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REGIONE MARCHE — 1 — CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ — VII LEGISLATURA — ____________________________________________________________________________________________________________________ deliberazione n. 126 REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3 SULL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA E IL TURISMO RURALE ________ ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 6 MAGGIO 2004, N. 190 __________ Il Presidente pone in discussione il seguente punto all’o.d.g.: proposta di regolamento n. 14/04, a iniziativa della Giunta regionale “Regolamento regionale concernente: attuazione della legge re- gionale 3 aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turismo rurale” dando la parola al Consigliere di maggioranza Ferdinando Avenali e al Consigliere di minoranza Gilberto Gasperi relatori della III Com- missione consiliare permanente; omissis Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione: reg. 14/04-238

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REGIONE MARCHE — 1 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

deliberazione n. 126

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3SULL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA E IL TURISMO RURALE

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALEDELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 6 MAGGIO 2004, N. 190

__________

Il Presidente pone in discussione il seguentepunto all’o.d.g.: proposta di regolamento n. 14/04,a iniziativa della Giunta regionale “Regolamentoregionale concernente: attuazione della legge re-gionale 3 aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica eil turismo rurale” dando la parola al Consigliere dimaggioranza Ferdinando Avenali e al Consigliere

di minoranza Gilberto Gasperi relatori della III Com-missione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente ponein votazione la seguente deliberazione:

reg. 14/04-238

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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTEf.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARIf.to Gabriele Martoni

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 con-cernente: “Norme per l’attività agrituristica e per ilturismo rurale”;

Vista la proposta della Giunta regionale;Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,

comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo dilegittimità del Dirigente del servizio legislativo eaffari istituzionali, nonché l’attestazione dello stes-so che dalla deliberazione non deriva né può co-munque derivare un impegno di spesa a caricodella Regione, resi nella proposta della Giunta re-gionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata pre-ventivamente esaminata, ai sensi del primo com-ma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dallaCommissione consiliare permanente competentein materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l’allegato regolamento regionaleconcernente: “Attuazione della legge regionale 3aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e il turi-smo rurale”.

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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3SULL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA E IL TURISMO RURALE

Art. 1(Connessione e complementarità

dell’attività agrituristica)

1. L’attività agrituristica si considera connessa ecomplementare a quella agricola quando non sot-trae risorse all’esercizio della stessa e assicura,con una più efficace commercializzazione, l’otti-male utilizzazione delle produzioni aziendali.

2. La connessione e la complementarità si rea-lizzano quando nell’esercizio delle attività agrituri-stiche vengono impiegate le materie prime e lestrutture dell’azienda agricola e quando il volumecomplessivo dell’attività agrituristica, in termini ditempo-lavoro, è inferiore a quello necessario per laconduzione dell’attività agricola. La principalità vie-ne valutata sulla base del tempo-lavoro, confron-tando le ore lavorative occorrenti per le singolecolture, per la selvicoltura, per gli allevamenti, perle attività connesse di trasformazione dei prodotti eper le attività di salvaguardia ambientale con i tem-pi previsti per l’espletamento delle attività agrituri-stiche.

3. Per la determinazione del tempo-lavoro dedi-cato all’attività agricola si adottano le tabelle di cuiall’allegato 1.

4. Per le aziende che ricadono nelle aree dimontagna e svantaggiate, definite dalla direttiva75/268/CEE e successive integrazioni e modifica-zioni, nonché nelle aree comprese nei parchi regio-nali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli ditutela integrale dal piano paesistico ambientale re-gionale, il tempo di lavoro necessario per l’attivitàagricola viene determinato, oltre che per le attivitàagroforestali, anche per quelle finalizzate alla con-servazione degli spazi agricoli ed alla tutela del-l’ambiente, quale tempo-lavoro complessivo che,in rapporto al disagio operativo e socio-economicodegli addetti, viene moltiplicato per un coefficientecompensativo pari a 3.

5. Per le aziende che non ricadono nelle areeindividuate nel comma 4, ma praticano agricolturabiologica o si trovano in fase di conversione, iltempo di lavoro annuo viene moltiplicato per uncoefficiente compensativo pari a 2; tale coefficienteè ridotto ad 1,5 per le aziende che praticano agri-coltura a basso impatto ambientale.

6. Per la determinazione del tempo-lavoro relati-vo alle attività agrituristiche si adottano i parametristabiliti nella tabella di cui all’allegato 2.

Art. 2(Verifica del rapporto

di connessione e complementarità)

1. Per la verifica del rapporto di connessione ecomplementarità l’operatore agrituristico è tenuto apresentare, entro il 31 dicembre di ciascun trienniosuccessivo alla data di rilascio dell’autorizzazione,una dettagliata relazione sulle attività agricola edagrituristica svolte dalla quale risulti:a) l’ordinamento e le tecniche colturali praticate;b) le eventuali modifiche agli indirizzi produttivi che

si intendono attuare nel triennio successivo;c) la consistenza delle strutture edilizie presenti

sul fondo, con l’indicazione della loro destina-zione ed utilizzazione;

d) l’indicazione delle unità lavorative impegnate inazienda e del monte complessivo annuo di gior-nate-lavoro dedicate all’attività agricola e aquella agrituristica, secondo le tabelle di cui alpresente regolamento;

e) la descrizione dei servizi offerti o che si prevededi offrire nell’ambito dell’attività agrituristica,unitamente all’individuazione della capacitàricettiva relativa ai posti-letto, agli spazi di sostae ai posti per la somministrazione di pasti ebevande.

2. Nel caso di variazione significativa dell’or-dinamento produttivo verificatosi nel corso deltriennio l’operatore agrituristico è tenuto a darnecomunicazione al Comune. Il Comune, sulla basedei dati risultanti dalla suddetta comunicazione,provvede a rideterminare il volume di attivitàagrituristica da autorizzare.

Art. 3(Attività di somministrazionedi spuntini, pasti e bevande)

1. Nel caso di aziende che esercitano l’attività disomministrazione di pasti e bevande, almeno il 35per cento del valore della materia prima utilizzatadeve provenire dalla produzione aziendale, ridottaal 25 per cento per le aziende che praticano agri-

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coltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevan-de esclusivamente biologiche, nonché per le azien-de che ricadono nelle aree di montagna e svantag-giate definite dalla direttiva 75/268/CEE e succes-sive modificazioni. I prodotti integrativi e comple-mentari per la preparazione, provenienti dalla ordi-naria distribuzione dei beni alimentari, non devonosuperare il 20 per cento. La restante parte deveprovenire direttamente da aziende agricole singoleo associate o aziende di trasformazione dei prodot-ti agricoli della regione operanti nel territorio regio-nale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP,STG, DOC, DOCG e IGT, per i prodotti tradizionalidi cui al decreto del Ministro delle politiche agricole8 settembre 1999, n. 350, nonché per i prodottibiologici; vino, olio vergine ed extravergine di olivae miele devono derivare da materia prima di origineesclusivamente regionale, salvo che per eventi ec-cezionali se ne verifichi un calo significativo di pro-duzione accertato dalla Giunta regionale.

2. Nel caso di attività di somministrazione dispuntini e bevande, questi debbono provenire di-rettamente dalla produzione aziendale per almenoil 60 per cento del valore della materia prima utiliz-zata.

3. Per la determinazione del volume di attivitàche l’azienda può sviluppare, si utilizzano i para-metri indicati nella tabella di cui all’allegato 2. L’au-torizzazione comunale all’esercizio deve indicareesplicitamente il numero totale di pasti che l’azien-da agrituristica è in grado di somministrare nelcorso dell’anno.

4. Per la somministrazione sul posto sono consi-derati di propria produzione i cibi e le bevandeprodotti e lavorati in modo tradizionale nell’aziendaagricola, nonché quelli ricavati da materie primedell’azienda agricola anche attraverso lavorazioneesterna. Le produzioni interessate da quest’ultimalavorazione devono mantenere le caratteristicheoriginali di ogni produzione tipica.

Art. 4(Coordinamento regionale)

1. La Regione coordina le attività di verifica delrispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) delcomma 2 dell’articolo 2 e all’articolo 3 della leggeregionale 3 aprile 2002, n. 3.

Art. 5(Norme igienico-sanitarie)

1. Fermo restando il rispetto di quanto stabilitodal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 ri-guardo l’obbligo della stesura del documento diautocontrollo, dell’obbligo della formazione e diquant’altro in esso contenuto, le aziende agricoleche svolgono attività agrituristica devono osserva-re le norme igienico-sanitarie di cui all’allegato n. 3.

Art. 6(Macellazione di animali allevati in azienda)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normati-va vigente in materia di predisposizione, attuazionee documentazione delle procedure di autocon-trollo, le aziende agricole che intendono svolgerel’attività di macellazione presso la propria strutturadevono osservare le norme di cui all’allegato n. 4.

Art. 7(Sezionamento e lavorazione in azienda

dei prodotti a base di carne)

1. La lavorazione delle carni ottenute dalla ma-cellazione aziendale od extraziendale è consentitain apposito locale autorizzato ai sensi della legge30 aprile 1962, n. 283 o all’interno della cucina-laboratorio di preparazione di cui al punto 6 dell’al-legato 3 del presente regolamento.

2. Le lavorazioni dei prodotti detti di secondatrasformazione a base di carne (insaccati freschi ostagionati), lavorati secondo le tecniche tradizionalitipiche del luogo, possono essere consentite all’in-terno della cucina-laboratorio di preparazione indate ed orari che vanno preventivamente comuni-cate all’autorità sanitaria competente per i neces-sari controlli.

3. Le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 devonoavvenire in momenti diversi da ogni altra attività dipreparazione e possono essere effettuate esclusi-vamente da personale in possesso di idoneità sani-taria ai sensi degli articoli 37 e seguenti del d.p.r.26 marzo 1980, n. 327.

Art. 8(Lavorazioni dei prodotti

a base di vegetali in azienda)

1. La preparazione di conserve vegetali, diconfetture e di marmellate può avvenire nel localecucina-laboratorio di preparazione di cui all’allega-to 3 in giornate nelle quali detto locale è utilizzatoesclusivamente per tale scopo: tale modalità vaevidenziata nel documento di autocontrollo e nel-l’autorizzazione sanitaria.

2. Le modalità di lavorazione di cui al comma 1devono garantire la distruzione di eventuali sporedi clostridium botulinum nella materia prima, adesempio mediante sterilizzazione con F0 maggioreo uguale a 3 minuti o l’impedimento del loro svilup-po nel prodotto finito, ad esempio medianteacidificazione fino ad un pH minore di 4,6 o un’atti-vità dell’acqua Aw minore di 0,93.

Art. 9(Etichettatura dei prodotti)

1. I prodotti di salumeria, le conserve, leconfetture e le marmellate destinati alla vendita

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devono riportare l’etichettatura di cui al d.lgs. 27gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

2. L’etichetta riporta comunque le seguenti indi-cazioni:a) nome della ditta;b) denominazione di vendita;c) elenco degli ingredienti;d) indirizzo del produttore;e) data di produzione, indicata in numeri romani

per il mese e in numeri arabi per le due ultimecifre riferite all’anno.

Art. 10(Congelamento dei prodotti aziendali)

1. E’ consentito il congelamento di materia primadi origine animale e vegetale destinata ad essereutilizzata nella preparazione dei cibi da sommini-strare per la ristorazione.

2. Possono essere sottoposte a congelazione,con apparecchiature adeguate anche di tipo nonindustriale munite di termometro registratore dimassima e di minima, le derrate in perfette condi-zioni di salubrità e freschezza poste in idoneo im-ballaggio, conforme alle disposizioni di cui al de-creto ministeriale 21 marzo 1973 e successive mo-difiche, sul quale è indicata la data completa delgiorno della congelazione. Va scrupolosamentemantenuta la temperatura di conservazione di- 18°C per i vari tipi di prodotti i quali, una voltascongelati, non possono essere ricongelati.

3. Qualora l’azienda agrituristica intenda effettua-re il congelamento dei prodotti è necessario che:a) l’attività di congelazione sia esplicitamente

menzionata nell’autorizzazione sanitaria incaso di nuova autorizzazione o l’inizio dell’atti-vità venga comunicato all’autorità sanitaria incaso di autorizzazione preesistente;

b) l’operatore sia in grado di dimostrare che lematerie prime utilizzate sono sane e in buonecondizioni igieniche e che la loro pezzaturamassima e le attrezzature impiegate per ilcongelamento assicurano una sufficiente rapi-dità del processo.

4. L’eventuale utilizzazione di prodotti congelatinella preparazione dei pasti deve essere resa notaal cliente.

Art. 11(Iscrizione all’elenco regionale

degli operatori agrituristici)

1. La domanda di iscrizione all’elenco regionaledegli operatori agrituristici (allegato 5) è indirizzataalla struttura regionale competente in materia e vacorredata:a) della documentazione attestante il requisito di

imprenditore agricolo, allegando gli atti che di-mostrano la disponibilità delle strutture azien-dali, quali certificati catastali, atti di compraven-

dita, atti di donazione, atti di successione, titolodi usufrutto, contratti di affitto;

b) di una dettagliata relazione illustrativa dallaquale risulti:1) la data di insediamento in azienda, l’attività

agricola svolta in passato, l’ordinamentocolturale praticato e le dotazioni aziendali;

2) la consistenza delle strutture edilizie presentisul fondo con l’indicazione della loro destina-zione ed utilizzazione attuale e futura;

3) l’indicazione delle unità lavorative impegna-te in azienda e del monte complessivo digiornate-lavoro dedicate all’attività agricola;

4) la descrizione dei servizi che si prevede dioffrire nell’ambito dell’attività agrituristica,unitamente all’individuazione della capacitàricettiva intesa sia come posti letto checome spazi di sosta e come posti tavola perla somministrazione di pasti e bevande;

5) l’ordinamento colturale o gli indirizzi produt-tivi che si intendono attuare, se necessari,per poter rispettare il rapporto di connessio-ne e complementarità;

c) dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attivitàagrituristica da parte del proprietario del fondo edell’immobile nel caso in cui l’imprenditore agri-colo conduca l’azienda a titolo diverso da quellodi proprietà.

2. L’iscrizione e la cancellazione sono effettuatedal dirigente della struttura regionale competenteentro novanta giorni dalla presentazione della ri-chiesta; trascorso tale termine, in mancanza diprovvedimento espresso, la domanda si intendeaccolta.

3. Il trasferimento della titolarità di una aziendaiscritta nell’elenco regionale è considerato nuovaiscrizione; pertanto il subentrante è tenuto a pre-sentare la documentazione indicata al comma 1.

4. Nel caso di subentro nella titolarità di familiarifacenti capo all’impresa familiare, in particolare aseguito delle norme sull’insediamento dei giovaniin agricoltura o di decesso del titolare, l’iscrizione èconcessa dietro presentazione della sola docu-mentazione attestante il requisito di imprenditoreagricolo, eventualmente integrata con l’autorizza-zione di cui al comma 1, lettera c).

Art. 12(Autorizzazione)

1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili desti-nati all’attività agrituristica rilascia l’autorizzazioneper l’esercizio dell’attività stessa, fissando limiti,adempimenti e modalità (allegato 6).

2. I soggetti interessati presentano domanda(allegato 7) corredata della seguente documenta-zione:a) dettagliata relazione che consenta di verificare

il rapporto di connessione e complementarità inbase a quanto indicato dall’articolo 2, nonché di

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definire il volume delle attività agrituristiche chel’azienda può esercitare, da riportare nell’auto-rizzazione;

b) parere dell’azienda sanitaria regionale sull’ido-neità degli immobili e dei locali da adibire all’at-tività agrituristica;

c) certificato di sana e robusta costituzione fisica edi idoneità all’esercizio dell’attività ricettiva dellepersone che la esercitano;

d) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciataal personale addetto nel caso di preparazione esomministrazione di alimenti e bevande;

e) autorizzazione del proprietario, se la richiesta èeffettuata da un imprenditore agricolo che con-duce l’azienda a titolo diverso da quello di pro-prietà;

f) documentazione attestante la regolarità dellestrutture fisse quali laghetti e maneggi, ove ap-prontate, nel caso di organizzazione di attivitàsportive.3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere tra-

smessa alla struttura regionale competente in ma-teria di agriturismo.

4. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazioneprevista dall’articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2002(allegato 8) va corredata della sola documentazionedi cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

5. Nel caso di subentro nella gestione di familiarifacenti capo all’impresa familiare, in particolare aseguito delle norme sull’insediamento dei giovaniin agricoltura o di decesso del titolare, l’attività puòessere esercitata provvisoriamente dagli stessi perun periodo non superiore a sei mesi, previa presen-tazione da parte del subentrante della relativa de-nuncia (allegato 9), corredata della documentazio-ne di idoneità sanitaria in relazione all’attività daesercitare.

6. L’iscrizione nell’elenco regionale degli opera-tori agrituristici dei subentranti di cui al comma 5 è

effettuata entro i sei mesi di esercizio provvisoriodell’attività.

7. In caso di attività agrituristica stagionale di cuiall’articolo 2, comma 3, della l.r. 3/2002, il periodo diapertura è comunicato al Comune entro il 31 dicem-bre dell’anno precedente. Eventuali variazioni neiperiodi di operatività dell’azienda sono comunicatealmeno dieci giorni prima della loro adozione.

Art. 13(Classificazione)

1. Le aziende agricole che svolgono attivitàagrituristica di ospitalità in alloggi sono classificatein base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione diun numero massimo di cinque simboli raffigurantilo stemma della Regione come da modello riporta-to nell’allegato 10; il numero dei simboli è rapporta-to al punteggio corrispondente ai singoli requisiti.

2. Per la determinazione della classifica valgonoi requisiti di cui all’allegato 10.

3. L’attribuzione della classifica è obbligatoria edè condizione indispensabile per il rilascio dell’auto-rizzazione comunale all’esercizio dell’attivitàagrituristica.

4. La denuncia dei requisiti posseduti dall’azien-da è effettuata contestualmente alla richiesta dirilascio dell’autorizzazione, utilizzando la scheda dicui all’allegato 11.

5. La classificazione è rivista a richiesta del-l’operatore agrituristico ed è oggetto di verifica daparte del Comune in occasione del rinnovo dellaautorizzazione.

Art. 14(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 21 ottobre 2002, n. 4è abrogato.

7

ALLEGATO 1 (articolo 1, comma 3)

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO-LAVORO PER LE AZIENDE AGRICOLE CHE SVOLGONO ATTIVITA' AGRITURISTICA

A Colture cerealicole, industriali, oleaginose e proteoleaginose GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

base 6 - 1 Grano tenero e duro

c/terzi 2 - base 5 - 2 Orzo

c/terzi 3 - base 5 - 3 Sorgo

c/terzi 3 - base 5 - 4 Colza

c/terzi 3 - base 8 - c/terzi 5 -

5 Mais

irriguo 14 - base 8 - c/terzi 5 -

6 Mais 2° raccolto

irriguo 14 - base 8 - c/terzi 5 -

7 Mais varietà

irriguo 14 - base 23 - 8 Barbabietola da zucchero

c/terzi 13 - base 12 - 9 Soia coltura irrigua

c/terzi 7 - base 8 - 10 Girasole

c/terzi 5 - base 6 - 11 Pisello proteico

c/terzi 3 - base 6 - 12 Farro

c/terzi 2 - 13 Riso 10 - 14 Tabacco -

Totale giorni - Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg. 1 -

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg. 5 -

TOTALE -

8

B Colture orticole in pieno campo

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

base 8 - 1 Pisello da industria

irriguo 13 - base 9 - 2 Fagiolo da industria

irriguo 14 - base 14 - 3 Spinacio da industria

irriguo 19 - base 9 - 4 Fagiolino da industria

irriguo 14 - 5 Cavolfiore 108 - 6 Lattughe 109 - 7 Finocchio 77 - 8 Pomodoro da industria 92 - 9 Peperone 77 -

10 Melanzana 138 - 11 Pomodoro da mensa 185 - 12 Patata 77 - 13 Fragola 231 - 14 Vivaio piantine di ortaggi 923 -

Carciofo 123 - 15 Carciofo di Jesi 123 -

16 Fava 6 - 17 Lenticchie 12 - 18 Cicerchia 12 - 19 Lupini dolci 12 -

Orto familiare fino a 1.000 mq. 467 - da 1.001 a 5.000 mq. 390 -

20

oltre 5.000 mq. 312 - Totale giorni - Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg. 1 -

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg. 5 -

TOTALE -

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

C Colture floricole in pieno campo

769 -

Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg. 1 -

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg. 5 -

TOTALE -

9

D Colture protette

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

1 Orticole sotto tunnel freddo 538 - 2 Orticole sotto tunnel riscald. 1.308 - 3 Orticole in serra 1.308 - 4 Floricole in serra 1.538 - 5 Vivaio piantine in serra 1.538 -

Totale giorni - Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg. 1 -

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg. 5 -

TOTALE - E Colture porta seme

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

1 Barbabietola da seme 46 - 2 Carota da seme 46 - 3 Cavolo da seme 123 - 4 Cipolla da seme 123 - 5 Insalate da seme 46 - 6 Prezzemolo e ravanello da seme 46 -

TOTALE - F Colture foraggere

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

base 11 - 1 Mais per insilato

irriguo 17 - base 9 - 2 Foraggere avvicendate

irriguo 14 - 3 Favino 4 - 4 Medica disidratata 3 - 5 Prati/Pascoli 5 -

6 Pascoli 3 -

TOTALE - G Colture arboree

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

Vigneto Vigneto uva comune 92 - Vigneto uva DOC - IGT - DOCG 92 -

1

Vigneto uva da tavola 92 - Frutteto Mele 123 -

2

Pere 123 -

10

Fico 105 - Pesche 123 - Albicocche 105 - Ciliegio 105 - Susino 105 - Actinidia 123 - Castagno 105 - Mandorlo 105 - Nocciolo 105 -

Noce 105 - Oliveto olive da tavola 108 -

3

olive da olio 108 - Totale giorni - Cantina - ogni 10 hl di vino 2 - Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg. 1 -

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg. 5 -

TOTALE -

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

H Selvicoltura

31 - Tartuficoltura 40 - Trasformazioni uso familiare -

Trasformazioni per la vendita -

TOTALE - I Piante Officinali, aromatiche e piccoli frutti

GIORNI/HA ETTARI TOTALE GIORNI

1 Officinali e da condimento pieno campo 125 - 2 Officinali e da condimento più specie 313 -

Piccoli frutti: - Mirtillo - Ribes - Uva spina - Rovo - Lampone -

3

Fragola tipo bosco - Totale giorni - Trasformazioni uso familiare - ore ogni 100 Kg. 1 -

Trasformazioni per la vendita - ore ogni 100 Kg. 5 -

TOTALE -

11

L Allevamenti GIORNATE

TOTALE/ GIORNATE

CAPO NUMERO

CAPI TOTALE GIORNI

Ovini o caprini da carne fino a 10 capi (totale per allevamento) 57 - da 11 a 30 capi (totale per allevamento) 86 - da 31 a 70 capi (totale per allevamento) 114 -

1

oltre 70 capi 1,5 - Ovini o caprini da latte fino a 10 capi (totale per allevamento) 86 - da 11 a 30 capi (totale per allevamento) 114 -

2

oltre 30 capi 3 - Bovini da carne fino a 10 capi (totale per allevamento) 114 - da 11 a 30 capi 9 - oltre 30 capi 6 -

3

linea vacca - vitello 8 - Bovini da latte o bufalini (lattazione) fino a 10 capi (totale per allevamento) 125 -

4

oltre 10 capi 11 - Equini da carne o da maneggio fino a 10 capi (totale per allevamento) 114 - da 11 a 30 capi 9 -

5

oltre 30 capi 6 - Suini o cinghiali fino a 2 scrofe (totale per allevamento) 57 -

6

fino a 5 capi da ingrasso (totale per allevamento) 57 - 7 Suini - ingrasso (giornate a capo) 1 - 8 Avicoli (ogni 1.000 capi) 8 - 9 Cunicoli (ogni 400 fattrici) 308 -

10 Lepri (ogni 50 fattrici) 185 - 11 Ungulati 6 -

Struzzi fino a 10 capi (totale per allevamento) 45 - da 11 a 30 capi (totale per allevamento) 60 -

12

oltre 30 capi 2 - Allevamenti di selvatici da piuma fino a 200 capi (totale per allevamento) 28 - da 201 a 500 capi (totale per allevamento) 40 - da 501 a 1000 capi (totale per allevamento) 70 -

13

per ogni 1000 capi. 53 -

12

14 Piccioni - ogni 700 coppie 100 - 15 Bassa corte familiare (ogni 30 capi) 1 -

Arnie (da 1 a 15) 1,7 - Arnie ( da 15 a 50) 1,4 - Arnie (da 50 a 150) 1,1 -

16

Arnie (oltre le 150) 0,8 - Acquacoltura Anguille - Gamberi - Pesce gatto - Pesce gatto americano - Trote - fino a 200 riproduttori 78 -

17

altre specie - 18

Allevamento di razze domestiche italiane in estinzione per l'organizzazione di fattorie didattiche

Ovini o caprini - fino a 10 capi 103 - Bovini o bufalini - fino a 10 capi 137 - Equini - fino a 10 capi 137 - Asinini - fino a 10 capi 137 - Suini - a capo 1,2 - Avicoli - ogni 25 capi 1 - Cunicoli - ogni 10 capi 1 - Totale giorni - Trasformazioni uso familiare prodotti caseari: - ovini o caprini - ogni 100 lt. di latte 0,5 - - bovini o bufalini - ogni 100 lt. di latte 0,5 - prodotti a base di carne: - ovini o caprini - ogni 100 kg. di carne 1,5 - - bovini o bufalini - ogni 100 kg. di carne 1,5 - - equini - ogni 100 kg. di carne 1,5 - - suini o cinghiali - ogni 100 kg. di carne 1,5 - prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele 0,5 - prodotti acquacoltura - ogni 100 kg. Trasformazioni per la vendita prodotti caseari - ogni 100 lt. di latte 1 - prodotti a base di carne - ogni 100 kg. di carne 2 - prodotti apistici - ogni 100 kg. di miele 1 -

prodotti acquacoltura - ogni 100 kg.

TOTALE -

13

M Lavori di conservazione di spazi agricoli e tutela dell'ambiente

TOTALE GIORNI

Manutenzione siepi - ogni 100 ml. 0,5 - Manutenzione alberate a pianta 0,5 Fascia boscata - max 5.000 mq - ogni 700 mq. 1 -

Gestione e pulitura sponde fluviali e scarpate - ogni 100 ml. 0,5 -

TOTALE -

TOTALE GIORNI -

N Attività direttive ed amministrative

Impreditore agricolo a titolo principale 35% del monte giornate punti: A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M 35%

Impreditore agricolo ordinario 25% del monte giornate punti: A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M 25%

-

TOTALE -

Coefficiente compensativo - commi 4 e 5 articolo 1 del regolamento di attuazione:

1,5 - 2 - 3

TOTALE GIORNATE -

14

ALLEGATO 2 (Articolo 1, comma 6)

Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche

Oltre le 8 persone:

1

Alloggio con eventuale somministrazione pasti per i soli ospiti:

Fino ad 8 persone ospitate

Attività svolta non

oltre 4 mesi

Attività svolta non

oltre 8 mesi

Attività svolta tutto

l’anno Solo alloggio: rapporto presunto n° 6 giornate

per posto letto

n° 8 giornate per posto

letto

n° 10 giornate per posto letto

Alloggio con 1^ colazione “ n° 7 giornate per posto

letto

n° 9 giornate per posto

letto

n° 11 giornate per posto letto

Alloggio con 1^ colazione e mezza pensione (*)

“ n° 12 giornate per posto letto

n° 16 giornate per posto letto

n° 19 giornate per posto letto

Alloggio con 1^ colazione e pensione completa (*)

“ n° 17 giornate per posto letto

n° 23 giornate per posto letto

n° 28 giornate per posto letto

Oltre le 8 persone:

Fino ad 8 persone ospitate

Attività svolta non

oltre 4 mesi

Attività svolta non

oltre 8 mesi

Attività svolta tutto

l’anno

2 Unità abitative per pernottamento e soggiorno

rapporto presunto

N° 5 giornate per posto

letto

n° 7 giornate per posto

letto

n° 9 giornate per posto

letto Fino a 4 piazzole Oltre le 4 piazzole: 3 Sosta in spazi aperti:

rapporto presunto n° 8 giornate per piazzola

4 Somministrazione: Fino a 16 pasti giornalieri

Oltre i 16 pasti giornalieri:

Pasti rapporto presunto n° 1 giornata ogni 20 pasti Spuntini Una giornata agricola per ogni giorno di attività

5 Attività ricreative sportive divulgative culturali:

Maneggio n° 10 giornate per cavallo Attività quali: pesca bocce tiro con l’arco

tennis golf passeggiate in mountain bike etc.

10% delle giornate assegnate per le attività di cui punti 1,2,3,4.

Fattorie didattiche Una giornata agricola per ogni giorno di attività Organizzazione di corsi legati alle tradizioni

rurali – giornate di divulgazione – spettacoli

Sino ad un massimo di 5 giornate. (*) Togliere una giornata se non viene offerta la 1^ colazione.

15

ALLEGATO 3 (articolo 5)

1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all’altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell’edificio rurale tradizionale da adibire all’uso agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l’assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aero-illuminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un comodino ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell’attrezzatura di pronto soccorso.

2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia,

devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati ad ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una volta per settimana.

3. Per l’attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di

pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente

all’interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima ogni quattro piazzole di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito di sostanze alimentari e

bevande, nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. L’accertamento dell’idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzate per tali attività ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della medesima legge tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell’effettiva dimensione dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell'articolo 28 del d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327.

6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la

somministrazione sul posto, di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti: a) sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, tenuto conto

delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente ad assicurare un'adeguata aerazione ed illuminazione devono essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell’aria e sistemi di illuminazione artificiale;

b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri quadrati;

16

c) pareti lavabili e disinfettabili sino all’altezza di 2 metri. A questo scopo possono essere utilizzate piastrelle, pitture idrofughe e simili.

d) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in maniera tale da permettere la facile evacuazione delle acque di lavaggio;

e) soffitto facile da pulire e che non permetta l’attecchimento di muffe e caduta di polvere; f) finestre e porte protette da dispositivi contro insetti ed altri animali nocivi; g) lavello dotato di acqua corrente potabile calda e fredda, con rubinetteria non azionabile

manualmente; h) distributore di sapone e di asciugamani a perdere; i) contenitore per i rifiuti munito di coperchio azionato a pedale; l) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da garantire l’efficiente captazione

dei fumi e dei vapori e il loro convogliamento all’esterno, nel rispetto del regolamento edilizio e delle norme di sicurezza;

m) tavoli da lavoro con superficie lavabile e disinfettabile ed armadietti chiusi per il ricovero degli ingredienti e delle stoviglie. I materiali per la pulizia, la detersione e la disinfezione devono in ogni caso essere alloggiati in apposito locale o armadio chiuso, separati da quelli dove gli alimenti vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;

n) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, in grado di raggiungere in fase di risciacquo una temperatura dell’acqua superiore a 85°C, qualora sia previsto nel locale di somministrazione un numero di pasti superiore a 16;

o) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di minima e di massima;

p) spogliatoio, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d.p.r. 327/1980, che può anche identificarsi nell’antibagno dei servizi igienici destinati ai soli operatori alimentari.

7. Nel caso di somministrazione di spuntini e bevande che esclude l’attività di cottura e non

coinvolge generi ad alta deperibilità, quali panna, crema o maionese, è necessario ricavare per la sola preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina della famiglia dell’operatore, un settore, delimitato rispetto alla cucina almeno su tre lati con accorgimenti quali pannelli mobili rientranti e dotato di piano di lavoro lavabile e disinfettabile.

8. Nell’ipotesi di attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8

persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno può essere utilizzata la cucina della famiglia dell’imprenditore agricolo, anche di dimensione inferiore a quella prevista dal comma 6, lettera b), fermo restando che nel documento di autocontrollo devono essere evidenziate, oltre al possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte di tutti gli operatori addetti alle sostanze alimentari ed alle bevande, compresi i familiari dell’imprenditore, le seguenti procedure di tutela dell’alimento:

a) formazione alimentare agli alimenti ed alle bevande, di cui al capitolo X dell'allegato al d.lgs. 155/1997 per tutti gli addetti, compresi i familiari dell’imprenditore agricolo responsabile dell’agriturismo;

b) separazione, al fine della loro sempre possibile distinzione tra materie prime in stoccaggio ed alimenti e bevande destinati alla preparazione e alla somministrazione a terzi, rispetto a quelli destinati al consumo familiare dell’imprenditore;

c) allestimento e preparazione degli alimenti destinati all’imprenditore ed alla sua famiglia in tempi differenziati rispetto a quelli offerti agli ospiti.

9. La superficie del locale destinato alla somministrazione dei pasti, normalmente ricavato

nella casa di abitazione o in annessi rustici, deve essere adeguata al numero di posti a sedere e comunque non inferiore a 15 metri quadrati. Nel caso in cui le altezze o le finestrature, tenuto conto

17

della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una idonea aerazione, possono essere adottati sistemi meccanici per il ricambio dell’aria.

10. I servizi igienici destinati al pubblico non devono comunicare direttamente con i locali nei quali

gli alimenti vengono conservati, preparati, trasformati e consumati; devono avere il pavimento e le pareti sino all’altezza di 2 metri lavabili e disinfettabili. Il lavandino deve essere dotato di rubinetteria con comandi preferibilmente non azionabili manualmente, che fornisca acqua corrente calda e fredda. Nei servizi devono essere disponibili carta igienica, un dispensatore di detergente liquido, un distributore di asciugamani a perdere e un contenitore per i rifiuti con coperchio azionato a pedale. Deve essere garantita una sufficiente aerazione anche a mezzo di un sistema meccanico di ricambio dell’aria.

11. E' previsto un servizio igienico fino a 25 persone; per un numero di posti superiore a 25 i

servizi igienici non devono essere meno di due, uno dei quali fruibile da soggetti portatori di handicap.

12. Il servizio igienico riservato al personale di cucina, che può essere anche non adiacente alla

cucina medesima, deve rispettare i requisiti previsti dall’articolo 28 del d.p.r. 327/1980. 13. Per le aziende che esercitano la somministrazione di spuntini e bevande e nell’ipotesi di attività

presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno, può essere posto a disposizione il servizio igienico familiare, rispondente ai requisiti indicati al comma 10; in questo caso è necessario che tutti i familiari siano provvisti di libretto sanitario e dimostrino di aver acquisito la formazione stabilita dal capitolo X dell'allegato al d.lgs. 155/1997.

14. Le superfici minime per cucine e laboratori di preparazione e per locali di

somministrazione si applicano alle nuove autorizzazioni, rimanendo valide anche superfici minori per le autorizzazioni già in essere.

15. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche sono da considerare ad uso privato

qualora: a) siano a servizio di aziende che svolgono esclusivamente le attività di cui alle lettere a), b) e c)

dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3; b) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone; c) la superficie della vasca non superi i 140 metri quadrati. Per le piscine già esistenti all’entrata in

vigore del presente regolamento è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 200 metri quadrati;

d) la profondità media dell’acqua non sia superiore ai 140 centimetri; e) siano ubicate in un’area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.

16. Per le piscine di cui al punto 15, fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di

qualità delle acque, devono comunque essere osservate le seguenti prescrizioni: a) uso della cuffia da parte degli utenti; b) presenza di una doccia da usare prima dell'ingresso in acqua.

17. Gli impianti di smaltimento delle acque luride ed il loro dimensionamento possono

derogare, in relazione alle effettive dimensioni e capacità ricettive dell'azienda agrituristica, a quanto stabilito dagli articoli 86, 89 e 90 del regolamento edilizio tipo del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni. In particolare, la capacità della fossa settica va dimensionata sulla base di calcoli effettivi e non in base al parametro di 0,50 metri cubi per abitante equivalente di cui

18

all’articolo 90, comma 3, lettera b). Le aziende che svolgono attività presunta con offerta di ospitalità completa fino ad un massimo di 8 persone o con somministrazione di un massimo di 16 pasti al giorno smaltiscono i liquami secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 11.

19

ALLEGATO 4 (articolo 6)

1. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina è

consentita esclusivamente in impianti debitamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286.

2. Ai sensi del d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559 e del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 495, la

macellazione dei volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche), della selvaggina da penna allevata (quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ecc.) e dei conigli, per un quantitativo non superiore alle 7.000 unità tra volatili da cortile e selvaggina da penna allevata e a 3.000 conigli all’anno con un massimo rispettivamente di 100 e 50 capi al giorno, è consentita in apposito locale polifunzionale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Il locale previsto al punto 2, le cui dimensioni dovranno in ogni caso tenere conto

dell’effettiva capacità di macellazione dovrà possedere i seguenti requisiti specifici: a) sufficiente grado di illuminazione ed areazione; b) pavimento in materiale lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la rac-

colta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio; nel caso in cui il numero di animali ma-cellati non sia superiore ai 10 complessivi al giorno e comunque fino ad un massimo di 40 capi a settimana è sufficiente che il pavimento (lavabile e disinfettabile) sia sistemato in modo tale da garantire il rapido allontanamento delle acque di lavaggio;

c) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza di almeno 2 metri; d) soffitto facilmente pulibile; e) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario per lo stordimento prima della

macellazione, secondo la normativa vigente, comprese attrezzature e dispositivi che impediscono il contatto delle carcasse con il suolo o con le pareti;

f) modalità di stordimento degli animali prima della macellazione conformi con quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 333/1998);

g) contenitori idonei che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o a pozzetto destinati esclusivamente a tale uso;

h) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di chiusura per depositare il sangue ed i sottoprodotti di macellazione, in attesa del ritiro da parte di ditta autorizzata da effettuarsi entro le 24 ore. Può essere concessa la possibilità di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la data di confezionamento, in uno specifico frigorifero congelatore da utilizzare solo per questo scopo e previa compilazione di un registro di carico e scarico; una volta riempito il frigorifero, il sangue ed i sottoprodotti sono smaltiti tramite ritiro da parte di ditta autorizzata, o, in alternativa, mediante concimaia o sistemi di compostaggio aziendali;

i) finestre, porte e scarichi protetti da dispositivi contro gli insetti o altri animali nocivi; j) lavello fornito di acqua corrente potabile calda e fredda, dispensatore di sapone liquido e

distributore di asciugamani di carta a perdere; k) servizio igienico non comunicante direttamente con il locale di macellazione. E’ ammessa la

possibilità di utilizzare i servizi igienici dell’abitazione o dell’azienda agrituristica, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico;

l) il locale deve essere utilizzato esclusivamente per la macellazione e non è consentito effettuare altre lavorazioni come, ad esempio, il sezionamento delle carcasse, la lavorazione e la trasforma-zione delle carni.

4. La macellazione degli animali delle specie avicole e quella dei conigli devono essere

effettuate in momenti diversi.

20

5. Le macellazioni devono essere registrate dal titolare dell’autorizzazione sanitaria, riportando,

almeno, la data di macellazione, il numero e la specie di capi macellati; su tale registro il Servizio veterinario della Zona territoriale competente, apporrà la propria firma ad ogni controllo.

6. In deroga al punto 1 è consentita l’attività settimanale di macellazione, fino a 2 capi di suini,

2 capi di ovi-caprini e 2 capi di selvaggina di taglia grossa allevata o 8 capi di agnelli, capretti e suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, in impianti annessi alle aziende agrituristiche. Per tali impianti l’autorizzazione sanitaria è subordinata al possesso dei requisiti di cui al punto 3, esclusa la seconda parte della lettera b), e dei seguenti requisiti:

a) locale con dimensioni minime di 3 metri di larghezza e 6 metri di lunghezza e comunque non inferiore ai 18 metri quadrati, dei quali 3,5 metri per stordimento, dissanguamento e scuoiatura-depilazione e 2,5 metri per eviscerazione e sezionamento in quarti; possono essere concesse deroghe relativamente alle dimensioni minime sopra riportate, purché l’attività settimanale di macellazione complessivamente non sia superiore a 2 capi adulti o a 4 capi di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi, appartenenti alle specie precedentemente elencate. Tali deroghe non sono consentite per gli impianti a carattere consortile di cui al punto 10;

b) attrezzature ed utensili idonei sotto il profilo igienico sanitario che consentano, per le operazioni successive allo stordimento, il sollevamento completo della carcassa. Durante le operazioni di macellazione l’animale non deve mai venire a contatto con il pavimento; qualora l’altezza del locale non permetta di appendere immediatamente l’animale alla guidovia, è ammesso, limitatamente alle fasi di dissanguamento e per l’asportazione della testa e delle zampe, l’utilizzo di attrezzature che permettano comunque il sollevamento dell’animale dal suolo;

c) separazione tra il sito dove avvengono lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiatura-depilazione e la postazione dove si eseguono le successive operazioni sulla carcassa mediante apposita divisione strutturale fissa o mobile o adeguata distanza;

d) rimozione, stoccaggio e successivo smaltimento del materiale a rischio specifico conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni. Può essere concessa la facoltà di depositare questi materiali, previo idoneo imballaggio riportante la data di confezionamento, il peso e l’individuazione del contenuto, in un frigorifero congelatore, identificato come previsto dal suddetto decreto, da utilizzare solo per questo scopo e previa compilazione del registro di carico e scarico di cui all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto, con successivo ritiro da parte di ditta autorizzata;

e) cella frigorifera, di capacità adeguata a contenere i prodotti della macellazione destinati ad uso alimentare umano, che può coincidere con quella della vendita diretta o quella eventualmente presente nella cucina-laboratorio di preparazione, purché sia assicurata l’assenza di contatti tra carni fresche di specie diverse e tra queste ed altri prodotti carnei quali salumi o carni preparate, in modo tale da garantire la totale assenza di contaminazioni crociate.

7. Nei locali di macellazione è consentita la suddivisione delle carcasse in mezzene e di queste

in tre pezzi al massimo. 8. L’impianto autorizzato ai sensi del punto 6 può essere adibito alla macellazione degli

avicunicoli, purché la macellazione degli animali delle predette specie e quella dei suini, degli ovini, dei caprini e della selvaggina di grossa taglia allevata abbiano luogo in giorni diversi.

9. I locali, le attrezzature e gli utensili necessari per l’attività di macellazione devono essere

utilizzati solo per questo scopo e devono essere puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati insudiciati e prima di essere usati di nuovo.

21

10. Nel caso in cui l’azienda non sia collegata all’impianto di pubblica fognatura, le acque di lavaggio possono essere smaltite sul suolo, mediante idoneo sistema autorizzato dall’autorità sanitaria locale, quale sedimentatori industriali a più comparti.

11. Gli impianti autorizzati ai sensi dei punti 2 e 6 possono essere anche consortili e all’interno

di essi è consentita solo la macellazione di animali allevati dall’azienda o dalle aziende associate, fermi restando i limiti indicati nei commi succitati. La macellazione per conto terzi è consentita solo negli impianti autorizzati ai sensi del punto 1.

12. E’ fatto obbligo all’operatore agrituristico di concordare con il servizio sanità animale delle

zone territoriali dell’azienda sanitaria regionale, i tempi e le modalità dei controlli sanitari. 13. La bollatura delle carni dei suini, degli ovi-caprini e della selvaggina di taglia grossa

allevata deve essere effettuata con un bollo di forma quadrata, riportante nella parte superiore l’indicazione dell'azienda sanitaria regionale, nella parte inferiore la dicitura: "Regione Marche" e nella parte centrale la sigla: "C.S. – AGRITURISMO", ove C.S. sta per: controllo sanitario.

14. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei

conigli deve essere effettuata con un bollo a placca riportante la ragione sociale, la sede dell’azienda e la sigla: "C.S. - AGRITURISMO".

15. Per l'effettuazione dei controlli di cui al cui al punto 12, si applicano le tariffe indicate nel

tariffario regionale in vigore approvato dalla giunta regionale.

22

ALLEGATO 5 (articolo 11, comma 1) Fac-simile modello domanda iscrizione

Marca da bollo

ALLA REGIONE MARCHE SERVIZIO VIA TIZIANO 44 60125 ANCONA

e p.c. AL COMUNE DI ___________________________

OGGETTO: Iscrizione Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici articolo 9 Legge regionale n. 3 del 3.4.2002.

Il sottoscritto __________________________________________

RIVOLGE DOMANDA di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 3.4.2002. Allo scopo

DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge: di essere nato il _____________ a ____________________________ (prov. ________ ) codice fiscale:

_________________________, di essere residente in comune di _____________________

_____________________ (prov. __________ ) Via/Loc. _________________________________ , di

rivestire la qualifica di (a) _________________________ in qualità di (b) __________________

dell’azienda agricola/Società ______________________________ avente sede legale in

____________________________ (prov. _________ ) Via/Loc. ____________________________

P.IVA __________________________ iscritta alla CCIAA di ____________________

_________________ al n° ___________________, di non aver riportato condanne penali, in particolare

per gli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per delitti in materia di igiene e sanità o di

frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

23

ALLEGA

i seguenti documenti:

1) Relazione dettagliata, così come previsto dall’articolo 11 del regolamento regionale n. del .

2) Certificato catastale e planimetria della particella dove ricade l’immobile da destinare all’attività

agrituristica

3) Per le società: atto costitutivo – statuto - elenco soci

4) Eventuale contratto d’affitto

5) __________________________________________________

6) __________________________________________________

____________________________ lì ____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 d.p.r. n.445 del 28.12.2000).

(a) Coltivatore diretto - Imprenditore Agricolo a Titolo Principale – Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C. (b) Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc.

24

ALLEGATO 6 (articolo 12, comma 1) Fac-simile modello autorizzazione comunale

Marca da bollo

COMUNE DI _________________________________________

Provincia di __________________________________________

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ AGRITURISTICHE

N. _________________

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data __________________ con la quale il signor

_____________________________________ in qualità di ________________________________

(1) dell’azienda agricola/Società _________________________________ ha chiesto il rilascio

dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica ed ha dichiarato il livello di

classifica posseduto;

Visto il certificato di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici; Accertato il possesso, da parte del richiedente dei requisiti previsti dall’articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3; Vista l’esito dell’accertamento della certificazione antimafia, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni ed ai sensi del d.p.r. 3 giugno 1998, n.252; Vista la legge 5 dicembre 1985, n. 730; Vista la legge regionale 3 aprile 2002, n. 3; Visto il regolamento regionale ________________, n. _____ ; Visto l’articolo 19, commi quarto e quinto, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;

AUTORIZZA

il signor _______________________________________________________________ nato a

_____________________________ il _______________ C. F. ________________ residente a

______________________________ Via ______________________________ di nazionalità

_____________________________ ad esercitare l’attività agrituristica di:

a) alloggio in locali aziendali: camere unità abitative

b) ospitalità in spazi aperti

25

c) somministrazione, per la consumazione sul posto, di: spuntini e bevande pasti e bevande

d) organizzazione di attività: ricreative sportive divulgative culturali

fattorie didattiche

nell’azienda agricola denominata __________________________ ubicata in

________________________________________ con insegna avente la seguente dizione :

________________________________, secondo i limiti, le condizioni e le prescrizioni di seguito

riportate:

1) L’attività suddetta potrà essere svolta utilizzando i locali o gli edifici o le parti di edifici o le aree come individuate dalla planimetria allegata, che fa parte integrante della presente autorizzazione, per una ricettività massima di:

N° Natura dell’attività Superficie

complessiva Vani/

Piazzole Posti letto

Posti tavola

Pasti totali

__

Camere ammobiliate

__

Unità abitative arredate

__

Spazi attrezzati per aree di sosta

__

Somministrazione spuntini e bevande

__

Somministrazione pasti e bevande

2) Il periodo di esercizio dell’attività di alloggio/ospitalità in spazi aperti è di _________ mesi; il periodo di esercizio dell’attività di somministrazione di spuntini/pasti e bevande è di _________ giorni, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente autorizzazione

3) La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande sono

soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n° 283 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i pasti e le bevande almeno il 25 – 35 – 50% della quantità di materia prima utilizzata dovrà pervenire direttamente dalla produzione aziendale. Per gli spuntini almeno il 60% della quantità di materia prima utilizzata dovrà pervenire direttamente dalla produzione aziendale.

4) Tutte le persone che eserciteranno l’attività agrituristica di somministrazione spuntini, pasti e

bevande dovranno essere munite di libretto sanitario. 5) Dovranno, altresì, essere rispettate le norme previste dagli articoli 11 e 13 della legge regionale 3

aprile 2002, n° 3, riguardo gli obblighi amministrativi, la pubblicità dei servizi e dei prezzi. La presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata se dovessero ricorre le condizioni previste dall’articolo 12 della legge regionale 3/2002 ovvero sarà sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

26

ASSEGNA il seguente livello di classifica

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Data (1) Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc. ALLEGATO Articolazione delle giornate di attività durante l’anno:

Dal

Al

nei giorni di

Dal

Al

nei giorni di

Dal

Al

nei giorni di

Dal

Al

nei giorni di

Dal

Al

nei giorni di

Dal

Al

nei giorni di

27

ALLEGATO 7 (articolo 12, comma 2) Fac-simile richiesta autorizzazione

Marca da bollo AL COMUNE DI ____________________________ OGGETTO: Richiesta dell’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento regionale del _________ n. ____ di attuazione della Legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Il sottoscritto __________________________________________

CHIEDE il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche come previsto dall’articolo 11 del regolamento regionale del _______ n. _____ di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo

DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge: di essere nato il _________________ a _____________________________ (prov. ________ ) codice

fiscale: ______________________, di essere residente in comune di ____________________________

(prov. _________) Via/Loc. ____________________ , in qualità di (a) __________________________

dell’azienda agricola/Società ________________________________________ avente sede legale in

_______________________ (prov. _________ ) Via/Loc. _____________________________________

iscritta nell’Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici al n. _______________________ del

____________________, che non ricorrono le condizioni che impediscono il rilascio dell’autorizzazione,

previste dagli articoli 11 e 92 del t.u. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e

dall’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, di possedere i seguenti punteggi relativi ai requisiti

caratteristici, come da tabella allegata:

REQUISITI STRUTTURALI Punti REQUISITI AGRICOLI Punti REQUISITI IN SERVIZI Punti

per ottenere il seguente livello di classifica:

28

SIMBOLI N° 1 2 3 4 5

ALLEGA

i seguenti documenti:

1) Relazione dettagliata sulle attività agricole ed agrituristiche, così come previsto dall’articolo 2 del

regolamento regionale n. del .

2) Certificato di idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività.

3) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio.

4) Copia del libretto di idoneità sanitaria, se necessario.

5) Autorizzazione del proprietario, se necessaria.

6) Tabella dei requisiti caratteristici relativamente all’assegnazione della classifica

7) ___________________________________________________

____________________________ lì ____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 d.p.r. 445 del 28.12.2000)

(a) Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc.

29

ALLEGATO 8 (articolo 12, comma 4) Fac-simile modello rinnovo autorizzazione

Marca da bollo AL COMUNE DI ____________________________ OGGETTO: Richiesta rinnovo autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi

dell’articolo 10 della Legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Il sottoscritto __________________________________________

CHIEDE il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche come previsto dall’articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo

DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge: di essere nato il _________________ a _____________________________ (prov. ________ ) codice

fiscale: _________________________, di essere residente in comune di ________________________

(prov. _________) Via/Loc. _______________________________________, in qualità di (a) ______

________________________ dell’azienda agricola/Società ________________ ____________________

avente sede legale in ____________________________________________________________ (prov.

_________ ) Via/Loc. ______________________________________ iscritta nell’Elenco Regionale degli

Operatori Agrituristici al n. _______________________ del _______________________ già autorizzata

per il triennio _____________ , con livello di classifica pari a ________ simboli, che non ricorrono le

condizioni che impediscono il rilascio dell’autorizzazione, previste dagli articoli 11 e 92 del t.u. di

pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e dall’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963,

n. 59.

30

ALLEGA i seguenti documenti:

1) Relazione dettagliata sulle attività agricole ed agrituristiche, così come previsto dall’articolo 2 del

regolamento regionale n° del .

2) ___________________________________________________

____________________________ lì ____________________ FIRMA DEL RICHIEDENTE ___________________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 DPR 445 del 28.12.2000)

(a) Proprietario – Affittuario – Legale rappresentante ecc.

31

ALLEGATO 9 (articolo 12, comma 5) Fac-simile modello denuncia subentro

AL COMUNE DI ____________________________

OGGETTO: Denuncia di inizio attività per subentro nell’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 ed ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento regionale del _______, n. _____ di attuazione della Legge regionale 3 aprile 2002, n. 3.

Il sottoscritto __________________________________________

DENUNCIA

il subentro nell’esercizio dell’attività agrituristica, già autorizzata con provvedimento del Comune di

_______________ rilasciato in data ________________ n. ________ , come previsto dall’articolo 14

della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 e dall’articolo 11 del regolamento regionale del __________,

n. ______ di attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3. Allo scopo

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28.12.2000, e consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’articolo 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’articolo 75 della medesima legge: di essere nato il _________________ a _____________________________ (prov. ________ ) codice

fiscale: ________________, di essere residente in comune di ___________________________________

(prov. _________) Via/Loc. _______________________________________, in qualità di subentrante

nella gestione dell’azienda agrituristica ____________________ _____________________ avente sede

legale in ________________________________________________ (prov. _________ ) Via/Loc.

_____________________________________, già iscritta nell’Elenco Regionale degli Operatori

Agrituristici al n. _______________________ del _______________________ e con livello di classifica

pari a _________ simboli, che non ricorrono le condizioni che impediscono il rilascio dell’autorizzazione,

previste dagli articoli 11 e 92 del t.u. di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e

dall’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

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ALLEGA i seguenti documenti:

1) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all’esercizio.

2) Copia del libretto di idoneità sanitaria, se necessario.

3) ___________________________________________________

____________________________ lì ____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 DPR 445 del 28.12.2000)

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ALLEGATO 10 (articolo 13) Criteri classificazione aziende agrituristiche

B – REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica

b.1 Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione

(non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale) Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione che utilizza fonti di energia rinnovabile

punti 1

punti 2

b.2 Spazi aziendali comuni Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell’ambito della sala ristorazione comune Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa comune attrezzata e distinta dalla sala ristorazione

punti 1

punti 2

b.3 Illuminazione esterna degli edifici Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni; Se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni rispondente ai requisiti

della legge regionale 10/2002

punti 1

punti 2

b.4 Locale lavanderia e stireria Se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura

biancheria

punti 1

b.5 Rapporto tra bagni e numero di posti letto: il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente: − presenza di un bagno ogni 4 posti letto: − presenza di un bagno ogni 3 posti letto: − presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le camere; − presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con ospitalità

inferiore o pari alle 6 camere o 25 posti a tavola

punti 1 punti 2

punti 4

(i punteggi sono alternativi) punti 3

b.6 Telefono: - disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne e per ricevere

chiamate indipendente in tutti gli alloggi: - in metà degli alloggi:

punti 2 punti 1

b.7 Segnaletica per i servizi aziendali e la viabilità interna: − presenza dei cartelli per l’indicazione della viabilità interna e le principali

strutture agrituristiche

punti 1

b.8 Punto grill o forno esterno: disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare

all’aperto

punti 1

b.9 Edifici di pregio: se l’edificio nel quale viene svolta l’attività agrituristica è individuato quale edificio

di pregio in base alla normativa regionale: se vincolato dalla Soprintendenza

punti 3 punti 5

b.10 Verde architettonico

Presenza, all’interno dell’azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi

punti 2 b.11 Area protetta:

l’azienda è inserita in un area protetta riconosciuta a livello regionale

punti 2

b.12 Ospitalità per animali domestici: a) l’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti b) L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti e

dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature

punti 2

punti 3

34

b.13 Spazio esterno arredato:

disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per ciascuna unità abitativa)

punti 1

b.14 Giochi per bambini: presenza di un parco giochi (almeno 3 giochi. altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)

punti 1 b.15 Raccolta differenziata:

in azienda dispone dell’attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le principali categorie di rifiuti

punti 2

C – REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:

c.1 Colture praticate max punti 8 c.2 Produzioni a basso impatto ambientale max punti 3 c.3 Produzioni biologiche max punti 6 c.4 Siepi e boschi max punti 3 c.6 Vendita di prodotti freschi aziendali punti 2 c.7 Presenza di allevamenti in azienda:

per ciascun tipo di allevamento allevamento razze autoctone: sistema di allevamento

max punti 4

*2 max + 3 punti

c.8 Trasformazione: trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta a) olio b) vino c) formaggi d) carni e) salumi f) conserve di origine vegetale g) conserve di origine animale h) miele i) prodotti apistici j) prodotti secondari del bosco e funghi k) tartufi

punti 4-2 punti 4-2 punti 4-2 punti 4-2 punti 4 punti 2 punti 2 punti 2 punti 2 punti 1 punti 1

35

D – REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica se i servizi di seguito riportati sono disponibili durante tutto il periodo di apertura dell’azienda

d.1 Servizi di ristorazione.

− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione:

− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena):

− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione completa

punti 1

punti 3

punti 4 (i punteggi sono alternativi)

d.2 Piatti caratteristici - presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana

preparati con prodotti tradizionali; - menù completo preparato con prodotti tradizionali

Punti 1 Punti 2

(i punteggi sono alternativi) d.3 Servizio di degustazione:

se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e degustazione di prodotti tipici

punti 2

d.4 Materiale informativo: l’azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza e/o materiale divulgativo sulle attività condotte:

punti 1

d.5 Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate: allestimento di un’area specializzata per l’esposizione di attrezzature agricole tradizionali con adeguata segnalazione e disponibilità di visite didattiche guidate

punti 2

d.6 Accoglienza degli ospiti: - da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno - da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24

punti 1

+ 1punto (i punteggi sono alternativi)

d.7 Piscina: presenza di piscina in azienda

punti 3

d.8 Campo da tennis: disponibilità di un campo da tennis in azienda

punti 1

d.9 Maneggio: presenza di maneggio in azienda

punti 3

d.10 Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo: (il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce “Maneggio”

punti 2

d.11 Percorso naturalistico didattico: presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato: (es. percorso botanico, paesaggistico, punto di osservazione per birdwatching, ecc.)

punti 1

d.12 Percorso sportivo: allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una

corretta utilizzazione

punti 1

d.13 Lago per pesca sportiva: presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva

punti 2

36

d.14 Campo bocce:

disponibilità di un campo per gioco delle bocce

punti 1

d.15 Campo attrezzato per il tiro con l’arco: disponibilità di un campo per il tiro con l’arco e delle attrezzature necessarie,

comprese quelle per il mantenimento della sicurezza degli ospiti

punti 1

d.16 Altre attrezzature sportive: disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all’aperto e nella natura

punti 1

d.17 Biciclette e/o montain bikes: disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore

ad 1/3 del numero massimo degli ospiti

punti 1

d.18 Canoa: disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero

massimo degli ospiti

punti 1

d.19 Qualifiche professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato nell’attività agrituristica:

− imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto − corso operatore agrituristico; − enologo o sommelier; − assaggiatore di olio d’oliva; − conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua); − altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.

punti 2 punti 2 punti 1 punti 1 punti 1 punti 1

SPIEGAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI CLASSIFICA B - REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI b.1 - Riscaldamento autonomo in camera o in appartamento (punti 3): Presenza di riscaldamento autonomo in ogni singolo appartamento e/o di almeno un termostato in ogni singola stanza. Non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale. Il riscaldamento autonomo deve essere nel rispetto delle disposizioni comunali. Se tale requisito è presente solo in parte degli alloggi e/o in parte delle camere non può essere attribuito il punteggio. b.2.a - Spazi aziendali comuni – sala ricreativa adibita anche a sala ristorazione (punti 1): Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa adibita anche a sala di ristorazione comune. La sala di ristorazione deve essere predisposta per il numero massimo di ospiti che l’azienda può accogliere e comunque di dimensione minima di 16 mq. In tale sala inoltre, gli ospiti si possono dedicare ad altre attività. Se l’azienda dispone di sola sala ricreativa o di sola sala ristorazione il punteggio è limitato ad 1 punto. b.2.b - Spazi aziendali comuni – sala ricreativa distinta dalla sala ristorazione (punti 2): Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa attrezzata con una serie di intrattenimenti (es. angolo biblioteca, sala TV, ecc.) distinta dalla sala ristorazione. Tale sala deve avere almeno le dimensioni di 12 mq. b3 - Illuminazione degli spazi esterni (punti 1): Presenza di punti luce negli spazi esterni agli edifici per illuminare in maniera adeguata i camminamenti e le aree che collegano i centri aziendali comuni, eventuali parcheggi, le camere o gli appartamenti con la sala di ristorazione, ecc. b.4 - Locale attrezzato lavanderia e stireria (punti 1) Disponibilità per tutti gli ospiti di un locale comune adibito esclusivamente a lavanderia e stireria (per attrezzato si intende la presenza minima di una lavatrice, un asse da stiro, ferro da stiro).

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b.5.a - Un bagno ogni 4 posti letto autorizzati (punti 1): Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti. b.5.b - Un bagno ogni 3 posti letto autorizzati (punti 2): Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti. b.5.c - Un bagno ogni 2 posti letto autorizzati con presenza di bagno in tutte le camere (punti 4): Da verificare in relazione ai posti letto autorizzati sia in camere che in unità abitative indipendenti. I bagni devono essere presenti in ogni camera ed in ogni unità abitativa indipendente. b5.d - Bagno accessibile a portatori di handicap (punti 3) Presenza di almeno un bagno in tutta la struttura aziendale accessibile ai portatori di handicap realizzato secondo le prescrizioni previste dal D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n.236 per le aziende la cui ospitalità in alloggi abbia una ricettività complessiva inferiore alle sei camere. b.6a - Disponibilità di un apparecchio telefonico indipendente in tutti gli alloggi (punti 2): Disponibilità in tutti i singoli appartamenti ed in tutte le camere autorizzate, di un telefono abilitato ad effettuare e ricevere chiamate. Tale requisito non è considerato valido se la condizione precedentemente descritta è presente soltanto in parte degli alloggi. b.6b - Disponibilità di apparecchi telefonici indipendenti in metà degli alloggi (punti 1): Disponibilità in almeno metà del numero dei singoli appartamenti e/o delle camere autorizzate, di un telefono abilitato ad effettuare e ricevere chiamate. b.7 - Segnaletica per l’indicazione della viabilità interna (punti 1) Presenza di cartelli e/o di segnali che indicano i percorsi per il raggiungimento delle varie strutture e dotazioni aziendali fruibili o meno dagli ospiti, nonché le principali strutture agrituristiche. b.8 - Punto grill e/o forno esterno per cucinare all’aperto (punti 1) Disponibilità all’interno dell’azienda di un area attrezzata con barbecue all’aperto con le necessarie forme di sicurezza contro l’incendio e/o di un forno esterno comune a tutti gli ospiti per cucinare all’aperto. b.9.a - Fabbricati aziendali classificabili come edifici storici e di pregio (punti 3) I fabbricati aziendali devono essere classificati come edifici di pregio e storici ed essere pertanto iscritti negli elenchi ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.13/90. b.9.b - Fabbricati aziendali di interesse artistico o storico ai sensi della D. Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490 (punti 5) I fabbricati aziendali devono essere individuati come edifici di particolare pregio storico e architettonico dalla Soprintendenza in base al D. Lgs. 29.10.1999 n° 490

b.10 - Strutture di verde architettonico (punti 2) Il requisito è riconosciuto se sono presenti all’interno dell’azienda giardini storici, parchi e/o emergenze “verdi” (alberi monumentali, ecc.) iscritti in elenchi ufficiali riconosciuti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dalle vigenti normative (D. Lgs. 490/1999 per i giardini storici e per i parchi). b.11 - Inserimento dell’azienda in un’area protetta (punti 2) Inserimento dell’azienda all’interno di un’area protetta istituita ai sensi della Legge quadro sulle aree protette 394/91 o ai sensi della L.R. 15/94, facendo riferimento all’elenco delle aree protette istituite, così come individuate negli adeguamenti annuali al Piano triennale delle aree protette b.12a - Ospitalità per animali domestici (punti 2) L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti. b.12b - Ospitalità attrezzata per animali domestici (punti 3) L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti e dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature.

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b.13 - Spazio esterno comune arredato con tavolo e sedie (punti 1) Spazio esterno all’appartamento all’interno della struttura aziendale con un numero di sedie almeno pari al numero di posti letto autorizzati. b.14 - Parco giochi per bambini con almeno 3 giochi (scivolo, altalena verticale o orizzontale ecc.) (punti 1) Presenza di un parco giochi per bambini con almeno tre giochi funzionanti e a norma UNI. b.15 – Raccolta differenziata (punti 2) L’azienda effettua la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica e lattine dei rifiuti.

C – REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI c.1 - Colture praticate

Vigneto+ oliveto+arboree da frutto + ortaggi

colture a DOC, IGT, DOP, IGP

da 0,4 Ha. a 0,8 Ha. punti 1 da 0,4 Ha. a 0,8 Ha. punti 1 da 0,8 Ha. a 2,0 Ha. punti 2 da 0,8 Ha. a 2,0 Ha. punti 2 da 2,0 Ha. a 3,99 Ha. punti 3 da 2,0 Ha. a 3,99 Ha. punti 3 Oltre 4,00 Ha. punti 4 oltre 4,00 Ha. punti 4

c.2 – Produzioni a basso impatto ambientale (punti 3) Si calcola per aziende che aderiscono alle misure A1, A2 (superficie parziale), D3 del Reg. CEE 2078/92 - Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 “ adozione di tecniche di basso impatto ambientale” del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche. c.3 – Produzioni biologiche (punti 6) Si calcola per aziende che aderiscono alla misura A2 (superficie totale) del Reg. CEE 2078/92 -Piano Zonale Pluriennale o, dal momento della sua entrata in vigore, alla Misura F1 “ adozione di tecniche di coltivazione biologica” del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche. c.4 – Siepi e boschi il punteggio viene assegnato se in azienda risultano presenti:

da 50 a 99 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU punti 1 oltre 100 m. lineari di siepi autoctone/Ha. di SAU punti 2 Presenza di un bosco naturaliforme pari ad almeno il 15% della SAU

punti 3

c.5 - Presenza di coltivazione/allevamento a D.O.C., I.G.T., D.O.P. , I.G.P., A.S., Prodotti Tradizionali Presenza di coltivazioni o allevamenti in azienda che hanno ottenuto il riconoscimento DOC e IGT ai sensi della L. 164/92 per le zone di produzione dei vini, il riconoscimento DOP e IGP ai sensi del Regolamento 2081/92, l’Attestazione di Specificità ai sensi del Reg.CEE 2082/92, oppure il requisito di Prodotto Tradizionale in base al D.Lgs n° 173/98 art. 8.

L. 164/92 - Regg. CEE 2081-

2082/92 Prodotto Tradizionale D.Lgs

n° 173/98 sola coltivazione o solo allevamento Coeff. 2

coeff. 1,5

(i coefficienti sopra indicati sono moltiplicati per i punteggi conseguiti alle voci precedenti per quanto riguarda le coltivazioni ed a quelli successivi per ciò che riguarda gli allevamenti.)

39

c .6 – Vendita di prodotti freschi aziendali (punti 2) c .7 - Presenza di allevamenti in azienda: In ogni caso il carico di bestiame non deve superare il limite di 2 UBA/Ha.

per bovini ed equini Per suini

Fino a 4 UBA punti 1 da 0,9 a 1,8 UBA punti 1 da 5 a 9 UBA punti 2 da 1,9 a 2,7 UBA punti 2 da 10 a 20 UBA punti 3 da 2,8 a 4.8 UBA punti 3 Oltre 21 UBA punti 4 oltre 4,8 UBA punti 4 Ovi-caprini selvaggina (ungulati) avicunicoli e selvaggina minuta da 5 a 10 UBA punti 1 da 0,25 a 0,49 UBA punti 1 da 11 a 30 UBA punti 2 da 0,50 a 0,74 UBA punti 2 da 31 a 60 UBA punti 3 da 0,75 a 1,0 UBA punti 3 Oltre 60 punti 4 oltre 1 UBA punti 4

Tabella di conversione dei capi allevati in UBA:

Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età sup. ai 6 mesi

1,0 UBA

Bovini di età compresa tra 6 mesi ed 1 anno 0,6 UBA Pecore, capre, selvaggina (ungulati), suini sino a 6 mesi 0,15 UBA Suini oltre i 6 mesi 0,3 UBA Avicunicoli (100 capi) 1,0 UBA Selvaggina minuta (100 capi) 2,0 UBA

negli allevamenti nei quali i capi sono di razza autoctona (bovini di razza marchigiana, equini di razza Cavallo del Catria, ovini di razza appenninica, fabrianese, sopravissana) iscritti a libri o registri genealogici, il punteggio relativo al numero delle relative UBA viene moltiplicato per 2. • Per i sistemi di allevamento bovino e suino a posta fissa con lettiera, o che comunque, evitino la produzione di deiezioni liquide. sono considerati n° 2 punti aggiuntivi • Per i sistemi di allevamento bovino e suino che prevedano spazi esterni di stazionamento degli animali oppure allevamento brado sono considerati n° 3 punti aggiuntivi c.8 - - Trasformazione per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta, di prodotti tipici ottenuti da materie di produzione aziendale Nella colonna A viene riportato il punteggio per le aziende le cui materie prime vengono lavorate nell’impianto di trasformazione aziendale o della cooperativa agricola di cui l’azienda è socia. Nella colonna B è indicato il punteggio per le aziende le cui materie prime sono trasformate in impianti extra aziendali:

A B a) Olio: il frantoio deve essere realizzato ai sensi della vigente normativa. punti 4 punti 2 b) Vino: deve avere le strutture di vinificazione e di imbottigliamento

regolarmente denunciate agli organi competenti con i relativi registri di movimentazione delle uve e dei vini in ottemperanza alle normative vigenti che regolamentano il settore vitivinicolo

punti 4

punti 2

c) Formaggi: prodotti secondo le norme vigenti, con le deroghe previste dalla DGR n°2985 del 30.11.98

punti 4

punti 2

d) Carni: sezionamento e confezionamento secondo le disposizioni vigenti. punti 4 punti 2

40

e) Salumi: prodotti secondo le norme vigenti punti 4 -- f) Conserve di origine vegetale: prodotti secondo le norme vigenti punti 2 -- g) Miele: deve essere interamente prodotto in azienda punti 2 -- h) Prodotti apistici: polline e pappa reale prodotti interamente in azienda punti 2 -- i) Prodotti secondari del bosco e funghi: per prodotti secondari si

intendono: castagne, frutti di bosco, essenze officinali, coltivati all’interno dell’azienda

punti 1 --

j) Tartufi: devono essere trasformati e/o conservati punti 1 --

D – REQUISITI dei SERVIZI d.1.a - Servizi di prima colazione (punti 1) Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione. d.1.b - Trattamento di mezza pensione (punti 3) Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di mezza pensione. d.1.c - Trattamento di pensione completa (punti 4) Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di pensione completa. d.2.a - Presenza nel menù di almeno due piatti preparati con prodotti tradizionali (punti 1) Presenza nei menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, di almeno due piatti della cucina marchigiana preparati con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs n° 173/98). d.2.b - Presenza di un menù interamente preparato con prodotti tradizionali (punti 2) Presenza di menù, predisposti dalle aziende autorizzate alla somministrazione di alimenti, pasti e bevande, interamente preparato con prodotti tradizionali (vedi Decreto Lgs n° 173/98). d.3 - Servizio di assaggio e degustazione (punti 2) Se l’azienda offre durante tutto il periodo di apertura il servizio di degustazione d.4 - Disponibilità di materiale informativo turistico e culturale in locali comuni (punti 1) Se l’azienda mette a disposizione degli ospiti in locali comuni, materiale informativo turistico e culturale sul territorio di appartenenza ad esempio con le indicazioni di percorsi naturalistici, storici, culturali, di manifestazioni artistiche ecc. ed eventuale materiale divulgativo sulle attività condotte e organizzate a livello aziendale. d.5 - Aree dedicate all’esposizione di attrezzi connessi all’agricoltura con adeguata segnalazione e disponibilità a visite didattiche guidate (punti 2) Allestimento di un’area di cui l’ospite può osservare le principali attrezzature usate nel passato nelle pratiche agricole (non necessariamente dell’azienda). Per ciascun attrezzo deve essere approntata una tabella descrittiva con l’indicazione del tipo di attrezzo, utilizzazione ecc. Tale requisito è assegnato se contemporaneamente alla presenza dell’area espositiva c’è la disponibilità, in orari prestabiliti ed esposti in una tabella informativa, a effettuare visite didattiche di approfondimento. d.6.a - Accoglienza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 1) Se il titolare assicura un servizio di accoglienza degli ospiti per almeno 8 ore al giorno. d.6.b - Assistenza degli ospiti da parte del titolare o di un addetto (punti 2) Se l’azienda assicura un servizio di accoglienza degli ospiti con un addetto specializzato per almeno 8 ore al giorno e la reperibilità 24 ore su 24. d.7 - Presenza della piscina (punti 3) Presenza di una piscina all’interno della struttura aziendale di una profondità media di almeno 110 cm e di una lunghezza minima di 10 m.

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d.8 - Presenza di un campo da tennis (punti 1) Presenza di un campo da tennis all’interno della struttura aziendale di dimensioni regolamentari, minime di 16,97*34,77 metri, considerando comprese le fasce di rispetto. d.9 - Maneggio per l’addestramento alle attività equestri (punti 3) Presenza di un maneggio all’interno dell’azienda per l’addestramento alle attività equestri: il maneggio deve avere una dimensione minima di 40*20 metri, deve essere recintato con legno, esclusivamente con fondo in sabbia o in erba, munito di un adeguato drenaggio, se scoperto. L’azienda deve garantire il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e assicurazioni. d.10 - Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo (punti 2) (il punteggio si somma all’esistenza di un maneggio) Organizzazione di passeggiate a cavallo su percorsi definiti e segnalati nei dintorni dell’azienda. Le passeggiate devono essere di almeno tre ore e programmate per almeno una volta ogni 15 giorni riferita alla stazione in cui viene programmata l’attività e comunque non inferiori a 10 passeggiate nell’arco dell’anno. Possono essere organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente. Organizzazione di trekking a cavallo. I trekking prevedono una durata di almeno 24 ore con pernottamento; possono essere organizzate per gruppi di ospiti o singolarmente Entrambe devono prevedere la presenza di una guida che abbia un attestato di qualifica di guida o accompagnatore o istruttore nella specialità rilasciata da una delle Federazioni sportive riconosciute dal Coni oppure dal CAI, FITEEC-ANTE, FISE, oppure abbia conseguito nell’ultimo decennio la qualificazione professionale in corsi organizzati dalla Regione Marche per profili attinenti le specialità previste o corsi di Istituzione a carattere pubblico, oppure abbia svolto nelle Marche, per un periodo non inferiore a due anni nell’ultimo quinquennio attività ricorrente, documentata e attestata da istruttori e/o quadri tecnici abilitati, riferita alle specialità previste. Tale attività deve essere autorizzata. d.11 - Percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato (punti 1) Presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato e tabellato con l’indicazione e la descrizione degli “elementi” naturali da osservare (es. percorso botanico, percorso faunistico, paesaggistico, punti di osservazione birdwatching, ecc.). Tale percorso deve avere una lunghezza adeguata e deve comprendere un congruo numero e varietà di “elementi” naturali da osservare. d.12 - Percorso sportivo attrezzato e segnalato con istruzioni per corretta utilizzazione (punti 1) Realizzazione all’interno dell’azienda di percorsi attrezzati con idonee e semplici strutture ginniche con tabelle che esplicano le modalità di utilizzazione (tipo percorso VITA o ROBINSON). d.13 - Lago di pesca sportiva (punti 2) Presenza all’interno dell’azienda di un laghetto di pesca sportiva con regolare autorizzazione dove è consentita la pesca senza licenza personale. d.14 - Campo bocce (punti 1) Presenza di un campo di bocce all’interno della struttura aziendale di dimensioni minime di 24,5*2,5 metri. d.15 - Campo attrezzato di tiro con l’arco (punti 1) Presenza di un campo di tiro con l’arco e delle attrezzature necessarie per gli ospiti, all’interno della struttura aziendale. L’azienda deve garantire le misure di sicurezza stabilite dalla normativa vigente. d.16 - Altre attrezzature per attività sportive all’aperto (ogni attrezzatura è 1 punto) Disponibilità di altre attrezzature non comprese in quelle elencate precedentemente per attività sportive all’aperto e nella natura (tennis tavolo completo di attrezzatura; campo di calcetto, campo di pallavolo, campo di pallacanestro regolamentari etc.). d.17 - Biciclette e/o mountain bike (punti 1) Disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o mountain bike in numero non inferiore ad 1/3 del numero massimo degli ospiti. Devono essere previsto tutto il materiale necessario per eventuali semplici riparazioni. d.18 - Canoe (punti 1) Disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti.

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d.19 - Qualifiche professionali possedute dal titolare, da un suo familiare o da altri impiegati nell’azienda: Qualifica professionali o rilasciata dopo un corso di formazione professionale. Il profilo professionale rilasciato dopo la partecipazione al corso deve essere approvato dalla Regione; oppure titolo acquisito dopo corsi, promossi e/o coofinanziati dalle Amministrazioni pubbliche della durata di almeno 120 ore. Imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto (punti 2) imprenditori agricoli che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita di prodotti dell’azienda o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale, quali arginature, sistemazioni idraulico-forestali, difesa delle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente dall’attività agricola nell’azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell’imprenditore, ed il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all’azienda non superi la metà del tempo totale di lavoro dell’imprenditore Corso per operatore agrituristico (punti 2) Frequenza di un corso promosso e/o cofinanziato da Amministrazioni pubbliche Enologo o sommelier (punti 1) Enologo: titolo rilasciato ai sensi della L. 129 del 10 aprile 1991 Sommelier: qualifica di sommelier rilasciata dall’Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.); Assaggiatore di olio d’oliva (punti 1) Iscrizione all’albo nazionale degli assaggiatori di olii di oliva vergine ed extravergine a Denominazione di Origine Controllata istituito ai sensi dell’art. 17 della L.n.169/92 con D.M. del 2376/92 oppure componente del Panel Test ai sensi del Reg. CEE 2568/91; Diploma o attestato di lingue estere o conoscenza per madre lingua (punti 1) Buona conoscenza di almeno una lingua estera, dimostrabile attraverso attestazioni rilasciate da scuole o istituti specializzati oppure presenza in azienda del titolare o altro familiare madre lingua; Altre qualifiche documentabili di interesse agrituristico (punti 1): Qualifiche rilasciate dopo corsi di formazione. I profili professionali rilasciati dopo la partecipazione al corso devono essere fra quelli approvati dalla Regione Marche. Se le medesime qualifiche, ad esclusione della qualifica di imprenditore agricolo che ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere posseduta dal titolare dell’attività agrituristica o da uno dei suoi familiari, sono possedute da personale alle dipendenze dell’azienda per ogni qualifica il punteggio che viene attribuito è uguale a punti 1. Cuoco Qualifica rilasciata dopo un corso di formazione. Il profilo professionale rilasciato dopo la partecipazione al corso deve essere approvato dalla Regione Marche, oppure titolo acquisito attraverso lo specifico diploma di scuola secondaria superiore; Guida ambientale o turistica Abilitazione all’esercizio dell’attività di accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionista o abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica, accompagnatore turistico, interprete turistico rilasciate ai sensi della L.R. 23 gennaio 1996 n° 4.

SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE

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ATTRIBUZIONE SIMBOLOGIA DI CLASSIFICAZIONE

NUMERO

SIMBOLI REQUISITI CARATTERISTICI

REQUISITI STRUTTUR

ALI

REQUISITI AGRICOLI

REQUISITI in SERVIZI

1 “PICCHIO”

Possesso delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione

2 “PICCHI” Possesso delle condi- zioni per il rilascio dell’autorizzazione

almeno 5 punti almeno 6 punti almeno 5 punti

3 “PICCHI” Possesso delle condi- zioni per il rilascio dell’autorizzazione

almeno 10 punti almeno 10 punti almeno 8 punti

4 “PICCHI” Possesso delle condi- zioni per il rilascio dell’autorizzazione

almeno 12 punti almeno 17 punti almeno 12 punti

5 “PICCHI” Possesso delle condi- zioni per il rilascio dell’autorizzazione

almeno 17 punti almeno 26 punti almeno 17 punti

I punteggi minimi debbono essere raggiunti in ciascuna categoria di requisiti.

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ALLEGATO 11 (articolo 13, comma 4)

SCHEDA PER LA CLASSIFICAZIONE (da presentare con la richiesta di autorizzazione all’esercizio)

B – REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICI AZIENDALI da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica

b.1 Riscaldamento autonomo o regolabile da ogni postazione

(non è considerata sufficiente la presenza del camino tradizionale)

b.2 Spazi aziendali comuni Disponibilità per gli ospiti di uno spazio nell’ambito della sala ristorazione comune Disponibilità per tutti gli ospiti dell’azienda di una sala ricreativa comune attrezzata e distinta dalla sala ristorazione

b.3 Illuminazione esterna degli edifici se disponibile illuminazione adeguata degli spazi esterni;

b.4 Locale lavanderia e stireria se è a disposizione degli ospiti un locale attrezzato per lavatura e stiratura biancheria

b.5 Rapporto tra bagni e numero di posti letto: il calcolo del punteggio sarà condotto nel modo seguente: − presenza di un bagno ogni 4 posti letto: − presenza di un bagno ogni 3 posti letto: − presenza di un bagno ogni 2 posti letto con presenza di bagno in tutte le

camere; − presenza di un bagno per portatori di handicap negli agriturismi con

ospitalità inferiore o pari alle 6 camere o 25 posti a tavola

b.6 Telefono: - disponibilità di un apparecchio telefonico per chiamate esterne e per

ricevere chiamate indipendente in tutti gli alloggi: - in metà degli alloggi:

b.7 Segnaletica per i servizi aziendali e la viabilità interna: − presenza dei cartelli per l’indicazione della viabilità interna e le principali

strutture agrituristiche

b.8 Punto grill o forno esterno: disponibilità per tutti gli ospiti di un grill o di un forno esterno per cucinare all’aperto

b.9 Edifici di pregio: se l’edificio nel quale viene svolta l’attività agrituristica è individuato quale edificio di pregio in base alla normativa regionale: se vincolato dalla Soprintendenza

b.10 Verde architettonico Presenza, all’interno dell’azienda di giardini storici, parchi e/o emergenze verdi

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b.11 Area protetta: l’azienda è inserita in un’area protetta riconosciuta a livello regionale

b.12 Ospitalità per animali domestici: a) l’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli ospiti b) L’azienda consente l’ospitalità in azienda degli animali d’affezione degli

ospiti e dedica a tale servizio locali, spazi e attrezzature

b.13 Spazio esterno arredato: disponibilità di uno spazio esterno con tavoli e sedie (collettivo o delimitato per ciascuna unità abitativa)

b.14 Giochi per bambini: presenza di un parco giochi (almeno 3 giochi. altalena, scivolo, bilanciere, ecc.)

b.15 Raccolta differenziata: in azienda dispone dell’attrezzatura ed esegue la raccolta differenziata per le principali categorie di rifiuti

C –REQUISITI CARATTERISTICI AGRICOLI:

c.1

Colture praticate

c.2

Produzioni a basso impatto ambientale

c.3

Produzioni biologiche

c.4

Siepi e boschi

c.6

Vendita di prodotti freschi aziendali

c.7 Presenza di allevamenti in azienda: per ciascun tipo di allevamento allevamento razze autoctone: sistema di allevamento

c.8 Trasformazione: trasformazione di prodotti ottenuti da materie prime aziendali per la vendita, la degustazione, la somministrazione diretta a) olio b) vino c) formaggi d) carni e) salumi f) conserve di origine vegetale g) conserve di origine animale h) miele i) prodotti apistici j) prodotti secondari del bosco e funghi k) tartufi

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D – REQUISITI dei SERVIZI da considerare nell’attribuzione del punteggio per la classifica se i servizi di seguito riportati sono disponibili durante tutto il periodo di apertura dell’azienda

d.1 Servizi di ristorazione.

− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di prima colazione:

− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena):

− se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il trattamento di pensione completa

d.2 Piatti caratteristici - presenza nel menù, di almeno 2 piatti caratteristici della cucina marchigiana

preparati con prodotti tradizionali; - menù completo preparato con prodotti tradizionali

d.3 Servizio di degustazione: se l’azienda offre per tutto il periodo di apertura il servizio di assaggio e

degustazione di prodotti tipici

d.4 Materiale informativo: l’azienda mette a disposizione degli ospiti materiale informativo turistico e

culturale sul territorio di appartenenza e/o materiale divulgativo sulle attività condotte

d.5 Esposizione attrezzature agricole e disponibilità visite guidate: allestimento di un’area specializzata per l’esposizione di attrezzature agricole

tradizionali con adeguata segnalazione e disponibilità di visite didattiche guidate

d.6 Accoglienza degli ospiti: - da parte del titolare o addetto almeno 8 ore/giorno - da parte del titolare o addetto per 24 ore su 24

d.7 Piscina: presenza di piscina in azienda

d.8 Campo da tennis: disponibilità di un campo da tennis in azienda

d.9 Maneggio: presenza di maneggio in azienda

d.10 Organizzazione di passeggiate e trekking a cavallo: (il punteggio si può sommare a quello previsto alla voce “Maneggio”

d.11 Percorso naturalistico didattico: presenza in azienda di un percorso naturalistico didattico adeguatamente segnalato: (es. percorso botanico, paesaggistico, punto di osservazione per birdwatching, ecc.)

d.12 Percorso sportivo: allestimento di percorsi sportivi attrezzati e segnalati con istruzioni per una

corretta utilizzazione

d.13 Lago per pesca sportiva:

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presenza in azienda di un laghetto per la pesca sportiva

d.14 Campo bocce: disponibilità di un campo per gioco delle bocce

d.15 Campo attrezzato per il tiro con l’arco: disponibilità di un campo per il tiro con l’arco e delle attrezzature necessarie, comprese quelle per il mantenimento della sicurezza degli ospiti

d.16 Altre attrezzature sportive: disponibilità di altre attrezzature per attività sportive all’aperto e nella natura

d.17 Biciclette e/o montain bikes: disponibilità per gli ospiti di biciclette e/o montain bikes in numero non inferiore ad 1/3 del numero massimo degli ospiti

d.18 Canoa: disponibilità per gli ospiti di canoe in numero non inferiore ad 1/5 del numero massimo degli ospiti

d.19 Qualifiche professionali possedute dal titolare o da un suo familiare impegnato nell’attività agrituristica:

− imprenditore a titolo principale o coltivatore diretto − corso operatore agrituristico; − enologo o sommelier; − assaggiatore di olio d’oliva; − conoscenza lingua straniera (attestato, diploma o madre lingua); − altre qualifiche (documentabili) di interesse agrituristico.