Determinazione_AIFA_n._5-2016

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  • Modalit di rimborso e prescrizione per le specialit medicinali a base di ciclosporina

    IL DIRETTORE GENERALE

    VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco {AlFA);

    Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

    Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

    Visto l'art. 85, comma 28, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001};

  • Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i.;

    Visto l'articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito dalla legge n. 24 marzo 2012, n. 27;

    Visto l'articolo 15, comma 11-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.;

    Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -Scientifica, nella seduta del 9, 10 ed 11 dicembre 2015, con il quale, in merito alle modalit di rimborso e prescrizione per le specialit medicinali a base di ciclosporina, e a seguito di audizione con le associazioni dei pazienti nonch consultazione di un esperto, stato ritenuto che le specialit medicinali Sandimmun Neoral Ciqorin sono da considerare ugualmente efficaci e sicure, in tutte le loro indicazioni terapeutiche, e possono, pertanto, rimanere in lista di trasparenza; la sostituibilit automatica di tali specialit deve essere, tuttavia, limitata alle indicazioni non trapiantologiche;

  • Considerato che al fine di rendere possibile, in via esclusivamente precauzionale, la continuit terapeutica per i pazienti trapiantati gi intrattamento, la CTS ha ritenuto, altres, che l'eventuale differenziale di prezzo debba essere posto a carico del SSN;

    Considerato che, per dare attuazione a tale valutazione, la CTS ritiene che per le prescrizioni delle specialit medicinali a base diciclosporina, recanti il codice di esenzione "Trapianto d'organo", il SSN debba rimborsare il prezzo al pubblico;

    Rawisato che resta comunque possibile, sulla base del giudizio clinico e sotto opportuno monitoraggio, la sostituibilit dei prodotti anchenei pazienti trapiantati,

    DETERMINA

    ART. l (modalit di rimborso e prescrizione per le specialit medicinali a base di ciclosporina}

    1. Le specialit medicinali Sandimmun Neoral e Ciqorin, in tutte le loro indicazioni terapeutiche, permangono in lista di trasparenza; la sostituibilit automatica di tali specialit deve essere, tuttavia, limitata alle indicazioni non trapiantologiche.

    2. Al fine di rendere possibile, in via esclusivamente precauzionale, la continuit terapeutica per i pazienti trapiantati gi in trattamento, l'eventuale differenziale di prezzo sar a carico del SSN.

    3. l medicinali Sandimmun Neoral e Ciqorin, che riportano nella ricetta il codice di esenzione per trapianto d'organo sono rimborsati dal SSN al prezzo al pubblico, ovvero senza l'applicazione del prezzo di riferimento. Tali medicinali sono dispensati senza proposta di sostituzione da parte del farmacista.

    4. Resta, comunque, possibile, sulla base del giudizio clinico e sotto opportuno monitoraggio, la sostituibilit dei prodotti anche nei pazienti trapiantati.

    ART.2 (disposizioni finali}

    l. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    Roma, itl[o1l6