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Definizione dei Fondi Propri e Gestione dei Rischi Claudio D’Auria Basilea 3: la nuova vigilanza prudenziale e le discrezionalità nazionali Milano - Sede ABI, Via Olona 2 15-16 ottobre 2015

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Definizione dei Fondi Propri e Gestione dei Rischi

Claudio D’Auria

Basilea 3: la nuova vigilanza prudenziale e le discrezionalità nazionali

Milano - Sede ABI, Via Olona 2

15-16 ottobre 2015

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Definizione dei Fondi Propri e Gestione dei Rischi Agenda

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

I RISCHI DI MERCATO e DI CONTROPARTE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI La nuova definizione armonizzata di capitale

Art. 72 CRR - I fondi propri di un ente consistono nella somma dei seguenti elementi:

⇨ TIER 1 “on going concern”: Common Equity Tier 1 Additional Tier 1

⇨ TIER 2 “on gone concern”

CET1

AT1

T2

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Coefficiente di CET 1

Coefficiente di T1

Coefficiente di capitale totale

4

7%

8,5%

10,5% Ca

pit

al C

on

serv

ati

on

Bu

ffer

2

,5%

4,5%

6%

8%

Il coefficiente può crescere di un ulteriore 0-2,5% in virtù del Countercyclical buffer e di un ulteriore 0-3,5% per il buffer per le grandi banche sistemiche (SIFIs).

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI I nuovi ratios patrimoniali

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CALIBRAZIONE DELLO SCHEMA PATRIMONIALE

REQUISITI PATRIMONIALI E BUFFER

(in percentuale alle RWA)

COMMON EQUITY (al netto delle deduzioni)

PATRIMONIO DI BASE (TIER 1)

PATRIMONIO TOTALE

REQUISITO MINIMO 4,5 6 8

CAPITAL CONSERVATION BUFFER 2,5 (*)

MINIMO + CAPITAL CONSERVATION BUFFER 7 8,5 10,5

COUNTERCYCLICAL BUFFER 0 - 2,5

G-SIFIs BUFFER 0 – 3,5

(*) La Banca d’Italia (Circ. 285, Titolo II, Cap. 1, Sez. II) stabilisce che le banche devono detenere una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell’esposizione complessiva al rischio della banca, interamente costituita dal CET1.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Aumento del livello di capitale di qualità elevata

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Tempistiche della CRD4: la normativa transitoria

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Leverage Ratio observation period disclosure dal 1° gen 2015

move to Pillar 1

CET1 4 - 4,5% 4,5%

T1 5,5 - 6% 6%

Capital Conservation Buffer

0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

Countercyclical Buffer

0 - 2,5%

G- Sifis Buffer 0 – 3,5%

LCR Observation period

60% 70% 80% 100%

NSFR Observation period Standard minimo

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Il Common Equity Tier 1

Art. 50 CRR - Definizione

«Il capitale primario di classe 1 (CET1) è costituito dagli elementi di CET1 dopo l’applicazione di rettifiche, detrazioni ed esenzioni».

Art. 26 CRR - Elementi Gli elementi di CET1 sono i seguenti:

a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte determinate condizioni (art. 28 o, in caso di società mutualistiche o

cooperative ed enti di risparmio, art. 29 CRR);

b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

c) utili non distribuiti (gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili intermedi o di fine esercizio

prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento

soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. se sono soddisfatte le seguenti condizioni: gli utili

sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;

l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono

al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili);

d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;

e) altre riserve;

f) fondi per rischi bancari generali. NB: sono riconosciuti come elementi di CET1 solo se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per

la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Il Common Equity Tier 1

Art. 28 CRR – Condizioni per l’inclusione di uno strumento nel CET1 a) gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se

autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di gestione; b) gli strumenti sono versati e il loro acquisto non è finanziato dall'ente, né direttamente né

indirettamente; c) gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:

i. hanno i requisiti per essere considerati capitale proprio dell’ente ; ii. sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile; iii. sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione dell’insolvenza patrimoniale, sulla

base di quanto stabilito alla normativa nazionale in materia di insolvenza;

d) gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;

e) gli strumenti sono perpetui;

f) il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:

i. la liquidazione dell'ente; ii. operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del

capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto approvazione preliminare dell'autorità competente (art. 77 CRR);

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Il Common Equity Tier 1

g) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente e l'ente non dà altre indicazioni in tal senso, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale delle società mutue, cooperative e di enti di risparmio (art. 27 CRR), se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;

h) gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:

i. non vi sono trattamenti di distribuzione preferenziali in merito all'ordine di pagamento delle distribuzioni,

neanche in relazione ad altri strumenti del CET1, e le condizioni che governano gli strumenti non

prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;

ii. le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono provenire soltanto da elementi distribuibili;

iii. le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello

massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti delle società mutue, cooperative e enti

di risparmio;

iv. il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati

acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti delle società mutue, cooperative e enti di risparmio;

v. le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai

loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;

vi. il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default;

vii. l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Il Common Equity Tier 1

i) rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti di CET1 assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti di CET1;

j) gli strumenti sono di ranking inferiore (junior) rispetto a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza

o liquidazione dell'ente;

k) gli strumenti conferiscono ai loro possessori un credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso

di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango superiore, è proporzionale

all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un tetto massimo, ad

eccezione del caso degli strumenti di capitale delle società mutue, cooperative, enti di risparmio;

l) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito

da parte di nessuno dei seguenti soggetti: i. l'ente o le sue filiazioni; ii. l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni; iii. la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni; iv. la società di partecipazione mista o le sue filiazioni; v. la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni; vi. qualsiasi impresa che abbia stretti legami con gli enti di cui ai punti da i) a v);

m) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il

rango dei crediti in caso di insolvenza o liquidazione.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Additional Tier 1

Art. 61 CRR - Definizione «Il capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) è costituito dagli elementi di AT1 dopo l’applicazione delle deduzioni».

Art. 51 CRR - Elementi Gli elementi di AT1 sono i seguenti:

a) strumenti di capitale, quando sono rispettate determinate condizioni (art. 52 CRR) e non sono

considerati elementi di CET1 o T2.

b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a);

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Additional Tier 1

Art. 52 CRR – Condizioni per l’inclusione di uno strumento nell’AT1

a) gli strumenti sono emessi e versati; b) gli strumenti non sono acquistati da nessuno dei seguenti soggetti:

i. l'ente o le sue filiazioni; ii. un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di

controllo, pari al 20% o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa; c) l'acquisto degli strumenti non è finanziato dall'ente, né direttamente né indirettamente; d) gli strumenti sono di rango inferiore rispetto agli strumenti di T2 in caso di insolvenza dell'ente; e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango dei crediti

da parte di nessuno dei seguenti soggetti: i. l'ente o le sue filiazioni; ii. l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni; iii. la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni; iv. la società di partecipazione mista o le sue filiazioni; v. la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni; vi. qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le entità di cui ai punti da i) a v);

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Additional Tier 1

f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del credito a titolo degli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;

g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;

h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni call, l'opzione call può essere esercitata unicamente a discrezione dell'emittente;

i) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni per ridurre i fondi propri (art. 77 CRR) sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando ricorra specifica autorizzazione delle autorità competenti a ridurre i fondi propri, dovuta a variazioni nella classificazione regolamentare degli strumenti tali da comportarne l’esclusione dai fondi propri o la riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore o se esiste una variazione rilevante nel loro regime fiscale non prevedibile al momento della loro emissione (art. 78 (4) CRR);

j) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che gli strumenti saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, ad eccezione dei seguenti casi: i. liquidazione dell'ente; ii. operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di

riduzione dell'importo di AT1, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente;

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k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;

l) le distribuzioni degli strumenti soddisfano le seguenti condizioni: i. provengono da elementi distribuibili; ii. il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del

merito di credito dell'ente o della sua impresa madre; iii. le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in

qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare tali pagamenti annullati senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;

iv. l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente; v. l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Additional Tier 1

m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore, l'importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di CET1;

n) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;

o) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente e le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: i. gli strumenti sono emessi per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento; ii. i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione e in una forma che

soddisfa le condizioni precedenti.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Tier 2

Art. 71 CRR - Definizione

«Il capitale di classe 2 (T2) è costituito dagli elementi di T2 dell’ente dopo le detrazioni e dopo l’applicazione della deroga temporanea alle deduzione dei fondi propri». Art. 62 CRR - Elementi Gli elementi di T2 sono i seguenti: a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni per

l’inclusione tra gli strumenti di T2 (art. 63 CRR) e quando non sono considerati elementi di CET 1 e AT1;

b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a); c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del

metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del «metodo IRB», gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo della perdita attesa (artt. 158 e 159 CRR) fino allo 0,6% degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Tier 2

Art. 63 CRR – Condizioni per l’inclusione di uno strumento nel T2

a) gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati e interamente versati;

b) gli strumenti non sono acquistati o i prestiti subordinati non sono assegnati da nessuno dei seguenti soggetti: i. l'ente o le sue filiazioni; ii. un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei

diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

c) l'acquisto degli strumenti o l'assegnazione dei prestiti subordinati non sono finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente;

d) il credito sul capitale degli strumenti a norma delle disposizioni che governano gli strumenti o il credito sul capitale dei prestiti subordinati a norma delle disposizioni che governano i prestiti subordinati è pienamente subordinato ai crediti di tutti i creditori non subordinati;

e) gli strumenti o i prestiti subordinati non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango del credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti: i. l'ente o le sue filiazioni; ii. l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni; iii. la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni; iv. la società di partecipazione mista o le sue filiazioni; v. la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni; vi. qualsiasi impresa che abbia stretti legami con le citate entità

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Tier 2

f) gli strumenti o i prestiti subordinati non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti il rango del credito;

g) gli strumenti o i prestiti subordinati hanno una durata originaria di almeno cinque anni; h) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati non contengono alcun incentivo

che incoraggi l'ente a rimborsarne o ripagarne l'importo del capitale prima della scadenza; i) se gli strumenti o i prestiti subordinati includono una o più opzioni call o early repayment le opzioni

possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente o del debitore; j) gli strumenti o i prestiti subordinati possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o

riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni per ridurre i fondi propri (art. 77 CRR) sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione o di assegnazione, eccetto quando ricorra una specifica autorizzazione delle autorità competenti alla riduzione dei fondi propri, dovuta a variazioni nella classificazione regolamentare degli strumenti tali da comportarne l’esclusione dai fondi propri o una loro riclassificazione di qualità inferiore o se esiste una variazione rilevante nel loro regime fiscale non prevedibile al momento della loro emissione;

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Tier 2

k) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti o i prestiti subordinati saranno o potranno essere rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

l) le disposizioni che governano gli strumenti o i prestiti subordinati non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi dovuti sugli strumenti o sui prestiti subordinati non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

n) quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente o quando i prestiti subordinati non sono assegnati direttamente da un ente e le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte: i. gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assegnati per il tramite di un'entità nel quadro del consolidamento; ii. i proventi sono immediatamente disponibili all'ente senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni precedenti.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Tier 2

Art. 64 CRR – Ammortamento degli strumenti di T2

La misura in cui gli strumenti di T2 sono considerati come elementi di T2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando a) x b), come segue:

a) l'importo nominale degli strumenti o dei prestiti subordinati al primo giorno dell'ultimo periodo

di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni di calendario compresi in tale periodo;

b) il numero dei giorni di calendario rimanenti della durata contrattuale degli strumenti o dei prestiti subordinati.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni dal CET1

Art. 36 CRR – Deduzioni dal Common Equity Tier 1

Dagli elementi di CET1 è detratto quanto segue: a) le perdite relative all'esercizio in corso; b) i beni immateriali; c) le attività fiscali differite (DTA)che si basano sulla redditività futura; d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del

metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"), gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese (artt. 158 e 159 CRR);

e) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente; f) gli strumenti di CET 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi

gli strumenti propri di CET1 che l'ente ha l'obbligo reale o eventuale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni dal CET1

g) gli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

h) l'importo applicabile degli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

i) l'importo applicabile degli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;

j) l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di AT1 -conformemente a quanto disposto (dall’art. 53 CRR) in tema di restrizioni sull’annullamento delle distribuzioni sugli elementi di AT1 e di elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente - che supera il capitale AT1 dell'ente;

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni dal CET1

k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando, in alternativa all'applicazione di tale fattore, l'ente detrae l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi di CET1: i. partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario; ii. posizioni verso la cartolarizzazione; iii. operazioni con regolamento non contestuale (art. 379 CRR, paragrafo 3;) iv. posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del

rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente a quanto stabilito in tema di importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni e banche centrali (art. 153 CRR, paragrafo 8);

v. esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB, (art. 155 CRR, paragrafo 4);

l) qualunque onere fiscale relativo agli elementi di CET1 prevedibile al momento del suo calcolo; eccetto i casi in cui l'ente adatta in modo adeguato l‘ammontare degli elementi di CET1, nella misura in cui gli oneri fiscali riducono l’ammontare al di sotto del livello per cui tali elementi del CET1 possono essere usati per la copertura di rischi o perdite.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni dall’AT1

Art. 56 CRR – Deduzioni dall’Additional Tier 1

Dagli elementi di AT1 è detratto quanto segue: a) gli strumenti propri di AT1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente,

compresi gli strumenti propri di AT1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b) gli strumenti di AT1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

c) l'importo degli strumenti di AT1 detenuti di soggetti del settore finanziario direttamente, indirettamente e sinteticamente, da detrarre quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (art. 60 CRR);

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni dall’AT1

d) gli strumenti di AT1 detenuti di soggetti del settore finanziario direttamente, indirettamente e sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

e) l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi di T2 (art. 66 CRR) che superano il capitale di T2 dell'ente;

f) qualunque onere fiscale relativo agli elementi di AT1 prevedibile al momento del suo calcolo; eccetto i casi in cui l'ente adatta in modo adeguato l‘ammontare degli elementi di AT1, nella misura in cui gli oneri fiscali riducono l’ammontare al di sotto del livello per cui tali elementi di AT1 possono essere usati per la copertura di rischi o perdite.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni dal T2

Art. 66 CRR – Deduzioni dal Tier 2

Dagli elementi di T2 è detratto quanto segue: a) gli strumenti propri di T2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente,

compresi gli strumenti propri di T2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b) gli strumenti di T2 detenuti di soggetti del settore finanziario direttamente, indirettamente e sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;

c) l'importo degli strumenti di T2 detenuti di soggetti del settore finanziario direttamente, indirettamente e sinteticamente, da detrarre quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

d) gli strumenti di T2 detenuti di soggetti del settore finanziario direttamente, indirettamente e sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Strumenti di capitale detenuti

Art. 42 (CET1) – 57 (AT1) – 67 (T2) CRR

Gli enti calcolano gli strumenti di capitale detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni: a) gli enti possono calcolare gli strumenti di capitale detenuti sulla base della posizione lunga netta

purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe: i. le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino

alcun rischio di controparte, ii. entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne

a questo;

b) gli enti stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti di capitale in tali indici;

c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri di capitale derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri di capitale derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i. le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti; ii. entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne

a questo.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Strumenti di capitale detenuti in soggetti del settore finanziario mediante partecipazione incrociata reciproca

Art. 44 (CET1) – 58 (AT1) – 68 (T2) CRR

Le detrazioni avvengono secondo le seguenti modalità: a) gli strumenti di capitale (CET1, AT1 e T2) detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti

del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;

b) ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di CET1 sono trattati come strumenti di CET1 detenuti; gli elementi assicurativi dei fondi propri di AT1 sono trattati come strumenti di AT1 detenuti; gli elementi assicurativi propri di T2 e gli elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di T2 detenuti.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni specifiche

Art. 45 (CET1) – 59 (AT1) – 69 (T2) CRR – determinazione della posizione in caso di strumenti di capitale detenuti in soggetti del settore finanziario

Gli enti procedono alle detrazioni secondo le seguenti modalità: a) possono calcolare gli strumenti di capitale (CET1, AT1 e T2) detenuti direttamente,

indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

i. la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residuale di almeno un anno;

ii. sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b) stabiliscono l'importo da detrarre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e

sinteticamente tramite titoli su indici, calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.

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Art. 43 CRR – Definizione di investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

Ai fini della detrazione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal

soggetto; b) l'ente ha stretti legami con l'entità e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi

dal soggetto; c) l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non

è incluso nel perimetro di consolidamento, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni specifiche

Partecipazione > 10% del capitale sociale della partecipata

1. Investimento Significativo (I.S.) > 10% CET1 → deduzione

2. Investimento Significativo (I.S.) < 10% CET1:

A. DTA (< 10% CET1) + ∑ I.S. (< 10% CET1) ≤ CET1 * 17,65% → NO deduzione (RW = 250%)

I.S. non dedotti = 1 – DTA (< 10% CET1)

DTA (< 10% CET1) + ∑ I.S. (< 10% CET1)

B. DTA (< 10% CET1) + ∑ I.S. (< 10% CET1) > CET1 * 17,65% → deduzione

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni specifiche

Partecipazione > 10% capitale sociale partecipata

In sintesi: 1. Le partecipazioni significative si deducono se > del 10% del CET1 «netto» della banca; 2. Non vige obbligo di deduzione se < 10% CET1 «netto» della banca e il totale è pari o

inferiore alla soglia C = Residuo CET1*17,65%. 3. Vanno, invece, dedotte se la partecipazione è < 10% CET1 «netto» della banca e il

totale è maggiore della soglia C.

(*) L’importo residuo del CET1 della banca è da considerarsi tale dopo l’applicazione delle rettifiche e delle deduzioni, senza l’applicazione delle soglie per l’esenzione.

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Art. 48 CRR – Soglie per l’esenzione dalla deduzione del CET 1

Nell'effettuare le detrazioni prescritte per le attività fiscali differite (DTA) che si basano sulla redditività futura e per la detenzione, in caso di investimento significativo, di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario, gli enti non sono tenuti a detrarre gli importi degli elementi di cui alle lettere A e B che in totale sono pari o inferiori alla soglia C:

A. le DTA che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi di CET1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:

i. dei filtri prudenziali; ii. delle detrazioni, escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze

temporanee;

B. quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti di CET1 del soggetto detenuti dall’ente direttamente, indirettamente e sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi di CET1 dell'ente, calcolati dopo

l'applicazione: i. dei filtri prudenziali; ii. delle detrazioni, escluse le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze

temporanee;

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Art. 48 CRR – Soglie per l’esenzione dalla deduzione del CET 1

l'importo della soglia C è pari all'importo AxB: A. l'importo residuo degli elementi di CET1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle detrazioni nella sua

interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo; B. 17,65 %.

la quota delle DTA nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta è determinata dividendo (A/B):

A. l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi di CET1 dell'ente;

B. la somma dei seguenti elementi: i. l'importo di cui alla lettera a); ii. l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente,

indirettamente e sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi di CET1 dell'ente.

La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere detratta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.

Gli importi degli elementi che non sono detratti ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250%.

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Deduzioni specifiche

Partecipazione < 10% capitale sociale partecipata (investimento NON significativo)

⇨ [ 𝐶𝐸𝑇1 + 𝐴𝑇1 + 𝑇2 ᴰ > 10% 𝐶𝐸𝑇1]*𝐶𝐸𝑇1ᴰ

𝐶𝐸𝑇1+𝐴𝑇1+𝑇2 ᴰ = dedotto da CET1

⇨ [ 𝐶𝐸𝑇1 + 𝐴𝑇1 + 𝑇2 ᴰ > 10% 𝐶𝐸𝑇1]*𝐴𝑇1ᴰ

𝐶𝐸𝑇1+𝐴𝑇1+𝑇2 ᴰ = dedotto da AT1

⇨ [ 𝐶𝐸𝑇1 + 𝐴𝑇1 + 𝑇2 ᴰ > 10% 𝐶𝐸𝑇1]*𝑇2ᴰ

𝐶𝐸𝑇1+𝐴𝑇1+𝑇2 ᴰ = dedotto T2

⇨ [ 𝐶𝐸𝑇1 + 𝐴𝑇1 + 𝑇2 ᴰ ≤ 10% 𝐶𝐸𝑇1] → ponderazione (RW specifico della controparte)

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Riferimenti normativi:

Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR)

conferisce all’EBA specifici mandati per lo sviluppo di Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) sui fondi propri.

EBA Final Draft Regulatory Technical Standards on own funds

contiene gli standard tecnici elaborati dall’EBA sui seguenti temi: CET1, AT1, Deduzioni, Requisiti generali e disposizioni transitorie.

Regolamento delegato (UE) n. 241/2014

approva gli RTS dell’EBA e integra il Regolamento CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

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Art 17 – Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’art. 36 (3) del regolamento CRR.

1. Gli strumenti di capitale di enti finanziari sono dedotti in base ai seguenti calcoli:

a) tutti gli strumenti che sono considerati come capitale e che, se l’ente è soggetto a requisiti di solvibilità, sono inclusi nella classe di qualità più elevata dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dagli elementi di CET1;

b) tutti gli strumenti che sono considerati come capitale e che, se l’ente finanziario non è soggetto a requisiti di solvibilità, sono perpetui, assorbono la prima e proporzionalmente più cospicua parte delle perdite, man mano che queste si verificano, sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione e non godono di alcuna distribuzione preferenziale o predeterminata sono dedotti dagli elementi di CET1;

c) qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del AT1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del AT1, l’importo in eccesso è dedotto dal CET1;

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Art 17 – Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’art. 36 (3) del regolamento CRR.

d) qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi di T2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo di T2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del AT1. Se l’importo di AT1 è insufficiente, il rimanente importo in eccesso è dedotto dagli elementi del CET1;

e) qualsiasi altro strumento incluso tra i fondi propri dell’ente finanziario in conformità al pertinente quadro prudenziale applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare che si applicano le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) o d), è dedotto dagli elementi del CET 1.

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Art 17 – Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’art. 36 (3) del regolamento CRR.

2. Le deduzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se:

a) l’ente finanziario è autorizzato e soggetto a vigilanza da parte dell’autorità competente e sottoposto a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti a norma del regolamento CRR (per esempio banche e assicurazioni di paesi terzi). Tale approccio si applica agli enti finanziari di un paese terzo soltanto dopo che sia stata effettuata la valutazione dell’equivalenza del regime prudenziale del paese terzo;

b) l’ente finanziario è un istituto di moneta elettronica;

c) l’ente finanziario è un istituto di pagamento;

d) l’ente finanziario è un gestore di fondi di investimento alternativi o una società di gestione.

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Art 18 – Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell’art. 36 (3) del Regolamento CRR. 1. Gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggetti

a un regime di solvibilità valutato come non equivalente o non valutato, sono dedotti nel modo seguente:

a) tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che li hanno emessi, e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite in base al regime del paese terzo sono dedotti dagli elementi del CET1;

b) qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del AT1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del AT1, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del CET1;

c) qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del T2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del T2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del AT1. Se l’importo in eccesso supera l’importo del AT1, l’importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del CET1;

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Art 18 – Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell’art. 36 (3) del Regolamento CRR

d) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a requisiti prudenziali di solvibilità, qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare l’applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dagli elementi del CET1.

2. Se il regime di solvibilità di un paese terzo, comprese le disposizioni in materia di fondi propri, è stato valutato come equivalente, gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi detenuti sono trattati come strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate.

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Art 18 – Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell’art. 36 (3) del Regolamento CRR

3. Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti applicano le deduzioni previste dal regolamento CRR per gli elementi assicurativi dei fondi propri detenuti [art. 44 (b), art. 58 (b), art. 68 (b)].

Ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono

trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti (CET1)

Ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di

classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti (AT1)

Ai fini della detrazione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e gli

elementi assicurativi propri di classe 3 detenuti sono considerati come strumenti

di classe 2 detenuti (T2)

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Art 20 – Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell’art. 52 (1)(g) e dell’art. 63 (h) del Regolamento CRR.

1. Si intendono per incentivi al rimborso tutte le caratteristiche che, alla data di emissione, fanno presumere che lo strumento di capitale verrà probabilmente rimborsato.

2. Gli incentivi comprendono le seguenti forme:

a) un’opzione call associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa;

b) un’opzione call associata all’obbligo o all’opzione, per l’investitore, di convertire lo strumento in uno strumento di CET1 in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa;

c) un’opzione call associata a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap;

d) un’opzione call associata al futuro incremento dell’importo di rimborso;

e) un’opzione di ricommercializzazione associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento o a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap qualora lo strumento non sia oggetto di ricommercializzazione;

f) la commercializzazione dello strumento in modo tale da far intendere agli investitori che sarà soggetto a call.

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Art 21 –Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell’art. 52 (1)(n), dell’art. 52 (2)(c)(ii) del Regolamento CRR.

1. La svalutazione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di strumenti di CET1 1 con un simile meccanismo di svalutazione e un livello di attivazione identico.

2. La svalutazione è considerata temporanea, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) le eventuali distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull’importo nominale ridotto;

b) le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l’ente ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali;

c) qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell’ente conformemente alle restrizioni di cui alle lettere da d) a f) senza che l’ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche;

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Art 21 – Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell’art. 52 (1)(n), dell’art. 52 (2)(c)(ii) del Regolamento CRR.

d) la rivalutazione è effettuata su base proporzionale tra strumenti di AT1 simili che sono stati svalutati;

e) l’importo massimo da attribuire alla somma della rivalutazione dello strumento e del pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto è uguale all’utile dell’ente moltiplicato per l’importo ottenuto dividendo la somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti di AT1 dell’ente che sono stati soggetti a una svalutazione per il T1 dell’ente;

f) la somma delle rivalutazioni e dei pagamenti delle cedole sull’importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del CET1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di CET1, alle restrizioni concernenti l’ammontare massimo distribuibile di cui all’articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, quale recepita nella legislazione o regolamentazione nazionale.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera e), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Gli standard tecnici dell’EBA

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Art 23 – Caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione ai fini dell’articolo 52 (1)(o) del regolamento CRR.

Tra le caratteristiche che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione di un ente si annoverano le disposizioni in base alle quali l’ente deve compensare gli attuali possessori di strumenti di capitale se viene emesso un nuovo strumento di capitale.

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Art. 34 - Tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i significati di «minimo» e «non significativo» in merito agli strumenti di AT1 e agli strumenti di T2 ammissibili emessi da società veicolo ai fini dell’art. 83 (1) del regolamento CRR.

Art. 83 CRR « AT1 e T2 ammissibili emessi da società veicolo»

1. Gli strumenti di AT1 e T2 emessi da società veicolo e le relative riserve da sovrapprezzo azioni sono inclusi nel AT1, nel T1, nel T2 o nei fondi propri ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento;

b) gli strumenti e le relative riserve da sovrapprezzo azioni sono inclusi nel AT1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;

c) gli strumenti e le relative riserve da sovrapprezzo azioni sono inclusi nel T2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;

d) l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63.

Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento siano minime e non significative per tale entità, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).

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Art. 34 - Tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i significati di «minimo» e «non significativo» in merito agli strumenti di AT1 e agli strumenti di T2 ammissibili emessi da società veicolo ai fini dell’art. 83 (1) del regolamento CRR.

1. Le attività di una società veicolo sono considerate minime e non significative se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) le attività della società veicolo che non sono costituite dagli investimenti nei fondi propri della filiazione correlata sono limitate a disponibilità liquide destinate al pagamento delle cedole e al rimborso degli strumenti di fondi propri che giungono a scadenza;

b) l’importo delle attività della società veicolo diverse da quelle indicate alla lettera a) non sono superiori allo 0,5 % della media delle attività totali della società veicolo negli ultimi tre anni.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare un ente a utilizzare una percentuale più alta, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) la percentuale più alta è necessaria per consentire esclusivamente la copertura dei costi di esercizio della società veicolo;

b) il corrispondente importo nominale non supera € 500 mila.

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Riferimenti normativi

Parlamento Europeo/Commissione Europea

→ Regolamento UE n. 575/2013 c.d. CRR.

→ Regolamento di Esecuzione della Commissione n. 648/2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento CRR.

→ Regolamento UE n. 1423/2013 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del Regolamento CRR.

European Banking Authority (EBA)

→ «Implementing Technical Standards on Disclosure for Own Funds by institution under Artt. 437 (2) and 492 (5) of Regulation (EU) n. 575/2013 (CRR)», confluito nel Reg. UE n. 1423/2013.

→«EBA final draft implementing technical standards amending Commission Implementing Regulation (UE) n. 648/2014».

Banca d’Italia

→ Circolare n. 286 - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata di banche, gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM.

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Art. 437 CRR - Fondi Propri

1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

a) la riconciliazione completa degli elementi di CET1, di AT1 e di T2, nonché filtri e detrazioni

applicati, conformemente agli articoli da 32 a 35 e agli articoli 36, 56, 66 e 79, ai fondi propri

dell'ente e lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile.

b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET1, AT1 e T2 emessi

dall'ente;

c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di CET1, AT1 e T2;

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Art. 437 CRR - Fondi Propri

d) indicazione separata della natura e degli importi di:

i. ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;

ii. ciascuna deduzione effettuata conformemente agli articoli 36, 56 e 66;

iii. elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56 66 e 79;

e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le detrazioni cui si applicano tali restrizioni;

f) se gli enti indicano coefficienti di capitale calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista nel presente regolamento, la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali.

2. L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e). → Reg. UE n. 1423/2013

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Art. 492 CRR - Comunicazione dei Fondi Propri (disposizioni transitorie)

1. Gli enti applicano il presente articolo nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre

2021.

2. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli enti comunicano la misura in cui il livello di CET1 e il livello di T1 superano i requisiti di cui all'articolo 465 (disposizioni transitorie dei requisiti in materia di fondi propri).

3. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:

a) la natura e l'effetto sul CET1, AT1 e T2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479;

b) gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di AT1 e T2 e i relativi utili non distribuiti e le riserve da sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel CET1, AT1 e T2 e nei fondi propri;

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Art. 492 CRR - Comunicazione dei Fondi Propri (disposizioni transitorie)

c) l'effetto sul CET1, AT1 e T2 e sui fondi propri dei singoli filtri e detrazioni applicati conformemente all'articolo 481 (filtri e detrazioni aggiuntivi);

d) la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di CET1, AT1 e T2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2 (strumenti che non costituiscono aiuti di stato).

4. Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti comunicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di CET1, AT1 e T2 ai sensi dell'articolo 484 (ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri).

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi per l'informativa effettuata conformemente al presente articolo. I modelli comprendono gli elementi elencati nell'articolo 437, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), come modificato dai capi 1 e 2 del presente titolo. → Reg. UE n. 1423/2013

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Il Regolamento UE n. 1423/2013 stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del Reg. UE n. 575/2013 (c.d. CRR).

⇨ Specifica modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 437, par.1, lettere a), b), d) ed e) e dell’art. 492, par. 3 del Regolamento CRR.

⇨ Indicando:

con riferimento alla riconciliazione completa degli elementi di fondi propri con bilancio sottoposto a revisione contabile, la metodologia da applicare per la completa riconciliazione dello stato patrimoniale degli enti (All.1);

con riferimento alla descrizione delle caratteristiche degli strumenti di CET1, AT1 e T2 emessi dall’ente, il modello di pubblicazione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale (All. 2) e le istruzioni per la sua corretta compilazione (All. 3);

con riferimento all’informativa sulla natura e gli importi di elementi specifici riguardanti i fondi propri, il modello generale per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri (All.4) e le istruzioni per la sua corretta compilazione (All. 5) e il modello transitorio (All.6 e 7) da utilizzare nel periodo dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2017.

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La Circolare n. 286 della Banca d’Italia contiene le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata di banche, gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM.

Si compone di due parti:

nella prima vengono fornite indicazioni per la compilazione delle segnalazioni

prudenziali sia su base individuale sia su base consolidata, richieste dal

Regolamento di Esecuzione della Commissione Europea n. 680/2014, che

promulga le norme tecniche di implementazione in materia di segnalazioni di

vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

nella seconda sono dettate le regole in tema di segnalazioni non armonizzate,

richieste in base alla disciplina nazionale (TUB e TUF).

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri

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In particolare, la circolare n. 286 definisce gli schemi segnaletici in materia di:

• segnalazioni armonizzate: tra cui fondi propri, rischio di credito e controparte, rischi di mercato, rischio operativo, grandi esposizioni, rilevazioni su perdite ipotecarie, posizione patrimoniale complessiva, monitoraggio liquidità e leva finanziaria;

• segnalazioni non armonizzate: parti correlate.

Con riferimento alla frequenza segnaletica, la circolare n. 286 prevede per le:

• SEGNALAZIONI ARMONIZZATE, l’allineamento alle disposizioni contenute nell’ITS sulle segnalazioni di vigilanza

• SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE, la conferma delle disposizioni vigenti previste dalla circolare n. 155 della Banca d’Italia

→ Frequenza di segnalazione sui fondi propri: trimestrale

→ Calendario di segnalazione :

• 12 maggio (per i dati del 1°trimestre)

• 11 agosto (per i dati del 2° trimestre)

• 11 novembre (per i dati del 3° trimestre)

• 11 febbraio (per i dati del 4° trimestre)

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Gli schemi di segnalazione della Circolare n. 286 della Banca d’Italia Parte I - segnalazioni prudenziali COREP Sez. 1 - Fondi propri su base individuale

La segnalazione sui «fondi propri» comprende le seguenti aree informative:

1. elementi costitutivi dei fondi propri

2. altre informazioni

3. disposizioni transitorie

4. strumenti oggetto di grandfathering

⇨«Elementi costitutivi dei fondi propri» : sono incluse informazioni attinenti gli elementi patrimoniali,

distinti tra:

a) capitale primario di classe 1 (CET1)

b) capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

c) capitale di classe 2 (T2).

⇨«Altre informazioni»: sono inclusi alcuni dettagli informativi attinenti i fondi propri,

per esempio: informazioni sulla fiscalità, sui modelli IRB (shortfall/excess reserve), su investimenti significativi e non in fondi propri di altri soggetti del settore finanziario…etc..

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Gli schemi di segnalazione della Circolare n. 286 della Banca d’Italia Parte I - segnalazioni prudenziali COREP Sez. 1 - Fondi propri su base individuale

⇨ «disposizioni transitorie» e «strumenti oggetto di grandfathering» richiedono le informazioni necessarie per apportare agli aggregati patrimoniali di riferimento le modifiche richieste dal regime transitorio, così come disciplinato dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte II, Capitolo 14, Sez. II.

distinti tra:

a) capitale primario di classe 1 (CET1)

b) capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

c) capitale di classe 2 (T2).

⇨ «Altre informazioni»: sono inclusi alcuni dettagli informativi attinenti i fondi propri,

per esempio: informazioni sulla fiscalità, sui modelli IRB (shortfall/excess reserve), su investimenti significativi e non in fondi propri di altri soggetti del settore finanziario…etc..

NB: Le modalità di compilazione degli schemi sono delineate nelle Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione (Circ. 286, Parte I, Sez. I, Sottosezione 2) che, a loro volta, rimandano a quanto stabilito nell’Allegato 2 del Reg. 648/2014.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Common Equity Tier 1

CET 1 Strumenti di CET1:

1 capitale versato

2 sovrapprezzi di emissione

3 (-) strumenti di CET1 propri:

4 (-) strumenti di CET1 detenuti direttamente

5 (-) strumenti di CET1 detenuti indirettamente

6 (-) strumenti di CET 1 detenuti sinteticamente

7 (-) strumenti di CET1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

Riserve:

Riserve di utili:

8 utili o perdite portati a nuovo

9 utili o perdite di periodo.

10 utile o perdita di pertinenza della capogruppo

11 (-) quota di utile del periodo non inclusa nel CET 1

12 (+/-) altre componenti di conto economico accumulate (OCI)

13 Riserve - altro

14 Strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie

Filtri prudenziali:

15 (-)incremento di CET1 connesso con le attività cartolarizzate

16 copertura dei flussi di cassa (cash flow hedge)

17 utili o perdite sulle passività valutate al valore equo dovuti al proprio merito di credito

18 utili o perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative

19 (-) rettifiche di valore di vigilanza Detrazioni: Avviamento:

20 (-) avviamento connesso con attività immateriali

21 (-) avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

22 passività fiscali differite associate all'avviamento Altre attività immateriali:

23 (-)altre attività immateriali importo al lordo dell'effetto fiscale

24 passività fiscali differite connesse con le altre attività immateriali

25

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivato da differenze temporanee al netto delle relative passività fiscali differite

26

(-) Enti IRB - eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Common Equity Tier 1

Fondi pensione a prestazione definita:

27 (-) fondi pensione a prestazione definita - importo al lordo dell'effetto fiscale

28 passività fiscali differite connesse con attività di fondi pensione a prestazione definita

29 attività dei fondi pensione a prestazione definita che l'ente può utilizzare senza restrizioni

30 (-) partecipazioni incrociate in strumenti di CET1

31 (-) eccedenza degli elementi da detrarre dal AT1 rispetto al AT1

Esposizioni dedotte anziché ponderate con fattore di ponderazione 1250%:

32 (-) partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

33 (-)cartolarizzazioni

34 (-) transazioni con regolamento non contestuale

35

(-) enti IRB - posizioni in un paniere per le quali l'ente non è più in grado di stabilire un fattore di ponderazione

36 (-) enti IRB - esposizioni in strumenti di capitale oggetto di modelli interni

37 (-) investimenti non significativi in strumenti di CET1 in altri soggetti del settore finanziario

Detrazioni con soglia del 10%

38

(-) attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ed emergono da differenze temporanee

39 (-) investimenti significativi in strumenti di CET1 di altri soggetti del settore finanziario

40 (-) detrazione con soglia del 17,65%

41 (-) detrazioni ex art.3 CRR

42 Elementi positivi o negativi - altri

43 (+/-) Regime transitorio - impatto su CET1

44 Totale CET1

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Additional Tier 1

AT 1 Strumenti di AT1

45 Capitale versato 46 Sovrapprezzi di emissione 47 (-) strumenti di AT 1 propri: 48 (-) strumenti di AT 1 detenuti direttamente 49 (-) strumenti di AT 1 detenuti indirettamente 50 (-) strumenti di AT 1 detenuti sinteticamente

51 (-) strumenti di AT 1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

52 Strumenti di AT 1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering) Detrazioni:

53 (-) partecipazioni incrociate in strumenti di AT 1 54 (-) investimenti non significativi in strumenti di AT 1 in altri soggetti del settore finanziario 55 (-) investimenti significativi in strumenti di AT 1 in altri soggetti del settore finanziario 56 (-) eccedenza degli elementi da detrarre dal T2 rispetto al T2 57 (-) detrazioni ex art. 3 CRR 58 (+/-) Regime transitorio - impatto su AT 1 59 Eccedenza degli elementi da detrarre dal AT 1 rispetto al AT 1 60 Elementi positivi o negativi - altri 61 Totale AT 1

Capitale di Classe 1 62 Totale Capitale di classe 1

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Tier 2

T2 Strumenti di T 2

63 Capitale versato 64 Sovrapprezzi di emissione 65 (-) strumenti di T2 propri: 66 (-) strumenti di T2 detenuti direttamente 67 (-) strumenti di T2 detenuti indirettamente 68 (-) strumenti di T2 detenuti sinteticamente 69 (-) strumenti di T2 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto 70 Strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)

71 Enti IRB - eccedenza delle rettifiche di valore rispetto alle perdite attese Detrazioni:

72 (-) partecipazioni incrociate in strumenti di T2 73 (-) investimenti non significativi in strumenti di T2 in altri soggetti del settore finanziario 74 (-) investimenti significativi in strumenti di T2 in altri soggetti del settore finanziario 75 (-) detrazioni ex art. 3 CRR 76 (+/-) Regime transitorio - impatto su T2

77 Eccedenza degli elementi da detrarre dal T2 rispetto al T2 78 Elementi positivi o negativi - altri 79 Totale T2

Fondi Propri 80 Totale Fondi Propri

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni su strumenti di capitale con caratteristiche reversibili

81 Strumenti di capitale la cui inclusione nel CET1 dipende da caratteristiche reversibili

82 Strumenti di capitale la cui inclusione nell’AT1 dipende da caratteristiche reversibili

83 Strumenti di capitale la cui inclusione nel T2 dipende da caratteristiche reversibili

Informazioni sulla fiscalità

Totale attività fiscali differite (DTA):

84 DTA che non si basano sulla redditività futura

85 DTA che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

86 DTA che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

87 Totale passività fiscali differite (DTL):

88 DTL non deducibili dalle DTA e che si basano sulla redditività futura

89 DTL deducibili dalle DTA e che si basano sulla redditività futura:

90 di cui non derivanti da differenze temporanee

91 di cui derivanti da differenze temporanee

Informazioni sui modelli interni Enti IRB (shortfall/excess reserve)

Enti IRB – eccedenza o carenza delle rettifiche di valore contabili, prudenziali e delle altre riduzioni dei fondi propri rispetto alle perdite attese per esposizioni non in stato di default:

Totale rettifiche di valore e delle altre riduzioni dei Fondi Propri:

90 rettifiche specifiche

91 rettifiche di valore prudenziali e altre riduzioni dei Fondi Propri

92 Totale perdite attese

Enti IRB – eccedenza o carenza delle rettifiche di valore contabili, prudenziali e delle altre riduzioni dei fondi propri rispetto alle perdite attese per esposizioni in stato di default:

93 rettifiche specifiche e poste simili

94 Totale perdite attese

95

Totale esposizioni ponderate per il rischio utilizzate ai fini del calcolo del limite massimo (cap) per l’inclusione dell’eccedenza delle rettifiche di valore contabili, prudenziali e delle altre riduzioni dei fondi propri rispetto alle perdite attese

Informazioni su soglie per detrazioni e Capitale ammissibile

96 Soglia per gli investimenti non significativi in strumenti di CET1 di altri soggetti del settore finanziario (10%)

97 Soglia 10% ex articolo 48 CRR

98 Soglia 17,65% ex articolo 48 CRR

99 Capitale ammissibile ai fini della disciplina delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario e dei grandi rischi

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Altre informazioni

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Altre informazioni

Esposizioni ponderate per il rischio di investimenti non dedotti dai corrispondenti tier dei Fondi Propri di altri soggetti appartenenti al settore finanziario

136 Strumenti di CET1 137 Strumenti di AT1

138 Strumenti di T2

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri ex art. 79 CRR

Strumenti di CET1 connessi con investimenti:

139 significativi in altri soggetti appartenenti al settore finanziario

140 non significativi in altri soggetti appartenenti al settore finanziario

Strumenti di AT1 connessi con investimenti:

141 significativi in altri soggetti appartenenti al settore finanziario

142 non significativi in altri soggetti appartenenti al settore finanziario

Strumenti di T2 connessi con investimenti:

143 significativi in altri soggetti appartenenti al settore finanziario

144 non significativi in altri soggetti appartenenti al settore finanziario

Altri requisiti

Requisito combinato di riserva di capitale

145 Riserva di conservazione di capitale

146

riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro

147 riserva di capitale anticiclica specifica dell’Ente

148 riserva di capitale a fronte del rischio sistemico cumulabile

149 riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non cumulabile

150 riserva per gli O-SII

Floor

151 Variazioni ai fondi propri totali

152 Fondi propri interamente aggiustati per tener conto del floor di Basilea 1

153 Requisiti di fondi propri per il floor di Basilea 1

154 Requisiti di fondi propri per il floor di Basilea 1 – alternativa per metodo standard

Soglia di rilevanza per la segnalazione delle esposizioni non-domestiche

155 Esposizione originaria non domestica

156 Totale delle esposizioni originarie

SIM 157 Capitale iniziale

158 Fondi Propri basati sulle spese fisse generali

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Disposizioni Transitorie

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Disposizioni Transitorie

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Disposizioni Transitorie

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Disposizioni Transitorie

Tabella per il calcolo della Colonna «Nota per tipo importo 300»

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Strumenti oggetto di Grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Strumenti oggetto di Grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato

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LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI Le segnalazioni armonizzate sui Fondi Propri – Strumenti oggetto di Grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato

Tabella per il calcolo della Colonna «Nota per tipo importo 301»

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Definizione dei Fondi Propri e Gestione dei Rischi Agenda

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

I RISCHI DI MERCATO e DI CONTROPARTE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Le prescrizioni regolamentari

LIQUIDITY COVERAGE RATIO mira ad assicurare che una banca mantenga un

livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in

contanti per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell’arco di 30 giorni di calendario in uno scenario

di stress di liquidità particolarmente acuto specificato dalle Autorità di vigilanza

NET STABLE FUNDING RATIO mira a ridurre il rischio di funding a più lungo

termine richiedendo alle banche di finanziarie la loro attività attingendo a fonti di

approvvigionamento sufficientemente stabili, al fine di attenuare il rischio di tensioni future sul

fronte della raccolta.

LCR

NSFR

Liquidity mgmt

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

Art 4 Reg. UE n. 2015/61

𝑳𝑪𝑹 =𝑹𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à

𝒅𝒆𝒇𝒍𝒖𝒔𝒔𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒅𝒊 𝟑𝟎 𝒈𝒈 ≥ 𝟏𝟎𝟎%

Lo scenario di stress (art. 5 Reg 2015/61) simula la combinazione di uno shock idiosincratico e di mercato che comporti: a) il prelievo di una percentuale significativa di depositi al dettaglio b) una parziale perdita della capacità di raccolta all’ingrosso non garantita c) una parziale perdita della provvista garantita a breve termine relativamente a determinate

garanzie e controparti d) deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi e) Maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro

qualità che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali f) utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito g) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obblighi extracontrattuali

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’ Per essere classificate come “attività liquide di elevata qualità”, le attività devono soddisfare requisiti generali, requisiti operativi e criteri di ammissibilità.

Requisiti generali:

L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio e libero da ogni vincolo

L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami

L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti: un altro ente creditizio, un’impresa d’investimento, un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, qualsiasi altro soggetto che effettua una o più attività di cui all’allegato I della CRD4.

Il valore dell’attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità

L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’

Requisiti operativi:

L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente. Inoltre, le attività liquide

⇨ devono essere facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso una banca centrale

⇨ devono poter essere convertite in contanti in modo facile e immediato con una perdita di valore modesta o nulla

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’

Ai fini del calcolo del coefficiente LCR l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide può essere ridotto in funzione dei coefficienti di scarto (haircut).

Le attività che possono far parte di della riserva di liquidità si distinguono in due categorie:

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

Regole di composizione della riserva di liquidità:

L'ente creditizio soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione della riserva di liquidità:

I. almeno il 60 % è composto di attività di livello 1;

II. almeno il 30 % è composto di attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima;

III. non oltre il 15 % può essere detenuto in attività di livello 2B.

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

a) Monete e banconote

b) Esposizioni verso banche centrali

c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali,

autorità locali o organismi del settore pubblico

d) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale

di un paese terzo il cui merito credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di

credito 1 a condizione che l'ente creditizio possa rilevare l'attività come attività di livello 1

esclusivamente per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa

valuta nella quale è denominata l'attività

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ ⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

e) attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti: l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale e l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza; l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati, finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro.

f) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

g) Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

Le attività di secondo livello vengono distinte in due categorie:

– Livello 2A → include ad esempio alcuni titoli di Stato, le obbligazioni garantite e titoli di debito societari

– Livello 2B → titoli di debito societari con più basso rating, residential mortgage backed securities e azioni che soddisfano determinate condizioni

Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %, alle attività di livello 2B si applicano haircut variabili a seconda della tipologia (dal 25 al 50%)

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

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DENOMINATORE: TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI

Il denominatore dell’indice è definito come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del totale degli afflussi di cassa attesi nell’arco dei 30 giorni di calendario successivi nello scenario di stress specificato

⇨ Il totale dei deflussi di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo

⇨ Il totale degli afflussi di cassa attesi è ottenuto moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano nello scenario in esame, fino a un massimo del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi

totale deflussi di cassa netti

nei 30 gg. successivi deflussi – min (afflussi; 75% deflussi) =

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DENOMINATORE: TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI

Non è consentito effettuare un doppio computo: laddove le attività siano considerate parte dello “stock di attività liquide di elevata qualità” (il numeratore del LCR), esse non potranno essere computate anche fra gli afflussi di cassa.

Qualora sussista la possibilità che una voce sia computata in più categorie di deflussi (ad esempio, linee di liquidità irrevocabili concesse a copertura di titoli di debito in scadenza entro il periodo di 30 giorni di calendario), una banca dovrà calcolare per quel prodotto il deflusso solo fino al livello contrattuale massimo.

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DISPOSIZIONE TRANSITORIA SULL'INTRODUZIONE

DEL COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

A norma dell'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento CRR, il coefficiente di copertura della liquidità è così introdotto:

a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;

b) il 70 % a decorrere dal 1° gennaio 2016;

c) l'80 % a decorrere dal 1° gennaio 2017;

d) il 100 % a decorrere dal 1° gennaio 2018.

A norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento CRR, gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, che mantengano un requisito più elevato di copertura della liquidità fino al 100% fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 %.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Il NSFR è definito come rapporto tra l’ammontare di provvista stabile disponibile e l’ammontare di provvista stabile obbligatoria. Tale rapporto va mantenuto ad un livello costante pari al 100%.

NSFR = 𝑨𝒎𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆

𝑨𝒎𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 > 𝟏𝟎𝟎%

⇨ permette di evitare il ricorso eccessivo al finanziamento all’ingrosso a breve termine;

⇨ promuove una migliore valutazione dei rischi di provvista di liquidità con riferimento a tutte le poste (in e fuori bilancio);

⇨ favorisce la stabilità della raccolta.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Provvista stabile disponibile E’ definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell’arco temporale di un anno. Provvista stabile obbligatoria Dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle attività detenute dalla banca e delle sue esposizioni fuori bilancio (off-balance sheet). Gli importi di provvista disponibile e obbligatoria sono calibrati in modo da riflettere il grado atteso:

• di stabilità delle passività • di liquidità delle attività.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Per quanto riguarda la stabilità delle passività vengono considerate: la scadenza della provvista:

l’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che le passività a lungo termine siano più stabili di quelle a breve termine.

il tipo di provvista e di controparte:

l’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che i depositi a breve termine (<1anno) collocati dalla clientela retail e la provvista fornita dalle PMI si comportino in modo più stabile della provvista all’ingrosso di pari scadenza fornita da altre controparti

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Per quanto riguarda gli importi di provvista stabile obbligatoria per far fronte alle attività vengono considerati:

la resilienza della creazione del credito: L’NSFR richiede che una parte del credito all’economia reale sia finanziata da fonti di provvista stabile al fine di assicurare la continuità di questo tipo di intermediazione;

il comportamento delle banche: L’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che le banche cerchino di rinnovare una quota significativa dei prestiti in scadenza al fine di mantenere il rapporto con la clientela;

la scadenza delle attività: L’NSFR si basa sull’ipotesi che alcune attività a breve termine (con scadenza entro un anno) richiedano una quota inferiore di provvista stabile poiché le banche dovrebbero essere in grado di lasciare che una parte di tali attività giunga a scadenza, anziché essere rinnovata;

la qualità e il grado di liquidità delle attività: L’NSFR ipotizza che le attività di elevata qualità non vincolate cartolarizzabili o negoziabili, che quindi possono essere prontamente stanziate in garanzia per ottenere finanziamenti addizionali o vendute nel mercato, non debbano essere necessariamente finanziate integralmente mediante fonti di provvista stabile.

Fonti di provvista stabili aggiuntive sono inoltre richieste a sostegno quantomeno di una modesta quota del potenziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni ed esposizioni fuori bilancio.

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Passività e Fattori AFS associati

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Passività e Fattori AFS associati

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Attività di bilancio e Fattori RFS associati

* HQLA : attività liquide di elevata qualità

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Molte esposizioni potenziali fuori bilancio richiedono un finanziamento diretto o immediato modesto ma possono comportare prosciugamenti significativi della liquidità su periodi più lunghi.

L’NSFR assegna alle varie attività fuori bilancio un fattore RSF al fine di assicurare che le banche dispongano di provvista stabile a fronte di queste esposizioni che potrebbero dover essere finanziate su un orizzonte di un anno.

L’NSFR suddivide le esposizioni fuori bilancio in categorie basate sul tipo di impegno, ossia linea di credito o di liquidità oppure altro obbligo eventuale di finanziamento.

Esposizioni fuori bilancio

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«Gli indicatori devono essere impiegati regolarmente per favorire il monitoraggio e il controllo sul rischio di liquidità, pertanto, ci si attende che le banche rispettino i requisiti nel continuo».

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR e NSFR – Obblighi di comunicazione e reporting

⇨ Le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) stabiliscono una frequenza di segnalazione trimestrale per il NSFR e mensile per il LCR (art. 415 CRR).

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Art. 15 Reg. UE n. 680/2014 (in vigore dal 1° marzo 2014)

«Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito in materia di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del Regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le seguenti informazioni, con frequenza mensile».

• → data di riferimento: ultimo giorno di ogni mese;

• → data per l’invio: 15° giorno di calendario successivo alla data di riferimento.

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – schema e frequenza per le segnalazioni

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PART I - LIQUID ASSETS 51 C 51.00 LIQUIDITY COVERAGE - LIQUID ASSETS PART II - OUTFLOWS

52 C 52.00 LIQUIDITY COVERAGE - OUTFLOWS PART III - INFLOWS

53 C 53.00 LIQUIDITY COVERAGE - INFLOWS PART IV - COLLATERAL SWAPS

54 C 54.00 LIQUIDITY COVERAGE - COLLATERAL SWAPS

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⇨ Disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (c.d. CRR)

Parte 6, Titolo I, artt. 413 e ss.

Parte 6, Titolo III, artt. 427 e 428.

Parte 10, Titolo II, art. 510.

Articolo 413 CRR - Finanziamento stabile

1. Gli enti assicurano che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

2. Le disposizioni del titolo III (artt. 427 e 428) si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 «Obblighi e schemi di segnalazione».

3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione.

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – Requisiti per l’Informativa

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Articolo 414 CRR – Conformità ai requisiti di liquidità

Se un ente non soddisfa o prevede di non soddisfare l'obbligo generale di cui all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità.

Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III «Segnalazioni sul finanziamento stabile», giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe.

Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.

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Articolo 427 CRR – Elementi che forniscono un finanziamento stabile

1. Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

a) i fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni

strumenti di Tier1;

strumenti di Tier2;

altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile nel Tier2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

b) le altre passività, quali:

depositi al dettaglio, coperti da un sistema di garanzia dei depositi, parte di relazioni consolidate che rendano il ritiro improbabile o detenuti in conti transattivi (art. 421, par. 1);

altri depositi al dettaglio (art. 421, par. 2);

depositi relativi a servizi di compensazione, custodia, gestione della liquidità e servizi analoghi (art. 422, par. 3 e 4), tra cui i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi, di una relazione consolidata con il depositante o nel quadro di un sistema di tutela istituzionale, come deposito minimo legale o statutario);

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importi depositati da clienti non finanziari e tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari (per tali importi vanno segnalati separatamente:

i finanziamenti da operazioni di prestito garantite

I finanziamenti da operazioni correlate ai mercati finanziari, garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide e garantite da qualunque altra attività);

passività derivanti da obbligazioni garantite (art. 129, par. 4 o 5);

ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli:

con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;

altre passività.

2. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:

a) entro tre mesi;

b) tra tre e sei mesi;

c) tra sei e nove mesi;

d) tra nove e dodici mesi;

e) dopo dodici mesi

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Articolo 428 CRR – Elementi che richiedono il finanziamento stabile

1. A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

a) attività che potrebbero essere classificate come attività liquide (come definite dall’art. 416), suddivise per tipo di attività;

b) titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a), quali:

attività rientranti nella classe di merito di credito 1, ponderate al 20% (art. 122 «esposizioni verso imprese»);

attività rientranti nella classe di merito di credito 2, ponderate al 50% (art.122 «esposizioni verso imprese»);

altre attività;

c) titoli di capitale di entità non finanziarie quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;

d) altri titoli di capitale;

e) oro;

f) altri metalli preziosi;

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Articolo 428 CRR – Elementi che richiedono il finanziamento stabile

g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e, separatamente, i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:

i. persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;

ii. PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;

iii. emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;

iv. clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

v. clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;

h) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili (lettera g)), quando sono: i. garantiti da immobili non residenziali;

ii. garantiti da immobili residenziali;

iii. compensati (pass-through) da obbligazioni garantite;

i) crediti da derivati;

j) qualsiasi altra attività;

k) linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a "rischio medio" o a "rischio medio/basso" .

2) Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie temporali di cui all'articolo 427, paragrafo 2.

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Articolo 510 CRR – Requisiti di finanziamento stabile

1. Entro il 31 dicembre 2015 l‘Autorità Bancaria Europea (ABE) trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione.

2. Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito alle metodologie per determinare l'ammontare dei finanziamenti stabili a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:

a) le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;

b) le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;

c) le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;

d) la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.

3. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili.

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Il Comitato di Basilea, nel documento di giugno 2015, stabilisce che:

⇨ L’informativa sui dati quantitativi deve essere fornita attraverso un apposito template prodotto dal Comitato (riportato di seguito).

⇨ Le informazioni sono calcolate su base consolidata e presentate in un’unica valuta.

⇨ I dati si riferiscono sempre ad osservazioni di fine trimestre.

Per le banche che conducono il reporting su base semestrale, i dati sul NSFR vanno riportati per ognuno dei due trimestri precedenti. Per le banche con reporting annuale vanno riportati i 4 trimestri precedenti.

⇨ Vanno riportati sia i valori ponderati che lordi, a meno che non sia diversamente stabilito.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – Disclosure Common Template

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – Disclosure Common Template

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In aggiunta al «common template», le banche devono fornire una adeguata informativa qualitativa al fine di facilitare la comprensione dei risultati conseguiti e dei dati illustrati.

A titolo esemplificativo, il Comitato di Basilea individua le seguenti informazioni da fornire:

I drivers dei risultati conseguiti in termini di NSFR

le ragioni di variazioni significative, intervenute da un periodo all’altro o relative a cambiamenti nelle strategie aziendali, nella struttura del funding della banca, etc...

la composizione delle attività e passività della banca considerate «interdipendenti» e le motivazioni alla base della loro interrelazione.

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – Requisiti per l’Informativa

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Le prospettive di funding e lo sviluppo di strategie e politiche di raccolta equilibrate e di successo da parte dell’industria bancaria italiana appaiono condizionate dai nuovi vincoli di liquidità e, allo stesso tempo, non possono prescindere da fattori rilevanti quali la redditività e la solvibilità dell’impresa. ⇨ I trade-off e i rapporti di equilibrio tra queste variabili sono, pertanto, destinati ad assumere un peso

crescente nel tempo. I dati pubblicati dalla Banca d’Italia nel «Rapporto sulla Stabilità Finanziaria» del 1° maggio 2015 così come quelli contenuti nei report del Comitato di Basilea sullo stato di avanzamento dell’implementazione di Basilea 3, provano che le banche si stanno allineando alle nuove regole di governo della liquidità imposte dalla normativa europea, riducendo sensibilmente il funding gap emerso durante la crisi finanziaria. Tuttavia, appare ancora debole l’iniziativa volta a ristabilire adeguati livelli di redditività nelle imprese creditizie, anche in un’ottica che «assicuri» nel tempo la stabilità e il rispetto degli indici di solvibilità. Occorre comunque tener presente che qualsiasi intervento adottato ai fini del raggiungimento di un equilibrio in termini di liquidità non sarà privo di impatto sulla redditività delle banche e i livelli di profitto osservati in passato (favoriti in parte da un mercato che premiava l’esasperazione dell’innovazione finanziaria) saranno difficilmente replicabili.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Quali azioni intraprendere? focalizzarsi sul core business, migliorare il presidio alla raccolta stabile e ristabilire la cultura del

credito (anche in termini di efficacia della selezione del credito per minimizzare le esposizione problematiche), tornando a svolgere l’attività tradizionale di intermediazione e allontanandosi un po’ dal modello «hold to distribute».

Definire strategie di funding diversificate e innovative, necessarie per ovviare alla scarsità della liquidità e all’aumentata competitività dal lato della raccolta. Queste strategie dovranno tener conto anche dell’esigenza di reperire le risorse necessarie al rimborso della Long Term Refinancing Operation - LTRO (2015), evitando la concentrazione delle richieste in prossimità della scadenza.

Orientarsi verso un’operatività diversificata, anche attraverso il ricorso a strumenti secured (covered bond e operazioni di cartolarizzazione), già utilizzati come valida alternativa di funding nel resto d’Europa.

Rivedere il modello di business di banca tradizionale, specializzandosi anche nel collocamento di obbligazioni, per ovviare alle difficoltà di raccolta sul mercato all’ingrosso.

Utilizzare la raccolta all’ingrosso a breve termine solo per finanziare attività liquide, mentre i più tradizionali impieghi verso la clientela dovranno essere finanziati con la raccolta proveniente dalla clientela stabile.

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Definizione dei Fondi Propri e Gestione dei Rischi Agenda

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

I RISCHI DI MERCATO e DI CONTROPARTE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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I RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE

I rischi di mercato si manifestano quando le variazioni dei fattori di mercato hanno delle conseguenze sulle posizioni in essere dell’intermediario (portafogli azionari e obbligazionari, portafoglio prestiti) I rischi di mercato rientrano nei rischi cd. speculativi, ossia gli effetti delle variazioni dei fattori di rischio sulle posizioni in essere possono essere sia positivi che negativi.

L’importanza crescente dei rischi di mercato deriva da: ⇨ titolarizzazione ⇨ diffusione “mark-to-market” ⇨ episodi di crisi ⇨ requisiti patrimoniali Basilea 1 Tipologie di rischio di mercato principalmente considerate: rischio di interesse rischio di cambio rischio di prezzo

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I RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE Definizioni

Il RISCHIO DI MERCATO è definito come il rischio di perdite nelle posizioni in bilancio e fuori bilancio a seguito di sfavorevoli movimenti dei prezzi di mercato. Può assumere le seguenti configurazioni: il rischio inerente agli strumenti collegati a tassi di interesse e ai titoli di capitale nel portafoglio di

negoziazione; il rischio inerente a tutte le posizioni in cambi e in merci.

Basilea 1 Il rischio di mercato è considerato dal 1996

nel calcolo dei requisiti patrimoniali È permesso l’utilizzo del metodo

standardizzato per il calcolo del capitale di vigilanza

È ammesso l’utilizzo di modelli interni (se validati da BI) per il rischio di posizione e di cambio , i quali permettono di avvicinare la misura del capitale di vigilanza al concetto di Capitale Economico basato sul VaR

Il requisito per il rischio di controparte è calcolato esclusivamente con il metodo standardizzato

Basilea 2 Introduce criteri restrittivi per la

classificazione delle posizioni nel trading book (definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza)

Mantiene il metodo standardizzato, modificato al fine di catturare il rischio derivante da prodotti/mercati sviluppati nell’ultimo decennio

Il requisito patrimoniale per il Rischio di Controparte può essere calcolato anche con modello interno di tipo EPE (se validato da BI)

È introdotto il requisito patrimoniale per il Rischio di Regolamento

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I RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE

Gli obiettivi delle innovazioni introdotte con Basilea 2

⇨ Impedire che il trattamento più restrittivo introdotto per il banking book induca a trasferire nel trading book delle posizioni per beneficiare di un ridotto assorbimento patrimoniale

⇨ Adeguare la misura del capitale regolamentare alle innovazioni verificatesi nell’ultimo decennio in materia di prodotti/mercati

⇨ Recepire i processi di presidio del rischio secondo la best practice delle principali banche d’investimento internazionali (secondo il principio della gradualità)

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I RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE

Come risposta immediata alla crisi il Comitato di Basilea, nel luglio 2009, decise un incremento rilevante dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, con l’obiettivo di rimuovere gli incentivi agli arbitraggi regolamentari tra il banking e il trading book. Tali regole (cfr. «Enhancement to the Basel 2 framework») sono note come Basilea 2. 5 e sono entrate in vigore alla fine del 2011. ⇨ Il fabbisogno di capitale per il rischio di mercato è stato incrementato di 3-4 volte

rispetto a quello richiesto dalla versione originaria di Basilea 2.

Da Basilea 2 a Basilea 2.5

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Il framework di Basilea 2 e 2.5 tiene conto solo del rischio di inadempimento (default) della controparte, ma non prevede una rettifica dei requisiti patrimoniali per tenere conto del deterioramento delle esposizioni derivante da un peggioramento delle condizioni di mercato (ad es. un innalzamento dello spread sui CDS).

Le perdite prodotte dal fenomeno del deterioramento del merito di credito della controparte si sono rivelate di importo ben più rilevanti di quelle derivanti dai veri e propri default della controparte.

I RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE Rafforzamento della copertura dei rischi complessivi

⇨ necessità di rafforzare la copertura dei rischi all’interno dello schema patrimoniale e di incorporare nei prezzi delle transazioni il rischio di credito delle controparti.

⇨ con Basilea 3 viene richiesto alle banche di determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte usando fattori critici (stressed inputs)

⇨ con l’obiettivo di cogliere in tempo i segnali provenienti da una eccessiva riduzione dei requisiti di capitale durante periodi di elevata volatilità del mercato (prospettiva anti-ciclica).

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I RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE

Le soluzioni adottate dal nuovo framework riguardano:

Da Basilea 2.5 a Basilea 3

Aumento del coefficiente di correlazione: per il calcolo delle perdite inattese su esposizioni nei confronti di intermediari finanziari di dimensioni sistemiche, il coefficiente di correlazione è aumentato applicando un moltiplicatore di 1,25 ai valori correnti (che quindi passano da 12-24% a 15-30%)

La stima mediante modelli interni del costo di sostituzione dei contratti (expected positive exposition, EPE) - che corrisponde alla misura dell’EAD per il rischio di credito dei derivato OTC – deve tener conto della potenziale volatilità e illiquidità dei mercati in condizioni di stress (calcolo dello Stressed VaR)

Introduzione di uno specifico requisito patrimoniale (di Primo Pilastro) a copertura di potenziali perdite dovute alle variazioni di pressi di mercato causate dal deterioramento del merito di credito delle controparti (rischio di rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti derivati, CVA – credit valuation adjustment).

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I RISCHI DI MERCATO E DI CONTROPARTE Rafforzamento della copertura dei rischi complessivi

Aree di Cambiamento

Principali misure introdotte

Copertura rischio di mercato e di controparte

Miglior controllo di elementi di bilancio e fuori bilancio Maggiori requisiti di capitale a copertura delle esposizioni del

trading book e strumenti complessi VaR stressato su un periodo di 12 mesi con un significativo

stress finanziario Maggior controllo e trasparenza: penalizzazione mercati OTC,

favorisce operazioni con controparti centrali

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Definizione dei Fondi Propri e Gestione dei Rischi Agenda

LA NUOVA DEFINIZIONE DI FONDI PROPRI E IL RAFFORZAMENTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

I RISCHI DI MERCATO e DI CONTROPARTE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Il deterioramento della qualità creditizia delle controparti è un’importante causa di perdite su crediti: → innalzamento dei requisiti prudenziali per il rischio di controparte e miglioramento

della gestione di tale rischio prevedono:

A. impiego di input in condizioni di stress per determinare il requisito a fronte del rischio di insolvenza della controparte

B. nuovi standard patrimoniali per proteggere le banche contro il rischio di degrado del merito di credito di una controparte (CVA – Credit Valuation Adjustment)

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

→ Le banche devono calcolare un requisito patrimoniale specifico per il rischio di controparte inerente alle perdite potenziali derivanti dalla valutazione al mark-to-market dei crediti (Credit Value Adjustment risk).

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Il requisito è costruito come l’ammontare di capitale minimo per fronteggiare il rischio di mercato di un titolo che rappresenta una proxy dell’esposizione al rischio di controparte (bond-equivalent of the counterparty exposure). ⇨ mira a fronteggiare le perdite derivanti dal deterioramento del valore di mercato di

una controparte in situazioni di elevata volatilità

Il requisito patrimoniale CVA viene calcolato in diversi modi, a seconda

del metodo adottato dalla banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito nell’ambito dei rischi di mercato.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Basilea 3 propone alle banche la scelta di 2 approcci:

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

Approccio standardizzato o Principali elementi di calcolo:

Orizzonte di rischio (in anni) Ponderazione del rischio della controparte in base al suo rating esterno Esposizione al momento dell’insolvenza della controparte Nozionale delle coperture CDS single-name riferite alla controparte

Approccio avanzato (se autorizzato dall’autorità di vigilanza) o Principali elementi di calcolo:

Periodo di rivalutazione (Ti a partire da T0) Maggiore scadenza contrattuale tra le attività soggette a compensazione con la

controparte Spread creditizio della controparte alla scadenza (Ti) Presumibile perdita in caso di insolvenza della controparte

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Art. 381 CRR - Definizione di aggiustamento della valutazione del credito Per "aggiustamento della valutazione del credito" o "CVA" si intende un aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti della banca, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito della banca nei confronti della controparte.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Art. 382 CRR - Ambito di applicazione Una banca calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito. A tal fine, una banca include le operazioni di finanziamento tramite titoli nel calcolo dei fondi propri se l'autorità competente stabilisce che le esposizioni al rischio di CVA della banca derivanti da tali operazioni sono significative. Le operazioni con una controparte centrale qualificata e le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, in cui il partecipante diretto agisce da intermediario tra il cliente e una controparte centrale qualificata e le operazioni danno origine ad un'esposizione commerciale del partecipante diretto verso la controparte centrale qualificata, sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Alcune operazioni sono escluse dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA: operazioni con controparti non finanziarie stabilite nell’Unione o con controparti

non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione stabilita dall’ESMA ai sensi del Reg. UE 648/12 (cd. EMIR)

le operazioni infragruppo, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario

le operazioni con controparti enti pensionistici per il periodo di vigore delle disposizioni transitorie ad essi relative

le operazioni aventi come controparti membri del SEBC, altri enti degli Stati membri

che svolgono funzioni analoghe e enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, la Banca dei regolamenti internazionali e le amministrazioni regionali o autorità locali con fattore di ponderazione del rischio delle 0%.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Art. 383 CRR - Metodo avanzato La banca utilizza il proprio modello interno per determinare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito negoziate e applica un intervallo di confidenza del 99 % nonché un periodo di detenzione equivalente a dieci giorni. Il modello interno è utilizzato in maniera tale da simulare variazioni nei differenziali creditizi delle controparti, ma non modellizza la sensibilità del CVA rispetto a variazioni di altri fattori di mercato, incluse le variazioni di valore dell'attività, della merce, della valuta o del tasso di interesse di riferimento di uno strumento derivato. I requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per ciascuna controparte sono calcolati conformemente alla formula indicata qui di seguito:

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Dove: Ti è il tempo dell’i-esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo t 0 =0; tT = la maggiore scadenza contrattuale tra gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte; si = il differenziale creditizio della controparte al tempo ti, utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Se è disponibile il differenziale sul credit default swap della controparte, un ente usa tale differenziale. Se tale differenziale sul credit default swap non è disponibile, l'ente impiega una variabile proxy del differenziale adeguata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte; LGD MKT = la LGD della controparte basata sul differenziale di uno strumento di mercato della controparte nel caso in cui quest'ultimo sia disponibile. Se non è disponibile uno strumento della controparte, il dato si basa su una variabile proxy del differenziale appropriata tenuto conto della classe di rating, del settore e della regione della controparte. Il primo fattore della somma rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale di default implicita nel mercato tra il tempo ti-1 e t i ; EEi = l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione ti, dove le esposizioni dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione per tale controparte sono sommate e dove la scadenza più lunga di ciascun insieme di attività soggette a compensazione è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Di = il fattore di sconto privo di rischio di default al tempo ti, dove D0 =1.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Art. 384 CRR - Metodo standardizzato L'ente che non calcola i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA per le sue controparti conformemente all'articolo 383 calcola il requisito in materia di fondi propri a livello di portafoglio per il rischio di CVA per ciascuna controparte applicando la seguente formula e tenendo conto delle coperture di CVA ammissibili ai sensi dell'articolo 386

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Dove: h = l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno); h = 1; wi = la ponderazione applicabile alla controparte "i". EAD total i = l'esposizione totale al rischio di controparte della controparte "i" (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali Bi = il nozionale delle coperture con single-name credit default swap (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte "i" e utilizzate per coprire il rischio di CVA. Bind = è il nozionale totale di uno o più index credit default swap acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA. wind = la ponderazione applicabile alla copertura su indice (index hedge). Mi = la scadenza effettiva delle operazioni con la controparte "i". M hedge i = la scadenza dello strumento di copertura con nozionale B i (le quantità M i hedge B i devono essere sommate se vi sono più posizioni); M ind = la scadenza della copertura su indice. In caso di più posizioni di copertura su indice, M ind è la scadenza media nozionale ponderata.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Art. 386 CRR - coperture ammissibili Le coperture sono "coperture ammissibili" ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA solamente se sono usate allo scopo di attenuare il rischio di CVA nonché gestite come tali e corrispondono a uno dei seguenti elementi: a) credit default swaps single-name o altri strumenti di copertura equivalenti riferiti

direttamente alla controparte; b) index credit default swaps, purché la base tra il differenziale di ogni singola

controparte e i differenziali delle coperture tramite index credit default swap si rifletta, in maniera soddisfacente a giudizio dell'autorità competente, nel valore a rischio.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Art. 385 CRR - Alternativa all'utilizzo dei metodi CVA per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri In alternativa all'articolo 384, per gli strumenti di cui all'articolo 382 e previo consenso dell'autorità competente, gli enti che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria fissato all'articolo 275 CRR possono applicare un fattore moltiplicativo pari a 10 agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte del rischio di controparte per tali esposizioni anziché calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA. Metodo Esposizione Originaria: Il valore dell'esposizione è l'importo nozionale di ciascun contratto moltiplicato per le percentuali di seguito elencate

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Basilea 3 stabilisce incentivi per le banche a effettuare le operazioni in derivati

in mercati regolamentati; e

con controparti centrali; mentre

disincentiva lo scambio di posizioni in derivati sul mercato over-the-counter

(OTC).

⇨ struttura di requisiti patrimoniali aggiuntivi, attraverso:

• applicazione di un fattore moltiplicativo di 1,25 alla formula che calcola la correlazione in caso di esposizioni verso società finanziarie non vigilate e verso società finanziarie regolate con attivo superiore a USD 100 mld.

• estensione del “periodo con rischio di margine” da 10 a 20 giorni per il calcolo

dell’incremento atteso delle esposizioni per i derivati OTC e per le securities financing transaction (STF) ampie (ad es. > 5000 transazioni), illiquide o di difficile sostituzione.

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

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Basilea 3 al fine di affrontare il rischio sistemico proprio dell’interconnessione delle banche e di altre istituzioni finanziarie nel mercato dei derivati, stabilisce misure rigorose per il riconoscimento delle controparti centrali (CCP). Vengono, inoltre, creati incentivi (in termini di minor RW) per un maggior uso di controparti centrali rispetto alle transazioni sui mercati OTC:

CALCOLO E COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTROPARTE

→ una banca applica un RW del 2% alle esposizioni verso CCP.

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Gestione del “Wrong way risk” il Comitato innalza i requisiti per la gestione del rischio di controparte in diverse aree, incluso il trattamento del cosiddetto rischio di correlazione sfavorevole (wrong-way risk), ossia i casi in cui l’esposizione aumenta quando la qualità creditizia della controparte si deteriora. Art. 291 CRR definisce il rischio di correlazione sfavorevole in: generale: sorge quando tra la probabilità di default di una controparte e i fattori di

rischio generali di mercato vi è una correlazione positiva specifico: sorge quando tra l'esposizione futura nei confronti di una determinata

controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la probabilità di default della controparte è elevata.

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Al fine di individuare un rischio generale di correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti alla linea di attività. L'ente dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascuna entità giuridica, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata.

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Definizione dei Fondi Propri e Gestione dei Rischi

Claudio D’Auria [email protected]

Basilea 3: la nuova vigilanza prudenziale e le discrezionalità nazionali

Milano - Sede ABI, Via Olona 2

15-16 ottobre 2015