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II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2012 relativa alla misura SA.14588 (C 20/09) alla quale il Belgio ha dato esecuzione a favore di De Post — La Poste (attualmente «bpost») [notificata con il numero C(2012) 178] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/321/UE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma ( 1 ), visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ( 2 ) e viste tali osservazioni, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2003 ANNULLATA DAL TRIBUNALE (1) Il 3 dicembre 2002, le autorità belghe notificavano ( 3 ) alla Commissione un aumento di capitale a favore del l’operatore postale belga De Post – La Poste [in appresso «DPLP», attualmente «bpost ( 4 )»]. Al termine di un esame preliminare, la Commissione decideva, il 23 luglio 2003 ( 5 ), di non sollevare obiezioni riguardo alla misura notificata. Nella sua decisione, la Commissione riteneva che tale apporto di capitali, così come le altre misure a favore di DPLP rilevate durante l’esame preliminare, non aveva comportato una sovracompensazione dei costi netti sostenuti dall’impresa nell’esecuzione dei propri ob blighi di servizio pubblico dal 1992 al 2002. (2) Il 27 novembre 2003, la decisione della Commissione veniva impugnata davanti al Tribunale da Deutsche Post AG e dalla sua filiale belga, DHL International ( 6 ). Il 10 febbraio 2009, il Tribunale annullava la decisione della Commissione, concludendo che quest’ultima aveva deciso di non sollevare obiezioni malgrado l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto condurla ad avviare un procedimento d’indagine formale. (3) Nell’aprile 2009, il Belgio presentava un ricorso ( 7 ) (C- 148/2009) dinanzi alla Corte di giustizia avverso l’annul lamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione del 23 luglio 2003 di non sollevare obiezioni. (4) Il 22 settembre 2011, la Corte ha respinto il ricorso presentato dal Belgio, dichiarando che il Tribunale aveva annullato opportunamente la decisione della Commis sione del 2003. 1.2. RECLAMO CONCERNENTE L’AIUTO ALLA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E RIVISTE (5) Nel 2005 alcune imprese private belghe di distribuzione di giornali e riviste hanno presentato un reclamo ( 8 ), in base alle norme relative sia alle intese sia agli aiuti di Stato, contro un accordo per la distribuzione di giornali e riviste concluso fra le autorità belghe e DPLP. Tale accordo affida a DPLP il compito di servizio pubblico di distribuzione di giornali e riviste in tutto il Belgio IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/1 ( 1 ) A partire dal 1 o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE. ( 2 ) GU C 176 del 29.7.2009, pag. 17. ( 3 ) Caso n. N 763/02. ( 4 ) A decorrere dal 1 o settembre 2010 [http://www.bpost.be/site/fr/ postgroup/bpost/intro/index.html]. ( 5 ) C(2003) 2508 definitivo, GU C 241 dell’8.10.2003, pag. 13. ( 6 ) Sentenza del 10 febbraio 2009 nella causa T-388/03, Deutsche Post e DHL International/Commissione (Raccolta 2009, pag. II-199). ( 7 ) Sentenza del 22 settembre 2011 nella causa C-148/09 P, Regno del Belgio/Deutsche Post AG e DHL International, non ancora pubblicata nella Raccolta. ( 8 ) Caso n. CP 218/2005.

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II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2012

relativa alla misura SA.14588 (C 20/09) alla quale il Belgio ha dato esecuzione a favore di De Post — La Poste (attualmente «bpost»)

[notificata con il numero C(2012) 178]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/321/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma ( 1 ),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ( 2 ) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. DECISIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2003 ANNULLATA DAL TRIBUNALE

(1) Il 3 dicembre 2002, le autorità belghe notificavano ( 3 ) alla Commissione un aumento di capitale a favore del­l’operatore postale belga De Post – La Poste [in appresso «DPLP», attualmente «bpost ( 4 )»]. Al termine di un esame preliminare, la Commissione decideva, il 23 luglio 2003 ( 5 ), di non sollevare obiezioni riguardo alla misura notificata. Nella sua decisione, la Commissione riteneva che tale apporto di capitali, così come le altre misure a favore di DPLP rilevate durante l’esame preliminare, non aveva comportato una sovracompensazione dei costi netti sostenuti dall’impresa nell’esecuzione dei propri ob­blighi di servizio pubblico dal 1992 al 2002.

(2) Il 27 novembre 2003, la decisione della Commissione veniva impugnata davanti al Tribunale da Deutsche

Post AG e dalla sua filiale belga, DHL International ( 6 ). Il 10 febbraio 2009, il Tribunale annullava la decisione della Commissione, concludendo che quest’ultima aveva deciso di non sollevare obiezioni malgrado l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto condurla ad avviare un procedimento d’indagine formale.

(3) Nell’aprile 2009, il Belgio presentava un ricorso ( 7 ) (C- 148/2009) dinanzi alla Corte di giustizia avverso l’annul­lamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione del 23 luglio 2003 di non sollevare obiezioni.

(4) Il 22 settembre 2011, la Corte ha respinto il ricorso presentato dal Belgio, dichiarando che il Tribunale aveva annullato opportunamente la decisione della Commis­sione del 2003.

1.2. RECLAMO CONCERNENTE L’AIUTO ALLA DISTRIBUZIONE DI GIORNALI E RIVISTE

(5) Nel 2005 alcune imprese private belghe di distribuzione di giornali e riviste hanno presentato un reclamo ( 8 ), in base alle norme relative sia alle intese sia agli aiuti di Stato, contro un accordo per la distribuzione di giornali e riviste concluso fra le autorità belghe e DPLP. Tale accordo affida a DPLP il compito di servizio pubblico di distribuzione di giornali e riviste in tutto il Belgio

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/1

( 1 ) A partire dal 1 o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

( 2 ) GU C 176 del 29.7.2009, pag. 17. ( 3 ) Caso n. N 763/02. ( 4 ) A decorrere dal 1 o settembre 2010 [http://www.bpost.be/site/fr/

postgroup/bpost/intro/index.html]. ( 5 ) C(2003) 2508 definitivo, GU C 241 dell’8.10.2003, pag. 13.

( 6 ) Sentenza del 10 febbraio 2009 nella causa T-388/03, Deutsche Post e DHL International/Commissione (Raccolta 2009, pag. II-199).

( 7 ) Sentenza del 22 settembre 2011 nella causa C-148/09 P, Regno del Belgio/Deutsche Post AG e DHL International, non ancora pubblicata nella Raccolta.

( 8 ) Caso n. CP 218/2005.

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e stabilisce le tariffe di tale servizio nonché la compen­sazione a cui DPLP ha diritto in virtù dei costi supple­mentari che comporta l’esecuzione di tale compito. Il reclamo riguarda principalmente le tariffe dei servizi pro­posti da DPLP, che secondo i ricorrenti sono così basse da disincentivare qualsiasi concorrenza.

(6) Per quanto concerne le regole in materia di aiuti di Stato, i servizi della Commissione hanno respinto il reclamo, dal momento che l’esame preliminare ha permesso di accertare l’assenza di sovracompensazione dei costi netti aggiuntivi indotti da tale servizio pubblico. Nel maggio 2009, tuttavia, i ricorrenti hanno contestato tale posi­zione preliminare, fornendo ulteriori informazioni e chie­dendo alla Commissione di procedere a un’indagine ap­profondita.

1.3. QUARTO «CONTRATTO DI GESTIONE» (2005-2010)

(7) L’esame del reclamo riguardante la compensazione con­cessa per la distribuzione di giornali e riviste ha permesso alla Commissione di scoprire che nel 2005 il Belgio aveva stipulato con DPLP un «contratto di gestione», non notificato, che prevedeva il versamento di una com­pensazione per servizi di interesse economico generale (SIEG). La Commissione ha quindi avviato d’ufficio un procedimento ( 1 ) e ha presentato una richiesta di infor­mazioni al Belgio nell’aprile 2007.

(8) Nel dicembre 2007, le autorità belghe hanno risposto che, a loro avviso, la compensazione dei SIEG non co­stituisce un aiuto di Stato, dato che sussistono le quattro condizioni enunciate nella sentenza Altmark ( 2 ). Esse hanno fornito ulteriori informazioni sul quarto contratto di gestione, e più specificatamente sul sistema di conta­bilità dei costi utilizzato ai fini del calcolo della compen­sazione versata dallo Stato.

(9) Successivamente, le misure contemplate dal procedi­mento d’ufficio e dalle denunce sono state incluse nel procedimento d’indagine formale C20/09 avviato il 23 lu­glio 2009.

1.4. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO

(10) Tenuto conto dell’annullamento della decisione della Commissione del 23 luglio 2003 da parte del Tribunale, e dopo aver esaminato le informazioni comunicate dalle autorità belghe riguardanti le misure in questione, la Commissione ha deciso, il 13 luglio 2009, di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE ( 3 ).

(11) La decisione della Commissione di avviare il procedi­mento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a pre­sentare osservazioni.

1.5. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE RELATIVE ALLA DECISIONE DI AVVIO

(12) Le autorità belghe hanno presentato le proprie osserva­zioni il 13 agosto 2009 e le hanno integrate con altre osservazioni del 10 settembre 2009, 12 ottobre 2009, 23 aprile 2010, 26 aprile 2010, 19 ottobre 2010, 19 no­vembre 2010, 21 dicembre 2010, 18 gennaio 2011, 17 febbraio 2011, 2 marzo 2011, 29 marzo 2011, 11 aprile 2011, 10 maggio 2011, 27 maggio 2011, 14 giugno 2011, 10 agosto 2011, 26 agosto 2011, 7 ottobre 2011, 14 dicembre 2011, 19 dicembre 2011, 20 dicembre 2011 e 26 dicembre 2011. Esse hanno indicato di aver proposto l’impugnazione il 22 aprile 2009 avverso la sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2009 e hanno fornito informazioni più dettagliate riguar­danti la compensazione di servizi pubblici e altre misure ad hoc in favore di DPLP.

1.6. OSSERVAZIONI DELLE PARTI TERZE SULLA DECISIONE DI AVVIO E OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE

RIGUARDANTI LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI TERZE

(13) Deutsche Post AG e DHL International N.V./S.A. hanno presentato delle osservazioni il 28 agosto 2009.

(14) Vlaamse Federatie van Persverspreiders (in appresso «VFP», la federazione fiamminga dei distributori di gior­nali e riviste) e Prodipresse («Unione dei professionisti della diffusione della stampa») hanno presentato le loro osservazioni il 28 agosto 2009.

(15) Belgische Distributiedienst B.V.B.A (in appresso «BD», concorrente di DPLP nel mercato della distribuzione di giornali e riviste) ha presentato le sue osservazioni il 28 agosto 2009.

(16) L’Associazione belga degli editori di quotidiani A.S.B.L ha presentato le sue osservazioni il 28 agosto 2009.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

2.1. STATUS GIURIDICO E ATTIVITÀ DI DPLP

(17) La Poste belga è stata un ente statale («Régie des postes») fino al 1992, quando è stata costituita come impresa pubblica autonoma («entreprise publique autonome»). Nel 2000, la sua forma giuridica è cambiata diventando una società per azioni (société anonyme de droit public).

(18) Nel 2010, DPLP ha realizzato entrate di gestione per 2 318 milioni di EUR e un reddito operativo di 319 milioni di EUR. Alla fine del 2010, aveva 33 616 dipen­denti. A titolo di confronto, nel 2002 essa annoverava 42 000 dipendenti. I costi per il personale rappresentano il 65 % dei suoi costi di esercizio totali.

IT L 170/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Caso n. CP 100/2007. ( 2 ) Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, nella causa C-280-00,

Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsge­sellschaft Altmark GmbH (Raccolta 2003, pag. I-07747).

( 3 ) GU C 176 del 29.7.2009, pag. 17.

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(19) Una partecipazione di minoranza del 50 % meno uno è detenuta dall’investitore privato CVC Capital Partners. Lo Stato belga è azionista di maggioranza.

2.2. SINTESI DELLE MISURE PUBBLICHE IN QUESTIONE

2.2.1. Obblighi di servizio pubblico nel periodo 1992-2010

(20) DPLP è stata incaricata di obblighi di servizio pubblico dalla legge postale ( 1 ) e da quattro successivi contratti di gestione nel periodo oggetto dell’esame, dal 1992 al 2010.

2.2.1.1. Obblighi di servizio pubblico definiti nei contratti di gestione

(21) I contratti di gestione specificano le norme e le modalità di esecuzione dei compiti svolti da DPLP nel quadro dell’esecuzione delle proprie attività d’interesse pubblico e stabiliscono l’intervento finanziario dello Stato belga.

(22) Dalla sua costituzione nel 1992, DPLP ha firmato con lo Stato belga quattro contratti di gestione relativi ai seguenti periodi ( 2 ):

1. primo contratto: dal 14.9.1992 al 31.12.1996;

2. secondo contratto: dall’1.1.1997 al 23.9.2002;

3. terzo contratto: dal 24.9.2002 al 23.9.2005;

4. quarto contratto: dal 24.9.2005 al 23.9.2010; contratto prorogato in attesa del nuovo contratto.

(23) I contratti di gestione stabiliscono l’elenco degli obblighi di servizio pubblico. Gli obblighi di servizio pubblico previsti dallo Stato belga nell’attuale contratto di gestione sono i seguenti ( 3 ):

Servizi postali

i) Servizio postale universale

ii) Distribuzione di quotidiani

iii) Distribuzione di periodici

iv) Distribuzione di stampati elettorali

v) cfr. Tariffe speciali per associazioni senza fini di lucro

vi) Invii di corrispondenza assoggettati al regime di franchigia postale (corrispondenza reale e altre corrispondenze speciali)

vii) Servizi postali internazionali

viii) Pacchi internazionali

Servizi finanziari

ix) Accettazione di depositi in contanti su conto corrente postale

x) Emissione di vaglia postali

xi) Pagamento a domicilio delle pensioni di vecchiaia, delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità

xii) Pagamento dei gettoni di presenza in occasione delle elezioni

xiii) Contabilizzazione dei fondi e titoli delle multe stradali

xiv) Servizi relativi alle licenze di pesca

Vendita di francobolli

xv) Vendita di francobolli

Altri servizi pubblici

xvi) Ruolo sociale del postino

xvii) Informazione adeguata del pubblico

xviii) Stampa e consegna di corrispondenza elettronica

xix) Servizi di certificazione dei messaggi

xx) Prestazioni effettuate nell’ambito della contabilità dello Stato

xxi) Vendita di bolli fiscali e incasso multe

xxii) Cooperazione nella distribuzione dei pacchi di schede elettorali

2.2.2. Misure pubbliche oggetto dell’indagine

(24) Dal 1992 al 2010, DPLP ha beneficiato di un aiuto pub­blico articolato in varie misure:

1) finanziamento degli oneri pensionistici: in seguito alla riforma del sistema delle pensioni operato nel 1997, lo Stato ha sollevato DPLP dagli obblighi pensionistici accumulati per un importo di 3,8 miliardi di EUR;

2) compensazione annuale delle spese di esecuzione de­gli obblighi di servizio pubblico ( 4 ), per un importo totale di 5,2 miliardi di EUR nel periodo 1992-2010;

3) apporti di capitale: due nel 1997 (62 milioni di EUR), uno nel 2003 (297,5 milioni di EUR) e uno nel 2006 (40 milioni di EUR);

4) esenzioni fiscali: esenzione dall’imposta sulle società, dall’imposta relativa agli immobili e da altre imposte indirette e locali;

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/3

( 1 ) Legge del 21 marzo 1991 relativa alla riforma di talune imprese pubbliche.

( 2 ) Ai fini della presente decisione, la valutazione della Commissione fa riferimento ai quattro contratti di gestione, salvo diversa indicazione.

( 3 ) Capitolo 2 («Obblighi di servizio pubblico») del quarto contratto di gestione, articoli da 2 a 8. Disponibile al seguente indirizzo: http:// www.bpost.be/site/fr/docs/corporate_governance/4e_contratgestion_ fr.pdf. Nei primi tre contratti di gestione, gli obblighi di servizio pubblico affidati a DPLP sono essenzialmente identici, malgrado differenze poco rilevanti riguardanti la formulazione e il raggruppa­mento dei servizi. ( 4 ) Cfr. il considerando 33.

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5) trasferimento di immobili: nel 1992, 63 immobili del valore di 112,2 milioni di EUR sono stati trasferiti a DPLP;

6) garanzia accordata dallo Stato nel 2004, dietro paga­mento di un premio dello 0,25 %, su un prestito di 100 milioni di EUR.

2.2.2.1. Finanziamento degli oneri pensionistici

(25) Nel 1992, la Régie des postes è stata trasformata me­diante legge in una persona giuridica indipendente (EPA) denominata «De Post-La Poste». DPLP, nella sua qualità di successore legale della Régie des postes, ha rilevato gli attivi e il personale di quest’ultima. Tale cambiamento ha segnato una svolta importante per quanto riguarda il modello d’impresa:

1) contrariamente alla Régie des postes, gestita sotto l’esclusiva autorità e direzione del ministro competen­te, DPLP è ormai gestita dal proprio consiglio di am­ministrazione e comitato di gestione, dal momento

che il governo ha conservato soltanto un potere di supervisione ai fini del rispetto della legge e del con­tratto di gestione ( 1 );

2) DPLP è, in linea di principio, responsabile del proprio equilibrio finanziario, mentre il bilancio annuale della Régie des postes era, fino ad allora, stabilito dal mini­stro competente, che lo sottoponeva al Parlamento per l’approvazione in allegato al bilancio del proprio ministero.

(26) Nel 1992, DPLP ha ripreso 43 747 dipendenti, come pure la tutela giuridica di cui beneficiavano questi in materia di sicurezza dell’occupazione, di pensioni e di remunerazione (articolo 33 della legge del 21 marzo 1991).

(27) Nel 2008, DPLP aveva ancora circa 23 500 impiegati a tempo indeterminato (il cui statuto era simile a quello dei dipendenti pubblici), che rappresentavano quasi i due terzi di tutto il personale, così come indicato in appresso.

Tabella 1

Regimi lavorativi in seno alla DPLP

Fonte: autorita belghe

(28) Tra il 1972 e il 1996, le pensioni venivano pagate con il sistema a ripartizione. Secondo tale sistema, DPLP rimborsava allo Stato l’importo delle pensioni versate da quest’ultimo agli ex dipendenti in pensione ( 2 ) per le posizioni pensionistiche maturate dal 1972, anno in cui la Posta belga è diventata un’entità contabile distinta all’interno dello Stato (Régie des postes).

(29) Nessuna modifica è stata apportata al sistema di finanziamento delle pensioni fino alla riforma pensionistica del 1997. Tale riforma ha allineato il sistema pensionistico del primo pilastro applica­bile al personale a tempo indeterminato di DPLP a quello del settore privato: a partire dal 1997, DLPL ha dovuto versare all’ONSS (Ufficio nazionale di previdenza sociale) un contributo pensionistico pari all’8,86 % degli stipendi.

IT L 170/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) L’articolo 7, paragrafo 1, della legge del 6 luglio 1971 riguardante la creazione della Régie des Postes sanciva che la Régie è rappresentata e gestita dal ministro tra le cui attribuzioni rientra il servizio delle poste e dei conti correnti postali. Il ministro è legittimato a compiere tutti gli atti di gestione.

( 2 ) Ai sensi dell’articolo 21 della legge del 6 luglio 1971, riguardante la creazione della Régie des Postes, citata nella nota a piè di pagina precedente.

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(30) Parallelamente, lo Stato ha accettato di assumere l’onere delle obbligazioni derivanti dalle posizioni pensionistiche maturate da DPLP, che ammontavano a 3,8 miliardi di EUR.

2.2.2.2. Compensazione annuale delle spese di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico

(31) Ogni contratto prevedeva il versamento di una compen­sazione annuale da parte dello Stato in previsione del­l’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico definiti nel suddetto contratto.

(32) Nei primi tre contratti, la compensazione veniva definita sulla base della differenza effettiva tra le spese e le entrate delle missioni di servizio pubblico. Il quarto contratto di gestione prevede il pagamento di una compensazione fissa calcolata sulla base della differenza prevista tra il costo sostenuto dalla DPLP e le entrate generate dagli utenti dei servizi pubblici, compensazione che tuttavia è sottoposta a un massimale definito nei contratti di ge­stione ( 1 ).

(33) I servizi pubblici per i quali DPLP è, conformemente all’attuale contratto di gestione ( 2 ), abilitato a ricevere una compensazione dello Stato, sono i seguenti:

Servizi postali

ii) Distribuzione di quotidiani

iii) Distribuzione di periodici

iv) Distribuzione di stampati elettorali

v) Tariffe speciali per associazioni senza fini di lucro

vi) Invii di corrispondenza assoggettati al regime di franchigia postale (corrispondenza reale e altre cor­rispondenze speciali)

Servizi finanziari

ix) Accettazione di depositi in contanti su conto cor­rente postale

x) Emissione di vaglia postali

xi) Pagamento a domicilio delle pensioni di vecchiaia, delle pensioni ai superstiti e delle pensioni d’invali­dità

xiii) Contabilizzazione dei fondi e titoli delle multe stra­dali

xiv) Servizi relativi alle licenze di pesca

Vendita di francobolli

xv) Vendita di francobolli

Altri servizi pubblici

xvi) Ruolo sociale del postino

xx) Prestazioni effettuate per i contabili dello Stato

xxi) Vendita di bolli fiscali e incasso multe

L a d i s t r i b u z i o n e d i g i o r n a l i e r i v i s t e c o s t i t u i s c e u n a m i s s i o n e d i s t i n t a d a l s e r v i z i o u n i v e r s a l e

(34) È opportuno osservare che, conformemente ai tre ultimi contratti di gestione, il servizio postale universale non può dar luogo a una compensazione ( 3 ). Benché la distri­buzione di giornali e riviste possa essere generalmente ricompresa nel quadro del servizio universale, conforme­mente alla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( 4 ), gli obblighi specifici (distribuzione di quoti­diani e periodici) che devono dar luogo a una compen­sazione in virtù dei contratti di gestione sono stati defi­niti dalle autorità belghe secondo criteri che li distin­guono dal servizio postale universale. Tali criteri sono 1) gli obiettivi della missione, che vanno al di là degli obiettivi del servizio universale, 2) le condizioni specifi­che enunciate dai suddetti contratti e 3) le disposizioni specifiche in materia di tariffazione, che differiscono da quelle applicabili alla tariffazione del servizio universale.

(35) Obiettivi della missione: le autorità belghe ritengono che è particolarmente importante assicurare un’ampia distri­buzione della stampa in tutto il territorio belga al fine di aumentare il livello d’informazione e la diversità di opi­nioni, e d’incoraggiare la partecipazione del pubblico al dibattito politico.

(36) Il contratto stabilisce specifiche condizioni di esercizio: il servizio specifico di distribuzione della stampa, imposto a DPLP e che dà luogo a una compensazione, va al di là del servizio di distribuzione classica compreso nel servi­zio universale. È sottoposto a una serie di condizioni rigorose sul piano della qualità e dei risultati, che riguar­dano l’ora della distribuzione (per esempio, distribuzione prima delle 7:30), la frequenza, le opzioni di distribu­zione per gli editori, la flessibilità accordata agli editori per quanto riguarda il volume, nonché la continuità del servizio (compresa una definizione rigorosa dei casi di forza maggiore).

(37) Tariffazione specifica: le tariffe della missione di distribu­zione della stampa che danno luogo a una compensa­zione sono definite nel quadro di trattative a tre (Stato belga/DPLP/settore della stampa) e non devono ricevere l’avallo dell’autorità di regolamentazione, contrariamente a quanto avviene per le tariffe del servizio pubblico uni­versale. Mentre le tariffe del servizio pubblico universale sono basate sui costi, le tariffe della missione specifica di distribuzione della stampa che danno luogo a una com­pensazione sono nettamente meno elevate, in modo da permettere la realizzazione degli obiettivi che essa perse­gue.

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/5

( 1 ) Articolo 13, paragrafo 1, del quarto contratto di gestione. ( 2 ) Capitolo 3, sezione 4 («Intervento dello Stato nei costi dei compiti di

servizio pubblico») del quarto contratto di gestione, articoli 12 e 13.

( 3 ) Il primo contratto di gestione è anteriore alla direttiva 97/67/CE e all’introduzione della nozione di servizio universale.

( 4 ) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Cfr., particolarmente, l’articolo 2: i giornali e i periodici sono inclusi nella lista degli invii postali di cui deve farsi carico il fornitore del servizio universale.

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A m m o n t a r e d e l l a c o m p e n s a z i o n e v e r ­s a t a p e r i l s e r v i z i o p u b b l i c o

(38) I servizi pubblici menzionati nel considerando 33 possono beneficiare di una compensazione di servizio pubblico. Le compensazioni di servizio pubblico effetti­vamente versate per ciascun esercizio sono le seguenti:

Primo contratto di gestione

Anno Ammontare (in EUR)

1992 (*) 91 720 000

1993 351 327 000

1994 322 138 000

1995 368 308 000

1996 314 205 000

(*) valore relativo soltanto all’ultimo trimestre.

Secondo contratto di gestione

Anno Ammontare (in EUR)

1997 208 934 000

1998 228 629 000

1999 213 788 000

2000 216 282 000

2001 224 269 000

2002 194 559 000

Terzo contratto di gestione

Anno Ammontare (in EUR)

2003 175 554 000

2004 247 606 000

2005 254 825 000

Quarto contratto di gestione

Anno Ammontare (in EUR)

2006 299 729 000

2007 306 396 000

2008 315 683 000

2009 321 244 000

2010 325 735 000

2.2.2.3. Apporti di capitale

(39) Capitali conferiti nel 1997: DPLP ha beneficiato di due apporti di capitale, non notificati, per un importo totale di 62 milioni di EUR. Le autorità belghe hanno tuttavia

indicato successivamente che tali fondi costituivano in realtà delle compensazioni di servizio pubblico differite, che non erano state versate a tempo debito a DPLP.

(40) Capitali conferiti nel 2003: le autorità belghe hanno pro­ceduto a un apporto di capitali a favore di DPLP per un ammontare di 297,5 milioni di EUR. Secondo loro, tale apporto è stato realizzato a condizioni accettabili per un investitore privato che opera in normali condizioni di un’economia di mercato; conformemente al principio del­l’investitore privato in un’economia di mercato, non co­stituirebbe pertanto un aiuto di Stato.

(41) Capitali conferiti nel 2006: le autorità belghe hanno ef­fettuato un nuovo apporto di capitali del valore di 40 milioni di EUR. Secondo loro, tale conferimento è con­forme al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato, essendo stato effettuato a condizioni identi­che a quelle che si applicano agli investitori privati (pari passu).

2.2.2.4. Esenzioni fiscali

(42) Fino al 31 dicembre 2005, DPLP ha beneficiato di un’esenzione dall’imposta sulle società.

(43) Nel periodo coperto dall’indagine, essa ha beneficiato di un’esenzione dall’imposta relativa agli immobili destinati a funzioni di servizio pubblico, che rappresenta un van­taggio da […] (*) a […] di EUR all’anno. Se l’imposta fosse stata versata, i costi dei prodotti (servizio pubblico e prodotti commerciali) che utilizzano tali immobili sa­rebbero stati proporzionalmente più elevati.

(44) DPLP beneficia inoltre di un’esenzione riguardante altre imposte indirette e locali. Le autorità belghe non sono in grado di valutare il valore esatto di tale vantaggio, ma fanno presente che tale misura rientra nel campo di ap­plicazione della norma de minimis.

(45) Le esenzioni fiscali sono anteriori all’entrata in vigore del trattato CE nel 1958 e sono state mantenute senza al­cuna modifica sostanziale. Mentre l’esenzione dall’impo­sta sulle società è stata abolita il 31 dicembre 2005, le due ultime misure sono ancora in vigore.

2.2.2.5. Trasferimento di immobili

(46) Nel 1992, lo Stato belga ha trasferito 63 immobili ( 1 ),, gratuitamente, a DPLP. Quest’ultima già li utilizzava, an­che se giuridicamente appartenevano allo Stato. Il valore complessivo di tali beni era stimato a 112,2 milioni di EUR ( 2 ). Gli immobili erano distinti dalle attività iniziali, alle quali andavano ad aggiungersi, che erano state dis­sociate dai beni appartenenti allo Stato quando la Poste era diventata un’azienda di Stato distinta («la Régie des postes») nel 1971. La Régie des postes possedeva già legalmente le attività che erano iscritte nel suo bilancio. Tali immobili supplementari trasferiti nel 1992 dovevano d’altro canto compensare l’onere rappresentato dalle pen­sioni, che continuava a gravare su DPLP nel momento in cui quest’ultima ha ceduto il suo status di azienda per assumere quello di impresa pubblica autonoma.

IT L 170/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

(*) Segreto d’affari ( 1 ) Nel 1992, la Poste belge, fino ad allora azienda di Stato («La Régie

des Postes») è diventata un ente giuridico («impresa pubblica autonoma»).

( 2 ) Corrispondente a 27 immobili per un importo di 4 138 milioni di BEF (stima del 1992) + 36 immobili per un importo di 388,5 milioni di BEF (stima del 1997).

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(47) Le autorità belghe sostengono che il trasferimento di tali immobili andava inquadrato soltanto nell’ambito di una riorganizzazione interna dei beni appartenenti allo Stato e che non costituiva un vantaggio. Secondo loro, tali immobili erano già utilizzati dalla Poste belga prima che questa non si trasformasse in DPLP nel 1992 (e quindi erano già utilizzati dalla Régie des postes).

2.2.2.6. Garanzia dello Stato

(48) È stata data la possibilità a DPLP di richiedere una ga­ranzia statale sui suoi prestiti a fronte di un premio dello 0,25 %.

(49) Nel periodo oggetto dell’indagine, si è fatto ricorso a tale garanzia soltanto una volta, per un prestito di 100 mi­lioni di EUR contratto presso la Banca europea per gli investimenti (BEI); tale accordo, firmato tra DPLP e la BEI il 22 dicembre 2004, ha permesso a DPLP di utilizzare la linea di credito della BEI fino al 10 giugno 2008. Fa­cendo uso di questa linea di credito, DPLP ha richiesto un importo di 100 milioni di EUR l’8 novembre 2007, importo che ha effettivamente ricevuto il 5 dicembre 2007. DPLP si è impegnata a rimborsare il prestito in 11 tranche annuali uguali di circa 9,09 milioni di EUR. La prima tranche deve essere versata il 5 dicembre 2012 e l’ultima il 5 dicembre 2022. Gli interessi sono versati trimestralmente (5 dicembre, 5 marzo, 5 giugno, 5 set­tembre). Il tasso d’interesse è definito sulla base del tasso EURIBOR a tre mesi, diminuito di 37 punti base.

3. DESCRIZIONE DELLE RAGIONI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO NEL

2009

(50) Basandosi sulla sentenza Altmark ( 1 ), la Commissione ha ritenuto che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico versate a partire dal 1992, come pure le esen­zioni fiscali, gli apporti di capitale, la garanzia dello Stato e il trasferimento degli immobili summenzionati, potes­sero costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(51) Gli aiuti di Stato consistenti in compensazioni dei costi legati ad obblighi di servizio universale possono essere dichiarati compatibili ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE se sono necessari all’adempimento di tali servizi e non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione europea.

(52) Nella decisione di avvio del 2009, la Commissione si è interrogata sulla necessità e la proporzionalità delle mi­sure di aiuto accordate a DPLP ai fini dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.

(53) Per quanto riguarda il calcolo della sovracompensazione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, la Com­missione ha ritenuto che tutte le entrate e i costi connessi agli obblighi di servizio pubblico erano stati presi in considerazione nel verificare l’assenza di sovracompensa­zione per lo svolgimento di tali obblighi. È opportuno, ai fini di tale calcolo, verificare la solidità del metodo con­tabile applicato per determinare i costi imputabili ai ser­

vizi d’interesse economico generale, come pure tener conto di tutti i costi netti del servizio pubblico e degli ulteriori aiuti concessi sotto qualsiasi forma.

(54) Per quanto concerne il finanziamento delle pensioni dei dipendenti da parte dello Stato, la Commissione si è chiesta in quale misura il fatto di essere sollevata dagli obblighi in materia di pensioni ponesse DPLP in una situazione paragonabile a quella dei suoi concorrenti re­lativamente alla contribuzione previdenziale.

(55) Conformemente à l’approccio adottato dalla Commis­sione nella sua decisione in merito al finanziamento pub­blico del costo delle pensioni dei dipendenti che lavora­vano per La Poste francese ( 2 ), era opportuno esaminare se tale misura fosse compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e, a tale scopo, determi­nare in quale misura i costi previdenziali sostenuti da DPLP dopo essere stata sollevata da tali obblighi fossero comparabili a quelli sostenuti dai suoi concorrenti.

4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

4.1. OSSERVAZIONI DI VFP E DI PRODIPRESSE

(56) Il 28 agosto 2009, VFP e Prodipresse hanno presentato le proprie osservazioni riguardanti il sistema di distribu­zione della stampa realizzato da DPLP.

(57) Conformemente alla denuncia depositata in precedenza, VFP e Prodipresse hanno evidenziato le distorsioni della concorrenza risultanti dalle tariffe poco elevate praticate da DPLP per la distribuzione della stampa, che impedi­vano qualsiasi concorrenza da parte di altri operatori sul mercato.

(58) Esse hanno indicato che i prezzi praticati da DPLP veni­vano fissati nel corso di trattative a tre tra DPLP, gli editori e lo Stato. Le perdite subite da DPLP in virtù dei prezzi inferiori al mercato erano, secondo loro, com­pensate dallo Stato nel quadro della compensazione per i SIEG. Se DPLP è il beneficiario diretto di tale aiuto, anche gli editori di quotidiani ne beneficiano indirettamente.

(59) VFP e Prodipresse ritengono che DPLP probabilmente beneficia di una sovracompensazione per il sistema di distribuzione della stampa, sovracompensazione che uti­lizza per le sue altre attività.

4.2. OSSERVAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE BELGA DEGLI EDITORI DEI GIORNALI

(60) Il 28 agosto 2009, l’Associazione belga degli editori dei giornali ha presentato le proprie osservazioni. Essa ha evidenziato in quell’occasione l’importanza, in termini di democrazia e di uguaglianza, di un sistema efficace

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/7

( 1 ) Causa C-280-00, Altmark Trans GmbH, precitata.

( 2 ) Decisione 2008/204/CE della Commissione, del 10 ottobre 2007, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia relativamente alla riforma del metodo di finanziamento delle pensioni dei dipendenti pubblici di La Poste, GU L 63 del 7.3.2008, pag. 16.

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di distribuzione dei quotidiani in tutto il territorio belga, a prezzi uniformi e ragionevoli, che permetta agli abbo­nati di ricevere i loro quotidiani la mattina presto.

4.3. OSSERVAZIONI DI DEUTSCHE POST AG E DI DHL INTERNATIONAL

(61) Il 28 agosto 2009, Deutsche Post AG e DHL Internatio­nal hanno presentato le proprie osservazioni. Esse hanno insistito sulla necessità di esaminare l’assunzione degli oneri pensionistici incombenti a DPLP, e in particolare di accertare la conformità di tale misura alla pratica pre­cedente, di controllare la conformità dei conferimenti di capitale al mercato, di verificare la conformità della ripar­tizione dei costi alla sentenza Chronopost e infine, di esa­minare il trasferimento di immobili.

4.4. OSSERVAZIONI DI BELGISCHE DISTRIBUTIEDIENST NV/ BELGIQUE DIFFUSION SA

(62) Il 28 agosto 2009, Belgische Distributiedienst NV/Belgi­que Diffusion SA («BD»), che fa parte del gruppo TNT, ha presentato le proprie osservazioni. BD è un concorrente di DPLP, e in particolare della sua filiale incaricata della distribuzione dei giornali, Deltamedia, sul mercato della distribuzione dei quotidiani e dei periodici. Conforme­mente alla denuncia depositata in precedenza, BD ha evidenziato che DPLP praticava prezzi inferiori ai costi per quanto concerne la distribuzione dei quotidiani. Le perdite subite da DPLP erano, secondo BD, finanziate da sovvenzioni pubbliche. I prezzi poco elevati rendevano difficile qualsiasi concorrenza nei confronti di DPLP.

(63) Secondo BD, DPLP ha violato la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le proce­dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ( 1 ), nonché l’articolo 7 della direttiva 97/67/CE. BD si è inoltre interrogata sull’esistenza di un aiuto ai sensi del­l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e sulla compatibilità della compensazione dei costi connessi ai SIEG ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

(64) Essa si è chiesta se la distribuzione dei quotidiani poteva essere considerata un SIEG, dato che, nella maggior parte degli Stati membri, tale attività è aperta alla concorrenza, senza il coinvolgimento dell’operatore postale.

(65) BD si è inoltre chiesta se una sovvenzione riservata esclu­sivamente all’operatore postale costituisse il mezzo più idoneo a sostenere la distribuzione dei quotidiani, invece di un aiuto recato agli editori, che potrebbero quindi avvalersi di servizi di distribuzione sul libero mercato, permettendo così a vari fornitori di farsi concorrenza.

(66) Anche se il compito di distribuire i quotidiani affidato a DPLP dovesse essere approvato, BD si è interrogata sulla necessità di tali costi. Secondo lei, DPLP sostiene costi molto più elevati di quelli degli altri operatori, il che aumenta il livello della sovvenzione necessaria. In tal senso, le sovvenzioni non sono né proporzionate, né giustificate.

(67) Infine, BD ritiene che i costi di DPLP di cui si è fatto carico lo Stato potrebbero includere costi d’investimento

non necessari ai fini dell’espletamento del SIEG, dato che DPLP potrebbe aver utilizzato le infrastrutture create per altri servizi. Le campagne promozionali a favore di pro­dotti commerciali potrebbero inoltre essere state finan­ziate per mezzo di sovvenzioni pubbliche.

5. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE

5.1. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE SULL’ASSUNZIONE DEGLI ONERI PENSIONISTICI

(68) Le autorità belghe sostengono che, conformemente all’ap­proccio seguito nella sentenza Combus ( 2 ), il finanzia­mento degli oneri pensionistici non costituisce un aiuto di Stato, dal momento che solleva la Poste belga da oneri straordinari, e non da quelli gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa.

(69) Un simile onere eccessivo deriva da maggiori costi sala­riali legati al personale statutario e da una mancanza di flessibilità sul piano operativo, che impedisce a DPLP di ridurre come essa vorrebbe il numero di dipendenti fa­centi parte del proprio organico.

(70) Le autorità belghe definiscono tre cause di flessibilità carente:

1) la sicurezza dell’occupazione dei dipendenti;

2) l’assenza di mobilità interna;

3) l’assenza di accesso alla temporanea sospensione dal lavoro.

(71) Sicurezza dell’occupazione dei dipendenti pubblici: DPLP sostiene che il suo personale è de facto assunto a tempo indeterminato. DPLP non è in grado di rescindere i con­tratti del suo personale a tempo indeterminato, salvo motivi gravi o cattivi risultati ricorrenti. Anche in un simile caso, la procedura di licenziamento è sottoposta a condizioni particolarmente onerose.

(72) Inoltre, il Consiglio di Stato (giurisdizione amministrativa belga competente per il personale a tempo indetermina­to, mentre il personale a contratto rientra nella compe­tenza del tribunale del lavoro), è apparso propenso a favorire il personale a tempo indeterminato fissando una norma rigorosa ai fini dell’individuazione di un «mo­tivo valido». Ne consegue che DPLP non può licenziare il proprio personale a tempo indeterminato, sia individual­mente che collettivamente, per ragioni economiche o tecniche.

(73) Di conseguenza, la risoluzione del contratto di lavoro non costituisce uno strumento di gestione che permette di riconfigurare la composizione del personale in fun­zione dei bisogni operativi effettivi. Inoltre, l’impossibilità di procedere a licenziamenti su base economica limita considerevolmente gli strumenti di cui dispone DPLP per risolvere problemi quali una mobilità insufficiente o un livello salariale e vantaggi del personale statutario superiori a quelli praticati sul mercato. Inoltre, il perso­nale statutario non è abilitato a chiedere un trasferimento automatico nella pubblica amministrazione, e comunque DPLP non può imporre un simile trasferimento.

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( 1 ) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

( 2 ) Sentenza del 16 marzo 2004 nella causa T-157/01, Danske Busvognmaend/Commissione (Raccolta 2004, pag. II-917, punto 57).

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(74) Ciò significa che una riduzione del personale a tempo indeterminato si limita essenzialmente a partenze volon­tarie, poco numerose, e alle partenze naturali.

(75) Assenza di mobilità interna: oltre all’impossibilità, per DPLP, di ridurre il personale a tempo indeterminato nei settori in cui la domanda di servizi è diminuita, le pos­sibilità di cui dispone per ridistribuire il personale a tempo indeterminato in seno alla sua organizzazione in base alle proprie esigenze sono soggette a forti vincoli.

(76) Elementi come l’appartenenza linguistica, le qualifiche, l’anzianità e la ripartizione funzionale fanno sì che DPLP non sia affatto in grado di ridistribuire il suo per­sonale operante in settori in cui il fabbisogno di perso­nale è in diminuzione, per esempio in ragione della ri­duzione della posta tradizionale, verso settori con ca­renza d’organico a causa, specialmente, delle partenze per pensionamento o di una domanda in crescita.

(77) In altri termini, in ragione delle rigidità dello «statuto», DPLP non è in grado di ridistribuire il personale a tempo indeterminato in funzione del fabbisogno o di compen­sare un’inadeguatezza tra i settori di attività con esuberi e quelli con carenza di organico. Paradossalmente, per ri­spondere alle esigenze riscontrate nei settori con carenza di organico, DPLP deve assumere personale interinale o a contratto, pur mantenendo il personale a tempo indeter­minato eccedente nei settori con esuberi.

(78) Assenza di accesso alla sospensione temporanea: inoltre, DPLP non può mettere il personale a tempo indetermi­nato in sospensione temporanea dal lavoro («disoccupa­zione economica»), come possono fare gli operatori del settore privato quando il lavoro viene a mancare.

(79) Costi salariali più elevati: quando la Régie des postes è diventata una persona giuridica indipendente nel 1992 ed

è stata ribattezzata DPLP, il personale a tempo indeter­minato percepiva stipendi e vantaggi nettamente più ele­vati del personale a contratto del settore privato. Dal 1992, gli aumenti automatici degli stipendi legati agli scatti di anzianità e l’importante potere negoziale dei sindacati hanno contribuito a mantenere stipendi e van­taggi a livelli più alti.

(80) Oltre a stipendi e vantaggi più alti rispetto a quelli per­cepiti dal personale a contratto, i dipendenti a tempo indeterminato beneficiano da 4 a 11 giorni di ferie re­tribuite supplementari ( 1 ), aumentando i costi sostenuti da DPLP. Tali elementi che caratterizzano il personale a tempo indeterminato ha reso difficile la gestione, da parte di DPLP, del costo unitario del personale a tempo inde­terminato, molto superiore a quello dei dipendenti a con­tratto del settore privato.

(81) Dall’epoca della riassunzione del personale a tempo in­determinato della Régie des postes nel 1992, i dirigenti di DPLP hanno constatato che tale personale, con i suoi costi salariali più elevati e la sua rigidità operativa, costi­tuiva un handicap strutturale sempre più difficile da so­stenere man mano che avanzava la liberalizzazione del mercato postale. DPLP ha di conseguenza smesso di as­sumere dipendenti a tempo indeterminato nel 1998. Le partenze naturali causate per lo più da pensionamenti hanno portato a una diminuzione, in termini assoluti, del personale, che è passato a 23 538 persone nel 2008.

(82) Dato che la riduzione del personale a tempo indetermi­nato è dipesa soprattutto dal tasso di pensionamenti nel­l’attuale contesto di età, la sua progressione è stata lenta e dovrebbe secondo ogni probabilità restarlo fino al 2030, cioè molto tempo dopo la liberalizzazione completa del mercato postale, così come mostrato nella tabella sottostante.

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( 1 ) Il personale a tempo indeterminato beneficia di 24 giorni di ferie all’anno, contro i 20 giorni per i dipendenti a contratto, e ricevono fino a 7 giorni supplementari in funzione dell’età.

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Tabella 2

Evoluzione degli effettivi a tempo indeterminato di DPLP

(fonte: autorità belghe)

(83) Le autorità belghe ritengono di conseguenza che il per­sonale a tempo indeterminato di DPLP rappresenta un serio ostacolo sul piano operativo e in termini di costi nei confronti degli operatori privati e che lo Stato ha alleggerito DPLP di un onere eccessivo che i suoi con­correnti non sostengono.

(84) La misura non costituisce, secondo loro, un aiuto di Stato, e la linea di condotta seguita dalla Commissione nella decisione di avvio, conformemente a casi precedenti riguardanti regimi pensionistici [EDF ( 1 ), La Poste (Fran­ce) ( 2 ), Royal Mail ( 3 )], non sarebbe di conseguenza neces­saria nel caso di DPLP.

(85) Le autorità belghe sostengono tuttavia che l’eventuale applicazione di un simile metodo a DPLP porterebbe a concludere che la parte dei costi previdenziali, in percen­tuale sui costi salariali, sostenuta da DPLP equivale a quella dei suoi concorrenti.

5.2. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE RIGUAR­DANTI LA COMPENSAZIONE ANNUALE DEI COSTI DI

SERVIZIO PUBBLICO

(86) Le autorità belghe hanno comunicato i dati contabili ( 4 ) di DPLP ed esposto i principi di contabilità dei costi applicati da DPLP.

(87) Esse ritengono in primo luogo che la compensazione di servizio pubblico versata annualmente non costituisce un aiuto, nella misura in cui è conforme alla giurisprudenza della sentenza Altmark.

(88) In secondo luogo, esse sostengono che, se la compensa­zione di servizio pubblico costituisce un aiuto, essa è compatibile, dato che non costituisce una sovracompen­sazione dei costi netti sostenuti da DPLP nell’ambito del­l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. I calcoli presentati dalle autorità belghe rivelano, secondo queste ultime, una sottocompensazione dei costi soste­nuti da DPLP.

(89) Infine, le autorità belghe indicano che alcune delle misure costituiscono un aiuto esistente. Si rimanda, al riguardo, alla sezione dedicata agli aiuti esistenti [considerando 224 e segg.].

5.3. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE SUGLI APPORTI DI CAPITALE

5.3.1. Capitali conferiti nel 1997

(90) In una lettera indirizzata alla Commissione il 12 agosto 2009, le autorità belghe indicano che è opportuno con­siderare gli apporti di capitale effettuati nel 1997, pari a 62 milioni di EUR, come una compensazione differita per obblighi di servizio pubblico.

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( 1 ) Decisione 2005/145/CE della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa agli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Electricité de France (EDF) e del settore delle industrie dell’elet­tricità e del gas, GU L 49 del 22.2.2005, pag. 9.

( 2 ) Decisione 2008/204/CE, precitata. ( 3 ) Decisione 2009/613/CE della Commissione, dell’8 aprile 2009, sulle

misure C 7/07 (ex NN 82/06 e NN 83/06) attuate dal Regno Unito a favore della Royal Mail [notificata con il numero C(2009) 2486], GU L 210 del 14.8.2009, pag. 16. Cfr. in particolare i considerando da 108 a 113.

( 4 ) Cfr. la sezione 6.1.

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5.3.2. Capitali conferiti nel 2003 e nel 2006

(91) Secondo le autorità belghe, gli aumenti di capitale realiz­zati nel 2003 e nel 2006 si basavano entrambi su un piano strategico ( 1 ), il cui obiettivo ultimo era migliorare la competitività e la redditività dell’impresa nel contesto di liberalizzazione progressiva del mercato postale.

(92) Tale piano strategico perseguiva due obiettivi principali:

1) migliorare la produttività per garantire la competiti­vità e la redditività in un ambiente di mercato mag­giormente liberalizzato;

2) fare evolvere DPLP verso una logica di mercato aprendo il suo capitale agli investitori privati, cioè raggiungere e mantenere i livelli di rendimento richie­sti per attirare gli investitori privati e liberare il po­tenziale dell’impresa in termini di redditività.

(93) Capitali conferiti nel 2003: secondo le autorità belghe, l’aumento di capitale del 2003 aveva l’obiettivo di con­solidare i fondi propri di DPLP in considerazione degli importanti impegni finanziari che aveva contratto in vi­sta, soprattutto, della costruzione di quattro nuovi centri di smistamento e della modernizzazione di un centro esistente, dell’ottimizzazione dei turni di recapito della posta e dell’automatizzazione.

(94) Inoltre, le autorità belghe sostengono che i fondi conferiti hanno coperto anche le spese per il personale, data la diminuzione del numero di dipendenti connessa a un regime di prepensionamento, la riduzione del tempo di lavoro e l’aumento degli stipendi dei nuovi membri del personale.

(95) Tali misure hanno garantito con ragionevole sicurezza una maggiore redditività per il periodo 2003-2007 ri­spondendo alle aspettative degli investitori privati. In tal modo lo Stato belga, in quanto azionista unico di DPLP nel 2003, è stato guidato da prospettive di redditività, in una logica pienamente rispettosa del principio dell’inve­stitore privato in un’economia di mercato, quando ha deciso di effettuare un investimento in capitali.

(96) Il 5 agosto 2009, le autorità belghe hanno inoltre sotto­lineato che, secondo le previsioni di redditività, l’apporto di capitali era stato effettuato a condizioni conformi al principio dell’investitore in un’economia di mercato, dato che il rendimento previsto eccedeva quello che un inve­stitore privato avrebbe preteso. Tali previsioni non erano irrealistiche, dato che la redditività effettiva registrata tra il 2003 e il 2008 è stata nettamente superiore a quella prevista.

(97) Le autorità belghe hanno precisato che l’apporto di capi­tali del 2003 e l’annullamento, nel 2005, dei crediti dello

Stato nei confronti di DPLP non erano affatto connessi. Tale annullamento, effettuato in un momento diverso, ha rappresentato una normale operazione contabile, dato che lo Stato aveva chiaramente indicato che tali crediti non sarebbero stati pagati a DPLP. Gli importi finali annullati nel quadro del risanamento del bilancio 2005 erano diversi dagli importi dell’apporto di capitali del 2003 e dalle perdite accumulate alla fine dell’anno 2002.

(98) Capitali conferiti nel 2006: le autorità belghe sostengono che tale conferimento è conforme al principio dell’inve­stitore privato in un’economia di mercato, nella misura in cui è stato effettuato a condizioni equivalenti (pari passu) a quelle applicate a un investitore privato, cioè Post In­vest Europe SA, che ha investito 300 milioni di EUR. Sono state sottoscritte nuove azioni dallo Stato e dall’in­vestitore privato, e questo ha permesso al nuovo inve­stitore di ottenere il 50 % delle azioni meno una, e allo Stato di conservare il 50 % delle azioni più una ( 2 ).

(99) Per determinare il prezzo delle nuove azioni emesse, la banca d’investimento alla quale si sono rivolte le autorità belghe ha stimato che il valore totale di DPLP era com­preso tra […] e […] EUR. Lo Stato ha stabilito alla fine la cifra di […] EUR per l’intera impresa prima degli apporti di capitale. Le autorità belghe riconoscono che i risultati successivi di DPLP hanno superato le ipotesi formulate al momento della stima.

(100) Secondo le autorità belghe, la realizzazione del piano strategico ha permesso a DPLP di diventare uno degli operatori più efficienti di Europa: DPLP ha compiuto dei progressi enormi in termini di redditività, d’efficien­za ( 3 ) e di qualità, pur mantenendo a un livello ragione­vole i prezzi fatturati ai clienti.

5.4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE SULLE ESENZIONI FISCALI

E s e n z i o n e d a l l ’ i m p o s t a s u l l e s o c i e t à

(101) Nella loro dichiarazione del 12 agosto 2009, le autorità belghe riconoscono che, fino al 27 dicembre 2005, DPLP non è stata assoggettata al regime dell’imposta sulle so­cietà, bensì a un’imposta sugli utili (cioè, l’imposta delle persone giuridiche). Esse sostengono tuttavia che nel pe­riodo 2003-2005, DPLP non ha beneficiato di tale re­gime fiscale: infatti, se fosse stata assoggettata all’imposta sulle società, essa avrebbe potuto riportare le perdite regi­strate in passato e non avrebbe dovuto quindi versare l’imposta sulle società per tale periodo.

(102) Sostengono inoltre che DPLP ha dovuto pagare imposte sugli utili per 2 milioni di EUR nel periodo 2003-2005.

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( 1 ) Il piano strategico è stato presentato nella notifica trasmessa alla Commissione il 3 dicembre 2002.

( 2 ) Il capitale sottoscritto da DPLP prima dell’emissione delle nuove azioni ammontava a 443,8 milioni di EUR ed era detenuto al 100 % dallo Stato. Dopo la nuova emissione di azioni, il capitale è aumentato di 340 milioni di EUR, passando così a 783,8 milioni di EUR. Il prezzo delle azioni era di 2 500 EUR per il capitale esistente, mentre quello delle azioni nuove è stato fissato a 1 464 EUR.

( 3 ) Le autorità belghe indicano che, nel periodo 2003-2009, DPLP è riuscita a diminuire i costi del […] % medio annuo pur mantenendo l’aumento delle entrate.

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(103) A partire dall’esercizio 2006, DLPL ha dovuto versare l’imposta sulle società senza poter riportare le perdite precedenti. Le autorità belghe stimano le perdite di cre­dito d’imposta a quella data a 51,87 milioni di EUR.

(104) La conclusione è quindi che DPLP non ha ricavato alcun utile netto dall’esenzione dell’imposta sulle società prima del 2006.

E s e n z i o n e d a l l ’ i m p o s t a r e l a t i v a a g l i i m m o b i l i

(105) Le autorità belghe precisano che DPLP beneficia di un’esenzione dall’imposta relativa ai redditi derivati da beni immobili destinati a funzioni di interesse pubblico.

(106) Hanno stimato il vantaggio netto percepito da DPLP, che secondo loro rappresenta soltanto una parte limitata dei costi supplementari che l’impresa sostiene rispetto all’ob­bligo di mantenere una rete postale caratterizzata da una densità territoriale definita rigorosamente, per il quale l’impresa non percepisce nessun’altra compensazione.

E s e n z i o n i d a a l t r e i m p o s t e

(107) Le autorità belghe spiegano che DPLP beneficia di alcune esenzioni da imposte indirette e locali. Esse sostengono che tali esenzioni hanno un’incidenza netta de minimis.

5.5. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

(108) Nella loro dichiarazione del 12 agosto 2009, le autorità belghe hanno confermato che un certo numero di im­mobili sono stati trasferiti a DPLP al momento della sua trasformazione in impresa pubblica autonoma. Tali im­mobili erano già utilizzati da DPLP dal 1971 ed erano necessari ai fini dell’adempimento dei suoi compiti di servizio postale.

(109) Le autorità belghe sostengono che il trasferimento di tali immobili non ha conferito alcun vantaggio a DPLP, dato che questa li utilizzava già nel quadro della sua missione di servizio pubblico. In altre parole, secondo loro si è trattato soltanto di una riorganizzazione di beni pubblici.

5.6. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE RIGUARDANTI LA GARANZIA DELLO STATO SUI PRESTITI

(110) Nella loro dichiarazione del 12 agosto 2009, le autorità belghe sostengono che DPLP non beneficia automatica­mente di una garanzia dello Stato per i suoi prestiti. Se DPLP dovesse chiedere una simile garanzia, dovrebbe ricevere l’avallo delle autorità belghe e versare un premio annuo dello 0,25 % al Tesoro pubblico.

(111) Nel corso del periodo considerato, DPLP ha fatto ricorso una sola volta a una garanzia statale.

(112) Le autorità belghe ritengono che un premio dello 0,25 % è appropriato rispetto alla situazione finanziaria di DPLP

e alla scarsa probabilità di un mancato rimborso da parte di DPLP. Esse ritengono d’altro canto che i tassi accordati dal mercato per un simile prestito senza garanzia dello Stato sarebbero stati fino a 40 punti base più alti.

5.7. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE PARTI INTERESSATE

(113) Nella loro dichiarazione del 12 ottobre 2009, le autorità belghe sostengono che soltanto le dichiarazioni di BD e di FVP/Prodipresse contengono elementi determinanti. Questi elementi riguardano, in particolare, la distribu­zione anticipata dei quotidiani e dei periodici.

O s s e r v a z i o n i r i g u a r d a n t i l ’ a t t r i b u z i o n e d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e i g i o r n a l i

(114) Le autorità belghe ritengono che, contrariamente a ciò che evidenzia BD, l’attribuzione della prestazione dei ser­vizi postali non riservati (come la distribuzione dei gior­nali) non rientra nel campo di applicazione della regola­mentazione dell’Unione sugli appalti pubblici [direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )].

(115) Esse sostengono inoltre che la distribuzione dei quoti­diani e dei periodici, che costituisce un servizio d’inte­resse economico generale, non viola le disposizioni del­l’Unione riguardanti la liberalizzazione del mercato po­stale.

(116) Le autorità belghe indicano inoltre che tale attribuzione non dipende da una decisione arbitraria. Secondo loro, DPLP è l’unica impresa in grado di soddisfare le condi­zioni e gli obblighi imposti al fornitore di questo tipo di servizi.

A s s e n z a d i s o v r a c o m p e n s a z i o n e p e r l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a s t a m p a

(117) Le autorità belghe sostengono che, contrariamente a quanto asserisce BD, DPLP non ha beneficiato nel pe­riodo 2002-2008 di una sovracompensazione dei costi connessi all’esecuzione del suo servizio di distribuzione dei quotidiani e periodici.

(118) Esse non condividono il parere di FVP/Prodipresse se­condo il quale DPLP ha gonfiato i suoi investimenti e costi supplementari collegati all’estensione della copertura nazionale anticipata, che avrebbe fatto passare dall’82 al 100 %. Dato che il 18 % riguardava principalmente delle regioni lontane, le spese per il personale di DPLP sono aumentate in modo non proporzionale e DPLP ha do­vuto acquistare veicoli da trasporto per lunghe distanze, caratterizzati da costi di ammortamento elevati.

(119) Le autorità belghe, infine, sostengono che i costi della sua campagna pubblicitaria non sono stati presi in conside­razione nel calcolo della compensazione che essa ha ri­cevuto dallo Stato per la distribuzione anticipata della stampa.

IT L 170/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

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E f f i c i e n z a r i s p e t t o a i c o s t i

(120) BD indica che DPLP non è, manifestamente, efficiente rispetto ai costi. Le autorità belghe contestano questa argomentazione, sottolineando il fatto che BD non tiene conto pienamente degli elevati sovraccosti connessi alla distribuzione anticipata della stampa e che trascura i no­tevoli sforzi compiuti DPLP allo scopo di gestire i propri costi e di accrescere la produttività.

D e l t a m e d i a

(121) Secondo BD, i costi di Deltamedia sono inferiori a quelli di DPLP. Questa situazione è, secondo le autorità belghe, imputabile ai seguenti elementi:

a) Deltamedia non propone una copertura nazionale;

b) Deltamedia opera con distributori indipendenti;

c) il servizio fornito da Deltamedia non è complesso, dato che lavora soltanto con un numero ristretto di editori associati a un unico gruppo editoriale;

d) gli editori consegnano i quotidiani immediatamente nei punti di distribuzione.

5.8. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ BELGHE RIGUARDANTI L’AIUTO ESISTENTE

(122) Nella loro dichiarazione del 21 dicembre 2010, le auto­rità belghe affermano che alcune delle misure oggetto dell’indagine costituiscono degli aiuti esistenti.

Esenzioni fiscali

(123) In primo luogo, le autorità belghe sostengono che le esenzioni fiscali di cui ha beneficiato DPLP sono prece­denti all’adesione del Belgio all’Unione europea e costitui­scono di conseguenza degli aiuti esistenti.

Liberalizzazione del mercato postale

(124) In secondo luogo, le autorità belghe sostengono che la sovvenzione annuale versata a DPLP è anteriore al 1999, vale a dire precedente alla liberalizzazione del mercato postale, e costituisce pertanto un aiuto esistente. Inoltre, se costituissero aiuti di Stato, gli apporti di capitale ef­fettuati prima del 1999 non dovrebbero essere conside­rati come aiuti esistenti.

Termine di prescrizione di dieci anni

(125) In terzo luogo, le autorità belghe sostengono, in virtù del termine di prescrizione di dieci anni, che tutte le misure adottate prima del 13 luglio 1999 (cioè 10 anni prima dell’avvio del procedimento formale di cui trattasi) costi­tuirebbero degli aiuti esistenti, dato che l’annullamento da parte del Tribunale di primo grado sopraggiunto prima avrebbe anche comportato l’annullamento di tutti gli atti d’indagine precedenti della Commissione. Esse sostengono, invece, che dal momento che la Commis­sione ha compiuto il suo primo atto d’indagine nel di­

cembre 2002, è preferibile non includere nell’inchiesta le misure adottate prima del dicembre 1992. Ciò riguarde­rebbe il trasferimento di immobili e la prima sovvenzione annuale versata nel 1992.

6. VALUTAZIONE

6.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI CONTABILITÀ DEI COSTI DI DPLP

(126) L’articolo 14 della direttiva 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consi­glio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali ( 1 ) (la terza diret­tiva postale) obbliga gli operatori postali a tenere una contabilità dei costi che stabilisca una distinzione netta tra, da una parte, i servizi e i prodotti che fanno parte del servizio universale e, dall’altra, i servizi e prodotti che non ne fanno parte. La loro contabilità deve procedere a una imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti ai prodotti, e a una imputazione diretta o indiretta dei costi comuni, vale a dire deve imputare in modo appropriato i costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali. La contabilità dei costi di DPLP consiste in un sistema di contabilità per attività (CPA), che imputa tutte le spese di funzionamento, fino alla soglia di utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), ai vari prodotti, conformemente al metodo di imputazione dei costi inte­ramente ripartito (FDC). La contabilità dei costi copre tutte le spese di gestione e delle unità organizzative di DPLP. Nel 2009, i prodotti commerciali hanno costituito il […] % del volume di affari di DPLP, contro il […] % per i prodotti connessi al servizio pubblico.

(127) Il metodo di contabilità dei costi è ripartito in tre livelli: le risorse, le attività e i prodotti. Esso ha lo scopo di determinare la parte dei costi imputabile a ciascun pro­dotto.

(128) I costi sono suddivisi in 398 tipi diversi di costo e 3 954 centri di responsabilità. A fini contabili, questi ultimi sono raggruppati in 34 pool di risorse e 108 gruppi di codici. Esistono 986 diverse attività.

(129) I costi per le risorse sono imputati alle attività in fun­zione della loro natura: le «risorse dirette» sono diretta­mente associate a una specifica attività, mentre le «risorse indirette» contribuiscono ad attività varie e devono essere imputate mediante le chiavi di ripartizione che rispec­chiano il grado di utilizzazione della risorsa in questione per ciascuna attività. Infine, il contributo globale all’atti­vità include le spese generali che non è possibile impu­tare a delle attività specifiche; tali spese vengono pertanto imputate in ugual misura a tutti i prodotti sulla base del prezzo di costo maggiorato.

(130) Le 986 diverse attività formano gli elementi costitutivi della catena del valore di ciascun prodotto. Una parte dei costi collegati a una data attività è imputata a dei pro­dotti in funzione dell’utilizzazione dell’attività in

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/13

( 1 ) GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3.

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questione in ciascun prodotto. I costi delle attività non operative sono in primo luogo imputate alle attività di gestione che contribuiscono direttamente ai prodotti.

(131) Nell’ultima fase della procedura, i costi delle attività ven­gono infine imputati a ciascun prodotto secondo una chiave di ripartizione generalmente fondata sul volume. In altre parole, tutti i prodotti che utilizzano un’attività vengono contabilizzati con una parte dei costi di tale attività proporzionale al volume di utilizzo di quest’ulti­ma.

(132) La Commissione ritiene che il metodo di contabilità dei costi attualmente applicato da DPLP sia soddisfacente, dato che esso imputa correttamente tutti i costi con un accettabile livello di adeguatezza. La Commissione con­stata tuttavia che DPLP ha adottato tale metodo in modo progressivo; è ragionevole pensare che i dati contabili risalenti all’inizio del periodo coperto dall’indagine non sono, pur complessivamente affidabili, tanto circostan­ziati quanto quelli del sistema contabile attuale.

M o d i f i c a r e t r o a t t i v a d e l l a c o n t a b i l i t à d e i c o s t i

(133) Nel marzo 2011, le autorità belghe hanno presentato alla Commissione una modifica retroattiva del metodo di contabilità dei costi di DPLP in previsione di una diversa ripartizione di alcuni costi tra attività commerciali e at­tività di servizio pubblico. La modifica intrapresa dalle autorità belghe riguarda l’ultima fase dell’imputazione dei costi, quando i prodotti vengono contabilizzati a costi proporzionali al volume di utilizzo di ogni attività.

(134) La modifica cambia il metodo di imputazione delle spese di gestione ai prodotti che DPLP ha applicato fino ad oggi. In seguito a tale modifica, alcuni costi connessi ai prodotti commerciali passerebbero nella sfera dei servizi pubblici, ampliando la base dei costi dei servizi pubblici. I servizi pubblici sosterrebbero perciò in media […] di EUR all’anno di costi attualmente imputati a prodotti commerciali. Le altre sezioni del metodo di contabilità dei costi resterebbero immutati.

(135) Le autorità belghe affermano che i costi di alcune attività sono, per natura, fissati a un certo livello, determinato dalle esigenze del servizio pubblico. In altre parole, i costi delle attività utilizzate per fini di servizio pubblico reste­rebbero immutati anche se nessun prodotto commerciale le utilizza. Nella misura in cui un prodotto commerciale non è all’origine dell’attività in questione, il prodotto non deve sostenerne il relativo costo di gestione, anche se tale attività viene utilizzata.

(136) Benché le autorità belghe sostengano che il metodo rivi­sto sia compatibile con la direttiva 97/67/CE, con la

sentenza Chronopost ( 1 ) e con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensa­zione degli obblighi di servizio pubblico ( 2 ) (in appresso «la disciplina dei SIEG»), dal momento che tale metodo imputa ai prodotti i costi direttamente imputabili e una parte dei costi comuni e che rispecchia meglio i costi reali connessi agli obblighi di servizio pubblico, la Com­missione ritiene che tale nuova argomentazione non possa essere accolta per ragioni formali, economiche e giuridiche.

(137) Da un punto di vista formale, il metodo proposto non è di fatto utilizzato nella contabilità interna di DPLP, ma consiste soprattutto in una modifica ex post di dati an­teriori. Il metodo rivisto non ha ricevuto l’avallo dell’au­torità di regolamentazione come base di tariffazione, e non è neanche utilizzato dallo Stato ai fini del calcolo della compensazione dei SIEG. Il metodo rivisto sembra essere perciò una presentazione teorica elaborata ai fini del presente procedimento in materia di aiuti di Stato. Da un punto di vista economico, non si può accettare, per quanto riguarda la fissazione del prezzo di trasferimento operato internamente, che i prodotti commerciali non dovrebbero vedersi imputare una parte dei costi delle risorse che utilizzano (secondo tale metodo, per esempio, i prodotti commerciali non contribuirebbero ai costi delle distribuzioni dei postini, anche se questi ultimi distribui­scono anche prodotti commerciali). Infine, in termini giuridici, una simile modifica non appare conforme al­l’articolo 14, paragrafo 3, punto b) iv), della direttiva 97/67/CE, alla sentenza Chronopost ( 3 ) e alla disciplina dei SIEG del 2005 ( 4 ), che esigono che tutti i costi co­muni vengano imputati in modo appropriato alle attività commerciali.

(138) La Commissione non fonderà pertanto la sua valutazione sui conti modificati, ma sui dati di contabilità dei costi validati, conformemente alla direttiva 97/67/CE, dall’Isti­tuto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni [l’IBPT, cioè l’autorità di regolamentazione del settore postale belga ( 5 )], che sono stati comunicati in prece­denza e che si basano sul metodo di contabilità dei costi applicata ufficialmente da DPLP.

IT L 170/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Sentenza del 3 luglio 2003 nelle cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost e altri/Union française de l’express (Ufex) e altri, (Raccolta 2003, pag. I-6993).

( 2 ) GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4. ( 3 ) Sentenza Chronopost, punto 40 citato: «[…] tutti i costi aggiuntivi

variabili […] sopportati per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti al­l’utilizzazione della rete postale nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI-Chronopost, e qualora, dall’altro, nessun indizio faccia ritenere che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario».

( 4 ) Punto 16 della disciplina dei SIEG: «[…]. I costi imputati al servizio di interesse economico possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio di interesse economico generale stesso, un contributo adeguato ai costi fissi comuni al servizio di interesse economico generale e ad altre attività ed una remunerazione ade­guata dei capitali propri nella misura in cui essi sono destinati al servizio di interesse economico generale».

( 5 ) La direttiva 97/67/CE definisce l’autorità di regolamentazione come «in ciascuno Stato membro, l’organo o gli organi ai quali lo Stato membro delega, tra l’altro, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva».

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6.2. VALUTAZIONE DELL’ASSUNZIONE DEGLI ONERI PENSIONISTICI

6.2.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(139) L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE prevede che «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, fal­sino o minaccino di falsare la concorrenza».

(140) Perché una misura si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono ricorrere le seguenti quattro condizioni cumulative: la misura deve:

i) conferire un vantaggio al beneficiario;

ii) falsare o minacciare di falsare la concorrenza favo­rendo talune imprese;

iii) costituire un intervento dello Stato ovvero mediante risorse statali;

iv) essere in grado d’incidere sugli scambi tra Stati mem­bri.

6.2.1.1. Vantaggio e selettività

(141) Basandosi sull’approccio seguito nella sentenza Com­bus ( 1 ), le autorità belghe sostengono che gli impegni assunti in materia di pensioni costituiscono un onere eccessivo che i concorrenti non avrebbero dovuto finan­ziare e, di conseguenza, che l’assunzione dell’onere da parte dello Stato non costituisce un aiuto.

(142) Esse sostengono essenzialmente che a causa della man­canza di flessibilità che caratterizza lo status del perso­nale a tempo indeterminato, DPLP non è in grado di ridurre la parte di tale categoria di personale, benché questa sia molto più onerosa rispetto ad un ipotetico organico di dipendenti assunti con contratti meno favo­revoli.

(143) È opportuno innanzi tutto ricordare che la sentenza Combus non è stata confermata dalla Corte. Al contrario, la giurisprudenza della Corte contraddice l’ipotesi se­condo la quale la compensazione di uno svantaggio strutturale escluderebbe ogni possibile aiuto di Stato. Quindi, dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che l’esistenza di un aiuto deve essere valutata rispetto agli effetti, e non alla causa o allo scopo dell’intervento statale ( 2 ). La Corte ha inoltre ritenuto che la nozione di aiuto copre i vantaggi consentiti dalle autorità pubbliche

che, in forme diverse, alleggeriscono gli oneri che gra­vano normalmente sul bilancio di un’impresa ( 3 ).

(144) Inoltre, la Corte ha affermato che i costi connessi alla remunerazione dei lavoratori dipendenti gravano, per loro natura, sul bilancio delle imprese, indipendente­mente dal fatto che tali costi derivino o meno da obbli­ghi legali o da accordi collettivi ( 4 ). Al riguardo, essa ha stabilito che anche se le misure statali hanno l’obiettivo di compensare i costi supplementari, ciò non impedisce che vengano definite come un aiuto ( 5 ).

(145) Inoltre, va osservato che il contesto concorrenziale nel quale operava Combus era diverso da quello di DPLP. Combus doveva svolgere la sua attività di trasporto su base commerciale e operare sul mercato in condizioni di concorrenza paragonabili a quelle delle società di autobus privati. A seguito di una procedura di gara, le società di trasporto collettivo cedono la loro attività di trasporto in autobus ad imprese private e pubbliche. Conformemente alle norme di aggiudicazione degli appalti, questi sono aggiudicati all’«offerta economicamente più vantaggiosa», indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’of­ferente. Per tutta la durata del periodo di valutazione, DPLP ha beneficiato di un vasto monopolio in cui le pressioni economiche avevano luogo in modo completa­mente diverso. Inoltre, contrariamente alla causa Com­bus, il Belgio non ha adottato, nella fattispecie, alcuna disposizione legislativa mirante a sopprimere o ad adat­tare il regime speciale lavorativo applicabile ai dipendenti di DPLP o le modalità secondo cui acquisivano il diritto alla pensione.

(146) Di conseguenza, la Commissione ritiene che le differenze di fatto tra la causa Combus e la causa in oggetto giu­stifichino una conclusione differente nella presente causa.

(147) Per valutare se le misure di cui trattasi possano rappre­sentare aiuti di Stato, occorre determinare se tali misure conferiscono un vantaggio economico a DPLP consen­tendo a quest’ultima di non dover sostenere i costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse fi­nanziarie proprie dell’impresa ed impedendo pertanto che le forze presenti sul mercato spieghino i loro normali effetti. Un aiuto consiste in un provvedimento inteso ad alleviare gli oneri che di regola gravano sul bilancio delle imprese, tenuto conto della natura o della struttura

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( 1 ) Causa T-157/01, Danske Busvognmaend/Commissione, citata. ( 2 ) Sentenza del 2 luglio 1974 nella causa 173/73, Governo della Repub­

blica Italiana/Commissione delle comunità europee (Raccolta 1974, pag. 709, punto 13); causa C-310/85, Deufil Gmbh und Co. Kg/Commis­sione delle comunità europee (Raccolta 1987, pag. 901, punto 8); causa C-241/94, Repubblica francese/Commissione delle comunità europee (Rac­colta 1996, pag. I-4551, punto 20).

( 3 ) Sentenza del 15 marzo 1994 nella causa C-387/92, Banco Exterior de España (Raccolta 1994; pag. I-877, punto 13); causa C-241/94, Repubblica francese/Commissione delle comunità europee, citata, punto 34.

( 4 ) Sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa C-5/01, Regno del Belgio/ Commissione delle comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-1191, punto 39).

( 5 ) Sentenza del 23 febbraio 1961 nella causa 30/59, Gezamenlijke Ste­enkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità della CECA (Raccolta 1961, pag. 3, punti 29 e 30); causa C-173/73, citata, punti 12 e 13; causa C-241/94, citata, punti 29 e 35; causa C-251/97, Repubblica francese/ Commissione delle comunità europee (Raccolta 1999, pag. I-6639, punti 40, 46 e 47); cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, sentenza del 9 giugno 2011 nella causa Comitato «Venezia vuole vivere»/Commissione delle comunità europee, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti da 90 a 96.

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del sistema di oneri in questione. Viceversa, sarebbe pos­sibile definire una nozione di «onere speciale», che consi­sterebbe in un onere supplementare rispetto agli oneri normali. Il ritiro di un tale onere speciale, mediante una disposizione legislativa, non concederebbe un van­taggio al beneficiario e non costituirebbe quindi un aiuto di Stato.

(148) Alla stregua della giurisprudenza della Corte in materia di analisi di selettività, che implica un confronto con un quadro di riferimento per determinare la conformità o la non conformità alla «natura o struttura generale del sistema» di un trattamento differenziato di determinate imprese o determinati prodotti, in una situazione nor­male di mercato dal punto di vista strutturale, la qualifica di onere «normale» o «speciale» implica la definizione di un quadro di riferimento, o comparatore, allo scopo di individuare quelle imprese che fossero in una situazione di fatto e di diritto paragonabile rispetto all’obiettivo perseguito dalle misure interessate.

(149) Tuttavia, non sembra possibile definire un comparatore esogeno che possa permettere di definire un contributo «normale» sostenuto dalle imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile a quella di DPLP rispetto all’obiettivo perseguito dalla misura in que­stione. In particolare, i concorrenti di DPLP sono delle imprese di diritto privato che svolgono la loro attività in mercati concorrenziali, mentre DPLP ha beneficiato di un monopolio legale nel periodo oggetto della valutazione, prima della completa liberalizzazione sopraggiunta nel 2011.

(150) Per determinare l’esistenza di un vantaggio ai sensi del­l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve pertanto esaminare la situazione di DPLP e compa­rare i contributi sociali prima e dopo l’assunzione degli oneri pensionistici.

(151) Con la legge 6 luglio 1971 e fino alla riforma delle pensioni del 1997, DPLP ha sostenuto tutti i costi di pensionamento e dei contributi sociali per i suoi dipen­denti. In simili circostanze, la Commissione ritiene che tali costi fanno parte delle spese normali che DPLP do­veva sostenere con le proprie risorse considerata la sua posizione di fatto e di diritto sul mercato postale belga.

(152) Dato che l’assunzione degli oneri pensionistici operata nel 1997 e che oggetto dell’indagine ha consentito a DPLP di non sostenere dei costi che avrebbe dovuto, normalmente, sostenere con le proprie risorse, le misure in questione conferiscono all’operatore un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(153) Il vantaggio in questione è selettivo, dato che riguarda solo DPLP.

6.2.1.2. Risorse di Stato

(154) L’assunzione degli oneri pensionistici è stata finanziata dallo Stato, che ha rilevato le competenze di DPLP in materia di pensioni.

(155) Dato che lo Stato paga direttamente le pensioni del per­sonale a riposo di DPLP sul proprio bilancio, è stato fatto manifestamente ricorso a risorse statali.

6.2.1.3. Distorsione della concorrenza e pregiudizio agli scambi tra Stati membri

(156) Le misure presentate in precedenza sono in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri dato che DPLP è presente in mercati aperti alla concorrenza, quali i servizi di consegna dei pacchi, che sono caratterizzati da impor­tanti scambi transfrontalieri. Sul mercato dei pacchi, essa fronteggia la concorrenza di imprese che esercitano delle attività in altri Stati membri, come UPS, FedEx o TNT Express. DPLP svolge inoltre attività sul mercato della distribuzione dei giornali e riviste, nel quale operano o possono operare imprese di altri Stati membri. La distri­buzione dei pacchi non è mai stata interamente riservata a DPLP, e altre imprese propongono già alcuni servizi di distribuzione dei pacchi ( 1 ) o altri servizi postali specifici dall’inizio degli anni 1990 ( 2 ). DPLP è inoltre presente sul mercato dei settori finanziari (conti correnti postali, conti di risparmio e servizi di pagamento), in cui essa fronteg­gia la concorrenza di operatori che propongono prodotti finanziari, come banche e operatori finanziari. I conti correnti e di risparmio postali, utilizzati sia a fini di pagamento che di risparmio, fanno la concorrenza ai conti correnti e di risparmio bancari. Il settore bancario era già aperto alla concorrenza prima del 1992 ed era caratterizzato da molti scambi tra gli Stati membri. Ban­che di vari Stati membri hanno aperto delle sedi in Belgio prima del 1992: all’epoca, infatti, contava più di 70 isti­tuti finanziari stranieri sul suo territorio ( 3 ).

(157) Sulla base delle considerazioni sopra esposte, è evidente che ogni misura statale che conferisca a DPLP un van­taggio economico è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

(158) Per le ragioni esposte ai considerando da 141 a 157, la Commissione ritiene che l’assunzione degli oneri pensio­nistici costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 107, pa­ragrafo 1, del TFUE.

6.2.2. Valutazione della compatibilità col mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), dell’assunzione degli oneri pensio­nistici

(159) Nel quadro della riforma delle pensioni del 1997, il rim­borso allo Stato, da parte di DPLP, del costo netto an­nuale delle pensioni ha ceduto il posto a un contributo con carattere liberatorio che allinea i costi delle pensioni sostenuti da DPLP a quelli dei suoi concorrenti. In man­canza di tale riforma, il livello dei costi pensionistici sarebbe continuato a crescere sensibilmente negli anni successivi, soprattutto a causa del deterioramento del rapporto tra dipendenti attivi (contribuenti) e dipendenti non attivi (beneficiari) in seguito alla decisione di DPLP di non assumere più dipendenti.

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( 1 ) DHL è presente in Belgio dal 1978, FedEx dal 1984 e UPS dal 1988. ( 2 ) Sentenza del 19 maggio 1993 nella causa C-320/91, Corbeau (Rac­

colta 1993, pag. I-2533). ( 3 ) Donald E. Fair, Robert Raymond, The competitiveness of financial in­

stitutions and centres in Europe, Société universitaire européenne de recherches financières, 1994, Kluwer Economic Publishers.

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(160) Dal momento che risulta evidente l’inapplicabilità delle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 2, e dall’ar­ticolo 107, paragrafo 3, lettere a) e b), del TFUE e che il Belgio non ha fatto valere l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE a sostegno della compatibilità dell’assunzione degli oneri pensionistici in favore di DPLP, la Commissione valuterà se tale assunzione di oneri può essere dichiarata compatibile in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il quale dispone che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mer­cato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(161) La Commissione valuterà dapprima la misura in cui l’as­sunzione degli oneri pensionistici costituisce un obiettivo d’interesse comune ed è necessaria a tal scopo, prima di esaminare la proporzionalità della misura e di mettere a confronto gli effetti positivi e negativi dell’aiuto.

6.2.2.1. La liberalizzazione del settore postale costituisce un obiettivo d’interesse comune

(162) Il diritto dell’Unione ha incoraggiato una liberalizzazione sempre maggiore del settore postale dal 1992 mediante l’adozione del libro verde, che ha portato in seguito al­l’adozione di tre direttive, e cioè i) la direttiva 97/67/CE, ii) la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità ( 1 ) e iii) la direttiva 2008/6/CE. È stato inoltre riconosciuto che la liberalizzazione dei mercati postali a livello dell’UE svolge un ruolo importante nella strategia di Lisbona in favore della crescita e dell’occupazione.

(163) È quindi importante non solo garantire la prestazione dei servizi postali di base, così come definita nella nozione di obbligo di servizio universale, ma anche di creare condi­zioni di concorrenza omogenee per l’operatore storico, i concorrenti già presenti e i nuovi concorrenti.

(164) Nella decisione relativa a La Poste francese, la Commis­sione ha già riconosciuto che la creazione di pari condi­zioni in materia di contributi sociali per l’operatore sto­rico e i suoi concorrenti costituisce una condizione fon­damentale per un’equa concorrenza nel settore della po­sta. Essa ha ritenuto che l’assunzione degli obblighi di finanziamento delle pensioni dei dipendenti imposta a La Poste francese era compatibile con il mercato interno, in quanto le sovvenzioni pubbliche garantivano tassi di

contributi sociali uguali per La Poste francese e i suoi concorrenti. La Commissione intende seguire nella fatti­specie la stessa logica di quella applicata al paragrafo 6.3 di tale decisione, che deve essere considerata come ap­plicabile in questo caso nella misura in cui essa è perti­nente.

6.2.2.2. Necessità dell’assunzione degli oneri pensionistici

(165) La Commissione ritiene che la trasformazione di DPLP nel 1992 era necessaria per favorire la concorrenza sul mercato postale: tale misura ha infetti posto DPLP e i suoi concorrenti su un piano di parità giuridica (e ha, in tal modo, fatto scomparire la garanzia illimitata di cui godeva DPLP fino ad allora in quanto ente pubblico).

(166) Tuttavia, né lo Stato belga, né la Régie des postes ave­vano accantonato riserve corrispondenti agli impegni pensionistici. Al momento della sua costituzione nel 1992, DPLP ha continuato ad assumere gli obblighi in materia di pensioni, ma nessun attivo corrispondente è stato riportato nella sua contabilità in vista della relativa copertura.

(167) Il pagamento delle pensioni avrebbe perciò costituito progressivamente un onere troppo gravoso per DPLP, dato che per molti dipendenti si avvicinava l’età della pensione. Benché siano state adottate alcune misure (mi­glioramento della produttività, riduzione progressiva del personale grazie alle partenze naturali, indicizzazione de­gli stipendi) per migliorare tale situazione, questo non sarebbe stato sufficiente ad instaurare un equilibrio so­stenibile per le finanze di DPLP (cfr. la tabella 3 sotto­stante).

(168) Ciò dipendeva soprattutto dal fatto che la trasformazione in un’azienda di diritto privato comportava anche, per DPLP, non assumere più dipendenti a tempo indetermi­nato e reclutare soltanto dipendenti a contratto (soggetti a un contratto di lavoro generale e alle disposizioni del diritto del lavoro). DPLP avrebbe dovuto, di conseguenza, dopo il 1997, finanziare con le proprie entrate sia le spese per le pensioni dei propri dipendenti a riposo, sia i contributi sociali connessi alla cassa previdenziale dei suoi dipendenti a contratto in servizio.

(169) La tendenza negativa dei flussi finanziari di DPLP si è andata aggravando con gli anni, dato che i pagamenti delle pensioni più elevate andavano superando le entrate generate dalle sue attività (cfr. la tabella 3).

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/17

( 1 ) GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.

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Tabella 3

Simulazioni dei flussi finanziari di DPLP realizzate dalle autorità belghe nel 1996

(fonte: autorità belghe)

(170) È indubbio che DPLP avrebbe fronteggiato costi molto più elevati se avesse dovuto finanziare con le proprie risorse le pensioni di tutti i dipendenti collocati a riposo dopo il 1997. È evidente che in assenza di aiuto, il passaggio dallo status giuridico di amministrazione pub­blica a quello di azienda privata sarebbe stato compro­messo.

(171) Inoltre, un rifinanziamento completo dei costi pensioni­stici operato mediante un aumento delle entrate per la corrispondenza avrebbe portato a tariffe di spedizione molto elevate e a una diminuzione potenzialmente note­vole del numero di lettere inviate, a tal punto che l’offerta di servizi di posta universale ne sarebbe risultata com­promessa.

(172) La Commissione è inoltre del parere che le misure in questione sono adeguate all’obiettivo d’interesse comuni­tario previsto. Nessun altro strumento avrebbe potuto far fronte alla situazione in modo più efficace. Nei settori in cui esiste un SIEG, si sarebbero potute certamente accor­dare delle compensazioni di servizio pubblico, ma un simile approccio non sarebbe sostenibile a lungo termine a causa della natura strutturale specifica del problema.

(173) Rispetto agli obiettivi di liberalizzazione dei mercati po­stali, che consistono soprattutto nel garantire un’offerta di servizi postali universali di buona qualità a prezzi abbordabili, e tenuto conto dell’obiettivo di promuovere una concorrenza leale, l’assunzione degli oneri pensioni­stici ha rappresentato una misura necessaria.

6.2.2.3. Proporzionalità dell’assunzione degli oneri pensioni­stici

(174) La decisione riguardante La Poste francese illustra la va­lutazione effettuata dalla Commissione circa la propor­zionalità delle misure di aiuto connesse all’assunzione degli oneri pensionistici sostenuti dagli operatori storici del settore postale che continuano ad assumere dipen­denti a condizioni che convenivano all’epoca in cui l’azienda si trovava in situazione di monopolio. La pro­porzionalità deve essere valutata riguardo alla creazione di condizioni eque sui mercati aperti alla concorrenza (corrispondenza, pacchi e servizi finanziari, per esempio). L’operatore storico deve versare dei tassi di contribuzione previdenziale identici a quelli dei suoi concorrenti.

(175) Dato che il personale a contratto di DPLP si trova, sul piano giuridico, nella stessa situazione dei dipendenti di un’azienda qualsiasi, a differenza del personale a tempo indeterminato, che gode di uno status simile a quello dei dipendenti pubblici, una comparazione dei contributi previdenziali versati da DPLP per ciascuna categoria di dipendenti permette di verificare se, da quando è stata sollevata dal peso delle pensioni, l’azienda soddisfa la condizione relativa al pagamento di un tasso di contri­buzione previdenziale identico a quello dei suoi concor­renti.

(176) La tabella riepilogativa qui in basso presenta in modo circostanziato le spese per la contribuzione previdenziale sostenute da DPLP per il suo personale a tempo indeter­minato e a contratto:

IT L 170/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

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Spese di contribuzione previdenziale assunte e sostenute da DPLP Personale a tempo indeterminato Personale a contratto

Contributo di DPLP al sistema previdenziale, di cui l’8,86 % a titolo pensioni­stico

[…] % […] %

Costi direttamente sostenuti da DPLP […] % […] %

Malattia e invalidità […] % […] %

Assegni familiari […] % —

Contributo al versamento delle compensazioni ( 1 ) […] %

Riduzione strutturale ( 2 ) […] %

CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO totale […] % […] %

CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI […] % […] %

Contributo del dipendente al sistema generale di previdenza sociale […] % […] %

( 1 ) Contributo al versamento delle indennità: pagato soltanto per i dipendenti a contratto ( 2 ) Riduzione strutturale: riduzione dei contributi sociali versati dal datore di lavoro per il personale a contratto per migliorare la

competitività del Belgio, accordata senza condizioni a tutti i datori di lavoro belgi

(177) Come illustrato dalla tabella soprastante, il livello del contributo di DPLP al sistema previdenziale belga (per­centuale nominale dei costi salariali) è nettamente infe­riore a quello del contributo degli operatori privati ([…] % contro […] %).

(178) Tuttavia, se si tiene conto dei costi direttamente sostenuti dal datore di lavoro ai fini della comparazione dei tassi effettivi di contributi sociali, le due percentuali sono quasi identiche, ed anche leggermente superiori per il personale a tempo indeterminato di DPLP ([…] %, contro […] %).

(179) Si rileva inoltre che i contributi versati dai dipendenti sono chiaramente identici nei due casi ([…] % contro […] %).

(180) Il tasso nominale di contribuzione previdenziale meno elevato versato da DPLP per il personale a tempo inde­terminato è dovuto all’esenzione da alcuni contributi che non vengono applicati ai dipendenti che beneficiano dello status di dipendenti pubblici (malattia professionale, disoccupazione, incidenti sul lavoro, per esempio). Tutta­via, la stessa DPLP sostiene direttamente i costi dei con­tributi che beneficiano dell’esenzione in virtù dello status specifico del suo personale a tempo indeterminato. Tale approccio comporta costi diretti elevati per DPLP.

(181) Per quanto riguarda la contribuzione dei dipendenti stes­si, di cui si dovrebbe anche tener conto, dal momento che i dipendenti devono versare tale contributo sullo stipendio che è erogato loro dal datore di lavoro (con­tributo che rappresenta quindi un altro costo per que­st’ultimo), essa è leggermente più elevata per il personale a contratto.

(182) Le autorità belghe e DPLP hanno comunicato delle infor­mazioni che mostrano che i contributi diretti sono rima­sti complessivamente stabili nel tempo.

(183) Benché i costi diretti sostenuti direttamente da DPLP ([…] %) non equivalgano in senso stretto a dei contributi previdenziali, conviene tener conto del fatto che tali costi non sono costi volontari, ma emanano direttamente dallo status particolare dei dipendenti a tempo indeterminato e sono stati quindi imposti a DPLP. Appare quindi logico assimilarli ad altri costi di previdenza sociale obbligatori in termini di origine e finalità.

(184) È quindi opportuno tener conto di tali costi diretti per il calcolo dei contributi previdenziali effettivi di DPLP. Il tasso di contribuzione totale risultante sarebbe legger­mente più elevato per il personale a tempo indeterminato di DPLP ([…] %) che per il personale delle aziende del settore privato ([…] %).

6.2.2.4. Criterio di iscrizione in bilancio dell’assunzione degli oneri pensionistici

E f f e t t i p o s i t i v i d e l l e m i s u r e d i a i u t o

(185) La riforma del regime pensionistico applicabile a DPLP ha segnato una tappa fondamentale nell’adeguamento del­l’azienda alla progressiva liberalizzazione e in vista della liberalizzazione completa del mercato postale belga, che svolge un ruolo importante nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione.

(186) Nella decisione riguardante La Poste, la Commissione ha fatto presente che la liberalizzazione del settore postale potrebbe essere più difficile se non fossero approvati alcuni progetti di riforma delle pensioni (paragonabile a quella attuata in Belgio).

(187) La Commissione ritiene inoltre che le misure in questio­ne, anche se non riguardano un regime speciale relativo alle prestazioni versate ai pensionati, permettono di ren­der sostenibile un meccanismo di finanziamento che le evoluzioni storiche avevano reso obsoleto. Essa ritiene

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/19

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che tali misure s’inseriscono quindi nel quadro più gene­rale della riforma dei sistemi pensionistici degli Stati membri, riforma auspicata al tempo stesso dal Consiglio e dalla Commissione.

E f f e t t i n e g a t i v i d e l l e m i s u r e d i a i u t o

(188) Gli effetti negativi della misura sembrano limitati dato che, in considerazione del passato di DPLP e delle sue attività, è chiaro che una gran parte dei suoi impegni in materia di pensioni si ricollega alle attività nel settore riservato, in cui la distorsione di concorrenza è per na­tura limitata.

(189) La misura in questione potrebbe teoricamente permettere a DPLP di conservare una posizione dominante. Tuttavia, la Commissione ritiene che si tratti di un rischio minimo perché le misure si limitano ad allineare i contributi versati da DPLP su quelli dei suoi concorrenti.

(190) Da quanto affermato in precedenza ne consegue che gli effetti negativi dell’aiuto accordato a DPLP sono limitati, rispetto agli effetti positivi della misura.

(191) Dato che le misure si limitano a quel che è strettamente necessario alla definizione di condizioni uguali per quanto riguarda i contributi previdenziali e mettono fine a una distorsione di concorrenza che svantaggiava DPLP, esse non alterano le condizioni degli scambi.

(192) Di conseguenza, la Commissione è del parere che la misura di assunzione degli oneri pensionistici adottata nel 1997 può essere considerata un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, para­grafo 3, lettera c), del TFUE, dato che DPLP non è meglio posizionata rispetto agli altri operatori per quanto ri­guarda i costi di previdenza sociale del suo personale a tempo indeterminato.

6.3. VALUTAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO E DELLE ALTRE MISURE

6.3.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

6.3.1.1. Vantaggio e selettività

C o m p e n s a z i o n i a n n u a l i

(193) Per quanto riguarda la compensazione dei costi di servi­zio pubblico, la sentenza Altmark ( 1 ) definisce i criteri che un intervento pubblico deve soddisfare per poter essere considerato una compensazione degli obblighi di servizio pubblico e per non essere qualificata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(194) Nella fattispecie, tali criteri, e più specificatamente il quarto criterio, non sono soddisfatti: la scelta di DPLP non è stata effettuata nel quadro di una procedura di appalto pubblico. Inoltre, le autorità belghe non hanno dimostrato che il livello della compensazione era stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che una media impresa, gestita bene e dotata di mezzi adeguati, avrebbe sostenuto per adempiere agli obblighi di servizio pubblico che le sono richiesti e la Commissione non dispone di alcuna indicazione o informazione che faccia ritenere che il quarto criterio sia soddisfatto.

(195) Dal momento che le compensazioni annuali hanno re­cato beneficio a una sola azienda e hanno messo a di­sposizione risorse supplementari a tale impresa, la misura ha conferito un vantaggio selettivo a DPLP.

(196) Capitali conferiti nel 1997: le autorità belghe hanno ri­conosciuto che gli apporti di capitale effettuati nel 1997 dell’importo di 62 milioni di EUR costituiscono in realtà il versamento differito di una compensazione per SIEG dovuta per l’anno 1996. Tali conferimenti devono quindi essere valutati secondo gli stessi criteri delle compensa­zioni annuali. Non essendo soddisfatte le varie condizioni definite nella sentenza Altmark, la misura ha conferito un vantaggio selettivo a DPLP.

Apporti di capitale

(197) Capitali conferiti nel 2003: le autorità belghe hanno di­chiarato che l’apporto di capitali effettuato nel 2003 (297,5 milioni di EUR) ha rispettato il principio dell’inve­stitore in un’economia di mercato e non costituisce quindi aiuto di Stato. Secondo loro, tale apporto ha avuto l’obiettivo di consolidare i fondi propri di DPLP in vista della costruzione e della modernizzazione dei centri di smistamento, dell’ottimizzazione delle turna­zioni di distribuzione della corrispondenza e dell’automa­tizzazione. I fondi conferiti puntavano inoltre a coprire le spese per il personale risultanti dalla diminuzione del numero di dipendenti legato a un regime di prepensio­namento, dalla riduzione del tempo di lavoro e dall’au­mento degli stipendi offerti ai nuovi membri del perso­nale.

(198) Per dimostrare che tale apporto di capitali era conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato, le autorità belghe hanno realizzato delle previsioni di red­ditività nel quadro del loro piano strategico, che hanno portato a un livello di redditività superiore al costo del capitale necessario a un investitore privato.

(199) Le proiezioni e il calcolo dei benefici realizzati dalle au­torità belghe hanno un carattere prospettivo, sono molto dettagliati e sono conformi al metodo che utilizzerebbe un investitore privato:

1) la redditività è stata calcolata col metodo dell’attualiz­zazione dei futuri flussi finanziari, che tiene conto della crescita futura dell’impresa e della capacità degli investimenti a generare benefici e flussi finanziari per i suoi azionisti;

IT L 170/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Causa C-280-00, Altmark Trans GmbH, citata.

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2) sono stati immaginati tre scenari diversi: uno scenario ottimistico, uno scenario pessimistico e uno scenario più probabile, preso in considerazione ai fini della valutazione della sensitività delle proiezioni;

3) le proiezioni indicano un aumento del margine di profitto del […] % nel 2007 (cfr. la tabella 4) e un tasso di rendimento interno previsto del […] % per il periodo 2003-2012 (cfr. la tabella 5), vale a dire un tasso superiore a quello del […] % indicato da un esperto indipendente (Banque Degroof) come margine di profitto che investitori privati del settore postale riterrebbero adeguato.

Tabella 4

Proiezioni ex ante degli utili per il periodo 2003-2007 realizzate dalle autorità belghe

[…]

(fonte: autorità belghe)

Tabella 5

Calcolo del tasso di rendimento interno ex ante effettuato dalle autorità belghe per lo scenario più probabile

[…]

(fonte: autorità belghe)

(200) Si può osservare inoltre che la solidità delle proiezioni è stata validata complessivamente dai risultati finanziari ottenuti nel corso degli anni successivi (cfr. la tabella 6). A causa di questo aumento di redditività, DPLP ha cominciato a distribuire dividendi a partire dal 2007.

Tabella 6

Utili ex post per il periodo 2003-2007

[…]

(fonte: autorità belghe)

(201) I risultati registrati per un periodo di dieci anni sono inoltre conformi alle previsioni del 2003, stante che il tasso di rendimento interno ex post dovrebbe essere del […] %, cioè un livello superiore a quello del […] % pre­visto nel 2003.

(202) Benché il rendimento dell’investimento effettuato dallo Stato belga sembri sufficiente a confermare il rispetto, per detto investimento, del principio dell’investitore pri­vato in un’economia di mercato, è opportuno notare che le entrate previste, su cui si fonda la valutazione di tale redditività, includono aiuti di Stato e, in particolare, le compensazioni annuali versate a DPLP.

(203) Tuttavia, tali misure di aiuto di Stato perseguono chiara­mente degli obiettivi distinti e non hanno alcun legame cronologico con l’apporto di capitali effettuato nel 2003.

(204) Inoltre, l’incertezza che può risultare, per un investitore privato, dall’aiuto non notificato in favore di DPLP, è stata attenuata dall’autorizzazione formale dell’apporto di capitali concesso dalla Commissione nella sua deci­sione del 2003. Al momento della realizzazione dell’in­vestimento, ogni investitore privato con buone prospet­tive di rendimento si sarebbe probabilmente assunto il rischio di realizzare questo investimento in seguito al­l’adozione della decisione favorevole della Commissione, anche se tale decisione non aveva ancora carattere defi­nitivo. Per prendere tale decisione, un investitore privato non avrebbe aspettato diversi anni, cioè fino alla data della sentenza del Tribunale e della Corte. Di conseguen­za, il successivo annullamento della decisione costituisce un avvenimento che non era prevedibile nel momento in cui l’investimento è stato realizzato, ma che deve essere sembrato poco probabile, dato che le decisioni della Commissione sono considerate legali finché non vengono annullate.

(205) La Commissione è pertanto dell’avviso che l’apporto di capitali effettuato nel 2003 può essere considerato con­forme al principio dell’investitore privato in un’economia di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(206) Capitali conferiti nel 2006: le autorità belghe hanno di­chiarato che l’apporto di capitali effettuato nel 2006 (dell’importo di 40 milioni di EUR) rispetta il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato e non costituisce pertanto un aiuto di Stato.

(207) Tale conferimento è stato realizzato alle stesse condizioni di quelle applicate a un investitore privato: l’aumento di capitale di DPLP è stato sottoscritto dallo Stato (per un importo pari a 40 milioni di EUR) e da Post Invest Europe (per un importo di 300 milioni di EUR), a un prezzo per azione equivalente (pari passu). Post Invest Europe era all’epoca un investitore esterno che non aveva alcun legame con DPLP o con lo Stato belga.

(208) Inoltre, il prezzo di emissione delle azioni è stato stabi­lito correttamente. Per determinare il prezzo delle nuove azioni emesse, la banca d’investimento cui si sono rivolte le autorità belghe ha stimato che il valore totale di DPLP è compreso tra […] e […] di EUR. Lo Stato ha alla fine stabilito la cifra di […] di EUR per tutta l’impresa prima degli apporti di capitali. Le ipotesi riguardanti il livello di rendimento e di rischio sulla base di un piano economico comune si fondavano in quanto tali su considerazioni connesse all’ottimizzazione dei profitti a lungo termine. I risultati registrati in seguito da DPLP in seguito all’au­mento di capitale del 2006 (cfr. qui sotto) confermano anch’essi la solidità delle ipotesi e dei parametri presi in considerazione al momento della decisione d’investimen­to.

Tabella 7

Risultati di DPLP tra il 2006 e il 2010

[…]

(fonte: autorità belghe)

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/21

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(209) La Commissione ritiene che l’apporto di capitali realiz­zato nel 2006 per un importo di 40 milioni di EUR è chiaramente conforme al comportamento di un investi­tore privato in un’economia di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato.

E s e n z i o n i f i s c a l i

(210) L’esenzione dall’imposta sulle società, benché in grado di recare un vantaggio a DPLP in virtù di una eventuale riduzione dell’importo dell’imposta che altrimenti DPLP avrebbe dovuto versare, non ha prodotto alcun vantaggio concreto: infatti, dal 1992 al 2005, anno in cui tale esenzione è stata soppressa, il risultato cumulato di DPLP al netto delle imposte è stato negativo. Benché il suo risultato netto sia stato, alcuni anni, positivo, il cre­dito d’imposta che sarebbe stato riportato da un anno all’altro avrebbe consentito a DPLP di non pagare l’impo­sta, anche se essa fosse stata soggetta al regime dell’im­posta sulle società. Di conseguenza, non si forniranno maggiori dettagli su tale esenzione nella presente decisio­ne.

(211) Le esenzioni dall’imposta relativa agli immobili e dalle imposte locali, in compenso, pongono DPLP in una po­sizione più favorevole di quella delle altre imprese, dato che tali esenzioni la sollevano da obblighi cui avrebbe dovuto, normalmente, far fronte. Esse le conferiscono di conseguenza un vantaggio selettivo.

T r a s f e r i m e n t o d i i m m o b i l i

(212) Le autorità belghe sostengono che il trasferimento di immobili rientrava nell’ambito di una riorganizzazione interna dei beni appartenenti allo Stato, dato che al­l’epoca DPLP apparteneva completamente allo Stato. Tut­tavia, il trasferimento di immobili ha messo a disposi­zione di DPLP nuove attività appartenenti precedente­mente allo Stato. DPLP utilizzava già tali immobili quando erano proprietà dello Stato, ma non ne era la legittima proprietaria. Il trasferimento del titolo legale di proprietà ha conferito a DPLP, impresa distinta dallo Stato, i diritti di proprietà sugli immobili. DPLP ha dun­que ottenuto delle risorse supplementari rispetto alla si­tuazione precedente al trasferimento. Tale misura le ha pertanto conferito un vantaggio selettivo.

G a r a n z i a d e l l o S t a t o

(213) In mancanza di garanzia dello Stato, DPLP non avrebbe potuto ottenere un prestito alle stesse condizioni. Le au­torità belghe hanno stimato che i tassi del mercato sa­rebbero stati fino a 40 punti base più elevati, mentre il premio versato allo Stato è stato di 25 punti base.

(214) Conformemente alla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ( 1 ) [para­grafo 3.2. d)], «l’assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispet­

tivo (premio) sull’importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto. Se non è possibile trovare alcun pa­rametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere compa­rato al prezzo di mercato di un prestito simile non ga­rantito». Dato che il premio non appare conforme al mercato, la garanzia dello Stato ha permesso a DPLP di ottenere un finanziamento a un costo inferiore a quello che in linea di principio avrebbe dovuto sostenere.

(215) Di conseguenza, la misura ha conferito un vantaggio selettivo a DPLP, che equivale alla differenza tra il tasso di interesse che DPLP avrebbe dovuto pagare in assenza di garanzia dello Stato e il tasso d’interesse effettivo più il premio versato per la garanzia. Il vantaggio ottenuto era, ogni anno, di 15 punti base sull’ammontare del capitale. Il vantaggio può quindi essere stimato a 1,5 milioni di EUR sull’intera durata del prestito.

6.3.1.2. Esistenza di risorse statali

C o m p e n s a z i o n e a n n u a l e d e i S I E G , i n c l u s i g l i a p p o r t i d i c a p i t a l i d e l 1 9 9 7

(216) La compensazione annuale dei SIEG è stata finanziata attraverso il bilancio dello Stato belga conformemente ai contratti di gestioni successivi conclusi tra DPLP e lo Stato belga. Secondo le informazioni fornite dallo Stato belga, gli apporti di capitali realizzati nel 1997 rappre­sentano de facto una compensazione di SIEG e di conse­guenza sono inclusi in questa parte della decisione.

E s e n z i o n i f i s c a l i

(217) Le esenzioni fiscali hanno comportato una diminuzione delle entrate fiscali dello Stato a causa della riduzione delle entrate che lo Stato avrebbe realizzato in assenza di dette esenzioni. Esse comportano di conseguenza un trasferimento di risorse statali che ha provocato una per­dita di entrate fiscali per lo Stato belga.

T r a s f e r i m e n t o d i i m m o b i l i

(218) Gli immobili trasferiti a DPLP appartenevano in prece­denza allo Stato. Quest’ultimo ne ha ceduto la proprietà a DPLP, diminuendo in tal modo le proprie attività e au­mentando quelle di DPLP. La misura costituisce di con­seguenza un trasferimento di risorse statali.

G a r a n z i a d e l l o S t a t o

(219) La garanzia relativa al prestito è stata accordata dallo Stato che ne ha assunto i rischi sul proprio bilancio senza contropartita; essa costituisce di conseguenza una risorsa statale sotto forma di rinuncia al gettito fiscale.

IT L 170/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

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Le entrate generate dai servizi di distribuzione della corri­spondenza non costituiscono risorse statali.

(220) Le entrate generate dai servizi dei distribuzione della cor­rispondenza non costituiscono entrate statali, conforme­mente alla sentenza Preussen Elektra ( 1 ), dato che i prezzi versati dagli utenti sono finanziati sui loro fondi propri, che sfuggono al controllo dello Stato.

(221) Nondimeno, ai fini della valutazione della compatibilità, tali entrate sono direttamente messe in relazione con la prestazione di un servizio d’interesse generale nel settore postale e devono di conseguenza essere presi in conside­razione, conformemente al punto 17 della disciplina dei SIEG e all’articolo 7 della direttiva 97/67/CE, ai fini della determinazione della necessità e della proporzionalità della compensazione.

6.3.1.3. Distorsione di concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

(222) Le misure sono in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri per le stesse ragioni di quelle indicate al consi­derando 156.

6.3.1.4. Riepilogo delle misure di aiuto

(223) Per le ragioni esposte ai considernado da 193 a 222, le misure seguenti costituiscono aiuti di Stato ai sensi del­l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE:

a) compensazione annuale dei SIEG (1992-2010);

b) apporti di capitali realizzati nel 1997;

c) esenzione dall’imposta relativa agli immobili (1992- 2005);

d) trasferimento degli immobili nel 1992;

e) garanzia accordata dallo Stato nel 2004.

6.3.2. Aiuto esistente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del TFUE

(224) Alcune misure esaminate nel caso di cui trattasi potreb­bero essere considerate aiuti esistenti ai sensi dell’arti­colo 108, paragrafo 1, del TFUE.

6.3.2.1. Esenzioni dall’imposta sulle società e dall’imposta re­lativa agli immobili

(225) Le esenzioni dall’imposta sulle società e dall’imposta re­lativa agli immobili hanno recato benefici a DPLP quando quest’ultima era ancora un’amministrazione pubblica, cioè prima del 1971, e sono anteriori all’adesione del Belgio alla CEE. Non sono state modificate successiva­mente. Tali misure costituiscono pertanto degli aiuti esi­stenti.

(226) L’esenzione dall’imposta sulla società è stata soppressa nel 2005, mentre l’esenzione dall’imposta relativa agli immobili è ancora applicata.

6.3.2.2. Liberalizzazione del mercato postale

(227) Secondo le autorità belghe, tutte le misure anteriori alla liberalizzazione dei mercati postali nel 1999 dovrebbero essere considerate come aiuti esistenti. Tuttavia, le misure in questione hanno recato beneficio a tutte le attività di DPLP, che è presente in mercati concorrenziali (come quelli della distribuzione dei pacchi e dei servizi finanzia­ri) molto tempo prima dell’entrata in vigore della diret­tiva 97/67/CE nel 1999. Di conseguenza, conforme­mente alla sentenza Alzetta ( 2 ), un simile aiuto non può essere considerato come un aiuto che diventa esi­stente in virtù dell’evoluzione del mercato interno: esso può essere considerato come un aiuto esistente per un dato beneficiario nella misura in cui quest’ultimo eserci­tava delle attività soltanto in mercati che non erano aperti alla concorrenza nel momento in cui l’aiuto è stato posto in esecuzione.

(228) Questa argomentazione non può quindi essere accolta dalla Commissione.

6.3.2.3. Termine di prescrizione di dieci anni

(229) Non si può accogliere nemmeno l’asserzione secondo cui il termine di prescrizione di dieci anni dovrebbe scattare a partire dall’avvio del seguente procedimento d’indagine formale, nel 2009. La sentenza resa dal Tribunale nel 2009 non ha annullato gli atti d’indagine precedenti; essa ha soltanto lasciato intendere che tali atti avrebbero dovuto incoraggiare la Commissione ad avviare un pro­cedimento d’indagine formale ( 3 ).

(230) In compenso, dato che la Commissione ha compiuto il suo primo atto d’indagine il 23 dicembre 2002, quando ha inviato la sua prima richiesta di informazioni alle autorità belghe, le misure avviate prima del 23 dicembre 1992 devono essere considerate aiuti esistenti.

6.3.3. Compatibilità della compensazione dei SIEG ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE

(231) La compatibilità della compensazione dei SIEG è valutata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e della disciplina dei SIEG. La disciplina dei SIEG è applicabile a partire dalla sua entrata in vigore, il 29 novembre 2005. Dato che essa consiste, in linea di massima, in una co­dificazione di regole preesistenti, vi si farà comunque riferimento al momento della valutazione di misure pre­cedenti alla sua entrata in vigore.

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/23

( 1 ) Sentenza del 13 marzo 2001 nella causa C-379/98, PreussenElektra AG/Schhleswag AG (Raccolta 2001, pag. I-2099).

( 2 ) Cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98, T-23/98, Alzetta Mauro e.a./Commissione, Raccolta 2000, pag. II-2319.

( 3 ) Sentenza del 9 luglio 2008 nella causa T-301/01, Alitalia-Linee aeree italiane SpA/Commissione, Raccolta 2008, pag. II-1753, punti 98, 99 e 100.

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6.3.3.1. Ambito di valutazione stabilito sulla base del mandato conferito dai contratti di gestione

(232) Nelle loro osservazioni, le autorità belghe e DPLP si sono fortemente opposte al fatto che la Commissione, confor­memente all’approccio adottato in precedenza per valu­tare altri casi riguardanti aiuti versati illegalmente in pas­sato, proceda a un’analisi globale di tutto l’aiuto concesso a DPLP nell’intero periodo, perché ciò presuppone che tale aiuto abbia finanziato indistintamente tutte le mis­sioni di servizio pubblico affidate all’impresa. Le autorità belghe e DPLP hanno sostenuto che nel caso in oggetto, contrariamente a quanto viene rilevato in altri casi, i contratti di gestione che esse hanno concluso delimitano rigorosamente il campo delle attività di DPLP che devono beneficiare di un aiuto, come pure l’ammontare dell’aiuto cui tali attività potevano aspirare ( 1 ).

(233) La Commissione ritiene che i contratti di gestione in questione definiscano in modo rigoroso i diritti e gli obblighi rispettivi dello Stato e del beneficiario dell’aiuto fissando i parametri di calcolo della compensazione che quest’ultimo può esigere per le specifiche attività che vi sono elencate e per i periodi che vi sono indicati. Di conseguenza, la Commissione baserà la sua valutazione sulle disposizioni dei vari contratti di gestione.

(234) I SIEG per i quali la compatibilità dell’aiuto deve essere controllata sono definiti nei mandati stabiliti dallo Stato membro. Le missioni di servizio pubblico cui DPLP deve far fronte le sono affidate tramite i vari atti amministra­tivi di approvazione dei contratti di gestione che essa sottoscrive con lo Stato ogni cinque anni circa. Tali con­tratti sviluppano e integrano le disposizioni della legge postale nazionale.

(235) Ogni successivo contratto di gestione costituisce un man­dato distinto che descrive gli obblighi di servizio pub­blico cui DPLP deve adempiere e stabilisce la durata del

mandato, così come i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione da versare da parte dello Sta­to. I contratti di gestione specificano le attività che sono prese in considerazione nel calcolo dell’ammontare della compensazione finanziaria accordata dallo Stato.

(236) La compatibilità delle misure di aiuto va valutata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, dato che la compensazione è stata accordata per finanziare costi oc­casionati dall’adempimento di obblighi di servizio pub­blico. La compensazione sarebbe compatibile se essa non compensasse in modo eccessivo i costi supplementari sostenuti da DPLP nell’esercizio degli obblighi di servizio pubblico che le sono affidati dai contratti di gestione, compreso un utile ragionevole. Ogni sovracompensa­zione dovrà essere oggetto di un recupero.

(237) L’ambito di valutazione della sovracompensazione com­prende i SIEG per i quali le disposizioni dei vari contratti di gestione prevedono una compensazione.

(238) È importante notare che le disposizioni dei vari contratti di gestione presentano alcune differenze. Di conseguenza, la sovracompensazione deve essere calcolata sulla base dei parametri specifici definiti in ciascun contratto.

L e a t t i v i t à c h e b e n e f i c i a n o d i u n a i u t o a i s e n s i d e l p r i m o c o n t r a t t o d i g e s t i o n e c o m p r e n d o n o t u t t i i s e r v i z i p u b b l i c i

(239) Nel primo contratto di gestione (1992-1996), la com­pensazione dei SIEG copre tutti i servizi pubblici. Le disposizioni di questo primo contratto di gestione non ripartiscono la compensazione tra i vari servizi pubblici a seconda che questi possano esigere o meno una compen­sazione ai sensi del predetto contratto.

(240) Di conseguenza, è da ritenere che la compensazione pre­vista in questo contratto copre i costi supplementari de­rivanti dall’adempimento di tutti gli obblighi di servizio pubblico, senza distinzione. Per questo periodo, il con­trollo dell’eventuale sovracompensazione riguarderà quindi tutte le misure di servizio pubblico: il servizio postale universale (obbligo di servizio universale/OSU), nonché la distribuzione dei giornali e altre missioni affi­date a DPLP.

L e a t t i v i t à c h e b e n e f i c i a n o d i u n a i u t o a i s e n s i d e l s e c o n d o , t e r z o e q u a r t o c o n ­t r a t t o d i g e s t i o n e c o m p r e n d o n o l a d i ­s t r i b u z i o n e d e i g i o r n a l i e a l t r i c o m p i t i c h e p o s s o n o e s i g e r e u n a c o m p e n s a z i o n e

(241) Contrariamente al primo contratto di gestione, il secon­do, terzo e quarto contratto di gestione riservano gli aiuti a certi SIEG che sono ivi definiti. I SIEG che possono esigere una compensazione sono: la distribuzione di quo­tidiani e riviste, come pure gli altri servizi pubblici elen­cati al considerando 33. Le clausole che stabiliscono

IT L 170/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Osservazioni del 29.3.2011, punti 3 e 4: «3. A parte l’obbligo di servizio universale, ma indipendentemente

da questo, La Poste era ed è sempre incaricata di alcuni specifici SIEG, oltre alla distribuzione della corrispondenza, come il pa­gamento a domicilio delle pensioni e degli assegni d’invalidità, la distribuzione degli stampati elettorali e, soprattutto, la distribu­zione dei quotidiani e dei periodici. Tali SIEG hanno comples­sivamente generato dei costi netti che sono stati coperti essen­zialmente dalle compensazioni versate dallo Stato ai sensi dei vari contratti di gestione conclusi con La Poste.

4. Di conseguenza, ai fini del finanziamento, la legislazione postale belga ha sempre distinto con attenzione l’obbligo di servizio universale e gli altri SIEG (oltre alla corrispondenza). I successivi contratti di gestione conclusi tra lo Stato e La Poste hanno perciò organizzato le compensazioni periodiche versate dallo Stato per coprire i costi netti occasionati dai SIEG (oltre alla corrispondenza), ad eccezione dell’obbligo di servizio universa­le». In compenso, una specifica disposizione statutaria tratta separa­tamente la possibilità di finanziare l’onere rappresentato dall’ob­bligo di servizio universale, fino a poco tempo fa mediante la possibile creazione di un fondo di compensazione e, dal 2011, con la possibilità di concedere una sovvenzione diretta conforme alle condizioni enunciate all’allegato I della direttiva 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2008/6/CE. Tuttavia, tale fondo di compensazione non è mai stato attivo e lo Stato belga non ha mai accordato sovvenzioni dirette per l’obbligo di servizio universale, in perdita.

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i servizi che beneficiano di un aiuto figurano nei contratti di gestione: articolo 7 del secondo contratto di gestione, articolo 15 del terzo contratto di gestione e articoli 12 e 13 del quarto contratto di gestione.

(242) Il servizio postale universale, invece, non beneficia di alcuna compensazione ai sensi dei contratti di gestione, ad eccezione del primo.

(243) Le spese e le entrate relative al servizio postale universale non sono pertanto prese in considerazione nel calcolo della sovracompensazione, a parte, se del caso, gli utili in eccesso provenienti dal settore riservato ( 1 ).

6.3.3.2. Calcolo della sovracompensazione

(244) In virtù delle differenze tra i mandati di servizio pubblico di cui ai considerando da 239 a 243, l’eventuale sovra­compensazione è calcolata in modo distinto per il primo contratto di gestione e i tre successivi contratti di gestio­ne.

M a r g i n e d i u t i l e r a g i o n e v o l e

(245) Oltre alla copertura dei costi generati dall’esecuzione de­gli obblighi di servizio pubblico, la disciplina dei SIEG prevede anche la compensazione di un tasso di remune­razione ragionevole ( 2 ).

(246) Il punto 18 della disciplina dei SIEG dispone che per margine di utile ragionevole, «si intende un tasso di re­munerazione del capitale proprio, che deve tenere conto del rischio o dell’assenza di rischio per l’impresa grazie all’intervento dello Stato, in particolare se quest’ultimo concede diritti esclusivi o speciali. In genere questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori nei quali non esiste un’impresa comparabile all’impresa inca­ricata del servizio di interesse economico generale il raf­fronto può essere effettuato con imprese situate in altri Stati membri o, se necessario, con imprese di altri settori a condizione che si tenga conto delle peculiarità di cia­scun settore. Nel determinare il margine di utile ragione­vole, lo Stato membro può introdurre criteri di incenti­vazione, in funzione, fra l’altro, della qualità del servizio reso e dell’accresciuta efficienza produttiva.»

(247) Il livello pertinente del margine di utile ragionevole deve quindi essere scelto tenendo conto di diversi parametri, in

particolare il tasso medio per il settore interessato, il rischio connesso alle attività dell’impresa e, se del caso, i criteri di incentivazione connessi alla società in questione.

(248) Per stabilire un livello di utile ragionevole, la Commis­sione si è basata su una serie di studi di esperti, che sono presentati in dettaglio più avanti. Sulla base degli studi e del livello di rischio di ciascun contratto di gestione, la Commissione ha definito un ventaglio di livelli di utile ragionevole per DPLP riguardante, da un lato, la distribu­zione della corrispondenza e, dall’altro, la distribuzione dei giornali per ciascuno dei quattro contratti di gestione. Tali studi hanno in comune il fatto che essi cercano di definire dei gruppi d’imprese sufficientemente compara­bili in termini di attività e di profilo di rischio rispetto all’operatore postale storico in questione e di stabilire un livello di utile di riferimento per tale operatore che si basa sugli utili riscontrati nelle imprese oggetto di com­parazione.

(249) Per quanto riguarda specialmente il rischio, la Commis­sione tiene a sottolineare che DPLP, per tutto il periodo esaminato, si è confrontata a una concorrenza debole o inesistente per la maggior parte delle sue attività, o per­ché godeva di un monopolio legalmente tutelato (que­st’ultimo si applica alla maggior parte dei servizi di di­stribuzione della corrispondenza) oppure perché occu­pava una posizione dominante caratterizzata da quote di mercato molto elevate e barriere all’ingresso create dalla sovvenzionamento di prezzi inferiori ai costi (la distribuzione di giornali, per esempio). Secondo la Com­missione, tale aspetto deve essere preso in considerazione in tutti gli studi comparativi effettuati con società che, pur assicurando servizi analoghi a quelli di DPLP, devono svolgere la loro attività in un ambiente competitivo.

(250) Inoltre, il grado di esposizione al rischio di un operatore postale storico dipende essenzialmente dalle caratteristi­che del meccanismo regolatore istituito dalle autorità pubbliche.

(251) Per quanto riguarda la distribuzione della corrispondenza, settore nel quale l’obbligo di servizio universale di DPLP era finanziato principalmente grazie al prezzo dell’affran­catura ( 3 ), la Commissione ritiene che il rischio sia molto diverso a seconda che il prezzo dell’affrancatura sia più o meno frequentemente aggiornato dall’autorità di regola­mentazione (per esempio, all’inizio di ogni anno o sem­plicemente ogni volta che si renda necessario) per coprire in modo costante i costi netti dell’obbligo di servizio universale oppure che il prezzo dell’affrancatura ( 4 ) sia stabilito in anticipo per un lungo periodo (per esempio quattro o cinque anni) nel quadro di un contratto

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/25

( 1 ) Cfr. il considerando 349 e seguenti. ( 2 ) Il punto 17 della disciplina dei SIEG dispone quanto segue: «Le

entrate da prendere in considerazione devono comprendere perlo­meno tutte le entrate percepite grazie al servizio di interesse econo­mico generale. Se l’impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all’utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considera­zione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell’arti­colo 87 del trattato CE, e vanno aggiunti alle sue entrate.»

( 3 ) In virtù del primo contratto di gestione, DPLP riceveva inoltre delle compensazioni finanziarie.

( 4 ) O l’evoluzione di tale prezzo.

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a lungo termine ( 1 ). La prima modalità di regolamenta­zione dei prezzi tende a far correre un rischio abbastanza basso all’impresa in questione, nella misura in cui il prezzo dell’affrancatura sia aggiornato con una certa fre­quenza in modo da mantenere un equilibrio finanziario costante tra entrate e costi. Questo tipo di regolamenta­zione protegge i margini di utili della società contro le incertezze. La seconda modalità comporta un rischio maggiore, perché espone l’operatore alle conseguenze delle variazioni dei costi e delle entrate su un lungo periodo.

(252) Allo stesso modo, per quanto riguarda la distribuzione di giornali (obbligo di servizio universale finanziato da com­pensazioni finanziarie), la differenza è importante a se­conda che la compensazione si basi su costi netti effettivi (costi netti realmente sostenuti) o su costi netti previsti su un lungo periodo. Così, una compensazione versata sotto forma d’importo forfetario che copre i costi netti previsti su un lungo periodo futuro espone l’operatore a tutte le variazioni di entrate e costi. L’operatore deve quindi mi­surarsi con un rischio più elevato rispetto al caso della compensazione integrale sulla base dei costi e ricavi de­terminati a posteriori.

(253) Se il contratto che impegna l’operatore e le autorità pub­bliche è tale che il servizio pubblico è accompagnato da un certo grado di rischio, perché per esempio espone l’operatore storico a sensibili variazioni delle entrate e dei costi, il margine di utile ragionevole al quale ha di­ritto l’operatore storico deve essere proporzionale al li­vello corrispondente del rischio corso. Al contrario, se il contratto tra l’operatore storico e le autorità pubbliche è tale che il servizio pubblico non è accompagnato da rischi effettivi, il margine di utile ragionevole autorizzato deve essere anch’esso modesto.

(254) La Commissione rileva inoltre che il livello di rischio corso dalla società e il livello delle compensazioni alle quali ha diritto quest’ultima per incentivi all’efficienza sono strettamente connessi. In tal modo, le autorità pub­bliche possono definire preliminarmente un livello fisso di compensazione che anticipi ed integri gli incentivi all’efficienza che l’impresa dovrebbe normalmente realiz­zare per tutta la durata del mandato. Esponendo la so­cietà a tutte le variazioni di costi ed entrate, il contratto l’incentiva a diventare più efficiente e a migliorare il rap­porto costo-efficienza. Parallelamente, le fa correre un rischio maggiore. In qualche misura, rischio e incentivi all’efficienza vanno di pari passo. Parimenti, un tetto del prezzo definito a priori su un lungo periodo spinge nor­malmente di più verso una maggiore efficienza, ma è anche più rischioso per la società interessata.

S t u d i o c o m p a r a t i v o d e l m a r g i n e d i u t i l e r a g i o n e v o l e

(255) Per esaminare la questione del tasso di utile ragionevole di DPLP, la Commissione si basa su una serie di studi di esperti:

(256) Studio WIK: nell’ambito della causa C 36/07, un proce­dimento relativo all’aiuto di Stato riguardante l’operatore postale tedesco Deutsche Post AG (in appresso «DP»), la Commissione ha chiesto a WIK Consult di realizzare uno studio sul livello appropriato di utile ragionevole per gli operatori postali storici ( 2 ) (in appresso lo «studio WIK»). Gli aspetti pertinenti dello studio WIK sono stati comu­nicati al Belgio il 25 marzo 2010 e il 7 febbraio 2011. La Commissione ha ricevuto le osservazioni del Belgio riguardanti lo studio WIK il 23 aprile 2010 e il 1 o marzo 2011.

(257) Studio Deloitte: il 23 aprile 2010, la Commissione ha ricevuto uno studio realizzato dalla società Deloitte ( 3 ) (in appresso «studio Deloitte») in cui quest’ultima esprimeva il suo parere sul livello di utile ragionevole da adottare per i servizi universali di DP. Tale studio è stato tra­smesso al Belgio il 9 dicembre 2011. La Commissione ha ricevuto le osservazioni del Belgio riguardanti lo stu­dio Deloitte il 26 dicembre 2011.

(258) Studio CRA: il 1 o marzo 2011, il Belgio ha presentato uno studio di Charles Rivers Associates ( 4 ) che contesta lo studio WIK (in appresso «CRA»).

L o s t u d i o W I K

(259) In tale studio, WIK definisce un margine di utile ragio­nevole di riferimento per DP. Concretamente, WIK ana­lizza dapprima gli obblighi e i rischi propri di DP e conclude che quest’ultima assicura principalmente degli obblighi di routine e si confronta a un rischio imprendi­toriale limitato ( 5 ). Sulla base di questa analisi, WIK sce­glie le imprese che servono alla comparazione, in altre parole stabilisce la composizione dei gruppi di riferi­mento che permetteranno di dedurre il margine

IT L 170/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Esistono numerose opere economiche sulle proprietà in materia di rischio e di incentivazione dei contratti che regolano la politica commerciale delle imprese. Cfr. J.J. Laffont et J. Tirole, A theory of incentives in regulation and procurement, MIT Press, 1993.

( 2 ) WIK Consult, Benchmarking of COST and Profit Accounting of Certain Services Provided by DP AG (DPAG), Bad Honnef, ottobre 2009. WIK Consult è una filiale del Wissenschaftliches Institut für Kommunika­tionsdienste (Istituto scientifico dei servizi di comunicazione).

( 3 ) Deloitte, Profit Benchmarking for DP AG – Final Report, 22 aprile 2010.

( 4 ) CRA, Estimating a reasonable profit margin for DPLP’s provision of letter services, 1 o marzo 2011.

( 5 ) Al riguardo, WIK ritiene importanti i diritti di monopolio accordati a DP come pure le specificità del meccanismo di regolamentazione dei prezzi a cui essa è sottoposta.

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di utile ragionevole di riferimento. Più in generale, WIK sottolinea che il procedimento di valutazione adottato riprende i principi della metodologia tipo utilizzata per i valori di riferimento della redditività nei prezzi di tra­sferimento ( 1 ). Tale metodologia non solo è applicata nei regolamenti nazionali in materia di prezzo di trasferi­mento, ma anche nei principi dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento (in appresso i principi dell’OC­SE) ( 2 ).

(260) WIK utilizza diversi strumenti di misurazione della red­ditività e distingue tra il tasso di rendimento interno (TRI), basato sui flussi finanziari e considerato come lo strumento di misurazione teoricamente corretto della redditività di un’attività, e altri indicatori ricavati dai dati contabili (tasso di remunerazione), come il rendi­mento del capitale investito (ROCE), il tasso medio di remunerazione del capitale proprio (ROE), il rendimento delle attività (ROA) e il margine operativo (ROS) ( 3 ). Come spiegato nel capitolo 5 dello studio, WIK propone nella fattispecie di utilizzare il ROS come indicatore di redditività. Uno dei vantaggi di questo strumento è che dipende solo dai dati contabili sull’utile al lordo di inte­ressi, imposte e tasse [EBIT ( 4 )] e sulle vendite, entrambi facilmente rilevabili nella contabilità della società. Inoltre, il ricorso al ROA evita la stima e l’attribuzione di attivi tra i vari servizi, che invece sarebbe necessario per un indicatore di riferimento basato sui capitali, come il ROE e il ROCE, e costituisce di solito un esercizio difficile. WIK segnala inoltre che un indicatore di riferimento ba­sato sul ROS è consigliato se le imprese che servono alla comparazione e la società sottoposta allo studio compa­rativo appartengono allo stesso ramo/settore industriale, garantendo così l’omogeneità della struttura dell’EBIT e delle vendite.

(261) Per quanto riguarda la composizione del gruppo di rife­rimento, WIK conclude che è necessario trovare un com­promesso tra la comparabilità delle imprese che figurano nel campione e le dimensioni del campione stesso. WIK si oppone all’inclusione di operatori postali storici euro­pei nel campione perché i loro prezzi sono stati calibrati su un mercato blindato alla concorrenza nella maggior parte dei paesi per tutto il periodo esaminato. Per la stessa ragione, il numero di società che sono in concor­renza diretta con gli operatori postali storici è piuttosto limitato. Si tratta principalmente di società di dimensioni minori. Per ottenere un gruppo equilibrato di imprese comparabili, WIK include al contempo i concorrenti di­retti sui mercati nazionali e i grandi attori multinazionali, come le società internazionali di servizi pacchi espressi (UPS, FedEx, DHL), che svolgono attività più rischiose e a

maggiore intensità di capitale rispetto a un operatore postale storico presente su un mercato nazionale protet­to.

(262) Circa la questione del compromesso tra la comparabilità e le dimensioni del campione, WIK prevede tre gruppi di riferimento: i) il gruppo di riferimento I, o settore ri­stretto dei pacchi, che comprende delle società principal­mente attive come fornitori di servizi pacchi (10 società, ritenute altamente paragonabili ai fornitori di servizio postale universale); ii) il gruppo di riferimento II, o set­tore allargato dei pacchi, che comprende società la cui attività principale può riguardare altri servizi, come i servizi di corriere (26 società presentano un livello di comparabilità di poco inferiore); e iii) il gruppo di riferi­mento III, che comprende anche delle società del settore del trasporto su strada (1 163 società presentano una comparabilità minima) ( 5 ). Secondo WIK, tale approccio consolida la validità statistica dello studio comparativo finale.

(263) Uno dei criteri di selezione applicati a tutti i gruppi di riferimento riguarda le dimensioni della società; sono prese in considerazione soltanto le società le cui entrate superano i 3 milioni di EUR ( 6 ). Per quanto riguarda il periodo coperto dai dati, sono disponibili dati affidabili soltanto per il periodo 1998-2007, e sono state utilizzate delle interpolazioni retroattive per il periodo 1990- 1997 ( 7 ).

(264) Inoltre, WIK riprende l’analisi adottata nei prezzi di tra­sferimento basandosi sul concetto d’intervallo interquar­tile ( 8 ) per perequare l’effetto dei valori estremi e per definire un livello di utile ragionevole.

(265) WIK ottiene i risultati seguenti per il periodo 1998-2007:

a) gruppo di riferimento I: 25 o centile pari a - 0,42 %, 75 o centile pari al 6,72 % e mediana (50 o centile) pari al 3,86 %;

b) gruppo di riferimento II: 25 o centile pari allo 0,45 %, 75 o centile pari al 6,77 % e mediana (50 o centile) pari al 3,48 %;

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( 1 ) Cfr., per esempio, la sezione 5.1.4 dello studio WIK. ( 2 ) Cfr. i principi dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento per le

imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (1995) (in ap­presso i principi dell’OCSE); principi amministrativi-procedimenti tedeschi; articolo 482 dell’IRS Tax Code degli Stati Uniti.

( 3 ) Il ROCE è il rapporto EBIT/capitale impiegato, il ROA il rapporto EBIT/attivo totale, il ROE il rapporto EBIT/capitali propri e il ROS il rapporto EBIT/fatturato (cfr. inoltre la sezione 5.1.5 dello studio WIK).

( 4 ) L’EBIT corrisponde agli utili al lordo di interessi, imposte e tasse. Il margine EBIT equivale al ROS.

( 5 ) I tre campioni sono stati costituiti mitigando progressivamente al­cuni criteri legati al livello di comparabilità delle attività delle società selezionate rispetto a quelle di DP.

( 6 ) Secondo WIK, tale criterio dovrebbe garantire un minimo di econo­mia di scala (cfr., per esempio, la tabella 7, pag. 76).

( 7 ) WIK presenta i risultati separatamente per questi due periodi allo scopo d’indicare che i dati riferiti al periodo precedente al 1998 «devono essere trattati con prudenza».

( 8 ) L’intervallo interquartile tra il 25 o centile e il 75 o centile della di­stribuzione, dato che il 25 o e il 75 o centile costituiscono il livello al disotto dei quali figurano rispettivamente il 25 e il 75 % delle os­servazioni in tutti i dati. In altre parole, l’intervallo interquartile non include i dati del 25 % più basso e del 25 % più alto. Un concetto collegato utilizzato nello studio WIK è il 50 o centile, o mediana, che è uguale al punto della distribuzione rispetto al quale la metà delle osservazioni hanno valore inferiore e l’altra metà, un valore superio­re.

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c) gruppo di riferimento III: 25 o centile pari allo 0,64 %, 75 o centile pari al 5,57 % e mediana (50 o centile) pari al 2,59 %.

(266) WIK conclude che il settore allargato della spedizione pacchi, o gruppo di riferimento II, è il gruppo di riferi­mento più appropriato, poiché i risultati ottenuti sono relativamente stabili nel tempo rispetto all’altro gruppo di riferimento (settore ristretto dei pacchi) e perché questo settore è funzionalmente più vicino alle attività di cor­riere e spedizione pacchi di quanto non lo sia l’altro gruppo di riferimento (settore del trasporto su strada).

(267) Un altro adeguamento è realizzato per ottenere un limite superiore di utile ragionevole di DP fondato sull’analisi del rischio imprenditoriale sostenuto dall’impresa rispetto al gruppo di riferimento. Su tale base, WIK propone come limite superiore del margine di utile ragionevole di DP il valore del 3,48 % corrispondente al ROS me­diano del gruppo di riferimento II. Scegliendo la mediana invece del 75 o centile come valore superiore del margine di utile ragionevole, WIK vuole tener conto del fatto che le società presenti nel campione assumono un rischio maggiore degli operatori postali storici, dato che non beneficiano di alcun diritto speciale.

O s s e r v a z i o n i d e l l e a u t o r i t à b e l g h e s u l l o s t u d i o W I K

Osservazioni sullo studio WIK

(268) Le autorità belghe ritengono che la metodologia utilizzata nel rapporto WIK sia incorretta e hanno presentato di­versi documenti (lettere, prese di posizione e rapporti) il 23 aprile 2010, il 1 o marzo 2011, il 14 giugno 2011, il 5 agosto 2011, il 10 agosto 2011, il 14 dicembre 2011 e il 19 dicembre 2011 confutando l’approccio del rap­porto WIK e presentando il proprio metodo di stima di un utile ragionevole di riferimento.

(269) In una presa di posizione inviata il 5 agosto 2011, le autorità belghe hanno, in sostanza, sostenuto che il cam­pione utilizzato nello studio WIK non era rappresenta­tivo dell’attività, delle dimensioni, del profilo di rischio e del periodo di riferimento. Il Belgio afferma quindi che è molto difficile legittimare il campione sulla base dei cri­teri esposti al punto 18 della disciplina dei SIEG.

(270) Nella stessa presa di posizione, il Belgio sostiene inoltre che sarebbe logico operare una distinzione tra i margini di utili delle attività che presentano livelli di rischio molto differenti: se la distribuzione di giornali e riviste sono delle attività che hanno un profilo di rischio differente, le autorità belghe sostengono che converrebbe utilizzare diversi livelli di utile ragionevole.

(271) Inoltre, le autorità belghe affermano che le attività di DPLP beneficiano di guadagni di produttività e che la Commissione dovrebbe tenerne conto quando stabilisce il margine di utile ragionevole, come prevede il punto 18 della disciplina dei SIEG. Le autorità belghe sottolineano che DPLP è divenuta redditizia al termine di numerose riforme e dopo essere stato per molto tempo deficitaria. I

costi di DPLP sono stati ridotti, soprattutto grazie alla chiusura di uffici postali. La parte del 50 % detenuta dagli investitori privati dal 2006 ha fatto nascere una nuova cultura centrata sull’efficienza. Secondo le autorità belghe, si dovrebbe tener conto di tali guadagni di efficienza quando si stabilisce il margine di utile ragionevole che può essere concesso a DPLP.

Lo studio Charles River Associates

(272) Il 1 o marzo 2011, le autorità belghe hanno inviato alla Commissione un rapporto redatto da Charles River As­sociates (CRA) che pone uno sguardo critico sullo studio WIK e propone un altro metodo di valutazione dell’utile ragionevole di DPLP.

(273) Per quanto riguarda la composizione del campione, CRA sostiene che i tre campioni WIK includono numerose società di piccole dimensioni i cui profili di rischio non sono comparabili a quello di un grande operatore posta­le. CRA contesta dunque le conclusioni di WIK secondo cui la prestazione di servizi legati alla corrispondenza mediante l’operatore postale storico in questione com­porta un rischio basso e le società incluse nei gruppi di riferimento permettono di effettuare buone comparazio­ni.

(274) CRA attira soprattutto l’attenzione sulla correlazione tra la struttura dei costi di un’impresa (in termini di propor­zione dei costi fissi e variabili) e il rischio commerciale affrontato. CRA sostiene che un operatore postale che assume un obbligo di servizio universale deve fronteg­giare costi fissi maggiori ed è quindi più esposto a una diminuzione della domanda di quanto non lo sia una società i cui costi fissi sono inferiori. Inoltre, CRA sotto­linea lo scarto di ROS tra le piccole e le grandi società dei gruppi WIK ( 1 ), il che implica, secondo CRA, l’esistenza di differenze sistematiche tra le piccole società di spedi­zione e le imprese più grandi, come UPS e FedEX, che si possono spiegare con la differente struttura dei costi.

(275) CRA inoltre analizza più dettagliatamente le caratteristi­che di alcune delle piccole società di spedizione incluse nel campione del gruppo di riferimento I di WIK e con­clude che il loro profilo di rischio non è comparabile a quello di un grande operatore postale. CRA ritiene inoltre che non vi sia motivo di aumentare le dimensioni di tale campione già difficilmente comparabile aggiungendo im­prese ancora meno comparabili.

(276) CRA respinge l’argomentazione di WIK secondo il quale gli operatori postali storici europei non dovrebbero es­sere inclusi nel campione, perché i loro utili sono stati determinati, non dalla concorrenza, ma dalla regolazione dei prezzi, dato che il rischio è che questi operatori postali storici abbiano, grazie alla regolazione dei prezzi, potuto incamerare profitti eccessivi. CRA sostiene che respingendo altri operatori postali storici ai fini della comparazione, WIK si basa sull’ipotesi teorica secondo la quale tali operatori storici avrebbero potuto praticare

IT L 170/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Nella fattispecie, la dimensione viene dedotta dal numero di dipen­denti. Cfr. la tabella 1 a pag. 7 e la discussione al punto 26.

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dei prezzi eccessivi, ma senza avanzare prove empiriche per sostenere la propria tesi. A tale riguardo, CRA precisa che alla luce dei meccanismi di regolamentazione dei prezzi applicati in diversi Stati membri, come il massi­male dei prezzi ( 1 ), gli utili importanti riscontrati sareb­bero piuttosto dovuti a guadagni di produttività più che a prezzi elevati.

(277) CRA sostiene che il metodo naturale di calcolo di un margine di utile ragionevole per DPLP sui suoi obblighi di servizio pubblico consisterebbe nel basarsi su dati di­sponibili riguardanti i margini di utile realizzati sulle attività di corriere di altri operatori postali dell’Europa occidentale. Tale metodo è tanto più naturale in quanto i servizi pubblici in questione sono prima di tutto dei servizi lettere e che i dati sui margini di utile realizzati sulle operazioni connesse alla corrispondenza degli altri operatori postali dell’Europa occidentale sono diretta­mente accessibili e non rivelano alcuna regolamentazione dei prezzi troppo clemente.

(278) CRA sostiene, in particolare, che l’analisi dovrebbe basarsi sui margini EBIT (ROS) realizzati sulle attività postali degli operatori postali dell’Europa occidentale che comu­nicano informazioni di settore sui margini EBIT delle loro attività postali o (se le informazioni settoriali sui margini EBIT non vengono comunicate) sui margini EBIT globali degli operatori postali dell’Europa occidentale che rica­vano oltre il 75 % delle loro entrate dai servizi postali. CRA esclude dal campione gli operatori dell’Europa orientale per la loro relativa inefficienza rispetto agli operatori postali dell’Europa occidentale.

(279) Di conseguenza, l’analisi di CRA si basa su un campione di 11 operatori postali dell’Europa occidentale per il pe­riodo 2002-2009 (73 osservazioni in tutto). Il ROS me­dio di tale campione è del […] %, la mediana è del […] % e il 75 o centile è pari al […] % ( 2 ). CRA calcola inoltre la media troncata ([…] %) e la media secondo il metodo di Winsor ([…] %) che, come la mediana, non sono toccate dai valori estremi ( 3 ).

(280) Per quanto concerne la definizione di un valore di rife­rimento per il margine di utile ragionevole, CRA sostiene che l’utilizzo di valori medi pone problemi metodologici. CRA spiega in ragione delle variazioni dei margini di utile ragionevole osservati nel campione, la soglia critica che definisce una redditività eccessiva dovrebbe essere superiore alla media o a qualsiasi altra misura di ten­denza centrale e potrebbe, per esempio, essere pari al

75 o centile. Secondo CRA, un simile approccio raggiun­gerebbe il metodo impiegato nelle indagini sui prezzi di trasferimento e che consiste nel basarsi su un intervallo (per esempio, un intervallo interquartile o di altri centili).

D o c u m e n t o p r e s e n t a t o d a l l e a u t o r i t à b e l g h e i l 1 4 d i c e m b r e 2 0 1 1 — D i m o ­s t r a z i o n e d e l d i r i t t o D P L P a p e r c e p i r e u n p r e m i o d i r i s c h i o s u u n m a r g i n e d i u t i l e r a g i o n e v o l e p e r i l p e r i o d o 1 9 9 2 - 2 0 1 0

(281) Il 14 dicembre 2011, le autorità belghe hanno presentato alla Commissione un documento che riprende la posi­zione di DPLP sui rischi corsi dagli operatori postali e che propone una metodologia in vista di elaborare uno stru­mento di misurazione del premio di rischio che, aggiunto al margine operativo senza rischio, darebbe un livello ragionevole di ROS.

(282) Il documento non spiega come il margine operativo senza rischio (espresso in termini di ROS) potrebbe es­sere definito nel caso di cui trattasi e non si pronuncia chiaramente su ciò che dovrebbe essere precisamente il ROS ragionevole sulla base della metodologia proposta. L’analisi insiste piuttosto sulla valutazione dei diversi ri­schi e sul calcolo di un premio di rischio che rifletta tutti i tipi di rischio.

(283) Le autorità belghe privilegiano soprattutto tre grandi ca­tegorie di rischio – il rischio del settore, il rischio con­nesso al servizio e il rischio contrattuale – e i tipi abituali di rischio, per ciascuna categoria, ai quali gli operatori postali sono esposti. La metodologia di valutazione del premio di rischio prevede: i) la definizione di un «premio di rischio massimo» ( 4 ); ii) la scissione del periodo preso in considerazione in periodi contrattuali, per individuare i rischi connessi a ogni contratto; iii) l’utilizzo di una scala semplice per valutare ogni rischio per ciascun periodo contrattuale (basso, medio o elevato); iv) la conversione delle note attribuite a ciascun rischio in una nota globale per ciascuna delle tre grandi categorie di rischi; e v) la conversione delle note globali in premi di rischio, la cui somma dà il premio di rischio totale.

(284) Inoltre, sono forniti degli esempi per dimostrare che DPLP corre dei rischi superiori alla media. Così, le auto­rità belghe ribadiscono che DPLP fronteggia un rischio connesso ai volumi più elevato dato che essa ricava una parte più importante delle sue entrate dalla sua attività «postale» e perché presenta una rigidità dei costi maggiori dovuta a una proporzione dei costi fissi superiore alla media. Un altro tipo di rischio ritenuto più elevato per DPLP è quello connesso alla sicurezza. Secondo l’analisi,

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/29

( 1 ) Cfr. la tabella 3, pag. 20. ( 2 ) La Commissione ha calcolato che il 25 o centile equivale al […] %. ( 3 ) La media troncata è calcolata escludendo il 10 % superiore e il 10 %

inferiore delle osservazioni (dato che il campione contiene 73 osser­vazioni, ciò significa che le prime sette e le ultime sette osservazioni sono escluse). La media calcolata secondo il metodo di Winsor è ottenuta sostituendo le prime e le ultime sette osservazioni con, rispettivamente, le osservazioni superiori e inferiori seguenti. ( 4 ) L’analisi non specifica come definire il premio di rischio massimo.

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ciò è dovuto al fatto che DPLP è uno dei pochi operatori postali europei a distribuire a domicilio gli assegni di pensione in contanti.

(285) Sulla base della valutazione dei vari rischi, le autorità belghe concludono che il quarto contratto di gestione presenta un livello elevato dei tre tipi di rischio, mentre il primo, il secondo e il terzo contratto sono caratteriz­zati da un livello medio di rischio (l’unica eccezione è il rischio del settore, che è ritenuto basso per il primo contratto). Le autorità belghe forniscono altri esempi del modo in cui convertire in premio di rischio la clas­sificazione suddetta dei vari rischi, basandosi su valori differenti per il «premio di rischio massimo».

L o s t u d i o D e l o i t t e

(286) Lo studio Deloitte citato al precedente considerando 257 concorda con lo studio WIK in molti punti:

1) entrambi utilizzano la metodologia di ricerca di so­cietà comparabili in termini di funzioni e di rischio nelle banche dati finanziarie;

2) entrambi propongono di utilizzare il ROS come mi­sura di riferimento più pertinente per definire l’utile di riferimento (a causa della mancanza di dati, delle dif­ferenze di elaborazione contabile tra le varie società);

3) infine, i fornitori si servizio postale universale sono esclusi dal gruppo d’imprese comparabili perché ope­rano principalmente su mercati regolamentati e bene­ficiano di diritti esclusivi.

(287) Per quanto riguarda il gruppo d’imprese comparabili, la principale differenza tra lo studio WIK e lo studio De­loitte riguarda le dimensioni delle società da prendere in considerazione. Deloitte include nel suo campione sol­tanto delle società le cui entrate annuali sono superiori a 100 milioni di EUR ( 1 ). Tale restrizione si spiega con la sua analisi delle specificità delle attività connesse alla prestazione di servizio universale e ai rischi commerciali e di mercato afferenti ( 2 ).

(288) Deloitte ritiene in particolare che le società del settore postale e dei pacchi che utilizzano vaste e complesse reti di raccolta e di distribuzione possono essere comparate ragionevolmente a DP. Tenuto conto delle economie di scala, di portata e di densità che prevalgono nelle reti postali e della parte elevata dei costi di esercizio rispetto ai costi del capitale, come pure dei rischi collegati (come il rischio connesso ai volumi, il rischio di sostituzione ad opera della posta elettronica), le grandi imprese a produ­zione diversificata del settore postale e dei pacchi si pre­stano maggiormente a una comparazione che le piccole imprese di spedizione. Anche le società di trasporto merci e di logistica potrebbero — in minor misura — contribuire alla comparazione perché si avvalgono delle medesime attività.

(289) Per illustrare l’importanza che riveste la dimensione delle società, Deloitte compara il suo campione con quello del gruppo di riferimento II di WIK. Deloitte fa notare che il ROS medio nel campione WIK differisce sensibilmente tra i gruppi di società di diversa dimensione (dedotta dal numero di dipendenti) ( 3 ). Deloitte sostiene che nel suo campione (basato su società più grandi), non c’è, al contrario, nessuna stretta correlazione tra la scala e il ROS.

(290) Al termine del procedimento di selezione del campione, Deloitte fonda la sua analisi su 7 società postali e di spedizione, 18 società di logistica e 19 società di tra­sporto merci. Per quanto riguarda il settore postale e spedizioni, il piccolo gruppo di sette società comparabili include grandi operatori multinazionali di corriere espresso come UPS, FedEx e TNT Express, nonché qual­che altro operatore postale originario soprattutto degli Stati Uniti e del Regno Unito ( 4 ). In linea di principio, tutti i dati coprono il periodo 1990-2007, ma i dati per i primi anni sono tuttavia molto limitati e Deloitte ritiene quindi che i risultati per quegli anni siano meno affida­bili ( 5 ).

(291) Deloitte prende in esame inoltre i vantaggi e gli incon­venienti di diversi altri strumenti di misurazione della redditività. Essa rifiuta l’uso del TIR nel caso specifico, in ragione delle difficoltà pratiche connesse all’otteni­mento di dati adeguati sui flussi finanziari. Rifiuta inoltre l’impiego del ROCE o del ROE a causa, per esempio, delle differenze tra le società in materia di trattamento conta­bile dei costi e di struttura del capitale (essendo quest’ul­tima importante per il ROE). Anche il ROA viene rite­nuto inadatto perché è centrato sul totale delle attività. Deloitte propone dunque di optare per il ROS ma sotto­linea il fatto che siccome quest’ultimo non misura diret­tamente il rendimento del capitale, può essere utilizzato a fini di studio comparativo purché le imprese messe a confronto presentino un’intensità del capitale similare.

IT L 170/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Più specificatamente, solo le società che contano più di 1 000 di­pendenti e quelle che totalizzano più di 100 milioni di EUR in entrate o in attivo figurano nel campione.

( 2 ) Deloitte ritiene che alcune specificità commerciali derivino dall’ob­bligo imposto a un fornitore di servizio universale di utilizzare una rete complessa di raccolta e di distribuzione.

( 3 ) Cfr. la tabella 6, pag. 36. ( 4 ) La lista delle società di riferimento in ciascuno dei tre settori è

riportata nella tabella 3, pag. 31. ( 5 ) Si noti che tale problema riguarda particolarmente il campione po­

stale e dei pacchi, per il quale, secondo la tabella 5, pag. 35, il numero di osservazioni all’anno va da 2 a 4 per il periodo 1990- 1997, e invece da 5 a 7 per il periodo 1998-2007.

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(292) Deloitte calcola tuttavia il ROCE (come pure il ROCE al valore di mercato e il ROA) per un piccolo sottocam­pione di sei società ma conclude che la forchetta e la variazione del ROCE potrebbero riflettere diversi fattori; ciò esige un’interpretazione prudente e nuoce alla sua utilità in quanto indicatore di riferimento. Tra questi fat­tori, Deloitte sottolinea l’importanza dell’intensità del ca­pitale. Deloitte sostiene che in termini d’intensità del capitale, il servizio universale di DP è più vicino a quello di, per esempio, di UPS e di FedEx rispetto a quello di operatori di trasporto merce come Kuehne&Nagel o Win­canton.

(293) Deloitte sottolinea inoltre le variazioni importanti di red­ditività delle società nel tempo come pure nell’ambito dei vari settori e tra questi ultimi. Tali variazioni, secondo Deloitte, giustificherebbero il ricorso a delle forchette di utile ragionevole più che a un valore medio unico. Un simile approccio sarebbe inoltre opportuno tenuto conto della necessità di non penalizzare i risultati superiori alla media ottenuti grazie a dei guadagni di efficienza.

(294) I risultati raccolti da Deloitte, per settore e per tutti i settori, sono riportati nella tabella 22 dello studio Deloit­te. Così:

a) per il settore postale e dei pacchi, per il periodo 1998-2007, la media dei ROS medi annui è del­l’8,1 %, la media dei ROS mediani annui è del 7,4 %, la media dei 25 i centili annui è del 4,8 % e la media dei 75 i centili annui è del 12 %;

b) per tutti i settori, per il periodo 1990-2007, la media dei ROS medi annui è del 6 %, la media dei ROS mediani annui è del 5,4 %, la media dei 25 i centili annui è del 3,6 % e la media dei 75 i centili annui è dell’8,1 % ( 1 );

(295) Come indicatore di riferimento, Deloitte propone un va­lore basato sulla media dei ROS medi annui pari al 7,9 % ( 2 ); tenendo conto dello scarto rilevato dei ROS, Deloitte deduce inoltre una forchetta per il ROS ragione­vole basato sugli intervalli interquartili annui ( 3 ).

V a l u t a z i o n e d e l l o s t u d i o c o m p a r a t i v o

Margine di utile ragionevole (intervallo predefinito)

(296) Scegliere un buon campione di imprese comparabili per gli operatori postali storici è un compito complesso. Ov­viamente l’attenzione maggiore deve essere apportata alla scelta di un gruppo d’imprese che possono servire da riferimento per le attività commerciali e per il rischio.

(297) Gli studi WIK e Deloitte hanno in comune il fatto che hanno per oggetto le società commerciali che svolgono attività paragonabili a quelle di DPLP, escludendo gli operatori postali storici dal campione comparativo. CRA, invece, utilizza un campione comparativo compo­sto soltanto da altri operatori postali storici europei.

(298) La Commissione condivide il parere di WIK e di Deloitte secondo il quale gli utili degli operatori postali storici (utilizzati da CRA nel suo studio comparativo) non sono il prodotto di condizioni di mercato normali, ma in gran parte dipendono dalle scelte di altri Stati membri in materia di regolamentazione. Potrebbero quindi non riflettere in modo adeguato l’utile di riferimento. Al tempo stesso, dato che il campione di CRA riguarda gli operatori postali storici di altri paesi europei, appare come il campione d’imprese che maggiormente somiglia a DPLP. Per tale motivo la Commissione ritiene che con­viene prendere in considerazione il campione CRA, so­prattutto per verificare in modo incrociato i livelli di riferimento del margine di utile ragionevole (ROS) definiti sulla base degli studi WIK e Deloitte.

(299) Tanto lo studio WIK che lo studio Deloitte riconoscono che conviene disporre di un campione di dimensioni sufficienti a trarre delle conclusioni significative ai fini dello studio comparativo. A tal scopo, esse si basano su un campione (relativamente) ristretto d’imprese nel settore postale e dei pacchi e su dei campioni più ampi che includono società dei settori della logistica e del tra­sporto merci. La Commissione riconosce che è impor­tante disporre di un campione di dimensioni sufficienti a fini statistici. Rispetto alla posizione di CRA al riguardo, che contesta l’utilità di un aumento delle dimensioni del campione aggiungendo società meno comparabili, la Commissione ritiene che i campioni più ampi definiti da WIK e, in particolare, da Deloitte, sulla base delle metodologie di selezione di campioni adottati, sono suf­ficientemente comparabili per servire da gruppi di riferi­mento significativi allo scopo di valutare l’utile di DPLP.

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/31

( 1 ) I calcoli della Commissione indicano che i risultati del campione che includono tutti i settori non variano sensibilmente se viene preso in considerazione solo il periodo 1998-2007.

( 2 ) Per dedurre il ROS medio annuo del settore postale e dei pacchi per il periodo precedente il 1997, Deloitte utilizza la media dei ROS di tutti i settori in questo periodo adeguata in aumento mediante la differenza tra il ROS del settore postale e dei pacchi e il ROS di tutti i settori per il periodo 1998-2007.

( 3 ) Deloitte deduce l’intervallo dei ROS ragionevoli basandosi sugli in­tervalli interquartili annui del campione del settore postale e dei pacchi per il periodo 1998-2007 e del campione di tutti i settori per il periodo 1990-1997. Deloitte non fornisce alcuna informa­zione sui calcoli ma presenta i valori annui dei limiti superiore e inferiore dell’intervallo (cfr., per esempio, la figura 1). La media del limite superiore dell’intervallo è dell’11,7 % e la media del limite inferiore della forchetta è del 6,1 %. Se gli stessi calcoli sono effet­tuati sul campione che include tutti i settori, i risultati sono rispet­tivamente i seguenti: la media del limite superiore dell’intervallo è del 10,6 % e la media del limite inferiore dell’intervallo è del 6,1 %.

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(300) Lo studio WIK tenta di definire un ROS di riferimento sulla base di tre gruppi costituiti a fini comparativi. Tut­tavia, la Commissione ritiene inoltre che lo studio WIK può essere attaccato su due punti distinti benché colle­gati ( 1 ): i) il ricorso di WIK a campioni che includono anche un gran numero di società più piccole ( 2 ) che non sono palesemente comparabili ad operatori postali storici come DPLP; e ii) le ipotesi di WIK riguardanti il livello di rischio al quale l’operatore postale oggetto dell’indagine si confronta.

(301) La Commissione ritiene che la scala delle attività, come pure la struttura dei costi degli operatori postali storici come DPLP (insieme al tipo di meccanismo di regola­mentazione in vigore) sono elementi essenziali per la valutazione dello studio comparativo dei livelli di utile.

(302) In primo luogo, se i costi fissi sono elevati (e riguardano, per esempio, i costi del capitale o di altri costi fissi legati alla rete), le più grandi imprese beneficiano maggior­mente delle economie di scala e di densità delle piccole. Paragonando il ROS medio delle grandi e piccole imprese presentate nel campione WIK, lo studio Deloitte-II giunge a dimostrare che il ROS medio aumenta con la dimen­sione delle imprese (misurata secondo il numero dei di­pendenti) ( 3 ). Infatti, il valore medio del primo quartile (Q1) è molto basso nei tre campioni WIK (per esempio, soltanto lo 0,75 % per il campione WIK II nel periodo 1998-2007) ( 4 ), e ciò potrebbe comportare una percen­tuale eccessivamente elevata delle (più piccole) imprese che subiscono perdite e lottano per restare sul mercato. Includendo altrettante piccole imprese nei suoi campioni (compreso nel suo campione principale del gruppo di riferimento II), WIK a forse sottostimato il ROS di rife­rimento che sarebbe più idoneo a imprese più grandi e meglio insediate come DP o DPLP.

(303) In secondo luogo, benché WIK citi, a giusta ragione, il basso profilo di rischio dell’operatore in virtù del carat­tere monopolistico delle sue attività, non sembra aver tenuto sufficientemente conto dei costi fissi importanti (rispetto ai costi variabili) indotti dall’obbligo di servizio universale, né dell’evoluzione del profilo di rischio che avrebbero potuto comportare le modifiche del regime normativo conosciute dall’operatore nel tempo, in parti­colare tra i vari periodi di regolamentazione (per esem­pio, i vari contratti di gestione, nel caso di DPLP).

(304) La parte dei costi fissi può non solo essere elevata in virtù dell’elevata intensità capitalistica di un’impresa (una delle normali spiegazioni del carattere elevato dei costi fissi) ma anche perché quest’ultima non può adat­tare i suoi costi globali tenuto conto del suo obbligo (connesso all’obbligo di servizio universale) di mantenere attiva una vasta rete di distribuzione e perché è incapace di ridurre il costo del lavoro a causa dei contratti di

lavoro esistenti. La parte elevata dei costi fissi ( 5 ) rimette ancora di più in questione l’inclusione delle piccole so­cietà la cui struttura dei costi (il rapporto costi fissi/costi variabili) sembra differire in modo significativo ( 6 ).

(305) Come indicato nell’introduzione, la Commissione ritiene inoltre che il grado di esposizione al rischio di un ope­ratore postale storico dipende in gran parte dalle carat­teristiche del meccanismo regolatore creato dalle autorità pubbliche per finanziare l’obbligo di servizio universale. Il passaggio a un sistema di massimale dei prezzi a più lungo termine per il prezzo dell’affrancatura (come l’ha conosciuto DPLP nel 2006) comporta soprattutto un sensibile aumento dell’importanza del rischio connesso ai volumi. L’esistenza di un simile rischio fa vacillare l’ipotesi di WIK riguardante il rischio intrinsecamente basso delle attività di DPLP, almeno per il periodo carat­terizzato da un sistema di massimale dei prezzi.

(306) Tenuto conto delle argomentazioni presentate ai consi­derando da 286 a 295, la Commissione ritiene che per la valutazione dell’utile di DPLP, i campioni Deloitte costi­tuiscono un miglioramento rispetto ai campioni WIK, dato che si limitano alle imprese che presentano una dimensione minima più elevata (volume di affari annuo che supera i 100 milioni di EUR).

(307) Parallelamente, conviene notare tuttavia che per certi aspetti, l’approccio Deloitte presenta anche alcune debo­lezze potenziali e le sue conclusioni devono essere inter­pretate con prudenza.

(308) I campioni Deloitte sembrano include in particolare nu­merose società la cui intensità del capitale è superiore a quella applicata agli operatori postali ( 7 ). Da un punto di vista metodologico, l’impiego del ROS, come strumento di valutazione dell’utile necessita di un campione compa­rativo di società che hanno livelli simili d’intensità di capitale (qui definita come il rapporto capitale/vendite). L’ipotesi di lavoro è che le società che hanno lo stesso ROS avranno un rendimento del capitale investito [RO­CE ( 8 )] inversamente proporzionale al loro rapporto ca­pitale/vendite. Di conseguenza, il ricorso al ROS come indicatore di riferimento della redditività richiede un’in­tensità di capitale identica per le società che figurano nel gruppo di riferimento. Benché sia difficile ottenere stime

IT L 170/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) Tali riserve sono espresse anche negli studi Deloitte-II e CRA. ( 2 ) WIK include delle società il cui volume di affari è di 3 milioni di

EUR. ( 3 ) Studio Deloitte, pagg. 36-37. ( 4 ) Studio WIK, pag. 87.

( 5 ) CRA, pag. 8. Secondo DPLP, il 66 % dei suoi costi sono fissi (cfr. «Demonstration of DPLP’s entitlement to a risk premium on reaso­nable profit for the period 1992-2010», diapositiva 8).

( 6 ) Conformemente all’analisi di CRA del campione delle società incluse nel gruppo di riferimento I dello studio WIK. Cr. sezione 3.2 dello studio CRA.

( 7 ) È vero particolarmente per il gruppo ristretto delle imprese postali e di spedizione pacchi di Deloitte.

( 8 ) Il ROCE può essere inteso come un valore di sostituzione contabile (imperfetta) del rendimento economico in questione, il TRI sul ca­pitale investito.

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affidabili dell’intensità di capitale ( 1 ), sembrerebbe che le attività di distribuzione della posta e dei giornali presen­tino un’intensità di capitale minore delle attività di cor­riere espresso delle grandi multinazionali come UPS, TNT, FedEx e DHL ( 2 ). Di conseguenza, è possibile che l’indicatore di utile ragionevole definito sulla base dei campioni Deloitte sopravvaluti l’utile di riferimento che converrebbe applicare a delle società che presentano la stessa struttura di capitale di DPLP ( 3 ).

(309) Alla luce delle numerose incertezze che accompagnano tale esercizio di valutazione, la Commissione ritiene che sia giustificato definire un intervallo ragionevole di ROS sulla base delle stime di Deloitte del ROS mediano per il campione più ampio di tutti i settori (5,4 %) come pure il ROS mediano per il campione delle società attive nel settore della corrispondenza e dei pacchi (7,4 %) ( 4 ). L’in­tervallo così ottenuto [5,4 %-7,4 %] costituirebbe, se­condo la Commissione, una «forchetta predefinita» per l’utile ragionevole, almeno per i periodi durante i quali DPLP ha fronteggiato un grado significativo di rischio, tenuto conto del contratto di compensazione in vigore, e a delle misure incentivanti importanti per diventare più efficiente ( 5 ).

(310) La Commissione ritiene che l’intervallo del [5,4 %-7,4 %] sia appropriato in quanto valore predefinito, tanto per le attività di distribuzione della posta di DPLP quanto per le sue attività di distribuzione dei giornali, dato che si tratta di attività strettamente connesse che presentano delle caratteristiche commerciali molto simili.

(311) È vero che DPLP si è confrontata a una concorrenza debole o inesistente nei settori di attività in questione (distribuzione della posta e dei giornali). Su tale base, si pone la questione di sapere se conviene valutare il suo utile sulla base del beneficio mediano dei campioni di società realmente confrontati alla concorrenza e se un valore di riferimento più restrittivo (cioè più basso), come il primo quartile (25 o centile), non sarebbe suffi­ciente per una società nella posizione di DPLP. Tuttavia,

la Commissione ritiene che un simile approccio non ri­conoscerebbe abbastanza l’esistenza di una variazione importante dei livelli di utile, sia tra le società che nel tempo. Inoltre, sarebbe opportuno evitare ogni soppres­sione ingiustificata degli eventuali guadagni di efficienza imponendo un massimale altrettanto rigido sul ROS ot­tenuto a posteriori dalla società.

(312) Nel caso in questione, la Commissione ritiene inoltre che sia inappropriato basarsi su misure che vanno al di là della mediana, come il terzo quartile ( 6 ). Dato che l’ap­proccio adottato già definisce un intervallo tra diversi campioni, il valore aggiunto apportato dalla presa in considerazione, a fini statistici, di intervalli da una parte e dall’altra della mediana nei campioni (l’intervallo inter­quartile comunemente utilizzato nei prezzi di trasferi­mento) sembra un po’ limitato ( 7 ). La Commissione tiene quindi conto della variazione della mediana nei vari gruppi di riferimento, piuttosto che della variazione at­torno alla mediana in campione particolare ( 8 ).

(313) Ma soprattutto, dato che il settore «corrispondenza» di DPLP presenta una minore intensità di capitale di quella degli operatori di corriere espresso ( 9 ), sembrerebbe che utilizzare la mediana di quest’ultimo campione offra già in sé un certo margine di manovra che permette di in­dividuare la variazione dei livelli di utile attorno alla mediana per le società che presentano un’intensità di capitale minima, come DPLP, e di ricompensare sufficien­temente i guadagni di efficienza, se del caso.

(314) Diverse verifiche incrociate di coerenza possono essere effettuate comparando l’intervallo predefinito citato al considerando 309 con altre stime disponibili dell’utile ragionevole. Come indicato all’inizio della presente sotto­sezione, è utile procedere a una verifica incrociata con il ROS mediano dello studio CRA, pari al […] % ( 10 ). Il ROS mediano calcolato sulla base del campione del gruppo di riferimento II di WIK, limitato alle società il cui volume d’affari è superiore a 100 milioni, dà un ROS

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( 1 ) Cfr. Oxera (2003), Damodaran (2007). ( 2 ) Una verifica delle relazioni annuali di Deutsche Post suggerisce che

l’intensità di capitale (il rapporto tra gli attivi di settore e il totale delle entrate di settore in quanto valore di sostituzione) di DHL, della sua filiale corriere espresso, è superiore a quella delle attività postali di DP (cfr. il rapporto annuale 2004, pag. 90, tabella 9, Segmento Reporting).

( 3 ) Cfr. inoltre, WIK, lettera del 5 novembre 2010. ( 4 ) Secondo la Commissione, è preferibile, nella fattispecie, prendere in

considerazione il ROS mediano che il ROS medio, dato che il primo è meno esposto ai valori estremi dell’ultimo. La Commissione con­stata che sia il mediano sia il medio sono delle misure di tendenza centrale e sono comunemente utilizzate quando si tratta di caratte­rizzare la «media».

( 5 ) È opportuno far notare che le tre relazioni di esperti hanno proposto valori di riferimento invariabili nel tempo per il ROS ragionevole, cioè dei valori di riferimento uniformi applicabili per tutto il periodo esaminato. La Commissione non propone di tener conto del fattore tempo in quanto tale ma di operare una distinzione tra i diversi periodi di regolamentazione, che è teoricamente differente.

( 6 ) Come suggerisce, per esempio, CRA, cfr. il considerando 279 in precedenza.

( 7 ) In realtà, quest’ultimo approccio potrebbe essere più appropriato se la Commissione disponesse di un campione pertinente di società comparabili a DPLP; la questione consisterebbe nel sapere se un certo livello di utile riscontrato per DPLP potrebbe essere, da un punto di vista statistico, molto diverso dalla media del campione.

( 8 ) In tale contesto, la Commissione constata che la stima di Deloitte del terzo quartile, in particolare per il campione ristretto dei servizi postali e dei pacchi, può essere particolarmente sensibile alla di­mensione modesta del campione.

( 9 ) Cfr. il considerando 308. ( 10 ) I risultati presentati nello studio CRA si basano sul campione glo­

bale (raggruppato) e non rappresentano, come i risultati di Deloitte o WIK, delle medie delle stime annuali. In un intento di coerenza, la Commissione ha calcolato la media delle mediane annue a partire dal campione CRA e il risultato (6,7 %) non differisce sensibilmente dalla mediana globale presentata nello studio CRA (6,6 %).

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del 7,1 %. La Commissione conclude che tali cifre sono comprese nell’intervallo [5,4 %-7,4 %], e ciò rafforza l’af­fermazione secondo la quale tale intervallo può essere ritenuto ragionevole.

(315) Per riassumere, la Commissione arriva alla conclusione che un margine predefinito compreso in un intervallo del [5,4 %-7,4 %] sembra costituire un margine di riferi­mento adeguato per l’utile, almeno per i periodi durante i quali DPLP si è confrontata a un grado significativo di rischio e a importanti incentivi all’efficienza.

U n m a r g i n e d i u t i l e r a g i o n e v o l e i n a s s e n z a d i r i s c h i o s i g n i f i c a t i v o c o n n e s s o a l c o n t r a t t o

(316) In generale, la Commissione ritiene che se il contratto tra l’operatore storico e le autorità pubbliche è tale che il servizio pubblico è connesso a un grado significativo di rischio, il margine di utile ragionevole accordato all’ope­ratore storico deve essere proporzionale al livello corri­spondente di rischio sostenuto. Al contrario, se il con­tratto comporta poco rischio, il livello del margine di utile ragionevole dovrà essere basso.

(317) Nella sezione precedente, la Commissione ha spiegato il suo approccio mirante a definire un intervallo predefinito del margine di utile ragionevole del [5,4 %-7,4 %], che è considerato adeguato per i contratti che presentano un livello di rischio significativo. È difficile quantificare il valore di riferimento appropriato in termini di intervallo di ROS ragionevole in caso di rischio basso ma è evi­dente che un simile intervallo di ROS dovrebbe collocarsi a sinistra della ripartizione nel campione dei livelli di utile osservati. La Commissione ritiene che sia giustifica­to, in tale prospettiva, adottare un intervallo per l’utile ragionevole basata sul primo quartile (25 o centile) invece della mediana.

(318) Il ricorso al 25 o centile in quanto valore di riferimento per i contratti a basso rischio da un intervallo di ROS ragionevole del [3,6 %-4,8 %] sulla base dei vari campioni Deloitte.

(319) Inoltre, una comparazione con i risultati di CRA sugli operatori postali storici può costituire un’altra verifica incrociata utile. La media del 25 o centile annuo calcolato dalla Commissione è pari al […] %. La Commissione conclude che tali cifre sono comprese nell’intervallo [3,6 %-4,8 %], e ciò rafforza l’affermazione secondo la quale tale intervallo può essere considerato ragionevole.

(320) Più in generale, la Commissione arriva dunque alla con­clusione che un margine predefinito compreso in un intervallo del [3,6 %-4,8 %] sembra costituire un margine di riferimento adeguato del beneficio, per i periodi in cui DPLP ha fronteggiato un basso grado di rischio.

V a l u t a z i o n e d e i r i s c h i i n e r e n t i a i c o n t r a t t i c o n D P L P

(321) Come spiegato nell’introduzione della presente sezione, il rischio sostenuto da DPLP dipende dal meccanismo di compensazione applicato dal Belgio. Tale meccanismo è previsto nei vari contratti di gestione stipulati tra DPLP e lo Stato belga e varia col tempo. È dunque ragionevole tener conto dei vari intervalli per il «ROS ragionevole» secondo il meccanismo di compensazione in vigore, che determina il livello di rischio al quale DPLP è confrontata ma anche la misura in cui DPLP è incentivata a miglio­rare la sua produttività.

(322) In tale contesto, la Commissione tiene a sottolineare che la caratterizzazione del rischio nei contratti non dipende dalla semplice presenza del rischio nei contratti di ge­stione di DPLP, o addirittura dal grado assoluto di rischio, ma piuttosto dalla misura in cui il rischio è superiore o inferiore a quello incontrato dalle società che figurano nello stesso gruppo di campioni. Lo stesso dicasi dell’in­tensità delle misure incentivanti DPLP a ottenere guada­gni di efficienza. Dato che questi gruppi di campioni sono composti da società operanti in un contesto di concorrenza, queste ultime fronteggiano normalmente un rischio importante e forti incentivazioni allo scopo di diventare più efficienti.

(323) La Commissione ritiene che il quarto contratto di ge­stione (2006-2010) prevede chiaramente dei meccanismi che includono impegni a lungo termine riguardanti i prezzi e il finanziamento basati su parametri ex ante. Ciò si applica alle attività di DPLP riguardanti al con­tempo la distribuzione della posta e quella dei giornali.

(324) Più specificatamente, per quanto riguarda la distribuzione dei giornali, l’articolo 9 del quarto contratto di gestione dispone che per la durata del contratto (periodo standard di 5 anni), la media ponderata delle tariffe per la pre­stazione di servizi appartenenti al «paniere dei piccoli utenti» non aumenterà più rapidamente di quanto non lo permetta un meccanismo di massimale dei prezzi ba­sato sull’indice salute (un indice specifico dei prezzi al consumo) e un bonus di qualità che riflette la percentuale della posta individuale distribuita nei tempi previsti. Se­condo la Commissione, fissare in tal modo le tariffe per tutto il periodo del contratto presenta tutte le caratteri­stiche di un contratto incentivante, e ciò espone la so­cietà a un livello di rischio significativo.

(325) Per quanto riguarda la distribuzione dei giornali, l’arti­colo 2 del quarto contratto di gestione precisa che du­rante il periodo di validità del contratto, le tariffe per la distribuzione dei giornali non possono aumentare più rapidamente dell’indice salute. Per coprire i costi netti di distribuzione dei giornali, tenuto conto dell’efficienza prevista, l’articolo 13, paragrafo 2, stabilisce la compen­sazione annuale cui DPLP ha diritto a 290 613 000 EUR

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(importo adattato per tener conto dell’inflazione) ( 1 ). L’ar­ticolo 13, paragrafo 5, enuncia che se il contenuto o le condizioni del SIEG cambiano o se interviene un’evolu­zione significativa nei costi che DPLP non è in grado di gestire, le parti valuteranno se l’importo della compensa­zione deve essere adattato per seguire tale evoluzione dei costi. Un simile adattamento passa attraverso una deci­sione del Consiglio dei ministri. La Commissione ricono­sce che quest’ultima clausola potrebbe essere interpretata come una clausola di salvaguardia che reintroduce alcuni elementi ex post nel contratto (che tutelano DPLP dal rischio). La Commissione ritiene tuttavia che i termini utilizzati dalle autorità pubbliche sono sufficientemente evasivi e che DPLP non può, per questo, contare sulla sua utilizzazione. Più in generale, la Commissione ritiene che le disposizioni adottate per le attività di DPLP di distri­buzione dei giornali presuppongono un impegno a lungo termine circa il livello di compensazione.

(326) Di conseguenza, secondo la Commissione, il quarto con­tratto di gestione (2006-2010) non può essere conside­rato tale da comportare un basso rischio ma piuttosto da comportare un grado significativo di rischio. In generale, l’intervallo predefinito del [5,4 %-7,4 %] sembra conve­nire ai due tipi di attività previste dal quarto contratto di gestione.

(327) Al contrario, i contratti di gestione precedenti (fino al 2005) sembrano basarsi in gran parte su dei meccanismi di prezzo e compensazione che includono un basso grado di rischio per DPLP.

(328) Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dell’affranca­tura, la Commissione osserva che i tre primi contratti di gestione non applicano un massimale tariffario del tipo utilizzato nel quarto contratto di gestione (che prevede un impegno a lungo termine sui prezzi). Tali contratti rimandano piuttosto, molto sommariamente, a delle ta­riffe basate sui costi reali, fissati sulla base di principi contabili appropriati ( 2 ).

(329) Parimenti, riguardo alla distribuzione dei giornali, la Commissione osserva che i tre primi contratti di gestione non prevedono alcun budget forfetario che copre il pe­riodo del contratto in modo simile al quarto contratto di gestione ( 3 ). Fanno piuttosto riferimento alle compensa­zioni sulla base dei costi reali ( 4 ). La Commissione con­stata che il secondo contratto definiva inoltre un massi­male globale per la compensazione ma gli importi com­pensativi effettivi osservati nel periodo sembrano rimet­tere in questione il carattere realmente vincolante del massimale ( 5 ). Il primo contratto di gestione fissava inol­tre una dotazione annuale (compensazione) ma la Com­missione osserva che, allo stesso tempo, il contratto non definiva un massimale a lungo termine per le tariffe della distribuzione dei giornali.

(330) La Commissione è quindi del parere che l’intervallo del [3,6 %-4,8 %], ritenuto ragionevole in assenza di rischio significativo connesso al contratto, deve essere applicato sia alla distribuzione dei giornali sia alla distribuzione della posta per il periodo corrispondente ai tre primi contratti di gestione.

(331) La Commissione constata che un approccio basato sui contratti è proposto anche dalle autorità belghe nel do­cumento che hanno presentato il 14 dicembre 2011. Benché la metodologia proposta sollevi diverse questioni riguardanti i fattori di rischio e il modo in cui essi sono ponderati ( 6 ), un’analisi per periodo contrattuale che in­quadri il rischio sostenuto da DPLP secondo una scala a tre livelli (basso, medio, elevato) è complessivamente con­forme alla strategia adottata dalla Commissione. Nell’in­sieme, l’inquadramento pertinente dei contratti realizzato da DPLP in termini di rischio comportato appare coe­rente con l’analisi della Commissione, dato che anche le autorità belghe ritengono che il quarto contratto sia nel complesso più rischioso dei primi tre.

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( 1 ) «Sulla base di un’analisi dei costi e delle entrate di cui al punto 1 o , realizzata dall’IBPT in collaborazione con il Collegio dei Commissari di La Poste, e tenuto conto delle misure economiche previste dalla dirigenza di La Poste al fine di allineare la struttura dei costi de La Poste alla media europea del settore, l’intervento finanziario dello Stato di cui al punto 1 o è stabilito a un import annuo di 290 613 000 EUR, per ciascuno dei periodi 24/09/05–23/09/06, 24/09/06–23/09/07, 24/09/07–23/09/08, 24/09/08–23/09/09, 24/09/09–23/09/10.».

( 2 ) Così, l’articolo 3 del secondo contratto di gestione (1997-2001) dispone: «I prezzi devono essere fondati sui costi reali. Tali costi sono determinati in funzione delle norme contabili applicabili alle imprese commerciali e di cui i principi contabili sono conformi a quelli accettati dall’istituto dei revisori dei conti.» La stessa termino­logia è utilizzata nel primo e terzo contratto di gestione.

( 3 ) Tale opinione riguardante il secondo e terzo contratto di gestione figura nel documento presentato dalle autorità belghe il 14 dicem­bre. La diapositiva 29 di tale presentazione indica che nel secondo e terzo contratto di gestione, la compensazione era basata sui costi reali (e non su delle somme forfettarie).

( 4 ) Così, l’articolo 3 del secondo contratto di gestione (1997-2001) dispone: « La Poste fattura periodicamente allo Stato, sulla base dei costi reali, le prestazioni fornite a un prezzo inferiore al costo di produzione.»

( 5 ) Cfr. il considerando 38. ( 6 ) La presentazione non dà alcuna indicazione rispetto al peso relativo

dei vari fattori di rischio.

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C o n c l u s i o n i r i g u a r d a n t i i l l i v e l l o d e l m a r g i n e d i u t i l e r a g i o n e v o l e

(332) La Commissione è giunta alla conclusione che un inter­vallo predefinito di margine operativo (ROS) compreso tra il [5,4 %-7,4 %] costituisce un intervallo di riferimento adeguato per definire l’utile ragionevole per i periodi nei quali DPLP ha dovuto far fronte a un rischio significativo e tener conto di forti incentivazioni all’efficienza.

(333) La Commissione conclude che un intervallo del ROS compreso tra il [3,6 %-4,8 %] costituisce un intervallo di riferimento adeguato a definire il margine di utile ragionevole per i periodi durante i quali DPLP non ha fronteggiato rischi significativi.

(334) Al fine di tener conto degli sforzi che, secondo le autorità belghe, DPLP ha compiuto per realizzare guadagni di efficienza, la Commissione ha deciso di dimostrare pru­denza utilizzando i limiti superiori di questi due intervalli per fissare il margine di utile ragionevole da includere nei costi dei servizi pubblici. Questa strategia è inoltre evi­denziata nello studio Deloitte (cfr. il considerando 292), secondo cui sarebbe opportuno il ricorso a intervalli te­nuto conto della necessità di non penalizzare i risultati superiori alla media ottenuti grazie a guadagni di efficien­za.

(335) La Commissione ritiene che i primi tre contratti di ge­stione (1992-1996, 1997-2002 e 2003-2005) presen­tano un rischio basso e che un livello di utile ragionevole corrispondente a un ROS del 4,8 % può essere applicato alla distribuzione sia della corrispondenza che dei gior­nali. Essa ritiene, viceversa, che il quattro contratto di gestione (2006-2010) presenti un rischio molto maggio­re, al punto che un livello di utile ragionevole corrispon­dente a un ROS del 7,4 % può essere applicato alla di­stribuzione sia della corrispondenza che dei giornali.

C o n t r o l l o d e l l a s o v r a c o m p e n s a z i o n e p e r i l p e r i o d o c o p e r t o d a l p r i m o c o n t r a t t o d i g e s t i o n e ( 1 9 9 2 - 1 9 9 6 )

(336) Il primo contratto di gestione precisa che la compensa­zione annuale versata dallo Stato è destinata a tutti i compiti di servizio pubblico.

(337) L’eventuale sovracompensazione deve essere quindi cal­colata sommando tutti i costi e le entrate di tutti i com­piti di servizio pubblico.

(338) La compensazione annuale versata dallo Stato per i com­piti di servizio pubblico deve essere ricompresa nelle entrate. Le compensazioni annuali ricevute da DPLP in virtù del primo contratto di gestione rappresentano un importo totale di 1,5 miliardi di EUR.

(339) Inoltre, devono essere prese in considerazione le misure di aiuto seguenti:

Trasferimento di immobili

(340) Il primo contratto di gestione prevedeva anche un tra­sferimento di immobili dallo Stato a DPLP. Tale passag­gio di proprietà di immobili del valore di 112,2 milioni di EUR, per il quale non è stata versata alcuna contro­

partita, deve essere incluso nelle entrate di DPLP ai fini del calcolo della sovracompensazione per il periodo co­perto dal primo contratto di gestione. DPLP non ha ver­sato allo Stato alcuna contropartita per l’utilizzo degli immobili nel periodo precedente al trasferimento.

Compensazione differita dei SIEG per il 1996, dell’im­porto di 62 milioni di EUR, versata sotto forma di ap­porto di capitale nel 1997

(341) Nel 1997, un importo di 62 milioni di EUR è stato versato dallo Stato a DPLP e contabilizzato da questa come apporto di capitale. Le autorità belghe hanno suc­cessivamente ammesso che tale apporto corrispondeva in effetti al versamento differito del saldo della compensa­zione annuale prevista per il 1996 dal primo contratto di gestione.

(342) All’inizio, l’importo in questione non era stato versato in tempo a DPLP nel 1996, al punto che la compensazione dello Stato era inferiore all’importo annuo previsto dal contratto di gestione per l’anno in questione.

(343) Ai fini del controllo della sovracompensazione, il versa­mento di 62 milioni di EUR è incluso nella compensa­zione dei SIEG per il periodo coperto dal primo contratto di gestione.

(344) Il calcolo della sovracompensazione per il primo con­tratto di gestione può essere riassunto come segue:

– Costi netti (costi – entrate) di tutti i compiti di servizio pubblico, ivi compreso l’obbligo di servizio universale (OSU)

– Margine di utile ragionevole autorizzato per i SIEG

+ Compensazioni annuali dei SIEG

+ Trasferimento di immobili

+ Apporto di capitale del 1997

= Sovracompensazione

C o n t r o l l o d e l l a s o v r a c o m p e n s a z i o n e p e r i l p e r i o d o c o p e r t o d a i t r e c o n t r a t t i d i g e s t i o n e s e g u e n t i ( 1 9 9 7 - 2 0 1 0 )

(345) Per i tre contratti di gestione seguenti, il calcolo della sovracompensazione terrà conto solo dei costi e delle entrate dei SIEG che, in virtù delle disposizioni di detti contratti, possono essere oggetto di una compensazione di servizio pubblico. I costi e le entrate corrispondenti agli altri SIEG che, conformemente alle disposizioni dei contratti di gestione, non soddisfacevano i requisiti per ottenere un aiuto, non sono presi in considerazione. Dato che il servizio postale universale non fa parte delle attività che beneficiano di un aiuto, il suo costo netto

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potenziale non sarà preso in considerazione e deve essere interamente finanziato da DPLP con le risorse proprie conformemente al mandato di servizio pubblico definito dai contratti di gestione. Le attività che, conformemente ai contratti di gestione, beneficiano dell’importo di com­pensazione ivi indicato, comprendono in particolare la distribuzione dei giornali (quotidiani e periodici) e gli altri servizi pubblici elencati al punto (33).

(346) In ragione delle tariffe poco elevate praticate per la di­stribuzione dei giornali, i SIEG che beneficiano di un aiuto sono nel complesso in perdita.

(347) Nella misura in cui l’eventuale sovracompensazione di un dato servizio può essere utilizzata per finanziare i costi netti occasionati da altri compiti di servizio pubblico sottocompensati, tutti i costi e le entrate relativi ai SIEG che possono essere ammessi a un aiuto ai sensi dei contratti di gestione saranno sommati ai fini del calcolo.

(348) Le compensazioni annuali ricevute da DPLP ai sensi dei tre contratti di gestione rappresentano un importo totale di 3,5 miliardi di EUR.

P r e s a i n c o n s i d e r a z i o n e d e g l i u t i l i i n e c c e s s o d e r i v a n t i d a l s e t t o r e r i s e r v a t o

(349) Oltre alle compensazioni previste nei contratti di gestio­ne, DPLP ha beneficiato, nel periodo coperto dall’indagi­ne, di diritti esclusivi conferiti dallo Stato per la presta­zione di servizi postali riservati. Benché eventuali ecce­denze nette derivanti da tale settore riservato non costi­tuiscano risorse di Stato ai fini del controllo degli aiuti di Stato e non possano quindi essere oggetto di un ordine di recupero in caso di sovracompensazione, possono e devono essere tenuti in conto, nell’ambito dell’applica­zione delle regole in materia di aiuti di Stato, all’atto della valutazione della necessità e della proporzionalità di qualsiasi altro aiuto pubblico accordato al suddetto operatore a titolo di compensazione di servizi pubblici. Di conseguenza, durante la valutazione della compatibi­lità della compensazione accordata a DPLP nell’ambito dei vari contratti di gestione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, gli utili in eccesso realizzati dal­l’operatore postale belga in tale settore riservato saranno dedotti dai costi dei SIEG che possono essere ammessi a una compensazione di servizio pubblico in virtù delle disposizioni di detti contratti.

(350) È opportuno notare al riguardo che tale principio è in­serito nella disciplina dei SIEG, il quale dispone che «se l’impresa in questione dispone di diritti esclusivi o spe­ciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all’utile ragionevole o se be­neficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla

loro qualificazione ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE, e vanno aggiunti alle sue entrate» ( 1 ). Tale principio riflette la condizione di necessità e di proporzionalità inerente all’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Infatti, l’aiuto versato per un SIEG in aggiunta ai suoi utili in eccesso risultanti da un diritto esclusivo o speciale accor­dato all’operatore e di per sé sufficiente a coprire i costi di un altro SIEG, non è necessario alla prestazione di detto SIEG. L’operatore che realizza tali utili in eccesso già beneficia di una misura pubblica che gli permette di garantire il SIEG in condizioni di equilibrio economico, al punto che non è necessaria alcuna compensazione sup­plementare.

(351) Pertanto, ogni utile in eccesso nel settore riservato deri­vante dal diritto esclusivo accordato deve essere preso in considerazione per valutare la necessità delle compensa­zioni di SIEG in questione concesse a DPLP.

(352) Di conseguenza, ogni utile generato dal settore riservato (OSU R) eccedente il livello di utile ragionevole viene preso in considerazione nell’analisi della sovracompensa­zione dei SIEG.

(353) Tuttavia, essendo il settore riservato destinato prima di tutto a finanziare il servizio universale, ogni perdita iscritta in altri settori del servizio universale riduce il contributo del settore riservato ai costi degli altri SIEG connessi.

C o s t i i n d o t t i d a i v i n c o l i c o n n e s s i a l l ’ o b b l i g o d i s e r v i z i o u n i v e r s a l e

(354) Inoltre, per determinare l’utile in eccesso realmente gene­rato dal settore riservato, è necessario tener conto dei costi indotti dall’obbligo di servizio universale servizio universale, ma che sono sostenuti da attività che esulano dall’ambito del servizio universale. Conformemente alla sentenza Chronopost, i costi della rete al dettaglio sono ripartiti nella contabilità dei costi di DPLP tra le attività che necessitano di ricorrere alla rete, tra cui i prodotti attinenti al servizio universale, ma non solo. In partico­lare, l’obbligo imposto a DPLP di mantenere una rete al dettaglio di una certa ampiezza e densità, per fornire un servizio postale universale di sufficiente qualità definito dalle autorità belghe comporta perdite per le attività commerciali non inerenti al servizio universale perché una parte dei costi della rete al dettaglio è, conforme­mente alla sentenza Chronopost, imputata ai prodotti commerciali che utilizzano la rete al dettaglio.

(355) Vincolo di rete imposto dai contratti di gestione: i vincoli imposti dallo Stato riguardanti la densità e il tipo di punti

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( 1 ) Punto 17 della disciplina dei SIEG.

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di servizio postale (uffici postali e/o punti posta) costitui­scono la rete al dettaglio. Essi sono definiti nei vari con­tratti di gestione. Così, il quarto contratto di gestione (2005-2010) prevede:

a) l’obbligo generale di mantenere una rete che permetta l’esecuzione del servizio universale e degli altri servizi pubblici affidati a DPLP ( 1 );

b) l’obbligo di mantenere almeno 1 300 punti di servizio postale [uffici postali e punti posta ( 2 )];

c) l’obbligo di mantenere almeno 589 uffici postali;

d) inoltre, la distanza massima stradale tra ciascun punto di servizio postale che offra una gamma di servizi di base e un ufficio postale che offra una gamma di servizi completi non può eccedere i 10 km.

(356) Le autorità belghe ritengono che le specifiche esigenze applicabili al numero e al tipo di punti di servizio postale che compongono la rete al dettaglio di DPLP costitui­

scono un obbligo distinto di presenza territoriale imposta dallo Stato al di là delle esigenze connesse all’obbligo di servizio universale (OSU). Su tali basi, il Belgio ritiene che tutti i costi netti corrispondenti a tale obbligo specifico di presenza territoriale dovrebbero essere compensati dallo Stato.

(357) Quantificazione del vincolo di rete: allo scopo di deter­minare i costi netti che l’obbligo di mantenere una rete al dettaglio avente almeno 1 300 punti di servizio postale, di cui almeno 589 uffici postali, comporta per DPLP, le autorità belghe hanno comparato la rete al dettaglio rea­le, la cui densità e il tipo di punti di servizio postale sono imposti dallo Stato, a una rete al dettaglio ipotetica che DPLP utilizzerebbe se non dovesse tener conto di tali vincoli specifici. In altri termini, la rete al dettaglio ipo­tetica è quella che DPLP sceglierebbe di utilizzare a con­dizioni commerciali se lo Stato non le imponesse obbli­ghi di servizio pubblico.

(358) Le autorità belghe ritengono che tale rete ipotetica sa­rebbe costituita soltanto da punti posta. Gli uffici postali sparirebbero. Tuttavia, per poter continuare a servire lo stesso volume di clienti, DPLP dovrebbe aumentare con­siderevolmente il numero di punti posta.

Comparazione tra l’attuale rete al dettaglio di DPLP e un’ipotetica rete in assenza di obblighi imposti dallo Stato

Numero totale di punti di servizio postale

Uffici postali (a) + punti posta (b)

(a) Numero di uffici postali (punti di servizio

postale dedicati, gestiti direttamente da DPLP)

(b) Numero di punti posta (punti di servizio situati

in locali di terzi)

Rete al dettaglio reale di DPLP (fine 2009) 1 401 = 713 + 688

Rete al dettaglio ipotetica in assenza di vincoli imposti dallo Stato (secondo le au­torità belghe)

[…] = […] + […]

Obbligo di rete al dettaglio imposta dallo Stato

Minimo 1 300 Minimo 589 Nessun obbligo

(359) Come si evince dalla tabella qui in alto, la rete al dettaglio di DPLP risponde alle esigenze dello Stato: il numero totale di punti di servizio postale e il numero di uffici postali sono entrambi superiori al livello richiesto. In compenso, la rete ipotetica che DPLP utilizzerebbe se

fosse autorizzata a scegliere la sua rete al dettaglio sulla base di considerazioni puramente commerciali sarebbe molto diversa: il numero totale di punti posta aumente­rebbe, ma gli uffici postali gestiti da DPLP sparirebbero.

(360) Realtà del vincolo di rete: è opportuno precisare che il vincolo imposto a DPLP dallo Stato non è chiaramente definito.

(361) In primo luogo, la rete effettivamente mantenuta da DPLP è più grande di quella che esige lo Stato. Sia il numero totale di punti di servizio postale che il numero di uffici postali sono superiori al minimo richiesto dallo Stato, e ciò farebbe supporre che gli obblighi che deve rispettare non pesano su DPLP, la quale mantiene di sua volontà una rete delle dimensioni attuali.

IT L 170/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) articolo 19 «La Poste manterrà un’infrastruttura di base della rete di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione appropriata al fine di rispettare i propri obblighi relativi alla prestazione del servizio universale e ad altri compiti di servizio pubblico di cui all’articolo 2 del presente contratto di gestione.»

( 2 ) Gli uffici postali sono punti di servizio postale autonomi utilizzati dal personale di DPLP, mentre i punti posta sono punti di servizio situati nei locali di terzi, come supermercati o librerie, che non sono utilizzati dal personale di DPLP. Se tutti i costi degli uffici postali sono sostenuti da DPLP, i terzi che accolgono un punto posta ricevono una semplice remunerazione di servizio per le operazioni postali che vi vengono effettuate. Ne consegue che i punti posta costano notevolmente di meno a DPLP rispetto agli uffici postali distinti ed autonomi.

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(362) Le autorità belghe spiegano questa eccedenza di uffici postali con la condizione di distanza di 10 km, con la necessità di disporre di un margine di sicurezza per far fronte alle chiusure inattese di punti posta e con la loro intenzione di portare il numero minimo richiesto di uffici postali a 650 nel prossimo contratto di gestione, al punto che sarebbe controproducente attestarsi sul nu­mero stabilito attualmente chiudendo uffici postali per riaprili dopo qualche tempo. Le autorità belghe sosten­gono che è per queste ragioni che DPLP non è stata in grado di ridurre ulteriormente il numero di uffici postali per avvicinarlo al minimo richiesto di 589. Secondo loro, malgrado l’eccedenza nominale di punti di servizio po­stale, l’attuale configurazione della rete, che conta 713 uffici postali, è, di fatto, dettata dalle esigenze dello Stato.

(363) In secondo luogo, il metodo adottato dalle autorità bel­ghe si basa sulla estrapolazione retroattiva dei costi della rete al dettaglio dal 2009 al 1992. Tale estrapolazione comporta inevitabilmente incertezze metodologiche. Il modello commerciale dei punti posta potrebbe non es­sere disponibile dal 1992. Inoltre, in passato, il personale di DPLP era composto essenzialmente da dipendenti a tempo indeterminato i cui costi salariali erano molto rigidi. Dato che i punti posta non sono gestiti dal per­sonale DPLP, i dipendenti a tempo indeterminato che non sarebbero più stati assegnati a uffici postali avreb­bero continuato ad essere pagati da DPLP. Appare quindi poco probabile che la chiusura potenziale di uffici postali all’inizio del periodo coperto dall’indagine avrebbe potuto comportare una diminuzione diretta dei costi degli sti­pendi. In compenso, sarebbe stato possibile realizzare tale tipo di economie, in una certa misura, nel 2009, quando il personale annoverava più dipendenti a contratto. Te­nuto conto della transizione progressiva verso un perso­nale dallo status meno rigido e dei miglioramenti succes­sivi del sistema di contabilità dei costi, si può ritenere che i dati contabili relativi agli esercizi più recenti sono esenti da tale tipo di distorsione. Tuttavia, dato che oltre 20 000 dipendenti che lavorano sempre per bpost e che non possono essere né assegnati ai punti posta né licenziati, la sostituzione di tutti gli uffici postali con dei punti posta rimane, ancora oggi, un’opzione teorica e irrealistica.

(364) Le autorità belghe sottolineano tuttavia il fatto che, in passato, i costi potenziali di licenziamento sarebbero stati compensati dalle economie dei costi di esercizio e dalla vendita degli immobili divenuti inutili. Per quanto ri­guarda l’affidabilità dei dati relativi al periodo 1992- 2002, le autorità belghe affermano che in effetti, i costi della rete al dettaglio sono stati probabilmente sottosti­mati, poiché alcuni elementi che si sarebbe potuto con­siderare costi di rete sono stati raggruppati sotto altri centri di costo. Di conseguenza, le debolezze del metodo di estrapolazione retroattiva verrebbero mitigate dalle al­tre ipotesi, prudenti, adottate dalle autorità belghe per il calcolo dei costi degli esercizi precedenti.

(365) Esistenza di un obbligo specifico di presenza territoriale: anche ammettendo l’esistenza di un vincolo di rete, l’ar­gomentazione delle autorità belghe secondo cui tale vin­colo è accompagnato da un compito distinto di presenza territoriale non appare giustificata. Sembra infatti che i contratti di gestione non contengano disposizioni speci­fiche che definiscono un reale obbligo di presenza terri­toriale che sarebbe distinto e andrebbe al di là delle esigenze connesse agli obblighi di servizio universale e agli altri obblighi di servizio pubblico. Al contrario, i contratti di gestione conclusi tra DPLP e lo Stato belga precisano che il vincolo di rete ha per unico obiettivo quello di garantire il servizio universale e gli altri SIEG (distribuzione di quotidiani e riviste, conti e vaglia po­stali, ...) e i costi di rete necessari a tale scopo sono, a priori, già contabilizzati nei conti di questi vari servizi ( 1 ). Inoltre, i contratti di gestione non prevedono alcun mec­canismo mirante a compensare i costi di un obbligo di presenza territoriale. La Commissione fa notare che l’ob­bligo di definire preliminarmente i parametri di calcolo della compensazione è stato introdotto nella disciplina dei SIEG del 2005 e che è per il periodo successivo al 2005 che è stata constatata una sovracompensazione dei costi dei SIEG sostenuti da DPLP (cfr. il considerando 386).

(366) Occorre notare che, conformemente all’articolo 3 della direttiva 97/67/CE, gli Stati membri sono tenuti a im­porre ai loro operatori postali storici l’obbligo di fornire un servizio universale di qualità adeguata, soprattutto in termini di copertura geografica. Tale copertura geografica, che esiste nel presente caso riguardante il Belgio, non è tuttavia che uno dei molteplici aspetti dell’obbligo di servizio universale. Nei contratti di gestione che affidano il compito di servizio universale a DPLP, la Commissione non trova alcuna menzione di un compito supplemen­tare che obblighi l’operatore postale storico a mantenere una rete più estesa, con un numero di uffici superiore alla copertura territoriale richiesta dall’obbligo di servizio pubblico e dagli altri servizi pubblici connessi e che ri­sponda a una logica di coesione o di sviluppo territoriale. Non c’è alcun dubbio che ogni ufficio postale utilizzato da DPLP per assicurare il servizio universale contribuisce alla coesione territoriale ( 2 ), ma, da un punto di vista giuridico, l’obbligo di mantenere tale ufficio postale è legato alla necessità di garantire un servizio postale uni­versale e altri servizi connessi di qualità adeguata. In virtù della giurisprudenza applicabile, per poter invocare un compito territoriale complementare, sarebbe necessario che DPLP fosse incaricata del compito distinto e chiara­mente definito di mantenere degli uffici oltre a quelli della rete postale la cui dimensione è stata stabilita per il servizio universale. Tale mandato dovrebbe precisare gli obblighi, i relativi costi, come pure il sistema di finanzia­mento dei costi netti del compito territoriale supplemen­tare.

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( 1 ) Primo contratto di gestione: articolo 1 della clausola addizionale del 10.5.1995; secondo contratto di gestione: articolo 4; terzo contratto di gestione: articolo 22 e quarto contratto di gestione: articolo 19.

( 2 ) Direttiva 2002/39/CE, considerando 6, e direttiva 2008/6/CE, considerando da 18 a 22.

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(367) La Commissione non trova alcuno di questi elementi nei contratti di gestione conclusi tra lo Stato e DPLP. Le autorità belghe e DPLP tentano infatti di giustificare a posteriori e in modo artificioso l’esistenza di un compito territoriale distinto, sostenendo che la copertura territo­riale stabilita nei contratti di gestione ha una duplice ragion d’essere: una inerente al compito di servizio uni­versale e l’altra di un presunto compito territoriale che va al di là dell’obbligo di servizio universale. Tuttavia, i con­tratti corrispondenti non contengono alcuna disposizione riguardante un presunto compito territoriale distinto che obbliga DPLP a mantenere una rete più ampia di quella prevista ai fini della fornitura del servizio universale.

(368) Occorre notare che il carattere artificioso delle asserzioni delle autorità belghe e di DPLP emerge dal loro stesso ragionamento. Per diminuire il livello di un’eventuale so­vracompensazione, le autorità belghe vorrebbero che la Commissione considerasse come costi generati da un compito territoriale supplementare che va al di là dell’ob­bligo di servizio universale, la differenza tra il costo reale di un ufficio postale a tutti gli effetti e quello di un ipotetico punto posta che lo sostituirebbe. Tale ragiona­mento non si basa su un’ipotetica rete più grande che DPLP manterrebbe per raggiungere degli obiettivi territo­riali;si limita a evidenziare il costo supplementare occa­sionato dalla copertura del servizio universale, che, con­formemente ai contratti di gestione, non dà luogo ad alcun aiuto. Tale mancanza di obiettivo territoriale è confermata dal fatto che le autorità belghe dovrebbero aumentare considerevolmente il numero di punti posta per fornire il servizio universale, dato che è impossibile assicurarlo con lo stesso numero di punti posta.

(369) È possibile tuttavia osservare che, nonostante non sembri possibile accettare l’asserzione delle autorità belghe che reclamano un obbligo reale e distinto di presenza terri­toriale, il vincolo di rete imposto dallo Stato belga, che esige il mantenimento di una rete che permetta di assi­curare il servizio universale e gli altri servizi pubblici, non riguarda soltanto tali servizi; esso induce anche dei costi supplementari per i servizi commerciali.

(370) Secondo la contabilità per attività, e conformemente alla sentenza Chronopost, tutte le attività che utilizzano la rete al dettaglio contribuiscono ai suoi costi comuni, come illustrato al considerando 354. Di conseguenza, tutti i prodotti, compresi i prodotti commerciali, contri­buiscono ai costi di rete. I costi derivanti dall’obbligo, imposto dallo Stato, di mantenere uffici postali, gravano sui prodotti commerciali, che sembrano costantemente generare perdite anche quando sono venduti a prezzo di mercato. DPLP propone i suoi servizi commerciali attraverso la rete perché finanzino una parte dei costi fissi di quest’ultima e contribuiscano così indirettamente al servizio universale.

(371) Da un punto di vista economico, sembrerebbe sensato, al momento della valutazione della sovracompensazione di DPLP, tener conto delle perdite registrate dai prodotti commerciali, che sono indotte dagli obblighi di servizio universale e da altri servizi pubblici. Se DPLP ha un

interesse economico a utilizzare la rete al dettaglio per vendere prodotti commerciali, ciò ha la conseguenza, dal punto di vista della contabilità dei costi, che una parte dei costi di rete che, altrimenti, verrebbe imputata al servizio pubblico, viene imputata ai prodotti commerciali che sembrano, per tale motivo, essere in deficit.

S i s t e m a d i c a l c o l o d e l l a s o v r a c o m p e n ­s a z i o n e

(372) Di conseguenza, il calcolo della sovracompensazione nella fattispecie può riassumersi come segue:

– Costo netto (costi – entrate) dei SIEG

– Utile ragionevole autorizzato per i SIEG

+ Compensazioni annuali dei SIEG

+ Utili in eccesso supplementari derivanti dal settore ri­servato del servizio universale (al netto del finanzia­mento del servizio universale, ivi compreso il costo aggiuntivo di rete indotto per i servizi commerciali)

= Sovracompensazione

C o m p a t i b i l i t à d e g l i a p p o r t i d i c a p i t a l i

(373) La compatibilità dell’apporto di capitali del 1997 deve essere valutata in appresso nel quadro della valutazione della compatibilità delle compensazioni annuali dei SIEG, dato che non si tratta di una ricapitalizzazione distinta, ma di un versamento connesso alla compensazione ac­cordata per i compiti di servizio pubblico per il periodo 1992-1996.

(374) Dato che l’apporto di capitali del 2003 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la questione della compatibilità dell’aiuto non sussiste.

(375) Dato che l’apporto di capitali del 2006 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la questione della compatibilità dell’aiuto non sussiste.

I n c o m p a t i b i l i t à d e l l a g a r a n z i a d e l l o S t a t o

(376) Va rilevato che la garanzia dello Stato non figura nel contratto di gestione in quanto compensazione degli ob­blighi di servizio pubblico, e la sua compatibilità non può essere valutata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Dato che le autorità belghe non hanno indicato alcuna altra base su cui far riferimento per sta­bilirne la compatibilità e dato che la Commissione non ne ha individuata nessuna, la misura costituisce un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato interno e deve, per tale ragione, essere recuperata.

M i s u r e f i s c a l i

(377) Come già indicato, l’esenzione dall’imposta sulle società non ha conferito alcun vantaggio a DPLP e non costitui­sce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

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(378) Le esenzioni dall’imposta relativa agli immobili e dalle imposte locali costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’ar­ticolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ma devono essere considerate come aiuti esistenti, perché sono state dispo­ste prima dell’entrata in vigore del trattato. È d’altro canto opportuno notare che tali misure fiscali non figu­rano nei contrati di gestione in quanto compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

(379) Pertanto, le esenzioni fiscali non incidono sul calcolo della sovracompensazione, il quale si basa sui costi effet­tivamente sostenuti da DPLP (che già contengono gli effetti di tali esenzioni fiscali).

(380) Le esenzioni fiscali saranno dunque trattate nel quadro di un procedimento distinto relativo agli aiuti esistenti, con­formemente agli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trat­tato CE ( 1 ).

6.3.3.3. Calcolo dell’importo della sovracompensazione

(381) L’importo della sovracompensazione può essere calcolato sulla base della valutazione illustrata nella sottosezione 6.3.3.2. Conformemente al meccanismo di finanziamento del servizio pubblico predisposto dalle autorità belghe nei contratti di gestione, la sovracompensazione sarà calco­lata separatamente per ciascun periodo di mandato.

Primo contratto di gestione: 1992-1996

(in migliaia di EUR)

– Costi netti del servizio pubblico

: – […]

– Costi di rete indotti : – […]

– Utile ragionevole autorizzato

: – […] (margine operativo del 4,8 %)

+ Compensazioni versate dallo Stato

: + […]

+ Apporto di capitali (1997) : + 62 000 (compensazione SIEG differita)

+ Trasferimento di immobili : + 112 209

= Sovracompensazione = […]

Secondo contratto di gestione: 1997-2002

Calcolo degli utili in eccesso supplementari derivanti dal settore riservato servizio universale (OSU R)

(in migliaia di EUR)

+ Utili in eccesso OSU R : + […] utili OSU R che superano un margine operativo del 4,8 %

Costi di rete indotti dall’OSU

: […]

Costo netto OSU NR : […] (OSU NR in perdita)

Utile ragionevole OSU NR : […] (margine operativo del 4,8 %)

= Costi del servizio universale che devono essere finanziati dal settore riservato

= […]

Utili in eccesso supplemen­tari generati dal settore riser­vato e che riducono i costi netti dei SIEG

= […]

Calcolo della sovracompensazione:

(in migliaia di EUR)

– Costi netti del servizio pubblico

: – […]

– Utile ragionevole autorizzato

: – […] (margine operativo del 4,8 %)

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/41

( 1 ) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

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+ Compensazioni versate dallo Stato

: + 1 286 461

+ Utili in eccesso supplemen­tari OSU R

+ […]

= Sovracompensazione = […]

Terzo contratto di gestione: 2003-2005

Calcolo degli utili in eccesso supplementari derivanti dal settore riservato del servizio universale (OSU R)

(in migliaia di EUR)

+ Utili in eccesso OSU R : + […] (utili OSU R che superano un margine operativo del 4,8 %)

Costi di rete indotti dall’OSU : […]

Costo netto OSU NR : – […] (OSU NR beneficiario)

Utile ragionevole OSU : […] (margine operativo del 4,8 %)

= Costi generati dall’OSU che devono essere

= […] (nessuna perdita da finanziare)

generati dal settore riservato e che riducono i costi netti dei SIEG

= […]

Calcolo della sovracompensazione:

(in migliaia di EUR)

– Costi netti del servizio pubblico

: – […]

- Utile ragionevole autorizzato

: – […] (4,8 % return on sales)

+ Compensazioni versate dallo Stato

: + 677 985

+ Utili in eccesso supplementari OSU R

: + […]

= Sovracompensazione = […]

Quarto contratto di gestione: 2006-2010

Calcolo degli utili in eccesso supplementari derivanti dal settore riservato del servizio universale (OSU R)

(in migliaia di EUR)

+ Utili in eccesso OSU R : + […] (utili OSU R che superano un margine operativo del 4,8 %)

Costi di rete indotti dall’OSU: […]

: […]

Costo netto OSU NR : […] (OSU NR beneficiario)

Utile ragionevole OSU : […] (margine operativo del 4,8 %)

= Costi generati dall’OSU che devono essere finanziati dal settore riservato

= […] (nessuna perdita da finanziare)

generati dal settore riservato e che riducono i costi netti dei SIEG

= […]

IT L 170/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

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Calcolo della sovracompensazione:

(in migliaia di EUR) – Costi netti del servizio

pubblico : – […]

– Utile ragionevole autorizzato

: – […] (margine operativo del 4,8 %)

+ Compensazioni versate dallo Stato

: + 677 985

+ Utili in eccesso supplementari OSU R

: + […]

= Sovracompensazione = […]

Altre misure

Garanzia dello Stato (in migliaia di EUR)

Garanzia accordata dallo Stato nel 2004: 1 500

= 1 500

I n t e r v a l l o d i t e m p o p r e s o i n c o n s i d e r a ­z i o n e p e r i l c a l c o l o d e l l a s o v r a c o m p e n ­s a z i o n e

(382) Come convenuto con le autorità belghe ( 1 ), il metodo «più obiettivo e equilibrato» per definire l’intervallo di tempo da prendere in considerazione per calcolare la sovracompensazione globale nel presente caso è l’approc­cio «contratto per contratto». La Commissione non vede alcuna obiezione ad accettare la richiesta delle autorità belghe. Infatti, tale metodo offre una maggiore prevedi­bilità e certezza del diritto alle parti e tende così a ridurre il rischio di sovracompensazione. Ogni periodo sarà quindi esaminato separatamente e nessuna sottocompen­sazione o sovracompensazione sarà riportata da un pe­riodo all’altro.

(383) Le autorità belghe sostengono tuttavia che, prima dell’en­trata in vigore della disciplina dei SIEG del 2005, la Commissione applicava, in modo costante, un metodo globale di calcolo della sotto-/sovracompensazione. Su tale base, le autorità belghe hanno chiesto specificata­mente di raggruppare gli anni anteriori al 2005 ( 2 ) ai fini di un calcolo globale della sotto-/sovracompensazio­ne.

(384) La Commissione fa rilevare che dato che è stata stabilita una sottocompensazione per i tre contratti di gestione applicabili prima del 2005, il fatto di raggruppare tutti gli anni non avrebbe alcuna conseguenza sull’importo della sovracompensazione da recuperare.

(385) Inoltre, la Commissione fa notare che, dall’adozione della disciplina dei SIEG del 2005, i «parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione» devono essere preliminarmente definiti nell’atto o negli atti che affidano il mandato ( 3 ). Dato che il quarto contratto di gestione non prevede alcuna compensazione per i costi,

qualunque essi siano, sostenuti al di fuori del suo periodo di validità (2006-2010), la sotto-compensazione consta­tata per dei periodi non coperti da detto contratto non può essere compensata da un’eventuale sovracompensa­zione versata a DPLP.

R i s u l t a t o d e l c a l c o l o d e l l a s o v r a c o m ­p e n s a z i o n e

(386) La Commissione conclude che DPLP ha ricevuto una sovracompensazione pari a 415 milioni di EUR per l’ese­cuzione dei suoi compiti di servizio pubblico, in partico­lare nel corso del periodo di applicazione del quarto contratto di gestione. Dato che la sovracompensazione costituisce un aiuto incompatibile, deve essere recuperata.

7. CONCLUSIONE

(387) L’assunzione degli oneri pensionistici, i trasferimenti pub­blici annuali, i trasferimenti di immobili, l’apporto di capitali del 1997, le esenzioni fiscali e la garanzia dello Stato costituiscono misure di aiuto ai sensi dell’arti­colo 107, paragrafo 1, del TFUE, dal momento che hanno sollevato DPLP da costi che le imprese private devono normalmente sostenere.

(388) Gli apporti di capitali del 2003 e del 2006 non costitui­scono aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, perché lo Stato ha agito conformemente al prin­cipio dell’investitore in un’economia di mercato.

(389) La Commissione constata che il Belgio ha attuato illegal­mente le misure, in violazione dell’articolo 108, para­grafo 2, del TFUE, ad eccezione dell’apporto di capitali del 2003, che è stato dovutamente notificato alla Com­missione prima di essere attuato, e delle esenzioni fiscali, che costituiscono aiuti esistenti.

(390) L’assunzione degli oneri pensionistici non ha posto DPLP in una situazione più favorevole di quella dei suoi con­correnti per quanto riguarda la contribuzione previden­ziale. La misura può dunque essere dichiarata compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

IT 29.6.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/43

( 1 ) Lettera delle autorità belghe del 20 dicembre 2011. ( 2 ) Le autorità belghe ritengono più specificatamente che l’adozione di

un approccio globale per i periodi anteriori al 2006 è stato confer­mato con decisione 2011/747/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 88/97 cui la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore del Crédit Mutuel (GU L 309 del 24.11.2011, pag. 23).

( 3 ) Disciplina dei SIEG, punto 12 d).

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(391) Le compensazioni annuali concesse nel quadro del quarto contratto di gestione costituiscono aiuti incompatibili ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE nella mi­sura in cui vi è stata sovracompensazione per DPLP.

(392) La garanzia concessa dallo Stato costituisce un aiuto in­compatibile.

(393) L’esenzione dall’imposta relativa agli immobili e l’esen­zione dalle imposte locali costituiscono aiuti esistenti e verranno trattate separatamente nel quadro di un proce­dimento relativo agli aiuti esistenti, conformemente agli articoli 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(394) Conformemente al punto 5 della disciplina dei SIEG, la presente decisione non pregiudica le disposizioni del­l’Unione in vigore in materia di appalti pubblici e di concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato sotto forma di assunzione degli oneri pensioni­stici, concesso a De Post-La Poste (DPLP, attualmente bpost) e attuato dal Belgio, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), del trattato sul funzio­namento dell’Unione europea.

Articolo 2

L’aiuto di Stato sotto forma di una compensazione dei costi di servizio pubblico, concesso a De Post-La Poste (DPLP, attual­mente bpost) e al quale il Belgio ha dato illegalmente attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul fun­zionamento dell’Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

I capitali conferiti a De Post-La Poste (DPLP, attualmente bpost) dal Belgio nel 2003 e nel 2006 non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funziona­mento dell’Unione europea.

Articolo 4

L’aiuto di Stato sotto forma di garanzia dello Stato, accordato a De Post-La Poste (DPLP, attualmente bpost) ed attuato abusiva­mente dal Belgio in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 5

1. Il Belgio recupera gli aiuti incompatibili concessi nell’am­bito delle misure di cui agli articoli 2 e 4.

2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi ma­turati a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposi­zione del beneficiario, fino alla data del loro recupero effettivo.

3. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ( 1 ) e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4. Il Belgio annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti concessi nell’ambito delle misure di cui agli articoli 2 e 4, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 6

1. Il recupero degli aiuti concessi nell’ambito delle misure di cui agli articoli 2 e 4 è immediato e effettivo.

2. Il Belgio garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a) l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previ­ste per conformarsi alla presente decisione;

c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2. Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle mi­sure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell’ambito delle misure di cui agli articoli 2 e 4. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate ri­guardo all’importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 8

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA Vicepresidente

IT L 170/44 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2012

( 1 ) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.