DELIBERAZIONE N° X / 2566 Seduta del 31/10/2014 · 2017. 1. 5. · deliberazione n° x / 2566...

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DELIBERAZIONE N° X / 2566 Seduta del 31/10/2014 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI VALENTINA APREA GIOVANNI FAVA VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA SIMONA BORDONALI MARIO MELAZZINI PAOLA BULBARELLI MAURO PAROLINI MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Luca Merlino Il Direttore Generale Walter Bergamaschi L'atto si compone di 34 pagine di cui 24 pagine di allegati parte integrante Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN PHT PER IL PERIODO 2014-2017 E DEL PROGETTO DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI A-PHT, TRAMITE UN'UNICA AZIENDA CAPOFILA PER LE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA

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DELIBERAZIONE N° X / 2566 Seduta del 31/10/2014

Presidente ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI VALENTINA APREA GIOVANNI FAVA VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA SIMONA BORDONALI MARIO MELAZZINI PAOLA BULBARELLI MAURO PAROLINI MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Luca Merlino

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 34 pagine

di cui 24 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACIIN PHT PER IL PERIODO 2014-2017 E DEL PROGETTO DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI A-PHT,TRAMITE UN'UNICA AZIENDA CAPOFILA PER LE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA

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VISTO il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” ed, in particolare, l’art. 2, comma 3 che prevede: “Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D. Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. (…)”;

VISTO il Decreto Legge n. 347 del 19 settembre 2001 “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 405 del 26 novembre 2001, che prevede una serie di misure concernenti l’assistenza farmaceutica territoriale, al fine di consentire una razionalizzazione ed un controllo della relativa spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare:

• l’art. 8, comma 1, lett. a), così come integrato dalle previsioni dell’art. 52, comma 6, della L. 448/01, che prevede la facoltà per le Regioni di “stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale”;

RICHIAMATO l’Accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi dell’art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT, recepito con DGR n. VII/9336 del 7.06.2002 e successivamente integrato e prorogato (in ultima fino al 31.10.2014) con i seguenti provvedimenti:

- la DGR n. VII/ 15939 del 30.12.2003;- la DGR n. VIII/ 3855 del 20.12.2006;- la DGR n. VIII/ 4239 del 28.02.2007;- la DGR n. VIII/ 5749 del 31.10.2007;- la DGR n. VIII/10411 del 28.10.2009;- la DGR n. IX/2414 del 26.10.2011, che ha disposto che detto

l’Accordo abbia validità fino al 31.10.2014;

RITENUTO pertanto di prevedere il rinnovo dell’accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi

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dell’art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT;

VISTI:• il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed, in particolare, l’articolo 13 “Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria”;

• il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l’articolo 22 relativo al “Settore sanitario”;

• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , in particolare l’art. 15 comma 3 “Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”;

RILEVATO che i suddetti DD. LL. n. 39, n. 78 del 2009 e n. 95 del 2012 rideterminano, in diminuzione, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009,del 13,3 per cento a partire dall’anno 2010 e dell’11,35% dal 2013 e pongono come obiettivo generale dell’intero sistema sanitario (regioni, prescrittori, catena distributiva, ecc.) il rispetto dell’equilibrio economico;

VISTO il Decreto legislativo n. 153/2009 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che, tra l’altro:• attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle

farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali:- la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare

integrata;- la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a

distribuzione diretta;- la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il

corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a

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favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

• risponde all’esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, come risulta dalla Comunicazione AIFA del 1 ottobre 2014 relativa all’apertura piattaforme procedimenti di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l’anno 2013, è tra quelle poche regioni che anche per l’anno 2013 ha rispettato non solo il tetto del 11,35% relativamente alla farmaceutica territoriale ma anche il tetto complessivo del 14,85%, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 222/2007 e successive modificazioni;

CONSIDERATO anche che:• l’articolo 8 lettera a) della legge n. 405/2001 prevede espressamente di

“consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione”;

• la Determinazione AIFA in data 29 ottobre 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162, con cui sono state approvate le note AIFA, di revisione delle note CUF di cui al decreto 22 dicembre 2000 in cui ha definito l’elenco dei farmaci del doppio canale - che ha evidenziato i contenuti di utilità per i pazienti che devono animare la distribuzione diretta che possono essere sintetizzati nel non creare disagio ma di favorire il follow up della patologia e precisamente: “non si crea alcun disagio al paziente in quanto vengono contestualmente garantite il follow – up clinico e la distribuzione diretta del farmaco”;

• l’AIFA nella succitata nota ha anche indicato che “il PH-T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione”;

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VISTO pertanto che la stessa normativa nazionale ha così dato facoltà alle Regioni di scegliere quale possa essere lo strumento migliore distributivo per uno specifico gruppo di farmaci (farmaci del PHT), alternativo alla via convenzionale, la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione;

CONSIDERATO che il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/2009, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati a farlo;

RICHIAMATI:• il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, come

approvato il 9 luglio 2013 con deliberazione n° X/78, che prevede in particolare: “il potenziamento del ruolo delle farmacie (...) come punto di acceso del cittadino per l’orientamento ai bisogni delle prestazioni (...)” Anche “(...) mediante l’accesso agli specifici profili del FSE (esenzioni, scelta-revoca del medico, etc.) (...)che è strumento essenziale per supportare l'organizzazione in rete delle strutture e dei servizi";

• la nota regionale prot. n. H1.2014.0034752 del 23/10/2014 che, al fine di sviluppare il progetto nazionale della Ricette Dematerializzata farmaceutica, facilitando il percorso del cittadino per il riconoscimento del proprio stato di esenzione, definisce nuove modalità per l’autocertificazione delle esenzioni per assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, introducendo due nuovi codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla DGR n. 18475/2004 (E30 ed E40);

CONSIDERATO che è obiettivo prioritario regionale dare sviluppo al progetto nazionale della Ricette Dematerializzata, facilitando il percorso del cittadino per il riconoscimento del suo stato di esenzione;

VALUTATO che il sistema farmacia si integra nel modello di semplificazione del percorso del cittadino come luogo di erogazione di servizi al cittadino , riducendo il carico di lavoro presso le ASL;

PRESO ATTO che la Direzione Generale Salute , in considerazione di quanto sopra e in accordo con organizzazioni sindacali dei Farmacisti, ritiene opportuno

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estendere le modalità di acquisizione delle autocertificazioni da reddito E30 ed E40 al canale farmacie;

VALUTATO pertanto di individuare anche le farmacie come soggetti per la registrazione delle succitate autocertificazioni;

VISTO lo schema di Accordo avente ad oggetto “Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, che propone i termini dell’Accordo ai sensi della normativa nazionale vigente, approvato dalle Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, Federfama Lombardia e Assofarm/Confservizi Cispel Lombardia il 23 ottobre 2014, trasmesso alla DG Salute, allegato 1 parte integrante del presente atto;

RILEVATO che i nuovi termini contenuti nello schema di accordo succitato:- sono coerenti sia con la compatibilità del sistema regionale che con gli

obiettivi del Progetto CRS-SISS;- sono migliorativi, in quanto le percentuali di servizio sono state modificate in

riduzione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci per conto delle ASL “Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 1.11.2014 al 31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente;

PRECISATO che l’onere relativo al nuovo accordo con le farmacie per la distribuzione per conto e per i servizi ad esso connessi, calcolato in via presuntiva su base annua in 20 milioni di Euro a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, è a carico delle Aziende Sanitarie Locali in relazione al numero di farmacie presenti sul proprio territorio e ai servizi forniti e troverà copertura nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015;

CONSIDERATO che oltre al coinvolgimento del canale delle farmacie per l’attività distributiva di tali farmaci, si è valutata l’opportunità di perseguire gli obiettivi di uniformità e diffusione della DPC sul territorio lombardo, e di razionalizzare la logistica distributiva, anche attraverso specifica progettualità alla luce di esperienze maturate sul territorio;

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VISTI:- il progetto, di durata triennale, presentato in data 23 ottobre 2014 dalla ASL

di Bergamo alla DG Salute, avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto;

- lo schema tipo di convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il progetto ha i seguenti obiettivi:• uniformare la diffusione della DPC sull’intero territorio della Regione

Lombardia;• razionalizzare la logistica distributiva ottimizzando le metodiche degli

approvvigionamenti dei livelli di scorta dei magazzini dei distributori Capofila/Raggiera;

• monitorare lo stato di conservazione dei farmaci;• razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane impegnate nelle attività della DPC

rispetto all’attuale organizzazione delle ASL provinciali della Regione Lombardia;

VALUTATO che gli obiettivi del succitato progetto sono coerenti con la programmazione regionale anche in un’ottica di riorganizzazione del sistema logistico territoriale;

RITENUTO pertanto di approvare:- il progetto avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT,

tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto con validità dal 01.01.2015 al 31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente;

- lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte integrante del presente atto;

PRECISATO che per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro,

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troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015;

PRECISATO che il Direttore Generale della D.G. Salute provvederà a sottoscrivere:1. l’Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per

conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;2. la Convenzione con la ASL di Bergamo, relativa al Progetto “Distribuzione

per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 3 parte integrante del presente atto;

RITENUTO infine di:- dare mandato alla Direzione Generale Salute di assumere le ulteriori

determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

- pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute;

RICHIAMATA la DCR n. IX/88 del 17.11.2010 “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014”;

VISTO il Patto per la Salute 2014-2016, sottoscritto il 10 luglio 2014;

VISTI:· il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 8,

comma 2;· la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di

sanità;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci per conto delle ASL “Accordo Regionale con le

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farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 1.11.2014 al 31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente;

2. di individuare anche le farmacie come soggetti per la registrazione delle autocertificazioni per assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, introducendo due nuovi codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla DGR n. 18475/2004 (E30 ed E40);

3. di approvare :- il progetto avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-

PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto con validità dal 01.01.2015 al31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente;

- lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte integrante del presente atto;

4. di precisare per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro, troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015;

5. di autorizzare l'ASL di Bergamo all'assunzione del personale di cui al punto 4;

6. di stabilire che il Direttore Generale della D.G. Salute provvederà a sottoscrivere:- l’Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci

PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

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- la Convenzione con la ASL di Bergamo, relativa al Progetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 3 parte integrante del presente atto;

7. di dare mandato alla Direzione Generale Salute di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

8. di precisare che l’onere relativo al nuovo accordo con le farmacie per la distribuzione per conto e per i servizi ad esso connessi, calcolato in via presuntiva su base annua in 20 milioni di Euro a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, è a carico delle Aziende Sanitarie Locali in relazione al numero di farmacie presenti sul proprio territorio e ai servizi forniti e troverà copertura nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute.

IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI

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Allegato 1

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA DISTRIBUZIONE DI FARMACI DEL PHT

PER CONTO DELLE ASL

tra

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Salute, Dr. Walter Bergamaschi,

e

Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,

e

Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale,

di seguito cumulativamente individuate anche come “Parti” e singolarmente come “Parte”,

Premesso che

a) la legge 405/01, art. 8, comma 1, lettera a), stabilisce che “le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi

con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire

agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del

Paziente)”;

b) la Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 259 del 4 novembre

2004), come successivamente integrata e modificata, individua l’elenco dei principi attivi dei

farmaci riferiti a patologie che prevedono la continuità assistenziale Ospedale – Territorio;

c) la Determinazione AIFA di cui al punto precedente precisa che il PHT non nasce da “necessità di

contenimento della spesa ma dall’esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai

processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l’attuale sistema distributivo

intermedio finale” e che il PHT rappresenta la lista dei medicinali “la cui adozione, per entità e

modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle

strategie assistenziali definite assunte da ciascuna Regione”;

d) la distribuzione per conto dei farmaci del PHT, così come ora attuata, realizza gli obiettivi di

rispetto dei LEA, mediante la collaborazione di professionisti qualificati nella dispensazione del

farmaco, con strutture idonee, sorvegliate e presenti capillarmente sul territorio, ventiquattrore

su ventiquattro attraverso il sistema dei turni, dotate di un sistema informativo che consente alle

ASL di tracciare costantemente il percorso terapeutico dell’assistito;

e) il D.Lgs. 153/2009 è volto alla “individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito

del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i

titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, tra l’altro:

attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle farmacie

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali:

o la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;

o la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

o la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei

medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie

mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

risponde all’esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i

percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture

sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio;

f) il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/09, pone al centro del sistema il

paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e

privati, abilitati ad erogarli;

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g) la Deliberazione n° X/1427 del 28/02/2014 di Regione Lombardia, riportante il Rinnovo

convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e

per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed

elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza, prevede che “le Parti si

impegnano inoltre a valutare, attraverso specifici accordi da condividere nel Tavolo Tecnico,

l’erogazione di ulteriori servizi SISS quali … l’aggiornamento di alcune esenzioni”;

Preso atto che

Federfarma Lombardia, d’intesa con Assofarm/Confservizi Lombardia, ha provveduto ad

informatizzare, su tutta la Lombardia, la gestione del servizio di distribuzione per conto,

assumendosi gli oneri di manutenzione, implementazione e sviluppo del software WebDpc,

attraverso il contributo di tutte le farmacie associate;

Regione Lombardia riconosce che il software WebDpc è uno strumento idoneo per operare il

monitoraggio e la rendicontazione della spesa farmaceutica;

Federfarma Lombardia ed Assofarm/Confservizi Lombardia dichiarano che la citata

informatizzazione è prodromica alla realizzazione di un sistema WebDpc unico regionale, a

condizione che Regione Lombardia assicuri sia l’adozione da parte di tutte le ASL del territorio

lombardo della lista massima regionale dei farmaci in DPC (Allegato A), sia l’uniformità regionale

di applicazione della presente convenzione, in base a quanto previsto dagli Allegati B e C;

la sperimentazione della dispensazione in farmacia tramite ricetta rossa di alcuni farmaci

riclassificati da classe H (Osp2) a Classe A-PHT (Bosentan, Deferasirox, Deferiprone,

Micofenolato, Sildenafil, condotta nel corso dell’anno 2012 nelle ASL di Mantova, Melegnano e

Pavia, in base al Decreto della DGS 12852 del 27/12/2011 ha raggiunto i dichiarati obiettivi di

progetto, determinando un minor consumo dei farmaci per miglioramento dell’appropriatezza

d’uso pari al 9,46%, cui si aggiunge un minor costo del 20,71% in parte derivante da una miglior

logistica di approvvigionamento;

gli obiettivi raggiunti con tale sperimentazione verificati da apposito tavolo tecnico regionale,

come previsto dall’accordo del 4 novembre 2011, consentono di affidare alle farmacie della

Regione la distribuzione per conto Asl dei farmaci Ex Osp 2 di cui all’allegato C;

il Patto per la Salute, sancito tra Governo e Regioni il 10 luglio 2014:

a. all’articolo 1, comma 5, prevede l’utilizzo della “quota complessiva annua spettante a valere

sul riparto della quota vincolata degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario

nazionale per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali proposte dal Ministero

della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

Stato e Regioni (accordo rep. 13/CRS e di intesa rep. 27/CRS del 20 febbraio 2014 del 20

febbraio 2014 che ha, tra gli obiettivi finanziati con riparto regionale del fondo di €

1.410.033.253,00, al punto 1) Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete

dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacia dei servizi;

b. all’art. 5, comma 7, richiama la “farmacia dei servizi” come strumento di gestione della

prevenzione e della cronicità”

c. all’art. 15, comma 1, richiama il “Patto per la Sanità Digitale” che, attraverso il relativo

documento programmatico, stabilisce che “..l’innovazione digitale può svolgere un ruolo

chiave sia nell’evoluzione contemporanea dei modelli assistenziali, sia in quelli organizzativi,

come fattore abilitante e in taluni casi determinante per la loro realizzazione … Il Patto vede

coinvolti i principali stakeholder a livello nazionale e regionale, a partire da: … MMG e PLS,

Farmacisti, Produttori, distributori e grossisti di farmaci … Fornitori di dispositivi

elettromedicali e di apparati e soluzioni per la telemedicina”.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte fanno parte integrante del presente

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accordo.

2. Per i farmaci di cui all'Allegato A la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate,

private e pubbliche, per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della

distribuzione intermedia e finale, è stabilita come segue:

€. 7,80 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico fino a €. 150,00;

€. 10,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 150.01 a € 300,00;

€. 11,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 300,01 a € 600,00;

€. 15,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico oltre € 600,01. 3. In relazione al punto precedente, vengono riconosciute le seguenti remunerazioni (IVA esclusa)

per le farmacie rurali sovvenzionate e per le farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non

superiore ad €. 387.342,67:

€. 9,80 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico fino a €. 150,00;

€. 13,00 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 150.01 a € 300,00;

€. 14,00 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 300,01 a € 600,00;

€. 17,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico oltre € 600,01.

4. Ai fini del calcolo del fatturato di cui al punto precedente, le farmacie interessate dovranno

inviare l’autocertificazione (Allegato D) alla Federfarma Provinciale competente per territorio,

unitamente alla DCR di dicembre, da consegnare entro l’ultimo giorno di ”consegna ricette” del

mese di gennaio. La competente Federfarma Provinciale imposterà conseguentemente WebDpc

ed invierà copia dell’autocertificazione all’Asl di competenza.

5. Ai compensi imponibili calcolati in base ai punti 2, 3 ed 11, va aggiunta l’IVA di legge.

6. Le farmacie incasseranno i ticket sui farmaci distribuiti in base al presente accordo, applicando la

normativa relativa alla compartecipazione alla spesa, prevista per la farmaceutica

convenzionata, in base alle indicazioni fiscali stabilite da Regione.

7. Il presente accordo si applica alle ricette prescritte a cittadini iscritti al SSR; l’onere conseguente

per le farmacie si limita alla verifica del modulo RUR.

8. Le Parti concordano che le modalità erogative dei farmaci del PHT, inclusi nell’Allegato A, che

rappresenta elenco unico e massimo regionale, e nell’Allegato C sono regolamentate

obbligatoriamente dall’Allegato B del presente accordo; l’Allegato B potrà essere variato

annualmente previo accordo tra le Parti. Considerata l’inderogabilità degli Allegati A, le Parti

concordando che le Asl potranno smaltire, in base alle condizioni previste dalla presente

convenzione, le eventuali giacenze di farmaci non compresi nei predetteti allegati, comunque

entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

9. Regione Lombardia si impegna ad adottare i provvedimenti necessari affinché i farmaci elencati

nell’Allegato A vengano distribuiti esclusivamente tramite le farmacie territoriali, fatto salvo

quanto previsto in ordine al primo ciclo di terapia ed alle relative limitazioni stabilite dalla

circolare di Regione Lombardia prot. n° H1.2002.0052600 dell’11/10/2002.

10. Le Parti concordano di non inserire nell’Allegato A i farmaci originator a brevetto scaduto e i

relativi equivalenti, nonché di escludere progressivamente dal medesimo allegato quelli che

maturano tale condizione dopo il loro inserimento; l’esclusione è effettiva a partire dal

sessantesimo giorno in cui il medicinale equivalente viene compreso nelle liste di trasparenza

AIFA.

11. Per i farmaci di cui all'Allegato C la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate,

private e pubbliche, per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della

distribuzione intermedia e finale, è stabilita in €. 6,00 per ogni confezione. Le Parti concordano

che tale remunerazione potrà essere rivista, alla luce dell’andamento dei consumi e dei risparmi

valutati nei primi 18 mesi di validità del presente accordo.

12. Le Parti concordano di non inserire nell’Allegato A i farmaci aventi un prezzo al pubblico inferiore

a € 50,00, nonché di escludere via, via dal medesimo allegato quelli che maturano tale

condizione dopo il loro inserimento; l’esclusione è effettiva a partire dal sessantesimo giorno in

cui il medicinale supererà tale soglia economica (in base alla pubblicazione in G.U.).

13. Rispetto al sistema informatizzato WebDpc, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di

esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le

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farmacie che non vorranno aderire ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi,

concordati con le Asl e con l’impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR

del sistema CRS-SISS, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 11, dell’art. 50, della L.

326/03, come successivamente integrata e modificata, nonché di rispettare l’obbligo, salvo

deroghe eccezionali previste, di erogare i farmaci acquistati dalle Asl.

14. Le farmacie erogheranno i farmaci Ex-Osp 2, riclassificati in classe A-PHT, elencati nell’Allegato

C, in base alle indicazioni e le modalità operative di seguito specificate:

a) le ricette saranno rilasciate e spedite nel rispetto delle modalità prescrittive ed erogative

stabilite dalle norme vigenti per ogni singolo codice di AIC; i farmaci Ex-Osp 2 per cui non è

prevista la compilazione del Piano Terapeutico saranno prescritti dallo specialista secondo le

limitazioni previste per legge;

b) il medico prescriverà i farmaci direttamente su ricettario SSN, per un periodo non superiore a

60 giorni di terapia, rispettando comunque i limiti massimi previsti dalle norme convenzionali

e secondo le condizioni di miglior favore collegate ad alcuni codici di esenzione; l’onere del

rispetto del vincolo temporale è in capo ai prescrittori, tenuto conto delle deroghe per

confezionamenti che potrebbero eccedere in unità posologiche;

c) Regione Lombardia valuterà l’implementazione di programmi informatici che permettano di

monitorare la coerenza dei consumi in relazione al percorso terapeutico stabilito dallo

specialista prescrittore.

15. Le Parti, entro il 31 gennaio 2016 ed entro 31 gennaio 2017, potranno rivedere concordemente

la composizione dell’Allegato A, fatto salvo comunque l’automatismo stabilito ai precedenti punti

10 e 12.

16. Il presente accordo entra in vigore il 1° novembre 2014 e scadrà il 31 ottobre 2017, salvo

disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non

inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente.

17. La Direzione Generale Salute si impegna ad informare, per il tramite delle ASL, i Medici di

Medicina Generale, i Pediatra di Libera Scelta e tutti i medici prescrittori interessati sui contenuti

e sulle disposizioni del presente accordo, affinché non redigano ricette comprendenti

contestualmente sia medicinali elencati negli Allegati A e C, sia farmaci non compresi in questa

convenzione.

18. Decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, Federfarma ed Assofarm si impegnano

a unificare le 15 partizioni di WebDpc in un unico WebDpc regionale. Regione Lombardia si

impegna ad individuare un’unica ASL acquirente dei farmaci di cui agli Allegati A e C. Le Parti

concordando che, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, dovranno

preventivamente accordarsi sulle modalità di gestione dei farmaci acquisiti. Ogni aspetto

applicativo esclusivamente inerente la gestione della logistica di distribuzione sarà concordato

tra la Asl capofila e l’intera filiera distributiva.

19. Federfarma Lombardia e Assofarm si impegnano a valutare l’implementazione di WebDpc che

consentirà alle farmacie di rilevare i codici targa dei farmaci erogati in base al presente accordo,

verificata la possibilità di coprire i costi.

20. Federfarma Lombardia e Assofarm si impegnano a valutare l’implementazione della ricetta

dematerializzata in WebDpc, alla luce dell’andamento dell’estensione della ricetta

dematerializzata in Regione Lombardia e verificata la possibilità di coprirne i costi di sviluppo,

applicazione e assistenza.

21. Il presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo sottoscritto dalle

singole Asl, inerenti la distribuzione di farmaci per conto delle Asl, comprese eventuali procedure

concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie.

22. Le farmacie recepiranno le autocertificazioni di cui all’Allegato D, in base alle procedure previste

da tale allegato.

23. Per ciascuna autocertificazione recepita nel sistema Siss, le farmacie riceveranno un compenso

pari a €. 2,50, al netto IVA. Tali compensi verranno esposti sulla stessa fattura già utilizzata dalle

farmacie per richiedere i compensi relativi alle prenotazioni Cup ed ai consensi del cittadino per

il FSE, così come previsto dalla Convenzione Siss in vigore, richiamata al precedente punto g)

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delle premesse.

24. Le Parti concordano che il Tavolo Tecnico, istituito dalla Convezione Siss, di cui al precedente

punto g) delle premesse, avrà anche il compito di valutare ed implementare gli aspetti applicativi

ed evolutivi dei principi richiamati nelle considerazioni preliminari del presente accordo, in tema

di:

24.1 Ossigenoterapia;

24.2 Farmacia dei Servizi di cui al D. Lgs 153/2009 e Pharmaceutical Care e relative prestazioni

di telemedicina, sulla base delle considerazioni, delle proposte, nonché per il

perseguimento degli obiettivi di cui all’Allegato E, così come previsto dai dispositivi del

Patto per la Salute; il progetto è finanziato anche attraverso i fondi del riparto del FSN

vincolati alla realizzazione di obiettivi primari tra cui gli “interventi per il riassetto

organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale -

Farmacia dei servizi”;

24.3 distribuzione ai MMG e PLS dei vaccini antinfluenzali per conto ASL.

Al termine dei lavori, saranno presentati alla DGS specifici progetti, al fine di concordarne le

condizioni applicative e la relativa remunerazione. Per la presa in carico dei pazienti relativa al

progetto di cui al punto 24.2, sarà comunque riconosciuta alla farmacia una remunerazione

specifica per ogni paziente arruolato.

Milano, ______________

Direttore Generale Salute

Regione Lombardia

Dr. Walter Bergamaschi

____________________

Presidente

Federfarma Lombardia

Dr.ssa Annarosa Racca

____________________

Delegato regionale

Assofarm/Confservizi Lombardia

____________________

____________________

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Allegato A – Elenco unico e massimo dei farmaci oggetto della distribuzione per conto

Acamprosato Calcico

Apixaban

Aripiprazolo

Asenapina Maleato

Atomoxetina Cloridrato

Bemiparina Sodica

Bicalutamide, limitatamente al farmaco Casodex 28 compresse Rivestite 50 mg

Buserelin Acetato

Cinacalcet Cloridrato

Coriogonadotropina Alfa

Dabigatran Etexilato Mesilato

Dalteparina Sodica

Darbepoetina Alfa

Degarelix Acetato

Denosumab

Dronedarone Cloridrato

Enoxaparina Sodica

Entacapone

Epoetina Alfa

Epoetina Beta

Epoetina Zeta

Everolimus

Exenatide

Filgrastim

Follitropina Alfa Da Dna Ricombinante

Follitropina Alfa/Lutropina Alfa

Follitropina Beta

Fondaparinux Sodico

Gonadorelina

Goserelin Acetato

Interferone Alfa 2a

Interferone Alfa 2a Pegilato

Interferone Alfa 2b

Interferone Alfa 2b Pegilato

Interferone Alfa N3

Ivabradina Cloridrato

Lanreotide Acetato

Lantanio Carbonato Idrato

Lenograstim

Leuprorelina Acetato

Levocarnitina

Liraglutide

Lutropina Alfa

Menotropina

Metossipolietilenglicole-Epoetina Beta

Modafinil

Nadroparina Calcica

Octreotide Acetato

Olanzapina

Paliperidone

Paracalcitolo

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Parnaparina

Pegfilgrastim

Pioglitazone Cloridrato/Glimepiride

Pioglitazone Cloridrato/Metformina Cloridrato

Prasugrel Cloridrato

Quetiapina fumarato

Ranolazina

Reviparina Sodica

Rivaroxaban

Saxagliptin Cloridrato

Sevelamer Carbonato

Sevelamer Cloridrato

Sirolimus

Sitagliptin Fosfato Monoidrato

Sitagliptin Fosfato Monoidrato/Metformina Cloridrato

Somatropina

Tacrolimus

Teriparatide

Ticagrelor

Tolcapone

Tretinoina

Triptorelina

Triptorelina Embonato

Urofollitropina

Valganciclovir Cloridrato

Vildagliptin

Vildagliptin/Metformina

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Allegato B - Procedure uniformi di spedizione e controllo delle ricette di farmaci in Dpc

Le procedure di dispensazione seguono le medesime condizioni previste per le ricette spedite in

regime SSN e le sottoelencate regole sono vincolanti e non modificabili per tutte le Asl lombarde.

1. Le scorte di farmaci acquistati dalle farmacie, qualora riguardino nuovi prodotti inseriti nell’elenco

di cui all’Allegato A, ovvero in seguito a concorde aggiornamento dell’elenco, possono essere

dispensati fino ad esaurimento, con annotazione sulla ricetta (ad esempio “esaurimento scorte”),

a cura del farmacista.

2. In caso di urgenza che sarà annotata dalla farmacia sulla ricetta (ad esempio “urgenza”), la

farmacia è autorizzata a spedire la ricetta prescrivente un farmaco contenuto nell’Allegato A in

regime convenzionale ordinario, ciò vale a prescindere dalla data di prescrizione.

3. In caso di blocco della connettività SISS, che sarà annotata dalla farmacia sulla ricetta indicando

anche il numero di ticket fornito dal Provider (ad esempio “linea SISS bloccata – n° ticket

_____”), la farmacia è autorizzata a spedire la ricetta prescrivente un farmaco contenuto

nell’Allegato A in regime convenzionale ordinario.

4. In caso di irreperibilità del farmaco, in quanto non disponibile presso almeno due dei grossisti con

cui collabora la farmacia (come selezionati in WebDpc), la farmacia potrà consegnare in regime

convenzionato SSN un farmaco contenuto nell’Allegato A, annotando sulla ricetta gli estremi della

notifica del mancante prodotta da WebDpc.

5. Qualora in farmacia pervenissero ricette prescriventi farmaci già risultati carenti e documentati

(come descritto al precedente punto 4) nelle precedenti 24 ore, la farmacia potrà spedire la

ricetta in regime convenzionato SSN, senza dover effettuare un preventivo tentativo di ordine in

WebDpc, ma apponendo sulla ricetta i medesimi estremi della precedente notifica di mancante.

6. Il farmacista, all'atto della presentazione della ricetta in farmacia, deve verificarne la validità

temporale, potendo la spedizione della stessa essere differita al primo giorno lavorativo

successivo, oltre il termine di validità, per comprovati motivi legati alla procedura della

distribuzione per conto.

7. Le ricette con prescrizione contestuale, sia di medicinali di cui all’Allegato A del presente accordo,

sia di farmaci non compresi in questa convenzione, verranno spedite in regime convenzionato

SSN.

8. Le ricette contenenti prescrizioni sia di medicinali di cui all’Allegato C del presente accordo, sia di

farmaci non compresi in questa convenzione, non potranno essere spedite in regime

convenzionato SSN se non per la parte che non concerne i farmaci di cui all’allegato C.

9. L’eventuale contestazione alla farmacia di smarrimento di confezioni di farmaci ordinati dalla

farmacia tramite WebDpc darà luogo all’addebito del solo costo d’acquisto del farmaco

documentato dall’ASL, fatta salva la remunerazione del servizio.

10. Di seguito si riportano le casistiche di contestazione e le relative procedure:

a) spedizione della ricetta o consegna del farmaco oltre i termini di cui al punto 6 del presente

allegato: addebito solo quota servizio;

b) rinvenimento o restituzioni dal paziente di farmaci difettosi o inutilizzabili (anche in seguito a

rottura): nessun addebito e restituzione del farmaco al grossista tramite WebDpc, senza

ulteriori formalismi;

c) consegna al paziente di farmaco errato: addebito solo quota servizio, fatte salve eventuali

ulteriori responsabilità in capo alla farmacia;

d) qualsiasi ricetta redatta su modulo di Regione Lombardia, anche ad assistito non iscritto

all’SSR lombardo: nessun addebito;

e) ricette prive di formula leucocitaria: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60

giorni dalla restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate

alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all’ASL;

f) ricette prive di nota AIFA: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60 giorni dalla

restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate alla CFA entro

1 anno dalla prima consegna all’ASL (per nota AIFA errata, nessun addebito alla farmacia);

g) ricette prive di fustelli: entro 30 giorni dalla contestazione, la farmacia ha la facoltà di

presentare un’autocertificazione di avvenuta erogazione, in aggiunta sia a copia del DDT del

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grossista, sia alla dichiarazione del paziente di avvenuta ricezione del farmaco, con

conseguente mancato addebito; decorso il termine di 30 giorni, le ricette verranno inviate alla

CFA entro 1 anno dalla prima consegna all’ASL;

h) ricetta spedita in Dpc, ma tariffata come farmaceutica convenzionata: addebito del valore

della ricetta, fatto salvo il riconoscimento del servizio dovuto per Dpc;

i) ricetta con codici ricettario diversi dai codici riportati in fattura: nessun addebito.

11. Tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo sarà oggetto di disamina da

parte della CFA.

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Allegato C – Elenco Farmaci riclassificati in Classe A-PHT da erogare in DPC

AIC Farmaco

029526047 Salagen*5 Mg 84cpr Riv.

029796012 Cellcept*100 Cps 250 Mg

029796024 Cellcept*50 Cpr 500 Mg

032887010 Rilutek*56cpr Riv. 50mg

042018010 Teglutik - 5 mg/ml sospensione orale 1 flacone vetro da 300 ml

034459014 Rebetol* 84 Cps 200 Mg

034459026 Rebetol*140 Cps 200 Mg

034459038 Rebetol*168 Cps 200 Mg

034459040 Rebetol*Os 100 Ml 40mg/Ml

034525016 Ferriprox*100 Cpr Riv. 500mg

034525028 Ferriprox*100mg/Ml Os 250ml

034701019 Ammonaps*250 Cpr 500 Mg

034701033 Ammonaps*Os Gr 266g 940mg/G

035410075 Zyvoxid*Os Sosp.100mg 5ml

035410226 Zyvoxid*Os 10 Cpr Riv. 600mg

035609027 Tracleer*62,5mg 56cpr Riv.

035609041 Tracleer*125mg 56cpr Riv.

035628054 Vfend*28 Cpr Riv. 50 Mg

035628179 Vfend*28 Cpr Riv. 200 Mg

035745013 Copegus*42 Cpr 200 Mg

035745025 Copegus*200mg 168cpr

035745037 Copegus*200mg 28cpr

035745049 Copegus*200mg 112cpr

035745052 Copegus*400mg 14cpr Riv.

035745064 Copegus*400mg 56cpr Riv.

036019014 Ventavis*10mcg/Ml30f2ml Inal

036019040 Ventavis*10mcg/Ml90f2mlinal

036511032 Myfortic*180mg 100 Cpr

036511069 Myfortic*360mg 50 Cpr

036982015 Revatio*20mg 90cpr

037421017 Exjade*125mg 28cpr

037421031 Exjade*250mg 28cpr

037421056 Exjade*500mg 28cpr

038451011 Pradaxa*75mg 10cps

038451023 Pradaxa*75mg 30cps

038451050 Pradaxa*100mg 10cps

038451062 Pradaxa*100mg 30cps

038528028 Volibris*5mg 30 Cpr Riv.

038528042 Volibris*10mg 30 Cpr Riv.

038744052 Xarelto*10mg 5 Cpr

038744064 Xarelto*10mg 10 Cpr

038744076 Xarelto*10mg 30 Cpr

039696012 Myfenax*250mg 100cps

039696036 Myfenax*500mg 50cpr

040009019 Micofen. Mof.San*500mg50cpr

035871019 Hepsera*10mg 30 Cpr

037221076 Barclude*0,5mg 30cpr

037221088 Barclude*1mg 30cpr

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037884018 Sebivo*600mg 28cpr

035726013 Somavert*10mg 30fl+30flsc

035726025 Somavert*15mg 30fl+30flsc

035726037 Somavert*20mg 30fl+30flsc

035726049 Somavert*20mg 1fl+ 1flsc

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12

Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47

DPR 445/2000) farmacie rurali sovvenzionate e farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA

non superiore ad €. 387.342,67.

Le farmacie interessate dovranno inviare alla Federfarma provinciale competente per territorio la

seguente autocertificazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI

NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) - DPC (DGR n. ____ del __/__/2014 – Accordo DPC)

La/il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ____________________________________________

Codice Fiscale___________________________ Legale Rappresentante della farmacia ______________ ____________________________, Codice regionale __________,

avente sede a _______________________________________________________ in Via/Piazza ______________________________________________ n. _____,

ASL di appartenenza ___________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

che la farmacia appartiene alla seguente categoria (barrare categoria di appartenenza):

☐ farmacia rurale sussidiata;

☐ farmacia con Fatturato SSN di riferimento*, al netto dell’IVA non superiore a €

387.342,67.

In Fede

Data ________________

Timbro farmacia e firma del Legale Rappresentante ___________________________________

Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38

del DPR 445/2000

*Fatturato SSN di riferimento: deve intendersi la sommatoria dell’importo dei soli farmaci ceduti al

SSN nel corso dell’anno precedente all’annualità per cui vale l’autocertificazione (es. fatturato 2013

se autocertificazione per 2014), al netto dell’IVA, degli sconti e dei ticket.

Dal calcolo del fatturato vanno pertanto esclusi gli importi imputabili alle fatture emesse alle A.S.L.

per altre prestazioni, pur convenzionate, quali - ad esempio - quelle relative all’assistenza integrativa

e alla distribuzione per conto.

Per il calcolo del Fatturato SSN di riferimento si può utilizzare il modello di seguito riportato, dove il

Fatturato SSN di riferimento è il risultato della somma algebrica.

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TABELLA DI CALCOLO DEL FATTURATO SSN DI RIFERIMENTO

PER LE FARMACIE RURALI NON SUSSIDIATE E URBANE CON FATTURATO, AL NETTO

DELL'IVA, NON SUPERIORE A € 387.342,67

(con rinvii alla numerazione delle righe della DCR utilizzata dalle farmacie della Lombardia)

Specialità Medicinali Spedite

Importo al netto di IVA (2) ________ -

DEDURRE

Fascia A) Specialità con costo fino a € 25,82

Trattenuta 3,75% o riduzione al 1,50% (A4) ________ -

Fascia B) Specialità con costo da € 25,83 a € 51,65

Trattenuta 6,00% o riduzione al 2,40% (B4) ________ -

Fascia C) Specialità con costo da € 51,66 a € 103,29

Trattenuta 9,00% o riduzione al 3,6% (C4) ________ -

Fascia D) Specialità con costo da € 103,30 a € 154,94

Trattenuta 12,50% o riduzione al 5% (D4) ________ -

Fascia E) Specialità con costo da € 154,95

Trattenuta 19,00% o riduzione al 7,6% (E4) ________ -

Trattenuta sconto DL 156/04 – 0,60% (F4) ________ -

Trattenuta sconto Pay Back – 0,60% (F5) ________ -

Quota extra-sconto (T3) ________ -

Rettifiche in addebito (quota extra-sconto) (T31) ________ -

SOMMARE

Rettifiche in addebito (quota extra-sconto) (T32) ________ +

SOMMARE

Ossigeno (T21) ________ +

Farmaci delle liste di trasparenza non soggetti a sconto

In Ricette Cartacee (T22) ________ +

Farmaci delle liste di trasparenza non soggetti a sconto

In Ricette Dematerializzate (TE22) ________ +

Galenica (T23) ________ +

Diritti addizionali (T24) ________ +

DEDURRE

Importo ticket quota fissa Ricette Cartacee (Q1) ________ -

Importo ticket quota differenziale Ricette Cartacee (Q2) ________ -

Importo ticket quota fissa Ricette Elettroniche (Q1E) ________ -

Importo ticket quota differenziale Ricette Elettroniche (Q2E) ________ =

Risultato dalla somma algebrica (Fatturato SSN di riferimento) ________

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Allegato D – Recepimento autocertificazioni E30 e E40

Si introducono due nuove esenzioni alla compartecipazione alla spesa farmaceutica E30 ed E40 per

i cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con

reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del

nucleo familiare (DGR 8475/2004).

Le nuove esenzioni saranno registrate in Anagrafe Regionale a seguito di autocertificazione del

reddito da parte del cittadino registrata in ASL o tramite funzionalità di autocertificazione disponibile

da Portale Cittadino.

Al fine di facilitare ai cittadini la registrazione delle autocertificazioni e ridurre il carico di lavoro

presso le ASL, valorizzando le farmacie come luogo di erogazione di servizi al cittadino, Regione

Lombardia, in accordo con organizzazioni sindacali dei Farmacisti, ha previsto di estendere le

modalità di acquisizione delle autocertificazioni da reddito E30 ed E40 al canale farmacie.

La registrazione in Anagrafe Regionale delle autocertificazioni per reddito E30 ed E40 abilita la

diffusione e l’utilizzo massivo sul territorio lombardo della ricetta dematerializzata in quanto

permette di eliminare la firma autografa del cittadino sulla ricetta cartacea.

Processo per la registrazione della autocertificazione per reddito in Farmacia

Il farmacista, dotato di PdL SISS e Carta Operatore SISS, potrà registrare le autocertificazioni E30 ed

E40 tramite specifica applicazione web raggiungibile da Menu SISS.

I cittadini che potranno effettuare la autocertificazione E30/E40 in farmacia sono soltanto assistiti

lombardi maggiorenni.

Il cittadino potrà effettuare l’autocertificazione per l’ottenimento dell’esenzione solo per se stesso,

non è previsto pertanto il caso in cui l’assistito operi per un soggetto terzo.

All’operatore farmacista il servizio permette di inserire i dati e visualizzare solo i messaggi necessari

per la registrazione delle esenzioni E30 e E40, senza alcuna visione dei dati di assistenza e di

eventuali esenzioni (diverse da E30 E40) associate al cittadino in Anagrafe Regionale.

Identificazione del cittadino

Il farmacista richiede di visionare un documento d’identità del cittadino e procede a identificarlo in

Anagrafe Regionale. L’identificazione del cittadino in Anagrafica Regionale può avvenire:

utilizzando la CRS/TS-CNS fornita dal cittadino

tramite ricerca nel sistema mediante inserimento del solo Codice Fiscale del cittadino;

tramite ricerca inserendo tutti i seguenti dati del cittadino (obbligatori):

- Cognome,

- Nome,

- Comune di nascita,

- Data nascita,

- Sesso.

Individuata la posizione in Anagrafica Regionale, il sistema verifica che il cittadino sia maggiorenne

e titolare almeno di un’esenzione di patologia e/o per malattia rara in corso di validità.

Nel caso in cui i requisiti di cui sopra non siano soddisfatti, il farmacista sarà avvisato con apposito

messaggio che il cittadino non ha i requisiti per procedere con l’autocertificazione, indicandone la

motivazione (es. cittadino non presente in anagrafe, cittadino non maggiorenne, cittadino non

assistito, cittadino non titolare di esenzione per patologia o malattia rara.).

Qualora il cittadino sia già titolare di esenzione E30 o E40, l’operatore ne viene avvisato: il farmacista

avrà la possibilità solo di stampare la relativa certificazione cartacea.

Registrazione dell’autocertificazione

Nel caso in cui i requisiti di cui sopra siano soddisfatti:

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se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate solo esenzioni per patologia, il farmacista

può registrare solo l’esenzione E30;

se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate solo esenzioni per malattia rara, il farmacista

può registrare solo l’esenzione E40;

se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate sia esenzioni per patologia sia esenzioni per

malattia rara, il farmacista dovrà scegliere quale funzionalità utilizzare (registrazione E30 o E40).

Gli scenari di registrazione di un’autocertificazione sono i seguenti:

1. Cittadino appone firma autografa sul modulo cartaceo di autocertificazione (senza inserimento

del PIN per attestazione digitale);

2. Cittadino inserisce il PIN per attestazione digitale.

Scenario 1: firma autografa del modulo di autocertificazione da parte del cittadino

Una volta confermata l’autocertificazione, viene stampato automaticamente il modulo cartaceo di

autocertificazione ed il cittadino deve apporvi la firma autografa.

Il farmacista ha comunque la possibilità di ristampare il modulo di autocertificazione.

A seguito della registrazione con esito positivo dell’esenzione, viene stampato automaticamente il

certificato di esenzione; il farmacista ha comunque la possibilità di ristampare tale certificato.

E’ disponibile, per l’eventuale stampa, il documento di “Ricevuta autocertificazione” attestante

l’avvenuta transazione.

Scenario 2: attestazione con firma digitale da parte del cittadino

A seguito dell’attestazione del cittadino (mediante inserimento del PIN della propria CRS/CNS) e

dopo esito positivo della registrazione dell’esenzione, viene stampato automaticamente il certificato

di esenzione, il farmacista ha comunque la possibilità di effettuare la ristampa di tale certificato.

E’ disponibile, per l’eventuale stampa, il documento di “Ricevuta autocertificazione” attestante

l’avvenuta transazione.

Sono registrate a sistema le informazioni relative ad operatore e farmacia di appartenenza che ha

eseguito la transazione.

Si precisa che in fase iniziale in farmacia non è possibile revocare le esenzioni in oggetto: tale

operazione è inizialmente possibile solo presso gli sportelli ASL.

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Allegato E – Farmacia dei Servizi e Pharmaceutical Care

Con il D.Lgs. 153/2009 sono stati assegnati alla farmacia nuovi compiti assistenziali, tra i quali:

o la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata;

o la collaborazione delle farmacie ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei

medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie

mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;

o la messa a disposizione di operatori sanitari e socio-sanitari;

o l’erogazione di servizi di secondo livello, anche servendosi di personale infermieristico;

o l’erogazione di prestazioni di telemedicina e analitiche di prima istanza.

Il Patto per la Salute, sancito tra Governo e Regioni il 10 luglio 2014, conferma il valore di tale

impostazione normativa, individuando la farmacia come soggetto idoneo ad agevolare gli “interventi

per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e

territoriale”. Le farmacie possono quindi costituire un valido supporto nel processo di trasferimento

di competenze al territorio e di riorganizzazione delle reti, in sinergia con le Cure Primarie e con il

vantaggio di poter offrire servizi in economia di scala e con un idoneo livello di qualità. Si tratta quindi

per il Sistema, non di maggiore occasione di spesa, ma di stimolo alla competitività, promozione di

modelli evolutivi, agevolazione degli accessi ai servizi e risparmi complessivi.

Un progetto specifico deve intervenire individuando specifiche aree di intervento, a partire da

eventuali condizioni di carenza per tipologia di assistenza e per territorio, e definirne le modalità

applicative, in ordine ai requisiti di sistema (spazi, strumenti, condizioni operative) e agli aspetti

economici.

Per quanto concerne i progetti di Pharmaceutical Care, studi internazionali ormai consolidati

evidenziano come il ruolo della farmacia nell’ambito dell’appropriatezza d’uso dei farmaci e del

monitoraggio del rispetto delle terapie costituisca un elemento di ottimizzazione delle cure, tale da

produrre una sensibile riduzione dei costi complessivi per l’assistenza dei pazienti affetti da patologie

croniche (diabete, ipertensione, BPCO, etc.). A fronte di una documentata, generalizzata scarsa

aderenza alle terapie, il rispetto della terapia nella misura dell’80-90% riduce infatti del 50% il

costo sanitario complessivo del paziente cronico, per minori episodi di acuzie, ricoveri, aggravamenti

e passaggi a terapie più costose. Esperienze già in atto a livello internazionale possono essere

ripercorse mediante modelli sperimentali che prevedano la presa in carico del paziente cronico da

parte di un team di operatori con il fine di migliorarne i livelli di cura.

Il farmacista può svolgere compiti di screening, arruolamento, registrazione dei consumi,

informazione sull’appropriatezza d’uso, addestramento all’uso di dispositivi erogatori di farmaci

(device), verifica di apprendimento e del rispetto dei protocolli terapeutici.

In ultima analisi, mediante specifici ruoli del farmacista e in collaborazione con specialisti e MMG,

sono ottenibili importanti e tangibili obiettivi di risparmio di sistema, per minori sprechi, minor

ricorso a terapie e a livelli assistenziali di alto costo.

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Allegato 2

PROGETTO

DATI GENERALI DEL PROGETTO

TITOLO

Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione

Lombardia

ENTE

ASL Bergamo 030301

ASL COINVOLTE

Tutte le Asl della Regione Lombardia

DURATA DEL PROGETTO

Tre anni

COSTO

300.000 euro annui

COORDINATORE DEL PROGETTO

Nominativo: dr. Gambera Marco

Struttura di appartenenza: Direzione Sanitaria - Servizio Farmaceutico Territoriale

N. telefono: 035385273

N. fax: 035385185

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Descrizione Progetto

Procedura di gestione della Distribuzione per Conto (DPC) tramite un’unica Azienda capofila per le

Asl della Regione Lombardia.

Introduzione

Dopo la fase sperimentale del progetto DPC CONSORZIO Pedemontano che ha visto coinvolte 6 Asl e la

richiesta di altre Asl -non inserite nel Consorzio Pedemontano- di entrare a far parte del suddetto progetto,

considerata l’esigenza di unificare il modo di erogazione del farmaco su tutta la Regione Lombardia,

l’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo, con la Direzione Sanitaria in collaborazione con il

Servizio Farmaceutico Territoriale, si propone come unica Azienda Capofila per tutto il territorio

Lombardo per la centralizzazione e il coordinamento dell’acquisto dei farmaci in PHT nel rispetto

dell’allegato 2, con il proposito di conseguire i seguenti obiettivi:

• uniformare la diffusione della DPC sull’intero territorio della Regione Lombardia;

• razionalizzare la logistica distributiva ottimizzando le metodiche degli approvvigionamenti dei livelli

di scorta dei magazzini dei distributori Capofila/Raggiera;

• monitorare lo stato di conservazione dei farmaci;

• razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane impegnate nelle attività della DPC rispetto all’attuale

organizzazione delle ASL provinciali della Regione Lombardia.

Descrizione Progetto

Tale progetto dovrà rispettare la durata del nuovo accordo “PHT” che verrà stipulato con le Associazioni di

riferimento, fatta salva la possibilità di rinegoziazione in base a quello che sarà il nuovo accordo nazionale

sulla remunerazione (a seconda della nuova tariffa potrebbero cambiare gli scenari dell’accordo).

La nuova modalità logistica di distribuzione con unica Asl Capofila, che sarà attiva dal primo gennaio 2015,

prevede che, durante il periodo di transizione, le Asl non appartenenti al Consorzio Pedemontano dovranno

smaltire le scorte e congiuntamente con l’Asl Capofila verranno eseguiti gli inventari per la presa in carico

del materiale restante: questo materiale resterà di proprietà delle Asl fino ad esaurimento scorte e non

verrà richiesto rimborso.

A tal proposito verranno organizzate delle giornate formative per tutte le Asl.

Questo progetto si riferisce esclusivamente all’acquisto e alla distribuzione tramite i grossisti dei farmaci

dell’allegato 2 e non riguarda la parte relativa alla remunerazione del rimborso del servizio di distribuzione

alle farmacie che rimane a carico di ogni singola Asl.

L’accordo prevede un rapporto con Grossisti Capofila/Raggiere nel coordinare la distribuzione e per questo

saranno necessari incontri di programmazione tra l’Asl, i Capofila/Raggiere e le Associazioni di Categoria,

con l’obiettivo di:

diminuire i capofila su tutto il territorio e nello stesso tempo eliminare alcune realtà di raggiere con

minima distribuzione dei farmaci, rispettando zone rurali con esigua rotazione dei grossisti;

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giungere ad un accordo inerente le quote di mercato, esempio: se la raggiera non raggiunge almeno

il 5% di quota sul territorio Lombardo (la quota è indicativa e da concordare con le Associazioni), la

stessa sarà costretta a rinunciare;

portare ad un massimo di 4 capofila e 15 raggiere in tutta la Regione;

effettuare almeno 2 consegne giornaliere di farmaci su tutto il territorio, sabato compreso

(mattina/pomeriggio);

Il progetto rispetterà le gare in essere per gli acquisti (vedi ARCA e GARA FARMACI PHT Milano 2).

MODIFICA PIATTAFORMA WEB-DPC:

Per poter realizzare questo progetto è indispensabile unificare la piattaforma DPC-WEB eliminando le

singole Asl, lasciando INALTERATO il codice regionale per individuare le proprie farmacie.

Questa operazione porterà ad unificare tutti i Capofila/Raggiere e tutte le giacenze nei rispettivi magazzini

senza avere diverse ubicazioni per lo stesso farmaco.

PROPRIETA’ FARMACI E INVENTARI:

Con questo accordo tutti i farmaci depositati dai grossisti saranno di proprietà dell’Asl Capofila e saranno

indici di inventari fisici ogni quadrimestre su tutti i Capofila/Raggiere, che verranno effettuati dall’Asl

Capofila.

RIMBORSO SPESA FARMACI VERSO IL CAPOFILA:

Per il rimborso verrà inviato mensilmente alle Aziende Asl un file analitico delle confezioni distribuite e in

seguito la relativa nota di rimborso. Le Asl si impegneranno a liquidare la spesa sostenuta dall’Asl

Capofila entro 30 giorni dalla data fattura.

Di seguito sono riportate alcune modalità di gestione già in atto nel progetto “Consorzio Pedemontano” da

estendere su tutta la Regione con questo progetto

GROSSISTI:

1. Regolamentare il ruolo dei distributori intermedi, con un protocollo operativo condiviso tra le parti.

2. Ripartizione del materiale verso le raggiere, stabilire la modalità:

1. Quote di mercato

2. Quote di distribuzione (attenzione sul grossista che ha dispensato e non sul capofila)

3. Altro

3. Procedura ricevimento merce da parte del grossista: si definisce che il carico dei farmaci, dal

ricevimento del ddt delle ditte fornitrici, avvenga entro 2 giorni lavorativi; inoltre devono essere

effettuati i controlli quali-quantitativi e la registrazione-segnalazione di eventuali anomalie.

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Una volta caricati i ddt devono settimanalmente essere trasmessi all’Asl Capofila. Devono essere

inoltre controllate le confezioni verificando che il fustello sia stato annullato, con la dicitura

“Confezione ospedaliera”. I ddt devono riportare il lotto e la scadenza.

4. I Capofila, le Raggiere e le Farmacie si impegnano alla buona conservazione del farmaco.

5. Il capofila deve controllare le scadenze dei prodotti in ingresso (in questo caso la validità del

prodotto deve essere almeno dei 2/3 e registrato il lotto). Nel caso non rispettasse i 2/3 è necessario

avvisare l’Asl Capofila, che deciderà se restituire la merce o autorizzare il carico.

6. Il capofila, dopo aver caricato la merce nella piattaforma, ripartisce in base agli accordi presi:

Se l’articolo è nuovo: in base alle quote di mercato, garantendo a tutte le raggiere almeno l’evasione

di una ricetta.

In caso contrario: in base alle quote di distribuzione, garantendo a tutte le raggiere almeno l’evasione

di una ricetta.

7. I lotti devono essere parte integrante dei trasferimenti tra capofila e raggiere.

8. Per i prodotti prossimi alla scadenza (almeno 90 giorni prima), la procedura prevede:

1. Inviare i farmaci dalla raggiera al capofila Grossista;

2. Il capofila distribuisce gli stessi fino all’ultimo mese ma, preventivamente, comunica all’Asl

Capofila il quantitativo;

3. L’Asl si attiva all’eventuale rotazione su più capofila;

4. Per i farmaci non più distribuibili si chiederà alla ditta la sostituzione (dove è possibile).

9. Predisporre incontri con ADF/Federfarma Servizi in cui proporre e condividere meno Capofila e

meno Raggiere (modalità).

10. Richiesta di ulteriore rifornimento di farmaci dopo la ripartizione da parte delle raggiere:

1. La raggiera richiede ulteriore quantitativo all’Asl.

2. L’Asl autorizza dopo verifica il quantitativo per intero/parziale.

3. Il capofila entro 2 giorni lavorativi deve evadere la richiesta verso le raggiere.

FARMACIE

Modalità di gestione degli ordini da parte delle farmacie:

1. Le Farmacie devono avere la possibilità di visionare tutti i grossisti disponibili sulla

piattaforma e poter richiedere i farmaci agli stessi.

2. Gli ordini vengono gestiti sulla piattaforma Web-dpc

Gestione delle scorte e possibilità di esaurimento delle stesse:

1. le scorte dei farmaci acquistati dalle farmacie possono essere dispensate fino ad esaurimento

con apposita nota sulla ricetta attestante la data del ddt;

2. Anche le scorte Asl andranno gestite fino ad esaurimento delle stesse sui magazzini;

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Ritiro del farmaco da parte dell’utente presso la farmacia:

1. Tempo max 15 giorni lavorativi, scaduto tale termine il farmaco va reso al grossista;

2. Le farmacie in caso di non ritiro da parte del paziente del farmaco in DPC entro 15 gg

(vedi sopra), sono obbligate a rendere il farmaco al Grossista entro 5 giorni;

3. In caso di documentata urgenza o irreperibilità del farmaco in DPC (mancante su 5 grossisti

comprendendo almeno un capofila), attestata dalla farmacia e verificata dall’Asl, la farmacia

è autorizzata a distribuire il farmaco contenuto nell’allegato ”2” in regime SSN.

Resi merce difettosa:

Il farmacista invia la confezione alla Raggiera con la relativa documentazione allegata:

1. dichiarazione farmacista;

2. dichiarazione utente;

3. fotocopia documento carta d’identità utente;

4. il grossista/Capofila riceve dalla raggiera la documentazione, la confezione e si attiva verso

l’Asl Capofila;

L’Asl, ricevuta la confezione corredata dalla documentazione, si attiva e provvede ad effettuare il reso al

fornitore.

Farmaco smarrito di proprietà del Capofila Asl:

L’eventuale contestazione alla farmacia sulla spedizione dei farmaci Dpc, traenti origine della rottura o

dallo smarrimento della confezione, darà luogo all’addebito del solo costo d’acquisto del farmaco

documentato dall’Azienda, fatta salva la remunerazione del servizio quando dovuta. In caso di

contestazione per consegna oltre i termini e per ogni altra diversa motivazione verrà addebitato alla

farmacia il solo costo del servizio.

Risultati attesi:

Riduzione di personale dedicato agli ordini da parte delle ASL;

Standardizzazione delle molecole in PHT su tutto il territorio Regionale;

Riduzione scaduti, infatti attivando questa modalità centralizzata di acquisto si potranno gestire

scambi tra i vari magazzini;

Gestione più snella dei farmaci gestiti dai grossisti con un unico deposito senza evidenziare l’Asl di

appartenenza;

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO:

Al fine di realizzare il progetto la Asl di Bergamo si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi esperti cat. B/S,

assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di

200.000 Euro, troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente per

l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015.

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1

Allegato 3

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA – DG SALUTE E

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI

FARMACI A-PHT, TRAMITE UN’UNICA AZIENDA CAPOFILA PER TUTTE LE

ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA.

L’anno 2014, nel mese di ……………………………… il giorno…………

TRA

la Regione Lombardia (in seguito denominata “R.L.”) – Codice Fiscale 80050050154 -

Direzione Generale Salute, rappresentata dal Dr. Walter Bergamaschi domiciliato, ai fini

della presente convenzione presso la sede della Direzione Generale Salute della

Regione Lombardia in Milano – Piazza Città di Lombardia, 1

E

l’ASL della Provincia di Bergamo (in seguito denominata "ASL di Bergamo”) –

Codice Fiscale 02584740167 - rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Mara Azzi,

domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Asl di Bergamo in

Bergamo - Via Gallicciolli, 4

PREMESSO che:

a) la d.g.r. n. IX/4344 del 26/10/2012, avente per oggetto “Determinazione in ordine alla

gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’anno 2013” nel capitolo relativo

alla Farmaceutica Territoriale ha stabilito i seguenti obiettivi:

- uniformare la diffusione della Distribuzione Per Conto (DPC) sull’intero

territorio Pedemontano Lombardo;

- creare un unico elenco comune di farmaci;

- razionalizzare la logistica distributiva ottimizzando le metodiche delgi

approvvigionamenti dei livelli di scorta dei magazzini dei distributori

(Capofila/Raggiera) con farmaci acquistati dall’Asl di Bergamo;

- monitorare lo stato di conservazione dei farmaci;

- razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane impegnate nell’attività della DPC

nelle ASL aderenti al Consorzio,

b) la d.g.r. n. X/………. del …….., che approva il “PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

PER CONTO DEI FARMACI A-PHT, TRAMITE UN’UNICA AZIENDA

CAPOFILA PER TUTTE LE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA” e il presente

schema tipo di convezione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L’Asl di Bergamo si impegna, dopo la fase di sperimentazione del progetto che ha visto

coinvolte 6 Asl e la richiesta delle altre Asl di entrare a far parte del suddetto progetto, di

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2

unificare il modo di erogazione del farmaco su tutta la Regione Lombardia, con la

Direzione Sanitaria in collaborazione con il servizio Farmaceutico Territoriale, come

unica Azienda Capofila per tutto il territorio Lombardo per la centralizzazione e il

coordinamento dell’acquisizione dei farmaci in PHT, con il proposito di conseguire gli

obiettivi in premessa.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2015 al 31.10.2017, salvo disdetta che

potrà essere comunicata da una delle Parti all’altra Parte, con preavviso non inferiore a 90

giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente.

Art. 3 – Costi stimati e contributo di R.L.

Per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi esperti

cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione e

comunque non oltre al 31.10.2017, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro,

troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente

per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015

Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo

Si concorda che il contributo troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al

31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito

delle Regole di sistema anno 2015

Art. 5 – Ruolo del Coordinatore del Progetto

Compiti del coordinatore del progetto individuato c/o la Direzione Sanitaria – Servizio

Farmaceutico Territoriale sono i seguenti:

- è incaricato del coordinamento organizzativo ed amministrativo del progetto;

- funge da intermediario tra le parti;

- trasmette alla R.L. tutti i documenti e la corrispondenza relativi al progetto;

- è responsabile del corretto invio dei flussi informativi secondo le regole vigenti in

materia di debito informativo;

- presidia il regolare svolgimento dei lavori;

- fornisce alla R.L. tutti i dati specifici richiesti ai fini di una corretta gestione della

rendicontazione;

- comunica alle ASL aderenti al progetto, con cadenza mensile, tutti dati ammnistrativi

contabili necessari al fine delle opportune registrazioni contabili;

- comunica ai referenti tecnico e amministrativo di R.L. qualsiasi fatto che possa incidere

in maniera sostanziale sul progetto.

In caso di cessazione dell’incarico ricoperto (trasferimento, sostituzione, aspettativa, ecc.),

il coordinatore del progetto verrà sostituito dalla Asl di Bergamo, che comunicherà per

iscritto il relativo nominativo alla R.L.

Page 34: DELIBERAZIONE N° X / 2566 Seduta del 31/10/2014 · 2017. 1. 5. · deliberazione n° x / 2566 seduta del 31/10/2014 presidente roberto maroni assessori regionali mario mantovani

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Art. 6 – Conformità atto.

La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali, due sono conservati presso la Giunta Regionale – D.G. Salute e Presidenza – ed il terzo presso il contraente Asl di Bergamo.

Art. 7 (Altre norme)

La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d’uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi della normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Milano, …………… 2014

Per Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

Il Direttore Generale

Dr. Walter Bergmaschi

Per l’Asl di Bergamo

Il Direttore Generale

Dott.ssa Mara Azzi