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DELLA CRISI D’IMPRESA LE SEGNALAZIONI ALL’OCRI · 2020. 2. 11. · Uno sguardo finale ai...
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LE NUOVE PROCEDURE DI ALLERTA
DELLA CRISI D’IMPRESA
LE SEGNALAZIONI ALL’OCRI
Cenni normativi
Dott. Michele Bolognesi
Bologna (BO), 13 febbraio 2020
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INDICE DEGLI ARGOMENTI
Principali obiettivi della riforma della crisi d’impresa
Obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati
I nuovi obblighi in capo a sindaci, revisori ed amministratori
Attuale panorama delle procedure concorsuali e nuovo ambito di applicazione
L’Organismo di Composizione della crisi d’impresa –O.C.R.I.
La nuova procedura di composizione assistita della crisi d’impresa
Uno sguardo finale ai possibili scenari futuri della riforma
Bologna (BO), 13 febbraio 2020
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L’ATTUALE PANORAMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
R.D. 267/1942Art. 5 – art. 159: FallimentoArt. 67: Accordi basati su piani attestati di risanamentoArt. 160: Concordato PreventivoArt. 182-bis: Accordi di ristrutturazione dei debitiArt. 194: Liquidazione coatta amministrativa
D.Lgs. 270/1999Amministrazione straordinaria delle grandi imprese
Legge 3/2012Composizione delle crisi da sovraindebitamento
Bologna (BO), 13 febbraio 2020
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IL FUTURO PANORAMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
D.Lgs. 14/2019Art. 6 e seg.: Strumenti di allertaArt. 56 e seg.: Strumenti negoziali stragiudizialiArt. 67 e seg.: Ristrutturazione dei debiti del consumatoreArt. 74 e seg.: Concordato minoreArt. 84 e seg.: Concordato preventivoArt. 121 e seg.: Liquidazione GiudizialeArt. 240 e seg.: Concordato giudizialeArt. 268 e seg.: Liquidazione controllata del sovraindebitatoArt. 293 e seg.: Liquidazione coatta amministrativa
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I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMAAnticipare la crisi di impresa mediante un controllo costante,favorendo un tempestivo intervento che permetta di comprendereimmediatamente i segnali della crisi al fine di evitare che essa sitraduca in insolvenza irreversibile.
Come?
Istituzione di nuovi obblighi di segnalazione in capo a imprenditori, sindaci ed
amministratori e di nuovi organismi competenti (OCRI)
(Art. 14, 15 D.Lgs. 14/2019)
Vengono fortemente rafforzati gli obblighi organizzativi di tipo
amministrativo e contabile(Art. 2086 c.c.)
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I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Con decorrenzadal 15/08/2020,entrerà in vigoreil D.Lgs. 14/2019
Il nuovo codice introduce innovative
procedure di controllo interno
ed esterno
Segnalazioni interne
Segnalazioni esterne
Organo di controllo (Art. 14)
Organo amministrativo (Art. 19)
Creditori pubblici qualificati (Art. 15)
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA
Art. 2 D.Lgs. 14/2019
Crisi
Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rendeprobabile l’insolvenza del debitore e che si manifestacome inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a farfronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
Insolvenza
Lo stato del debitore che si manifesta coninadempimenti ripetuti o altri fatti esteriori chedimostrino l’incapacità dello stesso a soddisfareregolarmente le proprie obbligazioni nei confronti deicreditori
Sovraindebitamento
Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, delprofessionista, dell’imprenditore minore,dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e diogni altro debitore non assoggettabile a liquidazionegiudiziale
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA
IMPRESA MINORE: NON è soggetta alla procedura di fallimento /liquidazione giudiziale
(L’Art. 2 del D.Lgs. 14/2019)
E’ minore l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti
requisitinei tre esercizi antecedenti l’istanza di apertura della
liquidazione giudiziale
Attivo patrimoniale < €300.000
Ricavi < €200.000
Debiti, anche non scaduti < €500.000
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I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL’ORGANO DI CONTROLLO
Il perno sul quale ruota la riforma è rappresentato dall’introduzione delle procedure dicomposizione assistita della crisi. In questo ambito, un ruolo fondamentale è assegnato all’Organodi controllo che ha il compito di tentare di tamponare l’insorgere della crisi, prima che la stessadivenga ingestibile, mediante segnalazione agli amministratori.
Qualora gli amministratori non dovessero tempestivamente provvedere ad adottare i necessaririmedi, L’organo di controllo dovrà segnalare tale circostanza al nuovo Organismo di Composizionedella crisi d’Impresa (OCRI).
La tempestiva segnalazione agli amministratori e poi all’OCRI costituisce causa diesonero da responsabilità solidale in capo ai sindaci per le conseguenze derivantidalle omissioni o azioni successive compiute dagli stessi amministratori.
Deve contenere la fissazione di untermine, non superiore a 30 giorni,entro il quale l’organo amministrativodeve riferire in ordine alle soluzioniindividuate e alle iniziative intraprese
Segnalano immediatamente agli
amministratori l'esistenza di fondati
indizi della crisi
La segnalazione deve essere motivata, per
iscritto e inviata a mezzo lettera
raccomandata o pec
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OBBLIGO SEGNALAZIONE
CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI(Art. 15, D.Lgs. 14/2019)
Hanno l'obbligo di avvisare il debitore a mezzo Pec o raccomandata a/r che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante previsto dal Decreto
L’Agenzia Entrate invia la comunicazione contestualmente all’avviso
bonario relativo all’Iva non pagata
L’Inps invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6
mesi
L’Agente della riscossione invia la comunicazione entro 60 giorni dalla
data di superamento delle soglie
A pena di inefficacia del titolo di prelazioneA pena di inopponibilità del credito per
spese ed oneri di riscossione
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SOGLIE DI RILEVANZA PER L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Volume affari anno precedente < €2 mln. Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica >30% volumed'affari stesso periodo e >€25.000
Volume affari anno precedente < €10 mln. Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica >30% volumed'affari stesso periodo e >€50.000
Volume affari anno precedente > €10 mln. Debito scaduto e non versato per Iva da liquidazione periodica >30% volumed'affari stesso periodo e >€100.000
Esempio:Una società con volume d’affari anno precedente pari ad euro 1.900.000,00 (<2 mil), nel terzo trimestre 2021 ha unvolume d’affari pari ad euro 3.000.000. Il totale del debito IVA scaduto e non versato è pari ad euro 1.200.000.Trattandosi di importi sopra soglia rilevante, verrà attivata la procedura di segnalazione.
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Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a €50.000
Crediti affidati dopo il 15/08/2020 scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese individuali, ad €500.000 e, per le imprese collettive, ad €1.000.000
Esempio:Una società nell’anno 2020, ha dovuto pagare euro 100.000 di contributi previdenziali. Nell’anno 2021, la società è inritardo di oltre sei mesi con il versamento dei contributi per euro 60.000.Trattandosi di importi sopra soglia rilevante, verrà attivata la procedura di segnalazione.
Esempio:A una società nell’anno 2021 viene notificato un estratto di ruolo per euro 1.200.000 relativo ad imposta IVA dell’anno2016. Se l’importo non viene pagato o rateizzato entro i termini, trattandosi di importi sopra soglia rilevante, verràattivata la procedura di segnalazione.
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Termine per l’avvio delle segnalazioni esterne
PRIMO INADEMPIMENTO1° TRIMESTRE 2021
DATA DI AFFIDAMENTO DEL CREDITO
15 AGOSTO 2020
Periodo di inadempimento Gennaio 2020
Decorrenza inadempimento 31/05/2021
SCADENZA DEL CREDITO14/10/2020
Decorrenza inadempimento 16/02/2020
Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore
01 agosto 2021
Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore
13/01/2021 – termine massimo per la segnalazione
14/03/2021
Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore
15/08/2020 – termine massimo per la segnalazione 14/10/2021
Segnalazione OCRI 31/10/2021 Segnalazione all’OCRI12/06/2021
Segnalazione all’OCRI12/01/2021
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OBBLIGO SEGNALAZIONE
CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI(Art. 15, D.Lgs. 14/2019)
Richiedere l’avvio di una procedura di composizione assistita della
crisi
Se ciò non avviene, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, nonché all’organo di controllo della società
Ricevuto l’avviso, il debitore ha tempo 90 giorni per:
Estinguere il debito
Richiedere una
rateizzazione del debito
Dimostrare la titolarità dicrediti d’imposta o altri creditiverso la PA (risultanti dallapiattaforma telematica) per unimporto non inferiore allametà del suo debito verso ilcreditore pubblico qualificato
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Il Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi
e il Certificato dei debiti tributari
Art. 363, D.Lgs. 14/2019Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativiINPS e INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano icrediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo dicontributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificatounico.
Art. 364, D.Lgs. 14/2019Certificato dei debiti tributariL’Agenzia delle Entrate rilascia, su richiesta del debitore o deltribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dairispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite perle quali i debiti non sono stati soddisfatti.
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L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESAArt. 16 D.Lgs. 14/2019
Il Collegio di tre Esperti
(tutti iscritti all’Albo dei gestori della crisi)
costituito presso ciascuna Camera di commercio
Designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di
impresa del Tribunale
Designato dal Presidente della camera di commercio o da un suo
delegato
Appartenente all’associazione rappresentativa del settore di
riferimento del debitore
Avrà il compito di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni alle società e dai creditoripubblici qualificati e dovrà gestire il procedimento di allerta, assistendo l’imprenditore nel procedimento dicomposizione assistita della crisi.
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COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
PROCEDURA
Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca il debitore per l’audizione in via riservata e confidenziale.
1) AUDIZIONE DEL DEBITORE
Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delleinformazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano glistrumenti di allerta, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.Il collegio dispone in ogni caso l’archiviazione quando l’organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, unprofessionista indipendente, attesta l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubblicheamministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato incompensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 15 co. 2, lettere a), b) e c).
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Su istanza del debitore, formulata anche all’esito dell’audizione, il collegio fissa untermine non superiore a 3 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 3 mesisolo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzioneconcordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta apredisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base dellediverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazionepatrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, ed un elenco dei creditori e deititolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause diprelazione.
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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
ESITO POSITIVO
Ove si trovi unaccordo con icreditori per laregolazione dellacrisi, laprocedura siconclude con ilritorno in bonisdel debitore.
ESITO NEGATIVO
Se, allo scadere del termine del procedimento, non è stato concluso unaccordo con i creditori coinvolti, e permane una situazione dicrisi, l’OCRI invita il debitore a presentare una domanda di accesso ad unaprocedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza (accordo diristrutturazione dei debiti, concordato preventivo o liquidazionegiudiziale), nel termine di 30 giorni.La conclusione negativa del procedimento è comunicata dall’OCRI aisindaci, revisori e creditori pubblici qualificati che non vi hannopartecipato.
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Misure premiali
Art. 25: Misure premiali per l’imprenditore che denunciatempestivamente l’insorgere della crisi
Durante la procedura di composizione assistita gli interessi sui debiti tributari sono ridotti al tasso legale (oggi 0,8%)
La sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà
Le sanzioni tributarie sono ridotte al minimo se il loro pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza
La proroga del termine per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella ordinaria
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I RISCHI DIETRO LA RIFORMA
L’emersione di falsi positivi e negativi Una indiscriminata applicazione degli indici potrebbe far accendere segnali di crisiin aziende sane ovvero non segnalare dinamiche aziendali già in crisi conclamata.
Ruolo effettivo degli OCRI Ci si augura che aiutino concretamente le imprese nel tentativo di uscire dalla crisi
Confidenzialità della procedura Appare fondamentale per non mettere in pericolo la continuità dei contratti in corsoe non allarmare il sistema bancario e sindacale
Il nuovo sistema di allerta incrementa icosti della procedura
I compensi degli esperti dell’OCRI sono soddisfatti in prededuzione nel caso disuccessiva procedura concorsuale e ciò aumenta il rischio di diminuzione dellerisorse per la soddisfazione dei creditori
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Importanza del bilancio di esercizio E’ necessario operare con precisione e prudenza le valutazioni da operare
Punti di debolezza sul fronte dei ricavi Una valutazione o una quantificazione delle rimanenze non aderenti alla realtàfinirebbe per distorcere la veridicità di taluni indici di bilancio
Punti di debolezza sul fronte degliaccantonamenti
Non sempre viene operato l’accantonamento al fondo svalutazione crediti o ai fondirischi ed oneri per non appesantire il conto economico