Art. 1) Affidamento del servizio - Comune Perugia (prehome) · collettivi, con caratteristiche...

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1 Art. 1) Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria, ivi compresa l’apertura al pubblico degli sportelli, viene svolto dal Tesoriere con proprio personale abilitato e dedicato al servizio, con esperienza adeguata, presso la sede dell’Istituto sita in Perugia, Via _______________, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto dell’orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti degli istituti di credito. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 24, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti del Comune, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. Il Comune di Perugia partecipa alla sperimentazione dei sistemi contabili di cui all’art.36 del D.Lgs. 118/2011pertanto il bilancio autorizzatorio sarà approvato e gestito secondo i nuovi schemi di bilancio. Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011 sulla sperimentazione, dall’art. 28 della Legge 27/12/2002 n. 289, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2011 (S.I.O.P.E.) rendendo operativo il servizio dal 1.1.2014. Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria. Il Tesoriere ha pertanto l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell’Ente, sia attuali che future. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri aggiuntivi, il completo recupero dei tracciati già in uso presso l’ente per il corretto scambio informatizzato dei dati sin dal 1’ gennaio 2014. 3.Il Tesoriere assicura che al servizio saranno costantemente addetti in maniera abituale ed esclusiva almeno due dipendenti. Il Tesoriere assicura che il predetto numero minimo di addetti sarà convenientemente aumentato nelle date di addensamento dei pagamenti e delle riscossioni,

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Art. 1) Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria, ivi compresa l’apertura al pubblico degli sportelli, viene svolto dal

Tesoriere con proprio personale abilitato e dedicato al servizio, con esperienza adeguata, presso la

sede dell’Istituto sita in Perugia, Via _______________, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel

rispetto dell’orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti degli

istituti di credito.

2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 24, viene svolto in conformità alla

legge, agli statuti e ai regolamenti del Comune, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. Il

Comune di Perugia partecipa alla sperimentazione dei sistemi contabili di cui all’art.36 del D.Lgs.

118/2011pertanto il bilancio autorizzatorio sarà approvato e gestito secondo i nuovi schemi di

bilancio.

Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di

pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo

quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011 sulla sperimentazione, dall’art. 28

della Legge 27/12/2002 n. 289, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10

ottobre 2011 (S.I.O.P.E.) rendendo operativo il servizio dal 1.1.2014.

Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria.

Il Tesoriere ha pertanto l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle

dell’Ente, sia attuali che future.

Il Tesoriere deve garantire, senza oneri aggiuntivi, il completo recupero dei tracciati già in uso

presso l’ente per il corretto scambio informatizzato dei dati sin dal 1’ gennaio 2014.

3.Il Tesoriere assicura che al servizio saranno costantemente addetti in maniera abituale ed esclusiva

almeno due dipendenti. Il Tesoriere assicura che il predetto numero minimo di addetti sarà

convenientemente aumentato nelle date di addensamento dei pagamenti e delle riscossioni,

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garantendo anche l’adeguamento degli sportelli onde evitare disagi agli utenti.

4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto

delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del

servizio, di seguito elencate, possono essere apportati gratuitamente i perfezionamenti metodologici

ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento del servizio stesso:

- collegamento telematico Ente/Tesoriere, senza spese per l’Ente, per lo scambio reciproco dei

documenti e dati (ordinativi di incasso, di pagamento, bilancio, ecc.), con la responsabilità diretta

dell’Istituto Tesoriere per la gestione, l’aggiornamento, l’affidabilità del sistema;

- servizio di “Internet banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli

archivi del conto di tesoreria e contestuale fornitura di Hardware in comodato gratuito, idoneo a

svolgere le funzioni di collegamento e relative personalizzazioni del software dell’Ente, per il

corretto funzionamento dell’Internet banking senza spese a carico del Comune, che sarà fornito

gratuitamente e sarà immediatamente disponibile;

- installazione immediata e gratuita della firma digitale, del mandato informatico e della reversale

informatica con conseguente adeguamento della Banca alle eventuali prescrizioni dell’Ente, come

meglio evidenziato e descritto nell’offerta prodotta da __________________ che, firmata dalla Parti

si allega al presente atto sub._____ per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle

operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate

ed il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo e dallo stesso ordinate, con

l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì,

l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art 16.

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Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al 1° comma del presente articolo nel rispetto delle

disposizioni sulla Tesoreria Unica Mista ex art. 7 del D. Lgs. 279/1997 e s.m.i., regime

momentaneamente sospeso fino al 31.12.2014 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 35, commi 8-

13, del D.L. 1/2012, in tutte le proprie agenzie/sportelli presenti sul territorio comunale e nazionale.

Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, di

asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla

quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione.

2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate e dei

contributi”, di spettanza del Comune, nonché quella coattiva delle entrate medesime, già affidata,

stante la vigente normativa, al concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Esulano, altresì,

da detto ambito, le riscossioni delle altre entrate assegnate, per legge o per regolamento, dal

Comune al predetto Concessionario o ad altri soggetti abilitati. In ogni caso, le entrate di cui al

presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.

3. Il Comune costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti

alternativi gestiti dal Tesoriere stesso- le disponibilità per le quali non è obbligatorio

l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, eccezion fatta per le somme

rivenienti dai mutui contratti dal Comune ed in attesa di utilizzo, tenute in deposito presso l’Istituto

mutuante, ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 202/1991.

Art. 3) Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31

dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio

dell'anno precedente ad eccezione delle operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti

nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità e comunque in tempi compatibili

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con la scadenza per la resa del conto del Tesoriere.

Art. 4) Riscossioni

La riscossione delle entrate dell’Ente avviene in base a quanto disposto dall’art.180 del

D.Lgs.267/200, dal D.Lgs.118 del 23.6.2011 e dal DPCM 28.12.2011.

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici (reversali)

emessi dal Comune, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o

da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del Comune, ovvero, nel caso di

assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di

cui al regolamento degli uffici e dei servizi del Comune.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e, in

particolare, dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, D. Lgs. 267/2000, dal

regolamento di contabilità del Comune di Perugia, dal D.M. Economia e Finanze 18.2.2005 di

attuazione del Siope e dalle disposizioni del D. Lgs. 118 /2011ed in particolare riportare i codici

identificativi della transazione elementare.

3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Comune, regolari quietanze

numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e

moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Comune e composto da

bollette numerate progressivamente.

4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono

versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre

l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Per questi

incassi, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se, dagli elementi in

possesso del Tesoriere, risulti evidente che trattasi di entrate proprie. Tali incassi sono segnalati al

Comune stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro il termine previsto dal

regolamento di contabilità; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del

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sospeso n..………", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in

possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale

dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò il Comune emette, nei termini di

cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i

quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto

esclusivamente dal Comune mediante emissione di ordinativo o comunicazione scritta, cui è

allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue

l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro, e accredita

contestualmente al Comune l'importo corrispondente .

7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese

contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita

ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio fruttifero.

8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e

postale, nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.

Art. 5) Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento informatici (mandati), individuali o

collettivi, con caratteristiche previste dall’art.185 del D.Lgs. 267/200, dal D.Lgs 23.6.2011 n.118

e dal DPCM 28.12.2011, emessi dal Comune, numerati progressivamente per esercizio finanziario

e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento

di contabilità del Comune, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a

sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento degli uffici e dei servizi del

Comune.

2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal Comune.

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3. I mandati dovranno contenere tutti gli elementi previsti per legge, con particolare riferimento ai

codici identificativi della transazione elementare di cui al D. Lgs. 118/2011 dettagliato dal DPCM

del 28.12.2011, nonché la suddivisione tra residui e competenza, oltre che gli elementi previsti dalle

normative specifiche in materia di contabilità pubblica, appalti e tracciabilità.

Inoltre dovranno contenere:

• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;

• l’eventuale vincolo di destinazione. A tale riguardo il Tesoriere dovrà tenere la gestione delle

somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili del Comune è tenuto.

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i

pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da

ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di

esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui

effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in

volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è

adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di

dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in

corso; i mandati devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n. .............’,

rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei

relativi mandati al Tesoriere.

6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere estingue i mandati nei

limiti dei rispettivi interventi del bilancio approvato, dei capitoli per i servizi per conto di terzi e

degli elenchi dei residui di spesa.

7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non

devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il

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Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Comune.

8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità

indicate al successivo art. 9, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune nelle

forme di legge e libera da vincoli.

9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di

uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che

presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore, o

discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati

provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio, il Tesoriere esegue il

pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria

degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

10. Il Tesoriere estingue i mandati in contanti presso i propri sportelli, nel rispetto dell’art.49

comma 1 D.Lgs 21.11.2007 n.231, o secondo le seguenti diverse modalità indicate dal Comune

mediante annotazione sui titoli di spesa:

a) Accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile, a favore del creditore, da spedire al

medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con spesa a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o in assegno postale localizzato, con tassa e spesa a

carico del richiedente.

11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la

quietanza del creditore. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la

quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli

estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per la commutazione di cui alla lettera b) del

precedente comma 10 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

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12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a

quello della consegna al Tesoriere, salvo eccezioni dovute a comprovata urgenza per cui il

pagamento deve avvenire nello stesso giorno.

13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento, individuali e collettivi, che

dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ogni anno, con le

modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si tratti di partite singole superiori ad €

25,00.=

14. Il Comune si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad

eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria o urgente successiva a tale data

e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.

15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal

Comune, ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, ad eccezione di quelle

previste al punto 10 lettera a) che sono a carico del Tesoriere.

Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in

questione, ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi

sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti -

degli importi dei suddetti oneri.

La commissione bancaria non si applica in ogni caso ai seguenti pagamenti effettuati mediante

bonifico:

d) erogazione di contributi economici in materia socio-assistenziale

e) utenze

f) canoni di locazione

g) spettanze per il personale dipendente ed assimilato, amministratori e revisori dei

conti;

h) rate di mutui o altri oneri finanziari

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i) premi di polizze assicurative, canoni di locazione, imposte e contributi previdenziali ed

assistenziali

j) pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, ad istituzioni, consorzi e società di capitale

partecipate dalla provincia;

k) pagamenti su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere;

l) bonifici di importo inferiore o pari a 200 euro.

16. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, il Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza via telematica che indichi l’iter del mandato dall’inoltro dell’Ente sino alla

effettiva disponibilità presso il beneficiario.

17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna, nel rispetto

dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento

delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti,

corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al

ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per

il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge, ovvero vincola l'anticipazione

di tesoreria.

18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo e di emissioni obbligazionarie garantite da

delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni

medesime, nonché dell’inoltro, da parte del Comune, dell’elenco complessivo dei mutui e prestiti

obbligazionari in essere, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo

sull'anticipazione di tesoreria.

Art. 6) Obblighi del Comune

1) Il Comune si impegna a trasmettere al Tesoriere:

a) la partecipazione di nomina, lo specimen di firma ed i certificati digitali di coloro che sono

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delegati alla firma.

Il Comune dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la

qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento

nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Per i conseguenti effetti, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di

ricezione delle comunicazioni stesse.

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che

l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza od all’impedimento dei titolari.

2) Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario:

a) nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, l’elenco provvisorio dei residui attivi e

passivi al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dalle

disposizioni normative vigenti per tempo, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 118/2011

nonché dal Regolamento di contabilità corredata dalla copia autentica del provvedimento di

approvazione;

3) il Comune si obbliga inoltre a trasmettere al Tesoriere, nel corso dell’esercizio finanziario:

a) le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di

riserva, nuove e maggiori spese ed, in genere, a tutte le variazioni di bilancio.

b) Le delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune, per i quali il Tesoriere è tenuto a

versare le relative rate di ammortamento agli istituti di credito e alle scadenze stabiliti

c) Le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Il Comune si obbliga infine a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del

conto del bilancio, del decreto di discarico della Corte dei Conti e gli eventuali rilievi mossi in

pendenza di giudizio di conto.

I documenti di cui sopra saranno trasmessi preferibilmente a mezzo di flussi telematici a mezzo di

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indirizzo di posta elettronica fornito a tal fine dal Tesoriere; in tutti i casi di eventuale impossibilità

il Tesoriere si impegna ad accettare e contabilizzare i documenti cartacei.

4) Gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con le modalità di cui all’art. 1 della

presente convenzione.

Art.7) Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Ogni operazione di incasso o di pagamento deve essere registrata in apposito giornale di cassa,

anche mediante procedura informatica. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornato

il giornale di cassa, che deve contenere, oltre al riepilogo delle operazioni giornaliere, anche il conto

riassuntivo dei movimenti di cassa intervenuti dall’inizio dell’esercizio.

2. Il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente al Comune copia del giornale di cassa relativo

alle operazioni avvenute nel giorno precedente, oltre alla copia delle quietanze rilasciate, e a rendere

comunque disponibili, in qualsiasi momento, i dati e i documenti necessari per le verifiche di cassa.

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione

alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna al

Comune di tali dati.

4. Il Tesoriere attiva, a titolo gratuito, ogni procedura, anche di natura informatica, utile al servizio

finanziario, ai fini del monitoraggio della propria situazione di cassa .

Provvede altresì alla stampa mensile della situazione di cassa.

5. Ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera C) della legge 12.6.1990 n. 146, il Tesoriere è tenuto ad

assicurare, anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di erogazione degli

emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle

necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Art. 8) Verifiche ed ispezioni

1. Il Comune e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di

cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.

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Lgs. n. 267 del 2000, ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve

all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione

della tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n.

267/2000 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza,

previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi

possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si

procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario del

Comune, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 9) Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e

corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria

entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di

entrata dell'ente, accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo

dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per

sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si

ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle

contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al

successivo art. 11.

2. Il Comune prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso

dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente

stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare, di cui al successivo art.14.

3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si

verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni, il

Comune, su indicazione del Tesoriere, e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede

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all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario

alla preliminare variazione di bilancio.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune estingue immediatamente

l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal

Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché

facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse

dell'Ente.

5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto del Comune, ove ricorra

la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, può sospendere, fino al 31

dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per

anticipazioni di tesoreria.

Art. 10) Garanzia fidejussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune, può, a richiesta,

rilasciare garanzia fidejussoria, senza alcun onere per il Comune, a favore dei terzi creditori.

L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente

dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.

Art. 11) Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il Comune, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio

dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 9,

comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di

volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di

spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a

specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto,

deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi

momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a

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vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.

2. Il Comune, qualora sia stato dichiarato lo stato di dissesto, non può esercitare la facoltà di cui al

comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Art. 12) Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad

esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza

degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, il Comune quantifica preventivamente gli

importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera

semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della

gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori medesimi.

Art.13) Tesoreria unica

1. L’Ente ed il Tesoriere si impegnano a rispettare, per quanto di rispettiva competenza, le norme

dettate dal sistema di Tesoreria Unica introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive

modifiche e integrazioni.

Art. 14) Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 9, viene applicato un

interesse così determinato: Euribor a tre mesi/365, riferito alla media del mese precedente, con uno

spread in (aumento/diminuzione) dello …………% con liquidazione trimestrale degli interessi. Il

Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi

a debito per il Comune, trasmettendo a questo l'apposito riassunto scalare. Il Comune emette i

relativi mandati di pagamento entro il termine di cui al precedente art. 5, comma 4.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere autorizzate da specifiche

leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno

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regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti, in relazione alle condizioni di

mercato ed alle caratteristiche di durata ed alle modalità di rimborso delle somme anticipate.

3. Sulle giacenze di cassa del Comune, laddove la normativa vada al superamento della Tesoreria

Unica, viene applicato un interesse così determinato: Euribor a tre mesi/365, riferito alla media del

mese precedente , aumentato di uno spread del………………..%, la cui liquidazione ha luogo con

cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo

all’Ente l’apposito riassunto a scalare. Il Comune emette i relativi ordinativi di riscossione nel

rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.

4. Sui depositi costituiti presso il Tesoriere, non rientranti nel circuito della Tesoreria unica, ivi

incluse le somme venienti da mutui ed emissioni obbligazionarie gestiti dal Tesoriere ai sensi

dell’art. 209, 3’ comma D.Lgs.267/2000, viene applicato il medesimo tasso di cui al comma 3.

Art. 15) Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro la scadenza prevista dall’art.226 del Tuel, rende al Comune, su modello

conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di

svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di

pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi

delle quietanze medesime.

2. Il conto del Tesoriere è redatto su apposito modello previsto dalla normativa vigente. Essendo

l’Ente individuato fra i soggetti partecipanti alla sperimentazione per l’armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D. Lgs.

23.06.2011 n. 118, il Tesoriere si impegna a recepire il Bilancio di Previsione e il Rendiconto

redatti dall’Ente secondo i nuovi schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 e dettagliati dal DPCM

28.12.2011. Poiché il mandato e la reversale informatici non danno luogo ad originali e copie in

considerazione del fatto che tutte le successive riproduzioni sono da intendersi “originali” ai fini

della resa del Conto Consuntivo, il Tesoriere dovrà fornire all’Ente tutta la documentazione

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(ordinativi di incasso, mandati di pagamento, relative quietanze) in formato digitale su supporto

non riscrivibile, seguendo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA (ora DigitPA) n.

11/2004 del 19 febbraio 2004 e s.m.i.

A questa, inoltre, acclude la seguente documentazione:

- gli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio;

- gli eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;

- l’attestazione del fondo di cassa effettivo all’inizio dell’esercizio, il totale degli incassi e dei

pagamenti effettuato nell’esercizio e l’ammontare del fondo di cassa effettivo alla fine dello

esercizio. Il Comune rilascerà attestazione a dimostrazione della ricezione del conto e dei

relativi allegati.

Il Tesoriere è tenuto a reintegrare la cassa degli importi per i quali sarà dichiarato debitore e

Responsabile, salvo non abbia a ricorrere contro le risultanze ad un’Autorità superiore.

3. Il Comune trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il

decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di

conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L.

n. 20 del 14 gennaio 1994.

Art. 16) Amministrazione titoli e valori in deposito

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, gratuitamente, alle condizioni concordate, i

titoli ed i valori di proprietà del Comune.

2. Il Tesoriere, altresì, custodisce ed amministra gratuitamente i titoli ed i valori depositati da terzi

per cauzione a favore del Comune.

3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di

contabilità del Comune.

Art.17) Spese di gestione

1. Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali e

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per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto.

2. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette

spese, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale il Comune, entro i termini di cui al

precedente art.5 comma 4, emette i relativi mandati.

Art.18) Contributo per manifestazioni culturali

1. Il tesoriere, in correlazione alle potenzialità di sviluppo della propria attività derivanti

dall’assunzione del servizio, assume l’obbligo di corrispondere al Comune un contributo annuo per

le manifestazioni culturali organizzate dal Comune di Perugia, da corrispondersi in rate trimestrali

entro il giorno dieci del mese successivo a ciascun trimestre.

Art.19) Valuta

1. Sulle operazioni di incasso e di pagamento sarà applicata la valuta di giorni …………….

Art.20) Servizi aggiuntivi

1. Il Tesoriere si rende disponibile ad attivare, su semplice richiesta scritta del Comune, quanto

segue:

a) postazioni Bancomat presso ciascuna sede dell’Ente;

b) ………………………………………………………

c) ……………………………………………………..

d) ……………………………………………………..

e) ……………………………………………………..

così come risulta nella offerta prodotta da____________________. allegata sub “ __ al presente

contratto.

Art.21) Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma degli articoli 211 e 217 del D.Lgs. 267/ 2000, risponde, con tutte le proprie

attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in

consegna per conto del Comune, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di

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tesoreria.

Art.22) Inadempienze-Penali-Risoluzione del contratto-Foro competente

1. In sede di esecuzione del contratto il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e

prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costruiscono specifica

obbligazione per il Tesoriere stesso.

2. Nel caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell’offerta, il Comune

provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine

perentorio di giorni dieci.

3. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio il Comune provvederà a

diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio

di giorni 10.

4. In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione si procederà

all’applicazione di una penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00, determinata

ad insindacabile giudizio del Comune. L’applicazione di tale penalità avverrà previa contestazione

mediante lettera raccomandata.

5. Il Tesoriere, fatto salvo l’adempimento di cui ai punti precedenti, avrà facoltà di presentare le

proprie controdeduzioni entro 10 giorni dall’invio della contestazione.

6. Il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’articolo 1456 Codice

Civile quando, contestata preventivamente al Tesoriere per almeno tre volte, mediante nota scritta,

l’inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, questi ricada

nuovamente nelle irregolarità contestate.

7. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art.1456 Codice

Civile in tutti i casi di inadempienze, da parte del Tesoriere, qualificate da colpa grave, e nelle

ulteriori ipotesi di legge.

8. In tutti i casi di inadempienza degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche

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nell’ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il Comune

da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

9. Inoltre, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà di tutti i

danni che possano derivare al Comune da tale risoluzione anticipata, compresi i maggiori oneri

eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione da altro

Istituto.

10. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in

ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, che non sarà possibile risolvere in

sede stragiudiziale, sarà devoluta alla autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Perugia.

Art. 23) Imposta di bollo

1. Il Comune, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la

relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli

ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come

indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei

mandati di pagamento.

Art. 24) Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata dal 1.1.2014 al 31.12.2016.

2. Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per una sola volta, al

rinnovo del contratto di tesoreria per ulteriori 3 anni.

3. L’Istituto di credito si impegna ad assicurare il servizio oltre la data di scadenza della

convenzione, per un periodo non superiore ai sei mesi, ed alle medesime condizioni, qualora, entro

il 31.12.2016, non si pervenga alla definitiva aggiudicazione.

Art.25 ) Divieto di subappalto

1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente

convenzione.

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Art. 26) Spese di stipulazione e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente

sono a carico del Tesoriere.

2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R.

n. 131 del 1986.

Art. 27) Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione vigente ed al

regolamento di contabilità.

2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere

apportate alle modalità di espletamento del servizio le modifiche ritenute necessarie per il migliore

svolgimento del servizio stesso o conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Per la

formalizzazione dei relativi accordi, che devono risultare in ogni caso per iscritto, può procedersi

anche mediante scambio di lettere.

Art. 28) Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il

Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo

della presente convenzione.

Art.29) Norme a tutela della privacy

1Il Tesoriere si assume l’impegno a effettuare il trattamento di dati ai soli fini dell’espletamento

dell’incarico ricevuto, ad adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 – Codice per la

protezione dei dati personali, a rispettare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati

personali, a relazionare semestralmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare

immediatamente il Comune di Perugia (Titolare del trattamento dei dati) in caso di situazioni

anomale o di emergenze. A tale scopo dichiara di accettare la nomina di Responsabile del

trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari.

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Art.30 Tracciabilità

Si applicano alla presente convenzione le disposizioni di cui alla L. 136/10 secondo le modalità di cui alla Determinazione n. 4 del 07/07/2011 emessa dall’A.V.C.P.