Delibera n. 4 2000 Relazione - Portale Cdc · Klesta Dosi Laurence Clausole abusive nei contratti...
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Relazione sul controllo successivo eseguito ai sensi dell’art. 3, comma
4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e s.m., riguardante le spese
(capitolo 47415 del bilancio della Provincia di Trento) per la
concessione di contributi per favorire interventi diretti alla tutela dei
consumatori e degli utenti (l.p. 3.1.83 n. 3 art. 4)
SOMMARIO
1. Premessa
2. Quadro legislativo nazionale
3. Quadro legislativo provinciale
4. Quadro legislativo comunitario
5. I contributi provinciali e il Comitato Difesa Consumatori
6. Anno 1996
7. Anno 1997
8. Anno 1998
9. Considerazioni finali
10. Note dottrinali
1. Premessa
La Sezione del controllo per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Trento,
nell’adunanza del 26 gennaio 1999, con deliberazione n. 2/99 ha determinato i programmi del
controllo successivo sulla gestione per l’anno 1999, in conformità all’art. 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639. Tra le
diverse attività gestionali, poste in essere dalla Provincia Autonoma di Trento, la Sezione ha
preso in considerazione le spese per la concessione di contributi in favore di interventi diretti
alla tutela dei consumatori e degli utenti - L.P. 3.1.83 n. 3, art. 4.
L’obiettivo di tale analisi è rappresentato dalla verifica della gestione delle risorse
iscritte al capitolo 47415 delle uscite del bilancio della Provincia Autonoma di Trento,
relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998.
2. Quadro legislativo nazionale
A differenza di altri paesi europei, in Italia la figura del consumatore con pedissequa
tutela ha incontrato notevoli difficoltà nel diffondersi tanto da un punto di vista normativo
quanto da un punto di vista concreto. E questo essenzialmente per i ritardi nello sviluppo
economico nazionale, nonché per la modesta articolazione associativa.
La norma costituzionale che più di altre assume importanza in questo contesto è
rappresentata dall’art. 41 Cost., in cui la tutela del consumatore si atteggia a limite interno
dell’attività economica, la quale, oltre a tutelare sicurezza e salute della persona, deve
indirizzarsi a fini sociali.
Comunque, la Costituzione non fornisce una definizione di “consumatore” e neanche si
occupa della sua tutela; tuttalpiù vi si arriva interpretando, magari estensivamente, talune
norme costituenti il corredo della nostra legislazione ordinaria.
Ben più vivace invece è stata l’attività normativa nei singoli contesti regionali, ben più
sensibili all’influsso comunitario in materia di consumo e di tutela di utenti e consumatori.
Invero, va sottolineato che il problema della tutela del consumatore ha avuto anche un
fervore di idee di natura dottrinale.
A tal proposito si ritiene, qui di seguito, di riportare cinque ritagli di dottrina giuridica in
materia, desunti dall’archivio elettronico della Suprema Corte di Cassazione.
1. 1. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199721933
Stella Richter Giorgio
Il tramonto di un mito: la legge uguale per tutti (dal diritto comune dei contratti al contratto
dei consumatori)
(Relazione introduttiva al congresso sul tema “Clausole abusive e tutela del consumatore”,
Palermo, 15 - 16 novembre 1996) Giustizia civile, 1997, fasc. 4 (aprile), pt. 2, pagg. 199-207
(Senza bibliografia)
F400 (teoria dei valori giuridici: teoria della giustizia e dell’uguaglianza)
D18115 (commercio: commercio al pubblico)
D306007 (accordo: condizioni generali di contratto)
D306008 (accordo: contratto concluso mediante moduli e formulari)
L’obiettivo dello studio è innanzitutto quello di individuare l’area d’incidenza della disciplina
relativa ai contratti dei consumatori e, correlativamente, quello di individuare l’area di
perdurante operatività della disciplina delle condizioni generali di diritto comune. La relazione
passa quindi ad esaminare il contratto per adesione dei consumatori escludendo, in termini
realistici, che la possibilità di trattativa possa costituire un’efficace tutela per il consumatore,
quando pure la trattativa sia in concreto effettivamente praticabile, cosa in realtà da ricondurre
in ambiti del tutto marginali. Viene infine posta l’attenzione sull’innovativo controllo
contenutistico delle clausole vessatorie e si prospetta la tesi che un’appagante tutela del
consumatore possa essere solo quella attuata in via preventiva, e che a tale scopo vada
impiegato lo strumento dell’azione inibitoria.
L. DEL 6/2/1996 NUM. 52 ART. 25
COD. CIV. ART. 1341
COD. CIV. ART. 1342
COD. CIV. ART. 1469
COD. CIV. ART. 1469
COD. CIV. ART. 1469
COD. CIV. ART. 1469
2. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199722006
D’Anna Simonetta
Le clausole abusive nei contratti del settore sanitario
Giustizia civile, 1997, fasc. 3 (marzo), pt. 2, pagg. 137 - 150
(Bibliografia a piè di pagine o nel corpo del testo)
D306007 (accordo: condizioni generali di contratto)
D306008 (accordo: contratto concluso mediante moduli e formulari)
D0411 (rapporti etico-sociali: tutela della salute (art. 32 Cost.))
L’A. si propone di individuare possibili clausole abusive nei “contratti sanitari”, nel quadro della
tematica dei rapporti tra medico e paziente in termini di diritti e doveri reciproci. L’analisi
muove dalla considerazione dei principi contenuti nell’art. 32 Cost., dei diritti del malato, del
“consenso informato e procede attraverso la trattazione dei segg. punti: le carte e le leggi per
la tutela del malato; la “carta dei servizi”; l’iter legislativo e le novità di principio regolatrici
introdotte; la carta dei servizi come atto di autonomia privata; la possibile applicazione della
normativa di attuazione della Direttiva CEE 93/13 per la tutela del consumatore in ipotesi di
clausole abusive.
COSTITUZIONE ART. 32.
3. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199722365
Palmieri Alessandro
Inibitoria di clausole vessatorie: giusti motivi di urgenza in cerca d’identità
(Osservazioni a ord. Trib. Roma 28 maggio 1997-ord. Trib. Palermo 24 gennaio 1997)
Il foro italiano, 1997, fasc. 7-8 (agosto), pt. 1, pagg. 2292-2296
(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)
D18115 (commercio: commercio al pubblico)
D306007 (accordo:condizioni generali di contratto)
D44022 (procedimenti cautelari: provvedimenti d’urgenza)
Le ordinanze in rassegna si riallacciano all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le ragioni
d’urgenza per l’inibitoria cautelare prevista dalla disciplina sui contratti dei consumatori
ricorrono in presenza di un pregiudizio concreto del consumatore non essendo sufficiente il
pericolo che i consumatori possano stipulare contratti contenenti clausole abusive. L’A.
approfondisce il tema richiamando l’elaborazione giurisprudenziale concernente la nuova
disciplina e riferendo ampiamente sui contributi dottrinali in materia. Evidenziati gli aspetti
problematici che l’azione inibitoria presenta, e rilevata l’insoddisfazione dei commentatori del
primo nucleo di ordinanze, l’A. ritiene che le potenzialità della nuova disciplina rischiano di
essere vanificate. A meno che il legislatore non intervenga con opportuni correttivi, spetta alla
giurisprudenza trovare un punto di equilibrio, anche valutando taluni utili suggerimenti della
dottrina, ovvero chiedendo l’intervento della Corte di Giustizia per verificare la congruità della
trasposizione della Direttiva. Altrimenti si dovrebbe concludere che la via italiana alla class
action, almeno in punto di tutela urgente, è destinata a produrre risultati davvero modesti.
L. DEL 6/2/1996 NUM. 52
COD. CIV. ART. 1469
COD. CIV. ART. 1469.
4. IDG-CNR /DOTTRINA GIURIDICA / 199722817
Astone Francesco
Sull’utilizzo delle clausole abusive
(Nota a ord. Trib. Torino 16 agosto 1996-ord. Trib. Torino 14 agosto 1996-ord. Trib. Torino 4
ottobre 1996)
Vita notarile, 1997, fasc. 1 (aprile), pt. 1, pagg. 125-143
(Bibliografia a fine capitolo, articolo o simile)
D306007 (accordo:condizioni generali di contratto)
D306008 (accordo:contratto concluso mediante moduli e formulari)
D44022 (procedimenti cautelari:provvedimenti d’urgenza)
D87009 (norme comunitarie:diritto comunitario e diritto interno degli Stati membri delle
Comunità europee)
Secondo l’A. , l’orientamento recepito dalle tre ordinanze in rassegna circa “i gravi motivi
d’urgenza” che giustificano il ricorso al rimedio inibitorio preventivo disciplinato dall’art. 1469
sexies c.c. sembra confermare i dubbi espressi dalla dottrina sulla correttezza dell’attuazione
della direttiva CEE 93/13 in materia di utilizzo di clausole abusive nei contratti del
consumatore. Tale orientamento, infatti, rende assolutamente residuale l’esperimento del
ricorso in via d’urgenza. Punti specifici che l’A. approfondisce, esaminando le ordinanze,
riguardano la legittimazione delle associazioni dei consumatori e dei professionisti che agiscono
ex art. 1469 sexies c.c.; i giusti motivi di urgenza che consentono il ricorso al procedimento
cautelare.
Viene quindi indicata un’ampia bibliografia di dottrina sulla nuova disciplina delle clausole
vessatorie tra professionisti e consumatori, sul nuovo art. 1469 sexies c.c., sulla direttiva CEE
93/13, sul principio di interpretazione conforme, sulla tutela inibitoria in generale.
COD. CIV. ART. 1469
COD. PROC. CIV. ART. 669.
5. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199722835
Klesta Dosi Laurence
Clausole abusive nei contratti del consumatore e tutela inibitoria: prime applicazioni dell’art.
1469 bis. e ss. c.c.
(Nota a Trib. Torino 4 ottobre 1996)
La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, fasc. 2 (aprile), pt. 1, pagg. 193-196
(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)
D306007 (accordo:condizioni generali di contratto)
D306008 (accordo: contratto concluso mediante moduli e formulari)
D8701 (Comunità europee in generale: ravvicinamento delle legislazioni tra Stati membri delle
Comunità europee)
D44022 (procedimenti cautelari: provvedimenti d’urgenza)
Il Tribunale si è pronunciato sulle seguenti questioni: i presupposti dell’azione collettiva e, in
particolare, la nozione di “associazione di professionisti”, ovvero come accogliere, nell’ambito
di un sistema di distribuzione integrata, l’azione collettiva allo scopo di tutelare gli interessi dei
consumatori, quale prevista dalla direttiva CEE 93/13 sulle clausole abusive, attuata con l.
52/1996; i requisiti dell’azione inibitoria ex art. 1469 sexies c.c., ovvero come accertare, ai fini
del controllo generale-preventivo ex art. 1469 sexies c.c., i requisiti necessari alla concessione
del rimedio, in base agli elementi previsti dalla l. 52/1996. L’A. approfondisce questi due
profili, richiamando anche altre tre ordinanze del Tribunale di Torino, relative ad analoga
questione, una pronuncia della Corte di Cassazione francese in materia e le posizioni della
dottrina, italiana e tedesca, sull’argomento.
L. DEL 6/2/1996 NUM. 52
COD. CIV. ART. 1469
COD. CIV. ART. 1469
COD. CIV. ART. 669
3. Quadro legislativo provinciale
E’ opportuno sottolineare che l’art. 116 della Costituzione attribuisce alla Regione
Trentino Alto-Adige forme e condizioni particolari di autonomia, attuate con lo Statuto Speciale
approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Ai sensi dell’art. 9, punto 5, del sopra citato
Decreto Presidenziale la Provincia ha potestà di emanare norme legislative, entro i limiti
indicati dall’art. 5, anche in materia di commercio.
Il quadro normativo di riferimento della gestione in esame è costituito innanzitutto
dall’art. 4 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 3, nonché dall’art. 9, 2° comma, della L.P. 15 marzo
1983 n. 6.
Gli artt. 4 e 5 della Legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 prevedono la concessione di
contributi in favore delle associazioni provinciali di consumatori, ovvero di Sezioni provinciali di
associazioni nazionali, per la realizzazione di progetti di attività finalizzati al controllo dei prezzi
ed all’orientamento dei consumatori.
In base al disposto di legge spetta alla Giunta provinciale di Trento, sentito il Comitato
Provinciale Prezzi, tenuto conto della compatibilità dei progetti medesimi con la propria attività
istituzionale nella materia, stabilire la misura del contributo da corrispondere a ciascuna
associazione richiedente, previa determinazione di parametri cui rapportare l’entità dei
contributi medesimi sulla base di indici di efficacia dei singoli progetti, della loro compatibilità
con altre iniziative direttamente gestite dall’Ente pubblico e della consistenza delle risorse
finanziarie proprie delle associazioni.
Qualora siano presentate domande da una pluralità di richiedenti, la Giunta provinciale
adotta un piano di agevolazioni formulato anch’esso secondo priorità che tengano conto dei
parametri predetti.
Per tale finalità si rende naturalmente necessario, in conformità agli enunciati principi di
legge, procedere - da parte della Giunta provinciale - alla determinazione dei criteri di
erogazione dei contributi, tenendo cura che detti criteri siano in armonia con gli scopi voluti
dalla legge, nata dall’esigenza sempre più avvertita di una politica di organica difesa dei
consumatori e degli utenti, che possa inquadrarsi in un complesso programmato di strumenti
pubblici di intervento, nel cui ambito collocare la partecipazione delle organizzazioni sociali che
operano a questo fine, adeguatamente sostenendone le iniziative di informazione e di
assistenza del consumatore.
In tale quadro le agevolazioni finanziarie in predicato rappresentano uno strumento
selettivo di incentivazione di concreti programmi che, evitando inutili sovrapposizioni di
intervento, possano coprire i campi di attività nei quali normalmente la Pubblica
Amministrazione non opera, ovvero concorrere ad integrarne gli interventi, nel rispetto dei
principi di eguaglianza ed imparzialità, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
In coerenza con quanto fin qui esposto, la Giunta provinciale di Trento ha, con
deliberazione n. 10346 del 16 settembre 1983, provveduto all’approvazione dei criteri per la
concessione dei contributi, facendo riserva di provvedere con successivo e separato
provvedimento, sentito il parere del Comitato Provinciale Prezzi, a determinare la misura dei
contributi da corrispondere per ogni associazione di consumatori che abbia inoltrato valida
richiesta entro i termini di legge.
Nell’ambito dei criteri di erogazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 della L.P. n.
3/83, la Giunta ha tenuto conto di quanto segue:
a) a) - attività ammesse a contributo;
b) b) - misura del contributo;
c) c) - indici di efficacia;
d) d) - compatibilità con altre iniziative;
e) e) - entità delle risorse.
Quanto al punto e) va rilevato che l’entità delle risorse delle singole associazioni
richiedenti viene desunta dai conti consuntivi adottati dalle medesime a norma di statuto con
riferimento all’anno finanziario precedente a quello nel quale viene richiesto il contributo
ovvero, in mancanza, dai bilanci preventivi dell’anno in corso.
A tal riguardo, vengono computate, altresì, le entrate derivanti da contributi o
agevolazioni di altri enti e organismi comunque denominati per attivare le stesse o altre
iniziative, nonché i costi di interventi attuati in favore dei consumatori ed utenti e posti a loro
carico.
Inoltre, per quel che concerne il suindicato punto c) - indici di efficacia - i criteri di
erogazione dei contributi fanno riferimento alla valutazione del grado di efficacia di ciascun
progetto mediante raffronto con parametri di natura oggettiva, quali la serietà e la fondatezza
sul piano scientifico delle indagini e ricerche attuate e/o pubblicizzate; quali il numero dei
consumatori ed utenti che l’iniziativa è in grado di raggiungere, valutabili, nel caso, anche
attraverso indici di diffusione o di ascolto, se trattasi di attività editoriali o radiofonico-
televisive; quali, la gratuità o meno dell’iniziativa nei confronti degli stessi consumatori e
utenti; quali, il grado di estensione territoriale di ciascun progetto; quali il grado di utilizzo
degli strumenti pubblici.
Ciò precisato, è da evidenziare che per gli anni 1996 e 1997, oggetto della presente
indagine, il riferimento normativo - per la materia “de qua” - è dato dalla L.P. n. 3/83;
viceversa, per il 1998 il riferimento va eseguito con riguardo alla della L.P. 21.4.1997, n. 8,
intitolata “Per la tutela dei consumatori e degli utenti” (B.U. 29.4.1997, n. 20), che ha
abrogato la disposizione sopra menzionata.
Tale legge n. 8/97 all’art. 1 fornisce una precisa indicazione degli obiettivi da
raggiungere. Si ritiene, pertanto, di riportare il testo di detto art. 1, al fine di fornire un’idea
precisa del contenuto innovativo della nuova legge. “Art. 1 - Obiettivi - 1. La Provincia
Autonoma di Trento, in conformità alla normativa della Comunità europea, alla legislazione
statale e nell’esercizio delle proprie potestà, riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento
individuale e collettivo. 2. La Provincia Autonoma di Trento persegue in particolare, anche
attraverso l’adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell’utente e
dell’ambiente che lo circonda; b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi
economici del consumatore; c) promozione ed attuazione di una politica d’informazione,
educazione e formazione del consumatore, per consentirgli autonome e consapevoli scelte e
valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione; d) tutela degli utenti dei servizi
anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata
l’organizzazione dei servizi stessi; e) promozione e sviluppo dell’associazionismo tra i
consumatori e gli utenti anche attraverso l’offerta di servizi e l’accesso ai dati.”.
Ciò premesso, va chiarito che - da quanto emerge dalla documentazione inviata dalla
Provincia Autonoma di Trento - nell’anno 1998 non si sono avuti atti di gestione, in quanto la
nuova normativa non poteva essere considerata ancora pienamente operativa.
Tuttavia, in tale anno, che può essere ritenuto quello di partenza della operatività della
nuova legge, si è avuta la costituzione del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza,
di cui all’art. 2 della cit. L.P. n. 8/’97.
Invero, con deliberazione della Giunta provinciale n. 13088 del 20.11.1998, si è
proceduto alla nomina del comitato per i problemi del consumo e dell’utenza con l’inclusione in
detto organo collegiale di un rappresentante della Giunta provinciale, di un rappresentante
dell’Associazione dei Consumatori e degli utenti (Comitato difesa consumatori), di un
rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti (lega consumatori ACLI); di un
rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti (Adiconsum); di un
rappresentante delle imprese cooperative di consumo, di un rappresentante della Camera di
Commercio, di 4 componenti designati dal Consiglio provinciale di Trento.
Per i membri di tale organo viene previsto un assegno compensativo spettante per
lavoro preparatorio e di studio eventualmente svolto.
Peraltro, va precisato che, come da segnalazione del Dipartimento Turismo e
Commercio della Provincia prot. n. 304 del 12.5.1999, è in corso il rinnovo del predetto
comitato ed è “in itinere” l’approvazione di un regolamento per il suo funzionamento.
E’, parimenti, in corso l’elaborazione di un regolamento di attuazione della L.P. n. 8/97,
nonché l’apprestamento dei criteri per la presentazione delle domande di contributo da parte
delle Associazioni esistenti in Provincia di Trento.
Tale atto sarà particolarmente rilevante per gli evidenti riflessi gestionali.
Fatta un’esposizione pedissequa della situazione legislativa vigente e della parallela
situazione amministrativa, è d’uopo ribadire che anteriormente all’anno 1998 la Giunta
provinciale di Trento concedeva alle Associazioni dei consumatori, aventi personalità giuridica,
ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 3/83, contributi per la realizzazione di progetti , purché ritenuti
regolari dal Comitato provinciale prezzi, organo soppresso, dopo oltre 15 anni, al fine di
snellire le procedure e comprimere le spese gestionali, dall’art. 17, co. 1 della L.P. 9.9.1996, n.
9 (finanziaria bis per l’anno 1996).
Per la concessione di contributi di cui all’art. 4 della L.P. 3/83, con l’art. 9, comma 2,
della L.P. 6/83 è previsto un apposito stanziamento annuale, con legge di bilancio, in misura
comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Puntualizzato ciò, è da tener presente che, come innanzi accennato, legge fondamentale
per la materia della tutela dei consumatori e degli utenti, è la legge provinciale 21.4.97, n. 8,
di cui si è trattato ampiamente innanzi, ma di essa non si è avuto modo di argomentare sul
fondamentale ruolo del neoistituito Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza.
Per dare un’idea precisa sull’importanza del ruolo svolto da detto Organo collegiale, si
ritiene di riportare - per sommi capi - le indicazioni concernenti le funzioni di detto Comitato
(cfr. art. 3 della legge).
“Art. 3. - Funzioni del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza. 1. Al Comitato
per i problemi del consumo e dell’utenza sono attribuite le seguenti funzioni:
a) a) formula proposte e pareri sui programmi delle iniziative di sostegno delle
associazioni dei consumatori, sui criteri di concessione dei contributi e sui progetti di
legge connessi alla tutela dei consumatori ed utenti e alla difesa dei loro diritti;
esprime inoltre pareri su ogni altra questione in materia di difesa del consumatore
quando ciò sia richiesto dalla Giunta;
b) b) promuove, direttamente ed attraverso proposte alla Giunta provinciale, attività
di studio, indagine e ricerca finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1;
c) c) esamina l’andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e
formula alla Giunta provinciale proposte di iniziative e progetti per la tutela dei
consumatori;
d) d) formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e
degli utenti; avanza segnalazioni alla Provincia, all’azienda provinciale per i servizi
sanitari e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella
produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell’inquinamento e
promuove l’effettuazione di analisi e valutazioni comparate sulla composizione
merceologica dei prodotti, sui loro standard qualitativi, sulla corretta etichettatura e
pubblicità dei prodotti;
e) e) propone alla Giunta provinciale, d’intesa con le competenti autorità scolastiche,
la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti
nonché programmi di informazione rivolti al consumatori e agli utenti attraverso i
quali rendere noti anche i risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate;
f) f) trasmette alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di
ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
g) g) svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.
2. Per le attività di cui al comma 1 il comitato si avvale della collaborazione della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di centri ed istituti specializzati nonché di enti o
associazioni con i quali la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni.
3. Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento con gli organismi e gli uffici che
presso gli enti locali della Provincia perseguono analoghe finalità. A tal fine:
a) a) valuta prioritariamente, nell’elaborazione dei propri programmi, le iniziative che
coinvolgono gli enti locali;
b) b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali che lo richiedono;
c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti informativi nei settori di propria
competenza.”
Comunque, la costituzione del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza è
l’unico provvedimento emanato per l’anno 1998, in quanto la legge provinciale 8/97 - come
detto - non è da considerare pienamente operativa con riguardo a tale anno; chiaramente, per
gli anni 1996 e 1997, si fa riferimento alla legge provinciale 3/83, che disciplina, appunto, gli
interventi provinciali per la tutela dei consumatori.
Pertanto, oltrechè dalle norme di diritto pubblico e privato, utenti e consumatori
vengono “protetti e garantiti” giuridicamente dalle leggi provinciali citate, le quali hanno
consentito, mediante concessione di contributi richiesti, l’apertura e l’espansione del Comitato
difesa consumatori di Trento, sito in via Belenzani 18.
4. 4. Quadro legislativo comunitario
L’assemblea consultiva del Consiglio d’Europa ha approvato, con la risoluzione 543 del
1973, la “Carta europea di protezione dei consumatori”, nella quale sono fissati i 4 diritti
fondamentali della materia: il diritto alla protezione ed all’assistenza dei consumatori; il diritto
al risarcimento del danno subito dal consumatore a causa della circolazione di prodotti difettosi
o a causa della diffusione di messaggi menzogneri; il diritto all’informazione e all’educazione; il
diritto dei consumatori ad essere rappresentati.
La tutela dei consumatori è divenuta, invero, competenza specifica della CEE soltanto
per effetto del recente trattato di Maastricht sull’Unione europea. Con l’art. 129A/tit.XI del
trattato viene incentivata e sostenuta la politica degli Stati membri per la tutela e
l’informazione dei consumatori, sì da trasformare la tutela stessa quale autonoma politica
comunitaria.
5. 5. I contributi provinciali e il Comitato Difesa Consumatori
Come precedentemente delineato relativamente al contesto normativo provinciale,
l’articolo 4 della L.P. 3/83 prevede la possibilità di concedere contributi a favore delle
associazioni provinciali dei consumatori ovvero di sezioni di associazioni nazionali per la
realizzazione di attività finalizzate all’orientamento dei consumatori ed al controllo dei prezzi.
Negli anni 1996 e 1997 l’unica associazione di consumatori che abbia presentato
richiesta di contributi alla Provincia Autonoma di Trento è il Comitato Difesa Consumatori,
sezione di Trento.
Il Comitato Difesa Consumatori ha richiesto la somma di 10 milioni, per il 1996, e di lire
15 milioni , per il 1997; la richiesta è stata accolta dalla Giunta Provinciale, in entrambi i casi;
in allegato alle richieste il Comitato ha inviato, come previsto dalla L.P. 3/83, i progetti di
attività per gli anni 1996 e 1997 con relativi piani finanziari, nonché copia del bilancio
preventivo e consuntivo dell’anno in cui è stata inoltrata la richiesta di contributo, e quello
dell’anno precedente; un estratto dei verbali delle assemblee generali dei soci, tenutesi in
Trento, il 22 gennaio 1996 e il 22 gennaio 1997, con relativa approvazione dei bilanci e delle
relazioni del presidente sulle attività svolte e programmate.
Per quanto riguarda, invece, l’anno 1998 va fatto riferimento alla L.P. 8/97, che ha
abrogato la precedente disposizione in materia. Risultando - come innanzi precisato - la stessa
non ancora operativa nel ’98, anche con riguardo alle elezioni provinciali che hanno,
ovviamente, determinato la nomina di una nuova Giunta, non si sono verificati atti di gestione
ad esclusione della costituzione del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza, la cui
prima riunione è avvenuta soltanto in data 14 gennaio 1999.
Le spese sostenute, per il triennio 1996-1997-1998, a carico del capitolo del bilancio
provinciale n. 47415, riguardante, appunto, la concessione di contributi per favorire interventi,
diretti alla tutela dei consumatori e degli utenti, sono state quindi nell’ordine di lire 25 milioni e
tutti a favore del Comitato Difesa Consumatori.
Il Comitato Difesa Consumatori, sezione di Trento, può contare su una buona
organizzazione , sia a livello nazionale che europeo, quali quelle del Comitato Consumatori
Altroconsumo e di Euroconsumers, anche se poi il suo intervento è quasi esclusivamente a
carattere locale: gli utenti che contattano l’ufficio di Via Belenzani provengono per la maggior
parte da Trento e dintorni, o dall’ambito della provincia di Trento e occasionalmente anche da
qualche provincia limitrofa del Veneto e del Friuli; e ciò a causa della limitata distribuzione
territoriale delle sedi del Comitato in tali regioni.
Il Comitato Difesa Consumatori è, quindi, un’associazione a tutela di utenti e
consumatori, la cui attività si esplica attraverso l’apertura quotidiana del suo ufficio al pubblico
dei consumatori, che richiede informazioni ed eventuali relative consulenze. Appare rilevante,
peraltro, l’attività del Comitato di informazione ai consumatori, che avviene per lo più
attraverso la redazione semestrale del periodico Altroconsumo di Trento.
Ciò posto, si procede ad una analisi più dettagliata dell’attività svolta dal Comitato in
predicato negli anni 1996 e 1997, tenendo naturalmente conto dei contributi erogati dalla
Provincia e evidenziando il notevole cambiamento normativo intervenuto per effetto della
Legge n. 8/97, che in pratica costituisce una notevole variazione legislativa rispetto ai due
primi anni (1996 e 1997).
6. Anno 1996
E’ da ribadire che nel 1996 il solo Comitato Difesa Consumatori ha presentato alla
Giunta provinciale di Trento una richiesta contributiva.
Come già detto, la richiesta di contributo recante la data del 30 gennaio 1996 è stata per una
possibile erogazione provinciale di 10 milioni di lire.
Il Comitato ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla legge, fra cui ha
particolare rilievo amministrativo il progetto di attività per l’anno 1996 con il relativo piano
finanziario.
Invero, il preventivo di spesa prodotto dal Comitato Difesa Consumatori appare
piuttosto circoscritto, quanto all’entità finanziaria; e ciò, in quanto, la pluralità degli oneri
risulta aver copertura in virtù del contributo del Comune di Trento, che concede al Comitato
medesimo i locali, che rappresentano la sede, di via Belenzani n. 18 con la qualificazione
giuridica di comodato, nonché il pagamento delle spese elettriche ed energetiche; peraltro, va
rilevato che anche il Ministero della Difesa fornisce, anche se non sempre con continuità, 1 o 2
obiettori di coscienza, che si occupano dell’apertura quotidiana dell’ufficio.
Relativamente ai progetti, per i quali viene postulato il contributo, va precisato che essi
concernono - in primo luogo - l’assistenza ai consumatori, che trova esplicazione mediante
l’apertura quotidiana dell’ufficio di via Belenzani, dove personalmente, o telefonicamente si
recano utenti e consumatori al fine di avere informazioni ed eventuali consulenze.
In secondo luogo, il fondamento della richiesta di contributo risiede anche nell’intento di
garantire ai consumatori l’informazione attraverso la redazione semestrale del periodico “Altro
consumo”; a tale periodico si accompagnano anche interventi sulla stampa e su altri mezzi di
informazione.
Scopo precipuo del Comitato appare essere il miglioramento del proprio bollettino, la cui
tiratura per l’anno 1995 è stata di 6000 copie, distinte in 2 numeri e distribuite per lo più con
lo strumento dell’abbonamento postale; è da precisare che, per tale finalità, nel piano di
finanziamento 1996 sono previsti circa 7 milioni.
Viceversa, la previsione del piano contiene altri 4 milioni per la finalità specifica
dell’assistenza e la consulenza ai consumatori. Per determinate fattispecie, peraltro, l’attività
del Comitato non si esaurisce nella sola assistenza a privati cittadini, ma si esplica anche
attraverso apposite segnalazioni a pubblici uffici.
Sono, inoltre, da annoverare, fra le altre iniziative del Comitato il Pronto Soccorso
Vacanze e la risoluzione di controversie tra utenti insoddisfatti e le Pulitintorie della Provincia di
Trento grazie ad una struttura paritaria di conciliazione.
Con la deliberazione di data 8 novembre 1996 la Giunta provinciale concesse contributo
di Lire 10.000.000.= a favore del Comitato Difesa Consumatori - Sezione di Trento; e ciò, ai
sensi della L.P. n. 3/83, concernente la tutela ed orientamento dei consumatori e la disciplina
delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.
Va precisato che, con deliberazione n. 10346 del 16.9.1983, la Giunta aveva
provveduto a fissare i criteri per la concessione di contributi.
In data 30 gennaio 1996 pervenne in Provincia una domanda di contributo da parte
della Sezione provinciale denominata “Comitato Difesa Consumatori “, Sezione di Trento, con
allegati il progetto di attività per l’anno 1996, il relativo piano finanziario, dal quale è
desumibile una spesa di lire 11.000.000.=, nonché i bilanci preventivi e consuntivi, così come
stabilito dalla normativa di riferimento.
Per completezza si precisa che il comma 1 dell’art. 17 della L.P. 9.11.1996, n. 8 (legge
finanziaria bis) soppresse il Comitato provinciale prezzi, previsto dall’art. 1 della L.P. 2.6.1980,
n. 15.
Invero, va evidenziato che in sede di istruttoria la Giunta, valutata la meritorietà del
progetto proposto, raffrontati gli indicatori elencati al punto 3) dell’allegato alla citata
deliberazione n. 10346/83 ha attribuito per le iniziative riferentesi all’assistenza ed
all’informazione dei consumatori, preventivate dall’associazione in Lire 11.000.000.=, un
contributo di Lire 10.000.000.=; e ciò anche con riguardo al grado di efficacia.
In concreto, poi, il Servizio Commercio della Provincia, distribuì il contributo in due
soluzioni, come - del resto - stabilito dal punto 3) della menzionata deliberazione n. 14127/96;
vale a dire, una prima “tranche” di Lire 5.201.730.= (mandato di pagamento n. 28205 dd.
12.12.1996); una seconda “tranche” di Lire 4.798.270.= (mandato di pagamento n. 4241 dd.
26.2.1997).
Va rilevato, a tal proposito, che allegato al primo mandato di pagamento (n. 28205 dd.
12.12.1996) la documentazione giustificativa per la liquidazione era la seguente:
• � relazione trimestrale e conto spese primo semestre 1996 con richiesta erogazione
quota parziale contributo con il prospetto riassuntivo della documentazione delle spese
sostenute;
• � fatture e ricevute quietanziate;
• � dichiarazione del Presidente con la quale si attesta che le spese sono state sostenute
dal Comitato per lo svolgimento dei progetti presentati a contributo;
analoga documentazione probatoria era stata allegata alla liquidazione n. 28 (mandato n. 4241
dd. 26.2.1997).
Va, poi, considerato che, ad integrazione della documentazione prodotta, esiste agli atti
anche una relazione sull’attività svolta durante l’anno 1996, posta in essere dal Presidente del
Comitato.
In tale relazione si precisa che anche nel 1996, tra le diverse iniziative svolte dal
Comitato, è prevalso il rapporto diretto con il consumatore.
Tra le problematiche che hanno comportato la maggior parte di richieste di consulenza
o di intervento sono - nella relazione - segnalate:
• � i contratti di vendita a domicilio, di vendita televisiva e per corrispondenza, contratti
firmati per strada o a seguito di dimostrazioni in aree pubbliche;
• � vertenze con assicurazioni, con concessionarie di automobili e di mezzi motorizzati in
genere:
• � diritti di garanzia su beni acquistati;
• � vertenze con ditte artigiane per lavori non eseguiti a regola d’arte o per preventivi non
rispettati;
• � problemi condominiali.
Peraltro, come può desumersi dalla relazione del Comitato, tra le altre iniziative
specifiche miranti a tutelare i diritti del consumatore sono da segnalare:
• � l’attività della struttura paritaria per la risoluzione delle controversie tra consumatori e
pulitintorie (già detto in prececenza);
• � il coinvolgimento dell’associazione nell’operazione Pronto Soccorso Vacanze che ha
coinvolto le principali associazioni di consumatori di tutta l’aerea europea del Mediterraneo e
che si proponeva di informare gli utenti sui loro diritti e su come farli valere in caso di
reclamo.
Infine, per quel che riguarda l’attività informativa, degna di notazione è la pubblicazione
nel 1996 di due numeri di “Altro Consumo di Trento”, periodico semestrale della locale Sezione
del Comitato per un totale complessivo di 6.000 copie.
Ciò detto, è da evidenziare che i contributi provinciali appaiono utilizzati dal Comitato
nella misura e nei modi previsti, sia per quanto riguarda l’assistenza e la consulenza ai
consumatori, sia per quanto riguarda l’informazione degli stessi.
7. Anno 1997
Nel 1997 l’unica associazione di consumatori che abbia presentato alla Giunta
Provinciale una richiesta di contributo è il Comitato Difesa Consumatori.
Il Comitato Difesa Consumatori ha richiesto un contributo di 15 milioni, in data 29
gennaio 1997, allegando, secondo le modalità previste dalla L.P. 3/83, una copia del bilancio
preventivo 1997 e del conto consuntivo 1996, un estratto del verbale dell’assemblea generale
dei soci tenutasi in Trento il 22 gennaio 1997 con relativa approvazione dei bilanci e della
relazione del presidente sull’attività svolta e programmata e, soprattutto, il progetto di attività
1997 con relativo piano finanziario alla cui stregua viene postulato il contributo di £ 15
.000.000.
I progetti e le iniziative per cui il Comitato richiede il contributo provinciale sono i
medesimi rispetto all’anno precedente; non esistono variazioni rispetto al 1996 per quel che
concerne l’assunzione di oneri da parte del Comune di Trento e del Ministero della difesa a
favore del Comitato con le medesime modalità di cui si è fatto cenno nel capitolo dedicato
all’anno 1996.
Nel 1997 il Comitato, discostandosi dalla domanda avanzata nel 1996, richiede alla
Giunta Provinciale un contributo con una maggiorazione di lire 5 milioni; e ciò, soprattutto per
una variazione in aumento di servizi, da parte di utenti e consumatori, che ha spinto il
Comitato a professionalizzare sempre più la risposta, principalmente nel campo giuridico
legale, nonché per le spese di mantenimento degli obiettori di coscienza che, dopo opportuna
formazione, gestiscono l’ufficio di Via Belenzani 18.
Nella seduta del 14 marzo 1997, la Giunta Provinciale ha deliberato di concedere il
richiesto contributo di 15 milioni a favore del Comitato Difesa Consumatori.
La Giunta Provinciale ha, quindi, approvato il progetto di attività del Comitato
comportante una spesa di £ 17 milioni, attribuendo al Comitato medesimo un contributo di £
15 milioni, da erogare in due soluzioni previa presentazione delle relazioni trimestrali e di una
documentazione finale da produrre entro il 31 dicembre 1997. La Giunta ha deciso altresì di
imputare il contributo sul capitolo 47415 del bilancio di previsione provinciale per l’esercizio
finanziario 1997.
In concreto, la Giunta ha operato la liquidazione del contributo con foglio n. 53 del
Servizio Commercio dd. 8.8.1997 e con mandato di pagamento n. 18946 dd. 3.9.1997 per un
importo di L. 8.374.265 (I° tranche) e con accreditamento sul c.c. n. 07771627 presso la
Cassa rurale di Villazzano e di Trento, filiale n. 7.
In un secondo momento è stato emesso foglio di liquidazione n. 26 del Servizio
Commercio dd. 28.4.1998 e mandato di pagamento n. 3402 del 6.5.1998 per un importo di L.
6.625.735 (II° tranche) sul medesimo c.c. bancario, di cui è titolare il Comitato.
Degna di notazione è la documentazione che si rinviene nel carteggio allegato sia al
foglio di liquidazione n. 53/97 che al foglio di liquidazione n. 26/98.
La documentazione allegata contiene elementi giustificativi del contributo.
In particolare, al foglio di liquidazione n. 53 è allegata una relazione del Comitato Difesa
Consumatori riguardante il I° trimestre 1997 (gennaio - marzo) e una relazione del II°
trimestre 1997 (aprile - giugno); in detti documenti si traccia un quadro dell’attività svolta
dall’Associazione e si analizza dettagliatamente il complesso delle spese sostenute nel I°
semestre 1997; e ciò, attraverso uno specifico prospetto riassuntivo contenente l’indicazione
delle singole categorie di spesa, quali la stampa del periodico, le consulenze legali, le
consulenze fiscali, le spese per l’organizzazione dell’attività, l’integrazione delle spese per il
mantenimento dell’obiettore di coscienza (vitto e alloggio), le spese telefoniche, quelle di
cancelleria, quelle postali, ecc.
Il foglio di liquidazione n. 26/98, poi, contiene la relazione del Presidente del Comitato
sull’attività svolta durante l’anno 1997.
In detto documento si precisa che anche nel 1997, tra le diverse iniziative svolte dal
Comitato, ha avuto prevalenza quella che si estrinseca nel rapporto diretto con il consumatore
per la discussione di ciascun problema proposto.
Tra le problematiche evidenziate sono state indicate - in detta relazione - :
• � i contratti di vendita stipulati al di fuori dei locali commerciali: a domicilio, per
televisione e per corrispondenza, firmati per strada e a seguito di dimostrazioni in aree
pubbliche (per tale casistica si è verificato un costante aumento di conflittualità tra le parti e
in tale contesto gli interventi del Comitato - secondo quanto enunciato nel documento in
questione - si sono rivelati altamente efficaci);
• � vertenze con assicurazioni, con finanziarie e concessionarie di automobili;
• � diritti di garanzia su beni acquistati;
• � vertenze con ditte artigiane per lavori non effettuati a regola d’arte o per preventivi
non rispettati;
• � informazioni su temi relativi alla casa (condominiali, compravendita, locazione);
• � offerte e contratti di lavoro;
• � carenze ed inadempienze nel settore turistico;
• � vendita di multiproprietà immobiliari.
Questo per quanto riguarda il settore di intervento del Comitato, concernente
l’assistenza e la consulenza ai consumatori. Per quel che concerne, invece, il settore
dell’informazione, va segnalato che nel 1997 la pubblicazione di 2 numeri di “Altro Consumo di
Trento”, periodico semestrale della locale Sezione del Comitato Difesa Consumatori (totale
complessivo 6500 copie) ha costituito l’attività principale del Comitato.
Infine, è da ricordare che dal prospetto riassuntivo delle spese per il 1997 emerge la
seguente situazione contabile:
A) Documentazione spese assistenza - consulenza ai consumatori
Totale I° semestre 1997 Lire 4.792.165
Totale II° semestre 1997 Lire 4.771.350
Totale spese voce A) Lire 9.563.515
B) Documentazione spese periodico “Altro Consumo di Trento”
Totale I° semestre 1997 Lire 3.582.100
Totale II° semestre 1997 Lire 3.858.160
Totale spese voce B) Lire 7.440.260
TOTALE GENERALE SPESE 1997 Lire 17.003.775
Le spese segnalate nel prospetto dianzi esteso appaiono giustificate dall’analitica
indicazione - nelle singole categorie - degli oneri con la menzione circostanziata delle prove
contabili (fatture, quietanze, bollette, scontrini fiscali, ricevute per raccomandate, etc.).
8. ANNO 1998.
Si premette, anzitutto, che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 13088 del
20.11.1998, dando con ciò applicazione alla recente nuova normativa contenuta nella L.P.
21.4.1997, n. 8, ha proceduto alla nomina del Comitato per i problemi del consumo e
dell’utenza (art. 2 della Legge).
Come già illustrato in precedenza la L.P. n. 8/97, contenente disposizioni “per la tutela
dei consumatori e degli utenti” ha come scopo il riconoscimento e la promozione della tutela
dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e servizi di
godimento individuale e collettivo in collaborazione con le Associazioni di tutela dei
consumatori.
L’art. 2 della menzionata legge contempla per il conseguimento delle finalità e degli
obiettivi, di cui innanzi è cenno, l’istituzione del “Comitato provinciale per i problemi del
consumo e dell’utenza”, costituito da 9 membri rappresentativi della Giunta provinciale, delle
Associazioni dei consumatori, delle Imprese cooperative di consumo, della Camera di
Commercio e del Consiglio provinciale.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 12496 dd. 13.11.1998 sono stati stabiliti i
criteri per l’individuazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti che possono
designare i propri rappresentanti in seno al Comitato in questione.
Si è ritenuto di indicare nella parte premessuale del presente capitolo la circostanza
dell’istituzione del Comitato, in quanto tale evento rappresenta indubbiamente il concreto avvio
della riforma intervenuta - nel settore - per effetto della citata L.P. n. 8/97.
Le funzioni del Comitato sono quelle indicate dall’art. 3 della legge; non si ritiene di
farne una elencazione, tuttavia non si può non sottolineare che, tra le importanti funzioni del
Comitato, esiste quella di cui al punto c) del cit. art. 3 (esame dell’andamento generale di
prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e consequenziale formulazione alla Giunta di
proposte di iniziative e progetti per la tutela dei Consumatori). Non meno importante è, poi, la
funzione di cui al punto d) che volta alla garanzia della salute e della sicurezza dei consumatori
e degli utenti; in particolare, nel punto d) è contemplata la possibilità - da parte del Comitato -
di avanzare segnalazioni alla Provincia, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e ad
eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei
prodotti alimentari e di controllo dell’inquinamento, promuovendo l’esecuzione di analisi e
valutazioni comparate sulla composizione merceologica dei prodotti, sui loro standard
qualitativi, sulla corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti.
Ciò puntualizzato, va ricordato che, con lettera del 26.1.1998, il Comitato Difesa
Consumatori ha richiesto un contributo di Lire 15 milioni; e ciò, al fine di poter continuare la
propria attività di consulenza ed informazione al consumatore avviata in sede locale da oltre 10
anni.
La richiesta del Comitato è finalizzata ad ottenere i contributi in base all’art. 4 della
precedente L.P. n. 3 del 1983, tenuto conto della ancora mancata attuazione ed applicazione
della L.P. n. 8/97, che ha introdotto un “novum jus” in materia.
In applicazione dei principi stabiliti dalla L.P. n. 3/83 il Comitato ha allegato alla propria
domanda di contributo: copia del bilancio preventivo 1998 e conto consuntivo 1997 approvati
secondo le modalità statutarie dell’Ente; estratto del verbale dell’assemblea generale dei soci,
tenutosi in Trento il 21 gennaio 1998, con relativa approvazione dei bilanci e della relazione del
Presidente del Comitato in ordine all’attività svolta e programmata.
Nella relazione accompagnatoria al progetto di attività per il 1998, agli atti di questa
Sezione, viene eseguita una puntuale indicazione dei progetti per i quali si richiede il
contributo, che si articolano - sostanzialmente - su due linee principali di intervento, che
segnano in concreto gli indirizzi dei precedenti anni; vale a dire, attività di consulenza ed
assistenza al consumatore, da un lato, e attività informativa, dall’altro.
La descrizione di tale attività è stata già fatta in altra parte della presente relazione e,
conseguentemente, non si ritiene di riproporre le medesime linee descrittive.
Preme, invece, rilevare che per l’anno 1998 il riferimento normativo è rappresentato
decisamente dalla nuova L.P. n. 8/97, che ha specificamente proceduto all’abrogazione della
precedente L.P. n. 3/83, che disciplinava gli interventi provinciali per la tutela dei consumatori.
Nel 1998, però, da quanto può dedursi dal carteggio in atti, la legge n. 8 non ha avuto
piena operatività e naturalmente non si sono verificati atti gestionali in senso proprio.
L’unica nota applicativa è rappresentata, come già detto innanzi, dalla costituzione del
Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza, che, secondo la previsione normativa (art.
2. II° comma della L.P. n. 8), dura in carica 5 anni.
Ciò premesso, è da evidenziare che, come può dedursi dalla nota 9980 del 16.11.1999
del Servizio Commercio della Provincia, nel corso del 1998 è stata presentata una sola
domanda (circostanza già sopra evidenziata) da parte delle Associazioni di tutela dei
consumatori e degli utenti.
Come nei casi precedenti, il richiedente è stato il Comitato difesa consumatori, Sezione
di Trento, che - peraltro - ha fatto pervenire al Servizio provinciale competente in data
31.12.1998 la prescritta relazione annuale e il prospetto riassuntivo delle spese sostenute.
La richiesta contributiva, però, è stata tenuta in sospeso in attesa dell’approvazione dei
criteri per la concessione dei contributi previsti dalla L.P. n. 8/97.
E ciò, con riguardo - come detto - alla specifica abrogazione (cfr. art. 9, comma 1 della
cit. L.P. n. 8) degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della L.P. 31.1.1983, n. 3.
Infine, è da segnalare che la prima riunione del Comitato per i problemi del consumo e
dell’utenza è avvenuta in data 14 gennaio 1999.
Data (14 gennaio 1999) rilevante, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della cit.
legge n. 8, entro 3 mesi dalla prima seduta viene approvato, dal Comitato medesimo, un
regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di 2/3 dei componenti. Il
regolamento, tra gli altri, deve disciplinare i casi nei quali il Comitato può fare eccezione al
principio di pubblicità dei suoi lavori.
9. CONSIDERAZIONI FINALI.
Nella precedente parte della presente relazione si è esaminata, con sufficiente
analiticità, la situazione gestoria per gli anni 1996 e 1997 e quella amministrativo-contabile
relativa all’anno 1998.
L’indagine, come è palese, riguardava il capitolo di bilancio della Provincia di Trento n.
47415, che coinvolgeva una normativa di riferimento particolarmente significativa (L.P.
31.1.83, n. 3, art. 4; L.P. 15.3.83 n. 6, art. 9, co. 2; L.P. 21.4.97 n. 8, art. 3, co. 2, art. 6, art.
7, art. 8, co. 1, co. 3).
In questa parte finale, proprio facendo riferimento alla testè menzionata legislazione
appare opportuno palesare che la più recente L.P. (n. 8/97) reca obiettivi di ampio respiro,
premessa necessaria per interventi incisivi nella materia in predicato.
Invero, l’art. 1 della cit. legge recita “ la Provincia di Trento, in conformità alla
normativa della Comunità Europea, alla legislazione statale e nell’esercizio delle proprie
potestà, riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto
consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo”.
Naturalmente, l’enunciazione di siffatti principi non può non costituire una valida
premessa giuridica per la concreta attuazione della legge di riforma n. 8/97.
10. NOTE DOTTRINALI
Si ritiene, a puro titolo di prospettazione, elencare talune fattispecie dottrinali attinenti
alla materia “de qua”, tratte dall’archivio elettronico della Corte di Cassazione.
IDG-CNR /DOTTRINA GIURIDICA /199712617
Mariani Marco
I servizi pubblici degli Enti locali. La gestione mediante società di capitali. Capitolo 6: La qualità
nei servizi pubblici.
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1997, fasc. 19 (ottobre 1), pagg.
1959-1970
(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)
D1813 (disciplina pubblica dell’economia: servizi pubblici)
D1420 (amministrazione autarchica territoriale e non territoriale: enti pubblici territoriali)
D1425 (amministrazione autarchica territoriale e non territoriale: enti pubblici non territoriali)
D31220 (società di capitali: società per azioni).
Affrontando il tema della qualità nei servizi pubblici locali, l’A. evidenzia in primo luogo
l’importanza di riuscire ad ottenere servizi funzionanti pur con una grande attenzione
all’aspetto della spesa. Nella nuova visione imprenditoriale la qualità viene definita dal rapporto
tra le prestazioni dell’impresa e le aspettative dell’utente, con l’applicazione della strategia
“customer satisfaction”, ossia la ricerca dei fattori che determinano la soddisfazione del cliente.
L’A. illustra poi i principi cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi
pubblici, e conclude esaminando la normativa che, a partire dal 1993, è stata varata al fine di
creare un sistema di qualità e di tutela degli utenti.
IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199721986
Albertini Lorenzo
I contratti di accesso ad Internet
Giustizia civile, 1997, fasc. 2 (febbraio), pt. 2, pagg. 95-116.
(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)
F79 (teoria della scienza giuridica: diritto e informatica).
L’A. svolge preliminarmente alcune osservazioni tecniche circa l’oggetto dei contratti di accesso
ad Internet ed esamina le principali funzioni svolte dal provider e la sua qualificazione, al fine
di stabilire la disciplina applicabile alla attività da esso svolta. Inquadra il rapporto utente-
provider nell’art. 1677 c.c. (“Prestazione continuativa o periodica di servizi”), che a sua volta
richiama sia le norme sull’appalto che quelle sulla somministrazione. L’A. prende in esame
alcune clausole che si trovano nei contratti di accesso ad Internet e tendenti ad alleggerire
fortemente la posizione contrattuale del provider, affrontando la questione della rilevanza
giuridica di esse, qualora non si ritenga applicabile la disciplina a tutela del consumatore di cui
agli artt. 1469 bis e ss. c.c.. Conclusivamente, l’A. si chiede se, come sostenuto da una parte
della dottrina, oggetto del contratto utente provider sia la cessione di una privativa.
Cod. civ. art. 1677.
IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199721083
Luongo Pergiorgio
Alcune riflessioni circa la nozione di consumatore
(Nota a Pret. Milano 30 gennaio 1997).
Il foro padano, 1997, fasc. 1 (marzo), pt. 1, pagg. 170 - 174.
(Bibliografia a piè di pagine o nel corpo del testo)
D18115 (Commercio: commercio al pubblico)
D30611 (patologia del contratto: annullabilità).
Nel caso di vendita porta a porta in esame il venditore aveva prospettato un grosso sconto sul
prezzo della merce offerta se l’acquirente ne avesse dichiarato l’utilizzo per scopi professionali,
affermando altresì che tale dichiarazione costituiva una mera formalità, priva di alcuna
conseguenza. Il giudice ha ritenuto irrilevante tale dichiarazione dell’acquirente, essendo
questa priva di alcun collegamento con la realtà emersa. Ha ritenuto pertanto applicabile al
caso di specie la disciplina relativa alla tutela del consumatore prevista dal d.lg. 50/1990. Il
giudice ha ritenuto, infatti, che “occorre accertare lo scopo per cui è stato concluso il
contratto, onde valutarne il collegamento con l’attività professionale per verificare caso per
caso le situazioni meritevoli di tutela”. L’A. approfondisce i seguenti punti: la nozione di
consumatore nel nostro ordinamento; il consumatore nell’ottica della giurisprudenza italiana e
comunitaria; una visione comparata, cenni al sistema francese e tedesco:
D. LG. DEL 15/1/1992 Num. 50 art. 2.
DOTTRINA DOC. N. 0105441
EDITA IN: RIVISTA DI DIRITTO CIVILE
ANNO 1977 PARTE II PAG. 0715
con nota di Bonavia Maria Teresa
La tutela del consumatore nella prospettiva europea.
DOTTRINA DOC. N. 0305452
EDITA IN: DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA
ANNO 1998 FASC. 03 SEZ. 00 PAG. 0567
CON NOTA DI Alpa Guido
La tutela degli utenti e dei consumatori nelle telecomunicazioni.
DOTTRINA DOC. N. 0304829
EDITA IN: GUIDA AL DIRITTO IL SOLE 24ORE SETTIMANALE
ANNO 1998 FASC. 47 SEZ. 00 PAG. 0010
CON NOTA DI Zeno-Zencovich Vincenzo
Nel nuovo regime della multiproprietà una tutela “debole” per il consumatore.
DOTTRINA DOC. N. 0308837
EDITA IN: RESPONSABILITA’ CIVILE E PREVIDENZA
ANNO 1999 FASC. 02 SEZ. 00 PAG. 0526
CON NOTA DI: Bastianon Stefano
Brevi osservazioni sulla legge n. 281/1998 in materia di tutela dei consumatori.
COMUNITARIO DOC. N. 0309782
SENT. DEL 22.04.1999 CAUSA N. 0423 DEL 1997
EDITA IN: IL FORO ITALIANO
ANNO 1999 FASC. 06 PARTE IV SEZ. 00 PAG. 0233
CON NOTA DI: Di Ciommo Francesco
Tutela del consumatore e multiproprietà.
IL RELATORE