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Luglio 2013 numero doppio 1-2 nuova serie anno XII Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - Aut. GIPA/C/RM/51/2012 Decreto del fare DDL Semplificazioni

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Luglio 2013 numero doppio 1-2 nuova serie anno XII

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Questo numero delQuaderno informativo - Mercato e consumatoriè stato chiuso in tipografia il 25 luglio 2013

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ceLa prova del nuovo Governo sul rilancioEDITORIALE del mercato e la tutela dei consumatori 2

Decreto del FareIl debutto del Governo Letta per il rilancio dell’economia 6

DDL SemplificazioniIL PUNTO Un ulteriore passo verso una PA più moderna 10

Tutela ConsumatoriI centri europei dei consumatori report 2012 14

Unione EuropeaI diritti dei viaggiatori 17

Generazione 2.0Consumer Classroom: il nuovo portaleeuropeo di educazione al consumo 21

Consumer SummitL’europa unisce le forze per far rispettarei diritti dei consumatori 24

Fondi AntitrustFinanziamento del fondo di garanziaper i pacchetti turistici 28

Conciliazioni PariteticheCONSUMATORI Contributi alle Associazioni dei consumatori 30

ProdottiIl nuovo pacchetto sicurezza e viglianza 34

E-commerceVerso un enforcement più efficacedei diritti dei consumatori Ue 38

Agenda digitaleIni-PEC: Indice nazionale di indirizzi di imprese e professioni 46

Settore assicurativo 2.0Controlli antifrode e collaborazione tra intermediari 50

LavoroLa riforma delle professioni non organizzate 56

Banca dati giuridicaMERCATO Pratiche commerciali sleali 58

CarburantiCartelloni dei prezzi dei carburantipiù chiari per gli automobilisti 62

Prezzi carburanti 2.0Sistemi tecnologici e informazioni on-line 64

Sorveglianza prezziPREZZI Gli aumenti di prezzo estivi: cosa fa il Garante? 68

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69DOCUMENTI Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia 76

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In meno di due mesi dal suo insediamento, il Governo Letta, conil decreto del fare (Decreto legge 21 giugno 2013, n.69), ha in-dividuato il percorso per una prospettiva di crescita concreta

del paese, puntando sulla tutela dei giovani, dei cittadini e delleimprese. I primi passi dell’esecutivo hanno impegnato l’attualePremier nel completamento delle iniziative avviate dal Governotecnico per garantire l’uscita dell’Italia dalla procedura di infra-zione per deficit eccessivo.

L’azione di riordino dei conti pubblici e i pagamenti sui debiti dellaPA erano, infatti, una condizione necessaria per tornare a cre-scere e creare nuova occupazione, anche attraverso il rilanciodegli investimenti privati e il sostegno all’attività produttiva. Il focus di questo numero di Mercato&Consumatori presenta insintesi le misure del decreto del fare più significative in materiadi sviluppo economico, agevolazioni per cittadini e imprese, mo-dernizzazione della PA e agenda digitale, unitamente alle previ-sioni del disegno di legge sulle semplificazioni.

Rientra tra gli ambiti di intervento del Mistero dello Sviluppo eco-nomico ridare impulso alle misure di liberalizzazioni, come di-chiarato in varie occasioni dal nuovo Ministro, Flavio Zanonato,per rendere il nostro Paese “più amico” delle imprese, dei giovanie dei cittadini.In questo stesso ambito si inquadrano anche gli interventi di aiutoalle imprese, affinché queste ultime tornino a investire in Italia, acrescere ed assumere per competere con successo e a pari me-rito con i concorrenti europei.

Un primo importante provvedimento per il rilancio degli investi-menti privati e a beneficio anche dei consumatori, nonché effi-cace strumento di contrasto all’evasione fiscale, riguarda lemisure per la casa. In particolare, si è prorogato e portato al 65%la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energeticanegli edifici, confermando al contempo quella del 50% per le ri-strutturazioni edilizie e estendendo il bonus al comparto arredoe ai grandi elettrodomestici non inferiori alla classe A+, nonchétra gli altri, anche agli impianti di riscaldamento con pompe dicalore.

La prova del nuovoGoverno sul rilanciodel mercato e la tuteladei consumatori

Rinsaldatala fiducia

dei mercati,Il Ministero

dello svilupporisponde

all’Europae traccia le azioni

di promozionedella crescita

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Tornando al contenuto di questo numero, che riporta le attivitàdel primo semestre in materia di mercato e tutela dei consuma-tori, curata dal Ministero dello Sviluppo economico, il lettore potràconoscere il nuovo portale europeo “consumersclassroom”, unavera e propria community per studenti e insegnanti, per condivi-dere materiali sull’educazione al consumo in tutta Europa.

In procinto delle partenze estive è utile segnalare, nell’ambitodell’articolo sui diritti del viaggiatore europeo, il numero 112 diemergenza per richiedere assistenza attivo in tutti i paesi Ue.

In sintonia con le attuali misure per snellire il sistema giudiziario,questo quaderno informativo tratta anche delle conciliazioni pa-ritetiche, quale strumento alternativo al ricorso alla giustizia or-dinaria, che permette ai cittadini in tempi rapidi e efficaci, dirisolvere le controversie in materie di consumo.

Ampio spazio è poi dedicato all’INI-Pec, prima realizzazione del-l’Agenda digitale. INI-Pec è un indice nazionale degli indirizzi PECdi imprese e professionisti, consultabile on-line da tutti i cittadini,creato per velocizzare il dialogo tra PA e imprese.

Il digitale entra anche a far parte del mondo assicurativo, comeampiamente illustrato nell’articolo dedicato all’alfabetizzazionedigitale delle imprese assicuratrici, in particolare attraverso l’in-teroperabilità tra le banche dati si rafforzano i controlli antifrodee si prevede la realizzazione dei contrassegni elettronici.Accanto alle misure del settore assicurativo, l’automobilista be-neficia di una maggiore trasparenza delle informazioni sui prezzidei carburanti, nonché di nuovi sistemi tecnologici per la consul-tazione dei prezzi on-line.

In un contesto di crisi economica ancora non del tutto superata, ilMinistero dello Sviluppo economico ha un ruolo importante per fa-vorire la ripresa dei consumi e la liberalizzazione di numerosi set-tori. In quest’ottica, Il Ministro Zanonato in un primo incontro conle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consuma-tori e utenti (Cncu) ha dato ampia disponibilità ad agire in sinergia,in qualità di attori privilegiati insieme alle imprese e alle associa-zioni di categoria, nelle scelte di politica economica.Analoga disponibilità dell’amministrazione al costante confrontocon le associazioni dei consumatori è stata manifestata dal Sot-tosegretario di Stato Sen. Simona Vicari, cui è stata delegata lapresidenza del Cncu.

Nella parte documentale di questa rivista troverete uno stralciodel decreto del Fare, in particolare di quelle misure di maggiorimpatto sui cittadini e le imprese. n

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Svelato il primo importante tassellodell’operazione di rilancio dell’eco-nomia, con il DECRETO “DEL FARE” è

partita per l’Italia la prova per superare laprotratta debolezza causata dalla crisi. Il provvedimento varato dal Governo loscorso 15 Giugno ha come base le 6 racco-mandazioni della Commissione europeanel quadro delle procedure di coordina-mento delle politiche economiche (“seme-stre europeo”) e di una strategia incentratasui settori chiave in cui occorre intervenireper rafforzare il potenziale di crescita so-stenibile e di competitività dell’Europa.Imprese, cittadini, professionisti e pubblicaamministrazione sono i destinatari princi-pali degli interventi previsti; in questo arti-colo ripercorriamo, in sintesi, i benefici egli adempimenti che comportano alcunedelle misure intraprese, per comprendernegli effetti immediati.

In particolare la traiettoria tracciata hacome filo conduttore le semplificazioni perle imprese, il lavoro e la burocrazia.In primo piano per le piccole medie imprese(PMI), ci sono gli incentivi per l’acquisto dimacchinari, il potenziamento del fondo digaranzia e il sostengono ai grandi progettidi ricerca e innovazione industriale. Saranno risarciti i ritardi della Pa verso im-prese e professionisti e accelerate le istrut-torie per i fondi comunitari. Ingenti inve-stimenti, oltre due miliardi, sono statimessi in campo per sbloccare i cantieri eavviare una riqualificazione urbana discuole e piccoli comuni, non in ultimo, l’in-troduzione di semplificazioni nel settoredell’edilizia.In materia di liberalizzazioni, il decreto delfare contiene misure per ampliare la con-correnza nel mercato del gas naturale, deicarburanti e dell’energia elettrica; perquest’ultima la manovra comporterà unariduzione dei costi delle bolletta, per un ri-sparmio stimato pari a oltre 500 milioni dieuro a beneficio di tutti i consumatori. Un altro ventaglio di misure punta, invece,a potenziare il sistema educativo, preve-dendo assunzioni nelle università, finan-ziamenti al sistema universitario e incentivia sostegno di studenti meritevoli.E ancora, viene alleggerita una serie diobblighi per edilizia e appalti, mentre ilDurc verrà acquisito direttamente dalla PAper via telematica e varrà 180 giorni.Buone notizie anche per l’eliminazione dicertificati sanitari inutili, certificati di gra-vidanza all’Inps, fascicolo sanitario elettro-nico - FES entro il 31 dicembre 2014, liberoaccesso alle reti wi-fi.

DECRETO DEL FARE

Il debutto del Governo Letta per il rilancio dell’economiadi Emanuela Cappello

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Di carattere fiscale sono invece le misureche riguardano, ad esempio, le agevola-zioni relative alla rateizzazione delle ri-scossioni e la non pignorabilità della primacasa, la riduzione del prelievo sulle barche.Ampio spazio è, poi, dedicato all’efficienzadella giustizia: per promuovere il mecca-nismo delle procedure extragiudiziali di ri-soluzione delle controversie, torna la con-ciliazione obbligatoria. Si ricorrerà a 400giudici ausiliari per smaltire oltre 200 milacause arretrate e viene istituito l’ufficio delprocesso per favorire la formazione sulcampo dei giovani.

PER IL CITTADINORiduzione dei prezzi dell’energia elettricaLe famiglie e le imprese beneficeranno diuna riduzione dei prezzi dell’energia elet-trica. Tra le misure adottate, vi è la ridu-zione della voce A2 della tariffa elettrica ela rideterminazione del cosiddetto “costoevitato”. [cfr. articolo 4]

Wi-fi libera per i consumatoriÈ possibile navigare in internet tramite retewi-fi con i propri portatili (tablet, notebook,smartphone) senza necessità di registra-zione presso l’operatore, in luoghi pubblici

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Gli interventi per rafforzareil potenziale di crescita sostenibile

e di competitività dell’Europa.Più concorrenza nel mercato del gas,dei carburanti e dell’energia elettrica.

Meno burocrazia per fare impresae accelerare l’agenda digitale.

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e privati. Si favorisce l’installazione dellereti wireless ad esempio in: enti locali,scuole, università, biblioteche pubbliche,bar, negozi e alberghi. [cfr. articolo 10]

La Pec gratuita per i cittadiniViene introdotta la possibilità di attivaresenza costi il domicilio digitale su una ca-sella di posta elettronica governativa, chesi potrà richiedere insieme al documentounificato (carta di identità, CF, tessera sa-nitaria), ciò al fine di semplificare la comu-nicazione tra la PA e i cittadini. [cfr. articolo14]

Fascicolo sanitario elettronico - FESOgni cittadino verrà dotato di un fascicolosanitario elettronico entro il 31 dicembre2014. [cfr. articolo 17]

Le barche di piccole e medie dimensionipagano menoSoppressa la tassa di possesso per le im-barcazioni di fascia a e b, mentre viene di-mezzata per quelle di fascia c e d. La tassadi possesso rimane inalterata, invece, perle imbarcazioni superiori ai 20 metri di lun-ghezza. [cfr. articolo 23]

Multa alle P.A. che ritardanoViene introdotto un rimborso economicodi 30 euro al giorno fino ad un massimo di2.000 euro, che scatta dal momento in cuil’amministrazione non conclude, entro itermini previsti, il procedimento ammini-strativo. Se non liquidata,la somma può es-sere richiesta al giudice amministrativo conuna procedura semplificata. [cfr. articolo28]

Data unica di efficacia degli obblighiSi importa il meccanismo della data unicagià adottato in altri Stati europei: tutti gliatti normativi del governo e i regolamentiche introducono oneri burocratici a caricodi cittadini e imprese, avranno efficacia dal1° gennaio e dal 1° luglio. [cfr. articolo 29]

Certificati medici inutiliSono eliminate tutte le certificazioni medi-che (es. sana e robusta costituzione) ogginecessarie per accedere a impieghi pub-blici e privati. Non vi saranno più per i cit-tadini adempimenti onerosi resi inutili dallerecenti novità legislative in materia di sor-veglianza sanitaria sui luoghi di lavoro. [cfr.articolo 42].

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PER LE IMPRESERafforzamento del Fondo di garanziaPer sostenere le PMI e soprattutto quelleche vantano crediti nei confronti della PA eche rappresentano il tessuto vitale dell’eco-nomia, il fondo garantisce l’80% della per-centuale massima di copertura delle ope-razioni finanziarie di anticipazione di creditosenza cessione dello stesso. Inoltre, sonostati ampliati i criteri di accesso al fondoper agevolare l’ingresso di quelle impreseche finora venivano escluse dal sistemabancario. [cfr. articolo 1]

Acquisto di nuovi macchinariA sostegno degli acquisti di macchine uten-sili, impianti, attrezzature per la produ-zione, le PMI, potranno facilmente acce-dere a un plafond di 2,5 ml di euro (chepotrà essere incrementato in futuro fino a5ml di euro), istituito presso la Cassa de-positi e prestiti. Questo intervento mira alrinnovo dei processi produttivi delle PMIagevolandole nella dotazione di nuovi benistrumentali. [cfr. articolo 2]

Liberalizzazione del mercatodel gas naturale e carburantiPer favorire la diminuzione degli attualiprezzi, viene aperto il mercato del gas na-turale anche ai clienti non domestici. Nelsettore dei carburanti, la norma incentivalo sviluppo dell’auto a metano a tutela del-l’ambiente, dell’energia e dei cittadini, grazieal basso costo del combustibile. Si facilitala trasformazione degli impianti di carbu-ranti in impianti a metano. [cfr. articolo 4]

Internazionalizzazione delle PMIFinanziamenti agevolati in arrivo per le im-prese italiane che investono nei paesi in

via di sviluppo per rilanciare il commercioestero e incrementare il partenariato pub-blico - privato. [cfr. articolo 7]

Priorità di spesa dei fondi comunitariLa norma mira a realizzare il tempestivoutilizzo dei fondi Ue e una concreta attua-zione dei programmi di sviluppo. Viene in-trodotto l’obbligo per le PA di dare prece-denza ai procedimenti connessi all’utilizzodei fondi strutturali europei. [cfr. articolo 9]

Semplificazioni per l’ediliziaPer favorire la riqualificazione del patrimo-nio edilizio esistente e evitare ulteriore con-sumo del territorio, si agevolano le rico-struzioni di edifici purché non se ne cambiil volume. Inoltre, Il cittadino che abbia bi-sogno della segnalazione certificata di iniziodi attività (SCIA) può richiedere allo spor-tello unico di provvedere all’acquisizione ditutti gli atti di assenso necessari all’inter-vento edilizio. Il certificato di agibilità vienerilasciato anche per singoli edifici, singoleporzioni della costruzione o singole unitàimmobiliari, purché funzionalmente auto-nome e collaudate. [cfr. articolo 30]

Documento unico di regolaritàcontributiva - DURCPer i contratti pubblici di lavoro, servizi eforniture il DURC si potrà acquisire in viaelettronica e avrà validità di 180 giorni. [cfr.articolo 31] n

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Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 21 giugno 2013, n. 144 - Supplemento Ordinario, n.50. Nella sezione documenti a pag. 76 si possono consultare gli articoli trattati.Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia e che formulaun parere sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2017 (COM(2013) 362 final, 29 maggio 2013).

Riferimenti normativi

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Sulla scia del decreto-legge del Fare,il 19 giugno il Consiglio dei ministriha approvato il disegno di legge in

materia di semplificazioni, che contieneuna serie di misure per la modernizzazionedella PA e che alleggerisce gli adempimentiamministrativi delle imprese e dei cittadini.Le misure di semplificazione a costo zero,rientrano nel quadro delle disposizioni giàavviate con il “Semplifica Italia”, in coe-renza con precisi impegni assunti in sedecomunitaria, come richiesto anche dallemaggiori associazioni imprenditoriali.

Semplificazione per i cittadiniRilascio, a richiesta dell’interessato, dei ti-toli di studio in lingua inglese, in manieratale da poterli utilizzare all’estero senzanecessità di costose traduzioni asseverate.

Novità per i comuniRiunificazione degli adempimenti relativial cambio di residenza e al pagamento deltributo comunale sui rifiuti e sui servizi.Si evitano ai cittadini inutili duplicazioni bu-rocratiche e si previene l’evasione tribu-taria.

DDL SEMPLIFICAZIONI

Un ulteriore passo verso una PA più moderna

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Procedure del Pubblico RegistroAutomobilistico - PRAIl PRA acquisirà d’ufficio le perdite di pos-sesso per furto ed i cambi di residenza, inprecedenza a carico del cittadino.Per combattere il fenomeno delle intesta-zioni fittizie dei veicoli, il passaggio di pro-prietà deve essere sottoscritto dal venditoree dall’acquirente.Il cittadino non dovrà più recarsi al PRA,con una e-mail o un sms potrà comunicareogni variazione sulla proprietà del veicolo.

In arrivo l’Agenda dei lavoriper la semplificazione delle normee delle procedurePer programmare e coordinare l’attività disemplificazione, viene istituita l’Agenda checonterrà le linee di d’indirizzo condivisetra Stato, Regioni, Province Autonome eAutonomie locali e le modalità, anche tem-porali, di attuazione delle misure di sem-plificazione. L’Agenda verrà aggiornata il31 dicembre di ogni anno.

InteroperabiltàAttraverso lo scambio dei dati contenutinelle diverse banche-dati pubbliche, la PAnon può più chiedere ai cittadini e alle im-prese documentazione relativa a dati e in-formazioni di cui è già in possesso. L’inte-roperabilità diventa l’obiettivo fondamentaleda perseguire anche nell’ambito dell’attua-zione dell’Agenda digitale.

Semplificazione per le impreseTutor per le impreseNasce una nuova professione, la figura ditutor per le imprese che le supporterà nellagestione degli adempimenti burocratici. At-tività, quest’ultima che verrà seguita dalTutor dall’inizio alla conclusione dei pro-cedimenti necessari per l’esercizio dell’at-tività produttiva, offrendo una consulenzaparticolare sulle procedure di semplifica-zione, orientandoli verso buone prassi am-ministrative. Le migliori prassi sarannopubblicate sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

EdiliziaRientreranno nella segnalazione certificatadi inizio di attività (SCIA) anche le variantiai permessi di costruire che non costitui-scono variazioni essenziali. Tali segnala-zioni posso avvenire solo qualora rispettino:le conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie - acquisizione degli atti di assensoin materia ambientale e paesaggistica -norme antisismiche, di sicurezza, antincen-dio, igienico-sanitarie ed efficienza energe-tica. Tali segnalazioni costituiscono parteintegrante del procedimento relativo alpermesso di costruire dell’intervento prin-cipale e possono essere presentate primadella dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Semplificazione in materia fiscaleUn ventaglio di misure riguarderanno an-che semplificazioni di carattere fiscale at-traverso un più massiccio utilizzo deglistrumenti informatici che faciliteranno lavita dei cittadini, come ad esempio:Per le successioni: quando il valore del-l’eredità non supera i 75.000 euro i benefi-ciari sono esonerati dalla dichiarazione sesi tratta di coniuge o parenti in linea retta ese l’eredità non comprende immobili o dirittireali immobiliari. Attualmente la soglia perl’esonero è fissata in 50 milioni di lire.Per i crediti d’imposta: si stabilisce che gliinteressi sui rimborsi in conto fiscale sianoerogati contestualmente al rimborso stessosenza che il contribuente debba presentareapposita istanza. n

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Nell’ambito di un evento, svoltosi alParlamento europeo, e condotto daMalcolm Harbour, presidente della

Commissione parlamentare mercato in-terno e protezione dei consumatori (IMCO),Tonio Borg*, commissario per la salute ela politica dei consumatori, ha presentato irisultati del Rapporto annuale 2012 deiCentri Europei dei Consumatori (CEC).

I dati del CECDal rapporto si evince che i consumatori,ogni anno di più, beneficiano dei servizi diinformazione e di assistenza forniti dai CEC,che sono co-finanziati dalla Commissioneeuropea e dalle autorità nazionali in tutti ipaesi dell’Ue, più Norvegia e Islanda.Nel 2012 tutti i CEC nell’Unione europeahanno gestito oltre 72.000 richieste di in-formazioni e reclami da parte dei consu-matori relativamente ad acquisti onlinetransfrontalieri in un paese dell’UE, in Nor-vegia o in Islanda.Dei 32.000 casi di reclamo effettivi, circa il60% riguardava il commercio elettronico,il che dimostra la crescente tendenza a fareacquisti online. Circa un terzo dei casi è ri-conducibile al settore dei trasporti, e il22% di questi al trasporto aereo.Rispetto agli anni precedenti, un settoreproblematico nel 2012 si è rivelato l’acqui-sto di prodotti sanitari non farmaceutici,apparecchi ed attrezzature mediche.Ciò riflette una crescente tendenza a ven-dere online tali prodotti con indicazioni sa-nitarie fuorvianti od infondate, per esempio,relativamente alle pillole dimagranti.

I reclamiNel 2012 oltre la metà dei reclami, esigentiun intervento da parte dei CEC nei confrontidel commerciante, è stata risolta in terminiamichevoli o trasferita ad altre organizza-zioni: il 45% delle reclami è stato definitocon successo dopo che i CEC hanno rag-giunto un accordo amichevole con il com-merciante e il 13% è stato trasmesso adaltre organizzazioni (ad esempio, organismidi soluzione alternativa delle controversie,autorità di controllo o tribunali).Per quanto riguarda reclami più semplici,i CEC hanno fornito consulenza ai consu-matori sul come far valere autonomamentei propri diritti. La relazione annuale fornisceanche una panoramica delle attività dellarete CEC nel 2012, mettendone in risaltoalcuni casi di successo.Tonio Borg, nella prefazione alla relazione,afferma che “500 milioni di consumatori eu-ropei responsabili e fiduciosi costituisconoun potente motore per l’economia europea.Le scelte che fanno nelle loro transazioni

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I centri europei dei consumatori report 2012di Gianfranco Nitti

La Rete CEC è una rete europea che forni-sce ai cittadini europei consulenza gratuitae assistenza su problemi transfrontalieridei consumatori, ad esempio, quando siviaggia o si utilizza il commercio elettronico.La Rete copre 29 paesi (tutti i paesi dell'Uepiù la Norvegia e l'Islanda). Per ulteriori informazioni, e per richiedereanche il rapporto annuale 2012, visitare illink: http://ec.europa.eu/ecc-net

Cos’è la rete dei CEC

* Da luglio 2013 Neven Mimica è il commissario Ue per la tutela dei consumatori; Tonio Borg è il commissario per la salute

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quotidiane sono sostenute dalle norme eu-ropee sulla tutela dei consumatori, che sonotra le più avanzate al mondo. Il mio compitoè quello di fare in modo che queste normeproducano il risultato desiderato nella vitaquotidiana degli europei “ e che “i CentriEuropei dei Consumatori siano particolar-mente attivi nella sensibilizzazione sui dirittidei consumatori attraverso studi e campa-gne. Per citare alcuni punti salienti diquest’anno: il 4 luglio essi erano a portatadi mano in 28 aeroporti in tutta Europa perparlare di diritti dei passeggeri aerei ed aifans del campionato UEFA EURO 2012 edelle Olimpiadi di Londra 2012 sono statiofferti consigli fondamentali per i consuma-tori per pianificare viaggi senza stress versoi luoghi di tali eventi”.

L’attività del CEC in ItaliaIl Centro Europeo Consumatori (CEC) Italiaha tracciato un bilancio dell’attività svoltanel 2012: 4.627 è il numero dei consuma-tori che si sono rivolti al CEC con una ri-chiesta di informazione. Nel 2011 il trendera quasi identico:u 1.446 richieste hanno riguardato tema-

tiche transfrontaliereu 2.566 domande erano inerenti a que-

stioni nazionaliu 615 consumatori hanno richiesto l’invio

di un opuscolo informativou 987 sono le richieste di assistenza per un

problema concreto. Nel 71,20% dei casi ibeni o i servizi sono stati acquistati in in-ternet: i reclami legati al mondo virtualehanno impegnato gli sportelli del CEC,

In tutta europa puoi chiamare il 112per polizia locale, vigili del fuoco

e emergenze sanitarie.Consulta la nuova community

europea per le scuole:www.consumerclassroom.eu

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considerando anche che i truffatori tele-matici sono all’avanguardia nella creazionedi nuove trappole per i consumatori.

u 710 sono i casi in cui il CEC Italia è inter-venuto per aiutare un consumatore resi-dente in un altro Paese dell’Ue che haavuto un problema con una ditta italiana.

u 534 sono i casi in casi in cui gli addettidei CEC degli altri Paesi dell’Ue hannocercato di risolvere i reclami inviati daiconsumatori italiani.

Come negli anni precedenti il 30,98% dellerichieste di assistenza hanno riguardatosoprattutto i trasporti, il 22,43% i contrattidel tempo libero.

Settore dei trasporti59,53% - richieste hanno riguardato i dirittidei passeggeri aerei.14,88% - acquisto di auto.

Tempo liberoI problemi hanno riguardato soprattuttol’acquisto di servizi (ad esempio bigliettiper eventi musicali e sportivi, lotterie etc.)e i pacchetti turistici.

PubblicitàNel 2012 il CEC ha pubblicato una serie dimateriali informativi sui pacchetti turistici,garanzia delle auto importate, multipro-prietà e direttiva servizi, bilateralità e pre-stazioni mediche oltrefrontiera.Sui i diritti dei passeggeri aerei il materialedivulgativo riguardava:u ipotesi di cancellazioneu ritardo e negato imbarco sul volou diritti dei passeggeri aerei a mobilità ri-

dottau voci di costo dei biglietti aerei

Giornata dei diritti dei passeggeri aereiNel 2012 si è svolta la seconda edizioneeuropea della Giornata dei Diritti dei Pas-seggeri aerei, lanciata direttamente dallaCommissione Europea (DG Sanco e Move)e celebrata il 4 luglio contemporaneamentein 31 tra i principali scali europei, con alle-stimento di stand informativi, prestazionedi consulenza e distribuzione di materialiinformativi - un evento che ha suscitatoforte interesse mediatico in tutti gli StatiUe. Il CEC Italia è stato presente negli ae-roporti di Roma Fiumicino Terminal 1 e Ter-minal 3, Torino, Verona, Bologna, Bari, Ca-gliari.

Rete giudiziaria europeaA livello nazionale collaborazione fruttuosesono intercorse con il Ministero dello Svi-luppo Economico e la Provincia Autonomadi Bolzano, anche in qualità di enti co-fi-nanziatori, e con il Ministero di Giustizianel ruolo di punto di contatto nazionaledella Rete Giudiziaria Europea (EJN): il2012 è stato infatti l’anno di lancio, da partedella Commissione europea del rapportodella Rete ECC-Net in tema di funziona-mento del Procedimento Europeo per leControversie di modesta entità. n

DATI STATISTICI 2012 CEC ITALIARichieste di informazione 4.627Richieste per problemi concreti 987Casi gestiti 1.244Comunicati stampa inviati 36Interviste rilasciate 100Abbonati newsletter 3.375Visitatori sito internet 327.962

Sede centraleViale Degli Ammiragli, 91 - 00136 Roma - Tel. +39 06 44238090 - Fax. +39 06 [email protected] - http://www.ecc-net.it/Sede transfrontaliera di BolzanoVia Brennero, 3 - 39100 Bolzano - tel. +39 0471 980939 - fax +39 0471 [email protected] - http://www.euroconsumatori.org

Contatti in Italia

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UNIONE EUROPEA

I dirittidei viaggiatoridi Gianfranco Nitti

Maggiori diritti a chi viaggia in auto-bus in tutta l’Ue (ogni anno i pas-seggeri, oltre 70 milioni sono ga-

rantiti dal nuovo regolamento Ue n.181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri neltrasporto effettuato con autobus

Per chi viaggia in autobusSecondo dati della Commissione del 2010,il 7,9% dei passeggeri si sposta all’internodell’Ue con autobus e pullman (più diquanti - il 6,3% - scelgano il treno). Nel 2011 il 4,5% degli italiani ha scelto ilpullman per recarsi in vacanza mentre il7,7% usava bus, pullman o tram per re-carsi al lavoro (dati ISTAT). L’Italia è tra i paesi europei con la flotta piùnumerosa: nel 2009 circolavano nel nostropaese quasi 100 000 tra bus e pullman, perun fatturato complessivo pari a circa 2,5miliardi di EUR.

Il regolamento stabilisce i diritti fonda-mentali dei viaggiatori e impone una seriedi obblighi alle società di trasporto e ai ge-stori delle stazioni definendone le respon-sabilità nei confronti dei passeggeri.Secondo il Vicepresidente della Commis-sione europea Siim Kallas, responsabile peri Trasporti: “Abbiamo mantenuto le pro-messe fatte e, grazie a questo regolamento,i diritti dei passeggeri nell’Ue si estendonoormai anche a chi viaggia in autobus. L’UEè ora la prima regione del mondo che di-spone di un complesso di diritti dei passeg-geri per tutti i modi di trasporto.”

Stessi diritti per passeggeri di aereo,treno, pullman e nave Il regolamento sui diritti dei passeggeri cheviaggiano in autobus stabilisce diritti ana-loghi a quelli di cui beneficiano i passeggeridel trasporto aereo, ferroviario e marittimo. I nuovi diritti prevedono:u la non discriminazione basata sulla

cittadinanza riguardo alle tariffe e adaltre condizioni contrattuali;

u il trattamento non discriminatorio perle persone disabili o a mobilità ridotta(assistenza gratuita nelle stazioni di au-tobus designate e a bordo degli auto-bus, nonché compensazione pecuniariaper la perdita o il danneggiamento delleloro attrezzature per la mobilità);

u informazioni adeguate e accessibiliper tutti i passeggeri prima e duranteil viaggio nonché informazioni a carat-tere generale sui loro diritti nelle sta-zioni e su internet;

u il rimborso del prezzo del biglietto o ilreinstradamento in caso di overboo-

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king, cancellazione o ritardosuperiore a due ore rispettoall’ora di partenza prevista(applicabile solo per distanzesuperiori a 250 km);

u il rimborso del 50% delprezzo del biglietto oltre alrimborso del prezzo pienodel biglietto in caso di over-booking, cancellazione o ri-tardo superiore a due orerispetto all’ora di partenzaprevista, qualora la società ditrasporti non consenta alpasseggero di scegliere trarimborso e reinstradamento(applicabile solo per distanzesuperiori a 250 km);

u un’adeguata assistenza(spuntini, pasti, bevande e, senecessario, alloggio) in casodi cancellazione o ritardo superiore a90 minuti per i viaggi di durata supe-riore alle tre ore (applicabile solo perdistanze superiori ai 250 km);

u il risarcimento in caso di decesso o le-sioni del passeggero o perdita o dan-neggiamento del bagaglio in seguito aincidenti stradali;

u un sistema per la gestione dei reclamiistituito dalle società di trasporti e a di-sposizione di tutti i passeggeri;

u l’istituzione in ogni Stato membro diorganismi nazionali indipendenti inca-ricati di garantire l’applicazione del re-golamento e, se del caso, di imporresanzioni.

L’Ue è il primo spazio integratoPrima che la Commissione europea deci-desse di presentare, cinque anni fa, unaproposta sui diritti dei passeggeri che viag-giano in autobus non esisteva né un ac-cordo internazionale applicabile nella mag-gior parte degli Stati membri né unanormativa UE che definisse diritti generaliper questo modo di trasporto.L’adozione del regolamento relativo ai dirittidei passeggeri nel trasporto con autobus

(2011) ha completato il quadro giuridico pergli utenti di tutti i modi di trasporto a livellodell’Ue. Oggi l’Unione è il primo spazio in-tegrato al mondo nel quale i diritti dei pas-seggeri sono tutelati qualunque sia ilmezzo di trasporto utilizzato: aereo, treno,nave o autobus.Per conoscere nel dettaglio i propri dirittidi passeggero quando si viaggia nell’Ue èpossibile consultare il sito della Commis-sione: i diritti dei passeggeri a portata dimano http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/it/index.html da cui si puòscaricare applicazione per smartphone di-sponibile per tutte le piattaforme, che pre-sto sarà aggiornata con i diritti dei passeg-geri del trasporto con autobus o per vienavigabili.

Risarcimento per il ritardo voliI passeggeri di un volo che arriva a desti-nazione finale con tre o più ore di ritardohanno diritto ad un risarcimento pecuniarioanche se il volo disponga di una o più coin-cidenze. Non incide su tale diritto il fattoche il ritardo del volo iniziale non abbia su-perato i limiti stabiliti dalle normative eu-ropee.

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Una importante sentenzaÈ quanto si legge in una sentenza dellaCorte di Giustizia dell’Unione Europea del26 febbraio scorso in cui si fa riferimentoal Regolamento europeo n. 261/2004 ilquale prevede un risarcimento compresotra 250 e 600 euro, a seconda della duratadel volo.Il caso su cui è intervenuta la Corte è quellodi una passeggera del volo Brema (Ger-mania) - Asunciòn (Paraguay) via Parigi(Francia) e San Paolo (Brasile). Il volo iniziale Brema-Parigi è partito condue ore e mezza di ritardo e la passeggeraha perso la coincidenza a San Paolo. La compagnia aerea del primo volo, in que-sto caso l’Air France, è stata condannata acorrispondere alla passeggera un risarci-mento di 600 euro, ma ha fatto ricorso allaCorte sostenendo che il ritardo del primovolo è stato inferiore alle tre ore.Tuttavia la Corte di Giustizia dell’Ue ricordache il regolamento comunitario riconoscediritti minimi ai passeggeri del trasportoaereo, nel momento in cui questi si trovanodi fronte a tre situazioni: u imbarco negatou cancellazione del volou ritardo del volo

Nel caso del ritardo, questo deve esserevalutato rispetto all’orario di arrivo pre-visto a destinazione dell’ultimo volo. Senon fosse così ci sarebbe una disparità ditrattamento ingiustificata tra i passeggeriaerei (quelli con un unico volo e quelli conpiù coincidenze) che comunque subisconouno medesimo disagio.

Prezzi biglietti aerei poco chiariL’Antitrust, Autorità Garante della Concor-renza e del Mercato, ha condannato (prov-vedimento n.24290 del 27/03/2013) lacompagnia aerea low-cost irlandese Rya-nair a 400.000 euro di sanzione ammin-istrativa per pratica commerciale scor-retta, vietando la recidività delcomportamento sleale, anche in vista dellastagione estiva.

Commissioni per i pagamenticon carta di creditoRyanair, non nuova a questo genere di con-dotta (già nel 2011 era stata multata permezzo milione di euro per la scorrettezzadelle modalità di rappresentazione ai con-sumatori del prezzo dei biglietti aerei), siera già impegnata a modificare definiti-vamente, entro il 1° dicembre 2012, le mo-dalità di rappresentazione del prezzo deibiglietti aerei, cioè a non indicare e appli-care separatamente alcun supplementodi prezzo al momento del pagamento concarta di credito.Per questo motivo, la compagnia avevaprovveduto ad eliminare l’indicazione se-parata della “tassa amministrativa”, inclu-dendola nella tariffa inizialmente proposta;tuttavia, nei fatti, a fronte dell’eliminazionedell’indicazione separata della “tariffa am-ministrativa”, Ryanair aveva introdotto unanuova commissione, la “tassa di carta dicredito”, pari al 2% dell’importo totaledella transazione, che si aggiungeva al ter-mine del processo di prenotazione onlinein caso di pagamento con carta di credito(non invece con carta di debito: in questocaso il prezzo rimaneva inalterato). 

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Una reiterazione della praticacommerciale scorrettaSecondo l’Antitrust, il comportamento diRyanair configura una reiterazione dellapratica commerciale scorretta già prece-dentemente sanzionata, dal momento che,anche in questo modo, la tariffa inizial-mente proposta risulta sensibilmente al-terata, e in grado di falsare in maniera ap-prezzabile la scelta del consumatorerelativamente al costo effettivo del servizio,violando il principio in base al quale ilprezzo dei biglietti aerei deve essere sem-pre chiaramente e integralmente indicato,sin dal primo contatto con il consumatore,in modo da rendere immediatamente echiaramente percepibile l’esborso finale.Il supplemento della “tariffa amministra-tiva” per pagamento con carta di credito,inoltre, non corrisponde ad un servizio di-verso e ulteriore rispetto a quello di tra-sporto, e come tale non deve essere sepa-rato dal prezzo del biglietto aereo. 112 numero europeo di emergenzaLa Commissione europea e l’Associazioneeuropea delle unioni nazionali delle agenziee degli organizzatori di viaggi (ECTAA)hanno chiesto agli operatori turistici e alleagenzie di viaggio di promuovere il nu-

mero di emergenza paneu-ropeo 112 sui loro siti inter-net, sui biglietti elettronicie nelle grandi destinazionituristiche.

Il servizioIl 112 è il numero europeo diemergenza, raggiungibilegratuitamente da telefonifissi e mobili in tutti i paesidell’Ue. Il 112 collega il chia-mante al pertinente serviziodi emergenza - polizia locale,vigili del fuoco o emergenzasanitaria - e lo mette in co-municazione con un opera-tore offrendogli la scelta travarie lingue europee. È attivo 24 ore su 24, 7 giorni

su 7. Il 112 è attualmente operativo in tuttigli Stati membri dell’Ue a fianco dei numerid’emergenza nazionali (come il 113 o il 118in Italia). Danimarca, Finlandia, Malta,Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Sveziahanno deciso di adottare il 112 come nu-mero di emergenza nazionale unico o prin-cipale. Il 112 è usato anche al di fuori dell’Ue, adesempio in Svizzera, Croazia, Montenegroe Turchia.

In ItaliaSono state istituite nelle città e località tu-ristiche principali 19 centrali operativemultilingue gestite dall’Arma dei Carabi-nieri, cui vengono trasferite le  chiamatein lingue straniere ricevute da altre cen-trali. Nel nostro paese è possibile adesempio comunicare con un operatore del112 in inglese, francese, tedesco, slovenoe croato; - le chiamate in italiano sono trat-tate in cinque paesi oltre l’Italia: Repub-blica ceca, Spagna, Slovenia, Romania eCroazia.Secondo un recente sondaggio di Euroba-rometro, le persone che conoscono il nu-mero di emergenza 112 sarebbero aumen-tate di 5 milioni rispetto a un anno fa. n

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Consumer Classroom: il nuovo portaleeuropeo di educazione al consumoAnastasia Crudele

W ww.ConsumerClassroom.eu è ilnuovo portale europeo per i con-sumatori disponibile in 21 lingue

presentato il 15 marzo 2013, in occasionedella Giornata Europea del Consumatore.

I PartenersIl progetto è stato finanziato dalla DirezioneGenerale Salute e Consumo (DGSANCO)della Commissione Europea per incentivarela diffusione della cultura e dell’educazioneal consumo, specialmente tra i giovani dellescuole superiori. Il partenariato è compostoda: ADETEF (Società del Ministero dell’Eco-nomia francese), ASTEC (Società di servizi

irlandese), SIVECO (Società Informatica ru-mena), EURONET (Società di servizi belga)ed infine Federconsumatori in qualità dipartner nell’ambito del consumo.

Educazione al consumoIl nuovo portale multilingue lanciato dall’Uenasce per promuovere l’educazione al con-sumo e favorire il suo insegnamento tra glistudenti di età compresa tra i 12 -18 anni.Il progetto è stato sviluppato in collabora-zione con gli insegnanti, con 50 focus grouporganizzati in ciascun paese d’Europa perverificare i reali bisogni di formazione. Itemi emersi dalle interviste sono:

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La community degli insegnanti Il sito si rivolge agli insegnanti di tutta Eu-ropa fornendo loro risorse didattiche estrumenti interattivi per lavorare con stu-denti tra i 12 e i 18 anni con l’obbiettivo diinsegnare loro a diventare consumatori re-sponsabili e attenti alla salute e ai diritti.Sul sito sono disponibili materiali e conte-nuti multimediali da scaricare e modifi-care, grazie ai quali costruire vere e pro-prie lezioni su tematiche importanti edattuali: educazione al consumo e consumoconsapevole, risparmio energetico e alfa-betizzazione finanziaria.Ambizione di tale sito è creare una comu-nità interattiva online, (una rete europeadegli insegnanti) e far diventare tale novità“la voce autorevole al consumo online permigliorare la consapevolezza dei ragazzi”.Consumer Classroom è una Communityper insegnanti che riunisce una vasta bi-blioteca di risorse di Educazione al con-sumo di tutta l’Ue, con strumenti interattivie di collaborazione per aiutare a preparare

e condividere le lezionicon studenti e altri inse-gnanti.

Compositore di lezioni -forum e chatLa forza del sito sta nellaqualità delle sue risorsedidattiche e nei suoistrumenti di collabora-zione come il composi-tore di lezioni, i forum ele chat dal vivo. È adattoper gli insegnanti, maaperto a chiunque abbiavoglia di contribuire. Ilsito è stato sviluppatoper rendere più facileagli insegnanti la cono-scenza di argomenti ri-guardanti i consumatori,la creazione o la sceltadi lezioni pronte da in-segnare ai propri stu-denti e per collaborare

online con altri insegnanti e classi di tuttaEuropa.

I temi Ogni materia scolastica ha elementi di Edu-cazione al consumo - dalla letteratura allamatematica, all’economia domestica, allescienze e alle lingue - l’Educazione al con-sumo è trattata in molte discipline e puòessere incorporata in diversi programmi. Gli insegnanti possono utilizzare ConsumerClassroom, senza essere esperti di educa-zione al consumo, materia già diffusa inaltri paesi, come ad esempio in Inghilterra,Danimarca.

Gli strumenti del portaleCompositore di lezioni: se una lezione nonsi adatta al proprio programma o argo-mento può essere personalizzata in basealle proprie esigenze e al contesto nazio-nale, utilizzando lo strumento. Calendario delle lezioni e la mia classe:la possibilità di inserire l’elenco dei propri

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studenti e le loro mail, per agevolare l’inviodei materiali didattici al gruppo. Contattareun esperto: la possibilità di chiedere il pa-rere di esperti di Educazione al consumoe la traduzione del materiale d’interesse.

Consumer Classroom offre lezioni pronteall’uso, per facilitare la preparazione del-l’argomento da trattare in classe. Le ri-sorse possono essere utilizzate online, inclasse oppure scaricate, stampate o con-divise attraverso il web.Permette di personalizzare il proprio pro-filo e fare ricerche sul sito, lavorare a con-tatto con insegnanti di altre scuole nel pro-prio paese o di un altro Stato membro,creare innovativi progetti scolastici trascuole diverse o costruire le proprie risorsedidattiche, grazie agli strumenti utili sulsito web. Consumer Classroom ha lanciatol’iniziativa: “Vinci un viaggio a Bruxellescon la tua classe”.

A chi si rivolge il portale?Oltre agli insegnanti, Consumer Classroomè rivolto anche alle associazioni di consuma-tori e insegnanti a livello nazionale, i direttoriscolastici di scuole secondarie, i Ministri del-l’Istruzione e dello sviluppo economico di tuttigli Stati membri e gli esperti di Educazioneal consumo.Chiunque volesse contribuire all’Educa-zione al consumo può utilizzare il sito webanche oltre i confini europei.

La potenzialità del nuovo strumento stanell’aver messo insieme le più recenti tec-nologie web e l’idea di sviluppo su base co-munitaria: questo si è tradotto in dinamicitàe interattività dei contenuti e delle azioni. In una società sempre più digitale, Consu-mer Classroom ha l’obiettivo di farsi voceautorevole della formazione on-line dei gio-vani consumatori, attraverso risorse didat-tiche aperte a chiunque abbia voglia di ci-mentarsi. n

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L'Educazione al consumo si occupa di insegnare alle persone le competenze, le attitudini e leconoscenze necessarie per vivere in una società dei consumi. È una componente fondamentale della cultura generale, che dovrebbe sostenere i consumatorinei loro tentativi di organizzare la loro vita quotidiana in modo sostenibile.Molte persone non solo non sono consapevoli del loro comportamento in quanto consumatori,ma non capiscono come e in quale misura possono influenzare l'economia, l'ambiente e la so-cietà attraverso il loro comportamento di consumatore individuale.Consumer Classroom aiuta gli insegnanti ad istruire i giovani per il loro futuro, li prepara for-nendo loro le competenze necessarie per consumare in modo cosciente e comprendere il lororuolo di attori nel sistema economico, creando una società migliore per tutti noi.Per saperne di più sulle definizioni giuridiche ufficiali e i piani della Commissione europea sul-l'Educazione al consumo: http://www.consumerclassroom.eu/it/content/leducazione-al-consumo-e-la-commissione-europea

Cos’è l’educazione al consumo

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Per due giorni il 18 e 19 marzo a Bru-xelles 2013, 14 Ministri dell’UE e Se-gretari di Stato competenti per le

questioni dei consumatori insieme al Com-missario europeo per la salute e i consu-matori, Tonio Borg ed al Vicepresidente Vi-viane Reding ed oltre 450 soggettiinteressati in rappresentanza delle asso-ciazioni dei consumatori e delle imprese,di polizia, delle autorità di regolamenta-zione e dei Centri europei dei consumatori,si sono incontrati per un vertice dedicatoal rispetto dei diritti dei consumatori del-

l’UE per discutere della politica di tuteladei consumatori, per fare il punto su quantoè stato realizzato e sui nuovi obiettivi per ilfuturo. Un ampio dibattito, in cui si sono confron-tate più esperienze con un occhio al mer-cato interno, alle garanzie, all’’energia, masoprattutto a tutti gli strumenti necessariper rafforzare i diritti dei consumatori.

EnforcementL’evento di quest’anno si è concentratosull’Enforcement, ossia su come gli Stati

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L’europa unisce le forze per farrispettare i diritti dei consumatoridi Anastasia Crudele

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membri possono organizzare la lorocooperazione per migliorare l’effi-cienza e ridurre i costi della legisla-zione a tutela dei consumatori, sulrafforzamento dell’applicazione dellalegislazione europea dei consuma-tori, una delle priorità dell’AgendaEuropea del Consumatore che laCommissione ha adottato nel mag-gio 2012.

L’obiettivo del SummitIl sistema di Enforcement nel-l’Unione europea rappresenta, ancorpiù nell’attuale situazione di crisieconomica, uno strumento fonda-mentale di garanzia del rispetto dellenorme a tutela del cittadino/consu-matore. Obiettivo del Summit è statodi rafforzare il livello di attenzionesul tema dell’Enforcement, coinvol-gendo i Ministri competenti, in vistadel riesame della disciplina (Rego-lamento 2006/2004/CE). Il vertice ha offerto l’opportunità didiscutere le modalità di rilancio del sistemadi Enforcement e di cooperazione fra auto-rità nazionali competenti e di stimolare ladefinizione di strumenti più efficaci nei casidi competenza dell’Unione europea nelmercato unico.Il Summit ha fornito l’occasione per contri-buire alle discussioni con i rappresentantidei consumatori, i governi nazionali, le isti-tuzioni europee, le imprese, le ONG ed ilmondo accademico, anche attraverso l’ap-profondimento offerto da cinque workshopdedicati al rispetto dei diritti dei consuma-tori con l’obiettivo di proporre soluzioni con-crete per migliorare la cooperazione a li-vello nazionale ed europeo.

Il Commissario Borg ha detto:”Una serieimpressionante di diritti dei consumatoriesiste nell’Ue, e non solo sulla carta. Ognicittadino dell’UE dovrebbe sapere come uti-lizzare questi diritti e ogni azienda dovrebbesapere che questi diritti saranno ugual-mente tutelati in tutto il territorio dell’Ue.

Questa è la chiave per garantire la paritàdi condizioni nel mercato unico nel settoredella legislazione sui consumatori. Nelcontesto economico attuale, la mia propo-sta è di guardare ai meccanismi di coope-razione che potrebbero permettere di com-battere la stessa infrazione fatta in diversipaesi una volta sola, e non 27 volte! “

Il Vice Presidente Reding ha ricordato comeproprio il 2013 sia l’anno europeo dei citta-dini e facendo riferimento alla recente sen-tenza sulla concessione dei mutui l’ha de-finita esemplare per la tutela deiconsumatori e per le regole per i consu-matori: la sentenza infatti non tocca più icittadini morosi in quanto la legislazionesui mutui è stata ritenuta contraria alla di-rettiva sui diritti dei consumatori, realtàche riguarda 350.000 cittadini spagnoli af-fetti dalla attuale crisi.

Commercio transfrontalieroLa Vice Presidente ha poi ribadito comel’Enforcement sia importante per l’appli-

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cazione delle regole, soprattutto nell’am-bito del commercio transfrontaliero.Ha ricordato poi i traguardi finora raggiuntidai diritti dei consumatori, in fase di tra-sposizione, alle linee guida per le impresesulle informazioni da fornire ai consuma-tori, alla Comunicazione ed al Rapportosulla direttiva sulle pratiche commercialisleali, ribadendo la necessità di una appli-cazione più rigorosa e coerente.

Caso AppleSull’esemplare caso APPLE la Reding haricordato come sia stata multata dagli Statimembri per la violazione della norma sullagaranzia biennale dei prodotti, ha nominatola class action in corso in Italia, la letterainviata ai Ministri degli Stati Membri perconoscere le azioni intraprese ed il riscon-tro ricevuto che ha sottolineato mostra ri-sposte molto diverse ed incoerenti: in 21Stati Membri l’Apple non informa corretta-mente i consumatori sulla garanzia dei pro-dotti.In conclusione la lezione da apprendere èstata lavorare insieme alle Autorità per unapplicazione più coerente dei diritti dei con-sumatori.

Infine ha annunciato cheè in fase di studio unanuova procedura smallclaims più alleggeritasenza supporto legale,con sentenze eseguibili intuta l’Ue, formulari on-line interattivi, strumentidi formazione per giudicie legali ed oltre alla reteufficiale una guida per iprofessionisti del settoreed una altra più sempli-ficata per i consumatori.L’Enforcement deve es-sere una priorità pertutti! Per questo si stamettendo a punto unarete che collega le auto-rità nazionali dei consu-matori in una rete di En-

forcement paneuropea.

Le condizioni di consumoL’Ue ha sviluppato una solida serie di regoledi consumo. Tuttavia, i dati raccolti sui re-clami dei consumatori a livello nazionale egli indicatori di performance di mercato, chesono pubblicati nel Quadro di valutazionedel mercati dei consumatori (Scoreboard),mostrano un livello insoddisfacente dellecondizioni dei consumatori nell’Ue. L’Enfor-cement rimane uno dei problemi più gravi.

La consultazione pubblica on-lineIl dibattito strategico con il coinvolgimentodi tutte le parti interessate, ma anche il li-vello politico in materia di Enforcement delVertice è il primo passo di un processo voltoa ridisegnare il quadro dei diritti dei con-sumatori nell’Ue. La Commissione europeaavvierà studi legali ed una consultazionepubblica on-line sulle migliori opzioni chesono emerse dal Vertice. I risultati di questo lavoro saranno inclusinella revisione del Regolamento sulla pro-tezione dei consumatori, che potrebbe in-cludere proposte di nuovi elementi legisla-tivi entro la fine del 2014.

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Suggerimenti per aumentarela trasparenzaNel corso del Vertice europeo dei consu-matori, sono stati presentati anche i risul-tati di due dialoghi multistakeholder avviatinell’ambito dell’Agenda europea del con-sumatore.

Reclami verdiu Relazione sulle dichiarazioni ambien-

tali - L’Agenda dei consumatori europeiha evidenziato che i consumatori do-vrebbero essere sostenuti nell’identifi-care la scelta realmente sostenibile eche sono necessari strumenti efficaciper proteggerli contro le dichiarazioniambientali fuorvianti. La relazione deldialogo multilaterale sulle dichiarazioniambientali, mette in evidenza le miglioripratiche e presenta raccomandazioniconcrete al fine di aiutare i consumatoria fare scelte verdi informati.

Strumenti di confrontou Relazione sugli Strumenti di confronto

- gli strumenti di confronto, ad esempioi siti di comparazione dei prezzi e le re-censioni on-line, svolgono un ruolosempre più importante nel processo de-cisionale dei consumatori. La relazione

del dialogo multilaterale analizza le at-tuali sfide, mette in evidenza le miglioripratiche e presenta raccomandazioniconcrete per migliorare la trasparenzae l’affidabilità degli strumenti di con-fronto per i consumatori.

La crisi economicaIl primo problema emerso nella discus-sione è la crisi economica in diversi paesi,che ha indotto un peggioramento delle con-dizioni e del potere d’acquisto dei consu-matori, ma anche del rispetto dei diritti deiconsumatori. Una crisi che porta molti con-sumatori a scegliere prodotti per il lorobasso prezzo e una qualità inferiore equindi più esposti a problemi di sicurezza.

Il cambiamento del mercatoUna seconda questione è il cambiamentoavvenuto nel mercato europeo negli ultimianni. Quando si parla di un miglioramentodella garanzia ci dimentichiamo che vieneapplicata sempre di più a un minor numerodi imprese, perché molti prodotti non sonofabbricati in Europa, ma in paesi a bassocosto, dove la qualità e le garanzia di sicu-rezza sono molto basse e spesso non ri-spettate. I prodotti entrano in Europa senzaalcun controllo e spesso fanno concorrenza

sleale ai prodotti realizzati in Eu-ropa. Vi è la necessità di miglio-rare non solo la garanzia ma rea-lizzare un migliore controllo sullaprovenienza e sulla sicurezza deiprodotti.

Nuovi dirittiIl terzo aspetto riguarda i nuovi di-ritti provenienti dall’Ue, è stataadottata una nuova Direttiva sulleADR (Alternative Dispute Resolu-tion) che migliora la normativaprecedente e una nuova Direttivasul diritto dei consumatori, che ap-porta alcuni miglioramenti alla le-gislazione vigente in materia dipratiche commerciali sleali. (cfrarticolo e-commerce a pag. 38). n

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I l Ministero dello Sviluppo Economicoda oltre dieci anni promuove le iniziativerivolte alla tutela dei consumatori, fi-

nanziate con l’utilizzo delle sanzioni decisedall’Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato (Antitrust), ai sensi dell’art.148 della legge 388/2000.A partire dal 2010 tra le iniziative è statoindividuato il finanziamento del Fondo digaranzia del consumatore di pacchettoturistico istituito presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri.

Il quadro giuridicoIl Fondo di garanzia del consumatore dipacchetto turistico inizialmente discipli-nato dall’art. 100 del Codice del consumo,a seguito della riorganizzazione dell’interadisciplina del turismo, compreso il Fondo,mediante l’adozione del Codice del Turi-smo (D.L.gs 79/2011) attualmente è previ-sto dall’art. 51 del Codice del Turismo.

Dotazione ordinaria del fondoIl Fondo che interviene a garanzia del con-

sumatore che ha acquistato unpacchetto turistico, in caso diinsolvenza o di fallimento del-l’organizzatore o intermediario,è alimentato in via ordinaria(art. 51, comma 2 del Codice delTurismo) dal versamento del2% dell’ammontare del premiodelle polizze di assicurazioneobbligatoria per la responsabi-lità civile verso il consumatoreper risarcimento danni. La do-tazione ordinaria del Fondo si èdimostrata insufficiente, so-prattutto a causa delle nume-rose richieste di rimborso pre-sentate a seguito del fallimentodel Tour Operator “TodoMondo”avvenuta nel 2009.

Fondi Antitrust -dotazione straordinariaPer soddisfare le numeroserichieste di rimborso (le circa5mila) da parte degli “sfortu-nati” viaggiatori, il Ministerodello Sviluppo economico

FONDI ANTITRUST

Finanziamento del fondo di garanziaper i pacchetti turisticidi Rachela Vescio

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d’intesa con la Presidenza del Consigliodei Ministri, ha deciso di dotare il fondodi risorse integrative “straordinarie” pro-venienti dalle multe stabilite dall’Anti-trust. Le somme aggiuntive stanziate a favore delFondo nel 2010 ammontavano a €

3.000.000,00 (decreto del ministro dello Svi-luppo economico del 28 maggio 2010), masoltanto nel 2012 è stato possibile trasferiretale somma alla Presidenza (decreto deldirettore generale per il mercato, la con-correnza, il consumatore, la vigilanza e lanormativa tecnica del 19/06/2012.

La capienza del FondoAlla fine del 2012, tenuto conto delle risorsedisponibili, si è integrato il Fondo di ulteriori€ 661.676,28. Un ulteriore finanziamentopari a € 1.516.425,00 è stato versato loscorso maggio. Per fare fronte al fallimento di TodoMondo,che ha determinato per il Fondo e i consu-matori interessati una criticità straordina-ria, è stato complessivamente versato al

Fondo l’ammontare complessivo di €

5.178.101,28.

Nuove risorse per il FondoAttualmente è allo studio un ipotesi di in-cremento della percentuale del 2% del-l’ammontare del premio delle polizze diassicurazione obbligatoria per la respon-sabilità civile verso il consumatore per ri-sarcimento danni.

Codice del turismoTale ipotesi di incremento del finanziamentostabile è stata adottata per far fronte allaprocedura di infrazione 2012/4094 apertadalla Commissione Europea nei confrontidell’Italia, per la non corretta applicazionedegli obblighi derivanti dall’art. 7 della di-rettiva 90/314/CEE relativamente ai viaggi“tutto compreso”. La Commissione Europeaha richiamato l’attenzione sull’articolo 51del Codice del Turismo che prevede la di-sponibilità continua di risorse economichenel Fondo per soddisfare il prima possibilele richieste di rimborso. n

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C’è un tema di cui da un pò di annisi parla tanto, unendo e divi-dendo: è quello della concilia-

zione, come strumento di risoluzione dellecontroversie alternativo al ricorso alla giu-stizia ordinaria.Ma c’è una forma di conciliazione, la conci-liazione paritetica, che sicuramente unisce,unisce l’azienda e il consumatore rappre-sentato dalle associazioni dei consumatori,in qualità di soggetti istituzionalmente de-putati alla tutela dei consuma-tori.

Cos’è la conciliazionepariteticaNelle conciliazioni paritetiche,l’impresa e il consumatore,rappresentato appunto dal-l’associazione dei consuma-tori, sono posti sullo stessopiano e risolvono le eventualicontroversie insorte tra glistessi sulla base di regole co-muni che gli stessi si sonodate e cristallizzate in degliaccordi comunemente definiti“Protocolli d’intesa”.

La storiaL’intuizione della bontà del-l’utilizzo della conciliazioneparitetica, quale strumentoprincipe per risolvere i conflittiin materia di consumo, ecome tale meritevole di soste-gno pubblico, risale già al2004. Il Ministero dello Svi-luppo Economico, nel 2004 in-

dividua per la prima volta, tra le iniziativeda finanziare, ai sensi articolo 148 n.388/2000, il riconoscimento di contributiforfettari alle conciliazioni svolte sullabase di un protocollo di intesa sottoscrittodall’associazione e dall’impresa ed andatea buon fine.I destinatari dei contributi potevano esseresia le associazioni nazionali e regionali deiconsumatori che le Camere di Commercio.Negli anni tra il 2008-2010 Unioncamere,

CONCILIAZIONI PARITETICHE

Contributi alle Associazioni dei consumatoridi Rachela Vescio

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ente gestore dei contributi, ha istruito circa30.000.00 conciliazioni per un impegno fi-nanziario di circa € 3.300.000,00.

Il successo dello strumentoIl frutto di tale sostegno è stato tra l’altrol’incremento del numero dei protocolli sot-toscritti non solo nel settore delle teleco-municazioni, ma in quasi tutti gli altri (ser-vizi bancari, trasporti, servizi, turismo ecc.)con un’intensificazione dell’attività conci-liativa.

Il contributo forfettarioDopo una fase di interruzione del sostegnopubblico mediante l’utilizzo dei fondi anti-trust alle conciliazioni paritetiche dovutasostanzialmente alla carenza di fondi di-sponibili, con D.M. 28 maggio 2010 all’art.5 è stato nuovamente previsto il riconosci-mento di un contributo forfettario alle con-ciliazioni paritetiche condotte dalle asso-ciazioni dei consumatori.Per mancanza di risorse, l’iniziativa, è par-tita tuttavia solo nel 2012.

La gestione InvitaliaInfatti con l’affidamento nel 2012della gestione delle attività ad In-vitalia (Agenzia nazionale per l’at-trazione degli investimenti e losviluppo delle imprese), mediantela sottoscrizione di apposita con-venzione è stato destinato alFondo per il riconoscimento dicontributi alle associazioni deiconsumatori, per le conciliazioniconcluse con esito positivo l’im-porto € 1.800.000,00.

Il bandoLo scorso 13 febbraio 2013 sonostati pubblicati sui siti web del Mi-nistero dello Sviluppo Economicoe di Invitalia, il bando e la moduli-stica per la presentazione delleistanze di rimborso del contributo.

Associazioni dei consumatoriPossono essere ammesse a con-

tributo unicamente le conciliazioni, conclusecon esito positivo, avviate a partire dal 1°gennaio 2013. A differenza dell’esperienzaprecedente gestita tramite Unioncamere ilcontributo è riconosciuto unicamente alleassociazioni dei consumatori e non più comein passato anche alle Camere di Commercioche hanno oramai una consolidata attivitàanche nel campo della mediazione.

Prospettive di sviluppoL’idea su cui si sta ora lavorando, nella pro-spettiva di uno sviluppo a regime del si-stema di riconoscimento di contributi alleassociazioni che assistono il consumatorenell’ambito di una conciliazione pariteticaè quella di un alimentazione del Fondo nonsoltanto tramite fondi pubblici (ovvero fondiprovenienti dalle sanzioni comminate dal-l’Antitrust), come avviene al momento, maanche tramite versamenti da parte delleaziende che hanno sottoscritto i protocollidi intesa, in un’ottica di una gestione uni-taria e coordinata del sistema di incentiva-zione dello strumento conciliativo. n

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L a Commissione europea ha adottatolo scorso 13 febbraio il pacchetto“sicurezza dei prodotti e vigilanza

del mercato”, un insieme di misure persemplificare e rendere più omogenee lenorme di sicurezza applicabili ai prodottinon alimentari, per razionalizzare le pro-cedure e migliorare il coordinamento e ilmonitoraggio delle attività di vigilanza delmercato nell’Ue.

Cosa prevede il pacchettou una proposta di nuovo Regolamento

sulla sicurezza dei prodotti di consumou una proposta di Regolamento Unico

sulla vigilanza del mercato dei prodottiu una campagna di Comunicazione “Pro-

dotti più sicuri e conformi per l’Eu-ropa”, che delinea un piano pluriennaleper la vigilanza del mercato

u una relazione sull’attuazione e una va-lutazione finanziaria del Regolamentosull’accreditamento e vigilanza del mer-cato dei prodotti commercializzati (CE)n. 765/2008

Prodotti più sicuriL’obiettivo dell’iniziativa è quello di raffor-zare la tutela dei consumatori e crearecondizioni eque per le imprese.I prodotti non sicuri non dovrebbero rag-giungere i consumatori, ma se ciò acca-desse sarà possibile ritirarli rapidamentedal mercato grazie a migliori tecniche diidentificazione e tracciabilità. Una volta adottate dal Parlamento europeoe dal Consiglio, le nuove norme sarannoapplicate dalle Autorità nazionali di vigi-lanza del mercato degli Stati membri, che

potranno contare su una cooperazione raf-forzata e disporranno di strumenti più ef-ficaci per effettuare i controlli.

Le misure di tutelaLe due proposte legislative sono integratein un piano pluriennale che delinea 20azioni concrete da realizzare entro il 2015per migliorare la vigilanza del mercatonell’ambito del quadro normativo attuale efino all’entrata in vigore delle nuove norme. Nel mercato unico dell’Ue le merci circo-lano liberamente e i consumatori e le im-prese possono acquistare e vendere pro-dotti nei 27 Stati membri dell’Ue e nei 3paesi Islanda, Liechtenstein e NorvegiaEFTA: The European Free Trade Association/SEE: spazio economico europeo. Le norme di sicurezza dei prodotti dell’Ue,sostenute dalle attività di vigilanza svoltedalle autorità nazionali, sono alla base diun mercato unico sicuro.

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PRODOTTI

Il nuovo pacchetto sicurezza e vigilanza di Francesco Piccarreta e Anastasia Crudele

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Le politiche pro concorrenzae di tutela del consumatore

possono contribuire a ridurre i costidella bolletta energetica

e dell’assicurazione auto: un aiutoimportante per milioni di cittadini.

Un quadro unicoAttualmente la normativa dell’Unione inmateria di vigilanza del mercato e sicu-rezza dei prodotti di consumo è frammen-tata e contenuta in diversi testi legislativi,con conseguenti lacune e doppioni. Le pro-poste legislative adottate dalla Commis-sione renderanno più coerenti le normeche disciplinano:u identificazioneu tracciabilità dei prodotti di consumou controlli dei prodottiu modalità di applicazione coordinata

delle norme di sicurezza

La direttiva 87/357/CEE sulle imitazioni deiprodotti alimentari e la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale deiprodotti saranno sostituite da un nuovo emoderno Regolamento sulla sicurezza deiprodotti di consumo. Le norme che disciplinano la vigilanza delmercato, contenute in diversi atti legislativi,saranno fuse in uno strumento giuridico ap-plicabile a tutti i prodotti (non alimentari).

Le novità del pacchettou gli operatori economici avranno obbli-

ghi analoghi quando si tratta di garan-tire la sicurezza dei prodotti di consumoe saranno definite con chiarezza le re-sponsabilità di produttori, importatorie distributori;

u saranno disponibili strumenti più effi-caci per far rispettare le prescrizionidi sicurezza e le altre prescrizioni con-nesse ai prodotti, così come per inter-venire contro i prodotti pericolosi e nonconformi;

u sarà più facile tracciare i prodotti diconsumo lungo tutta la catena di for-nitura. I produttori e gli importatori do-vranno garantire che sui prodotti sia in-dicato il paese di origine. Per i prodottifabbricati nell’Unione, l’indicazione faràriferimento all’Ue o a uno Stato membrospecifico;

u verrà istituito un sistema di vigilanzadel mercato maggiormente coopera-tivo nell’Ue;

u le procedure per la notifica dei prodottipericolosi saranno semplificate e il si-stema di allarme rapido esistente (RA-

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PEX) funzionerà in sinergia con il si-stema di informazione e comunicazioneper la vigilanza del mercato (ICSMS).

I vantaggi per consumatori e impreseI vantaggi per i consumatori deriverannoda prodotti sicuri e conformi in tutta Europacon un livello di protezione ancora più ele-vato, ciò aumenterà la fiducia dei consu-matori nel mercato interno.Per i produttori e le imprese, dall’altraparte, si avranno norme più coerenti in tuttii settori merceologici - i costi di adegua-mento alla normativa per le imprese sa-ranno minori rispetto al passato, in parti-colare per le piccole e medie imprese – egrazie ad un migliore coordinamento deicontrolli di sicurezza si eliminerà la con-correnza sleale da parte di operatori diso-nesti o scorretti.

Il mercato unico europeoIl pacchetto è stato presentato congiunta-mente da Tonio Borg, commissario euro-peo per la salute e la politica dei consu-matori, ed Antonio Tajani, Vice Presidentee commissario europeo per l’industria e

l’imprenditoria. Va ricordato che l’impor-tanza strategica dell’iniziativa era stata giàriconosciuta da tempo, essendo stata in-serita al primo posto tra gli obiettivi stra-tegici delineati dall’Agenda europea deiConsumatori e tra le 12 azioni chiave del-l’Atto per il Mercato Unico (SMA II - singlemarket act).

Antonio Tajani, Vicepresidente e Commis-sario europeo per l’Industria e l’imprendi-toria, ha dichiarato: “Per cogliere tutti i be-nefici economici del mercato unicoabbiamo bisogno di norme sofisticate inmateria di sicurezza dei prodotti, che de-vono essere sostenute da un sistema di at-tuazione efficace e ben coordinato a livellodi Unione. Coordinando meglio i controllidi sicurezza, in particolare alle frontiereesterne dell’Ue, combatteremo anche laconcorrenza sleale di operatori scorretti,disonesti o criminali”. Tonio Borg, Commissario europeo per laSalute e la politica dei consumatori, ha ag-giunto: “I consumatori si aspettano che iprodotti presenti sul mercato europeo sianosicuri. Le imprese si aspettano di operare

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in condizioni di parità. Le autorità devonodisporre di strumenti adeguati per operarein modo efficiente ed efficace. Il pacchettodi proposte che la Commissione ha adottatooggi mira a soddisfare tutte queste aspet-tative. Siamo convinti che i consumatori, leimprese e le autorità nazionali trarrannograndi benefici da norme chiare e coerentiin tutto il mercato unico, da una vigilanzadel mercato più efficace e da una miglioretracciabilità dei prodotti.”

L’enforcementLa politica dei consumatori sta quindi con-solidando il proprio ruolo nella strategiaeuropea per la crescita e l’occupazione (Eu-ropa 2020). I vantaggi dovrebbero tradursi anche in unpiù efficace sistema di esecuzione dellenorme, il cd. “enforcement” (cfr pag. 38). Dalle prime discussioni avviate in Consiglioe in Parlamento a Bruxelles, sono giàemerse alcune questioni chiave: la scarsitàdi risorse a disposizione dei sistemi di vi-gilanza; l’impatto degli oneri e dei costi pergli operatori economici, in particolare lepiccole e medie imprese; la portata delledisposizioni in materia di indicazione di ori-gine e tracciabilità.

La sfida per raggiungere i risultatiPer quanto riguarda le risorse dei sistemidi vigilanza, il livello attualmente già limi-tato messo a disposizione in diversi Statimembri, inclusa l’Italia, rischia di compro-metterne l’operatività. Il miglioramento delsistema dei controlli dovrà necessaria-mente richiedere un rafforzamento dellerisorse disponibili, anche umane, e unosviluppo delle competenze. Questo temarappresenta una delle ulteriori sfide intempi di crisi e rilancio della crescita.

Indicazione di origine del prodottoIl tema dell’indicazione di origine e dellatracciabilità merita un approfondimentoparticolare, tenuto conto dello specifico in-teresse in Italia. Il pacchetto introduce l’ob-bligo per produttori e importatori di indi-

care il paese d’origine sul prodotto oquantomeno sull’imballaggio o sui docu-menti che lo accompagnano. Per i prodotti fabbricati nell’Unione euro-pea, l’indicazione può riferirsi all’Unione oa uno Stato membro. L’indicazione d’origine integra i requisitifondamentali in materia di tracciabilità ri-guardanti il nome e l’indirizzo del fabbri-cante.

Il Made InL’indicazione dell’origine costituisce untema di ampio dibattito in Europa. I prece-denti falliti tentativi di introdurre tale ob-bligo nel contesto della politica commer-ciale (le proposte sul cosiddetto “Made In”)rendono tra l’altro incerte le prospettive diun accordo politico, tenuto conto dellepreesistenti contrapposizioni a volte ancheideologiche tra diversi Stati membri. Su questo tema la delegazione italiana inConsiglio ha già avuto modo di esprimere,in occasione della presentazione del pac-chetto al Consiglio Competitività del 19 feb-braio 2013, il proprio sostegno generaleall’approccio della Commissione. Analogosostegno è stato già espresso anche dalladelegazione italiana del Comitato econo-mico sociale europeo - CESE.

Verso il 2015In conclusione, un breve accenno sulle pro-spettive negoziali. L’entrata in vigore dellanuova normativa è prevista per il 2015. Ilavori in Consiglio sono ancora in una fasepreliminare, il Parlamento europeo ha no-minato i suoi relatori ma ha da poco avviatole discussioni. Se entro la prima metà del 2014 non si rag-giungerà un accordo, si rischia una fase distallo in concomitanza con l’elezione delnuovo Parlamento europeo e la scadenzadel mandato dell’Esecutivo europeo. Dal 1° luglio 2014 la Presidenza di turnodel Consiglio Ue spetterà all’Italia. Il ne-goziato sul pacchetto “sicurezza e vigi-lanza” potrebbe quindi rientrare tra le no-stre responsabilità programmatiche. n

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E-COMMERCE

Verso un enforcement piú efficace dei diritti dei consumatori Uedi Lucia Caravatta*

I nternet ha rivoluzionato la vita quoti-diana dei cittadini-consumatori europei,dando loro la possibilità di compiere,

ovunque e in qualsiasi momento, acquistia distanza, online o tramite dispositivi mo-bili. I progressi delle tecnologie informatiche edelle tecniche di comunicazione e informa-zione istantanea hanno modificato radical-mente il modo in cui le imprese pubbliciz-zano e vendono i loro beni e servizi. In Europa, il commercio elettronico si staespandendo molto velocemente e sta inol-tre assumendo forme diverse che vannodall’uso dei social networks al mobile com-merce (m-commerce), che permette di ge-stire il commercio elettronico attraversoun dispositivo mobile, come un telefonocellulare smartphone o un computer pal-mare.

Cos’è l’e-commerce Businessto Consumer?Si tratta di transazioni commerciali tra ope-ratori economici professionali e consuma-tori per via elettronica. Secondo i dati Eurostat (ufficio statisticodell’Ue) gli acquisti online riguardano pre-valentemente beni di consumo quali film,musica, libri, viaggi e vacanze, abbiglia-mento sportivo, articoli casalinghi, bigliettiper eventi.

I vantaggi dell’e-commerceLa possibilità di comparare i prezzi e di or-dinare prodotti comodamente, in ogni mo-mento e giorno della settimana, rappre-

senta il principale vantaggio di acquistaresu internet. Per i consumatori europei la libertà di sceltae il risparmio di tempo e denaro rappre-sentano tanto più un vantaggio nel caso delcommercio elettronico transfrontaliero. Nell’attuale momento di crisi economica siriscontra, tuttavia, una diminuzione dellafiducia dei consumatori nel mercato internoe negli acquisti online oltre confine. Nel 2012, del 53% dei consumatori chehanno effettuato acquisti online, solo il15% ha acquistato in un altro Stato mem-bro dell’Ue. Il livello di fiducia dei consumatori nel mer-cato unico europeo risulta dalla misura-zione di una serie di indicatori:u qualità della normativau efficacia della risoluzione delle contro-

versie e della trattazione dei reclamiu fiducia dei consumatori nelle autorità,

nei commercianti, nei pubblicitari enelle associazioni dei consumatori

u fiducia nella sicurezza dei prodotti pre-senti sul mercato.

Perché i consumatori europeinon sfruttano a pieno le potenzialitàdell’e-commerce?Sebbene il commercio elettronico continuia crescere in tutta l’Unione Europea, essorimane tuttavia essenzialmente domestico. Dai più recenti studi di mercato sul com-mercio elettronico emerge che i motivi peri quali i consumatori europei non acqui-stano online coincidono con le preoccupa-zioni che gli stessi consumatori hanno

* Stagista presso la Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore.

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nell’effettuare acquisti attraverso interneta livello transfrontaliero.I dati tuttavia dimostrano che l’esperienzareale di acquistare a livello transfrontalierosvolge un ruolo importante per eliminarela sfiducia dei consumatori verso i venditoristranieri e che, quindi, l’e-commerce tran-sfrontaliero non sembra causare più pro-blemi di quello domestico.

I pagamenti onlineA differenza della tradizionale forma dicommercio offline, che prevede il contattodiretto con il professionista per l’intera du-rata dell’operazione di acquisto, l’e-com-merce si basa invece su modalità di paga-mento elettronico a distanza. Troppo spesso gli utenti di internet nutronodubbi sulla sicurezza dei pagamenti onlineo addirittura si confrontano con il limite diuna scelta ristretta degli strumenti di pa-gamento. Le carte di credito non sono tutte unifor-memente e ampiamente accettate per ef-fettuare pagamenti online, e non tutti i cit-tadini europei possiedono carte di credito. I costi aggiuntivi, a volte elevati, previstiper il pagamento elettronico contribui-

scono altresì a ridurre la fiducia dei con-sumatori nelle modalità di pagamento adistanza, impedendogli quindi di benefi-ciare appieno delle potenzialità dell’e-com-merce. Le stesse imprese considerano il costo delpagamento eccessivo, in particolare per imicro - pagamenti, in settori, quali stampa,musica e film online, che dovrebbero invecesvilupparsi assai rapidamente senza subiregli ostacoli derivanti dalla scarsa econo-micità e dalla mancanza di fiducia dei con-sumatori.

La consegna dei beni acquistati onlinePer quanto riguarda la consegna dei beniacquistati online, la fiducia dei consumatoriè strettamente collegata al loro desideriodi ricevere il bene ordinato ad un costo ra-gionevole, senza eccessivo ritardo e inbuono stato. Tra le principali preoccupa-zioni dei consumatori nei confronti delcommercio elettronico a dimensione tran-sfrontaliera si annoverano:u la mancata consegna del beneu la restituzione del prodotto al mittenteu il danneggiamento o lo smarrimento

della merce

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Il commercio elettronico contribuirebbe aridurre le disuguaglianze in termini di coe-sione territoriale, laddove si riuscisse a ga-rantire un adeguato ed efficiente serviziodi consegna anche nelle zone rurali e nelleregioni più periferiche dell’Unione Europea.

Cosa vorrebbe il consumatore Europeo?Dai diversi sondaggi effettuati in materia,risulta che il consumatore europeo vor-rebbe: u più alternative di consegna con la pos-

sibilità di scegliere quella più conve-niente in termini di costo

u informazioni preliminari più precisesull’iter della consegna

u procedure meno complicate di restitu-zione al mittente

u servizi di facile uso che preannuncinola consegna mediante le nuove tecno-logie (avviso tramite smart phone, SMS)

Gli obiettivi del libro verde Nel novembre 2012, la Commissione eu-ropea ha adottato il Libro verde “Un mer-cato integrato della consegna dei pacchiper la crescita del commercio elettroniconell’Ue al fine di un mercato unico per:u la consegna dei beni acquistati online

a vantaggio dei cittadiniu l’integrazione dei mercati dei pagamenti

tramite carte, internet o telefono mobile L’obiettivo è di rendere questi servizi di pa-gamento trasparenti e convenienti per iconsumatori e per i venditori, di migliorarela standardizzazione e l’interoperabilitàdei pagamenti online o tramite dispositivomobile e aumentarne il livello di sicurezzaa garanzia della protezione dei dati dei con-sumatori e degli utenti.

L’importanza di una corretta informazioneSe da un lato aumentano gli acquisti effet-tuati online, dall’altro cresce anche il rischioper i consumatori dell’Unione Europea diincorrere in prodotti non sicuri. Internet in-fatti è spesso utilizzato come mezzo di dif-fusione di prodotti e servizi contraffatti oche violano i diritti di proprietà intellettuale.

Anche questo mina la fiducia dei cittadini edelle imprese nelle piattaforme di venditasu internet e nei servizi online.In talune circostanze i cittadini-consuma-tori europei lamentano la mancanza di tra-sparenza e di una corretta e completa in-formazione sulle caratteristiche tecnichee sulla qualità dei prodotti e dei servizi di-sponibili nel mercato interno digitale, ascapito della certezza del diritto, del ri-spetto del loro diritto fondamentale all’in-formazione e della loro consapevolezza ecapacità di scelta. Una simile carenza di trasparenza e cor-rettezza informativa ostacola anche le po-tenzialità virtuose di un modello di mercatobasato sul consumo sostenibile.

Una pratica commerciale scorretta:il GreenwashingAd oggi, infatti, il corretto e buon funziona-mento del mercato interno, dal punto di vi-sta della tutela del consumatore e dellesue scelte di acquisto di beni e fruizione diservizi, è, non di rado, ostacolato dalle cat-tive condotte commerciali degli operatorieconomici. Un esempio di stringente attualità è rap-presentato dal fenomeno del Greenwa-shing, consistente nell’uso, da parte diaziende e professionisti “non diligenti”, distrategie pubblicitarie e comunicazionicommerciali dirette ad evocare il minoreo ridotto impatto ambientale del prodottoo servizio offerto, attribuendone qualitàecosostenibili non sempre verificabili, alsolo scopo dello sfruttamento dell’imma-gine commerciale del mero profitto. Si tratta di pratiche commerciali scorretteidonee ad alterare la capacità di scelta delconsumatore, inducendolo a percepire didare un contributo effettivo alla tutela del-l’ambiente. La trasparenza informativa da parte deiprofessionisti ed una informazione di qua-lità, quindi chiara e precisa, è assoluta-mente necessaria ai fini di un comporta-mento economico coerente e consapevoleda parte del consumatore.

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La tutela dei diritti dei consumatori:la nuova direttivaSi prevede che, con l’attuazione piena, entroil 13 giugno 2014, delle disposizioni nazio-nali di esecuzione della direttiva2011/83/UE sui diritti dei consumatori, siconseguiranno miglioramenti nell’infor-mazione e nella trasparenza nel settoredegli acquisti online:u l’eliminazione delle spese occulteu una maggiore trasparenza sui prezzi nei

contratti a distanza o negoziati fuori dailocali commerciali

u tempi più lunghi per il diritto di recesso(14 giorni)

u migliori diritti di rimborso, e quindi doveapplicabile, anche dei costi di consegnadei prodotti

u possibilità per il consumatore di utiliz-zare un modulo tipo di recesso, in cuidevono essere indicati chiaramente idati di contatto e l’indirizzo per la resti-tuzione al mittente

u obblighi chiari di informazione riguardoai costi della restituzione al mittentedell’articolo acquistato in caso di re-cesso

La gestione dei reclamie della controversieIn caso di problemi che potrebbero insor-gere durante le operazioni di acquisto on-line, i consumatori devono poter esporrereclamo in maniera semplice ed ottenereuna risposta rapida. Per accrescere la fi-ducia dei consumatori nel commercio elet-tronico transfrontaliero è necessario po-tenziare l’efficacia dell’applicazione dellenorme e facilitare la risoluzione delle con-troversie online. In quest’ottica, la Commissione ha propo-sto una nuova direttiva sulla risoluzione al-ternativa ed extragiudiziale delle contro-versie dei consumatori (Direttiva sulle ADR- Alternative Dispute Resolution) ed un re-golamento sulla risoluzione delle contro-versie online (Regolamento sulle ODR - On-line Dispute Resolution). Attualmente l’offerta nei singoli Stati mem-bri di organismi di risoluzione extragiudi-ziale delle controversie dei consumatori èframmentaria e incompleta. Ciò crea par-ticolari difficoltà nel contesto delle opera-zioni di commercio elettronico transfron-taliero, quali:

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u barriere linguisticheu costi potenzialmente più elevati della

giustizia tradizionaleu differenze a livello legislativo fra Stati

membriInoltre, mentre la metà dei sistemi di giu-stizia alternativa offre ai consumatori lapossibilità di presentare un reclamo online,pochi consentono di condurre l’intera pro-cedura online.

Il regolamento ODRMira ad istituire un sistema comune e uni-forme in tutta l’Ue che agevolerà la risolu-zione delle controversie tra professionistie consumatori connesse alla vendita di benio alla fornitura di servizi online a livellotransfrontaliero. La piattaforma ODR consisterà in un sito webinterattivo accessibile gratuitamente sia aiconsumatori che ai professionisti e disponi-bile in tutte le lingue ufficiali dell’Ue. I con-sumatori potranno presentare reclami at-

traverso uno specifico moduloelettronico disponibile sul sito. Il 12 marzo 2013 il Parlamentoeuropeo ha approvato il pac-chetto legislativo ADR-ODR.

E-enforcementI consumatori svolgono unruolo importante nell’econo-mia dell’Ue e nel consegui-mento dell’obiettivo di raffor-zare il mercato unico perstimolare la crescita, creareposti di lavoro, rafforzare laconcorrenza, e contribuire alcambiamento sociale. La spesa per i consumi am-monta attualmente al 56% delPIL dell’Ue. Stimolare la do-manda può svolgere un ruoloimportante nel portare l’Uefuori dalla crisi. Per ottimiz-zare il loro ruolo in Europa, iconsumatori hanno bisogno diuna tutela efficace dei loro di-ritti.

Cooperazione per la Protezionedei Consumatori (CPC)Il Regolamento (CE) n. 2006/2004 sullacooperazione per la tutela dei consumatoridell’Ue (CPC) è stato adottato per miglio-rare l’applicazione della normativa che tu-tela i diritti dei consumatori nel mercatointerno (Enforcement). Si tratta nello specifico di norme che in-tendono tutelare gli interessi economicicollettivi dei consumatori. La protezionedei consumatori nel quadro degli acquistitransfrontalieri è migliorata grazie all’isti-tuzione, da parte di questo regolamento,di una rete di cooperazione giuridica fraStati membri.  Il regolamento, infatti, stabilisce meccani-smi di assistenza reciproca tra le Autoritàcompetenti degli Stati per far fronte alleviolazioni intracomunitarie e transfronta-liere dei diritti dei consumatori e quindiper il controllo della effettiva applicazione

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della normativa riguardante la tutela deiconsumatori nel mercato interno. Il quadrogiuridico creato riguarda lo scambio di in-formazioni, le richieste di misure esecutive,nonché il coordinamento delle attività disorveglianza del mercato e di applicazionedella normativa.

Il mercato elettronicoSebbene il mercato digitale offra molte op-portunità sia agli imprenditori che ai con-sumatori, il sistema informatico di Coope-razione per la Protezione dei Consumatori(CPC) rileva, in ambito europeo, un elevatonumero di irregolarità nelle vendite onlinein tutta l’Unione. C’è incertezza sulle regole: i consumatorinon hanno fiducia nel commercio tran-sfrontaliero e quindi non sfruttano a pienoil potenziale di crescita del mercato interno.I diritti tuttavia esistono solo se applicaticorrettamente. In maniera più specifica, ènecessaria un’applicazione uniforme del-l’esistente insieme dei diritti dei consuma-tori europei. Potenziare l’Enforcement dei diritti dei con-sumatori dell’Ue è fondamentale anche peraumentare la loro fiducia nel commercioelettronico transfrontaliero, perché per-mette di migliorare il funzionamento delmercato interno attraverso regole comunied una corretta attuazione ed applicazionedelle stesse. La rete CPC è in vigore dal2007, ma ora serve un grande impegno percreare una maggiore fiducia dei consuma-tori ed un migliore rispetto delle regole neimercati online.

Agenda europea del consumatoreIl rafforzamento dei diritti e delle tutele deiconsumatori è alla base della politica per-seguita dall’Agenda europea del consuma-tore, adottata a Bruxelles lo scorso 22 mag-gio 2012. La nuova Agenda intende emancipare i con-sumatori e sensibilizzarli dando loro glistrumenti per partecipare attivamente almercato, per far sì che esso funzioni nelloro interesse, per esercitare il loro potere

di scelta e far debitamente rispettare i lorodiritti. In particolare, l’Agenda si proponedi aggiornare la politica a tutela dei cittadinicon i cambiamenti avvenuti nella societàdigitale, in particolar modo per risolvere lenumerose problematiche che i consumatoriincontrano nelle transazioni online.

Il summit europeo dei consumatori 2013In continuità con le priorità delineate nellaEuropean Consumer Agenda 2012, il Ver-tice Europeo dei Consumatori, che si èsvolto a Bruxelles il 18-19 marzo 2013, haavviato la riflessione sulla modifica del Re-golamento CPC. Relativamente alla revi-sione di questo regolamento e all’obiettivodi potenziare l’Enforcement dei diritti deiconsumatori, la Commissione europea lan-cerà una consultazione pubblica onlineprima dell’estate, e parallelamente ver-ranno avviati gli studi sulle questioni piùtecniche e giuridiche, anche ai fini di valu-tare l’impatto del disegno di revisione del-l’attuale quadro normativo a tutela dei con-sumatori europei e dei loro diritti nelmercato interno.

Il sistema di informazionedel mercato interno (IMI)Più specificamente, come Piano d’azioneper promuovere il commercio elettronicoe per migliorare l’accesso online a diversitipi di beni e servizi per i consumatori intutta l’UE, la Commissione intende, oltreche potenziare la rete di Cooperazione perla tutela dei consumatori, estendere il si-stema di informazione del mercato in-terno (IMI), per garantire la corretta appli-cazione della Direttiva sul commercioelettronico e delle direttive a tutela dei con-sumatori online.

La direttiva 2000/31/CEsul commercio elettronicoHa rimosso una serie di ostacoli per l’ac-quisto di beni e per la fruizione di serviziper via elettronica a livello transfronta-liero. La clausola del mercato interno (Art.3 della direttiva), in cui si afferma che gli

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Stati membri non possono limitare la li-bera circolazione dei servizi della societàdell’informazione provenienti da un altroStato membro, è la chiave di volta delmercato unico digitale. Le consultazionieffettuate indicano che una revisione delladirettiva non è necessaria. Si ritiene tut-tavia di doverne migliorare l’attuazione, inparticolare attraverso una più efficacecooperazione amministrativa della retedelle autorità nazionali competenti e re-sponsabili per l’esecuzione della norma-tiva che tutela i consumatori. Per facilitarela cooperazione amministrativa, la Com-missione europea ha messo a punto il Si-stema d’informazione del mercato interno(IMI). L’IMI è uno strumento elettronico che per-mette alle autorità nazionali, regionali e lo-cali di comunicare rapidamente e facil-mente con le corrispondenti autorità di unaltro paese. Il ricorso al sistema IMI, già inatto per gli altri strumenti legislativi euro-

pei, potrebbe facilitare la cooperazione am-ministrativa tra gli Stati membri, quandosi tratta di far rispettare la direttiva sulcommercio elettronico.

Il nuovo regolamento IMI(regolamento (UE) n. 1024/2012)Entrato in vigore il 4 dicembre 2012, haconsolidando il quadro giuridico, esso ponele basi per una estensione del sistema anuovi settori. È, infatti, previsto che il si-stema IMI verrà utilizzato nel settore del-l’e-commerce, con l’obiettivo di migliorarele procedure di coordinamento e la traspa-renza delle azioni delle autorità nazionalicompetenti nel quadro degli obblighi dicooperazione e di notifica previsti dalla di-rettiva 2000/31/CE. La Commissione ha specificato che il nuovosistema di cooperazione dovrà coesisterecon quello istituito dal Regolamento CE2006/2004 (CPC) per sviluppare una mag-giore sinergia tra le autorità competenti. n

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Consulta la versione online di questo numero sul sito del www.mise.gov.it per navigare i docu-menti:

Consumers at home in the Single Market (Scoreboard, Eurobarometer consumers and retailerscross-border sales, 2012): http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm

The European On-line Marketplace, ECC-network 2012: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/e-commerce-report-2012_en.pdf

E-Commerce and other on-line services (Commission Communication and working papers, 2012) http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

External evaluation of the Consumer Protection Cooperation Regulation 2006/2004/EC (GHK, 2012) http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economicoe sociale e al Comitato delle regioni. Un’agenda europea dei consumatori – stimolare la fiducia ela crescita (COM (2012) 225 final)http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/consumer_agenda_2012_en.pdf

LIBRO VERDE. Un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elet-tronico nell’UE (COM(2012) 698 final)http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/parcel-delivery/121129_green-paper-parcel-delivery_it.pdf

LIBRO VERDE. Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e tele-fono Mobile (COM(2011) 941 definitivo)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF

European Consumer Summit 2013http://www.european-consumer-summit.eu/index_en.html

Regolamento (CE) n.2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili della nor-mativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consuma-tori»)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:IT:PDF

Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (GU, L 178, 17.7.2000)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0001:IT:PDF

Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (GU, L 364, 22.11.2011)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:IT:PDF

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla risoluzione alter-nativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 edella direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori - COM/2011/0793 definitivo)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0793:FIN:IT:PDF

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla risolu-zione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori -COM/2011/0794 definitivo)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0794:FIN:IT:PDF

Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, re-lativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato internoe che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDFhttp://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.html

Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’ese-cuzione della normativa che tutela i consumatori (Reg. CPC)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0001:IT:PDF

Per saperne di più

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AGENDA DIGITALE

Ini-PEC: Indice nazionale diindirizzi di imprese e professionidi Maria Raffaela Croci

Èpartito a giugno il portale telematicoper consultare on-line l’elenco degliindirizzi di Posta Elettronica Certi-

ficata (PEC) delle imprese e dei profes-sionisti, “indice ini-pec” istituito presso ilMinistero dello Sviluppo economico, con ildecreto del Ministro del 19 marzo 2013.(G.U. 83 del 9-5-2013).

A cosa serve l’Ini-pec?Il portale è accessibile a tutti: pubblicheamministrazioni, professionisti, imprese,gestori di pubblici servizi, esercenti di pub-blici servizi e semplici cittadini possonoaccedere senza alcuna autenticazione.Questo Indice, reso pubblico, accessibile atutti e con carattere di ufficialità, costitui-sce l’unico punto di accesso per tutti gliindirizzi PEC di imprese e professionistiper i quali, nel corso degli ultimi anni, èdiventato obbligatorio il possesso e l’uti-lizzo della posta elettronica certificata. Inquesto modo, grazie all’ini-pec, impreseindividuali, societarie e professionisti, pos-sono gestire in modo più immediato e

meno oneroso ogni rapporto con la Pub-blica Amministrazione (inclusa l’AutoritàGiudiziaria).

Amministrazione digitaleL’INI-PEC rappresenta l’elemento centraledell’Agenda Digitale Italiana (ADI) in quantoesprime la sfida per un nuovo modello diamministrazione de-burocratizzata, conparticolare riguardo ai rapporti che inter-corrono in ambito fiscale, previdenziale,lavoristico, ecc, fra cittadino e P.A.L’indice INI-PEC è stato previsto con l’ar-ticolo 5, comma 3 del decreto “Crescita2.0” DL n.179/2012, che ha implemento al-cune norme del Codice dell’amministra-zione digitale (CAD) volte alla moderniz-zazione del settore pubblico italiano e deirapporti tra amministrazione e cittadini.

Giustizia digitaleNell’ambito di questa riforma, in partico-lare, il legislatore ha voluto assegnare allaPEC un ruolo centrale, scegliendo comevia prioritaria l’informatizzazione delle re-

lazioni tra i vari attori della vitaamministrativa nazionale: adesempio con le disposizionidettate in materia di processocivile telematico (commi 4 ess. dell’ articolo 16 del D.L.n.179/2012) ha modificato al-cuni articoli chiave del codicedi procedura civile, prevedendoche “nei procedimenti civili lecomunicazioni e le notificazionia cura della cancelleria sonoeffettuate esclusivamente pervia telematica all’indirizzo di

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posta elettronica certificata risultante dapubblici elenchi o comunque accessibilialle pubbliche amministrazioni, secondola normativa, anche regolamentare, con-cernente la sottoscrizione, la trasmissionee la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notifi-cazioni a persona diversa dall’ imputato anorma degli articoli 148, comma 2-bis,149, 150 e 151, comma 2, del codice diprocedura penale. La relazione di notifi-cazione è redatta in forma automatica daisistemi informatici in dotazione alla can-celleria.Le notificazioni e comunicazioni ai soggettiper i quali la legge prevede l’obbligo di mu-nirsi di un indirizzo di posta elettronicacertificata, che non hanno provveduto adistituire o comunicare il predetto indirizzo,sono eseguite esclusivamente mediantedeposito in cancelleria. Le stesse modalitàsi adottano nelle ipotesi di mancata con-segna del messaggio di posta elettronicacertificata per cause imputabili al desti-natario”.

Una anagrafe delle PECSi può quindi affermare che con questa ri-forma sta nascendo un’anagrafe degli in-dirizzi PEC a cui rivolgersi per ogni finalitàdi notificazione. Un successivo decreto del Ministero delloSviluppo economico ha definito le modalitàe le forme per comunicare all’INI-pec gliindirizzi e gli aggiornamenti in possessodi:u ordini e collegi professionali per i propri

professionisti u registro delle Imprese per le imprese

individuali e societarie

Il domicilio elettronico di impresee professionistiTutti i cittadini, senza alcuna necessità diautenticazione (e senza obbligo di dimo-strazione di alcun interesse specifico allaconsultazione), potranno interrogare gra-tuitamente il portale telematico dell’INI-PEC e reperire la domiciliazione elettronicaufficiale dell’impresa o del professionistaa cui hanno necessità di rivolgersi.

INI-PEC è la prova che l'innovazione passa anche attraverso azioni semplici, come mettere a di-sposizione in un luogo digitale gli indirizzi di posta elettronica certificata: un fatto all'apparenzascontato che però cambia la pratica quotidiana di migliaia di cittadini, e pubbliche amministrazioni,consentendo di risparmiare tempo e denaro.La realizzazione di INI-PEC è stata possibile grazie alla collaborazione di vari soggetti:• il Ministero dello Sviluppo Economico ha gettato le basi normative ed ha coordinato gli attori

coinvolti. • InfoCamere ha realizzato il portale INI-PEC sotto le linee guida del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico ed ha censito e contattato più di 1.800 Ordini Professionali e Collegi territoriali per rac-cogliere tutti gli indirizzi PEC in loro possesso.

• Gli Ordini e Collegi hanno inviato i dati che oggi alimentano INI-PEC e continueranno a farlo manmano che i loro iscritti ne forniranno di nuovi.

• Le Camere di Commercio hanno messo a disposizione gli indirizzi PEC delle imprese italianepresenti nel Registro Imprese e continueranno a garantirne l'aggiornamento.

I numedi dell’INI-PEC a luglio 2013Ad oggi sono stati raccolti quasi 840.000 indirizzi PEC di professionisti relativi a oltre 1.320 ordinie collegi professionali.Per quanto riguarda la sezione imprese, sono disponibili circa 3.400.000 indirizzi PEC e altri600.000 (sopratttutto imprese individuali) sono in fase di aggiornamento.

La tecnologia digitale

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Non solo, ma anche l’Amministrazione -centrale, locale, tributaria - avrà l’obbligodi instaurare un rapporto telematico uffi-ciale con detti soggetti per dialogare conloro ai fini dello svolgimento dell’azioneamministrativa.

SPC - sistema pubblico di connettivitàL’indice diviso in due sezioni per le impresee per i professionisti è strutturato su baseesclusivamente informatica e realizzato conil sistema pubblico di connettività (SPC):un insieme di infrastrutture tecnologiche eregole tecniche che permettono  di condi-videre, integrare e diffondere il patrimonioinformativo e dei dati della PA. Questo sistema assicura l’interoperabilitàe la cooperazione applicativa dei sistemiinformatici e dei flussi informativi, nel ri-spetto della sicurezza e riservatezza delleinformazioni.

La sezione per le impresePer la prima sezione le chiavi di alimenta-zione ed accesso sono: u la provincia (che coincide con la CCIAA

presso il cui Ufficio del Registro èiscritta l’impresa)

u il codice fiscale (ovvero il numero diiscrizione all’ufficio del registro)

u la ragione sociale/denominazioneu l’indirizzo PEC

La sezione per i professionistiPer la seconda sezione le chiavi sono: u la provinciau l’ordine/collegio di appartenenzau il codice fiscaleu il nominativou l’indirizzo PEC;

Tutti dati, questi, che saranno di pubblicodominio e rappresentati in modo traspa-rente, quindi fruibili cioè consultabili daparte di tutti senza necessità di alcuna au-torizzazione.

Gli step di realizzazionedel portale telematico Veniamo ora alle singole fasi di composi-zione dell’INI-PEC:u Fase iniziale “costituzione”: conclusa

l’8 giugno 2013.Caricamento massivo di tutti gli indirizzipec iscritti nei Registri delle Impresecamerali.Trasferimento telematico degli indirizzipec in possesso di Ordini e Collegi pro-fessionali.

È stato creato un account dedicato [email protected] a cui gli Ordinie Collegi dovranno inviare gli elenchi degliindirizzi di posta elettronica certificata daloro detenuti.

u Fase di aggiornamento: fino all’ 8 ot-tobre 2013.I Registri delle Imprese e gli Ordini eCollegi professionali dovranno trasmet-tere tutte le variazioni relative agli in-dirizzi PEC in questione ogni trentagiorni, sia che si tratti di modifiche,iscrizioni, o cancellazioni dall’INI-PEC.

u Fase a regime: dal 9 ottobre 2013Aggiornamento quotidiano dell’indiceINI-PEC.

Tempistica del progetto INI-PECu 8 giugno 2013 - data entro la quale è

avvenuto il trasferimento massivo ini-

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ziale dei dati detenuti dagli Ordini e Col-legi professionali; quindi termine dellafase iniziale prevista dal decreto;

u 19 giugno 2013 - lancio del portale te-lematico per accedere all’elenco pub-blico INI-PEC;

u 30 giugno 2013 - termine entro il qualeanche le imprese individuali (al pari diquelle societarie) devono dotarsi di in-dirizzo PEC da iscrivere al competenteregistro delle imprese e, di conse-guenza, all’INI-PEC

u 8 ottobre 2013 - termine della fase diprima applicazione del decreto, nellaquale gli aggiornamenti all’INI-PEC av-vengono con cadenza mensile;

u 9 ottobre 2013 - inizio della fase a re-gime, con la quale le procedure di ag-giornamento passano da una cadenzamensile ad una quotidiana.

Il supporto tecnico di InfocamerePer la realizzazione e gestione operativadell’Indice la norma ha previsto, infine, che

il Ministero si avvalga delle strutture in-formatiche delle camere di commercio(art. 6-bis, comma 4 del CAD).Il Ministero ha, dunque, individuato Info-camere società consortile per azioni cheattualmente gestisce i sistemi informaticidelle camere di commercio per la realiz-zazione del portale ini-pec.Infocamere ha quindi predisposto le ope-razioni informatiche necessarie alla crea-zione dell’Indice ed ha redatto un docu-mento tecnico che descrive il formato e lastruttura del tracciato dati per l’ invio/ag-giornamento degli indirizzi PEC, nonché lemodalità iniziali di invio e aggiornamentodei dati stessi.

Help deskSempre Infocamere ha poi attivato unservizio di assistenza, già a partire dallaprima fase di caricamento, dedicato agliOrdini e ai Collegi professionali che pos-sono chiamare il numero 0664892292 oscrivere a [email protected]. n

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SETTORE ASSICURATIVO 2.0

Controlli antifrodee collaborazione tra intermediaridi Massimo Greco

I l Governo ha varato, nel corso del 2012,con successivi decreti legge, una seriedi norme sul settore assicurativo, con

l’obiettivo di rafforzare gli strumenti anti-frode. Per migliorare l’efficienza operativae la progressiva riduzione dei premi di po-lizza R.C. attraverso nuovi sistemi tecno-logici per la gestione digitale dei processiinformativi, verrà implementato:u l’uso della telematica assicurativau l’informatizzazione dei rapporti contrat-

tuali u la digitalizzazione delle informazioni di

polizza

La nuova governanceIl legislatore ha sviluppato un più ampiodisegno di liberalizzazione ed efficientiz-zazione del mercato nazionale in senso proconcorrenziale, basato su tre pilastri prin-cipali:u azione antifrodeu maggiore efficienza del sistema ope-

rativo assicurativou nuovi strumenti a tutela del consuma-

tore

Azione antifrodeNell’ambito delle iniziative normative fina-lizzate a rafforzare gli strumenti antifrodeil legislatore ha definito, oltre al nuovo as-setto di governance della vigilanza di set-tore, affidata alla Banca d’Italia (dall’1 gen-naio 2013 l’IVASS - Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni, è subentrato all’ISVAP,sotto la guida del direttore generale dellaBanca d’Italia, Presidente dell’Istituto), unaserie di interventi volti a rafforzare i con-trolli antifrode:

u ex ante- la dematerializzazione dei contrasse-

gni assicurativi - l’individuazione dei sistemi di allerta

preventiva presso l’IVASSu in itinere

- l’attivazione di nuove banche dati si-nistri

- anagrafe testimoni e danneggiati conobbligo di consultazione in caso di si-nistro

u ex post- dematerializzazione dell’attestato di

rischio - possibilità di attivare nuovi e rafforzati

controlli in fase di liquidazione dei si-nistri

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Dematerializzazione deicontrassegni assicurativiPer ridurre le frodi, anche attra-verso la dematerializzazione delladocumentazione attestante la validaesistenza di una copertura assicu-rativa Rc-auto, in base ad un rego-lamento del ministero dello Svi-luppo economico, di concerto con ilMinistero delle infrastrutture e deitrasporti, è definito il processo disostituzione dei contrassegni construmenti elettronici o telematici,in collegamento con banche dati,al fine di verificare, rilevare e con-trollare, anche a distanza l’esistenzadi una valida polizza a copertura delveicolo in circolazione.Il provvedimento in questione,avendo acquisito il parere favorevoledel Consiglio di Stato, si avvia alla fase con-clusiva dell’iter, in vista della definitiva ado-zione.

Reporting sul sistema di controlloSecondo le indicazioni ed il modello fornitidall’IVASS (provvedimento n. 1 del 19 marzo2013), le singole compagnie devono pro-durre un report su: u informazioni dettagliate sui sinistri so-

spetti per il rischio di frodiu il numero delle querele o denunce pre-

sentate all’Autorità giudiziariau l’esito dei conseguenti procedimenti pe-

nali, misure organizzative interne adot-tate o promosse per contrastare le frodi

L’IVASS, anche sulla base di questi elementiinformativi, eserciterà i conseguenti poteridi vigilanza e sanzione che la legge pre-vede.

Ispezione del veicolo ed installazionedella scatola neraA vantaggio degli assicurati è prevista unariduzione (anche significativa) del costodella polizza Rc-auto, tutte le volte che ilconsumatore acconsenta all’installazionedi meccanismi elettronici che controllanole attività del veicolo, anche nel caso in cuil’assicurato permetta l’ispezione preventivadel veicolo in questione per il controllo aifini assicurativi. (cfr box)

A riguardo, si segnala il decreto interministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 25 gennaio 2013, recante l’indi-viduazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività del veicolo, nonché il documenton. 1 del 2013, già in pubblica consultazione, recante il regolamento IVASS, da adottare di concertocon il Ministro dello sviluppo economico ed il Garante per la protezione dei dati personali, recantele modalità di utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi elettronici, per fini antifrode (individuazionedella responsabilità in caso di sinistro) e tariffari.È in fase istruttoria, infine, il provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da adottaresentito il Garante per la protezione dei dati personali, che individua lo standard tecnologico soft-ware ed hardware dei meccanismi di rilevazione installati sui veicoli in circolazione.

Scatola nera: Check box

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Liquidazione del dannoL’Attestato di rischio telematico, la consul-tazione delle banche dati (sinistri, testimonie danneggiati) e la nuova procedura di li-quidazione con riserva costituiscono i nuovistrumenti volti a rendere più efficiente ilsistema di liquidazione dei danni in caso disinistro, garantendo la compagnia (ed il si-stema assicurativo) in caso di frode o dicircostanze che possano far temere unatentata frode assicurativa.

Contrasto delle frodi assicurativeIn linea con le indicazioni fornite dalla Com-missione VI Finanze della Camera, si indi-viduano e si attribuiscono all’IVASS una se-rie ulteriore di poteri e strumenti divigilanza per il contrasto delle frodi che ve-dono, nell’implementazione di strumentiinformatici (banche dati ed interconnes-sioni) e procedure di controllo preventivo,il nucleo delle funzioni di vigilanza antifrodeassegnate all’Autorità.

Maggiore efficienza del sistemaoperativo assicurativoUn’altra misura, per garantire una crescita

di efficienza del sistema operativo assicu-rativo nel suo complesso, prevede:u ottimizzazione del sistema delle com-

pensazioni tra compagnie nell’ambitodel risarcimento diretto,

u nuovi sistemi di valutazione delle lesionidi lieve entità

u Maggiore trasparenza dell’offerta per leclassi di massimo sconto

Il web come interfacciatra imprese e clientiUn più ampio uso delle risorse web, finaliz-zate ad ottimizzare i processi informativi im-presa - cliente, nonché i rapporti tra impreseed intermediario garantisce la massimaapertura del mercato della distribuzione deiprodotti Rc-auto, anche attraverso l’uso dipiattaforme professionali condivise.

Efficienza produttivanel risarcimento direttoIn virtù di un prossimo provvedimentoIVASS, i valori dei costi e delle eventualifranchigie sulla base dei quali vengono de-finite le compensazioni tra compagnie, nelsistema del risarcimento diretto, saranno

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calcolati annualmente secondo un criterioche incentivi l’efficienza produttiva delleimprese ed in particolare il controllo deicosti dei rimborsi e l’individuazione dellefrodi.A riguardo, anche l’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato, in esito all’ in-dagine conoscitiva IC42 - procedura di ri-sarcimento diretto e assetti concorrenzialidel settore Rc-auto, ha evidenziato i poten-ziali vantaggi conseguenti alla efficientiz-zazione prevista per il sistema di compen-sazioni nell’ambito del risarcimento diretto.

Lesioni di lieve entità ed offertaper le classi di massimo scontoLe norme in questione sono volte, da unaparte, a ridurre le ipotesi di frode a dannodelle compagnie, in tutti i casi di richiestadi risarcimento per lesioni di lieve entità,a fronte di mancato riscontro medico stru-mentale, nonché - fatti salvi i limiti oggettiviconnessi al divieto di imporre tariffe al mer-cato, anche le modalità di calcolo e ripartodella mutualità assicurativa - promuovereprincipi di trasparenza e ragionevolezza

nella definizione delle offerte in classe dimassimo sconto, a parità di condizioni og-gettive e soggettive.

Collaborazione tra intermediariPer favorire il superamento dell’attualesegmentazione del mercato assicurativo eaccrescere il grado di libertà dei diversioperatori, gli intermediari assicurativipossono adottare forme di collaborazionereciproca nello svolgimento della propriaattività anche mediante l’utilizzo dei rispet-tivi mandati. Questa collaborazione è consentita sia traintermediari iscritti nella stessa sezionedel registro o nell’elenco a questo annesso,sia tra di loro reciprocamente.

Corretta informazione ai clientiIl cliente deve essere informato (con lemodalità e forme previste nel Codice delleassicurazioni private e sui regolamenti at-tuativi) sul fatto che l’attività di interme-diazione viene svolta in collaborazione trapiù intermediari, nonché sull’indicazionedell’esatta identità, della sezione di ap-

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L’articolo 5 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principiodella parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e laloro fornitura disciplina l’uso di fattori attuariali diversi a seconda del sesso per la fornitura diservizi assicurativi e di altri servizi finanziari connessi.In particolare, prevede che, per i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di te-nere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni non deve determinaredifferenze nei premi e nelle prestazioni individuali.Con sentenza pronunciata il 1° marzo 2011 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiaratoche eventuali regimi di differenziazione presenti nei singoli Stati membri, siano contrari all’obiet-tivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle pre-stazioni, perseguito dalla direttiva nel settore delle assicurazioni secondo la definizione data dallegislatore ed è pertanto incompatibile con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea.A partire dal 21 dicembre 2012, la regola espressa dalla citata direttiva deve applicarsi senza al-cuna possibile eccezione rispetto al calcolo dei premi e delle prestazioni individuali nei nuovi con-tratti.L'uso del genere può essere consentito nel calcolo dei premi e delle prestazioni a livello aggre-gato, purché non dia luogo a differenziazioni a livello individuale.

Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nelsettore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustiziadell’Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)

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partenenza e del ruolo svolto dai medesiminell’ambito della forma di collaborazioneadottata. Gli intermediari che collaborano rispon-dono in solido per gli eventuali danni sof-ferti dal cliente a causa dello svolgimentodi tale attività, salve le reciproche rivalsenei loro rapporti interni.L’IVASS vigila sulla corretta applicazionedegli obblighi di trasparenza informativae sul rispetto della nullità di ogni clausolacontrattuale contraria alla facoltà di colla-borazione.

Obbligo di confronto delle tariffe Rc-autoPer incentivare lo sviluppo delle forme dicollaborazione tra intermediari nei ramiassicurativi danni e di fornire impulso allaconcorrenza attraverso l’eliminazione diostacoli di carattere tecnologico, l’IVASS -(con il Ministero dello sviluppo economicoe sentite l’ANIA - Associazione Nazionalefra le Imprese Assicuratrici - e le principaliassociazioni rappresentative degli interme-diari assicurativi) - dovrà definire specifi-che e standard tecnici uniformi per la co-stituzione e regolazione dell’accesso ad unapiattaforma di interfaccia comune. Lo stru-mento digitale permette l’attività di con-sultazione sulla tariffa e sulle condizionicontrattuali proposte da almeno tre di-verse compagnie, nonché di preventiva-zione, monitoraggio e valutazione dei con-tratti di assicurazione contro i danni.

E-learning per la formazionedegli intermediariAl fine di favorire il rafforzamento dei re-quisiti professionali e anche in considera-zione della crescente diffusione dei rapportiassicurativi da gestire in via telematica,l’IVASS sta lavorando alla definizione di unregolamento che dovrà riunificare e armo-nizzare la disciplina esistente in materia,gli standard organizzativi, tecnologici eprofessionali riguardanti la formazione el’aggiornamento degli intermediari assi-curativi, con riferimento ai prodotti forma-tivi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle

caratteristiche tecniche e funzionali dellepiattaforme e-learning.

Il settore assicurativo in digitaleL’IVASS provvede, limitatamente al ramoassicurativo danni, alla definizione di mi-sure di semplificazione delle procedure edegli adempimenti burocratici, con parti-colare riferimento alla riduzione degliadempimenti cartacei e della modulistica,nei rapporti contrattuali fra le imprese diassicurazione, gli intermediari e la clien-tela, anche favorendo le relazioni digitali,l’utilizzo della posta elettronica certificata,la firma digitale e i pagamenti elettronicie i pagamenti on-line.

Strumenti a tutela del consumatoreLa riforma del settore assicurativo hamesso in moto una nuova cultura assicu-

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rativa a favore del consumatore per tute-larlo dal punto di vista qualitativo e quanti-tativo (livello dei prezzi) per renderlo piùconsapevole/informato all’atto dell’acquistocon i nuovi strumenti di trasparenza con-trattuale.

Abolizione del rinnovo tacitoAbolito il rinnovo tacito della polizza assi-curativa Rc-auto, con l’obbligo di manteni-mento dei 15 giorni di comporto assicura-tivo, prima dell’eventuale rinnovo.

Contratto basePer favorire la confrontabilità delle offertee una scelta contrattuale maggiormenteconsapevole da parte del consumatore, unprovvedimento del Ministro dello sviluppoeconomico (sentite le autorità competentie gli stakeholders) ha previsto il «contrattobase» di assicurazione obbligatoria dellaresponsabilità civile derivante dalla circo-lazione dei veicoli a motore e dei natanti,contenente le clausole minime necessarieai fini dell’adempimento dell’obbligo dilegge, e articolato secondo classi di meritoe tipologie di assicurato. La norma prevedeche siano evidenziati anche casi di riduzionedel premio e di ampliamento della coper-tura applicabili allo stesso «contratto base».

Offerta via webCiascuna impresa di assicurazione deter-mina liberamente il prezzo del «contrattobase» e delle ulteriori garanzie e clausolee ha l’obbligo di formulare l’offerta al con-sumatore via web sul proprio sito internet,

o mediante link ad altre società del stessogruppo, ferma restando la libertà di offrireseparatamente qualunque tipologia di ga-ranzia aggiuntiva o diverso servizio assi-curativo. L’offerta deve essere redatta sumodello elettronico standard predispostodal Ministero dello sviluppo economico,sentita l’IVASS, in modo che ciascun con-sumatore possa ottenere - ferma restandola separata evidenza delle singole voci dicosto - un unico prezzo complessivo annuosecondo le condizioni indicate e le ulterioriclausole selezionate.

Il provvedimento in itinereLo schema di provvedimento sul contrattobase, trasmesso al Consiglio di Stato è, at-tualmente, in fase istruttoria in esito alla for-mulazione di un parere interlocutorio del-l’Organo consultivo, al quale il Ministero staprovvedendo a dare riscontro. Nel contempo,gli Uffici competenti hanno avviato i lavoriper la definizione del cd. modello elettronico(necessario all’offerta web obbligatoria delprodotto base, da parte di tutte le imprese),coinvolgendo gli operatori e le associazionidi rappresentanza, nonché l’IVASS.

Home insurance e accessoweb in aree riservateI titolari delle polizze assicurative possonoaccedere all’area riservata del sito internetdella propria compagnia per consultare lecoperture in essere, le condizioni contrat-tuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti ele relative scadenze e per le polizze vita ivalori di riscatto e le valorizzazioni ag-giornate. (cfr provvedimento IVASS in pub-blica consultazione n. 2/2013)

Sito web IvassNell’ambito delle proprie funzioni istituzio-nali l’IVASS, anche mediante internet, ga-rantisce un’adeguata informazione ai con-sumatori sulle misure di liberalizzazionedel settore e assicura all’interno della re-lazione annuale, un’esauriente valutazionedel loro impatto economico-finanziario etecnologico-organizzativo. n

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Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-vertito con modificazioni in legge 25 marzo2012, n. 27, attraverso la revisione del si-stema di vigilanza assicurativa, recata daldecreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertitocon modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.35, concludendo con il decreto legge 18 ot-tobre 2012, n. 179, convertito con modifica-zioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Riferimenti normativi

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La legge 14 gennaio 2013, n. 4, pub-blicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26gennaio 2013, n. 22, disciplina le pro-

fessioni non organizzate in ordini o collegi,allo scopo di tutelare i consumatori, pro-muovere la conoscibilità e garantire la tra-sparenza del mercato dei servizi profes-sionali.

Quali professioni?La legge, in vigore dal 10 febbraio, coin-volge tutte quelle professioni, definite comeattività economiche anche organizzate,volte alla prestazione di servizi o di operea favore di terzi, esercitate abitualmente eprevalentemente mediante lavoro intellet-tuale, che però non risultano riservate perlegge a soggetti iscritti in albi o elenchi.Sono altresì escluse le professioni sanitariee le attività e i mestieri artigianali, com-merciali e di pubblico esercizio disciplinatida specifiche normative.

Il contestoLa legge corona un lungo periodo di di-scussione, sia in campo sociale che nelleaule parlamentari, sull’opportunità di af-fiancare (o addirittura sostituire) al tradi-zionale sistema di regolazione delle pro-fessioni, basato sugli ordini professionalisotto un controllo pubblico, un diverso si-stema che, sull’esempio del mondo anglo-sassone, riconoscesse un particolare ruoloalle associazioni dei professionisti, senzanel contempo prevedere l’iscrizione obbli-gatoria alle stesse per l’esercizio delle at-tività.Dopo vari tentativi infruttuosi, caratterizzatianche da iniziative ambiziose ma rivelatesi

impossibili da attuare, quale l’inserimentoin una riforma generale delle professioni,si è arrivati all’approvazione della legge4/2013, che ha raccolto un ampio consensonel Parlamento, al di là degli schieramentipolitici.

Tavolo di lavoroIl testo finale, sebbene frutto di moltepliciemendamenti presentati in sede Parla-mentare, riflette alcuni dei temi emersi neltavolo di lavoro tenuto presso il Diparti-mento Impresa ed Internazionalizzazionedel Ministero Sviluppo Economico, che haraccolto rappresentanti di tutte le parti in-teressate.In particolare, sono stati ripresi argomentilegati alla tutela del consumatore, con op-

LAVORO

La riforma delle professioni non organizzatedi Emilio Rossillo

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portuni riferimenti al codice del consumo,e alla promozione della certificazione diqualità dei professionisti, basata sullenorme tecniche elaborate da UNI (l’entenazionale Italiano di unificazione), con ilcontributo degli operatori, dei consumatorie delle Amministrazioni, e rilasciata da or-ganismi di valutazione della conformità ac-creditati da ACCREDIA (l’ente italiano di ac-creditamento).

Il ruolo della associazioni professionaliNello stesso tempo, viene previsto uno spe-cifico ruolo per le associazioni professio-nali, descritte dall’art.2 della legge.Le associazioni professionali in particolare:u non hanno vincoli di rappresentanza

esclusiva (ad esempio, possono esisterepiù associazioni per la stessa attivitàprofessionale) nè scopo di lucro;

u hanno il fine di valorizzare le compe-tenze degli associati e garantire il ri-spetto delle regole deontologiche, peragevolare la scelta e la tutela degliutenti nel rispetto delle regole sullaconcorrenza;

u garantiscono, attraverso i loro statuti ele loro clausole associative, trasparenzadelle attività e degli assetti associativi,dialettica democratica tra gli associati,osservanza dei principi deontologici eduna struttura organizzativa adeguataalle finalità dell’associazione;

u promuovono la formazione permanentedei propri iscritti e adottano un codicedi condotta (ex art. 27 bis del Codice delConsumo);

u vigilano sulla condotta professionale deiloro associati e stabiliscono le sanzioniderivanti dalla violazione del codice dicondotta.

L’elenco delle associazioniprofessionaliLa legge, all’art.2, c.7, prevede che sia pub-blicato sul sito web del Ministero SviluppoEconomico un elenco delle associazioniprofessionali che dichiarano di possederele caratteristiche previste dallo stesso art.2,nonché dagli artt. 4 e 5, conformandosiquindi alle finalità che la legge rimette alleassociazioni, anche per consentire agliutenti e agli stessi professionisti la cono-scenza di elementi utili sugli organismi che,tra gli altri, riuniscono gli operatori delmercato dei servizi professionali.

Il marchio di qualitàLe associazioni possono anche autorizzarei propri iscritti ad utilizzare il riferimentoall’iscrizione all’associazione come mar-chio/attestato di qualità dei propri servizi(a determinate condizioni). In tal caso de-vono possedere ulteriori requisiti, indivi-duati dagli artt. 4 e 5 della legge.Le associazioni inserite nell’elenco, quindi,sono chiamate ad un’azione di attuazionedelle finalità della legge e a un particolareimpegno nei confronti dei consumatori edei professionisti.Si sottolinea che l’elenco ha una finalitàesclusivamente informativa e non un valoredi graduatoria o di rilascio di giudizi di affi-dabilità da parte del ministero dello Svi-luppo eronomico.

L’elenco in cifreAlla fine del mese di aprile 2013 è statapubblicata sul sito web del Ministero laprima versione dell’elenco, che comprende(alla data del 22 luglio) 19 associazioni, dicui 15 hanno autorizzato i loro iscritti, ouna parte di essi, ad utilizzare il riferimentoall’iscrizione come attestato di qualità deiservizi.L’elenco è in continuo aggiornamento. Al-tre dichiarazioni sono state presentate, enello stesso tempo gli uffici ministerialisono spesso chiamati a fornire risposte aquesiti di operatori ed associazioni inte-ressate. n

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Per consultare l’elenco delle associazioniprofessionali è possibile collegarsi al sitoweb del Ministero, all’indirizzowww.mise.gov.it

Per saperne di più

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La Commissione europea ha svilup-pato un nuovo strumento per soste-nere le autorità nazionali nel rag-

giungimento di una comune comprensionee un’applicazione uniforme della direttivasulle pratiche commerciali sleali.

La Banca Dati giuridicahttps://webgate.ec.europa.eu/ucp/ è unostrumento completo che raccoglie e dà ac-cesso al pubblico alle leggi nazionali di re-cepimento della direttiva, la giurispru-denza, le decisioni amministrative, iriferimenti alla letteratura giuridica ed al-

tri materiali rilevanti. Consente di confron-tare le decisioni e la giurisprudenza nazio-nale di tutti gli Stati membri.Anche se non può considerarsi ancoracompleta ed è in corso di aggiornamento,la Commissione prevede meccanismi di ag-giornamento continui d’intesa con le Auto-rità competenti degli Stati membri.

Prime valutazioniLo scorso marzo 2013 è stata adottata laprima Relazione sul funzionamento dellaDirettiva 2005/29/CE sulle pratiche com-merciale sleali tra imprese e consumatori

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BANCA DATI GIURIDICA

Pratiche commerciali slealidi Anastasia Crudele

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per rafforzare l’applicazione e garantireun’applicazione coerente con una Comu-nicazione della Commissione europea(COM (2013)138).

Le azioni di contenimentoGrazie alla Direttiva le autorità nazionalisono state in grado di contenere una vastagamma di pratiche commerciali sleali,come fornire informazioni non veritiere aiconsumatori o utilizzare tecniche di mar-keting aggressive in grado di influenzarele loro scelte. Il quadro giuridico si sta dimostrandoadatto a valutare la congruità delle nuovepratiche on-line che si stanno sviluppandoin parallelo con l’evoluzione delle tecnichedi vendita pubblicitaria. Tuttavia, è emersala necessità di ulteriori sforzi di applica-zione che dovrebbero essere compiuti per

garantire un elevato livello di tutela dei con-sumatori, a livello nazionale, ma in parti-colare a livello transfrontaliero.

I settori a rischioL’indagine della Commissione ha rivelatoche, in settori come:u viaggi e trasporti u servizi finanziariu digitale e on-line u beni immobilisono stati trovati maggiori danni e perditedi opportunità per i consumatori, là dove ilpotenziale di crescita del mercato unico èpiù alto.EnforcementLa Commissione ha pertanto annunciatol’intenzione di rafforzare l’applicazionedelle norme per aumentare la fiducia deicittadini verso lo shopping nel mercato in-terno europeo attraverso le seguentiazioni:u rafforzare l’efficienza della rete euro-

pea di protezione dei consumatori econtinuare a promuovere azioni coordi-nate di esecuzione (“Sweep”)

u assistere gli Stati membri nell’applica-zione efficace della direttiva con lineeguida e la condivisione di best practice

u sviluppare indicatori di enforcement perrilevare carenze e fallimenti che richie-dono un intervento ulteriore di indaginee/o di correzione

u organizzare workshops tematici rego-lari tra autorità nazionali e corsi di for-mazione per autorità e giudici. n

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 che modificala direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(“Direttiva sulle Pratiche Commerciali Sleali”)Relazione di accompagnamento (COM(2013)139)http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_it.pdfLa pagina web www.isitfair.eu contiene informazioni pratiche per i consumatori su come con-trollare se sono caduti vittima di una pratica commerciale sleale e come ottenere aiuto.Misure nazionali di recepimento (Italia)http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/transposition_laws_italy.pdf

Normativa

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Lo scorso marzo sono divenuti opera-tivi due decreti ministeriali che ri-guardano i prezzi dei carburanti. Due

decreti che, in attuazione di leggi diverse eagendo su aspetti diversi (la visibilità instrada e la pubblicazione on-line deiprezzi), condividono lo stesso scopo: ren-dere più facilmente leggibili e comparabilii prezzi dei carburanti per i consumatori,al fine di consentire una scelta di riforni-mento più consapevole e stimolare di con-seguenza la concorrenza tra punti vendita.

I provvedimenti in dettaglioLe nuove norme riguardano rispettiva-mente:u l’attuazione dell’articolo 19 del DL

1/2012 riguardo alla cartellonisticastradale di esposizione dei prezzi

u il completamento dell’attuazione dell’ar-ticolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99(misure per la conoscibilità dei prezzi deicarburanti) circa l’obbligo di comunica-zione dei prezzi dei carburanti al mini-stero dello Sviluppo economico a fini dipubblicazione on-line.

La visibilità dei prezzi nel mondo “fisico”Il DM 17 gennaio 2013 (pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 25 marzo 2013, n. 71)è stato adottato ai sensi del DL 1/2012 cheindividuava i criteri per l’attuazione dellavisibilità dei prezzi dei carburanti dallacarreggiata indicata nel Codice del Con-sumo (art.15 comma5).

Cosa cambia con le nuove norme?Le nuove norme si applicano ai punti venditadi carburanti per autotrazione su tutto il ter-ritorio nazionale, (non si applicano viceversa

ai c.d. benzacartelloni ovvero quegli stru-menti di informazione sui prezzi dei carbu-ranti posti in genere lungo le autostrade).Alcuni elementi principali sono:u nella logica di esposizione dei prezzi non

più sotto forma di sconti, si espone ilprezzo effettivamente praticato. Inoltre,in base alle indicazioni della legge de-lega, è il prezzo relativo all’erogazioneself-service, il prezzo di riferimento dibase, mentre il prezzo della modalità dirifornimento servita è indicato come dif-ferenziale in aumento, esplicitandoquindi il valore del servizio. È importanteprecisare che la finalità della norma nonè quella di eliminare la possibilità dicampagne promozionali o di fidelizza-zione, ma di far sì che la pubblicizzazionedi queste consenta al consumatore di ef-fettuare un vero confronto tra il prezzopraticato e il prezzo scontato;

u l’uniformità di esposizione dei prezzi, intermini di ordine dei prodotti e precisa-mente nella successione gasolio, ben-zina, GPL e metano;

u l’esposizione dei prezzi in euro perlitro (euro per chilogrammo per il me-tano) con i millesimi di euro meno evi-denti (in formato apice o pedice, o conminor risalto cromatico o di luminosità;

u la chiarezza di esposizione dei prezzi edelle modalità di servizio cui fanno ri-ferimento (modalità servita, self-ser-vice) che devono essere visivamentedistinti (separazione dei cartelli).

Tempi di adeguamentoLa tempistica per adeguarsi a queste nuoveregole risponde alle esigenze di:

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Cartelloni dei prezzi dei carburanti più chiari per gli automobilisti di Orietta Maizza

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u informazione trasparente e omogeneaper i consumatori;

u tempi necessari per i responsabili degliimpianti di effettuare la sostituzione/in-stallazione di nuova cartellonistica(oneri che non solo di natura econo-mica, ma anche di acquisizione di auto-rizzazioni all’installazione di nuovacartellonistica, dato che in questo set-tore intervengono importanti fattori disicurezza stradale).

Il calendario prevede queste scadenze:u dal 9 aprile è scattato l’obbligo di

esporre i prezzi senza indicazioni sottoforma di sconti

u dal 24 maggio è diventata obbligatorial’esposizione dei prezzi con minore evi-denza della terza cifra decimale (e cioèin formato apice, pedice o con minorerisalto cromatico o luminoso)

u dal 23 giugno è necessario esporre iprezzi secondo l’ordine dall’alto verso ilbasso: gasolio, benzina, GPL, metanoed esporre i prezzi del servito su cartel-loni facilmente distinguibili da quelli delself-service.

u per tutti i nuovi impianti (o per tutta lanuova cartellonistica volontaria) ci sidovrà adeguare da subito a tutte le

nuove indicazioni, mentre termini piùlunghi e sostenibili sono stati introdottiper gli impianti esistenti in cui perl’adeguamento completo alle norme deldecreto sia necessario procedere allasostituzione della cartellonistica esi-stente, l’obbligo decorre dal 25 marzo2014 (ed in particolare per gli impiantiesistenti per i quali la cartellonisticafosse stata installata/sostituita nei 24mesi precedenti, l’obbligo scatterà dal25 marzo 2015).

Cartelloni dei prezzi dei carburantiInfine, la cartellonistica all’interno dellearee di servizio dovrà essere coerente,nelle modalità espositive, con quella visibiledalla carreggiata. In particolare, i prezzi ri-portati all’interno dovranno essere quellieffettivamente praticati, ovvero non si dovràindicare il prezzo del servito come diffe-renza in aumento (come quelle visibili dallacarreggiata), ma si indicherà per esteso -in particolare in prossimità degli erogatori- il prezzo praticato segnalando la modalitàdi servizio.

Prezzi più chiari per gli automobilistiDa un punto di vista pratico, l’adozione dellenuova misure richiederà, come già detto,ancora del tempo per una totale coperturasul territorio, ma l’importante è che lastrada sia tracciata verso una chiarezza dicomunicazione, che sebbene perfettibile,possa aiutare i consumatori a fare meglio iloro conti e dall’altro lato a mettere in evi-denza i punti vendita nei quali il valore ag-giunto del servizio sia effettivamente diqualità. n

Una corretta informazionee una maggiore trasparenza per

favorire un consumo consapevoledel cittadino consumatore.

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Con l’altro decreto, il DM 17 gennaio2013 (pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale del 15 marzo 2013, n. 63) si è

invece completata l’attuazione dell’art. 51della legge 23 luglio 2009, n. 99 riguardantel’obbligo di comunicazione dei prezzi al mi-nistero dello Sviluppo economico per la loropubblicazione.

Comunicazione dei prezzidi tutti gli impianti stradaliGià da febbraio 2011 l’obbligo in questioneera in vigore per gli impianti autostradali edi questo si era parlato anche nel numero12 di Mercato&Consumatori del Dicembre2011, anticipandone la successiva esten-sione. Da aprile di quest’anno si è avviatol’ampliamento dell’obbligo agli impianti sullarestante rete stradale, dopo che nell’ottobre

scorso è andato a regime il nuovo sistemainformatico a supporto del servizio.

I tempi di adeguamentoAnche in questo caso si è optato per unagraduale estensione dell’obbligo che ri-guarda in una prima fase gli impianti sullestrade statali con priorità per i carburantieco-sostenibili (GPL e metano dal 19 aprilescorso) e le forme di vendita più convenienti(self-service durante l’orario di aperturadal 18 giugno) e a regime per tutti gli im-pianti sulle strade statali dal 18 luglio.L’ultima fase riguarderà l’estensione a tuttigli altri impianti, a decorrere dal 16 set-tembre prossimo, data dalla quale a pre-scindere dalla localizzazione dovranno es-sere comunicati i prezzi di tutte le tipologiedi carburante erogate.

Trasparenza dei prezziÈ importante sottolineare che l’obbligo dicomunicazione di cui si parla è stretta-mente collegato alla pubblicazione, infattila finalità della norma è quella di rendereconsultabili on-line da parte dei consu-matori i prezzi comunicati.

Il sito webInfatti, dal sito dell’Osservaprezzi carbu-ranti (accessibile all’indirizzo https://carburanti.mise.gov.it) i consumatori possonoconsultare i prezzi praticati dai singoli puntivendita utilizzando strumenti di ricercasemplici, basati su chiavi geografiche (Re-gione, provincia), tipologia di carburante otratta autostradale, o attraverso meccani-smi più avanzati quali la ricerca per per-corso.

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PREZZI CARBURANTI 2.0

Sistemi tecnologici e informazione on-line di Orietta Maizza

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Geolocalizzazione dell’impiantoI consumatori possono visualizzare la lo-calizzazione geografica dell’impianto e, lad-dove il gestore abbia inserito tali informa-zioni (volontarie e non obbligatorie), anchela presenza nel punto vendita di servizi ag-giuntivi disponibili.Inoltre, i prezzi pubblicati sono corredatidalla data dell’ultimo aggiornamento.

Frequenza di comunicazione del prezzoÈ importante specificare che, attualmente,in base ai decreti attuativi dell’articolo 51,la comunicazione dei prezzi è obbligatoriaoltre che al momento dell’avvio dell’ob-bligo, in talune circostanze specifiche chesono: ogni qual volta il prezzo aumenti (ela comunicazione deve essere effettuataalmeno al momento dell’applicazione delnuovo prezzo) e, in assenza di variazioni inaumento, entro l’ottavo giorno dall’ultimacomunicazione.

Rispetto delle regoleCiò significa che, attualmente, recandosiin un punto vendita un consumatore puòtrovare eventualmente un prezzo difformeda quello riscontrato sul sito, ma solo inquanto inferiore e non superiore a quellovisualizzato. In caso contrario, il gestore è sanzionabileda parte del Comune (ed il consumatorepuò segnalare al Comune competente l’ir-regolarità) ai sensi dell’art. 22 del decretolegislativo 114/98 come previsto dallostesso articolo 51 della legge 99/2009, cosìcome è sanzionabile con le stesse moda-lità il gestore che ometta di comunicare ilprezzo.

Lo scenarioSe da un lato, l’ideale sarebbe quello di averel’esatta fotografia on-line del mondo reale,dall’altro lato bisogna comprendere che, an-corché non sia un onere complesso, la co-

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municazione del prezzo investe comunqueil gestore di un adempimento. Per questaragione, al fine di trovare un punto di incontrotra le esigenze di informazione tempestiva ela minore onerosità di aggiornamento perl’obbligo di comunicazione è stata previstala tempistica illustrata in modo da garantireun’informazione sufficientemente aggiornatae comunque senza sorprese “spiacevoli”.

Cosa si trova suhttps://carburanti.mise.gov.itAttualmente l’estensione dell’obbligo è inpieno svolgimento e a metà luglio risultanoregistrati più di 5.000 impianti (fino amarzo, quando è stato pubblicato il nuovodecreto e hanno iniziato a registrarsi ancheagli altri, solo quelli autostradali eranocirca 480) dei quali più di 4.000 comunicanoi prezzi e sono pertanto già visibili ai con-sumatori. Molti gestori - quelli che verosimilmenteritengono di avere prezzi più competitivi -hanno iniziato a comunicare i prezzi anchesu base volontaria.

Informazione on-lineQuando il processo di completamentodelle registrazioni sarà giunto al termine

e la panoramica sui prezzi comunicatisarà quindi attendibile, le informazioniraccolte potranno anche costituire nonsolo un riferimento per i singoli consu-matori (che fin da ora possono consul-tarlo), ma anche un’importante base in-formativa sul settore della distribuzionedei carburanti.

Le innovazioni contenute nel nuovosistema di raccolta e pubblicazionedei prezzi dei carburantiL’obbligo di comunicazione dei prezzi al mi-nistero dello Sviluppo economico in capoai gestori è espressamente finalizzato allapubblicazione on-line, l’infrastruttura in-formatica è pertanto una componente im-portante di questo adempimento. Dopo unprimo prototipo, utilizzato per la gestionedelle comunicazioni degli impianti auto-stradali, il Ministero, in collaborazione conUnioncamere e con l’assistenza tecnica diInfoCamere, ha realizzato una versioneevoluta della piattaforma per la raccolta ela pubblicazione dei prezzi che fa leva sualcuni fattori qualificanti.Il sito accessibile dall’indirizzo https://carburanti.mise.gov.it presenta un versanteper la ricerca e la consultazione dei prezzi

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ad accesso libero per tutti (in specie per iconsumatori) ed uno ad accesso registratoper i gestori.

Area riservata ai gestori Dopo la registrazione al sito, i gestori pos-sono configurare le loro aree di servizio ei loro impianti, comunicano i prezzi inmodo sicuro e riservato e comunicanoeventuali variazioni (es. variazioni nellagestione di impianti, cessazione ecc.). Inol-tre, i gestori possono delegare i loro colla-boratori ad operare col sistema. Tutte queste procedure sono interamenteon-line, basate su form di interazione intempo reale e completamente demateria-lizzate (senza più carta). Il processo in digi-tale, dunque, facilita i rapporti tra le pub-bliche amministrazioni e le imprese (cosìcome previsto dall’articolo 5-bis del Codicedell’amministrazione digitale).

Imprese in digitaleLe imprese che gestiscono distributori dicarburanti possono accreditarsi al sito av-valendosi dell’identificazione tramite ca-sella di Posta Elettronica Certificata (siricorda che il possesso di una casella PECper le imprese è già in vigore da tempoper le società e i professionisti è diventataobbligatoria anche per le imprese indivi-duali dal 30 giugno di quest’anno) oppurepossono accedere tramite la Carta nazio-nale dei servizi (o in futuro tramite laCarta d’identità elettronica). Ci si avvia,infatti, ad utilizzare esclusivamente il ca-nale informatico per gestire i rapporti conle PA.

Collegamento con il Registrodelle ImpreseUna non piccola innovazione del sistemariguarda il collegamento con il Registrodelle imprese: i gestori non devono fornirealcuna informazione sulla loro impresa,in quanto il sistema già dal momentodell’accreditamento interroga il Registrodelle imprese consentendo l’autentica-zione del legale rappresentate.

Inoltre, le informazioni sull’impresa ven-gono acquisite in Osservaprezzi carburantisemplicemente cliccando su un “bottone”sullo schermo.

Una PA digitaleTutto ciò semplifica quindi in modo evidentela procedura, seguendo le indicazioni di“buona amministrazione digitale” che sta-bilisce di non chiedere due volte informa-zioni ai cittadini o alle imprese, quandoqueste siano già in possesso dell’ammini-strazione (superate le autocertificazioni, leintegrazioni tra banche dati consentono lavera semplificazione e la possibilità disfruttare le c.d. fonti autentiche di infor-mazioni).

In arrivo la APPSenza entrare nel dettaglio del funziona-mento del sistema, altro aspetto interes-sante è il parallelo avvio di strumenti al-ternativi e complementari per far sì che lacomunicazione dei prezzi diventi semprepiù semplice e automatizzata. Per questo, oltre allo sviluppo imminentedi App per smartphone che consentirannoai consumatori di consultare i prezzi, maanche ai gestori di trasmetterli, sono giàoperativi meccanismi basati sulla trasmis-sione massiva dei prezzi per quei casi(compagnie petrolifere o retisti per gli im-pianti a gestione diretta) di gestione di unnumero elevato di impianti sulla base di si-stemi informativi centralizzati, nonché sistanno sviluppando convenzioni con sog-getti terzi (come per le concessionarie au-tostradali per gli impianti in autostrada)che fungono da collettori di prezzi che sem-plificano la trasmissione dei prezzi. Infine il Ministero fornisce, alle imprese in-teressate, comprese le imprese di svilupposoftware, le specifiche per l’integrazione difunzioni di trasmissione automatica deiprezzi all’interno di software gestionali, cosìda rendere veramente automatica la co-municazione dei prezzi ed in tempo realerispetto all’impostazione dei prezzi allapompa. n

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Con l’inizio dell’estate aumentano, inprimo luogo da parte delle associa-zioni dei consumatori, i segnali d’al-

larme sui prezzi e, in particolare, sui prezzidei carburanti e dei trasporti, su cui siconcentra l’interesse in relazione alla mag-giore mobilità connessa ai flussi turisticiper l’inizio delle ferie, ma anche sui prezzidei prodotti alimentari e in particolare suiprezzi dell’ortofrutta, maggiormente espo-sti ad oscillazioni stagionali.

Segnali di attenzione e allarmismiLe associazioni fanno il loro mestiere di se-gnalazione, ciascuna con il proprio metodoe secondo il proprio “carattere”, e tali se-gnali d’allarme trovano particolare spaziosulla stampa, peraltro come ogni annoanche per la contemporanea riduzione dinotizie di maggior rilievo politico o econo-mico, e diventano oggetto anche di qualcheatto di sindacato ispettivo parlamentare(interrogazioni, interpellanze). I dati dichiarati (qualche volta “strillati”)non sempre corrispondono agli effettivi li-velli ed incrementi dei prezzi e, come inogni comunicazione pubblica non scienti-fica, riguardano spesso solo gli aspetti fun-zionali al messaggio che si vuol dare.

Cosa fa il Garante prezzi?In questo contesto, presi per buoni dati econseguenti allarmi, non sono pochi quelliche si chiedono cosa fa al riguardo Misterprezzi, il Garante per la sorveglianza deiprezzi.La domanda, naturalmente, esige da partemia una risposta di metodo e di merito, cuinon intendo sottrarmi.

Monitoraggio e informazioneai cittadiniQuanto al metodo, dando per scontato chesiano già noti i limiti (e le potenzialità) dellecompetenze e dei poteri propri di tale fi-gura istituzionale(si veda la riguardo il nu-mero di questa rivista di Dicembre 2012, incui tali aspetti sono stati già illustrati anchein termini programmatici) voglio eviden-ziare, innanzitutto, che come Garante cercoappunto di “fare” monitoraggio e conse-guente informazione ai consumatori, piùche di “comunicare” quello che faccio o cheintendo fare.

Dove informarsiIl sito dell’Osservatorio prezzi del Mini-stero dello Sviluppo economico (pubblica eaggiorna costantemente i dati di esito ditale attività di monitoraggio, a beneficio deiconsumatori e di un’informazione inte-grata e stabile che consenta agli stessi diesercitare al meglio il loro ruolo di attorisul mercato (e quando possibile di rispar-miare) attraverso scelte di acquisto consa-pevoli.Naturalmente anche in queste ultime set-timane ho avuto modo più volte di riferiregli esiti di tale monitoraggio sia al MinistroZanonato sia, in relazione alle rispettivedeleghe, ai Sottosegretari Vicari e De Vin-centi, che sono prontamente intervenuti inmodo sinergico con le opportune attività dichiarimento e comunicazione pubblica e inqualche caso anche con iniziative di con-fronto con le imprese interessate.Quanto al merito la risposta deve esserenecessariamente più articolata e com-plessa.

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SORVEGLIANZA PREZZI

Gli aumenti di prezzo estivi:cosa fa il Garante?di Gianfrancesco Vecchio

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Il trend del periodo estivoIl livello generale dei prezzi ha registratoa giugno un incremento dell’1,2% secondoi dati ISTAT. È la variazione tendenzialeannua, quella congiunturale mensile èdello 0,3%. Stiamo parlando di incrementimolto al di sotto del passato. Per trovareincrementi tendenziali che si collocavanosotto al 2% dobbiamo tornare al 2010. Unleggero rialzo tra maggio e giugno è un fat-tore ricorrente: lo stesso fenomeno è avve-nuto in ciascuno degli ultimi tre anni (nel2011 passato da 2,6% a 2,7%, nel 2012 da3,2% a 3,3% quest’anno da 1,1% a 1,2%).

I beni energeticiQuesta limitata accelerazione dei prezzi èimputabile quest’anno soprattutto ai benienergetici non regolamentati che cresconosu base mensile dello 0,5%, pur conti-nuando però a diminuire su base tenden-ziale (sebbene soltanto dell’1,8% rispettoalla diminuzione tendenziale del 4,8% delmese precedente).

La tendenzaI dati ricavati dalle attività di monitoraggiosvolte anche a supporto del Garante dal-l’Osservatorio costituito presso la Dire-zione generale mercato, concorrenza,consumatore, vigilanza e normativa tecnicanon sono naturalmente diversi e daglistessi non emergono particolari indicazioniche facciano ipotizzare generalizzati feno-meni speculativi o distorsioni del mercatoin atto.

Gli incrementi di prezzo più significativiNon si tratta, quindi, di aumenti generaliz-zati e particolarmente allarmanti, ma l’at-tenzione deve restare molto alta poiché leanalisi, sempre di fonte ISTAT, concentratesui prodotti a maggior frequenza di acqui-sto o sugli acquisti tipici delle fasce di po-polazione con minor reddito, evidenzianocomunque incrementi più significativi,mentre l’attuale fase di crisi economicarende insostenibile per le famiglie (e perl’economia in generale) ogni aumento di

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prezzi ed ogni ulteriore attacco alla loro ca-pacità di consumo.

I carburantiQuanto al prezzo dei carburanti, è giusto enormale che l’attenzione agli aumenti siaancora più alta considerato che il livello dibase dei relativi prezzi al consumo, tenutoconto della rilevante incidenza della fisca-lità, è già molto elevato, e comunque piùelevato che nella maggior parte degli altriPaesi europei e considerato soprattuttoche tali aumenti incidono su un bene fon-damentale per la mobilità dei cittadini e, ri-flettendosi sui costi dei trasporti, possonocontribuire a determinare effetti inflazioni-stici anche per altre merci.

Un focus sui carburanti sempre in attoL’Osservatorio prezzi e il Garante hanno,pertanto, proseguito e rafforzato la lorotradizionale attività di monitoraggio. Dai dati rilevati risulta effettivamente unacrescita sia dei prezzi internazionali (conqualche differenza fra le diverse tipologiedi petrolio greggio e di prodotti raffinati),sia dei prezzi alla pompa in Italia, ma nonvi sono segnali di fenomeni speculativi na-zionali, essendo anzi abbastanza contenutirispetto all’anno precedente sia il differen-ziale con i prezzi dell’area euro al nettodelle imposte sia il cosiddetto marginelordo rispetto alle quotazioni internazionalidei prodotti raffinati.

Lo “stacco” e il margine lordoIl cosiddetto “stacco”, relativo alla diffe-renza fra il prezzo Italia e le corrispondentirilevazioni degli altri Paese dell’area euro,e il margine lordo, relativo alla differenzafra le stime dei prezzi internazionali utiliz-zati e le stime del prezzo medio alla pompaal netto delle imposte, infatti, si collocanoal disotto della media dell’esercizio prece-dente. In altre parole i prezzi dei carburanti nonstanno aumentando in Italia più che neglialtri Paesi dell’area Euro e le imprese in-teressate non sembra stiano approfittando

degli aumenti per lucrare guadagni ingiu-stificati o comunque superiori a quelli nor-malmente realizzati nel settore. Non emergono particolari indicazioni chefacciano ipotizzare fenomeni speculativi odi distorsione del mercato in atto, bensìprevalentemente fenomeni contingenti diaumento del prezzo alla pompa presumi-bilmente connessi alla parimenti contin-gente situazione del mercato internazionaledei prodotti petroliferi greggi e finiti (ivicompresi gli effetti della crisi in Egitto), alleoscillazioni del cambio euro-dollaro, all’an-damento stagionale della domanda.

Eccessivi allarmiNon è quindi utile ai consumatori che chiinterviene in merito faccia “allarmismo”,né è opportuno prefigurare scenari inesi-stenti di aumenti interni completamentescollegati dall’andamento dei mercati in-ternazionali o continuare periodicamente aparlare di prezzi della benzina tendenti aidue euro (soglia superata solo da uno o dueimpianti autostradali), con affermazioni ec-cessive che rischiano di determinare ac-quiescenza ad un’aspettativa di ulterioreincremento di prezzo favorendone l’autoav-veramento.

Dare spinta alla liberalizzazioneRestano naturalmente tutti da approfondire iproblemi complessi dell’affidabilità delle rile-vazioni di prezzo internazionali su cui si ba-sano tali confronti e restano comunque daaffrontare i problemi di ristrutturazionedella nostra rete distributiva e di introdu-zione di ulteriori elementi di liberalizzazionee concorrenza, che possano determinare undefinitivo superamento del residuo gap diprezzo che continua comunque a separarcidalle medie europee e dai Paesi in cui in cui icosti dei carburanti sono comunque minori.

Importante ruolo degli stakeholdersResta inoltre fondamentale richiedere atutti gli operatori del settore il massimodegli sforzi possibili per contenere tale in-cremento dei prezzi ed operare le oppor-

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tune riduzioni di prezzo senza indugio nonappena ve ne siano le condizioni di mer-cato, per evitare ulteriori aumenti e soprat-tutto per evitare anche singoli possibiliepisodi di speculazione in prossimità deimomenti di punta della mobilità prevedibiliin questa fase in cui iniziano per molte fa-miglie più o meno brevi periodi di vacanzeestive. Uno sforzo che vada anche al di là di mericalcoli economici non è solo nell’interessepubblico, ma nell’interesse di medio lungoperiodo degli stessi operatori del settore,nella misura in cui sia funzionale anchealla buona immagine del settore stesso eda contrastare, nella sostanza e non solo aparole, allarmi e critiche ritenute eccessivee sbagliate ed ad aumentare la fiducia deiconsumatori, che è elemento indispensa-bile per una necessaria ripresa dei con-sumi.

Trasparenza e comunicazione dei prezziNella stessa ottica di miglioramento dellafiducia del consumatore, ma anche di mi-

glioramento degli strumenti per una suadifesa attiva sul mercato, si collocano leiniziative del Ministero in materia di traspa-renza e comunicazione dei prezzi (sull’ap-posito sito - https://carburanti.mise.gov.it- sono già attualmente pubblicati e costan-temente aggiornati i prezzi di circa 4700 im-pianti di distribuzione), che sempre piùpossono consentire al consumatore di indi-viduare soluzioni maggiormente compati-bili con la propria capacità di spesa e dieffettuare comunque scelte consapevoli sulmercato rispetto al rapporto prezzo - qua-lità del servizio e di fargli percepire quantoil mercato in realtà si stia già lentamenteaprendo ad una più vivace concorrenza conprezzi e servizi significativamente differen-ziati.

Settore alimentareAnaloghe considerazioni possono almenoin parte farsi relativamente ai prezzi deiprodotti ortofrutticoli, che pure richiedonouna particolare attenzione, come tutti iprodotti alimentari, in quanto componente

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fondamentale della spesa delle famiglie,con una maggiore incidenza degli aumentidi prezzo considerato che gli altri consumisono più flessibili e si contraggono in mi-sura maggiore.In questo settore gli aumenti dei prezzi divendita al consumatore finale sono effetti-vamente molto rilevanti, soprattutto per laverdura, ma anche per la frutta. Sui pro-dotti freschi e non lavorati, è innegabile checi sia un impatto negativo delle condizioniclimatiche di una primavera e di un iniziodell’estate che hanno generato non solo ri-tardi nelle produzioni, ma anche danni allestesse con riduzione delle quantità offertee qualità inferiore. Anche la possibilitàastratta di limitate speculazioni e di esten-sioni ingiustificate degli aumenti a prodottie settori che non hanno subito tale impattostagionale è in questo caso più elevata e,conseguentemente, maggiore è la neces-sità di una costante analisi di filiera, tuttorain corso.

Strumenti per il consumatoreAnche in questo caso, tuttavia, il consuma-tore può almeno in parte difendersi utiliz-zando al meglio le informazioni presentisul sito dell’Osservatorio del Ministero e sualtri siti istituzionali relativamente ai prezziminimi e massimi rilevati per le singole ti-pologie di prodotti agricoli. A fronte di rin-cari massicci su alcune tipologie di verdureo frutta certamente è possibile orientarsiverso tipologie che stanno diventando “piùdi stagione” per le quali le variazioni con-giunturali cominciano ad indicare una di-minuzione o una stabilità di quotazioni(fagiolini, melanzane, peperoni, cetrioli)così come i meloni ad esempio.

Il trend dei mercati all’ingrossoAnche sui mercati all’ingrosso sono state re-gistrati aumenti notevoli a causa dell’in-fluenza delle condizioni meteorologichesulla produzione (fino anche al 300% sul ra-dicchio rosso tondo rispetto all’anno scorso,

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ma decisamente più contenuto per i fagiolini,+13,2%, o le melanzane, +6,7% ), ma in ge-nerale le indagini sulle aspettative degli ope-ratori del settore rilevate a giugno (indagineInfomercati-BMTI sulle aspettative deglioperatori, presentata presso INDIS-Union-camere il 2 luglio 2013) testimoniano unorientamento verso un contenimento di talirialzi o di stabilità. La ripresa auspicabile dicondizioni meteorologiche consone alla sta-gione dovrebbe quindi riportare più sottocontrollo i prezzi delle varietà ortofrutticole.

Prodotti alimentari e bevande analcolicheIn generale poi, andando a guardare i datiper divisione di spesa di fonte ISTAT, lavoce “prodotti alimentari e bevande anal-coliche” è aumentata a giugno su base ten-denziale del 2,8% (ma tra maggio 2013 emaggio 2012 l’incremento era superiore,pari al 3,1%), così come era superiore l’in-cremento congiunturale di maggio pari allo0,8% rispetto allo 0,6% di giugno: ciò a te-stimonianza del fatto che comunque siamoin una fase discendente dell’inflazione.

Trasporti via mareRelativamente ai prezzi dei trasporti marit-timi, vi è sicuramente un aumento su basemensile (giugno rispetto a maggio) supe-riore al 10% (+13,1% rispetto a maggio), mal’ISTAT sottolinea anche la diminuzioneannua su base tendenziale dell’1,9%. Inol-tre diversi interventi dovrebbero già aver av-viato correttivi, quali ad esempio il Tavolo suitraghetti per la Sardegna aperto dal Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti e lesanzioni dell’Autorità garante per la concor-renza e per il mercato sempre relative aitraghetti per la Sardegna.

I pacchetti vacanze in alta stagioneInfine, anche relativamente ad un altroprodotto a maggior frequenza “stagionale”,come i Pacchetti per le vacanze, si regi-strano aumenti dell’8,8%, di cui: u quelli nazionali aumentano del 12,8%

rispetto a maggio e del 4% su baseannua tendenziale.

u mentre i pacchetti vacanza internazio-nale aumentano del 6,9% rispetto amaggio e del 3,8% su base tendenziale.

L’aumento di giugnoQuindi, sia per i trasporti marittimi sia peri pacchetti vacanza il dato congiunturale digiugno risente di dinamiche stagionali chene spiegano, almeno in parte, la dinamicain aumento. Mentre per i primi, però, si re-gistra una flessione rispetto a giugno 2012,per i secondi, sempre rispetto a giugno2012, si registra un aumento evidenziandoquindi tensioni inflazionistiche (seppur li-mitate), in questo caso non ascrivibili a fat-tori stagionali (dal momento che siconfrontano i prezzi del medesimo mese,seppur di anni diversi).

Il contesto del mercatoQuello che comunque in tutti i casi bisognatener presente da parte di tutti, è che nonsiamo in un regime di prezzi amministratie che non si tratta di valutare se gli au-menti di prezzo sono “illegittimi”, ma dianalizzare fenomeni di mercato complessiper ricavarne informazioni utili ai compor-tamenti di acquisto dei consumatori ed alleiniziative delle autorità competenti e - soloove dovessero emergere incongruenza talida far ipotizzare fenomeni di cartello (ipo-tesi come già detto recentemente formu-lata dall’Antitrust proprio per i prezzi deitrasporti marittimi) - per formulare moti-vate ed argomentate segnalazioni all’Auto-rità garante della concorrenza e delmercato, unica autorità competente ad in-tervenire in questa materia.

Il Ministero e il Garante continueranno,quindi, nelle loro attività di rilevazione edanalisi con l’attenzione dovuta, e a tal fine,le segnalazioni dei singoli consumatori edelle loro associazioni sono essenziali,mentre trarre conclusioni affrettate puòessere in alcuni casi controproducente ri-spetto all’esigenza di individuare in ognicircostanza i possibili margini utili di inter-vento. n

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DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69

Disposizioni urgentiper il rilancio dell’economia(GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)Selezione degli articoli di maggiore interesse

Rafforzamento del Fondo di garanziaper le piccole e medie imprese

1. Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sonoadottate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,specifiche disposizioni volte a:a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte dellepiccole e medie imprese, anche tramite:1. l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e del-l’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteridi valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garan-zia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolodi coefficiente di rischio;2. l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della mi-sura massima di copertura del Fondo fino all’ottanta percento dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferi-mento alle “operazioni di anticipazione di credito, senzacessione dello stesso, verso imprese che vantano creditinei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “opera-zioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi” di cui,rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limitistabiliti nei medesimi articoli;3. la semplificazione delle procedure e delle modalità dipresentazione delle richieste attraverso un maggior ricorsoa modalità telematiche di accesso e di gestione della ga-ranzia;4. misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei van-taggi della garanzia pubblica alle piccole e medie impresebeneficiarie dell’intervento;b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle opera-zioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, esclu-

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dendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie giàdeliberate dai soggetti finanziatori alla data di presenta-zione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse nonsiano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizionedella garanzia da parte del Fondo.

2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di caratteregenerale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro del-l’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dellosviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia edelle finanze.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, è soppresso l’ultimo periodo.

5. Il comma 10-sexies dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ot-tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente,all’articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011,le parole: “nonché alle grandi imprese limitatamente ai solifinanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depo-siti e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui al-l’articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 2011, n. 106” sono soppresse.

Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impiantie attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistemaproduttivo, le piccole e medie imprese, come individuatedalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissionedel 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e aicontributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche medianteoperazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti eattrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione dicui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costi-tuito, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4-bis, deldecreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestioneseparata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l’importomassimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massimadi 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati

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per un valore massimo complessivo non superiore a 2 mi-lioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche fra-zionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamentipossono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibiliindividuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppoeconomico concede un contributo, rapportato agli interessicalcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misuramassima e con le modalità stabilite con il decreto di cui alcomma 5. L’erogazione del predetto contributo è effettuatain più quote determinate con il medesimo decreto. I con-tributi sono concessi nel rispetto della disciplina comuni-taria applicabile e, comunque, nei limiti dell’autorizzazionedi spesa di cui al comma 8.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-biliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cuial presente articolo, la misura massima di cui al comma 4e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le re-lative attività di controllo nonché le modalità di raccordocon il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolopuò essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanziaper le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nellamisura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare delfinanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-nanze sono disciplinate priorità di accesso e modalitàsemplificate di concessione della garanzia del Fondo suipredetti finanziamenti.

7. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente arti-colo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Mini-stero dell’economia e delle finanze, l’Associazione BancariaItaliana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una opiù convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, perla definizione, in particolare: a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banchedel plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediantemeccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzodelle risorse;b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del cre-dito in garanzia per l’utilizzo da parte delle banche dellaprovvista di scopo di cui al comma 2;c) delle attività informative, di monitoraggio e rendiconta-zione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, conmodalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

8. L’importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 èdi 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle ri-

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sorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili consuccessivi provvedimenti legislativi, fino al limite mas-simo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitorag-gio sull’andamento dei finanziamenti effettuato dallaCassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestral-mente al Ministero dello sviluppo economico ed al Mini-stero dell’economia e delle finanze. Per far fronte aglioneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alcomma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro perl’anno 2014, di 21 milioni di euro per l’anno 2015, di 35milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,di 17 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di europer l’anno 2021.

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Norme in materia di concorrenza nel mercatodel gas naturale e nei carburanti

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio2000, n.164, come modificato dall’articolo 7, comma 1, deldecreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole “Per glistessi clienti vulnerabili” sono sostituite dalle seguenti “Peri soli clienti domestici”.

2. Per le gare d’ambito di cui al primo periodo di applicazione,i termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dellosviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da in-tendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti talitermini, la Regione con competenza sull’ambito, avvia laprocedura di gara attraverso la nomina di un commissarioad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto le-gislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministrodello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agliambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dellostesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a sca-dere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quat-tro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cuiall’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nominadella stazione appaltante comunque a data non anterioreal 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegatoin cui non è presente il capoluogo di provincia, la designa-zione della stazione appaltante di cui all’articolo 2, comma1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 no-vembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata deidue terzi dei comuni appartenenti all’ambito che rappre-

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sentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell’am-bito, come risultanti dai dati di riferimento per la forma-zione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministerodello sviluppo economico.

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui alcomma 2 senza che la Regione competente abbia proce-duto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dellosviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dareavvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispet-tato i termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministrodello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, comemodificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cuiall’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello svi-luppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spet-tanti a seguito della gara, sono versati dal concessionariosubentrante, con modalità stabilite dall’Autorità per l’ener-gia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassaconguaglio per il settore elettrico per essere destinati allariduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corri-spondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre icosti degli enti locali e delle imprese il Ministero dello svi-luppo economico può emanare linee guida su criteri e mo-dalità operative per la valutazione del valore di rimborsodegli impianti di distribuzione del gas naturale, in confor-mità con l’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di di-stribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l’uso delmetano e dell’energia elettrica per autotrazione nelle areecon scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale car-burante, il fondo per la razionalizzazione della rete di di-stribuzione dei carburanti di cui all’articolo 6 del decretolegislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche allaerogazione di contributi per la chiusura e contestuale tra-sformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidiin impianti di distribuzione esclusiva di metano per auto-trazione, secondo le modalità definite con i decreti del Mi-nistro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto2003.

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Imprese miste per lo sviluppo

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.49, è sostituito dal seguente: “1. A valere sul Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 6 e con le stesse procedure, pos-sono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolatiper assicurare il finanziamento della quota di capitale di ri-schio, anche in forma anticipata, per la costituzione di im-prese miste. Possono altresì essere concessi creditiagevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioniinternazionali, affinché finanzino imprese miste da realiz-zarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altreforme di agevolazione identificate dal CIPE che promuo-vano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del me-desimo Fondo può essere destinata alla costituzione di unFondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di cre-dito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitaledalle imprese italiane nelle imprese miste”.

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Accelerazione nell’utilizzazionedei fondi strutturali europei

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordi-namento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole diogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioniuniversitarie, le Camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali,le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affaridi competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anchenon aventi natura provvedimentale relativi alle attività inqualsiasi modo connesse all’utilizzazione dei fondi struttu-rali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale ealla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con imedesimi fondi.

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordina-mento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazionedei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi struttu-rali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti,relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, ola Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozionedi atti di competenza degli enti territoriali, possono inter-venire in via di sussidiarietà, sostituendosi all’ente inadem-piente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 delpresente articolo.

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3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversifondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelleprocedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degliinterventi di cui al comma 2, riguardanti la programma-zione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi alfine di individuare le inadempienze e accertarne le even-tuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verifica-tisi.

4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadem-pienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma3, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria com-petenza, comunicano all’ente territoriale inadempiente imotivi di ritardo nell’attuazione dei programmi, progetti einterventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative edatti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempimento,entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l’ammi-nistrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate,adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticitàriscontrate, eventualmente sostituendosi all’ente inadem-piente attraverso la nomina di uno o più commissari adacta.

5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietàdell’Unione Europea per gli interventi di emergenza sonoaccreditate al Fondo di rotazione previsto dall’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell’econo-mia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di ri-spettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate perle emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle am-ministrazioni competenti, fermo il ruolo dell’organismo re-sponsabile dell’attuazione dell’Accordo sottoscritto in sedeeuropea.

Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminalidi comunicazione alle interfacce della rete pubblica

1. L’offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e nonrichiede la identificazione personale degli utilizzatori. Restafermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità delcollegamento (MAC address).

2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non asso-ciata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce tratta-mento di dati personali e non richiede adempimentigiuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituiscel’attività commerciale prevalente del gestore, non trovanoapplicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005,n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio2005, n. 155.

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3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono appor-tate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 2 è soppresso; b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Ildecreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23maggio 1992, n. 314, è abrogato”.

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Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

1. All’articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma3-ter è aggiunto il seguente: “3-quater. All’atto della richiesta del do-cumento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richie-dere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indi-care la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministrodell’interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio deldomicilio digitale all’atto di richiesta del documento unificato”. 2. Dall’applicazione della disposizione di cui al comma 1 non de-rivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Misure per favorire la realizzazionedel Fascicolo sanitario elettronico

1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole “Il FSE è istituito dalle regionie province autonome”, sono inserite le seguenti “entro il 31dicembre 2014”;

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b) al comma 6, le parole “senza l’utilizzo dei dati identifica-tivi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE”sono sostituite dalle seguenti “senza l’utilizzo dei dati iden-tificativi degli assistiti presenti nel FSE”;c) al comma 15, dopo le parole “dei servizi da queste ero-gate” sono inserite le seguenti”, ovvero avvalersi dell’infra-struttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloudcomputing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cuial comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digi-tale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell’arti-colo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi: “15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province au-tonome presentano all’Agenzia per l’Italia digitale il pianodi progetto per la realizzazione del FSE. 15-ter. L’Agenziaper l’Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalleregioni nell’ambito dei rispettivi piani cura la progettazionee la realizzazione dell’infrastruttura centrale per il FSE dicui al comma 15. 15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale eil Ministero della salute operano congiuntamente, per leparti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progettopresentati dalle regioni e province autonome per la realiz-zazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri sta-biliti dal decreto di cui al comma 7;b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regionie province autonome, conformemente ai piani di progettoapprovati. 15-quinquies. Per la realizzazione dell’infrastrut-tura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata unaspesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su baseannua con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-nanze su proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale”.

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Disposizioni urgenti per il rilancio della nauticada diporto e del turismo nautico

1. All’articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 lu-glio 2005, n. 171, dopo le parole: “di cui al comma 1” sonoinserite le seguenti: “, di durata complessiva non superiorea quaranta giorni,” e le parole “sempreché di importo nonsuperiore a 30.000 euro annui” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse ele lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: “c) euro 870per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d)euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20metri;”.

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Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

1. La pubblica amministrazione procedente o quella respon-sabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter,della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanzadel termine di conclusione del procedimento amministra-tivo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l’ob-bligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzioqualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’inte-ressato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, unasomma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decor-renza dalla data di scadenza del termine del procedimento,comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azio-nare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis,della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale disette giorni dalla scadenza del termine di conclusione delprocedimento. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter,della medesima legge individuano a tal fine il responsabiledel potere sostitutivo.

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3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo nonemani il provvedimento nel termine o non liquidi l’inden-nizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso aisensi dell’articolo 117 del codice del processo amministra-tivo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone ipresupposti, dell’articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all’articolo 117, può proporsi, congiun-tamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per otte-nere l’indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattatacon rito camerale e decisa con sentenza in forma sempli-ficata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridottoalla metà e confluisce nel capitolo di cui all’articolo 37,comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in re-lazione all’inammissibilità o alla manifesta infondatezzadell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice,con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ri-corrente a pagare in favore del resistente una somma dadue volte a quattro volte il contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione ècomunicata, a cura della Segreteria del giudice che l’ha pro-nunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestionesulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionaledella Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, non-ché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendentipubblici interessati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle in-formazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell’arti-colo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fattamenzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalitàe dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il sog-getto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questoassegnati per la conclusione del procedimento.

9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo ilcomma 1 è aggiunto il seguente: “2. Fatto salvo quantoprevisto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di si-lenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inos-servanza del termine di conclusione del procedimento adistanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronun-ziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per ilmero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilitedalla legge o, sulla base della legge, da un regolamentoemanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o dacorrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal ri-sarcimento”.

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10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in viasperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, ai procedimenti ammi-nistrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di im-presa iniziati successivamente alla detta data di entrata invigore.

11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolorestano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio diciascuna amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e sulla base del monito-raggio relativo alla sua applicazione, con regolamentoemanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pub-blica amministrazione e la semplificazione, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Confe-renza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodula-zione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativiesclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente ar-ticolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dalquale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anchegradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi daquelli individuati al comma 10.

Data unica di efficacia degli obblighi

1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministerialifissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighiamministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vi-gore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di ce-lerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessitàdi dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea.Il presente comma si applica agli atti amministrativi a ca-rattere generale delle amministrazioni dello Stato, deglienti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto le-gislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intendequalunque adempimento, comportante raccolta, elabora-zione, trasmissione, conservazione e produzione di infor-mazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti neiconfronti della pubblica amministrazione.

3. All’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il responsabiledella trasparenza delle amministrazioni competenti pubblicasul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delledate di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdottie lo comunica tempestivamente al Dipartimento della fun-

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zione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su basetemporale in un’apposita sezione del sito istituzionale.L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazionedelle sanzioni di cui all’articolo 46”.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, con uno o più decreti del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica am-ministrazione e la semplificazione, sono determinate lemodalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorreredal 2 luglio 2013.

Semplificazioni in materia edilizia

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6,del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decretosono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le pa-role: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola “antisi-smica” sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti alripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati odemoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia pos-sibile accertarne la preesistente consistenza. Rimanefermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoliai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e suc-cessive modificazioni, gli interventi di demolizione e rico-struzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati odemoliti costituiscono interventi di ristrutturazione ediliziasoltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edifi-cio preesistente.»; b) all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse; c) all’articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: “della sa-goma,” sono soppresse; dopo le parole «comportino mu-tamenti della destinazione d’uso» sono aggiunte leseguenti: «, nonché gli interventi che comportino modifi-cazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli aisensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e suc-cessive modificazioni». d) all’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 8, è sostituito dal seguente: “8. Decorso inutil-mente il termine per l’adozione del provvedimento conclu-sivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbiaopposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di

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costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi icasi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici oculturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui alcomma 9.”;2) il comma 9 è sostituito dal seguente:«9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottopo-sto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il terminedi cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto diassenso, il procedimento è concluso con l’adozione di unprovvedimento espresso e si applica quanto previsto dal-l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, even-tualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il te-mine per l’adozione del provvedimento finale, la domandadi rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Ilresponsabile del procedimento trasmette al richiedente ilprovvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinquegiorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazionidi cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottopostia vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42 e successive modificazioni.»; 3) il comma 10 è abrogato; e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alteranola sagoma dell’edificio» sono aggiunte le seguenti: « qua-lora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni»;f) dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente: «Art. 23-bis.(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata diinizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori) - 1.Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazionecertificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della se-gnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unicodi provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, co-munque denominati, necessari per l’intervento edilizio, opresentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di as-senso contestualmente alla segnalazione. Lo sportellounico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenutaacquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengonoacquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, siapplica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo ar-ticolo. 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazionecertificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione ditutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessariper l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai la-vori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello

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unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di as-senso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anchealla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6,comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comun-que denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio. 4. All’interno delle zone omogenee A di cui al decreto mini-steriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti se-condo l’eventuale diversa denominazione adottata dalleleggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi dicostruire ai quali è applicabile la segnalazione certificatad’inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispettoall’edificio preesistente o già assentito, i lavori non possonoin ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giornidalla data di presentazione della segnalazione.»;g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,purché funzionalmente autonomi, qualora siano state rea-lizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria re-lative all’intero intervento edilizio e siano state completatele parti comuni relative al singolo edificio o singola porzionedella costruzione;b) per singole unità immobiliari, purché siano completati leopere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere diurbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali ri-spetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. 4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parzialedi cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termineentro il quale l’opera deve essere completata ai sensi degliarticoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogatoper una sola volta di tre armi. Salvo diversa indicazionedelle leggi regionali, non si applicano le disposizioni del-l’articolo 25, comma 5-bis.»;h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:«5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensidel comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazionedella documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d),e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiara-zione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di unprofessionista abilitato, con la quale si attesta la conformitàdell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corre-data dalla seguente documentazione:a) richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportellounico provvede a trasmettere al catasto;b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta laconformità degli impianti installati negli edifici alle condi-zioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energeticovalutate secondo la normativa vigente.

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Articolo 31

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con leggele modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui alcomma 5-bis e per l’effettuazione dei controlli.». 2. All’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122,e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inseritoil seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si ap-plica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di per-tinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.». 3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa co-municazione del soggetto interessato, sono prorogati di dueanni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al-l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rila-sciati o comunque formatisi antecedentemente all’entratain vigore del presente decreto. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alledenunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate diinizio attività presentate entro lo stesso termine. 5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

Semplificazioni in materia di DURC

1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio2012, n. 94, le parole: «di cui all’articolo 1, comma 1175,della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» finoa: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituitedalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e pergli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il docu-mento unico di regolarità contributiva»; b) all’articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dalseguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni resenell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione ap-paltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regola-rità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario ea tutti i subappaltatori.».

3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipo-tesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in casodi ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del do-

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cumento unico di regolarità contributiva (DURC) che se-gnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più sog-getti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimisoggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decretodel Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengonodal certificato di pagamento l’importo corrispondente al-l’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le ina-dempienze accertate mediante il DURC è disposto daisoggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decretodel Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 diretta-mente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, neilavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggettidi cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumentiinformatici, il documento unico di regolarità contributiva(DURC) in corso di validità’: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alrequisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del de-creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;c) per la stipula del contratto;d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delleprestazioni relative a servizi e forniture;e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare ese-cuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazionedi regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rila-sciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture havalidità di centottanta giorni dalla data di emissione. I sog-getti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità,acquisito per l’ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del pre-sente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c)del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i sog-getti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono ilDURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalitàdi cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fattaeccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è inogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggettidi cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio il documento unico diregolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo

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ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione dicui all’articolo 118, comma 8, del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti alcomma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai finidella verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamentodevono essere corredati dal documento unico di regolaritàcontributiva (DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico diregolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei re-quisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti alrilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annulla-mento del documento già rilasciato, invitano l’interessato,mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzoper il tramite del consulente del lavoro nonché degli altrisoggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, a regolarizzare la propria posizione entro un terminenon superiore a quindici giorni, indicando analiticamentele cause della irregolarità.

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Soppressione certificazioni sanitarie

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal de-creto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 esuccessive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorve-glianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernentil’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro: a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4maggio 1925, n. 653; 2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cuial regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamentodi cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 4) all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402; b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificatodi idoneità per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30dicembre 1956, n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17 otto-bre 1967, n. 977, e successive modificazioni; c) certificato medico comprovante la sana costituzione fi-sica per i farmacisti, di cui: 1) all’articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamentodi cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui alregio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21agosto 1971, n. 1275; d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblicoimpiego, di cui: 1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unicodelle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati ci-vili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decretodel Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio1994, n. 487; 4) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presi-dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 5) all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presi-dente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; e) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestrodi sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge8 marzo 1991, n. 81.

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2. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modi-ficazioni. a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificatimedici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovareche essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impedi-scano l’esercizio professionale della farmacia e da malattiecontagiose in atto che rendano pericoloso l’eserciziostesso» sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazionidevono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti:«La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina dicui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successivemodificazioni, non trovano applicazione le disposizioni con-cernenti l’obbligo della seguente certificazione attestantel’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazionirelative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27,primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regiodecreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorietà delcertificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui al-l’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicem-bre 1957, n. 1293.

5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono sop-presse.

6. La lettera e) del comma 1, dell’articolo 5 della legge 21 no-vembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la letterae) del comma 1 dell’articolo 2, della legge 22 luglio 1997,n. 276, sono abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

(...omissis...) dall’articolo 43 a 86.

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Direttore generaleGianfrancesco Vecchio

Divisione I - Affari generali, personale e [email protected]

Divisione II - Affari giuridici e [email protected]

Divisione III - [email protected]

Divisione IV - Promozione della [email protected]

Divisione V - Monitoraggio dei [email protected]

Divisione VI - Servizi e [email protected]

Divisione VII - Statistiche sul commercioe sul [email protected]

Divisione VIII - Servizi [email protected]

Divisione IX - Politiche comunitarieed [email protected]

Divisione X - Cooperazione amministrativae punto di contatto [email protected]

Divisione XI - Politiche normativeper i [email protected]

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatorie utenti (Cncu)[email protected]

Divisione XIII - Progetti per i consumatori(reggente)[email protected]

Divisione XIV - Rapporti istituzionaliper la gestione tecnica, organismi notificatie sistemi di [email protected]

Divisione XV - Strumenti di misurae metalli [email protected]

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei [email protected]

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei [email protected]

Divisione XVIII - Normativa [email protected]

Divisione XIX - Manifestazioni a [email protected]

Divisione XX - Società fiduciarie e di [email protected]

Divisione XXI - Registro [email protected]

Divisione XXII - Sistema [email protected]

Segreteria06.4705.5500 - 530906.4821.706

e-mail:[email protected]

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

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In meno di due mesi dal suo insediamento, il Governo Letta,con il decreto del fare (Decreto legge 21 giugno 2013, n.69),ha individuato il percorso per una prospettiva di crescitaconcreta del paese, puntando sulla tutela dei giovani, deicittadini e delle imprese. I primi passi dell’esecutivo hannoimpegnato l’attuale Premier nel completamento delle ini-ziative avviate dal Governo tecnico per garantire l’uscitadell’Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.Il focus di questo numero di Mercato&Consumatori pre-senta in sintesi le misure del decreto del fare più signifi-cative in materia di sviluppo economico, agevolazioni percittadini e imprese, modernizzazione della PA e agenda di-gitale, unitamente alle previsioni del disegno di legge sullesemplificazioni.

Registrazione al tribunale di Roman. 334 del 6 ottobre 2009

Editore Ministerodello Sviluppo EconomicoDipartimento per l’impresae l’internazionalizzazione

Direzione Generaleper il mercato, la concorrenza,il consumatore, la vigilanzae la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Romatel. 06.4705.5363 - 5586fax: 06.4821.702

[email protected]

www.mise.gov.it

Direttore responsabileGiuseppe Tripoli

Coordinatoredel Comitato OperativoGabriella Di Bella

Comitato OperativoEmanuela CappelloPaolo FrancisciGianfranco NittiSilvia PetrucciUmberto Troiani

Impaginazione e stampaEurolit Srl - Roma

Collana onlineMercato&Consumatori