deve essere effettuata secondo gli schemi di base di cui all’Allegato VI.

Articolo 21 - Situazione senza intervento

1. A seguito dell’individuazione e descrizione della domanda e dell’offerta in assenza di intervento, il soggetto attuatore devedescrivere e quantificare icosti finanziari derivanti da quegli interventi che comunque sarà necessario effettuare, nell’arco temporaledell’analisi, al fine di mantenere le strutture esistenti agli attuali livelli di efficienza. Nello specifico, si tratta di quantificare, allegandol’indicazione dei criteri utilizzati:

a) i costi di investimento che debbono essere sostenuti per realizzare gli interventi necessari al mantenimento dell’offerta attuale(Tab.Fin S1 – Allegato VI);

b) i costi di esercizio (complessivi) necessari per mantenere gli attuali livelli di efficienza (Tab. FinS2 – Allegato VI ).

c) gli eventuali rientri tariffari (commisurati al pagamento di un canone, di un pedaggio ecc.) e non tariffari (risultanti dallavendita di beni o servizi, nonché sovvenzioni pubbliche ecc.) (Tab. FinS3 – Allegato VI ).

Articolo 22 - Situazione con intervento

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1. Nell’ambito dell’individuazione e descrizione della domanda e dell’offerta nella situazione di realizzazione dell’intervento, ilsoggetto attuatore deve descrivere e quantificare, allegando l’indicazione dei criteri utilizzati:

a) i costi di investimento che debbono essere sostenuti per realizzare l’opera, nel corso degli anni di cantiere, e per la manutenzionestraordinaria nel periodo di esercizio (Tab. FinC1 – Allegato VI);

b) i costi di esercizio (complessivi e non soltanto aggiuntivi), compresa la manutenzione ordinaria ed in funzione dell’ipotesigestionale (Tab. FinC2- Allegato VI);

c) i rientri tariffari e non (Tab. FinC3 – Allegato VI). Fra i rientri tariffari va considerato anche il valore residuo dell’opera dopola durata della vita utile prevista.

Articolo 23 - Calcolo del costo totale dell’investimento

1. Ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento, per determinare il “costo totale” dell’investimento vanno considerate leseguenti voci:

a) studi, progettazioni;

b) espropri (per acquisizioni di immobili);

c) costruzione dell’infrastruttura (opere civili, fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature, montaggio e messa in opera, eventualinoli di attrezzature per montaggio e messa in opera);

d) altre voci eventuali di costo funzionalmente riconducibili all’opera;

e) oneri fiscali (per imposizione indiretta).

2. E’ possibile considerare fra le componenti del costo totale dell’investimento anche i costi pregressi, già sostenuti, nella misura in cuiquesti siano documentabili dall’esistenza di un mutuo finanziario non ancora estinto in tutto o in parte, e/o quando risulti difficiledistinguere fra i futuri ricavi derivanti dal nuovo investimento e quelli attribuibili agli investimenti pregressi. In tale caso, anche iricavi ed i costi che sono collegati agli investimenti realizzati nel passato sarebbero da includere nella valutazione.

3. Ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento, è possibile includere un importo per imprevisti nel costo totaledell’investimento, nella misura massima del 10% del costo totale dell’investimento.

Articolo 24 - Entrate nette

1. La stima del flusso futuro delle entrate nette “normalmente attese” da un investimento infrastrutturale è calcolato come differenzafra le entrate lorde di cassa attese dall’esazione delle tariffe o dei prezzi che saranno effettivamente applicate all’erogazione delservizio e le uscite di cassa che saranno sostenute per erogare il servizio, durante l’intera vita utile del progetto.

2. Le previsioni di entrate e uscite saranno fatte a prezzi costanti, cioè in base ai valori (costi e ricavi) stimati ai prezzi dell’anno base(anno in cui si realizza l’investimento) senza inserire nel calcolo previsioni di inflazione futura, ma tenendo conto, se opportuno, difuture variazioni previste nel livello realedelle tariffe o dei prezzi, cioè di eventuali variazioni previste nei prezzi relativi delservizio e dei costi di gestione del progetto.

3. Nelle previsioni delle entrate lorde non si dovrà tenere conto di trasferimenti/contributi unilaterali concessi da strutture pubbliche per la gestione dell’infrastruttura, né di eventuali interessi o dividendi derivanti dall’investimento di surplus di cassa, perché questeentrate non sono generate dal progetto in sé.

4.

Le entrate nette devono essere quantificate al netto dell’IVA, che normalmente non costituisce un costo finale. In particolare, nelrispetto della norma 7 del Regolamento (CE) n. 448/2004:

- non si deve tener conto esclusivamente della natura privata o pubblica del soggetto attuatore per determinare se l’IVAcostituisce o meno una spesa ammissibile;

- l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore;

- l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperatadal soggetto attuatore;

- qualora si verifichi una significativa maggiore incidenza dell’IVA sui costi rispetto a quella sui ricavi, resta in capo all’Autoritàdi Gestione del P.O.R. Basilicata l’onere di dimostrare la necessità di includere l’IVA nella quantificazione delle entrate nette..

- in particolare, le entrate nette possono essere quantificate tenendo conto dell’IVA sui costi (uscite) di gestione qualora, in virtùdel loro regime tributario, si determini l’indetraibilità formale o totale dell’imposta assolta sugli acquisti.

5. Il flusso delle uscite di cassa, da sottrarsi alle entrate lorde per determinare il flusso delle entrate nette, è costituito dai costi diesercizio del progetto (personale, energia, utenze varie, materiali di consumo), più i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria,e altri costi assimilabili a questi, come i costi previsti per il rinnovamento di apparecchiature e impianti con vita utile più breve diquella del progetto. Invece, non si dovranno includere nel calcolo né i costi finanziari (interessi e rimborsi di eventuali mutui, che

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non sono generati dal progetto in sé, ma dal suo finanziamento), né gli ammortamenti e la costituzione di riserve, che rappresentanocosti contabili ma non vere uscite di cassa.

6. Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente l’accantonamento per la sostituzione di impianti di depurazione che potrebbeessere necessario per motivi ambientali alla fine della vita utile del progetto; pertanto, il costo annuo di tale accantonamento puòessere incluso fra i costi di gestione ai fini del calcolo del margine lordo di autofinanziamento, limitatamente però alla quotacorrispondente alla proporzione del costo dell’investimento non finanziato con fondi comunitari.

7. Nel caso di infrastrutture destinate ad essere date in concessione ad un soggetto diverso dal soggetto attuatore, le entrate nettegenerate dal progetto possono valutarsi come differenza fra il canone di concessione e i costi di manutenzione dell’infrastruttura,nell’ipotesi che le tariffe riscosse dal gestore non consentano a quest’ultimo di realizzare ricavi superiori ai suoi costi di gestione

più un ragionevole utile.

8. Per quanto riguarda i progetti che si inseriscono in un insieme preesistente, dove le entrate sono generate dalla gestione delcomplesso dell’infrastruttura e non del singolo intervento, è necessario identificare la quota-parte delle entrate nette attribuibileall’investimento specifico. Si tratta, in pratica, di determinare, in modo documentabile, le entrate nette incrementali che si prevederisultino dalla realizzazione dell’investimento specifico, ossia delle entrate nette derivanti da aumenti dell’utenza e, quindi, delvolume dei servizi erogati (nel caso di estensione dell’infrastruttura), oppure da riduzioni del costo di gestione (quando l’obiettivodell’investimento è la riduzione delle perdite o dei costi futuri di manutenzione).

9. Nel caso in cui il “costo totale dell’investimento” includa delle spese non ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 1685/2000,come modificato dalRegolamento (CE) n. 448/2004, le entrate generate dall’investimento saranno attribuite pro-rata rispettivamentealle parti ammissibili e non ammissibili dell’investimento.

Articolo 25 - Attualizzazione delle entrate nette

1. L’attualizzazione delle entrate nette è effettuata sulla base dei seguenti fattori:

a) durata della vita utile;

b) tasso di sconto;

c) valore residuo dell’investimento al termine della sua vita utile.

2. La durata della vita utile dell’investimento da utilizzare normalmente è di 20 anni, salvo adottare una diversa misura qualoraesistano fondati motivi per supporre una vita utile diversa, esemplificativamente nei seguenti casi:

Tipologia di progetti, per settori standard Durata della vita utile

a) Progetti nei settori dell’acqua e dell’ambiente 30 anni b) Infrastrutture ferroviarie 30 annic) Progetti nel settore dell’energia 25 annid) Strade, porti, aeroporti 25 annie) Infrastrutture per telecomunicazioni, e altri servizi 15 anni

3. Il tasso di sconto da prendere a riferimento per l’attualizzazione delle entrate nette è pari al 6%, salvo casi eccezionali da motivare.

4. Il valore residuo deve essere aggiunto alle entrate dell’ultimo anno considerato nell’analisi finanziaria, da attualizzare come tutte lealtre poste.

5. Normalmente il valore residuo alla conclusione della vita utile dell’investimento non deve essere superiore al 5% del costo inizialedell’investimento.

6. Qualora l’utilità residua del bene sia da ritenersi scarsamente significativa è possibile adottare un valore pari a zero e, in talunimotivati casi, potrebbe essere adottato anche un valore negativo se si prevede che il costo di smantellamento e ripulitura del sitosarà maggiore del valore di rottamazione.

Articolo 26 - Indici di redditività finanziaria e Piano finanziario

1. Sulla base dei valori finanziari di sintesi (saldo fra costi e rientri, senza e con intervento, Tab Fin 4 - Allegato VI, il soggettoattuatore deve calcolare i seguenti indici finanziari di redditività (Tab Fin 5 – Allegato VI):

a) il valore attuale netto finanziario operativo dei costi e dei rientri (VAN-A) scontati al tasso convenzionale del 6%;

b) il valore attuale finanziario degli investimenti (VAN-B1) scontati al tasso convenzionale del 6%;

c) il valore attuale finanziario gestionale dei costi e dei rientri della gestione (VAN-B2) scontati al tasso convenzionale del 6%;

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d) il tasso netto di autofinanziamento, cioè il rapporto, espresso in terminipercentuali, tra il Valore attuale netto gestionale (VAN-B2) ed il Valore attuale degli investimenti (VAN-B1).

2. Il soggetto attuatore deve elaborare un Piano di copertura finanziaria sulla base dello schema Tab Fin 6 dell’Allegato VI.

3. Il Piano di copertura finanziaria deve fornire tutte le informazioni utili per evidenziare la capacità del progetto a provvedere allacopertura del fabbisogno finanziario, sia nella fase di investimento sia in quella di esercizio, relativamente all’intero arco della vitautile dell’opera e sulla base del modello gestionale prescelto.

4. Nel Piano di copertura finanziaria vanno indicate, in particolare, le risorse pubbliche cui si intende ricorrere, specificando, gli ambitinormativi, istituzionali, programmatici delle ipotesi.

5. Riguardo alle risorse (pubbliche) proprie dell’amministrazione proponente (soggetto attuatore) riportate nel Piano finanziario,l’ipotesi avanzata nel Piano finanziario ha valore di autocertificazione (presa di impegno).

6. Qualora nel Piano finanziario sia previsto il ricorso a finanziamenti privati essi vanno giustificati con le condizioni di mercatovigenti e/o da esperienze/casistiche di riferimento similari.