DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N 34 C D “RILANCIO · DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - C.D....

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DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - C.D. “RILANCIOCOMPETITIVITA’ Art.48 Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione L’importo economico destinato dal “Decreto Cura Italia” al Fondo di promozione integrata di 150 milioni di euro viene aumentato con questo articolo a 400 milioni di euro. Sono, poi, destinati ad incrementare il Fondo rotativo per interventi a favore dell’internazionalizzazione delle imprese ulteriori 200 milioni di euro. L’articolo prevede inoltre: - l’assunzione a tempo determinato (in attesa dell’espletamento nelle norme concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato) di cinquanta nuove unità presso l’Agenzia ICE, con uno stanziamento di quasi un miliardo di euro per il 2020 e circa altrettanto per il 2022; - lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2020 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il completamento del Tecnopolo di Bologna, centro di meteorologia e climatologia big data. - Infine, sono previsti stanziamenti economici dovuti al rinvio di un anno dell’Esposizione universale di Dubai (strutture, messa in sicurezza, personale, ecc.). Artt.176-179 Settore turistico Gli articoli da 176 a 179 del decreto-legge “rilancio” prevedono una serie di misure inerenti il settore turistico, particolarmente colpito dalle conseguenze della emergenza Covid-19. Gli interventi interessano quindi in maniera significativa il comparto agrituristico che è esplicitamente indicato nell’articolato. Si evidenzia da subito che le misure non consistono in un indennizzo per il danno patito a causa della mancata ricettività nel periodo della crisi quanto piuttosto rappresentano incentivi e previsioni che dovrebbero migliorare la situazione in prospettiva. Evidentemente il legislatore ha inteso più che altro affidare all’articolo 25 con la misura del “contributo a fondo perduto” applicata a tutti i settori in via generalizzata

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DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 - C.D. “RILANCIO”

COMPETITIVITA’

Art.48 – Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione

L’importo economico destinato dal “Decreto Cura Italia” al Fondo di promozione integrata di 150 milioni di euro viene aumentato con questo articolo a 400 milioni di euro.

Sono, poi, destinati ad incrementare il Fondo rotativo per interventi a favore dell’internazionalizzazione delle imprese ulteriori 200 milioni di euro.

L’articolo prevede inoltre:

- l’assunzione a tempo determinato (in attesa dell’espletamento nelle norme concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato) di cinquanta nuove unità presso l’Agenzia ICE, con uno stanziamento di quasi un miliardo di euro per il 2020 e circa altrettanto per il 2022;

- lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2020 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il completamento del Tecnopolo di Bologna, centro di meteorologia e climatologia big data.

-

Infine, sono previsti stanziamenti economici dovuti al rinvio di un anno dell’Esposizione universale di Dubai (strutture, messa in sicurezza, personale, ecc.).

Artt.176-179 – Settore turistico

Gli articoli da 176 a 179 del decreto-legge “rilancio” prevedono una serie di misure inerenti il settore turistico, particolarmente colpito dalle conseguenze della emergenza Covid-19. Gli interventi interessano quindi in maniera significativa il comparto agrituristico che è esplicitamente indicato nell’articolato. Si evidenzia da subito che le misure non consistono in un indennizzo per il danno patito a causa della mancata ricettività nel periodo della crisi quanto piuttosto rappresentano incentivi e previsioni che dovrebbero migliorare la situazione in prospettiva. Evidentemente il legislatore ha inteso più che altro affidare all’articolo 25 con la misura del “contributo a fondo perduto” applicata a tutti i settori in via generalizzata

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(v. commento precedente) la possibilità di indennizzare, parzialmente, il calo del giro di affari subito anche dalle imprese del comparto turistico.

Segue una breve descrizione degli articoli con alcuni specifici commenti.

Art. 176 – Tax credit vacanze

Si tratta di una misura di rilancio dell’economia turistica basata su un contributo (“credito”) concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 40mila euro per il pagamento dei “servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive”. Il contributo è di 500 euro per nucleo familiare, ridotto a 300 euro per i nuclei composti da due persone e 150 euro per i nuclei composti da una sola persona.

Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e per il periodo tra il primo luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

In realtà il credito è suddiviso in due parti:

o L’80 per cento è uno sconto anticipato dall’impresa turistico-ricettiva e che verrà poi rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione e con la possibilità di cederlo a terzi;

o Il 20 per cento si traduce invece in una detrazione di imposta da parte dell’avente diritto (il componente del nucleo familiare che ha utilizzato il credito evidentemente) in sede di dichiarazione dei redditi.

Le condizioni per usufruire del credito sono le seguenti:

o Le spese devono essere riconosciute in unica soluzione a favore di un’unica impresa turistico-ricettiva;

o il corrispettivo va documentato con fattura elettronica o documento elettronico dove è indicato il codice fiscale del fruitore del credito;

o per il pagamento del servizio non è ammesso l’intervento di soggetti (piattaforme, portali etc.) diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Le disposizioni applicative sono attese con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare sentito Inps e previo parere dell’Autorità garante per la privacy.

Secondo le stime del Governo, il credito di imposta complessivo ammonterebbe a 1,7 miliardi di euro circa; sarebbero circa 734 milioni invece gli importi da imputare come detrazione di imposta ai beneficiari nel 2021.

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Il “Tax credit vacanze” è uno strumento che potrebbe in effetti incentivare i nuclei familiari a rivolgersi da luglio a fine anno agli agriturismi (sono citati espressamente al comma 1 ed al comma 3 dell’articolo), per fruire di una agevolazione fiscale. Il sistema deve essere verificato nelle modalità applicative anche per valutare il reale impatto in termini finanziari sulla propensione dei clienti a rivolgersi alle strutture turistico-ricettive ricevendo di fatto uno sconto sui servizi acquistati. Da valutare anche sul piano fiscale le modalità di fruizione ed anche di cessione del credito di imposta da parte della struttura ricettiva.

Art. 177 – Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

L’articolo in questione dispone che non è dovuta la prima rata dell’IMU per il 2020 per una serie di immobili adibiti a strutture turistico ricettive tra cui gli “immobili degli agriturismo”. A condizione che i proprietari “siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

Si tratta di un importante beneficio fiscale che, ancorché limitato alla prima rata dell’anno, arrecherà sicuramente un beneficio in termini di liquidità per le imprese del settore. L’esenzione è relativa sia alla quota riservata allo Stato sia a quella spettante ai comuni.

A parte la limitazione soggettiva sopra ricordata, l’articolo precisa al comma 3 che vigono i limiti e le condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato” stabiliti con la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863.

Art.178 – Fondo turismo

In linea con altre previsioni del decreto rilancio, con l’articolo 178 è istituito un apposito fondo (“Fondo turismo”), per sostenere il settore turistico mediante azioni di mercato finanziando la sottoscrizione di quote o azioni di OICR e fondi di investimento per l’acquisto, la ristrutturazione e la valorizzazione degli immobili destinati alle attività turistico-ricettive.

Sono stanziati 50 milioni di euro per il 2020 con la possibilità di incrementare le dotazioni del fondo dal 2021 con ulteriori 100 milioni utilizzando le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Le modalità di funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Mibact di concerto con il Mef coinvolgendo anche la Cassa Depositi e Prestiti - che in questo caso opera come “istituto nazionale di promozione” nell’ambito della normativa

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europea del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici o FEIS – nonché altri soggetti privati.

Non è agevole valutare il possibile impatto che il “Fondo turismo” potrà avere per il rilancio degli investimenti nel settore della ricettività turistica nel campo agrituristico. Occorrerà valutare le modalità attuative, la reale propensione a nuovi investimenti da parte degli operatori in una fase sicuramente non facile dal punto di vista finanziario ed infine la attenzione che, tra le varie occasioni di investimento, operatori e fondi potranno rivolgere al particolare comparto del turismo rurale.

Art. 179 – Promozione turistica in Italia

Sicuramente uno degli effetti negativi determinati dalla emergenza Covid-19 è costituita dalla restrizione alle movimentazioni ed alla disaffezione agli spostamenti per finalità turistiche. Occorrerà quindi recuperare quote di mercato con una adeguata campagna di promozione.

A tal fine l’articolo 179 del “decreto rilancio” prevede l’istituzione di un apposito fondo che avrà una dotazione di 20 milioni per il 2020 e sarà gestito per promuovere il turismo in Italia ed incentivare flussi turistici sul territorio nazionale.

Purtroppo, l’articolo non contiene ulteriori elementi e rimanda al decreto del Mibact, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, i beneficiari delle risorse e le tipologie di iniziative da finanziare.

L’articolo poi interviene aggiornando la composizione e le procedure di nomina del Presidente, del Cda e del collegio dei revisori dei conti dell’Enit-Agenzia Nazionale del turismo, che sarà il soggetto di cui ci si potrà avvalere per la definizione delle modalità attuative del fondo di cui sopra.

Art. 222 - Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

Il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi è il principale intervento per il settore agricolo previsto dal “decreto rilancio” che complessivamente prevede 1,15 miliardi di euro per il settore agricolo così ripartiti tra vari articoli del decreto stesso:

mio eur

Art. 31 Rifinanziamento fondo Ismea 2020 250

art. 225

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

500

art. 226

Riduzione rese uve per vini DOP ed IGP 100

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art. 228

Mutui Consorzi di bonifica 50

art. 229

Fondo emergenza alimentare 250

Totale

1.150

L’articolo 222 si limita a istituire il fondo, a stabilire la sua dotazione di risorse ed a precisare che sarà attuato per “interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura”. Sembra quindi chiaro che il fondo sarà destinato ad interventi per i comparti che hanno subito danni dalla emergenza Covid-19 ma non è stata data alcuna indicazione, neanche nella relazione illustrativa del provvedimento, sui comparti che dovrebbero beneficiare del fondo né sulla tipologia di misure che potranno essere attivate.

Tutto è rinviato alla previsione di uno o più decreti del Mipaaf che, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni e PPAA definiranno criteri e modalità di attuazione del fondo. Il tutto, come recita il comma 2 dell’articolo, “entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Tra le misure che possono essere previste si può supporre che saranno incluse anche le misure di ammasso privato che, in una prima versione del decreto-legge erano previsti in un articolo a parte con una dotazione di 45 milioni di euro, mentre il fondo poteva vantare 450 milioni di euro di dotazione. Evidentemente il legislatore ha preferito incorporare i 45 milioni per gli ammassi privati - che nella prima versione erano destinati soprattutto a prodotti zootecnici, carne e latte – nel “fondo emergenziale”.

L’articolo prevede infine che gli aiuti che saranno previsti possono essere stabiliti anche nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato stabilito dalla comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19. In realtà la relazione tecnica è più esplicita e indica che gli interventi saranno mirati “con aiuti diretti in “de minimis” e nei limiti di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea …”.

Non essendo stato previsto di fatto se non l’ammontare del fondo, purtroppo non si possono formulare valutazioni sulla adeguatezza e la efficacia delle misure che si conosceranno solo con il varo del (o dei) decreti Mipaaf di attuazione che riguarderanno anche l’intensità di aiuto come sopra indicato.

Per quanto riguarda l’ammontare, si può rilevare che Ismea1 stima che l’impatto del Covid-19 sui consumi complessivi agroalimentari nazionali del 2020 si aggiri intorno ai 21 miliardi in meno di spesa. Tale valore deriva da una contrazione di 34 miliardi della spesa agroalimentare del canale Ho.Re.Ca, solo parzialmente compensata da 13 miliardi di euro in più di spesa domestica agroalimentare. Naturalmente solo una

1 ISMEA - “AgriMercati - Speciale Covid-19”. Aprile 2020. (cfr. pag. 15).

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parte di tale perdita si può ricondurre alla componente agricola. A tale perdita va poi quanto meno sommato il calo del giro di affari dell’agriturismo e la perdita di produzione del settore florovivaistico; comparti pure penalizzati dall’emergenza anche se non inclusi nella filiera agroalimentare.

Art. 223 - Contenimento produzione e miglioramento della qualità

Il decreto-legge destina 100 milioni di euro per le imprese viticole che volontariamente si impegnano a ridurre la produzione di uva destinata alla produzione dei vini DOP e IGP di almeno il 15 % rispetto al valore medio delle quantità prodotte dall’azienda stessa negli ultimi 5 anni, eliminate le campagne con produzione più alta e più bassa. Le verifiche saranno condotte sui dati contenuti in dichiarazione di produzione e nei registri telematici. Seguirà un decreto ministeriale attuativo con gli eventuali criteri di priorità e le procedure per l’ottenimento del contributo.

Il MIPAAF informa che i premi saranno suddivisi per fasce IGT, DOC e DOCG e che non sarà possibile ricaricare sui vini generici la mancata produzione delle altre tipologie. Un controllo sarà fatto anche sulla resa di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini generici che non potrà essere più alta della media degli ultimi 5 anni, si terrà conto anche degli andamenti climatici dei prossimi mesi. La domanda sarà probabilmente precompilata sulla base dei valori dichiarati negli ultimi 5 anni, pagamento dovrebbe effettuarsi entro fine novembre.

Confagricoltura ha sostenuto la misura ma ha al contempo richiesto una giusta remunerazione per le imprese viticole per coprire la perdita di prodotto e il costo in campo di riduzione della resa. Il premio non dovrebbe essere inferiore a 500 euro per le IGT e poi a salire fino a più di 1.300 euro per le DOCG ma informalmente il MIPAAF ritiene queste cifre molto più alte di quanto da loro preventivato. Occorre sostenere la richiesta di Confagricoltura presso le amministrazioni regionali in occasione della prossima discussione del provvedimento tra Mipaaf e Regioni e PPAA.

Art. 224 - Misure in favore della filiera agroalimentare

L’articolo è suddiviso in vari commi che trattano argomenti diversi e prevedono misure che in linea generale sono disposizioni di carattere ordinamentale senza effetti per la finanza pubblica. Segue una breve sintesi dei contenuti di ciascun comma e un breve commento.

Comma 1 - si tratta delle attese modifiche alle regole in materia di anticipazioni dei pagamenti diretti della PAC e che subiscono una ulteriore duplice variazione. Come

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si ricorderà per il 2020 saranno in vigore in realtà due diverse procedure di anticipazioni degli aiuti PAC:

o la prima, che potremmo definire “procedura ordinaria”, già prevista sin dal 2019 a valere dell’articolo 10-ter del cosiddetto “decreto legge emergenze” (DL 29 marzo 2019, n. 27 convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44). Tale anticipazione sino al “decreto rilancio” spettava per il 50 per cento “dell’importo richiesto per i pagamenti diretti”; gli aiuti connessi a tale anticipazione sono erogati in modalità “de minimis” agricolo.

o La seconda modalità, introdotta in via straordinaria per il 2020 con il recente “decreto legge CuraItalia” (art. 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), che ha previsto una anticipazione pari al 70 per cento del valore del portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base dei pagamenti diretti della PAC. Gli aiuti connessi a tale anticipazione sono considerati aiuti di stato in base al “Quadro temporaneo” per gli aiuti di stato Covid-19 della Commissione europea e costituiscono una sovvenzione diretta che non può eccedere i limiti del par. 23 del “Quadro temporaneo” e cioè 100mila euro per le imprese agricole.

In particolare, con il comma 1 si prevedono due modifiche alla normativa vigente ed in particolare:

o si aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei pagamenti diretti per i quali si può richiedere l’anticipazione con la procedura ordinaria;

o si precisa che per il 2020 la procedura straordinaria prevista è “in alternativa all’ordinario procedimento” e quindi che in effetti si potranno richiedere le anticipazioni con una delle due metodologie proposte a discrezione del beneficiario.

Le modifiche introdotte con la normativa aprono quindi ad una doppia scelta da parte delle imprese che dovranno valutare la convenienza ad optare per la prima o la seconda procedura di anticipazione ed è scontato che saranno determinanti per la scelta gli elementi che differenziano le situazioni e cioè ad esempio:

o l’ìmporto dei pagamenti diretti, o in alternativa del portafoglio titoli 2019; o l’incentivo come aiuto di stato che è possibile percepire (“de minimis” o

importo straordinario Covid-19 sino a 100mila euro); o la conduzione al 15 giugno 2020 dei terreni.

Comma 2 lettere a e b - Il comma 2 dell’art. 224 integra l’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 disponendo che:

o la gestione dell’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché dell'utilizzo di

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siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno, viene equiparata alla normativa per gli effluenti di allevamento (lettera a. del comma 2). Si ricorda che la misura richiamata è stata introdotta in sede di conversione del c. detto “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), inserendo il comma 3-ter all’articolo 78 del decreto legge per far fronte allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, agevolando l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, in impianti a biogas o nell’uso agronomico diretto con alcune semplificazioni di tipo autorizzativo. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla circolare confederale sulla conversione del decreto legge c. detto “Cura Italia”.

o viene previsto l’inserimento del comma 3-decies, sempre all’art. 78 del decreto legge “Cura Italia” che delega l’Istat a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO in relazione al crescente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo per le quali è necessaria una specifica valorizzazione e promozione.

Comma 2, lettera c - All’articolo 78, comma 2), lett. c) del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020 sono apportate modifiche. Resta ferma, comunque, la possibilità per le imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, di rinegoziare mutui e altri finanziamenti, anche perfezionati attraverso il rilascio di cambiali agrarie, in essere al 1° marzo 2020, destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o di miglioramento delle strutture produttive.

La rinegoziazione dovrà assicurare condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Tale operazione è esente da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

Comma 3 - Si modifica la Legge 238/2016 (c.d. Testo Unico) abbassando la resa massima di uva per la produzione di vini generici da 50 t a 30 t. Tale valore massimo sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. È prevista altresì l’individuazione mediante successivo Decreto Ministeriale di aree vitate dove, in deroga, sarà consentita una resa massima di 40 t.

Confagricoltura si è espressa favorevolmente alla riduzione delle rese. Sarebbe auspicabile una sua applicazione già dalla prossima campagna quindi dal 1° agosto 2020 e non dal 1° gennaio 2021, occorre inoltre verificare la possibilità di porre dei termini temporali alle deroghe che saranno individuate da successivo decreto applicativo.

Comma 4 - Fermi restando tutti gli altri termini disposti in materia di esercizio di diritto di prelazione agraria, porta da tre a sei mesi, il termine stabilito dall’art. 8 co. 6 L. 590/1965 per il versamento del prezzo di acquisto da parte del prelazionante, decorrente dal trentesimo giorno della notifica del preliminare (salvo diversa

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pattuizione delle parti). La modifica di tale termine è una misura permanente nel senso che non si applica per il solo periodo emergenziale.

Si ritiene altresì che tutti i termini disposti dall’art. 8 citato siano soggetti alla sospensione disposta dal primo comma dell’art. 103 del DL n. 18 (fino al 15 maggio 2020).

Comma 5 – Il comma in questione modifica l’articolo 3, comma 3 del cosiddetto “decreto legge emergenze” (Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44) che prevedeva quanto segue in materia di tracciabilità e monitoraggio del latte e dei prodotti lattiero caseari a base di latte bovino e ovi-caprino:

“3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020” .

La data entro la quale prevedere il decreto era stata inizialmente prevista al 28 giugno 2019 e cioè trenta giorni successivi alla entrata in vigore della legge di conversione del “decreto legge emergenze”. Successivamente il termine era già stato differito a fine anno dal Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” in sede di conversione.

Tale testo è stato ora nuovamente modificato con il seguente che di fatto sostituisce il comma 3 attualmente in vigore prevedendo altresì non uno ma “distinti decreti” per le diverse tipologie di latte:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.”

È evidente come tale disposizione confermi lo spostamento in avanti della determinazione delle modalità di tracciabilità e monitoraggio della produzione di latte e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero caseari compresi quelli importati. La modifica in particolare incide sul comparto ovi-caprino, per il quale la previsione fu a suo tempo prevista durante la crisi del comparto di inizio 2019; lo spostamento a fine anno influenzerà sicuramente la prossima campagna di commercializzazione del latte ovi-caprino che inizia subito dopo la pausa estiva e che non potrà basarsi su un quadro consolidato di monitoraggio dei dati e tracciabilità delle produzioni.

L’unica novità e cioè la separazione della decretazione tra i due comparti potrebbe rinviare ancora una auspicabile armonizzazione tra le procedure che sono tuttora distinte.

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POLITICHE FISCALI

Art.24 - Versamenti IRAP

Nell’ambito delle misure di sostegno del decreto-legge, la norma in esame dispone che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo all’anno 2019, fermo restando quanto dovuto a titolo di acconto per lo stesso periodo d’imposta. Non risulterà altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto per il 2020, il cui importo deve ritenersi escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’esclusione dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 riguarda tutti i soggetti passivi all’IRAP, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel corso del periodo d’imposta 2019, fatta eccezione dei contribuenti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. 7 e 10 bis del D.lgs. n. 446/97, nonché dei soggetti di cui all’art. 162 bis del TUIR (banche e intermediari finanziari, assicurazioni e amministrazioni pubbliche).

Sul punto, si ricorda che, a valere dall’anno 2016, ai sensi dell’art. 3, c.2, lett. c bis) del D.lgs. n. 446/97, sono esclusi dall’IRAP i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR e, pertanto, le disposizioni sul non versamento dell’IRAP, di cui sopra, trovano applicazione per i soggetti che svolgono le attività agricole connesse soggette al tributo, come gli agriturismi, gli allevamenti eccedenti, e le altre attività connesse, di cui all’art. 56 bis dello stesso testo unico.

Art. 25 - Contributo a fondo perduto

Si tratta di una delle misure più rilevanti del decreto-legge n. 34/2020, diretta ad indennizzare i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. Prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (cioè quando si registri una riduzione del fatturato o di corrispettivi superiore al 33 per cento).

Sul punto, occorre segnalare che l’inclusione tra i beneficiari della misura dei titolari di reddito agrario è frutto dell’azione sindacale della Confederazione che, fin dall’inizio della circolazione delle prime bozze (che escludevano tra i soggetti destinatari le imprese agricole), ha esercitato un’insistente e tempestiva azione sindacale volta all’inserimento delle attività agricole.

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Il contributo non spetta, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 8 (v. intra), agli enti pubblici, agli intermediari finanziari, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18/2020 (lavoratori autonomi e titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), nonché ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

Ambito soggettivo

Il comma 3 definisce in modo puntuale i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto precisando che lo stesso spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b), ovvero di compensi di cui all’articolo 54, c. 1, del medesimo TUIR, non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La norma, ancorché con una formulazione tecnicamente non felice, potrebbe far ritenere che ai soggetti titolari di reddito agrario (persone fisiche e società semplici) non sia applicabile il criterio dei ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lettere a) e b), del TUIR. Tuttavia, la ratio del provvedimento implicherebbe che anche per i titolari di reddito agrario valga, per l’accesso alla misura, il predetto limite dimensionale dei 5 milioni, utilizzando, a nostro avviso, il parametro del fatturato con riferimento alle attività agricole principali ed alle attività connesse ex articolo 2135 c.c. A tal fine, è già stata presentata un’apposita richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate.

Inoltre, stante il generico riferimento all’esercizio di attività d’impresa rientrerebbero, quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Ambito oggettivo

Come detto, a norma del comma 4, per ottenere il contributo è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, ex art. 6 del DPR n. 633/72.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra, per cui non è necessario verificare la condizione del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19”.. Si tratta di soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la

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verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici o alluvionali).

Determinazione della misura del contributo

Circa l’entità dell’ammontare del contributo, il comma 5 della norma in commento, prevede l’applicazione di determinate percentuali, graduate in funzione del livello dei ricavi o compensi realizzati nell’anno precedente (2019), alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il successivo comma 6 fissa, inoltre, la misura del contributo che non può essere, comunque, inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, ecc.).

Il contributo, peraltro, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c.5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.

Modalità e condizioni procedurali per l’ottenimento del contributo

I commi 8 e seguenti dell’articolo 25 dettano le disposizioni riguardanti le modalità operative ed il rispetto delle condizioni, a cui è ancorato l’erogazione del beneficio, nonché dei controlli e dei connessi aspetti sanzionatori. Più in particolare:

a) al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, è necessario presentare un’apposita istanza, in via telematica, all’AdE con l’indicazione della sussistenza dei predetti requisiti (v. sopra). L’istanza può essere presentata, altresì, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’art. 3, c.3, del DPR n. 322/98, delegato al servizio del cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica. La stessa istanza dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che stabilirà le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura;

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b) l’istanza di cui alla precedente lett. a), contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia). A tal fine, è prevista la stipula di un protocollo d’intesa ta il Ministero dell’interno, il MEF e l’AdE per disciplinare i controlli di cui al predetto d.lgs. n. 139/2011, attraverso procedure semplificate, fermo restando che ai fini dell’erogazione del contributo trova applicazione la causa di urgenza ( cfr. art. 92, c. 3, del D.lgs. n. 159/2011) connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai controlli successivi, da effettuare a norma dell’art. 31 e seguenti del DPR n. 600/73, emerga l’esistenza di cause ostative, l’AdE procede al recupero del contributo, con l’applicazione della sanzione dal 100 al 200 per cento dell’ammontare del contributo e degli interessi dovuti a norma dell’art. 20 del DPR n. 602/73. Nel caso di rilascio dell’autocertificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da due anni a sei anni. Peraltro, In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del c.p. (confisca dei beni).

Il contributo è erogato, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, direttamente dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero del contributo è emanato nei confronti dello stesso soggetto firmatario dell’istanza.

Infine, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del c.p. che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, in caso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può̀ comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Al fine della capitalizzazione delle imprese che abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, c. 1, lett. a) e b), del TUIR, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento e, nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, facendo riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo, con la norma in rassegna (commi 1-11) sono concessi due tipologie di incentivi, attraverso lo

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strumento del credito d’imposta, a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in società, in esecuzione di aumenti di capitale deliberati dopo l’entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020, e delle stesse società che hanno deliberato i predetti aumenti.

Le misure si applicano per gli aumenti di capitale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, con esclusione degli intermediari finanziari e delle imprese assicurative, a condizione che l’ammontare dei ricavi, di cui all’art. 85, c.1, del TUIR, sia superiore a cinque milioni di euro, ovvero a dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 (Finanziamenti tramite il Fondo Patrimonio PMI) , e fino a cinquanta milioni di euro.

Il credito d’imposta per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro (sia persone fisiche che persone giuridiche) è pari al 20 per cento, fino ad un massimo dell’investimento che non eccede i 2 milioni di euro, ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dello stesso investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, in compensazione, ex art. 17 del D.lgs. n. 241/97, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, anche in deroga al limite generale annuale di utilizzo dei crediti d’imposta e al limite previsto per i crediti d’imposta di natura agevolativa.

Il beneficio non compete, però, alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate ovvero a quest’ultima collegate, o sono sottoposte a comune controllo. Il credito d’imposta non concorre né alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Alla società beneficiaria del conferimento compete, invece, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto (assunto al lordo delle perdite), fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. Per quest’ultima agevolazione è necessario che la società soddisfi una serie di requisiti elencati nel comma 2 dell’articolo in commento tra i quali la regolarità fiscale e contributiva e quella in materia edilizia, urbanistica, del lavoro ecc..

I benefìci di cui sopra, possono cumularsi fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea

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recante un IL “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non può eccedere per ciascuna società l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Le stesse società possono, poi, accedere ad alcuni benefici ulteriori in caso di emissione di prestiti obbligazionari, i quali possono essere sottoscritti da un organismo ad hoc (Fondo Patrimonio PMI) dietro appositi impegni assunti (non distribuire riserve o rimborsare finanziamenti ai soci, destinare il finanziamento ad investimenti in Italia, ecc.).

L’efficacia delle suddette misure è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, l'istituzione di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione dí immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Viene stabilito inoltre che, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta si applica nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Ai sensi del comma 3, il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi registrati nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

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Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta, da parte degli esercenti attività economica, è che i soggetti locatari abbiano subito un riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento, calcolato singolarmente per i mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Per le strutture turistico ricettive, anche gli agriturismi, con attività solo stagionale, il riferimento è a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/97, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Ai fini della compensazione, non trovano applicazione né il limite generale né il limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta e, al fine di evitare una duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, viene stabilito la non cumulabilità, in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo, del credito d'imposta in esame con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n 27/2020.

Alla misura agevolativa si applicano i limiti e le condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Art. 50 - Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento

In considerazione della situazione di emergenza verificatasi per effetto dell’epidemia, il termine del 30 giugno 2020, entro il quale vanno consegnati i beni strumentali nuovi, ai fini della maggiorazione del super ammortamento, è prorogata al 31 dicembre 2020. Trattasi degli investimenti per cui entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura nei fatti intende concedere un'estensione della tempistica per la consegna in considerazione delle conseguenze dell’emergenza sanitaria che potrebbe aver determinato un allungamento dei tempi di realizzazione, di distribuzione e consegna dei beni.

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Art.121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

L’articolo 121 disciplina la trasformazione delle detrazioni previste per alcuni dei principali interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico in, alternativamente, sconto in fattura o credito d’imposta. La norma è chiaramente collegata all’articolo 119 e al relativo innalzamento di alcune detrazioni alla percentuale di spettanza del 110%, soprattutto per gestire il “rischio” di eventuale incapienza nelle imposte Irpef per la fruizione di agevolazioni così ampie, ma estende le richiamate alternative anche ad altre tipologie di lavori e ,peraltro, con un riferimento temporale più ampio, prendendo in considerazione le spese sostenute nell’intero biennio 2020/2021 (mentre l’articolo 119 riguarda solo le spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020). L’articolo si compone di 7 commi, l’ultimo dei quali demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, per le modalità di attuazione delle opzioni in commento, che dovranno essere fatte in maniera telematica.

Il comma 1 dell’articolo 121 elenca le possibilità alternative offerte al contribuente cui spetta la detrazione. L’avente diritto, infatti, può optare alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il comma 2 dell’articolo 121 elenca le spese che rientrano nella possibilità di cessione/sconto in fattura e che oltre alle casistiche della detrazione al 110% disciplinate dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 sono:

a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ossia delle categorie classiche degli interventi, vale a dire la manutenzione ordinaria per i condomini e la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia nelle altre ipotesi.

b) gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, n. 63, che in pratica assorbe tutti gli interventi che in materia si sono prorogati dal 2007 ad oggi;

c) l’adozione di misure antisismiche ; d) il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di

sola pulitura o tinteggiatura esterna e) l’installazione di impianti fotovoltaici; f) l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

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Il comma 3 detta le regole di utilizzo del credito d’imposta, a prescindere da chi dovrà utilizzarlo. È ovviamente ammessa la compensazione, che è ancorata alla quota annuale che sarebbe stata utilizzata in forza della disposizione normativa originaria. Ciò significa che in caso di detrazione ripartita in dieci anni, anche il credito d’imposta dovrà seguire la stessa ripartizione.

Non e previsto il riporto del credito negli anni successivi e nemmeno l’eventuale richiesta a rimborso dell’importo non utilizzato; tale meccanismo di conversione in credito è ammesso anche in riferimento alle “rate residue di detrazione non fruite”, laddove in forza della relazione illustrativa chiaramente si deduce che la disposizione riguarda anche gli interventi eseguiti negli anni precedenti. La norma inoltre prevede la deroga al limite massimo di compensazione nel periodo d’imposta di cui all’articolo 34 della L. n. 388/2000, nonché la deroga ai limiti di utilizzo dei crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione, di cui all'articolo 1, c. 53, della L. n. 244/2007.

Infine i commi da 4 a 6 disciplinano le modalità attuative della disposizione e le implicazioni in termini di controllo, stabilendo che:

a) ai fini del controllo nei confronti di coloro che hanno diritto alle varie detrazioni si applicano le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 1 e seguenti del DPR n. 600/73. Si tratta degli ordinari poteri di controllo che possono andare dagli invii di questionari alle indagini finanziarie etc. I fornitori e i soggetti cessionari del credito rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Il comma poi prevede che l'Agenzia delle entrate nell'ambito dell’attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta entro i termini ordinari dell’azione di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ivi inclusi i più ampi termini previsti per il controllo dei crediti inesistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008;

b) qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei contribuenti committenti dei lavori, con maggiorazione di interessi nella misura del 4% annuo in forza dell'articolo 20 del DPR n. 602/73, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97 (in pratica, con la previsione della sanzione massima del 30%);

c) in caso di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, c.1 del D. Lgs. n. 472/97, secondo cui è possibile anche irrogare una sola sanzione ed il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri, scatta la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari del credito anche in riferimento al pagamento dell'importo della detrazione e dei relativi interessi.

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Art.122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da “COVID-19”

Con l’articolo in commento, viene stabilito che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, i crediti che possono essere oggetto di cessione sono:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi dì protezione di cui all'articolo 125.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/97 e ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Resta valido il potere di accertamento e controllo delle competenti Amministrazioni in ordine alla spettanza del credito d'imposta, Resta, inoltre, valida l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari, specificandosi che i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quando spettante per il credito.

Con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (cioè entro il 18 giugno), verranno stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Artt.126 e 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Con l’art. 126 si provvede a prorogare i termini relativi ai versamenti sospesi a norma dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro

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rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nel rinviare alla circolare confederale prot. n. 219 del 14.04.2020 per una più puntuale individuazione dei versamenti sospesi, si ricorda che la sospensione è stata accordata, per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020, relativamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dal predetto art. 18, il cui precedente termine di versamento era fissato al 30 giugno.

Con i commi 2 e 3 si stabiliscono ulteriori proroghe che riguardano il versamento delle ritenute d’acconto, di cui agli artt. 25 e 25 bis del DPR n. 600/73, non effettuate, a norma dell’art. 19, c.1, del D.L. n. 23/2020, nei confronti dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, ed i versamenti sospesi, a norma dell’art. 5 del D.L. n. 9/2020, riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, prevedendo di riprendere i predetti versamenti in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, in luogo del termine precedentemente fissato del 31 luglio 2020, ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

L’art. 127 riguarda la proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 (v. circolare confederale prot. 148 del 19/03/2020), e cioè;

a) per i soggetti maggiormente danneggiati dall’emergenza COVID 2019 indicati al comma 2 del predetto art. 61 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, compresi gli agriturismi, federazioni sportive, soggetti che gestiscono teatri, sala da concerto, ecc., soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.) per i quali i termini di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73 e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e i termini relativi ai versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, erano stati fissati al 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per tali soggetti è disposta ora la proroga al 16 settembre 2020, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;

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b) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per cui erano stati sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, e per i quali era già previsto il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in cinque rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio. Per gli stessi soggetti è parimenti disposta la proroga al 16 settembre 2020, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Viene riaperta la norma (artt. 5 e 7, legge 448/2001) che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un’imposta sostitutiva dell’11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. Il beneficio riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2020. L’imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, contestualmente, gli interessi del 3% annuo).

La redazione e il giuramento della perizia vanno effettuati entro lo stesso 30 settembre 2020.

Art.140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

E’ stata prorogata fino al 1° gennaio 2021 la “moratoria” delle sanzioni (art. 2, c.6, del Dlgs 127/2015), per i soggetti con volume d’affari 2018 non superiore a 400mila euro, che, entro il 1° luglio 2020, non riusciranno a dotarsi di un registratore telematico per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Tali soggetti, per i corrispettivi incassati fino al prossimo 31 dicembre, potranno continuare a inviare i dati con cadenza mensile (anche utilizzando la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate) e ad assolvere l’obbligo di

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memorizzazione certificando le operazioni tramite scontrino o ricevuta fiscale e annotando i corrispettivi nell’apposito registro (articolo 24, Dpr 633/1972).

Art.141 - Lotteria dei corrispettivi

Conseguentemente al rinvio dell’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico, è differito di sei mesi, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, anche l’avvio della “lotteria dei corrispettivi”.

Art.142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva

E’ rinviata al 1 gennaio 2021 l’assistenza online dell’Agenzia delle entrate in materia di IVA, ossia il meccanismo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte del Fisco sulla base dei dati acquisiti tramite le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici e le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (articolo 4, c.1, D.lgs. 127/2015).

Art. 143 - Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Viene spostata al 1 gennaio 2021, anche l’applicazione della norma (articolo 12-novies, del Dl 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio, senza l’annotazione di assolvimento dell’imposta, e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto.

Art. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Con la norma in esame è disposta la rimessione in termini dei versamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni ( di cui agli avvisi bonari ex artt. 36 bis, 36 ter del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72), scadenti nel periodo tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto legge (19.05.2020), anche per le rateazioni in corso, che si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, e dei versamenti dovuti per lo stesso titolo in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto legge e il

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31 maggio 2020, sempre se effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Gli stessi versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

E’, tuttavia, precisato che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo

Per venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese nel periodo di crisi, è disposta, per il 2020, la sospensione della compensazione tra rimborsi d’imposta e debiti iscritti a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del DPR n. 602/73.

Art.147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per l’anno 2020 è anche previsto l’incremento da 700 mila a 1 milione di euro del limite annuale per effettuare la compensazione dei crediti d’imposta mediante l’utilizzo del Mod. F24, di cui all’art. 34, c. 1, della L. n. 388/2020.

Art.149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, di accordi conciliativi, di mediazione, di atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, di atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi, di atti di recupero di crediti d’imposta ed avvisi di liquidazione per omessi, carenti o tardivi versamenti dell’imposta di registro e dei tributi di cui all’art. 33, c. 1 bis, del T.U. dell’imposta sulle successioni e donazioni (imposte ipotecarie e catastali, di bollo, ecc.), i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

E’, altresì, prorogato al 16 settembre 2020 il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai predetti atti e agli atti definibili ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 218/97 (accertamento con adesione) i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

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Le predette disposizioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

I suddetti versamenti possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga.

Art. 150 - Ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Con modifica dell’art. 10 del TUIR, è stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti, per le quali sono state effettuate le ritenute alla fonte, vanno restituite al netto delle ritenute subite e non costituiscono più oneri deducibili. Ai sostituti d’imposta, ai quali siano restituite le predette somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d’imposta nella misura del 30 per cento.

La disposizione è diretta a risolvere i contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti circa la questione controversa della restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all’atto del pagamento.

La decorrenza delle modifiche è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art.154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

E’ prorogato al 31 agosto 2020 il termine, già stabilito al 30 giugno 2020 dall’art. 68 del D. L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, riguardante la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122 /2010 (avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; v. circ. Conf. prot. n. 148 del 19/03/2020)

Inoltre, è previsto, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, che la decadenza dalla rateazione

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si realizza nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché di cinque rate.

E, altresì, stabilito, in modifica del comma 3 del predetto art. 68, che attualmente prevede il differimento al 31 maggio 2020 del termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione ter “ e del c.d. “saldo e stralcio”, in scadenza al 28 febbraio e al

31 marzo 2020, che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020, senza, peraltro, che si applichi la tolleranza dei cinque giorni di ritardo, di cui all’art.3. c.14-bis, del D.L. n. 119/2018.

Da ultimo, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà nel periodo emergenziale dei debitori di assolvere le obbligazioni da ruoli e da avvisi esecutivi, viene rimossa la preclusione di poter chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle predette definizioni agevolate, per le quali il richiedente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla data del 31 dicembre 2019.

Art.159 - Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730

Per il 2019, considerata la possibilità che, per effetto dell’emergenza epidemiologica in corso, alcuni sostituti d’imposta potrebbero avere difficolta ad operare i conguagli derivanti dalla presentazione del Mod. 730, si prevede la possibilità di presentare il Mod. 730/2020 nella modalità “senza sostituto”, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i predetti conguagli. In tal caso, a norma all’art.51-bis del D.l. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente. Se, invece, emerge un credito, il rimborso è eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

LAVORO E PREVIDENZA

Art.60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

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La norma autorizza le Regioni, le Province autonome e le Camere di commercio a concedere aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.

Tali aiuti sono volti a contribuire ai costi salariali e agli oneri previdenziali e assistenziali delle imprese che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Tra i costi sono ricompresi anche quelli relativi ai lavoratori autonomi.

Gli aiuti:

devono essere destinati alle imprese di determinati settori o territori o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19 (aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo);

possono essere concessi per un periodo non superiore a 12 mesi;

possono coprire fino all’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario;

sono compatibili con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato;

sono compatibili con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali;

non possono consistere in trattamenti di integrazione salariale.

Naturalmente si tratta di una norma di carattere programmatico che per poter essere attuata necessita dell’emanazione di specifici provvedimenti da parte delle Regioni e delle Provincie autonome.

Le modalità di concessione di tali aiuti sono disciplinate dagli art. 61, 62, 63 e 64 del decreto-legge in commento (norme comuni a tutte le forme di aiuti contenute negli articoli 54-60).

Art. 68 - Cassa integrazione ordinaria e FIS

Vengono ulteriormente modificate ed integrate le norme in materia di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario FIS con causale COVID-19 contenute nell’art. 19 del D.L. n.18/2020 come convertito dalla legge n.27/2020.

Di seguito le principali novità:

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1. i trattamenti per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono essere richiesti per un massimo di 18 settimane, di cui:

a. nove settimane fruibili nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020; b. ulteriori cinque settimane fruibili nel medesimo periodo 23 febbraio-

31 agosto 2020 che possono essere richieste solo dopo avere consumato le prime nove settimane;

c. eventuali ulteriori quattro settimane fruibili nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2020 ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 22-ter del decreto-legge n. 18/2020 (vedi infra).

In sostanza, rispetto alla previgente normativa, viene raddoppiata la durata massima complessiva della cassa integrazione e dell’assegno ordinario FIS (da 9 settimane complessive a 18) secondo tempi e regole scaglionati (le ulteriori cinque possono essere richieste solo dopo avere consumato le prime nove), e viene allungato il periodo di fruizione (fino al 31 ottobre 2020).

2. viene sorprendentemente reintrodotta per la cassa integrazione ordinaria e per l’assegno ordinario FIS la procedura di consultazione sindacale, sia pure in forma semplificata, che era stata eliminata in sede di conversione del D.L. n.18/2020 ad opera della legge n.27/2020. La consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

3. viene ulteriormente ampliata la platea dei lavoratori per i quali richiedere il trattamento di integrazione salariale, fino a ricomprendere i lavoratori in forza al 25 marzo 2020 (prima: per i lavoratori che risultavano dipendenti al 23 febbraio 2020) ;

4. viene modificato il termine di presentazione della domanda di integrazione salariale all’INPS che, ai sensi del D.L. n.18/2020, era fissato entro la fine del IV mese successivo a quello in cui aveva avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Secondo la nuova previsione invece il termine di presentazione delle domande:

a. riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020;

b. riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio dopo il 30 aprile 2020 devono invece essere presentate entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo i nuovi termini così fissati, “l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”. In sostanza il ritardo nella presentazione della domanda comporta la perdita

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della cassa integrazione per i periodi più remoti: l’INPS riconosce solo la settimana che precede l’invio della richiesta.

5. ai lavoratori destinatari dell’assegno ordinario FIS per COVID-19, viene riconosciuto, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

SI RICORDA CHE PER IL NOSTRO SETTORE IL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE

SALARIALE (PREVISTO NORMALMENTE PER L’INDUSTRIA) È UTILIZZABILE DALLE

COOPERATIVE EX LEGE N. 240/1984 CHE, COME NOTO, PUR ESSENDO INQUADRATE IN

AGRICOLTURA, RICADONO PER GLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AMBITO DI

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL SETTORE DELL’INDUSTRIA PER LA CASSA

INTEGRAZIONE, GLI ASSEGNI FAMILIARI E L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, SIA AGLI EFFETTI DELLA CONTRIBUZIONE CHE DELLE PRESTAZIONI (ART. 3, LEGGE

N. 240/1984).

SI RICORDA INOLTRE CHE LE UNIONI PROVINCIALI E LE SOCIETÀ DI SERVIZI DEL SISTEMA

CONFEDERALE CHE CONTRIBUISCONO AL FIS E OCCUPANO MEDIAMENTE PIÙ DI 5

DIPENDENTI POTRANNO ACCEDERE ALL’ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FONDO CON LA

CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”. QUELLE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI

POTRANNO INVECE ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, SECONDO LE

PREVISIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME (VEDI INFRA).

Art.68, c. 1, lettera e) - CISOA

Importanti novità vengono apportate anche alle norme sul trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono state infatti accolte le proposte di Confagricoltura finalizzate a riconoscere il trattamento CISOA per l’emergenza coronavirus con regole speciali rispetto alle ordinarie previsioni della legge n. 457/1972, analogamente a quanto avvenuto, per gli altri settori produttivi, per la cassa integrazione ordinaria e per l’assegno ordinario FIS.

Pertanto, ai sensi del nuovo comma 3-bis del D.L. n.18/2020:

i periodi di CISOA sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste (in sostanza i 90 giorni di CISOA concessi per l’emergenza COVID-19, si aggiungono agli ordinari 90 giorni annui spettanti per le causali riconosciute dalla legge n. 457/1972 quali, ad esempio, le intemperie);

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i periodi di CISOA sono concessi in deroga ai requisiti relativi all’anzianità di servizio del lavoratore (181 giornate annue presso la stessa azienda richiedente). In sostanza il trattamento spetta anche ai quadri, agli impiegati e agli operai agricoli a tempo indeterminato che non maturano il requisito dei 181 giorni di lavoro presso la stessa azienda nell’anno solare di riferimento;

viene ulteriormente ampliata la platea dei lavoratori per i quali richiedere il trattamento di integrazione salariale, fino a ricomprendere i lavoratori in forza al 25 marzo 2020 (prima: per i lavoratori che risultavano dipendenti al 23 febbraio 2020);

per velocizzare la procedura, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse direttamente dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga alle previsioni dell’articolo 14 della legge n. 457/1972 che prevede una deliberazione dell’apposita Commissione provinciale CISOA;

il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i restanti periodi la domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Viene infine espressamente chiarito che per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo ai quali non si applica il trattamento CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga (ai sensi dell’articolo 22 del D.L. n.18/2020 come convertito dalla legge n.27/2020).

SI RICORDA CHE LE AZIENDE AGRICOLE POSSONO UTILIZZARE LA CASSA INTEGRAZIONE

SALARI (CISOA) PER GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO E PER GLI IMPIEGATI E

QUADRI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO. PER GLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO

(NONCHÉ PER GLI OTI, IMPIEGATI E QUADRI UNA VOLTA ESAURITA LA CISOA), E PER GLI

IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO POSSONO INVECE ACCEDERE AI

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA, PREVIO PROVVEDIMENTO DELLA

REGIONE COMPETENTE.

Art.70 - Cassa integrazione in deroga

Vengono ulteriormente modificate ed integrate le norme in materia di cassa integrazione in deroga per l’emergenza da COVID- 19 contenute nell’art. 22 del D.L.18/2020 come convertito dalla legge n.27/2020.

Di seguito le principali novità:

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1. i trattamenti per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono essere richiesti per un massimo di 18 settimane, di cui:

I. nove settimane fruibili nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020; II. ulteriori cinque settimane fruibili nel medesimo periodo 23 febbraio-31

agosto 2020 che possono essere richieste solo dopo avere consumato le prime nove settimane tenuto conto di quanto previsto dai nuovi articoli 22-ter e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 (vedi infra);

III. eventuali ulteriori quattro settimane fruibili nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2020. Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle già menzionate quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (dovrà essere chiarito se tale ultima previsione valga anche per l’agriturismo).

In sostanza, rispetto alla previgente normativa, viene raddoppiata la durata massima complessiva della cassa integrazione e dell’assegno ordinario FIS (da 9 settimane complessive a 18) secondo tempi e regole scaglionati (le ulteriori cinque possono essere richieste solo dopo avere consumato le prime nove), e viene allungato il periodo di fruizione (fino al 31 ottobre 2020);

2. viene reintrodotto l’obbligo di accordo sindacale per l’accesso alla CIG in deroga per tutti i datori di lavoro la cui attività era rimasta bloccata dai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si ricorda che in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, tali soggetti erano stati esclusi dall’obbligo della consultazione sindacale che ora, invece, viene inspiegabilmente ripristinato;

3. viene ulteriormente ampliata la platea dei lavoratori per i quali richiedere il trattamento di integrazione salariale, fino a ricomprendere i lavoratori in forza al 15 marzo 2020 (prima: per i lavoratori che risultavano dipendenti al 23 febbraio 2020);

4. viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integra�ione salariale (art. 22, comma 6, ultimo periodo del d.l. n.18/2020);

SI RICORDA CHE AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA POSSONO

ACCEDERE, PREVIO PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE COMPETENTE: LE IMPRESE AGRICOLE

PER GLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO IN FORZA AL 25 MARZO 2020; LE UNIONI E LE

SOCIETÀ DI SERVIZI DEL SISTEMA CONFEDERALE CHE OCCUPANO MEDIAMENTE FINO A 5

DIPENDENTI.

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Art. 71 - Ulteriori modifiche alle integrazioni salariali

Vengono aggiunte alcune previsioni in materia di trattamenti salariali per l’emergenza COVID (articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies), che integrano il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le novità introdotte sono finalizzate principalmente a velocizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) spettanti a seguito dell’emergenza COVID-19, attraverso la previsione di nuovi (onerosi) adempimenti a carico del datore di lavoro.

Ulteriori risorse per i trattamenti di integrazione al reddito

Il nuovo articolo 22-ter del d.l. n. 18/2020 prevede l’appostamento di ulteriori risorse nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2.740,8 milioni di euro) per il finanziamento delle integrazioni salariali (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, CISOA, cassa integrazione in deroga) nell’eventualità di un prolungamento degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo settembre-ottobre 2020.

Come già detto, infatti, il decreto in commento ha già previsto la possibilità di prolungare i trattamenti di integrazione salariale, fino ad un massimo di 18 settimane e fino al 31 ottobre 2020.

Più in particolare le risorse stanziate potranno essere trasferite dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa col Ministro dell’Economia, con uno o più decreti, per l’eventuale prolungamento:

delle settimane successive alle prime 14 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e dell’assegno ordinario FIS;

prolungamento delle settimane successive alle prime 9 per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Procedure per il pagamento della cassa integrazione in deroga

Il nuovo art.22-quater del d.l. n. 18/2020 integra le norme in materia di cassa integrazione in deroga.

La prima novità riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga per gli eventuali periodi successivi alle prime 9 settimane ai quali, come detto, è possibile fare ricorso in caso di necessità (ulteriori 5 settimane fruibili nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 che possono essere richieste solo dopo avere consumato le prime 9 settimane ed eventuali ulteriori 4 settimane fruibili nel periodo 1° settembre-31 ottobre 2020).

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Tali prestazioni vengono concesse direttamente dall’INPS, su domanda del datore di lavoro.

L’istanza deve essere presentata telematicamente alla sede INPS territorialmente competente entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La seconda novità riguarda la procedura per il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, con la previsione di un’anticipazione del trattamento di cassa integrazione in deroga e l’introduzione di nuovi adempimenti per il datore di lavoro.

Viene previsto infatti che il datore di lavoro trasmette la domanda di pagamento diretto all’INPS entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione della prestazione ai lavoratori.

L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Si segnala che alla nuova procedura si applica la disciplina dell’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo la quale in caso di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento diretto della CIG in deroga da parte del datore di lavoro, la prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro 30 giorni dell’erogazione dell’anticipazione.

Per il pagamento diretto di prestazioni di cassa integrazione in deroga riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto to inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro che non abbiano già provveduto, comunicano all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (19 maggio 2020).

Il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto nel limite massimo delle risorse stanziate (di cui all’articolo 22, comma 3, del d.l. n.18/2020) al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa,

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limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento (19 maggio 2020) sono stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni e la ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni e le Province autonome.

Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario

Il nuovo art. 22- quinquies stabilisce che anche le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 del d.l. n. 18/2020 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (19 maggio 2020) sono disciplinate dalla procedura di cui all’articolo 22-quater, comma 3, nelle ipotesi di pagamento diretto da parte dell’INPS (cfr. paragrafo precedente).

Considerata l’ampia formulazione della norma (le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 del d.l. n. 18/2020) sembrerebbe che la nuova procedura per il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS possa riferirsi anche alla CISOA.

E’ appena il caso di precisare che le innovazioni procedurali previste dalla norma e sopra sinteticamente illustrate dovranno essere meglio specificate sotto il profilo operativo da parte dell’INPS.

Art.72 - Congedo parentale speciale per chiusura delle scuole

La norma modifica l’articolo 23 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, che ha introdotto congedi parentali speciali per la chiusura delle scuole causata dall’emergenza COVID in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato (i congedi per i dipendenti del settore pubblico sono disciplinati dall’art. 25 del citato d.l. n.18/2020).

Rispetto alla norma originaria viene infatti raddoppiata la durata del congedo speciale COVID spettante ai lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni. La durata massima del congedo passa infatti da 15 a 30 giorni, da usufruire nel periodo 5 marzo-31 luglio 2020 in modo continuativo o frazionato (art.23, c. 1-5). Si ricorda che tale congedo è indennizzato dall’INPS (50% della retribuzione) e che l’indennità spetta anche ai genitori lavoratori autonomi (compresi i coltivatori diretti e gli IAP) e a quelli iscritti in via esclusiva alla cd. Gestione separata INPS. Il congedo è riconosciuto alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile, e che può essere usufruito in modo continuativo o frazionato.

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Viene altresì raddoppiato il valore del cd. bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting che il d.l. n. 18/2020 ha riconosciuto in alternativa al godimento del congedo. L’ammontare massimo complessivo del voucher passa infatti da 600 euro (1000 per i dipendenti pubblici) a 1.200 euro (2.000 per i dipendenti pubblici), da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo 5 marzo-31 luglio 2020. Si ricorda che il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis, legge n. 50/2017).

Il bonus è espressamente riconosciuto anche “per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrati per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.

Viene inoltre ampliato l’ambito di applicazione dell’ulteriore forma congedo parentale “non indennizzato” che il d.l. n. 18/2020 aveva riconosciuto, nel periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Il congedo spetta infatti - nella nuova versione dell’art. 23, c. 6, del d.l. n. 18/2020 - a tutti i genitori con figli minori di 16 anni (e non più solo a quelli con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16), “in aggiunta” al congedo indennizzato al 50% di cui si è detto sopra (cfr. periodo precedente). Si ricorda che i lavoratori che usufruiscono del congedo non possono essere licenziati ed hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Art.73 - Estensione degli speciali permessi retribuiti per lavoratori disabili o che assistono disabili ex lege n. 104/1992

Spetta anche per i mesi di maggio e giugno 2020 lo speciale permesso riconosciuto dall’art. 24 del decreto-legge n. 18/2020 per i lavoratori disabili e per i lavoratori che assistono familiari disabili.

Come noto, tale norma aveva riconosciuto la possibilità, limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020, di incrementare il numero di permessi mensili (3 giorni) previsti della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate per i mesi di marzo e aprile 2020.

In sostanza, con la modifica in esame, anche a maggio e giugno 2020 i lavoratori disabili e i lavoratori che assistono familiari disabili potranno usufruire di ulteriori complessive 12 giornate, rispetto ai tre giorni mensili di permesso ordinariamente spettanti (12+3+3).

Art.74 - Astensione dal lavoro per soggetti disabili, immunodepressi, fragili

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La norma estende fino al 31 luglio 2020 la possibilità di assentarsi dal lavoro, su prescrizione medica, per i lavoratori in condizione di disabilità grave, o di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

La previsione originaria era contenuta nell’art. 26, comma 2 del D.L. n. 18/2020 che equipara la predetta assenza al ricovero ospedaliero.

Art.75 - Cumulabilità delle indennità COVID-19 con l’assegno di invalidità

La norma precisa che le indennità di cui agli articoli 27 (professionisti e iscritti alla gestione separata), 28 (lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali INPS), 29 (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (operai agricoli a tempo determinato) e 38 (lavoratori dello spettacolo) e 44 (reddito di ultima istanza) del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità (cfr. infra anche gli art. 84 e 86 del decreto legge n.24/2020 in commento).

Art.80 - Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

Come noto l’art. 46 del decreto-legge n.18/2020 aveva disposto il divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed aveva precluso la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio venivano sospese per pari periodo), a far data dall’entrata in vigore del decreto-legge stesso (17 marzo 2020) e per i 60 giorni successivi.

Il decreto-legge in commento, modificando il testo dell’art. 46 citato, estende il divieto di licenziamento a 5 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge n.18/2020 (17 marzo 2020) e dunque fino al 17 agosto 2020.

Viene inoltre disposta, per la medesima durata, la sospensione delle procedure di licenziamento in corso per giustificato motivo oggettivo di cui all’art.7 della legge n. 604/1966, (licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, disposto da un datore di lavoro con più di 15 dipendenti o con più di 5 se imprenditore agricolo).

Viene infine previsto che “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso

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purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

Art.181 - DURC

L’articolo in commento stabilisce che le attestazioni di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020.

La norma modifica l’art. 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendo una specifica previsione, appunto, in materia di validità del DURC.

Si ricorda in proposito che la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge n. 18/2020, all’articolo 1, aveva sostituito il testo del comma 2 dell’articolo 103 prevedendo che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in commento è nuovamente intervenuto sul testo del comma 2, primo periodo, dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020, modificato dalla legge di conversione n.27/2020, aggiungendo alla fine del medesimo periodo le parole: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”

L’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

In relazione a ciò si segnala che l’INPS ha emanato il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020 (reperibile sul sito internet dell’Istituto) con il quale ha chiarito, con riferimento alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, che restano ferme le istruzioni impartite dal medesimo Istituto con il precedente messaggio n.1374/2020 (cfr. ns. comunicazione del 27 marzo 2020) con il quale aveva comunicato di aver reso disponibili i Durc On Line con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.

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Il messaggio INPS chiarisce che alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.

Si sottolinea peraltro che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Artt.84 e 86 - Indennità per i lavoratori del settore agricolo con riferimento alla mensilità di aprile 2020

Vengono confermate anche per il mese di aprile 2020 alcune delle indennità riconosciute dal decreto-legge n. 18/2020, come convertito dalla legge n. 27/2020, in favore di determinate categorie di lavoratori autonomi e subordinati.

Con particolare riferimento ai lavoratori del settore agricolo, viene stabilito che:

ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro (ai sensi dell’art. 28 del decreto-legge n. 18/2020), è erogata un’analoga indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Tra i soggetti beneficiari rientrano anche i lavoratori autonomi del settore agricolo, coltivatori diretti (CD), e loro coadiuvanti familiari nonché’ imprenditori agricoli professionali (IAP)

agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro (ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 18/2020) è erogata anche per il mese di aprile 2020 una specifica indennità il cui importo viene però ridotto a 500 euro.

Le predette indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, in unica soluzione.

Le indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza (RdC) in godimento di importo pari o superiore a quello dell’indennità medesima (ai soggetti aventi diritto ad una delle indennità che siano anche componenti di nucleo familiare già percettore di RdC di ammontare inferiore, spetta un’integrazione del beneficio

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del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della indennità dovuto in ciascuna mensilità).

Le indennità in commento non sono cumulabili tra loro né con altre indennità riconosciute dalla speciale normativa COVID-19 (reddito di ultima istanza, indennità per lavoro domestico, etc.). Sono invece espressamente dichiarate cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 (art. 86 del decreto-legge in commento).

Da ultimo si segnala che viene stabilita la decadenza dal diritto alle indennità spettanti per il mese di marzo 2020 ai sensi degli articoli 27, 28 (lavoratori autonomi), 29, 30 (operai agricoli) e 38 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, una volta decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (19 maggio 2020).

Art.88 - Accordi aziendali o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro per l’acquisizione di nuove competenze

Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali (sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali) possono prevedere la rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

In sostanza alcune ore dell’orario di lavoro possono essere destinate, con specifiche norme collettive aziendali o territoriali, a particolari attività formative.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Alla realizzazione di tali interventi possono partecipare, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali nonché il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

Criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse pubbliche da destinare a tali interventi, sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle

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politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Art.90 - Lavoro agile

La norma estende ai lavoratori dipendenti del settore privato che siano genitori di almeno un figlio minore di anni 14 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in analogia con quanto già previsto dall’art. 39 del D.L. n.18/2020 in favore dei lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (ai sensi della legge n. 104/1992), e ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

Il diritto alla modalità di lavoro agile (o smart working) è riconosciuto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, a condizione che:

sia compatibile con le caratteristiche della prestazione resa (in sostanza lo smart working non scatta automaticamente ma deve essere valutato di volta in volta se la prestazione resa sia conciliabile la particolare modalità del lavoro a distanza);

nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore o un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (è opportuno richiedere al lavoratore apposita autocertificazione, attestante la sussistenza di tali requisiti).

Occorre precisare che, nonostante la terminologia utilizzata dal legislatore, la norma in commento non sembra configurare un vero e proprio diritto autonomo al lavoro agile, pur in presenza dei predetti requisiti soggettivi richiesti dalla legge.

A fronte della richiesta della prestazione agile da parte del lavoratore interessato, resta infatti ferma l’autonomia datoriale nell'organizzazione del lavoro che – per far fronte alla situazione emergenziale – potrebbe fare ricorso, anche parzialmente, ad altre soluzioni (es. ferie) o potrebbe modulare temporalmente la prestazione di lavoro agile (ad es. solo per alcuni giorni a settimana) o ritenere che le caratteristiche della prestazione non siano compatibili col lavoro da remoto.

Ciò è confermato, a nostro avviso, anche dalla previsione che la prestazione in smart working può essere svolta anche in assenza di specifici accordi individuali (che sono normalmente richiesti dalla legge).

Lo speciale lavoro agile legato all’emergenza Coronavirus può svolgersi anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

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Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

La norma riconosce la facoltà di procedere, fino al 30 agosto 2020, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche in deroga alle stringenti previsioni della normativa in materia (art. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015).

E cosi in particolare, i contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo superiore a 12 mesi, anche in assenza di apposita causale.

Tale innovazione – valida solo fino al 30 agosto del corrente anno - persegue la finalità di dare continuità, in un momento di grande difficoltà del sistema economico, ai rapporti a termine che, applicando le regole normali, non sarebbe possibile mantenere o rinnovare.

Si ricorda anche che già l’articolo 19-bis del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, aveva precisato che i datori di lavoro che hanno accesso agli speciali ammortizzatori sociali per COVID-19 possono rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle ordinarie previsioni in materia (art. 20, c. 1, lett. c e art. 32, c. 1, lett. c del d.lgs. n. 81/2015 che vietano l’utilizzo di lavoratori a termine, anche in somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; e art. 21, c. 2, del d.lgs. n. 81/2015 che sancisce la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in caso di successione di contratti a termine senza soluzione di continuità).

Si ricorda infine che la normativa in commento è ininfluente rispetto ai rapporti di lavoro con gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali i rinnovi e le proroghe non incontrano limiti.

Art.94 - Assunzione in agricoltura di percettori di cassa integrazione, di indennità di disoccupazione non agricola, di reddito di cittadinanza

La norma in commento introduce, per il periodo di emergenza da Covid-19 e comunque per tutto il 2020, una speciale forma di contratto di lavoro subordinato temporaneo con la quale i datori di lavoro agricolo possono assumere soggetti percettori di ammortizzatori sociali (con sospensione della prestazione lavorativa a zero ore), di indennità di disoccupazione non agricola (NASPI e DIS-COLL), nonché di reddito di cittadinanza (RdC), per prestazioni non superiori a 30 giornate lavorative, rinnovabile per ulteriori 30 giornate, con trattamento retributivo e contributivo uguale a quello degli altri lavoratori dipendenti (secondo CCNL) e con

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le medesime tutele, senza perdita delle indennità o dei benefici percepiti dal prestatore (cassa integrazione, Naspi, RdC).

Le prestazioni così rese non potranno superare il limite di 2.000 euro nell’anno 2020.

Con tale previsione viene accolta parzialmente una specifica proposta di Confagricoltura che aveva l’obiettivo di agevolare il reperimento di manodopera da parte delle imprese agricole nella fase emergenziale, facendo ricorso a lavoratori provenienti da altri settori (dipendenti in cassa integrazione) o che non prestano alcuna attività (disoccupati, inoccupati o percettori di reddito di cittadinanza).

Non essendo possibile l’estensione della disciplina del contratto di prestazione occasionale (voucher) a causa della forte contrarietà delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e del Governo, si è resa necessaria una previsione di legge ad hoc che incentivasse i soggetti percettori di integrazioni al reddito a prestare attività lavorativa in agricoltura.

A tal fine la norma ha sancito la possibilità di cumulare la retribuzione con le indennità percepite per tali categorie di soggetti, in modo da non far perdere loro le forme di sostegno al reddito.

La norma è, a nostro avviso, immediatamente operativa e consente l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato nel settore agricolo con le citate categorie di prestatori.

Art.94 - Lavoro in zone montane

Il terzo comma dell’art. 94 circoscrive ulteriormente dal punto di vista temporale – fino al 31 luglio 2020 - la vigenza della previsione secondo la quale “fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (art. 18, comma 3-bis della legge n. 94/1997, introdotto dall’art. 105, comma 1-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).

Pertanto, solo fino al 31 luglio 2020, le aziende agricole situate nelle zone montane potranno avvalersi di prestazioni che esulano dal mercato del lavoro - anche se rese da soggetti che non rientrano nella cerchia dei parenti ed affini sino al sesto grado - in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

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Art. 99 - Osservatorio del mercato del lavoro

Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro con la finalità di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione.

L’Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art.103 - Emersione rapporti di lavoro e permessi di soggiorno temporanei

La norma in commento regola due diversi istituti volti a regolarizzare la posizione di lavoratori irregolari e stranieri attraverso: 1- una procedura temporanea per la regolarizzazione di lavoratori (stranieri e italiani) impiegati nei settori agricolo e domestico; 2- un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di occupazione per lavoratori stranieri precedentemente impiegati nei settori agricolo e domestico.

1- Emersione rapporti di lavoro

I datori di lavoro del settore agricolo e domestico possono:

a) concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ma privi di un permesso di soggiorno;

b) dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o stranieri.

Requisiti datori di lavoro

La regolarizzazione è rivolta esclusivamente ai datori di lavoro agricolo e domestico.

Le istanze non possono essere presentate, a pena di inammissibilità, da parte di datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, riduzione e mantenimento in schiavitù, intermediazione e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratore privo di permesso di soggiorno.

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È necessaria anche una specifica capacità reddituale che dovrà essere definita con apposito decreto interministeriale.

Requisiti lavoratori

I lavoratori stranieri:

devono dare prova di essere presenti sul territorio italiano prima dell’otto marzo 2020 attraverso rilevamenti fotodattiloscopici (effettuati dalle autorità competenti in occasione della presentazione di una domanda o nell’ambito di controlli di pubblica sicurezza) ovvero attraverso dichiarazione di presenza effettuata in caso di ingresso in Italia per motivi di visita, turismo, affare e studio;

non devono aver lasciato il territorio italiano dopo l’otto marzo 2020;

non devono essere stati destinatari di provvedimento di espulsione; non devono risultare “segnalati” ai fini della non ammissione nello territorio dello Stato; non devono risultare condannati (anche non definitivamente) per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o per delitti contro la libertà personale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite; non devono essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico dello Stato o di altri Paesi dell’Area Schengen.

Tempi e modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza di assunzione o regolarizzazione deve essere presentata dal datore di lavoro dal 1 giugno al 15 luglio 2020:

all’INPS per i lavoratori italiani o comunitari; allo Sportello Unico per l’Immigrazione (presso la Prefettura) per i lavoratori

stranieri.

Nella domanda deve essere indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Per la presentazione dell’istanza deve essere versato un contributo forfettario di 400 euro per ciascun lavoratore. In caso di regolarizzazione è inoltre dovuto un ulteriore importo forfettario a titolo contributivo e fiscale da determinarsi con apposito decreto interministeriale (Lavoro, Economia, Interno, Agricoltura).

Le modalità di presentazione della domanda, la capacità reddituale del datore di lavoro, la documentazione e lo svolgimento del procedimento saranno definiti con un decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con gli altri ministri competenti (economia, lavoro, agricoltura), da emanare entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge “rilancio”.

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Una volta presentata la domanda di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno ovvero di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con cittadino italiano o straniero, nelle more della definizione del procedimento il prestatore può svolgere attività di lavoro esclusivamente presso l’azienda che ha presentato l’istanza.

Il procedimento di regolarizzazione si conclude con la stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Effetti della regolarizzazione

Con la stipula del contratto di soggiorno e con l’assunzione del lavoratore a quest’ultimo viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale o lavoro subordinato a seconda della tipologia di assunzione.

A seguito di tali adempimenti si estinguono, per il datore di lavoro e per il lavoratore, i reati e gli illeciti amministrativi relativi all’impiego irregolare del lavoratore e per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

La norma prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi dall’entrata in vigore del decreto-legge e sino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione, per l’impiego di lavoratori irregolari e per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale.

La presentazione della richiesta di regolarizzazione non sono sospende comunque i procedimenti penali per le seguenti ipotesi di reato:

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione in schiavitù;

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

reato di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato.

Se la procedura di regolarizzazione non va a buon fine (rigetto, archiviazione), non opera l’estinzione del reato e cessa la sospensione dei procedimenti in corso, salvo che l’esito negativo derivi da cause indipendenti dal comportamento o dalla volontà del datore di lavoro.

2- Richiesta permesso di soggiorno temporaneo

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.

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I lavoratori stranieri:

devono dare prova di essere presenti sul territorio italiano prima dell’otto marzo 2020 e di non aver lasciato il territorio italiano dopo l’otto marzo 2020;

devono dar prova di aver svolto attività di lavoro in agricoltura o nell’ambito domestico attraverso l’esibizione di apposita documentazione (individuata da decreto ministeriale da emanarsi);

non devono essere stati destinatari di provvedimento di espulsione; non devono risultare “segnalati” ai fini della non ammissione nello territorio dello Stato; non devono risultare condannati (anche non definitivamente) per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o per delitti contro la libertà personale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da destinare ad attività illecite; non devono essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico dello Stato o di altri Paesi dell’Area Schengen.

Alla presentazione dell’istanza viene rilasciato un attestato che legittima la presenza dello straniero sul territorio dello Stato e gli consente di ricercare un’occupazione; successivamente gli viene rilasciato un permesso di soggiorno “temporaneo” della durata di 6 mesi che consente all’interessato di ricercare un’occupazione o di prestare attività lavorativa nei settori agricolo e domestico. Se entro la scadenza del permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi il soggetto esibisce un contratto di lavoro subordinato, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale o subordinato.

La domanda va presentata alla Questura dal 1° giugno al 15 luglio 2020, previo pagamento di un contributo forfettario di 160 euro.

Nelle more del procedimento il soggetto non può essere espulso.

Sono inoltre sospesi i procedimenti penali e amministrativi in corso per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, dall’entrata in vigore del decreto-legge e sino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione.

Se il permesso di soggiorno temporaneo si converte in permesso per motivi di lavoro, i predetti reati si estinguono.

AMBIENTE

Art.30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Al fine di ridurre il peso delle quote fisse delle bollette elettriche, in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, viene previsto che per un periodo

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di tre mesi, a partire da maggio 2020, l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di:

a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;

b) ridurre la spesa per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, solo per questi, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.

Si segnala infine che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali sopra richiamati, anche delle quote fisse a copertura dei costi di commercializzazione dell’energia; tali ultime componenti non sono oggetto della disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela.

Articolo 38 - Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative

Nel quadro dell'emergenza pandemica, l’intervento è mirato a rafforzare la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative prevalentemente in due direzioni:

incrementando le risorse destinate alla misura “Smart&Start Italia”, lo strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, con un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato (comma 1);

ampliando la capacità di azione attivando una nuova linea di intervento a cui sono destinati 10 milioni di euro, da espletare nella forma del contributo a fondo perduto, per usufruire di servizi prestati da incubatori, acceleratori innovation hub, università, favorendo l’incontro tra Start-up innovative e tali organismi (comma 2).

Tale misura, inoltre, prevede di:

incrementare di 200 milioni di euro per l’anno 2020 le risorse del Fondo di sostegno al venture capital (art. 1, comma 209, legge n.145 del 2018) mediante investimenti nel capitale da attuarsi anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi secondo le modalità che saranno definite con appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (comma 3);

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equiparare le start-up innovative alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1 comma 200 della legge 160/2019 (comma 4);

prorogare di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative (art. 25, decreto-legge n.179 del 2012) - comma 5;

riservare una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start-up innovative (comma 6).

L’articolo introduce anche un regime fiscale agevolato destinato alla persone fisiche che investono in start-up o PMI innovative (commi 7-8) prevedendo una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente, direttamente o tramite un organismo di investimento collettivo del risparmio, nel capitale sociale di una o più start-up innovative/PMI; l’investimento massimo detraibile per ciascun periodo d’imposta non può eccedere 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Al fine di incentivare l’utilizzo del programma Investor Visa for Italy, dedicato a cittadini non UE che intendono effettuare investimenti significati in aree strategiche per l’economia italiana, la misura prevede il dimezzamento delle soglie minime per l’attrazione di investimenti verso le società di capitali e le start-up innovative (comma 10).

Infine, con il comma 11, si include tra i beneficiari delle agevolazioni del progetto Smart&Start anche il territorio del cratere sismico dell’intero centro Italia e non solamente quello aquilano.

Art.41 - Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

La norma interviene per dare maggiore flessibilità al mercato dei CB a fronte del fatto che si registra un basso tasso di generazione di titoli e che sarà necessaria l’emissione di CB virtuali per adempiere all’obbligo 2019 (che dovrebbe essere soddisfatto entro maggio 2020). A questa situazione di scarsa liquidità del mercato dei CB, si è aggiunta l’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, con ulteriori inevitabili impatti sul meccanismo nel suo complesso. Per tali ragioni, la norma prevede (comma 1) una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019, al 30 novembre 2020 così da garantire al mercato un tempo maggiore per riassestarsi.

Con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR) viene anticipato, per i nuovi impianti (comma 2), l’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio (invece di attendere il 1 gennaio dell’anno successivo). Con l’applicazione della norma proposta si permette quindi, oltre all’anticipo del periodo di rendicontazione, anche l’anticipo della data di inizio dell’emissione degli incentivi, salvaguardando gli investimenti sostenuti.

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Articolo 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione

Si istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico un “Fondo per il trasferimento tecnologico” con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020 per favorire lo sviluppo e la crescita del Paese in linea con le indicazioni della Nuovo Politica Industriale per l’Europa. In particolare, si promuovono iniziative ed investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati di ricerca destinati alle aziende, con particolare riferimento alle start-up e alle PMI innovative, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. La misura può comprendere progetti innovativi e spin-off relativi a soluzioni tecnologiche, processi e prodotti innovativi, rafforzamento della diffusione dei risultati di ricerca, di consulenza e di formazione nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI innovative.

L’ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile - nell’ambito delle sue funzioni già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, seguirà l’attuazione degli interventi. A tale scopo, l’Ente è autorizzato ad istituire la Fondazione di Ricerca “Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del MISE.

Art.44 – Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

L’articolo dispone un incremento delle risorse destinate ad alimentare il fondo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, istituito dalla legge Finanziaria 2019 (articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), prevedendo in particolare un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni per l’anno 2021.

Le risorse del fondo passano così a 170 milioni per il 2020 e 270 milioni per il 2021.

Si ritiene utile ricordare che il fondo dispone (articolo 1, comma 1031 della L. 145/2018 e s.m.i.) un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria e l’immatricolazione in Italia, fino al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa. Il beneficio riconosciuto, varia tra i 1.500 ed i 6.000 € in relazione al fatto che si proceda, o meno, alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, ed in relazione alle migliori prestazioni del mezzo acquistato (numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) come indicato nella seguente tabella:

Con rottamazione Senza rottamazione

CO2 g/km Contributo (euro) Contributo (euro)

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0-20 6.000 4.000

21-60 2.500 1.500

Art. 47- Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a – Invitalia

L’articolo autorizza la Società a partecipazione pubblica Invitalia S.p.A. ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto, operazioni cui si applicano le disposizioni in materia di piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività previste dalla legge finanziaria del 2007. Nonostante tale norma non implichi una diretta ricaduta nei confronti delle nostre aziende, si è ritenuto utile soffermarsi sulla disposizione in ragione della possibilità che alcune operazioni di tipo immobiliare e mobiliare di Invitalia trovino interesse anche nei confronti di società/consorzi/cooperative appartenenti al comparto agricolo ed agroalimentare.

Art.49 - Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino

L’articolo istituisce un polo specializzato in R&S nel settore dell’automotive per la sperimentazione di tecniche di produzione e di nuove forme di mobilità (elettrica, autonoma e, in generale, applicazioni di intelligenza artificiale). Tale polo opererà come un ente di ricerca indipendente, favorendo la collaborazione con imprese ed altri enti di ricerca nazionali ed europei, garantendo la diffusione ed il trasferimento delle conoscenze. La risorse previste a tal fine (20 milioni di euro per l’anno 2020) sono destinate alle spese di avviamento. Successivamente il polo erogherà servizi a pagamento. Nonostante tale norma non coinvolga direttamente l'agricoltura, tali ricerche ed innovazioni potranno avere una ricaduta anche sul settore delle macchine agricole (guida satellitare, intelligenza artificiale, sensoristica, elettronica).

Art.66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

Con l’articolo 66 si va a modificare l’articolo 16 del D.L. 18/2020 come convertito nella Legge 27/2020 relativo all’equiparazione delle mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Si precisa che tale disposizione è valida per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per

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i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Art.77 - Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

Con l’articolo 77 si va modificare l’articolo 43 del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 che riguarda le risorse messe a disposizione da INVITALIA, 50 milioni di euro, per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Si prevede l’allargamento della platea dei soggetti che possono richiedere i contributi anche agli enti del terzo settore2.

Art.83 - Sorveglianza sanitaria

Viene prevista, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

Con Decreto interministeriale, da attuarsi entro il 3 giugno 2020 (15 gg dall’entrata in vigore del DL 34/2020), vengono stabilite le tariffe per tali prestazioni. A tali medici non si applicano gli articoli 25 (obblighi del medico competente), 39 (svolgimento dell’attività di medico competente), 40 (Rapporti del medico competente con il

2 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

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Servizio sanitario nazionale) e 41 (sorveglianza sanitaria) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione per rischio Covid-19 non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Si ricorda che in merito alla sorveglianza sanitaria nel D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 il comma 2-novies dell’articolo 78 prevede nel caso di lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali per i quali si dovesse ravvisare l’esigenza della sorveglianza sanitaria, che “gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.

Si ritiene che, in questa fase emergenziale, la disposizione precedentemente richiamata può essere una alternativa per il settore agricolo da tenere in considerazione nell’organizzazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Art.95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo 24 aprile 2020 (allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020), è prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio Covid-19, tramite il trasferimento delle risorse ad INVITALIA che redigerà indirizzi specifici.

Si tratta di contributi che rientrano nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

Le risorse messe a disposizione sono pari a 403 milioni di euro, precedentemente destinate a legislazione vigente al bando ISI 2019 generale, che viene pertanto revocato, ed allo stanziamento 2020.

Fra i beneficiari, oltre le imprese anche individuali iscritte al Registro imprese o all'Albo delle imprese artigiane e le imprese sociali iscritte al Registro imprese, vi sono anche le imprese agricole ed agrituristiche iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

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Per accedere al beneficio è necessario aver introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente al 17 marzo 2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- apparecchiature ed attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; - apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli

utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; - dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; - sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili

a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; - dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile mediante gli interventi sopra descritti è pari:

- 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti;

- 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti;

- 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che non prevede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa, per cui l'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda.

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Infine, si evidenzia che, peraltro, vengono fatti salvi gli interventi legati alle risorse del Bando ISI Agricolo (di cui all’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208) che, a seguito della modifica apportata dall’articolo 33-bis,

comma 2 del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, ad oggi ammontano, incluso i residui, a 40 milioni per il 2019 e 25 milioni per il 2020, per un totale di 65 milioni di euro.

Art.100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

In via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in

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materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministero del Lavoro si avvale in via diretta non solo dell’Ispettorato nazionale del lavoro ma anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti.

Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Viene incrementata l’aliquota di detrazione spettante per specifici interventi di efficientamento energetico di edifici e di riduzione del rischio sismico, con riferimento alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo una fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

In deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'articolo prevede una detrazione pari al 110% delle spese relative agli specifici interventi di efficienza energetica degli edifici riportati di seguito (comma 1).

Oggetto Spesa ammissibile Ammontare complessivo della

spesa su cui è determinata la

detrazione

Requisiti

Involucro edificio/isolamento termico

(c.1 lett. a)

Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

60.000 euro (per singola unità immobiliare dell’edificio)

Materiali isolanti rispondenti ai requisiti dei criteri minimi ambientali (CAM) di cui al DM MATTM 11.10.17

Parti comuni di edifici/sostituzione impianti di climatizzazione

(c.1 lett. b)

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (reg.(UE) n. 811/2013) a

30.000 euro (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)

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pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione impianti climatizzazione invernale esistenti

(c.1 lett. c)

Installazione di impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, gli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

30.000 euro (include le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).

La medesima aliquota di detrazione spetta (comma 2) agli ulteriori interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del DL 63 del 2013 (acquisto e posa in opera delle schermature solari, ecc.) se effettuati congiuntamente a quelli del comma 1.

Per l’accesso alle detrazioni, devono essere rispettati (comma 3) i requisiti tecnici minimi previsti dai decreti ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ed in particolare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata).

In deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, viene prevista una detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (comma 4). Qualora poi, venga prevista la cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista per gli oneri sostenuti (art. 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) spetta nella misura del 90% (invece del 19%). Sono però esclusi da queste misure (sisma bonus) gli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

La detrazione al 110% viene estesa anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici realizzati su edifici collegati alla rete di distribuzione (comma 5) ed all’installazione di sistemi di accumulo ad essi collegati (comma 6) nel caso in

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cui, questi interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati ai commi 1 (efficienza energetica) e comma 4 (sisma bonus).

Per tali interventi la detrazione viene riconosciuta su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 48.000 €, sostenuta dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza nominale installata, da ripartire tra gli aventi diritto (condomini in caso di edifici con più unità abitative) in cinque quote annuali di pari importo. In caso di interventi di “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” e “ristrutturazione urbanistica” come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600€/kW.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, questi possono essere integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, sia contestualmente che successivamente a quest’ultimi, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo di spesa e comunque nel limite di spesa di 1.000€/kWh di capacità di accumulo del relativo sistema (comma 6).

Per tali interventi (impianti FV e accumulatori) è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione sia subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata nell’edificio (comma 7) e la non cumulabilità con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del DLGS 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto.

La detrazione del 110% viene riconosciuta anche in caso di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (comma 8), se l’intervento è realizzato congiuntamente con uno degli interventi dei commi 1 (efficienza) e 4 (sisma bonus).

L’articolo stabilisce, inoltre, i destinatari delle agevolazioni. In particolare, (comma 9) è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

dalle persone fisiche al di fuori di attività di impresa, arti o professioni per interventi su unità abitative, ad eccezioni del caso in cui (comma 10) gli interventi di ecobonus ai commi 1 e 3, siano realizzati su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;

dai condomìni;

dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili di proprietà delle stesse in godimento ai soci.

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L’articolo dispone (comma 11) che agli interventi di eco-bonus e sisma-bonus, si applichi l’opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione ai sensi del successivo articolo 121. Per accedere a tale opzione, il contribuente deve richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

La comunicazione dei dati per l’accesso alla detrazione, avviene solo per via telematica (comma 12) secondo modalità che dovranno essere definite dall'Agenzia delle Entrate ed adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre (comma 13) ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto (art. 121):

a) per gli interventi disciplinati ai commi 1, 2 e 3 (eco bonus), è richiesta l’asseverazione da parte tecnici abilitati del rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo modalità di trasmissione da definirsi con decreto del MISE da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che stabilirà anche le modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4 (sismabonus), l'efficacia degli stessi nella riduzione del rischio sismico, è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Per i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli (comma 14) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni/asseverazioni/visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi (comma 15).

Per l'applicazione degli incentivi sono previsti 62,2 milioni di euro per l’anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l’anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l’anno 2026,11,2 milioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l’anno 2032.

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Art.120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Con l’articolo 120 si va a sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare alcuni specifici processi produttivi e ambienti di lavoro, attraverso uno stanziamento pari a 2 miliardi di euro.

I beneficiari, infatti, sono:

i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aperti al pubblico e indicati nell’allegato 1, tra cui di specifico interesse agricolo:

o attività di alloggio connesse alle aziende agricole (codice Ateco 552052), o attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (codice Ateco

561012);

nonchè:

o i rifugi di montagna (codice Ateco 552030); o Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed

and breakfast, residence (codice Ateco 552051); o ristorazione con somministrazione (561011);

le Associazioni;

le Fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

A tutti i beneficiari di questa misura è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

- per l'acquisto di arredi di sicurezza; - investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e

tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione per il pagamento dei tributi e contributi (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). A questa misura non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 30 gg dalla conversione in Legge del D.L. 34/2020 verranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

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Poiché in questa fase non sono stati identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, viene prevista la possibilità di integrare questi aspetti, mediate Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, fermo restando il limite di spesa identificato.

Si tratta di contributi che rientrano nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

Art.125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Si favoriscono alcune misure dirette a contenere e contrastare il Covid-19 che vanno a ricomprendere quelle già previste dall’articolo 64 del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/20, e dall’articolo 30 del D.L. 23/2020 che vengono pertanto abrogati. La dotazione finanziaria per questa misura è di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Tra i beneficiari ci sono:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;

- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;

- gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati; - l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti,

visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; - l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti

(quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione);

- l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

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Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione per il pagamento dei tributi e contributi (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). A questa misura non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 30 gg dalla conversione in Legge del D.L. 34/2020 verranno stabilite le modalità i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art.129 – Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

La norma (comma 1) consente una riduzione delle rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, per i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica, rispettivamente ai sensi degli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente.

Viene inoltre disposto che le rate di acconto mensili, relative a ciascuno dei restanti tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) del 2020, siano versate, invece, secondo le modalità ordinarie contenute negli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del citato testo unico delle accise.

Infine, viene previsto che l’eventuale versamento a conguaglio sia effettuato in un’unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal DLGS 504/95 (entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica) ma concede anche, in alternativa, di poter ripartire il debito a conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, da versare nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Per quanto di interesse delle aziende agricole, si segnala che tale misura si riferisci ai pochi soggetti che producono energia elettrica e che non rientrano nei casi di esclusione e esenzione dal versamento dell’accisa come disciplinati dall’articolo 52 del TU Accise.

Si ricorda, in particolare, che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia

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elettrica prodotta per uso proprio. Non è invece sottoposta ad accisa, l'energia elettrica prodotta con impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico, prodotta da piccoli impianti generatori di potenza non superiore ad 1 kW, nonché quella prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW.

E' poi esente dall'accisa, l'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità, prodotta con impianti a fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Art.130 - Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

Sono modificati ulteriormente gli adempimenti per i depositi sopra i 10 mc e per gli apparecchi di distribuzione sopra i 5 mc ad uso privato, agricolo e industriale, disciplinati dall’articolo 25 del TUA, come modificato dal DL 124/2019 convertito nella legge 157/2019.

In primo luogo, viene uniformato al 1° gennaio 2021, per entrambe le fattispecie, il termine per l’efficacia dei nuovi obblighi. In aggiunta viene introdotta una semplificazione, mediante modifica diretta del comma 4 all’articolo 25 del TUA.

Infatti, per gli esercenti depositi aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché per gli esercenti apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, vi è l’obbligo, in luogo della denuncia, di dare comunicazione di attività all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate.

Ne consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2021:

gli esercenti depositi di prodotti petroliferi ad uso, privato, agricolo ed industriale aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi, sono obbligati a dare comunicazione di attività all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, a ricevere un codice identificativo e a tenere il Registro in forma semplificata (come da Circolare dell’Agenzia delle Dogane, prot. 240433/RU del 30 dicembre 2019);

gli esercenti apparecchi di distribuzione di prodotti petroliferi ad uso privato, agricolo ad industriale collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, sono obbligati a dare comunicazione di attività all’Agenzia delle Dogane territorialmente

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competente, a ricevere un codice identificativo e a tenere il Registro in forma semplificata (come da Circolare dell’Agenzia del Dogane, prot. 240433/RU del 30 dicembre 2019).

Art.131 Rimessione in termini per i versamenti in materia dì accisa

La disposizione (comma 1) intende non sanzionare i soggetti obbligati che abbiano effettuato, per il pagamento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, versamenti in ritardo rispetto alla prevista scadenza del 16 aprile. I predetti pagamenti saranno considerati regolari se effettuati entro la data del 25 maggio 2020.

Art.132 Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici

L’articolo dispone (comma 1) che per i soli mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici possano effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i suddetti pagamenti nella misura dell’80% delle somme che sarebbero dovute secondo le seguenti tempistiche:

a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020.

Il versamento del saldo (comma 2) è poi previsto venga effettuato entro il 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Art.133 - Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

La disposizione differisce, al l o gennaio 2021, l'efficacia delle disposizioni dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSl) e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Per quanto riguarda i MACSI, si ricorda che con i commi 634-658 della legge 160/2019 è stata istituita l’imposta sul consumo dei manufatti, in materie plastiche

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costituite da polimeri organici di origine sintetica, con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentali. I MACSI possono avere anche la forma di fogli, pellicole o strisce. Sono considerati MACSI anche:

quei beni realizzati anche solo parzialmente da materie plastiche;

i dispositivi che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o di altri manufatti costituiti interamente da materiali diversi da quelli plastici.

Non sono considerati MACSI la stessa tipologia di beni che:

viene ideata, progettata e immessa sul mercato per compiere più trasferimenti durante il ciclo di vita o per essere riutilizzati;

risultano compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;

sono dispositivi medici;

sono adibiti a contenere e proteggere medicinali.

L’imposta è fissata nella misura di 0.45 euro al Kg di materia plastica contenuta nel MACSI ed è dovuta all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il fabbricante del MACSI se il MACSI viene realizzato nel territorio nazionale, altrimenti nel caso di acquisto di un MACSI da Paesi dell’Unione UE è il soggetto che acquista nell’esercizio dell’attività economica, mentre è l’importatore nel caso di acquisto di MACSI. Nel caso che il soggetto che acquista dall’estero è un consumatore privato l’imposta è dovuta dal soggetto cedente o dall’importatore.

Art.161 - Proroga del pagamento dei diritti doganali

Al fine di introdurre ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, con l’articolo 161 si vanno a prorogare di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 (data in cui cessa l’efficacia l’articolo 92 del D.L. 18) ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

La proroga si applica, anche, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, a:

- il titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 (soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri

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terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift);

- i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 13 e 3 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

Art.226 - Fondo emergenza alimentare

Il Fondo per gli indigenti è ulteriormente finanziato con 250 milioni di euro, che si sommano ai 60 già erogati con la precedente legge “Curaitalia”. Questo fondo è utilizzato per evitare che eventuali produzioni alimentari in eccedenza siano perdute, destinandole agli indigenti. Un utile strumento anche per sostenere i settori agricoli nel corso di crisi di mercato.

Art.227 - Sostegno alle zone economiche ambientali

Il comma l prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi l e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 1115.

Sulla base dei dati elaborati dalla Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da FederParchi, la platea dei soggetti interessati operanti nelle ZEA è costituita da oltre 18 mila imprese, tra cui possono ricadere anche le aziende agricole che operano all’interno di tali aree e che svolgono attività eco-compatibili.

Ai sensi del comma 3, il contributo previsto sarà ripartito tra le imprese interessate secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sino ad esaurimento delle risorse previste, in proporzione alla differenza tra il fatturato

3 i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la

sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di

imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso

mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo

d'imposta. 4 Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la

sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di

imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso

mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo

d'imposta. 5 Art. 4-ter del DL 14 ottobre 2019, n. 111 - Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la

qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani

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registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020.

Tale contributo ha carattere aggiuntivo rispetto all'eventuale erogazione di contributi economici a favore delle categorie interessate, in considerazione del fatto che i soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri procedimentali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali.

Art.228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

Al fine di assicurare l’immediato insediamento della Commissione di valutazione dell’impatto ambientale VIA-VAS, viene eliminato il Comitato tecnico istruttorio. Tale disposizione si è resa necessaria poiché a causa dell'emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il Comitato tecnico istruttorio, previsto dell’articolo 8, comma 3, del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che avrebbe dovuto supportare la Commissione di valutazione dell'impatto ambientale VIA-VAS, nominata con decreto del ministro dell'ambiente n. 241 del 2019.

L’effetto di tale circostanza è stato che la nuova Commissione VIA-VAS non si è potuta insediare; momentaneamente prosegue ad operare in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari).

Tale problematica potrebbe comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri VIA- VAS necessari per assicurare l'avvio di lavori strategici per il Paese specialmente alla luce dell'emergenza Covid-19.

Peraltro, il venir meno di tale organo trova fondamento nel fatto che si tratta di una struttura di supporto tecnico-giuridico alla Commissione VIA-VAS che, a sua volta, già svolge attività di supporto tecnico-scientifico all'autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali.

Art.229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione all’uso dei mezzi del

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trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.

In tale quadro, l’articolo incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. Con riferimento al «Programma sperimentale buono mobilità» istituito dal DL 111/19 (convertito nella legge 141/19) per ridurre le emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell’occupazione dello spazio pubblico, viene previsto per l’anno 2020 l’incentivazione di forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale (comma 1).

In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui adozione è prevista entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, saranno definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità (comma 2) per il fondo “programma sperimentale buono mobilità”. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un “buono mobilità”, cumulabile con quello indicato sopra, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, dì abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale,

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nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.”.

Viene inoltre previsto il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, nonché il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale.

Per promuovere l’utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso impatto ambientale, sono apportate modifiche al Codice della strada (comma 3) ed introduce la definizione di “Casa avanzata” e di “Corsia ciclabile”.

Infine è prevista l’obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casa--lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché della nomina del responsabile della mobilità aziendale (mobility manager) da parte delle imprese e di pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti (comma 4).

Art.239 - Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Viene istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione destinato a supportare gli interventi ed i servizi di assistenza necessari a digitalizzare il patrimonio informativo pubblico (identità e domicilio digitale, firme elettroniche, servizi in rete). Tale fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro la cui gestione sarà assegnata al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Art.241 - Utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il contrasto all'emergenza COVID-19

Alla luce delle recenti modifiche ai Regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, la norma prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) a ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente all’emergenza COVID-19. Si segnala che tra le tipologie di interventi ammissibili potrebbero rientrare anche quelli relativi al settore agricolo.

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L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020 (e per gli anni 2020 e 2021), in coerenza con la data a partire dalla quale i Regolamenti (UE) consentono l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE.

La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza COVID-19

La misura ha l’obiettivo di promuovere il maggiore utilizzo da parte delle Autorità di Gestione dei Fondi UE Strutturali ed Investimento, per rispondere alla crisi provocata dal COVID19. A tale scopo il tasso di cofinanziamento dell’Unione Europea può essere innalzato fino al 100 per cento, per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dall’1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. Tale possibilità è limitata ai fondi FESR, FSE, e Fondo di Coesione, e non riguarda il FEASR.

Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/558 prevedono misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, per il contrasto dell’emergenza.

Le autorità di Gestione possono rendicontare spese già sostenute per l’emergenza, per la realizzazione di programmi complementari nuovi o già esistenti.

La disposizione permette di salvaguardare le finalità proprie della Politica dei Fondi SIE in termini di investimenti da raggiungere; rispetto della destinazione delle risorse e raggiungimento degli obiettivi previsti.

La riprogrammazione dei programmi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.243 - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza COVID-19

Vengono stanziati ulteriori risorse per il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali istituito, con la legge di bilancio 2020, nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è incrementato di 30 milioni per il 2020, 30 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022 per consentire ai Comuni delle aree interne di sostenere le attività economiche,

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artigianali e commerciali messe in crisi dall' emergenza COVID-19. Le risorse derivano dal Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020.

Si tratta di una misura fondamentale per supportare le imprese delle aree interne, montane e appenniniche che rappresentano la spina dorsale di questi territori e ne determinano le loro peculiarità.

Art.244 - Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

L’intervento prevede la maggiorazione della misura del credito d’imposta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per gli investimenti in ricerca e sviluppo (di cui all’art. 1, comma 198, legge 27 dicembre 2019, n.160), inclusi quelli inerenti al COVID-19, delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con un incremento così ripartito

dal 12 al 25 % per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e fatturato pari almeno a 50 milioni di euro o totale di bilancio pari almeno a 43 milione di euro;

dal 12 al 35 % per le medie imprese con almeno 50 dipendenti e fatturato pari almeno a 10 milioni di euro;

dal 12 al 45 % per le piccole imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;

La misura si riferisce a progetti di ricerca fondamentale (ossia senza previsione di applicazioni e/o usi commerciali diretti), ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui alle lettere m, q e j del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014. I costi ammissibili (di cui all’art. 1, comma 200, legge 27 dicembre 2019, n.160) possono rientrare nelle seguenti categorie: spese del personale, strumentazioni e attrezzature, costi relativi a immobili e terreni, costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, costi per i servizi di consulenza, spese generali e altri costi di esercizio. Gli oneri stimati ammontano a 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a cui si provvederà avvalendosi delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (art. 1, comma 6, legge 27 dicembre 2013, n.147).

Art.245 - Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell’emergenza sanitaria

La misura “Resto al Sud” è nata come strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, recentemente estesa anche

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alle aree del Centro Italia colpite dal sisma, che a oggi ha finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali.

La presente disposizione ha come obiettivo quello di evitare che le iniziative già finanziate, attualmente in fase di start-up, vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell’attività causata dall’emergenza COVID-19. A tal fine la norma propone l’istituzione, a integrazione degli incentivi già previsti dalla misura, di un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto.

L’incentivo a fondo perduto proposto consentirebbe di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle imprese agevolate da Resto al Sud, evitando che sia vanificato l’investimento pubblico già effettuato.

La copertura finanziaria della presente disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, dal momento che sarebbe unicamente a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n.74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017.

POLITICHE UE

Art.53 - Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

In applicazione del principio Deggendorf, sentenza della Corte di Giustizia europea, non possono essere concessi aiuti di stato ad imprese che non hanno rimborsato un aiuto ricevuto illegalmente e che hanno quindi un ordine di recupero pendente. Il presente articolo ammette tali aziende al beneficio, anche se, in realtà, non deroga a questo principio, infatti prevede che a tali imprese sia detratto, dagli aiuti che dovrebbero percepire per l’emergenza COVID, un ammontare pari al valore dell’aiuto da restituire aumentato degli interessi di mora dalla concessione fino alla data dell’erogazione.

Le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 60 sono destinati alle regioni, le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio. Rimane escluso il livello centrale.

Art.54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

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Secondo quanto previsto al punto 3.1 dalla Comunicazione della Commissione europea “quadro temporaneo per la concessione di aiuti di stato a sostegno dell’economia nella attuale emergenza del COVID 19” (2020/C91 I/01 e successive modifiche), le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio, possono concedere aiuti di stato fino ad un massimo di:

800.000 euro per tutte le imprese, ivi comprese le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti allegato I del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea TFUE

100.000 per le imprese di produzione primaria dei prodotti allegato I del TFUE

120.000 euro per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura ed agricoltura

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili agevolazioni fiscali, prestiti o garanzie, il valore nominale dei prestiti, garanzie ed anticipi rimborsabili non deve superare i limiti sopra indicati, vale a dire che la componente aiuto è calcolata sul valore nominale del prestito.

Le aziende che hanno accesso a più di un aiuto di cui ai massimali sopra elencati, devono garantire con mezzi adeguati che le somme ricevute siano effettivamente destinate alle attività per le quali sono concesse.

Art.55 – Aiuti sotto forma di garanzie

Sempre gli enti territoriali elencati sopra, possono concedere aiuti sotto forma di garanzie a condizioni più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle usuali regole degli aiuti di stato. Anche in questo caso la base giuridica è la Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per la concessione degli aiuti di stato pubblicata il 20 marzo e successive modifiche. Da sottolineare che le garanzie possono essere concesse non solo per investimenti ma anche per spese di funzionamento. La durata delle garanzie non deve superare i 6 anni e non supera il 90% del prestito se il rischio è suddiviso in modo proporzionale dall’ente creditizio e dallo stato o il 35% se il primo a rispondere delle garanzie è lo Stato. Le garanzie non devono essere concesse oltre il 31 dicembre 2020.

Importante sottolineare il comma 4 dell’articolo che illustra il metodo di calcolo del massimale del prestito che si estende oltre il 2020. Il metodo di calcolo fa riferimento alle spese salariali del beneficiario del 2019 od il 25% del fatturato totale del 2019. Il legislatore non ha inserito una delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione che poteva essere più utile al settore agricolo, vale a dire “in casi debitamente giustificati l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il

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fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e 12 per le grandi imprese”.

Le garanzie non possono essere cumulate con i prestiti agevolati di cui al punto 3.3 della citata Comunicazione indipendentemente dall’ente pubblico che li conceda.

Art.56 - Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Gli enti territoriali sopra elencati possono concedere aiuti di stato sotto forma di tassi di interesse agevolati per le imprese. I prestiti possono riguardare il fabbisogno di liquidità ed il capitale di esercizio, la durata è di massimo 6 anni. Il tasso è calcolato utilizzando il tasso di base (IBOR ad un anno o equivalente) applicabile al 1° gennaio 2020 aumentato di uno spread che cresce all’aumentare della durata del prestito e della dimensione aziendale. I prestiti sono concessi entro il 31 dicembre 2020 e, laddove si estendano oltre tale data, devono essere calcolati secondo il metodo sopra elencato per le garanzie (art 55) ed anche in questo caso manca la condizione di calcolo più adatta al settore sopra illustrata. Gli aiuti sotto forma di abbattimento del tasso di interesse sono cumulabili fino al raggiungimento dei tetti massimi di prestito come calcolati sopra. Gli aiuti si applicano unicamente ai prestiti nuovi e solo in pochi e ben precisi casi si possono applicare a prestiti preesistenti. Manca a questo articolo la possibilità di concedere prestiti con durata superiore ai 6 anni che richiedono una approvazione ad hoc.

Art.57 - Aiuti alle imprese per la ricerca e sviluppo in materia di COVID-19

Gli enti pubblici sopra citati possono concedere aiuti alla ricerca e sviluppo in materia di COVID19 ed antivirali pertinenti, alle condizioni indicate al punto 3.6 della citata Comunicazione della commissione Quadro temporaneo per la concessione di aiuti nell’emergenza CODIV. L’articolo rimanda, per le condizioni di applicazione alla citata Comunicazione senza precisarne le condizioni. Gli aiuti concessi per questi aiuti non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi delle sezioni 3.7 e 3.8 della Comunicazione, di cui agli articoli 58 e 59 del presente decreto.

Art.58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova ed upscaling

Gli enti pubblici sopra elencati possono concedere aiuti per questo tipo di investimenti. L’articolo 58 rimanda, per l’attuazione, alle indicazioni di cui al punto 3.7, punto 37, a) per i limiti degli aiuti. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma

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di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e, a certe condizioni, sotto forma di garanzie. I costi ammissibili sono elencati ai punti 37 c) e) f) della Comunicazione. Gli aiuti non possono essere cumulati con quelli di cui agli articoli 57 e 59 od altri aiuti, per gli stessi costi ammissibili.

Art.59 - Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

Gli enti elencati sopra, nei limiti di quanto previsto al punto 3.8 della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo citata, in particolare: costi ammissibili, punto 39, c) e) f). L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e, a certe condizioni, anche di garanzie.

Art.61 - Disposizioni comuni

Gli aiuti non possono essere concessi ad aziende in difficoltà al 31/12/2019, la definizione di difficoltà è quella contenuta nel regolamento generale di esenzione Reg UE 651/2014, nel reg UE 702/2014 per il settore agricolo e nel reg UE 1388/2014 per la pesca e acquacoltura. Gli aiuti non possono essere concessi oltre il 31/12/2020 e devono essere inseriti nel registro nazionale aiuti, nel registro SIAN per il settore agricolo e SIPA per la pesca e acquacoltura. Le aziende non possono ricevere aiuti che superano i massimali previsti dagli articoli da 54 a 60.

Art.63 - Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

Questo articolo indica che gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID19, debbano essere notificati sugli appositi registri, vale a dire RNA per le imprese in generale, SIAN per il settore agricolo e SIPA per la pesca.

Art. 64 - Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

Questo articolo definisce l’obbligo di adattare le funzionalità dei registri esistenti (RNA. SIAN, SIPA) per poter inserire gli aiuti previsti dalla Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo.

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Per le misure di aiuto elencate agli articoli da 55 a 60, il Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha notificato un provvedimento ombrello, così come previsto all’art 61, 4, approvato dalla Commissione europea il 21 maggio 2020 (aiuto di stato SA.57021 – 2020/N) con un budget pari a 9 miliardi di euro. Il presente decreto non prevede alcuna dotazione per queste misure che possono essere attuate dagli enti territoriali citati all’inizio del documento, solamente tramite proprie disponibilità economiche, così come previsto dall’art 62.

Gli articoli da 54 a 60 devono essere letti in combinato disposto con la decisione della Commissione europea C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 che ne precisa alcune modalità attuative che dovranno essere tenute in considerazione dagli enti locali nella predisposizione delle proprie basi giuridiche per la concessione degli aiuti.

CREDITO

Art.27 - Patrimonio destinato

È prevista la costituzione da parte di CDP di un patrimonio destinato denominato Patrimonio Rilancio per il sostegno del sistema economico produttivo italiano.

I destinatari del Patrimonio sono:

- le società per azioni, anche quotate, comprese quelle costituite in forma cooperativa;

- che hanno sede legale in Italia; - con fatturato superiore a 50 milioni (non operanti nel settore bancario,

finanziario o assicurativo); - che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

CDP potrà effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni.

È specificato che il Patrimonio effettua i propri interventi secondo le modalità stabilite da un Decreto attuativo del MEF, sentito il MISE, che saranno comunque destinati, in via preferenziale, alla sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, alla partecipazione ad aumenti di capitale, all’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Sotto un profilo meramente giuridico, il Patrimonio Destinato è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni dal medesimo assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici ad esso apportati. Conseguentemente

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sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi, e, allo stesso modo, sul Patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell’interesse degli stessi.

Il Patrimonio in parola è costituito con deliberazione dell’Assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, identifica i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Tutte le successive decisioni relative al Patrimonio, comprese quelle relative alla sua composizione, sono adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A.

Il Patrimonio cessa decorsi dodici anni dalla costituzione.

Art.29 - Incremento Fondo per il sostegno alle locazioni

Al fine di ridurre l’impatto economico connesso al diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, la proposta normativa prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni (ex art. 11 L. 431/1998) di 140 milioni per l’anno 2020.

L’erogazione delle risorse di cui sopra viene effettuata nei termini di cui all’art. 65, commi 2-ter e 2 quater, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020.

Art.31 - Rifinanziamento Fondi

Si incrementano per l’anno 2020 le risorse destinate al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Nello specifico:

- Il Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dall’art. 1, comma 14, del D.L. 23/2020, destinato alla copertura delle garanzie concesse SACE S.p.A. in favore delle imprese è incrementato di 30.000 milioni di euro;

- il Fondo di garanzia per le PMI (ex art. 2, comma 100, lett. a) L. 1996/662) è incrementato di 3.950 milioni di euro;

- al Fondo ISMEA per la gestione delle garanzie concesse dal medesimo Istituto in favore delle imprese agricole e della pesca sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro.

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Art.32 - Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS)

Con il decreto legge 18/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 49/2016, come successivamente modificato, (Decreto GACS), è stato introdotto nell’ ordinamento un regime di concessione della garanzia dello Stato, indicata nello stesso decreto con l’acronimo “GACS” - Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze - sui titoli senior emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte della banche italiane dell’ingente stock di crediti deteriorati accumulato.

Per il periodo di applicazione della garanzia il MEF è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli senior emessi da società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge 130 del 1999 ed aventi ad oggetto crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia.

Ai fini dell’ammissione al beneficio della garanzia statale una operazione di cartolarizzazione deve rispettare dei requisiti previsti dal Decreto GACS. La sussistenza dei requisiti è verificata dalla CONSAP che il MEF ha individuato e di cui si avvale per la gestione dell’intervento.

Il Decreto-legge 22/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 41/2019, ha modificato e integrato il Decreto GACS incrementando il monitoraggio delle operazioni ammesse al beneficio e prevedendo anche l’introduzione di obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti (servicer) ovvero di differimento di quella parte dei compensi ad esso dovuti condizionata ad obiettivi di performance.

In particolare il comma 1 bis dell’art. 7 del Decreto GACS prevede che i pagamenti dovuti al servicer debbono essere “in tutto o in parte condizionati ad obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento di tali somme il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero vagliato dalla agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’art. 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti che sono condizionati ad obiettivi di performance sono differiti, per la parte che rappresenta un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti complessivi , fino alla data di completo rimborso del capitale dei titoli senior ovvero alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.”

I recenti provvedimenti assunti dal Governo per contrastare la crescita della curva pandemica hanno previsto, altresì, una sospensione di termini e delle attività giudiziarie che ritarda le procedure di recupero giudiziale che i servicers avevano già intentato o che si accingevano ad avviare.

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Considerata l’importanza del ruolo svolto dal servicer nell’operazione di cartolarizzazione a beneficio di tutti i portatori dei titoli e ritenendo che una subordinazione dei compendi dovuta esclusivamente a ritardi dovuti ai rinvii imposti per legge possa nel caso concreto costituire un disincentivo al recupero dei crediti, la norma consente la temporanea disapplicazione del meccanismo di subordinazione e differimento previsto al comma 1 -bis dell’art. 7 del Decreto GACS.

L’opportunità di procedere eventualmente a modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell’operazione che prevedono la sospensione per una o più date di pagamento di tali meccanismi di subordinazione e di differimento è oggetto di autonoma valutazione ed accordo delle parti dell’operazione secondo quanto previsto nei contratti e nel regolamento dei titoli.

L’intervento normativo si limita a consentire al Ministero di autorizzare le modifiche ai contratti così concordate tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dalla norma, previa verifica CONSAP.

La società di cui all’articolo 13, comma 1, del citato decreto – legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art.35 - Garanzia SACE

Si propone la creazione, accanto a “Garanzia Italia” (art. 1 d.l. 23/2020) di uno specifico “strumento di garanzia statale per l’assicurazione di crediti commerciali a breve termine” con l’obiettivo di preservare il sistema del finanziamento interaziendale e di consentire la continuità degli scambi commerciali necessari per garantire l’integrità del sistema produttivo del paese.

In particolare, è previsto che SACE conceda in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito e che abbiano aderito mediante apposita convenzione, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2 miliardi di euro.

Allo scopo è prevista una sezione speciale del Fondo, di cui all’art. 1, comma 14 del d.l. 23/2020, con una propria dotazione finanziaria definita, dall’art. 31 del decreto in commento, in 1,7 miliardi di euro di risorse pubbliche, cui si aggiungeranno anche i premi ceduti dalle compagnie di assicurazione quale corrispettivo della garanzia, destinata all’integrale copertura dell’impegno assunto dallo stato.

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L’operatività di questo strumento, incentrato su SACE e con garanzia dello Stato, sarà disciplinata da un apposito decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto.

Art.225 - Mutui consorzi di bonifica

Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità e favorire la continuità dell’attività dei consorzi di bonifica, è prevista la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, con quota interessi a totale carico dello Stato.

Tali mutui potranno essere concessi:

- nell’importo massimo complessivo di 500 milioni di euro; - con capitale da restituire in rate annuali, di pari importo; - per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

Gli interessi, a carico dello Stato, saranno determinati nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui (dal 2021 al 2025).

Con Decreto interministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, da adottare entro 15 giorni dalla entrata in vigore del Decreto in commento, saranno stabiliti i termini e le modalità entro i quali gli enti dovranno presentare domanda e la documentazione da allegare.

LEGALE

Art.33 - Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

Come già stabilito per i contratti in materia creditizia e bancaria dall’art. 4 del DL n. 23/2020, l'articolo in commento consente modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi. Il consenso al contratto è validamente prestato se comunicato con posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l’immodificabilità. Con analoghi mezzi il cliente può esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto. L’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della

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documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Art.81 - Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

L’art. 103 del DL n. 18/2020 è stato sottoposto a varie modifiche sia in sede di conversione dello stesso DL 18 (ad opera della L. n. 27/2020) sia da parte dei successivi decreti legge emessi in queste settimane per l’emergenza COVID.

Allo stato attuale questa la sintesi degli interventi di sospensione ivi disposta:

- La sospensione di tutti i termini ordinatori, perentori, endoprocedimentali, finali e di altra natura relativi a procedimenti della pubblica amministrazione su istanza di parte o d’ufficio che fossero pendenti alla data del 23 febbraio o che fossero iniziati a decorrere successivamente. La sospensione, inizialmente fissata al 15 aprile, è stata prorogata al 15 maggio 2020 dal DL n. 23/2020, attualmente – come noto – in sede di conversione.

- Sono altresì soggetti a tale sospensione anche i termini di formazione della volontà dell’amministrazione ai fini del perfezionamento del c.d. silenzio significativo (nelle forme del silenzio rigetto e del silenzio accoglimento) previste dall’ordinamento.

- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in generale, comunque denominati, compresi i termini di inizio ed ultimazione dei lavori effettuati col permesso di costruire ex art. 15 D.Lgs n. 380/2001, che andavano in scadenza fra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio p.v.). La proroga della validità dei documenti come prevista nella norma si applica anche alle segnalazioni di inizio attività, alle segnalazioni di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque denominate. La proroga della validità degli atti si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi (comunque denominati).

- Non sono invece soggette alla proroga indicata nel punto precedente, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva che, se in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservano validità (solo) fino al 15 giugno 2020. Questa previsione è stata aggiunta all’art. 103 del DL n. 18/2020 dall’articolo del DL Rilancio qui in commento.

- Nei contratti fra privati in corso di validità fra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di qualunque natura, i termini di inizio e di fine lavori si intendono prorogati per tutto il periodo indicato al comma 2 del citato art. 103, ovvero ai 90 giorni successivi al termine di cessazione dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020.

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- Sono prorogati al 31 agosto 2020 anche i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, quelli per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, le autorizzazioni di soggiorno ex art. 5 co. 7 d.Lgs n. 286/1998, documenti di viaggio, nulla osta per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro nei casi particolari ex art. 27 e ss del D.Lgs n. 286/1998;

- È altresì sospesa fino al 1 settembre 2020 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Art.146 - Indennità requisizione strutture alberghiere

Come si ricorderà, già il DL n. 18 aveva disposto la requisizione in uso o in proprietà di beni mobili o di presidi sanitari, anche privati, nonché di strutture alberghiere o similari, su decreto del Prefetto, per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria o in isolamento fiduciario o domiciliare. La norma in commento riformula il comma 8 dell’art. 6 del citato DL, incidendo sulla procedura per la quantificazione dell’indennità. Essa è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell’imposta di registro, relativo alla corrispondente categoria catastale dell’immobile requisito. L’indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell’indennità di requisizione.

Art.264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Nel DL Rilancio sono entrate alcune misure dirette alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, che sono valide dalla data di entrata in vigore del DL fino al 31 dicembre 2020. In questa direzione le misure semplificative adottate possono così sintetizzarsi:

Utilizzo Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed autocertificazioni

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000) e le autocertificazioni (art. 46 DPR n. 445/2000) sostituiscono ogni tipo di

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documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore in tutti i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159/2011.

Si tratta dunque di una disposizione che tende a semplificare i procedimenti che sono stati avviati in questi mesi per ottenere aiuti o provvidenze legati alla situazione di emergenza COVID.

Avuto riguardo a questi procedimenti, peraltro, la revoca del provvedimento finale è ammessa esclusivamente per eccezionali ragioni di pubblico interesse sopravvenute.

Annullamento provvedimenti illegittimi

I provvedimenti amministrativi adottati in relazione all'emergenza Covid-19 approvati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi (e non nel termine ordinario di 18 mesi massimo stabilito dall’art. 21-nonies L. 241/1990. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di

condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato (fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali).

Attività iniziata a seguito di presentazione di SCIA

Se l’attività cui il procedimento si riferisce è iniziata a seguito di presentazione di una Segnalazione Certificata, l’amministrazione, dalla scadenza dei 60 giorni successivi al rilascio entro cui può vietare la prosecuzione dell’attività, ha massimo altri tre mesi per emanare il provvedimento di divieto.

Termine per emanazione provvedimento espresso in caso di silenzio assenso

Nei casi in cui la legge 241/1990 disciplina le modalità con cui l’amministrazione procedente deve acquisire il parere di altre amministrazioni coinvolte, disponendo

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che il parere si intende acquisito anche in caso di silenzio (assenso o nulla osta di altre amministrazioni pubbliche o gestori di beni o servizi pubblici; assenso della Conferenza di servizi semplificata, assenso della Conferenza di servizi in forma simultanea), il provvedimento conclusivo deve essere emanato entro 30 giorni dal formarsi del suddetto silenzio-assenso.

Semplificazioni in materia di interventi anche edilizi per realizzare le misure di sicurezza anti COVID-19

Gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Tuttavia detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati (se diversi da quelli di cui all'articolo 6 DPR 380/2001) previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, quindi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.

Ulteriori misure sono state disposte per rendere cogente il principio espresso dall’art. 18 della L. 241/1990, secondo cui “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. Si tratta del noto principio dell’Once Only, secondo cui le p.a. dovrebbero evitare di chiedere a cittadini ed imprese informazioni o documenti già in precedenza forniti.

Le diposizioni dettate in tele contesto costituiscono interventi di carattere stabile e relativi in generale a tutti i procedimenti amministrativi (e non solo quindi a quelli conseguenti alle misure antiCOVID-19).

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In questa direzione con la norma in commento:

- si intensificano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e sulle autocertificazioni ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000;

- si inaspriscono le sanzioni in caso di dichiarazione mendace: oltre a decadere dal benefico conseguito con la falsa dichiarazione, si applica la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;

- si inaspriscono le sanzioni penali per il reato di formazione di atti falsi o di loro uso, disponendo l’aumento da un terzo alla metà delle sanzioni ordinariamente previste dal codice penale;

- si incide sulla normativa del Codice dell’amministrazione digitale, ed in particolare:

- prevedendo la predisposizione (entro 120 giorni dall’entrata in vigore del DL) di accordi quadro fra amministrazioni pubbliche detentrici di dati con cui si assicuri la fruizione dei dati da parte delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici nonché la possibilità per i privati di chiedere la corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto in loro possesso;

- le competenze attribuite dall’art. 50 ter del Codice riguardo la Piattaforma Digitale Nazionale Dati sono ricondotte alla Presidenza del Consiglio.

- si ribadisce il divieto di chiedere la produzione di informazioni, atti o documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli, prevedendo altresì la nullità delle

sanzioni disposte nei confronti di privati per omessa esibizione di documenti, già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra amministrazione.

Si sottolinea che tutte le norme ed i principi espressi dall’articolo in commento sono considerate attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

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COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Art.51 – Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

Con il presente articolo si intendono estendere anche all’amministrazione straordinaria le misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione al fine di salvaguardare quelle che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.

Si tratta di disposizione speculare e simmetrica a quella inserita nel c.d. decreto liquidità (D.L. 23/2020) che ha previsto non solo il blocco delle istanze di fallimento, il rinvio del Codice delle Imprese in crisi, ma anche lo slittamento di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 ed il 31.12.2020.

Le finalità della disciplina prevista per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione risultano, pienamente assimilabili a quella dei processi in corso per la cessione dei complessi aziendali in esercizio, nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, in quanto queste ultime, come quelle di concordato preventivo e di ristrutturazione, sono strumenti con finalità di conservazione della continuità aziendale, alternativi al fallimento.

Viene, quindi, prevista una proroga di sei mesi del termine di realizzazione dei programmi di ristrutturazione per le società già ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria alla data del 23.02.2020.

Art.135 - Comma 1 – Disposizioni in materia di contributo unificato

Come è noto il contributo unificato va versato in ragione del valore della causa tributaria a copertura delle spese che attengono alla gestione amministrativa della controversia, ivi comprese quelle inerenti al servizio.

È stato aggiunto il comma 1-bis all’art. 62 del D.L. n. 18/2020 che sospende dal giorno 8 marzo al giorno 31 maggio, il termine per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all’art. 16 e il termine di cui all’art. 248 del DPR n. 115/2002 per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato (comma 1).

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Art.135 - Comma 2 – Disposizione in materia di giustizia

Il comma 2 dell’art. 135 sostituisce il comma 4 dell’art. 16 D.L. n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell’udienza dinanzi le Commissioni Tributaria a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio, prevedendo l’utilizzo del collegamento da remoto, non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all’aula di udienza.

La partecipazione da remoto all’udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo, ovvero con apposita istanza.

Le regole tecniche e l’individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali è possibile attivare l’udienza a distanza sono demandate all’adozione di provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Art.138 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

La disposizione in esame uniforma il termine di approvazione delle deliberazioni TARI e IMU e quello di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 20250 e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 151 – Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione, della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi ed ordini professionali

L’art. 67 comma 1 del D.L. 18/2020 ha sospeso sino al 31.05.2020, tra gli altri, i termini di controllo e accertamento da parte degli uffici degli enti impositivi.

Tra i termini sospesi rientrano anche quelli previsti dall’art. 12 del decreto legislativo 471/1997 per la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o della autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione della iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese commercianti e lavorativi autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazioni dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di scontrini, ricevute

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fiscali, certificazioni dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per telecomunicazioni.

Il comma della norma differisce al 31 maggio 2021 la fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali, hanno già avuto un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID 19.

Questa sospensione, che attiene alla sanzioni accessorie che si collegano alla irrogazione di pene pecuniarie di natura fiscale, non si applica, nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del decreto c.d. rilancio, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12 comma 2 e comma 2 sexies del decreto legislativo n. 471/1997 legate agli obblighi di emissioni di scontrini, ricevute fiscali, certificazione di corrispettivi, ecc.

La disposizione persegue la finalità di evitare che possano essere commesse ulteriori violazioni degli obblighi sopra indicati, nella consapevolezza che l’esecuzione della eventuale sanzione accessoria non potrà avvenire prima dell’1.02.2021.

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e persone

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

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Art.153 – Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, co 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 - 8 marzo / 31 maggio - non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 che prevedono la verifica da parte della P.A. dell’esistenza di debiti tributari risultanti da cartelle di pagamento nei confronti del beneficiario di un pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00.

Per le verifiche effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis del medesimo DPR restano prive di qualunque effetto e la PA può procedere al pagamento a favore del beneficiario.

La norma ha un impatto in parte retroattivo. Viene, infatti, previsto che le verifiche eventualmente già a tutt’oggi effettuate, anche in data antecedente al periodo di sospensione, ma per i quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72 bis del DPR 600/1973 restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche (ovvero le società a prevalente partecipazione pubblica) procedono al pagamento a favore del beneficiario.

In sostanza, quindi, nel periodo indicato, il pagamento avverrà senza essere preceduto dalla verifica sulla regolarità del beneficiario presso l’agente della riscossione, consentendo di far pervenire maggiore liquidità ai contribuenti titolari dei crediti.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

In deroga agli ordinari termini decadenziali di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 212/2000, e al fine di evitare la concentrazione di notifiche nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono, senza tenere in considerazione il periodo di sospensione di cui all’art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 (8 marzo - 31 maggio 2020), tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza (comma 1).

Al comma 2 vengono altresì elencati atti, comunicazioni e/o inviti che possono essere notificati ai contribuenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, fra i quali vanno evidenziate le comunicazioni di cui agli artt. 36 bis, 36 ter del DPR 600/1973, le comunicazioni di cui all’art. 54 bis del DPR 633/1972.

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Al comma 3 è prevista la proroga di un anno per i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relativamente: − alle dichiarazioni presentante nell’anno 2018, per somme dovute a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972; − alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentante nell’anno 2017 per somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 DPR 917/1986; − alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per somme dovute a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973;

Art.158 – Cumulabilità della sospensione dei termini processuali della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione

Viene introdotta una norma interpretativa ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 212/2000 volta a chiarire che la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83 co 2 D.L. n. 18/2000, convertito, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

Artt. 219/221 – Misure in materia di giustizia

L’art. 219 dispone risorse aggiuntive, impegni di spesa e stanziamenti in favore del comparto giustizia volti a far fronte alla situazione di rischio epidemiologico in atto, pari alla somma di 40.000.00 di euro ai quali si provvede ai sensi dell’art. 265 del decreto (c. 4). In particolare, il primo comma autorizza, per il 2020, la spesa complessiva di euro 31.727.516 per garantire le condizioni di sicurezza e la sanificazione degli uffici giudiziari e degli ambienti in uso alle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché per l’acquisto di materiali igienico-sanitari, disposizioni di protezione individuale, apparecchiature informatiche e relative licenze. Un’ulteriore somma di euro 4.612.454 per hardware e software è autorizzata dal secondo comma in favore del «personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e do comunità». Il terzo comma dispone fondi pari a euro 9.878.625 a favore del personale delle amministrazioni e della polizia penitenziaria, riservandone parte al pagamento del lavoro straordinario, anche in deroga alla disciplina vigente. L’art. 220, per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni generali (art. 2, c. 7 d.l n. 143/2008, convertito, con modificazioni, in l. 181/2008), dispone che il 98% delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018, versate nel 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo vengano riassegnate in parti

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uguali agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze. L’art. 221 modificando l’art. 83 del DL 18/20 convertito con modificazioni in l. 27/20, aggiunge al secondo comma un ulteriore periodo che dispone la sospensione del termine per proporre querela (art. 124 c.p.) «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020». Ne consegue che dai tre mesi previsti dall’art. 124 c.p. andranno sottratti i 63 giorni compresi nell’intervallo temporale previsto.

Art. 255 – Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

Le disposizioni normative in esame introducono misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale. La proposta normativa è finalizzata a velocizzare le procedure dirette alla realizzazione di tali intenti e prevede l'inserimento dei necessari provvedimenti assunzionali nel contesto normativo emergenziale costruito per il contrasto al Covid-19.

In tal senso, il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, con decorrenza non anteriore al 10 settembre 2020, di un contingente massimo di nr, 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale.

Al comma 2 si prevede che il Ministero della giustizia procede alle assunzioni in esame secondo le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Art. 256 – Misure straordinarie per la definizione dell’arretrato penale presso le Corti di Appello

La disposizione, inoltre, prevede al comma 1 l'adozione di misure straordinarie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato penale presso le corti di appello, attraverso la possibilità di nominare un ulteriore contingente di 500 unità di giudici ausiliari di corte di appello, in aggiunta alle attuali 350 unità già in servizio, fino ad numero massimo complessivo di 850 unità: I giudici ausiliari, nello svolgimento delle funzioni giudicanti a titolo onorario, contribuiranno alla definizione dell'arretrato penale presso le corti di appello e saranno scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo.

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Ai giudici ausiliari di corte di appello è riconosciuta una indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei confronti di alcune delle parti con la previsione di un compenso massimo annuo di curo 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 257 – Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei Conti

La disposizione introduce la possibilità di svolgere in modalità decentrata e telematica le procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei Conti.

Art. 258 – Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Viene previsto l'onere per l'anno 2020 derivante dall'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per sette mesi a decorrere dal l° giugno 2020. La spesa retributiva pro capite è comprensiva degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.