Determinazione n. 1387 del 27/04/2011 - AEROFILTRI

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Area Ambiente Igiene idrica e atmosferica Determinazione n. 1387 del 27/04/2011 Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”. Art. 272, comma 2 e ss. mm. ii. Autorizzazione di carattere generale. Il Dirigente VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta titolata “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e le successive modiche ed integrazioni; VISTO che all’art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l’autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; VISTO che ai sensi del comma 2 dell’art. 272, l’autorità competente è obbligata ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa e in caso di mancata adozione, l’autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell’Ambiente con apposito decreto; VISTO che sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 272, l’autorizzazione generale deve stabilire i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda; RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 272 il quale prevede che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 10 anni successivi all'adesione. Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate; RITENUTO necessario adottare ogni misura per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1991 n. 241 e ss. mm. ii.; CONSIDERATO che non sono stati ancora aggiornati i valori di emissione per gli stabilimenti come previsto al punto 2 dell’art. 271 e che pertanto risulta necessario adottare dei criteri per sopperire a tale carenza; PRESO ATTO della perdurante carenza normativa e ritenuto opportuno fare riferimento ai fini del

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Area Ambiente

Igiene idrica e atmosferica

Determinazione n. 1387

del 27/04/2011

Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”. Art. 272, comma 2 e ss. mm. ii. Autorizzazione di carattere generale.

Il Dirigente

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta titolata “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e le successive modiche ed integrazioni;

VISTO che all’art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l’autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi del comma 2 dell’art. 272, l’autorità competente è obbligata ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa e in caso di mancata adozione, l’autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell’Ambiente con apposito decreto;

VISTO che sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 272, l’autorizzazione generale deve stabilire i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda;

RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 272 il quale prevede che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 10 anni successivi all'adesione. Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità competente procede, almeno ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate;

RITENUTO necessario adottare ogni misura per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1991 n. 241 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che non sono stati ancora aggiornati i valori di emissione per gli stabilimenti come previsto al punto 2 dell’art. 271 e che pertanto risulta necessario adottare dei criteri per sopperire a tale carenza;

PRESO ATTO della perdurante carenza normativa e ritenuto opportuno fare riferimento ai fini del

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rilascio delle autorizzazioni, sia ai valori limite delle emissioni e alle prescrizioni per l’esercizio contenute nell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 sia al principio delle “migliori tecniche disponibili in condizioni economicamente valide” laddove possibile;

VISTO il parere favorevole espresso dalla CTPA (Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente) relativamente alle prescrizioni tecniche nella seduta del 06/04/2011;

VISTO che la Giunta Provinciale con provvedimento n. 84/20761 approvato nella seduta del 19/04/2011 ha preso atto del parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente di indirizzo per l'adozione dell'autorizzazione di carattere generale, della modulistica per la richiesta di adesione e degli allegati tecnici;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;

determina

1) di approvare il Modulo 1 “Richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale” e il Modulo 2 “Condizioni tecniche per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale” allegati alla presente determinazione e che ne costituiscono parte integrante;

2) di stabilire che i gestori degli stabilimenti che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare preventivamente richiesta di adesione alla Provincia di Rovigo, e per conoscenza al Comune e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo, con le modalità previste al successivo punto 6) e utilizzando esclusivamente il modello riportato nel Modulo 1 allegato;

3) di stabilire che la Provincia può negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, fatti salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;

4) di stabilire che possono aderire all'autorizzazione generale i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui al Modulo 1 e vengano rispettati i relativi valori di soglia;

5) di stabilire che non sarà possibile avvalersi dell’autorizzazione di carattere generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. n. 152/2006 in procedura normale:- nel caso in cui le attività, anche se ricomprese nel Modulo 1, superino le soglie previste;- nel caso in cui sia presente nello stesso stabilimento anche una sola attività non ricompresa

fra quelle indicate nel Modulo1;- nel caso in cui gli impianti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all’art.

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275 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. relativo alla emissione di composti organici volatili;- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

- nel caso in cui siano utilizzate nell’attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

6) di stabilire che le Ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all’osservanza delle seguenti prescrizioni:a) almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione di un nuovo stabilimento o

dell'avvio di una nuova attività o della modifica o del trasferimento di uno stabilimento già autorizzato, il gestore presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale (Modulo 1). Gli interventi oggetto della richiesta di adesione non potranno avvenire prima di 45 giorni dalla data di spedizione della richiesta (farà fede il timbro postale);

b) gli impianti o le attività citati al punto precedente, nel caso in cui non sia stata negata l’adesione dalla Provincia, si intendono avviati dalla data indicata nella richiesta di adesione (Modulo 1); qualora si evidenziassero eventi tali da rendere necessario uno slittamento della data di avviamento indicata nella richiesta di adesione, la Ditta dovrà presentare una comunicazione nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato lo slittamento ed indicata la nuova data di avvio;

c) entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di avvio indicata dovranno essere effettuate le analisi ed inviati alla Provincia di Rovigo gli originali dei certificati analitici relativi ai campionamenti degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi dai camini dichiarati nella richiesta di adesione, fatto salvo quanto diversamente indicato nel Modulo 2; copia delle suddette certificazioni dovranno essere inviate anche al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo. Ogni misurazione degli inquinanti dovrà avvenire con le modalità previste nel successivo punto f);

d) nel caso di stabilimenti esistenti al 1988 o esistenti al 2006 secondo le definizioni del D.Lgs. n. 152/2006 parte quinta e ss. mm. ii. che non siano oggetto di modifica, il gestore presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione per prosecuzione dell'esercizio dello stabilimento stesso (Modulo 1) entro i termini riportati al successivo punto 7); la Ditta deve entro 90 (novanta) giorni dalla data di invio della richiesta di adesione effettuare le analisi ed inviare alla Provincia di Rovigo gli originali dei certificati analitici relativi ai campionamenti degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi dai camini dichiarati nella richiesta di adesione, fatto salvo quanto diversamente indicato nel Modulo 2; copia delle suddette certificazioni dovranno essere inviate anche al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo. Ogni misurazione degli inquinanti dovrà avvenire con le modalità previste nel successivo punto f);

e) la Ditta deve rispettare le soglie di produzione o di consumo e le ulteriori prescrizioni indicate nel Modulo 2 allegato all’autorizzazione generale. Le soglie indicate si intendono riferite all’insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere a tali prescrizioni, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in “procedura ordinaria” ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

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f) le emissioni delle sostanze inquinanti dovranno rispettare i valori limite di emissione previsti per ogni specifica attività nel Modulo 2. Per le tipologie di attività con emissioni di composti organici volatili il limite da rispettare riportato nel Modulo 2 è espresso in concentrazione di Carbonio Organico Totale; gli stabilimenti esistenti, che aderiscono alla presente autorizzazione ai fini del rinnovo che non riescono a rispettare tale limite fin dalla data di adesione, devono comunque adeguarsi al rispetto dello stesso entro 5 (cinque) anni dall'adesione. Fino al termine di adeguamento i limiti da rispettare sono quelli della Tabella D dell'Allegato I del D.Lgs. n. 152/06 parte quinta e ss. mm. ii. come riportato sempre nel Modulo 2. Degli eventuali interventi di adeguamento dovrà essere dato riscontro alla Provincia e per conoscenza al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo.Ai fini del controllo analitico degli inquinanti ogni misurazione, nel caso di misure discontinue, dovrà essere costituita da tre campionamenti consecutivi e riferita ad almeno un’ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose. Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate sia le portate degli effluenti sia le concentrazioni degli inquinanti. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova;

g) i condotti di uscita delle emissioni autorizzate devono essere verticali, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e devono inoltre essere dotati di punto di prelievo per il campionamento delle emissioni con collocazione in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare) preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione dei punti di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno cinque diametri idraulici a valle ed almeno due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).I punti di prelievo devono rispettare quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259:2008 – requisiti delle sezioni e siti di misurazione ed essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro ed attrezzato con prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici.I punti di prelievo devono essere facilmente raggiungibili tramite idonea struttura avente caratteristiche di sicurezza conformi alle norme vigenti in materia.I condotti delle emissioni devono essere numerati con apposizione di targhetta ed il relativo numero dovrà essere corrispondente al numero riportato nella richiesta di adesione;

h) la Ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competente per il controllo;

i) la manutenzione degli eventuali impianti di abbattimento deve avvenire con la frequenza indicata dal costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e secondo le condizioni di utilizzo in modo tale da mantenere costante l'efficienza per tutta la durata di vita dell'impianto come definito dalle condizioni di progetto. Ogni intervento effettuato (controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione dei sistemi di abbattimento, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 2 dell’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.

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mm. ii. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competente per il controllo per almeno cinque anni;

l) i successivi controlli sulle emissioni, effettuati con le modalità riportate al punto f), devono avere frequenza triennale a partire dall'anno di richiesta di adesione alla presente autorizzazione. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede dello stabilimento a disposizione dell’autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui alla lettera h);

7) di stabilire che gli stabilimenti anteriori al 2006 ed al 1988 potranno aderire alla presente autorizzazione generale entro i seguenti termini:- entro il 31/12/2011 per stabilimenti anteriori al 1988;- tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2013 per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati

in data anteriore al 01/01/2000;- tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2015 per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati

in data successiva al 31/12/1999;

8) di stabilire che per gli stabilimenti anteriori al 2006 ed al 1988, entro tre anni dall’adesione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 270 comma 8, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell’art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;

9) di comunicare che l'autorizzazione “generale” si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

10) di comunicare che rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l’adesione all’autorizzazione generale e la possibilità di negare l’adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi;

11) di comunicare che il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Per quanto non espressamente precisato, sono fatte salve le vigenti norme di settore (sicurezza, rumore, antincendio, ecc.) cui la Ditta deve fare comunque riferimento; pertanto sono fatti salvi eventuali pareri, concessioni ed autorizzazioni di qualunque tipo, di competenza di altri Enti;

12) di stabilire che deve essere comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione della ragione sociale della Ditta;

13) di comunicare che l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;

14) di stabilire che le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere riviste a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 271, comma 2, parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.;

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15) di comunicare che in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge;

16) di stabilire che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e dei Comuni della Provincia.

Si informa che ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Allegati: 1) Modulo 12) Modulo 2

il Dirigente– ing. Luigi FERRARI –

…………………………Ferrari Luigi

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Spett.lePROVINCIA DI ROVIGOArea AmbienteVia Ricchieri detto Celio, 1045100 ROVIGO

e p.c. Al Signor SINDACOdel Comune di……………………………………………………(indicare la sede dello stabilimento)

Al Direttoredel Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V.Viale Porta Po, 8745100 ROVIGO

Richiesta di adesioneall’”Autorizzazione di carattere generale” n. 1387 del 27/04/2011

(art 272 commi 2 e 3 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.)

Il sottoscritto.............................................................................................................................................

nato a ............................................................................................. il .....................................................,

residente a ...............................................................................................................................................,

in via ...................................................................................................................n.................................,

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta denominata: ..................................................................

..................................................................................................................................................................

che effettua attività di...............................................................................................................................

cod. fiscale.................................................................... partita IVA ......................................................

MODULO 1

MARCADA BOLLO14.62 eurosolo nellacopia della Provincia

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sita in (INDIRIZZO STABILIMENTO):

Comune ................................................................................................................CAP ..........................

Via ................................................................................................................................n. .......................

Tel...........................................................................Fax...........................................................................

con SEDE LEGALE in:

Comune ...........................................................................................Prov. (……) CAP .........................

Via ................................................................................................................................n. ......................

Tel...........................................................................Fax...........................................................................

CHIEDE

ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 parte quinta e ss. mm. ii.:

di avvalersi dell’autorizzazione di “carattere generale” emessa dalla Provincia di Rovigo con determinazione n. 1387 del 27/04/2011 ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. per:

INSTALLAZIONE DI NUOVO STABILIMENTO

MODIFICA SOSTANZIALE DI STABILIMENTO GIA’ AUTORIZZATO

TRASFERIMENTO DELLO STABILIMENTO GIA’ AUTORIZZATO

DAL SEGUENTE INDIRIZZO: ................................................................................................AL SEGUENTE INDIRIZZO:...................................................................................................

LA PROSECUZIONE DELL’ESERCIZIO DELLO STABILIMENTO ESISTENTE AL 1988, IN ADEMPIMENTO ALL’ART. 281così definito dall’art. 268, comma 1, punto i) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente (ex artt. 12 e 13 D.P.R. 203/88).

LA PROSECUZIONE DELL’ESERCIZIO DELLO STABILIMENTO ANTERIORE AL 2006, IN ADEMPIMENTO ALL’ART. 281così definito dall’art. 268, comma 1, punto i-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'art. 6 o dell'art. 11 o dell'art. 15, del D.P.R. 203/88 purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008.

MODULO 1

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per le attività ed i punti di emissione sotto riportati:

Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

Fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.

Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.

Saldature di oggetti e superfici metalliche.

Lavorazioni meccaniche dei metalli.

(spuntare la/le attività per la/le quale/i viene chiesta l'autorizzazione)

MODULO 1

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TABELLE PUNTI DI EMISSIONE ASSOGGETTABILI ALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE

Punto di emissione

(n°)Provenienza effluente

Operatività Portata di progetto (Nm3/h)(h/giorno) (giorni/anno)

Punto di emissione

(n°)Coordinate GAUSS BOAGA

Punto di emissione

(n°)

Altezza del

condotto (m)

Direzione uscita

(Orizz/Vert)

Temperatura

fumi alla bocca di uscita

(°C)

Sistema di abbattimento

Manutenzione prevista dell’impianto di

abbattimento (FREQUENZA)

MODULO 1

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TABELLA IMPIANTI CON EMISSIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 152/06 parte quinta e ss. mm. ii.

(i punti di emissione vanno comunque numerati ed evidenziati nella planimetria allegata)

Punto di emissione

(n°)Tipologia di impianto o di attività Potenza termica

(kW)* Tipo di combustibile*

* da indicare solo nel caso di impianti termici civili e/o produttivi

DICHIARA

• di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell’autorizzazione generale e nei Moduli 1 e 2 allegati alla stessa;

• che nell'attività non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., né sostanze o preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

• di essere consapevole che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale decadrà qualora vengano superate le soglie di consumo riportate nel presente modulo;

• di prendere atto della NOTA INFORMATIVA predisposta a supporto dell'Autorizzazione di Carattere Generale;

• nel caso di STABILIMENTI NUOVI, MODIFICHE o TRASFERIMENTI DI STABILIMENTI GIA' AUTORIZZATI:- di realizzare gli interventi, nel caso in cui non pervenga parere negativo all'adesione da

parte della Provincia, non prima di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di invio della richiesta di adesione (farà fede il timbro postale);

- di avviare l’impianto/attività in data………………….........; tale data dovrà essere successiva di almeno 45 (quarantacinque) giorni dalla data di invio della richiesta di adesione (farà fede il timbro postale);

- di inviare alla Provincia e per conoscenza al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo i certificati analitici relativi ai campionamenti degli inquinanti in uscita dai punti di emissione riportati nella sovrastante tabella, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvio sopraindicata;

MODULO 1

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• nel caso di STABILIMENTI ESISTENTI:- di essere in possesso dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

……………………………… ……………………………………………………………….di cui chiede la revoca;

- di inviare alla Provincia e per conoscenza al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo i certificati analitici relativi ai campionamenti degli inquinanti in uscita dai punti di emissione riportati nella sovrastante tabella entro 90 (novanta) giorni dalla data di invio della richiesta di adesione (farà fede il timbro postale).

• nel caso di STABILIMENTI ESISTENTI con emissioni di COMPOSTI ORGANICI VOLATILI previsti nel Modulo 2: di rispettare da subito il limite espresso in Carbonio Organico Totale;

di rispettare entro 5 (cinque) anni il limite espresso in Carbonio Organico Totale e di comunicare gli interventi di adeguamento effettuati alla Provincia e per conoscenza al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo;

ALLEGA

• copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentate;• relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo, dei relativi impianti e degli eventuali

sistemi di abbattimento, firmata dal Legale Rappresentante;• pianta dello stabilimento e prospetti lato camini in scala 1:200 con indicati e numerati tutti i

punti di emissione (nuovo/esistenti/modifica), timbrati e firmati da un professionista abilitato;• planimetria dell'area circostante l'insediamento in scala 1:2000 o 1:5000 centrata sulla ditta,

con individuazione della zonizzazione del PRG e con indicazione delle distanze da altri insediamenti produttivi e/o civili nel raggio di 200 metri, timbrata e firmata da un professionista abilitato.

......................................................................(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente dell’Area Ambiente Responsabile del trattamento dati con sede in viale della Pace n. 5, 45100 – ROVIGO.

......................................................................(firma del Legale Rappresentante)

MODULO 1

Page 13: Determinazione n. 1387 del 27/04/2011 - AEROFILTRI

Data..............................................

Tecnico incaricato:..........................................................................................telefono:.............................................(indicare il nome ed il numero di telefono del referente da contattare per eventuali informazioni)

MODULO 1

Page 14: Determinazione n. 1387 del 27/04/2011 - AEROFILTRI

MODULO 2

“Condizioni tecniche per l’adesione all'autorizzazione di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera”

(D.Lgs. 152/06, parte quinta, art. 272, comma 2 e ss. mm. ii.) per le tipologie di impianti e attività di seguito riportate:

1) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende con attività di carrozzeria purché rispettino le seguenti condizioni:

1) L’utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 20 kg/giorno (tal quale) e 0,5 tonnellate/anno di solventi (al calcolo contribuiscono tutti i prodotti impiegati, fondo, catalizzatore, diluenti, solventi per lavaggio/sgrassaggio).

2) I prodotti vernicianti pronti all'uso sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 “Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria” e ss. mm. ii.

3) Le eventuali emissioni derivanti dalle fasi di riparazione, stuccatura e carteggiatura devono essere convogliate ad un sistema di filtrazione per l’abbattimento del particolato.

4) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; i fumi derivanti dalle fasi di applicazione sono avviati ad un sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.

5) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione, con riferimento all’Allegato I della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ii.:

Fase Inquinante ConcentrazioneRiparazione, stuccatura,

carteggiaturaPolveri 10 mg/Nm3

VerniciaturaPolveri 3 mg/Nm3

Composti organici volatiliespressi come C totale* 50 mg/Nm3

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AREA AMBIENTEServizio Igiene Idrica e Atmosferica

Telefono +39 0425 386834-811/ 816-822/815/812Telefax +39 0425 386800

[email protected] Della Pace 5 – 45100 Rovigo

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* Gli stabilimenti esistenti che non riescono a rispettare il limite espresso in Carbonio Organico Totale fin dalla data di adesione, devono comunque adeguarsi al rispetto di tale limite entro 5 (cinque) anni dall'adesione stessa. Fino al termine di adeguamento i limiti da rispettare, fermi restando quelli per gli altri parametri sopra riportati, sono i seguenti:

Inquinante ConcentrazioneComposti organici sotto forma di gas, vapori o

polveriAllegato I, Parte II, Tabella

D

Nota: gli impianti termici al servizio del forno di verniciatura/essiccazione con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all’Allegato IV, Parte I – Impianti ed attività di cui all'articolo 271, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., non necessitano di autorizzazione.

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Page 16: Determinazione n. 1387 del 27/04/2011 - AEROFILTRI

6) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che effettuano verniciatura, laccatura, doratura del legno purché rispettino le seguenti condizioni:

1) Le emissioni provenienti dalle fasi di applicazione prodotti ed eventuale carteggiatura sono captate mediante apposito impianto di aspirazione e trattate mediante idoneo impianto di abbattimento del particolato.

2) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Fase Inquinante Concentrazione

Applicazione prodottiPolveri 3 mg/Nm3

Composti organici volatiliespressi come C totale* 100 mg/Nm3

Carteggiatura Polveri 5 mg/Nm3

Essiccazione Composti organici volatili espressi come C totale 50 mg/Nm3

* Gli stabilimenti esistenti che non riescono a rispettare il limite espresso in Carbonio Organico Totale fin dalla data di adesione, devono comunque adeguarsi al rispetto di tale limite entro 5 (cinque) anni dall'adesione stessa. Fino al termine di adeguamento i limiti da rispettare, fermi restando quelli per gli altri parametri sopra riportati, sono i seguenti:

Inquinante ConcentrazioneComposti organici sotto forma di gas, vapori o

polveriAllegato I, Parte II, Tabella

D

Nota: gli impianti termici al servizio del forno/tunnel di essiccazione con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all’Allegato IV, Parte I – Impianti ed attività di cui all'articolo 271, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., non necessitano di autorizzazione.

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Page 17: Determinazione n. 1387 del 27/04/2011 - AEROFILTRI

7) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g (compresa la verniciatura a polveri).

Possono aderire all’autorizzazione generale le aziende che effettuano verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro purché rispettino le seguenti condizioni:

1) L’ utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non supera i 50 kg/g (tal quale) e le 5 tonnellate anno di solventi (al calcolo contribuiscono tutti i prodotti impiegati, compresi quelli utilizzati per lavaggio e pulizia).

2) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti sono svolte in cabine o tunnel dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti; gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione vernice sono avviati ad un idoneo sistema di filtrazione per l'abbattimento del particolato.

3) Gli impianti garantiscono il rispetto dei seguenti limiti di emissione:

Fase Inquinante Concentrazione

Applicazione vernice a solvente

Polveri 3 mg/Nm3

Composti organici volatili

espressi come C totale*100 mg/Nm3

Applicazione vernice a polveri Polveri 3 mg/Nm3

Essiccazione o cotturaComposti organici

volatiliespressi come C totale

50 mg/Nm3

* Gli stabilimenti esistenti che non riescono a rispettare il limite espresso in Carbonio Organico Totale fin dalla data di adesione, devono comunque adeguarsi al rispetto di tale limite entro 5 (cinque) anni dall'adesione stessa. Fino al termine di adeguamento i limiti da rispettare, fermi restando quelli per gli altri parametri sopra riportati, sono i seguenti:

Inquinante ConcentrazioneComposti organici sotto forma di gas, vapori o

polveriAllegato I, Parte II, Tabella

D

Nota: gli impianti termici al servizio del forno/tunnel di essiccazione con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all’Allegato IV, Parte I – Impianti ed attività di cui all'articolo 271, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., non necessitano di autorizzazione.

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Page 18: Determinazione n. 1387 del 27/04/2011 - AEROFILTRI

NOTA INFORMATIVA predisposta a supporto dell'Autorizzazione di Carattere Generale

I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273°K e 101,3 kPa).

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto o dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ed eventuali successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna caratterizzazione fluidodinamica dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni (criteri, durata, tipo e numero campionamenti).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione degli inquinanti sono quelli indicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/08/00, nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii. e quelli indicati nel sito dell'ARPA Veneto:

http://ippc.arpa.veneto.it/fileadmin/user_upload/Elenco%20metodi%20ARPAV_aria_rev3.xls

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Nel caso di misurazioni discontinue anche eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni” indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione + Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.