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Delibera n. 5/16 seduta del 04.02.16 Oggetto: parere su proposta di deliberazione PD 757/2015: Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38bis, 41, 42 e 44) IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Visto l’art. 23 dello Statuto comunale; Visto l’art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità; Vista la documentazione del 12 gennaio 2016 - PG 2016/14506 - pervenuta dalla Segreteria del Sindaco, con la quale si richiede il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. PD 757/2015: Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38bis, 41, 42 e 44); PREMESSO CHE - il Sindaco e la sua Giunta Comunale hanno richiesto a questa Municipalità di esprimere un parere su 8 proposte, giunte contemporaneamente, di modifiche ed abrogazioni di altrettanti regolamenti comunali; - le proposte di modifiche ed abrogazioni riguardano il complesso delle attività amministrative degli organi del decentramento; - il Sindaco e la sua giunta comunale non hanno accolto la proposta di intraprendere un condiviso percorso di riforma, in cooperazione con gli organi del decentramento, che tenesse conto anche delle problematiche in cui certamente incorreranno i cittadini veneziani in conseguenza degli illustrati interventi normativi; RILEVATO CHE - l’articolo 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà imponendo che la ripartizione gerarchica delle competenze debba essere opportunamente posta in capo agli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; - in applicazione di tale principio l’articolo 17 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) ha imposto ai comuni di grandi dimensioni, come il Comune di Venezia, di organizzare le circoscrizioni di decentramento, o municipalità, come organismi di gestione diretta dei servizi di base; - in esecuzione delle disposizioni costituzionali e legislative dell'articolo 22 dello Statuto Comunale ha previsto che le funzioni amministrative da assegnare agli organi di decentramento fossero individuate in base ai principi di differenziazione ed adeguatezza, propri della sussidiarietà; CONSIDERATO CHE - il complesso delle proposte di modifica ed abrogazione comporta un’evidente riduzione, rispetto gli atti organizzativi della struttura comunale e del relativo funzionigramma, da ultimo aggiornati con DG n. 101/2014 e DG n. 160/2015 e tuttora vigenti, delle competenze amministrative gestite in autonomia dalle Municipalità; - in tal senso le proposte di modifica ed abrogazione coinvolgono la quasi totalità dei servizi erogati dagli organi di decentramento quali il comparto sociale, i rapporti con le associazioni e l’organizzazione di eventi culturali determinando di fatto l’implicita abrogazione degli organi del decentramento; - una tale implicita abrogazione è in contrasto con i su richiamati principi costituzionali, con esplicite norme di legge e con lo stesso Statuto comunale laddove prevedono che l’organo di decentramento non sia un mero organo di consultazione e partecipazione ma bensì eroghi anche i Municipalità di Lido Pellestrina

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Delibera n. 5/16 seduta del 04.02.16

Oggetto: parere su proposta di deliberazione PD 757/2015: Modifiche al “Regolamentocomunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38bis, 41, 42 e 44)

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’art. 23 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità;

Vista la documentazione del 12 gennaio 2016 - PG 2016/14506 - pervenuta dalla Segreteria delSindaco, con la quale si richiede il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. PD 757/2015:Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38bis, 41, 42 e 44);

PREMESSO CHE

- il Sindaco e la sua Giunta Comunale hanno richiesto a questa Municipalità di esprimere unparere su 8 proposte, giunte contemporaneamente, di modifiche ed abrogazioni di altrettantiregolamenti comunali;- le proposte di modifiche ed abrogazioni riguardano il complesso delle attività amministrative degliorgani del decentramento;- il Sindaco e la sua giunta comunale non hanno accolto la proposta di intraprendere un condivisopercorso di riforma, in cooperazione con gli organi del decentramento, che tenesse conto anchedelle problematiche in cui certamente incorreranno i cittadini veneziani in conseguenza degliillustrati interventi normativi;

RILEVATO CHE

- l’articolo 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà imponendo che la ripartizionegerarchica delle competenze debba essere opportunamente posta in capo agli enti più vicini alcittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio;- in applicazione di tale principio l’articolo 17 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) haimposto ai comuni di grandi dimensioni, come il Comune di Venezia, di organizzare lecircoscrizioni di decentramento, o municipalità, come organismi di gestione diretta dei servizi dibase;- in esecuzione delle disposizioni costituzionali e legislative dell'articolo 22 dello Statuto Comunaleha previsto che le funzioni amministrative da assegnare agli organi di decentramento fosseroindividuate in base ai principi di differenziazione ed adeguatezza, propri della sussidiarietà;

CONSIDERATO CHE

- il complesso delle proposte di modifica ed abrogazione comporta un’evidente riduzione, rispettogli atti organizzativi della struttura comunale e del relativo funzionigramma, da ultimo aggiornaticon DG n. 101/2014 e DG n. 160/2015 e tuttora vigenti, delle competenze amministrative gestite inautonomia dalle Municipalità;- in tal senso le proposte di modifica ed abrogazione coinvolgono la quasi totalità dei servizi erogatidagli organi di decentramento quali il comparto sociale, i rapporti con le associazioni el’organizzazione di eventi culturali determinando di fatto l’implicita abrogazione degli organi deldecentramento;- una tale implicita abrogazione è in contrasto con i su richiamati principi costituzionali, conesplicite norme di legge e con lo stesso Statuto comunale laddove prevedono che l’organo didecentramento non sia un mero organo di consultazione e partecipazione ma bensì eroghi anche i

Municipalità di Lido Pellestrina

servizi di base al cittadino ed eserciti tutte le attività idonee ad avvicinare l’amministrazione alleesigenze della cittadinanza;

RILEVATO ALTRESI’ CHE

- in contrasto con i principi della legge sul procedimento amministrativo (art. 1 l. 241/90),l’abrogazione di ogni competenza amministrativa degli organi di decentramento, imponendoulteriori passaggi decisionali fra centro e periferia, determinerà un aggravamento dei procedimentiprincipiati su istanza di parte, con evidente nocumento per l’efficacia ed economicità dell’azioneamministrativa e dell’interesse dei cittadini;- la motivazione ricorrente inerente la “migliore allocazione delle risorse disponibili” o dizioni simili,lascia presupporre una prospettiva di centralizzazione delle risorse e degli uffici checomporterebbe un sicuro danno sia per l’allontanamento degli uffici e del personale dedicato aiservizi per il cittadino, sia per la perdita delle professionalità specifiche acquisite negli anni;- storicamente l'allontanamento di competenze e risorse dalla Municipalità, attuato già con lamotivazione della scarsità di risorse economiche e di personale, ha prodotto solo l'appesantimentodel procedimento di risposta al cittadino e l'allontanamento dal cittadino stesso, come già accadutocon la riduzione del Servizio Tecnico delle Municipalità attuata nel 2012;- la modifica di questi Regolamenti determina lo svuotamento delle Municipalità come organi didecentramento amministrativo e porta a compimento un percorso di marginalizzazione iniziatodalla Giunta Orsoni e dal Commissario Straordinario Zappalorto tramite la diminuzione dei fondi adesse assegnati;

Preso atto che la IV Commissione congiuntamente alla I e alla II Commissione riunitasi in data27.01.2016 e in data 4.02.2016, ha esaminato la proposta di delibera citata e la relativadocumentazione decidendo di rimettere alla discussione del Consiglio ogni decisione in merito;

Preso atto di quanto emerso sull’argomento nel corso del dibattito della seduta odierna;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità, ai sensi dell’art. 49 delDecreto Leg. vo 267/2000;

Visto che la votazione per l’espressione del parere richiesto, eseguitasi nel rispetto delle formalitàdi Legge e con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri, Nicola Gervasutti, Stefano Dionisi e AlessandroRuben Strozzi, ha avuto il seguente esito:

presenti n. 13; - votanti n. 13; - astenuti n. 1 (Gervasutti);

- voti favorevoli n. 12; - voti contrari n. 0;Con che,

D E L I B E R A

1- di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione di C.C. PD 757/2015: Modifiche al“Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38bis, 41, 42 e 44) per le motivazionidi cui sopra;

2- di dare immediata partecipazione del parere di cui alla presente deliberazione al Sig. Sindaco ealla Direzione Affari Generali e Supporto Organi.

Municipalità di Lido Pellestrina

MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO ______________

Deliberazione n° 03

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio: PD 2015/757 Modifiche al “Regolamentocomunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44) – Parere.

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

Sessione straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

SEDUTA DEL 05 febbraio 2016

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BALDAN Doriano XBERTOLA Daniele XBROLLO Luciano XCENTAZZO Mirco XCHIAVEGATO Lucia XCORÒ Marco XDA PREDA Sara XGOBBIN Laura XIOVON Jacopo XLOMBARDI Nicola XMILAN Dario XMINTO Nicola XRAMPAZZO Luisa XROSSATO Simone XSALIERI Enrica XSCAGGIANTE Loris XTRABUCCO Gianluca XZABEO Gaetano XZANATTA Emanuela X

Totale 15 4

PRESIEDE: Gianluca TRABUCCO

PARTECIPA: Luciano MARINI

Prot. Gen. 42723/2016 Seduta del 05.02.2016

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio: PD 2015/757 Modifiche al “Regolamentocomunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44) – Parere.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI CHIRIGNAGO ZELARINO

A relazione del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 avente per oggetto “Testo Unico delle leggisull’ordinamento delle autonomie locali”;

Visto lo Statuto della Città di Venezia; Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità; Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Chirignago Zelarino;

- Considerato che sono giunte contestualmente otto richieste di parere su altrettante modificheregolamentari:1) Modifiche al “ Regolamento Comunale delle Municipalità”.2) Modifiche al “Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altrivantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni (omissis)”.3) Approvazione del nuovo “Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi e l'utilizzo dipalestre scolastiche”.4) Modifiche al “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica di competenzadelle Municipalità – Rinominato “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica(omissis)”.5) Modifica del “Regolamento comunale del servizio refezioni scolastiche”.6) Modifica del “Regolamento comunale del servizio trasporti scolastici”.7) Modifica dell'articolo 5, comma quinto, del “Regolamento COSAP”.8) Abrogazione del “Regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale”.- Atteso che la lettura sistematica e congiunta delle otto proposte di modifica regolamentare rilevaalcuni punti di riflessione comuni condizionanti in modo identico il parere del Consiglio diMunicipalità su ogni singolo Regolamento modificato.

RILEVATO CHE

- L'indeterminatezza su quale struttura organizzativa l'Amministrazione voglia attuare in relazionealle modifiche regolamentari proposte non consente di valutare approfonditamente gli effetti realidelle modifiche stesse sulla Città, per cui le modifiche sono intempestive rispetto la scelta di basesull'assetto globale dei Servizi.- Il complesso delle norme modificate o abrogate comporta una evidente riduzione delle funzioni,servizi ed attività assegnate con esclusività ed autonomia alle Municipalità, rispetto gli attiorganizzativi della struttura comunale e del relativo funzionigramma, da ultimo aggiornati con DGn. 101/2014 e DG n. 160/2015 e per adesso ancora pienamente vigenti.- Tale riduzione di funzioni, servizi ed attività assegnate in autonomia di gestione e di risorsecontrasta con la previsione dell'articolo 17 del D Lvo n. 267/2000, laddove si prevede che lecircoscrizioni di decentramento, obbligatoriamente istituite nel comune di Venezia, sono organismi,

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oltre che di partecipazione e di consultazione dei cittadini, anche di diretta gestione di servizi dibase, che invece non vengono individuati.- Tale riduzione di funzioni, servizi ed attività, contrasta direttamente anche con l'articolo 22 delloStatuto Comunale laddove prevede che le funzioni amministrative da assegnare sono quelle cheesplicano i principi di differenziazione ed adeguatezza, proprie della sussidiarietà.- L'inserimento nel Regolamento delle Municipalità del nuovo articolo 4, comma quarto, che recita“Con propria deliberazione, la Giunta Comunale può delegare ulteriori servizi e attività allaMunicipalità (omissis)”, non può che riguardare le ulteriori funzioni delegabili ai sensi del succitatoarticolo 17 del D. Lvo n. 267/2000 e non quelle di base previste dalla norma nazionale,confermando un assetto di evidente illiceità formale delle nuove statuizioni del comune.- L'assenza di un raccordo diretto fra le istanze tipicamente locali del cittadino con il livello digoverno più vicino (ovvero quello decentrato) comporterebbe un passaggio in più nei procedimentiamministrativi decisori su tali istanze, in contrasto con il divieto di appesantimento deiprocedimenti di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge n. 241/1990.- La motivazione ricorrente inerente la “migliore allocazione delle risorse disponibili” o dizionisimili, denuncia una prospettiva di centralizzazione delle risorse e degli uffici che comporterebbe unsicuro danno sia per la dovuta vicinanza al cittadino degli uffici e del personale dedicato ai servizirichiesti, sia per la perdita delle grandi professionalità specifiche acquisite negli anni, necessarie peruna efficace e rapida risposta sui temi della conoscenza del territorio, dei soggetti richiedenti iservizi (le persone che si rivolgono ai servizi di base) e delle specificità dell'area urbana delleMunicipalità (il tessuto economico, del volontariato, dell'associazionismo).- Il richiamo, nelle motivazioni di alcune delle otto delibere di riforma, all'esigenza di uniformare lepriorità dei servizi resi a livello decentrato contrasta in modo diretto con il principio di sussidiarietàsu cui si fonda il decentramento nei comuni ove le forme di gestione locale dei servizi sonopreviste, come nel comune di Venezia, risultando invece opportuno diversificare i servizi resirispetto il tessuto socio-economico e culturale del territorio.- L'individuazione del risparmio di bilancio come motivazione per la compressione delle funzionidelle Municipalità appare inconsistente dato che le risorse economiche assegnate a bilancio sonoormai quasi totalmente assegnate per benefici di natura sociale e spese di mantenimento dei servizieducativi, prive di ogni discrezionalità in capo all'organo politico decentrato.- Appare incoerente una scelta generica di riallocazione delle risorse umane in conseguenzadell'accentramento di alcune funzioni, attività e servizi, quando risulta che vi è in Direzioni centralipersonale sotto utilizzato per effetto della revoca mesi or sono dei progetti retribuiti con il fondoproduttività.- Salvo la speranza di essere smentiti, storicamente l'allontanamento di competenze e risorse dallaMunicipalità, attuato già allora con la motivazione della scarsità di risorse economiche e dipersonale, non ha prodotto altro che quanto si rileva sopra, ovvero l'appesantimento delprocedimento di risposta al cittadino e l'allontanamento del soggetto attuatore dal cittadino stesso;questo ci insegna la riduzione del Servizio Tecnico delle Municipalità attuata nel 2012.

Vista la nota prot. n. 2016/14506 del 12/1/2016 con la quale il Sindaco del Comune diVenezia ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, e ai sensi degli articoli5 e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del Consigliodi Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

RILEVATO INOLTRE CHE

- Con la modifica dell'articolo 4 del Regolamento delle Municipalità la facoltà del Consigliocomunale di delegare ulteriori funzioni alle Municipalità viene trasformata in facoltà della Giunta

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comunale di delegare ulteriori servizi ed attività, in assenza nell'intero ordinamento comunale di untrasferimento di funzioni di base, facendo rimanere di fatto e di diritto l'organismo di decentramentodel comune di Venezia privo di competenze come invece statuito dall'articolo 17 del D.Lvo n.267/2000, pienamente vigente nel comune di Venezia.- Con la modifica dell'articolo 5, comma primo, lettera l), del Regolamento delle Municipalità vienelasciata alla Municipalità la sola competenza a proporre alla Giunta comunale lavori nel territorio,rimanendo in tal modo la Municipalità solo sede di ricezione di istanze dei cittadini e rinvioall'Amministrazione centrale.- Con la modifica dell'articolo 34 del Regolamento delle Municipalità l'Esecutivo avrà potere diapprovazione solo sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Municipalità, in uncontesto articolato in cui le materie disponibili al Consiglio di Municipalità saranno solo quelledelegate dalla Giunta comunale ai sensi del nuovo articolo 4, comma quarto, del Regolamento delleMunicipalità, con un evidente effetto di totale dipendenza delle competenze dei due organi dellaMunicipalità dalla Giunta comunale.- Di nuovo con la modifica dell'articolo 34 del Regolamento delle Municipalità l'Esecutivo nonavrà più competenza delegata o diretta in materia di concessione contributi, assegnazione spazipubblici e assegnazione uso delle palestre scolastiche, almeno fino a ché la Giunta comunale, aisensi del riformulato articolo 4 del Regolamento in questione, non riassegni eventualmente talicompetenze.- Con la modifica dell'articolo 41 del Regolamento delle Municipalità il potere di delega delSindaco nei confronti del Presidente di Municipalità, prima limitato all'obiettivo tecnico di garantirespeditezza, semplificazione e uniformità all'azione amministrativa, ora viene condizionato allafinalità di attuare il programma dell'Amministrazione comunale, trasformando l'organo elettivo diMunicipalità, dotato di proprio mandato politico sancito dallo Statuto e dal regolamento attuativo,in esecutore del mandato del Sindaco, in spregio dei fondamentali principi della rappresentativitàdel territorio e dell'autonomia amministrativa dell'organismo di decentramento, derivantidall'elezione diretta del Presidente.- Con la modifica dell'articolo 42, comma 1, del Regolamento delle Municipalità il Consiglio diMunicipalità non autorizza direttamente il Direttore ma propone alla Giunta la firma degli accordi edei protocolli d'intesa rimanendo in tal modo solo sede di ricezione di istanze delle attivitàcoordinate con il privato sociale e rinvio all'Amministrazione centrale.- Con la modifica dell'articolo 42, comma 2, e dell'articolo 44 del Regolamento delle Municipalitàviene modificato il riferimento gestionale da “Direttore” a “Dirigente”, con l'evidente intenzione diridurre la portata organizzativa delle Municipalità nella prossima - e per ora sconosciuta -riorganizzazione del Comune.

Visto che l’Esecutivo nella seduta del 1 febbraio 2016 ha espresso parere non favorevole; Sentita la Commissione competente; Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità ai sensi

dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Procedutosi a votazione per alzata di mano, il Presidente con l’assistenza degli scrutatori, i

Consiglieri Gobbin Laura, Minto Nicola, Rossato Simone accerta e proclama il seguenteesito:

Presenti: n. 15Votanti: n. 14 (non partecipa al voto Gruppo M5S – Gaetano Zabeo)Voti favorevoli: n. 10Voti contrari: n. 3Astenuti: n. 1 (Bertola)

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Con che

D E L I B E R A

Esprimere parere NON FAVOREVOLE relativo alla proposta di deliberazione PD n. 757/2015del 28/12/2015: “Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4, 5, 34,38 bis, 41, 42 e 44) per le motivazioni espresse in premessa.

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Presiede la seduta Gianluca TRABUCCO

Partecipa il Direttore della Municipalità Luciano MARINI

Deliberazione protocollo n. 2016/42723 del 27 gennaio 2016

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio della Municipalità il_________________ 2016 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

Copia conforme all’originale

Il Direttore della Municipalità Luciano Marini

Divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione agli Uffici competenti

Il Direttore Luciano Marini

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Direzione Municipalità di Favaro Veneto

___________________

Deliberazione n. 9

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI VENEZIA PD 2015/757 DEL 28.12.2015 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE MUNICIPALITÀ (ART 4, 5, 34, 38 BIS, 41, 42 E 44)”.

Estratto dal registro delle deliberazioni delCONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO

Seduta del 1 FEBBRAIO 2016

Consigliere P A Consigliere P AALTERNO MICHAEL X LIGUORI GIORGIA MARIA XBAGLIONI ALESSANDRO X LUXARDI LORENZO XBATTISTELLI UGO X MENEGHEL ROBERTA XBAZZARO GABRIELE X MESTRINER SIMONE XBELLATO MARCO X RAGAZZONI GIORGIO XGALLO MAURIZIO X TRABUIO GIANPIETRO XGIOVANNACCI FEDERICA X VANIN MASSIMO XGIUBBILO CLAUDIO X VETTORELLO PAOLO XGOMIERO BARBARA X VIDOTTO MARCO XGRANZO ANDREA X

Totale 16 3

Presiede: il Presidente Marco Bellato

Partecipa: il Direttore Silvia Grandese

P.G. 2016/54408Fasc. 2015/II.3.3/1130.3 Seduta del 1.02.2016

N. 9 Parere sulla proposta di deliberazione del Comune di Venezia PD 2015/757 del 28.12.2015 avente per oggetto “Modifiche al Regolamento comunale delle Municipalità (art 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44)”.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DI FAVARO VENETO

Su proposta del Presidente;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 avente per oggetto: “TestoUnico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

- lo Statuto del Comune di Venezia;

- il Regolamento Comunale delle Municipalità;

- il Regolamento interno della Municipalità di Favaro Veneto;

Richiamata la nota P.G. 2016/14506 del 12.1.2016 con la quale il Sindaco ha richiesto, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento comunale delle Municipalità, il parere del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuto di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione delComune di Venezia PD 2015/757 del 28.12.2015 avente per oggetto “Modifica al Regolamento comunale delle Municipalità (art 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44);

Preso atto del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso dal Direttore della Municipalità di Favaro Veneto;

Visto che la I Commissione consiliare nella seduta del 20.1.2016 ha chiesto la discussione in Consiglio;

Attesa la discussione e l’esito del dibattito;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge conl’assistenza degli/delle Scrutatori/trici Claudio Giubbilo, Roberta Meneghel e Massimo Vanin, ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i presenti: n. 16 Votanti: n. 14Voti favorevoli: n. 12Voti contrari: n. 2 (Alessandro Baglioni, Lorenzo Luxardi)Astenute/i: nessunoPur essendo presenti in aula, non partecipano al voto n. 2 (FedericaGiovannacci e Claudio Giubbilo)

D E L I B E R A

1. esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione del Comune diVenezia PD 2015/757 del 28.12.2015 avente per oggetto “Modifica al Regolamento comunale delle Municipalità (art 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44).

Presiede: il Presidente Marco Bellato

Partecipa: il Direttore Silvia Grandese

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Per copia conforme all’originale

Il Direttore

___________________________

P.G. 2016/54408

DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE AI SENSI DI LEGGE.

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione agli Uffici competenti.

Il Direttore

___________________________

Deliberazione n. 7 Seduta del 04.02.2016 Prot. Gen. 59138 del 04.02.2016 CH/2016/7

Oggetto: Modifiche al “Regolamento comunale delle Municipalità”, (articoli 4,5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44) – RICHIESTA PARERE.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERA

A Relazione del componente l’Esecutivo con delega al Decentramento e partecipazione;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 avente per oggetto “Testo Unicodelle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”;

Visto lo Statuto della Città di Venezia; Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità; Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Marghera; Vista la nota prot. n. 2016/14506 del 12/1/2016 con la quale il Sindaco del

Comune di Venezia ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale,e ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità, ilparere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta dideliberazione in oggetto citata;

Visto che l’Esecutivo nella seduta del 03.02.2016 ha espresso parerecontrario;

Sentita la Commissione competente; Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore

Amministrativo della Municipalità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18agosto 2000, n. 267;

Preso atto che il TUEL prevede all'art. 17:- Comma 1“I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio eper istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, diconsultazione e di gestione di servizio di base, nonché di esercizio delle funzionidelegate dal comune.”- Comma 2“L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statutocomunale e da apposito regolamento.”- Comma 4“Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione dellecircoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallostatuto e dal regolamento.”

E' dunque evidente lo svuotamento di poteri e funzioni delle Municipalità previsto dalladelibera in oggetto, che contraddice lo spirito e il testo della norma citata sugli EntiLocali; oltre a ridurre sempre di più i luoghi e le occasioni in cui i cittadini possonopartecipare alla definizione dell'orientamento amministrativo e di governo, produrràinevitabilmente pesanti disservizi e inefficienze a danno dei cittadini.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, il Presidente con l’assistenza degliscrutatori, i Consiglieri Alzetta Pierluigi, Furiato Carla, Scarpa Alvise, accerta eproclama il seguente esito:

Presenti n. 17Votanti n. 14Favorevoli n. 11Astenuti n. 1 (RossatoContrari n. 3 (Alzetta, Bellan, Benin)Non Votano: n. 2 (Corbetta, Naccari)

Con che

D E L I B E R A

Esprimere parere CONTRARIO relativo alla proposta di deliberazione PD n.757/2015 del 28/12/2015: “Modifiche al “Regolamento comunale delleMunicipalità”, (articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44) RICHIESTA PARERE.

Deliberazione n. 1

OGGETTO: Parere relativo a P.D. n. 757/2015 avente ad oggetto: “Modificheal regolamento comunale delle Municipalità (articoli 4,5,34,38 bis, 41, 42e 44)”.

Seduta del 5 febbraio 2016

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti AssentiAlbertini Flavio X Fortuna Monica X

Ballarin Anna X Fumai Gabriele X

Besio Laura X Giri Fabrizio X

Boato Giorgio X Marra Antonino X

Bolzan Gabriele X Millino Giacomo X

Brunello Riccardo X Muresu Emmanuele X

Cibin Matteo X Peretti Patrizia X

Conte Vincenzo X Raschillà Fabio X

Costacurta Edda X Sannicolò Simona X

Cuman Paolo X Seno Medea X

D'Adamo Luigi X Soldati Silvio X

Da Lio Nicola X Tarantino Carmela X

Da Villa Francesca X Visentin Lorenzo X

Devivo Michele X Zennaro Luciano X

Di Lella Monica X Totale 27 2

Presiede il Presidente Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario dott. Alfonso Volpe

Deliberazione n. 1 Seduta del 5 febbraio 2016Prot. n. 63556

OGGETTO: Parere relativo a P.D. n. 757/2015 avente ad oggetto: “Modifiche alregolamento comunale delle Municipalità (articoli 4,5,34,38 bis, 41, 42 e 44)”.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’

Su proposta del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente peroggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo;

Vista la nota prot. n. 14506 del 12 gennaio 2016 con la quale il Sindaco hachiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, e ai sensi dell'art. 6,comma 2, del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere dicompetenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazionein oggetto citata;

Atteso che la Commissione IV, nelle sedute del 19 e 20 gennaio 2016, halicenziato la proposta di deliberazione alla discussione del Consiglio diMunicipalità;

Attesi la discussione e l’esito del dibattito;

Premesso che- Il Comune di Venezia, da più di dieci anni, ha articolato il proprio territorio insei Municipalità;- Queste circoscrizioni, ai sensi dell'art. 17 del TUEL, sono “organismi dipartecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché diesercizio delle funzioni delegate dal Comune”;

Si ritiene che - una lettura attenta sistematica delle proposte di delibere in oggetto permettedi cogliere come le competenze così attribuite alle Municipalità risultino deltutto svuotate, in chiara violazione del dettato normativo e del principio disussidiarietà, stabilito non solo dall’art. 17 del Testo Unico degli Enti locali, maanche dagli articoli 22 e 23 dello Statuto Comunale, i quali prevedono che lefunzioni amministrative da assegnare sono quelle che esplicano i principi didifferenziazione ed adeguatezza, proprie della sussidiarietà;- l’Amministrazione comunale ha avviato un processo di modifica airegolamenti oggetto di parere senza aver, tuttavia, determinato una nuovastruttura organizzativa, ne consegue che le modifiche risultano intempestive

rispetto alla scelta di base sull'assetto globale dei Servizi e che, pertanto,potranno creare danno alla vita quotidiana dei cittadini;- l'assenza di un raccordo diretto fra le istanze tipicamente locali del cittadinocon il livello di governo più vicino (ovvero quello decentrato) comporterebbe unulteriore passaggio nei procedimenti amministrativi decisori su tali istanze, incontrasto con il divieto di appesantimento dei procedimenti di cui all'articolo 1,comma 2, della legge n. 241/1990;- la motivazione ricorrente inerente la “migliore allocazione delle risorsedisponibili” o dizioni simili, denuncia una prospettiva di centralizzazione dellerisorse e degli uffici, tale da determinare un sicuro danno. In primo luogo per ilcittadino, privandolo della dovuta vicinanza degli uffici e del personale dedicatoai servizi richiesti e, in seconda battuta, per la perdita delle professionalitàspecifiche acquisite negli anni, necessarie per una efficace e rapida risposta suitemi della conoscenza del territorio (l'assetto territoriale ed urbanistico), deisoggetti richiedenti i servizi (le persone che si rivolgono ai servizi di base) edelle specificità dell'area urbana delle Municipalità (il tessuto economico, delvolontariato, dell'associazionismo).

Nello specifico-con la modifica dell’art. 4, comma 3: si sopprime “l’esercizio dei poterid’iniziativa…” tra le competenze del Consiglio di Municipalità su questioni einterventi specifici concernenti l’ambito territoriale della Municipalità.Tale proposta è in contrasto sia con l’art. 17 TUEL, in riferimento allosvuotamento delle funzioni, secondo il principio di sussidiarietà e con l’art. 22dello Statuto Comunale.Inoltre, sempre in merito alla proposta di modifica dell'art. 4, la facoltà dellaGiunta comunale di delegare ulteriori funzioni alle Municipalità vienetrasformata in facoltà di delegare ulteriori servizi ed attività, in assenzanell'intero ordinamento comunale di un trasferimento di funzioni di base,facendo rimanere di fatto e di diritto l'organismo di decentramento del Comunedi Venezia privo di competenze come invece statuito dall'articolo 17 del D.lgsn. 267/2000;- con la modifica dell'art. 5 comma 1, lettera l), viene lasciata alla Municipalitàla sola competenza a proporre la realizzazione di lavori nel territorio alla Giuntacomunale, riducendo tale ente a una mera sede di ricezione e rinvio delleistanze dei cittadini all'Amministrazione centrale.- con la modifica dell'art. 34, l'Esecutivo avrà potere di approvazione solo sullematerie espressamente delegate dal Consiglio, in un contesto articolato in cuile materie disponibili al Consiglio di Municipalità saranno solo quelle delegatedalla Giunta comunale, ai sensi del nuovo art. 4, comma 4 del RegolamentoMunicipalità, con un evidente effetto di totale dipendenza delle competenze deidue organi dalla Giunta comunale.Inoltre, con la modifica apportata all'art. 34, l'Esecutivo non avrà più lacompetenza delegata o diretta in materia di concessione contributi,assegnazione spazi pubblici e assegnazione uso delle palestre scolastiche,almeno fino a che la Giunta comunale, ai sensi del riformulato art. 4 delRegolamento in questione, non riassegni eventualmente tali competenze.- con la di modifica dell’art. 41 comma 1 “ Il sindaco, nell’ambito delle risorsedisponibili e per l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione comunale, si

avvale del potere di delega nei confronti del Presidente di Municipalità…”Programmi dell’Amministrazione comunale sono il programma elettorale con ilquale il Sindaco, con le forze politiche che lo hanno sostenuto, ha vinto leelezioni e che giustamente porterà avanti durante il suo mandato. Delegare laMunicipalità per portare avanti tale programma va contro la normativa. IlPresidente e il Consiglio di Municipalità sono eletti con una votazione differenteda quella del Comune (le schede elettorali, infatti, sono 2 distinte). Questo vuoldire che i candidati alle Municipalità si presentano all’elettorato con unprogramma proprio e con un mandato specifico. - con la modifica dell'art. 42, comma 1, il Consiglio di Municipalità nonautorizza direttamente il Direttore, ma propone alla Giunta la firma degliaccordi e dei protocolli d'intesa rimanendo, in tal modo, solo sede di ricezionedi istanze delle attività coordinate con il privato sociale e rinvioall'Amministrazione centrale.- con la modifica dell'art. 42, comma 2, e dell'art. 44 del Regolamento delleMunicipalità viene modificato il riferimento gestionale da “Direttore” a“Dirigente”, con l'evidente intenzione di ridurre la portata organizzativa delleMunicipalità nella prossima -e per ora sconosciuta - riorganizzazione delComune;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Direttore della Municipalitàdi Mestre Carpenedo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento comunaledelle Municipalità;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge conl’assistenza degli/delle Scrutatori: Cuman, Fumai e Raschillà ha avuto ilseguente esito:

Consigliere/i presenti: n. 27 Votanti: n. 21 Favorevoli: n. 16Contrari: n. 5 (Besio, Bolzan, Giri, Muresu e Soldati) Non votanti: n. //Astenuti: n. 6 (Di Lella, Brunello, Da Villa, Devivo, Raschillà e Peretti)

D E L I B E R A

di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione P.D.n.757/2015 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento comunale delleMunicipalità (articoli 4,5,34,38 bis, 41, 42 e 44)”.

Il Presidente Vincenzo Conte

Il Segretario della seduta dott. Alfonso Volpe

Deliberazione prot. n. 63556 del 8 febbraio 2016

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 9 febbraio 2016

il Responsabile del Servizio Attività Istituzionali

dott. Alfonso Volpe

MUNICIPALITA’ DI VENEZIA-MURANO-BURANO

Deliberazione n. CV/2016/3

Oggetto: Parere su PD 757 “Modifiche al Regolamento Comunale delleMunicipalità (Articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44)”.

Seduta del 8/02/2016

Consiglieri pres ass Consiglieri pres ass

BALLARIN X MESSINIS X

BERTELLI X ODEH X

BERTOTTO X PANIZZI X

BORTOLUZZI X PIASENTINI X

BUSETTO X PURRAZZA X

CAMILLA X REGAZZO X

DELL'ANTONIO X ROSSO X

FINOCCHI X SAMBO X

GAMBINO X SERENA X

GASPERINI X STELLON X

GIUSTO X TAGLIAPIETRA X

GRIMALDO X TONON X

MARIN X VIANELLO X

MAROTTA X VIO X

MARTINI X Totale 23 6

PRESIEDE PARTECIPA

Giovanni Andrea Martini Paolo Dedè

Il Presidente Giovanni Andrea Martini

Il Segretario Paolo Dedè

Deliberazione Protocollo n. 63364 del 8/02/2016

Pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni dal 9/02/2016

IL SEGRETARIOPaolo Dedè

Deliberazione n.CV/2016/3 del 8.02.2016- P.G. 63364 del 08/02/2016

Oggetto: Parere su PD 757 “Modifiche al Regolamento Comunale delleMunicipalità (Articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44)”.

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ

A relazione del Presidente;

Visti il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successivemodificazioni, lo Statuto del Comune di Venezia, il Regolamento Comunaledelle Municipalità e il Regolamento Interno della Municipalità di VeneziaMurano Burano;

Vista la richiesta PG 14506 del 13/01/2016 pervenuta dalSindaco del Comune di Venezia di espressione parere sulla proposta dideliberazione di cui all’oggetto;

Visto che le Commissioni Consiliari I e II, competenti per materia,nella seduta del 01/02/2016 non hanno espresso alcun parere demandandoogni decisione al Consiglio, come da verbale depositato agli atti;

Considerato che sono giunte contestualmente otto richieste diparere su altrettante modifiche regolamentari:1) Modifiche al “ Regolamento Comunale delle Municipalità”.2) Modifiche al “Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni,contributi e altri vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni (omissis)”.3) Approvazione del nuovo “Regolamento per l'uso e la gestione di impiantisportivi e l'utilizzo di palestre scolastiche”.4) Modifiche al “Regolamento per l'erogazione di interventi di naturaeconomica di competenza delle Municipalità” – Rinominato “Regolamento perl'erogazione di interventi di natura economica (omissis)”.5) Modifica del “Regolamento comunale del servizio refezioni scolastiche”.6) Modifica del “Regolamento comunale del servizio trasporti scolastici”.7) Modifica dell'articolo 5, comma quinto, del “Regolamento COSAP”.8) Abrogazione del “Regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale”.

Atteso che la lettura sistematica e congiunta delle otto proposte dimodifica regolamentare rileva alcuni punti di riflessione comuni condizionantiin modo identico il parere del Consiglio di Municipalità su ogni singoloRegolamento modificato.

RILEVATO CHE

- L'indeterminatezza su quale struttura organizzativa l'Amministrazione vogliarealizzare, in relazione alle modifiche regolamentari proposte , non consentedi valutare approfonditamente gli effetti reali delle modifiche stesse sulla

Città. Le modifiche sono intempestive rispetto la scelta di base sull'assettoglobale dei Servizi.- Il complesso delle norme modificate o abrogate comporta una evidenteriduzione delle funzioni, servizi ed attività assegnate con esclusività edautonomia alle Municipalità, rispetto gli atti organizzativi della strutturacomunale e del relativo funzionigramma, da ultimo aggiornati con DG n.101/2014 e DG n. 160/2015 e per adesso ancora pienamente vigenti.- Tale riduzione di funzioni, servizi ed attività in autonomia di gestione e dirisorse, contrasta con la previsione dell'articolo 17 del D.Lgs n. 267/2000, cheprevede che le Circoscrizioni di decentramento, obbligatoriamente istituite nelComune di Venezia, sono organismi, oltre che di partecipazione e diconsultazione dei cittadini, anche di diretta gestione di servizi di base.- Tale riduzione di funzioni, servizi ed attività, contrasta direttamente anchecon l'articolo 22 dello Statuto Comunale laddove prevede che le funzioniamministrative da assegnare sono quelle che esplicano i principi didifferenziazione ed adeguatezza, proprie della sussidiarietà.- Il Regolamento delle Municipalità del nuovo articolo 4, comma quarto, recita“Con propria deliberazione, la Giunta Comunale può delegare ulteriori servizi eattività alla Municipalità (omissis)”; ciò non può che riguardare le ulteriorifunzioni delegabili ai sensi del succitato articolo 17 del D.Lgs n. 267/2000,confermando un assetto di evidente illiceità formale delle statuizioni propostedall'Amministrazione Comunale.- L'assenza di un raccordo diretto fra le istanze tipicamente locali del cittadinocon il livello di governo più vicino, quello decentrato, comporterebbe unpassaggio in più nei procedimenti amministrativi decisori su tali istanze. Ciòcontrasta con il divieto di appesantimento dei procedimenti di cui all'articolo1, comma secondo, della legge n. 241/1990.- La motivazione ricorrente , “migliore allocazione delle risorse disponibili” odizioni simili, denuncia una volontà di centralizzazione delle risorse e degliuffici.Ciò comporterebbe un sicuro danno: una maggiore lontananza del cittadinodagli uffici e dal personale dedicato ai servizi richiesti, una perdita di grandiprofessionalità specifiche acquisite negli anni, necessarie per una efficace erapida risposta sui temi della conoscenza del territorio, dei soggetti richiedentii servizi e delle specificità dell'area urbana delle Municipalità (il tessutoeconomico, del volontariato, dell'associazionismo).

- Storicamente l'allontanamento di competenze e risorse dallaMunicipalità ha prodotto l'appesantimento del procedimento di risposta alcittadino e l'allontanamento dell'Amministrazione nelle sue articolazioni dalcittadino stesso; questo ci insegna la riduzione del Servizio Tecnico delleMunicipalità attuata nel 2012.

RILEVATO INOLTRE CHE

- Con la modifica dell'articolo 4 comma 4) del Regolamento delle Municipalitàla facoltà del Consiglio Comunale di delegare ulteriori funzioni alle Municipalitàviene trasformata in facoltà della Giunta di delegare ulteriori servizi edattività, in assenza nell'intero ordinamento comunale di un trasferimento difunzioni di base, facendo rimanere di fatto e di diritto l'organismo di

decentramento del Comune di Venezia privo di competenze come invecestatuito dall'articolo 17 del D.Lgs. 267/2000.- Con la modifica dell'articolo 5, comma 1) lettera l, del Regolamento delleMunicipalità viene lasciata alla Municipalità solo la competenza a proporre allaGiunta comunale lavori nel territorio, rimanendo in tal modo la Municipalitàsolo sede di ricezione di istanze dei cittadini e rinvio all'Amministrazionecentrale.- Con la modifica dell'articolo 34 del Regolamento delle Municipalitàl'Esecutivo non avrà più competenza delegata o diretta in materia diconcessione di contributi, assegnazione spazi alle Associazioni e assegnazioneper l’uso delle palestre scolastiche, almeno fino a ché la Giunta comunale, aisensi del riformulato articolo 4 del Regolamento in questione, non riassegnieventualmente tali competenze.- Con la modifica dell'articolo 42, comma 1, del Regolamento delleMunicipalità, il Consiglio di Municipalità non autorizza direttamente ilDirettore, ma propone alla Giunta la firma degli accordi e dei protocollid'intesa, rimanendo in tal modo solo sede di ricezione di istanze delle attivitàe trasmissione all'Amministrazione centrale.- Con la modifica dell'articolo 42, comma 2, e dell'articolo 44 delRegolamento delle Municipalità viene modificato il riferimento gestionale da“Direttore” a “Dirigente”, con l'evidente intenzione di ridurre la portataorganizzativa delle Municipalità nella prossima - e per ora sconosciuta -riorganizzazione del Comune.

Ritenuto di esprimere parere contrario alla proposta dideliberazione Parere su PD 757 “Modifiche al Regolamento Comunale delleMunicipalità (Articoli 4, 5, 34, 38 bis, 41, 42 e 44)”;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttoredella Municipalità ai sensi dell'art. 5 RCM;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità diLegge con l’assistenza degli/delle Scrutatori: Sambo, Serena, Gambino haavuto il seguente esito:

Presenti 23, votanti 20, favorevoli 16contrari 4 (Gambino, Gasperini, Panizzi, Piasentini), astenuti 3

(Giusto, Rosso, Tagliapietra)

D E L I B E R A

1. Di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione indicata inoggetto con le motivazione riportate in premessa.