del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94...

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Sempre più numerose le sentenze favorevoli alla categoria Irap, Agenti esclusi dall’imposta Non si è assoggettabili al tributo in assenza di stabile organizzazione L’orientamento delle Commissioni Tributarie Provinciali in base al quale l’agente di com- mercio non possa essere soggetto al pagamento dell’Irap, se non in possesso del re- quisito dell’autonoma organizzazione, è ulteriormente confermato da una recentissima decisione. Con la sentenza n. 91/01/2012, infatti, la Commissione Tributaria di Treviso, accogliendo il ricorso di un contribuente, annullava una cartella esattoriale per somme iscritte a ruolo a causa del mancato pagamento dell’imposta de qua... Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio Ottobre 2012 Enasarco confluisca in Inps I sindacati fuori dal cda per limitarsi – senza compensi – alla vigilanza Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Vincenzo Lucarelli Comitato di Redazione, Direzione ed Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98 IN QUESTO NUMERO Enasarco confluisca in Inps La cessione e l’affitto d’azienda Irap: Agenti non soggetti Novità nell’agroalimentare Rubrica Legale Rubrica Previdenziale I l Referendum da noi pro- mosso sul futuro dell’Enasar- co – a seguito dell’aumento da 65 a 67 anni della pen- sione della categoria – ha avuto un esito schiacciante: il 95% dei votanti si è dichia- rato concorde con la propo- sta caldeggiata dalla nostra associazione di far confluire l’Enasarco nell’Inps per evita- re quegli aumenti dei contributi da versare e dell’anzianità contributiva che sono diven- tati negli ultimi anni una co- stante insopportabile per la categoria. A seguito di questo plebi- scito, Federagenti ha chie- sto ai Ministeri competenti di sospendere la vendita degli immobili e far confluire l’E- nasarco nell’Inps in una ge- stione separata (chiaramente con la salvaguardia dei diritti acquisiti) prevedendo un cda composto da 3 manager (di comprovata professionalità e competenza) tutti vincolati in via esclusiva alla loro fun- zione (senza doppi o tripli in- carichi) e un Consiglio di vigilanza (senza stipendio e senza gettoni di presenza) espressione diretta della ca- tegoria. Tale soluzione – oltre a una evidente cura dimagrante delle ingenti spese della Go- vernance – avrebbe il pregio di sanare l’evidente iniquità di non avere una prestazio- ne pensionistica se non al raggiungimento dei requisiti richiesti attraverso il sistema delle quote (a regime quota 90), quando l’Inps riconosce un trattamento con 5 anni di versamenti; nonché l’ano- malia di avere – unici in Ita- lia – un Ente di previdenza senza un consiglio i delegati e conseguentemente a non avere né un meccanismo di elezione diretta del cda... continua a pagina 02 Nelle more, opportuna una riduzione dei compensi degli organi dirigenti continua a pagina 05 Nell’odierno panorama economico, attraversato da una profonda crisi, è ormai invalsa la prassi, da parte delle società mandanti, in gravi difficoltà economico finanziarie, di operare cessioni o affitti (reali o simulati) di aziende o di suoi rami, nel tentativo di ristrutturare le stesse e lasciare insoddisfatto qualche creditore. In questa situazione sorgono diversi problemi per il mandato di agenzia, in quanto, diver- samente dai contratti di lavoro subordinato, non esiste, per gli agenti, una tutela equiparabile a quella garantita ai lavoratori subordinati dall’art. 2112 C.C. (norma speciale non suscet- tibile di applicazione analogica nemmeno in favore degli agenti che esercitano in forma in- dividuale e non societaria), che in estrema sintesi dispone la prosecuzione del rapporto, senza soluzione di continuità, con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratore subordinato di tutti i diritti che ne derivano (in particolare l’anzianità del rapporto maturata sino al momento della cessione), oltre alla possibilità di agire nei confronti del cedente o del cessionario (obbligati in solido fra loro) per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Al contratto di agenzia, infatti, si applicano le disposizioni generali del codice civile in tema di cessione e/o affitto d’azienda o di uno dei suoi rami. In particolare la sorte del mandato di agenzia è regolata dall’art. 2558 C.C. che prevede, come regola generale, e salva diversa pattuizione delle parti (cessionario e cedente)... continua a pagina 04 Il rapporto tra agente e mandante nelle ristrutturazioni aziendali La cessione e l’affitto d’azienda Tutto ciò che è bene sapere per tutelare i propri interessi Stefano Novello (Avvocato- Studio Legale Trotti)

Transcript of del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94...

Sempre più numerose le sentenze favorevoli alla categoria

Irap, Agenti esclusi dall’impostaNon si è assoggettabili al tributo in assenza di stabile organizzazioneL’orientamento delle Commissioni Tributarie Provinciali in base al quale l’agente di com-mercio non possa essere soggetto al pagamento dell’Irap, se non in possesso del re-quisito dell’autonoma organizzazione, è ulteriormente confermato da una recentissimadecisione.Con la sentenza n. 91/01/2012, infatti, la Commissione Tributaria di Treviso, accogliendoil ricorso di un contribuente, annullava una cartella esattoriale per somme iscritte a ruoloa causa del mancato pagamento dell’imposta de qua...

Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercioOttobre 2012

Enasarco confluisca in InpsI sindacati fuori dal cda per limitarsi – senza compensi – alla vigilanza

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Vincenzo Lucarelli Comitato di Redazione, Direzione ed Amministrazione c/o la Sede Nazionaledel Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

IN QUESTO NUMERO• Enasarco confluisca in Inps• La cessione e l’affitto d’azienda• Irap: Agenti non soggetti• Novità nell’agroalimentare• Rubrica Legale• Rubrica Previdenziale

Il Referendum da noi pro-mosso sul futuro dell’Enasar -co – a seguito del l’aumen toda 65 a 67 anni della pen-sione della categoria – haavuto un esito schiacciante:il 95% dei votanti si è dichia-rato concorde con la propo-sta caldeggiata dalla nostraassociazione di far confluirel’Enasarco nell’Inps per evita -re quegli aumenti dei contributida versare e dell’anzia nitàcon tributiva che sono diven-tati negli ultimi anni una co-stante insopportabile per lacategoria.A seguito di questo plebi -

sci to, Federagenti ha chie-sto ai Ministeri competenti disospendere la vendita degliim mobili e far confluire l’E -na sarco nell’Inps in una ge-stione separata (chiara mentecon la salvaguardia dei dirittiacquisiti) prevedendo un cdacomposto da 3 manager (dicomprovata professionalità

e competenza) tutti vincolatiin via esclusiva alla loro fun-zione (senza doppi o tripli in -carichi) e un Consiglio divigilanza (senza stipendio esenza gettoni di presenza)espressione diretta della ca -tegoria.Tale soluzione – oltre a unaevidente cura dimagrantedel le ingenti spese della Go-vernance – avrebbe il pregiodi sanare l’evidente iniquitàdi non avere una prestazio -ne pensionistica se non alraggiungimento dei requisitirichiesti attraverso il sistemadelle quote (a regime quo ta90), quando l’Inps riconosceun trattamento con 5 anni diversamenti; nonché l’ano-malia di avere – unici in Ita-lia – un Ente di previden zasenza un consiglio i delegatie conseguentemente a nonavere né un meccanismo dielezione diretta del cda...

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Nelle more, opportuna una riduzione dei compensi degli organi dirigenti

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Nell’odierno panorama economico, attraversato da una profonda crisi, è ormai invalsa laprassi, da parte delle società mandanti, in gravi difficoltà economico finanziarie, di operarecessioni o affitti (reali o simulati) di aziende o di suoi rami, nel tentativo di ristrutturare lestesse e lasciare insoddisfatto qualche creditore.In questa situazione sorgono diversi problemi per il mandato di agenzia, in quanto, diver-samente dai contratti di lavoro subordinato, non esiste, per gli agenti, una tutela equiparabilea quella garantita ai lavoratori subordinati dall’art. 2112 C.C. (norma speciale non suscet-tibile di applicazione analogica nemmeno in favore degli agenti che esercitano in forma in-dividuale e non societaria), che in estrema sintesi dispone la prosecuzione del rapporto,senza soluzione di continuità, con il cessionario e la conservazione in capo al lavoratoresubordinato di tutti i diritti che ne derivano (in particolare l’anzianità del rapporto maturatasino al momento della cessione), oltre alla possibilità di agire nei confronti del cedente odel cessionario (obbligati in solido fra loro) per i crediti che il lavoratore aveva al tempo deltrasferimento.Al contratto di agenzia, infatti, si applicano le disposizioni generali del codice civile in temadi cessione e/o affitto d’azienda o di uno dei suoi rami. In particolare la sorte del mandatodi agenzia è regolata dall’art. 2558 C.C. che prevede, come regola generale, e salva diversapattuizione delle parti (cessionario e cedente)...

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Il rapporto tra agente e mandante nelle ristrutturazioni aziendali

La cessione e l’affitto d’aziendaTutto ciò che è bene sapere per tutelare i propri interessi

Stefano Novello (Avvocato- Studio Legale Trotti)

2Ottobre 2012

Enasarco confluisca in InpsI sindacati fuori dal cda per limitarsi – senza compensi – alla vigilanza

Nelle more, opportuna una riduzione dei compensi degli organi dirigentidi Luca Gaburro (Segretario G enerale Federagenti)

Il Referendum da noi pro-mosso sul futuro dell’Enasar -co – a seguito del l’aumen toda 65 a 67 anni della pen-sione della categoria – haavuto un esito schiacciante:il 95% dei votanti si è dichia-rato concorde con la propo-sta caldeggiata dalla nostraassociazione di far confluirel’Enasarco nell’Inps per evita -re quegli aumenti dei contributida versare e dell’anzia nitàcon tributiva che sono diven-tati negli ultimi anni una co-stante insopportabile per lacategoria.A seguito di questo plebi -

sci to, Federagenti ha chie-sto ai Ministeri competenti disospendere la vendita degliim mobili e far confluire l’E -na sarco nell’Inps in una ge-stione separata (chiara mentecon la salvaguardia dei dirittiacquisiti) prevedendo un cdacomposto da 3 manager (dicomprovata professionalitàe competenza) tutti vincolatiin via esclusiva alla loro fun-zione (senza doppi o tripliin carichi) e un Consigliodi vigilanza (senza stipen-

dio e senza gettoni di pre-senza) e spressione direttadella ca tegoria.Tale soluzione – oltre a unaevidente cura dimagrantedel le ingenti spese della Go-vernance – avrebbe il pregiodi sanare l’evidente iniquitàdi non avere una prestazio -ne pensionistica se non alraggiungimento dei requisitirichiesti attraverso il sistemadelle quote (a regime quo ta90), quando l’Inps riconosceun trattamento con 5 anni diversamenti; nonché l’ano-malia di avere – unici in Ita-lia – un Ente di previden zasenza un consiglio di dele-gati e conseguentemente anon avere né un meccani-smo di elezione diretta delcda da parte degli iscritti nétantomeno un controllo sullagestione da parte degli stes -si. Tutti gli altri enti, anchequelli con un numero di iscrit -ti significativamente minore,hanno avvertito la necessitàdi dotarsi di una assembleadi delegati (democraticamen -te eletti) con l'evidente finedi garantire partecipazione e

trasparenza, evitando così ilrischio di un cda autorefe-renziale e sottratto al giudi-zio della categoria. Nelle more di questo pas -

sag gio, necessario per la sal -va guardia della pensionede gli agenti e rappresentantidi com mercio, abbiamo ri-chiesto una immediata ridu-zione degli emolumenti delcda e del Colleggio sindaca -le, del Direttore generale (che,per esempio, nel 2009 sonosta ti pari a circa 284.000 €solo per quest’ultima carica)e de gli organi dirigenti Ena-sarco, chiedendo che sianoallinea ti alla media di quellidegli altri enti di previdenzaprivatizzati se non ridotti ul-teriormente. A tal propositoè do veroso ricordare come icosti della Governance del -l’Ente (18 membri tra cda ecollegio dei sindaci) nell’ul-timo triennio hanno avuto ilseguente andamento:

- anno 2009: 1.463.436 €; - anno 2010: 1.471.663 €; - anno 2011: 1.334.272 €;

(in cui la diminuzione nel -l’ulti mo anno è ascrivibile almi nor numero di sedute ef -fet tuate, co me specifica to nelBilancio).Se è vero che alcuni enti

spendono in assoluto moltodi più rispetto a Enasarco peri compensi dei propri am mi -nistratori, lo è altrettanto chein tale voce vengono ricom-presi anche i compensi deidelegati (trattasi in molti casidi centinaia di persone), che– come accennato so pra –non sono previsti in E na sar -co. Volendo stilare u na «clas -sifica» degli emolumen ti intermini relativi, ovverosiacon siderando la consisten -za numerica degli organi, gliamministratori Enasarco ri-sulterebbero di gran lungaquelli più pagati, con circa75/80 mila euro a testa (an -che se il Presidente perce-pisce molto di più rispetto adesempio ai componenti delcollegio sindacale), quandomediamente il compenso perciascuno dei membri dellealtre casse ammonterebbea circa 15/20 mila euro nel

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triennio 2009-2011. Una dif-ferenza abissale e questononostante l'allora commis-sario straordinario dell'entePollastrini avesse già ridottonel 2007 i compensi del pre-sidente (del 50%), dei due vi -cepresidenti (del 40%) e de glialtri membri del cda E nasar -co (del 10%) considerandolievidentemente trop po alti. Abbiamo inoltre richiesto che

gli eventuali compensi deri-vanti dalla partecipazione inrappresentanza di Enasarcoin altri enti, istituzioni, banche,ecc. per il futuro confluisca nonel le casse dell’Ente e nonsiano appannaggio dei mem-bri del cda o del direttore ge-nerale, ritenendo che taleat tività sia ampiamente ri-compensata dalle somme dicui sopra.In definitiva, una «spendin g

review» dell’Ente, improcra -stinabile vista la situazione ei continui sacrifici richiesti a gliiscritti, che non può limitarsialla autodecurtazione del 5%che si sono applicati i mem-bri del cda Enasarco e chenon basta assolutamente.

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4Ottobre 2012

La cessione e l’affitto d’aziendaIl rapporto tra agente e mandante nelle ristrutturazioni aziendali

Tutto ciò che è bene sapere per tutelare i propri interessidi Stefano Novello (Avvocato - Studio Legale Trotti)

Nell’odierno panorama e -co nomico, attraversato da u naprofonda crisi, è ormai in val sala prassi, da parte del le so cie -tà mandanti in gravi difficoltàeconomico finanzia rie, di ope -rare cessioni o affitti (reali o si -mulati) di azien de o di suoira mi, nel tentativo di ri strut tu -rare le stesse e lascia re insod -disfatto qualche creditore.In questa situazione sorgo -

no diversi problemi per ilman dato di agenzia, in quan -to, diversamente dai contrat -ti di lavoro subordinato, nonesiste per gli agenti u na tu-tela equiparabile a quel laga rantita ai lavoratori su bor -di nati dall’art. 2112 C.C. (nor - ma speciale non suscettibiledi applicazione a nalogicanemmeno in favo re degli a -genti che esercitano in for maindividuale e non so cie ta -ria), che in estrema sintesidispone la prosecuzione delrapporto, senza so luzione dicontinuità, con il cessionarioe la conservazione in capoal lavoratore subordinato ditutti i diritti che ne derivano(in particolare l’anzianità delrapporto maturata sino al mo -mento della cessione), oltrealla possibilità di agire neiconfronti del cedente o delcessionario (ob bligati in so-lido fra loro) per i crediti cheil lavoratore aveva al tempodel trasferimento.Al contratto di agenzia, infat -

ti, si applicano le disposizio -ni generali del Codice Ci vilein tema di cessione e/o af-fitto d’azienda o di uno deisuoi rami. In particolare lasorte del mandato di agen-zia è regolata dall’art. 2558C.C. che prevede, come re-gola generale, e salva diver -sa pattuizione delle parti(ces sionario e cedente), il su -bentro dell’acquirente (o af-fittuario) nei contratti stipulatiper l’esercizio dell’aziendastes sa che non abbiano ca-rattere personale.Quest’ultima espressione,

tuttavia, non deve creare fal -se illusioni in capo all’agen te,in quanto, sebbene il man -dato di agenzia sia uno diquei rapporti in cui la fiduciafra le parti svolga un ruolofondamentale anche in te ma

di giusta causa di recesso(numerose sono le pronun -ce giurisprudenziali che rav-visano nel venir meno delrapporto di fiducia fra le partila sussistenza di una giustacausa di recesso), la giuri-sprudenza (tanto la Supre maCorte di Cassazione quantoi Tribunali di merito) è pres-soché unanime nel ritenereche in caso di cessione e/oaffitto d’azienda o di uno deisuoi rami al contratto di agen -zia si applichi l’art. 2558 C.C.L’agente, dunque, è costret -

to a subire le determinazionialtrui, salva la possibilità perquest’ultimo di recedere pergiusta causa di recesso lad-dove il cessionario non offrauna sufficiente garanzia delregolare adempimento delleobbligazioni derivanti dallaprosecuzione del rapporto didurata (in particolare per gliimporti già maturati, e non an - cora esigibili, come quel li del -le indennità di fine rap por to) ein generale della rego lare pro -secuzione del l’a zien da (l’o -ne re, non parti colar mentea ge vole, di di mo strare dettesi tuazioni è ovviamen te a ca -rico dell’agente recedente).Vediamo brevemente, nel

ca so di prosecuzione del rap -porto, cosa accade ai creditidell’agente, e quindi qualesor te tocca ai debiti relativi l’a -zienda ceduta. Il Codice Civi -le (art. 2560 C.C.) disponeche per tali debiti, inerenti l’e - sercizio dell’azienda cedu ta,an teriori al trasferimento, ilcedente non è li berato, e de -gli stessi de biti, ove risultantidalle scrit ture contabili, ri-sponde anche il cessionario.Ebbene per le provvigionigià maturate (ed esigibili) inun momento anteriore allacessione non si pongonogros si problemi tro vando si-cura applicazione il dispostodell’articolo 2560 C.C. Diver -sa e più problema tica, inve -ce, è la sorte delle inden nitàdi fine rapporto non ché delleprovvigioni divenute esigibilisuccessi vamente al la cessio -ne dell’azienda. Al riguar do loscrivente non ha rin venuto al -cuna pronuncia giurispru-denziale, sicché rimangonoteoricamente percorribili due

soluzioni: una pro agente, el’altra pro mandan te cedente. La prima, quella più garan-

tista, dovrebbe annoverarefra i debiti che risultano daili bri contabili obbligatori tantole provvigioni già maturateal momento della cessazio nee, tuttavia, divenute esigi biliin un momento successivo,quanto le indennità di finerap porto limitatamente allamisura già maturata all’epo -ca della cessione. In questomodo l’agente avrebbe la ga -ranzia di poter far valere leproprie ragioni tanto nei con -fronti del cedente, entro isuddetti limiti, quanto delcessionario.La seconda, invece, più favo -

revole alla mandante ceden -te, vedrebbe annoverati fra idebiti che risultano dai li bricontabili obbligatori solo leprov vigioni che erano giàesigibili al momento dellaces sione, con esclusione,dun que, sia delle indennità difine rapporto, che ovviamen tediventano esigibili so lo al mo -mento della cessazione del -lo stesso per una causa nonimputabile all’agente, sia del -le provvigioni già maturate almomento della cessio ne etuttavia divenute esi gibili ine poca successiva. Somme,pertanto, che l’agente potreb -be rivendicare nei confronti del -la sola mandante cessiona ria.Sulla scorta di quanto pre-

cede, dunque, l’agente, siaes so persona fisica sia essou na società di persone e/o dicapitali, laddove la man dan -te ponga in essere una ces-sione o un affitto d’azienda,è bene che esamini il testocontrattuale della cessioneo dell’affitto (reperibile sia inCamera di Commercio attra - verso una visura, sia dal no-taio presso cui l’atto è statorogato), al fine di verificare seoperi o meno la prosecuzio -ne automatica del rapportodi agenzia ai sensi dell’art.2558 C.C., con tutte le impli -ca zioni sopra esaminate.Qualora, invece, nel contrat -

to di cessione e/o di affittod’azien da, sia espressamen -te dispo sto che i rapporti diagenzia non si trasferisconoalla ces sionaria (una parte

della giu ri sprudenza ravvisala sus si stenza di un tale ac-cordo di esclusione ove visia una previsione contrat-tuale che disponga che i debi tirelativi ai rapporti di agen -zia, ivi com preso quello peril fondo di indennità di riso-luzione dei rapporti stessi,rimangano a carico del ce-dente, e ciò sen za alcun ri-lievo se all’agente sia statacomunicata o me no l’esclu-sione del rapporto di agenziadal trasferimento), l’agentepotrà svolgere le proprie ri-vendicazioni, ineren ti tantole provvigioni maturate sinoal momento della cessionequanto l’indennità sostitutivae quella di cessa zio ne delrap porto, solo ed e sclusiva -mente nei confron ti della man -dante cedente, es sendo lacessazione del rap porto conquest’ultima di pen dente daun evento non imputabilealla volontà dell’a gen te (se-condo il noto prin ci pio richia-mato sia nell’ar ticolo 1751C.C. sia negli Accordi E co -nomici Collettivi di settore). Ciò premesso, è evidente

che eventuali proposte all’a -gente di risolvere consen sual - mente il vecchio rapporto diagenzia (escluso espressa-mente dal trasferimento d’a -zien da ex art. 2558 C.C.), alfi ne di ottenere un nuovoman dato con la preponentecessionaria, dovranno esse re

valutate mol to attentamen teda parte di que st’ultimo (pon -derando gli importi rinunciaticon quelli che potrebbero es -sere percepiti nel corso delnuovo rappor to), in quanto ènoto che la risoluzione con-sensuale pre clu de, poi, all’a -gen te di ri ven dica re l’in dennitàdi cessazione del rapportoco me anche l’inden nità sos -titu tiva del preavvi so, rima -ne n do salva solo l’inden nitàdi risoluzione del rapporto lad -dove versata (in ap plica zio -ne degli Accordi EconomiciCollettivi) nell’appo sito fon doFirr istituito pres so l’Enasar -co. Sono salvi, ov via mente,diversi e più favorevoli accor -di fra le parti che ad esem pioprevedano nel nuovo man -dato la conserva zione dell’an -zianità di servizio matu ratadal l’agen te nel corso del pre - cedente rap porto o altre pre - visioni simili.Crediamo, senza alcuna pre -

tesa di completezza, di a vertrattato i profili di maggior ri -lie vo riguardanti le sor ti di unrap porto di agenzia in casodi ces sione e/o affit to d’a zien -da o di un suo ra mo, con l’av -ver ti mento che e sistono,ov via men te, nume rose altrepro ble matiche che si ritieneopportuno debba no essereap profondite insieme alle te -ma ti che sopra esposte pri -ma di ef fettuare le scelte delcaso.

5Ottobre 2012

Irap, Agenti esclusi dall’impostaSempre più numerose le sentenze favorevoli alla categoria

Non si è assoggettabili al tributo in assenza di stabile organizzazionedi Stefano Tigani (Avvocato del foro di Venezia – Consulente Federagenti)

L’orientamento delle Com - missioni Tributarie Provin cia liin base al quale l’agente dicommercio non possa esse -re soggetto al pagamentodel l’I rap, se non in possessodel requisito dell’autonomaorga nizzazione, è ulterior men - te confermato da una recen -tis sima decisione.Conlasentenzan. 91/01/2012,

infatti, la Commissione Tribu-taria di Treviso, acco glien do ilri corso di un contri buente, an -nullava una cartella esattoria -le per somme iscritte a ruoloa causa del mancato paga-mento dell’imposta de qua.La giurisprudenza di merito

conferma così l’orientamen to

espresso dalla Supre ma Cor -te nella sentenza n. 12108del 26.05.09, da cui si è par-titi, in base alla quale il requi-sito sopra individuato al finedell’applicazione dell’im po stain esame non possa ritener -si automaticamente sus si -sten te nel lavoro dell’agente,diversamente da quan to ac-cade nel caso del l’impresa,o ve l’organizzazio ne auto-noma ne è ele mento naturale.Non essendo stato conte-

stato, nel caso di specie, ilfat to che il ricorrente svol-gesse la propria attività diagente di commercio in for -ma individuale, senza di-pendenti e/o collaboratori,

«u tilizzando per la propriaat tività beni (auto-computer-cellulare) obiettivamente ne-cessari per il proprio la voro»,non usufruisca di alcuna or-ganizzazione autonoma, co -me indicato nella norma, «checomporti apporto di capitaliper l’attività, per cui non ap-pare giustificata l’applica-zione dell’imposta».Traducendo quanto sopra

espresso in termini pratici, sipuò ormai affermare che, peravvicinarsi al giudizio con lapossibilità concreta di un e si -to vittorioso, l’agente deb ba,una volta analizzata attenta-mente la propria posizionesoggettiva, capire e valutare

di essere in grado di dimo-strare (documentalmente), ol -tre che di avere sostenutoco sti adeguati ai ricavi, di es -sere dotato unicamente diquei beni la cui mancanzanon gli consentirebbe di svol -gere il lavoro che si è obbliga -to a svolgere sottoscrivendoil contratto di agenzia; beniche ormai le Commissionipaiono aver ben individuato,quali criteri discretivi per l’ap -plicazione o meno dell’im-posta.Si deve da ultimo eviden-

ziare che l’Agenzia delle En-trate (è il caso in particolare,di Treviso, Padova, Rovigoe Udine), ultimamente, in al-

cuni casi, una volta ricevutoil ricorso e all’atto di costi-tuirsi in giudizio, ha ritenutodi rimborsare le somme ri-chieste senza ritenere di af-frontare il processo. Unara gione in più, a parere dichi scrive, per proporre i ri-corsi, si badi bene, semprefacendo attenzione di pos-sedere i requisiti sopra evi-denziati.

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I consulenti Federagenti sono a tua disposizioneper risolvere le problematiche Inps/Enasarco

Novità nell’agroalimentareEntra in vigore il regime previsto dall’art. 62 del decreto liberalizzazioni

Clausole trasparenti e pagamenti certi, ma anche dubbi da chiariredi Francesco Caporale (Conciliatore Federagenti Roma)

È ormai prossima l’entra tain vigore dell’art. 62 del de -creto liberalizzazioni che, ap -provato in via definitiva dalParlamento lo scorso mar zo,andrà a regolare le transa-zioni commerciali dei prodot -ti agroalimentari, bevan decom prese, con lo scopo, se-condo le intenzioni del legi-slatore, di garantire megliola trasparenza di tale gene -re di transazioni.In attesa di capire quale sa -

rà la reale applicazione delnuovo regime da parte deigrandi produttori e distribu-tori agro-alimentari, nonchécome verranno esercitati ire lativi poteri sanzionatori daparte delle istituzioni depu-tate al controllo, ecco unabre ve disamina della nuovanormativa in vigore dal 24ottobre. La norma ha come destina -

tari produttori diretti, rivendi-tori, grande distribuzione ecommercianti al dettaglio, maindirettamente potrà avereripercussioni sull’attività de -gli agenti per due ordini dimotivi. Innanzitutto la dispo-sizione prevede una disci-plina rigorosa per i contrattiche hanno ad oggetto la ces -sione di prodotti agricoli ealimentari che ora devonoessere stipulati obbligatoria-mente in forma scritta indi-cando a pena di nullità ladu rata, le quantità e le carat -teristiche del prodotto ven -duto, il prezzo, le modalità diconsegna e di pagamento. La legge prevede poi ri go -

ro se sanzioni per il contra-

ente che non si adegua alleprescri zioni di cui sopra, as-soggettandolo in caso di vio - lazione degli obblighi di leg gea u na sanzione amministra -tiva pe cuniaria da 516,00 €a 20.000,00 € (l’entità con-creta sarà determinata conriferimento al va lore dei benioggetto di ces sione). L’unicosoggettoesen te da tale san-zione è il con su matore fina le,cioè il cliente del supermer-cato o del nego zio che, pures sendo tecnicamente ilcon traente di un contratto divendita laddove acquisti ge-neri agroalimentari, non è co -mun que considerato dallalegge stessa tra i destinataridella norma. Nessuna re -spon sabilità, per questa ipo-tesi, do vrebbe ricadere, ano stro avviso, sul l’agente, cheovvia mente non è contraen te,ma semplicemente un inter-mediario sebbene contrat-tualmente lega to all’aziendapre ponente. Più attenzionemeriterà invece la posizionedel rappresentante che po-tendo spendere il nome del - l’a zienda ed impegnarlapo treb be non anda re esenteda responsabilità.Egualmente rigorose, se non

di più, sono le prescrizioni acui gli operatori economici delsettore si devono conforma renelle relazioni commerciali.Dall’entrata in vigore dellalegge sarà infatti vietato:a) imporre direttamente o in-direttamente condizioni di ac -quisto, di vendita o altrecon dizioni contrattuali ingiusti -ficatamente gravose, non ché

condizioni extra contrattualie retroattive;b) applicare condizioni ogget -tivamente diverse per presta -zioni equivalenti;c) subordinare la conclusio -ne, l'esecuzione dei contrattie la continuità e regolarità del -le medesime relazioni com-merciali alla esecuzione dipre stazioni da parte dei con-traenti che, per loro natura esecondo gli usi commerciali,non abbiano alcuna connes -sione con l'oggetto degli unie delle altre;d) conseguire indebite pre-stazioni unilaterali, non giu-stificate dalla natura o dalcon tenuto delle relazioni com - merciali;e) adottare ogni ulteriore con - dotta commerciale sleale cherisulti tale anche tenendocon to del complesso dellerelazio ni commerciali che ca -rat terizzano le condizioni diapprovvigionamento.Ovviamente a tali prescri-

zioni si dovranno uniformarein primis le aziende che do-vranno poi dotare i propriagenti di nuovi formulari pergli ordini e soprattutto do-vranno aggiornare la loro po -litica commerciale dettandoprincipi generali in regola conquelli previsti dalla legge. Anche per queste ipotesi la

legge contempla severe san - zioni per il contraente cheven ga meno ai sopra citatiob blighi prevedendo unasan zione amministrativa pe -cunia ria da 516,00 € a3.000,00 € (l’entità concretasarà determinata con riferi-

mento al be neficio ricevutodal soggetto che non ha ri-spettato i divieti).Questo punto necessiterà

sicuramente di maggiori e ri-gorosi chiarimenti in quanto leprescrizioni oggetto di tute lasono rivolte, genericamente,agli operatori com merciali(ca tegoria in cui possono sen -z’altro essere ricompresi gliagenti e i rappresentanti), mala sanzione sembra esserecom minabile solo ai contra-enti (ruolo questo che l’agen -te non può comunque mairicoprire). Altro aspetto regolato in mo -

do rigoroso è quello riguar-dante modalità e termini dipagamento dei sopra citaticontratti. La norma stabili-sce infatti che il pagamen todel corrispettivo do vrà es -sere effettuato entro il ter-mine legale di 30 giorni perle merci deteriorabili ed en -tro il termine di 60 giorni pertutte le altre merci. Il terminedecorre dall'ultimo giorno delmese di ricevimen to della fat -tura e gli interessi (il cui tas soè inde rogabil men te mag gio -rato di due punti percentuali)decorrono auto maticamentedal giorno suc cessivo allasca denza del termine. In relazione a tale fattispe-

cie la norma prevede che ilmancato rispetto, da parte deldebitore, dei termini di pa-gamento stabiliti sia punitocon sanzione amministra-tiva pecuniaria da 500 € a500.000 € e che l'entità dellasanzione venga determinatain ragione del fatturato del-

l'azienda, della ricorrenza edel la misura dei ritardi.È inutile evidenziare che ta -

le sistema di sanzioni potràrappresentare un serio ele-mento di criticità per molteaziende che operano nelladi stribuzione e fornitura dide r rate alimentari. Si pensiad una società che fornisceprodotti alimentari ad unapub blica amministrazione.Tale società dovrà pagare

entro 30 giorni, pena l’irro-gazione di sanzioni pesantis -sime (sino a mezzo milio nedi euro!!!), ma poi rischia diattendere anche più di unanno (altro che 60 giorni) perricevere il prezzo dalla PA.Quindi riservandoci di torna -

re in futuro sull’argomento,appare opportuno eviden-ziare sin d’ora che, sebbenel’agente non possa essereconsiderato destinatario di-retto della normativa (noncosì può dirsi per i rappre-sentanti), la stessa potrebberappresentare un elementodi forte rallentamento e criti-cità nelle transazioni agroali -mentari, mettendo anchese riamente a rischio la tenu -ta di alcune aziende mandan -ti. Per il momento il consiglioè quello di richiedere, allamandante indicazioni in or-dine alle nuove modalità dicompilazione degli ordini,non ché istruzioni circa lemodifiche da apportare allepolitiche commerciali in usoal fine di adeguarsi alle pre-scrizioni previste dall’art. 62D.L. 1/2012.

6Ottobre 2012

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Rubrica Legaledi Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: La società percui lavoro da molti anni miha preavvisato che a brevecomunicherà disdetta. Sinqua si dall’inizio del rapportomi hanno chiesto di inserirein fattura i rimborsi spesacon cordati sotto la voce prov -vigioni. Vorrei sapere se pos -so intraprendere un'azio nelegale nei loro confronti siaper la non regolarità di que-ste fatture sia per le pressio -ni subite in questi ultimi mesiper indurmi a dimettermi.

Risposta: Per prima cosa èopportuno segnalare che lefatture almeno formalmenteprovengono da lei (lei le e -met te, l’azienda le riceve e leliquida) quindi pare franca-mente difficile ipotizzare un’a -zione per tale motivazione.È vero che la diversa impu ta - zione delle somme eroga teha avuto conseguenze fi sca li(sfavorevoli) e previdenziali(favorevoli) perché mentre ilrim borso spese non sareb besta to tassabile, né sottopostoa contribuzione previ den zia le,le somme fatturate a tito lo diprovvigioni si, ma la con te sta - zione non ha un ca rat te re digravità tale da con fi gurare unserio inadem pi mento del laman dante, i noltre la circo stan - za poteva tranquillamentees sere segnalata/contesta -ta da lei nel tempo, mentrepa re di capi re che ciò non siamai avvenuto. Quanto allepressio ni subite per indurlaa la sciare il mandato, se-gnaliamo che eventuali cau -se per «mobbing» hannoa vuto sino ad ora esito ne-gativo nella stragrande mag -gioran za dei ca si e ciò èdo vuto alla natura stessa delrapporto di agenzia che nonsi configura co me un rap-porto di lavoro su bor dinato.Un consiglio di ordine gene-rale è comunque quello dinon cedere ad eventualipres sio ni dell'a zien da e di at-tendere la comunicazioni direcesso che que sta le invie -rà. Se infatti decides se di fa -re lei il primo passo dan do ledimissioni perderebbe il dirit -to alle indennità di fine rap por -to (ad esclusio ne del Firr).L’invitiamo a contattare al piùpresto la sede Federagenti

a lei più vicina, per avere u naconsulenza più esaurien tesulla scorta della docu men -tazione in suo possesso.

Domanda: Ho ricevuto dallamandante lettera raccoman -data datata 02/10/12 con cuimi si comunica che il con-tratto di agenzia in essere dalgiugno del 2004 si intenderisolto a partire dal 31/10/12e mi si ringrazia per la colla-borazione presta ta. Essendoquesta la prima disdetta dicontratto ricevuta vorrei sa-pere cosa fare.

Risposta: Pur non avendovisionato la lettera da quelloche dice sembra che si deb-bano escludere contestazio nidell’azienda e quindi sem braun normale recesso dellamandante non motivato dasuoi inadempimenti. Pertan -to in questo caso le spetta nole indennità di fine rapportopiù quella di mancato preav-viso. Per sapere quali sonole indennità teoricamente do -vute occorre esaminare il suocontratto e vedere quale fon -te normativa richiama, se ilCodice Civile o gli Accordi E - conomici Collettivi: nel pri -mo caso occorre vedere sericorrono nel suo caso i re-quisiti per ottenere l'inden-nità cd. europea (cioè quellaprevista dall'art.1751 del Co -dice), nel secondo le spetta no:il Firr, l'indennità sup pletivadi clientela e (se ricorrono irequisiti) l'indennità merito-cratica. In entrambi i casi lesarà dovuta l'indennità dimancato preavviso, pari a 5mesi se troverà applicazio -ne il Codice Civile, se si ap-plicano gli AEC l’indennità dimancato preavviso spettan -te sarà sempre di 5 mesi seplurimandatario o 7 mesi semonomandatario. La richie-sta per le indennità di finerapporto deve essere avan-zata entro 1 anno dalla da tadi cessazione del rapporto.Le ricordiamo che in questica si è opportuno contattarela se de Federagenti più vi-cina sia per un esame delcon tratto sia per ottene re icon teggi neces sari per la ve -rifica degli importi delle in-dennità spettanti.

Ottobre 2012

Le sedi Federagenti sono a tua disposizioneper la consulenza sul contratto di agenzia,

per l’assistenza nelle vertenze con le ditte mandantied il conteggio di tutte le indennità di fine rapporto

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Rubrica Previdenzialedella Dott.ssa Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sono l’erede di unagente deceduto purtrop popochi mesi fa. Vorrei sape rea cosa ho diritto sia dal l’E na - sarco sia dalle mandanti dimio marito. (Luisa B.)

Risposta: In questi frangen -ti drammatici spesso chi rima - ne non è a conoscenza del leprocedure che occorre attiva - re per ottenere ciò che spetta.Per quanto riguarda l’Ena-sarco avrà diritto a una pen -sione ai superstiti la quale sidivide in:•pensione di reversibilità:quando l’agente è già pensio -nato al momento del decesso;• pensione indiretta:quandol’agente è ancora in attivitàsempre che quest’ultimo, almo mento del decesso, aves -se maturato almeno 20 annidi anzianità contributiva o, inalternativa, almeno 5 an nidi cui 1 nel quinquen nio pre-cedente il decesso.Le pensioni di reversibilità eindirette decorrono dal pri mogiorno del mese successivoa quello del decesso del l'a -gente e si calcolano con rife-rimento alla data del de cessostesso. Le pensioni in dirette,per le quali il requi sito del-l'anzianità contributiva siper fezioni posteriormente al -l'evento per effetto di versa-menti successivi, decorronodal primo giorno del mesesuccessivo al perfezionamen -to del requisito stesso e sicalcolano con riferimento atale data. Nell’ambito delle prestazioniintegrative la vedova può ri-chiedere invece il contribu toper le spese funerarie alle-gando la fattura o la co pia au -tenticata della stessa re lati vaalla spesa succitata.

Qualora l’agente sia decedu -to per cause attinenti a malat -tia o infortunio previste dal lapolizza assicurativa sti pu -la ta dalla Fondazione E na -sar co con l’Ina Assitalia,l’e rede po trà presentare ladenuncia di sinistro al fine diottenere la diaria giornalie raper i giorni di ricovero e pergli eventuali successivi gior -ni di degenza domiciliare. I superstiti decadono dal dirit -to alla prestazione se la stes - sa non viene richiesta en troun anno dal decesso.Con riferimento ai mandati inessere al momento del de -cesso, prima di tutto la vedo vadovrà comunicare for mal men -te alle aziende preponenti ildecesso del proprio congiun -to; avrà poi un anno di tem poper richiedere, altrettanto for -malmente (quindi preferi bil -men te tramite raccomanda taa/r), le provvigioni resi due e leindennità di cessazione delrapporto.Va detto, tra l’altro, che a fron - te delle provvigioni che leman danti le corrisponderan -no, lei dovrà e met te re unari cevuta precisando che lae mette in qua lità di erede esull’importo dovrà essere trat - tenuto il con tributo Enasar coche le man danti poi verse ran - no sulla matricola dell’agen teal fine del calco lo del sup -plemento della pen sione aisuperstiti. Per quanto riguarda le in den - nità di cessazione del rap -por to si ribadisce che que stedevono assolutamen te es-sere richieste entro 1 annodal decesso, pena la deca -den za del diritto.Si consiglia vivamente di nonlimitarsi ad accettare le som -me conteggiate e paga te

dal le mandanti a titolo di in - den ni tà ma di farsi con trol la -re tali im porti per verificar nela quan tificazione so prattut -to in consi derazione delladoppia di sci plina esistente inme rito in Italia (art. 1751 C.C.e AEC).

Domanda: Sono un agentedi commercio a cui il propriocommercialista ha consiglia -to, per convenienza fiscale, didiventare una società di a gen -zia. Vorrei capire cosa cam-bia a livello previdenziale.(Serena S.)

Risposta: Innanzitutto si pre -cisa che sono molti gli agen -ti che ricevono tale consiglioma nessun commercialistaperò affronta il problema del -la previdenza omettendo co -sì un lato importante di talevariazione.Innanzitutto bisogna capirese la trasformazione avver -rà in società di persone o insocietà di capitale. Nei duecasi, infatti, la disciplina pre-videnziale è completamentediversa. Le società di perso -ne possono essere snc (so-cietà in nome collettivo) o sas(socie tà in accomandita sem -plice); nel primo caso ab-biamo so ci lavoratori mentrenel secon do abbiamo socilavo ratori (ac comandatari) esoci finan ziatori (accoman-danti), ma in entrambi i casila società non ha personalitàgiuridica quin di gli eventualicreditori posso no attaccareoltre al ca pitale della societàanche quello dei soci illimita-tamente responsabili. Detto in sintesi ciò, dal pun todi vista previdenziale, i con tri -buti Enasarco vengono ver - sa ti a favore di tutti i soci

della snc e dei soci lavorato -ri (accomandatari) della sas.Ne segue che se l’agenteindividuale si trasforma insnc continuerà a vedersi ver -sati i contributi anche se inmisura minore perché gli im -porti contributivi verranno di-visi con l’altro o addiritturacon gli altri soci.Se invece si trasformerà insas le aziende mandanti con -tinueranno a versare i con-tributi sulla sua matricola so lose nella società rivestirà il ruo -lo di socio accomandatario.Completamente diversa è lasituazione se invece l’agen teindividuale si trasformerà insocietà di capitale, socie tàcioè con personalità giuridi ca,in cui i soci sono limitatamen -te responsabili al ca pitale ver -sato. Tali società possonoes sere le SpA (so cietà per a -zioni), Sapa (so cie tà in ac-comandita per a zio ni) e srl(so cietà a re spon sabilità limi -tata). La maggior parte deicom mercialisti suggerisco -no di passare a una srl). Inquesto caso infatti i soci nonsi vedranno ricono sciuta al-cuna pensione nono stante lemandanti versi no un contribu -to previdenziale sulla basedelle loro provvigioni.Questo contributo va a fa-vore di un generico fondoassistenza di cui però nonusufruiranno i soci della srl.Anzi con il nuovo regolamen -to Enasarco il preponente chesi avvalga di agenti che svol -gono la loro attività in for madi società per azioni o di so-cietà a responsabilità limi-tata è tenuto al pagamen todi un contributo più alto ri-spetto all’anno scorso esoprattutto l’incremento dialiquota rispetto a quella in

Ottobre 2012

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vigore con il precedente Re-golamento è a carico delpre ponente e dell’agente inmi sura paritetica. Quindi ilso cio della srl si ritrova a pa-gare un contributo ma nonriceverà la relativa presta-zione pensionistica.In questicasi quindi è quanto menoconsigliabile, dopo a ver ana-lizzato la situazione previ den -ziale Enasarco dell’a gen te,pro cedere – se neces sa rio –a una domanda di au toriz za -zione ai versamen ti volonta -ri per raggiungere il minimodei contributi necessari perottenere la pensione ma so-prattutto per non correre ilrischio di perdere tutti i con -tributi già accantonati.Occorre poi ricordare che ilpassaggio da agente indivi-duale a società deve essereeffettuato con il preventivoconsenso della casa man-dante che deve essere d’ac-cordo sia sul subentro nelcontratto del nuovo sogget -to giuridico sia sul riconosci-mento della continuità delrap porto in relazione alle in-dennità. Tutti questi aspettidevono essere affrontati e di -sciplinati per iscritto. Anchein questo caso quindi capitequanto sia importante ana-lizzare tutte le sfaccettaturedi ogni variazione del rap-porto e non fermarsi solo al -l’aspetto fiscale.