Decreto Indizione Elezioni Studentesche

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Ufficio Affari Generali Decreto n. 5657 (99) Anno 2011 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli artt. 9 ter, 12,13,14 e 17; VISTA la Legge n. 394 del 28.6.1977 recante disposizioni sull’istituzione presso le Università dei Comitati per lo sport; VISTI i DD.MM. di riforma degli ordinamenti didattici n. 509 del 3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004; VISTA la Legge Regionale 19 maggio 2008 n. 26 in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di seguito denominato Consiglio territoriale; VISTO il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 123 del 26 gennaio 2009; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.1391 del 26.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la nota prot. n. 5317, del 26 gennaio 2011 inviata all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; VISTI i DD.RR. n. 126 (5913) del 29 gennaio 2009 e n. 589 (29057) del 16 aprile 2009 con i quali sono state, rispettivamente, indette le elezioni della componente studentesca e proclamati gli eletti per il biennio maggio 2009 – maggio 2011; PRESO ATTO che pertanto a maggio 2011 scadrà il mandato delle attuali rappresentanze studentesche; CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2011-2013; CONSIDERATA altresì la Legge 240 del 30 dicembre 2010, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e

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Il decreto a firma del rettore dell'ateneo fiorentino Alberto Tesi

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Ufficio Affari Generali

Decreto n. 5657 (99) Anno 2011

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli artt. 9 ter, 12,13,14 e 17;

VISTA la Legge n. 394 del 28.6.1977 recante disposizioni sull’istituzione presso

le Università dei Comitati per lo sport;

VISTI i DD.MM. di riforma degli ordinamenti didattici n. 509 del 3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004;

VISTA la Legge Regionale 19 maggio 2008 n. 26 in tema di istituzione

dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di seguito denominato Consiglio territoriale;

VISTO il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche, emanato con

Decreto Rettorale n. 123 del 26 gennaio 2009;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.1391 del 26.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 5317, del 26 gennaio 2011 inviata all’Azienda Regionale

per il Diritto allo Studio Universitario;

VISTI i DD.RR. n. 126 (5913) del 29 gennaio 2009 e n. 589 (29057) del 16 aprile 2009 con i quali sono state, rispettivamente, indette le elezioni della componente studentesca e proclamati gli eletti per il biennio maggio 2009 – maggio 2011;

PRESO ATTO che pertanto a maggio 2011 scadrà il mandato delle attuali

rappresentanze studentesche;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2011-2013;

CONSIDERATA altresì la Legge 240 del 30 dicembre 2010, recante Norme in

materia di organizzazione delle università, di personale accademico e

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reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che prevede che entro il 29 luglio 2011 gli Atenei provvedano alla modifica degli statuti in materia di organizzazione e di organi di governo degli Atenei stessi, e che gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti nel nuovo statuto e che pertanto il mandato degli eletti potrebbe risultare di durata inferiore;

VISTI i dati relativi agli studenti iscritti all’Università al 31 dicembre 2010, per

l’anno accademico 2010/2011,

D E C R E T A

Art. 1

Sono indette per i giorni 6 e 7 aprile 2011 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell’Università degli Studi di Firenze: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, nonché nel Comitato per lo sport universitario di Firenze, e nel Consiglio territoriale dell'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU).

Per ciascun organo il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, è il seguente:

Senato Accademico……………………………………………………………… 4

Consiglio di Amministrazione ............................................................................. 3

Comitato Sport Universitario ................................................................................ 2

Consiglio territoriale dell'ARDSU. ....................................................................... 7

Consiglio di Facoltà di Agraria ............................................................................. 5

Consiglio di Facoltà di Architettura .................................................................... 11

Consiglio di Facoltà di Economia ....................................................................... 12

Consiglio di Facoltà di Farmacia........................................................................... 5

Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza................................................................ 10

Consiglio di Facoltà di Ingegneria ...................................................................... 11

Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia .......................................................... 14

Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia ..................................................... 11

Consiglio di Facoltà di Psicologia........................................................................ 6

Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione………………………………. 9

Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali........................... 8

Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche……………………………………….. . 9

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Art. 2

Hanno diritto al voto tutti gli studenti che risultano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2010/2011 all'Università degli Studi di Firenze; limitatamente all’elezione nel Consiglio territoriale dell’ARDSU, sono elettori anche gli studenti regolarmente iscritti all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), all'Accademia delle Belle Arti di Firenze ed al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

In particolare, l'elettorato attivo e passivo spetta:

- per i Consigli di Facoltà, a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi Corsi di Laurea, di Laurea specialistica/ magistrale, e Diploma universitario;

- per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato Sport Universitario di Firenze, a tutti gli studenti iscritti ai vari Corsi di studio dell’Ateneo: Laurea, Laurea specialistica/ magistrale, Scuola di Specializzazione, Diploma universitario e Dottorato di Ricerca; agli studenti iscritti ai Master Universitari spetta il solo elettorato attivo;

- per il Consiglio territoriale dell’ARDSU a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea specialistica/ magistrale, Diploma universitario, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione (escluse quelle dell’Area medica), nonché agli studenti iscritti all'ISIA, all'Accademia delle Belle Arti di Firenze ed al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni; l'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati.

Per il Consiglio di Amministrazione l’elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.

Ai fini del presente Decreto:

gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Biotecnologie afferiscono alle Facoltà interessate in base all’indirizzo prescelto;

gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Cultura e progettazione della moda afferiscono alla Facoltà di Lettere e Filosofia;

gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Educazione professionale afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio afferiscono alla Facoltà di Architettura;

gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Sviluppo economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti afferiscono alla Facoltà di Economia;

gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

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gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Architettura del paesaggio, afferiscono alla Facoltà di Architettura;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Progettazione dei sistemi turistici, afferiscono alla Facoltà di Economia;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Logica, filosofia e storia della scienza , afferiscono alla Facoltà di Lettere e Filosofia;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Teorie della Comunicazione afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Biotecnologie mediche e farmaceutiche afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Economia ed Ingegneria della qualità afferiscono alla Facoltà di Economia;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Scienze Etnoantropologiche afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Operatori per la Pace afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Metodologia e Ricerca Empirica Scienze Sociali afferiscono alla Facoltà di Scienze Politiche;

gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Operazioni di Pace, Gestione e Mediazione Conflitti afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione.

Art. 3

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno a ciascun organo hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.

La presentazione delle liste per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione, per il Comitato per lo Sport Universitario e per il Consiglio territoriale dell'ARDSU avviene mediante il deposito, presso l’Ufficio Elettorale dell’Università (via La Pira, 4), della dichiarazione di presentazione di lista di candidati, e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato.

La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 10,00 del trentacinquesimo e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni. Fermo restando quanto sopra, gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale nel periodo di presentazione delle liste saranno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

La presentazione delle liste per i Consigli di Facoltà dovrà avvenire, con le stesse modalità e scadenze di cui al precedente comma, presso le Presidenze delle singole Facoltà, che avranno la funzione di Uffici elettorali.

Per la formazione e la presentazione delle liste si fa espresso riferimento agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento elettorale.

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Pena l’esclusione delle liste dalla competizione elettorale esse dovranno essere sottoscritte dal seguente numero di elettori: non meno di non più di Senato Accademico ……………………………………… 50 100 Consiglio di Amministrazione............................................. 50 100 Comitato per lo Sport Universitario .................................... 50 100 Consiglio Territoriale dell'ARDSU..................................... 50 100 Consiglio di Facoltà di Agraria ........................................... 15 30 Consiglio di Facoltà di Architettura .................................... 25 50 Consiglio di Facoltà di Economia ....................................... 25 50 Consiglio di Facoltà di Farmacia......................................... 15 30 Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza............................... 20 40 Consiglio di Facoltà di Ingegneria ...................................... 25 50 Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia .......................... 25 50 Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia ..................... 25 50 Consiglio di Facoltà di Psicologia........................................20 40 Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione .............. 20 40 Consiglio di Facoltà di Scienze Matem. Fis. Nat.. .............. 20 40 Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche............................ 20 40

Per l’elezione del Senato Accademico i candidati di ciascuna lista debbono appartenere a Facoltà diverse.

L’Ufficio Elettorale, ultimato il controllo delle Liste presentate, provvede, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, ad assegnare mediante sorteggio il numero d’ordine alle Liste ammesse a ciascuna elezione.

Art. 4

La pubblicazione ufficiale delle liste regolarmente presentate viene effettuata sui siti web dell’Ateneo e delle Facoltà, e successivamente con l’affissione agli Albi dell’Università, dell'ISIA, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

Art. 5

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e voti di preferenza pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organo, con arrotondamento per difetto con un massimo di tre preferenze; conseguentemente possono essere espressi voti di preferenza nei limiti di:

- un nominativo nel Senato Accademico;

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- un nominativo nel Consiglio di Amministrazione; - un nominativo nel Comitato per lo Sport Universitario; - due nominativi nel Consiglio Territoriale dell’ARDSU; - un nominativo nei Consigli di Facoltà di Agraria e Facoltà di Farmacia; - due nominativi nei Consigli di Facoltà di Psicologia e Facoltà di

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; - tre nominativi nei Consigli di Facoltà di Architettura, Facoltà di Economia,

Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione, e Facoltà di Scienze Politiche.

Art. 6

L’esercizio del diritto di voto spetta agli studenti regolarmente iscritti, che abbiano pagato la prima rata delle tasse universitarie per l’anno accademico 2010/2011, e che siano in regola con il pagamento delle tasse e contributi per gli anni precedenti, nonché agli studenti iscritti con esonero dalle tasse o nei confronti dei quali apposite disposizioni stabiliscano la sospensione dei versamenti.

Per essere ammesso al Seggio per la votazione lo studente deve esibire il libretto - tessera universitaria o altro valido documento di riconoscimento.

I Seggi elettorali sono costituiti, ai sensi dell’art.13 del Regolamento elettorale, presso ciascuna Facoltà in locali a ciò destinati. L’indicazione delle sedi sarà indicata successivamente sul sito web dell’Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni studentesche. Gli scrutatori, a norma degli articoli 8 e 13 del Regolamento per le elezioni studentesche, saranno sorteggiati pubblicamente il giorno 25 marzo 2011 alle ore 12,00 presso l’Ufficio Elettorale (via la Pira, 4) tra gli studenti che abbiano presentato all’ufficio elettorale personalmente la propria disponibilità e tra gli studenti designati dai delegati delle liste. Gli studenti potranno indicare fino ad un massimo di due sedi di preferenza per la partecipazione al seggio, secondo il modulo che sarà disponibile sul sito web dell’Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni studentesche.

L’assegnazione degli elettori ai singoli seggi avviene ad opera dell’Ufficio Elettorale.

I seggi resteranno aperti il primo giorno di votazione dalle ore 8.30 alle ore 19, 00; il secondo giorno dalle ore 8.30 alle ore 16,00.

Art. 7 Per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione l'elezione è

valida se partecipa alla votazione almeno il 10% degli studenti.

La votazione relativa a ciascun Consiglio di Facoltà comporta la elezione di tutti i rappresentanti degli studenti, previsti all’art. 1 comma 2, se il numero dei votanti raggiunge il 10% degli aventi diritto. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, la votazione è comunque valida, ma è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti. Resta comunque assicurata la presenza di: uno studente nei

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Consigli delle Facoltà con meno di 2000 iscritti, due studenti nei Consigli delle Facoltà da 2000 a 5000 iscritti, tre studenti nei Consigli delle Facoltà con oltre 5000 iscritti.

Le votazioni relative al Comitato Sportivo e al Consiglio territoriale dell’ARDSU comportano l'elezione di tutti i rappresentanti previsti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 8

Dell'esito delle votazioni verrà data pubblicità sul sito web dell’Ateneo e delle Facoltà, e mediante affissione agli Albi del Rettorato, dell'ISIA, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, nonché formale comunicazione degli eletti agli Organi dell’Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario.

Art. 9

I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni, salvo eventualmente quanto previsto all’articolo 2 comma 9 della Legge 240/2010, e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente; essi comunque restano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti.

Per quant'altro non previsto dal presente Decreto si fa espresso rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche.

Art. 10

Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e delle Facoltà, ed affisso agli Albi del Rettorato, dell'ISIA, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Ranaldi - Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 27 gennaio 2011

IL RETTORE

Prof. Alberto Tesi