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Delibera Consiglio di Amministrazione P.V. 16 del 19/05/2014 Prot. n. 2918 del 28 Maggio 2014 Oggetto: Approvazione Consuntivo esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dell’Ufficio d’Ambito. L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, alle ore 09.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. Presenti: Di Pietro Carlo Presidente Chiavarini Mauro Maffioli Graziano Reina Pietro Assenti Gelosa Piergiulio Vicepresidente Richiamata la seguente normativa: D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”; legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03; Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; Preso atto che con deliberazione del Consiglio di amministrazione P.V. 6 del 28/07/2011 è stato nominato il Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese; Richiamato l’art.6 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito comma 1:“il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione degli scopi dell’Ufficio d’Ambito, e quindi provvede con più ampio potere alla gestione ed all’amministrazione dello stesso, nei limiti indicati dal presente Statuto e in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione” e comma 3 “il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale i seguenti atti fondamentali: il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, le eventuali variazioni dei capitoli di bilancio, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio”; Esaminati i seguenti atti dell’Ufficio d’Ambito: Consuntivo situazione patrimoniale ed economica dell’esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013; Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013;

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Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 16 del 19/05/2014

Prot. n. 2918 del 28 Maggio 2014

Oggetto: Approvazione Consuntivo esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dell’Ufficio d’Ambito.

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio, alle ore 09.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti:

Di Pietro Carlo Presidente Chiavarini Mauro Maffioli Graziano Reina Pietro Assenti Gelosa Piergiulio Vicepresidente Richiamata la seguente normativa:

• D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;

• legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;

Vista la deliberazione P.V.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio di amministrazione P.V. 6 del 28/07/2011 è stato nominato il Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese;

Richiamato l’art.6 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito comma 1:“il Consiglio di Amministrazione cura l’attuazione degli scopi dell’Ufficio d’Ambito, e quindi provvede con più ampio potere alla gestione ed all’amministrazione dello stesso, nei limiti indicati dal presente Statuto e in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione” e comma 3 “il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale i seguenti atti fondamentali: il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, le eventuali variazioni dei capitoli di bilancio, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio”;

Esaminati i seguenti atti dell’Ufficio d’Ambito:

• Consuntivo situazione patrimoniale ed economica dell’esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013;

• Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2013;

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• Relazione sulla gestione;

Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2013;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il bilancio consuntivo dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese dell’esercizio dal

01/01/2013 al 31/12/2013, comprensivo del consuntivo della situazione patrimoniale ed economica dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e della nota integrativa al bilancio al 31/12/2013, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.

2. Di prendere atto del parere dei Revisori dei Conti dell’Ufficio d’Ambito allegato a parte integrante e sostanziale alla presente.

3. Di sottoporre all’approvazione del Commissario Straordinario nominato con decreto del

Presidente della Repubblica del 18 aprile 2013, essendo decaduti Giunta e Consiglio Provinciale gli atti fondamentali di cui al punto 1): consuntivo della situazione patrimoniale ed economica dal 01/01/2013 al 31/12/2013, nota integrativa al bilancio al 31/12/2013, relazione sulla gestione, come previsto dallo Statuto art.6, comma 3.

4. Di non distribuire l’utile di esercizio pari ad Euro 154.310,04= scrivendolo a riserva e destinandolo alle attività istituzionali.

5. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 del 10.10.2012.

6. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Dott. Carlo Di Pietro

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 09/06/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/06/2014 al 23/06/2014 senza alcuna opposizione o richiesta Varese, _______________________

IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

F.to Dott. Michele Colombo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/05/2014 [X] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione [] Immediatamente eseguibile Varese, IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO F.to Dott.ssa Carla Arioli

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UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DELLA PROVINCIA DI VARESE

AZIENDA SPECIALE

Bilancio Consuntivo dell'esercizio

dal 01/01/2013

al 31/12/2013

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Sede in VARESE , Piazza Libertà 1

Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE

C.F. 95073580128

Nr. R.E.A. VA-335433

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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2013 31/12/2012

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

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II - Crediti

Esigibili entro l’esercizio successivo 28.648 37.752

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 28.648 37.752

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie

che non costituiscono immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 14.265.988 779.292

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 14.294.636 817.044

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0 7.706

TOTALE ATTIVO 14.294.636 824.750

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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

31/12/2013 31/12/201

2

A) PATRIMONIO

I Fondo di Dotazione 50.000 50.000

II - Riserve 0 1

III - Utile (perdita) di esercizi precedenti 9.524 121

IV - Utile (perdita) dell'esercizio 154.310 9.402

TOTALE PATRIMONIO NETTO 213.834 59.524

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI

Esigibili entro l’esercizio successivo 13.830.550 515.226

Esigibili oltre l’esercizio successivo 250.000 250.000

TOTALE DEBITI 14.080.550 765.226

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E) RATEI E RISCONTI 252

0

TOTALE RATEI E RISCONTI 252 0

TOTALE PASSIVO 14.294.636 824.750

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Conto economico a valore Conto economico a valore Conto economico a valore Conto economico a valore

e costo della produzione e costo della produzione e costo della produzione e costo della produzione

31/12/2013 31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.371 24.443

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

5) Altri ricavi e proventi: 4.000 4.000

altri 4.000 4.000

Totale altri ricavi e proventi 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 29.371 28.443

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di

merci 0 0

7) Per servizi 119.128 19.867

8) Per godimento di beni di terzi 0 0

9) Per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

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10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci 0 0

14) Oneri diversi di gestione 240 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 119.368 19.867

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A - B) (89.997) 8.576

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

altri 215.719 826

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 215.719 826

17) Interessi e altri oneri finanziari:

altri 0 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

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TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(15 + 16 - 17 + - 17-BIS) 215.719 826

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

Altri proventi straordinari 28.588 (0)

Totale proventi 28.588 (0)

21) Oneri:

Imposte relative a esercizi precedenti 0 0

Totale oneri 0 0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

(20 - 21) 28.588 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(A - B + - C + - D + - E) 154.310 9.402

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,

differite e anticipate:

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,

correnti, differite e anticipate 0 0

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 154.310 9.402

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Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

DR. CARLO DI PIETRO

Iscritta al Registro delle Imprese di VARESE

C.F.95073580128

Nr. R.E.A. VA-335433

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DELLA PROVINCIA DI VARESE

Azienda Speciale della Provincia di Varese

Sede in Varese, Piazza Libertà 1

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Premessa

Signori,

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il presente bilancio è il terzo sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione per effetto della costituzione dell’Azienda Speciale avvenuta il 29/3/2011 che ha poi acquisito personalità giuridica il 3/10/2011 con l’avvenuta iscrizione presso la Camera di Commercio di Varese.

Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile pari a Euro 154.310.

Attività svolte

La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della programmazione e controllo dei servizi idrici come previsto dalla Legge Regionale 26/2003 così come modificata dalla legge 21/2010.

Criteri di formazione

I valori di bilancio e la presente nota integrativa sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013sono ispirati a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei futuri esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto, se necessario, mediante apposito fondo svalutazione.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Attività

B) Immobilizzazioni

La società non dispone di immobilizzazioniin quanto, in base alla convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione P.V. n.5 stipulata con la Provincia di Varese datata 28/7/2011, l’Ufficio d’Ambito Territoriale 11 utilizza prevalentemente beni, servizi e strumenti messi a disposizione dalla Provincia a titolo gratuito.

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C) Attivo circolante

II. Crediti

In bilancio sono evidenziati come credito gli anticipi a fornitori per euro 27.926 ed il valore netto dei rapporti di credito/debito della società con la Provincia di Varese per un valore pari ad euro 722.

IV. Disponibilità Liquide

Nel servizio di tesoreria dell’Ufficio d’Ambito sono affluiti euro14.265.988essenzialmente derivati da:

-contributi regionali e quote ex CIPE destinate a finanziare opere dei gestori del servizio idrico come da piani di investimento autorizzato;

- anticipazioniricevute dalla Provincia.

D) Ratei e risconti

Alla data del 31/12/2013 non risultano iscritti in bilancio ratei e risconti attivi.

Passività

A) Patrimonio netto

La Provincia di Varese, con delibera del Consiglio Provinciale P.V. 17 datata 17/04/2012, ha erogato il fondo di dotazione pari ad euro 50.000,00.

I risultati delle gestioni 2011 e 2012 sonoiscrittenella voce utile dell’esercizio precedente per

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euro 9.524.

Il risultato della gestione 2013 è stato pari ad euro 154.310.

D) Debiti

Nella voce debiti, valutati al valore nominale, sono inclusi prevalentemente i finanziamenti ricevuti da Regione Lombardiada riconoscere in base a stati di avanzamento lavori ai gestori del servizio idrico, contributi ex Cipe trasferiti dai Comuni anch’essi destinati a finanziare gli investimenti sul territorio ed un’anticipazione ricevuta dalla Provincia di Varese i cui valori sono di seguito dettagliati:

- Finanziamenti Regionali euro 8.376.905; - Quote ex CIPE euro 5.428.177; - Anticipazione Provincia di Varese euro 250.000; - Debiti verso fornitori euro 25.268; - Altri debiti euro 200.

L’azienda non ha avuto personale alle proprie dipendenze ma ha potuto usufruire dei servizi di personale della Provincia per lo svolgimento delle funzioni d’ufficio. Le prestazioni degli organi di gestione e del Collegio Sindacale non sono retribuite.

E) Ratei e risconti

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

La voce al 31/12/2013 è pari ad euro 252 ed è relativa a contratti assicurativi.

Conto economico

A) Valore della produzione

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Ricavi

Rappresentano i rimborsi per l’espletamento delle attività peril rilascio di autorizzazioni agli scarichi industrialiche nel 2013 sono stati pari ad euro16.350,le sanzioni comminate ai gestori del servizio idrico per euro 9.021 edi contributi datesoreria pari ad euro 4.000.

Nel 2013 sono state evase 182 pratiche di istruttoria RIAL.

B) Costi della produzione

I costi dell’esercizio 2013, pari ad euro 119.368 sono composti da:

Costi per servizi per euro 119.128, rappresentanti le seguenti tipologie di spese:

- servizi di consulenza euro 106.739 - spese per assicurazioni euro 7.957 - Altri servizi euro 4.432

e da oneri diversi di gestione per euro 240 relativi al diritto camerale versato dalla società.

Tra le spese per consulenze e gli acconti pagati sono incluse le somme corrisposte al legale dell’Ufficio d’Ambito per la costituzione dell’ente nelle cause al TAR a fronte dei ricorsi presentati da alcuni gestori attuali contro le scelte ad oggi effettuate dalla Conferenza dei Sindaci per il percorso di decisone ed aggregazione verso l’affidamento “inhouse” del Servizio Idrico Integrato. I ricorsi sono stati promossi la Lura Ambiente, Aspem/A2A, Comune di Saronno. Oltre a questi esiste un ricorso a livello nazionale promosso dal CODACONS contro la presenza di arsenico nell’acqua in Italia.

Si segnala inoltre che nella parte finanziaria sono iscritti interessi attivi pari ad euro 215.719 e nella gestione straordinaria sono iscritte sopravvenienze attive per euro 28.588.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

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La società non ha strumenti finanziari derivati.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Varese, 19 maggio 2014

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

DR. CARLO DI PIETRO

Il sottoscritto Carlo di Pietro in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DELLA PROVINCIA DI VARESE

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Azienda Speciale della Provincia di Varese

Sede in Varese, Piazza Libertà 1

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egr. Signori

La presente relazione accompagna il terzo bilancio consuntivo dell’Azienda Speciale Ufficio d’ambito 11 Varese che si è chiuso al 31/12/2013 con un risultato a consuntivo di € 154.310.= dopo aver registrato proventi per € 273.678= e costi per la produzione pari ad € 119.368.= L’azienda Speciale presenta un totale attivo pari a € 14.294.636= e debiti per €14.080.550.=

PREMESSA

L’Ufficio d’Ambito è l’azienda speciale della Provincia di Varese, nata su impulso di Regione Lombardia con la L.R.21/2010.

Dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito, come previste dall’art. 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono state attribuite alle Province che, in ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione hanno costituito in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese è stato costituito con le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- P.V.17 del 29/03/2011 prot. 30348/9.8.4 di costituzione e approvazione dello Statuto della Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”;

La legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03, ha modificato e trasferito all’Ente le seguenti competenze:

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� la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;

� la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del d.lgs 152/06 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;

� la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’ATO e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;

� il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’articolo 124, comma 7, del d. lgs 152/06, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate.

LA POPOLAZIONE E IL TERRITORIO

L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese opera sul territorio dove risiedono circa 876.705 persone pari a oltre 363.000 famiglie1, distribuite in circa 1.200 kmq2 in cui sono presenti 141 Comuni.

Annualmente vengono prelevati circa 117.492 milioni di m3 di risorsa idrica per uso potabile, di cui il 99% prelevati da pozzi e sorgenti.

L’utilizzo prevalente dell’acqua proveniente da pozzi e sorgenti è per uso domestico 84%, mentre la restante parte viene destinata all’uso produttivo (16%).

1 Fonte: http://www.unioncamere.it/Atlante/selreg_frame.htm

2 Fonte ISTAT

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8 4 %

1 6 %

F a b b is o g n o c iv i le to ta le

F a b b is o g n o p r o d u ttiv o

s o d d is f a tto d a l l 'a c q u e d o tto

L’ORGANIZZAZIONE

Amministrazione Organi dell’Azienda Speciale sono:

- il Consiglio di Amministrazione - il Presidente - il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Presidente della Provincia e dalla Conferenza dei Comuni, composto da: -Dario Galli in qualità di Presidente (dimissionario) -Giuseppe Franzi Vice Presidente -Luca Marsico (dimissionario) -Giorgio Belli -Sergio Ghiringhelli; Il Consiglio di amministrazione è rimasto in carica per l'ordinaria amministrazione sino al 21/3/2014 quando con sono stati nominati:

- Di Pietro Carlo , Presidente

- Gelosa Piergiulio, Vice Presidente,

- Chiavarini Mauro,

- Maffioli Graziano,

- Reina Pietro,

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quali nuovi membri del Consiglio. Il membri del Consiglio non sono retribuiti, come pure i componenti del Collegio di revisione.

Personale

Permane la necessità di prevedere un’eventuale implementazione del personale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, a seguito delle nuove competenze in capo alla Provincia di Varese come previsto dalla l.r. 21/2010, in materia di scarichi industriali, campionamenti e controlli sul mondo aziendale che scarica in pubblica fognatura, sanzioni, nonché sul servizio idrico integrato con i suoi molteplici gestori. E' sempre più cogente la fase relativa all'affiancamento ai Comuni per la gestione e richiesta dei dati relativi alle porzioni/ frammentazioni del servizio e il controllo da effettuarsi sui differenti gestori. E' rimasta invariata la pianta organica dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese approvata con deliberazione P.V. 11 del Cda del 26/09/2011;

n. 3 tecnici

cat. “B”

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Nell’area del personale, nel corso dell’anno 2013, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.267/2000 si è provveduto ad una razionalizzazione senza implementazioni. Tale scelta ha portato ad aumentare ancora di più le sinergie sviluppate con gli Enti territoriali e con Regione Lombardia. Ma la specifica attività derivante dall’approvazione della L.R. 21/2010 con delega di nuove competenze in capo all’Ufficio d’Ambito, tra cui il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi industriali assimilati ai civili (RIAL), prevede una serie di sopralluoghi e verifiche a monte del rilascio che impone di implementare il personale specializzato. Nel 2013 la Provincia ha messo a disposizione, con una convenzione, il personale necessario allo svolgimento dei compiti nelle figure del Direttore e di n. 5 assistenti, numeri sottostimati rispetto alle necessità ordinarie e alle sempre maggiori richieste derivanti dalla Regione e dalla Comunità Europea in materia di infrazioni.

COMPITI DELL’UFFICIO D’AMBITO

L’Azienda speciale, nella sua qualità di Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese svolge tutte le funzioni di governo locale di secondo livello del servizio idrico integrato ad essa attribuite dalla normativa, di tempo in tempo vigente, europea – nazionale – regionale; realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale di Varese per l’esercizio delle funzioni di governo del Servizio Idrico Integrato e di programmazione e controllo del medesimo, comprese le attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 9, legge regionale n. 26/2003 e s.m.i.; inoltre in particolare ad essa spetta:

1. La definizione del programma, su base triennale, degli interventi, in particolare quelli indicati all’art. 11 comma 3 della L.36/94, del piano economico – finanziario e del relativo modello per la gestione integrata.

2. La ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, e la successiva stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di seguito piano d’ambito.

3. La determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati.

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4. La definizione annuale del programma degli interventi e del piano economico - finanziario di cui al punto 1), sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità.

5. L’approvazione del rapporto annuale redatto dalla Segreteria Tecnica dell’Ufficio d’Ambito in merito all’attività di controllo e vigilanza sulla gestione del Servizio idrico Integrato, con particolare riferimento alla protezione e naturale razionalizzazione delle risorse idriche, nonché al livello di soddisfacimento dell’utenza in relazione alle previsioni della carta dei servizi.

6. L’individuazione delle risorse finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi pluriennali di intervento e, conseguentemente, l’approvazione della tariffa d’ambito.

7. La definizione delle modalità di consultazione dei rappresentanti di utenti e consumatori.

8. La definizione delle forme di collaborazione o associazione che il soggetto scelto per la gestione del Servizio Idrico Integrato pone in essere con Enti o Associazioni ambientaliste e/o di difesa del consumatore.

9. Il compito di assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni del servizio, lo studio sull’evoluzione del settore, anche per verificare le condizioni tecniche – giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all’erogazione del medesimo; la definizione degli standards di qualità e il loro monitoraggio; la promozione di iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione del servizio.

10. La divulgazione delle condizioni di svolgimento del servizio.

11. L’adozione delle azioni e delle richieste formulate dal Garante dei Servizi Locali di interesse economico generale e dall’Osservatorio Regionale di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26/2003 e s.m.i..

12. La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del Servizio idrico Integrato, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell’interesse dell’utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’Ufficio d’Ambito e la società patrimoniale di cui all’art. 49 comma 3, della L.R. 26/03 e s.m.i., il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

13. La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli Ambiti Territoriali Ottimali limitrofi anche di altre regioni.

14. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell’art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento, in conformità agli standards definiti dalla

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Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate. Nell'anno 2013 sono arrivate n. 155 pratiche delle quali ne sono state evase 130.

Strutture

L’Autorità d’Ambito non ha strutture gestite, né beni strumentali di proprietà, si avvale delle

strutture in convenzione con la Provincia di Varese.

Organismi gestionali

L’Autorità d’Ambito non ha organismi gestionali partecipati.

Gestioni attuali in essere La strada che si è percorsa è finalizzata al riordino dei servizi idrici e all’industrializzazione del sistema, con una netta separazione di ruoli tra l’attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale, alla luce della riorganizzazione dei servizi idrici mediante la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) mirati al superamento della frammentazione gestionale esistente, attraverso l’integrazione territoriale (definizione di bacini d’utenza di dimensione ottimale) e funzionale delle diverse attività del ciclo idrico (acquedotto – fognatura – depurazione) attuando il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

L’organizzazione e la gestione dei servizi idrici risulta estremamente complessa e delicata per via delle caratteristiche peculiari di tipo industriale, ambientale, economico e sociale, dovuta inoltre all'enorme frammentazione attualmente in essere tra i vari Comuni del territorio provinciale. Per garantire lo svolgimento dei servizi idrici secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità, il ruolo dell’Ufficio d’Ambito sarà quello di far incontrare e integrare gli obiettivi e le esigenze dei Comuni rispetto al servizio e di promuovere dei “salti di qualità” organizzativi, imprenditoriali e industriali sul territorio.

Il Piano d'Ambito adottato con delibera del Cda del 24/10/2012 p.v. 33 e sul quale la Conferenza dei Comuni ha espresso favorevolmente il proprio parere in data 28/02/2013 con P.V. 2 delinea il modello gestionale ed organizzativo ossia la struttura organizzativa necessaria per assicurare una moderna gestione del Servizio Idrico Integrato a scala d'ambito territoriale ottimale, quindi sovracomunale. Con delibera del CdA P.V.8 del 1/08/2013 è stato acquisito il

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parere favorevole di Regione al Piano d'Ambito. Sarà approvato definitivamente dal Commissario Straordinario nel primo semestre 2014.

L'organizzazione della gestione del ciclo integrato riveste un ruolo fondamentale per la riuscita del servizio in termini di efficienza, di capacità di risposta alle domande dell'utenza, di rispondenza delle caratteristiche del territorio in materia di acqua e reflui alle normative e disposizioni vigenti di economicità per un impiego ottimale delle risorse umane e delle attrezzature di impresa.

Il modello deve essere ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione (art. 9, comma l della Legge 5 gennaio 1994, n. 36). Efficienza intesa come ottimizzazione tecnica del servizio ottenuta massimizzando il rapporto tra risultato ottenuto e risorse impiegate, efficacia intesa come soddisfazione dei bisogni dell'utenza ossia della domanda del servizio attraverso il servizio offerto ed infine economicità intesa come minimizzazione dei costi del servizio e quindi come copertura integrale dei costi attraverso i ricavi di gestione.

Dai punti di vista sia amministrativo che economico, è indispensabile predeterminare l'intera struttura gestionale in grado di soddisfare i livelli di servizio richiesti poiché - dovendosi prefigurare i bilanci di gestione anche ai fini di prevedere negli anni l'andamento tariffario - i costi relativi al Personale ne costituiscono una delle voci principali.

Per assicurare la massima efficienza del servizio nella tempestività di intervento e nei rapporti con l'utenza si prevede che il gestore organizzi nell' Ambito una serie di centri operativi in grado di eseguire operazioni di pronto intervento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di controllo e vigilanza, di regolazione e misura.

L'assetto organizzativo previsto è pertanto articolato in una struttura centrale a scala di ambito e in alcune strutture operative compartimentali la cui esistenza - sia pure non esattamente strutturata come è richiesto dal nuovo assetto organizzativo - è già presente nel territorio.

Altro traguardo raggiunto dall'Ufficio d'Ambito è stata l'approvazione dello Statuto del costituendo gestore Unico, per la redazione del quale è stato costituito con P.V. 4 del 28 febbraio 2013 un apposito gruppo di lavoro. La Conferenza dei Comuni con P.V. 7 del 27 giugno 2013 ha espresso parere positivo allo Statuto, di seguito approvato definitivamente dal Commissario Straordinario della Provincia di Varese con P.V 18 del 26 luglio 2013.

Una parte ragguardevole di comuni della Provincia ha approvato nei propri Consigli lo Statuto della società in house: alla Provincia di Varese è attribuita una partecipazione pari al 20% del capitale sociale, mentre ai Comuni è riservata una quota di partecipazione al capitale sociale sulla base del numero degli abitanti residenti in ciascun Comune risultante dall’ultimo censimento, ai sensi dell’articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 1. Si prevede che la costituzione del futuro gestore Unico avvenga nel 1 semestre 2014.

I Comuni che entro il dicembre 2013 hanno aderito al costituendo gestore unico sono circa 90.

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E' importante sottolineare un cenno al percorso di analisi affrontato relativamente ai seguenti temi:

Criteri di affidamento

La Provincia di Varese è l'ente responsabile dell’ambito territoriale ottimale tramite l’Ufficio d’Ambito, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, è competente:

a) all’approvazione del Piano di ambito relativo al servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese, composto dai seguenti documenti: a) Piano degli Investimenti, b) Modello Organizzativo e Gestionale, c) Piano Economico Finanziario comprensivo del Piano Tariffario;

b) all’affidamento del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese ad un unico gestore;

in particolare, l’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, e successive modifiche e integrazioni, prevede che l’ente responsabile dell’ATO esercita, tramite l’Ufficio d’ambito, fra le altre, le seguenti funzioni e attività:

a) l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a);

b) l’approvazione e l’aggiornamento del piano d’ambito di cui all’art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);

c) (omissis) d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti

tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);

e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e;

- per le suddette decisioni l’art. 48, comma 3 prevede che l'ente responsabile dell'ATO, cioè la Provincia di Varese, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è

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almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4-bis; - l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO; b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente

rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”;

- l’articolo 49, comma 7, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, prevede che “L'esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sul sito in formato elettronico dell'Ufficio d'ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono stati propedeutici alla redazione del piano di ambito ed all'affidamento del servizio”.

"I CRITERI PER LA SCELTA DEL MODELLO DI GESTIONE

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. L’assenza di normativa statale di carattere generale di disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica fino alla pubblicazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245, S.O..

Deve rilevarsi, in via preliminare, che, mentre alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese P.V. n. 72 del 20 dicembre 2011 relativa all'approvazione degli agglomerati, risultava vigente l’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 238, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 – il quale, pur non applicandosi al servizio idrico integrato anche per quanto concerneva le modalità di affidamento del servizio, poteva tuttavia costituire un sicuro punto di riferimento per estrarre i principi di regolamentazione della materia, al momento della redazione del presente parere, si

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registrava, alla data del 15 ottobre 2012 (in cui si è tenuto il consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito per l’esame della conferma del modello di gestione e per l’individuazione per la costituzione e l’affidamento del servizio alla società in house), la totale assenza di normativa statale di carattere generale, applicabile cioè a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, che regolamenti le modalità di affidamento del servizio e la sorte delle gestioni esistenti in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza.

Ciò, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 238, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni (articolo 9 della legge n. 183 del 2011 e articolo 25 del decreto legge n. 1 del 2012), per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 della Costituzione.

Peraltro, per espressa disposizione, il citato art. 4 – almeno per quanto concerne le modalità di affidamento e il regime transitorio delle gestioni esistenti – non trovava, come detto, applicazione al servizio idrico integrato.

Il citato articolo 4 era stato adottato dopo che, con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, era stata dichiarata l’abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In via derivata, risultava altresì abrogato il D.P.R. n. 168 del 2010 con il quale era stato approvato il regolamento di attuazione del citato art. 23-bis.

La dichiarazione di incostituzionalità di una legge, così come il fenomeno dell’abrogazione (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011), non determinano la reviviscenza delle norme abrogate dalla legge dichiarata incostituzionale o, a sua volta, abrogata.

Ai sensi dell’articolo 37 della legge 25 maggio 1970 n. 352 in combinato disposto con l’articolo 2 della legge 7 agosto 1987 n. 332, l’approvazione del referendum comporta l’abrogazione della legge oggetto del referendum medesimo a far data dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che dichiara, appunto, l’avvenuta abrogazione della legge (salva la possibilità, nel rispetto di una determinata procedura, di ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione).

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Conseguentemente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 non acquistano nuova vita né l’articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (comunque abrogato dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113), né l’art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (abrogato implicitamente dall’art. 23-bis ed esplicitamente dall’art. 12 del D.P.R. n. 168 del 2010).

L’assenza di normativa non determinava, tuttavia, un “vuoto” normativo in quanto, come rilevato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 24 del 2011, trova “applicazione immediata la normativa comunitaria”, la quale – sulla base in particolare della giurisprudenza della Corte di Giustizia – ha definito con precisione i modelli di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (rectius: dei servizi di interesse economico generale – SIEG) ammissibili nell’ordinamento comunitario medesimo.

Deve inoltre rilevarsi che non sono state espressamente abrogate e potrebbero essere ritenute tuttora vigenti – e, anzi, acquistare nuova pregnanza a seguito dell’assenza di una normativa di carattere generale – alcune disposizioni contenute nella normativa di settore (mi riferisco, in particolare, all’art. 150 del D.Lgs. n. 152 del 2006) che disciplinano alcuni aspetti dell’affidamento del servizio idrico relativamente alle società a partecipazione pubblica totalitaria ed alle società miste a partecipazione pubblica e privata.

Per quanto concerne le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica trovano pertanto applicazione i principi di derivazione comunitaria.

2. L’esito del referendum popolare e l’abrogazione dell’articolo 23-bis e di parte dell’art. 145 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e la disciplina “di risulta”.

A seguito dell’esito del referendum popolare sono risultati abrogati:

a) parte dell’articolo 154 del D.Lgs. n. 152/2006 limitatamente all’inciso relativo all’adeguatezza della remunerazione del capitale investito ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

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b) l’intero articolo 23-bis e, conseguentemente, l’intero regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 168/2010.

La Corte Costituzionale ha precisato che, a seguito dell’effetto abrogativo, non si produce un riacquisto di validità ed efficacia delle norme già abrogate dall’articolo 23-bis.

Conseguentemente, la disciplina di carattere “generale” sui servizi pubblici locali deve ritenersi costituita dalla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, e da quegli articoli del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali che non erano stati abrogati dall’articolo 23-bis.

Rimane ovviamente in vigore la disciplina di carattere “settoriale” sui servizi pubblici locali costituita – per quanto riguarda il servizio idrico integrato – dal D.Lgs. n. 152/2006 (ad eccezione, come detto, dell’inciso sulla remunerazione del capitale investito contenuto nell’articolo 154 del citato Testo unico).

3. Le modalità di gestione di un servizio pubblico.

A seguito dell’abrogazione dell’articolo 23-bis la disciplina delle modalità di gestione del servizio idrico integrato (stante la non applicabilità allo stesso dell’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 238, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere rinvenuta nella normativa e nella giurisprudenza comunitaria.

Del resto, l’articolo 23-bis traduceva – sia pure introducendo delle limitazioni per quanto concerne l’affidamento “in house” – nel diritto interno le conclusioni cui era giunta la travagliata elaborazione della giurisprudenza comunitaria sui modelli di gestione in house e mediante società mista a partecipazione pubblica e privata.

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 4, oggi, non solo il servizio idrico integrato, ma tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica debbono essere disciplinati, almeno per quanto concerne le modalità di gestione e di affidamento, dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria

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Sulla base della normativa e della giurisprudenza comunitaria, i modelli di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono i seguenti:

1. la procedura competitiva ad evidenza pubblica;

2. la società mista a partecipazione pubblica e privata con la presenza di un partner

industriale scelto mediante gara e con l’attribuzione a tale partner di specifici compiti

operativi connessi con la gestione del servizio (cosiddetta gara “a doppio oggetto”, sulla

falsariga di quanto prevedeva il comma 2, lettera b) dell’articolo 23-bis;

3. la società in house, cioè la società a partecipazione interamente pubblica, rispetto alla

quale sussistano i requisiti del c.d. “controllo analogo” e del carattere prevalente

dell’attività a favore degli enti affidanti.

Con le seguenti precisazioni:

• per quanto concerne il modello di società mista, devono ritenersi non più operanti non

solo limite minimo della “partecipazione non inferiore al 40 per cento” (come prescriveva

il citato comma 2, lettera b) dell’articolo 23-bis), ma anche le ulteriori prescrizioni

normative di dettaglio contenute nell’articolo 23-bis e nel regolamento di attuazione;

• per quanto concerne il modello della società in house, devono ritenersi non più operanti

tutti quei limiti, sostanziali e procedurali, previsti in particolare ai commi 3 e 4 dell’Art.

23-bis (la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011 aveva infatti individuato la

ratio del quesito referendario proprio “nell’intento di escludere l’applicazione delle

norme, contenute nell’art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi

di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i

servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)”.

L’attuale assenza di normativa statale generale che disciplini le modalità di affidamento rende possibile l’utilizzazione di modelli di gestione anche diversi da quelli che erano previsti nell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (e nell’articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 238).

Può quindi ipotizzarsi anche il ricorso all’azienda speciale ai sensi dell’art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali).

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In senso contrario all’utilizzabilità del modello dell’azienda speciale potrebbe addursi che:

� il modello dell’azienda speciale non è stato previsto fra le modalità di gestione dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica dall’articolo 113 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 e

limitato alla sola gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (cfr. art.

113-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con

sentenza 27 luglio 2004, n. 272), né è stato previsto dai citati art. 23-bis del decreto legge n.

112 del 2008 e art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 238;

� l’art. 35, comma 8, della legge n. 448 del 2001 aveva prescritto che gli enti locali, entro il 30

giugno 2003, trasformano le aziende speciali che gestiscono i servizi di cui al comma 1

dell’articolo 113 del medesimo testo unico, in società di capitali, ai sensi dell’art. 115 del

citato testo unico”.

Tuttavia, è stato autorevolmente rilevato che le peculiarità del servizio idrico, la caducazione degli impianti normativi disegnati dall’art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 23-bis, l’esito del referendum abrogativo – tra le finalità dei promotori vi era quella di “reintrodurre nell’ordinamento giuridico italiano l’affidamento della gestione dell’acqua ad un soggetto di diritto pubblico – nonché l’esclusione del servizio idrico integrato dall’applicazione dell’art. 4 del decreto legge n. 138 del 2011, “inducono a considerare quanto meno conforme al diritto europeo la gestione del servizio a mezzo di azienda speciale, ente pubblico strumentale dell’ente locale con autonomia imprenditoriale”.

Anche se, è stato ulteriormente sottolineato, “permane il dubbio se occorra una previsione specifica da parte della legge”.

4. La disciplina introdotta con il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245, S.O..

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto, all’articolo 34, “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”, commi 13, 14, 15 e 16, la seguente disciplina in tema di affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di disciplina delle gestioni esistenti.

Comma 13: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di

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garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”;

Comma 14: “In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma 13 deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013. Per gli affidamenti per i quali non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, pena la cessazione dell’affidamento medesimo alla data del 31 dicembre 2013.”;

Comma 15: “Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020.”;

Comma 16: “Dopo il comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “1-bis. Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.”.

Per quanto concerne il regime giuridico degli affidamenti, la disciplina sopra riportata si contraddistingue per operare un semplice e immediato rinvio all’ordinamento europeo per l’individuazione dei requisiti di legittimità della “forma di affidamento prescelta” per la gestione dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

In particolare, conformemente all’indirizzo emerso con il referendum abrogativo, la norma non introduce alcuna limitazione all’utilizzazione del modello di gestione mediante “società in house”, la quale sarà quindi sempre ammissibile senza condizioni o limitazioni, ma con la sola presenza dei noti requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per la

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configurabilità di tale modello (partecipazione esclusivamente pubblica, controllo analogo, svolgimento prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante).

Si ritorna pertanto, per le società “in house”, alla stessa disciplina contenuta nel comma 15-bis dell’art. 113 del Testo unico dell’ordinamento degli enti locali.

In quanto conformi alla normativa comunitaria, saranno pertanto ammissibili i seguenti modelli di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica già sopra indicati:

a) la procedura competitiva ad evidenza pubblica;

b) la società mista a partecipazione pubblica e privata con la presenza di un partner

industriale scelto mediante gara e con l’attribuzione a tale partner di specifici compiti

operativi connessi con la gestione del servizio (cosiddetta gara “a doppio oggetto”, sulla

falsariga di quanto prevedeva il comma 2, lettera b) dell’articolo 23-bis;

c) la società in house, cioè la società a partecipazione interamente pubblica, rispetto alla

quale sussistano i requisiti del c.d. “controllo analogo” e del carattere prevalente

dell’attività a favore degli enti affidanti.

d) saranno inoltre possibili modelli di gestione anche diversi da quelli che erano previsti

nell’articolo 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (e nell’articolo 4 del decreto legge 13

agosto 2011, n. 238), fra i quali è possibile annoverare l’azienda speciale ai sensi dell’art.

114, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico dell’ordinamento degli enti locali).

L’articolo si limita a introdurre un obbligo meramente formale costituito dalla redazione di “apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

Per quanto concerne invece le gestioni esistenti, l’articolo in commento prevede due disposizioni.

Con la prima disposizione (comma 14), si prevede lo stesso obbligo formale di redazione della “relazione” di cui sopra, precisandosi che essa “deve essere pubblicata entro la data del 31 dicembre 2013”, mentre viene introdotto l’obbligo di specificare “un termine di scadenza dell’affidamento” per gli affidamenti (conformi all’ordinamento europeo) ne siano privi.

Sotto il profilo sostanziale le gestioni esistenti potranno continuare soltanto ove conformi all’ordinamento europeo. Viene posta, cioè, una identità di disciplina fra “nuovi affidamenti” e “affidamenti esistenti”: in entrambi i casi – salva l’eccezione di cui subito si dirà – l’unico

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parametro di riferimento per la loro legittimità (e, quindi, per poter ammettere la continuazione delle gestioni esistenti) è la normativa europea.

Con la secondo disposizione (comma 15), relativa alle società quotate in borsa, si introduce una norma eccezionale, in quanto si consente la prosecuzione di affidamenti diretti non conformi alla normativa europeo di tutela della concorrenza.

La disposizione in questione riproduce la disciplina già contenuta nell’art. 23-bis e, prima ancora, nel comma 15-bis dell’art. 113 del TUEL, consentendo che “gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile” possano continuare fino “alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”, mentre, per “gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza”, viene imposta la cessazione “improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante” alla data del “31 dicembre 2020”.

5. Le disposizioni introdotte dall’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

La necessità di una nuova valutazione del modello della società in house discende anche dall’introduzione, da parte comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di una disposizione che – se applicabile al servizio idrico integrato – potrebbe costituire un ostacolo alla scelta del suddetto modello.

La norma citata prevede che “Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.”.

La norma fa evidente riferimento alle sole società di cui al comma 1, cioè alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato.

Il citato comma 1 prevede, per tali società, alternativamente o lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 ovvero l’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni

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detenute entro il 30 giugno 2013 e la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che ad una serie di categorie di società non si applicano “le disposizioni di cui al comma 1”. Fra queste esclusioni sono annoverate le “società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica”.

Il dubbio che sorge è quello dell’ambito oggettivo di esclusione, se cioè alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica non si applichi solo il comma 1 oppure, anche se non espressamente compreso, non si applichi pure il comma 2, sopra richiamato.

A nostro avviso, anche se il citato comma si limita a prevedere che alle “società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica” non si applicano le sole “disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo”, un’interpretazione sistematica e secondo “ratio” della complessiva regolamentazione normativa non può che deporre per la non applicazione alle suddette società anche delle disposizioni di cui al comma 2.

Deve invece ritenersi che trovi applicazione alla società in house la disposizione di cui al comma 5 del citato articolo 4, in tema di composizione del consiglio di amministrazione e di compensi assembleari.

Il comma dispone che “Fermo restando quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma [“tre membri di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.”]. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree

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relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Deve ritenersi, in conclusione, che le disposizioni introdotte dall’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, non siano tali da modificare la scelta di optare per una gestione del servizio idrico integrato mediante società in house.

6. L’esame delle criticità e dei vantaggi della società in house

6.1. - Le criticità della società in house.

Le principali criticità del modello della Società in house possono essere individuate nelle seguenti:

• Assunzione del “rischio imprenditoriale” da parte del Pubblico. Responsabilità economico/finanziaria dei Comuni per la partecipazione alla gestione del SII.

• Maggiore complessità nella strutturazione di un finanziamento su base “project financing”. Garanzie richieste alla Parte Pubblica dalle Banche Finanziatrici.

• Assunzione del “rischio imprenditoriale” da parte del Pubblico. Responsabilità economico/finanziaria dei Comuni per la partecipazione alla gestione del SII. Pur costituendo la Società in house come società di capitali con limitazione di

responsabilità rispetto ai soci per le obbligazioni sociali, cionondimeno i Comuni potrebbero essere chiamati a “coprire” le (eventuali) perdite di gestione della Società in house, con conseguente sostanziale assunzione di un “rischio imprenditoriale” a carico del Pubblico.

Tale Responsabilità potrebbe sorgere non solo per mere ragioni di convenienza politico/economica che consiglino di ripianare le perdite con aumenti di capitali, ma anche per precisi “obblighi giuridici” contenuti negli (eventuali) accordi che le Banche Finanziatrici potrebbero richiedere direttamente anche nei confronti dei Soci Pubblici della Società in house al verificarsi di determinate condizioni.

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E’ quanto può avvenire, in particolare, nella strutturazione dei finanziamenti su base “project financing” ove potrebbe essere richiesto dalle Banche Finanziatrici ai Comuni soci della Società in house, non solo il pegno sulle azioni della Società, ma anche obblighi di garanzia o di contribuzione economica (di regola mediante obblighi di ripristino del capitale sociale in caso di perdite oltre un certo limite).

In altre parole, se la società che gestisce il SII è una società pubblica, potrebbe risultare quanto meno difficile per i Comuni (anche soltanto per ragioni politico-istituzionali) evitare nuovi conferimenti per porre rimedio ad eventuali perdite della società.

L’alternativa è costituita dall’aumento delle tariffe finalizzato al corrispondente aumento dei ricavi della Società in house e giustificato dalla necessità di assicurare al Gestore il riequilibrio economico-finanziario della gestione (compatibilmente ed entro i limiti previsti dalla disciplina in tema di tariffa del servizio idrico integrato).

Maggiore complessità nella strutturazione di un finanziamento su base “project financing”. Garanzie richieste alla Parte Pubblica dalle Banche Finanziatrici.

La strutturazione di un finanziamento su base “project financing” per la realizzazione degli investimento contenuti nel Piano di ambito richiede una maggiore complessità per il necessario coinvolgimento della Parte Pubblica nella redazione e sottoscrizione di tutti i documenti occorrenti.

Le banche Finanziatrici richiedono inoltre, di regola, nella strutturazione del sistema delle garanzie che assistono il finanziamento (c.d. “Security package”), il coinvolgimento delle Parti Pubbliche socie della Società Mista.

Tale aspetto è già stato brevemente evidenziato al precedente punto.

Deve rilevarsi tuttavia, in generale, che le possibili criticità della società in house (assunzione del “rischio imprenditoriale” da parte del Pubblico e complessità nella strutturazione di un finanziamento su base “project financing”) non appaiono come criticità proprie del modello della società in house, quanto criticità insite nell’attuale regolamentazione normativa dell’intera organizzazione del servizio idrico integrato in Italia, indipendentemente dalla modello di gestione dello stesso che venisse prescelto.

E’ da ritenersi, infatti, che le difficoltà nel reperimento dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti e il rischio di un coinvolgimento economico dei Comuni dipendano soprattutto dall’attuale strutturazione dei meccanismi tariffari di copertura dei costi e

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dall’attuale regolamentazione generale del servizio; in conclusioni si tratta di criticità che, più o meno, sono proprie di tutti i modelli di gestione del servizio idrico integrato.

6.2. I vantaggi della società in house

I principali vantaggi del modello della Società in house possono essere individuate nei seguenti:

1) Gestione effettiva del servizio da parte del pubblico; 2) La Società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio,

con il metodo imprenditoriale di gestione; 3) La Società in house favorisce l’aggregazione dei rami di azienda relativi al

servizio idrico delle attuali gestioni nel gestore di ambito;

1. Gestione effettiva del servizio da parte del pubblico Il modello pubblico di gestione del servizio è quello che consente agli Enti locali di

attribuirsi – oltre alle funzioni amministrative di organizzazione del servizio, di programmazione e indirizzo (soprattutto mediante l’approvazione del Piano di ambito), e di controllo sul servizio stesso (soprattutto mediante l’attività di controllo dell’Ufficio di ambito) – anche la effettiva e sostanziale gestione del servizio idrico integrato.

Il modello della gestione pubblica del servizio integra, cioè, una forma di “amministrazione diretta” del servizio da parte della pubblica amministrazione.

Mentre nei modelli di gestione che prevedono l’esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l’affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico.

Se il modello di gestione pubblica è attuato mediante una società in house, si realizza una forma di gestione diretta del servizio mediante una struttura sostanzialmente pubblica, ma formalmente privata.

Se poi la gestione fosse attribuita, anziché ad una società di capitali, ad un ente pubblico economico (come l’azienda speciale) ne conseguirebbe la pubblicità della gestione anche sotto il profilo formale e non solo sostanziale.

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2. La società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione La società in house coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al suo contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.

3. La Società in house favorisce l’aggregazione dei rami di azienda relativi al servizio idrico delle attuali gestioni nel gestore di ambito. Con la Società in house le attuali Società pubbliche che svolgono alcune fasi o segmenti

del servizio, ovvero lo svolgono relativamente a determinati territori o a favore di alcuni Comuni (“Le Società Esistenti ”), potranno conferire i rispettivi rami di azienda alla Società in house.

Pur potendosi escludere che possa residuare uno spazio di ulteriore operatività per le Società Esistenti, tuttavia, la società in house consente più facilmente l’aggregazione dei rami di azienda afferenti al servizio idrico delle attuali società di gestione nella società in house.

Per quanto riguarda l’esclusione della possibilità di una ulteriore operatività per i gestori esistenti, si rileva che anche nel caso in cui si ritenesse legittima la partecipazione dei Comuni alla Società di gestione “in via indiretta” per il tramite delle Società Esistenti, ne conseguirebbe che esse:

a) diventano socie della Società di gestione partecipando al capitale sociale della stessa;

b) tuttavia, non svolgono alcuna attività relativa al SII, in quanto dette attività sono svolte direttamente dalla stessa Società di gestione (sia essa in house o mista) o dal Partner Industriale (cui sono attribuiti i “Compiti Operativi”) nella Società Mista. Risulta infatti di dubbia legittimità un modello di Società in house o di Società Mista che

preveda nella sua compagine sociale le Società Esistenti e che preveda inoltre l’attribuzione a dette Società di specifici compiti relativi al SII.

Si tratterebbe infatti di un sostanziale affidamento “diretto” di servizi incompatibile con la disciplina comunitaria e statale in tema di tutela della concorrenza.

Per le Società Esistenti – che sono quasi tutte pubbliche – si pone pertanto la necessità far confluire il proprio ramo di azienda relativo al servizio idrico nel nuovo gestore, anche al fine di salvaguardare equilibri di bilancio.

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I modelli della Società mista e della gara – con l’ingresso di un soggetto industriale privato, dotato di una propria organizzazione di mezzi e di personale – limitano la possibilità di acquisizione, da parte del nuovo gestore, dei rami di azienda afferenti al servizio idrico di proprietà degli attuali gestori.

Il modello della società in house favorisce invece il processo di aggregazione dei rami di azienda dell’idrico degli attuali gestori (ripetesi: in prevalenza pubblici) nel nuovo gestore di ambito.

7. L’esame delle criticità e dei vantaggi della società mista a partecipazione pubblica e privata

7.1. - Le criticità della società mista a partecipazione pubblica e privata Le principali criticità del modello della Società Mista possono essere individuate nelle

seguenti:

1) Individuazione della Parte Pubblica che detiene la maggioranza del capitale sociale della Società Mista;

2) Confusione fra la funzione pubblica di “indirizzo e controllo” e l’attività di “gestione del servizio”: conseguente depotenziamento della funzione di indirizzo e controllo sulla gestione del SII.

3) La definizione dei “Compiti Operativi” da attribuire al Partner Industriale, socio della Società Mista e scelto con gara.

4) La Società Mista non favorisce la continuazione delle gestioni da parte delle attuali Società pubbliche.

5) Inidoneità della gara a selezionare il partner privato industriale effettivamente migliore.

La Parte Pubblica che detiene la maggioranza del capitale della Società Mista può essere identificata in tre modi, che si possono combinare fra di loro:

6) i “Comuni”, i quali partecipano al capitale sociale della Società Mista: in questo caso si realizza una partecipazione “diretta” dei Comuni alla Società Mista;

7) le attuali Società che gestiscono fasi o segmenti del servizio: in questo caso si realizza una partecipazione “indiretta” dei Comuni alla Società Mista;

8) le attuali “Patrimoniali Comunali o Intercomunali”: anche in questo caso si realizza una partecipazione “indiretta” dei Comuni alla Società Mista;

a) la (eventuale) “Patrimoniale Intercomunale derivante dall’aggregazione delle attuali Patrimoniali e dei beni di proprietà degli attuali gestori del servizio”: anche

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in questo caso si realizza una partecipazione “indiretta” dei Comuni alla Società Mista.

Quel che più rileva è che, secondo un certo orientamento, la partecipazione indiretta sarebbe vietata dall’articolo 150, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), disposizione che non è stata abrogata dal Regolamento di Attuazione dell’Articolo 23-bis.

Sussistono inoltre dubbi sulla possibilità che la partecipazione “indiretta” si possa realizzare tramite le Patrimoniali: in questo caso, infatti:

b) si attribuirebbe alla Patrimoniale un oggetto sociale diverso da quello loro proprio.

c) la partecipazione della Patrimoniale alla Società Mista potrebbe comportare conseguenze economiche pregiudizievoli per la Patrimoniale stessa (obbligo o opportunità di ripianare le perdite della Società Mista) con possibili riflessi negativi sul patrimonio della stessa che è costituito anche dalle Reti e dagli Impianti afferenti il SII.

1. Confusione fra la funzione pubblica di “indirizzo e controllo” e l’attività di “gestione del servizio”: conseguente depotenziamento della funzione di indirizzo e controllo sulla gestione del SII. Il modello della Società Mista realizza una confusione fra la funzione di “indirizzo e

controllo” (svolta dall’Ufficio di Ambito) e quella di “gestione del servizio” (svolta dalla Società Mista).

Come abbiamo detto, il “Pubblico” “indirizza” e “controlla” la gestione del SII tramite l’Ufficio di Ambito: l’indirizzo sulla Società Mista si realizza sostanzialmente mediante la programmazione contenuta nel Piano di Ambito; mentre il controllo “esterno” sulla Società Mista si realizza mediante le apposite clausole contenute nel “Contratto di Servizio”.

In caso di gestione affidata a Società Mista, può determinarsi, di fatto, un depotenziamento delle suddette funzioni di indirizzo e controllo: pur rimanendo, infatti, formalmente la Società Mista un soggetto distinto dal controllore pubblico, risulterà difficile per l’Ufficio di Ambito azionare pienamente gli strumenti di controllo di cui è titolare (e, soprattutto, i poteri sanzionatori), in quanto essi coinvolgono, sia pure indirettamente, la stessa Parte Pubblica.

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In sostanza, la criticità di fondo della Società mista è costituita dalla condivisione da parte del Pubblico del rischio imprenditoriale, senza che, come contropartita di tale assunzione di rischio, risulti un effettivo e reale aumento dei poteri decisionali e di controllo sulla gestione del servizio.

2. Maggiore complessità nella strutturazione di un finanziamento su base “project financing”. Garanzie richieste alla Parte Pubblica dalle Banche Finanziatrici.

La strutturazione di un finanziamento su base “project financing” per la realizzazione degli investimento contenuti nel Piano di ambito richiede una maggiore complessità per il necessario coinvolgimento della Parte Pubblica nella redazione e sottoscrizione di tutti i documenti occorrenti.

Le banche Finanziatrici richiedono inoltre, di regola, nella strutturazione del sistema delle garanzie che assistono il finanziamento (c.d. “Security package”), il coinvolgimento delle Parti Pubbliche socie della Società Mista.

Tale aspetto è sostanzialmente analogo a quello della Società in house sopra esaminato.

3. La definizione dei “Compiti Operativi” da attribuire al Partner Industriale, socio della Società Mista e scelto con gara.

Il modello della Società mista presuppone l’individuazione dei compiti industriali o operativi da attribuire al socio, anche se la normativa (ma ora abrogata) consentiva forse di limitare l'attribuzione di tali compiti soltanto a una parte di quelli svolti dalla società (con la sostituzione della attribuzione “dei” Compiti Operativi con l'attribuzione “di” Compiti Operativi).

Nel caso in cui al Partner Industriale non sia attribuita l’intera gestione del servizio, ma soltanto alcuni “Compiti Operativi”, le restanti attività dovranno essere svolte dalla Società Mista con la propria organizzazione di mezzi e personale.

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Tuttavia, a maggior ragione oggi che tale normativa non è più in vigore, tale limitazione dei Compiti operativi potrebbe risultare non conforme alla normativa comunitaria in tema di società mista, la quale presuppone che il Partner Privato rappresenti il sostanziale affidatario della gestione del servizio.

Nell’ottica comunitaria, l’affidamento “diretto” alla Società Mista è legittimo in quanto il “sostanziale” affidatario del servizio è il Partner Industriale scelto con gara.

Risulta pertanto particolarmente critica la scelta di attribuire al Partner Industriale, invece dell’intera gestione del servizio, soltanto una parte o una fase o un segmento dello stesso, ovvero alcune determinate attività (quali, ad esempio, la realizzazione delle opere previste nel piano degli investimenti e/o la manutenzione della rete e degli impianti).

Il modello della società mista, inoltre, pare non consentire la possibilità di attribuire al nuovo socio meri compiti di management (ad esempio, l'assunzione della direzione della società mediante la nomina dell'amministratore delegato o ipotesi analoghe); anche se tale soluzione dovrebbe essere maggiormente approfondita.

Dovranno in ogni caso essere individuati in concreto i compiti operativi e industriali o manageriali da assegnare al nuovo socio, secondo criteri aziendali che tengano conto dell'efficienza, efficacia e economicità della gestione, a meno che – con scelta giuridicamente consigliabile – non si opti per l’attribuzione al socio privato l’intera gestione effettiva e sostanziale del servizio idrico integrato, senza alcuno spazio di gestione da parte della Società in house in quanto tale.

Risulta inoltre critica l’individuazione dello strumento giuridico idoneo a realizzare il suddetto affidamento di Compiti Operativi al Socio Industriale. In alcuni casi è stato utilizzato l’istituto delle “prestazioni accessorie” di cui all’articolo 2345 del codice civile.

4. Inidoneità della gara a selezionare il partner privato industriale effettivamente migliore.

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La criticità consiste nella difficoltà di selezionare, con una procedura di gara, il partner privato industriale effettivamente migliore quale socio della Società mista di gestione del SII.

Intendo cioè esprimere il concetto che la particolare natura del SII, l’ampiezza delle attività affidate al Gestore (che comprende non solo l’erogazione dell’acqua, ma anche i servizi di fognatura e di depurazione e che arriva alla realizzazione di tutti gli investimenti previsti nel piano di ambito), la durata della gestione, la presumibile lacunosità o parzialità dei dati relativi alle gestioni esistenti, ecc., non sempre consentono di impostare una procedura di gara idonea a selezionare il concorrente effettivamente migliore.

Ciò vale, a maggior ragione, per la gara per la scelta del Gestore.

La criticità in questione è quindi comune ad entrambi i modelli (Gara e Società Mista), in quanto – almeno in teoria – il Partner Industriale della Società Mista è (o, almeno, dovrebbe essere) l’effettivo Gestore del servizio: Gestore selezionato con Gara e Partner Industriale della Società Mista dovrebbero quindi, in sostanza, coincidere.

7.2. Alcune notazioni sulle modalità di scelta del partner industriale nella società mista a partecipazione pubblica e privata.

Pur non costituendo vere e proprie “criticità” si evidenziano alcuni aspetti della procedura di selezione del partner Industriale che richiedono particolare attenzione.

1. La definizione dell’oggetto della gara per la scelta del Partner Industriale.

Il modello della società mista prevede che il socio privato non sia soltanto un socio c.d. finanziatore, che si limiti a partecipare al capitale sociale della società, ma che debba configurarsi come socio operativo (“Partner Industriale”). Ne consegue che a tale socio devono essere attribuiti (con modalità giuridiche che la legge non chiarisce) compiti operativi e industriali, nonché una partecipazione attiva nel management della società.

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La gara per la scelta del Partner Industriale dovrà pertanto avere come oggetto:

• non solo, l’acquisizione della partecipazione nella Società Mista per una percentuale di almeno il 40% del capitale sociale (secondo la previgente legislazione);

• ma anche l’esecuzione dei compiti operativi (o, almeno, di “alcuni” compiti operativi) connessi alla gestione del servizio (fra questi potrebbe rientrare l’esecuzione delle opere previste nel Piano di ambito e la realizzazione delle attività di manutenzione). Si tratta quindi di unire in un’unica procedura di gara due distinti oggetti:

a) l’acquisizione della partecipazione sociale; b) la realizzazione di lavori e/o la prestazione di forniture e/o di servizi.

La disciplina di gara dovrà pertanto essere attentamente studiata in quanto rispetto ad essa trovano applicazione diversi apparati normativi (la disciplina dei servizi pubblici locali, il Codice dei Contratti Pubblici, le norme sulla cessione di partecipazioni, ecc.).

2. La sottoscrizione del capitale sociale e il sovrapprezzo.

La gara potrà prevedere che i concorrenti presentino, oltre a una “Offerta tecnica”

(costituita, ad esempio, dalle proposte migliorative relative alla organizzazione e

gestione del SII), anche una “Offerta economica” concernente:

a) l’obbligo di sottoscrizione e liberazione in denaro della percentuale non inferiore al 40% del capitale sociale della Società Mista;

b) il pagamento e versamento del Sovrapprezzo; c) il prezzo proposto per l’esecuzione degli specifici Compiti operativi previsti nei

documenti di gara. Per realizzare la possibilità di una offerta di “sovrapprezzo” l’atto costitutivo della Società

Mista potrà prevedere l’assegnazione delle azioni (in caso di società per azioni) o delle quote (in caso di società a responsabilità limitata) non proporzionale al capitale sottoscritto.

L’atto costitutivo della Società Mista potrà prevedere, cioè, l’assegnazione delle azioni alla Parte Pubblica non proporzionale rispetto al valore della sottoscrizione del capitale sociale, secondo quanto consentito dall’articolo 2346, quarto comma, del codice civile (“l’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni”, fermo restando che “in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale”).

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In alternativa, può prevedersi una assegnazione delle azioni proporzionale al capitale sottoscritto. In quest’ultimo caso, il Sovrapprezzo richiesto al socio privato non sarà imputato a capitale sociale ma a riserva.

7.3. I vantaggi della società mista a partecipazione pubblica e privata.

Il principale vantaggio che si ritiene di rinvenire nella società mista a partecipazione pubblica e privata è quello di attribuire anche al Pubblico il potere decisionale sulla concreta gestione del servizio e, comunque, il controllo sulla Società di gestione anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice civile a favore dei soci.

Gli aspetti positivi che di solito vengono sottolineati per quanto concerne la gestione mediante Società Mista consistono, più precisamente, nei seguenti:

a) “Potere decisionale pubblico sulla gestione del servizio”: il fatto che la Parte Pubblica detenga la

maggioranza del pacchetto azionario consente alla Parte Pubblica di poter far prevalere le

proprie decisioni sia in Assemblea che all’interno dell’Organo Amministrativo;

b) “Controllo pubblico sulla società anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice

civile per le società di capitali”: il “Pubblico” può controllare la gestione del SII non soltanto

tramite l’Ufficio di Ambito (che esercita il controllo “esterno” sulla Società Mista mediante le

apposite clausole contenute nel “Contratto di Servizio”), ma anche direttamente tramite la

partecipazione al capitale sociale della Società Mista (con possibilità di esercitare tutti quei

controlli “interni” alla società previsti dal codice civile per le società di capitali).

L’esperienza ha dimostrato, tuttavia, che tali prerogative del “Pubblico” risultano a volte più “formali” che sostanziali, per una serie di motivi:

a) il Partner Industriale può richiedere di poter designare l’Amministratore delegato della Società

Mista;

b) il Partner Industriale può richiedere che lo Statuto preveda maggioranze qualificate sia

nell’organo di amministrazione che in Assemblea che, di fatto, attribuiscono al Partner

Industriale almeno un “potere di vero” sulle scelte più importanti della Società;

c) di fronte a situazioni di perdita gestionale alcune scelte gestionali risultano praticamente

necessitate per evitare il deteriorarsi del quadro economico-finanziario della Società;

d) nella strutturazione dei finanziamenti su base “project financing” le Banche Finanziatrici, al

verificarsi di determinate condizioni economico-finanziarie della Società, si ingeriscono

nell’amministrazione della società, esautorando (almeno parzialmente) i poteri dei Soci.

e)

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8. L’esame delle criticità e dei vantaggi dell’affidamento mediante gara.

8.1. - Le criticità dell’affidamento mediante gara.

Le principali criticità del modello della Gara per la scelta del Gestore del SII possono essere individuate nelle seguenti:

1) La gestione del SII è rimessa in via esclusiva all’impresa che si è aggiudicata la gara.

2) Inidoneità della gara a selezionare il Gestore effettivamente migliore;

3) L’abrogazione della norma che ammetteva la remunerazione del capitale investito.

1. La gestione del SII è rimessa in via esclusiva a ll’impresa che si è aggiudicata la gara.

La criticità fondamentale del’affidamento del servizio mediante gara è costituita dalla impossibilità per la Parte Pubblica di indirizzare e di controllare la gestione del servizio attraverso gli strumenti privatistici contenuti nel codice civile.

Come già rilevato, la gara impedisce alla Parte Pubblica di adottare le scelte

gestionali che sono rimesse all’impresa o alle imprese aggiudicatarie. E’ pur vero che rimangono in capo al Pubblico (e, segnatamente, all’Ufficio di

Ambito e ai Comuni) tutti i poteri di programmazione, di indirizzo e di controllo previsti dal Testo Unico ambientale; tuttavia – almeno sotto un profilo formale – la gara non consente, per definizione, di introdurre uno specifico potere decisionale pubblico sulla gestione del servizio, né un controllo sulla gestione operato mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice civile in relazione alle società di capitali.

Al contrario, come rilevato, il modello della Società Mista consente (almeno

formalmente) di fondare:

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a) un “Potere decisionale pubblico sulla gestione del servizio”: il fatto che la Parte Pubblica detenga la maggioranza del pacchetto azionario consente alla Parte Pubblica di poter far prevalere le proprie decisioni sia in Assemblea che all’interno dell’Organo Amministrativo;

b) un “Controllo pubblico sulla società anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal codice civile per le società di capitali”: il “Pubblico” può controllare la gestione del SII non soltanto tramite l’Ufficio di Ambito (che esercita il controllo “esterno” sulla Società Mista mediante le apposite clausole contenute nel “Contratto di Servizio”), ma anche direttamente tramite la partecipazione al capitale sociale della Società Mista (con possibilità di esercitare tutti quei controlli “interni” alla società previsti dal codice civile per le società di capitali).

Il modello della società in house (o dell’azienda speciale) è quello che – per tabulas – consente al Pubblico di gestire direttamente il servizio assumendosene ogni decisione e responsabilità.

2. Inidoneità della gara a selezionare il Gestore effettivamente migliore.

La presente criticità concerne, come abbiamo visto, non solo il modello della Gara per la scelta del Gestore, ma anche il modello della Società Mista, con riferimento alla Gara per la scelta del Partner Industriale.

La criticità consiste nella difficoltà di selezionare, con una procedura di gara, il concorrente effettivamente migliore nella gestione del SII.

Intendo cioè esprimere il concetto che la particolare natura del SII, l’ampiezza delle attività affidate al Gestore (che comprende non solo l’erogazione dell’acqua, ma anche i servizi di fognatura e di depurazione e che arriva alla realizzazione di tutti gli investimenti previsti nel piano di ambito), la durata della gestione, la presumibile lacunosità o parzialità dei dati relativi alle gestioni esistenti, ecc., non sempre consentono di impostare una procedura di gara idonea a selezionare il concorrente effettivamente migliore.

Ciò vale, come detto, sia per la gara per la scelta del Gestore, che per la gara per la scelta del Partner Industriale nella Società Mista.

La criticità in questione è quindi comune ad entrambi i modelli (Gara e Società Mista), in quanto – almeno in teoria – il Partner Industriale della Società Mista è (o, almeno, dovrebbe essere) l’effettivo Gestore del servizio: Gestore selezionato con Gara e Partner Industriale della Società Mista dovrebbero quindi, in sostanza, coincidere.

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3. L’abrogazione della norma che ammetteva la remunerazione del capitale investito

Come abbiamo visto, a seguito dell’esito del referendum popolare, è risultata abrogata quella parte dell’articolo 154 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa all’adeguatezza della remunerazione del capitale investito ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Non risulta pertanto più ammissibile inserire quale componente della tariffa del

servizio idrico integrato la voce relativa alla remunerazione del capitale investito, che costituiva, sostanzialmente, il profitto per il gestore.

Il quesito referendario mirava infatti, come rilevato dalla Corte costituzionale nella

sua sentenza del 26 gennaio 2011, n. 26, a perseguire “la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”.

Ne consegue, pertanto, che la tariffa – nonostante recenti indirizzi secondo i quali

essa possa coprire gli oneri finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti – ha perso il suo carattere remunerativo.

Tale circostanza rende decisamente problematica la partecipazione di imprese

industriali alla gestione del servizio, risultando decisamente difficile la realizzazione di margini di redditività in linea con le aspettative del mercato.

Quanto sopra potrebbe quindi essere considerato come un elemento tale da

consigliare una gestione diretta del servizio da parte dell’amministrazione pubblica mediante forme quali la società in house o l’azienda speciale, mentre decisamente penalizzati appaiono i modelli della società mista a partecipazione pubblica e privata e dell’affidamento con gara, implicando la necessaria partecipazione di imprese industriali private o, comunque – quand’anche di proprietà pubblica – informate al perseguimento dello scopo lucrativo tipico delle società commerciali

8.2. I vantaggi dell’affidamento mediante gara.

I principali vantaggi dell’affidamento mediante gara sono ritenuti i seguenti:

1) La gara consente di individuare un imprenditore qualificato tale da poter gestore il servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità

2) Possibilità per gli attuali gestori di partecipare alla gara.

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1. La gara consente di individuare un imprenditore qualificato tale da poter gestore il servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità

Il vantaggio che normalmente viene attribuito alla gara e alle procedure competitive ad evidenza pubblica è quello di consentire la scelta del gestore “migliore”, tale da poter gestore il servizio secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Possibilità per gli attuali gestori di partecipare alla gara.

Il ricorso alla gara per la scelta del Gestore consente invece alle Società Esistenti, anche se partecipate interamente dai Comuni e anche se godono di affidamenti diretti, di partecipare (preferibilmente consorziandosi o associandosi fra di loro e, eventualmente, anche con altri imprenditori pubblici e/o privati, nonché con Banche finanziatrici) alla gara bandita, appunto, per la scelta del gestore di ambito.

Tale possibilità era prevista dalla normativa che disciplinava i servizi pubblici

locali, che, benché abrogata, si ritiene si possa continuare ad applicata in quanto ragionevole punto di incontro fra l’esigenza di impedire che alla gara partecipino imprese titolari di affidamenti diretti (e tali quindi da alterare il principio di parità fra i concorrenti) e l’esigenza di consentire alle imprese, soprattutto pubbliche, che svolgono il servizio di avere le chance di prosecuzione della propria attività.

9. L’esame delle criticità e dei vantaggi dell’azienda speciale

9.1. Le criticità dell’azienda speciale

Le criticità dell’azienda speciale sono le stesse criticità che abbiamo sopra

evidenziato per la società in house.

Ad esse si aggiunge la specifica criticità consistente in una maggiore difficoltà, rispetto alla società in house nell’attuazione delle procedure di eventuale aggregazione dei rami di azienda delle società, prevalentemente pubbliche, che attualmente gestiscono fasi del servizio idrico all’interno dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese.

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Mentre infatti la forma societaria, propria del modello in house, consente la piana e diretta applicazione degli istituti e delle norme del codice civile in tema di operazioni societarie straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti, per l’azienda speciale l’applicazione di tali istituti e norme non appare certa, ma, al più, potrebbe discendere da un’interpretazione analogica delle nuove disposizioni di cui agli articoli 2500 septies e 2500 octies del codice civile, che disciplinano, rispettivamente, la “trasformazione eterogenea da società di capitali” e la “trasformazione eterogenea in società di capitali”.

La possibilità di applicazione analogica di tali disposizioni ha come presupposto che si risolva positivamente l’assimilazione della azienda speciale – non espressamente compresa in tali norme – con i soggetti giuridici a cui tali norme si applicano per espressa previsione normativa (si tratta dei seguenti soggetti indicati espressamente agli articoli 2500 septies e 2500 octies del codice civile: consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni).

Indubbiamente l’operazione di aggregazione delle gestioni esistenti comporterà una serie di aspetti anche pratici, e non solo teorico-giuridici, di maggiore complessità rispetto alla società in house.

Per tale motivo – in considerazione della sostanziale identità fra società in house e azienda speciale sotto il profilo dei poteri riservati ai Comuni nella gestione del servizio, in quanto sia la società in house che l’azienda speciale realizzano una forma di gestione diretta del servizio da parte del pubblico, e che la natura formalmente privata della società in house non pregiudica il più completo e assoluto controllo del pubblico sulla società stessa – potrebbe forse darsi la preferenza, ove la scelta ricadesse su una gestione pubblica diretta del servizio, per la società in house rispetto all’azienda speciale.

D’altro canto, dopo che si fossero attuate le procedure di aggregazione dei rami di azienda delle gestioni esistenti, niente vieterebbe di trasformare la società in house in un’azienda speciale.

9.2. I vantaggi dell’azienda speciale.

I vantaggi dell’azienda speciale sono sostanzialmente gli stessi di quella della società in house.

10. La tesi secondo la quale la società in house e l’azienda speciale costituiscono modalità eccezionali di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

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La scelta fra i modelli di gestione del servizio che sono stati sopra indicati è inoltre condizionata dall’esame della tesi secondo la quale, anche se non trovano più applicazione i limiti all’affidamento in house previsti dai citati art. 23-bis e art. 4 a seguito della loro abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità ed all’assenza di limitazioni al modello in house da parte della vigente normativa di cui al decreto legge n. 179 del 2012, tuttavia – secondo un indirizzo che appare in giurisprudenza prevalente (si veda, fra le altre, Corte costituzionale 17 novembre 2010, n. 325 e Consiglio di Stato, sez. I, parere 23 marzo 2011, n. 5653) – l’affidamento in house rimarrebbe sempre, sulla base della normativa comunitaria, una modalità eccezionale di gestione del servizio.

Come rilevato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 325 del 2010, la normativa comunitaria ammetterebbe la gestione diretta dei servizi pubblici nel caso in cui lo Stato nazionale ritenesse che l’applicazione delle regole della concorrenza (e, quindi, anche della regola della necessità dell’affidamento a terzi mediante una gara ad evidenza pubblica) ostacoli, in diritto od in fatto, la “speciale missione” dell’ente pubblico (art. 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573, Sea s.r.l.).

In tali ipotesi l’ordinamento comunitario, rispettoso dell’ampia sfera discrezionale attribuita in proposito agli Stati membri, si riserva solo di sindacare se la decisione dello Stato sia frutto di un “errore manifesto”.

Sulla base della tesi di cui sopra gli spazi per la gestione diretta dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sarebbero, in effetti, molto limitati, risultando difficile, nella stragrande maggioranza dei casi, poter sostenere che l’applicazione delle regole della concorrenza “ostacoli, in diritto od in fatto, la speciale missione dell’ente pubblico”, anche in considerazione della possibilità di imporre ai gestori privati l’attuazione di “obblighi di servizio pubblico” alla sola condizione di riconoscere al gestore le necessarie “compensazioni economiche” nel caso in cui tali obblighi comportassero costi superiori ai ricavi.

Riteniamo di non dover affrontare l’esame della problematica per quanto concerne, in generale, i servizi pubblici locali di rilevanza economica, ma di limitare la nostra attenzione al servizio idrico integrato.

Se è vero infatti che la suddetta tesi – secondo cui l’affidamento in house costituirebbe sempre, sulla base della normativa comunitaria, una modalità eccezionale di gestione del servizio – può ritenersi corretta, in via generale, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, a conclusione diversa pare che debba giungersi per quanto concerne il servizio idrico integrato, alla luce, in particolare, dell’esito del referendum.

Come abbiamo già rilevato, il referendum aveva le seguenti finalità:

“rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”;

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� “escludere l’applicazione delle norme, contenute nell’art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)”.

Se si può discutere che l’effetto del referendum determini il venir meno del carattere “eccezionale” dell’affidamento diretto in house per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ma, invero, anche questa tesi potrebbe trovare conforto nelle motivazioni in base alle quali la recente sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’intero articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 238, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), certamente l’effetto “combinato” delle due predette finalità depone per il venir meno di tale carattere eccezionale del modello in house quanto meno per il servizio idrico integrato.

In ogni caso, con riferimento al servizio idrico integrato, la scelta del modello in house appare contrassegnata da un alto grado di discrezionalità amministrativa, se non rientrare, addirittura, nell’ambito delle scelte propriamente “politiche” rispetto alle quali è grandemente attenuata l’incisività del sindacato giurisdizionale.

IL PRESIDENTE

DR. CARLO DI PIETRO

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