Art. 1) Affidamento del servizio - Comune Perugia (prehome) · collettivi, con caratteristiche...
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Art. 1) Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria, ivi compresa l’apertura al pubblico degli sportelli, viene svolto dal
Tesoriere con proprio personale abilitato e dedicato al servizio, con esperienza adeguata, presso la
sede dell’Istituto sita in Perugia, Via _______________, nei giorni dal lunedì al venerdì, nel
rispetto dell’orario di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti degli
istituti di credito.
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 24, viene svolto in conformità alla
legge, agli statuti e ai regolamenti del Comune, nonché ai patti di cui alla presente convenzione. Il
Comune di Perugia partecipa alla sperimentazione dei sistemi contabili di cui all’art.36 del D.Lgs.
118/2011pertanto il bilancio autorizzatorio sarà approvato e gestito secondo i nuovi schemi di
bilancio.
Il Tesoriere adegua i propri sistemi informativi per la ricezione e l’esecuzione degli ordinativi di
pagamento e di incasso alle specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi secondo
quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011 sulla sperimentazione, dall’art. 28
della Legge 27/12/2002 n. 289, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10
ottobre 2011 (S.I.O.P.E.) rendendo operativo il servizio dal 1.1.2014.
Non sono pertanto consentite gestioni difformi da quanto sopra, nemmeno in forma provvisoria.
Il Tesoriere ha pertanto l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle
dell’Ente, sia attuali che future.
Il Tesoriere deve garantire, senza oneri aggiuntivi, il completo recupero dei tracciati già in uso
presso l’ente per il corretto scambio informatizzato dei dati sin dal 1’ gennaio 2014.
3.Il Tesoriere assicura che al servizio saranno costantemente addetti in maniera abituale ed esclusiva
almeno due dipendenti. Il Tesoriere assicura che il predetto numero minimo di addetti sarà
convenientemente aumentato nelle date di addensamento dei pagamenti e delle riscossioni,
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garantendo anche l’adeguamento degli sportelli onde evitare disagi agli utenti.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto
delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità di espletamento del
servizio, di seguito elencate, possono essere apportati gratuitamente i perfezionamenti metodologici
ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento del servizio stesso:
- collegamento telematico Ente/Tesoriere, senza spese per l’Ente, per lo scambio reciproco dei
documenti e dati (ordinativi di incasso, di pagamento, bilancio, ecc.), con la responsabilità diretta
dell’Istituto Tesoriere per la gestione, l’aggiornamento, l’affidabilità del sistema;
- servizio di “Internet banking” con funzioni informative per l’accesso diretto in tempo reale agli
archivi del conto di tesoreria e contestuale fornitura di Hardware in comodato gratuito, idoneo a
svolgere le funzioni di collegamento e relative personalizzazioni del software dell’Ente, per il
corretto funzionamento dell’Internet banking senza spese a carico del Comune, che sarà fornito
gratuitamente e sarà immediatamente disponibile;
- installazione immediata e gratuita della firma digitale, del mandato informatico e della reversale
informatica con conseguente adeguamento della Banca alle eventuali prescrizioni dell’Ente, come
meglio evidenziato e descritto nell’offerta prodotta da __________________ che, firmata dalla Parti
si allega al presente atto sub._____ per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 2) Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate
ed il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo e dallo stesso ordinate, con
l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì,
l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art 16.
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Il Tesoriere esegue le operazioni di cui al 1° comma del presente articolo nel rispetto delle
disposizioni sulla Tesoreria Unica Mista ex art. 7 del D. Lgs. 279/1997 e s.m.i., regime
momentaneamente sospeso fino al 31.12.2014 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 35, commi 8-
13, del D.L. 1/2012, in tutte le proprie agenzie/sportelli presenti sul territorio comunale e nazionale.
Il Tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, di
asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla
quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione.
2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate e dei
contributi”, di spettanza del Comune, nonché quella coattiva delle entrate medesime, già affidata,
stante la vigente normativa, al concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Esulano, altresì,
da detto ambito, le riscossioni delle altre entrate assegnate, per legge o per regolamento, dal
Comune al predetto Concessionario o ad altri soggetti abilitati. In ogni caso, le entrate di cui al
presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.
3. Il Comune costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti
alternativi gestiti dal Tesoriere stesso- le disponibilità per le quali non è obbligatorio
l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, eccezion fatta per le somme
rivenienti dai mutui contratti dal Comune ed in attesa di utilizzo, tenute in deposito presso l’Istituto
mutuante, ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 202/1991.
Art. 3) Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31
dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio
dell'anno precedente ad eccezione delle operazioni di regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti
nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità e comunque in tempi compatibili
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con la scadenza per la resa del conto del Tesoriere.
Art. 4) Riscossioni
La riscossione delle entrate dell’Ente avviene in base a quanto disposto dall’art.180 del
D.Lgs.267/200, dal D.Lgs.118 del 23.6.2011 e dal DPCM 28.12.2011.
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici (reversali)
emessi dal Comune, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o
da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità del Comune, ovvero, nel caso di
assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di
cui al regolamento degli uffici e dei servizi del Comune.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e, in
particolare, dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, D. Lgs. 267/2000, dal
regolamento di contabilità del Comune di Perugia, dal D.M. Economia e Finanze 18.2.2005 di
attuazione del Siope e dalle disposizioni del D. Lgs. 118 /2011ed in particolare riportare i codici
identificativi della transazione elementare.
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del Comune, regolari quietanze
numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e
moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Comune e composto da
bollette numerate progressivamente.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono
versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Comune stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre
l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Per questi
incassi, le somme sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se, dagli elementi in
possesso del Tesoriere, risulti evidente che trattasi di entrate proprie. Tali incassi sono segnalati al
Comune stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro il termine previsto dal
regolamento di contabilità; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del
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sospeso n..………", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in
possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò il Comune emette, nei termini di
cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati al Comune e per i
quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto
esclusivamente dal Comune mediante emissione di ordinativo o comunicazione scritta, cui è
allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue
l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro, e accredita
contestualmente al Comune l'importo corrispondente .
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese
contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita
ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio fruttifero.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e
postale, nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.
Art. 5) Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento informatici (mandati), individuali o
collettivi, con caratteristiche previste dall’art.185 del D.Lgs. 267/200, dal D.Lgs 23.6.2011 n.118
e dal DPCM 28.12.2011, emessi dal Comune, numerati progressivamente per esercizio finanziario
e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento
di contabilità del Comune, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a
sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al regolamento degli uffici e dei servizi del
Comune.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dal Comune.
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3. I mandati dovranno contenere tutti gli elementi previsti per legge, con particolare riferimento ai
codici identificativi della transazione elementare di cui al D. Lgs. 118/2011 dettagliato dal DPCM
del 28.12.2011, nonché la suddivisione tra residui e competenza, oltre che gli elementi previsti dalle
normative specifiche in materia di contabilità pubblica, appalti e tracciabilità.
Inoltre dovranno contenere:
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• l’eventuale vincolo di destinazione. A tale riguardo il Tesoriere dovrà tenere la gestione delle
somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili del Comune è tenuto.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i
pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da
ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di
esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui
effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in
volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è
adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di
dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in
corso; i mandati devono, altresì, riportare l'annotazione: ‘a copertura del sospeso n. .............’,
rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei
relativi mandati al Tesoriere.
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere estingue i mandati nei
limiti dei rispettivi interventi del bilancio approvato, dei capitoli per i servizi per conto di terzi e
degli elenchi dei residui di spesa.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non
devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il
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Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione al Comune.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità
indicate al successivo art. 9, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune nelle
forme di legge e libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di
uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che
presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore, o
discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati
provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio, il Tesoriere esegue il
pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria
degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
10. Il Tesoriere estingue i mandati in contanti presso i propri sportelli, nel rispetto dell’art.49
comma 1 D.Lgs 21.11.2007 n.231, o secondo le seguenti diverse modalità indicate dal Comune
mediante annotazione sui titoli di spesa:
a) Accreditamento in c/c bancario o postale intestato al creditore
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile, a favore del creditore, da spedire al
medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con spesa a carico del destinatario;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o in assegno postale localizzato, con tassa e spesa a
carico del richiedente.
11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la
quietanza del creditore. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli
estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per la commutazione di cui alla lettera b) del
precedente comma 10 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
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12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a
quello della consegna al Tesoriere, salvo eccezioni dovute a comprovata urgenza per cui il
pagamento deve avvenire nello stesso giorno.
13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento, individuali e collettivi, che
dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ogni anno, con le
modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si tratti di partite singole superiori ad €
25,00.=
14. Il Comune si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad
eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria o urgente successiva a tale data
e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.
15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dal
Comune, ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, ad eccezione di quelle
previste al punto 10 lettera a) che sono a carico del Tesoriere.
Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in
questione, ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi
sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti -
degli importi dei suddetti oneri.
La commissione bancaria non si applica in ogni caso ai seguenti pagamenti effettuati mediante
bonifico:
d) erogazione di contributi economici in materia socio-assistenziale
e) utenze
f) canoni di locazione
g) spettanze per il personale dipendente ed assimilato, amministratori e revisori dei
conti;
h) rate di mutui o altri oneri finanziari
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i) premi di polizze assicurative, canoni di locazione, imposte e contributi previdenziali ed
assistenziali
j) pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, ad istituzioni, consorzi e società di capitale
partecipate dalla provincia;
k) pagamenti su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere;
l) bonifici di importo inferiore o pari a 200 euro.
16. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, il Tesoriere provvede a rendere apposita quietanza via telematica che indichi l’iter del mandato dall’inoltro dell’Ente sino alla
effettiva disponibilità presso il beneficiario.
17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna, nel rispetto
dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento
delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti,
corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al
ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per
il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge, ovvero vincola l'anticipazione
di tesoreria.
18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo e di emissioni obbligazionarie garantite da
delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni
medesime, nonché dell’inoltro, da parte del Comune, dell’elenco complessivo dei mutui e prestiti
obbligazionari in essere, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo
sull'anticipazione di tesoreria.
Art. 6) Obblighi del Comune
1) Il Comune si impegna a trasmettere al Tesoriere:
a) la partecipazione di nomina, lo specimen di firma ed i certificati digitali di coloro che sono
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delegati alla firma.
Il Comune dovrà comunicare preventivamente al Tesoriere le firme autografe con le generalità e la
qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento
nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.
Per i conseguenti effetti, il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di
ricezione delle comunicazioni stesse.
Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che
l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza od all’impedimento dei titolari.
2) Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all’inizio di ciascun esercizio finanziario:
a) nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, l’elenco provvisorio dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) copia esecutiva del bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dalle
disposizioni normative vigenti per tempo, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 118/2011
nonché dal Regolamento di contabilità corredata dalla copia autentica del provvedimento di
approvazione;
3) il Comune si obbliga inoltre a trasmettere al Tesoriere, nel corso dell’esercizio finanziario:
a) le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di
riserva, nuove e maggiori spese ed, in genere, a tutte le variazioni di bilancio.
b) Le delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune, per i quali il Tesoriere è tenuto a
versare le relative rate di ammortamento agli istituti di credito e alle scadenze stabiliti
c) Le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Il Comune si obbliga infine a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del
conto del bilancio, del decreto di discarico della Corte dei Conti e gli eventuali rilievi mossi in
pendenza di giudizio di conto.
I documenti di cui sopra saranno trasmessi preferibilmente a mezzo di flussi telematici a mezzo di
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indirizzo di posta elettronica fornito a tal fine dal Tesoriere; in tutti i casi di eventuale impossibilità
il Tesoriere si impegna ad accettare e contabilizzare i documenti cartacei.
4) Gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) con le modalità di cui all’art. 1 della
presente convenzione.
Art.7) Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Ogni operazione di incasso o di pagamento deve essere registrata in apposito giornale di cassa,
anche mediante procedura informatica. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornato
il giornale di cassa, che deve contenere, oltre al riepilogo delle operazioni giornaliere, anche il conto
riassuntivo dei movimenti di cassa intervenuti dall’inizio dell’esercizio.
2. Il Tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente al Comune copia del giornale di cassa relativo
alle operazioni avvenute nel giorno precedente, oltre alla copia delle quietanze rilasciate, e a rendere
comunque disponibili, in qualsiasi momento, i dati e i documenti necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione
alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna al
Comune di tali dati.
4. Il Tesoriere attiva, a titolo gratuito, ogni procedura, anche di natura informatica, utile al servizio
finanziario, ai fini del monitoraggio della propria situazione di cassa .
Provvede altresì alla stampa mensile della situazione di cassa.
5. Ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera C) della legge 12.6.1990 n. 146, il Tesoriere è tenuto ad
assicurare, anche in caso di sciopero del servizio, la continuità delle prestazioni di erogazione degli
emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle
necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Art. 8) Verifiche ed ispezioni
1. Il Comune e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di
cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.
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Lgs. n. 267 del 2000, ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve
all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione
della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n.
267/2000 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza,
previa comunicazione da parte del Comune dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi
possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si
procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario del
Comune, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 9) Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta del Comune - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e
corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria
entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di
entrata dell'ente, accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo
dell'anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per
sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si
ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle
contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al
successivo art. 11.
2. Il Comune prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso
dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente
stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare, di cui al successivo art.14.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si
verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni, il
Comune, su indicazione del Tesoriere, e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede
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all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario
alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune estingue immediatamente
l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal
Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché
facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse
dell'Ente.
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto del Comune, ove ricorra
la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000, può sospendere, fino al 31
dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per
anticipazioni di tesoreria.
Art. 10) Garanzia fidejussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal Comune, può, a richiesta,
rilasciare garanzia fidejussoria, senza alcun onere per il Comune, a favore dei terzi creditori.
L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.
Art. 11) Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. Il Comune, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio
dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 9,
comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di
volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di
spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a
specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto,
deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi
momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a
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vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.
2. Il Comune, qualora sia stato dichiarato lo stato di dissesto, non può esercitare la facoltà di cui al
comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Art. 12) Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad
esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza
degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, il Comune quantifica preventivamente gli
importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera
semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della
gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori medesimi.
Art.13) Tesoreria unica
1. L’Ente ed il Tesoriere si impegnano a rispettare, per quanto di rispettiva competenza, le norme
dettate dal sistema di Tesoreria Unica introdotto dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 14) Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 9, viene applicato un
interesse così determinato: Euribor a tre mesi/365, riferito alla media del mese precedente, con uno
spread in (aumento/diminuzione) dello …………% con liquidazione trimestrale degli interessi. Il
Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi
a debito per il Comune, trasmettendo a questo l'apposito riassunto scalare. Il Comune emette i
relativi mandati di pagamento entro il termine di cui al precedente art. 5, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario, che dovessero essere autorizzate da specifiche
leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno
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regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti, in relazione alle condizioni di
mercato ed alle caratteristiche di durata ed alle modalità di rimborso delle somme anticipate.
3. Sulle giacenze di cassa del Comune, laddove la normativa vada al superamento della Tesoreria
Unica, viene applicato un interesse così determinato: Euribor a tre mesi/365, riferito alla media del
mese precedente , aumentato di uno spread del………………..%, la cui liquidazione ha luogo con
cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo
all’Ente l’apposito riassunto a scalare. Il Comune emette i relativi ordinativi di riscossione nel
rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
4. Sui depositi costituiti presso il Tesoriere, non rientranti nel circuito della Tesoreria unica, ivi
incluse le somme venienti da mutui ed emissioni obbligazionarie gestiti dal Tesoriere ai sensi
dell’art. 209, 3’ comma D.Lgs.267/2000, viene applicato il medesimo tasso di cui al comma 3.
Art. 15) Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro la scadenza prevista dall’art.226 del Tuel, rende al Comune, su modello
conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di
svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di
pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi
delle quietanze medesime.
2. Il conto del Tesoriere è redatto su apposito modello previsto dalla normativa vigente. Essendo
l’Ente individuato fra i soggetti partecipanti alla sperimentazione per l’armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D. Lgs.
23.06.2011 n. 118, il Tesoriere si impegna a recepire il Bilancio di Previsione e il Rendiconto
redatti dall’Ente secondo i nuovi schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 e dettagliati dal DPCM
28.12.2011. Poiché il mandato e la reversale informatici non danno luogo ad originali e copie in
considerazione del fatto che tutte le successive riproduzioni sono da intendersi “originali” ai fini
della resa del Conto Consuntivo, il Tesoriere dovrà fornire all’Ente tutta la documentazione
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(ordinativi di incasso, mandati di pagamento, relative quietanze) in formato digitale su supporto
non riscrivibile, seguendo le modalità previste dalla Deliberazione CNIPA (ora DigitPA) n.
11/2004 del 19 febbraio 2004 e s.m.i.
A questa, inoltre, acclude la seguente documentazione:
- gli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio;
- gli eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;
- l’attestazione del fondo di cassa effettivo all’inizio dell’esercizio, il totale degli incassi e dei
pagamenti effettuato nell’esercizio e l’ammontare del fondo di cassa effettivo alla fine dello
esercizio. Il Comune rilascerà attestazione a dimostrazione della ricezione del conto e dei
relativi allegati.
Il Tesoriere è tenuto a reintegrare la cassa degli importi per i quali sarà dichiarato debitore e
Responsabile, salvo non abbia a ricorrere contro le risultanze ad un’Autorità superiore.
3. Il Comune trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il
decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di
conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della L.
n. 20 del 14 gennaio 1994.
Art. 16) Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, gratuitamente, alle condizioni concordate, i
titoli ed i valori di proprietà del Comune.
2. Il Tesoriere, altresì, custodisce ed amministra gratuitamente i titoli ed i valori depositati da terzi
per cauzione a favore del Comune.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di
contabilità del Comune.
Art.17) Spese di gestione
1. Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali e
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per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto.
2. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette
spese, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale il Comune, entro i termini di cui al
precedente art.5 comma 4, emette i relativi mandati.
Art.18) Contributo per manifestazioni culturali
1. Il tesoriere, in correlazione alle potenzialità di sviluppo della propria attività derivanti
dall’assunzione del servizio, assume l’obbligo di corrispondere al Comune un contributo annuo per
le manifestazioni culturali organizzate dal Comune di Perugia, da corrispondersi in rate trimestrali
entro il giorno dieci del mese successivo a ciascun trimestre.
Art.19) Valuta
1. Sulle operazioni di incasso e di pagamento sarà applicata la valuta di giorni …………….
Art.20) Servizi aggiuntivi
1. Il Tesoriere si rende disponibile ad attivare, su semplice richiesta scritta del Comune, quanto
segue:
a) postazioni Bancomat presso ciascuna sede dell’Ente;
b) ………………………………………………………
c) ……………………………………………………..
d) ……………………………………………………..
e) ……………………………………………………..
così come risulta nella offerta prodotta da____________________. allegata sub “ __ al presente
contratto.
Art.21) Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma degli articoli 211 e 217 del D.Lgs. 267/ 2000, risponde, con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in
consegna per conto del Comune, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di
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tesoreria.
Art.22) Inadempienze-Penali-Risoluzione del contratto-Foro competente
1. In sede di esecuzione del contratto il tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e
prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costruiscono specifica
obbligazione per il Tesoriere stesso.
2. Nel caso di inosservanza anche di una sola delle condizioni oggetto dell’offerta, il Comune
provvederà a diffidare (in forma scritta) il Tesoriere, invitandolo ad adempiere entro un termine
perentorio di giorni dieci.
3. In caso di inconvenienti o disfunzioni rilevate nella gestione del servizio il Comune provvederà a
diffidare (in forma scritta) il Tesoriere invitandolo ad eliminare le cause entro il termine perentorio
di giorni 10.
4. In caso di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione si procederà
all’applicazione di una penalità da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00, determinata
ad insindacabile giudizio del Comune. L’applicazione di tale penalità avverrà previa contestazione
mediante lettera raccomandata.
5. Il Tesoriere, fatto salvo l’adempimento di cui ai punti precedenti, avrà facoltà di presentare le
proprie controdeduzioni entro 10 giorni dall’invio della contestazione.
6. Il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’articolo 1456 Codice
Civile quando, contestata preventivamente al Tesoriere per almeno tre volte, mediante nota scritta,
l’inadempienza colposa agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, questi ricada
nuovamente nelle irregolarità contestate.
7. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere unilateralmente il contratto a norma dell’art.1456 Codice
Civile in tutti i casi di inadempienze, da parte del Tesoriere, qualificate da colpa grave, e nelle
ulteriori ipotesi di legge.
8. In tutti i casi di inadempienza degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche
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nell’ipotesi in cui sia stata applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il Comune
da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.
9. Inoltre, in tutti i casi in cui operi la risoluzione del contratto, il Tesoriere risponderà di tutti i
danni che possano derivare al Comune da tale risoluzione anticipata, compresi i maggiori oneri
eventualmente sostenuti per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione da altro
Istituto.
10. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in
ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, che non sarà possibile risolvere in
sede stragiudiziale, sarà devoluta alla autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Perugia.
Art. 23) Imposta di bollo
1. Il Comune, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la
relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli
ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come
indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei
mandati di pagamento.
Art. 24) Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dal 1.1.2014 al 31.12.2016.
2. Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per una sola volta, al
rinnovo del contratto di tesoreria per ulteriori 3 anni.
3. L’Istituto di credito si impegna ad assicurare il servizio oltre la data di scadenza della
convenzione, per un periodo non superiore ai sei mesi, ed alle medesime condizioni, qualora, entro
il 31.12.2016, non si pervenga alla definitiva aggiudicazione.
Art.25 ) Divieto di subappalto
1. Il Tesoriere non può subappaltare a terzi il servizio di tesoreria oggetto della presente
convenzione.
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Art. 26) Spese di stipulazione e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente
sono a carico del Tesoriere.
2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R.
n. 131 del 1986.
Art. 27) Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legislazione vigente ed al
regolamento di contabilità.
2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere
apportate alle modalità di espletamento del servizio le modifiche ritenute necessarie per il migliore
svolgimento del servizio stesso o conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Per la
formalizzazione dei relativi accordi, che devono risultare in ogni caso per iscritto, può procedersi
anche mediante scambio di lettere.
Art. 28) Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il
Comune e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo
della presente convenzione.
Art.29) Norme a tutela della privacy
1Il Tesoriere si assume l’impegno a effettuare il trattamento di dati ai soli fini dell’espletamento
dell’incarico ricevuto, ad adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 – Codice per la
protezione dei dati personali, a rispettare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati
personali, a relazionare semestralmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare
immediatamente il Comune di Perugia (Titolare del trattamento dei dati) in caso di situazioni
anomale o di emergenze. A tale scopo dichiara di accettare la nomina di Responsabile del
trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari.