DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI · zio in Italia della professione di infermiere. Art....

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6 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 300 24-12-2010 o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello ssato per l’as- semblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto com- ma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter , terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e nchè questa non abbia deliberato; i soci pos- sono prenderne visione. Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuo- va emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società nanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di col- locamento di strumenti nanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque no a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto [disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare. Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richie- sta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.» «Art. 2443. Delega agli amministratori. Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale no ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell’arti- colo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi. La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modicazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall’articolo 2436. Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le delibe- razioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalen- dosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efcacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiara- zioni previste nelle lettere a) , b) , c) ed e) , di cui all’articolo 2343-qua- ter, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministra- tori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’ar- ticolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).» Note all’art. 2: Si riporta il testo degli articoli 132 e 172 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione nanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 feb- braio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufciale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modicati dal presente decreto: «Art. 132. Acquisto di azioni proprie e della società controllante. 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357 -bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CON- SOB con proprio regolamento. 2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate ef- fettuati ai sensi dell’articolo 2359- bis del codice civile da parte di una società controllata. 3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emit- tente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del co- dice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis«Art. 172. Irregolare acquisto di azioni. 1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società control- lante in violazione delle disposizioni dell’articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa euro 206 a euro 1.032. 2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acqui- sto è operato sul mercato regolamentato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla CONSOB con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti10G0246 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 17 dicembre 2010. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali. IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale ssa al 31 di- cembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decre- to del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»; Vista la richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine; Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011; Acquisita l’intesa del Ministro dell’economia e delle - nanze nell’ambito della seduta del 9 dicembre 2010 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 9 dicembre 2010;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30024-12-2010

o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fi ssato per l’as-semblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto com-ma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343 -ter , terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e fi nchè questa non abbia deliberato; i soci pos-sono prenderne visione.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuo-va emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società fi nanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di col-locamento di strumenti fi nanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fi no a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto [disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.

Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richie-sta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.»

«Art. 2443. Delega agli amministratori. Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare

in una o più volte il capitale fi no ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell’arti-colo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modifi cazione dello statuto, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell’articolo 2441, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall’articolo 2436.

Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le delibe-razioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalen-

dosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343- ter , il conferimento non può avere effi cacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiara-zioni previste nelle lettere a) , b) , c) ed e) , di cui all’articolo 2343- qua-ter , terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministra-tori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’ar-ticolo 2343- quater , terzo comma, lettera d) . »

Note all’art. 2: Si riporta il testo degli articoli 132 e 172 del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi nanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 feb-braio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modifi cati dal presente decreto:

«Art. 132. Acquisto di azioni proprie e della società controllante. 1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357

e 2357 -bis , primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CON-SOB con proprio regolamento.

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate ef-fettuati ai sensi dell’articolo 2359- bis del codice civile da parte di una società controllata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emit-tente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del co-dice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis .»

«Art. 172. Irregolare acquisto di azioni. 1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da

queste controllate che acquistano azioni proprie o della società control-lante in violazione delle disposizioni dell’articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa euro 206 a euro 1.032.

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acqui-sto è operato sul mercato regolamentato secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla CONSOB con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti .»

10G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 17 dicembre 2010 .

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fi ssa al 31 di-cembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decre-

to del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Vista la richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011;

Acquisita l’intesa del Ministro dell’economia e delle fi -nanze nell’ambito della seduta del 9 dicembre 2010 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella richiamata seduta del 9 dicembre 2010;

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 30024-12-2010

Decreta:

Art. 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsio-

ne per l’anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: MARONI

10A15389

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 novembre 2010 .

Riconoscimento, alla sig.ra Lorent Genoveva Chiriac, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALEDELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposi-zioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-tenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particola-re l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifi che professionali così come modifi cata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legi-slativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l’istanza, corredata della relativa documenta-zione, con la quale la sig.ra Chiriac Genoveva cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Petrosani nell’anno 1999, al fi ne dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Rilevato che l’interessata ha conseguito il predetto tito-lo con il cognome da nubile Lorent;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il ri-conoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legi-slativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della docu-mentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto ti-tolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall’infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle

disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non ne-cessita dell’applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifi cazioni;

Decreta:

Art. 1. Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in

Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di «Carol Davila» di Petrosani dalla sig.ra Lorent Genoveva, coniu-gata Chiriac, nata a Bacau (Romania) il giorno 29 genna-io 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l’eserci-zio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2. La sig.ra Lorent Genoveva, coniugata Chiriac, è auto-

rizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmen-te competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche ne-cessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pub-blicato nella Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14598

DECRETO 22 novembre 2010 .

Riconoscimento, alla sig.ra Bocica Sorina Manuela, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALEDELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposi-zioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-tenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particola-re l’art. 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifi che professionali così come modifi cata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legi-slativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l’istanza, corredata della relativa documentazio-ne, con la quale la sig.ra Bocica Sorina Manuela, cittadina