DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 4304 DEL...

24
1 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 4304 DEL 28/04/2008 Identificativo Atto n. 335 Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA - REVOCA DEL DDG 2203/2008.- IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA VISTI: il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria; il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva 92/119/CE relativa alle misure di lotta contro la Malattia Vescicolare del Suini; l’O.M. 26 luglio 2001 “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini (MVS)”; il combinato disposto dell’art. 16 e dell’allegato 1 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 che prevede una sanzione amministrativa in caso di violazione delle misure sanitarie disposte in caso di presenza o di sospetto di Malattia Vescicolare dei Suini (MVS); l’O.M. 23 febbraio 2006 “Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi”; l’art. 6 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 “Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali”; RICHIAMATA la D.G.R. VIII/5743 del 31 ottobre 2007, con particolare riferimento all’Allegato 4 che prevede che le A.S.L. debbano svolgere presso gli allevamenti, i concentramenti di animali, gli impianti di macellazione, gli stabilimenti di deposito e trattamento dei sottoprodotti di origine animale, un piano di controllo straordinario per la prevenzione dei casi di malattia vescicolare del suino; VALUTATA l’attuale situazione epidemiologica regionale nei confronti della MVS; RICHIAMATO il D.D.G. Sanità n° 2203 del 05/03/2008. recante “Prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino – Revoca dei D.D.G. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007”; RITENUTO di dover disporre, al fine di prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione della MVS, nuove misure sanitarie adeguate all’attuale situazione epidemiologica prevedendo requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi; RITENUTO altresì di prevedere delle iniziative di formazione specifica destinata sia al personale dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. che agli operatori del settore (in particolare allevatori – tecnici delle organizzazioni di categoria – trasportatori) al fine di garantire la conoscenza e l’adozione di procedure adeguate a prevenire l’introduzione e la diffusione della MVS; RITENUTO di approvare i requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi e le misure sanitarie di prevenzione, di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;

Transcript of DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 4304 DEL...

1

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 4304 DEL 28/04/2008 Identificativo Atto n. 335

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE

DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA - REVOCA DEL DDG 2203/2008.-

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA VISTI:

• il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che approva il Regolamento di Polizia Veterinaria; • il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la Direttiva 92/119/CE relativa alle

misure di lotta contro la Malattia Vescicolare del Suini; • l’O.M. 26 luglio 2001 “Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della Malattia

Vescicolare dei Suini (MVS)”; • il combinato disposto dell’art. 16 e dell’allegato 1 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 che

prevede una sanzione amministrativa in caso di violazione delle misure sanitarie disposte in caso di presenza o di sospetto di Malattia Vescicolare dei Suini (MVS);

• l’O.M. 23 febbraio 2006 “Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi”; • l’art. 6 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 “Misure di biosicurezza per il trasporto

degli animali”; RICHIAMATA la D.G.R. VIII/5743 del 31 ottobre 2007, con particolare riferimento all’Allegato 4 che prevede che le A.S.L. debbano svolgere presso gli allevamenti, i concentramenti di animali, gli impianti di macellazione, gli stabilimenti di deposito e trattamento dei sottoprodotti di origine animale, un piano di controllo straordinario per la prevenzione dei casi di malattia vescicolare del suino; VALUTATA l’attuale situazione epidemiologica regionale nei confronti della MVS; RICHIAMATO il D.D.G. Sanità n° 2203 del 05/03/2008. recante “Prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino – Revoca dei D.D.G. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007”; RITENUTO di dover disporre, al fine di prevenire l’introduzione e l’eventuale diffusione della MVS, nuove misure sanitarie adeguate all’attuale situazione epidemiologica prevedendo requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi; RITENUTO altresì di prevedere delle iniziative di formazione specifica destinata sia al personale dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL. che agli operatori del settore (in particolare allevatori – tecnici delle organizzazioni di categoria – trasportatori) al fine di garantire la conoscenza e l’adozione di procedure adeguate a prevenire l’introduzione e la diffusione della MVS; RITENUTO di approvare i requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi e le misure sanitarie di prevenzione, di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2

RITENUTO di dover revocare il D.D.G. Sanità n° 2203 del 05/03/2008. recante “Prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino – Revoca dei D.D.G. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007”; RITENUTO di approvare il Piano Straordinario per la prevenzione della malattia vescicolare del suino per il 2008 di cui agli allegati 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, che costituiscono parte integrante del presente atto; PRECISATO che il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di dare la massima diffusione al presente atto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G.Sanità; VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

D E C R E T A

1. di approvare i requisiti minimi di biosicurezza che devono essere rispettati presso gli allevamenti, le stalle di sosta e gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi e le misure sanitarie di prevenzione, di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di approvare il Piano Straordinario per la prevenzione della malattia vescicolare del

suino per il 2008 di cui agli allegati 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, che costituiscono parte integrante del presente atto;

3. di revocare il D.D.G. Sanità n° 2203 del 05/03/2008, recante “Prevenzione della

diffusione della malattia vescicolare del suino – Revoca dei D.D.G. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007”;

4. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente

decreto, si applica l’art. 16 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

5. di stabilire che il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sarà pubblicato sul sito Web della D.G. Sanità.

Il Dirigente dell’Unità Organizzativa Veterinaria (Mario Astuti)

ALLEGATO 1 MISURE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO IN REGIONE LOMBARDIA Capo I – Norme generali

1. Lo spostamento di suini dagli allevamenti ubicati in Lombardia è consentito esclusivamente da aziende accreditate per la MVS.

2. Tutti i suini che si spostano da un allevamento situato in Lombardia devono essere

sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul Mod 4 il Servizio veterinario deve indicare l’esito favorevole della visita e l’ultima data di controllo sierologico dell’azienda.

3. Tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo

di destinazione, senza tappe intermedie presso altre strutture (divieto carichi multipli).

4. I suini introdotti nelle “stalle di sosta” possono essere destinati esclusivamente e

direttamente ad un impianto di macellazione.

5. Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l’invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) possono essere movimentati dall’allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello anche se inviati fuori dal territorio regionale; tali suini devono essere identificati, oltre che secondo quanto previsto dal D.P.R. 317/96, anche mediante l’apposizione di marca auricolare riportante il “codice aziendale” dell’allevamento da cui sono stati spediti.

6. Tutti i macelli di suini devono garantire l’accurata pulizia e disinfezione dei locali

adibiti alla sosta degli animali prima della macellazione; a tal fine con cadenza almeno settimanale devono provvedere allo svuotamento di tali locali mediante macellazione di tutti gli animali ivi presenti.

7. Gli allevamenti di suini e le stalle di sosta presenti in Lombardia:

a) devono disporre delle seguenti dotazioni minime, senza le quali non è possibile

procedere alla commercializzazione degli animali: o idonei dispositivi per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi al momento

dell’ingresso in allevamento, fermo restando quanto previsto all’art. 6 comma 1 della L.R.30/2006 per gli automezzi adibiti al trasporto animali;

o idonei disinfettanti di comprovata efficacia; o barriere (es: cancelli, sbarre) che consentano di regolamentare l’accesso a

mezzi e persone o indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e vestiario

e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti) .

b) devono garantire la registrazione degli ingressi in allevamento di persone anche addetti alla manutenzione) e mezzi di trasporto;

Il rispetto di quanto previsto ai precedenti punti a) e b) è verificato dai Veterinari delle ASL in occasione della consueta attività di vigilanza o del rilascio della certificazione sanitaria necessaria per la movimentazione dei suini.

8. Negli allevamenti deve essere presente una cella frigorifera per la conservazione dei morti. Il carico in azienda dei suini morti, degli aborti e degli invogli fetali deve avvenire all’esterno del perimetro aziendale. È in ogni caso vietato l’ingresso in azienda di automezzi destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale.

Capo II – Lavaggio-disinfezione veicoli adibiti al trasporto di animali 1. Dopo ogni scarico e comunque prima dell’ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti

al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati, con dichiarazione al seguito (All.2), da conservare agli atti per un anno; una copia di tale dichiarazione deve restare agli atti, per almeno un anno, anche presso l’allevamento.

2. Presso gli impianti di macellazione di suini, la dichiarazione di avvenuto lavaggio e

disinfezione degli automezzi deve essere sottoscritta dal Veterinario Ufficiale. Qualora il macello non disponga di idoneo impianto, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze; in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un Veterinario Ufficiale.

3. Gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto dei suini

operanti in Lombardia devono disporre dei seguenti requisiti minimi:

o disponibilità di attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l’eliminazione dello strame

o disponibilità di attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell’automezzo o disponibilità di attrezzature idonee alla disinfezione dell’automezzo o disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del

virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini) o presenza di strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e

disinfezione o presenza di adeguate procedure per l’esecuzione delle operazioni di lavaggio e

disinfezione

ALLEGATO 2 (All. VI dell’OM 26 luglio 2001)

CERTIFICATO DI LAVAGGIO – DISINFEZIONE PER GLI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO DI SUINI

1. DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo…………………..…………………..…………….…………………………(tipo/targa)

dichiara che il più recente scarico di suini è avvenuto a :

Provincia, luogo Data Ora

Nominativo azienda

Questa informazione deve essere fornita dall’operatore/conducente

• A seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell’automezzo, la rampa di carico , ruote dell’automezzo e cabina del conducente.

• La pulizia e la disinfezione si sono svolte :

Provincia, luogo Data Ora

Nominativo impianto disinfezione Timbro

Questa informazione deve essere fornita dall’operatore/conducente

Il disinfettante utilizzato è stato ……………………………………………………………………………………………………….

Data Luogo Firma dell’operatore/conducente

Nome dell’operatore/conducente in stampatello

ALLEGATO 3

PIANO DI CONTROLLO STRAORDINARIO PREVENZIONE MVS – ANNO 2008

Premessa

Nel 2006, dopo oltre tre anni di assenza, in Lombardia c'è stata una recrudescenza della malattia vescicolare del suino (MVS), il cui picco epidemico si è registrato negli ultimi mesi dell'anno, quando la malattia è stata individuata e si è diffusa in alcune regioni dell'Italia settentrionale: tra queste la Lombardia è stata maggiormente interessata. In Italia settentrionale l'attività di rintraccio dell’origine della malattia è iniziata il 2 ottobre 2006 quando, in un macello in provincia di Bergamo, sono stati individuati suini sieropositivi. Nel corso dei controlli sierologici e virologici eseguiti nelle aziende collegate epidemiologicamente, la presenza della malattia è stata confermata in una stalla di sosta di Verona, che a sua volta ha portato all'individuazione di altri focolai in Veneto e in Lombardia. In Lombardia, nel periodo tra novembre 2006 e febbraio 2007, sono stati notificati 36 focolai.

Nel mese di febbraio 2007 l'epidemia MVS in Lombardia sembrava controllata e la malattia estinta, quando a inizio maggio, dopo un silenzio epidemiologico di tre mesi, la MVS è ricomparsa in un'azienda della provincia di Cremona, provincia che non era stata coinvolta nella precedente epidemia.

Complessivamente, nel biennio 2006-2007 in Lombardia sono stati notificati 53 focolai e sono stati abbattuti 148.464 capi. La malattia si è manifestata con sintomatologia clinica evidente e con lesioni tipiche in 30 su 53 focolai. La provincia più interessata è stata quella di Brescia con 32 focolai e 100.591 capi abbattuti. Primo periodo epidemico Nel primo periodo epidemico (novembre 2006 - febbraio 2007) sono stati individuati 36 focolai

e 23 aziende sieropositive. I focolai hanno interessato le seguenti province: Brescia (20), Mantova (10), Bergamo (2), Milano (2), Lodi (1), Sondrio (1).

Dei 36 focolai: n°17 hanno interessato allevamenti da ingrasso (47,2%), n°16 allevamenti da riproduzione (44%) e n°3 stalle di sosta (8,3%). È stato possibile risalire all'origine dell'infezione in 34 su 36 focolai (94,4%), mentre è rimasta ignota in 2 su 36 (5,6%). Segni clinici e lesioni sono stati individuati in 14 su 36 focolai (39% ). Secondo periodo epidemico

Nel secondo periodo epidemico (maggio - ottobre 2007), sono stati individuati 17 focolai e 4 aziende sieropositive. Sono state interessate le seguenti province: Cremona (4), Brescia (12), Bergamo (1). Ad eccezione del focolaio di Bergamo, che è stato individuato al mattatoio, i focolai di MVS del secondo periodo epidemico si sono verificati in una zona ben delimitata a cavallo tra le provincia di Brescia e quella di Cremona. I comuni interessati della provincia di Brescia, considerati ad elevata densità suinicola, erano già stati coinvolti nel precedente periodo epidemico; due aziende sono state sede di focolaio sia nel primo che nel secondo periodo.

Dei 17 focolai: n°10 hanno coinvolto allevamenti da riproduzione (58,8%), n° 6 allevamenti da ingrasso (35,3%) , n°1 un macello a capacità limitata in provincia di Bergamo. Brescia, con 12 focolai, è stata la provincia più colpita: 8 di essi sono stati individuati in allevamenti da riproduzione (5 primari) e 4 in allevamenti da ingrasso, di cui 3 primari. Segue Cremona con 4 focolai, di cui 2 in allevamenti da riproduzione (1 primario), 2 in allevamenti da ingrasso, entrambi primari. Segni clinici e lesioni sono stati individuati in 16 su 17 focolai (94,1%). Non vi sono stati casi di mortalità o letalità legati alla malattia. Nella provincia di BS, maggiormente colpito è stato il distretto veterinario di Orzinuovi; in particolare nel comune di San Paolo sono stati individuati 5 dei 12 focolai emersi nella provincia.

Il distretto di Orzinuovi è un'area ad elevata densità suinicola (oltre 1.400 suini/Kmq) e tra i comuni maggiormente interessati c'è quello di San Paolo che ha una superficie di 18 Kmq e una densità di oltre 2.500 suini/kmq. Questo comune che è stato interessato in entrambi i periodi, è da considerarsi ad elevatissimo rischio per la diffusione di malattie. Provvedimenti a livello regionale In tutti i focolai sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla Direttiva 92/119/CEE e in particolare l’esecuzione delle indagini epidemiologiche, l’abbattimento e distruzione degli animali presenti nell’allevamento, l’istituzione della zona di protezione e di sorveglianza. In considerazione del perdurare della presenza della malattia e della sua diffusione seppure in un ambito territoriale limitato, la Regione Lombardia di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato a partire dal mese di giugno 2007 una serie di provvedimenti che hanno previsto misure suppletive volte a disciplinare gli aspetti risultati maggiormente critici nella diffusione della malattia.

Con Decreti della D.G. Sanità del 26 giugno, 19 e 25 luglio 2007 è stato stabilito: − riaccreditamento di tutte le aziende della Regione − obbligo della visita entro 48 prima del carico − obbligo di inviare le partite di suini direttamente a destino (divieto di carichi multipli) − vincolo per le stalle di sosta di invio degli animali esclusivamente e direttamente al

macello − vincolo per i suini di scarto e da riforma di destino esclusivamente e direttamente al

macello con automezzo sigillato − previsione di dotazioni minime di biosicurezza per tutti gli allevamenti − obbligo per i macelli di suini di garantire almeno settimanalmente lo svuotamento delle

stalle ai fini della completa e corretta pulizia e disinfezione − disposizioni specifiche per il lavaggio e disinfezione degli automezzi negli allevamenti e

presso gli impianti di macellazione − aumento del numero di campioni da prelevare ai fini del controllo della MVS negli

allevamenti con più unità strutturali (20 campioni per capannone fino ad un massimo di 120 per allevamento)

− negli allevamenti della Provincia di Brescia (al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza) che movimentano animali controlli ogni 28 giorni e prenotifica dell’invio al Servizio Veterinario di destinazione.

Tali misure hanno consentito di confinare la malattia nel territorio del Distretto di Orzinuovi e, in particolare, nei tre Comuni di Borgo San Giacomo, San Paolo e Orzinuovi dove si sono verificati tutti i focolai a partire dal 10 agosto fino al 22 ottobre 2007.

Alla fine del mese di ottobre 2007, in considerazione del ripetersi di focolai di origine sconosciuta in questa zona, si è ipotizzata l’adozione di un intervento straordinario tendente a eradicare definitivamente la MVS dal territorio della Provincia di Brescia limitando il rischio di possibile diffusione ad altre zone. Piano di depopolamento nel Distretto di Orzinuovi Nel mese di ottobre 2007 è stata presentata al Ministero della Salute una proposta di Piano di depopolamento della zona del Distretto di Orzinuovi maggiormente interessata dai focolai di MVS, in base alla quale: − considerato che tutti i focolai nella zona interessata si sono sviluppati all’interno di

preesistenti zone di protezione e, più precisamente entro un raggio di 2 km da precedenti focolai

− prendendo spunto dalla possibilità prevista dalle normative di recepimento della Direttiva 02/119/CEE (D.P.R. 17 maggio 1996, n.362) di estendere alcune delle misure previste per le aziende sede di focolaio anche alle aziende che per la loro ubicazione, la tipologia dei fabbricati o eventuali contatti con le aziende sede di focolaio fossero considerate “sospette di contaminazione”

si è previsto: − di considerare come “sospetti di contaminazione” tutti gli allevamenti (n°15) situati

all’interno della zona di protezione, nel raggio di 2 km dagli ultimi 8 focolai notificati nel territorio del Distretto di Orzinuovi e di controllare gli animali abbattuti a scopo di sorveglianza epidemiologica;

− di procedere all’abbattimento e distruzione degli animali presenti in tali allevamenti previa esecuzione di un intervento straordinario di derattizzazione

− di procedere, al temine delle operazioni di abbattimento e distruzione e di pulizia e disinfezione delle aziende, al controllo degli allevamenti (n.12) presenti nella restante area della zona di protezione (raggio da 2 a 3 km) convenzionalmente denominata “zona tampone”

− di ripetere tale controllo a distanza di 28 giorni − di prevedere il fermo per un periodo di 6 mesi a partire dal termine delle operazioni

di abbattimento e distruzione di tutte le aziende presenti nella zona soggetta a depopolamento (n.15 aziende depopolate + n.8 aziende sede di precedente focolaio )

− di consentire il ripopolamento di queste aziende e di quelle sede di focolaio anche se al di fuori della zona di depopolamento solo dopo la verifica del possesso di specifiche norme di biosicurezza stabilite di concerto con il Centro di Referenza.

A seguito del parere favorevole del Ministero della Salute, in data 9 novembre 2007 sono iniziate le operazioni di abbattimento e distruzione che si sono concluse il 30 novembre 2007. Successivamente, si è proceduto a:

− 3 dicembre 2007: primo controllo nelle 13 aziende situate nella “zona tampone” (con esito favorevole)

− 27 dicembre 2007: approvazione da parte della Giunte Regionale della Lombardia di un provvedimento che prevede il fermo per un periodo di 6 mesi a partire dal termine delle operazioni di abbattimento e distruzione di tutte le aziende presenti nella zona soggetta a depopolamento e consentire il ripopolamento di queste aziende e di quelle sede di focolaio anche se al di fuori della zona di

depopolamento solo dopo la verifica del possesso di specifiche norme di biosicurezza

− 31 dicembre 2007: secondo controllo nelle 13 aziende situate nella “zona tampone” (con esito favorevole)

− 3 gennaio 2008: revoca della zona di protezione e inizio dei controlli nelle aziende della zona di sorveglianza (che comprende territori delle ASL di Brescia e di Cremona)

− 14 gennaio 2008: a seguito dell’esito favorevole dei controlli in tutte le aziende, revoca della zona di sorveglianza da parte delle ASL di Brescia e di Cremona.

Provvedimenti a seguito della Decisione che modifica la Decisione 2005/779/CE con la sospensione dell’accreditamento alla Provincia di Brescia A seguito dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione che modifica la Decisione 2005/779/CE con la sospensione dell’accreditamento alla Provincia di Brescia, a partire dal 14 gennaio 2008 si è proceduto a:

− bloccare la movimentazione dei suini dagli allevamenti della Provincia di Brescia verso il restante territorio regionale e nazionale

− sottoporre a ricontrollo gli allevamenti della Provincia di Brescia in modo da effettuare presso ciascun allevamento i due controlli a distanza di 28-40 giorni previsti dalla Decisione 2005/779/CE ai fini del riaccreditamento della Provincia e considerando validi, a questo fine, l’ultimo controllo eventualmente effettuato prima del 14 gennaio 2008.

In data 22 febbraio 2008 le ASL di Brescia e Vallecamonica hanno completato il secondo controllo di tutti gli allevamenti operanti sul territorio provinciale .

Di conseguenza nella riunione del SCoFCAH del 4 e 5 marzo 2008 è stata adottata una nuova Decisione che ha nuovamente riconosciuto la Provincia di Brescia come territorio libero da MVS. Criticità del sistema di sorveglianza della MVS L’esperienza maturata in campo e le informazioni raccolte nel corso delle indagini epidemiologiche svolte in occasione dei focolai di MVS, hanno evidenziato una serie di aspetti critici che devono essere affrontati con particolare cura al fine di non vanificare le misure di prevenzione e di controllo messe in atto nei confronti della MVS stessa. Premesso che il monitoraggio della situazione sanitaria degli allevamenti è sufficientemente garantito dall’attuazione del “piano di controllo” predisposto dal Ministero della Salute, che è già stato rivisto alla luce della situazione epidemiologica nazionale e nel breve periodo verrà adottato, è indispensabile definire alcune misure straordinarie di controllo tese a verificare gli aspetti più critici del sistema di prevenzione, rappresentati da:

1) adeguata informazione/formazione degli allevatori: norma vigente – buone prassi conduzione allevamenti

2) condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli 3) lavaggio e disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali; 4) movimentazione degli animali di scarto e da riforma 5) modalità di stoccaggio, raccolta, trasporto dei sottoprodotti di origine animale (SOA)

Piano di controllo straordinario MVS per l’anno 2008 Il Piano straordinario si basa su due tipologie di attività:

− una azione di formazione specifica destinata sia al personale dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL che agli operatori del settore (in particolare allevatori – tecnici delle organizzazioni di categoria – trasportatori)

− un programma di controllo sui vari punti risultati critici nel corso delle epizoozie del 2006 e 2007.

1) FORMAZIONE Si prevede la realizzazione di un evento formativo organizzato dalla DG Sanità e destinato a personale Veterinario dei DPV delle ASL da tenersi entro la fine di aprile secondo il programma allegato (Allegato 3.1). Successivamente i DPV delle ASL dovranno organizzare analoghe iniziative destinate alla formazione degli operatori del settore (in particolare allevatori – tecnici delle organizzazioni di categoria – trasportatori) utilizzando come docenti i Veterinari che hanno partecipato ai corsi regionali e con il coinvolgimento, se ritenuto opportuno, delle Sezioni Provinciali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Queste iniziative devono svolgersi entro la fine del 2008 e via via rendicontate alla DG Sanità (numero di iniziative, numero di partecipanti, breve relazione sull’esito dell’iniziativa). 2) PIANO DI CONTROLLO Il Piano di controllo che, come detto, si integra con l’attività di monitoraggio presso gli allevamenti prevista dal Piano nazionale, si basa su verifiche presso gli allevamenti, i macelli e i punti di lavaggio e disinfezione degli automezzi e presso i punti di raccolta, trasporto, deposito e trattamento dei SOA secondo le procedure sotto indicate. 2.1) BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI Considerata la rilevanza che il rispetto delle misure di biosicurezza rappresenta nella prevenzione dell’introduzione e diffusione della MVS, si ritiene necessaria l’esecuzione di un controllo nel corso del 2008 presso almeno l’80 % degli allevamenti con più di 20 capi e tutte le stalle di sosta per la verifica dei seguenti 10 requisiti minimi indispensabili per garantire un sufficiente grado di biosicurezza. Requisiti minimi degli allevamenti/stalle di sosta da verificare

1. L’allevamento deve disporre di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare l’accesso di mezzi e persone

2. Presenza all’ingresso di cartelli ben visibili di divieto di accesso per le persone non autorizzate

3. Registrazione dell’ingresso di visitatori ed automezzi 4. Disponibilità di indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e

di vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti)

5. Presenza di una piazzola di disinfezione con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi in ingresso

6. Disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)

7. Aggiornamento nei tempi previsti dal DPR 317/96 del registro di carico e scarico 8. Comunicazione all’ente delegato entro 7 gg. delle movimentazioni per partita, per la

registrazione in BDR 9. Presenza di modalità operative o strutture che garantiscano che gli scarti vengano

caricati esclusivamente all’esterno del perimetro aziendale 10. Presenza di una cella frigorifera per la conservazione dei morti e di modalità operative

o strutture che garantiscano che le carcasse siano caricate senza che gli automezzi per il trasporto dei SOA entrino nel perimetro aziendale

Inoltre, nelle stalle di sosta, la verifica dovrà riguardare anche:

− la puntuale e corretta gestione dell’anagrafe − il rispetto del vincolo alla destinazione degli animali (solo direttamente verso il

macello) ai sensi del presente Decreto − il rispetto del divieto di introduzione di animali da riforma e di scarti ai sensi del

presente Decreto. La priorità di intervento deve riguardare gli allevamenti sede di focolaio nel corso del 2007 e gli allevamenti situati nel territorio del distretti veterinari con forte densità suinicola. Al fine di agevolare l’attività di controllo si allega un modello di verbale di sopralluogo (Allegato 3.2) da utilizzare nel corso delle verifiche e da rilasciare in copia al responsabile dell’allevamento/stalla di sosta con l’indicazione, se del caso, delle eventuali prescrizioni e dei tempi di adeguamento accordati per la rimozione delle carenze evidenziate. Resta inteso che se nel corso delle verifiche dovessero emergere delle violazioni di specifiche normative, si dovrà anche procedere alla irrogazione delle relative sanzioni.

2.2) LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI La verifica di questo aspetto si basa sull’esecuzione di un controllo presso tutti gli impianti di lavaggio destinati al lavaggio e disinfezione degli automezzi che trasportano suini al fine di:

− effettuare una mappatura dei punti di lavaggio e disinfezione − valutare la presenza dei seguenti requisiti minimi necessari per lo svolgimento

corretto delle operazioni di lavaggio e disinfezione Requisiti minimi degli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi trasporto suini da verificare

1. Disponibilità di attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l’eliminazione dello strame

2. Disponibilità di attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell’automezzo 3. Disponibilità di attrezzature idonee alla disinfezione dell’automezzo

4. Disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)

5. Presenza di strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e disinfezione

6. Presenza di adeguate procedure per l’esecuzione delle operazioni di lavaggio e disinfezione

Al fine di agevolare l’attività di controllo si allega un modello di verbale di sopralluogo (Allegato 3.3) da utilizzare nel corso delle verifiche e da rilasciare in copia al responsabile del punto di lavaggio/disinfezione con l’indicazione, se del caso, delle eventuali prescrizioni e dei tempi di adeguamento accordati per la rimozione delle carenze evidenziate. Resta inteso che se nel corso delle verifiche dovessero emergere delle violazioni di specifiche normative, si dovrà anche procedere alla irrogazione delle relative sanzioni. Si segnala che sono in corso delle valutazioni in merito alla possibilità di stabilire degli indicatori analitici che consentano di monitorare l’efficacia delle operazioni di lavaggio e disinfezione; tali indicatori (una volta stabiliti) saranno comunicati al fine dell’esecuzione di controlli a campione nei punti di lavaggio. 2.3) CONTROLLI PRESSO GLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE Oltre alla verifica dei punti di lavaggio e disinfezione annessi agli impianti di macellazione (di cui al punto precedente) presso gli impianti di macellazione di suini una particolare attenzione deve essere posta nell’esecuzione della seguente attività di controllo:

− Verifica dei documenti di trasporto (mod 4) per • escludere passaggi di animali da riforma e di scarti dalle stalle di sosta • escludere il carico successivo di animali in diversi allevamenti (multicarichi)

− Verifica dell’identificazione di tutti gli animali da riforma e degli scarti, oltre che secondo quanto previsto dal D.P.R. 317/96, anche mediante l’apposizione di marca auricolare riportante il “codice aziendale” dell’allevamento da cui sono stati spediti

− Verifica che gli automezzi che trasportano gli animali al macello siano accompagnati dal certificato di avvenuto lavaggio e disinfezione prima del carico

− Verifica che gli automezzi una volta effettuato lo scarico siano sottoposti a idonee operazioni di lavaggio e disinfezione presso il macello

− Verifica della corretta gestione dei SOA presso l’impianto (modalità di raccolta, stoccaggio e spedizione in base alle Categorie di appartenenza)

Di tutti i controlli effettuati deve essere redatta apposita verbalizzazione in modo da consentire la rendicontazione dei risultati alla fine del 2008 secondo modalità che verranno specificate in seguito. 2.4) GESTIONE SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE L’attività di controllo deve riguardare (oltre alla gestione dei SOA presso gli allevamenti e gli impianti di macellazione come indicato ai punti precedenti) l’attività di trasporto, di stoccaggio

temporaneo e di trattamento delle carcasse e degli altri sottoprodotti di origine suina con l’esecuzione di almeno un controllo presso tutti i trasportatori di SOA e gli impianti di transito e trattamento di SOA di origine suina. Per quanto riguarda l’attività di trasporto la verifica si basa sull’esecuzione di un controllo presso tutte le ditte che effettuato tale attività al fine di:

− effettuare una mappatura dei trasportatori di SOA acquisendo, per ciascuno di essi, informazioni in merito a: • tipologia di materiali trasportati • ditte di origine dei materiali • ditte di destinazione dei materiali

− valutare il rispetto delle norme relative al trasporto dei SOA con particolare riguardo a: • mantenimento dei requisiti strutturali dei mezzi di trasporto • adeguatezza delle procedure per le operazioni di sanificazione e disinfezione

degli automezzi e loro effettiva applicazione • presenza di adeguata documentazione attestante gli impianti di transito e/o

trattamento presso i quali vengono trasportati i SOA • presenza e congruenza delle registrazioni del trasporto dei SOA

Per quanto riguarda, invece, i controlli sugli impianti di transito e gli impianti di trattamento, la verifica si basa sulla valutazione, in particolare, dei seguenti aspetti: IMPIANTI DI TRANSITO DI MATERIALE DI CATEGORIA 1 – 2 e/o 3

− corrette modalità di identificazione e separazione tra materiali di differente categoria − rispetto delle norme di biosicurezza dell’impianto

• verifica dei sistemi di protezione contro animali nocivi, insetti e roditori • verifica sistemi di pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi

di trasporto • verifica dei sistemi di movimentazione del materiale

− rispetto norme di biosicurezza nell’attività di trasporto in ingresso e in uscita − verifica della tempistica di deposito del materiale − verifica della presenza e congruenza delle registrazioni dello stoccaggio dei SOA

IMPIANTI DI TRATTAMENTO MATERIALE CATEGORIA 1 – 2 e/o 3

− corrette modalità di identificazione e separazione tra materiali di differente categoria − rispetto delle norme di biosicurezza dell’impianto

• verifica dei sistemi di protezione contro animali nocivi, insetti e roditori • verifica sistemi di pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi

di trasporto • verifica dei sistemi di movimentazione del materiale

− rispetto norme di biosicurezza nell’attività di trasporto in ingresso − verifica della tempistica di smaltimento del materiale − verifica della presenza e congruenza delle registrazioni del trattamento dei SOA − verifica della validazione del metodo di trattamento

Al fine di agevolare l’attività di controllo si allega un modello di verbale di sopralluogo (Allegato 3.4) da utilizzare nel corso delle verifiche e da rilasciare in copia al responsabile del trasporto/transito/trattamento dei SOA con l’indicazione, se del caso, delle eventuali prescrizioni e dei tempi di adeguamento accordati per la rimozione delle carenze evidenziate. Resta inteso che se nel corso delle verifiche dovessero emergere delle violazioni di specifiche normative, si dovrà anche procedere alla irrogazione delle relative sanzioni.

ALLEGATO 3.1

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI VETERINARI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE VETERINARI DELLE ASL DELLA LOMBARDIA

MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO – ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Mattina 9,00 – 13,00 Presentazione del Corso (9,00 – 9,15) La MVS – Eziopatogenesi e epidemiologia (9,15 – 9,45) La MVS – Normativa comunitaria e nazionale e regionale (9,45 – 10,15) Il Piano nazionale di controllo della MVS (10,15 – 10,45) La Normativa regionale e il Piano di controllo straordinario regionale della MVS (11,00 – 11,30) Norme di biosicurezza negli allevamenti e modalità di controllo (11,30 – 12,30) Pomeriggio 14,00 – 17,00 Norme di pulizia e disinfezione (aziende – automezzi – macelli) e modalità di controllo (14,00 – 14,45) Norme sul trasporto degli animali (benessere e igiene) e modalità di controllo (14,45 – 15,30) Norme sulla raccolta, trasporto, deposito e trattamento dei SOA e modalità di controllo (15,30 – 16,15) Discussione finale e conclusioni (16,15 – 17,00)

Edizioni: 3 x 40 partecipanti ciascuna Prima edizione a Milano per

ASL Numero partecipantiComo 5 Lecco 4 Milano 3 Milano 1 5 Milano 2 5 Milano 3 5 Pavia 5 Sondrio 4 Varese 4 TOTALE 40

Seconda edizione a Brescia per

ASL Numero partecipantiBergamo 16 Brescia 20 Vallecamonica 4 TOTALE 40

Terza edizione a Cremona per

ASL Numero partecipantiCremona 16 Mantova 16 Lodi 8 TOTALE 40

ALLEGATO 3.2 QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI BIOSICUREZZA PER MVS NELL’ALLEVAMENTO SUINO Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |___|___|___|___|___|___|___|___| Focolaio MVS nel 2006 o 2007: SI NO Situato in Zona di Protezione nel 2006 o 2007: SI NO Proprietario/Detentore _____________________________________________________ Provincia _______ Comune ___________________ Località ______________________ Soccida SI NO SOCCIDANTE ______________________________________________________________

N° RIPRODUTTORI PRESENTI ______________ N° CAPI PRESENTI _______________ INDIRIZZO PRODUTTIVO:

RIPRODUZIONE CICLO APERTO RIPRODUZIONE CICLO CHIUSO INGRASSO RIPRODUZIONE CON VENDITA ALLO SVEZZAMENTO SVEZZAMENTO O SITO 2 :

RIPRODUZIONE PRODUZIONE MISTO

INGRASSO O SITO 3 : RIPRODUZIONE PRODUZIONE MISTO

STALLA DI SOSTA

VERIFICA REQUISITI MINIMI

1 L’allevamento dispone di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare

l’accesso di mezzi e persone? SI NO

2 Sono presenti e ben visibili all’ingresso cartelli di divieto di accesso per le persone non autorizzate? SI NO

3 E’ prevista la registrazione dell’ingresso di visitatori ed automezzi? SI NO

4 Sono disponibili indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del

personale SI NO

e vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti) ? SI NO

5 E’ presente una piazzola di disinfezione con apparecchiature fisse a pressione

per la disinfezione degli automezzi in ingresso ? SI NO

6 Sono disponibili in quantità sufficienti disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini)? SI NO

7 Il registro di carico e scarico è aggiornato nei tempi previsti dal DPR 317/96?

SI NO

8 Le movimentazioni per partita, per la registrazione in BDR, sono comunicate all’ente delegato entro 7 gg. ? SI NO

9 Sono presenti modalità operative o strutture che garantiscono che gli scarti

vengano caricati esclusivamente all’esterno del perimetro aziendale? SI NO

10 E’ presente una cella frigorifera per la conservazione dei morti ? SI NO

e modalità operative o strutture che garantiscono che le carcasse siano caricate senza che gli automezzi per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale entrino nel perimetro aziendale ? SI NO

Prescrizioni ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Le carenze devono essere rimosse entro …………………...…... Data del sopralluogo ……………………….. Firma Veterinario Ufficiale che ha effettuato il sopralluogo …….……………………………… Per presa visione: Firma Proprietario/Detentore ……………………..…………………………

ALLEGATO 3.3 QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI DEI PUNTI DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DI SUINI DATI IDENTIFICATIVI Proprietario______________________________________________________________ Indirizzo Provincia _______ Comune ___________________ Località ______________________

TIPOLOGIA:

ANNESSO AD ALLEVAMENTO Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |___|___|___|___|___|___|___|___|

ANNESSO A STALLA DI SOSTA Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |___|___|___|___|___|___|___|___|

ANNESSO A MERCATO Codice identificazione (DPR 317/96) |___|___|___|___|___|___|___|___|

ANNESSO A IMPIANTO DI MACELLAZIONE RICONOSCIUTO Approval number (Reg. 853/2004) |___|___|___|___|___|___|___|___|

ANNESSO A IMPIANTO DI MACELLAZIONE A CAPACITÀ LIMITATA Numero identificazione azienda (D.l.vo 286/94) |___|___|___|___|___|___|___|___|

AUTONOMO: DESTINATO SOLO A LAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO ANIMALI DESTINATO A LAVAGGIO AUTOMEZZI DI VARIE TIPOLOGIE

VERIFICA REQUISITI MINIMI PER PUNTI DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

AUTOMEZZI

1. Sono disponibili attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l’eliminazione dello strame ? SI NO

2. Sono disponibili attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell’automezzo ? SI NO 3. Sono disponibili attrezzature idonee alla disinfezione dell’automezzo ? SI NO 4. Sono disponibili in quantità sufficienti disinfettanti di provata efficacia nei confronti del

virus della MVS (gluteraldeide ed aldeidi affini) ? SI NO 5. Sono presenti strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e

disinfezione ? SI NO 6. Il responsabile dell’impianto ha predisposto e ha adottato adeguate procedure per

l’esecuzione delle operazioni di lavaggio e disinfezione ? SI NO Prescrizioni ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Le carenze devono essere rimosse entro …………………...…... Data del sopralluogo ……………………….. Firma Veterinario Ufficiale che ha effettuato il sopralluogo …….……………………………… Per presa visione: Firma Proprietario/Responsabile ………………..…………………………

ALLEGATO 3.4 QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI DEI TRASPORTARI – IMPIANTI DI TRANSITO – IMPIANTI DI TRATTAMENTO SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DATI IDENTIFICATIVI Proprietario______________________________________________________________ Indirizzo Provincia _______ Comune ___________________ Località ______________________

CATEGORIA SOA: 1

2 3 TIPOLOGIA:

TRASPORTO SOA ATTIVITÀ AUTONOMA ANNESSO IMPIANTO TRANSITO

ANNESSO IMPIANTO TRATTAMENTO

IMPIANTO TRANSITO

IMPIANTO TRATTAMENTO

VERIFICA ATTIVITA’ DI TRASPORTO SOA

1. Sono mantenuti i requisiti strutturali dei mezzi di trasporto ? SI NO 2. Le procedure per le operazioni di sanificazione e disinfezione degli automezzi sono

adeguate e vengono effettivamente applicate ? SI NO 3. E’ presente una adeguata documentazione attestante gli impianti di transito e/o

trattamento presso i quali vengono trasportati i SOA ? SI NO 4. E’ presente la registrazione del trasporto dei SOA e è congrua con l’attività svolta ?

SI NO

MATERIALE RACCOLTO

Tipologia di materiale

categoria specie animale Ditta di provenienza

(denominazione e indirizzo)

quantità di materiale

raccolto nel 2007

MATERIALE CONSEGNATO

Tipologia di materiale

categoria specie animale Ditta di destinazione

(denominazione e indirizzo)

quantità di materiale

consegnato nel 2007

VERIFICA IMPIANTI DI TRANSITO DI MATERIALE DI CATEGORIA 1 – 2 E/O 3

1. Le modalità di identificazione e separazione tra materiali di differente categoria sono corrette ? SI NO

2. Le norme di biosicurezza dell’impianto sono rispettate con particolare riguardo a:

• presenza e adeguatezza dei sistemi di protezione contro animali nocivi, insetti e roditori SI NO

• adeguatezza dei sistemi di pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi di trasporto SI NO

• adeguatezza dei sistemi di movimentazione del materiale SI NO 3. Le norme di biosicurezza nell’attività di trasporto in ingresso e in uscita vengono

rispettate ? SI NO 4. La tempistica di deposito del materiale è corretta ? SI NO 5. E’ presente la registrazione dello stoccaggio dei SOA e è congrua con l’attività svolta ?

SI NO

VERIFICA IMPIANTI DI TRATTAMENTO MATERIALE CATEGORIA 1 – 2 E/O 3 1. Le modalità di identificazione e separazione tra materiali di differente categoria sono

corrette ? SI NO

2. Le norme di biosicurezza dell’impianto sono rispettate con particolare riguardo a: • presenza e adeguatezza dei sistemi di protezione contro animali nocivi, insetti e

roditori SI NO • adeguatezza dei sistemi di pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei locali e dei

mezzi di trasporto SI NO • adeguatezza dei sistemi di movimentazione del materiale SI NO

3. Le norme di biosicurezza nell’attività di trasporto in ingresso vengono rispettate ? SI NO

4. La tempistica di trattamento del materiale è corretta ? SI NO

5. E’ presente la registrazione del trattamento dei SOA e è congrua con l’attività svolta ? SI NO

6. Il metodo di trattamento è stato valicato ? SI NO

Prescrizioni ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Le carenze devono essere rimosse entro …………………...…... Data del sopralluogo ……………………….. Firma Veterinario Ufficiale che ha effettuato il sopralluogo …….……………………………… Per presa visione: Firma Proprietario/Responsabile ………………..…………………………