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Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo OGGETTO: Convenzione con Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. per attività di consulenza del dott. Lorenzo Rocchini. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. ha comunicato, con e-mail prot. A.O. n. 10298 del 16/03/2015, che intende avvalersi della consulenza del dott. Lorenzo Rocchini, dirigente a rapporto esclusivo presso l’USC Urologia, Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Urologia in ordine all’attinenza delle attività richieste al dott. Rocchini con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi; Ritenuto di dover precisare che: - l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Rocchini con un impegno quantificabile in 1 / 2 accessi a settimana, al di fuori dell’orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenze saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ospedaliera ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 "Ricavi attività consulenza sanitaria L.P., art. 55, c. 1, lett. c – d, art. 57 - 58 CCNL", che identifica proventi in DELIBERAZIONE N. 483/2015 ADOTTATA IN DATA 26/03/2015

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Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, Marketing e Libera Professione

FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

OGGETTO: Convenzione con Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. perattività di consulenza del dott. Lorenzo Rocchini.

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge lefunzioni di verbalizzante;

Premesso che Centro medico Santagostino - Società e Salute S.p.A. ha comunicato,con e-mail prot. A.O. n. 10298 del 16/03/2015, che intende avvalersi della consulenza deldott. Lorenzo Rocchini, dirigente a rapporto esclusivo presso l’USC Urologia,

Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata indata 17/10/2013, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attivitàsanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenzaaziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere favorevole del direttore dell’USC Urologia in ordineall’attinenza delle attività richieste al dott. Rocchini con l’incarico ricoperto in azienda,alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione diassenza di conflitto di interessi;

Ritenuto di dover precisare che:

- l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Rocchini con un impegnoquantificabile in 1 / 2 accessi a settimana, al di fuori dell’orario di lavoro e gli introitiderivanti rientranti nell’ambito della libera professione / consulenze saranno assegnatial professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;

- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensividelle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive acarico dell’azienda ospedaliera ove dovute;

Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e di stipulare con Centro medico Santagostino - Società eSalute S.p.A. specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testoallegato (allegato A) al presente provvedimento;

2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dellaconvenzione, siano contabilizzati nel conto 406520010 "Ricavi attività consulenzasanitaria L.P., art. 55, c. 1, lett. c – d, art. 57 - 58 CCNL", che identifica proventi in

DELIBERAZIONE N. 483/2015 ADOTTATA IN DATA 26/03/2015

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regime libero-professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte inpremessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;

3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggiodell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delleattività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debitoorario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e lacontabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.

IL DIRETTORE GENERALEDott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVODott.ssa Laura Chiappa Dr. Peter Assembergs

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MRK – Convenzione HPG23 / Att sanitaria Pag. 1 di 6

ALLEGATO A

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. n.

80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore

Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”)

e

Centro medico Santagostino - Societa’ e Salute S.p.a., con sede legale in Milano, Piazza

Sant’Agostino 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo

[email protected]”, C.F. e P.IVA 05128650966, rappresentata per la firma del presente

atto nella persona della d.ssa Cristina Modica nata a Milano (MI) il 16/07/1974, con la qualifica di

Procuratore e legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della

convenzione”),

(“Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente

anche "Parti").

PREMESSO CHE

a) il “Titolare della convenzione”:

- è attiva nel settore sanitario con Centri Sanitari Polispecialistici Ambulatoriali, quale Azienda

Sanitaria Non Accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto

propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;

- nelle proprie sedi site in Milano, Piazza Sant’Agostino 1 e Via Panfilo Castaldi 6, e Sesto San

Giovanni, Via Gorizia 23, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza

privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in

urologia/andrologia;

- ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una convenzione

per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Lorenzo Rocchini (d'ora in poi

detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla specialistica di Urologia e

Andrologia a favore di utenti clienti della propria struttura;

b) la “Azienda”:

- ha provveduto con la deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013 a disciplinare le

modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste alla “Azienda” da

soggetti esterni;

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MRK – Convenzione HPG23 / Att sanitaria Pag. 2 di 6

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono

rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- ha verificato la disponibilità del “Professionista” a svolgere dette attività, a fronte di specifici

compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto

precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della “Azienda”;

- visto il parere del direttore della struttura cui il “Professionista” è assegnato in ordine alla

attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo

svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

c) il “Professionista”:

- dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi

previsti dalla normativa vigente;

b) le “Parti” ed il “Professionista”:

- danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell’art. 5, comma 6, della

legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte

prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di

bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a

soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria;

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le

reciproche attività di istituto;

- danno atto che le prestazioni sono richieste dal “Titolare della convenzione” a favore di propri

utenti e clienti e che pertanto (a) il “Titolare della convenzione” assume a proprio carico tutti gli

oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile e che (b) il “Professionista”

che accetta di erogare le prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche

risarcitori di Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in attuazione

della presente Convenzione presso le sedi del “Titolare della convenzione” manlevando,

entrambi, la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a

proprio carico le relative coperture assicurative;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di

competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni

sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di

conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

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MRK – Convenzione HPG23 / Att sanitaria Pag. 3 di 6

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare

della convenzione” nell’arco di validità del contratto.

2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del

debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso

la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un numero di

circa 1 / 2 accessi a settimana per un impegno orario massimo di 8 ore presso le sedi indicate in

premessa.

2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente

tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per

accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a

responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di

validità del presente contratto.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un

corrispettivo di € 60,00 (SESSANTA/00) per ora di attività omnicomprensive, tenuto conto che tale

corrispettivo é comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base

imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota

percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della “Azienda”

secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.

3.4 - Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere con cadenza mensile il prospetto

delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal “Professionista” in relazione alla presente

convenzione, all’USC Marketing della “Azienda” che attiverà le procedure di fatturazione.

3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta)

giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla “AZIENDA

OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN IT75Z0569611100000008001X73.

3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente

contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della

sottoscrizione.

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MRK – Convenzione HPG23 / Att sanitaria Pag. 4 di 6

3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40

(quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della

convenzione”.

Art. 4 - DURATA

4.1 - Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l’ultima sottoscrizione da

parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle “Parti” come risultante dalle

firme in calce al presente atto ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico

rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto

termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.

4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del

contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno

90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle

rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle

norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale,

a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento

degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono

destinati.

5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria

competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia

di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.

5.4 - “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico

aziendale” ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le

eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala

l’inadempienza.

5.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o

indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal “Professionista” a

favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della convenzione” garantisce la

copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile

nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o

indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa

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5.6 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di adeguata

copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in

forza del presente contratto.

5.7 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti,

relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto

deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente

contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta

elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica

trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente

contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria

competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria competenza

nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in

materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di

diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze

relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi

giustificativi.

Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le

attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente

contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà

stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin

d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle

attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle

“Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico

della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione

delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso.

Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero

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MRK – Convenzione HPG23 / Att sanitaria Pag. 6 di 6

insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,

interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di

Bergamo.

7.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta

virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula

e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della

convenzione” per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione si

compone di 182 righi.

Letto, approvato e sottoscritto

Data Data Data

Per la “Azienda” IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Per il “Titolare della convenzione” IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Cristina Modica

Il “Professionista”

Dott. Lorenzo Rocchini

firma firma firma

Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto

delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341,

II comma, e dell’art. 1342 Codice civile:

premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),

articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE

PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7

(FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).

Letto, approvato e sottoscritto

Data Data Data

Per la “Azienda” IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Per il “Titolare della convenzione” IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Cristina Modica

Il “Professionista”

Dott. Lorenzo Rocchini

firma firma firma

USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035-2673704 Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda Ospedaliera

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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