Delibera n. 4 2000 Relazione - Portale Cdc · Klesta Dosi Laurence Clausole abusive nei contratti...

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Relazione sul controllo successivo eseguito ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e s.m., riguardante le spese (capitolo 47415 del bilancio della Provincia di Trento) per la concessione di contributi per favorire interventi diretti alla tutela dei consumatori e degli utenti (l.p. 3.1.83 n. 3 art. 4) SOMMARIO 1. Premessa 2. Quadro legislativo nazionale 3. Quadro legislativo provinciale 4. Quadro legislativo comunitario 5. I contributi provinciali e il Comitato Difesa Consumatori 6. Anno 1996 7. Anno 1997 8. Anno 1998 9. Considerazioni finali 10. Note dottrinali 1. Premessa La Sezione del controllo per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Trento, nell’adunanza del 26 gennaio 1999, con deliberazione n. 2/99 ha determinato i programmi del controllo successivo sulla gestione per l’anno 1999, in conformità all’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639. Tra le diverse attività gestionali, poste in essere dalla Provincia Autonoma di Trento, la Sezione ha preso in considerazione le spese per la concessione di contributi in favore di interventi diretti alla tutela dei consumatori e degli utenti - L.P. 3.1.83 n. 3, art. 4. L’obiettivo di tale analisi è rappresentato dalla verifica della gestione delle risorse iscritte al capitolo 47415 delle uscite del bilancio della Provincia Autonoma di Trento, relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998. 2. Quadro legislativo nazionale A differenza di altri paesi europei, in Italia la figura del consumatore con pedissequa tutela ha incontrato notevoli difficoltà nel diffondersi tanto da un punto di vista normativo quanto da un punto di vista concreto. E questo essenzialmente per i ritardi nello sviluppo economico nazionale, nonché per la modesta articolazione associativa.

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Relazione sul controllo successivo eseguito ai sensi dell’art. 3, comma

4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e s.m., riguardante le spese

(capitolo 47415 del bilancio della Provincia di Trento) per la

concessione di contributi per favorire interventi diretti alla tutela dei

consumatori e degli utenti (l.p. 3.1.83 n. 3 art. 4)

SOMMARIO

1. Premessa

2. Quadro legislativo nazionale

3. Quadro legislativo provinciale

4. Quadro legislativo comunitario

5. I contributi provinciali e il Comitato Difesa Consumatori

6. Anno 1996

7. Anno 1997

8. Anno 1998

9. Considerazioni finali

10. Note dottrinali

1. Premessa

La Sezione del controllo per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Trento,

nell’adunanza del 26 gennaio 1999, con deliberazione n. 2/99 ha determinato i programmi del

controllo successivo sulla gestione per l’anno 1999, in conformità all’art. 3, comma 4, della

legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639. Tra le

diverse attività gestionali, poste in essere dalla Provincia Autonoma di Trento, la Sezione ha

preso in considerazione le spese per la concessione di contributi in favore di interventi diretti

alla tutela dei consumatori e degli utenti - L.P. 3.1.83 n. 3, art. 4.

L’obiettivo di tale analisi è rappresentato dalla verifica della gestione delle risorse

iscritte al capitolo 47415 delle uscite del bilancio della Provincia Autonoma di Trento,

relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998.

2. Quadro legislativo nazionale

A differenza di altri paesi europei, in Italia la figura del consumatore con pedissequa

tutela ha incontrato notevoli difficoltà nel diffondersi tanto da un punto di vista normativo

quanto da un punto di vista concreto. E questo essenzialmente per i ritardi nello sviluppo

economico nazionale, nonché per la modesta articolazione associativa.

La norma costituzionale che più di altre assume importanza in questo contesto è

rappresentata dall’art. 41 Cost., in cui la tutela del consumatore si atteggia a limite interno

dell’attività economica, la quale, oltre a tutelare sicurezza e salute della persona, deve

indirizzarsi a fini sociali.

Comunque, la Costituzione non fornisce una definizione di “consumatore” e neanche si

occupa della sua tutela; tuttalpiù vi si arriva interpretando, magari estensivamente, talune

norme costituenti il corredo della nostra legislazione ordinaria.

Ben più vivace invece è stata l’attività normativa nei singoli contesti regionali, ben più

sensibili all’influsso comunitario in materia di consumo e di tutela di utenti e consumatori.

Invero, va sottolineato che il problema della tutela del consumatore ha avuto anche un

fervore di idee di natura dottrinale.

A tal proposito si ritiene, qui di seguito, di riportare cinque ritagli di dottrina giuridica in

materia, desunti dall’archivio elettronico della Suprema Corte di Cassazione.

1. 1. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199721933

Stella Richter Giorgio

Il tramonto di un mito: la legge uguale per tutti (dal diritto comune dei contratti al contratto

dei consumatori)

(Relazione introduttiva al congresso sul tema “Clausole abusive e tutela del consumatore”,

Palermo, 15 - 16 novembre 1996) Giustizia civile, 1997, fasc. 4 (aprile), pt. 2, pagg. 199-207

(Senza bibliografia)

F400 (teoria dei valori giuridici: teoria della giustizia e dell’uguaglianza)

D18115 (commercio: commercio al pubblico)

D306007 (accordo: condizioni generali di contratto)

D306008 (accordo: contratto concluso mediante moduli e formulari)

L’obiettivo dello studio è innanzitutto quello di individuare l’area d’incidenza della disciplina

relativa ai contratti dei consumatori e, correlativamente, quello di individuare l’area di

perdurante operatività della disciplina delle condizioni generali di diritto comune. La relazione

passa quindi ad esaminare il contratto per adesione dei consumatori escludendo, in termini

realistici, che la possibilità di trattativa possa costituire un’efficace tutela per il consumatore,

quando pure la trattativa sia in concreto effettivamente praticabile, cosa in realtà da ricondurre

in ambiti del tutto marginali. Viene infine posta l’attenzione sull’innovativo controllo

contenutistico delle clausole vessatorie e si prospetta la tesi che un’appagante tutela del

consumatore possa essere solo quella attuata in via preventiva, e che a tale scopo vada

impiegato lo strumento dell’azione inibitoria.

L. DEL 6/2/1996 NUM. 52 ART. 25

COD. CIV. ART. 1341

COD. CIV. ART. 1342

COD. CIV. ART. 1469

COD. CIV. ART. 1469

COD. CIV. ART. 1469

COD. CIV. ART. 1469

2. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199722006

D’Anna Simonetta

Le clausole abusive nei contratti del settore sanitario

Giustizia civile, 1997, fasc. 3 (marzo), pt. 2, pagg. 137 - 150

(Bibliografia a piè di pagine o nel corpo del testo)

D306007 (accordo: condizioni generali di contratto)

D306008 (accordo: contratto concluso mediante moduli e formulari)

D0411 (rapporti etico-sociali: tutela della salute (art. 32 Cost.))

L’A. si propone di individuare possibili clausole abusive nei “contratti sanitari”, nel quadro della

tematica dei rapporti tra medico e paziente in termini di diritti e doveri reciproci. L’analisi

muove dalla considerazione dei principi contenuti nell’art. 32 Cost., dei diritti del malato, del

“consenso informato e procede attraverso la trattazione dei segg. punti: le carte e le leggi per

la tutela del malato; la “carta dei servizi”; l’iter legislativo e le novità di principio regolatrici

introdotte; la carta dei servizi come atto di autonomia privata; la possibile applicazione della

normativa di attuazione della Direttiva CEE 93/13 per la tutela del consumatore in ipotesi di

clausole abusive.

COSTITUZIONE ART. 32.

3. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199722365

Palmieri Alessandro

Inibitoria di clausole vessatorie: giusti motivi di urgenza in cerca d’identità

(Osservazioni a ord. Trib. Roma 28 maggio 1997-ord. Trib. Palermo 24 gennaio 1997)

Il foro italiano, 1997, fasc. 7-8 (agosto), pt. 1, pagg. 2292-2296

(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)

D18115 (commercio: commercio al pubblico)

D306007 (accordo:condizioni generali di contratto)

D44022 (procedimenti cautelari: provvedimenti d’urgenza)

Le ordinanze in rassegna si riallacciano all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le ragioni

d’urgenza per l’inibitoria cautelare prevista dalla disciplina sui contratti dei consumatori

ricorrono in presenza di un pregiudizio concreto del consumatore non essendo sufficiente il

pericolo che i consumatori possano stipulare contratti contenenti clausole abusive. L’A.

approfondisce il tema richiamando l’elaborazione giurisprudenziale concernente la nuova

disciplina e riferendo ampiamente sui contributi dottrinali in materia. Evidenziati gli aspetti

problematici che l’azione inibitoria presenta, e rilevata l’insoddisfazione dei commentatori del

primo nucleo di ordinanze, l’A. ritiene che le potenzialità della nuova disciplina rischiano di

essere vanificate. A meno che il legislatore non intervenga con opportuni correttivi, spetta alla

giurisprudenza trovare un punto di equilibrio, anche valutando taluni utili suggerimenti della

dottrina, ovvero chiedendo l’intervento della Corte di Giustizia per verificare la congruità della

trasposizione della Direttiva. Altrimenti si dovrebbe concludere che la via italiana alla class

action, almeno in punto di tutela urgente, è destinata a produrre risultati davvero modesti.

L. DEL 6/2/1996 NUM. 52

COD. CIV. ART. 1469

COD. CIV. ART. 1469.

4. IDG-CNR /DOTTRINA GIURIDICA / 199722817

Astone Francesco

Sull’utilizzo delle clausole abusive

(Nota a ord. Trib. Torino 16 agosto 1996-ord. Trib. Torino 14 agosto 1996-ord. Trib. Torino 4

ottobre 1996)

Vita notarile, 1997, fasc. 1 (aprile), pt. 1, pagg. 125-143

(Bibliografia a fine capitolo, articolo o simile)

D306007 (accordo:condizioni generali di contratto)

D306008 (accordo:contratto concluso mediante moduli e formulari)

D44022 (procedimenti cautelari:provvedimenti d’urgenza)

D87009 (norme comunitarie:diritto comunitario e diritto interno degli Stati membri delle

Comunità europee)

Secondo l’A. , l’orientamento recepito dalle tre ordinanze in rassegna circa “i gravi motivi

d’urgenza” che giustificano il ricorso al rimedio inibitorio preventivo disciplinato dall’art. 1469

sexies c.c. sembra confermare i dubbi espressi dalla dottrina sulla correttezza dell’attuazione

della direttiva CEE 93/13 in materia di utilizzo di clausole abusive nei contratti del

consumatore. Tale orientamento, infatti, rende assolutamente residuale l’esperimento del

ricorso in via d’urgenza. Punti specifici che l’A. approfondisce, esaminando le ordinanze,

riguardano la legittimazione delle associazioni dei consumatori e dei professionisti che agiscono

ex art. 1469 sexies c.c.; i giusti motivi di urgenza che consentono il ricorso al procedimento

cautelare.

Viene quindi indicata un’ampia bibliografia di dottrina sulla nuova disciplina delle clausole

vessatorie tra professionisti e consumatori, sul nuovo art. 1469 sexies c.c., sulla direttiva CEE

93/13, sul principio di interpretazione conforme, sulla tutela inibitoria in generale.

COD. CIV. ART. 1469

COD. PROC. CIV. ART. 669.

5. IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199722835

Klesta Dosi Laurence

Clausole abusive nei contratti del consumatore e tutela inibitoria: prime applicazioni dell’art.

1469 bis. e ss. c.c.

(Nota a Trib. Torino 4 ottobre 1996)

La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, fasc. 2 (aprile), pt. 1, pagg. 193-196

(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)

D306007 (accordo:condizioni generali di contratto)

D306008 (accordo: contratto concluso mediante moduli e formulari)

D8701 (Comunità europee in generale: ravvicinamento delle legislazioni tra Stati membri delle

Comunità europee)

D44022 (procedimenti cautelari: provvedimenti d’urgenza)

Il Tribunale si è pronunciato sulle seguenti questioni: i presupposti dell’azione collettiva e, in

particolare, la nozione di “associazione di professionisti”, ovvero come accogliere, nell’ambito

di un sistema di distribuzione integrata, l’azione collettiva allo scopo di tutelare gli interessi dei

consumatori, quale prevista dalla direttiva CEE 93/13 sulle clausole abusive, attuata con l.

52/1996; i requisiti dell’azione inibitoria ex art. 1469 sexies c.c., ovvero come accertare, ai fini

del controllo generale-preventivo ex art. 1469 sexies c.c., i requisiti necessari alla concessione

del rimedio, in base agli elementi previsti dalla l. 52/1996. L’A. approfondisce questi due

profili, richiamando anche altre tre ordinanze del Tribunale di Torino, relative ad analoga

questione, una pronuncia della Corte di Cassazione francese in materia e le posizioni della

dottrina, italiana e tedesca, sull’argomento.

L. DEL 6/2/1996 NUM. 52

COD. CIV. ART. 1469

COD. CIV. ART. 1469

COD. CIV. ART. 669

3. Quadro legislativo provinciale

E’ opportuno sottolineare che l’art. 116 della Costituzione attribuisce alla Regione

Trentino Alto-Adige forme e condizioni particolari di autonomia, attuate con lo Statuto Speciale

approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Ai sensi dell’art. 9, punto 5, del sopra citato

Decreto Presidenziale la Provincia ha potestà di emanare norme legislative, entro i limiti

indicati dall’art. 5, anche in materia di commercio.

Il quadro normativo di riferimento della gestione in esame è costituito innanzitutto

dall’art. 4 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 3, nonché dall’art. 9, 2° comma, della L.P. 15 marzo

1983 n. 6.

Gli artt. 4 e 5 della Legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 prevedono la concessione di

contributi in favore delle associazioni provinciali di consumatori, ovvero di Sezioni provinciali di

associazioni nazionali, per la realizzazione di progetti di attività finalizzati al controllo dei prezzi

ed all’orientamento dei consumatori.

In base al disposto di legge spetta alla Giunta provinciale di Trento, sentito il Comitato

Provinciale Prezzi, tenuto conto della compatibilità dei progetti medesimi con la propria attività

istituzionale nella materia, stabilire la misura del contributo da corrispondere a ciascuna

associazione richiedente, previa determinazione di parametri cui rapportare l’entità dei

contributi medesimi sulla base di indici di efficacia dei singoli progetti, della loro compatibilità

con altre iniziative direttamente gestite dall’Ente pubblico e della consistenza delle risorse

finanziarie proprie delle associazioni.

Qualora siano presentate domande da una pluralità di richiedenti, la Giunta provinciale

adotta un piano di agevolazioni formulato anch’esso secondo priorità che tengano conto dei

parametri predetti.

Per tale finalità si rende naturalmente necessario, in conformità agli enunciati principi di

legge, procedere - da parte della Giunta provinciale - alla determinazione dei criteri di

erogazione dei contributi, tenendo cura che detti criteri siano in armonia con gli scopi voluti

dalla legge, nata dall’esigenza sempre più avvertita di una politica di organica difesa dei

consumatori e degli utenti, che possa inquadrarsi in un complesso programmato di strumenti

pubblici di intervento, nel cui ambito collocare la partecipazione delle organizzazioni sociali che

operano a questo fine, adeguatamente sostenendone le iniziative di informazione e di

assistenza del consumatore.

In tale quadro le agevolazioni finanziarie in predicato rappresentano uno strumento

selettivo di incentivazione di concreti programmi che, evitando inutili sovrapposizioni di

intervento, possano coprire i campi di attività nei quali normalmente la Pubblica

Amministrazione non opera, ovvero concorrere ad integrarne gli interventi, nel rispetto dei

principi di eguaglianza ed imparzialità, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In coerenza con quanto fin qui esposto, la Giunta provinciale di Trento ha, con

deliberazione n. 10346 del 16 settembre 1983, provveduto all’approvazione dei criteri per la

concessione dei contributi, facendo riserva di provvedere con successivo e separato

provvedimento, sentito il parere del Comitato Provinciale Prezzi, a determinare la misura dei

contributi da corrispondere per ogni associazione di consumatori che abbia inoltrato valida

richiesta entro i termini di legge.

Nell’ambito dei criteri di erogazione dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 della L.P. n.

3/83, la Giunta ha tenuto conto di quanto segue:

a) a) - attività ammesse a contributo;

b) b) - misura del contributo;

c) c) - indici di efficacia;

d) d) - compatibilità con altre iniziative;

e) e) - entità delle risorse.

Quanto al punto e) va rilevato che l’entità delle risorse delle singole associazioni

richiedenti viene desunta dai conti consuntivi adottati dalle medesime a norma di statuto con

riferimento all’anno finanziario precedente a quello nel quale viene richiesto il contributo

ovvero, in mancanza, dai bilanci preventivi dell’anno in corso.

A tal riguardo, vengono computate, altresì, le entrate derivanti da contributi o

agevolazioni di altri enti e organismi comunque denominati per attivare le stesse o altre

iniziative, nonché i costi di interventi attuati in favore dei consumatori ed utenti e posti a loro

carico.

Inoltre, per quel che concerne il suindicato punto c) - indici di efficacia - i criteri di

erogazione dei contributi fanno riferimento alla valutazione del grado di efficacia di ciascun

progetto mediante raffronto con parametri di natura oggettiva, quali la serietà e la fondatezza

sul piano scientifico delle indagini e ricerche attuate e/o pubblicizzate; quali il numero dei

consumatori ed utenti che l’iniziativa è in grado di raggiungere, valutabili, nel caso, anche

attraverso indici di diffusione o di ascolto, se trattasi di attività editoriali o radiofonico-

televisive; quali, la gratuità o meno dell’iniziativa nei confronti degli stessi consumatori e

utenti; quali, il grado di estensione territoriale di ciascun progetto; quali il grado di utilizzo

degli strumenti pubblici.

Ciò precisato, è da evidenziare che per gli anni 1996 e 1997, oggetto della presente

indagine, il riferimento normativo - per la materia “de qua” - è dato dalla L.P. n. 3/83;

viceversa, per il 1998 il riferimento va eseguito con riguardo alla della L.P. 21.4.1997, n. 8,

intitolata “Per la tutela dei consumatori e degli utenti” (B.U. 29.4.1997, n. 20), che ha

abrogato la disposizione sopra menzionata.

Tale legge n. 8/97 all’art. 1 fornisce una precisa indicazione degli obiettivi da

raggiungere. Si ritiene, pertanto, di riportare il testo di detto art. 1, al fine di fornire un’idea

precisa del contenuto innovativo della nuova legge. “Art. 1 - Obiettivi - 1. La Provincia

Autonoma di Trento, in conformità alla normativa della Comunità europea, alla legislazione

statale e nell’esercizio delle proprie potestà, riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli

interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento

individuale e collettivo. 2. La Provincia Autonoma di Trento persegue in particolare, anche

attraverso l’adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:

a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell’utente e

dell’ambiente che lo circonda; b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi

economici del consumatore; c) promozione ed attuazione di una politica d’informazione,

educazione e formazione del consumatore, per consentirgli autonome e consapevoli scelte e

valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione; d) tutela degli utenti dei servizi

anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata

l’organizzazione dei servizi stessi; e) promozione e sviluppo dell’associazionismo tra i

consumatori e gli utenti anche attraverso l’offerta di servizi e l’accesso ai dati.”.

Ciò premesso, va chiarito che - da quanto emerge dalla documentazione inviata dalla

Provincia Autonoma di Trento - nell’anno 1998 non si sono avuti atti di gestione, in quanto la

nuova normativa non poteva essere considerata ancora pienamente operativa.

Tuttavia, in tale anno, che può essere ritenuto quello di partenza della operatività della

nuova legge, si è avuta la costituzione del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza,

di cui all’art. 2 della cit. L.P. n. 8/’97.

Invero, con deliberazione della Giunta provinciale n. 13088 del 20.11.1998, si è

proceduto alla nomina del comitato per i problemi del consumo e dell’utenza con l’inclusione in

detto organo collegiale di un rappresentante della Giunta provinciale, di un rappresentante

dell’Associazione dei Consumatori e degli utenti (Comitato difesa consumatori), di un

rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti (lega consumatori ACLI); di un

rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti (Adiconsum); di un

rappresentante delle imprese cooperative di consumo, di un rappresentante della Camera di

Commercio, di 4 componenti designati dal Consiglio provinciale di Trento.

Per i membri di tale organo viene previsto un assegno compensativo spettante per

lavoro preparatorio e di studio eventualmente svolto.

Peraltro, va precisato che, come da segnalazione del Dipartimento Turismo e

Commercio della Provincia prot. n. 304 del 12.5.1999, è in corso il rinnovo del predetto

comitato ed è “in itinere” l’approvazione di un regolamento per il suo funzionamento.

E’, parimenti, in corso l’elaborazione di un regolamento di attuazione della L.P. n. 8/97,

nonché l’apprestamento dei criteri per la presentazione delle domande di contributo da parte

delle Associazioni esistenti in Provincia di Trento.

Tale atto sarà particolarmente rilevante per gli evidenti riflessi gestionali.

Fatta un’esposizione pedissequa della situazione legislativa vigente e della parallela

situazione amministrativa, è d’uopo ribadire che anteriormente all’anno 1998 la Giunta

provinciale di Trento concedeva alle Associazioni dei consumatori, aventi personalità giuridica,

ai sensi dell’art. 4 della L.P. n. 3/83, contributi per la realizzazione di progetti , purché ritenuti

regolari dal Comitato provinciale prezzi, organo soppresso, dopo oltre 15 anni, al fine di

snellire le procedure e comprimere le spese gestionali, dall’art. 17, co. 1 della L.P. 9.9.1996, n.

9 (finanziaria bis per l’anno 1996).

Per la concessione di contributi di cui all’art. 4 della L.P. 3/83, con l’art. 9, comma 2,

della L.P. 6/83 è previsto un apposito stanziamento annuale, con legge di bilancio, in misura

comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Puntualizzato ciò, è da tener presente che, come innanzi accennato, legge fondamentale

per la materia della tutela dei consumatori e degli utenti, è la legge provinciale 21.4.97, n. 8,

di cui si è trattato ampiamente innanzi, ma di essa non si è avuto modo di argomentare sul

fondamentale ruolo del neoistituito Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza.

Per dare un’idea precisa sull’importanza del ruolo svolto da detto Organo collegiale, si

ritiene di riportare - per sommi capi - le indicazioni concernenti le funzioni di detto Comitato

(cfr. art. 3 della legge).

“Art. 3. - Funzioni del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza. 1. Al Comitato

per i problemi del consumo e dell’utenza sono attribuite le seguenti funzioni:

a) a) formula proposte e pareri sui programmi delle iniziative di sostegno delle

associazioni dei consumatori, sui criteri di concessione dei contributi e sui progetti di

legge connessi alla tutela dei consumatori ed utenti e alla difesa dei loro diritti;

esprime inoltre pareri su ogni altra questione in materia di difesa del consumatore

quando ciò sia richiesto dalla Giunta;

b) b) promuove, direttamente ed attraverso proposte alla Giunta provinciale, attività

di studio, indagine e ricerca finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1;

c) c) esamina l’andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e

formula alla Giunta provinciale proposte di iniziative e progetti per la tutela dei

consumatori;

d) d) formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e

degli utenti; avanza segnalazioni alla Provincia, all’azienda provinciale per i servizi

sanitari e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella

produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell’inquinamento e

promuove l’effettuazione di analisi e valutazioni comparate sulla composizione

merceologica dei prodotti, sui loro standard qualitativi, sulla corretta etichettatura e

pubblicità dei prodotti;

e) e) propone alla Giunta provinciale, d’intesa con le competenti autorità scolastiche,

la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti

nonché programmi di informazione rivolti al consumatori e agli utenti attraverso i

quali rendere noti anche i risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate;

f) f) trasmette alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di

ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;

g) g) svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.

2. Per le attività di cui al comma 1 il comitato si avvale della collaborazione della camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, di centri ed istituti specializzati nonché di enti o

associazioni con i quali la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni.

3. Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento con gli organismi e gli uffici che

presso gli enti locali della Provincia perseguono analoghe finalità. A tal fine:

a) a) valuta prioritariamente, nell’elaborazione dei propri programmi, le iniziative che

coinvolgono gli enti locali;

b) b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali che lo richiedono;

c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti informativi nei settori di propria

competenza.”

Comunque, la costituzione del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza è

l’unico provvedimento emanato per l’anno 1998, in quanto la legge provinciale 8/97 - come

detto - non è da considerare pienamente operativa con riguardo a tale anno; chiaramente, per

gli anni 1996 e 1997, si fa riferimento alla legge provinciale 3/83, che disciplina, appunto, gli

interventi provinciali per la tutela dei consumatori.

Pertanto, oltrechè dalle norme di diritto pubblico e privato, utenti e consumatori

vengono “protetti e garantiti” giuridicamente dalle leggi provinciali citate, le quali hanno

consentito, mediante concessione di contributi richiesti, l’apertura e l’espansione del Comitato

difesa consumatori di Trento, sito in via Belenzani 18.

4. 4. Quadro legislativo comunitario

L’assemblea consultiva del Consiglio d’Europa ha approvato, con la risoluzione 543 del

1973, la “Carta europea di protezione dei consumatori”, nella quale sono fissati i 4 diritti

fondamentali della materia: il diritto alla protezione ed all’assistenza dei consumatori; il diritto

al risarcimento del danno subito dal consumatore a causa della circolazione di prodotti difettosi

o a causa della diffusione di messaggi menzogneri; il diritto all’informazione e all’educazione; il

diritto dei consumatori ad essere rappresentati.

La tutela dei consumatori è divenuta, invero, competenza specifica della CEE soltanto

per effetto del recente trattato di Maastricht sull’Unione europea. Con l’art. 129A/tit.XI del

trattato viene incentivata e sostenuta la politica degli Stati membri per la tutela e

l’informazione dei consumatori, sì da trasformare la tutela stessa quale autonoma politica

comunitaria.

5. 5. I contributi provinciali e il Comitato Difesa Consumatori

Come precedentemente delineato relativamente al contesto normativo provinciale,

l’articolo 4 della L.P. 3/83 prevede la possibilità di concedere contributi a favore delle

associazioni provinciali dei consumatori ovvero di sezioni di associazioni nazionali per la

realizzazione di attività finalizzate all’orientamento dei consumatori ed al controllo dei prezzi.

Negli anni 1996 e 1997 l’unica associazione di consumatori che abbia presentato

richiesta di contributi alla Provincia Autonoma di Trento è il Comitato Difesa Consumatori,

sezione di Trento.

Il Comitato Difesa Consumatori ha richiesto la somma di 10 milioni, per il 1996, e di lire

15 milioni , per il 1997; la richiesta è stata accolta dalla Giunta Provinciale, in entrambi i casi;

in allegato alle richieste il Comitato ha inviato, come previsto dalla L.P. 3/83, i progetti di

attività per gli anni 1996 e 1997 con relativi piani finanziari, nonché copia del bilancio

preventivo e consuntivo dell’anno in cui è stata inoltrata la richiesta di contributo, e quello

dell’anno precedente; un estratto dei verbali delle assemblee generali dei soci, tenutesi in

Trento, il 22 gennaio 1996 e il 22 gennaio 1997, con relativa approvazione dei bilanci e delle

relazioni del presidente sulle attività svolte e programmate.

Per quanto riguarda, invece, l’anno 1998 va fatto riferimento alla L.P. 8/97, che ha

abrogato la precedente disposizione in materia. Risultando - come innanzi precisato - la stessa

non ancora operativa nel ’98, anche con riguardo alle elezioni provinciali che hanno,

ovviamente, determinato la nomina di una nuova Giunta, non si sono verificati atti di gestione

ad esclusione della costituzione del Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza, la cui

prima riunione è avvenuta soltanto in data 14 gennaio 1999.

Le spese sostenute, per il triennio 1996-1997-1998, a carico del capitolo del bilancio

provinciale n. 47415, riguardante, appunto, la concessione di contributi per favorire interventi,

diretti alla tutela dei consumatori e degli utenti, sono state quindi nell’ordine di lire 25 milioni e

tutti a favore del Comitato Difesa Consumatori.

Il Comitato Difesa Consumatori, sezione di Trento, può contare su una buona

organizzazione , sia a livello nazionale che europeo, quali quelle del Comitato Consumatori

Altroconsumo e di Euroconsumers, anche se poi il suo intervento è quasi esclusivamente a

carattere locale: gli utenti che contattano l’ufficio di Via Belenzani provengono per la maggior

parte da Trento e dintorni, o dall’ambito della provincia di Trento e occasionalmente anche da

qualche provincia limitrofa del Veneto e del Friuli; e ciò a causa della limitata distribuzione

territoriale delle sedi del Comitato in tali regioni.

Il Comitato Difesa Consumatori è, quindi, un’associazione a tutela di utenti e

consumatori, la cui attività si esplica attraverso l’apertura quotidiana del suo ufficio al pubblico

dei consumatori, che richiede informazioni ed eventuali relative consulenze. Appare rilevante,

peraltro, l’attività del Comitato di informazione ai consumatori, che avviene per lo più

attraverso la redazione semestrale del periodico Altroconsumo di Trento.

Ciò posto, si procede ad una analisi più dettagliata dell’attività svolta dal Comitato in

predicato negli anni 1996 e 1997, tenendo naturalmente conto dei contributi erogati dalla

Provincia e evidenziando il notevole cambiamento normativo intervenuto per effetto della

Legge n. 8/97, che in pratica costituisce una notevole variazione legislativa rispetto ai due

primi anni (1996 e 1997).

6. Anno 1996

E’ da ribadire che nel 1996 il solo Comitato Difesa Consumatori ha presentato alla

Giunta provinciale di Trento una richiesta contributiva.

Come già detto, la richiesta di contributo recante la data del 30 gennaio 1996 è stata per una

possibile erogazione provinciale di 10 milioni di lire.

Il Comitato ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla legge, fra cui ha

particolare rilievo amministrativo il progetto di attività per l’anno 1996 con il relativo piano

finanziario.

Invero, il preventivo di spesa prodotto dal Comitato Difesa Consumatori appare

piuttosto circoscritto, quanto all’entità finanziaria; e ciò, in quanto, la pluralità degli oneri

risulta aver copertura in virtù del contributo del Comune di Trento, che concede al Comitato

medesimo i locali, che rappresentano la sede, di via Belenzani n. 18 con la qualificazione

giuridica di comodato, nonché il pagamento delle spese elettriche ed energetiche; peraltro, va

rilevato che anche il Ministero della Difesa fornisce, anche se non sempre con continuità, 1 o 2

obiettori di coscienza, che si occupano dell’apertura quotidiana dell’ufficio.

Relativamente ai progetti, per i quali viene postulato il contributo, va precisato che essi

concernono - in primo luogo - l’assistenza ai consumatori, che trova esplicazione mediante

l’apertura quotidiana dell’ufficio di via Belenzani, dove personalmente, o telefonicamente si

recano utenti e consumatori al fine di avere informazioni ed eventuali consulenze.

In secondo luogo, il fondamento della richiesta di contributo risiede anche nell’intento di

garantire ai consumatori l’informazione attraverso la redazione semestrale del periodico “Altro

consumo”; a tale periodico si accompagnano anche interventi sulla stampa e su altri mezzi di

informazione.

Scopo precipuo del Comitato appare essere il miglioramento del proprio bollettino, la cui

tiratura per l’anno 1995 è stata di 6000 copie, distinte in 2 numeri e distribuite per lo più con

lo strumento dell’abbonamento postale; è da precisare che, per tale finalità, nel piano di

finanziamento 1996 sono previsti circa 7 milioni.

Viceversa, la previsione del piano contiene altri 4 milioni per la finalità specifica

dell’assistenza e la consulenza ai consumatori. Per determinate fattispecie, peraltro, l’attività

del Comitato non si esaurisce nella sola assistenza a privati cittadini, ma si esplica anche

attraverso apposite segnalazioni a pubblici uffici.

Sono, inoltre, da annoverare, fra le altre iniziative del Comitato il Pronto Soccorso

Vacanze e la risoluzione di controversie tra utenti insoddisfatti e le Pulitintorie della Provincia di

Trento grazie ad una struttura paritaria di conciliazione.

Con la deliberazione di data 8 novembre 1996 la Giunta provinciale concesse contributo

di Lire 10.000.000.= a favore del Comitato Difesa Consumatori - Sezione di Trento; e ciò, ai

sensi della L.P. n. 3/83, concernente la tutela ed orientamento dei consumatori e la disciplina

delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.

Va precisato che, con deliberazione n. 10346 del 16.9.1983, la Giunta aveva

provveduto a fissare i criteri per la concessione di contributi.

In data 30 gennaio 1996 pervenne in Provincia una domanda di contributo da parte

della Sezione provinciale denominata “Comitato Difesa Consumatori “, Sezione di Trento, con

allegati il progetto di attività per l’anno 1996, il relativo piano finanziario, dal quale è

desumibile una spesa di lire 11.000.000.=, nonché i bilanci preventivi e consuntivi, così come

stabilito dalla normativa di riferimento.

Per completezza si precisa che il comma 1 dell’art. 17 della L.P. 9.11.1996, n. 8 (legge

finanziaria bis) soppresse il Comitato provinciale prezzi, previsto dall’art. 1 della L.P. 2.6.1980,

n. 15.

Invero, va evidenziato che in sede di istruttoria la Giunta, valutata la meritorietà del

progetto proposto, raffrontati gli indicatori elencati al punto 3) dell’allegato alla citata

deliberazione n. 10346/83 ha attribuito per le iniziative riferentesi all’assistenza ed

all’informazione dei consumatori, preventivate dall’associazione in Lire 11.000.000.=, un

contributo di Lire 10.000.000.=; e ciò anche con riguardo al grado di efficacia.

In concreto, poi, il Servizio Commercio della Provincia, distribuì il contributo in due

soluzioni, come - del resto - stabilito dal punto 3) della menzionata deliberazione n. 14127/96;

vale a dire, una prima “tranche” di Lire 5.201.730.= (mandato di pagamento n. 28205 dd.

12.12.1996); una seconda “tranche” di Lire 4.798.270.= (mandato di pagamento n. 4241 dd.

26.2.1997).

Va rilevato, a tal proposito, che allegato al primo mandato di pagamento (n. 28205 dd.

12.12.1996) la documentazione giustificativa per la liquidazione era la seguente:

• � relazione trimestrale e conto spese primo semestre 1996 con richiesta erogazione

quota parziale contributo con il prospetto riassuntivo della documentazione delle spese

sostenute;

• � fatture e ricevute quietanziate;

• � dichiarazione del Presidente con la quale si attesta che le spese sono state sostenute

dal Comitato per lo svolgimento dei progetti presentati a contributo;

analoga documentazione probatoria era stata allegata alla liquidazione n. 28 (mandato n. 4241

dd. 26.2.1997).

Va, poi, considerato che, ad integrazione della documentazione prodotta, esiste agli atti

anche una relazione sull’attività svolta durante l’anno 1996, posta in essere dal Presidente del

Comitato.

In tale relazione si precisa che anche nel 1996, tra le diverse iniziative svolte dal

Comitato, è prevalso il rapporto diretto con il consumatore.

Tra le problematiche che hanno comportato la maggior parte di richieste di consulenza

o di intervento sono - nella relazione - segnalate:

• � i contratti di vendita a domicilio, di vendita televisiva e per corrispondenza, contratti

firmati per strada o a seguito di dimostrazioni in aree pubbliche;

• � vertenze con assicurazioni, con concessionarie di automobili e di mezzi motorizzati in

genere:

• � diritti di garanzia su beni acquistati;

• � vertenze con ditte artigiane per lavori non eseguiti a regola d’arte o per preventivi non

rispettati;

• � problemi condominiali.

Peraltro, come può desumersi dalla relazione del Comitato, tra le altre iniziative

specifiche miranti a tutelare i diritti del consumatore sono da segnalare:

• � l’attività della struttura paritaria per la risoluzione delle controversie tra consumatori e

pulitintorie (già detto in prececenza);

• � il coinvolgimento dell’associazione nell’operazione Pronto Soccorso Vacanze che ha

coinvolto le principali associazioni di consumatori di tutta l’aerea europea del Mediterraneo e

che si proponeva di informare gli utenti sui loro diritti e su come farli valere in caso di

reclamo.

Infine, per quel che riguarda l’attività informativa, degna di notazione è la pubblicazione

nel 1996 di due numeri di “Altro Consumo di Trento”, periodico semestrale della locale Sezione

del Comitato per un totale complessivo di 6.000 copie.

Ciò detto, è da evidenziare che i contributi provinciali appaiono utilizzati dal Comitato

nella misura e nei modi previsti, sia per quanto riguarda l’assistenza e la consulenza ai

consumatori, sia per quanto riguarda l’informazione degli stessi.

7. Anno 1997

Nel 1997 l’unica associazione di consumatori che abbia presentato alla Giunta

Provinciale una richiesta di contributo è il Comitato Difesa Consumatori.

Il Comitato Difesa Consumatori ha richiesto un contributo di 15 milioni, in data 29

gennaio 1997, allegando, secondo le modalità previste dalla L.P. 3/83, una copia del bilancio

preventivo 1997 e del conto consuntivo 1996, un estratto del verbale dell’assemblea generale

dei soci tenutasi in Trento il 22 gennaio 1997 con relativa approvazione dei bilanci e della

relazione del presidente sull’attività svolta e programmata e, soprattutto, il progetto di attività

1997 con relativo piano finanziario alla cui stregua viene postulato il contributo di £ 15

.000.000.

I progetti e le iniziative per cui il Comitato richiede il contributo provinciale sono i

medesimi rispetto all’anno precedente; non esistono variazioni rispetto al 1996 per quel che

concerne l’assunzione di oneri da parte del Comune di Trento e del Ministero della difesa a

favore del Comitato con le medesime modalità di cui si è fatto cenno nel capitolo dedicato

all’anno 1996.

Nel 1997 il Comitato, discostandosi dalla domanda avanzata nel 1996, richiede alla

Giunta Provinciale un contributo con una maggiorazione di lire 5 milioni; e ciò, soprattutto per

una variazione in aumento di servizi, da parte di utenti e consumatori, che ha spinto il

Comitato a professionalizzare sempre più la risposta, principalmente nel campo giuridico

legale, nonché per le spese di mantenimento degli obiettori di coscienza che, dopo opportuna

formazione, gestiscono l’ufficio di Via Belenzani 18.

Nella seduta del 14 marzo 1997, la Giunta Provinciale ha deliberato di concedere il

richiesto contributo di 15 milioni a favore del Comitato Difesa Consumatori.

La Giunta Provinciale ha, quindi, approvato il progetto di attività del Comitato

comportante una spesa di £ 17 milioni, attribuendo al Comitato medesimo un contributo di £

15 milioni, da erogare in due soluzioni previa presentazione delle relazioni trimestrali e di una

documentazione finale da produrre entro il 31 dicembre 1997. La Giunta ha deciso altresì di

imputare il contributo sul capitolo 47415 del bilancio di previsione provinciale per l’esercizio

finanziario 1997.

In concreto, la Giunta ha operato la liquidazione del contributo con foglio n. 53 del

Servizio Commercio dd. 8.8.1997 e con mandato di pagamento n. 18946 dd. 3.9.1997 per un

importo di L. 8.374.265 (I° tranche) e con accreditamento sul c.c. n. 07771627 presso la

Cassa rurale di Villazzano e di Trento, filiale n. 7.

In un secondo momento è stato emesso foglio di liquidazione n. 26 del Servizio

Commercio dd. 28.4.1998 e mandato di pagamento n. 3402 del 6.5.1998 per un importo di L.

6.625.735 (II° tranche) sul medesimo c.c. bancario, di cui è titolare il Comitato.

Degna di notazione è la documentazione che si rinviene nel carteggio allegato sia al

foglio di liquidazione n. 53/97 che al foglio di liquidazione n. 26/98.

La documentazione allegata contiene elementi giustificativi del contributo.

In particolare, al foglio di liquidazione n. 53 è allegata una relazione del Comitato Difesa

Consumatori riguardante il I° trimestre 1997 (gennaio - marzo) e una relazione del II°

trimestre 1997 (aprile - giugno); in detti documenti si traccia un quadro dell’attività svolta

dall’Associazione e si analizza dettagliatamente il complesso delle spese sostenute nel I°

semestre 1997; e ciò, attraverso uno specifico prospetto riassuntivo contenente l’indicazione

delle singole categorie di spesa, quali la stampa del periodico, le consulenze legali, le

consulenze fiscali, le spese per l’organizzazione dell’attività, l’integrazione delle spese per il

mantenimento dell’obiettore di coscienza (vitto e alloggio), le spese telefoniche, quelle di

cancelleria, quelle postali, ecc.

Il foglio di liquidazione n. 26/98, poi, contiene la relazione del Presidente del Comitato

sull’attività svolta durante l’anno 1997.

In detto documento si precisa che anche nel 1997, tra le diverse iniziative svolte dal

Comitato, ha avuto prevalenza quella che si estrinseca nel rapporto diretto con il consumatore

per la discussione di ciascun problema proposto.

Tra le problematiche evidenziate sono state indicate - in detta relazione - :

• � i contratti di vendita stipulati al di fuori dei locali commerciali: a domicilio, per

televisione e per corrispondenza, firmati per strada e a seguito di dimostrazioni in aree

pubbliche (per tale casistica si è verificato un costante aumento di conflittualità tra le parti e

in tale contesto gli interventi del Comitato - secondo quanto enunciato nel documento in

questione - si sono rivelati altamente efficaci);

• � vertenze con assicurazioni, con finanziarie e concessionarie di automobili;

• � diritti di garanzia su beni acquistati;

• � vertenze con ditte artigiane per lavori non effettuati a regola d’arte o per preventivi

non rispettati;

• � informazioni su temi relativi alla casa (condominiali, compravendita, locazione);

• � offerte e contratti di lavoro;

• � carenze ed inadempienze nel settore turistico;

• � vendita di multiproprietà immobiliari.

Questo per quanto riguarda il settore di intervento del Comitato, concernente

l’assistenza e la consulenza ai consumatori. Per quel che concerne, invece, il settore

dell’informazione, va segnalato che nel 1997 la pubblicazione di 2 numeri di “Altro Consumo di

Trento”, periodico semestrale della locale Sezione del Comitato Difesa Consumatori (totale

complessivo 6500 copie) ha costituito l’attività principale del Comitato.

Infine, è da ricordare che dal prospetto riassuntivo delle spese per il 1997 emerge la

seguente situazione contabile:

A) Documentazione spese assistenza - consulenza ai consumatori

Totale I° semestre 1997 Lire 4.792.165

Totale II° semestre 1997 Lire 4.771.350

Totale spese voce A) Lire 9.563.515

B) Documentazione spese periodico “Altro Consumo di Trento”

Totale I° semestre 1997 Lire 3.582.100

Totale II° semestre 1997 Lire 3.858.160

Totale spese voce B) Lire 7.440.260

TOTALE GENERALE SPESE 1997 Lire 17.003.775

Le spese segnalate nel prospetto dianzi esteso appaiono giustificate dall’analitica

indicazione - nelle singole categorie - degli oneri con la menzione circostanziata delle prove

contabili (fatture, quietanze, bollette, scontrini fiscali, ricevute per raccomandate, etc.).

8. ANNO 1998.

Si premette, anzitutto, che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 13088 del

20.11.1998, dando con ciò applicazione alla recente nuova normativa contenuta nella L.P.

21.4.1997, n. 8, ha proceduto alla nomina del Comitato per i problemi del consumo e

dell’utenza (art. 2 della Legge).

Come già illustrato in precedenza la L.P. n. 8/97, contenente disposizioni “per la tutela

dei consumatori e degli utenti” ha come scopo il riconoscimento e la promozione della tutela

dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e servizi di

godimento individuale e collettivo in collaborazione con le Associazioni di tutela dei

consumatori.

L’art. 2 della menzionata legge contempla per il conseguimento delle finalità e degli

obiettivi, di cui innanzi è cenno, l’istituzione del “Comitato provinciale per i problemi del

consumo e dell’utenza”, costituito da 9 membri rappresentativi della Giunta provinciale, delle

Associazioni dei consumatori, delle Imprese cooperative di consumo, della Camera di

Commercio e del Consiglio provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 12496 dd. 13.11.1998 sono stati stabiliti i

criteri per l’individuazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti che possono

designare i propri rappresentanti in seno al Comitato in questione.

Si è ritenuto di indicare nella parte premessuale del presente capitolo la circostanza

dell’istituzione del Comitato, in quanto tale evento rappresenta indubbiamente il concreto avvio

della riforma intervenuta - nel settore - per effetto della citata L.P. n. 8/97.

Le funzioni del Comitato sono quelle indicate dall’art. 3 della legge; non si ritiene di

farne una elencazione, tuttavia non si può non sottolineare che, tra le importanti funzioni del

Comitato, esiste quella di cui al punto c) del cit. art. 3 (esame dell’andamento generale di

prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e consequenziale formulazione alla Giunta di

proposte di iniziative e progetti per la tutela dei Consumatori). Non meno importante è, poi, la

funzione di cui al punto d) che volta alla garanzia della salute e della sicurezza dei consumatori

e degli utenti; in particolare, nel punto d) è contemplata la possibilità - da parte del Comitato -

di avanzare segnalazioni alla Provincia, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e ad

eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei

prodotti alimentari e di controllo dell’inquinamento, promuovendo l’esecuzione di analisi e

valutazioni comparate sulla composizione merceologica dei prodotti, sui loro standard

qualitativi, sulla corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti.

Ciò puntualizzato, va ricordato che, con lettera del 26.1.1998, il Comitato Difesa

Consumatori ha richiesto un contributo di Lire 15 milioni; e ciò, al fine di poter continuare la

propria attività di consulenza ed informazione al consumatore avviata in sede locale da oltre 10

anni.

La richiesta del Comitato è finalizzata ad ottenere i contributi in base all’art. 4 della

precedente L.P. n. 3 del 1983, tenuto conto della ancora mancata attuazione ed applicazione

della L.P. n. 8/97, che ha introdotto un “novum jus” in materia.

In applicazione dei principi stabiliti dalla L.P. n. 3/83 il Comitato ha allegato alla propria

domanda di contributo: copia del bilancio preventivo 1998 e conto consuntivo 1997 approvati

secondo le modalità statutarie dell’Ente; estratto del verbale dell’assemblea generale dei soci,

tenutosi in Trento il 21 gennaio 1998, con relativa approvazione dei bilanci e della relazione del

Presidente del Comitato in ordine all’attività svolta e programmata.

Nella relazione accompagnatoria al progetto di attività per il 1998, agli atti di questa

Sezione, viene eseguita una puntuale indicazione dei progetti per i quali si richiede il

contributo, che si articolano - sostanzialmente - su due linee principali di intervento, che

segnano in concreto gli indirizzi dei precedenti anni; vale a dire, attività di consulenza ed

assistenza al consumatore, da un lato, e attività informativa, dall’altro.

La descrizione di tale attività è stata già fatta in altra parte della presente relazione e,

conseguentemente, non si ritiene di riproporre le medesime linee descrittive.

Preme, invece, rilevare che per l’anno 1998 il riferimento normativo è rappresentato

decisamente dalla nuova L.P. n. 8/97, che ha specificamente proceduto all’abrogazione della

precedente L.P. n. 3/83, che disciplinava gli interventi provinciali per la tutela dei consumatori.

Nel 1998, però, da quanto può dedursi dal carteggio in atti, la legge n. 8 non ha avuto

piena operatività e naturalmente non si sono verificati atti gestionali in senso proprio.

L’unica nota applicativa è rappresentata, come già detto innanzi, dalla costituzione del

Comitato per i problemi del consumo e dell’utenza, che, secondo la previsione normativa (art.

2. II° comma della L.P. n. 8), dura in carica 5 anni.

Ciò premesso, è da evidenziare che, come può dedursi dalla nota 9980 del 16.11.1999

del Servizio Commercio della Provincia, nel corso del 1998 è stata presentata una sola

domanda (circostanza già sopra evidenziata) da parte delle Associazioni di tutela dei

consumatori e degli utenti.

Come nei casi precedenti, il richiedente è stato il Comitato difesa consumatori, Sezione

di Trento, che - peraltro - ha fatto pervenire al Servizio provinciale competente in data

31.12.1998 la prescritta relazione annuale e il prospetto riassuntivo delle spese sostenute.

La richiesta contributiva, però, è stata tenuta in sospeso in attesa dell’approvazione dei

criteri per la concessione dei contributi previsti dalla L.P. n. 8/97.

E ciò, con riguardo - come detto - alla specifica abrogazione (cfr. art. 9, comma 1 della

cit. L.P. n. 8) degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della L.P. 31.1.1983, n. 3.

Infine, è da segnalare che la prima riunione del Comitato per i problemi del consumo e

dell’utenza è avvenuta in data 14 gennaio 1999.

Data (14 gennaio 1999) rilevante, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della cit.

legge n. 8, entro 3 mesi dalla prima seduta viene approvato, dal Comitato medesimo, un

regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di 2/3 dei componenti. Il

regolamento, tra gli altri, deve disciplinare i casi nei quali il Comitato può fare eccezione al

principio di pubblicità dei suoi lavori.

9. CONSIDERAZIONI FINALI.

Nella precedente parte della presente relazione si è esaminata, con sufficiente

analiticità, la situazione gestoria per gli anni 1996 e 1997 e quella amministrativo-contabile

relativa all’anno 1998.

L’indagine, come è palese, riguardava il capitolo di bilancio della Provincia di Trento n.

47415, che coinvolgeva una normativa di riferimento particolarmente significativa (L.P.

31.1.83, n. 3, art. 4; L.P. 15.3.83 n. 6, art. 9, co. 2; L.P. 21.4.97 n. 8, art. 3, co. 2, art. 6, art.

7, art. 8, co. 1, co. 3).

In questa parte finale, proprio facendo riferimento alla testè menzionata legislazione

appare opportuno palesare che la più recente L.P. (n. 8/97) reca obiettivi di ampio respiro,

premessa necessaria per interventi incisivi nella materia in predicato.

Invero, l’art. 1 della cit. legge recita “ la Provincia di Trento, in conformità alla

normativa della Comunità Europea, alla legislazione statale e nell’esercizio delle proprie

potestà, riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto

consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo”.

Naturalmente, l’enunciazione di siffatti principi non può non costituire una valida

premessa giuridica per la concreta attuazione della legge di riforma n. 8/97.

10. NOTE DOTTRINALI

Si ritiene, a puro titolo di prospettazione, elencare talune fattispecie dottrinali attinenti

alla materia “de qua”, tratte dall’archivio elettronico della Corte di Cassazione.

IDG-CNR /DOTTRINA GIURIDICA /199712617

Mariani Marco

I servizi pubblici degli Enti locali. La gestione mediante società di capitali. Capitolo 6: La qualità

nei servizi pubblici.

Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1997, fasc. 19 (ottobre 1), pagg.

1959-1970

(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)

D1813 (disciplina pubblica dell’economia: servizi pubblici)

D1420 (amministrazione autarchica territoriale e non territoriale: enti pubblici territoriali)

D1425 (amministrazione autarchica territoriale e non territoriale: enti pubblici non territoriali)

D31220 (società di capitali: società per azioni).

Affrontando il tema della qualità nei servizi pubblici locali, l’A. evidenzia in primo luogo

l’importanza di riuscire ad ottenere servizi funzionanti pur con una grande attenzione

all’aspetto della spesa. Nella nuova visione imprenditoriale la qualità viene definita dal rapporto

tra le prestazioni dell’impresa e le aspettative dell’utente, con l’applicazione della strategia

“customer satisfaction”, ossia la ricerca dei fattori che determinano la soddisfazione del cliente.

L’A. illustra poi i principi cui deve essere progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi

pubblici, e conclude esaminando la normativa che, a partire dal 1993, è stata varata al fine di

creare un sistema di qualità e di tutela degli utenti.

IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199721986

Albertini Lorenzo

I contratti di accesso ad Internet

Giustizia civile, 1997, fasc. 2 (febbraio), pt. 2, pagg. 95-116.

(Bibliografia a piè di pagina o nel corpo del testo)

F79 (teoria della scienza giuridica: diritto e informatica).

L’A. svolge preliminarmente alcune osservazioni tecniche circa l’oggetto dei contratti di accesso

ad Internet ed esamina le principali funzioni svolte dal provider e la sua qualificazione, al fine

di stabilire la disciplina applicabile alla attività da esso svolta. Inquadra il rapporto utente-

provider nell’art. 1677 c.c. (“Prestazione continuativa o periodica di servizi”), che a sua volta

richiama sia le norme sull’appalto che quelle sulla somministrazione. L’A. prende in esame

alcune clausole che si trovano nei contratti di accesso ad Internet e tendenti ad alleggerire

fortemente la posizione contrattuale del provider, affrontando la questione della rilevanza

giuridica di esse, qualora non si ritenga applicabile la disciplina a tutela del consumatore di cui

agli artt. 1469 bis e ss. c.c.. Conclusivamente, l’A. si chiede se, come sostenuto da una parte

della dottrina, oggetto del contratto utente provider sia la cessione di una privativa.

Cod. civ. art. 1677.

IDG-CNR / DOTTRINA GIURIDICA / 199721083

Luongo Pergiorgio

Alcune riflessioni circa la nozione di consumatore

(Nota a Pret. Milano 30 gennaio 1997).

Il foro padano, 1997, fasc. 1 (marzo), pt. 1, pagg. 170 - 174.

(Bibliografia a piè di pagine o nel corpo del testo)

D18115 (Commercio: commercio al pubblico)

D30611 (patologia del contratto: annullabilità).

Nel caso di vendita porta a porta in esame il venditore aveva prospettato un grosso sconto sul

prezzo della merce offerta se l’acquirente ne avesse dichiarato l’utilizzo per scopi professionali,

affermando altresì che tale dichiarazione costituiva una mera formalità, priva di alcuna

conseguenza. Il giudice ha ritenuto irrilevante tale dichiarazione dell’acquirente, essendo

questa priva di alcun collegamento con la realtà emersa. Ha ritenuto pertanto applicabile al

caso di specie la disciplina relativa alla tutela del consumatore prevista dal d.lg. 50/1990. Il

giudice ha ritenuto, infatti, che “occorre accertare lo scopo per cui è stato concluso il

contratto, onde valutarne il collegamento con l’attività professionale per verificare caso per

caso le situazioni meritevoli di tutela”. L’A. approfondisce i seguenti punti: la nozione di

consumatore nel nostro ordinamento; il consumatore nell’ottica della giurisprudenza italiana e

comunitaria; una visione comparata, cenni al sistema francese e tedesco:

D. LG. DEL 15/1/1992 Num. 50 art. 2.

DOTTRINA DOC. N. 0105441

EDITA IN: RIVISTA DI DIRITTO CIVILE

ANNO 1977 PARTE II PAG. 0715

con nota di Bonavia Maria Teresa

La tutela del consumatore nella prospettiva europea.

DOTTRINA DOC. N. 0305452

EDITA IN: DIRITTO INFORMAZIONE E INFORMATICA

ANNO 1998 FASC. 03 SEZ. 00 PAG. 0567

CON NOTA DI Alpa Guido

La tutela degli utenti e dei consumatori nelle telecomunicazioni.

DOTTRINA DOC. N. 0304829

EDITA IN: GUIDA AL DIRITTO IL SOLE 24ORE SETTIMANALE

ANNO 1998 FASC. 47 SEZ. 00 PAG. 0010

CON NOTA DI Zeno-Zencovich Vincenzo

Nel nuovo regime della multiproprietà una tutela “debole” per il consumatore.

DOTTRINA DOC. N. 0308837

EDITA IN: RESPONSABILITA’ CIVILE E PREVIDENZA

ANNO 1999 FASC. 02 SEZ. 00 PAG. 0526

CON NOTA DI: Bastianon Stefano

Brevi osservazioni sulla legge n. 281/1998 in materia di tutela dei consumatori.

COMUNITARIO DOC. N. 0309782

SENT. DEL 22.04.1999 CAUSA N. 0423 DEL 1997

EDITA IN: IL FORO ITALIANO

ANNO 1999 FASC. 06 PARTE IV SEZ. 00 PAG. 0233

CON NOTA DI: Di Ciommo Francesco

Tutela del consumatore e multiproprietà.

IL RELATORE

ALLEGATI:

documento gestorio n. 1 (liquidazione n. 24 dd. 25.11.1996)

documento gestorio n. 2 (liquidazione n. 28 dd. 27.1.1997)

documento gestorio n. 3 (liquidazione n. 53 dd. 8.8.1997)

documento gestorio n. 4 (liquidazione n. 26 dd. 28.4.1998)