Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con ... · “ Il lavoratore che maturi entro il...
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LA RIFORMA DELLE PENSIONI.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con mod. in L. 22
dicembre 2011, n. 214
COME E’ CAMBIATO IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO?
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FINALITÀ DELLA RIFORMA (ART. 24, CO. 1)
“Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali”.
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Introduzione generalizzata del sistema contributivo (co. 2)
L’art. 24, comma 2 stabilisce che la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012 verrà, per tutti i lavoratori, calcolata con il sistema contributivo.
Quindi: il calcolo della pensione verrà determinato con il sistema misto per tutti gli assicurati, anche coloro che - al 31 dicembre 1995 - avevano maturato 18 o più anni di contributi.
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Legge di Stabilità 2015:
il c.d. tetto alle pensioni
Aggiunge al co. 2, art. 24, l. 214/2011:
«In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento
pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato
liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti»
prima del 2012, «computando, ai fini della determinazione
della misura del trattamento, l’anzianità contributiva
necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,
integrata da quella eventualmente maturata fra la data di
conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo
periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
Le modalità operative: la Circ. INPS 10.4.2015, n. 74
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CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE
(CO. 3)
“ Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”.
Si ricorda che la certificazione del diritto alla prestazione
pensionistica (v. già l. n. 243/2004) ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto.
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Prosecuzione incentivata dell’attività fino a 70 anni (co. 4)
“Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. “ 6
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(ALCUNI DE)I PROBLEMI APERTI DALL’ART. 24, CO.4
• La norma si applica solo ai L che maturano i requisiti per la pensione dopo il 1.1.2012 o anche a chi li ha maturati entro il 31.12.2011?
• È necessario il consenso del datore di lavoro?
• Esiste un onere di comunicazione preventiva a carico del lavoratore? Se si, l’opzione entro quando dovrebbe essere attivata?
• Quale è il campo di applicazione soggettivo della norma (visto il rinvio ad art. 18)?
• La norma è applicabile all’Inpgi?
Cass. S.U. n. 17589 del 4 settembre 2015
DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
(CO. 5)
Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, non trovano più applicazione le c.d. finestre mobili
Pertanto:
• La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (art. 6, l. n. 155 del 1981)
• La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969).
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Nuovi requisiti per la pensione di
vecchiaia (co. 6 e 7) • Ambito soggettivo: le nuove regole si applicano
esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, maturano i requisiti per il pensionamento;
• Finalità: “conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi” (co. 6);
• Ridefinizione dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia (co. 6)
• Ridefinizione dei requisiti di anzianità contributiva e di importo economico minimo della pensione (co. 7)
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Ridefinizione dei requisiti anagrafici di
accesso alla pensione di vecchiaia (co. 6)
Lavoratrici con rapporto di lavoro Lavoratrici
subordinato del settore privato autonome
dal 2012 62 anni 63 anni e sei mesi dal 2014 63 anni e 6 mesi 64 anni e sei mesi dal 2016 65 anni 65 anni e sei mesi dal 2018 66 anni 66 anni
Per tutti gli altri lavoratori dipendenti, per le lavoratrici del pubblico impiego e per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico dei 65 anni per l’accesso alla
pensione di vecchiaia è pari, a decorrere dal 1.01.2012, a 66 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'art. 12, l. 122/2010
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MECCANISMO DELLA C.D. “SPERANZA DI VITA” (CO. 12)
Tutti i requisiti anagrafici previsti per l’accesso alle diverse
tipologie di pensione (di vecchiaia, anticipata, assegno sociale), nonché il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata (di cui al co. 10), dal 2013 saranno rivisti sulla base della speranza di vita (ai sensi dell’art. 12, l. n. 122/2010), con cadenza triennale fino al 2018 e biennale dal 2019
Per il triennio 2013-2015 è stato formalizzato un innalzamento di tutti i requisiti di 3 mesi
Per il triennio 2016-2018 l’innalzamento sarà di ulteriori 4 mesi
LAVORATRICI ISCRITTE ALL'ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
anagrafici:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi**
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 7 mesi***
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*Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 16 dicembre 2014. *** Requisito adeguato, per il solo 2018.
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LAVORATORI ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
anagrafici:
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
66 anni e 3 mesi*
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
66 anni e 7 mesi**
*Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 16 dicembre 2014.
RIDEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E DI IMPORTO ECONOMICO MINIMO DELLA PENSIONE (co. 7)
• Si generalizza il requisito contributivo minimo finalizzato al godimento della pensione di vecchiaia, pari almeno a 20 anni.
• per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l’importo della pensione non può essere inferiore a 1,5 volte quello previsto per l’assegno sociale. Tale importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della valutazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
• Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se si è in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un‘anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
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REQUISITI ANAGRAFICI PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ASSEGNO SOCIALE (co. 8)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale e' incrementato di un anno
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Requisito per la pensione anticipata
(co. 10 e 11) i nuovi requisiti minimi contributivi per l’accesso alla “pensione anticipata”
sostituiscono in toto quelli che, in precedenza, si riferivano alle pensioni di anzianità → superamento del sistema delle quote e ritorno al solo requisito contributivo, ancor più rafforzato
A decorrere dal 1.01.2012, può accedere al trattamento pensionistico anticipato chi, nel corso del 2012, abbia maturato un’anzianità contributiva di 42 anni ed 1 mese, se uomo, o di 41 anni e 1 mese, se donna. Nel 2013 e nel 2014 tale requisito aumenta, per ogni anno, di 1 mese.
Tale requisito sia applica sia ai lavoratori che ricadono nel sistema di calcolo misto (assunti, cioè, prima del 31.12.1995), sia a quelli del contributivo puro (con riferimento ai quali, cioè, il primo accredito contributivo decorre dal 1.01.1996).
Le penalizzazioni (applicabili sulla sola quota retributiva)
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Pensione anticipata
* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
**Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 16 dicembre 2014.
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Decorrenza Uomini Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)
41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
42 anni e 5 mesi* (pari a 2205 settimane)
41 anni e 5 mesi* (pari a 2153 settimane)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
42 anni e 6 mesi* (pari a 2210 settimane)
41 anni e 6 mesi* (pari a 2158 settimane)
Dal 1° gennaio 2016 42 anni e 10 mesi** (pari a 2227 settimane)
41 anni e 10 mesi** (pari a 2175 settimane)
Pensione anticipata. Le penalizzazioni
Si prevede una “penalizzazione”, pari ad 1 punto percentuale, per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni: la percentuale si eleva a 2 punti, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni
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Soglia di 62 anni di età Riduzione in %
- 1 anno (=61 anni) 1%
- 2 anni (= 60 anni) 2%
- 3 anni (= 59 anni) 4%
- 4 anni (= 58 anni) 6%
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Segue. Requisiti per la pensione anticipata (co. 11)
Il comma 11 riconosce poi un’ulteriore chance di uscita anticipata, in favore di coloro che hanno avuto il primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996.
Vi sono alcune condizioni da rispettare: a) risoluzione del rapporto di lavoro in essere; b) requisito anagrafico pari ad almeno 63 anni; c) almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, quindi,
della contribuzione figurativa); d) ammontare mensile della prima rata di pensione che risulti essere
non inferiore ad un importo soglia mensile (annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare) pari, per il 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale
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LA C.D. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (co. 9)
Per tutti i lavoratori in carico all’AGO o alla gestione separata (uomini e donne, autonomi, dipendenti del settore privato e pubblico), il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia (co. 6) non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021 (anche qualora questo traguardo non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti alla speranza di vita)
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I Requisiti per la Pensione nel 2016. Un quadro di sintesi
vigenti nell'AGO, nella gestione separata e nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO
Requisiti Generali Fissati dal Decreto Legge 201/2011 (Legge Fornero)
Pensione anticipata (Misto-retributivo)
42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).
Sistema Contributivo (es. gestione
separata)
42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne). Oppure a 63 anni e 7
mesi di età e 20 anni di contributi "effettivi" a condizione che l'assegno sia non inferiore a circa 1250 euro al mese.
Penalizzazione
No: la Legge di stabilità 2015 ha disapplicato la
penalizzazione dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di
62 anni.
Penalizzazione No
Pensione di Vecchiaia (Misto-Retributivo)
66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore
privato; 66 anni e 1 mese le donne autonome).
Sistema Contributivo (es. gestione
separata)
66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato; 66 anni e 1
mese le donne autonome) a condizione che l’importo della pensione risulti essere
non inferiore a circa 670 euro al mese. Oppure, indipendentemente dall'importo
soglia, con 70 anni e 7 mesi di età e 5 anni di contributi "effettivi".
COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (co. 16)
Si affida ad un decreto direttoriale l’estensione del coefficiente di trasformazione alle età corrispondenti a valori fino a 70.
Al fine di uniformare l’aggiornamento dei coefficienti alla periodicità temporale della procedura di adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita (ai sensi dell’art. 12, l. n. 122/2010), a decorrere dal 1.01.2019 tali coefficienti sono aggiornati con periodicità biennale
I coefficienti sono stati rideterminati, con decorrenza 1.1.2013, con d.m. 15.5.2012, e con decorrenza 1.1.2016, con d.m. 22.6.2015
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COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Età Coeffic. 1995 Coeffic. 2010 Coeffic. 2013 Coeffic. 2016
57 4,72 4,42 4,30 4,25
58 4,86 4,54 4,42 4,35
59 5,01 4,66 4,54 4,47
60 5,16 4,80 4,66 4,59
61 5,33 4,94 4,80 4,72
62 5,51 5,09 4,94 4,86
63 5,71 5,26 5,09 5
64 5,91 5,43 5,26 5,16
65 6,14 5,62 5,44 5,32
66 5,62 5,50
67 5,83 5,70
68 6,05 5,90
69 6,28 6,13
70 6,54 6,40