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Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva” Testo coordinato con le disposizioni contenute nel DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017) Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», come integrata e modificata dalla legge 7 agosto 2012, n. 133; 1 Visti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; 2 Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996; Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002, recante «Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002; Vista la decisione del Consiglio dell’Unione Europea, n. 2013/488/UE del 23 settembre 2013 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE 3 ; Vista la decisione della Commissione europea 2015/444/UE, Euratom del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE; Visto il regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; Visto l’accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all’accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, recante «Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008; 1 Paragrafo così modificato dall’art. 1, comma 1, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 2 Paragrafo inserito dall’art. 1, comma 2, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 3 Paragrafo così modificato dall’art.1, comma 3, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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DecretodelPresidentedelConsigliodeiministri6novembre2015,n.5

recante“DisposizioniperlatutelaamministrativadelsegretodiStatoedelleinformazioniclassificateeadiffusioneesclusiva”

TestocoordinatoconledisposizionicontenutenelDPCM2ottobre2017,n.3

(GazzettaUfficialen.257del3novembre2017)

Vista la legge3agosto2007,n.124,recante«Sistemadi informazioneper lasicurezzadellaRepubblica e nuova disciplina del segreto», come integrata e modificata dalla legge 7agosto2012,n.133; 1Visti ildecretolegislativo18aprile2016,n.50,recante“Codicedeicontrattipubblici”elalegge20maggio2016,n.76,recante“Regolamentodelleunionicivilitrapersonedellostessosessoedisciplinadelleconvivenze”;2

Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e iseguenti atti: Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni,approvatodalConsigliodelNordAtlanticoindata21giugno1996;DocumentoC-M(2002)49«La sicurezza in seno all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dalConsigliodelNordAtlanticoindata26marzo2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002, recante «Schemanazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologiedell’informazione, ai finidella tuteladelle informazioni classificate, concernenti la sicurezzainternaedesternadelloStato»,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.131del6giugno2002;

VistaladecisionedelConsigliodell’UnioneEuropea,n.2013/488/UEdel23settembre2013sullenormedisicurezzaperproteggereleinformazioniclassificateUE3;

Vista la decisione della Commissione europea 2015/444/UE, Euratom del 13 marzo 2015sullenormedisicurezzaperproteggereleinformazioniclassificateUE;

Visto il regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio2001,relativoall’accessodelpubblicoaidocumentidelParlamentoeuropeo,delConsiglioedellaCommissione;

Visto l’accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e ilConsigliorelativoall’accessodapartedelParlamentoeuropeoalleinformazionisensibilidelConsiglionelsettoredellapoliticadisicurezzaedidifesa;

Visto il decretodelPresidentedel Consigliodeiministri 8 aprile2008, recante «Criteri perl’individuazionedellenotizie,delleinformazioni,deidocumenti,degliatti,delleattività,dellecoseedei luoghisuscettibilidiessereoggettodisegretodiStato»,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.90del16aprile2008;

1 Paragrafo così modificato dall’art. 1, comma 1, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 2 Paragrafo inserito dall’art. 1, comma 2, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 3 Paragrafo così modificato dall’art.1, comma 3, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante«Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere diclassifica, dei criteri d’individuazionedellematerie oggettodi classifica nonchédeimodi diaccessoneiluoghimilitariodefinitidiinteresseperlasicurezzadellaRepubblica»,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.154del6luglio2009;

VistoildecretodelPresidentedelConsigliodeiministri22luglio2011,recante«DisposizioniperlatutelaamministrativadelsegretodiStatoedelleinformazioniclassificate»,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.203del1°settembre2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 1, e ss.mm.ii.,recante«Regolamentodisciplinantel’organizzazioneedilfunzionamentodegliarchividelDIS,AISEeAISI»,pubblicato,percomunicato,nellaGazzettaUfficialen.178del1°agosto2012;

VistoildecretodelPresidentedelConsigliodeiministri26ottobre2012,n.2,recante,nellaparteII,«AccertamentopreventivoperilrilasciodelNullaOstadiSicurezza»,pubblicato,percomunicato,nellaGazzettaUfficialen.273del22novembre2012;

Visto l’accordointeristituzionaledel12marzo2014tra ilParlamentoeuropeoe ilConsigliorelativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest’ultimodelleinformazioniclassificatedetenutedalConsigliosumateriechenonrientranonelsettoredellapoliticaesteraedisicurezzacomune;

Visto l’articolo3,della legge3agosto2007,n.124,checonsentealPresidentedelConsigliodei ministri di delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva ad unMinistrosenzaportafogliooaunSottosegretariodiStato,denominati«Autoritàdelegata»;

Vistol’articolo43,dellalegge3agosto2007,n.124,checonsentel’adozionediregolamentiinderoga alle disposizioni dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ss.mm.ii. e,dunque,inassenzadelpareredelConsigliodiStato;

Vistol’articolo4,comma3,letteral),dellalegge3agosto2007,n.124,cosìcomemodificatocondecreto-legge1° luglio2009,n. 78, convertito con legge3agosto2009,n. 102, il qualeprevede che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura l’attuazione delledisposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito regolamentoadottatoaisensidell’art.1,comma2dellamedesimalegge3agosto2007,n.124,aifinidellatutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresìsullalorocorrettaapplicazione;

Visti il Decreto delMinistro dell’Interno 9 gennaio 2008, recante “Individuazione delleinfrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale”, il Decreto legislativo 11aprile 2011, n. 61, recante “Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recantel’individuazionee ladesignazionedelle infrastrutture criticheeuropeee lavalutazionedellanecessitàdimigliorarnelaprotezione”edilDecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistridel17febbraio2017,“Direttivarecanteindirizziperlaprotezioneciberneticaelasicurezzainformaticanazionali”;4

4 Paragrafo inserito dall’art. 1, comma 4, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Ravvisata l’esigenza di armonizzare ed integrare le vigenti disposizioni che disciplinano laprotezionee latutelaamministrativadelle informazionicopertedasegretodiStatoequelleclassificate con le disposizioni normative in materia di contratti pubblici, antimafia,prevenzione alla corruzione e di tutela delle attività strategiche di rilevanza nazionaleintervenutesuccessivamenteall’entratainvigoredeldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri22luglio2011,n.4;

AcquisitoilpareredelComitatoparlamentareperlasicurezzadellaRepubblica;

SentitoilComitatointerministerialeperlasicurezzadellaRepubblica;Adotta

il seguente regolamento:

CAPOIPrincipidisicurezzadelleinformazioni

Art.1

Definizioni

1.Aifinidelpresenteregolamentosiintendeper:

a)“legge”,lalegge3agosto2007,n.124esuccessivemodificazioniedintegrazioni;

b) “Sicurezza delle informazioni”, la salvaguardia e la continua e completa protezione delleinformazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, attraversol’adozionedinormeeprocedure, organizzative edesecutive, nei settoridelle abilitazionidisicurezza,dellasicurezzafisica,dellatecnologiadelleinformazioniedellecomunicazioni;

c) “Autorità nazionale per la sicurezza” (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministrinell’eserciziodellefunzioniditutelaamministrativadelsegretodiStatoedelleinformazioniclassificateoadiffusioneesclusiva;

d)“Autoritàdelegata”, ilMinistrosenzaportafoglioo ilSottosegretariodiStatodelegatodalPresidentedelConsigliodeiMinistriaisensidell’articolo3dellalegge;

e) “Organizzazione nazionale di sicurezza”, il complesso di Organi, Uffici, unitàamministrative, organizzative, produttive o di servizio della Pubblica amministrazione e diogni altra persona giuridica, ente, associazione od operatore economico legittimati allatrattazionediinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato,lecui finalità consistono nell’assicurare modalità di gestione e trattazione uniformi e sicure,nonchéprotezioneininterrottaalleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

f)“SegretodiStato”,ilsegretocomedefinitodall’articolo39,comma1,dellalegge;

g)“InformazionecopertadasegretodiStato”, l’informazione, lanotizia, ildocumento, l’atto,l’attività,lacosaoilluogosuiqualiilvincolodelsegretodiStatosiastatoappostoooppostoeconfermatoe,ovepossibile,annotato;

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h) “Classifica di segretezza”, il livello di segretezza attribuito ad un’informazione ai sensidell’articolo 42 della legge e dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio deiministrin.7del12giugno2009;

i)“Necessitàdiconoscere”,ilprincipioinbasealqualel’accessoalleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStatoèconsentitoesclusivamenteallepersonechenehannonecessitàperlosvolgimentodelproprioincarico;

l) “Necessità di condividere”, il principio in base al quale l’informazione classificata o adiffusioneesclusivapuòesserdiffusanellimitatoecontrollatocircuitodicolorochenehannonecessitàperlosvolgimentodelproprioincarico;

m) “Originatore”, il soggetto pubblico o privato che ha apposto la classifica di segretezzaall’informazione ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della legge e dell’art. 4, comma 7, deldecretodelPresidentedelConsigliodeiministrin.7del12giugno2009;5

n)“Qualificadisicurezza”o“qualifica”, lasiglaoaltrotermineconvenzionale(es.NATO,UE,altre) che, attribuita ad un’informazione, classificata e non, indica l’organizzazioneinternazionaleodell’Unioneeuropeaoilprogrammaintergovernativodiappartenenzadellastessaeilrelativoambitodicircolazione;

o)“Informazioneclassificata”,ogni informazione,atto,attività,documento,materialeocosa,cui sia stataattribuitaunadelleclassifichedi segretezzaprevistedall’articolo42, comma3,dellalegge;

p) “Documento classificato”, l’informazione classificata rappresentata in forma grafica,fotocinematografica,elettromagnetica,informaticaoinognialtraforma;

q) “Materiale classificato”, qualsiasi oggetto, cosa o componente di macchinario, prototipo,equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso ilsoftware operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente oelettronicamente, finitoo incorsodi lavorazione,compresi imaterialiper lasicurezzadellecomunicazioni(COMSEC), iCommunicationandInformationSystem(CIS),nonchéiprodottidella Tecnologia dell’Informazione (Information and Communication Technology - ICT)copertidaunaclassificadisegretezza;

r) “Declassifica”, la riduzione ad un livello inferiore o l’eliminazione della classifica disegretezzagiàattribuitaadun’informazione;

s)“Informazioninonclassificatecontrollate”, le informazioninonclassificateche, inragionedella lorosensibilità,richiedonomisurediprotezioneminime, individuatenelledisposizioniapplicativedelpresentedecreto;

t) “Trattazionedelle informazioni classificate, adiffusioneesclusivao coperteda segretodiStato”, la gestione, l’accesso, la conoscenza, la consultazione, l’elaborazione, la selezione,

5 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 5, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, lacomunicazionedelle informazioniclassificateocopertedasegretodiStatooadiffusioneesclusiva;

u)“Gestionedeidocumenticlassificati,adiffusioneesclusivaocopertidasegretodiStato”,laprotezione fisica, logica e tecnica, l’originazione, la spedizione, la contabilizzazione, ladiramazione, la ricezione, la registrazione, la riproduzione, la conservazione, la custodia,l’archiviazione, il trasporto e la distruzione legittima dei documenti classificati, nonché lapreparazionedeirelativiplichi;v) “Informazioni a diffusione esclusiva”, informazioni la cui diffusione è limitata al solo ambito nazionale italiano, unitamente o meno ad uno o più ambiti nazionali stranieri, per motivi di protezione di interessi strategici nazionali e delle relazioni con Paesi stranieri negli ambiti di cui all’articolo 40, attraverso la limitazione della conoscibilità di informazioni a persone in possesso della sola cittadinanza italiana, unitamente o meno a persone che posseggono la sola cittadinanza di uno o più Paesi stranieri, mediante l’indicazione “ESCLUSIVO ITALIA” ovvero “ESCLUSIVO ITALIA e (denominazione del o dei Paesi stranieri)”;

z) “Nulla osta di sicurezza” per le persone fisiche - in seguito NOS - il provvedimento chelegittima alla trattazione di informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO oRISERVATISSIMOcolorochehannolanecessitàdiconoscerle;

aa)“Violazionedellasicurezza”,azioniodomissionicontrarieadunadisposizioneinmateriadi protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, chepotrebberometterearepentaglioocompromettereleinformazionistesse;

bb)“Compromissionediinformazioniclassificate”,laconseguenzanegativadiviolazionedellasicurezzachederivadallaconoscenzadiinformazioniclassificateocopertedasegretodiStatodapartedipersonanonautorizzataovverononadeguatamenteabilitataaifinidellasicurezzaochenonabbialanecessitàdiconoscerle;

cc) “Operatore economico”, l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o ilraggruppamento o il consorzio di essi, come definiti all’articolo 3, comma 1, lett. p), deldecretolegislativo18aprile2016,n.50;6

dd) “Nulla Osta di Sicurezza Industriale Strategico” (NOSIS), il provvedimento che abilital’operatore economico, la cui attività assume rilevanza strategicaper gli interessi nazionali,allatrattazionediinformazioniclassificateeallapartecipazioneagared’appaltoeprocedurefinalizzate all’affidamento di contratti classificati e qualificati NATO e UE e alla relativaesecuzione;

ee)“AbilitazionePreventiva”(AP),ilprovvedimentocheconsenteall’operatoreeconomicolapartecipazione a gare d’appalto o a procedure classificate finalizzate all’affidamento dicontratticlassificatiRISERVATISSIMOeSEGRETOovveroqualificati;

ff) “Nulla Osta di Sicurezza Industriale” (NOSI), il provvedimento che abilita l’operatoreeconomicoallatrattazioneegestionediinformazioniclassificateeconsentediparteciparea

6 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 6, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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gared’appaltoo aprocedure classificate finalizzate all’affidamentodi contratti conclassificasuperiore a SEGRETO, anche qualificati, nonché, in caso di aggiudicazione, di eseguire lavori,fornirebenieservizi, realizzareopere, studieprogettazioniaiquali siastataattribuitaunaclassificadisegretezzaRISERVATISSIMOosuperioreovveroqualificati;

gg) “Sicurezza fisica”, il complessodellemisuredi sicurezzadestinate alla protezione fisicadelle strutture, delle aree, degli edifici, degli uffici, dei sistemi di comunicazione e diinformazione e di qualunque altro luogo dove sono trattate o custodite informazioniclassificateocopertedasegretodiStato;

hh) “INFOSEC” (sicurezza delle informazioni), le misure di sicurezza atte a tutelare leinformazioni classificateocopertedasegretodiStato,elaborateememorizzateconsistemiinformaticietrasmesseconsistemidicomunicazioneedaltrisistemielettronici;

ii) “COMSEC” (sicurezza delle comunicazioni), le misure di sicurezza crittografica, delletrasmissioni, fisica e del personale, finalizzate a garantire la protezione delle informazioniclassificateocopertedasegretodiStato,trattateattraversosistemidicomunicazione,nonchéad impedirne la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati. I materiali COMSECcomprendono i materiali crittografici in senso stretto (CIFRA) ed i materiali a controlloCOMSEC(CCI–COMSECControlledItem),comedisciplinatodall’articolo53;

ll)“CommunicationandInformationSystem”(o“CIS”)èilcomplessodiapparati,areeadaccessoriservato, personale abilitato, hardware, software e procedure operative, finalizzatoall’elaborazione, memorizzazione e trasmissione di informazioni classificate o coperte dasegretodiStato,attraversosistemiinformatici;

mm)“SicurezzaCIS” (Communicationand InformationSystem), lemisuredisicurezzavolteadassicurarelaprotezionedeiCIS;

nn) “TEMPEST”, le tecnologie atte adeliminare, o ridurreentrovalorinonpericolosi ai finidella sicurezza, le emissioni prodotte dalle apparecchiature elettroniche che elaborano etrattanoinformazioniclassificateocopertedasegretodiStato;

oo) “Sicurezza cibernetica”, l’insieme delle misure di sicurezza da attuare per limitare levulnerabilitàecontrastaregliattacchiinformaticiche,ancheattraversoleconnessionidirete,possono causare danni alle infrastrutture o sistemi informatici che trattano informazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

pp) “omologazione dei laboratori TEMPEST, dei CIS, dei centri e dei sistemi COMSEC”,processostrutturatodiverificadellaconformitàdelsistemaaduninsiemedirequisititecnicidisicurezzapredeterminati;qq) “autorizzazione CIS” l’abilitazione temporanea dei CIS all’esercizio, subordinata a condizioni e limiti di utilizzo; 7

7 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 7, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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rr)“criteridivalutazione”,icriteriapplicatiperlavalutazionedisoluzionitecnologichesottoilprofilodellasicurezzadefinitidastandardriconosciutialivellointernazionaleNATOeUEche,consentonoilmutuoriconoscimentodiunprodottoodiunsistemaICT;

ss)“Schemanazionaledicertificazione”,l’insiemedelleregoleedelleprocedurenazionaliperlavalutazioneecertificazionediprodottiesistemiICT;

tt)“Entedicertificazione”,l’organismopubblicoresponsabiledellacertificazionedeiprodottie dei sistemi informatici, dell’accreditamento dei centri di valutazione nonché delladefinizione,dell’applicazioneedell’aggiornamentodelloschemanazionale;

uu)“Centrodivalutazione(CE.VA.)”,unorganismoaccreditatodall’UCSe,perlevalutazionidisicurezzadiunprodottoodiunsistemaICT.

Art.2

Ambitodiapplicazione

1.IlpresentedecretosiapplicaalleinformazionicopertedasegretodiStatoodaclassificadisegretezza nazionale, ovvero da classifica attribuita nel quadro del Trattato del NordAtlantico,dell’Unioneeuropeaodiqualunquealtroaccordooorganizzazioneinternazionaledicuil’Italiaèparte,oadiffusioneesclusiva,chesoggettipubblicieprivatiabbianonecessitàditrattarepermotiviistituzionali,d’impresaocontrattuali.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di esercizio della funzionegiurisdizionale e di diritto di difesa, le disposizioni di cui al presente regolamento, fattaeccezioneperquelleinmateriadiNOSneiconfrontidegliappartenentiadognimagistraturanell’eserciziodelle funzionigiurisdizionali, siapplicanoagliufficidicuiall’art.3delR.D.30gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli analoghi ufficipressoaltriorganigiurisdizionali,ancheaifinidiquantoprevistodall’art.42,comma8,dellalegge.

Art.3Obiettivi

1.Ledisposizioniinmateriadisicurezzadelleinformazioniperseguonoiseguentiobiettivi:

a)tutelarele informazioniclassificate,ocopertedasegretodiStatooadiffusioneesclusiva,dalla sottrazione, manomissione, distruzione, manipolazione, spionaggio o rivelazione nonautorizzata;

b) salvaguardare le informazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, o a diffusioneesclusiva, trattate con reti e sistemi informatici e con prodotti delle tecnologiedell’informazione da minacce che possano pregiudicare confidenzialità, integrità,disponibilità,autenticitàenonripudioonondisconoscimentodell’informazione;

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c) preservare le installazioni, gli edifici e i locali all’interno dei quali vengono trattateinformazioni classificate, o coperte da segreto di Stato, o a diffusione esclusiva, da atti disabotaggioedaqualsiasialtraazionefinalizzataadarrecaredanniallestesse.

2. L’accesso alle informazioni classificate è consentito soltanto alle persone che, fermorestandoilpossessodelNOSquandorichiesto,hannonecessitàdiconoscerleinfunzionedelproprio incarico. La conoscenzadelle informazioni coperteda segretodi Statoè regolata aisensidell’art.39,comma2,dellalegge.

3.L’accessoalle informazionicontrassegnatecomeESCLUSIVOITALIAèconsentitosoltantoallepersonechehannonecessitàdiconoscerleinfunzionedelproprioincaricoedinpossessodella solacittadinanza italiana.L’accessoalle informazioni contrassegnatecomeESCLUSIVOITALIAe (denominazionediunoopiùPaesi), fermo restando ilprincipiodellanecessitàdiconoscere, è consentito soltanto alle persone in possesso della sola cittadinanza italiana edellasolacittadinanzadeiPaesiindividuati.

CAPOIIAutoritànazionaleperlasicurezza.

Organizzazionenazionaleperlasicurezza

Art.4Autoritànazionaleperlasicurezza

1.L’Autoritànazionaleperlasicurezza:

a) ha l’alta direzione delle attività concernenti la protezione e la tutela delle informazioniclassificateadiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStatotrattatedaqualunquesoggetto,pubblico o privato, sottoposto alla sovranità nazionale, anche in attuazione di accordiinternazionaliedellanormativadell’Unioneeuropea;

b)adottaognidisposizioneritenutanecessariaaifinidicuiallaletteraa),assicurandoaltresìl’armonizzazione delle disposizioni di tutela delle informazioni classificate a caratteresettorialeconledisposizioniprevistedalpresenteregolamentoedaiprovvedimentiattuativiocollegati;

c) provvede ai sensi di legge, in caso dimancata conferma del segreto di Stato all’autoritàgiudiziaria, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica disegretezza,primachesianomessiadisposizionedell’autoritàgiudiziariacompetente;

d) adotta le deliberazioni di competenza conseguenti alle comunicazioni dell’autoritàgiudiziariariguardantil’opposizioneingiudiziodelsegretodiStato;

e)disponelaproroga,neicasiprevistidallalegge,dell’efficaciadelleclassifichedisegretezzaoltreilterminediquindicianni;

f)determinagliindirizziperlanegoziazioneeperl’attuazionedegliaccordiconglialtriStatiecongliOrganismiinternazionalifinalizzatiallatuteladelleinformazioniclassificatecoperteda

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segreto di Stato o a diffusione esclusiva. Ai medesimi fini, ferme restando le vigentidisposizioniintemadidirittodeitrattati,puòautorizzarel’Organonazionaledisicurezzadicuiall’articolo6allastipuladeirelativiattinegoziali;

g)promuovel’adozione,nelquadrodellenormativeinmateriadisicurezzadelleinformazionivigentiinambitoparlamentareepressoaltriorganicostituzionaliedirilievocostituzionale,di misure finalizzate a garantire livelli di protezione delle informazioni classificate e adiffusione esclusiva analoghi a quelli previsti dal presente regolamento eda organizzazioniinternazionalidicuil’Italiaèparte.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni, l’Autorità nazionale per la sicurezza si avvaledell’Organizzazionenazionaleperlasicurezza.

Art.5Organizzazionenazionaleperlasicurezza

1.L’Organizzazionenazionaleperlasicurezzasiarticolain:

a)Organonazionaledisicurezza;

b)Ufficiocentraleperlasegretezza;

c)Organicentralidisicurezza;

d)Organiperifericidisicurezza;

e)Organizzazionidisicurezzapressoglioperatorieconomici.

2.PressogliOrganicentralidisicurezzasonocostituiteSegreterieprincipalidisicurezzaperl’assolvimentodeicompitidicuiall’articolo9.

3. Possono essere, altresì, costituiti Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, alledipendenze funzionali di Organi centrali di sicurezza o di Organi periferici di sicurezza,secondoquantoprevistodall’articolo11.

4. L’esercizio di funzioni dell’Organo nazionale di sicurezza e dell’Ufficio Centrale per laSegretezza può essere delegato agli Organi centrali di sicurezza ed agli Organi periferici disicurezza.

Art.6Organonazionaledisicurezza

1.IlDirettoregeneraledelDipartimentodelleinformazioniperlasicurezzadicuiall’articolo4della legge, quale Organo nazionale di sicurezza esercita le funzioni di direzione ecoordinamentodell’Organizzazionenazionaleperlasicurezzae,secondoledirettiveimpartitedall’Autoritànazionaleperlasicurezza:

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a) assicura, nell’ambito dell’organizzazione della sicurezza, l’attuazione delle disposizioniregolamentariediognialtradisposizioneemanatadall’Autoritànazionaleperlasicurezzainmateria di tutela amministrativa del segreto di Stato, delle classifiche di segretezza e delladiffusioneesclusiva,vigilandoaltresìsullalorocorrettaapplicazione;

b) emana le direttive e le disposizioni attuative in materia di tutela delle informazioniclassificate o coperte da segreto di Stato o a diffusione esclusiva; in particolare, emana ledisposizioni sui requisiti per l’istituzione delle articolazioni e delle altre strutturedell’Organizzazionenazionaledisicurezza,lagestioneetrattazionedeidocumenticlassificatio coperti da segreto di Stato o di diffusione esclusiva, la sicurezza delle reti e dei sistemiinformaticiperlatrattazionedelleinformazioniclassificateocopertedasegretodiStatoodidiffusioneesclusiva,nonchéleprocedureperilserviziocifra;

c)adotta iprovvedimenticoncernenti l’Organizzazionenazionaleper lasicurezza.A tal fineautorizza, secondo i principi determinati a normadella letterab) e anchemediantedelega,l’istituzione,ilcambiodidenominazioneel’estinzione:

1) delle Segreterie speciali COSMIC-ATOMAL-UE/SS e COSMIC-UE/SS, dei Punti diControlloCOSMIC-ATOMAL-UE/SSeCOSMIC-UE/SS;

2) delleSegreterieprincipalidisicurezza;

3) degliorganiperifericidisicurezza;

d)èl’autoritàresponsabileinambitonazionaledellasicurezzadelleinformazioniclassificatedellaNATOedell’UnioneEuropea,secondoledisposizioniditaliorganizzazioni;

e)negoziaestipula,previaautorizzazionedell’Autoritànazionaleperlasicurezzaesullabasedegli indirizzi dalla stessa emanati, accordi generali di sicurezza per la protezione e tuteladelle informazioni classificate e a diffusione esclusiva con altri Paesi, con organizzazioniinternazionali, con l’Unione europea e con altri organismi istituiti ai sensi del dirittodell’Unionemedesimaovveroconsoggettidotatidipersonalitàgiuridicainternazionale.;

f) assicura i rapporti con le autorità di sicurezza degli altri Paesi o di altri Organismiinternazionali per la protezione e tutela amministrativa delle informazioni classificate e adiffusioneesclusiva;

g) sovrintende e vigila sul corretto funzionamento dell’Organizzazione nazionale per lasicurezza.

Art.7Ufficiocentraleperlasegretezza

1. Secondo le direttive impartite dall’Organonazionale di sicurezza, l’Ufficio centrale per lasegretezza (UCSe) svolge funzioni di direzione e di coordinamento, di consulenza e dicontrollosull’applicazionedellanormativainmateriadiprotezioneetuteladelleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaedelsegretodiStato.Atalfinel’UCSe:

a) cura gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni dell’Autorità nazionaleperlasicurezzaatuteladelsegretodiStato;

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b) predispone le disposizioni esplicative volte a garantire la sicurezza delle informazioniclassificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, con riferimento sia ad atti,documentiemateriali,siaallaproduzioneindustriale;

c)autorizza,inderogaalledisposizionidicuiall’articolo9,comma1,edall’articolo11,commi6 e 7, l’istituzione di Segreterie principali di sicurezza, Segreterie di sicurezza e Punti dicontrollo,secondoquantoprevistodagliarticolo9,comma4,e11,comma8;

d)cural’attivitàpreparatoriaelapredisposizioneperlastipuladischemidiaccordigeneralidisicurezzaper laprotezioneetuteladelle informazioniclassificateeadiffusioneesclusivaconaltriPaesi,conorganizzazioni internazionali,conl’Unioneeuropeaeconaltriorganismiistituiti ai sensi del diritto dell’Unionemedesima ovvero con soggetti dotati di personalitàgiuridicainternazionale.;

e)esprimeilpareresuiprogettidiaccordidicooperazioneesuimemorandumd’intesadellePubblicheAmministrazionichecontengonoclausoleconcernenti laprotezionee tuteladelleinformazioniclassificateeadiffusioneesclusiva;

f) definisce lemisure di sicurezza cibernetica che devono essere adottate a protezione deisistemiedelleinfrastruttureinformatichechetrattanoinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;fornisceconsulenzaaifinidellarealizzazionediretidicomunicazione telematica protette ai fini dell’attuazione del Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, “Direttiva recante indirizzi per la protezionecibernetica e la sicurezza informatica nazionali” in materia di sicurezza dello spaziocibernetico; promuove la realizzazione di reti di comunicazione telematica protetta con leorganizzazionidisicurezzapubblicheeprivate;8

g)assicural’attuazionedegliadempimentiprevistidalledisposizioniinmateriaditrattazioneegestionedeidocumentiinformaticiclassificatifirmatidigitalmenteedassumeintalesettorelafunzionediautoritàdicertificazione;

h)rilasciaerevocaleabilitazionidisicurezzae,anchemediantedelega,iNOS;

i) rilascia, ai sensi dell’accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, le abilitazioni di sicurezza ai parlamentari europei di nazionalitàitaliana;

l) rilascia e revoca, anche mediante delega ad organi centrali di sicurezza di pubblicheamministrazioni le omologazioni dei centri COMSEC di cui all’art. 57 e le autorizzazionipersonaliperl’accessoCIFRAdicuiall’art.55;

m) rilascia e revoca anche mediante delega ad organi centrali di sicurezza di pubblicheamministrazionileautorizzazionieomologazionideiCISdicuiall’art.63;

n) rilascia e revoca, anche avvalendosi di idonee strutture pubbliche o private abilitate, leomologazioniperl’impiegodeidispositiviCOMSECelecertificazioniTEMPESTdicuiall’art.59;

8 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 8, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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o)conservaedaggiornal’elencocompletodituttiisoggettimunitidiNOS;

p)aggiornaediramal’elencodelleSegreterieprincipalidisicurezza;

q) sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri le richieste di autorizzazione allasegretazionepresentateaisensidell’articolo9,comma10,dellalegge;

r)provvedeagliadempimenti istruttoriper l’apposizionee laconfermadell’opposizionedelsegretodiStato, sottoponendoalledeterminazionidelPresidentedelConsigliodeiministri,periltramitedell’Autoritàdelegata,ladocumentazionediinteresse;

s) effettua, direttamente o delegandone l’esecuzione ad articolazioni dell’Organizzazionenazionale per la sicurezza, gli accertamenti e le ispezioni di sicurezza ordinarie ostraordinarie nei confronti dei soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato,alfinedivigilaresulla corretta applicazione delle norme, delle direttive e delle altre disposizioni adottate inmateria;

t)predisponeedaggiorna,ancheinrelazioneall’osservanzadiaccordi internazionaliedellanormativa dell’Unione europea, le procedure per le ispezioni di sicurezza nei confronti disoggetti pubblici e privati che trattano informazioni classificate, a diffusione esclusiva ocopertedasegretodiStato;

u)provvedeanchemediantedelegaall’istruttoriaedalrilasciodelleautorizzazioniallevisitepresso soggetti pubblici, enti e operatori economici nazionali che trattano informazioniclassificateoadiffusioneesclusiva;

v) richiede, anche mediante delega, alle Autorità straniere l’autorizzazione per le visite aoperatori economici, enti e uffici esteri, che trattano e gestiscono informazioni, atti edocumenticlassificatioadiffusioneesclusiva;

z)esprimeparerevincolanteinordineallacessionediinformazioniclassificateaPaesiesteried organismi internazionali anche nei casi di controllo sulle esportazioni di materiali diarmamentoprevistidalla legge9 luglio1990,n.185;autorizzail trasportointernazionalee,secondo ledisposizioniapplicativedelpresentedecreto, il trasportonazionaledeimaterialiclassificati;

aa)rilascialeautorizzazioniperlamovimentazione,inambitonazionaleedinternazionale,didocumentazioneematerialeCOMSEC,approvatooautorizzatodall’UCSe,perlaprotezionediinformazioniclassificateocopertedasegretodiStato;

bb) partecipa presso organizzazioni internazionali e istituzioni ed organismi dell’Unioneeuropea,acomitati,gruppidilavoroeriunioniperl’elaborazionedinormativeediprogettidiaccordidisicurezzaedialtriattiaventiadoggettolaprotezioneelatuteladelleinformazioniclassificatedimutuointeresse;

cc)forniscesupportoall’Organonazionaledisicurezzaqualeautoritàresponsabileinambitonazionale della sicurezza delle informazioni classificate della NATO e dell’Unione europea,secondoledisposizioniditaliorganizzazioni;

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dd)valutaleviolazionidellasicurezzaelecompromissionidiinformazioniclassificate,dellequalivieneaconoscenzainsedediattivitàispettivaoaseguitodisegnalazionedapartedellestrutturedisicurezzacompetenti,aifinidell’adozionedeiconseguentiprovvedimenti;

dd)1 dispone, d’intesa con gli Organi centrali di sicurezza, l’esecuzione di verifichetecnicheambientalidicuialsuccessivoart.75;9

ee) tiene ed aggiorna gli elenchi deimateriali e dei dispositivi COMSEC e TEMPEST di cuiall’art.59;

ff)definisceicriteridisicurezzaperleattrezzatureedispositiviperlasicurezzafisicaaifinidell’impiegoperlaprotezionedelleinformazioniclassificateocopertedasegretodiStato;

gg)tieneedaggiornaglielenchideilaboratoriTEMPESTomologatiedeiCentridiValutazioneabilitatidicuialdecretodelPresidentedelConsigliodeiministri11aprile2002;

hh)nell’ambitodeiprogrammidi cooperazione internazionalesvolge le funzionidiautoritànazionale competente inmateriadi tutelaamministrativadelle informazioni classificateoadiffusione esclusiva e, in tale ambito, può delegare l’esercizio di attività ad altre pubblicheamministrazioni.

2.Pressol’UCSesonoistituiti:

a)l’”UfficioInventario”,checuralaregistrazionedeiprovvedimentidiapposizione,confermae proroga del segreto di Stato e dei documenti coperti da segreto di Stato, aggiornandoneperiodicamentelasituazione;

b)l’”ArchiviodegliattiriguardantiilsegretodiStato”ovesonocustoditigliatticoncernentileistruttorieperl’apposizioneolaconfermadell’opposizione,larevocaelaprorogadelsegretodi Stato, le istanze di accesso formulate ai sensi dell’art. 39, comma7 della legge, nonché iregistriinventaridicuiallaletteraa);

c) l’”Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS” conservato e consultato in via esclusivadall’UCSeedaggiornatodallo stessoUCSeanche sullabasedegli elementi fornitidalle altreautoritàdicuiall’art.24.

3.Operanoaltresìnell’ambitodell’UCSe:

a) il “Registro centrale”, che cura la distribuzione alle Segreterie principali di sicurezza deidocumenti COSMIC-SEGRETISSIMO e ATOMAL pervenuti dalla NATO e dai Paesi membri;aggiornalasituazionenazionaledeidocumentiCOSMIC-SEGRETISSIMOeATOMALdistribuitialleSegreterieprincipalidisicurezza,nonchédiquellipervenutialleSegreterieprincipalidisicurezzaealleSegreteriedisicurezzaeaiPuntidicontrollodirettamentedallaNATOedaisuoiPaesimembri;aggiorna lasituazionerelativaaidocumentiSEGRETISSIMOnazionali inpossessodelle Segreterieprincipalidi sicurezza, delle Segreteriedi sicurezza edeiPuntidicontrollo;

9 Lettera inserita dall’art. 1, comma 9, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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b) l’”Ufficio centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO”, che cura la distribuzione alleSegreterieprincipalidi sicurezzadeidocumentiUE-SEGRETISSIMOcheadessopervengonoda istituzioni dell’Unione europea, la registrazione di quelli eventualmente pervenuti alleSegreterie principali di sicurezza, alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllodirettamente da istituzioni dell’Unione europea, nonché l’aggiornamento della situazionenazionaleditalidocumenti;

c) l’Agenzia nazionale di distribuzione per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 3,comma1,lett.q)deldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri12giugno2009,n.7.

4.L’UCSeè:

a) depositario e responsabile dell’usodel sigilloNATO, assegnato all’Italia dal Consiglio delNord Atlantico per il trasporto dei documenti e materiali con classifica NATO-RISERVATISSIMO o superiore verso altri Paesi dell’Alleanza atlantica, nonché del rilasciodell’apposito“Certificatodicorriere”all’amministrazionechedisponeiltrasporto;

b)competentealrilasciodella“Autorizzazioneper lescortedisicurezza”per il trasportodidocumenti e materiali classificati prodotti dagli operatori economici nell’interesse dellaNATO,nonchédel“Certificatodicorriereperiltrasportointernazionaleamanodidocumentiemateriali classificati”, riferito a documenti emateriali classificati prodotti dagli operatorieconomiciedestinatiall’esteronell’ambitodiprogrammiinternazionali;

c) entedi certificazioneper la sicurezza informatica ai sensi del decretodel PresidentedelConsigliodeiministri11aprile2002.

Art.8Organicentralidisicurezza

1.PressoiMinisteri,lestrutturegovernative,loStatoMaggioredellaDifesa,leForzearmate,ilSegretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, il ComandoGeneraledell’ArmadeiCarabinieri, il ComandoGeneraledellaGuardiadiFinanzaogli altrienti che, per ragioni istituzionali, hanno la necessità di trattare informazioni classificate, adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato laresponsabilitàrelativaallaprotezioneeallatuteladellemedesime,alivellocentraleeperiferico,facaporispettivamentealMinistro,all’organo previsto dal relativo ordinamento o all’organo di vertice dell’ente. Le predetteautorità adottano il Regolamento interno di sicurezza (RIS), che descrive lemisure disicurezza fisica, documentale e personale predisposte per la protezione e tutela delleinformazioniclassificate,eloinvianoall’UCSe,perlarelativaapprovazione.10

2.Leautoritàdi cuial comma1possonodelegare l’eserciziodei compiti edelle funzioni inmateriadiprotezioneetuteladelleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocoperteda segreto di Stato ad un funzionario o ufficiale, di elevato livello gerarchico, munito di

10 Comma così modificato dall’art. 1, comma 10, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la denominazione di “Funzionario allasicurezza”o“Ufficialeallasicurezza”.Il“Funzionarioallasicurezza”o“Ufficialeallasicurezza”svolgecompitididirezione,coordinamento,controllo,nonchéattivitàispettivaediinchiestain materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva ocopertedasegretodiStato,nell’ambitodelMinistero,dellastrutturagovernativa,delloStatoMaggioredellaDifesa,dellaForzaarmata,delSegretariatoGeneraledellaDifesa -DirezioneNazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del ComandoGenerale della Guardia di Finanza o dell’ente di appartenenza. In mancanza di delega, ipredetticompitisonoesercitatidirettamentedalleautoritàdicuialcomma1.

3. Al fine di assicurare continuità all’esercizio delle funzioni e dei compiti di protezione etutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato leautoritàdicuialcomma1possononominareancheun“sostitutoFunzionarioallasicurezza”oun“sostitutoUfficialeallasicurezza”,conilcompitodisostituireiltitolaredell’incaricointuttiicasidiassenzaoimpedimento.

4. Per l’esercizio delle funzioni, il “Funzionario alla sicurezza” o “Ufficiale alla sicurezza” siavvale del Capo della Segreteria principale di sicurezza di cui all’articolo 9, denominato“Funzionario di controllo” o “Ufficiale di controllo”, coadiuvato da personale esperto nellatrattazioneegestionedeidocumenticlassificati.Nell’ambitodelloStatoMaggioredellaDifesa,delle Forze armate, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degliArmamenti, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, l’”Ufficiale alla sicurezza” siavvaledelCapoUfficioSicurezza.

5.Gli incarichidi“Funzionarioallasicurezza”o“Ufficialeallasicurezza”dicuialcomma2equellodi“Funzionariodicontrollo”o“Ufficialedicontrollo”dicuialcomma4nonpossonoessere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze organiche ofunzionali.

6.Perl’eserciziodellesuefunzioni,il“Funzionarioallasicurezza”o“Ufficialeallasicurezza”siavvalediun“Funzionarioallasicurezzafisica”o“Ufficialeallasicurezzafisica”,comedefinitoall’art. 70 e, qualora la trattazionedi informazioni classificateo coperteda segretodi Statocomportil’utilizzodisistemiCOMSECoCISdi:

a)un“FunzionarioCOMSEC”o“UfficialeCOMSEC”,comedefinitoall’art.54;

b)un“FunzionarioallasicurezzaCIS”o“UfficialeallasicurezzaCIS”,comedefinitoall’art.61;

c) un “Centro” come definito all’articolo 3, comma 1, lett. r) del decreto del Presidente delConsigliodeiministridel12giugno2009,n.7;

d)un“CustodedelmaterialeCIFRA”,comedefinitoall’art.54.

7.Ilcomplessorappresentatodal“Funzionarioallasicurezza”o“Ufficialeallasicurezza”,dal“Capo Ufficio Sicurezza”, dal “Capo della Segreteria principale di sicurezza -Funzionario/Ufficiale di controllo “, dal “Funzionario COMSEC” o “Ufficiale COMSEC”, dal“Funzionario alla sicurezza CIS “ o “Ufficiale alla sicurezza CIS “, dal “Funzionario allasicurezza fisica” o “Ufficiale alla sicurezza fisica”, dalla stessa Segreteria principale disicurezza,dal“Centro”dicuialcomma6,lett.c)edal“CustodedelmaterialeCIFRA”dicuialcomma6,lett.d),costituiscel’Organocentraledisicurezza.

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8. L’Organo centrale di sicurezza è diretto e coordinato dal “Funzionario alla sicurezza” o“Ufficialeallasicurezza”.

9. Gli incarichi di cui ai commi 4 e 6 sono assegnati dall’Autorità di cui al comma 1, supropostadel“Funzionarioallasicurezza”o“Ufficialeallasicurezza”.Nelcasoincuiesigenzeorganiche o funzionali lo richiedano, la predetta autorità può attribuire gli incarichi di cuisopra,oalcunidiessi,allastessapersonaovveroal“Funzionariodicontrollo”o“Ufficialedicontrollo”.11

10. Il “Funzionario alla sicurezza” o “Ufficiale alla sicurezza”, per assicurare la continuitàdell’eserciziodellefunzioninell’ambitodell’Organocentraledisicurezza,nominaduesostitutidel Capo della Segreteria principale, nonché un sostituto dei Funzionari o Ufficiali e delCustodedelmaterialeCifradicuialcomma6.

11.GliOrganicentralidisicurezzahannoilcompitodi:

a) coordinare e controllare, presso tutte le articolazioni e le altre strutture di sicurezzafunzionalmente dipendenti, sia a livello centrale che periferico, l’applicazione di tutte ledisposizioni inerenti allaprotezioneealla tuteladelle informazioni classificate, adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

b) emanare direttive interne per l’applicazione delle disposizioni inmateria di sicurezza etuteladelleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

c)comunicareall’UCSeinominatividel“Funzionariodicontrollo”o“Ufficialedicontrollo”,edeisuoisostituti,deiFunzionarioUfficialiedelCustodedelmaterialeCifradicuialcomma6,edeilorosostituti,nonchéinominativideiFunzionarioUfficialidicontrollodesignati,pressogliOrganiperiferici;

d) inoltrare all’UCSe le proposte finalizzate al miglioramento della sicurezza delleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStatonell’ambitodellapropriaamministrazioneoente,siaalivellocentralecheperiferico;

e)tenereaggiornatol’elencodeiNOSedilrelativoscadenzario;

f)proporreall’Organonazionaledisicurezza,periltramitedell’UCSe,l’istituzione,ilcambiodidenominazionee l’estinzionedellaSegreteriaPrincipalediSicurezza,degliOrganiperiferici,delleSegreteriedisicurezzaedeiPuntidicontrollodicuiall’art.11,comma6;

g)istituire, nell’ambito della propria amministrazione, centrale e periferica, le Segreterie disicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia riservata all’Organo nazionale disicurezza;

h)comunicare all’UCSe l’avvenuta istituzione, modifica o estinzione delle Segreterie disicurezzaedeiPuntidicontrollodicuiallaletterag);

i) curare gli adempimenti in materia di violazione della sicurezza e di compromissione diinformazioniclassificateocopertedasegretodiStato.

11 Comma così modificato dall’art. 1, comma 11, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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12.GliOrganicentralidisicurezzadelleForzearmatehanno,inoltre,ilcompitodieffettuare,secondo le modalità e i termini indicati dalle vigenti disposizioni, le verifiche perl’accertamentodellasussistenzaedelmantenimentodeirequisitidisicurezzaperilpossessodelleabilitazionidisicurezzadapartedeglioperatorieconomici.TaliOrganiricevonoilRISdagli operatori economici e lo trasmettono all’UCSe per l’approvazione, corredato delproprioparere.1213.(soppresso)13

14.(soppresso) 14

Art.9

Segreterieprincipalidisicurezza

1.PressoiMinisteri,lestrutturegovernative,loStatoMaggioredellaDifesa,leForzearmate,Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degli Armamenti, il ComandoGenerale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza o ente èistituita,suautorizzazionedell’Organonazionaledisicurezza,nell’ambitodell’Organocentraledi sicurezza, una Segreteria principale di sicurezza, rispondente ai requisiti fissati ai sensidell’articolo6,comma1,lett.b),responsabiledellatrattazionedelleinformazioniclassificate.PressoloStatoMaggioredellaDifesa, leForzearmate, ilSegretariatoGeneraledellaDifesa-Direzione Nazionale degli Armamenti e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, laSegreteriaprincipaledisicurezzacostituisceun’articolazionedell’UfficioSicurezza.

2. La Segreteria principale di sicurezza, in relazione al livello di segretezza e all’enteoriginatore della documentazione che è legittimata a trattare e gestire, assume ladenominazionedi:

a) “Segreteria speciale principale COSMIC-ATOMAL-UE/SS”, legittimata a trattare e gestiredocumentidellaNATO,qualificatiCOSMIC,ATOMAL,dell’UE,nazionaliedocumentioriginatinell’ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o relativi allapartecipazionedell’Italia in attività internazionali di cooperazionemilitare, fino al livello diclassificaSEGRETISSIMO;

b) “SegreteriaspecialeprincipaleCOSMIC-UE/SS”, legittimataa trattareegestiredocumentidella NATO, con l’esclusione di quelli qualificati ATOMAL, dell’UE, nazionali, e documentioriginatinell’ambitodialtreorganizzazioniinternazionalidicuil’Italiaèparteorelativiallapartecipazionedell’Italia in attività internazionali di cooperazionemilitare, fino al livello diclassificaSEGRETISSIMO;

c)“SegreteriaprincipaledisicurezzaNATO-UE/S”, legittimataatrattareegestiredocumentidella NATO, con l’esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell’UE e documentioriginatinell’ambitodialtreorganizzazioniinternazionalidicuil’Italiaèparteorelativialla

12 Comma così modificato dall’art. 1, comma 12, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 13 Comma soppresso dall’art. 1, comma 13, DPCM 2 ottobre 2017, n. 314 Comma soppresso dall’art. 1, comma 14, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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partecipazionedell’Italia in attività internazionali di cooperazionemilitare, fino al livello diclassificaSEGRETO,enazionalifinoallivellodiclassificaSEGRETISSIMO;

d)“SegreteriaprincipaledisicurezzaUE/S”,legittimataatrattareegestiredocumentidell’UEedocumentioriginatinell’ambitodialtreorganizzazioniinternazionalidicuil’Italiaèparteorelativiallapartecipazionedell’Italiainattivitàinternazionalidicooperazionemilitare,finoallivellodiSEGRETO,nonchédocumentinazionalifinoallivellodiclassificaSEGRETISSIMO;

e) “Segreteria principale di sicurezza”, legittimata a trattare e gestire soltanto documentinazionalifinoallivellodiclassificadiSEGRETISSIMO.

3.Tutte le Segreterieprincipalidi sicurezza sonoaltresì legittimatea trattare informazioni,classificateenon,sullequalisiastatoappostooconfermatoilsegretodiStato.

4.L’UCSe,perlimitatiperiodiditempoedafrontediindifferibiliesigenzeoperative,puòinviaeccezionaleautorizzare,ancheinassenzadeirequisiti fissatiaisensidell’articolo6,comma1,lett. b), l’istituzione di Segreterie principali di sicurezza legittimate a trattare informazioniclassificatenazionaliadunlivellomassimodiSEGRETO.Intaliipotesi,particolariprescrizionidisicurezzasarannostabilitecasopercaso,fermarestandol’inapplicabilitàdelcomma3.

5.LeSegreterieprincipalidisicurezzasonodirettedalFunzionariodicontrollooUfficialedicontrollo di cui all’art. 8, comma4, che assume la denominazionedi “Capodella Segreteriaprincipale di sicurezza”, coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione deidocumenticlassificati,individuatodalFunzionariooUfficialeallasicurezza.

6.LeSegreterieprincipalidisicurezzahannoilcompitodi:

a) coadiuvare il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nella sua azione di direzione,coordinamento,controllo,ispettiva,diinchiesta,ediquantoaltroconcernelatrattazionedelleinformazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte dal segreto di Stato nell’ambitodell’interaorganizzazionedisicurezzasiaalivellocentralecheperiferico;

b) promuovere, nell’ambito della propria organizzazione, la conoscenza delle normelegislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

c) istruire, con periodicità semestrale, il personale abilitato in ordine alle responsabilitàconnesseallaconoscenzaetrattazionedelleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

d)tenereaggiornatele“listediaccesso”,distinteperlivellodiclassificaequalifica,conlequali il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza, sulla base del principio della necessità diconosceredi cuiall’art.3, comma2,determina i soggetti autorizzati a trattare informazioniclassificateSEGRETISSIMOeSEGRETOanchequalificate;15

15 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 15, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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e)tenereaggiornatol’inventariodeidocumenticopertidasegretodiStatoincaricoallealtrestrutturedisicurezzadipendentietrasmetterneall’UCSeilregistroperlaparificaannuale;

f)tenereaggiornatiiregistridicontabilizzazionedeidocumenticlassificati;

g)tenereaggiornatol’elencodeiNOS,conilrelativoscadenzario;

h) segnalare all’UCSe i nominativi delle persone designate dal Funzionario o Ufficiale allasicurezza ad attribuire alle informazioni, ai documenti e ai materiali la classificaSEGRETISSIMO;

i)ricevere,registrare,custodiree,oveprevisto,inoltrarealleSegreteriedisicurezzaeaiPuntidicontrollofunzionalmentedipendenti,idocumenticlassificatialoropervenutiperlarelativatrattazione;

l) comunicare all’UCSe gli estremi dei documenti SEGRETISSIMO nazionali, COSMIC-SEGRETISSIMO,ATOMALeUE-SEGRETISSIMOricevutinonperilsuotramite;

m)comunicareall’UCSeinominativideiFunzionarioUfficialidicuiall’art.11,comma9,edeilorosostituti,prepostialleSegreteriedisicurezzaedaiPuntidicontrolloistituitinell’ambitodell’amministrazioneoentediappartenenza;

n) segnalare con tempestività all’Organo centrale di sicurezza interessato o all’organismointernazionale o dell’Unione europea competente, il livello del NOS del personaledell’amministrazioneoentediappartenenzadesignatoapartecipareaconferenzeoriunioniclassificateinItaliaoall’estero;16

o) effettuare annualmente l’inventario e il controllo dei documenti nazionali classificatiSEGRETISSIMO e di quelli COSMIC-SEGRETISSIMO, UE-SEGRETISSIMO e ATOMAL in caricoancheallestrutturedisicurezzafunzionalmentedipendentietrasmettereall’UCSeiverbalididistruzionerelativiatalidocumenti,unitamentealregistrod’inventarioperlaparifica;

p) curare gli adempimenti di competenza previsti da direttive dell’Organo nazionale disicurezza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioniclassificateocopertedasegretodiStato;

q) comunicare all’UCSe e all’originatore delle informazioni classificate, con immediatezza econunrapportodettagliato,tuttiicasidiviolazionedellasicurezzaedicompromissionedellepredetteinformazioniverificatisinell’ambitodellapropriasferadicompetenza.

Art.10Organiperifericidisicurezza

1.PressolearticolazionideiMinisteri,dellestrutturegovernative,delloStatoMaggioredellaDifesa, delle Forze armate, del SegretariatoGeneraledellaDifesa/DirezioneNazionaledegliArmamenti, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della

16 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 16, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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GuardiadiFinanzaodeglientipubblicilegittimatiallatrattazionediinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStatopossonoessereistituiti,siainsedecentraleche decentrata, su autorizzazione dell’Organo nazionale di sicurezza, Organi periferici disicurezzaladdove,ancheinragionedellacollocazionefisica,lorichiedanocomprovateragionidi sicurezza e di correntezza della trattazione e gestione della documentazione classificata.Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, presso le articolazioni ove è costituito unOrgano periferico la responsabilità relativa alla sicurezza delle informazioni fa capo allamassima autorità preposta all’articolazione stessa, che adotta il Regolamento interno disicurezza (RIS) di cui all’art. 8, comma 1, e lo invia all’Organo centrale di sicurezzaovveroall’organogerarchicamentesovraordinato,perlarelativaapprovazione.17

2. All’Organo periferico di sicurezza è preposto un “Funzionario o Ufficiale alla sicurezzadesignato”.

3. In casodi costituzionediunOrganoperifericodi sicurezza il FunzionariooUfficiale allasicurezzadell’Organocentraledisicurezza,sullabasedelleesigenzeconnesseallatrattazionedi informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, può, inalternativa:

a) rimettere al titolare dell’articolazione amministrativa interessata (Capo dipartimento,Direttore generale, Ispettore generale, Capo di Rappresentanza Diplomatica, Prefetto,Questore, Comandante militare) o dell’ente la nomina del “Funzionario o Ufficiale allasicurezzadesignato”ediunsuosostituto.Spettaintalcasoalpredettotitolareilcompitodinominare, su proposta del “Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato”, gli altriresponsabilidellasicurezzadicuiallaletterab),erelativisostituti;18

b) nominare il “Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato”, ed un suo sostituto e, suproposta del predetto “Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato”, il “Capo dellaSegreteriadisicurezza”cheassumeladenominazionediFunzionariooUfficialedicontrollodesignato e due suoi sostituti e, quando necessario, il “Funzionario o Ufficiale COMSECdesignato”,il“FunzionariooUfficialeCISdesignato”,il“FunzionariooUfficialeallasicurezzafisicadesignato”,il“CustodedelmaterialeCIFRA”,eunsostitutodiciascunodiessi;

c)nominareil“FunzionariooUfficialeallasicurezzadesignato”edunsuosostituto,edisporrecheil“FunzionariooUfficialeallasicurezzadesignato”nominituttiglialtriresponsabilidellasicurezzadicuiallaletterab),erelativisostituti.

4.Perl’effettivoeserciziodellefunzioniil“FunzionariooUfficialeallasicurezzadesignato”siavvaledelcapodellaSegreteriadisicurezzaistituitapressol’Organoperiferico,denominato“Funzionario/Ufficiale di controllo designato”, coadiuvato da personale esperto nellatrattazioneegestionedeidocumenticlassificati.

5. L’Organo periferico di sicurezza è il complesso costituito dal “Funzionario alla sicurezzadesignato” o “Ufficiale alla sicurezza designato”, dal “Funzionario COMSEC designato” o“UfficialeCOMSECdesignato”,dal“FunzionarioCISdesignato”o“UfficialeCISdesignato”,dal

17 Comma così modificato dall’art. 1, comma 17, DPCM 2 ottobre 2017, n. 318 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 18, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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“Funzionario alla sicurezza fisica designato” o “Ufficiale alla sicurezza fisica designato”, dal“CapodellaSegreteriadisicurezza”,dal“CentroCIFRA”,dal“CustodedelmaterialeCIFRA”edallastessaSegreteriadisicurezza.

6. Il “Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato” munito di adeguata abilitazione disicurezza,dirige,coordinaecontrollatutteleattivitàcheriguardanolaprotezioneelatuteladelleinformazioniclassificateocopertedasegretodiStato.

7.Gliincarichidi“FunzionariooUfficialeallasicurezzadesignato”eglialtriincarichiprevistialcomma5nonpossonoessereassoltidallastessapersona,salvocasieccezionaliconnessiadesigenzeorganicheofunzionali.

8. Dall’Organo periferico di sicurezza, ove istituito, possono dipendere le Segreterie disicurezza e i Puntidi controllo costituiti ai sensidell’articolo11pressopiù sedidecentratedella stessa amministrazione o ente sul territorio nazionale o in un’area territorialeomogenea.

9. L’Organo periferico di sicurezza provvede a segnalare al Funzionario o Ufficiale allasicurezza i nominativi delle persone, adeguatamente abilitate, che, nell’ambito dell’Organoperiferico stesso e delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo dipendenti, sonoautorizzatedalFunzionariooUfficialeallasicurezzadesignatoadattribuirealleinformazioni,aidocumentieaimaterialilaclassificadisegretezzaSEGRETISSIMO,conosenzaqualificadisicurezza, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12giugno2009,n.7.

Art.11

SegreteriedisicurezzaePuntidiControllo

1.PressoogniarticolazionediMinistero,distrutturagovernativa,delloStatoMaggioredellaDifesa, di Forza armata, del Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale degliArmamenti, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Generale dellaGuardia di Finanza o ente, dotata di Organo centrale di sicurezza, possono essere istituiti,nellamisurastrettamentenecessaria,SegreteriedisicurezzaePuntidicontrollo,rispondentiai requisiti fissati ai sensi dell’articolo 6, comma1, lett. b). Alle Segreterie di sicurezza e aiPunti di controllo è affidato l’esercizio delle competenze relative alla trattazione e allagestione di documentazione classificata o a diffusione esclusiva fissate con direttiveapplicative dell’Organo nazionale di sicurezza, secondo criteri che tengano conto delleesigenze di sicurezza e correntezza della trattazione, anche in ragione della ubicazionelogisticadellestrutture,nonchédellaquantitàdelladocumentazionedatrattare.

2.LeSegreteriedisicurezzaeiPuntidicontrollopossonoesserepostialledipendenzediunOrganocentrale,ovverodiOrganiperiferici,oveistituiti.

3. Le Segreteriedi sicurezza, in relazione al livellodi segretezza e all’ente originatoredelladocumentazionechesonolegittimateatrattareegestire,assumonoladenominazionedi:

a) “Segreteria speciale COSMIC-ATOMAL-UE/SS”, legittimata a trattare e gestire documentinazionali,dellaNATO,qualificatiCOSMICeATOMAL,dell’UEedocumentioriginatinell’ambitodi altre organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o relativi alla partecipazione

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dell’Italia in attività internazionali di cooperazione militare fino al livello di classificaSEGRETISSIMO;

b)“SegreteriaspecialeCOSMIC-UE/SS”,legittimataatrattareegestiredocumentidellaNATO,conl’esclusionediquelliqualificatiATOMAL,dell’UEedocumentioriginatinell’ambitodialtreorganizzazioni internazionalidi cui l’Italiaèparteo relativi allapartecipazionedell’Italia inattività internazionalidicooperazionemilitare,nonchédocumentinazionali finoal livellodiclassificaSEGRETISSIMO;

c) “Segreteria di sicurezza NATO-UE/S”, legittimata a trattare e gestire, documenti dellaNATO,conl’esclusionediquelliqualificatiCOSMICeATOMAL,dell’UEedocumentioriginatinell’ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte o relativi allapartecipazionedell’Italia in attività internazionali di cooperazionemilitare, fino al livello disegretezzaSEGRETO,nonchédocumentinazionalifinoallivellodiclassificaSEGRETISSIMO;

d)“SegreteriadisicurezzaUE/S”, legittimataatrattareegestiredocumentinazionali finoallivellodiclassificaSEGRETISSIMO,nonchédell’UEedocumentioriginatinell’ambitodialtreorganizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte, relativi alla partecipazione dell’Italia inattivitàinternazionalidicooperazionemilitarefinoallivellodiclassificaSEGRETO;

e)“Segreteriadisicurezza”,legittimataagestiredocumentinazionalifinoallivellodiclassificaSEGRETISSIMO.

4. I Punti di controllo, in relazione al livello di segretezza e all’ente originatore delladocumentazionechesonolegittimatiatrattareegestireassumonoladenominazionedi:

a) “Punto di controllo COSMIC-ATOMAL-UE/SS”, collocato in posizione di dipendenzafunzionale rispetto ad una Segreteria speciale “COSMIC-ATOMAL-UE/SS”, principale o non,legittimato a trattare e gestire documenti nazionali, della NATO, qualificati COSMIC eATOMAL, dell’UE e documenti originati nell’ambito di altre organizzazioni internazionali dicui l’Italia è parte o relativi alla partecipazione dell’Italia in attività internazionali dicooperazione,finoallivellodiclassificaSEGRETISSIMO;

b) “Punto di controllo COSMIC-UE/SS”, collocato in posizione di dipendenza funzionalerispettoadunaSegreteriaspeciale“COSMIC-ATOMAL-UE/SS”o“COSMIC-UE/SS”,principaleonon,legittimatoatrattareegestiredocumentinazionali,dellaNATO,conl’esclusionediquelliqualificati ATOMAL, dell’UE e documenti originati nell’ambito di altre organizzazioniinternazionali di cui l’Italia è parte o relativi alla partecipazione dell’Italia in attivitàinternazionali,finoallivelloSEGRETISSIMO;

c) “PuntodicontrolloNATO-UE/S”,collocato inposizionedidipendenza funzionalerispettoad una Segreteria speciale “COSMIC-ATOMAL-UE/SS” o “COSMIC-UE/SS”, principale o non,oppure ad una Segreteria “NATO-UE/S”, principale o non, legittimato a trattare e gestiredocumenti della NATO, con l’esclusione di quelli qualificati COSMIC e ATOMAL, dell’UE edocumentioriginatinell’ambitodialtreorganizzazioni internazionalidi cui l’Italiaèparteorelativi alla partecipazione dell’Italia in attività internazionali, fino al livello di classificaSEGRETO,nonchédocumentinazionalifinoallivelloSEGRETISSIMO.

5. Le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo sono altresì legittimati a trattareinformazioniadiffusioneesclusivanonchéinformazioni,classificateenon,sullequalisiastatoappostooconfermatoilsegretodiStato.

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6.L’istituzione,lasoppressioneeilcambiodidenominazionedelleSegreteriedisicurezzadicui al comma3, letterea) eb), edeiPuntidi controllodi cui al comma4, letterea) eb), èautorizzatadall’Organonazionaledi sicurezza, surichiestadell’Organocentraledi sicurezzainoltrataperiltramitedell’UCSe.

7.L’istituzione,lasoppressioneeilcambiodidenominazionedelleSegreteriedisicurezzadicuialcomma3,letterec),d),e),edeiPuntidicontrollodicuialcomma4,letterac)èdispostadall’Organo centrale di sicurezza competente,qualora delegato dall’Organo nazionale disicurezza,aisensidell’art.6,comma1,lett.c),chenedàcomunicazioneall’UCSe.19

8.L’UCSe,per limitatiperiodidi tempoeda frontedi indifferibiliesigenzeoperative,puòinvia eccezionale autorizzare, anche in assenza dei requisiti fissati ai sensi dell’articolo 6,comma1,lett.b),l’istituzionediSegreteriedisicurezzaePuntidicontrolloperlatrattazioneegestionediinformazioniclassificatenazionaliadunlivellomassimodiRISERVATISSIMO.Intali ipotesi, particolari prescrizioni di sicurezza saranno stabilite caso per caso, fermarestandol’inapplicabilitàdelcomma5.

9.LeSegreteriedisicurezzae iPuntidicontrollosonodirettidaunFunzionariooUfficiale,cheassumeladenominazionedi“CapodellaSegreteriadisicurezza”odi“CapodelPuntodicontrollo”, coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenticlassificati.Ove laSegreteriadisicurezzasiacostituitapressounOrganoperiferico, il “CapodellaSegreteriadisicurezza”assumeladenominazionedi“FunzionariooUfficialedicontrollodesignato”.

10.LeSegreteriedisicurezzaeiPuntidicontrollohannoilcompitodi:

a) promuovere la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrativeconcernentilatuteladelleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

b)istruire,conperiodicitàalmenosemestrale,ilpersonaletitolarediNOSsulleresponsabilitàconnesseallaconoscenzaetrattazionedelleinformazioniclassificate,adiffusioneesclusivaocopertedasegretodiStato;

c)tenereaggiornatele“listediaccesso”dicuiall’art.9,comma6,lett.d);20

d) controllare e gestire i documenti classificati originati nell’ambito della propria sfera dicompetenza;

e)controllareegestireidocumenticlassificatiricevuti;

f) tenere aggiornati i registri di contabilizzazione dei documenti classificati di cui si èresponsabili;

19 Comma così modificato dall’art. 1, comma 19, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

20 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 20, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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g) effettuare annualmente l’inventario e il controllo dei documenti nazionali classificatiSEGRETISSIMOediquelliCOSMIC-SEGRETISSIMO,UE-SEGRETISSIMOeATOMALincarico,etrasmettereall’UCSe,eperconoscenzaallapropriaSegreteriaprincipaledisicurezza,iverbalididistruzionerelativiatalidocumenti;

h) tenere aggiornato l’elenco del personale della propria articolazione per il quale è statorilasciatoilNOS;

i) attuare ledisposizionidi competenza relativealle richiesteper il rilascioe il rinnovodeiNOSperilpersonaledellapropriaarticolazione;

l)comunicareall’Organodisicurezzadacuidipendeinominatividellepersoneabilitatechenonhannopiùnecessitàdiaccederealleinformazioniclassificate;

m) segnalare all’Organodi sicurezzada cui dipendeogni controindicazione sopravvenuta acaricodelpersonaleabilitatoritenutad’interesseaifinidellavalutazionedell’affidabilitàdellapersona;

n) segnalareall’Organodi sicurezzadacuidipende inominatividellepersonedellapropriaarticolazionedesignateadattribuirelaclassificadiSEGRETISSIMO;

o)(soppressa);21

p) curare gli adempimenti di competenza in materia di violazione della sicurezza e dicompromissionediinformazioniclassificate.

Art.12Organizzazionedisicurezza

nell’ambitodeglioperatorieconomici

1. L’operatore economico abilitato alla trattazione delle informazioni classificate, fermorestando quanto disposto agli artt. 13, 14, 15 e 16, istituisce, previa autorizzazionedell’Organonazionaledisicurezzao,sedelegato,dell’UCSe,unapropriaorganizzazionedisicurezza, secondo le previsioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11, in relazione al livello disegretezza e alle qualifiche delle informazioni classificate che ha necessità di trattare,nonchéallepropriedimensioniocaratteristicheinfrastrutturaliogestionali.22

21 Lettera soppressa dall’art. 1, comma 21, DPCM 2 ottobre 2017, n. 322 Comma così modificato dall’art. 1, comma 22, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Art.13Responsabilitàdellaprotezioneedellatuteladelleinformazioniclassificate

eadiffusioneesclusivanell’ambitodeglioperatorieconomici

1. Presso ogni operatore economico abilitato alla loro trattazione, la responsabilità dellaprotezione e della tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, a livellocentraleeperiferico,facapoallegalerappresentanteinpossessodicittadinanzaitaliana.

2. Il legale rappresentante dell’operatore economico può delegare l’esercizio dei compiti edelle funzioni per la protezione e tutela delle informazioni classificate ad un dirigente ofunzionario legato da un rapporto professionale esclusivo, fatte salve specifiche esigenzeorganizzative e funzionali, in possesso di sola cittadinanza italiana, di abilitazione di livelloadeguato ed esperto nel settore, che assume la denominazione di “Funzionario allasicurezza”.233. Presso le sedi periferiche dell’operatore economico abilitate per la trattazione di informazioni classificate il legale rappresentante di cui al comma 1 nomina un dirigente o funzionario dipendente in via esclusiva dall’operatore economico, quale “Funzionario alla sicurezza designato”, in possesso di sola cittadinanza italiana e di abilitazione di livello adeguato. Il “Funzionario alla sicurezza designato” è alle dipendenze del “Funzionario alla sicurezza”. 24

4.Illegalerappresentantedell’operatoreeconomiconomina,alivellocentraleepressociascunasedeperifericaabilitataallatrattazionediinformazioniclassificate,unsostituto“Funzionarioallasicurezza”eunsostituto“Funzionarioallasicurezzadesignato”inpossessodeirequisitiindicatiaicommi2e3.Essisostituisconoititolaridell’incariconeicasidiassenzaoimpedimento.

5.Lanominadel“Funzionarioallasicurezza”,del“Funzionarioallasicurezzadesignato”ediunsostitutodiciascunodiessièsoggettaallapreventivaapprovazionedell’UCSe.

Art.14CompitidellegalerappresentanteodelFunzionarioallasicurezza

dell’operatoreeconomico 25

1. Il legale rappresentante, o, se delegato, il Funzionario alla sicurezza dell’operatoreeconomico:26

a)hal’obbligodiconoscereledisposizioniinmateriadiprotezioneetuteladelleinformazioniclassificateocopertedasegretodiStato,edifarlepuntualmenteapplicare;

a)1adottailRegolamentointernodisicurezza(RIS),chedescrivelemisuredisicurezzafisica,documentale,personalee industriale,predisposteper laprotezioneetuteladelleinformazioniclassificate,e lo inviaall’UCSe,perlarelativaapprovazione,periltramitedell’OrganocentraledisicurezzadellaForzaarmatadiriferimento;27

23 Comma così modificato dall’art. 1, comma 23, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 24 Comma così modificato dall’art. 1, comma 24, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 25 Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 25, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 26 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 26, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 27 Lettera inserita dall’art. 1, comma 27, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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b) segnala tempestivamente all’UCSe e all’ente appaltante o al committente ogni elementosuscettibiledivalutazioneaifinidicuiall’art.37,47e48,nonchéeventualicasidisospettaoaccertatacompromissionedelleinformazioniclassificate;

c)dirige, coordina e controlla tutte le attività che riguardano laprotezionee la tuteladelleinformazioni,deidocumentiedeimateriali classificatio copertida segretodiStato, trattatinell’ambitodell’operatoreeconomico,siaalivellocentralecheperiferico;

d) assicura il controllo delle lavorazioni classificate o coperte da segreto di Stato e lasalvaguardiadellestessedall’accessodipersonalenoninpossessodiabilitazionedisicurezzadilivelloadeguatoe,comunque,nonautorizzato;

e) comunica semestralmente all’UCSe le lavorazioni classificate in corso di esecuzionesecondolemodalitàprevistedalledirettivediattuazione;

f)comunicaall’UCSeicontratticlassificatidicuil’impresaèaffidataria;

g)coordinaiservizidisorveglianzaecontrollodelleinfrastruttureCOMSECedeiCIS;

h)curagliadempimentirelativialrilasciodeiNOSalpersonaledell’operatoreeconomicochehanecessitàditrattareinformazioniclassificatealivelloRISERVATISSIMOosuperiore;

i) comunicaall’UCSeognivariazioneriguardante la legalerappresentanza, i componentidelConsigliodi amministrazione, il direttore tecnico, l’Organizzazionedi sicurezza e le relativepreposizioni,nonchéilpossessodiquotedipartecipazionequalificateinrapportoalcapitalesociale ovvero di quote in relazione alle quali il titolare possa esercitare sull’impresaun’influenzanotevole,ancorchénondominante; 28

i)1comunicaall’UCSepropostedideliberedioperazionichecomportanoiltrasferimentodi informazioni classificateoadiffusione esclusiva, quali, tra l’altro: fusione, scissione,cessione,aqualsiasititolo,diaziendaodiramod’azienda,sottoscrizionediuncontrattodi rete, acquisizioni di partecipazioni che determinano la concentrazione del capitalesocialeincapoadunmedesimosoggettooilcontrollodell’impresaattraversol’eserciziodi una influenza notevole, ancorché non dominante, ovvero distacco temporaneo dipersonale abilitato presso altro operatore economico o tra imprese che abbianosottoscrittouncontrattodirete;29

l)istruisceilpersonaleabilitatoallatrattazionediinformazioniclassificatesulledisposizionicheregolanolamateria;

m) comunica all’UCSe ogni evento che possa costituireminaccia alla sicurezza e alla tuteladelleinformazioniclassificate;m)1 nel caso di operatori economici di cui all’art. 11 del DPCM del 17 febbraio 2017,“Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informaticanazionali”,comunicaalNucleoperlasicurezzacibernetica,aisensidell’art.11,comma1,

28 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 28, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 29 Lettera inserita dall’art. 1, comma 29, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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lett.a),dellostessoDPCM,ognisignificativaviolazionedellasicurezzaodell’integritàdeiproprisistemiinformatici,utilizzandocanaliditrasmissioneprotetti;30

n) assicura la corretta osservanza delle procedure relative alle visite da parte di personeestraneeall’operatoreeconomiconeisitidovesonotrattateinformazioniclassificate;

o) chiede l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e cura i relativi aspetti di sicurezzainerentiletrattativecontrattualicheprevedonolacessionediinformazioniclassificate.

2.Perlosvolgimentodeicompitidicuialcomma1laScuoladiformazionedelDipartimentodelleinformazioniperlasicurezza,d’intesaconl’Ufficiocentraleperlasegretezza,organizzaappositi corsi in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusioneesclusiva, o coperte da segreto di Stato. A tali corsi possono essere ammessi anche altridirigentiodipendentidell’operatoreeconomico.

Art.1631

IncarichirelativiasicurezzafisicaeCOMSECeperlasicurezzadeiCISpressoglioperatorieconomici

1. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Legale Rappresentante, ovvero il “Funzionario allasicurezza” ove delegato, si avvale di un “Funzionario alla sicurezza fisica”, come definitoall’articolo70.

2.Fermorestandoquantostabilitodall’articolo39,ovel’operatoreeconomicoabbianecessitàdi trattare informazioni classificate con sistemi CIS e COMSEC, il rappresentante legalenomina responsabili delle relative attività, denominati rispettivamente, “Funzionario allasicurezza CIS” , “Funzionario COMSEC” , un “Custode del materiale CIFRA” ed i relativisostituti, in possesso della sola cittadinanza italiana. In ragione delle dimensionidell’operatore economico, e tenuto conto delle specifiche necessità relative alla trattazionedelle informazioni classificate, gli incarichi di “Funzionario alla sicurezza CIS” e di“FunzionarioCOMSEC”possonoessereassegnatiallastessapersonacuièconferitol’incaricodi“Funzionarioallasicurezza”.

Art.15

Compitidel“Funzionarioallasicurezzadesignato”dell’operatoreeconomico 32

1. Il “Funzionario alla sicurezza designato” esegue, in materia di protezione e tutela delleinformazioni classificate, le disposizioni impartite dal legale rappresentante o dal“Funzionarioallasicurezza”,ovedelegato,e,relativamenteall’ambitodipropriacompetenza,svolgeicompitiindicatinell’articolo14,salvoquellidicuialcomma1,allelettereb),g)ei)cherimangonoriservatial“Funzionarioallasicurezza”.

30 Lettera inserita dall’art. 1, comma 30, DPCM 2 ottobre 2017, n. 331 Articolo rinumerato dall’art. 1, comma 32, DPCM 2 ottobre 2017, n. 332 Articolo rinumerato e modificato, nella rubrica, dall’art. 1, comma 31, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Art. 17

(soppresso)33

Art.18Attivitàispettiva

Allo scopo di assicurare protezione e tutela alle informazioni classificate, a diffusioneesclusiva o coperte dal segreto di Stato, l’UCSe procede, in via diretta o delegata, ai sensidell’art.7,comma1, lett.s),adattività ispettiva intesaadaccertare l’esattaapplicazione,daparte delle articolazioni dell’Organizzazione nazionale di sicurezza presso amministrazioni,enti ed operatori economici, delle disposizioni in materia di trattazione e gestione delladocumentazioneclassificataoadiffusioneesclusiva,delledisposizioniinmateriadirilascioegestionedellediabilitazionidisicurezza,disicurezzafisica,COMSECedeiCIS.

2. L’UCSeprocedealtresì a specificaattività ispettiva in casodi violazionedella sicurezzaocompromissionedi informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, quando l’Organonazionaledisicurezza,nell’eserciziodellefunzionidivigilanzadicuiall’art.6,comma1,lett.g),loritenganecessarioinrelazioneallarilevanzadelcasoconcreto.

CAPOIII

Classifichedisegretezzaequalifichedisicurezza

Art.19Classifichedisegretezza

1. Le classifiche di segretezza SEGRETISSIMO (SS), SEGRETO (S), RISERVATISSIMO (RR) eRISERVATO (R), di cui all’articolo 42 della legge, assicurano la tutela previstadall’ordinamento di informazioni la cui diffusione sia idonea a recare un pregiudizio agliinteressi della Repubblica e sono attribuite per le finalità e secondo i criteri stabilitidall’articolo4deldecretodelPresidentedelConsigliodeiministrin.7del12giugno2009.

2. La declassifica di un’informazione è disposta dall’autorità che ha apposto la classifica aisensidell’articolo42,comma2,dellalegge,odaaltrosoggettoche,arichiesta,siastatodallastessa a ciò autorizzato. L’Autorità nazionale per la sicurezza nella generalità dei casi e gliorgani di sicurezza di un’amministrazione o ente sovraordinati a quello che ha originatol’informazione,possonodisporre la variazioneo l’eliminazionedella classificadi segretezzaattribuitaallamedesimadaun’autoritàsottordinata.

3. L’originatore dell’informazione classificata assoggettata a declassifica, variazione dellaclassifica di segretezza o eliminazione della stessa informa tempestivamente del

33 Articolo soppresso dall’art. 1, comma 33, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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provvedimento gli altri soggetti detentori dellamedesima informazione, per le conseguentivariazioniamministrative.

4.Inrelazionealleipotesidideclassificadicuiall’articolo42,commi5e6,dellalegge,eperassicurare speditezza alle relative procedure, previste al successivo comma 5, la data diclassificazione di un’informazione deve essere annotata sull’informazione stessa,contestualmente all’apposizione della classifica, mediante la dicitura “classificato ... dal ...”opportunamentecompilata.Sel’indicazionedellaclassificanonèaccompagnatadalladatadiapposizione,laclassificasiintendeappostadalladatadelprotocollodeldocumento.

5.Aifinidell’attuazionediquantodispostodall’articolo42,commi5e6,dellalegge,l’autoritàchedetienel’informazione,qualorariceva,ancheoltreiterminidicuialpredettoarticolo42,comma5,unarichiestadiunsoggettopubblicoounaistanzamotivatadiaccessodapartediun privato portatore di un interesse giuridicamente tutelato, ne da comunicazioneall’originatore,che,verificatalasussistenzadeipresupposti,provvedeinviaalternativaa:

a) prorogare i termini di efficacia del vincolo, ovvero richiedere la proroga oltre i quindiciannialPresidentedelConsigliodeiMinistri,aisensidell’articolo42,comma6,dellalegge;

b)dichiararel’avvenutadeclassificaperdecorsodeltermine,ponendoinessereiconseguentiadempimenti.

6.L’enteoriginatorepuòdisporre laprorogadellaclassificaconprovvedimentocumulativo,all’esitodiunapianificazionedell’Organocentraledisicurezza,percategoriedidocumentiperlequaliritengapersistentelanecessitàdiriservatezza.

Art.20

Classifichedisegretezzainternazionaliedell’Unioneeuropea

1.Leclassifichedi segretezza internazionaliedell’Unioneeuropeasonoprevisteda trattati,convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati, recepiti o a cui è dataattuazioneinconformitàallenormeprevistedall’ordinamento.

Art.21

Qualifichedisicurezza

1. Le informazioni classificate appartenenti ad organizzazioni internazionali e all’Unioneeuropeaedaprogrammi intergovernativirecano lequalificheprevistedairispettivi trattati,convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati e sono assoggettate alregimegiuridicodirispettivaappartenenza.

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Art.22Sicurezzadellelavorazioniclassificateederoghealdivietodidivulgazione

1.Lelavorazioniclassificatesonosoggettealrispettodelleproceduredisicurezzastabilitedalpresenteregolamento.

2.Aifinidicuialcomma1,l’Organonazionaledisicurezzaemanaledisposizioniapplicativerelative alle visite, da parte di persone estranee, alle strutture dove vengono trattateinformazioni classificate di carattere industriale, nonché relative ai trasporti di materialiclassificati, sia in ambito nazionale che internazionale, anche connessi con l’esportazione,l’importazioneeiltransitodimaterialiclassificati.

3.L’UCSeverifica,medianteattivitàispettiva,direttaodelegataaisensidell’art.7,comma1,lett. s), la corretta applicazione delle norme preordinate alla protezione e alla tutela delleinformazioniclassificateoadiffusioneesclusivanelsettoreindustriale.

4. L’UCSe autorizza la cessione di informazioni classificate nei casi previsti dalla legge, daregolamenti, da Accordi internazionali e da programmi intergovernativi industrialiassoggettabilialicenzaglobalediprogetto.

CAPOIVNullaostadisicurezzaperlepersonefisiche

Art.23

ClassifichedisegretezzaefunzionedelNOS

1.LatrattazionediinformazioniclassificateRISERVATOèconsentitaesclusivamenteacolorochehannonecessitàdiconoscerleperlosvolgimentodelproprioincarico,funzioneoattivitàechesianoaconoscenzadellemisureposteatuteladellestesseedelleconnesseresponsabilità.

2.Latrattazionedi informazioniclassificateRISERVATISSIMO,SEGRETOoSEGRETISSIMOèconsentitaesclusivamenteacolorochehannonecessitàdiconoscerleperlosvolgimentodelproprioincarico,funzioneoattività,chesianoaconoscenzadellemisureposteatuteladellestesseedelleconnesseresponsabilitàechesianoinpossessodelNOSdiadeguato livellodiclassificaequalifica.

3. Il NOS è richiesto, per una determinata persona fisica, dal soggetto pubblico o privatoabilitato che intende impiegarla in attività che comportano la trattazione di informazioniprotetteconclassificasuperioreaRISERVATO.IlNOSperlepersonefisicheèaltresìchiestodall’amministrazione o ente nell’ambito della procedura per la costituzione diun’organizzazione di sicurezza e dall’operatore economico nell’ambito delle procedure dirilasciodell’abilitazionedisicurezzaindustriale.

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4. Ai fini del rilascio del NOS, i soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione diinformazioniclassificatedefiniscono,sullabasedeirispettiviordinamentiinterniedesigenzefunzionali,gli incarichichecomportanol’effettivanecessitàditrattareinformazioniprotettedallaclassificadiSEGRETISSIMO,SEGRETOoRISERVATISSIMO.

5. Nell’esecuzione di contratti classificati RISERVATO che prevedano l’accesso stabile adinformazioni di tale classifica l’operatore economico tiene un elenco delle persone cheautorizzaataleaccesso.

Art.24

AutoritàcompetentealrilasciodelNOS

1.L’UCSerilasciaerevocaiNOSperqualsiasilivellodiclassificaequalifica.

2.Fermerestandoleprerogativedidirettivaedicoordinamento,diconsulenzaedicontrollodell’UCSe, le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate ad articolazionidell’Organizzazione nazionale per la sicurezza con provvedimento del dirigente dell’UCSe,sentitol’Organonazionaledisicurezza,neilimitiesecondolemodalitàdiseguitoindicate.Inparticolare,puòesseredelegato:

a) il Capo della Segreteria principale di sicurezza del Ministero dell’Interno al rilascio, aldiniego, alla revoca ed alla sospensione del NOS ovvero alla sospensione della proceduraabilitativa, nei confronti del personale dirigenziale con qualifica fino a Viceprefetto e adirigentesuperioredellaPoliziadiStato,didirigentesuperioredelCorpoNazionaledeiVigilidel fuoco,didirigentedi seconda fasciadell’Amministrazioneciviledell’Interno,nonchédelpersonalenondirigenzialedell’Amministrazioneciviledell’Interno,dellaPoliziadiStatoedelCorpoNazionaledeiVigilidelfuoco;

b) ilViceCapodel IIIReparto-AreaSicurezzadelloStatoMaggioredell’Esercito, ilDirettoredell’AgenziadiSicurezzadellaMarinaMilitare, ilCapodelRepartoGeneraleSicurezzadelloStatoMaggioredell’AeronauticaedilCapodelIIRepartodelComandoGeneraledell’ArmadeiCarabinieri al rilascio, al diniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero allasospensionedellaproceduraabilitativa,neiconfrontidi:

1) personalemilitare della rispettiva Forza Armata o Comando Generale dell’Arma deiCarabiniericongradofinoaGeneralediBrigataocorrispondente;

2) personaleciviledipendenteconqualificadidirigentedisecondafasciaeconqualificanondirigenziale;

c) il Capo Ufficio Generale del Segretario Generale della Difesa al rilascio, al diniego, allarevocaedalla sospensionedeiNOS,ovveroalla sospensionedellaproceduraabilitativa,neiconfronti del personale civile dipendente con qualifica di dirigente di seconda fascia e conqualificanondirigenziale;

d)ilCapodelIIRepartodelComandogeneraledelCorpodellaGuardiadifinanzaalrilascio,aldiniego, alla revoca ed alla sospensione dei NOS, ovvero alla sospensione della proceduraabilitativa,neiconfrontidelpersonalecongradofinoaGeneralediBrigata.

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3.Coniprovvedimentidicuialcomma2puòaltresìesseredelegataallemedesimeautoritàl’attribuzionealNOSdiqualifichedisicurezzainternazionali.

4.Leautoritàdelegateaisensidelcomma2dispongonolarevocaolasospensionedelNOS,oglialtriprovvedimenti limitativi,neicasiprevistidall’art.37,previaacquisizionedelparerevincolante dell’UCSe, che può a tal fine, ove lo ritenga necessario, chiedere un’integrazionedella relativa istruttoria. Il parere dell’UCSe si intende favorevolmente espresso, ove nonintervenganelterminedisessantagiorni.

5.Aifinidell’aggiornamentodell’ElenconazionaledeisoggettimunitidiNOSdicuiall’articolo7, comma 2, lettera c), dei provvedimenti adottati, con l’indicazione della classifica disegretezza e delle qualifiche di sicurezza internazionali accordate, nonché delle eventualilimitazionieproroghedisposte,èdatacomunicazioneall’UCSe.

Art.25

ProcedimentoperilrilasciodelNOS

1. Il NOS viene rilasciato a persone fisiche maggiorenni all’esito di un procedimento diaccertamentodirettoadescluderedallapossibilitàdiconoscereinformazioni,documenti,atti,attivitàocoseprotettedalleclassificheindicateall’art.23,comma2,ognisoggettochenondiasicuroaffidamentodiscrupolosafedeltàalleistituzionidellaRepubblica,allaCostituzioneedaisuoivalori,nonchédirigorosorispettodelsegreto,aisensidell’articolo9,comma4,dellalegge.

2. Il procedimento di rilascio del NOS è condotto con modalità e criteri che consentanol’acquisizione ed il vaglio di elementi, pertinenti e non eccedenti lo scopo, necessari ai finidella valutazione dell’affidabilità della persona in relazione a quanto previsto dall’art. 9,comma4,dellaleggeedalpresenteregolamento.

3.IlsoggettopubblicooprivatolegittimatoachiedereilrilasciodelNOSperl’impiegodiunapersonainattivitàchecomportanolatrattazionediinformazioniprotettedalleclassifichedicui al comma 1 ha l’obbligo di informare la persona interessata della necessitàdell’accertamento, con esclusione del personale per il quale il rilascio del NOS costituiscecondizionenecessariaperl’espletamentodelservizioistituzionalenelterritorionazionaleedall’estero.Ilrifiutodell’accertamentodapartedell’interessatocomportalarinunciaalNOSeall’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto, secondo quanto previsto dall’art. 9,comma8,dellalegge.

Art.26Richiestadirilascio

1. Il procedimentodi accertamento finalizzato al rilasciodelNOSperunapersona fisicahainizioconlaricezione,dapartedell’autoritàcompetentealrilascio,dellarichiestaformulatadalsoggettopubblicooprivato interessati.Talerichiestacontieneunapuntuale indicazione

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deimotiviperiqualilapersonahanecessitàditrattareinformazioniclassificate,dellivellodiclassificadisegretezzaedieventualiqualifichedisicurezzadaaccordare.

2.Larichiestadicuialcomma1ècorredatadacopiadiundocumentodiidentitàincorsodivaliditàdellapersonadaabilitarechenonappartengaadunaAmministrazionepubblica,daun “foglio notizie”, conforme al modello approvato dall’UCSe, compilato e sottoscrittodall’interessatononchédaunadichiarazione con laquale lo stesso, ai sensi eper gli effettidell’articolo 9, comma 8, della legge, attesta di essere stato informato della necessitàdell’accertamentoediaverespressoilconsensoallasuaeffettuazione.

Art.27

Istruttoria

1.L’UCSe,perl’acquisizionedeinecessarielementidiinformazione,siavvaledellebanchedaticui ha accesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge, nonché della collaborazionedell’ArmadeiCarabinieriche,invirtùdellacapillarepresenzasulterritorio,costituiscenellaspecifica attività il principale referente, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia diFinanza,nonchédelleForzeArmate,dellepubblicheamministrazioniedeisoggettierogatoridiservizidipubblicautilità.

2.Fattosalvoquantoprevistodall’articolo24,comma2, lett.a),b),c)ed)perilrilasciodeiNOSrelativialpersonaledell’amministrazioneciviledelMinisterodell’interno,dellaPoliziadiStatoedelCorponazionaledeivigilidel fuoco,conqualifica inferioreaPrefettoodirigentegenerale, gli elementi informativi necessari sono forniti all’UCSe dal Capo della SegreteriaprincipaledisicurezzadelMinisterodell’interno.PerilrilasciodeiNOSrelativialpersonalemilitareeciviledelleForzearmateedelComandoGeneraledell’ArmadeiCarabinieriaventegradoinferioreaGeneralediCorpod’armataogradooqualificacorrispondente,glielementiinformativi necessari sono forniti all’UCSe, in relazione alla Forza armata di appartenenza,dall’OrganoCentralediSicurezza.PerilrilasciodeiNOSrelativialpersonaledellaGuardiadifinanza,congradoinferioreaGeneralediCorpod’Armata,glielementiinformativinecessarisonofornitiall’UCSedalCapodellaSegreteriaprincipaledisicurezzadelComandogeneraledella Guardia di Finanza. Per le esigenze abilitative dell’AISE e dell’AISI, gli elementiinformativinecessarialprimorilasciodelNOSsonofornitiall’UCSedall’Agenziainteressata.

3.Neicasidiversidaquelli indicatialcomma2,gliadempimenti istruttoriperilrilasciodeiNOSsonocuratidall’UCSe.

4.LeautoritàdelegatealrilasciodelNOSsiavvalgono,perl’acquisizionedelleinformazioni,dellebanchedatiedellestrutturedelleproprieamministrazioni,nonchédelcontributodelleForzedipoliziaedelleForzeArmate,secondoquantoprevistoalcomma5.Qualora,all’esitoditalericognizione,siaritenutoopportunoacquisireelementidaaltreamministrazioniodasoggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, viene interessato l’UCSe per l’eventualesupplementodiistruttoria.

5. Nel caso di delega ai sensi dell’art. 24, comma 2, il Capo della Segreteria Principale disicurezza del Ministero dell’interno si avvale della Polizia di Stato nonché, a fini diintegrazione,deicomandidell’ArmadeiCarabinieriedellaGuardiadiFinanzaedelleForzeArmate. L’Organo Centrale di Sicurezza di ciascuna Forza armata si avvale dei comandirispettivamente dipendenti e dei comandi dell’Arma dei Carabinieri. L’Organo Centrale di

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SicurezzadelSegretariatoGeneraledellaDifesasiavvaledeicomandidelleForzearmateedeicomandidell’ArmadeiCarabinieri.L’OrganoCentralediSicurezzadell’ArmadeiCarabinierisiavvale dei comandi dipendenti nonché, a fini di integrazione, della Polizia di Stato, deicomandidellaGuardiadiFinanzaedellealtreForzearmate.L’OrganoCentralediSicurezzadel Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza si avvale dei comandi del Corpononché,a finidi integrazione,deicomandidell’ArmadeiCarabinieri,dellaPoliziadiStatoedelleForzeArmate.

6. Le autorità che rilasciano i NOS acquisiscono il parere dei direttori dei servizi diinformazione per la sicurezza previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge,formulatosullabasedeglielementiinloropossesso,entrocentoventigiornidalladatadellarichiesta.FattaeccezioneperilrilasciodeiNOSalivelloSEGRETISSIMO,l’inutiledecorsodeltermineèvalutatoqualeassenzadielementidicontroindicazione.34

7. Per i NOS di livello SEGRETISSIMO, qualora nel termine di dodici mesi, sia pervenutoalmenounparerefavorevoledicuiall’articolo9,comma2,letterac),dellalegge,siprocedealrilasciodelNOS.35

8. I pareri pervenuti oltre i termini di cui al comma 6 sono comunque valutati ai fini deldiniego, revoca, sospensione, riduzionedi classifica di segretezza e di qualifica di sicurezzainternazionale del NOS. L’acquisizione dei pareri da parte dell’UCSe può essere assicuratamedianteappositocollegamentotelematicoconleAgenzie.

9.Ovenecessarioperladelicatezzadell’incaricodaattribuireopeririflessisuprofiliattinentiall’ordineeallasicurezzapubblicaoalladifesamilitare,l’UCSeacquisisceiparerideiMinistridelladifesaedell’internodicuiall’articolo9,comma2,letterac),dellalegge.

10.Perl’acquisizionediinformazioniinsedeesterasulcontodicittadinistranieri,cittadinicondoppia cittadinanzao cittadini italiani chehanno soggiornatoall’estero, è interessato ilMinisterodegliAffariEsteriedellaCooperazioneInternazionaleoppure,qualorasitrattidiPaesiNATOoUEoconiqualisussistanoinmateriaaccordibilaterali,l’autoritànazionaledisicurezzadel Paese.36 Tali informazioni sono acquisite in ogni casoper soggiorniall’esterodell’abilitandosuperioriadunanno.37Ataleadempimentoprovvedel’UCSe,anchepercontodelleautoritàdelegatealrilasciodelNOSaisensidell’art.24.Inognicasol’UCSepuòdelegarel’Organo centrale di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della CooperazioneInternazionaleall’acquisizionedelleinformazioniperilrilasciodelNOSaidipendentidiquelDicastero,sullabasediappositeintese.38

11.Qualoraleinformazionidicuialcomma10,richiestesulcontodell’abilitandoe/odeisoggettiadessicollegati,nonpervenganoentrocentoventigiornidallarichiesta,siprocedealrilasciodelNOSall’esitodiunacomplessivavalutazioneinordineall’insussistenzadimotiviostativi.39 Le informazioni pervenute oltre il termine di centoventi giorni sono comunquevalutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di

34 Comma così modificato dall’art. 1, comma 34, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 35 Comma così modificato dall’art. 1, comma 35, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 36 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 36, DPCM 2 ottobre 2017, n. 337 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 37, DPCM 2 ottobre 2017, n. 338 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 38, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 39 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 39, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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qualificadisicurezzainternazionaledelNOS.40PerilrilasciodiNOSdilivelloSEGRETISSIMOiltermineperacquisireleinformazionièdidodicimesidallarichiesta. 41

12. Ferma restando l’acquisizione del modello informativo conforme al modulo approvatodall’UCSe, il complesso degli elementi informativi deve essere comunque fornito entro ilterminedicentoventigiornidalladatadellarichiesta.FattaeccezioneperilrilasciodeiNOSalivello SEGRETISSIMO, e fermo restandoquantoprevistodal comma7, l’inutiledecorsodeltermineèvalutatoqualeassenzadielementidicontroindicazione.Leinformazionipervenuteoltre il termine di centoventi giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca,sospensione,riduzionediclassificadisegretezza,diqualificadisicurezza internazionaledelNOS.42

13. L’istruttoria per il rilascio del NOS si conclude entro il termine di dodici mesi dalricevimento della richiesta, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi nel casorisultiparticolarmentecomplessa.

14.Qualora vengano a cessare imotivi che avevano determinato la richiesta di rilascio delNOS, il soggettopubblicooprivato richiedentenedà tempestiva comunicazioneall’autoritàcompetente,cheinterrompel’istruttoria.

15.Ai finidelrilasciodelNOSsiapplicano,quandoritenutonecessarioedallecondizioni inessodescritte,ledisposizionidicuiall’articolo118-bisdelcodicediprocedurapenale.

16. A decorrere dal dodicesimo mese dall’entrata in vigore del presente Regolamento,l’Organo Nazionale di Sicurezza può rideterminare, riducendoli, i termini relativi alprocedimento istruttoriopreordinatoalrilasciodelleabilitazionipersonali.A tal fine l’UCSeeffettua un monitoraggio dei procedimenti istruiti anche dalle Autorità eventualmentedelegate. Del provvedimento di rideterminazione è data comunicazione al Comitatoparlamentare per la sicurezza della Repubblica nella relazione semestrale di cui all’art. 33,comma1,dellalegge.

Art.28

Modalitàdiacquisizionedelleinformazioni

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 27 le informazioni sonoacquisite,infunzionedelluogodiresidenzadellapersonaperlaqualeèrichiestoilrilasciodelNOS:

a)dallaquesturacompetenteperterritorio;

40 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 40, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 41 Periodo inserito dall’art. 1, comma 40, DPCM 2 ottobre 2017, n. 342 Comma così modificato dall’art. 1, comma 41, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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b)dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero dal Gruppo eventualmenteistituitonelsuoambito,competenteperterritorio;

c)dalcomandoprovincialedellaGuardiadifinanzacompetenteperterritorio.

2. La questura, il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ovvero il GruppoeventualmenteistituitonelsuoambitooilcomandoprovincialedellaGuardiadifinanzacuièrivoltalarichiestadiinformazioni,provvedea:

a)svolgeregliaccertamentisullabasedellenotizieesistentiagliatti,ocomunquedisponibili;

b) effettuare le interrogazioni delle banche dati disponibili, acquisendo aggiornati elementiconoscitiviinrelazioneallesegnalazionirilevate;

c)acquisire,inrelazioneallepersoneoggettodell’indagineconoscitivacheabbianorisiedutoo domiciliato anche in altre località italiane per periodi superiori a 1 anno, le informazionid’interessepressolearticolazionicompetentiperterritorio;

d) acquisire presso gli uffici giudiziari le informazioni d’interesse riferite a procedimentidefinitioincorsononchépressoleprefetturelenotizieconcernenticondottedepenalizzate,cheabbianocomunqueattinenzaconlavalutazionediaffidabilitàdelsoggettodaabilitare;

e) verificare l’eventuale sussistenza di fallimenti, pignoramenti ed altre situazionipatrimonialipertinenti;

f)verificarel’esistenzadiulteriorinotizieutilipressolaquesturaoicorrispondenticomandidellealtredueForzedipolizia;

g) compilare un “Modello informativo”, riepilogativo degli elementi informativi acquisiti,conformealmodelloapprovatodall’UCSe.

3.Perl’acquisizionedelleinformazioniriferiteaduncittadinoitaliano:

a) residente all’estero, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), è interessata, in relazioneall’ultima residenza avuta in Italia, la questura o il comando provinciale dell’Arma deiCarabinieriovveroilGruppoterritorialeeventualmenteistituitonelsuoambito,oilcomandoprovincialedellaGuardiadifinanza,competenteperterritorio;

b) chenonabbiamai risieduto in Italia, è competente laquesturao il comandoprovincialedell’ArmadeiCarabinieridiRoma.

4. All’acquisizione delle informazioni presso i competenti organi di Paesi esteri, diorganizzazioniinternazionaliedell’Unioneeuropeaprovvedel’UCSeancheperiprocedimentidirilasciodeiNOSdapartedell’autoritàdelegataaisensidell’art.24.L’UCSeassolve,inoltre,agliobblighidicollaborazioneassunti,acondizionedireciprocità,inambitointernazionaleedell’Unioneeuropea.

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Art.29

Decisione

1.Acquisiteleinformazioni,l’autoritàcompetentealrilascio:

a)verificalacompletezzaedesaustivitàdeglielementidiconoscenzadisponibili;

b)effettuaulterioriapprofondimenti,laddovenecessari;

c) valuta l’affidabilità della persona sulla base delle informazioni assunte e del quadronormativocheregolalamateria,ancherichiedendo,incasidubbi,elementidivalutazionealresponsabiledell’impiegodellapersonaperlaqualeèstatorichiestoilrilasciodelNOS,che,sedirigenteegiàabilitatoalmenoper i livellidiclassificadisegretezzaequalificadisicurezzarichiesti, compila e sottoscrive una “dichiarazione di affidabilità”, conforme al modelloapprovato dall’UCSe, avente efficacia annuale. Qualora il responsabile dell’impiego non siadirigente, la “dichiarazione di affidabilità” viene prodotta dal dirigente sovraordinato, giàabilitatoalmenoperilivellidiclassificadisegretezzaequalificadisicurezzarichiesti.Perglioperatori economici tale dichiarazione può essere rilasciata soltanto dal legalerappresentanteodalFunzionarioallasicurezza.Alloscaderedell’annol’autoritàcompetenteadotta la definitiva determinazione in merito al rilascio del NOS. In presenza della“dichiarazione di affidabilità”, l’autorità competente rilascia un’abilitazione temporanea didurataannuale, coneventuali limitazioni.Per iprovvedimenticoncernenti il rilasciodiNOSqualificatisonoosservate,altresì,ledisposizionicontenuteneitrattatiinternazionaliratificatidall’Italia, nonché negli altri atti regolamentari internazionali approvati dall’Italia e nellanormativadell’Unioneeuropeachetrattanolaspecificamateria.

2.Effettuatelevalutazionidicuialcomma1,l’autoritàcompetentedisponealternativamente:

a) il rilascio del NOS. Per motivi di cautela possono essere attribuite al NOS limitazioniterritoriali,dielevabilitàetemporali;

b)ildiniegodelNOS;

c)lasospensionedellaproceduraabilitativaquandosianecessarioattendereladefinizionediprocedimentiincorso.

Art.30

Notificheecustodia

1.Dell’avvenutorilascio,diniego,sospensioneorevocadelNOS,dell’abilitazionetemporanea,dei livelli di classifica di segretezza, delle qualifiche di sicurezza internazionali accordati edelle eventuali limitazioni disposte, ovvero della sospensione della procedura abilitativa, èdatatempestivacomunicazionealsoggettopubblicooprivatorichiedentee,neicasiincuiilprovvedimentosiastatoadottatosudelega,ancheall’UCSe.

2. Il NOS è custodito presso l’autorità che ha provveduto al rilascio. Quando al rilascioprovvedel’UCSenedacomunicazionealsoggettopubblicooprivatocheloharichiesto.

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3. I soggetti pubblici e privati tengono un elenco aggiornato dei NOS e delle abilitazionitemporaneeconcessialpersonaledipendente.

Art.31TerminidivaliditàdelNOS

1. IlNOSha laduratadicinqueanniper laclassificadisegretezzaSEGRETISSIMOedidiecianni per le classifiche di segretezza SEGRETO e RISERVATISSIMO. Sono fatte salve diversedisposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall’Italia nonché negli altri attiregolamentari internazionali approvatidall’Italia enellanormativadell’Unioneeuropea chetrattanolaspecificamateria.Aifinidelcalcolodellarelativascadenzasitienecontodelladatadel“Modelloinformativo”dicuiall’articolo28,comma2,letterag).

Art.32

Abilitazionetemporanea

1. Contestualmente all’avvio della procedura di rilascio del NOS, ove sussistano urgenti ecomprovateesigenzediservizio, l’UCSee lealtreautoritàcompetentipreviacomunicazioneall’UCSe possono rilasciare abilitazioni temporanee della validità massima di sei mesi,prorogabileunasolavolta.

2. La richiesta di rilascio dell’abilitazione temporanea specifica i motivi, la classifica disegretezza ed eventualmente la qualifica di sicurezza necessari ed è corredata di una“dichiarazione di affidabilità” rilasciata dal responsabile dell’impiego e, ove questi non siadirigente,successivamenteconvalidatadaldirigentesovraordinato,giàabilitatoalmenoperilivellidiclassificadisegretezzaequalificadisicurezzarichiestiperl’abilitazionetemporanea.

3. L’abilitazione temporanea è altresì rilasciata ai soggetti indicati all’art. 43 , comma1, surichiestadell’operatoreeconomico.Atalifini,l’operatoreeconomicoproduce:

a) dichiarazione dei soggetti interessati sumodello approvato dall’UCSe circa le condizioniprevisteperildiniego,lasospensioneolarevocadelNOS;

b)“dichiarazionediaffidabilità”delrappresentantelegaleodelFunzionarioallasicurezzainfavoredeisoggettiperiqualisichiedeilrilasciodell’abilitazionetemporanea.

4. Per il rilascio dell’abilitazione temporanea le autorità competenti acquisiscono leinformazioni necessarie tra quelle rinvenibili agli atti in proprio possesso e consultando lebanchedatid’interesse,inprimoluogolabancadatidicuiall’articolo8,dellalegge1°aprile1981,n.121.

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Art.33

RinnovodelNOS

1.LarichiestadirinnovodelNOSdevepervenireall’autoritàcompetenteconunanticipodialmeno seimesi rispetto alla scadenza. Si applicano le stessedisposizioni ed è osservata lastessaproceduraistruttoriaprevisteperilrilascio.

2.NeicasiincuiperilNOSscadutosiastatotempestivamentechiestoilrinnovo,ildocumentoresta valido, sempre che non emergano elementi di controindicazione, fino al rilascio delnuovo.

3. Quando la richiesta di rinnovo del NOS è inoltrata oltre il termine indicato al comma 1,l’autoritàcompetente,inviaeccezionale,puòautorizzarelaprorogadivaliditàdellostessoacondizionechedaiprimiaccertamentinonsianoemersielementidicontroindicazionee,overitenutonecessario,vengafornitaidoneadichiarazionediaffidabilità.

Art.34

Istruzionesullasicurezza

1. Il rilascio del NOS, dell’abilitazione temporanea e l’accesso ad informazioni classificate“RISERVATO” è accompagnato dall’istruzione alla sicurezza a cura del soggetto pubblico oprivatocheimpiega lapersona.Se ilNOSo l’abilitazionetemporaneariportanoancheunaopiùqualifichedisicurezza,dettaistruzioneèestesaallerelativedisposizioniinternazionaliodell’Unioneeuropea.

2.IncasodiaffidamentodicontratticlassificatiRISERVATOsiosservanoledisposizionidicuialcomma2dell’articolo38.

3.L’istruzioneallasicurezzahaadoggetto ilcomplessodellenormerelativeallaprotezionedelle informazione classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, conparticolare riferimento alle disposizioni connesse all’espletamento dell’incarico affidato alsoggettoabilitatoeallasicurezzaCIS.

Art.35

ComunicazionedielementirilevantiperilpossessodelNOS

1. IFunzionarioUfficiali alla sicurezzao iFunzionarioUfficiali alla sicurezzadesignatideisoggetti pubblici e degli operatori economici, ciascuno nell’ambito della propria sfera dicompetenza, comunicano tempestivamente all’UCSe ed all’autorità che ha provveduto alrilascio del NOS, se diversa dall’UCSe, eventuali elementi informativi suscettibili di influirenegativamentesull’affidabilitàdellepersoneabilitate.

2.Lequesture, icomandidell’ArmadeicarabinieriedellaGuardiadi finanza,già interessatiperl’acquisizionediinformazionifinalizzatealrilasciodelNOS,informanotempestivamente

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l’UCSe e l’autorità che ha provveduto al rilascio, se diversa dall’UCSe, della sopravvenutaconoscenzadielementideterminatividell’inaffidabilitàdellapersonaabilitata.

3.IsoggettititolaridiNOS,operiqualièincorsol’istruttoriaperilrelativorilascio,sonotenuti a segnalare tempestivamente all’amministrazione o all’ente che ne ha chiestol’abilitazione ogni mutamento nella propria situazione personale o familiare, nonché ognialtro elemento che potrebbe assumere rilevanza ai fini del possesso del NOS. L’eventualeaccertamento,dapartedell’UCSeodell’autoritàcompetentealrilascio,diomissioniriguardoagliobblighidiinformazionevienevalutataaifinidellapermanenzadelpeculiarerequisitodiaffidabilitàdell’interessato.43

Art.36Verifiche

1.Ai sensieperglieffettidell’articolo9, comma6,della legge, l’autoritàcheharilasciato ilNOSpuò, secondo leprocedureprevisteall’articolo24, comma4, revocarlo, sospenderne lavaliditàoapporvilimitazionisullabasedisegnalazionieverificheacampione,ancheneicasidi richiesta di Abilitazione Preventiva di cui all’art. 43, dalle quali emergano motivi diinaffidabilitàacaricodelsoggettointeressato.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate prioritariamente con riguardo a personeabilitate:

a)allatrattazionediinformazioniclassificateSEGRETISSIMO;

b) alla trattazione di informazioni classificate SEGRETO, se occupano posizioni per le qualihannonormaleaccessoadunaconsiderevolequantitàdi informazioni recanti tale livellodiclassifica di segretezza ovvero a sistemi di comunicazione o informatici che trattano ocontengonoinformazioniclassificate;

c) alla trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO o SEGRETO, se rivestonoparticolari responsabilità nell’ambito degli operatori economici, quali rappresentanti legali,Funzionariallasicurezza,direttoritecnici,titolaridiquotedipartecipazionequalificate;

d) in presenza di elementi di controindicazione, valutati non ostativi in sede di rilascio delNOS.

Art.37

Criteriperildiniego,larevoca,lasospensione,lalimitazionelariduzionediclassificaoladequalificadelleabilitazionidisicurezzaperlepersonefisiche

1.Alverificarsidi situazioni talida ingeneraredubbi inordineall’affidabilitàdellapersona,l’abilitazioneèsospesainviacautelareperiltempostrettamentenecessarioagliaccertamentidelcaso.

43 Comma così modificato dall’art. 1, comma 42, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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41

2.Quandoneiconfrontidellapersonainteressataemergonoelementi,acquisitioverificatiaisensi dell’articolo 27, che influiscono negativamente sulla sua affidabilità in termini discrupolosafedeltàalleIstituzionidellaRepubblica,allaCostituzioneeaisuoivalori,nonchédirigoroso rispetto del segreto e delle norme finalizzate alla tutela delle informazioni, deidocumenti e dei materiali classificati, l’abilitazione è negata, revocata, sospesa, ridotta dilivellodisegretezza,diqualificadisicurezzaedequalificataovverolimitataterritorialmenteotemporalmente,secondoquantoprevistoneicommisuccessivi.

3. In relazione alla valutazione degli elementi di fatto che emergano dai precedenti oprocedimentipenaliechepossano influiresull’affidabilitàdellapersona,èadottatounodeiprovvedimentiseguenti:

a) diniego o revoca delle abilitazioni di sicurezza personali in presenza di una sentenzadefinitivadi condannaodi sentenzadi condannadiprimogradoconfermata inappelloperreati dolosi, o per reati colposi afferenti alla tutela e salvaguardia delle informazioni, deidocumentiedeimaterialiclassificati;

b) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o della procedura in corso per ilrilasciodelleabilitazionidisicurezzapersonaliincasodiassunzionedellaqualitàdiimputato,sottoposizionea talunadellemisurecautelaripersonaliprevistedalla legislazionevigenteosentenzadicondannadiprimogradoperireatidicuiallaletteraa);

c) sospensione delle abilitazioni di sicurezza personali o della procedura in corso per ilrilascio delle abilitazioni di sicurezza personali sulla base di comunicazioni, anche ai sensidell’art.118-bisc.p.p.,dell’Autoritàgiudiziaria,inrelazioneadattivitàdiindagineperireatidicuiallaletteraa).

4. In riferimento ai provvedimenti di cui al comma 3, lettera a), la richiesta di rilasciodell’abilitazionepuòessereripropostaqualoralapersonainteressatasiastatariabilitataelariabilitazione abbia estinto le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.L’estinzionedelreatoaisensidell’articolo445c.p.p.,nonchéaisensidell’articolo157c.p.,nonpreclude la valutazione circa la rilevanza dei fatti oggetto dell’imputazione ai fini delmantenimentoodelrilasciodell’abilitazione.

5.Neicasidicuialcomma3,lettereb)ec),sidàluogoalripristinodellavaliditàdelNOS,oalla ripresa della procedura per il rilascio o di rinnovo, in caso di provvedimento diarchiviazione, di sentenza di proscioglimento o di sentenza di assoluzione di primo gradoconfermatainappello.

6. Ai fini del comma 2 assume altresì specifica rilevanza l’esistenza di elementi diinformazionetalidafarritenereodamettereinevidenza:44

a) che la persona sia interessata ad attività di spionaggio, sabotaggio, collusione, relazione,collaborazioneconelementicheperseguonofiniosvolgonoattivitàcontrariealladifesaeallasicurezzadello Stato italiano o degli Statimembri delle organizzazioni internazionali di cuil’Italiaèparte;

44 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 43, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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42

b) che il soggetto sia interessatoadattività eversiveodi fiancheggiamentonei confrontidipersoneappartenute,appartenentiocollegateamovimenti,nucleiogruppicheperseguonofini contrari alle istituzionidemocratichedelloStato, ovvero svolgonopropagandadirettaasovvertireconlaviolenzal’ordinamentodemocratico;

c) che il soggetto intrattenga o abbia intrattenuto rapporti, a qualsiasi titolo, conorganizzazioni di tipo mafioso o con altre organizzazioni che perseguono fini criminosi,ovvero sono dedite ad attività contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari eindustrialidelPaese;

d)cheilsoggettosiaaffettodastatipsicopatologiciovverofacciausodisostanzestupefacenti,abusodialcoliciosiadipendentedasostanzepsicotrope;

e)situazionidifatto,pertinentienoneccedentilespecifichefinalitàditutelaperseguite,chepossono verosimilmente rendere il soggetto non adeguato alla gestione di informazioniclassificate in quanto influenzabile, vulnerabile o possibile destinatario di atti dicondizionamento o pressione, tali da influire sulla libertà di determinazione, quali, in viaesemplificativa, rilevanti esposizioni debitorie, fallimenti, pignoramenti, precedentidisciplinari per fatti rilevanti ai fini dell’affidabilità, legami di parentela, coniugio, affinità,unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 o frequentazione con persone inrelazioneallequalisussistonoglielementidicuiaicommi3e6,lett.a),b),c)ed);45

f) gravi violazioni delle norme di sicurezza per la protezione e la tutela delle informazioniclassificateo compromissionedelle stesse, inclusa laviolazionedell’obbligodi cuiall’art.14,comma1,lett.m)1.46

7.Neicasidicuialleletterea),b),c)ed)delcomma6vienedispostoildiniegoolarevocadelNOS;neicasidicuiallaletterae)delcomma6ildiniegoolarevocadelNOSol’attribuzionealNOS di limitazioni; nei casi di cui alla lettera f) del comma 6 il diniego, la revoca, lasospensione del NOS ovvero la riduzione di classifica o la dequalifica, in relazione allecircostanzeedallagravitàdellaviolazione.

8. I provvedimenti di diniego, revoca e sospensione concernenti le abilitazioni di sicurezzapersonalisonomotivaticonilriferimentoalledisposizionidicuialpresentearticolo.

45 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 44, DPCM 2 ottobre 2017, n. 346 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 45, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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CAPOV

Tuteladelleinformazioniclassificateeadiffusioneesclusivanelsettoreindustriale

Art.38Normeperlatrattazionedelle

informazioniclassificateRISERVATO

1. Qualora l’operatore economico debba trattare esclusivamente informazioni classificateRISERVATO, il legale rappresentante – o altro soggetto, socio o dipendente dell’operatoreeconomico, designato dal legale rappresentante – è il responsabile della gestione delleinformazioni classificateRISERVATO secondo la legge, il presente regolamento e le relativedisposizioni applicative.Ai finidell’esecuzionedel contratto il committenteaccerta chenonsussistaacaricodelresponsabilesentenzadicondannadefinitivaosentenzadicondannadiprimo grado confermata in appello per reati afferenti la tutela e la salvaguardia delleinformazioni,deidocumentiedeimaterialiclassificati.

2.L’Organizzazionedisicurezzaindividuatadall’amministrazioneodell’impresacheaffidanoil contratto o il sub-contratto fornisce l’istruzione di sicurezza al responsabile, qualoral’operatoreeconomicoaffidatariononsiaabilitato.

3. Il responsabile di cui al comma 1 è il referente del committente e dell’UCSe per latrattazionedelleinformazioniclassificateRISERVATO.

4. Il responsabiledi cuial comma1assicurache l’accessoalle informazioniRISERVATOsiaconsentito esclusivamente al personale che abbianecessitàdi conoscere e sia stato istruitosulle responsabilità e sulle conseguenze penali di una divulgazione non autorizzata delleinformazioniclassificate.

5. Per la gestione e la custodia delle informazioni classificate RISERVATO la sededell’operatore economico è dotata di apposita area controllata, come previsto dall’art. 72,nell’ambitodellaqualeleinformazioniclassificatesonoconservatesecondomodalitàchenonconsentanol’accessononautorizzato.

6. La trasmissione di informazioni classificate RISERVATO non è consentita con sistemielettrici o elettronici non autorizzati dall’UCSe; è consentita la trasmissione postale checonsentalatracciabilità,ovveromediantevettoricommercialiotrasportoamano,secondoledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento.

7. In caso di violazione o compromissione delle informazioni classificate RISERVATO, ilresponsabiledicuialcomma1procedeaisensidellevigentidisposizioni,comunicandoaltresìl’evento al committente ed all’UCSe ai fini degli adempimenti previsti dalle vigentidisposizioni.

8.Le stazioni appaltanti e i committenti comunicanoall’UCSe,per il tramitedelle rispettiveorganizzazionidisicurezza,glioperatorieconomicirisultatiaggiudicataridicontrattirecanticlassificaRISERVATO. Il sub-appaltoo la sub-commessaautorizzati, classificatiRISERVATO,sonocomunicatiall’UCSe,secondoilmodelloapprovato,dalsoggettoresponsabileaisensidelcomma1dell’operatoreeconomicosubappaltante.

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9.LacorrettagestioneecustodiadiinformazioniclassificateRISERVATOèsoggettaaipoteridivigilanzadegliorganidisicurezzaindividuatidalleAmministrazionicheaffidanoicontrattiedelleimpresecommittentinonchéaipoteriispettividell’UCSe.

Art.39

TrattazionedelleinformazioniclassificateRISERVATOmediantesistemiinformaticinelsettoreindustriale

1.PerlatrattazionedelleinformazioniclassificateRISERVATOmediantesistemiinformatici,l’operatoreeconomicoosservaleregoledisicurezzadicuiall’art.66,comma2delpresenteregolamento. L’operatore economico trasmette all’UCSe e all’amministrazione appaltante oall’impresa committente un’autocertificazione attestante la disponibilità di, una postazioneinformatica non connessa a reti fisse o mobili, ovvero con le caratteristiche stabilite nelledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento,dautilizzareperlaspecificaproceduradiaffidamentooesecuzionecontrattuale.

2. Ai fini dell’esecuzione del contratto il legale rappresentante – o altro soggetto, socio odipendente dell’operatore economico, designato dal legale rappresentante – assume lafunzionedi“amministratoredisistema”.3. L’amministratore di sistema assicura l’attuazione delle regole di sicurezza di cui al comma 1 ed è responsabile degli aspetti tecnici di sicurezza del sistema destinato a trattare informazioni classificate RISERVATO.

Art.40

Attivitàindustrialidirilievostrategico(NOSIS)

1. Agli operatori economici la cui attività, per oggetto, tipologia o caratteristiche, assumerilevanzastrategicaper laprotezionedegli interessipolitici,militari, economici, scientificieindustriali nazionali, è rilasciato, a richiesta dell’operatore economico o d’ufficio, anchesulla base di una istanza formulata dall’Amministrazione pubblica competente permateria, il NullaOsta di Sicurezza Industriale Strategico (NOSIS), tenuto conto, altresì, diquanto disposto all’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 61. Rientrano in tale ambito, inparticolare:

a)leattivitàvolteadassicurareladifesaelasicurezzadelloStato;

b) le attività volte alla produzione o allo sviluppo di tecnologie suscettibili di impiegocivile/militare;

c) le attività connesse alla gestione delle infrastrutture critiche anche informatiche e diinteresseeuropeo;

d) la gestione di reti, di infrastrutture e di sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione disegnalie/ocomunicazioni;

e)lagestionediretieinfrastrutturestradali,ferroviarie,marittimeedaeree;

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45

f) la gestione di reti e sistemi di produzione, distribuzione e stoccaggio di energia ed altreinfrastrutturecritiche;

g)lagestionediattivitàfinanziarie,creditizieedassicurativedirilevanzanazionale. 47

2. IlNOSISabilitaglioperatorieconomicidicuialcomma1alla trattazionedi informazioniclassificate, anche a diffusione esclusiva, e alla partecipazione a gare d’appalto e procedurefinalizzateall’affidamentodicontratticlassificatiequalificatiNATOeUEeallarelativaesecuzioneincasodiaggiudicazione.

3. Il NOSIS è rilasciato all’esito di accertamenti diretti ad escludere dalla conoscibilità dinotizie, documenti, atti o cose classificati e a diffusione esclusiva i soggetti che non dianosicuroaffidamentodiscrupolosafedeltàalleistituzionidellaRepubblica,allaCostituzioneeaisuoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto. Per il rilascio del NOSIS si applicano ledisposizionidell’articolo44edell’articolo45,perquantocompatibili.AifinidelrilasciodelNOSISl’operatoreeconomicodevedotarsidiun’areariservataconlecaratteristichedicuialCapoVIII,diomologazione CIS e, ove necessario, COMSEC, nonché delle certificazioni che saranno, aregime,rilasciateaisensidell’art.11,comma2,delDecretodelPresidentedelConsigliodei Ministri del 17 febbraio 2017, “Direttiva recante indirizzi per la protezioneciberneticaelasicurezzainformaticanazionali”.48

4.L’istruttoriaperilrilasciodelNOSISsiconcludenelterminedidodicimesidallaricezionedellarichiestadapartediUCSe,prorogabilefinoadunmassimodiulterioriseimesinelcasodiparticolarecomplessità.

5. Il NOSIS è rilasciato di norma a livello SEGRETO, o qualora ne ricorrano le condizioni, alivellosuperioreeconqualificaNATOeUE.

6.LaduratadelNOSISèstabilitainrelazionealpermaneredelleattivitàdirilievostrategico,fatte salve le periodiche verifiche, anche attraverso le attività ispettive, finalizzate adaccertareilmantenimentodeirequisitiabilitativi.

7.QualoraacaricodiunasocietàmunitadiNOSISovverodeisoggettiindicatinell’articolo47,commi1bis,lett.a),e3,lett.b),eart.48,comma1,letterac),emergaunaopiùdellecausedisospensione,revoca,limitazione,previstedagliarticoli37,47e48,l’UCSeavviaun’istruttoriafinalizzataadaccertaresel’organizzazionedisicurezzadellasocietàmantienecaratteristicheadeguateallasalvaguardiadelle informazioniclassificateeadiffusioneesclusiva,costitutivedelpatrimoniostrategicodiinteressenazionale.Atalfinel’UCSe,previoaccertamento,anchedi carattere ispettivo, e acquisizione di notizie e pareri dalle amministrazioni pubbliche eprivate competenti e, ove necessario, dall’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 118 bisc.p.p.,puòindicareprescrizioniecondizioni,assegnandountermineperl’adempimento.49

8. Qualora dall’istruttoria condotta emergano, anche per accertata inadempienza delleprescrizioni e condizioni assegnate, elementi di fatto sull’inadeguatezza dell’operatoreeconomicoasalvaguardareleinformazioniclassificateeadiffusioneesclusiva,costitutivedel

47 Comma così modificato dall’art. 1, comma 46, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 48 Comma così modificato dall’art. 1, comma 47, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 49 Comma così modificato dall’art. 1, comma 48, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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patrimoniostrategicodiinteressenazionale,ilDirettoregeneraledelDIS-Organonazionaledisicurezza formula indirizzi all’UCSe per la limitazione, sospensione e, in casi eccezionali, atuteladegliinteressinazionali,revocadelNOSIS.

9.Dell’avviodelprocedimentodicuiaicommi7e8edeirelativiesiti,ilDirettoregeneraledelDIS-Organonazionaledisicurezzainformal’Autoritànazionaleperlasicurezza

Art.41

Informazioniadiffusioneesclusiva

1. Nell’ambito dei settori di cui all’articolo 40, l’autorità competente, individuata ai sensidell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 edell’articolo3deldecretodelPresidentedellaRepubblica25marzo2014,n.86,definisceleinformazionieidocumenti,ovverolecategoriediinformazioniedocumenti,sucuiapporreilvincolodidiffusioneesclusivadicuiall’articolo1, letterav),ancheperiltramitediappositadelegaconferitaall’operatoreeconomico.

2. Qualora alle informazioni coperte dal vincolo di cui al comma 1 sia stata attribuita unaclassifica, le misure di tutela applicabili, ulteriori rispetto alla limitazione della diffusione,sono quelle corrispondenti al relativo livello di classifica, così come stabilite nelle vigentidisposizioniinmateria.

3.Ledisposizioniperlagestioneeladefinizionedellemisuredisalvaguardiaedituteladelleinformazionicoperteesclusivamentedalvincolodicuialcomma1sonofissatecondirettiveapplicative emanate dall’Organo nazionale di sicurezza, secondo criteri che tengano contodelleesigenzedisicurezza,ancheinragionedegliambititerritorialiedegliassettiproprietarineiqualil’operatoreeconomicositrovaadagire.

Art.42Abilitazionidisicurezzaperglioperatorieconomici

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, agli operatori economici è richiestarispettivamente l’Abilitazione Preventiva (AP), per partecipare a gare d’appalto o procedureclassificateperl’affidamentodicontratticlassificatiRISERVATISSIMOoSEGRETOedilNOSIperpartecipare a gare o a procedure classificate per l’affidamento di contratti classificati superiori aSEGRETOe per eseguire lavori, fornire beni e servizi, realizzare opere, studi e progettazioni conclassificasuperioreaRISERVATO.

2. Le abilitazioni industriali e le abilitazioni personali sono rilasciate altresì ad operatorieconomici in relazione alla partecipazione aprocedureper l’affidamentodi contratti con laNATO, la UE, altre organizzazioni internazionali ovvero con Paesi esteri che, secondo irispettivi ordinamenti, richiedano il possesso delle abilitazioni di sicurezza industriali e/opersonali. A tali fini possono essere rilasciate abilitazioni valide limitatamente alla

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partecipazione alla specifica procedura di gara o affidamento e all’esecuzione dellospecificocontratto,incasodiaggiudicazioneoaffidamento.50

3.Durantelosvolgimentodelleproceduredigaraodiaffidamentodell’esecuzionedilavoriodifornituradibeniediservizi,lacircolazionediinformazioniclassificateèlimitataaquantostrettamentenecessarioperl’espletamentodellefasiconcorsuali.

3bis.Aifinidegliadempimenticonnessialrilasciodelleabilitazionidisicurezza,lestazioniappaltanti, quando indicono una gara o una procedura di affidamento che comportil’accesso ad informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite deirispettivi organi centrali di sicurezza ne danno tempestiva notizia all’UCSe, allegando ilprovvedimentomotivatodisegretazione,registratodallaCortedeiConti,dicuiall’art.162,comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le stazioni appaltanti comunicano altresì, altermine della fase di aggiudicazione, i nominativi degli operatori economici risultatiaggiudicatari.51

Art.43AbilitazionePreventiva

1. Il rappresentante legaledell’operatoreeconomico, inpossessodella cittadinanza italiana,che intenda partecipare a gare o a procedure classificate per l’affidamento di contratticlassificatiRISERVATISSIMO o SEGRETO, ovvero qualificati, relativi a lavori o a forniture dibenieservizichiedeall’UCSeilrilasciodell’AbilitazionePreventiva(AP),informandonel’enteappaltante. Chiede inoltre, unitamente alla richiesta di rilascio dell’AP, il rilascio delNOS edell’Abilitazionetemporaneaperséeperisoggettiinteressatiallatrattazionediinformazioniclassificatenell’ambitodellaproceduraconcorsuale,ovegiànoninpossesso.

2. Per ottenere il rilascio dell’Abilitazione Preventiva (AP), l’operatore economico deveprodurre:

a)richiestasumodelloapprovatodall’UCSecheinclude:

1.dichiarazionecircal’assenzadellecondizioniostativedicuiall’art.47,comma1,lett.a)eb);

2. dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione o affidamento, acostituire un’area riservata con le caratteristiche indicate al Capo VIII, idonea asoddisfareleesigenzeconnesseall’esecuzionecontrattuale;

3. dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione o affidamento, achiedere il rilascio delle omologazioni COMSEC e CIS secondo le prescrizioni previste,rispettivamente,aiCapiVIeVII; 52

50 Comma così modificato dall’art. 1, comma 49, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 51 Comma inserito dall’art. 1, comma 50, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 52 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 51, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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b)copiadelbandodigaraodialtroattodiindizionedellaproceduradiaffidamentoperlaqualesichiedel’abilitazione,dalqualerisultilaclassificazionesuperioreaRISERVATOedilrelativolivelloequalifica;53

c)autocertificazionesostitutivadellacomunicazioneantimafiadicuiall’art.89delD.Lgs159/2011;54

d)(soppressa)55

3.Alfinedicuialcomma2l’UCSeacquisiscesecondolevigentidisposizionievaluta:

a) ilcertificato, incorsodivalidità,delcasellariogiudizialeedeicarichipendentidi tutte lepersonelegalmenteautorizzatearappresentareedimpegnarel’impresaediquelleincaricateditrattareleinformazioniclassificate;

b)ilcertificatointegrale,incorsodivalidità,diiscrizionealregistrodelleimprese,rilasciatodallacompetentecameradicommercio;c)(soppressa)56

4.Qualoral’operatoreeconomiconondispongadiun’areariservatadiIIclasse,latrattazionedi informazioni classificate RISERVATISSIMO o SEGRETO potrà svolgersi esclusivamentepresso un’area riservata del committente con le caratteristiche di cui al Capo VIII. Fermorestando che la trattazione di informazioni classificate RISERVATISSIMO o SEGRETO consistemiinformaticièconsentitaall’operatoreeconomicochedispongainusoesclusivodiunCISomologatodall’UCSe,57l’operatoreeconomicochechiedeilrilasciodiAPpuòrichiederedi utilizzare un sistema informatico omologato del committente, purché sia preclusol’accesso alle informazioni classificate del committente diverse da quelle relative allaspecificagaraoproceduradiaffidamento.58

5. L’abilitazione preventiva ha validità di sei mesi dalla data del rilascio, prorogabili, inragione del protrarsi delle procedure di gara o di affidamento, per un periodomassimo diugualedurata.6. (soppresso)59

7.L’istanzadirilasciodell’abilitazionepreventivaprivadelladocumentazionedicuialcomma2,èirricevibileenevienedatacomunicazioneall’operatoreeconomicointeressato.60

8.L’operatoreeconomicoall’attodell’aggiudicazionedei lavori,della fornituraodelservizioclassificati RISERVATISSIMO o SEGRETO, per il tramite della stazione appaltante, chiedetempestivamente il rilascio del NOSI e delle relative omologazioni CIS e, ove necessario,COMSEC.

53 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 52, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 54 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 53, DPCM 2 ottobre 2017, n. 355 Lettera soppressa dall’art. 1, comma 54, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 56 Lettera soppressa dall’art. 1, comma 55, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 57 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 56, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 58 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 57, DPCM 2 ottobre 2017, n. 359 Comma soppresso dall’art. 1, comma 58, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 60 Comma così modificato dall’art. 1, comma 59, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Art.44NullaOstadiSicurezzaIndustriale

1.IlNOSIèrichiestoperlapartecipazioneallegared’appaltoeallealtreprocedureclassificatefinalizzateall’affidamentodicontratticlassificatidilivellosuperioreaSEGRETO,anchequalificati.IlNOSIèrichiestoaltresì,ancheinesitoasubappalto,per l’esecuzionedilavori,lafornituradibenieservizi,larealizzazionediopere,studieprogettazioniconclassificasuperioreaRISERVATOovveroqualificati.

Il NOSI e le abilitazioni personali, inoltre, sono rilasciati ad operatori economici perl’esecuzione di contratti con il DIS, l’AISE e l’AISI, disciplinati dal regolamento di cuiall’articolo 29, comma 4 della legge per i quali siano state dichiarate dall’organismocompetente particolari esigenze di tutela della sicurezza tali da richiedere comunque ilpossessodelleabilitazionidisicurezzapersonaliedindustriali.Pertalicontrattisiapplicanoaltresìledisposizionidicuiall’articolo45,comma8.61

2. Presupposto per il rilascio del NOSI è che il legale rappresentante, il Funzionario allasicurezzae,ovenecessario,ildirettoretecnicoealtropersonalesianoinpossessodiNOS.

3.Per ilrilasciodelNOSI,ai finidellapartecipazioneagared’appaltooallealtreprocedurefinalizzate all’affidamento di contratti classificati di livello superiore a SEGRETO, nonché aifini dell’esecuzione di contratti relativi a lavori o forniture di beni e servizi classificatiRISERVATISSIMOosuperiore,l’operatoreeconomicodevedotarsidiun’areariservataconlecaratteristiche indicatealCapoVIII, idoneaa soddisfare leesigenzeconnesseall’esecuzionecontrattuale.4. (soppresso)62

5. Qualora l’esecuzione del contratto e tutte le attività ad essa connesse implichino latrattazione di informazioni con classifica RISERVATISSIMO o superiore anche con sistemiCOMSEC e CIS, l’operatore economico deve dotarsi,per poter dar corso all’esecuzione edalle predette correlate attività, di omologazioni COMSEC e CIS secondo le prescrizionipreviste,rispettivamente,aiCapiVIeVII.636. (soppresso)64

Art.44bis

Subappaltoclassificato

1. In caso di subappalto che rechi classifica superiore aRISERVATO, il subcommittentecomunica all’UCSe, tramite apposito modello, gli operatori economici affidatari dellasubcommessa classificata e dichiara il rilascio dell’autorizzazionea subcommettereda

61 Comma così modificato dall’art. 1, comma 60, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 62 Comma soppresso dall’art. 1, comma 61, DPCM 2 ottobre 2017, n. 363 Comma così modificato dall’art. 1, comma 62, DPCM 2 ottobre 2017, n. 364 Comma soppresso dall’art. 1, comma 63, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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partedellastazioneappaltante, che trasmetteall’UCSe ladocumentazioneantimafiadicuiall’art.84deldecretolegislativo6settembre2011,n.159.65

Art.45

IstruttoriaperilrilasciodelNOSI

1.IlNOSIèrilasciatoall’esitodiaccertamentidirettiadescluderedallaconoscibilitàdinotizie,documenti,attiocoseclassificatiglioperatorieconomicichenondianosicuroaffidamentodiscrupolosafedeltàalleistituzionidellaRepubblica,allaCostituzioneeaisuoivalori,nonchédirigorosorispettodelsegreto.

2. Per ottenere il rilascio del NOSI, il legale rappresentante in possesso della cittadinanzaitalianadeveprodurre,qualoranongiàpresentatoinsededirichiestadell’AP:

a)modellodidomandadirilasciodelNOSIerelativofoglionotizie;

b)copiadellaletterad’invitoodialtroattodiindizionedellaproceduradiaffidamentoperlaqualevienerichiestal’abilitazione,nonchéprovadell’avvenutaaggiudicazione;66

c)dichiarazionecircal’assenzadellecondizioniostativedicuiall’art.47,comma1,lett.a)eb);

d) richiestacontestualedi rilasciodelNOSdel legale rappresentanteedi tutto ilpersonale,qualoranongiàmuniti,daimpiegarenellatrattazionedelleinformazioniaventiunlivellodiclassificasuperioreaRISERVATO;

e)documentazioneattestantel’identitàdeititolarieffettividell’operatoreeconomicoaisensideldecretolegislativo21novembre2007,n.231.

3.Nelcasodipartecipazioneagareoprocedureperl’affidamentodicontratticonclassificadilivello superiore a SEGRETO, per ottenere il rilascio del NOSI, l’operatore economico deveprodurreall’UCSe, tramite l’amministrazioneappaltantecopiadella letteradi invito,nonchél’ulterioredocumentazione.dicuialcomma2.

4.Ai fini del rilasciodelNOSI, l’UCSe acquisisce, secondo le vigenti disposizioni, e valuta ladocumentazionedicuialcomma3dell’articolo43.

5. Sulla base di verifiche e segnalazioni di cui all’articolo 36, l’UCSe può richiedere ladocumentazionedicuialcomma2, letterae),anche inrelazioneadabilitazionidisicurezzaindustrialigiàrilasciatealladatadientrata invigoredelpresenteregolamento.L’operatoreeconomico destinatario di tale richiesta fornisce tempestiva comunicazione circa ognimodificarelativaaititolarieffettivi.

6. Per il rilascio del NOSI, l’UCSe acquisisce elementi informativi presso le articolazioni diForza armata, le Forze di polizia, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, le pubblicheamministrazionie,ovenecessario,isoggettierogatoridiservizidipubblicautilità,iServizidi

65 Comma inserito dall’art. 1, comma 64, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 66 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 65, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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informazioneesicurezzaedinesitoalleinterrogazionidellebanchedatidicuiall’art.13dellalegge124/2007.67

6bis.PerilrilasciodelNOSIlastazioneappaltantetrasmetteall’UCSeladocumentazioneantimafiadicuiall’art.84deldecreto legislativo6settembre2011,n.159esuccessivemodificazioni,anchemediante lemodalitàdicuiall’articolo1,comma52,della legge6novembre2012,n.190;6 ter. L’UCSeaccertal’esistenzael’idoneità,pressol’operatoreeconomicochepartecipaaprocedure per l’affidamento di contratti di livello superiore a SEGRETO o che risultaaffidatariodicontrattiperl’esecuzionedilavoriodifornituredibenieserviziclassificatiRISERVATISSIMOoSEGRETO,diareecontrollateediareeriservateconlecaratteristicheindicatealCapoVIII.Irelativiaccertamentisonoaffidatiagliorganidisicurezzapressole Forze armate. Per l’acquisizione dei suddetti elementi la Forza armata si avvale deidipendentiNucleiSicurezza.68

7.IlNOSIèrilasciatoentroil terminediseimesidalladata incui larichiestadell’operatoreeconomico è pervenuta all’UCSe. Qualora per esigenze istruttorie sorga la necessità diacquisire ulteriori informazioni, i termini sono sospesi fino alla ricezione degli elementirichiesti.69

8. Qualora la stazione appaltante lo ritenga necessario, autorizza l’operatore economico inpossessodiAbilitazionePreventivaadareinizioall’esecuzioneprimadelrilasciodelNOSI.Intal caso, qualora necessario, l’operatore economico chiede la proroga dell’AP, fermarestandol’impossibilitàdiproseguirenell’esecuzioneincasodimancatorilasciodelNOSI.70Dell’anticipata esecuzione la stazione appaltante informa l’UCSe e l’organo di sicurezzacompetente.71

9. Qualora l’anticipata esecuzione del contratto implichi la trattazione di informazioniclassificate di livello RISERVATISSIMO o superiore mediante sistemi COMSEC e CIS, siapplicaquantodispostoall’art.44,comma5.72

Art.46

TerminidivaliditàdelNOSI

1.IlNOSIhaladuratadicinqueanniperlaclassificadisegretezzaSEGRETISSIMOedidiecianniperleclassifichedisegretezzaSEGRETOeRISERVATISSIMO.

67 Comma così modificato dall’art. 1, comma 66, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 68 Commi inseriti dall’art. 1, comma 67, DPCM 2 ottobre 2017, n. 369 Comma così modificato dall’art. 1, comma 68, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 70 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 69, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 71 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 70, DPCM 2 ottobre 2017, n. 372 Comma inserito dall’art. 1, comma 71, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Art.47

Criteriperildiniegoelarevocaolalimitazionedelleabilitazioniindustriali

1.Vengonoadottatiildiniegoolarevocadell’APedelNOSInelcasoincui:

a) all’operatore economico sono state applicate le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,comma2,deldecretolegislativo8giugno2001,n.231,letterea),b)limitatamenteallarevocae c), ed iscritte nell’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 9 e 12 deldecretodelPresidentedellaRepubblica14novembre2002,n.313;

b) l’operatore economico sia incorso in una o più delle cause di esclusione dallapartecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,forniture e servizi, anche nella qualità di affidatario di subappalti, nonché dalla stipula deirelativicontratti,previstedall’art.80delD.lgs.18aprile2016,n.50;73

c)sulcontodellepersonecherivestonofunzionediamministrazioneodidirezioneocheesercitano,anchedi fatto, inragionedisituazionidicaratterepersonaleivi incluse,tral’altro, rapporti di affinità o parentela, la gestione o il controllo dell’impresa emergatalunodeglielementidicuiall’art.94,comma1,deldecretolegislativo6settembre2011,n.159;d) per le società di capitali, sul conto dei titolari, diretti o indiretti, anche stranieri, diquote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell’impresa, avuto ancheriguardo alle circostanze di fatto e di diritto, conferiscano la possibilità di esercitaresull’impresastessaun’influenzanotevole,ancorchénondominante,emergatalunodeglielementidicuiall’art.94,comma1,deldecretolegislativo6settembre2011,n.159;74

1.bis.Possonoesserealtresìadottatiildiniegoolarevocadell’APedelNOSI:

a) nel caso in cui a carico del titolare della ditta individuale, dei soci della società dipersone,dellegalerappresentanteodeldirettoretecnicodellasocietàdicapitalisussistatalunadellecausedidiniegoorevocadell’ATodelNOS;

b) qualora sul conto delle persone che rivestono funzione di amministrazione o didirezioneocheesercitano,anchedifatto,inragionedisituazionidicaratterepersonaleivi incluse, tra l’altro, rapporti di affinità o parentela, la gestione o il controllodell’impresaemergatalunodeglielementidicuiall’art.37; c) per le società di capitali, quando sul conto dei titolari, diretti o indiretti, anchestranieri, di quote di partecipazione che, in rapporto al capitale sociale dell’impresa,avutoancheriguardoalle circostanzedi fattoedidiritto, conferiscano lapossibilitàdiesercitare sull’impresa stessa un’influenza notevole, ancorché non dominante, emergatalunodeglielementiindicatiall’art.37.75

73 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 72, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 74 Lettere così modificate dall’art. 1, comma 73, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 75 Comma inserito dall’art. 1, comma 74, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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2.Vienealtresìadottatoildiniegoolarevocadell’APqualorasiaaccertata,indifformitàda quanto dichiarato nell’istanza di rilascio e ferme restando le responsabilità civili epenaliincasodidichiarazionimendaci,lasussistenzadialcunadellecondizioniprevistedall’articolo37acaricodellegalerappresentante.76

3. Il provvedimento di diniego o revoca o di limitazione, con riferimento al livello dellaclassificadisegretezza,dell’APedelNOSIèaltresìadottatoquando,esperitalaproceduradicui all’art. 48, comma 5 , l’organizzazione di sicurezza dell’operatore economico presentaprofilidiperduranteinadeguatezzainordineallaprotezioneeallatuteladelleinformazioni,deidocumentiedeimaterialiclassificati,acausadi:77

a) carenza delle misure fisiche di sicurezza o inadeguata attuazione delle procedure disicurezzaprescritte;

b) carenza o insufficienzadi figure rappresentative e professionali nei confronti delle qualisussistonolecondizioniperilrilasciodell’abilitazionepersonale,inrelazioneallanecessitàdigarantirelaprotezioneelatuteladelleattivitàclassificatedaespletareoinatto;

c) carenza dellemisure di sicurezza tecnica (CIS e COMSEC) o inadeguata attuazione delleproceduredisicurezzaprescritteancheinmateriadisicurezzacibernetica.78

4. Il diniego o la revoca ai sensi del comma 1, lett. c) e d), non sono disposti qualora neiconfrontidell’operatoreeconomicosiaadottatalamisuradell’amministrazionegiudiziariadicui all’articolo34deldecreto legislativo159/2011,purché l’organizzazionedi sicurezza siaidoneaallagestionediinformazioniedocumenticlassificati.

5.Qualora,pur inpresenzadiprocedureconcorsuali, l’operatoreeconomicosia ingrado,aisensi della normativa vigente, di proseguire il rapporto contrattuale con la stazioneappaltante, l’abilitazione di sicurezza industriale non è sottoposta a misure di revoca odiniego, sempreché l’organizzazione di sicurezza sia idonea alla gestione di informazioni edocumenticlassificati.

Art.48Criteriperlasospensionedelleabilitazioniindustriali

1.Vienedisposta lasospensionedell’APedelNOSIovverodellaproceduraperilrilascio,neicasiincui:79

a) all’operatore economico vengano applicate le sanzioni previste dall’articolo 9 del decretolegislativo8giugno2001,n.231,comma1,letterea)ec),ecomma2letterab)limitatamenteallasospensioneediscrittenell’anagrafedellesanzioniamministrativedicuiagliarticoli9e12deldecretodelPresidentedellaRepubblica14novembre2002,n.313;

76 Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, DPCM 2 ottobre 2017, n. 377 Comma così modificato dall’art. 1, comma 76, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 78 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 77, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 79 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 78, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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b)sopravvengadopoilrilascio,acaricodeisoggettidicuialcomma1bisdell’art.47,talunadellecausedicuiall’articolo37cheevidenzielementidifattotalidafarritenerechel’operatorenondiasicuroaffidamentoai finidellaprotezioneedella tuteladelle informazioni classificate. 80Restafermo in questo caso quanto disposto dall’art. 47, comma 1 bis, nei casi di particolarerilevanza;81

c) la sospensione o la revoca rispettivamente dell’AT o del NOS a persone nonappartenentiall’organizzazionedisicurezzasiasuscettibilediincidere,perilruoloricopertoda dette persone, sull’adeguatezza complessiva dell’operatore economico alla trattazionedelleinformazioniclassificate;82

d) anche a seguito di verifiche di sicurezza, emergano le carenze o insufficienze previstedall’art.47,comma3,lett.a),b),c).

2.LasospensionedelNOSIedell’APrilasciataaisensideldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri3febbraio2006,nelleipotesidicuialcomma1,lett.a)èdispostaperladuratadi6mesi,adeccezionedelcasoincuisiairrogatalasanzioneprevistadall’articolo9deldecretolegislativo8giugno2001,n.231,comma2, letterab),per ilquale lasospensioneoperaneilimitiprevistidall’articolo13comma2deldecretolegislativo8giugno2001,n.231.

3.LasospensionedelNOSIedell’AP,dispostaneicasiindicatidalcomma1,lett.b),èefficaceper un periodo non superiore a 6 mesi, nell’ambito del quale l’UCSe può impartireprescrizioni, soggette a successive verifiche, cui l’operatore economico dovrà adeguarsi, apenadirevocadell’abilitazionedisicurezzaindustriale.83Aifinidelpresentecomma,l’UCSepuòprescrivereall’operatoreeconomico:

a) la sostituzione dei soggetti la cui inidoneità al possesso dell’abilitazione personale hacausatolasospensionedell’abilitazionedisicurezzaindustriale;84

b) lagaranziacheildestinatariodimisurarestrittivaorevocadelNOSsiasoggettoadidoneemisureatteadestrometterlodalcircuitoinformativoclassificato;

c) l’adozionedimodelliorganizzativi edi gestioneprevistidaldecreto legislativo8giugno2001,n. 231, così come formulati a seguitodel vagliodi cui all’articolo6, comma3, delcitatodecretolegislativo8giugno2001,n.231;

d) didotarsidiclausolastatutariacheconsentaadunlegalerappresentante,eventualmentenon dotato di rappresentanza generale, di subentrare nelle competenze del legalerappresentantealqualesiastataapplicatamisurarestrittivaodirevocadell’abilitazionepersonale,limitatamentealleattivitàclassificatedaquest’ultimogestite;

e) ilripristinodellecondizionidisicurezzaattraversoulteriorimisure.85

80 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 79, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 81 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 80, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 82 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 81, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 83 Periodo così modificato dall’art. 1, comma 82, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 84 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 83, DPCM 2 ottobre 2017, n. 385 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 84, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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4.Nelleipotesidicuialcomma1,lett.c),lasospensionedelNOSIedell’APrilasciataaisensideldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri3febbraio2006puòesseredispostaperun periodo massimo di 6 mesi, prorogabile fini ad ulteriori 6 mesi.Decorsi tali termini èdispostalacessazionedellasospensione,nelcasosianoreintegratelecondizionidisicurezza,ovvero, ove ciò non avvenga, la revocadell’abilitazione di sicurezza industriale. Qualora,purinpresenzadellecondizionidicuialcomma1,lett.c),siaverificatadapartedell’UCSelasussistenzadilivelliminimidisicurezza,ilprovvedimentodisospensionenonvieneadottato,purché l’operatoreeconomicoripristini lecondizionidisicurezzacon lemodalitàedentro itempiindicatidall’UCSe.86

5.Nelle ipotesidi cui al comma1, lett.d), l’UCSe,nelprovvedimentodi sospensione, indicaall’operatore economico lemisureda adottareper il ripristinodelle condizionidi sicurezzafissando un termine per realizzarle. Qualora tali misure non vengano adottate nei terministabilitidall’UCSe,èdispostalarevocaaisensidelcomma3dell’art.47.Ovepurinpresenzadellecondizionidicuialcomma1, lett.d),siaverificatadapartedell’UCSe lasussistenzadilivelli minimi di sicurezza, il provvedimento di sospensione non viene adottato, purchél’operatore economico ripristini le condizioni di sicurezza con lemodalità ed entro i tempiindicatidall’UCSe.

6.Qualora l’operatoreeconomicosiasottopostoallemisureprevistedall’art.32deldecretolegge24giugno2014,n.90,convertito,conmodificazioni,dallalegge11agosto2014,n.114,aventiadoggettolecommesseclassificateincorsodiesecuzione,lasospensionedelNOSInonoperalimitatamenteaquesteultime,semprechél’organizzazionedisicurezzasiaidoneaallagestionediinformazioniedocumenticlassificati.

7.Qualora,pur inpresenzadiprocedureconcorsuali, l’operatoreeconomicosia ingrado,aisensi della normativa vigente, di proseguire il rapporto contrattuale con la stazioneappaltante, l’abilitazione di sicurezza industriale non è sottoposta a misure sospensive,semprechél’organizzazionedisicurezzasiaidoneaallagestionediinformazioniedocumenticlassificati.

8.Incasodi legalerappresentanzaplurima, ledisposizionidicuialcomma1, lett.b),nonsiapplicanoqualoravisiaaltrorappresentantelegaledell’operatoreeconomicodotatodiNOS.Quest’ultimosubentra,qualoraconsentitodalledisposizionistatutarie,nellecompetenzedellegalerappresentantealqualesiastataapplicatamisuradisospensioneodirevocadelNOS,relativamentealleattivitàclassificate.

Art.49

Appendiceriservata

1.Nell’attocontrattualecheprevede latrattazionedi informazioniclassificate, leclausoledisicurezzafinalizzateallaprotezioneeallatuteladelleinformazioniclassificate,nonchélalistache determina, per ciascuna informazione, il relativo livello di classifica di segretezza el’eventuale qualifica di sicurezza, sono contenute in un’apposita appendice classificata, nonsoggettaapubblicitàedivulgazione,denominata“Appendiceriservata”.

86 Comma così modificato dall’art. 1, comma 85, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Art.50Motivazionedeiprovvedimentiintemadiabilitazionidisicurezzaindustriali

1. Il diniego, la revoca, la sospensione, le limitazioni delle abilitazioni di sicurezza per glioperatorieconomici(AP,NOSIeNOSIS)sonomotivaticonilrichiamoalledisposizionidegliarticoli37,47e48.87

Art.51

EfficaciadeiNOSC 88

1. INOSC rilasciati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 3 febbraio2006,incorsodivaliditàalladatadientratainvigoredeldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri22luglio2011,conservanoefficaciasinoallaloroscadenza.Qualora,primadellascadenza del NOSC, sia presentata richiesta di NOSIS o di NOSI ai sensi degli articoli,rispettivamente, 40 e 44, e non emergano le controindicazioni di cui all’articolo 47 e 48, ilNOSCsiintendeprorogatofinoalrilasciodell’abilitazionerichiesta.

2.(soppresso)89

Art.52

Conservazionedelladocumentazionerelativaalleabilitazionidisicurezza

1. La documentazione relativa alle abilitazioni di sicurezza è conservata per un periodo ditempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essa è stata raccolta ecomunqueperunperiodononsuperioreadieciannidallascadenzadell’abilitazionestessa.

87 Comma così modificato dall’art. 1, comma 86, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 88 Rubrica così modificata dall’art. 1, comma 87, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 89 Comma soppresso dall’art. 1, comma 88, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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CAPOVI

Sicurezzadellecomunicazioni

Art.53MaterialiedocumentazioneCOMSEC-Generalità

1. Per materiali e documentazione COMSEC si intendono gli algoritmi e le logichecrittografiche, le apparecchiatureed i sistemi crittografici, le chiavidi cifraturae le relativeliste, nonché le pubblicazioni, atti a garantire la sicurezza delle informazioni classificate ocopertedasegretodiStatoetrasmesseconmezzielettricioelettronici.

2. Sui materiali e sulla documentazione COMSEC, contenenti elementi crittografici atti aconsentire la cifratura di informazioni classificate, è apposta l’indicazione “CIFRA” o“SICUREZZACIFRA”.

3.SuimaterialiCOMSEC,anchenonclassificati,assoggettatiaspecialicontrolli finalizzatiadassicurarne la tracciabilità, è apposta l’indicazione “C.C.I.”, acronimo di COMSECCONTROLLEDITEM.

Art.54FunzionarioCOMSEC

eCustodedelmaterialeCIFRA

1. Nell’ambito degli Organi centrali e periferici di sicurezza istituiti presso ogniamministrazioneoenteedegliOrganidisicurezzaistituitipressoglioperatorieconomici:

a) il Funzionario o Ufficiale COMSEC e il Funzionario o Ufficiale COMSEC designato sonoincaricati di sovrintendere e controllare la corretta applicazione delle norme inmateria disicurezzadellecomunicazioni,nonchédelmantenimentoedellaverificadell’efficienzaedellasicurezzadelleoperazionicrittograficheeCCI;

b) il Custode del materiale CIFRA ed i sostituti sono incaricati della ricezione, gestione,custodiaedistruzionedelmaterialecrittograficoeCCIincarico.2.IlFunzionariooUfficialeCOMSEC,ilFunzionariooUfficialeCOMSECdesignato,ilCustodedelmaterialeCIFRAed ilsostitutoCustodedelmaterialeCIFRAdevonopossedereunNullaOstadiSicurezzadilivellononinferiorea“SEGRETO”.

3. Per lo svolgimento delle sole attività di movimentazione o installazione di materialeCOMSEC che non comportino attività crittografiche, è richiesta l’abilitazione di livelloRISERVATISSIMO.

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Art.55

Autorizzazioneall’accessoCIFRA

1.IlpersonalechehanecessitàdiaccedereaimaterialiedalladocumentazioneCOMSEC,suiqualièapposta l’indicazione“CIFRA”,devepossedereun’appositaautorizzazioneall’accessoCIFRA.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 presuppone la necessità di avere costante accesso aimateriali“CIFRA”edèrilasciatadall’UCSeall’organodisicurezzadell’amministrazione,enteooperatoreeconomicodiappartenenzasullabasedelpossessodeiseguentirequisiti:

− esclusiva cittadinanza italiana per gli incarichi di Funzionario o Ufficiale COMSEC,FunzionariooUfficialeCOMSECdesignato,custodedelmaterialeCIFRAerelativisostituti;

− cittadinanzaitalianaperglialtriincarichiCOMSEC;

− NullaOstadiSicurezzaincorsodivalidità;

− adeguata conoscenza dellemisure di protezione e delle normedi gestione deimaterialicrittografici;

− dichiarazionediaccettazionediresponsabilità.

3.L’autorizzazioneall’accessoCIFRAhavaliditàdicinqueanniedèrevocataalvenirmenodiuno dei requisiti previsti per il rilascio, ovvero per motivi di carattere disciplinare o percomprovatanegligenza.

4.Ildirigentedell’UCSepuòdelegarelearticolazionicentralieperiferichedell’Organizzazionenazionale di sicurezza al rilascio ed alla revoca dell’autorizzazione all’accesso CIFRA surichiestadelFunzionariooUfficialeCOMSECdell’Organocentraledi sicurezza. Inognicaso,per i Funzionari oUfficiali COMSEC, i CustodidelmaterialeCIFRAed i sostituti custodidelmateriale CIFRAdelle società e delle amministrazioni, limitatamente agli Organi centrali disicurezza,lepredetteautorizzazionisonorilasciatedall’UCSe.

5.Deiprovvedimentiadottatièdatacomunicazioneall’UCSechedetieneeaggiorna l’elencodelleautorizzazioniall’accessoCIFRArilasciate.

6. La cessione di materiali e documentazione COMSEC ad altri Stati è subordinata allasottoscrizionedispecificiaccorditecnici.

Art.56

Protezione,conservazioneetrasportodimaterialiedocumentazioneCOMSEC

1. I materiali e la documentazione COMSEC classificati sono gestiti esclusivamente pressoAree riservate, costituite in strutture fisse omobili, denominate “Centri COMSEC”, allestitesecondo le prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite nelle disposizioni applicative delpresente regolamento. Il Centro COMSEC presso il quale sono impiegati dispositivi

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crittografici per attività di telecomunicazione è denominato “Centro ComunicazioniClassificate”.

2. Quando non in uso, tutto ilmateriale COMSEC sul quale è apposta l’indicazione “CIFRA”deve essere conservato in contenitori di sicurezza, armadi corazzati o camere blindate concaratteristiche tecniche identificate nelle disposizioni di cui al comma 1. Le chiavicrittografiche e i dispositivi crittografici ad esse associate devono essere conservatiseparatamente.

3. La spedizione ed il trasporto del materiale di cui al comma 2 è regolato da procedureindividuatenelledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento.

Art.57

OmologazionedeicentriCOMSEC

1. Ogni amministrazione, ente od operatore economico, in possesso di NOSI o NOSIS cheintenda costituire un centro COMSEC deve richiedere all’UCSe la relativa omologazione,unitamenteall’omologazionediunCISdiadeguatolivello.

2.Ilprocessodiomologazioneprevedel’accertamentodellarispondenzadelCentroaspecificirequisiti tecnico-installativi e di sicurezza fisica stabiliti nelle disposizioni applicative delpresenteregolamento,nonché laverificadelpossesso,dapartedelpersonaleaddetto,dellenecessarieabilitazioniedelleconoscenzetecnico-professionali.

3. Il Funzionario o Ufficiale COMSEC effettua l’analisi del rischio cui il centro è esposto eall’esito redige un documento di analisi del rischio, secondo le modalità indicate nelledisposizioni applicative del presente regolamento, nel quale sono individuate le potenzialiminacceallasicurezza,levulnerabilitàdelsistemapredispostoperilcontrollodellasicurezzaedèvalutatoilrischioresiduodopol’implementazionedellecontromisure.

4. Sulla base dei risultati dell’analisi del rischio, il Funzionario o Ufficiale COMSEC redigeinoltre un regolamento interno di sicurezza COMSEC nel quale sono individuate lecontromisure di tipo fisico, procedurale, personale, logico e tecnico da adottare e sonodescrittedettagliatamenteleprocedureoperativeacuigliutentidovrannoattenersi.

5. L’UCSe valuta ed approva il regolamento interno di sicurezza COMSEC e rilascia uncertificato di omologazione a seguito di una verifica di conformità del centro allepredisposizionidescrittenelladocumentazionedisicurezzaapprovata.

6.Ildirigentedell’UCSepuòdelegarelearticolazionicentralidell’Organizzazionenazionaledisicurezza all’approvazionedella documentazionedi sicurezza ed alla verifica di conformità,relativamente a predeterminate tipologie di centri COMSEC, secondo le disposizioniapplicativedelpresenteregolamento.

7.Gli esitidelleattivitàeseguite in regimedidelegasono trasmessiall’UCSeche, sullabasedelladocumentazionedisicurezzaprodottaedeirelativipareritecnici,effettualevalutazioniaifinidelrilasciodelcertificatodiomologazione.

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8. In caso di gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza delle comunicazioni o diaccertatecompromissionil’omologazioneèrevocata.

9.IcentriCOMSECpertemporaneeesigenzeoperativediduratanonsuperioreaseimesinonsono soggetti al formale rilascio del certificato di omologazione per la trasmissione diinformazioni classificate fino al livello “SEGRETO”. L’attivazione dei predetti centri deveessere tempestivamente comunicata all’UCSe ed è effettuata sotto la responsabilità delFunzionariooUfficialeCOMSECcompetente.90

10.Permotivateesigenzediimpiego,l’UCSepuòrilasciareasoggettipubblicioprivati,inpossesso di idonee abilitazioni di sicurezza e relative organizzazioni COMSEC,autorizzazioni provvisorie a trattare informazioni classificate mediante CentriComunicazioniClassificate facentipartediunostessoCISdistribuito inretegeografica,con validità massima di dodici mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo nonsuperiore a detto termine. In tal caso il rilascio delle autorizzazioni provvisorie èrichiestoall’UCSeunitamentealrilasciodell’autorizzazioneprovvisoriadelrelativoCIS.91

11. Qualora permangano in un sito per un periodo di tempo inferiore a sei mesi, i CentriCOMSECmobiliotrasportabili,realizzatiperesigenzeoperativediamministrazionipubblichenonnecessitanodiomologazione.

12. L’omologazione dei centri COMSEC, ove non diversamente stabilito nell’atto di formaleomologazione, ha validità quinquennale. La richiesta di rinnovo dell’omologazione di uncentro COMSEC, corredata della documentazione che attesta il mantenimento dellaconfigurazioneapprovata,èpresentataall’UCSeseimesiprimadellarelativascadenza.Intalecaso il certificato di omologazione COMSEC scaduto resta valido fino al rilascio del nuovocertificato,semprechenonsianostateapportatemodifichealleconfigurazioniapprovate.

Art.58OmologazionedeiLaboratoriTEMPEST

1.L’UCSeprovvedeall’omologazionedeilaboratoriTEMPEST,costituitidasoggettipubbliciooperatori economici per l’effettuazione delle verifiche di apparati e dispositivi atti adeliminare le emissioni prodotte da apparecchiature elettroniche che elaborano o trattanoinformazioniclassificate.

2. Il processo di omologazione prevede l’accertamento della rispondenza del laboratorio airequisiti tecnici, di sicurezza fisica e personali, anche con riferimento alle relativeomologazionieabilitazioni,stabilitinelledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento.

3.L’omologazionedeilaboratoriTempest,ovenondiversamentestabilitonell’attodiformaleomologazione,havaliditàquinquennale.Ilrinnovodell’omologazionedeilaboratoriTempestè richiesto all’UCSe dal competente Organo Centrale di sicurezza o Organizzazione diSicurezza costituitapressounoperatore economico, seimesiprimadella relativa scadenza.Qualoralarichiestasiaformulataseimesiprimadellascadenza,ilcertificatoconservalasuaefficaciafinoalrinnovo.

90 Comma così modificato dall’art. 1, comma 89, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 91 Comma così modificato dall’art. 1, comma 90, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Art.59OmologazionedisistemiCOMSECeTEMPEST

1.Glialgoritmicrittografici,gliapparati,dispositiviesistemiCOMSEC,nonchégliapparati, isistemi e le piattaforme TEMPEST ed ogni altro dispositivo elettrico o elettronico il cuiimpiegosia finalizzatoallaprotezionedellecomunicazionidi informazioniclassificateoallaprotezione dei fenomeni inerenti le emissioni compromettenti devono essere omologatidall’UCSe.

2.LarichiestadiomologazioneCOMSECoTEMPESTper idispositiviogliapparatidicuialcomma1deveessereinoltrataall’UCSedapartedeisoggettipubblicicheabbianointeresseadutilizzare tali apparati. Qualora un dispositivo o un apparato progettato e sviluppato daun’impresa presenti rilevanti aspetti di interesse per la protezione delle informazioniclassificate,l’UCSepuòavviaredirettamenteilprocessodiomologazione.

3.IsistemiCOMSECeTEMPESTomologatisonosoggettiarevisionesecondoledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento.

CAPOVIISicurezzadeiCommunicationandInformationSystem-CIS

Art.60

Generalità

Ai fini della trattazione di informazioni classificate nazionali, e di informazioni classificateinternazionali, NATO e dell’Unione europea, i CIS devono essere organizzati secondometodologie e procedure che, attraverso la protezione del sistema e dei suoi componenti,risultinoidoneeadassicurarelariservatezza, l’integrità, ladisponibilità,l’autenticitàeilnonripudiodelleinformazioniclassificate(InformationAssurance).

Art.61FunzionariooUfficialeallasicurezzaCIS

1. Nell’ambito degli Organi e delle Organizzazioni di sicurezza istituiti presso leamministrazioni,glientieglioperatorieconomici,iFunzionarioUfficialiallasicurezzaCIS,irelativisostitutiedidesignatisonoresponsabilidellacorrettaapplicazioneedelrispettodellenorme poste a tutela delle informazioni classificate trattate con sistemi e prodotti delletecnologiedell’informazione.

2.OvesianostaticostituitisistemiinformaticiisolatiodistribuitiilFunzionariooUfficialeallasicurezza dell’Organo centrale o periferico nomina un Amministratore di sistema, sudesignazione del Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS. L’amministratore di sistema èinseritonell’organizzazionedi sicurezzaedipendedalFunzionariooUfficialealla sicurezzadeiCIS.

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3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve possedere conoscenze tecniche e capacitàprofessionaliidoneeagarantirel’efficacesvolgimentodellerelativefunzioni.

Art.62

Analisidelrischio–RegolamentointernodisicurezzadeiCIS

1. Il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza CIS effettua l’analisi del rischio cui i sistemi dipropriacompetenzasonoespostiedatalfineadottaundocumentonelquale:

a)sonoindividuatelepotenzialiminacceallasicurezzadeiCIS;

b)sonoindicatelevulnerabilitàdelsistemaadibitoallasicurezza;

c)èdescrittoilrischioresiduodopol’implementazionedellemisuredisicurezzaidentificate.

d) è individuata l’autorità operativa responsabile per la formale “accettazione” del rischioresiduo.

2. Sulla base del documento di cui al comma1, il Funzionario oUfficiale alla sicurezza CISredige il documento di accettazione del rischio residuo e uno o più regolamenti interni disicurezza, che sottopone all’autorità competente per la sottoscrizione nei quali sonoindividuatelecontromisureditipofisico,procedurale,personale,logicoetecnicodaadottaree sono descritte dettagliatamente le procedure operative cui gli utenti dovranno attenersi.Nelledisposizioniapplicativedelpresenteregolamentosonoindividuatelecaratteristichedeidocumentidisicurezza.

Art.63ApprovazioneeomologazionedeiCIS

1. ICISutilizzatiper la trattazionedi informazioni classificateocopertedasegretodiStatodevonoessereapprovatiedomologatidall’UCSe.

2.Previavalutazionedelladocumentazioneconcernentel’analisidelrischio,delregolamentointerno di sicurezza del CIS, nonché della documentazione tecnica relativa alla descrizionedell’architetturadelsistemaedegli impiantitecnologici, l’UCSeapprovailprogettodelCISerilasciauncertificatodisicurezzacheabilitaallarealizzazionedelsistemamedesimo.

3.Terminatalafasedirealizzazione,alfinediaccertarelarispondenzadelsistemarealizzatoconquantoprevistonelladocumentazionediprogettoapprovata,l’UCSeeffettuaunaverificadi conformità, al cuiesitopositivo rilasciauncertificatodiomologazione,validopercinqueanni.

4.NelperiododivaliditàdelcertificatodiomologazioneeventualivariazionialCISdovrannoessereapprovatedall’UCSe.

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5. La richiesta di rinnovo dell’omologazione di un CIS, corredata della documentazione cheattestailmantenimentodellaconfigurazioneapprovata,èpresentataall’UCSeseimesiprimadellarelativascadenza.Intalecasoilcertificatodiomologazionerestavalidofinoalrilasciodel nuovo certificato, sempre che non siano state apportate modifiche alle configurazioniapprovate.

6.Permotivateesigenzeoperativeopermodificheasistemiedinstallazionichenonpossonosubireinterruzionifunzionali,l’UCSerilasciaun’autorizzazioneprovvisoriaCIS,dellavaliditàmassima didodicimesi, rinnovabile una sola voltaper un periodonon superiore a dettotermine.92

7. Il dirigente dell’UCSe può delegare, secondo le modalità stabilite nelle disposizioniapplicativedelpresenteregolamento,learticolazionicentralidell’Organizzazionenazionaledisicurezza all’approvazione dei documenti di sicurezza ed alla verifica di conformità,relativamenteaiCISrealizzatipressoleloroinfrastrutture.

8.LetipologiediCIS, individuatenelledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento,dainstallare per temporanee esigenze operative di amministrazioni pubbliche per un periodononsuperioreaseimesi,nonsonosoggettealrilasciodelcertificatodiomologazioneperlatrasmissionediinformazioniclassificatefinoallivello“SEGRETO”.

9.L’installazionedeiCISdicuialcomma8ètempestivamentecomunicataall’UCSeel’attivitàèpostasottolaresponsabilitàdelFunzionariooUfficialeallasicurezzaCIScompetente.

Art.64TrattazionedelleinformazioniclassificateRISERVATOmediantesistemiinformatici

1.PerlatrattazionedelleinformazioniclassificateRISERVATOtramitesistemiinformatici,gliorgani centrali di sicurezza delle amministrazioni pubbliche inviano all’UCSe unadichiarazioneredattadalFunzionariooUfficialeCIScompetente,attestanteladisponibilitàdiun sistema informatico, non connesso a reti fisse omobili, o con le caratteristiche stabilitenelledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento.

2.Siosservanoleregoledisicurezzadicuiall’articolo66,comma2,delpresenteregolamento.

Art.65Valutazionedisicurezzainformatica

1. Le funzioni di sicurezza del sistema informatico e le funzioni di sicurezza proprie delsistema operativo, sono sottoposte, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente delConsigliodeiministri11aprile2002,adunprocessodivalutazioneecertificazionenelqualel’UCSe coordina le attività dei Centri di valutazione e svolge le funzioni di Ente dicertificazione.

92 Comma così modificato dall’art. 1, comma 91, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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2.Lefunzionidisicurezzadeisistemioperativiinstallatisustazionidilavoroisolateosuretilocali,operantiinmodalitàdedicataeprivediconnessioniversol’esterno,possonononesseresottopostealprocessodicertificazioneprevistodaldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri 11 aprile 2002 purché dette funzioni di sicurezza siano certificate da un Ente dicertificazione qualificato ai sensi dell’accordo internazionale CCRA (Common CriteriaRecognitionArrangement).

3. Nelle disposizioni applicative del presente regolamento sono previste proceduresemplificate che l’ente di certificazione può adottare in presenza di accertate condizioni disicurezza.

Art.66

RequisitidisicurezzadeiCIS

1. Il processo di contenimento del rischio (“difesa in profondità”) è articolato secondo iseguenticriteri:

a)“deterrenza”: è l’insieme delle misure volte a limitare le minacce che sfruttino levulnerabilitàdelsistema;

b)“prevenzione”:èl’insiemedellemisurevolteadimpedireodostacolarediattacchiaidannidelCIS;

c)“rilevamento”:èl’insiemedellemisuretecnicheedattivitàvolteadevidenziareuneventoaccidentaleointenzionale,potenzialmentedannosoallasicurezzadelsistema;

d)“resilienza”:èl’insiemedellemisurevoltealimitarel’impattodiunattaccoodialtrieventiaccidentali alle risorse critiche del CIS, sfruttando capacità di riconfigurazione, evitandoulterioridannieconsentendoun’operativitàminimaresidua;

e) “ripristino”: è l’insieme delle misure tecniche ed attività volte a ristabilire le funzionioperative del sistema, secondo tempistiche prestabilite e garantendo il livello minimo disicurezzarichiestodall’analisidelrischio.

2. I CIS destinati alla trattazione di informazioni classificate devono possedere i requisitistabiliti nelle disposizioni applicative del presente regolamento, nonché i seguenti requisitiminimidisicurezza:

a)softwareantivirusaggiornato;

b) meccanismi di sicurezza previsti dal sistema operativo in grado di consentirel’identificazioneel’autenticazionedell’utente,primadiconsentirnel’accessoalsistema;

c)sistemadimonitoraggioingradodifornire,aifinidellatracciabilità,informazionicircagliaccessieleattivitàsvoltesulsistemaCISdaciascunutenteedall’amministratoredisistema.

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3.ICISdestinatiallatrattazionediinformazioniconclassificaRISERVATISSIMOosuperioredevono prevedere predisposizioni idonee alla protezione dagli effetti derivanti dalleemanazionielettromagnetiche(sicurezzaTEMPEST).

Art.67

Sicurezzadell’interconnessionedeiCIS

1.PerinterconnessionesiintendelaconnessionedirettatraCIS,aifinidellacondivisionedeidaticlassificatiedellealtrerisorseoservizidisponibili.Iprocedimentidiautorizzazioneediomologazionedelle interconnessioni tra iCISsonodisciplinatidalledisposizioniapplicativedelpresenteregolamento.

2. I CIS che elaborano, memorizzano o trasmettono informazioni classificate a livelloRISERVATOpossono,previaautorizzazionedapartedell’UCSe,utilizzareretipubbliche,perinterconnettersi con analoghi sistemi con pari livello di classifica. Tale collegamento deverealizzarsi per mezzo di dispositivi autorizzati ai fini della protezione di informazioniclassificate. Non è possibile interconnettere sistemi che gestiscono dati di diversi livelli diclassificasalvospecificaautorizzazioneoomologazionedelsistemadapartedell’UCSe.

3. Per la trasmissione di dati con classifica superiore a RISERVATO tramite connessionipubbliche su reti di sistemi CIS omologati è necessario impiegare soluzioni architetturali edispositivicifrantiomologatidall’UCSe.

4.LeinformazioniclassificateRISERVATOpossonoesserememorizzatesupersonalcomputerportatiliopportunamenteprotetticondispositivicifrantiautorizzatidall’UCSe.

Art.68SicurezzaciberneticadeiCIS

1.LeorganizzazionidisicurezzacheimpieganoCISabilitatiallatrattazionediinformazioniclassificate adottano misure in materia di sicurezza cibernetica in conformità al Quadrostrategiconazionaledicuiall’art.3deldecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistridel17febbraio2017,“Direttivarecanteindirizziperlaprotezioneciberneticaelasicurezzainformaticanazionali”.93

2.L’UCSe,ancheaisensidell’art.12,comma2,deldecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri17febbraio2017dicuialcomma1,svolgecompitidisupervisione,coordinamentoe controllo della gestione degli eventi di sicurezza, violazioni e compromissioni alleinformazioni ed ai sistemi classificati, derivanti da attacchi cibernetici ai CIS abilitati allatrattazionediinformazioniclassificate.94

93 Comma così modificato dall’art. 1, comma 92, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 94 Comma così modificato dall’art. 1, comma 93, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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CAPOVIIISicurezzafisica

Art.69

Generalità

1.AlfinedievitarechepersonenonautorizzateabbianoaccessoalleinformazioniclassificateovverocopertedasegretodiStato,ilocali,learee,gliedifici,gliuffici,icentriCOMSEC,iCIS,incui sono trattati informazioni classificate, sono protetti mediante specifiche misure disicurezzafisicastabilitenelledisposizionidicuialpresenteCapo.

Art.70

FunzionariooUfficialeallasicurezzafisica

1. Nell’ambito degli Organi centrali e delle Organizzazioni di sicurezza istituiti presso ogniMinistero,strutturagovernativa,Forzaarmata,ente,ooperatoreeconomicoilFunzionariooUfficiale alla sicurezza fisica supporta il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza nellapredisposizione dellemisure di sicurezza fisica idonee ad assicurare il grado di protezionenecessarioperciascunaesigenza.

2. IrequisitidisicurezzadellemisurediprotezionesonodefinitidalFunzionariooUfficialealla sicurezza fisica sulla base di una preliminare analisi del rischio che tenga conto, inparticolare,deiseguentifattori:

a)vulnerabilitàdelleareeedeilocaliincuisonotrattateinformazioniclassificateinrelazioneallivellodiminacceipotizzabili;95

b) livello di classifica di segretezza delle informazioni da proteggere e consistenzanumericadellarelativadocumentazione;96

c) modalità di trattazione e conservazione delle informazioni classificate, quantità etipologiadeisupporticontenentileinformazioniclassificatetrattate.97

Art.71

Areeriservate

1. Le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO esuperiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguentitipologie:

95 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 94, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 96 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 95, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3 97 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 96, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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a)“areeriservatediIclasse”:quelleincuil’ingressoconsentedipoteraccederedirettamentealleinformazioni;

b) “aree riservate di II classe”: quelle che vengono protette,mediante controlli predispostianche internamente ed in cui le informazioni classificate sono conservate in contenitori disicurezza.

Art.72

Areecontrollate

1. In prossimità delle aree riservate di I e II classe, o per accedere ad esse, può esserepredispostaun’areacontrollataincuipossonoesseretrattatesoloinformazioniclassificatealivello non superiore a RISERVATO. Analoghe Aree controllate possono essere comunquecreate presso ogni Ministero, struttura governativa, Forza armata, ente, o operatoreeconomico, anche in assenza di aree riservate di I e II classe, sotto la responsabilitàdell’organizzazionedisicurezzacompetente,perlasolacustodiaetrattazionediinformazioniclassificatealivellononsuperioreaRISERVATO.

2. Le areedi cui al comma1 sono caratterizzatedaunperimetro chiaramentedelimitato edotate di misure di protezione minime tali da consentirne l’accesso alle sole personeautorizzatepermotiviattinentialloroimpiego,incaricooprofessione.

Art.73Misureminimediprotezione

1. Le aree riservate di I e II classe devono essere protette con idonei sistemi di allarme edispositivielettroniciperilrilevamentodelleintrusioni.

2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono essere dotati di misureantimanomissioneedantisabotaggioedialimentazioneelettricasussidiaria.

3.L’ingressonelleareeriservatediIeIIclasseècontrollatomedianteunsistemadi“passi”odiriconoscimentoindividualeperilpersonaledipendentedell’enteooperatoreeconomico.

4.Isistemidiriconoscimentoindividuale,ancheditipoelettronico,utilizzatiperl’accessoalleareeriservateecontrollatedevonoesseregestitidall’organizzazionedisicurezzadell’enteooperatoreeconomico.

5.PersonaledivigilanzaespressamenteprepostoeffettuailcontrollodelleareeriservatediIe II classe durante e al di fuori del normale orario di lavoro, al fine di prevenire rischi dimanomissioni,dannioperditediinformazioniclassificate.

6. In relazioneaquantoprevistodall’articolo6deldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri 12 giugno 2009, n. 7, nel caso in cui personale dipendente o comunque incaricatodagli operatori economici che hanno rapporti contrattuali con il DIS, l’AISE o l’AISI, debbaaccedereoccasionalmentenellesedièaccompagnatodapersonaledegliorganismiincaricato

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diesercitarelavigilanza,previoaccertamentodell’assenzadicontroindicazionisullabasediinformazioniinattiovveroacquisiteaisensidell’articolo8dellalegge1°aprile1981,n.121.

Art.74

Contenitoridisicurezzacamereblindate-attrezzaturadisicurezza

1.Perlacustodiadiinformazioniematerialiclassificatidevonoessereutilizzaticontenitoridisicurezza con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni applicative del presenteregolamento.

2.Perlecamereblindatecostruiteall’internodiun’areariservatadiIodiIIclasseepertutteleareeriservatediIclassenelcasodisoggettipubbliciènecessarioacquisirel’approvazionedelprogettodapartedell’Organocentraledisicurezza.Perglioperatorieconomiciilprogettodellacamerablindataèapprovatodall’UCSe.

3. Le caratteristiche delle attrezzature di sicurezza per la protezione delle informazioniclassificaterispondonoacriteriindividuatinelledisposizioniapplicativedelpresentedecreto.

Art.75

Protezionecontrolavisioneol’ascoltononautorizzatidiinformazionisensibili

1. Gli ambienti ove vengono trattate informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO esuperioreovverocomunqueattinentiallasicurezzaeagliinteressinazionalisonosottopostiaperiodiche verifiche ambientali atte ad impedire ogni visione o ascolto clandestino. Taliverifichesonodispostedall’UCSesullabasediintesecongliOrganiCentralidisicurezza.

2.Leverifichedicuialcomma1sono,altresì,dispostequalorailFunzionariooUfficialeallasicurezza competente ritenga, sulla base dimotivate valutazioni, che sussista un rischio dicompromissionediinformazioniclassificate.

3.Leverifichedicuiaicommi1e2sonoeffettuateesclusivamentedapersonaleabilitato.

4. L’esigenza di verifiche ambientali è comunicata all’UCSe, che può procedere anche condelega.

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CAPOIX

TutelaamministrativadelleinformazionicopertedasegretodiStatoedegliattirelativialsegretodiStato

Art.76

Annotazione

1.Inattuazionediquantoprevistodall’articolo39,comma4,dellalegge,ilvincoloderivantedal segreto di Stato è, ove possibile, annotato mediante l’apposizione della dicitura, benvisibile:«SEGRETODISTATO-Provv.N....del...»,completadelnumerodiprotocolloedelladata del relativo provvedimento, lasciando invariata e leggibile la classifica di segretezzaeventualmenteesistente.

2.QuandovieneacessareilvincoloderivantedalsegretodiStatoladicituradicuialcomma1èbarrataconuntrattodicolorerossoe,nelmedesimocolorerosso,èapportatal’annotazionedegli estremi del relativo provvedimento. Quest’ultimo è conservato, in originale o copiaconforme,agliattidell’amministrazioneprocedente.

Art.77

ModalitàditrattazioneediconservazionedelleinformazionicopertedasegretodiStato

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 39, comma 2, della legge, i vertici delleamministrazionioriginatriciovverodetentricie,perilDIS,l’AISEel’AISIirispettividirettori,pongonoleinformazionicopertedasegretodiStatoaconoscenzaesclusivamentedeisoggettiedelleautoritàchiamatiasvolgere,rispettoadessi,funzioniessenziali,neilimitienellepartiindispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei finirispettivamentefissati.

2. In relazioneaquantodispostodall’articolo7deldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri 8 aprile 2008, le informazioni coperte da segreto di Stato sono conservatenell’esclusiva disponibilità dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici e,perquantoconcerneilDIS,l’AISEel’AISI,deirispettividirettori.

3.PerlaprotezioneelatuteladelleinformazionicopertedasegretodiStatosiapplicano,inquanto compatibili, lemisure di sicurezza complessive previste a protezione e tutela delleinformazioniclassificateSEGRETISSIMO.

4.PerassicurareilmonitoraggiodellasituazionerelativaaisegretidiStatoleamministrazionichedetengonoinformazionicopertedasegretodiStatocomunicanoannualmenteall’”UfficioInventario”dicuiall’articolo7,comma2,letteraa)perlaparifica,gliestremiidentificativideidocumentiinloropossesso,annotaticonnumeroprogressivoinappositoregistro.Atalfine,

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le amministrazioni provvedono all’istituzione del predetto registro, trasmettendone copiaconformeall’“UfficioInventario”.98

5. L’elenco aggiornato dei segreti di Stato è comunicato al Comitato parlamentare per lasicurezzadellaRepubblicanell’ambitodellarelazionesemestraledicuiall’articolo33,comma1,dellalegge.

Art.78

AttiriguardantiilsegretodiStato

1. L’UCSe, competente agli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni delPresidente del Consiglio dei Ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza a tutela delsegretodiStatoaisensidell’articolo9,comma2,lett.a),dellalegge,conservainunappositoarchivio istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio deiministri n. 2 del 12giugno 2009 e con modalità atte ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o ladistruzione,gliatticoncernenti:

a) le istruttorie per l’apposizione o la conferma dell’opposizione, definite o in corso,indipendentementedalloroesito;

b)leistanzediaccessoaisensidell’articolo39,comma7,dellalegge;

c)iregistriinventariodicuiall’art.77,comma4.

CAPOXAccessoagliattieobbligodinondivulgazione

Art.79

Accessoagliattirelativialleabilitazionidisicurezza

1. Il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego,sospensionelimitazioneorevocadelleabilitazionidisicurezzaèesclusoneicasiprevistidallalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nei casi di sottrazioneall’accessoprevisti dai regolamenti vigenti inmateria e comunqueove sussistanomotivi ditutela della riservatezza del modus operandi o degli interna corporis degli organismi diinformazioneperlasicurezzaodiprotezionedellefontiodidifesadellasicurezzanazionaleoqualora si tratti di notizie acquisite dall’Autorità Giudiziaria o dalle Forze di polizianell’ambitodiattivitàdiindagine.

98 Comma così modificato dall’art. 1, comma 97, DPCM 2 ottobre 2017, n. 3

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Art.80

Obbligodinondivulgazione

1.AgliappartenentiaiServizidiinformazioneperlasicurezzaedalleForzedipoliziaèfattoobbligodinondivulgareinformazionicheabbianoformatooggettodiscambioinformativoaisensidell’art.4,comma3,lett.e),dellalegge,attinentiagliassettiorganizzativi,allemodalitàoperativedeglistessiServizieall’identitàdeiloroappartenenti.

CAPOXIDisposizionifinali

Art.81

Misurediefficienza

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sonoadottati sistemi di comunicazione telematica fra il DIS e le Agenzie per lo scambio delleinformazionirelativealleabilitazioni.

2. IlDISpromuovelarealizzazionedireti telematichesicureper loscambiodi informazionicon il Ministero dell’Interno, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le altreamministrazioni interessate al fine della più efficiente comunicazione delle informazioninell’ambitodelleprocedurefinalizzatealrilasciodelleabilitazioni.

3. Nell’ambito delle iniziative di diffusione della cultura della sicurezza, il DIS promuove,ancheattraverso il sitowebdel comparto, laconoscenzadellemisureeproceduredi tuteladelle informazioni oggetto di disciplina del presente regolamento, sviluppando modalitàinterattive per i rapporti con le amministrazioni e le imprese in materia di abilitazioni disicurezzaindustriale.

Art.82

Disposizionitransitorie

1. L’efficacia dei NOS fino a SEGRETO e quella delle relative qualifiche, la cui validità siascadutaalladatadientratainvigoredelpresenteregolamento,periqualisianopervenutelerichieste di rinnovo fino a dodici mesi prima della medesima data e non siano statecompletateleproceduredirinnovo,èprorogataal31dicembredelsestoannosuccessivoallascadenza.

2. Per il rilascio dei NOS fino a livello SEGRETISSIMO, la cui istruttoria non sia statacompletataalladatadientratainvigoredelpresenteregolamento,siapplicanoledisposizionidicuiaicommi6,7e8dell’art.27.

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3. I certificati dei NOS e delle AT rilasciati prima dell’entrata in vigore del presenteregolamentosonodeclassificatiesonocustoditidall’Autoritàchelihaoriginati.Ovealrilascioabbia provveduto l’UCSe, gli stessi certificati vengono conservati secondo le vigentidisposizioni,dalsoggettopubblicooprivatochenehafattoistanza,ancheperilpersonalechenonhapiùnecessitàdiaccederealleinformazioniclassificate.

4.LeomologazioniEADeCOMSECincorsodivaliditàalladatadientratainvigoredeldecretodelPresidentedelConsigliodeiministri22luglio2011sonoprorogatefinoalrinnovoqualoranonsianoemersevariazioniallaconfigurazioneocontroindicazioniaifinidellasicurezza.

5.Finoall’emanazionedellenuovedisposizionitecnicheedidettagliofinalizzateadadeguarela disciplina applicativa ai principi di cui al presente regolamento ed agli accordiinternazionalidisettore,continuanoatrovareapplicazione,perquantononincontrastoconla legge e con le norme contenute nel presente decreto, le direttive emanate dall’Autoritànazionaleper lasicurezzaaisensieperglieffettidell’articolo50,comma1,deldecretodelPresidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, recante «Norme unificate per laprotezione e la tutela delle informazioni classificate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Seriegenerale,n.46del24febbraio2006.

Art.83

Abrogazioni

1.DalladatadientratainvigoredelpresenteregolamentoèabrogatoildecretodelPresidentedelConsigliodeiministri22luglio2011,n.4,adeccezionedell’articolo76edell’articolo77.

2. In tutte le disposizioni vigenti, l’espressione “Organo principale di sicurezza” si intenderiferitaallaSegreteriaprincipaledisicurezza.

Art.84

Disposizionifinaliedentratainvigore

1.L’attuazionedelpresenteregolamentononcomportanuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.

2.IlpresenteregolamentononèsottopostoalvistoedallaregistrazionedellaCortedeicontiinquantoadottatoaisensidell’articolo43dellalegge,inderogaalledisposizionidell’articolo17dellalegge23agosto1988,n.400.

3.IlpresenteregolamentoentrainvigoreilquindicesimogiornosuccessivoaquellodellasuapubblicazionenellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaitaliana.