DECRETO 12 agosto 2011 - Attribuzione della denominazione ... · il Prof. Sergio Papalia, il Dr...

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dizione —Numero 1/2012 D.M 12/08/2011: Terza modifica al D. M. 31/1/2008 Premio Bogoni 2012 Novità editoriale L’importanza dell’Autocontrollo per la Vallicoltura NordAdriatica Normativa Comunitaria Normativa Nazionale Normativa Regionale DECRETO 12 agosto 2011 - Attribuzione della denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche. (GU n. 208 del 7-9-2011 ) 1 V Anno/ n. 14– 3ª Edizione —Numero 1/2012 Sommario: Ricordiamo che il decreto 31/1/2008 è stato presentato nel numero speciale del Notiziario Ittico n. 1 2008 e che la prima modifica al medesimo decreto: DM 5/3/2010 è stata presentata come proposta nello Speciale n. 1/2009. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo al- l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acqua- coltura; Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato; Visto il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, che si e' espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nella riunione del 23 giugno 2011; Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 2009 con il quale e' stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse com- merciale; Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 14 luglio 2011 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte al decreto del 31 gennaio 2008, come suc- cessivamente modificato ed integrato; Decreta: Art. 1 E' attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'e- lenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra e modifica l'elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, come successivamente modificato e integrato dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010 Art. 2 Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore. Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commer- ciali di cui all'elenco allegato al presente decreto. Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denomi- nazioni conformi al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integra- zioni e' consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi . Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il gior- no successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 agosto 2011 - Il Ministro: Romano Allegato Distribuito in cartaceo in Area Vasta (ASL di Bologna, Ferrara e Imola) e in formato elettronico presso i Servizi Veterinari e SIAN di tutte le AUSL nazionali e gli OSA del Settore Ittico AUSL BOLOGNA Dipartimento di Sanità Pubblica Direttore Fausto Francia U.O. Sanità Pubblica Veterinaria Area IPCAOA Direttore Franco Santachiara Notiziario Ittico Coordinamento Scientifico Alfredo Mengoli Coord. Redazione e Progetto grafico Rosa Domina Stampa Centro Stampa Aziendale 4 5 6 8 13 22

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dizione —Numero 1/2012

D.M 12/08/2011: Terza modifica al D. M. 31/1/2008

Premio Bogoni 2012

Novità editoriale

L’importanza dell’Autocontrollo per la Vallicoltura NordAdriatica

Normativa Comunitaria

Normativa Nazionale

Normativa Regionale

DECRETO 12 agosto 2011 - Attribuzione della denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche. (GU n. 208 del 7-9-2011 )

1

V Anno/ n. 14– 3ª Edizione —Numero 1/2012

Sommario:

Ricordiamo che il decreto 31/1/2008 è stato presentato nel numero speciale del Notiziario Ittico n. 1 2008 e che la prima modifica al medesimo decreto: DM 5/3/2010 è stata presentata come proposta nello Speciale n. 1/2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo al-l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acqua-coltura; Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008 come successivamente modificato e integrato; Visto il parere del gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, che si e' espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nella riunione del 23 giugno 2011; Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 2009 con il quale e' stato ricostituito il gruppo di lavoro sulle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse com-merciale; Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 14 luglio 2011 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alle modifiche ed integrazioni proposte al decreto del 31 gennaio 2008, come suc-cessivamente modificato ed integrato;

Decreta: Art. 1 E' attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'e-lenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra e modifica l'elenco allegato al decreto ministeriale del 31 gennaio 2008, come successivamente modificato e integrato dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010 Art. 2 Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore. Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commer-ciali di cui all'elenco allegato al presente decreto. Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denomi-nazioni conformi al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integra-zioni e' consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi . Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il gior-no successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 agosto 2011 - Il Ministro: Romano Allegato

Distribuito in cartaceo in Area Vasta (ASL di Bologna, Ferrara e Imola)

e in formato elettronico presso i Servizi Veterinari e SIAN di tutte le

AUSL nazionali e gli OSA del Settore Ittico

AUSL BOLOGNA Dipartimento di Sanità Pubblica

Direttore Fausto Francia

U.O. Sanità Pubblica Veterinaria Area IPCAOA

Direttore Franco Santachiara

Notiziario Ittico Coordinamento Scientifico Alfredo Mengoli Coord. Redazione e Progetto grafico Rosa Domina Stampa Centro Stampa Aziendale

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Rathgeb, ad Abano Terme (Padova) ed è consistita nella consegna di una statua in bronzo rappresentante una vacca

con vitello donata dalla famiglia Bogoni a ricordo dell’artista scomparso.

Con immenso piacere comunichiamo che quest’anno il premio Gino Bogoni, premio nazionale alla carrie-

ra medico veterinaria è stato assegnato al collega Renato Malandra, direttore sanitario del mercato itti-

co di Milano. La premiazione si è svolta il 21 settembre 2012 all’interno della maestosa Villa Bassi

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Il premio è organizzato tutti gli anni dalla collaborazione fra l’ ASL di Padova, il Comune di Abano terme e un Comitato

Scientifico, [composto da tre membri fondatori, Il Dr Adriano Cestrone, Direttore Generale dell’ ASL 16 di Padova, il Dr

Oscar Magello, il Dr Maurizio Crema, Veterinari Dirigenti dell’ASL 16, e da quattro garanti scientifici,

il Prof. Sergio Papalia, il Dr Aldo Grasselli, il Dr Aldo Vezzoni e il Dr Massimo Baroni

(quale vincitore della precedente edizione)].

La redazione di questo notiziario ittico esprime le proprie felicitazioni

a Renato Malandra, che nel nostro settore non ha bisogno di nessuna

presentazione, ma esprime anche congratulazioni al Comitato scienti-

fico di questo premio, per aver saputo assegnare con grande saggez-

za e obiettività questo premio, sia in questa che nelle passate edizio-

ni, alle persone che realmente in campo ottengono il riconoscimento

di tutti, non solo di un Comitato scientifico.

Segue pag. successiva

Premio Bogoni 2012 a Renato Malandra

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E direi che l’assegnazione del premio a Renato Malandra va esattamente in questa direzione, perché Renato è conosciu-

to in tutt’Italia per la sua attività didattico-scientifica e rappresenta per tutti coloro che operano nel settore ittico un

sicuro riferimento e guida nell’ambito di questa materia e in particolare del riconoscimento delle specie ittiche. Al dottor

Malandra viene riconosciuta da tutti la grande professionalità unita ad una altrettanta grande umanità, che ha reso il

Mercato Ittico all’Ingrosso di Milano una vera scuola pratica per tanti veterinari soprattutto pubblici , ma non solo, desi-

derosi di approfondire questo settore.

Gli altri veterinari che in passato hanno ottenuto il riconoscimento Gino Bodoni, sono stati: nel 2003 Dr Guido Guidi, nel

2004 Dr.ssa Alessandra Fondati, nel 2005 Dr Cesare Galli, nel 2006 Dr Aldo Vezzoni, nel 2007 Prof. Stefano Cinotti, nel

2008 Dr.ssa Ilaria Capua, nel 2009 Dr Paolo Dalla Villa, nel 2010 Dr Alberto Laddomada e nel 2011 Dr Massimo Baroni.

La stesura del libro è basata su un’ ampia analisi della letteratura esistente sull’argomento a livello internazionale e sui risultati delle ricerche sperimentali svolte presso le le Università di Udine, Padova e Firenze. Questo libro è di facile lettura, ben organizzato e ricco di informazioni per gli allevatori, studenti degli istituti agrari e universitari, tecnici e acquariofili. Incluse nel libro, ci sono diverse foto che illustrano in manie-ra esaustiva le diverse fasi di allevamento, riproduzione e controllo delle principali malattie. Il contenuto del libro può essere diviso in tre parti: la prima riguarda l’ecologia, la biologia,

l’anatomia e la classificazione delle principali specie di gamberi d’acqua dolce; la seconda parte illustra le principali tecniche di allevamento dei gamberi, il miglioramento genetico e le recenti acquisizioni sulle patologie; la terza ed ultima parte è di carattere economico e riguarda la gestione delle aziende astacicole.

Dr. Pier Antonio Salvador

Presidente Associazione Pescicoltori Italiani

News — Novità editoriale “I Crostacei” edito da Aracne Roma

Cap. 1 I Crostacei: anatomia ed ecologia Francesca Gherardi

Cap. 2 Richiami di anatomia e fisiologia riproduttiva dei gamberi d’acqua dolce Edo D’Agaro

Cap. 3 L’allevamento dei gamberi d’acqua dolce Edo D’Agaro

Cap. 4 Indagini genetiche sui gamberi di acqua dolce Edo D’Agaro

Cap. 5 L’allevamento dei Crostacei “peneidi” Rodolfo Ballestrazzi, Giulio Fait

Cap. 6 L’allevamento delle “moeche” Alfredo Mengoli, Rodolfo Ballestrazzi

Cap. 7 Patologie dei gamberi d’acqua salata e salmastra Francesco Quaglio,

Niccolò Vendramin, Amedeo Manfrin

Cap. 8 Patologie dei gamberi d’acqua dolce Francesco Quaglio,

Niccolò Vendramin, Amedeo Manfrin

Cap. 9 I Crostacei, i mercati ittici all’ingrosso, il controllo sanitario ufficiale. Riflessioni.

Paolo Antonetti

Cap. 10 Riconoscimento sistematico delle principali specie di Crostacei d’interesse

commerciale e principali frodi di sostituzione. Alfredo Mengoli , Rodolfo Ballestrazzi

Cap. 11 Marketing della filiera dei Crostacei Federico Nassivera

Cap. 12 Normativa di settore (aggiornata a gennaio 2012) Mengoli Alfredo

Il presente testo è una delle poche fonti di informazioni (in lingua italiana) redatta con un approccio multi-disciplinare e completa di tutti gli aspetti dell’allevamento, riproduzione, controllo sanitario e commercializzazione dei gamberi d’acqua dolce e dei crostacei marini. I trattati di Tomas Huxley, 1879, Jaques Arrignon, 1991 e David Holdich, 2002 pur essendo in parte ancora validi e interessanti, purtroppo, non sono più in stampa e sono, quindi consultabi-li solo in alcune biblioteche pubbliche o private.

Nell’ultimo decennio sono state, inoltre, realizzate in tutto il mondo nuove ricerche che hanno in parte modificato e aggiornato le tecniche utilizzate nell’allevamento dei gamberi di acqua dolce.

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‘L’importanza dell’autocontrollo per la vallicoltura Nord adriatica’ Estratto dalla tesi di specializzazione della Dr.ssa Sara Gisella Omodeo  

La vallicoltura Nord Adriatica 

 Sotto la guida europea, gli enti regionali favoriscono lo stanziamento di fondi SFOP (Strumento Finanziario di Orien-tamento della Pesca) per le attività di tipo tradizionale e, in particolare, per la cosiddetta ‘filiera corta’, che mette in contatto diretto il produttore con il consumatore finale. Questo, in ragione di un più facile controllo delle produzioni e della tracciabilità dei prodotti. Detto ciò si può affermare che la vallicoltura è una tipologia di allevamento ittico che rispecchia tutti questi requisiti. E’,infatti, un allevamento tradizionale nel bacino del Mediterraneo e la gestione Nord adriatica ha raggiunto livelli di organizzazione tali da riscuotere interesse mondiale. Infatti, i sistemi vallivi Nord adriatici sono frutto dell’applicazione di competenze tecniche integrate che permettono la gestione e l’autocontrollo di un tipo di allevamento in cui è deter-minante il legame con l’ambiente naturale. La vallicoltura, inoltre, è una filiera corta e ricade nella produzione primaria (Reg. CE 178/2002); è un tipo di alleva-mento che sfrutta fonti trofiche naturali ed è quindi ben integrato con l’ambiente circostante. I prodotti hanno caratte-ristiche organolettiche vicine a quelle dei pesci pescati in natura, in ragione del tipo di alimentazione, ma gli animali allevati in valle crescono in un ambiente controllato e la sicurezza per il consumatore è maggiore. Quindi la vallicoltura presenta buone potenzialità sul panorama locale ed europeo e può disporre d’incentivi pubblici che premiano la qualità dei suoi prodotti e l’ecocompatibilità dei sistemi produttivi. L’importanza dell’autocontrollo in vallicoltura Il pacchetto igiene, con il Reg. CE 852/2004, afferma che il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) è uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. Afferma, inoltre, che è opportuno che gli Stati membri incoraggino a livello di produzione primaria l’appli-cazione di tali principi. Ciò viene ribadito dal Reg. CE 853 che suggerisce agli allevatori di adottare un programma per la gestione dei rischi per la qualità (GRQ) basato sulle metodiche HACCP. In questo caso, trattandosi di animali vivi, non è corretto parlare di punti critici di controllo, definiti in modo quantitativo numerico, ma è meglio parlare di punti di attenzione particolare, definiti in modo qualitativo per sottolineare la flessibilità di giudizio che deve essere applicata alla variabilità biologica che caratterizza la realtà allevatoriale. I piani GRQ si articolano nei quattro settori di: Salute animale, Benessere animale, Sicurezza degli alimenti e Salute pubblica. Il Reg. CE 882/2004 afferma che i controlli eseguiti dalle Autorità Competenti negli stabilimenti devono av-venire sulla base della categorizzazione del rischio delle attività interessate e il Reg. CE 854 afferma che la natura e l’intensità dei controlli ufficiali deve essere basata sulla valutazione dei rischi. Questa valutazione considera anche il piano di autocontrollo aziendale, inclusa la produzione primaria. Salute animale Per quanto riguarda la salute animale bisogna instaurare un buon piano di biosicurezza che eviti l’ingresso e la diffu-sione dei patogeni. Questi possono entrare in allevamento tramite l’acqua di alimentazione dell’impianto, l’introduzio-ne di pesci nuovi, gli attrezzi contaminati, i mezzi di trasporto (che sono uno dei rischi maggiori per l’ingresso di pato-geni perché in genere non appartengono allo stabilimento e frequentano allevamenti diversi), i visitatori, gli uccelli. Va considerata la realtà territoriale perché patogeni presenti in natura possono essere veicolati in allevamento da pesci selvatici, reservoir d’infezione, o da uccelli ittiofagi. Bisogna informarsi su quali sono gli allevamenti ittici della zona e sul loro stato sanitario e bisogna considerare lo spostamento di personale e mezzi tra allevamenti diversi. Un buon piano di controllo sanitario comprende: adeguati requisiti strutturali, attrezzature dedicate per ogni settore, documentazioni e registri, formazione del personale. Infatti il piano di sicurezza sanitaria di un allevamento struttural-mente ineccepibile può crollare se il comportamento degli operatori è inappropriato. Benessere animale Il rispetto del benessere animale, oltre ad avere dei risvolti etici, ha anche un impatto produttivo: un buon livello di benessere animale porta all’aumento dell’incremento ponderale dei pesci e ad una migliore capacità di conversione dell’alimento. Migliorano le difese immunitarie e la qualità della carne; aumentano la shelf-life e la sicurezza micro-biologica del prodotto. Nel 1992 il Farm Animal Welfare Council ha stabilito le cinque libertà fondamentali degli ani-mali* e queste devono essere rispettate anche nel caso dei pesci che sono organismi senzienti. Ciò è possibile tramite una buona conoscenza della fisiologia e dell’etologia delle specie allevate e tramite un’ade-guata formazione del personale.

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L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sta lavorando per arricchire le conoscenze scientifiche e tec-niche per la gestione delle specie ittiche e in particolare si è pronunciata con pareri riguardanti lo stordimento e l’uc-cisione dei pesci. Ha affermato, a tal riguardo, che stordimento ed uccisione dei pesci per asfissia in ghiaccio non è un modo ‘umano’ di operare, tuttavia è il più praticato nella maggior parte dei Paesi europei. Sicurezza degli alimenti e Salute pubblica Il rischio residui è uno dei punti più delicati per la vallicoltura dal momento che questa si trova in ambienti di transizio-ne con acque dalle caratteristiche chimico-fisiche instabili. Ne siano esempio i metalli pesanti che hanno una tossici-tà variabile in relazione a durezza, pH ed ossigenazione dell’acqua. Le sostanze tossiche possono avere un effetto nocivo diretto sugli animali o possono alterarne le caratteristiche organolettiche per accumulo nelle loro carni. Al di sopra di determinate concentrazioni possono divenire un rischio per la salute del consumatore. Il pericolo di ingresso di sostanze tossiche e di patogeni in allevamento può essere ovviato con la presenza di bacini di lagunaggio dove avvengono processi di filtrazione e depurazione di natura meccanica (sedimentazione e chela-zione di ioni nel sedimento) e biologica (ad opera di batteri fitoplacton, organismi bentonici e macrofite). *Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione; Libertà da sfide ambientali; Libertà da malattie, lesioni ed impos-sibilità funzionali; Libertà di comportamento e da restrizioni interattive; Libertà da sofferenze mentali e fisiche L’impatto ambientale è, invece, uno dei punti forti della vallicoltura che esercita minori pressioni produttive sull’am-biente rispetto ad altre forme di allevamento. La vallicoltura è caratterizzata da un buon livello di biodiversità e inclu-de specie onnivore come il cefalo, a vantaggio dei flussi energetici alimentari. Inoltre, parte del trofismo degli animali deriva dall’ambiente naturale, con minore dispendio energetico e con minore inquinamento sia per il ridotto numero delle operazioni di alimentazione del pesce sia per il minore dispendio legato alle fasi di produzione e trasporto del mangime. Per quanto riguarda i rischi microbiologici per il consumatore, legati alla microflora dei prodotti marini, si può dire che i principali patogeni coinvolti sono Clostridium botulinum e Vibrionaceae, mentre gli altri patogeni derivano da conta-minazione umana delle acque con gli scarichi. Tuttavia, un buon piano di biosicurezza e un buon livello di igiene delle produzioni rende minimo il rischio di trasmis-sione di patogeni per i consumatori dei prodotti ittici di vallicoltura. Infatti, attualmente la normativa nazionale non prevede limiti microbiologici per i prodotti ittici freschi, anche se per-mane la responsabilità del produttore sulla salubrità dei propri prodotti. Quindi, il piano GRQ può stabilire i propri limi-ti microbiologici sulla base di dati bibliografici o con l’aiuto delle indicazioni delle Aziende Sanitarie Locali. Ultimo aspetto importante per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica è un efficace sistema di tracciabi-lità dei prodotti ossia la capacità di seguirli in maniera documentale lungo tutta la filiera produttiva. Per i prodotti ittici, registri e documenti devono fornire informazioni a proposito di: caratteristiche e provenienza del materiale biologico d’origine (riproduttori, uova,larve, avannotti); ubicazione dell’allevamento; modalità di allevamen-to; mezzi tecnici impiegati (alimenti,mangimi medicati, sanitizzanti, disinfettanti); fornitori dei mezzi tecnici; numero di lotto dei pesci dalle vasche alle cassette in cui viene suddiviso; quantità di pesce per lotto e informazioni riportate in etichetta; acquirenti. L’etichetta sull’imballaggio delle cassette deve riportare: denominazione commerciale del pesce e denominazione scientifica, più l’indicazione “allevato in Italia”.

Considerazioni finali L’applicazione di un programma GRQ da parte dei vallicoltori implica una migliore pianificazione delle attività di alle-vamento a garanzia della sicurezza alimentare e della trasparenza delle produzioni. Migliorano, così, i rapporti con le Autorità Competenti, le aziende e i consumatori finali. Inoltre, perché una direttiva CE venga recepita da uno Stato membro intercorrono in media 8 anni. Perciò si può pensare che il Reg. CE 853 sarà operativo intorno al 2012 e potrebbe essere utile per gli allevatori anticipare l’obbli-gatorietà dei piani GRQ. Va ricordato, inoltre, che al momento attuale la categorizzazione del rischio per una azienda considera vari aspetti tra cui la presenza, l’efficacia e il rispetto di un buon piano di autocontrollo. Questo vale anche per la produzione primaria e un buon piano di autocontrollo aziendale, naturalmente insieme ad altri fattori, permette di ridurre la frequenza e l’intensità dei controlli ufficiali per l’azienda. Dal punto di vista produttivo, un’azienda con un buon piano GRQ dimostrerà: un minore rischio d’ingresso e diffusio-ne dei patogeni; un aumento nella fertilità degli animali (per rispetto dei fabbisogni nutrizionale e del benessere, oltre che per riduzione delle variabili ambientali e dei patogeni); un migliore livello di difese immunitarie da parte dei pesci e migliori indici di conversione e redditività aziendale. I costi di personale di alimentazione e di farmaci saranno con-tenuti così come, di conseguenza, anche l’impatto ambientale e il rischio di residui nei prodotti. Tutto ciò porterà ad un miglioramento della qualità del prodotto e ad una maggiore stabilità produttiva.

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Aggiornamento Legislativo di settore: Normativa Comunitaria

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D.M. 10 novembre 2011—Controllo della commercializzazione ai sensi del REG. Ce 1224/2009 (Gazzetta Ufficia Italiana n. 304 del 31/12/2011) VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche”; VISTO il D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008”; VISTA la L. 14 luglio 1965, n. 963, recante “Disciplina della pesca marittima”, e s.s.m.m.i.i., nonché il relativo D.P.R. attuativo 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del “Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disci-plina della pesca marittima”; VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla “Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca maritti-ma”; VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”; VISTO il Reg. (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; VISTO il D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”; VISTO l’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai con-trolli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”; VISTO il Reg. (CE) n. 2065/01 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 104/00 del Consiglio per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacol-tura; VISTO il Reg. (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garan-tire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676-/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; VISTO in particolare il Titolo V del citato Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione” le cui norme impon-gono agli Stati di istituire un regime di controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto; VISTO il Reg. (CE) n. 404/11 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante “Modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”;

VISTO in particolare il Titolo IV di tale Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione”; CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione alle sopra citate disposizioni di cui al Titolo V “Controllo della commercializza-zione” del Reg. (CE) n. 1224/09 e di cui al Titolo IV del Reg. (CE) n. 404/11;

RITENUTO in particolare di dover provvedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 58, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1224/09, affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti;

SENTITO il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura nella riunione del 13 settembre 2011 DECRETA

Aggiornamento Legislativo di settore: Norme e Circolari di ambito Nazionale

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Art. 1—Finalità 1. Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) n. 1224/09 ed al Titolo IV del Reg. (CE) n. 404/11 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempi-menti previsti a carico degli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Art. 2— Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) “imprenditore ittico”: il titolare di licenza di pesca di cui all’articolo 4, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, profes-sionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale e le relative attività connesse; b) “operatore”: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacol-tura; c) “organizzazioni di produttori riconosciute”: i soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Reg. (CE) n. 104/00 e del-l’art. 2 del Reg. (CE) n. 2318/01, così come sostituito dall’art. 1 del Reg. (CE) n. 1767/04; d) “centro di vendita all’asta”: ogni unità d’impresa in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura dotata di un numero di riconoscimento veterinario ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04; e) “consumatore finale”: il consumatore finale di un prodotto della pesca e dell’acquacoltura che non utilizzi tale prodotto nell’-ambito di un’operazione o di un’attività di impresa del settore alimentare; f) “primi acquirenti”: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita; g) “prima vendita”: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista; h) “peschereccio”: qualsiasi nave attrezzata per la cattura a titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca; i) “sito di acquacoltura”: luogo presso il quale si eseguono attività di allevamento, coltura, custodia di animali d’acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e relativo decreto attuativo; j) “vendita al dettaglio”: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di con-segna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'in-grosso; k) “tracciabilità”: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio; l) “partita”: quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione prove-niente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acqua-coltura; m) “sbarco”: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita; n) “prelievo”: raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere de-stinato alla prima vendita; o) “metodo di produzione”: cattura in mare o nelle acque interne salmastre o allevamento in un sito di acquacoltura; p) “data dello sbarco”: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per esse-re destinato alla prima vendita; q) “data del prelievo”: data della raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita. Art. 3—Soggetti 1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo: a) gli imprenditori ittici; b) i primi acquirenti; c) le organizzazioni di produttori riconosciute; d) i titolari dei centri di raccolta; e) i titolari dei centri di vendita all’asta; f) i trasportatori.

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2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale. Art. 4 Tracciabilità 1. I soggetti di cui all’art. 3 sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 56, comma 4 del Reg. (CE) n. 1224/09, tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura cat-

Art. 5—Registrazione 1. Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti ad un centro di vendita all'asta registra-to o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. 2. Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita sono tenuti a registrarsi tramite il portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9. 3. Sono esonerati dagli obblighi di cui al presente articolo gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato. Art. 6— Dichiarazioni di assunzione in carico 1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco in formato elettronico tramite l’apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l’assunzione in carico. 2. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che abbiano un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato mem-bro devono inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco nell’apposita sezione del portale ww.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9. Art. 7—Note di vendita 1. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all’asta e le organizzazioni di produttori,aventi un fatturato annuo per le prime ven-dite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita, se possibile in formato elettronico trami-te l’apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al succes-sivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco. 2. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all’asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro devono inserire le informazioni contenute nelle note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita nell’apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le moda-lità individuate con il provvedimento di cui al successivo articolo 9. 3. Sono esonerati dall’obbligo di presentare le note di vendita gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 Kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma sono esclusivamente destinati a consumo privato. Art. 8 - Documento di trasporto 1. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco per i quali non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico trasmettono il documento di trasporto entro 48 ore dal caricamento dei prodotti alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco. 2. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equiva-lente contenente almeno le informazioni di cui all’art. 23 del Reg. (CE) n. 1224/09. 3. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall’obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto è stato trasmesso per via elettronica prima dell’inizio del trasporto, alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco. 4. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, se i prodotti della pesca sono trasportati all’interno di un’area portuale o in un raggio non superiore a 20 Km dal luogo di sbarco.

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Art. 9—Decretazione attuativa Con successivi decreti del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura saranno individuate le procedure e le modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni recate dal presente decreto. Art. 10—Normativa applicata Per le violazioni del presente decreto si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. Il presente decreto, inviato all’Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it. Sede, 10 novembre 2011 firmato IL MINISTRO

Comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL’ACQUACOLTURA

DD 28/12/2011 n. 155

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; VISTO il D.P.R. n. 129 del 22 luglio 2009 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decretolegge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,”; VISTO il Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; VISTO in particolare il Titolo V del citato Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione” le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell’applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto; VISTO il Reg. (UE) n. 404/11 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante “Modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca”; VISTO in particolare il Titolo IV di tale Regolamento rubricato “Controllo della commercializzazione”; VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTO il D.M. del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca; VISTO in particolare l’art. 9 del D.M. del 10 novembre 2011, che prevede che le procedure e le modalità attuative degli adempimenti ivi recati vengano individuate con successivi decreti del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;

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DECRETA Art. 1 Finalità 1. Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 10 novembre 2011 citato in premessa, il presente decreto individua le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dall’art. 4, comma 2 e dall’art. 5, comma 2, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. 2. Con il presente decreto sono adottati, altresì, i modelli cartacei dei documenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 dello stesso D.M. 10 novembre 2011. Art. 2 Definizioni Ad integrazione delle definizioni di cui all’art. 2 del D.M. del 10 novembre 2011, ai fini del presente decreto si intende per: a) “denominazione commerciale”: denominazione in lingua italiana di cui alla tabella approvata con D.M. 27 marzo 2002 come successivamente modificato; b) “denominazione scientifica”: denominazione latina di genere e specie del prodotto di cui alla tabella approvata con D.M. 27 marzo 2002; c) “codice FAO alfa3”: codice alfabetico internazionale alfa-3 definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca); d) “zona geografica di cattura”: Geographical Sub Area (GSA), tra quelle definite nella Risoluzione FAO/GFCM/33/2009/2. Art. 3 Suddivisione in partite Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. 10 novembre 2011, a ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura deve essere attribuito un codice composto dal nome/i del/dei peschereccio/i, ovvero del sito di acquacoltura; data della partita; nonché numero progressivo per anno solare riferito alla partita (es: nome peschereccio/01.01.2010/0001). Art. 4 Registrazione Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita, in conformità all’art. 5, comma 2 del D.M. del 10 novembre 2011 sono tenuti a registrarsi, accedendo all’apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) 1224/09, tramite il portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità individuate nell’Allegato “A” del presente decreto, inserendo le informazioni ivi indicate.

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Art. 5 Dichiarazioni di assunzione in carico 1. La dichiarazione di assunzione in carico in formato cartaceo di cui all’art. 6, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all’Allegato B al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l’assunzione in carico. 2. Per gli adempimenti di cui all’art. 6, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all’apposita sezione “Reg. (CE) 1224/09 Controllo pesca” prevista all’interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell’area “Dichiarazioni di assunzione in carico”. Art. 6 Note di vendita 1. La nota di vendita in carico in formato cartaceo di cui all’art. 7, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all’Allegato C al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco. 2. Per gli adempimenti di cui all’art. 7, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella nota di vendita devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all’apposita sezione “Reg. (CE) 1224/09 Controllo pesca” prevista all’interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell’area “Note di vendita”. Art. 7 Documento di trasporto Il documento di trasporto di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilato in conformità al modello di cui all’Allegato D al presente decreto e deve essere presentato entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco. Il presente decreto, inviato all’Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it. Roma, 28 dicembre 2011 IL DIRETTORE GENERALE Francesco Saverio Abate Firmato

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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 maggio 2012 Modifiche ed integrazioni al decreto 28 dicembre 2011, recante procedure e modalità attuative degli adempi-menti connessi alle disposizioni del decreto 10 novembre 2011, relativamente al controllo della commercia-lizzazione dei prodotti ittici, ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09. (GU n. 143 del 21-6-2012 ) IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-denze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,»; Visto il regolamento (CE) 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunita-rio per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i rego-lamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme im-pongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto; Visto il regolamento (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante «Modalita' di applicazione del rego-lamento (CE) 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) 1224/2009 ed al titolo IV del regolamento (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca; Visto in particolare l'art. 9 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011 che prevede che le procedure e le modalita' attuative degli adempimenti ivi recate vengano individuate con successivi decreti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto il decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, recante procedure e modalita' attuative degli adempimenti con-nessi alle disposizioni del decreto ministeriale 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazio-ne dei prodotti ittici ai sensi del regolamento (CE) 1224/09; Considerato che, a conclusione della prima fase applicativa dei citati decreti, risulta opportuno ridefinire gli elementi identificativi della partita nonche' precisare la tempistica relativa alla trasmissione elettronica delle informazioni con-tenute nelle dichiarazioni di assunzione in carico e nelle note di vendita; Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alle relative modifiche e integrazioni al sopra citato decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011; Decreta:

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Art. 1—Suddivisione in partite L'art. 3 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, e'sostituito dal seguente:

«Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 no-vembre 2011, ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere identificata dal numero UE del/dei peschereccio/i ovvero del nome del sito di

acquacoltura, dalla data dello sbarco nonche' dal numero progressivo annuale riferito alla partita (es.: numero UE peschereccio/01.01.2010/0001)».

Art. 2—Dichiarazioni di assunzione in carico

All'art. 5, comma 2 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, le parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2».

Art. 3— Note di vendita

Il comma 1 dell'art. 6 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, e' sostituito dal seguente:

«La nota di vendita in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novem-bre 2011 deve essere compilata in conformita' al modello di cui all'allegato C al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento della prima

vendita alle Autorita' marittime competenti per luogo di sbarco».

All'art. 6, comma 2 del decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n. 155, le parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «Per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2».

Il presente decreto, inviato all'organo di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana ed e' divulgato attraverso il sito internet ww.politicheagricole.gov.it.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore generale: Abate

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Aggiornamento Legislativo di settore: Norme e Circolari di ambito Regionale

Regione Emilia-Romagna - LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N.11 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: INDICE TITOLO I - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE CAPO I - Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative Art. 1 Finalità Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Funzioni amministrative CAPO II - Strumenti di programmazione e di gestione Art. 4 Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee Art. 5 Programmi ittici annuali Art. 6 Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali Art. 7 Associazionismo TITOLO II - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE, ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA CAPO I - Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente Art. 8 Tutela dell’ecosistema acquatico Art. 9 Tutela della fauna ittica Art. 10 Zone di tutela della fauna ittica CAPO II - Esercizio della pesca e dell’acquacoltura Art. 11 Esercizio della pesca Art. 12 Divieti Art. 13 Pesca professionale e licenza Art. 14 Pesca sportiva e licenza Art. 15 Tesserino di pesca controllata Art. 16 Sistema informativo Art. 17 Impianti ed esercizio dell’attività di acquacoltura TITOLO III - ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA PESCA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ DIVERSE Art. 18 Attività agonistiche Art. 19 Impianti di pesca a pagamento Art. 20 Aree di pesca regolamentata Art. 21 Cattura delle rane Art. 22 Protezione e sfruttamento dell’anguilla europea TITOLO IV - VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI CAPO I - Vigilanza, controlli e sanzioni Art. 23 Vigilanza ittica Art. 24 Controlli Art. 25 Sanzioni CAPO II - Regolamento di attuazione e disposizioni finali Art. 26 Regolamento di attuazione Art. 27 Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi Art. 28 Norma finanziaria Art. 29 Clausola valutativa ……….. Art. 8 - Tutela dell’ecosistema acquatico 1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:

a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla Parte terza, Sezione II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tute-la della fauna minore in Emilia-Romagna).

Art. 9 -Tutela della fauna ittica 1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regiona-le adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.

2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consen-tito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.

3. L’ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:

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Regione Emilia-Romagna -

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a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;

b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che deter-minano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

4. L’amministrazione competente ad autorizzare l’esecuzione di lavori nell’alveo dei corsi d’acqua acquisisce, dall’ente territorial-mente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richie-dente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell’interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l’eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall’ente territorialmente competente.

5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell’invaso all’ente territorialmente competente.

Art. 10 - Zone di tutela della fauna ittica 1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all’articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".

2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d’acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgo-no le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.

3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.

4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d’acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.

5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d’acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d’interesse pubblico.

6. L’ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

Art. 11 - Esercizio della pesca 1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.

2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l’esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26;

b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26;

c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26.

Art. 12 - Divieti 1. L'esercizio della pesca è vietato:

a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle e-ventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;

b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;

c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.

2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l’ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.

3. È inoltre vietata la pesca:

a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;

b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;

c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;

d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;

e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;

f) con l’utilizzo di esche di pesci vivi o morti;

g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all’uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;

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h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;

i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;

j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;

k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il rego-lare deflusso;

l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.

4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non pos-sono percorrere le rive dei corsi d’acqua.

5. È fatto altresì divieto:

a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.

Art. 13 - Pesca professionale e licenza 1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.

2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell’avvenuto versamento della tassa di rila-scio, dall’ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

3. È istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all’articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verran-no definite nel regolamento di cui all’articolo 26.

4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.

5. Gli Enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico.

6. I pescatori professionali forniscono annualmente all’ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di o-missione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.

7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è con-sentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

…………...

Art. 27 - Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi 1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 23 (Licenze per l’esercizio della pesca nelle acque interne);

b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);

c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell’Emilia-Romagna).

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2012

VASCO ERRANI

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