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Pag. 1 Determinazione n. 1593 del 28/10/2016 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 28/10/2016 n. 1593 Settore IV 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 4.3.1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Valutazioni Ambientali OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 23 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E ART. 23 L.R. 3/2012 - D.P.R. 160/2010 - COMUNE DI OSIMO - IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI - ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE E AUTODEMOLIZIONE. PROPONENTE: MAZZIERI MICHELE E F.LLI SNC. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE POSITIVO CON PRESCRIZIONI. IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che in data il 28.10.2013, con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 170308 del 29.10.2013, la ditta Mazzieri Michele e F.lli snc (subentrata, come da richiesta assunta al prot. n. 172808 del 24.12.2015, alla ditta Mazzieri Michele), P.I./C.F. 02693040426 e sede legale in via Molino Mensa n. 90 - 60027 Osimo (AN), ha trasmesso alla scrivente Area istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della l.r. n. 3/2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”, relativa ad un progetto denominato “Impianto di gestione rifiuti speciali - Attività di rottamazione e autodemolizione” corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto de quo, della ricevuta del versamento delle spese istruttorie e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), nonché di copia della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1 dell’art. 13 della citata l.r., effettuata dal Proponente sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 28.10.2013; PRESO ATTO che: - il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nel Rapporto sull’Impatto Ambientale, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), un impianto di gestione rifiuti speciali – Attività di rottamazione e autodemolizione in Via Molino Mensa nel Comune di Osimo; - l’area interessata dall’intervento è identificata catastalmente al foglio n. 65 particelle n. 1051, 606 e 609; - la tipologia dell’intervento, rientrando nell’Allegato B2, punto 7. lettere p) e q), prevede il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) di cui all’art. 8 della l.r. 3/2012; tuttavia il Proponente, avendone facoltà, ha optato per la presentazione dell’ istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del capo III della citata legge regionale; DATO ATTO conseguentemente che: - il 28.11.2013, con nota prot. n. 188386 trasmessa per il tramite del SUAP del Comune copia informatica per consultazione

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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTEDel 28/10/2016 n. 1593

Settore IV4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Valutazioni Ambientali

OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 23 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E ART. 23 L.R. 3/2012 - D.P.R. 160/2010 - COMUNE DI OSIMO - IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI - ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE E AUTODEMOLIZIONE. PROPONENTE: MAZZIERI MICHELE E F.LLI SNC. GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE POSITIVO CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che in data il 28.10.2013, con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 170308 del 29.10.2013, la ditta Mazzieri Michele e F.lli snc (subentrata, come da richiesta assunta al prot. n. 172808 del 24.12.2015, alla ditta Mazzieri Michele), P.I./C.F. 02693040426 e sede legale in via Molino Mensa n. 90 - 60027 Osimo (AN), ha trasmesso alla scrivente Area istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della l.r. n. 3/2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”, relativa ad un progetto denominato “Impianto di gestione rifiuti speciali - Attività di rottamazione e autodemolizione” corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto de quo, della ricevuta del versamento delle spese istruttorie e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), nonché di copia della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1 dell’art. 13 della citata l.r., effettuata dal Proponente sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 28.10.2013;

PRESO ATTO che:- il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e

caratteristiche meglio evidenziate nel Rapporto sull’Impatto Ambientale, parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), un impianto di gestione rifiuti speciali – Attività di rottamazione e autodemolizione in Via Molino Mensa nel Comune di Osimo;

- l’area interessata dall’intervento è identificata catastalmente al foglio n. 65 particelle n. 1051, 606 e 609;

- la tipologia dell’intervento, rientrando nell’Allegato B2, punto 7. lettere p) e q), prevede il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) di cui all’art. 8 della l.r. 3/2012; tuttavia il Proponente, avendone facoltà, ha optato per la presentazione dell’ istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del capo III della citata legge regionale;

DATO ATTO conseguentemente che:- il 28.11.2013, con nota prot. n. 188386 trasmessa per il tramite del SUAP del Comune

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di Osimo in coerenza al disposto dell’art. 4 del d.p.r. 160/2010, si è provveduto a comunicare al Proponente l’avvio del procedimento di VIA, prevedendone la conclusione per il giorno 12.03.2014, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 della l.r. 3/2012, salvo quanto previsto dal successivo comma 4 in merito all’eventuale richiesta di integrazioni;

- con nota prot. n. 190421 del 03.12.2013 è stato richiesto un contributo istruttorio all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) territorialmente competente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 14, comma 2 della citata l.r. 3/2012;

- copia della documentazione riguardante il progetto è stata pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione ed è rimasta depositata presso questa Area per i sessanta giorni previsti per legge e decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1 dell’art. 13 sul quotidiano, effettuato dal Proponente il 28.10.2013, onde garantire il perfetto contraddittorio da parte di eventuali controinteressati al procedimento;

- copia del progetto di cui trattasi è stata altresì trasmessa agli uffici interni, per il contributo istruttorio di competenza;

ACCERTATO che:- la documentazione relativa al progetto è stata trasmessa al Comune di Osimo per il

deposito previsto per legge;- a seguito delle pubblicazioni di cui ai punti precedenti, non sono pervenute osservazioni

da parte di controinteressati;VISTI:- il contributo dell’U.O. Gestione Rifiuti della scrivente Amministrazione del 19.12.2013;- l’apporto istruttorio dell’A.R.P.A.M. prot. n. 45278 del 20.12.2013 registrato al prot. n.

200958 del 23.12.2013, per il cui contenuto si rimanda all’allegato Rapporto sull’Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

TENUTO CONTO che:- con nota prot. n. 22362 del 12.02.2014 e per le motivazioni ivi contenute, si è

provveduto a convocare per il 17.02.2014 una riunione con il Proponente finalizzata al superamento delle criticità emerse in sede di istruttoria;

- nel corso della riunione, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 27218 del 21.02.2014, è stata evidenziata la necessità di documentazione integrativa da produrre entro quarantacinque giorni dalla richiesta;

- con la nota di trasmissione del succitato verbale si è provveduto altresì a ribadire al Comune di Osimo la richiesta del Certificato di Assetto del Territorio relativo all’intervento in oggetto, già richiesto con ns. precedente nota prot. n. 188386 del 28.11.2013;

VISTA in tal senso la documentazione pervenuta il 02.04.2014 ed assunta al prot. n. 50502 del 04.04.2014, per il cui contenuto si rimanda all’allegato Rapporto sull’Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), e su cui è stato richiesto l’apporto istruttorio dell’A.R.P.A.M. con nota prot. n. 51196 del 07.04.2014;

PRESO ATTO:- della valutazione dell’U.O. Gestione Rifiuti del 08.04.2014 relativa alla

documentazione integrativa;- degli apporti dell’A.R.P.A.M. prot. n. 19206 del 07.06.2014 (ns. prot. n. 82124 del

11.06.2014), e prot. n. 19679 del 11.06.2014 (ns. prot. n. 82383 del 12.06.2014);- del Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 17508 del 06.06.2014 trasmesso dal

Comune di Osimo con nota prot. n. 18119 del 12.06.2014 assunta al prot. n. 86515 del 20.06.2014;

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DATO ATTO che con nota prot. n. 96706 del 11.07.2014 si è provveduto a comunicare al Proponente, per il tramite del competente SUAP, il permanere di criticità in merito all’intervento in esame e pertanto la necessità di ulteriori approfondimenti, tra cui quella di argomentare “circa la qualifica di attività insalubre dell’impianto in questione e, in caso affermativo, circa le condizioni per mantenere l’attività con le modifiche richieste in sede del presente procedimento…”;

VISTA quindi la documentazione integrativa presentata dal Proponente il 21.08.2014 ed assunta al prot. n. 113542 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all’allegato Rapporto sull’Impatto Ambientale, parte integrante della presente determinazione (Allegato 1), e su cui, con nota prot. n. 117081 del 01.09.2014, è stata richiesta all’A.R.P.A.M. la valutazione di competenza e al Comune di Osimo di esprimersi sulle argomentazioni del Proponente relative alle criticità di natura urbanistica;

PRESO ATTO:- del contributo istruttorio dell’U.O. Gestione Rifiuti del 22.09.2014 relativo all’ulteriore

documentazione integrativa presentata dal Proponente;- delle valutazioni dell’A.R.P.A.M. prot. n. 31133 del 22.09.2014, assunte al prot. n.

130204 del 24.09.2014;CONSIDERATO che con nota prot. n. 159527 del 12.11.2014 si è provveduto a rinnovare al

Comune di Osimo la richiesta di parere relativo alle argomentazioni del Proponente precedentemente citate;

VISTA in tal senso la risposta del Comune di Osimo prot. n. 26982 del 29.09.2015, assunta al prot. n. 134932 del 05.10.2015, che conferma quanto contenuto nel punto “conformità urbanistica” del Certificato di Assetto del Territorio prot. n. 17508 del 06.06.2014;

RITENUTO tuttavia necessario, con nota prot. n. 163916 del 03.12.2015, richiedere allo stesso la certificazione esplicita della conformità urbanistica dell’impianto in esame, esistente e in esercizio da anni, ai fini della conclusione del procedimento di VIA;

VISTO pertanto il relativo riscontro del Comune di Osimo prot. n. 36041 del 16.12.2015, assunto al prot. n. 169435 del 17.12.2015, che attesta la conformità urbanistica dell’intervento in esame “nel rispetto dei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G. Comunale.”;

DATO ATTO:- dell’istruttoria tecnica compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati

nell’allegato D alla legge regionale 3/2012, per le cui conclusioni si rimanda all’allegato al presente atto (Allegato 1);

- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaela Romagna relativamente agli aspetti amministrativi, dal Dott. Geol. Paolo Sandroni per quelli relativi alla difesa del suolo, dal Dott. Arch. Massimo Orciani per quelli attinenti le verifiche del sistema vincolistico ed i riscontri cartografici, dall’Istruttore Leonardo Sorichetti per gli aspetti inerenti la componente rifiuti e dall’Esperto Tecnico Dott. Ing. Chiara Ferrini per gli impatti sulle componenti ambientali;

VISTI E RICHIAMATI:- il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina

sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

- la l.r. n. 3 del 26.03.2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”, pubblicata sul BUR Marche del 05.04.2012;

- l’art. 4 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale “la Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio” e che non

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presentino un impatto ambientale interregionale o una localizzazione sul territorio di due o più Province;

- l’Allegato B2 alla citata l.r., punto 7, lettere p) e q);- l’art. 6 comma 1 della citata l.r. n. 3/2012, ai sensi del quale per lo svolgimento delle

attività tecnico-scientifiche relative all’istruttoria l’Autorità competente si avvale dell’ARPAM;- il comma 1 dell’art. 15 della stessa “L’autorità competente conclude con provvedimento

espresso e motivato il procedimento di VIA nei centotrentacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 13, comma 1.”, nonché il comma 4 “… l’autorità competente, ..., adotta il provvedimento di VIA nei novanta giorni successivi al ricevimento delle integrazioni richieste. …”

Visti inoltre:- l’art. 22 “Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le

attività produttive” della stessa;- l’art. 107, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”;- il Decreto della Presidente n. 2 del 13.10.2014 ad oggetto “Ing. Massimo Sbriscia -

proroga incarichi dirigenziali a tempo determinato” con il quale vengono prorogati, fino al 31/10/2016, gli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato conferiti all’Ing. Massimo Sbriscia ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con atti nn. 34/2013 e 12/2014;

- il Decreto della Presidente n. 351 del 28.12.2015 ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” che delinea la nuova struttura organizzativa che attribuisce al Settore IV le funzioni già proprie del Settore VI;

- il Decreto della Presidente n. 33 del 04.03.2016 ad oggetto “Aggiornamento incarichi dirigenziali di direzione dei settori della Provincia di Ancona”;

- la Determinazione del Dirigente dello scrivente Settore n. 829 del 29.04.2016 avente ad oggetto “Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale” di definizione, tra l’altro, dell’organizzazione dell’Ufficio preposto allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure ai sensi della l.r. 3/2012;

DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

I. Di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo relativo ad un intervento denominato “Impianto di gestione rifiuti speciali - Attività di rottamazione e autodemolizione” della ditta Mazzieri Michele e F.lli snc (subentrata, come da richiesta assunta al prot. n. 172808 del 24.12.2015, alla ditta Mazzieri Michele), P.I./C.F. 02693040426 e sede legale in via Molino Mensa n. 90 - 60027 Osimo (AN) su un’area identificata catastalmente al foglio n. 65 particelle n. 1051, 606 e 609, pervenuto in data 28.10.2013, con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 170308 del 29.10.2013, così come ulteriormente integrato nel corso del presente procedimento e con le prescrizioni riportate nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

II. Di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Osimo per i successivi adempimenti di competenza.

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Pag. 5Determinazione n. 1593 del 28/10/2016

III. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Osimo per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012, nonché all’Ente Parco Regionale del Conero.

IV. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto sul B.U.R. Marche e in versione integrale sul sito web della Provincia di Ancona, del presente atto.

V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme, fatto salvo il disposto di cui al precedente punto II, e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.VII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241,

che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

VIII. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaela Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO: fascicolo verifica 11 07 05 445

Ancona, 28/10/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SBRISCIA MASSIMO(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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SETTORE IVArea Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONAPEC: [email protected]

Gli istruttori

Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Ing. Chiara Ferrini

Dott. Geol. Paolo Sandroni

Documento firmato digitalmente dal Dirigente del Settore Dott. Ing. Massimo Sbriscia

Rapporto sull’impatto ambientaleValutazione di Impatto Ambientale

Comune di OsimoImpianto di gestione rifiuti speciali –

Attività di rottamazione e autodemolizione

Proponente: Michele Mazzieri

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SETTORE IVArea Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONAPEC: [email protected]

INDICE

1 PREMESSE ..............................................................................................................................21.1 Presentazione della domanda da parte del proponente ....................................................................21.2 Individuazione e localizzazione del progetto ..................................................................................21.3 Identificazione del proponente ........................................................................................................31.4 Deposito degli elaborati ...................................................................................................................31.5 Pubblicazione dell’avviso sul quotidiano a diffusione regionale ....................................................31.6 Attestazione dell’avvenuto deposito................................................................................................31.7 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate ........................................................................3

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .......................................................42.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico ............................................................................42.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico.......................................................4

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE...............................................................43.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale ..................................................................................83.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale .............................................................9

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ................................................................134.1 Sintesi delle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale.................................................134.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale ...........................................................16

5 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI ...................................................................................185.1 Esito dell’istruttoria .......................................................................................................................18

6 ELENCO ELABORATI........................................................................................................20

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SETTORE IVArea Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONAPEC: [email protected]

1 PREMESSE

PremessaLa ditta MAZZIERI MICHELE, nell’ambito della sua attività di gestione dei rifiuti, è

titolare dei seguenti provvedimenti rilasciati da questa Provincia: Determinazione del Dirigente del 21/09/2010 n. 583 con cui si è rilasciato il rinnovo n.

47/2010 dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività di autodemolizione (attività R13 e R4 sui veicoli fuori uso DGP n. 396/2005);

Determinazione del Dirigente del 30/07/2013 n. 391 con cui si è iscritta la ditta con il n. 35/2013/PSR nel Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata e in particolare le attività classificate R13 e R4 su rifiuti di natura metallica, ferrosi e non ferrosi, apparecchiature elettriche fuori uso e stoccaggio di rifiuti di imballaggio anche in carta e materiali compositi;

Determinazione del Dirigente del 08/03/2007 n. 222 (Autorizzazione n. 17/2007 del 06/03/2007) e successive modifiche, in ultimo con D.D. del 04/12/2013 n. 604 (autorizzazione n. 46/2013) e D.D. del 07/10/2014 n. 248 (autorizzazione n. 57/2014), relative allo svolgimento dell’attività di stoccaggio, preparazione preliminare e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti prevalentemente da oli minerali esausti e pneumatici fuori uso.

Nell’ambito del presente procedimento di VIA la Ditta: non ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 16 comma 1 della LR 3/2012, per il rilascio di

altri titoli in materia ambientale; con nota assunta al ns. prot. n. 97851 del 21.07.2015, dichiara che a seguito

dell’ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’approvazione delle modifiche proposte nell’ambito del presente procedimento, inerenti l’organizzazione degli spazi aziendali, sarà necessaria la presentazione di una comunicazione, tramite procedura AUA (art. 216), e di una domanda di modifica in procedura ordinaria (art. 208). Dichiara che “l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 e/o l’autorizzazione AUA includerà anche l’autorizzazione allo scarico (artt. 124-125 del D.Lgs. 152/2006)”. A tal riguardo si rimanda al paragrafo 4.2 e alla prescrizione di cui al Punto 2 del paragrafo 5.1.

1.1 Presentazione della domanda da parte del proponenteDomanda pervenuta in data 28.10.2013, registrata al protocollo provinciale n. 171308 del

29.10.2013.

1.2 Individuazione e localizzazione del progetto Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 20 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2012 (su istanza del proponente, dal momento che l’intervento ricade in Allegato B2 punti 7p e 7q della LR 3/2012) ha ad oggetto un impianto di gestione rifiuti speciali – Attività di rottamazione e autodemolizione in Via Molino Mensa nel Comune di Osimo. L’area è identificata catastalmente al foglio n. 65 particelle n. 1051, 606 e 609.

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1.3 Identificazione del proponenteMazzieri Michele, Via Molino Mensa n. 90, 60027 Osimo (AN), ora Mazzieri Michele e

F.lli snc, medesima sede legale ed operativa (subentro con D.D. del 12.01.2016 n. 23 in relazione alle citate autorizzazioni e iscrizioni).

1.4 Deposito degli elaboratiDal giorno 28.10.2013 per 60 giorni presso la sede della Provincia di Ancona –

Dipartimento III Governo del Territorio – Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (ora Settore IV – Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali) e presso la sede del Comune di Osimo.

1.5 Pubblicazione dell’avviso sul quotidiano a diffusione regionale In data 28.10.2013 su Il Resto del Carlino.

1.6 Attestazione dell’avvenuto depositoPresente nella documentazione.

1.7 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate Non sono pervenute osservazioni.

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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico

Pianificazione a livello nazionaleL’area in cui ricade l’opera non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.

42/2004.L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e

non interessa aree parco né Siti di Interesse Comunitario né Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provincialePer quanto riguarda il PTC, l’area in oggetto ricade nell’ambito territoriale “E”.L’area di impianto non ricade in aree censite dal PAI.

Pianificazione di livello comunaleAi sensi dello strumento urbanistico vigente del Comune di Osimo l’area è in zona D.1.1

– Zona destinata alle attività produttive, prevalentemente industriali – artigianali di completamento (art. 46, 46.01 NTA PRG).

Pianificazione di settoreCon le integrazioni assunte al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, la Ditta sostiene che

“l’attività svolta dalla ditta consiste in un mero trattamento meccanico di rifiuti speciali, attività non inquadrabile tra le tipologie impiantistiche previste dal PPGR. I rifiuti speciali, individuati in ingresso dai codici 20 CER – 200101 (carta e cartone), 200136 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso), 200140 (metallo) - provengono principalmente da attività commerciali e industriali nonché da aziende municipalizzate locali”.

2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

Dal Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Osimo con nota prot. n. 17508 del 06/06/2014, registrata ns. prot. n. 86515 del 20/06/2014, in merito alla conformità urbanistica si evince che:“La zona dell’impianto di gestione rifiuti speciali - attività di rottamazione e autodemolizione, ai sensi dell’art. 4 delle NTA del vigente PRG è assoggettata alle seguenti previsioni: ‘E’ fatto il diritto degli operatori nel settore commerciale e produttivo manifatturiero in attività alla data di adozione del presente Piano e i loro subentranti a proseguire l’attività stessa nelle modalità utilizzate fino a quella data, purché ciò avvenga nei rispetto del limite delle superfici esistenti e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente relativamente all’inquinamento acustico-ambientale e delle norme igienico sanitarie’.

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Inoltre, in riferimento alla qualifica di attività insalubre, qualora riferibile all’impianto in argomento, le NTA del vigente P.R.G. prevedono che le stesse attività possono essere svolte limitatamente nelle zone E ed EO stante l’art. 11, 11.04 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che così recita: ‘Nelle zone urbanistiche E ed EO ricomprese nel territorio extraurbano è consentito l’insediamento di attività definite insalubri del DM 05.09.1994, in riferimento all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, previo espletamento delle procedure autorizzatorie ai sensi della vigente normativa; nelle zone E sono possibili industrie insalubri di prima classe e seconda classe, mentre ne/le zone EO sono possibili industrie insalubri di sola seconda classe”.

Con nota ns. prot. n. 96706 del 11/07/2014 si chiedeva alla ditta di argomentare “circa la qualifica di attività insalubre dell’impianto in questione e, in caso affermativo, circa le condizioni per mantenere l’attività con le modifiche richieste in sede del presente procedimento, ossia: Preesistenza dell’attività rispetto al PRG vigente; Rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente relativamente all’inquinamento acustico-

ambientale e delle norme igienico sanitarie”.Con la documentazione integrativa assunta al ns. prot. n. 113542 del 21/08/2014 la

ditta ha risposto come segue:“l’azienda risulta essere qualificata come industria insalubre di prima classe. Le modifiche attualmente richieste non riguardano ampliamenti delle superfici esistenti, ma esclusivamente, modifiche non sostanziali attinenti: alla disposizione dei materiali all’interno del lotto aziendale alla realizzazione di circa 400 mq di pavimentazione industriale, nella porzione residuale

rimasta scoperta, dedicata ad area di ingresso al centro e alla viabilità.La prosecuzione dell’attività, a parere degli scriventi, è, quindi, consentita poiché non variano né le superfici aziendali, né, tantomeno, le modalità operative utilizzate per la gestione dei rifiuti.… La presenza dell’impianto nel sito in esame risulta essere storica, almeno trentennale, documentata a partire perlomeno dal 11/11/1985.Inoltre si dichiara che la destinazione dell’area in esame, nell’intervallo di tempo compreso fra il PRG del 1974 ed il successivo del 1996, era esclusivamente agricola…La preesistenza dell’attività rispetto all’entrata in vigore dell’attuale PRG è, quindi, inequivocabile. In relazione al rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente relativamente all’inquinamento acustico-ambientale, la relazione di valutazione di impatto acustico precedentemente prodotta (ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, ndr) attestava la compatibilità del sito.Per quel che concerne le norme igienico sanitarie, il centro di autodemolizione è dotato: di servizi igienici collegati alla rete fognaria pubblica; di locale spogliatoio per gli operatori; di platea in cemento e superficie coperta per le aree dove si svolgono le operazioni di messa

in sicurezza dei veicoli.La platea di cui sopra è munita di pozzetto desoleatore idoneo a garantire la segregazione e la raccolta degli oli residuati dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli;

di appositi contenitori a perfetta tenuta stagna, per lo stoccaggio, in attesa dello smaltimento definitivo, degli oli residuati dalle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, nonché degli oli residuati dalle operazioni di pulizia del disoleatore;

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di superficie impermeabile per l’intera area, ad eccezione dello spazio destinato a verde perimetrale di mitigazione;

di sistema di canalizzazione per la raccolta delle acque meteoriche, indipendente da quello della platea di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, che confluisce in un adeguato impianto di trattamento. Gli effluenti depurati sono immessi nella rete fognaria pubblica;

di apposita area per lo stoccaggio degli accumulatori rimossi dai mezzi.Essi sono stoccati sotto una tettoia, protetti dagli agenti atmosferici, e collocati all’interno di contenitori stagni e di adeguata resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici.Il contenuto liquido presente all’interno non può in alcun modo essere sversato.

di apposite aree per lo stoccaggio dei pneumatici; di recinzione perimetrale di altezza non inferiore a 2 mt.; di impianti elettrici, attrezzature e strutture metalliche, provviste di dotazioni di sicurezza e

di messa a terra, contro le scariche atmosferiche.La ditta procede a periodiche derattizzazioni dell’area che, inoltre, è mantenuta in buono stato mediante costante disinfestazione da erbe e da quant’altro possa costituire ricettacolo di ratti e bisce.I requisiti tecnici dell’impianto e le modalità gestionali adottate garantiscono il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti”.

Il Comune di Osimo, con nota prot. n. 36041 del 16.12.2015, registrata ns. prot. n. 169435 del 17.12.2015, “attesta la conformità urbanistica dell’area interessata dall’attività di rottamazione/autodemolizione…nel rispetto dei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 4 delle NTA del vigente PRG comunale”.

Con nota ns. prot. n. 22362 del 12/02/2014 si riportava quanto evidenziato dall’Area Ambiente - U.O. Gestione Rifiuti del Settore I dello scrivente Dipartimento (ora Area Rifiuti e Suolo – U.O. Gestione Rifiuti dello scrivente Settore) con nota prot. n. 2351 del 19/12/2013:

“…per quanto riguarda l’analisi dei fattori escludenti per la verifica di conformità ai criteri di localizzazione dell’impianto si osserva che tale valutazione è incompleta. L’impostazione metodologica corretta per la localizzazione degli impianti è quella descritta dal cap. 13.1 al 13.3 incluso, ovvero come meglio schematizzato nel Piano Regionale dal par. 4.2.2.3 fino alla tab. 6 “criterio strategico funzionale”. Tale verifica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e accompagnata da una relazione tecnica a firma di un tecnico incaricato il quale, nell’ambito delle proprie competenze, dimostri l’insussistenza dei fattori escludenti previsti per la tipologia impiantistica nel sito specifico. In caso negativo la ditta può rinunciare, per la prosecuzione dell’attività, alla gestione dei rifiuti urbani”.

A seguito delle integrazioni assunte al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, con nota ns. prot. n. 96706 del 11/07/2014 si riportava quanto evidenziato dall’U.O. Gestione Rifiuti con nota del 08/04/2014: “Facendo seguito al parere fornito con nota del 19/12/2013, dall’esame della documentazione integrativa presentata dalla ditta in oggetto, si rileva quanto segue:La ditta ha dichiarato la non applicabilità dei fattori escludenti per la localizzazione dell’impianto previsti dal PRGR e dal PPGR. Considerato che la ditta gestisce anche RSU, in particolare i CER 200101, 200136 e 200140, l’impianto è inquadrabile nella tipologia V.R.S.R. — ‘Aree attrezzate per il conferimento e la valorizzazione del rifiuto e impianti di selezione del secco recuperabile”. La ditta deve pertanto dimostrare a) la compatibilità dell’impianto con i

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criteri di localizzazione previsti dal PPGR e dal PRGR o, in alternativa, b) che tali rifiuti erano oggetto di provvedimento di iscrizione antecedentemente all’entrata in vigore del PPGR”.

Con le integrazioni assunte al ns. prot. n. 113542 del 21/08/2014 la ditta ha risposto quanto segue:“Non si dimostra la conformità con i criteri di localizzazione previsti dal PPGR e dal PRGR in quanto i rifiuti provenienti da rifiuti urbani individuati con la classe CER 20, che individuano i flussi di RSU e, che pertanto, fanno inquadrare l’impianto nella tipologia VRSR, erano già oggetto di provvedimento di iscrizione in data antecedente all’entrata in vigore del PPGR e del PRGR. A dimostrazione di ciò, si riporta in calce il provvedimento di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, rilasciato in data 18/07/1998 dalla Provincia di Ancona con atto n. 12/98/PSR”.

L’ U.O. Gestione Rifiuti, con nota del 22/09/2014, ha osservato:“La Ditta ha allegato l’iscrizione n. 12/98/PSR del 18/07/1998 a dimostrazione che i rifiuti 200136 e 200140 (nelle loro vecchie codifiche 200105 – 200106 – 200124) erano oggetto di iscrizione antecedentemente all’entrata in vigore del PPGR. Il CER 200101 non era compreso e quindi la ditta non è legittimata alla sua gestione”. A tal riguardo si rimanda alla prescrizione di cui al Punto 1 del paragrafo 5.1.

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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale

L’impianto in oggetto, con una superficie di circa 8.287 mq, è ubicato nella zona sud della città di Osimo, in un’area prevalentemente industriale, e risulta attivo da diversi decenni. È un centro di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in particolare di veicoli destinati alla demolizione e di metalli ferrosi e non ferrosi. I rifiuti raccolti dalla ditta provengono essenzialmente da attività artigianali, industriali, società municipalizzate e di servizio, nonché da privati, principalmente nella Provincia di Ancona.

Da un punto di vista edilizio e operativo non subirà alcuna modifica sostanziale rispetto allo stato attuale. La superficie complessiva dell’impianto resterà invariata, si prevedono solo il completamento della pavimentazione industriale nella porzione residua rimasta scoperta (circa 400 mq, zona di accesso e parcheggi) e una lieve rimodulazione degli spazi aziendali dedicati alle operazioni di gestione dei materiali.

Le attività di gestione dei rifiuti vengono così svolte:1. Autodemolizione

Conferimento, controllo documentale e stoccaggio; Messa in sicurezza tramite rimozione delle componenti potenzialmente inquinanti e dei

liquidi e sostanze pericolose; Disassemblaggio delle componenti riutilizzabili e/o avviabili al recupero; Riduzione volumetrica per successiva frantumazione.

2. Trattamento R.A.E.E.I RAEE gestiti sono esclusivamente non pericolosi. L’area utilizzata per il trattamento dei RAEE (messa in sicurezza – disassemblaggio, ecc.) è prevista quasi esclusivamente all’interno del locale magazzino, fatta eccezione per le operazioni di pressatura delle carcasse bonificate, le aree di conferimento delle apparecchiature dismesse su cassoni chiusi e le aree di stoccaggio delle componenti recuperabili su cassoni chiusi. L’impianto è attrezzato per identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento.

3. RottamazioneI rifiuti da trattare con le operazioni R4-R13 consistono principalmente in materiali ferrosi e non ferrosi. La gestione si esplica attraverso le fasi di raccolta, cernita/stoccaggio, disassemblaggio, riduzione volumetrica. La percentuale di materiale effettivamente recuperato e venduto come materia prima secondaria varia dal 70 al 80%; la parte residua viene inviata preferibilmente ad altri centri di recupero o, in via residuale, allo smaltimento finale.Le altre tipologie di materiali che sono stoccati (operazioni R13-D15) sono costituiti da pneumatici, plastiche, carta e cartone, batterie, oli e lubrificanti, prodotti tessili, ecc. Effettuata la cernita, si procede allo stoccaggio e al conferimento presso centri di recupero e/o smaltimento finale.

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I quantitativi autorizzati sono i seguenti: Determinazione del Dirigente del 21/09/2010 n. 583 - attività di autodemolizione:

n. 5.000 unità – quantità massima stoccabile n. 30 unità Determinazione del Dirigente del 30/07/2013 n. 391 - attività di recupero rifiuti in

procedura semplificata:quantità annua 10.800 tonn. – quantità massima stoccabile 1.342,260 tonn.

Determinazione del Dirigente del 07/10/2014 n. 248 - attività di stoccaggio, preparazione preliminare e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi

quantità massima stoccabile 289,4 tonn.Nel lotto aziendale sono presenti quattro tettoie metalliche ed un immobile in c.a.

adibito ad ufficio, spogliatoio, bagno e magazzino, oltre ad alcune baracche prefabbricate. Il lotto aziendale è dotato di pavimentazione impermeabile additivata con sostanza chimica in grado di aumentarne l’impermeabilità e la resistenza agli agenti fisici e chimici.

L’impianto è collegato alla viabilità principale tramite strada privata (di uso pubblico) ed è raggiungibile percorrendo Via Molino Mensa e la SP 3 della Val Musone. Il traffico potrà raggiungere complessivamente punte di 20-30 veicoli al giorno. La viabilità interna all’impianto prevede corsie di transito, di manovra e aree di parcheggio.

In merito ai rischi di incidenti, le emergenze che possono verificarsi sono: Sversamento di sostanze pericolose stoccate: è presente un’area adibita a deposito per

materiali assorbenti e neutralizzanti nei pressi delle aree dove è possibile che avvengano gli sversamenti. Il materiale utilizzato verrà poi gestito come rifiuto.

Emergenza dovuta ad incendio: l’azienda è soggetta all’applicazione della normativa sulla prevenzione incendi.

Emergenza dovuta a malfunzionamento impiantistico: il coordinatore emergenze valuterà le modalità di interruzione dell’attività e le precauzioni da adottare.

In merito al monitoraggio, la Ditta descrive le attività previste relativamente alle varie matrici ambientali.

3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale

Nel corso di istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

L’Area Ambiente - U.O. Gestione Rifiuti del Settore I dello scrivente Dipartimento (ora Area Rifiuti e Suolo – U.O. Gestione Rifiuti dello scrivente Settore), con nota prot. n. 2351 del 19/12/2013 affermava :“Questo ufficio ritiene che non sia corretto, dal punto di vista del metodo, proporre nell’ambito della VIA la modifica dello stato dei luoghi, anche se ritenuti dalla ditta stessa “leggere rimodulazioni degli spazi”. Si ricorda infatti che la normativa di settore dispone che soltanto l’autorizzazione ex art. 208 (o l’autorizzazione integrata ambientale qualora ne ricorra l’applicazione) sostituisca visti, pareri, autorizzazioni e concessioni, anche ai fini edilizi urbanistici. Non risulta pervenuta a questo ufficio nessuna istanza in tal senso e pertanto, in

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mancanza di delucidazioni in merito, questo ufficio esprime parere contrario alle modifiche in progetto”.

Con nota ns. prot. n. 22362 del 12/02/2014 si riportava quanto ancora evidenziato, con la citata nota, dall’Area Ambiente - U.O. Gestione Rifiuti:“Per quanto concerne l’analisi dello stato di fatto, viste le finalità che la procedura di valutazione di impatto ambientale si pone, si inviano le seguenti osservazioni alla gestione dei rifiuti in virtù dei tre provvedimenti amministrativi sopra richiamati (D.D. 21/09/2010 n. 583, D.D. 30/07/2013 n. 391, D.D. 04/12/2013 n. 604, ndr): l’attività in procedura semplificata è svolta principalmente nel lotto di terreno posto a

“sud” dell’ingresso all’impianto, ma alcune tipologie di rifiuti (3.1-10.2-5.1 e gli stessi pacchi di auto gestiti in art. 216) sono stoccate anche nell’area di maggiori dimensioni “nord” dedicata all’attività principale di autodemolizione; stessa cosa dicasi per l’attività autorizzata con autorizzazione n. 46/2013, ovvero lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti autorizzate avviene sia nel lotto “sud” dell’impianto (vedi carta, plastica e legno) sia nel lotto “nord” (vedi area K2 dedicata ai rifiuti pericolosi di cui all’aut. 17/2007).

L’attività di gestione rifiuti è periodicamente sottoposta a verifica di conformità da parte degli Organi di controllo che devono verificare la regolarità dell’attività avvalendosi anche degli atti amministrativi rilasciati dall’ente competente e dalle osservazioni “in loco” (sopralluoghi); in tal senso si esprimono forti perplessità sulla scelta, da parte della ditta, di non suddividere fisicamente i singoli lotti dedicati ciascuno alla propria attività autorizzata (o comunque esercitata in regime semplificato), e tanto più si esprimono dubbi sulla scelta di dedicare le singole aree, graficamente identificate con lettere (X), a più rifiuti aventi differente provenienza o comunque sottoposti a regimi normativi/autorizzativi differenti, creando di fatto una estrema frammentazione logistica che può sfociare nella oggettiva difficoltà nell’individuare l’origine di eventuali problematiche ambientali, e di conseguenza la difficoltà da parte degli enti competenti di intervenire sui relativi atti amministrativi correlati.

Pertanto alla luce di quanto sopra detto, si ritiene opportuno invitare la ditta, in questa fase di valutazione ambientale, a produrre apposite istanze ai sensi degli artt. 208 e 216 che soddisfino oltre le proprie necessità organizzative anche l’esigenza di “razionalizzare la logistica dell’attività”, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali che la norma impone...”.

Dal momento che le richieste dell’U.O. Gestione Rifiuti avrebbero potuto rendere necessaria una modifica sostanziale del progetto, con la citata nota si è ritenuto opportuno convocare un incontro con la Ditta per il giorno 17/02/2014.

Con nota ns. prot. n. 27218 del 21/02/2014 si trasmetteva il verbale del suddetto incontro, di cui si riportano alcuni stralci significativi:“L’Arch. Pacioni, consulente della Ditta, illustra i contenuti principali del progetto, che riguarda attività di gestione rifiuti di tre tipologie:1. attività di autodemolizione - autorizzazione ai sensi del D.lgs. n. 209 del 24/06/2003;2. recupero di rifiuti di natura metallica, ferrosi e non ferrosi, apparecchiature elettriche fuori

uso e stoccaggio di rifiuti di imballaggio anche in carta e materiali compositi - iscrizione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06;

3. stoccaggio, preparazione preliminare e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti prevalentemente da oli minerali esausti e pneumatici fuori uso - autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06.

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Rappresenta che la distinzione dell’attività in differenti regimi autorizzativi è una scelta aziendale che caratterizza l’attività da anni e che l’accorpamento di materiali afferenti ai diversi regimi, oggi proposto, ha motivi di commercializzazione.Il Rag. Sorichetti, dell’U.O. Gestione Rifiuti, in merito al Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, premette che sono soggetti alla verifica di conformità ai criteri di localizzazione gli impianti autorizzati dopo l’entrata in vigore del Piano. L’attività in oggetto è precedente al Piano, per cui ne risulta esente, a condizione che non intervengano oggi delle modifiche. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’attività di autodemolizione rispetto al D.lgs. n. 209 del 24/06/2003.Nella nuova configurazione di progetto, alcune aree attualmente destinate ad attività gestite in semplificata vengono interessate dalla attività di autodemolizione. Questo comporterà la necessità, in sede autorizzativa, di accertare la conformità del progetto ai criteri di localizzazione previsti nel D.lgs. n. 209 del 24/06/2003. Sorichetti sottolinea che la ditta è nella piena facoltà di portare avanti tale soluzione e di mantenere autorizzazioni distinte, con la consapevolezza però delle valutazioni aggiuntive da effettuare e dei relativi possibili esiti. Aggiunge che l’attività svolta dalla ditta consiste in un mero trattamento meccanico di rifiuti speciali, attività non inquadrabile tra le tipologie impiantistiche previste dal PPGR, sempre che non vengano trattati rifiuti urbani. Se ciò fosse, la ditta dovrà produrre l’analisi dei fattori escludenti come da osservazioni dell’U.O. Gestione Rifiuti (cfr. nota ns. prot. n. 22362 del 12.02.2014).In esito alla discussione, la Ditta decide di apportare alcune modifiche al progetto al fine di evitare l’interferenza dell’attività di autodemolizione con nuove aree e di non intercettare quindi la verifica dei criteri di localizzazione ex D.lgs. n. 209 del 24/06/2003.La Dott.ssa Romagna invita pertanto la Ditta a produrre gli elaborati modificati…”.

Con le integrazioni assunte al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, la Ditta dichiara che “Al progetto presentato sono state apportate alcune modifiche riguardo alla distribuzione delle aree di gestione rifiuti, al fine di evitare l’interferenza dell’attività di autodemolizione con nuove aree e di non intercettare i criteri di localizzazione ex D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003. Nessuna area attualmente interessata dalle attività gestite in procedura semplificata verrà interessata dall’attività di autodemolizione. Alcune aree attualmente autorizzate in procedura ordinaria per l’attività di autodemolizione saranno invece cedute all’attività di rottamazione esercitata in procedura semplificata”.

Con nota ns. prot. n. 96706 del 11/07/2014 si riportava quanto evidenziato dall’U.O. Gestione Rifiuti con nota del 08/04/2014 a seguito delle integrazioni: “Facendo seguito al parere fornito con nota del 19/12/2013, dall’esame della documentazione integrativa presentata dalla ditta in oggetto, si rileva quanto segue: “In merito alle planimetrie presentate, si ritiene opportuno suddividere l’area O, dedicata

allo stoccaggio dei “pacchi” dei metalli pressati, tra quella autorizzata in procedura ordinaria e quella in semplificata.

Ai fini dell’approvazione delle modifiche proposte inerenti all’organizzazione degli spazi dell’impianto dovrà essere presentata la comunicazione per una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 216 e una domanda di modifica delle aree autorizzate in procedura ordinaria”.

Con nota assunta al ns. prot. n. 113542 del 21/08/2014 la ditta ha risposto quanto segue:1. “L’area O dedicata allo stoccaggio dei ‘pacchi’ dei metalli pressati è stata distinta

identificando la porzione in procedura ordinaria e quella in procedura semplificata”;

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2. “Concluso l’iter della VIA , ai fini dell’approvazione delle modifiche proposte, inerenti l’organizzazione degli spazi dell’impianto, saranno presentate, all’Amministrazione Provinciale di Ancona: La comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 per la modifica delle aree

autorizzate in procedura semplificata; L’istanza di modifica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la modifica delle aree

autorizzate in procedura ordinaria”.L’ U.O. Gestione Rifiuti, con nota del 22/09/2014, in merito alla prima richiesta rileva

che la ditta ha ottemperato, in merito alla seconda che la ditta provvederà una volta conclusa la VIA. A tal riguardo si rimanda alla prescrizione di cui al Punto 2 del paragrafo 5.1.

In merito al monitoraggio, con nota ns. prot. n. 27218 del 21/02/2014 si osservava che “Nel SIA (in particolare alle pagg. 149-152, 189, 196 e 206) la Ditta descrive le attività previste per il monitoraggio, come richiesto all’Allegato D punto 6 della LR3 /2012. Si chiede di integrare tali contenuti con la periodicità delle verifiche”.

Con le integrazioni assunte al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, la Ditta produce quanto richiesto, specificando le misure per il monitoraggio relativo alle varie matrici ambientali, complete di periodicità.

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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1 Sintesi delle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale

Acque Nello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “L’azienda è intestataria dell’Autorizzazione allo scarico di ASTEA SpA atto n. 27/2012 del 30/07/2012…La Ditta scarica le acque reflue in pubblica fognatura, tramite impianto di sollevamento…Per quel che concerne lo stoccaggio dei rottami metallici e/o dei veicoli bonificati, esso avviene sempre sopra superfici impermeabili dotate di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento….Si individuano specifiche linee di raccolta e trattamento:1. Linea acque nere provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi: nessun sistema di

trattamento e conferimento in rete pubblica acque nere;2. Linea acque meteoriche provenienti dai pluviali degli edifici: conferimento in rete fognaria

pubblica;3. Linea acque meteoriche di lavaggio dei piazzali utilizzati per l’attività (prima pioggia):

trattamento con depuratore e conferimento in rete pubblica acque nere;4. Linea acque meteoriche di lavaggio dei piazzali utilizzati per l’attività (seconda pioggia):

trattamento con depuratore e scarico al suolo;5. Linea raccolta liquidi zona di bonifica degli autoveicoli: desoleatore prima dello

stoccaggio in cisterna a tenuta stagna e successivo smaltimento presso ditte autorizzate.Sono messe in atto le seguenti misure di mitigazione: Mantenimento in perfetta efficienza delle reti fognarie; Realizzazione a regola d’arte di tutte le piazzole impermeabili di stoccaggio; Periodica manutenzione della superficie pavimentata; Periodico controllo dello stato e della funzionalità della cisterna raccolta liquidi, dei

contenitori per lo stoccaggio delle batterie e degli altri rifiuti.Per quanto concerne il monitoraggio ambientale si prevede la posa in opera di n. 2 tubi piezometrici che raggiungano la profondità di circa 15.00 m, disposti uno a monte del piazzale ed uno a valle. Con le integrazioni assunte al ns. prot. n. 113542 del 21.08.2014, la ditta produce la Relazione tecnica di invarianza idraulica (LR 22/2011), dove afferma: “…al fine di ottenere l’invarianza idraulica…si propone la realizzazione di una vasca atta alla laminazione delle piene che avrà un volume di circa 14,00 mc. Tale dispositivo sarà posto a monte del punto di scarico”.

Aria Nello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “Le emissioni derivano dagli scarichi dei motori a scoppio dei mezzi d’opera utilizzati per la movimentazione dei materiali e per la compattazione dei veicoli bonificati, dei RAEE, dei rottami. I materiali per loro natura non producono, durante le fasi di movimentazione e trattamento, polveri aerodisperdibili. Comunque, durante le operazioni di carico e scarico dei materiali è assicurata la più bassa

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velocità di movimentazione di materiale che è possibile conseguire…In condizioni meteo-climatiche estremamente sfavorevoli, si provvede a proteggere i materiali mediante la copertura con teli impermeabili…Periodicamente si svolgono le operazioni di spazzatura del piazzale aziendale…L’attuazione del presente progetto non comporta modifiche al volume di traffico attualmente presente nell’area in esame…La fascia a verde perimetrale funge anche da barriera frangivento…”.

RifiutiNello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “La produzione di terre e rocce da scavo derivanti dallo sbancamento dell’area di raccordo tra la pavimentazione esistente e quella da realizzare sarà esigua e verrà gestita come rifiuto…E’ previsto il carico di un solo mezzo per allontanare il materiale in esubero. La produzione di rifiuti è connessa proprio alle attività di recupero”.

RumoreNello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “le lavorazioni causano emissioni acustiche significative esclusivamente durante la fase di movimentazione dei materiali e in occasione delle operazioni di riduzione volumetrica (cesoia, pressa). La consistenza e la frequenza di tali operazioni (non continue ma con picchi occasionali) genera un livello di emissione sonora che, in prossimità degli insediamenti limitrofi, è minore di quello causato dalle specifiche attività produttive insistenti sull’area e dal transito dei veicoli nelle strade pubbliche vicine…La recinzione perimetrale del lotto in esame agisce anche da barriera fonoassorbente”.Con le integrazioni assunte al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, la Ditta dichiara che “Dall’analisi dei risultati delle simulazioni si evince che il clima acustico successivo alla realizzazione del progetto risulta accettabile, in quanto non viene superato alcuno dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica attualmente vigente nell’area oggetto di indagine…Si può concludere che l’impatto acustico prodotto dall’attività…è da ritenersi accettabile, poiché i livelli di pressione sonora ed i livelli differenziali ad esso riferibili rientrano nei limiti fissati dalla normativa vigente”.

Suolo, sottosuoloNello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “Il deposito dei rifiuti e le operazioni di pressatura dei veicoli bonificati sono previste sempre al di sopra di pavimentazione industriale impermeabile… Le operazioni potenzialmente più pericolose (messa in sicurezza) vengono svolte al coperto in aree dove sono anche presenti sostanze atte ad assorbire gli eventuali sversamenti.Nei pressi delle zone di movimentazione dei rifiuti liquidi e di messa in sicurezza dei veicoli a fine vita sono comunque depositate delle sostanze atte all’assorbimento di eventuali fuoriuscite di liquidi.I piccoli lavori relativi alla realizzazione della pavimentazione industriale sui circa 400 mq non pavimentati aumenteranno il grado di sicurezza per la matrice suolo e sottosuolo ivi comprese le acque sotterranee”.

Flora e fauna

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Nello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “La zona interessata dall’intervento risulta in un’area produttiva contornata da aree agricole con evidenti segnali di azioni antropiche. Le aree circostanti ricadenti in zona agricola sono in parte occupate da seminativi o da vegetazione erbacea tipica delle zone incolte…Sono ridotte le aree non antropizzate…L’impianto ricade in un contesto ambientale squilibrato dal punto di vista naturalistico; non vi sono, nell’intorno, elementi vegetazionali di rilievo o di particolare importanza floristica…Il progetto non incide sui livelli di qualità, della vegetazione e della flora e non prevede interventi di disboscamento. Al contrario, la presenza di essenze arboree ed arbustive lungo il perimetro dell’impianto, costituisce una cortina alberata che genera un significativo effetto positivo sulla vegetazione”. “A causa della esistente antropizzazione del contesto si ritiene che l’impatto dell’intervento sulla fauna sia non significativo ed ininfluente in considerazione dell’estensione dell’impianto e della sua localizzazione…Si presume che, nell’area in esame e nel suo intorno significativo, rispetto alla situazione attuale, non verranno influenzati né i biotipi esistenti né le associazioni vegetali attualmente esistenti”.

Patrimonio naturale e storicoNello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “L’area si trova all’interno di un distretto produttivo, caratterizzato da una commistione tra edifici produttivi, commerciali e residenze civili… Il paesaggio risulta non omogeneo nella sua tipologia di destinazione urbanistica …presentando alternanza tra campi sistemati a seminativo, pavimentazioni industriali, vigne e/o macchie a bordo campo con alberature di schermatura. L’impatto visivo è pressoché nullo…perché schermato da alberature esistenti intorno al perimetro dello stabilimento”.“L’intera area è già recintata lungo tutto il perimetro con rete metallica dotata di telo ombreggiante e munita di fascia di essenze arboree di varia età che mitigano efficacemente l’impatto visivo sia delle masse edificate sia dei materiali in stoccaggio nei piazzali. Saranno comunque migliorate, se necessario, le schermature esistenti inserendo eventuali nuove piante laddove risultino secche o stentate quelle esistenti….Dalle foto si evince il buon grado di efficacia delle opere di mitigazione esistenti nel centro in esame…Il sito è impercettibile rispetto alle altre realtà produttive limitrofe e vicinali”. “Il territorio non presenta elementi di rilevante interesse storico-culturale”.

Aspetti socio-economici Nello Studio di Impatto Ambientale la Ditta dichiara che “L’intervento non produrrà modificazioni di struttura o ridistribuzione territoriale della popolazione o effetti di ‘immigrazione’ a seguito della creazione di nuovi posti di lavoro”.

4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale

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In merito alla componente Suolo e Sottosuolo, l’Area Protezione Civile e Assetto Idrogeologico ha osservato che “Dall’esame della documentazione presentata, sembrerebbe che l’opera sia compatibile per gli aspetti suolo e sottosuolo. Tuttavia si fa presente che nello Studio di Impatto Ambientale il modello ambientale riguardante il suolo e sottosuolo (caratteristiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche) non è firmato da un tecnico abilitato (geologo). Si ritiene quindi che lo Studio di Impatto Ambientale vada integrato con un approfondimento del modello geologico-geomorfologico dell’area, sulla base di quanto previsto dal DM 11/03/1988 a firma di un tecnico abilitato” (cfr. nota ns. prot. n. 27218 del 21/02/2014). Presa visione della documentazione assunta al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, l’Area Protezione Civile e Assetto Idrogeologico conclude che “Vista la documentazione integrativa, nella quale si valutano le caratteristiche geologiche del sito, si ritiene l’opera compatibile per quello che riguarda gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo”.

In merito alla matrice Acque, considerata la valenza ambientale delle valutazioni previste dalla LR 22/2011 art. 10, di competenza dell’ente che rilascia titolo abilitativo, con nota ns. prot. n. 96706 del 11/07/2014 si chiedeva quanto segue: “In merito al completamento della pavimentazione industriale nella porzione residua rimasta scoperta (circa 400 mq, zona di accesso e parcheggi), prevista nel progetto, si chiede alla ditta di argomentare, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della LR 22/20011, circa le misure compensative rivolte al perseguimento del principio dell’invarianza idraulica nell’intervento, al fine di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate”.

Presa visione della documentazione integrativa assunta al ns. prot. n. 113542 del 21/08/2014, il Settore VII – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente – Area Acque pubbliche e Sistemazioni idrauliche – U.O. Autorizzazioni e Concessioni, osservava quanto segue:“…Vista la documentazione di progetto, tra cui la verifica di invarianza idraulica da cui si evidenzia la presenza di una vasca di laminazione di 14 mc per il contenimento delle acque meteoriche, si accerta che…risulta assente l’asseverazione del tecnico che ha redatto l’elaborato. Pertanto…non è possibile esprimere una valutazione sulla verifica dell’invarianza idraulica ai sensi della LR n. 22/11 e del suo Regolamento”.

La ditta ha integrato con la documentazione assunta al ns. prot. n. 166064 del 24/11/2014.

A tal riguardo si rimanda all’ufficio provinciale competente, in sede autorizzativa, la verifica dell’invarianza idraulica ai sensi della LR n. 22/2011, nonché la verifica circa la necessità di aggiornare, sulla base del progetto in oggetto, l’Autorizzazione allo scarico di ASTEA SpA di cui la ditta è attualmente intestataria. Si rimanda al paragrafo 1 – Premessa – e alla prescrizione di cui al Punto 2 del paragrafo 5.1.

In merito alla diverse matrici ambientali interessate, si fanno proprie le valutazioni dell’ARPAM, registrate al ns. prot. n. 200958 del 23.12.2013, n. 82124 del 11/06/2014, n. 82383 del 12/06/2014 e n. 130204 del 24/09/2014, che si riportano di seguito:

MATRICE ACQUE“…il Servizio Acque per gli aspetti ambientali di competenza ritiene di non avere osservazione al progetto presentato”.

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MATRICE ARIA “Il servizio Aria ritiene che la documentazione presentata non contenga tutti gli elementi necessari per permettere di valutare l’impatto sulla componente atmosfera. Tuttavia, pur nella carenza di informazioni, poiché non sono previste variazioni alle lavorazioni attuate né alle quantità di rifiuti trattate, non ha nulla da rilevare, ma ritiene opportuno, per la fase di cantiere, proporre, al fine di salvaguardare lo stato della qualità dell’aria, tutte le azioni atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio delle migliori tecniche disponibili” indicate al Punto 3 del paragrafo 5.1.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO“Tenuto conto che non sono previste modifiche al ciclo di trattamento rifiuti, non si riportano osservazioni”.Presa visione della documentazione integrativa assunta al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, con nota registrata al ns. prot. n. 82124 del 11/06/2014, il Servizio Rifiuti/Suolo osserva quanto segue: “In merito ai codici CER riportati dalla ditta si fa notare che la descrizione corretta del

rifiuto con codice CER 200136 è apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200135, inoltre, trattandosi di un rifiuto con codice a specchio, si richiede di verificarne la non pericolosità in fase di controllo”.

“In merito alle nuove planimetrie si ricorda di rispettare i requisiti di legge ai sensi dell’Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e dell’Allegato 2 del D.Lgs. 151/2005”.

Presa visione della documentazione integrativa assunta al ns. prot. n. 113542 del 21/08/2014, con nota registrata al ns. prot. n. 130204 del 24/09/2014, il Servizio Rifiuti/Suolo conclude: “In merito al codice CER 200136 la ditta specifica che non saranno presi tubi fluorescenti,

lampade fluorescenti e/o ad incandescenza, frigoriferi, condizionatori e che prima dell’accettazione del rifiuto si richiederà, in caso di incertezza, una certificazione analitica al produttore iniziale del rifiuto che ne attesti l’eventuale pericolosità;

“in merito alla planimetria dell’impianto la ditta ha ripresentato la tav. 2 tris riportante tutte le aree previste dal D.Lgs. 209/03 e 151/05”.

Vista la documentazione presentata non si riportano ulteriori osservazioni”. MATRICE RUMORE

“Questo Servizio si trova nell’impossibilità di formulare valutazioni favorevoli relativamente alla matrice rumore per il progetto in esame. Per poter formulare nuove valutazioni tecniche di competenza, risulta necessario che la ditta fornisca documentazione ad integrazione che risolva le problematiche riportate” nel contributo istruttorio.Presa visione della documentazione integrativa assunta al ns. prot. n. 50502 del 04/04/2014, con nota registrata al ns. prot. n. 82383 del 12/06/2014, il Servizio Radiazioni/Rumore “esprime valutazioni favorevoli alla valutazione di impatto acustico integrativa”.

MATRICE CAMPI ELETTROMAGNETICI Il gestore dell’impianto è tenuto ai obblighi, per quanto riguarda la matrice radiazioni ionizzanti, indicate al Punto 4 del paragrafo 5.1.

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5 CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

5.1 Esito dell’istruttoria

La Provincia di Ancona determina la valutazione di impatto ambientale positiva con le seguenti prescrizioni:

1. La ditta non è legittimata alla gestione del CER 200101 (cfr. paragrafo 2.2).

2. Dovranno essere presentate all’Amministrazione Provinciale di Ancona (cfr. paragrafo 3.2): La comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 per la modifica delle aree

autorizzate in procedura semplificata; L’istanza di modifica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la modifica delle aree

autorizzate in procedura ordinaria”.In tali sedi si rimanda all’ufficio provinciale competente la verifica dell’invarianza idraulica ai sensi della LR n. 22/2011 e la verifica circa la necessità di aggiornare, sulla base del progetto in oggetto, l’Autorizzazione allo scarico di ASTEA SpA di cui la ditta è attualmente intestataria (cfr. paragrafo 4.2).

3. ARPAM Servizio Aria (cfr. paragrafo 4.2):Al fine di salvaguardare lo stato della qualità dell’aria, si propongono tutte le azioni atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri, con il criterio delle migliori tecniche disponibili:

1. le aree interessate da lavorazioni che generano polveri, i cumuli di materiale e le strade del cantiere devono essere irrorate intensificando tale intervento nei periodi di massima attività anemologica o di siccità con sistemi di innaffiatura;

2. processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocità d’uscita e contenitori di raccolta chiusi;

3. le aree esposte al vento e quelle vicine ai ricettori sensibili devono essere protette con sistemi atti al contenimento delle polveri;

4. ridurre al minimo i lavori di raduno, ossia la riunione di materiale sciolto nei luoghi di trasbordo, proteggere i punti di raduno e realizzarli in aree lontane dai recettori sensibili;

5. impianto di pulizia delle ruote e della scocca dei mezzi all’uscita delle aree di cantiere;

6. fermata dei lavori in condizioni anemologiche sfavorevoli;7. effettuare le operazioni di carico-scarico dei materiali polverulenti in zone

appositamente dedicate e schermate da teli;8. pulizia periodica dei piazzali pavimentati con spazzatrici e pulitrici meccaniche al

fine dl rimuovere i materiali in grado di produrre polveri;9. adozione di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto nei

veicoli utilizzati per la movimentazione di materiale polverulento;

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10. velocità dei mezzi modesta all’interno delle zone di lavorazione;11. i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere adeguati alle normative europee in

fatto di emissioni o in alternativa forniti dì filtri per il particolato.

4. ARPAM Servizio Radiazioni/Rumore (cfr. paragrafo 4.2):Matrice campi elettromagneticiIl gestore dell’impianto è tenuto ai seguenti obblighi per quanto riguarda la matrice radiazioni ionizzanti: Obbligo di effettuare una sorveglianza radiometrica di tutti i rottami metallici in

ingresso allo stabilimento, in modo da consentire l’individuazione di sorgenti radioattive “orfane” o di materiali radiocontaminati eventualmente presenti tra i rottami, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 100 del 01/06/2011.La sorveglianza radiometrica dovrà essere effettuata secondo le norme di buona tecnica applicabili, come per esempio la norma UNI 10897:2013 o secondo le guide tecniche emanate al sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., qualora disponibili. In particolare l’Esperto Qualificato in Radioprotezione della Ditta in questione, iscritto negli elenchi di cui all’art. 78 del D.Lgs. n.230/95 e s.m.i., dovrà redigere una procedura operativa in cui siano illustrate le modalità da seguire per l’effettuazione dei controlli radiometrici nonché per la registrazione dei relativi risultati.

Obbligo, nel caso in cui le verifiche radiometriche indichino la presenza di sorgenti radioattive o comunque di livelli anomali di radioattività, di adottare tutte le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e di drne immediata comunicazione alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’ARPAM, alla Regione e agli Organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio.

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6 ELENCO ELABORATI

Prot. n. 171308 del 29/10/2013: Progetto definitivo; Tav. 1 Stato Autorizzato; Tav. 2 Identificazione aree stoccaggio 1 (poi sostituita); Tav. 3 Identificazione aree stoccaggio 2; Tav. 4 Identificazione aree stoccaggio 3; Tav. 5 Viabilità Parcheggi; Tav. 6 Rete Fognaria Impianto trattamento acque; Tav. 7 Impermeabilizzazioni; Tav. 8 Fabbricati; Elaborato sovrapposizione progetto catastale; Studio di Impatto Ambientale; Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale.

Prot. n. 50502 del 04/04/2014: Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale; Tav. 2 bis in sostituzione della Tav. 2 (poi sostituita); Tav. 3 bis in sostituzione della Tav. 3; Tav. 5 bis in sostituzione della Tav. 5.

Prot. n. 113542 del 21/08/2014: Approfondimenti VIA Mazzieri; Tav. 2 tris luglio 2014 in sostituzione della Tav. 2 bis febbraio 2014.

Prot. n. 166064 del 24/11/2014: Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali.

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copia informatica per consultazione